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Art. 1 Oltre ai compiti indicati nella legge in vigore, l’articolo 1 include il nuovo compito di fissare l’ora legale in Svizzera (lett. d). L’adempimento dei lavori di ricerca e di sviluppo non è più menzionato, poiché viene inserito nell’articolo 3 LIFM che definisce i compiti dell’Istituto federale di metrologia (Istituto).

Sezione 2: Unità di misura legali

Art. 2 Principi Le unità di misura sono attualmente disciplinate in cinque articoli della legge in vigore. Il presente disegno prevede invece che la legge sulla metrologia stabilisca solo i principi del sistema di unità e che la definizione concreta delle singole unità sia delegata al Consiglio federale. Nella legge vengono elencate le unità di base del Sistema internazionale di unità di misura (cpv. 1). Il Sistema internazionale (Système international d’unités; SI) è il sistema di unità di misura per grandezze fisiche più diffuso nel mondo. Nella maggior parte dei Paesi il suo utilizzo per determinati ambiti (p. es. commercio e operazioni commerciali, accertamento ufficiale di fatti) è vincolante. Le unità principali e più importanti del Sistema internazionale sono le sette unità di base: il metro per la lunghezza, il chilogrammo per la massa, il secondo per il tempo, l’ampere per l’intensità di corrente elettrica, il kelvin per la temperatura termodinamica, la mole per la quantità di materia e la candela per l’intensità lumino- sa. Queste unità sono definite in modo da avere una grandezza adatta all’uso pratico. Il Sistema internazionale e le sue unità di misura sono definiti dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure in base al trattato del 20 maggio 187511 sullo stabi- limento di un Ufficio internazionale di pesi e misure. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli in un’ordinanza (cpv. 2). Definisce i multi- pli e le sottounità del SI (p. es. giga e nano). La sua competenza di cui alla lettera b di definire altre unità non SI per scopi particolari (p. es. il millimetro di mercurio per

10 RS 101 11 RS 0.941.291

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la misurazione della pressione del sangue e di altri fluidi corporei), corrisponde a quanto stabilito dall’articolo 5 della legge sulla metrologia in vigore.

Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali Le norme contenute in quest’articolo corrispondono a quelle dell’attuale articolo 7, fatto salvo il capoverso 2, che è stato modificato: le deroghe all’obbligo di utilizzare le unità di misura legali non sono più elencate in modo esaustivo nella legge, poiché la loro definizione è delegata al Consiglio federale. Questa delega dovrebbe permet- tere di introdurre regole più liberali rispetto a quelle attuali, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Le deroghe andrebbero inoltre previste per gli ambiti in cui l’uso commerciale comune diverge dalla norma e il rispetto dell’obbligo di utilizzare le unità legali potrebbe far sorgere ostacoli tecnici al com- mercio. È il caso, per esempio, degli schermi per computer o delle tubature, le cui misure sono normalmente espresse in pollici.

Sezione 3: Strumenti di misurazione

Art. 4 Definizioni Il termine «strumento di misurazione» include anche i metodi di misurazione e i materiali di riferimento. Nella vecchia legge i metodi di misurazione erano menzio- nati a parte, mentre i materiali di riferimento necessari alla determinazione delle grandezze chimiche non erano citati. L’ampliamento della definizione consente di sintetizzare e accorciare le normative in materia. Un campione (ted. Normal, franc. étalon, ingl. standard) è una misura di riferimento che permette di determinare e riprodurre una grandezza specifica e di tarare altri strumenti di misurazione. In determinati casi, può essere utilizzato come campione anche un metodo di misurazione di riferimento o un materiale di riferimento di livello superiore. La definizione utilizzata corrisponde a quella del dizionario inter- nazionale di metrologia (Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie; VIM; Guide ISO/IEC 99:2007), pubblicato da diverse organizzazioni internazionali.

Art. 5 Strumenti di misurazione soggetti alla presente legge Il disegno prevede di sottoporre alla legge sulla metrologia solo gli strumenti di misurazione utilizzati nelle transazioni commerciali, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle attività dello Stato (p. es. riscossione di tributi, calcolo di multe). Il Consiglio federale decide in dettaglio gli strumenti usati in tali settori che devono essere sottoposti al controllo statale. Non sottostanno alla legge gli strumenti di misurazione utilizzati in ambito privato (p. es. bilance da cucina), all’interno di aziende (p. es. gestione di magazzini) nonché nella scienza, nell’insegnamento e nella ricerca. Questa regola corrisponde alla legge sulla metrologia vigente (art. 9 cpv. 1).

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Art. 6 Riferibilità Il capoverso 1 prescrive la riferibilità dei risultati di misurazione. La riferibilità di un risultato di misurazione al Sistema internazionale di unità è la premessa per risultati di misurazione e di controllo affidabili, confrontabili e internazionalmente ricono- sciuti. Per riferibilità si intende la caratteristica di un risultato di misurazione o di una misura di riferimento di poter essere ricondotto a un campione di riferimento nazionale o internazionale adatto, effettuando una serie ininterrotta di misurazioni comparative e tenendo conto di una determinata incertezza di misurazione indicata (l’incertezza di misurazione è una misura della precisione di uno strumento di misu- razione). La misurazione comparativa di uno strumento di misurazione con un campione di riferimento più preciso dello strumento stesso è chiamata anche «raccordo». Per quanto riguarda la riferibilità, nella prassi si parla spesso di «raccordare» uno stru- mento di misurazione al Sistema internazionale. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di stipulare autono- mamente trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferi- mento nazionali.

Art. 7 Immissione sul mercato Il capoverso 1 stabilisce che gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficiente- mente elevato quando utilizzati conformemente al loro scopo. Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali (cpv. 2) definiti dal Consiglio federale, che secondo l’articolo 48 capoverso 1 LOGA12 può delegare questa competenza ai dipartimenti. In tale contesto il Consiglio federale tiene conto del diritto internazionale applicabile in materia, in particolare della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 200413, relativa agli strumenti di misurazione e della direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 200914, relativa agli strumenti per pesare a funzionamen- to non automatico.

Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali Prima che uno strumento di misurazione possa essere immesso sul mercato deve essere certificato mediante una procedura di ammissione svizzera (p. es. gli strumen- ti di misurazione della velocità), una procedura di valutazione della conformità (p. es. le bilance) o un’altra procedura di controllo equivalente (cpv. 1). I dettagli di tali procedure sono fissati dal Consiglio federale in un’ordinanza (cpv. 2). Al termine della procedura è apposto un contrassegno sullo strumento di misurazione e i documenti necessari sono allegati. Il contrassegno degli strumenti di misurazione (contrassegno «CE» e altri contrassegno metrologici) è previsto anche dalle direttive dell’UE menzionate nell’articolo 7 e non crea nuovi ostacoli tecnici al

12 RS 172.010 13 GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1, modificata dalla direttiva 2009/137/CE della Commis- sione, del 10 novembre 2009, GU L 294 del 11.11.2009, pag. 7. 14 GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6.

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commercio. Il contrassegno consente all’utilizzatore di essere sicuro che si tratti di uno strumento di misurazione ammesso e conforme.

Art. 9 Controllo della stabilità di misurazione L’accuratezza di uno strumento di misurazione diminuisce con il tempo e deve pertanto essere verificata periodicamente (cpv. 1). Se del caso devono essere adottate le misure necessarie ad assicurare l’accuratezza richiesta per lo strumento. Questi controlli e le eventuali misure correlate sono mirati a garantire la stabilità di misura- zione di uno strumento durante l’intero periodo di utilizzazione. La procedura di controllo della stabilità di misurazione più conosciuta è la cosiddetta verificazione successiva. Le procedure usate per mantenere la stabilità di misurazio- ne di uno strumento devono tener conto sia dell’impiego, sia delle caratteristiche tecniche dello strumento, motivo per cui il Consiglio federale può prevedere control- li supplementari (cpv. 2), sempreché il controllo di conformità non contempli già tutti i punti da esaminare. Al controllo si affiancano quindi altre procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione come i controlli statistici, le misurazioni comparative, la sorveglianza delle misurazioni durante l’esercizio, la taratura, la manutenzione e la regolazione. Oltre che in occasione dei controlli periodici, la stabilità delle misurazioni va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi dai quali risulta che lo strumento di misura- zione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli della verifica della stabilità di misurazione (cpv. 3), in particolare la procedura di controllo, gli intervalli tra le verifiche e il contrassegno apposto sullo strumento al termine dei controlli. Il Consiglio federale tiene conto del fatto che le proprietà metrologiche di certi strumenti di misurazione non cambiano durante il funzionamento (p. es. gli alcolometri di vetro). L’arti- colo 13 capoverso 2 della legge sulla metrologia in vigore stabilisce un ritmo almeno quadriennale per l’ispezione generale (secondo il nuovo art. 12 LMetr: controlli successivi). Si è rinunciato a fissare tale termine nella nuova legge.

