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Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS; Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010. Parere del Consiglio federale

Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS; Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010 Parere del Consiglio federale

del 20 ottobre 2010

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all’articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010 sul trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-2236 6853

Compendio

Dopo essersi occupata negli scorsi anni, nel quadro di ispezioni regolari, del siste- ma per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato dell’ex Servizio di analisi e prevenzione (SAP), il 16 aprile 2008 la Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (DelCG) ha deciso di avviare un’inchiesta approfondita sul trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato del Servizio delle attività informative della Confedera- zione (SIC). Il pertinente rapporto del 21 giugno 2010 è stato pubblicato il 30 giu- gno 2010. Nel rapporto la DelCG invita il Consiglio federale a esprimersi in merito al rapporto e alle relative raccomandazioni entro la fine di ottobre 2010. Il Consiglio federale è disposto ad accettare in linea di massima le raccomandazioni della DelCG. In particolare per quanto concerne i ritardi nel controllo della qua- lità, anche il Consiglio federale riconosce, unitamente alla DelCG, una necessità di intervento urgente. Condivide anche l’opinione della DelCG nel constatare che il controllo della qualità costituisce un elemento importante del lavoro stesso dei servizi informazioni. Il Consiglio federale ha pertanto avviato le misure necessarie per correggere la situazione al più presto. In merito ad alcuni punti il parere del Consiglio federale diverge leggermente dai giudizi della DelCG, poiché alcune circostanze sono valutate dal Governo federale sulla base di presupposti differenti rispetto a quelli su cui si è fondata l’autorità di vigilanza parlamentare. In particolare, nel suo rapporto la DelCG giunge alla conclusione che, nonostante l’avvenuta implementazione di un controllo delle informazioni in arrivo, vi sarebbero state diffuse inadempienze per quanto concerne il controllo della qualità prescritto per legge. In secondo luogo, la Delegazione ritiene che il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), competente del sistema fino al 2009, abbia informato in maniera incompleta e in parte inveritiera gli organi di vigilanza. In terzo luogo, il Consiglio federale è del parere che sia scorretto formu- lare giudizi sulla qualità dell’intera base di dati ISIS fondandosi sull’analisi di alcune singole collezioni di dati. Il SIC adotterà le misure necessarie al fine di liquidare le pendenze in maniera

duratura. Inoltre, sospenderà il programma preventivo di ricerca fondato sul con- trollo delle fotografie dei passaporti nella sua forma attuale in vigore da decenni e proporrà un nuovo orientamento tematico. Per i nuovi rilevamenti nel sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS) le linee direttrici saranno inasprite e i processi relativi al rilevamento dei dati e al controllo della qualità saranno verifi- cati con un supporto esterno e, se necessario, adeguati. Infine, il Consiglio federale si è detto disposto a precisare diverse definizioni legali e a intraprendere adegua- menti giuridici. Per preparare tale parere l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha stilato un’infor- mazione giuridica in merito a diverse questioni fondamentali. Le conclusioni del- l’UFG confermano dal punto di vista del Consiglio federale che i responsabili del SAP (e più tardi del SIC) hanno interpretato in conformità con la legge la nozione centrale di «rilevanza per la protezione dello Stato» in relazione con l’utilizzazione

di ISIS. Lo stesso dicasi per l’interpretazione dei limiti relativi al trattamento giusta l’articolo 3 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) e per la registrazione di persone in ISIS, per le quali sussiste unicamente un «sospetto iniziale». Tuttavia, dopo la confutazione del sospetto non si è proceduto a una rapida cancellazione nella banca dati. In tale contesto, c’è un conflitto di interessi tra le legittime esigenze in materia di sicurezza della popolazione, da un lato, e le esigenze relative alla protezione della personalità e dei dati dei cittadini di questo Stato, dall’altro. Il Consiglio federale intende pertanto avviare le debite riflessioni a livello politico sulla futura struttura- zione dei mezzi e dei limiti della protezione dello Stato. In merito alle questioni fondamentali sollevate dal rapporto relative a compiti e competenze del SIC il Consiglio federale comunicherà in dettaglio il suo parere nel quadro dell’elabora- zione della prevista legge sul servizio informazioni.

Parere

1 Situazione iniziale

Alla fine del 2004, il Servizio di analisi e prevenzione SAP ha introdotto il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato – nuova tecnologia (ISIS-NT) nel settore del trattamento dei dati nel sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS). Questo sistema ha sostituito il precedente sistema ISIS, messo in esercizio all’inizio degli anni Novanta. Dopo essersi occupata negli scorsi anni, nel quadro di ispezioni regolari, del sistema d’informazione del SAP, il 16 aprile 2008 la Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (DelCG) ha deciso di avviare un’inchiesta approfon- dita sul trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla prote- zione dello Stato ISIS. Il pertinente rapporto «Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS» del 21 giugno 2010 è stato pubblicato il 30 giugno 2010. Nel rapporto la DelCG invita il Consiglio federa- le a esprimersi in merito al rapporto e alle relative raccomandazioni entro la fine di ottobre 2010. Il Consiglio federale soddisfa tale richiesta.

2 Parere del Consiglio federale

2.1 In merito alle critiche mosse alle attività degli organi

di protezione dello Stato

2.1.1 Introduzione

Il rapporto della DelCG critica energicamente diverse omissioni nel settore del trattamento dei dati, segnatamente la mancata osservanza delle disposizioni legali per quanto riguarda il controllo della qualità. Giunge alla conclusione che lo stato dei dati ISIS getta ombre sull’adeguatezza della protezione dello Stato. Dopo considerazioni di principio sul ruolo della protezione dello Stato e sul sistema d’informazione del SIC, il Consiglio federale si esprime in merito alle singole rac- comandazioni. Il Consiglio federale riconosce la necessità d’intervento per quanto concerne la gestione dei dati e il controllo della qualità. Ha inoltre avviato le misure necessarie per correggere la situazione al più presto. Secondo il Consiglio federale, le critiche mosse alle attività degli organi di protezio- ne dello Stato sono in parte troppo poco differenziate. Le pendenze nel controllo della qualità costituiscono l’oggetto principale del rappor- to. Dal rapporto dell’Ispettorato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del febbraio 2007, presentato alla DelCG, e dalla corrispondenza politica dell’ex capo del DFGP si evince che i ritardi nel trattamento e l’aumento provvisorio del personale addetto al controllo della qualità dei dati ISIS al fine di ridurre tali ritardi costituivano già nel 2007 il tema centrale del rendiconto approvato dalla DelCG. Alla luce di questo fatto, le affermazioni contenute nel rapporto secondo cui, da un lato, il SAP avrebbe taciuto o ridimensionato l’entità dei ritardi e, dall’altro, il DFGP e fedpol non avrebbero compiuto alcuno sforzo per mettere a disposizione corrispondenti risorse non possono essere considerate corrette nella forma attuale. I

