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Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN)

SECO– Direzione del lavoro

Berna, 26 aprile 2006

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) relativa alla legge contro il lavoro nero, LLN del 17 giugno 2005 Rapporto esplicativo per la consultazione

I Introduzione

Come emerso dai lavori concernenti la regolamentazione in materia di lotta contro il lavoro nero, iniziati vari anni fa, se dal profilo materiale la legislazione attuale è sufficiente a vietare il lavoro nero, la sua esecuzione risulta invece problematica. La nozione di lavoro nero comprende varie fattispecie (come l’impiego clandestino di lavoratori stranieri, la violazione dell’obbligo di annuncio di un’attività lucrativa all’autorità fiscale oppure la mancata dichiarazione di lavoratori alle assicurazioni sociali). Tali fattispecie sono disciplinate in numerose leggi, che prevedono autorità esecutive diverse. La dispersione delle risorse e il mancato coordinamento si ripercuotono negativamente sull’efficacia dell’esecuzione e non permettono di valutare in modo preciso l’entità del fenomeno del lavoro nero.

Per colmare queste lacune, nel mese di gennaio 2002 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto di legge. La legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero è stata approvata il 17 giugno 2005.

La nuova legge, più concisa rispetto alla versione originale, prevede le seguenti quattro categorie di misure: agevolazioni amministrative nel quadro delle assicurazioni sociali e dell’imposta alla fonte grazie all’introduzione di una procedura di conteggio semplificata per le attività lucrative dipendenti di portata limitata (ad es. nelle economie domestiche o per attività temporanee); obbligo per i Cantoni di designare un organo cantonale di controllo con maggiori competenze in materia di controllo; obbligo per le autorità interessate e gli organi di controllo di comunicarsi reciprocamente i risultati dei controlli presso i datori di lavoro; inasprimento delle sanzioni (esclusione dagli appalti pubblici nonché soppressione o riduzione degli aiuti finanziari pubblici).

La nuova legge delega al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione. Il progetto di ordinanza posto in consultazione, elaborato sotto l’egida della Direzione del lavoro del SECO da un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei partner sociali, dei Cantoni e dei vari uffici federali interessati, contiene le disposizioni d’esecuzione necessarie all’attuazione di tali misure.

Essendo il testo di legge assai conciso, ci si poteva aspettare l’introduzione di numerose e dettagliate disposizioni d’esecuzione. Il gruppo di esperti è tuttavia riuscito, grazie alla collaborazione costruttiva in cui si sono svolti i lavori, a presentare un progetto di ordinanza breve che disciplini tutte le questioni importanti.

II. Presentazione del progetto posto in consultazione

Il progetto è strutturato in due parti. La prima parte è incentrata sulle disposizioni d’esecuzione della LLN. La seconda riguarda le modifiche di altre ordinanze, ossia dell’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo), dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e dell’ordinanza del 20 dicembre 19823 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

L’articolo 1 del progetto di ordinanza è dedicato alla procedura di conteggio semplificata. La LLN prevede, a titolo di incentivazione, agevolazioni amministrative in materia fiscale e di assicurazioni sociali. Le modalità di conteggio specifiche alle imposte o alle assicurazioni sociali sono disciplinate nell’OIFo, nell’OAVS e nell’OAINF.

Un altro elemento importante è l’introduzione di un organo cantonale di controllo (art. 2). Con la creazione di questo organo ci si prefigge di risolvere i problemi d’esecuzione menzionati in precedenza, in particolare la dispersione delle risorse e la mancanza di coordinamento. Si tratta di istituire a livello cantonale organi di controllo incaricati della sorveglianza e del coordinamento, sostituendo le varie istanze esistenti, che effettuano controlli ognuno per conto proprio o non ne effettuano affatto per mancanza di risorse. I Cantoni saranno liberi di decidere se affidare l’esecuzione della legge contro il lavoro nero a un servizio statale, a una Commissione tripartita come nel caso della legge sui lavoratori distaccati in Svizzera, a una Commissione quadripartita oppure se delegare attività di controllo a terzi (art. 3). È tuttavia previsto espressamente che l’organo di controllo coordini la sua attività con quella di altre istanze del mercato del lavoro, in particolare gli organi esecutivi della legge sui lavoratori distaccati in Svizzera. Il progetto descrive altresì la competenza in materia di controllo di tali organi (art. 4).

