10.057
Messaggio concernente l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti»
del 18 giugno 2010
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», che vi proponiamo di sottoporre senza controprogetto al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
18 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2010-1218 4095
Compendio
L’iniziativa popolare federale «6 settimane di vacanza per tutti» chiede di modifica- re la Costituzione federale (Cost.) in modo da concedere ai lavoratori e alle lavora- trici almeno sei settimane di vacanza retribuite all’anno. L’adeguamento al nuovo diritto avverrebbe in modo progressivo. L’iniziativa è stata depositata il 26 giugno 2009 con 107 639 firme valide. L’attuale regolamentazione delle vacanze risale alla revisione del Codice delle obbligazioni (CO) del 1984. All’epoca la durata delle vacanze prevista dalla legge, che a seconda dei Cantoni era di due o tre settimane, fu fissata a quattro settimane, per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti e gli apprendisti a cinque settimane (art. 329a e 345a cpv. 3 CO). Il Consiglio federale ritiene che questo disciplinamento abbia dato buona prova, in quanto concede alle parti contraenti e alle parti sociali un margine di manovra sufficiente per applicare una regolamentazione delle vacanze più generosa (art. 362 CO) o per compensare i progressi in termini di produttività sul lavoro anche in altro modo, ad esempio aumentando il salario, riducendo l’orario di lavo- ro od offrendo altre condizioni di lavoro attrattive. Per i promotori dell’iniziativa, «più vacanze» è sinonimo di maggiore benessere e quindi anche di progresso in materia di protezione della salute. Questo vale tuttavia soltanto se il datore di lavoro è disposto ad assumere nuovo personale e ha la capacità economica per farlo. Il mero prolungamento della durata delle vacanze non garantisce tuttavia che il datore di lavoro aumenti l’effettivo del personale. Si teme invece che imponendo sei settimane di vacanze lo stress fisico e psichico sul posto di lavoro possano aumentare. Con la vigente regolamentazione delle vacanze, la Svizzera soddisfa tutti gli impegni internazionali assunti. Da un’analisi di diritto comparato emerge inoltre che – diversamente da 30 anni fa – la Svizzera non ha accumulato un ritardo rispetto ad altri Paesi, tanto più se si considerano, oltre alla regolamentazione delle vacanze, i giorni festivi e le modalità di concessione delle vacanze validi nel nostro Paese. Per questo motivo il Consiglio federale chiede quindi al Parlamento di sottoporre l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» senza controprogetto al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.
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Indice
Compendio 4096
1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa 4098
1.1 Testo 4098
1.2 Riuscita e termini di trattazione 4098
1.3 Validità 4099
2 Situazione iniziale 4099
2.1 Genesi della legislazione sulle vacanze 4099
2.2 Diritto privato in vigore 4100
2.2.1 Articoli 329a–329e CO 4100
2.2.2 Contratti collettivi di lavoro 4101
2.2.3 Contratti normali di lavoro 4102
2.2.4 Giorni festivi 4103
2.3 Regolamentazione delle vacanze nei rapporti d’impiego di diritto
pubblico 4103
2.3.1 In generale 4103
2.3.2 Confederazione 4103
2.3.3 Cantoni 4104
2.4 Situazione all’estero 4104
2.5 Diritto internazionale 4105
2.5.1 Diritti dell’uomo 4105
2.5.2 Organizzazione internazionale del lavoro 4106
2.5.3 Unione europea 4106
3 Obiettivi e contenuto dell’iniziativa 4106
4 Valutazione dell’iniziativa 4107
4.1 Nell’ottica formale 4107
4.2 Nell’ottica materiale 4108
4.2.1 Riflessioni di fondo 4108
4.2.2 Priorità della normativa contrattuale sulla regolamentazione
legale delle vacanze 4108
4.2.3 Rispetto dell’autonomia organizzativa dei Cantoni in materia
di diritto del personale 4109
4.2.4 Valutazione realistica dei vantaggi delle vacanze più lunghe 4109
4.2.5 Sostenibilità economica 4110
5 Valutazione di un controprogetto indiretto 4110
6 Conclusioni 4111
Allegati:
1 Diritto alle vacanze nei contratti collettivi di lavoro (CCL) 4112
2 Diritto alle vacanze secondo il diritto cantonale 4115
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» (Disegno) 4117
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Messaggio
1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa
1.1 Testo
Il testo dell’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» ha il seguente tenore:
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 110 cpv. 4 (nuovo) 4 Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all’anno.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizioni transitorie dell’art. 110 cpv. 4 (nuovo)
1 Nell’anno civile successivo all’accettazione dell’articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno. 2 Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all’entrata in vigore della modifica della legislazione federale.
1.2 Riuscita e termini di trattazione
L’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» è stata sottoposta ad esame preliminare dalla Cancelleria federale il 28 dicembre 20071 e depositata il 26 giugno
2009 con le firme necessarie.
Con decisione del 14 luglio 2009, la Cancelleria federale ha constatato la riuscita formale dell’iniziativa con 107 639 firme valide2. L’iniziativa è stata presentata sotto forma di disegno elaborato. Il nostro Collegio non intende opporle un controprogetto. Secondo l’articolo 97 capoverso 1 lettera a
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della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento, abbiamo tempo fino al 26 giugno
2010 per presentare un disegno di decreto e un messaggio. Conformemente
all’articolo 100 della legge sul Parlamento, l’Assemblea federale ha tempo fino al 26 dicembre 2011 per decidere in merito all’iniziativa.
1.3 Validità
L’iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall’articolo 139 capoverso 3 Cost.: a. è formulata sotto forma di disegno elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma; b. riguarda esclusivamente le vacanze e la loro durata, per cui l’unità materiale è rispettata; c. non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale pubblico e pertanto soddisfa le esigenze di compatibilità con tale diritto.
L’iniziativa deve pertanto essere dichiarata valida.
2 Situazione iniziale
2.1 Genesi della legislazione sulle vacanze
Né il Codice delle obbligazioni del 1881 né le disposizioni sul contratto di lavoro riviste nel 1911 contemplavano norme sulle vacanze. Spettava quindi alle parti contraenti (e alle parti sociali) decidere se concedere al lavoratore il diritto alle vacanze, determinarne la durata e stabilire se retribuire il lavoratore per la durata delle vacanze. Era fatto salvo il diritto pubblico federale e cantonale che poteva prescrivere, a tutela del lavoratore e di terzi, che il lavoratore non doveva lavorare durante un determinato periodo dell’anno. Il disciplinamento delle vacanze variava quindi non soltanto da settore a settore ma anche da Cantone a Cantone4. La situazione cambiò con l’emanazione della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro (LL). In quell’occasione il Parlamento decise di integrare il Codice delle obbligazio- ni per trasferire il disciplinamento delle vacanze dal diritto pubblico a quello privato. Ogni lavoratore ottenne quindi il diritto ad almeno due settimane di vacanza; i giovani lavoratori e gli apprendisti sino ai 20 anni compiuti potevano usufruire di tre settimane di vacanza. I Cantoni conservavano la facoltà di prolungare fino a tre settimane la durata legale delle vacanze anche degli altri lavoratori6.
