Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)»
12.064
Messaggio concernente l’iniziativa popolare federale «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)»
del 15 giugno 2012
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l’iniziativa popolare federale «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)» al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
15 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2012-0745 6027
Compendio
L’iniziativa è stata depositata il 6 settembre 2011 con 104 778 firme valide. L’obiettivo principale dell’iniziativa è di sviluppare rapidamente la quota delle energie rinnovabili rispetto al fabbisogno energetico complessivo. Nel 2030 le energie rinnovabili dovranno coprire la metà almeno di questo fabbisogno. Per raggiungere tale obiettivo occorre essenzialmente definire obiettivi intermedi vinco- lanti, promuovere maggiormente l’innovazione e gli investimenti nel settore energe- tico e migliorare l’efficienza energetica. A lungo termine, l’iniziativa si prefigge di garantire un approvvigionamento fondato interamente sulle energie da fonti rinno- vabili. Il Consiglio federale giunge alla conclusione che l’iniziativa non comporterebbe praticamente alcuna modifica in materia di promozione della ricerca o di inaspri- mento delle prescrizioni per impianti, veicoli e apparecchi rispetto al diritto vigente (o perlomeno già adottato). Inoltre, secondo il Consiglio federale l’attuazione della normativa proposta per cui la quota delle energie rinnovabili dovrebbe raggiungere almeno il 50 per cento entro il 2030 porrebbe notevoli problemi a causa del breve arco temporale a dispo- sizione. Per sfruttare i potenziali di efficienza e quelli delle energie rinnovabili occorre più tempo di quanto previsto dall’iniziativa popolare. Una trasformazione del sistema energetico attuata così rapidamente come chiesto dall’iniziativa com- porterebbe inoltre costi supplementari. Il Consiglio federale è tuttavia favorevole all’iniziativa nelle grandi linee, in parti- colare per quanto riguarda l’aumento della quota delle energie da fonti rinnovabili nel consumo e il miglioramento dell’efficienza energetica e condivide questi intenti. Nell’ambito della Strategia energetica 2050 sta facendo elaborare nuove misure in materia e le proporrà al Parlamento in un pertinente messaggio. Questa Strategia andrà quindi nel senso dell’iniziativa. I termini di trattamento dell’iniziativa non permettono al Consiglio federale di sottoporre per tempo un controprogetto diretto o indiretto armonizzato con la Strategia energetica 2050. Per queste ragioni il Consiglio federale propone di sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni l’iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnova- bili (Iniziativa cleantech)» senza controprogetto diretto o indiretto con la racco-
mandazione di respingerla.
Compendio 6028
1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa 6030
1.1 Testo dell’iniziativa 6030
1.2 Riuscita e termini di trattazione 6030
1.3 Validità 6031
2 Genesi dell’iniziativa 6031
2.1 Contesto 6031
2.2 Politica della Confederazione 6033
2.3 Progetti in corso: «Strategia energetica 2050» e piano d’azione
«Ricerca energetica coordinata in Svizzera» 6036
2.4 Diritto vigente 6037
2.5 Quota di energie rinnovabili nel consumo finale in Svizzera 6039
2.6 Evoluzione nell’UE 6039
3 Obiettivi e contenuto dell’iniziativa 6040
3.1 Obiettivi 6040
3.2 Contenuto della normativa proposta 6041
3.3 Commento e interpretazione del testo dell’iniziativa 6042
4 Valutazione dell’iniziativa 6045
4.1 Ripercussioni in caso di accettazione dell’iniziativa 6045
4.2 Pregi e difetti dell’iniziativa 6048
4.3 Valutazione di un controprogetto indiretto 6049
4.4 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera 6049
5 Conclusioni 6050
Allegato Mozioni e postulati relativi ai temi «efficienza energetica» ed «energie rinnovabili» accolti a partire dalla sessione primaverile 2011 (stato aprile 2012) 6052
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)» (Disegno) 6059
Messaggio
1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa
1.1 Testo dell’iniziativa
L’iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)» ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
1bis In collaborazione con l’economia, la Confederazione e i Cantoni garantiscono l’approvvigionamento energetico mediante il ricorso a energie rinnovabili, al fine di liberare la Svizzera dalla dipendenza dalle energie non rinnovabili, creare posti di lavoro e assicurare a lunga scadenza il benessere della popolazione. 2bis La Confederazione sostiene le misure volte a promuovere le innovazioni nel settore dell’energia nonché gli investimenti pubblici e privati a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. 3 La Confederazione emana prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi. Per le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi nuovi tiene conto della migliore tecnologia disponibile.
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell’articolo 89 (Politica energetica)
Entro il 2030 la metà almeno del fabbisogno energetico complessivo della Svizzera è coperta con energie rinnovabili. Il Consiglio federale fissa obiettivi intermedi.
1.2 Riuscita e termini di trattazione
L’iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)» è stata sottoposta ad esame preliminare dalla Cancelleria federale il 2 marzo 20101 e depositata il 6 settembre 2011 con le firme necessarie.
1 FF 2010 1553
Con decisione del 29 settembre 2011 la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 104 778 firme valide2. L’iniziativa è stata presentata sotto forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale non le oppone un controprogetto diretto né indiretto. Di conseguenza, in virtù dell’articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 20023 sul Parla- mento (LParl) il Consiglio federale è tenuto a presentare all’Assemblea federale un disegno di decreto federale e il relativo messaggio entro il 6 settembre 2012. Ai sensi dell’articolo 100 LParl, l’Assemblea federale deve decidere in merito alla raccomandazione di voto entro il 6 marzo 2014.
1.3 Validità
L’iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste all’articolo 139 capoverso 3 Cost.: a è formulata sotto forma di disegno elaborato e pertanto soddisfa le esigenze di unità della forma; b l’iniziativa tocca numerosi e svariati svariati campi d’azione. Tuttavia fra le singole parti dell’iniziativa vi è un nesso oggettivo sufficiente poiché esse perseguono tutte la promozione delle energie rinnovabili o dell’efficienza energetica. L’iniziativa concerne vari aspetti parziali diversi di un’unica tematica principale e soddisfa pertanto il principio dell’unità della materia; c l’iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale; adempie quindi i requisiti di conformità al diritto internazionale.
2 Genesi dell’iniziativa
2.1 Contesto
L’iniziativa popolare è stata lanciata nella primavera 2010 dal partito socialista svizzero. Essa si prefigge di garantire l’approvvigionamento energetico della Sviz- zera con energie rinnovabili grazie all’impiego più efficiente dell’energia e a inve- stimenti nel settore delle energie rinnovabili. Secondo le disposizioni transitorie, entro il 2030 almeno la metà del fabbisogno energetico complessivo dovrà essere coperto da energie rinnovabili. L’iniziativa esige una rapida riconversione dell’approvvigionamento mediante il ricorso a energie rinnovabili sia nel settore dell’elettricità che per i carburanti e i combustibili. I propositi di «miglioramento dell’efficienza energetica» e «promozione delle ener- gie rinnovabili» fondamentalmente non sono una novità. Da anni i due settori tema- tici rappresentano aspetti centrali delle discussioni in materia di politica energetica e della legislazione svizzera. Nel contesto dell’incidente nucleare di Chernobyl e della crescente opposizione al progetto dell’epoca di costruire una centrale nucleare a Kaiseraugst sono stati depo- sitati numerosi interventi parlamentari a favore del risparmio di energia e di elettrici-
2 FF 2011 6699 3 RS 171.10
tà che chiedevano al Consiglio federale misure intese a ridurre il consumo di ener- gia4 o una legge sul risparmio di elettricità o di energia5. Dall’inizio degli anni Novanta l’invito a promuovere le energie rinnovabili ha assunto particolare rilievo nei dibattiti politici. Gli interventi parlamentari depositati chiedevano la promozione di determinate energie rinnovabili quali biomassa6, legno in seguito all’uragano Lothar7, fotovoltaico8 o calore residuo9, ma anche di promuovere le energie rinno- vabili in generale10. La nozione di efficienza energetica appare più frequentemente negli interventi parlamentari dalla metà degli anni Duemila, dove si chiedeva fra l’altro di concludere accordi sulle prestazioni con i Cantoni in materia di efficienza energetica11, di privilegiare l’efficienza energetica invece di costruire grandi centrali elettriche12, di rafforzare l’efficienza energetica grazie alla riduzione del consumo di acqua calda13, di realizzare risparmi d’energia nella distribuzione di acqua potabile14 e misure di risparmio di elettricità per l’illuminazione pubblica15. In seguito all’incidente nella centrale nucleare di Fukushima nel maggio 2011 il Consiglio federale ha deciso di abbandonare progressivamente il nucleare. Il Parla- mento nel frattempo ha aderito alla decisione; questi eventi hanno contribuito a intensificare le discussioni. Dalla sessione primaverile 2011 numerosi interventi incentrati sui temi dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono stati trasmessi al Consiglio federale (cfr. la tabella in allegato con le mozioni e i postulati accolti). Non sono stati invece accolti gli interventi che chiedevano di stabilire la quota di energie rinnovabili sul consumo energetico totale da raggiungere entro una data determinata. Il postulato 09.3908 Nussbaumer è quello che si avvicina di più a questa richiesta incaricando il Consiglio federale di adeguare il piano d’azione Energie rinnovabili adottato nel 2008 al modello europeo per i piani d’azione nazio- nali in materia. Poiché il piano d’azione prevede un obiettivo per la quota di energie rinnovabili nel 2020, quest’ultima sarebbe interessata da un adeguamento al modello europeo16. Il dibattito politico su questi temi e i corrispondenti sforzi a livello federale si sono rafforzati dopo il lancio dell’iniziativa. La genesi dell’iniziativa dev’essere anche
considerata e compresa nel contesto precedente gli eventi del 2011. L’iniziativa ha posto la quota di energie rinnovabili nel consumo globale d’energia in Svizzera al centro dei dibattiti: con un obiettivo intermedio molto ambizioso entro il 2030 e l’obiettivo a lungo termine di coprire interamente il fabbisogno energetico della Svizzera con energie rinnovabili, la normativa proposta nell’«iniziativa cleantech» va nettamente oltre le richieste formulate in precedenza.
4 Po. 86.491 Müller, Mo. Commissione dell’energia 86.556, Mo. Bundi 87.305, Mo. Thür 88.350, Mo. Salvioni 88.421, Mo. Gruppo ecologista 90.810.
