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Messaggio concernente gli emendamenti alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni
del 14 novembre 2012
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente gli emendamenti alla Costituzione dell’Organizzazione inter- nazionale per le migrazioni.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2012-2505 8041
Compendio
Durante la sua 76a sessione, il Consiglio dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (di seguito OIM) ha adottato una serie di emendamenti alla Costitu- zione (Risoluzione del Consiglio dell’OIM n. 997 del 24 novembre 1998) volti a rafforzare le strutture e a razionalizzare il processo decisionale dell’OIM. Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone al Parlamento l’approvazione di tali emendamenti, contenuti nella Risoluzione numero 997.
Situazione iniziale L’OIM, attore chiave del dialogo internazionale sulla migrazione, ha sviluppato partenariati con numerosi governi nei cinque continenti. Da anni la Svizzera ha stabilito un partenariato con l’OIM per i programmi di ritorno (Ufficio federale della migrazione, UFM) e più recentemente coopera con essa nell’ambito di parte- nariati in materia di migrazione (UFM, Direzione dello sviluppo e della coopera- zione [DSC], Divisione Sicurezza Umana [DSU] della Direzione politica del DFAE, Segreteria di Stato dell’economia [SECO]). Gli emendamenti costituiscono un adeguamento indispensabile della Costituzione alla crescente universalità dell’OIM e al bisogno di adottare meccanismi di governance che tutelino gli interessi di tutti gli Stati membri. Non mancano che 11 approvazioni per raggiungere i due terzi richiesti (degli attuali 146 Stati membri del Consiglio dell’OIM).
Contenuto In sintesi, gli emendamenti adottati dal Consiglio dell’OIM nella Risoluzione nume- ro 997: a) precisano che i nuovi membri confermano la loro appartenenza all’OIM procedendo conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (cfr. art. 2 lett. b); b) stabiliscono le conseguenze e le procedure in caso di mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte degli Stati membri (cfr. art. 4); c) chiariscono il ruolo e le responsabilità del Consiglio dell’OIM in qualità di organo di governance (cfr. art. 6 lett. a) e b); d) sopprimono il Comitato esecutivo dell’OIM, diventato nel corso degli anni un doppione del Consiglio dell’OIM (cfr. art. 5, 9, 12–16, 18, 21–24 e 29); e) conferiscono la competenza al Consiglio dell’OIM di creare gli organi ausi- liari necessari all’adempimento delle sue funzioni (art. 10); f) permettono al Direttore generale e al Vicedirettore generale di essere rielet- ti per un secondo mandato (cfr. art. 18); g) ridefiniscono la procedura per gli emendamenti che comportano cambia- menti fondamentali nella Costituzione dell’Organizzazione (art. 30 cpv. 2).
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Secondo il Consiglio federale la modifica dell’articolo 30 capoverso 2 rappresenta il cambiamento più importante poiché prevede una procedura semplificata di emen- damento della Costituzione: finora gli emendamenti che comportavano nuovi obbli- ghi entravano in vigore per un determinato membro soltanto a patto che questo li avesse accettati. Il nuovo sistema prevede invece che le modifiche fondamentali della Costituzione dell’Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entrino in vigore per tutti gli Stati membri dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri.
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Messaggio
1 Presentazione degli emendamenti
1.1 Situazione iniziale
Durante la sua 76a sessione, il Consiglio dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (di seguito OIM) ha adottato una serie di emendamenti alla Costituzione1 (Risoluzione del Consiglio n. 997 del 24 novembre 1998) volti a rafforzare le strut- ture e a razionalizzare il processo decisionale dell’OIM. Si tratta di una tappa impor- tante nell’evoluzione dell’Organizzazione e dei suoi organi di governance. Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone al Parlamento l’approvazione di tali emendamenti, che rispondono pienamente alle aspettative della Svizzera in materia di governance delle organizzazioni internazionali di cui fa parte. L’OIM (fino al 1989 «Comitato intergovernativo per le migrazioni europee») è stata istituita nel 1953 a seguito di una risoluzione del 1951 volta a gestire il reinsedia- mento di milioni di sfollati della Seconda guerra mondiale. Oggi l’OIM, con sede a Ginevra, è la principale organizzazione internazionale che si occupa dei vari aspetti e delle varie dimensioni della migrazione. L’operato e le attività dell’OIM sono essenzialmente guidati dalla Costituzione del 1953 e da una Strategia adottata nel
2007 dal Consiglio dell’OIM, ossia l’organo di governance.
