Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 CO. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 gennaio 2011. Parere del Consiglio federale
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Iniziativa parlamentare Maggiore protezione dei consumatori Modifica dell’articolo 210 CO Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 gennaio 2011 Parere del Consiglio federale
del 20 aprile 2011
Onorevoli presidente e consiglieri,
conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto del 21 gennaio 20111 della Com- missione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente l’iniziativa par- lamentare 06.490 Leutenegger Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell’articolo 210 CO».
Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
20 aprile 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2011-0610 3548
2 Parere del Consiglio federale
2.1 Nuovi termini di prescrizione
Il progetto della CAG-N propone di portare a due anni il termine generale di prescri- zione delle azioni di garanzia (art. 210 cpv. 1 P-CO) e di introdurre un nuovo termi- ne di cinque anni per le cose vendute che sono state integrate in un’opera immobilia- re conformemente alla destinazione prevista e hanno provocato difetti all’opera (art. 210 cpv. 2 P-CO). In virtù del rinvio dell’articolo 371 capoverso 1 CO, tali termini si applicano anche al contratto d’appalto. Il Consiglio federale approva tali proposte. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 127 CO). L’attuale termine di un anno è dunque nettamente inferiore a quello ordinario. Argomenti validi depongono a favore di un termine di prescrizio- ne più breve in materia di garanzia per difetti. Il compratore dispone, infatti, di diritti più estesi e il venditore risponde in assenza di colpa. Un chiarimento rapido della situazione giuridica è auspicabile sia nell’interesse del venditore sia sotto il profilo della certezza del diritto. Tuttavia, d’accordo con la Commissione, anche il Consiglio federale reputa che il termine di un anno sia troppo breve siccome sfavorisce in maniera eccessiva il compratore, in particolare in caso di difetti che si manifestano soltanto una volta trascorso il termine di un anno. In quel momento il compratore non ha più modo di ottenere una prestazione conforme a quanto gli era stato promesso nel contratto. Questa situazione è particolarmente penalizzante per i consumatori, che in genere non hanno la possibilità di negoziare termini più lunghi. La proposta della Commis- sione di portare a due anni il termine di prescrizione permette di rimediare in modo ragionevole a tale squilibrio. Un termine di due anni è inoltre in sintonia con le regole previste dal diritto internazionale ed europeo e si situa nella norma dei disci- plinamenti previsti all’estero. Verrebbe in particolare ristabilita la compatibilità del diritto svizzero con l’articolo 39 paragrafo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 19804 sui contratti di compravendita internazionale di merce. Il Consiglio federale è parimenti favorevole al coordinamento dei termini nel caso di cose vendute integrate in un’opera immobiliare. Attualmente l’appaltatore risponde durante cinque anni per i difetti della costruzione immobiliare da lui realizzata
(art. 371 cpv. 2 CO), mentre ai suoi fornitori si applica il termine di un anno previsto dall’articolo 210 CO. Nella maggior parte dei casi l’appaltatore non potrà dunque rivalersi sul fornitore che gli ha venduto un materiale difettoso che non è stato integrato nella costruzione immobiliare. La proposta di coordinare i termini di prescrizione permetterà in ampia misura di ovviare a tale problema, anche se i termini non iniziano a decorrere nello stesso momento. Infine, il Consiglio federale è favorevole a che i nuovi termini siano applicati in maniera coordinata al contratto di compravendita e a quello di appalto. Il rinvio dell’articolo 371 capoverso 1 CO resta pertinente e continuerà ad essere applicabile. Il nuovo termine di cinque anni per le cose vendute integrate in un’opera immobilia- re varrà in particolare anche per le opere mobiliari integrate in un’opera immobilia- re. L’appaltatore deve infatti potersi rivalere sulle imprese subappaltanti che confe- zionano un’opera destinata a essere integrata nell’opera immobiliare.
4 RS 0.221.211.1
2.2 Protezione dei consumatori
Il progetto della Commissione limita la libertà contrattuale delle parti nei contratti tra commercianti e consumatori, che non potranno prevedere un termine di prescri- zione inferiore rispettivamente a due e a un anno nel caso della compravendita di oggetti d’occasione (art. 199 lett. b P-CO). Il Consiglio federale approva tale misura nell’interesse della protezione dei consumatori, che altrimenti potrebbe essere siste- maticamente esclusa nel contratto, restando lettera morta. Il diritto svizzero conosce già simili restrizioni in favore dei consumatori (p. es. art. 40b e 406e CO). La possi- bilità, che permane, di pattuire l’esclusione totale della garanzia indebolisce invero la protezione auspicata, ma vietare le clausole di esclusione della garanzia andrebbe oltre l’obiettivo perseguito dall’iniziativa parlamentare 06.490 Leutenegger Ober- holzer.
2.3 Coordinamento con la revisione dei termini
di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile La Commissione accenna alla revisione in corso del diritto in materia di prescrizione (n. 2.4 del rapporto del 21 gennaio 2011). Tale revisione dà seguito alla mozione 07.3763 «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile». La Commissione ritiene che le iniziative parlamentari possano essere attuate indipen- dentemente dai lavori del DFGP in tale ambito. Per il Consiglio federale non vi sono ostacoli a un progetto commissionale separato sulla durata della prescrizione delle azioni di garanzia. Inoltre, non vede di principio alcun motivo per mettere in discussione i termini che saranno adottati, all’occor- renza, nell’ambito di tale progetto. È vero che il progetto di revisione generale dovrà esaminare il posto da attribuire ai termini speciali di prescrizione – come pure ai termini di perenzione – nel sistema generale della prescrizione e della perenzione.
3 Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale è d’accordo con il progetto della Commissione e non propone nessuna modifica.