rispettivi fatti erano noti anche al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), dal 2009 competente per il servizio informazioni interno, in quanto anche i rapporti d’ispezione interni del DDPS avevano illustrato problemi e carenze. Inoltre, con l’istituzione del SIC nel 2010, il capo del DDPS ha già avviato in primavera misure volte a ridurre le pen- denze. Infine, il DDPS, in collaborazione con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, ha avviato una revisione parziale dell’ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione per migliorare i controlli sulle attività di protezione dello Stato nei Cantoni, approvata dal Consiglio federale nella sua seduta del 18 agosto 2010 e riconosciuta e apprezzata nel rapporto della Delegazione. Il Consiglio federale ritiene inoltre errato concludere genericamente, sulla base degli affari non espletati a livello di controllo della qualità, che il trattamento dei dati1 sia stato illecito e inadeguato. Nell’assoluta maggioranza dei casi, il SAP ha avuto la possibilità di adempiere sia il controllo delle informazioni in arrivo (mediante l’analisi preliminare) sia il controllo delle registrazioni (mediante il controllo della qualità), anch’essi prescritti per legge. È pertanto scorretto pure il giudizio secondo cui il SAP non avrebbe «in alcun modo» adempiuto le esigenze legali del controllo della qualità. In realtà il SAP ha garantito l’adempimento di importanti aspetti del controllo della qualità, anche se non ha eseguito in misura sufficiente le verifiche periodiche dei dati registrati. Il rapporto della DelCG giunge in seguito alla conclusione che, per il tramite di un mandato al Centro Servizi Informatici del DFGP (CSI-DFGP), il SAP avrebbe informato in maniera incompleta e in parte inveritiera gli organi di vigilanza. Il calcolo automatico delle scadenze per le verifiche era realmente difettoso nel prece- dente sistema e ha generato date di controllo errate. A questo difetto si è rimediato mediante una riprogrammazione: per tutti i dati interessati è stata definita la nuova data del 31 dicembre 2004, a partire dalla quale ha potuto essere avviato un calcolo corretto delle scadenze. In terzo luogo, fondandosi sull’analisi di singole collezioni di dati, cancellate dal

SAP in applicazione delle basi legali e in seguito a proprie valutazioni, la DelCG ha formulato un giudizio sulla qualità dell’intera base di dati ISIS. Tale giudizio non poteva essere formulato procedendo in tal modo, poiché le collezioni di dati in questione non sono né rappresentative né tali da consentire deduzioni sull’insieme dei dati ancora in fase di trattamento. Il Consiglio federale fa inoltre osservare che durante gli ultimi due decenni l’attività dell’autorità di protezione dello Stato è stata verificata regolarmente e senza alcuna restrizione dalla DelCG. L’Ispettorato del DFGP e la Vigilanza sulle attività infor- mative del DDPS hanno verificato in maniera indipendente le attività del SAP e hanno allestito regolarmente un rapporto all’attenzione dei capi dei dipartimenti. Considerato che la vigilanza sui servizi informazioni del DDPS, competente in materia dal 2009, ha proseguito in questo ambito, senza soluzione di continuità e con il medesimo personale, il lavoro del’Ispettorato del DFGP, il Consiglio federale ritiene problematico anche il fatto che la DelCG si sia basata, per alcuni punti essen-

1 Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010 sul trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS (rapporto della DelCG), pag. 28 segg.

ziali del proprio rapporto, su un rapporto dell’organo di vigilanza sui servizi infor- mazioni interno al DDPS, criticando nel contempo, a causa di presunte negligenze nell’adempimento dei compiti di vigilanza, gli organi competenti in materia fino alla fine del 2008 presso il DFGP. Il Consiglio federale è convinto che ai responsabili menzionati nel rapporto della DelCG fossero note le difficoltà inerenti all’esecuzione dell’arduo compito della protezione dello Stato, la delicatezza politica di tale compito e la centrale importanza della legalità di tutte le relative operazioni.

2.1.2 Accertamenti presso l’Ufficio federale di giustizia

Con una lettera del 29 luglio 2010 il SIC ha invitato l’UFG a stilare un’informazione giuridica in merito a diverse questioni sorte in relazione con il rapporto ISIS della DelCG. In seguito, l’UFG ha allestito due rapporti: il 13 agosto 2010 e il 19 agosto

2010. Dal rapporto del 13 agosto 2010 risulta, tra l’altro, quanto segue:

– la nozione di «rilevanza per la protezione dello Stato», determinante per il rilevamento dei dati, non è circoscrivibile con precisione matematica. Per fatti rilevanti per la protezione dello Stato si intendono di regola minacce fondate su motivazioni politiche e ideologiche tali da minare l’esistenza del- lo Stato e dirette contro lo Stato in quanto tale.2 La definizione del concetto di «rilevanza per la protezione dello Stato» evolve nel tempo. In altre parole, il servizio informazioni deve costantemente e da diverse angolature risolvere spinose questioni a livello di valutazioni, previsioni, ponderazioni e delimi- tazioni. Le risposte possono divergere anche quando tali questioni sono trat- tate con scienza e coscienza; ‒ i limiti relativi al trattamento di cui all’articolo 3 LMSI non valgono se si tratta di organizzazioni e dei loro esponenti che figurano nella lista d’osservazione o se si tratta di una procedura di controllo di cui all’arti- colo 25 O-SIC.3 – tuttavia, l’UFG assegna alla banca dati Protezione dello Stato ISIS01 «piut- tosto» il carattere di «registro di sospetti». Nel contempo constata che nella banca dati Protezione dello Stato non possono essere registrate soltanto le persone nei confronti delle quali sussiste il sospetto concreto che rappresen- tino una minaccia. In essa possono essere registrate anche persone che di per sé non sono sospette (per es. persone irreprensibili che vengono contattate da cerchie che costituiscono una minaccia rilevante per la protezione dello Sta- to). Secondo l’UFG devono essere registrati anche gli elementi scagionanti. Se dalla verifica della comunicazione il sospetto (iniziale) viene smentito, la

