Dipartimento federale dell’economia Ufficio federale dell’agricoltura
Politica agricola 2011 Evoluzione futura della politica agricola
Modifiche proposte nelle seguenti leggi: ¾ Legge sull’agricoltura ¾ Legge sul diritto fondiario rurale e legge sull’affitto agricolo ¾ Legge sugli assegni familiari nell’agricoltura ¾ Legge sulle derrate alimentari ¾ Legge sulle epizoozie
Documento per la consultazione
Berna, 14 settembre 2005
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9.2005 100 860140321
INDICE
INDICE ............................................................................................................................. I
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI ...............................................................................V
Compendio....................................................................................................................IX
1 Parte generale ......................................................................................................... 1 1.1 Situazione iniziale e obiettivi............................................................................... 1 1.1.1 Riforma della politica agricola dal 1992.................................................... 1 1.1.2 Mandato costituzionale e linee guida ....................................................... 4 1.2 Bilancio intermedio della riforma......................................................................... 9 1.2.1 Sostenibilità dell’agricoltura...................................................................... 9 1.2.2 Adempimento di compiti da parte dell’agricoltura................................... 38 1.3 Condizioni quadro future................................................................................... 45 1.3.1 Politica commerciale internazionale ....................................................... 45 1.3.2 Sviluppi internazionali nel sistema delle Nazioni Unite e in Europa ....... 58 1.3.3 Settori politici nazionali........................................................................... 61 1.3.4 Progresso tecnico .................................................................................. 67 1.3.5 Evoluzione dei mercati agricoli............................................................... 70 1.4 Sfide e strategie................................................................................................ 76 1.4.1 Sfide....................................................................................................... 76 1.4.2 Strategia................................................................................................. 78 1.5 Piani d’azione ................................................................................................... 79
1.5.1 Piano d’azione 1: migliorare la competitività della produzione e
della trasformazione............................................................................... 80
1.5.2 Piano d’azione 2: garantire le prestazioni fornite nell’interesse
della collettività....................................................................................... 82
1.5.3 Piano d’azione 3: promuovere il valore aggiunto e lo sviluppo
sostenibile nelle aree rurali .................................................................... 82
1.5.4 Piano d’azione 4: agevolare i mutamenti strutturali attenuandone
le conseguenze sul piano sociale........................................................... 84
1.5.5 Piano d’azione 5: semplificare l’amministrazione e coordinare i
controlli................................................................................................... 84 1.5.6 Fasi della realizzazione.......................................................................... 85 1.6 Finanze............................................................................................................. 85 1.7 Ripercussioni .................................................................................................... 87 1.7.1 Concretizzazione del mandato costituzionale ........................................ 87 1.7.2 Evoluzione del reddito netto aziendale dell’agricoltura........................... 87 1.7.3 Applicazione accordi OMC ..................................................................... 88 1.7.4 Costi dell’agricoltura............................................................................... 89 1.7.5 Evoluzione delle differenze di prezzo al produttore rispetto all’UE......... 90 1.8 Prospettive dopo la realizzazione della PA 2011 .............................................. 90
I
2 Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura ............................................................. 94 2.1 Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)......... 94 2.1.1 Disposizioni economiche generali.......................................................... 94 2.1.2 Economia lattiera ................................................................................. 111 2.1.3 Produzione animale ............................................................................. 145 2.1.4 Campicoltura........................................................................................ 152 2.1.5 Arboricoltura, colture orticole e orticoltura............................................ 171 2.1.6 Economia vinicola ................................................................................ 177 2.2 Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr) ................................................................ 185 2.2.1 Situazione iniziale ................................................................................ 185 2.2.2 Modello proposto ................................................................................. 187 2.3 Misure sociali collaterali (Titolo quarto LAgr).................................................. 210 2.3.1 Situazione iniziale ................................................................................ 210 2.3.2 Modello proposto ................................................................................. 211 2.4 Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr) ................................................... 212 2.4.1 Situazione iniziale ................................................................................ 212 2.4.2 Modello proposto ................................................................................. 217
2.5 Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e
dell’allevamento di animali (Titolo sesto LAgr) ............................................... 222 2.5.1 Ricerca................................................................................................. 222 2.5.2 Consulenza .......................................................................................... 223 2.5.3 Istituto nazionale d’allevamento equino ............................................... 226
2.6 Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali (Titolo
ottavo LAgr).................................................................................................... 227 2.6.1 Situazione iniziale ................................................................................ 227 2.6.2 Modello proposto ................................................................................. 227 2.7 Disposizioni finali (Titolo nono LAgr) .............................................................. 227 2.7.1 Situazione iniziale ................................................................................ 227 2.7.2 Modello proposto ................................................................................. 227 2.8 Commento all’avamprogetto di legge ........................................................... 227 2.9 Programma di legislatura ............................................................................. 241 2.10 Rapporti con il diritto internazionale ............................................................. 242 2.11 Costituzionalità ............................................................................................. 242
3 Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo ....................... 243 3.1 Proposte di modifica ....................................................................................... 243 3.1.1 Situazione iniziale ................................................................................ 243 3.1.2 Modello proposto ................................................................................. 243 3.1.3 Commento delle modifiche al diritto fondiario rurale ............................ 249 3.1.4 Commento delle modifiche alla legge sull'affitto agricolo ..................... 255 3.2 Programma di legislatura................................................................................ 262
II
3.3 Rapporti con il diritto internazionale................................................................ 262 3.4 Costituzionalità ............................................................................................... 262
4 Parte speciale 3: legge sugli assegni familiari nell'agricoltura....................... 263 4.1 Situazione iniziale ........................................................................................... 263 4.1.1 Attuale normativa degli assegni familiari nell'agricoltura ...................... 263
4.1.2 Sforzi per disciplinare nella legislazione federale tutti gli assegni
familiari................................................................................................. 264 4.2 Modello proposto ............................................................................................ 264
4.2.1 Modifiche concernenti il limite di reddito per i contadini
indipendenti.......................................................................................... 264 4.2.2 Aumento degli assegni per i figli........................................................... 265 4.2.3 Costi per Confederazione e Cantoni .................................................... 266 4.3 Commenti sulle modifiche della legge ............................................................ 267 4.4 Rapporto con il programma di legislatura ....................................................... 267 4.5 Rapporto con il diritto internazionale............................................................... 267 4.6 Costituzionalità ............................................................................................... 268
5 Parte speciale 4: Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso............... 269 5.1 Situazione iniziale ........................................................................................... 269 5.2 Modello proposto ............................................................................................ 270 5.3 Spiegazioni concernenti le modifiche di legge ................................................ 271 5.4 Programma di legislatura................................................................................ 274 5.5 Relazione con il diritto internazionale ............................................................. 275 5.6 Costituzionalità ............................................................................................... 275
6 Parte speciale 5: legge sulle epizoozie ............................................................. 276 6.1 Situazione iniziale ........................................................................................... 276 6.2 Concetto ......................................................................................................... 276 6.3 Spiegazioni in merito alla modifiche proposte................................................. 276 6.4 Programma di legislatura................................................................................ 278 6.5 Rapporto con il diritto internazionale............................................................... 278 6.6 Costituzionalità ............................................................................................... 278
7 Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza ..... 279 7.1 Situazione iniziale ........................................................................................... 279 7.1.1 Prezzi delle prestazioni preliminari agricole ......................................... 279 7.1.2 Differenze di costo rispetto all’UE ........................................................ 287 7.1.3 Svizzera isola dei prezzi elevati in materia di derrate alimentari .......... 289 7.2 Provvedimenti ................................................................................................. 291 7.2.1 Riduzione dei costi e sviluppo delle strutture nell’agricoltura ............... 291 7.2.2 Protezione doganale per i prodotti agricoli trasformati ......................... 291
III
7.2.3 Adeguamento di prescrizioni specifiche............................................... 292 7.2.4 Politica della concorrenza .................................................................... 305 7.2.5 Conclusioni .......................................................................................... 308
8 Ripercussioni ...................................................................................................... 310 8.1 Confederazione .............................................................................................. 310 8.1.1 Personale............................................................................................. 310 8.1.2 Finanze ................................................................................................ 311 8.1.3 Informatica ........................................................................................... 312 8.2 Cantoni ........................................................................................................... 313 8.3 Valutazione dell’impatto del disciplinamento .................................................. 313 8.3.1 Necessità e possibilità di un intervento dello Stato .............................. 313 8.3.2 Ripercussioni sui singoli gruppi sociali................................................. 315 8.3.3 Ripercussioni per l’economia nel suo insieme ..................................... 319 8.3.4 Disciplinamenti alternativi .................................................................... 322 8.3.5 Adeguatezza allo scopo....................................................................... 323 8.4 Valutazione della sostenibilità della PA 2011 ................................................. 324 8.4.1 Metodologia e indicatori ....................................................................... 324 8.4.2 Economia ............................................................................................. 326 8.4.3 Ecologia ............................................................................................... 328 8.4.4 Aspetti sociali ....................................................................................... 330 8.4.5 Bilancio ................................................................................................ 332
9 Legge sull'agricoltura (parte speciale 1) .......................................................... 333
10 Legge sul diritto fondiario rurale (parte speciale 2) ........................................ 341
11 Legge sull'affitto agricolo (parte speciale 2) .................................................... 344
12 Legge sugli assegni familiari nell'agricoltura (parte speciale 3) .................... 349
13 Legge sulle derrate alimentari (parte speciale 4)............................................. 351
14 Legge sulle epizoozie (parte speciale 5)........................................................... 355
IV
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
ADC Aliquota di dazio del contingente ADFC Aliquota di dazio fuori contingente AELS Associazione europea di libero scambio AGIS Sistema d’informazione della politica agricola della Confederazione Agreste Statistica ufficiale della Francia sull’agricoltura, le foreste e l’industria alimentare; http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ BDTA Banca dati sul traffico di animali Bilex I Accordo settoriale del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea BIO Agricoltura biologica BNS Banca nazionale svizzera BSE Encefalopatia spongiforme bovina (“mucca pazza”) CE Comunità europea CEE/ONU Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa CET-N Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale CFCV Commissione federale per il commercio dei vini CH4 Metano CI Crediti d’investimento CIRio Comitato interdipartimentale di Rio (dal 2005: CISvS – Comitato interdipartimentale sul- lo sviluppo sostenibile) CO2 Anidride carbonica Contributi Contributi per la detenzione di animali da reddito in condizioni di produzione difficili DACD Contributi Contributi per unità standard di manodopera USM Contributi Contributi per la tenuta di animali da reddito che consumano foraggio grezzo UBGFG Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101 DFE Dipartimento federale dell’economia DFI Dipartimento federale dell’interno DGD Direzione generale delle dogane DO Denominazione d’origine DOC Denominazione d’origine controllata (CH) DOP Denominazione d’origine protetta (EU) DTF Decisione del Tribunale federale EIA Esame dell’impatto sull’ambiente Eurostat Istituto statistico delle Comunità Europee FAL Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo-Reckenholz FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Roma FAT Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon FF Foglio federale FIAL Federazione delle industrie alimentari svizzere GATT Accordo doganale sulle tariffe doganali e il commercio GEMAP Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GQ Garanzia della qualità GRE Garanzia contro i rischi dell’esportazione
V
ha Ettaro IEA Istituto di economia agraria del PF di Zurigo IGP Indicazione geografica protetta INFRAS Dal 1976 INFRAS è una società privata di ricerca e consulenza; Internet: http://www.infras.ch/ IPI Istituto della proprietà intellettuale IRAB Istituto di ricerche dell’agricoltura biologica IVA Imposta sul valore aggiunto KTBL Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft di Darmstadt (D), Internet: http://www.ktbl.de/ LAAgr Legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo; RS 221.213.2 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura; RS 910.1 LBI Legge sui brevetti LBL Centrale di consulenza agricola di Lindau LCart Legge federale 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) RS 251 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale; RS 211.412.11 LDK Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura LFC Legge federale sulle finanze LFE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; RS 916.40 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca; RS 923.0 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque; RS 814.20 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezio- ne dell’ambiente); RS 814.01 LPN Legge federale del 1 luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianifi- cazione del territorio); RS 700 MAAP 2002 Mandato di ricerca dell’UFAG “Analisi di mercato PA 2002“ MAPIS Sistema informatico per la gestione dei contributi per i miglioramenti strutturali MONET Sistema di indicatori per il monitoraggio dello sviluppo sostenibile in Svizzera N Azoto N2O Protossido di azoto NABO Rete nazionale di osservazione del suolo NAQUA Rete nazionale d'osservazione della qualità delle acque sotterranee NH3 Ammoniaca NLPR Nuova legge sulla politica regionale Norma SIA Norma della Società svizzera degli ingegneri e architetti NPC Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni NPR Nuova politica regionale NTC Non Trade Concerns OA Fam Ordinanza dell’11 novembre 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura; RS 836.1 OCon Ordinanza sui concimi, RS 916.171 OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Parigi OESA Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RS 916.441.22 OMC Organizzazione mondiale del commercio ONU Organizzazione delle Nazioni Unite
VI
OPF Ordinanza sui prodotti fitosanitari RS 916.161 OQE Ordinanza sulla qualità ecologica ORAgr Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la ricerca agronomica; RS 915.7 OSPAR Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale P Fosforo P2O5 Fosfato PA Politica agricola PA 2002 Politica agricola 2002 (Nuovo orientamento della politica agricola) PA 2007 Politica agricola 2007 (Ulteriore sviluppo della politica agricola) PA 2011 Politica agricola 2011 (Ulteriore sviluppo della politica agricola) PAC Politica agricola comune dell’UE PAKE Cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova PER Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PFS Prodotti fitosanitari PFZ Politecnico federale di Zurigo PGI Permesso generale d’importazione PIP Politica integrata dei prodotti PMA Paesi meno avanzati PNR 48 Programma nazionale di ricerca RS Raccolta sistematica del diritto federale SAU Superficie agricola utile SB Suisse-Bilanz, metodo di calcolo del bilancio delle sostanze nutritive SCE Superfici di compensazione ecologica SCM Switzerland Cheese Marketing Seco Segretariato di Stato dell’economia SEE Spazio Economico Europeo SHL Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (Scuola universitaria svizzera di agricol- tura) SILAS Sistema settoriale d’informazione e previsione per l’agricoltura svizzera SIPPO Swiss Import Promotion Programme (Programma svizzero per il promovimento delle importazioni) SOFI Swiss Organisation for Facilitating Investments (Organizzazione svizzera per il promovimento degli investimenti) SPIA Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura SRVA Service romand de vulgarisation agricole SSRA Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali SWC Swiss Wine Communication TQCD Titolari di quote di contingenti doganali TSM Fiduciaria Latte UBG Unità di bestiame grosso UBGF Unità di bestiame grosso fertilizzante UBGFG Unità di bestiame grosso foraggio grezzo UE Unione europea UFAFP Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFFT Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFV Ufficio federale di veterinaria
VII
ULAF Unità di lavoro della famiglia UM Unità di manodopera URA Uscita regolare degli animali da reddito all’aperto USC Unione Svizzera dei Contadini USM Unità standard di manodopera UST Ufficio federale di statistica USTE Ufficio federale dello sviluppo territoriale USTRA Ufficio federale delle strade V LAgr Legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale (vecchia legge sull’agricoltura) VDT Vino da tavola VIGT Vino con indicazione geografica tipica VKMB Associazione Svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernäh- rungswirtschaft GmbH, Bonn; http://www.zmp.de
VIII
Compendio
La Politica agricola 2011 rappresenta un ulteriore tassello della politica di riforme perseguita in modo coerente da una dozzina di anni a questa parte. Anche la pre- sente tappa segue il ritmo adottato finora e fissa gli involucri finanziari per l’agricoltura accordati per un periodo di quattro anni. Conformemente all’articolo 104 della Costituzione federale, la Confederazione deve provvedere affinché l’agricoltura contribuisca sostanzialmente, mediante una produ- zione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, a garantire l’approvvigionamento alimentare della popolazione, a preservare le basi vitali natu- rali, a tutelare il paesaggio rurale nonché a occupare il territorio in modo decentra- lizzato. Attualmente, l’agricoltura fornisce queste prestazioni di interesse generale nella misura auspicata. La Politica agricola 2011 si prefigge di garantire che questi compiti siano adempiuti anche in futuro, nonostante la crescente pressione sui prez- zi. Le linee guida della Commissione consultiva per l’agricoltura rappresentano un ulteriore strumento per raggiungere tale obiettivo. Le condizioni quadro del settore agroalimentare svizzero devono essere sviluppate in modo tale che gli alimenti prodotti da contadini motivati e adeguatamente formati, nel rispetto dell’ambiente e degli animali, in un paesaggio attrattivo siano valorizzati in modo ottimale e che il potenziale per incrementare la produttività e ridurre i costi sia sfruttato in modo socialmente sostenibile. La strategia consiste essenzialmente nel convertire i mezzi attualmente destinati al sostegno dei prezzi in pagamenti diretti indipendenti dalla produzione e nel ridurre i dazi sui foraggi. Inoltre, si prevede di semplificare i provvedimenti per promuovere lo smercio al fine di valorizzare i prodotti svizzeri di ottima qualità. Mediante una politi- ca improntata a una maggiore competitività, i consumatori beneficiano dei vantaggi conseguiti e si riducono le differenze sul fronte dei costi. Il trasferimento dei mezzi attualmente destinati al sostegno del mercato assicura che siano fornite le prestazioni d’interesse generale e consente di colmare determi- nate lacune dal profilo ecologico. Le superfici di compensazione ecologica diverran- no più concorrenziali in seguito all’abbassamento generalizzato del livello dei prezzi. Si rinuncia a inasprire gli oneri in ambito ecologico, mentre l’impiego efficiente delle risorse viene promosso nell'ambito di progetti regionali o di categoria e i processi amministrativi vengono semplificati. Anche in futuro occorrerà promuovere la tra- sformazione strutturale, che continuerà tuttavia a essere attuata soprattutto nel momento del cambio generazionale. La strategia è concretizzata dai cinque seguenti piani d'azione:
(1) migliorare la competitività della produzione e della trasformazione mediante la conversione in pagamenti diretti dei mezzi attualmente destinati al sostegno del mercato e mediante provvedimenti di riduzione dei costi;
(2) garantire le prestazioni economiche generali dell’agricoltura integrando i mezzi attualmente destinati al sostegno interno in un sistema semplificato di pagamenti diretti;
(3) promuovere la creazione di valore aggiunto e lo sviluppo sostenibile dello spazio rurale offrendo maggiori possibilità di differenziare la produzione, razionalizzan- do la promozione dello smercio e sostenendo le iniziative di progetto agricole;
IX
(4) agevolare e rendere socialmente sopportabile la trasformazione strutturale ren- dendo più flessibile il diritto fondiario rurale e la normativa in materia di affitto a- gricolo;
(5) semplificare l’amministrazione e meglio coordinare i controlli. Secondo le valutazioni attuali, la strategia definita nella Politica agricola 2011 do- vrebbe permettere di neutralizzare più della metà degli effetti indotti dagli accordi dell’OMC che saranno conclusi nell'ambito del Ciclo di Doha. Avvicinerà il settore agroalimentare svizzero al mercato interno europeo e offrirà nella stessa misura un margine d'azione per negoziare accordi di libero scambio. A condizione che le ridu- zioni dei prezzi siano effettivamente trasferite sul prezzo finale dei prodotti, lo sman- tellamento del sostegno del mercato comporta globalmente vantaggi per l'economia nazionale. La politica agricola è parte integrante della strategia di crescita della Confederazione per una maggiore competitività sul mercato interno. Questi piani d'azione richiedono la modifica di diverse leggi. Legge sull’agricoltura Nell’ambito della procedura di consultazione viene presentato il modello globale del- la Politica agricola 2011. Oltre alle modifiche di legge sono pertanto abbozzati gli adeguamenti previsti a livello di ordinanza. Per quanto riguarda il campo d'applica- zione della legge sull’agricoltura, la maggior parte delle misure della Politica agricola 2011 può essere realizzata a livello di ordinanza. In particolare per quanto concerne la conversione del sostegno del prezzo del latte in pagamenti diretti, il Parlamento aveva predisposto la necessaria base legale nell’ambito della politica agricola 2007. Le modifiche di legge comprendono sostanzialmente i seguenti punti:
¾ Condizioni quadro per la produzione e lo smercio: concentrare i provvedimenti nell’ambito del promovimento dello smercio (art. 12); sostenere le categorie al fine di difendere le denominazioni di origine dei loro prodotti (art. 16bis); ripartire il contingente doganale delle patate mediante vendita all’asta (art. 22bis); sopprimere i contributi per la trasformazione o la va- lorizzazione per le barbabietole da zucchero (art. 54), i semi oleosi (art. 56) e le patate (art. 57); possibilità di versare contributi alla produzione di barbabietole da zucchero (art. 54); nuova normativa per la classificazione dei vini e il controllo del commercio dei vini (art. 63-69);
¾ Pagamenti diretti: estendere i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo alle vacche da latte (art. 73); elaborare la base per il pro- gramma per un impiego sostenibile delle risorse (art. 77a);
¾ Misure sociali collaterali: possibilità di convertire i crediti di investimento in mutui per la conduzione a- ziendale al momento della cessazione dell’attività (art. 79);
¾ Miglioramenti strutturali: complementi ai miglioramenti strutturali, in particolare in relazione a progetti regionali (art. 88-107);
¾ Ricerca e consulenza: disposizioni per le attività commerciali delle stazioni di ricerca e dell’Istituto di
X
allevamento equino (art. 115 e 147); aiuto alla consulenza per iniziative di pro- getto regionali (art. 136).
Diritto fondiario rurale (LDFR) e diritto sull’affitto agricolo (LAAgr) L’obiettivo è di promuovere e agevolare l’evoluzione strutturale nell’agricoltura. L’aumento della dimensione minima prevista per le aziende agricole comporterà una riduzione delle aziende rilevate all'interno della famiglia al valore di reddito e gestite a titolo accessorio contemporaneamente allo svolgimento di un’altra profes- sione. La soppressione dei limiti di prezzo nel diritto fondiario rurale e dei limiti di fit- to per singoli fondi dovrebbe contrastare la tendenza attualmente in atto secondo cui proprietari fondiari che non sono contadini di professione coltivano i loro terreni invece di venderli o affittarli. Le modifiche proposte non intaccano il tenore essenziale delle due leggi, ossia il principio del coltivatore diretto e la tutela dell’affittuario per motivi sociali.
Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura Gli adeguamenti proposti a favore delle aziende contadine familiari consistono nella soppressione del limite di reddito per gli agricoltori indipendenti e in un aumento de- gli assegni per figli. A tal fine saranno necessari mezzi finanziari federali supplementari per 20 milioni di franchi annui, oltre agli involucri finanziari già previ- sti. Legge sulle derrate alimentari e legge sulle epizoozie Con la progressiva apertura delle frontiere occorre che le esportazioni contribuisca- no maggiormente alla creazione di valore aggiunto delle derrate alimentari prodotte in Svizzera. Per agevolare l’accesso dei nostri prodotti ai mercati europei dobbiamo prevedere delle normative equivalenti in materia di igiene. Nel corso dell’estate è stata condotta una consultazione sulle relative disposizioni a livello di ordinanza. L’obiettivo dell’equivalenza è stato accolto con particolare favore. La sua realizza- zione richiede alcuni adeguamenti di leggi che sono contemplati nella presente do- cumentazione per la consultazione.
Gli involucri finanziari per complessivi 13 458 milioni di franchi sono leggermente in- feriori (0,2%) ai mezzi finanziari disponibili per il quadriennio in corso. In seguito alla riduzione del livello dei prezzi, il reddito del settore agricolo passerà da circa 3 a 2,5 miliardi di franchi, con una diminuzione annua del 2,4 per cento. Al fine di mantene- re il potere d'acquisto del reddito medio per azienda, l'evoluzione strutturale deve raggiungere il 3,2 per cento all'anno. La procedura di consultazione dura dal 14 settembre al 16 dicembre 2005. Dopo che saranno stati esaminati i risultati della consultazione, nella primavera 2006 il Consiglio federale dovrebbe sottoporre alle Camere il messaggio relativo alla Politi- ca agricola 2011. Ammesso che le consultazioni parlamentari si concludano entro la metà del 2007, le modifiche di legge potranno entrare in vigore per il 1° gennaio 2008, contemporaneamente al nuovo involucro finanziario.
XI
Situazione iniziale e obiettivi
1 Parte generale
La Politica agricola 2011 rappresenta un ulteriore passo della riforma in atto in que- sto settore dall’inizio degli anni Novanta. In particolare, l’agricoltura deve continuare ad adempiere i suoi compiti mediante una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale. Le condizioni quadro della politica agricola devono pertanto essere sviluppate in modo tale da sfruttare il potenziale di sviluppo della produttività e da migliorare la competitività di tutti i settori dell’industria alimentare. La Politica agrico- la 2011 - incentrata sullo smantellamento ulteriore del sostegno del mercato e sul trasferimento di mezzi ai pagamenti diretti - si inserisce perfettamente nelle prece- denti tappe della riforma.
I presupposti per l’ulteriore sviluppo della Politica agricola sono la situazione dell’agricoltura (n. 1.2) e le nuove condizioni quadro (n. 1.3), mentre l’articolo costi- tuzionale sull’agricoltura definisce gli obiettivi (n. 1.1). Questi tre elementi determi- nano le sfide e la strategia (n. 1.4), nonché i provvedimenti (n. 1.5) della Politica a- gricola 2011.
Figura 1 Elementi che determinano la Politica agricola 2011
Obiettivi Bilancio intermedio Condizioni quadro (n. 1.1) (n. 1.2) (n. 1.3) • Art. 104 Cost. • Sostenibilità • Politica internazionale • Linee guida • Adempimento di compiti • Settori politici nazionali • Progresso tecnico • Mercati agricoli
Sfida e strategia (n. 1.4)
Misure, ambiti (n. 1.5)
1.1 Situazione iniziale e obiettivi
1.1.1 Riforma della politica agricola dal 1992
La fine della guerra fredda, suggellata dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, ha determinato un netto spostamento delle finalità della politica agricola. La sicurezza dell’approvvigionamento alimentare è passata in secondo piano, mentre hanno ac- quisito vieppiù importanza la tutela del paesaggio rurale e il mantenimento delle ba- si vitali naturali. La vecchia politica agricola garantiva ai contadini un reddito equo mediante la copertura dei costi. Una politica agricola fondata unicamente sul soste-
1
Parte generale
gno dei prezzi dei prodotti non basta tuttavia per assicurare la tutela del paesaggio e il mantenimento delle basi vitali naturali quali il suolo agricolo e la biodiversità. Dall’inizio degli anni Novanta, la politica agricola ha dunque subito una riforma radi- cale in tre tappe. Gli sviluppi sono stati essenzialmente determinati dalle votazioni popolari della metà degli anni Novanta (cfr. n. 1.1.1.2) e dall’evoluzione delle condi- zioni quadro. D’altro canto, la situazione economica delle famiglie contadine, come pure i settori a valle, dipendono in larga misura dall’impostazione della politica agri- cola. Il procedimento a tappe consente agli interessati di adeguarsi gradualmente al nuovo contesto economico. Qui di seguito sono riassunti gli elementi centrali delle tappe sinora attuate.
1.1.1.1 Nuovo orientamento della Politica agricola 1992
Con il Settimo rapporto sull’agricoltura1, il Consiglio federale ha dato il via al nuovo orientamento della politica agricola svizzera, ponendo nel contempo le basi per la prima tappa della riforma mediante l’adozione del messaggio sui pagamenti diretti compensativi2. Il 9 ottobre 1992, il Parlamento ha definito la base legale per i paga- menti diretti indipendenti dai prodotti mediante gli articoli 31a e 31b LAgr3. Di con- seguenza, gli obiettivi fissati in materia di politica dei redditi hanno potuto essere raggiunti non solo tramite il sostegno dei prezzi ma, in misura vieppiù maggiore, an- che attraverso i pagamenti diretti svincolati dai prodotti (separazione fra politica dei prezzi e politica dei redditi). Il Consiglio federale ha successivamente attuato questa decisione di fondo a tappe, riducendo il sostegno dei prezzi e aumentando di con- seguenza i pagamenti diretti indipendenti dai prodotti. Dall’inizio della riforma, la quota di fondi federali stanziati per il sostegno del mercato vincolato ai prodotti è scesa dal 63 al 23 per cento (2003). Nell’ambito dell’Uruguay Round del GATT, la Svizzera si è impegnata a convertire in dazi le restrizioni alle importazioni (tariffazione), nonché a ridurre progressiva- mente su un arco di sei anni i dazi, il sostegno al mercato interno legato ai prodotti e i sussidi alle esportazioni. Con l’attuazione degli ultimi interventi, nel 2000, gli impe- gni assunti sono stati completamente adempiuti.
1.1.1.2 Nuova base costituzionale e Politica agricola 2002
La prima metà degli anni Novanta è stata caratterizzata da un dibattito in materia di politica agricola a tratti acceso. Diverse iniziative popolari hanno evidenziato come i pareri potessero divergere. In una prima votazione nel 1995, Popolo e Cantoni han- no respinto di misura un controprogetto elaborato dal Parlamento in risposta ad un’iniziativa popolare dell’Unione svizzera dei contadini 4. In risposta ad una secon- da iniziativa popolare5 il Parlamento ha elaborato un nuovo articolo costituzionale secondo cui il versamento dei pagamenti diretti presuppone la prova che le esigen- ze ecologiche sono rispettate. L’oggetto è stato accettato il 6 giugno dai tre quarti dei cittadini che hanno votato e da tutti i Cantoni. Da ultimo, nel 1998 Popolo e Can- toni hanno respinto chiaramente l’iniziativa dei piccoli contadini6. Il processo della democrazia diretta che ha portato alla nuova base costituzionale ha consentito di
4 Iniziativa popolare “Per un’agricoltura contadina competitiva e rispettosa dell’ambiente”, USC, ritirata nel 1994 5 Iniziativa popolare “Contadini e consumatori – per un’agricoltura in armonia con la natura”, ritirata nel 1996 6 Iniziativa popolare “Per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica”, VKMB
2
Situazione iniziale e obiettivi
mediare fra le diverse posizioni politiche. L’articolo costituzionale attualmente vigen- te riflette pertanto gli obiettivi della politica agricola decisi dalla società e quindi le aspettative della società nei confronti dell’agricoltura.
Fondandosi sulla nuova base costituzionale, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una strategia globale sotto forma di una nuova legge sull’agricoltura (LAgr)7. Il testo è stato adottato dalle Camere il 29 aprile 1998 ed è entrato in vigore nel 19998. Questa seconda tappa della riforma si prefiggeva essenzialmente di sopprimere le garanzie statali relative al prezzo e al ritiro, nonché di ridurre di un terzo entro cinque anni i mezzi stanziati per il sostegno del mercato. Di conseguen- za sono state soppresse le organizzazioni parastatali quali l’Unione casearia e la Butyra. Inoltre, è stata applicata la nuova disposizione costituzionale secondo cui il versamento dei pagamenti diretti presuppone la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
Nell’ambito della politica agricola 2002, è stata istituita una base generica per il fi- nanziamento dei provvedimenti di politica agricola (art. 6 LAgr). I mezzi finanziari per i principali settori di compiti sono decisi di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni mediante decreto federale semplice. Sino ad oggi le uscite per l’agricoltura sono state suddivise in tre involucri di spesa: “Produzione e smercio”; “Pagamenti diretti” e “Miglioramento delle basi di produzione”. Il 16 giugno 1999 il Parlamento federale ha approvato tre limiti di spesa massimi per il periodo 2000-
2003 pari a un importo complessivo di 14 029 franchi9.
1.1.1.3 Politica agricola 2007
Il 20 giugno 2003 nell’ambito della Politica agricola 2007 il Parlamento ha approvato una revisione parziale della legge sull’agricoltura10. Questa terza tappa della ri- forma consisteva essenzialmente nella decisione di sopprimere il contingentamento lattiero nel 2009. Ulteriori modifiche importanti concernevano l’introduzione della vendita all’asta dei contingenti doganali per la carne, nonché l’ampliamento degli strumenti per i miglioramenti strutturali e le misure sociali collaterali.
I nuovi limiti di spesa per gli anni 2004-2007 pari a un importo complessivo di 14 092 franchi sono stati approvati dal Parlamento il 5 giugno 2003. I mezzi a favore della produzione e dello smercio sono stati ridotti ancora una volta di oltre il 15 per cento rispetto agli importi stanziati per il periodo 2000-2003, mentre i fondi destinati ai pagamenti diretti sono aumentati di conseguenza. In seguito ai due programmi di sgravio 2003 e 2004 e ad altri provvedimenti, l’importo globale è tuttavia stato ridot- to a 13 485 milioni di franchi. I pagamenti diretti sono stati ampiamente risparmiati dai tagli, che hanno pertanto interessato principalmente le rubriche Miglioramento delle basi di produzione e Produzione e smercio (cfr. n. 1.6).
La figura 2 offre una panoramica delle tappe della riforma conseguite sino ad oggi
7 Messaggio del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola, FF 1996 IV 1 8 RU 1998 3033 9 FF 1999 4487 10 RU 2003 4217
3
Parte generale
Figura 2 Tappe della riforma sino al 1992
1a tappa 2a tappa 3a tappa ¾ Introduzione dei pagamenti ¾ Soppressione delle ¾ Soppressione del diretti non vincolati ai prodotti garanzie dei prezzi e contingentamento Riduzioni dei prezzi ¾ dello smercio lattiero Incentivi per prestazioni ¾ Soppressione di Butyre ¾ Vendita all’asta dei ¾ ecologiche particolari (p.es. e dell’Unione casearia contingenti di biodiversità) Vincolo dei pagamenti ¾ carne importata Abbattimento delle protezioni ¾ diretti allo prova che le ampliamento dei ¾ alla frontiera (OMC) esigenze ecologiche miglioramenti sono rispettate strutturali e misure sociali collaterali Scorporamento Deregolamentazione Deregolamenta- „più ecologia“ „più mercato“ zione „Competitività“
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PA 2002 PA 2007
1.1.2 Mandato costituzionale e linee guida
1.1.2.1 Mandato costituzionale
L’articolo 104 della Costituzione federale11 rappresenta la base principale per l’impostazione della politica agricola. Il capoverso 1 descrive gli obiettivi di fondo, mentre gli altri capoversi disciplinano i provvedimenti e il finanziamento. Qui di se- guito, i commenti si limitano pertanto al capoverso 1. Per quanto concerne i capo- versi 2-4 si rinvia al messaggio sulla politica agricola 200212.
Articolo 104 capoverso 1 della Costituzione federale La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologi- camente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficientemente a: a. garantire l’approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.
Oltre alle finalità definite dall’articolo 104, la Costituzione federale sancisce altri tipi di obiettivi, anch’essi decisivi per l’impostazione della politica agricola. In particolare vanno rilevati l’impiego efficiente dei mezzi della Confederazione (freno alle spese e all’indebitamento, art. 126 e 159; verifica dell’efficacia, art. 170 Cost.) e gli obiettivi sociali conformemente all’articolo 41.
11 RS 101
12 FF 1996 IV 235 segg.
4
Situazione iniziale e obiettivi
Adempimento del compito mediante una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato
Il mandato costituzionale conferito dall’articolo 104 alla Confederazione si fonda sul presupposto secondo cui senza protezione né sostegno la produzione agricola sviz- zera sarebbe minacciata. I motivi sono da ricondurre in parte alla difficile situazione topografica e climatica del nostro Paese, nonché ai costi generalmente elevati nel confronto internazionale. In altri Paesi è possibile produrre generi alimentari a prezzi eccezionalmente contenuti grazie a condizioni naturali più favorevoli, ai sistemi di produzione estensiva o a salari inferiori per i lavoratori dell’agricoltura. Di conse- guenza, in Svizzera sarebbe praticamente impossibile produrre a costi analoghi a quelli sul mercato mondiale.
Il mantenimento dell’agricoltura in Svizzera corrisponde ad un interesse pubblico: la popolazione si attende delle prestazioni che vanno al di là della produzione di generi alimentari (produzione combinata). Queste prestazioni di interesse generale rappre- sentano dei beni pubblici13, ossia non hanno un riscontro diretto sul mercato. Sic- come la rimunerazione sul mercato non è comunque sufficiente per mantenere la produzione agricola, senza l’intervento dello Stato le prestazioni d’interesse genera- le non potrebbero essere fornite nella misura auspicata dalla società. Il Popolo con- ferisce pertanto alla Confederazione la competenza di istituire le condizioni quadro per il mantenimento della produzione agricola, al fine di garantire le prestazioni d’interesse generale. L’agricoltura deve fornire le prestazioni di cui alle lettere a-c mediante una produ- zione sostenibile. Più precisamente occorre ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione sull’aria e sull’acqua, nonché mantenere o potenziare la fertilità dei ter- reni e la biodiversità. Il criterio di sostenibilità pone pertanto dei limiti all’intensità del- la produzione. Nel contempo una politica incentrata unicamente sulla tutela del ter- reno e quindi sul contenimento della produzione di beni agricoli non risponderebbe agli obiettivi sanciti dalla Costituzione. Per garantire a lungo termine le prestazioni di interesse generale, la produzione non deve essere sostenibile soltanto dal profilo ecologico, bensì anche da quello eco- nomico e sociale. L’agricoltura si sviluppa in modo sostenibile soltanto se vi è un numero sufficiente di aziende che hanno la possibilità di investire in innovazioni, di terreni fertili e di persone soddisfatte delle condizioni di vita che l’agricoltura offre. In linea di massima, la produzione di beni agricoli deve essere orientata verso il mercato. Lo Stato deve intervenire soltanto nella misura necessaria per garantire la sostenibilità della produzione e le prestazioni di interesse generali.
Garanzia dell’approvvigionamento
La produzione indigena è la principale fonte di approvvigionamento della popolazio- ne in prodotti alimentari. Con una quota del 60 per cento del consumo totale (cfr. n. 1.2.2.1), l’agricoltura svizzera contribuisce in modo sostanziale alla garanzia dell’approvvigionamento. Questa situazione ci consente, oltre che di essere meno dipendenti dalla importazioni, di conservare a lungo termine il potenziale di produ- zione di generi alimentari, in particolare per quanto concerne le fertilità del suolo,
13 Per quanto concerne le prestazioni di interesse generale combinati alla produzione si parla spesso anche di multifunzionalità dell’agricoltura (art. 104 cpv. 3 Cost.).
5
Parte generale
ma anche il know-how e le attrezzature. Ripristinare il potenziale di produzione in caso di necessità potrebbe richiedere finanziamenti ingenti e tempi assai lunghi.
Il fatto di poter approvvigionarsi nelle vicinanze è una necessità dichiarata dell’essere umano. Per questo motivo la maggior parte dei Paesi industrializzati so- stengono la produzione indigena e sfruttano i loro potenziali agricoli. Nonostante un’ulteriore suddivisione del lavoro condurrebbe ad un aumento del benessere, la preservazione di un approvvigionamento di base è considerata una necessità. Que- sto vale soprattutto per Paesi con un basso tasso di autoapprovvigionamento come la Svizzera (60%), il Giappone (40%) o la Norvegia (50%)14. Per i negoziati in corso nell’ambito dell’OMC, tali Stati15 si sono alleati allo scopo di salvaguardare la possi- bilità di autoapprovvigionarsi in modo adeguato all’interno del sistema commerciale multilaterale.
Salvaguardia delle basi vitali naturali
In Svizzera, i fertili terreni agricoli sono il risultato del dissodamento di suoli in gran parte boschivi e di una gestione secolare. L’utilizzazione agricola impedisce l’avanzamento del bosco, mentre metodi sostenibili di produzione tutelano la fertilità del suolo. In tal modo il suolo agricolo viene preservato in quanto base per l’alimentazione della popolazione.
Lo stesso vale per la diversità biologica: in aperta campagna spesso vivono varie- tà e comunità animali e vegetali diverse da quelle che popolano i boschi. Solitamen- te il loro habitat è costituito da terreni gestiti in modo estensivo. Di conseguenza possono sopravvivere soltanto se si impedisce l’avanzamento del bosco mediante un’adeguata gestione agricola. Inoltre, i terreni agricoli ospitano numerosi essere vi- venti di vario tipo, fra cui un’enorme varietà di microrganismi importanti per la fertilità del suolo.
Un’importante base vitale naturale è la varietà di piante coltivate e di animali da reddito. In essa sono contenute le risorse genetiche che consentono di adeguare la produzione alle condizioni in continuo mutamento – nuovi comportamenti dei con- sumatori, evoluzione delle condizioni quadro dell’economia o cambiamenti climatici – e di lottare in modo naturale contro vecchi e nuovi agenti patogeni o malattie. Ad eccezione del foraggio, la produzione di prodotti agricoli si fonda su una base gene- tica estremamente ristretta. Il fatto che i terreni agricoli siano distribuiti in vari punti del territorio e che il loro sfruttamento vari di intensità consente di preservare tutta una serie di varietà e ecotipi di piante utili. Molti Paesi adottano provvedimenti di salvaguardia per le varietà, qualità e razze che non vengono più utilizzate a fini di produzione. Il contributo dell’agricoltura alla riduzione degli affetti negativi sull’acqua, l’aria e sull’ambiente non rappresenta una prestazione di interesse generale, bensì un ob- bligo che tutti sono chiamati ad adempiere.
14 Il basso tasso di autoapprovvigionamento di questi Paesi nel confronto internazionale è dovuto all’esiguità della quota di superficie agricola utile per abitante (Svizzera 2003: 0,14 ha SAU). 15 Il G10 riunisce Svizzera, Liechtenstein, Giappone, Corea del Sud, Bulgaria, Taiwan, Islanda, Israele, Norve- gia e Maurizius.
6
Situazione iniziale e obiettivi
Salvaguardia del paesaggio rurale
Per effetto delle condizioni climatiche, nel nostro Paese i terreni incolti vengono di norma colonizzati dal bosco. Di conseguenza l’agricoltura provvede a mantenere un paesaggio rurale aperto e con esso un’alternanza fra bosco e aperta campagna. I diversi tipi di coltura e di sistemi di gestione, gli edifici e gli animali da pascolo con- tribuiscono alla varietà del paesaggio rurale. Se fosse retta da meccanismi mera- mente economici, l’agricoltura si svilupperebbe nei luoghi più favorevoli, soprattutto sul fondovalle. La domanda di superfici agricole da destinare all’infrastruttura e agli edifici in quanto causa della perdita di terreni agricoli esula dalla sfera d’influenza della gestione agricola.
Occupazione decentrata del territorio Per il fatto che è strettamente legata al territorio, l’agricoltura fornisce un contributo ai fini di un’occupazione decentrata di tutte le regioni, anche in quelle dove gli altri settori economici sono poco rappresentati. Anzitutto le persone attive nell’agricoltura contribuiscono direttamente all’occupazione del territorio. In secondo luogo, un effetto indiretto in tal senso è dato dalle interconnessioni con il resto dell’economia. In tutte le regioni, l’agricoltura svolge una funzione di base ai fini dell’occupazione poiché rende il paesaggio più attrattivo.
1.1.2.2 Linee guida
Commissione consultiva per l’agricoltura La Commissione per l’agricoltura istituita dal Consiglio federale sulla base dell’articolo 186 della legge federale sull’agricoltura (LAgr) ha elaborato delle linee guida per l’economia agricola per l’orizzonte temporale 2015 (tabella 1). A tal fine ha preso in considerazione l’intera catena di creazione di valore aggiunto (produttori, trasformatori e distributori), nonché le aspettative e gli interessi della collettività.
7
Parte generale
Tabella 1 Linee guida della Commissione consultiva per l’agricoltura relative all’economia agricola svizzera
Produzione di derrate alimentari L’agricoltura svizzera, con i settori affini della lavorazione e distribuzione, è ai primi posti a livello mondiale per quanto concerne la produzione sostenibile di materie prime e derrate alimentari, con- tribuendo alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’intero Paese. In particolare essi: x occupano una posizione trainante per quanto concerne la produzione di generi alimen- tari sicuri rispettosa dell’ambiente e degli animali; x si dedicano con successo alla prospezione di segmenti di mercato redditizi ad alto va- lore aggiunto in Svizzera e all’estero e aprono nuovi mercati; x offrono ai consumatori prodotti eccellenti per un’alimentazione sana e profittano della loro possibilità di approvvigionare in modo autonomo la Svizzera in generi alimentari; x nella produzione o trasformazione di generi alimentari rinunciano all’impiego di piante e animali modificati geneticamente.
Servizi e beni di pubblica utilità L’agricoltura svizzera garantisce la fertilità del suolo, forgia il paesaggio rurale e rappresenta un partner forte nelle zone rurali. In particolare essa: x forgia il paesaggio rurale mediante la gestione agricola e la salvaguardia dei terreni e preserva la varietà di piante ed animali; x preserva la fertilità del suolo e garantisce il potenziale di produzione necessario per l’approvvigionamento della popolazione; x integra l’offerta di materie prime e derrate alimentari mediante prestazioni di svariato tipo; x rafforza la vita economica, sociale e culturale nelle zone rurali.
Imprenditori/Strutture Gli agricoltori e i loro partner nella lavorazione e distribuzione di prodotti operano con lungimiranza, con spirito imprenditoriale e in rete. In particolare essi: x sono innovativi, prendono decisioni lungimiranti e si adeguano alle nuove condizioni quadro; x raggiungono congiuntamente elevate quote di mercato mediante una formazione dei prezzi e condizioni di mercato equi, nonché una collaborazione sostenibile e efficiente all’interno dell’intera catena di creazione di valore aggiunto; x operano in modo responsabile nei confronti della società e dell’ambiente; x garantiscono la solidità delle loro aziende mediante la crescita, la specializzazione, la diversificazione o l’attività accessoria;
La prima parte delle linee guida chiede all’agricoltura e ai settori affini della trasfor- mazione e distribuzione di assumere un ruolo trainante nella produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente e degli animali. A questo proposito le linee guida non con- sentono alcuna deroga nell’impostazione delle riforme future. Molta importanza vie- ne conferita all’autoaprovvigionamento e all’autodeterminazione nella definizione delle condizioni di produzione. La seconda parte si occupa delle prestazioni e dei beni pubblici, in particolare delle prestazioni di interesse generale dell’agricoltura. L’ultima parte chiede alle aziende e ai loro partner commerciali di cooperare in modo leale e di da prova di imprendito- rialità nell’interesse di una catena efficiente di creazione di valore aggiunto. Per ga- rantire la stabilità economica delle aziende, i contadini devono scegliere delle stra- tegie adeguate alle situazioni.
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Bilancio intermedio della riforma
La Commissione consultiva per l’agricoltura rifiuta l’impiego di piante e animali modificati geneticamente nella produzione di generi alimentari. Questo approccio corrisponde alla volontà di molti consumatori e produttori ma è in contrasto con la posizione dichiarata del Consiglio federale (Produzione di derrate alimentari, punto 4). Organizzazioni contadine Nel corso del 2004, anche diverse organizzazioni contadine hanno elaborato e pub- blicato delle linee guida per lo sviluppo ulteriore dell’agricoltura. Ad esempio l’Unione svizzera dei contadini (USC) e Bio-Suisse hanno elaborato delle direttive dal punto di vista dei contadini. Entrambe convengono che l’ecologia riveste un ruo- lo primario e che occorre rafforzare la dimensione imprenditoriale. Inoltre accettano i vari tipi di aziende principali e accessorie che nel loro insieme contribuiscono ad adempiere i compiti dell’agricoltura. Per quanto concerne l’impiego di organismi ge- neticamente modificati, le due organizzazioni condividono la posizione della Com- missione consultiva. Dal profilo della trasformazione, la FIAL ha inoltre allestito delle linee guida.
1.2 Bilancio intermedio della riforma
Il presente capitolo esamina in che misura le tappe della riforma sinora attuate ab- biano consentito di raggiungere gli obiettivi definiti dalla Costituzione. Anzitutto con- sidera i tre aspetti della sostenibilità (n. 1.2.1) e successivamente valuta in che mi- sura l’agricoltura contribuisca a fornire le prestazioni menzionate dalla Costituzione (n. 1.2.2).
1.2.1 Sostenibilità dell’agricoltura
In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo tenu- tasi nel 1992 a Rio sono stati adottati dei principi per uno sviluppo sostenibile. Nel
1997 il Consiglio federale ha approvato una prima strategia16 che ha successiva-
mente attualizzato nel 200217. Già dal 1996 il principio della sostenibilità è sancito dall’articolo costituzionale sull’agricoltura. L’ordinanza concernente l’analisi della so- stenibilità in agricoltura18 prevede che nel rapporto agricolo l’UFAG esamini l’evoluzione dell’agricoltura anche sotto questo punto di vista. L’idea di fondo che sottende la valutazione della sostenibilità della politica agricola nel rapporto agricolo e nei capitoli seguenti è stata elaborata del Comitato interdi- partimentale Rio (CIRio)19. In particolare vengono esaminati tre aspetti: economia, ecologia e socialità, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse, alla base della produzione agricola. Per quanto concerne l’economia e l’ecologia l’analisi si concentra inoltre sull’efficienza del processo di trasformazione, mentre per quanto concerne l’aspetto sociale è determinante il fattore di equità (tabella 2).
16 Consiglio federale svizzero (1997): Strategia “Lo sviluppo sostenibile in Svizzera”, FF 1997 III 897 17 Consiglio federale svizzero (2002): “Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002” FF 2002 3532 18 RS 919.118 19 Mauch Consulting, INFRAS, Ernst Basler und Partner SA (2001): Politik der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz, Standortbestimmung und Perspektiven
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Parte generale
Tabella 2 Aspetti della sostenibilità e fattori rilevanti dal profilo della so- stenibilità Aspetti Fattori Economia Ecologia Socialità Risorse Capitali Terreno, acqua, aria, bio- Successione diversità Efficienza Produttività del lavoro Azoto, fosforo, energia Equità Disparità dei redditi
1.2.1.1 Economia
Per valutare la sostenibilità dell’agricoltura dal profilo economico, si esamina l’evoluzione quantitativa dei fattori di produzione impiegati: suolo, lavoro e capitale (risorse) e in che modo è stato possibile incrementare la produttività del lavoro (effi- cienza). Da ultimo si considerano l’evoluzione dei prezzi, dei costi e dei redditi, non- ché di altri indicatori economico-aziendali.
1.2.1.1.1 Produzione
Impiego di fattori di produzione
L’impiego dei fattori di produzione terreno, lavoro e capitale è in costante calo dal 1990/92 (tabella 3). Il fattore lavoro (-25%) è regredito in modo più marcato rispetto all’impiego di capitale (-11%). Secondo i rilevamenti dell’UST relativi alle strutture nell’agricoltura, le superfici agricole coltivate sono diminuite dell’1,1 per cento cir- ca20.
Tabella 3 Evoluzione dell’impiego dei fattori di produzione Indicatori 1990/92 1997/99 2002 2003 2004 1990/92- 2002/04 % Terreno SAU (in 1 000 ha) 1 078,6 1 075,3 1 069,8 1 067,1 1 064,4 -1.1 Lavoro Unità di lavoro annue 125 555 107 033 95 260 94 161 93 057 -25,0 Capitale Capitali ai prezzi del 47 508 43 931 42 534 42 263 41 953 -11,1
1990 in mio. fr.
Fonte: UST
Evoluzione dei volumi di produzione
La produzione di derrate alimentari svizzere (in terajoule) è rimasta complessiva- mente stabile dal 1990/92 al 2003, con un lieve spostamento a favore dei prodotti di origine vegetale rispetto a quelli di origine animale.
20 Secondo la statistica della superficie in Svizzera, il calo effettivo delle superfici coltive (costruzioni, avanza- mento del bosco) è stato sensibilmente maggiore nel periodo in questione (1.2.2.2.2). Questa differenza è dovuta al fatto al fatto che, con l’introduzione dei pagamenti diretti vincolati alla superficie all’inizio degli anni Novanta, i contadini hanno cominciato a dichiarare superfici che prima, per vari motivi, non notificavano.
10
Bilancio intermedio della riforma
Tabella 4 Evoluzione del volume di produzione Gruppi di derrate alimentari 1990/92 1997/99 2001 2002 2003 1990/92- 2001/03 terajoule % Alimenti di origine vegetale 9 617 10 249 9 665 10 979 10 176 +6,8 Alimenti di origine animale 12 357 11 791 11 900 11 765 11 594 -4,9 Totale alimenti 21 974 22 040 21 565 22 744 21 770 +0,2 Fonte: UST
Evoluzione della produttività del lavoro La produttività del lavoro è un indicatore primario per valutare l’efficienza della pro- duzione agricola. Dal forte calo del lavoro impiegato (-25%) correlato a un calo minore del valore ag- giunto lordo (-14%) risulta che fra il 1990/92 e il 2002/2004 la produttività del lavoro è aumentata del 15 per cento, ossia dell’1,2 per cento in media all’anno.
Tabella 5 Evoluzione della produttività del lavoro Unità 1990/92 1997/99 2002 2003 2004 1990/92- 2002/04 % Valore aggiunto lordo ai mio. Fr. 7 555 7 101 6 766 6 109 6 676 -13,7 prezzi di fabbricazione1 Lavoro impiegato ULA 125 555 107 033 95 260 94 161 93 057 -25,0 Produttività del lavoro Fr./ 60 183 66 362 71 031 64 873 71 740 +15,0 (Valore aggiunto lordo ai prezzi di fabbricazione/lavoro impiegato) ULA 1 a prezzi costanti dal 1990 Fonte: UST
1.2.1.1.2 Prezzi Oltre che dall’efficienza della produzione, la possibilità dell’agricoltura di fra fronte alla concorrenza dipende dalle evoluzioni dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di pro- duzione. Qui di seguito illustriamo le evoluzioni dei prodotti in relazione ai produttori e ai consumatori, nonché ai mezzi di produzione. Successivamente procederemo a un raffronto con la concorrenza in Europa.
Prezzi dei prodotti
Fra il 1990/92 e il 2003 il calo dei prezzi alla produzione è stato mediamente del 24 per cento, interessando in misura maggiore il latte e diversi prodotti della campicol- tura. Tale riduzione è da ricondurre per metà alle minore uscite della Confederazio- ne a favore del sostegno dei prezzi. Nello stesso periodo, i prezzi al consumo sono invece aumentati dell’11 per cento. L’aumento è stato particolarmente marcato a partire dal 1999, nonostante il ristagno dei prezzi delle derrate alimentari importate (figura 3). I motivi di questa evoluzione sono dovuti in parte all’introduzione della TTP, della tassa per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, dell’obbligo di dichiarazione, nonché all’estensione della tracciabilità dei generi alimentari.
11
Parte generale
Figura 3 Evoluzione dei prezzi delle derrate alimentari al produttore, al consumo e all’importazione
115
110 Indice nazionale dei prezzi
105 al consumo, sottogruppo
Indice (1990/92 = 100) derrate alimentari e 100 bevande 95 Indice dei prezzi
90 all'importazione per le
derrate alimentari1 85
80 Indice dei prezzi alla
75 produzione nell'agricoltura
70
1990/92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 Base maggio 2003 = 100
Fonte: UST
Se consideriamo l’evoluzione dei prezzi in Svizzera e nell’UE in un paniere stan- dard, constatiamo che la riduzione dei prezzi alla produzione in Svizzera (-24%) è stata maggiore che nell’UE (-20%). Di conseguenza, lo scarto relativo si è ridotto dal 49 al 46 per cento. In termini assoluti, i prezzi svizzeri si sono tuttavia avvicinati sensibilmente a quelli dell’UE. Ad esempio, la differenza del prezzo del latte era di
50 centesimi al chilogrammo del 1992 e di soli 30 centesimi oggi (-40%).
Mediamente, le differenze di prezzo in termini assoluti si sono ridotte del 28 per cen- to.
12
Bilancio intermedio della riforma
Figura 4 Evoluzione del valore della produzione1 in Svizzera e nell’UE2 8 000
7 000
6 000 3 553 (49%) 5 000
2 666 Differenza UE-CH
Mio. Fr. 2 545 (46%)
4 000 (46%) Prezzi dell'UE
7 268 Prezzi della CH 3 000 5 788 5 518
2 000 3 715 (51%) 3 122 2 973 (54%) (54%) 1 000
0 1990/92 1997/99 2001/03 1 Paniere standard con prodotti scelti, quantitativi constanti 2 Germania, Francia, Austria, Italia e, per determinati prodotti, Paesi Bassi e Belgio
Fonti: UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, Banca nazionale svizzera
Nonostante si sia in parte ridotto, lo scarto fra i prezzi alla produzione svizzeri e quelli dell’UE rimane importante. La figura 5 mostra le differenze attuali per i princi- pali prodotti. Gli scarti maggiori si osservano per il frumento, l’orzo e i pomodori, mentre le differenze minori concernono la maggior parte di prodotti di origine anima- le e la frutta.
Figura 5 Prezzi alla produzione nell’UE in relazione alla Svizzera 2001/2003
100 90 80 70
Index (CH = 100) 60 ø 50 40 30 20 10 0
Frumento Pomodori Polli Uova Orzo Patate Colza Mele Pere Carote Cipolle
Bovini grossi Latte Vitelli Suini Mais da Barbabietole granella da zucchero
Fonti: UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, Banca nazionale svizzera
Fra il 1990/92 e il 2001/2003 lo scarto fra i prezzi al consumo in Svizzera e nell’UE è aumentato passando, in termini relativi, dal 31 per cento nel 1990/92 al 38 per cento nel 2001/2003. In termini assoluti l’aumento è stato del 25 per cento (figura 6).
13
Parte generale
Figura 6 Evoluzione delle uscite per un paniere standard1 in Svizzera e nell’UE2
2 500
2 000 697 758 873 (31%) (34%) (38%) Differenza UE-CH
Fr./persona
1 500 Prezzi dell'UE
Prezzi della CH 2 271 2 198 2 280 1 000 1 573 1 440 1 407 (69%) (66%) (62%) 500
0 1990/92 1997/98 2001/03 1 Paniere standard con prodotti scelti 2 Germania, Francia, Austria, Italia e, per determinati prodotti, Paesi Bassi e Belgio
Fonti: UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, Banca nazionale svizzera
Prezzi delle prestazioni preliminari e dei fattori di produzione
Ai fini della concorrenzialità della aziende agricole svizzere, è di primaria importanza anche l’evoluzione dei prezzi delle prestazioni preliminari e dei fattori di produzione.
Fra il 1990/92 e il 2004 i prezzi dei mezzi di produzione sono aumentati del 3,8 per cento. Un nuovo – e più ampio – indice rivela un aumento dell’1,2 per cento dal 1997. Mentre i prezzi delle prestazioni preliminari sono leggermente regrediti nello stesso periodo (-0,4%), gli investimenti sono divenuti nettamente più cari (+5,4%). Il calo registrato sul fronte delle prestazioni preliminari è da ricondurre soprattutto alla riduzione – per fattori politici – dei prezzi del foraggio (-8,2%), nonché delle sementi e del materiale vegetale (-4,9%). Sono invece aumentati i prezzi dell’energia e dei lubrificanti (+19%), nonché della manutenzione e riparazione delle macchine (+13%) e degli edifici (+6,5%). L’aumento relativo agli investimenti è da ricondurre soprattutto al rincaro delle macchine e di altre attrezzature (+10%); i prezzi degli edifici sono rimasti praticamente invariati.
I prezzi dei fattori di produzione hanno avuto evoluzioni di vario genere: mentre i tassi di interesse sono nettamente regrediti dal 1997 (-32%), i salari sono aumentati (+15%) e i fitti sono praticamente rimasti costanti.
14
Bilancio intermedio della riforma
Tabella 6 Evoluzione dell’indice dei prezzi relativi ai mezzi e ai fattori di produzione Posizione Base 1997/99 2002 2003 2004 1 Mezzi di produzione agricoli 1990/92 =100 101,5 102,4 102,5 103,8 Maggio 98,9 99,8 99,9 101,2 Mezzi di produzione agricoli 1997=100 Prestazioni preliminari Sementi e materiale vegetale 98,9 94,7 94,1 95,1 Energia e lubrificanti 97,4 108,8 111,3 119,1 Concimi e prodotti per rettificare il terreno 95,8 99,0 96,4 99,2 Prodotti fitosanitari 99,8 97,1 96,8 96,6 Mangimi 97,5 93,0 92,3 91,8 Materiale e utensili 99,8 99,2 101,5 97,6 Manutenzione e riparazione macchine 102,0 108,7 109,6 113,1 Manutenzione e riparazione edifici 99,1 101,9 102,6 106,5 Prestazioni veterinarie 99,8 101,8 102,0 102,5 Spese generiche 97,6 94,2 94,8 95,1 Investimenti Macchine e altre attrezzature 102,0 106,7 107,3 110,0 Edifici 98,0 100,9 101,1 100,9 Fattori di produzione Maggio 1997=100 Interessi (ipoteche) 88,6 85,2 72,2 67,8 Salari e costi accessori 100,1 112,2 113,5 114,7 2 Canoni di affitto 100,8 97,9 99,9 1 fondato su un vecchio indice più ristretto (senza materiale, utensili, manutenzione e riparazione di macchine, manutenzione e riparazione di edifici, prestazioni veterinarie e spese generiche) 2 1997 = 100 Fonti: UST, Agroscope FAT Tänikon
Oltre che i prezzi al produttore, differiscono sensibilmente dai livelli dell’UE i prezzi dei mezzi di produzione. Il numero 7.1.1 si esamina la situazione nel dettaglio, men- tre il numero 7.1.2 offre una panoramica generale.
Evoluzione dei costi
Per le aziende, l’evoluzione dei costi dipende sia dell’evoluzione dei prezzi sia dell’efficienza dell’impiego dei mezzi e fattori di produzione (quantitativi). Fra il 1990/92 e il 2001/03 la superficie delle aziende di riferimento è aumentata in media da 16 a 19,2 ettari, ossia del 20 per cento. Complessivamente, i costi di terzi per ettaro negli anni 2001/2003 sono diminuiti dell’1 per cento rispetto al periodo di riferimento. All’interno delle singole posizioni vi sono tuttavia delle sostanziali diffe- renze: mentre i costi degli edifici, i costi aziendali generali, i costi per il lavoro di terzi e per la locazione di macchine sono aumentati, i costi specifici per la detenzione di animali e la produzione vegetale, i costi del personale e gli interessi debitori sono diminuiti. Il calo relativo ai costi del personale è certamente da ricondurre ad un mi- nor ricorso a forza lavoro al di fuori della famiglia (effetto quantitativo), mentre il calo delle uscite per interessi è dovuto a tassi inferiori sul mercato (figura 7).
15
Parte generale
Figura 7 Evoluzione dei costi di terzi fra il 1990/92 e il 2001/03
Costi specifici produzione vegetale -214
Costi specifici produzione animale -67
Costi specifici paragricoltura 54
Lavori eseguiti da terzi 102
Quota costi auto 28
Macchine, apparecchi -23
Ammortamenti piante 1
Installazioni fisse 38
Edifici 317
Migliorie e strade 23
Costi generali d'esercizio 191
Costi del personale -237
Canoni d'affitto -23
Interessi passivi -286
400 300 200 100 0 100 200 300 400 Fr./ha
Fonte: Agroscope FAT Tänikon
1.2.1.1.3 Redditi e altri indicatori economico-aziendali
Evoluzione del reddito settoriale netto sulla base del conto globale dell’agricoltura
La tabella 7 illustra la riforma delle condizioni quadro della politica agricola negli an- ni Novanta. Fra il 1990/92 e il 2002/2004 i mezzi finanziari per il sostegno dei prezzi sono stati ridotti da 1 685 a 83621 milioni di franchi.
Mentre il valore della produzione è diminuito sensibilmente in seguito al calo dei prezzi (-26%) sono aumentate in modo marcato le sovvenzioni indipendenti dai pro- dotti (+208%) [soprattutto pagamenti diretti]. Nel contempo sono anche diminuite le prestazioni preliminari, la rimunerazione della manodopera e gli interessi pagati, mentre gli affitti sono rimasti praticamente stabili e le imposte sulla produzione sono aumentate (introduzione dell'imposta sul valore aggiunto 1995). Ne risulta una ridu- zione del reddito netto aziendale22 pari al 26 per cento.
21 Comprese le uscite straordinarie nel settore del latte 2002 22 Nella letteratura e nella metodica Eurostat si utilizza il termine “utile aziendale netto”
16
Bilancio intermedio della riforma
Tabella 7 Conto economico dell’agricoltura Dati ai prezzi correnti in mio. fr. 1990/92 1997/99 2002 20031 20042 1990/92- 2002/04 % Produzione agricola 13 080 10 064 9 628 9 330 9 951 -26,3 - Prestazioni preliminari 6 346 5 561 5 7147 5 747 6 030 -8,1 Valore aggiunto lordo ai prezzi di fabbrica- 6 734 4 503 3 913 3 583 3 921 -43,5 zione - Ammortamenti 1 977 1 897 1 866 1 866 1 908 -4,2 Valore aggiunto netto ai prezzi di fabbrica- 4 757 2 606 2 027 1 698 2 013 -59,8 zione - imposte sulla produzione 38 302 313 321 324 +746,1 3 + Altre sovvenzioni 878 2 396 2 699 2 698 2 732 +208,5 Reddito dei fattori 5 598 4 700 4 414 4 075 4 421 -23,1 - Rimunerazione della manodopera 928 888 812 828 831 -11,2 Eccedenza aziendale netta / reddito indi- 4 670 3 812 3 601 3 247 3 591 -25,6 pendente - canoni d’affitto pagati 193 213 203 201 201 +4,6 - interessi pagati 496 355 375 327 317 -31,6 4 Reddito settoriale netto dell’agricoltura 3 981 3 244 3 024 2 719 3 073 -26,2 5 Reddito settoriale netto della floricoltura 102 132 82 71 80 -23,9 Reddito settoriale netto del settore econo- 4 083 3 376 3 106 2 790 3 153 -26,1 mico agricoltura 1 Provvisorio, stato 13.09.2004 2 Stima, stato 13.09.2004 3 Soprattutto pagamenti diretti e riduzione degli interessi mediante crediti di investimento e contributi dei Cantoni o Comuni 4 comprende le forme classiche di agricoltura, estivazione e le prestazioni agricole (compresi gli imprenditori agricoli) 5 comprende i vivai e la produzione di fiori Fonte: UST
Risultati per le singole aziende
Fra il 1990/92 e il 2002/2004, le superfici delle aziende di riferimento sono aumenta- te di 3,2 ettari (+20%). Nello stesso periodo l’impiego di manodopera è calato di 0,25 unità (-13%). Il rapporto fra manodopera e superficie gestita è pertanto aumen- tato da 8,5 ettari a 12 ettari scarsi (+38%, ossia 3,0% all’anno).
Fra il 1990/92 e il 2002/2004 il reddito agricolo è diminuito del 11 per cento circa. Le famiglie contadine hanno in parte contrastato la perdita incrementando l’attività ac- cessoria che, fra il 1990/92 e il 2002/2204, è aumentata mediamente di 4 000 fran- chi (+26%). Il reddito globale a disposizione delle famiglie contadine per il consumo privato e la costituzione di capitale proprio è tuttavia diminuito di 3 000 Franchi (- 3,8%).
Nello stesso periodo, il guadagno lavorativo per ogni unità di manodopera della fa- miglia è aumentato (+14%). Questa diversa evoluzione rispetto al reddito agricolo è da ricondurre al minor impiego di manodopera e in particolare alla riduzione dei tas- si di interesse (indennità contabili minori per il capitale proprio investito nell’azienda).
