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Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina nonché dell'Accordo tra la Svizzera e la Cina sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione

13.071

Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina nonché dell’Accordo tra la Svizzera e la Cina sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione

del 4 settembre 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina, il relativo protocollo d’intesa e l’Accordo tra la Svizzera e la Cina sulla cooperazione in mate- ria di lavoro e occupazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

4 settembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-1628 7031

Compendio

Il presente messaggio propone di approvare un accordo di libero scambio (ALS) di ampia portata tra la Svizzera e la Cina e un accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione tra la Svizzera e la Cina. L’insieme di accordi, firmato il 6 luglio 2013 a Pechino, comprende gli scambi di merci (prodotti agricoli e indu- striali), le regole d’origine, le procedure doganali e le agevolazioni degli scambi, le misure di salvaguardia commerciale, le prescrizioni tecniche, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli scambi di servizi, la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza, la promozione degli investimenti, la trasparenza nel settore degli appalti pubblici, le questioni in materia di ambiente e lavoro attinenti al commer- cio, la collaborazione economica e tecnica nonché le disposizioni istituzionali. Gli accordi permettono alla Svizzera di accedere a un mercato dinamico e di vaste dimensioni, procurandole un vantaggio competitivo.

Situazione iniziale e significato degli accordi La Cina, in quanto seconda economia a livello mondiale, terzo partner commerciale della Svizzera in assoluto e principale partner in Asia, è un mercato estero molto importante per l’economia del nostro Paese. Nel 2012 le esportazioni svizzere verso la Cina si sono attestate a 7,8 miliardi di franchi (3,7 % di tutte le esportazioni svizzere), mentre le importazioni hanno raggiunto i 10,3 miliardi di franchi (5,5 % di tutte le importazioni), con una tendenza di forte crescita. In considerazione dell’importanza attuale e futura della Cina per l’economia mondiale e dunque per la diversificazione internazionale dei mercati d’esportazione svizzeri, l’ALS tra la Svizzera e la Cina contribuirà in misura sostanziale a rafforzare la piazza economi- ca del nostro Paese. L’Accordo con la Cina rappresenta un ampliamento molto importante della rete di ALS che la Svizzera ha iniziato a costruire sin dai primi anni 1990 con Paesi terzi al di fuori dell’UE. Per la Svizzera, che ha un’economia fortemente caratterizzata dalle esportazioni verso mercati diversificati in tutto il mondo, la conclusione di ALS rappresenta, unitamente all’appartenenza all’OMC e alla conclusione di ac- cordi bilaterali con l’UE, uno dei tre pilastri principali della sua politica di apertu- ra del mercato e di miglioramento delle condizioni quadro dell’economia esterna. Gli ALS rafforzano la sicurezza giuridica e la stabilità delle relazioni commerciali tra le Parti contraenti e contribuiscono a rendere più dinamici e diversificati gli scambi commerciali internazionali della Svizzera. Il contributo specifico degli ALS alla politica economica esterna consiste segnatamente nell’evitare o nell’eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i nostri concorrenti nonché nel garantire alla Svizzera un vantag- gio competitivo nei confronti dei concorrenti che non hanno stipulato accordi prefe- renziali con i partner commerciali in questione.

Contenuto del progetto L’ALS tra la Svizzera e la Cina comporterà l’eliminazione totale o parziale dei dazi sulla maggior parte degli scambi commerciali, a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo o al termine di periodi transitori. Sono previste altresì agevolazioni delle procedure doganali. Per quanto concerne gli ostacoli tecnici al commercio e le norme sanitarie e fitosanitarie, le prescrizioni si rifaranno in misura sempre mag- giore a norme riconosciute di organizzazioni internazionali. Accordi di coopera- zione specifici per ciascun settore intensificheranno la cooperazione tra le autorità nell’ottica di ridurre gli ostacoli al commercio di natura non tariffaria. Nel campo degli scambi di servizi, la sicurezza giuridica viene consolidata, grazie alla precisa- zione di alcune regole contenute nell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e a un perfezionamen- to degli impegni in materia di accesso ai mercati per alcuni servizi. Nell’ambito della proprietà intellettuale, in alcuni settori il livello di protezione viene migliorato rispetto alle norme multilaterali dell’OMC, anche per quanto concerne l’applicazi- one del diritto. Nell’ottica di un’attuazione coerente e in linea con i principi delle relazioni internazionali e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, il preambolo rimanda tra l’altro a principi e valori fondamentali dell’ONU e del diritto interna- zionale. Altre disposizioni dell’ALS e dell’Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione ad esso legato definiscono altri principi su questioni in mate- ria di ambiente e lavoro attinenti al commercio. L’Accordo di libero scambio defini- sce inoltre regole in materia di concorrenza, promozione degli investimenti e tra- sparenza nel settore degli appalti pubblici e prevede un approfondimento della cooperazione bilaterale in vari ambiti. Per sorvegliare l’applicazione dell’Accordo, promuoverne lo sviluppo e garantire lo svolgimento di consultazioni, viene istituito un comitato misto. Per le controversie non risolvibili mediante consultazione è prevista una procedura arbitrale vinco- lante.

Compendio 7032

1 Punti essenziali del progetto 7036

1.1 Situazione iniziale 7036

1.2 Svolgimento dei negoziati 7037

1.3 Risultato dei negoziati 7038

1.4 Panoramica del contenuto degli accordi 7039

1.5 Valutazione 7039

1.6 Procedura di consultazione 7040

2 Situazione economica della Cina e relazioni economiche tra la

Svizzera e la Cina 7040

2.1 Situazione economica e politica economica esterna della Cina 7040

2.2 Relazioni tra la Svizzera e la Cina 7041

3 Commento alle disposizioni dell’Accordo di libero scambio 7046

3.1 Preambolo 7046

3.2 Capitolo 1: Disposizioni generali 7047

3.3 Capitolo 2: Scambi di merci 7048

3.4 Capitolo 3: Regole d’origine e procedure d’attuazione 7049

3.5 Capitolo 4: Procedure doganali e agevolazioni degli scambi 7052

3.6 Capitolo 5: Misure di difesa commerciale 7054

3.7 Capitolo 6: Ostacoli tecnici al commercio (OTC) 7055

3.8 Capitolo 7: Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) 7057

3.9 Capitolo 8: Scambi di servizi 7058

3.10 Capitolo 9: Promozione degli investimenti 7062

3.11 Capitolo 10: Concorrenza 7063

3.12 Capitolo 11: Protezione dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) 7063

3.13 Capitolo 12: Questioni ambientali 7067

3.14 Capitolo 13: Cooperazione economica e tecnica 7068

3.15 Capitolo 14: Disposizioni istituzionali 7069

3.16 Capitolo 15: Composizione delle controversie 7070

3.17 Capitolo 16: Disposizioni finali 7072

4 Commento alle disposizioni dell’Accordo tra la Svizzera e la Cina

sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione 7073

5 Ripercussioni 7074

5.1 Ripercussioni per la Confederazione 7074

5.1.1 Ripercussioni finanziarie 7074

5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 7075

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli

agglomerati e le regioni di montagna 7075

5.3 Ripercussioni per l’economia 7075

5.4 Ripercussioni per la società e per l’ambiente 7076

6 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio

federale 7078

6.1 Rapporto con il programma di legislatura 7078

6.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale 7078

7 Aspetti giuridici 7078

7.1 Costituzionalità 7078

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7079

7.3 Validità per il Principato del Liechtenstein 7079

7.4 Forma dell’atto 7079

7.5 Pubblicazione degli allegati dell’ALS 7080

7.6 Entrata in vigore e applicazione provvisoria 7081

Allegato 1: Decreto federale che approva l’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina nonché l’Accordo tra la Svizzera e la Cina sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione (Disegno) 7083 Allegato 2: Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Svizzera e la Cina 7085 Allegato 3: Protocollo d’intesa del 6 luglio 2013 sull’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina 7156 Allegato 4: Accordo del 6 luglio 2013 tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione 7157

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

L’Accordo di libero scambio (ALS) tra la Svizzera e la Cina rappresenta un amplia- mento molto importante della rete di ALS che il nostro Paese ha iniziato a costruire sin dai primi anni 1990 con Paesi terzi al di fuori dell’UE. La Cina è infatti il princi- pale partner commerciale della Svizzera in Asia e, dopo l’UE e gli USA, il terzo a livello mondiale. Per la Svizzera, che ha un’economia fortemente caratterizzata dalle esportazioni verso mercati diversificati in tutto il mondo e che non fa parte di un’entità più vasta come l’UE, la conclusione di ALS rappresenta, unitamente all’appartenenza all’OMC e alla conclusione di accordi bilaterali con l’UE, uno dei tre pilastri principali della sua politica di apertura del mercato e di miglioramento delle condizioni quadro dell’economia esterna. Oltre al potenziamento generale delle condizioni quadro, della sicurezza giuridica e della stabilità delle relazioni commer- ciali tra le Parti contraenti, il contributo specifico degli ALS alla politica economica esterna consiste soprattutto nell’evitare o nell’eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i nostri concor- renti. A differenza della maggior parte degli altri ALS, conclusi insieme agli Stati membri dell’AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), quello con la Cina è un accordo bilaterale. Gli ALS attualmente in vigore tra la Svizzera e Paesi terzi sono comples- sivamente 30, compresi in particolare l’ALS tra la Svizzera e la Cina, l’ALS con l’UE1 e la Convenzione AELS2. Oltre ai tre già citati, la Svizzera ha concluso altri 25 ALS nel quadro dell’AELS3 nonché due accordi bilaterali con le Isole Färöer4 e con il Giappone5. Nel 2012 le esportazioni svizzere verso la Cina si sono attestate a 7,8 miliardi di franchi (3,7 % di tutte le esportazioni svizzere), mentre le importazioni hanno rag- giunto i 10,3 miliardi di franchi (5,5 % di tutte le importazioni). La Svizzera esporta

1 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401). 2 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31). 3 Albania (RS 0.632.311.231), Egitto (RS 0.632.313.211), Bosnia e Erzegovina (firmato il 24 giugno 2013), Cile (RS 0.632.312.451), Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar; FF 2009 6323), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Canada (RS 0.632.312.32), Colombia (RS 0.632.312.631), Repub- blica di Corea (RS 0.632.312.811), Libano (RS 0.632.314.891), Marocco (RS 0.632.315.491), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Messico (RS 0.632.315.631.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Perù (RS 0.632.316.411), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Unione doganale dell’Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swazi- land; RS 0.632.311.181), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.631), Ucraina (RS 0.632.317.671), Stati centroamericani (Costa Rica, Panama; firmati il 24 giugno 2013). 4 RS 0.946.293.142 5 RS 0.946.294.632

verso la Cina soprattutto macchinari e strumenti, orologi nonché prodotti chimici e farmaceutici, mentre importa in particolar modo macchinari, prodotti tessili e abbi- gliamento nonché prodotti dell’industria orologiera e chimici. Secondo le statistiche della Banca nazionale svizzera, alla fine del 2011 gli investi- menti diretti svizzeri in Cina ammontavano a 13,1 miliardi di franchi. Le statistiche cinesi collocano la Svizzera al quarto posto tra gli investitori diretti del continente europeo in Cina e al decimo posto in assoluto. Oltre al settore industriale (chimica, farmaceutica, derrate alimentari, industria meccanica e orologiera, apparecchi ed elettronica, tessili), investimenti significativi riguardano anche il settore dei servizi (in particolare servizi finanziari, commercio e logistica, servizi d’ingegneria e di consulenza). Al confronto, gli investimenti diretti delle imprese cinesi in Svizzera sono ancora di entità ridotta, ma l’interesse verso la piazza economica elvetica è in aumento.

1.2 Svolgimento dei negoziati

Nel luglio 2007 Svizzera e Cina hanno deciso di verificare la fattibilità di un accordo bilaterale di libero scambio. In concomitanza, la Svizzera ha riconosciuto la Cina come economia di mercato. In una prima fase, la questione di un eventuale accordo di libero scambio è stata chiarita innanzitutto a livello interno e poi congiuntamente. Dopo le verifiche interne, l’allora presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz e l’allora primo ministro cinese Wen Jiabao hanno deciso, in occasione della visita di quest’ultimo a Berna il 27 gennaio 2009, di prendere in considerazione l’elaborazione di uno studio di fattibilità congiunto. In preparazione a tale studio, Svizzera e Cina hanno organizzato due seminari ai quali hanno partecipato esperti dell’Amministrazione e rappresentanti del mondo economico di entrambe le Parti (aprile 2009 a Pechino e ottobre 2009 a Berna). I seminari hanno esaminato oppor- tunità e sfide connesse a un incremento degli scambi economici e della cooperazione derivanti da un accordo di libero scambio. In occasione di un incontro tenutosi il 30 novembre 2009 a Ginevra, la consigliera federale Doris Leuthard, allora capo del DFE, e Chen Deming, allora ministro cinese del commercio, hanno deciso di costitu- ire un gruppo di lavoro congiunto, incaricato dell’elaborazione di uno studio di fattibilità per un accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina. Tale gruppo, costituito da rappresentanti delle autorità competenti di entrambe le Parti, ha analizzato nel corso di tre incontri (febbraio 2010 a Pechino, luglio 2010 a Berna, agosto 2010 a Pechino) le relazioni economiche tra la Svizzera e la Cina nonché gli strumenti di cooperazione già esistenti (in particolare accordi di protezio- ne degli investimenti e progetti di cooperazione negli ambiti della scienza, della tecnologia, della protezione della proprietà intellettuale, dell’ambiente e dello svi- luppo sostenibile). Il gruppo si è inoltre occupato di potenziali temi oggetto di nego- ziati futuri, con particolare riferimento a scambi di merci (misure tariffarie e non tariffarie, norme commerciali, regole d’origine), scambi di servizi, protezione della proprietà intellettuale, promozione del commercio e degli investimenti, ambiente, concorrenza, appalti pubblici, sviluppo sostenibile, questioni giuridiche e istituzio-

nali. Sulla base della competitività e della complementarità delle due economie, il gruppo di studio ha espresso una valutazione positiva in merito alla fattibilità di un accordo di libero scambio, raccomandando di avviare i negoziati.

Il 13 agosto 2010, nel corso di un incontro a Pechino, l’allora presidente della Con- federazione Doris Leuthard e l’allora presidente cinese Hu Jintao hanno preso atto con soddisfazione delle conclusioni e delle raccomandazioni formulate dal gruppo di studio congiunto. Nella stessa giornata, il DFE e il Ministero del commercio cinese hanno firmato un protocollo d’intesa, nel quale si auspicava un avvio dei negoziati in tempi brevi. Nel gennaio 2011 il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, capo del DFE, e l’allora ministro cinese del commercio Chen Deming hanno avviato i nego- ziati relativi all’ALS tra la Svizzera e la Cina. Tra aprile 2011 e maggio 2013, nove cicli di negoziati si sono svolti alternatamente in Svizzera e in Cina6. Inoltre, varie riunioni intermedie hanno avuto luogo a livello di esperti e capi delegazione. Le trattative si sono concluse a livello di negoziatori nel quadro del nono ciclo di nego- ziati all’inizio di maggio 2013. Il 24 dello stesso mese, in concomitanza con la visita del primo ministro cinese Li Keqiang in Svizzera, il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann e il ministro del commercio cinese Gao Hucheng hanno firmato un protocollo d’intesa attestante la sostanziale conclusione dei negoziati. Una volta perfezionati i testi degli accordi a livello giuridico e redazionale, l’ALS tra la Sviz- zera e la Cina e l’Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione ad esso legato sono stati firmati il 6 luglio 2013 dal consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, dal ministro del commercio cinese Gao Hucheng e dal ministro cinese delle risorse umane e della sicurezza sociale Yin Weimin.

1.3 Risultato dei negoziati

L’insieme di accordi volti a instaurare relazioni di libero scambio tra la Svizzera e la Cina comprende l’ALS (preambolo, capitoli 1–16), i suoi allegati (allegati I–XI), un protocollo d’intesa, l’Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione nonché cinque accordi nei settori degli ostacoli tecnici al commercio (OTC) e delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS). Tali accordi hanno un campo di applicazione molto ampio, nel quale rientrano scambi di merci (prodotti industriali, prodotti agricoli trasformati e di base, regole d’origine, procedure doganali e agevolazioni degli scambi, ostacoli al commercio di natura non tariffaria, misure di salvaguardia commerciale), scambi di servizi, protezione della proprietà intellettuale, promozione degli investimenti, concorrenza, trasparenza nel settore degli appalti pubblici, que- stioni in materia di ambiente e lavoro attinenti al commercio, cooperazione econo- mica e tecnica nonché disposizioni istituzionali (Comitato misto e composizione delle controversie).

