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Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

13.032

Messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

del 10 aprile 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i seguenti disegni: – decreto federale che approva l’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti, – legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Sta- ti Uniti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

10 aprile 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-0047 2643

Compendio

Il presente Accordo FATCA e una nuova legge per la sua attuazione permetteran- no agli istituti finanziari svizzeri di ottenere agevolazioni nell’applicazione della normativa FATCA.

Situazione iniziale Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010, gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all’estero da persone assoggettate all’obbligo fiscale illimitato statunitense. La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri (Foreign Financial Institution, FFI) si registrino presso l’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS) e stipulino all’occorrenza un accordo FFI. Stipulando un tale accordo, l’istituto finanziario si impegna a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi (U.S. person) e a rendere conto periodicamente all’IRS in merito alle relazioni con questi clienti. Gli Stati Uniti mettono a disposizione due modelli per gli accordi bilaterali concer- nenti l’applicazione agevolata della normativa FATCA. Il modello 1 prevede lo scambio di informazioni automatico tra le autorità delle parti contrattuali. Il model- lo 2 prevede invece la notifica diretta all’IRS da parte degli istituti finanziari esteri dei dati del conto sulla base di una dichiarazione di consenso del titolare del conto. Il numero dei conti per i quali non è disponibile una dichiarazione di consenso e il valore complessivo di tutti questi conti, in forma aggregata e senza rivelare nessuna identità, viene comunicato separatamente. Questo sistema di notifica è completato da uno scambio di informazioni su richiesta ai sensi del diritto vigente; in tal modo l’IRS può richiedere tramite domande raggruppate informazioni dettagliate sui conti inclusi nella notifica aggregata di soggetti statunitensi recalcitranti.

Contenuto del progetto La Svizzera ha deciso di concludere un accordo bilaterale sulla base del modello 2. Esso crea le stesse agevolazioni amministrative e sgravi come un accordo stipulato secondo il modello 1. Non si fonda però sullo scambio automatico di informazioni e non crea un precedente rispetto agli altri Stati. Il 14 febbraio 2013 è stato firmato l’Accordo FATCA negoziato gli Stati Uniti. Questo Accordo stabilisce quali istituti finanziari svizzeri sono considerati esclusi dal campo d’applicazione della normativa FATCA o sono considerati adempienti, rispettivamente quali istituti finanziari svizzeri devono registrarsi presso l’IRS e rispettare gli obblighi di un accordo FFI (identificazione di clienti statunitensi, trattenuta dell’imposta alla fonte, chiusura di conti di titolari recalcitranti). L’Accordo contiene disposizioni dettagliate e direttamente applicabili. Singole disposizioni devono tuttavia essere concretizzate in una legge federale. La legge FATCA contiene norme per l’attuazione dell’Accordo.

1 Punti essenziali del progetto 2648

1.1 Situazione iniziale 2648

1.1.1 La normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 2648

1.1.2 L’accordo per l’applicazione agevolata della normativa FATCA 2648

1.1.3 Disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense 2649

1.2 Andamento dei negoziati e relativi risultati 2649

1.2.1 Colloqui esplorativi 2649

1.2.2 Mandato di negoziazione 2650

1.2.3 Andamento e risultato 2651

1.3 Valutazione dell’Accordo 2652

1.3.1 Dal punto di vista degli istituti finanziari svizzeri 2652

1.3.2 Dal punto di vista delle persone interessate 2653

1.3.3 Dal punto di vista della Svizzera 2654

1.4 Consultazione 2654

1.4.1 In generale 2654

1.4.2 Risultati della consultazione 2654

1.4.3 Novità rispetto all’avamprogetto posto in consultazione 2655

2 Spiegazioni concernenti l’Accordo 2656

2.1 Rapporto tra le disposizioni dell’Accordo e le disposizioni di

esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense 2656

2.1.1 Regola delle precedenze 2656

2.1.2 Recepimento del diritto 2657

2.2 Parte A Obiettivi e definizioni 2658

2.3 Parte B Obblighi della Svizzera 2658

2.3.1 Articolo 3 – Direttiva agli istituti finanziari svizzeri 2658

2.3.2 Articolo 4 – Clausola di autorizzazione 2660

2.3.3 Articolo 5 – Scambio d’informazioni 2660

2.4 Parte C Obblighi degli Stati Uniti 2662

2.4.1 Articolo 6 Trattamento degli istituti finanziari svizzeri 2662

2.4.2 Articolo 7 Sospensione dell’obbligo di prelevamento dell’imposta

alla fonte per gli istituti finanziari svizzeri 2662

2.4.3 Articolo 8 Trattamento di determinati pagamenti passthru e di

proventi lordi 2663

2.4.4 Articolo 9 Istituti e prodotti finanziari svizzeri considerati

esonerati da FATCA oppure adempienti a FATCA 2663

2.4.5 Articolo 10 Norme speciali concernenti entità correlate e

succursali 2664

2.5 Parte D Disposizioni generali 2664

2.5.1 Articolo 11 – Verifica e applicazione 2664

2.5.2 Articolo 12 – Parità di trattamento 2665

2.5.3 Articolo 13 – Scambio reciproco d’informazioni 2665

2.6 Parte E: Disposizioni finali 2666

2.6.1 Articolo 14 – Consultazioni e modifiche 2666

2.6.2 Articolo 15 – Allegati 2666

2.6.3 Articolo 16 – Durata dell’Accordo 2666

2.6.4 Clausola finale 2666

2.7 Allegato I 2667

2.7.1 Sezione I – Aspetti generali 2667

2.7.2 Sezione II – Conti privati preesistenti 2667

2.7.2.1 Conti esclusi 2667
2.7.2.2 Conti di valore inferiore 2668
2.7.2.3 Conti di valore elevato 2669

2.7.3 Sezione III – Nuovi conti privati 2670

2.7.3.1 Conti esclusi 2670
2.7.3.2 Altri nuovi conti privati 2670

2.7.4 Sezione IV – Conti commerciali preesistenti 2670

2.7.4.1 Conti esclusi 2670
2.7.4.2 Conti commerciali da verificare 2670

2.7.5 Sezione V – Nuovi conti commerciali 2671

2.7.6 Sezione VI – Particolari regole e definizioni 2671

2.8 Allegato II 2672

2.8.1 Sezione I – Beneficiari effettivi esonerati 2672

2.8.2 Sezione II – Istituti finanziari ritenuti adempienti 2674

2.8.2.1 Istituti finanziari registrati e ritenuti adempienti 2674
2.8.2.2 Istituti finanziari certificati e ritenuti adempienti a

FATCA 2677

2.8.3 Sezione III – Prodotti esenti 2677

2.9 Memorandum d’intesa 2677

3 Commento alla legge di attuazione 2678

3.1 Punti essenziali della legge FATCA 2678

3.2 Commento ai singoli articoli 2678

3.2.1 Disposizioni generali 2678

3.2.2 Obblighi 2680

3.2.3 Scambio d’informazioni 2683

3.2.4 Imposta alla fonte 2685

3.2.5 Disposizioni penali 2686

3.2.6 Disposizioni finali 2687

4 Ripercussioni dell’Accordo e della legge di attuazione 2688

4.1 Ripercussioni per la Confederazione 2688

4.2 Ripercussioni per i Cantoni 2688

4.3 Ripercussioni per l’economia 2689

5 Programma di legislatura 2690

6 Aspetti giuridici 2690

6.1 Costituzionalità 2690

6.2 Forma dell’atto 2690

6.3 Referendum 2690

Legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA) (Disegno) 2691 Decreto federale che approva l’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Disegno) 2699 Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA 2701

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 La normativa Foreign Account Tax Compliance Act

(FATCA) Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010, gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all’estero da persone assoggettate all’obbligo fiscale illimitato statunitense. La normativa FATCA sarà applicata progressivamente a partire dal 1° gennaio 2014. La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri (Foreign Financial Institution, FFI) si registrino presso l’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS) e stipulino all’occorrenza un accordo FFI. Sono considerati istituti finanziari coloro che gestiscono conti o depositi in modo diretto o indiretto per conto di terzi (banche, assicurazioni sulla vita, fondi d’investimento, fondazioni ecc.). Stipulando un accordo FFI, l’istituto finanziario si impegna a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi e a rendere conto periodi- camente all’IRS in merito alle relazioni con questi clienti. A tale scopo e quando necessario, l’istituto finanziario deve chiedere il consenso al titolare del conto. Se il titolare del conto si rifiuta di dare il suo consenso, è considerato recalcitrante (recal- citrant account holder) e, di conseguenza, sarà prelevata un’imposta alla fonte del

30 per cento sui pagamenti di origine statunitense corrisposti a questo cliente.

Un istituto finanziario estero che si rifiuta di concludere un accordo FFI, nonostante sia sottoposto a tale obbligo ai sensi della normativa, è considerato non partecipante. Gli istituti finanziari statunitensi e gli istituti finanziari esteri partecipanti sono tenuti a prelevare un’imposta alla fonte del 30 per cento su tutti i pagamenti di origine statunitense corrisposti a un istituto finanziario non partecipante. Questa trattenuta deve essere applicata anche se il pagamento è corrisposto a un cliente che non è un soggetto statunitense. A medio termine, gli altri istituti finanziari interromperanno le loro relazioni con l’istituto non partecipante. Gli istituti finanziari svizzeri non possono permettersi una situazione simile e devono assoggettarsi alla normativa FATCA se voglio evitare svantaggi concorrenziali.

1.1.2 L’accordo per l’applicazione agevolata della

normativa FATCA L’elevato onere amministrativo e finanziario che l’applicazione della normativa FATCA provoca agli istituti finanziari esteri ha sollevato un’ondata di opposizioni a livello internazionale. Per far fronte a queste critiche, il Dipartimento del Tesoro statunitense si è dichiarato disposto a concedere agevolazioni amministrative nell’ambito degli accordi bilaterali con le altre giurisdizioni, a condizione che queste ultime garantiscano che tutti i loro istituti finanziari partecipino alla normativa FATCA. A questo scopo il Dipartimento del Tesoro statunitense ha messo a disposi- zione due modelli:

– il modello 1, pubblicato il 25 giugno 2012, è basato sul principio dello scambio automatico di informazioni, vale a dire che prevede che gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner notifichino i conti statunitensi alle pro- prie autorità fiscali, che inoltreranno a loro volta tali informazioni all’IRS; – il modello 2, pubblicato il 14 novembre 2012, è destinato in primo luogo agli Stati che rifiutano lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, questo modello può rivelarsi interessante anche per gli Stati che preferirebbero sot- toscrivere il modello 1 ma che, ad esempio per motivi di natura legale, non sono ancora in grado di farlo. Il modello 2 prevede un flusso diretto di informazioni tra gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner e l’IRS (ossia senza l’interposizione delle autorità fiscali della giurisdizione partner) basato sulle dichiarazioni di consenso dei clienti statunitensi. Questo model- lo è completato da uno scambio di informazioni su richiesta secondo il dirit- to vigente e sulla base dell’assistenza amministrativa. In questo modo gli Stati Uniti possono chiedere informazioni sui conti di quei soggetti statuni- tensi che non hanno acconsentito alla trasmissione dei propri dati. L’8 febbraio 2012, in una dichiarazione congiunta, gli Stati Uniti nonché Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna avevano manifestato la loro intenzione di stipulare accordi bilaterali con gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA sulla base dello scambio automatico di informazioni sancito nel modello 1. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno firmato con la Gran Bretagna il 12 settembre 2012, con la Danimarca il 15 novembre 2012, con il Messico il 19 novembre 2012 e con l’Irlanda il 21 dicembre 2012 accordi secondo il modello 1. Sono stati inoltre parafati accordi con la Spagna il 5 dicembre 2012, con l’Italia il 24 gennaio 2013 e con la Germania il 21 febbraio 2013. In un comunicato stampa dell’8 novembre 2012, il Dipartimento del Tesoro statuni- tense aveva annunciato che erano già oltre 50 le giurisdizioni interessate a conclude- re un accordo bilaterale per l’applicazione agevolata della normativa FATCA, tra cui anche piazze finanziarie come Jersey, Guernsey, le isole Cayman, il Liechtenstein, Lussemburgo e Singapore. Le trattative con queste giurisdizioni sono a diversi stadi di avanzamento.

1.1.3 Disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro

statunitense L’8 febbraio 2012 il Dipartimento del Tesoro statunitense ha emanato disposizioni esecutive provvisorie (Proposed Regulations) per l’attuazione di FATCA. Le dispo- sizioni esecutive definitive (Final Regulations) sono state pubblicate il 17 gennaio

2013 (cfr. n. 2.1).

1.2 Andamento dei negoziati e relativi risultati

1.2.1 Colloqui esplorativi

Dopo la decisione di Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna di conclude- re accordi bilaterali con gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA a favore dei loro istituti finanziari, per gli altri Stati – Svizzera compresa –

si è posta la questione se avviare negoziati con gli Stati Uniti per evitare svantaggi concorrenziali ai propri istituti finanziari rispetto agli istituti finanziari di Stati che dispongono di un tale accordo. In un primo colloquio esplorativo gli Stati Uniti hanno mostrato interesse alla conclusione con la Svizzera di un accordo bilaterale concernente la normativa FATCA. Con decisione del 15 giugno 2012, il Consiglio federale ha autorizzato il Diparti- mento federale delle finanze (DFF) a elaborare una dichiarazione d’intenti concer- nente l’avvio dei negoziati con gli Stati Uniti sull’Accordo per l’applicazione agevo- lata della normativa FATCA. La dichiarazione d’intenti comprendeva i punti seguenti:

a. la Svizzera garantisce che tutti gli istituti finanziari svizzeri che non sono considerati esclusi (exempt) dal campo di applicazione della normativa FATCA o adempienti (deemed compliant) stipulino con l’IRS un accordo FFI; b. la Svizzera concede agli istituti finanziari svizzeri un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 271 del Codice penale (CP; RS 311.0) affinché possano adem- piere i loro obblighi derivanti dall’accordo FFI; c. la Svizzera presta assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate concernenti i clienti statunitensi recalcitranti, conformemente alla Con- venzione per evitare le doppie imposizioni con gli Stati Uniti (RS 0.672.933.61); d. le parti definiscono particolari categorie di istituti finanziari svizzeri che sono considerati esclusi (exempt) oppure adempienti (deemed compliant); e. le parti pattuiscono misure volte ad agevolare dal punto di vista amministra- tivo l’applicazione della normativa FATCA per gli altri istituti finanziari svizzeri; f. gli Stati Uniti rinunciano all’obbligo di riscossione dell’imposta alla fonte previsto dalla normativa FATCA sui pagamenti corrisposti agli istituti finan- ziari svizzeri. Il 21 giugno 2012 è stata pubblicata la dichiarazione congiunta della Svizzera e degli Stati Uniti, nella quale esprimono l’intenzione di avviare negoziati. Lo stesso giorno è stata pubblicata una dichiarazione analoga tra gli Stati Uniti e il Giappone.

