Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport
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Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport
del 28 novembre 2014
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione totale della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta conside- razione.
28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2014-0700 8275
Compendio
La legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) deve essere sottoposta a una revisione totale. Il nuovo atto norma- tivo riprende la maggior parte dei contenuti del diritto vigente relativi ai sistemi d’informazione già sottoposti alla LSISpo e viene completato con nuove disposi- zioni su sistemi d’informazione supplementari. Nuove sono le basi legali formali per il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport Maco- lin (SUFSM), il sistema d’informazione per il trattamento dei dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni, il sistema d’informazione per la valutazione sistema- tica dei corsi e cicli di formazione e il sistema d’informazione dell’agenzia nazio- nale antidoping.
Situazione di partenza La LSISpo è stata approvata il 17 giugno 2011 dall’Assemblea federale e messa in vigore il 1° ottobre 2012 con decreto del Consiglio federale del 5 settembre 2012. Nello stesso decreto il Consiglio federale approvava il relativo atto di esecuzione, l’ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo), entrata parimenti in vigore il 1° ottobre 2012. Contemporaneamente il Consiglio federale incaricava il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di presentare entro la fine del 2013 un disegno di legge per la revisione della LSISpo che prevedesse basi legali formali per il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM), nella misura in cui esso contiene dati relativi a procedimenti disciplinari. Occorreva inoltre creare le basi legali per poter gestire altri sistemi d’informazione – elaborati nel frattempo per far fronte ai recenti sviluppi – che necessitano di basi legali formali in quanto destinati al trattamenti di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Si tratta nella fattispecie del sistema d’informazione per i dati concernenti la diagnostica delle prestazioni e del sistema d’informazione per la valutazione dei corsi e cicli di formazione. Infine, per miglio- rare la certezza del diritto in questo ambito, il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping è stato ugualmente dotato di una base legale formale. Nella revisione totale confluiscono parimenti le esperienze fatte con l’applicazione della normativa finora in vigore.
Contenuti del progetto La LSISpo istituisce le basi legali per il trattamento elettronico dei dati personali, ivi compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della perso- nalità, e lo scambio d’informazioni nei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e nel sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antido- ping. La legislazione vigente in materia di protezione dei dati, ovvero la legge federale sulla protezione dei dati e l’ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati, impone infatti di disciplinare nel dettaglio questi punti in una legge.
Messaggio
1 Le linee generali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il 1° ottobre 2012 sono entrate in vigore la legge federale del 17 giugno 20111 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) e il relativo atto di esecuzione, ovvero l’ordinanza del 5 settembre 20122 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. Contemporaneamente abbiamo incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), di presentare al nostro Collegio un disegno di legge per la revisione della LSISpo, che preveda l’istituzione di basi legali formali per il sistema d’informazione amministrativo della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) in quanto in tale sistema sono trattati fra gli altri dati relativi a procedimenti disciplinari, quindi anche dati degni di particolare protezione. Come conseguenza dei recenti sviluppi nel campo della promozione dello sport si è altresì reso necessario l’impiego di altri sistemi d’informazione la cui gestione richiede parimenti basi legali formali. Si tratta in particolare del sistema per il trat- tamento di dati relativi alla diagnostica delle prestazioni e del sistema per la valuta- zione sistematica di corsi e cicli di studio. Infine anche il sistema d’informazione della fondazione di diritto privato Antidoping Svizzera – che nella sua veste di agenzia nazionale per la lotta contro il doping svolge in parte anche compiti pubblici – dev’essere dotato di una base legale formale.
1.2 La nuova regolamentazione proposta
1.2.1 Sistema nazionale d’informazione per lo sport
In occasione dell’elaborazione della LSISpo il campo di applicazione del sistema nazionale d’informazione per lo sport è stato definito in maniera troppo ampia. Attualmente (e non sono previsti cambiamenti a medio termine della situazione) con questo sistema si amministrano soltanto programmi e misure puntuali condotti o sostenuti dalla Confederazione. In primo luogo si tratta del programma «Gioven- tù+Sport» (G+S) e della formazione dei quadri sostenuta dalla Confederazione nel quadro del programma «Sport per gli adulti Svizzera» (ESA). Oltre a ciò sono amministrati nel sistema nazionale d’informazione per lo sport i corsi per la forma- zione degli allenatori dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO), misure puntuali nel campo dell’educazione fisica a scuola – ovvero il programma «scuola in movimen- to» – e i corsi dello sport militare. Non è invece utilizzato specificamente nel settore dello «sport di prestazione»; se l’UFSPO tratta dati personali in questo settore ciò avviene esclusivamente nel quadro delle offerte del sostegno G+S alle giovani leve, quindi nell’ambito di G+S.
1.2.5 Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale
antidoping La lotta contro il doping ai sensi dell’articolo 19 della legge del 17 giugno 20115 sulla promozione dello sport (LPSpo) costituisce un compito dello Stato. La Confe- derazione ha delegato tale attività ad un’agenzia per la lotta al doping, la Fondazione antidoping svizzera. La fondazione antidoping svizzera va quindi considerata ai sensi della legge del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati come un organo federale (art. 3 lett. h LPD). Di conseguenza il relativo sistema d’informazione richiede una base legale e, dato che contiene dati relativi allo stato di salute e a procedure o sanzioni nel campo del doping, necessita di una base legale formale.
1.3 Risultati della procedura di consultazione
Il progetto ha suscitato in generale reazioni positive. L’avamprogetto e la chiarezza che ne deriva nella materia sono stati accolti positivamente. Gran parte dei parteci- panti alla consultazione ha rinunciato a prendere posizione sui contenuti e si è detta d’accordo con l’avamprogetto. Molti partecipanti si sono limitati a osservazioni relative ai soli punti che li toccavano più da vicino. Si è fatto notare da più parti che le nuove disposizioni relative ai procedimenti disciplinari presso la SUFSM e al sistema d’informazione di Antidoping Svizzera si sarebbero potute considerare già al momento dell’emanazione della LSISpo.
1.3.1 Disposizioni di carattere generale
Taluni partecipanti si sono chiesti se la ripresa contrattuale di un compito dello Stato nel settore della promozione dello sport sia una base sufficiente per il trattamento dei dati. Altri partecipanti hanno suggerito di rivedere la registrazione e il periodo di conservazione dei dati medici raccolti unicamente nel quadro del servizio di assi- stenza sanitaria in occasione di manifestazioni sportive.
1.3.2 Sistema nazionale d’informazione per lo sport
Le organizzazioni sportive hanno auspicato che il sistema nazionale d’informazione per lo sport fosse messo a disposizione delle federazioni e delle società sportive per il trattamento dei loro dati. Singoli partecipanti hanno chiesto che fossero inseriti nel sistema d’informazione anche il divieto di esercitare un’attività e di avere contatti o di accedere ad aree determinate. Alcuni partecipanti hanno chiesto che Cantoni e federazioni sportive potessero avere accesso a tutti i dati, anche a quelli relativi a procedimenti penali o sanzioni riguar- danti violazioni delle norme sulla correttezza e sicurezza nello sport.
5 RS 415.0 6 RS 235.1
Diversi Cantoni si sono espressi in linea di principio contro una partecipazione ai costi del sistema d’informazione e hanno auspicato di mantenere almeno lo status quo.
1.3.3 Sistema d’informazione per i dati relativi
alla diagnostica delle prestazioni Le organizzazioni sportive hanno approvato espressamente un sistema autonomo per la raccolta di dati sulla diagnostica delle prestazioni. Alcuni partecipanti si sono espressi criticamente sul fatto che persone che hanno richiesto test nel quadro della diagnostica delle prestazioni possano ricevere infor- mazioni sullo stato di salute delle persone sottoposte ai test.
1.3.4 Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi
Si è rilevato con soddisfazione che alla qualità della formazione dei monitori è stata attribuita una grande importanza e che il nuovo sistema di valutazione possa fornire un contributo in tal senso. Diversi Cantoni hanno chiesto che il sistema venisse messo a disposizione anche dei Cantoni e delle federazioni per la valutazione dei corsi svolti nel programma G+S sotto la loro responsabilità o da loro amministrati. Diversi partecipanti hanno tutta- via sottolineato che questo non deve comportare costi supplementari per i Cantoni.
1.3.5 Sistema nazionale d’informazione dell’agenzia
nazionale antidoping L’associazione mantello dello sport svizzero in qualità di fondatrice di Antidoping Svizzera ha salutato espressamente la regolamentazione in una legge di questo sistema. L’agenzia mondiale antidoping (WADA) ha chiesto di disciplinare nella legge anche il proprio sistema d’informazione, Sono state espresse critiche sulla necessità di trattare i dati relativi al luogo di per- manenza degli atleti e le indicazioni relative ad attività e funzioni. Si è messo pari- menti in dubbio la necessità di pubblicare su Internet decisioni di sanzione. Ha suscitato pareri contrastanti la possibilità di ritardare o di rifiutare la comunica- zione dei dati se ciò è necessario ai fini della lotta contro il doping. Per quel che attiene alla cancellazione dei dati penali per violazioni della LPSpo è stato chiesto che essa avvenga autonomamente se tali dati sono eliminati dal casella- rio giudiziale.
1.3.6 Valutazione dei risultati
L’avamprogetto posto in consultazione non necessita di adeguamenti di rilievo. Le premesse fondamentali della protezione dei dati non consentono di dar seguito al desiderio espresso in particolare da operatori sportivi di rendere noti dati supplemen- tari (ad es. dati penali). Il principio secondo cui la comunicazione di dati avviene solo nella misura in cui questo è necessario per l’attuazione di un compito prevale sul desiderio di ricevere maggiori informazioni. È stata presa in considerazione e respinta la richiesta secondo cui il sistema d’informazione nazionale per lo sport debba essere in via generale a disposizione delle federazioni e associazioni sportive per gestire i loro dati personali e le loro offerte di corsi anche se questi non sono collegati a misure di promozione dello sport da parte della Confederazione. Per contro è stata esaudita la richiesta di precisarel’articolo 2 in modo da consentire il trattamento di dati solo se serve ad assolvere compiti in relazione con l’attuazione della legge sulla promozione dello sport. È accolta anche la richiesta di completare il catalogo di dati nel sistema d’informazione nazionale per lo sport con l’indicazione d’appartenenza di singoli gruppi di prestazione, il che ha una sua importanza spe- cialmente nell’ambito della promozione delle giovani leve G+S.