6 7–8 aprile 2011 a Berna, 5–7 luglio 2011 a Xi’an, 8–11 novembre 2011 a Montreux, 14–16 febbraio 2012 a Pechino, 8–10 maggio 2012 a Pechino, 4–7 settembre 2012 a Davos, 4–7 dicembre 2012 a Lucerna, 27 febbraio–2 marzo 2013 a Pechino, 9–11 maggio

2013 a Berna.

1.4 Panoramica del contenuto degli accordi

L’ALS (cfr. n. 3 e allegato 2 del presente messaggio) comprende un preambolo e

16 capitoli (1. Disposizioni generali; 2. Scambi di merci; 3. Regole d’origine e

procedure d’attuazione; 4. Procedure doganali e agevolazioni degli scambi; 5. Mi- sure di difesa commerciale; 6. Ostacoli tecnici al commercio; 7. Misure sanitarie e fitosanitarie; 8. Scambi di servizi; 9. Promozione degli investimenti; 10. Concor- renza; 11. Protezione dei diritti di proprietà intellettuale; 12. Questioni ambientali; 13. Cooperazione economica e tecnica; 14. Disposizioni istituzionali; 15. Composi- zione delle controversie; 16. Disposizioni finali; nonché undici allegati7. L’Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione (cfr. n. 4 e allegato 4 del presente messaggio) è composto da un preambolo e da cinque articoli (art. 1: Obiettivi e campo d’applicazione; art. 2: Disposizioni generali; art. 3: Cooperazione; art. 4: Accordi istituzionali e consultazioni; art. 5: Disposizioni finali). I cinque accordi aggiuntivi in materia di OTC e SPS regolano la cooperazione per quanto concerne i dispositivi di telecomunicazione, la certificazione e l’accredita- mento, gli SPS, il riconoscimento reciproco dei risultati dei test nel settore degli strumenti di misurazione nonché l’applicazione provvisoria dei quattro accordi sopra citati dal momento della firma dell’ALS. Il Consiglio federale ha concluso i suddetti accordi in virtù della propria competenza visto l’articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19958 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Essi non sono soggetti all’approvazione da parte del Parlamento. Gli accordi e il protocollo d’intesa sono stati redatti in francese, inglese e cinese. Il protocollo d’intesa sull’ALS (allegato 4 del presente messaggio) stabilisce che gli allegati sono disponibili esclusivamente in lingua inglese. Per le motivazioni si rimanda al numero 7.5.

1.5 Valutazione

In vari settori, l’ALS con la Cina e gli accordi ad esso legati hanno la precedenza sulle regolamentazioni multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Grazie all’ALS con la Cina, merci e servizi svizzeri potranno accedere più facilmente al mercato cinese, vasto e in forte crescita. L’ALS permetterà inoltre di agevolare gli scambi reciproci, rafforzare la protezione della proprietà intellettuale, incrementare in generale la sicurezza giuridica nell’ambito degli scambi economici, incentivare la cooperazione bilaterale tra la Svizzera e la Cina e contribuire allo sviluppo sostenibile, tra l’altro attraverso disposizioni concernenti questioni ambien- tali e questioni in materia di lavoro e occupazione (queste ultime approfondite nel quadro del relativo Accordo concluso parallelamente all’ALS) intese a promuovere un’applicazione coerente dell’ALS nell’ottica della sostenibilità. L’ALS crea altresì un quadro istituzionale per la cooperazione tra le autorità competenti, finalizzata a sorvegliare e sviluppare l’Accordo e a risolvere problemi concreti. L’ALS conferisce all’economia svizzera un vantaggio concorrenziale nei confronti dei Paesi che non hanno stipulato un tale Accordo con la Cina, prevenendo altresì il

7 www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Accordi di libero scambio > Partner d’Oltremare > Cina. 8 RS 946.51

rischio di una discriminazione degli operatori economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio della Cina ora e negli anni a venire. In considerazione dell’impor- tanza attuale e futura della Cina per l’economia mondiale e dunque per la diversifi- cazione internazionale dei mercati d’esportazione svizzeri, l’ALS tra la Svizzera e la Cina contribuirà in misura sostanziale a rafforzare la piazza economica del nostro Paese.

1.6 Procedura di consultazione

In linea di principio, secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 20059 sulla procedura di consultazione (LCo), per un trattato internaziona- le che non sottostà a referendum facoltativo e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni non è indetta procedura di consultazione, salvo che si tratti di progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sia affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale. Sotto il profilo del loro contenuto e del loro significato finanziario, politico ed economico, i presenti accordi corrispondono essenzialmente agli altri accordi già conclusi dalla Svizzera. Non si tratta dunque di un progetto di ampia portata ai sensi della LCo. Conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale del 22 dicembre 199910 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confede- razione (LFPC), i Cantoni sono stati consultati sia nella fase di preparazione dei mandati negoziali sia, se interessati, nel corso delle negoziazioni. Visto inoltre che l’attuazione degli accordi non avviene in misura importante all’esterno dell’Ammi- nistrazione federale, abbiamo rinunciato allo svolgimento di una procedura di con- sultazione.

2 Situazione economica della Cina e relazioni

economiche tra la Svizzera e la Cina

2.1 Situazione economica e politica economica esterna

della Cina Negli ultimi decenni la Cina ha acquisito un’importanza sempre maggiore nel conte- sto dell’economia mondiale. La ristrutturazione iniziata alla fine degli anni 1970 prevedeva la transizione da un’economia pianificata a un’economia di mercato socialista e ha permesso la nascita di un settore privato, limitato tuttavia in un primo momento soprattutto all’ambito della fabbricazione. La ristrutturazione del settore statale e la riallocazione delle risorse hanno determinato un aumento della produtti- vità e una crescita generalizzata dell’economia. Tra il 2001 e il 2011 il tasso di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) della Cina ha superato in media i nove punti percentuali. Con un PIL di 8 227 mi- liardi di franchi (2012) la Cina è, dopo gli Stati Uniti, la seconda economia a livello globale. Nel 2012 il PIL pro capite ammontava a 6 076 franchi (quasi sei volte quello del 2001), il che consente oggi alla Cina di collocarsi tra i Paesi a reddito

9 RS 172.061 10 RS 138.1

medio alto («upper middle income»)11. Nel 2012 il settore industriale contribuiva per il 45,3 per cento al PIL della Cina, superando l’apporto del settore dei servizi (44,6 %) e dell’agricoltura (10,1 %). Per quanto concerne l’occupazione, nel 2011 le percentuali erano così distribuite: 34,8 per cento di addetti all’agricoltura, 29,5 per cento al settore industriale e 35,7 per cento a quello dei servizi. Nel 2012 il volume del commercio estero (esportazioni più importazioni) della Cina si è attestato a 3867 miliardi di franchi, un incremento del 6,2 per cento rispetto al 2011. Nello stesso anno, l’eccedenza commerciale è tornata a crescere dopo tre anni di calo, raggiun- gendo i 231 miliardi di franchi. La politica di apertura del Governo cinese ha conseguenze anche sulla politica economica esterna del Paese. L’11 dicembre 2011 la Cina ha aderito all’OMC. Per adempiere agli impegni contratti nell’ambito dell’OMC, il Parlamento cinese ha emanato numerose nuove leggi e modificato norme vigenti. Tale adeguamento ha riguardato in particolare il settore dei servizi (compresi vari aspetti del settore finanziario), che è stato aperto almeno in parte alle imprese private come pure alle imprese straniere. In seguito all’adesione all’OMC, la Cina ha iniziato a concludere accordi di libero scambio con partner selezionati, in particolare con Hong Kong e Macao (regioni amministrative speciali della Cina), nonché con gli Stati membri dell’ASEAN12 e con Singapore, Pakistan, Cile, Nuova Zelanda, Perù, Costa Rica e Islanda. Nel 2010 l’«Economic Cooperation Framework Agreement» (ECFA) ha istituito tra Pechino e Taipei agevolazioni commerciali tuttora oggetto di graduale ampliamento. Nella regione Asia-Pacifico, la Cina è una delle forze motrici della «Regional Comprehensive Economic Partnership»13 (RCEP). La Cina conduce altresì negoziati in vista di ALS con gli Stati arabi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), l’Unione doganale dell’Africa australe (SACU), l’Australia, la Nor- vegia e la Repubblica di Corea nonché, a livello trilaterale, con il Giappone e la Repubblica di Corea. Infine, il Paese sta verificando la fattibilità di altri accordi di libero scambio con India, Mongolia e Canada.

2.2 Relazioni tra la Svizzera e la Cina

L’ALS si iscrive in un quadro di buone relazioni che Svizzera e Cina intrattengono da molti anni in numerosi settori. Nel 2010 è stato celebrato il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e la Repubblica popolare Cinese. Dopo il riconoscimento diplomatico della Repubblica popolare Cinese da parte della Sviz- zera nel 1950, le relazioni bilaterali tra i due Paesi hanno conosciuto un’evoluzione costante, attestata dalla firma di vari accordi bilaterali volti a promuovere la coope- razione in numerosi ambiti che spaziano dalle questioni concernenti l’economia, il commercio e gli investimenti alle tematiche legate all’ambiente, alla scienza e alla ricerca fino alla cooperazione in campo umanitario, alla cooperazione, allo sviluppo e ai diritti dell’uomo. La Svizzera e la Cina sono entrambe membri attivi di varie organizzazioni internazionali, che offrono occasioni di dialogo in ulteriori settori.

11 Come p. es. Albania, Cuba e Malaysia (http://data.worldbank.org/about/

country-classifications/country-and-lending-groups). 12 Thailandia, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambogia. 13 Paesi dell’ASEAN e Australia, Cina, India, Giappone, Repubblica di Corea, Nuova Zelanda.

Strumenti bilaterali Nel 1974 la Svizzera e la Cina hanno concluso un accordo commerciale14, che sanciva tra l’altro l’applicazione del trattamento della nazione più favorita e che ha istituito la commissione mista di commercio (CMC), nel cui mandato rientra la verifica dell’ampliamento delle relazioni economiche bilaterali. In seno alla CMC le Parti hanno creato alcuni gruppi di lavoro per approfondire temi specifici quali la protezione della proprietà intellettuale, la promozione degli investimenti nonché la cooperazione nel campo della tecnologia ambientale e del settore dell’orologeria. Importanti per quanto riguarda gli scambi commerciali sono anche la convenzione per evitare le doppie imposizioni15, in vigore dal 1990 e attualmente in fase di revi- sione, nonché l’Accordo concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti16, in vigore dal 2010, che ha sostituito il precedente Accordo del 1986 concernente il promovimento e la protezione reciproci degli investimenti. Infine è in vigore una Dichiarazione d’intenti del 2004 concernente la collaborazione nel settore turistico, volta ad agevolare i viaggi di gruppo di turisti cinesi in Svizzera. Nel settembre 2007 i Governi dei due Paesi hanno firmato una dichiarazione d’intenti allo scopo di consolidare il dialogo e la cooperazione17. Tale dichiarazione prevede di intensificare le regolari consultazioni, la collaborazione tra enti governa- tivi e i contatti a livello politico nonché, in particolar modo, di proseguire il dialogo bilaterale sui diritti dell’uomo avviato nel 1991 e i progetti di cooperazione concreti ad esso legati (cfr. più sotto e n. 3.1). La dichiarazione d’intenti prevede altresì lo scambio su temi regionali e globali nonché su questioni in materia di migrazione e sicurezza e su questioni inerenti all’ONU. Essa stabilisce infine di approfondire le relazioni economiche e commerciali nonché di ampliare e impiegare in modo più efficace gli organi consultivi preposti a tal fine, in particolare nei settori degli inve- stimenti, della tecnologia e della protezione della proprietà intellettuale. Nel maggio 2011 è stata inoltre sottoscritta una dichiarazione d’intenti per la coope- razione in materia di lavoro e occupazione, che prevede la realizzazione di progetti concreti, come ad esempio lo scambio in materia d’ispezione del lavoro attualmente in corso.

In virtù dell’interesse della Cina per i temi inerenti all’ambiente e all’efficienza energetica, abbiamo deciso di rafforzare in modo mirato lo scambio bilaterale in materia di tecnologie ambientali. Nel febbraio 2009 è stata firmata una Dichiarazio- ne d’intenti concernente la creazione di un gruppo di lavoro volto ad approfondire la cooperazione bilaterale in materia di tecnologie ambientali. A suo complemento, nel giugno 2012 è stata sottoscritta un’ulteriore Dichiarazione d’intenti per intensificare il dialogo in materia di politica ambientale e per facilitare lo scambio di conoscenze e informazioni nei settori della protezione dell’aria e delle acque, dello smaltimento dei rifiuti e della tutela della natura. In tale contesto s’inseriscono anche gli altri

14 Accordo commerciale del 20 dicembre 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Re- pubblica popolare cinese (RS 0.946.292.491). 15 Convenzione del 6 luglio 1990 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.924.91). 16 Accordo del 27 gennaio 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Re- pubblica popolare di Cina concernente la promozione e la protezione reciproca degli in- vestimenti (RS 0.975.224.9).

17 www.eda.admin.ch > Rappresentanze > Asia > Cina > Relazioni bilaterali.

protocolli d’intesa firmati dal DATEC nel 2009 con il Ministero cinese delle acque e nel maggio 2013 con l’autorità cinese competente per l’economia forestale.

Collaborazione in organizzazioni internazionali L’appartenenza di Svizzera e Cina alle più importanti organizzazioni internazionali costituisce un’opportunità di dialogo e collaborazione su ulteriori temi di comune interesse. La Svizzera e la Cina sono membri delle Nazioni Unite, dove la Cina è membro permanente del Consiglio di sicurezza. La Cina ha sottoscritto sia il patto internazionale del 16 dicembre 196618 relativo ai diritti economici, sociali e culturali sia il patto internazionale del 16 dicembre 196619 relativo ai diritti civili e politici, senza tuttavia aver ancora ratificato quest’ultimo. Come la Svizzera, la Cina è attiva in varie organizzazioni dell’ONU (in particolare OIL, FAO, CNUCES, ONUSI, UNESCO, ACNUR e OMS)20. La Cina partecipa inoltre, proprio come il nostro Paese, a varie piattaforme ONU (in particolare «UN Global Compact»). Nel contesto del programma sul clima sostenuto dalla Svizzera in Cina, la possibilità di una cooperazione più stretta nelle questioni ambientali si presenta anche nell’ambito di importanti organi dell’ONU (p. es. «UN Framework Convention on Climate Change» UNFCCC). La Cina e la Svizzera sono altresì membri dell’Organizzazione mondiale del com- mercio (OMC), di istituzioni finanziarie internazionali come la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e varie banche regionali di sviluppo, nonché dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). La Cina si è più volte espressa a favore della Svizzera come sede di organizzazioni internazionali (Ginevra internazionale) e ha sostenuto in più occasioni candidati svizzeri in seno a organi dell’ONU.

Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario La Cina, in quanto Paese emergente, ha un ruolo chiave nel quadro delle relazioni tra i Paesi in sviluppo classici e i Paesi industrializzati. La Svizzera intrattiene con la Cina un dialogo in materia di politica di sviluppo, occupandosi in particolare di mutamenti climatici (protezione dell’aria, legislazione, adattamento ai mutamenti climatici) e cooperazione regionale (sostegno di riforme nelle province più povere, dialogo globale e regionale a favore di Paesi terzi) e impegnandosi nell’ambito dell’aiuto umanitario (catene di salvataggio, dialogo umanitario). Dal 2009 la Svizzera lavora con la Cina a progetti nel campo della protezione dell’aria (progetti pilota per la riduzione delle emissioni, monitoraggio delle emis- sioni). Il nostro Paese, inoltre, assiste la Cina nell’elaborazione di una legge nazio- nale sul clima. L’iniziativa «Low Carbon Cities China» sostiene ad esempio una pianificazione urbana all’insegna dell’ecologia, secondo il modello delle città dell’energia svizzere e dello «European Energy Award», in collaborazione con cinque popolose città della Cina.

18 RS 0.103.1 19 RS 0.103.2 20 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCES), Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI), Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), Organiz- zazione mondiale della sanità (OMS).

