11.044
Messaggio a sostegno di una legge sull’assistenza amministrativa fiscale
del 6 luglio 2011
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge sull’assistenza amministrativa fiscale. Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamen- tare:
2010 M 09.4335 L’assistenza amministrativa nelle convenzioni di doppia
imposizione. Disciplinamento a livello legislativo (N 19.3.10, Baumann; S 15.9.10)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
6 luglio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2011-0629 5587
Compendio
La legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF) contiene le disposizioni relative al diritto procedurale concernenti l’esecuzione dell’assistenza ammi- nistrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. Con l’entrata in vigore della LAAF viene abrogata l’ordinanza del 1° set- tembre 2010 sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in vigore dal 1° ottobre 2010.
Situazione iniziale Nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard secondo l’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE (Modello OCSE) nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale. La decisione è stata attuata con l’adeguamento delle convenzioni esistenti e la conclusione di nuove convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI). La clausola di assistenza amministrativa delle singole CDI reca le basi di diritto materiale dello scambio di informazioni tra la Svizzera e l’altro Stato con- traente. L’esecuzione dell’assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve tuttavia essere effettuata dal diritto nazionale. A tale scopo va emanata una legge sull’assistenza amministrativa fiscale.
Contenuto del disegno La LAAF disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le conven- zioni per evitare le doppie imposizioni e altri accordi internazionali sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l’assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere. La legge statuisce il principio secondo cui l’assistenza ammini- strativa è concessa esclusivamente su domanda nel singolo caso. Tra l’altro, non si entra nel merito della domanda se essa si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero – ad esempio tramite l’ottenimento illegale di dati. La legge stabilisce inoltre chi può ottenere le informazioni e con quali mezzi, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e chi ha il diritto di parteci- pare alla procedura. In presenza delle condizioni necessarie, la trasmissione delle informazioni può essere effettuata nel quadro della procedura semplificata oppure mediante notifica di una decisione finale nell’ambito della procedura ordinaria. La LAAF contiene inoltre disposizioni particolari riguardanti la procedura di ricorso. Infine, le informazioni bancarie trasmesse all’estero possono essere impiegate ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.
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Indice
Compendio 5588
1 Basi del disegno 5590
1.1 Situazione iniziale 5590
1.2 Sviluppi internazionali 5591
1.2.1 Lavori dell’OCSE nell’ambito fiscale 5591
1.2.2 La Peer Review della Svizzera nell’ambito del Forum globale
sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali 5592
1.3 Risultati della consultazione 5592
1.3.1 Punti essenziali dell’avamprogetto posto in consultazione 5592
1.3.2 Risultati della procedura di consultazione 5593
1.3.3 Novità rispetto all’avamprogetto di legge 5595
1.4 Stralcio di interventi parlamentari 5596
2 Commento ai singoli articoli 5596
2.1 Disposizioni generali 5596
2.2 Domande di assistenza amministrativa estere 5600
2.3 Ottenimento di informazioni 5602
2.4 Trasmissione delle informazioni 5611
2.5 Domande di assistenza amministrativa svizzere 5615
2.6 Disposizioni finali 5616
2.7 Modifica del diritto vigente 5617
2.7.1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale 5617
2.7.2 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane 5618
2.7.3 Legge del 12 giugno 2009 sull’IVA 5622
2.7.4 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all’Accordo con
la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio 5622
2.7.5 Decreto federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione
delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione 5623
3 Ripercussioni 5623
3.1 Per la Confederazione 5623
3.2 Per i Cantoni 5623
3.3 Per l’economia 5624
4 Rapporto con il programma di legislatura 5624
5 Aspetti giuridici 5625
5.1 Costituzionalità e legalità 5625
5.2 Delega di competenze legislative 5625
Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF) (Disegno) 5627
5589
Messaggio
1 Basi del disegno
1.1 Situazione iniziale
Nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard secondo l’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE (Modello OCSE) nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale. La decisione è stata attuata con l’adeguamento delle convenzioni esistenti e la conclusione di nuove convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI). Da allora l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha condotto nego- ziati con numerosi Stati e ha introdotto una clausola di assistenza amministrativa ai sensi dello standard dell’OCSE (scambio di informazioni nel singolo caso in base a una domanda concreta e motivata, nonché in osservanza del divieto di raccolta di prove) nelle convenzioni esistenti, rispettivamente in quelle nuove. Nel corso della sessione estiva del 2010 le Camere federali hanno approvato le prime dieci conven- zioni provviste della clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE. La prima CDI riveduta è entrata in vigore il 4 novembre 2010 dopo la ratifica e lo scambio delle dichiarazioni di ratificazione da parte degli Stati con- traenti, ossia Svizzera e Francia. La clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE impone agli Stati contraenti l’obbligo di eseguire le misure di ottenimento delle informazioni che sono altresì previste dal diritto interno (art. 26 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 Modello OCSE). Gli Stati contraenti non possono tuttavia interpretare tale obbligo nel senso di poter rifiutare la fornitura di informazioni solo perché esse sono in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario oppure perché si riferiscono a partecipazioni a una persona giuridica (art. 26 cpv. 5 Modello OCSE). In questo senso la Svizzera si impegna – andando oltre il proprio diritto interno – a richiedere tali informazioni se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione. La clausola di assistenza amministrativa delle singole CDI reca le basi di diritto materiale dello scambio di informazioni tra la Svizzera e l’altro Stato contraente. Tali basi sono vincolanti per la Svizzera e non possono essere modificate dal diritto interno. La Svizzera non può pertanto limitare per il tramite del suo diritto interno l’assistenza amministrativa stabilita dalle clausole di assistenza amministrativa delle singole CDI. L’esecuzione dell’assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve tuttavia essere effettuata nel diritto nazionale. Poiché nell’interesse della cer- tezza del diritto e di una prassi uniforme fin dall’autunno del 2010 era necessario un atto legislativo che disciplinasse l’esecuzione dell’assistenza amministrativa sancita dalle CDI, l’ordinanza del 1° settembre 20101 sull’assistenza amministrativa secon- do le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI;) è stata posta in vigore il 1° ottobre 2010. Il Parlamento ha però incaricato il Consiglio federale di presenta- re alle Camere federali un disegno di legge per attuare l’assistenza amministrativa secondo gli standard dell’OCSE prevista nelle convenzioni (cfr. la mozione Bau- mann 09.4335 L’assistenza amministrativa nelle convenzioni di doppia imposizione.
1 RS 672.204
5590
Disciplinamento a livello legislativo, o l’art. 2 del decreto federale del 18 giugno
20102 che approva un nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e
la Francia per evitare la doppia imposizione). Una regolamentazione a livello legi- slativo offre un margine di manovra maggiore per derogare, laddove necessario, alle disposizioni giuridiche attualmente in vigore come ad esempio quelle relative alla procedura amministrativa. In vista dell’elaborazione di una legge corrispondente, il 20 gennaio 2010 il nostro Collegio ha deciso di incaricare il DFF di istituire un gruppo di lavoro composto dai competenti uffici specializzati della Confederazione (SFI, AFC, UFG, AFD, SG DFF, FINMA), da esperti esterni (ASB, SwissHoldings, Fiduciaire Suisse) e da rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Dopo cinque sedute il gruppo di lavoro ha presentato un avamprogetto di legge, sulla base del quale il 12 gennaio 2011 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consulta- zione, terminata il 13 aprile 2011.
1.2 Sviluppi internazionali
1.2.1 Lavori dell’OCSE nell’ambito fiscale
Nel quadro dei lavori dell’OCSE nell’ambito fiscale il gruppo di lavoro 10, che si occupa delle questioni relative allo scambio di informazioni, sta attualmente discu- tendo sugli ampliamenti dello standard internazionale in materia di scambio di informazioni e rivedendo approfonditamente il commentario dell’articolo 26 del Modello OCSE. Quest’ultimo definisce l’interpretazione delle clausole di assistenza amministrativa che si rifanno all’articolo 26 del Modello OCSE contenute nelle CDI. Il commentario gode di grande importanza a livello internazionale poiché è prevedibile che le autorità di esecuzione lo rispetteranno praticamente alla lettera. Secondo quanto pianificato, il gruppo di lavoro responsabile dell’OCSE concluderà i suoi lavori nel mese di ottobre del 2011. In seguito il Comitato degli affari fiscali si pronuncerà sulla nuova versione del commentario e infine toccherà al Consiglio dell’OCSE esprimersi in merito. Sulla base delle esperienze passate è improbabile che il testo del gruppo di lavoro venga modificato dai due gremi successivi. Il nuovo commentario dovrebbe entrare in vigore a metà 2012. Dal punto di vista del contenuto bisogna attendersi che il nuovo commentario preve- da anche le domande raggruppate. Inoltre, in relazione alla competenza dell’esame della rilevanza delle informazioni, esso prevederà che non sarà più lo Stato richiesto a decidere in merito. Poiché secondo l’articolo 4 capoverso 1 LAAF l’assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso e quindi le domande raggruppate vengono escluse, è prevedibile che già tra un anno si debba effettuare una revisione in questo punto. Malgrado queste considerazioni proponiamo di attuare comunque lo standard internazionale nel modo in cui si presenta attualmente.
2 FF 2010 3817
5591
1.2.2 La Peer Review della Svizzera nell’ambito
del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali Il rapporto sulla Peer Review della Svizzera, pubblicato a inizio giugno 2011, con- tiene raccomandazioni il cui contenuto concerne anche l’OACDI e quindi, indiret- tamente, la LAAF. Le raccomandazioni del Forum globale non sono giuridicamente vincolanti ma è difficile sottrarsene senza che la loro mancata considerazione porti a medio termine sanzioni da parte di altri Stati. Occorre menzionare in particolare le raccomandazioni seguenti: a. la verifica delle prescrizioni di diritto fiscale per colmare le lacune delle azioni al portatore. La LAAF non è la sede adatta per verificare l’attuazione di questa raccomandazione, in quanto concerne l’ordinamento giuridico interno. b. Il diritto di essere sentiti a favore del contribuente è troppo ampio. Occorre esaminare in quali circostanze devono essere ammesse deroghe alla notifica dei contribuenti. Il presente disegno tiene conto per quanto possibile di que- sta raccomandazione (cfr. n. 1.3.3 lett. e). c. Le indicazioni richieste dalla Svizzera per le domande estere devono corri- spondere allo standard internazionale. In particolare l’identificazione della persona interessata deve essere possibile anche in altro modo che con l’indicazione del nome e dell’indirizzo. Il nostro Collegio ha già reagito a questa raccomandazione nel messaggio del 6 aprile 20113 concernente il completamento delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni appro- vate dall’Assemblea federale il 18 giugno 2010, mentre la LAAF ne tiene conto all’articolo 6 capoverso 2 lettere a ed e. d. In determinati casi sarà necessario concludere dei Tax Information Exchange Agreement, ossia accordi limitati allo scambio di informazioni fiscali, anzi- ché delle CDI. Il presente disegno prevede che l’assistenza amministrativa non sia fornita solo in base alle CDI, ma anche in base ad altri accordi che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. e LAAF).
