Lexipedia

10.110

Messaggio concernente l’abrogazione del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio

del 3 dicembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno relativo all’abrogazione del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-2404 477

Compendio

Il decreto federale del 12 febbraio 19491 che promuove il lavoro a domicilio sarà abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Situazione iniziale La Confederazione dal 1949 sostiene a titolo sussidiario il lavoro a domicilio quan- do esso ha importanza sociale oppure è utile al Paese e in particolare quando è atto a migliorare le condizioni d’esistenza delle popolazioni di montagna. Vengono promossi il tradizionale lavoro a domicilio artigianale e industriale di tipo dipen- dente e l’approvvigionamento autonomo di prodotti artigianali. Il sussidio federale basato sul decreto federale è destinato principalmente a sostene- re l’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio, il Cantone di Uri e il centro di forma- zione di Ballenberg.

Contenuto del progetto Il decreto federale che promuove il lavoro a domicilio e il relativo sussidio federale dovranno essere abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Da quando il decreto federale è entrato in vigore, il mercato svizzero del lavoro a domicilio è cambiato. La domanda di lavoratori a domicilio è calata e l’attività non rappresenta ormai più una garanzia di sostentamento. Inoltre, con la nuova impostazione della perequa- zione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC), sono stati creati strumenti finanziari che tengono sufficientemente conto dei diversi oneri straordinari delle popolazioni di montagna. Il decreto federale che promuove il lavoro a domicilio diventa pertanto superfluo.

1 RU 1949 545

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Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il decreto federale del 12 febbraio 19492 che promuove il lavoro a domicilio è in vigore dal 1° luglio 1949. L’intervento della Confederazione si fonda sulla politica strutturale sancita nella Costituzione federale (Cost., RS 101), in base alla quale si possono sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuo- vere rami economici (art. 103 Cost.; art. 131bis vecchia Cost.). Il decreto federale è stato introdotto nell’ambito delle misure per la prevenzione dell’indigenza e per la protezione della famiglia, oltre che per combattere lo spopolamento delle regioni di montagna. Secondo il decreto federale, la Confederazione deve sostenere il lavoro a domicilio quando esso ha importanza sociale oppure è utile al Paese e in particolare quando è atto a migliorare le condizioni d’esistenza delle popolazioni di montagna. La promo- zione del lavoro a domicilio deve tuttavia essere realizzata in primo luogo da orga- nizzazioni private e dai Cantoni. È considerato lavoro a domicilio il lavoro prestato non negli uffici o nei locali aziendali di un datore di lavoro, ma nella propria abitazione o in un atelier situato nella regione. La legge federale del 20 marzo 19813 sul lavoro a domicilio e l’ordinanza del 20 dicembre 19824 sul lavoro a domicilio costituiscono la base per la regolamentazione delle condizioni di lavoro (in particolare per la protezione della vita e della salute) e contengono disposizioni che non sono previste né dalla legge sul lavoro né dal Codice delle obbligazioni. Ai sensi del decreto federale merita di essere promosso unicamente il tradizionale lavoro a domicilio artigianale e indu- striale di tipo dipendente. Per il lavoro a domicilio dipendente in campo scientifico, artistico, commerciale e tecnico (p. es. telelavoro) e per il lavoro a domicilio indi- pendente (persone con un contratto d’opera o venditori ambulanti) si applica il Codice delle obbligazioni. Siccome il numero dei lavoratori a domicilio in Svizzera non viene più rilevato, la base di dati statistica disponibile nel mercato del lavoro a domicilio è esigua. L’ultima rilevazione specifica inerente ai rapporti di lavoro a domicilio è stata effettuata nel 2000 dagli organi d’esecuzione cantonali. Secondo questa statistica, il numero di lavoratori a domicilio è oscillato tra 19 447 (1990) e 10 506 (2000) persone. Attualmente, e come termine di paragone, sono disponibili i dati annuali della Rile- vazione sulle forze lavoro in Svizzera (RIFOS). Nell’ambito di questa indagine non vengono tuttavia rilevati dati riferiti esclusivamente al lavoro a domicilio inteso nel senso classico. L’unica possibilità di trarre delle conclusioni è offerta dall’ispezione del luogo di lavoro (nell’abitazione privata), che però non considera il fenomeno del telelavoro. Poiché negli ultimi anni anche il telelavoro non è più stato rilevato siste- maticamente, nella tabella seguente il numero delle persone esercitanti telelavoro nel

2 RU 1949 545 3 RS 822.31 4 RS 822.311

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2007 è stato aumentato in modo forfetario di 6 000 unità per garantire la comparabi- lità dei risultati.

