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Messaggio concernente l’approvazione di una nuova Convenzione tra la Svizzera e l’Argentina per evitare le doppie imposizioni

del 15 ottobre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto che approva la nuova Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio

La Convenzione tra la Svizzera e l’Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata il 23 aprile 1997 e ratificata dalla Svizzera, è stata applicata in modo provvisorio dal 1° gennaio 2001 ma non è mai entrata in vigore a livello formale, vista l’assenza di ratifica da parte del- l’Argentina. I negoziati di revisione sono sfociati in un Protocollo di modifica, firmato il 7 agosto 2006, il quale è stato approvato dalle Camere federali nel mese di settembre del 2008 e ratificato dalla Svizzera. La sua entrata in vigore dipendeva dal completamento della procedura parlamentare argentina, che però non è avvenu- ta. L’Argentina, con una nota del 16 gennaio 2012, ha comunicato la sua intenzione di non voler più essere vincolata dall’applicazione provvisoria di questa Conven- zione. Su insistente domanda della Svizzera, le autorità argentine hanno confermato l’applicabilità (retroattiva) dello Scambio di note del 13 gennaio 1950 tra la Svizze- ra e l’Argentina concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea a partire dalla cessazione dell’applicazione provvisoria della Convenzione del 1997. Nella primavera del 2012 sono stati avviati negoziati che sono sfociati nella firma a Berna il 20 marzo 2014 di una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l’Argentina. La maggior parte delle soluzioni contenute nelle convenzioni precedenti sono state mantenute, ad esempio quelle concernenti l’imposizione dei dividendi, degli interes- si e dei canoni. Per poter ristabilire un quadro convenzionale sono stati concessi limitati peggioramenti in favore dello Stato della fonte per quanto concerne l’impo- sizione degli utili di capitale o del patrimonio. La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni è conforme allo standard internazionale e corrisponde all’obiettivo di politica svizzera in materia di convenzioni. La nuova Convenzione con l’Argentina ristabilisce la certezza del diritto e un qua- dro che contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. I Cantoni e quasi tutte le cerchie economiche interessate hanno accolto positiva- mente la conclusione di questa Convenzione.

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Messaggio

1 Considerazioni generali concernenti lo sviluppo

della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l’attività della nostra economia d’esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benesse- re del nostro Paese e degli Stati partner. La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell’OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d’imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un’imposta residua alla fonte per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l’eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittima- zione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva.

2 Situazione iniziale, andamento e risultato

dei negoziati Il 23 aprile 1997 la Svizzera ha firmato con l’Argentina una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio1. Questa Convenzione (di seguito CDI del 1997) è stata approvata dal Consiglio federale il 12 marzo 1998 e ratificata dalla Svizzera nel mese di aprile del 1998. Per contro, la parte argentina ha reso noto dopo un certo tempo che la ratifica della Convenzione da parte sua non sarebbe entrata in linea di conto senza una modifica di una disposi- zione della Convenzione concernente l’imposizione nello Stato di residenza degli utili provenienti dalla riassicurazione. Il 23 novembre 2000 è stato dunque firmato un nuovo Protocollo che permetteva l’imposizione limitata nello Stato della fonte (in Argentina) degli utili provenienti dalle riassicurazioni. Al contempo è stato firmato uno strumento che prevedeva l’applicazione provvisoria della Convenzione e del suo nuovo Protocollo. Essi sono dunque stati applicati provvisoriamente dal 1° gennaio 2001, tenuto conto che erano stati approvati con decisione del Consiglio federale del 15 novembre 2000. Una rapida ratifica della Convenzione e del suo Protocollo da parte dell’Argentina era data per scontata. La prevista ratifica non è invece avvenuta a causa di una nuova opposizione da parte argentina dovuta alla soluzione adottata nella Convenzione in merito all’imposizione dei canoni (aliquota 0 nello Stato della fonte). A causa della clausola della nazione più favorita conclusa dall’Argentina con altri Stati, questa aliquota sarebbe risultata

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In parallelo è stato possibile negoziare una Convenzione che è stata firmata il 20 marzo 2014 a Berna.