1.3 Risultati della consultazione
1.3.1 Punti essenziali dell’avamprogetto posto
in consultazione Il disciplinamento dell’attuazione conforme alla procedura di assistenza amministra- tiva nel quadro della LAAF è destinato a creare certezza del diritto a livello di com- petenze, di procedura e di rimedi giuridici. La LAAF posta in consultazione ha ripreso nei suoi tratti principali le norme dell’OACDI, introducendo nondimeno alcune novità. Diversamente dall’OACDI, che concerne esclusivamente l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le CDI, la LAAF disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le
3 FF 2011 3419
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convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altre convenzioni internazionali sullo scambio di informazioni in materia fiscale (art. 1 LAAF). L’AFC esegue l’assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere (art. 2). La LAAF contiene il principio secondo cui l’assistenza amministra- tiva è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso (art. 4 cpv. 1). Non si entra nel merito della domanda tra l’altro se essa si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero – ad esempio tramite l’ottenimento illegale di dati (art. 7 lett. c). La LAAF stabilisce inoltre chi può ottenere le informazioni e con quali mezzi, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e a chi compete il diritto di partecipare alla procedura (art. 8–15). L’ottenimento di informazioni dalla persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa (cfr. art. 9) è disciplinato in maniera diversa dall’ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni o da altre istanze. La persona interessata fruisce in particolare della possibilità esplici- ta di rifiutarsi di consegnare informazioni nella procedura amministrativa – sebbene sussista in linea di massima l’obbligo di collaborazione – se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in una procedura penale amministrativa o in un procedimento penale generale pendente o futuro in Svizzera o all’estero. In presenza delle condizioni necessarie la trasmissione delle informa- zioni può essere effettuata nell’ambito della procedura semplificata oppure mediante notifica di una decisione finale nel quadro della procedura ordinaria (art. 16–21). La LAAF reca infine disposizioni particolari riguardanti la procedura di ricorso (art. 19). I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a esprimersi in particolare in merito alle varianti previste nell’articolo 21 LAAF. La questione verte sulla scelta tra il mantenimento dell’attuale autolimitazione della Svizzera in materia e la possibilità per le autorità fiscali svizzere di utilizzare anche informazioni banca- rie che in conformità al diritto fiscale svizzero non avrebbero potuto ottenere, ma che hanno ricevuto e trasmesso nel quadro della procedura di assistenza amministra- tiva. Le lacune esistenti in ambito di diritto doganale e di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’assistenza amministrativa ai sensi dell’Accordo del 26 ottobre
20044 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attivi- tà illecita che leda i loro interessi finanziari (qui di seguito Accordo antifrode; l’Accordo non è ancora entrato in vigore, ma è applicato provvisoriamente dall’8 aprile 2009) sono state infine colmate per il tramite di una revisione della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane e della legge del 12 giugno 20096 sull’IVA.
1.3.2 Risultati della procedura di consultazione
I partecipanti alla consultazione esprimono un parere favorevole pressoché unanime sul progetto. Solo la Dichiarazione di Berna è contraria alla legge poiché impedi- rebbe uno scambio automatico di informazioni e non permetterebbe di offrire
4 RS 0.351.926.81 5 RS 631.0 6 RS 641.20
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un’assistenza amministrativa agli Stati con i quali la Svizzera non ha ratificato una CDI. Tra gli aspetti criticati o contestati dai sostenitori si possono evidenziare i seguenti punti: a. prestazione di assistenza amministrativa esclusivamente su domanda nel singolo caso (art. 4 cpv. 1): molti partecipanti sono chiaramente favorevoli alla limitazione al singolo caso; altri vogliono invece abrogare la limitazione oppure suggeriscono una formulazione più aperta, poiché a livello interna- zionale si sta attualmente discutendo in merito a eventuali future domande collettive, che non costituiscono una raccolta di prove. b. Rinuncia ad enumerare i requisiti di una domanda (art. 6): alcuni partecipan- ti chiedono segnatamente di riprendere i requisiti contenuti nell’OACDI, poiché ciò servirebbe a garantire la certezza del diritto. Altri appoggiano la rinuncia ai requisiti, poiché sono previsti nelle CDI. Una minoranza auspica minori requisiti per una domanda di assistenza amministrativa. c. Non entrata nel merito di una domanda se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero (art. 7 lett. c): alcuni partecipanti propongono un procedimento diverso che ammetterebbe l’assistenza ammi- nistrativa se allo Stato richiedente sono state comunicate spontaneamente e gratuitamente informazioni ottenute mediante reati. Affinché la Svizzera non sia messa sotto pressione anche a livello internazionale, si consiglia una formulazione più aperta che lasci un margine di manovra più ampio. Una minoranza auspica che si rinunci a un divieto dell’assistenza amministrativa per i dati rubati, mentre la maggior parte dei partecipanti appoggiano esplici- tamente la norma. d. Impiego delle informazioni bancarie per fare osservare il diritto fiscale sviz- zero (art. 21 cpv. 2): i partecipanti sono stati esplicitamente invitati a pro- nunciarsi su due varianti. Il risultato non permette tuttavia di trarre una con- clusione univoca. Parecchi partecipanti sono favorevoli al fatto che le informazioni bancarie possano essere impiegate purché siano state ottenute secondo il diritto svizzero. Altri auspicano lo stralcio di questa limitazione. e. Autolimitazione della Svizzera per quanto concerne le domande su informa- zioni bancarie (art. 22 cpv. 6): diversi partecipanti auspicano lo stralcio della disposizione secondo la quale le domande di assistenza amministrativa sulle informazioni bancarie possono essere presentate solo se queste informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero. f. Seconda istanza di ricorso: da più parti è stata sollecitata l’introduzione di una seconda istanza di ricorso. Mancherebbe infatti un motivo giuridico o oggettivo per trattare in modo differenziato l’assistenza amministrativa da quella giudiziaria.
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1.3.3 Novità rispetto all’avamprogetto di legge
Rispetto all’avamprogetto posto in consultazione, il disegno presenta i seguenti cambiamenti: a. nel caso in cui la convenzione applicabile non contiene disposizioni relative al contenuto di una domanda e dalla convenzione non è possibile desumere altro, il contenuto necessario della domanda di assistenza amministrativa è ripreso nell’art. 6 LAAF (secondo il tenore dello standard internazionale). Qualora gli standard internazionali dovessero cambiare e se il Consiglio fe- derale e il Parlamento decidessero di adottare queste modifiche, in futuro dovrà essere riveduta solamente la LAAF per continuare ad adempiere agli standard, il che tuttavia non esclude che alcuni Stati contraenti insisteranno per rivedere le proprie CDI. b. Per tenere in considerazione la mozione 09.3362 Segreto professionale degli avvocati. Adeguare le disposizioni nei diversi atti legislativi processuali del- la Confederazione, presentata dalla Commissione degli affari giuridici CN, l’articolo 8 capoverso 6 prevede che il segreto professionale sia mantenuto e che gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Sviz- zera conformemente alla legge del 23 giugno 20007 sugli avvocati (LLCA) possano negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale. Questa protezione del segreto professionale degli avvocati corrisponde peraltro all’articolo 26 capoverso 3 lettera c del Modello OCSE. c. D’ora in poi la persona interessata e il detentore delle informazioni devono consegnare tutte le informazioni rilevanti in loro possesso o sotto il loro con- trollo (art. 9 cpv. 3 e art. 10 cpv. 3). Questa formulazione corrisponde allo standard internazionale e obbliga il detentore delle informazioni a consegna- re tutte le informazioni che si trovano nella sua sfera di controllo legale o di fatto. d. All’articolo 9 capoverso 3 è stato soppresso il diritto della persona interessa- ta di rifiutarsi di consegnare le informazioni se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in un procedimento penale pendente o futuro in Svizzera o all’estero. Infatti, secondo il diritto svizzero, non esiste alcun motivo per un rifiuto dell’obbligo di collaborare nella misura in cui le informazioni sono richieste e utilizzate solo per la de- terminazione dell’imposta nello Stato estero. Nella procedura penale, dove si applica il principio secondo il quale l’imputato non è tenuto a deporre a pro- prio carico, bisogna tuttavia ancora verificarne l’applicabilità. In relazione all’applicabilità in Svizzera, all’articolo 21 capoverso 3 è stata introdotta una limitazione. e. Per tenere in considerazione lo standard internazionale è previsto che su ri- chiesta dell’autorità estera l’AFC possa negare a una persona legittimata a ricorrere l’esame degli atti secondo l’articolo 27 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA) e il diritto di essere sentita secondo l’articolo 30 capoverso 2 PA, se l’autorità estera rende vero- simili motivi di tutela del segreto in ordine alla procedura o a determinati atti
7 RS 935.61 8 RS 172.021
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(art. 15 cpv. 2). Nello stesso contesto è previsto che l’effetto sospensivo di un ricorso può essere tolto applicando l’articolo 55 capoversi 2–4 PA (art. 19 cpv. 3). f. È stata presa in considerazione la richiesta di diversi partecipanti alla consul- tazione secondo cui devono essere precisati sul piano legislativo i casi in cui le spese della procedura di assistenza amministrativa possono essere addos- sati alla persona interessata o al detentore delle informazioni. L’articolo 18 capoverso 2 è stato adeguato in modo corrispondente. g. Le informazioni bancarie trasmesse all’estero possono essere impiegate per far osservare il diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero (art. 21 cpv. 2). h. È prevista una seconda istanza di ricorso (allegato, n. 1). Sebbene il progetto posto in consultazione non prevedesse una seconda istanza, essa è stata richiesta da più parti, in particolare dai Cantoni. Per evitare di prolungare la procedura, il Tribunale federale è tenuto a prendere una decisione sull’entrata nel merito entro 15 giorni.
