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Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione sull’Istituto forestale europeo (EFI)

del 13 gennaio 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione del 28 agosto 2003 sull’Istituto forestale euro- peo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

13 gennaio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio

La Convenzione sull’Istituto forestale europeo (EFI) ha lo scopo di garantire la ricerca forestale a livello paneuropeo. Obiettivo della ricerca è di promuovere la protezione e la gestione sostenibile delle foreste. Essa si incentra sulla politica, sull’ecologia e sulla protezione forestale nonché sulla domanda economica e sulla gestione multifunzionale dei prodotti e delle prestazioni della foresta. L’Istituto si occupa, tra l’altro, del rafforzamento della capacità innovativa e della competitività nel settore forestale e del legno e rappresenta una piattaforma essenziale per la costruzione di una rete di ricerca in questo ambito a livello europeo. La ricerca svizzera partecipa con progetti scientifici in corso ed è partner di un ufficio regionale dell’EFI. L’adesione della Svizzera in qualità di membro rafforza la posizione della ricerca forestale svizzera nell’ambito della collaborazione scienti- fica con l’EFI e consente inoltre alla Svizzera di influire direttamente sulle attività dell’Istituto per quanto concerne i suoi interessi in materia di politica forestale a livello internazionale. Questo aspetto è rilevante nella misura in cui le attività di ricerca dell’EFI si concentrano sull’ambito politico ed economico. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 26 novembre 2003. Con la ratifica ne diviene membro e ha quindi direttamente accesso al Consiglio dell’EFI che defini- sce le strategie e le priorità della ricerca.

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Messaggio

1 Punti essenziali della Convenzione

1.1 Situazione iniziale

L’Istituto forestale europeo (EFI) è un istituto di ricerca con sede a Joensuu, Finlan- dia. La Convenzione ha istituito l’EFI come organizzazione internazionale ed è stata aperta alla firma il 28 agosto 2003. Entrata in vigore il 4 settembre 2005, è stata finora ratificata da 21 Paesi europei. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 26 novembre 20031. Il campo d’applicazione figura nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Campo d’applicazione (stato 14 luglio 2009)

Stati partecipanti Firma Ratifica Entrata in vigore

Austria 28.08.2003 14.09.2005 13.11.2005 Bulgaria 28.08.2003 12.12.2005 10.02.2006 Ceca, Repubblica 18.07.2007 16.09.2007 Germania 28.08.2003 09.03.2005 04.09.2005 Danimarca 28.08.2003 05.02.2004 04.09.2005 Finlandia 28.08.2003 24.05.2004 04.09.2005 Francia 28.08.2003 (processo in corso) Grecia 27.11.2003 in vigore Italia 28.08.2003 05.05.2009 04.07.2009 Croazia 15.04.2004 04.09.2005 Lettonia 29.05.2007 28.07.2007 in vigore Lussemburgo 07.10.2003 in vigore Paesi Bassi 10.09.2003 08.11.2007 07.01.2008 Norvegia 28.08.2003 09.10.2003 04.09.2005 Portogallo 04.11.2003 16.01.2007 17.03.2007 Polonia in vigore Romania 26.11.2003 06.07.2005 04.09.2005 Svezia 28.08.2003 19.01.2005 04.09.2005 Svizzera 26.11.2003 Serbia 27.11.2003 Slovenia 25.11.2003 05.04.2006 04.06.2006 Spagna 28.08.2003 01.07.2005 04.09.2005 Turchia 28.08.2003 03.10.2006 02.12.2006 Regno Unito 28.08.2003 16.11.2007 15.01.2008

1 http://www.efi.int/portal/about_efi/organisation/convention___hca/

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1.2 Contenuti e obiettivi della Convenzione