3 Valutazione

In considerazione delle loro strutture economiche differenti, Svizzera e Argentina non hanno gli stessi interessi quando concludono convenzioni per evitare la doppia imposizione. L’Argentina, ricca di materie prime e agricole è tradizionalmente un Paese importatore di capitali, rivendica la rapida costituzione di una stabile organiz- zazione e predilige lo sgravio limitato dell’imposta alla fonte sui dividendi, gli interessi e i canoni; la Svizzera, in quanto Paese esportatore di capitali, auspica l’esatto contrario. Vista la divergenza di interessi, nella sua globalità la nuova Con- venzione rappresenta un risultato soddisfacente. In questo contesto bisogna sottoli- neare che diverse soluzioni adottate nella CDI del 1997 e nel Protocollo di revisione del 2006 sono state immediatamente oggetto di negoziazione da parte dell’Argen- tina, che auspicava regole maggiormente favorevoli nei suoi confronti in quanto Stato della fonte. Rispetto alle richieste iniziali è stato possibile limitare ampiamente queste pretese (ad es. per quanto concerne l’imposizione delle stabili organizzazioni e degli utili delle imprese). È stato possibile inoltre mantenere la maggior parte delle soluzioni già negoziate, ad esempio quelle concernenti l’imposizione dei dividendi, degli interessi e dei canoni. Per poter ristabilire un quadro convenzionale sono stati concessi minimi peggioramenti a favore dello Stato della fonte, in particolare per quanto concerne l’imposizione degli utili di capitale o del patrimonio. La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni è conforme allo standard internazionale e corrisponde alla politica svizzera in materia di conven- zioni. La nuova Convenzione con l’Argentina ripristina la certezza del diritto e un quadro che contribuirà al mantenimento e favorirà lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

4 Commento ai singoli articoli della Convenzione

La nuova Convenzione con l’Argentina (di seguito «CDI-AR») segue sia sul piano formale che su quello materiale il Modello di convenzione dell’OCSE (di seguito «Modello OCSE»), la politica svizzera in materia di convenzioni e gli strumenti per evitare la doppia imposizione già convenuti con l’Argentina. Le seguenti spiegazioni si limitano agli scostamenti più importanti dal Modello OCSE rispetto alla Conven- zione del 1997 (di seguito «CDI del 1997»), al Protocollo di modifica del 2006 (di seguito «Protocollo del 2006») e alla presente CDI-AR.

Art. 2 Imposte considerate La CDI-AR considera le imposte sul reddito e sul patrimonio. Il catalogo argentino è stato aggiornato rispetto alla CDI del 1997. Esso considera dunque anche l’imposta sul reddito minimo presunto («impuesto a la ganancia minima presunta»). Questa imposta è riscossa sulle società residenti e le succursali argentine di società estere.

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L’imposta è dovuta se il risultato del calcolo di controllo specifico di questa imposta è superiore all’ammontare dell’imposta ordinaria sugli utili.

Art. 4 Residenza È stata colta l’occasione per adeguare l’articolo 4 al testo del vigente Modello OCSE. Analogamente alla CDI del 1997, al paragrafo 1 tra i criteri della nozione di «residente» figura anche il luogo di iscrizione di una società.