1.4 Stralcio di interventi parlamentari
La mozione Baumann 09.4335 L’assistenza amministrativa nelle convenzioni di doppia imposizione. Disciplinamento a livello legislativo incarica il Consiglio federale di sottoporre quanto prima al Parlamento un progetto di legge in sostituzio- ne dell’ordinanza contenente le norme di procedura giuridica relative alle conven- zioni per evitare la doppia imposizione concluse sulla base dell’articolo 26 del Modello di convenzione OCSE. Con il presente messaggio, la mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione Cpv. 1 Le basi di diritto materiale inerenti allo scambio di informazioni tra la Svizzera e i suoi Stati contraenti allo scopo di fornire assistenza amministrativa sono attualmente disciplinate dalle CDI. La LAAF disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministra- tiva dal profilo organizzativo innanzitutto secondo le CDI (lett. a). Essa può com- prendere l’assistenza amministrativa allo scopo sia di attuare le convenzioni (n. 1) sia di applicare e far osservare il diritto fiscale interno dello Stato richiedente (n. 2). Mentre lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni secondo lo standard dell’OCSE comprende entrambi gli ambiti, la maggior parte delle convenzioni non ancora rivedute dopo la decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 verte soltanto sullo scambio di informazioni allo scopo di attuare le convenzioni. A seconda della CDI l’assistenza amministrativa secondo la LAAF può riguardare unicamente lo scambio di informazioni ai fini della corretta attuazione della conven-
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zione oppure anche lo scambio di informazioni allo scopo di applicare e far osser- vare il diritto interno. Considerata la possibilità che in futuro la Svizzera concluda, oltre alle CDI, anche accordi bilaterali vertenti esclusivamente sullo scambio di informazioni in materia fiscale, le norme di esecuzione della LAAF comprendono anche questi altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale (lett. b). Tali accordi vengono conclusi con Stati che non conoscono una piena imposizione dei redditi delle persone che vi sono residenti, ragione per la quale non è necessario concludere una CDI. La LAAF si applica anche all’assistenza amministrativa secondo l’Accordo del 26 ottobre 20049 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabili- sce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito Accordo sulla fiscalità del risparmio o AFisR). Per quanto riguarda il diritto procedurale, l’articolo 10 AFisR rinvia alle prescrizioni delle CDI tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea. È quindi giusti- ficato prevedere la stessa procedura per l’assistenza amministrativa prestata sulla base dell’AFisR e sulla base di una CDI. Questa disposizione esige l’abrogazione degli articoli 16–24 della legge del 17 dicembre 200410 sulla fiscalità del risparmio (LFR). La LAAF non è invece applicabile all’Accordo antifrode. Diversamente dalla LAAF, l’Accordo antifrode non concerne unicamente l’ambito del diritto fiscale, ma anche tasse e sussidi. L’assistenza amministrativa nel quadro dell’Accordo si riferi- sce pertanto anche a tutti questi settori. In complemento allo scambio di informa- zioni l’Accordo prevede inoltre determinate misure di garanzia. Non è parimenti oggetto della LAAF l’esecuzione dell’assistenza amministrativa di crediti fiscali (l’esecuzione interviene dal momento della fissazione dell’importo di imposta) secondo l’articolo 27 del Modello OCSE. Essa non rientra nello standard di cui all’articolo 26 del Modello OCSE ripreso dalla Svizzera, che finora non ha convenuto in nessun accordo un’ampia regolamentazione ai fini dell’assistenza amministrativa in ambito di esecuzione dei crediti fiscali11. Diversamente dall’OACDI, la LAAF si applica a tutte le CDI, non solo a quelle entrate in vigore o rivedute dopo il 1° ottobre 2010 (data dell’entrata in vigore dell’OACDI). Bisogna infine costatare che la LAAF contiene una normativa settoriale adeguata all’ambito fiscale che non è applicabile ad altri settori quali i mercati finanziari. Per l’assistenza amministrativa nel settore dei mercati finanziari valgono altri principi, scopi e norme procedurali compatibili in modo molto limitato con la LAAF12. Cpv. 2 Se la convenzione applicabile nel singolo caso reca disposizioni in deroga alla LAAF, queste prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali.
9 RS 0.641.926.81 10 RS 641.91 11 La CDI con l’Austria prevede tuttavia un sostegno limitato nel caso di riscossione d’imposta (cfr. art. 26a della CDI, RS 0.672.916.31).
12 cfr. art. 42 LFINMA, RS 956.1
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Se la clausola di assistenza amministrativa di una CDI rende possibile unicamente lo scambio di informazioni ai fini della corretta applicazione della convenzione, la LAAF non istituisce alcun obbligo per uno scambio di informazioni più ampio. Lo stesso vale per le convenzioni più vecchie, secondo le quali l’assistenza amministra- tiva allo scopo di applicare il diretto interno è ammessa soltanto se lo Stato richie- dente rende verosimile una frode fiscale o un reato dello stesso tipo.
Art. 2 Competenza La competenza di eseguire l’assistenza amministrativa secondo le CDI come pure secondo gli altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale spetta solo all’AFC. Essa riceve le domande provenienti dall’estero e presenta le domande svizzere all’estero. Il concetto di assistenza amministrativa comprende nel singolo caso anche l’assi- stenza nella notifica di atti ufficiali e di documenti concernenti la riscossione di imposte che rientrano nell’ambito di una determinata convenzione, per quanto sia previsto dalla stessa (in questo senso l’art. 28bis della CDI tra Svizzera e Francia, entrata in vigore il 4 novembre 201013). Inoltre, a titolo eccezionale nel singolo caso è dovuta l’assistenza amministrativa in ambito di esecuzione di crediti fiscali (in questo senso l’art. 26a CDI tra Svizzera e Austria14).
Art. 3 Definizioni L’articolo 3 definisce due concetti chiave della legge. Lett. a La persona interessata è la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa. Di norma sono trasmesse solo le informa- zioni sulla persona interessata (cfr. art. 17 cpv. 2). L’impiego delle informazioni trasmesse (cfr. art. 20 cpv. 20) è inoltre limitato alla persona interessata. Lett. b Il detentore delle informazioni è la persona che dispone in Svizzera delle informa- zioni richieste nell’ambito della domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale, ossia la persona che ha queste informazioni in suo possesso o sotto il suo controllo. Questa formulazione corrisponde allo standard internazionale e obbliga il detentore delle informazioni a consegnare tutte le informazioni che si trovano nella sua sfera di controllo legale o di fatto. La persona interessata secondo la lettera a e le autorità di cui agli articoli 11 e 12 non rientrano in questa definizione e sottostanno a norme diverse per quanto riguarda l’ottenimento delle informazioni.
Art. 4 Principi Cpv. 1 L’assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso. Sono pertanto di principio esclusi lo scambio automatico di informazioni e l’assi- stenza amministrativa spontanea. Con questa disposizione sono escluse le cosiddette
13 RS 0.672.934.91 14 RS 0.672.916.31
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domande raggruppate o collettive, in cui l’autorità estera richiede informazioni su un numero indeterminato di persone sulla base del loro comportamento presunto. Al momento tali domande non rientrano nello standard internazionale e non deve per- tanto essere dato loro seguito fino a nuovo avviso. In questo contesto occorre nuovamente precisare che il commentario dell’articolo 26 del Modello OCSE verrà rivisto in modo approfondito (cfr. n. 1.2.1). Quest’ultimo definisce l’interpretazione delle clausole di assistenza amministrativa che si rifanno all’articolo 26 del Modello OCSE contenute nelle CDI. Il commentario gode di grande importanza a livello internazionale ed è prevedibile che le autorità di esecuzione lo rispetteranno praticamente alla lettera. Secondo quanto pianificato, il competente gruppo di lavoro dell’OCSE concluderà i suoi lavori nel mese di ottobre del 2011. Il nuovo commentario, che dovrebbe entra- re in vigore a metà 2012, prevederà verosimilmente, a livello di contenuto, anche le domande raggruppate. A breve termine sarà pertanto necessario procedere a una revisione della LAAF. Dal punto di vista della Svizzera la definizione delle doman- de raggruppate e la sua delimitazione nei confronti della raccolta di prove non auto- rizzata svolgerà un ruolo di primo piano. Sarà inoltre importante garantire che all’in- terno di un gruppo ogni persona interessata venga definita chiaramente affinché possa far valere il suo diritto di ricorso. Cpv. 2 Tutti i partecipanti all’assistenza amministrativa sono tenuti ad agire speditamente. In questo senso l’AFC deve, da un canto, eseguire speditamente la propria proce- dura. D’altro canto, richiamandosi a questo atto di disposizione, l’AFC può ottenere le informazioni richieste entro tempi brevi e rifiutare una proroga dei termini se tale proroga non è giustificata da circostanze particolari. L’ordine di agire sollecitamente figura anche nella disposizione relativa all’assistenza amministrativa dell’articolo 38 capoverso 4 della legge del 24 marzo 199515 sulle borse (LBVM). Cpv. 3 Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che palesemente non sono interessate dalla questione oggetto di inchiesta. Si pensa in particolare alle persone il cui nome figura casualmente nei documenti relativi alla persona interessa- ta – impiegati di banca, contitolari di conti o mandatari – e che non hanno alcun rapporto con l’obiettivo fiscale in vista del quale lo Stato richiedente auspica l’informazione. I dati sugli afflussi e deflussi patrimoniali rivelano regolarmente informazioni su terzi. La trasmissione di queste informazioni può essere presa in considerazione nel caso in cui il fatto di impedirne l’accesso vanifica l’assistenza amministrativa. In tal caso queste persone hanno tuttavia una possibilità di ricorrere (cfr. art. 19 cpv. 2).
Art. 5 Diritto procedurale applicabile Cpv. 1 Sempreché la LAAF non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa (PA). Questa disposizione
15 RS 954.1 16 RS 172.021
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chiarisce esplicitamente che la procedura di assistenza amministrativa è una proce- dura amministrativa e non una procedura penale amministrativa. Cpv. 2 Poiché la procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente (cfr. art. 4 cpv. 2), l’articolo 22a capoverso 1 PA concernente la sospensione dei termini stabiliti dalla legge o dall’autorità non si applica. Questa norma è paragona- bile alla procedura in ambito di imposta federale diretta, alla quale, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, non si applicano le norme del diritto cantonale sulla sospensione dei termini e per la quale vale il termine di 30 giorni per fare opposizione o ricorso ai sensi degli articoli 132 e 140 della legge federale del 14 dicembre 199017 sull’imposta federale diretta (LIFD) (cfr. in merito DTF 2A.70/2006 consid. 3, 2A.474/2003 consid. 2.2). La stessa norma è applicabile anche in altri ambiti dell’assistenza amministrativa, come ad esempio nell’articolo
38 capoverso 5 LBVM18.