RIFOS: cifre 2001–2009 (arrotondate)

Anno Lavoratori con luogo di lavoro di cui telelavoro2 Lavoratori a nella propria abitazione privata1 domicilio

Donne Uomini Totale Uomini Uomini Totale

2009 54 000 22 000 76 000 10 000 8 000 24 000 52 000 2008 56 000 24 000 80 000 10 000 8 000 24 000 56 000 2007 51 000 15 000 66 000 10 000 8 000 24 000 42 000 2006 44 000 20 000 64 000 10 000 8 000 18 000 46 000 2005 41 000 15 000 57 000 10 000 8 000 18 000 39 000 2004 38 000 18 000 56 000 10 000 8 000 18 000 38 000 2003 46 000 16 000 63 000 (8 000) (4 000) 12 000 51 000 2002 49 000 15 000 64 000 (8 000) (4 000) 12 000 52 000 2001 52 000 15 000 67 000 (8 000) (4 000) 12 000 55 000

1 Senza apprendisti/indipendenti/familiari occupati nell’azienda di famiglia.

2 La domanda relativa al telelavoro è stata posta solo nel 2001 e nel 2004. Le cifre in corsivo sono stime della SECO. Le cifre tra parentesi sono statisticamente affidabili solo a determinate condizioni.

Secondo la RIFOS, negli ultimi anni il numero dei lavoratori a domicilio è legger- mente aumentato, ma non ha mai superato l’1,5 per cento della popolazione attiva (persone attive rispetto alla popolazione residente permanente secondo la RIFOS 2008: 4 375 373; persone attive secondo il Censimento federale della popolazione 2000: 3 946 988). La valutazione della RIFOS rappresenta però soltanto un approccio approssimativo al fenomeno del lavoro a domicilio, e questo per due motivi. In primo luogo, non sono considerati i lavoratori a domicilio che esercitano la loro attività in un atelier e, in secondo luogo, non tutte le persone che lavorano a casa sono lavoratori a domici- lio nel senso classico del termine.

1.1.1 Beneficiari dei sussidi

Il sussidio federale è destinato principalmente a sostenere l’Unione svizzera del lavoro a domicilio, il Cantone di Uri e il centro di formazione di Ballenberg. Presso l’Unione svizzera del lavoro a domicilio vengono finanziati, tra l’altro, il coordinamento, la formazione, il collocamento e l’assegnazione di lavoro a domici- lio. Il Cantone di Uri promuove mediante il sussidio federale il classico lavoro a domicilio artigianale e industriale esercitato dai lavoratori a domicilio nella loro abitazione o in un atelier. Il sussidio versato al centro di formazione di Ballenberg è utilizzato per la formazione e il perfezionamento nel settore del lavoro a domicilio.

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1.1.2 Ammontare del sussidio

Il credito di sussidio si basa sul decreto federale del 12 febbraio 1949 che promuove il lavoro a domicilio. Attraverso l’abrogazione del decreto federale viene meno anche la base del credito di sussidio.

Credito di sussidio per gli anni 2005–2011 (in CHF)

Anno Totale Ufficio svizzero Lavoro a Centro di forma- Varie del lavoro a domicilio zione di domicilio Cantone di Uri Ballenberg

2005 390 200 205 900 85 900 95 900 2500 2006 396 000 207 840 87 830 97 830 2500 2007 397 980 208 500 88 490 98 490 2500 2008 408 000 211 900 91 800 101 800 2500 2009 414 100 214 000 93 800 103 800 2500 2010 420 300 216 000 95 900 105 900 2500 20111 415 900 2 2 2 2

1 Cifre secondo il piano finanziario.

2 Dati non disponibili.

I sussidi sono destinati per la maggior parte ai tre suddetti beneficiari. In singoli casi vengono richiesti contributi anche da altri istituti. Conformemente all’articolo 4 del decreto federale, i sussidi non devono, di massima, essere superiori alla metà delle somme necessarie all’esercizio o delle spese non coperte. La loro concessione è subordinata al pagamento di prestazioni sufficienti da parte di terzi. Nel calcolo dei sussidi va tenuto conto della situazione finanziaria dei Cantoni interessati e delle condizioni economiche dei beneficiari.