1.2.2 Mandato di negoziazione

Dopo consultazione delle Commissioni della politica estera delle Camere federali conformemente all’articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10), il 29 agosto 2012 il Consiglio federale ha approvato l’avvio dei negoziati per un accordo bilaterale sulla normativa FATCA e licenziato il relativo mandato. Per il Consiglio federale l’obiettivo dei negoziati è la garanzia di condizioni quadro ottimali per il settore finanziario svizzero in relazione l’applica- zione della normativa FATCA, il consolidamento della strategia dell’emersione del denaro non dichiarato per la piazza finanziaria svizzera e la creazione di un migliore contesto per favorire una soluzione della controversia fiscale.

1.2.3 Andamento e risultato

I negoziati hanno avuto luogo tra i mesi di settembre e novembre del 2012. La base era costituita dai rispettivi progetti di accordo (inizialmente senza allegati). Sin dall’inizio, il progetto statunitense per un accordo bilaterale stipulato secondo il modello 2 era costituito dai seguenti elementi: a. lo Stato partner deve ordinare e rendere legalmente possibile a tutti gli istitu- ti finanziari notificanti di questo Stato di concludere con l’IRS un accordo FFI in cui l’istituto finanziario si impegna a – identificare i conti statunitensi secondo determinati obblighi di dili- genza, – notificare all’IRS le informazioni concernenti i conti statunitensi identi- ficati sulla base di una dichiarazione di consenso del titolare del conto, – comunicare in forma aggregata all’IRS il numero di conti statunitensi per cui non vi è una dichiarazione di consenso e il valore complessivo di questi conti, – aprire nuovi conti per soggetti statunitensi solo se viene fornita una dichiarazione di consenso, e – nel quadro della verifica e dell’applicazione, soddisfare la richiesta di trasmissione di ulteriori informazioni; b. l’IRS può chiedere, tramite domande raggruppate concernenti i conti statuni- tensi notificati in forma aggregata, solo quelle informazioni che l’istituto fi- nanziario avrebbe dovuto fornire se fosse stato in possesso di una dichiara- zione di consenso. Lo Stato partner deve trasmettere le informazioni richieste da questa domanda di assistenza amministrativa entro un termine stabilito; c. gli Stati Uniti trattano come istituti finanziari qualificati esenti dall’imposta alla fonte gli istituti finanziari dello Stato partner che concludono con l’IRS un accordo FFI e ne rispettano gli obblighi; d. gli Stati Uniti non obbligano un istituto finanziario notificante dello Stato partner a procedere alla trattenuta dell’imposta alla fonte e a chiudere un conto se l’istituto finanziario fornisce all’IRS le informazioni concernenti i conti statunitensi con la dichiarazione di consenso e lo Stato partner fornisce le informazioni richieste mediante l’assistenza amministrativa; e. gli Stati Uniti trattano gli istituti di previdenza dello Stato partner e gli altri istituti finanziari non notificanti come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari adempienti; f. a determinate condizioni, il fatto che un istituto finanziario dello Stato par-

tner abbia una succursale estera o che sia correlato a entità in uno Stato in cui non è permesso alla succursale o all’entità correlata di soddisfare gli obblighi della normativa FATCA non conduce alla perdita dello status di istituto finanziario notificante o adempiente alla normativa FATCA oppure di beneficiario effettivo esonerato; g. l’Accordo contiene una disposizione concernente la verifica e l’applicazione del rispetto degli obblighi da parte degli istituti finanziari dello Stato partner;

h. entrambe le parti si impegnano a trovare una soluzione praticabile ed effetti- va con un onere sopportabile per l’imposizione alla fonte di pagamenti pas- sthru e di proventi lordi. La base per questo progetto statunitense è costituita dal Foreign Account Tax Com- pliance Act licenziato dal Congresso americano. Il Dipartimento del Tesoro statuni- tense, in qualità di autorità applicante la legge, deve attuarlo nel modo più uniforme possibile. Il margine di manovra del Dipartimento del Tesoro risultava dunque limitato. Queste considerazioni valgono in particolare per gli obblighi di diligenza nell’identificazione di conti statunitensi descritti nell’allegato I, che corrisponde all’allegato I stipulato secondo il modello 1. La Svizzera è riuscita tuttavia a far integrare alcune sue richieste: – l’articolo 12 dell’Accordo FATCA obbliga gli Stati Uniti alla parità di trat- tamento nel caso in cui essi convenissero soluzioni più vantaggiose sulla base del modello 2 di quelle dell’Accordo FATCA concluso con la Svizzera (cfr. n. 2.5.2); – affinché gli istituti finanziari con clientela locale possano registrarsi come adempienti a FATCA, il patrimonio gestito deve essere per almeno il 98 per cento detenuto da persone domiciliate nello Stato in cui l’istituto finanziario è attivo. Sebbene le disposizioni esecutive definitive prevedano un’esten- sione dell’espressione «clientela locale» ai clienti residenti in altri Stati UE solo per gli istituti finanziari degli Stati UE, è stato possibile fare in modo che anche per gli istituti finanziari svizzeri tutti i clienti residenti nello spa- zio UE siano trattati come clientela locale (cfr. n. 2.8.2.1 lett. a); – il Dipartimento del Tesoro statunitense ha invece riconosciuto la richiesta della Svizzera di riassumere gli obblighi più importanti di un accordo FFI, non ancora pubblicato, in un memorandum d’intesa (cfr. n. 2.9). Il 30 novembre 2012, il Consiglio federale ha approvato il contenuto di un Accordo FATCA ai sensi del progetto esistente in quel momento e ha definito la procedura ulteriore per l’entrata in vigore dell’Accordo. I negoziati sono in seguito sfociati nella parafatura dell’Accordo il 3 dicembre 2012, segnando la fine delle trattative con gli Stati Uniti. Il 14 febbraio 2013 la Svizzera è stata il primo Stato a firmare con gli Stati Uniti un accordo stipulato secondo il modello 2.

1.3 Valutazione dell’Accordo

1.3.1 Dal punto di vista degli istituti finanziari svizzeri

L’Accordo FATCA obbliga tutti gli istituti finanziari svizzeri ad assoggettarsi a FATCA, per quanto non siano esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA o ritenuti adempienti perché il rischio di essere utilizzati da soggetti statuni- tensi per evadere il fisco statunitense è moderato. Per questi istituti finanziari sviz- zeri notificanti l’attuazione di FATCA è connessa a un elevato onere amministrativo e finanziario.

Senza Accordo l’onere sarebbe ancora maggiore poiché esso offre agevolazioni amministrative alla maggior parte delle categorie di istituti finanziari svizzeri: – le assicurazioni sociali, le istituzioni che perseguono lo scopo della previ- denza, le assicurazioni di cose e contro i danni nonché le riassicurazioni non rientrano nel campo di applicazione della normativa FATCA o sono con- siderate beneficiari effettivi esonerati ai sensi dell’allegato II sezione I dell’Accordo; – gli istituti finanziari con clientela locale sono considerati istituti finanziari registrati e ritenuti adempienti a FATCA. Sono esonerati dall’obbligo di identificazione e di notifica in merito ai conti tenuti da persone domiciliate in Svizzera. Quanto maggiore è la quota dei clienti domiciliati in Svizzera, tanto più importante è questo sgravio amministrativo. Gli altri istituti finan- ziari registrati e ritenuti adempienti a FATCA, come i gestori di investimenti e gli amministratori patrimoniali svizzeri e determinati fondi di investimen- to, sono pure esonerati dall’obbligo di identificazione e di notifica dal momento in cui viene garantito che un altro istituto finanziario (di regola la banca in cui sono depositati i valori patrimoniali) soddisfa questi obblighi; – infine l’Accordo prevede agevolazioni rispetto alle disposizioni esecutive definitive per gli istituti finanziari svizzeri che devono attuare FATCA, ad esempio grazie agli obblighi di diligenza semplificati nell’identificazione dei conti statunitensi previsti nell’allegato I e alla garanzia che i pagamenti a istituti finanziari svizzeri non sottostanno all’imposta alla fonte prevista dal- la normativa FATCA. Le associazioni economiche interessate hanno pertanto espresso un parere positivo per la conclusione dell’Accordo.

1.3.2 Dal punto di vista delle persone interessate

Per i soggetti statunitensi non domiciliati in Svizzera con un conto presso un istituto finanziario svizzero la conclusione tra la Svizzera e gli Stati Uniti di un accordo bilaterale per l’applicazione agevolata della normativa FATCA significa che l’istituto finanziario svizzero deve fornire le informazioni del loro conto all’IRS. Con il consenso del titolare del conto la trasmissione dei suoi dati avviene diretta- mente tra l’istituto finanziario e l’IRS. Nel caso in cui non vi sia una dichiarazione di consenso, il conto viene incluso dall’istituto finanziario nella notifica aggregata del numero totale e del valore complessivo dei conti di titolari recalcitranti. Sulla base di questa notifica aggregata, l’IRS può richiedere informazioni più dettagliate su questi conti tramite una domanda raggruppata di assistenza amministrativa. La protezione giuridica del cliente viene garantita anche in questi casi poiché il cliente può impugnare la decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emanata nel quadro della procedura di assistenza amministrativa con un ricorso al Tribunale amministrativo federale. I soggetti statunitensi domiciliati in Svizzera non sono interessati da questo obbligo di notifica se il loro conto presso un istituto finanziario svizzero è detenuto ai sensi dell’allegato II sezione II lettera A paragrafo 1.a dell’Accordo FATCA. Per tali istituti finanziari con clientela locale è inoltre vietato discriminare i cittadini statuni- tensi domiciliati in Svizzera quanto all’apertura o al mantenimento di conti. Per

queste persone, che nel recente passato sono state spesso confrontate con chiusure di conto da parte di istituti finanziari svizzeri, viene dunque garantita la possibilità di disporre di un accesso alle prestazioni finanziarie in Svizzera.

1.3.3 Dal punto di vista della Svizzera

Dal punto di vista svizzero, la conclusione di un accordo stipulato secondo il model- lo 2 costituisce la sola opzione praticabile per mettere a disposizione della piazza finanziaria svizzera, fortemente interconnessa con il mercato internazionale, condi- zioni quadro regolate per l’applicazione della normativa FATCA. Il modello 2 procura agli istituti finanziari svizzeri semplificazioni amministrative e sgravi equivalenti a quelli di un accordo stipulato secondo il modello 1, senza basar- si però sullo scambio automatico di informazioni e dunque senza alcun effetto di precedenza rispetto ad altri Stati. La conclusione dell’Accordo è stata valutata positivamente dall’IRS e dal Diparti- mento di Giustizia statunitense per una possibile soluzione della controversia fiscale.

1.4 Consultazione

1.4.1 In generale

L’Accordo FATCA e la legge FATCA sono stati oggetto di una procedura di consul- tazione dal 14 febbraio al 15 marzo 2013. Poiché l’Accordo FATCA era già stato firmato non è stato possibile apportarvi modifiche materiali.

1.4.2 Risultati della consultazione

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto. Dei 26 Cantoni 24 si sono espressi: nessun Cantone è contrario al progetto. Nove Cantoni lo approvano, 11 rimandano al parere della Conferenza dei direttori canto- nali delle finanze (CDCF). Due Cantoni non hanno formulato alcun parere materiale. La CDCF e alcuni Cantoni non si sono espressi sull’insieme ma hanno formulato osservazioni di principio o su singoli aspetti. Ad esempio alcuni affermano che in linea di principio la piazza finanziaria svizzera non ha altra scelta che applicare la normativa FATCA. Otto dei 14 partiti politici interpellati hanno risposto. PBD, PPD, PEV, PLR e GLP accolgono favorevolmente la proposta. Verdi e UDC non reputano necessario l’Accordo. L’UDC respinge l’Accordo a causa della conseguente perdita di sovrani- tà e si esprime di principio negativamente su una ripresa dinamica del diritto. I Verdi criticano la ripresa del diritto unilaterale e l’impossibilità di trovare una regolamen- tazione giuridica per il passato. Il PS non vuole ancora esprimersi sull’approvazione dell’Accordo e della legge in Parlamento, subordinandola alla decisione del Consi- glio federale di riformulare una nuova strategia per la piazza finanziaria e di non opporsi allo scambio automatico di informazioni. Il PS, al più tardi a partire dal

rifiuto del trattato da parte del Parlamento tedesco, considera la via speciale intrapre- sa dal Consiglio federale, con le convenzioni bilaterali sull’imposta liberatoria, un vicolo cieco a livello politico. Delle 26 organizzazioni che hanno presentato un parere, 18 sono a favore del proget- to, tre non si esprimono sull’insieme e l’ASNI e la Schweizer Investorenschutz- Vereinigung non reputano necessario l’Accordo. È stato possibile evidenziare i seguenti punti critici: a. l’Accordo FATCA manca di reciprocità integrale; b. FATCA pregiudica la sovranità statale; c. le disposizioni penali (art. 18–22 della legge FATCA) sono parzialmente i- nutili e vanno ben oltre gli obblighi previsti dall’Accordo. Potrebbero sorge- re problemi di delimitazione tra singole disposizioni. Da più parti le disposi- zioni sono state considerate poco ponderate. Le seguenti riserve emergono dai pareri contrari: a. la Svizzera ha bisogno di una strategia dell’emersione del denaro non dichia- rato applicabile a tutti i Paesi. La Svizzera deve dunque impegnarsi attiva- mente per trovare uno standard globale di scambio automatico di informa- zioni al posto di soluzioni speciali come FATCA; b. FATCA significa una perdita di sovranità. La Svizzera diverrebbe uno stru- mento di aiuto all’esecuzione degli Stati Uniti e sosterrebbe in questo modo una procedura non conforme ai principi dello Stato di diritto; c. il segreto bancario viene ulteriormente allentato; d. FATCA verrebbe portato al rango di diritto svizzero, introducendosi in tal modo lo scambio automatico di informazioni.

1.4.3 Novità rispetto all’avamprogetto posto

in consultazione Rispetto all’avamprogetto posto in consultazione, il disegno di legge FATCA pre- senta i seguenti cambiamenti: a. la riformulazione dell’articolo 2 precisa che esistono due diversi diritti di opzione a favore degli istituti finanziari svizzeri; b. l’articolo 4 è stato articolato diversamente e formulato in modo più chiaro allo scopo di dare una forma più precisa delle disposizioni statunitensi appli- cabili; c. l’articolo 9 stabilisce che il titolare del conto deve comunicare il TIN statu- nitense (tax identification number / US-TIN) all’istituto finanziario entro

90 giorni dall’apertura del conto e che il conto può essere gestito solo a tale

condizione; d. all’articolo 15 l’applicabilità della legge del 28 settembre 2012 sull’ assi- stenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 672.5) è stata allargata allo scam- bio di informazioni, per quanto l’Accordo FATCA e la legge FATCA non prevedano altrimenti;

e. nell’articolo 18 è stato introdotto un nuovo capoverso secondo cui, al posto delle persone punibili, l’azienda può essere condannata al pagamento di una multa; f. all’articolo 19 è stato specificato che è punibile sia l’intenzionalità che la negligenza nell’omissione degli obblighi di documentazione; g. l’articolo 20 è stato concepito in modo più restrittivo per evitare che la disposizione sia una sorta di norma penale in bianco; h. per evitare l’eventuale pericolo di una doppia punizione, nel nuovo articolo

22 è previsto che l’AFC può prescindere dal procedimento penale se il reato

in questione è già perseguito da un’autorità statunitense o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

2 Spiegazioni concernenti l’Accordo

L’Accordo contiene due allegati. L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza nell’identificazione di conti statunitensi (cfr. n. 2.7) e l’allegato II designa le cate- gorie di istituti finanziari svizzeri considerati esonerati dalla normativa FATCA (exempt) rispettivamente adempienti (deemed compliant) (cfr. n. 2.8). Le Parti hanno inoltre convenuto di firmare un memorandum d’intesa in cui si accordano su singole interpretazioni di tipo tecnico e amministrativo (cfr. n. 2.9).