I due Paesi stanno altresì approfondendo il dialogo sui mutamenti climatici e sulle questioni ambientali, come testimonia anche la dichiarazione d’intenti sottoscritta il 24 maggio 2013 da DSC e dalla Commissione nazionale per le riforme e lo sviluppo (NDRC). Lo scopo è di aiutare la Cina a comprendere le ripercussioni dei mutamenti climatici e a ricorrere a misure di adattamento adeguate. Le conoscenze così acquisi- te confluiranno nelle politiche locali e nazionali. Da anni la DSC sostiene in Cina programmi nell’ambito del buongoverno. Un punto chiave è il sostegno della rifor- ma amministrativa a livello sub-federale («Sino-Swiss Management Training Pro- gramm», realizzato con l’Università di San Gallo). Sin dal 1994 il programma promuove la formazione di quadri dell’amministrazione pubblica, soprattutto nelle province meno sviluppate della Cina occidentale, dove vivono diverse minoranze etniche. Il 24 maggio 2013 è stata firmata una Dichiarazione d’intenti per la fase successiva. La DSC sostiene il gemellaggio di lunga data tra le città di Zurigo e Kunming con progetti concreti nei settori della pianificazione urbana, dei trasporti pubblici, dello smaltimento delle acque di scarico e della tutela dei monumenti. È altresì oggetto di approfondimento il dialogo con il Ministero del commercio cinese e con l’«International Poverty Reduction Center in China» (IPRCC) su questioni riguardanti lo sviluppo e su altre sfide di portata globale. In ambito umanitario, una stretta collaborazione tra l’Aiuto umanitario della Confe- derazione (AU) e la «Chinese Earthquake Administration» è in corso dal 2002. Sin dal 2003, la DSC assiste la Cina nella costituzione della catena di salvataggio CISAR («Chinese International Search And Rescue»), che grazie al sostegno svizze- ro ha ottenuto nel novembre 2009 la classificazione «Heavy Rescue» (secondo i criteri dell’«International Search and Rescue Advisory Group» INSARAG). Oltre alla disponibilità a prestare primo soccorso, nel dicembre 2012 l’AU ha concluso un accordo con l’organo cinese di coordinamento in caso di catastrofi naturali. Le attività sostenute dalla SECO sono incentrate soprattutto sui settori dell’ambiente e degli standard sociali e di lavoro. La forte crescita economica pone l’industria cinese di fronte a sfide sempre più complesse in materia di politica climatica e

ambientale, che richiedono uno sfruttamento più efficiente delle risorse (energia, acqua, materie prime) e l’impiego di tecnologie moderne. Di conseguenza è partico- larmente marcato l’interesse per collaborazioni focalizzate su clima e ambiente nonché sul rispetto delle norme sociali e del lavoro. La SECO sostiene l’elabora- zione di analisi e raccomandazioni per il processo politico in relazione a catene di valore aggiunto sostenibili (cotone, «e-waste», legname tropicale, rame, prodotti ittici) e alla sostenibilità della politica commerciale cinese in generale. In collabora- zione con l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dal 2009 la SECO sostiene il progetto SCORE («Sustaining, Competitive and Responsible Enterpri- ses»), attivo anche in Cina. Il progetto punta a migliorare le condizioni di lavoro in termini di responsabilità sociale d’impresa («Corporate Social Responsibility», CSR) nelle PMI con sede nei Paesi emergenti e in sviluppo, contribuendo ad aumen- tarne la competitività. La Confederazione finanzia la trasposizione del modello delle città dell’energia in Cina tramite la piattaforma interdipartimentale per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica (REPIC)21. Nell’ambito della stessa piatta- forma, negli anni 2009/2010 la Confederazione ha finanziato i lavori preliminari alla pubblicazione della pagina Internet «Topten China», che mette a confronto i dieci

21 SECO, DSC, UFAM, UFE

modelli più efficienti dal punto di vista energetico di alcuni beni di consumo (televi- sori, impianti di condizionamento, automobili, dispositivi d’illuminazione ecc.). Un programma avviato nel 2012 persegue l’obiettivo di incentivare l’applicazione di norme per le emissioni di CO2 nelle zone in particolare sviluppo della Cina e l’utilizzo di norme di sostenibilità facoltative in ambito privato.

Dialogo sui diritti dell’uomo e situazione in Cina La Svizzera intrattiene dialoghi bilaterali sui diritti dell’uomo con un numero limita- to di Stati. Il primo dialogo di questo tipo con il nostro Paese è stato avviato nel 1991 su proposta della Cina. La volontà di approfondire tale dialogo bilaterale è sancita dalla già citata dichiarazione d’intenti allo scopo di consolidare il dialogo e la cooperazione del 2007 e ribadita nel rimando di cui al preambolo dell’ALS (cfr. n. 3.1). Finora si sono tenuti in Svizzera e in Cina undici cicli di dialogo, l’ultimo dei quali a marzo 2011 nel nostro Paese. Il dodicesimo ciclo è previsto per la secon- da metà del 2013. Oggetto del dialogo sui diritti dell’uomo tra la Svizzera e la Cina sono soprattutto temi come diritto penale, diritto di procedura penale, esecuzione delle pene, Stato di diritto, pena di morte, diritti delle minoranze, libertà di religione, economia e diritti dell’uomo nonché questioni internazionali nel contesto dei diritti dell’uomo. Concretamente, il dialogo prevede la realizzazione di progetti di coope- razione su vari temi, come seminari, scambio di esperti nonché contatti e collabora- zioni con università cinesi e con la società civile. Uno scambio di esperti è ad esem- pio in corso nel settore dell’esecuzione delle pene di concerto con il Ministero di giustizia cinese. La Svizzera collabora altresì con la rinomata «China University of Political Science and Law», in particolare nel settore dell’applicazione del nuovo diritto di procedura penale cinese e nell’istituzione di un programma di master sui diritti dell’uomo e sul diritto umanitario. Oltre allo scambio e alla cooperazione a livello bilaterale, la Svizzera s’impegna anche in consessi multilaterali per il rispetto dei diritti dell’uomo. In seno al Con- siglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite la Svizzera tematizza quindi vari aspetti della situazione cinese (pena di morte, campi di lavoro forzato e di rieduca- zione, minoranze, discriminazione, diritti in campo culturale, economico, politico e sociale), esortando la Cina a prendere i dovuti provvedimenti22. Il nuovo Governo cinese ha più volte dimostrato di essere consapevole di queste sfide, ad esempio dichiarando prioritari il rafforzamento dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione. Nonostante le buone intenzioni e i progressi compiuti, i

passi indietro sono ancora una realtà, non da ultimo a causa dei problemi strutturali del sistema di Governo e di giustizia. L’applicazione della pena di morte resta anco- ra diffusa a dispetto dei tentativi di contenerla. La libertà di espressione, la libertà di riunione e di associazione nonché la libertà di religione sancita dalla costituzione sono limitate, in particolare per quanto concerne le libertà culturali e religiose delle minoranze etniche. Mentre i social media e le reti elettroniche rendono sempre più agevoli lo scambio critico e la formazione di opinioni più pluraliste, Internet e i media stampati continuano a essere sottoposti a censura e il lavoro dei giornalisti cinesi e stranieri viene ostacolato. Le libertà personali, in particolare quelle degli attivisti per i diritti dell’uomo, sono minacciate da arresti e detenzione di natura

22 Cfr. le raccomandazioni che la Svizzera ha rivolto alla Cina in occasione del riesame periodico universale (UPR) di fronte al Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite il 9 febbraio 2009 (consultabili agli indirizzi http://uhri.ohchr.org/fr/ e www.upr- info.org/database/).

arbitraria in campi di lavoro forzato e di rieducazione23. Stando alle dichiarazioni del nuovo Governo, il sistema di rieducazione tramite il lavoro sarà tuttavia oggetto di riforme. L’entrata in vigore nel 2013 del nuovo diritto di procedura penale ha con- sentito di compiere alcuni passi avanti. Ad esempio, le confessioni estorte con la forza non sono più ammesse come mezzi di prova e l’accesso dei difensori ai loro assistiti è stato reso più semplice.

3 Commento alle disposizioni dell’Accordo

di libero scambio

3.1 Preambolo

Il preambolo definisce il quadro generale e gli obiettivi dell’Accordo. Le Parti contraenti riconoscono che lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell’ambiente sono elementi interdipendenti di uno sviluppo sostenibile. Puntano con consapevolezza a favorire benessere e occupazione, ad applicare l’ALS per promuovere lo sviluppo sostenibile e a intensificare i relativi rapporti di collabora- zione. Benché il concetto di diritti dell’uomo non sia menzionato in modo esplicito nel presente ALS, le Parti dichiarano l’intento di promuovere i valori e i principi fon- damentali delle relazioni e del diritto internazionale tra cui la democrazia, la libertà, il progresso sociale, la giustizia e lo Stato di diritto. Il preambolo rimanda alla di- chiarazione d’intenti che Svizzera e Cina hanno concluso nel 2007 allo scopo di consolidare il dialogo e la collaborazione a conferma implicita, tra l’altro, del dialogo sui diritti dell’uomo avviato dai due Paesi nel 1990. Le Parti riconoscono il dovere d’intensificare la collaborazione nei settori citati nella dichiarazione d’intenti. Le Parti ribadiscono altresì gli impegni assunti in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite24 e delle regole fondamentali delle relazioni internazionali. Lo Statuto dell’ONU, sul quale si fondano i vari strumenti di tutela dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite elaborati successivamente, nell’articolo 1 definisce come uno degli obiettivi fondamentali dell’Organizzazione la promozione e il consolidamento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti e rimanda al rispetto dei diritti dell’uomo tra l’altro in relazione alla cooperazione internazionale in ambito econo- mico e sociale. Lo Statuto dell’ONU, che rappresenta il fondamento dell’universalità giuridica dei diritti dell’uomo, con il suo impegno al rispetto dei diritti dell’uomo vincola tutti gli Stati membri a riconoscere la dimensione internazionale di tali diritti. Nella pratica ne consegue che nessuno Stato può trattare i suoi cittadini a proprio piacimento e violare arbitrariamente le garanzie elementari dei diritti dell’uomo riconosciute a livello internazionale semplicemente invocando il principio della non ingerenza negli affari interni. Il rispetto dei diritti dell’uomo rientra nell’impegno a rispettare lo Stato di diritto e le regole fondamentali delle relazioni internazionali.

23 L’eccezione di cui al capitolo Scambi di merci dell’ALS (art. 2.7) esclude dall’impegno i prodotti frutto del lavoro dei detenuti, analogamente all’articolo XX lettera e del GATT 1994 (RS 0.632.21, allegato 1A.1). 24 RS 0.120

Le Parti riconoscono l’importanza della buona gestione aziendale e della responsabi- lità sociale d’impresa e ribadiscono l’obiettivo di indurre le proprie imprese a rispet- tare direttive e principi riconosciuti a livello internazionale.

3.2 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1.1 Obiettivi Conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale del 30 ottobre 194725 sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994) e all’articolo V dell’Accordo generale del 15 aprile 199426 sugli scambi di servizi (GATS) dell’OMC, viene istituita una zona di libero scambio allo scopo di liberalizzare gli scambi di merci e servizi, accrescere le opportunità d’investimento, promuovere la concorrenza, garantire una protezione adeguata ed efficace nonché l’effettiva applicazione dei diritti di proprie- tà intellettuale, migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici, prevenire inutili ostacoli tecnici al commercio e sviluppare il commercio internazionali in modo tale da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Art. 1.2 Campo d’applicazione territoriale Per la Svizzera l’Accordo si applica a tutto il territorio dello Stato, per la Cina al territorio doganale della Repubblica popolare Cinese. Ciò significa che l’Accordo non è applicabile a Hong Kong, Macao e Taiwan, che non appartengono al territorio doganale cinese27. Per quanto concerne gli scambi di merci, l’applicazione geografi- ca è estesa al Principato del Liechtenstein, fintantoché sussisterà l’unione doganale con la Svizzera (art. 2.1).

Art. 1.3 Rapporto con altri accordi Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dagli accordi OMC e da altri accordi di cui sono firmatarie. L’Accordo stabilisce inoltre che una Parte debba avviare consultazioni su richiesta dell’altra Parte, se quest’ultima ritiene che un’unione doganale, una zona di libero scambio, una convenzione sul commercio frontaliero o un altro accordo preferenziale pregiudichi il regime commerciale previsto dall’ALS o se ravvisa un’incompatibilità tra l’ALS e qualsiasi altro accordo di cui entrambe sono firmatarie.

Art. 1.4 Governi centrali, regionali e locali Le Parti assicurano il rispetto degli obblighi dell’Accordo da parte dei rispettivi governi e autorità centrali, regionali e locali nonché da parte di organismi non go- vernativi nell’esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi o autorità.

25 RS 0.632.21, allegato 1A.1.

26 RS 0.632.20, allegato 1B.

27 Con la regione amministrativa speciale di Hong Kong, che costituisce un territorio doga- nale autonomo, la Svizzera ha già concluso nel 2011 un Accordo di libero scambio nel quadro dell’AELS (RS 0.632.314.161).

Art. 1.5 Trasparenza Le Parti sono tenute a rendere accessibili al pubblico, se rilevanti per l’ALS, leggi, ordinanze, sentenze giudiziarie, provvedimenti amministrativi di portata generale e accordi internazionali nonché a rispondere senza indugio a domande specifiche a tale proposito.

Art. 1.6 Divulgazione di informazioni Le Parti non sono obbligate a divulgare informazioni che potrebbero ostacolare l’applicazione delle proprie leggi, che violerebbero il diritto interno, che sarebbero altrimenti contrarie all’interesse pubblico o pregiudicherebbero gli interessi com- merciali legittimi di un operatore economico.

3.3 Capitolo 2: Scambi di merci

Art. 2.1 Campo d’applicazione Cfr. n. 3.2 (commento all’art. 1.2).

Art. 2.2; art. 2.5–2.7 Trattamento nazionale in materia di imposizione e di normativa interna; Restrizioni all’importazione e all’esportazione; Imprese commerciali di Stato; Eccezioni Questi articoli riprendono le disposizioni degli analoghi articoli e delle relative convenzioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994)28.

Art. 2.3 e 2.4 Dazi all’importazione; Aliquota di base dei dazi all’importazione Il concetto di dazio all’importazione viene definito sulla base delle tasse interne, dei dazi compensativi e antidumping nonché degli emolumenti. Viene altresì stabilita l’aliquota di base per l’eliminazione dei dazi. Le concessioni doganali che Svizzera e Cina si accordano reciprocamente per l’importazione di prodotti originari sono elencate nell’allegato I dell’ALS (Elenco delle tariffe doganali). L’Accordo prevede l’esenzione totale o parziale dai dazi per la gran parte dei pro- dotti industriali svizzeri esportati verso la Cina dal momento dell’entrata in vigore dell’ALS, con la possibilità di periodi di soppressione di 5 o 10 anni e in singoli casi di 12 o 15 anni. I periodi transitori e la possibilità di un’eliminazione parziale (ridu- zione del 60 %) si applicano ai prodotti per i quali la Cina ha fatto valere particolari oneri di adeguamento dovuti in parte al livello di dazio notevolmente più elevato (in media 8,7 % a fronte del 2,4 % della Svizzera29). Tale provvedimento riguarda tra l’altro determinati prodotti dei settori orologiero, chimico-farmaceutico e delle macchine. Le eccezioni concernono singole linee tariffarie con particolari sensibilità, soprattutto per i due ultimi settori menzionati. Per contro, con l’entrata in vigore dell’ALS vengono eliminati i dazi svizzeri ancora applicati ai prodotti industriali

28 RS 0.632.20, allegato 1A.1.

29 Media semplice secondo i «trade profile» di Svizzera e Cina dell’OMC.

cinesi. Tessili e calzature vanno dunque ad aggiungersi ai prodotti industriali che già avevano accesso al mercato svizzero in franchigia doganale in virtù della tariffa doganale generica (aliquote NPF) o del sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo. Per i prodotti agricoli, la Cina concede agevolazioni (esenzione o riduzione dei dazi, in parte con periodi transitori) per la maggioranza dei prodotti svizzeri con poten- ziale di esportazione: per i prodotti agricoli di base le disposizioni riguardano soprat- tutto latticini come formaggi, burro, yogurt e latte scremato in polvere nonché carne secca di manzo e vino, mentre tra i prodotti trasformati rientrano tra l’altro caffè torrefatto, prodotti a base di zucchero, cioccolata, alimenti per bambini, biscotti, marmellate, gelati e bevande non alcoliche. Sono esclusi il latte intero in polvere e i prodotti del tabacco. Per i prodotti agricoli di base, la Svizzera concede alla Cina agevolazioni doganali su alcune linee tariffarie poco o per nulla sensibili dal punto di vista della politica agricola, come ad esempio prodotti tropicali, importazioni al di fuori dei periodi di raccolta svizzeri o per prodotti soggetti a contingenti OMC nell’ambito di detti contingenti. È il caso ad esempio di determinate carni, miele, fiori recisi, determinati legumi e frutti nonché succhi di frutta. Per i prodotti agricoli trasformati come prodotti da forno e cioccolata viene eliminato, come nei precedenti ALS, l’elemento di protezione industriale e su circa 20 linee tariffarie che la Cina è particolarmente interessata a esportare (soprattutto nell’ambito dei prodotti a base di zucchero, dei prodotti da forno e della pasta nonché del burro d’arachidi) vengono concessi sconti supplementari. Rimane inalterata la possibilità di compensare gli svantaggi dovuti al prezzo delle materie prime per l’esportazione dei prodotti tra- sformati sancita dalla «legge sul cioccolato»30. Le concessioni doganali accordate alla Cina sono conciliabili con la politica agricola svizzera. Anche le prescrizioni svizzere in materia d’igiene, salute ed etichettatura rimangono pienamente applica- bili.

