Valutazione della prassi della Confederazione in materia di procedure di consultazione e di indagini conoscitive Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale
del 7 settembre 2011
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Rapporto
1 Premessa e oggetto della valutazione
Strumento centrale del processo legislativo svizzero, la procedura di consultazione ha una tradizione che risale agli albori dello Stato federale. Obiettivo di tale proce- dura è garantire che, nella fase preparlamentare, i Cantoni, i partiti politici e le cerchie interessate partecipino alla definizione delle politiche federali, nonché au- mentare il consenso politico e l’attuabilità delle misure adottate. A fronte del drasti- co aumento delle consultazioni nel corso degli anni Novanta, nel 2005 il legislatore ha deciso di disciplinare tale prassi in una legge1, al fine di ottimizzare la procedura (semplificandola) e di consolidarla sotto il profilo qualitativo (restringendone il cam- po d’applicazione)2. La nuova regolamentazione ha introdotto, tra l’altro, la distin- zione tra la procedura di consultazione, indetta dal Consiglio federale o dal Parla- mento su progetti di ampia portata (ad es. modifiche costituzionali), e l’indagine conoscitiva, che i dipartimenti o la Cancelleria federale possono avviare per progetti di portata minore. Sebbene tutti gli esponenti politici reputino la procedura di consultazione uno stru- mento utile, i risultati auspicati con la riforma del 2005 non sono stati raggiunti. Negli ultimi anni, inoltre, sono state ripetutamente sollevate critiche che, alla lunga, rischiano di compromettere la legittimità dello strumento. Oggetto di tali critiche da parte dei partecipanti alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive sono in particolare i termini troppo stretti, l’assenza di trasparenza riguardo alla scelta dei destinatari e al seguito dato ai pareri, e le procedure svolte in forma di conferenza. Alla luce di queste problematiche, le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno deciso, il 21 gennaio 2010, di affidare al Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA) il mandato di valutare la prassi della Confederazione in materia di procedure di consultazione e di indagini conoscitive. Come deciso il 30 giugno 2010 dalla competente sottocommissione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale DFGP/CaF in base alle proposte avanzate dal CPA, l’inchiesta di quest’ultimo ha posto l’accento sulla prassi dell’Amministrazione federale in materia di indagini conoscitive. In particolare si è trattato di chiarire in base a quali i criteri l’Amministrazione federale opta per l’una o l’altra procedura, quali disposizioni legali sono rilevanti per l’indagine conoscitiva e come sono appli- cate, in quali condizioni sono svolte le procedure e con quali modalità sono comuni- cati i risultati. Il CPA ha concluso la propria valutazione e ne ha pubblicato i risultati nel rapporto del 9 giugno 2011 (cfr. allegato) intitolato «Valutazione della prassi della Confede- razione in materia di procedure di consultazione e di indagini conoscitive». La sottocommissione DFGP/CaF, che ne ha preso atto nella seduta del 22 giugno 2011, ha trasmesso le proprie conclusioni e proposte alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N). Quest’ultima ha adottato il presente rapporto e le
1 Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consulta- zione, LCo), RS 172.061. 2 Cfr. messaggio del 21 gennaio 2004 concernente la legge federale sulla procedura di con- sultazione, FF 2004 453.
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raccomandazioni ivi contenute nella seduta del 7 settembre 2011, dando altresì il via libera alla sua pubblicazione e a quella del rapporto del CPA. Il presente rapporto scaturisce dall’analisi del rapporto di valutazione del CPA del 9 giugno 2011. È pertanto complementare a quest’ultimo, i cui risultati sono riportati in questo testo soltanto ove necessario a fini esplicativi. Il seguente e centrale capitolo del presente rapporto analizza due aspetti. In primo luogo, si sofferma sul potenziale di ottimizzazione della procedura di consultazione e dell’indagine conoscitiva in generale (n. 2.1). La CdG-N reputa che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 LCo3 sia necessario, a prescin- dere dal tipo di procedura, modificare o quantomeno precisare diverse disposizioni. In secondo luogo, tratta della distinzione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva (n. 2.2), distinzione mediante la quale il legislatore intendeva ridurre il numero delle procedure di consultazione e migliorarne la qualità. In realtà, la CdG-N ritiene che il punto più problematico della prassi attuale sia proprio questa distinzione e invita il Consiglio federale a valutare se sia davvero opportuno preser- varla.