5 Mo. Gruppo socialista 88.387, Mo. Schmidhalter 88.423, Mo. Onken 88.443.
6 Mo. Eymann 96.3658.
7 Mo. CAPTE-N 00.3010, Mo. Lustenberger 01.3021, Mo. Föhn 01.3086.
8 Po. Rechsteiner R. 01.3179.
9 Po. Egger-Wyss 09.3662.
10 Iv. Pa. Dupraz 03.462, Mo. Lustenberger 04.3596, Mo. Stump 04.3187, Mo. Bäumle 09.3329.
11 Mo. Leuthard 06.3134.
12 Iv. Pa. Suter 07.434.
13 Mo. Chevrier 07.3173.
14 Iv. Pa. 08.451 Neirynck.
15 Mo. 08.3167 Rossini.
16 Parere del Consiglio federale sul postulato dell’11 novembre 2009.
2.2 Politica della Confederazione
In materia di efficienza energetica e impiego di energie rinnovabili La prima crisi petrolifera nel 1973 ha suscitato i primi dibattiti sull’energia: in poco tempo il prezzo del greggio era quadruplicato evidenziando la dipendenza dei Paesi industrializzati dall’importazione di energia e scatenando discussioni sul futuro dell’approvvigionamento energetico. Un primo articolo sull’energia inteso a instau- rare direttive a livello costituzionale è stato respinto nel 1983 dalla maggioranza dei Cantoni. L’articolo sull’energia è stato inserito nella Costituzione federale nel 1990 al secondo tentativo. Da allora la Costituzione sancisce che la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversifi- cato, sicuro, economico ed ecologico ed esplicitamente anche per un consumo energetico parsimonioso e razionale. In una prima fase l’attuazione di questa politica è stata precisata nel decreto federale sull’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (Decreto sull’energia). Dal 1990 il programma Energia 2000 e dal 2001 il successivo programma SvizzeraEnergia hanno servito da strumenti politici per un impiego razionale e parsimonioso dell’energia e per promuovere le energie rinnovabili. A partire dal 1990 anche tutti i Cantoni hanno emanato leggi sull’energia e prescrizioni in materia di politica ener- getica. L’entrata in vigore della legge sull’energia (LEne)17 e dell’ordinanza sull’energia (OEne)18 il 1° gennaio 1999 ha permesso di concretizzare il mandato affidato dal popolo nel 1990. La LEne ha lo scopo di: – garantire una preparazione e una distribuzione dell’energia economiche e compatibili con le esigenze della protezione dell’ambiente; – promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia; – favorire un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili. Dal 1° gennaio 2009 nella LEne valgono inoltre i seguenti valori di riferimento: – la generazione annua media di elettricità a partire da energie rinnovabili de- ve essere aumentata entro il 2030 di almeno 5400 GWh rispetto al livello del
2000. Come parte integrante di questo aumento il Consiglio federale può
considerare, fino al 10 per cento, anche l’elettricità generata all’estero a par- tire da energie rinnovabili; – la generazione annua media di elettricità proveniente da centrali idroelettri- che deve essere aumentata entro il 2030 di almeno 2000 GWh rispetto al li- vello del 2000; – il consumo energetico finale delle economie domestiche private deve essere stabilizzato entro il 2030 «almeno al suo livello al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione». Dagli anni Novanta l’impiego accresciuto delle energie rinnovabili e la gestione parsimoniosa dell’energia sono pertanto obiettivi della Confederazione. Nel 2007 questi due obiettivi hanno anche costituito elementi della strategia del Consiglio
17 Legge del 26 giugno 1998 sull’energia (LEne); RS 730.0.
18 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia (OEne); RS 730.01.
federale detta dei quattro pilastri, comprendente l’efficienza energetica, la promo- zione delle energie rinnovabili, la sostituzione e la costruzione di centrali elettriche di grande potenza e la politica estera in materia energetica. Per concretizzare i due primi punti il Consiglio federale un anno dopo ha adottato dei piani d’azione19 che si prefiggono di conseguire fra il 2010 e il 2020 una riduzione del consumo di energie fossili del 20 per cento, un aumento della quota di energie rinnovabili del 50 per cento al consumo energetico complessivo (al 24 % circa nel 2020) e un incremento massimo del consumo di energia elettrica del 5 per cento fra il 2010 e il 2020. Dopo il 2020, i piani d’azione prevedono una stabilizzazione del consumo di elettricità. Essi comprendono una combinazione di incentivi, misure di promozione, prescrizio- ni sul consumo, standard minimi, nonché misure nel settore della ricerca e della formazione. La terza tappa del programma SvizzeraEnergia (2011–2020) è uno strumento che permette di attuare questi obiettivi. Le attività di SvizzeraEnergia sono incentrate sulla sensibilizzazione, l’informazione, la consulenza, la formazione e il perfezio- namento professionale, la garanzia della qualità, la messa in rete e la promozione di progetti moderni. Inoltre le prescrizioni in materia di efficienza, l’etichettaEnergia, le gare pubbliche per misure volte a un impiego efficiente dell’elettricità o le convenzioni sugli obiet- tivi concluse con le imprese per l’esenzione dalla tassa sul CO2 contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica. In generale la politica in materia di clima aiuta a raggiungere gli obiettivi di politica energetica. Conformemente all’articolo 3 capo- verso 1 della legge federale del 23 dicembre 201120 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2), non ancora in vigore, entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Le misure si prefiggono di ridurre il consumo di vettori energetici fossili, di sostituirli con energie rinnovabili e investire in tecnologie a basse emissioni; in tal modo si ottiene una diminuzione non solo delle emissioni di gas serra ma anche del consumo di energia. Analogamente all’UE, da metà 2012 la Svizzera introdurrà prescrizioni relative alle emissioni di CO2 per le automobili nuove. Entro il 2015 gli impor-
tatori svizzeri saranno tenuti, mediante obiettivi individuali, a ridurre in media a
130 grammi per chilometro le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per
la prima volta. La rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) è il pilastro principale della promozione della produzione di elettricità genera- ta da energie rinnovabili. Un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione permette di finanziare i costi, non coperti dai prezzi di mercato, dei gestori di rete per il ritiro di elettricità prodotta con tecnologie che danno diritto a un inden- nizzo (p. es. piccole centrali idroelettriche, energia eolica, fotovoltaico, biomassa) (art. 15b cpv. 1 lett. a LEne). Con l’obiettivo di ridurre l’impiego delle risorse natu- rali a un livello compatibile con le esigenze ecologiche dello sviluppo sostenibile, nell’ottobre 2010 il Consiglio federale ha dato avvio a estesi sforzi per un’economia verde. Lo sviluppo e l’impiego rafforzato delle «cleantech» (tecnologie pulite; vedi di seguito), il miglioramento dell’informazione dei consumatori sull’impatto ambientale dei prodotti o l’accresciuta efficienza delle risorse legate alle tecnologie
19 Piani d’azione «Efficienza energetica» e «Energie rinnovabili»,Ufficio federale dell’energia, 2008. 20 FF 2012 109
della comunicazione e dell’informazione, ad esempio, presentano un notevole potenziale. Il concretamento e l’attuazione delle misure a favore di un’economia verde figura quale oggetto incluso nelle grandi linee nel programma di legislatura 2011–2015.
Masterplan Cleantech – una strategia della Confederazione per l’efficienza delle risorse e le energie rinnovabili Il Masterplan Cleantech può essere classificato in un settore tematico simile a quello dell’iniziativa. Il Consiglio federale ne ha preso atto il 16 settembre 2011 e ha deciso misure nell’ambito della strategia della Confederazione in materia di efficienza delle risorse e di energie rinnovabili. La strategia del Consiglio federale si basa sulla constatazione che le tecnologie pulite rappresentano un importante mercato con opportunità di crescita e l’economia svizzera può parteciparvi grazie alle innovazioni nei settori interessati. Il suo scopo è di permettere all’economia svizzera di posizionarsi in modo ottimale, entro il 2020, sul mercato emergente mondiale delle energie rinnovabili e dei prodotti e servizi efficienti dal profilo delle risorse. Il Consiglio federale ha innanzitutto preso misure nel settore della formazione e della ricerca, come ad esempio il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e le imprese. Inoltre, elabora proposte per l’istituzione di centri di competenze nazionali interistituzionali e l’attuazione di un programma nazionale di ricerca nel settore della sostituzione e della riutilizzazione dei metalli difficilmente reperibili a livello di approvvigionamento. In secondo luogo, il Consiglio federale intende effettuare analisi sulle quali fondare ulteriori decisioni. Ha quindi previsto di elaborare un inventario delle regolamenta- zioni che ostacolano l’innovazione e di estendere l’obbligo di riciclaggio a una vasta gamma di prodotti che richiedono un notevole impiego di risorse. Viene esaminato anche un sistema di monitoraggio dei progressi tecnologici nell’ambito degli appa- recchi elettrici. Per promuovere progetti pilota e di dimostrazione nell’ambito delle tecnologie ambientali e progetti con carattere di modello («progetti faro») nel settore delle infrastrutture comunali, sono elaborati modelli di finanziamento sotto forma di partenariati fra pubblico e privato. Infine, i responsabili degli acquisti della Confede- razione sono incaricati di ricorrere attivamente all’impiego di tecnologie, prodotti, servizi e prestazioni edilizie efficienti dal profilo delle risorse e alle energie rinnova- bili. Il Masterplan Cleantech è uno strumento di coordinamento e comunicazione che va
oltre i limiti delle autorità e delle istituzioni. Accanto alle misure decise dal Consi- glio federale, contiene anche raccomandazioni per i Cantoni e le cerchie economiche e scientifiche. Questi ultimi dispongono in tal modo delle informazioni necessarie per indirizzare le loro attività nella stessa direzione. Il Masterplan Cleantech e l’iniziativa hanno in comune nel titolo il termine «clean- tech». Tuttavia, contrariamente all’iniziativa, il Masterplan non comporta obiettivi quantitativi. Gli obiettivi ivi descritti si estendono fino al 2020 e si prefiggono di istituire condizioni quadro ottimali per migliorare la competitività della Svizzera. Il Masterplan Cleantech ha una portata più ampia rispetto all’iniziativa cleantech: infatti riguarda l’intero settore delle tecnologie pulite mentre l’iniziativa si limita al settore dell’energia. Le misure per ottimizzare il trasferimento di conoscenze e tecnologie e l’analisi delle possibilità di finanziamento delle start-up e delle innova-
zioni nell’ambito del Masterplan vanno nella stessa direzione dell’articolo 89 capo- verso 1bis dell’iniziativa. Riassumendo, si può osservare che la Strategia energetica 2050, attualmente in fase di elaborazione, dal profilo tematico è più vicina all’indirizzo dell’iniziativa rispetto al Masterplan Cleantech.