2.1 Rapporto tra le disposizioni dell’Accordo e

le disposizioni di esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense

2.1.1 Regola delle precedenze

Le disposizioni esecutive definitive stabiliscono che gli istituti finanziari di Stati che hanno stipulato con gli Stati Uniti un accordo secondo il modello 2 devono in linea di massima attuare FATCA secondo queste disposizioni. Tuttavia le disposizioni contenute in un accordo bilaterale che derogano espressamente alle disposizioni contenute nelle disposizioni esecutive definitive hanno la precedenza. Ciò significa anche che gli istituti finanziari svizzeri applicano le disposizioni esecutive definitive nella misura in cui l’Accordo FATCA non contenga una norma speciale. In numerosi passaggi dell’Accordo FATCA e dei suoi allegati si rimanda alle dispo- sizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Al momento della nego- ziazione dell’Accordo, la versione di tali disposizioni era ancora provvisoria. Dopo che il 17 gennaio 2013 il Dipartimento del Tesoro statunitense ha pubblicato le sue disposizioni esecutive definitive (Final Regulations) è emerso che le disposizioni concernenti le espressioni ivi contenute si discostavano parzialmente dalle defini- zioni dell’articolo 2 dell’Accordo FATCA. Si è posta dunque la questione se queste soluzioni previste nelle disposizioni esecutive definitive pregiudicassero le disposi- zioni convenute nell’Accordo o ne richiedessero la loro modifica. Non è necessario intervenire per i seguenti motivi:

a. se l’Accordo FATCA contiene espressamente agevolazioni rispetto alle disposizioni esecutive definitive, le disposizioni più vantaggiose dell’Ac- cordo FATCA hanno la precedenza; b. secondo la regola delle precedenze, per gli istituti finanziari svizzeri le defi- nizioni dell’Accordo FATCA sono applicabili anche laddove le disposizioni esecutive definitive sono più vantaggiose di quelle espresse nell’Accordo FATCA. Ad esempio, le disposizioni esecutive definitive prevedono, a determinate condizioni, la possibilità di trattare un conto aperto dopo il 31 dicembre 2013 come un conto preesistente se il cliente dispone già di un conto presso lo stesso istituto finanziario, (cfr. n. 2.3.1). Lo scopo di un accordo per l’applicazione agevolata della normativa FATCA non è però quello di svantaggiare gli istituti finanziari di uno Stato che ha firmato un accordo rispetto agli istituti finanziari di Stati che non l’hanno firmato e che quindi devono applicare integralmente le disposizioni esecutive del Diparti- mento del Tesoro statunitense. Per evitare tale inconveniente è stato previsto al numero 4 del memorandum d’intesa che in questo caso gli istituti finan- ziari svizzeri possono impiegare le definizioni delle disposizioni esecutive definitive per quanto non pregiudichino lo scopo dell’accordo formulato all’articolo 1 dell’Accordo FATCA.

2.1.2 Recepimento del diritto

I rimandi contenuti nell’Accordo e nei suoi allegati alle disposizioni del diritto statunitense e alle disposizioni esecutive definitive sono di natura generale e non si riferiscono espressamente al Foreign Account Tax Compliance Act del 18 marzo 2010 e alle disposizioni esecutive definitive del 17 gennaio 2013. Poiché gli Stati Uniti possono modificare in qualsiasi momento le proprie leggi e disposizioni di esecuzione, si pone la questione se gli istituti finanziari svizzeri manchino di prote- zione in caso di inasprimenti di legge o delle disposizioni esecutive definitive che essi devono applicare in modo sussidiario nell’attuazione di FATCA. Gli Stati Uniti perseguono con FATCA un approccio globale e uniforme. Gli istituti finanziari di tutti i Paesi e giurisdizioni devono applicare FATCA se voglio evitare una trattenuta dell’imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di origine statunitense loro corrisposti ed evitare, a medio termine, l’interruzione delle rela- zioni commerciali con gli istituti finanziari statunitensi e quelli partecipanti. Gli Stati Uniti hanno già firmato accordi bilaterali stipulati secondo il modello 1 con quattro Stati e hanno avviato negoziati con numerosi altri Stati. La maggioranza di questi ultimi mira a stipulare un accordo secondo il modello 1, che non prevede l’applica- zione sussidiaria delle disposizioni esecutive definitive. Se gli Stati Uniti modificano FATCA o le sue disposizioni di esecuzione, tutti i Paesi che hanno stipulato un accordo secondo il modello 1, a causa dell’applicazione universale di FATCA, devono adeguare il loro diritto interno alle modifiche apportate nel diritto statuni- tense.

2.2 Parte A

Obiettivi e definizioni Gli obiettivi dell’Accordo sono fissati nell’articolo 1. Essi corrispondono sostan- zialmente ai valori di riferimento di cui al numero 1.2.1 lettere a–f del presente messaggio. All’articolo 2 sono definite numerose espressioni essenziali per l’applicazione dell’Accordo. Se in uno Stato un’espressione acquisisce significati diversi in base ai vari ambiti giuridici, prevale il significato in uso nel diritto fiscale di tale Stato.

2.3 Parte B

Obblighi della Svizzera

2.3.1 Articolo 3 – Direttiva agli istituti finanziari svizzeri

Come descritto brevemente al numero 1.1.1, la normativa FATCA impone agli istituti finanziari esteri di identificare i propri clienti statunitensi, di notificare rego- larmente all’IRS i loro conti e, se necessario, trattenere un’imposta alla fonte sui pagamenti a favore dei clienti recalcitranti. Ai sensi del paragrafo 1 lettera a, la Svizzera ordina a tutti gli istituti finanziari di registrarsi fino al 31 dicembre 2013 presso l’IRS, fatta eccezione per quegli istituti che, considerato il rischio ridotto di evasione di imposte statunitensi, sono considera- ti esclusi dal campo d’applicazione della normativa FATCA conformemente all’allegato II (cfr. n. 2.8) o sono considerati adempienti. Gli istituti finanziari notifi- canti devono essere pronti ad adempiere gli obblighi che derivano da un accordo FFI, in particolare l’obbligo di diligenza nell’identificazione dei conti statunitensi secondo l’allegato I (cfr. n. 2.7), l’obbligo di notifica e l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte. Ai sensi del paragrafo 1 lettera b del presente articolo, la Svizzera deve ordinare agli istituti finanziari svizzeri notificanti di esigere da ogni titolare di conto che è stato identificato come soggetto statunitense e che al 31 dicembre 2013 detiene un conto soggetto a notifica sia il TIN statunitense sia una dichiarazione di consenso alla notifica all’IRS dei propri dati del conto. Il consenso è irrevocabile per l’anno in corso e, se non viene revocato entro la fine di gennaio dell’anno considerato, si rinnova automaticamente ogni anno civile successivo. Per i conti aperti dopo il 31 dicembre 2013 per persone che sulla base dell’identifi- cazione del cliente prevista nella legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) sono considerati soggetti statunitensi (per cui il conto è identificato come conto statunitense), il paragrafo 1 lettera c richiede quale condizione vincolan- te per l’apertura del conto una dichiarazione di consenso da parte del cliente alla notifica dei dati del conto. Lo scopo di questa disposizione è di impedire di tenere nuovi conti per clienti statunitensi recalcitranti. Essa è applicabile indipendente- mente dall’ammontare del primo versamento e per i conti il cui saldo è inferiore a 50 000 dollari e dunque, ai sensi dell’allegato I sezione III lettera A paragrafo 1

dell’Accordo, non devono essere verificati, né tantomeno identificati e notificati ai fini della normativa FATCA. In questo caso si tratta di una dichiarazione di consen- so cautelare nel caso in cui il saldo del conto alla fine dell’anno in rassegna superi il valore soglia di 50 000 dollari. Dal punto di vista amministrativo è più semplice

richiedere la dichiarazione di consenso al momento dell’apertura del conto che chiederla successivamente se lo stato del conto supera alla fine dell’anno questo valore soglia. Questa condizione relativa all’apertura del conto non si estende alla comunicazione del TIN statunitense, che deve essere fornito entro un termine ragio- nevole (cfr. il commento all’art. 7 della legge FATCA, n. 3.2.2). Sulla base delle disposizioni esecutive definitive un istituto finanziario estero può trattare come un conto preesistente un nuovo conto aperto per un titolare che già possiede un conto nello stesso istituto finanziario. Ciò significa che non vi è l’obbligo di richiedere la dichiarazione di consenso di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera c dell’Accordo FATCA. La cumulazione con il conto preesistente può far scaturire l’obbligo di verifica, identificazione e notifica ai sensi dell’allegato I sezione VI lettera C paragrafo 1 dell’Accordo e dunque la richiesta di una dichiara- zione di consenso secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera a. Il paragrafo 2 contiene disposizioni analoghe sull’identificazione conti di istituti finanziari non partecipanti e sugli obblighi nei confronti di questi istituti finanziari. L’istituto finanziario svizzero allegherà alla sua richiesta di consenso alla trasmis- sione dei dati all’IRS una lettera accompagnatoria dell’AFC nella quale sono descrit- te le conseguenze in caso di rifiuto della dichiarazione di consenso. Il cliente che non dà il suo consenso alla notifica dei dati dettagliati del conto o non comunica il suo TIN statunitense, è considerato recalcitrante. L’istituto finanziario è tenuto a comunicare all’IRS, in forma aggregata e senza rivelare nessuna identità, il numero totale di conti detenuti dai clienti statunitensi considerati recalcitranti e il valore complessivo del patrimonio di questi conti. Sulla base di queste notifiche, l’IRS può chiedere alla Svizzera l’assistenza amministrativa mediante una domanda raggruppata. Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, le autorità fiscali degli Stati con i quali gli Stati Uniti hanno concluso o concluderanno un accordo in base al modello 1 devono trasmettere all’IRS i dati raccolti dai loro istituti finanziari sui clienti statunitensi entro la fine di settembre dell’anno successivo. Durante i nego-

ziati, gli Stati Uniti hanno insistito affinché l’IRS riceva entro la fine di settembre dell’anno successivo anche i dati degli istituti finanziari svizzeri relativi ai conti dei clienti statunitensi che non hanno dato il loro consenso e sono quindi considerati recalcitranti e ai conti degli istituti finanziari non partecipanti. Poiché per i docu- menti relativi al conto di questi clienti vige lo scambio di informazioni sulla base di domande raggruppate conformemente all’articolo 5 (cfr. n. 2.3.3), il lasso di tempo summenzionato per la trasmissione dei documenti è estremamente breve, in partico- lare nei casi in cui viene presentato un ricorso contro le decisioni dell’AFC presso il Tribunale amministrativo federale. Per questo motivo la Svizzera ha proposto, alla lettera b (iii), che gli istituti finanziari svizzeri trasmettano la notifica aggregata del numero totale e del valore complessivo dei conti di clienti statunitensi recalcitranti, grazie alla quale l’IRS è in grado di presentare una domanda raggruppata alla Sviz- zera, già entro la fine del mese di gennaio (anziché entro il 31 marzo) dell’anno seguente. Qualora l’IRS presentasse tali domande raggruppate subito dopo la rice- zione della notifica aggregata, l’AFC avrebbe a disposizione otto mesi scarsi per il trattamento di queste domande entro il termine americano del 30 settembre dell’anno corrente. Inoltre, a questo proposito, il termine per la trasmissione dei documenti richiesti è stato pattuito in generale a otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statunitense. In questo modo, se una domanda

raggruppata perviene all’AFC solo in un secondo momento, la Svizzera non è tenuta a chiudere la procedura di assistenza amministrativa in un intervallo ancora più breve. Di conseguenza, l’obbligo degli istituti finanziari svizzeri interessati di prele- vare l’imposta alla fonte sui pagamenti a favore di suddetti conti non inizia il 30 settembre dell’anno successivo, bensì solo al termine del periodo di otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda raggruppata (cfr. n. 2.4.2). Ai sensi del paragrafo 1 lettera c e del paragrafo 2 lettera b, dal 1° gennaio 2014 l’apertura di nuovi conti per soggetti statunitensi e per istituti finanziari non parteci- panti è consentita soltanto previo consenso dei diretti interessati alla notifica dei dati dettagliati del conto.

2.3.2 Articolo 4 – Clausola di autorizzazione

Gli istituti finanziari svizzeri, adempiendo gli obblighi derivanti dalla normativa FATCA, compiono atti sul territorio svizzero per conto di uno Stato terzo che spet- tano normalmente ad autorità o funzionari pubblici. Se non possiedono un’autoriz- zazione in tal senso, rientrano nell’ambito giuridicamente protetto dell’articolo 271 CP. L’articolo 4 chiarisce che gli istituti finanziari svizzeri che stipulano un accordo FFI con l’IRS o che si registrano presso l’IRS per gli atti che soggiacciono alla normati- va FATCA dispongono di un’autorizzazione di questo tipo e non sono quindi passi- bili di pena ai sensi dell’articolo 271 CP. La portata di questa autorizzazione degli istituti finanziari svizzeri a collaborare con le autorità statunitensi viene definita al numero 1 del memorandum d’intesa. Include gli obblighi dell’accordo FFI in relazione all’ottenimento di informazioni al fine determinare i conti statunitensi, l’adempimento degli obblighi di diligenza nell’identificazione dei conti statunitensi, gli obblighi di notifica, l’obbligo di tratte- nuta dell’imposta alla fonte sui pagamenti corrisposti a clienti statunitensi recalci- tranti e a istituti finanziari non partecipanti nonché l’obbligo di chiusura di conti di clienti recalcitranti.

