Iniziativa parlamentare. Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n. 183) dell'OIL. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011. Parere del Consiglio federale
ad 07.455
Iniziativa parlamentare Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n. 183) dell’OIL Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011 Parere del Consiglio federale
del 15 febbraio 2012
Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011 concernente l’iniziativa parlamentare 07.455 «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n. 183) dell’OIL».
Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
15 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2011-2737 1529
Parere
1 Situazione iniziale
Il 22 giugno 2007 la consigliera nazionale Liliane Maury Pasquier ha depositato l’iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della materni- tà (n. 183) dell’OIL» intesa ad autorizzare il Consiglio federale a ratificare la Con- venzione n. 183 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La Commis- sione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha adottato il rapporto concernente tale iniziativa parlamentare e il progetto di decreto federale che, nell’articolo 2, prevede una modifica dell’articolo 35a capoverso 2 della legge federale del 13 marzo 19641 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL). Il progetto di modifica legislativa si prefigge di migliorare la certezza del diritto iscrivendo nella legge sul lavoro il principio della retribuzione del tempo dedicato all’allattamento. Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare i dettagli nell’articolo 60 capoverso 2 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20002 concer- nente la legge sul lavoro (OLL 1). Inoltre Consiglio federale è invitato a esprimere il proprio parere in merito al progetto summenzionato in vista della sua trattazione nel Consiglio nazionale nel corso della sessione primaverile 2012.
2 Parere del Consiglio federale
Nel suo rapporto del 15 giugno 2001 (FF 2001 5601 segg.) il Consiglio federale ha esaminato la Convenzione n. 183 dell’OIL, rinunciando a proporne la ratifica princi- palmente a causa della mancanza di un’assicurazione maternità in Svizzera. Come giustamente rilevato dal rapporto della CSSS-N, dal 2001 la situazione in Svizzera si è evoluta favorevolmente. Il Consiglio federale condivide l’analisi della situazione presentata nel rapporto della Commissione e ritiene che le disposizioni del diritto positivo svizzero corrispondano ampiamente a quelle della Convenzione n. 183 dell’OIL. Pur attenendosi rigorosamente al principio della libertà contrattuale sancito in Sviz- zera dal diritto privato del lavoro, il Consiglio federale tiene conto della modifica della LL proposta dalla CSSS-N per ratificare la Convenzione n. 183 dell’OIL. Il Consiglio federale ritiene che la ratifica della convenzione in esame risponda alle esigenze di una politica coerente e solidale sotto il profilo della protezione della maternità e della salute e che concilia vita familiare e vita lavorativa. Secondo il sistema attuale del diritto privato del contratto di lavoro, la retribuzione del tempo dedicato all’allattamento è disciplinata tra i partner sociali o direttamente tra le parti contraenti del contratto di lavoro individuale. Se il contratto in questione non preve- de diversamente, secondo l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)3 il lavoratore assente per un tempo limitato per motivi inerenti alla sua persona (p. es. malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica)