Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
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Messaggio concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
del 27 novembre 2009
Onorevoli presidenti e consiglieri,
vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione dell’8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2009-2334 239
Compendio
La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Breta- gna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito conclusa l’8 dicembre 1977 è stata rivista tre volte, l’ultima volta con un Protocollo di modifica firmato il 26 giugno 2007 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2008. A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale relativa alla nuova politica svizzera in materia di scambio di informazioni a scopi fiscali, la Gran Bretagna ha chiesto alla Svizzera di modificare la Convenzione in tal senso. Il 9 luglio 2009 è stato parafato un Protocollo di modifica che è stato firmato a Lon- dra il 7 settembre 2009. I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo di revisione.
Messaggio
1 Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della
politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l’attività della nostra economia d’ esportazione, promuovono investimenti in Svizzera contribuendo al benessere nel nostro Paese e nello Stato partner. La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell’OCSE, poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d’imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un’imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l’eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condi- zioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Buone soluzioni svizzere possono perdere valore se non sono riconosciute a livello internazionale. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’assistenza ammini- strativa nelle questioni fiscali alla politica internazionale.
2 Situazione iniziale, svolgimento e risultato
dei negoziati La Convenzione dell’8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.936.712, di seguito CDI-GB) è stata riveduta dai protocolli del 5 marzo 1981, del 17 dicembre 1993 e del 26 giugno 2007. Il Protocollo del 26 giugno 2007, completato da uno scambio di note, ha introdotto un livello di assistenza amministrativa in materia fiscale corrispondente alla prassi svizzera seguita sino ad allora. In sostanza si trattava dell’assistenza amministrativa su domanda per l’applicazione della legislazione interna dell’altro Stato contraente nei casi di corretta applicazione della Convenzione, nei casi di società holding e di frode fiscale o di violazione analoga. Questo Protocollo è entrato in vigore il 22 dicembre 2008. A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell’OCSE, la Gran Bretagna ha chiesto alla Svizzera di avviare nego- ziati allo scopo di inserire una clausola nella Convenzione che corrispondesse alla nuova politica svizzera in materia di scambio di informazioni fiscali. Nel quadro di questo nuovo negoziato, su richiesta della Svizzera, il Protocollo di modifica è stato completato con l’introduzione di una clausola di arbitrato. Le disposizioni del pre- detto scambio di note sono state integrate in un Protocollo addizionale al Protocollo
di modifica. Il negoziato si è concluso il 9 luglio 2009 con la parafatura. Il Protocol- lo di modifica e il Protocollo addizionale sono stati firmati a Londra il 7 settembre 2009. I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la modifica della CDI-GB.
3 Valutazione
La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni corrisponde agli standard dell’OCSE e rispetta l’impegno preso dalla Svizzera con la revoca della sua riserva riguardo all’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE. Con l’introduzione di una clausola di arbitrato, la Svizzera ottiene la sola richiesta formu- lata, visto che l’ultima modifica della CDI-GB è entrata in vigore il 22 dicembre
2008 e ha già introdotto soluzioni molto favorevoli agli interessi svizzeri.
4 Commento alle disposizioni del Protocollo di
modifica Il Protocollo di modifica prevede, da un lato, di modificare la disposizione della CDI-GB del 1977 concernente la procedura amichevole e di completarla inserendo una clausola di arbitrato e, dall’altro, di introdurre un nuovo articolo concernente lo scambio di informazioni. Esso è completato inoltre da un Protocollo addizionale destinato a sostituire lo scambio di note del 26 giugno 2007. Quest’ultimo è stato modificato solo per quanto riguarda lo scambio di informazioni.
