Iniziativa parlamentare. Partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità Parità di trattamento. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati
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Iniziativa parlamentare Partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità Parità di trattamento Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati
dell’11 febbraio 2013
Onorevoli colleghi,
con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.
La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.
11 febbraio 2013 In nome della Commissione: La presidente, Christine Egerszegi-Obrist
5 Cfr. decisione del 5 settembre 2001, pubblicata in DTF 127 V 268, e decisione del 16 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004, pag. 383.
devono partecipare ai relativi costi. Secondo il TFA se si dovesse prevedere un’altra soluzione questa dovrebbe emanare dal legislatore e non dalla giurisprudenza svi- luppata dai tribunali. L’interpretazione che il TFA dà dell’articolo 64 capoverso 7 LAMal penalizza le donne che vivono una gravidanza con complicazioni rispetto a quelle la cui gravi- danza si svolge normalmente. A suo tempo il legislatore aveva esonerato le presta- zioni di maternità dalla partecipazione ai costi per ragioni di politica sociale e fami- liare. Che la gravidanza si svolga con o senza complicazioni non dovrebbe dunque determinare l’esonero o il non esonero dalla partecipazione ai costi. La precisazione proposta per l’articolo 64 capoverso 7 LAMal stabilisce esplicitamente che l’esonero dalla partecipazione ai costi si applica anche alle cure in seguito a complicazioni legate alla gravidanza. Con la modifica di legge le prestazioni specifiche di maternità (segnatamente gli esami di controllo di cui all’art. 13 OPre) continueranno ad essere esonerate dalla partecipazione ai costi. Le prestazioni generali ne saranno esonerate per un deter- minato periodo. L’esonero inizia la 13a settimana di gravidanza: l’OPre prescrive infatti, in caso di gravidanza normale, un controllo agli ultrasuoni tra l’11a e la 14a settimana di gravi- danza (art. 13 lett. b n. 1 OPre). Siccome le gravidanze sono spesso individuate dopo qualche settimana, questo disciplinamento impedisce che le prestazioni per le quali l’assicuratore ha già riscosso la partecipazione ai costi ne siano esonerate in un secondo tempo. È inoltre fondato sul modello medico della gravidanza in tre trime- stri (dalla 1a alla 13a settimana, dalla 14a alla 26a settimana e dalla 27a alla 39a settimana). Con tale disciplinamento, le cure dispensate in seguito a complica- zioni, come aborti spontanei o gravidanze extrauterine, sopraggiunte nelle prime dodici settimane non sono esonerate dalla partecipazione ai costi. In questo modo le donne che necessitano di cure durante le prime dodici settimane di gravidanza continueranno ad essere penalizzate rispetto alle donne la cui gravidanza si svolge senza problemi. Questo si giustifica con il fatto che l’inizio della gravidanza può essere individuata solo successivamente e che, quando viene a conoscenza della
gravidanza dell’assicurata, l’assicuratore ha probabilmente già riscosso una parteci- pazione ai costi per talune cure. Un esonero a posteriori dalla partecipazione ai costi per le cure effettuate durante le prime dodici settimane di gravidanza comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato. L’esonero dalla partecipazione ai costi è stato stabilito fino a otto settimane dopo il parto. Questa scelta dipende dal fatto che il puerperio si protrae generalmente fino a sei–otto settimane dopo il parto. Queste otto settimane corrispondono inoltre al periodo minimo di versamento delle indennità giornaliere facoltative in caso di maternità (art. 74 cpv. 2 LAMal) e alla disposizione della legge federale del 13 marzo 19646 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL), secondo cui le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto (art. 35a cpv. 3).
6 RS 822.11
3 Commento alle singole disposizioni
Art. 64 cpv. 7 lett. a Questa disposizione precisa che l’assicurazione non può riscuotere alcuna parteci- pazione ai costi per le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 LAMal. Negli articoli 13–16 OPre il DFI ha definito le prestazioni specifiche di maternità.
