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Messaggio concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua

del 18 gennaio 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

18 gennaio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-2863 485

Compendio

Il presente disegno di legge, di durata limitata, sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua rappresenta una base legale per finanziare le associazioni mantello nel corso del 2012.

Le associazioni mantello della formazione continua svolgono importanti compiti nei settori del coordinamento, della trasparenza e della qualità dell’offerta all’interno del sistema educativo. Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla promozione della cultura, sono state abrogate le direttive del Dipartimento federale dell’interno in virtù delle quali finora le associazioni mantello ricevevano sussidi finanziari. Con la presente legge, la cui durata è limitata fino alla fine del 2012, si intende creare la base legale necessaria per finanziare le associazioni mantello durante il 2012. Con il suo messaggio ERI 2013‒2016 il Consiglio federale proporrà all’Assemblea federale una legge non urgente per garantire tale sostegno anche dopo il 2012. La presente legge di durata limitata non intende anticipare il disegno di legge sulla formazione continua posto in consultazione il 9 novembre 2011. Il disegno mira piuttosto ad adeguare la concessione dei contributi alla prassi attuale della Confe- derazione in questo campo.

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Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Fino al 2011 ogni anno la Confederazione ha fornito sussidi finanziari a diverse associazioni mantello della formazione continua per sostenere il perfezionamento degli adulti. Le associazioni mantello nascono dall’unione di organizzazioni della formazione continua che servono agli adulti per il trasferimento delle competenze e il miglioramento delle opportunità all’interno della società e del mondo del lavoro. Le associazioni mantello della formazione continua svolgono compiti importanti per il sistema educativo, in particolare nei campi del coordinamento, della trasparenza e della qualità della formazione continua non professionale. Il 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), sono state abrogate le direttive2 del Dipartimento federale dell’interno in virtù delle quali finora si garantivano i sussidi finanziari. Pertanto, finché non sarà emanata una legge sulla formazione continua3, mancherà la base legale necessaria per il finanziamento transitorio. Per continuare le loro attività al servizio del sistema di formazione continua, le associazioni mantello dipendono dal sostegno finanziario. Il problema è stato ripreso dalla mozione Gutzwiller4. Dopo aver esaminato il messaggio ERI5 2012, il Parlamento ha deciso di destinare 0,9 milioni di franchi del credito per la formazione professionale al sostegno delle associazioni mantello. Il 13 dicembre 2011 la mozione Gutzwiller è stata accolta definitivamente. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di presentare al Parla- mento un disegno di legge per il finanziamento transitorio delle associazioni man- tello. Il Consiglio federale presenterà un corrispondente disegno di legge nell’ambito del messaggio ERI 2013‒2016. Con la legge federale urgente presentata in questa sede si intende colmare il deficit di finanziamento che si prospetta per il 2012. Questa base legale consentirà di utilizzare i mezzi riservati al sostegno alle associa- zioni mantello nel corso del 2012.

1.2 La nuova normativa proposta

Il presente disegno di legge rappresenta una base legale temporanea per il sostegno finanziario alle associazioni mantello nel campo della formazione continua non professionale destinata agli adulti. Il sostegno finanziario previsto nel disegno di legge per il 2012 corrisponde alla prassi attuale della Confederazione, basata sulle direttive del DFI.

1 RS 442.1 2 Direttive sull’utilizzazione del credito per il sostegno delle organizzazioni culturali 3 Cfr. il disegno di legge sulla formazione continua posto in consultazione dal Consiglio federale il 9 novembre 2011: www.admin.ch/aktuell/vernehmlassung/index.html?lang=it 4 11.3180, Finanziamento transitorio delle associazioni mantello della formazione continua 5 Messaggio del 3 dicembre 2010 concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione nel 2012, FF 2011 689.

