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Messaggio concernente l'approvazione della partecipazione della Svizzera all'infrastruttura di ricerca internazionale «Fonte di spallazione europea ESS» e la modifica del decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2013–2016

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Messaggio concernente l’approvazione della partecipazione della Svizzera all’infrastruttura di ricerca internazionale «Fonte di spallazione europea ESS» e la modifica del decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2013–2016

del 3 settembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di due decre- ti federali che approvano la partecipazione della Svizzera alla costruzione e alla gestione dell’infrastruttura di ricerca internazionale «Fonte di spallazione europea ESS» (disegno 1) e il suo finanziamento (disegno 2).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

3 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-0631 5803

Compendio

La Svizzera deve poter partecipare all’infrastruttura di ricerca internazionale «Fonte di spallazione europea» (European Spallation Source, ESS), un’infra- struttura conforme al quadro giuridico europeo (European Research Infrastruc- ture Consortium) ERIC. Nel contempo si tratta di assicurare il finanziamento a lungo termine della partecipazione svizzera alla costruzione e alla gestione dell’ESS fino al 2026.

Situazione iniziale Oggi, per fare ricerca ad alto livello, la Svizzera ha bisogno di partecipare in molti ambiti a infrastrutture di ricerca internazionali. Spesso simili infrastrutture non sono alla portata di un unico Stato e richiedono quindi la cooperazione di vari Paesi. La partecipazione della Svizzera alle infrastrutture di ricerca internazionali rafforza notevolmente il sistema della ricerca svizzero. La promozione di simili infrastrutture è un importante aspetto del messaggio ERI 2013–2016 e fa quindi parte degli obiettivi di legislatura del Consiglio federale. Con l’ERIC, un nuovo quadro giuridico europeo per le infrastrutture di ricerca, la Commissione europea intende semplificare la costruzione e la gestione transnazio- nale di strutture di ricerca internazionali da parte di vari Stati. Il quadro giuridico è stato sviluppato come necessaria e flessibile alternativa alle forme giuridiche esi- stenti che spesso complicano la costituzione di nuove infrastrutture internazionali. La Svizzera partecipa attualmente alla progettazione di varie nuove infrastrutture di ricerca, in alcuni casi con un ruolo di primo piano. Gran parte di queste infrastrut- ture prevede l’adozione del quadro giuridico ERIC. Al momento la Svizzera può partecipare a queste infrastrutture di ricerca solo in veste di osservatrice e senza alcun potere decisionale. Una sua partecipazione come membro sarà possibile per ogni infrastruttura di ricerca solo dopo che avrà riconosciuto il quadro giuridico ERIC. Secondo il regolamento CE relativo al quadro giuridico ERIC possono essere membri di un’infrastruttura di ricerca ERIC Paesi associati, Paesi terzi e organiz- zazioni intergovernative. La partecipazione di Paesi terzi e di organizzazioni inter- governative deve essere riconosciuta dall’assemblea dei membri di un ERIC.

Contenuto dei disegni La Fonte di spallazione europea ESS che verrà costruita a Lund, in Svezia, è l’infrastruttura di ricerca con quadro giuridico ERIC attualmente più importante dal punto di vista della Svizzera. L’ESS sarà la più potente fonte di neutroni al mondo. L’adesione chiesta con il disegno 1 dovrà garantire il livello di eccellenza della ricerca svizzera nell’ambito della diffusione dei neutroni. Sulla base della «Road map svizzera per le infrastrutture di ricerca» approvata dal Consiglio fede- rale, il Parlamento ha già stanziato con il messaggio ERI 2013–2016 un primo credito d’impegno per la partecipazione svizzera all’ESS. Il disegno 2 del presente messaggio è inteso ad assicurare il finanziamento a lungo termine della partecipa-

zione della Svizzera alla costruzione e alla gestione dell’ESS fino al 2026, prolun- gandolo oltre il periodo iniziale previsto dallo statuto dell’ESS. La Svizzera può partecipare a un’infrastruttura di ricerca ESS-ERIC semplicemente dichiarando di riconoscerne la base legale, ossia il regolamento ERIC. Questa dichiarazione fatta dalla Svizzera nei confronti della Commissione europea è da equiparare a un trattato internazionale che deve essere approvato dall’Assemblea federale.

Abbreviazioni

BBMRI Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (Infrastruttura di ricerca per le biobanche e le risorse biomolecolari) CE Commissione europea CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Laboratorio europeo di fisica delle particelle) CESSDA Consortium of European Social Science Data Archives (Consorzio degli archivi di dati europei di scienze sociali) CGUE Corte di giustizia dell’Unione europea ECRIN European Clinical Research Infrastructure Network (Rete europea di infrastrutture per la ricerca clinica) ELIXIR European Bio-informatics Infrastructure (Infrastruttura europea di bioinformatica) EMBL European Molecular Biology Laboratory (Laboratorio europeo di biologia molecolare) EPOS European Plate Observing System (Sistema europeo di monitoraggio delle scienze della Terra solida) ERI Educazione, ricerca e innovazione ERIC European Research Infrastructure Consortium (Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca) ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca) ESO European Southern Observatory (Osservatorio australe europeo) ESS European Spallation Source (Fonte di spallazione europea) FORS Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (Fondazione svizzera per la ricerca in scienze sociali) ICOS Integrated Carbon Observation System (Sistema integrato di monitoraggio dei gas serra) KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (Centro di ricerche congiunturali del PF di Zurigo) LPRI Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (RS 420.1) Messaggio ERI Messaggio del 22 febbraio 2012 concernente il promovimento 2013–2016 dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2013–2016 (FF 2012 2727) PF Politecnico federale PMI Piccole e medie imprese PQRS Programma quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione europea R&S Ricerca e sviluppo

Road map svizzera Road map svizzera per le infrastrutture di ricerca SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (Indagine su salute, invecchiamento e pensioni in Europa) SSE Sondaggio sociale europeo TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea UE Unione europea XFEL X-ray free-electron laser (Laser europeo a raggi x a elettroni liberi)

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Odierna partecipazione della Svizzera

a infrastrutture di ricerca internazionali Anche in Svizzera la ricerca di punta, per essere tale, ha bisogno delle grandi infra- strutture di ricerca internazionali, ossia di grandi impianti di ricerca, banche dati, reti di computer, software e sistemi di comunicazione, raccolte o archivi. Queste infra- strutture possono essere ubicate in un unico sito o essere distribuite su più siti e formare una rete organizzata; sono al centro del «triangolo della conoscenza» costi- tuito da educazione, ricerca e innovazione e svolgono una funzione essenziale nello sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie oltre che per il raggiungimento del- l’eccellenza scientifica. Ad esempio gli osservatori delle scienze ambientali, le banche dati di genomica e scienze sociali, i sistemi di elaborazione di immagini o le camere bianche per la nanoelettronica, gli impianti di irradiazione per la ricerca sui materiali e i supercalcolatori sono strumenti indispensabili per lo sviluppo delle conoscenze. Offrendo servizi di ricerca unici, avvicinando i giovani alla ricerca e mettendo in collegamento i vari centri della ricerca, queste infrastrutture svolgono un ruolo chiave nella creazione di un ambiente di ricerca e innovazione efficiente. La Svizzera partecipa già con successo a diverse infrastrutture di ricerca internazio- nali nel quadro di trattati internazionali, ad esempio al CERN (fisica delle particelle e delle alte energie), all’ESO (astrofisica e astronomia terrestre), all’XFEL (ricerca sui materiali e analisi delle strutture) o all’EMBL (biologia molecolare). In tutti questi ambiti la ricerca svizzera è tra i leader a livello mondiale grazie alla possibili- tà di partecipare direttamente a esperimenti e accedere ai dati più aggiornati.