Art. 10 Obblighi per l’impiego di strumenti di misurazione Chi impiega uno strumento di misurazione deve rispettare determinati obblighi. Non deve necessariamente trattarsi del proprietario, ma può essere anche la persona giuridica o fisica che ne determina l’utilizzo (p. es. il proprietario di un negozio di alimentari per la bilancia da banco, il fornitore d’acqua per il contatore dell’acqua calda). Chi impiega uno strumento di misurazione deve assicurarsi che: – sullo strumento di misurazione siano apposti tutti i contrassegni richiesti e i documenti necessari siano allegati; – la stabilità di misurazione sia stata verificata nel rispetto dei termini previsti; questo è di solito indicato dal contrassegno (p. es. l’etichetta di verificazio- ne); nel caso vengano ad esempio adottate procedure statistiche, l’utilizza- tore deve avere accesso a banche dati idonee contenenti i dati richiesti; – la stabilità di misurazione sarà verificata nel rispetto dei termini previsti: ciò avviene di regola dichiarando lo strumento di misurazione presso l’ufficio di verificazione competente;

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– sia adatto all’impiego previsto: una bilancia utilizzata nel commercio al det- taglio, per esempio, deve rientrare in una determinata classe di accuratezza ed è considerata inadatta se non raggiunge la precisione richiesta; – lo strumento di misurazione sia impiegato correttamente (di regola, secondo le istruzioni per l’uso); uno dei problemi classici si presenta quando il mate- riale d’imballaggio viene pesato insieme alla merce e fatturato al cliente (lordo per netto).

Art. 11 Obblighi di annunciare e di informare L’articolo 11 statuisce che il Consiglio federale può prevedere obblighi di annuncia- re e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure ne conferma la conformità. Questi obblighi sono necessari per permettere ai servizi competenti di verificare la stabilità di misurazione di cui all’articolo 9 e controlli successivi di cui all’articolo 12.

Art. 12 Controlli successivi Per quanto riguarda il controllo degli strumenti di misurazione dopo l’entrata in commercio, il diritto in vigore stabilisce unicamente che, in base all’articolo 13 capoverso 2, i Cantoni devono verificare a intervalli regolari l’osservanza delle prescrizioni legali (ispezione generale) e provvedere ai controlli correnti. Con la legge del 6 ottobre 199515 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è stato intro- dotto nella metrologia legale il concetto di sorveglianza del mercato. I controlli successivi di cui all’articolo 12 comprendono sia la sorveglianza del mercato sia l’ispezione generale. Per gli strumenti di misurazione immessi sul mercato e utilizzati dopo una procedura di valutazione della conformità si controlla che soddisfino i requisiti legali (sorve- glianza del mercato). La sorveglianza del mercato è eseguita per sondaggi o in base a segnalazioni motivate che uno strumento di misurazione non è conforme alle prescrizioni. Per gli altri strumenti di misurazione l’ispezione generale comprende la verifica che siano stati sottoposti a una procedura d’ammissione o a una procedura equivalente e in generale che: – sia garantita la stabilità della misurazione; ciò può avvenire da un lato verifi- cando se i controlli formali di cui all’articolo 9 sono stati eseguiti, dall’altro mediante controlli degli organi esecutivi; – lo strumento di misurazione sia adatto all’uso previsto e sia utilizzato corret- tamente; – siano adempiti gli obblighi di comunicazione e informazione.

Art. 13 Competenze degli organi esecutivi Agli organi esecutivi va accordato (anche senza annuncio) l’accesso agli strumenti di misurazione. Chi li utilizza deve inoltre fornire informazioni (p. es. sulle valuta-

15 RS 946.51

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zioni di conformità e le riparazioni eseguite o su chi ha acquistato lo strumento) e assistenza durante i controlli (p. es. riguardo alle modalità d’uso). Il capoverso 2 riprende le disposizioni dell’attuale articolo 19 capoverso 2. Se uno strumento di misurazione non soddisfa i requisiti legali può essere ritirato dal com- mercio, può esserne vietata la messa in circolazione oppure può esserne limitato o vietato l’impiego. La pertinente competenza non è però più attribuita al Consiglio federale, ma agli organi esecutivi, poiché si tratta di una misura esecutiva, per la quale non è determinante la volontà politica, ma la valutazione tecnico-specialistica. L’organo esecutivo opta per il provvedimento adatto meno severo. Il Consiglio federale stabilisce in un’ordinanza gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti adottati dagli organi esecutivi nel caso in cui gli strumenti di misurazione non soddisfino i requisiti legali (cpv. 3).

Sezione 4: Indicazioni di quantità

Art. 14 Il capoverso 1 riprende, in forma più stringata, le disposizioni dell’articolo 11 capo- verso 1 primo periodo e capoverso 3 della legge attualmente in vigore. Nella nuova legge non è stato inserito il secondo periodo dell’attuale articolo 11 capoverso 1, il quale dispone che nel caso di forniture susseguenti la quantità fornita deve essere indicata in ogni conteggio. Il Consiglio federale emanerà disposizioni di questo tipo fondandosi sul capoverso 2. Il capoverso 2 prevede una delega di competenze normative al Consiglio federale, corrispondente a quella dell’attuale articolo 11 capoverso 5 primo periodo e capo- verso 6. Il capoverso 3 prevede una delega di competenze normative al Consiglio federale, corrispondente a quella dell’attuale articolo 11 capoverso 5 secondo periodo. Le restanti disposizioni dell’articolo 11 attualmente in vigore sull’indicazione del prezzo unitario saranno trasferite nella legge federale del 19 dicembre 198616 contro la concorrenza sleale, poiché relative a tale materia (cfr. il commento all’art. 26 ).

Sezione 5: Definizione dell’ora

Art. 15 La revisione totale della legge federale sulla metrologia consente di abrogare la legge federale del 21 marzo 198017 sull’ora e di integrare le sue disposizioni nella nuova legge sulla metrologia. Le competenze federali in materia, secondo le quali la Confederazione disciplina le modalità di misurazione del tempo, giustificano l’abrogazione della legge sull’ora, che stabilisce esclusivamente l’ora in vigore in Svizzera, e l’integrazione delle sue disposizioni nella nuova legge sulla metrologia.