2.2 Domande di assistenza amministrativa estere
Art. 6 Domande Cpv. 1 Lo Stato richiedente deve presentare la propria domanda per scritto, in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Le informazioni indispensabili per la domanda si fondano sulla convenzione applicabile. Cpv. 2 La disposizione dell’articolo 26 del Modello OCSE è definita in modo tale da tra- smettere esclusivamente informazioni verosimilmente pertinenti ed evitare le ricer- che generalizzate e indiscriminate di informazioni, le cosiddette fishing expedition. L’articolo non costituisce alcuna base legale in relazione a fishing expedition o richieste di informazioni irrilevanti ai fini della tassazione di un determinato contri- buente. Secondo le spiegazioni ivi contenute, lo Stato richiedente dovrebbe inoltre esporre in quale misura le informazioni richieste sono presumibilmente rilevanti. D’altra parte, prima di richiedere l’aiuto del partner contrattuale, lo Stato richiedente dovrebbe aver esaurito tutti i mezzi interni a sua disposizione per ottenere le infor- mazioni senza un dispendio sproporzionato19. Lo standard internazionale, ripreso letteralmente nell’articolo 6, prevede a tal fine quali indicazioni deve fornire lo Stato richiedente per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente pertinenti. Si tratta delle indicazioni seguenti: a. l’identità della persona interessata, fermo restando che l’identificazione può essere effettuata anche in altro modo che con l’indicazione del nome e dell’indirizzo;
17 RS 642.11 18 RS 954.1
19 http://www.oecd.org/document/29/0,3343,de_34968570_34968855_42362141_
1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html (in tedesco)
5600
b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto o in possesso o sotto il controllo del detentore delle informa- zioni residente in tale Stato; e. il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative come pure la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l’autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; g. la dichiarazione nella quale viene precisato che lo Stato richiedente ha esau- rito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. Questi requisiti per la domanda sono applicati quando la relativa convenzione non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se dalla convenzione non è possibile desumere altro. Le lettere a ed e della presente disposizione tengono conto della Peer Review della Svizzera del mese di giugno 2011, secondo cui le indicazioni richieste dalla Svizzera per le domande estere devono corrispondere allo standard internazionale (cfr. n. 1.2.2). Cpv. 3 Se la domanda non soddisfa le condizioni del capoverso 1, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
Art. 7 Non entrata nel merito L’articolo 7 menziona diversi motivi in presenza dei quali l’AFC non entra nel merito della domanda. Va osservato che la non entrata nel merito non esige una decisione da parte dell’AFC che, al contrario, è libera di scegliere la forma nella quale intende comunicare la non entrata nel merito allo Stato richiedente. Lett. a La domanda non può essere presentata allo scopo di raccogliere prove. In virtù di questo principio non si entra nel merito di siffatte domande. Esso corrisponde alla normativa dell’articolo 26 del Modello OCSE, secondo il quale non sono autorizzate le fishing expedition (cfr. anche commento all’art. 6 cpv. 2). Lett. b Lo Stato contraente può chiedere all’AFC soltanto le informazioni contemplate dalle disposizioni sull’assistenza amministrativa della convenzione applicabile. In manie- ra corrispondente all’oggetto e al campo d’applicazione della legge si tratta delle informazioni necessarie all’esecuzione della convenzione, rispettivamente all’appli- cazione e all’esecuzione del diritto fiscale nazionale.
5601
L’AFC non entra nel merito della domanda se lo Stato contraente chiede la trasmis- sione di altre informazioni. Se la domanda concerne sia informazioni non conformi alla convenzione sia informazioni a essa conformi, si entra nel merito della domanda unicamente in riferimento alle informazioni contemplate dalla convenzione. Lett. c Non si entra infine nel merito della domanda se essa viola il principio della buona fede. È data violazione del principio della buona fede segnatamente se la domanda si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. Al riguardo si pensi in particolare al caso della persona che entra illegalmente in possesso di dati bancari e li trasmette o vende a uno Stato. Nel diritto internazionale il principio della buona fede è sancito dall’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 196920 sul diritto dei trattati. Secondo questa disposizione un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. La normativa della lettera c esplicita che la domanda di uno Stato fondata su dati bancari ottenuti illegalmente contraddice lo scopo e il signifi- cato della CDI e va quindi qualificata come contraria al principio della buona fede.
2.3 Ottenimento di informazioni
Art. 8 Principi Cpv. 1 Per ottenere le informazioni richieste nella domanda di assistenza amministrativa sono ammesse unicamente le misure che in virtù del diritto svizzero potrebbero essere prese ai fini della tassazione e dell’esecuzione delle imposte oggetto della domanda. Questo principio corrisponde all’articolo 26 capoverso 3 lettera a del Modello OCSE. Le misure differiscono a seconda del tipo di imposta. La maggior parte delle CDI negoziate dalla Svizzera si limita allo scambio di informazioni sulle imposte oggetto della pertinente convenzione. Nella maggior parte dei casi si tratta delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Per questo motivo possono essere eseguite in linea di mas- sima soltanto le misure previste dal diritto svizzero ai fini della tassazione e dell’esecuzione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Solo poche CDI non recano una simile limitazione, ragione per cui possono essere applicate anche misure che secondo il diritto svizzero sono ammesse ai fini della tassazione e dell’esecuzione di altre imposte, in particolare delle imposte indirette. In maniera analoga al diritto svizzero le misure applicabili differiscono inoltre a seconda che le informazioni richieste siano in possesso della persona interessata (art. 9) o del detentore dell’informazione (art. 10). Cpv. 2 Per quanto riguarda i contribuenti in Svizzera, nel quadro di una procedura di tassa- zione o di sottrazione in ambito di imposte dirette, le autorità fiscali non sono auto-
20 RS 0.111
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rizzate a procurarsi informazioni bancarie o informazioni in possesso di banche e altri intermediari finanziari riguardanti partecipazioni a una persona; (cfr. art. 127 cpv. 2 LIFD21 e art. 43 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 199022 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID) che fanno salvo il segreto professionale tutelato dalla legge); ciò è possibile soltanto in caso di frode fiscale o di grave sottrazione fiscale continuata (cfr. art. 190 LIFD). Conformemente all’articolo 26 capoverso 5 del Modello OCSE lo Stato contraente non è tuttavia autorizzato a rifiutarsi di consegnare le informazioni per il solo motivo che esse sono in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, rispettivamente di persone che agiscono in qualità di fiduciario, o perché si riferiscono alle partecipazioni a una persona. Per ottemperare a questo obbligo, oltre al testo dell’articolo 26 capoverso 5 del Modello OCSE, nelle CDI della Svizzera è stato ripreso un complemento secon- do il quale, a prescindere dall’articolo 26 capoverso 3 del Modello OCSE o da disposizioni contrarie del diritto nazionale, le autorità fiscali dello Stato richiedente devono statuire in merito alla competenza di effettuare la pubblicazione di informa- zioni bancarie o sui diritti di proprietà. Il capoverso 2 riprende la normativa dell’articolo 26 capoverso 5 del Modello OCSE e il complemento recato dalle CDI svizzere, nella misura in cui stabilisce che le informazioni in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario o inerenti alle partecipazioni a una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la tra- smissione. Cpv. 3 Se non è in possesso delle informazioni, l’AFC si rivolge alle persone o alle autorità di cui agli articoli 9–12 delle quali può presumere che dispongano delle informa- zioni. Essa può esigere le informazioni da più persone e autorità senza doversi attenere a un determinato ordine. Cpv. 4 L’autorità richiedente non ha il diritto di consultare i documenti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. Cpv. 5 Le spese cagionate dall’ottenimento delle informazioni non sono rimborsate. Questo vale a prescindere a chi e da che cosa esse sono cagionate. Cpv. 6 Il segreto professionale degli avvocati è mantenuto e gli avvocati legittimati a eserci- tare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 200023 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale. I documenti che l’avvocato possiede per un’altra funzione, ad esempio in qualità di intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 199724 sul riciclaggio di dena-
21 RS 642.11 22 RS 642.14 23 RS 935.61 24 RS 955.0
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ro, sottostanno invece all’obbligo di consegna. Questa protezione del segreto profes- sionale degli avvocati corrisponde peraltro all’articolo 26 capoverso 3 lettera c del Modello OCSE. Si noti che il Consiglio federale presenterà presumibilmente entro la fine del 2011 un messaggio volto ad attuare la mozione 09.3362 Segreto professionale degli avvocati. Adeguare le disposizioni nei diversi atti legislativi processuali della Con- federazione, presentata dalla Commissione degli affari giuridici CN.
Art. 9 Ottenimento di informazioni dalla persona interessata Cpv. 1 Se la persona interessata (contribuente all’estero) è assoggettata limitatamente o illimitatamente all’imposta in Svizzera, l’AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda per quanto il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile lo preveda (cfr. art. 8 cpv.1). Analogamente a quanto accade nei confronti dei contribuenti in Svizzera, l’AFC può esigere qualsiasi genere di informazioni, comprese le informazioni bancarie e sui diritti di proprietà. L’AFC impartisce alla persona interessata un termine adeguato al singolo caso per la consegna delle informazioni. Cpv. 2 Affinché la persona interessata possa dare seguito all’intimazione di consegna delle informazioni, l’AFC la informa in merito al contenuto necessario della domanda di assistenza amministrativa. Una più ampia informazione da parte della persona inte- ressata o l’inoltro della domanda dell’autorità estera sarebbe in conflitto con i requi- siti dello standard internazionale (cfr. n. 1.2). Cpv. 3 La persona interessata deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo posses- so o sotto il suo controllo. Sia in virtù del diritto procedurale svizzero in vigore sia conformemente alle CDI è dato l’obbligo della persona contribuente, rispettivamente della persona interessata, di consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo posses- so, comprese le informazioni bancarie e sui diritti di proprietà. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta gli obblighi della persona contribuente sono retti dagli articoli 124–126 LIFD. Purché le informazioni siano richieste e utilizzate unicamente per determinare l’imposta nello Stato estero, secondo il diritto svizzero non sussiste alcun motivo per negare l’obbligo di partecipazione alla procedura. Nella procedura penale, in cui vale il principio secondo il quale l’imputato non è tenuto a deporre a proprio cari- co25, deve tuttavia essere verificata l’utilizzabilità di tali informazioni. Se la proce- dura penale fiscale si svolge all’estero, spetta allo Stato estero verificare questa utilizzabilità in applicazione dei suoi principi procedurali. Alle procedure penali che si svolgono in Svizzera si applica l’articolo 21 capoverso 3.
25 Cfr. p. es. Robert Hauser, Erhard Schweri, Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozess- recht, 6a ed., Zurigo 2005, § 61 n. marg. 5.
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Cpv. 4 Per quanto sia necessario all’evasione della domanda di assistenza amministrativa, oltre all’intimazione a consegnare le informazioni menzionata al capoverso 1, l’AFC esegue ulteriori misure amministrative previste dal diritto fiscale svizzero (ad es. dalla LIFD, dalla LAID o dalle leggi tributarie cantonali) per il pertinente tipo di imposta. Si può trattare di verifiche dei libri contabili o di sopralluoghi. L’AFC informa in merito a queste ulteriori misure l’amministrazione cantonale delle contri- buzioni cui compete la tassazione della persona interessata per consentirle di parte- cipare alla loro esecuzione. Cpv. 5 La persona interessata è punita con una multa sino a 10 000 franchi se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l’AFC le ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione. Tuttavia secondo questa disposizione è possibile comminare una multa soltanto quando è passata in giudicato la decisione di consegna delle informazioni, che diventa immediatamente esecutiva, ma può essere impugnata solo congiunta- mente alla decisione finale (cfr. art. 19 cpv. 1). Questa disposizione prevale sulla normativa generale dell’articolo 292 del Codice penale26 (CP). L’importo massimo della multa corrisponde a quello previsto nell’articolo 174 capoverso 2 LIFD.