1.1.2 Road map svizzera per le infrastrutture di ricerca

Dato il crescente fabbisogno finanziario per le infrastrutture di ricerca è importante pianificare e impiegare in maniera accorta i mezzi disponibili. Ai sensi dell’arti- colo 41 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) e dell’articolo 55 dell’ordinanza del 29 novembre 20132 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI), la SEFRI è tenuta a elaborare per il Consiglio federale, periodicamente o all’occorrenza, un rapporto sullo stato e lo sviluppo delle infra- strutture di ricerca. Questa cosiddetta «road map» si riferisce in particolare alle strutture di ricerca internazionali di big science e a ulteriori infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale con la partecipazione della Svizzera. Il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha preso atto della prima road map svizzera di questo tipo elaborata nell’ambito di un progetto pilota3. La road map era innanzitutto

una risposta alla road map europea per le infrastrutture di ricerca (Roadmap ESFRI 20084) e ha costituito la base per il capitolo dedicato alle infrastrutture di ricerca del messaggio ERI per gli anni 2013–2016. La road map svizzera in sé non contiene alcun decreto di finanziamento, ma serve come documento di base per l’elabora- zione del messaggio ERI successivo e le richieste di credito in esso contenute. Nell’ambito del messaggio ERI 2013–2016, agli organi deputati è stato assegnato il finanziamento dei rispettivi nodi nazionali svizzeri: al settore dei PF (EPOS: ricerca sismica; ICOS: fisica dell’atmosfera/ricerche sul clima), al Fondo nazionale svizzero (SHARE: salute e invecchiamento in Europa; SSE: studio europeo sulla società; BBMRI: banche biologiche e risorse biomolecolari; ECRIN: ricerca clinica) e in base all’articolo 15 LPRI (CESSDA: scienze sociali, con il nodo svizzero rappresen- tato dalla Fondazione svizzera per la ricerca in scienze sociali FORS; ELIXIR: bioinformatica, con il nodo svizzero SIB-Swiss Institute for Bioinformatics). Per quanto riguarda la rilevanza e l’urgenza, la road map assegna un’elevata priorità al progetto per la creazione di una Fonte di spallazione europea ESS. L’ESS è un’infrastruttura di ricerca europea che avrà sede a Lund e che costituirà la più potente fonte di neutroni al mondo (cfr. n. 1.4). La partecipazione della Svizzera all’ESS è pertanto una misura attuata nel quadro del messaggio ERI 2013–2016 (cfr. n. 1.4.2).

1.1.3 Premesse e genesi del quadro giuridico ERIC

Al giorno d’oggi le infrastrutture di ricerca sono un elemento centrale della ricerca di livello mondiale. Queste strutture hanno, infatti, un ruolo fondamentale nello sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie. Con il crescente sviluppo tecnologico i settori pionieristici della ricerca si fanno sempre più complessi; di conseguenza, le strutture di ricerca spesso non sono alla portata di un’unica istituzione o di un solo Stato o continente. Le infrastrutture di ricerca gestite in comune da più Paesi posso- no essere utilizzate da ricercatori di diversa provenienza e sono la premessa per una ricerca svolta ai massimi livelli. I cicli di rinnovo sempre più ridotti di questi impianti e la complessità dei progetti hanno fatto sì che da più parti fosse formulata la richiesta di creare un quadro giuridico che unificasse le procedure e le condizioni riguardanti la costruzione e la gestione efficiente delle infrastrutture di ricerca di importanza mondiale. Questo nuovo quadro giuridico è inteso a integrare le forme giuridiche previste dal diritto nazionale, internazionale o europeo. Nel 2004 il Con- siglio «Competitività» dell’Unione europea (UE) ha quindi raccomandato di svilup- pare una strategia europea in questo settore al fine di rafforzare la ricerca competiti- va. Su incarico del Consiglio, il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca ESFRI5 ha elaborato nel 2006 con la partecipazione della Svizzera una road map per le infrastrutture di ricerca di importanza strategica che dovranno essere sviluppate congiuntamente nei prossimi 10–20 anni a livello europeo (la cosiddetta «Road map ESFRI»6). La sfida consiste ora nel realizzare questi progetti.

4 European Roadmap for Research Infrastructures

5 European Strategy Forum on Research Infrastructures,

6 Strategy Report on Research Infrastructures – Roadmap 2010:

Il regolamento emanato dal Consiglio europeo relativo al quadro giuridico europeo ERIC7 (regolamento ERIC8) crea un quadro giuridico unitario che completa le norme dei singoli Stati o vigenti tra vari Stati, stabilisce le caratteristiche principali che devono avere le infrastrutture di ricerca europee e indica in maniera chiara le procedure da seguire per conferire lo status richiesto a tali strutture. Si riduce così la densità normativa dato che la costruzione di un’infrastruttura di ricerca fa ora riferi- mento a un’unica base giuridica anziché a varie norme dei singoli Stati e risulta di conseguenza più semplice, rapida e meno onerosa.

1.2 Negoziati relativi all’ERIC

Per la partecipazione generale della Svizzera alle infrastrutture di ricerca ERIC non è prevista la stipula di un accordo tra la Svizzera e la Commissione europea. La Svizzera ha discusso la possibilità di partecipare al quadro giuridico ERIC nel gen- naio del 2013 nell’ambito di un incontro esplorativo con alcuni rappresentanti della Commissione europea, dal quale è emerso che per la partecipazione della Svizzera alle infrastrutture di ricerca ERIC è sufficiente per ogni progetto una dichiarazione del nostro Paese nei confronti della Commissione europea.

1.3 Sintesi del contenuto del regolamento ERIC

Il regolamento ERIC9 emanato dal Consiglio UE nel 2009 e tuttora in vigore stabili- sce le caratteristiche principali delle infrastrutture di ricerca europee e definisce una serie di procedure. La natura giuridica di un ERIC è quella di un’organizzazione internazionale ai sensi del diritto europeo. Obiettivo, scopo e contenuto di un proget- to di ricerca vengono stabiliti dai membri nello statuto dell’ERIC. Qui di seguito vengono descritte le disposizioni più importanti del regolamento.

