Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel e Ginevra
13.047
Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel e Ginevra
del 29 maggio 2013
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel e Ginevra.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova
2013-0135 3267
Compendio
Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all’Assemblea federale di conferire con un decreto federale semplice la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neu- châtel e Ginevra. Le modifiche costituzionali – che riguardano i temi più disparati – sono tutte conformi al diritto federale ed è pertanto possibile accordare la ga- ranzia federale.
In virtù dell’articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1 ogni Can- tone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale deve essere approvata dal Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va accordata se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.
Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Uri: – la scuola materna obbligatoria; nel Cantone di Soletta: – il completamento delle disposizioni in materia di incompatibilità; nel Cantone di Basilea Campagna: – la modifica dell’organizzazione giudiziaria; – la riorganizzazione delle autorità competenti in materia di diritto civile; nel Cantone dei Grigioni: – la riforma territoriale; nel Cantone di Argovia: – i diritti di regalìa; nel Cantone di Neuchâtel: – la maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio per l’appro- vazione di determinate leggi e decreti; nel Cantone di Ginevra: – la custodia diurna di bambini in età prescolastica.
Le modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale: la garanzia federale deve dunque essere accordata.
1 RS 101
Messaggio
1 Le singole revisioni
1.1 Costituzione del Cantone di Uri
1.1.1 Votazione popolare cantonale del
23 settembre 2012 Nella votazione popolare del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato la modifica dell’articolo 34 della Costituzione cantonale del 28 ottobre 19842 (Cost./UR) (scuola materna obbligatoria) con 4758 voti contro 4220. Con lettera del 4 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Uri ha chiesto il conferimento della garanzia federale.
1.1.2 Scuola materna obbligatoria
Vecchio testo Nuovo testo Art. 34 Scuole di base. Art. 34 Scuole di base. a. frequentazione a. frequentazione La frequentazione della scuola di base è La frequentazione della scuola di base è gratuita e, eccettuata la scuola materna, gratuita e obbligatoria, per quanto la legisla- obbligatoria. zione non disponga altrimenti.
Il vecchio articolo costituzionale sanciva l’obbligatorietà della scuola di base, ma non della scuola materna. Il nuovo articolo costituzionale sopprime questa eccezio- ne. In futuro, sarà il Legislatore a decidere se e quando derogare all’obbligo di frequenza della scuola materna. La modifica della Cost./UR è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.
1.2 Costituzione del Cantone di Soletta
1.2.1 Votazione popolare cantonale del
23 settembre 2012 Nella votazione popolare del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Soletta hanno approvato il nuovo articolo 58 capoverso 4 della Costituzione cantonale dell’8 giugno 19863 (Cost./SO) (completamento delle disposizioni in materia di incompatibilità) con 57 703 voti contro 7506. Con lettera del 2 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta ha chiesto il conferimento della garanzia federale.
2 RS 131.214 3 RS 131.221
1.2.2 Completamento delle disposizioni in materia
di incompatibilità Nuovo testo Art. 58 cpv. 4 (nuovo)
4 Non possono essere membri del Gran
Consiglio neppure i giudici non di carriera e i giudici supplenti dei tribunali cantonali che sottostanno alla vigilanza diretta del Gran Consiglio.
Allo scopo di rafforzare il principio della divisione dei poteri, il nuovo capoverso della Costituzione cantonale sancisce che i giudici non di carriera e i giudici sup- plenti dei tribunali cantonali sottoposti alla vigilanza diretta del Gran Consiglio non possono appartenere a quest’ultimo. La modifica della Cost./SO è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.
1.3 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna
1.3.1 Votazione popolare cantonale del 17 giugno 2012
Nella votazione popolare del 17 giugno 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato la seguenti modifiche della Costituzione canto- nale del 17 maggio 19844 (Cost./BL): – modifica dell’organizzazione giudiziaria (modifica dei §§ 25 cpv. 1 lett. c, 42, 43 e 83 cpv. 1 lett. b) con 45 541 voti contro 21 871; – riorganizzazione delle autorità competenti in materia di diritto civile (modi- fica dei §§ 41 e 79 cpv. 1) con 40 566 voti contro 25 903. Con lettera del 23 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Cam- pagna ha chiesto il conferimento della garanzia federale.