17
Parte generale
Tabella 8 Evoluzione del reddito agricolo 1990/92 1997/99 2002 2003 2004 1990/92- 2002/04 % Reddito lordo (Fr.) 184 762 184 409 194 365 203 189 215 341 +10,6
di cui pagamenti diretti (Fr.) 13 594 38 619 45 630 47 046 47 485 +243,7
Costi di terzi (Fr.) 121 941 129 461 142 865 148 160 154 868 +21,9
Reddito agricolo (Fr.) 62 822 54 947 51 500 55 029 60 472 -11,4
Reddito accessorio (Fr.) 16 264 18 506 18 577 21 210 21 557 +25,7
Reddito totale (Fr.) 79 086 73 454 70 077 76 238 82 030 -3,8
SAU (ha) 16,06 18,14 19,38 19,10 19,25 +19,8 Unità di lavoro della fami- glia (ULAF2 1,39 1,31 1,28 1,24 1,25 -9,6 3 Guadagno lavorativo per unità di lavoro della fami- glia (media) (Fr./ ULAF) 31 025 33 553 30 262 35 886 39 676 +13,7 1 Unità di lavoro annuale della famiglia: base 280 giornate lavorative 2 Reddito agricolo meno il costo degli interessi del capitale proprio investito dell’azienda; gli interessi sono corrispondono al tasso medio delle obbligazioni della Confederazione: 1990: 6,40%, 1991: 6,23%, 1992: 6,42%, 1997: 3,40%, 1998: 2,81% 1999: 3,02%, 2002: 3,22%, 2003: 2,63%; 2004: 2,73%. Fonte: Agroscope FAT Tänikon
Reddito delle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia
Conformemente all’articolo 5 LAgr i provvedimenti di politica agricola si prefiggono di consentire alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popo- lazione attiva nella stessa regione. Per valutare se tale obiettivo è raggiunto si met- tono a confronto le rimunerazioni del lavoro (reddito agricolo meno gli interessi per il capitale proprio investito nell’azienda) del miglior quartile delle aziende di riferimento con il salario mediano lordo di tutti gli impiegati attivi nel settore secondario e terzia- rio23.
Nelle regioni di pianura, nel 2001/03 il quarto quartile delle aziende agricole supera- va chiaramente il reddito lordo annuo del resto della popolazione, anche se lo scarto si era ridotto rispetto al 1990/92. Nelle regioni collinari il quarto quartile non raggiun- geva più completamente il salario di riferimento, mentre nel 1990/92 lo superava ancora. Nelle regioni di montagna il valore per il 2001/2003 era di circa 8 000 fran- chi al di sotto del salario di riferimento, con un aumento dello scarto di 5 000 franchi rispetto al 1990/92 (tabella 9). Ancora oggi, vi sono tuttavia delle aziende nelle re- gioni di montagna che conseguono un reddito pari a quello di riferimento. Le azien- de con una gestione ecologicamente sostenibile, soprattutto se sono situate nelle regioni di pianura o collinari, sono pertanto state in grado di avvicinarsi, dal profilo del reddito, al resto della popolazione attiva.
23 Art. 6 dell’ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura; RS 919.118
18
Bilancio intermedio della riforma
Tabella 9 Evoluzione del guadagno lavorativo (GL) del quarto quartile e salario di riferimento (SR) 1 secondo le regioni (in fr.) 1990/92 2001/03 GL/ULAF SR Scarto GL/ULAF SR Scarto 4° quartile Assoluto in % 4° quartile Assoluto in % Regione di 74 299 54 201 +20 098 +27,1 79 836 66 832 +13 004 +16,3 pianura Regione col- 54 313 49 074 +5 239 +9,6 59 828 61 758 -1 930 -3,1 linare Regione di 41 779 44 930 -3 151 -7,0 48 099 56 053 -7 954 -14,2 montagna 1 valore mediano dei salari lordi annui di tutti gli impiegati dei settori secondario e terziario Fonte: Agroscope FAT Tänikon
Altri indicatori economico-aziendali
Fra il 1990/92 e il 2001/03 la costituzione di capitale proprio (reddito complessivo meno consumo privato) è regredita del 53% mentre gli investimenti sono rimasti praticamente costanti (-1,4%). Grazie al maggior volume di ammortamenti, lo stesso vale per il rapporto fra cashflow e investimenti (-4,6%). La quota di capitale di terzi è persino diminuita leggermente (-3,1%).
Tabella 10 Evoluzione della costituzione di capitale proprio, investimenti e quota di capitale di terzi Tutte le regioni 1990/92 1997/99 2001 2002 2003 1990/92- 2001/03 % Costituzione di capitale (Fr.) 19 513 12 790 7 288 6 840 13 343 -53,1 proprio Investimenti1 (Fr.) 46 914 44 121 47 469 43 695 47 580 -1,4 Investimenti/cashflow2 (%) 95 96 83 94 95 -4,6 Quota di capitale di terzi (%) 43 41 41 41 43 -3,1 1 Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) meno sovvenzioni e disinvestimenti 2 Totale investimenti/cashflow Fonte: Agroscope FAT Tänikon
Mettendo in relazione la quota di capitale di terzi con la costituzione di capitale pro- prio è possibile desumere delle conclusioni sulla sostenibilità del debito. Un’azienda con un’elevata quota di capitale di terzi e una costituzione di capitale proprio negati- va non è in grado di sopravvivere a lungo. Sulla scorta di questa considerazione, possiamo distinguere fra quattro gruppi di aziende con vari gradi di stabilità finanzia- ria (tabella 11).
19
Parte generale
Tabella 11 Suddivisione delle aziende secondo la stabilità finanziaria Quota di capitale di terzi bassa (< 50%) elevata (> 50%) Positiva Aziende con situazione finan- Aziende con autonomia finanzia- Costituzione di capita- ziaria buona ria limitata le proprio Negativa Aziende con reddito insuffi- Aziende con situazione finanzia- ciente ria preoccupante Fonte: De Rosa (1999): La Réorientation de la Politique agricole suisse: Analyse financière et Endet- tement
Fra il 1990/92 e 2001/2003 le aziende con una buona situazione finanziaria sono diminuite mediamente del 9 per cento e quelle con un’autonomia finanziaria limitata del 7 per cento (tabella 12). Nel 2001/03 la quota di aziende con una costituzione di capitale proprio negativa (categoria “reddito insufficiente” e “situazione finanziaria preoccupante) era del 38 per cento, mentre nel 1990/92 era del solo 22 per cento. Nonostante queste aziende siano in linea di massima in grado di conseguire i mezzi necessari al loro sostentamento, la loro redditività non è sufficiente per garantirne l’esistenza a lungo termine.
Tabella 12 Evoluzione della stabilità finanziaria Aziende con 1990/92 1997/99 2001 2002 2003 1990/92- 2001/03 ' in % Buona situazione finanziaria (%) 52 47 42 41 45 -17,9 Autonomia finanziaria limitata (%) 26 22 17 18 23 -25,6 Reddito insufficiente (%) 10 17 22 22 17 +103,3 Situazione finanziaria preoccu- (%) 12 14 19 20 15 +50,0 pante Fonte: Agroscope FAT Tänikon
1.2.1.1.4 Conclusioni sugli aspetti economici Fra il 1990/92 e il 2001/2003 l’agricoltura ha sensibilmente incrementato la sua effi- cienza. La produttività del lavoro dell’intero settore è aumentata mediamente dell’1,2 per cento all’anno. Nelle aziende di riferimento, la superficie gestita per unità di ma- nodopera è aumentata dello 0,3 per cento annuo. Questo valore può servire da in- dicatore dell’efficienza per quanto concerne la fornitura di prestazioni d’interesse generale (mantenimento delle basi vitali, tutela del paesaggio). I dati relativi al reddito e gli indicatori economico-aziendali rivelano che dall’inizio degli anni Novanta la situazione economica delle aziende è divenuta più difficile. Il reddito totale è regredito del 3,3 per cento e le aziende riescono a costituire quote minori di capitale proprio. La percentuale di aziende con una situazione finanziaria preoccupante è aumentata, mentre sono diminuite le aziende che raggiungono il sa- lario di riferimento. Ciononostante, le condizioni quadro consentono ancora alle a- ziende con una gestione redditizia di conseguire un reddito pari o superiore al sala- rio di riferimento. Complessivamente, lo sviluppo del settore può considerarsi economicamente so- stenibile nonostante il deterioramento della situazione economica delle singole a- ziende. L’efficienza è stata potenziata, mentre gli investimenti effettuati per il man-
20
Bilancio intermedio della riforma
tenimento delle basi di produzione (macchine, edifici) sono sufficienti per garantire a lungo termine la produzione. Le differenze di prezzo rispetto all’UE rappresentano una minaccia per la sostenibili- tà economica della nostra agricoltura. Di fronte alla crescente apertura delle frontie- re alle materie prime agricole e il conseguente abbassamento dei prezzi dei prodot- ti, per i contadini svizzeri è vitale che anche i prezzi dei mezzi di produzione scen- dano ai livelli praticati all’estero. Attualmente, i prezzi dei mezzi e fattori di produzio- ne agricoli sono invece sensibilmente superiori a quelli dell’UE (cfr. n. 7.1.2). Rispet- to all’UE, anche i prezzi al consumo sono del 38 per cento maggiori. Siccome il co- sto delle materie prime rappresenta soltanto il 20 per cento della spesa per i generi alimentari, una riduzione dei prezzi alla produzione ai livelli dell’UE comporterebbe una riduzione dei prezzi al consumo inferiore al 10 per cento. A tal fine, i settori a valle dovrebbero migliorare la loro competitività in misura analoga all’agricoltura.
1.2.1.2 Ecologia
Per valutare la sostenibilità dell’agricoltura dal punto di vista ecologico, si conside- rano lo sviluppo delle superfici di compensazione ecologica e la vendita di prodotti fitosanitari (fattore risorse), l’efficienza dell’impiego di fosforo, azoto e energia (fatto- re efficienza) e altri indicatori agroecologici. Anzitutto si esamina se nel 2005 sono stati raggiunti gli obiettivi definiti nel messaggio relativo alla politica agricola 2007.
1.2.1.2.1 Obiettivi agro-ecologici per il 2005 Gli obiettivi agro-ecologici rappresentano degli obiettivi intermedi per l’agricoltura che – allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze – sono stati valutati in quanto raggiunti nel 2005. Sono stati definiti dal Consiglio federale nel messaggio relativo alla PA 2007. La tabella 13 evidenzia che gli obiettivi sono stati raggiunti se non addirittura supe- rati per quanto concerne il bilancio del fosforo, i prodotti fitosanitari, le emissioni di ammoniaca e il nitrato. Può definirsi raggiunto l’obiettivo relativo all’utilizzazione del- la superficie agricola utile secondo i principi della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) o dell’agricoltura biologica. Non sono invece ancora stati rea- lizzati i 65 000 ettari di superficie di compensazione ecologica nella regione di pia- nura. È inoltre disatteso l’obiettivo relativo alla riduzione dell’eccedenza nel bilancio dell’azoto.
21
Parte generale
Tabella 13 Obiettivi agro-ecologici per il 2005 obietti- Valore Obiettivi Unità/indicatore Base obiettivo vo rag- misurato giunto? Bilancio dell’azoto (cfr. p. 22) 1994: 2005: 2002: Perdite N rile- Riduzione delle perdite di azoto rile- 96 000 74 000 n.i. n.i vanti per vanti per l’ambiente (-23%) l’ambiente (t) Riduzione delle eccedenze di azoto Eccedenze N (t)1 123 000 95 000 115 000 no (-23%) (-13%) Emissioni di ammoniaca (cfr. p. 1990: 2005: 2002: 25) Riduzione delle emissioni di ammo- N in emissioni 53 300 48 500 43 700 si niaca NH3 (t) (-9%) (-18%) Nitrato (cfr. p. 26) 1990: 2005: 2002/03: Il tenore di nitrato nelle prese % delle prese al n.i. 90 97 si d’acqua potabile, le cui aree di ali- di sotto di 40 mg mentazione sono sfruttate NO3/l dall’agricoltura Bilancio del fosforo (cfr. p. 26) 1990/92 2005: 2003: circa Riduzione delle eccedenze di fosfo- Eccedenze P (t) 10 000 6 270 si ro 20 000 (-50%) (-69%)
Prodotti fitosanitari (cfr. p. 27) 1990/92 2005: 2002: Riduzione dell’impiego di PFS Agenti PFS (t) 2 220 1500 1477 si (-30%) (-31%) Biodiversità (SCE cfr. p. 40) 1993 2005: 2003: Superfici di compensazioni ecologi- 108 000 116 400 ha SCE 19 300 si ca totale (10% (11% SAU) SAU) Superfici di compensazione ecologi- ha SCE 5 700 65 000 57 100 no ca nelle regioni di pianura Sfruttamento della superficie a- gricola utile (cfr. p. 39) 1990 2005: 2003: Sfruttamento del suolo secondo cri- Quota 0,9% 98% 97.3% quasi teri ecologici SAU/PPE-Bio 1 Secondo il metodo OSPAR Fonte: IEA del PF Zurigo, Agroscope FAL Reckenholz, UFAFP, UFAG
1.2.1.2.2 Indicatori della sostenibilità
Azoto Le eccedenze nel bilancio dell’azoto24 nell’agricoltura sono diminuite del 13 per cen- to circa dal 1990 (132 000 t N) e ammontano attualmente ancora a 115 000 tonnel- late. Questo miglioramento è da ricondurre soprattutto a un minor impiego di conci- mi minerali azotati, nonché alla diminuzione del deposito di azoto. Il calo dell’eccedenza nel bilancio dell’azoto si è arrestata in questi ultimi anni.
24 Calcolato con il metodo OSPAR
22
Bilancio intermedio della riforma
Nel confronto europeo, la Svizzera si situa nella fascia centrale per quanto concerne l’eccedenza di azoto per ettaro (figura 8).
Figura 8 Evoluzione delle eccedenze d’azoto nell’agricoltura dell’OCSE (provvisorio)1
300
250
200
kg N/ha
150 Bilancio N 1990
Bilancio N 2000 100
50
0
Finlandia Portogallo Lussemburgo Gran Bretagna Belgio Germania Danimarca Irlanda Spagna Italia Svizzera Francia Svezia Paesi Bassi Grecia UE-15 Austria
1 Calcolato con il metodo OCSE (provvisorio)
Fonte: Eurostat, UST
Se si migliora l’efficienza dell’impiego di azoto (output di azoto proveniente dall’agricoltura, in % dell’input), è possibile mantenere invariata la produzione agri- cola con un impiego minore di azoto. In tal modo si ridurrebbe altresì la quota di a- zoto sprigionata nell’aria sotto forma di ammoniaca e quella di nitrato immessa nelle acque freatiche. L’efficienza dell’impiego dell’azoto è aumentata dal 22 per cento nel 1990 al 27 per cento nel 2002 (figura 9).
23
Parte generale
Figura 9 Evoluzione dell’input e dell’output di azoto e dell’efficienza dell’impiego di azoto1
200 30 27 160 24 21
in 1 000 t N 120 18 15 % 80 12 9 40 6 3 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Input Output Efficienza N
1 Calcolato con il metodo OSPAR.
Fonte: Agroscope FAL Reckenholz
L’obiettivo fissato per il bilancio dell’azoto pari a 95 000 tonnellate di eccedenze è difficilmente raggiungibile. Di fatto, l’azoto è presente in grandi quantità e in svariate forme nella produzione agricola, oltre ad essere estremamente dinamico. In parte si volatilizza sotto forma di azoto atmosferico (N2. Nel 2002, i concimi minerali e rici- clati, gli alimenti importati per animali, la fissazione e il deposito biologico hanno immesso nell’agricoltura circa 158 000 tonnellate di azoto. I prodotti agricoli e le ma- terie prime ne hanno sottratte circa 43 000 tonnellate. L’efficienza dell’azoto è quindi del 27 per cento. Per raggiungere l’obiettivo agro-ecologico di 95 000 tonnellate di eccedenza di azoto sarebbe necessaria, a parità di produzione, un’efficienza del 31 per cento. Questo valore corrisponde al grado di efficienza massimo raggiungibile con le tecniche attualmente a disposizione.
Le emissioni di ammoniaca nell’aria sono diminuite del 18 per cento fra il 1990 e il 2002. Circa due terzi di tale riduzione sono da ricondurre al calo degli effettivi ani- mali. Le quantità di emissioni presentano tuttavia grosse differenze in funzione delle regioni (figura 10), poiché dipendono dalla densità degli effettivi e dalle tecniche di produzione (alimentazione e trattamento del concime agricolo).
24
Bilancio intermedio della riforma
Figura 10 Distribuzione regionale delle emissioni di NH3 provenienti dall’agricoltura
kg N ha-1 anno-1 0-1 2-5 6 - 10 11 - 20 21 - 40 > 40
Fonte: UFAFP 2003
Dal 1996, i quantitativi di nitrato sono diminuiti in circa due terzi delle stazioni di mi- surazione. Nel 2002/03, il 97 per cento delle stazioni di misurazione della rete na- zionale di osservazione delle acque freatiche (NAQUA) nelle zone di influenza delle regioni con una destinazione prevalentemente agricola hanno rilevato meno di 40 milligrammi di nitrato per litro di acqua. Il tre per cento di stazioni di misurazione con oltre 40 milligrammi di nitrato per litro di acqua si situano principalmente in zone di alimentazione destinate alla campicoltura (figura 11).
25
Parte generale
Figura 11 Distribuzione percentuale del contenuto medio di nitrato per stazione di misurazione in funzione dell’utilizzazione principale del suolo (2002-2003)
100 90
Stazioni di misurazione, in % 80 70
60 0-10 mg/l
10-25 mg/l 50 25-40 mg/l
40 >40 mg/l
30 20 10 0 Campicoltura Altra agricoltura praticata Prati di estivazione tutto l'anno
Fonte: UFAFP
Fosforo Negli ultimi 10 anni, l’eccedenza di fosforo si è ridotta di circa due terzi, scendendo a 6 270 tonnellate. Il calo è da ricondurre soprattutto alla forte riduzione dell’uso di concimi minerali contenenti fosforo e del minor impiego di concimi riciclati. In questo periodo l’efficienza dell’impiego di fosforo nell’agricoltura (rapporto fra output di fo- sforo dall’agricoltura in percentuale dell’input) è aumentato dal 25 per cento all’attuale 58 per cento (figura 12). L’eccedenza residua rivela che vi sono ancora dei problemi a pareggiare il bilancio delle sostanze nutritive. A livello regionale, i ca- richi dovuti all’apporto di fosforo si ripercuotono sui laghi (p.es. laghi di Hallwil e Bal- degg).
26
Bilancio intermedio della riforma
Figura 12 Eccedenza di fosforo e efficienza1
20 100 18 90 16 80 14 70 12 60
1 000 t P
10 50 % 8 40 6 30 4 20 2 10 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Eccedenza Efficienza P
1 Calcolato con il metodo OSPAR
Fonte: Agroscope FAL Reckenholz
Prodotti fitosanitari Dal 1990/92 la vendita di prodotti fitosanitari è diminuita del 30 per cento circa (figu- ra 13). L’obiettivo agro-ecologico fissato per il 2005 pari a 1 500 tonnellate massime di sostanze utilizzate è stato raggiunto. Il calo è da ricondurre all’ottimizzazione dell’impiego di prodotti fitosanitari mediante la produzione integrata e l’utilizzazione di nuovi prodotti con una maggior efficienza biologica.
Figura 13 Prodotti fitosanitari venduti 2 500
2 000 altri
in t di principio attivo 1 500 Insetticidi, acaricidi
1 000 Erbicidi
500 Fungicidi, battericidi, prodotti per la concia delle sementi 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: Società svizzera delle industrie chimiche
Le misurazioni di NAQUA rivelano che in circa il 20 per cento delle stazioni situate in regioni destinate principalmente alla campicoltura, il limite di 0,1 microgrammi per litro è superato. Nelle altre regioni dove l’agricoltura è praticata tutto l’anno la quota è dell’8 per cento. La sostanza più spesso riscontrata è l’atracina e i relativi prodotti di decomposizione. Secondo una disposizione legale generica, in caso di ripetuto superamento dei valori imposti vi è l’obbligo di adottare specifici provvedimenti di ri-
27
Parte generale
duzione. Per l’atracina sono state disposte diverse restrizioni relative all’utilizzazione.
Energia L’impiego dell’energia fossile nell’agricoltura, nella selvicoltura e nella pesca profes- sionale corrisponde al 2 per cento circa del consumo totale in Svizzera. Non è pos- sibile calcolare le percentuali dei singoli settori. L’impiego di energie non rinnovabili si differenzia molto da azienda a azienda. Ad esempio, per produrre un litro di latte le aziende lattiere con l’impiego più efficiente dei mezzi di produzione necessitano soltanto di un terzo della quantità di energia utilizzata dalle aziende meno efficienti dal profilo energetico (figura 14). In particola- re, è interessante osservare le differenze per quanto concerne sia l’impiego di ener- gia grigia negli edifici e nelle macchine sia i vettori energetici. La situazione rivela un sensibile potenziale di miglioramento dell’efficienza con possibili risparmi sui costi.
Figura 14 Efficienza energetica nella produzione di latte
14 8000
Altri input 7000 12 Foraggi acquistati 6000 Sementi 10
Equivalente MJ/kg di latte
5000 Pesticidi
kg di latte/vacca 8
Concimi 4000
6 Vettori energetici
3000
Macchinari 4 2000 Edifici
2
1000 Produzioni di
latte per vacca
0 0
Media 31 17 32 10 30 24 35 23 22 27 28 9 29 14 3 16 19 26 11 8 13 34 12 2 15 5 4 7 6 18 1 20 25 21 33
Numero dell'azienda
Fonte: Agroscope FAL Reckenholz
Gas a effetto serra L’agricoltura contribuisce alle emissioni svizzere di gas a effetto serra con circa 6 milioni tonnellate equivalente CO2. Nel 2002 questo valore corrispondeva al 12 per cento delle emissioni totali in Svizzera. I due principali gas a effetto serra riconduci- bili all’attività agricola sono il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O). Dal 1990 le emissioni di entrambi sono diminuite dell’11 per cento in seguito alla riduzione degli effettivi di animali e al conseguente calo del concime agricolo e del concime minerale. Attualmente, l’agricoltura contribuisce pertanto nella misura del 13 per
28
Bilancio intermedio della riforma
cento (-0,55 mio. t equivalente CO2 degli impegni assunti nell’ambito del Protocollo di Kyoto (-4,27 mio. equivalente CO2.
Redditività dei suoli Gli indicatori che meglio si prestano per valutare la qualità del suolo sono il contenu- to di sostanze inquinanti, l’erosione e il costipamento del sottosuolo. L’apporto di sostanze nutritive al suolo può considerarsi buono. Per quanto concerne il fosforo, in alcuni casi l’immissione supera le quantità sottratte con il raccolto, senza tuttavia comportare effetti negativi sulla redditività dei suoli. La rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO) ha misurato il contenuto di metalli pesanti di circa 11 000 campioni di suolo prelevati in tutta la Svizzera. Ne è risultato che i valori indicativi sono stati oltrepassati in circa il 10 per cento della superficie svizzera. I sorpassi concernono soprattutto le zone urbanizza- te e l’8-15 per cento di campioni prelevati dai campi e dai pascoli permanenti.
Figura 15 Superamento dei valori indicativi per taluni metalli pesanti
70
60
50 Rame
40 Piombo
% Cadmio 30 Zinco 20
10
0
Tutti Campicoltura Pascoli Colture Boschi, zone Superfici prive permanenti intensive protette di insediamenti
Tipo di gestione
Fonte: UFAFP
Le principali fonti di metalli pesanti nelle superfici agricole sono i prodotti fitosanitari, gli additivi alimentari e i concimi minerali (tabella 14).
Tabella 14 Presenza di metalli pesanti nelle superfici agricole Fonti principali 1 Metalli pesanti agricole extraagricole Prodotti fitosanitari , Rame additivi alimentari Zinco Additivi alimentari Cromo Concimi minerali Piombo Industria e artigianato Cadmio Concimi minerali Industria e artigianato 1 I metalli pesanti già presenti nel ciclo agricolo non sono contemplati
29
Parte generale
Al momento non vi sono misurazioni sistematiche né valutazioni relative all’evoluzione del contenuto di sostanze nocive organiche, all’erosione e al costipa- mento del sottosuolo. Secondo alcuni indizi, questi tre fattori sarebbero tuttavia re- sponsabili di una lenta ma progressiva riduzione della redditività del suolo agricolo. In futuro, occorrerà pertanto osservare in che misura la qualità del suolo ne risenta.
Varietà biologica
Il mantenimento della varietà biologica rientra fra i compiti dell’agricoltura previsti dalla Costituzione federale ed è pertanto trattato nel numero 1.2.2.2.1.
Benessere degli animali Dall’inizio degli anni Novanta, diversi sviluppi hanno contribuito ad una detenzione più rispettosa degli animali da reddito agricoli. Anzitutto, sono scaduti diversi termini transitori previsti dall’ordinanza sulla protezione degli animali del 1981, ad esempio per quanto concerne la superficie per le vacche da latte (1991) e le gabbie per galli- ne ovaiole (1992). Per le costruzioni nuove i requisiti sono più severi di quelli vigenti per gli edifici esistenti. Inoltre, nel 1997 l’ordinanza sulla protezione degli animali è stata adeguata alla direttiva UE sui requisiti minimi per la protezione di vitelli e suini, cosicché è stata abolita la stabulazione fissa per le scrofe da allevamento e i vitelli ed è stata prescritta la detenzione in gruppo per i vitelli più vecchi. Per quanto con- cerne l’applicazione si constatano grosse differenze fra i singoli Cantoni. Si prevede tuttavia un miglioramento della situazione in seguito alla revisione della normativa in materia di protezione degli animali (eliminazione delle divergenze nella sessione au- tunnale 2005). I due programmi di allevamento “Uscita regolare degli animali da reddito all’aperto” (URA) e “Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali” (SSRA) of- frono degli incentivi finanziari per la detenzione degli animali da reddito agricoli par- ticolarmente rispettosa delle loro esigenze. Da quando sono stati introdotti l’URA (1993) e lo SSRA (1996) la partecipazione è cresciuta costantemente. Nel 2003 il 65 per cento degli effettivi di animali da reddito di tutta la Svizzera erano detenuti secondo il programma URA e il 34 per cento secondo i requisiti dello SSRA. I due programmi si ripercuotono positivamente sulla salute e il benessere degli animali sia per quanto concerne le vacche da latte che i suini da ingrasso.
1.2.1.2.3 Conclusioni sugli aspetti ecologici Gli obiettivi agro-ecologici concernenti il bilancio del fosforo, i prodotti fitosanitari, le emissioni di ammoniaca, il nitrato, la prova che le esigenze ecologiche sono rispet- tate, rispettivamente la coltura biologica, sono stati raggiunti. È invece ancora insuf- ficiente la quota di superfici di compensazione ecologica nella regione di pianura, così come non è ancora stato raggiunto appieno il bilancio relativo all’eccedenza di azoto. In varie regioni i requisiti relativi alle emissioni di ammoniaca nonché l’erosione e il dilavamento di sostanze quali nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari non sono soddi- sfatti. La situazione potrebbe essere migliorata dal profilo dell’efficacia dei mezzi di produzione impiegati, essenzialmente in relazione ai concimi agricoli, ma anche ai prodotti fitosanitari e all’energia. La presenza di metalli pesanti e sostanze organi- che nocive, nonché processi di erosione e di costipamento del sottosuolo potrebbe- ro essere indicativi di una lenta ma progressiva riduzione della redditività dei suoli agricoli. Al proposito non disponiamo di dati attendibili.
30
Bilancio intermedio della riforma
1.2.1.3 Aspetti sociali
Per valutare la sostenibilità dell’agricoltura dal punto di vista sociale considereremo l’evoluzione delle disparità di reddito fra l’agricoltura e il resto dell’economia, nonché all’interno dell’agricoltura stessa (equità). Esamineremo inoltre lo sviluppo strutturale e la situazione in materia di successione nell’agricoltura (capitale umano). Da ultimo presenteremo i risultati del rapporto qualitativo sulla situazione sociale nell’agricoltura.
1.2.1.3.1 Evoluzione del reddito Il reddito fornisce indicazioni importanti anche per valutare la situazione sociale dell’agricoltura. A tal fine occorre confrontare sia il reddito nell’agricoltura con quello della popolazione occupata in altri settori sia la distribuzione del reddito fra le varie regioni, nonché fra le aziende che realizzano buoni guadagni e quelle che realizza- no cattivi guadagni.
Nel 1990, il guadagno lavorativo medio per unità di lavoro della famiglia corrispon- deva a un buon 70 per cento del salario di riferimento. Nel 1995 la quota era scesa al 42 per cento e nel 2003 era risalita al 57 per cento (figura 16). Questa differenza va tuttavia relativizzata se si considera che le persone attive nell’agricoltura devono far fronte a costi minori per quanto concerne l’alloggio, il tragitto casa-lavoro e i pasti fuori casa25. Complessivamente l’evoluzione dei redditi nell’agricoltura non è tuttavia stata al passo con quello del resto della popolazione.
Figura 16 Evoluzione del guadagno lavorativo per ogni ULAF e del sala- rio di riferimento 70 000
60 000
50 000 Salario di riferimento
Guadagno lavorativo / 40 000 ULAF Fr. 30 000
20 000
10 000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: Agroscope FAT Tänikon, UST
Fra il 1990/92 e il 2001/03, il rapporto fra guadagno lavorativo per unità di lavoro della famiglia e salario di riferimento è passato dal 68 al 60 per cento nella regione di pianura, dal 62 al 48 per cento nella regione collinare e dal 47 al 40 per cento in
25 Indagine sul reddito e sul consumo UST
31
Parte generale
quella di montagna. Lo scarto rispetto al salario di riferimento è pertanto aumentato in tutte le regioni (tabella 15).
Tabella 15 Evoluzione del guadagno lavorativo (GL) e del salario di riferimento1 (SR) nelle diverse regioni (in fr.) 1990/92 1997/99 2001/03 GL/ULAF SR GL/ULAF SR GL/ULAF ST Regione di pianura 36 924 54 201 41 119 62 182 40 077 66 832 Regione collinare 30 335 49 074 31 411 56 788 29 828 61 758 Regione di monta- 21 201 44 930 23 422 52 656 22 419 56 053 gna 1 Salario lordo annuo mediano di tutti gli impiegati del settore secondario e terziario Fonte: Agroscope FAT Tänikon, UST
Il guadagno lavorativo – sotto forma di rimunerazione del lavoro agricolo – non è sufficiente per valutare la situazione finanziaria dei contadini dal profilo del reddito. Di fatto, oltre a dipendere dagli interessi, non tiene conto di tutti i proventi delle eco- nomie domestiche. Con un reddito accessorio medio superiore a 21 000 franchi nel 2003, le aziende agricole hanno beneficiato di un’importante fonte complementare. Pari a 15 500 franchi nel 1990, il reddito accessorio non ha cessato di aumentare nel corso di questi ultimi anni.
All’interno del settore agricolo, le differenze di reddito sono leggermente aumentate fra il 1990/92 e il 2001/03 (tabella 16). Rispetto ad altri settori, le differenze riman- gono tuttavia moderate.
Tabella 16 Evoluzione del reddito complessivo per quartile (in fr.) 1990/92 1997/99 2001/03 1990/92- 2001/03 %
1. Quartile (0-25%) 54 672 46 262 46 565 -14,8
2. Quartile (25-50%) 66 923 61 640 60 029 -10,3
3. Quartile (50-75%) 81 262 77 115 76 560 -5,8
4. Quartile (75-100%) 113 532 108 839 106 718 -6,0
Media 79 086 73 454 72 461 -8,4 Fonte: Agroscope FAT Tänikon
Nello stesso periodo il consumo privato è aumentato in tutti i quartili eccetto che nel primo (tabella 17). In termini reali, la spesa è invece diminuita mediamente del 9,2 per cento se si considera un rincaro medio dell’1,4 per cento all’anno. Le famiglie contadine hanno pertanto ridotto di conseguenza il loro consumo.
32
Bilancio intermedio della riforma
Tabella 17 Evoluzione del consumo privato per quartile1 (nominale in fr.) 1990/92 1997/99 2001/03 1990/92- 2001/03 %
1. Quartile (0-25%) 54 483 51 397 53 948 -1,0
2. Quartile (25-50%) 54 490 55 481 57 160 +4,9
3. Quartile (50-75%) 59 695 61 600 66 037 +10,6
4. Quartile (75-100%) 69 634 74 192 76 082 +9,3
Media 59 573 60 664 63 304 +6,3 1 Suddivisione in quartili in base ai redditi complessivi Fonte: Agroscope FAT Tänikon
1.2.1.3.2 Evoluzione delle strutture
Numero di aziende agricole Da diversi decenni il numero della aziende è in costante calo. Negli anni Cinquanta e Sessanta la diminuzione era del 2 per cento circa all’anno per rallentare legger- mente nei due decenni successivi. Il nuovo orientamento della politica agricola degli anni Novanta ha avviato un nuovo e profondo processo di trasformazione struttura- le.
La riduzione quantitativa delle aziende fra il 1990 e il 2000 ha interessato per metà piccole aziende con una superficie di al massimo 3 ettari (tabella 18). Sono inoltre diminuite nettamente le aziende fino a 20 ettari, mentre sono aumentate quelle con una superficie maggiore.
Nei primi tre anni del secolo, il tasso di riduzione delle piccole aziende è leggermen- te rallentato rispetto al 1990-2000. È invece aumentato per quanto concerne le a- ziende di 3-10 ettari e quelle di 10-20 ettari. La soglia di crescita è passata da 20 a 25 ettari. Questo significa che dal 2000 il numero di aziende al di sotto dei 25 ettari è diminuito e quello al di sopra di tale valore è aumentato.
Fra il 1990 e il 2000 il numero di aziende è diminuito di 10 000 unità nella regione di pianura, di 5 500 nella regione collinare e di 6 500 in quella di montagna. Il tasso di calo annuo è stato simile nelle tre regioni. Fra il 2000 e il 2003 la regione di pianura ha fatto registrare un calo analogo a quello del decennio precedente, mentre la re- gione collinare e quella di montagna hanno subìto un rallentamento. Di fatto, in que- ste regioni mancano spesso le alternative: per molti contadini l’agricoltura rappre- senta l’unica possibilità di impiego nonostante l’esiguità del reddito.
33
Parte generale
Tabella 18 Evoluzione del numero delle aziende agricole in funzione della superficie e delle regioni Caratteristica Numero di aziende ' / anno in % 1990 2000 2003 1990-2000 2000-2003 Superficie 0-3 ha 19 819 8 371 7 118 -8,3 -5,3 3-10 ha 27 092 18 542 16 220 -3,7 -4,4 10-20 ha 31 630 24 984 23 077 -2,3 -2,6 20-25 ha 6 677 7 244 7 155 +0,8 -0,4 25-30 ha 3 364 4 430 4 613 +2,8 +1,4 30-50 ha 3 549 5 759 6 216 +5,0 +2,6 > 50 ha 684 1 207 1 467 +5,8 +6,7 Regione Regione di pianura 41 590 31 612 29 102 -2,7 -2,7 Regione collinare 24 541 18 957 17 972 -2,5 -1,8 Regione di monta- 26 684 19 968 18 792 -2,9 -2,0 gna Totale 92 815 70 537 65 866 -2,7 -2,3 Fonte: UST
In questi ultimi anni, il calo del numero di aziende che esercitano l’attività agricola a titolo principale è rallentato rispetto agli anni Novanta. Per quanto riguarda la regio- ne di montagna l’effettivo è rimasto praticamente invariato dal 2000. D’altro canto è aumentato il tasso di riduzione delle aziende gestite a titolo accessorio, soprattutto nella regione di montagna. Complessivamente fra il 2000 e il 2003 le aziende gesti- te a titolo principale sono diminuite di 2 113 unità e quelle a titolo accessorio di
2 558 unità (tabella 19).
Tabella 19 Evoluzione del numero di aziende gestite a titolo principale e di quelle gestite a titolo accessorio Caratteristica Numero di aziende ' / Anno in % 1990 2000 2003 1990-2000 2000-2003 Aziende gestite a titolo principale Regione di pianura 30 139 23 536 22 007 -2,4 -2,2 Regione collinare 17 452 13 793 13 217 -2,3 -1,4 Regione di montagna 16 651 11 910 11 902 -3,3 0,0 Totale 64 242 49 239 47 126 -2,6 -1,5 Aziende gestite a titolo accessorio Regione di pianura 11 451 8 076 7 095 -3,4 -4,2 Regione collinare 7 089 5 164 4 755 -3,1 -2,7 Regione di montagna 10 033 8 058 6 890 -2,2 -5,1 Totale 28 573 21 298 18 740 -2,9 -4,2 Fonte: UST
34
Bilancio intermedio della riforma
Struttura dell’età
Nel 2003 le aziende con una superficie inferiore a 20 ettari di SAU e gestite da con- tadini di età inferiore ai 50 anni erano 22 810, ossia oltre un terzo delle aziende tota- li. Soltanto per quanto concerne le aziende con una superficie inferiore ai 10 ettari si constata un certo invecchiamento dei gestori (figura 17). Data questa struttura dell’età, non si può affermare con certezza che nei prossimi anni la trasformazione strutturale accelererà automaticamente.
Figura 17 Struttura dell’età e dimensione delle aziende 2003
8000
7000
6000
<30 anni
Numero aziende 5000 30-40 anni
4000 40-50 anni
50-60 anni
3000 >=60 anni
2000
1000
0 0-10 ha 10-20 ha 20-50 ha >=50 ha
Fonte: UST
Successione
Il numero di contratti di tirocinio è indicativo dell’evoluzione quantitativa delle azien- de agricole. Dopo il forte calo degli anni Ottanta, il numero di apprendisti si è stabi- lizzato nell’ultimo decennio (tabella 20).
Tabella 20 Evoluzione del numero degli apprendisti agricoli 1990/92 1997/99 2002 2003 2004 Numero di contratti nel primo anno di apprendi- stato agricolo 1 027 868 851 806 884 Fonte: UFFT
Se si considera che una generazione ha una durata di 30 anni, vengono formati i potenziali gestori di 25 000 aziende. In tal caso la dimensione media delle aziende sarebbe di circa 40 ettari. Analogamente a quanto avviene oggi, anche in futuro le aziende dovrebbero tuttavia essere gestite anche da persone con un altro tipo di formazione.
35
Parte generale
Cessione anticipata dall’azienda
Il calo delle aziende agricole può essere illustrato mediante un modello (figura 18). Se si considera una diminuzione accertata di aziende agricole pari a circa 1 500 uni- tà annue (2,5%), il previsto avvio di 900 nuove aziende e la cessazione di 2 000 a- ziende per motivi di età si ottiene che ogni anno circa 400 aziende (0,7%) cessano l’attività prima che il gestore compia i 65 anni.
Figura 18 Stime relative agli avvii e alle cessazioni delle attività aziendali 2001/03
2 500 Cessazione anticipata dell’ 400 = 0,7% attività aziendale 2 000 Trasformazione strutturale 2001/2003
1 500 aziende = 2,5%
Numero aziende 1 500 Cessazione dell’ attività aziendale per 1 000 motivi di età 2 000 = 3,3% (generazione = 30 anni)
500 stima avvii
900 = 1,5%
0 1 2 3 4
Cessazioni Avvii
Fonte: Stime UFAG
1.2.1.3.3 Rendiconto sulla situazione sociale nell’agricoltura In questi ultimi anni sono state condotti diversi rivelamenti e valutazioni speciali sulla situazione sociale delle persone attive nell’agricoltura. Qui di seguito sono presenta- ti i risultati principali.
La pretesa di prestazioni sociali da parte dei contadini è chiaramente al di sotto del- la media. I motivi sono da ricondurre alla mentalità diversa rispetto al resto della po- polazione: i contadini e gli agricoltori preferiscono ricorrere all’aiuto reciproco all’interno della famiglia ed esitano di fronte alla prospettiva che i loro problemi fi- nanziari possano essere resi pubblici. Non da ultimo, hanno delle riserve generaliz- zate riguardo al fatto di beneficiare dell’aiuto sociale26.
Benché fra il 2001 e il 2005 la loro condizione si sia avvicinata a quella del resto del- la popolazione, i contadini sono generalmente più insoddisfatti della loro situazione. L’indagine condotta nella primavera 200527 ha rivelato che la popolazione agricola
26 Soziale Sicherheit / Nutzung sozialer Dienste in der Landwirtschaft, Rapporto del gruppo di lavoro, Berna, giugno 2000 27 Benessere e indice della qualità di vita della popolazione agricola – Raffronto con il resto della popolazione e con i dati del 2001, gfs-zürich, Zurigo, aprile 2005
36
Bilancio intermedio della riforma
ha raggiunto un maggior grado di soddisfazione rispetto al 200128, soprattutto per quanto concerne il reddito e la stabilità delle condizioni quadro. Questo risultato è in parte dovuto al buon andamento dei redditi nel 2004. Sono invece ancora molto marcate le differenze fra la popolazione agricola e il resto della popolazione per quanto concerne il tempo libero. I motivi sono da ricondurre al fatto che per quasi la metà dei contadini la settimana lavorativa supera le 50 ore. La maggiore differenza rispetto a tutte le altre categorie professionali concerne le vacanze: il contadino va mediamente in vacanza solo 6 giorni all’anno29.
Le donne attive nel settore agricolo rivestono anzitutto il ruolo di casalinga e mam- ma, ma forniscono anche un importante contributo al lavoro all’esterno. In questi ul- timi anni, circa la metà delle donne ha dovuto aumentare il numero di ore di lavoro dedicate all’azienda. Inoltre, una donna su quattro ha iniziato un’attività lavorativa fuori dell’agricoltura. L’eccessivo carico lavorativo può costituire un problema che è tuttavia in parte compensato da una miglior qualità dell’ambiente di vita: la maggior parte delle donne è soddisfatta della situazione30.
Le condizioni di salute dei contadini presenta delle differenze rispetto al resto della popolazione: minor consapevolezza riguardo all’alimentazione, maggiori problemi di sovrappeso e dolori alla schiena. In contropartita la popolazione rurale ha meno di- sturbi del sonno e le donne contadine sono spesso astemie o perlomeno consuma- no meno alcolici delle altre donne. Da ultimo i contadini e gli agricoltori consultano meno spesso un medico31.
1.2.1.3.4 Conclusioni sugli aspetti sociali Lo scarto fra il reddito agricolo e quello del resto della popolazione si è accentuato fra il 1990/92 e il 2001/2003. In questo periodo il guadagno lavorativo per unità di lavoro della famiglia è aumentato del 3,7 per cento, mentre gli stipendi del resto del- la popolazione hanno subìto un incremento del 15 per cento. Le famiglie contadine compensano questa perdita di potere d’acquisto realizzando dei proventi al di fuori dell’attività agricola, ma riducono anche il consumo che, in termini reali, è diminuito del 9,2 per cento.
Il deterioramento delle prospettive di reddito non ha tuttavia condotto ad un aumen- to delle cessazioni di attività, che avvengono invece in soprattutto al momento del cambio generazionale. Il numero di apprendisti è rimasto relativamente stabile negli anni Novanta. Questi sviluppi sono dovuti in parte al fatto che le famiglie contadine non possono lasciare prematuramente il settore agricolo sia a causa degli investi- menti già effettuati (sunk costs) sia per mancanza di alternative professionali. D’altro canto, diversi studi mostrano che le difficoltà economiche sono in parte compensate dai vantaggi offerti dall’attività agricola: indipendenza e autodeterminazione, contat- to con la natura, unità lavoro-famiglia, buona situazione abitativa. La popolazione agricola è tuttora più insoddisfatta del resto della popolazione in relazione al “tempo
28 Benessere della popolazione agricola rispetto al resto della popolazione, GfS-Forschungsinstitut, Zurigo, marzo 2001 29 Ufficio federale di statistica, Rilevazione delle forze di lavoro in Svizzera in: Rapporto agricolo 2002, Berna 2002 30 Risultati dell’indagine rappresentativa scritta presso le donne nelle economie domestiche contadine, GfS- Forschungsinstitut, Zurigo, marzo 2002 31 Ufficio federale di statistica, Inchiesta sulla salute in Svizzera in: Rapporto agricolo 2003, Berna 2003
37
Parte generale
libero” e all’”avere abbastanza tempo”. Complessivamente, in questi ultimi anni si sono attenuate le differenze fra la popolazione agricola e il resto della popolazione.
Da diversi indicatori monetari risulta che dall’inizio della riforma la situazione sociale è vieppiù tesa. La trasformazione strutturale tuttora in atto fra le generazioni e i risul- tati dei rilevamenti quantitativi indicano tuttavia che sinora la riforma agricola è stata condotta in modo socialmente sostenibile.
1.2.2 Adempimento di compiti da parte dell’agricoltura
Qui di seguito esamineremo in che misura l’agricoltura abbia adempito i compiti de- finiti dalla Costituzione (cfr. n. 1.1.2) e come il suo contributo sia evoluto dall’inizio della riforma.
1.2.2.1 Sicurezza dell’approvvigionamento
Per misurare il contributo dell’agricoltura alla sicurezza dell’approvvigionamento si considera il grado di autoapprovvigionamento, definito in quanto quota della produ- zione indigena rispetto al consumo interno totale. Nel 2002 tale quota era del 61 per cento, ossia un punto percentuale al di sotto del 1990 (figura 19). Fra il 1990 e il
2002 l’autoapprovvigionamento è aumentato dal 43 al 45 per cento per quanto con-
cerne i prodotti vegetali ed è diminuito dal 97 al 94 per cento per quanto concerne i prodotti animali.
Figura 19 Evoluzione del grado di autoapprovvigionamento
100
90
80
70 Totale derrate
alimentari
Calorie in % 60 Derrate alimentari di
50 origine animale
Derrate alimentari di
40 origine vegetale
30
20
10
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fonte: UST
Conclusione
Almeno per quanto concerne il periodo dal 1992 ad oggi, il grado di autoapprovvi- gionamento ha avuto un andamento costante, con oscillazioni minime dovute so- prattutto alle variazioni del raccolto per motivi meteorologici. Il contributo dell’agricoltura alla sicurezza dell’approvvigionamento è pertanto rimasto invariato dall’inizio della riforma.
38
Bilancio intermedio della riforma
1.2.2.2 Basi vitali naturali e tutela del paesaggio
Gran parte del paesaggio rurale è caratterizzato dalla gestione agricola del terreno e risponde a tutta una serie di esigenze della società. Ne risultano campi coltivati, paesaggi tipici, un suolo fertile in quanto base esistenziale naturale e una varietà di specie vegetali e animali che possono vivere soltanto in terreni aperti non colonizza- ti dai boschi.
1.2.2.2.1 Mantenimento delle basi vitali naturali
Suolo
Oggigiorno il 97 per cento delle superfici agricole è gestito secondo i criteri PER o della coltura biologica, cosicché l’agricoltura fornisce un importante contributo al mantenimento della fertilità del suolo. Per mancanza di dati, al momento non pos- siamo escludere che l’agricoltura pregiudichi la fertilità del suolo nonostante applichi i criteri PER. In merito agli aspetti qualitativi, si rimanda alle informazioni dettagliate del numero 1.2.1.2.2.
L’agricoltura contribuisce in modo determinante a mantenere i terreni nella loro e- stensione attuale (quantità dei terreni) poiché contrasta l’avanzamento del bosco, mantenendo paesaggi aperti (cfr. n. 1.2.2.2.2). Per quanto concerne la perdita di terreni fertili, la causa prima è l’attività di insediamento. Fra il 1979/85 e il 1992/97, 28 600 ettari si superficie agricola utile sono state utilizzate per le infrastrutture e l’insediamento (~1 m2/s)32. L’impermeabilizzazione del suolo compromette in modo irreversibile la produttività. I terreni fertili si trovano anzitutto sull’Altopiano, proprio dove vi è una maggiore attività di insediamento. Circa il 40 per cento delle superfici edificabili è situato su terreni di migliore qualità33.
Al fine di meglio tutelare il paesaggio rurale, nel 1992 il Consiglio federale ha appro- vato il Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC), fis- sando a 438 560 ettari la superficie SAC minima e suddividendo le relative quote fra i Cantoni. Le superfici interessate comprendono i terreni coltivabili (compresi i prati naturali coltivabili) e quindi, in ultima istanza, una parte della superficie agricola uti- le. L’esame del Piano settoriale ha consentito di accertare che la superficie minima prevista è ancora disponibile sul territorio svizzero. Le riserve si sono tuttavia sensi- bilmente ridotte e alcuni Cantoni non raggiungono più la quota minima34. È in corso la preparazione di uno strumento ausiliario per l’applicazione del Piano settoriale SAC. Per quanto concerne gli azzonamenti ed altri progetti che interessano il SAC occorre ponderare di volta in volta gli interessi in gioco e considerare il piano setto- riale SAC alla stregua di interesse nazionale.
Varietà biologica
L’agricoltura svolge un ruolo importante nella creazione di habitat per una grande varietà di specie vegetali e animali. D’altro canto, nel corso dell’ultimo secolo la ge- stione intensiva del terreno ne ha contribuito all’impoverimento della biodiversità. La riforma della politica agricola ha istituito gli incentivi affinché i contadini gestissero
32 UST (2001): Utilizzazione del suolo in evoluzione, Statistica della superficie in Svizzera 33 UFAFP (2003): Serie Umwelt N. 352 34 ARE (2003): 10 Jahre Sachplan Fruchtfolgeflächen, p. 9 segg.
39
Parte generale
una parte dei terreni mediante metodi produzione meno intensivi, preservando in tal modo spazi vitali per animali e piante. Per questo motivo, oggi esistono dei contribu- ti per la compensazione ecologica, nonché per la qualità e l’interconnessione biolo- gica di tali superfici.
Nel 2003 circa 11 per cento della superficie agricola utile (SAU) era costituita da su- perfici di compensazione ecologica (regione di montagna 14%; regione di pianura 9%). In tal modo è stato raggiunto l’obiettivo agro-ecologico del 10 per cento. L’obiettivo parziale di 65 000 ettari di superficie di compensazione ecologica nella regione di pianura non è ancora stato pienamente raggiunto nel 2003 (57 118 ettari) (figura 20).
Figura 20 Evoluzione delle superfici di compensazione ecologica1
120
100
80
1 000 ha
60 Montagna
Pianura
40
20
0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 senza alberi da frutta ad alto fusto nei campi, prima del 1999 soltanto superfici di compensazione ecologica aventi diritto ai contributi
Fonte: UFAG
Le superfici di compensazione ecologica rappresentano un habitat ideale per nume- rose specie animali e vegetali soltanto se presentano dei residui di spazi vitali natu- rali. L’interconnessione tiene conto di tale esigenza. Mentre i prati a strame e le sie- pi spesso soddisfano i criteri della qualità ecologica, lo stesso non vale per i prati e- stensivi né tantomeno per quelli poco intensivi. Nella regione di pianura il suolo è spesso così ricco di sostanze nutrienti che lo sviluppo di un erbaio con un certo va- lore ecologico spesso richiede molti anni. L’interesse per il programma relativo all’interconnessione e la qualità biologica è in sensibile aumento: nel 2003 vi partecipavano ben 16 434 aziende, ossia il 25 per cento delle aziende totali, per una superficie complessiva di 26 931 ha, che corri- sponde al 23 per cento della superficie di compensazione ecologica. Ne risulta un importante contributo al mantenimento della varietà biologica.
Per valutare in modo completo i mutamenti qualitativi conseguiti e quindi procedere ad un’analisi dei risultati relativi allo sviluppo della biodiversità nell’ambito dei prov- vedimenti di promovimento sono necessari alcuni anni, poiché l’evoluzione auspica- ta in relazione alle comunità vegetali e animali richiede tempi assai lunghi.
40
Bilancio intermedio della riforma
Varietà dei vegetali coltivati e degli animali da reddito
Due programmi internazionali di preservazione contribuiscono a garantire la varietà biologica dei vegetali coltivati e degli animali da reddito: il Piano d’azione nazionale per la conservazione e l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e la Strategia per la conservazione della diversità delle razze di animali da reddito nell’agricoltura. Attualmente i due Programmi compren- dono 19 000 varietà di 240 specie vegetali coltivate e 13 razze di animali delle spe- cie equina, bovina, suina, ovina e caprina. Per quanto concerne la coltivazione di fo- raggio, una gestione ad intensità variabile nelle più svariate località del territorio crea gli habitat ideali per una moltitudine di varietà e di ecotipi delle più svariate piante utili. Circa il 12 per cento dei pascoli permanenti sono gestiti in modo esten- sivo o poco intensivo.
Conclusioni
Praticamente tutta la superficie agricola utile è gestita secondo le prescrizioni PER. Non si può tuttavia escludere che la gestione agricola abbia degli effetti negativi sul suolo. Al momento non è possibile quantificare l’entità di tali effetti. L’attività di inse- diamento continua a distruggere un metro quadrato di suolo coltivabile al secondo.
Le superfici di compensazione ecologica sono aumentate sensibilmente, creando la base per un aumento della biodiversità. Per il momento possono essere documentati soltanto i primi segnali di tale aumento. La gestione dei prati naturali secondo metodi più o meno intensivi nelle più svariate località del territorio favoriscono la crescita di una grande varietà genetica di piante utili. Dall’inizio della riforma, il contributo dell’agricoltura al mantenimento delle basi vitali è aumentato.
1.2.2.2.2 Salvaguardia del paesaggio Per quanto concerne la salvaguardia del paesaggio, occorre anzitutto esaminare l’aspetto quantitativo. Secondo la statistica della superficie35, fra il 1979/85 e il 1992/97, la superficie gestita a scopo agricolo (SAU più superficie alpestre) in Sviz- zera è diminuita del 3,1 per cento, ossia di 48 200 ettari. Per quanto concerne la superficie agricola utile, il calo è stato di circa 30 300 ettari (-3,3%), di cui il 94 per cento è stato utilizzato per gli insediamenti. Il rimanente 6 per cento è stato coloniz- zato dal bosco. Le superfici alpestri sono diminuite di 17 900 ettari (-3,2%). Tale ca- lo è da ricondurre per l’80 per cento all’estensione delle superfici alberate.
35 UST (2001) : Utilizzazione del suolo in evoluzione, Statistica della superficie in Svizzera
41
Parte generale
Tabella 21 Evoluzione dell’utilizzazione del suolo fra il 1979/85 e il 1992/97 Quota rispetto alla Variazione fra il 1979/85 e il 1992/97 superficie totale 1992/97 % ha m2/s % Superficie gestita a scopo agricolo 36,9 -48 174 -1,27 -3,1 Superficie agricola utile 23,9 -30 314 -0,80 -3,0 Superficie alpestre 13,0 -17 860 -0,47 -3,2 Superfici di insediamento 6,8 +32 686 +0,86 +13,3 Superfici alberate 30,8 +16 896 +0,45 +1,4 Superfici improduttive 25,5 -1545 -0,04 -0,1 Fonte: Statistica della superficie UST
Negli anni Sessanta si sono cominciati ad adottare provvedimenti al fine di contene- re l’avanzamento del bosco sulle superfici agricole utili. L’evoluzione dimostra che le misure adottate si sono rivelate efficaci (pagamenti diretti nelle regioni di montagna), poiché sulle superfici agricole utili il bosco è avanzato in minima misura. Sulle su- perfici alpestri in posizioni sfavorevoli, gli incentivi economici non bastano invece per mantenere una gestione su tutti i terreni interessati. La figura 21 mostra come le superfici agricole utili abbiano avuto un andamento di- verso nelle varie regioni del Paese. La diminuzione è meno marcata nel Giura e a nord delle Alpi rispetto alle Alpi centrali occidentali e a sud delle Alpi. Il calo registra- to sull’Altopiano – riconducibile quasi esclusivamente all’estensione delle superfici di insediamento contrariamente alle altre regioni – corrisponde circa alla media svizze- ra.
42
Bilancio intermedio della riforma
Figura 21 Evoluzione delle superfici gestite a scopo agricolo fra il 1979/85 e il 1992/97
Fonte: UST, Statistica della superficie
La qualità del paesaggio muta solo lentamente. Di conseguenza i cambiamenti non sono percettibili sul momento. Inoltre non disponiamo di rilevamenti sulla qualità del paesaggio. Il progetto nazionale di ricerca PNR 48 "Paesaggi e spazi vitali alpini" dovrebbe colmare questa lacuna consentendo l’elaborazione di raccomandazioni per uno sviluppo sostenibile del paesaggio. I lavori di sintesi sui progetti di ricerca sono attualmente in corso e dovrebbero essere pubblicati nel 2006.
Conclusioni
L’agricoltura gestisce le superfici idonee praticamente su tutto il territorio. L’avanzamento del bosco oggigiorno ancora percettibile non è più tale da pregiudi- care il paesaggio rurale, che risente piuttosto dell’influenza di elementi estranei all’agricoltura. Per quanto concerne gli aspetti qualitativi, si attendono i risultati del PNR 48.
1.2.2.3 Occupazione decentrata del territorio
Dal 1990 la popolazione svizzera è cresciuta di 450 000 unità, raggiungendo nel 2000 il numero di 7,3 milioni di abitanti. Durante questo periodo l’urbanizzazione ha toccato l’intero Altipiano. Alcuni agglomerati non solo si sono estesi, ma sono andati a formare unitamente ad altri un’unica grande area urbana (metropolizzazione). Al di fuori dei grandi agglomerati di Ginevra, Losanna e Zurigo si registrano aumenti demografici superiori alla media nella valle del Rodano, nella Svizzera centrale (par- ticolarmente nei Cantoni di Nidvaldo e Svitto e nel distretto di Sursee), nell’area di Friburgo e in Ticino. Comuni con cali demografici in parte notevoli si trovano nella
43
Parte generale
grande area del San Gottardo (Goms, Haslital, Cantone di Uri, Surselva, Valle di Blenio, Leventina). Inoltre, l’Emmental, l’Entlebuch, il Sernftal e la Val Maggia, oltre ad alcune zone del Giura, figurano sempre tra le regioni in calo demografico36.
Nel 2000 il 27% della popolazione viveva ancora nella zona rurale (1990: 31%,1970: 43%), la quale comprende per definizione tutte le zone che si trovano al di fuori degli agglomerati37. Dal 1990 al 2003 il numero di aziende agricole è sceso da 92 800 a 65 000, soprattutto a causa dell’evoluzione tecnica, mentre il numero di persone impiegate nell’agricoltura è passato da 253 600 a 193 200. Di conseguenza è diminuito il contributo diretto e indiretto del settore primario all’occupazione decen- trata del territorio. Uno studio svolto dall’Istituto di economia agraria del PF di Zurigo38 rileva che 230 comuni sono minacciati in termini di occupazione del territorio. Lo studio, che ha preso in considerazione tutti i comuni svizzeri con meno di mille abitanti, si è ba- sato su due indicatori: l’evoluzione dal 1970 della popolazione abile al lavoro com- presa tra i 20 e i 65 anni d’età e l’evoluzione dal 1990 della popolazione abile al la- voro compresa fra i 20 e i 39 anni d’età. Tenendo conto dell’effetto indiretto dell’agricoltura sull’occupazione del territorio, gli autori dello studio hanno stabilito quanti comuni sono da considerare a rischio nel caso in cui l’agricoltura dovesse scomparire. La loro conclusione è che senza agri- coltura verrebbe compromessa l’esistenza di 245 comuni. Oltre a ciò, il pericolo aumenterebbe per metà dei comuni che sono minacciati già attualmente (115 su 230). Complessivamente è emerso che l’agricoltura contribuisce in maniera essen- ziale all’occupazione del territorio in 360 Comuni, ossia nel 12 per cento circa dei Comuni svizzeri. Nel caso degli altri comuni già minacciati attualmente (115 su 230), la scomparsa dell’agricoltura non farebbe alcuna differenza, sia perché già ora non vi gioca più alcun ruolo, sia perché questi comuni sono già fortemente a rischio malgrado l’agricoltura. I comuni in cui l’agricoltura contribuisce in maniera essenziale all’occupazione del territorio sono situati in Val Mustair, Bassa Engadina, Prettigovia, Surselva, Safien, Avers, Rheinwald, Schams, Oberhalbstein, Schanfigg, Sernftal, Valle di Blenio, Val Maggia, Val Verzasca, Leventina, Goms, Oberhasli, Oberems, Lötschental, Em- mental e Oberaargau, nonché Broye, Paccots, Val deTravers, Vallée de Joux, Ajoie, Franches Montagnes e Clos du Doubs. In questi Comuni vive l’1,2 per cento della popolazione svizzera ed è ubicato l’11 per cento delle superfici agricole aventi diritto a pagamenti diretti. Il risultato così ottenuto dipende dal metodo adottato; se si fos- sero applicati indicatori supplementari, quale l’evoluzione dell’infrastruttura (scuole o negozi), si avrebbe forse avuto un esito diverso. Lo stesso vale nel caso in cui lo studio considerasse un distretto o una valle nel loro complesso. Le regioni interes- sate dal problema sarebbero comunque state le stesse.
Conclusioni Il contributo dell’agricoltura all’occupazione decentrata del territorio diminuisce a causa del progresso tecnico e dell’evoluzione strutturale. Essa svolge ancora un
36 UFS (2002): Censimento federale della popolazione 2000, Evoluzione della popolazione dei Comuni 1850- 2000 37 Schuler, M., Perlik, M. et Pasche N. (2004): Nicht-städtisch, rural oder peripher – wo steht der ländliche Raum heute, USTE, Ufficio federale dello sviluppo territoriale 38 Pieder, P., Buchli, S., Kopainsky, B. (2004): Erfüllung des Verfassungsauftrages durch die Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung ihres Beitrags zur dezentralen Besiedlung
44
Condizioni quadro future
ruolo essenziale nella regione del Gottardo, nei Grigioni e nel Giura. In maniera ge- nerale, essa è di fondamentale importanza per preservare il paesaggio rurale, che è una delle attrattive degli spazi vitali e abitativi, affinché l’occupazione del territorio sia garantita in tutte le regioni.
1.3 Condizioni quadro future
1.3.1 Politica commerciale internazionale
L’ulteriore evoluzione della politica agricola svizzera avviene sullo sfondo dello svi- luppo della politica commerciale internazionale sui quattro fronti esposti qui di segui- to.
1. Le trattative condotte nel settore agricolo nell’ambito del ciclo di negoziati di Do- ha dell’OMC influenzeranno l’ulteriore evoluzione in modo marcato e decisivo.
2. L’accordo agricolo bilaterale Svizzera-CE consente alla Svizzera (e alla CE)
di migliorare ulteriormente il proprio accesso al mercato abbattendo dazi, sov- venzioni all’esportazione e ostacoli al commercio. Inoltre, nell’ambito della clau- sola evolutiva, esiste la possibilità di formulare richieste nell’interesse economico delle singole parti.
3. Accordi di libero scambio vengono conclusi nell’interesse dell’industria
d’esportazione al fine di impedire che sia svantaggiata rispetto alla concorrenza sui singoli mercati esteri, soprattutto quelli nell’UE. In questo contesto, sono ne- cessarie anche concessioni agricole. Finora, però, l’agricoltura svizzera non è stata particolarmente penalizzata. È tuttavia incerto se la situazione rimarrà tale anche dopo la conclusione dei negoziati imminenti, soprattutto se si considerano i Paesi coinvolti (Sudafrica, MERCOSUR, Thailandia, ev. USA).
4. Ai Paesi in sviluppo più poveri il libero accesso al mercato agricolo svizzero dev’essere concesso gradualmente per ragioni di politica dello sviluppo e in ba- se a un’iniziativa promossa in tal senso dall’Unione europea. Una clausola di salvaguardia può essere applicata per impedire che la produzione nazionale sia pregiudicata in modo grave.
L’agricoltura riesce a influire su questi sviluppi soltanto in minima parte. La negozia- zione di accordi internazionali rappresenta una sfida particolare per il settore agrico- lo perché possono essere accordate concessioni soltanto per i prodotti che non fan- no una concorrenza eccessiva alla produzione svizzera. D’altro canto, soprattutto dall’accordo agricolo con l’UE, scaturiscono anche nuove opportunità di smercio. Anche gli accordi OMC possono essere utilizzati per proteggere la politica agricola svizzera a livello internazionale e in particolare la multifunzionalità definita nella Co- stituzione federale. In tal senso, accordi di questo genere forniscono indicazioni im- portanti per l’ulteriore evoluzione della politica agricola.
Quando si tratta di sviluppi a livello internazionale, il fattore tempo assume particola- re importanza. Ritardi nelle riforme nazionali potrebbero avere conseguenze struttu- rali decisive se le concessioni agricole, che per diverse ragioni devono essere fatte all’estero, non sono compensabili con una migliore competitività sui mercati interni e con un aumento delle esportazioni agricole. Questa sfida deve essere raccolta
45
Parte generale
dall’intera catena di creazione di valore aggiunto, dalla produzione agricola al con- sumatore, passando attraverso i vari livelli di trasformazione e il commercio.
1.3.1.1 Sviluppo recente del commercio agricolo tra la Svizzera e
l’estero Le prospettive politiche e giuridiche sul fronte del commercio internazionale devono essere analizzate tenendo presente l’evoluzione concreta dei flussi commerciali e l’impiego dei contingenti doganali. L’apertura progressiva del mercato agricolo si concretizza con chiare tendenze nei flussi di merci. Da quando gli accordi OMC hanno iniziato a essere applicati nel 1995, le importazioni agricole sono aumentate di due miliardi di franchi e le esporta- zioni di un miliardo di franchi. Nel 2004 sono state importate merci per un valore di quasi 139 miliardi di franchi (130 miliardi nel settore industriale, 9 miliardi in quello agricolo). Le esportazioni totali ammontano a circa 147 miliardi di franchi (143 mi- liardi per i prodotti industriali e 4 miliardi per i prodotti agricoli). Il 53 per cento delle importazioni agricole era gravato da aliquote di dazio normali, il 15 per cento da aliquote preferenziali ridotte e il 32 per cento era stato ammesso a dazio zero. Complessivamente, il valore dell’onere doganale ammontava al 9,8 per cento per le impostazioni agricole. Nel caso di merci gravate da aliquote di dazio normali esso toccava in media il 14,7 per cento, anche se singoli settori come latti- cini, cereali, oli, grassi e zucchero si trovavano nettamente sopra la media. Per le merci con aliquote preferenziali, il valore dell’onere doganale raggiungeva in media il 13,8 per cento. La quota “UE” sulle importazioni agricole è rimasta pressoché costante al 75 per cento, quella sulle esportazioni agricole si è attestata al 70 per cento circa (figura 22).
Figura 22 Evoluzione delle importazioni e delle esportazioni agricole1
10 9 8 7
6 Tot. import
mia. fr. UE-25 import 5 Tot. export
4 UE-25 export
3 2 1 0 1990 1995 2000 2004 1 Capitoli 1-24 della Tariffa doganale Fonte: DGD
46
Condizioni quadro future
Nel settore delle importazioni, alimenti e generi voluttuari detengono una quota di circa un terzo, mentre nel settore delle esportazioni lo stesso gruppo di prodotti rappresenta una quota di due terzi (figura 23).
Figura 23 Composizione delle importazioni e delle esportazioni 2004 (valore della merce) Importazioni Esportazioni (9 mia. fr.) (4 mia. fr.)
5% 12% 9% 2%
6 1 18% 6 1 5% 2 2 2% 31% 3 5 4 1%
4 3 5 38% 9% 68%
Leggenda: 1 Prodotti animali 4 Prodotti della campicoltura
2 Latticini 5 Alimenti, generi voluttuari, bevande
3 Frutta, verdura, fiori e vino 6 Diversi
Fonte: DGD
Il grado di sfruttamento dei contingenti doganali è un indicatore della concretizza- zione degli impegni assunti sia sul piano multilaterale sia su quello bilaterale. Quasi tutti i contingenti consolidati nel quadro dell’Uruguay Round sono sfruttati al 100 per cento; in alcuni casi, le quantità effettivamente importate superano le quantità auto- rizzate nell’elenco svizzero delle concessioni tariffarie all’OMC (figura 24). Ciò è do- vuto, in generale, a un aumento temporaneo o a un’apertura illimitata dei contingenti doganali allo scopo di garantire un approvvigionamento indigeno sufficiente. Lo sfruttamento tendenzialmente maggiore del contingente OMC per latticini corrispon- de alle previsioni espresse sulla base dell’accordo agricolo Svizzera-UE del 2002. Da quando sono stati riuniti i contingenti di vino bianco e rosso il contingente di vino non viene più esaurito. Nel caso dei cereali panificabili si constata un aumento no- tevole riconducibile all’abrogazione della legge sui cereali panificabili nel 2001 e alla conseguente modifica della struttura della domanda e dell’offerta (figura 24).