1.3.1 Definizioni

Infrastruttura di ricerca: per «infrastruttura di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei vari settori. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o essere distribuite su più siti creando in tal modo una rete organizzata di risorse. Un’infra- struttura di ricerca comprende i principali impianti o complessi di strumenti scienti- fici e il materiale di ricerca, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate, il materiale informatico, il software e

7 ERIC = European Research Infrastructure Consortium

8 Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1. 9 Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) F

gli strumenti di comunicazione nonché ogni altro mezzo necessario per raggiungere il livello di eccellenza. ERIC – European Research Infrastructure Consortium: un ERIC è un consorzio di membri (che possono essere Stati membri UE, Paesi associati, Paesi terzi e organiz- zazioni intergovernative) che assicurano congiuntamente la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di ricerca. Un ERIC è dotato di personalità giuridica e ha la massima capacità giuridica, riconosciuta da tutti i membri del consorzio. Paesi associati: sono tali gli Stati non appartenenti all’UE che hanno approvato la partecipazione ai programmi UE e danno un contributo finanziario. I partecipanti di questi Paesi possono prendere parte a progetti alle stesse condizioni dei partecipanti dei Paesi UE. Paesi terzi: Paesi che non sono membri dell’Unione europea e che non sono Paesi associati. In un ERIC un Paese terzo non ha gli stessi diritti degli Stati UE e dei Paesi associati per quanto riguarda due aspetti, la costituzione di un ERIC (sono necessari uno Stato membro e due altri Paesi che sono Stati membri o Paesi associati) e il diritto di voto (gli Stati UE e i Paesi associati detengono la maggioran- za). Osservatori: Paesi associati, Paesi terzi o organizzazioni che non possono ancora entrare a far parte di un ERIC in qualità di membri possono partecipare come osser- vatori senza diritto di voto. Rispetto agli altri partner del consorzio gli osservatori sono chiaramente svantaggiati (nessun diritto di voto, partecipazione unicamente consultiva, accesso limitato a bandi di gara, svantaggi nel reclutamento di personale o nell’utilizzo di un impianto). Il presente messaggio utilizza i termini seguenti: – ERIC (il consorzio); – infrastruttura di ricerca ERIC (l’impianto gestito dal consorzio); – quadro giuridico ERIC (termine generale); – regolamento ERIC (il regolamento dell’UE che disciplina il quadro giuridico ERIC; cfr. n. 1.3).

1.3.2 Principali disposizioni del regolamento ERIC

Qui di seguito vengono riassunte sinteticamente le disposizioni più importanti del regolamento ERIC. Secondo quanto affermato dalla Commissione europea e data la complessità delle procedure previste è improbabile che a breve vengano apportate modifiche al regolamento ERIC. I commenti e le valutazioni dal punto di vista svizzero saranno oggetto dei prossimi capitoli. – Struttura interna: un ERIC deve aver sede legale in uno Stato membro dell’UE o in un Paese associato (art. 8 del regolamento ERIC); può svolgere le sue attività o detenere altre sedi all’interno o all’esterno dell’UE.

– Flessibilità: la struttura interna di un ERIC è molto flessibile, in modo che i membri possano stabilire nel loro statuto i diritti e i doveri, gli organi e le loro competenze e altri regolamenti interni. – Buona gestione finanziaria: per assumersi correttamente la sua responsabili- tà finanziaria, un ERIC deve svolgere le sue attività secondo i principi della buona gestione finanziaria. La gestione delle infrastrutture di ricerca deve in linea di massima avvenire su base non economica per evitare distorsioni della concorrenza. Per incentivare l’innovazione e il trasferimento di cono- scenze e di tecnologie, è opportuno che l’ERIC sia autorizzato a esercitare attività economiche limitate a determinate condizioni: un ERIC deve assol- vere la sua funzione principale senza scopi di lucro, tuttavia può svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non rimettano quest’ultima in discussione (art. 3 del regolamento ERIC). – Responsabilità finanziaria: la responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ERIC è in linea di massima limitata ai rispettivi contributi; il regolamento prevede però una certa flessibilità in modo che queste disposi- zioni possano essere modificate nello statuto e prevedere una maggiore re- sponsabilità finanziaria. – Legge applicabile: la costituzione e il funzionamento interno di un ERIC sono disciplinati dal diritto europeo, in particolare dal regolamento ERIC e dalla legge dello Stato in cui l’ERIC ha la sua sede o del Paese in cui viene gestito un impianto e dallo statuto dei membri. I regolamenti interni relativi alla costruzione e alla gestione di un ERIC sono quindi lasciati in gran parte alla discrezionalità dei suoi membri. Negli ambiti non disciplinati dal diritto europeo e nell’ambito della sicurez- za, della protezione della salute e dell’ambiente, dell’impiego di sostanze pe- ricolose e del rilascio delle autorizzazioni richieste si applica il diritto del Paese nel quale sono svolte le attività relative all’ERIC (ad es. nel caso di infrastrutture distribuite su vari Paesi). – Foro competente: la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è com- petente a statuire in ultima istanza sulle controversie tra i membri riguardo all’ERIC o tra questi e l’ERIC nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui

l’UE sia parte in causa. Per le controversie che non sottostanno al diritto europeo i membri dell’ERIC possono nominare un tribunale arbitrale. Alle vertenze tra l’ERIC e terzi si applica la normativa europea sul foro compe- tente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l’ERIC ha sede legale. – Imposta sul valore aggiunto e appalti pubblici: un ERIC è considerato un organismo o un’organizzazione internazionale. Il consorzio è pertanto esen- tato dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’accisa. Inoltre, le sue gare d’appalto non rientrano nel campo di applicazione delle direttive sulle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. Ogni ERIC può defini- re in merito regole proprie (sulla base del principio della trasparenza, della non discriminazione e della concorrenza).

– Stati fondatori e diritti di voto: tra i membri di un ERIC vi devono essere almeno uno Stato membro dell’UE e due altri Paesi che sono Stati membri o Paesi associati. I Paesi terzi e le organizzazioni intergovernative possono essere membri di un ERIC se la loro partecipazione è stata riconosciuta dall’assemblea dei membri dell’ERIC. Gli Stati membri o i Paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri. Il diritto di voto dei Paesi associati è proporzionale al loro con- tributo finanziario. Per un ERIC ospitato da uno Stato membro, le proposte di modifica del suo statuto richiedono l’accordo della maggioranza degli Stati membri che sono membri di tale ERIC. – Decisione relativa alla costituzione di un ERIC: la Commissione europea verifica se lo statuto e le norme di attuazione sono compatibili con il diritto applicabile e decide in merito alla costituzione dell’ERIC su domanda dei soggetti che hanno tale progetto. La modifica dello statuto deve essere pre- sentata alla Commissione europea a fini di approvazione.