3 RS 171.10 4 Il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 1960 concernente il disegno di una legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (FF 1960 1313 segg., in partic. 1418 segg.) informa sulla conseguente varietà di regimi. 5 RS 822.11
6 RU 1966 57 (art. 341bis CO)
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In occasione della revisione totale delle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di lavoro del 25 giugno 19717 la normativa sulle vacanze non subì modifiche materiali. L’8 ottobre 1979 fu depositata l’iniziativa popolare «Per il prolungamento delle vacanze pagate», che chiedeva di prolungare la durata annua minima delle vacanze di ogni lavoratore vincolato da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico a quattro o cinque settimane. Le cinque settimane di vacanza sarebbero andate a beneficio dei giovani lavoratori e degli apprendisti sino ai 20 anni compiuti, nonché dei lavoratori a decorrere dai 40 anni. Erano fatti salvi i disciplinamenti cantonali più favorevoli al lavoratore8. Con messaggio del 16 dicembre 19839 il Consiglio federale respinse l’iniziativa, sottoponendo nel contempo un controprogetto indiretto sotto forma di revisione del Codice delle obbligazioni. Per quanto riguarda la durata delle vacanze, propose di prolungarla a tre settimane e di concederne una quarta ai lavoratori sino ai 19 anni compiuti. I Cantoni conservavano la facoltà di concedere quattro settimane di va- canza anche agli altri lavoratori. Fondamentalmente il Parlamento seguì le proposte del Consiglio federale, rifiutando tuttavia di concedere ai Cantoni la facoltà di prolungare la durata delle vacanze sancita dal diritto federale e allungando, in contropartita, tale durata a quattro setti- mane, cinque per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti10. Il 10 marzo 1985 l’iniziativa popolare in questione («Per il prolungamento delle vacanze pagate») fu messa in votazione. Essa fu respinta con 918 728 voti contrari (65,2 %) e 489 952 voti a favore (34,8 %). Due Cantoni l’approvarono, 24 la respin- sero11. Da allora la regolamentazione delle vacanze subì soltanto un’ulteriore modifica, più precisamente quando nel quadro della legge del 6 ottobre 198912 sulle attività giova- nili (LAG) fu deciso di accordare una settimana di vacanza supplementare ai lavora- tori sino ai 30 anni compiuti che si dedicano senza scopo lucrativo ad attività giova- nili extrascolastiche (art. 329e CO).
2.2 Diritto privato in vigore
2.2.1 Articoli 329a–329e CO
Il diritto alle vacanze è disciplinato dagli articoli 329a–329e CO. In linea di princi- pio il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, per ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza, almeno cinque ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti (art. 329a cpv. 1 CO). Fino a quest’età, anche gli apprendisti hanno diritto ad alme- no cinque settimane di vacanza (art. 345a cpv. 3 CO). Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato (art. 329a cpv. 3 CO).
7 RU 1971 1461 (art. 329a e 329b CO)
8 FF 1978 II 906 segg.
9 FF 1982 III 161 segg.
10 RU 1984 580 11 FF 1985 I 1361 12 RS 446.1
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L’articolo 329b CO permette al datore di lavoro di ridurre la durata delle vacanze nel caso in cui il lavoratore fosse impedito di lavorare complessivamente per più di un mese. Secondo l’articolo 329c CO, inoltre, le vacanze devono essere, di regola, consumate durante il corrispondente anno di lavoro e il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto siano compati- bili con gli interessi dell’azienda e dell’economia domestica. Secondo l’articolo 329d CO il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze (cpv. 1). Lo stesso vale anche per i lavoratori cui è versato un salario stabilito a tempo o a cottimo. Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (cpv. 2). Questo non impedisce al datore di lavoro di versare il salario per la durata delle vacanze assieme allo stipendio usuale, a condizione tuttavia che dal contratto di lavoro e dal rendiconto del salario emerga chiaramente quale parte dello stipendio va a compensare il salario delle vacanze13. Se il lavoratore esegue durante le vacan- ze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso (cpv. 3). Anche in tal modo la legge sottolinea che le vacanze servono in primo luogo a riposare e che il conseguimento di questo fine è nell’interesse sia del lavora- tore sia del datore di lavoro. L’articolo 329a CO è relativamente cogente (art. 362 CO), ovvero il diritto alle vacanze può essere modificato mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro (soltanto) a vantaggio del lavoratore.
2.2.2 Contratti collettivi di lavoro
L’allegato I riporta maggiori dettagli sul regime delle vacanze nei contratti collettivi di lavoro14. Vi figurano i contratti collettivi di lavoro validi per almeno 5000 lavora- tori. È rilevato un totale di 1 259 215 lavoratori. Ciò corrisponde al 74,8 per cento dei lavoratori che hanno aderito a un contratto collettivo di lavoro, al 28,5 per cento della popolazione attiva (4 413 000)15 e al 32,7 per cento dei lavoratori del settore secondario e terziario (3 848 000)16. Nonostante da tali contratti collettivi di lavoro emerga un quadro delle vacanze piuttosto disomogeneo, si delinea tuttavia una chiara tendenza all’allungamento
13 DTF 118 II 136 segg. Visto che questa sentenza era stata duramente criticata da una parte della dottrina, nella DTF 129 III 493 segg. il Tribunale federale ha lasciato aperta la que- stione sull’ammissibilità di questo tipo di compensazione del salario delle vacanze. 14 Fonti dei dati sui contratti collettivi di lavoro e sui lavoratori dipendenti: Ufficio federale della statistica (UFS), Indicatori del mercato del lavoro 2009 (le cifre si riferiscono al 2007), Neuchâtel 2009, e «Rilevazione sui contratti collettivi di lavoro in Svizzera 2007», Neuchâtel 2009. 15 UFS, statistica delle persone occupate (SPO). Essa comprende le attività produttive svolte in azienda, a domicilio e in un’economia domestica privata, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori dipendenti, indipendenti o di membri della famiglia attivi in un’azienda a conduzione familiare. Le cifre indicate concernono la media annuale. 16 UFS, statistica dell’impiego (STATIMP). Questa statistica non comprende gli addetti del settore primario e i lavoratori che non fanno capo ad un’impresa (impiegati nelle econo- mie domestiche, lavoratori indipendenti senza un’impresa propria). Le cifre indicate con- cernono la media annuale.
