Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)»
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Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’imposizione forfettaria)»
del 26 giugno 2013
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’imposizione forfettaria)» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta conside- razione.
26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2013-0968 4659
Compendio
L’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’imposizione forfettaria)» chiede l’abolizione dell’imposizione secondo il dispendio. Il Consiglio federale respinge l’iniziativa. Intende infatti avvalersi di questo strumento politico importante per la piazza economica svizzera.
Contenuto dell’iniziativa popolare L’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’impo- sizione forfettaria)», depositata il 19 ottobre 2012 con 103 012 firme valide, chiede l’abolizione dell’imposizione secondo il dispendio. L’imposizione secondo il dispen- dio si fonda su una modalità di calcolo particolare per determinare il reddito e la sostanza. Le imposte sono calcolate non già in base al reddito e alla sostanza effet- tivi, ma in base alle spese sostenute, in Svizzera e all’estero, in funzione del tenore di vita del contribuente e delle persone a suo carico. Possono beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio i cittadini stranieri che si stabiliscono in Svizzera (domicilio fiscale) per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni e che non vi esercitano un’attività lucrativa.
Pregi e difetti dell’iniziativa popolare In caso di accettazione dell’iniziativa, il principio dell’equità fiscale orizzontale sarà completamente rispettato. L’iniziativa non tiene tuttavia conto né dell’impor- tanza dell’imposizione secondo il dispendio per le entrate fiscali e l’economia di alcuni Cantoni, né della perdita di attrattiva della piazza economica svizzera che la sua accettazione comporterebbe.
Proposta del Consiglio federale Con il presente messaggio il Consiglio federale propone pertanto alle Camere federali di raccomandare di respingere l’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’imposizione forfettaria)»
Messaggio
1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa
1.1 Testo dell’iniziativa
Il testo dell’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’imposizione forfettaria)» ha il seguente tenore:
I La Costituzione federale1 è modificata come segue: Art. 127 cpv. 2bis (nuovo) 2bis I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. L’imposi- zione secondo il dispendio è vietata.
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 9 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell’articolo 127 cpv. 2bis (Principi dell’imposizione fiscale) 1 La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione entro tre anni dall’accet- tazione dell’articolo 127 capoverso 2bis. 2 Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d’ese- cuzione, l’articolo 127 capoverso 2bis si applica direttamente.
1.2 Riuscita e termini di trattazione
L’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’impo- sizione forfettaria)» è stata sottoposta ad esame preliminare dalla Cancelleria fede- rale il 5 aprile 20112 e depositata il 19 ottobre 2012 con le firme necessarie. Con decisione del 20 novembre 2012, la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 103 012 firme valide3. L’iniziativa è stata presentata sotto forma di progetto elaborato. Non intendiamo presentare un controprogetto, né diretto né indiretto. Conformemente all’articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento (LParl), il nostro Consiglio deve presentare, al più tardi entro il 19 ottobre 2013, un disegno di
decreto accompagnato da un messaggio. Conformemente all’articolo 100 LParl, l’Assemblea federale deve decidere in merito alla raccomandazione di voto entro il 19 aprile 2015.
1.3 Validità
L’iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)5: a. è presentata sotto forma di progetto interamente elaborato e soddisfa pertan- to le esigenze di unità della forma; b. tra le singole parti dell’iniziativa vi è un nesso oggettivo. Essa soddisfa per- tanto il principio dell’unità della materia; c. l’iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale pubblico. Essa soddisfa pertanto il principio della compatibilità con il diritto internazionale. L’iniziativa popolare è pertanto valida.