47
Parte generale
Figura 24 Sfruttamento effettivo dei contingenti d’importazione OMC
140
120 Carne rossa
100 Carne bianca
Sfruttamento in % Latticini 80 Verdure fresche Vino 60 Cereali panificabili
40
20
0 1995 2000/03
Fonte: DGD
Oltre alle riduzioni tariffali mirate, l’accordo agricolo bilaterale con l’UE persegue l’obiettivo di aprire progressivamente i mercati concedendo contingenti doganali. Il grado di utilizzazione dei contingenti accordati alla Svizzera fornisce indicazioni sul- la misura in cui il settore primario trae profitto dalle opportunità d’esportazione. Ten- denzialmente, l’accordo agricolo Svizzera-UE del 2002 non esplica i suoi effetti nella misura prevista. Lo sfruttamento dei contingenti per latticini e yogurt, benché prati- camente raddoppiato, non raggiunge ancora il volume ammesso dall’accordo (figura 25). I contingenti per verdure e frutta non sono ancora stati utilizzati soprattutto per motivi di prezzo.
Figura 25 Sfruttamento dei contingenti d’importazione svizzeri nell’UE
100
90
80
70 Formaggio
Sfruttamento in % Patate 60 Yogurt
50 Bovini
Carne secca 40
30
20
10
0 2002/03 2003/04 Fonte: DGD
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Condizioni quadro future
1.3.1.2 OMC L’articolo 20 dell’accordo sull’agricoltura del 15 aprile 1994 manifesta la volontà dei membri dell’OMC di proseguire il processo di riduzione progressiva e sostanziale del sostegno e della protezione del settore primario. Su questa base, la Conferenza ministeriale tenutasi a Doha, Qatar, nel novembre 2001 ha definito un mandato per un nuovo ciclo di negoziati. Anche se nessuna cifra figurava nella dichiarazione di Doha, essa contemplava un miglioramento sostanziale dell’accesso al mercato, una riduzione considerevole del sostegno del mercato e la soppressione a breve termine delle sovvenzioni all’esportazione. Il successivo processo di negoziazione, caratte- rizzato da fasi intense ma anche da battute d'arresto (conferenza ministeriale di Cancun nel settembre 2003), è sfociato nell’accordo quadro del 1° agosto 2004 a Ginevra, che precisa il mandato di negoziazione in tutti i settori. Sulla base di questo accordo i negoziati sono proseguiti, senza particolare successo, fino a luglio 2005.
1.3.1.2.1 Accordo quadro del 1° agosto 2004 L’accordo fissa un quadro relativamente preciso per il proseguimento dei negoziati. Benché in diversi punti contenga formulazioni abbastanza aperte onde tener conto delle posizioni, talvolta contrastanti, delle diverse parti in causa, rappresenta una tappa importante per chiarire il tenore del negoziato.
In materia di accesso al mercato, è stato adottato il principio di una formula sca- glionata, comprendente più fasce. I dazi doganali saranno classificati nelle fasce i cui limiti corrispondono a soglie di dazi espresse in percentuale del loro valore d’importazione. L’effetto armonizzante deriverà dalla costrizione di abbassare ulte- riormente i dazi elevati (per i prodotti situati nelle fasce superiori). Per fronteggiare gli effetti nefasti che una riduzione importante dei dazi potrebbe comportare per al- cuni prodotti sensibili, sarà possibile applicare loro una riduzione meno pesante di quella prevista dalla formula scaglionata. Per queste eccezioni ci sarà tuttavia un prezzo da pagare: mediante un ampliamento dei rispettivi contingenti doganali o un’altra forma di compensazione sostanziale ancora da negoziare. L’accordo qua- dro menziona anche il “capping”, ossia di un limite massimo dei dazi doganali (p. es. nessun dazio oltre il 100%) quale restrizione supplementare alla formula di riduzio- ne dei dazi. Questa possibilità figura tuttavia in forma attenuata nell’accordo quadro.
Per quanto riguarda il sostegno interno, tutte le misure di sostegno vincolate ai prodotti (p. es. quelle di sostegno del mercato) dovranno essere ridotte applicando una formula armonizzante. Quanti, tra i membri dell’OMC, utilizzano ampiamente questo tipo di sostegno dovranno procedere a riduzioni più importanti. Inoltre, un li- mite massimo (“capping”) per prodotto che non potrà essere superato sarà stabilito secondo un metodo che non è ancora stato negoziato.
I criteri di assegnazione del sostegno svincolato dai prodotti, classificato nella scato- la verde o “Green Box” (p. es. i pagamenti diretti), dovranno essere riesaminati, ma il principio secondo cui per questo tipo di sostegno non sono stati assunti impegni in materia di limitazione o riduzione è acquisito.
Per quanto riguarda i contributi alle esportazioni, occorre negoziare una scaden- za per la loro soppressione totale. Parallelamente dovranno peraltro essere elabora- te norme che consentano di assoggettare tutti i tipi di promozione delle esportazioni
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Parte generale
(crediti all’esportazione, aiuto alimentare, aziende di Stato) a impegni di riduzione e di eliminazione.
Le considerazioni diverse da quelle di tipo commerciale, importanti per la Sviz- zera perché interpretano diversi parametri della multifunzionalità e della sostenibilità dell’agricoltura, rimangono un tema delicato da negoziare. Il testo dell’accordo qua- dro del 1° agosto 2004 non le menziona esplicitamente se non nel contesto della “Green Box”. Anche le eccezioni all’accesso al mercato per i prodotti sensibili sono una risposta a queste preoccupazioni. A titolo di esempio si può menzionare la pro- tezione dell’ambiente e del benessere degli animali, l’etichettatura delle derrate ali- mentari, la sicurezza dell’approvvigionamento ecc. Per questi settori, il rispetto degli standard elevati che rispondono alle aspettative della società nel suo insieme e il rimborso dei costi supplementari che ne derivano sono componenti essenziali delle politiche agricole.
Il miglioramento della protezione delle indicazioni geografiche è menzionato quale obiettivo nella parte generale dell’accordo quadro in relazione con le questioni atti- nenti alla proprietà intellettuale e figura come argomento da negoziare, fatte salve le riserve di numerosi Paesi, nella parte dedicata all’agricoltura.
1.3.1.2.2 Valutazione dell’accordo quadro e implicazioni economiche per l’agricoltura svizzera L’UFAG ha effettuato un’analisi dell’impatto potenziale sul piano economico dell’accordo quadro. L’analisi si fonda sul valore medio della produzione agricola dal 2000 al 2002, che ammontava a 10,6 miliardi di franchi. In funzione delle opzioni abbozzate nell’accordo quadro per i tre pilastri rappresentati dall’accesso al merca- to, il sostegno interno e le sovvenzioni all’esportazione, è stata quantificata l’evoluzione del valore della produzione agricola. Attualmente i risultati hanno sol- tanto un carattere indicativo poiché nell’accordo quadro mancano alcune precisa- zioni e cifre. Secondo tale analisi, la produzione svizzera potrebbe subire a seguito dell’accordo quadro del 1° agosto 2004 una perdita di valore tra 1,5 e 2,5 miliardi di franchi.
Accesso al mercato
La formula considerata è stata ripresa nei suoi indirizzi di massima da un documen- to negoziale redatto nel 2003 da Stuart Harbinson, l’allora presidente del Comitato Agricoltura dell’OMC. La formula comprende tre fasce definite in funzione degli e- quivalenti tariffari: dallo 0 al 15 per cento, dal 16 al 90 per cento e superiori al 90 per cento, con tassi di riduzione medi del 40, 50 e 60 per cento. Questa formula funge da riferimento ai fini della simulazione. Il numero di fasce e le formule di riduzione all’interno delle fasce, tuttavia, dovranno ancora essere negoziati.
L’applicazione della formula Harbinson comporterebbe una diminuzione di 1,5 mi- liardi di franchi (riduzione da 10,6 a 9,1 miliardi, ossia del 14%) del valore della pro- duzione rispetto al 2000/02. Supponendo che il 10 per cento (cifra non consolidata) dei prodotti possa essere considerato “sensibile”, la perdita si dimezzerebbe per ri- dursi a 750 milioni di franchi. Per quanto riguarda l’aumento dei contingenti doganali (CD) – ossia il prezzo da pagare per i prodotti sensibili – un aumento del 20 per cento delle quantità notificate comporterebbe una minusvalenza di 380 milioni di franchi per la produzione svizzera. Dunque, la riduzione della perdita per quanto ri-
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Condizioni quadro future
guarda l’eccezione costituita dai prodotti sensibili si dimezzerebbe. Un aumento del
33 per cento corrisponde a una perdita di valore di 775 milioni. In questo caso,
l’eccezione dei prodotti sensibili non comporterebbe più alcun vantaggio. Prospetti- va meno probabile, ma comunque non esclusa, è la fissazione di un limite massimo dei dazi (“capping”), che si tradurrebbe in un aumento della perdita collegata all’applicazione della formula Harbinson da 200 a 600 milioni (capping a 150% e 100%).
Riassumendo, l’impatto totale in materia di accesso al mercato può rappresentare, a dipendenza delle ipotesi considerate, una perdita di valore della produzione agricola svizzera tra uno e due miliardi di franchi. L’applicazione di una nuova formula di ri- duzione dei dazi tipo Harbinson concernerebbe tutti i settori principali dell’agricoltura svizzera, ma i settori più colpiti sarebbero le carni rossa e bianca, la campicoltura e frutta e verdura. L’aumento dei contingenti doganali influenzerebbe soprattutto i set- tori delle carni suina e bovina.
Sostegno interno
Quella proposta è una formula scaglionata che implica una riduzione globale più massiccia dei sostegni più elevati. Non disponendo, allo stato attuale dei negoziati, dei coefficienti di riduzione, le stime concernenti l’impatto economico si basano su una riduzione del 50 o 60 per cento del sostegno globale vincolato ai prodotti e su una limitazione rigorosa delle spese per singolo prodotto (“product specific cap- ping”). Questa limitazione del sostegno vincolata ai prodotti e la riduzione del tetto massimo per un certo numero di prodotti diminuirebbe considerevolmente il margine di manovra della politica agricola e potrebbe pregiudicare la sopravvivenza di settori quali lo zucchero, i semi oleosi e le piante proteiche.
A questo punto, una riduzione di una tale portata e un tetto massimo vincolante per prodotto potrebbero provocare una diminuzione supplementare del valore della pro- duzione da 200 a 300 milioni di franchi a causa della sparizione di certe colture e di un effetto di estensivizzazione. La stima concerne la produzione agricola; la riduzio- ne tuttavia potrebbe ripercuotersi anche sul settore della valorizzazione (segnata- mente zuccherifici, oleifici e centrali del latte).
Sovvenzioni all'esportazione
La soppressione delle sovvenzioni all'esportazione e di altri strumenti che interven- gono negli scambi internazionali rappresenta un obiettivo chiave dei negoziati in corso. Gli impegni assunti nel quadro dell’Uruguay Round, la riforma della politica agricola e l’apertura del mercato del formaggio sulla scorta dell’accordo agricolo con l’UE hanno già ridotto considerevolmente l'importo delle sovvenzioni all'esportazio- ne (livello attuale: ca. 200 milioni di franchi rispetto a 430 milioni nel 1999 e a 700 milioni come cifra di riferimento dell’Uruguay Round). La loro soppressione comple- ta riguarderebbe i settori del latte (attualmente le esportazioni sovvenzionate rap- presentano l’8 per cento circa della produzione totale), del bestiame da allevamento (l’esportazione esplica un ruolo di regolazione stagionale), di frutta e patate (espor- tazione di concentrati di succo e di prodotti di patate) e, in particolare, il settore dei prodotti agricoli trasformati. Per questi ultimi il calo del prezzo delle materie prime (in virtù della “legge sul cioccolato”) consente all’industria d’esportazione di valoriz- zare certi prodotti agricoli svizzeri. Senza questo strumento, vi si sostituirebbero provvedimenti finanziati dalla categoria e/o il traffico di perfezionamento, con con-
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Parte generale
seguente perdita di frazioni di valore aggiunto e quote di mercato per il latte e i ce- reali. A breve e medio termine occorre parimenti tener conto dell’effetto moltiplicato- re delle sovvenzioni all’esportazione sulla cifra d’affari delle aziende agricole e del settore della trasformazione. La loro soppressione comporterà una perdita di valore pari a 300 milioni di franchi.
1.3.1.2.3 Stato attuale dei negoziati In seguito all’accordo quadro del 2004, i negoziati sono proseguiti presso la sede dell’OMC. Si sono tenuti numerosi e ristretti incontri ministeriali, ai quali la Svizzera ha sempre partecipato. Nell’aprile 2005, con un compromesso relativo alla formula di conversione di dazi doganali specifici in dazi doganali ad valorem, è stato raggiunto un primo obiettivo tecnico ma nondimeno importante. Questa conversione permette di paragonare i dazi doganali di tutti i membri OMC ed è la condizione indispensabile all’applicazione della formula scaglionata. Dovrebbe tuttavia essere ancora possibile applicate i dazi doganali specifici dopo la conclusione di questo ciclo di negoziati. I membri OMC hanno parimenti discusso in modo approfondito dei rimanenti punti del negoziato. Nonostante non siano giunti a un accordo formale, gli esportatori dei grandi Paesi in sviluppo (G 20) hanno presentato una proposta che costituisce in un certo senso una nuova base di partenza, in particolare per la questione spinosa dell’accesso al mercato. I negoziati vertono sui punti seguenti:
Accesso al mercato Prende piede la proposta di suddividere i dazi doganali in quattro-cinque fasce e di una loro riduzione lineare all’interno di suddette fasce. La questione di un’eventuale flessibilità del tasso di riduzione in ciascuna delle fasce resta aperta e rimane altresì da chiarire la questione del trattamento dei prodotti sensibili, del loro numero e dei criteri di selezione. Per quanto attiene alla potenziale riduzione del valore della pro- duzione agricola svizzera, la proposta del G 20 rende verosimile un risultato nella frangia superiore delle stime calcolate in base all’accordo quadro del 1° agosto 2004, vale a dire vicino ai due miliardi di franchi per i soli impegni derivanti dall’accesso al mercato. I vari metodi di gestione dei contingenti doganali (procedura dei contingenti a doga- na, vendita all’asta, prestazione all’interno del Paese ecc.) sono parimenti oggetto del negoziato. Ad eccezione delle riduzioni indispensabili dei prezzi soglia nel setto- re cerealicolo e delle piante proteiche e di qualche adeguamento minore nell’attribuzione dei contingenti, le misure per l’attuazione degli impegni del ciclo di Doha nell’ambito dell’accesso al mercato sono previste contemporaneamente alla ratifica degli accordi. Sostegno interno Per la completa soppressione delle forme di sostegno che provocano una distorsio- ne del commercio e delle sovvenzioni della Amber Box si delinea una soluzione di compromesso: i Paesi sviluppati saranno ripartiti in tre fasce a dipendenza del loro livello assoluto di sostegno (UE, USA/Giappone, Paesi rimanenti); i membri OMC con un elevato livello di sostegno in termini relativi (in rapporto al valore della loro produzione) dovranno praticare un’ulteriore riduzione delle sovvenzioni.
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Condizioni quadro future
Contributi all’esportazione La soppressione delle sovvenzioni all’esportazione, probabilmente già nel 2010, po- trebbe essere decisa rapidamente, in quanto elemento del pacchetto globale dei negoziati, con un perfezionamento dei punti ancora aperti nei relativi dossier (crediti all’esportazione, società esportatrici di Stato, aiuto alimentare).
Preoccupazioni non commerciali Dal luglio 2004, nessun progresso sostanziale ha segnato i dibattiti volti a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche (DOC/IGP).
Prossime tappe
¾ Negoziati ininterrotti dal settembre 2005 con, probabilmente, una conferenza ministeriale ridotta, in ottobre, a Ginevra.
¾ Conferenza ministeriale di Hong Kong, dal 13 al 18 dicembre 2005, che si pre- figge di adottare “modalità” per allestire le liste delle concessioni.
¾ Perfezionamento e adozione di queste liste anche per quanto riguarda il setto- re dei prodotti industriali e dei servizi (fine 2006?).
¾ Ratifica degli accordi che scaturiranno dal Ciclo di Doha (2007?).
Dalla ratifica dell’accordo finale da parte dei membri, l’accordo sarà applicato a tap- pe annuali.
1.3.1.3 UE Considerata la concentrazione geografica del commercio agricolo, le relazioni con- trattuali con l’UE e la crescente integrazione in Europa rivestono notevole importan- za. Per quanto concerne l’ulteriore sviluppo della politica agricola anche dopo il 2011, occorre tenere conto di tutte le opzioni della politica svizzera d’integrazione, almeno per evitare che l’agricoltura si trovi improvvisamente in un vicolo cieco o, peggio an- cora, che sia immolata sull’altare dell’integrazione. In particolare, ne fanno parte gli scenari evocati nel numero 1.8 concernenti il libero scambio nel settore agricolo e l’adesione all’UE.
1.3.1.3.1 Accordo agricolo bilaterale CH-UE Apertura del mercato e riconoscimento reciproco di disposizioni e norme
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo). Esso mira a migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agri- coli attraverso la riduzione di dazi e contributi all'esportazione e riconosce l’equiparabilità delle prescrizioni tecniche in materia di protezione fitosanitaria, agri- coltura biologica e, parzialmente, quelle in ambito veterinario nonché le norme di qualità per frutta, verdura, eccetera. Fulcro della parte dedicata ai dazi è la completa e reciproca liberalizzazione del commercio caseario. Dal 1° giugno 2007 il commer-
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Parte generale
cio di tutti i tipi di formaggio tra Svizzera e UE avverrà liberamente, ovvero senza li- mitazioni di quantitativi, dazi o aiuti alle esportazioni.
Figura 26 Aperture reciproche al mercato Svizzera – UE per i prodotti agricoli Verdura (pomodori, cavoli, insalate, carote, melanzane, sedano, spinaci, funghi): Verdura (pomodori,
30 500 t esenti da insalate, zucchine):
dazio 17 000 t esenti da dazio Formaggi: libero scambio reciproco dall’1.6.2007 Nocciole, pinoli, arance, mandarini, angurie, kiwi: Mele, pere, esenti da dazio in quantità albicocche, illimitate ciliegie, bacche:
9 200 t esenti da
dazio
2 000 t di albicocche
e 10 000 t di fragole: Prodotti agricoli esenti da dazio trasformati (Bilex ll) dall’1.2.2005
2 liste di prodotti: Prosciutti e carni bovine
libero scambio / essiccate per un totale di misure di 1 200 t esenti da dazio compensazione del prezzo CH e Fiori recisi, piante vive e dazio zero UE piantimi: esenti da dazio dall’1.6.2002
Dal punto di vista svizzero, le concessioni della CE vanno valutate positivamente poiché comportano un’apertura parziale o totale del mercato comune di 25 e, pre- sto, di 28 Paesi dell’UE per diversi settori, in particolare quello del formaggio, ma anche della frutta e della verdura. Dal canto suo, la Svizzera apre il proprio mercato a determinati prodotti della CE. L’agricoltura svizzera, di conseguenza, deve affer- marsi su un mercato sempre più esteso, soprattutto nel settore caseario in cui la prevista liberalizzazione avrà inevitabilmente notevoli ripercussioni sul livello dei prezzi e sulle strutture della trasformazione del latte. La prevista adozione completa delle disposizioni dell’UE in materia di igiene, ogget- to dell’allegato 11 all’Accordo sullo scambio di prodotti agricoli (Convenzione veteri- naria), comporta la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra la Svizzera e l’UE. Attualmente, questa regolamentazione si applica solo ai latticini (non è ne- cessaria alcuna omologazione dell’UE per i caseifici svizzeri). L’adozione delle di- sposizioni europee in materia di igiene comporta le stesse agevolazioni commerciali per la carne e gli altri prodotti animali.
Il Comitato misto
L’articolo 6 dell’accordo agricolo prevede l’istituzione di un Comitato misto per l’agricoltura (Comitato). Il Comitato è un organo comune delle parti contraenti incari- cato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione. Responsabile
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Condizioni quadro future
dell’accordo agricolo è l’Ufficio federale dell’agricoltura in collaborazione con gli altri servizi federali interessati.
Sotto una presidenza che si alterna ogni anno, il Comitato si riunisce una o due vol- te l’anno. Il 27 ottobre 2004 ha avuto luogo la quarta seduta del Comitato che si è occupato, tra l’altro, dello stato attuale dei lavori dei dieci gruppi di lavoro incaricati di aggiornare e adeguare le appendici e gli allegati dell’accordo. La necessità di ag- giornare l’accordo è emersa da un lato in seguito all’evoluzione del diritto comunita- rio dai tempi della sua entrata in vigore e, dall’altro, dall’obbligo di abbattere gli o- stacoli tecnici al commercio. Per mantenere l’equivalenza delle norme svizzere a quelle dell’UE e per garantire il corretto funzionamento dell’accordo, sono state av- viate modifiche tecniche riguardanti le appendici e i relativi allegati: allegato 4 (pro- tezione fitosanitaria), allegato 7 (prodotti vitivinicoli), allegato 8 (bevande spiritose), allegato 9 (prodotti biologici), allegato 10 (prodotti ortofrutticoli).
Considerata la sua particolare importanza per la Svizzera e per gli Stati membri dell’UE, il Comitato si è occupato anche dell’intento comune di integrare nell’accordo agricolo disposizioni concernenti la protezione reciproca delle denomi- nazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). L’obiettivo del gruppo di lavoro “DOP” istituito dal Comitato è di preparare un nuovo accordo concernente il riconoscimento reciproco delle DOP e delle IGP.
Clausola evolutiva
La clausola evolutiva (art. 13) consente di sviluppare l’accordo in modo consensuale ossia di estenderne il campo di applicazione da parte del Comitato misto senza la necessità di avviare nuovi negoziati formali. Con l’accordo agricolo le parti si sono impegnate” nell’ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, a proseguire gli sforzi finalizzati a una progressi- va e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli“ e ad “addi- venire a ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe”.
Sulla base della clausola evolutiva, l’UE ha varato un mandato negoziale che con- sente alla Commissione di rivolgere richieste alla Svizzera e di intavolare negoziati per nuove concessioni. La stesura di una lista di richieste, tuttavia, è stata sospesa nel 2004 a favore dell’allargamento a Est. Anche l’agricoltura svizzera, nel frattem- po, ha individuato nuove possibilità d’esportazione per numerosi prodotti, che può far valere in occasione di questi negoziati mediante una propria lista di richieste.
Allargamento a Est dell’UE
Il 1° maggio 2004 sono diventati membri dell’UE dieci nuovi Paesi: Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, la parte greca di Cipro e Malta. Questo allargamento amplia il mercato europeo di 76 milioni di consumatori.
Dal 1° maggio 2004 l’accordo agricolo bilaterale siglato da Svizzera e UE si applica automaticamente anche agli altri dieci nuovi Stati membri. Da un lato, per la Svizze- ra si aprono nuove opportunità di accesso a un mercato ancora più vasto ma dall’altro, l’accordo rappresenta anche una sfida poiché agevola altresì le importa- zioni dai Paesi menzionati.
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Parte generale
Sulla scia dell’allargamento a Est, le concessioni sotto forma di contingenti doganali fatte finora nell’ambito dell’accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e ogni singolo nuovo Stato membro sono state mantenute e rese accessibili a tutta l'UE. Quale contropartita, e per adempiere ai suoi obblighi derivatigli dall’OMC nei con- fronti della Svizzera, l’UE concede alla Svizzera nuovi contingenti a dazio zero di rimonte da ingrasso (4 600 pezzi) e cicoria belga.
1.3.1.3.2 Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 Il Protocollo n. 2 relativo all’Accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e l’Unione Europea nel 1972 contiene disposizioni sullo scambio di prodotti agricoli trasformati. È stato sottoposto a revisione nell’ambito dei Bilaterali II ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2005. Tale revisione ha consentito di liberalizzare il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE migliorando in tal modo l’accesso al mercato dell’UE per l’industria alimentare svizzera. Per tutte le merci contemplate nell’Accordo, l’UE concede ora l’esenzione completa dal dazio. Allo stesso modo, il meccanismo di compensazione del prezzo, che consente di com- pensare le differenze di prezzo dei prodotti agricoli di base contenuti in tali merci, è stato semplificato. Grazie al cosiddetto “sistema di compensazione del prezzo netto” il prezzo non è più basato sulla differenza rispetto al prezzo praticato sul mercato mondiale bensì unicamente sulla differenza di prezzo delle materie prime. Pertanto, nell’ambito della cosiddetta “Schoggigesetz”, le sovvenzioni federali disponibili pos- sono servire a diminuire il prezzo di un maggior numero di materie prime incorpora- te nei prodotti trasformati che la Svizzera esporta verso l’UE, per quanto lo consen- tano gli impegni dell’OMC. Quale fornitore di materie prime per l’industria alimentare, l’agricoltura beneficia an- che di migliori possibilità di accesso al mercato nell’UE. Il nuovo Protocollo n. 2 vieta invece ogni misura di compensazione dei prezzi per lo zucchero contenuto nei pro- dotti agricoli trasformati e scambiato tra la Svizzera e l’UE. In futuro, dunque, i prez- zi dello zucchero in Svizzera e nell’UE saranno più o meno equivalenti.
1.3.1.3.3 Ripercussioni della Politica agricola comune (PAC) dell’UE sull’agricoltura svizzera La politica dell’UE e quella della Svizzera sono in costante avvicinamento in seguito alle riforme e ai nuovi impegni previsti nel quadro dell’OMC. I pagamenti diretti dell’UE, svincolati dalla produzione e vincolati a criteri ecologici ed etologici, perse- guono gli stessi obiettivi delle esigenze ecologiche che la Svizzera esige sin dal 1999. Tale avvicinamento rafforzerà la politica agricola svizzera sul piano interna- zionale.
A livello dei prezzi, invece, la concorrenza si inasprirà. Con la riduzione del prezzo d’intervento per burro e latte scremato in polvere e con la prevista estensione gra- duale delle quote del latte si profila una possibile pressione sui prezzi di mercato di tutti i latticini e in particolare del formaggio: dal 2007, infatti, si concretizzerà la com- pleta liberalizzazione del commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE. La sop- pressione del contingentamento lattiero svizzero nel 2009 renderà più flessibile il mercato lattiero al fine di attenuare questi svantaggi comparativi.
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1.3.1.4 Accordi di libero scambio con Stati terzi
La Svizzera negozia accordi di libero scambio con Stati terzi (esterni all’UE) assie- me ai suoi partner dell’AELS Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Gli accordi sono molto importanti soprattutto per l’industria svizzera (chimica, meccanica e orologie- ra) e per il settore svizzero dei servizi (banche, assicurazioni). Senza di essi le e- sportazioni svizzere sarebbero discriminate in quei Paesi con i quali, per esempio l’UE o altri Stati, hanno concluso accordi di libero scambio ottenendo un accesso preferenziale al mercato.
Questi accordi di libero scambio vengono siglati, secondo la prassi giuridica dell’OMC, sulla base dell’articolo XXIV del GATT e devono perciò coprire essen- zialmente tutti i settori di merci compresa l’agricoltura. L’obiettivo di tali negoziati è di ottenere negli Stati partner un accesso al mercato buono almeno quanto quello concesso ai Paesi i cui produttori sono in un rapporto di concorrenza diretta con l’industria svizzera. Nel corso dei negoziati, condotti oggi in gran parte con Paesi emergenti o in sviluppo, la Svizzera deve offrire concessioni tariffali (riduzioni par- ziali o totali sui dazi). Essendo i dazi svizzeri sui prodotti industriali già molto bassi e concentrandosi gli interessi dei partner contrattuali spesso sulle esportazioni agrico- le, la possibilità di fare concessioni sussiste ancora quasi soltanto nel settore agrico- lo. Finora si è riusciti a limitare le concessioni in modo tale da renderle sopportabili per l’agricoltura svizzera; ciò significa che è stato possibile escludere dalle conces- sioni gran parte dei settori sensibili (latte, carne, cereali, vino ecc.). La situazione, però, potrebbe aggravarsi se si dovessero concludere accordi di libero scambio con i maggiori esportatori agricoli del mondo.
Attualmente, la Svizzera ha concluso un accordo di libero scambio con 14 Paesi39. Con Canada, Egitto, SACU (Unione doganale dell’Africa australe Botswana, Nami- bia, Lesotho, Sudafrica e Swaziland), con la Corea del Sud e la Thailandia attual- mente sono in corso trattative. Ulteriori negoziati sono previsti con Algeria, Giappo- ne, Cooperazione del Golfo e MERCOSUR (Argentina, Brasile, Paraguay e Uru- guay). Inoltre, sono effettuati dei sondaggi preliminari in vista di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti quale secondo mercato svizzero d’esportazione per im- portanza. Un accordo di questo genere comporterebbe per l’agricoltura svizzera considerevoli perdite supplementari di introiti.
1.3.1.5 Libero accesso per i Paesi meno avanzati (PMA)
Nel 2001, il Consiglio federale ha deciso di abbassare progressivamente i dazi ap- plicabili ai prodotti agricoli provenienti dai PMA40. Il provvedimento rientra nel qua- dro della politica di sviluppo della Svizzera e risponde a un’iniziativa lanciata dalla Comunità europea con lo stesso obiettivo di promuovere le esportazioni dei Paesi in sviluppo più poveri (“tutto, fuorché le armi”). A partire dal 1° gennaio 2002 i PMA hanno dunque potuto beneficiare di una prima riduzione media del 30 per cento ri- spetto alla tariffa normale su tutti i prodotti agricoli che non erano ancora oggetto di un trattamento preferenziale. Il 1° aprile 2004, i PMA hanno beneficiato di una se- conda riduzione tariffale compresa tra il 55 e il 75 per cento della tariffa normale. L’obiettivo a medio termine del Consiglio federale è di accordare la franchigia doga-
39 Bulgaria, Cile, Croazia, Israele, Giordania, Libano, Macedonia, Messico, Marocco, Gaza e Cisgiordania (OLP), Romania, Singapore, Tunisia e Turchia. 40 La lista dei PMA è stata aggiornata all’1.04.2004. È stato inserito il Senegal, mentre la Bosnia e Erzegovina, l’Albania e Malta sono state tolte dalla lista, che conta ora 49 Paesi.
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Parte generale
nale totale ai PMA. La data di quest’ultima tappa, tuttavia, non è ancora fissata. Il Parlamento si pronuncerà in merito nel 2006 nell’ambito dei dibattiti concernenti la revisione del decreto sulle preferenze tariffali41.
Gli interessi dell’agricoltura svizzera sono protetti mediante una clausola di salva- guardia per i prodotti agricoli che finora non ha dovuto essere invocata. Essa con- sente di sospendere le preferenze doganali in caso di serie crisi sui mercati svizzeri. Le autorità doganali, inoltre, continuano a combattere contro gli abusi (norme di ori- gine).
Le importazioni di prodotti agricoli provenienti dai PMA sono rimaste marginali (81 mio. di franchi, ossia l’1,1 % delle importazioni agricole nel 2003). I prodotti importati erano principalmente il caffé crudo (23 mio. di franchi), il tabacco grezzo (17), le rot- ture di riso per l’alimentazione animale (5) e la frutta (2). Finora non vi è stata impor- tazione di animali, carne o zucchero.
1.3.2 Sviluppi internazionali nel sistema delle Nazioni Unite e in Euro-
pa Oltre alla politica commerciale internazionale, diversi sviluppi internazionali richie- dono interventi concreti sul piano nazionale che sono esposti qui di seguito.
1.3.2.1 Modelli di produzione e consumo sostenibili
La Conferenza dell’ONU sull’ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 è stata uno dei punti chiave per rivedere la questione del consumo sostenibile. Al vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 è stata e- laborata una “cornice decennale di programmi per modelli di produzione e consumo sostenibili”, concretizzata nel 200342 con l’avvio del processo di Marrakesch. Nell’UE la Politica integrata relativa ai prodotti (PIP), che sarà concretizzata in colla- borazione con l’economia, assume un ruolo chiave. Nella Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 del Consiglio federale, un provvedimento si occupa dell’introduzione della PIP. Nel settore dell’agricoltura si sta lavorando sullo stru- mento “bilancio ecologico” con cui possono essere configurate le ripercussioni sull’ambiente di un prodotto durante il suo intero ciclo vitale. La PIP è una base in- ternazionale per una label, che offre all’agricoltura l’opportunità di profilarsi con der- rate alimentari prodotte con certezza in modo sostenibile.
1.3.2.2 Diversità biologica
Nel settore della diversità biologica il Trattato internazionale sulle risorse fitogeneti- che per l’alimentazione e l’agricoltura e la Convenzione sulla diversità biologica ri- vestono un’importanza centrale per l’agricoltura svizzera.
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura Il Trattato è entrato in vigore per la Svizzera il 20 febbraio 2005. Si tratta di un suc- cesso politico per un’agricoltura sostenibile con i suoi compiti diversificati. Aspetti essenziali della multifunzionalità dell’agricoltura ricevono in questo modo un ricono-
41 RS 632.91 42 http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption/MarrakechReport.pdf
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Condizioni quadro future
scimento internazionale. Obiettivo del Trattato è di garantire la futura disponibilità della diversità delle risorse fitogenetiche. Esso disciplina l’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e contiene disposizioni e provvedi- menti finalizzati a mantenerle e a utilizzarle in modo sostenibile. Un elemento impor- tante per la cooperazione internazionale nei settori della ricerca e della coltivazione è costituito dal sistema multilaterale per l’accesso facilitato alle risorse fitogenetiche e per la ripartizione dei vantaggi che derivano dall’utilizzazione di un simile materia- le. Il Trattato sollecita gli Stati firmatari a sviluppare e promuovere la diversità dei si- stemi di gestione mediante politiche agricole sostenibili. Occorre mettere a punto programmi di ricerca che abbiano come obiettivo di conservare e promuovere la di- versità biologica nell’agricoltura e la produzione vegetale. Occorre inoltre dare il via anche ai lavori necessari a inventariare e a conservare a lungo termine la diversità delle risorse fitogenetiche. In Svizzera, il Trattato è realizzato nell’ambito della legi- slazione sull’agricoltura (cfr. n. 1.2.2.2.1) e della cooperazione allo sviluppo.
Convenzione sulla diversità biologica La Convenzione multilaterale sulla diversità biologica (Convenzione sulla diversità biologica) persegue tre obiettivi: conservare la diversità biologica, utilizzare in modo sostenibile i suoi elementi, ripartire in modo giusto ed equo i vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse fitogenetiche. Mentre il Trattato internazionale sulle risor- se fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura si concentra sugli aspetti impor- tanti dal profilo agronomico, la Convenzione si occupa della diversità biologica e della ripartizione dei vantaggi in generale. Nella Convenzione, la diversità biologica nell’agricoltura è caratterizzata dalle quat- tro dimensioni seguenti:
¾risorse genetiche di piante coltivate, animali da reddito, piante “selvatiche” coltivate e animali “selvatici” allevati nonché loro simili che vivono in libertà;
¾prestazioni ecologiche della diversità biologica, per esempio ciclo dei nutrien- ti, regolazione di organismi nocivi e malattie, conservazione e promozione delle specie locali che vivono allo stato selvatico e del loro habitat;
¾fattori abiotici che influiscono su questi aspetti;
¾dimensioni socioeconomiche e culturali tra cui conoscenze tradizionali e loca- li sulla diversità biologica nell’agricoltura. Ogni parte contraente è tenuta a mettere a punto strategie nazionali, piani o pro- grammi volti a conservare e a gestire in modo sostenibile la diversità biologica e a integrarla nelle politiche settoriali. I provvedimenti nazionali già esistenti non sono sufficienti a soddisfare appieno gli obiettivi della Convenzione. Per questa ragione gli esperti propongono di elaborare una strategia nazionale in materia di diversità biologica. Informare e sensibilizzare i consumatori e le famiglie contadine sul valore della diversità biologica e sull’importanza di sfruttarla in modo sostenibile assumono un’importanza centrale.
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Parte generale
1.3.2.3 Clima, aria
Per quanto riguarda il clima e l’aria sono rilevanti il Protocollo di Kyoto e la Conven- zione ONU/CEE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (Convenzione di Ginevra). L’obiettivo finale della Convenzione di Ginevra è di stabilizzare le emissioni a effetto serra a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Il Protocollo di Kyoto ne quantifica gli obiettivi per il pe- riodo 2008-2012. La Svizzera si è impegnata ad abbassare nel periodo 2008-2012 le emissioni dei sei principali gas a effetto serra dell’8 per cento in media e di ripor- tarle al di sotto del livello del 1990. Non vi sono obiettivi di riduzione specifici per settore. In considerazione dello scopo finale della Convenzione di Ginevra saranno necessarie ulteriori riduzioni. L’agricoltura svizzera ha abbassato le proprie emissio- ni di gas a effetto serra in modo più sensibile di altri settori economici. Degli 8 protocolli della Convenzione ONU/CEE sull’inquinamento atmosferico tran- sfrontaliero a lunga distanza, per l’agricoltura è importante soprattutto il Protocollo di Göteborg del 1999 sulla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico. Obiettivo del Protocollo è di limitare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili. A lungo termine non devono più essere superati livelli critici di inquinamento. Per limitare le emissioni di ammoniaca è stata fissata come obiettivo una riduzione pari al 13 per cento (1990: 65 000 t N in NH3; 2010: 53 400 t N in NH3. L’agricoltura ha raggiunto questi valori. Tuttavia sono necessarie ulteriori riduzioni delle emissioni di inquinanti che saranno negoziate per il periodo successivo al 2010.
1.3.2.4 Acqua
Convenzioni internazionali Dal 1998 la Svizzera è membro della Convenzione OSPAR per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est. Un obiettivo consiste nel ridurre le immissioni di fosforo e azoto ciascuno del 50 per cento rispetto al 1985; in questo caso, si tratta di immissioni totali e non soltanto di quelle provenienti dall’agricoltura. La Svizzera ha già superato l’obiettivo per quanto riguarda il fosforo, mentre non l’ha ancora raggiunto con l’azoto. Tra il 1985 e il 2001 le immissioni di fosforo nel Reno riconducibili all’agricoltura svizzera sono scese del 38 per cento, quelle di azo- to del 18 per cento.
Oltre alla Convenzione OSPAR, altre due convenzioni esigono che l’agricoltura ri- duca gli apporti di azoto: la Convenzione sulla protezione delle acque del lago di Costanza dall’inquinamento e la Convenzione per la protezione del Reno.
Politica dell’UE in materia di acque Con la direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di ac- que43 si creano strumenti di ampia portata e di orientamento globale per una prote- zione delle acque applicabile in tutta l’area UE. La direttiva è entrata in vigore nel 2000 e mira a migliorare sistematicamente e a raggiungere un "buono stato“ di tutte le acque dell’UE entro il 2015. Fanno parte degli elementi centrali della direttiva
43 Direttiva 2000/60/CE.
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Condizioni quadro future
l’obbligo degli Stati membri di fissare obiettivi ambientali per le acque superficiali e sotterranee e di elaborare piani di gestione dei bacini idrografici coinvolgendo il pubblico per raggiungere tali obiettivi. A questo scopo, la direttiva prevede determi- nati strumenti. Oltre alle altre direttive, la direttiva sui nitrati fornisce indicazioni per il buono stato chimico. Essa obbliga gli Stati membri a designare le zone vulnerabili o ad applicare i programmi d’azione conformemente alla direttiva in tutto il loro territorio nazionale. La Germania e l’Austria hanno scelto la seconda via. Una disposizione importante della direttiva consiste nel limitare l’azoto totale per ettaro e anno a 170 chilogram- mi, corrispondenti a 1,6 UBGF, nell’apporto al terreno di concime aziendale in zone vulnerabili.
1.3.2.5 Benessere degli animali
In un confronto internazionale, il livello di protezione degli animali in Svizzera è alto. Una gran parte dei disciplinamenti in materia di allevamento di bestiame da reddito è più severa a livello elvetico che all’estero. La Svizzera ha un ruolo di precursore in diversi settori: l’allevamento in batteria di galline ovaiole, per esempio, è vietato di fatto dal 1991. Nell’UE, invece, questo tipo di allevamento è ammesso ancora fino al 2012, anche se singoli Paesi, come la Germania, hanno già applicato il divieto. Tut- tavia, in alcuni Paesi vi sono prescrizioni ancora più severe che in Svizzera.
Nell’UE esistono direttive in materia di allevamento di galline ovaiole, vitelli e maiali e direttive del Consiglio d’Europa sul trasporto di animali vivi. I singoli Stati devono trasporre tali direttive nel diritto nazionale con la possibilità, tuttavia, di emanare di- sposizioni più severe. È probabile che la densità normativa in seno all’UE aumenti ancora per eliminare distorsioni della concorrenza nel mercato comune.
1.3.2.6 Conclusione
Strategie e provvedimenti internazionali volti a ridurre i rischi globali per l’ambiente assumono un’importanza sempre maggiore. In quanto organo di coordinamento, l’ONU svolge in questo contesto un ruolo chiave. Per la politica agricola le relative convenzioni nei settori della diversità biologica e dell’aria sono molto importanti. Da diversi sviluppi si evince che l’UE sta recuperando terreno nei confronti della Svizze- ra nei settori dell’ambiente e della protezione degli animali. Un ambiente intatto e un paesaggio attraente sono fattori molto importanti per la Svizzera. La politica integra- ta dei prodotti offre all’agricoltura l’opportunità di profilarsi con alimenti prodotti con certezza in modo sostenibile.
1.3.3 Settori politici nazionali
1.3.3.1 Politica economica delle aree rurali
L’agricoltura è strettamente legata agli altri settori economici delle aree rurali. Oltre alla politica agricola, anche altre politiche settoriali e, naturalmente, la politica regio- nale sono finalizzate a incentivare lo sviluppo economico delle aree rurali. Nel con- cepire la politica agricola occorre tener conto degli sviluppi nei settori politici men- zionati e sfruttare le sinergie. Ciò risulta tanto più necessario se si pensa che l’agricoltura può contare sempre meno sulla protezione alla frontiera e sul sostegno
61
Parte generale
della Confederazione per la vendita dei suoi prodotti, ma deve creare valore aggiun- to su mercati sempre più liberi.
1.3.3.1.1 Politica regionale La politica regionale avrà un nuovo orientamento e un messaggio concernente una nuova legge quadro è previsto ancora nel corso del 2005. All’inizio del 2007 sarà proposto al Parlamento, con un secondo messaggio, un primo programma plurien- nale relativo all’applicazione inclusi i limiti di credito. I principali problemi economici delle regioni di montagna e delle aree agricole consi- stono nel riuscire a superare con successo i cambiamenti strutturali e a prevenire l’esodo dei giovani qualificati per mancanza di posti di lavoro interessanti (la cosid- detta “fuga di cervelli”). Da lavori effettuati da esperti e da alcune valutazioni è e- merso che l’attuale politica regionale può contribuire solo in minima parte a risolvere tali problemi. La nuova politica regionale deve dunque essere orientata sistematicamente sull’incentivazione della creazione di valore aggiunto a livello regionale. Oltre alle in- frastrutture vi sono attualmente numerosi altri fattori che sono decisivi nella compe- tizione fra le piazze economiche interregionali e internazionali. Fra questi fattori in- fluenzabili dai Cantoni e dalle regioni figurano la formazione di base, il perfeziona- mento, la ricerca, il trasferimento di conoscenze e di tecnologia, un contesto incline al rischio e favorevole alle innovazioni, la densità e la qualità delle relazioni perso- nali, l’efficienza delle organizzazioni locali o delle reti regionali. È evidente che le regioni di montagna e le altre zone rurali in Svizzera devono con- tribuire alla crescita endogena e assumere nel contempo anche molti compiti com- plementari per la società e i centri urbani. Tali prestazioni devono tuttavia essere fornite mediante la NPC (n. 1.3.3.4) e altri compiti di natura politica che hanno lo scopo di retribuire le prestazioni d’interesse generale. È necessario armonizzare in futuro le politiche federali e rafforzare la cooperazione tra quelle che contribuirebbe- ro a garantire le prestazioni e la competitività delle regioni di montagna e delle zone rurali.
1.3.3.1.2 Parchi d’importanza nazionale Il 23 febbraio 2005, il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)44. Con l’avamprogetto si istituirà il fondamento giuridico per i parchi d’importanza nazionale. Si pensa a tre categorie di parchi: parchi nazionali, parchi naturali periurbani e – di particolare importanza per l’agricoltura e le aree rurali - parchi naturali regionali.
Nel caso dei parchi naturali regionali l’accento è posto su uno sviluppo sostenibile della regione. Con questi parchi saranno create condizioni quadro volte a rafforzare la cooperazione tra settore primario, artigianato e settore terziario e a incentivare lo smercio di prodotti regionali. Se adempie i requisiti di legge, un parco viene ricono- sciuto dalla Confederazione e ottiene la label “parco d’importanza nazionale”. La la- bel mira a sostenere la valorizzazione del potenziale regionale di creazione di valore aggiunto. In base al principio della libera volontà saranno riconosciuti soltanto parchi
44 FF 2005 1945
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Condizioni quadro future
basati su iniziative regionali, finanziati dalla popolazione locale e inclusi in un pro- gramma cantonale. Nelle disposizioni legali e d’esecuzione le condizioni quadro sa- ranno concepite in modo che lo sviluppo regionale tenga conto di tutte e tre le di- mensioni della sostenibilità mantenendole in un rapporto equilibrato.
1.3.3.1.3 Foreste Le foreste rivestono ancora un ruolo cruciale per l’agricoltura sia perché molti agri- coltori sono anche proprietari di boschi sia perché la lavorazione del legno offre pro- spettive d’impiego nelle aree rurali. Con la corrente revisione parziale della legge fo- restale (LFo) si intende non solo migliorare l’efficienza dell’economia forestale, ma anche rivedere diverse disposizioni tenendo in considerazione l'aspetto dell'avan- zamento naturale del bosco. Per il settore primario è importante attenuare il divieto di disboscamento e l’obbligo del rimboschimento compensativo per proteggere le superfici agricole migliori. In futuro, la denominazione di origine di prodotti silvicoli e della lavorazione del le- gno deve poter essere protetta. La registrazione e la protezione delle denominazioni nonché le procedure saranno disciplinate dalla legislazione sull’agricoltura. In que- sto modo si sfrutteranno sinergie preziose e si aumenteranno le opportunità di smercio del legname nazionale.
1.3.3.1.4 Energia Con la revisione della legge sull’imposizione degli oli minerali i carburanti ottenuti da risorse rinnovabili saranno esenti d’imposta. L’iniziativa parlamentare Dupraz chiede un’indennità concreta per l’immissione in rete di elettricità ottenuta da fonti rinnova- bili (cfr. n. 1.3.3.2)45. L’obiettivo a medio termine della Confederazione è di raddop- piare lo sfruttamento della biomassa46.
Finora la quota agricola dello sfruttamento della biomassa per la produzione di bio- gas o etanolo in Svizzera è piuttosto ridotta. Esiste un potenziale notevole soprattut- to per quanto riguarda la produzione di biogas. Aumentando l’uso della biomassa per produrre energia, nelle aree rurali si potrebbe creare ulteriore valore aggiunto proveniente da risorse proprie. L'utilizzo della biomassa, inoltre, potrebbe contribui- re a garantire l’approvvigionamento di energia e a raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di protezione del clima e nel contempo eserciterebbe anche un effetto positivo sull’efficienza energetica dell’agricoltura (es. produzione di energia dal le- tame).
1.3.3.1.5 Conclusione Le riforme in corso concernenti lo sviluppo economico delle aree rurali aprono all’agricoltura nuove opportunità e nuove prospettive. La priorità è data alla promo- zione della creazione di valore aggiunto nelle aree rurali da cui derivano nuove pos- sibilità di valorizzare i propri prodotti (collaborazione intersettoriale) o di ampliarne la gamma (servizi, produzione di energia da biomassa). Dall’altro lato le revisioni di legge in corso daranno nuovi impulsi all’economia nelle aree rurali. In tal modo po-
45
03.462 Iv. pa. Dupraz, Elettricità da fonti rinnovabili.
46 UFE (2004): Konzept der Energieforschung des Bundes 2004 bis 2007 (d/f).
63
Parte generale
trebbero aprirsi nuove opportunità per gli agricoltori e le contadine di esercitare un’attività accessoria o complementare al di fuori del settore agricolo.
Un importante strumento di promozione a livello federale è la politica regionale, at- tualmente in fase di reimpostazione, che offre una base per coordinare i diversi set- tori politici a livello regionale. Sono previsti accordi programmatici con i Cantoni che, oltre ai provvedimenti previsti dalla politica regionale, possono contenere provvedi- menti propri delle politiche settoriali le quali, tuttavia, sono finanziate dai rispettivi preventivi della Confederazione e sono seguite dagli uffici competenti. Sia all’interno sia all’esterno degli accordi programmatici, i provvedimenti devono essere armoniz- zati in ogni caso alla strategia e alle impostazioni del Cantone e della regione inte- ressati. L’armonizzazione bilaterale tra i diversi settori deve essere attuata in occa- sione della revisione delle rispettive leggi (legge forestale, legge sul CO2 ecc.).
1.3.3.2 Pianificazione del territorio
Poiché che il diritto vigente in materia di pianificazione del territorio limita fortemente le possibilità di esercitare attività supplementari non agricole nell’azienda agricola, nell’ambito di una revisione anticipata della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) saranno allentate di- verse norme concernenti la costruzione fuori delle zone edificabili. Il messaggio re- lativo alla revisione parziale anticipata sarà adottato dal Consiglio federale nell’autunno 2005, mentre l’entrata in vigore degli adeguamenti di legge è prevista per il 1° gennaio 2007. La revisione comprende i punti esposti qui di seguito.
¾ La limitazione, secondo la quale un ampliamento interno o la costruzione di un’azienda accessoria non agricola possono essere realizzati soltanto se un’azienda non riesce a continuare a esistere senza questa ulteriore fonte di reddito, sarà soppressa.
¾ Finora è possibile costruire un’azienda accessoria non agricola solo all’interno del volume dell’edificio esistente. D’ora in poi, saranno concessi anche am- pliamenti all’esterno del volume esistente a determinate condizioni (per esem- pio per gli agriturismo).
¾ Gli impianti di produzione di energia da biomassa saranno ora considerati con- formi alla zona agricola se la biomassa trasformata è in stretta relazione con l’agricoltura e con l’azienda d’ubicazione47.
¾ Sono previste a agevolazioni anche per quanto riguarda l’allevamento di ani- mali effettuato per hobby da non agricoltori48.
Una revisione globale del diritto in materia di pianificazione del territorio è contem- plata dal programma di legislatura in corso. Essa affronterà questioni relative allo sviluppo delle città e degli agglomerati, alla ridefinizione delle zone e alla loro impor- tanza materiale nonché al trattamento delle diverse peculiarità regionali. Nel 2007 il Consiglio federale prevede di adottare un messaggio in proposito destinato alle Camere federali.
47
03.462 Iv. Pa. Dupraz. Elettricità da fonti rinnovabili.
48
04.472 Iv. Pa. Darbellay. Allevamento di cavalli nelle zone agricole.
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Condizioni quadro future
1.3.3.3 Ambiente
La legislazione in materia ambientale contiene le prescrizioni per tutte le attività che inquinano o esauriscono le risorse naturali. L’agricoltura ne è particolarmente inte- ressata poiché produce interagendo con la natura su ampia scala e in modo molto visibile per l’opinione pubblica e si occupa della manutenzione e della configurazio- ne del paesaggio. Per il settore primario sono particolarmente rilevanti i settori della protezione della natura e del paesaggio, del suolo, dell’acqua e dell’aria. Il legislato- re ha concretizzato lo stato ecologico auspicato e ha emanato le disposizioni ne- cessarie per applicarlo in molti campi. Secondo il rapporto sulle misure di igiene dell’aria adottate dal Consiglio federale e dai Cantoni, le emissioni di ammoniaca devono essere ridotte del 40-50 per cento rispetto al 1995.
L’esecuzione del diritto ambientale compete in linea di principio ai Cantoni. Con l’introduzione della base legale per i pagamenti diretti nel 1993, la politica agricola ha assunto un ruolo importante nella realizzazione delle disposizioni ecologiche. I pagamenti diretti vengono concessi soltanto se sono adempiute le prescrizioni del diritto ambientale determinanti per la produzione agricola.
Le decisioni o i piani seguenti nel settore ambientale concerneranno l’agricoltura nella fase di applicazione della PA 2011. 49 ¾ Con l’applicazione dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua e delle linee direttrici Corsi d'acqua Svizzera in futuro alcune superfici agricole utili sa- ranno destinate alla protezione contro le inondazioni e alla salvaguardia della naturale funzione dei corsi d'acqua. Mediante una gestione e una cura ade- guate l'agricoltura fornisce un notevole contributo alla sicurezza contro le inon- dazioni e alla funzionalità ecologica. Se si constatano ripercussioni sull’avvicendamento delle colture (n. 1.2.2.2.1) devono essere trovati provve- dimenti di compensazione equivalenti. 50 ¾ Conformemente agli obiettivi della Concezione “Paesaggio svizzero” , in un prossimo futuro saranno coltivati nelle regioni di pianura 65 000 ettari di super- ficie agricola utile quale superficie di compensazione ecologica di alto valore qualitativo. L’ordinanza sulla qualità ecologica51 fornisce uno strumento appro- priato per conseguire, in particolare, anche l’obiettivo della qualità fissato in re- lazione con la LPN.
¾ Il 15 dicembre 2003, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC, in base a un rapporto della CdG-N, di migliorare gli effetti dell’inventario federale dei pae- saggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP)52, in particolare ancorandoli in modo più efficiente nei settori politici importanti dal profilo della pianificazione del territorio. Tali modifiche concernono in particolare l’agricoltura, poiché utilizza e si occupa della manutenzione delle superfici all’interno di tali inventari. Provvedimenti concreti saranno messi a punto a li- vello bilaterale tra l’UFAG e l’UFAFP.
49 RS 721.100.1 50 UFAFP (1998): Concezione „Paesaggio Svizzera“ (CPS). Questo strumento è stato approvato dal Consiglio federale il 19 dicembre 1997 quale concezione ai sensi dell’articolo 13 LPT. Essa è vincolante per i servizi federali competenti. 51 RS 910.14
52 FF 2004 681, FF 2004 691 e FF 2004 771
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Parte generale
1.3.3.4 Politica finanziaria e fiscale
Il 2 dicembre 2001, gli elettori hanno deciso a grande maggioranza di introdurre il freno all’indebitamento, uno strumento che impone una stabilizzazione del disavan- zo della Confederazione su tutto l'arco del periodo congiunturale. Dopo che, alla fi- ne del 2002, le entrate della Confederazione sono letteralmente crollate, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento due programmi di sgravio53 per equilibrare nuovamente le uscite e le entrate. Al momento non è previsto un altro programma di sgravio. Tuttavia, se le entrate non dovessero evolversi secondo quanto preventiva- to, non sono escluse altre misure di risparmio. Nell’ambito della pianificazione delle uscite, la Confederazione dovrà fissare le priorità in modo ancora più severo. Per settori quali la formazione e la ricerca le uscite dovrebbero continuare ad aumenta- re, mentre i mezzi finanziari destinati all’agricoltura e all’alimentazione saranno mantenuti stabili. La quota dell’agricoltura alle uscite totali della Confederazione, quindi, continuerà a scendere (cfr. n. 1.6).
Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
Obiettivo della NPC è di definire separatamente i compiti di Confederazione e Can- toni, disciplinare con chiarezza le competenze e configurare il sistema di compen- sazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni stessi in modo da essere maggiormente orientato alle prestazioni. In un primo pacchetto sono state create le condizioni costituzionali accettate nella votazione popolare del 28 novem- bre 200454, mentre un secondo pacchetto contiene gli adeguamenti legislativi ne- cessari. La procedura di consultazione si è conclusa a metà febbraio 2005. Dopo il dibattito parlamentare, che si terrà presumibilmente nel 2006, l’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2008. Un terzo pacchetto si occuperà, infine, della dota- zione dei fondi di perequazione.
Nella legislazione sull’agricoltura la ripartizione dei compiti ha l’effetto di attribuire soltanto alla Confederazione la competenza in materia di allevamento. Nel settore della consulenza agricola la Confederazione riprende gli attuali contributi dei mem- bri delle due centrali di consulenza, mentre i Cantoni finanziano i propri servizi di consulenza. I miglioramenti strutturali nell’agricoltura continuano a essere un compi- to comune affidato a Confederazione (prescrizioni strategiche e alta vigilanza) e Cantoni (approvazione e attuazione dei progetti). La capacità finanziaria dei Cantoni viene considerata soltanto nell’ambito della perequazione finanziaria e non più in re- lazione ai contributi della Confederazione. Di conseguenza, in futuro i contributi se- condo l’ordinanza sui miglioramenti strutturali e secondo l'ordinanza sulla qualità ecologica nonché la distribuzione delle risorse degli aiuti per la conduzione azienda- le non saranno più differenziati in base alla capacità finanziaria dei Cantoni. Riforma dell’imposta sulle società II Il 22 giugno 2005, il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo all’imposta sulle società II che si prefigge, in particolare, di attenuare la doppia im- posizione e prevede misure mirate per sgravare le PMI. Anche la flessibilizzazione del disciplinamento concernente l’imposizione degli utili di liquidazione, prevista nell’ambito della Politica agricola 2007, è oggetto di tale riforma.
53 FF 2003 4857 e FF 2005 659
54 FF 2005 849 e FF 2003 5745
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Condizioni quadro future
La cessazione dell’attività lucrativa da parte di un lavoratore indipendente implica, in generale, sul piano fiscale un trasferimento della sostanza commerciale alla sostan- za privata. Gli utili realizzati (utili di liquidazione) sono soggetti all’imposta diretta sul reddito a livello federale, cantonale e comunale. Gli utili di liquidazione rappresenta- no la somma degli ammortamenti effettuati che hanno contribuito alla costituzione delle riserve occulte. Per gli indipendenti, tali riserve costituiscono una quota deter- minante della previdenza per la vecchiaia. L’imposizione degli utili di liquidazione può comportare una mancanza di liquidità ostacolando in tal modo la cessazione anticipata dell’attività dell’azienda. Nell’ambito della riforma si prevede, da un lato, di ridurre il tasso d’imposizione sugli utili di liquidazione e, dall’altro, di consentire la cessazione e l’affitto di un’azienda senza l’imposizione di tali utili.
1.3.4 Progresso tecnico
Da quando esiste l’agricoltura, il progresso tecnico ne caratterizza lo sviluppo. L’applicazione delle innovazioni tecniche nel settore primario rende possibile pro- durre gli alimenti con un fabbisogno sempre più ridotto dei fattori di produzione ma- nodopera, capitale e suolo. Parallelamente, la manodopera è spesso sostituita dai capitali: in altre parole, con investimenti in macchine più efficienti è possibile ridurre il fabbisogno di manodopera. Dal 1990, perciò, la produttività della manodopera nell’agricoltura svizzera è aumentata del 15 per cento (n. 1.2.1.1.1).
I progressi nella tecnica di produzione agricola possono essere suddivisi nei se- guenti tre gruppi di innovazioni:
¾biochimiche
¾meccanico-elettroniche
¾organizzativo-istituzionali
Le innovazioni biochimiche apportano non solo maggiori rese per unità di superficie nel settore della produzione vegetale, aumenti della produzione di latte e degli in- crementi giornalieri di peso nella produzione animale, ma migliorano anche la quali- tà dei prodotti. Questa maggiore efficienza si ottiene principalmente mediante una selezione mirata, ma anche adeguando con precisione sempre maggiore concima- zione, protezione fitosanitaria, alimentazione ecc. ai bisogni delle piante e degli a- nimali. Dal 1960, per esempio, la produzione media di latte in Svizzera è aumentata costantemente di 70 kg l’anno e anche per il futuro si può calcolare un’ulteriore cre- scita di quest’ordine di grandezza. Gli incrementi giornalieri di peso nella produzione di carne e di uova e le rese nella campicoltura, invece, si scontrano sempre di più contro limiti naturali.
Nell’ultimo decennio è aumentata anche l’efficienza dell’impiego dei mezzi di produ- zione. I concimi aziendali vengono sparsi in misura più conforme al fabbisogno e con procedimenti che garantiscono perdite minori, consentendo di ridurre sensibil- mente l’impiego di concimi minerali. In questo settore sussiste ancora un enorme potenziale. I prodotti per il trattamento delle piante non sono più impiegati a scopo profilattico secondo le prescrizioni PER, ma soltanto una volta raggiunta la soglia nociva.
L’applicazione dei progressi in campo biochimico può essere oggetto di aspri e con- troversi dibattiti con il risultato che le opportunità esistenti non vengono sfruttate per
67
Parte generale
motivi etici, ecologici o di politica sanitaria. In Svizzera, per esempio, l’impiego di ormoni e sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali è vieta- to. Anche le piante transgeniche non sono state finora coltivate nel nostro Paese.
Nel caso delle innovazioni meccanico-elettroniche (p. es. nuovi sistemi di raccolta o di mungitura) le riserve sociali sono nettamente inferiori rispetto all’applicazione dei progressi in campo biochimico. La decisione se applicare o meno il progresso mec- canico-elettronico spetta al capoazienda. Oltre al necessario capitale d’investimento, l’impiego presuppone una determinata struttura aziendale affinché la produttività aumenti nella misura auspicata. La tecnica oggi disponibile richiede, nel- la maggior parte dei settori, superfici ed effettivi di bestiame minimi. Il progresso meccanico-elettronico, perciò, dà una spinta decisiva al mutamento strutturale. Ne costituiscono un esempio l’elaborazione elettronica dei dati nella produzione vegeta- le, la navigazione satellitare GPS, i robot per la mungitura o il software per la ge- stione delle greggi.
Sul piano aziendale, l’impiego di questo tipo di progresso tecnico può avere riper- cussioni a livello di economia del lavoro, conseguenze economiche e, quindi, sociali che influiscono anche sul processo di adeguamento strutturale. Le innovazioni mec- canico-elettroniche possono essere utili anche per l’ambiente (lavorazione minima del suolo, spandiliquame, trattamento del letame ecc.). Sull’esempio dell’allevamento di animali da latte, un ramo aziendale per tradizione ad alta intensi- tà di lavoro, si illustra qui di seguito un’evoluzione di questo tipo. Con un sistema di foraggiamento e di mungitura moderno il fabbisogno di tempo e l’onere fisico sono stati costantemente ridotti (figura 27). Il robot per la mungitura55, per esempio, con- sente in primo luogo maggiore flessibilità nell'impiego della manodopera tanto che non è più necessario osservare orari di mungitura fissi. Il lavoro si trasforma da un’attività fisica pesante a una mentale più complessa, in particolare quando si trat- ta di osservare gli animali o di lavorare al computer.
Rispetto allo stallo per la mungitura a spina di pesce, con un robot il tempo impiega- to per mungere una mandria di 50 mucche si riduce in media di circa un terzo56 e anche l’onere fisico cala nettamente. Il rovescio della medaglia consiste nella ne- cessità di effettuare investimenti maggiori e, di conseguenza, in un rischio imprendi- toriale più elevato. Inoltre, a causa del tipo di funzionamento, occorre prevedere un onere psichico maggiore quasi 24 ore su 24. Dal punto di vista economico, il robot per la mungitura conviene a partire da un contingente lattiero annuo di circa
500 000 chilogrammi. Affinché questa quantità possa essere munta da uno stallo
sono necessarie elevate produzioni di latte per mucca.
55 Kaufmann, R.; Ammann, H.; Hilty, R.; Nosal, D. u. M. Schick (2001): Automatisches Melken. Rapporti FAT n. 579, Agroscope FAT Tänikon. 56 Schick, M. (2000): Arbeitszeitbedarf verschiedener Melkverfahren. Rapporti FAT n. 544, Agroscope FAT Tänikon.
68
Condizioni quadro future
Figura 27 Fabbisogno di tempo di lavoro e movimentazione di massa per vacca da latte
120 Mungit. Lav.rest. Foragg. Letame Massa/vacca 90
Umh per vacca e anno 100 75
t per vacca e anno 80 60 60 45 40 30 20 15 0 0 Impianto di mungitura Impianto di mungitura a Stallo per la mungitura Robot per la mungitura con secchio raccolta centralizzata Posta corta:15 vacche P. corta: 20 vacche Box stabulaz. libera Box a stabulazione libera Imp. mung. con secchio Raccolta centralizz. 50 vacche, stallo per 50 vacche 2 unità di mungitura 3 unità di mungitura mung. tandem 2 x 5 SMA, imp. box singoli, Motofalciatrice, caricatore Motofalc. frontale, Motofalc. frontale, Motofalciatrice frontale,
120 giorni di pascolo caricatore caricatore caricatore
Foraggiam. in porzioni 180 gg. di pascolo 180 gg. di pascolo 180 giorni di pascolo Prep. manuale foraggio Misc.-distrib. mobile Miscelatore- Miscelatore-distributore Somministraz. manuale Gru/benna mordente distributore mobile mobile Massa per vacca: Massa per vacca: Massa per vacca: Massa per vacca: Mungitura 51,9 t Mungitura 5 t Mungitura 1,8 t Mungitura 0,04 t Foraggiamento 19,6 t Foraggiam. 15 t Foraggiam. 5,6 t Foraggiamento 6 t Rimozione letame 1,0 t Rimoz. letame 0,3 t Rimoz. letame 0,4 t Rimozione letame 0,4 t
Fonte: Agroscope FAT Tänikon
Nel quadro del progresso organizzativo-istituzionale rientra un maggiore tasso di uti- lizzazione di macchine e attrezzi – che riducono soprattutto i costi di ammortamento per unità prodotta – in particolare grazie a una collaborazione interaziendale più in- tensa. Dal 1990 al 2003 i costi di noleggio delle macchine e del lavoro salariato hanno subito un netto aumento, mentre i costi propri di macchine e attrezzi sono scesi (cfr. n. 1.2.1.1.2). Collaborazione interaziendale e lavoro salariato consentono l’impiego economico di macchine molto efficienti e costose senza dover necessa- riamente cedere o raggruppare aziende. Esistono tuttavia anche degli ostacoli: le elevate esigenze poste alla logistica e all’autoorganizzazione e, soprattutto, il biso- gno d’autonomia dei contadini.
Conclusione
Il progresso tecnico e soprattutto le innovazioni nel settore della tecnica di produ- zione, disponibili ma non ancora applicate, continuano a offrire all’agricoltura molte- plici opportunità di aumentare la produttività. Le innovazioni consentono in primo luogo di aumentare la produttività del lavoro e di ridurre sensibilmente l’onere fisico. Gli investimenti in macchine, attrezzi e sistemi di stabulazione moderni, tuttavia, hanno senso soltanto se i costi da essi causati non aumentano più di quanto possa- no essere ridotti i costi della manodopera.
Nella misura in cui per beneficiare del progresso tecnico sono necessarie unità a- ziendali di dimensioni maggiori, l’aumento della produttività è vincolato al ritmo del mutamento strutturale. Ulteriori miglioramenti sono possibili mediante un maggiore impiego dei fattori sovraziendali e una maggiore collaborazione tra le aziende me- desime e nell'ambito della catena di creazione di valore aggiunto. La conseguente accresciuta produttività del lavoro continuerà a far calare il bisogno di manodopera nel settore agricolo. I capiazienda – in particolare in occasione del cambio di gene-
69
Parte generale
razione – devono quindi decidere se continuare a sfruttare al massimo la manodo- pera facendo crescere ulteriormente l’azienda, iniziare un’attività accessoria oppure cedere l’azienda a breve o a lungo termine.