2.3 Progetti in corso: «Strategia energetica 2050»
e piano d’azione « Ricerca energetica coordinata in Svizzera» Il 25 maggio 2011 il Consiglio federale ha deciso l’abbandono progressivo dell’energia nucleare. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno aderito a questa decisione di principio durante le sessioni estiva e autunnale 2011. La deci- sione di abbandonare l’energia nucleare richiede una nuova strategia energetica allo scopo di ridurre il più possibile il consumo d’energia in tutti i settori d’applicazione. Gli attuali obiettivi climatici sono mantenuti. La nuova Strategia energetica 2050 è incentrata sul potenziamento dell’efficienza energetica e sulla promozione delle energie rinnovabili. Un abbandono progressivo e a lungo termine dell’energia nucle- are lascia il tempo necessario per sfruttare i potenziali d’efficienza e quelli delle fonti rinnovabili. Nelle discussioni relative alla Strategia energetica 2050, il Consi- glio federale ha in particolare definito i seguenti elementi fondamentali nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Le misure nel settore dell’efficienza energetica mirano a ridurre il consumo di energia. Vi è un considerevole potenziale di risparmio sia a livello degli edifici e degli apparecchi elettrici che nell’industria, nei servizi e nella mobilità. Il risparmio di elettricità dev’essere promosso mediante convenzioni sugli obiettivi, incentivi economici, bandi pubblici, modelli tariffari innovativi, progressi tecnici, prescrizioni più severe e sforzi supplementari in materia di formazione, perfezionamento e ricerca. La produzione di elettricità da energie rinnovabili deve essere notevolmente aumen- tata. A tale scopo il sistema di promozione della RIC va rielaborato e ottimizzato, fra l’altro aumentando i mezzi disponibili, ottimizzando i tassi di rimunerazione e introducendo contributi agli investimenti per i piccoli impianti fotovoltaici. Anche nell’ambito della pianificazione del territorio le aree adatte per gli impianti di produ- zione di energia da fonti rinnovabili devono essere delimitate e designate. Il sistema energetico svizzero dovrà essere trasformato tenendo conto di possibili conflitti d’interesse, degli obiettivi prefissati nell’ambito della protezione del clima, delle acque e del paesaggio come pure della pianificazione territoriale e nel rispetto
della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni. Per il periodo dopo il 2020 occorrerà elaborare una nuova tappa della Strategia energetica 2050 compren- dente, fra l’altro, il passaggio, entro un periodo di transizione accettabile, dall’attuale sistema di promozione a un sistema d’incentivazione. Il Consiglio federale invierà in consultazione il progetto Strategia energetica 2050 nel settembre 2012; esso verrà probabilmente sottoposto al Parlamento nell’estate 2013. Il testo dell’iniziativa prevede di sostenere misure volte a promuovere le innovazioni nel settore dell’energia. Questo riguarda anche la ricerca energetica che rappresenta un elemento importante della politica energetica della Confederazione. Il messaggio
del 22 febbraio 201221 concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2013–2016 prevede nel settore della ricerca energetica sia misure di promozione istituzionali (mantenimento dei centri di competenza nel settore del PF al livello attuale; costituzione e sviluppo di un centro di fotovoltaico), sia misure nel settore della promozione competitiva (in particolare una nuova serie dei programmi nazionali di ricerca «Energia»). Per conseguire gli obiettivi della Strategia energetica 2050 nel settore della ricerca sono tuttavia necessarie ulteriori misure. Pertanto il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in collaborazione con il Dipartimento federale dell’economia (DFE) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare un piano d’azione a lungo termine «Ricerca energetica coordinata Svizzera» e di presentare un pertinente messaggio entro settembre 2012. Questo messaggio deve giustificare il fabbisogno di mezzi supple- mentari rispetto alle misure ordinarie in materia di ricerca già pianificate nel mes- saggio ERI e definirne la destinazione vincolata. Si sta inoltre esaminando una riforma fiscale ecologica nel settore dell’energia. Mediante nuove priorità nell’imposizione, le attività indesiderabili come il consumo d’energia e l’inquinamento dovranno poter essere gravate maggiormente, mentre sarebbero sgravate quelle auspicabili come il lavoro e l’investimento. La restituzione degli introiti da una tassa sull’energia dovrebbe aver luogo essenzialmente tramite una riduzione delle imposte e delle tasse. I lavori in questo ambito saranno coordina- ti con quelli della seconda tappa della strategia energetica.
2.4 Diritto vigente
Il diritto vigente non comporta alcuna disposizione che miri a un approvvigionamen- to con energia interamente da fonti rinnovabili. Mancano anche disposizioni che impongano un termine entro il quale una determinata percentuale del consumo globale di energia sia coperta da energie rinnovabili. Vi sono unicamente le già citate disposizioni dell’articolo 1 capoversi 3–5 LEne in virtù delle quali la genera- zione annua media di elettricità a partire da energie rinnovabili e da centrali idroelet- triche deve essere aumentata entro il 2030 di almeno 5400 GWh, rispettivamente di almeno 2000 GWh, rispetto al livello del 2000. Inoltre, il consumo energetico finale delle economie domestiche private deve essere stabilizzato. Tuttavia, già oggi diver- se disposizioni, in particolare nella legge sull’approvvigionamento elettrico22 (LAEl) e nella relativa ordinanza23 (OAEl), prevedono il potenziamento dell’impiego e la promozione24 delle energie rinnovabili nonché la loro preminenza25. La collabora- zione della Confederazione e, nell’ambito delle loro competenze, dei Cantoni con le cerchie economiche è già oggi centrale, come nell’intero settore della politica e del diritto in materia energetica. Un certo obbligo di cooperazione è già sancito nella Costituzione federale (art. 89 cpv. 5 Cost.); inoltre, la collaborazione è stata esplici- tamente inserita nell’articolo 2 LEne (in particolare il cpv. 2). Nel diritto in materia
21 FF 2012 2727 22 Legge federale del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl); RS 734.7. 23 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl); RS 734.71. 24 Cfr. p. es. art. 89 cpv. 3 secondo periodo Cost., art. 1 cpv. 1 e 2, art. 3 cpv. 1 lett. b nonché art. 5 cpv. 3 LEne, poi anche art. 6, 7a e 7b LEne. 25 Cfr. p. es. art. 9 cpv. 3, art. 13 cpv. 3 nonché art. 20 cpv. 3 LAEl, art. 26 cpv. 1 OAEl.
energetica un ruolo importante è spesso accordato ai documenti elaborati in questo settore. L’attuale testo costituzionale prevede che la Confederazione «promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili». In seguito a questa formulazione restrittiva il mandato di promozione dell’articolo 89 Cost. si riferisce unicamente allo sviluppo di nuove tecniche. La promozione di misure che vadano oltre il semplice sviluppo di nuove tecniche (e concernono p. es. anche l’applicazione di simili tecniche) deve fondarsi su una disposizione supplementare relativa alle competenze, ad esempio nel settore della protezione dell’ambiente26. Questa possibilità è già stata utilizzata. Tenendo conto di altre norme di competenza per il settore dell’energia a livello di legge è stato istituito un sistema relativamente ampio e completo di meccanismi, mandati e mezzi di promozione. La LEne prevede misure di promozione nei settori informa- zione e consulenza (art. 10), formazione e perfezionamento (art. 11), ricerca, svilup- po e dimostrazione (art. 12) e impiego dell’energia e recupero del calore residuo (art. 13). I progetti nel settore della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo affine alla ricerca possono inoltre essere sostenuti sulla base della legge sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)27. Per quanto riguarda l’emanazione di prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi la Costituzione federale si limita a un mandato legislativo (art. 89 cpv. 3 primo periodo Cost.). La Confederazione deve regolamentare detta- gliatamente questo settore, contrariamente al consumo di energia negli edifici il cui disciplinamento compete principalmente ai Cantoni. Il mandato legislativo è adem- piuto nell’articolo 8 LEne e negli articoli 11d e seguenti della legge sul CO228 entrati in vigore il 1° maggio 2012. Conformemente all’articolo 8 capoverso 5 LEne, le esigenze relative alla commercializzazione devono in particolare essere adeguate «secondo lo stato della tecnica e gli sviluppi internazionali». Non si tiene invece conto delle «migliori tecnologie disponibili». Inoltre, le possibilità tecniche e d’esercizio, la sostenibilità economica e l’eventuale interesse pubblico preponde-
rante costituiscono limiti da osservare per tutte le misure perseguite nel diritto vigen- te (cfr. art. 3 cpv. 4 LEne). Segnaliamo la modifica dell’articolo 8 LEne29 decisa il 23 dicembre 2011 (entrata in vigore: 1° luglio 201230). Secondo il nuovo tenore di questo articolo occorre basarsi «sulle migliori tecnologie disponibili», anche se non incondizionatamente. Nel contempo si fa riferimento all’economicità e si deve tener conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specia- lizzate riconosciute.
26 Cfr. René Schaffhauser in: Ehrenzeller et al. (a c. di), Die schweizerische Bundes- verfassung, Kommentar, 2a ed. 2008, Zurigo/San Gallo/Basilea/Ginevra, art. 89 Cost. n. marg. 14. 27 RS 420.1 28 RU 2012 351 29 FF 2012 107 30 La decisione sull’entrata in vigore è stata presa tramite decreto del Consiglio federale del 1° giugno 2012 (in procedura semplificata).
2.5 Quota di energie rinnovabili nel consumo finale in
Svizzera Nel 2010 il consumo finale di energia della Svizzera ammontava a circa 253 tera- wattore (TWh)31, di cui circa 60 TWh per l’elettricità. Dal 1990 al 2010 il consumo finale delle energie rinnovabili è aumentato da 35 a 49 TWh, mentre il consumo finale di energia è passato da 222 a 253 TWh32. Per le energie rinnovabili l’aumento è stato di quasi il 40 per cento e del 14 per cento per quanto riguarda il consumo finale di energia. Negli ultimi 21 anni la quota delle energie rinnovabili nel consumo finale di energia è passata dal 15,8 per cento al 19,4 per cento, ossia un incremento di circa 3,5 punti percentuali. Nel 2010 questa quota ammontava al 15,3 per cento per la produzione di calore e al 53,6 per cento per il consumo di elettricità33. Nel 2010 sulla produzione netta di elettricità di circa 64 TWh, il 57 per cento era di origine rinnovabile, di cui la maggior parte proveniente dall’utilizzazione delle forze idriche. Il contributo dell’utilizzazione dell’energia solare, della biomassa, del biogas, dell’energia eolica e dei rifiuti ammontava al 2,2 per cento.