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della durata legale delle vacanze, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori che hanno più di cinquant’anni.
2.2.3 Contratti normali di lavoro
Sono attualmente in vigore sei contratti normali di lavoro stabiliti dal Consiglio federale, di cui cinque comportanti una regolamentazione sulle vacanze. L’ordi- nanza del 16 gennaio 198517 concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti prevede il diritto a cinque e sei settimane di vacanza rispettivamente per i lavoratori sotto i quarant’anni e per quelli che hanno compiuto quarant’anni (art. 15). Il decreto del Consiglio federale del 5 maggio 197118 che stabilisce un contratto normale di lavoro per i medici assistenti, prevede un diritto ad almeno quattro settimane di vacanze pagate all’anno (art. 5 cpv. 1). Il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 197119 concernente il contratto normale di lavoro per il personale sanitario prevede il diritto a quattro settimane di vacanza; il diritto è di cinque settimane se i lavoratori dell’istituto ospedaliero pub- blico più vicino dispongono di cinque settimane di vacanze (art. 11 cpv. 1). Secondo l’ordinanza dell’11 gennaio 198420 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell’economia lattiera, il lavoratore sino ai 20 anni compiuti ha diritto a cinque settimane di vacanza, a partire dal 20° anno di età a quattro (art. 11 cpv. 1). Infine, l’ordinanza del 3 dicembre 197921 concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati, prevede una durata delle vacanze che, oltre all’età, dipende dall’anzianità di servizio (art. 11)22. In questo contesto rimandiamo anche alla legge del 22 giugno 200723 sullo Stato ospite (LSO). In base all’articolo 27 di detta legge, il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare, in particolare per il personale domestico privato, le condizioni salariali e lavorative di base. Il nostro Consiglio sta elaborando una relativa ordinanza, che in termini di vacanza rimanda alla regolamentazione nel Codice delle obbligazioni. L’articolo 359 capoverso 2 CO obbliga i Cantoni a stabilire contratti normali di lavoro per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private. Questi contratti devono disciplinare in particolare anche l’orario di lavoro e il riposo. L’articolo 359 capoverso 2 CO evita scientemente di menzionare le vacanze poiché in merito si era ritenuta sufficiente la regolamentazione nel Codice delle obbligazioni24. I Cantoni sono tuttavia liberi di stabilire contratti normali di lavoro che prevedono vacanze più lunghe.
17 RS 221.215.324.1 18 RS 221.215.328.1 19 RS 221.215.328.4 20 RS 221.215.329.2 21 RS 221.215.329.3 22 L’introduzione dell’articolo 329a capoverso 1 CO ha soppresso questo contratto normale di lavoro, che offre al lavoratore soltanto tre settimane di vacanza durante il primo anno di servizio. La durata minima delle vacanze di quattro settimane prevista dal Codice delle obbligazioni prevale sulla durata stabilita dai contratti normali di lavoro (art. 362 cpv. 2 CO). 23 RS 192.12 24 FF 1968 II 368
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2.2.4 Giorni festivi
Il lavoratore non ha diritto soltanto a giorni di vacanza, ma anche a giorni di libero (art. 329 CO). Beneficia inoltre dei giorni dichiarati festivi dal diritto pubblico. Secondo il diritto federale si tratta del 1° agosto (giorno della festa nazionale). I Cantoni possono dichiarare festivi al massimo altri otto giorni all’anno (art. 20a cpv. 1 LL). Questi giorni festivi si distinguono dalle vacanze per il fatto che il datore di lavoro non è obbligato a retribuirli25. È fatto salvo il giorno della festa nazionale, che l’articolo 110 capoverso 3 Cost. equipara a una domenica dichiarandolo giorno festivo rimunerato. Anche per quanto riguarda gli altri giorni festivi, l’obbligo di retribuire il lavoratore non sussiste soltanto se quest’ultimo percepisce un salario stabilito a tempo o a cottimo.
2.3 Regolamentazione delle vacanze nei rapporti
d’impiego di diritto pubblico
2.3.1 In generale
In linea di principio, la regolamentazione delle vacanze illustrata al numero 2.2.1 vale soltanto per i lavoratori vincolati da un rapporto d’impiego di diritto privato. Ai rapporti d’impiego di diritto pubblico si applica il diritto del personale della Confe- derazione, dei Cantoni o dei Comuni. Questo non impedisce al legislatore federale e cantonale di rimandare, a titolo generale o per colmare eventuali lacune legislative, alla regolamentazione del diritto privato. Ma anche in questo caso, tuttavia, il rap- porto d’impiego resta di diritto pubblico26.
2.3.2 Confederazione
Secondo l’articolo 17 della legge del 24 marzo 200027 sul personale federale, le vacanze sono disciplinate dalle disposizioni d’esecuzione di tale legge. Il Consiglio federale si è avvalso di questa competenza nell’articolo 67 dell’ordinanza del 3 luglio 200128 sul personale federale. Secondo tale normativa, gli impiegati hanno diritto a cinque settimane di vacanza ogni anno civile sino al compimento dei 20 anni, a quattro settimane sino al compimento dei 49 anni, a cinque settimane a partire dai 50 anni e a 6 settimane a partire dai 60 anni.
25 A.M. Wolfgang Portmann/Christine Petrovic, Handkommentar zum Arbeitsgesetz, Berna 2005, n. 19. Gli autori deducono dall’articolo 7 lettera d del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) che il lavo- ratore deve essere rimunerato per i giorni festivi legali. 26 Per quanto concerne la delimitazione, a tratti difficile, tra rapporti d’impiego di diritto pubblico e rapporti d’impiego di diritto privato nell’ambito delle privatizzazioni, si veda a titolo d’esempio la DTF 135 III 483 segg. 27 RS 172.220.1 28 RS 172.220.111.3
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2.3.3 Cantoni
Dalla regolamentazione delle vacanze nei Cantoni (e nei Comuni) emerge un quadro disomogeneo, simile a quello delineatosi nel contesto dei contratti collettivi di lavoro (cfr. n. 2.2.2). Simile è pure la tendenza a concedere agli impiegati almeno cinque settimane di vacanza. L’allegato II offre maggiori informazioni sul disciplinamento delle vacanze nei Cantoni. Le osservazioni fatte in questa sede si basano sul diritto del personale cantonale (leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ecc.). Non sono state prese in considerazione le disposizioni, in parte speciali, per gli apprendisti, il personale ospedaliero e gli insegnanti.