Articolo I del Protocollo di modifica concernente l’articolo 24 della Convenzione (Procedura amichevole) L’opportunità di questa modifica della CDI-GB è stata colta per aggiornare il conte- nuto di questa disposizione. Il primo paragrafo è conforme al modello di convenzione dell’OCSE e prevede di introdurre una procedura amichevole da parte di uno Stato contraente da presentare entro i tre anni che seguono la prima notificazione che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Il secondo paragrafo non è stato modificato. Al terzo paragrafo è stata introdotta la relativa disposizione del modello di convenzione dell’OCSE. La seconda frase del paragrafo 3 attuale che prevede che le autorità competenti possano consultarsi per esaminare quali misure siano da prendere in considerazione al fine di evitare un uso illegittimo della Con- venzione è stata soppressa. In effetti dalla sua modifica entrata in vigore il 22 dicem- bre 2008 la Convenzione contiene da un lato, una clausola contro gli abusi e dall’altro, una clausola ampliata sullo scambio di informazioni. L’applicazione di queste due disposizioni permetterà si raggiungere lo stesso scopo. Il quarto paragra- fo non viene modificato; la delegazione britannica non ha desiderato introdurre la possibilità di una commissione mista per giungere a un accordo amichevole. Le autorità competenti dei due Stati contraenti continueranno a comunicare direttamen- te tra loro, in quanto questa procedura ha sinora dato buoni risultati.
L’aggiornamento del modello di convenzione, adottato nel 2008 dal Comitato degli affari fiscali dell’OCSE, prevede inoltre una clausola di arbitrato per disciplinare le controversie fiscali transfrontaliere. Secondo la Svizzera, una clausola di arbitrato è conforme agli obiettivi mirati da una convenzione per evitare le doppie imposizioni. A questo proposito bisogna sottolineare che la clausola concernente la risoluzione di controversie (art. 24 CDI-GB) non contiene l’obbligo del risultato («… le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere …»). Non è quindi da escludere che in alcuni casi permanga una doppia imposizione. In generale, questa situazione non è soddisfacente dal punto di vista della sicurezza giuridica. Una clausola di arbitrato dovrebbe dunque colmare questa lacuna e contribuire a miglio- rare la situazione del contribuente. Per questi motivi le due parti hanno convenuto una clausola di arbitrato nel nuovo paragrafo 5 dell’articolo 24 CDI-GB. Questa disposizione segue il modello di con- venzione dell’OCSE. Se le autorità competenti non giungono a un accordo entro tre anni dall’apertura di una procedura amichevole, la persona interessata può richiedere di sottoporre la controversia a una procedura di arbitrato. Questa controversia irrisol- ta non può essere sottoposta a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdi- zionale è già stata emessa da uno dei due Stati. Il lodo arbitrale è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplineranno, di comune intesa, i dettagli della modalità di applicazio- ne. È vero che un accordo a seguito di una procedura d’arbitrato presenta l’incon- veniente di intaccare però la sovranità fiscale svizzera. In ogni caso il contribuente deve acconsentire per scritto prima dell’avvio di questa procedura. Bisogna inoltre partire dall’idea che una clausola di arbitrato costituisce a priori un mezzo di pres- sione sulle autorità competenti degli Stati contraenti per obbligarli a trovare una soluzione amichevole ed evitare un tribunale arbitrale potenzialmente più vincolan- te. I casi di applicazione dovrebbero dunque essere rari.
Articolo II del Protocollo di modifica concernente l’articolo 25 della Convenzione (Scambio di informazioni) Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo dell’attuale crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene da sempre gli sforzi compiuti in tal senso. Con la sua decisione del 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha dunque deciso di adottare lo standard dell’OCSE nell’assistenza amministrativa nelle que- stioni fiscali e al contempo il mantenimento della tutela procedurale, la limitazione dell’assistenza amministrativa al singolo caso, soluzioni transitorie corrette, la limitazione alle imposte considerate nella convenzione, il principio di sussidiarietà nonché l’eliminazione di eventuali discriminazioni concernenti gli indicatori da perseguire a seguito del passaggio allo standard OCSE. Tali elementi sono commen- tati qui appresso. Il nuovo articolo 25 corrisponde in ampia misura al tenore dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla rinuncia di trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni ricevute, alla possi- bilità di impiegare – con l’accordo di entrambi gli Stati – le informazioni per altri scopi nonché all’espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l’applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche,
altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché alla determinazione dei rapporti di partecipazione. Le deroghe previste alle disposizioni concernenti lo scambio di informazioni sono contenute nel commentario relativo al modello di Convenzione dell’OCSE e sono compatibili con lo standard dell’OCSE. Sebbene volesse limitare lo scambio di informazioni alle imposte considerate nella Convenzione, soprattutto per evitare sovrapposizioni con altri Accordi internazionali (ad es. con l’accordo antifrode nel campo delle imposte indirette con gli Stati mem- bri dell’UE), la Svizzera ha dovuto in questo caso distanziarsi da questo principio su espressa richiesta della Gran Bretagna nel quadro di una soluzione globale. Qualsiasi accordo che potrebbe essere applicabile parallelamente dovrà essere sempre esami- nato nel singolo caso segnatamente alla luce delle sue peculiarità. Il paragrafo 1 stabilisce che vengono scambiate le informazioni che sono verosimil- mente pertinenti per l’esecuzione della Convenzione o del diritto interno in materia d’imposte di ogni natura e denominazione. Lo scambio di informazioni avviene su richiesta, come si desume dal numero 4 del Protocollo addizionale. Non è consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dal suo diritto interno prima di richiedere informazioni all’altro Stato (principio di sussidia- rietà). Il testo di questa disposizione di scosta leggermente da quello convenuto recentemente con altri Stati, poiché devono essere sfruttate tutte le procedure abitua- li del diritto interno e non solo quelle che si riferiscono alla procedura fiscale. La Gran Bretagna ha precisato che non intendeva indirizzarsi direttamente a un detento- re di informazioni (ad es. una banca) la cui sede è in Svizzera, ma che avrebbe richiesto le informazioni desiderate a un’eventuale stabile organizzazione o una filiale residente in Gran Bretagna di questo detentore di informazioni. Per l’applica- zione di questa disposizione non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Gran Bretagna purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti. Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza e prevede che le informazioni
scambiate devono essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell’accertamento, della riscossione o dell’amministrazione delle imposte che rien- trano nel campo d’applicazione della presente Convenzione, della messa in esecu- zione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici relativi a queste imposte in virtù del paragrafo 1. Le informazioni possono quindi essere comunicate anche al contribuente stesso o al suo rappresen- tante. La Gran Bretagna ha spiegato che solo le autorità incaricate del controllo delle operazioni menzionate hanno accesso alle informazioni trasmesse, poiché i contri- buenti britannici possono rivolgersi al Commissario incaricato delle informazioni se il fisco britannico rifiuta l’accesso al loro incarto fiscale. Senza una clausola di segretezza ampliata a queste autorità di vigilanza, il Protocollo di modifica avrebbe poche possibilità di essere accettato dalla parte britannica. È inoltre prevista la possibilità di impiegare le informazioni scambiate per altri scopi (non fiscali), se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto lo acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in una procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questa disposizione permette di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.
Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare di garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o le norme legali o le prassi amministrative dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all’ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest’ultimo caso potrebbe trattarsi di in- formazioni che non sono tenute sufficientemente segrete nello Stato richiedente. Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l’obbligo di trasmettere e scam- biare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informa- zioni ai fini dell’imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto. Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una perso- na. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragra- fo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero a fini fiscali. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili. A domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto possono rispondere solo se è possibile ottenere effetti- vamente tali informazioni. Trattandosi di trust, la Gran Bretagna ha garantito di
essere in grado di trasmettere le informazioni che sarebbero richieste dalla Svizzera nella misura in cui il trustee sia in Gran Bretagna e che l’elemento di reddito o di patrimonio (ad es. un conto bancario) sia gestito dal trustee e sia in Gran Bretagna. Informazioni concernenti i beneficiari possono essere trasmessi (sia per i trust revo- cabili che per quelli irrevocabili) a condizione che questi beneficiari possano essere identificati con precisione. In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5. Secondo il Protocollo di modifica, lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell’esistenza di un reato fiscale. Affinché l’attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata la seconda frase che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste, nonostante gli eventuali limiti posti dal diritto interno. La procedura applicabile sarà oggetto di un’ordinanza del Consiglio federale. È attualmente in corso l’esame di un’eventuale futura sosti- tuzione dell’ordinanza con una legge federale.