2.6 Evoluzione nell’UE
Nel 2007 il Consiglio europeo ha adottato obiettivi ambiziosi in materia di politica energetica e di protezione del clima per il 2020: ridurre del 20 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, aumentare di almeno il 20 per cento la quota di energie rinnovabili e migliorare di almeno il 20 per cento l’efficienza energetica in rapporto a un’evoluzione senza nuove misure. Il Parlamento europeo ha costan- temente sostenuto questi obiettivi negli ultimi anni. Nell’ambito di questo pacchetto Clima ed energia, l’UE ha emanato la direttiva 2009/28/CE34 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (diret- tiva RES). A livello europeo questa direttiva impone un obiettivo del 20 per cento per le energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2020, contro l’8,9 per cento nel 2006. Da questo obiettivo preminente derivano obiettivi nazionali vincolanti per i singoli Stati membri. Partendo dalla necessità di sviluppare le ener- gie rinnovabili in tutti gli Stati membri, il rimanente sviluppo richiesto è differen- ziato in funzione della forza economica di ogni Stato membro. Poiché è emerso che l’obiettivo di efficienza del 20 per cento non sarebbe stato raggiunto, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno chiesto un approccio più risoluto. In seguito, nel giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di nuova direttiva sull’efficienza energetica35 che comporta fra l’altro le seguenti misure:
31 Statistica globale svizzera dell’energia 2010, Ufficio federale dell’energia. Con la conver- sione dei terajoule in terawattore. 32 Statistica svizzera delle energie rinnovabili ed. 2010 (in ted.), Ufficio federale dell’energia. 33 Per l’elettricità, il calcolo della quota delle energie rinnovabili nel consumo finale dipende dalle ipotesi relative alla composizione della corrente importata ed esportata. 34 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abro- gazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. 35 COM (2011) 370
– gli Stati stabiliscono un obiettivo nazionale di efficienza energetica, espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020 tenendo conto dell’obiettivo dell’UE di un risparmio energetico del 20 per cento; – gli Stati istituiscono un regime nazionale obbligatorio di efficienza energeti- ca che impone alle imprese di approvvigionamento di energia risparmi ener- getici annui pari all’1,5 per cento. I trasporti sono esclusi; – gli Stati introducono sanzioni proporzionate ed efficaci in caso di inosser- vanza delle disposizioni in materia di efficienza energetica. La nuova direttiva sull’efficienza energetica è attualmente in discussione e dev’essere adottata entro la fine dell’anno. Nel dicembre 2011 la Commissione europea ha pubblicato la Tabella di marcia per l’energia 205036. Nell’ambito di scenari sono esaminate vie per trasformare il siste- ma energetico al fine di ridurre le emissioni di carbonio (decarbonizzazione) all’orizzonte 2050. Nel documento la Commissione giunge alla conclusione che il rafforzamento dell’efficienza energetica ha la priorità in tutti gli scenari che preve- dono una decarbonizzazione. Inoltre, aumentare la quota delle energie rinnovabili oltre il 2020 è una delle principali condizioni per un sistema energetico sostenibile e sicuro. Secondo la Tabella di marcia, nel 2030 «tutti gli scenari di decarbonizza- zione indicano quote crescenti di energie rinnovabili, quantificabili in circa il 30 per cento del consumo finale lordo di energia». La Commissione europea punta anche sulla cattura e sullo stoccaggio del carbonio (tecnologia CCS) e sull’energia nucleare come strumenti di decarbonizzazione. Nel 2008 la quota di energie da fonti rinnovabili a livello del consumo interno lordo era del 10,3 per cento nell’UE (EU-27)37. Nel 2006 tale valore era dell’8,9 per cento. In Francia, questa quota era del 9,6 per cento nel 2006 e dell’11,0 per cento nel 2008. La Germania ha registrato un incremento dal 7,0 per cento nel 2006 al 9,1 per cento nel 2008. In Italia le energie rinnovabili rappresentavano una quota del 5,3 per cento nel 2006 e del 6,8 per cento nel 2008.
3 Obiettivi e contenuto dell’iniziativa
3.1 Obiettivi
L’obiettivo principale dell’iniziativa è di sviluppare rapidamente la quota delle energie rinnovabili rispetto al fabbisogno energetico complessivo al fine di assicura- re a lungo termine un approvvigionamento integrale con energie da fonti rinnovabili. Per conseguire questo obiettivo occorre definire obiettivi intermedi vincolanti, promuovere maggiormente l’innovazione e gli investimenti nel settore energetico e migliorare l’efficienza energetica. Gli autori dell’iniziativa aspirano anche a impedire la sostituzione delle vecchie centrali nucleari con nuovi impianti, che al momento del lancio dell’iniziativa era
36 COM (2011) 885
37 EU Energy in Figures 2011, Commissione europea.
ancora prevista38. Inoltre, essi sostengono che una quota più elevata di energie da fonti rinnovabili permette di ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio, gas naturale e uranio e pertanto la dipendenza da regioni politicamente instabili. Sottoli- neano anche le conseguenze positive dell’iniziativa per la protezione del clima. L’argomentario degli autori dell’iniziativa si sofferma però anche sugli aspetti economici della normativa proposta. Una politica con incentivi mirati, comprendente anche la promozione, apporterebbe un benessere sostenibile e, secondo le informa- zioni del Comitato d’iniziativa, permetterebbe di creare 100 000 nuovi posti di lavoro in Svizzera. Secondo gli autori dell’iniziativa, essa darebbe la possibilità di istituire il quadro necessario affinché la Svizzera possa tenere il passo a livello internazionale non soltanto in materia di ricerca ma anche di produzione.
3.2 Contenuto della normativa proposta
La normativa proposta dall’iniziativa popolare concerne essenzialmente tre campi d’azione: L’elemento centrale dell’iniziativa è l’aumento della quota delle energie rinnovabili nel fabbisogno energetico complessivo della Svizzera. Conformemente al nuovo articolo 89 capoverso 1bis Cost. proposto, la Confederazione e i Cantoni collaborano con l’economia per garantire l’approvvigionamento energetico mediante il ricorso a energie rinnovabili al fine di liberare la Svizzera dalla dipendenza dalle energie non rinnovabili, creare posti di lavoro e assicurare a lunga scadenza il benessere di tutta la popolazione. Nel contempo, nella Costituzione federale è inserita una disposi- zione transitoria secondo la quale entro il 2030 la metà almeno del fabbisogno energetico complessivo della Svizzera dev’essere coperto con energie rinnovabili. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di fissare obiettivi intermedi da raggiungere entro il 2030. D’altra parte, il sostegno specifico all’energia di cui all’articolo 89 capoverso 3 Cost. deve essere esteso. Sulla base di questo articolo in futuro la Confederazione dovrà favorire non solo «lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili», ma in generale anche sostenere «le misure volte a promuovere le innovazioni nel settore dell’energia nonché gli investimenti pubblici e privati a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica». Infine, l’obbligo di emanare prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi deve essere completato dall’esigenza di tener conto della migliore tecnologia disponibile per le prescrizioni su nuovi impianti, veicoli e apparecchi.
38 Per es. nell’argomentario «Fragen und Antworten zur Cleantech-Initiative» o «Hinter- grundinformationen zur Cleantech-Initiative» sul sito www.cleantech-initiative.ch (stato 23 marzo 2012).
3.3 Commento e interpretazione del testo dell’iniziativa
Considerata la grande affinità del testo dell’iniziativa in diversi punti con il diritto vigente o per lo meno già deciso (cfr. n. 2.4), si tratta in particolare di chiarire questo rapporto, ossia dove e in che misura il testo dell’iniziativa contiene novità.
Aumento della quota di energie rinnovabili nel fabbisogno energetico complessivo della Svizzera L’obiettivo di aumentare la quota delle energie da fonti rinnovabili in modo da garantire interamente l’approvvigionamento energetico della Svizzera tramite ener- gie rinnovabili costituisce il fulcro dell’iniziativa. Per chiarire, occorre sottolineare che la disposizione non si riferisce al fabbisogno di elettricità ma al fabbisogno energetico complessivo della Svizzera. La normativa proposta comporta disposizioni chiare per il periodo sino al 2030. Dal 2030 le energie rinnovabili devono coprire almeno la metà del fabbisogno d’energia. Fino a quella data il Consiglio federale deve stabilire chiari obiettivi intermedi. Non è tuttavia possibile evidenziare contenuti o conseguenze più precisi di questa norma- tiva peraltro univoca. Fondandosi sull’attuale crescita della quota delle energie rinnovabili nel consumo globale di energia in Svizzera (cfr. n. 2.5), è indubbio che gli obiettivi summenzionati richiederebbero profondi cambiamenti nell’intero settore energetico (cfr. di seguito anche il n. 4.2). Per realizzare questo obiettivo la Confe- derazione non potrebbe in ogni caso limitarsi a definire obiettivi intermedi, ma dovrebbe anche prevedere misure concrete ed estese nei più diversi settori. Il proget- to lascia in gran parte in sospeso il genere e l’orientamento delle misure concrete di attuazione, che dapprima dovrebbero essere sviluppate attraverso il dibattito politico. A questo stadio soltanto l’obiettivo è chiaro. La normativa proposta non comporta obiettivi precisi neppure per il futuro sviluppo della quota delle energie rinnovabili dopo il 2030. L’obiettivo a lungo termine dell’approvvigionamento energetico garantito dalle energie rinnovabili in Svizzera è chiaro, tuttavia con quali mezzi conseguirlo e in che periodo di tempo rimane da definire. Nonostante le questioni insolute, l’articolo 89 capoverso 1bis Cost. rimane una normativa con uno scopo preciso e come tale comprende anche un mandato per il periodo dopo il 2030. La Confederazione e i Cantoni dovrebbero dunque orientare la loro azione su questo obiettivo a lungo termine, prendendo e attuando misure allo scopo di raggiungerlo. Rimangono da definire soltanto le modalità e il periodo dell’attuazione. In questo senso l’articolo 89 Cost. assumerebbe un nuovo orienta-
mento. L’obiettivo non sarebbe più la «promozione delle energie rinnovabili» bensì l’«approvvigionamento ricorrendo interamente alle energie rinnovabili». Contemporaneamente non si può ignorare che in questo settore sussiste un conflitto d’interessi che un’eventuale nuova disposizione costituzionale non permetterebbe senz’altro di sopprimere. Da un lato, limitare il più possibile l’impiego di energie fossili costituisce già oggi un elemento acquisito della politica in materia di prote- zione del clima e dell’ambiente. Dall’altro, sia oggi che dopo un’eventuale accetta- zione del nuovo disposto costituzionale occorre tener conto di fattori altrettanto legittimi che si oppongono a un abbandono totale delle energie non rinnovabili (per es. interessi divergenti della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, proporzionalità di talune normative ecc.). Anche una disposizione come quella proposta non permetterebbe di passare oltre. Nel quadro di questo conflitto fra
diversi interessi degni di protezione giuridica non è possibile valutare in modo definitivo il tenore concreto assunto da questa nuova norma al momento della sua applicazione, né dove e in quale misura essa esplicherebbe un effetto concreto. Tuttavia, la ponderazione e la valutazione di questi opposti interessi non è soltanto una questione dell’interpretazione giuridica del testo dell’iniziativa, ma costituireb- bero una parte del processo legislativo e dunque sarebbero anche compito del legi- slatore federale.