2 Ufficio federale di giustizia: rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010 sul trattamento dei dati nel sistema per il trat- tamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS; informazione giuridica del 13 agosto 2010 in merito a questioni fondamentali, pag. 4 (in tedesco). 3 Ufficio federale di giustizia: rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010 sul trattamento dei dati nel sistema per il trat- tamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS; informazione giuridica del 13 agosto 2010 in merito a questioni fondamentali, pag. 9 (in tedesco).

cancellazione nella banca dati Protezione dello Stato ISIS01 deve avvenire rapidamente.4 Tenendo conto di tali constatazioni dell’UFG il Consiglio federale parte dal presup- posto che i responsabili del SAP (e più tardi del SIC) hanno interpretato in confor- mità con la legge la nozione centrale di «rilevanza per la protezione dello Stato» in relazione con l’utilizzazione di ISIS. Lo stesso dicasi per l’interpretazione dei limiti relativi al trattamento di cui all’articolo 3 LMSI e per la registrazione di persone in ISIS per le quali sussiste unicamente un «sospetto iniziale».

2.1.3 Valutazione di natura politica

Oltre alle questioni a livello legale e organizzativo, il rapporto della DelCG, e in particolare il dibattito pubblico originato da quest’ultimo, sollevano anche conside- razioni politiche. Occorre quindi chiarire i mezzi e i limiti della protezione dello Stato. Le discussioni scaturite dal rapporto mostrano diverse posizioni al riguardo. La nozione stessa di «protezione dello Stato» è interpretata in maniera differenziata, anche perché le definizioni esistenti offrono margini di interpretazione. Una defini- zione legale troppo dettagliata sarebbe tuttavia complicata. Il modo di concepire la protezione dello Stato e il relativo ambito d’esecuzione varia a seconda delle circo- stanze politiche, delle mentalità e delle aspettative della società ed è in continua evoluzione. In caso di minacce evidenti per la situazione in materia di sicurezza o di coinvolgimento diretto, la protezione dello Stato è percepita diversamente che in periodi di tranquillità. Un solo attentato può modificare radicalmente le aspettative nei confronti della protezione dello Stato.

Evoluzione della tematica «protezione dello Stato» Il tema «protezione dello Stato» non ha dato per lungo tempo motivo di discussione, in particolare durante il periodo della guerra fredda. Fino a pochi anni fa in Svizzera vi era unicamente una regolamentazione legale rudimentale delle competenze delle autorità (art. 17 cpv. 3 della legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale, versione conformemente al numero I della LF del 22 dicembre 1999, in vigore dal 1° gennaio 2002 [RU 2001 3308 3314; FF 1998 1095]). L’emanazione della LMSI ha dotato di una base legale concreta il fondamento democratico e la limitazione costituzionale delle attività di protezione dello Stato. La LMSI, che ha risentito fortemente del cosiddetto «affare delle schedature», è però orientata a un trattamento restrittivo dei dati effettuato dagli organi di protezione dello Stato. Rispetto al contesto internazionale limita notevolmente la protezione dello Stato in

4 Ufficio federale di giustizia: rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010 sul trattamento dei dati nel sistema per il trat- tamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS; informazione giuridica del 13 agosto 2010 in merito a questioni fondamentali, pag. 3 (in tedesco). 5 RS 312.0

particolare per quanto riguarda l’impiego di risorse.6 Con gli attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001, gli attentati di Istanbul (15 e 20 novembre 2003), Madrid (11 marzo 2004) e Londra (7 e 21 luglio 2005) la percezione delle minacce, in particolare delle minacce di stampo terroristico, è notevolmente aumen- tata, segnatamente nelle società direttamente interessate nel contesto internazionale della Svizzera.7. La maggior parte degli Stati dell’Europa occidentale hanno in seguito ampliato chiaramente le strutture in materia di sicurezza e hanno istituito a livello giuridico strumenti di prevenzione più adeguati anche a scapito della prote- zione dei diritti fondamentali. Il mandato politico di procedere a una revisione della LMSI (disegno «LMSI II») è stato assegnato nell’intento di realizzare in Svizzera, a livello di protezione preventiva dello Stato, lo standard giuridico esistente de facto negli Stati europei. Tuttavia, nell’aprile del 2009 il messaggio del 15 giugno 20078 è stato rinviato dalle Camere federali al Consiglio federale con il mandato di procede- re a una rielaborazione.9 Alla luce di queste considerazioni per il Consiglio federale si pongono le seguenti domande: quale ruolo occupa la protezione dello Stato nella situazione odierna in materia di sicurezza in linea di massima stabile a livello nazionale? Necessitiamo, oltre che di organi addetti al perseguimento penale di crimini e delitti, anche di una struttura autonoma di prevenzione? Quale ruolo occupa al riguardo il servizio informazioni? Di quale tipo e di quale entità possono essere le collezioni di dati della protezione dello Stato?

6 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 1994 concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e sull’iniziativa popolare «S.o.S. – per una Svizzera senza polizia ficcanaso» (FF 1994 II 1004–1098), cfr. anche al riguardo la letteratura scientifica specifica in merito al tema «protezione dello Stato» e «sicurezza interna», in particolare Reto Patrick Müller, Innere Sicherheit Schweiz. Rechtliche und tatsächliche Entwicklungen im Bund seit 1848. Diss. Jur. Thesis. Einsiedeln 2009; Adrian Lobsiger, Grundaufgaben des modernen Rechtsstaates; Teil 1: Grundaufgaben der Ver- waltung, Polizei und Justiz sowie des Zivilen Staatsschutzes. In: Koller, Müller, Tanque- rel, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht. Band III. Sicherheits- und Ord- nungsrecht des Bundes. Teil 1. Allgemeiner Teil, Rainer J. Schweizer (Hrsg). Helbing, Basel, 2008; Georg Kreis, Jean-Daniel Delley, Otto Kaufmann, Otmar Wigger, Staats- schutz in der Schweiz. Die Entwicklung von 1935–1990. Eine multidisziplinäre Untersu- chung im Auftrage des schweizerischen Bundesrates, Bern, Stuttgart, Wien 1993. 7 Rapporto sull’estremismo del 25 agosto 2004 (FF 2004 4425); lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Rapporto del Consiglio federale del 9 giugno 2006 in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (05.3006) del 21 febbraio 2005 (FF 2006 5223); rapporto del Consiglio federa- le all’Assemblea federale del 23 giugno 2010 sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511). 8 FF 2007 4613–4710 9 Messaggio del 15 giugno 2007 concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Mezzi speciali per la ricerca d’informazioni) (FF 2007 4613) e messaggio del 27 ottobre 2010 (LMSI II ridotta); cfr. al riguardo anche gli accertamenti di diritto costituzionale concernenti la revisione parziale della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (disegno «LMSI») da parte del Prof. dott. Giovanni Biaggini, ordinario di diritto pubblico, diritto amministrativo e diritto europeo all’Università di Zurigo. Perizia del giugno 2009. GAAC 4/2009 del 2 dicembre 2009, pubblicata nella Giurisprudenza delle autorità amministra- tive della Confederazione GAAC 4/2009 del 2 dicembre 2009.