L’OIM opera nei settori del ritorno, della migrazione legale, illegale e forzata non- ché della risposta umanitaria in stretta collaborazione con le competenti agenzie delle Nazioni Unite. Contribuisce a superare le sfide legate ai flussi migratori, a promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso le migrazioni e a difendere il rispetto dei diritti e del benessere dei migranti. Sostiene in particolare gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative nella definizione delle politiche migratorie e costituisce un polo di riferimento per il Dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite sulla migrazione nonché per il Forum mondiale su migrazione e sviluppo. L’OIM è un partner importante dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) e del DFAE (Divisione Sicurezza umana [DSU] della Direzione politica, Programma globale Migrazione e Aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della coope- razione [DSC]). La Svizzera è membro dell’organizzazione dal 1954 e versa un contributo annuo obbligatorio, determinato secondo la scala dei contributi fissata dalle Nazioni Unite. Nel 2012, il contributo obbligatorio della Svizzera all’OIM è stato di 482 345 franchi (1,2246 % del bilancio ordinario).
1.2 Sintesi del contenuto degli emendamenti
In sintesi, gli emendamenti adottati dal Consiglio nella Risoluzione numero 997: a) precisano che i nuovi membri confermano la loro appartenenza all’OIM pro- cedendo conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (cfr. art. 2 lett. b);
1 Costituzione del 19 ottobre 1953 dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, RS 0.142.01
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b) stabiliscono le conseguenze e le procedure in caso di mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte degli Stati membri (cfr. art. 4); c) chiariscono il ruolo e le responsabilità del Consiglio dell’OIM in qualità di organo di governance (cfr. art. 6 lett. a) e b); d) sopprimono il Comitato esecutivo dell’OIM, diventato nel corso degli anni un doppione del Consiglio dell’OIM (cfr. art. 5, 9, 12–16, 18, 21–24 e 29); e) conferiscono la competenza al Consiglio dell’OIM di creare gli organi ausi- liari necessari all’adempimento delle sue funzioni (art. 10); f) permettono al Direttore generale e al Vicedirettore generale di essere rieletti per un secondo mandato (cfr. art. 18); g) ridefiniscono la procedura per gli emendamenti che comportano cambiamen- ti fondamentali nella Costituzione dell’Organizzazione (art. 30 cpv. 2). Secondo il Consiglio federale la modifica dell’articolo 30 capoverso 2 rappresenta il cambiamento più importante poiché prevede una procedura semplificata di emen- damento della Costituzione: finora gli emendamenti che comportavano nuovi obbli- ghi entravano in vigore per un determinato membro soltanto a patto che questo li avesse accettati. Il nuovo sistema prevede invece che le modifiche fondamentali della Costituzione dell’Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entrino in vigore per tutti gli Stati membri dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri.
1.3 Processo di approvazione
La Costituzione originale è stata emendata una sola volta, nel 1987, in occasione del cambiamento di nome dell’organizzazione (entrata in vigore dell’emendamento: 1989). Gli emendamenti oggetto del presente messaggio sono stati adottati per consenso con la Risoluzione del Consiglio dell’OIM numero 997 del 23 novembre 1998. Conformemente all’articolo 30 capoverso 2 della Costituzione nella versione attuale, gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri. Il Consiglio non ritiene che tali emendamenti comportino nuovi obblighi per i membri. Potranno quindi entrare in vigore per tutti gli Stati parte, compresa la Svizzera, non appena due terzi degli Stati membri li avranno accettati. Ciò significa che, in realtà, la Svizzera non ha altre alternative che accettare gli emendamenti o decidere di ritirarsi dall’OIM. La Svizzera non ha ancora accettato gli emendamenti, che a fine aprile 2012 erano già stati approvati da 87 membri (cfr. elenco allegato). Non mancano che 11 approvazioni per raggiungere i due terzi richiesti per la loro entrata in vigore (degli attuali 146 Stati membri del Consiglio dell’OIM). Tra gli Stati che hanno accettato gli emendamenti figurano ad esempio i Paesi nordici, i Paesi baltici, il Belgio, la Spagna, la Francia, il Nepal, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. La Germania ha avviato la procedura di approvazione. Si può pertan- to partire dal principio che la maggioranza di due terzi verrà molto probabilmente raggiunta. In questo caso gli emendamenti entreranno in vigore anche per la Sviz- zera. Se li respingerà, il nostro Paese si ritirerà verosimilmente dall’OIM.