Estensione della promozione specifica per l’energia Il bisogno di interpretazione dovrebbe essere più grande nel settore del nuovo disci- plinamento della promozione. Finora si trattava di promuovere lo sviluppo di tecni- che energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. In futuro si tratterà di sostenere «le misure volte a promuovere le inno- vazioni nel settore dell’energia nonché gli investimenti pubblici e privati a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica». In particolare occorre chiarire il termine di innovazione. Secondo le opere di riferi- mento correnti, il termine implica non solo la scoperta o l’invenzione di qualcosa di nuovo ma in particolare anche l’introduzione e/o l’applicazione di tali nuove idee, tecniche o anche prodotti. Una definizione concordante figura anche in relazione con la revisione dell’articolo sulla ricerca (art. 64 Cost.) nel maggio 2006: secondo il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consi- glio nazionale, la nozione di innovazione sancita allora nell’articolo 64 capoverso 1 Cost. «non riguarda l’innovazione nella ricerca vera e propria (la produzione di conoscenze), ma il livello dell’applicazione, vale a dire dello sfruttamento dei risul- tati della ricerca scientifica e dello sviluppo di prodotti e servizi innovativi destinati alla società e all’economia (innovazione applicata e commerciale)»39. Il termine di innovazione si riferisce pertanto a un campo d’azione più ampio che la nozione di sviluppo utilizzata finora nell’articolo 89 Cost. Quest’ultima non comprende i pro- cessi di attuazione che seguono lo sviluppo. Nell’articolo 89 Cost. costituirebbe una novità anche il sostegno agli «investimenti pubblici e privati a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica». Su questo punto le misure proposte nell’iniziativa per sostenere il settore energetico nell’articolo 89 Cost. sono formulate più dettagliatamente rispetto al diritto vigente, sia per quanto riguarda gli ambiti tematici o d’attività, sia le fasi di un’innovazione da sostenere (invenzione, sviluppo e introduzione o applicazione). L’intensità e i limiti di questi diritti e doveri in materia di sostegno attribuiti alla Confederazione, ossia le condizioni, il quadro e la portata del sostegno dovrebbero invece essere
precisati a livello di legge, come anche le misure di promozione e gli investimenti che occorrerebbe sostenere. Per valutare quali siano le novità apportate dalla normativa proposta non ci si può limitare unicamente all’esame dell’articolo 89 Cost. Manca però attualmente un disposto costituzionale specifico per il settore dell’energia paragonabile al proposto articolo 89 capoverso 2bis Cost. Tuttavia, l’articolo 64 capoverso 1 Cost. prevede che la Confederazione promuova la ricerca scientifica e l’innovazione. Anche sulla base dell’articolo sulla protezione dell’ambiente (art. 74 Cost.) sono possibili diversi
39 Rapporto del 23 giugno 2005 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare «Articolo quadro sulla formazione nella Costituzione federale», FF 2005 4893 segg., 4925.
sostegni e incentivi da parte dello Stato. Come esposto nel numero 2.4, la Confede- razione sostiene dunque già oggi «innovazioni» nonché altri investimenti pubblici e privati nel settore energetico che non si limitano alla fase di sviluppo. La Confedera- zione, in mancanza di una norma costituzionale specifica all’energia, si appoggia ad altre norme di competenza. In caso di accettazione e attuazione dell’articolo 89 capoverso 2bis Cost. proposto sarebbero necessarie considerazioni analoghe a quelle fatte in relazione all’introduzione della nozione di innovazione nell’articolo 64 capoverso 1 Cost. In altri termini, occorrerebbe sempre tener conto, in particolare, dell’idea della neutralità concorrenziale dell’azione statale nell’ambito dei vari incentivi40. Inoltre, la menzione qui espressa del sostegno a innovazioni e investi- menti non potrebbe essere compresa nel senso che la Confederazione sarebbe auto- rizzata o addirittura tenuta a prevedere «una promozione economica all’insegna di una politica industriale a tutto campo, che sarebbe incompatibile con il nostro ordi- namento»41. Anche se gli obblighi della Confederazione previsti nell’iniziativa riguardano un campo d’azione più ampio e vanno più lontano dal profilo giuridico rispetto agli obblighi attuali, la questione delle modifiche concrete che provocherebbe la nuova normativa rimane in sospeso, in particolare considerato il sistema già radicato di estesi meccanismi di promozione. Anche in questo settore talune decisioni concer- nenti i punti ancora insoluti sarebbero di competenza del legislatore federale.
Tener conto della migliore tecnologia disponibile nell’emanare prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi Come evidenziato nel numero 2.4, la normativa ha già subito una modifica in questo ambito, anche se «soltanto» a livello di legge. Conformemente alla revisione della LEne decisa il 23 dicembre 2011, il Consiglio federale per emanare prescrizioni concernenti impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie deve riferirsi alle migliori tecnologie disponibili. Occorre in particolare chiedersi se la normativa proposta vada oltre il diritto adottato. La normativa proposta nell’iniziativa menziona come unico criterio da considerare «la migliore tecnologia disponibile». La versione dell’arti- colo 8 LEne approvata nel dicembre 2011 (entrata in vigore: 1° luglio 201242) stabilisce invece che il Consiglio federale «si basa» sulla migliore tecnologia dispo- nibile ma anche sull’economicità. Inoltre, deve tener conto delle norme internazio- nali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il testo dell’iniziativa non esclude tuttavia che ad esempio per considerazioni di praticabilità o di proporzionalità possano essere tenuti in considerazione altri criteri oltre alle migliori tecnologie disponibili. La necessità di tener conto del contesto internazionale, di eventuali raccomandazioni delle organizzazioni specializzate nonché, in misura adeguata, dell’economicità oggi dovrebbe essere un elemento scontato nella corretta attuazione di una simile norma. Visto il carattere non esausti-
40 Cfr. Gerhard Schmid/Markus Schott in: Ehrenzeller et al. (a c. di), Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2a ed. 2008, Zurigo/San Gallo/Basilea/Ginevra, art. 64 Cost., n. marg. 13. 41 Cfr. in relazione con l’eccezione della nozione di «innovazione» nell’art. 64 cpv. 1 Cost. il parere del Consiglio federale del 17 agosto 2005 concernente il rapporto del 23 giugno 2005 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare «Articolo quadro sulla formazione nella Costitu- zione federale», FF 2005 4957 segg., 4963. 42 La decisione sull’entrata in vigore è stata presa tramite decreto del Consiglio federale del 1° giugno 2012 (in procedura semplificata).
vo del testo dell’iniziativa emerso a seguito dalla sua analisi si può supporre che essa si prefigga una normativa in grandissima parte identica alla disposizione della LEne adottata nel dicembre 2011. I corrispondenti obiettivi dell’iniziativa sono dunque considerati come adempiuti dal nuovo articolo 8 LEne.
4 Valutazione dell’iniziativa
4.1 Ripercussioni in caso di accettazione dell’iniziativa
Gli autori dell’iniziativa vedono nella sua riuscita in primo luogo una serie di riper- cussioni positive sull’economia. La riconversione del sistema energetico contribui- rebbe a creare molti posti di lavoro. Il mercato interno delle aziende attive nel settore delle energie rinnovabili ne uscirebbe rafforzato. In concreto sarebbero interessati i settori dell’energia solare, dell’energia eolica, della geotermia e della biomassa nonché il risanamento di edifici. Ne trarrebbe inoltre beneficio il mercato interno delle aziende svizzere che operano nei settori corrispondenti. Verrebbero effettuati più investimenti negli ambiti dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Questo si tradurrebbe per la Svizzera in una dinamica economica positiva, in cre- scenti innovazioni e in un incremento della competitività. Gli autori dell’iniziativa partono dal presupposto che i costi derivanti dalla sua attuazione sarebbero ampia- mente compensati. Essi sottolineano inoltre che una minore dipendenza dalle energie fossili contribuirebbe a creare più valore aggiunto in Svizzera. Il Consiglio federale valuta come segue le ripercussioni dell’iniziativa. Come già illustrato nel capitolo «Commento e interpretazione del testo dell’inizia- tiva» (n. 3.3), il Consiglio federale è del parere che il testo dell’iniziativa non com- porterebbe alcun cambiamento in due dei settori ivi contemplati. Esso ritiene infatti che le richieste del comitato d’iniziativa riguardanti le prescrizioni per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi siano già soddisfatte mediante la modifica dell’articolo 8 LEne, se non addirittura in base al diritto in vigore. In materia di promozione di innovazioni e investimenti nel settore energetico, dal profilo puramente giuridico verrebbe istituito un nuovo obbligo di sostegno da parte della Confederazione. Tuttavia, in considerazione dei meccanismi di incentivazione esistenti, previsti per legge, è difficile immaginare in quale misura un ulteriore obbligo a livello costitu- zionale darebbe luogo di fatto a prestazioni di sostegno più estese rispetto allo statu quo. Le spiegazioni che seguono si concentrano dunque sull’articolo 89 capoverso 1bis e sulla disposizione transitoria dell’iniziativa.
L’iniziativa non specifica chiaramente quali sarebbero le misure concrete da prende- re per raggiungere l’obiettivo di riduzione. Per valutare le ripercussioni in caso di accettazione dell’iniziativa si fa quindi capo alle ipotesi e ai risultati dei diversi modelli che hanno funto da base alla strategia energetica del Consiglio federale del maggio 201143. Queste basi si fondano sui modelli di economia energetica aggiornati delle Prospettive energetiche 2035 pubblicate nel 2007. Per valutare le conseguenze dell’iniziativa non sono stati effettuati calcoli distinti, ma sono state