2 Situazione iniziale
2.1 Regolamentazione nella LIFD e nella LAID
L’imposizione secondo il dispendio si basa su una particolare modalità di calcolo per determinare il reddito e la sostanza. Le imposte sono calcolate non sulla base del reddito e della sostanza effettivi, bensì in base ai costi corrispondenti al tenore di vita (ossia alle spese), in Svizzera e all’estero, del contribuente e delle persone a suo carico. La legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevedono l’imposizione secondo il dispendio, se sono adempite le seguenti condizioni cumulative (cfr. art. 14 LIFD e art. 6 LAID): – domicilio in Svizzera: per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni; – cittadinanza straniera; – nessuna attività lucrativa in Svizzera. I cittadini svizzeri possono essere tassati secondo il dispendio nell’anno in cui eleg- gono domicilio in Svizzera per la prima volta o dopo un’assenza dalla Svizzera di almeno dieci anni. Nell’anno successivo, sono tuttavia sottoposti a una tassazione ordinaria. Le spese corrispondenti al tenore di vita che il contribuente ha sostenuto nel corso dell’anno fiscale costituiscono la base di calcolo, per la quale la Confederazione e i Cantoni prevedono tuttavia un importo minimo (p. es. il quintuplo dei costi abitativi; in merito alla revisione dell’imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012
5 RS 101 6 RS 642.11 7 RS 642.14
cfr. n. 2.3). Inoltre, l’imposta calcolata in base al dispendio è comparata all’importo dell’imposta che risulterebbe dall’imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sul reddito in Svizzera e (nei Cantoni) sui beni patrimoniali, nonché – se si beneficia dei vantaggi derivanti dalle convenzioni di doppia imposizione – su talune entrate estere (cosiddetto «calcolo di controllo»). Determinante per la base di calcolo è l’importo massimo che risulta dalle spese di sostentamento, dalle condizioni minime e dal calcolo di controllo. L’imposta secondo il dispendio si calcola in base alla tariffa ordinaria. I Cantoni sono liberi di prevedere o no l’imposizione secondo il dispen- dio. Se la introducono nella loro legislazione, sono tenuti a rispettare le prescrizioni della LAID. Se un Cantone non prevede nella propria legislazione cantonale l’impo- sizione secondo il dispendio, questa è tuttavia applicabile per l’imposta federale diretta.
2.2 Disciplina delle convenzioni di doppia imposizione
Possono beneficiare delle convenzioni di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI) le persone che risiedono nell’uno o nell’altro Stato contraente o in entrambi gli Stati. Nel quadro dell’imposizione secondo il dispendio, si pone in particolare la questione della residenza e quindi del diritto di beneficiare dei vantaggi delle CDI svizzere. Le CDI concluse dalla Svizzera si suddividono in tre categorie. La categoria di CDI più importante è composta dalle CDI concluse con gli Stati che considerano una persona che vive in Svizzera come ivi residente a tutti gli effetti, anche se la persona in questione è tassata secondo il dispendio (la cosiddetta imposizione ordinaria secondo il dispendio). Altri Stati esigono invece la cosiddetta imposizione secondo il dispendio modificata. Le CDI concluse con tali Stati (Austria, Belgio, Canada, Germania, Italia, Norvegia e Stati Uniti) rientrano nella seconda categoria. Tali Stati considerano che una persona fisica è un residente in Svizzera, quindi può beneficiare dei vantaggi della convenzione corrispondente, soltanto se dichiara tutti i redditi provenienti dallo Stato contraente interessato assoggettati all’imposta sul reddito in Svizzera. Chiedono un’imposizione al tasso applicato al reddito globale imponibile in Svizzera. Infine, la terza categoria è costituita dalla CDI conclusa con la Francia che presenta una particolarità: secondo detta convenzione una persona non è resi- dente di uno degli Stati contraenti quando è ivi tassata sulla base di un calcolo forfet- tario a partire dal valore locativo del suo alloggio. Dal 1° gennaio 2013 la Francia considera che le persone tassate secondo il dispendio in Svizzera lo sono sulla base di un calcolo forfettario, motivo per cui nega loro i vantaggi della CDI conclusa con la Svizzera. La Svizzera, da parte sua, continua a partire dal principio che le persone tassate secondo il dispendio in Svizzera sono residenti svizzeri ai sensi della CDI.