L’obbligo per le varie autorità di scambiarsi informazioni è stato introdotto per migliorare il coordinamento e garantire un’esecuzione più efficace. La legge disciplina in modo esaustivo tale questione all’articolo 12. Nel presente progetto di ordinanza si trattava in particolare di fissare l’importo minimo per il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente, a partire dal quale le autorità fiscali cantonali saranno tenute ad avvisare le casse di compensazione secondo l’articolo

12 capoverso 1 della legge (art. 5).

I datori di lavoro o i lavoratori indipendenti controllati che hanno violato i loro obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo l’articolo 6 della legge devono versare un emolumento. L’importo degli emolumenti è fissato nel progetto di ordinanza (art. 7). Le spese dei controlli sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei

Cantoni, conformemente all’articolo 16 capoverso 2 della legge. Il progetto disciplina, all’articolo 8, le modalità di finanziamento, specificando il fatto che verranno assunte dalla Confederazione unicamente le spese di controllo non coperte con gli emolumenti né compensate dalle multe.

L’articolo 9 del progetto di ordinanza disciplina le questioni relative alla protezione dei dati. Era necessario definire le categorie di dati personali che potranno essere trattati e i diritti di accesso. Il progetto prevede per i Cantoni l’obbligo di adottare misure organizzative e tecniche per proteggere i dati personali da qualsiasi trattamento non autorizzato. Inoltre, disciplina la durata di conservazione dei dati, l’anonimizzazione e la loro distruzione. Le disposizioni sulla protezione dei dati in senso lato comprendono anche le disposizioni d’esecuzione concernenti la lista dei datori di lavoro sanzionati, che deve essere resa accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo.

Non è necessario adottare ulteriori disposizioni di esecuzione in quanto la legge disciplina già in maniera sufficiente i processi interessati, in particolare lo scambio di informazioni tra le varie autorità.

III. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 Procedura di conteggio semplificata La procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN intende incentivare i datori di lavoro facilitando l’iter amministrativo in materia di annuncio delle persone assunte e di versamento dei contributi sociali. Essa permette ai datori di lavoro di annunciare in un colpo solo il proprio personale all’AVS, all’AI, all’IPG, all’AD, alla cassa per gli assegni familiari nell’agricoltura e all’assicurazione contro gli infortuni nonché di intraprendere le procedure necessarie per il pagamento dell’imposta alla fonte, introdotta dalla LLN.La competenza territoriale e quella in merito delle casse di compensazione AVS per l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata sono disciplinate dall’articolo 64 LAVS. Le modifiche settoriali sono state integrate nelle ordinanze relative alle leggi specifiche (OIFo, OAVS, OAINF). L’OLN contiene unicamente le disposizioni che disciplinano la procedura in quanto tale.

Se il datore di lavoro opta per la procedura semplificata, egli deve detrarre mensilmente dal salario i contributi e l’imposta. Egli sottostà inoltre a prescrizioni procedurali specifiche. Ad esempio, non deve versare contributi d’acconto. È quindi importante che comunichi la sua scelta alla cassa di compensazione all’inizio del rapporto di lavoro (cpv. 1). La procedura di conteggio è concepita su un periodo di un anno intero. Il ricorso a tale procedura implica che il datore di lavoro si attenga a tale scelta per l’intero anno civile. Di conseguenza, il passaggio alla procedura di conteggio semplificata o viceversa deve avvenire all’inizio dell’anno civile (cpv. 2). La procedura semplificata introduce per il datore di lavoro agevolazioni amministrative. Egli è tenuto, in cambio, a rispettare i suoi obblighi in materia di collaborazione e di pagamento. In caso contrario, deve ritornare alla procedura ordinaria, in particolare per quanto riguarda le misure di incasso e di imposizione fiscale. Se il datore di lavoro viola i suoi obblighi di pagamento e di collaborazione, le autorità devono pertanto imporgli la procedura ordinaria (cpv. 3).

