11.2.5 Messaggio
concernente l’approvazione degli Accordi veterinari con la Norvegia e la Nuova Zelanda
del 12 gennaio 2011
11.2.5.1 Basi e compendio degli Accordi
Il presente messaggio concerne due accordi in ambito veterinario, l’uno concluso con la Norvegia, l’altro con la Nuova Zelanda. I due Accordi sanciscono l’equi- valenza delle disposizioni di diritto veterinario degli Stati contraenti. In tal modo si eliminano gli svantaggi concorrenziali per gli importatori e gli esportatori svizzeri e si ottengono agevolazioni commerciali. A livello di contenuto, nessuno dei due Accordi supera l’allegato veterinario dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’Unione europea (UE).
Contesto Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (oggi: UE) sul commercio di prodotti agricoli1 (Accordo agri- colo). Nell’allegato 11 («Allegato veterinario») la Svizzera e l’UE riconoscono l’equivalenza delle proprie disposizioni veterinarie e zootecniche nel commercio di animali vivi e di prodotti animali. In virtù dell’Accordo sullo spazio economico europeo2 (Accordo SEE), la Norvegia fa parte dello spazio veterinario comune; l’allegato 1 dell’Accordo SEE fissa le norme veterinarie determinanti. Nel 2003 è entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità europea (oggi: UE) e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti ani- mali3, che contiene anch’esso apposite regolamentazioni in materia. Tra la Svizzera, la Norvegia, la Nuova Zelanda e l’UE esistono pertanto disposizioni veterinarie comparabili. Eventuali restrizioni tecniche al commercio reciproco in ambito veteri- nario non sono giustificate e devono essere superate attraverso il reciproco riconoscimento delle disposizioni di igiene veterinaria nei settori della salute anima- le e dei prodotti alimentari di origine animale. In virtù dell’Accordo SEE, dell’Accordo tra la Nuova Zelanda e l’UE come pure dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE, nel commercio di animali vivi e di prodotti animali gli importatori e gli esportatori dell’UE sono meglio collocati. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali (Accordo Svizzera–Norvegia) e l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali (Accordo Svizzera–Nuova Zelanda) permettono di ovviare agli svantaggi concorrenziali dell’industria alimentare sviz- zera e consentono parità di condizioni negli scambi reciproci.
1 RS 0.916.026.81
2 GU L 1 del 03.01.1994, pag. 3
3 GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5
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Svolgimento dei negoziati I negoziati con la Norvegia si sono concentrati sulla garanzia del reciproco accesso al mercato e sulla regolamentazione delle partite in transito da Stati terzi. L’Accordo è stato firmato a Oslo, l’11 novembre 2010. Con la Nuova Zelanda era necessario contrattare un migliore accesso al mercato per i prodotti svizzeri di origine animale. In particolare è stato possibile eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio per i formaggi svizzeri a base di latte crudo. L’Accordo è stato firmato a Wellington il 17 novembre 2010.
11.2.5.2 Contenuto degli Accordi
In entrambi i casi si tratta di cosiddetti accordi di trilateralizzazione: la Svizzera così come la Norvegia e la Nuova Zelanda hanno concluso un Accordo con l’UE sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. I presenti Accordi consentono di riconoscere l’equivalenza delle disposizioni in essi contenute. Gli Accordi non contengono disposizioni che vanno oltre quanto è già stato concordato nell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE. Scopo degli Accordi L’articolo 1 di entrambi gli Accordi ne descrive gli obiettivi. Si tratta di agevolare il commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia, nonché tra la Svizzera e la Nuova Zelanda, attraverso una regolamentazione sul riconoscimento dell’equivalenza delle misure veterinarie adottate dalle Parti. Al contempo ci si prefigge di migliorare la comunicazione e la cooperazione in materia di misure veterinarie.
Campo di applicazione In entrambi gli Accordi il campo di applicazione è definito nell’articolo 4 e nell’allegato 1. Nell’Accordo Svizzera–Norvegia il campo di applicazione si limita al contenuto dell’allegato veterinario dell’Accordo agricolo e all’allegato I dell’Accordo SEE, mentre nell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda si limita alle disposizioni contenute nell’Accordo. Si garantisce pertanto che, negli scambi con Norvegia e Nuova Zelanda, gli esportatori svizzeri beneficino delle stesse agevo- lazioni commerciali dei loro concorrenti europei. La Svizzera non assume obblighi nei confronti di Norvegia e Nuova Zelanda che vanno oltre quelli contratti conl’UE.