2.3.3 Articolo 5 – Scambio d’informazioni

Negli Stati che hanno stipulato un accordo di attuazione con gli Stati Uniti sulla base dello scambio automatico di informazioni (modello 1) non vige nessun segreto bancario nei confronti delle proprie autorità fiscali. Gli istituti finanziari di questi Stati sono pertanto tenuti a fornire alle proprie autorità fiscali tutte le informazioni richieste nell’ambito della normativa FATCA. Grazie allo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali di questi Stati, l’IRS riceve tutti i dati necessari sui conti statunitensi gestiti dagli istituti finanziari di detti Stati. Secondo il diritto svizzero, le banche non sono autorizzate a trasmettere i dati dei clienti senza il loro consenso. Nel quadro della procedura di notifica, le banche svizzere possono pertanto annunciare solo i dati dei conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non partecipanti che hanno acconsentito alla comunicazione di tali informazioni. Un cliente statunitense che ha dichiarato regolarmente il suo conto negli Stati Uniti non ha quindi motivo di negare il suo consenso alla trasmis-

sione dei dati. È pertanto lecito presumere che la maggior parte dei clienti statuni- tensi che non hanno firmato la dichiarazione di consenso non hanno ottemperato ai loro obblighi di dichiarazione riguardo al loro conto. Affinché un rifiuto di questo tipo non sia «conveniente», il sistema di notifica è completato con uno scambio di informazioni per ottenere dati dettagliati sui conti che l’istituto finanziario, in man- canza di una dichiarazione di consenso, ha dovuto notificare in forma aggregata. Il paragrafo 1 conferisce all’IRS, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (versione del 23 settembre 2009), il diritto di presenta- re domande raggruppate riguardanti i conti statunitensi e i conti degli istituti finan- ziari non partecipanti inclusi nella notifica aggregata e di esigere i dati che l’istituto finanziario avrebbe dovuto comunicare se avesse ottenuto l’autorizzazione da parte del titolare del conto. Nell’Accordo viene espressamente stabilito che gli Stati Uniti possono presentare tali domande solo dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica del 23 settembre 2009 e dunque possono richiedere solo informazioni che concernono il periodo a partire dall’entrata in vigore. Giacché, secondo il diritto americano, una notifica è considerata completa solo se contiene il TIN statunitense del titolare del conto, l’istituto finanziario è tenuto a chiedere ai clienti statunitensi anche tale codice. Il paragrafo 2 stabilisce che queste informazioni verosimilmente rilevanti per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale statunitense, anche se né l’istituto finanziario né tantomeno un terzo hanno contribuito all’inosservanza degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti interessati dalla domanda raggruppata. Dato che al paragrafo 3 le persone interessate dalla procedura possono contestare sostanzialmente solo il loro status di soggetti statunitensi, è stata creata una procedu- ra più rigorosa per il trattamento delle domande raggruppate dell’IRS: a. l’AFC sollecita l’istituto finanziario interessato a trasmetterle entro dieci giorni i documenti di cui al paragrafo 1 concernenti i conti dei clienti statuni- tensi e degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno firmato una dichiarazione di consenso. Questo termine di dieci giorni può sembrare breve. Esso è definito

nell’Accordo FATCA e non può dunque essere prolungato in sede di legge FATCA. Questo termine interessa inoltre solo quei conti che l’istituto finan- ziario svizzero notificante dovrebbe comunicare entro il 31 gennaio in forma aggregata poiché alla fine dell’anno precedente non disponeva di una dichia- razione di consenso o non era in possesso del TIN statunitense (per i conti di soggetti statunitensi). L’istituto finanziario dovrebbe preparare questi docu- menti relativi al conto già prima della ricezione della – presumibile – domanda di assistenza amministrativa statunitense ed essere dunque in grado di mantenere questo termine; b. l’AFC controlla per ogni singolo caso se ci sono le premesse per la trasmis- sione delle informazioni. Se stabilisce che tali condizioni sono adempiute, emana le opportune decisioni finali. L’AFC notifica l’emanazione di queste decisioni finali, in forma anonima, con una comunicazione sul Foglio fede- rale e sul suo sito Internet. Vi è la possibilità di presentare un ricorso contro queste decisioni finali presso il Tribunale amministrativo federale entro

30 giorni a decorrere dalla comunicazione sul Foglio federale, con copia

all’AFC. Se l’AFC giudica il ricorso ingiustificato, sottopone immediata- mente il suo parere al Tribunale amministrativo federale. La decisione in

ultima istanza spetta al Tribunale amministrativo federale. Se l’AFC reputa il ricorso giustificato, riesamina la sua decisione finale e ne informa il Tri- bunale amministrativo federale; c. entro otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata, l’AFC trasmette all’IRS le informazioni sui conti per i quali è stata emessa una decisione finale passata in giudicato o per i quali il Tribunale amministrativo federale fino a quel momento ha respinto il ricorso presentato contro le decisioni finali dell’AFC. L’AFC comunica all’IRS il numero di casi interessati dalla domanda raggruppata per i quali fino a quel momento non è ancora disponi- bile una decisione passata in giudicato. L’AFC informa inoltre anche l’istituto finanziario sui casi che non ha ancora avuto modo di trasmettere all’IRS, affinché l’istituto sappia che deve prelevare l’imposta alla fonte sui pagamenti corrisposti ai conti in questione conformemente all’articolo 7 (cfr. n. 2.4.2). Questa procedura è concretizzata nella legge FATCA (cfr. n. 3).

2.4 Parte C

Obblighi degli Stati Uniti

2.4.1 Articolo 6

Trattamento degli istituti finanziari svizzeri Gli Stati Uniti trattano tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti che sono regi- strati presso l’IRS e rispettano gli obblighi derivanti dall’accordo FFI come adem- pienti le disposizioni della normativa FATCA. Rinunciano pertanto alla riscossione dell’imposta alla fonte sui pagamenti verso questi istituti finanziari. È fatto salvo il diritto degli Stati Uniti di trattare un istituto finanziario svizzero come un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 (cfr. n. 2.5.1), nel caso in cui l’IRS riscontri gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall’accordo FFI e se tali inadempienze non possono essere eliminate entro

12 mesi.

2.4.2 Articolo 7

Sospensione dell’obbligo di prelevamento dell’imposta alla fonte per gli istituti finanziari svizzeri Gli Stati Uniti rinunciano a obbligare gli istituti finanziari svizzeri a prelevare l’imposta alla fonte sui pagamenti verso i conti dei clienti statunitensi che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all’IRS e infine a fare chiudere detti conti se l’istituto finanziario ha rispettato le direttive impartite dalla Svizzera di cui all’articolo 3 e la Svizzera trasmette all’IRS le informazioni oggetto di una domanda raggruppata entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della stessa. L’istituto finanziario deve trattare i conti per i quali l’AFC non ha potuto trasmettere le informazioni richieste mediante la domanda raggruppata entro otto mesi a decor- rere dal ricevimento della stessa come se fossero conti intestati a titolari recalcitranti. Ciò significa tra l’altro che l’istituto finanziario, una volta scaduto il periodo di otto

mesi dal ricevimento della domanda raggruppata e fino al momento in cui l’AFC trasmette i dati dei conti all’IRS, deve trattenere l’imposta alla fonte su tutti i paga- menti di fonte statunitense a favore di questi conti. L’ultimo periodo del paragrafo 2 stabilisce che l’ammontare della trattenuta dell’imposta alla fonte è a carico del titolare del conto. Senza una tale disposizione vi sarebbe stato il pericolo che l’istituto finanziario avrebbe dovuto farsi carico della trattenuta dell’imposta alla fonte, in particolare per i rapporti contrattuali a durata determinata (p. es. i contratti assicurativi con un valore di riscatto o i contratti assi- curativi di rendita).

2.4.3 Articolo 8

Trattamento di determinati pagamenti passthru e di proventi lordi Inizialmente, la normativa FATCA prevedeva di applicare dal 1° gennaio 2017 un’imposta alla fonte proporzionale sia sui cosiddetti pagamenti passthru di origine statunitense (foreign passthru payments) a favore dei clienti statunitensi recalcitran- ti, sia sui proventi lordi della vendita, da parte dei clienti statunitensi recalcitranti, di titoli statunitensi o non statunitensi. L’importo dell’imposta sarebbe stato calcolato in base al valore delle attività di fonte statunitense possedute dall’istituto finanziario rispetto alle sue attività complessive. Nel frattempo gli Stati Uniti si sono resi conto che l’onere per attuare questa proce- dura sarebbe stato troppo elevato. Per questo motivo intendono ora inserire una disposizione in tutti gli accordi FATCA (sia per quelli stipulati secondo il modello 1 che quelli secondo il modello 2) secondo cui le parti contraenti collaboreranno tra di loro e assieme ad altri partner per sviluppare una soluzione alternativa di imposi- zione alla fonte dei pagamenti passthru e dei proventi lordi che sia realizzabile ed efficace e che mantenga al livello più basso i costi di implementazione.

2.4.4 Articolo 9

Istituti e prodotti finanziari svizzeri considerati esonerati da FATCA oppure adempienti a FATCA Gli Stati Uniti garantiscono che, nell’ambito dell’applicazione della normativa FATCA, tratteranno le istituzioni e i prodotti previdenziali, regolamentati o costituiti in Svizzera ed elencati nell’allegato II, come beneficiari effettivi esonerati, come istituti finanziari considerati adempienti o come prodotti esenti. Tutti gli altri istituti finanziari svizzeri non notificanti sono altresì trattati, a seconda dei casi, come istituti finanziari adempienti, come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA.

2.4.5 Articolo 10

Norme speciali concernenti entità correlate e succursali Conformemente alle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, un istituto finanziario è considerato non partecipante se possiede un’entità correlata o una succursale in uno Stato il cui diritto non consente all’entità correlata o alla succursale di adempiere gli obblighi cui è vincolato un istituto finanziario parteci- pante. L’articolo 10 stabilisce d’altra parte che un istituto finanziario svizzero che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 o all’articolo 9, mantiene il suo status di istituto finan- ziario partecipante o adempiente oppure di beneficiario effettivo esonerato, anche se possiede un’entità correlata ai sensi della definizione dell’articolo 2 paragrafo 1 numero 30 dell’Accordo o una succursale in una giurisdizione il cui diritto interno non permette a queste ultime di soddisfare pienamente i requisiti posti a un istituto finanziario partecipante o adempiente a FATCA. Le condizioni affinché tale situa- zione si presenti sono le seguenti: a. da un lato, l’istituto finanziario svizzero tratta detta entità o succursale come se fosse un istituto finanziario non partecipante indipendente e, dall’altro, l’entità o la succursale si dichiara come un istituto finanziario non parteci- pante presso gli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte; b. l’entità o la succursale identifica i propri clienti statunitensi e comunica all’IRS i dati dei conti di questi clienti statunitensi nei limiti concessi dal diritto applicabile; c. infine, da un lato, l’entità o la succursale non sollecita espressamente conti statunitensi detenuti da soggetti statunitensi o istituti finanziari non parteci- panti che non risiedono nella stessa giurisdizione in cui è situata l’entità o la succursale e, dall’altro, l’istituto finanziario svizzero non utilizza l’entità o la succursale come mezzo per pregiudicare i propri obblighi. Per gli istituti finanziari svizzeri che hanno succursali estere o sono correlati a entità domiciliate all’estero questo scostamento dalle disposizioni esecutive defini- tive rappresenta un’agevolazione.

2.5 Parte D

Disposizioni generali

2.5.1 Articolo 11 – Verifica e applicazione

Nel caso di errori di lieve entità o amministrativi che hanno dato origine a una notifica errata o incompleta, gli Stati Uniti possono, conformemente al paragrafo 1, inviare una richiesta di chiarimento scritta direttamente all’istituto finanziario inte- ressato. Se constatano che un istituto finanziario ha commesso gravi inadempienze riguardo agli obblighi derivanti da un accordo FFI o dal presente Accordo, gli Stati Uniti si rivolgono alle autorità svizzere competenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Se l’inadempienza non sarà eliminata entro 12 mesi, gli Stati Uniti

tratteranno l’istituto finanziario in questione come un istituto finanziario non parte- cipante. L’IRS pubblicherà una lista di tutti gli istituti finanziari non partecipanti di tutte le giurisdizioni con le quali è stato stipulato un accordo FATCA. I paragrafi 1 e 2 sono disposizioni che si discostano espressamente dalle disposi- zioni esecutive definitive. Esse hanno dunque la precedenza su queste ultime (cfr. n. 2.1.1). A questo proposito, al numero 1 del memorandum d’intesa viene chiarito che la procedura in caso errori di lieve entità o amministrativi in un accordo FFI non contraddice al paragrafo 1 e viene confermato che il paragrafo 2 disciplina la proce- dura in caso di gravi inadempienze. Secondo il paragrafo 3, le autorità competenti di entrambi gli Stati hanno la possibi- lità di consultarsi sui casi di gravi inadempienze che sono stati notificati. Il paragrafo 4 stabilisce che un istituto finanziario può ricorrere a prestatori esterni di servizi per adempiere i suoi obblighi. La responsabilità resta in questo caso dell’istituto finanziario.

2.5.2 Articolo 12 – Parità di trattamento

Gli Stati Uniti garantiscono alla Svizzera una parità di trattamento nel caso in cui concordino per quanto concerne la parte C o l’allegato I soluzioni più vantaggiose con un’altra giurisdizione partner, anch’essa assoggettata nell’ambito di un accordo FATCA agli stessi obblighi di cui alla parte B. Queste soluzioni più vantaggiose sono attuate automaticamente nel momento in cui entra in vigore l’accordo FATCA concluso con l’altra giurisdizione partner, come se fossero state convenute nel presente Accordo. La Svizzera conserva tuttavia il diritto di rinunciare all’attuazione di tali soluzioni, ad esempio se una soluzione più vantaggiosa implica automatica- mente modifiche in altri ambiti dell’Accordo e se la Svizzera ritiene che l’intero pacchetto non ne migliori la posizione.

2.5.3 Articolo 13 – Scambio reciproco d’informazioni

L’accordo FATCA pubblicato dagli Stati Uniti secondo il modello 1, ossia il modello che prevede lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali delle Parti contraenti, esiste in due varianti: una prevede la reciprocità e l’altra no. Se però la reciprocità è parziale, gli Stati Uniti sono disposti a notificare in maniera automatica soltanto i proventi da interessi sui conti di persone residenti sul territorio dell’altro Stato contraente e i dividendi accreditati su detti conti. Negli accordi stipulati finora secondo il modello 1 con la Gran Bretagna, la Danimarca, il Messico e l’Irlanda, gli Stati Uniti hanno convenuto una reciprocità parziale di questo tipo. L’accordo FATCA stipulato secondo il modello 2 non prevede alcuna reciprocità rispetto agli standard internazionali. Infatti le notifiche dirette di documenti relativi a conti da parte degli istituti finanziari dell’altro Stato, come previsto nel modello 2, non rappresentano uno scambio automatico di informazioni ma solo l’applicazione dello standard internazionale dell’OCSE e quindi non è considerato equivalente. Gli Stati Uniti si sono tuttavia dichiarati disposti a negoziare questo tipo di reciprocità anche con la Svizzera, alle stesse condizioni convenute con le altre giurisdizioni

partner, qualora essa voglia collaborare in materia di applicazione della normativa FATCA sulla base del modello 1.

2.6 Parte E: Disposizioni finali

2.6.1 Articolo 14 – Consultazioni e modifiche

Secondo il paragrafo 1, ogni parte contraente è autorizzata a richiedere l’avvio di consultazioni qualora incontri difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione dell’Accordo. Secondo il paragrafo 2, l’Accordo può essere emendato con il consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. Fatto salvo un accordo diverso delle Parti, le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 16 paragrafo 1 (cfr. n. 2.6.3).

2.6.2 Articolo 15 – Allegati

Gli allegati I e II sono parte integrante dell’Accordo.