L’EFI mira a creare una rete e a coordinare la ricerca forestale in Europa. È coinvol- to in numerosi progetti internazionali ai quali partecipa o che dirige. Vari blocchi tematici dell’EFI sono decentralizzati in altri istituti di ricerca europei (uffici e centri regionali). L’EFI riunisce 125 organizzazioni di 36 Paesi del settore della ricerca, della scienza e dell’industria nonché associazioni di proprietari di foreste e organiz- zazioni internazionali attive in ambito forestale. Questa composizione variegata favorisce la formazione di consorzi multidisciplinari per progetti di ricerca. Le attività dell’EFI si concentrano sui seguenti temi: effetti dei cambiamenti climati- ci sulle foreste e strategie di adattamento, aspetti legati alla governance nel settore forestale, indicatori per la gestione forestale sostenibile, valore aggiunto dei prodotti e delle prestazioni della foresta e analisi di dati relativi alle risorse forestali europee. Queste priorità coincidono ampiamente con quelle della Svizzera in materia di politica forestale nazionale e internazionale. La Convenzione definisce gli obiettivi e le funzioni dell’EFI, indica il ruolo svolto dalle Parti contraenti (Membri) e dagli istituti di ricerca degli Stati europei (Membri associati) e non europei (Membri affiliati). Gli organi comprendono l’assemblea dei delegati degli Stati membri (Consiglio), l’assemblea dei rappresentanti dei Membri Associati e dei Membri Affiliati (Conferenza), un comitato composto da otto mem- bri nominati ad personam (Comitato direttivo) e il Segretariato presieduto dal Diret- tore dell’Istituto. La Convenzione disciplina inoltre gli aspetti finanziari, la persona- lità giuridica, i privilegi e le immunità dell’EFI nonché la risoluzione delle controversie. Tutti gli Stati membri possono influire sull’attività dell’EFI. Gli emen- damenti alla Convenzione possono essere decisi dal Consiglio e, per essere validi, devono essere accettati da tutte le Parti contraenti presenti.

1.3 Interessi della Svizzera

L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) di Birmen- sdorf e il Politecnico federale di Zurigo sono da vari anni Membri associati dell’EFI. Insieme a quattro altri istituti di ricerca francesi e tedeschi si sono candidati con successo per la gestione di un ufficio regionale EFI chiamato EFICENT. Le sinergie che si potranno sviluppare con la ricerca e la divulgazione di risultati valorizzeranno in maniera significativa le scienze forestali e rafforzeranno il settore forestale e del legno in Svizzera. L’adesione della Svizzera alla Convenzione sull’EFI rafforza la posizione del WSL e del Politecnico federale nell’ambito della collaborazione scientifica con l’EFI, consentendole inoltre di influire direttamente sulle attività dell’EFI per quanto concerne i suoi interessi nell’ambito della politica forestale nazionale e internaziona- le. Questo aspetto è rilevante nella misura in cui le attività di ricerca dell’EFI si concentrano sull’ambito politico ed economico.

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2 Commento ai singoli articoli della Convenzione

Preambolo Nel preambolo si fa riferimento ad accordi e processi globali e paneuropei relativi alle foreste di cui la Convenzione tiene conto. Sono sottolineati l’utilità di inserire la silvicoltura e la ricerca forestale in un quadro internazionale nonché il vantaggio di una cooperazione, su basi internazionali, in materia di silvicoltura e ricerca forestale.

Art. 1 L’Istituto In esso si proclama in primo luogo l’istituzione formale dell’EFI e si afferma che avrà la sua sede a Joensuu, Finlandia.

Art. 2 Scopo e funzioni Lo scopo e le funzioni dell’EFI consistono nel garantire la ricerca a livello pan- europeo. L’Istituto avvia o partecipa a progetti di ricerca riguardanti la politica e l’ecologia forestale, la gestione multifunzionale delle foreste, la loro protezione, la domanda e il potenziale di prodotti legnosi e non legnosi nonché altre prestazioni della foresta in modo da promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Art. 3 Informazione Le Parti contraenti si impegnano a fornire all’EFI, su sua richiesta, una quantità di informazioni specifiche sufficienti riguardanti le foreste; nell’ambito della raccolta delle informazioni l’Istituto provvede a garantire un appropriato coordinamento con altre strutture internazionali e le raccolte di dati di queste ultime.

Art. 4 Membri Le Parti contraenti sono membri dell’Istituto. Gli istituti di ricerca, le strutture didattiche, le organizzazioni commerciali, le autorità forestali, le organizzazioni non governative e istituzioni affini degli Stati europei vengono definiti «Membri asso- ciati». Le istituzioni simili degli Stati non europei possono diventare «Membri affiliati».

Art. 5–9 Organi Questi articoli descrivono la composizione degli organi dell’Istituto, le modalità con cui si riuniscono e i loro compiti. Gli organi dell’Istituto sono il Consiglio, la Confe- renza, il Comitato direttivo e il Segretariato (art. 5). Il Consiglio (art. 6) è composto dai rappresentanti dei Membri (Parti contraenti) e si riunisce in sessioni ordinarie da tenersi ogni tre anni. Il Consiglio designa i membri del Comitato, approva la nomina del Direttore, stabilisce il quadro delle politiche per il lavoro dell’Istituto, prende decisioni su questioni generali di natura tecnica, finan- ziaria o amministrativa, approva, a maggioranza semplice, le linee guida su cui si basano le attività dell’Istituto e dei suoi organi e approva ed emenda, a maggioranza semplice, le sue Norme statutarie.