2.4 Situazione all’estero
Ai fini dell’elaborazione del presente messaggio, l’Ufficio federale di giustizia aveva incaricato l’Istituto svizzero di diritto comparato a Losanna di allestire una perizia sulla situazione giuridica in Germania, Italia, Francia, Svezia, Inghilterra e Giappone. Per ottenere un quadro quanto più realistico possibile della regolamenta- zione delle vacanze in questi Paesi, il confronto delle legislazioni doveva considera- re anche i giorni di libero o festivi nonché il tempo di lavoro e chiarire le modalità previste nel caso di malattia o infortunio durante le vacanze. Infine, doveva illustrare la situazione in riferimento ai contratti collettivi di lavoro. Ecco, in sintesi, le conclusioni emerse dal confronto dei diritti29: – in Germania e in Italia la durata (minima) delle vacanze è di 24 giorni (= quattro settimane), in Francia e in Svezia è di 30 giorni (= cinque setti- mane). Tra questi due blocchi si trova l’Inghilterra con 28 giorni di vacanza all’anno. In Giappone il diritto alle vacanze dipende dalla durata del- l’occupazione e si situa attorno ai 20 giorni, anche se da alcuni studi emerge che spesso i giorni di vacanza non vengono consumati; – in tutti i Paesi considerati, il lavoratore è rimunerato durante le vacanze. Per il resto, tuttavia, i disciplinamenti delle vacanze si scostano ampiamente l’uno dall’altro: la malattia e l’infortunio interrompono le vacanze in Inghil- terra, Germania, Svezia e, a determinate condizioni, anche in Italia, ma non in Giappone e in Francia. In Svezia e in Francia il diritto alle vacanze è vin- colato a un periodo minimo di occupazione e le vacanze devono essere prese durante un determinato periodo dell’anno. Per contro, in Germania il lavora- tore che cambia posto di lavoro ha il diritto di far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro le vacanze non consumate risalenti al rapporto di lavoro precedente; – oltre alle vacanze, i Paesi considerati prevedono anche giorni festivi che vanno dagli otto (Inghilterra) ai 16 giorni (Giappone). Questi giorni festivi sono tuttavia considerati esenti da lavoro soltanto in Germania (8–13 giorni), in Italia (11 giorni), in Francia (11 giorni) e in Svezia (11 giorni). Di norma,
29 Lo studio di diritto comparato può essere consultato al seguente indirizzo:
http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung.html
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se uno di questi giorni cade di domenica, non sussiste il diritto a «recupe- rarlo»; – anche l’importanza dei contratti collettivi di lavoro varia notevolmente da Paese a Paese: in Inghilterra e in Giappone, ad esempio, non influiscono sul- la durata delle vacanze. La situazione è diversa in Germania, Italia, Francia e Svezia, dove in base ai contratti collettivi di lavoro vengono concesse rego- larmente vacanze della durata più lunga rispetto a quella prevista dalla legge. La seguente tabella offre una panoramica della situazione nei diversi Paesi:
Svizzera Giappone Inghilterra Germania Italia Francia Svezia
Giorni di vacanza previsti dalla legge 24 10-2030 28 24 24 30 30 Vacanze e giorni 232 160 268,8 248 248 245 288 festivi in ore Durata annua del 2088 1920 2227 1840 1832 1607 1792 lavoro in ore Rapporto tra vacan- ze e durata annua 11,1 8,3331 12,07 13,26 13,32 15,68 16,07 del lavoro in %
Se si paragonano queste cifre alla situazione in Svizzera, il rapporto tra vacanza (compresi i giorni festivi) e durata annua del lavoro dipende fondamentalmente dalle stime sulla durata della settimana lavorativa. Partendo dal presupposto che in Sviz- zera la settimana lavorativa dura 45 ore (art. 9 cpv. 1 lett. a LL32), risulta un tasso pari all’11,1 per cento (100 : 2088 [durata annua del lavoro] x 232 [vacanze e giorni festivi]), che posiziona la Svizzera dietro ai Paesi considerati dell’Unione europea, ma nettamente davanti al Giappone.
2.5 Diritto internazionale
2.5.1 Diritti dell’uomo
Secondo l’articolo 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago e di conse- guenza a una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e a ferie periodiche retribui- te. L’articolo 7 lettera d del Patto internazionale del 16 dicembre 196633 relativo ai diritti economici, sociali e culturali ha praticamente lo stesso tenore.
30 La durata legale esatta delle vacanze dipende dalla durata dell’occupazione.
31 Base di conteggio: 20 giorni di vacanza.
32 L’articolo 9 capoverso 1 lettera a LL si applica soltanto ai lavoratori delle aziende indu- striali; per gli altri lavoratori la durata massima della settimana lavorativa è di 50 ore. D’altro canto, la prassi dimostra che il tempo di lavoro convenuto o effettivamente prestato è notevolmente inferiore alle 45 ore, soprattutto secondo i regimi previsti nei contratti collettivi di lavoro (cfr. Allegato I). 33 RS 0.103.1
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La Carta sociale europea (non ratificata dalla Svizzera) si esprime esplicitamente sulla durata delle vacanze: la sua versione originale del 1961 prevedeva due settima- ne di ferie annuali retribuite (art. 2 n. 3), quella rivista del 1996 ne prevede quattro.
2.5.2 Organizzazione internazionale del lavoro
La Convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente i congedi annui pagati, nella nuova versione del 197034 obbliga gli Stati membri a concedere ai lavoratori in ogni caso un congedo la cui durata non sia inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio (art. 3 cpv. 3).
2.5.3 Unione europea
In base all’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE35, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. La Svizzera non è vincolata da tale direttiva.