Art. 2.8 Riesame Le Parti sono tenute a riesaminare il capitolo relativo agli scambi di merci e gli elenchi delle tariffe doganali a due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo e succes- sivamente a cadenza biennale.

3.4 Capitolo 3:

Regole d’origine e procedure d’attuazione

Art. 3.1 Definizioni Questo articolo fornisce una definizione dei termini utilizzati nel capitolo 3.

Art. 3.2 e 3.3 Prodotti originari; Prodotti interamente ottenuti I prodotti originari di una Parte, vale a dire le merci alle quali sono applicabili le preferenze tariffarie sancite dall’ALS all’atto dell’importazione nell’altra Parte, sono sia i cosiddetti prodotti indigeni interamente ottenuti in uno dei Paesi contraenti sia

30 Legge federale del 13 dicembre 1974 su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72).

quelli per i quali sono stati utilizzati materiali di Paesi terzi, se trasformati in modo sostanziale (cfr. art. 3.4).

Art. 3.4 Trasformazione sostanziale I prodotti che contengono materiali di Paesi terzi sono considerati trasformati in modo sostanziale se soddisfano i criteri di cui all’allegato II dell’ALS (regole speci- fiche per ciascun prodotto, dette regole di lista). I prodotti agricoli di base devono rispondere ai requisiti richiesti per i prodotti indigeni. Per i prodotti agricoli trasfor- mati si applicano regole che rispondono alle esigenze del settore agricolo e di quello della trasformazione alimentare. Le regole di lista per i prodotti industriali tengono conto degli attuali metodi di produzione industriale. Per la maggior parte dei prodotti chimici e farmaceutici, dei tessili e delle macchine, è sufficiente un cambiamento della voce di tariffa doganale o una creazione di valore aggiunto nel Paese pari generalmente al 40 per cento. Per i prodotti dell’industria orologiera la percentuale di materiali di Paesi terzi non può superare il 40 per cento.

Art. 3.5 De minimis Nel caso in cui le regole specifiche per un determinato prodotto prevedano un cam- biamento della classificazione tariffaria, questo articolo concede una tolleranza per i materiali di Paesi terzi, che possono non soddisfare tale disposizione se il loro valore totale non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica.

Art. 3.6 Operazioni o trasformazioni minime Le operazioni elencate in questo articolo (p. es. semplici lavorazioni come imballag- gio, suddivisione, pulizia, colorazione, snocciolatura e sbucciatura di frutta e verdura o macellazione di animali) non conferiscono l’origine al prodotto, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3.4.

Art. 3.7 Cumulo I materiali che hanno carattere originario in un Paese contraente possono essere utilizzati dall’altra Parte come materiale originario.

Art. 3.8, 3.9 e 3.10 Unità di qualificazione; Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature; Elementi neutri Questi articoli definiscono l’importanza da attribuire a imballaggio, accessori ed elementi neutri (energia, attrezzature ecc.) nella determinazione dell’origine prefe- renziale.

Art. 3.11 Materiali fungibili La separazione contabile, che permette di non costituire scorte separate per materiali originari e non originari, è consentita.

Art. 3.12 Principio di territorialità Il principio di territorialità stabilisce che le condizioni per l’acquisizione del caratte- re originario devono essere soddisfatte senza interruzione sul territorio doganale di

una delle Parti. Il carattere originario è considerato perduto se alcune fasi della lavorazione sono avvenute in un Paese terzo.

Art. 3.13 Trasporto diretto In linea di principio i prodotti originari devono essere trasportati direttamente tra i Paesi contraenti. Il transito attraverso uno Stato terzo senza perdere l’origine è consentito fintantoché i prodotti non vengono messi in circolazione in tale Stato. I prodotti originari non possono subire modifiche durante il trasporto, ma possono essere trasbordati e mantenuti in buono stato. La suddivisione degli invii sotto sorveglianza doganale in Stati terzi è consentita.

Art. 3.14, 3.15 e 3.16 Prova dell’origine; Certificato d’origine; Dichiarazione d’origine di un esportatore autorizzato Come prove dell’origine valgono, analogamente a quanto previsto nell’ALS tra la Svizzera e il Giappone, il certificato di circolazione EUR.1 (allegato III dell’ALS) o, per gli esportatori autorizzati, la dichiarazione d’origine (allegato IV dell’ALS). Contrariamente a quanto convenuto in altri ALS, il certificato EUR.1 deve contenere informazioni supplementari (voce di tariffa a sei cifre secondo il sistema armonizza- to; criterio applicato per stabilire l’origine). La dichiarazione d’origine deve essere contrassegnata da un numero di serie. Lo scambio reciproco di dette voci e liste di esportatori autorizzati avviene una volta all’anno. Le Parti intendono mettere a punto un sistema elettronico per questo scambio di dati.

Art. 3.17 Conservazione dei documenti d’origine Gli esportatori sono tenuti a conservare per un periodo di tre anni i documenti atte- stanti l’origine e le copie delle prove dell’origine. Ne consegue che il termine entro il quale è possibile riesaminare le prove dell’origine è limitato a tre anni.

Art. 3.18 e 3.19 Requisiti concernenti l’importazione; Deroga all’obbligo della prova dell’origine Questi articoli disciplinano la procedura di richiesta e concessione dell’imposizione all’aliquota preferenziale.

Art. 3.20 Verifica dell’origine La verifica stabilisce se la prova dell’origine in questione è conforme alle norme vigenti e se i prodotti in discussione sono effettivamente prodotti originari. La veri- fica viene effettuata presso l’esportatore dalle autorità competenti della Parte espor- tatrice su richiesta della Parte importatrice. A tal fine è possibile richiedere all’esportatore di esibire documenti attestanti l’origine o effettuare controlli presso la sede dell’esportatore o del produttore. Non è previsto lo statuto di osservatori per rappresentanti delle autorità preposte all’importazione. Il termine per effettuare una verifica è in linea di principio di sei mesi, ma può essere esteso previo accordo delle Parti.

Art. 3.21 Rifiuto del trattamento tariffario preferenziale

Questo articolo stabilisce in quali circostanze è possibile rifiutare il trattamento preferenziale.

Art. 3.22 Notifiche Le autorità competenti si scambiano informazioni in merito agli indirizzi delle autorità e degli esportatori autorizzati nonché ai timbri utilizzati per comprovare l’origine.

Art. 3.23 Confidenzialità In linea di principio le informazioni scambiate tra le autorità vanno trattate in modo confidenziale.

Art. 3.24 Sottocomitato per l’attuazione delle questioni d’origine Viene istituito un sottocomitato per l’attuazione delle questioni d’origine, incaricato della sorveglianza, dello scambio di informazioni specifiche e della ricerca di solu- zioni alle difficoltà di applicazione. Tale organo sottostà e risponde al Comitato misto dell’ALS (cfr. art. 14.1).

Art. 3.25 Prodotti in viaggio dopo l’esportazione Per i prodotti originari che al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo non erano ancora stati importati nel Paese destinatario, è possibile emettere una prova dell’origine a posteriori.

3.5 Capitolo 4:

Procedure doganali e agevolazioni degli scambi

Art. 4.1–4.6 Campo d’applicazione; Definizioni; Principi generali; Trasparenza; Cooperazione; Decisioni anticipate Le misure di agevolazione degli scambi devono rifarsi ai principi della trasparenza, dell’efficienza, della semplificazione e della coerenza delle procedure. Leggi, ordi- nanze e decisioni di portata generale rilevanti per gli scambi bilaterali vengono pubblicate su Internet, possibilmente in lingua inglese. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell’ambito dei consessi che si occupano di agevolazioni degli scambi. Su richiesta forniscono informazioni vincolanti su classificazioni tariffarie, dazi e regole d’origine applicabili.

Art. 4.7 Semplificazione delle procedure commerciali internazionali Le procedure doganali, commerciali e di confine dovranno essere semplici, ragione- voli e oggettive. Controlli, formalità e documenti dovranno essere limitati allo stretto necessario. Al fine di ridurre i costi e di evitare inutili ritardi negli scambi commer- ciali, le Parti faranno ricorso a procedure efficienti possibilmente basate su norme internazionali.

Art. 4.8, 4.9 Valutazione in dogana; Classificazione tariffaria Le Parti applicano l’articolo VII del GATT 1994 e l’Accordo sul valore in dogana o la Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Art. 4.10 Uffici doganali competenti Le Parti designano gli uffici competenti per lo sdoganamento delle merci. Le compe- tenze e gli orari d’apertura di tali uffici tengono conto delle esigenze commerciali. Conformemente alle risorse disponibili e in casi motivati, i controlli e le procedure doganali dovranno essere resi possibili anche al di fuori degli orari d’apertura e al di fuori degli uffici doganali. Le spese addebitabili non dovranno superare i costi dei servizi prestati.

Art. 4.11 Gestione dei rischi Al fine di rendere più rapide le procedure doganali, i controlli dovranno basarsi su analisi del rischio oggettive che non comportino discriminazioni ingiustificate. Le procedure di controllo non dovranno essere più onerose di quanto strettamente necessario a prevenire i rischi. Queste disposizioni mirano a consentire un rapido svolgimento delle procedure doganali per la gran parte delle merci e a evitare con- trolli inutili.

Art. 4.12–4.18 Audit doganali; Sistema di operatori economici autorizzati; Spedizionieri doganali; Tasse e imposizioni; Formalità consolari; Ammissione temporanea di merci; Perfezionamento attivo e passivo I controlli doganali devono essere eseguiti con trasparenza e i vettori della merce debitamente informati dei risultati. Per quanto concerne il sistema dell’operatore economico autorizzato («authorised economic operator»), una Parte dovrà accordare all’altra la possibilità di negoziare il riconoscimento reciproco delle misure di sicu- rezza. Tributi ed emolumenti non dovranno superare i costi del servizio e non po- tranno avere funzione protezionistica o di tassazione. Le formalità consolari e il prelievo dei relativi emolumenti vanno evitati. Il traffico di perfezionamento attivo e passivo va autorizzato conformemente alle norme nazionali con condono totale o parziale dei tributi doganali.

Art. 4.19 Cooperazione tra autorità di frontiera Le Parti garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti per l’importazione e l’esportazione delle merci e favoriscono l’armonizzazione delle loro procedure al fine di facilitare gli scambi.

Art. 4.20 Riesami e ricorsi Le Parti garantiscono a importatori, esportatori e produttori l’accesso ad almeno un livello di ricorso amministrativo indipendente o di istanza di ricorso giudiziaria conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 4.21 Confidenzialità Le informazioni concernenti importazione, esportazione e transito di merci nonché altri dati vincolanti sono da considerare confidenziali e sottostanno all’obbligo di segreto professionale.

Art. 4.22 Consultazioni Ciascuna Parte ha facoltà di richiedere consultazioni tra le amministrazioni delle dogane su questioni relative all’applicazione delle norme di questo capitolo; tali consultazioni devono essere condotte attraverso gli organi di contatto.

Art. 4.23 Sottocomitato per le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi Viene istituito un sottocomitato per le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi, incaricato della sorveglianza, dello scambio di informazioni specifiche e della ricerca di soluzioni alle difficoltà di applicazione. Tale organo sottostà e ri- sponde al Comitato misto dell’ALS (cfr. art. 14.1).

3.6 Capitolo 5: Misure di difesa commerciale

Art. 5.1 Campo d’applicazione Il campo d’applicazione è lo stesso del capitolo 2 (Scambi di merci, cfr. art 2.1), vale a dire che le misure correttive commerciali concernono esclusivamente gli scambi di merci.

Art. 5.2 Misure antidumping Le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi derivanti dalle disposizioni dell’OMC e convengono che le misure antidumping non vanno applicate in modo arbitrario o con intento protezionistico. Prima di esaminare una misura antidumping, la Parte interessata informa l’altra Parte.

Art. 5.3 Sovvenzioni e misure compensative Le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi derivanti dalle disposizioni OMC. Prima di avviare un’inchiesta conformemente all’Accordo dell’OMC sulle sovven- zioni e sulle misure compensative31, la Parte interessata dovrà informare l’altra Parte. Su richiesta di quest’ultima sono previste consultazioni preliminari volte a individuare una soluzione soddisfacente per entrambe le Parti.

31 RS 0.632.20, allegato 1A.13.

Art. 5.4–5.9 Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale; Norme concernenti le misure di salvaguardia bilaterali; Procedure d’inchiesta e obblighi di trasparenza; Misure di salvaguardia provvisorie; Notifiche e consultazioni; Compensazione Se una riduzione dei dazi prevista dall’ALS genera un aumento delle importazioni tale, sia in termini assoluti sia in rapporto alla produzione nazionale, da causare un grave danno o minacciare di causare un grave danno a un’industria nazionale in diretta concorrenza, vi è la possibilità di applicare una misura di salvaguardia bilate- rale sospendendo a titolo provvisorio determinate concessioni doganali. In linea di principio l’applicazione di una tale misura di salvaguardia bilaterale è limitata a due anni, ma può essere prolungata per un ulteriore anno. Indipendentemente dalla sua durata, la misura deve cessare al termine del periodo transitorio previsto per il pro- dotto in questione. Una misura di salvaguardia, inoltre, non può essere applicata più di due volte allo stesso prodotto. La Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre all’altra Parte una compensazione sotto forma di concessioni equivalenti. Se le Parti non giungono a un accordo, la Parte che vede applicata la misura ai propri prodotti può adottare adegua- te misure compensative. Se una misura di salvaguardia bilaterale è stata impiegata in seguito a un aumento delle importazioni in termini assoluti, l’adozione di eventuali misure compensative sarà possibile solo dopo sei mesi.

3.7 Capitolo 6: Ostacoli tecnici al commercio (OTC)

Art. 6.1, 6.2 e 6.3 Obiettivi; Conferma; Campo d’applicazione e definizioni Le disposizioni dell’ALS sugli OTC sono volte ad agevolare l’accesso al mercato, a evitare costi inutili nelle transazioni commerciali nonché ad agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità. L’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi32 dell’OMC viene ripreso dall’ALS. Il campo di applicazione del capitolo comprende norme e regolamenti tecnici nonché procedure di valutazione della conformità, ad eccezione di quelle riguardanti gli SPS (cfr. n. 3.8 e cap. 7 dell’ALS).

Art. 6.4 Norme internazionali Le autorità di regolamentazione delle Parti dovranno armonizzare le prescrizioni nazionali con le norme degli organismi internazionali di normazione elencati. Questa disposizione colma una lacuna dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’OMC.

Art. 6.5 Cooperazione tecnica Al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive regolamentazioni, rafforzare le capacità e agevolare gli scambi bilaterali, le Parti si impegnano a raf- forzare la cooperazione tecnica (tra l’altro nell’ambito del comitato OTC dell’OMC)

32 RS 0.632.20, allegato 1A.6.

per quanto concerne lo scambio di informazioni, l’accreditamento e il riconoscimen- to reciproco delle valutazioni della conformità.

Art. 6.6 Misure alla frontiera Se le merci importate vengono trattenute alla frontiera per una presunta non confor- mità con i regolamenti tecnici, le motivazioni di tale provvedimento dovranno essere notificate all’importatore.