2.6.3 Articolo 16 – Durata dell’Accordo

L’Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte informa l’altra Parte contraen- te, mediante notifica scritta per via diplomatica, della conclusione della procedura prevista dal suo diritto interno per l’entrata in vigore. Entrambe le Parti possono sciogliere l’Accordo per scritto con un preavviso di 12 mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del preavviso di 12 mesi.

2.6.4 Clausola finale

In origine era previsto di firmare contemporaneamente l’Accordo in lingua inglese e tedesca, entrambe le versioni facenti parimenti fede. Tale parità della traduzione tedesca effettuata da parte svizzera ha richiesto una verifica della conformità con il testo inglese da parte degli Stati Uniti. Tale verifica ha richiesto molto tempo. Per poter firmare rapidamente l’Accordo – non da ultimo in vista del tempo necessario per la procedura di approvazione in Svizzera – è stato convenuto di firmare la sola versione in lingua inglese e, per mezzo di uno scambio di note diplomatiche, di confermare la conformità del testo tedesco con quello inglese e l’equivalenza delle due versioni. Lo scambio di note diplomatiche si è concluso il 27 marzo 2013.

2.7 Allegato I

2.7.1 Sezione I – Aspetti generali

L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza – semplificati rispetto alle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense – che gli istituti finanziari svizze- ri sono tenuti a rispettare quando identificano i conti detenuti da clienti statunitensi o da istituti finanziari non partecipanti. Ai sensi della sezione I lettera C, gli istituti finanziari svizzeri hanno la possibilità di scegliere di identificare i clienti secondo le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense e non in base al presente allegato I. In tal caso, saranno vincolati a questo tipo di procedura anche negli anni successivi e potranno tornare agli obblighi di diligenza conformemente all’allegato I solo se le disposizioni esecu- tive subiranno modifiche nei loro punti essenziali.

2.7.2 Sezione II – Conti privati preesistenti

La sezione II definisce le modalità secondo le quali un istituto finanziario deve verificare se i titolari dei conti gestiti e tenuti da persone fisiche al 31 dicembre 2013 sono soggetti statunitensi. L’allegato I si riferisce al titolare del conto formale e non al beneficiario effettivo.

2.7.2.1 Conti esclusi

I seguenti conti privati preesistenti sono esclusi dall’obbligo di verifica, identifica- zione e notifica ai sensi della lettera A: a. conti con un saldo inferiore a 50 000 dollari al 31 dicembre 2013; b. contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendi- ta di un valore inferiore a 250 000 dollari al 31 dicembre 2013; c. altri contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita, a condizione che le leggi svizzere o statunitensi oppure le disposi- zioni esecutive vietino efficacemente la vendita di tali polizze a persone domiciliate negli Stati Uniti; d. conti deposito con un saldo o un valore inferiore a 50 000 dollari. Se un conto con un saldo inferiore a 50 000 dollari o un contratto assicurativo con un valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita con un saldo inferiore a 250 000 dollari diventa un conto di valore elevato durante uno degli anni successivi, ossia diventa un conto con un saldo superiore a un milione di dollari, deve essere eseguita la procedura di esame allargata entro sei mesi a decorrere dalla fine dell’anno considerato (cfr. n. 2.7.2.3).

2.7.2.2 Conti di valore inferiore

Se, al 31 dicembre 2013, il saldo di un conto supera i 50 000 dollari o nel caso dei contratti assicurativi con valore di riscatto e dei contratti assicurativi di rendita i 250 000 dollari, ma resta inferiore a un milione di dollari statunitensi, l’istituto finanziario deve esaminare i dati esistenti d’identificazione del cliente in maniera elettronica conformemente alla sezione II lettera B per individuare gli indizi statuni- tensi seguenti: a. conoscenze che il titolare del conto è un cittadino statunitense o è una per- sona domiciliata negli Stati Uniti; b. un’inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti; c. un indirizzo postale o di domicilio attuale negli Stati Uniti; d. un numero di telefono attuale negli Stati Uniti; e. un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti; f. una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure g. un domicilio presso terzi (c/o) negli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca quale unico indirizzo del titolare del conto a disposizione dell’istituto finan- ziario. Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge nessuno di questi indizi statunitensi, non sarà necessario eseguire ulteriori controlli fino a quando non interverranno cambiamenti per cui degli indizi statunitensi possono essere associati a un conto (p. es. la comunicazione da parte del cliente del trasferimento del suo domicilio negli Stati Uniti). È fatto salvo l’obbligo di eseguire un esame più approfondito ai sensi del numero 2.7.2.3, qualora il conto diventi un conto di valore elevato. Se dalla ricerca elettronica dei dati emerge uno di questi indizi statunitensi, l’istituto finanziario è tenuto a trattare il conto come un conto statunitense, a meno che sia in grado di confutare tale indizio statunitense tramite documenti specifici, descritti alla sezione II lettera B paragrafo 4: un inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti è un forte indi- zio che il cliente è un soggetto statunitense, poiché di principio con la nascita negli Stati Uniti si ottiene la cittadinanza statunitense. Tale indizio può essere infirmato producendo un’autodichiarazione (p. es. un modulo statunitense W-8) in cui si afferma di non essere né cittadino statunitense né domiciliato negli Stati Uniti e da

un passaporto diverso da quello statunitense con cui viene provata la cittadinanza dell’altro Paese. È inoltre necessaria una copia dell’attestazione della perdita della cittadinanza statunitense oppure una ragionevole spiegazione del motivo per cui il cliente non possieda tale attestazione nonostante la rinuncia alla cittadinanza statuni- tense oppure il motivo per cui non abbia ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita. Quest’ultimo è ad esempio il caso di una persona nata negli Stati Uniti da funzionari consolari o personale diplomatico estero attivo negli Stati Uniti; se l’indizio statunitense consiste in un indirizzo postale o di domicilio attuale negli Stati Uniti oppure possono essere attribuiti al conto uno o diversi numeri telefonici statunitensi e nessun numero telefonico estero, tale indizio può essere infirmato producendo un’autodichiarazione (p. es. un modulo statunitense W-8) in cui si

afferma di non essere né cittadino statunitense né domiciliato negli Stati Uniti e da un passaporto diverso da quello statunitense con cui viene provata la cittadinanza dell’altro Paese; se esistono indizi ai sensi delle lettere e–g di cui sopra o i documenti relativi al conto contengono oltre a numeri telefonici esteri anche numeri telefonici statunitensi, bisogna produrre la prova dello status non statunitense del titolare del conto produ- cendo un’autodichiarazione (p. es. un modulo statunitense W-8) in cui si afferma di non essere né cittadino statunitense né domiciliato negli Stati Uniti nonché da un documento rilasciato da un’autorità estera (p. es. un attestato di domicilio o un documento rilasciato ai fini dell’identificazione); con l’indizio statunitense di cui alla lettera f, che limita le procure o le autorizzazioni alla firma a favore di una persona con un domicilio negli Stati Uniti, viene escluso il trattamento come conto statunitense nel caso in cui uno dei coniugi domiciliati in Svizzera possiede la cittadinanza statunitense e dispone di una procura o di un’autorizzazione alla firma sul conto tenuto dal coniuge non statunitense. La verifica di questi conti privati preesistenti di valore inferiore deve concludersi entro il 31 dicembre 2015.

2.7.2.3 Conti di valore elevato

Per i conti privati preesistenti con un saldo al 31 dicembre 2013 superiore a un milione di dollari, deve essere eseguito un esame più ampio e approfondito che può comprendere anche il controllo manuale dei documenti cartacei se le basi di dati esaminabili elettronicamente non contengono informazioni su tutti i seguenti punti: a. la cittadinanza o il domicilio del titolare del conto; b. l’indirizzo del domicilio e l’indirizzo per la corrispondenza attuali; c. nella misura in cui siano a disposizione, il o i numeri di telefono attualmente agli atti; d. l’esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto, sia presso una succursale dell’istituto finanziario svizzero sia presso un altro istituto finanziario; e. l’esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo pres- so terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca; f. l’esistenza di una procura o un’autorizzazione alla firma per il conto. A complemento della ricerca elettronica e manuale di documenti bisogna trattare come conto statunitense qualsiasi conto di valore elevato assegnato al responsabile della clientela, sempre che questi abbia conoscenze fondate circa lo status di sogget- to statunitense del titolare del conto. La verifica allargata dei conti di valore elevato deve concludersi entro il 31 dicembre 2014. Per i conti privati preesistenti che al 31 dicembre 2013 non sono considerati conti di valore elevato ma che al 31 dicembre di un anno successivo superano un milione di dollari, l’esame approfondito deve essere terminato entro sei mesi a decorrere dalla fine dell’anno durante il quale il limite del saldo è stato superato.

2.7.3 Sezione III – Nuovi conti privati

2.7.3.1 Conti esclusi

I conti deposito aperti dopo il 31 dicembre 2013 e i contratti d’assicurazione sulla vita con valore di riscatto stipulati dopo tale data non devono essere verificati, né tantomeno identificati e notificati, se il saldo alla fine dell’anno non supera i 50 000 dollari. L’articolo 3 paragrafo 1 lettera c dell’Accordo richiede tuttavia per i nuovi conti il consenso alla notifica dei dati del conto. L’obbligo di notifica scatta invece se il saldo del conto supera il valore soglia in un secondo momento.

2.7.3.2 Altri nuovi conti privati

Per gli altri nuovi conti privati l’istituto finanziario deve chiedere al titolare del conto un’autodichiarazione che gli consenta di stabilire se è soggetto all’imposizione fiscale statunitense. Tale autodichiarazione deve essere richiesta all’apertura del conto o al più tardi entro 90 giorni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale un conto aperto dopo il 31 dicembre 2013 non soddisfa più i requisiti di cui al numero 2.7.3.1. L’istituto finanziario è tenuto a verificare la veridicità dell’autodi- chiarazione secondo le disposizioni esecutive definitive.

2.7.4 Sezione IV – Conti commerciali preesistenti

2.7.4.1 Conti esclusi

I conti commerciali con un saldo massimo di 250 000 dollari al 31 dicembre 2013 devono essere verificati, identificati e notificati solo quando il loro saldo supera un milione di dollari.

2.7.4.2 Conti commerciali da verificare

Nel caso dei conti con un saldo superiore a 250 000 dollari al 31 dicembre 2013 e dei conti ai sensi del numero 2.7.4.1 con un saldo superiore a un milione di dollari, occorre verificare se si tratta di conti statunitensi. Si tratterà di conti statunitensi se sono detenuti da: – una o più entità che sono soggetti statunitensi specifici conformemente alla definizione dell’articolo 1 paragrafo 1 numero 27 dell’Accordo; oppure – entità estere non finanziarie (Non-Financial Foreign Entities, NFFE) passive ai sensi della definizione di cui alla sezione VI lettera B paragrafo 3 e B paragrafo 4 del presente allegato I (cfr. n. 2.7.6) gestite da una o più persone con cittadinanza statunitense o residenti negli Stati Uniti ai sensi della defi- nizione di cui all’articolo 1 paragrafo 1 numero 32 dell’Accordo. La verifica deve essere eseguita sulla base dei documenti relativi all’identificazione del cliente posseduti dall’istituto finanziario e, se del caso, sulla base di documenti supplementari che saranno richiesti al titolare del conto.

Inoltre, l’istituto finanziario deve controllare se il conto è detenuto da istituti finan- ziari non partecipanti. In questo caso, i pagamenti a favore di questi conti devono essere inseriti nella notifica aggregata conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 lettera a (ii) dell’Accordo. La verifica dei conti commerciali esistenti con un saldo superiore a 250 000 dollari al 31 dicembre 2013 deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015. I conti che al 31 dicembre 2013 non raggiungono tale limite ma che al 31 dicembre di un anno successivo presentano un saldo superiore a un milione di dollari devono essere esaminati entro sei mesi a decorrere dalla fine dell’anno considerato. Qualora dovessero intervenire cambiamenti, lo status di un conto di questo tipo deve essere di nuovo verificato.

2.7.5 Sezione V – Nuovi conti commerciali

Per i conti commerciali aperti dal 1° gennaio 2014 in poi occorre verificare, indi- pendentemente dal loro saldo, se il titolare è un soggetto statunitense specifico, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, un istituto finanziario partecipante, un istituto finanziario ritenuto adempiente alla normativa FATCA, un beneficiario effettivo esonerato, un istituto finanziario esclu- so dal campo d’applicazione della normativa FATCA oppure una NFFE attiva o passiva. L’IRS ha previsto di pubblicare elenchi concernenti lo status degli istituti finanziari.

2.7.6 Sezione VI – Particolari regole e definizioni

Secondo la sezione VI lettera B paragrafo 3, per «NFFE passiva» si intende un’entità non finanziaria estera che non è né una NFFE attiva né una società di persone estera né tantomeno un trust estero soggetto alla trattenuta dell’imposta alla fonte. Una NFFE è invece considerata «attiva» se soddisfa uno dei criteri elencati alla sezione IV lettera B paragrafo 4. Qui di seguito sono riportati alcuni di questi criteri: – i redditi passivi rappresentano una quota inferiore al 50 per cento dei redditi lordi e, inoltre, meno del 50 per cento dei beni patrimoniali genera redditi passivi o serve per conseguire redditi passivi; – le azioni della NFFE sono quotate in borsa oppure la NFFE è un’entità cor- relata a un’altra entità quotata in borsa; – l’attività principale della NFFE è la detenzione di partecipazioni di società affiliate che non sono istituti finanziari; – la NFFE è un’organizzazione a scopo religioso, di utilità pubblica, scienti- fico, artistico, culturale o educativo esente da imposizione fiscale nello Stato in cui risiede. La sezione VI lettera C definisce a quali condizioni un istituto finanziario deve sommare il valore di tutti i conti detenuti da una persona gestiti dall’istituto stesso o da un’entità a lui correlata.

2.8 Allegato II

L’allegato II descrive le categorie di istituti finanziari svizzeri e di prodotti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA o ritenuti adempienti, poiché presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense. L’allegato II può essere aggiornato mediante un accordo amichevole tra le autorità competenti di entrambi gli Stati, al fine di inclu- dere o stralciare istituzioni o prodotti. Non sono esplicitamente menzionate le assicurazioni di cose e contro i danni in quanto le loro polizze non rappresentano di principio conti finanziari poiché risarci- scono al beneficiario soltanto i danni causati. Non sono neanche menzionate le riassicurazioni poiché tali polizze possono essere concluse solo da primi assicuratori.

