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Iniziativa parlamentare. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori. Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale dell'8 gennaio 2013. Parere del Consiglio federale

ad 12.400

Iniziativa parlamentare Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori Rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale dell’8 gennaio 20131 Parere del Consiglio federale

del 27 febbraio 2013

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazio- nale dell’8 gennaio 2013 concernente l’iniziativa parlamentare «Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumato- ri».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

27 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

La CAPTE-N ha accolto il progetto di legge e i relativi adeguamenti con 15 voti contro 7 e 1 astensione. Nei suoi lavori, la CAPTE-N è stata sostenuta dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

2 Parere del Consiglio federale

2.1 Valutazione generale

L’iniziativa parlamentare 12.400 riprende alcuni elementi e strumenti della Strategia energetica 2050, il cui progetto è stato posto in consultazione dal Consiglio federale il 28 settembre 2012. Tuttavia l’iniziativa non può sostituire la Strategia, dalla quale si discosta in parte pur basandosi su alcuni suoi elementi. In linea di massima, il Consiglio federale è d’accordo con l’orientamento del- l’iniziativa ritenendo sostenibili alcune sue differenze rispetto alla Strategia energe- tica 2050. Tuttavia, come esposto di seguito, auspicherebbe che su alcuni punti l’iniziativa si avvicinasse maggiormente alla Strategia. Si riserva quindi la possibi- lità, pur tenendo conto della valutazione dei pareri espressi nella procedura di con- sultazione, di mantenere le proposte da esso formulate nella Strategia energetica

2050. In particolare si tratta dei due punti seguenti:

– Sgravio delle aziende a forte consumo di energia elettrica: il Consiglio fede- rale accoglie con favore la soluzione proposta nell’iniziativa, che permette a circa 300–600 aziende di ottenere il rimborso del supplemento rete a condi- zione di ottemperare all’obbligo di stipulare convenzioni sugli obiettivi. Questa soluzione consente nel contempo di portare avanti il processo di au- mento dell’efficienza energetica. Tuttavia si tratta di decidere se, a lungo termine, l’importo rimborsato vada investito in misure di efficienza energe- tica interamente e non solo per il 20 per cento, come previsto invece nel progetto di modifica della LEne proposto dalla CAPTE-N. Questo signifi- cherebbe che nel valutare la sostenibilità economica della convenzione sugli obiettivi bisognerebbe tenere conto della totalità di tale importo. Inoltre, facendo seguito alla tendenza emersa dalla consultazione degli Uffi- ci, il Consiglio federale rinuncia per il momento alla proposta di basare il di- ritto al rimborso del supplemento rete sul criterio del consumo annuo di elet- tricità pari a 0,5 GWh (come previsto nell’avamprogetto di LEne proposto nel quadro della Strategia energetica). Si deciderà in un secondo tempo, in base alla valutazione dei pareri espressi nella procedura di consultazione, se la Strategia energetica deve andare in tale direzione. – Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni: per il potenziamento di questi impianti, secondo il Consiglio federale sarebbe opportuno un contingentamento analogamente agli impianti di grandi di- mensioni a partire da 10 kW nella RIC. Tali contingenti permetterebbero di pianificare meglio, a livello economico e politico, un potenziamento degli impianti fotovoltaici efficiente sul piano dei costi.