Articolo 2 Organo cantonale di controllo Il capoverso 1 prevede che i Cantoni forniscano all’organo di controllo le risorse necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. Questa disposizione, adottata allo scopo di garantire un’esecuzione efficace, implica inoltre (cpv. 2) che i Cantoni provvedano affinché le persone incaricate dei controlli dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie in materia di controllo del mercato del lavoro. Da questo capoverso emerge che le persone incaricate dei controlli devono, oltre a beneficiare di una formazione iniziale e continua specifica, poter utilizzare le conoscenze acquisite e le esperienze fatte finora.

Allo stesso scopo il capoverso 3 impone all’organo cantonale di controllo di coordinare la sua attività con quella di altri organismi di controllo, segnatamente delle Commissioni tripartite e paritetiche. Il Cantone può prevedere un organo di controllo comune (cpv. 4) per l’esecuzione della legge contro il lavoro nero e della legge sui lavoratori distaccati in Svizzera, ciò che permette di utilizzare le conoscenze esistenti ed impedisce che si creino doppioni. Prevedendo il coordinamento delle attività con altri organi di controllo si intende evitare di gravare i datori di lavoro con controlli supplementari e di ostacolare il funzionamento delle aziende.

ll capoverso 5 prevede che il Cantone rilasci alle persone incaricate dei controlli un documento che permetta loro di identificarsi come tali.

Articolo 3 Delega delle attività di controllo L’articolo 3 precisa che i Cantoni hanno la possibilità di delegare attività di controllo a terzi. La portata delle attività delegate e il loro indennizzo sono disciplinati mediante una convenzione sulle prestazioni.

Il capoverso 2 limita tale possibilità, specificando che un organo paritetico a cui siano state delegate attività di controllo può controllare unicamente le aziende che sottostanno al contratto collettivo di lavoro in base al quale esso è stato istituito.

Articolo 4 Informazioni e documenti L’articolo 4 definisce la competenza in materia di controllo delle persone incaricate dei controlli.

Il capoverso 1 introduce il principio generale secondo cui le persone incaricate dei controlli possono esigere dai datori di lavoro, dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori indipendenti tutte le informazioni e i documenti necessari per attestare se gli annunci e le autorizzazioni in virtù del diritto in materia di stranieri nonché gli annunci e i conteggi in virtù del diritto delle assicurazioni sociali e delle norme che disciplinano l’imposta alla fonte rispettano le prescrizioni legali.

Il capoverso 2 elenca la documentazione che può essere richiesta per dimostrare l’assenza di lavoro nero. Conformemente alla lettera a, le persone incaricate dei controlli possono esigere dal datore di lavoro i documenti che attestano le ore di lavoro effettuate dai lavoratori. La lettera b fa riferimento ai documenti che indicano il tipo di rapporti contrattuali esistenti tra le persone interessate. In questo caso si tratta

in particolare di tutelare i diritti assicurativi delle persone che non sono state annunciate dal loro datore di lavoro. Con la lettera c si vuole evitare che il salario o una parte di esso sia versato ai lavoratori senza essere dichiarato al fisco. In questo modo si intende garantire che venga presentato non soltanto un conteggio corretto del salario – ed evitare che il lavoratore riceva una parte del salario “in nero” - ma soprattutto la prova del versamento effettivo dello stesso.

Articolo 5 Importo minimo per il reddito che dev’essere annunciato Questa disposizione concretizza l’articolo 12 capoverso 1 della legge. La legge impone alle autorità fiscali cantonali di avvisare la cassa di compensazione se accertano che un reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente non è stato affatto dichiarato. Il legislatore delega al Consiglio federale la competenza di fissare l’importo minimo per il reddito che dev’essere annunciato. Il presente progetto precisa che l’obbligo di avvisare sussiste per i redditi superiori all’importo previsto all’articolo 34d capoverso 1 OAVS (attualmente fr. 2100.-- all’anno).

Articolo 6 Lista dei datori di lavoro sanzionati L’articolo 13 capoverso 2 della legge prescrive alle autorità cantonali l’obbligo di trasmettere al SECO una copia della decisione concernente l’esclusione di un datore di lavoro dagli appalti pubblici o la riduzione degli aiuti finanziari. Conformemente all’articolo 13 capoverso 3 della legge, il SECO allestisce una lista dei datori di lavoro sanzionati. Secondo quanto previsto da questa disposizione, in combinato disposto con l’articolo 19 capoverso 3bis4 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (LPD), la lista deve essere accessibile mediante procedura di richiamo, in altri termini deve poter essere consultata su Internet. Non è prevista alcuna pubblicazione in forma cartacea.