1.3.2 Modifica dell’organizzazione giudiziaria
Vecchio testo Nuovo testo § 25 cpv. 1 lett. c § 25 cpv. 1 lett. c
1 [Il Popolo elegge alle urne:] 1 [Il Popolo elegge alle urne:]
c. i tribunali distrettuali; c. i tribunali circondariali civili; § 42 Distretti giudiziari § 42 Circondari giudiziari civili 1 I distretti giudiziari sono enti territoriali 1 Il Cantone comprende due circondari decentralizzati incaricati di eseguire compiti giudiziari civili. della giustizia civile. 2 La legge disciplina l’appartenenza del 2 Il Cantone comprende i distretti giudiziari territorio cantonale ai due circondari giudizia- di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach, ri civili. Gelterkinden e Waldenburg.
4 RS 131.222.2
3 La legge disciplina l’appartenenza dei
Comuni ai diversi distretti giudiziari. I Comuni possono essere attribuiti a un altro distretto soltanto con il loro consenso. § 43 Circondari elettorali § 43 Circondari elettorali 1 Le elezioni cantonali e distrettuali e le 1 Le elezioni e le votazioni popolari cantonali votazioni popolari cantonali si svolgono in si svolgono in circondari elettorali situati circondari elettorali situati all’interno dei all’interno dei distretti. distretti. 2 L’elezione dei membri dei tribunali circon- 2 La legge disciplina il numero, i compiti e dariali civili si svolge all’interno dei circon- l’organizzazione dei circondari elettorali. dari giudiziari civili.
3 La legge disciplina i compiti, il numero e
l’organizzazione dei circondari elettorali e dei circondari giudiziari civili. § 83 cpv. 1 lett. b § 83 cpv. 1 lett. b 1 [La giurisdizione civile è esercitata da:] 1 [La giurisdizione civile è esercitata da:]
b. i tribunali distrettuali; b. i tribunali circondariali civili;
Il pacchetto di misure del Cantone di Basilea Campagna per lo sgravio delle finanze cantonali («Entlastungspaket 12/15») prevede importanti cambiamenti nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria. Per modernizzarla e renderla più efficiente, ma anche per ridurne i costi, gli attuali sei tribunali distrettuali, ubicati in cinque località diverse, confluiranno in due tribunali circondariali civili con sede a Sissach e Arle- sheim. La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.
1.3.3 Riorganizzazione delle autorità competenti in
materia di diritto civile Vecchio testo Nuovo testo § 41 Distretti amministrativi § 41 Distretti 1 I distretti amministrativi sono enti territoria- 1I distretti sono enti territoriali incaricati li decentralizzati incaricati di eseguire compi- dell’espletamento regionale di compiti ti dell’amministrazione cantonale. pubblici. 2 Il Cantone comprende i distretti ammini- 2 Il Cantone comprende i distretti di Arles- strativi di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach heim, Laufen, Liestal, Sissach e Waldenburg. e Waldenburg. 3 La legge disciplina l’appartenenza dei 3 La legge disciplina l’appartenenza dei Comuni ai diversi distretti. I Comuni possono Comuni ai diversi distretti amministrativi. I essere attribuiti a un altro distretto soltanto Comuni possono essere attribuiti a un altro con il loro consenso. distretto soltanto con il loro consenso. § 79 cpv. 1 § 79 cpv. 1
1 L’amministrazione cantonale comprende 1 L’amministrazione cantonale comprende
cinque dipartimenti e la Cancelleria dello cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato. Gli organi dei distretti sono le segrete- Stato. rie distrettuali.
