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Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Ginevra
del 13 novembre 2013
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Ginevra.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
13 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova
2013-2650 7969
Messaggio
1 Votazione popolare cantonale
Il 14 ottobre 2012 gli elettori del Cantone di Ginevra hanno accettato, con 40 849 voti favorevoli e 34 690 voti contrari, una nuova Costituzione cantonale (Cost.-GE). Con lettera del 5 dicembre 2012 la Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto il conferimento della garanzia federale.
2 Innovazioni essenziali
La nuova Costituzione del Cantone di Ginevra comprende 237 articoli. Rispetto alla Costituzione cantonale previgente del 1847 presenta in particolare le innovazioni seguenti: – preambolo e disposizioni generali: la nuova Costituzione è introdotta da un preambolo. I 13 articoli delle disposizioni generali sanciscono gli aspetti più importanti e i principi strutturali del Cantone di Ginevra. – Diritti fondamentali: il titolo secondo contiene un ampio elenco di diritti fondamentali che in diversi punti va oltre quello della Costituzione federale1 (Cost.). La Costituzione del Cantone di Ginevra garantisce ad esempio alle persone disabili l’accesso a edifici e altre strutture nonché ai servizi pubblici, introduce il diritto a vivere in un ambiente sano e protegge esplicitamente, in nome della libertà di opinione, anche le persone che rivelano irregolarità rendendole di pubblico dominio (i cosiddetti «whistleblower»). – Diritti politici (titolo terzo): per le elezioni cantonali e comunali secondo il sistema maggioritario nel primo scrutinio è necessaria la maggioranza asso- luta, non è più sufficiente la maggioranza relativa. Il numero delle firme ne- cessarie per il lancio di un’iniziativa o di un referendum a livello cantonale e comunale è ora fissato in percentuale sulla base del numero degli aventi di- ritto di voto. Nel caso dei referendum cantonali sono state poi introdotte tre novità: il referendum obbligatorio su questioni fiscali e relative alle abita- zioni è sostituito da un referendum facoltativo. In caso di misure di risana- mento delle finanze pubbliche non è più previsto il referendum obbligatorio, ma la legge può stabilire che le misure che richiedono una revisione del testo legislativo siano sottoposte al voto popolare. È stato infine introdotto un re- ferendum straordinario che può essere chiesto dai due terzi dei membri del Gran Consiglio. – Autorità (titolo quarto): la durata della legislatura per il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità comunali è portata da 4 a 5 anni e ora è disci- plinata anche la supplenza dei membri del Gran Consiglio. Il presidente del Consiglio di Stato non resta più in carica solo per un anno bensì per tutta la legislatura e dirige il dipartimento presidenziale. Tale dipartimento deve in particolare curare le relazioni con la «Ginevra internazionale» e garantire la coerenza dell’operato del governo. È istituito infine un nuovo ufficio di me-