2 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Art. 1 Cpv. 1: per chiarire che l’ambito della legge comprende tanto i dati personali gene- rali che dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità la frase introduttiva è stata riformulata. Le lettere a–c restano invariate. Cpv. 2: il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping non viene gestito dall’UFSPO, ma dalla stessa Fondazione Antidoping Svizzera. Di conse- guenza si rende necessaria una precisazione aggiuntiva. Il titolo delle legge non deve invece essere modificato perché l’agenzia nazionale antidoping viene considerata ai sensi dell’articolo 3 lettera h LPD come organo federale e il suo sistema d’informazione come un sistema d’informazione della Confederazione.
Art. 2 Il contenuto di questo articolo rimane invariato. Esso è adeguato da un punto di vista redazionale alla modifica apportata all’articolo 1.
Art. 3–5 Le disposizioni sono riprese senza alcuna modifica dalla LSISpo in vigore.
Art. 6 La durata del periodo di conservazione dei dati nel sistema d’informazione dell’UFSPO – eccezion fatta per quella dei dati medici – è stabilita dal Consiglio federale. Per i dati medici il capoverso 2 analogamente alla disposizioni della legge del 2 dicembre 19847 in materia di salute del Cantone di Berna (art. 26 cpv. 2) prevede un periodo di conservazione di dieci anni, a meno che le persona interessata richieda una cancellazione anticipata. In merito alla conservazione dei dati degli altri sistemi per l’ordinanza di esecuzione sono previste le seguenti regolamentazioni: – dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport: come da diritto attualmente in vigore (art. l6 OSISpo); – dati relativi alla diagnostica delle prestazioni: come per i dati medici; – dati del sistema d’informazione della SUFSM: come da diritto attuale (art. 16 OSISpo); – dati relativi alla valutazione dei corsi: dieci anni a partire dall’ultimo tratta- mento. La durata del periodo di conservazione dei dati per la lotta contro il doping è regola- ta all’articolo 35 LSISpo.
Art. 7 La disposizione è stata ripresa senza modifiche dal diritto attuale.
Art. 8 Una volta disciplinati nella legge i sistemi d’informazione della SUFSM e dell’agenzia antidoping si possono cancellare taluni scopi che figurano per questi due sistemi nella sezione dedicata al sistema d’informazione nazionale per lo sport. Ciò riguarda segnatamente le lettere d ed h dell’attuale formulazione. Questo non significa tuttavia che il sistema non gestirà più, ad esempio, dati relativi a inchieste e misure per violazioni delle norme antidoping; semplicemente, ciò avverrà solo nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei compiti nei settori elencati, ad esempio per l’attuazione di G+S. L’attuale lettera e, che riguarda lo sport di prestazione, non ha una sua autonomia per quel che attiene al trattamento di dati personali e rientra nella regolamentazione di G+S. La lettera può pertanto essere cancellata.
Art. 9 L’adeguamento degli scopi del sistema d’informazione (art. 8) comporta anche la modifica dell’elenco dei dati In questo contesto si deve inoltre spiegare che tale catalogo non rappresenta un elenco esaustivo. Il sistema di raccolta dei dati può contenere pertanto anche dati personali non degni di particolare protezione. Questi andrebbero precisati nel quadro dell’ordinanza di esecuzione.
7 Bernische Systematische Gesetzessammlung, BSG 811.01
Lett. c: il richiamo ai gruppi di prestazione costituisce una precisazione importante in relazione alla promozione G+S delle giovani leve. Lett. e: il richiamo ai quadri del programma «Sport per gli adulti Svizzera» (ESA) per errore non era stato previsto nella normativa attuale, sebbene la relativa ordinan- za del 23 maggio 20128 sulla promozione dello sport (art. 39 cpv. 3 OPSpo) preveda la revoca del riconoscimento di quadro in caso di condanna penale che metta in dubbio l’attitudine della persona a svolgere l’attività di monitore sportivo. Alla lettera f si completa il testo attuale con la formulazione generica di «correttezza e sicurezza nello sport», concetto che copre ambiti diversi dal doping. Si tratta in particolare di sanzioni delle federazioni sportive in relazione alla manipolazione dei risultati sportivi o di gravi violazioni delle norme sulla correttezza (fairplay). In tal modo si vuole evitare che la Confederazione nel quadro del sostegno allo sport favorisca monitori che violano i valori etici fondamentali dello sport. Dati relativi all’indirizzo degli studi e alle qualifiche ottenute nell’ambito degli studi sono raccolti solo nel sistema d’informazione della SUFSM (nuovi art. 21–24). Le attuali lettere g (indicazioni relative all’indirizzo degli studi) ed h (qualifiche ottenu- te nell’ambito degli studi) possono quindi essere cancellate.