2.8.1 Sezione I – Beneficiari effettivi esonerati

Sono considerati beneficiari effettivi esonerati i seguenti enti che non devono iscri- versi nel registro dell’IRS, bensì confermare il loro status solo nei confronti degli istituti finanziari dai quali accettano pagamenti. a. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché le istituzioni interamente di proprietà di Confederazione, Cantoni o Comuni. Sono espressamente citate le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali, segnatamente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione per l’invalidità (AI), le prestazioni com- plementari (PC), la previdenza professionale (PP), l’assicurazione malattie (AMAL), l’assicurazione contro gli infortuni (AINF), l’assicurazione milita- re (AM), l’indennità di perdita di guadagno (IPG), compresa la protezione in caso di maternità, l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e gli asse- gni familiari. Per quanto riguarda i fondi del sistema delle assicurazioni sociali occorre citare in particolare il fondo di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG, il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, il fondo di compensazione delle famiglie e l’Istituto nazio- nale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Tale esenzione non riguarda le banche cantonali, anche se sono detenute al

100 per cento dal rispettivo Cantone. I conti da loro gestiti possono essere di

persone assoggettate anche negli Stati Uniti. I conti possono dunque essere utilizzati per evadere il fisco statunitense. Le banche cantonali devono regi- strarsi presso l’IRS. Nella misura in cui le altre condizioni siano adempiute e se il patrimonio gestito di titolari domiciliati fuori dalla Svizzera o nell’UE non supera il 2 per cento, le banche cantonali possono qualificarsi come isti- tuti finanziari con clientela locale registrati e adempienti a FATCA ai sensi della sezione II lettera A paragrafo 1 dell’allegato II (cfr. n. 2.8.2.1 lett. a). Tale esenzione non riguarda neppure i fondi di risparmio a favore del pro- prio personale (p. es. la cassa di risparmio per il personale federale e istitu- zioni simili di altri enti pubblici), poiché i conti ivi gestiti, se sono detenuti da persone assoggettate a imposta anche negli Stati Uniti, possono essere utilizzati per evadere il fisco statunitense. Tali casse di risparmio del

personale sono tenute a iscriversi nel registro dell’IRS. Di regola, esse pos- sono tuttavia qualificarsi come istituti finanziari registrati e ritenuti adem- pienti con clientela locale ai sensi della sezione II lettera A paragrafo 1 dell’allegato II, poiché si suppone che il valore dei conti gestiti da titolari residenti al di fuori della Svizzera o dell’UE non superi il 2 per cento. Per quanto concerne la Cassa di risparmio del personale federale occorre sottoli- neare che il personale del DFAE attivo per la Confederazione in ambasciate e consolati all’estero e i famigliari conviventi risultano fiscalmente domici- liati in Svizzera sulla base della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02). b. La Banca nazionale svizzera e tutte le istituzioni di sua proprietà. Le spiegazioni concernenti le istituzioni di risparmio a favore del personale di enti pubblici di cui alla lettera a valgono analogamente anche per la relati- va istituzione della Banca nazionale. c. Le organizzazioni partner con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede internazionale e le rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente la Svizzera ha concluso un accordo di sede con 29 organizza- zioni internazionali1. Nel quadro delle disposizioni esecutive definitive del Dipartimento del Tesoro statunitense, le organizzazioni internazionali consi- derate beneficiari effettivi esonerati sono tra l’altro descritte come organiz- zazioni che secondo il diritto estero relativo alle disposizioni dei §288–288f del titolo 22 del diritto statunitense concernenti le relazioni estere sono rico- nosciute come tali o come organizzazioni che hanno concluso un accordo di sede con un ente governativo estero. Su tale base, anche le organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo fiscale2 potrebbero essere trattate come beneficiari effettivi esonerati.

1 Ufficio internazionale di educazione (IBE/UNESCO), Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Orga- nizzazione delle Nazioni Unite (Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra), Unione interna- zionale delle telecomunicazioni (UIT), Unione postale universale (UPU), Associazione europea di libero scambio (AELS), Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Organiz- zazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Centre Sud, Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC (Centre Consultatif), Corte di conciliazione e d’arbitrato nel quadro dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Corte OSCE), Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FISCR), Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tuber- colosi e la malaria (GFATM), Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Unione interparlamentare (UIP), Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Drugs for Neglected Deseases (DNDi), Medicines for Malaria Ventures (MMV), Fondation for Innovative New Diagnostics (FIND), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e Centro internazionale di sminamento umanita- rio con sede a Ginevra (GICHD). 2 Consiglio internazionale degli aeroporti (ACI), Agenzia mondiale antidoping (WADA), Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), Associazione internazionale dei tra- sporti aerei (IATA), Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA) e Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN).

d. Tutti gli istituti che perseguono lo scopo della previdenza. Tra questi rientrano gli istituti del 2° pilastro e del pilastro 3a, gli istituti di libero passaggio, gli istituti collettori di cui all’articolo 60 LPP, i fondi di garanzia, i fondi di aiuto sociale finanziati dai datori di lavoro nonché le fondazioni d’investimento alle quali partecipano esclusivamente gli istituti sopraccitati.

2.8.2 Sezione II – Istituti finanziari ritenuti adempienti

Nel caso degli istituti finanziari elencati nella sezione II e ritenuti adempienti alla normativa FATCA, occorre differenziare tra gli istituti finanziari che sottostanno all’obbligo di registrazione e gli istituti finanziari certificati. Gli istituti finanziari che sottostanno all’obbligo di registrazione possono essere obbligati, in parte o a determinate condizioni, a verificare, identificare e notificare i conti, mentre gli istituti finanziari certificati sono esonerati da tali obblighi (cfr. n. 1.3.1).

2.8.2.1 Istituti finanziari registrati e ritenuti adempienti

Questa categoria comprende gli istituti finanziari con clientela locale (sez. II lett. A par. 1), i consulenti svizzeri in investimenti (sez. II lett. A par. 2), nonché determina- te società d’investimento e i veicoli d’investimento collettivo (sez. II lett. C). a. È considerato istituto finanziario con clientela locale un istituto finanziario che soddisfa tutti i criteri sottostanti. (i) È autorizzato in Svizzera e disciplinato dal diritto svizzero e non deve possedere nessuna sede di affari fissa al di fuori della Svizzera. Nelle disposizioni esecutive definitive è stata allentata la limitazione secondo cui un istituto finanziario locale non debba possedere nessuna sede di affari fissa al di fuori dello Stato in cui è stato costituito. Un’istituzione è autorizzata se le sue sedi di affari all’estero non fanno appelli al pubblico e se esercitano esclusivamente funzioni di assistenza amministrativa. Poiché le condizioni che un istituto finanziario con clientela locale deve adempiere definiscono anche questa limitazione, anche per gli istituti finanziari svizzeri – che peraltro soddisfano tutte le altre condizioni contenute nella lettera a – un tale back office estero non risulta dannoso. (ii) Non è autorizzato a cercare attivamente clienti al di fuori della Sviz- zera. Il fatto di gestire un proprio sito Internet non è considerato come questo tipo ricerca di clientela nella misura in cui nel sito non si faccia espressamente riferimento alla tenuta di relazioni di conto e all’eroga- zione di prestazioni per persone residenti al di fuori della Svizzera o non si cerchi di acquisire in nessun altro modo clienti statunitensi. L’idea alla base di questo status speciale per gli istituti finanziari con clientela prevalentemente locale è di privilegiare gli istituti finanziari attivi quasi esclusivamente nello Stato in cui sono stati costituiti. Mal- grado l’estensione del concetto di clientela locale a clienti residenti in uno Stato dell’UE (cfr. punto (iv) qui appresso) esiste il divieto di

acquisizione per i clienti fuori dalla Svizzera. Ciò corrisponde anche agli accordi che gli Stati Uniti hanno concluso con Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda, tutti Stati dell’UE. Una banca locale danese non può acquisire clienti fuori dalla Danimarca, ad esempio presso la vicina Germania settentrionale. (iii) È tenuto, conformemente al diritto svizzero, a trasmettere le informa- zioni relative ai conti detenuti dai clienti svizzeri o a trattenere l’impo- sta alla fonte. Questa condizione è considerata soddisfatta per quanto riguarda i divi- dendi e gli interessi svizzeri che soggiacciono all’imposta preventiva. (iv) Almeno il 98 per cento dei beni patrimoniali in gestione deve essere detenuto su conti di persone residenti in Svizzera o in uno Stato mem- bro dell’UE. Secondo le disposizioni esecutive definitive questa estensione del con- cetto di clientela locale a clienti residenti in uno Stato dell’UE è previ- sta per gli istituti finanziari degli Stati dell’UE. Gli Stati Uniti hanno concesso questa estensione anche per gli istituti finanziari svizzeri solo nella fase finale dei negoziati. Pertanto, per quanto riguarda il calcolo del limite del 98 per cento di clientela locale, gli istituti finanziari sviz- zeri risultano essere un po’ meglio trattati rispetto agli istituti con sede in uno Stato dell’UE poiché i clienti di tali istituti svizzeri possono essere domiciliati in Svizzera o in uno Stato dell’UE mentre per gli isti- tuti dell’UE la clientela locale è costituita dai clienti domiciliati in altri Stati dell’UE ma non in Svizzera. (v) A partire dal 1° gennaio 2014 non potranno più essere gestiti conti per soggetti statunitensi specifici che non risiedono in Svizzera, per istituti finanziari non partecipanti e per NFFE i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti. (vi) Entro il 1° gennaio 2014 dovrà essere posta in vigore una procedura per verificare se un istituto finanziario gestisce conti di soggetti statunitensi specifici non residenti in Svizzera, di NFFE e di entità estere non finan- ziarie i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti. Se viene scoperto un conto di questo tipo, l’istituto finanziario è tenuto a dichiararlo come se fosse un istituto finanziario notificante oppure deve chiudere il conto.

(vii) Conformemente all’allegato I, l’istituto finanziario deve procedere all’identificazione dei conti aperti prima del 31 dicembre 2013 e dete- nuti da persone non residenti in Svizzera, dei conti statunitensi e dei conti degli istituti finanziari non partecipanti. Deve inoltre chiudere detti conti oppure dichiararli come se fosse un istituto finanziario noti- ficante. (viii) Ogni entità correlata all’istituto finanziario deve essere stata registrata o costituita in Svizzera e deve soddisfare gli stessi criteri imposti all’istituto finanziario stesso. (ix) L’istituto finanziario non deve discriminare i soggetti statunitensi speci- fici residenti in Svizzera per quanto riguarda l’apertura o la tenuta di conti.

Da più parti sono sorte critiche sul fatto che i cittadini statunitensi domicilia- ti in Svizzera sono privilegiati rispetto ai cittadini svizzeri domiciliati negli Stati Uniti. Dal punto di vista americano questa differenza è tuttavia voluta. Il Dipartimento del Tesoro riconosce il diritto di una persona di poter dispor- re dell’accesso a prestazioni di servizi finanziarie nel proprio Stato di domi- cilio, ha però meno comprensione – sebbene di fatto non sia vietato dal dirit- to americano - che un soggetto domiciliato negli Stati Uniti disponga di un conto presso un istituto finanziario estero. Risulta inoltre discutibile se sia nell’interesse degli istituti finanziari svizzeri ritenuti adempienti a FATCA essere obbligati ad accettare senza discriminazione cittadini svizzeri domici- liati negli Stati Uniti. Potrebbe infatti capitare che il limite massimo del

2 per cento di valori patrimoniali gestiti per clienti domiciliati fuori dalla

Svizzera o dell’UE venga superato facendo perdere all’istituto finanziario il privilegio di essere un istituto finanziario ritenuto adempiente a FATCA. b. Sono ritenuti adempienti alla normativa FATCA anche i consulenti svizzeri in investimenti la cui unica attività consiste nel fornire per conto di terzi, in virtù di una procura o di un’autorizzazione analoga, la propria consulenza per quanto riguarda l’investimento dei beni patrimoniali depositati da un cli- ente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non par- tecipante. c. I veicoli svizzeri d’investimento collettivo sono trattati come entità adem- pienti a condizione che l’identificazione dei clienti e le notifiche siano ese- guite da un altro istituto finanziario. Questa condizione può essere ritenuta rispettata per i fondi d’investimento svizzeri in quanto devono conservare il loro patrimonio presso una banca depositaria assoggettata alla legge sulle banche. L’identificazione del cliente e la conseguente notifica spettano alla banca depositaria. Numerosi regolamenti dei fondi conferiscono a un investitore il diritto di emettere certificati di quota. Se sono al portatore, tali certificati rappresen- tano un rischio per gli Stati Uniti in quanto possono essere utilizzati per eva- dere il fisco statunitense. Per questo motivo, l’Accordo esige che un veicolo d’investimento collettivo trattato come un’entità adempiente alla normativa FATCA non emetta più titoli al portatore a partire dal 31 dicembre 2012 né tantomeno li riscuota prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Inoltre, il veicolo d’investimento collettivo deve garantire il riscatto di questi titoli car- tacei al portatore entro il 1° gennaio 2017. L’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311) prevede all’articolo 144c capoverso 7 una disposizione transi- toria in cui i certificati di quote che secondo l’articolo 108 capoverso 2 sono strutturati quali cartevalori al portatore devono essere trasformati entro il 31 dicembre 2016 in cartevalori nominative.

2.8.2.2 Istituti finanziari certificati e ritenuti adempienti a

FATCA Questa categoria include, da un lato, le istituzioni costituite in Svizzera non a scopo di lucro e gestite per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, cultura- li o per altri scopi di interesse pubblico che sono esenti dall’imposta sul reddito in Svizzera proprio in considerazione del loro scopo e, dall’altro lato, le comunioni di proprietari per piani.

2.8.3 Sezione III – Prodotti esenti

La sezione III enumera i prodotti che non sono trattati come conti finanziari. Ciò significa che anche gli istituti che normalmente sono soggetti all’obbligo di notifica sono esenti dall’obbligo di verifica, identificazione e notifica per questo tipo di conti. Sono considerati prodotti esenti i conti o i prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati (istituzioni che perseguono lo scopo della previ- denza), le polizze di libero passaggio, i contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti d’assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie ai sensi della OPP 3 (RS 831.461.3), nonché altri conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.