16 RS 241 17 RS 941.299

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Le disposizioni dei due articoli dell’attuale legge sull’ora restano immutate dal punto di vista del contenuto, pur essendo riassunte in un unico articolo. In Svizzera vige l’ora dell’Europa centrale (CET) in vigore anche in molti Stati europei e in alcuni Stati africani. La differenza tra l’ora dell’Europa centrale e il tempo coordinato universale (in inglese Universal Time Coordinated, UTC) corri- sponde a un’ora.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 16 Esecuzione da parte dei Cantoni Gli articoli 16 e 18 corrispondono agli attuali articoli 13–16. In Svizzera circa 6 milioni di strumenti di misurazione sono sorvegliati dalle autorità (2009): il 3 per cento (pari al 30 % degli emolumenti o 6,4 mio. di fr.) dai Cantoni e il 97 per cento (pari al 70 % degli emolumenti o 14,3 mio. di fr.) dal METAS e in particolare dai laboratori di verificazione di terzi sotto la sua sorveglianza. I Cantoni operano nei settori in cui un’organizzazione decentralizzata è opportuna e non risultano costi elevati per l’infrastruttura e il personale (misurazione della lun- ghezza, del volume, del peso, dei fluidi e delle emissioni di gas). In altri casi è invece indicata una vigilanza centralizzata da parte dell’Istituto o di terzi (laboratori di verificazione). All’atto pratico, ai Cantoni compete l’esame della stabilità di misurazione (soprattut- to verificazioni) e l’esecuzione dei controlli successivi. L’ammissione di strumenti di misurazione è di competenza esclusiva dell’Istituto. Un ufficio cantonale di verificazione può però essere designato organismo di valutazione della conformità. L’attuale articolo 13 capoverso 2 stabilisce un ritmo almeno quadriennale per l’ispezione generale (secondo il nuovo art. 12 LMetr ora parte integrante dei control- li successivi). Si è rinunciato a fissare tale termine nella nuova legge per tenere conto dello sviluppo della tecnica. I compiti cantonali saranno definiti nel dettaglio dal Consiglio federale nelle cosid- dette ordinanze specifiche sugli strumenti di misurazione. Conformemente all’arti- colo 18 capoverso 2, il Consiglio federale può anche attribuire all’Istituto la compe- tenza per alcuni ambiti (p. es. per i pesi della massima classe di precisione). Le cerchie interessate saranno previamente consultate conformemente alle disposizioni della consultazione. La revisione totale non ha lo scopo di modificare la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni né il tipo o il numero di compiti canto- nali. La sorveglianza dell’esecuzione spetta alla Confederazione (cpv. 4). Comprende in particolare la consulenza da parte dell’Istituto, l’istruzione del personale degli organi esecutivi e l’emanazione di direttive. Per la sorveglianza del mercato (parte integran- te dei controlli successivi di cui all’art. 12) si prevede che il Consiglio federale obblighi l’Istituto mediante ordinanza ad allestire un programma annuale, a farlo approvare dal servizio federale competente e a riferire allo stesso sui controlli effet- tuati. In questo modo, grazie alle conoscenze specializzate dell’Istituto e ai suoi contatti istituzionalizzati con gli organi di esecuzione cantonali, è possibile garantire un’esecuzione della legge efficiente ed economica e una sufficiente autonomia.

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Art. 17 Normative cantonali I Cantoni possono decidere liberamente come organizzare la metrologia legale nel loro territorio; continua tuttavia a valere la regola che impone un’unica autorità di vigilanza. In particolare, i Cantoni possono assumere i verificatori (come avviene attualmente in 15 Cantoni), assegnare loro incarichi su mandato (nove Cantoni) o prevedere un sistema misto (due Cantoni). Possono definire vari circondari di verifi- cazione per Cantone o stabilire competenze speciali per incarichi particolari (come è spesso il caso per i controlli di imballaggi preconfezionati). Contrariamente al diritto vigente (art. 14), i circondari di verificazione non devono essere autorizzati dalla Confederazione. Solo la costituzione di regioni di esecuzione o di vigilanza comuni deve essere autorizzata dall’Istituto. A questo proposito rimandiamo all’accordo amministrativo del 2 novembre 2006 sulla cooperazione nel settore della metrologia stipulato tra i Cantoni di Lucerna, Svitto e Zugo.

Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione Alla Confederazione compete l’ammissione degli strumenti di misurazione in vista della loro immissione sul mercato (cpv. 1), in quanto si tratta di una delle procedure previste dall’articolo 8 capoverso 1. Conformemente all’articolo 16 capoverso 3, come già attualmente, ai Cantoni possono essere delegati compiti parziali (p. es. verificazioni iniziali di determinate categorie di strumenti di misurazione). Alla Confederazione può essere attribuita la competenza su parte dei compiti canto- nali (cpv. 2); le cerchie vengono precedentemente consultate conformemente alle disposizioni della consultazione. Per quanto riguarda il controllo della stabilità di misurazione, ciò è attualmente per esempio il caso per i pesi della classe di precisio- ne più elevata, gli strumenti di misurazione della velocità, dell’energia e della poten- za elettriche e delle radiazioni ionizzanti. La competenza della Confederazione è appropriata nei casi in cui un’organizzazione decentralizzata non è opportuna (perché non è necessaria la vicinanza fisica e ogni ufficio di verificazione si occuperebbe solo di pochi strumenti di misurazione), esistono diverse competenze territoriali (p. es. false indicazioni apposte su imballag- gi preconfezionai che sono fabbricati e venduti in numerosi Cantoni) o risultano costi elevati per l’infrastruttura e il personale (p. es. per il controllo del funziona- mento di strumenti di misurazione a bassa temperatura o sottoposti a carico elettro- magnetico). Il capoverso 3 costituisce la base per il trasferimento di compiti esecutivi a terzi. Nella legge sulla metrologia attualmente in vigore la pertinente base era statuita nell’articolo 16 capoverso 2 e, per la sorveglianza del mercato, nell’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 febbraio 200618 sugli strumenti di misurazione. I terzi sono di regola laboratori di verificazione, vale a dire privati (spesso imprese) che grazie alla loro attrezzatura specifica intendono e sono in grado di assolvere determinati compiti esecutivi sotto la vigilanza della Confederazione. I laboratori di verificazione possono essere istituiti per motivi geografici e logistici. Il trasferimen- to di tali compiti a privati s’impone se in determinati ambiti l’Istituto non è in grado di provvedere efficacemente all’esecuzione (a causa della sua collocazione centrale o per motivi di capacità). Il Consiglio federale disciplina la procedura d’autoriz- zazione, l’organizzazione dei terzi e i loro diritti e doveri. Ne fanno ad esempio parte

18 RS 941.210

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l’esclusione di attività tra loro inconciliabili (p. es. controllo successivo e controllo contemporaneo della stabilità di misurazione oppure controllo della stabilità di misurazione di strumenti di misurazione prodotti dalla propria impresa) e i requisiti di indipendenza.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 19 Gli emolumenti continuano a essere fissati dal Consiglio federale. Al fine di armo- nizzare il regime degli emolumenti, questi ultimi restano invariati indipendentemen- te dal fornitore della prestazione (Cantone, Istituto o terzo designato secondo l’art. 18 cpv. 3). Il Consiglio federale definisce le prestazioni e le decisioni soggette a emolumento e disciplina la riscossione degli emolumenti. I Cantoni e i terzi incaricati di compiti esecutivi ricorrono a prestazioni dell’Istituto per assolvere i compiti loro assegnati. Poiché l’ammontare degli emolumenti tiene conto anche delle prestazioni dell’Isti- tuto, i Cantoni e i terzi designati devono versare all’Istituto, come finora, una quota forfettaria degli emolumenti riscossi (art. 27 dell’ordinanza del 15 febbraio 200619 sugli strumenti di misurazione e art. 8 dell’ordinanza del 23 novembre 200520 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia). L’articolo 19 capoverso 5 fissa formalmente quest’obbligo.

Sezione 8: Disposizioni penali A differenza di quanto previsto nell’avamprogetto di legge sulla metrologia posto in consultazione, la presente sezione non contiene disposizioni sull’opposizione alle decisioni dell’Istituto. Si può infatti rinunciare alla procedura d’opposizione prevista dall’articolo 25 della legge sulla metrologia attualmente in vigore, poiché l’Istituto non emana decisioni collettive e prima di decidere può concedere il diritto di essere sentiti.

Art. 20 Strumenti di misurazione non conformi, violazione dell’obbligo d’informazione Conformemente al capoverso 1 lettera a è punito con una multa chiunque immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti legali, ovvero strumenti che non hanno superato l’esame di ammissione o la valutazione di conformità, non sono adatti all’impiego o sono usati erroneamente. Queste disposi- zioni corrispondono all’attuale articolo 20, sia per il contenuto, sia per le pene previ- ste. L’applicazione di queste disposizioni penali è sussidiaria rispetto all’articolo 248 del Codice penale21 (CP). La variante di reato presentata nella lettera b è invece nuova. Conformemente all’articolo 13, gli organi esecutivi hanno diritto a informazioni e assistenza gratuite,

19 RS 941.210 20 RS 941.298.1 21 RS 311

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nonché al libero accesso agli strumenti di misurazione. La violazione di tale disposi- zione è punita alla stregua dell’immissione sul mercato o dell’impiego di strumenti di misurazione inadeguati. Il capoverso 2 prevede una multa massima di 5000 franchi se il reato è commesso per negligenza.

Art. 21 Violazione delle norme sulle indicazioni di quantità L’articolo 21 corrisponde all’attuale articolo 22, sia per il contenuto, sia per le pene previste. È punito con multa massima di 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, omette le indicazioni di quantità o non rispetta le norme sul contenuto effettivo. Se il reato è commesso per negligenza, l’autore è punito con la multa.