2.3 Revisione dell’imposizione secondo il dispendio
Negli ultimi anni l’imposizione secondo il dispendio è stata vieppiù oggetto di controversie, in particolare da quando il Cantone di Zurigo l’ha abrogata in occa- sione della votazione popolare indetta nel 2009. Pur ritenendo necessario procedere a una riforma, il nostro Consiglio si è sempre espresso a favore del mantenimento di
detta imposizione. A tal fine, nel messaggio del 29 giugno 20118 abbiamo presentato alle Camere federali alcune proposte per inasprire l’imposizione secondo il dispen- dio. La riforma è stata elaborata in stretta collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e con la partecipazione dei Cantoni. Il 28 settembre 2012 le Camere federali hanno adottato il progetto di legge senza modificarne il contenuto9. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 17 gennaio 2013. Il 20 febbraio 2013 ne abbiamo pertanto deciso l’entrata in vigore: la modifica della LAID entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 e quella della LIFD il 1° gennaio 201610 (la differenza tra queste due date è dovuta al termine di 2 anni fissato per l’adeguamento della legislazione cantonale in virtù dell’art. 72q LAID a cui si aggiunge l’intenzione di rendere le nuove normative valide nel contempo per Confederazione e Cantoni). Sostanzialmente è stato deciso di adottare le seguenti modifiche: – per l’imposta federale diretta e le imposte cantonali, il settuplo della pigione o del valore locativo oppure il triplo del prezzo della pensione annua per il vitto e l’alloggio determina le spese minime a livello mondiale; – per quanto riguarda l’imposta federale diretta deve essere inoltre stabilita una base minima di calcolo di 400 000 franchi. Anche i Cantoni sono tenuti a stabilire una base di calcolo minima, ma sono liberi di fissarne l’importo; – è precisato che fa stato il dispendio a livello mondiale; – per l’imposizione secondo il dispendio, i Cantoni sono esplicitamente tenuti a prendere in considerazione l’imposta sulla sostanza; – per poter beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio, i coniugi che vivono in comunione domestica devono soddisfare entrambi tutte le condi- zioni necessarie; – i cittadini svizzeri non possono più beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio nell’anno del loro arrivo in Svizzera; – alle persone che, al momento dell’entrata in vigore delle modifiche della LIFD, erano tassate secondo il dispendio si applica il diritto vigente durante cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2020.
2.4 Imposizione secondo il dispendio nei Cantoni
Imposizione secondo il dispendio abrogata ZH, AR, SH, BL, BS nei Cantoni Iniziativa popolare per l’abrogazione respinta, TG, SG, LU, BE, NW ma inasprimento della legislazione Iniziativa popolare riuscita, votazione non GE (votazione non prima del 2014), ancora avvenuta TI Iniziativa popolare lanciata ZG, OW Iniziativa popolare non riuscita VD, AG
8 FF 2011 5433 9 FF 2012 7295
10 RU 2013 779, qui 782
3 Scopi e contenuto dell’iniziativa popolare
Secondo i promotori dell’iniziativa, l’imposizione secondo il dispendio costituisce un privilegio fiscale inammissibile, motivo per cui ne chiedono l’abrogazione. Vi è da chiedersi quale sia la portata del primo periodo del nuovo articolo 127 capo- verso 2bis Cost.: «I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissi- bili.» L’articolo 127 capoverso 2 Cost. disciplina i principi dell’imposizione, ossia i prin- cipi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Si tratta di concretizzare nel diritto fiscale il principio dell’uguaglianza giuridica. Il principio della generalità dell’impo- sizione assicura che, per quanto possibile, tutti i cittadini provvedano alla spesa finanziaria dello Stato. Secondo il principio dell’uniformità dell’imposizione, le persone che si trovano in condizioni identiche devono essere tassate nello stesso modo, mentre l’onere fiscale di chi si trova in condizioni effettivamente diverse deve essere adeguato di conseguenza. Il principio fondamentale è costituito dal principio della capacità economica, secondo cui i contribuenti devono essere gravati in egual misura secondo i mezzi a loro disposizione; l’onere fiscale dei singoli contribuenti deve essere stabilito in base ai beni economici di cui dispongono e alla loro situazio- ne personale.11 Il primo periodo del testo dell’iniziativa non ha quindi una portata più ampia rispetto all’articolo 127 capoverso 2 Cost. o al principio dell’uguaglianza giuridica di cui all’articolo 8 Cost. La disposizione transitoria prevede che la Confederazione emani la legislazione d’esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare. Se entro tale termine non è posta in vigore una legge d’esecuzione, la disposizione costituzionale si applica direttamente. Ciò significa che il testo dell’iniziativa entrerebbe in vigore il giorno stesso della sua eventuale accettazione da parte di Popolo e Cantoni, e questo in virtù dell’arti- colo 195 Cost.; tuttavia l’articolo 127 capoverso 2bis Cost. non sarebbe applicabile immediatamente. La legislazione d’esecuzione dovrebbe tuttavia essere emanata entro tre anni. Fino all’entrata in vigore di quest’ultima, l’imposizione secondo il dispendio continuerebbe ad essere applicata conformemente al diritto vigente.
