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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Stato: 8 maggio 2006

Ordinanza PRTR (OPRTR) (Registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti)

Commenti

Indice

1 INTRODUZIONE ..............................................................................................2

2 CONSIDERAZIONI GENERALI .......................................................................2

2.1. Situazione internazionale ....................................................................................2 2.1.1 Attività dell’OCSE .....................................................................................2 2.1.2 Protocollo PRTR dell’UNECE ...................................................................3 2.1.3 PRTR dell’Unione europea .......................................................................3

2.2 Situazione in Svizzera ..........................................................................................4 2.2.1 Procedura attuale e futura ........................................................................4 2.3.2 Strategia alla base del PRTR svizzero .....................................................4 2.2.3 Situazione giuridica...................................................................................5

2.3 Conseguenze della normativa .............................................................................5

3 COMMENTI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI..................................................7 Sezione 1: Disposizioni generali.................................................................................7 Sezione 2: Compiti dei titolari dei complessi industriali ..............................................8 Sezione 3: Compiti delle autorità ..............................................................................10

Commenti relativi agli allegati ........................................................................................13 Allegato 1 Attività con soglia di capacità..................................................................13 Allegato 2 Sostanze inquinanti con soglia di emissione ..........................................13 Allegato 3 Metodi di eliminazione e di riciclaggio ....................................................14

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1 INTRODUZIONE

La creazione di registri pubblici delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, dei trasferimenti di rifiuti e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (“Pollutant Release and Transfer Registers”, PRTRs) è stata proposta per la prima volta dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED), tenutasi a Rio di Janeiro nel 1992, al capitolo 19 dell’Agenda 21. L’obiettivo era quello di ottenere in tal modo uno strumento atto a promuovere la gestione sostenibile dei prodotti chimici, dei rifiuti e dell’energia e a ridurre i rischi. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è stata incaricata di concretizzare questo compito e ha avviato i lavori preparatori del Protocollo PRTR, che la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Economic Commission for Europe of the United Nations, UNECE) ha sottoposto alla firma degli Stati membri. Per PRTR (registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) s’intende un inventario accessibile al pubblico nel quale figurano: - le emissioni di determinate sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, - i trasferimenti di rifiuti destinati al riciclaggio o all’eliminazione e - i trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico.

I complessi industriali sono soggetti all’obbligo di notifica se: - svolgono attività di cui all’allegato 1 dell’ordinanza e - emettono determinate sostanze inquinanti riportate nell’allegato 2 dell’ordinanza in quantità superiori ai valori soglia fissati oppure trasferiscono rifiuti o inquinanti nelle acque di scarico. I dati devono essere notificati ogni anno all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Una volta notificati, vengono dapprima verificati dalle autorità, dopodiché sono pubblicati su Internet. Oltre ai dati notificati sulle emissioni e sui trasferimenti da fonti puntuali costituite da complessi industriali di grandi dimensioni, il PRTR contiene anche altre indicazioni sulle emissioni di inquinanti da fonti diffuse.

2 CONSIDERAZIONI GENERALI

2.1. Situazione internazionale

2.1.1 Attività dell’OCSE

Sulla base delle raccomandazioni dell’Agenda 21, negli anni ’90 l’OCSE ha organizzato una serie di workshop e ha elaborato un documento di base sulla creazione di un PRTR, intitolato “Guidance Manual for Governments” e volto a facilitarne l’attuazione da parte degli Stati membri. Nel 1996 ha inoltre adottato una raccomandazione del Consiglio finalizzata ad introdurre un PRTR negli Stati membri. I relativi documenti sono riportati sul sito dell'OCSE. In occasione di altri seminari e conferenze, l’OCSE ha comunicato la propria strategia in tal senso. Nel frattempo, numerosi Stati membri dell’OCSE hanno introdotto registri PRTR, rivelatisi ben presto uno strumento efficiente per l’orientamento della politica ambientale. 2/15

Negli Stati Uniti, ad esempio, le emissioni di inquinanti prodotte da complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica sono notevolmente diminuite. Per favorire la creazione di un PRTR, l’OCSE ha istituito una task force (“Task Force on PRTRs”) che ha elaborato documenti di supporto come le “Release Estimation Techniques (RETs)”. Tali documenti sono disponibili presso il “Resource Centre for PRTR RETs”.