1.3.5 Evoluzione dei mercati agricoli
1.3.5.1 Evoluzione internazionale dell’approvvigionamento e
dell’alimentazione Le valutazioni esposte qui di seguito concernenti l’evoluzione della produzione agri- cola e della situazione alimentare a livello mondiale si basano su previsioni elabora- te dall’OCSE e dalla FAO57.
Superfici
Si parte dal presupposto che le superfici agricole utili nei Paesi in sviluppo aumente- ranno del 12,5 per cento, ossia di 120 milioni di ettari; l’aumento rallenterà con il passare del tempo. Per questo motivo, incrementare le rese rimane l’unica possibili- tà di accrescere la produzione. In tutto il mondo entro il 2030 le superfici irrigate aumenteranno di circa un quinto arrivando a 242 milioni di ettari. L’aumento del li- vello del mare, conseguenza del riscaldamento dell’atmosfera terrestre, pregiudi- cherà la produzione vegetale e i redditi agricoli in zone di pianura vicine al mare (Bangladesh, Egitto). In seguito ai cambiamenti climatici si calcola, per esempio, che la produzione di cereali in Africa calerà del 2-3 per cento entro il 2030. In molti luoghi, erosione e salinizzazione riducono la produttività dei terreni.
Produzione e consumo
Secondo le previsioni, la produzione agricola globale continuerà ad aumentare. I tassi di crescita maggiori si registreranno ancora nei Paesi in sviluppo. La produzio- ne agricola nei Paesi emergenti, al contrario di quanto è accaduto negli ultimi 30 anni, aumenterà costantemente ma a un livello relativamente basso. Nei Paesi in- dustrializzati gli aumenti annui di produzione scenderanno sotto l’1 per cento (figura 28).
57 FAO (2003): Agriculture mondiale: horizon 2015/2030.
70
Condizioni quadro future
Figura 28 Evoluzione dei tassi di crescita della produzione agricola
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0 Mondo
% annua Paesi in sviluppo 1.5 Paesi industrializzati
1.0 Paesi emergenti
0.5
0.0
-0.5
-1.0 1969-99 97/99-2015 2015-2030
Fonte: FAO
Secondo le previsioni della FAO, entro il 2030 il consumo di prodotti di origine ani- male (carne, latte, uova) aumenterà del 44 per cento. Di conseguenza anche la produzione mondiale di carne salirà, registrando la maggior espansione nel settore del pollame. La domanda di alimenti di origine animale e trasformati aumenterà no- tevolmente soprattutto nei Paesi in sviluppo ed emergenti in seguito all’aumento del reddito. In questi Paesi, quindi, occorre tener conto di una crescita della produzione di carne del 70 per cento. La produzione animale globale e, di conseguenza, la do- manda di foraggi cresceranno dunque in una proporzione superiore alla media (figu- ra 29). Circa un quinto del raccolto mondiale di cereali sarà impiegato nell’alimentazione animale. Questa percentuale raddoppierà fino al 2030 a causa della maggiore produzione di carne.
Figura 29 Produzione di cereali, carne e olio vegetale
400
350
300
250 Carne
mio. t 200 Cereali (in 10 mio. t) Olio vegetale 150
100
50
0 1979-81 1997-99 2015 2030
Fonte: FAO
Anche nei prossimi anni è improbabile che il numero delle persone denutrite perché prive di potere d’acquisto, che attualmente ammonta a 800 milioni di esseri umani,
71
Parte generale
diminuirà. Anche in futuro, circa due miliardi di persone vivranno dell’agricoltura di sussistenza, ossia “alla giornata”, senza avere accesso ai mercati dei generi alimen- tari.
Garantire l’alimentazione a livello globale nei prossimi anni sarà un’operazione lega- ta a rischi molto più elevati di quanto sia stato il caso negli ultimi 30 anni di super- produzione. Negli ultimi cinque anni, per esempio, è stato possibile soddisfare la domanda di cereali soltanto ricorrendo alle riserve che, in questo modo, si sono ri- dotte di circa un quarto.
Tabella 22 Produzione globale e consumo di cereali 2000 2001 2002 2003 2004 mio. t Grano Produzione 582 582 566 554 625 Consumo 586 586 600 594 612 1 Cereali grezzi Produzione 878 901 882 913 1 010 Consumo 892 908 907 944 968 Totale cereali Produzione 1 460 1 483 1 448 1 467 1 635 Consumo 1 478 1 494 1 507 1 538 1 580 Variazione delle riserve -18 -11 -59 -71 +55 Riserve 400 389 330 259 314
1 Comprende granoturco, orzo, avena, segale, triticale, farragine e sorgo. Fonte: International Grains Council (IGC)
Nel 2004, questa tendenza è stata interrotta grazie a un raccolto molto abbondante di cereali; in tutto il mondo, infatti, si erano verificate condizioni climatiche ottimali. Dato che un evento simile accade molto raramente e che in futuro occorrerà tener sempre più conto di condizioni di produzione subottimali, l’ulteriore espansione della produzione è limitata. D’altro canto, il potere d’acquisto in costante aumento nei Pa- esi emergenti come la Cina e l’India farà aumentare la domanda di carne e, quindi, di cereali grezzi. A lungo termine, raccolti medi di 1,5 milioni di tonnellate di cereali potrebbero condurre, nel settore alimentare, a un aumento significativo dei prezzi sul mercato mondiale se la domanda raggiungerà circa 1,6 miliardi di tonnellate.
Commercio
Gli scambi mondiali di grano e di cereali grezzi dovrebbero aumentare solo in misu- ra moderata a differenza del riso, il cui commercio dovrebbe registrare una forte e- spansione. Gli scambi di zucchero dovrebbero svilupparsi e il Brasile, il maggior e- sportatore mondiale, dovrebbe aumentare ulteriormente la sua quota di mercato. Gli scambi mondiali di latticini continuano a rappresentare soltanto una minima parte della produzione globale di latte e non dovrebbero evolversi in modo significativo.
72
Condizioni quadro future
Conclusione
Stando alle previsioni della FAO, l’aumento della domanda di alimenti a livello mon- diale dovrebbe essere coperta aumentando ulteriormente la produzione, soprattutto nei Paesi in sviluppo. In particolare, la produzione di alimenti di origine animale cre- scerà nei Paesi in sviluppo ed emergenti in seguito a un maggior potere d’acquisto. Ciononostante, un gran numero di persone continuerà a patire la fame.
Erosione e salinizzazione del suolo, condizioni climatiche regionali sfavorevoli come siccità o alluvioni e il livello di produzione complessivamente maggiore aumentano la probabilità che la produzione globale subisca oscillazioni e che, di conseguenza, i prezzi fluttuino sui mercati mondiali. In futuro, i margini di ulteriori estensioni della produzione agricola si ridurranno sensibilmente. Anche in considerazione di quanto suesposto, è opportuno, quindi, mantenere la produzione agricola in Svizzera.
1.3.5.2 Evoluzioni internazionali dei prezzi
Le seguenti previsioni su scala internazionale relative ai prezzi si fondano su rap- porti dell’OCSE58 e della Commissione UE59. Mediante calcoli complessi basati su modelli matematici è stato possibile stimare e analizzare le evoluzioni dei prezzi sui mercati dei prodotti agricoli.
Secondo queste stime, i prezzi dei cereali si muoveranno nominalmente a un livello medio e, a breve termine, registreranno un lieve aumento; negli ultimi anni, infatti, le quantità immagazzinate sono nettamente diminuite. Rispetto agli anni Novanta, in futuro i prezzi dei semi oleosi e dello zucchero saranno a un livello relativamente basso. Poiché i semi oleosi sono impiegati per lo più per la produzione di olio com- mestibile e di foraggio, l’aumento dei prezzi degli oli e dei grassi vegetali è ampia- mente compensato dal prezzo più contenuto dei foraggi. Per quanto riguarda i prez- zi dello zucchero si prevedono determinate oscillazioni: questo segmento di merca- to, infatti, continua a essere rifornito di eccedenze di zucchero di barbabietola pro- venienti dai Paesi industrializzati. Anche se il consumo di zucchero aumenta ogni anno dell’1,8 per cento, non vi sarà penuria.
Sui mercati caseari internazionali ci si attende un aumento nominale dei prezzi del formaggio; si considera, infatti, che il consumo globale aumenterà. Lo stesso, anche se in maniera meno marcata, vale per il mercato internazionale della carne, sul qua- le sia i prezzi della carne di maiale sia quelli della carne di manzo e di vitello aumen- tano (figura 30).
58 OECD (2004): Agricultural Outlook: 2004-2013. I calcoli dell’OCSE basati su modelli matematici non tengono conto dei risultati dei negoziati OMC (Ciclo di Doha) e delle possibili ripercussioni di accordi preferenziali bi- laterali e multilaterali non ancora conclusi. 59 European Commission (2003): Prospects for agricultural markets 2003-2010.
73
Parte generale
Figura 30 Previsioni relative all’evoluzione dei prezzi a livello internazio- nale fino al 2013 180 180 Grano Formaggio Semi oleosi Carne di maiale 160 160 Zucchero Carne di manzo e vitello 140 140
Indice 1993 = 100 Indice 1993 = 100 120 120
100 100
80 80
60 60
40 40
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Fonte: OCSE
A causa del calo del prezzo d’intervento, i prezzi del latte nell’UE diminuiranno del 15 per cento circa. Nonostante l’aumento previsto delle quote del latte, si presume che le quantità prodotte rimangano al livello del 2002. La diminuzione dell’autoapprovvigionamento (sussistenza) nei Paesi dell’Europa centrale e orienta- le dovrebbe infatti compensare l’aumento del latte commerciale.
Tabella 23 Produzione e prezzi del latte nell’UE-25 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Produzione UE-15 mio. t 121,20 120,51 120,93 121,35 121,77 121,71 121,65 121,59
10 nuovi Stati mio. t 22,67 22,57 22,52 22,40 22,27 22,24 22,20 22,16
UE-25 mio. t 143,87 143,08 143,45 143,75 144,04 143,94 143,85 143,75 Prezzo UE-25 €/t 292,87 296,02 279,48 263,03 244,01 242,44 242,31 241,96 Fonte: Commissione UE
Conclusione
I prezzi della maggior parte dei prodotti agricoli registreranno un lieve aumento no- minale, fenomeno che, a seguito dell’inflazione, significa una reale stabilizzazione oppure una lieve riduzione. Da questo lato, non vi sarà un avvicinamento tra i prezzi sul mercato mondiale e quelli praticati in Svizzera. Per quanto riguarda la maggior parte dei prodotti agricoli la differenza di prezzo sarà determinata dai dazi negoziati nell’ambito dell’OMC. Oscillazioni valutarie, tuttavia, possono modificare notevol- mente i rapporti di concorrenza tra i Paesi. Con l’apertura del mercato caseario a partire dal 2007, il continuo calo del prezzo d’intervento per il latte nell’UE si riper- cuoterà anche sul prezzo del latte svizzero. Lo stesso vale anche per il prezzo dello zucchero in relazione all’accordo sui prodotti agricoli trasformati il quale, a causa della riforma UE del mercato dello zucchero, subirà un forte calo.
74
Condizioni quadro future
1.3.5.3 Domanda di prodotti agricoli svizzeri
1.3.5.3.1 Sviluppo demografico e tendenze di consumo In Svizzera, la crescita della popolazione continua a indebolirsi. Fino al 2015 si pre- vede un aumento nettamente inferiore rispetto agli ultimi 10-15 anni. Dopo il 2015 la popolazione dovrebbe stagnare per poi diminuire lievemente. Allo stesso tempo mu- ta anche la struttura della popolazione la cui età media aumenta, mentre la percen- tuale dei giovani al di sotto dei vent’anni continua a diminuire. Stando alle stime dell’UST, nel 2015 il 40 per cento della popolazione avrà oltre 50 anni. Con l’invecchiamento della popolazione, diminuirà la domanda di generi alimentari pro capite.
Anche le abitudini di vita sono in continuo mutamento. Economie domestiche com- poste da una sola persona – in passato tipicamente un vedovo o una vedova - au- mentano sensibilmente e riguardano tutte le fasce di età. Per quanto concerne i prodotti alimentari si nota una tendenza all’acquisto di piccole quantità e di prodotti preconfezionati.
Occorre delineare due tipi di domanda molto diversi: per l’uso giornaliero saranno richiesti soprattutto prodotti standard a prezzi bassi. Parallelamente, consumatori appartenenti a tutti gli strati sociali cercheranno in misura limitata anche prodotti di qualità nel segmento di prezzi più elevato. Anche in futuro la loro quota di mercato ammonterà a meno della metà. In generale, nella fascia di prodotti di qualità a prez- zi più alti, le materie prime agricole nazionali incontrano un’accettazione migliore ri- spetto a quelle importate. La percentuale di prodotti d’importazione nel caso delle merci standard a prezzo conveniente è di solito più elevata rispetto alle specialità contraddistinte da una qualità particolare. Nel caso di un grado di autoapprovvigio- namento del 50 per cento o meno e di una domanda elevata di prodotti di qualità, i prodotti agricoli nazionali possono essere posizionati nel segmento dei prezzi eleva- ti anche con una protezione doganale limitata, mentre la domanda di prodotti stan- dard è coperta principalmente con merci d’importazione. Ne sono un esempio signi- ficativo il vino e le uova.
1.3.5.3.2 Potenziale d’esportazione Se si paragona il mercato svizzero dei prodotti agricoli con quello dell’UE, che con l’allargamento a est è diventato ancora più vasto, è chiaro che basterebbe aumenta- re di poco la quota di mercato dei prodotti svizzeri nell’UE per ottenere ampi poten- ziali di smercio per l’agricoltura.
Soltanto un'offerta di prodotti ben definiti e di qualità eccellente consentirà di sfrutta- re effettivamente le opportunità d’esportazione risultanti dalla maggiore apertura dei mercati dei generi alimentari verso l’UE. Finora, per esempio, i contingenti doganali di frutta e verdura che l’UE aveva concesso alla Svizzera nell’ambito degli accordi bilaterali non sono stati esauriti. L'offerta relativamente piccola e i prezzi notevol- mente più elevati dei nostri prodotti agricoli, infatti, rappresentano la difficoltà mag- giore quando si tratta di presentarsi su mercati nuovi all’estero.
Sia in ambito nazionale sia all’estero si attribuisce all’agricoltura svizzera la compe- tenza di fornire prodotti di qualità. Soprattutto all’estero, tuttavia, non si è ancora riu- sciti a sfruttare questo vantaggio a favore della creazione di valore aggiunto in Sviz-
75
Parte generale
zera. La nostra economia lattiera, per esempio, negli ultimi dieci anni non ha parte- cipato alla crescita del mercato caseario nell’UE. Nel 2004 le nostre esportazioni costituivano ancora lo 0,6 per cento dei 7 milioni di tonnellate di formaggio commer- cializzato nell’UE-15. Una strategia di mercato mirata nell’interesse del Paese di produzione “Svizzera” e un profilo coerente dei prodotti agricoli svizzeri sono indi- spensabili per sfruttare i potenziali d’esportazione.
1.4 Sfide e strategie
1.4.1 Sfide
1.4.1.1 Economia
Grazie ai pagamenti diretti, la fornitura di prestazioni di interesse generale è attual- mente assicurata da una produzione ecologicamente sostenibile. I prezzi dei prodot- ti svizzeri permangono tuttavia elevati in un confronto internazionale a causa dei provvedimenti adottati dalla Confederazione a sostegno dei prezzi e della protezio- ne alla frontiera.
Tale politica comporta grossi rischi per il futuro. Una riduzione della protezione alla frontiera dovuta a obblighi internazionali, accordi di libero scambio con Stati terzi o ad altri motivi avrebbe ripercussioni importanti sull’agricoltura e sulla trasformazio- ne, in particolare per quanto concerne il primo livello. L’applicazione dell’accordo sull’OMC, per esempio, ridurrà presumibilmente il reddito netto aziendale dell’agricoltura da 3 a circa 2 miliardi di franchi. In ragione della difficile situazione delle finanze federali, siffatte diminuzioni dei prezzi non potranno più essere com- pensate con ulteriori risorse della Confederazione. La principale sfida rimane dun- que anche per il futuro il miglioramento della competitività. In tal senso, si individua- no possibilità di miglioramento nella razionalizzazione dei processi produttivi e di trasformazione, nei prezzi dei mezzi di produzione e nei fattori di produzione e valo- rizzazione dei prodotti agricoli.
¾ In un confronto internazionale, la produttività del settore alimentare in Svizzera è più ridotta. Attualmente, le possibilità tecniche non sono sfruttate appieno. In particolare, molti investimenti esplicano solo parzialmente il loro potenziale. Sia nell’agricoltura sia nei settori a valle e a monte, vi sono notevoli potenziali di aumento della produttività.
¾ Le differenze di prezzo con l’UE non si manifestano unicamente a livello di prodotti agricoli bensì anche a livello di mezzi e di fattori di produzione. Anche a livello di acquisizioni sussiste dunque un considerevole potenziale di riduzio- ne dei costi.
¾ Una parte consistente dei prodotti agricoli svizzeri autentici e di qualità elevata non è valorizzata in modo ottimale. I provvedimenti di sostegno del mercato favoriscono lo smercio di prodotti di massa, quali il latte in polvere intero e scremato o il concentrato di succhi di frutta, ma impediscono che la produzio- ne e la trasformazione siano impostate secondo le esigenze del mercato. Sul piano della valorizzazione dei prodotti agricoli svizzeri vi è dunque un notevole potenziale di miglioramento.
76
Sfide e strategie
La differenza di prezzo con l’UE è diminuita per quanto concerne i prezzi al produt- tore, ma è aumentata in materia di prezzi al consumo. Affinché la miglior competiti- vità dell’agricoltura svizzera possa davvero esplicare i propri effetti e al fine di con- servare le quote di mercato, in futuro occorre ravvicinare anche i prezzi al consumo.
1.4.1.2 Ecologia
Nel corso della riforma è stato possibile ridurre notevolmente le ripercussioni nega- tive sull’ambiente e migliorare le prestazioni positive riferite al mantenimento delle basi vitali. La maggior parte degli obiettivi agro-ecologici fissati per il 2005 sono stati raggiunti o addirittura superati nettamente.
Per quanto concerne la riduzione delle concentrazioni eccessive di azoto e le super- fici di compensazione ecologica nelle regioni di pianura, gli obiettivi non sono stati raggiunti. A questo proposito, sussiste tuttora la necessità di intervenire. Inoltre, le emissioni di ammoniaca e il convogliamento di fosforo rimangono inoltre troppo ele- vati in determinate regioni.
L’obiettivo prefissato in materia di riduzione delle concentrazioni eccessive di azoto non è stato raggiunto. In base alle conoscenze più recenti, esso appare realizzabile soltanto a lungo termine. L’obiettivo deve essere raggiunto essenzialmente riducen- do le emissioni di ammoniaca nelle regioni interessate. Questo implica un ulteriore aumento dell’efficienza delle risorse. Una migliore efficienza nel bilancio del conci- me aziendale nelle aree interessate dovrebbe comportare anche una riduzione del tenore di fosforo. Per l’ammoniaca e il fosforo occorre elaborare nuovi obiettivi in conformità con le possibilità tecniche. A livello di superfici di compensazione ecolo- gica nelle regioni di pianura, l’obiettivo per il 2005 non è stato interamente raggiunto e continuerà a costituire l’obiettivo per i prossimi anni.
Ne conseguono i seguenti obiettivi ecologici:
Tabella 24 Obiettivi agro-ecologici Designazione Unità/indicatore Base Stato attuale Obiettivo Bilancio dell’azoto 1994: 2002: 20151: Eccedenze azoto in t 123 000 115 000 95 000 Riduzione delle concen- (secondo il metodo (-23%) trazioni eccessive di azoto OSPAR) Emissioni di ammoniaca 1990: 2002: 2009: Riduzione delle emissioni Emissioni N in NH3 in t 53 300 43 900 41 000 di ammoniaca (-23%) Bilancio del fosforo 1990/92 2002: 2009: Eccedenze P in t circa 20 000 6 200 5 000 Riduzione delle eccedenze (secondo il metodo (-75%) di fosforo OSPAR) Diversità biologica 1990 2003: 2009: Superfici di compensazio- Ettari di superfici di nessun dato 57 100 65 000 ne ecologica nella regione compensazione ecolo- di pianura gica 1 In base alle conoscenze più recenti e in considerazione delle possibilità tecniche attualmente disponibili, l’obiettivo comporta praticamente il raggiungimento della massima efficienza (cfr. 1.2.1.2.2). L’obiettivo rimane invariato e dovrà essere raggiun- to entro il 2015 con un periodo di transizione.
77
Parte generale
Generalmente, la necessità d’intervento sul piano ecologico è da ascrivere al fatto che le risorse non sono impiegate in modo ottimale. La produzione agricola compor- ta inevitabilmente carichi ambientali (p. es. metano prodotto dai ruminanti, volatiliz- zazione dell’ammoniaca, dilavamento dei nitrati su terreni non coltivati). In parte le perdite si situano oggi nettamente al di sopra delle perdite inevitabili. In questo am- bito vi è un potenziale per l’aumento dell’efficienza delle risorse. Il requisito della so- stenibilità impone che si sfrutti questo potenziale a livello generale, ossia anche nei settori in cui i problemi acuti non vengono percepiti come tali.
1.4.1.3 Aspetti sociali
I prezzi alla produzione e di conseguenza il reddito netto aziendale continueranno a diminuire. La sfida consiste nell’assicurare un processo di adeguamento continuo e nell’impedire parallelamente l’aumento delle differenze di reddito tra le famiglie con- tadine e gli altri gruppi della popolazione. In questi ultimi anni il ritmo delle cessazio- ni dell’attività agricola non ha potuto seguire la diminuzione del reddito netto azien- dale. Per varie ragioni (cfr. n. 1.2.1.3.4) è difficile accelerare le cessazioni dell’attività agricola mediante pressioni finanziarie; queste comportano piuttosto una riduzione del reddito aziendale. Siccome non si osserva alcun invecchiamento demografico dei capi d’azienda attivi, non ci si può attendere un’accelerazione dell’evoluzione strutturale per ragioni d’età. Occorre partire dal principio che il tasso di cessazione d’attività rimarrà dell’ordine del 2,5 per cento annuo. A questo ritmo è possibile sfruttare il potenziale di aumento della produttività del la- voro e compensare così il calo dei prezzi. Un’accelerazione è probabile soltanto se gli agricoltori hanno la possibilità di impiegare maggiormente la loro forza lavoro al di fuori della produzione agricola classica (attività accessoria, diversificazione) o del- la loro azienda. Per fare questo è decisiva la disponibilità di posti di lavoro nelle a- ree rurali.
1.4.2 Strategia
Le condizioni quadro del settore svizzero dell’alimentazione devono evolvere nel modo seguente:
¾ occorre valorizzare in modo ottimale gli alimenti eccellenti prodotti da agricolto- ri ben formati e motivati, secondo modalità rispettose dell’ambiente e dell’animale, in un paesaggio rurale incantevole e
¾ il potenziale disponibile per aumentare la produttività e ridurre i costi deve es- sere sfruttato in modo socialmente sostenibile.
Il mantenimento della produzione agricola svizzera dipende da un ulteriore aumento della competitività dell’intero settore alimentare. Le condizioni quadro devono esse- re sviluppate in modo tale che il potenziale disponibile possa essere mobilitato per aumentare la produttività e ridurre i costi. Soltanto in questo modo è possibile ridur- re i rischi legati allo smantellamento della protezione alla frontiera. L’adeguamento delle condizioni quadro consiste nel destinare gran parte dei mezzi attualmente im- piegati per sostenere i prezzi ai pagamenti diretti non legati ai prodotti come pure al- la riduzione dei dazi sui foraggi. L’abolizione del sostegno a tipi di valorizzazione che producono soltanto un esiguo valore aggiunto migliora l’impostazione della pro-
78
Piani d’azione
duzione e della trasformazione secondo le dinamiche di mercato. In questo modo ne traggono vantaggio la qualità e l’ottima reputazione dei prodotti svizzeri. Per so- stenerne la valorizzazione viene ampliato lo strumentario esistente della promozio- ne dello smercio. La ricaduta delle riduzioni di prezzo sui consumatori deve essere garantita mediante una politica della concorrenza più netta. La politica della concor- renza deve inoltre attivarsi per una riduzione delle differenze di prezzo a livello di costi. A titolo complementare, l’agricoltura viene sgravata grazie a una serie di ulte- riori provvedimenti finalizzati a ridurre i costi.
Lo spostamento dei mezzi precedentemente investiti nel sostegno al mercato verso i pagamenti diretti consente di assicurare la fornitura di prestazioni d’interesse gene- rale nonostante la riduzione dei prezzi. La tendenza al ribasso dei prezzi diminuisce anche la pressione verso un’intensificazione della produzione. Le superfici di com- pensazione ecologica diventano più concorrenziali e lo stimolo verso un impiego più efficiente delle risorse più forte. Tale stimolo deve essere ulteriormente rafforzato sostenendo le iniziative progettuali che prevedono l’impiego di tecniche a basso consumo di risorse e risolvendo i problemi locali. Non è necessario inasprire gli one- ri a livello generale, ma occorre piuttosto riesaminare la necessità delle attuali esi- genze e semplificare l’amministrazione.
Il trasferimento di mezzi consente di mantenere la pressione economica sui livelli degli scorsi anni. Al fine di favorire cambiamenti strutturali in occasione del ricambio generazionale, bisogna ridurre gli stimoli a intraprendere un’attività agricola e flessi- bilizzare le normative che ostacolano l’abbandono dell’agricoltura. Non devono risul- tare svantaggiate sul piano giuridico le forme d’impresa alternative, quali un’attività accessoria, la diversificazione o la collaborazione interaziendale. Anche gli altri set- tori economici sono esortati a promuovere possibilità di lavoro esterne all’agricoltura.
Conformemente alle stime attuali, questa strategia dovrebbe consentire di superare più della metà delle ripercussioni della tornata negoziale dell’OMC di Doha entro il
2010. Essa comporta un ravvicinamento al mercato interno europeo e crea un mar-
gine di manovra per le trattative in vista di eventuali accordi di libero scambio con Stati terzi. A condizione che le flessioni di prezzo si ripercuotano anche sui consu- matori, lo smantellamento del sostegno al mercato interno si traduce in un beneficio netto, in termini di benessere, per l’intera società. La strategia in esame si inserisce inoltre nella politica di crescita della Confederazione poiché contribuisce al raggiun- gimento dell’obiettivo “Più concorrenza sul mercato interno”.
1.5 Piani d’azione
In base alle sfide e alle strategie, risultano i cinque piani d’azione seguenti della Po- litica agricola 2011:
(1) migliorare la competitività della produzione e della trasformazione trasferendo i fondi destinati al sostegno del mercato ai pagamenti diretti e attuando provvedi- menti volti a ridurre i costi;
(2) garantire le prestazioni fornite dall’agricoltura nell’interesse della collettività inve- stendo i mezzi trasferiti in un sistema semplificato di pagamenti diretti;
79
Parte generale
(3) promuovere il valore aggiunto e lo sviluppo sostenibile del suolo agricolo am- pliando le possibilità di differenziare la produzione, irrigidendo la promozione del- lo smercio e sostenendo le iniziative progettuali agricole;
(4) agevolare i cambiamenti strutturali, attenuandone le conseguenze sul piano so- ciale e flessibilizzando il diritto fondiario e la legislazione sull’affitto agricolo;
(5) semplificare l’amministrazione e coordinare maggiormente i controlli.
La tabella 25 offre una panoramica delle sfide principali e dei diversi piani d’azione della Politica agricola 2011.
Tabella 25 Panoramica delle sfide e degli obiettivi della PA 2011 Dimensione Sfida/obiettivo Piano d’azione Economia ¾Aumentare la competitività internazionale Piano d’azione 1 ¾Ridurre i costi Piano d’azione 1 ¾Garantire prestazioni d’interesse generale Piano d’azione 2 ¾Aumentare il valore aggiunto (nel territorio rurale) Piano d’azione 3 ¾Agevolare i cambiamenti strutturali Piano d’azione 4 Ecologia ¾Promuovere la qualità ecologica e aumentare Piano d’azione 3 l’efficienza delle risorse ¾Ridurre gli stimoli all’intensificazione Piano d’azione 1 Sociale ¾Garantire la sostenibilità sociale del processo di Piano d’azione 4 e limite adeguamento di spesa (n. 1.6)
1.5.1 Piano d’azione 1: migliorare la competitività della produzione e
della trasformazione Il sostegno del mercato deve essere ridotto al livello necessario per compensare la diversa evoluzione della protezione alla frontiera. A partire dal 2009, i livelli a valle della trasformazione e del commercio non fruiranno praticamente più di mezzi fi- nanziari a sostegno del mercato. Per contro occorrerà sgravare l’agricoltura sul pia- no dei costi. (1.1) Gli aiuti nel settore lattiero (riduzioni di prezzo per burro e latte in polvere in- tero e scremato) verranno totalmente soppressi e trasformati in pagamenti di- retti (contributi UBGFG60). L’unico provvedimento di sostegno del mercato nel settore lattiero a essere mantenuto sarà il supplemento per il latte trasforma- to in formaggio, che però verrà notevolmente ridotto rispetto all’importo attua- le. Questo supplemento è necessario alla luce della completa liberalizzazio- ne, nel 2007, del commercio di formaggio con l’UE. Poiché il supplemento per il latte trasformato in formaggio è limitato fino all’aprile 2009, per il perio- do successivo occorrerà istituire la corrispondente base legale. (1.2) Nel 2009 la protezione alla frontiera per i cereali da foraggio sarà ridimensio- nata riducendo il prezzo soglia di ulteriori 7 franchi il quintale (per l’orzo da 43 a 36 fr./q). Questo comporterà una diminuzione dei costi di foraggiamento
60 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo ai sensi dell’articolo 73 LAgr (tutti i ruminanti nonché gli equini).
80
Piani d’azione
degli animali. La competitività migliorerà e sarà quindi possibile ridurre il so- stegno del mercato anche per carne e uova. (1.3) Parallelamente alla riduzione del prezzo soglia, potrà essere ridotto il soste- gno al mercato anche per altre colture campicole. I contributi di trasformazio- ne (semi oleosi, zucchero, patate) verranno soppressi. Per alcune colture, la cui coltivazione potrebbe essere messa a rischio dai provvedimenti di ridi- mensionamento del sostegno al mercato, verrà stanziato un contributo di col- tivazione specifico di importo ridotto. (1.4) Entro il 2009 verranno soppressi tutti i contributi all’esportazione ai sensi del- la legge sull’agricoltura (formaggio esportato al di fuori dell’UE, latticini, be- stiame da reddito e da allevamento, frutta e prodotti di frutta o di patate). I mezzi finanziari liberati saranno trasformati in pagamenti diretti. Le riduzioni di prezzo in favore delle materie prime destinate all’esportazione previste dal- la legge sul cioccolato, invece, saranno concesse anche dopo la fase di ap- plicazione della Politica agricola 2011. Le basi legali istituite con la firma degli Accordi bilaterali II esplicitano la volontà politica di mantenere temporanea- mente questo strumento. Considerati gli impegni nel quadro dell’OMC, anche questo contributo all’esportazione è destinato a essere soppresso a medio termine. (1.5) D’ora in poi, i contingenti doganali di burro e patate saranno messi all’asta al fine di rafforzare la competitività delle aziende importatrici attive nella tra- sformazione e nel commercio.
I tempi di tale processo di smantellamento e di riorganizzazione dipendono essen- zialmente dalla misura in cui l’agricoltura potrà essere sgravata dal profilo dei costi. Possono essere ottenuti miglioramenti impiegando in modo più efficiente i fattori di produzione e riducendo i prezzi dei mezzi di produzione. La priorità è data agli ade- guamenti seguenti:
(1.6) Per rendere meno costosi i mezzi di produzione quali concimi, prodotti fitosa- nitari e farmaci ad uso veterinario nonché macchinari, installazioni aziendali e materiali edili deve essere rafforzata la concorrenza nel settore economico a monte, applicando in maniera più coerente il diritto sui cartelli. (1.7) Le prescrizioni relative agli edifici e ai macchinari sono state riesaminate. Laddove possibile, è stata proposta la soppressione o l’allentamento delle prescrizioni. (1.8) Per rafforzare l’efficienza dei fattori di produzione dell’azienda vanno inaspriti i criteri per la concessione di aiuti individuali agli investimenti.
Alcune cerchie ritengono che i costi potrebbero essere contenuti diminuendo gli o- neri in ambito ecologico e della protezione degli animali. Tuttavia, siffatti oneri sono fondamentali per assicurare le prestazioni ecologiche e per evitare che l’attività a- gricola abbia ripercussioni negative sull’ambiente. Essi possono dunque essere al- lentati o semplificati soltanto a condizione di mantenere l’attuale standard delle pre- stazioni. D’altro canto, l’allentamento o la semplificazione degli oneri consentono di ridurre in maniera contenuta i costi relativi all’esecuzione (piano d’azione 5).
81
Parte generale
1.5.2 Piano d’azione 2: garantire le prestazioni fornite nell’interesse
della collettività I mezzi finanziari liberatisi con la riduzione del sostegno del mercato devono essere investiti in pagamenti diretti. Com’è stato il caso finora, i pagamenti diretti verranno versati in funzione della superficie e degli animali. Nell’ambito dei pagamenti diretti vengono proposte le seguenti modifiche: (2.1) In futuro dovrà essere concesso un contributo UBGFG anche per la deten- zione di vacche lattifere. I mezzi necessari verranno attinti prevalentemente dal sostegno al mercato lattiero (trasferimento di tutti gli aiuti e di una parte dei supplementi). Per la detenzione di tutti gli animali che consumano forag- gio grezzo sarà versato un contributo UBGFG unitario d’importo inferiore ri- spetto a quello attuale. (2.2) I mezzi liberatisi con la riduzione del sostegno del mercato in campicoltura saranno utilizzati per aumentare l’importo del contributo supplementare per i terreni coltivi aperti. Questa maggiorazione compenserà il 50 per cento circa della riduzione del prezzo soglia con cui sono confrontati i produttori di cerea- li. (2.3) La riduzione del sostegno del mercato consentirà anche di aumentare i con- tributi per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili (contri- buti DACD). Si tratta di evitare che la differenza di reddito rispetto alle regioni di pianura aumenti, ossia di compensare, da un lato, la perdita dei contingenti supplementari che saranno soppressi contemporaneamente al contingenta- mento lattiero e, dall’altro, di ridurre i contributi UBGFG. (2.4) Una parte dei mezzi trasferiti dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti viene impiegata nell’ambito dei pagamenti diretti ecologici (p. es. alberi da frutto ad alto fusto nel quadro dell’OQE). A livello di pagamenti diretti ecologi- ci, occorrerà aumentare l’efficienza delle risorse impiegate mediante provve- dimenti mirati che favoriscano la qualità. Un nuovo programma consentirà di promuovere un impiego più efficiente dei mezzi agendo a livello regionale e settoriale (cfr. piano d’azione 3.5).
Anche in futuro, dunque, un contributo di superficie per l’intera superficie agricola u- tile costituirà la base del sistema dei pagamenti diretti generali. Partendo da questo principio, verranno stanziati il contributo supplementare per i terreni coltivi aperti e un contributo UBGFG unitario legato alla superficie inerbita. Il sistema dei pagamen- ti diretti sarà reso più semplice e trasparente. Per compensare gli svantaggi legati all’ubicazione nella regione collinare e di montagna continueranno a essere neces- sari contributi per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili e con- tributi di declività per la gestione di superfici ripide.
1.5.3 Piano d’azione 3: promuovere il valore aggiunto e lo sviluppo
sostenibile nelle aree rurali Il ridimensionamento del sostegno al mercato crea incentivi per meglio valorizzare i punti di forza della produzione svizzera e promuove l’innovazione. Riducendo il so- stegno per i settori meno esposti alla concorrenza, la produzione e la trasformazio- ne si concentreranno su settori che offrono un maggior valore aggiunto. Per soste- nere questa evoluzione occorre migliorare le condizioni quadro che favoriscono una commercializzazione efficace dei prodotti. Occorre inoltre creare condizioni più favo-
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Piani d’azione
revoli all’utilizzazione della biomassa per scopi energetici e sostenere le iniziative in- tese a migliorare l’efficienza delle risorse. In tal modo, possono essere meglio sfrut- tate le sinergie tra economia ed ecologia. (3.1) Nel quadro della clausola evolutiva contenuta nell’accordo agricolo UE- Svizzera (Bilaterali I), dopo aver consultato le cerchie interessate deve essere concordata l’apertura reciproca del mercato al fine di poter rafforzare la pre- senza della Svizzera sul mercato europeo. (3.2) I mezzi destinati alla promozione dello smercio vanno impiegati in maniera più mirata applicando una chiave di ripartizione differenziata. L’introduzione di un’analisi comparativa è finalizzata a realizzare un’efficace attività di control- ling dei provvedimenti di promozione dello smercio. (3.3) Le possibilità di differenziare i prodotti, in particolare nell’ambito della designa- zione, devono essere sviluppate. Da un lato, occorre rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche di provenienza (DOC/IGP) e, dall’altro, occorre proteggere legalmente le denominazioni “prodotto di montagna” e “prodotto di fattoria”. Le disposizioni per la dichiarazione del vino, inoltre, vanno adeguate in modo da consentire una segmentazione del mercato più favorevole ai con- sumatori. (3.4) La legislazione vigente offre la possibilità di sostenere le iniziative di progetti agricoli in diversi settori (promozione dello smercio, miglioramenti strutturali, promozione della diversità biologica, risanamento dei bacini imbriferi ecc.). Al fine di migliorare le possibilità di riuscita di tali iniziative, occorre sostenere fi- nanziariamente la consulenza tecnica nella fase iniziale dei progetti. (3.5) Al fine di promuovere l’utilizzazione efficace delle risorse, si prevede di istituire un nuovo strumento con il quale sostenere l’introduzione di tecniche, metodi e sistemi in grado di risparmiare le risorse. Questa misura intende promuovere gli sviluppi ecologici dell’agricoltura e risolvere i problemi ecologici (azoto, fo- sforo) tuttora esistenti a livello regionale e locale. È inutile imporre a livello ge- nerale esigenze più rigorose concernenti le prestazioni ecologiche richieste, poiché la necessità di intervenire a livello regionale e locale non sarebbe tenu- ta in considerazione. Le carenze ecologiche devono essere risolte in modo mi- rato e in collaborazione con gli enti regionali o del settore. Nelle regioni coin- volte il sostegno della Confederazione è dunque subordinato all’iniziativa indi- viduale e alla volontà della popolazione locale di risolvere i problemi della re- gione. (3.6) Occorre promuovere l’utilizzazione della biomassa per scopi energetici, in par- ticolare per la produzione di biogas (da cascami del raccolto, colaticcio e leta- me). Questo obiettivo può essere raggiunto orientando il dibattito sulla futura politica energetica (legge sul CO2, legge sull’imposizione degli oli minerali, legge sull’approvvigionamento energetico) e concedendo aiuti mirati agli inve- stimenti. (3.7) Le disposizioni della legge sulla pianificazione del territorio che limitano in ma- niera sproporzionata le possibilità per le aziende di conseguire un valore ag- giunto devono essere rese più flessibili. Le modifiche proposte nell’ambito del- la revisione parziale anticipata della LPT (cfr. n. 1.3.3.2) tengono conto di que- sta esigenza. (3.8) I provvedimenti sopraccitati devono essere armonizzati con la politica regiona- le e di pianificazione del territorio, come pure con la politica nel settore foresta- le, idrico, energetico e in materia di turismo.
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Parte generale
1.5.4 Piano d’azione 4: agevolare i mutamenti strutturali attenuandone
le conseguenze sul piano sociale L’aumento della produttività del lavoro è subordinato a una riduzione dell’impiego di forze lavoro. I provvedimenti si applicano sia all’avvio di un’attività nel settore prima- rio sia in caso di abbandono (anche parziale) dell’attività agricola. (4.1) L’avvio di un’attività accessoria, che spesso corrisponde a un parziale abban- dono di quella agricola, non deve essere ostacolato per principio sul piano giu- ridico (sempre nessuna discriminazione a livello di pagamenti diretti). Conside- rata la crescente pressione economica, l’avvio di un’attività accessoria può es- sere determinante ai fini di uno sviluppo socialmente sostenibile. (4.2) Nell’ambito degli aiuti per la conduzione aziendale si deve provvedere affinché gli agricoltori interessati possano abbandonare l’agricoltura senza ripercussioni gravose sul piano sociale. Nelle fasi precedenti della riforma agraria (Politica agricola 2002 e 2007) l’eventualità di introdurre una rendita per tutti i contadini che cessano l’attività agricola, finalizzata ad accelerare il mutamento struttura- le, è sempre stata accantonata in quanto ritenuta eccessivamente onerosa e troppo poco efficace. (4.3) L’aumento del limite di reddito per il versamento di assegni per i figli in virtù della legge sugli assegni famigliari nell’agricoltura (LAF) è inteso ad allargare la cerchia delle famiglie contadine aventi diritto. È inoltre stato proposto di au- mentare le aliquote degli assegni per i figli versati in ambito agricolo. (4.4) Occorre rendere più flessibili le norme che ostacolano l’abbandono dell’attività agricola. Si fa riferimento, in particolare, alla prevista flessibilizzazione della normativa concernente l’imposizione dell’utile di liquidazione e alle disposizioni della legge sulla pianificazione del territorio, illustrate nei numeri 1.3.3.4 e 1.3.3.2. (4.5) Il diritto fondiario rurale e quello sugli affitti agricoli devono essere modificati in modo che la protezione di diritto pubblico di una fattoria in qualità di unità a- ziendale venga mantenuta soltanto se è garantita l’occupazione di almeno 1,25 unità standard di manodopera. (4.6) Nel diritto sugli affitti agricoli, il limite di prezzo nel diritto fondiario rurale e il controllo dei fitti di singoli fondi devono essere soppressi. Diventa così più inte- ressante vendere o cedere in affitto l’intera azienda suddivisa in particelle, in- crementando le possibilità di crescita delle aziende rimanenti.
1.5.5 Piano d’azione 5: semplificare l’amministrazione e coordinare i
controlli Considerata la crescente importanza dei pagamenti diretti, è importante effettuare controlli per assicurarsi il consenso della popolazione e per garantire una ripartizio- ne equa e corretta fra gli agricoltori dei mezzi finanziari disponibili. Tuttavia, l’esecuzione deve essere costantemente oggetto di verifica e, laddove possibile, semplificata. Un valido contributo in tal senso può essere dato dalle applicazioni in- formatiche. (5.1) L’Ufficio federale dell’agricoltura deve provvedere a centralizzare i dati per l’amministrazione dei pagamenti diretti e quelli della banca dati sul traffico a- nimali. Questo consente di ridurre gli oneri amministrativi delle aziende, dei Cantoni e dei servizi di controllo privati. L’intensità dei controlli nelle aziende
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Finanze
deve inoltre essere ridotta a una quota in funzione del rischio. Per quanto ri- guarda la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), l’allestimento del bilancio delle sostanze nutritive deve essere richiesto soltan- to alle aziende con un’elevata densità di animali o che acquistano un quantita- tivo considerevole di alimenti per animali. Sono inoltre previste semplificazioni nell’ambito della legislazione sulla protezione dei vegetali e l’avvicendamento delle colture. Le semplificazioni proposte consentono di conservare lo stan- dard delle prestazioni ecologiche. (5.2) Occorre coordinare più efficacemente i controlli in materia di diritto agricolo, veterinario e delle derrate alimentari nonché in altri ambiti legislativi (art. 181 LAgr). Al fine di uniformare le procedure, migliorare il coordinamento dell’esecuzione e risparmiare sugli oneri amministrativi, è necessario chiarire se o in quale misura sia opportuno riunire le unità di controllo e/o esecutive che, a livello federale, operano in relazione al diritto agricolo, veterinario e sul- le derrate alimentari. Parallelamente, in tal modo si contribuirebbe a semplifi- care notevolmente l’applicazione dell’articolo 182 della legge sull’agricoltura che prevede proprio l’istituzione di un servizio centrale per l’accertamento delle infrazioni in materia di “designazioni protette di prodotti agricoli”, “importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli” e “dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione”.
1.5.6 Fasi della realizzazione
Nel settore lattiero, i primi cambiamenti (riduzione di 66 milioni di franchi del soste- gno del mercato lattiero e introduzione di un contributo per animali che consumano foraggio grezzo di 200 fr./UBGFG da destinare alle vacche lattifere) saranno attuati già nel 2007. La fase più significativa dei cambiamenti verrà concretizzata nel 2009. Viste le interdipendenze tra campicoltura, importazione di foraggi, produzione di carne e di latte, è opportuno evitare un ulteriore scaglionamento.
1.6 Finanze
Dall’inizio della riforma, la struttura del sostegno all’agricoltura è fortemente mutata: nell’ambito dei tre limiti di spesa, la quota dei mezzi finanziari stanziati per la produ- zione e lo smercio (sostegno del mercato) è diminuita dal 64 per cento nel 1990/92 al 22 per cento nel 2004. Nello stesso periodo, la quota dei pagamenti diretti è au- mentata dal 29 al 71 per cento. La quota delle spese destinate al miglioramento del- le basi di produzione è invece rimasta praticamente costante. Le spese globali per agricoltura e alimentazione sono aumentate continuamente fino al 1996 e da allora si sono stabilizzate (figura 31). Negli ultimi anni si sono attestate su una media pari a circa quattro miliardi di franchi. In termini reali, dal 1996 le spese della Confedera- zione per agricoltura e alimentazione sono diminuite del 7 per cento. La quota ri- spetto alle spese globali della Confederazione è diminuita nello stesso periodo dal 9 al 7,8 per cento.
85
Parte generale
Figura 31 Evoluzione delle spese per agricoltura e alimentazione
5 000 10.0
4 500 9.0
4 000 8.0
% delle spese della Confederazione 3 500 7.0 Oltre il limite di spesa 3 000 6.0 Miglioramenti delle
mio. fr. basi di produzione 2 500 5.0 Pagamenti diretti
2 000 4.0 Produzione e smercio 1 500 3.0 Quota rispetto alle uscite della Conf. 1 000 2.0
500 1.0
0 0.0
1990/92 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fonte: Consuntivo della Confederazione
Dal 2000, le principali spese a sostegno dell’agricoltura sono stabilite dal Parlamen- to e suddivise in tre limiti di spesa della durata di quattro anni. Nella tabella riprodot- ta qui di seguito sono indicati gli importi per i periodi 2000-2003 e 2004-2007 come pure quelli previsti dal Consiglio federale per gli anni 2008-2011.
Tabella 26 Evoluzione dei tre limiti di spesa (in milioni di franchi) 2000 - 03 2004 - 07 2008 - 11 Decisione del Parlamento, decisione del Consiglio federale 14 029 14 092 13 458 Uscite effettive / approvate 13 794 13 485 Sostegno del mercato 3 520 2 623 1 488 Pagamenti diretti 9 336 10 061 11 251 Miglioramento delle basi di produzione 938 801 719 Fonti: DFF, UFAG
I due programmi di sgravio (PS 03 e PS 04) hanno comportato per l’agricoltura una riduzione delle risorse di 544 milioni di franchi. Ulteriori riduzioni dei limiti di spesa sono dovute al blocco dei crediti e alla compensazione per rubriche che esulano dal limite di spesa (in part. legge sul cioccolato). Le risorse risultano pertanto inferiori ri- spetto ai mezzi finanziari stanziati dal Parlamento nel quadro della Politica agricola 2007. I limiti di spesa per il periodo 2008-2011 sono stati fissati complessivamente a 13 458 milioni di franchi. I mezzi finanziari supplementari di 20 milioni di franchi
86
Ripercussioni
all’anno necessari per coprire gli assegni famigliari in agricoltura esulano da questi limiti di spesa. Questi valori di riferimento della politica finanziaria sono stati tenuti in considerazione nella pianificazione finanziaria per gli anni 2008 e 2009.
Rispetto al limite di spesa attuale, i mezzi finanziari previsti per il sostegno del mer- cato saranno ridotti di oltre 1,1 miliardi di franchi. Dopo il notevole trasferimento di mezzi previsto nel 2009, le uscite annue per il sostegno del mercato ammonteranno ancora a circa 300 milioni di franchi. I mezzi finanziari trasferiti sulla voce pagamenti diretti saranno utilizzati prevalentemente per finanziare il contributo unitario per UBGFG e l’aumento del contributo supplementare per i terreni coltivi aperti. Il limite di spesa per i pagamenti diretti passa pertanto a 11,25 miliardi di franchi. L’importo disponibile negli anni 2008-2011 per migliorare le basi di produzione ammonta a
719 milioni di franchi.
1.7 Ripercussioni
Le ripercussioni previste in relazione alla strategia proposta sono presentate in un breve sommario. Il numero 8 fornisce una spiegazione più dettagliata delle ripercus- sioni relative ai diversi settori di provvedimenti e una valutazione della PA 2011 dal profilo della sostenibilità.
1.7.1 Concretizzazione del mandato costituzionale
I provvedimenti proposti nel quadro della Politica agricola 2011 non compromette- ranno il raggiungimento degli obiettivi costituzionali. I primi modelli matematici prov- visori sviluppati dalla Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole (Agroscope FAT) di Tänikon mostrano che la realizzazione della PA 2011 consente di continuare a fornire prestazioni nell’interesse della collettività con un’agricoltura produttiva. Secondo tali calcoli, dovrebbero essere garantite anche l’utilizzazione globale delle superfici agricole e la cura del paesaggio colturale. L’estensione delle superfici di compensazione ecologica aumenterà inoltre il contributo dell’agricoltura alla conservazione delle risorse naturali. Le proposte volte a incrementare il valore aggiunto nelle aree rurali e l’indennizzo delle difficoltà di produzione mediante pa- gamenti diretti permettono all’agricoltura di continuare a fornire un contributo deter- minante alla decentralizzazione degli insediamenti nel Paese.
1.7.2 Evoluzione del reddito netto aziendale dell’agricoltura
La stazione di ricerche Agroscope FAT di Tänikon e l’Istituto di economia agraria (IEA) del Politecnico federale di Zurigo stanno effettuando calcoli al fine di pronosti- care le ripercussioni della PA 2011 sul conto economico dell’agricoltura e l’evoluzione del reddito dell’agricoltura. Qui di seguito sono illustrati i risultati provvi- sori (figura 32). Il valore della produzione diminuisce da 9,2 nel 2001 a 7,7 miliardi di franchi nel 2009 (-15,9%). Una parte di queste perdite è assorbita dalla riduzione dei costi esterni del 4,8 per cento. Considerate le risorse trasferite dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti, si ottiene una flessione del reddito netto aziendale di circa 520 milioni di franchi (-17,4%).
87
Parte generale
Figura 32 Pronostici per il conto economico dell’agricoltura 12.00
2.61 10.00 3.13 3.14 8.00 8.82 8.40 mia fr. 6.00 8.25
9.20 4.00 7.74 7.13
2.00 2.99 2.47 2.02 0.00 2001 2 009 2013
Costi esterni (prestazioni preliminari, ammortamenti, tasse di produzione, remunerazione dei lavoratori, affitti, interessi) Reddito aziendale netto del settore agricolo Sussidi (in particolare pagamenti diretti) Produzione del settore agricolo (ricavi commerciali)
Fonte: Pronostici Agroscope FAT Tänikon e IEA del Politecnico federale di Zurigo (provvisori, stato: luglio 2005)
La pressione economica sul settore agricolo rimane dunque elevata. Il reddito netto aziendale diminuisce annualmente del 2,4 per cento. Se il numero di aziende dimi- nuirà allo stesso ritmo, il reddito per azienda rimarrà costante a livello nominale. Af- finché il potere d’acquisto dei redditi aziendali possa rimanere stabile, i mutamenti strutturali nel periodo 2001-2009 devono raggiungere almeno il 3,2 per cento all’anno61.
1.7.3 Applicazione accordi OMC
Le decisioni scaturite dalla tornata negoziale dell’OMC di Doha esplicheranno ap- pieno i propri effetti presumibilmente nel 2013. Partendo dal presupposto di una ri- duzione dei dazi doganali secondo la formula Harbinson62, il valore della produzione diminuisce da 7,7 miliardi di franchi nel 2009 a 7,1 miliardi di franchi nel 2013. Paral- lelamente, il reddito netto aziendale dell’agricoltura diminuisce di ulteriori 450 milioni
61 La base è costituita dal rincaro secondo l’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Per gli anni 2001-2004 sono stati utilizzati valori effettivi, per gli anni 2005 e 2006 le stime dell’UST e per gli anni 2007- 2009 i valori contenuti nelle istruzioni del Consiglio federale del 4 marzo 2005 per il piano finanziario 2007- 2009. Il rincaro medio dell’1,1 per cento che ne risulta per il periodo 2001-2009 è stato ridotto secondo la quota delle spese di alloggio degli agricoltori (15,7%). È stato così ottenuto un rincaro medio dello 0,9 per cento tra il 2001 e il 2009. 62 Formula di riduzione dei dazi secondo cui tutte le posizioni vengono ripartite in tre fasce in ragione della loro entità (fascia 1: dazi >90%; fascia 2: dazi 15-90%; fascia 3: dazi <15%) e i dazi doganali vengono ridotti per fascia secondo una formula dell’Uruguay Round, in cui lo smantellamento è più netto nelle fasce con dazi più elevati (fascia 1: almeno -45%, in media -60%; fascia 2: almeno -35%, in media -50%; fascia 3: almeno - 25%, in media -40%). Cfr. n. 1.3.1.2.2.
88
Ripercussioni
di franchi, raggiungendo circa 2 miliardi di franchi. Queste perdite superano netta- mente quelle dell’Uruguay Round, le quali erano state compensate per metà con nuovi pagamenti diretti. Allo stato attuale dei negoziati, si devono calcolare perdite più elevate.
La strategia proposta consente di adempiere gli impegni in materia di smantella- mento dei dazi, previsti dalla tornata negoziale dell’OMC di Doha nell’ambito dei sussidi alle esportazioni e del sostegno del mercato. Essa ripartisce su un periodo più lungo la flessione del reddito dovuta agli impegni assunti nell’ambito dell’OMC. Le cifre illustrate nella figura 32 indicano che la fase di adeguamenti prevista per il 2009 consentirà di avvicinare notevolmente il valore della produzione agricola e il reddito netto aziendale ai livelli che si presume assumeranno dopo la realizzazione degli impegni assunti nell’ambito dell’OMC. Le perdite dopo il 2009 saranno da a- scrivere quasi esclusivamente alla riduzione della protezione alla frontiera. La fles- sione dei redditi dopo il 2009 non potrà essere assorbita interamente dal ritmo at- tuale al quale avvengono i cambiamenti strutturali.
1.7.4 Costi dell’agricoltura
La riforma della politica agricola consente di ridurre i costi macroeconomici dell’agricoltura. Il periodo 2001-2009 comprende le ripercussioni delle precedenti fasi di riforma e della PA 2011. Partendo dal presupposto che la flessione dei prezzi alla produzione ricadrà integralmente sui consumatori63, le spese di questi ultimi di- minuiranno per un totale di circa 860 milioni di franchi all’anno. La somma delle ri- sorse investite dalla Confederazione diminuisce di 140 milioni di franchi.
Tabella 27 Ripercussioni finanziarie della riforma della politica agricola sull’agricoltura, le finanze federali e i consumatori Variazione dal 2001 al 2009 mio. fr. 1 a. Produzione agricola - 1 460 b. Spese per produzione e smercio - 600 c. Spese dei consumatori (a – b) - 860 d. Pagamenti diretti e miglioramento delle basi di produ- + 460 zione Pagamenti diretti +560 Miglioramento delle basi di produzione -100 e. Uscite della Confederazione (b + d) - 140 f. Costi macroeconomici dell’agricoltura -1 000 2 Costi esterni -420 Remunerazione lavoro di famigliari e capitale proprio -520 Uscite della Confederazione senza effetto sul reddito -60 1 Flessione dei ricavi, compresa la riduzione delle uscite della Confederazione per produzione e smercio, senza i foraggi pro- dotti internamente all’azienda 2 Senza i foraggi prodotti internamente all’azienda Fonte: UFAG, Agroscope FAT Tänikon, IEA Politecnico di Zurigo
63 Finora si è potuto osservare che le riduzioni dei prezzi al produttore sono ricadute soltanto parzialmente sui consumatori (figura 3).
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Parte generale
Poiché le prestazioni dell’agricoltura a favore della società aumentano malgrado i costi dell’agricoltura siano nettamente inferiori, la riforma della politica agricola mi- gliora nettamente l’efficienza del settore primario.
1.7.5 Evoluzione delle differenze di prezzo al produttore rispetto all’UE
La riduzione del sostegno interno al mercato e della protezione alla frontiera deter- minano un ulteriore ravvicinamento dei prezzi alla produzione in Svizzera a quelli dell’UE. Secondo le prime valutazioni effettuate, la differenza tra il valore della pro- duzione a prezzi svizzeri e quello a prezzi UE si ridurrà, nel periodo 2001/03-2009, da 2,5 a 1,8 miliardi (-29%). La differenza relativa rispetto ai prezzi svizzeri diminui- sce dunque dal 46 al 40 per cento (figura 33).
Figura 33 Evoluzione delle differenze di prezzo con l’UE
5 000 50 48.9 4 500 45 46.1
indice (CH=100) 4 000 40.9 40
3 500 35
3 000 30
mio fr. 2 500 25
3 553 Differenza assoluta
2 000 20 Differenza relativa 1 500 2 545 15
1 000 10 1 803 500 5
0 0 1990/92 2001/03 2009
Fonte: UFAG, UST, SBV, BNS
L’ulteriore smantellamento della protezione alla frontiera conformemente alle esi- genze dell’OMC ridurrà ulteriormente lo scarto entro il 2013. Una differenza persi- sterà tuttavia anche dopo l’attuazione integrale degli impegni assunti nell’ambito dell’OMC.
1.8 Prospettive dopo la realizzazione della PA 2011
L’articolo costituzionale sull’agricoltura rimane il punto di riferimento per quanto concerne gli ulteriori sviluppi della politica agricola dopo la PA 2011. Rimangono va- lidi anche il principio dello sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura e le Linee direttrici per l’economia agricola svizzera. Le sfide che si pongono all’agricoltura svizzera saranno presumibilmente di natura non economica. Le condizioni quadro devono essere rielaborate in modo che l’agricoltura possa fornire prestazioni d’interesse generale anche con una maggiore apertura dei mercati.
Dopo l’entrata in vigore della PA 2011, la liberalizzazione dei mercati proseguirà, poiché occorre mettere in atto i risultati scaturiti dall’attuale tornata negoziale dell’OMC. Un secondo elemento determinante per l’evoluzione della protezione alla frontiera in relazione ai prodotti agricoli sarà costituito dagli accordi di libero scam-
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Prospettive dopo la realizzazione della PA 2011
bio, che sono conclusi con una frequenza sempre maggiore tra i diversi spazi eco- nomici a livello mondiale. Il coinvolgimento della Svizzera si fa più pressante quanto più l’UE, in particolare, conclude siffatti accordi con Stati terzi. Questo è l’unico mo- do di offrire ai settori economici orientati all’esportazione pari opportunità per quanto concerne l’accesso al mercato di Stati terzi. Quale controparte per un miglior acces- so al mercato, per esempio per il settore svizzero delle prestazioni, potrebbero es- sere rivendicate concessioni nel settore agricolo. Se tali accordi vengono conclusi, vi è da aspettarsi che la pressione sul livello dei prezzi alla produzione continui ad aumentare.
Analogamente ai provvedimenti adottati dall’UE e da altri Paesi, la Svizzera intende accordare entro il 2008 al gruppo dei 49 Paesi in sviluppo più poveri il libero acces- so per tutti i suoi prodotti agricoli. Anche questa apertura unilaterale delle frontiere, motivata dalla politica di sviluppo, comporterà un aumento delle importazioni la cui portata è tuttavia difficile da valutare.
Anche nei rapporti con l’Unione europea, il partner commerciale più importante della Svizzera, è prevedibile un’ulteriore apertura delle frontiere nel corso dei prossimi anni. In tal senso, esistono diverse alternative:
¾ La cosiddetta clausola evolutiva dell’accordo agricolo Svizzera-UE prevede un’ulteriore apertura reciproca delle frontiere per settori specifici (analogamen- te all’accordo Svizzera-UE sul formaggio). Questo presuppone che i settori in- teressati formulino corrispondenti strategie per l’esportazione e le condizioni per smerciare con successo i propri prodotti nell’UE. A medio termine, si pen- sa in particolare a una liberalizzazione reciproca dell’accesso al mercato per il latte fresco e altri latticini. Anche per altri prodotti, quali determinate specialità a base di carne, un’apertura reciproca dei mercati andrebbe ulteriormente a beneficio dell’agricoltura. Se da un lato ciò comporterebbe una riduzione dei prezzi interni, dall’altro le economie di scala in crescita – in particolare anche a livello dell’industria agroalimentare – rendono sostenibile e persino auspicabile tale liberalizzazione. Un’apertura graduale delle frontiere offre all’agricoltura e alla trasformazione il vantaggio di un ravvicinamento controllato al livello dei prezzi dell’UE, evitando in tal modo un adeguamento troppo brutale, e paralle- lamente dà la possibilità di ottenere nuove quote di mercato all’estero. Lo svantaggio di questa opzione consiste nel fatto che i costi rimangono elevati.
¾ Un accordo di libero scambio con l’UE concernente tutti i prodotti agricoli acce- lererebbe la dinamica nel commercio di prodotti agricoli e aumenterebbe note- volmente la pressione sulle strutture di produzione a tutti i livelli. Risulterebbe invece attenuata la problematica del turismo degli acquisti e potrebbero essere incrementate le esportazioni di prodotti finiti senza che siano compensati gli svantaggi a livello di materie prime. Per l’agricoltura, un accordo di libero scambio significherebbe una flessione generale dei prezzi al produttore sui li- velli UE. Un bonus per i prodotti di provenienza svizzera sarebbe ipotizzabile soltanto per determinati prodotti. I prezzi per le prestazioni preliminari e i fattori di produzione rimarranno fermi, presumibilmente, sui livelli attuali, ad eccezio- ne dei foraggi. Una soluzione del genere sarebbe sensata soltanto se, paralle- lamente, venissero operati sforzi significativi a favore di un’armonizzazione generale dei costi. Tuttavia, per alcuni tipi di costi un adeguamento integrale non è realistico, in particolare per quelli in cui la componente salariale è de- terminante. Sono comunque prevedibili perdite di valore aggiunto. Al fine di garantire l’adempimento del mandato costituzionale e una transizione social-
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Parte generale
mente sostenibile, si renderebbero necessari pagamenti compensatori decre- scenti.
¾ L’obiettivo a lungo termine dell’adesione all’UE perseguito dal Consiglio fede- rale comporterebbe per l’agricoltura svizzera - così come si presenta oggi - molteplici sfide supplementari rispetto all’opzione del libero scambio di prodotti agricoli. Ne indichiamo qui di seguito alcune in forma riassuntiva.
o Se la Svizzera aderisse all’UE, dovrebbe, come nel caso di un accor- do di libero scambio, adottare la protezione alla frontiera più bassa dell’UE e tendente a diminuire in ragione degli accordi in seno all’OMC. Rispetto allo scenario del libero scambio di prodotti agricoli, determinati prodotti agricoli di origine extraeuropea farebbero una maggiore concorrenza ai prodotti svizzeri.
o D’altro canto, si può prevedere che la soppressione dei controlli alla frontiera per tutte le merci e l’armonizzazione di tutte le prescrizioni re- lative ai prodotti comporteranno una diminuzione dei prezzi sul piano delle prestazioni preliminari dell’agricoltura. Inoltre, i costi per i foraggi vitaminizzati diminuirebbero fino al 50 per cento circa grazie alla sop- pressione dei dazi doganali. In tal modo, potrebbero essere parzial- mente assorbite le perdite a livello dei ricavi e la produzione animale in particolare diventerebbe più competitiva. Non vi è tuttavia da aspettar- si che il problema dei costi per le prestazioni preliminari sia risolto. In particolare, i salari non raggiungeranno i livelli UE né a breve né a medio termine.
o A causa della pressione economica, i mezzi di produzione dovrebbero poter essere impiegati in modo più efficiente. Per quanto concerne i costi strutturali, si prevede che saranno impiegati meno lavoratori, che le capacità delle macchine saranno sfruttate appieno e che si trovino soluzioni più economiche per gli edifici.
o Un’adesione all’UE richiede inoltre una ripresa della politica agricola comune, compreso un ridimensionamento del livello di sostegno com- presi i pagamenti diretti. Le perdite per quanto concerne il reddito sa- rebbero dunque più elevate che con un accordo di libero scambio. La flessione del reddito potrebbe essere ridotta mediante l’adozione di tutti i provvedimenti autonomi ancora ammessi e il sostegno decre- scente degli adeguamenti, ripartito su un periodo di transizione suffi- cientemente lungo. Nonostante tutto, l’agricoltura svizzera sarebbe in grado di sostenere le conseguenze di un’adesione all’UE soltanto a lungo termine.
Per tutte le soluzioni ipotizzabili, compresa quella della “via solitaria”, vale il principio secondo il quale l’entità dei guadagni in termini di benessere è subordinata alla mi- sura in cui i minori prezzi alla produzione si riverseranno sui consumatori. Occorre considerare che la quota dell’agricoltura su un franco speso dai consumatori per prodotti alimentari si aggira attualmente attorno al 20 per cento. Anche nel caso di un’apertura totale del mercato, in cui i prezzi per i prodotti agricoli importati e locali crollerebbero al livello dell’UE, e qualora tale riduzione possa essere interamente ri- versata sui consumatori, i prezzi al consumo diminuirebbero soltanto del 10 per cen- to circa. Per ottenere effetti più incisivi occorrerebbe intraprendere sforzi notevoli
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Prospettive dopo la realizzazione della PA 2011
per quanto concerne la trasformazione e il commercio (cfr. n. 7.1.3). In Austria, per esempio, dopo l’apertura totale del mercato dovuta all’adesione nel 1995, i prezzi al- la produzione sono diminuiti del 20 per cento rispetto all’anno precedente, mentre l’indice dei prezzi al consumo nel comparto “Alimentazione e bevande” è diminuito di 0,7 punti percentuali, per poi continuare a salire in modo costante e netto negli anni successivi.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2 Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.1 Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo
LAgr)
2.1.1 Disposizioni economiche generali
2.1.1.1 Panoramica
La costituzione di valore aggiunto nelle aziende agricole è un obiettivo strategico della politica agricola. In un contesto di accresciuta concorrenza a livello internazio- nale, è necessario mettere meglio in valore la qualità dei prodotti svizzeri. La Con- federazione sostiene dunque le strategie di differenziazione, di diversificazione, di assicurazione della qualità e di promozione dello smercio dei produttori e dei loro partner del settore agroalimentare.
Nelle sue disposizioni economiche generali, la legge sull’agricoltura (LAgr) prevede numerosi strumenti per sostenere la costituzione di valore aggiunto nelle aziende agricole. Gli articoli 14-16 LAgr offrono ai produttori e ai loro partner del settore a- groalimentare la possibilità di differenziare i loro prodotti rispetto ai prodotti standard grazie a segni di qualità definiti e protetti nel diritto pubblico. A tutt’oggi, la differen- ziazione dei prodotti in base ai procedimenti di fabbricazione (agricoltura biologica) e in base alla qualità legata all’origine (DOP-IGP) sono state concretate da ordinan- ze del Consiglio federale. La Confederazione si impegna a livello internazionale per favorire il riconoscimento e il commercio dei prodotti ottenuti da agricoltura biologi- ca. Nel settore delle denominazioni d’origine, essa attua una politica attiva di difesa delle indicazioni geografiche. Sono in corso discussioni con l’Unione europea per il riconoscimento reciproco dei registri DOP-IGP. La Confederazione è inoltre attiva a livello di OMC per fare progredire l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intel- lettuale relativi al commercio (Accordo ADPIC). In questo contesto, chiede di esten- dere il livello di protezione accordato sinora ai vini e ai liquori all’insieme dei prodotti.
Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori sono piattaforme di discussione, di negoziazione e di coordinamento tra i partner del settore agroali- mentare dove possono essere discussi gli orientamenti strategici relativi al posizio- namento dei prodotti. Queste strutture offrono ai produttori la possibilità di partecipa- re alle decisioni collettive concernenti il marketing-mix dei prodotti e talune regole di funzionamento dei mercati. La Confederazione può rendere obbligatorie talune de- cisioni delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori, al fine di lottare contro gli approfittatori e permettere l’azione collettiva (articoli 8 e 9 LAgr). La pubblicazione di prezzi indicativi è parimenti autorizzata a determinate condizioni (art. 8a LAgr). Tali strumenti, mediante i quali la Confederazione appoggia gli opera- tori in maniera sussidiaria, rafforzano la posizione dei produttori nella definizione dei prodotti e nei negoziati commerciali. Di fronte al problema della struttura poco equi- librata dei mercati, anche la politica della concorrenza è sollecitata per lottare contro le pratiche abusive dei grandi distributori che approfittano della loro posizione do- minante.
La Confederazione incoraggia la promozione dello smercio, partecipando al finan- ziamento delle spese di comunicazione e di ricerche dei mercati (art. 12 LAgr). An-
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
che i progetti regionali possono beneficiarne. Essa sostiene così un elemento im- portante del marketing-mix. Infine, la Confederazione può incoraggiare gli sforzi del- le categorie nell’ambito dell’assicurazione della qualità (art. 11 LAgr).
L’insieme di questi strumenti viene a sostenere le attività collettive dei produttori e dei loro partner. Gli studi sui consumi, che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) svolge a scadenze regolari in Svizzera, mostrano che i consumatori sono sensibili al prezzo, ma che attribuiscono anche un’enorme importanza ai prodotti che conosco- no e di cui si fidano64. Gli interventi di miglioramento della qualità dei prodotti, in par- ticolare le esigenze di rintracciabilità e di certificazione, generano questa fiducia, aumentando la diversità dell’offerta per i consumatori. L’agricoltura svizzera può an- che acquisire parti di mercato all’estero, in particolare nel segmento qualitativo.
2.1.1.2 Sostegno alle organizzazioni di categoria e alle Organizzazioni
di produttori, assicurazione della qualità e promozione dello smercio
2.1.1.2.1 Situazione iniziale
Sostegno alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori
Gli articoli 8 e 9 LAgr consentono al Consiglio federale di sostenere le misure di so- lidarietà prese da organizzazioni di categoria e da organizzazioni di produttori negli ambiti della qualità, della promozione dello smercio e dell’adeguamento della pro- duzione e dell’offerta alle esigenze del mercato.
Secondo questa base legale e a determinate condizioni, il Consiglio federale può obbligare imprese che non sono membri di un’organizzazione di categoria o di un’organizzazione di produttori a rispettare le misure prese da questa organizzazio- ne nei tre ambiti summenzionati. Si parla allora di "estensione delle misure di solida- rietà". Questo intervento del Consiglio federale permette di lottare contro gli "appro- fittatori" che beneficiano delle misure collettive senza applicarle o senza sostenerne i costi. L’articolo 7 LAgr chiede, in effetti, che la Confederazione stabilisca le condi- zioni quadro per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli in modo da consen- tire all’agricoltura di conseguire il più elevato valore aggiunto possibile dalla vendita dei prodotti. In simili circostanze, è fondamentale che gli sforzi della maggioranza delle aziende di una categoria o di un settore per posizionare e promuovere meglio il loro prodotto non siano rimessi in questione da una minoranza di imprese che as- sumono un comportamento opportunista di "passeggeri clandestini". L’intervento del Consiglio federale consente e rafforza l’azione collettiva dei produttori e dei loro par- tner65. A tutt’oggi, tre organizzazioni di produttori e quattro organizzazioni di catego- ria beneficiano di una decisione d’estensione del Consiglio federale, per una durata limitata di due anni. Il Consiglio federale può rinnovare un’estensione al termine di una nuova valutazione.
Le esperienze fatte dal 2001 sono complessivamente positive. La coesione delle ca- tegorie sostenute dal Consiglio federale si è trovata rafforzata grazie all’efficace so-
64 DemoSCOPE (2004): Leistungs- und Kommunikationsbedingte Vor- und Nachteile von schweizerischen Landwirtschaftsprodukten, 4. Welle (2004), 65 Fischbacher U., Gächter S., Fehr E. (2001): „Are people conditionally cooperative? Evidence from a pubblic goods experiment”, Elsevier, Economics Letters 71, 397-404.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
luzione del problema dei passeggeri clandestini. Le organizzazioni devono tuttavia fare i conti con le possibilità di ricorso offerte alle imprese che rifiutano di sottomet- tersi alle misure collettive. È pertanto possibile, nel caso di queste imprese, che l'imposizione delle misure di solidarietà avvenga con un certo ritardo. L’organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland, in particolare, è stata con- frontata a tale problema.
Il miglioramento di questo strumento non necessita di modifiche della LAgr. L’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori (OIOP), che definisce le modalità d’applicazione, è adeguata a scadenze regolari per tenere conto della realtà sul campo e degli ultimi sviluppi giuridici.
L’articolo 8a, introdotto nel quadro della PA 2007, consente alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori di pubblicare, a determinate condizioni, prezzi indicativi. Tale strumento viene altresì a sostenere il dialogo tra partner in se- no alle categorie. Rafforza anche il potere dei produttori nei negoziati relativi allo smercio grazie a une migliore informazione sull’evoluzione dei mercati. Di per sé, l’introduzione dell’articolo 8a non ha costituito una rivoluzione: è venuta a chiarire pratiche correnti nel settore agricolo, in particolare riguardo al diritto della concor- renza. Non sono necessari adeguamenti nel quadro della PA 2011.
Assicurazione della qualità
Negli ultimi anni, la sicurezza dei prodotti ha assunto un’importanza sempre mag- giore. Anche l’agricoltura e i livelli situati a monte e a valle devono prestare sempre maggiore attenzione all’assicurazione della qualità. La Confederazione deve orien- tare le condizioni quadro in modo che gli attori sul mercato possano adempiere i lo- ro compiti negli ambiti dell’assicurazione della qualità, del controllo autonomo e del- la garanzia della trasparenza del processo produttivo. Nel quadro della PA 2007 so- no state perciò semplificate le modalità di finanziamento nell’articolo 11 LAgr. Nel 2003 sono state inviate in consultazione le disposizioni esecutive del riveduto artico- lo 11 LAgr. I seguenti principi sono stati recepiti:
¾ la Confederazione deve sostenere soltanto servizi di assicurazione della quali- tà gestiti su scala nazionale. Vengono considerati progetti comuni di persone giuridiche e/o fisiche. L’assicurazione della qualità delle singole aziende rima- ne in ogni caso affare dell’economia privata. Nel quadro dei crediti autorizzati, la Confederazione deve potere partecipare ai costi computabili fino a una quo- ta di un terzo al massimo;
¾ gli aiuti finanziari devono essere trasferiti dai mezzi preventivati per i singoli settori di produzione per il finanziamento di misure di sostegno del mercato (ad es. azioni di immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto per la carne o misure di valorizzazione del concentrato di frutta per sidro). Devono essere configurati in base al principio della neutralità dei costi;
¾ i richiedenti devono soddisfare le premesse concernenti la rappresentatività e la procedura decisionale ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAgr. Le esigenze riguardanti le decisioni corrispondono a quelle che devono soddisfare le orga- nizzazioni di categoria o le organizzazioni di produttori quando presentano una domanda di estensione delle loro misure;
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
¾ non è imperativamente necessario che un sistema di assicurazione della quali- tà sia applicato in modo integrale (ad esempio nel quadro di un’obbligatorietà generale), ma almeno due terzi del volume del mercato devono esservi sotto- posti ai corrispondenti livelli. L’organizzazione richiedente fornisce le prove ne- cessarie.
Finora il Consiglio federale non ha approvato questa ordinanza poiché, nella pratica, per le varie categorie si è rivelato difficile soddisfare le premesse descritte. Occorre quindi chiedersi se i criteri per l’applicazione dell’articolo 11 LAgr debbano essere adeguati punto per punto a livello di ordinanza.
Promozione dello smercio
Le misure di promozione dello smercio sostenute dalla Confederazione stanno a- vendo effetto. Nonostante le sempre maggiori differenze dei prezzi al consumo ri- spetto ai Paesi limitrofi e la crescente concorrenza dell’importazione, è stato possi- bile mantenere e in parte aumentare la preferenza e l’interesse all’acquisto di pro- dotti svizzeri da parte dei consumatori. Con il sostegno dell’aiuto finanziario a livello federale, si sviluppa una presenza percepibile dell’agricoltura svizzera sul mercato. Il marchio di garanzia "Suisse Garantie" ha ripercussioni positive.
Quanto alle esportazioni, l’immagine dei prodotti svizzeri – in particolare del for- maggio – è stata mantenuta ad alto livello. Le esportazioni di formaggio hanno per contro sofferto della sfavorevole evoluzione dei prezzi dei prodotti svizzeri e, pertan- to, dell’aumento della concorrenza di altri Paesi. Questi sviluppi non hanno potuto essere totalmente compensati dalle attività di comunicazione, in parte cofinanziate dalla Confederazione; le cifre più recenti concernenti le esportazioni mostrano di nuovo una tendenza al rialzo. Anche per quanto riguarda le esportazioni di vino, le cifre più recenti inducono all’ottimismo. Sebbene permangano a un livello esiguo, vi è stato un netto incremento. Come menzionato, le cifre relative alle esportazioni so- no però il risultato dell’intero marketing-mix, nel quale la comunicazione cofinanziata dalla Confederazione rappresenta soltanto un elemento.
Nel mercato viepiù liberalizzato, le misure di promozione dello smercio sono di cru- ciale importanza. Possono esercitare un effetto di leva per generare maggiore valo- re aggiunto e non costituiscono un problema dal profilo del diritto dell'OMC. Non bi- sogna perciò stupirsi se a livello mondiale quasi tutti i Paese industrializzati pro- muovono finanziariamente il marketing agricolo. Anche l’UE dispone di adeguati strumenti promozionali66, che fra l’altro coprono esplicitamente anche il mercato svizzero. In tali condizioni, la Svizzera deve perciò poter contare su efficienti stru- menti di promozione dello smercio.
Determinante per il successo del marketing agricolo è un marketing-mix equilibrato, tagliato su misura per il mercato target e applicato in modo professionale. La ge- stione dei prodotti, dell’assortimento e della qualità, la configurazione dei prezzi, la distribuzione e la comunicazione vanno impiegati in maniera coordinata.
La promozione dello smercio ai sensi dell’articolo 12 della legge sull’agricoltura ri- guarda, rispetto all’intero spettro del marketing, soltanto i provvedimenti di comuni-
66 Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
cazione e in parte le ricerche di mercato (inclusi i controlli dell’efficacia). In effetti, la Confederazione non vuole intromettersi nei rapporti concorrenziali intrasettoriali, per non generare distorsioni della concorrenza. L’approccio scelto, ossia la comunica- zione congiunta, fa sì che per lo più siano le organizzazioni di categoria a beneficia- re di aiuti finanziari. Tuttavia, esse di regola non determinano l’intero marketing-mix, bensì svolgono soltanto comunicazione. Perciò è particolarmente importante il co- ordinamento con il commercio.
L’approccio sussidiario della promozione dello smercio incita le singole categorie a organizzarsi autonomamente. Esso garantisce che le misure vengano adottate in quanto gli interessati sostengono almeno la metà delle spese e devono assumere anche la responsabilità strategica e operativa del loro progetto. Dato che l'iniziativa parte dalla categoria, il marketing dei prodotti agricoli svizzeri è differente a seconda del gruppo merceologico.
Per sviluppare un’immagine comune per i prodotti svizzeri, le organizzazioni agrico- le hanno introdotto il marchio di garanzia "Suisse Garantie". Sulla scia della pro- gressiva eliminazione della protezione doganale, da prevedere nel quadro del ciclo di Doha e delle relazioni bilaterali con l’UE, si tratta quindi di posizionare ancora più chiaramente i prodotti svizzeri rispetto alle derrate alimentari importate. Anche all’estero è ragionevole uniformarne la presenza: a tale scopo è necessario creare un'identità chiara e forte e, più in generale, concentrare le forze nella comunicazio- ne.
Contrariamente ai Paesi limitrofi, la Svizzera non dispone di un’organizzazione cen- trale di marketing che assuma la responsabilità della presenza comune dei prodotti indigeni. Prendendo a esempio l’Austria67 o la Germania68 è possibile mostrare co- me una tale organizzazione può contribuire alle concentrazione degli sforzi di mar- keting.
Un ulteriore aspetto da considerare nel quadro della revisione degli strumenti di promozione dello smercio sono i noti problemi di base della pubblicità congiunta69, da ricondurre ai differenti interessi degli attori in causa. La pubblicità per prodotti a- gricoli svizzeri crea vari problemi di cooperazione verticale (in seno alle categorie) e orizzontale (tra aziende del medesimo livello). La disponibilità a cooperare è ten- denzialmente alta se gli offerenti sono numerosi e non si fanno concorrenza con gli stessi prodotti sui medesimi mercati. Questa constatazione vale per quasi tutte le imprese del settore agroalimentare. Laddove però solo poche imprese intendono commercializzare questi prodotti nei medesimi mercati, esse mostrano poco inte- resse a collaborare. Si interessano piuttosto a investire nella propria comunicazione di marketing che non in progetti congiunti nel quadro di campagne di categoria.
È evidente che sono soprattutto le grandi aziende dell’industria alimentare a critica- re la promozione dello smercio nel settore agricolo perché ritengono che favorisca in modo sproporzionato i concorrenti più deboli. L’industria alimentare preferirebbe investire questi mezzi nello sviluppo del proprio mercato e dei propri marchi. Questo fenomeno è intrinseco al sistema.
67 www.ama.at 68 www.cma.de 69 cfr. Strecker, Reichert, Pottebaum (1996): Marketing in der Agrar- und Ernährungswirtschaft
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Coordinamento con altri strumenti federali nei settori della promozione dell’esportazione e della pubblicità per i prodotti nazionali
La politica di promozione dell’esportazione della Svizzera e la promozione dello smercio nel settore agricolo sono complementari. Quest’ultima, che sostiene la co- municazione di marketing, può essere utilizzata in maniera efficace solamente se i prodotti sono distribuiti sui mercati d’esportazione. In questo senso, gli strumenti della promozione dell’esportazione servono principalmente a superare le soglie di ingresso al mercato, mentre la promozione dello smercio mira a creare, successi- vamente, le condizioni favorevoli alla vendita dei prodotti. La collaborazione operati- va tra gli strumenti del Seco per la promozione dell’esportazione e del commercio estero (OSEC, GRE – garanzia dei rischi delle esportazioni, SOFI – Swiss Organi- sation for Facilitating Investments, SIPPO – Swiss Import Promotion Programme) è stata rafforzata nell’ambito dei Business Network Switzerland. Anche gli strumenti dell’Ufficio federale dell’agricoltura, dell’Ufficio federale dell’energia e dell’Ufficio fe- derale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio verranno coinvolti nel quadro di questi sforzi di coordinamento. A livello operativo sussistono sinergie nel settore della comunicazione tra le organizzazioni di marketing nel settore agricolo e l’OSEC, in particolare per quanto riguarda le fiere. Le possibilità di collaborare sono sistematicamente verificate e sfruttate se i mercati target, i gruppi mirati e i segmenti della clientela coincidono. L’OSEC organizza ad esempio da vari anni la presenta- zione del settore dei prodotti biologici svizzeri alla rinomata fiera specializzata "Bio- fach" a Norimberga (Germania).
Nell’agosto 2004 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha depositato un postulato sulla promozione dell’immagine della Svizzera, che il Consiglio nazionale ha accolto il 29 settembre 2004. Il postulato invitava il Consiglio federale ad adottare un modello di promozione coordinata dell’immagine della Svizzera e a presentarlo alle Camere federali in un rapporto entro la fine del 2005. Il modello dovrà tenere conto dell’insieme degli organi sostenuti dalla Confe- derazione, in particolare di Svizzera Turismo, Location:Switzerland, Presenza Sviz- zera, OSEC e Pro Helvetia. In questo contesto è stato sottoposto ad analisi il rap- porto tra queste istituzioni e la promozione dello smercio nel settore agricolo. Il 6 di- cembre 2004 si è svolto un seminario con i summenzionati partecipanti e il Seco sul tema "Coordinamento tra pubblicità per i prodotti nazionali e promozione dello smercio nel settore agricolo", durante il quale è stato in generale constatato che le possibilità di collaborazione tra Svizzera Turismo e le organizzazioni "Switzerland Cheese Marketing" (SCM) e "Swiss Wine Communication" (SWC), operanti nel marketing dell’esportazione, possono essere sfruttate ancora meglio per quanto ri- guarda la pubblicità, in particolare nel costituire un’immagine comune. Questo coor- dinamento è stato nel frattempo avviato a livello operativo concordando incontri a scadenze regolari e una consultazione reciproca della pianificazione delle attività tra le organizzazioni responsabili. Anche in questo caso, una collaborazione è indicata soltanto se i mercati target, i gruppi mirati e i segmenti della clientela coincidono.
Le possibilità di collaborazione tra le organizzazioni dell’agricoltura, da una parte, e Location:Switzerland, Presenza Svizzera e Pro Helvetia, dall’altra, sono limitate a causa degli obiettivi differenti. In questo caso non è necessario un intervento sup- plementare.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Promozione dello smercio a livello regionale e sovraregionale Diverse indagini sui progetti sostenuti dal 1999 mostrano i punti forti e quelli deboli della promozione dello smercio a livello regionale. I tipi di progetti tradizionali, che si basavano sulla creazione di cosiddetti label regionali, si sono rivelati poco promet- tenti. I motivi principali sono: volumi d’offerta troppo bassi, sproporzioni tra oneri di marketing e cifra d’affari, ovvero valore aggiunto, quota di autofinanziamento troppo bassa e carente compatibilità con le strutture del commercio, in particolare dei grandi distributori. Un punto debole si è rivelato in particolare il fatto che finora i con- tributi cantonali a progetti regionali sono stati computati come un elemento di autofi- nanziamento, con il risultato che singoli progetti sono stati realizzati quasi comple- tamente con mezzi pubblici. L’esperienza mostra che l’autofinanziamento insuffi- ciente che ne risulta è un ostacolo per costituire strutture sostenibili e autonome. Alcuni punti deboli della strategia di promozione sono stati eliminati dalla modifica dell’ordinanza sulla promozione dello smercio il 1° gennaio 2004, che prevede ora anche il sostegno di progetti sovraregionali di promozione di specialità regionali. Mediante una concentrazione dell’offerta, che rafforza la posizione dei produttori nei confronti del commercio, a una più efficiente fornitura di servizi ad attori regionali e a un miglioramento del rapporto fra costi e benefici, questi progetti possono contribui- re a una più efficace promozione dello smercio. Le prime esperienze mostrano che i mezzi vengono impiegati in modo più efficiente e che per i prodotti regionali aumen- ta l’opportunità di affermarsi sul mercato grazie a simili reti.
2.1.1.2.2 Modello proposto
Principi Per considerazioni di politica istituzionale, lo Stato dovrebbe principalmente conti- nuare a impegnarsi laddove vengono adottate misure di promozione dello smercio congiunte. Più è forte il carattere collettivo delle misure, minore è il rischio che il co- finanziamento della Confederazione porti a distorsioni della concorrenza. Inoltre, la comunicazione collettiva con il mittente Svizzera porta a uno sgravio delle singole imprese, che possono trarre vantaggi dai messaggi di base e dall’immagine pro- mossa congiuntamente. Occorre creare incentivi che favoriscano maggiormente la collaborazione tra le ca- tegorie dell’intero settore agricolo, con l'obiettivo di consolidare l’immagine dei pro- dotti svizzeri. Il nuovo marchio di garanzia "Suisse Garantie", connesso a una di- chiarazione positiva nel senso dell’articolo 16a LAgr proposto dal Consiglio naziona- le, potrebbe costituirne la base. Per un migliore coordinamento è perciò necessario promuovere in particolare provvedimenti congiunti, che coinvolgono l’intero settore agricolo. Occorre rafforzare ancora di più il coordinamento con altre misure nel settore della promozione dei prodotti nazionali e con la promozione delle esportazioni, sempre che i mercati target e i gruppi mirati coincidano. Nei progetti di comunicazione lanciati dalle categorie bisogna far sì che i contenuti della comunicazione siano in armonia con le altre misure dei partner di mercato e delle ditte interessati. Si dovrebbe perciò esaminare se nell’esportazione debbano approfittare della promozione dello smercio anche progetti aziendali ai quali parteci- pano più ditte. In tal caso, causa gli elevati interessi delle ditte esportatrici, occorre- rebbe prevedere una quota di partecipazione della Confederazione ridotta rispetto alla pubblicità congiunta e pari al massimo al 20 per cento dei costi. La procedura di
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
consultazione offre ai partecipanti l’opportunità di esprimersi anche su tale questio- ne. Per motivi di politica della concorrenza e di politica istituzionale, come finora la pubblicità per singole ditte o singoli marchi non riceverà alcun sostegno.
Promuovere e mantenere la professionalità dei beneficiari degli aiuti finanziari è un compito costante per quanto riguarda i progetti nazionali e regionali. L’UFAG ha stabilito le relative esigenze per la formazione dei responsabili di progetto e quando riceve le richieste esamina anche la qualità del programma di marketing. Nuove e- sigenze uniformi poste al controllo del marketing dovrebbero contribuire a rendere più professionale il marketing agricolo e consentire anche un certo raffronto tra i ri- sultati dei progetti.
Differenziazione della promozione dello smercio
La collaborazione tra le singole categorie nel quadro di progetti congiunti e la realiz- zazione di misure coordinate dall’intero settore agricolo vanno finanziariamente pri- vilegiate rispetto alla comunicazione di categoria.
È prevista una partecipazione finanziaria massima del 50 per cento per progetti rea- lizzati dall’intero settore agricolo e soltanto una partecipazione di un terzo per la comunicazione di una categoria settoriale o per campagne tematiche come quelle per i prodotti biologici o i prodotti DOP-IGP. I progetti parziali regionali che fanno parte di campagne nazionali vanno sostenuti con una quota massima del 20 per cento, trattandosi di rafforzare la presentazione a livello nazionale.
I progetti coordinati concernenti l’intero settore agricolo, che devono godere di un migliore trattamento finanziario, comprendono in particolare le seguenti attività:
¾ comunicazione di marketing congiunta per prodotti agricoli svizzeri, ad esem- pio nel quadro di una denominazione di provenienza unitaria o di presenze congiunte a fiere;
¾ pubbliche relazioni per l’agricoltura svizzera;
¾ ricerche di mercato;
¾ misure di comunicazione congiunte nel settore del marketing all’estero.
Per ristrutturare i settori di attività delle singole organizzazioni di categoria e svilup- pare misure congiunte, a livello di ordinanza occorre prevedere un termine transito- rio di uno o due anni.
Inoltre, all’interno di un singolo settore di produzione o di mercato (ad es. formaggio o carne) si intende finanziare ora soltanto un unico progetto. Settori ristretti, che fi- nora hanno attuato misure di comunicazione indipendentemente l’uno dall’altro, an- dranno riuniti (ad es. verdura, frutta e funghi, oppure prodotti della campicoltura quali cereali e patate) per poter ridurre i costi fissi. Nel quadro della revisione dell’ordinanza sulla promozione dello smercio, verrà inol- tre esaminato se e fino a che punto è possibile versare aiuti finanziari forfettari. Ciò non è però facile da realizzare a causa della difficoltà di valutare a priori i costi com- putabili. Il modello adeguato è illustrato nella figura 34.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Figura 34 Promozione differenziata del marketing congiunto
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Lo sviluppo e il progresso delle misure di marketing promosse dalla Confederazione vanno giudicate sulla base di criteri adeguati. È pertanto previsto di introdurre un controllo sistematico, che richiede in particolare la definizione di obiettivi quantitativi e di valori misurati. Questo sistema dovrebbe permettere di presentare i risultati dei progetti sulla base di cifre concrete.
Promozione dello smercio su scala regionale e sovraregionale
Anche nei progetti di promozione dello smercio regionali è possibile aumentare la redditività mediante una migliore collaborazione o l’integrazione in un progetto so- vraregionale.
L’idea di un aiuto iniziale per iniziative regionali deve continuare ad avere il suo po- sto ed essere ulteriormente consolidata nel modello di promozione. L’aiuto finanzia- rio versato secondo l’ordinanza sulla promozione dello smercio agricolo deve servi- re ad agevolare l'avviamento di organizzazioni di promozione dello smercio con fi- nanziamento autonomo e dunque in grado di sopravvivere. La promozione di misure di comunicazione per marchi regionali appartiene al passato. Analogamente a quan- to avviene per i progetti di categoria organizzati su scala nazionale, anche l’aiuto fi- nanziario per i progetti regionali ammonterà ora a un terzo dei costi (limitato a 4 an-
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
ni), ove questo aiuto iniziale potrà essere prolungato al massimo una volta per quat- tro anni (con una quota di finanziamento della Confederazione del 20 per cento).
Anche nei progetti sovraregionali la quota di finanziamento massima dev’essere fis- sata a un terzo. Il sistema d’incentivazione è analogo a quello su scala nazionale, vale a dire che i progetti sovraregionali nel complesso vengono preferiti rispetto a progetti di singole regioni. Occorre tuttavia fare attenzione che i progetti sovraregio- nali non vengano privilegiati rispetto ai progetti di categoria organizzati su scala na- zionale, al fine di impedire una frammentazione delle campagne nazionali in varie attività sovraregionali. In futuro i contributi cantonali dovranno essere detratti dai costi computabili dei pro- getti; non saranno quindi più considerati quali fondi propri dell’ente responsabile del progetto. In questo modo si sottolinea il carattere sussidiario dell’aiuto finanziario pubblico e si promuove l’auspicato finanziamento autonomo dei progetti.
Anche per iniziative progettuali nell’ambito della promozione dello smercio deve es- sere possibile finanziare inchieste preliminari (n. 2.5.2). Questi studi forniscono le basi rilevanti per decidere se un progetto presenta un sufficiente potenziale di pro- durre valore aggiunto e quindi può essere sostenuto nel quadro della promozione dello smercio ai sensi dell’articolo 12 LAgr.
Figura 35 Aiuto finanziario per prodotti e specialità regionali
Aiuto iniziale Aiuto finanziario per lancio, sviluppo ed esercizio Soluzione Base piano aziendale dettagliato individuale Aiuto finanziario: 1/3 Event. partecipazione a un progetto nazionale Progetto sovraregionale (rete)
,GHD
Inchiesta prel. Progetto regionale Progetto regionale Prosecuzione consolidamento Ai sensi dell’art. 4 anni Nessun aiuto federale
4 anni
136 LAgr lancio, 1/3 consolidamento, 20%
1 anno
50% fr. 20’000.- Impresa Interruzione Nessun aiuto federale
Æ Adeguamento dell’articolo 12 LAgr, Promozione dello smercio Æ Adeguamento dell’ordinanza sulla promozione dello smercio il 1° agosto 2006
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.1.1.3 Designazioni / Marchi di qualità
2.1.1.3.1 Situazione iniziale
Agricoltura biologica La designazione di prodotti biologici nel quadro dell’articolo 14 LAgr e dell’ordinanza sull’agricoltura biologica70 (RS 910.18) è ampiamente consolidata sia a livello giuri- dico sia nell’applicazione. Il convincente successo dei prodotti biologici sul mercato svizzero dimostra che i consumatori hanno fiducia in questi prodotti e sono disposti a pagare un prezzo consono. In questo modo, in combinazione con gli sforzi dell’economia privata, sono stati raggiunti gli obiettivi del Legislatore.
Il principio della globalità aziendale, sancito nella legge sull’agricoltura, costituisce l’idea fondamentale dell’agricoltura biologica, per cui i cicli aziendali devono essere per quanto possibile chiusi. Grazie a esso, l’agricoltura biologica svizzera gode di una grande credibilità in patria e all’estero. I produttori di prodotti biologici e i con- sumatori ne chiedono il mantenimento. In casi particolari il Consiglio federale può tuttavia accordare deroghe a tale principio: conformemente all’ordinanza, per la viti- coltura è ammessa la gestione di singole particelle secondo le regole dell'agricoltura biologica sino al 31 dicembre 2006. Inoltre, i vigneti e le colture frutticole perenni possono essere gestiti conformemente alle PPE in seno a un’azienda biologica. Per la viticoltura, la frutticoltura, l’orticoltura e la coltura di piante ornamentali sussiste inoltre la possibilità di una conversione per tappe entro cinque anni (detenzione di animali: conversione per tappe entro tre anni).
Si esita moltissimo a utilizzare le deroghe: nella produzione vegetale la possibilità della conversione per tappe è sfruttata molto raramente (2-10 casi all’anno). Nel quadro del disciplinamento derogatorio temporaneo, circa 30 aziende gestite in ma- niera convenzionale hanno inoltre gestito una parte della loro superficie viticola se- condo i principi dell’agricoltura biologica. L’esperienza mostra che, di regola, queste aziende prima o poi optano per una conversione dell’intera azienda oppure abban- donano l’agricoltura biologica.
In pratica, la conversione settoriale all’agricoltura biologica non risponde a un biso- gno molto sentito. Ciò nonostante, il principio della globalità aziendale, sancito nella legge sull’agricoltura, ha suscitato discussioni: alcuni rappresentanti di associazioni hanno chiesto di stralciarlo dalla legge sull’agricoltura. Da un lato, vi è la richiesta dell’Associazione svizzera dei produttori di cereali di introdurre la gestione biologica settoriale nella coltivazione dei cereali, dall’altro, si discute se dev’essere prolungato il termine transitorio per la gestione di singole particelle destinate alla viticoltura.
L'armonizzazione dell’ordinanza sull’agricoltura biologica al diritto europeo e il perti- nente accordo di equivalenza tra la Svizzera e l’UE (allegato 9 dell’accordo sul commercio dei prodotti agricoli) facilitano il commercio transfrontaliero. L’accordo chiede un’evoluzione equivalente dell’ordinanza svizzera e del regolamento UE. Quest’ultima ammette una conversione settoriale nell’agricoltura biologica alle se- guenti condizioni (allegato III del regolamento 2092/91):
70 RS 910.18
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
¾ l’unità di produzione biologica deve costituire un’unità chiaramente separata dalle unità di produzione non biologiche quanto ai luoghi di produzione, agli appezzamenti, ai prati, agli spazi liberi e all’aperto, agli edifici destinati alla de- tenzione di animali e quanto ai luoghi di magazzinaggio per vegetali, prodotti vegetali e animali e materie prime;
¾ è vietato il magazzinaggio, nell’unità di produzione, di materie prime diverse da quelle ammesse per l’agricoltura biologica;
¾ anche le unità di produzione non biologiche dell’azienda sono soggette al con- trollo e a taluni disciplinamenti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica riguardo alla separazione e al controllo del flusso di merci;
¾ l’azienda agricola non può contemporaneamente coltivare in modo biologico e non biologico varietà per nulla o difficilmente distinguibili (nessuna "produzione parallela");
¾ sono esclusi dal divieto di produzione parallela: colture permanenti in conver- sione per tappe (massimo 5 anni), pascoli perenni, superfici di ricerca (con au- torizzazione speciale dell’ufficio competente) e produttori di sementi e materia- le di moltiplicazione.
Anche l’UE impone elevate esigenze concernenti la separazione del flusso di merci e il controllo delle unità di produzione in caso di conversione settoriale all’agricoltura biologica. Vieta inoltre la produzione parallela di varietà e specie difficilmente distin- guibili. In quei settori nei quali già oggi il Consiglio federale prevede un disciplina- mento derogatorio riguardo alla globalità aziendale sono perciò stati fissati condi- zioni e oneri analoghi al fine di impedire gli abusi, il che limita tuttavia l’attrattiva di questa tipo di produzione.
Denominazioni di origine protette (DOP) e Indicazioni geografiche protette (IGP)
Dal 1997 la Svizzera dispone di una base legale per le DOP-IGP. Varie categorie hanno scelto questo strumento per proteggere la denominazione del loro prodotto e impegnarsi in una strategia di differenziazione mediante la qualità legata all’origine. A tutt’oggi, diciannove denominazioni (tredici DOP e sei IGP) sono state iscritte nel registro federale delle Denominazioni di origine protette e delle Indicazioni geografi- che protette. Altri prodotti sono in corso di registrazione, come il Raclette o l’Emmentaler. Le denominazioni suscettibili di fare parte del registro riguardano, a termine, circa una trentina di prodotti. È previsto di estendere il registro ai prodotti della foresta. A tale scopo un nuovo articolo verrà integrato nella legge forestale, at- tualmente in revisione. Dopo l’entrata in vigore di questa disposizione, l’UFAG potrà trattare il dossier “Bois du Jura”, per il quale è stata depositata una domanda di DOP.
Nel quadro dell’attuazione degli accordi bilaterali, la Svizzera ha avviato colloqui con l’Unione europea per il riconoscimento reciproco dei registri. In seno al gruppo di esperti DOP-IGP del comitato misto agricolo è stata constatata l’equivalenza delle legislazioni svizzera ed europea sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e sono state scambiate liste di prodotti sensibili che sa- ranno oggetto di negoziato.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
La Svizzera è molto attiva anche a livello di Organizzazione mondiale del commer- cio (OMC) per migliorare la protezione internazionale delle indicazioni geografiche. In tale ambito, chiede che la protezione accordata oggi ai vini e ai liquori sia estesa all’insieme dei prodotti. Può contare su vari membri, e in particolare l’Unione euro- pea, per difendere questa posizione nei negoziati in corso (cfr. n. 1.3.1.2.1; presa in conto delle considerazioni non di ordine commerciale, dette Non Trade Concerns – NTC).
2.1.1.3.2 Modello proposto
Agricoltura biologica Le strutture svizzere, che nel raffronto europeo continuano a essere caratterizzate da piccole aziende a economia mista, soltanto in pochi casi consentirebbero una conversione aziendale settoriale secondo le esigenze dell’UE. In queste condizioni e dato che le normative lasciano un ridotto margine di manovra, l’abrogazione del principio della conversione per la globalità dell’azienda non porterebbe quindi nes- suna sostanziale utilità pratica. Per contro, si avrebbe una perdita d’immagine dell’agricoltura biologica che non corrisponde alla strategia di differenziazione per- seguita dal Consiglio federale. Il principio della globalità aziendale va perciò mante- nuto nella LAgr. Laddove però sussiste una necessità di intervento, occorre che sia disciplinata nel quadro dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Quanto alla richiesta di autorizzare la conversione settoriale per la coltivazione dei cereali, occorre notare come essa non soddisfi neppure le summenzionate esigenze dell’UE e come un allentamento così esteso comprometterebbe l’equivalenza del di- ritto svizzero con quello comunitario. Conformemente alle PPE e all’ordinanza sull’agricoltura biologica, la coltivazione dei cereali dev’essere inserita in una rota- zione disciplinata delle colture. All’interno di questa rotazione, tutte le superfici de- vono essere incluse nella produzione biologica, poiché la conversione è definita nei limiti della superficie disponibile. Inoltre, in conformità delle prescrizioni vigenti in Svizzera e nell’UE, non può esservi una produzione parallela di varietà difficilmente distinguibili. Nelle nostre strutture è possibile al massimo in pochi, singoli casi con- durre due rotazioni di colture parallele nella stessa azienda. Ci sarebbe inoltre da temere un aumento degli abusi e una complicazione dei controlli e dunque una per- dita di credibilità presso i consumatori. E, per concludere, anche altri fattori intralce- rebbero probabilmente la conversione delle aziende di campicoltura (soprattutto nel- la Svizzera occidentale) all’agricoltura biologica, in particolare l’intensità e l’organizzazione del lavoro e l’approvvigionamento in sostanze nutritive senza ferti- lizzanti chimico-sintetici. Per tutti questi motivi va chiaramente respinta la richiesta di ammettere in Svizzera la conversione settoriale delle aziende alla coltivazione bio- logica dei cereali.
Quanto alla richiesta di una proroga del termine transitorio per la gestione di parti- celle nella viticoltura biologica, occorre notare come proprio per le strutture a piccola superficie della viticoltura svizzera sussistano grossi rischi riguardo alla dispersione di prodotti fitosanitari da particelle limitrofe non biologiche. Questi rischi danno rego- larmente adito a critiche e hanno già portato a dispute giudiziarie (dispersione dovu- ta a irrorazione con elicottero). Le esperienze fatte finora durante il periodo transito- rio rendono scettici: un’alta percentuale della produzione per particelle è stata inte- ressata da contaminazione con pesticidi vietati. In base al fatto che questo tipo di produzione in viticoltura ha poca importanza, che suscita problemi di qualità e che
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
esiste l’alternativa di convertire le aziende a tappe, è possibile mantenere la prevista scadenza della normativa transitoria.
Per tenere conto, nel quadro dell’attuale legislazione, delle richieste di allentamento della globalità aziendale, occorre consentire la separazione delle colture perenni dall’azienda. In ogni caso bisogna attenersi all’unità tra campicoltura, prati, pascoli e detenzione di animali, poiché essa, a causa dei cicli delle sostanze nutritive azien- dali e della rotazione delle colture, non può essere forzata. A livello di ordinanza oc- corre però offrire la possibilità di gestire in modo indipendente le colture perenni. Esse sono legate all’ubicazione e di conseguenza più che mai coltivabili indipenden- temente dagli altri cicli delle sostanze nutritive aziendali e dalla rotazione delle coltu- re. Anche i controlli non pongono praticamente problemi. Già oggi è possibile, in u- n'azienda biologica, gestire colture perenni non biologiche a condizione di rispettare le PPE (art. 7 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica). In futuro, un’azienda con campicoltura e foraggicoltura nonché detenzione di bestiame può decidere di con- vertire al biologico la sua viticoltura oppure la frutticoltura e di continuare a gestire le altre parti dell’azienda secondo le PPE. Si ottiene così una certa flessibilizzazione nel quadro delle prescrizioni legali e in armonia con il diritto comunitario, senza però mettere in dubbio la credibilità delle nostre prescrizioni in materia biologica. Æ Adeguamento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica il 1° gennaio 2007
Denominazioni di origine protette (DOP) e Indicazioni geografiche protette (IGP)
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette sono spes- so prese come esempio quando si tratta di evocare prospettive per gli agricoltori. Tuttavia, registrare una denominazione quale DOP o IGP non costituisce una ga- ranzia di successo. Altri elementi, quali il grado di differenziazione del prodotto ri- spetto allo standard o la definizione di una strategia coerente su scala collettiva, so- no determinanti per il risultato. In base alle esperienze fatte dal 1997, viene propo- sto un insieme di misure miranti a rafforzare l’impatto della legislazione DOP-IGP e dei suoi effetti economici. Vengono perseguiti miglioramenti in vari ambiti: difesa in- ternazionale delle DOP-IGP, lotta alla frode in Svizzera, definizione e identificazione dei prodotti DOP-IGP, costituzione di raggruppamenti richiedenti, informazione atti- va nelle regioni meno sensibilizzate. Questo programma può essere realizzato in gran parte sulla base di modifiche dell’ordinanza sulle DOP-IGP, di principi racco- mandati dalla Commissione federale delle DOP-IGP, di direttive amministrative in- terne o ancora di consulenze di rappresentanti di categoria. Si tratta di utilizzare ap- pieno il potenziale degli strumenti esistenti. È tuttavia necessario un emendamento della LAgr. La difesa delle DOP-IGP su scala internazionale è una priorità per i no- stri prodotti di qualità71. Le DOP e le IGP fanno parte degli elementi chiave dello svi- luppo sostenibile e della multifunzionalità della politica agricola. Nelle regioni perife- riche, in particolare, questi prodotti costituiscono un pilastro dell'economia regionale e possono contribuire alla sua sopravvivenza. Il sostegno della Confederazione si giustifica pertanto per denominazioni registrate nel diritto pubblico, a condizione che la protezione conferisca unicamente un diritto d’uso a tutte le imprese che rispettano il capitolato d’oneri e non un diritto di proprietà esclusivo a beneficio di qualche im- presa. La maggioranza delle nostre produzioni formaggiere tradizionali vengono d’altronde esportate. È dunque importante precisare il ruolo della Confederazione
71 Cfr. a tale proposito la risposta del Consiglio federale alle interpellanze Epiney (04.3350) e Germanier (04.3257).
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
nella lotta alle contraffazioni all’estero. Vari compiti vengono svolti oggi spontanea- mente dall’amministrazione, senza base legale precisa.
Si propone che la Confederazione s’impegni nella difesa delle indicazioni geografi- che svizzere all’estero. Il Consiglio federale coordinerà i differenti uffici al fine di lot- tare contro l’utilizzo abusivo delle denominazioni pubbliche agricole. Il compito non potrà essere portato a buon fine senza la collaborazione delle rappresentanze sviz- zere all’estero. Esse hanno d’altronde già per missione generale di difendere gli in- teressi della Svizzera all’estero, diritti immateriali inclusi. Se l’organizzazione rap- presentativa del prodotto (il più delle volte un’organizzazione di categoria) vuole av- viare un’azione sul posto, ad esempio il blocco della registrazione di un marchio, la Confederazione dovrà poter assumere una parte delle spese di procedura. L’intervento di quest’ultima avverrà tuttavia a titolo sussidiario. I professionisti devo- no manifestare chiaramente il loro interesse per la difesa del loro prodotto all’estero. Æ Introduzione di un nuovo articolo 16bis LAgr, Difesa delle denominazioni d’ori- gine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale Æ Ordinanza d’applicazione il 1° gennaio 2008
Nuovi interventi per rafforzare la differenziazione dei prodotti agroalimentari svizzeri
Sulla base degli articoli 14-16 LAgr, nel 1997 il Consiglio federale ha adottato due ordinanze relative alla differenziazione dei prodotti, una in base ai procedimenti di fabbricazione (agricoltura biologica) e l'altra in base alla qualità legata all’origine (DOP-IGP). All’epoca, per mancanza di consenso, è stato abbandonato un disegno d’ordinanza che precisava le condizioni d’utilizzo dell’espressione "prodotto di mon- tagna".
Gli agricoltori svizzeri e i partner del settore agroalimentare hanno saputo utilizzare questi strumenti per distinguersi, come mostra lo sviluppo delle vendite dei prodotti biologici o il numero di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche iscritte nel registro federale delle DOP-IGP. Una gamma più vasta di segni di qualità ufficia- li permetterebbe di segmentare meglio l’offerta in funzione delle attese dei consu- matori. Il carattere pubblico delle definizioni rafforzerebbe la visibilità degli elementi di differenziazione e la credibilità degli impegni. In generale, i produttori sono coin- volti meglio nelle decisioni strategiche in seno ai sistemi di protezione pubblici, dato che in quelli privati sono più esposti alla potenza di mercato dei loro "partner". I con- sumatori beneficiano a loro volta di una definizione chiara delle designazioni e delle misure di controllo. Il rischio di estromissione dal segmento di alta qualità non è tut- tavia escluso se lo sviluppo di nuovi marchi di qualità avviene a scapito di quelli esi- stenti.
Gli attuali articoli 14-16 LAgr costituiscono la base legale necessaria e sufficiente a differenziare i prodotti agricoli nel diritto pubblico. Si propone di estendere il disposi- tivo pubblico dei marchi di qualità, in particolare di rimettere in cantiere l’ordinanza "montagna". In effetti, le circostanze sono cambiate dal 1997. In primo luogo si sono sviluppati o sono in corso di sviluppo all’estero interventi pubblici di differenziazione dei prodotti di montagna. In secondo luogo, i produttori della regione di montagna sono esposti a una concorrenza più forte, dovuta all’accresciuta liberalizzazione dei mercati agricoli e alle riduzioni del sostegno. In simili circostanze, un migliore valore aggiunto realizzato sui prodotti costituisce spesso una condizione di sopravvivenza.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Un marchio di qualità ufficiale per i prodotti di montagna può contribuire a sostenere questa strategia di creazione di valore.
Nell’immediato, le denominazioni per il pollame prodotto secondo metodi particolari devono essere concretate sulla base dell’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea. In un secondo tempo, devono essere definite le denominazioni pubbliche dei termini "montagna" e "prodotto di fattoria" (in tedesco: "vom Bauer- nhof"). Le ordinanze d’applicazione saranno naturalmente sottoposte a consultazio- ne e terranno conto delle legislazioni esistenti all’estero. L’ordinanza che definisce i prodotti di montagna intende favorire l’economia di montagna, con una produzione e una trasformazione in zona di montagna. Saranno previste alcune eccezioni per te- nere conto delle realtà tecniche (condizionamento del latte di consumo, ad es.). A medio termine, bisognerà iniziare a riflettere su un marchio del tipo "label rouge", come esiste in Francia, per una qualità organolettica superiore. Spetta tuttavia alle categorie dare un impulso chiaro in tal senso. Æ Ordinanza sulla designazione del pollame per il 1°r gennaio 2006 Æ Ordinanza "prodotto di montagna" per il 1° agosto 2006 Æ Ordinanza "prodotto di fattoria" per il 1° agosto 2006
2.1.1.4 Messa all’asta dei contingenti doganali – armonizzazione dei
termini di pagamento
2.1.1.4.1 Situazione iniziale
Termini di pagamento ordinari
Secondo l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importa- zioni agricole (OIAgr), il termine di pagamento ordinario per i prezzi d’aggiudicazione è di 60 giorni dopo il passaggio in giudicato dell’aggiudicazione. Questo significa che il titolare di quote del contingente doganale dispone di un ter- mine di pagamento di 90 giorni dopo la notificazione dell’aggiudicazione.
Nell’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM), i termini di pagamento ordinari sono disciplinati come segue:
¾ per le quote del contingente doganale assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e per le quote del contingente doganale dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo
2002 sul libero scambio, per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione 60
giorni, per il secondo terzo 90 giorni e per l’ultimo terzo 120 giorni a decorrere dal passaggio in giudicato dell’aggiudicazione;
¾ per le altre quote del contingente doganale, 30 giorni dopo la notificazione dell’aggiudicazione
Per le quote del contingente doganale di cui alla lettera a, i termini di pagamento or- dinari vengono prolungati ciascuno di 30 giorni dalla disposizione a decorrere dal passaggio in giudicato dell’aggiudicazione. Per le quote di cui alla lettera b il termine di pagamento rimane limitato a 30 giorni. Ne risulta così, a seconda del disciplina-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
mento del mercato, un trattamento discriminatorio dei titolari di quote del contingen- te doganale quanto alla durata del termine di pagamento. La differente durata dei termini di pagamento ordinari a seconda del disciplinamento del mercato e il diffe- rente inizio della durata di tali termini portano a insicurezza nelle ditte importatrici.
Importazioni all’aliquota di dazio del contingente (ADC) o aliquota di dazio zero pri- ma della scadenza del termine di pagamento ordinario
Se il titolare di quote del contingente doganale vuole utilizzare i suoi diritti di impor- tazione prima della scadenza dei termini di pagamento ordinari, deve prima pagare l’intero prezzo di aggiudicazione. Per le quote del contingente doganale assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e per le quote del con- tingente doganale dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002 sul libero scambio, prima dell’importazione di un terzo della quota del contingente doganale assegnata occorre pagare il corrispettivo terzo del prezzo di aggiudicazione prima dell’importazione.
Dal 1° gennaio 2005, può esentarsi dalla garanzia del prezzo di aggiudicazione me- diante pagamento chi, prima dell’importazione all’ADC o all’aliquota di dazio zero, rimette all’Ufficio federale una garanzia sotto forma di sicurtà bancaria o di altro tipo consentita ai sensi dell’articolo 43 dell’ordinanza dell’11 giugno 1990 sulle finanze della Confederazione. In questo modo è assicurata la garanzia del prezzo di aggiu- dicazione, senza che siano necessari grosse immobilizzazioni di capitali prima della scadenza dei termini di pagamento ordinari.
Questa possibilità attenua ampiamente il problema di grosse immobilizzazioni di ca- pitali, in particolare per le messe all’asta mensili, ovvero trimestrali, nel settore della carne. I titolari di quote del contingente doganale decidono se intendono sfruttare suddetta possibilità. Le più recenti esperienze fatte nel settore della carne hanno mostrato come la maggior parte dei titolari fa uso del nuovo strumento, per evitare grosse immobilizzazioni di capitali.
2.1.1.4.2 Modello proposto Armonizzazione dei termini di pagamento Si propone di uniformare i termini di pagamento dei prezzi di aggiudicazione da pa- gare per le quote di contingente doganale messe all'asta. Si eviteranno così le insi- curezze nell'utilizzazione dei diritti d'importazione. Questa misura è opportuna an- che per ragioni di economia amministrativa. La possibilità di presentare una garan- zia bancaria o un'altra garanzia equivalente per assicurare il versamento del prezzo di aggiudicazione rende l'armonizzazione dei termini di pagamento e l'inizio della decorrenza di questi termini sostenibile per i detentori di una quota di contingente. L'articolo 19 capoverso 3 OIAgr stabilirà il termine di pagamento ordinario dei prezzi di aggiudicazione per tutte le procedure di vendita all'asta a 30 giorni a decorrere dalla notifica dell'aggiudicazione. Le disposizioni specifiche dell'articolo 19 dell'ordi- nanza sul bestiame da macello saranno abrogate.
L’armonizzazione dei termini di pagamento dei prezzi di aggiudicazione derivanti dalla messa all’asta di quote del contingente doganale porta a sostanziali semplifi- cazioni nel controllo dei pagamenti. Il provvedimento ha per conseguenza che de- cade la possibilità di pagamento scaglionato dei prezzi di aggiudicazione ai sensi
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
dell’articolo 19 capoverso 3 OBM per quote di contingente assegnate per un intero periodo di contingentamento (anno civile). Sono interessati in primo luogo i contin- genti doganali parziali per insaccati, per carne secca essiccata all’aria e quello per prosciutto crudo essiccato all’aria. Æ Modifica dell'ordinanza sulle importazioni agricole e dell'ordinanza sul be- stiame da macello il 1° gennaio 2007
2.1.2 Economia lattiera
2.1.2.1 Situazione iniziale
2.1.2.1.1 Disciplinamento del mercato lattiero attuale Da sempre il latte rappresenta il prodotto strategico più importante dell'agricoltura svizzera e l'influsso statale è stato, di riflesso, altrettanto importante. La liberalizza- zione e l'orientamento in funzione dell'economia di mercato promossi nel quadro della riforma agraria hanno pertanto sollecitato in modo particolare questo settore. Anche se il processo di riforma non è ancora concluso, i principi liberali dell'econo- mia di mercato caratterizzano l'attuale economia lattiera.
Principi La Confederazione non interviene più direttamente sull'andamento del mercato. Gli attori del mercato determinano, in base alla propria responsabilità imprenditoriale, produzione, valorizzazione e commercializzazione del latte e dei latticini. L'ente pubblico incentiva la competitività del settore dal profilo dei prezzi mediante sup- plementi e aiuti, ma non offre più alcuna garanzia. La Confederazione esercita il proprio influsso sull'offerta sul mercato svizzero di latte e latticini soltanto mediante disposizioni concernente l'importazione e attraverso il contingentamento lattiero.
Anche in un regime liberale la fabbricazione e la commercializzazione di formaggio sono determinanti per uno sviluppo economico positivo del settore lattiero. Se la "locomotiva formaggio" funziona, tutto il "treno del latte" ne trae beneficio. L'attuale disciplinamento del mercato lattiero si prefigge pertanto di ottimizzare la creazione di valore aggiunto nell'economia lattiera mediante un'efficace commercializzazione di formaggio all'interno del Paese e all'estero.
Strumenti Gli strumenti dell'attuale disciplinamento del mercato lattiero sono la regolazione dei quantitativi nella produzione lattiera (contingentamento lattiero), il sostegno del mer- cato (supplementi per il latte trasformato in formaggio e prodotto senza sommini- strazione di insilati nonché aiuti differenziati a favore dello smercio all'interno del Paese e all'estero) e la protezione alla frontiera. Nella combinazione dei tre settori, il sostegno al mercato riveste oggi un ruolo dominante nella definizione dell'ammonta- re del prezzo del latte alla produzione. Determinante a tale fine è in particolare l'im- porto dei supplementi per il latte trasformato in formaggio, che aumenta il prezzo del latte di caseificio. Nel contempo il supplemento per il latte trasformato in formaggio esercita indirettamente anche un influsso positivo sul prezzo del latte alla produzio- ne nel settore delle latterie che non beneficia di alcun sostegno finanziario (figu-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
ra 36). Anche senza uno specifico sostegno del mercato con mezzi pubblici, il prez- zo alla produzione per la fabbricazione di prodotti di latteria rimane così relativa- mente alto. Il fabbricante può acquistare la materia prima soltanto se paga il prezzo che il fabbricante di formaggio è in grado di offrire, compreso il supplemento per il latte trasformato in formaggio (effetto leva). Ne consegue che anche il livello dei prezzi al consumo per i prodotti di latteria è più alto.
Figura 36 Influsso del sostegno del mercato sul prezzo del latte
1 Supplemento per il latte trasformato in formaggio
Prezzo del latte
2 Supplemento per foraggio non insilato
alla produzione
3 Aiuti all'esportazione (formaggio, latte in polvere, yogurt, panna)
4 Aiuti nel Paese (burro, latte scremato, latte in polvere)
P+ Prezzo del latte alla produzione con sostegno del mercato P- Prezzo del latte alla produzione senza sostegno del mercato
P+ 2 3 3 4 1 P-
3 Burro Prodotti di latteria: Panna latte di consumo Formaggio Latte scremato panna di consumo Latte in polvere prodotti a base di latte fresco
Quantità di latte
Il burro e il latte scremato sono, da un lato, sottoprodotti della fabbricazione di altri latticini (ad esempio del formaggio) e dall'altro vengono fabbricati fintanto che que- sto tipo di valorizzazione del latte è redditizio per il mercato interno. Il ricavo della vendita di questi prodotti è tendenzialmente piuttosto esiguo (a causa della forte concorrenza che il grasso del latte subisce ad opera dei grassi vegetali). Gli aiuti contribuiscono alla definizione del livello del prezzo del latte alla produzione in que- sto settore in modo tale che non sia determinato unicamente dal peggiore valore aggiunto. Parallelamente a ciò la protezione alla frontiera impedisce una concorren- za sproporzionata da parte di analoghi prodotti d'importazione.
Le basi legali per le misure a favore dell'attuale sostegno del mercato lattiero e per l'importazione di burro (art. 37-42 LAgr) scadono alla fine del 2008 (art. 188 cpv. 3 LAgr). Inoltre, il legislatore ha annunciato riserve nei confronti delle misure di soste- gno (art. 187 cpv. 12 LAgr) approvando a suo tempo l'obbligo di riduzione dei crediti disponibili (un terzo entro cinque anni). Nel modellare il futuro disciplinamento del mercato lattiero occorre tener conto di queste premesse e dei prevedibili sviluppi in- ternazionali (in particolare la riduzione del sostegno vincolato ai prodotti e la sop- pressione dei sussidi all'esportazione in ossequio agli impegni dell'OMC).
Conclusione L'attuale disciplinamento del mercato consente di prevedere e valutare prezzi e quantitativi su determinati mercati. Esso ha pertanto un effetto stabilizzante sull'an- damento del mercato. Nel contempo, però, inibisce lo spirito innovativo e il dinami-
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
smo degli attori del mercato, anche se, rispetto al passato, sono da segnalare pro- gressi a tutti i livelli del settore. Il contingentamento lattiero frena lo sviluppo delle strutture, impedendo così il progresso economico. In combinazione con la protezio- ne alla frontiera e il sostegno del mercato, esso determina un prezzo del latte alla produzione chiaramente superiore a quello praticato nell'UE. La competitività sul piano internazionale è minima e il margine di manovra imprenditoriale al di fuori del mercato interno protetto viene fortemente limitato. Spesso il potenziale commerciale può essere sfruttato soltanto in modo insufficiente e la disponibilità ad assumere ri- schi viene ridotta. La capacità concorrenziale ne soffre, mentre il suo miglioramento rappresenta alla lunga un elemento fondamentale per l'economia lattiera.
2.1.2.1.2 Evoluzione della produzione e della valorizzazione
Produzione lattiera e valorizzazione del latte Nel corso degli ultimi anni la categoria ha perseguito tendenzialmente una politica quantitativa restrittiva. Negli anni lattieri 2001/2002 e 2002/2003 il Consiglio federale aveva aumentato i contingenti complessivamente del 4,5 per cento. Dopo che nel 2002 il Parlamento ha delegato alla categoria la competenza e la responsabilità di fissare i quantitativi, su richiesta della categoria questo aumento è stato revocato. Da allora i quantitativi sono rimasti invariati. Nel 2004 i produttori di latte hanno commercializzato complessivamente 3,19 milioni di tonnellate di latte. Convertiti in equivalenti-latte72, nel 2004 il 41,2 per cento è stato trasformato in for- maggio e il 15,4 per cento in burro. Durante lo stesso periodo, il 14,2 per cento del latte consegnato è stato valorizzato quale latte destinato al consumo. Con il rima- nente 30 per cento sono stati fabbricati panna, conserve di latte e svariati prodotti a base di latte fresco (figura 37). Fra il 2000 e il 2004, la valorizzazione del latte ha subito variazioni di rilievo nella fabbricazione di formaggio, burro e latte in polvere. Nel periodo menzionato la pro- duzione di Emmentaler è passata da 45 300 a circa 33 500 tonnellate (-26%). Que- sta diminuzione ha avuto come conseguenza che circa 145 000 tonnellate di latte, ossia circa il 4,6 per cento del quantitativo di latte, hanno dovuto essere trasformate in altri prodotti; la metà è stata trasformata in burro, mentre circa 85 000 tonnellate sono state trasformate in latte in polvere. Nel settore del formaggio la produzione di mozzarella ha potuto essere incrementata di 1 700 tonnellate (+15%) raggiungendo le 13 300 tonnellate.
72 Un equivalente-latte corrisponde al contenuto medio di grassi e di proteine in un chilogrammo di latte (73 g).
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Figura 37 Valorizzazione del latte in equivalenti-latte
2000 2004
7 7 6 5,1% 2,7% 6 14,3% 15,4% 1 1 5 41,2% 10,3% 44,7% 5 4 9,9% 5,7% 3 4 6,5% 7,9% 2 3 14,5% 7,7% 2 14,2%
Legenda: 1 = formaggio 4 = altri prodotti a base di latte fresco (incl. yogurt, quark, gelato)
2 = latte di consumo 5 = conserve di latte
3 = panna 6 = burro
7 = altre valorizzazioni, variazioni del peso
Fonte: UFAG
Commercio esterno di formaggio La bilancia del commercio esterno di formaggio è peggiorata (tabella 28). Mentre le importazioni di formaggio nel periodo 2000/2004 sono aumentate del 2,1 per cento, le esportazioni hanno fatto registrare una contrazione del 5,5 per cento. Nell'espor- tazione di formaggio si assiste tuttavia a un'inversione di tendenza. Nei confronti dell'anno precedente, nel 2004 le esportazioni sono nuovamente aumentate dell'1,4 per cento.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Tabella 28 Evoluzione delle importazioni e delle esportazioni di formaggio
2000 2004 Variazione
t t % Esporta- Impor- Esporta- Importa- Esporta- Importa- Prodotto zione tazione zione zione zione zione formaggio fresco 29 8 491 86 9 415 +195,2 +10,9 formaggio da grat- tugiare 130 312 96 748 -26,3 +139,6 Formaggio fuso 6 020 2 527 4 895 2 192 -18,7 -13,3 formaggio con cro- sta fiorita 16 2 346 3 2 151 -83,1 -8,3 formaggio a pasta molle 64 5 664 540 5 653 +744,1 -0,2 formaggio a pasta semidura 7 033 4 617 7 733 4 917 +10,0 +6,5 formaggio a pasta dura 40 588 6 872 37 522 6 385 -7,6 -7,1 Totale formaggio 53 880 30 829 50 875 31 461 -5,6 +2,1 Fonte: UFAG
Evoluzione dei prezzi
Prezzi alla produzione
In seguito alla riduzione del sostegno, fra il 2000 e il 2004 il prezzo del latte alla produzione è sceso da circa 79,2 a 74,6 centesimi. Nel corso dello stesso periodo, il prezzo alla produzione del latte bio è diminuito di 8,2 centesimi e nel 2004 si è atte- stato attorno a 84 centesimi (tabella 29).
Tabella 29 Evoluzione dei prezzi alla produzione per mese1
2000 2004 Variazione
ct./kg ct./kg % Gennaio 80,69 76,32 -5,4 Febbraio 80,19 75,86 -5,4 Marzo 79,66 74,51 -6,5 Aprile 78,28 72,31 -7,6 Maggio 75,58 70,57 -6,6 Giugno 78,33 73,08 -6,7 Luglio 79,20 74,28 -6,2 Agosto 80,23 76,15 -5,1 Settembre 81,12 77,06 -5,0 Ottobre 80,27 76,59 -4,6 Novembre 79,60 75,14 -5,6 Dicembre 79,72 74,93 -6,0 Media annuale 79,17 74,63 -5,7 1 Ponderato in base alla quantità di latte acquistato in più Fonte: UFAG
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Prezzi al consumo
Dal 1993, i prezzi al consumo hanno subito un'evoluzione differenziata. I prodotti che non hanno beneficiato di supplementi o di aiuti da parte della Confederazione sono diventati più convenienti (latte e panna). Il prezzo del formaggio e quello del burro, invece, non hanno subito variazioni. Per promuoverne lo smercio, i prezzi di formaggio e burro vengono da sempre ridotti grazie a corrispondenti misure della Confederazione. La riduzione di queste misure di sostegno ha provocato una dimi- nuzione del prezzo alla produzione. Nel caso del burro e del formaggio, i consuma- tori non hanno potuto beneficiare dei prezzi alla produzione più bassi poiché i mezzi di sostegno sono stati ridotti in maniera corrispondente.
Tabella 30 Evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo dei latticini Maggio 1993 20041 Variazione in % Latte 100 83,9 -16,1 Formaggio 100 101,5 +1,5 Panna 100 76,8 -23,2 Burro 100 97,5 -2,5 1 Media annuale Fonte: UST
La tabella 31 differenzia maggiormente l'evoluzione dei prezzi all'interno dei gruppi di prodotti. Mostra l'evoluzione dei prezzi al consumo fra il 2000 e il 2004 e in tal modo evidenzia il fatto che, all'interno di un gruppo, i prezzi di taluni prodotti hanno subito una diversa evoluzione.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Tabella 31 Evoluzione dei prezzi al consumo1
2000 2004 Variazione
fr. fr. % Latte di consumo Latte intero past 1l 1,55 1,54 -0,6 Latte drink UHT 1l 1,58 1,52 -3,8 Formaggio (vendite in Svizzera) Emmentaler surchoix 1 kg 20,18 19,93 -1,2 Gruyère surchoix 1 kg 20,17 20,54 +1,8 Sbrinz 1 kg 20,77 22,71 +9,3 Tilsiter surchoix 1 kg 17,47 17,34 -0,7 Appenzeller surchoix 1 kg 19,47 19,81 +1,7 Formaggio da raclette 1 kg 19,14 19,15 +0,1 Mozzarella 45% (grasso s.s.) 150 g 2,30 2,20 -4,3 Burro Burro speciale 200 g 2,97 3,14 +5,7 Il Burro, burro da cucina 250 g 2,94 2,96 +0,7 Panna di consumo Panna intera UHT 35% ½l 4,83 4,50 -6,8 Panna da caffè UHT 15% ½l 2,49 2,41 -3,2 Yogurt Yogurt alla frutta 180 g 0,69 0,68 -1,4 1 Media svizzera ponderata Fonte: UFAG
Evoluzione delle strutture a livello di produzione Dall'introduzione del nuovo disciplinamento del mercato lattiero nel 1999, nella re- gione di pianura 4 318 produttori (-19%) hanno cessato la commercializzazione di latte, mentre nella regione di montagna sono stati 2 500 (-15%; figura 38). Ciò corri- sponde a un calo annuo del 4,3 per cento. Rispetto al periodo 1991 – 1999, la dimi- nuzione fra il 2000 e il 2004 è stata molto più marcata. La causa del rapido muta- mento strutturale potrebbe essere riconducibile all'introduzione del commercio dei contingenti. I produttori intenzionati a continuare a produrre latte hanno potuto e- stendere la produzione acquistando contingenti. Con il ricavato della vendita di con- tingenti, i produttori che non intravedevano prospettive nell'economia lattiera hanno potuto avviare una nuova attività aziendale o estinguere i debiti.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Figura 38 Evoluzione del numero di produttori
Regione di pianura
Regione di montagna
Tasso di diminuzione nella regione di pianura 30'000 5.0 Tasso di diminuzione nella regione di montagna
Tasso di diminuzione/anno (%) 24'000 4.0
Numero di produttori 18'000 3.0
12'000 2.0
6'000 1.0 18'717 14'355 29'021 19'870 25'712 18'648 23'035 16'855 0 0.0 1991/92 1995/96 1999/00 2003/04
Fonte: UFAG
Dall'introduzione del commercio dei contingenti il volume dei contingenti assegnati alle aziende annuali e a quelle d'estivazione è rimasto praticamente costante. Du- rante il periodo di contingentamento 2003/2004, i contingenti di base e i contingenti supplementari hanno raggiunto un totale di 3,15 milioni di tonnellate. A causa dell'elevato numero di produttori che hanno abbandonato la commercializ- zazione del latte, dall'anno lattiero 1991/1992 il contingente medio è cresciuto di cir- ca 31 000 chilogrammi per raggiungere circa 92 000 chilogrammi nel 2003/2004. Nella regione di pianura l'aumento è stato più marcato con 40 000 chilogrammi, raggiungendo un contingente medio di circa 110 000 chilogrammi. Nella regione di montagna il contingente medio è salito nel corso dello stesso periodo di 20 000 chi- logrammi per attestarsi attorno a 68 500 chilogrammi.
Conformemente alle aspettative, le aziende più piccole hanno cessato di produrre latte (tabella 32). La quota di aziende con una produzione annua superiore a 100 000 chilogrammi è cresciuta per contro di circa 6 000 unità. Attualmente ancora quasi due terzi dei produttori dispongono di un contingente inferiore a 100 000 chi- logrammi.
Tabella 32 Numero di produttori in base alla dimensione dei contingenti Dimensione dei contingenti Numero di produttori 1991/92 1995/96 1999/00 2003/04
1 - 100 000 kg 43 571 37 249 31 493 21 721
100 000 - 200 000 kg 5 052 6 338 7 701 9 463
1 >200 000 kg 268 729 696 1 888 Totale 48 891 44 316 39 890 33 072 1 La diminuzione fra gli anni lattieri 1995/96 e 1999/00 è semplicemente di natura tecnica ed è dovuta all'abolizione delle co- munità aziendali settoriali avvenuta il 1° maggio 1999. Fonte: UFAG
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Fra il 1991/1992 e il 2003/2004 la superficie media delle aziende che producono lat- te nella regione di pianura è aumentata da 18 a 22 ettari (+22%), mentre quella nel- la regione di montagna da 16 a 19 ettari (+19%). Fra il 1991 e il 2004, la quota di aziende con meno di 10 ettari è passata dal 24,6 al 15,6 per cento, mentre quella con più di 20 ettari dal 27,6 al 41,1 per cento (tabel- la 6).