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1.4 Valutazione
L’OIM, attore chiave del dialogo internazionale sulla migrazione, ha sviluppato partenariati con numerosi governi nei cinque continenti. Da anni la Svizzera ha stabilito un partenariato con l’OIM per i programmi di ritorno (UFM) e più recente- mente coopera con essa nell’ambito di partenariati in materia di migrazione (UFM, DSC, DSU, SECO). Le conoscenze e le competenze nonché la rete internazionale dell’Organizzazione sono una ricca fonte di conoscenze e competenze utili per definire e attuare la nostre politiche e strategie in materia di migrazione. Gli emendamenti costituiscono un adeguamento indispensabile della Costituzione alla crescente universalità dell’OIM e al bisogno di adottare meccanismi di gover- nance che tutelino gli interessi di tutti gli Stati membri. Dal punto di vista politico, in quanto Stato membro e Stato ospite, e considerando che la Svizzera non si è opposta all’adozione della Risoluzione numero 997 del 23 novembre 1998, l’approvazione degli emendamenti sarebbe un segnale impor- tante della Svizzera ai fini del rafforzamento istituzionale dell’OIM e del prosegui- mento del suo impegno nella gestione coordinata della migrazione. Una mancata approvazione potrebbe invece tradursi in un indebolimento della Svizzera nella governance dell’OIM e rendere più complessa la sua partecipazione al dialogo internazionale nonché al coordinamento e all’attuazione di politiche migratorie nazionali e internazionali coerenti. L’emendamento dell’articolo 30 concernente le future modifiche fondamentali della Costituzione dell’OIM limita la possibilità di uno Stato membro di opporsi a nuovi emendamenti. Sarà quindi sostanzialmente possibile che il Consiglio dell’OIM adotti modifiche alla Costituzione contrarie agli interessi di una minoranza dei membri. Finora, tuttavia, le decisioni del Consiglio sono state prese per consenso. La nuova formula proposta concernente le modifiche della Costituzione è analoga alle procedure esistenti in seno a varie organizzazioni internazionali con cui la Svizzera collabora strettamente (cfr. p. es. OMS2, UNDP3, UNICEF4, UNFPA5, UNESCO6). Oltre all’emendamento dell’articolo 30 concernente le modifiche della Costituzione, la Risoluzione numero 997 del Consiglio introduce anche altre riforme importanti. Spicca in particolare l’emendamento dell’articolo 10, che rafforza il Consiglio dandogli un margine di manovra per istituire organi ausiliari che gli garantiscano le competenze tecniche necessarie per esercitare le sue funzioni. I presenti emendamenti non richiedono alcun adeguamento del diritto nazionale, dal momento che la Svizzera ha già recepito le disposizioni nella propria legislazione. Si è pertanto rinunciato a una procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 2 della legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione.
2 Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità, art. 73 (RS 0.810.1)
3 Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108 (RS 0.120); Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Popula- tion Fund, rule 15
4 Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108; Rules of procedure, rule 38
5 Statuto delle Nazioni Unite, 18, 67, 108; Rules of Procedure of the Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Population Fund, rule 15
6 Costituzione, art. XIII (RS 0.401)
7 RS 172.061
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2 Commento ai singoli emendamenti
Art. 2 lett. b L’emendamento chiarisce il processo di approvazione della Costituzione per gli Stati candidati che non erano membri dell’Organizzazione al momento dell’adozione degli emendamenti del 20 maggio 1987 che istituivano l’OIM al posto del «Comita- to intergovernativo per le migrazioni europee». Questo emendamento non concerne gli Stati che erano già membri dell’Organizzazione prima del 1987 (tra cui la Sviz- zera).
Art. 4 L’emendamento ridefinisce le procedure di sospensione del diritto di voto per gli Stati che accumulano ripetuti arretrati nel pagamento del contributo annuo obbliga- torio. Negli ultimi dieci anni non è stata ordinata alcuna sospensione, grazie ad accordi conclusi tra gli Stati interessati e l’OIM concernenti piani scaglionati di pagamento degli arretrati. In pratica questo articolo non concerne direttamente la Svizzera, che paga regolarmente il suo contributo annuo.
Art. 18 L’emendamento permette l’elezione del Direttore generale e del Vicedirettore gene- rale per un massimo di due mandati, come previsto nella Costituzione attuale, per un numero illimitato di mandati. La limitazione a due mandati è una prassi corrente in seno alle organizzazioni delle Nazioni Unite8. Questa prassi garantisce una stabilità nella gestione dell’Organizzazione, permettendo al tempo stesso scadenze ragione- voli di rinnovo della leadership.