2.2 Valutazione del rafforzamento della promozione

dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili Il Consiglio federale accoglie con favore l’intenzione della CAPTE-N di aumentare, come provvedimento immediato, il tetto globale delle spese del supplemento rete a 1,5 centesimi per kWh. Ciò permette di rendere disponibili mezzi finanziari suffi- cienti a garantire una progressione continua delle fonti rinnovabili e una parziale riduzione della lista d’attesa finché non sarà entrata in vigore la Strategia energetica 2050. Inoltre il Consiglio federale è d’accordo che venga fissato per legge il disciplina- mento del consumo proprio, con il quale si garantisce che l’energia prodotta e desti- nata al consumo proprio del produttore non debba essere contabilizzata come ener- gia immessa nella rete. In tal modo i produttori sono incentivati a consumare l’energia se prodotta in loco, rendendo così possibile il decongestionamento delle reti. Nell’attuare il disciplinamento del consumo proprio occorre garantire che il consumo proprio e l’energia immessa nella rete vengano rilevati a fini statistici. Nelle spiegazioni relative all’articolo 28d capoverso 3, la CAPTE-N chiede un netto aumento delle quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici a partire dal 2014 rispetto a quanto previsto a suo tempo dalla Strategia energetica 2050 per i primi anni (130 MW/anno invece di circa 50 MW/anno). In tal modo essa tiene conto del fatto che i valori relativi alle quantità aggiuntive sono pari a circa 200 MW nel 2012 (considerato però tutto il mercato, vale a dire tutti gli impianti realizzati senza la RIC). Da quando è stata elaborata la Strategia energetica 2050, lo sviluppo del mercato del fotovoltaico è stato superiore a ogni aspettativa: i costi di produzione degli impianti e i relativi tassi di rimunerazione della RIC sono nettamente diminuiti. Pertanto è opportuno procedere a un adeguamento dei contingenti annui. Cionono- stante va considerato che vi sono tuttora impianti fotovoltaici che non beneficiano della RIC. È altrettanto significativa l’offerta di energia verde delle aziende di ap- provvigionamento e di altri fornitori. Non è disciplinato chiaramente se è auspicabile limitare le decisioni positive per altre tecnologie, affinché possa essere finanziato il continuo aumento dei contingenti per gli impianti fotovoltaici. Se ciò fosse il caso, si modificherebbe radicalmente la

prassi seguita finora, secondo la quale i progetti vengono presi in considerazione sempre secondo la data del loro inoltro, e si darebbe la precedenza ai progetti di impianti fotovoltaici pronti per essere realizzati rispetto ad altre tecnologie rinnova- bili, perlomeno fintantoché non richiedono più del 30 per cento dei mezzi finanziari complessivi provenienti dal supplemento rete. Il Consiglio federale raccomanda alla CAPTE-N cautela nel dare la precedenza al fotovoltaico rispetto ad altre tecnologie e di rispettare la prassi seguita finora per gli impianti a partire da 10 kW.

2.3 Valutazione della rimunerazione unica per impianti

fotovoltaici di piccole dimensioni Con la Strategia energetica 2050, lo stesso Consiglio federale ha proposto una rimu- nerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni con una potenza inferiore a 10 kW. Pertanto è in linea di massima favorevole al fatto che questo strumento venga considerato prioritario nel progetto della CAPTE-N. Anche se inizialmente questo nuovo regime non era parte integrante dell’iniziativa parlamen-

tare 12.400 e non era oggetto della consultazione, è opportuno inserirlo nel progetto in questione. Le differenze tra il progetto della CAPTE-N e la Strategia energetica 2050 sono tuttavia in parte notevoli. Il Consiglio federale preferirebbe soluzioni più incentrate sulla Strategia dal punto di vista materiale e redazionale, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti: a) Contingenti: secondo l’avamprogetto di LEne proposto nel quadro della Strategia energetica 2050, i mezzi finanziari sono limitati sia per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che partecipano al sistema di rimunera- zione per l’immissione di elettricità (nuova denominazione della RIC secon- do il progetto di Strategia energetica), sia per quelli di piccole dimensioni che ricevono una rimunerazione unica. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) fissa i relativi contingenti. Non da ultimo per motivi di parità di trat- tamento, come pure per ragioni di redditività, il Consiglio federale preferi- rebbe che fossero mantenuti i contingenti anche nel regime della rimunera- zione unica. Come è indicato nel caso di una promozione, con i contingenti verrebbe raggiunto un potenziamento continuo. La situazione cambia invece nella fase di introduzione del nuovo regime. Il Consiglio federale ritiene possibile che in tale periodo siano concessi contingenti speciali relativa- mente generosi, distribuiti ad esempio su due o tre anni. In tal modo l’attuale lista d’attesa, purché comprendente impianti fotovoltaici con una potenza in- feriore a 10 kW, potrebbe essere ridotta in misura considerevole. I gestori che attualmente sono in lista d’attesa e che optano per la rimunerazione uni- ca (diritto di scelta secondo l’art. 28d cpv. 4) vedrebbero in un certo senso compensata l’esclusione dalla RIC. Per quanto riguarda le affermazioni della CAPTE-N, secondo cui gli aiuti agli investimenti per gli impianti fotovoltai- ci di piccole dimensioni non vengono contingentati in altro modo, va preci- sato che questi mezzi finanziari non sono illimitati, ma rientrano in un tetto globale di spesa. Poiché nel progetto di modifica della LEne proposto dalla CAPTE-N, a parte il riferimento a un tetto globale (cfr. art. 7ater cpv. 1) non si indica nessun’altra limitazione, si deve partire dal principio che i mezzi fi- nanziari per la rimunerazione unica non devono essere limitati dal tetto par-