3 Obiettivi e contenuto dell’iniziativa
L’obiettivo principale dell’iniziativa figura già nel titolo: essa chiede almeno sei settimane di vacanza retribuite all’anno per tutti i lavoratori (art. 110 cpv. 4 Cost. [nuovo]). L’iniziativa popolare non definisce il termine lavoratore. A questo proposito ci si rifà ovviamente alla definizione dell’articolo 319 CO, secondo cui il lavoratore è colui che si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro. Resta aperta la domanda se la disposizione costituzionale proposta si applichi anche ai rapporti d’impiego di diritto pubblico. Se ci si attiene alle spiegazioni dei promotori del- l’iniziativa, che tuttavia non vincolano il legislatore, la risposta è affermativa. Sei settimane andrebbero pertanto concesse anche ai lavoratori36 assoggettati al perti- nente diritto del personale cantonale e federale, vale a dire alle persone con un rapporto d’impiego di diritto pubblico. L’iniziativa contiene inoltre una disposizione transitoria (art. 197 n. 8 Cost. [nuovo]) che permette di scaglionare nel tempo il passaggio a sei settimane di vacanza. Con l’entrata in vigore della nuova disposizione costituzionale, il diritto alle vacanze sarebbe portato da quattro a cinque settimane per tutti i lavoratori. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenterebbe di un giorno ogni anno. Il diritto a sei setti-
34 RS 0.822.723.2 35 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9. 36 Cfr. Travail Suisse, Iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», Argomenti a favore e documento di fondo, Berna 2008, pag 21: «Come finora, per lavoratrici e lavora- tori sono intese tutte le persone al beneficio di un rapporto d’impiego di diritto privato o di diritto pubblico, a prescindere dal settore e dal ramo professionale e dal grado d’occupazione».
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mane di vacanza verrebbe quindi raggiunto soltanto cinque anni dopo l’accettazione della nuova disposizione costituzionale. L’iniziativa lascia inoltre al Consiglio federale il compito di disciplinare i necessari dettagli fino all’entrata in vigore della modifica della legislazione federale. L’inizia- tiva non specifica cosa intende per dettagli e non lo fanno neppure le spiegazioni che l’accompagnano. L’eventuale mancato disciplinamento dei dettagli menzionati nel testo dell’iniziativa non ostacola tuttavia la diretta applicabilità della stessa37. L’esigenza principale dell’iniziativa è la necessità addotta di far tornare a beneficio dei lavoratori i progressi raggiunti in fatto di produttività sul lavoro negli ultimi anni. Il fatto che ciò debba avvenire sotto forma di vacanze supplementari sarebbe adeguato in quanto l’aumento della produttività implicherebbe un maggior bisogno di riposo. Una settimana di vacanza supplementare corrisponderebbe quindi a un investimento nella salute dei lavoratori e ad una migliore qualità di vita; inoltre, permetterebbe ai lavoratori di conciliare meglio lavoro e vita privata. Secondo i promotori dell’iniziativa, sei settimane di vacanza permetterebbero inoltre di ridurre le differenze tra i vari settori e tra i contratti collettivi di lavoro e offrireb- bero al nostro Paese la possibilità di riguadagnare un po’ di terreno nel confronto europeo.
4 Valutazione dell’iniziativa
4.1 Nell’ottica formale
Già nel messaggio concernente la precedente iniziativa sulle vacanze, il Consiglio federale aveva affermato che il diritto alle vacanze va disciplinato in una legge, nonostante la questione possa essere considerata di rango costituzionale38. Questo giudizio è rimasto immutato e ciò anche se gli autori ritengono che la loro iniziativa sia direttamente applicabile e che quindi non debba essere attuata in una legge o un’ordinanza. L’accettazione dell’iniziativa comporterebbe pertanto degli adegua- menti a livello di legge. Un ulteriore problema è costituito dal fatto che l’iniziativa popolare comprende anche i rapporti d’impiego di diritto pubblico, il che richiede una legislazione che va oltre quanto previsto dall’articolo 329a CO. L’articolo 329a CO rivisto dovrebbe valere anche per i rapporti d’impiego di diritto pubblico. A tal fine occorrerebbe integrare l’articolo 342 capoverso 1 lettera a CO.
37 Op. cit., pag. 22: «È vero che l’articolo 110, capoverso 4 sarebbe immediatamente applicabile; significa che in procedure di diritto civile o di diritto pubblico le lavoratrici e i lavoratori potrebbero appellarsi all’articolo 110, capoverso 4 e far valere il loro diritto a sei settimane di vacanza. Tuttavia, in termini di politica del diritto, è opportuno adeguare la legislazione federale dando temporaneamente al Consiglio federale una competenza regolatoria in materia di applicazione dell’iniziativa popolare».
38 FF 1982 III 180 segg.
4107
4.2 Nell’ottica materiale
4.2.1 Riflessioni di fondo
Il nostro Collegio è consapevole dell’importanza delle vacanze e anche del fatto che questa tematica gode di ampia popolarità. Le vacanze sono sinonimo di qualità di vita. Questo vale in particolar modo per i lavoratori che possono trascorrere più tempo con i figli soltanto durante le vacanze. Esse servono anche al riposo e quindi alla promozione della salute del lavoratore. Questo va a vantaggio, almeno indiret- tamente, anche dell’azienda. Il nostro Collegio è altresì consapevole dei progressi raggiunti in fatto di produttività sul lavoro negli ultimi anni e decenni39. Condivide l’opinione degli autori del- l’iniziativa secondo cui i lavoratori devono trarre beneficio dall’aumento della produttività. Vacanze più lunghe possono contribuire a compensare l’aumento del carico di lavoro, ma non rappresentano l’unica possibilità per rendere i lavoratori partecipi dell’accresciuta produttività. Per molti lavoratori sono infatti altrettanto importanti l’aumento salariale, la riduzione dell’orario di lavoro o un ambiente di lavoro attrattivo. Si pensi ad esempio alla creazione di strutture di accudimento di minori. L’imposizione da parte della legge di vacanze più lunghe ha come possibile conseguenza che i mezzi necessari a tal fine vengano a mancare altrove. Questo è un aspetto che va considerato seriamente.
4.2.2 Priorità della normativa contrattuale
sulla regolamentazione legale delle vacanze L’articolo 329a capoverso 1 CO prescrive soltanto una durata minima delle vacanze. Le parti contrattuali e in particolare anche le parti sociali sono libere di convenire vacanze più lunghe (art. 362 CO). Dal punto di vista formale, l’iniziativa non impli- ca una modifica di questo principio, poiché anche le sei settimane sono intese soltan- to come diritto minimo. All’atto pratico, tuttavia, la situazione potrebbe essere completamente diversa. Introducendo sei settimane di vacanza è praticamente impensabile che le parti contrattuali accordino vacanze più lunghe di quelle previste dalla legge. Tale unilateralità potrebbe avere ripercussioni negative sul partenariato sociale. Il margine di manovra per stipulare contratti collettivi di lavoro si ridurrebbe nella misura in cui la libertà contrattuale verrebbe limitata già dalla legge. Il nostro Collegio predilige la normativa contrattuale rispetto alla regolamentazione legale, poiché più adatta a tenere conto delle specificità dei singoli settori e delle parti contraenti.