Art. 64 cpv. 7 lett. b Questa disposizione si riferisce alle prestazioni generali fornite in caso di malattia e i cui costi sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in virtù dell’articolo 25 LAMal. Per evitare ambiguità il testo menziona parimenti l’articolo 25a LAMal, relativo alle cure dispensate in caso di malattia – le quali erano oggetto dell’articolo 25 prima dell’entrata in vigore dell’articolo 25a, il 1o gennaio 2011 (RU 2009 3517 6847). Lo scopo è di impedire che le donne deb- bano partecipare ai costi per prestazioni fornite nel quadro di un intervento (profilat- tico) risultante da una gravidanza a rischio o di una terapia dovuta a complicazioni sopraggiunte durante la gravidanza. L’esonero comincia la 13a settimana di gravi- danza e termina alla fine dell’8a settimana dopo il parto.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del
personale È difficile valutare le ricadute finanziarie della modifica di legge richiesta poiché mancano i dati corrispondenti. Ciò nondimeno è noto il numero delle nascite in Svizzera: nel 2011 sono state circa 80 000. Le prestazioni di maternità fornite ammontano, nello stesso anno, a circa 610 milioni di franchi, il che equivale a circa il 2,4 per cento delle prestazioni lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie – il cui importo si aggira sui 25 miliardi di franchi in totale – e quindi mediamente a 7600 franchi per nascita. La stima delle conseguenze finanziarie del presente progetto evidenzia soprattutto due difficoltà: La prima risiede nel fatto che gli assicuratori generalmente registrano come presta- zioni di maternità soltanto le «prestazioni specifiche di maternità» ai sensi dell’arti- colo 29 capoverso 2 LAMal. Le complicazioni sopraggiunte durante la gravidanza non sono definite in quanto tali e vengono registrate come malattie. Non si distin- guono dunque le gravidanze che presentano complicazioni da quelle che non pon- gono problemi. Non si dispone nemmeno di indicazioni sulla proporzione tra le «gravidanze con complicazioni» e quelle «che si svolgono normalmente». Occorre inoltre tener conto del fatto che le complicazioni comportano prestazioni assai diverse e che queste possono concernere malattie indipendenti dalla gravidanza. Un soggiorno ospedaliero durante una gravidanza può, ad esempio, essere dovuto a complicazioni o a una malattia senza alcun legame con la gravidanza. La seconda difficoltà concerne la valutazione dei costi cui attualmente le donne sono tenute a partecipare durante la gravidanza, partecipazione che non sarebbe più riscossa in caso di una modifica della legge nel senso dell’iniziativa.
Le donne incinte possono aver optato per la franchigia annuale ordinaria di 300 franchi o per una franchigia opzionale fino a 2500 franchi. Non esistono dati sulla ripartizione delle diverse franchigie annuali tra le donne incinte. Inoltre, la partecipazione ai costi è riscossa sull’arco di tutto l’anno. Ad esempio le donne ammalate all’inizio dell’anno possono aver già raggiunto l’importo della loro fran- chigia annuale e restare incinte alla fine dell’anno. I costi supplementari che gli assicuratori devono assumersi sono limitati nella misura in cui per la partecipazione ai costi è fissato un importo massimo (art. 93 e 103 OAMal7), che ammonta a 1000 franchi per la franchigia annuale di base di 300 franchi (300 franchi di franchigia e 700 franchi l’aliquota percentuale). Tale importo è raggiunto quando l’assicurato fa capo a prestazioni per un importo di 7300 franchi o maggiore. In relazione con l’attuazione delle mozioni 05.3589 n, 05.3590 n, 05.3591 n e
05.3592 n, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) aveva chiesto a due
grandi assicuratori attivi in Svizzera di valutare le conseguenze finanziarie di un esonero dalla partecipazione ai costi di maternità. Gli assicuratori in questione hanno calcolato il numero di assicurate che avevano beneficiato di prestazioni di maternità e, a partire dalla prima concessione di prestazioni, hanno definito la probabile durata di una gravidanza. Sulla base dei calcoli dell’UFSP, a loro volta fondati sui dati forniti dagli assicuratori, nel 2011 ogni assicurata ha partecipato ai costi mediamente in ragione di 350 franchi per prestazioni fornite a partire dalla 13a settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto. Se si riporta questa somma sulle circa 80 000 nascite del 2011, la partecipazione ai costi totale si situa nell’ordine di 33,6 milioni di franchi all’anno. Questo onere supplementare per gli assicuratori equivarrebbe a un aumento delle loro prestazioni nette (21,5 mia. di fr. nel 2011) di circa lo 0,16 per cento. Non vi è da temere che, a causa dell’esonero dalla partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità, le donne incinte ricorrano molto più frequentemente a cure «esulanti la gravidanza», visto che i trattamenti medici dispensati durante tale periodo sono spesso accompagnati da rischi per la salute della madre e del bambino.
5 Relazione con il diritto europeo
In questo settore il diritto europeo (diritto della Comunità europea e diritto del Consiglio d’Europa) non prevede norme rilevanti per i singoli Stati, che possono pertanto disciplinarne gli aspetti secondo il loro apprezzamento.
6 Basi legali
6.1 Costituzionalità e legalità
Il progetto di legge si fonda sull’articolo 117 della Costituzione federale8, che confe- risce alla Confederazione ampie competenze per istituire l’assicurazione malattie.
7 RS 832.102 8 RS 101
6.2 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 della Costituzione federale, l’atto deve essere emanato sotto forma di legge federale.