Iniziativa parlamentare. Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio. Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 10 ottobre 2011. Parere del Consiglio federale
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Iniziativa parlamentare Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 10 ottobre 20111 Parere del Consiglio federale
dell’11 gennaio 2012
Onorevoli presidente e consiglieri,
conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 10 ottobre 2011 concernente l’iniziativa parlamentare «Liberalizzare gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio». Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
11 gennaio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
L’obiettivo dell’iniziativa parlamentare è di prolungare il periodo di tempo durante il quale i lavoratori possono essere occupati di notte nei negozi situati nelle stazioni di servizio. Oggi i lavoratori possono essere occupati nei negozi delle stazioni di servi- zio fino all’una di notte, in futuro dovranno poterlo essere per tutta la notte. L’iniziativa non implica invece nessun cambiamento per quanto riguarda la limita- zione dell’assortimento, che deve continuare a essere orientato ai bisogni dei viag- giatori. Le difficoltà d’esecuzione menzionate nell’ambito della procedura di consul- tazione, con particolare riferimento alla delimitazione dell’assortimento ammesso, devono essere esaminate più in dettaglio ed eventualmente risolte mediante le dispo- sizioni d’esecuzione. Per tali motivi il Consiglio federale sostiene la revisione della legge proposta. L’unica eccezione riguarda l’espressione «lungo i grandi assi stradali» che si intende introdurre con la revisione. L’attuale articolo 26 capoverso 4 dell’ordinanza 2 del 10 maggio 20003 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) è formulato come segue: «lungo le strade principali con traffico intenso». La prassi amministrativa e giudizia- ria hanno concretizzato il senso di queste parole. L’espressione «lungo i grandi assi stradali» contenuta nella nuova disposizione è invece una nozione indefinita che, rispetto alla formulazione utilizzata attualmente, dà adito a nuovi dubbi e problemi di delimitazione. L’esecuzione è resa più difficile dal fatto che la nozione «lungo i grandi assi stradali» non compare nella legislazione federale in vigore. Questo aspetto è stato rilevato anche in numerosi pareri espressi nell’ambito della consulta- zione. Il Consiglio federale propone pertanto di mantenere la formulazione già oggi utilizzata nella versione tedesca dell’OLL 2 «Hauptverkehrswege mit starkem Rei- severkehr». Il Consiglio federale chiede inoltre di allineare le versioni francese e italiana dell’articolo 27 capoverso 1quater LL alla versione tedesca: le formulazioni utilizzate oggi nell’articolo 26 OLL 2 «à forte fréquentation touristique» e «con traffico inten- so», che non contengono la nozione centrale, secondo l’attuale prassi amministrativa e giuridica, di «Reiseverkehr», devono essere sostituite da «fortement fréquentés par les voyageurs» e «con traffico intenso di viaggiatori».
3 Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone la seguente formulazione dell’articolo 27 capover- so 1quater LL:
Art. 27 cpv. 1quater 1quater Auf Autobahnraststätten und an Hauptverkehrswegen mit starkem Reisever- kehr dürfen in Tankstellenshops, deren Waren- und Dienstleistungsangebot in erster Linie auf die Bedürfnisse der Reisenden ausgerichtet ist, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch sonntags und in der Nacht beschäftigt werden.
Art. 27 cpv. 1quater 1quater Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et
3 RS 822.112
dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.
Art. 27 cpv. 1quater 1quater Nei negozi situati nelle stazioni di servizio lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori la cui offerta di prodotti e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori si possono impiegare lavoratori anche durante la notte e la domenica.