Art. 10 Le disposizioni rispecchiano in gran parte il diritto attuale. Alla lettera e si precisa ora che i dati possono essere raccolti non solo presso le federazioni e le società sportive e giovanili, ma anche presso altre organizzazioni. Si sono aggiunte le basi legali nel campo dello sport militare (lett. g).
Art. 11 Cpv. 1: la formulazione attuale, secondo cui i dati sono resi accessibili «su richiesta» dà l’impressione, sbagliata, che si debba inoltrare una richiesta prima di ogni singola consultazione, mentre non è così. Non è infatti prevista alcuna procedura di doman- da formale. L’organizzazione che desidera avere accesso ai dati mediante procedura di richiamo si rivolge di propria iniziativa all’UFSPO. La formulazione attuale viene pertanto semplificata. Nel quadro del nuovo sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni si deve dare allo sportivo un accesso costante ai dati che lo riguar- dano, in particolare ai protocolli di allenamento (art. 20 cpv. 2), per consentirgli di verificare i progressi fatti. L’attuale lettera a, che prevede l’accesso al sistema na- zionale d’informazione per lo sport per le persone interessate viene pertanto a cade- re. Le federazioni sportive e le associazioni giovanili hanno accesso ai loro dati nel quadro della lettera b. Cpv. 1 lett. b: si comprendono da un lato le federazioni sportive sostenute diretta- mente o indirettamente ai sensi dell’articolo 4 LPSpo e dall’altro lato federazioni sportive che partecipano a G+S. Ad esse si aggiungono organizzazioni che parteci- pano al programma ai sensi dell’articolo 3 LPSpo. In particolare l’UFSPO sostiene nel programma ESA una serie di organizzazioni – che organizzano corsi per monito- ri di sport per gli adulti – senza essere federazioni sportive né associazioni giovanili.
8 RS 415.01
Si tratta ad esempio della fondazione Pro Senectute, dell’Associazione svizzera dei paraplegici o della Federazione Svizzera per i Sentieri. Dato che anche tali organiz- zazioni devono poter avere accesso al sistema d’informazione, l’attuale nozione di «federazioni sportive e associazioni giovanili» appare troppo limitativa. Cpv.1 lett. c: scuole, scuole universitarie e università devono avere accesso ai dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport soprattutto se operano come organizzatori di offerte G+S o come organizzatori di offerte della formazione dei quadri G+S. In questo senso le attuali lettera d (scuole) ed e (scuole universitarie e università) possono essere riunite. Cpv. 1 lett. e: nell’ambito della prevenzione di abusi per quanto riguarda l’assicu- razione vecchiaia e superstiti, l’assicurazione invalidità, l’indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari, l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) ha un ruolo di rilievo perché gestisce i registri centrali. Pertanto per l’UCC è previsto un accesso di dati tramite procedura di richiamo. L’UCC deve avere accesso ai dati di persone che partecipano a corsi G+S federali o cantonali per monitori al fine di prevenire abusi all’IPG. Cpv. 2: il versamento delle indennità IPG ai partecipanti di un corso per monitori G+S viene effettuato dalla competente cassa di compensazione AVS che si fonda sui questionari per l’annuncio IPG che i partecipanti ricevono dall’organizzatore del corso e che spediscono compilati alla cassa di compensazione. Le casse di compen- sazione AVS devono poter adottare una procedura semplice per confrontare l’annuncio all’IPG con i giorni di corso della persona in questione al fine di identifi- care gli abusi all’IPG già prima del versamento delle indennità. In materia di comu- nicazione di dati sono previste disposizioni analoghe per soldati e militi della prote- zione civile nel messaggio del 3 settembre 20149 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (art. 13 lett. f del progetto per la modifica della legge federale del 3 ottobre 200810 sui sistemi d’informazione militari) e tali disposizioni sono già in vigore per membri del servizio civile nell’articolo 80 capo- verso 2 lettera d della legge federale del 6 ottobre 199511 sul servizio civile sosti- tutivo.
Cpv. 3: la formulazione nella LSISpo vigente, secondo cui i dati posso essere comu- nicati «su richiesta, in singoli casi […] come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica» dà l’impressione che tali trasmissioni avvengano solo in casi ecceziona- li. Ciò non è il caso, visto che si comunicano regolarmente dati a organi e persone che rispondono ai criteri elencati al capoverso 1 ma che non beneficiano di un acces- so diretto mediante procedura di richiamo, ad esempio perché frequenza e ampiezza dei dati non giustificano la predisposizione di tale accesso. Si ha inoltre la comuni- cazione regolare, ma limitata, di dati a organi o persone con cui si collabora nell’ambito della correttezza e sicurezza nello sport, ad esempio all’organo respon- sabile in seno all’associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) nel programma di prevenzione «cool and clean» o alla guardia aerea di soccorso REGA. L’attuale descrizione degli organi ai quali si possono comunicare dati come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica si è rivelata nella pratica almeno in parte troppo riduttiva, perché i destinatari dei dati non sempre svolgono compiti legali o contrat- tuali chiaramente definiti. Ad esempio, secondo la LSISpo vigente non è possibile
9 FF 2014 5939 6083 10 RS 510.91 11 RS 824.0
comunicare all’organizzatore di una manifestazione di rilievo nazionale di sport popolare la lista degli organizzatori G+S dello stesso sport per consentirgli di infor- marli, poiché lo svolgimento della manifestazione non può essere considerato come adempimento di compiti legali o contrattuali. Lo stesso vale per la comunicazione di liste di indirizzi a istituzioni di ricerca nelle scienze dello sport.