Il Cantone di Basilea Campagna conta attualmente 26 uffici del registro fondiario, dello stato civile, delle successioni, delle esecuzioni e dei fallimenti. In futuro, vi sarà un solo ufficio cantonale del registro, delle successioni e dello stato civile ad Arlesheim e un ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti a Liestal. Essi faranno capo ad un ente unico («Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft»), il quale sostituirà anche le sei segreterie distrettuali esistenti. L’abolizione dei distretti amministrativi e il conseguente riordino amministrativo implicano una modifica della Costituzione. La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.
1.4 Costituzione del Cantone dei Grigioni
1.4.1 Votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012
Nella votazione popolare del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone dei Grigioni hanno approvato il nuovo articolo 108, la modifica dell’articolo 3 capoverso 3, 10 capoverso 1, 11 numero 4, 26 capoverso 1, 27 capoverso 3, 54 numero 2, 55 capoverso 2 numero 2, il titolo prima dell’articolo 68, gli articoli 68, 71, 74 e 76 capoverso 2 e l’abrogazione degli articoli 11 numeri 5 e 6, 69, 70, 72 e 73 della Costituzione cantonale del 14 settembre 20035 (Cost./GR) (riforma territo- riale) con 31 788 voti contro 9410. Con lettera del 17 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto il conferimento della garanzia federale.
1.4.2 Riforma territoriale
Vecchio testo Nuovo testo Art. 3 cpv. 3 Art. 3 cpv. 3 3 I comuni e i circoli determinano le loro 3 I comuni determinano le loro lingue ufficia- lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle li e scolastiche nel quadro delle loro compe- loro competenze e in cooperazione con il tenze e in cooperazione con il Cantone. Al Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione riguardo essi prestano attenzione alla compo- alla composizione linguistica tradizionale e sizione linguistica tradizionale e hanno hanno riguardo per le minoranze linguistiche riguardo per le minoranze linguistiche autoc- autoctone. tone. Art. 10 cpv.1 Art. 10 cpv.1 1 Il diritto di elezione e di voto è garantito 1 Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee di circolo e comunali. assemblee comunali.
5 RS 131.226
Art. 11 n. 4, 5 e 6 Art. 11 n. 4, 5 e 6 [Le e gli aventi diritto di voto eleggono:] [Le e gli aventi diritto di voto eleggono:]
4. i membri dei tribunali distrettuali; 4. i membri dei tribunali regionali;
5. le e i presidenti di circolo nonché le 5. abrogato
loro e i loro supplenti; 6. abrogato
6. le e i presidenti delle corporazioni
regionali; Art. 26 cpv. 1 Art. 26 cpv. 1 1 Il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni 1 Il Cantone, le regioni e i comuni nonché le nonché le altre corporazioni di diritto pubbli- altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri co e gli altri istituti autonomi rispondono, istituti autonomi rispondono, indipendente- indipendentemente dalla colpa, dei danni che mente dalla colpa, dei danni che i loro organi i loro organi e le persone a loro sottoposte e le persone a loro sottoposte hanno illecita- hanno illecitamente causato nell’esercizio mente causato nell’esercizio delle attività delle attività connesse al servizio. connesse al servizio. Art. 27 cpv. 3 Art. 27 cpv. 3 3 I circondari formano i circondari elettorali. 3 Il Cantone è suddiviso in al massimo 39 circondari elettorali. La legge disciplina l’appartenenza dei comuni ai circondari elettorali, nonché le conseguenze di aggrega- zioni di comuni sul numero di circondari elettorali. Art. 54 n. 2 Art. 54 n. 2 [La giurisdizione civile e penale è esercitata:] [La giurisdizione civile e penale è esercitata:]