1.2 Motivi dell’abrogazione del decreto federale

e possibili conseguenze

1.2.1 In generale

Negli ultimi 60 anni la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni è cambiata e sono stati creati nuovi strumenti finanziari. Benché l’articolo sulla politi- ca strutturale rimanga iscritto nella Costituzione federale (art. 103 Cost.), secondo la nuova legislazione la promozione del lavoro a domicilio non è più compito della Confederazione. Del resto, dagli anni Quaranta ad oggi la domanda sul mercato svizzero del lavoro a domicilio è notevolmente calata. I mandati di lavoro a domicilio nel settore artigia- nale-industriale sono sempre più spesso trasferiti all’estero poiché il lavoro a domi- cilio in Svizzera non è più concorrenziale nonostante i bassi costi salariali. La que- stione di principio che si pone è stabilire se oggi il lavoro a domicilio sia ancora una forma di lavoro adatta a migliorare le condizioni d’esistenza delle popolazioni di montagna.

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1.2.2 Cantone di Uri

Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC), sono stati creati strumenti finanzia- ri che tengono conto dei diversi oneri straordinari delle popolazioni di montagna. La NPC permette inoltre di disciplinare in modo più trasparente i compiti e le responsa- bilità di Confederazione e Cantoni. Alla base dell’assegnazione dei compiti vi è il principio di sussidiarietà, secondo cui il livello statale superiore (Confederazione) deve assumere unicamente i compiti che può palesemente adempiere meglio del livello statale subordinato (Cantoni). Grazie alla decentralizzazione attuata a livello finanziario, i sussidi vincolati a un determinato scopo decadono. In cambio, i Canto- ni, attraverso i nuovi strumenti della perequazione finanziaria in senso stretto (pere- quazione delle risorse e compensazione degli oneri), ricevono più fondi liberi per poter adempiere autonomamente i loro compiti. Gli oneri straordinari speciali, sui quali in linea di massima non è possibile influire, vengono indennizzati tramite la compensazione geo-topografica degli oneri. Grazie alla NPC i Cantoni dispongono di fondi di perequazione dotati di mezzi cospicui che consentono loro di stabilire le proprie priorità per quanto concerne l’organizzazione interna nonché di finanziare autonomamente determinati progetti e settori. Nel 2011 il Cantone di Uri dovrebbe ricevere circa 84 milioni di franchi quale conseguenza della perequazione finanzia- ria. Se riterrà che la promozione del lavoro a domicilio sia una questione centrale a livello cantonale, il Cantone di Uri disporrà in tal modo delle risorse finanziarie necessarie per concretizzarla nell’ambito della NPC. Il Cantone di Uri sarà sostenuto, nel quadro della Nuova politica regionale (NPR), nell’attuazione di diversi progetti di politica economica. Lo scopo della NPR è di migliorare le condizioni della piazza economica nelle singole aree, come regioni di montagna, altri spazi rurali e zone di confine. Attraverso una politica di incentiva- zione e finanziamenti iniziali si intendono sostenere progetti che, dopo un certo periodo di rodaggio, possano funzionare autonomamente. La promozione da parte della Confederazione non deve generare una dipendenza duratura di singoli progetti o attori.

1.2.3 Centro di formazione di Ballenberg

Il centro di formazione di Ballenberg propone corsi di artigianato tradizionale e creazione moderna. I corsi di artigianato tradizionale contribuiscono al mantenimen- to di un campo d’occupazione la cui capacità di integrare lavoratori a domicilio è sempre più ridotta. I corsi in creazione moderna hanno sbocchi più ampi, che però si collocano prevalentemente nel settore del tempo libero. Il lavoro a domicilio può quindi contribuire a garantire l’esistenza soltanto se vi sono possibilità di occupazione nel lavoro a domicilio dipendente e se esistono possibilità di smercio per i prodotti fabbricati nell’ambito del lavoro a domicilio dipendente o indipendente. La maggiore mobilità permette oggi di trovare più facilmente lavoro anche al di fuori della ristretta regione in cui si vive. Il lavoro a domicilio di tipo dipendente, poco redditizio, entra quindi in concorrenza con il lavoro generalmente meglio retribuito in un’impresa.