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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Con la creazione di una base legale per il sostegno alle associazioni mantello e con la regolamentazione proposta, il Consiglio federale mette in atto le richieste formu- late dalla mozione Gutzwiller, accolta definitivamente il 13 dicembre 2011. In tal modo si evita di compromettere il buon funzionamento delle strutture della forma- zione continua sostenute dalla Confederazione per diversi anni. Il disegno non deve pregiudicare la regolamentazione futura della legge sulla forma- zione continua. La discussione sul sostegno finanziario alle organizzazioni mantello deve avvenire nel quadro dell’elaborazione della legge sulla formazione continua. Con il presente disegno di legge si deve garantire che nel 2012 il sostegno finanzia- rio in questo settore sia conforme alla prassi attuale.

1.4 Rinuncia alla procedura di consultazione

Il progetto prevede di continuare per un determinato periodo con la prassi attuale. Inoltre la legge deve essere dichiarata urgente. Per questo motivo si è rinunciato alla procedura di consultazione.

1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze

Rispetto alla prassi attuale della Confederazione, il disegno non prevede nuovi sussidi, ma garantisce un impiego efficiente dei fondi federali e non comporta alcun onere supplementare.

1.6 Attuazione

L’esecuzione in materia di concessione dei sussidi incombe all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Per precisare la regolamenta- zione, il disegno prevede l’emanazione di direttive da parte dell’UFFT, che si deve attenere alla prassi attuale della Confederazione e garantire una procedura semplice e trasparente.

2 Commento ai singoli articoli

Ingresso La legge si fonda sull’articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale (Cost.)6. Tali disposizioni autorizzano la Confederazione a promuovere il perfezio- namento e a determinare gli ambiti e i criteri della promozione.

6 RS 101

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Art. 1 Associazioni mantello aventi diritto ai contributi Il sostegno è destinato alle associazioni mantello che operano come un’unione di organizzazioni della formazione continua. Le organizzazioni affiliate alle associa- zioni mantello sono utili agli adulti per il trasferimento di competenze e il migliora- mento delle opportunità all’interno della società e del mondo del lavoro. Le associa- zioni mantello devono essere attive su tutto il territorio nazionale e non avere uno scopo lucrativo. Devono inoltre dimostrare di svolgere i compiti di cui all’articolo 2 in maniera continuativa da almeno tre anni. In questo modo si intendono mantenere le strutture concepite in maniera durevole. La disposizione corrisponde all’attuale prassi di finanziamento della Confederazione in questo campo. Il capoverso 3 sanci- sce che un’associazione mantello può essere sostenuta nell’adempimento dei suoi compiti solo se non è sostenuta da un’altra legge federale, segnatamente dalla LPCu, nell’adempimento dei medesimi compiti. La LPCu promuove la lotta all’illetterati- smo. Con il capoverso 3 si evitano i doppioni nel sovvenzionamento. La promozione in virtù di leggi speciali, come la LPCu, ha la precedenza sul sostegno previsto dalla presente legge. I contributi servono a continuare le attività svolte dalle associazioni mantello e al contempo soddisfano le esigenze della Confederazione. Nell’ambito dell’elaborazione della legge sulla formazione continua occorre inoltre approfondire la discussione di queste tematiche. Il disegno non deve pregiudicare né la futura regolamentazione del finanziamento, né la terminologia della legge sulla formazione continua, bensì rendere possibile il finanziamento transitorio.

Art. 2 Compiti sovvenzionati La disposizione definisce i compiti che possono essere sovvenzionati. Non si tratta di svolgere compiti specifici o di organizzare corsi, bensì di prevedere attività van- taggiose per il sistema della formazione continua. Le associazioni mantello svolgono importanti compiti informativi sull’offerta di formazione continua e sul coordina- mento. Inoltre possono essere concessi loro contributi per le attività che contribui- scono a garantire e sviluppare la qualità della formazione continua.

Art. 3 Calcolo dei contributi I capoversi 1, 2 e 3 stabiliscono i criteri di calcolo per i contributi. Con la disposi- zione secondo cui i contributi possono essere tanto più elevati quanto più importanti sono le prestazioni proprie e i contributi di terzi, i beneficiari di sovvenzioni sono motivati ad adoperarsi per ottenere il finanziamento di terzi.