43 Consultabile in Internet all’indirizzo www.bfe.admin.ch sotto il titolo «Strategia energe- tica 2050».
approfondite e precisate le prospettive energetiche 2050 nell’ottica della «Strategia energetica 2050». Le prospettive energetiche dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) si fondano su scenari e modelli quantitativi che integrano diversi elementi del sistema energetico e le loro interazioni. Ad esempio, la domanda e l’offerta di ener- gia sono influenzate dal prezzo dell’energia. Le prospettive energetiche non sono previsioni bensì analisi di ipotesi. Esse costituiscono una possibile «realtà» e mo- strano come i prezzi dell’energia, la crescita economica e demografica (evoluzione del contesto generale), le prescrizioni, gli strumenti tariffali e d’incentivazione (strumenti politici) influiscono sul sistema energetico. Nell’aggiornamento effettuato sono confluiti i dati relativi all’evoluzione congiuntu- rale ed economico-energetica del periodo 2007–2011. Tra questi rientrano in parti- colare: – i nuovi scenari demografici dell’Ufficio federale di statistica (UST) che pre- vedono 8,9 milioni di abitanti nel 2035 contro i 7,6 milioni del 2006; – un’estrapolazione aggiornata dell’evoluzione del PIL calcolata dalla Segrete- ria di Stato dell’economia; – le prospettive energetiche mondiali aggiornate («World Energy Outlook») pubblicate dall’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) concernenti il prezzo del petrolio (113 $ nel 2050 contro 30 e 50 $ nelle prospettive 2035 del 2007); – le più recenti evoluzioni dei costi delle energie rinnovabili, segnatamente del fotovoltaico44, e l’evoluzione dei costi delle nuove centrali nucleari. I modelli di economia energetica distinguono due varianti politiche: lo scenario «Proseguimento della politica energetica attuale» e lo scenario «Nuova politica energetica». Lo scenario «Proseguimento della politica energetica attuale» è incentrato sulle misure e mostra la domanda e l’offerta in materia di energia ipotizzando che l’insieme degli strumenti, delle misure e delle leggi in vigore nell’ambito della politica energetica non sia modificato fino al 2050, bensì unicamente adeguato, eventualmente in modo differito, al progresso tecnologico. Questo scenario presup- pone inoltre un comportamento della domanda costante. Per quanto attiene al settore degli edifici, con questo scenario risultano migliori standard per le nuove costruzioni come anche un tasso di risanamento invariato. Lo stesso vale per il settore dei tra-
sporti. Gli adeguamenti delle direttive internazionali sono ripresi in modo passivo, il progresso autonomo osservato attualmente è mantenuto. Per questa ragione, ad esempio gli obiettivi delle direttive europee non saranno raggiunti nel 2020 come prevede l’UE ma successivamente. I programmi esistenti come SvizzeraEnergia o le convenzioni sugli obiettivi con l’industria sono portati avanti nel quadro attuale. Lo scenario «Nuova politica energetica» prevede una possibile evoluzione del consumo di energia e della produzione di elettricità in Svizzera fino al 2050 che consente di ridurre le emissioni di CO2 da 1 a 1,5 tonnellata pro capite entro questa data. Questo scenario richiede una politica di riduzione del CO2 e di efficienza
44 Analysis and comparison of relevant mid- and long term energy scenarios for EU and their key underlying assumptions, Prognos su mandato di EU DG Energy, Direct D, aprile 2011.
energetica armonizzata sul piano internazionale come anche una cooperazione internazionale approfondita nel campo della ricerca e dello sviluppo. I risultati dello scenario «Nuova politica energetica» corrispondono all’obiettivo dell’iniziativa secondo cui a partire dal 2030 la metà del fabbisogno energetico di tutta la Svizzera dovrà essere coperta con energie rinnovabili. Oltre alle condizioni summenzionate relative alla cooperazione internazionale, lo scenario si basa comun- que sul presupposto che dal 2010 saranno impiegati strumenti che esplicano effetti in profondità. Supponendo che il sistema si basi su una tassa di incentivazione sull’energia ridistribuita integralmente alla popolazione e alle imprese, sarebbe necessario prevedere un forte aumento del prezzo dell’energia fatturata ai consuma- tori finali. Per raggiungere l’obiettivo perseguito dall’iniziativa, gli strumenti necessari avreb- bero dovuto quindi essere introdotti dal 2010, ciò che però non è stato fatto. Si può presumere che, se l’iniziativa fosse accettata, le misure di attuazione non sarebbero adottate prima del 2016–2018; infatti i dibatti parlamentari e la votazione popolare come anche l’elaborazione, i dibattiti parlamentari e per finire la messa in vigore della legislazione d’applicazione richiedono tempo. Ciò significa che, dando per acquisita la maggiore collaborazione a livello internazionale, l’obiettivo potrebbe essere raggiunto, nel migliore dei casi, con un ritardo di otto anni. Per recuperare questo ritardo di quasi otto anni rispetto allo scenario «Nuova politica energetica» sarebbe necessario aumentare sensibilmente la tasse d’incentivazione o introdurre strumenti corrispondenti. Lo sviluppo di vettori di energie rinnovabili non può essere accelerato a piacere. Pertanto, anche l’efficienza energetica dovrebbe essere nuovamente aumentata in modo marcato, ad esempio incrementando ulteriormente il ciclo di rinnovo nel settore degli edifici, che nello scenario «Nuova politica energe- tica» (2 %) è già di due volte superiore rispetto a quanto avviene attualmente. Per una prima stima approssimativa delle ripercussioni economiche, nel maggio 2011 le varianti di offerta dell’elettricità senza centrali nucleari e senza evolu- zione della domanda secondo lo scenario «Nuova politica energetica» sono state
raffrontate alla variante di offerta dell’elettricità con centrali nucleari e con evolu- zione della domanda secondo lo scenario «Proseguimento della politica energetica attuale»45. Stando alle stime, entro il 2050 risulteranno costi supplementari pari a circa lo 0,4–0,7 per cento del prodotto interno lordo, in altri termini le ripercussioni economiche saranno leggermente negative46. Per raggiungere l’obiettivo dal 2017 al 2030, un lasso di tempo molto breve, dovrebbero essere introdotte ulteriori misure supplementari onerose. L’impiego di risorse quali sovvenzioni, misure fiscali ecc. per incentivare l’impiego delle energie rinnovabili e aumentare l’efficienza energeti- ca entra in concorrenza con altre possibilità d’impiego di questi fondi. Le ripercussioni sul mercato del lavoro non sono state oggetto dell’analisi del mag- gio 2011. Il maggior impiego di energie rinnovabili e il conseguente incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili come anche il miglioramento dell’efficienza energetica costituiscono un’opportunità per creare nuovi posti di
45 Volkswirtschaftliche Auswirkungen bis 2050 bei «Verzicht auf Ersatz-KKW» und «KKW-Laufzeitverkürzung». Consultabile in Internet in tedesco all’indirizzo www.bfe.admin.ch sotto il titolo «Strategia energetica 2050». 46 Queste stime non tengono conto dei benefici secondari (riduzione dei costi esterni), alla stregua della riduzione delle emissioni inquinanti e delle interazioni economiche positive e negative (ad es. «effetti di scostamento» dovuti al cambiamento dei prezzi relativi).
lavoro in questi ambiti. A tal proposito, conviene tenere conto del fatto che, sul piano dell’impiego della manodopera, gli ambiti che beneficeranno di una politica favorevole alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica entrerebbero in concor- renza con gli altri. E questo fenomeno è ancora più accentuato vista la limitata disponibilità di manodopera altamente qualificata nonostante l’apertura del mercato del lavoro svizzero. Per sapere se, al netto, l’attuazione dell’iniziativa si tradurrebbe in una creazione di posti di lavoro sarebbe necessario effettuare un’analisi approfon- dita come quella svolta per la «Strategia energetica 2050».
4.2 Pregi e difetti dell’iniziativa
Il maggior ricorso alle energie rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza in campo energetico perseguiti dall’iniziativa sono da anni obiettivi della politica energetica svizzera. Anche se in questi ultimi anni è stato registrato un aumento della quota delle energie rinnovabili nei consumi, la trasformazione del sistema energetico tarda a decollare. Il Consiglio federale intende rafforzare ulteriormente questi due elementi centrali della politica energetica – il maggior ricorso alle energie rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica – tramite le misure della «Stra- tegia energetica 2050» e del piano d’azione «Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera», al momento in elaborazione. È quindi favorevole all’orientamento generale dell’iniziativa, segnatamente l’aumento della quota delle energie da fonti rinnovabili nei consumi e il miglioramento dell’efficienza energetica, e condivide questo obiettivo. È pure comprensibile il fatto che l’iniziativa fissi un obiettivo quantitativo, quindi misurabile e verificabile, per la futura quota di energie rinnova- bili. D’altro canto, oggi una rivendicazione degli autori dell’iniziativa può essere considerata soddisfatta a seguito delle decisioni di principio del Consiglio federale e del Parlamento di abbandonare gradualmente l’energia nucleare. L’iniziativa si spinge però molto oltre chiedendo che, entro il 2030, la metà del fabbisogno energetico sia coperta da energie rinnovabili. La trasformazione di un’economia in un sistema maggiormente basato sull’approvvigionamento energeti- co da fonti rinnovabili richiede più tempo di quello previsto dalla regolamentazione proposta. Il vincolo della tempistica risulta problematico principalmente per i motivi seguenti: – gli obiettivi concernenti l’incremento delle energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica, così come definiti nello scenario «Nuova politica energetica», sono già di per sé ambiziosi. Per raggiungerli durante il periodo 2017–2030 dovrebbero essere introdotte misure supplementari onerose. Se il tempo disponibile fosse maggiore, come prevede il Consiglio federale, gli impianti e gli edifici esistenti potrebbero essere utilizzati più a lungo, ciò che ridurrebbe i costi legati alla riconversione del sistema energetico volta a incrementare l’uso di energie rinnovabili;
– non è semplice elaborare e attuare misure e strumenti sufficientemente effi- caci in quanto, spesso, potrebbero essere in contrasto con altri interessi o problemi di finanziamento. Inoltre, il tempo necessario a questo scopo risul- ta estremamente limitato, proprio perché le misure da prendere non fareb- bero l’unanimità. Visti gli obiettivi ambiziosi dell’iniziativa, sarebbe invece indispensabile che tutte le parti coinvolte nel processo decisionale condivi- dano la stessa visione e manifestino la volontà di adottare misure radicali;
– inoltre con una fase di attuazione così breve gli strumenti dovrebbero essere ancora più efficaci e di conseguenza esplicare effetti più in profondità. Numerose misure dovrebbero essere sancite a livello legislativo. Tuttavia, le possibili modalità di intervento e l’intensità degli stessi interventi sono limi- tate da diritti tutelati e dalla suddivisione costituzionale delle competenze. Il Consiglio federale dubita che la modifica costituzionale proposta consenta, al di là del mandato stesso, di disporre di uno strumento sufficiente e mirato per adottare misure efficaci, conformi al diritto e finanziabili al fine di con- cretizzare, entro la scadenza prevista, gli obiettivi fissati.