39 Cfr. i dati di BAK Basel Economics sul valore aggiunto lordo reale (prezzi riferiti all’anno precedente, base anno 2000) e il volume di lavoro, in base ai quali tra il 1980 e il 2009 il valore aggiunto lordo reale dell’economia nazionale è passato da 47 a 62 franchi per ora lavorativa e ha quindi subito un aumento del 32 %. Singoli settori hanno tuttavia registrato anche delle perdite: ad esempio il settore alberghiero e della ristorazione, che nello stesso periodo di tempo ha segnalato un calo da 26 a 24 franchi.
4108
4.2.3 Rispetto dell’autonomia organizzativa dei Cantoni in
materia di diritto del personale Con la revisione del 1984 dell’articolo 329a CO i Cantoni hanno perso il diritto di prolungare di una settimana le vacanze previste dal diritto federale. La Confedera- zione disciplina quindi il diritto alle vacanze nell’ambito dei rapporti d’impiego di diritto privato in modo esaustivo. In contropartita i Cantoni sono liberi di decidere, sempre nel rispetto del diritto internazionale, sulla durata delle vacanze del loro personale vincolato da un rapporto d’impiego di diritto pubblico (cfr. n. 2.3.3). La Confederazione dispone delle stesse facoltà in quanto datore di lavoro (cfr. n. 2.3.2). Secondo il nostro Collegio questo regime delle vacanze ha dato buona prova; non vi è motivo di sostituirlo con una regolamentazione uniformemente applicabile, che prevede sei settimane di vacanza anche per le persone a beneficio di un rapporto d’impiego di diritto pubblico. L’introduzione nella Costituzione federale di una disposizione simile usurperebbe ingiustificatamente la sovranità cantonale nel- l’ambito del diritto dei servizi pubblici40. Il diritto alle vacanze non ha la stessa «qualità» del diritto, altresì sancito dalla Confederazione, all’uguaglianza fra uomo e donna (art. 8 cpv. 3 Cost.), che richiedeva l’emanazione di una legge federale pro- priamente detta41 applicabile ai rapporti d’impiego di diritto sia pubblico che priva- to. Una regolamentazione delle vacanze uniformemente applicabile implicherebbe inequivocabilmente l’adozione di regole unitarie in altri ambiti, ad esempio, per quanto concerne l’orario di lavoro o il salario.
4.2.4 Valutazione realistica dei vantaggi
delle vacanze più lunghe Per i promotori dell’iniziativa vacanze più lunghe corrispondono a un investimento nella salute e a una migliore qualità di vita; inoltre, renderebbero più facile concilia- re famiglia e lavoro. Secondo gli specialisti della medicina del lavoro, per conservare la sua efficienza e la sua salute, il lavoratore deve fruire di due periodi di riposo annui prolungati42. Nel messaggio concernente l’iniziativa sulle vacanze (cfr. n. 2.1) il Consiglio federale si era pertanto detto a favore del diritto a tre o a quattro settimane di vacanza, a secon- da del caso. La tesi secondo cui oggi l’effetto positivo delle vacanze si sviluppereb- be soltanto dopo sei settimane di riposo non è provata, indipendentemente dal fatto che negli ultimi decenni il carico di lavoro, almeno in determinati settori, è (note- volmente) aumentato. In questo contesto va anche notato che nel caso di pari produttività del lavoro (cfr. n. 4.2.1 e 4.2.5) l’effetto ristoratore delle vacanze più lunghe è tale soltanto se il datore di lavoro può assumere ed assume effettivamente nuovo personale qualifica- to. Se rinuncia a farlo, «più vacanze» rischia di divenire sinonimo di più ore lavora- tive e più stress per il lavoratore che rientra da un periodo di vacanza più lungo.
40 Il Consiglio federale aveva difeso la stessa posizione già nel messaggio concernente l’iniziativa sulle vacanze (cfr. n. 2.1; FF 1982 III 183 seg.); cfr. inoltre Boll. Uff. 1983 S 656 (intervento Hänsenberger). 41 Cfr. legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1). 42 FF 1982 III 188
4109
Inoltre le vacanze sono soltanto uno degli elementi che incidono sulla compatibilità tra lavoro e famiglia: per molti lavoratori sono altrettanto importanti la creazione di posti a tempo parziale o il fatto che i figli siano assistiti in modo adeguato durante il tempo di lavoro. Le vacanze più lunghe rischiano di mancare completamente il loro obiettivo se il lavoratore le sfrutta o è obbligato a sfruttarle per svolgere un altro lavoro rimune- rato.
4.2.5 Sostenibilità economica
Non è facile stabilire il costo dell’allungamento delle vacanze: va tenuto conto non soltanto dei costi salariali, ma anche di quelli amministrativi supplementari legati all’aumento dell’effettivo di personale. D’altro canto, tuttavia, i lavoratori riposati sono più motivati e concentrati e quindi anche più produttivi. Nel messaggio concer- nente l’iniziativa popolare «Per il prolungamento delle vacanze pagate», il Consiglio federale aveva stimato che una settimana di vacanza in più corrispondesse a un aumento del 2 per cento dei costi salariali43. Ritenendo questa stima plausibile anche oggi, l’allungamento delle vacanze da quattro a sei settimane corrisponderebbe a un aumento del 4 per cento dei costi salariali44. La reazione delle diverse aziende al prolungamento delle vacanze potrebbe dipende- re soprattutto dal contesto economico: alcune aziende sarebbero in grado di compen- sare l’aumento dei costi di personale con progressi in fatto di produttività sul lavoro; altre non potrebbero fare a meno di pronunciare disdette al fine di modificare il contratto di lavoro e versare salari più bassi a un numero più elevato di lavoratori. Se ciò non fosse possibile, l’azienda sarebbe costretta a sopprimere posti di lavoro o a cessare l’attività. Nemmeno la disposizione transitoria proposta, che prevede l’introduzione progressiva delle sei settimane di vacanza, potrà far sì che tutte le aziende sfuggano a questa sorte.
5 Valutazione di un controprogetto indiretto
Il nostro Collegio ha valutato l’opportunità di contrapporre all’iniziativa un contro- progetto indiretto, come era già stato fatto in relazione all’iniziativa popolare deposi- tata l’8 ottobre 1979 «Per il prolungamento delle vacanze pagate» (cfr. n. 2.1). Il controprogetto avrebbe potuto prevedere, a titolo di compromesso, cinque settimane di vacanza. Per continuare a favorire i giovani lavoratori e gli apprendisti (art. 329a cpv. 1 e 345a cpv. 3 CO), avremmo dovuto concedere loro una settimana di vacanza supplementare. Così almeno questo gruppo di lavoratori avrebbe approfittato delle sei settimane chieste dall’iniziativa popolare.