Art 4 Finanziamento Il limite massimo dei fondi a disposizione per i contributi è stabilito dai limiti di spesa autorizzati dall’Assemblea federale.

Art. 5 Rapporto con la legge sui sussidi Per altre regolamentazioni sul sovvenzionamento si rimanda alla legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi. L’obbligo d’informazione e la prassi in caso di cambiamento di destinazione dei sussidi sono disciplinati dalle disposizioni della legge sui sussidi.

7 RS 616.1

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Art. 6 Esecuzione L’UFFT è responsabile dell’esecuzione. Per uno svolgimento ottimale delle proprie attività di sostegno, l’UFFT si coordina in particolare con l’Ufficio federale della cultura. Questa unità amministrativa è responsabile dell’esecuzione della LPCu, che contribuisce alla lotta all’illetteratismo. L’UFFT emana direttive sui dettagli dell’assegnazione dei contributi, sulla presentazione delle domande e sulle modalità di pagamento, attenendosi alla prassi attuale della Confederazione.

Art. 7 Entrata in vigore Per provvedere affinché le associazioni mantello possano disporre nel più breve tempo possibile dei fondi necessari nel 2012 per continuare le loro attività al servizio della formazione continua, la legge deve essere dichiarata urgente ed entrare in vigore subito dopo la sua adozione. La durata di validità della legge è limitata al 31 dicembre 2012. Trattandosi di una legge federale urgente la cui durata di validità è inferiore a un anno, essa non sottostà a referendum facoltativo (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. b Cost. e contrario).

3 Ripercussioni

Il disegno di legge corrisponde alla prassi attuale della Confederazione. Non deter- mina nuove spese e non ha alcun effetto sul personale. I fondi per 0,9 milioni di franchi provengono dal credito per la formazione professionale e sono riservati al sostegno delle associazioni mantello. Tali fondi possono essere messi a disposizione delle associazioni mantello se esiste una base legale corrispondente. In caso contra- rio, la mancanza di una base legale per il sostegno alle associazioni mantello infice- rebbe il sistema della formazione continua. Eventuali carenze o mancanze nel coor- dinamento e nella garanzia della qualità comporterebbero una perdita di efficienza e di efficacia nell’offerta della formazione continua.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 20088 sul programma di legislatura 2007–2011, né nel decreto federale del 18 settembre 20089 sul pro- gramma di legislatura 2007–2011. Dato il carattere urgente e non prevedibile dell’atto, la sua adozione deve avvenire al di fuori del programma di legislatura.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La presente legge si fonda sull’articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione fede- rale. Queste disposizioni autorizzano la Confederazione a promuovere il perfezio- namento e a determinare gli ambiti e i criteri della promozione.

8 FF 2008 597 9 FF 2008 7469

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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

della Svizzera Il presente disegno disciplina il sovvenzionamento delle associazioni mantello svizzere della formazione continua. Le disposizioni non hanno alcun rapporto con gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Per continuare le loro attività al servizio del sistema di formazione continua, le associazioni mantello dipendono dal sostegno finanziario. Al fine di mettere a dispo- sizione rapidamente nel 2012 i fondi bloccati per l’assenza di basi legali, è indispen- sabile il ricorso alla procedura speciale per emanare la legge. Il disegno sarà discus- so seguendo la procedura accelerata prevista dall’articolo 85 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento. In applicazione dell’articolo 165 della Costituzione federale, la legge deve essere dichiarata urgente ed entrare immediata- mente in vigore. La presente legge, dichiarata urgente e valida fino alla fine del 2012, non sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost. e contrario).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Le sovvenzioni previste dal disegno di legge non sono subordinate al freno alle spese.

5.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

Con la regolamentazione proposta per il finanziamento transitorio nel 2012 si inten- de evitare di pregiudicare il buon funzionamento delle strutture della formazione continua sostenute dalla Confederazione. I criteri di calcolo per i contributi sono sanciti dal disegno di legge nel rispetto della legge sui sussidi e corrispondono alla prassi attuale della Confederazione.

10 RS 171.10

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