ziale per gli impianti fotovoltaici (art. 7a cpv. 4 lett. b e c). Il Consiglio fede- rale è del parere che questo tetto parziale debba valere anche per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, in quanto non sarebbe opportuno che, di- versamente da tutte le altre tecnologie della RIC, agli impianti fotovoltaici non venisse applicata nessuna limitazione parziale. b) Inizio della costruzione: il Consiglio federale sarebbe inoltre favorevole a una prescrizione concernente l’inizio dei lavori – a maggior ragione nel caso di un contingentamento. Una norma corrispondente permetterebbe di stabi- lire che i lavori di costruzione dell’impianto possono essere avviati solo quando vi è la garanzia della rimunerazione. Se non intende aspettare fino alla concessione della rimunerazione, il richiedente deve esporne i motivi e depositare una domanda di autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori. Se omette di procedere in questo modo o non rispetta le norme, il richiedente avrà diritto alla rimunerazione unica soltanto se il contingente non è esau- rito. In un determinato anno, i gestori che si sono annunciati nel rispetto del- le norme avrebbero la precedenza; soltanto in seguito – sempre che alla fine dell’anno siano ancora disponibili mezzi finanziari – verrebbero presi in considerazione i gestori che richiedono una rimunerazione unica per un im-

pianto già costruito. Una norma simile per l’inizio dei lavori di costruzione, anche se leggermente modificata, è conforme a un principio generale vigente nel caso di aiuti finanziari e agli investimenti (cfr. art. 26 della legge federale del 5 ottobre 19904 sui sussidi). Nel caso di un contingentamento, essa con- tribuirebbe anche a far sì che non siano concessi più mezzi di quelli effetti- vamente disponibili o previsti. c) Ampliamento di impianti: diversamente da quanto previsto nella Strategia energetica 2050, la CAPTE-N intende concedere la rimunerazione unica an- che per l’ampliamento di impianti – in particolare per tutti i tipi di amplia- mento, compresi quelli di minore portata. Il Consiglio federale ritiene che la proposta non si giustifichi in questa forma (p. es. ogni piccolo ampliamento di uno stesso impianto comporterebbe ogni volta una nuova rimunerazio- ne).Una regolamentazione simile può dare adito ad abusi e la sua esecuzione richiederebbe oneri eccessivi rispetto agli effetti che se ne otterrebbero. Inol- tre non è logico il fatto che il testo della CAPTE-N riguardi solo gli amplia- menti di un impianto che in precedenza era considerato nuovo e per il quale, pertanto, vi era già una rimunerazione unica. I gestori che eseguono amplia- menti di impianti più vecchi non riceverebbero nessun contributo. d) Plusvalore ecologico/Garanzie di origine: il Consiglio federale sarebbe fa- vorevole a una norma secondo la quale la garanzia di origine dell’elettricità prodotta da impianti che hanno ricevuto la rimunerazione unica non può es- sere negoziata. Vietando tale principio (cfr. art. 10 cpv. 3 dell’avamprogetto di LEne proposto nel quadro della Strategia energetica 2050), si impedisce a un gestore che ha realizzato il proprio impianto con mezzi finanziari prove- nienti dal supplemento, anche se solo con un contributo del 30 per cento, di conseguire un doppio profitto. Quale contropartita a questa restrizione va considerata la regola secondo la quale altri aiuti finanziari, ad esempio da parte dei Comuni, non sono presi in considerazione nell’ambito della rimu- nerazione unica (cfr. art. 7ater cpv. 2 progetto di LEne della CAPTE-N). e) Impianti «nuovi»: la regolamentazione della CAPTE-N, secondo la quale la rimunerazione unica entra in gioco solo per gli impianti nuovi e non per

qualsiasi vecchio impianto, appare corretta. Tuttavia la modifica di legge proposta dalla CAPTE-N non precisa quando un impianto è considerato nuovo. La soluzione migliore sarebbe che la questione venga chiarita dallo stesso legislatore, altrimenti sarà il Consiglio federale a doverlo fare a livello di ordinanza. Per contenere il più possibile gli «effetti di trascinamento», si potrebbe fissare il 1° gennaio 2013 come data di riferimento. Questa data non si applicherebbe ai gestori che si sono annunciati per la RIC prima della fine del 2012 e che, in virtù dell’articolo 28d capoverso 4, possono scegliere tra la RIC e la rimunerazione unica. Per loro, la data di riferimento dovrebbe rimanere il 1° gennaio 2006, come finora per la RIC.