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Il sussidio è destinato a sostenere le persone che vivono e si formano nelle regioni periferiche, dove intendono esercitare le capacità acquisite con un lavoro a domicilio che rappresenterà la loro fonte di sostentamento. L’efficacia del sussidio federale accordato al centro di formazione di Ballenberg è in linea di principio comprovata per quanto riguarda l’impiego dei fondi, mentre lo è solo marginalmente in relazione alla promozione del lavoro a domicilio. Inoltre, il gruppo di destinatari effettivo (perfezionamento, garanzia d’esistenza, regione di montagna, lavoro a domicilio) rappresenta solo una parte dei partecipanti.

Raggiungimento del gruppo di destinatari 2006–2009 (più risposte possibili)

Elemento(i) del gruppo di destinatari 2006 2007 2008 2009

Totale frequenze ai corsi 1 512 694 935 741 Perfezionamento 59 % 62 % 56 % 59 % Garanzia d’esistenza 24 % 24 % 23 % 24 % Regione di montagna 44 % 41 % 44 % 44 % Lavoro a domicilio 13 % 13 % 15 % 14 % Perfezionamento+regione di montagna 42 % 41 % 44 % 44 % Perfezionamento+regione di monta- gna+garanzia d’esistenza 11 % 11 % 11 % 13 % Perfezionamento+regione di montagna+garanzia d’esistenza+lavoro a domicilio 2% 3% 3% 3%

Fonte: Reporting frequenze ai corsi di Ballenberg

La tabella mette a confronto gli obiettivi dei partecipanti ai corsi con gli elementi degli obiettivi fissati nel sussidio federale. Molti partecipanti frequentano i corsi come formazione di perfezionamento e vivono in una regione di montagna, ma il perfezionamento è perlopiù di carattere personale e non è collegato con il lavoro a domicilio. Se si considerano almeno tre elementi contemporaneamente, si constata che l’effetto del sussidio è limitato. Risulta pertanto difficile legittimare il prosegui- mento del sostegno finanziario della Confederazione al centro di formazione di Ballenberg.

1.2.4 Ufficio svizzero del lavoro a domicilio

Una persona occupata a domicilio che perde il proprio lavoro ha diritto al sostegno e al collocamento da parte delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (legge sul collocamento5 e legge sull’assicurazione contro la disoccupazione6). Poiché i singoli Cantoni, o gli Uffici regionali di collocamento (URC), non annove- rano fra i loro utenti un numero di lavoratori a domicilio sufficiente per poter svi-

5 Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito;

RS 823.11

6 Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione;

RS 837.0

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luppare le loro conoscenze specifiche in materia di collocamento nel settore del lavoro a domicilio, questo compito è stato delegato all’agenzia (Ufficio svizzero del lavoro a domicilio) dell’Unione svizzera del lavoro a domicilio. Tale delega dovrà essere mantenuta e cofinanziata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) anche dopo l’abrogazione del decreto federale. Secondo quanto previsto, l’attività di collocamento deve essere finanziata mediante il credito della Confederazione per il collocamento. Conformemente all’articolo 11 della legge sul collocamento, la Con- federazione può accordare aiuti finanziari a uffici di collocamento privati. Oltre al collocamento di lavoratori a domicilio, un compito importante dell’Unione del lavoro a domicilio consiste nell’attività di informazione e consulenza. Quest’ultima fornisce per esempio aiuto agli interessati nella redazione dei contratti di lavoro a domicilio e spiegazioni sul diritto del lavoro a domicilio e del lavoro in generale, nonché sulla protezione dei lavoratori. Questi servizi, che spettano in linea di massima ai Cantoni, potranno essere delegati dai Cantoni all’Unione del lavoro a domicilio anche dopo l’abrogazione del decreto federale.