43 FF 1982 III 185 seg.
44 Per la Confederazione l’accettazione dell’iniziativa implicherebbe un aumento dei costi salariali pari a circa 120 milioni di franchi. Questa stima si basa su una somma salariale di 4 miliardi di franchi e sulla supposizione che le vacanze per gli impiegati della Confede- razione si allungherebbero in media di 1,5 settimane. Questa stima non considera il fatto che gli impiegati più anziani percepiscono uno stipendio più alto.
4110
Per i seguenti motivi abbiamo tuttavia respinto un controprogetto simile: – la situazione attuale non è paragonabile a quella di trent’anni fa. All’epoca il lavoratore in Svizzera aveva diritto soltanto a due o tre settimane di vacanza. Nella prassi contrattuale, tuttavia, la durata delle vacanze era stata allungata già da tempo45. Con soltanto due settimane di vacanza, la Svizzera accusava un notevole ritardo rispetto agli Stati esteri (europei)46 e non era nemmeno in grado di ratificare la Convenzione n. 132 (cfr. n. 2.5.2), secondo cui la durata del congedo non può essere inferiore a tre settimane di lavoro47. – Anche estendendo il diritto alle vacanze soltanto a una quinta settimana si limiterebbe ulteriormente la libertà contrattuale e si renderebbero necessari i relativi adattamenti contrattuali. Occorrerebbe inoltre adeguare anche tutti i contratti normali di lavoro che prevedono meno di cinque settimane di vacanza. Il nostro Collegio può sostenere una simile ingerenza nella libertà contrattuale soltanto se ne è comprovata la necessità. Come illustrato in pre- cedenza, l’allungamento delle vacanze non la legittima. Per lo stesso motivo riteniamo che un’ulteriore ingerenza nell’autonomia cantonale non sia giu- stificata (cfr. n. 4.2.3). Nell’ambito delle vacanze sarebbe veramente inop- portuna poiché altri aspetti correlati (orario di lavoro, salario ecc) rimarreb- bero tuttavia di competenza cantonale. – Una quinta settimana di vacanza risulterebbe superflua per i lavoratori che già oggi hanno diritto a cinque o più settimane di vacanza. Un controproget- to che non prevede almeno sei settimane, come chiesto dall’iniziativa, non è adatto per lottare efficacemente contro l’iniziativa. Alla luce della prassi contrattuale dominante, in particolare riguardo ai contratti collettivi di lavoro, abbiamo inoltre considerato l’eventualità di limitare il contro- progetto ai lavoratori più anziani e quindi di concedere loro una quinta settimana di vacanza a decorrere dai 50 anni e una sesta settimana a decorrere dai 60 anni. Alla fine abbiamo tuttavia abbandonato anche quest’eventualità. Già oggi infatti i lavora- tori più anziani hanno spesso difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro, visto che sono (troppo) cari agli occhi di molti datori di lavoro. Tale difficoltà potrebbe aumentare se il legislatore prescrivesse ai datori di lavoro di concedere ai lavoratori a decorrere dai 50 e dai 60 anni rispettivamente cinque e sei settimane di vacanza.
6 Conclusioni
Il Consiglio federale giunge alla conclusione che l’attuale regolamentazione delle vacanze, che prevede almeno cinque settimane di vacanza per gli apprendisti e i giovani lavoratori e almeno quattro settimane per tutti gli altri lavoratori, ha dato buona prova e che – almeno finora – non deve essere sottoposta a revisione. Il diritto vigente non rispetta soltanto l’autonomia dei Cantoni nell’assunzione del loro perso- nale, ma anche l’impegno delle parti sociali a trovare soluzioni su misura. Tali soluzioni comprendono, oltre alla durata delle vacanze, anche l’importo del salario, l’orario di lavoro e altre condizioni di lavoro.
45 FF 1982 III 178
46 FF 1982 III 168 segg.
47 FF 1982 III 173 seg.
4111
Allegato I
Diritto alle vacanze nei contratti collettivi di lavoro (CCL)
Cinque settimane
CCL48 Lavoratori Vacanze Ore settimanali di assoggettati49 supplementari50 lavoro
Industria alberghiera e della 216 000 42; 4552 ristorazione*51 Impiegati di commercio, impiegati 150 000 53 40–42 tecnico commerciali, personale di vendita (Città di Zurigo) Impiegati di banca 80 000 54 42 La Posta 41 333 a decorrere 41 dai 60 anni Swisscom 14 70055 a decorrere 40 dai 60 anni Ramo della tecnica della costruzione 13 295 a decorrere 40 *56 dai 60 anni Impiegati di commercio, personale 5000 57 40–42 di vendita (ZH)
Totale 520 328
48 Salvo menzione particolare, i contratti collettivi di lavoro (CCL) elencati qui di seguito valgono per tutta la Svizzera; i CCL dichiarati di obbligatorietà generale sono muniti di asterisco (*). 49 Salvo indicazione contraria, i dati si riferiscono al documento dell’UFS, «Rilevazione sui contratti collettivi di lavoro 2007», Neuchâtel 2009. 50 Salvo indicazione contraria, la durata delle vacanze supplementari è di una settimana. 51 Per le aziende che occupano al massimo quattro dipendenti, le ore di lavoro settimanali ammontano a 45. 52 La situazione cambia per gli impiegati che lavorano meno di 42 ore (o 45 ore in aziende che occupano al massimo 4 dipendenti): essi hanno diritto a quattro settimane di vacanza. 53 A partire dai 60 anni i lavoratori hanno diritto a un giorno supplementare di vacanza per ogni anno d’età oltre i 60. 54 A partire dai 60 anni i quadri hanno diritto a una settimana di vacanza supplementare. A partire da quest’età gli altri lavoratori hanno diritto a un giorno supplementare di vacanza per ogni anno d’età oltre i 60.
55 Swisscom, Rapporto di gestione 2009
56 24 giorni fino ai 35 anni e in seguito cinque settimane.