2 Conclusioni della Commissione della gestione
La CdG-N constata con soddisfazione che la valutazione del CPA non ha rilevato grossi problemi sotto il profilo del consenso raccolto dallo strumento. Evidentemen- te, sia le unità dell’Amministrazione federale che indicono tali procedure, sia i destinatari, ritengono che le procedure di consultazione e le indagini conoscitive siano, in linea di massima, uno strumento utile e funzionale. I destinatari, in partico- lare, sono lieti di poter partecipare al processo di formazione delle decisioni della Confederazione e di poter far confluire le proprie conoscenze nel processo politico. Dalla valutazione del CPA emerge tuttavia che gli obiettivi perseguiti dal legislatore con l’introduzione della LCo nel 2005 non sono stati raggiunti e che, sotto diversi aspetti, sia la procedura di consultazione sia l’indagine conoscitiva sono potenzial- mente ottimizzabili.
2.1 Potenziale di ottimizzazione della procedura di
consultazione e dell’indagine conoscitiva
2.1.1 Ruolo e competenze della Cancelleria federale
Conformemente all’articolo 5 capoverso 3 LCo e all’articolo 4 OCo4, la Cancelleria federale coordina e pianifica le procedure e fornisce consulenza ai dipartimenti in merito alla procedura da seguire (consultazione o indagine conoscitiva). Nella prassi accade tuttavia di rado che la Cancelleria federale adempia effettivamente il proprio ruolo sollevando ad esempio obiezioni nei confronti di un dipartimento o provveden-
3 Nell’articolo in questione lo scopo della procedura è definito come segue: «La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione. Fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.» 4 Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consulta- zione, OCo), RS 172.061.1.
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do al coordinamento temporale delle varie procedure. Ciò è imputabile anche al fatto che la Cancelleria federale non dispone delle competenze e degli strumenti necessari per imporsi, e questo, sebbene i compiti summenzionati le competano per legge. La CdG-N è inoltre preoccupata per la scarsità delle risorse che la Cancelleria fede- rale può destinare alla propria attività di coordinamento. Sembrerebbe infatti che, vista la limitatezza delle risorse, le indagini conoscitive, e più concretamente la deci- sione di indire tale procedura e il suo svolgimento, siano soggette a una verifica molto meno rigorosa di quanto non lo siano, normalmente, le procedure di consulta- zione, che hanno di fatto un peso politico maggiore.
La Commissione ritiene, invece, che il coordinamento sia un compito importante, poiché la Cancelleria federale è il solo organo a poter mettere in discussione la decisione di un dipartimento o di un ufficio di svolgere (o non svolgere) un’indagine conoscitiva. Il consenso del Consiglio federale infatti non è necessario5. La Cancel- leria federale è l’unica autorità cui compete di sottoporre a un certo controllo lo svolgimento dell’indagine conoscitiva e, di riflesso, il coinvolgimento di cerchie esterne nel caso di progetti di portata minore (cfr. art. 147 Cost.)6.
Raccomandazione 1: Ruolo e competenze della Cancelleria federale La CdG-N invita il Consiglio federale a provvedere affinché il ruolo, i compiti e le competenze della Cancelleria federale in materia di coordinamento delle pro- cedure di consultazione e delle indagini conoscitive – anche di quelle previste da leggi diverse dalla LCo – siano chiaramente definiti. A tal fine, il Consiglio fe- derale elabora una proposta tesa ad estendere le competenze e gli strumenti a disposizione della Cancelleria federale in questo ambito e si adopera affinché quest’ultima disponga delle risorse necessarie per l’adempimento del suo man- dato.