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La Conferenza (art. 7) è composta dai rappresentanti dei Membri associati. Si riuni- sce una volta all’anno in sessione plenaria e prende le sue decisioni a maggioranza semplice. I Membri affiliati possono partecipare alle sessioni plenarie annuali della Conferenza. La Conferenza ha, tra l’altro, il compito di nominare i membri del Comitato direttivo, determinare le quote per i Membri associati e affiliati, emanare raccomandazioni per dare inizio alle attività che corrispondano ai fini dell’Istituto, ratificare i rendiconti finanziari predisposti dagli uffici competenti, approvare il piano di lavoro per l’anno successivo presentato dal Comitato direttivo, riesaminare e adottare il Resoconto annuale sull’attività dell’Istituto e approvare ed emendare le sue Norme statutarie. Il Comitato direttivo (art. 8) è composto da otto persone con specifiche competenze nel campo di attività dell’Istituto; quattro membri del Comitato direttivo sono nomi- nati dal Consiglio e quattro dalla Conferenza. Il Comitato direttivo ha, tra l’altro, il compito di istituire e controllare il programma amministrativo e di ricerca del lavoro dell’Istituto, approvare il bilancio e i rendiconti, nominare il Direttore, con il succes- sivo assenso del Consiglio, approvare l’ammissione e l’espulsione dei Membri associati e dei Membri affiliati e riferire al Consiglio e alla Conferenza. Il Segretariato (art. 9) è presieduto dal Direttore e composto dal personale dell’Istituto.

Art. 10 Risorse finanziarie L’Istituto viene finanziato tramite le quote partecipative dei Membri associati e dei Membri affiliati e da contributi di altre fonti. Gli Stati contraenti possono elargire contributi volontari; per essi non sussiste l’obbligo di fornire contributi finanziari.

Art. 11 e 12 Budget e resoconti, Personalità giuridica Questi articoli disciplinano la gestione del bilancio e i diritti dell’Istituto. Il budget e i resoconti dell’Istituto vengono approvati a maggioranza semplice dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore (art. 11). L’Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale e internazionale; i privilegi e le immunità necessari per svolgere le sue funzioni vengono concordate tra l’Istituto e il Governo finlandese (art. 12).

Art. 13–19 Restanti disposizioni Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato direttivo, può, previo accordo tra le Parti, essere oggetto di conciliazione in virtù delle norme di conciliazione facoltativa della Corte permanente di arbitrato (art. 13). La Convenzione contiene disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio dell’Istituto forestale europeo da associazione soggetta alla legislazione finlandese a organizzazione internazionale (art. 16). La Convenzione deve essere ratificata, accettata e approvata dagli Stati firmatari e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Governo finlandese, che svol- ge la funzione di depositario (art. 14 n. 2). La Convenzione resta aperta per l’adesione degli altri Stati europei che sono chiamati a far parte della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (art. 14 n. 3 e 4). Essa può essere emendata con voto unanime dei Membri presenti in una riunione del Consiglio

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o attraverso procedura scritta (art. 17 n. 1). Ciascuna Parte contraente può recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta trasmessa al Depositario (art. 18). La Convenzione è entrata in vigore il 60° giorno successivo alla data di deposito dell’ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ossia il 4 settembre 2005 (art. 15 par. 1; cfr. tabella al n. 1.1). Cessa se in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore le Parti contraenti diventano di nume- ro inferiore a otto (art. 19).

3 Ripercussioni

La Convenzione non ha alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni. La Svizzera darà un contributo volontario di 5000 franchi annui; queste spese sono coperte dal bilancio corrente. La Svizzera viene rappresentata dall’UFAM o dall’ambasciata in loco; non è richiesto altro personale.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è menzionato esplicitamente nel programma di legislatura 2007–2011. Esso corrisponde però ai contenuti dell’indirizzo politico 5: consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato (FF 2008 7469).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Conformemente all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell’Assemblea federale per l’approvazione di trattati internazionali è definita nell’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale.

5.2 Referendum

Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale, i trattati internazionali sono oggetto di referendum facoltativo se sono di durata inde- terminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione inter- nazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 1 della Convenzione, l’EFI è un’organizzazione internazionale. L’Istituto si basa su un trattato internazionale, i suoi membri sono Stati, esso dispone di organi propri con capacità di deliberare e ha personalità giuridica internazionale. Il decreto federale sottostà quindi al referendum facoltativo conformemente all’arti- colo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 della Costituzione federale.

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