Art. 6.7 e 6.8 Sottocomitato sugli ostacoli tecnici al commercio; Consultazioni tecniche Viene istituito un sottocomitato OTC, con la funzione di sorvegliare e coordinare l’attuazione del capitolo relativo agli OTC e dell’Accordo aggiuntivo in materia di OTC (cfr. art. 6.9). In caso di divergenze in merito alle misure applicate, vengono avviate consultazioni tecniche su richiesta di una Parte entro 60 giorni in seno al sottocomitato OTC. Per ragioni di efficienza e di affinità dei contenuti da trattare è previsto che il sottocomitato OTC e il sottocomitato SPS (cfr. n. 3.8 e art. 7.9) si riuniscano contemporaneamente. Il sottocomitato OTC sottostà e risponde al Comi- tato misto dell’ALS (cfr. art. 14.1).

Art. 6.9 Allegati e accordi aggiuntivi L’allegato V (Etichettatura di tessili) dell’ALS contiene disposizioni volte a evitare inutili ostacoli agli scambi derivanti da eventuali norme nazionali in materia di etichettatura di tessili. Le disposizioni relative alla cooperazione bilaterale tra le autorità (cfr. art. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.11) vengono attuate mediante accordi aggiuntivi settoriali. Come più volte confermato in sede di negoziati, una collaborazione efficiente tra le autorità nell’ambito degli OTC è la chiave per risolvere in maniera pragmatica questioni e problemi aziendali specifici. Parallelamente ai negoziati per l’ALS, nell’ambito degli OTC sono stati conclusi tre accordi aggiuntivi sul riconoscimento dei risultati dei test nel settore degli strumenti di misurazione, sulla cooperazione in materia di dispositivi di comunicazione nonché sulla certificazione e sull’accreditamento. Tali accordi aggiuntivi entrano in vigore insieme all’ALS. Un ulteriore accordo aggiunti- vo stabilisce, come soluzione transitoria, l’applicazione degli accordi aggiuntivi OTC e SPS sin dal momento della firma dell’ALS (6 luglio 2013). La conclusione successiva di altri accordi aggiuntivi è possibile e i lavori necessari a tale scopo potranno essere avviati tra l’altro dal sottocomitato OTC (cfr. art. 6.7).

Art. 6.10 Clausola di riesame Le Parti si impegnano a riesaminare il capitolo relativo agli OTC entro due anni dall’entrata in vigore dell’ALS e successivamente secondo necessità. In tale contesto sono disposti a tenere conto di eventuali futuri accordi nell’ambito degli OTC con- clusi da entrambe le Parti con terzi (con particolare riferimento all’UE).

Art. 6.11 Organi di contatto La designazione di organi di contatto faciliterà la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di entrambe le Parti competenti per gli OTC.

3.8 Capitolo 7: Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Art. 7.1, 7.2 e 7.3 Obiettivi; Conferma; Campo d’applicazione e definizioni Le disposizioni dell’ALS sugli SPS sono volte a facilitare l’accesso al mercato e a favorire lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità. L’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie33 dell’OMC (accordo SPS) viene ripreso dall’ALS. Il campo d’applicazione del capitolo comprende le misure sanitarie e fitosanitarie che possono incidere sugli scambi commerciali tra le Parti.

Art. 7.4 Armonizzazione Per analogia alle disposizioni dell’Accordo SPS dell’OMC, le misure sanitarie e fitosanitarie nazionali vanno armonizzate con i principi riconosciuti a livello inter- nazionale. Come nell’ambito dell’OMC, anche l’ALS prevede la possibilità per le Parti di applicare regole più restrittive, se queste possono essere giustificate a livello scientifico. A differenza dell’Accordo SPS dell’OMC, l’ALS stabilisce esplicita- mente l’applicabilità di tutti i principi rilevanti elaborati da organizzazioni interna- zionali, inclusi quelli in materia di ispezioni all’estero definiti dal Comitato sui sistemi d’ispezione e certificazione delle importazioni ed esportazioni alimentari (CCFICS) del Codex Alimentarius34.

Art. 7.5 Adeguamento alle condizioni regionali Le disposizioni dell’Accordo SPS dell’OMC sulle condizioni regionali e sullo stato sanitario (stato di salute di un effettivo di animali) vengono ribadite. Tale stato può essere ridotto in caso di epidemia (p. es. BSE). Dopo un’epidemia, le Parti sono tenute a rivalutare lo stato sanitario il prima possibile, tenendo conto di norme e raccomandazioni internazionali.

Art. 7.6 Sistemi d’ispezione e di certificazione Le Parti convengono di approfondire la cooperazione nel settore dell’ispezione e della certificazione. Lo scopo è tra l’altro di limitare il numero di ispezioni nelle aziende che la Cina effettua in Svizzera e che, nel settore alimentare, comportano notevoli costi per gli esportatori e per le autorità svizzere.

Art. 7.7 Cooperazione tecnica Al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive regolamentazioni, sostenere lo sviluppo delle competenze e delle capacità e agevolare gli scambi bilaterali, le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione tecnica nelle questioni inerenti agli SPS. I dettagli della cooperazione nel settore degli SPS sono disciplinati da un accordo aggiuntivo (cfr. art. 7.11).

33 RS 0.632.20, allegato 1A.4.

34 «Committee on Food Import and Export Inspection and Certification» (CCFICS).

Art. 7.8 Misure alla frontiera Se le merci importate vengono trattenute alla frontiera a causa di una presunta non conformità con i requisiti SPS, i motivi di tale misura dovranno essere notificati all’importatore.

Art. 7.9 e 7.10 Sottocomitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie; Consultazioni tecniche Un sottocomitato per gli SPS sorveglia e coordina l’attuazione del capitolo relativo agli SPS e dell’Accordo aggiuntivo in materia di SPS (cfr. art. 7.11). In caso di divergenze in merito alle misure applicate, vengono avviate consultazioni tecniche, su richiesta di una Parte, entro 60 giorni (in casi urgenti entro 20 giorni) in seno al sottocomitato. Per ragioni di efficienza e di affinità dei contenuti da trattare è previ- sto che il sottocomitato SPS e il sottocomitato OTC (cfr. n. 3.7 e art. 6.7) si riuni- scano contemporaneamente. Il sottocomitato SPS sottostà e risponde al Comitato misto dell’ALS (cfr. art. 14.1).

Art. 7.11 Accordi aggiuntivi Le disposizioni relative alla cooperazione bilaterale tra le autorità (cfr. art. 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12) vengono attuate mediante accordi settoriali aggiuntivi. Come più volte confermato in sede di negoziati, una cooperazione efficiente tra le autorità nell’ambito degli SPS è la chiave per risolvere in maniera pragmatica que- stioni e problemi aziendali specifici. Parallelamente ai negoziati per l’ALS, nell’ambito degli SPS è stato concluso un accordo aggiuntivo per la cooperazione in tale settore. Tale accordo entra in vigore insieme all’ALS. Un ulteriore accordo aggiuntivo stabilisce, come soluzione transitoria, l’applicazione degli accordi ag- giuntivi OTC e SPS sin dal momento della firma dell’ALS (6 luglio 2013). La conclusione successiva di altri accordi aggiuntivi è possibile e i lavori necessari a tale scopo potranno essere avviati tra l’altro dal sottocomitato SPS (cfr. art. 6.9).

Art. 7.12 Organi di contatto La designazione di organi di contatto agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di entrambe le Parti competenti per il settore degli SPS.

3.9 Capitolo 8: Scambi di servizi

Art. 8.1 Portata e campo d’applicazione La portata e il campo di applicazione dell’ALS nell’ambito dei servizi corrispon- dono a quelli dell’Accordo generale sugli scambi di servizi35 (GATS) dell’OMC. Le disposizioni dell’ALS si applicano a tutte le misure prese a livello di governi e autorità centrali, regionali e locali con incidenza sugli scambi di servizi, nonché alle misure adottate da organismi non governativi nell’esercizio di funzioni sovrane a esse delegate da tali governi e autorità. Le disposizioni coprono tutti i settori dei servizi, salvo le prestazioni fornite da organismi statali nell’esercizio di funzioni

35 RS 0.632.20, allegato 1.B.

sovrane (vale a dire su base non commerciale e non in concorrenza con altri forni- tori). Come nel GATS, i diritti di traffico aereo non sono oggetto dell’ALS.

Art. 8.2 Definizioni Le definizioni corrispondono a quelle del GATS, tra l’altro per quanto concerne le quattro modalità di fornitura, vale a dire 1) fornitura transfrontaliera dei servizi; 2) fruizione all’estero; 3) presenza commerciale all’estero; 4) fornitura transfrontaliera di servizi da parte di persone fisiche distaccate all’estero. Le definizioni di persone fisiche e giuridiche sono adeguate al contesto bilaterale e comprendono esclusiva- mente cittadini (nel caso della Svizzera anche dimoranti permanenti) e imprese delle Parti, con domicilio nel territorio di una delle Parti o che in tale territorio abbiano personalità giuridica secondo il diritto nazionale e vi esercitino importanti attività economiche36.

Art. 8.3 Trattamento della nazione più favorita Questo articolo riprende le analoghe disposizioni del GATS. Come in tale Accordo, le preferenze concesse a Paesi terzi in virtù di altri accordi notificati ai sensi degli articoli V e Vbis del GATS sono escluse dal trattamento della nazione più favorita. Le Parti si impegnano tuttavia a negoziare tra loro benefici commerciali che conce- derebbero a Paesi terzi nel quadro di accordi preferenziali. Su richiesta di una Parte, l’altra Parte dovrà concedere la possibilità di negoziare l’integrazione nel presente ALS di un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato ai Paesi terzi. Le Parti si riservano di applicare le medesime esenzioni a tale trattamento previste dal GATS (la Svizzera, ad esempio, per diversi settori in cui esistono accordi bilate- rali con l’UE). Queste sono elencate all’allegato VIII dell’ALS (Elenco di esenzioni alla NPF).

Art. 8.4, 8.5 e 8.6 Accesso al mercato; Trattamento nazionale; Impegni supplementari Le disposizioni di questi articoli corrispondono a quelle del GATS e analogamente a tale Accordo rappresentano il riferimento per gli elenchi degli impegni specifici delle Parti (cfr. art. 8.17).

Art. 8.7 e 8.8 Regolamentazione nazionale; Riconoscimento Come nel GATS, le regolamentazioni nazionali devono essere applicate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale. Per quanto concerne la concessione di licenze, autorizzazioni e certificazioni, le Parti si impegnano a prendere in considerazione il riconoscimento di formazioni ed esperienze acquisite o di licenze e certificazioni

36 Queste definizioni comportano che persone fisiche che sono cittadine o eventualmente dimoranti permanenti di più di un Paese con cui la Svizzera ha concluso un ALS e che in qualità di persone fisiche agiscono in Svizzera come fornitori di servizi possano, a deter- minate condizioni, fare riferimento a più di un ALS. Nel caso della Cina, in virtù dell’Accordo di libero scambio AELS-Hong Kong tale circostanza può riguardare in particolare persone di Hong Kong in possesso della cittadinanza cinese. Tuttavia, solo le persone domiciliate in Svizzera o nel territorio doganale della Repubblica popolare Cinese (cfr. art. 1.2 dell’ALS), che non comprende Hong Kong, possono rifarsi all’ALS tra la Svizzera e la Cina.

conferite presso l’altra Parte, in maniera autonoma o fondandosi su accordi con l’altra Parte. Se una Parte riconosce tali misure a uno Stato terzo, essa deve conce- dere all’altra Parte la possibilità di negoziare un riconoscimento simile anche tra la Svizzera e la Cina.

Art. 8.9 Trasparenza Come previsto anche dal GATS, le Parti sono tenute a pubblicare le disposizioni del diritto nazionale di portata generale e gli accordi internazionali rilevanti per gli scambi di servizi. Le Parti non sono obbligate a comunicare informazioni confiden- ziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l’applicazione della legge e violare il diritto nazionale, sarebbe altrimenti contraria agli interessi pubblici o pregiudiche- rebbe gli interessi commerciali legittimi di qualunque operatore economico.

Art. 8.10, 8.11 e 8.12 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi; Pratiche commerciali; Sovvenzioni Analogamente a quanto prescritto nel GATS, le Parti si assicurano che i monopoli rispettino la clausola della nazione più favorita (cfr. art. 8.3) e gli altri impegni specifici (cfr. art. 8.17). Le Parti si consultano in merito a pratiche commerciali che limitano la concorrenza e ostacolano gli scambi di servizi, al fine di eliminarle. Consultazioni dovranno aver luogo anche se una Parte dovesse ritenere di subire una penalizzazione a causa di una sovvenzione applicata dall’altra Parte.

Art. 8.13 e 8.14 Pagamenti e trasferimenti; Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Fatti salvi i diritti e gli obblighi in seno all’FMI, le Parti evitano di imporre restri- zioni ai pagamenti e ai trasferimenti internazionali, a meno che queste non siano oggetto di riserva negli impegni specifici (cfr. art. 8.17) o non siano necessarie alla salvaguardia della bilancia dei pagamenti secondo i criteri del GATS.

Art. 8.15 e 8.16 Eccezioni generali; Eccezioni in materia di sicurezza Le eccezioni all’Accordo riprendono quelle del GATS.

Art. 8.17 e 8.18 Elenchi di impegni specifici; Modifica degli elenchi Il metodo di compilazione degli elenchi degli impegni specifici è analogo a quello dei cosiddetti elenchi positivi del GATS. Secondo il metodo degli elenchi positivi le Parti sono tenute a evitare, nei confronti di servizi e prestatori di servizi dell’altra Parte, restrizioni dell’accesso al mercato (art. 8.4) e del trattamento nazionale (art. 8.5) per i settori e i sottosettori di servizi indicati negli elenchi, fatti salvi i rispettivi elenchi degli impegni. Per i settori non indicati nell’elenco positivo di una Parte, gli impegni relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale non sussistono. Gli impegni specifici di Svizzera e Cina sono riportati nell’allegato VII (Elenco degli impegni specifici). Gli elenchi possono essere modificati seguendo la via negoziale. Rispetto al GATS, gli impegni specifici della Cina comprendono settori supplemen- tari (servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito delle scienze naturali, gestione di progetti, operazioni di assistenza a terra nel settore del trasporto aereo e, per quanto

riguarda la fornitura di servizi da parte di persone fisiche nel quadro di contratti a tempo determinato, installazione e manutenzione di macchinari ed equipaggiamenti, servizi nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, della pianificazione del territorio, della formazione e del turismo), nonché i miglioramenti nell’ambito dei servizi ambientali (gestione idrica, servizi di depurazione dell’aria e di protezione fonica), finanziari (partecipazione a joint venture con movimentazione di titoli fino al 49 %, estensione delle attività finanziarie tra l’altro alla gestione patrimoniale per investi- tori istituzionali interni qualificati), del trasporto aereo (manutenzione e riparazione di velivoli), logistici (servizi di sdoganamento) e dei viaggi d’affari. Come impegno supplementare, la Cina dovrà, analogamente alla Svizzera nel GATS, riprendere le regole concernenti i servizi di telecomunicazione di cui al documento di riferimento del GATS. Rispetto agli impegni assunti nel quadro del GATS nel 1995, la Svizzera perfeziona i suoi impegni nel campo dei servizi di formazione privati (in particolare per le lingue straniere), dei servizi finanziari (assicurazione internazionale di respon- sabilità civile per velivoli, emissione di titoli in franchi svizzeri), dei servizi del trasporto aereo (operazioni di assistenza a terra, gestione aeroportuale), del trasporto marittimo, nonché della fornitura di servizi da parte di persone fisiche altamente qualificate nel quadro di contratti a tempo determinato (in particolare installazione e manutenzione di macchinari ed equipaggiamenti, servizi nei settori dell’ingegneria, dell’architettura, delle traduzioni e della consulenza aziendale). Come nel GATS, in diversi settori la Svizzera non assume impegni o ne assume in misura limitata (p. es. prestazioni audiovisive e culturali, servizi di trasporto concessionari, assicurazioni immobiliari cantonali, prestazioni formative e sanitarie pubbliche). Gli impegni concernenti le prestazioni di servizi da parte di persone fisiche sono limitati al sog- giorno temporaneo per categorie di servizi chiaramente definite (in particolare trasferimenti interaziendali di dirigenti e specialisti altamente qualificati o presta- zioni di servizi nel quadro di contratti a tempo determinato). Gli impegni della Svizzera in materia di accesso al mercato riprendono quelli assunti nel quadro di

altri ALS con Paesi terzi.