1.4 La Fonte di spallazione europea ESS

1.4.1 In generale

Il 17 giugno 2011 il Consiglio federale ha assicurato la partecipazione attiva della Svizzera all’elaborazione del progetto firmando il memorandum d’intesa sulla partecipazione alla fase di aggiornamento dei piani e sull’intenzione di partecipare alla costruzione e alla gestione della Fonte di spallazione europea ESS10. L’ESS è un grande progetto per un’infrastruttura di ricerca che ha lo scopo di costruire la più potente fonte di neutroni al mondo, utile a innumerevoli settori di ricerca. Molti dei 17 Paesi partner dell’ESS sostengono il progetto già oggi in maniera determinante. Per la fase di aggiornamento dei piani, la Svizzera fa di nuovo affida- mento sull’esperienza, nel frattempo ulteriormente accresciuta, dell’Istituto Paul Scherrer (PSI) cui demanda lo sviluppo e l’ottimizzazione del target di potenza necessario per la produzione di neutroni e l’estrazione delle radiazioni neutroniche. Dal 2012 la SEFRI sostiene il PSI con mezzi finanziari della linea di credito «Coo- perazione internazionale nella ricerca»; le prestazioni del PSI relative all’ESS ven- gono addebitate interamente alla Svizzera. Nel maggio 2009 i Paesi interessati all’ESS hanno scelto a grande maggioranza la città di Lund, nella Svezia del sud, come sede dell’impianto. I costi totali preventiva- ti per la costruzione dell’impianto, che dovrebbe iniziare a produrre i primi neutroni nel 2019, ammontano a 1,83 miliardi di euro. Ai settori di ricerca della fisica dei corpi solidi, delle scienze dei materiali, della cristallografia, della biologia, della chimica e delle proteine le fonti di neutroni di terza generazione come l’ESS aprono nuove e interessanti prospettive con enormi potenzialità di crescita; le radiazioni neutroniche a bassa energia creeranno possibili- tà inedite e consentiranno perfino di «filmare» eventi che si svolgono a livello di nanometri.

10 RS 0.423.13

I governi di Svezia, Danimarca e Norvegia hanno stanziato 120 milioni di euro per la fase di aggiornamento dei piani 2010–2013 e si sono impegnati a coprire il 50 per cento dei costi di costruzione dal 2014; la Danimarca ospiterà a Copenaghen il centro di elaborazione dei dati. Nella sua seduta di dicembre 2012 il Comitato di gestione strategica dell’ESS ha deciso che l’ESS sarà soggetta al quadro giuridico europeo ERIC (sulla base della bozza dello statuto dell’ESS-ERIC che entrerà presumibilmente in vigore alla fine del 2014). Per garantire a livello internazionale l’eccellenza della ricerca svizzera nel campo della diffusione dei neutroni, il nostro Collegio progetta l’adesione della Svizzera all’infrastruttura di ricerca ESS-ERIC con una quota di partecipazione del 3,5 per cento, un valore che rispecchia non solo la forza a livello di PIL della Sviz- zera e le possibilità istituzionali e industriali legate alla costruzione dell’ESS, ma rappresenta anche una stima realistica del grado di utilizzo dell’ESS da parte dei ricercatori svizzeri. Al numero 2.3 del presente messaggio viene spiegato che la facoltà di cui dispone il Consiglio federale di concludere trattati internazionali sulla cooperazione interna- zionale nel settore della ricerca e dell’innovazione (art. 31 della legge federale del 14 dicembre 201211 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, LPRI) non è sufficiente per partecipare a infrastrutture di ricerca ERIC e pertanto all’ESS-ERIC. Per la partecipazione della Svizzera è necessaria l’approvazione del Parlamento (v. disegno 1).

1.4.2 Finanziamento

Nell’ambito del messaggio ERI 2013–2016 è stato stanziato un credito d’impegno di 32,4 milioni di franchi per gli anni 2014–201912 come primo contributo della Sviz- zera alla costruzione dell’ESS. Il disegno 2 del presente messaggio è inteso a esten- dere il finanziamento a lungo termine della partecipazione della Svizzera alla costru- zione e alla gestione dell’ESS oltre il periodo inziale previsto dallo statuto dell’ESS, ossia fino al 2026. Per garantire una quota del 3,5 per cento di partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC sono necessari, come qui di seguito illustrato, altri 97,8 milioni di franchi per il periodo 2017–2026. La percentuale del 3,5 per cento per il finanziamento a lungo termine dell’ESSERIC da parte della Svizzera è stata calcolata sulla base del profilo di bilancio attuale per il periodo 2013–2028, che figura all’allegato 2 dello statuto dell’ESS (fig. 1) e com- prende tre componenti: costruzione, entrata in funzione e gestione.

11 RS 420.1

12 FF 2012 7413, qui 7414, art. 5.

Figura 1 Profilo di bilancio per la costruzione e l’entrata in funzione, prezzi gennaio

2013 (mio. EUR, allegato 2 statuto dell’ESS)

In base al tasso di cambio ipotizzato di 1 euro = 1,25 franchi per tutti i calcoli, la costruzione dell’ESS verrebbe a costare 2304 milioni di franchi, l’entrata in fun- zione 1013 milioni di franchi e la gestione 175 milioni di franchi all’anno. Questa ipotesi è giustificata anche dal fatto che il bilancio dell’ESS sarà probabilmente espresso in corone svedesi (SEK) e pertanto i contributi saranno dovuti in questa valuta. La volatilità della corona svedese rispetto al franco svizzero è relativamente alta e richiede quindi una pianificazione attenta. Per entrambe le valute è pertanto prevista una copertura del rischio di cambio (provvedimento speciale). La tabella 1 indica, sulla base del profilo di bilancio indicato nella figura 1, il contri- buto annuo della Svizzera per la partecipazione del 3,5 per cento all’ESS. Queste cifre comprendono un rincaro annuo del 2 per cento.

Contributi richiesti per una partecipazione del 3,5 per cento della Svizzera all’ESS

Cifre nominali arrotondate, Totale compreso 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014– rincaro del 2 2026 % (mio. fr.)

Partecipazione alla costruzio- 2.5* 7.8* 8.0* 6.0* 4.1* 4.0* 32.4 ne

Partecipazione fino 7.5** 8.2** 12.5** 13.8** 13.9** 13.7** 6.9** 7.0** 7.1** 7.3** 97.8 all’entrata in funzione

Totale 2.5 7.8 8.0 13.5 12.3 16.5 13.8 13.9 13.7 6.9 7.0 7.1 7.3 130.2

* Questi contributi sono stati chiesti con il messaggio ERI 2013–2016 ** Questi contributi vengono chiesti con il presente messaggio (disegno 2)

Una volta approvata la partecipazione della Svizzera all’ESS, i contributi avranno carattere vincolante a livello internazionale. La richiesta di finanziamento dei contri- buti d’esercizio dal 2027 verrà quindi presentata al Parlamento con il messaggio sul preventivo.

