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Messaggio concernente l’approvazione di una nuova Convenzione tra la Svizzera e Cipro per evitare le doppie imposizioni

del 12 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decre- to federale concernente l’approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e Cipro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

12 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio

La Convenzione con Cipro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata a Nicosia il 25 luglio 2014. Essa favorisce l’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali con un Paese membro dell’Unione europea. La Convenzione segue per l’essenziale il modello di convenzione fiscale elaborata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la prassi svizzera in questo ambito. I Cantoni e le associazioni economiche interessate ne hanno accolto favorevolmente la conclusione.

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Messaggio

1 Considerazioni generali concernenti l’evoluzione

della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l’attività della nostra economia d’esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benesse- re del nostro Paese e degli Stati partner. La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell’OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d’imposizione delle persone fisiche e giuridiche, a un’imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché all’eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittimazione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva.

2 Situazione iniziale, andamento e risultato

dei negoziati La Repubblica di Cipro (di seguito: Cipro) ha aderito all’Unione europea (di seguito: UE) nel 2004 e, fino alla firma della presente Convenzione, era l’unico Stato mem- bro dell’UE con cui la Svizzera non aveva concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Al momento, in materia di doppia imposizione, tra i due Paesi è applicabile soltanto l’Accordo del 26 ottobre 20041 tra la Svizzera e la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio che all’articolo 15 prevede lo sgravio totale dell’imposta alla fonte riscossa tra imprese associate in materia di dividendi, interessi e canoni (partecipa- zioni di almeno il 25 %). Cipro non conosce le imposte alla fonte su dividendi e interessi ma nel suo diritto interno dispone di un meccanismo unilaterale per evitare le doppie imposizioni (in particolare per i redditi passivi). Tuttavia, l’ampliamento della rete di convenzioni a tutti i Paesi attualmente membri dell’UE contribuisce positivamente alle relazioni bilaterali tra quest’ultima e la Svizzera. Una tale con- venzione apporta inoltre una maggiore certezza del diritto agli investimenti svizzeri e ciprioti. Nel 2011 la Svizzera e Cipro hanno avviato negoziati per concludere una conven- zione per evitare le doppie imposizioni. Il 21 novembre 2013 un progetto di conven- zione è stato parafato e il 25 luglio 2014 la convenzione è stata firmata a Nicosia.

1 RS 0.641.926.81

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3 Valutazione

La Convenzione corrisponde in larga misura al Modello di convenzione dell’OCSE (di seguito: Modello OCSE) e alla prassi svizzera in materia di convenzioni. In generale è stato possibile ottenere risultati positivi che posano basi solide e favore- voli per i due Stati. La Convenzione con Cipro presenta un risultato equilibrato che contribuirà al buono sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. La disposizione concernente lo scambio di informazioni è conforme allo standard internazionale e all’obiettivo di politica svizzera in materia di convenzioni. In questo modo la Svizzera potrà aggiungere un’ulteriore convenzione per evitare le doppie imposizioni conforme allo standard internazionale in vista della valutazione tra pari («peer review») del Forum globale riguardante la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. È dunque auspicabile che la Convenzione entri in vigore il più presto possibile.

4 Commento ai singoli articoli della Convenzione

La CDI con Cipro segue il Modello OCSE sia sul piano formale che su quello mate- riale nonché la politica svizzera in materia di convenzioni. I commenti che seguono si limitano a spiegare le principali differenze rispetto al Modello OCSE e alla politi- ca svizzera in materia di convenzioni.

Art. 2 Imposte considerate Le imposte considerate nel campo di applicazione materiale della Convenzione sono quelle sul reddito e sul patrimonio.

Art. 5 Stabile organizzazione È stato possibile adottare una soluzione che segue in linea di principio il Modello OCSE in materia di stabile organizzazione, compreso il periodo di 12 mesi del paragrafo 3 dell’articolo 5. Per fondare una stabile organizzazione sono considerate le attività di sorveglianza; il riferimento alle attività di sorveglianza relative ai can- tieri di costruzione o alle catene di montaggio figura sovente nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera. Anche il paragrafo 17 ad articolo 5 del Commento al Modello OCSE prevede espressamente che la disposi- zione si applichi all’organizzazione e alla supervisione sul luogo di un cantiere di costruzione di un edificio.