1.3 Consultazione

Trattandosi nel caso specifico dell’abrogazione di un decreto federale e non dell’emanazione o della revisione di una legge, si è rinunciato a effettuare una consultazione ai sensi della legge federale del 18 marzo 20057 sulla procedura di consultazione. Inoltre, questo oggetto ha una portata politica, economica e finan- ziaria di secondaria importanza. I beneficiari del sussidio, già consultati nella fase preliminare, respingono l’abroga- zione del decreto federale e indicano che la soppressione del sussidio federale non è compatibile con il proseguimento dei loro compiti. Per il Cantone di Uri, il lavoro a domicilio rappresenta dal punto di vista economico un elemento importante del mercato del lavoro. Il sostegno è un contributo significa- tivo per la sopravvivenza di regioni in parte discoste. Il Cantone ritiene che i fondi necessari per la promozione del lavoro a domicilio non possano essere compensati tramite la NPC. Il centro di formazione di Ballenberg sottolinea che i suoi corsi vertono essenzial- mente sull’artigianato e sulle opere di costruzione tradizionali e sono quindi unici nel loro genere nel panorama svizzero della formazione. Di questa ampia offerta a bassa soglia di difficoltà usufruiscono numerosi lavoratori a domicilio. Le sole tasse dei corsi non bastano però a coprire i costi. L’Unione svizzera del lavoro a domicilio afferma il proprio ruolo di intermediario tra i datori di lavoro e i lavoratori a domicilio e le persone che cercano lavoro a domicilio. L’Unione concentra la propria attività sulle regioni strutturalmente deboli e sull’attività lavorativa per le donne. I Cantoni che assumono già una parte conside- revole dei costi per i lavori non saranno disposti a pagare di più per i servizi offerti. Non è neppure possibile aumentare i contributi di adesione dei lavoratori a domi- cilio.

7 RS 172.061

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L’opportunità di esprimere un parere è stata offerta anche ad altre cerchie interessa- te: il Gruppo svizzero per le regioni di montagna, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, l’Unione svizzera degli imprenditori, l’Unione sindacale svizzera, Tra- vail.Suisse e alliance F. Sono pervenute quattro risposte. Il fatto che la Confedera- zione continuerà a finanziare il collocamento nel settore del lavoro a domicilio è stato accolto favorevolmente. Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna respinge l’abrogazione del decreto federale ritenendo che i mezzi finanziari necessari per il lavoro a domicilio non possano essere compensati tramite la NPC.

2 Commento ai singoli articoli

Articolo unico Il decreto federale sarà abrogato senza essere sostituito.

Entrata in vigore Il decreto federale sarà abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Modifica del diritto vigente All’articolo 24 dell’ordinanza sul collocamento8 sono elencate le istituzioni che hanno diritto ai contributi finanziari per gli uffici di collocamento privati. Questo articolo deve essere completato con l’introduzione dell’Ufficio del lavoro a domici- lio. La proposta di modifica dell’ordinanza verrà presentata non appena il decreto federale sarà abrogato.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale

3.1.1 Per la Confederazione

Nel complesso, le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione risultanti dal progetto sono irrilevanti. L’abrogazione del decreto federale non consente alcun risparmio di personale. La gestione del credito federale è garantita dalla Direzione del lavoro della SECO, nell’ambito del campo di presta- zioni Assicurazione contro la disoccupazione. Le risorse finanziarie necessarie a tale scopo sono attinte al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccu- pazione. Il costo della gestione è marginale. Le domande da trattare sono circa quattro all’anno. L’abrogazione del decreto federale ha come conseguenza la sop- pressione del credito di sussidio dell’ammontare di circa 400 000 franchi all’anno. La parte del credito di sussidio utilizzata per il collocamento nel settore del lavoro a domicilio (CHF 200 000) dovrà essere finanziata in futuro mediante il credito della Confederazione per il collocamento (credito A2310.0347).