Articolo 7 Emolumenti Se da un controllo emerge che un datore di lavoro o un lavoratore indipendente ha violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo l’articolo 6 della legge, esso è tenuto a versare un emolumento. Il legislatore ha delegato la competenza di fissare l’importo degli emolumenti al Consiglio federale. L’emolumento è una rimunerazione per un’attività amministrativa sollecitata dalla persona tenuta a versare tale emolumento. Nell’ambito dell’esecuzione della legge contro il lavoro nero, non sono i datori di lavoro o i lavoratori indipendenti a richiedere il controllo. Essi devono quindi pagare le spese del controllo (emolumento) soltanto se durante il controllo sono state rilevate infrazioni. I lavoratori non sono tenuti a versare alcun emolumento. L’articolo 16 della legge parla di “persone controllate”. Nell’ambito di un rapporto di lavoro, in caso di inosservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo l’articolo 6 della legge, non è esclusivamente il datore di lavoro a violare la legge, ma anche il lavoratore dipendente. Tuttavia, mentre il datore di lavoro trae soltanto beneficio dalla violazione di tali obblighi, il dipendente perde la protezione che gli spetta e la copertura in materia di assicurazioni sociali, subendo inoltre notevoli svantaggi.

Introdotto mediante decreto federale del 17 dicembre 2004, probabile entrata in vigore il 1° luglio 2006; FF 2004 6435. 5 RS 235.1

Nell’ambito delle discussioni sorte in seno al gruppo di esperti si è concluso all’unanimità che gli emolumenti dovevano essere riscossi soltanto presso i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti.

Per quanto riguarda l’importo dell’emolumento, occorre rispettare il principio della copertura dei costi e dell’equivalenza. In altri termini, i proventi degli emolumenti non devono superare le spese totali dell’unità amministrativa incaricata dei controlli e l’importo dell’emolumento deve in ogni caso essere proporzionale al valore della prestazione fornita dallo Stato alla persona tenuta a versarlo. Nel presente progetto l’importo dell’emolumento varia da 80 a 100 franchi per ogni ora di attività della persona incaricata dei controlli. In questo modo si vuole tener conto delle differenze cantonali. Possono essere addebitate al responsabile della violazione anche le spese causate all’organo di controllo. Concretamente i membri del gruppo di lavoro hanno pensato alle spese derivanti da un eventuale intervento della polizia nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti ad esempio di sottoporsi a un controllo. Se tale intervento è fatturato all’organo di controllo, quest’ultimo deve poter addebitare le spese al datore di lavoro che ha rifiutato il controllo.

Articolo 8 Finanziamento da parte della Confederazione Le spese dei controlli non coperte con gli emolumenti e non compensate dalle multe sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni, conformemente all’articolo 16 capoverso 2 della legge. Nel progetto di ordinanza sono stati disciplinati i particolari del finanziamento da parte della Confederazione. Affinché la Confederazione possa assumersi la parte delle spese a suo carico, è necessario che i Cantoni presentino ogni anno al SECO un conteggio che attesti le spese e gli introiti secondo le seguenti categorie:

a. le spese complessive da loro assunte nell’ambito dell’esecuzione della legge; b. l’importo totale degli emolumenti riscossi in applicazione della legge; c. l’importo totale delle multe riscosse in applicazione dell’articolo 10 capoverso 1 della legge.

Conformemente al capoverso 3, la Confederazione addebita le spese a suo carico alle seguenti istituzioni: a. al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti l’importo equivalente ai supplementi riscossi nel corso del corrispondente anno civile in virtù dell’articolo 14bis LAVS, previa deduzione della quota spettante alle casse di compensazione AVS; b. al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione l’importo equivalente ai supplementi riscossi nel corso del corrispondente anno civile in virtù dell’articolo 6 LADI in combinato disposto con l’articolo 14bis LAVS; c. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni un ottavo delle spese a carico della Confederazione; d. alla cassa suppletiva ai sensi della LAINF un ottavo delle spese a carico della Confederazione.