Art. 5 Stabile organizzazione L’articolo 5 della CDI-AR segue il Modello OCSE. Analogamente alla CDI del 1997, la CDI-AR prevede tuttavia le seguenti eccezioni. Alla lettera f) del paragrafo 2 le attività di prospezione di risorse naturali legate al loro sfruttamento sono prese in considerazione per determinare l’esistenza di una stabile organizzazione. Questa soluzione si giustifica poiché queste attività di pro- spezione sono connesse al loro sfruttamento da parte della stessa impresa; questa situazione è anche riconosciuta nel diritto fiscale argentino o svizzero nel caso in cui le perdite dovessero essere riportate su un determinato periodo visto che sono causa- te da attività di prospezione. Secondo il paragrafo 3, l’esercizio in uno Stato contraente per un periodo superiore a sei mesi in un periodo di 12 mesi di un cantiere di costruzione o di una catena di montaggio nonché di attività di sorveglianza ad esso collegato può essere considera- to come una stabile organizzazione (lett. a). Inoltre, i servizi resi a livello locale, per lo stesso progetto o in rapporto con esso, per un periodo superiore a sei mesi durante un periodo di 12 mesi costituiscono una stabile organizzazione. I servizi resi dall’estero non creano dunque sempre una stabile organizzazione, contrariamente alle richieste iniziali argentine, e sono applicabili i principi generali dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda del caso. Le soluzioni seguenti figurano della CDI del 1997 e sono state riprese. Le licenze di pesca per le acque territoriali argentine sono accordate soltanto alle imprese stabilite in Argentina e che vi dispongono di una stabile organizzazione. La base imponibile è calcolata sul numero di prede autorizzate. Soprattutto per ragioni politiche, l’Argentina attribuisce grande importanza al riconoscimento di questa fattispecie nelle CDI che conclude. Da parte Svizzera, questo riconoscimento di portata piutto- sto teorica (n. 1 del Protocollo) resta accettabile tenuto conto del fatto che secondo il diritto interno argentino viene sistematicamente costituita una stabile organizzazione per le imprese di pesca che esercitano le loro attività nelle zone di pesca argentine. Il Protocollo precisa tuttavia che una stabile organizzazione è costituita soltanto nel caso in cui le attività di pesca continuano per più di 90 giorni in periodo di 12 mesi. La lettera d) del numero 2 del Protocollo precisa, come in precedenza, che l’esportazione di merci acquistate in Argentina dall’intermediario di una sede fissa d’affari di un’impresa svizzera è sottoposta alla vigente legislazione argentina in materia di esportazioni. Questa legislazione prevede in particolare che, in caso di attività di esportazione, il prezzo pagato dal destinatario può venir considerato dall’amministrazione fiscale per determinare gli utili di queste attività presso l’esportatore. La portata di questa disposizione è stata limitata nel senso in cui la semplice attività di acquisto da parte dell’impresa straniera non costituisce una stabile organizzazione. L’esistenza di una stabile organizzazione è necessaria affin-

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ché le sue attività di esportazione rientrino nella succitata legislazione interna argen- tina. In tal caso sono applicabili i principi dell’articolo 9. Nel quadro del pacchetto finale e vista l’intransigenza della parte argentina, al para- grafo 4 è stata concessa l’abrogazione dell’eccezione delle attività di fornitura in quanto attività ausiliarie non costitutive di una stabile organizzazione. Come nella CDI del 1997 il paragrafo 6 prevede che un agente che gode di uno status indipendente perde tale qualifica se lavora esclusivamente o quasi esclusiva- mente per una sola impresa.

Art. 7 Utili delle imprese Nel 2010 l’OCSE ha fissato nuove regole concernenti la ripartizione degli utili di un’impresa tra la sua sede e le stabili organizzazioni. Nella sua politica in materia di convenzioni la Svizzera segue per quanto possibile queste nuove regole. L’Argen- tina non era tuttavia ancora pronta a riprenderle in occasione di questi negoziati. Le due delegazioni hanno dunque convenuto di mantenere nella CDI-AR il testo della CDI del 1997 nella sua versione modificata dal Protocollo del 23 novembre 2000, che aveva attuato l’applicazione provvisoria della CDI del 1997. Questo articolo si basa sulle regole OCSE di prima del 2010 e attribuisce (conformemente alla CDI del 1997 nella sua versione modificata nel 2000) il diritto di imposizione dei redditi provenienti da operazioni di assicurazione e di riassicurazione allo Stato della fonte, indipendentemente dall’esistenza di una stabile organizzazione. Questo diritto è tuttavia limitato al 2,5 per cento dell’ammontare lordo dei premi. Le lettere b) e c) del numero 2 del Protocollo confermano le regole di base dell’articolo 7 (figuravano anche nella CDI del 1997) su due punti d’interpretazione: il calcolo degli utili attribuibili alla stabile organizzazione e la deduzione delle spese. Come in altre convenzioni svizzere per evitare la doppia imposizione, alcuni utili dell’impresa possono essere attribuiti alla stabile organizzazione nella misura in cui viene stabilito che quest’ultima ha contribuito in maniera determinante alla realizza- zione degli utili in questione (n. 2 lett. a) del Protocollo). Per quanto concerne la lettera d del numero 2 del Protocollo si rinvia ai commenti all’articolo 5.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea Rammentiamo che nel mese di maggio del 2013, dopo un periodo di incertezza, le autorità argentine hanno infine confermato su insistenza svizzera l’applicabilità (retroattiva) dello Scambio di note del 13 gennaio 1950 tra la Svizzera e l’Argentina concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea a partire dalla fine dell’applicazione provvisoria della CDI del 1997 (cfr. inoltre il commento all’art. 27 concernente l’entrata in vigore). Come in altre convenzioni per evitare la doppia imposizione e nella CDI del 1997, il paragrafo 4 comprende le definizioni supplementari concernenti gli utili e l’esercizio di navi o di aeromobili. Il punto (ii) della lettera a) precisa che gli interessi sulle somme derivanti dall’esercizio in traffico internazionale di compagnie aeree e colle- gate a questo esercizio sono inclusi in questi utili e sono di conseguenza oggetto di imposizione esclusiva nello Stato della sede della direzione effettiva. La lettera b) precisa, conformemente ai principi del Modello OCSE, che l’esercizio oggetto dell’articolo comprende la locazione di navi o aeromobili, la locazione di contenitori