Dichiarazione d’intenti La Svezia si attende prima dell’inizio dei lavori previsti per l’autunno 2014 la pre- sentazione di una dichiarazione d’intenti dei Paesi partner dell’ESS in merito alla loro partecipazione alla costruzione e alla gestione. Parallelamente alla presentazio- ne del presente messaggio al Parlamento il direttore della SEFRI sarà autorizzato a firmare una dichiarazione d’intenti entro i limiti del credito d’impegno approvato dal Parlamento.

1.5 Valutazione del progetto

1.5.1 L’interesse della Svizzera a partecipare

all’ESS-ERIC Fonte di spallazione europea ESS Per la Svizzera, il progetto più importante con quadro giuridico ERIC è attualmente la Fonte di spallazione europea ESS con sede a Lund. L’ESS sarà la più potente fonte di neutroni al mondo. Partecipando a questo progetto la Svizzera intende assicurare il livello di eccellenza della ricerca svizzera nel campo della diffusione di neutroni (v. n. 1.4). Se la Svizzera non potesse partecipare all’ESS-ERIC – se, cioè, dovesse avere solo uno status di osservatore in qualità di Paese terzo o Paese associato – le sue istitu- zioni sarebbero chiaramente svantaggiate rispetto agli altri partner del consorzio. Non avrebbe ad esempio il diritto di voto, agirebbe solo in veste consultiva, avrebbe un accesso limitato ai bandi di gara e il personale svizzero sarebbe svantaggiato nel caso di un reclutamento. Nel caso dell’ESS lo status di osservatore è limitato a tre anni. L’organizzazione definisce le condizioni di partecipazione, in particolare

l’utilizzo dell’infrastruttura dell’ESS, in genere viene comunque data la precedenza ai membri. Dagli osservatori ci si attende un contributo finanziario sostanziale benché non abbiano gli stessi diritti dei membri. I loro cittadini sono svantaggiati nel reclutamento del personale dell’ESS e questi Paesi hanno inoltre un accesso limitato alle gare d’appalto industriali nell’ambito dell’ESS; più difficilmente, quindi, hanno un ritorno economico.

Complementarità dell’ESS con la fonte di neutroni dell’ILL Dal 1988 la Svizzera partecipa mediante contratti di partenariato scientifico quin- quennali alla fonte di neutroni dell’Istituto Laue-Langevin (ILL) di Grenoble. Alla fine di marzo del 2014 il nostro Collegio ha deciso di continuare questa collabora- zione fruttuosa con un nuovo contratto. In vista della partecipazione all’ESS i finan- ziamenti previsti per la collaborazione con l’ILL sono stati ridotti di 4,6 milioni (18,2 milioni per il periodo 2014–2018). Rispetto all’attuale reattore ad alto flusso dell’ILL, il più potente attualmente in uso, l’ESS, una volta ultimato, garantirà un flusso neutronico fino a 100 volte più alto. Il flusso neutronico del reattore dell’ILL è continuo, quello dell’acceleratore dell’ESS è a impulsi. Ne risultano diverse possi- bilità di sperimentazione complementari che permetteranno di affrontare quesiti particolarmente difficili. È proprio di questa complementarità che potranno benefi- ciare i ricercatori svizzeri, perché avranno a disposizione per i loro esperimenti sia l’ILL che l’ESS. Il credito d’impegno necessario dal 2019 per proseguire il contratto di partnership scientifica con l’ILL sarà eventualmente chiesto al Parlamento con il messaggio ERI 2017–2020.

1.5.2 Dichiarazione relativa alla partecipazione

all’ESS-ERIC, diritto applicabile e giurisdizione Dichiarazione relativa alla partecipazione all’ESS-ERIC Per partecipare all’ESS-ERIC è previsto che la Svizzera, oltre alle procedure neces- sarie per la partecipazione, presenti alla Commissione europea una dichiarazione per l’ESS-ERIC. Con essa la Svizzera afferma di voler partecipare all’infrastruttura di ricerca nel quadro dei crediti autorizzati e si dichiara d’accordo che all’infrastruttura di ricerca ESS si applichi il quadro giuridico ERIC. Se la Svizzera partecipa all’ESS-ERIC, in particolare nel caso di un suo contributo finanziario consistente, può influire sulla definizione dello statuto tramite il suo diritto di voto. La dichiarazione implica d’altro canto il riconoscimento del diritto europeo relativo al regolamento ERIC, del diritto nazionale e di eventuali decisioni della CGUE nel campo di applicazione del regolamento ERIC. Infine, la dichiara- zione comporta l’adesione a un’organizzazione internazionale ed è quindi da equipa- rare a un trattato internazionale per cui si applicano le norme di competenza interna relative ai trattati internazionali.

Regolamento ERIC, giurisdizione La competenza della CGUE è limitata alle controversie riguardanti il diritto europeo e pertanto eminentemente all’ambito tecnico della concreta infrastruttura di ricerca ESS-ERIC; per altri ambiti, i membri ERIC possono prevedere il ricorso a tribunali arbitrali. Con la dichiarazione, alla CGUE non viene attribuita alcuna competenza di interpretare o esaminare il diritto svizzero. La partecipazione all’ESS-ERIC non si

distingue quindi da altre partecipazioni della Svizzera a progetti o a infrastrutture di ricerca internazionali nei quali trova applicazione il diritto nazionale o europeo o che prevedono tribunali arbitrali o dello Stato per dirimere le controversie. In caso di partecipazione all’ESS-ERIC la Svizzera può scegliere se partecipare in qualità di membro a pieno titolo, accettando quindi le condizioni giuridiche previste, o se partecipare solo come osservatrice, il che significa però avere molte meno possibilità di influire. Data l’importanza della partecipazione svizzera all’ESS-ERIC per il sistema della ricerca svizzero e i diritti che spetterebbero alla Svizzera in caso di partecipazione come membro, il nostro Collegio ritiene preferibile che la Svizzera partecipi in qualità di membro a pieno titolo e non di Paese osservatore. A fronte dei vantaggi descritti, la limitazione relativa delle competenze del legislatore (dato che nello Stato in cui ha sede l’infrastruttura di ricerca si applica il diritto europeo) e il ricono- scimento della competenza della CGUE nell’ambito ristretto del regolamento ERIC e dell’infrastruttura di ricerca ERIC costituiscono una concessione piuttosto limitata.

2 Commento ai singoli articoli dei disegni

2.1 Disegno 1: decreto federale concernente

la partecipazione della Svizzera all’ESS In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale13 (Cost.) il nostro Collegio chiede al Parlamento di approvare l’adesione della Svizzera alla fonte di spallazione europea ESS. Trattandosi dell’adesione a un’organizzazione internazio- nale, il decreto federale sottostà a referendum facoltativo in base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost.