2.1.2 Trasparenza nella comunicazione dei risultati
Tralasciando la disposizione secondo cui è accordata particolare considerazione ai pareri dei Cantoni «qualora si tratti di trasposizione o attuazione del diritto federale» (art. 18 OCo), non vi sono nella legge disposizioni che stabiliscano come tenere conto dei pareri e ponderarli. Diversamente da alcuni destinatari che vorrebbero veder fissati nella legge i criteri di ponderazione dei pareri, la CdG-N ritiene che non sia opportuno sancire per legge il valore da attribuire ai pareri di determinati attori. Valutare i pareri raccolti deve continuare ad essere il compito del Consiglio federale o dell’autorità che ha indetto la procedura. Quest'ultima vi provvederà alla luce degli obiettivi che la procedura – sia essa procedura di consultazione o indagine conosci- tiva – deve permettere di conseguire (cfr. art. 2 LCo). Dalla valutazione del CPA è tuttavia emersa la necessità di una maggiore trasparen- za nella comunicazione dei risultati, cosa che contribuirebbe altresì ad incrementare
5 Normalmente, la decisione di indire un’indagine conoscitiva non spetta al Consiglio federale (cfr. art. 10 LCo). 6 Nella maggior parte dei casi, i disegni di atti normativi sottoposti a indagine conoscitiva sono ordinanze. Dunque, anche nelle fasi successive, non sono trattati in Parlamento.
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la legittimità dello strumento. I partecipanti auspicano, in particolare nel caso delle indagini conoscitive7, di venire informati attivamente sul seguito dato ai loro pareri e sulle eventuali modifiche subite dal progetto iniziale. La CdG-N invita pertanto il Consiglio federale a esaminare le possibilità di soddisfare la giustificata richiesta di maggiore trasparenza nella comunicazione dei risultati. Il Collegio governativo e l’Amministrazione federale sono altresì chiamati a chiarire perché, alla luce dello scopo sancito nell’articolo 2 LCo, attribuiscono maggior peso ad alcuni pareri e meno ad altri.
Raccomandazione 2: Trasparenza nella comunicazione dei risultati La CdG-N raccomanda al Consiglio federale di esaminare come sia possibile trasmettere in modo più trasparente i risultati delle procedure di consultazione e delle indagini conoscitive. Il Consiglio federale deve inoltre adoperarsi affinché i destinatari delle indagini conoscitive siano informati attivamente e in tempi ra- gionevoli dei risultati della procedura.
2.1.3 Abrogazione della procedura in forma di conferenza
e introduzione dell’obbligo di motivare la riduzione del termine per l’inoltro dei pareri La legge prevede la possibilità, in caso d’urgenza, di svolgere tutta o parte della procedura di consultazione in forma di conferenza, ossia di derogare alla forma scritta prevista (art. 7 LCo). Dalla valutazione del CPA è tuttavia emerso che questa forma procedurale è oggetto di critiche unanimi, poiché comporta un onere uguale, se non addirittura superiore, a quello della forma scritta; spesso, infatti, i destinatari forniscono anche un parere scritto. La CdG-N è consapevole del fatto che, in casi eccezionali, è assolutamente necessa- rio derogare al termine sancito per legge, in modo da poter adempiere gli obiettivi stabiliti dall’articolo 2 LCo. Tuttavia, se le ragioni della deroga non sono debitamen- te motivate, la legittimità dello strumento ne risente e tra i partecipanti si diffonde l’impressione che si tratti di una procedura svolta semplicemente pro forma. Per queste ragioni, la CdG-N ritiene che, ove vi sia un’urgenza effettiva, l’unica mo- difica procedurale possibile sia quella di prevedere una riduzione del termine di consultazione, riduzione che l’autorità che indice e svolge la procedura dovrà debita- mente motivare.
7 Al termine delle procedure di consultazione, e per l’esattezza dopo la decisione del Consi- glio federale, la Cancelleria federale rende noti i risultati della procedura mediante un co- municato stampa e pubblica on-line il rapporto sui risultati. L’unità amministrativa re- sponsabile è altresì tenuta ad informare i partecipanti alla procedura dell’avvenuta pubbli- cazione del rapporto sui risultati (art. 9 cpv. 1 lett. c LCo e art. 21 OCo). Nel messaggio al Parlamento, inoltre, il Consiglio federale fa un resoconto della procedura di consultazione e informa in merito alle eventuali modifiche subite dal progetto iniziale. Tutto questo non vale di norma per i progetti di ordinanza, che sono sottoposti a indagine conoscitiva.
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Raccomandazione 3: Abrogazione della procedura in forma di conferenza La CdG-N invita il Consiglio federale a proporre al Parlamento l’abrogazione della procedura in forma di conferenza sia per le indagini conoscitive che per le procedure di consultazione.