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e di equipaggiamenti ad essi relativi nonché l’alienazione di navi, di aeromobili, di contenitori e di equipaggiamenti ad essi relativi nella misura in cui questa attività resti accessoria.

Art. 9 Imprese associate Questo articolo riprende la relativa disposizione della CDI del 1997. Essa corrispon- de alla prassi svizzera in materia di convenzioni di allora e, sebbene il testo differi- sca dalla prassi attuale, la sua portata a livello materiale resta la stessa. Quando vengono effettuati aggiustamenti di utili in uno Stato contraente, i due Stati possono consultarsi per operare mutualmente gli adeguamenti degli utili. È parimenti previsto che gli aggiustamenti di utili possono essere effettuati entro sei anni a partire dell’anno in cui gli utili sono stati realizzati. Questa limitazione temporale non è applicabile in caso di frode o di altro reato fiscale intenzionale.

Art. 10 Dividendi La regolamentazione concernente i dividendi è identica a quella contenuta nella CDI del 1997. Il paragrafo 2 prevede una limitazione al 10 per cento dell’aliquota alla fonte se la società detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e al 15 per cento in tutti gli altri casi. Attualmente l’Argentina non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi, tranne nel caso in cui l’ammontare della distribu- zione degli utili eccede quello degli utili imponibili cumulati dal contribuente dopo deduzione dell’imposta sulle società. In questo caso, e conformemente alla lettera b) del numero 3 del Protocollo, è dovuta un’imposta alla fonte finale (che non soggiace allo sgravio in base alla Convenzione) del 35 per cento («equalization tax»). Come nella CDI del 1997, la lettera a) del numero 3 del Protocollo riprende il prin- cipio dell’imposizione supplementare degli utili realizzati dalla stabile organizzazio- ne di una società svizzera («branch profits tax»). Questa imposta argentina non può eccedere l’imposta prelevata sugli utili aumentati del 10 per cento dopo deduzione di questa imposta sugli utili. Il numero 4 del Protocollo riserva inoltre al diritto svizzero di conservare l’imposta preventiva sui dividendi (e gli interessi) nel caso in cui l’Argentina applicasse il principio di territorialità nei confronti di dividendi o interessi di fonte straniera (svizzera) ed esonererebbe dunque i beneficiari residenti in Argentina. Nel quadro del pacchetto finale è stata abrogata la clausola della nazione più favorita che figurava nella CDI del 1997.

Art. 11 Interessi Nel diritto interno argentino, gli interessi pagati a un non residente sono imponibili, a seconda della loro categoria, con un aliquota alla fonte che attualmente varia tra il 15,05 e il 35 per cento. Come nella CDI del 1997, il paragrafo 2 riserva allo Stato della fonte il diritto di imposizione limitato al 12 per cento. Alcune categorie di interessi sono inoltre esentate nello Stato della fonte. Si tratta degli interessi provenienti da mutui di Stato, interessi pagati nel quadro della garan-

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zia dei rischi delle esportazioni, degli interessi di mutui accordati, garantiti o assicu- rati dalla banca centrale argentina o da altre banche simili, di interessi di un debito risultante dalla vendita a credito di equipaggiamenti industriali nonché i mutui bancari finalizzati allo sviluppo accordati tra parti indipendenti per almeno tre anni. Come già menzionato nel commento all’articolo 10, da un lato il diritto di imposi- zione della Svizzera è garantito se l’Argentina applica il principio di territorialità e, dall’altro, la clausola della nazione più favorita è stata abrogata anche per gli inte- ressi.