4 RS 616.1

2.4 Valutazione concernente lo sgravio delle aziende

a forte consumo di energia elettrica La soluzione proposta nell’iniziativa parlamentare 12.400 permette a circa 300–600 aziende di farsi rimborsare parzialmente (tra il 5 e il 10 % dei costi dell’elettricità/ plusvalore lordo) o completamente (a partire dal 10 % dei costi dell’elettricità/ plusvalore lordo) il supplemento rete versato, a condizione di avere stipulato una convenzione sugli obiettivi. Il Consiglio federale intende coinvolgere nel processo di conclusione di simili convenzioni il maggior numero possibile di aziende a forte consumo di energia elettrica, al fine di stimolare su larga scala investimenti in misu- re di efficienza energetica. In tal modo, le aziende possono e devono dare un contri- buto importante all’attuazione degli obiettivi della Svizzera in materia di politica energetica e climatica. Grazie a questi investimenti, esse sarebbero nel contempo avvantaggiate sul lungo periodo, in quanto il loro consumo energetico complessivo diminuirebbe, con un conseguente calo dei costi energetici da una parte e un minore influsso di eventuali oscillazioni di prezzo sull’acquisto dell’energia dall’altro. Pertanto il Consiglio federale è favorevole all’iniziativa, poiché permette a un gran numero di aziende con un consumo di circa 5–7 TWh all’anno di partecipare a convenzioni sugli obiettivi finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica. Per agevolare il raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica e climatica, il Governo predilige tuttavia una soluzione che preveda un obbligo più vincolante: investire interamente, e non solo per il 20 per cento, l’importo rimbor- sato in misure di efficienza energetica. Le aziende interessate devono stipulare convenzioni sugli obiettivi con le quali si impegnano ad attuare al loro interno provvedimenti per incrementare l’efficienza energetica complessiva che, in conside- razione del rimborso totale, siano sostenibili dal punto di vista economico. In tal modo si tiene meglio conto del principio fondamentale alla base della misura – ossia che l’esenzione dal supplemento rete, pur andando anche, ma non prioritaria- mente, a vantaggio di una maggiore competitività a lungo termine delle aziende interessate – deve accompagnarsi a misure di miglioramento dell’efficienza energe- tica nelle imprese su larga scala.

2.5 Compatibilità con gli impegni internazionali

A completamento del rapporto della CAPTE-N, il Consiglio federale intende esami- nare in questa sede la questione della compatibilità del progetto con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. In particolare le proposte relative al rimborso dei supplementi rete sono ritenute compatibili con gli attuali impegni internazionali del nostro Paese. La Svizzera, soprattutto in vista di un eventuale accordo con l’Unione europea in materia di elettricità e di energia, dovrebbe evitare di adottare regolamentazioni incompatibili con quelle dell’UE. Le misure proposte potrebbero avere una loro rilevanza in particolare sul piano del diritto in materia di sussidi. Si tratta di «van- taggi» finanziati dallo Stato, che sono da considerarsi «specifici» nel senso che non tutte le aziende possono trarne vantaggio (in egual misura). Il diritto europeo ammet- te tuttavia esplicitamente aiuti statali per l’ambiente, cioè aiuti che trovano la loro motivazione nella politica energetica e climatica. Il supplemento rete deve essere rimborsato soltanto se sono state stipulate convenzioni sugli obiettivi volte ad au- mentare l’efficienza energetica. In altre parole, il rimborso costituisce un incentivo a

impegnarsi in questo ambito e a investire in apposite misure, in modo da avviare uno sviluppo su larga scala in tale direzione. Pertanto il Consiglio federale parte dal principio che, anche nell’eventualità di un accordo sull’elettricità e sull’energia, in questo ambito non vi sia alcuna incompatibilità con il diritto europeo.