Raccomandazione 4: Introduzione dell’obbligo di motivare la riduzione del termine per l’inoltro dei pareri La CdG-N invita il Consiglio federale ad elaborare all’attenzione del Parlamento un disegno di modifica della LCo, affinché l’autorità che indice la procedura e abbrevia il termine di consultazione per ragioni d’urgenza, sia tenuta a motivare la propria decisione.
2.2 Distinzione tra procedura di consultazione e indagine
conoscitiva L’obiettivo principale perseguito dal legislatore con l’introduzione nel 2005 della legge sulla consultazione era di ottimizzare la procedura (semplificandola) e consoli- darla sotto il profilo qualitativo (restringendone il campo d’applicazione). La distin- zione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva avrebbe dovuto ridurre il numero delle procedure e migliorare la qualità dello strumento, poiché le procedure di consultazione possono essere indette solo dal Consiglio federale e soltanto per progetti di ampia portata. Il messaggio concernente la LCo precisa: «La procedura di consultazione è consolidata dal profilo qualitativo nel senso che, […] viene indetta solo per atti […] importanti [...]. In tal modo, non solo il governo ma anche i desti- natari vengono sgravati da consultazioni su temi subordinati e possono concentrarsi su temi essenziali8». La distinzione tra i due tipi di procedura, tuttavia, è disciplinata in modo insufficien- te e ai destinatari delle consultazioni è sostanzialmente sconosciuta. In altre parole, l’obiettivo del legislatore è stato mancato. La CdG-N ritiene quindi che occorra valutare se è il caso di continuare a prevedere due tipi di procedura. Chiede pertanto al Consiglio federale di vagliare la questione e formula raccomandazioni sia per il caso in cui l’Esecutivo decida di abrogare detta distinzione sia per il caso in cui decida di preservarla (cfr. n. 2.2.1 e 2.2.2).
8 Messaggio del 21 gennaio 2004 concernente la legge federale sulla procedura di consulta- zione, FF 2004 453 456.
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Raccomandazione 5: Funzionalità della distinzione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva La CdG-N invita il Consiglio federale a valutare se sia opportuno continuare a prevedere due diverse procedure oppure se non sia preferibile abrogare la distin- zione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva.
2.2.1 Variante: Abrogazione della distinzione
Se il Consiglio federale dovesse giungere alla conclusione che la distinzione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva non è funzionale e che dunque è preferibile prevedere un’unica procedura, la CdG-N raccomanda di abrogare la disposizione sull’oggetto della procedura di consultazione, secondo cui questa procedura va prevista soltanto per i progetti che si collocano a un determinato livello normativo o che sono di ampia portata (art. 3 LCo). La Commissione ritiene che, nel decidere se indire una procedura di consultazione, l’autorità competente dovrà basarsi unicamente sugli obiettivi sanciti nell’articolo 2 LCo. La CdG-N è inoltre dell’avviso che le competenze vadano chiaramente disciplinate e che, in linea con la raccomandazione 4, vada introdotto l’obbligo per l’autorità di motivare le sue decisioni. La legge dovrebbe dunque chiaramente definire a chi compete l’indizione della procedura e sancire l’obbligo a carico dell’autorità promo- trice di motivare la propria decisione alla luce degli obiettivi della procedura. Questo perché l’indizione di una procedura di consultazione è opportuna soltanto se consen- te di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 LCo.