Art. 12 Canoni Nel diritto interno argentino è prevista un’imposta alla fonte del 35 per cento sui canoni pagati a un non residente. Secondo la categoria di canone, è considerata soltanto una frazione dell’ammontare del canone per determinare l’imposta argenti- na. Le aliquote effettive si situano tra il 12,25 e il 31,5 per cento. Come nella CDI del 1997, il paragrafo 2 prevede delle aliquote d’imposta alla fonte differenziate a seconda delle seguenti categorie: – 3 per cento per l’uso o la concessione in uso di informazioni, – 5 per cento per i diritti d’autore, – 10 per cento per brevetti, marche, know-how, leasing e assistenza tecnica, e – 15 per cento per tutti gli altri casi. La precisazione contenuta nel Protocollo (lett. b del n. 5 del Protocollo alla CDI del 1997) secondo cui l’espressione «assistenza tecnica» considera soltanto l’assistenza tecnica fornita nello Stato contraente da una persona ivi residente e secondo cui le spese direttamente collegate a questa assistenza sono deducibili per il calcolo dell’imposta, non figura più nella nuova Convenzione. Come in altre convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera, l’imposizione nello Stato della fonte (Argentina) si baserà sull’ammontare lordo delle rimunerazioni versate a titolo di assistenza tecnica fornita sul luogo da una persona residente in Svizzera e la doppia imposizione verrà evitata per mezzo del computo globale dell’imposta. La lettera a) del numero 5 del Protocollo riprende la disposizione prevista dal Proto- collo del 2006. Trattandosi di contratti concernetti il trasferimento di tecnologia, le aliquote previste al paragrafo 2 dell’articolo 12 sono applicabili soltanto se si tratta di contratti registrati o autorizzati secondo il diritto interno argentino. Come precisa- to nel Protocollo del 2006, il principio di non discriminazione del paragrafo 3 dell’articolo 23 garantisce la parità di trattamento in merito alla deduzione delle spese pagate da imprese di uno Stato contraente a imprese dell’altro Stato contraente (n. 7 del Protocollo). La lettera b) del numero 5 del Protocollo è stata aggiunta su richiesta argentina. Questa disposizione limita il diritto alla riduzione dell’imposta al 5 per cento per i diritti d’autore soltanto se il beneficiario effettivo è l’autore o un suo erede. Negli altri casi è applicabile l’aliquota del 15 per cento. Il leasing con opzione d’acquisto di macchine, di equipaggiamenti industriali o scientifici resta, come nella CDI del 1997, esentato dall’imposta alla fonte confor- memente alla lettera c) del numero 5 del Protocollo.

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Come nella modifica prevista nel Protocollo del 2006, l’uso o la concessione in uso di programmi informatici rientra nella nozione di canone secondo il paragrafo 3 dell’articolo 12. Abrogando la lettera a) del numero 5 del Protocollo alla CDI del 1997, il Protocollo del 2006 poneva inoltre un termine all’obbligo dell’Argentina di esentare i canoni pagati a residenti di Svizzera. Questa soluzione è stata ripresa nella nuova Convenzione. Nel quadro del pacchetto finale, anche per i canoni è stata abrogata la clausola della nazione più favorita che figurava nella CDI del 1997.