2. dai tribunali distrettuali; 2. dai tribunali regionali quali tribunali
cantonali inferiori; Art. 55 cpv. 2 n. 2 Art. 55 cpv. 2 n. 2 2 [In veste di corte costituzionale, il Tribunale 2 [In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica:] amministrativo giudica:] 2. i ricorsi per violazione dell’autono- 2. i ricorsi per violazione dell’autono- mia dei comuni, dei circoli e di altri mia dei comuni e di altri enti di dirit- enti di diritto pubblico, nonché delle to pubblico, nonché delle Chiese ri- Chiese riconosciute dallo Stato. conosciute dallo Stato. Titolo prima dell’articolo 68: Titolo prima dell’articolo 68:
2. Circoli, distretti e corporazioni regionali 2. Regioni
Art. 68 Distretti e circoli Art. 68 Regioni 1 Il Cantone è suddiviso nei Distretti e nei 1 Il Cantone è suddiviso nelle regioni Circoli seguenti: seguenti:
1. Albula (Circoli di Alvaschein, Bel- 1. Albula;
fort, Bergün e Surses); 2. Bernina;
2. Bernina (Circoli di Brusio e Poschia- 3. Engiadina Bassa/Val Müstair;
vo);
4. Imboden;
3. Hinterrhein (Circoli di Avers, Dom-
leschg, Rheinwald, Schams e Thu- 5. Landquart; sis); 6. Maloja;
4. Imboden (Circoli di Rhäzüns e 7. Moesa;
Trins);
8. Plessur;
5. Inn (Circoli di Ramosch, Suot Tasna, 9. Prättigau/Davos;
Sur Tasna e Val Müstair);
10. Surselva;
11. Viamala.
6. Landquart (Circoli Fünf Dörfer e di 2 La legge disciplina l’appartenenza dei
Maienfeld); comuni alle regioni.
7. Maloja (Circoli di Bregaglia e Enga-
dina Alta);
8. Moesa (Circoli di Calanca, Mesocco
e Roveredo);
9. Plessur (Circoli di Coira, Churwal-
den e Schanfigg);
10. Prettigovia/Davos (Circoli di Davos,
Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers e Seewis);
11. Surselva (Circoli di Disentis, Ilanz,
Lumnezia/Lugnez, Ruis e Safien).
2 Con l’approvazione del Gran Consiglio, i
circoli di un medesimo distretto possono aggregarsi fra loro. Art. 69 Corporazioni regionali Art. 69
1 Per assolvere compiti regionali, i comuni si Abrogato
aggregano costituendo corporazioni regionali.
2 Le corporazioni regionali vanno delimitate
in modo che siano in grado di assolvere i loro compiti in maniera opportuna ed economica. Art. 70 Circoli Art. 70 1I circoli sono corporazioni del diritto Abrogato pubblico cantonale con personalità giuridica propria.
2 Assolvono i compiti loro assegnati dal
Cantone o dai comuni.
3 Formano i circondari elettorali per le
elezioni del Gran Consiglio.
4 Il Cantone promuove l’aggregazione di
circoli. Art. 71 Distretti Art. 71 Regioni 1 I distretti costituiscono le circoscrizioni 1 Le regioni sono corporazioni del diritto giudiziarie per la giurisdizione civile e pubblico cantonale e assolvono esclusiva- penale. mente i compiti loro assegnati dal Cantone o
2 Lo stato giuridico dei distretti è disciplinato dai comuni.
dalla legge. 2 L’organizzazione delle regioni e i diritti politici si conformano alla legge.
3 Le regioni costituiscono le circoscrizioni
giudiziarie per i tribunali regionali. Art. 72 Corporazioni regionali Art. 72
1 Le corporazioni regionali sono enti del Abrogato
diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.
2 Assolvono i compiti loro assegnati dal
Cantone, dai circoli o dai comuni.
Art. 73 Organi Art. 73
1 Organi obbligatori dei circoli e delle corpo- Abrogato
razioni regionali sono:
1. l’insieme delle e degli aventi diritto
di voto che esercitano i loro diritti politici tramite votazione per urna o votazione per alzata di mano nell’assemblea popolare dei cittadini;
2. il consiglio del circolo rispettivamen-
te le o i delegati della corporazione regionale;
3. la o il presidente del circolo rispetti-
vamente della corporazione regiona- le;
4. altri organi a norma di legge.