Art. 8.19 Riesame Nell’ottica di un’ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti si impe- gnano a riesaminare ogni due anni i propri impegni specifici e gli elenchi di esen- zioni alla NPF.

Art. 8.20 Sottocomitato sugli scambi di servizi Al fine di sorvegliare l’attuazione e l’evoluzione del capitolo dedicato ai servizi, viene istituito un sottocomitato per gli scambi di servizi. Il sottocomitato per gli scambi di servizi sottostà e risponde al Comitato misto dell’ALS (cfr. art. 14.1).

Art. 8.21 Allegati Oltre agli allegati contenenti gli elenchi degli impegni specifici e gli elenchi di esenzioni alla NPF (cfr. art. 8.3 e 8.17), l’allegato VI dell’ALS (Scambi di servizi) include disposizioni che integrano il capitolo 8 in particolare per quanto concerne le procedure d’ammissione, i servizi finanziari e le prestazioni di servizi da parte di persone fisiche. Per quanto concerne le procedure d’ammissione, le Parti sono tenute a trattare le domande senza indugio. Al richiedente va comunicato se la domanda è completa o se necessita di ulteriore documentazione. Su richiesta, vanno fornite

informazioni in merito allo stato di avanzamento della domanda e, in caso di rifiuto, sui motivi di tale rifiuto. Gli emolumenti dovranno corrispondere ai costi ammini- strativi dell’elaborazione della richiesta. Per quanto concerne le prestazioni di servizi da parte di persone fisiche, gli allegati definiscono le categorie di persone interessa- te dall’ALS (trasferimenti interaziendali di dirigenti e specialisti, prestatori alta- mente qualificati di servizi a tempo determinato nonché persone in viaggio d’affari compresi i venditori di servizi). Come nel caso del GATS, non rientrano nel campo di applicazione dell’ALS le misure che disciplinano l’accesso al mercato del lavoro o la dimora permanente. L’ALS precisa inoltre determinate condizioni quadro per procedure relative ai permessi di lavoro e alle autorizzazioni di entrata, soprattutto per quanto riguarda trasparenza, scadenze e obblighi d’informazione. Gli organi di contatto designati all’articolo 14.2 avranno la funzione di facilitare l’accesso a dati e informazioni in tale ambito. Per quanto concerne i servizi finanziari, vengono ripresi elementi contenuti nell’allegato sui servizi finanziari del GATS, tra cui la defini- zione delle attività finanziarie coperte dall’Accordo (servizi bancari, assicurativi e legati alla compravendita di titoli) e le eccezioni per la politica monetaria e le assicu- razioni sociali previste dalla legge. La clausola d’eccezione applicabile alle misure in materia di vigilanza dispone che tali misure debbano essere oggettive e non di- scriminare i prestatori stranieri rispetto a quelli nazionali, precisando in tal senso le prescrizioni del GATS. Sono inoltre previsti specifici obblighi di trasparenza e informazione concernenti la regolamentazione finanziaria, fatta salva la confidenzia- lità dei dati del cliente e di altre informazioni protette. L’allegato VI prevede infine l’avvio di un dialogo sulla medicina tradizionale cinese (MTC), volto a intensificare la cooperazione in materia nell’interesse di entrambe le Parti, segnatamente per quanto concerne la regolamentazione della MTC. In tale contesto, l’allegato XI dell’ALS (Rimborsi del sistema sanitario per la medicina tradizionale cinese) prevede che la Svizzera fornisca informazioni alla Cina nell’ambito del Comitato misto (cfr. art. 14.1) tra l’altro in merito alle disposizioni concernenti i rimborsi di

prestazioni della MTC da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie.

3.10 Capitolo 9: Promozione degli investimenti

Il capitolo 9 integra l’Accordo del 27 gennaio 200937 tra il Consiglio federale sviz- zero e il Governo della Repubblica popolare di Cina concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (in vigore dal 13 aprile 2010), che resta applicabile senza modifiche.

Art. 9.1 Promozione degli investimenti Questo articolo prevede varie misure di promozione dei flussi d’investimento tra le Parti contraenti, come ad esempio lo scambio di informazioni su misure di promo- zione degli investimenti o l’aiuto agli investitori affinché acquisiscano migliori conoscenze delle condizioni d’investimento e delle relative regolamentazioni.

37 RS 0.975.224.9

Art. 9.2 Clausola di riesame Le Parti contraenti riesaminano i propri flussi d’investimento e il relativo quadro giuridico al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, al fine di mi- gliorare progressivamente le condizioni d’investimento. Se, dopo l’entrata in vigore dell’ALS, una delle Parti conclude con un Paese terzo o con un gruppo di Paesi un accordo che prevede un trattamento migliore in termini di accesso al mercato per investimenti al di fuori del settore dei servizi, l’altra Parte può richiedere l’avvio di negoziati al fine di ottenere un trattamento equivalente.

3.11 Capitolo 10: Concorrenza

Art. 10 Concorrenza

Le Parti riconoscono che eventuali pratiche anticoncorrenziali delle imprese (in particolare accordi illeciti, abusi di posizioni dominanti sul mercato nonché concen- trazioni di imprese che ostacolano la concorrenza) hanno ripercussioni negative sugli scambi bilaterali e possono pregiudicare il buon funzionamento dell’Accordo. Le Parti si impegnano dunque a prendere provvedimenti contro tali pratiche nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza. Il capitolo sulla concorrenza è applicabile a qualsiasi tipo d’impresa, ma non impe- disce alle imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi di esercitare tali diritti stabiliti per legge. Le disposizioni in materia di concorrenza non implicano alcun obbligo diretto per le imprese e non limitano l’autonomia delle autorità della concorrenza nell’attuazione del diritto nazionale. Le autorità della concorrenza sono tenute a cooperare al fine di garantire l’effettiva applicazione del diritto in materia di concorrenza in casi che possono influenzare gli scambi commerciali tra le Parti. Se una Parte ravvisa la reiterazione di un comportamento anticoncorrenziale, di osta- colo agli scambi commerciali, questa può richiedere l’avvio di consultazioni nell’ambito del Comitato misto dell’ALS (cfr. art. 14.1). Le disposizioni dell’ALS in materia di composizione delle controversie (cap. 15) non sono applicabili al capitolo sulla concorrenza.

3.12 Capitolo 11:

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale (IPR)

Art. 11.1, 11.2 Diritti di proprietà intellettuale; Definizione di proprietà intellettuale Le Parti assicurano una protezione trasparente e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e ne garantiscono l’effettiva applicazione. I principi del trat- tamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio38 dell’OMC (Accordo TRIPS). Le Parti convengono inoltre di riesaminare il capitolo 11 nell’ottica di un suo aggiornamento su richiesta e per

38 RS 0.632.20, allegato 1C.

decisione del Comitato misto (cfr. art. 14.1). Nel concetto di proprietà intellettuale rientrano in particolare il diritto d’autore e i diritti di protezione affini, i marchi commerciali di prodotti e servizi, le indicazioni geografiche e di provenienza, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le nuove varietà vegetali, le topografie di circuiti integrati e le informazioni riservate (risultati dei test effettuati ai fini di una procedura d’autorizzazione).

Art. 11.3 Convenzioni internazionali Analogamente a quanto avviene nell’ambito di altri ALS, le Parti confermano i loro obblighi derivanti da vari accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie (Accordo TRIPS; Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 196739; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 197140; Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 200141; Trattato di Budapest del 28 aprile 197742 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti; Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 197743; Protocollo del 27 giugno 198944 relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi; Trattato OMPI del 20 dicembre

199645 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi; Trattato OMPI del

20 dicembre 199646 sul diritto d’autore; Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, secondo la versione del 197847). Le Parti dovranno altresì impegnarsi ad aderire al trattato di Pechino dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive e a ratificarlo.

Art. 11.4 Notifica e scambio di informazioni L’Accordo rimanda esplicitamente al dialogo bilaterale a livello istituzionale (avvia- to nel 2007) sulla proprietà intellettuale (cfr. n. 2.2), che dovrà fungere da base per approfondire la cooperazione delle Parti in questo ambito.

Art. 11.5 Proprietà intellettuale e salute pubblica Le Parti riconoscono i principi contenuti nella Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS e la salute pubblica del 2001, non pregiudicati dall’ALS, e ribadiscono l’impegno a contribuire alla loro attuazione nel quadro della decisione OMC del

2003 e del protocollo di modifica dell’Accordo TRIPS del 2005.

39 RS 0.232.04 40 RS 0.231.15 41 RS 0.232.141.1 42 RS 0.232.145.1 43 RS 0.232.112.9 44 RS 0.232.112.4 45 RS 0.231.171.1 46 RS 0.231.151 47 RS 0.232.162

Art. 11.6 Diritto d’autore e diritti di protezione affini I diritti che secondo il trattato OMPI valgono per la produzione di fonogrammi vengono estesi alla produzione di supporti audiovisivi (video, DVD, ecc.), superan- do il livello di protezione dell’Accordo TRIPS.

Art. 11.7 Marchi commerciali L’Accordo introduce come nuova tipologia anche la protezione dei marchi acustici.

Art. 11.8 Brevetti La possibilità di brevettare le invenzioni biotecnologiche è regolamentata in modo esplicito e, come in altri ALS, i motivi di esclusione sono precisati rispetto all’Accordo TRIPS in analogia alla Convenzione europea del 5 ottobre 197348 sui brevetti.

Art. 11.9 Risorse genetiche e conoscenze tradizionali Le Parti possono esigere che al momento di depositare un brevetto si debbano indi- care, qualora siano servite da base per l’invenzione, le risorse genetiche e le cono- scenze tradizionali che vi sono confluite.

Art. 11.10 Protezione delle varietà vegetali Rispetto alla convenzione UPOV (nella sua versione del 1978, di cui la Cina è firmataria), la protezione delle nuove varietà vegetali viene estesa anche alla loro esportazione. Nell’allegato IX dell’ALS (Elenco delle varietà ammesse alla tutela), la Cina si dichiara disposta ad accordare la priorità a determinati tipi di piante rile- vanti per l’industria svizzera al momento di rivedere il suo elenco nazionale di varietà vegetali ammesse alla tutela, ossia nel 2016. Su richiesta di una Parte, le condizioni di protezione potranno essere riesaminate ogni due anni.

Art. 11.11 Informazioni riservate Le autorità competenti si impegnano a tutelare la riservatezza dei risultati dei test effettuati ai fini di una procedura d’autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti farmaceutici (inclusi i prodotti chimici e biologici) e agrochimici e a non utilizzare tali risultati per un periodo di almeno sei anni nel quadro di procedure di autorizzazione successive.

Art. 11.12 Disegni e modelli industriali L’ALS prevede una protezione dei disegni e modelli industriali di 10 anni in virtù dell’Accordo TRIPS e una protezione di 25 anni per le opere considerate di arti applicate in virtù della Convenzione di Berna.

48 RS 0.232.142.2

Art. 11.13 Indicazioni geografiche L’elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche valido per i vini e gli alcolici ai sensi dell’articolo 23 dell’Accordo TRIPS viene esteso a tutti i prodotti.

Art. 11.14 Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale Le Parti assicurano che le procedure di rilascio o registrazione dei diritti siano di livello identico a quello contemplato dall’Accordo TRIPS.

Art. 11.15–11.18 Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale: In generale; Sospensione della messa in circolazione; Diritto d’ispezione; Dichiarazione di responsabilità, garanzia o assicurazione equivalente Le disposizioni inerenti all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale prevedo- no misure alla frontiera nonché nell’ambito del diritto civile e penale (cfr. più sotto). Al fine di contrastare la contraffazione e la pirateria, le autorità doganali possono sospendere la messa in circolazione di prodotti sospetti non soltanto all’atto dell’importazione, ma anche dell’esportazione. Tale misura può essere applicata d’ufficio o su richiesta del titolare dei diritti, che eventualmente dovrà fornire una dichiarazione di responsabilità o altre garanzie adeguate. L’ALS prevede inoltre la possibilità di analizzare prove o campioni delle merci trattenute da parte del titolare dei diritti. Queste misure si possono applicare in caso di violazioni sia dei diritti di marchio e d’autore sia dei brevetti e dei disegni o modelli protetti.

Art. 11.19, 11.20 e 11.21 Applicazione dei diritti: misure di diritto civile; Misure provvisorie e ingiunzioni; Applicazione dei diritti: misure di diritto penale È necessario che esistano procedure civili e penali per poter perseguire le violazioni del diritto e per dar seguito alle richieste di risarcimento danni e che sia possibile disporre misure cautelari e superprovvisionali. Nell’ambito della procedura civile deve essere possibile disporre misure come la distruzione sia per le merci contraffat- te sia per i materiali e gli strumenti con cui sono state prodotte.

Art. 11.22 Indicazioni di provenienza e nomi dei Paesi Nelle rispettive legislazioni nazionali le Parti prevedono una protezione adeguata ed efficace da indicazioni di provenienza ingannevoli di merci e servizi nonché la tutela dall’utilizzo fallace e dalla registrazione come nomi di società o marchi dei nomi dei Paesi (p. es. «Switzerland», «Svizzera», «Swiss»), delle bandiere nazionali e degli stemmi dei partiti. Le Parti mettono a disposizione rimedi giuridici adeguati ai fini dell’applicazione di tale protezione.

3.13 Capitolo 12: Questioni ambientali

Art. 12.1 Contesto e obiettivi Le Parti richiamano importanti strumenti internazionali nei settori dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, quali la Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano del 1972, la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, l’Agenda 21 sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, il Piano d’azione di Johannesburg sullo svi- luppo sostenibile del 2002 e il documento conclusivo di Rio+20 «Il futuro che vogliamo» del 2012. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell’ambiente sono componenti interdipendenti e complementari dello sviluppo sostenibile. Esse ribadiscono il proprio impegno a promuovere il progresso economico in modo tale da promuovere lo sviluppo sostenibile integrandolo nelle relazioni economiche bilaterali. Questi principi, come pure le altre disposizioni del capitolo 12, si rifanno alle disposizioni di riferimento sugli scambi commerciali e sullo sviluppo sostenibile che i Paesi dell’AELS utilizzano nell’ambito dei negoziati su accordi di libero scambio.

Art. 12.2 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Le Parti confermano l’impegno a integrare nel diritto nazionale e a mettere in pratica gli accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie e gli obblighi derivanti da altri strumenti multilaterali di cui all’articolo 12.1. Le Parti si impegnano a mi- gliorare ulteriormente il livello di protezione ambientale. Esse riconoscono che il livello di protezione ambientale previsto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell’ottica di incentivare gli investimenti o assicurarsi benefici com- merciali e che gli standard ambientali non devono essere usati a scopi protezionisti- ci. In tal modo si tiene conto del principio della parità tra regole ambientali e com- merciali.

Art. 12.3–12.6 Promozione della diffusione di prodotti e servizi con impatto positivo sull’ambiente; Cooperazione nei consessi internazionali; Cooperazione bilaterale; Risorse e finanziamento Le Parti si impegnano a facilitare e promuovere gli investimenti e la diffusione di merci, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull’ambiente nonché a incentivare le imprese a collaborare in questo campo. Approfondiscono altresì la cooperazione in consessi internazionali e a livello bilaterale per quanto concerne le questioni ambientali (cfr. anche n. 3.14 e cap. 13 ALS). La collaborazione dovrà fondarsi su accordi e convenzioni già esistenti in campo ambientale. Le risorse e i mezzi di finanziamento necessari dovranno essere messi a disposizione da istituzioni e organizzazioni competenti nonché dal settore privato di entrambe le Parti, secondo accordi puntuali legati ai singoli progetti e tenendo conto delle diverse necessità in materia di sviluppo.

Art. 12.7 Attuazione e consultazioni Per agevolare l’attuazione delle disposizioni in materia ambientale vengono istituiti specifici organi di contatto. Su richiesta di una Parte, le consultazioni su questioni inerenti al capitolo 12 possono avvenire in seno al Comitato misto dell’ALS (cfr. art. 14). Nel corso delle consultazioni in seno al Comitato misto, le Parti sono tenute

a individuare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le disposizioni dell’ALS in materia di composizione delle controversie (cap. 15) non sono applicabili al capitolo sull’ambiente.

Art. 12.8 Riesame Le Parti procedono a un riesame periodico dei progressi compiuti nell’attuazione degli obiettivi di questo capitolo alla luce degli sviluppi internazionali rilevanti.