Art. 13 Utili di capitale Questo articolo non corrisponde più esattamente a quello della CDI del 1997. Per quanto concerne i paragrafi 1–4 e 7 esso segue tuttavia i principi della prassi svizze- ra in materia di convenzioni. Il paragrafo 4 di questo articolo prevede, come in altre convenzioni per evitare la doppia imposizione, che gli utili provenienti dall’alie- nazione di azioni o di altri diritti analoghi di una società il cui patrimonio è, diretta- mente o indirettamente, composto per oltre il 50 per cento da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. Vi sono due eccezioni a questa regola: gli utili provenienti dalla cessione di azioni quotate in borsa e gli utili provenienti da azioni di una società che ritrae oltre il 50 per cento del loro valore da beni immobili in cui la società esercita la sua attività industriale o commerciale. In questi due casi gli utili sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente. La richiesta argentina di introdurre un diritto illimitato a favore dello Stato della fonte in vista dell’imposizione di azioni di altre società è stata ridotta a un diritto d’imposizione del 10 per cento per le partecipazioni per almeno il 25 per cento del capitale di una società e al 15 per cento negli altri casi (par. 5). Queste aliquote residue corrispondono a quelle previste per i dividendi all’articolo 10. Il paragrafo 6 introduce una norma generale di imposizione in favore dello Stato della fonte per quel che concerne gli utili non compresi nei paragrafi precedenti e che sono realizzati al momento dell’alienazione di beni in questo Stato. Questa disposizione, chiesta dall’Argentina, dovrebbe essere di portata ridotta, poiché i beni immobili che dovrebbero rappresentare la maggioranza dei casi di beni situati nello Stato in questione sono già compresi in una soluzione equivalente al paragrafo 1.

Art. 14 Professioni indipendenti La CDI del 1997 conteneva un disposizione combinata degli articoli 14 (professioni indipendenti) e 15 (lavoro subordinato). Il Protocollo del 2006 aveva sostituito questa soluzione con gli articoli 14 e 15, ripresi nella presente Convenzione. L’articolo 14 prevede l’imposizione dei redditi di professioni indipendenti nello Stato di residenza tranne se queste professioni sono esercitate nell’altro Stato per mezzo di una base fissa o se malgrado l’assenza di una base fissa sono comunque esercitate in questo altro Stato (imposizione limitata al 10 % dell’ammontare lordo dei redditi che ne derivano).

Art. 17 Artisti e sportivi Come nella CDI del 1997, questa disposizione conferma la prassi svizzera secondo cui l’imposizione nel luogo dove un artista o uno sportivo esercita la sua attività si applica anche al reddito attribuito a un’altra persona che l’artista o lo sportivo stesso.

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Si rinuncia tuttavia a questa imposizione se può essere presentata la prova che né l’artista o lo sportivo, o le persone ad esso associate, partecipano direttamene o indirettamente agli utili di questa altra persona (par. 2 e 3). L’imposizione secondo l’articolo 17 è tuttavia esclusa se l’attività dell’artista o dello sportivo nell’altro Stato contraente diverso dal suo Stato di residenza è oggetto in modo rilevante di sussidi da parte di fondi pubblici di questo altro Stato (par. 4).

Art. 18 Pensioni e rendite È stata ripresa la disposizione contenuta della CDI del 1997. Essa segue i principi della corrispondente disposizione del Modello OCSE. Una disposizione ulteriore (par. 3) disciplina l’imposizione nello Stato di residenza delle pensioni alimentari e di pagamenti analoghi.

Altri redditi Come nel caso della CDI del 1997 e del Protocollo del 2006, la CDI-AR non dispo- ne di alcuna clausola concernente gli altri redditi. Infatti l’Argentina non può accet- tare il principio dell’imposizione nello Stato della fonte per quel che concerne l’imposizione degli altri redditi. Questa fattispecie esiste già in altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera (ad es. per quanto concerne l’America Latina, il Cile e il Perù).

Art. 21 Patrimonio Il paragrafo 4 della nuova Convenzione si scosta dalla CDI del 1997. La corrispon- dente disposizione della CDI del 1997 precisava che le azioni o altre parti sociali emesse da una società residente di uno Stato contraente e detenuti da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato. Questa soluzione avrebbe provocato per l’Argentina difficoltà di politica in materia di convenzioni a cui doveva rimediare e ne aveva fatto uno dei punti cardine per man- tenere una relazione convenzionale con la Svizzera. Infatti, secondo il diritto interno argentino, l’imposta sui beni personali («impuesto sobre los bienes personales») è dovuta per qualsiasi partecipazione in una società argentina (in particolare per quan- to concerne le relazioni casa madre/filiale). Questa disposizione, favorevole alle società residenti svizzere, sulla base della clausola della nazione più favorita, obbli- gava dunque l’Argentina a esentare non solo le società svizzere ma anche le società residenti di altri. Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 21 attribuisce dunque un diritto di imposizione allo Stato per i beni che vi si trovano. Le azioni di società argentine sono considerate come situate in Argentina.