Art. 12 La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale LSISpo. È mantenuto l’attuale disciplinamento relativo alle spese sancito nella vigente OSISpo.
Art. 13–16 In conseguenza della creazione di un sistema autonomo per i dati relativi alla dia- gnostica delle prestazioni (art. 17–20) sarà adeguato lo scopo del sistema d’informazione per i dati medici (art. 13) e cancellata la disposizione sulla trasmis- sione di dati relativi alla diagnostica delle prestazioni (art. 16). La frase introduttiva dell’articolo 14 è completata analogamente a quella dell’articolo 9. L’articolo 15 resta invariato rispetto al diritto attuale.
Art. 17 e 18 Le prestazioni sportive dipendono da fattori fisici ma anche psichici. Tra i fattori fisici si annoverano forza, velocità e resistenza, e la capacità dell’atleta di tradurli in competizione. I fattori psichici contemplano i tratti della personalità come l’ansia pre-gara e le strategie mentali dell’atleta per farvi fronte, come pure la motivazione, lo stato d’animo e la capacità di recupero. Già nel messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport dell’11 novembre 200912 si accennava alla possibilità di trattare dati come le indicazioni sullo stato psichico degli atleti. Il principio della proporzionalità impone che i dati relativi allo stato di salute siano raccolti solo se rilevanti per la diagnostica delle prestazioni; in questa ottica i dati relativi alla salute di cui all’articolo 18 lettera d e quelli di cui all’articolo 15 let- tera b non coincidono. I dati comunicati volontariamente ai sensi dell’articolo 18 lettera e designano essen- zialmente annotazioni nel protocollo d’allenamento elettronico.
Art. 19 La disposizione corrisponde in gran parte all’articolo 15 ma esplicita che l’UFSPO rileva direttamente una parte essenziale dei dati nel quadro di test e misurazioni delle prestazioni.
12 FF 2009 7113, ivi 7153
Art. 20 Comunicazione dei dati Cpv. 1: i dati relativi alla diagnostica delle prestazioni sono destinati in primo luogo agli sportivi nonché alle persone, alle autorità e agli organismi che hanno chiesto test e rilevamenti nel campo della diagnostica delle prestazioni. Essi possono inoltre essere importanti per il personale curante per procedere in modo mirato a diagnosi e terapia. Tuttavia l’atleta deve acconsentire alla trasmissione dei dati a queste perso- ne, dato che gli interventi medici in questo ambito sono esclusivamente nel suo interesse. Il consenso esplicito dell’atleta alla trasmissione dei dati a terzi non è necessario se la registrazione di tali dati è stata fatta dagli stessi terzi, specialmente se si tratta di una federazione sportiva. Va rilevato che la raccolta di dati nell’ambito della diagno- stica della prestazione è possibile solo con la partecipazione attiva dell’atleta. In questi casi il consenso per la comunicazione di dati è implicito se l’atleta si sottopo- ne ai test. Cpv. 2: L’UFSPO può ugualmente comunicare agli atleti interessati risultati e dati di altri atleti se tali informazioni influiscono sulla loro attività, in particolare negli sport di squadra, e le persone interessate hanno dato il loro assenso. Al momento di dare l’autorizzazione le persone sono adeguatamente informate sulla trasmissione dei dati e soprattutto su quali dati sono trasmessi a quali destinatari a quale scopo.
Art. 21 e 22 La descrizione dello scopo e dei dati trattati corrisponde agli attuali articoli 13 (Scopo) e 14 (Dati) della OSISpo. Essi sono completati precisando che oltre alle generalità si raccolgono anche fotografie degli studenti: questi archivi fotografici sono un utile strumento di identificazione degli studenti per i docenti a tempo parzia- le, piuttosto numerosi. All’articolo 22 lettera b inoltre si disciplina ora esplicitamente a livello di legge il trattamento di dati relativi a misure disciplinari come previste nell’articolo 65 OSI- Spo, indispensabile per il funzionamento regolare di una scuola universitaria. Dato che in questo caso si tratta di dati degni di particolare protezione il loro trattamento viene menzionato esplicitamente. Eventuali violazioni disciplinari commesse dai collaboratori della Scuola universitaria federale dello sport, in particolare dai docen- ti, sono punite a norma delle disposizioni sul personale federale e non sottostanno alla LSISpo. La formulazione dell’articolo 14 OSISpo ripresa nella LSISpo è completata specifi- cando che sono raccolte nel sistema non solo le qualifiche finali, ma anche le valuta- zioni delle singole competenze. Oltre a ciò il sistema può contenere accanto a certi- ficati di formazione anche cicli di formazione e perfezionamenti frequentati e titoli.