2.1.2 Protocollo PRTR dell’UNECE

Nel 2001, a Ginevra, l’UNECE ha avviato l’elaborazione di un Protocollo PRTR (“Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers”). Il documento è stato firmato il 21 maggio 2003, in occasione della quinta Conferenza ministeriale “Ambiente per l'Europa” di Kiev, da 36 Stati, tra cui la Svizzera, e dall’Unione europea. Il Protocollo PRTR è aperto a tutti i Paesi e può pertanto essere firmato in qualsiasi momento anche da Stati non membri dell’UNECE. Il Protocollo PRTR obbliga gli Stati firmatari a creare un PRTR accessibile al pubblico e basato sulle notifiche annuali dei complessi industriali (fonti puntuali). I complessi appartenenti ai settori menzionati nel Protocollo sono tenuti alla notifica se emettono una o più delle 86 sostanze inquinanti definite nel Protocollo in quantità superiori ai valori soglia prestabiliti. Vanno notificati anche i trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico qualora i loro quantitativi superino i valori soglia fissati. Le relative notifiche non riguardano tutte le sostanze inquinanti e tutti i rifiuti, bensì soltanto quelli emessi o trasferiti in quantità superiori alla soglia stabilita. Il Protocollo esige inoltre il rilevamento delle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse quali traffico, industria e artigianato, agricoltura, selvicoltura ed economie domestiche. Per la raccolta di dette informazioni, tuttavia, non è prevista alcuna procedura di notifica. L’UNECE sta elaborando, in collaborazione con l’Unione europea (UE), apposite istruzioni dal titolo “Guidance to the Protocol on PRTRs”.

2.1.3 PRTR dell’Unione europea

Il 17 luglio 2000 l’UE ha pubblicato una decisione della Commissione in merito all’attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (“European Pollutant Emission Register”, EPER) e, nel febbraio del 2004, ha potuto pubblicare per la prima volta su Internet (www.eper.cec.eu.int) i dati forniti dagli Stati membri e dalla Norvegia su 50 sostanze inquinanti emesse nell’aria e nell’acqua nel 2001 (anno di riferimento). A partire dal 2004, secondo anno di riferimento, sono stati assoggettati all’obbligo di notifica anche i nuovi Stati membri dell’UE. La pubblicazione dei relativi dati su Internet è prevista per il 2007.

Da allora, l’EPER si è sviluppato fino a diventare il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (“PRTR europeo”). Il registro, che adempie alle disposizioni del Protocollo PRTR dell’UNECE, richiede un certo numero di informazioni supplementari (http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28149.htm). Il 6 luglio 2005 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno hanno deciso di creare il “PRTR europeo”, dopodiché, il 4 febbraio 2006, l’UE ha pubblicato il Regolamento del 18 gennaio 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, entrato in vigore il 24 febbraio 2006. Il primo anno di riferimento sarà il 2007. La pubblicazione dei dati su Internet è prevista per il 2009. I complessi industriali che svolgono una o più delle 65 attività indicate saranno soggetti all’obbligo di notifica. I dati sulle emissioni 3/15

di 91 sostanze inquinanti nell'atmosfera, nell’acqua o nel suolo e sui trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico saranno rilevati annualmente dal 2007. Per alcune sostanze inquinanti sono stati fissati dei valori soglia più bassi rispetto a quelli previsti dal Protocollo PRTR dell’UNECE.

2.2 Situazione in Svizzera

2.2.1 Procedura attuale e futura

Tra il 1996 e il 1999, l’allora Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP (oggi UFAM) ha condotto, in collaborazione con l'industria chimica svizzera, un “progetto pilota preliminare” per gli anni di riferimento 1995 e 1996 in vista dell’introduzione di un PRTR in Svizzera. I risultati del progetto pilota sono stati pubblicati nel 1999 nel numero 109 della serie “Umwelt-Materialien” dell’UFAFP. In una seconda fase è stato condotto, per gli anni di riferimento 2000 e 2001, un progetto pilota in linea con il registro EPER europeo in collaborazione con 55 aziende di vari settori. I risultati del progetto sono stati pubblicati nel 2004 nel numero 362 della serie “Schriftenreihe Umwelt” dell’UFAFP. Nel 1997 e nel 1999 si sono tenute alcune giornate informative destinate al pubblico per illustrare gli sviluppi del progetto. È stata inoltre creata un’apposita pagina Internet dedicata al PRTR.

2.3.2 Strategia alla base del PRTR svizzero

L'ordinanza PRTR creerà la base giuridica necessaria per istituire un PRTR svizzero in linea con le direttive del Protocollo PRTR dell’UNECE.

Registro Registro riservato pubblico Fig. 1: Strategia PRTR Registrazione dati

1. Registrazione dei dati in

una banca dati riservata Complessi (da parte dei complessi industriali industriali)

2. Verifica da parte dei

Cantoni e dell’UFAM Cantoni Controllo

3. UFAM: pubblicazione dei UFAM qualità

dati in un registro pubblico / gestione della banca dati / coordinamento

UFAM Pubblicazione

Per limitare al massimo il carico amministrativo, i dati devono essere registrati direttamente in una banca dati su Internet. Protetta da una password, tale banca dati è accessibile unicamente al complesso in questione e alle autorità esecutive. Queste ultime verificano la qualità dei dati forniti e la loro coerenza con altri dati esistenti. Al termine della verifica, i dati controllati e convalidati vengono rilasciati dall’UFAM, ovvero pubblicati in una banca dati 4/15

online accessibile al pubblico. Si prevede di mettere questi dati anche a disposizione dell’Agenzia europea dell’ambiente. La gestione della banca dati e il coordinamento globale sono di competenza dell’UFAM.