Art. 22 Evitare le doppie imposizioni Questa disposizione corrisponde a quella della CDI del 1997 ma è stata adeguata al testo attuale applicato nella prassi della politica argentina in materia di convenzioni. L’Argentina evita la doppia imposizione applicando il metodo del computo e in alcuni casi il metodo dell’esenzione con riserva della progressione; la Svizzera applica invece ai redditi argentini il metodo dell’esenzione con riserva della progres- sione e accorda il computo globale per i dividendi, gli interessi e i canoni. Come nella CDI del 1997, una disposizione del Protocollo (n. 6) precisa le modalità di applicazione della legislazione argentina concernente gli incentivi allo sviluppo. I

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casi di riduzione svizzeri a titolo di partecipazione o di stabile organizzazione sono espressamente esclusi da questi vantaggi.

Art. 23 Non discriminazione È stato possibile mantenere la garanzia di pari trattamento riguardo le deduzioni al paragrafo 3, malgrado le esigenze argentine relative alla soppressione di questo pa- ragrafo. In compenso è stata accolta una riserva (n. 10 Protocollo) che permette l’ap- plicazione del diritto interno in caso di sottocapitalizzazione. Questo tipo di riserva esiste già nella prassi svizzera in materia di convenzioni.

Art. 24 Procedura amichevole Questa disposizione corrisponde alla CDI del 1997 e al Modello OCSE. Malgrado l’insistenza da parte svizzera, non è stato possibile introdurre una clausola arbitrale poiché essa non corrisponde alla politica argentina in materia di convenzioni. La Svizzera ha invece ottenuto dalla parte argentina l’impegno ad avviare consultazioni (con la Svizzera) per rivedere questo punto in caso di cambiamento di politica in questo ambito (n. 9 Protocollo).

Art. 25 Scambio di informazioni Sin dalle prime discussioni a seguito della decisione argentina di smettere l’applica- zione provvisoria della CDI del 1997, le autorità argentine hanno richiesto la nego- ziazione immediata di un TIEA tra la Svizzera e l’Argentina. Sono stati avviati negoziati in tal senso. In seguito è stato possibile riavviare negoziati per concludere una nuova convenzione per evitare le doppie imposizioni. La delegazione svizzera ha sottolineato le difficoltà che sarebbero potute sorgere nel caso dell’esistenza concomitante, come voluto dall’Argentina, di un TIEA e di un articolo concernente l’assistenza amministrativa nella Convenzione. Questa osservazione è stata accettata dalla parte argentina e l’assistenza amministrativa bilaterale in materia fiscale viene disciplinata soltanto dall’articolo 25 CDI-AR. La CDI-AR contiene una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale in materia. Le seguenti spiegazioni entrano soltanto nel merito di alcuni punti dell’articolo 25 e della relativa disposizione del Protocollo (n. 8). Come nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione che la Svizzera ha con- cluso con altri Stati e nel Modello OCSE, la disposizione sullo scambio di informa- zioni si applica all’insieme delle imposte. Il suo campo di applicazione non si limita dunque soltanto alle imposte considerate dalla CDI-AR. Durante i negoziati l’Argentina è stata informata che non viene dato seguito alle domande di assistenza presentate sulla base di dati (bancari) rubati. Le disposizioni dell’articolo 25 sono precisate nel Protocollo (n. 8). Questo numero disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le do- mande di informazione (lett. b). È necessaria in particolare l’identificazione del contribuente interessato e, se sono noti, il nome e l’indirizzo della persona (ad es. una banca) del detentore presunto delle informazioni richieste. Il Protocollo stabili- sce inoltre che queste condizioni non devono essere interpretate in modo da ostaco- lare uno scambio effettivo di informazioni (lett. c).