Tabella 33 Quota di produttori di latte in base alla dimensione delle aziende 1991/1992 1995/1996 1999/2000 2003/2004 Dimensione in ha Quota dei produttori in % 0 - 10 24,6 21,8 20,2 15,6 10 - 20 47,8 45,1 47,1 43,3 >20 27,6 33,2 32,7 41,1 Fonte: UFAG
Commercio di contingenti Come evidenzia la figura 39, il dibattito sull'abbandono del contingentamento lattiero ha animato il commercio dei contingenti. L'incremento degli acquisti e delle locazioni di contingenti potrebbe essere dovuto al fatto che mediante un aumento del contin- gente molti produttori sperano di migliorare i presupposti in vista della produzione lattiera futura. Dall'introduzione del commercio dei contingenti, il 1° maggio 1999, sono stati acqui- stati 429 milioni di chilogrammi e locati 910 milioni di chilogrammi (figura 39). In ba- se a stime73, i costi per locazione e acquisto di contingenti sono ammontati negli ul- timi cinque anni a circa 725 milioni di franchi.
Nel 2004 la quota dei contingenti locati e acquistati ha rappresentato il 28 per cento di tutti i contingenti attribuiti.
73 Le stime si basano su ipotetici prezzi d'acquisto o di locazione di un chilogrammo di latte di rispettivamente 1,40 franchi e 10 centesimi negli anni lattieri 1999/00 fino al 2002/03 e di rispettivamente 1,60 franchi e 15 centesimi nel periodo 2003/04.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Figura 39 Quantità di contingenti commerciati
400
62 320
Milioni di kg 240 129 Acquisto 74 92
72 Locazione
160 302
80 156 169 141 143
0 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Fonte: UFAG
Contratti d'allevamento
I trasferimenti dalla regione di montagna a quella di pianura sono per principio vieta- ti. Il Consiglio federale può tuttavia prevedere deroghe (art. 32 LAgr). Secondo l'arti- colo 4 dell'ordinanza74 concernente il contingentamento della produzione lattiera i contingenti possono essere trasferiti dalla regione di montagna a quella di pianura se il contadino di pianura affida l'allevamento del suo bestiame bovino al contadino di montagna. La misura ha sostenuto la collaborazione interaziendale, contribuendo a uno sviluppo delle aziende nella regione di montagna adeguato alle condizioni re- gionali: a seconda della regione le aziende si specializzano sempre più nella produ- zione di latte o in quella di carne.
Tabella 34 Trasferimenti di contingenti sulla base di un contratto di alle- vamento1 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Trasferimento di contingenti in t 4 156 6 826 5 518 6 404 8 918 1 Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b OCL Fonte: UFAG
Contingenti supplementari I contingenti supplementari sono stati introdotti nel 1980, subito dopo l'istituzione del contingentamento lattiero. Questa misura prevede la concessione di contingenti supplementari per un anno lattiero ai produttori della regione di pianura che acqui- stano animali dalla regione di montagna. Dopo un allentamento delle diverse dispo- sizioni (ampliamento del periodo di acquisto, rinuncia all'iscrizione nel libro genealo- gico) e dopo l'aumento del contingente supplementare, introdotto il 1° maggio 2001, da 1 500 a 2 000 chilogrammi di latte per animale acquistato, il numero di animali venduti annualmente attraverso questo canale è aumentato da 16 000 a 20 000 uni-
74 OCL; RS 916.350.1
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
tà (tabella 35). Per questi animali i contadini di pianura ottengono annualmente circa
40 000 tonnellate di contingenti supplementari (1,2 % di tutti i contingenti).
Tabella 35 Evoluzione dei contingenti supplementari 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Contingenti supplementari in t 23 348 27 160 24 665 43 616 38 190 Numero di animali che danno 15 565 18 107 16 444 21 808 19 095 diritto a un contingente Fonte: UFAG
Evoluzione delle strutture a livello di valorizzazione Nel corso degli ultimi anni nel settore delle aziende di trasformazione e di smercio del latte si è riscontrata una evidente concentrazione. La tabella 36 offre una pano- ramica del periodo precedente l'introduzione della PA 2002.
Tabella 36 Stabilimenti secondo il tipo di produzione Tipo di produzione Stabilimenti
1995 1998 2001 Variazione
1998-2001 Prodotti freschi 204 159 124 -35 Formaggio 1 190 1 108 986 -122 Burro 4 2 2 0 Gelati, sorbetti 14 17 26 +9 Altro 33 23 10 -13 Fonte: UFAG
In occasione del passaggio al nuovo disciplinamento del mercato lattiero avvenuto il 1° maggio 1999, si è verificata una più marcata evoluzione strutturale in particolare nel settore dei caseifici (figura 40). Se nel 2001 ancora il 75 per cento dei caseifici trasformavano da mezzo milione a due milioni di chilogrammi di latte, nel 2004 la lo- ro quota è scesa ad appena due terzi. Un'evoluzione analoga, anche se non così marcata, si riscontra anche nel settore delle latterie.
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Figura 40 Numero di caseifici secondo le dimensioni
300 600 488 250 500 2001
Numero di caseifici Milioni di kg 200 400 298 2004 150 233 300 180
100 200 Latte trasformato
127 227 per categoria 2004 50 100 16 0 0 fino a 0,5 - 1 1 - 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 5 oltre 5 0,5
Milioni di kg
Fonte: TSM
Conclusione Il contingentamento lattiero ha efficacemente limitato il quantitativo di latte. L'intro- duzione del commercio di contingenti ha determinato uno spostamento della produ- zione verso aziende più grandi. Analogamente, nel settore della valorizzazione del latte si segnalano lievi spostamenti. A causa delle difficoltà di smercio dell'Emmen- taler, fra il 2000 e il 2004 la quota di latte destinato alla fabbricazione del formaggio è diminuita del 4 per cento attestandosi al 41,2 per cento.
2.1.2.1.3 Evoluzione a livello internazionale
Situazione in materia di concorrenza A livello di produzione il prezzo del latte varia di circa 25-30 centesimi rispetto a quello europeo che si situa mediamente attorno ai 45 centesimi il chilogrammo di latte (gennaio - giugno 2005). A seconda del tipo di trasformazione, questo valore oscilla comunque sensibilmente all'interno dell'UE. In Svizzera, il sostegno del mer- cato consente di compensare circa due terzi di questa differenza di prezzo della ma- teria prima. Inoltre, la protezione alla frontiera e i contributi all'esportazione nel qua- dro della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli tra- sformati ("Schoggigesetz") consentono all'industria di trasformazione del latte, oltre che ai caseifici e alle latterie, di continuare a praticare prezzi concorrenziali in Sviz- zera e all'estero per i loro prodotti.
La politica lattiera dell'UE Come la Svizzera, nel corso degli ultimi anni anche l'UE ha attuato importanti rifor- me nella politica agricola. Nel numero 1.3.1.3 viene approfondita questa tematica. Sebbene a distanza di un certo lasso di tempo l'UE ha ripreso alcuni obiettivi fon- damentali e misure specifiche della riforma svizzera, come ad esempio la separa- zione fra politica dei redditi e politica dei prezzi (riforma PAC 1992), oppure le misu- re per lo sviluppo di un'agricoltura europea multifunzionale e competitiva (Agenda 2000). Nel giugno 2003 a Lussemburgo i ministri dell'agricoltura hanno varato un'al-
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tra importante tappa della riforma. Le loro decisioni saranno attuate fra il 2005 e il 2013 e si adegueranno sempre di più agli obiettivi dell'Agenda 2000. Fra gli elemen- ti chiave della riforma si segnalano la sostituzione dei pagamenti di trasferimento vincolati alla produzione con un premio aziendale che dipende, a sua volta, dal ri- spetto di norme prestabilite nei settori dell'ambiente, della sicurezza delle derrate a- limentari, della protezione degli animali eccetera (cosiddetta Cross-compliance). I- noltre, il premio citato è ridotto per le aziende di grandi dimensioni al fine di accumu- lare mezzi supplementari a favore dello sviluppo delle aree rurali (cosiddetta modu- lazione). Questi strumenti sono completati da misure volte a promuovere le aree ru- rali e a rispettare i preventivi agricoli. Per l'economia lattiera europea sono inoltre fondamentali la riduzione del prezzo di intervento per il burro (25% fra il 2004 e il 2007) e per il latte scremato in polvere (15% entro il 2006), nonché la riduzione pro- gressiva dei quantitativi di intervento per il burro (da 70 000 t a 30 000 t nel 2007). Non vi sarà inoltre più alcun prezzo indicativo europeo per il latte. Una compensa- zione di 11,81 euro per tonnellata di quota latte nel 2004 che aumenterà fino a 35,5 euro dal 2006 dovrebbe migliorare la prospettiva di guadagno dei contadini europei produttori di latte. Queste compensazioni sono in relazione anche alla proroga del disciplinamento delle quote latte fino al 2014/2015 e agli aumenti annuali previsti dal
2006 che dovrebbero spingere il prezzo del latte verso il basso.
Accordi con l'UE Per l'economia lattiera svizzera gli Accordi bilaterali I e II conclusi con l'UE sono molto importanti. Un posto di primo piano nel quadro dell'accordo agricolo (Bilaterali I) è occupato dall'accordo sul formaggio. La progressiva reciproca apertura dei mer- cati caseari fino alla totale liberalizzazione nell'estate 2007 porrà il prodotto agricolo di esportazione per eccellenza di fronte all'importante sfida della concorrenza euro- pea. Nel contempo tuttavia offrirà all'economia lattiera svizzera il libero accesso a un mercato europeo del formaggio caratterizzato da un elevato potere d'acquisto e da condizioni simili per quanto riguarda le abitudini dei consumatori. Un aumento a medio o lungo termine della quota svizzera al consumo di formaggio nell'UE di un punto percentuale (da 0,5 a 1,5%) potrebbe significare un aumento della produzione lattiera nazionale di circa un quarto.
Anche la revisione del Protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio con l'UE (Bilate- rali II) svolge un ruolo importante, migliorando l'accesso dei prodotti agricoli trasfor- mati (contenenti per lo più anche materie prime lattiere, come la cioccolata) al mer- cato europeo. Come già evidenziato, dovranno tuttavia essere tenute in considera- zione le conseguenze dell'abolizione di questo sostegno all'esportazione nel quadro dei negoziati OMC. L'allargamento a Est dell'UE, con 10 nuovi Paesi membri, non dovrebbe incidere in alcun modo sul mercato lattiero svizzero. Benché alcuni dei Paesi dell'Europa cen- trorientale entrati a far parte dell'UE dispongano di un notevole potenziale agricolo, le attuali carenze strutturali non potranno essere colmate in pochi anni. L'obiettivo dell'economia casearia elvetica è piuttosto quello di conquistare clienti supplemen- tari fra la popolazione europea cresciuta di circa 75 milioni.
OMC Il ciclo di negoziati di Doha non si concluderà verosimilmente prima del 2006 (cfr. n. 1.3.1.2). Ne consegue che la una trasposizione delle decisioni avverrà fra il 2008 e il
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2012 o più tardi. Per accedere al mercato lattiero occorre prevedere una sostanziale riduzione della protezione alla frontiera attualmente in vigore nel settore extracasea- rio. Inoltre, si dovrà dimezzare il sostegno vincolato ai prodotti e abolire tutti i sussidi all'esportazione. I provvedimenti autonomi adottati nel quadro del sostegno interno e dei contributi all'esportazione hanno già migliorato i presupposti per la trasposi- zione degli impegni derivanti dagli accordi OMC.
Nell'ambito dell'OMC occorre rispettare la notifica dei supplementi per il latte tra- sformato in formaggio. Attualmente questa misura figura sia nell'Amberbox sia nella Greenbox. Molto probabilmente essa non troverà più posto nella Greenbox in parti- colare dopo l'abolizione del contingentamento lattiero prevista nel 2009. Attraverso la riduzione massiccia e generalizzata del sostegno del mercato – compreso il di- mezzamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio – il margine di manovra nell'Amberbox sarà più ampio. Anche dopo la conclusione del ciclo di ne- goziati di Doha questa misura non dovrebbe pertanto essere messa in discussione.
Conclusione Per diventare un ramo prospero della nostra economia, l'economia lattiera svizzera deve utilizzare, a tutti i livelli, la competenza imprenditoriale per trasformare le pro- prie forze in valore aggiunto a livello nazionale e internazionale. Grazie ai pagamen- ti diretti, anche in futuro dovrebbe essere possibile ottenere un reddito adeguato dalla produzione lattiera. Fra i punti forti dell'economia lattiera svizzera, a livello na- zionale e internazionale, vi sono la qualità e la varietà dei prodotti, la forza innovati- va degli addetti alla trasformazione nonché la specializzazione nella fabbricazione di formaggio da latte crudo. Questo valore aggiunto è condizionato dagli obblighi deri- vanti dagli accordi con l'UE e nell'ambito dell'OMC che aumentano la pressione in materia di concorrenza. Parallelamente a ciò, tuttavia, essi aprono l'accesso a nuovi mercati e assicurano così un potenziale di sviluppo al settore lattiero.
2.1.2.1.4 Studi e opinioni della categoria In vista dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la categoria hanno commissionato diversi studi. Di seguito vengono presentati gli studi e una sintesi delle conclusioni a cui sono giunti. I rappresentanti della catego- ria sono stati invitati a un'audizione durante la quale hanno potuto esprimersi sulla struttura futura della politica agricola. Le aspettative e le opinioni dei partecipanti al- l'audizione sono presentati brevemente alla fine del presente capitolo.
Studi concernenti l'abolizione del contingentamento lattiero e il trasferimento dei mezzi per il sostegno del prezzo del latte in un pagamento diretto ai produttori di latte Per valutare le conseguenze dell'abolizione del contingentamento lattiero, dello smantellamento del sostegno del mercato nonché del previsto trasferimento dei mezzi finanziari così liberati ai pagamenti diretti, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha commissionato i seguenti studi.
¾ Evaluation der Milchkontingentierung: Vorstudie mit Schwerpunkt Wirkungs- analyse. B. Lehmann et al., Istituto di economia agraria del Politecnico federa- le di Zurigo, agosto 2000;
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¾ Milchmarktanalyse; Auswirkungen staatlicher Massnahmen auf die Wettbe- werbsfähigkeit der Milchwirtschaft, MAAP 2002. B. Koch und P. Rieder, Istituto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, febbraio 2002;
¾ Evaluation des Milchmengenmanagements; Hauptstudie (Effektivitäts- und Ef- fizienzanalyse). B. Lehmann et al., Istituto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, settembre 2001.
¾ Studi, parte 1 - 4, nonché sintesi: parte 1: Betriebswirtschaftliche Analyse der Umlagerung der Stützung vom Pro- dukt zu Produktionsfaktoren im Milchsektor (Talgebiet). B. Lehmann und C. Gerwig, Istituto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, ottobre 2002; parte 2: Strategien für Bergbetriebe im Hinblick auf künftige Rahmenbedingun- gen für den Milchsektor. B. Lehmann et al., Istituto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, ottobre 2002; parte 3: Strukturelle Auswirkungen auf das Berggebiet. P. Rieder und C. Flury, Istituto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, ottobre 2002; parte 4: Sektorale Auswirkungen der Aufhebung der Milchkontingente und Umla- gerung der Stützung. S. Pfefferli, G. Mack und S. Mann, Stazione fede- rale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon, febbraio 2003; sintesi: Effekte einer Aufhebung der Milchkontingentierung und einer Umlage- rung der Milchpreisstützung. C. Flury et al., Istituto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, Stazione federale di ricerche in eco- nomia e tecnologia agricole di Tänikon e UFAG, marzo 2003.
¾ Studi sulla produzione di latte e di carne fino al 2011, gennaio 2005: progetto parziale A: Entwicklung der Strukturen und des Angebots der Rindviehhal- tungsbetriebe in der Schweiz. B. Lehmann und C. Gerwig, Isti- tuto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, di- cembre 2004; progetto parziale B: Milch- und Fleischmarktanalysen unter verschiedenen Ra- hmenbedingungen, P. Rieder und C. Flury, Istituto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, dicembre 2004; progetto parziale C: Regionale und gesamtlandwirtschafltiche Auswirkungen, S. Pfefferli und G. Mack, Stazione federale di ricerche in econo- mia e tecnologia agricole di Tänikon, dicembre 2004; sintesi: Die Weiterentwicklung der schweizerischen Milch- und Fleisch- produktion bis ins Jahr 2011. C. Flury, C. Gerwig, G. Mack, Isti- tuto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo, gennaio 2005.
Dagli studi menzionati si possono trarre le seguenti conclusioni in vista dell'ulteriore sviluppo della politica agricola:
¾ il miglioramento della competitività dell'economia lattiera svizzera deve rappre- sentare l'obiettivo principale. In futuro, le misure di intervento statali devono essere impostate in modo da non ostacolare i necessari adeguamenti struttu- rali nel settore della produzione e della trasformazione;
¾ in seguito all''accordo bilaterale concluso con l'UE, attualmente non vi è alcuna necessità di intervento per quanto riguarda la protezione alla frontiera del for- maggio. Per contro, l'attuale ripartizione dei contingenti doganali per l'importa-
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zione di burro in funzione della prestazione fornita all'interno del Paese non è ottimale dal profilo della politica in materia di concorrenza;
¾ il contingentamento lattiero va abolito il più presto possibile. Affinché i produt- tori e gli addetti alla trasformazione di latte possano adeguarsi alle nuove con- dizioni quadro, occorre orientare i provvedimenti sempre più verso un mercato lattiero senza contingentamento dell'offerta. Al fine di migliorare la competitivi- tà è necessario trasformare i supplementi e gli aiuti destinati al sostegno del prezzo del latte in contributi per UBGFG a favore dei produttori.
Dagli studi sono emerse significative indicazioni soprattutto sull'entità della riduzione dei costi, sulle dimensioni necessarie di un'azienda e dei suoi effettivi per una pro- duzione lattiera redditizia, sulla probabile evoluzione dei prezzi, sulle conseguenze di un trasferimento dei mezzi finanziari destinati al sostegno del prezzo del latte ai pagamenti diretti nonché sul comportamento dei produttori per quanto riguarda l'of- ferta:
¾ mediante un primo aumento della produzione di 10 000 chilogrammi, aziende con un contingente medio di 70 000 - 80 000 chilogrammi (stato 2002) posso- no ridurre i costi in media di due-tre centesimi per chilogrammo di latte. Questo potenziale di diminuzione dei costi si riduce con l'aumento del volume di pro- duzione, conformemente al principio del beneficio marginale. A seconda del ti- po di azienda, questo potenziale di riduzione dei costi può comportare un red- dito supplementare di 35 000 franchi al massimo. Affinché l'effetto del rispar- mio sui costi non vada perso, i quantitativi devono poter essere aumentati senza acquistare contingenti lattieri. Questa considerevole diminuzione poten- ziale dei costi di produzione grazie alla crescita delle aziende non sarà suffi- ciente per migliorare rapidamente la competitività dei produttori svizzeri nei confronti dei loro vicini europei;
¾ un prezzo del latte più basso mette sotto pressione soprattutto le aziende con condizioni di produzione sfavorevoli o fortemente indebitate. Chi non riuscirà a tenere il passo con la concorrenza, abbandonerà la produzione lattiera o ven- derà l'azienda, permettendo alle altre aziende di crescere. Chi desidera conti- nuare a operare con successo nella produzione lattiera deve vendere il latte agli addetti alla trasformazione che fabbricano prodotti con un alto valore ag- giunto. Aziende nella regione di montagna con condizioni di produzione sfavo- revoli potrebbero specializzarsi maggiormente nella detenzione di vacche nu- trici e nell'allevamento di rimonte da collocare nelle aziende di pianura. Se in- vece le condizioni di produzione e il valore aggiunto creato dal latte sono favo- revoli, vi saranno anche in futuro aziende della regione di montagna che pro- durranno latte per il mercato;
¾ le condizioni quadro per la produzione di latte e gli strumenti per il sostegno del mercato influiscono sulle dimensioni dell'azienda, sul tipo di gestione a- ziendale, sul genere di vacca più adeguata e sul volume di produzione. Se continuano ad essere accordati supplementi e aiuti e non vengono applicate limitazioni quantitative la produzione lattiera è destinata ad aumentare. Azien- de con una produzione lattiera intensiva sono avvantaggiate in termini di costi rispetto ad aziende gestite con criteri estensivi se detengono vacche dalle ele- vate prestazioni lattiere. Per poter sfruttare il potenziale insito in queste vacche occorre somministrare loro foraggio concentrato. La superficie minima neces- saria a un'azienda per poter operare è comparabilmente più piccola di quella
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necessaria nel caso di un trasferimento dei mezzi ai pagamenti diretti, ma comporta una gestione intensiva della superficie;
¾ anche se il contingentamento lattiero dovesse essere mantenuto, nei prossimi anni il prezzo del latte scenderebbe sensibilmente per il fatto che il trasferi- mento del sostegno del prezzo del latte annullerebbe l'effetto di sostegno diret- to. Inoltre, in virtù degli accordi bilaterali con l'UE, dalla metà del 2007 il for- maggio, esente da dazi, potrà essere esportato dalla Svizzera nell'UE e vice- versa. Il libero accesso al mercato caseario europeo e svizzero comporterà un allineamento dei prezzi a livello di commercio all'ingrosso. Per evitare di perde- re quote di mercato, i fornitori svizzeri dovranno offrire il formaggio a prezzi al- trettanto vantaggiosi di quelli praticati nell'UE. Affinché ciò sia possibile, gli ad- detti alla trasformazione devono poter acquistare il latte a prezzi concorrenziali rispetto all'UE. Senza corrispondenti misure di sostegno, il prezzo del latte svizzero si adeguerà quindi al livello più basso dell'UE;
¾ se il sostegno del mercato diminuirà leggermente fra il 2007 e il 2011 ma verrà fondamentalmente mantenuto, e dal 2007 i mezzi della Confederazione rimar- ranno costanti, il prezzo del latte dovrebbe stabilizzarsi attorno ai 60 centesimi entro il 2011. Il calo degli effettivi bovini per ettaro di superficie inerbita lascia supporre una diminuzione della produzione di carne;
¾ un trasferimento completo del sostegno del prezzo del latte ai contributi per a- nimali che consumano foraggio grezzo a favore delle vacche da latte compri- merebbe il prezzo del latte a 42-50 centesimi entro il 2011. Un prezzo di 42 centesimi comporterebbe una limitazione della produzione di circa il 3 per cen- to. Un contributo per vacca da latte di 700 franchi contribuirebbe tuttavia a sta- bilizzare i quantitativi lattieri sui livelli attuali. Un calo degli effettivi bovini per ettaro di superficie inerbita potrebbe determinare un calo della produzione di carne;
¾ in un contesto commerciale caratterizzato da una rigida formula di riduzione dei dazi nell'ambito dell'OMC, nel caso di un trasferimento completo del soste- gno al mercato il prezzo del latte si stabilizzerebbe attorno a 42 centesimi, an- che se l'evoluzione dei quantitativi continuerebbe ad influenzare il prezzo effet- tivo. I modelli indicano un aumento delle importazioni di carne (+30%) che fa- rebbe ridurre il prezzo della carne di almeno il 20 per cento entro il 2011 (base 2001);
¾ oltre che dalle condizioni quadro politiche ed economiche, l'evoluzione del prezzo del latte dipenderà fortemente dalle reazioni dei consumatori alle varia- zioni di prezzo nonché dalle loro preferenze per i latticini svizzeri. La pressione sui prezzi aumenterà se la reazione alla domanda sarà poco flessibile o se oc- correrà contare su importazioni supplementari o esportazioni ridotte.
Conclusioni emerse dagli studi
Negli studi sono state tratte anche conclusioni per strutturare la nostra futura politica agricola:
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¾ in futuro gli obiettivi di politica agricola potranno essere raggiunti meglio e più efficacemente dal profilo dell'economia nazionale rinunciando al contingenta- mento lattiero piuttosto che limitando l'offerta75;
¾ in un contesto competitivo (mercato caseario aperto nei confronti dell'UE e so- stegno ridotto vincolato al prodotto) una produzione lattiera illimitata conduce più rapidamente a strutture aziendali di produzione lattiera redditizie e compe- titive;
¾ i cambiamenti nel mercato lattiero e nella produzione lattiera non dovrebbero più avere in futuro ripercussioni negative sul mercato della carne (manzo, vitel- lo). Uno spostamento dell'indirizzo aziendale dalla produzione lattiera a quella di carne non dovrebbe comportare un incremento della produzione di carne76;
¾ la regione di montagna può assumere un ruolo importante anche senza con- tingentamento della produzione lattiera, se le strutture vengono adeguate alle esigenze e se vengono sfruttate le opportunità di smercio;
¾ la concessione di un contributo per UBGFG per le vacche da latte benefice- rebbero innanzitutto alle aziende della regione di pianura e della regione colli- nare. Nella regione di montagna, per contro, il trasferimento in contributi per UBGFG compenserà in misura inferiore le perdite di reddito77. Di conseguenza occorre trovare un'altra misura di compensazione.
Altre analisi sugli effetti della PA 2011 Gli scenari e gli studi sulla produzione di latte e di carne fino al 2011 menzionati in precedenza non corrispondono più esattamente all'attuale strategia perseguita con la PA 2011. Gli autori degli studi sono pertanto stati incaricati di valutare, con i loro modelli, anche le conseguenze dello scenario proposto nel presente rapporto. I ri- sultati sono attesi per l'elaborazione del messaggio sulla PA 2011.
Studio sull'aumento della competitività nella regione di montagna La Scuola universitaria svizzera di agronomia (SUSA) lavora a un progetto interdi- sciplinare con applicazioni pratiche sul tema "Sviluppo di strategie per l'incremento della competitività del ramo lattiero nella regione di montagna tenendo conto della multifunzionalità". In aziende di determinate regioni vengono approfondite questioni riguardanti una produzione di latte a costi contenuti, la valorizzazione del latte inno- vativa e il valore aggiunto regionale. Il progetto è stato avviato nel 2003 e terminerà nell'agosto 2007.
Il gruppo di ricercatori esamina le conseguenze della liberalizzazione del mercato lattiero e cerca di indicare come continuare a produrre latte nella regione di monta- gna anche in queste condizioni. Per quanto riguarda la produzione lattiera, la ricerca
75 Lehmann B. et al. (2001), Evaluation des Milchmengenmanagements (Hauptstudie), Istituto di economia a- graria del Politecnico federale di Zurigo. 76 Flury C., Gerwig C. und Mack G. (2005): Die Weiterentwicklung der schweizerischen Milch- und Fleischpro- duktion bis ins Jahr 2011, Istituto di economia agraria del Politecnico federale di Zurigo. 77 G. Mack und S. Pfefferli (2004), Die Weiterentwicklung der schweizerischen Milch- und Fleischproduktion bis ins Jahr 2011, Regionale und gesamtlandwirtschaftliche Auswirkungen, Stazione federale di ricerche in eco- nomia e tecnologia agricole di Tänikon.
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si concentra sulla riduzione dei costi (progetto parziale 1). Evidentemente questo tema è affrontato anche nei lavori di ricerca sulla fabbricazione di latticini e sulla loro commercializzazione (progetto parziale 2). In questo settore viene data tuttavia grande importanza allo sviluppo di prodotti nuovi e innovativi. Nel progetto parziale 3, il gruppo di ricercatori si dedica alla multifunzionalità della catena di valore ag- giunto del latte a livello regionale. Lo scopo è di scoprire quali prestazioni rilevanti dal profilo degli insediamenti fornisce la catena di valore aggiunto del latte nelle re- gioni prescelte e fino a che punto esse coincidono con le esigenze della società.
Rapporti della categoria La categoria lattiera svizzera negli scorsi anni ha steso due rapporti. Il primo, "Pro- getto mercato alimentare Svizzera 2007" („Vision Lebensmittelmarkt Schweiz 2007“), del 2001, contiene previsioni sulla futura evoluzione della domanda, della produzione di materie prime, della trasformazione nonché del commercio all'ingros- so e al dettaglio in vari gruppi merceologici. Gli autori prevedono una crescente do- manda interna di prodotti a base di latte fresco, yogurt, formaggio fresco e a pasta molle. Dopo la soppressione del contingentamento, prevedono una specializzazione notevolmente più forte nella produzione di latte e in quella di carne. La produzione lattiera nelle regioni periferiche potrà essere mantenuta poiché determinerà un alto valore aggiunto attraverso la trasformazione in prodotti speciali e con particolari de- nominazioni. Gli autori individuano ancora sovracapacità nella trasformazione, che sarebbero ridotte con un cambiamento strutturale accelerato.
Il secondo rapporto, "Rafforzamento dell'economia lattiera svizzera" („Stärkung der schweizerischen Milchwirtschaft“) dell'aprile 2004 è stato elaborato dalla cosiddetta "task-force latte", un gruppo di lavoro della Federazione produttori svizzeri di latte (PSL), al quale hanno collaborato i principali attori dell'economia lattiera svizzera. I membri di questo gruppo si oppongono a una trasformazione radicale del discipli- namento del mercato lattiero e chiedono che le misure esistenti, rivelatesi efficaci, servano da base allo sviluppo futuro del settore. In particolare, occorrerà mantenere la protezione alla frontiera per i prodotti di latteria nonché il supplemento per la tra- sformazione di latte in formaggio e gli aiuti. Quale complemento, la task-force pro- pone nuove misure, ad esempio strumenti per lo sfruttamento dei mercati di smer- cio.
Audizione della categoria All'inizio del 2004 l'UFAG ha svolto un'audizione della categoria sulla riorganizza- zione del disciplinamento del mercato lattiero e delle misure collaterali previste dopo l'abbandono del contingentamento lattiero. Da questa riunione è emerso che i rap- presentanti della categoria condividono ampiamente gli obiettivi strategici dell'eco- nomia lattiera svizzera. A loro avviso, il mercato interno è prioritario; per quanto ri- guarda l'esportazione di formaggio, considerano che il potenziale della Svizzera ri- sieda essenzialmente nel segmento "premium". Tuttavia, affinché i produttori pos- sano essere concorrenziali sui mercati esteri, gli svantaggi dovuti alla localizzazione devono essere adeguatamente compensati. I produttori chiedono in particolare l'in- troduzione di un contributo UBGFG per le vacche da latte. Per poter garantire il ne- cessario cambiamento strutturale e aumentare la disponibilità di superfici, sono ne- cessari incentivi più forti per l'abbandono dell'attività agricola. In tale contesto, oc- correrebbe valutare una revisione della legislazione in materia di affitto agricolo e del diritto fondiario rurale nonché del sistema dei pagamenti diretti. Per quanto ri-
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guarda le misure collaterali, i rappresentanti della categoria considerano necessario sostituire gli attuali contingenti supplementari con uno strumento efficace che per- metta di promuovere la suddivisione del lavoro fra montagna e pianura. Inoltre, in special modo per le regioni periferiche, è necessario mantenere gli attuali aiuti agli investimenti. Infine, occorre valutare nuovi strumenti per promuovere lo sviluppo e lo sfruttamento di nuovi sbocchi e mercati per l'esportazione. I rappresentanti di cate- goria si esprimono a grande maggioranza per il mantenimento della protezione alla frontiera nonché per la proroga dei supplementi per la trasformazione del latte in formaggio e degli aiuti. In caso di riduzione del sostegno al mercato, i produttori svizzeri di latte temono notevoli perdite di reddito in seguito alla diminuzione del prezzo del latte, dato che il sostegno accordato per il formaggio, il burro e il latte scremato si ripercuote indirettamente anche sul prezzo dei prodotti a base di latte fresco. Questo effetto di leva verrebbe meno se i fondi destinati a sostenere il prez- zo del latte fossero trasferiti ai pagamenti diretti.
2.1.2.1.5 Abbandono del contingentamento lattiero
Contesto Nell'ottica di una politica coerente, il contingentamento lattiero avrebbe dovuto esse- re soppresso già nella prima fase della riforma agraria, PA 2002, ma all'epoca que- sto passo non è stato compiuto. Rinunciare completamente a questo sistema di ge- stione della produzione era stato considerato un rischio troppo elevato. L'introduzio- ne del commercio dei contingenti ha permesso di realizzare un cambiamento radi- cale. Benché questo cambiamento abbia dato la necessaria flessibilità per l'ade- guamento delle strutture aziendali, il prezzo da pagare è stato elevato. In media i costi per la produzione di latte sono nettamente aumentati.
Motivi a favore della soppressione del contingentamento lattiero in Svizzera
Con la revisione della legge sull'agricoltura (PA 2007), il Parlamento ha deciso di abolire il contingentamento lattiero, confermando così il coerente orientamento della politica agricola verso il mercato. La soppressione del contingentamento permetterà di ridurre le distorsioni della concorrenza nella produzione e nello smercio, miglio- rando in tal modo la competitività. Ciò comporterà un calo dei costi di produzione in quanto verranno meno le rendite di contingente, mentre si moltiplicheranno le pos- sibilità di realizzare valore aggiunto e gli imprenditori disporranno di un maggiore margine di manovra. Le condizioni di produzione saranno adeguate in modo che i produttori di latte svizzeri possano effettivamente approfittare delle opportunità di crescita offerte dai mercati. A tale scopo, agli attori dev'essere conferita, oltre alla responsabilità per lo smercio, anche quella per la gestione dei quantitativi. Gli studi realizzati hanno evidenziato che senza il contingentamento lattiero gli obiettivi in materia di politica agricola possono essere raggiunti più efficacemente e in modo più vantaggioso per l'economia.
Contenuto della base legale
Dal 1° gennaio 2004 sono in vigore gli articoli 36a e 36b LAgr. L'articolo 36° fissa al 1° maggio 2009 il termine per la soppressione generale del contingentamento lattie- ro, ma offre la possibilità di prorogare questo termine al massimo di due anni qualo- ra le condizioni quadro economiche o la situazione internazionale lo richiedessero.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Questo articolo dà inoltre la possibilità a determinate organizzazioni di abbandonare anticipatamente il contingentamento lattiero, al più presto il 1° maggio 2006, e defi- nisce le esigenze poste ai produttori interessati e alle loro organizzazioni.
L'articolo 36b LAgr disciplina il periodo compreso fra la prima data in cui è possibile abbandonare il contingentamento e il 2012. Esso contiene disposizioni restrittive ri- guardanti la vendita di latte da parte dei produttori, sancisce in particolare l'obbligo di stipulare un contratto fra produttori e acquirenti di latte e fissa la durata contrat- tuale minima. In virtù di questa disposizione, il Consiglio federale può inoltre coadiu- vare le organizzazioni di categoria e le comunità di produttori nell'imporre sanzioni nel caso in cui abbiano optato per un sistema di contratti esclusivi. L'articolo 36b LAgr è stato inserito nella legge soltanto nel corso dei dibattiti parlamentari allo sco- po di agevolare la transizione per i produttori. Mentre la limitazione delle possibilità di vendita di latte dovrebbe portare a una maggiore concentrazione dell'offerta, l'ob- bligo di stipulare un contratto darà alle parti contraenti una certa sicurezza nello sta- bilire nuove relazioni commerciali.
Valutazione e situazione attuale Con l'ordinanza del 10 novembre 200478 concernente l’abbandono del contingenta- mento lattiero (OACL), il Consiglio federale ha emanato le disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 36a LAgr. Essa definisce le organizzazioni che possono inoltrare le domande di abbandono del contingentamento lattiero (organizzazioni di catego- ria, organizzazioni di produttori e organizzazioni produttori-valorizzatore). Stabilisce inoltre un limite massimo vincolante per l'organizzazione fino al 30 aprile 2009 (quantitativo di base ed eventualmente quantitativi supplementari in caso di bisogno supplementare dimostrato) e incarica la Confederazione della sorveglianza in mate- ria. Infine, la OACL conferisce alle organizzazioni anche compiti amministrativi per il periodo considerato.
L'abbandono anticipato del contingentamento suscita particolare interesse nella ca- tegoria. Da un lato, esso permette di ridurre i costi di produzione, dato che le spese per l'acquisto e la locazione di contingenti diminuiscono. D'altro canto, offre l'oppor- tunità di aumentare i quantitativi.
Nella primavera 2004, quando sono state avviate discussioni sulle possibilità di un abbandono anticipato del contingentamento e le cerchie interessate hanno comin- ciato a prepararvisi, i prezzi dei contingenti lattieri hanno subito un forte rialzo. In gran parte questo si può ricondurre al fatto che i produttori, disponendo di quantita- tivi di contingente più elevati, si aspettavano di avere migliori presupposti per il pe- riodo successivo all'abolizione del contingentamento. L'aumento dei prezzi è sicu- ramente dovuto anche all'attrattiva sempre notevole di cui gode la produzione lattie- ra. Ciò è fra l'altro una conseguenza del quantitativo totale piuttosto scarso, delle misure per il sostegno del prezzo del latte e dei segnali di talune organizzazioni di produttori che indicano un proseguimento della strategia di riduzione.
L'adozione dell'OACL segna una tappa importante verso l'abolizione del contingen- tamento lattiero. Spetta ora ai produttori e alle loro organizzazioni sfruttare le oppor- tunità offerte, optando per una soluzione vantaggiosa nel caso concreto. Il quadro definito dall'ordinanza è ampio. Sarebbe tuttavia opportuno che le organizzazioni e i
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produttori che vogliono essere esclusi dal sistema approfittino del periodo transitorio per sviluppare strutture che possano dimostrarsi solide e adeguate al mercato an- che dopo l'abolizione del contingentamento lattiero nel 2009.
In generale, nella questione dell'abolizione del contingentamento si è osservato un mutamento d'opinione radicale. Mentre la maggioranza della categoria, nell'ambito delle deliberazioni relative alla PA 2007, si opponeva ancora all'abolizione del con- tingentamento, ora partecipa attivamente ai preparativi per l'abbandono anticipato. Questa evoluzione dev'essere valutata in modo positivo, tanto più che le organizza- zioni che stanno nascendo preannunciano un rinnovamento conforme alle condizio- ni del mercato.
Dato che i preparativi per l'abbandono anticipato del contingentamento proseguono a pieno ritmo, è impensabile voler prolungare le scadenze in virtù dell'articolo 36a LAgr.
2.1.2.2 Modello proposto
Nell'economia lattiera, come in altri settori economici, lo spirito imprenditoriale e l'a- zione responsabile dei vari operatori economici sono determinanti. Tuttavia, dato che il mandato costituzionale impone all'agricoltura di fornire anche prestazioni d'in- teresse generale per le quali non è in grado di essere concorrenziale a livello inter- nazionale a causa della posizione geografica, il sostegno statale è giustificato. L'in- terazione coordinata di aiuti finanziari, protezione alla frontiera, promozione della trasparenza del mercato e misure di solidarietà congiuntamente alle misure collate- rali si prefigge di assicurare a lungo termine la sopravvivenza economica del setto- re.
Conformemente a questi principi, viene proposto quanto segue: i fondi destinati al sostegno del mercato sono trasferiti ai pagamenti diretti, salvo il supplemento per la trasformazione di latte in formaggio che viene ridotto. Questo supplemento viene completato dalla protezione alla frontiera, da misure per la regione di montagna, dal monitoraggio del mercato lattiero, dalla promozione delle misure di solidarietà e da un disciplinamento transitorio per il periodo successivo alla soppressione del con- tingentamento lattiero.
2.1.2.2.1 Attori del mercato al centro della strategia
Responsabilità individuale Gli attori del mercato sono al centro di questo progetto. Questo tema caratterizza sin dal 1999 (PA 2002) il passaggio da un'economia lattiera statale a un sistema in- centrato sul mercato. Una serie di norme transitorie ne hanno però finora attenuato le conseguenze sul piano strutturale. Con la scadenza della corrispondente ordi- nanza transitoria sul latte (fine aprile 2004) e la prevista abolizione del contingenta- mento lattiero, verranno presto a mancare importanti meccanismi protettivi offerti fi- nora dai poteri pubblici (per es. finanziamento delle scorte di formaggio e di burro o fissazione di un prezzo d'obiettivo alla produzione del latte). Questi meccanismi so- no sostituiti dalla responsabilità individuale. Le esperienze finora raccolte dimostra- no che, nonostante decenni di intervento statale, la categoria è in grado di affrontare con successo le nuove sfide.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Orientamento in funzione del mercato Da anni non vi sono più prescrizioni intese a "pilotare" il latte verso i canali cosiddet- ti a forte valore aggiunto. Tuttavia, l'approccio all'economia di mercato non ha anco- ra potuto imporsi in tutti i settori dell'economia lattiera. La concessione di supple- menti e in particolare la differenziazione nella concessione degli aiuti hanno ancora un certo effetto regolatore. Anche il contingentamento dell'offerta di latte è contrario ai principi dell'economia di mercato. Con l'imminente rinuncia a un disciplinamento di diritto pubblico dei quantitativi e la soppressione delle misure di sostegno del mercato, potrà finalmente essere applicato il principio dell'offerta e della domanda.
2.1.2.2.2 Trasferimento del sostegno del mercato verso i pagamenti di- retti Salvo un'eccezione, è previsto di sostituire tutti gli aiuti e i supplementi con un pa- gamento diretto a favore dei produttori di latte. Soltanto il supplemento per la tra- sformazione di latte in formaggio verrà mantenuto, ma a un livello più basso. Questo trasferimento di contributi non priverà il settore lattiero dei mezzi finanziari attuali, dato che gli verranno restituiti sotto forma di contributi UBGFG versati per le vacche da latte.
Finora le vacche da latte erano escluse da questi contributi poiché nel calcolo si de- trae dagli animali aventi diritto una UBGFG per 4 400 chilogrammi di latte commer- cializzato. Questa deduzione sarà abrogata a partire dal 2009. Essa non si giustifica infatti più dopo la soppressione degli aiuti e del supplemento per la somministrazio- ne di foraggio non insilato e la riduzione del supplemento per la trasformazione di latte in formaggio. A partire dal 2009, tutti gli animali che consumano foraggio grez- zo (comprese le vacche da latte) daranno diritto al suddetto contributo. Questo nuo- vo pagamento diretto si prefigge di aiutare in modo efficace e mirato il settore lattie- ro a rimanere competitivo anche in futuro. Æ Adeguamento dell'articolo 188 LAgr, soppressione della disposizione che li- mita nel tempo la concessione del supplemento per il latte trasformato in for- maggio (art. 38); gli altri supplementi e aiuti (art. 39-42) vengono limitati dal 31 dicembre 2008; Æ adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) il 1° gennaio 2007 e il 1° gennaio 2009; Æ adeguamento dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL) il 1° gen- naio 2009; Æ abrogazione dell'ordinanza sul contingentamento lattiero (OCL) il 1° maggio 2009.
Motivi a favore del trasferimento La proposta di trasferire i mezzi utilizzati attualmente per il sostegno del mercato si fonda sui fatti e sulle considerazioni seguenti:
¾ studi scientifici associano le misure di sostegno dei prezzi con una cattiva di- stribuzione dei mezzi di produzione e con perdite economiche;
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
¾ il contesto finanziario, economico e politico è sempre più ostile alle misure di sostegno del mercato. Il Legislatore si dimostra scettico di fronte agli interventi dello Stato sui mercati: nella vigente legge sull'agricoltura, infatti, ha fissato un termine per la soppressione delle misure di sostegno del mercato (fine 2008) e esige che a partire dal 1999 i crediti stanziati per queste misure siano ridotti di un terzo nello spazio di cinque anni;
¾ l'accettazione dei finanziamenti statali da parte dell'opinione pubblica si riduce se non sono destinati alla produzione primaria ma ai livelli situati a monte o a valle;
¾ dopo l'abolizione del contingentamento lattiero, il 30 aprile 2009, non vi saran- no più misure statali destinate a orientare la produzione. Le misure di sostegno dei prezzi incitano sempre alla produzione e hanno quale conseguenza un in- cremento dell'offerta se i quantitativi non sono limitati. Se inizialmente il prezzo del latte supera il prezzo d'equilibrio grazie alle misure di sostegno, dopo la soppressione del contingentamento vi sarà un aumento dei quantitativi prodot- ti. Quantitativi di latte crescenti provocano però una diminuzione del prezzo. Le misure di sostegno potrebbero pertanto favorire una diminuzione dei prezzi di cui beneficerebbero essenzialmente i consumatori e meno i produttori. Inoltre, i supplementi e gli aiuti perderebbero la loro efficacia a causa dell'incremento dell'offerta e diminuirebbe l'effetto di sostegno dei prezzi.
Motivi a sostegno di un supplemento ridotto per il latte trasformato in formaggio ¾ Mentre è mantenuta un'adeguata protezione alla frontiera per i prodotti della cosiddetta "linea bianca" (burro, latte in polvere, prodotti a base di latte fresco, concentrati di proteine), per il formaggio le frontiere con l'UE saranno aperte a partire dalla metà del 2007. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio compenserà in gran parte la differenza nella protezione alla frontiera fra la co- siddetta "linea gialla" (formaggio) e la "linea bianca" nel settore lattiero.
¾ Se il supplemento fosse soppresso, l'economia casearia liberalizzata e dunque l'intera economia lattiera sarebbero sfavorite rispetto ad altri rami di produzio- ne agricoli (per es. carne o verdura) che dispongono di una buona protezione alla frontiera.
¾ In caso di soppressione totale del sostegno del mercato, vi sarebbe il pericolo di una diminuzione troppo forte della produzione lattiera o addirittura di un crol- lo strutturale. La sostenibilità sociale sarebbe compromessa. Il mantenimento del supplemento per il latte trasformato in formaggio deve contribuire a evitare un'improvvisa diminuzione del prezzo del latte e a garantire che gran parte del latte continui a essere trasformato in formaggio.
Proposta per l'attuazione I mezzi della Confederazione sono riassegnati come segue all'interno dei due invo- lucri finanziari 2004/2007 e 2008/2011 (tabella 37, figura 41):
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
¾ i mezzi finanziari destinati a sostenere il mercato verranno ridotti e, a partire dal 2009, ammonteranno a 160 milioni di franchi. Verranno versati sotto forma di supplemento di 10 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in for- maggio;
¾ questo supplemento, che ammonta attualmente a 18 centesimi, verrà ridotto in due tappe a 10 centesimi entro il 2009;
¾ i mezzi finanziari così liberati saranno convertiti, all'inizio del 2007 e del 2009, in un pagamento diretto versato sotto forma di un contributo UBGFG anche per le vacche da latte. In una prima fase verranno trasferiti a tale scopo 66 mi- lioni di franchi. Questo importo sarà aumentato con fondi prelevati dal credito previsto nell'attuale involucro finanziario "Pagamenti diretti", in modo tale che si potrà versare un contributo UBGFG di 200 franchi per ogni vacca da latte. In una seconda fase, un importo supplementare di 205 milioni di franchi prove- niente dal sostegno del mercato permetterà di aumentare il contributo UBGFG a circa 600 franchi per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo;
¾ per gli anni 2008/2011 un importo pari a 879 milioni di franchi sarà trasferito dal sostegno del prezzo del latte all'involucro finanziario "Pagamenti diretti". Nel quadro dell'involucro finanziario "Produzione e smercio" occorrerà preve- dere un importo di 845 milioni di franchi per i supplementi e gli aiuti a sostegno del mercato lattiero.
Tabella 37 Mezzi finanziari per il sostegno del mercato lattiero e la con- versione in pagamenti diretti Involucro finanziario 2004 2005 2006 2007 Totale 2004/07 mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr. Supplementi 332 326 318 260 1 236 Aiuti 165 142 119 105 531 1 Sostegno del mercato lattiero, totale 497 468 437 365 1 767 Trasferimento verso i pagamenti diretti - - 66 66
Involucro finanziario 2008 2009 2010 2011 Totale 2008/11 mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr. mio. fr. Supplementi 248 172 160 160 740 Aiuti 97 8 - - 105 1 2 Sostegno del mercato lattiero, totale 345 180 160 160 845 Trasferimento verso i pagamenti diretti 66 271 271 271 879 1 Escluse le spese amministrative che ammontano attualmente a circa 6 milioni di franchi all'anno 2 Il pagamento di supplementi e aiuti avviene sempre il mese successivo (p. es. in gennaio per il mese di dicembre). Pertanto è necessario prevedere nel preventivo 2009 una quota di 20 milioni di franchi del credito annuo 2008. in tal modo il totale dei supplementi e degli aiuti per il periodo 2004 - 2007 rimane invariato.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Figura 41 Conversione del sostegno del mercato in contributi UBGFG
mio fr.
497
66 Mio Umlagerung in DZ 66
332 Conversione in pagamenti diretti 205
Sostegno del mercato 160 lattiero
10 ct. / kg latte
Supplemento per il latte trasformato in formaggio
Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Involucro finanziario 04/07 Involucro finanziario 08/11
Per attuare il trasferimento dei mezzi finanziari non sono necessarie nuove disposi- zioni legali. La base legale per le misure di sostegno del mercato scadrà alla fine del 2008. Per il supplemento sul latte trasformato in formaggio è pertanto necessario sopprimere la limitazione nel tempo.
Introduzione graduale per agevolare l'adeguamento In considerazione delle importanti sfide imposte dal cambiamento di sistema, occor- re accordare all'economia lattiera il tempo per adeguarsi alla nuova situazione. La ridistribuzione moderata dei mezzi finanziari a partire dall'inizio del 2007 permette di considerare anche il miglioramento del reddito rivendicato da tempo dai produttori di latte. Soltanto due anni più tardi verrà completata la ristrutturazione integrale dell'at- tuale sostegno del mercato. Il contributo uniforme che verrà allora versato per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo aumenterà la trasparenza in materia di impiego dei mezzi finanziari e semplificherà considerevolmente anche le operazioni amministrative.
Perché sopprimere il supplemento di non insilamento? La rinuncia al supplemento per foraggiamento senza insilati era già stata contestata nelle fasi preliminari della PA 2002 e nelle deliberazioni parlamentari sulla revisione della legge sull'agricoltura. Il Consiglio federale ha sostenuto che il valore aggiunto indotto da questo metodo di produzione dev'essere per principio rimunerato dal mercato e non dallo Stato. Nel 1999, nell'ambito della PA 2002, il supplemento è stato prorogato per altri dieci anni; ora, un'ulteriore proroga di questa misura non si
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
giustifica più, considerando l'esigenza di orientare maggiormente la produzione a- gricola verso il mercato.
2.1.2.2.3 Protezione alla frontiera Nel corso dell'Uruguay Round dell'OMC, la Svizzera ha accordato un miglior acces- so al mercato per i latticini esteri nel quadro di un contingente totale di 527 000 ton- nellate di equivalenti-latte. Entro i limiti di questa quota generale, le importazioni so- no limitate per determinati prodotti sensibili, mentre il formaggio può essere importa- to senza limitazioni. Tale differenza è dovuta al fatto che il supplemento per la tra- sformazione di latte in formaggio, nel caso della fabbricazione del formaggio, sosti- tuisce la protezione alla frontiera, che è mantenuta per il burro e i prodotti di latteria. Questo disciplinamento delle importazioni è peraltro assolutamente coerente con la liberalizzazione del commercio del formaggio prevista nell'ambito dell'accordo agri- colo con l'UE.
Dato che la protezione alla frontiera ha una diversa importanza secondo i prodotti, occorre continuare a mantenere queste differenze.
Burro Per garantire condizioni stabili sul mercato lattiero, è necessario mantenere provvi- soriamente una protezione doganale sufficiente per il burro. La produzione svizzera di burro dovrebbe corrispondere al massimo alla domanda interna, dato che non è possibile esportare questo prodotto a prezzi che coprano i costi. Pertanto, occorre importare soltanto in modo mirato quantitativi di burro per coprire eventuali carenze dell'approvvigionamento interno. Se la protezione alla frontiera fosse ridotta, sul mercato lattiero verrebbe immesso un quantitativo supplementare di grasso di latte, che provocherebbe immediatamente conseguenze negative sul prezzo del burro e quindi anche su quello del latte.
È tuttavia necessario liberalizzare le modalità di importazione del burro. La normati- va prevista dall'articolo 42 LAgr scadrà alla fine del 2008. Una proroga è inutile, poi- ché le importazioni di burro possono essere disciplinate mediante le disposizioni generali sulle importazioni (art. 17-25 LAgr).
¾ Il Consiglio federale delega il compito di fissare il contingente doganale parzia- le n. 7.4 (Burro) all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale); una quota d'importazione dev'essere liberata tempestivamente, se si prevede che la pro- duzione indigena e le scorte disponibili in Svizzera non saranno sufficienti per coprire il fabbisogno.
¾ Dal 1° gennaio 2009 questo contingente parziale di burro verrà messo all'asta. Si propone di limitare le importazioni, come finora, a grossi imballaggi. In effet- ti, lo scopo non è quello di riempire gli scaffali di burro estero confezionato in panetti, bensì di coprire di caso in caso il fabbisogno di grasso di latte del mer- cato. Come finora, il burro importato non sarà venduto come prodotto a sé ma soltanto mescolato al burro svizzero. Passando dal sistema della prestazione all'interno del Paese alla vendita all'asta, come era stato annunciato con la re- visione dell'articolo 42 LAgr nell'ambito della PA 2007, si eviterà l'attuale con- centrazione dei diritti d'importazione presso alcuni fabbricanti di burro, una si- tuazione delicata dal profilo della politica della concorrenza. Inoltre, l'utilizzo
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
dei proventi derivanti dalla differenza di prezzo per misure di solidarietà di dirit- to privato destinate a sostenere il mercato lattiero non costituisce una soluzio- ne adeguata a lungo termine.
Latte e prodotti di latteria Il mercato interno per il latte e i prodotti di latteria viene oggi approvvigionato dalla produzione svizzera. Accanto alla protezione offerta dalle distanze, anche gli elevati dazi doganali contribuiscono a impedire l'importazione di grossi quantitativi. Tutta- via, nell'ambito del contingente doganale parziale n. 7.3, è possibile importare fino a 200 tonnellate all'anno di latticini (p. es. yogurt). L'Ufficio federale ripartisce questo contingente secondo l'ordine d'entrata delle notifiche d'importazione al servizio pre- posto al rilascio del permesso. Già dal 2006, tuttavia, si prevede di sostituire questo sistema con quello della ripartizione secondo l'ordine d'entrata delle domande alla frontiera, più semplice dal profilo amministrativo.
In questo settore la protezione alla frontiera ha un'importanza particolare per le no- stre relazioni con l'UE. Un'apertura più estesa dei mercati, per principio auspicabile, presuppone che la Svizzera e l'UE trovino una soluzione accettabile per le due parti per quanto riguarda la riduzione equilibrata dei dazi doganali. In tale contesto, la re- visione nel febbraio 2005 del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio Svizze- ra-UE sui prodotti agricoli trasformati rappresenta un ottimo esempio. Nell'ambito di questo accordo, circa il 6 per cento del latte commercializzato viene esportato sotto forma di prodotti trasformati.
Latte in polvere Se le importazioni di latte scremato e latte intero in polvere, fabbricato in varie zone del globo in condizioni di produzione estremamente favorevoli, non fossero limitate, eserciterebbero una fortissima concorrenza per il mercato interno e influirebbero in- direttamente sui prezzi alla produzione. Per tale motivo la protezione alla frontiera per questi prodotti è sempre stata relativamente alta. Oggi gli importatori hanno il di- ritto di importare una parte di latte intero in polvere all'aliquota di dazio ridotta nel- l'ambito del contingente doganale n. 7, se prima hanno acquistato quattro parti di merce indigena. Chi rinuncia espressamente a questa possibilità di importazione, ri- ceve un aiuto per il latte intero in polvere acquistato in Svizzera. I trasformatori (p. es. l'industria della cioccolata) confrontano i prezzi del latte intero in polvere e l'im- porto dell'aiuto e scelgono di conseguenza la variante più favorevole.
Dopo la soppressione del sostegno del mercato, il sistema piuttosto complicato del- l'attribuzione dei diritti d'importazione secondo la prestazione all'interno del Paese per il latte intero in polvere non sarà più giustificato. Come per l'importazione di bur- ro, si prevede di fissare e mettere all'asta un contingente doganale parziale "Latte intero in polvere"; ciò renderà il sistema più trasparente per tutti i partner commer- ciali, sarà più neutrale dal profilo della concorrenza e maggiormente compatibile con le norme internazionali. L'importo di questo contingente dovrà essere stabilito prefe- ribilmente in funzione della media dei quantitativi importati negli ultimi cinque anni; secondo un calcolo puramente aritmetico, ammonterebbe pertanto a 680 tonnellate.
Per quanto riguarda il latte magro scremato in polvere, attualmente la protezione al- la frontiera prevede che tutte le importazioni devono essere sdoganate all'aliquota di dazio normale (fr. 323.- / 100 kg). Non sono previsti cambiamenti.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Formaggio Il commercio di formaggio fra la Svizzera e l'UE sarà interamente liberalizzato alla metà del 2007. Le precedenti fasi di liberalizzazione non hanno influito sulle prefe- renze dei consumatori. Probabilmente l'apertura completa dei mercati sarà avvertita maggiormente dai mercati parziali, sensibili ai prezzi, quali il settore dei prodotti pronti ("convenience"), la ristorazione e i rami che utilizzano formaggio fuso. La competitività dell'economia casearia indigena continuerà a essere sostenuta me- diante il supplemento per la trasformazione di latte in formaggio, finalizzato a ridurre il prezzo del latte come materia prima.
Conclusione Nel contesto attuale, la protezione alla frontiera mantiene la propria importanza per taluni segmenti dell'economia lattiera. Un'ulteriore apertura dei mercati dovrà essere perseguita nell'ambito di accordi commerciali bilaterali e multilaterali. Tuttavia, le modifiche proposte per la PA 2011 non sono in primo luogo una conseguenza di impegni presi a livello internazionale. Si tratta piuttosto di misure autonome che la Svizzera intende prendere per lasciare maggiore spazio alla concorrenza anche nel settore delle importazioni. La produzione indigena non ne sarà toccata. Le misure doganali dovranno essere riesaminate più generalmente quando sarà necessario attuare i risultati del ciclo di Doha.
2.1.2.2.4 Misure a favore della regione di montagna
La soppressione del contingentamento lattiero e la conversione del sostegno del mercato lattiero in pagamenti diretti rappresentano una sfida particolare per l'agri- coltura della regione di montagna. Nelle regioni che producono poco latte e che hanno scarse possibilità di fabbricare delle specialità è probabile che la produzione lattiera diminuirà considerevolmente. I produttori di latte dovranno quindi cercare nuovi orientamenti e prendere in considerazione una riconversione delle loro azien- de, ad esempio specializzandosi nell'allevamento di giovani animali destinati ad altri produttori di latte o nella produzione di carne.
Misure prese finora Già in passato per la regione di montagna sono state promosse soluzioni alternative alla produzione lattiera attraverso gli strumenti dei contingenti supplementari e dei contratti di allevamento. Per i produttori è stato in tal modo introdotto un incentivo per dedicarsi nuovamente in maggior misura all'allevamento, soprattutto laddove sul posto mancano le condizioni per una valorizzazione del latte economicamente van- taggiosa.
Queste due misure verranno a mancare con la soppressione generale del contin- gentamento lattiero il 30 aprile 2009. Dato che in seguito non vi saranno più misure di gestione della produzione, una proroga sotto un'altra forma, legata ai quantitativi, non sarà possibile. La promozione della ripartizione del lavoro mediante i contingen- ti supplementari si era resa necessaria esclusivamente a causa del contingenta- mento lattiero. Con la sua soppressione, la ripartizione tradizione del lavoro potrà nuovamente svilupparsi liberamente, senza che si rendano necessarie misure com- plementari.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Nessuna nuova misura specifica per il latte
L'obiettivo di una produzione adeguata alle caratteristiche locali significa che la pro- duzione lattiera nella regione di montagna si imporrà soprattutto laddove la materia prima può servire a fabbricare sul posto prodotti regionali con elevato valore aggiun- to. Prevedere ulteriori misure di gestione della produzione per la regione di monta- gna potrebbe rivelarsi controproducente a lungo termine. Spesso, con segnali a questo livello si determinano investimenti non redditizi nel tempo, precludendo solu- zioni alternative alla produzione lattiera che potrebbero risultare equivalenti o addi- rittura migliori.
Pagamenti diretti più elevati per la regione di montagna
È importante che, mediante le misure della politica agricola, sia garantito lo sfrutta- mento delle superfici con animali che consumano foraggio grezzo e venga assicura- ta la cura del paesaggio colturale nella regione di montagna anche dopo la sop- pressione del contingentamento lattiero. A tal fine sono determinanti i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (contributi DACDP) e i contributi d’estivazione.
Trattandosi di un sostegno destinato specificamente ai detentori di bestiame nella regione di montagna, i contributi DACDP sono adatti per compensare lo smantella- mento delle misure di sostegno del mercato nel settore dell’economia animale. Essi permettono di far pervenire i mezzi necessari all’agricoltura di collina e di montagna in modo mirato e diretto. Per questo motivo, nel quadro della conversione del soste- gno del mercato si propone non solo d’introdurre un contributo UBGFG uniforme ma anche di aumentare i contributi DACDP. Il previsto aumento, pari a circa 70 milioni di franchi, porterà il totale annuo a 360 milioni di franchi. In tal modo sarà possibile fronteggiare, da un lato, le ripercussioni negative legate alla soppressione del con- tingentamento lattiero e dei contingenti supplementari, dall’altro, le disparità di reddi- to rispetto alla regione di pianura.
Lo smantellamento del sostegno del mercato nel settore lattiero tocca anche l’economia alpestre. Nel quadro della conversione dei mezzi del sostegno del mer- cato lattiero in pagamenti diretti andranno perciò aumentati i contributi d’estivazione. Si prevede di stanziare 10 milioni di franchi supplementari all'anno, così che a parti- re dal 2009 vi siano a disposizione ogni anno circa 100 milioni di franchi. In tal modo sarà possibile garantire anche in futuro la protezione e la cura del paesaggio coltu- rale nella regione d’estivazione.
Altre misure collaterali per la regione di montagna
Oltre ai pagamenti diretti, che sono lo strumento principale, esistono altre misure destinate in modo particolare ai produttori della regione di montagna. È il caso so- prattutto degli strumenti per la protezione dell'origine (DOP/IGP) e la promozione dello smercio, particolarmente importante per i prodotti tipici di montagna a forte produzione di valore aggiunto, nonché delle possibilità di sostenere produttori e va- lorizzatori (caseifici) con aiuti agli investimenti.
L’articolo 14 della legge federale sull’agricoltura dà inoltre la possibilità di emanare prescrizioni di diritto pubblico per la designazione di prodotti che provengono dalla
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
regione di montagna. Si prevede di concretizzare questa possibilità nel quadro di un'ordinanza specifica. Un marchio di qualità per i prodotti di montagna contribui- rebbe a migliorare la creazione di valore aggiunto in questa regMonitoraggio del mercato lattiero
2.1.2.2.5 Monitoraggio del mercato lattiero In un mercato lattiero sempre più liberalizzato diminuisce il numero e l’importanza dei provvedimenti statali. Essenzialmente, lo Stato fornisce ancora prestazioni di servizio e fissa linee direttrici che sono a disposizione degli attori del mercato. A tal proposito vanno menzionati in particolare i provvedimenti che migliorano la traspa- renza del mercato, promuovendo in tal modo la concorrenza.
Statistica lattiera Il rilevamento statistico della produzione lattiera e del flusso del latte costituisce una preziosa fonte d’informazioni sulla quale gli attori del mercato fondano le loro dispo- sizioni e decisioni. Anche la Confederazione deve poter disporre di dati sufficienti ri- guardanti il più importante settore della produzione agricola, in modo da adottare le sue decisioni in materia di politica agricola.
Con il mantenimento dell’obbligo di notifica per i valorizzatori del latte sarà possibile continuare i rilevamenti statistici nel settore. La raccolta dei dati potrà essere dele- gata, come si è fatto finora, a un organo esterno all’Amministrazione nell’ambito di un mandato di prestazioni.
Osservazione del mercato Finora, il potenziale quantitativo era dato dalla somma dei contingenti attribuiti. Con la soppressione del contingentamento lattiero questa possibilità di monitorare i quantitativi non sarà più possibile. Per continuare a disporre dei necessari dati stati- stici ci si dovrà riferire ai quantitativi contrattuali. Per questo motivo, in occasione dell’ultima revisione della legge sull’agricoltura si è deciso di estendere l’obbligo di notifica ai quantitativi di latte concordati contrattualmente (art. 43 cpv. 3 LAgr). In li- nea generale, il nuovo sistema di monitoraggio dei quantitativi si applicherà a partire dal 1° maggio 2009, o prima di tale data in caso di abbandono anticipato del contin- gentamento lattiero.
I prezzi del latte a livello di produzione e i prezzi all’ingrosso e al consumo dei più importanti latticini interessano un’ampia cerchia di persone. Anche i margini realiz- zati su questi prodotti e la loro evoluzione costituiscono parametri significativi per gli attori del mercato e sono importanti anche per i consumatori e gli organi politici. In maniera più generale, un monitoraggio statale neutrale dei prezzi dei principali pro- dotti agricoli è importante per valutare le possibili conseguenze sui prezzi derivanti dalle riduzioni dei dazi doganali e dall’aumento dei contingenti d’importazione decisi dall’OMC.
Dopo la soppressione dei prezzi garantiti dallo Stato, nel 1999 il Legislatore ha pre- visto, nell’articolo 27 LAgr, la possibilità di monitorare, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Il provvedimento ha reso possibile, in particolare, una maggior tra- sparenza dei prezzi per i produttori di latte. Questo strumento non è messo in di-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
scussione, nonostante su alcune valutazioni riguardanti i prezzi non vi sia sempre pieno accordo.
La prosecuzione del monitoraggio dei prezzi è ritenuta opportuna. Si propone inoltre di considerare i principali prezzi all’ingrosso nel settore caseario e di pubblicarne i risultati (prezzi franco caseificio), in quanto anche la trasparenza sui margini ne ri- sulterebbe avvantaggiata.
2.1.2.2.6 Sostegno alle misure di solidarietà
Considerazioni generali In importanti ambiti del settore agricolo la Confederazione ha già limitato il suo in- tervento politico-istituzionale alla promozione della solidarietà. Gli interventi di diritto pubblico sui mercati sono stati sostituiti da strumenti destinati a sostenere le orga- nizzazioni di produttori e di categoria nell’esecuzione dei loro compiti. Se necessa- rio, la Confederazione continuerà a sostenere le misure di solidarietà degli attori pri- vati che adempiono le relative condizioni. In quest'ambito rientrano le disposizioni economiche concernenti la promozione della qualità e dello smercio (art. 8-12 LAgr) nonché lo sgravio del mercato (art. 13 LAgr) e quelle riguardanti la designazione (art. 14-16 LAgr). Questi strumenti sono illustrati nel numero 2.1.1.
Limitazioni quantitative A livello di organizzazioni di categoria le limitazioni quantitative possono risultare e- stremamente opportune quali misure di solidarietà. Tuttavia, la Confederazione po- trà sostenere solo in parte queste organizzazioni poiché le misure di solidarietà de- vono essere esplicitamente di durata limitata e non possono costituire soluzioni du- revoli. Dopo la soppressione del contingentamento lattiero non sarà più possibile, ad esempio, rendere la regolazione quantitativa di diritto privato vincolante su scala nazionale sotto forma di misura di solidarietà estesa a tutti i produttori o a tutte le organizzazioni. Sarà pure un problema rispondere a domande volte a conferire un carattere vincolante a normative adottate su scala nazionale concernenti la riscos- sione di tasse, che scaturiscono dalla gestione dei quantitativi da parte delle orga- nizzazioni regionali. Il Parlamento ha deciso di sopprimere il contingentamento lat- tiero. Con una regolazione quantitativa a livello nazionale per mezzo di una dichia- razione di obbligatorietà generale si ritornerebbe in pratica al contingentamento lat- tiero, contravvenendo in tal modo alla volontà del Parlamento. La concertazione dei quantitativi a livello nazionale porrebbe pure problemi in relazione al diritto sui car- telli. Le organizzazioni di produttori o le organizzazioni produttori-valorizzatore pos- sono invece imporre ai loro membri regolazioni quantitative private.