2.6 Valutazione delle singole disposizioni dal punto

di vista redazionale La CAPTE-N ha chiesto espressamente che il Consiglio federale esprima un parere sul progetto dal punto di vista redazionale. Il Consiglio federale elenca qui di seguito le norme non chiare. Le seguenti disposizioni, ad esempio, sono formulare in modo non chiaro o impre- ciso: – Art. 7abis cpv. 1 (impianti nuovi, ampliamento dell’impianto). Cfr. numero 2.3. – Art. 7abis cpv. 3 (nessun passaggio successivo alla RIC) Di primo acchito non è chiaro che si tratta di impedire un passaggio succes- sivo alla RIC. Non sono gli impianti a ricevere una rimunerazione, ma i gestori (stesso problema nell’art. 7abis cpv. 1 e 4). – Art. 7abis cpv. 4 (gli impianti che beneficiano della rimunerazione unica non rientrano nel contingente per gli impianti fotovoltaici a partire da 10 kW). La formulazione non esprime chiaramente quello che si intende. – Art. 7ater cpv. 1 lett. e (… Questi ultimi non possono superare i maggiori co- sti non ammortizzabili. …) – Art. 15bbis cpv. 2 lett. a numero 2 Di primo acchito non è chiaro in che modo debba essere investito l’importo del rimborso.

2.7 Controprogetto all’Iniziativa cleantech

Il Consiglio federale è d’accordo con la proposta di presentare l’iniziativa parlamen- tare 12.400 come controprogetto indiretto all’Iniziativa cleantech.

2.8 Fabbisogno di personale

La CAPTE ha più volte sottolineato che le proposte di modifica della LEne riguar- dano problematiche da risolvere con la massima urgenza, senza attendere l’entrata in vigore della Strategia energetica 2050. Già a partire dal 2014, il DATEC riceverebbe pertanto nuovi compiti che comportano anche un maggiore fabbisogno di personale

e di mezzi finanziari. Attualmente tale maggiore fabbisogno è stimato dal Consiglio federale nei seguenti termini. La nuova regolamentazione prevede, al posto della RIC, una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni. Questo sistema di promozione, pur riducendo considerevolmente l’onere amministrativo per ogni impianto, com- porta nella fase di introduzione e implementazione maggiori oneri legati ad attività regolatorie pari a un posto di lavoro a tempo pieno all’UFE, in particolare per assi- curare un disbrigo più celere delle domande. Poiché anche le gare pubbliche vengono finanziate mediante una percentuale del supplemento rete e l’aumento di quest’ultimo comporta un incremento dei relativi mezzi finanziari, cresce di conseguenza anche il numero di progetti da seguire. Ciò si traduce in un fabbisogno supplementare di personale pari a circa un posto di lavoro a tempo pieno all’UFE. Il processo di elaborazione delle convenzioni sugli obiettivi tra le aziende e la Con- federazione è un meccanismo consolidato. La nuova regolamentazione comporte- rebbe tuttavia l’elaborazione di circa 300–600 nuove convenzioni. L’UFE segue e controlla questo processo. A ciò si aggiunge l’onere legato alla verifica dell’intensità dell’energia elettrica, cui fa seguito un notevole maggiore carico amministrativo che si tradurrebbe in due posti di lavoro a tempo pieno all’UFE. Nel complesso si rendono quindi necessari quattro posti di lavoro a tempo pieno all'UFE. Se questi posti di lavoro non saranno disponibili entro il 1° gennaio 2014, l’esecuzione della regolamentazione prevista nel progetto della CAPTE-N non sarà realizzabile. Le esperienze realizzate con l’azienda BDO incaricata del rimborso del supplemento rete mostrano che i costi dell’analisi per azienda ammontano a circa 2000 franchi. Ciò si traduce in un fabbisogno di risorse finanziarie pari a circa 1,2 milioni di franchi.

2.9 Proposte

Il Consiglio federale propone di accogliere il progetto di modifica della LEne elabo- rato nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 12.400. Sostiene, in particolare, la cifra II capoverso 2.

2.10 Proposte di formulazione per il testo di legge

Qui di seguito, come chiesto espressamente dalla CAPTE-N, sono riportati alcuni esempi concreti (in corsivo) che illustrano come il progetto di legge elaborato dalla CAPTE-N possa essere modificato sul piano redazionale. Inoltre sono presentate alcune proposte di riformulazione per il testo normativo (sottolineate) che corri- spondono alla posizione espressa ai numeri 2.2–2.4, secondo la quale sarebbe auspi- cabile una maggiore aderenza ai contenuti della Strategia energetica 2050. Non sono invece riportati gli articoli per i quali il Consiglio federale non ritiene necessarie modifiche sul piano redazionale.