Articolo III del Protocollo di modifica concernente l’articolo 25 della Convenzione (il Protocollo addizionale precisa lo scambio di informazioni e sostituisce lo scam- bio di note del 26 giugno 2007) Le disposizioni dell’articolo 25 sono ulteriormente precisate nel Protocollo addizio- nale previsto nell’articolo III del Protocollo di modifica. Sono espressamente men- zionati il principio di sussidiarietà e il divieto della cosiddetta «fishing expedition». Secondo il principio di sussidiarietà gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna prima di richie- dere informazioni all’altro Stato (lett. a). La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») nella speranza di ottenere informazioni fiscali essenziali è espressamente esclusa (lett. b). A questo proposito, la formulazione di questa ultima disposizione è ripresa dal paragrafo 5 del commentario dell’OCSE concernente l’articolo 26 del suo modello di convenzione. La stessa disposizione è stata convenuta nell’Accodo aggiuntivo tra la Svizzera e la Francia firmato il 27 agosto 2009. Sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni. Sono in partico- lare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, del detentore delle informazioni (ad es. una banca) che verosi- milmente detiene le informazioni richieste (lett. c). Lo Stato richiedente deve inoltre descrivere quali informazioni desidera ottenere, per quali periodi e scopi fiscali. L’autorità competente dello Stato richiedente deve presentare la domanda per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto. Ne consegue che lo scambio di infor- mazioni si limita a domande concrete di scambio di informazioni concernenti casi specifici. È precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (lett. d). Infine, sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa concernente i diritti dei contribuenti. La disposizione mira a garantire ai contribuente una procedu-
ra regolare e non a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di infor- mazioni (lett. e). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. Fatta eccezione delle disposizioni concernenti lo scambio informazioni attualmente contenute nello scambio di note, le altre clausole di questo scambio non sono state modificate e saranno sostituite dal Protocollo addizionale.
Articolo IV del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Il Protocollo di modifica tra la Svizzera e la Gran Bretagna entrerà in vigore al momento in cui perverrà l’ultima notificazione che conferma l’adempimento delle procedure richieste dalla legislazione interna di ogni Stato contraente. Il termine di tre anni previsto dalla nuova disposizione concernente l’arbitrato comincerà ad essere applicabile tre anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica. Questa soluzione ha il vantaggio di offrire un termine completo di tre anni per risolvere i casi di procedura amichevole ancora pendenti al momento dell’entrata
in vigore del Protocollo, aumentando le occasioni per i contribuenti interessati di trovare soluzioni. Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica. Per gli anni precedenti, conforme- mente all’attuale articolo 25, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione e per l’applicazione della legislazione interna dell’altro Stato contraente nei casi di società holding e di frode fiscale o di violazione analoga. Lo scambio di note resterà inoltre in vigore fino al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della data dell’entrata in vigore del Protocollo, data in cui le disposizioni del Protocollo di modifica saranno applicabili.
5 Conseguenze finanziarie
Le nuove disposizioni introdotte dal Protocollo di modifica non hanno incidenza diretta sulle entrate fiscali. I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica.
6 Costituzionalità
Il Protocollo di modifica si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale, che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’Assemblea federale approvare il presente Protocollo, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 1977. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l’adesione a un’or- ganizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltati- vo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale, i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l’emanazione di leggi federali. Con riferimento all’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamen- te vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d’Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Con- venzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.
Il presente Protocollo di modifica introduce, da un lato, una clausola d’arbitrato e, dall’altro, una clausola concernente lo scambio di informazioni conforme allo stan-
dard dell’OCSE. Per i contribuenti la clausola di arbitrato è una disposizione favore- vole. In linea di massima essa non crea per loro obblighi fiscali bensì diritti. Infatti questa clausola attribuisce la competenza decisionale alla commissione di arbitrato e la sua decisione dovrà essere in seguito applicata nei due Stati contraenti. La dispo- sizione concernente lo scambio di informazioni costituisce una novità per la Svizze- ra ed è conseguente alla decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva nei confronti dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE. In quest’ottica, il Protocollo di modifica crea nuovi obblighi importanti per la Svizzera come fu il caso, ad esempio, nel quadro della revisione della Con- venzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Repubblica del Sudafrica (messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 2007, FF 2007 5985, n. 4). Il Protocollo di modifica prevede disposizioni importanti ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Il decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.