4 Valutazione dell’iniziativa
4.1 Valutazione delle esigenze dell’iniziativa
4.1.1 Equilibrio tra attrattiva economica ed equità fiscale
L’imposizione secondo il dispendio si situa a cavallo tra l’attrattiva della piazza economica e il principio dell’equità fiscale. Ai fini di una valutazione globale dei vantaggi e degli svantaggi di questo strumento è quindi necessario soppesarne i pro e i contro.
11 Kurt Vallender/René Wiederkehr, St. Galler Kommentar, San Gallo, 2008, ad art. 127 cpv. 2 Cost., n. marg. 9 segg. con altre indicazioni.
In merito all’equità fiscale, l’articolo 127 capoverso 2 Cost. esige che in ambito di riscossione dell’imposta vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Per quanto riguarda il cosiddetto principio della capacità eco- nomica occorre distinguere tra equità fiscale orizzontale ed equità fiscale verticale. L’equità fiscale orizzontale implica che fattispecie comparabili siano tassate in modo comparabile (trattamento fiscale comparabile di elementi comparabili). Il principio dell’equità fiscale verticale chiede che gli individui con capacità econo- mica diversa siano tassati diversamente (trattamento fiscale diverso di elementi diversi), cosicché le persone con maggiori capacità economiche devono pagare più imposte rispetto alle persone meno abbienti. Per quanto riguarda l’equità fiscale abbiamo constatato che i contribuenti la cui capacità economica è pressoché uguale sono tassati diversamente a causa dell’impo- sizione secondo il dispendio, il che tange il principio dell’equità fiscale orizzon- tale.12 L’imposizione secondo il dispendio ha tuttavia effetti economici positivi. Rafforza l’attrattiva della piazza svizzera nella concorrenza fiscale internazionale volta ad attirare persone private facoltose e particolarmente mobili sul piano internazionale che esercitano un effetto positivo sull’occupazione e pagano imposte sul reddito superiori alla media. – In un rapporto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni13 si stima che il numero di posti di lavoro legati all’imposizione secondo il dispendio ammonta a 22 497. La stima concernente la portata dell’effetto sull’occupa- zione non è tuttavia molto affidabile: le cifre menzionate nel rapporto in questione vanno intese come valori massimi. Occorre in particolare prendere in considerazione il fatto che i lavoratori attivi nei settori interessati (soprat- tutto in quelli edilizio e immobiliare), senza l’arrivo delle persone tassate secondo il dispendio avrebbero verosimilmente trovato lavoro in un altro settore.14 In tale contesto, l’imposizione secondo il dispendio dovrebbe assumere una certa rilevanza economica soltanto nelle regioni (periferiche) strutturalmente deboli. – Nel 2012 le persone tassate secondo il dispendio erano 5634. Questi contri-
buenti hanno versato complessivamente alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni 695 milioni di franchi di imposte sul reddito. Il reddito medio per persona tassata secondo il dispendio ammontava pertanto a 123 358 fran- chi15 sui tre livelli statali.
12 Cfr. messaggio del 29 giugno 2011 concernente la legge federale sull’imposizione secondo il dispendio, FF 2011 5433, qui 5457. 13 Rapporto dell’AFC del 25.1.2010, Die Besteuerung nach dem Aufwand aus ökonomischer Sicht; consultabile in tedesco sul sito www.estv.admin.ch/dokumentation/Berichte. 14 Cfr. Rentsch, Hans (2012), Pauschalbesteuerung – eine Lanze für den Steuerföderalismus. In: G. Schwarz und M. Salvi (Avenir Suisse, Hrsg.), Steuerpolitische Baustellen. Zurigo, 2012, p. 239.
15 Fonte: comunicato stampa della Conferenza dei direttori delle finanze (CDF)
del 17.5.2013.
4.1.2 Confronto con altri Stati
Per quanto concerne la possibilità offerta a determinati gruppi di persone fisiche di beneficiare di un’imposizione particolare, nel raffronto internazionale la Svizzera non svolge alcun ruolo particolare. Hong Kong e Singapore, per esempio, hanno istituito un cosiddetto regime fiscale territoriale. In tale sistema, i redditi provenienti dall’estero sono generalmente esenti da imposte: sono tassati soltanto i redditi provenienti da fonti nazionali. Anche altri Stati applicano questo regime fiscale. Tuttavia, in alcuni casi, questo sistema non si applica a tutti i contribuenti, ma unicamente alle persone che soddisfano talune condizioni e che, per una durata determinata, spesso di cinque o dieci anni, hanno eletto domicilio fiscale nello Stato in questione. La Cina, il Belgio, la Spagna e il Portogallo applicano tra l’altro questo genere di regime fiscale. Vi sono inoltre Stati che non tassano i redditi provenienti dall’estero di taluni contri- buenti, a condizione che tali redditi non siano trasferiti («remitted») nello Stato in questione. L’esempio più noto è quello del Regno Unito. Tuttavia, anche il Giap- pone, l’Irlanda o Malta prevedono la possibilità di ricorrere a questo genere d’impo- sizione in determinati casi.16
4.1.3 Conclusione
Il nostro Consiglio riconosce l’importanza che l’imposizione secondo il dispendio riveste per l’attrattiva della piazza economica Svizzera e, di conseguenza, per il gettito fiscale e l’economia. L’inasprimento deciso in occasione della recente riforma dell’imposizione secondo il dispendio contribuisce essenzialmente a meglio tener conto del principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Da parte nostra riteniamo che questa decisione sia un compromesso equilibrato tra le esigenze in materia di equità fiscale e quelle in materia di competitività economica che anche i Cantoni in parti- colare devono soddisfare. Riteniamo pertanto che non si debba rinunciare allo strumento dell’imposizione secondo il dispendio.
4.2 Ripercussioni in caso di accettazione dell’iniziativa
4.2.1 Ripercussioni giuridiche
Se l’iniziativa popolare fosse accettata da Popolo e Cantoni verrebbe a cadere la possibilità di tassare secondo il dispendio, anziché secondo il reddito, le persone che per la prima volta eleggono domicilio in Svizzera e che non vi esercitano un’attività lucrativa. Le persone finora tassate secondo il dispendio sarebbero in tal caso tassate secondo la tariffa ordinaria, sempre che decidano di mantenere il domicilio fiscale in Svizzera. Se queste persone lasciassero la Svizzera, l’assoggettamento fiscale illimi- tato in Svizzera verrebbe a cadere. Tutt’al più sussisterebbe un assoggettamento
limitato (p. es. beni immobili in Svizzera) in base all’appartenenza economica. In caso di accettazione dell’iniziativa, le persone che si trasferiscono in Svizzera sareb- bero sottoposte all’imposizione ordinaria.