Art. 10 Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni Cpv. 1 L’AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni in suo possesso che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda di assistenza amministrativa, per quanto la consegna sia prevista dal diritto fiscale svizzero o dalla convenzione applicabile (cfr. art. 8 cpv. 1). Nel caso di CDI che limitano lo scambio di informazioni alle imposte sul reddito e sulla sostanza sono determinanti in merito gli articoli 127–129 LIFD, rispettiva- mente gli articoli 43–45 LAID. Conformemente all’articolo 8 capoverso 2, dal detentore delle informazioni si possono d’altro canto esigere a prescindere dal diritto fiscale svizzero informazioni bancarie e sui diritti di proprietà. Nel caso delle CDI la cui clausola di assistenza amministrativa comprende altre imposte sono applicabili a titolo complementare le altre leggi tributarie. L’articolo 127 LIFD statuisce un obbligo per i terzi di rilasciare attestazioni al contribuente. In questo senso sono tenuti a rilasciare attestazioni scritte: a) il datore di lavoro sulle proprie prestazioni al lavoratore; b) il creditore e il debitore sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie dei crediti; c) l’assicuratore sul valore di riscatto delle assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito; e) le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni (art. 127 cpv. 1 LIFD). Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È
26 RS 311.0
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fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge – nel quale rientra anche il segreto bancario (art. 127 cpv. 2 LIFD). Applicando per analogia l’articolo 127 LIFD, queste informazioni possono essere richieste direttamente dal loro detentore nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale se dalla domanda risulta che lo Stato richiedente ha esaurito tutte le fonti di informazione previste dalla sua procedura fiscale interna (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. g). Se nel caso delle informazioni richieste si tratta di informazioni bancarie o sui diritti di proprietà, in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 il segreto bancario ai sensi dell’articolo 127 capoverso 2 LIFD non esplica alcun effetto e le informazioni possono essere richieste dal loro detentore. Anche in questo caso lo Stato richiedente deve in linea di massima avere esaurito tutti i mezzi nazionali perché nella fattispe- cie si tratta di una condizione generale per la concessione dell’assistenza ammini- strativa. Gli articoli 128 e 129 LIFD statuiscono inoltre gli obblighi dei terzi di informare in merito alle informazioni ivi menzionate. Nel quadro della procedura di assistenza amministrativa queste informazioni possono essere richieste direttamente da deten- tori delle informazioni che sono terzi ai sensi di queste disposizioni. Conformemente a queste disposizioni devono essere fornite essenzialmente informazioni sulle quote, sui diritti e sui redditi della persona interessata in quanto socio, comproprietario o proprietario in comune (art. 128 LIFD), sulle prestazioni versate alla persona inte- ressata in quanto organo di una persona giuridica (art. 129 cpv. 1 LIFD), sulle pre- stazioni di una fondazione o di un’istituzione della previdenza professionale e della previdenza vincolata alla persona interessata in quanto beneficiario, rispettivamente di intestatario della previdenza (art. 129 cpv. 1 lett. b LIFD), nonché sulle quote della persona interessata al reddito e al patrimonio di società semplici e di società di persone (art. 129 cpv. 1 lett. c LIFD). L’AFC stabilisce un termine adeguato al singolo caso entro il quale il detentore delle informazioni deve fornire i dati in suo possesso. Cpv. 2 Affinché il detentore delle informazioni possa dare seguito all’intimazione di conse- gna delle informazioni, l’AFC lo informa in merito al contenuto della domanda di assistenza amministrativa necessario a tal fine. Un’informazione più ampia da parte del detentore delle informazioni o la trasmissione della domanda di assistenza amministrativa dell’autorità estera contrasterebbe con i requisiti dello standard internazionale (cfr. n. 1.2). Cpv. 3 Il detentore delle informazioni deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo. Questa formulazione corrisponde allo standard internazionale e obbliga il detentore delle informazioni a consegnare tutte le infor- mazioni che rientrano nella sua sfera di controllo legale o di fatto. L’obbligo di consegna si estende alle informazioni che l’AFC può esigere ai sensi del capo- verso 1. Cpv. 4 Il detentore delle informazioni è punito con una multa sino a 10 000 franchi se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecuti- va che l’AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla
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presente disposizione. Tuttavia secondo questa disposizione è possibile comminare una multa soltanto quando è passata in giudicato la decisione di consegna delle informazioni, che diventa immediatamente esecutiva, ma può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale (cfr. art. 19 cpv. 1). Questa disposizione preva- le sulla normativa generale dell’articolo 292 CP). L’entità della multa corrisponde a quella prevista nell’articolo 174 capoverso 2 LIFD.
Art. 11 Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni Cpv. 1 L’AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto sia prevista dal diritto fiscale svizzero o dalla convenzione applicabile (cfr. art. 8 cpv. 1). Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni devono mettere a disposizione dell’AFC tutte le informazioni rilevanti in loro pos- sesso. Se non sono in possesso delle informazioni richieste, esse lo comunicano all’AFC. Laddove necessario, quest’ultima può esigere la trasmissione del dossier fiscale completo. L’assistenza reciproca delle autorità fiscali nell’adempimento dei loro compiti è parimenti prevista dall’articolo 111 LIFD. Cpv. 2 L’AFC trasmette alle autorità cantonali il contenuto integrale della domanda di assistenza amministrativa e stabilisce il termine per la trasmissione delle informa- zioni richieste.
Art. 12 Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere Cpv. 1 L’AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni – si può trattare di autorità amministrative o giudiziarie – la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda, per quanto sia prevista dal diritto fiscale svizzero o dalla convenzione applicabile (cfr. art. 8 cpv. 1). L’ammissibilità della trasmissione è retta dall’articolo 8 capoversi 1 e 2. Ciò significa che nel quadro della procedura di assistenza amministrativa le autorità trasmettono le informazioni che esse sono autorizzate a trasmettere alle autorità fiscali anche secondo il diritto svizzero. Conformemente al diritto interno le autorità sono di norma anche tenute a trasmettere all’AFC le informazioni bancarie e sui diritti di proprietà in loro possesso. Un’eventuale disposizione contraria alla trasmis- sione si trova ad esempio nell’articolo 40 della legge del 22 giugno 200727 sulla vigilanza dei mercati finanziari e nell’articolo 112 capoverso 3 LIFD. Cpv. 2 L’AFC informa le autorità circa il contenuto essenziale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni. Anche qui un’informazione più ampia da parte della autorità interessata, che non è un’autorità fiscale, o la trasmis-
27 RS 956.1
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sione della domanda dell’autorità estera contrasterebbe con i requisiti dello standard internazionale (cfr. n. 1.2).
Art. 13 Misure coercitive Cpv. 1 Possono essere ordinate misure coercitive se il diritto svizzero ne prevede l’esecu- zione (lett. a). In ambito di imposte dirette (imposte sul reddito) l’applicazione di misure coercitive è possibile a condizione che la domanda di assistenza amministra- tiva renda verosimile il sospetto di frode fiscale o di gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 LIFD. L’AFC non può invece eseguire misure coercitive se lo Stato richiedente descrive una fattispecie che va qualificata come sottrazione ordinaria di imposta ai sensi del diritto svizzero. In questo senso nemmeno la società madre svizzera può essere costretta a fornire indicazioni sui prezzi di trasferimento in vista della tassazione di una società filiale residente nello Stato richiedente. Nell’ambito delle imposte indirette riscosse dalla Confederazione (ad es. l’imposta sul valore aggiunto) l’applicazione di misure coercitive è possibile a condizione che la domanda di assistenza amministrativa renda verosimile il sospetto di frode fiscale o di sottrazione di imposta. Nei suddetti settori sono possibili misure coercitive nei confronti della persona interessata e del detentore delle informazioni. Si possono d’altro canto ordinare misure coercitive anche per esigere informazioni bancarie e sui diritti di proprietà secondo l’articolo 8 capoverso 2 (lett. b). In questo ambito la coercizione può essere esercitata sia nei confronti della persona interessata sia nei confronti del detentore delle informazioni e ciò a prescindere dalla presenza di una frode o di una grave infrazione fiscale. Cpv. 2 Poiché può senz’altro capitare che debbano essere applicate misure coercitive anche in assenza di un reato (cfr. cpv. 1 lett. b), è giustificato limitare i tipi di possibili misure coercitive rispetto al diritto penale amministrativo generale. Per ottenere le informazioni l’AFC dispone pertanto solo di tre tipi di misure coercitive: la perqui- sizione di locali oppure di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (lett. a); il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (lett. b); l’accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati (lett. c.). Questo elenco di misure è esaustivo. Nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale non devono invece essere applicate tutte le misure di arresto. L’elenco delle misure corrisponde essenzialmente anche alle misure che l’AFC ha a disposizione per le inchieste ai sensi dell’articolo 190 LIFD. L’accompagnamento coattivo è limitato unicamente ai testimoni con l’esclusione della persona interessata. Essa è assoggettata all’obbligo di collaborazione che è attuato pena il pagamento di una multa (cfr. art. 9 cpv. 3 e 5) e non devono pertanto essere inflitte altre misure coercitive in materia di diritto penale amministrativo. Le misure coercitive devono essere applicate in tutti i casi in cui è possibile la coer- cizione ossia anche per ottenere informazioni bancarie e sui diritti di proprietà e, in questo caso, a prescindere dalla presenza di una frode fiscale o di una grave infra- zione fiscale.
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Cpv. 3 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sosti- tuto. Cpv. 4 La persona incaricata dell’esecuzione dell’ottenimento delle informazioni può ordinare di sua iniziativa una misura coercitiva se vi è pericolo nel ritardo o se la misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente conformemente al capo- verso 3. La misura coercitiva è nondimeno valida soltanto se è approvata entro tre giorni feriali dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto. Cpv. 5 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità affiancano l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive. Cpv. 6 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all’esecuzione delle misure coercitive. Cpv. 7 In complemento alle disposizioni dei capoversi 1–6 sono applicabili gli articoli 42, nonché 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo (DPA), che disciplinano in maniera dettagliata l’esecuzione delle misure coercitive di cui al capoverso 2. Non si applica pertanto la procedura di suggellamento di cui all’articolo 50 capoverso 3 DPA. Si può tenere in considera- zione questa limitazione, mirata ad accelerare la procedura, poiché la procedura di assistenza amministrativa non ha natura penale.
Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere Cpv. 1 La persona interessata è informata dall’AFC in merito alla domanda di assistenza amministrativa pendente, se l’autorità estera non rende verosimili motivi di tutela del segreto in ordine alla procedura. In assenza di obiezioni motivate dell’autorità estera richiedente, l’informazione della persona interessata deve essere effettuata senza indugio dopo che l’AFC ha ricevuto la domanda di assistenza amministrativa. Se i motivi di tutela del segreto dell’autorità estera sono resi verosimili, può essere opportuno aspettare prima di informare la persona interessata. Ciò corrisponde alla possibilità prevista dall’articolo 27 PA e all’articolo 15 capoverso 2 di negare l’esame degli atti nei casi ivi menzionati. Qualora l’AFC dovesse in ogni caso in- formare immediatamente la persona interessata sussisterebbe il pericolo di distruzio- ne dei mezzi di prova e la conseguente impossibilità dell’assistenza amministrativa. Cpv. 2 Oltre alla persona interessata secondo il capoverso 1, l’AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2. Si può trattare
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ad esempio del contitolare di un conto bancario, se le informazioni che lo concer- nono non possono essere oscurate negli atti della procedura o se sono verosimil- mente pertinenti per l’autorità estera ai fini della tassazione della persona interessata. Cpv. 3 Se una persona legittimata a ricorrere secondo il capoverso 1 o 2 è residente in Svizzera, la sua informazione da parte dell’AFC non presenta alcun problema e l’AFC la contatta direttamente. Se invece una persona legittimata a ricorrere è resi- dente all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L’AFC stabilisce il termine per la designazione del mandatario autorizzato. In numerosi casi la via del detentore delle informazioni dovrebbe essere la più semplice e la più rapida, soprattutto se si tratta di informazioni bancarie, visto che la banca ha nor- malmente la possibilità di contattare i propri clienti. Nel caso dell’informazione della persona interessata da parte del detentore delle informazioni l’AFC non è svincolata dall’obbligo di fornire la prova del recapito dell’informazione al domici- lio di notificazione. Cpv. 4 L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero, sempreché l’autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. Il recapito della lettera di informazione è un atto ufficiale che non può essere eseguito sul territorio sovrano dello Stato contraente senza il consenso dell’autorità richiedente. Cpv. 5 Se la persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l’AFC la informa in merito alla domanda per il tramite dell’autorità richiedente o eventualmente median- te pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un mandatario auto- rizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.