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Secondo lo standard internazionale lo scambio d’informazioni si limita a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell’OCSE, sono ora autorizzate anche le domande concrete concernenti un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre che non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-AR può essere interpretata in modo da permettere di dare segui- to a queste domande. L’identificazione può avvenire tramite il nome e l’indirizzo della persona interessata, ma anche tramite altri mezzi come ad esempio la descri- zione di un comportamento. Questa interpretazione si basa sulla clausola d’inter- pretazione (lett. c in combinato disposto con la lett. b), che obbliga gli Stati con- traenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza pertanto autorizzare le «fishing expedition». La legge del 28 settembre 20123 sull’assistenza amministrativa fiscale (costituisce la base legale di diritto interno necessaria per poter rispondere alle domande concernenti un gruppo di contribuenti. Le disposizioni previste nel Protocollo non obbligano gli Stati contraenti allo scam- bio automatico o spontaneo delle informazioni (lett. d). Per la Svizzera il passaggio a uno scambio automatico sarà auspicabile soltanto dal momento in cui lo standard in materia sarà accettato a livello globale e la sua attuazione sia effettiva a livello internazionale. Se del caso e su richiesta argentina si avvieranno consulti per avviare negoziati in questo ambito.

Art. 27 Entrata in vigore Le disposizioni della CDI-AR si applicano alle imposte alla fonte prelevate sugli importi realizzati dal 1° gennaio dell’anno civile in cui la Convenzione entra in vigore. Si tratta di un effetto retroattivo limitato nel tempo e destinato a compensare in modo parziale il vuoto convenzionale dovuto alla cessazione dell’applicazione provvisoria della CDI del 1997 alla fine del 2012. Per quanto concerne tutte le altre imposte, le disposizioni si applicano per qualsiasi anno fiscale che inizia il 1° gen- naio dell’anno seguente all’entrata in vigore. In merito allo scambio di informazioni, la CDI-AR verrà applicata alle informazioni richieste inerenti agli anni fiscali o commerciali dell’anno civile seguente all’entrata in vigore, o dopo tale data. Infine, lo scambio di note del 13 gennaio 1950 concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea è sospeso e non è applicabile fino a quan- do la CDI-AR resta in vigore.

Impiego abusivo dei vantaggi della Convenzione L’introduzione di una clausola contro gli abusi è stata discussa a lungo. La delega- zione argentina ha preferito infine disciplinare questa fattispecie in un Memorandum d’intesa – che costituisce un accordo amichevole ai sensi del paragrafo 4 del- l’articolo 24 CDI-AR – da concludere e firmare dalle autorità competenti dopo l’entrata in vigore della CDI-AR. Questo Memorandum d’intesa è stato parafato. La sua portata non modificherà il campo di applicazione della Convenzione. Esso precisa che le autorità competenti non accorderanno i vantaggi della Convenzione in caso di abuso, in particolare se si tratta di accordi completamente artificiali che non corrispondono a una realtà economica.

3 RS 672.5

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5 Ripercussioni finanziarie

Con la conclusione di una convenzione contro la doppia imposizione entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera le perdite derivanti dalla CDI-AR risultano dal rimborso parziale dell’imposta preventiva sui dividendi e gli interessi e dal computo globale dell’imposta alla fonte argentina sui dividendi, gli interessi e i canoni. Siccome le soluzioni previste dalla CDI-AR sono essenzialmente identiche a quelle dalla CDI del 1997 queste perdite, non quantifica- bili in mancanza di strumenti adeguati, sono paragonabili a quelle registrate quando la CDI del 1997 era applicabile provvisoriamente. Esse saranno altresì compensate dal (rinnovato) aumento dell’attrattiva della piazza economica svizzera, che dovreb- be tradursi in entrate supplementari in ambito di imposte dirette. La CDI-AR non avrà ripercussioni sull’organico del personale federale.

6 Costituzionalità

La CDI-AR si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale4 (Cost.) che attribui- sce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l’arti- colo 166 capoverso 2 Cost., spetta all’Assemblea federale approvare la Conven- zione. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l’emanazione di leggi federali. La CDI-AR è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Conformemente all’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. L’assistenza amministrativa è accordata in maniera estesa, conformemente allo standard internazionale in materia e alla recente politica svizzera in materia di con- venzioni. La CDI-AR contiene dunque un nuovo importante impegno per la Svizze- ra. Il decreto federale che approva la CDI-AR sottostà a referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

4 RS 101 5 RS 171.10

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