4.2.2 Ripercussioni finanziarie
L’abrogazione dell’imposizione secondo il dispendio avrebbe ripercussioni sul gettito fiscale. È tuttavia difficile formulare previsioni precise sulle ripercussioni finanziarie, poiché queste ultime dipendono dalla reazione delle persone interessate al cambiamento delle condizioni quadro legislative. Eventuali diminuzioni o aumen- ti delle entrate dipendono da: – quanti (e in particolare quali) contribuenti lascerebbero completamente la Svizzera; – quanti contribuenti si trasferirebbero in un altro Cantone che presenta un onere inferiore dell’imposizione sul reddito; – quanti contribuenti rimarrebbero, del tutto o in parte, nel Cantone di domi- cilio e – quanto ammontano le imposte ordinarie che i contribuenti che rimangono in Svizzera dovrebbero versare. Talune informazioni in merito a eventuali ripercussioni finanziarie sono fornite dalle cifre del Cantone di Zurigo. In reazione all’abrogazione dell’imposizione secondo il dispendio a partire dal 1°gennaio 2010 le persone tassate secondo il dispendio che hanno lasciato il Cantone di Zurigo entro la fine del 2010 erano 97 su 201, di cui 67 si sono trasferite in un altro Cantone e 30 hanno lasciato la Svizzera17. Ciò cor- risponde a una quota di emigrazione di circa il 48 per cento. Ci chiediamo se l’abrogazione dell’imposizione secondo il dispendio a livello nazi- onale comporterebbe una quota di emigrazione analoga. – A favore di una quota di emigrazione inferiore vi è l’argomento secondo cui gran parte delle persone tassate secondo il dispendio che hanno lasciato il Cantone di Zurigo si sono stabilite in altri Cantoni, dove presumibilmente può optare per mantenere lo stesso genere d’imposizione. In caso di un’abro- gazione della medesima a livello svizzero, rimarrebbero soltanto le opzioni dell’imposizione ordinaria in un Cantone con un onere fiscale più basso o il trasferimento all’estero. – A favore di una quota di emigrazione più elevata vi è invece l’argomento secondo cui l’attrattiva che esercita la città di Zurigo grazie alle sue possi- bilità di alloggio e al suo carattere internazionale ha probabilmente spinto alcuni contribuenti tassati secondo il dispendio a rimanere nel Cantone, mentre in caso di soppressione dell’imposizione secondo il dispendio in tutta la Svizzera, le persone tassate in questo modo residenti in altri Cantoni pre- ferirebbero emigrare all’estero.
17 Fonte: Direzione delle finanze del Cantone di Zurigo; cfr. in particolare il comunicato stampa del 16.03.2012, consultabile sul sito www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/
Alcuni Comuni o Cantoni potrebbero registrare maggiori entrate fiscali in caso di abrogazione dell’imposizione secondo il dispendio se i beni immobili lasciati dalle persone tassate secondo il dispendio vengono acquistati da economie domestiche abbienti che giungono da altri Comuni o Cantoni: di questi vantaggi fiscali benefice- rebbero tuttavia essenzialmente alcuni Comuni o Cantoni, meno la Confederazione o la Svizzera in generale, dato che il trasferimento di economie domestiche benestanti in un Comune (con le conseguenti maggiori entrate) presuppone l’emigrazione da un altro Comune (con le conseguenti perdite fiscali per il medesimo). Tuttavia è altresì possibile che i beni immobili resi disponibili vengano acquistati da persone prove- nienti dall’estero che apporterebbero in tal caso nuovo substrato fiscale. Come si evince dalle suddette considerazioni è difficile, sulla base delle esperienze maturate nel Cantone di Zurigo, trarre conclusioni sulle ripercussioni fiscali di un’abrogazione dell’imposizione secondo il dispendio per tutto il territorio svizzero. Occorre partire dal principio che sono toccati dalle emigrazioni dei contribuenti soprattutto i Comuni e i Cantoni che presentano un onere fiscale proporzionalmente elevato e/o che non possono offrire altri vantaggi legati alla piazza economica. Le cifre del Cantone di Zurigo lasciano tuttavia supporre che in caso di abrogazione dell’imposizione secondo il dispendio le perdite fiscali a livello nazionale dovrebbe- ro rimanere entro limiti contenuti: la Direzione delle finanze del Cantone di Zurigo18 ha constatato che le maggiori e minori entrate che si possono osservare in base alle cifre provvisorie dell’Amministrazione delle contribuzioni per il 2010 sono per lo più equilibrate. Ciò è tuttavia dovuto alle imposte pagate da una singola persona per un importo di svariati milioni di franchi, la quale, nel frattempo, ha lasciato il Can- tone di Zurigo.