2.9 Memorandum d’intesa

Con il memorandum d’intesa non devono essere sanciti nuovi diritti e obblighi. Esso non comporta alcuna conseguenza giuridica obbligatoria, ma serve alle parti contra- enti per precisare alcuni pochi punti di tipo tecnico e amministrativo. Si tratta di un accordo tra due autorità presentato a titolo informativo alle Camere federali nel quadro del presente messaggio ma che non deve essere sottoposto ad approvazione. Per i seguenti punti, importanti per la Svizzera, sono state convenute nel memoran- dum d’intesa le seguenti regole di interpretazione: il numero 1 descrive gli obblighi dell’accordo FFI in relazione all’ottenimento di informazioni per determinare se i conti sono statunitensi, l’adempimento degli obblighi di diligenza nell’identificazione dei conti statunitensi, l’obbligo di notifica, l’obbligo di trattenere un’imposta alla fonte su pagamenti a favore di clienti statuni- tensi recalcitranti e di istituti finanziari non partecipanti nonché l’obbligo di chiusura di conti di clienti statunitensi recalcitranti. Viene inoltre stabilito che l’accordo FFI non deve contraddire alla procedura descritta nell’Accordo FATCA in caso di caso di errori di lieve entità o amministrativi rispettivamente in caso di inadempienza grave (art. 11 par. 1 e 2 dell’Accordo; cfr. n. 2.5.1). Il numero 2 stabilisce che le notifiche, effettuate sulla base del Qualified Interme- diary Agreement e dell’accordo FATCA, devono essere coordinate per impedire doppie trattenute e notifiche. Questo chiarimento corrisponde a una richiesta del settore bancario. Al numero 3 viene chiarito che l’identificazione di istituti finanziari svizzeri non notificanti ai sensi dell’allegato II sostituisce la verifica individuale di questi istituti

prevista nelle disposizioni esecutive definitive. Questa viene considerata anche per i moduli applicabili agli istituti svizzeri. In questo modo questi istituti possono bene- ficiare di effettive semplificazioni di procedura. Con questo punto è stata in partico- lare soddisfatta una richiesta dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Dopo la pubblicazione delle disposizioni esecutive definitive è emerso che le dispo- sizioni concernenti le definizioni si scostavano in parte dalle definizioni dell’arti- colo 2 dell’Accordo FATCA. Il numero 4 stabilisce che gli istituti finanziari svizzeri possono impiegare le definizioni delle disposizioni esecutive definitive a condi- zione che non venga pregiudicato lo scopo dell’accordo definito all’articolo 1 dell’Accordo FATCA. In questo modo viene garantito che l’esplicita precedenza delle disposizioni dell’Accordo FATCA rispetto alle disposizioni esecutive definiti- ve non sia uno svantaggio per gli istituti finanziari svizzeri. Per la Svizzera era inoltre importante che la responsabilità degli impiegati che devono firmare attestati a nome di autorità o organizzazioni statali (p. es. l’AVS) non siano sottoposti al diritto penale statunitense ma che l’elaborazione scorretta di tale attestato sia sottoposta alle disposizioni penali della legge FATCA. La richiesta è stata respinta dagli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha invece sottolineato che i beneficiari effettivi esonerati ai sensi dell’allegato II sezione I dell’Accordo non devono rilasciare attestati sul loro status usando un modulo da firmare sotto la comminatoria dello spergiuro secondo il diritto statunitense. Ai sensi delle disposizioni esecutive definitive, un attestato valido può essere rilasciato sotto forma di un Withholding Statement che non richiede la firma sotto comminatoria della pena dello spergiuro. Poiché lo scopo perseguito è stato adempiuto, è stato possibile rinunciare a questo numero 5. Il presente disegno sarà firmato prossimamente.

3 Commento alla legge di attuazione

3.1 Punti essenziali della legge FATCA

L’Accordo FATCA contiene disposizioni dettagliate e direttamente applicabili. Singole disposizioni dell’Accordo devono essere concretizzate in una legge federale. La legge FATCA contiene le norme per l’attuazione dell’Accordo FATCA.

3.2 Commento ai singoli articoli

3.2.1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La legge FATCA concerne i seguenti ambiti: a. gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell’IRS; b. lo scambio d’informazioni tra l’Amministrazione federale delle contribuzio- ni (AFC) e l’IRS;

c. il prelevamento di un’imposta alla fonte; d. le pene previste per violazioni dell’Accordo FATCA e della legge FATCA.

Art. 2 Diritto applicabile Cpv. 1 I rapporti giuridici tra gli istituti finanziari svizzeri e l’IRS sottostanno al diritto applicabile statunitense, fatte salve espresse disposizioni derogatorie previste dall’Accordo FATCA. In relazione al rapporto tra le disposizioni dell’Accordo FATCA e le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense si rimanda al numero 2.1.1. Cpv. 2 L’allegato I dell’Accordo FATCA stabilisce gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari svizzeri nell’identificazione e nella notifica di conti statunitensi e di pagamenti a specifici istituti non partecipanti (per le definizioni cfr. art. 3). Quale alternativa alla procedura descritta nell’allegato I per determinare se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un istituto finanziario non partecipante, gli istituti finanziari possono basarsi sul diritto di opzione previsto nell’allegato I sezione I lettera C dell’Accordo FATCA a favore delle pertinenti disposizioni esecu- tive del Dipartimento del Tesoro statunitense (www.irs.gov). Cpv. 3 Il memorandum d’intesa (cfr. n. 2.9) prevede che gli istituti finanziari svizzeri pos- sono applicare quale ulteriore diritto di opzione le definizioni delle pertinenti dispo- sizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense al posto di quelle dell’Accordo FATCA. Questo diritto di opzione è stato introdotto poiché alla con- clusione dei negoziati sull’Accordo FATCA le disposizioni esecutive definitive del Dipartimento del Tesoro statunitense non erano ancora state pubblicate e alcune definizioni ivi contenute sono più vantaggiose per gli istituti finanziari svizzeri che quelle contenute nell’Accordo FATCA. Grazie al diritto di opzione si evita che gli istituti finanziari svizzeri siano svantaggiati rispetto agli istituti finanziari che sotto- stanno alle disposizioni esecutive (cfr. n. 2.1.1). Lo scopo dell’accordo di cui all’articolo 1 dell’Accordo FATCA – secondo quanto prevede il memorandum d’intesa – non deve essere pregiudicato da tale applicazione.

Art. 3 Definizioni Cpv. 1 La legge FATCA non contiene proprie definizioni di espressioni. Essa rimanda alle definizioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 dell’Accordo FATCA. Cpv. 2 Il diritto statunitense può contenere definizioni che non coprono le definizioni dell’Accordo FATCA, determinanti per l’applicazione della legge FATCA secondo il paragrafo 1. Se un istituto finanziario si avvale del diritto di opzione di cui all’articolo 2 capoverso 2 o 3 e si riferisce agli obblighi di diligenza basati sul diritto statunitense, le espressioni utilizzate nella legge FATCA sono da intendere ai sensi

delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. In caso contrario il diritto di opzione sarebbe limitato nella sua efficacia poiché reste- rebbe confinato alle espressioni dell’Accordo FATCA.

3.2.2 Obblighi

Art. 4 Obbligo di registrazione Cpv. 1 Di principio gli istituti finanziari svizzeri devono registrarsi presso l’IRS. Cpv. 2 L’allegato II sezione I dell’Accordo FATCA contiene un elenco dei cosiddetti beneficiari effettivi esonerati. Si tratta di enti statali svizzeri (istituti delle assicura- zioni sociali compresi), la Banca nazionale svizzera, le organizzazioni internazionali e gli istituti di previdenza. Queste istituzioni non soggiacciono all’obbligo di regi- strarsi presso l’IRS, ovvero non devono applicare FATCA. L’allegato II sezione I lettera B dell’Accordo FATCA definisce gli istituti finanziari certificati e ritenuti adempienti alla normativa FATCA. Sono gli istituti senza scopi di lucro, costituiti e gestiti in Svizzera a fini religiosi, di pubblica utilità, educa- tivi, scientifici, culturali o altre finalità di pubblico interesse e che siano esenti dall’imposta sul reddito in Svizzera in virtù della loro natura, nonché le comunioni di proprietari per piani costituite in base all’articolo 712l capoverso 2 del Codice civile. Di conseguenza il capoverso 2 esclude dall’obbligo di registrazione: a. gli istituti finanziari svizzeri ai sensi dell’allegato II sezioni I e II lettera B dell’Accordo FATCA; e b. istituti finanziari che, ai sensi del diritto statunitense applicabile, fanno parte delle categorie di cui all’allegato II sezioni I e II lettera B.

Art. 5 Obblighi derivanti da un accordo FFI Cpv. 1 Gli istituti finanziari svizzeri che sottostanno all’obbligo di registrazione secondo l’articolo 4 devono adempiere gli obblighi di un accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela, a meno che non sia data una delle eccezioni qui appresso. Cpv. 2 I consulenti svizzeri in investimenti di cui all’allegato II sezione II lettera A para- grafo 2 e i veicoli d’investimento collettivo specifici di cui alla sezione II lettera C dell’Accordo FATCA adempiono gli obblighi in relazione ai conti da loro gestiti soltanto nel caso in cui non è garantito che un altro istituto finanziario rispetti tali obblighi, come ad esempio nel caso in cui un cliente di un consulente svizzero in investimenti ha il suo deposito presso un istituto finanziario sottoposto secondo il capoverso 1 all’obbligo di registrazione oppure nel caso in cui un istituto finanziario partecipante detiene tutte le partecipazioni di un veicolo d’investimento collettivo.

Cpv. 3 Gli istituti finanziari con clientela locale ai sensi dell’allegato II sezione II lettera A paragrafo 1 devono adempiere, secondo le lettere f–h dell’allegato II sezione II lettera A paragrafo 1, agli obblighi in relazione ai conti da loro gestiti detenuti da persone o imprese non residenti in Svizzera.

Art. 6 Beneficiari effettivi esonerati, conti e prodotti esenti Per un istituto finanziario che secondo gli articoli 4 e 5 sottostà all’obbligo di regi- strazione e deve adempiere agli obblighi di un accordo FFI, gli obblighi di cui all’articolo 5 si limitano a stabilire l’esclusione di questi conti e prodotti dal campo di applicazione della normativa in relazione a conti o prodotti di cosiddetti benefi- ciari effettivi esonerati ai sensi dell’allegato II sezione I dell’Accordo FATCA oppure a conti o prodotti previdenziali specifici rispettivamente altri conti o pro- dotti specifici fiscalmente agevolati secondo l’allegato II sezione III dell’Accordo FATCA. La presente disposizione non motiva obblighi propri se questi obblighi venissero a cadere secondo il diritto statunitense applicabile o secondo le disposi- zioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.

Art. 7 Obbligo di identificazione L’articolo 3 dell’Accordo FATCA obbliga la Svizzera a ordinare agli istituti finan- ziari svizzeri notificanti: – di iscriversi nel registro dell’IRS entro il 31 dicembre 2013 e acconsentire a soddisfare i requisiti di un accordo FFI, anche in relazione all’obbligo di diligenza e di notifica e all’applicazione delle trattenute alla fonte; – per quanto riguarda i conti statunitensi preesistenti: – di richiedere al titolare del conto una dichiarazione di consenso alla notifica delle informazioni sul conto; – di notificare annualmente all’IRS le informazioni aggregate richieste riguardanti i conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiara- zione di consenso; – per quanto riguarda i nuovi conti identificati come statunitensi, di ottenere dal titolare del conto il consenso alla notifica conformemente alle disposi- zioni di un accordo FFI come condizione per l’apertura del conto. L’allegato I dell’Accordo FATCA disciplina gli obblighi di diligenza nell’identi- ficazione e la notifica di conti statunitensi e di pagamenti a specifici istituti finan- ziari non partecipanti. L’articolo 7 rimanda all’allegato I dell’Accordo FATCA per quanto concerne l’obbligo di identificazione riguardo ai conti statunitensi gestiti da istituti finanziari notificanti. È fatto salvo il diritto di opzione di cui all’articolo 2 capoverso 2.

Art. 8 Prova di non essere un soggetto statunitense Cpv. 1 Quando l’istituto finanziario svizzero notificante chiede al titolare del conto il con- senso alla notifica dei dati concernenti il conto secondo l’articolo 3 dell’Accordo FATCA (cfr. il commento all’art. 7), il titolare del conto può esigere dall’istituto

finanziario una copia dei documenti che sono serviti per stabilire che si tratta di un soggetto statunitense. Cpv. 2 Presentando le necessarie prove secondo l’allegato I sezione II lettera B paragrafo 4 dell’Accordo FATCA il titolare del conto può far valere di non essere un soggetto statunitense. Se le prove presentate lo confermano, l’istituto finanziario svizzero notificante lo annota nei documenti relativi al conto e ne informa il titolare del conto. Da quel momento l’istituto finanziario non tratta più il titolare del conto come un soggetto statunitense.

Art. 9 Apertura di un nuovo conto o sottoscrizione di un nuovo impegno Cpv. 1 Un istituto finanziario svizzero notificante può aprire un nuovo conto solo se il titolare del conto dà il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto all’IRS conformemente a quanto richiesto all’articolo 3 paragrafo 1 lettera c dell’Accordo FATCA. È inoltre necessario che il titolare del conto comunichi all’istituto finanzia- rio il TIN statunitense. Se ciò non avviene entro 90 giorni dall’apertura, il conto deve essere chiuso. Cpv. 2 Se, in relazione a un nuovo conto per un istituto finanziario non partecipante o a un impegno nei confronti di un simile istituto, l’istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a obbligo di notifica, esso deve chiede- re a questo istituto il consenso alla notifica dell’IRS prima di aprire il conto o sotto- scrivere l’impegno.

Art. 10 Obbligo di notifica Cpv. 1 L’articolo 3 dell’Accordo FATCA prevede che gli istituti finanziari svizzeri notifi- canti devono procedere a notifiche annuali. La legge FATCA riprende singolarmente queste notifiche. Lett. a Secondo il capoverso 1 lettera a, un istituto finanziario svizzero notificante deve comunicare annualmente i dati di tutti i soggetti statunitensi di cui è disponibile il consenso alla notifica (cfr. art. 3 par. 1 lett. b (ii) Accordo FATCA) e il TIN statuni- tense. Questa notifica deve rispettare i tempi e le modalità previste dall’accordo FFI e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, ovvero deve contenere in particolare lo stato del conto e i principali proventi accreditati rispetti- vamente i ricavi realizzati su questo conto. I tempi della notifica sono pure definiti dall’accordo FFI rispettivamente dalle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense. Lett. b Nell’Accordo è esclusivamente disciplinata la notifica di conti per i quali non è disponibile il consenso (cfr. art. 3 par. 1 lett. b (iii) Accordo FATCA). I conti per cui non è disponibile il TIN statunitense sono da trattare analogamente, poiché una

notifica secondo il capoverso 1 lettera a è completa solo se contiene il TIN statuni- tense. Queste notifiche secondo il capoverso 1 lettera b devono essere comunicate entro il 31 gennaio dell’anno successivo e includono il numero totale e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi (cosiddette notifiche aggregate). Cpv. 2 Lett. a Per gli anni 2015 e 2016 l’Accordo FATCA prevede notifiche in relazione ai conti di istituti finanziari non partecipanti rispettivamente agli obblighi nei confronti di tali istituti (cfr. art. 3 par. 2 Accordo FATCA). Si tratta di conti di istituti finanziari che non applicano FATCA (p. es. perché l’istituto finanziario non vuole assumersi il corrispettivo onere). I conti degli istituti finanziari esclusi o esonerati o gli obblighi nei confronti di tali istituti non sono oggetto di tali notifiche. Se l’istituto partecipan- te dispone di una dichiarazione di consenso, la notifica di cui al capoverso 2 lettera a avviene secondo le direttive delle disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. Lett. b Se non è disponibile una dichiarazione di consenso, viene effettuata la notifica aggregata di cui al paragrafo 2 lettera b entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Essa comprende gli importo esteri soggetti a notifica pagati all’istituto finanziario non partecipante durante l’anno nonché il valore complessivo di tali pagamenti.

3.2.3 Scambio d’informazioni

Art. 11 Domande raggruppate Secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera b (i) e paragrafo 2 lettera a (i) dell’Accordo FATCA, l’istituto finanziario informa il titolare del conto mediante lettera dell’AFC che se non vengono forniti il TIN statunitense e il suo consenso, saranno notificate all’IRS le informazioni aggregate sul conto e che queste informazioni sul conto potranno dare luogo a una domanda raggruppata d’informazioni specifiche sul conto da parte dell’IRS. L’AFC riceve le domande raggruppate che l’IRS presenta in base alle notifiche secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 lettera b.