Art. 22 Punibilità secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio Gli articoli 23–28 LOTC disciplinano le disposizioni penali applicabili in caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità. Valgono per tutti i settori per i quali la Confederazione ha previsto prescrizioni di tipo tecnico (art. 1 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 LOTC). Il rimando nell’articolo 22 indica chiaramente che, per reati di questo tipo riferiti agli strumenti di misurazione, le disposizioni penali della LOTC prevalgono su quelle degli articoli 246 e 251 segg. CP. Le disposizioni penali della LOTC hanno carattere sussidiario rispetto all’arti- colo 248 CP. Le disposizioni degli articoli 23–28 LOTC costituiscono il corrispettivo penale della maggiore responsabilità del produttore, del fornitore e dell’autore della messa in circolazione. Lo scopo è di preservare la credibilità delle attestazioni e dei contras- segni. Si tratta di fattispecie di reato speciali quali la falsificazione, la falsa attesta- zione, il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, l’uso di falsi certificati di accreditamento, verifica, conformità e ammissione.

Art. 23 Infrazioni commesse nelle imprese Il rimando alla legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo (DPA) nell’articolo 23 stabilisce la punibilità delle infrazioni commesse nel- l’azienda, da parte di mandatari e simili, come disciplinato dall’articolo 23 della legge sulla metrologia attualmente in vigore. La novità è rappresentata dal riferimen- to all’articolo 7 DPA (norma speciale in caso di multe fino a 5000 franchi).

Art. 24 Competenze L’articolo 24 delega la competenza per il perseguimento penale ai Cantoni e ripren- de così la normativa in vigore (art. 24). Il capoverso 2 precisa inoltre che l’Istituto può denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti. Tale procedura s’impone nel caso in cui imballaggi o strumenti di misurazione inesatti vengano

22 RS 313.0

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offerti in più Cantoni. In questi casi è necessario che l’Istituto svolga una funzione di coordinamento.

Sezione 9: Disposizioni finali Si può rinunciare a disposizioni transitorie poiché non si pongono questioni di diritto transitorio da risolvere nella legge.

Art. 25 Diritto previgente: abrogazione La legge del 1977 sulla metrologia e la legge sull’ora sono abrogate.

Art. 26 Modifica del diritto vigente L’attuale articolo 11 capoversi 3 e 4 contiene disposizioni ispirate in primo luogo ai principi della concorrenza leale. Per questo motivo non saranno incluse nella nuova legge sulla metrologia, ma nella legge federale del 19 dicembre 198623 contro la concorrenza sleale (LCSl). L’attuale articolo 11 capoverso 3 sarà ripreso nel nuovo articolo 16a praticamente immutato. Per contro, non sarà più disciplinata esplicita- mente la materia dell’attuale articolo 11 capoverso 4, che vieta di utilizzare imbal- laggi che possono indurre in errore sulla quantità del contenuto. Tali imballaggi sono già oggetto delle disposizioni di diritto civile della LCSl. L’articolo 3 lettera b LCSl contiene ad esempio un divieto generale di trarre in inganno; la lettera i dello stesso articolo stabilisce che agisce in modo sleale chiunque inganni la clientela dissimu- lando la qualità, la quantità ecc. Dal punto di vista del diritto penale, le infrazioni alle disposizioni di diritto civile sono considerate reati perseguibili a querela di parte. Poiché la revisione in corso della LCSl ha anche lo scopo di ampliare le possibilità di intervento della Confederazione, è sufficiente includere gli imballaggi ingannevoli nella parte di diritto civile della LCSl. Infine, le disposizioni penali dell’articolo 24 della LCSl saranno integrate per punire le infrazioni alle nuove norme introdotte nella LCSl.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore La legge sottostà a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capover- so 1 lettera a della Costituzione federale (Cost.). In virtù del capoverso 2, il Consi- glio federale stabilisce l’entrata in vigore.

23 RS 241

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2.2 Legge federale sull’Istituto federale di metrologia (disegno B)

Titolo e abbreviazione Il titolo della legge non indica la ragione sociale del futuro istituto di metrologia, bensì soltanto la designazione «Istituto federale di metrologia». Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale (art.1 cpv. 3). Il titolo della legge viene completato da un’abbreviazione (LIFM).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Forma giuridica e organizzazione Il capoverso 1 stabilisce che l’Istituto federale di metrologia (Istituto) è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica, che sarà iscritto nel registro di commercio. Si tratta di una novità, poiché attualmente il METAS è un ufficio federale, e in quanto tale non possiede personalità giuridica. Dal punto di vista delle attività dell’Istituto, la forma giuridica adottata corrisponde ai principi guida del rapporto sul governo d’impresa, che prevede di norma per le unità rese autonome che svolgo- no compiti federali la forma organizzativa dell’istituto autonomo di diritto pubblico. Il capoverso 2 concede all’Istituto autonomia organizzativa e operativa nei limiti della presente legge. L’Istituto tiene una contabilità propria, che sarà integrata nel bilancio consolidato della Confederazione (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c LFC24). In questo modo è assicurata un’ampia visione d’insieme della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della Confederazione. Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire la ragione sociale e la sede dell’Istituto. Se in futuro dovesse rivelarsi opportuna una modifica della ragione sociale (o della sede), non sarebbe necessaria una modifica di legge poiché il Consiglio federale potrebbe decidere autonomamente.

Art. 2 Obiettivi L’articolo 2 menziona gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere con l’Istituto. Tali obiettivi fungono da base per la definizione dei compiti e delle presta- zioni commerciali dell’Istituto (cpv. 2). La disposizione sugli obiettivi nella legge sostituisce la disposizione statutaria sullo scopo che non esiste per gli enti di diritto pubblico. Insieme all’elenco dei compiti (art. 3) e ad altre prescrizioni mirate, tale disposizione costituisce la base per la formulazione degli obiettivi strategici (art. 23).

Sezione 2: Compiti e collaborazione

Art. 3 Compiti A differenza della legge sulla metrologia attualmente in vigore, il capoverso 1 del presente articolo stabilisce esplicitamente che l’Istituto è l’istituto nazionale di

24 RS 611.0

7100

metrologia della Svizzera. Il termine «Istituto nazionale di metrologia» si trova ad esempio nella norma internazionale ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura e si è affermato a livello internazio- nale. Statuendo tale termine nella legge, si chiarisce che le tarature eseguite dall’Istituto soddisfano i requisiti di detta norma e che quindi non è necessaria una taratura successiva all’estero. Gli altri capoversi descrivono i compiti dell’Istituto e corrispondono in larga misura all’articolo 17 della legge sulla metrologia attualmente in vigore, sebbene l’ordine di elencazione dei compiti sia diverso. Il capoverso 2 lett. a–d descrive gli incarichi dell’Istituto riguardanti i criteri di misurazione nazionali, ovvero la messa a disposizione e il riconoscimento interna- zionale delle misure di riferimento nazionali (lett. a), la riferibilità al Sistema inter- nazionale di unità (lett. b), la definizione e la diffusione dell’ora (lett. c) e lo svilup- po di nuovi metodi di misurazione (lett. d). Questi incarichi rappresentano le prestazioni chiave di un istituto nazionale di metrologia. Il contenuto della lettera e corrisponde all’articolo 17 lettere a (seconda parte del periodo), d ed f della legge sulla metrologia attualmente in vigore. L’Istituto assolve i compiti che gli sono attribuiti secondo la legge sulla metrologia (ossia art. 17 cpv. 3, 18 cpv. 3, 19 cpv. 5 e 24 cpv. 2 della legge sulla metrologia). La lettera f, di nuova introduzione, autorizza l’Istituto a partecipare alla cooperazio- ne tecnica nel settore della metrologia. Questo tipo di collaborazione riveste crescen- te importanza nel settore, e la partecipazione dell’Istituto appare opportuna nei casi in cui l’industria svizzera può trarne vantaggio. La lettera g impone all’Istituto di fornire consulenza alle autorità federali in materia di metrologia (attualmente tale obbligo è statuito nell’art. 20 cpv. 1 lett. a dell’ordi- nanza del 17 novembre 199925 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP). Gli strumenti e i risultati di misurazione rivestono un ruolo importante in vari atti normativi, per esempio quando si definisce un valore limite. In questi casi vanno definiti strumenti di misurazione adeguati, valori misu- rabili e procedure adatte per la manutenzione dello strumento di misurazione. La lettera h corrisponde alla seconda parte del periodo dell’articolo 17 lettera e della legge sulla metrologia attualmente in vigore. Con la taratura periodica dei campioni degli uffici di verificazione cantonali, l’Istituto garantisce la loro riferibilità al Si- stema internazionale di unità (art. 6 LMetr). Gli uffici di verificazione cantonali possono anche incaricare altri organismi accreditati di questa prestazione a condi- zione che siano rispettate le esigenze qualitative. In tal caso devono tuttavia pagare la prestazione di tasca propria. La lettera i permette all’Istituto di fornire per terzi prestazioni che è in grado di effettuare grazie alla sua infrastruttura e alle sue conoscenze in quanto istituto na- zionale di metrologia, ovvero di eseguire tarature o fornire materiale di riferimento. Il capoverso 3 corrisponde ampiamente all’articolo 17 lettere a e c della legge sulla metrologia attualmente in vigore. L’Istituto partecipa alla preparazione della legisla- zione sulla metrologia. Tale competenza comprende anche l’elaborazione di prescri- zioni per la corretta determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche e chimiche. Non occorre quindi indicare separatamente tali compiti nella legge.