2 La legge provvede affinché i circoli e le
unioni di comuni garantiscano l’esercizio dei diritti politici. Art. 74 Vigilanza Art. 74 Vigilanza 1 Il Governo esercita, nei limiti previsti dal 1 Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sui circoli, sui diritto cantonale, la vigilanza sulle regioni. Fa distretti e sulle corporazioni regionali. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia. eccezione la vigilanza sulla giustizia. 2 Per quanto attiene ai compiti che i comuni 2 Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato alle regioni, la vigilanza si hanno delegato ai circoli e alle corporazioni limita al controllo della legalità, salvo diversa regionali, la vigilanza si limita al controllo disposizione di legge. della legalità, salvo diversa disposizione di legge. Art. 76 cpv. 2 Art. 76 cpv. 2 2 Il Cantone, le corporazioni regionali, i 2 Il Cantone, le regioni e i comuni cooperano circoli e i comuni cooperano fra loro fra loro nell’adempimento dei compiti pub- nell’adempimento dei compiti pubblici. Nel blici. Nel limite del possibile si deve favorire limite del possibile si deve favorire la colla- la collaborazione con i privati. borazione con i privati. Art. 108 (nuovo) Circoli, distretti, corporazioni regionali
1 I circoli che assolvono compiti loro delegati
dai comuni continuano a esistere fino ad al massimo due anni dopo l’entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni quali corporazioni del diritto pubblico canto- nale. La durata di carica delle e dei presiden- ti, nonché delle e dei loro supplenti dei circoli rimanenti è prorogata fino al momento dell’abrogazione.
2 Fino alla fine del 2016, i distretti costitui-
scono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale. Il loro stato giuridico si conforma alla legge.
3 A partire dall’entrata in vigore della suddi-
visione del Cantone in regioni, non sarà più ammesso assegnare compiti ai circoli e alle corporazioni regionali.
4 La responsabilità dello Stato per i circoli, i
distretti e le corporazioni regionali, nonché la vigilanza su di essi sono garantite per l’intera durata della loro esistenza nella misura prevista dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003/14 settembre 2003.
L’attuale livello statale intermedio del Cantone dei Grigioni comprende complessi- vamente 11 distretti, 14 corporazioni regionali e 39 circoli. Nell’ambito della rifor- ma territoriale queste strutture statali saranno radicalmente semplificate. Verranno definite 11 regioni che, in qualità di corporazioni di diritto pubblico, dal 2015 assol- veranno ai compiti regionali e ai compiti loro delegati dai comuni e dal Cantone. In particolare, alle regioni sarà delegata anche la giurisdizione civile e penale degli attuali distretti. La modifica della Cost./GR è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.
1.5 Costituzione del Cantone di Argovia
1.5.1 Votazione popolare cantonale del
23 settembre 2012 Nella votazione popolare del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato il nuovo § 55 capoverso 1 lettera g della Costituzione cantonale del 25 giugno 19806 (Cost./AG) (diritti di regalìa) con 111 175 voti contro 28 061. Con lettera del 10 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto il conferimento della garanzia federale.
1.5.2 Diritti di regalìa
Nuovo testo § 55 cpv. 1 lett. g (nuova)
1 [Il Cantone ha il diritto esclusivo di eserci-
tare a fini economici le seguenti attività:] g. sfruttamento del sottosuolo profondo
Secondo il § 55 capoverso 1 della Costituzione cantonale il Cantone di Argovia ha il «diritto esclusivo di esercitare a fini economici» attività quali la caccia, la pesca, la vendita del sale, nonché «l’estrazione delle ricchezze naturali del sottosuolo» quali petrolio, gas naturale, carbone o sale. Per altre tipologie di sfruttamento del sottosuo- lo profondo, in particolare per l’estrazione dell’energia geotermica, la Costituzione cantonale non prevedeva una base legale esplicita. La nuova disposizione colma dunque questa lacuna.
6 RS 131.227
La modifica della Cost./AG è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.