Art. 30 cpv. 2 L’emendamento modifica le regole di adozione di emendamenti che comportano modifiche fondamentali della Costituzione dell’OIM o nuovi obblighi per gli Stati membri. Spetta al Consiglio stabilire, mediante votazione, se un emendamento apporta o meno una modifica fondamentale alla Costituzione.
L’articolo 30 capoverso 2 della Costituzione del 19 ottobre 1953 dell’OIM (RS 0.935.30), di cui la Svizzera è membro dal 1954, ha il seguente tenore: Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali, rimanendo peraltro inteso che gli emen- damenti comportanti nuovi obblighi per i membri entreranno in vigore per un de- terminato membro solo se tale membro avrà accettato i predetti emendamenti.
La Risoluzione numero 997 emenda questa disposizione come segue: Gli emendamenti che comportano cambiamenti fondamentali nella Costituzione dell’Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati membri entreranno in vigore quando saranno stati adottati dai due terzi dei membri del Consiglio e accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzio- nali. Il Consiglio deciderà, con un voto a maggioranza dei due terzi, se un determi-
8 Cfr. p. es. UNESCO, Costituzione, art. VI.2. (RS 0.401)
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nato emendamento comporta un cambiamento fondamentale nella Costituzione. Gli altri emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati adottati con decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi.
Con questo nuovo articolo 30, tutti i futuri emendamenti della Costituzione dell’OIM che comportano cambiamenti fondamentali della Costituzione o nuovi obblighi per gli Stati membri dovranno dapprima essere approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi. Successivamente potranno entrare in vigore quando saranno stati accettati da due terzi degli Stati membri e si applicheranno anche agli Stati che non li hanno accettati. Per le modifiche non fondamentali è sufficiente l’adozione da parte del Consiglio a maggioranza dei due terzi. Per le revisioni im- portanti dell’atto costitutivo dell’OIM, si passa quindi da un’entrata in vigore per un determinato membro unicamente se questi accetta formalmente gli emendamenti proposti a un’entrata in vigore automatica per tutti i membri non appena gli emen- damenti proposti sono stati adottati da due terzi dei membri.
Art. 6 e 10 Gli emendamenti riformulano la funzione e rafforzano l’autorità del Consiglio, il cui ruolo principale è di determinare, esaminare e rivedere la politica, i programmi e le attività dell’organizzazione – conformemente alla prassi attuale del Consiglio – e gli permettono di creare e gestire organi ausiliari.
Art. 5, 9, 12–16, 18, 21–24 e 29 Gli emendamenti stralciano qualsiasi menzione del Comitato esecutivo (art. 5, 9, 12–16, 18, 22–24) e modificano la terminologia dell’organizzazione dell’organo di governance (art. 21, 29). Con soli 32 Stati membri eletti, il Comitato esecutivo non era rappresentativo. La sua soppressione implica un trasferimento dei suoi compiti e delle sue responsabilità al Consiglio. Quest’ultimo resta l’organo superiore unico di governance dell’OIM, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri. Esso avrà inoltre la capacità di istituire organi ausiliari (cfr. art. 6 lett. b). Questa architettura di governance è simile a quella di varie agenzie delle Nazioni Unite.
3 Ripercussioni
Gli emendamenti, che si riferiscono essenzialmente al funzionamento del Consiglio dell’OIM, non hanno alcuna ripercussione degna di nota in termini di risorse finan- ziarie o di personale per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni. La rappresentanza svizzera in seno al Consiglio dell’OIM continuerà a essere assicurata dalla DSC, in stretta collaborazione con l’UFM, altri servizi del DFAE nonché la Missione perma- nente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, con gli stessi effettivi di quelli attuali. Gli emendamenti non concernono aspetti finanziari e non hanno alcun impatto significativo sull’economia, l’ambiente o la società svizzeri.
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4 Rapporto con il programma di legislatura e
le strategie nazionali del Consiglio federale L’importanza del partenariato con l’OIM è menzionata in varie strategie del Consi- glio federale, segnatamente nei seguenti documenti: – messaggio del 15 febbraio 20129 concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2013–2016: in particolare l’Aiuto umanitario della Confede- razione collabora strettamente con l’OIM; – rapporto sulla cooperazione in materia di migrazione internazionale (feb- braio 2011): l’OIM è menzionata tra le organizzazioni chiave nella risposta alle sfide globali della migrazione.