Art. 15 Diritto di partecipazione ed esame degli atti Cpv. 1 Le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2 possono di principio partecipare alla procedura e consultare gli atti. Cpv. 2 Secondo l’articolo 27 PA29 – applicabile anche in questa sede – l’AFC può rifiutare l’esame degli atti se interessi pubblici importanti della Confederazione o dei Canto- ni, un interesse privato importante oppure l’interesse di un’inchiesta non ancora conclusa esigono l’osservanza del segreto. Questa limitazione della partecipazione alla procedura e del diritto di consultazione degli atti secondo il capoverso 1 non soddisfa lo standard internazionale, il quale impone che in casi eccezionali (ad es. in situazioni particolarmente urgenti oppure se informando la persona interessata si potrebbe pregiudicare una verifica in corso) deve essere possibile scambiare infor- mazioni senza darne preventivamente comunicazione alla persona interessata. Per tenere in considerazione lo standard internazionale è previsto che su richiesta
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dell’autorità estera l’AFC possa negare a una persona legittimata a ricorrere l’esame degli atti secondo l’articolo 27 PA e il diritto di essere sentita secondo l’articolo 30 capoverso 2 PA, purché l’autorità estera renda verosimili motivi di tutela del segreto in ordine alla procedura o a determinati atti. Ciò consente all’autorità estera di richiedere che le persone legittimate a ricorrere non siano informate immediatamen- te dopo la presentazione della domanda di assistenza amministrativa e di reperire le informazioni rilevanti. In questo modo è possibile evitare la collusione o la distru- zione di prove. Ciò permette inoltre all’autorità di negare per un periodo di tempo illimitato o definito la pubblicazione di determinate informazioni o atti concernenti la domanda di assistenza amministrativa. Ci si attiene invece al principio per cui le informazioni possono essere trasmesse solo se la persona legittimata a ricorrere ha dato il suo consenso o la decisione finale è passata in giudicato (cfr. art. 16 cpv. 2 e art. 20 cpv. 1).
2.4 Trasmissione delle informazioni
Art. 16 Procedura semplificata Cpv. 1 Le persone legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2 possono accon- sentire alla trasmissione delle informazioni all’autorità richiedente dandone comuni- cazione scritta all’AFC. Il consenso è irrevocabile. Cpv. 2 Se la persona legittimata a ricorrere vi acconsente ai sensi del capoverso 1, l’AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all’autorità richiedente e con l’indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere. Cpv. 3 È ipotizzabile che in presenza di più persone legittimate a ricorrere non tutte accon- sentano a produrre le informazioni o rifiutino di fornire una parte delle informazioni richieste. In questo caso vengono trasmesse soltanto le informazioni di cui al capo- verso 2 nei confronti delle quali è dato consenso illimitato. Alle altre informazioni si applica la procedura ordinaria secondo l’articolo 17.
Art. 17 Procedura ordinaria Cpv. 1 Se le informazioni richieste nella domanda di assistenza amministrativa non possono essere trasmesse nell’ambito della procedura semplificata conformemente all’arti- colo 16, l’AFC notifica la decisione finale a ogni persona legittimata a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2. La decisione finale motiva l’assistenza ammini- strativa e stabilisce l’entità delle informazioni da trasmettere. Nella prassi l’AFC emana diverse decisioni finali a seconda delle persone legittimate a ricorrere. Mentre la decisione finale concernente la persona interessata è di natura dettagliata, per motivi di tutela del segreto quelle destinate ad altre persone legittimate a ricorrere si limitano alle informazioni concernenti tale persona.
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Cpv. 2 L’AFC non può trasmettere informazioni presumibilmente irrilevanti. L’AFC rimuove o rende irriconoscibili tali informazioni. Questa disposizione è conforme all’articolo 26 capoverso 1 del Modello OCSE secondo il quale le autorità compe- tenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni presumibilmente rilevanti. In questo contesto occorre rimandare al nuovo commentario dell’articolo 26 del Modello OCSE (cfr. n. 1.2.1). A livello di contenuto il nuovo commentario preve- derà verosimilmente che non sarà più lo Stato richiesto a decidere in merito alla competenza dell’esame della rilevanza delle informazioni. È dunque prevedibile che questa disposizione dovrà essere rivista nel prossimo futuro. Cpv. 3 L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale. Questa disposizione precisa l’articolo 36 PA, che in alcuni casi non pre- vede la pubblicazione delle decisioni in un foglio ufficiale. Cpv. 4 In merito all’emanazione e al contenuto della decisione finale l’AFC informa simul- taneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.
Art. 18 Spese Cpv. 1 Per l’esecuzione delle domande di assistenza amministrativa non sono di norma addossate spese né alla persona interessata né al detentore delle informazioni. Cpv. 2 Le esperienze fatte dimostrano che ci sono situazioni in cui le spese della procedura raggiungono un’entità straordinaria e la persona interessata o il detentore delle informazioni ha ostacolato la procedura con il suo comportamento inadeguato. In tali casi deve essere possibile addossare integralmente o parzialmente a queste persone le spese sostenute in relazione allo scambio di informazioni. Un caso del genere si è presentato con UBS SA, alla quale sono state addossate le spese cagio- nate alla Confederazione dal disbrigo di due domande di assistenza amministrativa dell’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America. In assenza di una base legale è stato varato in merito un decreto federale30. La presente disposizione crea la necessaria base legale per gli eventuali casi analoghi futuri. Cpv. 3 Il Consiglio federale definisce le condizioni di cui al capoverso 2 e disciplina i dettagli.
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Art. 19 Procedura di ricorso Cpv. 1 Può essere impugnata unicamente la decisione finale; ogni decisone anteriore, com- presa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. Cpv. 2 Hanno diritto a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone, alle condizioni di cui all’articolo 48 PA. Cpv. 3 Il ricorso ha effetto sospensivo. È tuttavia applicabile l’articolo 55 capoversi 2–4 PA. L’AFC può dunque togliere l’effetto sospensivo al ricorso. Con questa disposi- zione si tiene conto delle esigenze dello standard internazionale. Senza arrivare al punto di non informare la persona interessata e abrogare totalmente i suoi diritti procedurali, l’AFC deve avere almeno la possibilità di tenere in considerazione situazioni eccezionali e di trasmettere le informazioni prima che sia conclusa la procedura di ricorso. Cpv. 4 Come disposto dall’articolo 4 capoverso 2, la procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente. Nell’intento di accelerare la procedura, si proce- de pertanto in linea di principio a un solo scambio di scritti. L’autorità di ricorso deve però avere la possibilità di effettuare un secondo scambio di scritti se la fatti- specie necessita ad esempio di un ulteriore chiarimento. Cpv. 5 Per il rimanente si applicano le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 20 Conclusione della procedura Cpv. 1 Al passaggio in giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso o se al ricorso è stato tolto l’effetto sospensivo, l’AFC trasmette le informazioni destinate allo scambio all’autorità richiedente. Cpv. 2 Conformemente all’articolo 26 capoverso 2 del Modello OCSE, lo Stato contraente deve tenere segrete le informazioni trasmesse e può renderle accessibili soltanto alle persone che devono utilizzarle a scopi prestabiliti. In sintonia con questa disposi- zione, tutte le CDI prevedono che l’autorità richiedente debba trattare in maniera confidenziale le informazioni ricevute e utilizzarle unicamente agli scopi previsti dalla convenzione. Le informazioni possono essere rese accessibili soltanto alle persone e alle autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che sono incaricate della tassazione o della riscossione, dell’esecuzione, del perseguimento penale o della decisione sui rimedi giuridici. Alcune CDI prevedono inoltre che le informazioni possano essere rese accessibili anche alle autorità di vigilanza. Queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni soltanto per questi scopi.
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Secondo il capoverso 2 l’AFC segnala all’autorità richiedente le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di segreto secondo le dispo- sizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Cpv. 3 Le CDI rivedute secondo l’articolo 26 del Modello OCSE recano in genere una clausola secondo la quale uno Stato contraente può utilizzare le informazioni otte- nute anche a fini diversi da quelli fiscali, a condizione che il diritto di entrambi gli Stati lo consenta e se l’autorità competente dello Stato richiedente vi acconsente. La competenza di accordare un siffatto consenso spetta all’AFC. Se le informazioni ricevute devono essere trasmesse alle autorità penali ai fini del perseguimento di altri reati non fiscali, l’AFC dà tale consenso d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. Questa disposizione è paragonabile all’articolo 38 capoverso 6 LBVM.
Art. 21 Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero Cpv. 1 Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all’autorità richiedente. Non è ammesso l’impiego di ulte- riori informazioni ottenute nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, ma non trasmesse. Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate tutte le infor- mazioni trasmesse all’autorità richiedente, escluse le informazioni bancarie (cfr. cpv. 2). Si può trattare anche di informazioni relative a rapporti di partecipazione oppure di informazioni che si trovavano in possesso di un fiduciario. Ciò corrispon- de agli articoli 111 e 112 LIFD, secondo i quali le autorità fiscali cantonali e federali possono consultare e utilizzare tutti i documenti che altre autorità si sono procurate legalmente, anche quando si tratta di informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere nel quadro della procedura ordinaria di tassazione. Cpv. 2 Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che per i contribuenti svizzeri l’adozione degli standard OCSE non deve comportare alcun cambiamento in materia di informazioni bancarie. Il capoverso 2 concretizza tale decisione, statuendo che le informazioni bancarie possono essere utilizzate soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Le autorità fiscali cantonali possono procurarsi informazioni bancarie per le imposte dirette soltanto in presenza delle fattispecie della frode fiscale e della sottrazione d’imposta grave. Ad eccezione di questi casi, le informazioni bancarie ottenute nel quadro di una procedura di assistenza ammini- strativa non possono quindi essere impiegate per fare osservare il diritto fiscale svizzero. Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 15 capoverso 3 OACDI. Con l’introduzione di tale disposizione nella LAAF, la Svizzera si impone anche in futuro un’autolimitazione, accettando così che le autorità fiscali svizzere possano trovarsi in una situazione sfavorevole rispetto a quelle estere. Inoltre secondo la prassi in materia di assistenza amministrativa conformemente all’articolo 26 del Modello OCSE lo Stato richiedente non è più tenuto a presentare il motivo per cui vi è frode fiscale secondo il diritto svizzero. Questo può avere come conseguenza che i dati
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necessari per valutare se le autorità fiscali svizzere avrebbero potuto procurarsi queste informazioni secondo il diritto svizzero mancheranno nel singolo caso. Cpv. 3 Secondo l’articolo 9 capoverso 3 la persona interessata deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo. Dal momento in cui tutte le informazioni trasmesse all’autorità richiedente possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero e che queste informazioni arrivano in un certo qual modo in maniera indiretta all’autorità svizzera, questo obbligo di cooperazione entra in conflitto con il principio applicabile nella procedura penale secondo il quale l’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico31. È quindi necessaria una limitazione per quel che concerne l’impiego delle informazioni trasmesse da parte delle autorità svizzere. La disposizione prevede dunque che le informazioni, se sono state ottenute in base all’obbligo di cooperazione di una per- sona, possono essere utilizzate in un procedimento penale contro tale persona sol- tanto dietro sua approvazione oppure se avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua cooperazione.
2.5 Domande di assistenza amministrativa svizzere
Art. 22 Cpv. 1 Le autorità fiscali interessate presentano le loro domande di assistenza amministrati- va internazionale all’AFC, competente per le domande svizzere all’estero (cfr. art. 2). Cpv. 2 L’AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se le condizioni non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente. Quest’ultima può completare per scritto la sua domanda. Cpv. 3 L’AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la proce- dura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione. Cpv. 4 Diversamente da quanto previsto per le domande estere, il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale non è ammesso. La protezione giuridica della persona interessata è garantita dalla procedura fiscale ordinaria sviz- zera. La persona interessata può pertanto opporsi all’ottenimento di informazioni all’estero impugnando la pertinente decisione di tassazione. Se del caso la persona interessata può interporre ricorso nello Stato richiesto.
31 Cfr. p. es. Robert Hauser, Erhard Schweri, Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozess- recht, 6a ed., Zurigo 2005, § 61 n. marg. 5.
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Cpv. 5 L’AFC inoltra le informazioni ricevute dall’estero alle autorità fiscali interessate e le informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Cpv. 6 Diversamente dal diritto svizzero, ma conformemente all’articolo 26 capoverso 5 del Modello OCSE e al suo complemento nelle CDI della Svizzera, le informazioni possono essere chieste anche alle banche e ad altre persone se la convenzione appli- cabile prevede la trasmissione di informazioni in possesso di una banca, di un’altra istituzione finanziaria, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario o che si riferiscono a partecipazioni a una persona giuridica. Lo Stato contraente è in contro- parte tenuto a ottenere per conto della Svizzera tutte le informazioni che anche la Svizzera deve procurarsi per conto di detto Stato conformemente alla convenzione applicabile. Con il capoverso 6 si rinuncia ad adempiere a questo obbligo. Le infor- mazioni bancarie possono pertanto essere richieste mediante una domanda di assi- stenza amministrativa soltanto se potrebbero essere ottenute secondo il diritto sviz- zero (vale a dire nelle fattispecie di frode e sottrazione d’imposta grave). Questa disposizione determina un vantaggio in termini di concorrenza a favore delle piazze bancarie estere poiché la Svizzera non può richiedere la fornitura di informa- zioni bancarie, ma deve fornirle. Questa autolimitazione è giustificata dal fatto che in questo ambito si tocca la questione di quali informazioni le autorità fiscali svizze- re possano procurarsi a scopo di tassazione secondo il diritto interno. La discussione che si sta delineando in merito, ossia se l’accesso alle informazioni bancarie debba o non debba essere ampliato anche in Svizzera in considerazione degli sviluppi a livello di assistenza amministrativa internazionale, non sarà anticipato in questa sede.
2.6 Disposizioni finali
Art. 23 Modifica del diritto vigente Cfr. il numero 2.7.
Art. 24 Disposizioni transitorie Le disposizioni di esecuzione delle CDI finora vigenti si fondano sull’articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale del 22 giugno 195132 concernente l’esecu- zione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, secondo il quale rientra nelle competenze del Consiglio federale disciplinare la procedura da osservare per gli scambi di informazioni previ- sti da una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Con l’emanazione della LAAF questa disposizione è abrogata (cfr. n. 2.7.4). Con l’abrogazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale le dispo- sizioni di esecuzione delle CDI vigenti perdono la loro base legale. Per questo
32 RS 672.2
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motivo l’articolo 24 stabilisce in via transitoria che tali disposizioni di esecuzione rimangono applicabili alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell’entrata in vigore della LAAF.
2.7 Modifica del diritto vigente
2.7.1 Legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale federale
Art. 42 cpv. 2 Secondo il nuovo articolo 84a si può interporre ricorso al Tribunale federale nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale se si tratta di un caso particolarmente importante (cfr. commento all’art. 84a). Per corrispondenza anche l’articolo 42 capoverso 2 deve rinviare a questa disposizione.
Art. 83 lett. h Secondo il nuovo articolo 84a è ammissibile interporre ricorso al Tribunale federale se si tratta di una questione di diritto di importanza fondamentale o di un caso parti- colarmente importante. Per corrispondenza è prevista una deroga nell’articolo 83 lettera h.
Art. 84a Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale Cpv. 1 Il giudizio dei ricorsi contro una decisione finale ai sensi dell’articolo 17 LAAF rientra nelle competenze del Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale amministrativo federale). In un settore come l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in cui a causa degli sviluppi internazionali si sono presentate recentemente e si riproporranno anche nel prossimo futuro questioni di importanza fondamentale, è auspicabile la possibilità di adire il Tribunale federale. Per questo motivo viene introdotto un nuovo arti- colo 84a. Esso prevede che il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se per altri motivi si tratta di un caso particolarmente importante. Spetterà alla giurisprudenza definire, nell’am- bito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, quando si tratti di un caso particolarmente importante.
Art. 100 cpv. 2 lett. b Per ridurre al minimo il ritardo della procedura consecutiva alla possibilità di ricorso prevista dall’articolo 84a, il termine di ricorso è di dieci giorni, come nelle decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
33 RS 173.110 34 RS 173.32
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Art. 107 cpv. 3 La decisione relativa all’entrata nel merito, ovvero se sono date o no le condizioni di un ricorso nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale ai sensi dell’arti- colo 84a, deve essere presa entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti come nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale.
2.7.2 Legge del 18 marzo 200535 sulle dogane
Introduzione Nel corso dell’elaborazione della LAAF si è valutato se le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’Accordo antifrode – come d’altronde quelle dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. in merito n. 2.7.4) – dovessero essere integrate nella LAAF nell’intento di riunire settori normativi paragonabili. Diversa- mente dalle convenzioni sullo scambio di informazioni in materia fiscale – discipli- nate dalla LAAF – l’Accordo antifrode non concerne unicamente il diritto fiscale, ma anche tasse e sussidi. Per corrispondenza l’assistenza amministrativa nel quadro dell’Accordo si riferisce a tutti questi settori. Nel caso dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’Accordo antifrode si tratta quindi della spiegazione materiale del diritto penale o del diritto amministrativo e fiscale (penale). In complemento allo scambio di informazioni l’Accordo antifrode prevede inoltre determinate misure di garanzia. Queste differenze spiegano e giustificano a livello di LAAF una normativa in deroga a quella dell’assistenza amministrativa dell’Accordo antifrode. Nell’Accordo antifrode sussistono nondimeno determinate lacune di regolamenta- zione, segnatamente per quanto riguarda i rimedi giuridici. Il presente progetto offre la possibilità di colmare queste lacune per il tramite di adeguamenti puntuali della legge sulle dogane e della legge sull’IVA (cfr. n. 2.7.3). Va osservato che le disposizioni proposte si limitano alle domande di assistenza amministrativa concernenti il traffico merci e non sono applicabili a quelle concer- nenti le procedure di appalto, che rientrano parimenti nel campo d’applicazione dell’Accordo antifrode. Per quanto è dato a conoscere un siffatto caso non si è mai presentato. Spetterebbe semmai alle autorità competenti provvedere all’eliminazione delle lacune di regolamentazione.
Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
Art. 114 Il contenuto di questa disposizione rimane immutato. È tuttavia abrogata la rubrica della disposizione.
35 RS 631.0
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Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale
Art. 115 Oggetto e campo d’applicazione Cpv. 1 Nell’ambito delle proprie competenze, l’Amministrazione delle dogane (AFD) può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l’assistenza amministrativa necessaria all’esecuzione dei loro compiti. Vi rientrano segnatamente la garanzia dell’applica- zione conforme del diritto doganale, come pure la prevenzione, la scoperta e il perseguimento di infrazioni alla legge sulle dogane. Il presupposto per applicare le disposizioni della legge sulle dogane è che questo sia previsto da un trattato internazionale. In merito si pensa in particolare all’Accordo antifrode. L’assistenza amministrativa secondo la legge sulle dogane non è applica- bile nel caso in cui viene presentata una domanda di assistenza amministrativa basata su una CDI. In questo caso, secondo gli articoli 1 e 2 LAAF è competente unicamente l’AFC, indipendentemente dai tipi di imposte interessati, anche se la domanda riguarda l’imposta sul valore aggiunto (cfr. anche art. 75a LIVA, n. 2.7.3). Cpv. 2 Ove un trattato internazionale lo preveda, l’AFD può concedere l’assistenza ammi- nistrativa anche d’ufficio, ossia a titolo spontaneo.
Art. 115a Competenza Cpv. 1 L’AFD è competente per eseguire l’assistenza amministrativa in base alle domande estere e per presentare le domande svizzere. La Direzione generale delle dogane è il servizio centrale in materia di imposte indirette. Il competente servizio di ricerche doganali esegue l’assistenza amministrativa nell’ipotesi che l’amministrazione doganale sia competente in Svizzera in questo ambito. Cpv. 2 La competenza dell’AFD discende dai compiti che il diritto interno le affida nel settore doganale. Se la domanda estera riguarda un settore disciplinato da un atto legislativo non doganale, che prevede una competenza diversa da quella dell’AFD, quest’ultima trasmette la domanda all’autorità competente. Cpv. 3 In caso di incompetenza ai sensi del capoverso 2, l’AFD esegue l’assistenza ammi- nistrativa con l’ausilio dell’autorità competente, per quanto tale autorità non sia in grado di eseguire le misure richieste. Si pensa ad esempio ai casi nei quali un’autorità non può eseguire inchieste penali.
Art. 115b Domanda Questa disposizione è formulata in maniera identica all’articolo 6 capoversi 1 e 2 LAAF, ragione per la quale si può rinviare al relativo commento.
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Art. 115c Misure ammesse Analogamente a quanto previsto dall’articolo 8 capoverso 1 LAAF, ai fini della consegna di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali si possono sono ammesse unicamente le misure previste dal diritto svizzero e che possono essere applicate nel quadro del diritto doganale o degli atti legislativi non doganali della Confederazione.