2.2.3 Situazione giuridica

Sul piano legislativo, le basi giuridiche necessarie all’attuazione della presente ordinanza sono già contenute nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb). Le disposizioni fondamentali in tal senso sono:

- l'articolo 44 LPAmb in combinato disposto con l'articolo 46 LPAmb per quanto attiene al rilevamento dei dati e - gli articoli 6 e 47 LPAmb per quanto attiene alla pubblicazione dei dati. Il Protocollo PRTR prevede espressamente che i segreti di fabbricazione e d’affari siano trattati con riservatezza. Inoltre, poiché il PRTR svizzero non contiene dati per i quali è necessaria una particolare protezione, è sufficiente che le disposizioni degli articoli summenzionati siano concretizzate da un'ordinanza (art. 17 della legge sulla protezione dei dati).

La ratifica del Protocollo PRTR dell’UNECE compete al Consiglio federale in quanto, nel caso del PRTR, si tratta unicamente di una raccolta di dati (secondo l'art. 39 cpv. 2 lett. d LPAmb).

Il presente avamprogetto di ordinanza mira a garantire l’attuazione del Protocollo PRTR e a gettare le basi necessarie alla sua esecuzione.

2.3 Conseguenze della normativa

2.3.1 Necessità del PRTR ed effetti sull’ambiente

La comunità internazionale ha identificato circa 86 sostanze inquinanti che i complessi industriali rilasciano in grandi quantità nell’ambiente. Alcune di queste sostanze vengono emesse o trasferite in notevoli quantità anche in Svizzera. L’obiettivo a lungo termine del PRTR è di contribuire alla riduzione di tali emissioni nell’ambiente. Il PRTR è stato originariamente sviluppato negli Stati Uniti, dove si è ampliato fino a diventare un efficiente strumento esecutivo. L’autorità ambientale americana può vantare notevoli successi in questo campo. Nel frattempo, tuttavia, il PRTR è stato introdotto su larga scala anche in Europa attraverso varie organizzazioni internazionali. Diversi Stati europei, in e in particolare gli Stati membri dell’UE, possono già oggi documentare esperienze simili a quelle effettuate negli Stati Uniti. La creazione di un PRTR svizzero mira a ridurre anche nel nostro Paese le emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente. Il progetto relativo all’ordinanza PRTR attua soltanto i requisiti minimi fissati dal Protocollo UNECE, ma rappresenta anche un’armonizzazione del diritto svizzero con quello dell’Unione europea.

2.3.2 Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

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L’attuazione del Protocollo PRTR e l’esecuzione dell’ordinanza PRTR implicano per l’Amministrazione federale (UFAM) un carico di lavoro supplementare dell’ordine di un posto a metà tempo, che può essere compensato internamente all’Ufficio e al Dipartimento nel quadro delle risorse iscritte nel preventivo e nella pianificazione finanziaria. L’UFAM non dovrà invece sostenere spese materiali aggiuntive. Non si tratta solo di istituire e gestire la banca dati PRTR, ma di garantire anche la qualità dei dati notificati e di renderli accessibili per la pubblicazione. L’UFAM è inoltre incaricato di scambiare le informazioni con le altre Parti del Protocollo e di rappresentare la Svizzera alle conferenze internazionali. Il carico di lavoro supplementare che i Cantoni dovranno sostenere per garantire la qualità dei dati e per le notifiche dei complessi industriali dipenderà, da un lato, dal numero di complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica situati su territorio cantonale e, dall’altro, dal grado di dettaglio con cui i dati vengono controllati.

2.3.3 Conseguenze per l’economia

Il PRTR registra soltanto i complessi industriali che emettono notevoli quantità di sostanze inquinanti e trasferiscono grandi quantità di rifiuti. Una prima limitazione consiste nel fatto che i settori coinvolti sono soltanto quelli relativi alle attività contemplate nell’allegato 1 (in parte con soglie di capacità). Inoltre, vengono registrati solo i complessi industriali che emettono una o più delle sostanze inquinanti riportate nell’allegato 2 o trasferiscono rifiuti in quantità superiori ai valori soglia stabiliti. I valori soglia sono stati fissati per complessi industriali di grandi dimensioni nello spazio economico europeo e americano. Rispetto a questi Paesi, in Svizzera la percentuale dell’industria pesante sul totale delle attività economiche è più bassa, motivo per cui i valori soglia fissati per l’industria svizzera risultano più elevati e solo pochi complessi industriali sono soggetti all’obbligo di notifica. L’ordinanza PRTR si attiene esclusivamente all’obbligo di notifica secondo il Protocollo PRTR. Per evitare che per i rifiuti vengano inoltrate notifiche specifiche per le sostanze inquinanti, l’ordinanza esige soltanto che venga notificata la quantità totale di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti superiore ai relativi valori soglia. Molti dei complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica dispongono già oggi delle informazioni necessarie (ad es. per il reporting ambientale dell’azienda). Poiché in alcuni casi i dati da notificare non sono disponibili nella forma richiesta per il PRTR, ciò può causare un carico di lavoro supplementare nella fase iniziale. Il carico amministrativo per i complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica è ridotto grazie alla possibilità di inserire i dati necessari direttamente in una banca dati basata su Internet. La mole di lavoro dipende strettamente dalle emissioni o dai trasferimenti relativi a un complesso industriale e, pertanto, varia di caso in caso. L’obbligo di notifica è semplificato anche dal fatto che, per determinati obblighi di notifica imposti da altri atti normativi, i complessi industriali possono autorizzare l’UFAM a inserire i relativi dati direttamente nella banca dati. In tal modo è possibile evitare doppie notifiche. Ciò vale in particolare per le notifiche relative ai rifiuti speciali, se disponibili nel formato adeguato (quantità per anno). Questa misura permette di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi dei complessi industriali. In base alle prime stime, si può partire dal presupposto che circa 1’000 complessi industriali di dimensioni medio-grandi saranno tenuti a notificare le emissioni di 6/15