Il presente oggetto non è segnalato né nel messaggio del 23 gennaio 200810 sul programma di legislatura 2007–2011 né nel messaggio del 25 gennaio 201211 sul programma di legislatura 2011–2015.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’approvazione degli emendamenti contenuti nella Risoluzione numero 997 dell’OIM si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale12; (Cost.), in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all’Assemblea fede- rale approvare i trattati internazionali la cui conclusione non è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl13; art. 7a cpv. 1 LOGA14). Nella fattispecie queste disposizioni non si applica- no ai presenti emendamenti. De facto l’emendamento dell’articolo 30, anche se di per sé non contiene nuovi obblighi per gli Stati membri, comporta la possibilità che futuri cambiamenti fon- damentali della Costituzione dell’OIM entrino in vigore per la Svizzera anche senza il suo accordo. Benché questo principio sia comune a molte organizzazioni interna- zionali di cui il nostro Paese fa parte, appare giustificato sottoporre questo importan- te cambiamento al Parlamento per approvazione. Gli emendamenti entreranno tuttavia in vigore per la Svizzera anche se non li accetterà formalmente (cfr. n. 1.3). Il Consiglio federale è cosciente che, dal punto di vista del Parlamento, non è soddi- sfacente che una modifica di un trattato internazionale gli sia sottoposta nonostante l’entrata in vigore della stessa sia indipendente dall’approvazione del legislativo. Nondimeno il Consiglio federale, per ragioni di trasparenza e di rispetto delle regole di competenza istituzionale, ritiene necessario sottoporre la presente proposta alle Camere federali.
9 FF 2012 2139 10 FF 2008 597 11 FF 2012 305 12 RS 101
13 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10)
14 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010)
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Nell’eventualità in cui gli emendamenti vengano respinti dal Parlamento, il Consi- glio federale dovrà rivalutare la situazione. È improbabile che l’OIM sia d’accordo che la Svizzera mantenga il diritto di manifestare la sua opposizione se dovesse dissentire con emendamenti fondamentali eventualmente decisi in futuro e che in tal modo il nostro Paese eviti l’entrata in vigore di tali emendamenti a suo riguardo. Una simile eccezione contraddirebbe non soltanto la modifica in questione, ma anche la natura di un’organizzazione internazionale caratterizzata da un potere decisionale dei suoi organi ampiamente indipendente dalla volontà dei singoli mem- bri. Per queste ragioni la mancata accettazione dei presenti emendamenti causerà verosimilmente il ritiro della Svizzera dall’OIM.
5.2 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono conside- rate importanti le disposizioni che in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Essendo imperniati su questioni istitu- zionali, gli emendamenti non introducono direttamente nuove norme di diritto. L’emendamento dell’articolo 30 capoverso 2 semplifica tuttavia la creazione, da parte del Consiglio dell’OIM, di nuovi obblighi per tutti gli Stati membri (cfr. n. 2). Questa modifica della procedura di adozione di nuovi obblighi per gli Stati membri, se si trattasse di diritto interno, dovrebbe essere emanata sotto forma di legge in senso formale. Di conseguenza è opportuno sottoporre il decreto federale di appro- vazione a referendum facoltativo.
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Allegato Annahme der Änderungen der Satzung der IOM Acceptation des amendements à la Constitution de l’OIM Accettazione degli emendamenti alla Costituzione dell’OIM
Deutsch Français Italiano Notifizierung der Annahme erhalten am / Notification d’acceptation reçue le / Notificazione dell’accetta- zione ricevuta il
1. Slowakei Slovaquie Slovacchia 08.02.1999
2. Dänemark Danemark Danimarca 16.04.1999