Riconoscimento dell’equivalenza Gli articoli 7 e 8 di entrambi gli Accordi definiscono i requisiti per l’equivalenza o la procedura per l’accertamento dell’equivalenza per quanto riguarda la salute animale e i prodotti alimentari di origine animale. Secondo l’articolo 9 dell’Accordo Svizzera–Norvegia le Parti riconoscono equi- valenti le misure veterinarie conformemente all’allegato 11 dell’Accordo agricolo e all’allegato I dell’Accordo SEE. Nell’allegato IV dell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda sono elencati i settori per i quali le rispettive misure veterinarie sono con- siderate equivalenti (cfr. art. 9). Tra la Svizzera e la Norvegia così come tra la Sviz- zera e la Nuova Zelanda si applicano le stesse condizioni commerciali previste tra
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gli Stati membri dell’UE. Ciò è stabilito espressamente nell’articolo 11 dell’Accordo Svizzera–Norvegia.
Normativa transitoria con la Norvegia Il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale dell’economia, in data 8 giugno 2007, di pattuire con la Norvegia una regolamentazione per il transito di merci provenienti da Stati non membri dell’UE (i cosiddetti Stati terzi). L’arti- colo 12 dell’Accordo Svizzera–Norvegia prevede che le merci provenienti da Stati terzi in transito in Norvegia o in Svizzera siano sottoposti a un controllo veterinario al momento del primo arrivo in uno dei due Stati contraenti.
Comitato di gestione misto L’articolo 16 dell’Accordo Svizzera–Norvegia e l’articolo 15 dell’Accordo Sviz- zera–Nuova Zelanda prevedono – analogamente al Comitato veterinario misto nell’Accordo sull’agricoltura con l’UE – un comitato di gestione misto che ha la facoltà di modificare gli allegati degli Accordi. Le esperienze della Svizzera con il Comitato veterinario misto sono del tutto positive. Il ricorso a un Comitato di gestione consente in determinate circostanze (p. es. in caso d’insorgenza di un’epizoozia) di procedere in modo rapido e mirato, salvaguardando la salute anima- le e la sicurezza dei prodotti a livello internazionale. L’articolo 17 dell’Accordo Svizzera–Norvegia prevede inoltre l’istituzione di un tribunale arbitrale per la com- posizione delle controversie tra le Parti contrattuali.
Scambio di informazioni e verifica Lo scambio reciproco di informazioni (art. 14 dell’Accordo Svizzera–Norvegia, art. 13 dell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda) e la possibilità di verificare e valu- tare reciprocamente i rispettivi sistemi di controllo (art. 10) sono intesi a rafforzare la fiducia reciproca e a consentire a lungo termine relazioni commerciali stabili.
Clausola di salvaguardia e denuncia Secondo l’articolo 15 dell’Accordo Svizzera–Norvegia e l’articolo 14 dell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda, in caso di seria minaccia alla salute pubblica o animale, le Parti possono adottare misure provvisorie per la tutela della salute pubblica e ani- male che vanno notificate senza indugio all’altra Parte. Le Parti possono denunciare l’Accordo con preavviso scritto di sei mesi (art. 20 dell’Accordo Svizzera–Norvegia, art. 18 dell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda).
Entrata in vigore In entrambi i casi l’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avviene l’ultima notificazione dell’approvazione interna (art. 19 dell’Accordo Svizzera–Norvegia, art. 18 dell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda).
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11.2.5.3 Ripercussioni a livello economico, finanziario e
del personale Gli Accordi con Norvegia e Nuova Zelanda non comportano ulteriori oneri finan- ziari per la Confederazione o per i Cantoni. Non contengono disposizioni che hanno ripercussioni dirette per l’Amministrazione e l’economia, semmai offrono alle imprese svizzere maggiore sicurezza giuridica negli scambi con questi due Stati. Per la Svizzera si aprono nuove possibilità commerciali per l’esportazione di prodotti a base di latte crudo in Nuova Zelanda (formaggio da latte crudo) e le esportazioni esistenti di latte e latticini verso la Norvegia sono assicurate a lungo termine.