Assicurazione della qualità Con l’introduzione della Politica agricola 2002 lo Stato si è ritirato sempre più dal settore dell’assicurazione della qualità del latte. Spetta ai produttori e ai valorizzatori garantire che il latte e i latticini immessi sul mercato siano di qualità ineccepibile. La legislazione sulle derrate alimentari fissa le rispettive esigenze. Se è il caso, la Con- federazione può dichiarare vincolante per terzi una prescrizione emanata da un’organizzazione che va oltre quanto prescritto dalla legislazione citata. Sono quindi necessarie disposizioni statali supplementari sulla qualità soltanto nei casi in
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
cui vanno definiti l’organizzazione e il finanziamento di servizi di assicurazione della qualità (art. 11 LAgr) o laddove devono essere adempiute esigenze speciali per l’esportazione (art. 10 LAgr), per esempio per assicurare l’equivalenza delle prescri- zioni svizzere in materia d’igiene con quelle dell’UE. Inoltre, le condizioni per conti- nuare ad applicare l’articolo 44 LAgr, ossia l'assoggettamento a un obbligo di auto- rizzazione per la trasformazione di latte commerciale, oggi non sono più date. Per questo motivo, nel rapporto sulla procedura di consultazione si propone di stralciare questa disposizione. Æ Abrogazione dell'articolo 44 LAgr, Assicurazione della qualità
2.1.2.2.7 Misure collaterali temporanee (articolo 36b LAgr) Con l’articolo 36b LAgr si intende limitare le possibilità di vendere latte dopo l’abbandono del contingentamento lattiero e rafforzare il ruolo negoziale dei produt- tori di latte. Si tratta anche di ridurre il rischio che si crei un commercio lattiero o che nasca un mercato spot. Per raggiungere questo obiettivo l’articolo 36b LAgr stabili- sce che i produttori possano vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore della stessa organizzazione di categoria, a una comunità di produttori o a un valorizzatore regionale. Questa disposizione di legge entra in vigore al momento in cui dei produt- tori abbandonano il contingentamento lattiero e rimane in vigore al massimo fino al 2012.
Le condizioni per l’abbandono del contingentamento lattiero sono contenute nell’articolo 36a. In linea di principio, il Legislatore voleva che ad occuparsi dell’abbandono e della vendita di latte fosse una stessa e unica organizzazione. In tal modo voleva dare la possibilità alle organizzazioni di introdurre una regolazione quantitativa che, dopo una fase transitoria, potesse essere portata avanti sulla base del diritto privato.
Secondo l’articolo 2 OACL, i produttori possono essere esclusi dal contingentamen- to lattiero se sono membri di un’organizzazione di categoria, di un’organizzazione di produttori o di un’organizzazione produttori-valorizzatore. La comunità di produttori può abbandonare con i suoi produttori il contingentamento lattiero solo in qualità di membro di un’organizzazione di produttori. Per ragioni tecniche, l’articolo 36b LAgr va quindi adeguato in modo che anche le organizzazioni di produttori possano ac- quistare il latte dai produttori loro affiliati.
Con il complemento proposto, i membri di un’organizzazione di produttori potranno vendere il loro latte anche alla stessa organizzazione. Senza questo complemento l’organizzazione di produttori potrebbe gestire i quantitativi solo in conformità dell’articolo 36a LAgr. In tal caso essa non avrebbe la possibilità di raggruppare l’offerta di latte in modo tale da rafforzare la sua posizione nelle trattative di vendita. Con il complemento, l’organizzazione di produttori può condurre trattative con i po- tenziali valorizzatori del latte, al posto dei singoli produttori
L’articolo 36b prevede inoltre che, dopo l’abbandono del contingentamento lattiero, i produttori possano vendere il loro latte a un valorizzatore regionale. Ne consegue che la vendita a un valorizzatore locale non è di per sé possibile. Al momento dell’elaborazione delle basi legali queste ripercussioni non si potevano prevedere. Il Legislatore era partito dal principio che i produttori delle più importanti varietà di formaggio si sarebbero uniti ai produttori di latte in organizzazioni di categoria. Logi- camente, l’articolo 36b LAgr ammette la vendita diretta di latte a un valorizzatore
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
della stessa organizzazione di categoria. Le organizzazioni di categoria non hanno tuttavia l’interesse che ci si attendeva per un abbandono anticipato del contingen- tamento lattiero. Sembra invece che i produttori di latte di caseificio cerchino ade- guate organizzazioni di produttori per l’abbandono anticipato del contingentamento lattiero. Molti fornitori di latte di caseificio hanno preso in considerazione questa possibilità solo quando le organizzazioni hanno fatto capire che avrebbero potuto continuare a vendere il latte ai casari locali.
Da quando i produttori si sono riorganizzati il disciplinamento vigente si sta rivelan- do insufficiente. Esso limita notevolmente il margine di manovra delle organizzazioni di produttori e degli acquirenti di latte locali (caseifici di paese), indebolendoli sul piano economico. Per dar loro le stesse possibilità di acquisto delle organizzazioni di categoria e dei valorizzatori locali, si propone di completare l’articolo 36b capo- verso 1 in modo che i produttori possano vendere il loro latte anche a un’organizzazione di produttori o a un valorizzatore locale. Questo aspetto è partico- larmente importante per i fornitori di latte di caseificio. In tal modo è possibile salva- guardare le strette relazioni che legano i casari ai produttori di latte. Æ Adeguamento dell’articolo 36b LAgr, è permessa la vendita di latte alle orga- nizzazioni di produttori
2.1.2.2.8 Misure collaterali L’adozione di misure collaterali permette ai produttori di latte di far fronte allo sman- tellamento del sostegno del mercato e alla progressiva apertura dei mercati. Queste misure occupano un posto importante nel presente modello. Tra di esse si possono menzionare:
¾ pagamenti diretti: è una delle misure principali e acquisterà ancora maggior importanza al momento in cui i mezzi oggi destinati al sostegno del mercato saranno convertiti in un contributo UBGFG per vacche da latte;
¾ sostegno delle aziende di trasformazione e di commercializzazione nelle re- gioni periferiche: concessione di crediti d’investimento per la costruzione o l’acquisizione in comune da parte di produttori di edifici, istallazioni e macchi- ne, in modo da razionalizzare le loro aziende o da facilitare il trattamento, l’immagazzinamento e la commercializzazione delle derrate prodotte nella re- gione;
¾ promozione delle vendite: concessione di finanziamenti da parte della Confe- derazione per il sostegno di progetti nel settore del marketing e della comuni- cazione per prodotti agricoli a livello regionale, sovraregionale, nazionale e all’estero;
¾ protezione dell’origine: miglioramento della protezione attraverso l’adozione di prescrizioni sulla designazione di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasfor- mati;
¾ promozione della mobilità fondiaria: nel quadro della PA 2011, si prevede di al- lentare la legge federale sul diritto fondiario rurale e la legge federale sull’affitto agricolo (cfr. u. 3);
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
¾ promozione dell’adeguamento strutturale in materia di costruzioni: per agevo- lare i contadini che intendono abbandonare l’agricoltura a iniziare una nuova attività, gli edifici rurali esistenti devono poter essere sfruttati in modo flessibile. Tra i suoi obiettivi di legislatura, il Consiglio federale ha inserito anche la revi- sione della legge sulla pianificazione del territorio per la quale licenzierà un messaggio ancora nel corso del 2005;
¾ misure sociali: la Confederazione ha la possibilità di accordare contributi di ri- qualificazione in professioni non agricole. Per permettere agli agricoltori di far fronte a difficoltà finanziarie per le quali non sono responsabili o per convertire i debiti gravati da interesse possono essere accordati anche mutui rimborsabili esenti da interesse nel quadro dell'aiuto alla conduzione aziendale. Per facilita- re l’abbandono dell’attività agricola, i crediti d’investimento e i contributi rim- borsabili dovrebbero poter essere trasformati in mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale.
Le misure di accompagnamento sono illustrate nel dettaglio nei relativi capitoli del presente rapporto.
2.1.3 Produzione animale
2.1.3.1 Situazione iniziale
Le basi legali per i provvedimenti in materia di produzione animale (economia lattie- ra e allevamento animale esclusi) sono costituite in particolare dagli articoli 22, 26, 46-52 e 187b LAgr. Nell’ambito della PA 2007, il Parlamento ha deciso di sopprime- re a fine 2003 il fondo per la carne e la cassa di compensazione dei prezzi delle uo- va e dei prodotti di uova. In tal modo è venuto meno anche il loro finanziamento mediante aliquote di dazio vincolate. La modifica più evidente è rappresentata dall’introduzione progressiva della vendita all’asta dei contingenti doganali della carne. Si è proceduto alla vendita all’asta dei primi quantitativi di carne del 2005 senza riscontrare problemi degni di nota.
Orientamento delle strutture: effettivi massimi
Con la PA 2007 il Parlamento ha deciso di mantenere invariati gli articoli 46 e 47 LAgr. Tali articoli conferiscono al Consiglio federale gli strumenti per fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito e per riscuotere una tassa annuale nel caso in cui i gestori di aziende superino tali effettivi. Dalla succes- siva consultazione relativa alle modifiche dell’ordinanza è emerso che la maggio- ranza dei Cantoni e delle organizzazioni direttamente interessate, incluse quelle a monte e a valle, auspicano di sopprimere l’ordinanza sugli effettivi massimi.
Considerata la decisione del Parlamento e i risultati della consultazione, il Consiglio federale ha deciso di aumentare del 50 per cento i limiti per ogni categoria di animali a partire dal 1° gennaio 2004. Ciò ha scatenato reazioni veementi da parte delle cerchie animaliste e ambientaliste. Tuttavia, il Consiglio federale ha mantenuto l’aumento per consentire alle aziende attive nel settore della detenzione degli ani- mali una crescita adeguata e per garantire loro la necessaria flessibilità in un conte- sto economico sempre più aspro. A medio o a lungo termine le aziende specializza- te sfrutteranno senz’altro i limiti superiori in caso di costruzione di nuovi edifici o di
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ristrutturazioni, sempre che abbiano la possibilità di utilizzare i concimi aziendali conformemente alla protezione delle acque.
Importazione di carne
Il Parlamento ha deciso di apportare modifiche sostanziali agli articoli 48 e 187b LAgr per quanto riguarda la ripartizione dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne. Nel 2005 verranno venduti all’asta il 33 per cento dei contin- genti doganali, nel 2006 il 66 per cento e dal 2007 il 100 per cento. Nel 2005 e nel 2006 le restanti quote del contingente doganale saranno ripartite secondo i criteri della prestazione all’interno del Paese applicati finora. Per la carne di manzo, esclu- si i muscoli (parti di muscoli di manzo per la fabbricazione di carne secca), e la car- ne di pecora vige una disposizione speciale secondo cui il 10 per cento delle quote del contingente doganale viene ripartito a dipendenza del numero di animali acqui- stati all’asta in occasione di mercati pubblici. I contingenti doganali parziali per le specialità di carne e per gli insaccati nonché quelli per la carne di animali della spe- cie bovina e ovina abbattuti secondo prescrizioni rituali sono integralmente asse- gnati nell’ambito di una procedura di vendita all’asta applicata rispettivamente già dal 1999 e dal 2005. L’UFAG fissa, tenendo in considerazione la situazione che caratterizza il mercato e dopo aver consultato le cerchie interessate, i quantitativi da importare durante l’anno suddividendoli in diverse tranche. Per la carne bovina e suina stabilisce i quantitativi a scadenza di quattro settimane e per altre categorie di carne (p. es. carne di pollame) a scadenza trimestrale. Dal profilo del quantitativo da importare e del periodo d’importazione, prima di procedere l’UFAG consulta le cerchie interes- sate rappresentate dal Consiglio d’amministrazione della Proviande. Quest’ultimo può chiedere periodi d’importazione più o meno lunghi, sempre che tale richiesta sia supportata, con una maggioranza dei due terzi, anche dai rappresentanti dei produt- tori, degli addetti alla trasformazione e dei commercianti. Dal profilo amministrativo le prime vendite all’asta si sono svolte senza problemi sia per le persone fisiche e giuridiche partecipanti sia per l’Amministrazione. Gli offeren- ti possono presentare le loro offerte in qualsiasi momento attraverso un accesso In- ternet sicuro all’applicazione dell’UFAG “Vendita all’asta elettronica”. In questo mo- do viene già trasmesso oltre l’80 per cento di tutte le offerte. Le restanti offerte sono spedite via fax o per posta e, in seguito, i dati devono essere rilevati manualmente. I risultati della vendita all’asta mostrano l’esordio di alcune nuove ditte sul mercato d’importazione. Inoltre si evince che importatori già presenti acquistano all’asta quo- te del contingente doganale anche per altre categorie di carne e prodotti di carne. Con la vendita all’asta si delinea già una grande concorrenza tra gli importatori di carne e da ciò si può dedurre che l’obiettivo economico della PA 2007 è raggiungibi- le. La pressione risultante sui margini a valle del settore della carne e il periodo transitorio decennale scaduto il 1° luglio 2005 relativo all’adeguamento di locali e in- stallazioni di macelli già esistenti comportano uno smantellamento delle strutture e- sistenti e una riduzione delle capacità in esubero. Diverse associazioni e organizza- zioni avevano pronosticato, come conseguenza della vendita all’asta, prezzi al con- sumo più elevati e prezzi alla produzione più bassi. Tuttavia, finora non si è potuta provare l’esistenza di un nesso concreto in tale ambito.
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Importazione di equini Dal 1999 si vende all’asta il contingente doganale parziale degli animali della specie equina, esclusi riproduttori, asini, bardotti e muli (CP 1) per un totale di 2 922 capi. Dall’inizio della gestione dei contingenti, il contingente doganale parziale di 200 capi dei riproduttori viene ripartito presso l’UFAG conformemente all’entrata delle do- mande di autorizzazione. Dal 2002 il contingente doganale parziale di asini, bardotti e muli, pari a 200 capi, viene ripartito in base all’ordine di sdoganamento (ordine di entrata delle domande di sdoganamento alla frontiera). Contrariamente a quanto avviene per altri prodotti agricoli, parecchi privati (annual- mente circa 900, ossia oltre l’80 per cento di chi importa) importano cavalli nel qua- dro del CP 1. Avvalendosi soltanto un’unica volta o, sull’arco di un paio d’anni, solo poche volte di tale possibilità di importazione, tali privati considerano il disciplina- mento relativo alle importazioni, ritenuto semplice dagli importatori professionisti, e- stremamente complicato e legato a un importante onere amministrativo. Questa è la ragione per la quale negli anni scorsi sono stati commessi dozzine di reati doganali; accadeva, infatti, che si importava un cavallo senza una quota del contingente do- ganale aggiudicato oppure il prezzo della vendita all’asta veniva pagato illegalmente dopo lo sdoganamento. Inoltre, da alcuni anni il CP 1 messo all’asta e ripartito è sfruttato soltanto nella misura dell’80 fino al 93 per cento. Con questa quota di utiliz- zazione, la vendita all’asta non costituisce una procedura di ripartizione ottimale. Vi si aggiunge il fatto che il prezzo d’aggiudicazione medio di 350 franchi per cavallo corrisponde soltanto al 3 per cento del valore medio di un animale importato nel corso del 2004. Inoltre, un numero importante di cavalli importati (p. es. cavalli e pony di razze speciali estere, cavalli per la pratica dello sport e cavalli da circo) non fa per nulla concorrenza a cavalli di provenienza svizzera. L’effetto protettivo del di- sciplinamento relativo alle importazioni, pertanto, è molto modesto.
Provvedimenti volti a sgravare il mercato della carne La Confederazione può concedere contributi per il finanziamento di provvedimenti volti a sgravare il mercato in funzione delle eccedenze stagionali o temporanee. Grazie ad azioni di riduzione dei prezzi e di immagazzinamento in particolare sul mercato della carne bovina e di vitello, è possibile contenere un calo dei prezzi a breve termine. L’onere finanziario era compreso, a dipendenza della situazione di mercato, tra i 4 e gli 8 milioni di franchi all’anno. In tal modo, annualmente è stato possibile immagazzinare temporaneamente tra le 1 000 e le 1 500 tonnellate di car- ne bovina e di vitello o ridurne in modo mirato il prezzo. Tale quantitativo corrispon- de a meno dell’uno per cento della produzione annuale. L’UFAG ha incaricato la Proviande, sulla base di un accordo di prestazione, di occuparsi dell’organizzazione dei provvedimenti incluso il controllo del tipo e del quantitativo di carne immagazzi- nata.
Sorveglianza dell’andamento del mercato e dello sgombero del mercato Su incarico dell’UFAG la Proviande deve designare i mercati pubblici per animali della specie bovina e ovina e raggrupparli in un elenco dei mercati annuali. I mercati per il bestiame grosso sono organizzati in 19 Cantoni, quelli per i vitelli in 8 Cantoni e quelli per le pecore in 17. Le organizzazioni contadine e/o gli uffici cantonali ne sono i promotori. Annualmente i produttori possono mettere in vendita i loro animali in circa 900 mercati per bestiame grosso, 450 mercati per vitelli nonché 300 mercati per ovini. I collaboratori della Proviande stabiliscono la classe commerciale di ogni animale presentato (carnosità e tessuto grasso). In seguito gli animali vengono ven-
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duti all’asta. Agli acquirenti di animali messi all’asta si assegna complessivamente il 10 per cento delle quote di contingente doganale della corrispondente categoria di carne. Nel caso di eccedenze stagionali o di altre eccedenze temporanee nel perio- do di contingentamento, i titolari di quote di contingenti doganali hanno l’obbligo di ritirare il 10 per cento degli animali invenduti. La Proviande assicura lo sgombero del mercato in quanto assegna gli animali applicando i prezzi solitamente praticati sul mercato. Il vincolo tra il criterio della prestazione all’interno del Paese e la ripartizione di con- tingenti doganali cela dei pericoli. Infatti, si possono condurre animali ai mercati sol- tanto per far risultare il più elevata possibile una prestazione all’interno del Paese e, dunque, ottenere una quota d’importazione più alta. Ciò avviene in misura sempre maggiore soprattutto sui mercati di vitelli perché gli animali vi vengono condotti spesso da commercianti. Questi ritirano i vitelli da macello dai produttori, li traspor- tano al mercato e subito dopo li portano al macello. L’andirivieni dai mercati di vitelli è preoccupante nell’ottica animalista e ha un impatto negativo sulla prestazione all’interno del Paese degli acquirenti sui mercati di bestiame grosso. In questi casi spesso non ha luogo una vera e propria vendita all’asta tra diversi acquirenti, in quanto gli animali sono già stati venduti in precedenza previo tacito accordo oppure è presente un solo acquirente. I cosiddetti vitelli neonati, previsti per le aziende de- dite all’ingrasso di vitelli e di bestiame grosso sono, in parte, venduti anche sui mer- cati pubblici. Tuttavia, essi non sono messi all’asta e dunque non contano come prestazione all’interno del Paese per beneficiare del 10 per cento delle quote di con- tingenti doganali. Contrariamente ai mercati di vitelli, la procedura sui mercati di be- stiame grosso e di ovini corrisponde allo scopo del provvedimento: gli animali sono condotti al mercato dai produttori. La qualità degli animali viene valutata da una par- te neutra (collaboratori della Proviande) e in seguito le bestie sono messe all’asta mediante una procedura trasparente. Nel corso degli ultimi anni su diversi mercati il numero degli animali presentati è di- minuito in modo palese. A ciò ha contribuito la quota al rialzo di quegli animali tenuti e commercializzati secondo le direttive di programmi label. In effetti più programmi di questo tipo vietano di portare gli animali sui mercati pubblici. I mercati con meno di 50 animali presentati risultano, per ragioni economiche e logistiche, poco attrattivi per i potenziali acquirenti. Spesso sui mercati più piccoli arriva un unico commer- ciante, ragione per cui non vi è una vera competitività. L’onere finanziario della Con- federazione commisurato all’utilità per l’agricoltura è molto elevato. Giusta l’articolo 50 capoverso 2 LAgr, dal 1° gennaio 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi a sostegno dei mercati pubblici per bestiame da macel- lo e ovini organizzati nella regione di montagna. L’ordinanza sul bestiame da macel- lo prevede il sostegno finanziario per la costruzione e la ristrutturazione dell’infrastruttura (apparecchi ed equipaggiamenti). Per l’organizzazione, l’attuazione e la sorveglianza dei mercati pubblici nella regione di montagna i Can- toni potrebbero ottenere fondi della Confederazione. Invece ciò non è previsto per- ché l’UFAG ha incaricato la Proviande, nell’ambito di un accordo di prestazione, e provvede a indennizzarla. Il versamento dei contributi della Confederazione ai Can- toni per l’organizzazione, l’attuazione e la sorveglianza di mercati pubblici nella re- gione di montagna entrerebbe in considerazione soltanto dopo un eventuale scio- glimento dell’accordo di prestazione tra l’UFAG e la Proviande.
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Classificazione della qualità Le prescrizioni dell’articolo 49 LAgr relative ai criteri per classificare la qualità in mo- do neutro sono invariabilmente in vigore dal 1999. Attraverso un accordo di presta- zione l’UFAG ha incaricato la Proviande di effettuare la classificazione neutrale della qualità fino alla fine del 2007. Sui mercati pubblici sono gli esperti della Proviande a stabilire la classe commerciale (carnosità e tessuto grasso) di tutti gli animali vivi della specie bovina e ovina. Anche nei circa 40 macelli più grandi essi stabiliscono la classe commerciale di tutti gli animali macellati della specie bovina, ovina, equina e caprina. Questo è particolarmente importante per i fornitori dato che essi non di- spongono di alcun accesso ai macelli. Nel caso di animali macellati della specie suina, la quota di carne magra è stabilita mediante speciali apparecchi. La classifi- cazione neutrale della qualità riguarda oltre l’80 per cento degli animali macellati. Sia i produttori sia gli acquirenti ottengono in tal modo un giudizio neutro sulla quali- tà degli animali. I risultati sono contestati raramente, ciò significa che il provvedi- mento è applicato in modo adeguato. I dati per la classificazione sono molto preziosi anche per le federazioni d’allevamento. L’onere finanziario della Confederazione per i compiti di classificazione ammonta a circa 4 milioni di franchi all’anno.
Valorizzazione della lana di pecora Con il licenziamento della legge sull’agricoltura del 29 aprile 1998 il Parlamento a- veva deciso di ridurre in modo progressivo i contributi per la valorizzazione della la- na di pecora indigena. Tale riduzione avrebbe dovuto concludersi entro la fine del 2003. Come per altri prodotti agricoli il legislatore considerava la commercializza- zione della lana di pecora non più come un compito statale, bensì come compito dei produttori e delle loro organizzazioni. Invece dei contributi, nell’ambito della PA 2002 sono stati incrementati i pagamenti diretti. Inizialmente si era provveduto a so- stenere la commercializzazione della lana attraverso un contributo federale annuo di 1,8 milioni di franchi. Nel quadro della PA 2007, con l’articolo 51bis LAgr il Parlamento ha creato la base legale per sostenere ulteriormente la valorizzazione della lana indigena. La Confe- derazione continua a versare contributi per la raccolta, la cernita, la pressatura, lo stoccaggio e la commercializzazione della lana indigena. Adesso, con i contributi sussiste la possibilità di promuovere anche progetti innovativi di allevatori di ovini e addetti alla trasformazione della lana per valorizzare la lana indigena in Svizzera. Per sostenere questi due provvedimenti la Confederazione stanzia ogni anno con- tributi pari a 600 000 e, rispettivamente, 200 000 franchi.
Sostegno della produzione di uova indigene Attualmente a livello di ordinanza sono in vigore due misure a favore della produ- zione di uova. Per la ristrutturazione e la costruzione di pollai particolarmente rispet- tosi delle esigenze degli animali per ovaiole, pollastrelle, giovani galli, pulcini (senza polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), l’UFAG versa fino al 2006, contributi agli investimenti. Nei casi in cui vige una note- vole offerta di uova, le aziende che organizzano azioni di spezzatura o ne riducono i prezzi, ottengono dei contributi. Per entrambi i provvedimenti, annualmente sono a disposizione circa 3,5 milioni di franchi. Per molte aziende la detenzione di pollame costituisce un ramo di produzione im- portante. Con i contributi temporanei agli investimenti si sostengono i progetti volti a promuovere il benessere degli animali. Il provvedimento è quindi in sintonia con gli
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obiettivi della PA 2007. I provvedimenti volti a sgravare il mercato hanno contribuito a ridurre la maggiore offerta di uova a breve termine, per esempio dopo Pasqua.
Contributi all’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito Le esportazioni di bestiame da allevamento e da reddito sono una forma tradiziona- le di smercio di animali allevati nella regione di montagna e in quella di allevamento attigua e, nel contempo, contribuiscono allo sgravio stagionale del mercato. L’esportazione di animali da allevamento mediante contributi (articolo 26 LAgr) ha permesso di migliorare la situazione di mercato all’interno del Paese e di aumentare i prezzi del bestiame da reddito.
2.1.3.2 Modello proposto
Per numerosi provvedimenti occorre continuare ad applicare le basi legali vigenti. In quest’ambito rientrano gli effettivi massimi per determinate categorie di animali, la classificazione neutrale della qualità di animali vivi e macellati nonché la delega di compiti pubblici a organizzazioni private. A favore delle azioni temporanee di immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto della carne, in futuro si disporrà di un massimo di 6 milioni di franchi all’anno. Tali modesti mezzi non permettono di finanziare giacenze di carne indesiderate e costo- se. Per fare in modo che questa rete di sicurezza minima a sostegno del mercato della carne rimanga, occorre continuare ad applicare la disposizione contenuta nell’articolo 50 capoverso 1 LAgr. Per la valorizzazione di eccedenze stagionali di uova di galline indigene, in partico- lare dopo Pasqua, potranno essere utilizzati anche in futuro 3 milioni di franchi al massimo. L’articolo 52 LAgr continuerà a fungere da base legale. Poiché l’attuazione della vendita all’asta di carne è iniziata soltanto nel 2005 e finora non ha ancora comportato effetti indesiderati sul mercato, si possono mantenere le attuali basi legali. Dal 2007 è previsto, come alternativa alla vendita all’asta di cavalli, il raggruppa- mento dei contingenti parziali esistenti e la ripartizione di tutti gli animali della specie equina (3 322 capi) in base alla sequenza degli sdoganamenti (ordine d’entrata alla frontiera). In tal modo diminuisce considerevolmente l’onere amministrativo, in parti- colare per i numerosi privati. La protezione alla frontiera rimane poiché il contingen- te doganale di 3 322 capi non viene soppresso. Per la modifica prevista delle moda- lità di ripartizione del contingente doganale nel caso degli equini, è necessario ade- guare l’ordinanza sull’importazione di equini e quella concernente l’allevamento del bestiame. Æ Modifica dell’ordinanza sull’importazione di equini e dell’ordinanza concernente l’allevamento del bestiame per il 1° gennaio 2007
Mercati pubblici sorvegliati Per mantenere attrattivi i mercati pubblici per gli animali delle specie bovina e ovina sia per i produttori sia per i commercianti, occorre raggiungere un numero minimo di animali da presentare. I mercati con meno di 50 animali, registrati per esempio negli ultimi due anni, non devono più usufruire dei fondi della Confederazione. Gli orga- nizzatori dei mercati sono così obbligati a ridurre il numero dei mercati o ad ade- guarne la periodicità in modo da raggiungere la dimensione minima. Come misura accompagnatoria si preciserà meglio la definizione degli animali venduti all’asta che
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valgono come prestazione all’interno del Paese. A tal fine sono stabiliti requisiti rela- tivi al numero di commercianti e alla procedura di vendita. Se su un mercato è pre- sente soltanto un commerciante o se lo stesso commerciante conduce gli animali al mercato e li riporta anche via, questi non possono più essere considerati come ac- quistati all’asta. A livello di ordinanza, il Consiglio federale può mettere in vigore le linee direttrici relative alle dimensioni dei mercati pubblici sorvegliati e i criteri per gli animali acquistati all’asta al più presto il 1° gennaio 2007. Æ Modifica dell’ordinanza sul bestiame da macello per il 1° gennaio 2007
Valorizzazione della lana di pecora Gli allevatori di ovini e le loro organizzazioni sono responsabili della valorizzazione sostenibile, adeguata alle esigenze di mercato e il più economica possibile della la- na di pecora. Spetta ai produttori e ai commercianti di lana adottare le necessarie iniziative e intensificare gli sforzi per raggiungere tali obiettivi. I provvedimenti di so- stegno del mercato esistenti, quindi, devono essere soppressi; il Consiglio federale deciderà la soppressione per il 1° gennaio 2010. Tale passo risulta coerente con gli sviluppi proposti in diversi ambiti di produzione, in particolare con l’abrogazione de- gli aiuti finanziari nel settore lattiero e di tutti i contributi di trasformazione nel settore della produzione vegetale e delle colture speciali. Æ Abrogazione dell’articolo 51bis LAgr, provvedimenti volti a valorizzare la lana di pecora Æ Abrogazione dell’ordinanza sulla valorizzazione della lana di pecora indigena per il 1° gennaio 2010
Contributi all’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito Sulla scorta dello sviluppo della politica agricola, i contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito, analogamente alle altre sovvenzioni all’esportazione, devono essere soppressi gradualmente entro la fine del 2009. L’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito continuerà a costituire un importante segmento di mercato per la produzione animale. Un ulteriore aumento della qualità dei riproduttori e un maggiore impegno sui mercati di bestiame esteri costituiscono un importante presupposto affinché, anche in futuro, si possa mante- nere l’esportazione di bestiame. Armonizzando le nostre disposizioni per l’allevamento di animali nell’ambito dell’accordo veterinario e introducendo un con- tingente doganale collettivo a dazio zero di 4 600 capi, l’esportazione di animali da allevamento e da reddito nell’UE verrà resa molto più agevole. Æ Modifica dell’ordinanza concernente l’allevamento del bestiame per il 1° gennaio 2010
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2.1.4 Campicoltura
2.1.4.1 Situazione iniziale
La presente tappa della riforma agricola poggia sui disciplinamenti del mercato e sui disciplinamenti relativi all’importazione (n. 2.1.4.1.1), specifici delle colture, i quali si ripercuotono sul commercio estero nonché sullo sviluppo delle strutture nella produ- zione e trasformazione (n. 2.1.4.1.2).
2.1.4.1.1 Disciplinamenti del mercato e disciplinamenti relativi all’importazione A complemento del contributo di superficie generale di 1 200 franchi per ettaro, dal
2001 per le colture campicole è corrisposto un contributo supplementare di 400
franchi per ettaro per le superfici coltive aperte e colture perenni. Nella cerealicoltu- ra tali contributi, che non incidono sulla produzione, sono completati soltanto dal di- sciplinamento delle importazioni. I disciplinamenti del mercato di zucchero, legumi- nose a granelli, semi oleosi, patate, sementi e piante da fibra prevedono ulteriori so- stegni del mercato destinati a gestire la produzione e la trasformazione. Pagamenti diretti ecologici dell’importo di 400 franchi per ettaro sono versati per la coltivazione estensiva (senza fungicidi, insetticidi e regolatori della crescita) di cereali e colza (contributo per la coltivazione estensiva).
Zucchero
La produzione indigena di zucchero può essere mantenuta a condizione che siano istituite misure di sostegno del mercato per la protezione alla frontiera. Fino al 1998 la Confederazione ha coperto il deficit dei conti degli zuccherifici Aarberg e Frauen- feld. Al fine di realizzare i potenziali di riduzione delle spese, nel 1996 i due impianti hanno operato una fusione diventando la società anonima “Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA” (ZAF). Nel quadro della PA 2002 lo zuccherificio ha ottenuto un mandato di prestazioni di 45 milioni di franchi annui per la produzione di un minimo di 120 000 fino a un massimo di 185 000 tonnellate di zucchero. Conformemente al- la liberalizzazione dei mercati agricoli, nel quadro del pacchetto di ordinanze relative alla PA 2007 è stato abolito anche il limite massimo della produzione di zucchero. Nel credito quadro 2004-2007 il sostegno annuo alla produzione di zucchero dimi- nuirà da 38 a presumibilmente 26 milioni di franchi.
All’ora attuale la coltivazione di barbabietole da zucchero è economicamente inte- ressante. Per evitare una produzione eccedentaria di zucchero lo zuccherificio o- rienta la quantità di zucchero ai bisogni di mercato e assegna annualmente ai colti- vatori di barbabietole i rispettivi diritti di fornitura.
Negli scorsi anni la protezione alla frontiera dello zucchero non è mutata. Il Protocol- lo 2 dell’accordo di libero scambio concluso da Svizzera e UE e rivisto nel quadro dei Bilaterali II, in vigore dal 1° gennaio 2005, contiene la cosiddetta “soluzione doppio zero” per lo zucchero. Questa esclude qualsiasi misura di compensazione del prezzo (sovvenzioni all’esportazione, rimborso dei dazi e tributi all’importazione) per lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. Esiste dunque un libero scambio tra Svizzera e UE in questo settore. Come conseguenza di tale disciplinamento, il prezzo dello zucchero per l’industria della trasformazione in Svizzera corrisponderà approssimativamente
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
a quello nell’UE. La Commissione UE ha elaborato proposte relative a una riforma del disciplinamento del mercato dello zucchero che provocherà un abbassamento dei prezzi dello zucchero e delle barbabietole da zucchero. In ragione dei ritardi l’entrata in vigore della riforma non avverrà prima dei 1° luglio 2006. La riforma UE dello zucchero prevede di compensare il calo dei prezzi restituendo agli agricoltori circa il 60 per cento del calo subito. Nel limite di spesa attuale non vi sono mezzi a disposizione per una compensazione analoga a favore dei produttori svizzeri di zuc- chero.
In anni in cui le condizioni meteorologiche sono favorevoli alla coltura delle barba- bietole, la produzione indigena di zucchero copre ampiamente in fabbisogno netto. Le importazioni di zucchero puro e le esportazioni di prodotti trasformati sono prati- camente bilanciate.
Cereali panificabili
Dalla soppressione, avvenuta nel 2001, della garanzia di acquisto e della garanzia di prezzo limitata per i cereali panificabili, i produttori di cereali assumono da soli il rischio di eccedenze. La Federazione svizzera dei produttori di cereali persegue una strategia dei prezzi e declassa, per proprio conto, a cereali da foraggio i quantitativi di cereali panificabili in eccesso.
Il contingente doganale di cereali panificabile è di 70 000 tonnellate. L’assegnazione delle quote del contingente doganale è effettuata dal 1° luglio 2001 mediante vendi- te all’asta semestrali. A causa della siccità nell’estate 2003, nel 2004 il contingente doganale di cereali panificabili è stato assegnato, su richiesta del ramo, in quattro parti al fine di prevenire eventuali carenze di approvvigionamento. Dal 1° gennaio 2005 è stato inoltre possibile tenere conto della richiesta del ramo di passare dalla vendita all’asta alla procedura in base all’ordine d’entrata delle domande alla frontie- ra (procedura dei contingenti a dogana). È stato possibile adottare questa misura per la particolare situazione di prezzo/utilizzazione del contingente doganale di ce- reali panificabili (tabella 38).
Un grande quantitativo di contingente può essere introdotto a un’aliquota di dazio del contingente (ADC) alta rispetto al valore della merce (ca. 150 %). Nel segmento di mercato tradizionale, la merce importata all’ADC e i cereali indigeni sono in con- correnza allo stesso livello tariffario. Per questo motivo le quote del contingente do- ganale assegnate sono effettivamente state importate soltanto nel 2003 a causa dei minori rendimenti dovuti alla siccità.
Il fabbisogno annuo di cereali panificabili si situa attorno alle 470 000 tonnellate. Per la prima volta dalla soppressione della garanzia di acquisto da parte della Confede- razione e della garanzia di prezzo limitata di cereali panificabili, nel 2004 è stato possibile immagazzinare un grande raccolto di cereali panificabili. Nel 2001 e 2002 le intemperie hanno alterato la qualità del raccolto dei cereali panificabili che si sono dovuti in parte utilizzare come foraggio; l’estate calda del 2003 ha prodotto esigui rendimenti per ettaro.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Tabella 38 Produzione e importazione di cereali panificabili 2002 2003 2004 Cereali panificabili t 480 168 461 635 552 442 produzione indigena t 406 600 380 767 491 070 importazioni t 73 568 80 868 61 372 Quantitativi di importazione assegnati (vendita all’asta) t 70 000 70 000 70 000 Utilizzazione effettiva delle quote del contingente doganale t 57 464 69 932 48 240 Utilizzazione % 82,1 99,9 68,9 Fonte: swiss granum, USC, DGD, UFAG
Le importazioni di cereali provenienti dalle zone franche di Ginevra sono soggette soltanto alle tasse destinate a finanziare la costituzione di scorte e non sono parte integrante del contingente doganale di cereali panificabili. Il quantitativo totale di ce- reali panificabili importati supera perciò chiaramente le importazioni all’interno del contingente doganale.
Foraggi
I cereali da foraggio energetici e leguminose a granelli con un’alta frazione proteica, insieme ai sottoprodotti ricchi in proteine provenienti dalla fabbricazione di oli vege- tali (panelli), costituiscono le componenti più importanti dei foraggi concentrati. Que- sti raggiungono una quota di circa il 50 per cento dei costi diretti nell’allevamento porcino e del 60-70 per cento nella pollicoltura. Essi rappresentano tuttavia un im- portante fattore di costo anche nell’allevamento bovino, in particolare nella produ- zione lattiera se l’allevatore persegue una strategia ad alto rendimento lattiero. Sono inoltre soprattutto i detentori di suini e di pollame che, in previsione di una minore protezione alle frontiere per i prodotti a base di carne, esigono prezzi inferiori per i foraggi al fine di mantenere le loro quote di mercato.
Il prezzo indigeno dei foraggi è determinato mediante misure al confine (sistema del prezzo soglia). Con l’introduzione del contributo supplementare per terreni aperti e colture perenni nel 2001, le due riduzioni del prezzo soglia al 1° luglio 2001 e al 1° luglio 2005 di circa 480 franchi per ettaro si sono potute compensare quasi com- pletamente.
Le leguminose a granelli ricche di proteine comprendono piselli di alto tenore protei- co, favette e lupini. Esse servono a bilanciare la razione di foraggio degli animali da reddito tenendo conto dei loro bisogni fisiologici e sono in diretta concorrenza con i panelli di soia provenienti d’oltremare. Per assicurare un contributo indigeno all’approvvigionamento in piante proteiche, per le leguminose a granelli è concesso un contributo di coltivazione di 1 500 franchi per ettaro. In totale per la coltura di le- guminose a granelli nel 2004 sono stati versati contributi di coltivazione dell’ordine di 7,2 milioni di franchi.
Circa 500 voci della tariffa doganale concernenti diversi foraggi o componenti di fo- raggi soggiacciono al sistema del prezzo soglia. Il Consiglio federale fissa i prezzi soglia di undici prodotti principali. Il DFE determina i valori indicativi d’importazione degli altri prodotti sulla base dei prezzi soglia e in funzione del loro valore nutritivo. Poiché i valori indicativi d’importazione hanno gli stessi effetti dei prezzi soglia, verrà utilizzato soltanto il concetto di prezzo soglia. Esso corrisponde al prezzo d’obiettivo previsto per gruppi di prodotti importati, dopo lo sdoganamento. Le aliquote di dazio
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
vengono adeguate alla variazione dei prezzi del mercato mondiale generalmente ogni tre mesi affinché i prezzi delle merci si mantengano all’interno della fascia di fluttuazione di +/- 3 franchi per 100 chilogrammi rispetto al prezzo soglia. Il sistema del prezzo soglia e la stabilità dei prezzi ad esso legata risultano vantaggiosi per gli agricoltori, i produttori di foraggi e i detentori di animali. Per contro gli svantaggi del sistema del prezzo soglia sono lo sganciamento dai prezzi del mercato mondiale, che possono aumentare come è avvenuto nel 2003 a causa dei minori rendimenti dovuti alla siccità, la limitazione dell’intensità della concorrenza nonché il grande di- spendio amministrativo per fissare le aliquote di dazio.
I cereali da foraggio mostrano una minore protezione alla frontiera rispetto ai cereali panificabili: la loro coltivazione risulta perciò meno attrattiva. Tenuto conto dei quan- titativi di cereali da foraggio importati, l’estensione della coltivazione indigena di ce- reali presenta un considerevole potenziale (figura 42).
In rapporto al fabbisogno in componenti di foraggi proteiche la coltivazione indigena di piselli di alto tenore proteico e soia si sviluppa timidamente nonostante i contributi concessi. Le importazioni di panelli di soia dal Nord- e dal Sudamerica coprono per la maggior parte il fabbisogno svizzero in alimenti al alta concentrazione proteica. Questa costellazione è favorevole poiché le condizioni svizzere sono più adatte alla produzione di cereali che non di vegetali proteici.
Figura 42 Produzione e importazione di foraggi
2002 Panelli di soia 2003 2004
2002 Piselli 2003 Produzione
2004 indigena
Importazione 2002 Orzo 2003 2004
2002 Frumento 2003 2004
0 50 100 150 200 250 300 in 1000 t
Fonte: swiss granum, USC, UFAG
Semi oleosi
Colza, girasoli e soia sono i principali semi oleosi coltivati in Svizzera. I contribuiti di coltivazione e trasformazione sono due strumenti di sostegno applicati per incenti-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
varne la coltura. È sostenuta anche la coltivazione di zucche, lino e canapa per la fabbricazione di olio. Nel 2004 con un’aliquota di 1 500 franchi per ettaro sono stati versati un totale di 35,9 milioni di franchi di contributi di coltivazione per semi oleosi, di cui circa 1,8 mi- lioni per la colza quale materia prima rinnovabile (scopi tecnici). I contributi di tra- sformazione sono versati dall’organizzazione incaricata swiss granum ai trasforma- tori e giungono ai produttori sotto forma di migliori ricavi provenienti dalla coltivazio- ne di semi oleosi. A causa della diversa protezione alla frontiera il contributo di tra- sformazione è differenziato a seconda dei tipi di semi oleosi e di utilizzo; esso serve ad aggiustare gli equilibri economici all’interno di questi gruppi di prodotti. Mentre è stato possibile mantenere i contributi di coltivazione al livello raggiunto in preceden- za, le misure di risparmio della Confederazione si ripercuotono sui contributi di tra- sformazione che, originariamente situati sugli 8,5 milioni di franchi, si riducono di circa la metà nel 2005. Dal 1° luglio 2005 per 100 kg di semi sono corrisposti i se- guenti contributi di trasformazione, espressi in franchi: colza 2,75; girasoli 7,25 (high-oleic 5,25); soia 18 (produzione di foraggi 15); sementi di soia 18 e per la col- za quale materia prima rinnovabile 27.
I semi oleosi importati sono destinati per la maggior parte alla fabbricazione di oli commestibili o di oli da foraggio oppure anche per scopi tecnici. Comune a questi tre impieghi è l’incidenza dei dazi doganali, che si compone dell’aliquota di dazio applicabile alla quota di olio e di quella applicabile alla quota di foraggi. Nel caso della fabbricazione di oli commestibili l’imposizione all’atto dell’importazione si com- pone di un’aliquota di dazio fissa sulla quota di oli commestibili e un’aliquota di da- zio variabile sulla quota di foraggi (sistema del prezzo soglia).
Indipendentemente dall’impiego cui è destinato l’olio, agli oleifici è garantita un’agevolazione doganale per le parti dei semi oleosi importati utilizzate come fo- raggi di 13 franchi ogni 100 kg di panelli da pressatura. Tale incentivo compensa gli svantaggi dovuti alla localizzazione delle spremerie e dei loro maggiori costi di tra- sformazione nel confronto internazionale a causa delle minori capacità produttive. Lo scopo dell’agevolazione doganale è di sfruttare al massimo le capacità esistenti degli impianti di pressatura integrando la trasformazione di semi oleosi indigeni con quella di semi di importazione. In questo modo risulta possibile ridurre la media dei costi di trasformazione e di questo dovrebbero beneficiare anche i produttori di semi oleosi indigeni.
A dipendenza del tipo di coltura i semi oleosi prodotti in Svizzera coprono il fabbiso- gno in una misura compresa tra il 15 per cento (soia) e l’85 per cento (colza). I semi di colza sono destinati pressappoco per la metà alla fabbricazione di olio destinato a scopi tecnici, mentre nel caso della soia sono preponderanti le importazioni per la fabbricazione di oli da foraggio. Nel 2004 grazie alle maggiori superfici di coltivazio- ne e alle favorevoli condizioni climatiche è stato possibile, per la prima volta, fornire il quantitativo di colza concordato tra gli oleifici e la Federazione svizzera dei produt- tori di cereali. Il tasso di autoapprovvigionamento in grassi vegetali e oli si situa complessivamente al 20 per cento.
Patate
La coltivazione delle patate è orientata all’autoapprovvigionamento anche se la Svizzera deve garantire l’accesso minimo al mercato del 5 per cento secondo gli accordi GATT/OMC. Poiché il raccolto dipende fortemente dalle condizioni climati-
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
che, i quantitativi prodotti oscillano di anno in anno. Le diverse esigenze qualitative dei consumatori e delle imprese di trasformazione richiedono grandi sforzi ai produt- tori di patate per quanto riguarda la scelta delle varietà e la tecnica di produzione.
La coltivazione di patate viene incentivata mediante la protezione alla frontiera e il versamento di contributi per la valorizzazione. Se non trovano uno sbocco a causa della loro qualità o per la mancata domanda nel settore alimentare, le patate non cernite possono essere valorizzate, beneficiando dei contributi, previo controllo della qualità da parte dell’organizzazione incaricata. L’adeguamento del mercato deve mantenere un’offerta di alta qualità e in quantitativi appropriati al fabbisogno e so- stenere i ricavi alla produzione.
Sul piano finanziario sono incentivati:
¾ una costituzione di scorte limitata di patate da tavola;
¾ l’impiego di patate declassate come foraggio fresco;
¾ l’essiccazione di patate a scopo foraggiero;
¾ l’esportazione di patate da semina e prodotti a base di patate come rösti, gra- tin, zuppe.
L’Ufficio federale ha incaricato l’organizzazione di categoria swisspatat e l’Associazione svizzera dei produttori di sementi swisssem dell’esecuzione dei prov- vedimenti di valorizzazione relativi alle patate e alle patate da semina. La Confede- razione nel quadro di accordi di prestazione versa ogni anno contributi forfetari alle organizzazioni incaricate che conformemente delle disposizioni fissano le aliquote di contribuzione per i singoli provvedimenti. Nel 2004 sono stati spesi 17,9 milioni di franchi per la valorizzazione di patate e 2,6 milioni di franchi per la valorizzazione di patate da semina. Le patate scartate non beneficiano di contributi. L’Ufficio federale ha amministrato esso stesso i contributi di 0,5 milioni di franchi per l’esportazione di prodotti di patate. In seguito alle misure di risparmio la Confederazione riduce i con- tributi per la valorizzazione già a partire dal 2005.
Le aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) proteggono efficacemente la produ- zione e la trasformazione indigene di patate. Le ADFC sono comprese tra i 44 e i
785 franchi ogni 100 chilogrammi a dipendenza della merce.
L’accesso minimo al mercato è assicurato dal contingente doganale n. 14 (patate incluse patate da semina e prodotti di patate) dell’ordine di 22 250 tonnellate. Esso è ripartito nel contingente doganale parziale “patate incluse patate da semina“ di 18 250 tonnellate e nel contingente doganale parziale “prodotti di patate”, che com- prende 4 000 tonnellate di equivalenti di patate.
Le quote del contingente doganale di patate sono attribuite sulla base di una pre- stazione fornita all’interno del Paese. Per prestazione fornita all’interno del Paese si intende la quantità di patate da semina e di patate da trasformare acquistata diret- tamente dal produttore e, nel caso delle patate da tavola, le quantità pronte per il consumo, imballate e fornite al commercio al dettaglio. Il periodo di riferimento per la prestazione fornita all’interno del Paese è l’intervallo di tempo compreso tra il me- se di luglio e il mese di giugno che precede il pertinente periodo del contingente (= anno civile). Una quota del contingente doganale è attribuita soltanto se la presta-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
zione fornita all’interno del Paese equivale a più di 100 tonnellate. Le quote del con- tingente doganale dei prodotti di patate sono attribuite mediante vendita all’asta. Nel confronto con il valore della merce, le aliquote di dazio del contingente (ADC) sono basse. Esse vanno da 1,40 a 70 franchi ogni 100 chilogrammi, a dipendenza della merce.
Il raccolto totale di patate è stato stimato, in questi ultimi anni, a circa 500 000 ton- nellate. Il fabbisogno per il mercato dei prodotti freschi e delle imprese di trasforma- zione è stato o di 290 000 tonnellate di patate da tavola. Per la semina sono state utilizzate appena 30 000 tonnellate. Meno di 10 000 tonnellate di patate hanno tro- vato smercio all’estero. Circa un terzo del raccolto non è stato utilizzato nel settore delle derrate alimentari ma in quello degli alimenti per animali: questo per motivi di qualità (tuberi troppo piccoli, con difetti, che non si prestano alla cottura ecc.) o a causa di eccedenze in determinati segmenti di mercato. Per l’utilizzazione a scopo foraggiero di più di 100 000 tonnellate di patate è stato sollecitato l’aiuto finanziario della Confederazione79.
La produzione indigena di patate e di patate da semina che soddisfano le esigenze di mercato non è più stata sufficiente a coprire il fabbisogno. Per coprire il fabbiso- gno di patate all’interno del Paese, il Dipartimento federale dell’economia ha au- mentato ogni anno temporaneamente, su richiesta dell’Ufficio federale e previa con- sultazione del ramo, il contingente doganale parziale di patate. Le importazioni all’aliquota di dazio del contingente ADC avrebbero reso troppo caro il prezzo delle patate destinate alla trasformazione. Per questa ragione quantitativi importanti di patate sono stati importati oltre al quantitativo importato ogni anno a titolo di acces- so minimo al mercato di 18 250 tonnellate. In media, calcolata sugli ultimi sei anni, il quantitativo supplementare delle importazioni di patate ha raggiunto le 14 500 ton- nellate.
Se il commercio interno costituisse volutamente scorte di patate per giustificare con la mancanza di merci adeguate al fabbisogno gli aumenti del contingente doganale, esso perseguirebbe una strategia contraria allo scopo prefissato. L’attuale discipli- namento delle importazioni senza prelievo delle rendite all’importazione può inco- raggiare tale comportamento.
Come illustrato nella tavola 39, le quote del contingente doganale, assegnate in ba- se a una prestazione fornita all’interno del Paese, dell’ordine di 18 250 tonnellate di patate si concentrano su un numero relativamente basso di titolari. La vendita all’asta, cui si fa capo per assegnare il contingente di 4 000 tonnellate di prodotti di patate, ha portato a una ripartizione sostanzialmente migliore.
79 UFAG (2004): Rapporto agricolo 2004, capitolo 2.1.4 Produzione vegetale
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Tabella 39 Titolari di quote di contingenti doganali di patate e di prodotti di patate Tipo di assegnazione Numero dei titolari di Quota percentuale Numero dei TQCD che categoria di merci quote di contingenti del principale TQCD insieme posseggono doganali (TQCD) più del 50 % delle quo- te del contingente do- ganale 2003 2004 2003 2004 2003 2004 Prestazione all’interno del Paese Patate da semina 6 6 36,8 40,9 2 2 Patata da tavola 30 29 34,9 35,3 2 2 Patate da trasforma- 7 7 46,1 41,5 2 2 re Vendita all’asta Prodotti semifabbri- 15 11 48,9 33,3 2 2 cati Prodotti finiti 28 25 42,8 28,7 2 3 Fonte: rapporti del Consiglio federale sulle misure tariffali delle dogane
I diritti di importazione delle patate da semina sono assegnati alle organizzazioni di moltiplicazione. Queste organizzazioni di produttori non importano le patate da se- mina bensì ne incaricano ditte commerciali specializzate, che assicurano altresì la distribuzione delle patate da semina prodotte in Svizzera. La vendita all’asta dei diritti di importazione per prodotti semifabbricati (segnatamen- te farina e fiocchi di patate) e prodotti finiti (segnatamente patate fritte) di 4 000 ton- nellate di equivalenti di patate ha portato, per il periodo del contingente 2004, un ri- cavo di 1,2 milioni di franchi a favore della cassa federale.
Sementi di mais e di piante foraggere Al fine di assicurare una produzione adeguata, la Confederazione incoraggia la pro- duzione di sementi di mais e di piante foraggiere nel quadro di convenzioni sulle prestazioni concluse con l’organizzazione incaricata. Nel 2004 sono stati versati, sotto forma di contributi di coltivazione, 0,9 milioni di franchi per la produzione di sementi di mais e 0,3 milioni di franchi per le sementi di piante foraggiere.
2.1.4.1.2 Strutture di produzione e di valorizzazione Con una superficie agricola utile (SAU) media di 21,5 ettari e una superficie coltiva aperta media di 9,4 ettari, nel 2003 le aziende svizzere che si occupano di campi- coltura hanno piccole strutture di produzione nel confronto con quelle dei Paesi limi- trofi. Dal 1999 i dirigenti agricoli hanno portato avanti il processo di specializzazione; il numero di aziende è infatti diminuito del 15 per cento mentre la superficie coltiva aperta solo del 4 per cento. In termini di superficie la coltivazione di cereali è la col- tura più importante e precede quella dei semi oleosi, delle barbabietole da zucchero e delle patate80.
80 UFAG (2004): Rapporto agricolo 2004, Allegato, Tabella 4
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Zucchero
Nel 2003, 6 900 agricoltori hanno coltivato barbabietole da zucchero su una superfi- cie di 17 700 ettari. Vista la redditività relativamente alta della coltura di barbabietole da zucchero, i diritti di produzione sono oggetto di un contratto tra lo zuccherificio e i produttori. Il disciplinamento del mercato ha contribuito a ritardare il cambiamento strutturale nella produzione di barbabietole da zucchero. Il numero delle aziende produttrici di barbabietole da zucchero con una superficie agricola utile fino a 10 et- tari è diminuita soltanto del 20 per cento, mentre il numero delle aziende di una ca- tegoria di grandezza simile con una superficie coltiva aperta è diminuita del 35 per cento.
Lo zuccherificio di Aarberg e quello di Frauenfeld hanno operato una fusione dando vita alla società anonima degli Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA (ZAF), che grazie alle loro capacità riescono appena a coprire il fabbisogno netto di zucchero. Vista la mancanza di concorrenza interna, l’importante immobilizzazione di capitale e il sostegno istituzionale necessario, gli ZAF devono sottoporre ogni anno alla Con- federazione il rendiconto delle prestazioni fornite e accordano la possibilità di con- sultare il conto annuale.
Cereali
Con la liberalizzazione del mercato dei cereali panificabili la superficie cerealicola è diminuita costantemente e nel 2003 si estendeva in totale a 166 000 ettari. Nono- stante gli sforzi della Federazione svizzera dei produttori di cereali non è stato finora possibile ridurre nella misura auspicata la superficie di coltivazione di cereali panifi- cabili a favore di cereali da foraggio, orzo e mais da granella. La ragione va ricerca- ta nei ricavi nettamente più elevati realizzati con la coltivazione dei cereali panifica- bili, a pari costi di produzione.
Nel 2004 circa 80 mulini hanno trasformato cereali panificabili. Il numero delle a- ziende si articola secondo la capacità annuale dei mulini, nel modo seguente: 50 mulini hanno trasformato una quantità inferiore a 2 000 tonnellate, 20 mulini da 2 000 a 10 000 tonnellate, 10 mulini più di 10 000 tonnellate. Il numero dei mulini tende a diminuire mentre la quantità di cereali macinati rimane costante a circa 470 000 tonnellate. La quantità media di cereali macinati da meno di 5 000 tonnella- te nel 2001 è aumentata a più di 6 000 tonnellate nel 2004.
Foraggi
Sulla struttura dei mulini nel settore dei foraggi disponiamo esclusivamente di stime. Nel 2003 il numero delle aziende di alimenti composti era stimata a circa 400 entità. Il numero delle aziende, articolate secondo la capacità di trasformazione annua, si presenta come segue: 300 aziende trasformano meno di 1 000 tonnellate, 90 a- ziende da 1 000 fino a 30 000 tonnellate, 5 aziende da 30 000 fino a 110 000 ton- nellate, 2 aziende più di 110 000 tonnellate. Il numero delle fabbriche di foraggi, che dal 2001 è diminuito del 15 per cento, e la produzione indigena di alimenti composti, cresciuta a 1 420 000 tonnellate, hanno portato a un aumento di un terzo della pro- duzione di foraggi, salita a 3 600 tonnellate per azienda. La fabbrica di alimenti composti attualmente più grande in Svizzera, con una capacità annuale di 275 000 tonnellate, è entrata in servizio nel 2003.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Semi oleosi (incl. semi oleosi quali materie prime rinnovabili)
Le condizioni climatiche permettono la coltura della colza in molte zone della Sviz- zera mentre i girasoli e la soia preferiscono climi più miti. Con i contributi per la tra- sformazione versati dal 2002 dall’organizzazione incaricata swiss granum, la coltura della soia, che inizialmente aveva registrato un calo, ha ripreso a estendersi rapi- damente. Nel 2003, 8 000 produttori hanno coltivato semi oleosi su una superficie di
24 100 ettari.
In seguito alla chiusura dello stabilimento per l’estrazione a Horn alla fine del 2000, nel Paese rimangono soltanto due grandi oleifici che producono olio commestibile la cui capacità annuale di trasformazione raggiunge circa le 100 000 tonnellate. Nel 2004 è entrata in funzione un’altra impresa specializzata nella fabbricazione di olio commestibile da semi oleosi indigeni con una capacità di trasformazione di più di 1 000 tonnellate. Beneficiano inoltre dei contributi per la trasformazione di semi ole- osi indigeni due piccole imprese per la fabbricazione di olio commestibile, un’impresa per la fabbricazione di derrate alimentari a base di soia, tre imprese per la produzione di foraggi derivanti dalla soia e due imprese per la trasformazione del- la colza per una sua utilizzazione a fini tecnici.
Patate
Negli ultimi anni l’evoluzione delle strutture nella coltivazione della patata è stata continua. Nello spazio di quattro anni il numero delle aziende praticanti la coltivazio- ne di patate e patate da semina è diminuito da più di 13 000 a meno di 10 000, mentre la superficie coltiva si è stabilizzata a poco meno di 14 000 ettari. Di questa superficie 1 800 ettari servono alla coltura di patate da semina. La superficie coltiva media destinata alla coltivazione della patata è aumentata, passando a 1,4 ettari per azienda agricola.
Il commercio di patate e quello di frutta e verdura si sono associati in un’organizzazione commerciale: swisscofel. Dei 163 membri di swisscofel, 88 sono attivi nel commercio di patate. Attualmente 32 aziende di immagazzinamento e im- ballaggio confezionano quasi 90 000 tonnellate di patate da tavola in imballaggi, prevalentemente piccoli, pronti per la vendita. 16 aziende hanno imballato ogni anno un quantitativo inferiore alle 1 000 tonnellate, 13 aziende tra le 1 000 e le 5 000 ton- nellate e tre aziende più di 5 000 tonnellate. Queste forniture destinate al commer- cio al dettaglio possono essere registrate senza doppio conteggio e valgono come dati di riferimento per l’assegnazione dei diritti d’importazione. I produttori vendono inoltre 80 000 tonnellate di patate da tavola ad altri commercianti oppure ai consu- matori direttamente nella fattoria, in mercati settimanali o mediante consegne a do- micilio.
Sette aziende di valorizzazione trasformano annualmente circa 120 000 tonnellate di patate in derrate alimentari, principalmente patate fritte, pommes chips e rösti. In tre aziende il quantitativo trasformato è inferiore alle 10 000 tonnellate, in tre azien- de si situa tra le 10 000 e le 20 000 tonnellate e in 2 aziende è superiore alle 20 000 tonnellate.
In sei aziende d’essiccazione le patate per le quali non vi è domanda sul mercato sono trasformate in fiocchi e farina a scopo foraggiero. Quattro aziende essiccano annualmente meno di 10 000 tonnellate, due aziende più di 10 000 tonnellate. I pro-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
dotti essiccati vengono utilizzati nella produzione di alimenti composti o direttamente per foraggiare gli animali.
Sementi di mais e di piante foraggere Dal 1999 si producono sementi di mais su una superficie compresa tra i 230 e i 250 ettari. Per la produzione di sementi di trifoglio la superficie è diminuita dai 200 ai 130 ettari, mentre la superficie destinata alla produzione di sementi da erbaio è aumen- tata da 50 a 120 ettari. La produzione indigena di sementi di mais e di piante forag- giere copre circa un quarto del fabbisogno.
2.1.4.2 Modello proposto
Il miglioramento della competitività è l’obiettivo principale nel settore della campicol- tura. Le differenze di prezzo rispetto all’estero e dunque il rischio di un collasso nell’apertura delle frontiere sono particolarmente forti in questo settore. I prezzi dei cereali sono sostenuti unicamente mediante la protezione alla frontiera, mentre per le altre colture la Confederazione accorda ulteriori sostegni del mercato. La riduzio- ne di queste due componenti mediante una trasformazione dei sostegno del merca- to in pagamenti diretti favorirà il miglioramento della competitività e aumenterà l’influenza delle forze di mercato sulle decisioni dei produttori e dei trasformatori. Contemporaneamente, mediante la riduzione della protezione alla frontiera, i deten- tori di animali potranno migliorare la loro competitività poiché diminuiranno i costi dei foraggi. La vendita all’asta della totalità del contingente doganale delle patate con- tribuisce a stimolare la competitività nei settori situati a valle.
La riorganizzazione dei mercati offre buone prospettive, come l’incentivazione dello spirito imprenditoriale, la semplificazione dei compiti amministrativi a tutti i livelli e una migliore trasparenza. Globalmente essa favorisce nuovi aumenti della produtti- vità.
2.1.4.2.1 Riduzione dei prezzi soglia La protezione alla frontiera di cui beneficiano i foraggi sarà ridotta il 1° luglio 2009. Il prezzo soglia degli alimenti energetici, segnatamente cereali da foraggio, verrà ri- dotto di 7 franchi ogni 100 chilogrammi e quello degli alimenti proteici vegetali di 5 franchi ogni 100 chilogrammi.
Per i cereali da foraggio e le leguminose a granelli una riduzione dei prezzi soglia si ripercuote direttamente sui ricavi dei produttori. Anche i semi oleosi, le barbabietole da zucchero e le patate sono in parte toccati poiché i loro sottoprodotti subiranno un abbassamento del prezzo. Æ Adeguamento dell’ordinanza sulle importazioni agricole al 1° luglio 2009
2.1.4.2.2 Riduzione dell’aliquota di dazio dei cereali panificabili Né il settore dei cereali panificabili né quello dei cereali da foraggio beneficiano di sostegni finanziari legati al prodotto. Di conseguenza soltanto lo strumento dell’imposizione all’atto dell’importazione può essere utilizzato per avvicinare la red- ditività dei cereali panificabili a quello dei cereali da foraggio. Attualmente il ricavo alla produzione di cereali panificabili è superiore di circa il 25 per cento a quello dei
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
cerali da foraggio81: questo porta a una produzione eccedentaria di cereali panifica- bili. In ragione del sostegno dei prezzi tali eccedenze sono attualmente declassate a cereali da foraggio dall’organizzazione dei produttori, a spese di questi ultimi. Viste le differenze di prezzo dei cereali panificabili e della farina bianca tra l’UE e la Sviz- zera82 è opportuna una riduzione dei dazi doganali. Non sarebbe coerente persegui- re un avvicinamento dei prezzi al livello dell’UE negli altri settori di produzione, fa- cendo eccezione per il settore dei cereali panificabili. Per ridurre la differenza fra i rispettivi ricavi alla produzione e affinché in questo modo diventi meno attraente la produzione di cereali panificabili, l’aliquota di dazio del contingente (ADC) deve es- sere ridotta maggiormente rispetto al prezzo soglia dei cereali da foraggio. Le prime stime concernenti il raccolto 2005, sulla base delle sementi vendute, indicano un’ulteriore estensione delle superfici destinate alla coltivazione di cereali panificabi- li mentre la coltura di cerali da foraggio sembra diminuire. Per i motivi surriferiti l’ADC dei cerali panificabili dovrà essere abbassata nel 2009 di 11 franchi ogni
100 chilogrammi.
Nel 2009 il prezzo alla produzione dei cereali sarà ancora il doppio rispetto ai livelli dell’EU. Siccome il prezzo alla produzione dei cereali panificabili rimane vantaggio- so rispetto a quello dei cereali da foraggio, ai mulini è assicurato un approvvigiona- mento sufficiente di cereali panificabili di alta qualità. Siccome la redditività delle col- ture campicole, oggi economicamente più attrattive, diminuirà più fortemente, la col- tivazione di cereali da foraggio tornerà ad assumere una posizione più importante nell’avvicendamento delle colture. La superficie coltivata dovrebbe in questo modo mantenersi almeno al livello attuale. Æ Adeguamento dell’ordinanza sulle importazioni agricole al 1° luglio 2009
2.1.4.2.3 Adeguamento del contributo supplementare e del contributo per la coltivazione estensiva Per compensare almeno parzialmente la riduzione della protezione alla frontiera di foraggi e cereali panificabili si prevede di aumentare il contributo supplementare per terreni aperti e colture perenni, che passerebbe da 200 a 600 franchi all’ettaro. Be- neficiano di questa misura tutte le colture campicole, compresa l’arboricoltura, l’orticoltura e la viticoltura.
Mantenere al livello attuale il contributo per la produzione estensiva, quando i prezzi alla produzione di cereali e colza diminuiscono, contribuirebbe a incentivare in modo smisurato la produzione estensiva. Un’offerta eccedentaria porterebbe all’erosione della differenza di prezzo tra i prodotti ordinari e i prodotti provenienti dalla coltura estensiva. I consumatori che preferiscono questi ultimi non pagherebbero più la loro parte al maggiore ricavo di cui nell’articolo 76 capoverso 5 LAgr. Si prevede perciò di ridurre adeguatamente il contributo per la coltivazione estensiva e la protezione alla dogana. Æ Adeguamento dell’ordinanza sui pagamenti diretti al 1° gennaio 2009
81 UFAG (2004): Rapporto agricolo 2004, Allegato Tabella 53a. 82 UFAG (2004): Rapporto agricolo 2004, Allegato Tabella 55.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.1.4.2.4 Evoluzione del disciplinamento delle importazioni per i cereali Uno studio condotto dal PF di Zurigo83 raccomanda di armonizzare a medio termine gli attuali disciplinamenti delle importazioni relativi ai cereali. Il sistema del prezzo soglia che isola in larga misura il mercato svizzero dalle oscillazioni di prezzo sul mercato mondiale è conforme solo in parte ai principi dell’OMC. L’introduzione di dazi doganali fissi dovrebbe permettere ai singoli importatori di ottenere, nell’acquisto di componenti di foraggio, maggiori agevolazioni di prezzo rispetto alla concorrenza. La concorrenza può essere stimolata nei settori situati a valle grazie a una riduzione adeguata dei dazi doganali applicabili alle componenti di foraggi e, nel caso dei cereali panificabili, mediante una riduzione dell’aliquota di dazio applicabile alla farina. Un ulteriore passo nella direzione dell’armonizzazione del mercato ce- realicolo verrà compiuto con la soppressione delle limitazioni quantitative legate al contingente doganale dei cereali panificabili. La riduzione dei dazi doganali rappre- senta un’occasione favorevole per passare da un regime con dazi doganali variabili a un regime di dazi doganali fissi. Una tale occasione si presenterà ad esempio il 1° luglio 2009 con la prevista riduzione dei prezzi soglia. Gli sviluppi del ciclo dei nego- ziati OMC in corso dovrebbero essere integrati nella realizzazione delle prossime tappe della riforma, quali sono state descritte.