Art. 12 Procedura Cpv. 1 La procedura in caso di domande raggruppate è disciplinata all’articolo 5 dell’Accordo FATCA. L’articolo 10 prevede inoltre che l’AFC comunichi contem- poraneamente nel Foglio federale e sul suo sito Internet che: a. la domanda raggruppata è pervenuta; b. per ogni conto interessato dalla domanda raggruppata viene emanata una de- cisione finale;

c. entro 20 giorni dalla data di tale comunicazione, i titolari dei conti interessati possono presentare all’AFC il loro parere in merito alla trasmissione prevista dei dati che li concernono. Il parere del cliente è tenuto in considerazione nella decisione finale. Cpv. 2 Contemporaneamente l’AFC chiede all’istituto finanziario svizzero notificante di trasmetterle separatamente entro 10 giorni: a. i dati soggetti a notifica, in formato elettronico, relativi ai conti contenuti nella notifica aggregata; b. i documenti che permettono all’AFC di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica. Cpv. 3 Per la decisione finale e la procedura di ricorso è applicabile l’articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell’Accordo FATCA. L’AFC emana decisioni finali e le comunica in maniera anonima ai soggetti interessati mediante pubblicazione nel Foglio federale e sul proprio sito Internet. La decisione finale può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso va presentato presso il Tribunale amministrativo federale svizzero. Una copia del ricorso va trasmessa all’AFC. Se considera il ricorso infondato, l’AFC sottopone il proprio parere per decisione al Tribunale amministrativo federale senza indugio e indipendentemente dai termini stabiliti dal Tribunale. La decisione del Tribunale amministrativo federale è definiti- va. Se considera il ricorso fondato, l’AFC riesamina la propria decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale senza indugio e indipendentemente dai termini stabiliti dal Tribunale.

Art. 13 Trasmissione dei dati Cpv. 1 Una volta che la decisione finale è passata in giudicato o che il ricorso contro una decisione finale è stato respinto, l’AFC trasmette all’IRS i dati dei conti richiesti. Cpv. 2 L’AFC segnala all’IRS la limitazione d’utilizzo delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto sanciti dall’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Cpv. 3 L’AFC informa inoltre l’IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l’assistenza amministrativa.

Art. 14 Procedura in caso di averi non rivendicati Nella notifica aggregata degli istituti finanziari devono essere inclusi anche i conti statunitensi considerati non rivendicati e per i quali l’istituto finanziario non può procurarsi la dichiarazione di consenso necessaria per la notifica dei dati del conto conformemente all’articolo 37l capoverso 4 della legge dell’8 novembre 1934 sulle

banche (LBCR; RS 952.0). L’articolo 14 definisce una procedura speciale per tali averi non rivendicati. Cpv. 1 L’istituto finanziario trasmette all’AFC i documenti specificando che si tratta di conti non rivendicati. Anche in questi casi, l’istituto finanziario deve spedire separa- tamente all’AFC i documenti che lo hanno indotto a trattare il conto come un conto statunitense. Cpv. 2 L’AFC non emana decisioni finali concernenti i conti non rivendicati. Cpv. 3 Una volta trascorsi otto mesi dal ricevimento della domanda di assistenza ammini- strativa, l’AFC trasmette all’IRS i dati concernenti i conti che, tenendo in considera- zione i documenti inviati separatamente dall’istituto finanziario sullo status di citta- dino statunitense dell’ultimo titolare del conto conosciuto, devono essere considerati conti statunitensi. Cpv. 4 L’AFC informa inoltre l’IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l’assistenza amministrativa.

Art. 15 Diritto applicabile Sempre che l’Accordo FATCA e la legge FATCA non prevedano disposizioni specifiche, per lo scambio di informazioni si applica la LAAF.

3.2.4 Imposta alla fonte

Art. 16 Prelevamento Cpv. 1 Secondo l’articolo 5 paragrafo 3 lettera c dell’Accordo FATCA, l’AFC trasmette entro otto mesi dopo la ricezione di una domanda raggruppata tutte le informazioni richieste all’autorità competente americana (cfr. il commento all’art. 11). Se non può rispettare questo termine, l’AFC avvisa l’istituto finanziario notificante. L’AFC informa quanto prima l’istituto finanziario notificante della data di trasmis- sione delle informazioni. Cpv. 2 L’istituto finanziario è obbligato a prelevare un’imposta alla fonte sui proventi accreditati sul conto secondo le pertinenti diposizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 dell’Accordo FATCA. Secon- do questa disposizione la riscossione inizia otto mesi dopo la ricezione della doman- da raggruppata e finisce il giorno in cui l’AFC trasmette all’IRS le informazioni richieste.

È possibile richiedere in un secondo tempo la restituzione della trattenuta dell’imposta alla fonte se la stessa risulta ingiustificata (p. es. in virtù di una deci- sione del Tribunale amministrativo federale). Questa procedura di restituzione può risultare lunga, complicata e costosa. I clienti che non sono soggetti statunitensi ma che vengono qualificati dalla loro banca come soggetti statunitensi sulla base di indizi incompleti dovrebbero chiarire il loro status il più presto possibile con la banca. In questo modo dovrebbe essere possibile evitare in molti casi un’ingiusta trattenuta dell’imposta alla fonte. Cpv. 3 L’istituto finanziario deve versare annualmente all’IRS, secondo il diritto statuniten- se applicabile, gli ammontari dell’imposta alla fonte trattenuti in un anno civile.

Art. 17 Trasferimento Secondo l’articolo 7 paragrafo 2 dell’Accordo FATCA, l’imposta alla fonte è a carico del titolare del conto. Tale ammontare può essere addebitato sul conto.

3.2.5 Disposizioni penali

Le disposizioni penali di cui agli articoli 18–21 sono analoghe a quelle della legge federale del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI; RS 672.4).

Art. 18 Violazione degli obblighi Cpv. 1 Chiunque violi gli obblighi di registrazione presso l’IRS, gli obblighi di un accordo FFI, gli obblighi di identificazione o di notifica nonché l’obbligo di riscossione dell’imposta alla fonte ai sensi dell’Accordo FATCA e della legge FATCA, è punito con una multa sino a 250 000 franchi. Cpv. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi. Cpv. 3 Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena prevista, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

Art. 19 Omissione degli obblighi di documentazione Cpv. 1 Chiunque omette intenzionalmente di richiedere una dichiarazione di consenso e il TIN statunitense al titolare di un conto statunitense o all’istituto finanziario non

partecipante il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto, è punito con la multa sino a 20 000 franchi. Cpv. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art 20 Inosservanza di prescrizioni d’ordine È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque: a. viola le disposizioni di esecuzione, nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure b. contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 21 Procedura e amministrazione interessata Cpv. 1 In caso di reati secondo la legge FATCA si applica la DPA. Cpv. 2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Art. 22 Rinuncia al procedimento penale Secondo le informazioni delle autorità statunitensi, nel diritto statunitense non esistono disposizioni penali paragonabili a quelle degli articoli 18–20 che possono esporre al pericolo di una doppia punizione. Nel caso in cui tali disposizioni doves- sero essere emanate, l’articolo 22 prevede, in conformità all’articolo 8 capoverso 3 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), che l’AFC può prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità statuni- tense o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

3.2.6 Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 24 Disposizione transitoria concernente gli obblighi di notifica nel 2015 Cpv. 1 Secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statuniten- se, per gli anni 2013 e 2014 le notifiche di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a avvengono per la prima volta nel 2015, e più precisamente entro il 31 marzo 2015. Per il 2013 vanno comunicati solo il nome, l’indirizzo, il TIN statunitense e lo stato del conto al 31 dicembre 2013.

Cpv. 2 Anche per quanto riguarda le notifiche di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b avvengono per gli anni 2013 e 2014 per la prima volta nel 2015, ovvero entro il 31 gennaio 2015.

Art. 25 Entrata in vigore La legge sottostà a referendum facoltativo. Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014. Altrimenti il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 Ripercussioni dell’Accordo e della legge di attuazione

Le ripercussioni dell’Accordo FATCA e della legge FATCA non possono essere considerate separatamente. Le seguenti considerazioni si riferiscono pertanto ad entrambi i progetti.

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

In base alle notifiche aggregate del numero e del valore complessivo dei conti statu- nitensi senza una dichiarazione di consenso (cfr. n. 2.3.3) trasmesse annualmente dagli istituti finanziari a partire dal mese di gennaio 2015, gli Stati Uniti possono richiedere informazioni dettagliate su tali conti mediante domande raggruppate, conformemente all’articolo 5 dell’Accordo FATCA. Il trattamento di tali domande da parte dell’AFC provocherà un onere maggiore per il personale. Al momento non sembra però possibile fornire indicazioni concrete poiché FATCA è uno strumento di scambio di informazioni nuovo e il numero dei conti statunitensi privi di una dichiarazione di consenso che saranno oggetto di queste domande raggruppate è del tutto imprevedibile. Secondo le stime, dovrebbero risultare per il DFF soprattutto tra il 2015 e il 2017 costi complessivi annui tra i 5 e i 15 milioni di franchi (principal- mente spese per il personale). Dopo alcuni anni tale onere dovrebbe registrare ten- denzialmente un leggero calo. Infatti l’interesse dei soggetti statunitensi per l’ occul- tamento dei loro conti detenuti presso istituti finanziari svizzeri diminuirà non appena i dati dei conti saranno resi noti all’IRS mediante simili domande raggruppa- te nel quadro della procedura di assistenza amministrativa. I costi amministrativi di FATCA – con o senza Accordo – a carico degli istituti finanziari e la presumibile minore attività commerciale nel settore provocherà perdi- te fiscali presso la Confederazione. L’Accordo ottiene agevolazioni per gli istituti finanziari svizzeri, che dovrebbero fino a un certo grado poter contenere le perdite di gettito.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Per quanto concerne le perdite fiscali, le considerazioni esposte al numero 4.1. possono essere proiettate analogamente ai Cantoni. Per il rimanente non sono attese ripercussioni finanziarie o in materia di personale per i Cantoni.

4.3 Ripercussioni per l’economia

A livello internazionale, per la maggior parte degli istituti finanziari non esiste alcuna alternativa all’applicazione della normativa FATCA. Un istituto finanziario non partecipante è sottoposto a una trattenuta dell’imposta alla fonte del 30 per cento su tutti i pagamenti di origine statunitense (sia redditi da capitale sia ricavi dalla vendita di titoli), anche se il pagamento è corrisposto a un cliente non americano. A medio termine, gli altri istituti finanziari interromperanno le loro relazioni con l’istituto non partecipante. Soprattutto gli istituti finanziari svizzeri non possono permettersi una situazione simile, perché sono fortemente esposti nei confronti del mercato statunitense. Tale considerazione è confermata dai dati della Banca naziona- le svizzera, secondo i quali la quota degli obblighi delle banche nei confronti dei clienti in dollari rappresenta circa il 25 per cento degli obblighi complessivi verso i loro clienti. Inoltre nel confronto internazionale le casse pensioni svizzere, ad esem- pio, sono state sottoposte in larga misura a investimenti in valuta estera. La trasfor- mazione delle strutture di portafoglio e la ricerca di alternative genererebbero dei costi e il potenziale di diversificazione più ristretto aumenterebbe il profilo del rischio. L’Accordo FATCA garantisce che tutti gli istituti finanziari svizzeri che soddisfano i requisiti siano iscritti nel registro del’IRS e assumano gli obblighi derivanti da un accordo FFI. Non occorre pertanto interrogarsi sui costi causati dall’Accordo FATCA convenuto tra gli Stati Uniti e la Svizzera, ma piuttosto su come l’Accordo possa ridurre le spese generate da FATCA. Al momento non è ancora possibile esprimere una valutazione sui costi provocati dall’implementazione della normativa FATCA e le stime esistenti si differenziano sostanzialmente le une dalle altre. Da parte degli istituti finanziari non sono finora disponibili indicazioni concrete sui costi prevedibili. Stime e indagini internazionali segnalano che i costi per le grandi banche potrebbero superare nettamente la soglia dei 50 milioni di franchi per istituto. Per gli istituti finanziari più piccoli sono attese spese meno ingenti. KPMG prevede per le banche regionali e private costi massimi di circa 10 milioni di franchi per istituto. L’Accordo FATCA disciplina lo status degli istituti finanziari svizzeri creando per

essi gli stessi sgravi e le stesse agevolazioni amministrative – soprattutto riguardo all’adempimento degli obblighi di diligenza nell’identificazione dei conti dei clienti statunitensi (allegato I) – di un accordo stipulato secondo il modello 1. Queste agevolazioni permettono di ridurre l’onere derivante dall’attuazione della normativa FATCA e così di diminuire i costi degli istituti finanziari. Ciò rappresenta un van- taggio in confronto alle prospettive di una situazione senza accordo. L’Accordo FATCA garantisce inoltre che gli istituti finanziari svizzeri non siano trattati peggio di concorrenti di altri Stati con cui gli Stati Uniti hanno concluso un accordo simile. La competitività degli istituti finanziari svizzeri in confronto a istituti finanziari di altri Stati con un accordo bilaterale è dunque assicurata. Complessivamente l’Accordo permette di evitare uno svantaggio competitivo nei confronti di altri Stati con un accordo simile e riduce i costi di implementazione della normativa FATCA. Per questi motivi risulta proficuo per la piazza finanziaria svizzera e l’economia del nostro Paese.

5 Programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 20123 sul pro- gramma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 20124 sul programma di legislatura 2011–2015. Il motivo risiede nel fatto che la conclusione di un Accordo FATCA è stata concretizzata soltanto nella dichiarazione congiunta del 21 giugno 2012. Inoltre FATCA sarà applicabile dal 1° gennaio 2014. Gli istituti finanziari che devono attuare FATCA sono tenuti a registrarsi presso l’IRS entro la fine del 2013. Affinché possano godere sin dall’inizio delle agevolazioni ammini- strative generate dall’Accordo è importante che quest’ultimo entri in vigore al più tardi il 1° gennaio 2014.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il decreto federale si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione, la quale è autorizzata a concludere trattati internazionali. La competenza dell’Assem- blea federale di approvare trattati internazionali è sancita nell’articolo 166 capo- verso 2 Cost.

6.2 Forma dell’atto

L’attuazione di trattati internazionali è una competenza della Confederazione che discende dall’articolo 54 capoverso 1 Cost. A seconda del contenuto del trattato internazionale, la sua attuazione rientra anche nelle competenze dei Cantoni. L’Accordo serve all’applicazione agevolata della normativa FATCA in Svizzera e dunque non tocca alcuna competenza cantonale. Se ne può concludere che l’emana- zione della legge FATCA per l’attuazione dell’Accordo è di competenza della Confederazione. La base costituzionale formale è data dall’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

6.3 Referendum

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita dell’ema- nazione di leggi federali sottostanno a referendum facoltativo. Visto che entrambe le condizioni sono adempiute, l’Accordo FATCA sottostà a referendum facoltativo.

3 FF 2012 305 4 FF 2012 6413

Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti | Lexipedia | Lexipedia