In che cosa consiste la protezione dello Stato, quale ruolo dovrebbe occupare al giorno d’oggi? Nell’ambito della «protezione dello Stato», lo Stato combatte le minacce alla sicu- rezza del Paese che possono comportare, a causa della loro portata strategica a lungo termine, importanti perturbazioni della società e mettere in pericolo l’esistenza del Paese, il suo libero ordinamento sociale e le sue istituzioni democratiche. Tali minacce esulano dall’ambito della quotidianità, ossia mettono potenzialmente in discussione l’esistenza della collettività o per lo meno il funzionamento e i diritti in materia di autodeterminazione delle istituzioni democratiche. Per rilevare e combat- tere tempestivamente le minacce che possono minare l’esistenza dello Stato, gli organi addetti alla protezione dello Stato adottano pertinenti misure. Essi informano costantemente gli organi direttivi dello Stato in merito al quadro di minaccia. La LMSI menziona quattro minacce rilevanti per la protezione dello Stato: – terrorismo; – estremismo violento; – spionaggio; – commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché trasferimento ille- gale di tecnologia. Come già illustrato accuratamente dal Consiglio federale nel suo rapporto10 in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consi- glio degli Stati, queste classiche minacce rilevanti per la protezione dello Stato, oltre all’uso distruttivo della violenza diretta contro la società e lo Stato, si contraddistin- guono generalmente per la motivazione politico-ideologica degli autori. Dall’entrata in vigore della LMSI la situazione di minaccia non è diminuita, bensì aumentata anche se, ad esempio nell’ambito del terrorismo, la Svizzera nel recente passato è stata risparmiata da attentati o da relativi concreti preparativi. Inoltre, è opportuno domandarsi quali altri fenomeni potenzialmente pregiudizievoli a livello di sistema siano diventati rilevanti per la protezione dello Stato. La protezione dello Stato è volta a proteggere lo Stato, la società e la nazione nel suo insieme. Assicura i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera, garan- tendo in tal modo che le cittadine e i cittadini possano durevolmente esercitare i propri diritti fondamentali. Concerne pertanto nel contempo, da un lato, la protezio-

ne del singolo individuo e dei suoi diritti e, dall’altro, la protezione della comunità costituita dai singoli individui («società») nonché della comunità formata dai singoli individui in quanto cittadini («Stato»). Di conseguenza, tra i compiti di protezione dello Stato rientrano sempre anche compiti di protezione dei cittadini. Questo è di per sé ovvio. Il dibattito pubblico scaturito dall’attuale rapporto della DelCG in merito a tale tema richiede tuttavia un rafforzamento di questa consapevo- lezza. L’assenza di protezione dello Stato pregiudica a medio e lungo termine anche le libertà fondamentali dei cittadini. Tuttavia, l’adempimento dei compiti di prote- zione dello Stato comporta sempre un’ingerenza nell’autodeterminazione in materia di informazioni delle persone interessate, vale a dire un’ingerenza nel diritto di ogni

10 Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Rapporto del Consiglio federale del 9 giugno 2006 in adempimento del postulato della Commissione della politi- ca di sicurezza del Consiglio degli Stati (05.3006) del 21 febbraio 2005 (FF 2006 5223, n. 3.2.4).

singolo individuo di decidere in prima persona in merito alla divulgazione e all’utilizzazione dei propri dati personali. In considerazione della loro natura segreta e dei limitati diritti procedurali, tali ingerenze sono considerevoli e si giustificano unicamente con la portata potenzialmente esistenziale del pericolo da contrastare. Inoltre, i dati raccolti al riguardo devono essere sottoposti – come già constatato in precedenza – a un sistematico controllo della qualità.

Prevenzione e repressione La protezione dello Stato ricorre sia a metodi preventivi sia a metodi repressivi. In caso di minacce particolarmente gravi che spesso si sviluppano in segreto quali il terrorismo, l’estremismo violento, lo spionaggio, il commercio illecito di armi e materiale radioattivo nonché il trasferimento illegale di tecnologia non si può atten- dere finché vengono effettivamente commessi reati (per es. attentati suicidi). In molti casi il danno cagionato farebbe apparire la pena successiva del criminale priva di significato. La prevenzione è necessaria. Ad esempio, preparativi concreti perse- guibili penalmente sono avviati dai gruppi terroristici soltanto dopo un lungo perio- do di indottrinamento e pianificazione. In caso di simili preparativi, attendere che si verifichi un reato concreto aumenterebbe notevolmente il rischio che la Svizzera stessa o altri Stati possano subire danni concreti di portata strategica in seguito a reati organizzati in Svizzera. Affinché la protezione preventiva dello Stato sia in grado di divulgare tempestivamente i necessari avvertimenti, essa deve poter esegui- re i pertinenti accertamenti prima dell’istante in cui le minacce si presentano concre- tamente e direttamente. Il popolo e i Cantoni hanno approvato esplicitamente questo compito di prevenzione autonomo, che si distingue nello scopo e anche nei metodi dalla repressione penale e dagli accertamenti preliminari della polizia giudiziaria, e hanno rifiutato chiaramente una limitazione a misure repressive (votazione popolare del 7 giugno 1998 sull’ini- ziativa popolare federale «S.o.S. – per una Svizzera senza polizia ficcanaso»). In seguito il Consiglio federale ha separato anche a livello istituzionale la prevenzione e la repressione. La funzione preventiva è stata attribuita all’ex servizio informazioni interno (Servizio di analisi e prevenzione SAP), la repressione e gli accertamenti preliminari della polizia giudiziaria alla giustizia e alla polizia giudiziaria, vale a dire a livello federale al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudizia- ria federale (PGF). Inoltre, nel summenzionato rapporto in adempimento del postu- lato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati in com- plemento alle direttive della LMSI, il Consiglio federale ha definito chiaramente la

distinzione tra repressione e prevenzione nonché tra riconoscimento tempestivo da parte dei servizi informazioni e della polizia giudiziaria. Il SAP/SIC si è sempre attenuto a tali direttive. Il Consiglio federale è del parere che il sistema attuale abbia dato buoni risultati con una prevenzione indipendente dal perseguimento penale. Il Consiglio federale ha esposto nuovamente in dettaglio tale fatto nel rapporto della Commissione della politica di sicurezza nonché nel suo messaggio del 15 giugno 2007 concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni).11