57 A partire dai 60 anni i lavoratori hanno diritto a un giorno supplementare di vacanza per ogni anno d’età oltre i 60.
4112
Cinque settimane a decorrere dai 50 anni CCL58 Lavoratori Vacanze Ore settimanali assoggettati supplementari di lavoro
Personale a prestito 100 000 42 Settore dei servizi nella regione di 40 000 dès 60 ans 41 Basilea Imprese di pulizia (Svizzera tedesca) * 38 535 42 ASTAG - Les Routiers Suisses 36 000 nessuna (LRS)59 disposizione Impiegati tecnico commerciali 19 299 a decorrere dai 40 à 42
60 anni
Commercio al dettaglio (GE) * 18 378 a decorrere dai 40
60 anni e 25
anni di servizio Settore della falegnameria (Svizzera 15 251 41,5 tedesca, TI)* Artigianato del metallo * 13 435 a decorrere dai 40
60 anni
Ramo della pittura e gessatura * 11 346 40 Imprese di sicurezza private60 11 150 a decorrere dai 1800–2300 h
60 anni e dieci l’anno
anni di servizio Commercio al dettaglio 7 800 41 (città di Losanna) * Decoratori d’interni, sellai, mobilieri61 6 000 42
Totale 317 194
Cinque settimane a partire dal sesto anno di servizio
CCL Lavoratori Vacanze Ore settimanali di assoggettati supplementari lavoro
Artigianato svizzero della macelleria 15 300 a decorrere 43 (eccetto GE)* da 26 anni di servizio
58 Salvo menzione particolare, i contratti collettivi di lavoro (CCL) elencati qui di seguito valgono per tutta la Svizzera; i CCL dichiarati di obbligatorietà generale sono muniti di asterisco (*).
59 5 settimane a partire dai 50 anni e cinque anni di servizio.
60 5 settimane a partire dai 45 anni e cinque anni di servizio.
61 5 settimane a partire dai 50 anni e 8 anni di servizio o a partire da 10 anni di servizio.
4113
Sei settimane a partire dai 50 anni (prima: cinque settimane)
CCL62 Lavoratori Vacanze Ore settimanali assoggettati supplementari di lavoro
Industria delle macchine, impianti 107 579 40 elettrici, metalli Settore dell’edilizia principale * 80 000 40,5 Migros 58 14363 a decorrere 41 dai 60 anni COOP 37 50064 a decorrere 41 dai 60 e dai 63 anni Industria orologiera e microtecnica 37 000 40 Industria grafica65 24 000 40 FFS 21 773 a decorrere 41 dai 60 anni Second œuvre (Svizzera francese) * 14 262 41 Istallazioni elettriche e delle 14 000 40 telecomunicazioni *66 Valora Holding AG 5 33067 40,5/42,5/43 Aziende farmaceutiche, chimiche e 5 220 40 dei servizi nella regione di Basilea SRG SSR idée suisse 5 00068 a decorrere 40 dai 55 anni
Totale 409 807
62 Salvo menzione particolare, i contratti collettivi di lavoro (CCL) elencati qui di seguito valgono per tutta la Svizzera; i CCL dichiarati di obbligatorietà generale sono muniti di asterisco (*). 63 Migros, Rapporto di gestione 2009. Secondo il rapporto il 69,4 % dei dipendenti – su un totale di 83 780 – è assoggettato al CCL della Migros.
64 COOP, Rapporto di gestione 2009.
65 5 settimane a partire dai 36 anni.
66 5 settimane a partire dai 36 anni e 6 settimane a partire dai 56 anni.
67 Secondo le indicazioni dell’azienda.
68 Comunicato stampa di SRG SSR del 22 ottobre 2008.
4114
Allegato II
Diritto alle vacanze secondo il diritto cantonale
Cantone Giorni di vacanza per anno civile
AG 25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi;
22 giorni lavorativi a partire dai 21 anni;
25 giorni lavorativi a partire dai 40 anni;
27 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
AI 20 giorni lavorativi;
25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi e a partire dai 50 anni.
AR 25 giorni lavorativi fino ai 49 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 50 anni.
BE Classi di stipendio 1–18:
23 giorni lavorativi fino ai 49 anni;
27 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
32 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
Classi di stipendio 19–30:
23 giorni lavorativi fino ai 44 anni;
27 giorni lavorativi a partire dai 45 anni e fino ai 20 anni compresi;
32 giorni lavorativi a partire dai 55 anni;
32 giorni lavorativi per apprendisti.
BL 20 giorni lavorativi;
25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
BS 22 giorni lavorativi;
26 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30,5 giorni lavorativi a partire dai 60 anni. FR69 25 giorni lavorativi fino ai 49 anni;
28 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 58 anni.
GE 5 settimane a partire dai 20 anni; 6 settimane fino ai 20 anni e a partire dai 60 anni così come per i quadri superiori. GL 25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compiuti;
20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni;
25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
GR 4 settimane fino ai 49 anni;
5 settimane a partire dai 50 anni;
6 settimane a partire dai 60 anni.
JU 4 settimane;
25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni.
LU 25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi;
20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni;
25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
NE 29 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi;
24 giorni lavorativi a partire dai 21 anni;
29 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
34 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
69 Dal 1° gennaio 2011
4115
Cantone Giorni di vacanza per anno civile
NW 25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi;
20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni;
25 giorni lavorativi a partire dai 46 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
OW 25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi;
20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni;
25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni.
SG 20 giorni lavorativi a partire dai 20 anni fino ai 49 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni, per i giovani fino ai 20 anni e per gli apprendisti;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
SH 24 giorni lavorativi fino ai 49 anni;
28 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
32 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
SO 25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi;
23 giorni lavorativi a partire dai 21 anni;
25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
SZ 25 giorni lavorativi per gli apprendisti e i collaboratori fino ai 20 anni;
20 giorni lavorativi fino ai 49 anni;
25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
TG 30 giorni lavorativi durante la formazione, al massimo tuttavia fino ai 25 anni;
27 giorni lavorativi fino ai 20 anni;
23 giorni lavorativi fino ai 49 anni;
27 giorni lavorativi fino ai 59 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
TI 4 settimane a partire dai 20 anni;
5 settimane fino ai 20 anni e a partire dai 50 anni;
6 settimane a partire dai 60 anni.
UR 25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compiuti;
20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni;
25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni;
30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.
VD 5 settimane fino ai 59 anni;
6 settimane a partire dai 60 anni.
VS 4 settimane fino ai 44 anni;
5 settimane a partire dai 45 anni.
ZG 4 settimane fino ai 49 anni; 5 settimane a partire dai 50 anni, per i giovani fino ai 20 anni e gli apprendisti. ZH 5 settimane per i giovani fino ai 20 anni compresi e per gli apprendisti;
4 settimane a partire dai 21 anni;
5 settimane a partire dai 50 anni;
6 settimane a partire dai 60 anni.
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