Raccomandazione 5a: Modifica delle condizioni giuridiche quadro e introduzione dell’obbligo per l’autorità di motivare la propria decisione Ove il Consiglio federale decida di abrogare la distinzione tra procedura di con- sultazione e indagine conoscitiva, la CdG-N lo invita a sottoporre al Parlamento la corrispondente modifica di legge. Innanzitutto, occorrerà definire chiaramente a chi spetta la competenza di indire la procedura. Inoltre, il Consiglio federale dovrà vagliare l’ipotesi di introdurre l’obbligo a carico dell’autorità che indice la procedura di motivare la propria decisione alla luce degli obiettivi di cui all’arti- colo 2 LCo
2.2.2 Variante: Mantenimento della distinzione
La CdG-N ritiene che, qualora il Consiglio federale dovesse giungere alla conclu- sione che la distinzione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti dal legislatore e che dunque va mantenuta, sarà necessario disciplinare l’indagine conoscitiva in modo più chiaro e completo. Dalla valutazione del CPA è emerso che numerosi destinatari delle proce- dure di consultazione e delle indagini conoscitive così come, a volte, la stessa Am-
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ministrazione federale, ignorano la differenza fra le due procedure o non la ritengo- no rilevante. Le diverse prassi che nascono da una regolamentazione superficiale dell’indagine conoscitiva nella legge e nell’ordinanza possono indurre i partecipanti a ritenere che l’Amministrazione federale disattenda i termini di legge, e, a lungo an- dare, rischia di minare la legittimità dello strumento. La CdG-N reputa pertanto in- dispensabile definire precise condizioni quadro per l’indagine conoscitiva e miglio- rare la comunicazione con i destinatari della procedura. Va da sé che il Consiglio fe- derale deve altresì adoperarsi affinché le prescrizioni (ovviamente anche quelle già in vigore) vengano rispettate. Ad avviso della CdG-N sono necessarie modifiche o precisazioni riguardanti i seguenti aspetti: – Criteri di distinzione. La decisione di indire una procedura di consultazione si basa su due criteri sanciti nella legge: il livello normativo e la portata del progetto (art. 3 LCo). La legge non stabilisce, tuttavia, un ordine di priorità e, nella prassi, si tende a non soppesare debitamente la portata del progetto. In ottemperanza al criterio del livello normativo, una procedura di consulta- zione deve essere indetta per le modifiche costituzionali, le disposizioni (di legge) fondamentali, e i trattati internazionali che sottostanno a referendum (art. 3 cpv. 1 LCo). Il livello normativo è senz’altro un indicatore importante della portata di un progetto, tuttavia, non ne rispecchia necessariamente il si- gnificato materiale. Trattandosi di un criterio vincolante, il livello normativo può condurre a un’inutile moltiplicazione di procedure, che, per di più, – come evidenziato dalla valutazione del CPA – non consentono sempre di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2 LCo; ne sono un esempio i trat- tati internazionali, che non possono subire modifiche decise sul piano nazio- nale. La portata del progetto (art. 3 cpv. 2 LCo) dovrebbe pertanto costituire l’unico criterio di distinzione9, ma senza essere ancorato nella legge quale criterio vincolante, poiché, tendenzialmente, è il risultato di un apprezza- mento politico fatto caso per caso. Appare invece necessario che l’autorità federale promotrice della procedura di consultazione motivi la propria deci- sione e illustri la propria valutazione della «portata» del progetto (cfr. quanto esposto sotto). Spetta al Consiglio federale, nel quadro della propria gestione amministrativa, provvedere affinché, sulla base di direttive specifiche e di indicatori, le autorità federali competenti comprendano ed applichino in mo- do unitario la nozione di «portata del progetto». La CdG-N ritiene che que- sto consentirebbe di armonizzare la prassi in seno all’Amministrazione fede- rale. Sulla base di un catalogo di indicatori, che come detto non dovrebbe essere vincolante, anche la Cancelleria federale potrebbe adempiere più fa- cilmente la propria funzione di coordinamento (cfr. raccomandazione 1). – Obbligo di motivare la decisione. L’autorità federale competente dovrebbe sempre motivare la decisione di indire una procedura di consultazione o un’indagine conoscitiva e spiegare le ragioni che l’hanno indotta a optare per l’una o l’altra procedura (cfr. quanto esposto sopra). In altre parole, l’autori- tà promotrice della procedura dovrebbe spiegare apertamente perché, a suo avviso, la procedura scelta consente di raggiungere lo scopo sancito dalla legge e perché ritiene che rispecchi la portata del progetto.