11 FF 2007 4613 4637 segg.

Compiti del servizio informazioni Con la fusione del Servizio di analisi e prevenzione e del Servizio informazioni strategico avvenuta il 1° gennaio 2010, il SIC ha assunto i compiti di entrambi i servizi: in quanto successore del SAP il SIC è competente per la protezione preventiva dello Stato. Il SIC ha quindi il compito di individuare tempestivamente le minacce ai fondamenti costituzionali e democratici della Svizzera e alle libertà fondamentali della popolazione, di informare regolarmente in merito alla situazione e combattere le minacce. Ciò soprattutto mediante l’acquisizione e la valutazione permanente di informazioni, la diffusione di conoscenze e informazioni nonché la collaborazione con servizi partner nazionali ed esteri nell’ambito di operazioni e scambio di infor- mazioni. Qualora si concretizzi un sospetto di azioni rilevanti per la protezione dello Stato, il SIC adotta le proprie misure preventive (consulenza, sostegno, informazione e formazione di persone, ditte e istituzioni) e/o trasmette le proprie conoscenze alle autorità competenti di Confederazione e Cantoni. Queste adottano sotto la loro responsabilità le misure di polizia o di diritto amministrativo necessarie per contra- stare o eliminare tali minacce. In quanto successore del SIS, il SIC fornisce contributi alla politica in materia di interessi dello Stato. Nell’ambito di tale compito il SIC acquisisce segnatamente informazioni concernenti l’estero non accessibili pubblicamente con mezzi specifici dei servizi informazioni, le analizza e le trasmette allo scopo di allestire a favore degli organi decisionali di ogni livello una situazione informativa rilevante. Provve- de a valutare globalmente e in permanenza la situazione di minaccia.

Basi di dati necessarie per la protezione dello Stato Il Consiglio federale è del parere che nel rapporto della DelCG la nozione di «so- spetto» quale criterio decisionale per la registrazione di un’informazione in ISIS lasci alcune questioni in sospeso e preferisce quindi parlare di «rilevanza per la protezione dello Stato». Ciò significa che i dati devono consentire di realizzare gli obiettivi e le direttive della LMSI e della LSIC, ovvero devono contribuire all’indi- viduazione e alla difesa da minacce esistenziali nell’ambito di una valutazione globale della situazione di minaccia. Per definire e circoscrivere il concetto di «rile- vanza per la protezione dello Stato» è a disposizione un certo margine interpretativo. Ne consegue che il concetto evolve a seconda delle circostanze politiche, dei pro- grammi politici, delle aspettative dominanti nella società e delle situazioni concrete in materia di sicurezza e di minaccia. Diverse persone incaricate di questo lavoro di valutazione possono giungere a valutazioni differenti. Le informazioni sono conside- rate rilevanti per la protezione dello Stato e quindi registrate soltanto dopo una difficile ponderazione. Il Consiglio federale sottolinea che ritiene necessario avere una base di dati comple- ta e solida per la protezione dello Stato. I limiti menzionati nella LMSI devono essere rigorosamente rispettati; non dovrebbero però divenire fine a se stessi a causa di un’interpretazione giuridica che contesti fondamentalmente il senso e lo scopo della protezione dello Stato. Ciò vale anche in relazione alla lista d’osservazione. Inoltre, nell’ambito del trattamento dei dati continua a valere il disciplinamento legale dei due diversi regimi definiti nella LSIC che saranno necessari a causa del doppio mandato del SIC (trattamento sulla base di attività di protezione dello Stato

secondo la LMSI e trattamento di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza).

Verifica dei dati e controllo della qualità Per quanto concerne la gestione dei dati, il SIC deve ad attenersi al principio della necessità e della verifica regolare: la rilevanza e l’utilità dei dati devono essere verificate regolarmente al momento della registrazione dei dati e durante l’intera durata del loro trattamento, ovvero nei ritmi prescritti. Per quanto possibile, l’esattezza e la rilevanza dei dati devono essere comprovate o per lo meno valutate. In futuro varrà il principio che il SIC anteporrà la qualità alla quantità. Il SIC si impegna a non elaborare in permanenza dati non indispensabili all’adempimento del proprio mandato. Esso procede sempre a una ponderazione tra i suoi compiti nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e le libertà fondamentali dei cittadini e considera di massima importanza le libertà fondamentali. In linea di principio conti- nua ad essere vietato il trattamento di informazioni relative alle attività meramente politiche e religiose dei cittadini, a meno che sussista il sospetto fondato che l’esercizio di tali diritti sia un pretesto per intraprendere azioni rilevanti per la prote- zione dello Stato. In linea di principio il Consiglio federale condivide anche dal punto di vista politico le critiche mosse dalla DelCG al controllo della qualità in ISIS. La necessità d’intervento nell’ambito delle periodiche verifiche globali è illustrata chiaramente. Il Consiglio federale condivide anche l’opinione della DelCG nel constatare che il controllo della qualità costituisce un elemento importante del lavoro dei servizi informazioni in quanto tale. Una riduzione della quantità e l’incremento della qualità dei dati sono indispensabili anche per motivi di carattere economico-aziendale per evitare che il SIC debba investire sempre maggiori risorse nella gestione dei dati; ciò andrebbe a scapito delle capacità operative e analitiche del servizio.