3.14 Capitolo 13: Cooperazione economica e tecnica

Art. 13.1 Campo d’applicazione e obiettivi Con le disposizioni sulla cooperazione economica e tecnica le Parti si prefiggono di promuovere l’utilità reciproca dell’Accordo nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Sono esplicitamente menzionati nell’Accordo la creazione e la promozione di nuove opportunità di commercio e d’investimento nonché il potenziamento della competi- tività e della capacità innovativa, allo scopo d’incentivare il benessere della popola- zione e lo sviluppo sostenibile.

Art. 13.2 Modalità e mezzi Tra le misure previste dalle Parti rientrano lo scambio di informazioni e di esperien- ze, la promozione di capacità («capacity building») e la formazione nonché progetti comuni e la cooperazione a livello tecnico e amministrativo. Tali misure andranno coordinate con le organizzazioni internazionali competenti e con i progetti bilaterali già in corso.

Art. 13.3 Ambiti di collaborazione Gli ambiti di collaborazione menzionati nell’ALS sono in particolare lo sviluppo sostenibile, l’industria, i servizi, l’agricoltura, i controlli di qualità, l’innovazione e la protezione della proprietà intellettuale.

Art. 13.4 Appalti pubblici L’Accordo prevede particolari disposizioni per quanto concerne la trasparenza e la collaborazione nel settore degli appalti pubblici. Segnatamente, le Parti si impegna- no a informarsi a vicenda in merito all’applicazione delle rispettive legislazioni in materia di appalti pubblici e pubblicano le loro di leggi, misure e accordi internazio- nali in tale ambito. Per facilitare gli scambi vengono designati appositi organi di contatto. Le Parti si impegnano inoltre a intavolare negoziati su un accordo bilaterale sugli appalti pubblici non appena si concluderanno le attuali trattative della Cina per l’adesione all’Accordo del 15 aprile 199449 sugli appalti pubblici dell’OMC (GPA).

49 RS 0.632.231.422

Art. 13.5 Cooperazione in materia di lavoro e occupazione Questo articolo rimanda all’Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occu- pazione tra la Svizzera e la Cina, oggetto di negoziati paralleli all’ALS e sottoscritto contemporaneamente a quest’ultimo il 6 luglio 2013 (cfr. n. 4). Le Parti si impe- gnano a intensificare la cooperazione in materia di lavoro e occupazione in confor- mità all’Accordo citato e alla Dichiarazione d’intenti in tale ambito firmata nel 2011.

Art. 13.6 Risorse e finanziamento Le risorse e i mezzi di finanziamento necessari dovranno essere messi a disposizione da istituzioni e organizzazioni competenti nonché dal settore privato di entrambe le Parti, secondo accordi puntuali legati ai singoli progetti e tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo.

Art. 13.7 Programma di lavoro Elementi specifici della cooperazione di cui al capitolo 13 sono oggetto di un pro- gramma di lavoro supplementare concordato e sottoscritto parallelamente all’ALS. Gli ambiti di collaborazione descritti nel programma di lavoro sono ad esempio: nel campo dell’industria la creazione di un gruppo di lavoro sull’orologeria, nell’ambito dei servizi la sanità (tra cui la medicina tradizionale cinese), l’agevolazione di co- produzioni cinematografiche nonché il turismo, nel settore agricolo tra l’altro la produzione ecologica e sostenibile, nel controllo di qualità ad esempio questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti e nella protezione della proprietà intellettuale questioni riguardanti gli standard di protezione e l’applicazione delle norme.

Art. 13.8 Attuazione e sorveglianza La coordinazione e lo sviluppo della cooperazione economica e tecnica sono di competenza degli organi di contatto designati nell’ambito dell’ALS (cfr. art. 14.2), che rispondono al Comitato misto (cfr. art. 14.1) per quanto concerne l’attuazione del capitolo 13 e del programma di lavoro. Le disposizioni dell’ALS in materia di composizione delle controversie (cap.15) non sono applicabili al capitolo 13. Even- tuali divergenze tra le Parti vanno risolte per via consultiva in seno al Comitato misto (cfr. art. 14.1).

3.15 Capitolo 14: Disposizioni istituzionali

Art. 14.1 Comitato misto Per garantire la gestione e l’attuazione corretta dell’Accordo viene istituito un Comi- tato misto (CM), composto di rappresentanti di entrambe le Parti. Il CM definisce le proprie norme procedurali. Il CM ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi contenuti nell’Accordo e di esaminare eventuali possibilità di estenderlo e approfondirlo. Può proporre alle Parti modifiche dell’Accordo, ma non ha la competenza di modificare l’Accordo o i suoi allegati. Il Comitato misto verifica la possibilità di eliminare barriere commerciali e altre misure che ostacolano gli scambi commerciali tra la Svizzera e la Cina.

Il CM s’impegna a comporre eventuali controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo. A sostegno del Comitato misto sono previsti diversi sottocomitati (questioni d’ori- gine, procedure doganali e agevolazioni degli scambi, OTC, SPS e scambi di servi- zi). In caso di necessità, il CM può istituire ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro. Il primo incontro del CM dovrà aver luogo entro un anno dall’entrata in vigore dell’ALS. Gli incontri successivi dovranno tenersi di norma a cadenza biennale. Ciascuna Parte può richiedere in ogni momento la convocazione di una riunione straordinaria, che deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 14.2 Organi di contatto Le Parti definiscono un organo di contatto (Svizzera: SECO; Cina: Ministero del commercio MOFCOM), allo scopo di agevolare la comunicazione tra i due Paesi su questioni inerenti all’Accordo.

3.16 Capitolo 15: Composizione delle controversie

Art. 15.1 Portata e campo d’applicazione Qualora una delle Parti ritenga che un’altra Parte violi gli obblighi dell’Accordo, può essere applicata la procedura di cui al capitolo 15. Se la controversia riguarda sia le disposizioni dell’ALS sia le disposizioni dell’OMC, la Parte attrice può sce- gliere di sottoporre il caso alla procedura di composizione delle controversie dell’ALS oppure a quella dell’OMC. Un cambiamento successivo di procedura non è tuttavia consentito.

Art. 15.2 Buoni uffici, conciliazione e mediazione In alternativa e a integrazione della procedura di composizione delle controversie, le Parti possono ricorrere di comune intesa agli strumenti dei buoni uffici, della conci- liazione e della mediazione. Tali procedure sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

Art. 15.3 Consultazioni Una Parte può richiedere l’avvio di consultazioni se ritiene che una misura adottata dall’altra Parte violi gli obblighi dell’Accordo. L’altra Parte è tenuta a rispondere alla richiesta entro 10 giorni. Le consultazioni dovranno essere avviate entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta (entro 15 giorni in casi urgenti, per esempio in presenza di merci deperibili). Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altro procedimento.

Art. 15.4 Istituzione di un tribunale arbitrale Se i termini di cui all’articolo 15.3 non vengono rispettati o le consultazioni non portano a una soluzione entro 60 giorni (in casi urgenti entro 30 giorni), può essere richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Entro i 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta di arbitrato, cia-

scuna Parte nomina un membro del tribunale arbitrale. Le Parti designano di comune accordo un terzo membro che assume la presidenza del tribunale arbitrale. Se le Parti non giungono a un’intesa entro 30 giorni, la decisione è demandata al direttore generale dell’OMC o, in caso di suo impedimento o astensione, al vicedirettore generale dell’OMC o ancora al presidente o al vicepresidente della Corte internazio- nale di Giustizia.

Art. 15.5 Funzione del tribunale arbitrale Il tribunale arbitrale procede a una valutazione obiettiva della controversia, chiarisce i fatti e interpreta le disposizioni dell’Accordo alla luce delle norme del diritto internazionale.

Art. 15.6 Procedure del tribunale arbitrale Le norme procedurali sono disciplinate nell’allegato X dell’ALS. Il tribunale arbitra- le s’impegna per quanto possibile a prendere le proprie decisioni di comune intesa. Se non è possibile giungere a un accordo, la decisione viene presa a maggioranza.

Art. 15.7 Rapporti del tribunale arbitrale Di norma, il tribunale arbitrale deve presentare alle Parti un rapporto iniziale entro 90 giorni dalla nomina dell’ultimo membro (entro 60 giorni per le questioni urgenti). In casi motivati la scadenza può essere prorogata per un massimo di 30 giorni. Successivamente, le Parti hanno due settimane di tempo per commentare il rapporto. Il tribunale arbitrale presenta un rapporto finale entro 30 giorni (entro 20 giorni nei casi urgenti) dalla consegna del rapporto iniziale. Il rapporto finale è comunicato alle Parti e reso pubblico salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia. Le deci- sioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti.

Art. 15.8 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento precedente la pub- blicazione del rapporto finale del tribunale arbitrale. Le Parti alla controversia pos- sono inoltre convenire in qualsiasi momento di sospendere o concludere le proce- dure del tribunale arbitrale.

Art. 15.9 Attuazione del rapporto finale La Parte contro cui è sporto reclamo deve provvedere tempestivamente ad attuare la decisione del tribunale arbitrale. Se ciò non è possibile, le Parti si adoperano per convenire un termine ragionevole entro cui conformarsi alla sentenza arbitrale. In assenza di un tale accordo, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un termine ragionevole. Un eventuale disaccordo circa l’effettiva attuazione della sentenza arbitrale deve essere risolto dal tribunale arbitra- le originario su richiesta di una delle Parti alla controversia.

Art. 15.10 Compensazione e sospensione di concessioni e obblighi Se la Parte contro cui è sporto reclamo non si conforma alla sentenza arbitrale, tale Parte deve, su richiesta della Parte attrice, partecipare a consultazioni tese a stabilire

una compensazione reciprocamente accettabile. Se non è possibile giungere a un accordo, la Parte attrice può sospendere l’applicazione di altri benefici equivalenti derivanti dall’Accordo, per il tempo in cui resta in vigore la misura ritenuta non conforme all’Accordo presa dall’altra Parte. Se possibile, tale sospensione dovrà riguardare settori interessati dalla misura ritenuta non conforme all’Accordo. La Parte contro cui è sporto reclamo può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i benefici che la Parte attrice intende sospendere siano commisurati a quelli che hanno subito pregiudizio a causa della misura ritenuta non conforme all’Accordo.

Art. 15.11 Altre disposizioni I termini previsti dal capitolo 15 possono essere modificati di comune accordo tra le Parti.

3.17 Capitolo 16: Disposizioni finali

Art. 16.1 Adempimento degli obblighi Le Parti adottano ogni misura generale o specifica necessaria per adempiere ai loro obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 16.2 Allegati e appendici Gli allegati e le appendici del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 16.3 Emendamenti Ciascuna Parte può presentare al Comitato misto dell’ALS proposte di emendamen- to del presente Accordo. Una volta approvati dal Comitato misto, gli emendamenti dell’Accordo devono essere sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approva- zione conformemente alle rispettive procedure interne.

Art. 16.4 Denuncia Ciascuna Parte può denunciare l’Accordo mediante notifica all’altra Parte. La de- nuncia ha effetto sei mesi dopo la data della notifica.

Art. 16.5 Entrata in vigore L’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio di note diplomatiche a conferma dell’avvenuto completamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore. Un’applicazione provvisoria non è prevista.

Versioni linguistiche L’Accordo è stato redatto in francese, inglese e cinese. In caso di differenze tra le versioni linguistiche, è determinante la versione inglese (i negoziati si sono tenuti in inglese). Secondo il Protocollo d’intesa sull’ALS (allegato 3 del presente messag- gio), gli allegati tecnici dell’Accordo sono disponibili esclusivamente in lingua inglese (cfr. n. 7.5).

4 Commento alle disposizioni dell’Accordo

tra la Svizzera e la Cina sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione A integrazione del concetto di sviluppo sostenibile definito nell’ALS e del capitolo sulle questioni ambientali (cfr. n. 3.13), un accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese è stato concluso parallelamente all’ALS (Accordo in materia di lavoro, allegato 4 del presente messaggio). Analo- gamente all’ALS, l’Accordo in materia di lavoro è un accordo internazionale giuri- dicamente vincolante, legato all’ALS da un rimando in esso contenuto (art. 13.5). Come l’ALS, l’Accordo in materia di lavoro è stato firmato il 6 luglio 2013 a livello ministeriale. Le disposizioni dell’Accordo si rifanno alle disposizioni di riferimento sugli scambi commerciali e sullo sviluppo sostenibile che i Paesi dell’AELS utiliz- zano nell’ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio.

Preambolo; art. 1 Obiettivi e campo di applicazione Le Parti riconoscono l’importanza fondamentale della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile per il benessere economico a lungo termine e ribadiscono la propria volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di tutelare e valorizzare i diritti fondamentali in materia di lavoro, tenendo conto degli obiettivi formulati dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e delle condizioni quadro interne delle Parti. Le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione in materia di lavoro e occupazione nell’ottica di un approccio globale alle relazioni commercia- li e allo sviluppo.

Art. 2 Disposizioni generali Le Parti riaffermano i propri impegni derivanti dall’adesione all’OIL, compreso l’obbligo di procedere all’effettiva attuazione delle convenzioni OIL ad esse appli- cabili (par. 1 e 3). Le Parti contraenti confermano inoltre i propri impegni ai sensi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite (ECOSOC) sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006 e della Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 10 giugno 200850 (par. 2 e 4). Si impegnano altresì ad attuare in modo efficace la propria legislazione in materia di lavoro (par. 7). Le Parti riconoscono che il livello di standard di lavoro previsto nelle loro legislazioni nazionali non deve essere ridotto nell’ottica di incentivare gli inve- stimenti o assicurarsi benefici commerciali (par. 5) e che gli standard di lavoro non devono essere usati per scopi protezionistici (par. 6).

Art. 3 Cooperazione Le Parti ribadiscono l’importanza della collaborazione bilaterale in materia di lavoro e occupazione al fine di migliorare ulteriormente gli standard di lavoro in conformità agli obiettivi delle rispettive politiche in questo ambito e agli obblighi sanciti dalle

50 FF 2012 3797

convenzioni OIL. La cooperazione dovrà avvenire nel quadro della dichiarazione d’intenti per la cooperazione in materia di lavoro e occupazione del 2011.

Art. 4 Accordi e consultazioni istituzionali Al fine di agevolare la comunicazione ciascuna Parte designa un organo di contatto (par. 1). In caso di difficoltà nell’interpretazione o nell’attuazione dell’Accordo ciascuna Parte può richiedere attraverso gli organi di contatto l’avvio di consulta- zioni nell’ambito delle quali le Parti sono tenute a raggiungere un’intesa amichevole (par. 2). Su richiesta di una delle Parti, la questione viene trattata durante un incontro delle Parti, che deve avere luogo entro 90 giorni (par. 3). Tali incontri possono svolgersi a livello ministeriale (par. 4). I riferimenti alla sostenibilità (compresa la sua dimensione sociale) nell’ALS e il rimando all’Accordo in materia di lavoro all’articolo 13.5 dell’ALS consentono di tematizzare tali questioni anche in seno al Comitato misto.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell’ALS consistono nella perdita di introiti doganali sulle importazioni provenienti dalla Cina. Attualmente la Cina può godere, con l’eccezione di prodotti tessili e calzature, delle agevolazioni doganali concesse autonomamente dalla Svizzera in virtù di un sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo, che in termini di valore ammontano al 25 per cento delle importazioni provenienti dalla Cina. Tali agevolazioni sono sostituite dalle concessioni doganali dell’ALS. Un ulteriore 35 per cento delle importazioni dalla Cina viene ammesso nel nostro Paese in franchigia doganale in virtù della tariffa doganale generica (aliquota NPF pari a zero). Nel 2012 i proventi doganali sulle rimanenti importazioni dalla Cina ammontavano a circa 194,3 milioni di franchi (di cui 147,1 milioni di franchi per i tessili e 5 milioni di franchi per i prodotti agricoli). Nell’ipotesi che l’80 per cento delle importazioni cinesi sia o continui ad essere ammesso nel nostro Paese in franchigia doganale in virtù della tariffa doganale generica o soddisfi i criteri d’origine necessari a usufruire delle concessioni doganali e venga dunque dichiarato quale importazione preferenziale, le entrate doganali dovrebbero ridursi di circa 110 milioni di franchi all’anno. Tali ripercussioni finanziarie vanno tuttavia considerate in relazione alle conse- guenze economiche positive per la piazza economica del nostro Paese derivanti da un migliore accesso al mercato cinese per le merci e i servizi svizzeri. Allo scadere del periodo transitorio, i previsti risparmi doganali su base annua degli esportatori svizzeri per le merci introdotte in Cina dovrebbero essere nettamente superiori alla perdita di introiti doganali subita dalla Svizzera51.