Art. 7 Utili delle imprese La Convenzione riprende in ampia misura il Modello OCSE del 2010, secondo cui le stabili organizzazioni sono trattate come imprese indipendenti. La ripartizione degli utili segue i principi in materia di prezzi di trasferimento applicabili alle impre- se associate. Su proposta Svizzera, rispetto al Modello OCSE è stato aggiunto un paragrafo 3 alla procedura amichevole; questa procedura deve applicarsi in caso di rettifica da parte di uno Stato contraente. Essa ha lo scopo di evitare una doppia imposizione degli

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utili delle imprese se lo Stato che deve procedere a una rettifica se non è d’accordo con l’aggiustamento iniziale.

Art. 8 Traffico internazionale Come già previsto in altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il paragra- fo 2 contiene chiarimenti supplementari concernenti l’espressione «esercizio di navi o di aeromobili». Conformemente ai principi enunciati nel Commento al Modello OCSE (par. 5), viene indicato in modo esplicito che l’esercizio comprende il noleg- gio o la locazione di navi e aeromobili vuoti e la locazione di contenitori e di equi- paggiamenti ad essi accessori, a condizione che detto noleggio o detta locazione costituisca un’attività accessoria dell’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di dell’impresa.

Art. 10 Dividendi A differenza della Svizzera, Cipro non preleva alcuna imposta alla fonte sui divi- dendi. La parte cipriota aveva chiesto un’aliquota zero applicabile in maniera gene- rale. L’aliquota residua generale del 15 per cento ritenuta corrisponde alla politica svizzera in materia. In pratica questa aliquota si applica unicamente agli investimenti fatti da persone fisiche o da portafogli (nel caso di persone giuridiche) in ragione dell’elenco delle eccezioni del paragrafo 3 che prevede l’esenzione della distribu- zione di dividendi. Possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta alla fonte le distribuzioni tra impre- se associate con una partecipazione di almeno il 10 per cento posseduta per almeno un anno e le partecipazioni a un’istituzione di previdenza costituite secondo la legislazione dell’altro Stato o il cui beneficiario è il governo, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o la banca centrale di questo altro Stato. Il numero 2 del Protocollo apporta un ulteriore precisione al periodo di possesso di almeno un anno, chiarificando che questa condizione può essere soddisfatta anche dopo il pagamento del dividendo. La soluzione introdotta per le imprese associate corrisponde in linea di principio a quella prevista nel quadro dell’articolo 15 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comuni- tà europea sulla fiscalità del risparmio (per gli sviluppi a livello europeo in materia di imposizione società consociate, cfr. in particolare la direttiva 90/435/CEE2). La soluzione ha il vantaggio di essere ancorata nella Convenzione e rimarrà valida indi- pendentemente dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Art. 11 Interessi Attualmente Cipro non conosce nemmeno l’imposizione alla fonte degli interessi. La Svizzera aveva inizialmente previsto un’aliquota del 10 per cento per l’imposta alla fonte di interessi e un ampio elenco di eccezioni. La parte cipriota ha però chiesto di essere trattata in modo simile a una grande parte degli altri Stati dell’UE e ha dunque richiesto un’aliquota zero unica. Attualmente la Svizzera dispone già di una ventina di convenzioni per evitare le doppie imposizioni con un’aliquota zero per gli interes-

2 Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 lug. 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

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si, in particolare con Paesi dell’UE limitrofi come l’Austria, la Germania e la Fran- cia nonché con Stati che non prelevano un’imposta alla fonte sugli interessi, come i Paesi Bassi. Per arrivare alla conclusione dei negoziati e per raggiungere un com- promesso globale, la delegazione svizzera ha infine acconsentito alla richiesta cipriota.

Art. 12 Canoni Conformemente al Modello OCSE, la Convenzione prevede l’imposizione esclusiva dei canoni nello Stato di residenza. Cipro conosce un’imposizione alla fonte per i canoni del 5 per cento per i film e del 10 in tutti gli altri casi; la Convenzione per- mette di evitare questa imposizione per i canoni pagati a un beneficiario svizzero.

Utilizzo abusivo dei vantaggi della Convenzione L’introduzione di una clausola contro gli abusi è stata discussa a lungo. La delega- zione cipriota, che vi si opponeva, a finalmente preferito ammettere di disciplinare questa questione con una clausola generale nel protocollo (n. 1). In questa disposi- zione viene precisato che la convenzione non è applicabile in caso di abuso. Il con- cetto di abuso non è espressamente definito nella Convenzione, ovvero le autorità fiscali che intenderanno rifiutare i vantaggi della Convenzione applicheranno la definizione di abuso secondo la loro legislazione interna. Per la Svizzera si tratterà in particolare della possibilità di applicare la nozione di abuso di diritto. Questa disposizione del Protocollo prevede per le autorità competenti la possibilità di consultarsi in merito a casi di abuso.