4.3 Valutazione di un controprogetto indiretto
Nel quadro dei lavori di approfondimento relativi alla Strategia energetica 2050, il Consiglio federale sta facendo esaminare diverse misure tese a promuovere le ener- gie rinnovabili e a rafforzare l’efficienza energetica. Il progetto di Strategia energe- tica 2050 comporterà quindi elementi essenziali di un eventuale controprogetto indiretto all’iniziativa. I vincoli temporali per il trattamento dell’iniziativa da un lato, e il tempo necessario per gli ampi lavori nel quadro della Strategia energetica dall’altro non erano però conciliabili: se decide di presentare un controprogetto diretto o indiretto, il Consiglio federale dispone di 18 mesi per sottoporre il messag- gio all’Assemblea federale a decorrere dal deposito dell’iniziativa. In questo caso, avrebbe avuto tempo fino al 6 marzo 2013. Secondo lo scadenzario attuale, il mes- saggio concernente la Strategia energetica non sarà disponibile prima dell’estate 2013. I relativi lavori avrebbero dovuto essere accelerati ulteriormente per poter elaborare un controprogetto diretto o indiretto, ciò che in questa misura non sarebbe stato né possibile né opportuno. Inoltre alcune parti del progetto avrebbero dovuto essere trattate separatamente, ciò che si discosta totalmente dall’obiettivo di presen- tare una strategia equilibrata e coerente. Va poi segnalato che, a livello di temi trattati, la Strategia energetica 2050 è più completa di quanto avrebbe potuto essere un controprogetto nonostante essa vada nella stessa direzione dell’iniziativa, segna- tamente per quanto concerne il rafforzamento dell’efficienza energetica e la promo- zione delle energie rinnovabili. Il Consiglio federale presenterà le misure del caso non nel quadro di un controprogetto indiretto ma quale parte integrante del progetto relativo alla Strategia energetica 2050. Le Camere federali saranno poi libere di opporlo in totalità o in parte all’iniziativa come controprogetto indiretto.
4.4 Compatibilità con gli obblighi internazionali
della Svizzera In relazione all’articolo 89 capoverso 2bis Cost. va chiarito se le prestazioni d’incen- tivazione e di sostegno statali sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. L’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative47, parte dell’ordinamento dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), comporta disposizioni detta-
47 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, allegato 1A.13; RS 0.632.20.
gliate che stabiliscono a quali condizioni le sovvenzioni statali a un’impresa o un’industria, oppure a un gruppo di imprese o di industrie, sono lecite, impugnabili o vietate. Per quanto concerne gli investimenti pubblici, la Svizzera è inoltre legata all’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici48. Gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l’Unione europea disciplinano tra l’altro, nell’ambito della ricerca, l’importante partecipazione della Svizzera al setti- mo programma quadro della Comunità europea per le azioni di ricerca, nel settore ambientale, la partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e, nell’ambito degli ostacoli tecnici al commercio, il reciproco riconoscimen- to in materia di valutazione della conformità per i prodotti industriali49. L’Accordo di libero scambio50 (ALS) istituisce una zona di libero scambio per i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli trasformati51 e vieta tutte le limitazioni quantitative nel commercio (contingentamento, quote) come anche tutti i provve- dimenti di effetto equivalente (dazi). Secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera iii ALS ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni, è incompatibile con il buon funzionamento dell’Accordo, nella misura in cui sia suscettibile di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera. Per quel che concerne gli investimenti pubblici, bisogna tenere in considerazione inoltre un accordo bilaterale vertente su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici che completa l’accordo dell’OMC summenzionato52. Il testo dell’iniziativa prevede unicamente un sostegno a grandi linee e molto gene- rale delle misure volte a promuovere innovazioni nel settore energetico nonché degli investimenti pubblici e privati a favore di energie rinnovabili e dell’efficienza ener- getica. In questa forma la regolamentazione non presenta alcuna incompatibilità con il diritto dell’OMC o con le disposizioni degli accordi bilaterali. In caso di attua- zione dell’iniziativa, tenuto conto dei vincoli e degli impegni citati, si tratterà comunque di vegliare a che una sua eventuale trasposizione nella legge non si disco- sti né dal diritto dell’OMC né dagli accordi citati e in particolare non si traduca in nessuna discriminazione diretta o indiretta.
5 Conclusioni
Il Consiglio federale giunge alla conclusione che l’iniziativa non comporterebbe praticamente alcuna modifica in materia di promozione della ricerca o di inaspri- mento delle prescrizioni per impianti, veicoli e apparecchi rispetto al diritto vigente (o per lo meno già adottato). Inoltre, secondo il Consiglio federale l’attuazione della normativa proposta per cui la quota delle energie rinnovabili dovrebbe raggiungere il 50 per cento entro il 2030 porrebbe notevoli problemi a causa del breve arco di tempo disponibile. Per sfruttare
48 Accordo del 12 aprile 1979 sugli appalti pubblici (con allegati); RS 0.632.231.421 e accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici; RS 0.632.231.422.
49 Cfr. RS 0.420.513.1, RS 0.814.092.681, RS 0.946.526.81.
50 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; RS 0.632.401.
51 Cfr. protocollo n.. 2 riguardante l’ALS; RS 0.632.401.2.
52 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; RS 0.172.052.68.
i potenziali di efficienza e quelli delle energie rinnovabili occorre più tempo di quanto previsto dal disciplinamento proposto. Una trasformazione del sistema ener- getico da attuare così rapidamente come chiede l’iniziativa comporterebbe inoltre costi supplementari.
Il Consiglio federale è tuttavia favorevole all’iniziativa nelle grandi linee, in partico- lare per quanto riguarda l’aumento della quota delle energie da fonti rinnovabili nel consumo e il miglioramento dell’efficienza energetica e condivide questi intenti. Nell’ambito della Strategia energetica 2050, attualmente sta facendo elaborare nuove misure in materia e le proporrà al Parlamento in un pertinente messaggio. Questa strategia andrà quindi nel senso dell’iniziativa. I termini di trattamento dell’iniziativa non permettono al Consiglio federale di sottoporre per tempo un controprogetto diretto o indiretto armonizzato con la Strategia energetica 2050. Per queste ragioni il Consiglio federale propone di sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni l’iniziativa popolare federale «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)», senza controprogetto diretto o indiretto, con la raccomandazione di respingerla.
Allegato
Mozioni e postulati relativi ai temi «efficienza energetica» ed «energie rinnovabili» accolti a partire dalla sessione primaverile 2011 (stato aprile 2012) La classificazione degli interventi parlamentari per settori tematici non è sempre evidente. È quindi possibile che nell’elenco non figurino interventi attribuiti a un altro settore, ma che contengono elementi di uno dei due blocchi tematici citati.
2009 M 09.3060 Strategia biomassa
Incarico al Consiglio federale di mettere a punto una strategia globale di valorizzazione della biomassa; rafforzare le sinergie, coordinare, semplificare e ottimizzare la relativa legislazione; consolidare la ricerca in questo settore; prevedere forme di incentivo per l’utilizzo della biomassa, in considerazione degli aspetti econo- mici ed ecologici. (N 14.03.11, Bourgeois; S 29.09.11)
2009 P 09.3908 Adeguamento del piano d’azione «Energie rinnovabili»
al modello europeo Incarico di adeguare il piano d’azione «Energie rinnovabili», appro- vato nel febbraio 2008, al modello europeo per i piani d’azione nazionali (direttiva 2009/28/CE e decisione del 30 giugno 2009). (N 8.6.11, Nussbaumer)
2009 M 09.4082 Acceleramento delle procedure di autorizzazione per impianti
che utilizzano le energie rinnovabili Incarico di esaminare le possibilità di coordinamento e di snellimen- to delle procedure di autorizzazione di impianti che utilizzano le energie rinnovabili, nonché di presentare un rapporto in merito. In particolare si tratta di esaminare l’istituzione/introduzione di un piano settoriale e di una procedura di autorizzazione da parte di una sola autorità (tipo e entità da definirsi) disciplinati dal diritto federa- le, analogamente alla procedura di approvazione dei piani da parte dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) in relazione alla costruzione di linee elettriche. (N 6.12.11, Cathomas; S 28.9.11)
2010 P 10.3080 Ricerca nel campo del fotovoltaico. Rafforzamento e
coordinamento con il fabbisogno dell’industria Incarico di esaminare come le attività dei Politecnici federali e delle scuole universitarie professionali possono essere meglio coordinate con i bisogni specifici dell’industria fotovoltaica svizzera; come può essere messo a disposizione il budget necessario nei tempi più rapidi, e soprattutto in misura sufficiente, per migliorare i prodotti commercializzabili; come sostenere le nuove tecnologie a tutti i livelli della catena del valore aggiunto; come l’industria fotovoltaica può far valere le sue esigenze in modo più regolare, mirato ed efficace rispetto al passato, nonché di presentare un rapporto corri- spondente. (N 8.6.11, Chopard-Acklin)
2010 M 10.3344 Accelerazione delle procedure di autorizzazione di impianti
che sfruttano le energie rinnovabili mediante una legge di coordinamento Incarico di analizzare se occorre creare una legge di coordinamento per impianti che sfruttano le energie rinnovabili (da definirsi in base alle tecnologie e alle dimensioni) o se è possibile apportare altri adeguamenti legislativi per ottimizzare le fasi della procedura che
riguardano le autorità implicate (Confederazione, Cantoni e Comu- ni), sia dal punto di vista temporale che del contenuto, nonché coordinare tra loro le diverse legislazioni (pianificazione del territo- rio, ambiente, concessioni, edilizia). La nuova legge contribuirebbe notevolmente alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di autorizzazione e terrebbe conto delle attuali competenze di Confederazione, Cantoni e Comuni. La richiesta può essere soddi- sfatta anche con altre misure, le quali vanno coordinate con i lavori di redazione del rapporto in adempimento della mozione 09.3726 (Energie rinnovabili. Accelerazione delle procedure d’autorizzazione). (N 17.6.11, CAPTE-N; S 16.3.11)
2010 P 10.3373 Economia verde
Incarico di presentare al Parlamento un rapporto sull’economia verde che valuti il potenziale di valore aggiunto dei mercati ambien- tali per la piazza economica svizzera e per la situazione occupazio- nale. Tale rapporto deve dimostrare come la produzione e il consu- mo possano essere migliorati in vista di un utilizzo più efficiente delle risorse al fine di ridurre in modo sostenibile il consumo di risorse da parte dell’economia svizzera e di rafforzare la sua compe- titività tramite una migliore ecoefficienza. (N 19.9.11; Bourgeois)
2010 M 10.3609 Finanziamento della ricerca nel settore delle tecnologie
