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Iniziativa parlamentare. Nessuna estensione dell'obbligo d'informazione in materia di rilevazioni statistiche federali. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 marzo 2011. Parere del Consiglio federale

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Iniziativa parlamentare Nessuna estensione dell’obbligo d’informazione in materia di rilevazioni statistiche federali Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 marzo 2011 Parere del Consiglio federale

del 4 maggio 2011

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istitu- zioni politiche del Consiglio nazionale del 31 marzo 20111 concernente l’iniziativa parlamentare «Nessuna estensione dell’obbligo d’informazione in materia di rile- vazioni statistiche federali».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta conside- razione.

4 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 FF 2011 3599

2011-0804 3989

Parere

1 Situazione iniziale

In seguito alla modifica – entrata in vigore il 1° settembre 2009 – dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali, che ha introdotto l’obbligo di fornire informazioni nell’ambito della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), il gruppo UDC ha depositato – in data 21 settembre 2009 – un’iniziativa parlamentare. L’iniziativa parlamentare propone di ripristinare il carattere facoltativo della parte- cipazione di persone private alle rilevazioni realizzate dall’Ufficio federale di stati- stica (UST), modificando in tal senso la legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat). Resterebbe così obbligatoria unicamente la partecipazione ad alcu- ne rilevazioni svolte nell’ambito del censimento federale della popolazione. Il 4 febbraio 2010, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazio- nale (CIP-N) ha deciso di dare seguito all’iniziativa con 19 voti contro 2 e un’astensione. La Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha appro- vato tale decisione il 22 marzo 2010 con 8 voti contro 4. La CIP-N ha quindi incari- cato la propria segreteria di elaborare, in collaborazione con l’Amministrazione federale, un avamprogetto e un rapporto esplicativo. Il 21 ottobre 2010, la CIP-N ha adottato il rapporto provvisorio (con 15 voti contro 3 e 3 astensioni). Una procedura di consultazione è stata avviata.

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

Totale Cantoni Partiti Associazioni mantello

Totale pareri 42 25 5 12

Nessuna riserva 17 7 3 7 Qualche riserva 2 0 1 1 Forti riserve 1 0 0 1 Rifiuto del progetto 22 18 1 3

La procedura di consultazione ha evidenziato pareri molto divergenti. Un’ampia maggioranza dei Cantoni respinge il progetto della Commissione: teme un netto calo della qualità e della credibilità della statistica pubblica e deplora un incremento dei costi. La maggioranza dei partiti approva invece il progetto nell’ottica della protezione della sfera privata. Esprime inoltre dei dubbi quanto all’aumento della qualità determinato dalla partecipazione obbligatoria. Infine, per quanto riguarda le associazioni mantello, la maggioranza delle associa- zioni di datori di lavoro si schiera a favore del progetto; vi è per contro un’oppo- sizione da parte di altre associazioni quali l’Unione sindacale svizzera, il Konsu- mentenforum e l’Unione delle Città svizzere.

Il 31 marzo 2011, dopo aver esaminato i risultati della procedura di consultazione e adottato la proposta Fluri (nuova formulazione del nuovo cpv. 1bis dell’art. 6 LStat rispetto al progetto iniziale), la CIP-N ha adottato il progetto con 15 voti contro 9 e 2 astensioni. Una minoranza della commissione propone di non entrare in materia.

2 Parere del Consiglio federale

Ai sensi dell’articolo 6 LStat, nell’ordinare una rilevazione il Consiglio federale può attualmente sottoporre persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico all’obbligo d’informazione, se la completezza, la rappresentatività, la comparabilità o l’attualità della statistica lo esigono assolutamente. Il Consiglio federale ha dato prova di grande moderazione nel fare ricorso a questa possibilità nell’ambito delle rilevazioni dirette presso persone fisiche. Fatta ecce- zione per il censimento federale della popolazione – già obbligatorio prima dell’en- trata in vigore della LStat – è stata decisa la partecipazione obbligatoria unicamente per la Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). Il Consiglio federale è dello stesso parere della Commissione per quanto concerne la necessità di rispettare la sfera privata. Quindi, per quanto riguarda le persone fisiche dovrebbe essere mantenuta obbligatoria solo la partecipazione al censimento della popolazione. Il Consiglio federale indica tuttavia che bisogna attuare misure per compensare l’impatto di una tale decisione, poiché: – La RIFOS svolge un ruolo fondamentale nel sistema statistico svizzero. For- nisce indicatori indispensabili dell’occupazione, della disoccupazione, delle condizioni di lavoro, del livello di formazione, dell’integrazione degli stra- nieri, del follow-up della libera circolazione delle persone, della parità uomo-donna o dei working poor. Dal 2003, la RIFOS comprende un cam- pione supplementare di stranieri, il che permette di compensare la soppres- sione – al momento dell’entrata in vigore della libera circolazione delle per- sone – di informazioni amministrative sull’attività professionale degli stra- nieri. – La decisione di rendere obbligatoria la RIFOS è coincisa con un’importante revisione dell’indagine. Dal 2010 la RIFOS fornisce indicatori trimestrali del mercato del lavoro, mentre in precedenza la rilevazione era realizzata una sola volta all’anno, nel secondo trimestre. L’osservazione trimestrale del mercato dell’occupazione è più esigente dell’osservazione annuale. – Sulla base della rilevazione pilota realizzata nel 2008 e dell’esperienze con- crete accumulate sull’arco di più di 12 mesi, bisogna aspettarsi una flessione nella partecipazione alla rilevazione superiore al 10 per cento. Tale diminu-

zione potrebbe essere ancora più accentuata per determinati sottogruppi di popolazione talvolta restii a partecipare a un’indagine ufficiale. Pertanto, è essenziale assicurare una partecipazione elevata di tutte le persone selezio- nate, indipendentemente dalla nazionalità, dalla situazione sociale o dalla regione considerata.