Art. 115d Obbligo di collaborazione Cpv. 1 Nel quadro della possibilità offerta dall’articolo 115c l’AFD può obbligare la perso- na interessata dalla domanda a collaborare e in particolare a consegnare la totalità delle informazioni, dei dati e dei documenti rilevanti in suo possesso. Cpv. 2 La persona interessata tenuta a collaborare può nondimeno rifiutare di collaborare o di deporre se è sottoposta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se le compete il diritto di rifiutare di deporre. Questo è in particolare il caso quando le informazioni, gli atti o gli oggetti da trasmettere potrebbero essere utilizzati contro di essa nel quadro di un procedimento penale pendente o futuro in Svizzera o all’estero. Cpv. 3 Se la persona interessata si rifiuta di collaborare o di deporre, l’AFD emana una decisione sull’obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.
Art. 115e Misure coercitive Cpv. 1 Se ai fini dell’inchiesta sono necessarie misure coercitive, tali misure possono essere ordinate per quanto il diritto svizzero o il diritto internazionale ne preveda l’ese- cuzione. Cpv. 2 Per quanto riguarda i tipi di misure coercitive e la loro esecuzione occorre fondarsi sugli articoli 45–60 DPA36. Poiché nel caso delle inchieste dell’AFD si tratta gene- ralmente di infrazioni al diritto penale amministrativo, non vi è alcun motivo di limitare i tipi di misure coercitive possibili.
Art. 115f Diritto di partecipazione Questa disposizione si discosta in alcuni punti dall’articolo 15 capoverso 1 LAAF. Mentre nel quadro della LAAF il diritto di ricorso non compete soltanto alla persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa ma, purché ne siano date le condizioni necessarie, anche ad altre persone legittimate a ricorrere e alle quali compete quindi il diritto di partecipare alla procedura, nell’ambito della legge sulle dogane soltanto la persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa
36 RS 313.0
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prende parte alla procedura e dispone pertanto di un corrispondente diritto di parte- cipazione. Inoltre questo diritto le è accordato solo nella misura in cui è stata obbli- gata a collaborare conformemente all’articolo 115d o sono state ordinate misure coercitive conformemente all’articolo 115e. Non è parimenti prevista la possibilità sancita dall’articolo 27 PA di limitare l’esame degli atti, poiché ciò non interessa i principali standard internazionali in campo doganale.
Art. 115g Procedura semplificata Queste disposizioni sono formulate in maniera identica all’articolo 16 capoversi 1 e 3 LAAF, ragione per la quale si può rinviare in linea di massima al relativo com- mento. In questo caso la sola differenza consiste nella designazione delle persone alle quali compete il diritto di partecipare alla procedura (cfr. commento all’art. 115f). Un’ulteriore differenza risiede nel fatto che – diversamente dalla LAAF – possono essere oggetto dell’assistenza amministrativa ai sensi della legge sulle dogane non soltanto le informazioni, ma anche documenti, oggetti e valori patrimoniali.
Art. 115h Procedura ordinaria Anche queste disposizioni hanno il loro pendant nella LAAF; si può pertanto rinvia- re al commento all’articolo 17 capoversi 1 e 2 LAAF. La differenza consiste ancora una volta nella designazione delle persone alle quali va notificata la decisione finale. Poiché secondo la legge sulle dogane soltanto la persona interessata ha qualità di parte alla procedura, essa sola è il destinatario della decisione finale (cfr. peraltro commento all’art. 115f). Un’ulteriore differenza è costituita anche in questo caso dall’oggetto possibile dell’assistenza amministrativa (cfr. commento all’art. 115g).
Art. 115i Rimedi giuridici Cpv. 1 Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative alle misure coercitive, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate autonomamente. Questa regolamentazione contribuisce all’accelerazione della procedura. È fatto salvo il capoverso 2. Cpv. 2 La sola eccezione è costituita dalle decisioni incidentali che provocano un pregiudi- zio immediato o non più riparabile per il fatto del sequestro o del blocco di valori patrimoniali o di oggetti di valore. Queste decisioni possono essere impugnate immediatamente. In questi casi il ricorso ai sensi del capoverso 3 ha generalmente effetto sospensivo. Cpv. 3 Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale dell’AFD può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in via definitiva. La legittimazione al ricorso è retta dall’articolo 48 PA.
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2.7.3 Legge del 12 giugno 200937 sull’IVA
Art. 75a Assistenza amministrativa internazionale Cpv. 1 Nell’ambito delle proprie competenze, l’AFC può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l’assistenza amministrativa necessaria all’esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l’applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, sempre che un trattato internazionale lo preveda. L’assistenza amministrativa secondo la legge sulle dogane non è applicabile nel caso in cui viene presentata una domanda di assistenza amministrativa basata su una CDI. In questo caso, secondo gli articoli 1 e 2 LAAF è competente unicamente l’AFC, indipendentemente dai tipi di imposte interessati, anche se la domanda riguarda l’imposta sul valore aggiunto. Cpv. 2 L’AFC esegue l’assistenza amministrativa che rientra nel suo ambito di competenze ai sensi del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, applicando per analogia gli articoli 115a–115i della legge sulle dogane. Questo rimando è giustificato poiché nel caso dell’IVA si tratta di un’imposta indiretta. Le disposizioni della legge sulle dogane – che disciplinano in particolare l’assistenza amministrativa nel quadro dell’attuazione dell’Accordo antifrode – sono per questo motivo più pertinenti di quelle della LAAF, improntate principalmente all’assistenza amministrativa in materia di imposte dirette.
2.7.4 Legge federale del 17 dicembre 200438 relativa
all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio
Art. 16 Le disposizioni dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio39 relative allo scambio di informazioni (art. 10) erano finora recate dagli articoli 16–24 della legge sulla fisca- lità del risparmio. In seguito all’introduzione della LAAF l’assistenza amministra- tiva ai sensi dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio può essere sottoposta alle disposizioni della LAAF.
Art. 17–24 In seguito all’assoggettamento alla LAAF dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio queste disposizioni di esecuzione dello scambio di informazioni vanno abrogate.
37 RS 641.20 38 RS 641.91 39 RS 0.641.926.81
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2.7.5 Decreto federale del 22 giugno 195140 concernente
l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione
Titolo Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Il decreto federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposi- zione è di obbligatorietà generale. La nuova Costituzione federale41 ha abrogato questa forma di atto legislativo. Per questo motivo si propone alle Camere federali la conversione del decreto federale in una legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.
Art. 2 cpv. 1 lett. d Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a del decreto federale il discipli- namento della procedura da osservare in caso di scambio di comunicazioni per evitare le doppie imposizioni rientra nelle competenze del Consiglio federale. In seguito all’emanazione della LAAF – il cui oggetto ai sensi del suo articolo 1 è l’esecuzione dell’assistenza amministrativa dal profilo organizzativo – questa dispo- sizione diviene caduca e va abrogata.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
Rispetto all’OACDI, entrata in vigore il 1° ottobre 2010, il disegno non presenta modifiche di rilievo per quanto riguarda l’organizzazione dell’assistenza ammini- strativa. Di conseguenza non si prevedono ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale supplementari per il bilancio della Confederazione. A prescindere dal presente disegno va comunque osservato che in caso di forte aumento delle domande di assistenza amministrativa presentate dagli Stati esteri o dalla Svizzera le risorse disponibili presso l’AFC potrebbero rivelarsi insufficienti.
3.2 Per i Cantoni
Per i Cantoni sono attese minime ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del perso- nale.
40 RS 672.2 41 RS 101
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3.3 Per l’economia
Relativamente al campo d’applicazione della legge la LAAF istituisce una norma- tiva chiara e trasparente dell’esecuzione dell’assistenza amministrativa. Il disegno apporta quindi la certezza del diritto, circostanza che dovrebbe essere giudicata positivamente dall’estero e dalle persone e istituzioni toccate dall’assistenza ammi- nistrativa. L’incremento della certezza del diritto potrebbe portare a un afflusso di patrimoni esteri. Condizioni quadro stabili sono un fattore determinante di ogni processo decisionale dell’economia e sono quindi di importanza centrale per la competitività della Svizzera. L’entrata in vigore della LAAF segnala inoltre all’estero che la Svizzera attua con- cretamente lo standard dell’articolo 26 del Modello OCSE in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. D’altra parte l’entrata in vigore della LAAF costituisce un’importante misura di attuazione del quarto indirizzo strategico del Consiglio federale per la politica dei mercati finanziari (garantire l’integrità della piazza finanziaria), poiché la certezza del diritto a livello di esecuzione dell’assistenza amministrativa contribuisce all’integrità della piazza finanziaria. Ciò rafforza a sua volta la fiducia – in particolare quella dei clienti bancari – nei confron- ti della piazza finanziaria svizzera, ma anzitutto l’accettazione della piazza finanzia- ria nel contesto internazionale. Oltre alle ripercussioni connesse all’entrata in vigore della LAAF, occorre pensare alle ripercussioni che sono scaturite dalla revisione delle CDI esistenti e a quelle che scaturiranno ancora dalla conclusione di nuove CDI in seguito alla ripresa dello standard dell’articolo 26 del Modello OCSE. Queste ripercussioni sono di maggiore rilievo e portata di quelle testé descritte. Esse si sono però verificate in una fase anteriore all’elaborazione della LAAF e non sono in relazione diretta con il presente avamprogetto, ragione per la quale non sono oggetto di un ulteriore approfondi- mento.
4 Rapporto con il programma di legislatura
La presente legge non è annunciata né nel messaggio del 23 gennaio 200842 sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200843 sul programma di legislatura 2007–2011. Questa circostanza è motivata dal fatto che la presente legge si è resa necessaria in seguito alla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard dell’articolo 26 del Modello OCSE e di adeguare in conseguenza le CDI esistenti, rispettivamente di concludere nuove CDI.
42 FF 2008 597 43 FF 2008 7469
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La LAAF poggia sull’articolo 173 capoverso 2 Cost. Esso disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare la doppia imposi- zione e secondo altri accordi internazionali che prevedono lo scambio di informa- zioni in questioni fiscali. La legge mira a un disciplinamento uniforme della proce- dura e in particolare stabilisce che l’AFC esegue l’assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere. Essa contiene inoltre le indica- zioni da fornire nella domanda e stabilisce da chi e con quali misure – misure coerci- tive comprese –devono essere ottenute le informazioni, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e a chi compete il diritto di partecipare alla procedura. La LAAF disciplina infine la procedura di ricorso. Conformemente all’articolo 129 capoverso 2 Cost. la competenza dell’armoniz- zazione fiscale spetta alla Confederazione. Essa si riferisce tuttavia alle imposte dirette federali, cantonali e comunali (art. 129 cpv. 1 Cost.). Per il presente disegno non è dunque questa la disposizione da considerare ma l’articolo 173 capoverso 2 Cost. in cui è l’Assemblea federale che tratta le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Poiché la regolamentazione interna dell’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale tra Stati non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, è giustificato basarsi su questo articolo.
5.2 Delega di competenze legislative
Conformemente all’articolo 18 capoverso 3 LAAF, il Consiglio federale precisa le condizioni alle quali i costi possono essere posti integralmente o parzialmente a carico della persona interessata o del detentore dell’informazione. Questa delega di competenze corrisponde al modo generale di procedere nelle questioni di emolu- menti.
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