Art. 23 Ove i dati non siano generati direttamente dall’UFSPO essi sono raccolti presso gli studenti e i membri del corpo insegnante.
Art. 24 Il tenore dei capoversi 1 e 2 corrisponde all’attuale articolo 15 LSISpo.
Art. 25 In questo sistema si vogliono valutare non solo i corsi e i cicli di studio svolti diret- tamente dall’UFSPO ma anche quelli svolti da terzi e sostenuti con i contributi dell’UFSPO. Si tratta qui ad esempio di corsi della formazione dei quadri G+S organizzati da Cantoni e federazioni. I dati raccolti servono essenzialmente all’UFSPO per verificare l’efficacia della propria azione e le valutazioni sono per- tanto richieste dall’UFSPO. Tali verifiche sono fatte a scadenze regolari e concor- date di volta in volta fra UFSPO e Cantone o federazione coinvolti. Non si prevede però che i Cantoni e le federazioni possano trattare in questo sistema le valutazioni dei propri corsi, come ad esempio formazioni interne a una federazione.
Art. 26 Lett. b: si considerano capicorso le persone responsabili per la concezione e l’organizzazione del corso o dell’incontro formativo. Docenti sono i singoli relatori, gli insegnanti, i capiclasse, etc. Lett. c numeri 1 e 2: si tratta in particolare della questione sul grado di soddisfazione dei partecipanti al corso in merito alla qualità dei contenuti e dell’approfondimento di aspetti settoriali (struttura, temi, capocorso, relatori), ai mezzi didattici (uso e contenuti) e all’organizzazione del corso (durata e amministrazione). Il sistema permetterà di trattare inoltre informazioni e valutazioni dei partecipanti e dei docenti in merito all’utilità del corso o di attività formative.
Art. 30 Il sistema d’informazione in uso presso la Fondazione Antidoping Svizzera, l’agenzia nazionale per la lotta al doping, serve a diversi scopi. Lett. a: il sistema serve a valutare conferenze e manifestazioni nel campo della formazione, della consulenza, della documentazione, della ricerca e dell’informazione. Allo scopo sono raccolti dati relativi all’incontro, le generalità delle persone di contatto, il numero dei partecipanti (senza indicazioni sui singoli) e il loro livello di istruzione. Lett. b: oltre a ciò il sistema d’informazione serve alla valutazione di progetti di ricerca a cui partecipa Antidoping Svizzera. I dati personali – se mai ciò avviene – sono trattati solo in modo anonimo. Lett. c: un ruolo centrale è quello del sistema per l’amministrazione dei controlli antidoping, delle indagini e delle sanzioni comminate in base a regolamenti federali. Sono trattati in particolare i dati di persone sottoposte a controlli antidoping ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LPSpo o perché soggette allo statuto del doping di Swiss Olympic del 15 novembre 200813, rivisto il 19 novembre 2010.
Art. 31 La Fondazione Antidoping Svizzera in quanto agenzia nazionale per la lotta contro il doping è proprietaria della raccolta dati e di conseguenza deve prendere tutte le misure per la protezione, la sicurezza e l’integrità dei dati contenuti nel sistema
13 Lo statuto del doping può essere consultato al link:
www.swissolympic.ch > Etica > Carta etica > 7. Doping e gli stupefacenti
d’informazione. Ha inoltre il dovere di informare le persone interessate ai sensi dell’articolo 8 LPD.