3. Finnland Finlande Finlandia 23.04.1999
4. Korea, Republik République de Corée Corea, Repubblica 26.05.1999
5. Tschechische République tchèque Ceca, Repubblica 02.06.1999
Republik
6. Bulgarien Bulgarie Bulgaria 20.07.1999
7. Tunesien Tunisie Tunisia 17.01.2000
8. Thailand Thaïlande Thailandia 26.01.2000
9. Griechenland Grèce Grecia 10.03.2000
10. Kroatien Croatie Croazia 03.05.2000
11. Ungarn Hongrie Ungheria 19.05.2000
12. Japan Japon Giappone 23.05.2000
13. Algerien Algérie Algeria 08.08.2000
14. Norwegen Norvège Norvegia 28.08.2000
15. Tanzania Tanzanie Tanzania 26.10.2000
16. Rumänien Roumanie Romania 04.04.2001
17. Lettland Lettonie Lettonia 08.10.2001
18. Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 12.10.2001
19. Litauen Lituanie Lituania 19.03.2002
20. Frankreich France Francia 20.03.2002
21. Azerbaidschan Azerbaïdjan Azerbaigian 18.06.2002
22. Mali Mali Mali 13.09.2002
23. Mauritanien Mauritanie Mauritania 13.06.2003
24. Neuseeland Nouvelle-Zélande Nuova Zelanda 13.06.2003
25. Vereinigte Staaten Etats-Unis Stati Uniti 01.07.2003
von Amerika d’Amérique d’America
26. Malta Malte Malta 03.05.2004
27. Afghanistan Afghanistan Afghanistan 04.06.2004
28. Libyen Libye Libia 04.06.2004
29. Bahamas Bahamas Bahamas 30.11.2004
30. Estland Estonie Estonia 30.11.2004
31. Brasilien Brésil Brasile 30.11.2004
32. Türkei Turquie Turchia 30.11.2004
33. Niederlande Pays-Bas Paesi Bassi 16.12.2004
34. Jamaika Jamaïque Giamaica 09.06.2005
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35. Bosnien und Bosnie et Bosnia ed 09.06.2005
Herzegowina Herzégovine Erzegovina
36. Marokko Maroc Marocco 10.06.2005
37. Kamerun Cameroun Camerun 29.11.2005
38. Ghana Ghana Ghana 29.11.2005
39. Belarus Bélarus Bielorussia 29.11.2005
40. Togo Togo Togo 29.11.2005
41. Slowenien Slovénie Slovenia 01.02.2006
42. Mauritius Maurice Maurizio 08.06.2006
43. Spanien Espagne Spagna 08.06.2006
44. Montenegro Monténégro Montenegro 28.11.2006
45. Nepal Népal Nepal 28.11.2006
46. Australien Australie Australia 02.02.2007
47. Schweden Suède Svezia 20.03.2007
48. Belgien Belgique Belgio 15.06.2007
49. Burundi Burundi Burundi 27.11.2007
50. Vietnam Vietnam Vietnam 27.11.2007
51. Senegal Sénégal Senegal 15.01.2008
52. Ukraine Ukraine Ucraina 07.02.2008
53. Mexiko Mexique Messico 23.04.2008
54. Mongolei Mongolie Mongolia 18.06.2008
55. Somalia Somalie Somalia 18.06.2008
56. Kambodscha Cambodge Cambogia 22.04.2009
57. Trinidad-und-Tobago Trinité-et-Tobago Trinidad-e-Tobago 29.06.2009
58. Namibia Namibie Namibia 29.06.2009
59. Ecuador Equateur Ecuador 24.07.2009
60. Madagaskar Madagascar Madagascar 18.06.2010
61. Moldawien Moldavie Moldavia 17.09.2010
62. Kolumbien Colombie Colombia 04.11.2010
63. Lesotho Lesotho Lesotho 29.11.2010
64. Zentralafrikanische Rép. centraficaine Centrafricana, Rep. 29.11.2010
Republik
65. Timor-Leste Timor-Leste Timor orientale 29.11.2010
66. Botsuana Botswana Botswana 29.11.2010
67. Swaziland Swaziland Swaziland 29.11.2010
68. Albanien Albanie Albania 23.05.2011
69. Bolivien Bolivie Bolivia 28.07.2011
70. Georgien Géorgie Georgia 12.08.2011
71. Dschibuti Djibouti Gibuti 05.12.2011
72. Tschad Tchad Ciad 05.12.2011
73. Aethiopien Ethiopie Etiopia 05.12.2011
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74. Malediven Maldives Maldive 05.12.2011
75. Guyana Guyana Guyana 05.12.2011
76. Nauru Nauru Nauru 05.12.2011
77. Komoren Comores Comore 05.12.2011
78. Antigua-und-Barbuda Antigua-et-Barbuda Antigua-e-Barbuda 05.12.2011
79. Heiliger Stuhl Saint-Siège Santa Sede 05.12.2011
80. Mikronesien Micronésie Micronesia 05.12.2011
81. Südsudan Soudan du Sud Sudan del Sud 05.12.2011
82. Mozambik Mozambique Mozambico 05.12.2011
83. Seychellen Seychelles Seicelle 05.12.2011
84. Vanuatu Vanuatu Vanuatu 05.12.2011
85. Kongo, Rep. Rép. du Congo Congo, Rep. 14.12.2011
86. Nicaragua Nicaragua Nicaragua 29.03.2012
87. Uganda Ouganda Uganda 05.04.2012
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