25 RS 172.213.1

7101

La materia del capoverso 4 è attualmente disciplinata soltanto nell’articolo 20 capo- versi 2 e 3 Org-DFGP. L’Istituto rappresenta la Svizzera, se necessario in collabora- zione con altre unità amministrative della Confederazione, in seno alle organizza- zioni e ai trattati internazionali sulla metrologia. Ne fanno parte in particolare la Convenzione del 12 ottobre 195526 istitutiva di un’Organizzazione internazionale di metrologia legale e il Trattato del 20 maggio 187527 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure. Infine, secondo il capoverso 5 il Consiglio federale può conferire dietro indennizzo all’Istituto altri compiti nell’ambito della disposizione sugli obiettivi e gli scopi di cui all’articolo 2. Vi rientrano ad esempio l’esercizio e/o la manutenzione di reti di misurazione e laboratori. Occorre chiedersi se l’esecuzione dei compiti sopra descritti non conduca a conflitti d’interesse. Ad eccezione del capoverso 2 lettera f, all’Istituto non vengono conferiti compiti nuovi. I compiti sono già elencati nell’articolo 17 della legge sulla metrolo- gia attualmente in vigore, nell’articolo 34 dell’ordinanza sugli strumenti di misura- zione e nella sezione 8 dell’Org-DFGP. Con METAS-Cert il METAS gestisce un organismo di valutazione della conformità. Nel contempo è responsabile della sorveglianza del mercato (secondo il nuovo art. 12 LMetr: controlli successivi). Questa struttura organizzativa si ritrova in diversi Stati europei ed è lecita, a condizione che i settori di competenza siano organizzati in modo tale da evitare conflitti d’interesse. Per quanto riguarda le prestazioni commerciali, l’Istituto deve rispettare le condizio- ni severe dell’articolo 25. Inoltre rispetterà tutte le condizioni che valgono per i verificatori cantonali28. Le tarature secondo il capoverso 2 lettera i sono soggette a un controllo da parte dell’Istituto soltanto in casi eccezionali29 in cui l’Istituto stesso non offre tarature.

Art. 4 Cooperazione e coinvolgimento di terzi Il presente articolo disciplina il coinvolgimento di terzi nelle attività dell’Istituto finalizzate all’adempimento dei compiti metrologici e le modalità di cooperazione dell’Istituto con altri enti. Il capoverso 1 autorizza l’Istituto a collaborare con terzi per l’adempimento dei suoi compiti di istituto nazionale di metrologia. Nel settore metrologico è essenziale cooperare: da un lato, la metrologia non dovrebbe essere fine a se stessa, ma avere lo scopo di risolvere un problema attuale o futuro degli utenti – un obiettivo raggiungi- bile solo collaborando; dall’altro ormai non è più finanziariamente sostenibile ese- guire tutti i lavori da soli – una ripartizione è inevitabile e opportuna. L’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla metrologia attualmente in vigore disciplina solo la cooperazione con organizzazioni nazionali o internazionali per progetti di ricerca e sviluppo; il campo di applicazione del nuovo articolo 4 capoverso 1 è più ampio, senza però rappresentare una novità: nella prassi questo tipo di collaborazione si applica con successo già da anni. Per adempiere i compiti previsti dall’articolo 3

26 RS 0.941.290 27 RS 0.941.291 28 Art. 7 cpv. 3 e 4 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 che definisce i compiti e le compe- tenze dei Cantoni in materia di metrologia (RS 941.292). 29 N. 6 dell’allegato 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)

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capoverso 2 lettere a–d, l’Istituto può partecipare ai lavori di organizzazioni nazio- nali (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca – EMPA; Istituto Paul Scherrer – PSI) e internazionali (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM; European Association of National Metrology Institutes – EURAMET) e cooperare con altri istituti di metrologia o con istituti da essi designati, oppure partecipare ai loro progetti. L’Istituto può collaborare e partecipare sia a progetti puramente metro- logici, sia a progetti più ampi all’interno dei quali si elaborano tematiche legate alla metrologia (p. es. questioni metrologiche relative all’uso efficiente dell’energia). In alcuni casi i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d non devono essere svolti necessariamente dall’Istituto nazionale di metrologia svizzero, ma possono essere delegati a terzi. Costoro vengono indicati con il termine di «istituto designato» o «laboratorio designato» e sottostanno all’articolo 22 capoverso 2 del- l’ordinanza del 23 novembre 199430 sulle unità. A seguito della loro crescente importanza, della delega di compiti che ne deriva e della responsabilità resi- dua dell’istituto di metrologia che li nomina, è appropriato disciplinare la materia nella legge (cpv. 2). I terzi incaricati dei compiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d non esercitano competenze sovrane e non emanano decisioni. Il Consi- glio federale disciplina la procedura di abilitazione, l’organizzazione degli istituti designati nonché i loro diritti e obblighi. Ciò implica il sostegno tecnico e speciali- stico ed eventualmente anche finanziario, gli obblighi legati al Sistema di qualità, la partecipazione a scadenze regolari a confronti internazionali e l’obbligo di eseguire prestazioni a favore di terzi. Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a stipulare convenzioni sull’adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, che eseguono studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici nel settore della metrologia. Di recente questo tipo di collaborazione assume forme per le quali non vengono stipulati accordi internazionali di tipo classico. Ne è un esempio EURAMET, che riunisce gli istituti di metrologia europei in un’associazione retta dal diritto tedesco. Le competenze attribuite al Consiglio federale comprendono anche questo tipo di accordi; è al contrario esclusa la stipulazione di trattati interna- zionali come la Convenzione del metro (che persegue uno standard internazionale per le unità di misura e i sistemi di misurazione), la cui approvazione resta di com- petenza dell’Assemblea federale. Il capoverso 4, infine, contiene le basi legali necessarie per la concessione di contri- buti alle organizzazioni o istituzioni a cui la Svizzera partecipa sulla base del capo- verso 3.

Sezione 3: Organi e personale

Art. 5 Organi L’articolo 5 definisce gli organi dell’Istituto, che corrispondono in gran parte a quelli usuali per un’unità autonoma della Confederazione. L’autonomia contabile richiede inoltre la costituzione di un proprio ufficio di revisione.

30 RS 941.202

7103

Art. 6 Composizione e nomina del consiglio d’istituto Il consiglio d’istituto comprende un numero massimo di sette consiglieri. Non è previsto che la Confederazione sia rappresentata nel consiglio d’istituto. Le disposizioni nei capoversi 2 e 3 corrispondono alle direttive del rapporto sul governo d’impresa e alle prescrizioni consuete per le unità amministrative decentra- lizzate. Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale è l’organo incaricato della nomina dei membri e del presidente del consiglio d’istituto. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile due volte per i membri del consiglio d’istituto, che possono quindi farne parte per un massimo di 12 anni. Il capoverso 3 prevede la possibilità di revocare per gravi motivi l’incarico dei membri del consiglio d’istituto anche in corso di mandato, segnatamente quando un membro non soddisfa più i requisiti della carica o ha gravemente violato i suoi obblighi. Contro la revoca si può interporre ricorso presso il Tribunale amministra- tivo federale (art. 26 n. 1) I membri del consiglio d’istituto devono tutelare gli interessi dell’Istituto. In presen- za di un conflitto d’interessi, il membro deve astenersi per il caso in oggetto, come espressamente indicato nel capoverso 4.