La legge sull’energia del 26 giugno 1998:

Art. 7a cpv. 2 lett. d e cpv. 4bis (nuovo) e 4ter (nuovo)

1 decisione CAPTE-N

2 La rimunerazione si basa sul prezzo di costo, nell’anno di costruzione, di impianti di riferimento corrispondenti alla tecnologia più efficiente. L’economicità a lungo termine della tecnologia costituisce un presupposto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: d. Abrogato

3 diritto vigente

4 diritto vigente

4bis L’Ufficio federale dell’energia (UFE) stabilisce inoltre la progressione periodi- ca per la tecnologia fotovoltaica a partire da 10 kW (contingenti). In quest’ambito tiene conto dell’evoluzione dei costi. 4ter (decisione CAPTE-N; cpv. 4ter invece di 4bis) I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell’energia da essi pro- dotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l’energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.

5 diritto vigente

Art. 7abis (nuovo) Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni

1 (data di riferimento [primo periodo] nonché secondo periodo: preferenza Consi-

glio federale) I gestori di impianti fotovoltaici nuovi fino a 10 kW che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 possono beneficiare di un contributo unico conformemente all’articolo 7ater (rimunerazione unica). Lo stesso vale per l’ampliamento di un impianto, a condizione che la potenza totale rimanga inferiore a 10 kW.

2 Le condizioni di raccordo sono rette dall’articolo 7.

3 Chi amplia un impianto secondo il capoverso 1 a 10 kW o più, per il quale ha già ricevuto una rimunerazione unica, non può partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità secondo l’articolo 7a. 4 Il contingentamento derivante dalla progressione periodica stabilita per la tecno- logia fotovoltaica (art. 7a cpv. 4bis) non si applica agli impianti di piccole dimen- sioni con una potenza inferiore a 10 kW.

Art. 7ater (nuovo) Calcolo della rimunerazione unica e condizioni 1 (aggiunta nel primo periodo e stralcio del secondo periodo: preferenza Consiglio federale) La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio o dei loro ampliamenti. Il Consiglio federale fissa gli importi tenendo conto dei mezzi a disposizione secondo l’articolo 15b capoverso 4, in modo da garantire un versamento senza indugio, e disciplina inoltre:

a. la procedura di presentazione delle domande; b. le dimensioni minime di un impianto necessarie per una rimunerazione unica; c. (preferenza Consiglio federale) la portata minima degli ampliamenti neces- saria per una rimunerazione unica; d. le esigenze relative all’esercizio e al funzionamento dell’impianto; e. la restituzione della rimunerazione unica, se dette esigenze non sono soddi- sfatte; f. l’adeguamento periodico degli importi. 2 Se la differenza tra il prezzo di costo capitalizzato necessario per la produzione di elettricità e il prezzo di mercato capitalizzato raggiungibile per l’elettricità è infe- riore al 30 per cento dei costi d’investimento, la rimunerazione unica deve essere ridotta; se il prezzo di costo capitalizzato è inferiore al prezzo di mercato capitaliz- zato, la rimunerazione unica non deve essere versata. 3 Il Consiglio federale garantisce un versamento senza indugio della rimunerazione unica. 4 (preferenza Consiglio federale) Chi inizia a costruire un impianto fotovoltaico di piccole dimensioni prima che gli sia stata concessa la rimunerazione unica o l’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori può beneficiare della rimunerazione unica per tale impianto soltanto se i mezzi non sono ancora esauriti nell’anno della sua messa in esercizio. 5 (preferenza Consiglio federale) Le garanzie di origine dell’elettricità prodotta da impianti per i quali è stata versata una rimunerazione unica non possono essere negoziate né trasferite. 26 La rimunerazione unica non è né rifiutata né ridotta in presenza di altri aiuti finanziari.

Art. 15bbis (nuovo) Rimborso dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione

1 decisione CAPTE-N

2 I supplementi sono rimborsati soltanto se:

a. in una convenzione sugli obiettivi, il consumatore finale interessato si è im- pegnato a:

1. aumentare l’efficienza energetica,

2. investire almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato conformemente

al capoverso 4 secondo periodo in misure di efficienza energetica, e

3. presentare regolarmente un rapporto alla Confederazione;

b. decisione CAPTE-N c. decisione CAPTE-N 3–7 decisione CAPTE-N

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