inquinanti. Vi sono varie possibilità per rilevare i dati. Di regola, i dati raccolti attraverso misurazioni sono più affidabili, ma anche più onerosi. Per questo motivo l’ordinanza PRTR permette esplicitamente di calcolare o di stimare le emissioni e i trasferimenti.

3 COMMENTI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo e campo d’applicazione Capoverso 1: l’ordinanza PRTR mira a garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti, ai trasferimenti di rifiuti e ai trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro pubblicato in Internet. Ciò permetterà al pubblico di accedere più facilmente a informazioni aggiornate relative all'inquinamento ambientale e agevolerà la sua partecipazione ai processi decisionali in campo ambientale. Le esperienze effettuate in alcuni Paesi dimostrano che l'introduzione di un PRTR contribuisce a prevenire e a ridurre l'inquinamento ambientale. Il PRTR permette ai complessi industriali di contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale, di creare trasparenza, di mettere a disposizione nuove basi decisionali per la gestione, di migliorare l'ecoefficienza e la produttività e di assumere una responsabilità sociale nei confronti dei collaboratori e del pubblico. Il PRTR consente inoltre alle autorità di seguire la formazione, le emissioni e l’evoluzione delle sostanze inquinanti, di fissare obiettivi ambientali a livello nazionale e di verificarne in modo obiettivo il raggiungimento. Capoverso 2: l’allegato 1 elenca in modo esauriente i settori d'attività che possono rientrare nel campo d'applicazione dell'ordinanza. Si tratta in particolare dei complessi industriali che operano nei settori seguenti: - settore energetico, - produzione e trasformazione di metalli, - industria mineraria, - industria chimica, - gestione dei rifiuti e delle acque di scarico, - produzione e lavorazione della carta e del legno, - allevamento intensivo e acquacoltura, - prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande. Articolo 2 Definizioni Le definizioni, che si basano in linea di principio sull’articolo 2 del Protocollo PRTR dell’UNECE, sono state adeguate a quelle in uso nella legislazione svizzera. Ad esempio, il termine “acque di scarico” alla lettera f corrisponde alla definizione della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20) e comprende le acque alterate dall’uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo. I rifiuti che la terminologia del Protocollo qualifica come “pericolosi” corrispondono ai “rifiuti speciali” (lett. h) di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (RS 814.610).

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Sezione 2: Compiti dei titolari dei complessi industriali

Articolo 3 Dovere di diligenza Affinché anche il pubblico sia informato in modo adeguato, il titolare di un complesso industriale è tenuto a garantire la qualità dei dati notificati. I dati forniti devono infatti essere aggiornati, plausibili e significativi. Le emissioni e i trasferimenti soggetti all’obbligo di notifica vanno rilevati integralmente e devono basarsi su definizioni e metodi di determinazione uniformi nonché essere coerenti con i dati delle notifiche precedenti.