Art.7 Indennità dei membri del consiglio d’istituto I membri del consiglio d’istituto non sono legati all’Istituto da un rapporto di lavoro. L’articolo 7 prevede pertanto che il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dell’indennità loro corrisposta. All’onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con tali persone si applicano l’articolo 6a della legge del 24 marzo 200031 sul personale federale (LPers) e le sue ordinanze esecutive (in particolare l’ordi- nanza del 19 dicembre 200332 sulla retribuzione dei quadri).

Art. 8 Compiti del consiglio d’istituto Secondo la lettera a, il consiglio d’istituto provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti conformemente all’articolo 23 dal Consiglio federale, al quale comunica annualmente i risultati raggiunti. In base alla lettera b, il consiglio d’istituto emana il regolamento di organizzazione dell’Istituto. Questa competenza, derivante dall’autonomia definita nell’articolo 1 capoversi 1 e 2 LIFM, è limitata agli ambiti definiti nella legge e comprende in particolare questioni di gestione, limitazione e concretizzazione delle competenze del consiglio d’istituto e della direzione. Il personale dell’Istituto è assunto conformemente alle disposizioni della LPers (art. 12 cpv. 1). Tuttavia, secondo l’articolo 12 capoverso 2, l’istituto è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers. Secondo la lettera c, il consiglio d’istituto ha il compito di fissare in un’ordinanza sul personale la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali a cui dovranno essere con- formi tutti i singoli contratti di lavoro. Per essere valida l’ordinanza sul personale deve essere approvata dal Consiglio federale.

31 RS 172.220.1 32 RS 172.220.12

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L’Istituto è anche soggetto alle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 13 cpv. 2). Secondo la lettera d, il consiglio d’istituto ha il compito di stipulare il contratto di affiliazione alla cassa pensioni. Anche quest’ultimo è valido soltanto previa approvazione del Consiglio federale. Dal momento che stipula un proprio contratto di affiliazione in materia di previden- za professionale, l’Istituto come datore di lavoro necessita di un organo paritetico per l’istituto di previdenza. In base alla lettera e, è compito del consiglio d’istituto stabilirne la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione. Non sarà il consiglio d’istituto bensì la commissione della cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) a stabilire l’indennità per i membri dell’organo paritetico. Si prevede di fissare tali indennità nell’ordinanza quadro del 20 dicembre 200033 relativa alla legge sul personale federale. La lettera f stabilisce che è compito del consiglio d’istituto richiedere al Consiglio federale le indennità a carico della Confederazione (art. 16). Secondo la lettera g, il consiglio d’istituto redige e, previa approvazione da parte del Consiglio federale, pubblica annualmente il rapporto di gestione dell’Istituto. Il Consiglio federale può rifiutarne l’approvazione se non è d’accordo con elementi fondamentali del rapporto. Il contenuto del rapporto è retto per analogia dalle dispo- sizioni del Codice delle obbligazioni34 (art. 662 CO). Il consiglio d’istituto propone inoltre al Consiglio federale l’utilizzo di un eventuale profitto fondandosi sull’ammontare delle riserve necessarie fissato nell’articolo 20. Un eventuale profit- to che non viene utilizzato per le riserve è in linea di massima accreditato al conto profitti e perdite. Il consiglio d’istituto definisce l’impiego delle riserve o del profitto nel quadro delle prescrizioni del Consiglio federale (lett. k). Secondo la lettera h, il consiglio d’istituto approva un programma di ricerca e svi- luppo, la pianificazione a medio termine e il bilancio preventivo. Da ciò consegue che il consiglio d’istituto, su proposta della direzione, approva i principi concernenti il mantenimento e lo sviluppo dei laboratori. Queste decisioni hanno ripercussioni importanti sul piano finanziario come pure sull’orientamento delle attività del- l’Istituto e del programma di ricerca e sviluppo. Secondo la lettera i il consiglio d’istituto decide, su domanda del direttore, in merito all’inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione. Di conseguenza, è il consiglio d’istituto a decidere chi fa parte della direzione e assume formalmente funzioni all’interno della stessa. Il consiglio d’istituto come organo supremo dell’Istituto esercita anche funzioni di vigilanza (lett. j). Per controbilanciare la posizione forte della direzione ne sorveglia l’operato. Il consiglio d’istituto verifica che il regolamento di organizzazione del- l’Istituto sia rispettato, indaga eventuali irregolarità e ne ordina l’eliminazione. Se rileva problemi gravi nell’organizzazione o nella gestione dell’Istituto che la dire- zione non è in grado di risolvere, il consiglio d’istituto deve intervenire attuando le misure necessarie. È inoltre compito suo provvedere a un sistema di controllo inter- no e alla gestione dei rischi. Infine, il consiglio d’istituto decide sull’utilizzo delle riserve (lett. k), una decisione che tiene conto anche delle competenze finanziarie attribuitegli (lett. g).

33 RS 172.220.11 34 RS 220

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Art. 9 Composizione e nomina della direzione Contrariamente a quanto previsto dal quarto principio del rapporto sul governo d’impresa, il direttore non è nominato dal consiglio d’istituto, ma dal Consiglio federale. Ciò è necessario dal momento che l’Istituto opera in ambito legislativo, rappresenta la Svizzera in organizzazioni internazionali ed esercita funzioni di vigilanza nei confronti dei Cantoni. Poiché in questi ambiti non è da escludere un conflitto di interessi con il consiglio d’istituto, la nomina del direttore compete, come per un ufficio federale, al Consiglio federale35. Il consiglio d’istituto è invece libero di scegliere gli altri membri della direzione. Le condizioni di assunzione del direttore e dei restanti membri della direzione sono rette dall’articolo 6a capoversi 1–5 LPers.

Art. 10 Compiti della direzione La direzione è l’organo operativo dell’Istituto ed è diretta dal direttore (art. 9 cpv. 1). Gestisce tutte le attività dell’Istituto e ha quindi la competenza di prendere decisioni (cpv. 1 lett. c); svolge tutti i compiti non attribuiti al consiglio d’istituto dalla legge (cpv. 1 lett. f) e prepara le basi per le decisioni del consiglio d’istituto. La direzione cura inoltre le relazioni esterne dell’Istituto, in particolare con altre istituzioni metro- logiche e con gli ambienti interessati in Svizzera e all’estero. Il regolamento di organizzazione dell’Istituto (cpv. 2) stabilisce in dettaglio i compiti e le competenze del consiglio d’istituto, della direzione e del direttore. Il capoverso 3 stabilisce che il direttore assiste alle sedute del consiglio d’istituto con voto consultivo e ha il diritto di presentare istanze.

Art. 11 Ufficio di revisione Il passaggio all’autonomia contabile richiede l’istituzione di un ufficio di revisione. L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale, che può anche revocarlo. Come previsto dal rapporto sul governo d’impresa, il mandato, lo statuto, le preroga- tive, l’indipendenza, la durata del mandato e l’allestimento dei rapporti dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dal diritto della società anonima (art. 727–731 CO36). I rapporti sono sottoposti al consiglio d’istituto e al Consiglio federale.

Art. 12 Diritto del personale La direzione e il personale sottostanno alla legge sul personale federale (cpv. 1). Lo statuto di diritto pubblico è giustificato dal fatto che l’Istituto fornisce prestazioni di carattere prevalentemente monopolistico e assolve anche un numero limitato di compiti ministeriali (cfr. spiegazioni nel rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 200937 concernente il rapporto sul governo d’impresa – attua- zione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale, n. 4.7). L’Istituto assumerà lo statuto di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul per- sonale (cpv. 2) ed emanerà pertanto anche proprie disposizioni esecutive in materia

35 FF 2006 7545, n. 3.1 36 RS 220 37 FF 2009 2225

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di diritto del personale, che dovranno essere approvate dal Consiglio federale (art. 8 lett. c).