L’addebitamento dei costi di cui al capoverso 3 corrisponde alla volontà del legislatore, in quanto la lotta attiva contro il lavoro nero promossa dalla legge comporterà un afflusso di fondi a favore delle assicurazioni sociali.

Articolo 9 Protezione dei dati All’articolo 17 capoverso 3 della legge, il legislatore delega al Consiglio federale la competenza di stabilire le categorie di dati personali e i diritti di accesso come pure le misure di protezione tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato di dati. L’ordinanza si prefigge inoltre di disciplinare la durata di conservazione dei dati, la loro anonimizzazione e distruzione.

Il capoverso 1 introduce una disposizione generale e stabilisce che, nell’ambito delle loro competenze legali, le autorità cantonali e gli organi cantonali di controllo possono elaborare i dati personali necessari alla lotta contro il lavoro nero. L’ordinanza riprende quanto enunciato all’articolo 17 capoversi 1 e 2 della legge, stabilendo che l’organo cantonale di controllo e le autorità cantonali sono autorizzati a consultare tali dati, a registrarli, a modificarli e a cancellarli.

Le autorità cantonali e gli organi di controllo sono responsabili della sicurezza dei dati personali da essi elaborati e sono pertanto tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da qualsiasi trattamento non autorizzato (cpv. 2).

La durata di conservazione dei dati è disciplinata al capoverso 3. Il membri del gruppo di esperti hanno convenuto all’unanimità che una durata di conservazione dei dati di cinque anni è in linea di massima sufficiente. Se nei confronti di un datore di lavoro è stata presa una sanzione, i dati che lo riguardano verranno distrutti soltanto allo scadere della sanzione. I membri del gruppo di lavoro hanno pensato in particolare alla sanzione che consiste nell’escludere il datore di lavoro dagli appalti pubblici per cinque anni. Dal momento in cui i risultati dei controlli sono introdotti nella banca dati a quello in cui il datore di lavoro è escluso dagli appalti pubblici può trascorrere un determinato periodo di tempo. Dato che il datore di lavoro escluso dagli appalti pubblici può far ricorso contro la sanzione, i dati che lo riguardano dovrebbero essere consultabili durante l’intero periodo di esclusione, ossia per cinque anni nel caso fittizio evocato. Sono fatte salve disposizioni più severe in materia di conservazione dei dati previste da altre legislazioni.

Le disposizioni relative al diritto in materia di protezione dei dati nell’ambito dell’esecuzione della LLN non si applicano soltanto agli organi cantonali e alle autorità cantonali, bensì anche ai terzi cui sono state delegate attività di controllo. (cpv. 4).

A. Commenti relativi alle modifiche dell’ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo)

Le disposizioni commentate qui di seguito disciplinano la riscossione dell’imposta alla fonte secondo l’articolo 37a LIFD nell’ordinanza sull’imposta alla fonte della Confederazione. Tali disposizioni riguardano pertanto unicamente l’imposta alla fonte nell’ambito dell’imposta federale diretta. Si è previsto di integrarle nell’ordinanza sull’imposta alla fonte introducendo una nuova sezione 3a. La sezione 3 dell’ordinanza comprende gli articoli 12-17. Le nuove disposizioni porteranno i numeri

Articolo 17a Secondo l’articolo 37a capoverso 1 LIFD, la nuova imposta dello 0,5% è un’imposta alla fonte. Risulta pertanto opportuno menzionare che sono applicabili le altre disposizioni della LIFD e dell’OIFo, fatte salve le disposizioni speciali relative alla procedura semplificata. Ciò è importante in particolare per quanto riguarda la responsabilità in materia di imposizione alla fonte; il debitore della prestazione imponibile (il datore di lavoro) è infatti responsabile del pagamento dell’imposta alla fonte (art. 88 cpv. 3 LIFD). L’applicazione per analogia delle disposizioni della LIFD è da considerare solo per gli articoli 83 a 90 e 136 a 139 LIFD. La procedura di conteggio semplificata ai sensi degli articoli 2 e 3 LLN e dell’articolo 37a LIFD non è, contrariamente al tenore dell’articolo 83 LIFD, solo applicabile ai lavoratori stranieri ma anche ai lavoratori svizzeri, se sono dati i presupposti legali. L’articolo 90 LIFD non risulta più essere applicabile nella procedura di conteggio semplificata poiché, secondo l’articolo 37a LIFD, l’imposta alla fonte del 0,5 percento è riscossa senza tener conto degli altri introiti. Il reddito imposto secondo l’articolo 37a LIFD non può neppure essere preso in considerazione per la determinazione dell’aliquota nell’imposizione degli altri proventi.