– Dal punto di vista statistico, i problemi posti dalla mancata partecipazione sono triplici: – La mancata partecipazione falsa i risultati: in generale, le caratteristiche dei non rispondenti non corrispondono a quelle dei rispondenti, a mag- gior ragione quando entrano in gioco le caratteristiche professionali. – Più la partecipazione è bassa e poco omogenea tra i gruppi di popo- lazione, più i metodi volti a compensare tale situazione aumentano l’imprecisione statistica: per ottenere la stessa precisione statistica, occorrono campioni netti più grandi (numero d’interviste realizzate). – Più la mancata partecipazione è elevata, più il campione iniziale (cam- pione lordo) deve essere grande per ottenere un determinato campione netto. In caso di accettazione del progetto della CIP-N occorrerà limitare l’impatto sui tassi di risposta e mantenere il volume del campione netto attuale.

2.1 Aumento dei costi per la Confederazione e le regioni

L’approvazione del progetto della CIP-N avrà delle conseguenze sul piano finanzia- rio per la RIFOS. Come indica il rapporto della CIP-N, il ripristino della rilevazione facoltativa con la reintroduzione di un modesto indennizzo per i partecipanti (invio di 5 fr. in francobolli per intervista) comporterebbe un incremento dei costi del 25 per cento (1,2 mio. fr.). Oltre all’indennizzo (0,7 mio. fr.), sono infatti da prevedere maggiori costi anche a causa della minor efficienza (meno interviste realizzate all’ora: +0,4 mio. fr.) e della necessità di trattare un campione iniziale più ampio (bisogno sup- plementare di personale: 0,5 equivalenti a tempo pieno e spese supplementari di stampa e spedizione). Considerando che i partecipanti alla RIFOS sono interrogati quattro volte sull’arco di 15 mesi, un ripristino della rilevazione facoltativa, senza indennizzo, avrebbe un impatto molto nefasto sui tassi di risposta. A tale proposito, un test ha dimostrato l’impatto positivo dell’invio di 5 franchi in francobolli per partecipare alla RIFOS: in occasione delle interviste seguenti, l’UST ha notato una differenza di partecipazione cumulata dell’ordine del 6 per cento. L’aumento dei costi riguarderebbe anche le regioni che finanziano ampliamenti del campione nella RIFOS. Attualmente procedono a tali ampliamenti i Cantoni di Lucerna e del Giura nonché la città di Zurigo.

2.2 Situazione giuridica

Il Consiglio federale fa notare che la formulazione della proposta di modifica dell’articolo 6 LStat, e più esattamente del capoverso 1bis, solleva un problema non solo di sistematica giuridica, ma pure di trasparenza e di sicurezza giuridica. Il capoverso 1 dell’articolo 6 LStat modificato si riferisce unicamente alla parteci- pazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie dome- stiche. Di conseguenza e nel rispetto della sistematica, il capoverso 1bis deve riferirsi alle rilevazioni indirette a cui possono essere sottoposte persone fisiche, persone giuridiche e istituzioni. Occorre infatti garantire all’UST la possibilità di fare ricor-

so, nei limiti del possibile, ai dati esistenti (rilevazioni indirette), come prevede tra l’altro il mandato assegnatogli, ed essere così in grado di svolgere i suoi compiti. Una formulazione troppo generica non permetterebbe di identificare in modo chiaro e preciso il tipo di rilevazione. Siccome il sistema delle rilevazioni si basa su queste due definizioni, è indispensabile attenersi a tale impostazione. Del resto, queste due definizioni figurano all’articolo 4 LStat, che disciplina appunto i principi per la rilevazione dei dati. L’articolo 6 capoverso 1bis proposto dalla Commissione prevede inoltre che, su richiesta, le persone interrogate mettano i dati a disposizione dell’UST. Una sempli- ce lettera dell’UST – estranea a qualsiasi indagine ufficiale – potrebbe quindi essere sufficiente per richiedere i dati. Con ogni probabilità questo non rispecchia le inten- zioni della Commissione. Il Consiglio federale ritiene pertanto che l’articolo 6 capoverso 1bis debba di conse- guenza essere formulato come segue: «la partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria».

3 Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone al Consiglio nazionale d’entrare in materia sul pro- getto e di adottarlo. Il Consiglio federale propone tuttavia la seguente formulazione:

Art. 6 cpv. 1bis LStat La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni inca- ricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.

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