Art. 13 Cassa pensioni Nel capoverso 1 si stabilisce che il personale dell’Istituto è assicurato presso PUBLICA e che si applicano le disposizioni della sezione 4b della LPers. L’Istituto sarà considerato datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (cpv. 2). Disporrà di un proprio istituto di previdenza o sarà affiliato a un istituto collettivo. L’Istituto è il datore di lavoro di riferimento sia per il personale attivo sia per quello attualmente beneficiario di rendite (art. 32b cpv. 2 LPers).

Sezione 4: Aspetti finanziari

Art. 14 Finanziamento L’articolo 14 definisce le fonti con cui l’Istituto finanzia la sua attività. Gli articoli seguenti disciplinano i singoli tipi di ricavi.

Art. 15 Emolumenti L’Istituto riscuoterà emolumenti per le sue decisioni e le prestazioni non commercia- li secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera i. Il Consiglio federale disciplinerà la riscossione degli emolumenti (art. 19 LMetr).

Art. 16 Indennità Come illustrato nel numero 1.4, l’attuale grado di copertura dei costi ammonta a poco meno del 30 per cento. Per svolgere i suoi compiti l’Istituto deve poter contare sulle indennità versate dalla Confederazione. Tali indennità vengono versate per i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–h e capoversi 3–5.

Art. 17 Mezzi di terzi L’Istituto potrà finanziare una parte delle sue attività con mezzi provenienti da terzi, soprattutto mediante ricavi dalle prestazioni commerciali e contributi per programmi di ricerca a cui partecipa.

Art. 18 Tesoreria I fondi liquidi dell’Istituto sono gestiti dalla Tesoreria centrale della Confederazione. Per garantirne la solvibilità, la Confederazione può concedere prestiti all’Istituto, che a tal scopo intrattiene un conto corrente presso la Confederazione. In cambio l’Istituto deposita le sue eccedenze presso la Confederazione a fronte di interessi a condizioni di mercato. I particolari sono definiti in una convenzione tra l’Istituto e la Confederazione.

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Art. 19 Presentazione dei conti Il rendiconto dell’Istituto deve presentare in modo completo l’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della chiarezza, della continuità e dell’espressione al lordo, e si fonda su standard comunemente riconosciuti. Il consiglio d’istituto definisce, nel rispetto di tali principi, le norme contabili applicate e le indica espressamente.

Art. 20 Riserve Tenendo conto del piano finanziario e della gestione dei rischi dell’Istituto, è possi- bile rinunciare a una regolamentazione e all’obbligo di costituire riserve, contraria- mente all’Ispezione federale della sicurezza nazionale (IFSN) e all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ma in analogia al Museo nazionale svizzero (MNS). Attualmente, l’Istituto utilizza tuttavia strumenti e apparecchiature il cui valore di acquisto è pari a 50 milioni di franchi. Per coprire il fabbisogno di rinnovamento e per spezzare i picchi degli investimenti, il Consiglio federale può, su richiesta del consiglio d’istituto, autorizzare la costituzione di riserve speciali.

Art.21 Imposte In virtù dell’articolo 62d LOGA, la Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale. L’esenzione fiscale è però limitata alle attività non commerciali. L’articolo 21 statuisce tale principio. In materia di imposizione federale vale quanto segue: alle prestazioni fornite in concorrenza con fornitori privati si applica l’imposta sul valore aggiunto. Il legisla- tore ha inoltre rinunciato a esonerare la Confederazione e le sue unità autonome dall’obbligo soggettivo di imposta preventiva, motivo per cui anche tali imposte sono escluse dall’esenzione fiscale.

Art. 22 Immobili Gli edifici che l’Istituto utilizza attualmente a Wabern sono stati costruiti apposita- mente per assolvere i compiti metrologici. Contengono numerose attrezzature, locali e apparecchiature create per soddisfare i bisogni specifici dell’Istituto e che sono in gran parte inutilizzabili per altri scopi, ma risultano indispensabili per eseguire i compiti dell’Istituto. Per questo motivo va previsto un rapporto di usufrutto per tali immobili, ispirato a quello in vigore per gli immobili del Museo nazionale svizzero (art. 16 della legge federale del 12 giugno 200938 sui musei e le collezioni, LMC).

38 RS 432.30

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Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 23 Obiettivi strategici Il Consiglio federale dirige l’attività dell’Istituto assegnandogli obiettivi strategici quadriennali. Attraverso gli obiettivi strategici il Consiglio federale impartirà all’Istituto determinate direttive riguardo alla gestione e all’esecuzione dei compiti. Le direttive riferite ai compiti concretizzano quelli fissati per legge nell’articolo 3. Inoltre gli obiettivi strategici conterranno anche prescrizioni finanziarie (relazione tra indennità della Confederazione, ricavi dagli emolumenti e mezzi di terzi; cfr. art. 14). Nell’ambito della consultazione, alcuni partecipanti hanno espresso il timore che l’Istituto privilegi le attività lucrative a scapito di altri settori rilevanti per l’econo- mia ma poco interessanti sul piano finanziario. Con gli obiettivi strategici il Consi- glio federale può influenzare i campi d’attività e l’adempimento dal profilo organiz- zativo (art. 4 cpv. 2). Il Consiglio federale dovrà provvedere affinché il consiglio d’istituto sia consultato in precedenza. Una volta definiti, gli obiettivi strategici vengono pubblicati.

Art. 24 Vigilanza Secondo l’articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conforme- mente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentralizzate. In con- formità con tale disposizione, il Consiglio federale ha il compito di vigilare sull’Istituto e sull’adempimento dei suoi compiti. Il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo degli strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare la sua funzione di vigilanza: nomina del presidente e degli altri membri del consiglio d’istituto; nomina del direttore; designazione dell’ufficio di revisione; approvazione del regolamento del personale e del contratto di affiliazione con PUBLICA; approvazione del rapporto di gestione; sgravio del consiglio d’istituto. Il capoverso 3 obbliga l’Istituto ad accordare al Consiglio federale o al dipartimento cui è stato delegato il compito di vigilanza il diritto di visionare la documentazione operativa e di informarsi sull’attività dell’Istituto. È fatta salva l’alta vigilanza del Parlamento e del CDF (cpv. 4).

Sezione 6: Prestazioni commerciali

Art. 25 Quest’articolo si ispira in ampia misura all’articolo 8 della legge del 12 giu- gno 200939 sui musei e le collezioni. L’articolo disciplina le prestazioni commerciali dell’Istituto, vincolandole alle condizioni elencate nel capoverso 1: – l’Istituto può fornire soltanto prestazioni commerciali strettamente connesse ai suoi compiti principali (lett. a);

39 RS 432.30

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– l’Istituto non può concentrarsi troppo sulle prestazioni commerciali a scapito dei compiti principali; l’autorità di vigilanza è autorizzata a intervenire nel caso si concretizzi tale rischio (lett. b); – le prestazioni commerciali non possono richiedere risorse materiali e di per- sonale supplementari (lett. c) Il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo di possibili prestazioni commerciali. L’Istituto può fornire, dietro compenso, in particolare prestazioni nel settore della verifica degli strumenti di misurazione (valutazione della conformità) e della taratu- ra con una precisione che normalmente non è fornita dagli istituti di metrologia; Per le sue prestazioni commerciali, l’Istituto deve fissare prezzi che coprano almeno i costi. Il sovvenzionamento indiretto con fondi della Confederazione ed emolumenti non è consentito. Come strumento di controllo è istituita una contabilità aziendale che richiede la netta separazione dei diversi settori (cpv. 3), permettendo così di documentare spese e ricavi delle singole prestazioni e di accertare eventuali sconti sovvenzionati con le indennità della Confederazione e gli emolumenti. Per quanto riguarda le prestazioni commerciali accessorie, l’Istituto è inoltre soggetto alle stesse regole applicabili agli operatori privati (cpv. 4). Tra queste figurano anche i criteri che gli organismi di valutazione delle conformità devono soddisfare (allegato 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e art. 18 LOTC). L’articolo 25 è applicabile soltanto all’Istituto. Spetta ai Cantoni emanare disposi- zioni equivalenti per i loro organi esecutivi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 26 Modifica del diritto vigente La legge del 17 giugno 200540 sul Tribunale amministrativo federale è completata con la possibilità del ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la revoca di un membro del consiglio d’istituto da parte del Consiglio federale, previsto dall’articolo 6 capoverso 3. Un’integrazione analoga per il direttore dell’Istituto non è necessaria poiché in tal caso è possibile il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale secondo l’articolo 33 lettera a LTAF. Nella legge federale del 16 dicembre 199441 sugli acquisti pubblici l’Istituto sarà inserito nell’elenco dei commissionari contemplati da detta legge.

Art. 27 Trasferimento di diritti e obblighi L’articolo 27 contiene una serie di norme e misure finalizzate alla trasformazione dell’Ufficio federale in un nuovo istituto di diritto pubblico. Il Consiglio federale determina il momento in cui l’Istituto acquisisce personalità giuridica (cpv. 1). Secondo il capoverso 2 indica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Istituto. Ne fanno parte segnatamente la trasmissione delle riserve

40 RS 173.32 41 RS 172.056.1

7110

GEMAP generali e di quelle a destinazione vincolata secondo l’art. 46 LFF42. La mobilia (segnatamente l’attrezzatura di laboratorio) e i diritti immateriali (p. es. il marchio METAS) utilizzati dall’Ufficio federale di metrologia diventano proprietà dell’Istituto. Vanno valutati e inseriti nel bilancio d’apertura. Secondo il capover- so 3, il Consiglio federale dispone tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento ed emana le disposizioni del caso. Il capoverso 4 prevede l’esenzione da tasse e imposte per l’iscrizione nei registri pubblici, mentre il capoverso 6 esclude l’appli- cazione della legge del 3 ottobre 200343 sulle fusioni.

Art.28 Trasferimento dei rapporti di lavoro Con l’entrata in vigore della nuova legge, i rapporti di lavoro del personale del- l’Ufficio federale di metrologia vengono trasferiti all’Istituto fondato su nuove basi giuridiche. Poiché la presente riforma non prevede la fusione di diverse autorità, l’entrata in vigore della legge non dovrebbe comportare una profonda riorganizzazione della struttura dell’Istituto. In qualità di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale, il consiglio d’istituto dovrà tuttavia emanare un regolamento sulla remu- nerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali, che potrebbe discostarsi dalle disposizioni esecutive della LPers attualmente in vigore per il personale dell’Istituto. Il capoverso 2 garantisce il diritto del personale al manteni- mento dell’attuale retribuzione per un periodo di un anno.

Art.29 Datore di lavoro di riferimento L’articolo chiarisce che l’Istituto è il datore di lavoro di riferimento per chiunque finora abbia percepito una rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità del- l’Istituto e che si fa carico dei relativi obblighi. In futuro l’Istituto, in qualità di unità amministrativa decentralizzata della Confede- razione, sarà considerato un datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 32b cpv. 2 LPers). Secondo l’articolo 32d LPers disporrà di un proprio istituto di previdenza e quindi di un proprio contratto di affiliazione. L’articolo 32f capoverso 1 LPers stabilisce che, in caso di modifica dello statuto giuridico, il datore di lavoro è competente anche per gli attuali beneficiari di rendite dell’unità amministrativa, che pertanto vengono trasferiti allo stesso istituto di previdenza del personale attivo. La deroga prevista nell’articolo 32f capover- so 2 LPers va applicata in modo restrittivo; nel caso in oggetto non vi sono motivi che ne giustifichino l’applicazione.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore La legge deve essere sottoposta a referendum facoltativo conformemente all’arti- colo 141 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale (Cost.). Il Consiglio fede- rale stabilisce l’entrata in vigore della legge conformemente al capoverso 2, che potrà avvenire anche gradualmente.

42 RS 611.0 43 RS 221.301

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3 Ripercussioni 3.1 Per la Confederazione La nuova legge sulla metrologia e il relativo trasferimento dei compiti metrologici in un’unità amministrativa decentralizzata rientrano nei progetti di riesame dei compiti della Confederazione; i risparmi che ne derivano non sono ancora quantificabili. Nel secondo anno di esercizio, i potenziali risparmi ammontano a circa 1 milione di franchi, a 1,5 milioni di franchi l’anno successivo e a 2 milioni di franchi a partire dal quarto anno. A questi si aggiungono i risparmi pari a 1,3 milioni di franchi previsti nel quadro del programma di consolidamento 2012–201344 (PCon 12/13). In vista dell’entrata in vigore della LIFM e della creazione di un ente di diritto pubblico sarà necessario disporre alcune misure, come la redazione del bilancio d’apertura, da sottoporre al Consiglio federale per approvazione (art. 27 cpv. 2), e la stipulazione di un accordo sulla gestione dei fondi liquidi con l’AFF (art. 18 cpv. 3) e sull’impiego degli immobili (art. 22). Per quanto riguarda il personale è previsto che ai dipendenti dell’Istituto continuino ad applicarsi le disposizioni della LPers. L’Istituto assumerà tuttavia lo statuto di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale (art. 12 cpv. 2). Dal momen- to che l’Istituto sarà considerato datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capover- so 2 LPers, dovrà stipulare un proprio contratto di affiliazione e designare un organo paritetico (art. 32c LPers). Le disposizioni esecutive della legge sulla metrologia dovranno essere in parte modificate. Il progetto non genera costi supplementari.

3.2 Per i Cantoni Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni. In particolare, non sarà modificata l’attuale ripartizione delle competenze nella metrologia legale e la garanzia della riferibilità dei campioni non comporta costi aggiuntivi.

3.3 Per l’economia La metrologia è estremamente importante per ogni economia nazionale: senza misurazioni affidabili non è concepibile alcun commercio, non sono possibili pro- cessi produttivi suddivisi, lo scambio dei risultati di ricerca è intralciato e il com- mercio di merci transfrontaliero è fortemente ostacolato. Ogni economia ha quindi bisogno di un istituto nazionale di metrologia funzionante, capace di fornire le sue prestazioni in modo economico, veloce e in linea con il fabbisogno. La trasforma- zione del METAS in un’unità amministrativa decentralizzata consolida e rafforza questo obiettivo. Il Consiglio federale stabilisce i principi che reggono gli obiettivi strategici di cui all’articolo 23 LIFM assegnati all’Istituto.

44 FF 2010 6213

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4 Programma di legislatura Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200845 sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settem- bre 200846 sul programma di legislatura 2007–2011. Poiché il Consiglio federale ha deciso la creazione di un istituto di diritto pubblico solo in seguito alla formulazione dei principi sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione formulati nel rapporto sul governo d’impresa, non è stato possibile includere il progetto nel programma di legislatura al momento dell’elaborazione di quest’ultimo.

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità I due disegni di legge federale si fondano sull’articolo 125 Cost., che attribuisce alla Confederazione un’ampia competenza legislativa nel settore della metrologia. La legge sulla metrologia si fonda inoltre sull’articolo 95 capoverso 1 Cost., poiché numerose disposizioni sono determinanti per i rapporti di diritto privato.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera La nuova legge non modifica le disposizioni materiali in materia di metrologia; la revisione riguarda gli aspetti organizzativi. Il progetto non influisce quindi sugli impegni internazionali della Svizzera nel settore della metrologia.

5.3 Forma dell’atto Il progetto contiene disposizioni importanti contenenti norme di diritto che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della legge risulta dall’arti- colo 163 capoverso 1 Cost. I due atti legislativi sottostanno a referendum facolta- tivo.

5.4 Delega di competenze legislative Soprattutto il disegno di legge sulla metrologia contiene numerose deleghe legislati- ve che abilitano il Consiglio federale a emanare disposizioni integrative mediante ordinanza, nei limiti previsti dalla legge. Si tratta degli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 9 capoversi 2 e 3, 11, 13 capoverso 3, 14 capoversi 2–4, 15 capoverso 2, 16 capoversi 2 e 3, 18 capoversi 2 e 3, 19 capo- versi 2–5 del disegno di legge sulla metrologia, dell’articolo 16a capoverso 2 LCSl e

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degli articoli 1 capoverso 2, 3 capoversi 4 e 5, 4 capoverso 3, 19 capoverso 5 e 27 del disegno di legge sull’Istituto federale di metrologia. Le ragioni per le deleghe sono illustrate nel commento alle singole disposizioni.

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