9 Del resto, la nozione di «progetti di ampia portata» è utilizzata anche nella Costituzione (art. 147 Cost.).
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– Competenza decisionale. Dalla valutazione del CPA risulta che a scegliere il tipo di procedura – procedura di consultazione o indagine conoscitiva – è normalmente l’ufficio federale e che, raramente, la decisione di indire un’in- dagine conoscitiva è contestata dalla segreteria generale del dipartimento o dalla Cancelleria federale (o addirittura dal Consiglio federale). La legge sta- bilisce chiaramente che la procedura di consultazione può essere indetta dal Consiglio federale (o da una commissione parlamentare), ma non fornisce alcuna precisazione in materia di indagini conoscitive. Il Consiglio federale dovrebbe pertanto definire chiaramente a chi spetta la competenza di sce- gliere il tipo di procedura e a quali condizioni. – Designazione. I termini «Anhörung» (in tedesco) e «audition» (in francese) pongono apparentemente problemi nelle rispettive lingue a numerosi desti- natari, poiché a tali termini essi associano piuttosto le consultazioni orali che si svolgono nella fase iniziale, spesso informale, del processo legislativo (la problematica non riguarda invece l’italiano). Nelle lingue citate, dunque, il termine andrebbe modificato. – Comunicazione più chiara delle differenze fra le due procedure. Dalla valu- tazione del CPA è emerso che pochi sono i destinatari che conoscono la di- stinzione fra procedura di consultazione e indagine conoscitiva. La CdG-N ritiene pertanto indispensabile migliorare la comunicazione tra l’Ammini- strazione federale e i destinatari (quantomeno i cosiddetti «destinatari per- manenti» di cui all’art. 4 cpv. 2 LCo: Cantoni, partiti, associazioni mantello nazionali dell’economia). Il Consiglio federale dovrebbe adoperarsi in parti- colare per garantire che il tipo di procedura scelto sia chiaramente specifica- to e che le condizioni quadro di ognuna delle due procedure siano meglio note alle cerchie interessate. – Precisazione della regolamentazione in materia di indagine conoscitiva. Il disciplinamento rudimentale dell’indagine conoscitiva è sistematicamente all’origine di malintesi e confusione. Il Consiglio federale dovrebbe pertanto esaminare in che misura le disposizioni che reggono la procedura di consul- tazione possono essere applicate anche all’indagine conoscitiva. Ad avviso della CdG-N, il Consiglio federale potrebbe o estendere all’indagine cono- scitiva il campo d’applicazione delle disposizioni che disciplinano la proce- dura di consultazione, salvo derogarvi in casi motivati (cfr. raccomandazio- ne 4), oppure prevedere nuove disposizioni proprie alle indagini conoscitive. Ad ogni modo, la Commissione invita il Consiglio federale a disciplinare in modo chiaro il termine per l’inoltro dei pareri, la cerchia dei destinatari e il trattamento dei pareri raccolti (oltre evidentemente a garantire che queste di- sposizioni siano osservate).
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Raccomandazione 5b: Precisazione delle condizioni riguardanti l’indagine conoscitiva Ove il Consiglio federale decida di preservare la distinzione tra procedura di consultazione e indagine conoscitiva, la CdG-N lo invita a elaborare chiare disposizioni in materia di indagine conoscitiva. Nel ripensare le basi legali, il Consiglio federale tiene conto degli elementi seguenti: 5b.1 propone al Parlamento di abbandonare il carattere vincolante del crite- rio del livello normativo (art. 3 cpv. 1 LCo) e si adopera per garantire un’interpretazione trasparente del criterio della portata del progetto. Intraprende i passi necessari per avviare l’armonizzazione della prassi dell’Amministrazione. 5b.2 Si adopera affinché l’autorità competente motivi la propria scelta di indire una procedura di consultazione o un’indagine conoscitiva alla luce degli obiettivi stabiliti dalla legge. 5b.3 Sottopone al Parlamento un disegno di modifica della LCo, che precisi l’autorità alla quale compete la decisione di indire un’indagine cono- scitiva. 5b.4 Avvia i lavori per modificare i termini che (in tedesco e francese) de- signano l’indagine conoscitiva. 5b.5 Si adopera affinché le differenze e le norme che disciplinano le due procedure siano note ai destinatari e all’Amministrazione federale. 5b.6 Si adopera affinché la procedura (debitamente rinominata in tedesco e francese) sia disciplinata da regole più chiare.
3 Tappe successive
La CdG-N invita il Consiglio federale ad esprimere il proprio parere sulle presenti conclusioni e raccomandazioni nonché sulla valutazione del CPA entro il 29 febbra- io 2012 e a precisare le modalità e i tempi con cui intende attuare le raccomanda- zioni.
7 settembre 2011 In nome della Commissione della gestione del Consiglio nazionale La presidente, Maria Roth-Bernasconi, consigliera nazionale La segretaria, Béatrice Meli Andres La presidente della sottocommissione DFGP/CaF, Brigit Wyss, consigliera nazionale Il segretario della sottocommissione DFGP/CaF, Philipp Mäder
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