Articolo 4 Obbligo di notifica Capoverso 1: qualora soddisfi una delle condizioni contemplate alle lettere a – d, ogni titolare di un complesso industriale di cui all’articolo 1 capoverso 2 (complessi industriali che svolgono attività di cui all’allegato 1) notifica all’UFAM, entro il 1° luglio di ogni anno, i dati relativi all’anno civile precedente. È pertanto soggetto all’obbligo di notifica (lett. a) se emette nell’aria, nell’acqua o nel suolo una o più delle 86 sostanze inquinanti riportate nell’allegato 2 in quantità superiori ai valori soglia stabiliti. La notifica si limita a quelle sostanze inquinanti per cui si registra un superamento dei valori soglia. Tutte le sostanze inquinanti assenti o emesse solo in quantità inferiori ai relativi valori soglia non devono essere notificate. I valori soglia indicati nell’ordinanza sono stati ripresi dal Protocollo PRTR, per il quale erano stati fissati in base al potenziale di pericolosità delle sostanze inquinanti. Fra le sostanze inquinanti figurano, tra l’altro, gas a effetto serra, sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, metalli pesanti, pesticidi, gas responsabili delle piogge acide e inquinanti organici persistenti. Il presente avamprogetto di ordinanza ha ripreso senza alcuna variazione, negli allegati 1 e 2, le disposizioni del Protocollo. Con le lettere b e c, l’ordinanza PRTR si applica anche ai complessi industriali che trasferiscono oltre i loro confini, a scopo di riciclaggio o di eliminazione, oltre 2 tonnellate all’anno di rifiuti speciali o oltre 2'000 tonnellate all’anno di altri rifiuti. La Svizzera, come anche l’UE, ha deciso di adottare questa variante del Protocollo PRTR dell’UNECE in quanto il rilevamento dei dati specifico per le sostanze inquinanti può risultare molto difficile e oneroso. Sono infine coinvolti anche i complessi industriali che trasferiscono nelle acque di scarico una o più delle 86 sostanze inquinanti riportate nell’allegato 2, qualora vengano superati i valori soglia fissati per l’acqua in detto allegato (lett. d). Capoverso 2: i complessi industriali che, in applicazione di altri atti normativi, hanno già trasmesso all’UFAM informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1, possono autorizzare l’Ufficio a inserirle nella banca dati. L’autorizzazione deve essere conferita per iscritto. L’UFAM tiene una lista delle informazioni ottenute in virtù di altri atti normativi e adatte per essere inserite nella banca dati di cui all’articolo 5 capoverso 3.

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Fig. 2: Il seguente schema di flusso permette di stabilire se un complesso industriale è soggetto all’obbligo di notifica:

1 Settori coinvolti

Attività No Nell’anno di riferimento il vostro complesso industriale ha svolto

Il complesso non è soggetto all’obbligo di notifica. un’attività menzionata nell’allegato 1? Si

economiche 2 La soglia di capacità di cui all’allegato 1 è stata superata nel No corso dell’anno di riferimento?

Si Si Si 3 4 5 Emissione di sostanze Trasferimento di sostanze

Emissione di sostanze inquinanti nell’aria, inquinanti nelle acque di Trasferimento di rifiuti nell’acqua o nel suolo scarico Nell’anno di riferimento sono Nell’anno di riferimento Nell’anno di riferimento state trasferite in acque di sono state trasferite sono state emesse scarico destinate a essere oltre i confini del nell’aria, nell’acqua o nel trattate delle sostanze complesso industriale suolo sostanze inquinanti provenienti dal più di 2 t di rifiuti inquinanti di cui complesso industriale in speciali (ordinanza del all’allegato 2 in quantità quantità superiori alla 22.6.2005 sul traffico di

inquinanti e trasferimento superiori alla soglia soglia fissata per le acque rifiuti, OTRif) o più di 2'000 t di altri rifiuti? fissata? nell’allegato 2?

No No No

Si Si Si

Il complesso è soggetto all’obbligo di notifica.

Articolo 5 Contenuto della notifica Capoverso 1: se un complesso industriale di cui all’articolo 4 è soggetto all’obbligo di notifica, detta notifica deve contenere le informazioni riportate al capoverso 1 lettere a – g: a. i dati relativi all’identificazione del complesso industriale, all’ubicazione e alla specificazione delle attività di cui all’allegato 1; b. i dati relativi alla persona responsabile, che si tratti del proprietario o della persona che dirige il complesso a tutti gli effetti; c. la quantità di ciascuna sostanza inquinante emessa nell’anno civile precedente nei singoli comparti ambientali (aria, acqua, suolo). Per consentire l’identificazione della sostanza inquinante occorre indicarne il numero e il nome in base alla prima e alla terza colonna dell’allegato 2. La quantità soggetta all’obbligo di notifica comprende sia l’emissione di sostanze inquinanti nell’ambiente durante il funzionamento abituale 9/15

del complesso industriale sia l’emissione in seguito a circostanze straordinarie, ad esempio mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica. Sono considerate circostanze straordinarie ad esempio le emissioni provocate da incidenti, lavori di manutenzione o malfunzionamenti degli impianti; d. la quantità di rifiuti speciali trasferiti oltre i confini del complesso industriale nel corso dell’anno civile precedente se superiore a 2 tonnellate. Occorre indicare con le lettere “R” o “D” se i rifiuti erano destinati al riciclaggio o all’eliminazione secondo l’allegato 3. Al fine di controllare i trasferimenti transfrontalieri di rifiuti speciali, vanno inoltre indicati il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione nonché l’indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione. I dati quantitativi devono comprendere anche i trasferimenti risultanti da circostanze straordinarie; e. la quantità degli altri rifiuti trasferiti oltre i confini del complesso industriale nel corso dell’anno civile precedente, se superiore a 2'000 tonnellate. Occorre indicare con le lettere “R” o “D” se i rifiuti erano destinati al riciclaggio o all’eliminazione secondo l’allegato 3. Vanno riportate anche le quantità risultanti da circostanze straordinarie; f. la quantità di ciascuna sostanza inquinante trasferita nelle acque di scarico nel corso dell’anno civile precedente in misura superiore al valore soglia fissato per l’acqua nell’allegato 2. Va inoltre indicato il numero della sostanza inquinante in base alla prima colonna dell’allegato 2. I dati quantitativi si riferiscono anche alle sostanze inquinanti trasferite nelle acque di scarico in seguito a circostanze straordinarie; g. i dati di cui alle lettere c – f devono essere forniti specificando se la metodologia usata per la determinazione delle quantità si basa su misurazioni, calcoli o stime. Se si è proceduto a misurazioni occorre indicare il metodo applicato. Le misurazioni dovrebbero basarsi sul rilevamento per lo più continuo delle concentrazioni effettive di inquinanti. Se si è proceduto a calcoli, occorre indicare il metodo applicato. Sono possibili modellizzazioni, bilanci di massa, calcoli dei fattori di emissione e metodi simili. Le stime devono essere fatte da specialisti e devono basarsi di regola sulla valutazione di dati quali le proprietà fisico-chimiche, il monitoraggio o la valutazione dei processi. L’OCSE ha pubblicato una serie di istruzioni sulle tecniche di stima (“Resource Compendium of PRTR Release Estimation Techniques Part 1: Summary of Point Source Techniques ; Part 2 : Summary of Diffuse Source Techniques; Part 3 : Summary of Techniques for off-site transfers”). Se i dati quantitativi di cui alle lettere c – f comprendono anche quantità risultanti da circostanze straordinarie, il complesso industriale è libero di far figurare separatamente nella notifica le quantità emesse in seguito a circostanze straordinarie. Capoverso 2: se del caso, le informazioni relative all’emissione e al trasferimento devono essere ricavate con una metodologia riconosciuta a livello internazionale. L’uso di una simile metodologia per la misurazione, il calcolo o la stima delle emissioni facilita la comparabilità dei dati dei diversi Paesi. I metodi di misurazione adeguati allo scopo e utilizzati con successo da molto tempo vengono generalmente accettati. Capoverso 3: la registrazione diretta e nel formato prestabilito delle informazioni nella banca dati riservata gestita dall'UFAM permette di ridurre il carico amministrativo. Se un complesso industriale non è in grado di procedere alla notifica nella forma auspicata, può convenire un’altra soluzione con l'UFAM (ad es. trasmissione di fogli Excel o di moduli cartacei). Articolo 6 Obbligo di conservare le registrazioni

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Capoverso 1: la tracciabilità dei dati dev’essere garantita. I titolari di complessi industriali sono quindi tenuti a conservare le registrazioni dei dati grezzi da cui sono tratte le informazioni notificate per un periodo di cinque anni dalla notifica. Le registrazioni devono indicare la metodologia impiegata per la determinazione delle quantità (misurazione, calcolo, stima) e per rilevare i dati. Capoverso 2: le autorità possono verificare mediante sondaggio il metodo con cui i dati trasmessi sono stati determinati e chiedere al titolare del complesso industriale di poter esaminare la documentazione conservata.

Sezione 3: Compiti delle autorità

Articolo 7 Tenuta del PRTR Capoverso 1: l’UFAM è responsabile della tenuta del PRTR svizzero e gestisce la banca dati su Internet. A tal fine, registra le notifiche trasmesse dai complessi industriali in una banca dati riservata e controlla, possibilmente con mezzi elettronici, se esse comprendono dati che non possono essere ammessi. In seguito, i Cantoni verificano la qualità dei dati forniti dai complessi industriali situati sul loro territorio per assicurarsi che siano completi, coerenti e credibili. Dopo l’eventuale correzione dei dati da parte dei complessi industriali e il controllo finale, l’UFAM autorizza l’inserimento nella banca dati pubblica su Internet (cfr. fig. 1). Capoverso 2: il PRTR contiene le seguenti informazioni: a. informazioni non riservate sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte dai complessi industriali soggetti all’obbligo di notifica (sotto forma di quantità totali e di quantità parziali per le emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo), sui trasferimenti di rifiuti e sui trasferimenti di inquinanti nelle acque di scarico (art. 5 cpv. 1); b. in virtù del Protocollo, occorre rilevare non solo le emissioni di inquinanti specifiche del complesso industriale (fonti puntuali), ma anche le emissioni da fonti diffuse. Per “fonti diffuse” si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo. Il loro effetto combinato può essere importante. Esempi di fonti diffuse sono il traffico, l'industria e l'artigianato, l’agricoltura e la selvicoltura o le economie domestiche.

Le informazioni relative alle fonti diffuse non vengono raccolte singolarmente in quanto le autorità svizzere rilevano già da alcuni anni tali dati in un altro contesto. Ne è un esempio l’Inventario nazionale delle emissioni (EMIS) istituito dall’UFAM e dalle associazioni professionali dei settori interessati. I dati già rilevati saranno integrati dall’UFAM direttamente nel PRTR svizzero. c. i collegamenti elettronici (link) ad altre banche dati ambientali già operative a livello nazionale (ad es. sito dell’UFAM che propone una serie di link a informazioni più dettagliate); d. i collegamenti elettronici a PRTR di altri Stati Parte del Protocollo e, se possibile, di altri Paesi. Capoverso 3: l’UFAM aggiorna la banca dati: a. su base annua, inserendo nella banca dati pubblica le informazioni notificate dai complessi industriali per l’anno civile precedente, e 11/15

b. su base periodica, ovvero dopo ogni nuovo rilevamento, inserendo nel PRTR le informazioni relative alle fonti diffuse.

Articolo 8 Informazione del pubblico Capoverso 1: il PRTR è messo gratuitamente a disposizione del pubblico su Internet. In casi eccezionali, i dati sono forniti (con addebito delle spese al destinatario) in forma scritta. I nuovi dati sono pubblicati il prima possibile su Internet, e comunque entro al massimo nove mesi dalla scadenza del termine di notifica fissato per i complessi industriali. Per l’anno di riferimento 2007, ad esempio, i complessi industriali dovranno aver notificato i propri dati entro il 1° luglio 2008. I dati saranno poi verificati, eventualmente corretti e infine rilasciati nei nove mesi seguenti, in modo da essere accessibili online entro e non oltre il 1° aprile 2009. Capoverso 2: tutti i dati sono archiviati dall’UFAM. Restano accessibili elettronicamente per almeno 10 anni dopo la loro pubblicazione su Internet. Capoversi 3 e 4: l’UFAM provvede affinché le informazioni contenute nel PRTR possano essere ricercate in base a vari criteri.

Articolo 9 Riservatezza Capoverso 1: il PRTR pubblico non contiene informazioni riservate. Tutti i dati notificati dai complessi industriali secondo l’articolo 5 capoverso 1 sono in linea di principio considerati non riservati e possono essere divulgati. Qualora ciò non sia possibile per determinati dati a causa di interessi privati o pubblici degni di protezione che si oppongono alla loro pubblicazione, i complessi industriali devono segnalare nella notifica l’esigenza di proteggere tali dati e chiedere che vengano trattati con riservatezza. L’UFAM valuterà le richieste caso per caso (cfr. cpv. 3 e 4). Capoverso 2: sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi contemplati all’articolo 7 della nuova legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione. Ne sono alcuni esempi: a) i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti: questo criterio mira a evitare che i procedimenti in corso vengano ostacolati o pregiudicati; b) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità: anche in questo caso si vuole evitare di pregiudicare l’attività di accertamento delle autorità, trattando le informazioni con riservatezza fino alla decisione definitiva; c) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la pubblica sicurezza; d) la protezione della personalità: la riservatezza può essere garantita se una persona fisica non ha acconsentito alla divulgazione di dati o incarti personali, sempre che tale riservatezza sia tutelata dal diritto svizzero; e) la protezione della proprietà intellettuale; f) il segreto d’affari e di fabbricazione: la pubblicazione di informazioni non deve ledere interessi economici legittimi. Capoverso 3: le informazioni da trattare con riservatezza devono essere designate come tali. Occorre inoltre indicare la ragione per cui l’interesse fatto valere prevale sull’interesse a pubblicare le informazioni. In casi motivati è possibile proporre di utilizzare formulazioni

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generali anziché i dati concreti, riportando ad esempio informazioni relative a un gruppo di sostanze inquinanti e non a una singola sostanza. Capoverso 4: l’UFAM valuta i dati per i quali è chiesto un trattamento riservato. A tal fine, verifica se l’interesse a un trattamento riservato prevale sull’interesse pubblico per queste informazioni. Se il suo giudizio diverge dalla richiesta del titolare del complesso industriale, l’UFAM sente quest’ultimo prima di emettere la propria decisione. Le informazioni già accessibili al pubblico non sono trattate con riservatezza. Capoverso 5: se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della sua riservatezza.

Articolo 10 Verifica dei dati Capoverso 1: la qualità dei dati forniti riveste grande importanza per il PRTR. In primo luogo, il titolare del complesso industriale è tenuto a verificare di persona e in modo critico la correttezza delle proprie informazioni prima di notificarle, una responsabilità da cui non può essere esentato neanche nelle fasi successive della procedura. Nelle fasi successive si verifica la plausibilità dei dati, possibilmente con mezzi elettronici. In seguito, le autorità cantonali controllano la qualità delle notifiche che provengono dai complessi industriali situati su territorio cantonale ai quali hanno accesso tramite la banca dati riservata. L’UFAM procede al controllo finale. Capoverso 2: la qualità dei dati notificati è verificata dai Cantoni, che ne controllano in particolare la completezza, la consistenza e l’attendibilità come pure altri aspetti quali l’attualità, il grado di incertezza, la comparabilità, la coerenza e la trasparenza. I controlli possono basarsi su eventuali direttive dell’UNECE relative al Protocollo PRTR o dell’OCSE. Capoverso 3: se le verifiche danno adito a dubbi o a contestazioni, il Cantone che le ha effettuate informa l’UFAM entro 3 mesi dalla scadenza del termine di notifica fissato per i complessi industriali. L’UFAM prende immediatamente contatto con il complesso industriale interessato, chiarisce i dubbi con il servizio cantonale competente e, se del caso, dà al complesso la possibilità di completare o correggere la notifica. Se non è possibile giungere ad un’intesa con i complessi industriali circa la qualità dei dati da notificare, l’UFAM ordina le misure del caso.