2.1.1 Disposizioni del regolamento ERIC alle quali fa

riferimento la dichiarazione sulla partecipazione all’ESS Qui di seguito vengono elencati gli articoli del regolamento ERIC14 menzionati nella dichiarazione15 che la Svizzera intende firmare per partecipare all’infrastruttura di ricerca ESS-ERIC.

13 RS 101 14 Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1. 15 Template for the recognition of legal personality and capacity of an ERIC and for provi- ding equivalent treatment of an ERIC as an international body or international organiza- tion with respect to relief from VAT and excise duties, and exemption of the procurement Directive by associated countries and third countries other than associated countries applying for setting up or for membership in a European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Art. 5 paragrafo 1 lettera d regolamento ERIC (Domanda di costituzione di un ERIC) (1) I soggetti che chiedono di costituire un ERIC (di seguito denominati «i richie- denti») presentano una domanda alla Commissione europea. La domanda è presenta- ta per iscritto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e contiene gli elementi seguenti: (d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante in cui esso riconosca l’ERIC in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143 lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 92/12/CEE, fin dalla sua creazione. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri dell’ERIC. Commento: la domanda di costituzione di un ERIC è l’ultima fase di un lungo processo con cui i membri concordano di costituire e gestire una nuova infrastruttura di ricerca europea. Una volta presa la decisione di partecipare a un’infrastruttura di ricerca ERIC, i futuri membri presentano una domanda di costituzione dell’ERIC e la proposta di statuto dell’ERIC alla Commissione europea affinché le esamini. La lettera d si riferisce al riconoscimento dell’infrastruttura di ricerca come orga- nismo internazionale; in quanto tale, l’infrastruttura non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto e a disposizioni speciali per quanto riguarda gli appalti pubblici (cfr. commento all’art. 7 par. 3).

Art. 7 del regolamento ERIC (Status di un ERIC) (1) Un ERIC è dotato di personalità giuridica a partire dalla data di entrata in vigore della decisione di costituzione dell’ERIC. (2) In ciascuno Stato membro un ERIC ha la massima capacità giuridica accordata alle persone giuridiche in forza del diritto di detto Stato membro. In particolare, esso può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio. (3) Un ERIC è un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 15, lettera c) della direttiva 2004/18/CE.

Commento: la personalità e la massima capacità giuridica sono gli elementi fonda- mentali di ogni entità giuridica. L’articolo 7 paragrafo 3 stabilisce che un ERIC non è obbligato a osservare le norme nazionali che disciplinano gli appalti pubblici (conformemente all’art. 15c della menzionata direttiva 2004/18/CE). Un ERIC può stabilire disposizioni proprie nella misura in cui dispone di un proprio quadro giuridico in materia che corrisponde agli standard e alle pratiche internazionali. Un ERIC ha quindi la facoltà di definire nel suo statuto una politica di acquisti pubblici, sulla base dei principi della trasparenza, della non discriminazione e della concorrenza. Questo punto assumerebbe una certa importanza per la Svizzera solo se essa volesse in futuro essere un Paese in cui ha sede un ERIC, ipotesi per il momento non con- templata dal nostro Collegio. Il diritto svizzero coincide a questo proposito con le disposizioni del regolamento ERIC poiché le commesse aggiudicate a un’organizza-

zione internazionale sulla base di una speciale procedura non sono soggette alla legge federale del 16 dicembre 199416 sugli acquisti pubblici (art. 3 cpv. 1 lett. d). Per la Svizzera il fatto che le infrastrutture di ricerca aventi un quadro giuridico ERIC siano esentate dall’imposta sul valore aggiunto presenta il vantaggio che i fondi per la ricerca svizzeri vanno interamente a beneficio della ricerca anche nel caso di infrastrutture di ricerca ubicate in altri Stati, senza che parte di essi conflui- sca in sistemi IVA esteri.

Art. 15 del regolamento ERIC (Legge applicabile e foro competente) (1) La costituzione e il funzionamento interno di un ERIC sono disciplinati: a) dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento, e dalle deci- sioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 11, paragra- fo 1; b) dalla legge dello Stato in cui l’ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltan- to parzialmente; c) dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. (2) La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all’ERIC o tra questi e l’ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui la Comunità sia parte in causa. (3) Alle vertenze tra l’ERIC e i terzi si applica la normativa comunitaria sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l’ERIC ha sede legale.

Commento: l’articolo 15 si concentra sulla costituzione e sul funzionamento interno di un ERIC, disciplinati dal regolamento ERIC, dalla legge dello Stato in cui ha sede l’ERIC e dallo statuto. Per quanto riguarda la sicurezza sociale il diritto applicabile è determinato dai regolamenti UE relativi al coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale. L’accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE17 disciplina il recepimento del rispettivo regolamento. I contratti di lavoro individuali conclusi nell’ambito di un ERIC sono disciplinati come quelli di tutti gli altri lavoratori, di conseguenza è possibile specificare quale diritto nazionale si applica. Gli articoli menzionati al paragrafo 1 lettera a riguardano la decisione relativa alla costituzione di un ERIC adottata dalla Commissione europea dopo che quest’ultima si è accertata che i requisiti fissati nel regolamento ERIC sono soddisfatti (art. 6 par. 1 lett. a) e l’approvazione di modifiche dello statuto da parte della Commissione europea (art. 11 par. 1). Per i commenti all’articolo 15 paragrafo 2, vedi n. 1.5.2 («Dichiarazione relativa alla partecipazione alle infrastrutture di ricerca ERIC, diritto applicabile e giurisdizio- ne»).

16 RS 172.056.1 17 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681 (allegato II, sezione A)

2.1.2 Statuto dell’ESS

Lo statuto dell’ESS viene elaborato con un processo iterativo che coinvolge il mini- stero della ricerca svedese e la Commissione europea. Eventuali modifiche dello statuto devono essere approvate all’unanimità dal Comitato di gestione strategica dell’ESS prima di essere inoltrate alla Commissione, la quale esamina lo statuto per verificarne la compatibilità con il regolamento ERIC, che deve essere del 100 per cento perché lo statuto sia approvato in via definitiva. Gli allegati, invece, non sono più parte integrante dello statuto dalla versione del giugno 2014 in poi; per modifi- carli non è quindi più necessario l’assenso della Commissione ed è sufficiente che la modifica sia decisa all’unanimità dal Comitato di gestione strategica dell’ESS. L’allegato 6 dello statuto elenca i contributi in natura dei Paesi partner dell’ESS per la fase di aggiornamento dei piani; per la Svizzera vi figurano le prestazioni del PSI (cfr. n. 1.4.1). L’articolo 6 numero 2 dello statuto elenca i mezzi finanziari stanziati (in natura o in denaro) dai membri fondatori dell’ESS con la dichiarazione d’intenti per la costruzione dell’infrastruttura. L’elenco viene aggiornato sulla base delle dichiarazioni d’intenti via via firmate. Lo statuto dell’ESS è stato formalmente approvato nel maggio 2014 dal Comitato di gestione strategica dell’ESS e nel giugno 2014 dal ministero svedese competente. Come ultima fase formale, l’organo responsabile della Commissione europea dovrà ora approvare definitivamente lo statuto ai sensi del regolamento ERIC. Lo statuto non subirà quindi modifiche a livello strutturale o di contenuto, ma tutt’al più mini- me modifiche testuali e grammaticali. Vi è inoltre da attendersi che entri definitiva- mente in vigore prima della trattazione del presente oggetto in Parlamento (prevista nella seconda Camera per la sessione di primavera 2015). Per l’Organizzazione è molto importante che la Svizzera decida il più rapidamente possibile se aderire o meno all’ESS.

