Accordo amichevole che attua l'articolo XVIII del Protocollo firmato il 20 marzo 2012 che modifica Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale
Accordo amichevole che attua l’articolo XVIII del Protocollo firmato il 20 marzo 2012 che modifica Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera (di seguito «Svizzera») e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, (di seguito «Regno Unito»), in considerazione della Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Con- federazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (di seguito «Convenzione»); in considerazione dell’articolo XVIII del Protocollo firmato il 20 marzo 2012 che modifica la Convenzione; in considerazione della firma da parte della Svizzera e della Repubblica federale di Germania, il 5 aprile 2012, di un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finan- ziari, e del fatto che tale Protocollo contiene una disposizione relativa pagamento unico per la regolarizzazione del passato in cui il livello di imposizione è superiore di quello della Convenzione; in considerazione della nota diplomatica della Svizzera del 5 aprile 2012 nella quale si informa il Regno Unito della disposizione convenuta con la Repubblica federale di Germania; in considerazione della nota diplomatica del Regno Unito del 13 aprile 2012 nella quale si informa la Svizzera che esso richiede che il livello di imposizione è supe- riore di quello della Convenzione, hanno convenuto quanto segue:
2012-1030 4675
Collaborazione in ambito fiscale. Acc. amichevole con il Regno Unito
Il paragrafo 2 dell’articolo 9 è abrogato e sostituito come segue: «2. Fatto salvo il paragrafo 3, il pagamento unico è calcolato sulla base dell’allegato I. L’aliquota è del 34 per cento. Se l’onere fiscale (of) ammonta al 34 per cento o lo supera e il capitale determinante ammonta ad almeno un milione di lire sterline, l’onere fiscale (applicabile a tutto il capitale determinante) viene aumentato di un punto percentuale per milione di lire sterline di capitale determinante supplementare fino a un massimo del 41 per cento. L’aliquota minima ammonta al 21 per cento.»
L’allegato I è abrogato e sostituito come segue:
«Calcolo dell’importo del pagamento unico secondo il paragrafo
2 dell’articolo 9
2 n 1 n 2 C 9 ' C 10 ' a C d C b Cd («formula P max 3 8 3 10 10 2 t min C d di base»)
dove:
Cd 1.2 C 8 max 10 8 8 C aumenti di valore recuperi i 9 i 1
P cf Cd
La regola seguente è volta a evitare che dall’applicazione della formula per l’elemento di capitale risulti un valore negativo:
se C d n C 0 , questa grandezza è considerata uguale a zero.
Collaborazione in ambito fiscale. Acc. amichevole con il Regno Unito
Il pagamento unico maggiorato P ' è calcolato come segue: Se of ≥ 0,34 (ovvero 34%), e: se 1 mio. ≤ Cd < 2 mio., allora of ' = 0,35 se 2 mio. ≤ Cd < 3 mio., allora of ' = 0,38 se 3 mio. ≤ Cd < 4 mio., allora of ' = 0,39 se 4 mio. ≤ Cd < 5 mio., allora of ' = 0,40 se 5 mio. ≤ Cd < 6 mio., allora of ' = 0,41 se 6 mio. ≤ Cd < 7 mio., allora of ' = 0,40 se 7 mio. ≤ Cd, allora of ' = 0,41 Dunque P' = of ' Cd
Il paragrafo 6 dell’articolo 9 stabilisce che il pagamento unico è calcolato in lire sterline. Tutti gli importi del presente allegato sono in lire sterline. P Pagamento unico P' Pagamento unico maggiorato A Aliquota (34 %) of Onere fiscale of ' Onere fiscale maggiorato Cd Capitale determinante N Numero di anni della relazione bancaria prima del 31 dic. 2010, 0≤n≤8 Cb Capitale alla fine dell’anno in cui è stata aperta la relazione banca- ria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01 gen. 2003 è de- terminante il capitale al 31 dic.2002. I Anno i, 1 ≤ i ≤ 10, dove l’anno 1 inizia il 01 gen. 2003 Ci Capitale alla fine dell’anno i C8 Capitale alla fine dell’ottavo anno (31 dic. 2010) C10 Capitale alla fine del decimo anno (31dic. 2012) C9 ', C10 ' Capitale fittizio alla fine del nono (31dic. 2011) o del decimo anno R Rendimento (3 % p.a.) amin Aliquota minima (21 %) Recuperi Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8»
Dopo la firma da parte delle due autorità competenti, il presente accordo amichevole entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione.
Collaborazione in ambito fiscale. Acc. amichevole con il Regno Unito
Fatto in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
Fatto a Berna il 18 aprile 2012 Fatto a Zurigo il 18 aprile 2012
Per Per l’autorità competente svizzera: l’autorità competente del Regno Unito: Michael Ambühl Dave Hartnett CB Segretario di Stato presso la Segreteria Permanent Secretary for Tax di Stato per le questioni finanziarie for Her Majesty’s Revenue & Customs internazionali SFI