Art. 32 Lett. a: si raccolgono non solo le generalità dell’atleta, ma se del caso anche quelle di allenatori, assistenti sportivi, funzionari, medici, personale medico ausiliario etc. Oltre alle generalità in senso stretto si registra l’appartenenza di suddette persone a una determinata federazione sportiva. Lett. b: per consentire lo svolgimento di controlli non solo in occasione di competi- zioni, ma anche al di fuori di esse, i funzionari addetti devono essere informati sul luogo di soggiorno dell’atleta. Solo se dispone di tali informazioni l’organo antido- ping può intervenire in modo mirato, inaspettato ed efficace. Gli atleti sono quindi in parte tenuti a comunicare nel dettaglio il luogo dove si trovano, ogni giorno della settimana e in ogni momento della giornata. Tali informazioni sono richieste non solo da Swiss Olympic ma anche dall’agenzia mondiale antidoping (WADA) nelle sue direttive sull’indicazione del luogo di soggiorno dell’atleta («whereabout infor- mation»). L’obbligo di annuncio vige solo per gli atleti inseriti in un cosiddetto pool di controllo ed è regolato con disposizioni più o meno dettagliate a seconda del livello di prestazione del singolo sportivo. Di regola, migliori sono considerate le prestazioni di un atleta, più dettagliate devono essere le indicazioni. In Svizzera si gestiscono pertanto diversi pool di controllo. Lett. c: oltre alle attività degli atleti si possono raccogliere dati sulle funzioni svolte da allenatori, assistenti sportivi, funzionari, medici, personale paramedico etc. Lett. d: se per motivi di salute chi pratica sport deve assumere una sostanza o utiliz- zare un metodo vietati può richiedere una cosiddetta esenzione a fini terapeuti- ci(EFT). Con essa si consente il ricorso a metodi e sostanze inseriti nella lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti (lista delle sostanze dopanti) a condizione che non ci siano terapie alternative. La richiesta per una EFT viene esaminata da un’apposita commissione EFT indipendente di Antidoping Svizzera. Lett. e: sono considerati dati emersi dalle indagini tutti i dati e le informazioni rac- colti in relazione alle indagini su violazioni delle norme antidoping, imputate o accertate. Le analisi dei campioni non sono fatte direttamente da Antidoping Sviz- zera, ma in un laboratorio d’analisi accreditato. I risultati delle analisi costituiscono
pertanto un motivo centrale per la comminazione dell’eventuale sanzione. Lett. f: certificati e perizie di esperti costituiscono uno strumento sempre più impor- tante nella lotta contro il doping. L’assunzione di prodotti vietati può causare nell’organismo reazioni biochimiche e biologiche. Eventuali irregolarità nei relativi profili (ad es. profilo ematico o ormonale) possono pertanto dare indizi sul ricorso al doping, anche se non si può identificare con certezza la sostanza utilizzata. Per verificare tali irregolarità si deve tuttavia disporre di approfondite conoscenze spe- cialistiche. Lett. g: quando si parla di sanzioni si intendono i provvedimenti disciplinari presi dalla federazione sportiva, ovvero la squalifica con divieto di partecipare a ulteriori competizioni. Altre sanzioni per violazioni delle norme antidoping possono prevede- re anche la revoca dei primati stabiliti dall’atleta, l’annullamento dei risultati ottenuti e multe.
Lett. h: l’articolo 24 LPSpo stabilisce che le competenti autorità di perseguimento penali e giudiziarie devono informare l’agenzia nazionale antidoping sui procedi- menti penali avviati per violazioni dell’articolo 22 LPSpo. Lett. i: nel caso delle misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo (confisca e distruzione) si tratta non di sanzioni, quanto piuttosto di misure di polizia per impe- dire la diffusione di sostanze e metodi dopanti.
Art. 33 A norma dei regolamenti vigenti in materia, nello specifico dello statuto sul doping di Swiss Olympic, gli sportivi interessati devono fornire in prima persona tutta una serie di informazioni, in particolare il luogo di soggiorno, se si trovano in un pool di controllo e i dati medici richiesti per l’esenzione a fini terapeutici. Comunicazioni da parte degli organi antidoping nazionali e internazionali, delle autorità doganali, dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, delle autorità di polizia giudiziaria e di perseguimento penale avvengono ai sensi degli articoli 20 e
24 LPSpo.
Art. 34 Comunicazione dei dati Cpv. 1: il sistema d’informazione costituisce un sistema chiuso, senza collegamenti con alcun altro sistema. La comunicazione di dati a terzi avviene solo in casi ecce- zionali, soprattutto nell’ipotesi di informazioni sul luogo di soggiorno dell’atleta, nel caso di una domanda di esenzione a fini terapeutici (EFT) o nel caso di violazioni delle norme antidoping. Ciò permette alle competenti organizzazioni o autorità di adottare le necessarie misure antidoping (controlli o sanzioni) o di effettuare le necessarie indagini nei casi in cui si sia avuto un comportamento rilevante a livello penale. In particolare nel caso di comunicazione dei dati all’estero, ai sensi dell’articolo 25 LPSpo ci si deve assicurare che il destinatario, ad esempio un comi- tato olimpico nazionale estero, garantisca un’adeguata protezione dei dati, visto che questa non è di per sé soggetta al diritto svizzero sulla protezione dei dati. Lett. d: anche gli organismi internazionali della lotta contro il doping – alle partico- lari condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPSpo – possono ricevere i dati di tale sistema. Cpv. 2: la comunicazione di dati agli atleti interessati non può vanificare lo scopo per cui sono raccolti, in particolare il rilevamento o la sanzione di violazioni delle norme contro il doping. La comunicazione dei dati a queste persone può pertanto essere rifiutata o ritardata fino al compimento dei necessari accertamenti. Cpv. 3: la sanzione principale nel campo del doping è il divieto di partecipare ad altre competizioni (squalifica). Un provvedimento di squalifica vale non solo per lo sport o la federazione sportiva presso la quale l’atleta è tesserato, ma si estende a tutte le competizioni nazionali ed internazionali comprese dal codice WADA e dallo statuto del doping di Swiss Olympic. In Svizzera tale squalifica vale in effetti per tutte le competizioni ai sensi dell’articolo 21 LPSpo e dell’articolo 75 capoverso 2 dell’ordinanza sulla promozione dello sport. Perché la squalifica venga estesa anche alle competizioni di carattere locale o regionale, incluse quelle a cui possono parte- cipare anche gli atleti senza la licenza della federazione, gli organizzatori devono esserne informati. Allo scopo si è prevista la pubblicazione della squalifica su Inter- net.