energetiche rinnovabili Incarico di finanziare in modo complementare la ricerca nel settore delle tecnologie energetiche rinnovabili attingendo ai fondi della rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) . A tale scopo, fino a quando le risorse della RIC non saranno esaurite dalla produzione elettrica, è opportuno procedere a un prelievo del 5–10 per cento degli introiti annuali provenienti dal supplemento RIC. (N 8.6.11, Favre Laurent; S 29.9.11) 2010 P 10.3890 Ritiro e rimunerazione dell’energia elettrica conforme alla legge Incarico di valutare quali modifiche possono essere apportate all’ordinanza sull’energia, in modo tale che l’energia elettrica proveniente dai nuovi impianti di cui all’articolo 7a della legge sull’energia (LEne) possa essere ritirata dai gestori di rete e rimune- rata conformemente alla legge, evitando che tali impianti vengano bloccati da altri progetti in lista d’attesa, nonché di presentare un rapporto corrispondente (N 11.4.11, CAPTE-N) 2011 P 11.3188 Masterplan Cleantech. Che ne è della formazione professionale? Incarico di esaminare e valutare i contenuti della formazione profes- sionale sotto il profilo della loro rilevanza per il cleantech. (N 17.6.11, Muri)
2011 M 11.3331 Promuovere i progetti RIC pronti ad essere realizzati
Incarico di elaborare le norme di legge necessarie affinché possa essere soppresso il tetto di spesa della rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica, che deve essere sostituito da contingenti annui per progetti pronti ad essere realiz- zati. Nel contempo, la legge sull’energia deve essere modificata, affinché possano essere messi a disposizione più mezzi per bandi di gara pubblici concorrenziali nell’ambito di misure di efficienza energetica. (N 8.6.11, Häberli-Koller; S 29.9.11)
2011 M 11.3338 Abrogazione del diritto di ricorso delle associazioni per progetti in ambito energetico Incarico di esaminare e di ordinare misure per garantire che le opposizioni e i ricorsi presentati dalle organizzazioni ambientaliste contro la concessione di autorizzazioni per gli impianti che produco- no elettricità utilizzando le energie rinnovabili siano trattati nel corso di una procedura che sia il più celere possibile. Il Consiglio federale esamina altresì l’introduzione di termini di trattazione per le opposi- zioni e i ricorsi. (N 6.12.11, Rutschmann; S 28.9.11) 2011 M 11.3345 Aumentare la produzione di energia nelle centrali idroelettriche svizzere Incarico di modificare la legge sull’energia (art. 1 cpv. 4) in modo tale da aumentare più di quanto previsto il volume della produzione di energia idroelettrica in Svizzera. La generazione annua media di elettricità proveniente da centrali idroelettriche deve essere aumen- tata entro il 2030 di almeno 5000 gigawattora (anziché dei previsti 2000) rispetto al livello del 2000. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di abbreviare e semplificare in modo consistente le procedure di autorizzazione per le centrali idroelettriche affinché questo obiettivo possa essere raggiunto. (N 9.6.11, Killer; S 29.9.11) 2011 P 11.3350 Non preferire il sistema fotovoltaico ai captatori di energia solare Incarico di esaminare la tesi sostenuta dalle cerchie di specialisti (ad es. la Società Jenni Energietechnik) secondo la quale, prima di dotare le abitazioni di impianti fotovoltaici sovvenzionati, dovrebbe- ro esservi installati degli impianti solari termici per la produzione di acqua calda. Si tratta di sapere se, in numerosi casi, l’installazione degli impianti fotovoltaici non ha l’effetto non voluto di impedire che le abitazioni siano dotate di impianti solari termici di gran lunga più efficienti, nella misura in cui grandi superfici di tetto sfruttabili sono ricoperte di pannelli solari, non lasciando alcuno spazio per lo sfruttamento dell’energia termica, molto più economica ed effi- ciente. Rispetto agli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici sono, infatti, molto più efficienti e, pertanto, devono essere preferiti nel caso delle abitazioni con un potenziale utilizzo di acqua calda. Gli impianti termici, inoltre, occupano in genere una superficie
inferiore. (N 9.6.11, Pfister Theophil) 2011 P 11.3353 Sbloccare al più presto la produzione di elettricità dalle energie rinnovabili Richiesta di verificare e di inoltrare proposte su come limitare il diritto di ricorso delle associazioni nell’ambito della legislazione ambientale e di pianificazione territoriale o perlomeno su come semplificare le procedure in tal senso. Il diritto esclusivo di determi- nate associazioni di ritardare, bloccare o impedire progetti di produ- zione di elettricità dalle energie rinnovabili non è più giustificato nella misura attuale tenuto conto del nuovo quadro delineatosi nella politica energetica. (N 9.6.11, Fiala)
2011 M 11.3376 Standard d’efficienza energetica per apparecchi elettrici.
Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera Incarico di adeguare gli standard d’efficienza energetica per gli apparecchi elettrici contemplati nell’ordinanza sull’energia, tenendo conto delle seguenti condizioni: 1. fissazione di esigenze minime per tutte le categorie di apparecchi rilevanti dal punto di vista dell’energia elettrica che adempiono la condizione di una procedura di misurazione standardizzata; 2. ripresa simultanea quantomeno degli standard d’efficienza energetica secondo la normativa europea, ovvero la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e il regola- mento sullo stand-by e relative attualizzazioni, sempre che compor- tino in Svizzera notevoli risparmi di energia; 3. orientamento siste- matico degli standard d’efficienza energetica alla cosiddetta «best available technology» , cioè alle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista dell’efficienza, connesso all’ulteriore sviluppo del ruolo di leader in Europa per importanti categorie di apparecchi. (N 6.12.11, Noser; S 28.9.11) 2011 M 11.3398 Il potenziale esistente dei vettori energetici indigeni rinnovabili va promosso, non bloccato Incarico di presentare un rapporto che fornisca una panoramica generale dei possibili conflitti d’interesse tra i progetti di promo- zione delle energie rinnovabili e altri progetti e strategie federali. (N 6.12.11, von Siebenthal; S 28.9.11)
2011 M 11.3403 Meno burocrazia e procedure più veloci per la produzione di
energia da fonti rinnovabili Incarico di esaminare possibili misure miranti a ridurre e semplifica- re considerevolmente le procedure di autorizzazione per la produ- zione di energia rinnovabile e di presentare un rapporto al riguardo. Nel contempo andranno ridotti anche i costi di tale procedura. Eventuali proposte di soluzione dovranno essere elaborate in colla- borazione con i Cantoni. (N 6.12.11, Gruppo liberale-radicale; S 28.9.11)
2011 P 11.3411 Energia elettrica dal deserto per la Svizzera
Incarico di valutare attraverso quali misure sia possibile promuovere il progetto Desertec e iniziative affini. (N 9.6.11, Girod)
2011 M 11.3415 Efficienza energetica dell’illuminazione pubblica
Incarico di verificare le illuminazioni, in particolare le illuminazioni stradali pubbliche, di puntare su lampade più efficienti sotto il profilo energetico e di sostituire entro la fine del 2020 tutti i disposi- tivi d’illuminazione non efficienti. (N 9.6.11, Gruppo BD; S 28.9.11)
2011 M 11.3417 Sistema di incentivi per l’energia solare
Incarico di esaminare l’opportunità di introdurre un sistema di incentivi per promuovere gli impianti solari destinati alla produzione di calore nelle abitazioni e, successivamente, di riferire in proposito. (N 6.12.11, Gruppo BD; S 29.9.11) 2011 P 11.3419 Inventario dei progetti bloccati relativi alle centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili Incarico di presentare un rapporto in cui figurano tutti i progetti relativi alle centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili che sono stati bloccati negli ultimi 20 anni (nuove costruzioni, ampliamenti, risanamenti oppure blocco di ampie parti di un progetto, p. es. di una turbina). Per ogni progetto bloccato occorre specificare i seguenti punti:
– tipo di progetto (impianto idroelettrico, eolico o solare ecc.); – potenza nominale del progetto; – cause del blocco (disposizioni legali, opposizioni, rinuncia da parte del committente a causa di considerevoli ritardi); – categorie d’opponente (associazioni ambientaliste, privati, fron- teggianti, autorità quali Heimatschutz Svizzera); – stadio del progetto al momento del blocco (p. es. progetto preli- minare, procedura d’approvazione del piano direttore, procedura d’approvazione dei piani di costruzione). Il rapporto dovrà indicare sinteticamente a quanto ammonta la potenza installata di cui si è fatto a meno e i motivi principali che hanno determinato il blocco dei singoli progetti. Inoltre, dovranno essere indicate le disposizioni giuridiche che dovrebbero essere modificate affinché possa essere realizzata almeno una parte di questi progetti. (N 9.6.11, Gruppo BD)
2011 P 11.3435 Evidenziare il potenziale di risparmio legato all’impiego
efficiente di elettricità Incarico di stilare un piano di risparmio, illustrando le possibili conseguenze e l’effettivo potenziale di risparmio. Soltanto dopo essere stata informata su tutte le conseguenze dell’inversione di tendenza nel sistema energetico, la popolazione potrà decidere il futuro della politica energetica. In particolare, dovranno essere analizzati i seguenti punti: – In quali settori è possibile risparmiare energia? – In quali ambiti della quotidianità è possibile ridurre il consumo energetico? – Le città e i comuni sono in grado di dimezzare il consumo elettri- co per l’illuminazione stradale, continuando a garantire la stessa sicurezza? – Quant’è grande il potenziale di risparmio delle economie dome- stiche, sostituendo ad esempio tutti i riscaldamenti elettrici? – I settori dell’industria, del commercio e dell’economia possono ridurre il proprio consumo elettrico senza compromettere la com- petitività della Svizzera? – È possibile ottimizzare il consumo di elettricità nel settore dei trasporti pubblici? – Vi è un potenziale di risparmio presso piscine, piste di pattinaggio e altre grandi infrastrutture pubbliche? – In quale misura è possibile emanare prescrizioni e condizioni più severe per merci e apparecchi elettrici? (N 9.6.11, Darbellay) 2011 P 11.3561 Incidenza fiscale del sostegno accordato alle energie rinnovabili Incarico di stilare un rapporto incentrato su:
1. un’analisi dei flussi finanziari e del loro impatto in termini di
produzione di elettricità legati all’attuale sostegno accordato alle energie rinnovabili, procedendo a una differenziazione dei bene- ficiari (persone fisiche e persone giuridiche);
2. una descrizione della durata di ammortamento, compresi gli
interessi, dei progetti presi in considerazione nel quadro del sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) rispetto alla garanzia dei prezzi pra- ticati;
3. sempre nel quadro della RIC, una quantificazione delle entrate
realizzate, tramite l’IVA, sulla maggiorazione del prezzo dell’energia elettrica e sulle entrate derivanti dall’imposta sul reddito dei beneficiari del sostegno;
4. gli effetti di una defiscalizzazione degli aiuti accordati sul prezzo
del kWh, sulle entrate dello stato e sull’incentivazione delle ener- gie rinnovabili. (N 30.9.11, Bourgeois)
2011 P 11.3587 Risparmi energetici ed energie rinnovabili. Più risorse per la formazione Incarico di esaminare la possibilità di aumentare i mezzi finanziari destinati ai programmi di formazione nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, sia offrendo programmi di formazione e di formazione continua condotti da Svizzera Energia che mettendo a disposizione dei Cantoni contributi a titolo di misure indirette per la formazione e l’informazione, secondo l’articolo 14a della legge del 18 giugno 2010 sull’energia (entrata in vigore il 1° gennaio 2011). (S 28.9.11, Cramer)