11.2.5.4 Rapporto con il programma di legislatura
L’estensione della rete di accordi figura nel messaggio del 23 gennaio 20084 sul programma di legislatura 2007–2011, nell’ambito dell’indirizzo politico 1 «Raffor- zare la piazza economica svizzera».
11.2.5.5 Aspetti giuridici
Rapporto con l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e con il diritto europeo Entrambi gli Accordi sono conformi con gli obblighi della Svizzera derivanti dall’Accordo dell’OMC. Essi non sono in contrasto né con gli impegni internazio- nali del nostro Paese né con gli obiettivi della sua politica d’integrazione europea.
Validità per il Principato del Liechtenstein, per Büsingen e Campione Gli Accordi si applicano anche alle enclavi doganali di Büsingen5 e Campione, nonché al Liechtenstein (art. 18 Accordo Svizzera–Norvegia, art. 16 Accordo Sviz- zera–Nuova Zelanda). L’inclusione del Liechtenstein avviene d’intesa e sulla base del trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein6 ed è conforme all’Accordo aggiuntivo all’Accordo agricolo Svizzera-UE7.
Costituzionalità La competenza della Confederazione per la conclusione dei presenti Accordi deriva dall’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale8 (Cost.), in base al quale gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. Il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali e li sottopone per approvazione all’Assemblea federale (art. 184 cpv. 2 Cost.). Conformemente all’articolo 166 capoverso 2 Cost., è
4 FF 2008 597 5 Trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrein nel territorio doganale svizzero, RS 0.631.112.136. 6 Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, RS 0.631.112.514. 7 Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007 fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; RS 0.916.026.812. 8 RS 101
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l’Assemblea federale che approva i trattati internazionali. Fanno eccezione i trattati della cui conclusione sia autorizzato il Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale (cfr. art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento). Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facolta- tivo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Entrambi gli Accordi possono essere denunciati in qualsiasi momento con un preav- viso di sei mesi (art. 20 par. 2 dell’Accordo Svizzera–Norvegia, art. 18 par. 5 dell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda). Gli Accordi in questione non comportano l’adesione a un’organizzazione internazionale. Gli Accordi non comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Essi sanciscono il principio del ricono- scimento o dell’equivalenza delle rispettive misure veterinarie. Gli obblighi deri- vanti dagli Accordi sono paragonabili a quelli derivanti dall’allegato veterinario dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE. Essi disciplinano lo stesso oggetto e per quanto concerne il contenuto sono formulati in modo analogo. Tuttavia, al contrario dell’Accordo agricolo con l’UE, gli Accordi non riguardano un’intera comunità di Stati, bensì solo un singolo Stato e rivestono dunque una minore impor- tanza politica, giuridica ed economica. Essi non contengono disposizioni che vanno oltre quanto è già stato concordato nell’Accordo agricolo con l’UE. La loro attua- zione non comporta modifiche di legge. Essi possono essere attuati nell’ambito della competenza legislativa che la legge del 9 ottobre 199211 sulle derrate alimentari e la legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie attribuiscono al Consiglio federale per quanto riguarda le norme veterinarie per l’importazione, il transito e l’esportazione di animali vivi e di prodotti animali. Il decreto federale concernente l’approvazione degli Accordi non è dunque soggetto al referendum facoltativo previsto dall’arti- colo 141 capoverso 1 lettera d Cost.
Consultazione esterna Dal momento che gli Accordi non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, non è stata avviata una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 e 2 della legge del 18 marzo 200513 sulla consultazione).
Pubblicazione dell’allegato IV dell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda L’allegato IV dell’Accordo Svizzera–Nuova Zelanda consta di circa 80 pagine ed è di natura puramente tecnico-amministrativa. In esso è indicato sotto forma di tabella per quali animali e prodotti animali la Svizzera e la Nuova Zelanda prevedono norme veterinarie equivalenti. La tabella è concepita esclusivamente per le autorità veterinarie dei due Paesi che possono ricavarne le misure amministrative e legisla-
9 RS 172.010 10 RS 171.10 11 RS 817.0 12 RS 916.40 13 RS 172.061
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tive necessarie per garantire l’equivalenza delle rispettive norme nazionali. Secondo gli articoli 5 e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200414 sulle pubblicazioni ufficiali e l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 novembre 200415 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti. L’allegato può essere richiesto all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna16.
14 RS 170.512 15 RS 170.512.1
16 http://www.pubblicazionifederali.admin.ch
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