2.1.4 Sistemi d’informazione del SIC

Il Consiglio federale intende conferire a tutti i trattamenti dei dati in seno al SIC, istituito di recente, un fondamento ineccepibile a livello giuridico e politicamente avallato. Mentre il rapporto della DelCG verte unicamente sul trattamento dei dati in ISIS, il Consiglio federale intende disciplinare tutte le collezioni di dati del SIC. Nelle ordinanze d’esecuzione concernenti la LMSI e la LSIC il Consiglio federale ha emanato le prime pertinenti direttive. Secondo lo stato attuale della pianificazio- ne, il Consiglio federale parte dal presupposto che nel corso del 2012 un sistema globale SIC potrebbe sostituire sotto il profilo prettamente tecnico ISIS e l’esercizio pilota ISAS. Nell’ambito dell’attuazione delle raccomandazioni della Vigilanza SI il SIC provve- de a garantire sistematicamente la corretta attuazione di tutte le direttive legali relative al trattamento dei dati. Nel contempo, in caso di mutamento della minaccia, il SIC deve verificare i mezzi della ricerca di informazioni ed eventualmente avviare un adeguamento delle basi legali.

2.2 Raccomandazioni della DelCG

Il Consiglio federale è disposto ad accettare in linea di massima le raccomandazioni della DelCG. In merito alle singole raccomandazioni il Consiglio federale si esprime come segue:

Raccomandazione 1 La DelCG raccomanda al DDPS di bloccare provvisoriamente l’accesso a tutti i dati trattati in ISIS-NT cinque anni fa o più, i quali da allora non sono più stati sottoposti a una valutazione globale. Il Consiglio federale è invitato a designare un incaricato della protezione dei dati esterno il quale, su richiesta del SIC, deci- derà in termini utili di liberare o cancellare i dati bloccati. Prima di una decisio- ne dell’incaricato della protezione dei dati, le informazioni bloccate sulle perso- ne registrate dovranno essere rese accessibili unicamente al settore Controllo della qualità interno del SIC. Le valutazioni pendenti dovranno essere concluse entro la metà del 2012 o al più tardi entro la migrazione nel nuovo sistema ISIS-NT. L’incaricato presenta un rapporto al Consiglio federale ogni sei mesi.

Il Consiglio federale dà seguito alla suddetta raccomandazione. Il SIC ha già propo- sto nell’aprile 2010 una serie di misure volte a circoscrivere e a eliminare le penden- ze nel settore Controllo della qualità in ISIS. La DelCG stessa e l’Ufficio federale di giustizia si sono già pronunciati in merito alle singole misure e hanno presentato a loro volta proposte. Ne consegue che il SIC adotterà tutte le misure necessarie al fine di liquidare le pendenze in maniera duratura. In particolare, il SIC, al più tardi entro il momento della migrazione nel nuovo sistema: – provvederà sistematicamente, mediante programmi di cancellazione automa- tizzati, all’attuazione delle direttive di cancellazione; – orienterà la ricerca di informazioni/raccolta di informazioni con ancora maggiore coerenza alle informazioni rilevanti (più qualità, meno quantità); – aumenterà temporaneamente le risorse di personale del settore Controllo del- la qualità in ISIS per ridurre le pendenze; – solleciterà una revisione delle direttive relative al controllo della qualità a livello di ordinanza; – verificherà e, se necessario, adeguerà l’organizzazione e i processi nei settori dello smistamento, del rilevamento dei dati e del controllo della qualità. I processi, le direttive e le risorse del settore Controllo della qualità devono garantire a medio termine un’esecuzione tempestiva ed efficace del mandato legale concer- nente la gestione dei dati. Inoltre, il Consiglio federale riconosce che sussiste una necessità d’intervento con- cernente la verifica delle future collezioni di dati in ISIS. Conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati sussiste la necessità di accertar- si dell’esattezza dei dati personali utilizzati e di adottare tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti in considerazione dello scopo

per cui sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati. Nella sua peri- zia, l’UFG giunge a questa conclusione: «la cancellazione senza verifica di un’ampia base di dati non è legalmente consentita, anche se – come nel presente caso – vi è la probabilità che una parte considerevole dei dati in questione non sarà più necessaria per le ulteriori attività di protezione dello Stato».12 Per contro, il blocco provvisorio a titolo preventivo dell’utilizzo delle collezioni di dati controver- si fino al nullaosta, previa verifica dell’esattezza e della rilevanza, costituisce anche dal punto di vista del Consiglio federale una misura necessaria per garantire i diritti individuali delle persone interessate, fatta salva la capacità operativa del servizio informazioni. Il Consiglio federale incarica il DDPS di disciplinare il procedimento per il nullaosta. Al riguardo, occorre prevedere, per il rilascio del nullaosta alla diffusione dei dati bloccati, al fine di consentirne l’utilizzo da parte del SIC, il ricorso a un organo indipendente dal Servizio. Un blocco assoluto dei dati a livello tecnico, che vada oltre il semplice blocco dell’utilizzo, non è attuabile con un dispendio proporzionato: bisognerebbe comunque avviare una procedura per il rilascio del nullaosta alla diffusione dei dati (non soltanto in caso di concreta neces- sità); inoltre un simile blocco, sempre che sia fattibile a livello tecnico, paralizzereb- be la gestione delle informazioni.

Raccomandazione 2 La DelCG raccomanda al DDPS di cancellare da ISIS-NT tutte le terze persone che vi sono state rilevate unicamente sulla base del programma di ricerca pre- ventivo fondato sul controllo delle fotografie dei passaporti Raccomandazione 12 La DelCG raccomanda al Consiglio federale di sospendere il programma pre- ventivo di ricerca fondato sul controllo delle fotografie dei passaporti. Se decide di proseguire il programma, il Consiglio federale deve presentare un rapporto motivante la sua decisione. Tale rapporto dovrà evidenziare l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli delle fotografie dei passaporti e, in particolare, prendere posizione riguardo alla relazione tra l’onere lavorativo richiesto dal programma e la sua utilità per l’adempimento dei compiti di protezione dello Stato secondo l’articolo 2 LMSI. Il rapporto dovrà inoltre esprimersi in merito alla compatibili- tà del programma con gli accordi di Schengen e di Dublino.