Art. 35 Per i dati di persone con licenza delle federazioni – in analogia a quanto precisato dall’attuale articolo 6 capoverso 2 OSISpo per i dati del sistema nazionale d’infor- mazione per lo sport – si prevede una durata massima fino al compimento del settan- tesimo anno di età. La durata di conservazione minima prevista per i dati personali in relazione a viola- zioni della LPSpo corrisponde a quella dell’articolo 6 capoverso 3 lettera a dell’OSISpo vigente. Per gli altri dati si deve prevedere per legge una durata del periodo di conservazione di dieci anni.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni dirette per la Confederazione, né sul piano finanziario né in materia di personale. Le disposizioni sulla protezione dei dati sono in linea di principio neutrali dal punto di vista delle spese, visto che vengono soltanto aggiornate le basi legali per compiti già svolti dalle autorità amministrative nel quadro del loro mandato legale.
3.2 Per i Cantoni e i Comuni
Non si prevedono ripercussioni finanziarie o in materia di personale per i Cantoni o i Comuni.
3.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente
Si è proceduto all’analisi d’impatto della regolamentazione con l’ausilio dell’appo- sito modulo di valutazione della SECO in conformità alle direttive del 15 settembre 1999 del Consiglio federale. Dato però che il disegno introduce le basi legali per compiti svolti già oggi, non sono attese ripercussioni per l’economia. Parimenti non si attendono ripercussioni a livello di sostenibilità, né da un punto di vista ecologico né sul piano sociale, né nel settore dell’energia.
4 Rapporto con il programma di legislatura
La LSISpo vigente è entrata in vigore il 1° ottobre 2012 e pertanto nel corso del programma di legislatura 2011–2015. La presente revisione totale cade nello stesso periodo di legislatura e di conseguenza non è annunciata nel messaggio del 25 gennaio 201214 sul programma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201215 sul programma di legislatura. La revisione LSISpo è comunque
14 FF 2012 305 15 FF 2012 6413
motivata per dare seguito ai dettami della LPD secondo cui i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità (art. 17 cpv. 2 LPD) nonché l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo (art. 19 cpv. 3 LPG) possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. In considerazione di queste disposizioni, un’efficiente attuazione delle procedure amministrative con l’aiuto di nuovi strumenti e tecnologie per il tratta- mento di dati comporta un adeguamento costante delle basi legali.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Per l’emanazione di disposizioni sulla protezione dei dati applicabili alle autorità amministrative il legislatore federale si basa sull’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione (Cost.)16. Giusta l’articolo 17 LPD gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale, mentre i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità possono essere trattati solo soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD). Una base legale formale è inoltre necessaria se dati personali degni di particolare prote- zione o profili della personalità sono resi accessibili a terzi mediante procedura di richiamo (art. 19 cpv. 3 LPD). Il presente atto normativo crea o completa le necessa- rie basi legali per i diversi sistemi d’informazione nel campo dello sport. Pertanto, a complemento della vigente LSISpo, i sistemi d’informazione della SUFSM e dell’agenzia nazionale antidoping nonché il futuro sistema d’informazione per la valutazione dei corsi sono disciplinati formalmente a livello legislativo.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali
della Svizzera Il disegno è conforme alla Convenzione del 28 gennaio 198117 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale (entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1998) che concretizza gli articoli 8 e
10 della Convenzione del 4 novembre 195018 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) per quel che riguarda il trattamento automatico dei dati relativi alle persone. Sono parimenti rispettate le disposizioni del Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 200119 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati, che serve a una migliore attuazione nella pratica dei principi contenuti nella Convenzione summen- zionata.
16 RS 101 17 RS 0.235.1 18 RS 0.101 19 RS 0.235.11
5.3 Forma dell’atto normativo
Il progetto prevede importanti disposizioni che contengono norme di diritto che – ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. – devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della legge deriva dell’articolo 122 capoverso 1 Cost. L’atto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
5.4 Delega di competenze legislative
A determinate condizioni il Consiglio federale può riunire, sostituire o eliminare i sistemi d’informazione (art. 5). Eccezion fatta per la durata della conservazione dei dati medici e dei dati per la lotta al doping, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza la durata della conservazione dei dati contenuti nei sistemi d’informazione (art. 6 cpv. 2). Spetta inoltre al Consiglio federale prevedere la partecipazione alle spese di autorità e organizzazioni cui si concede l’accesso ai dati mediante procedu- ra di richiamo (art. 12). Il Consiglio federale emana poi le necessarie misure di esecuzione per quanto attiene a responsabilità, dati trattati, dettagli della raccolta e diritti di trattamento dei dati, collaborazione con i Cantoni e necessarie misure tecnico organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati (art. 36).