Articolo 11 Consulenza al pubblico L’UFAM diffonde informazioni sul PRTR e garantisce al pubblico l'assistenza e le istruzioni necessarie per accedere al registro nonché per capire e utilizzare le informazioni che vi sono contenute. Per permettere a tutti di partecipare attivamente allo sviluppo del PRTR, l’UFAM fornisce periodicamente informazioni relative agli aggiornamenti o alle modifiche previste ed esamina eventuali proposte di miglioramento.

Sezione 4: Disposizioni finali Articolo 12 Disposizione transitoria Il primo anno di riferimento per i complessi industriali dovrà essere il 2007. Ciò significa che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4 capoverso 1, la prima notifica dovrà essere inoltrata al più tardi il 1º luglio 2008. 13/15

Articolo 13 Entrata in vigore L’entrata in vigore dell’ordinanza PRTR è prevista per la fine del 2006.

Commenti relativi agli allegati

Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza PRTR recepiscono le disposizioni del Protocollo PRTR senza modifiche materiali. L’ordinanza corrisponde quindi integralmente al Protocollo e include anche determinate sostanze inquinanti o installazioni che non esistono attualmente in Svizzera ma che potrebbero esistere in futuro.

Allegato 1 Attività con soglia di capacità L’allegato 1 elenca tutti gli impianti o le attività industriali soggetti all’obbligo di notifica. Un impianto soggiace all’obbligo di notifica solo se la sua capacità supera il valore soglia indicato. Per capacità si intendono le capacità attualmente utilizzate nell’anno di riferimento e non le capacità massime teoricamente possibili con il lavoro su tre turni.

Allegato 2 Sostanze inquinanti con soglia di emissione L’allegato 2 enumera le 86 sostanze inquinanti o gruppi di inquinanti per i quali vige l'obbligo di notifica qualora il valore soglia indicato venga superato. Le soglie di emissione nell’acqua si applicano sia all’introduzione diretta di inquinanti nell’acqua sia all’introduzione di inquinanti nelle acque di scarico destinate ad essere depurate. Se nella tabella figura un trattino anziché un valore, ciò significa che non è necessario notificare le emissioni nel comparto ambientale corrispondente, dato che sono considerate improbabili o non rilevanti. In virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c, la notifica deve comprendere il numero della sostanza inquinante (prima colonna, ad es. 16 per gli halon) in modo da permettere una classificazione univoca della sostanza stessa. Non è invece necessario notificare il numero CAS (seconda colonna) in quanto serve unicamente a identificare gli inquinanti in base alla lista del “Chemical Abstracts Service”.

Gli “idrofluorocarburi” (HFC)” (n. 4) e i “perfluorocarburi (PFC)” (n. 9) sono definiti nell’allegato 1.5 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81 ). Gli “idroclorofluorocarburi” o clorofluorocarburi parzialmente alogenati (HCFC) (n. 14), i “clorofluorocarburi (CFC)” (n. 15) e gli “halon” (n. 16), che impoveriscono lo strato di ozono, sono definiti nell’allegato 1.4 ORRPChim. Tutti i metalli (n. 17 – 24) sono notificati indicando la quantità totale dell’elemento in tutte le forme chimiche contenute nell’emissione. Per “composti organici alogenati” (n. 40) si intendono i composti che possono essere assorbiti dal carbone attivo, espressi come cloruri (parametro cumulativo AOX: alogeni organici assorbibili). Le “diossine” e i “furani” (n. 47) sono espressi come equivalenti di tossicità (TEQ) in relazione al rappresentante tossico di questa classe di sostanze, il 2,3,7,-TCDD.

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Gli “eteri di difenile polibromurati” (PBDE) (n. 63) comprendono la quantità totale dei seguenti eteri di difenile (o difenileteri): pentabromodifeniletere (PentaBDE), octabromodifeniletere (OctaBDE) e decabromodifeniletere (DecaBDE), contemplati nell’allegato 1.9 ORRPChim. I “fenoli” (n. 71) sono notificati come quantità totale dei fenoli e dei fenoli semplici sostituiti, espressi come carbonio totale. Gli “xileni” (n. 78) comprendono la quantità totale di ortoxilene, metaxilene e paraxilene.

Allegato 3 Metodi di eliminazione e di riciclaggio L’allegato 3 elenca i metodi di eliminazione e di riciclaggio secondo la Convenzione di Basilea senza però proporre una numerazione. Non vengono riportati i metodi di eliminazione e di riciclaggio vietati in Svizzera.

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