Il Consiglio federale dà seguito alle suddette raccomandazioni. Il SIC sospenderà, nella sua forma attuale, il programma preventivo di ricerca fondato sul controllo delle fotografie dei passaporti in vigore da decenni, in merito al quale la DelCG è stata informata dal DFGP regolarmente e in modo strutturato. Il SIC contemplerà i metodi (sorveglianza dell’entrata/della partenza di cittadini di determinati Paesi) e i mezzi (apparecchiature impiegate alla frontiera) nell’allestimento del progetto concernente le future procedure. L’orientamento tematico sarà verificato e mediante la procedura di richiamo i dati trattati saranno a disposizione di una cerchia di per-

12 Ufficio federale di giustizia: rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010 sul trattamento dei dati nel sistema per il trat- tamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS; informazione giuridica del 13 agosto 2010 in merito a questioni fondamentali, pag. 8 (in tedesco).

sone molto ristretta all’interno del SIC. I dati del programma preventivo di ricerca fondato sul controllo delle fotografie dei passaporti saranno cancellati da ISIS, se non sono effettivamente utilizzati per proteggere lo Stato o se sono trasmessi a terzi. Il DDPS illustrerà in un rapporto separato classificato all’attenzione della DelCG il nuovo progetto e nel contempo la sua compatibilità con gli accordi di Schengen e di Dublino.

Raccomandazione 3 La DelCG raccomanda al DDPS di ridefinire l’impiego delle risorse del persona- le nel SIC nel quadro di un’organizzazione di progetto. Le risorse vanno impie- gate in modo che siano accessibili in ISIS soltanto le informazioni la cui rilevan- za per la protezione dello Stato sia sottoposta a un esame effettivo al momento del rilevamento e possa essere valutata regolarmente conformemente alle dispo- sizioni legali. Raccomandazione 4 La DelCG esige dal DDPS un rapporto che illustri in quale modo possano essere impiegate le competenze analitiche specialistiche del personale nel settore Valu- tazione affinché sia impedito il deposito di informazioni errate e irrilevanti in ISIS e garantita la cancellazione immediata dei dati divenuti superflui. Raccomandazione 5 La DelCG esige dal DDPS un rapporto che illustri in quale modo possa essere migliorata l’attribuzione dei mandati agli organi di protezione dello Stato nei Cantoni e in quale modo i Cantoni possano contribuire a un appropriato deposito dei dati in ISIS.

Il Consiglio federale dà seguito alle suddette raccomandazioni. Già all’inizio di luglio il direttore del SIC, nell’ottica di una misura urgente, ha inasprito le linee direttrici relative al rilevamento mediante un’istruzione e ha affinato le direttive generali con una casistica. Queste nuove basi sono determinanti per decidere in merito al rilevamento o meno in ISIS. A fine agosto 2010, in occasione di una riu- nione, i responsabili degli organi cantonali di protezione dello Stato sono stati in- formati in merito alle novità e sono state impartite istruzioni per adeguare i loro resoconti per il SIC alle nuove direttive. I processi relativi al rilevamento dei dati e al controllo della qualità saranno verifica- ti con un supporto esterno e, se necessario, adeguati. Il DDPS illustrerà in un rapporto separato all’attenzione della DelCG in quale modo possono essere integrate in ISIS le rispettive conoscenze specialistiche del settore «Valutazione» e dei Cantoni per migliorare il trattamento dei dati.

Raccomandazione 6 La DelCG raccomanda al DDPS di assicurare che nel sistema «ISIS01 Protezio- ne dello Stato» siano depositati unicamente dati rilevanti per la protezione dello Stato e non dati amministrativi (art. 25 cpv. 1 lett. a OSI-SIC). Raccomandazione 9 La DelCG raccomanda al DDPS di rielaborare le linee direttrici per il rilevamen- to dei dati in ISIS e di eliminare tutte le regole che permettono il rilevamento in ISIS di una persona senza che sia stata effettuata una valutazione materiale di tutte le informazioni che la concernono.

Il Consiglio federale dà seguito alle suddette raccomandazioni. Come già esposto per le raccomandazioni 3–5, il SIC ha adottato diverse misure volte a garantire che nella banca dati Protezione dello Stato ISIS01 vengano depositati soltanto i dati rilevanti per la protezione dello Stato. Ciò non significa però che ogni persona menzionata nella suddetta banca dati sia considerata di per sé una minaccia per la sicurezza interna ed esterna. Anche i citta- dini irreprensibili, che in determinate circostanze non sono nemmeno consapevoli di intrattenere contatti problematici, possono figurare legalmente nella banca dati Protezione dello Stato. Nel sistema devono essere immessi anche gli elementi sca- gionanti le persone o le organizzazioni registrate. Se viene constatata in modo defi- nitivo la non pericolosità, i dati in ISIS devono essere cancellati rapidamente. Nel suo parere del 13 agosto 2010 l’Ufficio federale di giustizia ha dichiarato che la banca dati Protezione dello Stato ISIS01 non può fungere da strumento per docu- mentare le attività del SIC, vale a dire che non può fungere da registro amministrati- vo per comprovare le attività di protezione dello Stato. Il SIC gestirà quindi i dati che si limitano alle attività amministrative al di fuori della banca dati Protezione dello Stato ISIS01, nella banca dati Amministrazione ISIS02, e nel sistema di gestione amministrativa.

Raccomandazione 7 La DelCG raccomanda al Consiglio federale di proporre alle Camere federali una chiara definizione legale delle cosiddette terze persone, nell’’ambito della revisione della LMSI attualmente in corso. Siffatta definizione dovrebbe impedi- re che siano raccolti di scorta dati non rilevanti per la protezione dello Stato.

Il Consiglio federale respinge la suddetta raccomandazione. Attualmente le norme di trattamento dei dati in ISIS-NT sono disciplinate essenzialmente nell’ordinanza del 4 dicembre 200913 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC). Secondo l’articolo 2 lettera i dell’ordinanza sum- menzionata sono da considerarsi «terzi» persone o organizzazioni che sono rilevanti ai fini della protezione dello Stato unicamente in virtù di un legame con un oggetto.

13 RS 121.2

Anche la nozione di «oggetto» è disciplinata nell’ordinanza. Per chiarire la nozione di «terzi» in linea di principio il Consiglio federale non ritiene appropriata la legge (LMSI), come auspicato dalla DelCG, bensì piuttosto l’ordinanza (OSI-SIC).

Raccomandazione 8 La DelCG raccomanda al Consiglio federale di precisare la legislazione di ese- cuzione in modo che, prima del loro rilevamento, le nuove informazioni siano obbligatoriamente sottoposte a una valutazione che confermi o neghi la rilevanza delle persone interessate per la protezione dello Stato.