Articolo 17b Il datore di lavoro è in grado di annunciare alla cassa di compensazione AVS soltanto l’importo versato al lavoratore. Tale importo dovrebbe pertanto fungere da base per il calcolo dell’imposta. Conformemente all’articolo 37a capoverso 1 LIFD, l’imposta è riscossa senza tener conto degli altri introiti né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali.

Articolo 17c Capoverso 1: conformemente all’articolo 88 capoverso 1 lettera a LIFD, il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) ha l’obbligo di trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni imponibili. La procedura di conteggio semplificata prevede però che l’imposta alla fonte sia ora riscossa dalla competente cassa di compensazione AVS. È pertanto necessario adeguare e modificare l’OAVS disciplinando la procedura di conteggio semplificata. In tal modo la cassa di compensazione deve conformarsi unicamente alla legislazione in materia di AVS.

Capoverso 2: le conseguenze del pagamento tardivo dell’imposta riscossa nell’ambito della procedura di conteggio semplificata sono disciplinate dalle

disposizioni in materia fiscale applicabili alla procedura ordinaria. L’esecuzione spetta alle autorità fiscali.

Articolo 17d Il datore di lavoro è soltanto il debitore della prestazione imponibile e non il contribuente. Il contribuente è il lavoratore. Quest’ultimo è tenuto a pagare le imposte al proprio domicilio fiscale. Le imposte incassate devono pertanto essere versate all’autorità fiscale del Cantone di domicilio del contribuente. Ciò presuppone tuttavia che la cassa di compensazione AVS conosca il suo luogo di domicilio.

Articolo 17e Conformemente al nuovo articolo 37a capoverso 5 LIFD, inserito nella LIFD in seguito alla LLN, il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 88 capoverso 4 LIFD è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS. Dato che la procedura di conteggio semplificata e la riscossione dell’imposta competono ormai alle casse di compensazione AVS, queste ultime si vedono attribuire una nuova attività che esula dai loro compiti legali. Le casse di compensazione devono creare le condizioni per poter eseguire la nuova mansione. La provvigione di riscossione è pertanto fissata a un importo leggermente più elevato. La provvigione di riscossione proposta del 10 percento per le casse di compensazione AVS è molto più alta di quella per i datori di lavoro nella procedura d’imposizione alla fonte, che può ammontare tra il due percento al minimo e il quattro percento al massimo (art. 13 OIFo; RS 642.118.2).

B. Commenti relativi alle modifiche dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Articolo 8bis Conformemente al diritto vigente, le rimunerazioni di poco conto provenienti da attività accessorie inferiori a 2'000 franchi per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione previo consenso del datore di lavoro e del lavoratore. Il Consiglio federale può ora stabilire che, su un salario determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano riscossi soltanto su richiesta degli assicurati. Dato che questa disposizione riguarda la riscossione dei contributi e non l’obbligo di contribuzione, l’articolo 8bis è stato abrogato per motivi di sistematica e sostituito dal nuovo articolo

Articolo 19 L’importo limite per l’esenzione dei redditi accessori di poco conto delle persone che esercitano un’attività indipendente è stato portato a 2100 franchi annui, adeguandolo a quello applicabile alle attività lucrative dipendenti (cfr. commento all’articolo 34d). Per il resto, l’articolo rimane immutato.

Articolo 34 Nel capitolo “Riscossione dei contributi” (art. 34 segg.), il Consiglio federale attua la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 LLN per quanto riguarda i contributi AVS. Se non esistono norme particolari sulla procedura semplificata, si applicano le disposizioni generali in materia di riscossione.

La procedura semplificata permette di ridurre al minimo l’onere amministrativo dei datori di lavoro e i contatti con le assicurazioni sociali. Pertanto i contribuiti vanno versati soltanto una volta all’anno. Il periodo di pagamento per la procedura semplificata è quindi fissato a un anno (cpv. 1 lettera c). Per motivi di sistematica, il capoverso 2 è stato riformulato di conseguenza.

Nell’ambito della procedura semplificata, i datori di lavoro non pagano alcun contributo d’acconto (cfr. commento all’articolo 35), ma versano direttamente il contributo annuo dovuto. Considerate le circostanze, il termine di pagamento generale che impone il versamento dei contributi entro dieci giorni dalla fine del mese (in caso di pagamento annuo entro il 10 gennaio; cfr. art. 34 cpv. 3, primo periodo) non può essere ragionevolmente preteso. Conformemente al capoverso 3, in caso di procedura semplificata i contributi vanno pagati entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione.

Articolo 34d (nuovo) Secondo quanto previsto al capoverso 1 del nuovo articolo 34d, per i salari determinanti che non superano 2'100 franchi per anno civile i datori di lavoro devono riscuotere i contributi soltanto su richiesta dei lavoratori. Con questa disposizione il

Consiglio federale si avvale della competenza conferitagli in base al nuovo articolo 14 capoverso 5 LAVS, arrotondando per motivi pratici l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia menzionato in tale articolo al centinaio di franchi inferiore. L’articolo 34d sostituisce l’attuale articolo 8bis (cfr. commento all’articolo 8bis). D’ora in poi saranno esclusi dal reddito soggetto a contribuzione i redditi complessivi che non superano tale limite, e non soltanto i redditi provenienti da un’attività esercitata a titolo accessorio. L’esclusione inoltre non dipende più da una dichiarazione di rinuncia del datore di lavoro e del lavoratore. Con questa modifica, il campo di applicazione per l’esclusione dal reddito soggetto a contribuzione è notevolmente esteso e gli oneri amministrativi legati alla riscossione dei contributi sono stati semplificati sia per i datori di lavoro che per le casse di compensazione.

Non sarebbe corretto se i lavoratori che esercitano unicamente attività minime, ma corrispondenti complessivamente a un’attività a tempo pieno, non pagassero contributi sul loro reddito. Per garantire la protezione sociale di tali lavoratori, il Consiglio federale può, in virtù dell’articolo 14 capoverso 5 LAVS, ordinare la riscossione sistematica dei contributi per determinate attività. Egli si avvale di questa possibilità, specificando al capoverso 2 che sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati i contributi, indipendentemente dall’importo del loro reddito. I datori di lavoro possono in genere applicare, per questa categoria di impieghi, la procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN.

Il campo di applicazione del capoverso 2 va inteso in senso stretto e limitato ai settori in cui vengono usualmente esercitate varie attività minime che nel loro complesso corrispondono in pratica a un’attività lucrativa a tempo pieno. Questa forma di attività viene esercitata principalmente nelle economie domestiche dei datori di lavoro e rappresenta una delle categorie principali per cui si applica la procedura di conteggio semplificata. Essa comprende in particolare i lavori di pulizia, i lavori domestici nonché varie attività di cura e di assistenza (nei confronti di persone anziane, bambini, animali). Le attività esercitate a titolo indipendente non sono contemplate da questa disposizione.

I lavoratori dipendenti che chiedono la riscossione dei contributi non devono rispettare una forma particolare. Se vengono versati contributi, la cassa di compensazione deduce che il lavoratore ha deciso in tal senso o perlomeno che vi acconsenta. Pertanto, successivamente i contributi non potranno più essere rimborsati. Per contro, secondo quanto esposto al capoverso 3, i lavoratori dipendenti che accettano il versamento del salario senza deduzione dei contributi non potranno in seguito più chiedere la riscossione degli stessi. Essi devono tuttavia poter verificare se si tratta di un salario netto o di un salario lordo. L’assenza di reazione da parte loro equivale a un accordo tacito.

Articolo 35 capoverso 4 (nuovo) Nell’ambito della procedura di conteggio semplificata, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto. Rinunciando agli acconti, l’AVS accetta il versamento a posteriori dei contributi per permettere ai datori di lavoro di occuparsi delle dichiarazioni di salario e del pagamento dei contributi alla cassa di compensazione soltanto una volta all’anno. L’articolo 35 è adeguato di conseguenza e completato da un nuovo capoverso 4.

Articolo 41bis capoverso 1 lettere c e d Ai datori di lavoro che versano i loro contributi secondo la procedura semplificata si applica un termine di pagamento di 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione (cfr. commento all’articolo 34). La lettera c tiene conto di questo nuovo termine di pagamento. Se i contributi non pervengono alla cassa di compensazione entro tale termine, i datori di lavoro dovranno pagare gli interessi di mora a partire dalla data di fatturazione. In caso di ritardo nella presentazione del conteggio, essi dovranno versare interessi di mora, oltre che sui contributi da compensare, anche sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata. La lettera d è completata di conseguenza.

Articolo 206 La LLN introduce, nel caso in cui il datore di lavoro sia condannato secondo gli articoli 87 e 88 LAVS, la riscossione di un supplemento del 50 – 100 per cento sui contributi dovuti (art. 14bis LAVS). Avvalendosi della competenza conferitagli in virtù del capoverso 3 dell’articolo 14bis, il Consiglio federale fissa a un quinto, all’articolo 206, la percentuale che le casse di compensazione sono autorizzate a trattenere per coprire le spese di amministrazione, analogamente al provento degli interessi di mora. Il titolo dell’articolo è modificato di conseguenza.

Articolo 211ter (nuovo) Questa nuova disposizione permette il finanziamento delle spese legate all’introduzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. La menzione di un possibile finanziamento diverso da quello indicato all’articolo

69 LAVS è necessaria dato che questa disposizione autorizza una graduazione dei

contribuiti alle spese amministrative unicamente in funzione delle capacità finanziarie e non in funzione delle spese amministrative causate dal datore di lavoro. Una parte delle spese supplementari potrà quindi essere trasferita alle persone che beneficeranno della procedura semplificata. Conformemente all’articolo 157 OAVS, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione ammontano al 3% dei contributi. Il sussidio forfetario copre al massimo le spese che superano tale limite.

Affinché la procedura proposta non perda la sua attrattiva a causa delle spese amministrative troppo elevate, il fondo di compensazione dell’AVS dovrebbe assumersi le spese legate all’introduzione della procedura da parte delle casse di compensazione nonché i sussidi necessari alla sua esecuzione.

C. Commenti relativi all’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Articolo 2 capoverso 2 I datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori la cui rimunerazione è di poco entità ai sensi del nuovo articolo 14 capoverso 5 LAVS, ossia persone il cui salario determinante annuo non supera l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, sono tenuti a versare premi sostitutivi secondo l’articolo 95 capoverso 1 LAINF, compresi gli interessi di mora, soltanto in caso di infortuni assicurati, e questo per cinque anni al massimo. Dato che fino al momento in cui si verifica un infortunio l’assicurazione contro gli infortuni è di fatto gratuita, l’attuale articolo 2 capoverso 2 OAINF non è più necessario. Può quindi semplicemente essere stralciato.

Dato che in futuro tutti i lavoratori saranno assicurati a titolo obbligatorio indipendentemente dall’ammontare del reddito, viene eliminata una fonte di insicurezza giuridica.

Articolo 118 capoverso 1 I datori di lavoro che adempiono le condizioni di cui all’articolo 2 lettere a-c LLN, ossia coloro che occupano esclusivamente lavoratori il cui salario annuo non supera CHF 19'350.- e la cui impresa ha una massa salariale annua di CHF 51'600.- al massimo, possono conteggiare i salari dei loro lavoratori secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 3 LLN. Anche se sono i datori di lavoro ad annunciare i relativi salari alla cassa di compensazione AVS, i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono riscossi direttamente dagli assicuratori contro gli infortuni. Tali datori di lavoro hanno la possibilità di effettuare i loro conteggi negli stessi periodi, secondo le stesse regole e sulla base degli stessi documenti valevoli per l’AVS. Non è riscosso alcun supplemento per il pagamento rateale dei premi.

La regolamentazione proposta sostituisce la regolamentazione speciale in vigore finora per i lavoratori agricoli, per i lavoratori delle piccole aziende e per il personale domestico.

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) | Lexipedia | Lexipedia