2.2 Disegno 2: modifica del decreto federale sui

crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2013–2016 Il nostro Collegio chiede un credito aggiuntivo di 97,8 milioni per garantire il finan- ziamento a lungo termine dell’ESS fino al 2026. In seguito, i contributi alla gestione dell’ESS dovranno essere presentati al Parlamento per approvazione con il messag- gio sul preventivo. Una volta approvata la partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC, tutti i contributi all’infrastruttura acquistano da subito carattere obbligatorio.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale Le ripercussioni finanziarie della partecipazione della Svizzera all’infrastruttura di ricerca internazionale ESS (disegni 1 e 2) sono descritte al numero 1.4.2 del presente messaggio. Per la Fonte di spallazione europea la responsabilità, secondo lo statuto dell’ESS (art. 16 par. 3), è limitata al contributo finanziario della Svizzera. Con l’approvazione dello statuto da parte del Parlamento, la Svizzera si impegna a partecipare a lungo termine all’ESS. È prevista la possibilità di disdetta alla data del 31 dicembre 2026 con un preavviso di 3 anni. Le ripercussioni nel caso in cui la Svizzera non dovesse più partecipare all’ESS, in particolare per quanto riguarda le quote dei costi per la chiusura dell’impianto, andrebbero regolate in un accordo separato tra i membri rimanenti e la Svizzera. Le ripercussioni sull’effettivo del personale per la Confederazione si hanno esclusi- vamente a seguito della presenza di delegati svizzeri in comitati strategici e ammini- strativi/finanziari delle organizzazioni internazionali. Per la partecipazione all’ESS è sufficiente l’effettivo di personale attuale.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città,

gli agglomerati e le regioni di montagna La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC non ha ripercussioni dirette sulla politica regionale. Le regioni svizzere nelle quali ha sede un’istituzione che parte- cipa a infrastrutture di ricerca internazionali ricavano vantaggi indiretti legati alla possibilità di ottenere contributi alla ricerca e l’accesso a una di queste infrastrutture. Partecipare a rinomate infrastrutture di ricerca internazionali comporta inoltre van- taggi in termini di reputazione non solo dell’istituzione partecipante ma anche della regione.

3.3 Ripercussioni per l’economia

Le conoscenze acquisite nelle grandi strutture di ricerca come la Fonte di spallazione europea ESS possono essere impiegate per la produzione di nuovi beni di consumo. Per quanto riguarda la promozione, l’UE punta soprattutto su progetti orientati al mercato che permettano di sviluppare prodotti innovativi. L’ESS darà in tal senso un contributo essenziale allo studio e allo sviluppo di celle di combustibile efficienti, materiali superconduttori e catalizzatori più potenti. Le conoscenze risultanti dalla partecipazione all’ESS-ERIC possono permettere di rendere la società e l’economia del nostro Paese più competitive; partecipando a tali strutture all’estero le imprese svizzere possono ottenere commesse industriali, ad esempio per apparecchiature speciali o elementi specifici.

3.4 Ripercussioni per la società

Le infrastrutture di ricerca internazionali come l’ESS rappresentano per la ricerca svizzera un accesso importante ed efficace a conoscenze scientifiche di rilevanza internazionale. Le conoscenze ricavate da simili impianti o le esperienze maturate all’interno di essi hanno già prodotto importanti cambiamenti sociali. La cooperazione internazionale nel campo della ricerca ha effetti positivi su vari ambiti della società (ad es. formazione, welfare, salute, sicurezza), della scienza (promozione delle nuove leve, sviluppo delle conoscenze ecc.) e favorisce lo svilup- po e l’innovazione, anche se non è possibile quantificare questi effetti in maniera precisa.

3.5 Ripercussioni per l’ambiente

Grazie all’acquisizione di conoscenze e all’innovazione, le infrastrutture di ricerca internazionali come la Fonte di spallazione europea ESS danno un importante con- tributo allo sviluppo sostenibile, e questo per tutte e tre le dimensioni: ambiente, società ed economia. Favoriscono cioè innovazioni e sviluppo che vanno a vantag- gio dell’ambiente (produzione di energia, risparmio di risorse, riduzione delle emis- sioni ecc.).

4 Programma di legislatura e strategie nazionali

del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC è menzionata esplicitamente nel messaggio del 25 gennaio 201218 sul programma di legislatura 2011–2015 all’obiet- tivo 24 «L’elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universi- tario svizzero e della ricerca sono garantite»19. La partecipazione alle infrastrutture di ricerca ERIC è in stretto rapporto con questo obiettivo, visto che in molti ambiti l’elevata qualità della ricerca dipende fortemente dalla possibilità di accedere o meno a infrastrutture di ricerca internazionali. Il messaggio ERI 2013–2016 prevede inoltre vari altri obiettivi connessi con questo disegno. Si tratta degli obiettivi stabili- ti dal nostro Collegio per promuovere la ricerca e l’innovazione, e in particolare dell’obiettivo 3 «Investire nelle infrastrutture di ricerca strategicamente necessarie», oltre che degli obiettivi 1 «Posizionare la Svizzera come laboratorio di idee e polo industriale competitivo e riconosciuto a livello internazionale», 2 «Garantire una posizione di spicco in settori tematici promettenti» e 4 «Proseguire strategicamente la cooperazione e la messa in rete internazionale»20. La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC è urgente perché: – la partecipazione delle istituzioni svizzere è essenziale per il sistema della ricerca svizzero ed è considerata dal nostro Collegio un importante strumen-