Art. 13 Utili di capitale Questo articolo riprende in larga misura la clausola del Modello OCSE, tranne che per un elenco di eccezioni relativo al principio di trasparenza delle società immobi- liari (par. 4). L’elenco permette di derogare alla regola dell’imposizione nello Stato del luogo in cui sono situati gli immobili in caso di alienazione di partecipazioni quotate in borsa di partecipazioni i cui attivi consistono in oltre il 50 per cento dei beni immobili in cui l’impresa esercita la propria attività (ad es. un albergo o un impianto per la fabbricazione) o in casi di riorganizzazione di imprese associate. Queste deroghe sono già presenti in alcune convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera. In particolare, l’eccezione in materia di riorganizzazione delle società figura già nella convenzione conclusa con la Corea del Sud. Nel Protocollo (n. 3) è stata introdotta una norma speciale per permettere ai Cantoni svizzeri, che in caso di riorganizzazione dovranno rinunciare all’imposizione degli utili di capitale di una società di cui al paragrafo 4, nel caso di un eventuale utile di capitale realizzato in un secondo tempo tramite l’alienazione di partecipazioni o dell’immobile, di considerare nella base di calcolo il prezzo iniziale delle partecipa- zioni della società prima della riorganizzazione e non quello al momento della riorganizzazione. Nell’articolo per l’eliminazione delle doppie imposizioni (art. 24) è stabilito che la Svizzera esenta tali utili unicamente se ne è provata l’imposizione effettiva a Cipro.

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Art. 17 Artisti e sportivi La Convenzione riprende in larga misura il Modello OCSE. L’imposizione secondo l’articolo 17 è tuttavia esclusa se l’attività dell’artista o dello sportivo nell’altro Stato contraente è finanziata in larga misura da fondi pubblici dallo Stato di cui è residente (par. 3).

Art. 18 Pensioni Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, il numero 4 del Protocollo conferma espressamente il punto di vista svizzero secondo cui gli artico- li 18 e 19 della Convenzione si applicano, in caso di pensioni, anche alle prestazioni in capitale. La lettera b del numero 4 del Protocollo prevede inoltre che lo Stato della fonte mantenga il diritto di imposizione nel caso in cui lo Stato di residenza del beneficiario non assoggetti la pensione.

Art. 21 Attività sulla piattaforma continentale La parte cipriota ha spiegato che l’introduzione di una tale clausola che include le attività esercitate sulla piattaforma continentale faceva ormai parte integrante della politica cipriota in materia di convenzioni e che questo tipo di clausola figura in tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni negoziate di recente (tra cui quella con l’Oman e la Norvegia) da Cipro. La parte cipriota ne ha chiesto l’introduzione nel 2013. Dalla recente scoperta di giacimenti sulla piattaforma continentale in prossimità di Cipro è stata istituita una «zona economica esclusiva» di 70 000 km2 a sud dell’isola. La disposizione adottata corrisponde a quella che la Svizzera ha già concluso nel 2010 con i Paesi Bassi. Il campo di applicazione è limitato al caso di un’impresa svizzera che esercita attività di ricerca ed estrazione di risorse naturali sulla piatta- forma continentale appartenente a Cipro. È ammessa l’esistenza di una stabile orga- nizzazione a partire dal momento in cui le attività esercitate superano il periodo di 30 giorni. Il personale che esercita attività di carattere indipendente sulla piattaforma continentale durante un periodo superiore a 30 giorni e gli impiegati di un’impresa svizzera che lavorano sulla piattaforma continentale per una stabile organizzazione o una base fissa e il cui salario è pagato da questa stabile organizzazione o base fissa, sono imponibili a Cipro.

Art. 24 Eliminazione della doppia imposizione Cipro applica il metodo del computo per evitare la doppia imposizione. La Svizzera applica il suo metodo abituale, ovvero l’esenzione con riserva della progressione. Conformemente alla sua politica, la Svizzera conserva tuttavia la possibilità del diritto di imposizione degli utili provenienti dall’alienazione di socie- tà immobiliari se questi utili non sono stati effettivamente tassati a Cipro. Il computo globale d’imposta è previsto per i dividendi.