Il Consiglio federale dà seguito alla suddetta raccomandazione. Il DDPS è incaricato di sottoporre al Consiglio federale una revisione della legislazione di esecuzione sulla base delle constatazioni contenute nel rapporto della DelCG.

Raccomandazione 10 La DelCG raccomanda al Consiglio federale di subordinare tutte le collezioni di dati di ISIS alle disposizioni degli articoli 8 e 9 LPD, ad eccezione della banca dati «ISIS01 Protezione dello Stato» (art. 25 cpv. 1 lett. a OSI-SIC).

Il Consiglio federale è disposto a esaminare la questione relativa al diritto di essere informati in relazione con la modifica globale delle basi legali formali per i sistemi d’informazione del SIC. Tale verifica avrà luogo nel quadro della nuova legge sul servizio informazioni.

Raccomandazione 11 La DelCG raccomanda al Consiglio federale di proporre alle Camere federali, nell’ambito della revisione in corso della LMSI, la sostituzione dell’attuale dirit- to indiretto di essere informati, disciplinato nell’articolo 18 di siffatta legge, con un diritto d’accesso secondo le modalità dell’articolo 8 LSIP.

Il Consiglio federale ha dato seguito alla suddetta raccomandazione. Esso ha com- pletato di conseguenza il progetto in merito alla revisione in corso della LMSI.

Raccomandazione 13 La DelCG raccomanda al DDPS di definire gli indicatori in base ai quali il Dipartimento può effettuare un esame di plausibilità per stabilire se il controllo della qualità funziona conformemente alle prescrizioni legali.

Il Consiglio federale dà seguito alla suddetta raccomandazione. In seguito a una raccomandazione della Vigilanza SI il SIC ha già il compito di definire i parametri per comprovare la legalità e di integrarli negli strumenti di gestione della sua dire- zione. Il DDPS prende periodicamente atto di tali parametri per il tramite della Vigilanza SI.

Raccomandazione 14 La DelCG raccomanda al DDPS di impostare ISIS in modo che la data di tutte le valutazioni globali svolte in merito a una persona registrata possa essere docu- mentata correttamente nel sistema. Raccomandazione 16 La DelCG raccomanda al DDPS, in vista dell’introduzione della futura banca dati ISIS, di analizzare in modo sistematico i requisiti legali e di mettere in eser- cizio un nuovo sistema soltanto quando le norme legali possono essere piena- mente adempiute. Inoltre, nel nuovo sistema devono essere trasferiti soltanto i dati che soddisfano tutti i criteri disciplinati nell’articolo 15 LMSI. Raccomandazione 17 La DelCG esige che il DDPS presenti un rapporto sulle possibilità tecniche attuali e future di accesso a dati elettronici mediante ricerche personalizzate. Il rapporto deve fornire le basi necessarie per individuare le possibilità tecniche realizzabili conformemente agli articoli 3 e 15 LMSI. Esso dovrebbe essere alle- stito esternamente all’amministrazione e sulla base dello stato attuale delle cono- scenze accademiche.

Il Consiglio federale dà seguito alle suddette raccomandazioni. Il SIC dovrà inserire tali raccomandazioni nella pianificazione del nuovo sistema di ISIS in qualità di disposizioni vincolanti. Oltre alle misure auspicate dalla DelCG il DDPS ha già avviato le seguenti misure volte a garantire un corretto trattamento delle informazioni: – svolgimento di una formazione di base a livello giuridico dei collaboratori; – analisi delle direttive legali e descrizione dell’attuazione in workflow; – rielaborazione delle direttive relative al rilevamento dei dati in ISIS; – garanzia della consegna dei dati cancellati in ISIS all’Archivio federale; – garanzia di una gestione delle informazioni sistematica e controllata per l’intero periodo del trattamento dei dati; – emanazione di ulteriori regolamenti per il trattamento dei dati e linee diret- trici.

Raccomandazione 15 La DelCG raccomanda al DDPS di rafforzare il personale della Vigilanza SI entro la fine del 2010, conformemente alle garanzie che il Consiglio federale ha fornito alla DelCG nel dicembre 2008.

Il Consiglio federale dà seguito alla suddetta raccomandazione. Esso è disposto a sviluppare la Vigilanza sulle attività informative in maniera graduale e in funzione delle esigenze. In una prima fase il DDPS metterà a pubblico concorso un posto di lavoro supplementare.

2.3 Conclusioni

Il Consiglio federale è disposto a dare seguito alle raccomandazioni della DelCG secondo le modalità sopraesposte. Ha pertanto avviato le misure necessarie per emendare al più presto la situazione. Il Consiglio federale avrebbe tuttavia auspicato un apprezzamento ancor più equili- brato delle attività degli organi di protezione dello Stato durante il periodo oggetto del rapporto che abbraccia pur sempre un periodo di 16 anni. In tale fase la protezio- ne dello Stato ha fornito importanti contributi per la sicurezza della Svizzera e dei suoi cittadini. Il Consiglio federale è del parere che il rapporto della DelCG avrebbe dovuto tener maggiormente conto, segnatamente, delle particolari difficoltà inerenti all’adempi- mento dei compiti nel settore della protezione dello Stato, difficoltà risultanti in particolare dalla necessità di conciliare le legittime esigenze in materia di sicurezza della popolazione con gli altrettanto legittimi imperativi della protezione della personalità e dei dati dei cittadini. Il Governo federale ribadisce che, a suo parere, la protezione dello Stato rimane un compito statale necessario e che la situazione in materia di minaccia rende indispen- sabili in questo ambito mezzi e capacità efficienti. Gli attuali organi di protezione dello Stato non devono essere indeboliti. Al contrario, è necessaria una valutazione delle possibilità di ottimizzarne l’efficacia e l’efficienza, senza tuttavia ricorrere a sproporzionate limitazioni dei diritti fondamentali. Infine, il Consiglio federale ravvisa nel rapporto della DelCG sul trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) un’opportunità per dotare, già durante le fasi iniziali delle sue attività, il nuovo Servizio delle attività informative della Confederazione, istituito nel 2010, di un fondamento ineccepibile a livello giuridico e politicamente avallato. Il Consiglio federale prevede di esprimersi in merito alle questioni fondamentali sollevate nel rapporto in occasione dell’elaborazione della prevista legge sul servizio informazioni.

Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS; Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 giugno 2010. Parere del Consiglio federale | Lexipedia | Lexipedia