18 FF 2012 305

19 FF 2012 6413, qui 6422

20 FF 2012 2727, qui 2757

to per un posizionamento ottimale della Svizzera nel contesto internazio- – la Svizzera partecipa in prima linea all’ESS-ERIC (alcune delle quali leader in determinati ambiti) con un finanziamento già approvato; – senza la partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC le istituzioni partner svizzere potrebbero partecipare solo in veste di osservatrici e sarebbero quindi notevolmente svantaggiate rispetto agli altri membri per quanto riguarda la pianificazione, i diritti di partecipazione ecc. Questi tre punti assumono una particolare valenza in relazione all’urgenza di una partecipazione svizzera all’ESS per la quale con il messaggio ERI 2013–2016 sono già stati stanziati consistenti mezzi finanziari22 e a fronte del fatto che nel frattempo l’ESS ha assunto la forma giuridica di un ERIC.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali

del Consiglio federale Il nostro Collegio attribuisce la massima priorità alla collaborazione internazionale nel campo della ricerca23. Rafforzare ad estendere la cooperazione in questo campo aiuta la Svizzera a consolidare la sua posizione come una delle piazze scientifiche più competitive al mondo. Nella strategia internazionale definita dal Consiglio federale nel 2010 sono contenute le direttive in materia a lungo termine24. Un’importante strategia del nostro Collegio per posizionare in maniera ottimale la Svizzera nel contesto internazionale è la partecipazione all’ESS-ERIC, un’infra- struttura di ricerca condivisa da vari Paesi25 e, a questo proposito, la road map svizzera per le infrastrutture di ricerca approvata nel marzo del 2011 (aggiornata al 2012) rappresenta uno strumento essenziale per attuare questa strategia. La parteci- pazione della Svizzera all’ESS-ERIC rientra quindi pienamente nelle strategie summenzionate.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

5.1.1 Adesione all’ESS-ERIC (disegno 1)

La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC comporta l’adesione a un’organizza- zione internazionale. Tale adesione avviene attraverso una dichiarazione unilaterale rilasciata da parte della Svizzera sotto forma di template (modello) da presentare alla Commissione europea.

21 FF 2012 2727, qui 2859–2863

22 FF 2012 2727, qui 2863

23 Switzerland’s International Strategy for education, research and innovation, giugno 2010; www.sefri.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Ricerca e innovazione 24 Switzerland’s International Strategy for education, research and innovation, giugno 2010; www.sefri.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Ricerca e innovazione

25 FF 2012 2727, qui 2859–2863

Dati i suoi effetti sulla politica della ricerca ed economici, questa dichiarazione unilaterale è da intendersi come un trattato e si applicano quindi per analogia le norme nazionali sulla competenza di concludere trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. i trattati internazionali sono approvati dall’Assem- blea federale, a meno che, sulla base di una legge o di un trattato internazionale, la conclusione non sia di competenza del Consiglio federale (art. 24 cpv. 2 LParl e In virtù dell’articolo 31 capoversi 1 e 2 della LPRI26 il Consiglio federale può con- cludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione. Tale competenza non riguarda l’adesione a infrastrutture di ricerca internazionali alle quali si applica il quadro giuridico ERIC. La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC deve quindi essere sottoposta al Parlamento per approvazione. La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC non comporta modifiche del diritto nazionale e non sono previste disposizioni importanti che contengono norme di diritto. La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC non rappresenta inoltre un progetto di grande portata politica, finanziaria o ecologica né questo progetto viene in gran parte attuato all’esterno dell’Amministrazione federale. Ai sensi dell’arti- colo 2 e dell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo27 sulla proce- dura di consultazione si è pertanto rinunciato a una procedura di consultazione.

5.1.2 Finanziamento dell’ESS-ERIC (disegno 2)

La competenza dell’Assemblea federale di decidere in merito alla modifica del decreto di finanziamento chiesta risulta dall’articolo 167 Cost. e dall’articolo 36 lettera d LPRI.

5.2 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 163 capoverso 2 Cost. e l’articolo 25 capoverso 2 LParl28 per il decreto secondo il disegno 2 è prevista la forma di decreto semplice che non sottostà quindi a referendum. La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC implica l’adesione a un’organizza- zione internazionale e pertanto il decreto federale secondo il disegno 1 sottostà a referendum facoltativo relativo ai trattati internazionali secondo l’articolo 141 capo- verso 1 lettera d numero 2 Cost.

26 RS 420.1 27 RS 172.061 28 RS 171.10

5.3 Subordinazione al freno delle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. i decreti di finanziamen- to che implicano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese periodiche di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Questa disposizione si applica al disegno 2 (art. 5 cpv. 2).

5.4 Conformità alla legge sui sussidi

Dal 2008, in tutti i messaggi concernenti l’elaborazione o la modifica di basi legali per sussidi o decreti di finanziamento e limiti di spesa è necessario riferire sul rispet- to dei principi stabiliti nella LSu. Ciò riguarda il disegno 2, la modifica del decreto federale sui crediti per la coopera- zione internazionale in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2013–2016 (art. 5 cpv. 2). Qui di seguito rispondiamo alle domande più importanti nell’ambito dell’obbligo di riferire sul rispetto dei principi stabiliti nella LSu. I mezzi finanziari previsti per il raggiungimento degli obiettivi posti sono indicati al numero 1.4.2 del presente rapporto.

Importanza per gli obiettivi della Confederazione La partecipazione della Svizzera all’ESS-ERIC figura in maniera esplicita nel mes- saggio del 25 gennaio 201229 sul programma di legislatura 2011–2015 all’obiet- tivo 24 «L’elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universi- tario svizzero e della ricerca sono garantite»30. La cooperazione internazionale è uno dei pilastri della politica di promozione ERI (strategia internazionale ERI della Confederazione del 30 giugno 2010). L’integrazione della Svizzera in un contesto internazionale le garantisce una posizione di spicco nel settore della formazione e della ricerca.

Gestione materiale e finanziaria La Confederazione può influire sulle organizzazioni e sulle istituzioni attraverso delegati svizzeri presenti in diversi organismi e comitati. La gestione riguarda, oltre agli elementi politici e strategici, gli ambiti finanziari come il bilancio annuale, la pianificazione a medio termine e la chiave di ripartizione.

Procedura per la concessione dei contributi I mezzi disponibili vengono investiti sotto forma di altri contributi a organizzazioni internazionali o direttamente tramite contributi a terzi per progetti di ricerca o di collaborazione nell’ambito dell’educazione. Per quanto riguarda le organizzazioni gli Stati membri assicurano all’interno di organismi e comitati l’impiego efficiente e adeguato dei contributi dei membri. I rapporti annuali vengono esaminati da esperti esterni.

29 FF 2012 305

30 FF 2012 6413, qui 6422

Per la costruzione e l’entrata in funzione dell’ESS, la concessione dei contributi viene gestita tramite un credito d’impegno. I contributi annui della Svizzera alla gestione dell’ESS saranno presentati per approvazione al Parlamento contestualmen- te al messaggio sul preventivo.

Messaggio concernente l'approvazione della partecipazione della Svizzera all'infrastruttura di ricerca internazionale «Fonte di spallazione europea ESS» e la modifica del decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2013–2016 | Lexipedia | Lexipedia