8 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito; RS 823.111

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In base alla legge sul collocamento, tutti i disoccupati hanno diritto al sostegno e al collocamento da parte delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Tutta- via, poiché i singoli Cantoni o i singoli URC non annoverano fra i loro utenti un numero di lavoratori a domicilio sufficiente per poter acquisire le conoscenze speci- fiche necessarie per assicurare un’attività di consulenza e collocamento efficiente, tale compito è stato delegato all’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio. Questa mansione non potrà essere assunta dai vari Cantoni neppure dopo l’abrogazione del decreto federale. Per tale motivo l’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio dovrà continuare a fornire il proprio know-how per il collocamento dei lavoratori a domi- cilio. Per questioni di competenza, il collocamento di lavoratori a domicilio dovrà essere finanziato in futuro mediante il credito della Confederazione per il collocamento. Il credito si basa sulle disposizioni della legge sul collocamento, che consentono alla Confederazione di accordare aiuti finanziari per attività di collocamento a carattere nazionale esercitate su mandato della SECO. Ne consegue che questo credito fede- rale – senza compensazione interna alla SECO o al DFE – dovrà essere aumentato di

200 000 franchi a partire dal 2012.

L’abrogazione del sussidio federale consentirà di realizzare un risparmio netto di

200 000 franchi.

3.1.2 Per i Cantoni

Benché l’importanza economica del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio non sia irrilevante per il Cantone di Uri, a livello svizzero essa appare marginale. Ad eccezione di Uri, nessun altro Cantone riceve sussidi diretti per la promozione del lavoro a domicilio. Attraverso il sostegno accordato all’Unione svizzera del lavoro a domicilio vengono indirettamente sostenuti gli atelier per il lavoro a domicilio dei Cantoni di Berna e dei Grigioni. I Cantoni che attribuiscono un’importanza prioritaria alla promozione del lavoro a domicilio hanno, con la NPC, adeguate possibilità di finanziamento.

3.2 Ripercussioni economiche

Rispetto all’intera popolazione attiva, l’occupazione attraverso il lavoro a domicilio inteso nel senso classico rappresenta solo una piccola nicchia, sebbene per alcune regioni periferiche essa rappresenti un importante strumento di politica occupazio- nale. Nell’ambito della NPC si tiene conto di questo fatto.

3.3 Per l’Unione svizzera del lavoro a domicilio

La promozione del lavoro a domicilio da parte dell’Unione svizzera del lavoro a domicilio è finanziata tramite contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei membri dell’associazione, nonché mediante i proventi dei servizi. La soppressione dei sussidi federali potrebbe indurre anche i Cantoni a ridurre o persino eliminare i loro contributi all’Unione svizzera del lavoro a domicilio. Del resto la Confedera-

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zione, mantenendo immutata la delega delle attività di collocamento all’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio, dimostra l’utilità dell’Ufficio. Anche i Cantoni, quindi, continuano ad essere interessati, ai fini di una concentrazione del know-how, a delegare e promuovere i compiti specifici in materia di sicurezza del lavoro nel settore del lavoro a domicilio.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è stato preannunciato né nel messaggio del 23 gennaio 20089 sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200810 sul programma di legislatura 2007–2011. L’abrogazione del decreto federale è una conseguenza della NPC e della verifica dei compiti dell’Amministrazione federale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’articolo 103 della Costituzione federale consente alla Confederazione di sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate. Inversamente, la Confederazione può però anche decidere di interrompere il sostegno.

5.2 Legge sul lavoro a domicilio

La legge sul lavoro a domicilio e il decreto federale sono due atti normativi indipen- denti l’uno dall’altro. Il decreto federale persegue obiettivi di politica sociale e statale. La legge sul lavoro a domicilio si concentra sulla protezione dei lavoratori a domicilio dal punto di vista del diritto del lavoro, che non è garantita né dal Codice delle obbligazioni né dalla legge sul lavoro. L’abrogazione del decreto federale non ha alcuna ripercussione sulla legge sui lavoratori a domicilio.

5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali

della Svizzera Il lavoro a domicilio è disciplinato dalla Convenzione 177 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1996. Uno Stato che ratifica la Convenzione si impegna a sviluppare e attuare una politica nazionale volta a promuovere il più possibile la parità di trattamento tra i lavoratori a domicilio e i lavoratori alle dipen- denze di un’impresa. La legislazione e la prassi in uso in Svizzera differiscono su un solo punto dalle disposizioni della Convenzione. Per tale motivo quest’ultima non è stata ratificata dalla Svizzera.

9 FF 2008 597 10 FF 2008 7469

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