1.6 Costituzione del Cantone di Neuchâtel
1.6.1 Votazione popolare cantonale del
17 giugno 2012 Nella votazione popolare del 17 giugno 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Neuchâtel hanno approvato il nuovo articolo 57 capoverso 3bis della Costituzione cantonale del 24 settembre 20007 (Cost./NE) (maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio per l’approvazione di determinate leggi e decreti) con 20 081 voti contro 17 720. Con lettera del 14 agosto 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel ha chiesto il conferimento della garanzia federale.
1.6.2 Maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran
Consiglio per l’approvazione di determinate leggi e decreti Nuovo testo Art. 57 cpv. 3bis (nuovo) 3bis L’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio è richiesta anche per leggi e decreti che permet- tono al Cantone di realizzare economie importanti e sono adottati nell’ottica di rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento. La legge definisce la nozione di economia importante.
In virtù dell’articolo 57 capoverso 3bis Cost./NE le leggi e i decreti che consentono al Cantone di realizzare economie importanti devono essere approvati dalla maggio- ranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio, sempreché la loro adozione sia finalizzata a rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento. La modifica della Cost./NE è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.
7 RS 131.233
1.7 Costituzione del Cantone di Ginevra
1.7.1 Votazione popolare del 17 giugno 2012
Nella votazione popolare del 17 giugno 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Ginevra hanno approvato il nuovo titolo decimo F e il nuovo articolo 160 G della Costituzione cantonale del 24 maggio 18478 (Cost./GE) (custodia diurna di bambini in età prescolastica) con 56 174 voti contro 48 918. Con lettera del 29 agosto 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto il conferimento della garanzia federale.
1.7.2 Custodia diurna di bambini in età prescolastica
Nuovo testo Titolo prima dell’art. 160 G Titolo X F (nuovo): Bambini piccoli Art. 160 G (nuovo) Custodia diurna Principio
1 L’offerta di posti per la custodia diurna di
bambini in età prescolastica è adeguata al fabbisogno. Organizzazione
2 Lo Stato e i Comuni organizzano la custo-
dia diurna di bambini in età prescolastica.
3 Valutano il fabbisogno e pianificano,
coordinano e promuovono la creazione di posti per la custodia diurna.
4 Lo Stato è responsabile della sorveglianza
sui posti per la custodia diurna. Finanziamento pubblico
5 I Comuni e le federazioni di Comuni
finanziano la costruzione e la manutenzione delle strutture per la custodia diurna.
6 Lo Stato, i Comuni e le federazioni di
Comuni finanziano la loro gestione, al netto della partecipazione dei genitori e di eventua- li ulteriori entrate. Partenariato pubblico-privato
7 Lo Stato e i Comuni promuovono la crea-
zione e la gestione di strutture private per la custodia diurna, segnatamente di asili nido aziendali.
8 Lo Stato e i Comuni promuovono i partena-
riati pubblici-privati.
8 RS 131.234
Termine
9 Lo Stato e i Comuni adeguano l’offerta di
posti per la custodia diurna al fabbisogno entro un termine di cinque anni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
La nuova disposizione della Costituzione ginevrina sancisce l’obbligo del Cantone e dei Comuni di adeguare al fabbisogno l’offerta di posti per la custodia diurna di bambini in età prescolastica entro un termine di cinque anni. Stabilisce inoltre de- terminati principi in merito all’organizzazione, al finanziamento e alla promozione di partenariati pubblici-privati. La modifica della Cost./GE è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.
2 Costituzionalità
2.1 Conformità al diritto federale
Dall’esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Uri, Soletta, Basi- lea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel, Ginevra adempiono le condizioni poste dall’articolo 51 della Costituzione federale. Alle disposizioni modificate deve essere pertanto conferita la garanzia federale.
2.2 Competenza dell’Assemblea federale
In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, l’Assemblea federale è competente per conferire la garanzia alle costituzioni cantonali. Accorda la garanzia con un decreto federale semplice, ovvero non sottostante a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).