4.2.3 Ripercussioni economiche
L’importanza dell’imposizione secondo il dispendio varia molto da un Cantone all’altro. Questo genere di imposizione è molto diffuso soprattutto nella Svizzera occidentale, dove peraltro è stato introdotto per primo (a metà del XIX secolo). Alla fine del 201219 la maggior parte delle persone tassate secondo il dispendio era resi- dente nei Cantoni di Vaud (1396), del Vallese (1300) e di Ginevra (710). Ciò cor- risponde a quasi il 60 per cento delle persone tassate secondo il dispendio a livello nazionale (5634). Nella Svizzera tedesca sono i Cantoni dei Grigioni (268) e di Berna (211) a detenere il maggior numero di persone tassate secondo il dispendio. Il Ticino ne contava 877. Gli altri 20 Cantoni insieme registravano soltanto il 15 per cento delle persone tassate secondo il dispendio. Questa disparità nella ripartizione fa sì che le ripercussioni economiche e finanziarie di un’abrogazione dell’imposi- zione secondo il dispendio possono essere considerate complessivamente piuttosto esigue, mentre per alcuni Cantoni e Comuni dovrebbero avere un peso preponderan- te. Come le ripercussioni finanziarie (cfr. n. 4.2.2), anche gli effetti economici sono difficilmente quantificabili. Negativamente colpite dovrebbero essere in particolare
18 Fonte: Direzione delle finanze del Cantone di Zurigo; cfr. in particolare il comunicato stampa del 16.03.2012, consultabile sul sito www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/
19 Fonte: comunicato stampa della Conferenza dei direttori delle finanze (CDF)
del 17.5.2013.
le regioni (periferiche) strutturalmente deboli, che alle perdite di posti di lavoro legate all’emigrazione di contribuenti tassati secondo il dispendio non potrebbero compensare in altro modo.
4.3 Compatibilità con gli impegni internazionali
della Svizzera Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dall’iniziativa.
5 Conclusioni
Il nostro Consiglio si è sempre pronunciato a favore del mantenimento dell’imposi- zione secondo il dispendio; l’ultima volta l’ha fatto in occasione delle deliberazioni parlamentari sulla revisione dell’imposizione secondo il dispendio.20 Gli argomenti che abbiamo addotto a favore del suo mantenimento (importanza economica e fiscale) non sono cambiati, motivo per cui respingiamo l’iniziativa popolare. Nel corso della sessione autunnale 2012 le Camere federali hanno accolto una revi- sione dell’imposizione secondo il dispendio. Scopo di tale revisione è di migliorare, mediante un disciplinamento uniforme e un inasprimento dei requisiti minimi, lo strumento dell’imposizione secondo il dispendio, migliorandone in tal modo l’accet- tazione e rispettando l’equilibrio tra le esigenze in materia di equità fiscale e quelle in materia di competitività della piazza economica. La revisione è stata approvata a grande maggioranza dopo approfonditi dibattiti in seno alle due Camere. Questa revisione è il frutto di un compromesso politico, supportato in particolare dai Can- toni. Ulteriori inasprimenti sarebbero impensabili senza intaccare l’essenza stessa dell’istituto. Proposte in tal senso (p. es. requisiti minimi più elevati, divieto di esercitare un’attività lucrativa anche all’estero, introduzione di un limite di età) sono state nettamente respinte dal Parlamento. Alla luce di questi fatti riteniamo superfluo opporre un controprogetto, diretto o indiretto, all’iniziativa popolare.
20 Cfr. al riguardo il messaggio del 29 giugno 2011 concernente la legge federale sull’imposizione secondo il dispendio, FF 2011 5433.