Art. 26 Procedura amichevole Secondo la sua politica in materia di convenzioni, la Svizzera ha proposto l’intro- duzione di una clausola arbitrale nella Convenzione con Cipro. La parte cipriota non ha accolto tale domanda. Dietro insistenza della Svizzera, Cipro si è tuttavia dichia-

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rata pronta a prevedere la clausola della nazione più favorita. In questo modo, se Cipro dovesse concludere una clausola arbitrale nel quadro di una convenzione per evitare le doppie imposizioni con uno Stato terzo, la clausola di cui al numero 5 del Protocollo sarebbe immediatamente applicabile dopo l’entrata in vigore della Con- venzione con questo Stato terzo.

Art. 27 Scambio di informazioni La Convenzione contiene una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale vigente. Le seguenti spiegazioni entrano soltanto nel merito di alcuni punti dell’articolo 26 e della relativa disposizione del Protocollo (n. 6). Come nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni che la Svizzera ha conclu- so con altri Stati – in particolare se sono membri dell’UE – e come prevede il Modello OCSE, la disposizione sullo scambio di informazioni si applica all’insieme delle imposte. La sua applicazione non si limita dunque alle imposte considerate nella Convenzione. I due Stati contraenti condividono l’opinione, confermata negli Agreed minutes dei negoziati, che non debba essere dato seguito a una domanda di assistenza presentata sulla base di dati (bancari) rubati. Le disposizioni dell’articolo 27 sono precisate nel Protocollo (n. 6). Il Protocollo cita il principio di sussidiarietà secondo cui la domanda di informazioni deve essere presentata soltanto dopo aver sfruttato tutte le fondi d’informazione previste dalla procedura fiscale (lett. a). Esso disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le domande di in- formazione (lett. b). Sono richiesti l’identità della persona interessata e, per quanto noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (ad es. una banca). Il Protocollo stabilisce inoltre che queste condizioni devono essere in- terpretate in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni (lett. c). Secondo lo standard internazionale lo scambio d’informazioni si limita a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell’OCSE, sono ora autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contri- buenti di cui si deve supporre che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La Convenzione potrà rispondere a queste domande. È possibile effettuare l’identificazione tramite il nome e l’indirizzo della persona interessata e anche tramite altri mezzi come ad esempio la descrizione di un comportamento. Questa interpretazione si basa sulla clausola di interpretazione (lett. c in combinato disposto con la lett. b del n. 6 del Protocollo) che obbliga gli Stati contraenti a garan- tire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza pertanto autorizzare le «fishing expedition». La legge del 28 settembre 20123 sull’assistenza amministrativa fiscale costituisce la base legale in Svizzera per poter rispondere alle domande raggruppate. L’articolo 27 della Convenzione non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. Il diritto svizzero non dispone di una base legale sufficiente per queste forme di scambio di informazioni. Nel caso in cui la Svizzera e Cipro volessero

3 RS 672.5

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estendere la loro cooperazione in ambito fiscale bisognerebbe concludere altri stru- menti che dovrebbero essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale.

Art. 29 Entrata in vigore La Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notificazio- ni concernenti l’adempimento delle procedure interne concernenti la ratifica. Le disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio successivo a questa data.

5 Ripercussioni finanziarie

In qualsiasi convenzione per evitare le doppie imposizioni i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera le perdite risultanti dalla Convenzione con Cipro derivano dal rimborso totale o parziale dell’imposta preven- tiva sui dividendi e gli interessi. Queste perdite, non stimabili in mancanza di stru- menti adeguati, saranno parzialmente compensate dal fatto che queste misure migliorano l’attrattiva della piazza economica e comportano quindi ulteriori entrate fiscali a livello di imposte dirette. La Convenzione non ha ripercussioni sul perso- nale federale.

6 Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale (Cost.)4, che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari este- ri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di fir- mare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all’Assemblea federale approvare la presente Convenzione. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e non denunciabili, quelli che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e quelli che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l’emanazione di leggi federali. La Con- venzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Conformemente all’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento, una disposizione di un trattato interna- zionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina compe- tenze. La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme al Modello OCSE costituisce un’importante novità della politica svizzera in materia di conven- zioni contro la doppia imposizione. La Convenzione contiene dunque disposizioni importanti ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e Cipro per evitare le doppie imposizioni sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

4 RS 101 5 RS 171.10

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