51 A seconda delle ipotesi in merito all’utilizzo dei criteri d’origine convenuti nell’Accordo e al volume delle merci dichiarate come importazioni preferenziali, i risparmi doganali per le esportazioni dalla Svizzera alla Cina dovrebbero superare i 200 milioni di franchi all’anno.

5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Gli effetti sul personale della Confederazione risultano dal crescente numero com- plessivo di ALS da attuare e sviluppare. Per il periodo 2010‒2014 il relativo stan- ziamento di fondi è già stato approvato. Per tale periodo il presente Accordo non comporterà un ulteriore aumento del personale. L’entità dei fondi da destinare, dopo il 2014, alla negoziazione di nuovi accordi nonché all’attuazione e allo sviluppo di quelli esistenti sarà decisa a tempo debito dal Consiglio federale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città,

gli agglomerati e le regioni di montagna Per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, gli accordi non hanno ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale. Le ripercussioni per l’economia di cui al numero 5.3 interessano invece in linea di principio tutto il Paese.

5.3 Ripercussioni per l’economia

Migliorando l’accesso ai rispettivi mercati per merci e servizi, aumentando la sicu- rezza giuridica per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale e in generale per gli scambi commerciali bilaterali, l’ALS consolida la piazza economica svizzera, incrementa la sua capacità di generare valore aggiunto e di creare e mante- nere posti di lavoro. In virtù dell’enorme potenziale dell’economia cinese, le rela- zioni economiche con la Cina sono molto importanti per la diversificazione interna- zionale dei mercati d’esportazione svizzeri e per l’acquisto di prodotti d’importa- zione. È pertanto lecito presupporre che l’ALS con la Cina fornirà un notevole contributo al consolidamento della piazza economica svizzera. In concreto l’ALS, in linea con la politica economica esterna e la politica agricola del nostro Paese, elimina o riduce gli ostacoli al commercio di natura tariffaria e non tariffaria che incidono negativamente sull’efficienza degli scambi. Un migliore accesso al mercato cinese per le merci e i servizi svizzeri aumenta la competitività delle esportazioni svizzere verso la Cina, segnatamente nei confronti dei concorrenti provenienti da Paesi che non hanno concluso accordi con la Cina. Nel contempo l’ALS previene il potenziale di discriminazione nei confronti di altri partner di libero scambio della Cina. L’eliminazione o la riduzione dei dazi e degli ostacoli al com- mercio di natura non tariffaria nonché l’agevolazione degli scambi di servizi in entrambe le direzioni abbassano i costi d’acquisto per le imprese in Svizzera e costituiscono uno sgravio per i consumatori svizzeri. Benefici simili valgono anche per la Parte cinese. Entrambe le economie sono inoltre strettamente legate da nume- rose e complesse catene di valore aggiunto, che grazie all’ALS diventano più eco- nomiche, incrementando la competitività dei prodotti di entrambe le Parti sul mer- cato mondiale.

5.4 Ripercussioni per la società e per l’ambiente

Come tutti gli accordi di libero scambio, anche l’ALS tra la Svizzera e la Cina è un accordo economico che consolida le condizioni quadro e la sicurezza giuridica degli scambi commerciali tra le Parti contraenti. Ciò avrà effetti positivi sulla competitivi- tà delle rispettive piazze economiche nonché sul mantenimento e sulla creazione di posti di lavoro in entrambi i Paesi.

Ripercussioni sulla sostenibilità L’attività economica richiede risorse e manodopera e comporta dunque conseguenze sull’ambiente e la società. L’idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l’accrescimento del benessere badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull’ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o di raggiungere tale livello. Mira altresì a garantire o a migliorare la coesione sociale52. A tale proposito l’ALS (n. 3) e l’Accordo in materia di lavoro (n. 4) conclusi con la Cina contengono disposizioni tese a un’attuazione degli accor- di economici coerente con gli obiettivi ecologici e sociali dello sviluppo sostenibile. In questo contesto vanno citate segnatamente le disposizioni contenute nel preambo- lo, nel capitolo sulle questioni ambientali e nell’Accordo in materia di lavoro e occupazione concluso parallelamente all’ALS (n. 3.1, n. 3.13 e n. 4). Sempre a fini di coerenza, l’ALS contiene una disposizione in cui le Parti ribadiscono i propri diritti e obblighi nell’ambito di altri accordi internazionali (art. 1.3), tra i quali rientrano accordi e convenzioni in campo commerciale, ambientale e sociale nonché nel settore dei diritti dell’uomo. Per la coerenza sono particolarmente rilevanti anche le eccezioni di cui ai capitoli Scambi di merci e Scambi di servizi dell’ALS (art. 2.7 e 8.15), nei quali viene stabilito che le Parti hanno facoltà, se necessario derogando alle disposizioni dell’Accordo, di adottare misure necessarie ad esempio a tutelare la vita e la salute di persone e animali, a preservare i vegetali o ancora a garantire la sicurezza. Ulteriori disposizioni, ad esempio l’articolo 11.5 (Proprietà intellettuale e salute pubblica), contribuiscono alla coerenza politica dell’ALS.

Ripercussioni per la società In linea generale gli ALS, consolidando l’impegno bilaterale e multilaterale e crean- do e migliorando condizioni quadro garantite dal diritto internazionale, contribui- scono a promuovere lo Stato di diritto, lo sviluppo economico e il benessere53, in particolare mediante il sostegno del settore privato e della libera attività economica. Gli ALS rafforzano le relazioni tra i vari attori e agevolano lo scambio di opinioni, creando due presupposti fondamentali per la promozione dei nostri valori, in partico- lare per quanto concerne la democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo. I vantaggi in termini di benessere ottenuti con gli ALS ampliano anche il margine di manovra per l’adozione di misure nei settori della protezione dell’ambiente e dell’uguaglianza sociale. Le modalità di gestione di tali misure da parte dei sistemi politici nazionali non possono tuttavia essere regolate dagli ALS. La Svizzera può però svolgere un ruolo di sostegno e contribuire a incentivare lo sfruttamento di tali

52 Cfr. rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393, in particolare pag. 406. 53 Cfr. rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393, in particolare pag. 410.

margini di manovra nell’ottica dello sviluppo sostenibile anche agendo nell’ambito della cooperazione e dell’aiuto allo sviluppo a livello bilaterale e multilaterale. In tale contesto è importante considerare nel loro complesso le relazioni bilaterali che la Svizzera intrattiene con un Paese partner. Con la Cina la Svizzera porta avanti un dialogo sui diritti dell’uomo e s’impegna in vari progetti di cooperazione bilatera- le su questioni concernenti le condizioni di lavoro e la responsabilità sociale d’impresa (cfr. n. 2.2 e 2.3). In collaborazione con l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Svizzera sostiene il progetto SCORE («Sustaining, Competitive and Responsible Enterprises»), che punta a migliorare le condizioni di lavoro nelle PMI dei Paesi emergenti e in sviluppo e ad aumentarne la competitività rifacendosi ai principi della responsabilità sociale d’impresa (CSR). Inoltre, la Svizzera e la Cina hanno sottoscritto nel 2011 una dichiarazione d’intenti per la cooperazione in materia di lavoro e occupazione. Il principale strumento di cooperazione è costituito dallo scambio di esperienze su questioni specifiche d’interesse comune, come ad esempio la politica in materia di occupazione e mer- cato del lavoro e l’ispezione del lavoro. Anche l’Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione concluso parallelamente all’ALS concorre a soste- nere condizioni di lavoro migliori. Segnatamente, le Parti vi ribadiscono l’impor- tanza fondamentale della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile per il benes- sere economico a lungo termine. Allo stesso modo, le disposizioni di tale Accordo con la Cina si rifanno agli obblighi derivanti dall’adesione all’OIL e dalle relative convenzioni dell’OIL (cfr. n. 4).

Ripercussioni per l’ambiente Scambi commerciali, investimenti e altre attività economiche comportano in linea generale ripercussioni per l’ambiente che dipendono, da una parte, dalle normative nazionali e, dall’altra, dalle peculiarità dei settori in cui scambi e investimenti bilate- rali vengono realizzati, per esempio settori caratterizzati da metodi di produzione ecologici o settori con impatto ambientale elevato54. L’ALS non limita le possibilità sancite dalle norme dell’OMC e dalle disposizioni degli accordi multilaterali sull’ambiente di contenere gli scambi di merci pericolose o dannose. Analogamente alle norme dell’OMC, l’ALS conferisce esplicitamente alle Parti la facoltà di adottare misure volte a tutelare la salute e la vita di persone e animali, a preservare i vegetali e a conservare le risorse naturali non rinnovabili (art. 2.7 e 8.15 dell’ALS). Le Parti si impegnano a promuovere gli investimenti e la diffusione di merci, servizi e tecnologie con ripercussioni positive sull’ambiente (art. 12.3 dell’ALS). Nel quadro dell’ALS le Parti continuano inoltre ad adoperarsi per applicare in modo efficace le rispettive legislazioni nazionali sull’ambiente e il diritto internazionale in materia (art. 12.2 dell’ALS). Anche per quanto concerne le ripercussioni ambientali, le relazioni bilaterali della Svizzera con la Cina vanno considerate nel loro complesso. Negli scorsi anni la Svizzera e la Cina hanno intensificato e ampliato la collaborazione in campo am- bientale, segnatamente per quanto concerne l’impiego più efficiente delle risorse

54 Per i vari tipi di ripercussioni si rimanda al rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, FF 2010 393.

(energia, acqua, materie prime) e l’utilizzo di tecnologie moderne (protezione dell’aria, prevenzione dei pericoli naturali, gestione dei rifiuti e tutela del clima; cfr. n. 2.2).

6 Programma di legislatura e strategie nazionali

del Consiglio federale

6.1 Rapporto con il programma di legislatura

L’ALS con la Cina rientra nel provvedimento Sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio previsto dal messaggio del 25 gennaio 201255 sul programma di legislatura 2011–2015 e dal decreto federale del 15 giugno 201256 sul programma di legislatura 2011–2015.

6.2 Rapporto con le strategie nazionali

del Consiglio federale L’ALS con la Cina si rifà alla strategia di politica economica esterna definita dal Consiglio federale nel 200457 e nel 201158. Le disposizioni in materia di sviluppo sostenibile convenute con la Cina riprendono la Strategia per uno sviluppo sosteni- bile 2012–2015 del Consiglio federale del 25 gennaio 201259 (cfr. in particolare capitolo 3, misura 8b).

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto è fondato sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)60, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 della Costituzione federale autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costitu- zione federale, all’Assemblea federale spetta l’approvazione di trattati internaziona- li, eccettuati quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo

199761 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione federale).

55 FF 2012 305, in particolare pag. 375.

56 FF 2012 6413, in particolare pag. 6417.

57 Rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949). 58 Rapporto dell’11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623).

59 www.are.admin.ch > Temi > Sviluppo sostenibile > Strategie per uno sviluppo

sostenibile. 60 RS 101 61 RS 172.010

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

della Svizzera Svizzera e Cina fanno entrambe parte dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Le Parti contraenti sono dell’avviso che il presente Accordo sia conforme agli impegni risultanti dall’appartenenza all’OMC. Gli ALS sottostanno alla verifica da parte degli organi competenti dell’OMC e possono essere oggetto di una procedu- ra di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione. La conclusione di accordi di libero scambio con Stati terzi non contravviene né agli impegni della Svizzera nel contesto internazionale e nei confronti dell’UE, né agli obiettivi della sua politica d’integrazione europea. In particolare, le disposizioni del presente Accordo sono conciliabili con gli impegni assunti nei confronti dell’UE in materia di diritto commerciale e con gli altri accordi bilaterali in vigore tra la Sviz- zera e l’UE.

7.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein non è Parte contraente dell’ALS tra la Svizzera e la Cina. Sulla base del trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 192362 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, anche il Principato del Liechtenstein è soggetto alle disposizioni dell’ALS tra la Svizzera e la Cina sugli scambi di merci (art. 2.1).

7.4 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capover- so 4 della legge federale del 13 dicembre 200263 sull’Assemblea federale (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determina- no competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, ai sensi dell’arti- colo 164 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale. I presenti accordi prevedono disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (concessioni doganali, prin- cipi di parità di trattamento ecc.). Per stabilire se si tratta di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale (cfr. anche l’art. 22 cpv. 4 LParl), tali da comportare il refe- rendum facoltativo, occorre tenere presente che le disposizioni di modifica sono attuabili nel quadro delle competenze in materia di ordinanze che la legge federale

62 RS 0.631.112.514 63 RS 171.10

del 9 ottobre 198664 sulla tariffa delle dogane assegna al Consiglio federale per quanto attiene alle concessioni doganali. Inoltre le disposizioni suddette non possono essere considerate di primaria importanza poiché non sostituiscono alcuna disposi- zione della normativa nazionale e in relazione a quest’ultima non comportano alcuna decisione di principio. Gli impegni assunti in questi accordi corrispondono a quelli contratti nell’ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. A livello di contenuto non oltrepassano altri ALS conclusi nel quadro dell’AELS o a livello bilaterale e hanno una portata simile in termini giuridici, economici e politici. Le differenze riscontrabili in singoli ambiti (p. es. capitoli sugli scambi commerciali e sull’ambiente e disposizioni dell’Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione) non comportano, rispetto al contenuto di altri accordi precedentemente conclusi dalla Svizzera, alcun impegno supplementare rilevante né comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. In occasione delle deliberazioni relative alla mozione 04.3203, depositata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale il 22 aprile 2004, nonché ai messaggi concernenti gli accordi di libero scambio stipulati da allora65, entrambe le Camere hanno appoggiato l’orientamento seguito dal Consiglio federa- le, secondo cui gli accordi che rispondono ai criteri suddetti non sottostanno a refe- rendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale. Il Consiglio federale sta attualmente verificando la conformità con l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale della prassi vigente, secondo la quale gli accordi internazionali «standard» non sottostanno a referendum facoltativo. A tale proposito si pone la questione se sia opportuno riprendere la nuova prassi introdotta dal Consiglio federale nell’ambito degli accordi di doppia imposizione, che prevede di sottoporre tali accordi a referendum facoltativo.

7.5 Pubblicazione degli allegati dell’ALS

Secondo il protocollo d’intesa sull’ALS (allegato 3 del presente messaggio), gli allegati tecnici dell’Accordo sono disponibili esclusivamente in lingua inglese. Detta prassi è conforme all’articolo 5 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 4 giugno

201066 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche. In

ragione del volume degli allegati dell’ALS, il trattamento, la redazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti avrebbero richiesto un impiego di risorse eccessivo. Gli allegati dell’Accordo di libero scambio comprendono complessivamente diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b, l’articolo 13 capoverso 2 e l’articolo 14

64 RS 632.10 65 Cfr. Albania (RS 0.632.311.231), Egitto (RS 0.632.313.211), Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (FF 2009 6323), Giappone (RS 0.946.294.632), Canada (RS 0.632.312.32), Colombia (RS 0.632.312.631), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Libano (RS 0.632.314.891), Montenegro (RS 0.632.315.731), Perù (RS 0.632.316.411), Serbia (RS 0.632.316.821), Unione doganale dell’Africa australe (RS 0.632.311.181), Tunisia (RS 0.632.317.581), Ucraina (RS 0.632.317.671). 66 RS 441.11

capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 200467 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (LPubl) nonché l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 novembre 200468 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (OPubl), i testi come quelli in questione sono menzionati nella raccolta ufficiale soltanto con il titolo corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna69, e sono disponibili sul sito Internet della SECO70. Le traduzioni degli allegati dell’ALS concernenti le regole d’origine e le procedure doganali vengono inoltre pubblicate in forma elettronica dall’Amministrazione federale delle dogane71.

7.6 Entrata in vigore e applicazione provvisoria

L’ALS entra in vigore, ai sensi del suo articolo 16.5, il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio di note diplomatiche a conferma della conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore. L’Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione entra invece in vigore, conformemente al suo arti- colo 5, il sessantesimo giorno successivo allo scambio di note diplomatiche a con- ferma della conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore. Un’applicazione provvisoria non è prevista.

67 RS 170.512 68 RS 170.512.1

69 www.pubblicazionifederali.admin.ch

70 www.seco.admin.ch

71 www.ezv.admin.ch

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina nonché dell'Accordo tra la Svizzera e la Cina sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione | Lexipedia | Lexipedia