Dopo il passaggio dal sistema dei prezzi soglia, che implicano un adeguamento pe- riodico dell’imposizione all’atto dell’importazione, a un sistema di dazi doganali fissi, le fluttuazioni dei prezzi del mercato mondiale si ripercuoteranno sul prezzo svizzero dei cereali da foraggio e dei foraggi. In ragione dei disciplinamenti di mercato che differiscono a seconda del Paese d’origine, le oscillazioni di prezzo di alimenti ener- getici (cereali) e alimenti proteici (panelli di soia) evolvono diversamente. Il mercato cerealicolo più importante è l’UE, mentre gli alimenti proteici provengono prevalen- temente da oltreoceano e sono negoziati in borsa anche in modo speculativo. Dal 2001 l’adeguamento delle aliquote di dazio ai prezzi soglia ha comportato minori va- riazioni per i cereali che non per gli alimenti proteici (figura 43).
83 Jörin R. (2003): Der Marktzutritt für Brot- und Futtergetreide: Alternativen zu heutigen Importregelung, PF Zurigo.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Figura 43 Sviluppo dei dazi doganali variabili di importanti foraggi
30
25
20
Fr. / 100 k 15
Frumento da foraggio 10 Orzo da foraggio Piselli da foraggio 5 Panelli di soia
0 Jan Mai Sep Jan Mai Sep Jan Mai Sep Jan Mai Sep Jan 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05
Fonte: UFAG
Sulla base delle esperienze acquisite con i cereali panificabili è possibile prevedere come, per i cereali da foraggio, i dazi doganali fissi si ripercuoteranno sul prezzo del mercato. Negli scorsi anni il prezzo svizzero dei cereali panificabili è praticamente rimasto costante; allo stesso modo è possibile concludere che il prezzo dei cereali da foraggio, dopo l’introduzione di dazi doganali fissi, mostrerà soltanto esigue oscil- lazioni. Per gli alimenti proteici si prevedono maggiori oscillazioni di prezzo: queste si ripercuoteranno tuttavia limitatamente sulla produzione vegetale indigena poiché questi vegetali sono poco coltivati in Svizzera. Maggiori oscillazioni di prezzo raffor- zano invece la concorrenza tra gli importatori.
Gli oleifici sono ugualmente toccati dalla riduzione dei prezzi soglia poiché sarà sempre più difficile beneficiare di un’agevolazione doganale per i panelli da pressa- tura di 13 franchi ogni 100 chilogrammi. L’imposizione media all’atto dell’importazione della parte di soia che entra a far parte degli alimenti composti de- stinati agli animali dal 2001 è di 13 franchi ogni 100 chilogrammi. Nel settore della fabbricazione di oli da foraggio l’agevolazione doganale corrisponde di fatto a una protezione dell’industria poiché la soia indigena non è competitiva e assume un ruo- lo marginale nel mercato (figura 42). Occorre esaminare se a completamento della riduzione del prezzo soglia non si debba ridurre l’agevolazione doganale, poiché sono prevedibili aumenti della produttività da parte dell’industria di trasformazione. Æ Applicazione nel quadro della Lex Doha
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.1.4.2.5 Trasferimento di mezzi finanziari per il sostegno del mercato e introduzione di un contributo di coltivazione unitario Finora gli zuccherifici, l’organizzazione di categoria delle patate, l’organizzazione di categoria dei semi oleosi e l’Associazione svizzera di produttori di sementi benefi- ciavano, nel quadro di accordi di prestazione, di mezzi a sostegno della produzione. Per una migliore trasparenza, una semplificazione dei compiti amministrativi e il raf- forzamento degli incentivi del mercato si prevede ora di versare i sostegni del mer- cato direttamente ai produttori. Con questo adeguamento in futuro sarà innanzitutto il mercato a fornire gli incentivi alla produzione e non più un sistema di sostegno statale.
Per mantenere la produzione, le colture di barbabietole da zucchero, di semi oleagi- nosi, delle leguminose a granelli, delle piante da fibra, nonché le sementi di patate, mais, piante da foraggio continueranno a beneficiare di sostegni specifici. Dal 2009 si prevede di assegnare a queste colture un contributo di coltivazione standard dell’ordine di 600 franchi per ettaro.
Zucchero
Nel giugno 2005 la Commissione UE ha presentato le sue proposte relative alla ri- forma del mercato dello zucchero. È previsto che il prezzo minimo delle barbabieto- le diminuisca del 42,6 per cento in due tappe negli anni 2006 e 2007. Per finanziare senza incidere sul budget la riforma del mercato dello zucchero, dalla campagna 2006/07 l’UE riscuoterà sull’arco di tre anni presso i titolari di quote (zuccherifici) un importo degressivo sullo zucchero. In questo modo il prezzo dello zucchero franco fabbrica subirà una riduzione del 39 per cento in tre tappe dal 1° ottobre 2007 al
2009. Per compensare la riduzione del prezzo delle barbabietole la Commissione
prevede di versare ai produttori di barbabietole pagamenti diretti su base fissa che copriranno il 60 per cento delle perdite di guadagno dovute al calo dei prezzi. Nel novembre 2005 il Consiglio dei ministri UE dovrebbe approvare la riforma del disci- plinamento del mercato dello zucchero. Dall’entrata in vigore dei Bilaterali II i prezzi dello zucchero in Svizzera sono di fatto legati a quelli praticati nell’UE. Anche i prezzi svizzeri dello zucchero e della barba- bietole subiranno quindi un calo a partire dall’ottobre 2007, in tre tappe e sull’arco di tre anni. A causa della riduzione di prezzo proposta, dopo l’attuazione della riforma la coltivazione di barbabietole non sarà più possibile da un punto di vista economico senza indennità di compensazione. Anche se si prevedesse una compensazione parziale dello stesso ordine di grandezza di quella contemplata dall’UE, rispetto a oggi le perdite sul versante dei ricavi subite dai produttori di barbabietole ammonte- rebbero con tutta probabilità a più di 3 000 franchi per ettaro. Al fine di mantenere la produzione di zucchero indigena occorrerà sfruttare altre potenzialità di razionaliz- zazione sul piano della coltivazione e della trasformazione. Poiché lo scadenzario UE è ambizioso e l’entità della riforma ancora incerta, saranno vagliate misure con- crete dopo che l’UE avrà adottato la decisione.
Nel quadro della PA 2011 si prevede di annullare l’attuale mandato di trasformazio- ne, affidato allo zuccherificio, e di sostituirlo con un contributo standard di coltiva- zione di cui sopra. I produttori di barbabietole da zucchero saranno fortemente toc- cati dalle misure presentate, segnatamente dalle ripercussioni della prevista riforma UE del mercato dello zucchero. L’obiettivo resta lo stesso, vale a dire mantenere una produzione di zucchero economica a partire da barbabietole indigene: per fare
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
questo è necessario che le capacità di trasformazione esistenti siano sfruttare com- pletamente. Nel settore della coltura di barbabietole da zucchero è possibile che le misure previste portino a un adeguamento accelerato delle strutture e che il sistema attuale, vale a dire la ripartizione dei quantitativi da produrre da parte dello zuccheri- ficio (sistema di quote), perda completamente di importanza. Æ Adeguamento dell’articolo 54 LAgr, contributi per la produzione di barbabietole da zucchero invece di un indennizzo forfetario degli zuccherifici Æ Adeguamento dell’ordinanza sullo zucchero al 1° ottobre 2008 e al 1° ottobre 2009 Æ Adeguamento dell’ordinanza sui contributi nella campicoltura al 1° gennaio 2009
Semi oleosi
Il contratto di prestazioni con l’organizzazione incaricata sarà soppresso nel 2009. Per motivi macroeconomici si rinuncia a distinguere, quanto ai contributi di coltiva- zione, tra i diversi semi oleosi. Oltre ai contributi di coltivazione devono giustificare la scelta di una coltura il profitto di mercato e il valore colturale all’interno della rota- zione.
Negli anni trascorsi i selezionatori e i moltiplicatori di sementi hanno prestato un ot- timo lavoro nel rifornire il mercato di varietà in grado di garantire ricavi stabili nelle condizioni climatiche della Svizzera. Visto che gli interventi dello Stato sui mercati sono minori, le specie vegetali che presentano svantaggi comparativi da un punto di vista dei costi perderanno di attrattiva. Tuttavia è probabile che specie meno con- correnziali, destinate a una nicchia di mercato specifica nel settore delle derrate a- limentari a maggior valore aggiunto possano rimanere sul mercato. Æ Adeguamento dell’articolo 56 LAgr, soppressione dei contributi per la trasformazione di semi oleosi Æ Adeguamento dell’ordinanza sui contributi nella campicoltura al 1° gennaio 2009
Patate
Nell’intento di ridurre la produzione di patate non commercializzabili, si prevede di sopprimere i contributi per la valorizzazione delle patate e patate da semina. I con- tributi all’esportazione per le patate da semina e gli alimenti contenenti patate sa- ranno versati soltanto fino alla conclusione della valorizzazione del raccolto di pata- te 2008.
La soppressione dei contributi per la valorizzazione delle patate rafforzerà gli incen- tivi a produrre merce commercializzabile. I produttori, se fanno prova di sufficiente solidarietà, possono prendere misure volte a ottimizzare il valore aggiunto. Æ Abrogazione dell’articolo 57 LAgr, soppressione dei contributi per la valorizzazione delle patate ÆAdeguamento dell’ordinanza sulle patate al 1° luglio 2009
Sementi La produzione indigena di patate da semina è importante per il mantenimento della coltura. Poiché la coltivazione è minacciata dalla totale soppressione del sostegno
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
del mercato, si prevede di accordare a titolo di compensazione parziale un contribu- to di coltivazione specifico della coltura di 600 franchi per ettaro.
Per mantenere un’adeguata produzione di sementi di mais e di piante foraggiere, anche queste colture beneficeranno di un contributo di coltivazione di 600 franchi per ettaro. Æ Adeguamento dell’ordinanza sulle patate al 1° luglio 2009 Æ Adeguamento dell’ordinanza sulle sementi al 1° gennaio 2009
2.1.4.2.6 Vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate Si prevede di ripartire mediante vendita all’asta il contingente parziale di patate, co- me è già stato fatto per i prodotti di patate. Sarà sempre possibile liberare le impor- tazioni a tappe, previa consultazione delle cerchie interessate.
Nel caso di un aumento temporaneo del contingente doganale parziale dovuto a un’offerta insufficiente sul mercato svizzero, i quantitativi supplementari delle singo- le categorie di merce saranno aggiunte al contingente parziale e vendute all’asta nella stessa occasione. Questa misura permette di sfruttare i vantaggi della vendita all’asta anche per eventuali quantitativi supplementari.
L’attuale procedura di assegnazione, basata sulla prestazione all’interno del Paese, tiene lontano i nuovi importatori di patate e favorisce, con un sistema che richiede un grande dispendio amministrativo a tutti i livelli, le aziende di imballaggio. Dall’assegnazione mediante vendita all’asta sono attesi gli effetti positivi seguenti:
¾ l’accesso al mercato è facilitato, la concorrenza a livello di commercio e impor- tazione di patate è rafforzata e i margini ridotti;
¾ la ripartizione del contingente doganale parziale è più trasparente;
¾ il commercio al dettaglio e le aziende di valorizzazione possono essere ap- provvigionati di continuo poiché il contingente doganale parziale temporanea- mente maggiorato è integrato nella vendita all’asta;
¾ i compiti amministrativi degli importatori saranno semplificati poiché non do- vranno più dimostrare all’Amministrazione la loro prestazione all’interno del Paese;
¾ la nuova procedura di assegnazione elimina un sistema che l’OMC considera ambiguo;
¾ è migliorata la coerenza della politica agricola.
Uno studio condotto dal PF di Zurigo84 mostra che il sistema della vendita all’asta è un metodo di assegnazione che meglio risponde al principio della concorrenza ri- spetto a sistema della prestazione all’interno del Paese. Da un punto di vista eco- nomico i ricavi dalla vendita all’asta non costituiscono un onere supplementare che frena il commercio. Gli importatori sono perciò disposti a pagare per un contingente perché possono esigere un prezzo più elevato in Svizzera grazie alla limitazione dei
84 Jörin R. (2000): Die Regelung des Marktzutritts, Theorie, PF Zurigo.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
quantitativi importati. In rapporto con il valore della merce e l’utilizzazione annuale del contingente, una vendita all’asta di quote con un’aliquota di dazio del contingen- te bassa non innalza il prezzo dei prodotti importati; essa trasferisce soltanto le ren- dite dagli attuali attori allo Stato.
La differenza di prezzo tra merci importate e indigene permette alle persone auto- rizzate a importare all’ADC di realizzare rendite da contingente. Secondo una valu- tazione interna all’Amministrazione le rendite da contingente massime possono rag- giungere i 4,5 milioni di franchi all’anno. Non è ancora stato possibile determinare in che misura gli importatori tengano dette rendite per sé o ne facciano beneficiare i consumatori riducendo il prezzo delle patate indigene. L’entità di questa riduzione di prezzo dipende dal funzionamento della concorrenza.
La vendita all’asta deve avvenire secondo la procedura del prezzo offerto che per- mette una distribuzione economicamente sensata, maggiormente conforme alle e- sigenze della concorrenza e più trasparente. In questo modo è tenuto conto delle critiche al disciplinamento attuale relativo all’importazione, dei risultati dello studio dell’Istituto di economia agraria del PF di Zurigo (IEA) e delle esperienze positive in relazione con la vendita all’asta del contingente doganale parziale dei prodotti di pa- tate.
L’obiettivo del nuovo sistema di ripartizione consiste nel mantenere un’appropriata protezione alla frontiera delle patate. Il nuovo sistema deve intensificare la concor- renza tra gli importatori poiché attualmente il loro numero è limitato dall’obbligo della prestazione all’interno del Paese. Dovrebbe ormai essere possibile a tutti gli attori del mercato acquistare direttamente quote del contingente doganale e non dipende- re più dai titolari di quote di contingenti doganali che le hanno ottenute grazie al si- stema della prestazione all’interno del Paese. Questo avrà come effetto di rendere più flessibili le strutture cementate, di fare pressione sui margini dei settori a valle della produzione di patate e di ridurre le rendite da contingente che non si ripercuo- tono sul prezzo. Sia i produttori sia i consumatori ne dovrebbero approfittare.
La procedura della vendita all’asta favorisce in linea di principio l’importazione di pa- tate novelle, più care, la cui incidenza sulla vendita di patate da tavola svizzere è minima. Se si riescono a ridurre gli aumenti temporanei dei contingenti doganali conformemente a quanto proposto, si può persino prevedere un miglioramento delle vendite di patate indigene. Æ Introduzione di un nuovo articolo 22bis LAgr, vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate invece dell’assegnazione a seconda della prestazione all’interno del Paese Æ Adeguamento dell’ordinanza sulle patate al 1° gennaio 2008
2.1.4.2.7 Visione d’insieme sulla campicoltura La riorganizzazione dei disciplinamenti riduce il rendimento dell’insieme delle colture campicole (figura 44). Dal 2009 i prezzi alla produzione, circa il doppio di quelli dell’UE, e i sostegni specifici senza incidenza sulla produzione offrono la garanzia che la campicoltura possa continuare a essere praticata con successo, a condizione tuttavia che le strutture continuino a evolvere.
Nel caso di un calo dei prezzi alla produzione, l’impiego di mezzi di produzione (ad es. concimi, prodotti fitosanitari) tenderà a diminuire a causa del profitto marginale
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
in ribasso. Di conseguenza il volume dei raccolti si manterrà pressappoco al livello attuale nonostante i continui progressi nel settore della selezione. Le due posizioni che rivelano un potenziale abbassamento dei costi sono i macchinari e il dispendio lavorativo. Nel calcolare i contributi ai costi di struttura (margini lordi della pianifica- zione d’esercizio meno i costi variabili dei macchinari), i costi di macchinari 2009 sono stati mantenuti al livello del 2004. Le ore di lavoro che figurano nel catalogo dei margini lordi85 sono alte nel confronto internazionale. I semplici lavori sul terreno nella cerealicoltura possono essere ridotti e passare a meno di 20 ore a condizione che i metodi di coltivazione adottati implichino una lavorazione del suolo minima e che la parte di parcella coltivata sia di almeno 5 ettari86. Altre ore di lavoro sono im- piegate per i lavori preparatori alla coltivazione propriamente detta e i lavori succes- sivi nonché per l’amministrazione.
Figura 44 Stima dei margini lordi (margini lordi della pianificazione d’esercizio meno i costi variabili dei macchinari) delle principa- li colture campicole
Orzo da foraggio
2004 Frumento panificabile 2009
Colza 2009 incl. riforma UE Barbabietole da zucchero
Patate
2 000 4 000 6 000 8 000 fr./ha
Fonte: UFAG
La sfida dei produttori continua a essere la stessa: compensare per quanto possibile i mancati guadagni con un aumento della produttività. È necessario sfruttare mag- giormente le economie di scala cercando soluzioni comuni al fine di ridurre i costi fi- nanziari e i costi di manodopera per unità prodotta. Lo scopo della Confederazione è di ridurre altresì il prezzo dei mezzi di produzione intensificando la concorrenza nei settori situati a monte e a valle e di fare beneficiare i consumatori delle riduzioni di prezzo realizzate nella produzione primaria.
2.1.4.2.8 La soppressione totale del sostegno del mercato è una solu- zione? In occasione dell’elaborazione della strategia della Politica agricola 2011, si è presa in considerazione l’alternativa di una soppressione totale del sostegno del mercato.
85 LBL, SRVA e IRAB (2004): Margini lordi 2004. 86 Schick M. e Stark R. (2003): Arbeitswirtschaftliche Kennzahlen zum Getreidebau, rapporto della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole (FAT) n. 604, Agroscope FAT Tänikon.
170
Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Gli effetti di una tale strategia possono essere illustrati dall’esempio di alcuni prodot- ti sensibili della campicoltura, come i semi oleosi, le leguminose e granelli e le bar- babietole da zucchero. Ragioni di approvvigionamento del Paese impongono il man- tenimento di tali colture nella paletta della produzione agricola svizzera. Queste col- ture sensibili dipendono fortemente dalla loro relativa competitività in rapporto con la coltura cerealicola e praticoltura estensiva. Nella struttura dei dazi doganali sui pro- dotti agricoli, evolutasi nel corso degli anni, i cereali e le patate dispongono di una buona protezione alla frontiera, sufficiente per il mantenimento della produzione in- digena; questo non avviene per le altre colture campicole. Al fine di preservare un avvicendamento adeguato delle colture occorre compensare la minore protezione riservata alle colture surriferite con sostegni del mercato. Senza tali misure le super- fici destinate a tali colture diminuirebbero fortemente. Confrontata con la cerealicol- tura, la coltivazione ad esempio di barbabietole da zucchero richiede maggiori ma- nodopera e capitali; se oltre a ciò il margine lordo per unità di superficie venisse ri- dotto drasticamente, essa perderebbe tutta la sua attrattiva. Tale evoluzione è svan- taggiosa nell’ottica dell’approvvigionamento e soprattutto per l’industria di trasfor- mazione che, per produrre a costi vantaggiosi, deve poter contare su un approvvi- gionamento sufficiente di materia prima. Per quanto attiene allo zucchero e ai semi oleosi, le aziende che trasformano la produzione svizzera di materie prime sono as- sai poco numerose. Una riduzione, benché modesta, dell’apporto di materie prime minaccerebbe l’esistenza economica di tali aziende. Se la produzione delle materie prime fosse delocalizzata, lo sarebbe probabilmente anche la trasformazione e que- sto comporterebbe una perdita di impieghi in zone rurali. Di conseguenza per que- ste colture sensibili, non si tratta di modifiche marginali bensì del loro mantenimento al livello attuale o del loro abbandono. Limitarsi a praticare un numero minore di col- ture campicole avrebbe come effetto di orientare le capacità di produzione verso mercati già saturi, come quello dei cereali panificabili o della carne. Questo com- prometterebbe la diversità del paesaggio e la realizzazione di un avvicendamento della colture favorevole sia sul piano della tecnica delle colture sia della biologia del suolo. Verrebbero inoltre limitate le possibilità di praticare la produzione integrata e la coltivazione biologica. Nell’insieme, sono preponderanti i vantaggi di un intervento moderato dello Stato volto ad assicurare il mantenimento della produzione di pro- dotti sensibili.
2.1.5 Arboricoltura, colture orticole e orticoltura
2.1.5.1 Situazione iniziale
I mercati della frutta e della verdura sono caratterizzati da forti fluttuazioni nel corso di un anno e tra un anno e l’altro. Una produzione stagionale, offerta e domanda fluttuanti secondo le condizioni meteorologiche e una conservazione limitata dei prodotti spiegano i frequenti adeguamenti dei prezzi, in particolare a livello dei pro- duttori. Nel periodo 1994-2003, gli indici dei prezzi al consumo per la frutta e la ver- dura sono progrediti continuamente e più rapidamente dell’indice dei prezzi al con- sumo per l’alimentazione (110,5 nel 2003; indice maggio 1993 = 100). Nel 2003 raggiungevano rispettivamente 129,4 e 112,1. La tendenza al rialzo e continua si spiega con l’aumento dei costi del condizionamento (porzioni più piccole, imballaggi più complessi ecc.), della logistica (TTPCP, centrali di acquisti ecc.) e della distribu- zione, ma anche con la struttura oligopsonica del mercato. Lo squilibrio delle forze in campo, per lo meno in occasione di transazioni con prodotti indigeni, favorisce il trasferimento dell’aumento dei costi ai settori a monte e, simultaneamente, la pres-
171
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
sione sui prezzi dei beni e dei servizi forniti dagli offerenti. Tale struttura non incita neppure gli acquirenti a trasmettere le riduzioni di prezzo alla produzione. Non è dunque sorprendente che l’indice dei prezzi alla produzione per la verdura sia flut- tuato tra 88,2 (1997) e 115,7 (2003, siccità) durante il periodo 1994-2003. Allo stes- so modo, quello della frutta ha raggiunto il culmine nel 1995 (113,6) e toccato il suo livello più basso nel 1999 (89,8).
Figura 45 Indici dei prezzi alla produzione (P) e al consumo (C) per la frutta e la verdura, 1994-2003
130
125
120
Indice maggio 1993= 115 Frutta C
110 Verdura C
105 Frutta P
Verdura P 100
95
90
85
80 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: UST
Il consumo per abitante segue una tendenza inversa per quanto riguarda la frutta e la verdura vendute fresche. Nei dieci anni scorsi, la prima è regredita di circa il 7 per cento mentre la seconda si è sviluppata del 17 per cento circa, beneficiando di certo della buona accoglienza da parte dei consumatori dei prodotti pronti all'uso.
Le colture frutticola e orticola fanno parte delle produzioni a forte intensità di mano- dopera e di capitale. Il potenziale di un utilizzo più efficace di questi fattori non è e- saurito, benché vi siano già stati adeguamenti strutturali, in particolare nella produ- zione di verdura.
Dato il fabbisogno di suolo limitato di queste colture, i pagamenti diretti generali ed ecologici contribuiscono in maniera assai secondaria all’utile finanziario delle azien- de di questi settori.
Protezione alla frontiera
La protezione alla frontiera assicura la priorità alla vendita di prodotti svizzeri, quan- do l’offerta indigena è adeguata ai bisogni dei consumatori. È di conseguenza l’elemento centrale del sostegno ai mercati della frutta e verdura. Le importazioni si effettuano quasi esclusivamente all’interno dei contingenti doganali (CD) verdura fresca, frutta fresca (frutta a granelli, frutta a nocciolo e bacche), frutta per sidro e da
172
Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
distillare e prodotti di frutta. Quanto alla verdura congelata, due terzi delle importa- zioni sono a carico del corrispondente CD, il rimanente essendo importato fuori CD. Ciò mostra le condizioni di concorrenza prevalenti in questo mercato. I criteri di ri- partizione differiscono secondo i contingenti. Così, una quota del CD verdura con- gelata è attribuita in base alla prestazione all'interno del Paese. Da parte loro, i CD di verdura e frutta fresca sono scaglionati nel tempo, tenuto conto delle particolarità di tali mercati. Per la maggioranza dei prodotti, i periodi di scaglionamento sono in- feriori a una settimana. L’elevata frequenza delle autorizzazioni di quote di contin- genti genera un onere amministrativo non trascurabile per gli aventi diritto che han- no interesse a seguire attentamente i cambiamenti. In effetti, chiunque importi sen- za conoscere esattamente lo stato della sua quota di contingente rischia di sorpas- sarla e di dover pagare l'aliquota di dazio fuori contingente più elevata per le quanti- tà eccedenti. Anche dopo l’introduzione, il 1° gennaio 2006, della gestione dei con- tingenti alla frontiera da parte della Direzione generale delle dogane, il disciplina- mento dell’importazione di frutta e verdura fresca merita di essere ulteriormente semplificato.
Sebbene i dazi siano stati ridotti conformemente agli impegni conclusi dalla Svizze- ra in occasione dell’Uruguay Round, le quote di mercato della frutta fresca e della verdura fresca svizzere non ne hanno sofferto. Nel 2003 si sono assestate rispetti- vamente al 73 e al 59 per cento e corrispondono così ai valori del 1994/95. Tale sta- bilità risulta, da un lato, dalla protezione alla frontiera che è rimasta notevole e, dall’altro, da un’accresciuta efficacia dei settori, ottenuta sotto la pressione del con- testo più concorrenziale. Il rafforzamento della concorrenza ha invece indotto il re- gresso della quota dei prodotti svizzeri sul mercato della verdura congelata.
L’introduzione dell’imposizione unica dei liquori nel 1999 ha consolidato le condizio- ni di concorrenza per i liquori elaborati con frutta indigena: la loro quota è regredita di 30 punti al 66 per cento durante gli ultimi dieci anni. Parallelamente,i prezzi alla produzione pagati per la frutta indigena da distillare di qualità standard sono dimi- nuiti del 25 per cento circa. La soppressione dei dazi sui liquori originari dell’Unione europea (Accordo sui prodotti agricoli trasformati), che sarà scaglionata sino al 1° febbraio 2007, sfocerà in una liberalizzazione quasi totale degli scambi per quanto concerne i liquori di frutta. Nel settore dell’orticoltura, soltanto i fiori recisi beneficiano di una protezione alla frontiera sotto forma di contingenti doganali. Il contingente OMC e il contingente bi- laterale con l’UE totalizzano circa 5 840 tonnellate lorde. Sono attribuiti in funzione delle importazioni effettuate l’anno precedente dagli aventi diritto. Poiché la doman- da non può essere coperta dalla produzione svizzera e dalle importazioni contingen- tali, l’aumento del contingente OMC viene deciso all’inizio dell’anno. L’eccedenza è attribuita secondo la prestazione all'interno del Paese, da una parte, e una quantità di 200 tonnellate è messa all’asta.
Sussidi all’esportazione
Nei limiti degli impegni della Svizzera in seno all’OMC, la Confederazione partecipa finanziariamente all’esportazione in particolare di succhi concentrati di mela e di pe- ra. La descrizione della situazione nel messaggio relativo alla Politica agricola 200787, che poneva fine all’impasse di un sostegno imperniato principalmente sui
87 PA 2007; FF 2002 4304
173
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
sussidi all’esportazione, è confermata dai fatti. I prezzi dei succhi concentrati realiz- zati sui mercati internazionali sono fin troppo spesso stati insufficienti a coprire il va- lore della materia prima, e i negoziati del Ciclo di Doha prevedono di vietare, a ter- mine, questi sussidi. Sebbene il potenziale di produzione delle colture di mele e dei frutteti di alberi ad alto fusto sia stato ridotto e nel caso di questi ultimi diminuirà an- cora, si prevede che la produzione di frutta da mosto ecceda in media la domanda indigena per i prossimi dieci anni.
Riserva del mercato
La Confederazione può accordare contributi per coprire i costi di immagazzinamen- to e d'interesse del capitale causati dal deposito di scorte di succhi concentrati di mela e di pera. L’aiuto concerne unicamente le riserve che superano quelle che si possono ragionevolmente chiedere a un’impresa di trasformazione e che non ecce- dono il 50 per cento del suo approvvigionamento ordinario. Questo provvedimento incita le fabbriche di sidro a livellare le naturali fluttuazioni dei raccolti relative alla produzione di frutta da sidro. Considerando che tale produzione proviene in grande maggioranza da frutteti di alberi ad alto fusto, le fluttuazioni dei raccolti sono ancora più importanti. In effetti, questi alberi sono più sensibili al fenomeno naturale dell’alternanza (fioritura abbondante un anno su due). Durante il periodo 1994-2003, sei raccolti sono stati inferiori alla media, mentre tre la superavano. I sei raccolti in- feriori rappresentavano, in media, il 66 per cento della produzione media del periodo in questione. Inversamente, la media dei tre raccolti superiori raggiungeva il 160 per cento di tale valore. Quando la produzione media equivale più o meno alla doman- da, l’aiuto per l'immagazzinamento di succhi concentrati svolge un’azione stabilizza- trice durevole sui prezzi alla produzione e sulla manutenzione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
Adeguamento della produzione
Introdotto nel quadro della PA 2007, l’aiuto ai produttori che prendono misure con- giunte atte ad adeguare la produzione di frutta e di verdura ai bisogni del mercato è accordato sotto forma di contributi alle colture innovatrici e di contributi alla ricon- versione. Dopo 18 mesi d’applicazione di questo aiuto iniziale, i contributi alla ricon- versione mirata di colture frutticole (estirpazione seguita da una nuova coltivazione conforme a condizioni restrittive) hanno trovato un’adesione solamente specifica dei produttori (10 ha). Le condizioni imposte, ma anche la ripresa dei prezzi alla produ- zione delle mele da tavola, spiegano la loro esitazione. In compenso, circa 70 ettari di colture alternative o innovatrici hanno potuto essere sostenuti. Si tratta esclusi- vamente di colture i cui prodotti non beneficiano di una protezione alla frontiera, os- sia principalmente ciliegie per la conserva adatte per la raccolta meccanica, uva da tavola e asparagi bianchi. La durata di validità della base legale che consente di as- segnare contributi è limitata al 2011. La misura sarà portata avanti, considerato che il suo obiettivo è in conformità della PA 2011 e vista l’importanza di perseverare in questo sforzo di adeguamento.
2.1.5.2 Modello proposto
La sfida che il settore della frutta deve raccogliere deriva innanzitutto dai negoziati del Ciclo di Doha e sarà duplice: la soppressione a termine dei sussidi alle esporta- zioni e la riduzione supplementare dei dazi doganali.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
Sussidi alle esportazioni
In considerazione della soppressione generale dei sussidi all'esportazione (Piano d'azione 1, n. 1.5), si propone di sopprimere anche quelli accordati per la frutta, i prodotti a base di frutta e i succhi di frutta concentrati. Questi contributi potranno es- sere versati al più tardi sino alla fine del 2009, il che dovrebbe favorire la concorren- zialità del settore, prima che siano risentiti i primi effetti della riduzione della prote- zione alla frontiera nell'ambito dell'OMC. Attualmente, i sussidi rendono possibili e- sportazioni caratterizzate il più sovente da un’assenza di valore aggiunto, nonostan- te una qualità apprezzata. Di conseguenza, le capacità di trasformazione e di im- magazzinamento riguardanti i succhi di frutta concentrati sono sovradimensionate. In futuro, soltanto i prodotti di frutta che presentano qualità particolari dovrebbero ancora giungere sui mercati internazionali. Quanto ai prodotti a base di ciliegie da conserva, le condizioni del mercato mostrano che le esportazioni senza sussidi possono rimanere concorrenziali. Tuttavia, deve continuare il miglioramento delle condizioni di produzione e deve essere rafforzata la collaborazione con le imprese di trasformazione, in particolare in vista di un'agevolazione del carico, del trasporto e del ricevimento. La PA 2007 ha introdotto un aiuto alla modernizzazione delle col- ture di ciliegie da conserva intesa a rendere la valorizzazione della frutta indipen- dente dal sostegno della Confederazione, riducendo durevolmente i costi di produ- zione. I contributi alle colture innovatrici e alla riconversione corrispondono a questo modello e accompagnano i produttori nelle loro iniziative per orientarsi in funzione dei mercati. Considerata l'importanza di questi contributi per migliorare la concor- renzialità, ne saranno mantenuti i principi e verranno assegnati in funzione delle ri- chieste, se l’evoluzione dei mercati lo consente, ma al più tardi fino al 2011, come prevede la legge. Æ Modifica dell’ordinanza sulla frutta e Ia verdura il 1° gennaio 2010
Riserva del mercato
Quanto alle misure prese in Svizzera a favore dell'immagazzinamento di succhi concentrati di mela e pera, saranno portate avanti ma adeguate alle condizioni del mercato. Il limite delle riserve considerate per la concessione dell’aiuto sarà abbas- sato al 30 per cento del normale approvvigionamento delle fabbriche di sidro. L’adeguamento si applicherà dopo l’eliminazione dei sussidi all’esportazione. Così, il livellamento dell’approvvigionamento del mercato, che è l’effetto cercato, non pre- senterà più il rischio di mantenere condizioni favorevoli alla produzione di eccedenti strutturali. Queste misure sono classificate nei sostegni non riducibili (Green Box) nell'ambito dell'OMC. Preserveranno il mercato da un crollo dei prezzi alla produ- zione in caso di offerta momentaneamente eccedentaria e permetteranno quindi di salvaguardare una quota più importante degli attuali frutteti di alberi ad alto fusto. La soppressione dei sussidi all'esportazione tocca più duramente gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi, in particolare i peri, di cui due terzi del raccolto sono gene- ralmente esportati. Per rendere sopportabili le conseguenze dell’eliminazione di questi aiuti finanziari abbinati alla valorizzazione della frutta, parte dei crediti impie- gati attualmente a tale scopo saranno trasferiti per finanziare le misure di migliora- menti strutturali (n. 2.4.2.5) e i contributi assegnati per albero ad alto fusto nei campi per l’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica e la qualità biolo- gica (n. 2.2.2.3.1). In tal modo, i mezzi finanziari saranno sufficienti per mantenere i frutteti tradizionali di alto valore ecologico e paesaggistico là dove gli attori regionali lo auspicano.
175
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Æ Modifica dell’ordinanza sulla frutta e Ia verdura il 1° gennaio 2010
Protezione alla frontiera Il CD per la verdura congelata è attribuito in ragione del 35 per cento secondo le importazioni e in ragione del 65 per cento secondo la prestazione all'interno del Pa- ese nei tre anni precedenti. L’abbandono del criterio della prestazione all'interno del Paese è dettato dalla volontà di chiarire le regole della concorrenza e di semplificare l’esecuzione della regolamentazione. Alla stregua di quanto previsto per il CD pata- te, si propone di attribuire il CD verdura congelata secondo la procedura della mes- sa all’asta. A tale scopo, è previsto di modificare l’ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10). Occorre semplificare la normativa che regge l’importazione di verdura fresca per ri- durre i lavori, dei privati e dell’amministrazione, legati alla gestione delle importazio- ni. Deve in particolare diminuire il numero di prodotti gestiti. In questa sede non vengono esposti gli adeguamenti e le semplificazioni che deriveranno dai risultati dei negoziati OMC in corso. A questo stadio è così previsto di sopprimere, ad e- sempio, il frazionamento dei CD mediante chiave statistica e di raggruppare e gesti- re insieme varie voci di tariffa riguardanti prodotti simili. La definizione delle merci dello stesso genere dovrà essere modificata (art. 4 cpv. 1 lett. b OIEVFF). Sempre a tale scopo, è importante liberalizzare durante tutto l’anno le importazioni di verdura la cui produzione indigena dai lunghi circuiti di commercializzazione è assai poco venduta e quelle di verdure beneficianti di una denominazione di provenienza pro- tetta. Le semplificazioni dovrebbero consentire di ridurre a 50, su un totale attuale di circa 60, il numero di verdure fresche gestite individualmente. La condizione che esige l’attribuzione di una quota di contingente doganale soltanto alle persone che importano a titolo professionale (art. 3 OIEVFF) è desueta e sarà soppressa. L’obiettivo perseguito, ossia un controllo facilitato all’inizio del periodo amministrato mediante una restrizione della cerchia degli aventi diritto, è raggiunto da altre misure già in vigore. Parallelamente e per impedire lo sviluppo del commer- cio delle quote minime attribuite ai detentori di PGI, fondato sull’applicazione abusi- va dell’articolo 14 dell’ordinanza sulle importazioni agricole (RS 916.01), verrà intro- dotta una soglia d’entrata corrispondente a una frazione espressa in percentuale del contingente attribuito. I quantitativi risultanti dall’aumento del contingente doganale di fiori recisi sono oggi attribuiti secondo la prestazione all'interno del Paese e, per una quantità minima di 200 tonnellate lorde, mediante messa all’asta (art. 14 OIEVFF). In futuro, si propone che l’insieme dei quantitativi supplementari sia messo all’asta. Tali quantitativi sa- ranno fissati in anticipo e la loro messa in aggiudicazione sarà scaglionata tenendo conto delle specificità di questo mercato. L’attribuzione del contingente doganale OMC e del contingente bilaterale con l’UE non cambierà. Æ Modifica dell’ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura il 1° gennaio 2008
Misure strutturali
La riduzione di circa il 90 per cento dei crediti che servono a sostenere la valorizza- zione della frutta implica di migliorare ancora la concorrenzialità del settore. D’ora in avanti, i fattori di produzione dovrebbero essere destinati maggiormente ai prodotti
176
Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
per i quali esistono sbocchi proficui. Ridurre ancora l’intervento della Confederazio- ne sui mercati non basta tuttavia a rendere i settori frutta e verdura competitivi quanto quelli dei Paesi limitrofi, membri dell’UE. Gli strumenti della politica agricola già disponibili per rafforzare le condizioni di base della produzione devono essere adeguati ai bisogni di questi settori. Ne fanno parte le misure di miglioramenti strut- turali; i corrispondenti adeguamenti sono proposti nel numero 2.4.2.5. Considerata la riduzione della protezione doganale, è in effetti indicato avvicinare le nostre pos- sibilità di sostegno a quelle dell’UE.
Misure prese dalle comunità di produttori
L’UE, confrontata prima della Svizzera a una più forte concorrenza di Paesi terzi sul suo mercato interno, ha già reagito e adeguato i suoi strumenti. Dall’entrata in vigo- re del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, ha fatto del rafforzamento delle strutture di produzione e di commercializzazione la misura di sostegno essenziale ai settori frut- ta e verdura. Le organizzazioni di produttori, intese come comunità di produttori ri- conosciuti che vendono la loro produzione seguendo regole decise democratica- mente, sono il perno di questa politica. Le possibilità di sostegno dell’UE differisco- no da quelle previste dalla LAgr in diversi punti. Gli aiuti si applicano a una maggio- re varietà di misure, sono più importanti e assegnati a fondo perso. La loro conces- sione dipende tuttavia dallo sforzo consentito dai principali interessati. Nelle azioni lanciate dalle organizzazioni di produttori (programmi operativi), occupano un posto centrale il miglioramento della qualità e della compatibilità ambientale nonché la ri- duzione delle spese di produzione. È così possibile sostenere servizi di assicurazio- ne della qualità, lavori di ricerca e di sviluppo e la pianificazione della commercializ- zazione.
La Confederazione si sforza di creare condizioni quadro propizie alla produzione e allo smercio dei prodotti agricoli (art. 2 LAgr). In tal senso, è importante soprattutto stabilire condizioni simili a quelle di cui si avvalgono i principali concorrenti della produzione svizzera, in particolare in caso di riduzione supplementare della prote- zione alla frontiera. Gli ambienti consultati sono chiamati a pronunciarsi sulla se- guente questione: gli attuali aiuti finanziari, non dovrebbero in futuro essere accor- dati per un raggruppamento dell'offerta e completati da misure di sostegno equiva- lenti a quelle applicate nell’UE? Tale orientamento necessiterebbe di una modifica dell’articolo 58 LAgr.
2.1.6 Economia vinicola
2.1.6.1 Situazione iniziale
L’apertura progressiva delle frontiere, iniziata nel 1995, ha influenzato notevolmente il mercato del vino. Soprattutto le importazioni di vino bianco, che da allora sono tri- plicate, esercitano una forte pressione sulla produzione svizzera. Dal gennaio 2001 i tre contingenti doganali iniziali di vino notificati all’OMC sono stati riuniti in un unico contingente di 170 milioni di litri. L’apertura delle frontiere e la fusione dei contingen- ti vanno considerate in relazione all’evoluzione del consumo di vino in Svizzera.
Dal 1989/90 al 2000/03 il consumo di vino è passato da 320 a 286 milioni di litri. Questo calo riguarda 15 milioni di litri di vino bianco e 19 milioni di litri di rosso. Nel- lo stesso periodo il consumo di vini svizzeri è sceso da 140 a 115 milioni di litri, se-
177
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
gnando una flessione pari a 25 milioni di litri (-27 milioni di litri di bianco compensati da +2 milioni di litri di rosso). La quota di mercato dei vini svizzeri è scesa dal 43,7 al 40,2 per cento.
La produzione si è adattata in larga misura a questa evoluzione. La produzione me- dia degli anni 2001–2004 ammonta a 110,2 milioni di litri, quantitativo leggermente inferiore ai bisogni del mercato.
Nella tabella seguente viene illustrata la segmentazione del mercato in funzione del prezzo (prezzo di vendita nella grande distribuzione, dati IHA elaborati dall’Osservatorio del vino).
Tabella 40 Segmentazione delle vendite di vini svizzeri ed esteri nella grande distribuzione Vini svizzeri Vini esteri 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 Bianchi
0 - 3 fr./bott. (%) 8,42 7,42 7,54 7,11 33,64 26,61 25,44 31,49
3 - 4,50 fr./bott. (%) 16,22 24,26 24,86 22,79 19,54 21,81 24,57 20,34
4,50 - 6 fr./bott. (%) 30,91 26,05 25,76 28,12 12,97 13,85 11,09 11,50
6 - 9 fr./bott. (%) 28,95 26,05 24,52 24,14 15,34 17,42 19,29 17,77
9 - 12 fr./bott. (%) 9,05 10,10 11,18 11,59 11,43 12,07 11,49 11,67
> 12 fr./bott. (%) 6,45 6,12 6,14 6,25 7,08 8,25 8,12 7,23 Rossi
0 - 3 fr./bott. (%) 0,71 1,68 1,97 0,70 27,33 26,66 25,14 22,74
3 - 4,50 fr./bott. (%) 25,00 22,83 16,12 10,83 25,72 25,22 22,82 23,37
4,50 - 6 fr./bott. (%) 20,46 22,63 20,37 23,89 13,40 13,05 15,25 14,99
6 - 9 fr./bott. (%) 32,71 31,16 36,96 38,49 14,83 16,07 17,82 20,14
9 - 12 fr./bott. (%) 13,77 13,61 14,17 15,03 9,41 9,34 9,35 9,72
> 12 fr./bott. (%) 7,35 8,09 10,41 11,06 9,31 9,66 9,62 9,04 Fonte: Osservatorio del vino
I vini bianchi svizzeri di prezzo inferiore ai 6 franchi rappresentano il 58 per cento delle vendite nel 2004. Con gli anni tale percentuale ha continuato ad aumentare. L’evoluzione del consumo e l’aumento della concorrenza, conseguenza della fusio- ne dei contingenti doganali di vino rosso e bianco avvenuta nel 2001, hanno lasciato il segno. Per i vini rossi, invece, si segnala una tendenza inversa. I rossi svizzeri di prezzo superiore ai 6 franchi rappresentano il 64 per cento delle vendite nel 2004. Nel periodo di riferimento tale percentuale è ampiamente aumentata. Si noti che la parte di vini bianchi svizzeri venduta nella grande distribuzione corrisponde al 36 per cento circa, mentre quella di vini rossi al 18 per cento.
I provvedimenti introdotti o realizzati nell’ambito della PA 2007 (FF 2002 4306) sono volti a sostenere gli sforzi del settore onde adeguare l’offerta alla domanda nel con- testo di un’aspra concorrenza internazionale.
Riconversione
La Confederazione sostiene l’estirpazione di una parte dei vigneti di Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni. I contributi federali e cantonali
178
Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
per il 2003 e il 2004 hanno interessato una superficie di 387 ettari. Per quanto con- cerne le notifiche di riconversione per il 2005, la superficie interessata è pari a 113 ettari. Il messaggio concernente la PA 2007 stimava, alle condizioni che caratteriz- zavano il mercato all’epoca della sua stesura, un’eccedenza relativa ai due vitigni compresa tra i 500 e i 1 000 ettari. Entro tre anni lo sforzo dei viticoltori avrà consentito di raggiungere l’obiettivo minimo, mentre il provvedimento può essere applicato fino al 2011. Tenuto conto della situazione del mercato e del rallentarsi del ritmo attuale delle richieste, il sostegno alla riconversione rimane pertinente.
Promozione
La situazione iniziale inerente a tale strumento e il suo sviluppo futuro sono esposti nel numero 2.1.1.2. Dal 2004 la promozione dei vini svizzeri sia all’interno del Paese sia all’estero è assoggettata agli stessi principi della promozione agricola in genera- le. Inoltre, deve essere considerata tenendo conto dell’apertura delle frontiere nel
2001 e del processo di liberalizzazione che ne è scaturito. La promozione “vino
svizzero” globale si compone di interventi sul piano nazionale e coordina sia i prov- vedimenti degli organi regionali di promozione che beneficiano di un sostegno fede- rale sia quelli che riguardano la promozione delle vendite all’esportazione. Le inizia- tive principali sono la campagna di promozione “Il vino svizzero, sempre una sco- perta”, l’edizione della “Guida dei vini svizzeri” e il “Gran premio dei vini svizzeri”. Per quanto concerne l’esportazione, gli investimenti consentiti negli ultimi anni co- minciano a dare i loro frutti. Nel 2004, infatti, si registra un aumento del volume tota- le delle esportazioni di vino imbottigliato pari a 594 049 litri (+74%) rispetto al 2003. Secondo i risultati del sondaggio a cura dell’Istituto M.I.S. Trend SA, la fama della Svizzera in quanto Paese produttore e la notorietà dei suoi vini sono nettamente aumentate dal 1999 al 2004. Lo sforzo in materia di promozione fatto in questi ultimi anni dà i suoi primi frutti e, di conseguenza, occorre continuare su questa strada.
Designazione e classificazione
Attualmente la designazione dei vini (art. 63 LAgr) si fonda su un doppio sistema gestito a due diversi livelli istituzionali: la classificazione in categorie 1, 2 e 3 88 a li- vello federale e la designazione per la quale sono competenti, in primo luogo, i Can- toni (DOC). Inoltre, i Cantoni possono fissare requisiti concernenti le categorie più restrittivi di quelli disposti dal Consiglio federale. Se i Cantoni si avvalgono di tale possibilità, applicano limitazioni di resa per le categorie 2 e 3, in particolare per i vini bianchi, simili a quelle della categoria 1. Questo livello di restrizione compromette l’economicità della produzione di vini di categoria 2 e la segmentazione dell’offerta avviene sul piano della commercializzazione (cfr. tabella 40). Secondo le condizioni del mercato, una parte dei vini di categoria 1 è declassata in vini di categoria 2, os- sia in vini venduti a un prezzo inferiore ai 6 franchi la bottiglia. Di conseguenza, si ri- trovano dei vini di categoria 2 prodotti secondo i criteri della categoria 1 a un prezzo nettamente inferiore a quello che la loro qualità farebbe supporre. Il rapporto quali- tà/prezzo risulta dunque falsato e la produzione non è redditizia.
88 Categoria 1: uve che consentono l’elaborazione di vini con denominazione d’origine controllata; categoria 2: uve che consentono l’elaborazione di vini con indicazione di provenienza e categoria 3: uve che consentono l’elaborazione di vini senza denominazione d’origine né indicazione di provenienza.
179
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Controllo della vendemmia e del commercio dei vini
I diversi controlli vitivinicoli sono attualmente svolti su due livelli; controllo della ven- demmia (art. 65 LAgr) e controllo del commercio dei vini (art. 67 segg. LAgr). Il pri- mo è disciplinato ai sensi dell’ordinanza sul vino (RS 916.140). È svolto dai chimici cantonali o dai servizi cantonali della viticoltura. Tutti i produttori vi sono assoggetta- ti, benché le modalità di controllo varino da un Cantone all’altro. Alcuni hanno intro- dotto l’autodichiarazione, altri esercitano il controllo in maniera sistematica mediante controllori ausiliari. La Confederazione si fa carico del 60-80 per cento dei costi, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni interessati. Il controllo della ven- demmia costa alla Confederazione un milione di franchi circa.
Il controllo del commercio dei vini, invece, è disciplinato ai sensi dell’ordinanza sul controllo del commercio dei vini (RS 916.146). In alcuni Cantoni (TI, SG, LU, ZG, UR, NW, OW, SZ) sia i negozianti di vino sia i vignaioli-cantinieri sono controllati dalla Commissione federale di controllo del commercio dei vini (CFCV). In altri Can- toni, invece, è stato istituito un controllo cantonale equivalente per i vignaioli- cantinieri conformemente alla possibilità concessa in virtù dell’ordinanza. I costi dei controlli della CFCV, che interessano sia i vini svizzeri sia quelli esteri, ammontano a 2,6 milioni di franchi circa, ossia a circa un centesimo per litro consumato. Sono interamente coperti da emolumenti. Per quanto riguarda i controlli cantonali equiva- lenti dei vignaioli-cantinieri, alcuni Cantoni hanno optato per un sistema di emolu- menti, mentre altri se ne fanno carico.
Il controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini seguono approcci differenti pur perseguendo gli stessi obiettivi. Il primo controlla le limitazioni di pro- duzione e la provenienza dell’uva. Il secondo tende a proteggere le denominazioni e le indicazioni di provenienza mediante il controllo della contabilità della cantina. La loro attuazione è indipendente e le modalità del controllo della vendemmia variano da un Cantone all’altro. La creazione di controlli cantonali equivalenti dei vignaioli- cantinieri non è stata priva di difficoltà e ritardi. Soltanto alcuni Cantoni hanno rispet- tato il termine previsto del 1° luglio 2003. La maggior parte di essi, invece, ha messo in atto i controlli soltanto alla fine del 2003. L’ultimo Cantone che manca ancora all’appello ci ha annunciato che la questione verrà regolata nell’autunno del 2005. Tali differenze di trattamento tra operatori e l’insicurezza che ne consegue hanno scatenato numerose reazioni in particolare da parte dei negozianti di vino. Si sottoli- nea che questi controlli sono un dovere della Confederazione se questa intende mettere a disposizione del settore denominazioni d’origine controllata riconosciute dall’UE.
2.1.6.2 Modello proposto
Alla luce di quanto precede e nell’ottica della continuità, il modello vitivinicolo propo- sto dalla PA 2011 può essere riassunto nei tre punti esposti qui di seguito.
¾ Fissazione di regole di produzione adeguate alla segmentazione del mercato e basate sulle designazioni: denominazioni d’origine controllata (DOC); vini con indicazione geografica tipica (VIGT) e vini da tavola (VDT).
¾ Rafforzamento delle DOC attraverso una differenziazione più marcata.
¾ Semplificazione, incremento dell’efficacia e riduzione dei costi dei controlli mediante il loro raggruppamento.
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
2.1.6.2.1 Fissazione di regole di produzione adeguate alla segmentazio- ne del mercato e basate sulle designazioni: denominazioni d’origine controllata (DOC); vini con indicazione geografica ti- pica (VIGT) e vini da tavola (VDT) Le disposizioni concernenti le limitazioni della produzione spingono produttori e can- tinieri a concentrare l’offerta sulla categoria 1. La produzione attuale è costituita per il 99 per cento circa da vini a denominazione d’origine (DO) e a denominazione d’origine controllata (DOC), benché una parte sia successivamente venduta come vini di categoria 2 con un’indicazione di provenienza (p. es. Chasselas della Svizze- ra romanda). Considerate le limitazioni della produzione che variano tra 0,8 e 1,4 kg/m2 e le condizioni topografiche e climatiche, i costi di produzione al chilogrammo d’uva oscillano tra 2,5 e 6 franchi. È raro che essi vengano coperti dal prezzo di vendita di un vino di categoria 2. Per porre fine a questo comportamento economico illogico, i limiti di produzione di VIGT devono scostarsi da quelli fissati per i vini DOC. L’approccio di mercato in funzione della domanda implica il conferimento di un margine decisionale maggiore alla coppia produttori/cantinieri. Questo nuovo ap- proccio deve consentire di commercializzare vini prodotti secondo criteri adeguati alla qualità e alla quantità auspicate per il segmento scelto. Viene introdotto l’obbligo di notificare prima della vendemmia la destinazione delle particelle alla produzione di vini diversi da quelli DOC a tempo determinato (annuale e/o plurien- nale). Il provvedimento, completato da un inasprimento delle limitazioni di resa dei vini DOC, dovrebbe rompere il circolo vizioso del declassamento. Il margine di ma- novra degli operatori sarà aumentato fissando regole chiare di concorrenza per le tre designazioni. Nessuno è obbligato a produrre un vino DOC o VIGT, tuttavia se si sceglie una di queste designazioni, si è tenuti a rispettare i relativi requisiti.
A livello di competenze, i Cantoni potranno continuare a fissare rese per unità di su- perficie per i vini DOC inferiori a quelle stabilite dalla Confederazione. La possibilità di introdurre un tetto massimo di classificazione che consenta, a condizioni da defi- nire chiaramente, di aumentare il limite di 0,2 kg/m2 al massimo, dev’essere ancora esaminata. Per i VIGT i Cantoni manterranno la competenza di stabilire, entro un margine da definirsi, rese massime inferiori per designazione (p. es. Goron, Nostra- no). Per i consumatori, il rafforzamento della gerarchia delle rese ha il merito di ri- specchiare meglio le qualità attese del prodotto. Affinché ciò sia evidente al momen- to dell’acquisto, anche la classificazione del prodotto deve essere più facilmente i- dentificabile. La necessità di una migliore leggibilità è stata espressa dalle cerchie dei consumatori e della distribuzione in sede di consultazione delle ordinanze relati- ve alla PA 2007.
È stato proposto che le nuove disposizioni integrino nella designazione gli aspetti fi- nora disciplinati in materia di classificazione. Sono definite tre designazioni basate su criteri di produzione e di esigenze qualitative (tenore minimo in zucchero, resa massima, vitigni, delimitazione delle zone di produzione ecc.). La nuova classifica- zione utilizza le espressioni seguenti: vini a denominazione d’origine controllata (DOC)89; vini con indicazione geografica tipica (VIGT) e vini da tavola (VDT). Que- ste designazioni necessitano definizioni chiare e precise che eliminino i rischi di confusione e che siano in armonia con il diritto sulle derrate alimentari che, se del caso, potrebbe altresì subire degli adeguamenti. Partendo dai VDT, le esigenze do- vrebbero andare aumentando per i vini DOC, passando per i VIGT. Per i vini svizze-
89 Equivalente ai vini di qualità prodotti in determinate regioni dell’UE.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
ri che non soddisferanno i requisiti della nuova classificazione, i vini esteri e le di- verse mescolanze di vini, nel diritto alimentare occorrerà istituire un’altra categoria denominata “altri vini”.
Vini da tavola I VDT sono alla base della gerarchia. Le disposizioni devono essere formulate in modo aperto e corrispondere ai requisiti minimi del diritto sulle derrate alimentari. In questo segmento l’addetto alla vitivinicoltura deve poter produrre il vino che deside- ra fissandosi da sé i criteri di produzione. La denominazione di vendita sarà “vino da tavola”, eventualmente “vino da tavola svizzero”, senza nessun altra precisazione quale nome di Cantone, di Comune o di una località precisa. La personalizzazione del prodotto potrà essere effettuata soltanto utilizzando un nome di fantasia o un marchio. La competenza in materia di regolamentazione spetta alla Confederazio- ne.
Vini con indicazione geografica tipica
I VIGT costituiscono il segmento mediano. Le disposizioni sono più restrittive di quelle dei VDT e riguardano in linea di principio la limitazione per unità di superficie della produzione (p. es. 1,8 kg/m2, il tenore naturale in zucchero e l’area geografi- ca. Un minor prezzo di vendita sarà in parte essere compensato da una maggior re- sa. La denominazione di vendita sarà il nome di una regione da determinare (più e- stesa di un Cantone come p.es. Chasselas della Svizzera romanda, Pinot nero della Svizzera orientale) e la denominazione specifica “vino con indicazione geografica ti- pica”. Le denominazioni tradizionali quali “Goron” o “Nostrano” restano sempre pos- sibili.
La competenza in materia di regolamentazione, visto che si tratta di aree più estese rispetto al territorio di un Cantone, deve continuare a essere della Confederazione. In tal senso l’impiego del termine VIGT per determinate aree cantonali (p. es. Pinot nero della costa di Neuchâtel, Gamay ginevrino) non sarà permesso e seguirà rego- le simili a quelle stabilite attualmente per la categoria 2 (indicazioni di provenienza). Per quanto riguarda le diciture tradizionali, le competenze possono essere trasferite in parte ai Cantoni.
Accanto al loro ruolo nella produzione di vino per segmento mediano, i VIGT po- trebbero anche servire da anticamera per la produzione DOC. In tale ottica nuovi vi- tigni potrebbero essere testati nel loro ambiente futuro. Se un vitigno si rivela ade- guato al territorio scelto dopo un periodo di prova, il Cantone potrebbe ammetterne l’impiego nella produzione di vini DOC.
Vini DOC
I vini DOC rappresentano la punta di diamante della produzione vinicola svizzera e devono soddisfare disposizioni precise fondate sui criteri di base della regolamenta- zione europea e generalmente riconosciute. Si tratta di disciplinare la delimitazione della zona di produzione, la scelta dei vitigni, i metodi di coltivazione riconosciuti per la denominazione, il tenore naturale in zucchero, la resa massima per unità di su- perficie, le analisi e gli esami organolettici. La denominazione di vendita corrisponde al nome della zona di produzione, con la possibilità di una precisazione laddove previsto dall’elenco degli obblighi. La Confederazione fissa requisiti minimi, tuttavia
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la competenza in materia di regolamentazione spetta al Cantone, dato che le norme utilizzate per la designazione dei vini sono proprietà comune degli abitanti del Can- tone o delle zone di produzione. Nell’ordinanza sui vini vanno fissate regole precise per le tre designazioni.
2.1.6.2.2 Rafforzamento delle DOC mediante una differenziazione più marcata A lungo termine le DOC per i prodotti viticoli dovrebbero seguire gli stessi principi delle DOC per i prodotti agricoli. Ciò implicherebbe il trasferimento di competenze in materia di gestione delle DOC per i prodotti viticoli dai Cantoni alle organizzazioni di categoria cantonali o a un’altra organizzazione riconosciuta e una registrazione a li- vello federale. In generale la credibilità delle DOC sarebbe rafforzata mediante una procedura e un registro unici. Anche i consumatori trarrebbero vantaggio dalla tra- sparenza apportata dall’unificazione. Considerato questo fondamentale cambiamen- to di approccio, si ritiene ragionevole procedere per tappe e concentrarsi, nel qua- dro della PA 2011, sulla differenziazione più marcata dei vini DOC.
Attualmente, per ragioni storiche90, la regolamentazione in materia di DOC per i prodotti viticoli è delegata ai Cantoni. I principi di base sono fissati dal Consiglio fe- derale, ma molto spesso i Cantoni non hanno stabilito esigenze supplementari oltre a quelle menzionate nell’articolo 11 dell’ordinanza sul vino. Le disposizioni cantonali variano talmente tanto che un disciplinamento unificato delle DOC stenta a imporsi. L’introduzione di regole più severe da parte della Confederazione dovrebbe permet- tere l’armonizzazione dei diversi regolamenti cantonali. Æ Fusione e modifica degli articoli 63 e 64 LAgr, abbandono della classificazione per categorie (1, 2 e 3) e fissazione di regole di produzione fondate sulle designazioni: denominazione d’origine controllata, vino con indicazione geografica tipica e vino da tavola Æ Modifica dell’ordinanza sul vino per il 1° gennaio 2008 Æ Modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari per il 1° gennaio 2008
2.1.6.2.3 Semplificazione e incremento dell’efficacia dei controlli me- diante il loro raggruppamento Viene proposto che i due controlli (della vendemmia e del commercio dei vini) siano riuniti in un unico controllo integrato. A questo scopo conviene definire, assieme alle organizzazioni di categoria e ai Cantoni, i principi applicabili a ciascuna fase (accet- tazione della vendemmia, contabilità della cantina) secondo un’analisi dei rischi e applicarli in modo uniforme in tutta la Svizzera. L’esecuzione dei controlli deve esse- re affidata ad un organismo certificato unico nell’ottica dell’integralità del controllo, dell’efficacia dello strumento di lavoro, della razionalizzazione e della riduzione dei costi. Soltanto conoscendo la globalità delle transazioni è possibile effettuare un controllo efficace mediante confronti incrociati. Sottolineiamo che l’ente in questione dovrà essere in grado di controllare sia i vini svizzeri sia quelli importati, conforme- mente ai nostri impegni internazionali. La scelta dell’ente di controllo sarà effettuata previa gara pubblica d’appalto.
90 I Cantoni di Ginevra e del Vallese hanno legiferato in materia prima che lo facesse la Confederazione con il decreto sulla viticoltura del 1993.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
L’organizzazione di un controllo integrato e semplificato che raggruppi il controllo della vendemmia e quello del commercio dei vini è sostenuta da diversi operatori del settore.
Un simile controllo integrato implica la sostituzione del controllo della vendemmia at- tualmente praticato con una dichiarazione di incantinamento al 31 dicembre (modu- lo ufficiale). Tale dichiarazione rappresenta il documento base per qualsiasi control- lo supplementare. Il cantiniere deve poter provare in ogni momento che il vino in- cantinato e dichiarato corrisponde alla denominazione utilizzata. Con la tenuta di un registro della cantina, secondo esigenze simili a quelle prescritte dall’ordinanza sul controllo del commercio dei vini (tracciabilità), essa consente di assicurare la coe- renza dei controlli. Si sottolinea che il controllo sanitario rimane di competenza dei chimici cantonali.
Un solo controllo identico per tutti, sulla base di un campionamento effettuato in funzione di un’analisi dei rischi la cui esecuzione è affidata a un ente, consentirà di differenziare le frequenza dei controlli effettuati nelle imprese. I costi, di conseguen- za, si ridurranno e gli oneri degli operatori, conformandosi ai loro obblighi, saranno semplificati.
L’unione dei due controlli e il passaggio da un controllo sistematico a uno per cam- pionamento necessitano di una revisione del sistema di finanziamento. Considerati l’interesse condiviso a favore di un controllo pubblico (trasparenza per il produttore, il cantiniere, il negoziante e il consumatore), la necessità di tutelare e garantire an- che le denominazioni e le indicazioni di vini esteri, in particolare di quelli dell’Unione europea (Accordi bilaterali) e il fatto che la Confederazione partecipa già al finan- ziamento del controllo della vendemmia, ma considerato anche che il passaggio al sistema di campionamento non consente più di ripartire i costi sull’insieme dei diretti interessati, si propone un finanziamento misto. Una parte di costi sarà a carico della Confederazione, mentre il resto dovrà essere fatturato alle imprese sottoposte a controllo i cui vini e/o documenti sono stati oggetto di contestazione. In altre parole, per l’impresa che applica la legislazione e rispetta i diversi requisiti il controllo sarà gratuito.
Nella prospettiva globale di aumentare i benefici collettivi di un controllo efficace, l’introduzione di un marchio visivo di commercializzazione (etichetta o collarino) po- trebbe costituire un’opzione complementare. La realizzazione di un marchio visivo sarebbe utile anche per far fronte al problema ancora irrisolto del mercato grigio, un mercato costituito da vini prodotti con uve nel rispetto dei limiti di produzione canto- nali che non hanno trovato un acquirente e che sono immessi sul mercato senza controllo. Un sistema del genere evidenzierebbe la volontà comune degli operatori dell’economia vitivinicola di assicurare la serietà e la trasparenza delle loro procedu- re a favore della qualità e dell’autenticità. Rimarrebbe da discutere il finanziamento di un marchio di questo genere (creazione, produzione e distribuzione). Æ Modifica dell’articolo 64 e abrogazione degli articoli 65 e 67-69 LAgr, unificazione dei controlli della vendemmia e del commercio dei vini. Esecuzione da parte di un’unica autorità Æ Modifica dell’ordinanza sul vino e abrogazione dell’ordinanza sul controllo del commercio dei vini per il 1° gennaio 2008
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
2.2 Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
2.2.1 Situazione iniziale
I pagamenti diretti sono un elemento fondamentale della politica agricola. Essi per- mettono di separare la politica dei prezzi da quella dei redditi e completano il reddito dei contadini remunerando adeguatamente le prestazioni fornite (pagamenti diretti generali) o favorendo metodi di produzione particolarmente in armonia con la natura e rispettosi dell'ambiente e degli animali (pagamenti diretti ecologici).
Il principio comprendente la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) quale condizione indispensabile per l'ottenimento dei pagamenti diretti nonché la di- stinzione fra pagamenti diretti generali e pagamenti diretti ecologici si fonda sull'arti- colo 104 della Costituzione federale ed è stato trasposto nella legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998. Da allora, è rimasto sostanzialmente invariato e la sua validità è riconosciuta da tutti gli interessati.
In seguito al rafforzamento dell'impostazione fondata sull'economia di mercato e al- l'applicazione degli Accordi dell'OMC, con la Politica agricola 2011 il sostegno del mercato diminuirà sensibilmente. Si prevede di trasferire la maggior parte dei fondi liberati in seguito a questo disimpegno ai pagamenti diretti. L'aumento dei fondi de- stinati ai pagamenti diretti è inevitabile per consentire all'agricoltura di continuare a fornire prestazioni di interesse generale e per poter attenuare le conseguenze so- ciali della diminuzione dei redditi. Questo trasferimento dei fondi consente di riaf- fermare il principio sul quale si sono basate le precedenti fasi della riforma: lo Stato riduce progressivamente la sua influenza sul disciplinamento dei mercati nel settore agricolo. La fornitura di prestazioni di interesse generale è garantita mediante i pa- gamenti diretti.
Valutazioni scientifiche Sia i pagamenti diretti generali sia i pagamenti diretti ecologici sono stati oggetto di valutazione. L'efficacia delle singole misure è stata verificata con metodi scientifici. Un altro studio ha esaminato i costi di transazione dei pagamenti diretti. Di seguito presentiamo una sintesi dei principali risultati.
Analisi dell'efficacia dei pagamenti diretti generali 91
La FAT ha analizzato l'efficacia del sistema dei pagamenti diretti generali in riferi- mento agli obiettivi della politica agricola. Dal profilo metodologico, lo studio si fonda su analisi bibliografiche, su modelli di calcolo applicabili a singole aziende nonché all'insieme della categoria e sull'analisi dei dati statistici.
I risultati più importanti sono i seguenti:
¾ L'attuale sistema dei pagamenti diretti generali si è rivelato molto efficace; consente di perseguire gli obiettivi di un'agricoltura multifunzionale definiti nella Costituzione federale.
91 Mann S. (2004): Analyse de l’impact des paiements directs généraux, Agroscope FAT Tänikon
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
¾ Conformemente agli obiettivi stabiliti, i pagamenti diretti generali hanno avuto generalmente poca influenza sulla produzione. Il contributo di superficie, in particolare, non ha alcun impatto sulla produzione. I contributi vincolati agli a- nimali hanno rafforzato la competitività della detenzione di animali che consu- mano foraggio grezzo (cura del paesaggio mediante l'utilizzazione delle super- fici).
¾ L'influsso sul reddito dei gestori è evidente. Di regola, un franco di pagamenti diretti genera un franco di reddito.
¾ I prezzi dei terreni e i canoni di affitto sono sensibilmente diminuiti dopo il pas- saggio al sistema dei pagamenti diretti. Non si può certamente escludere un certo trasferimento dei pagamenti diretti dai gestori ai proprietari fondiari, ma esso non è superiore a quello riconducibile al sostegno del mercato.
¾ La vitalità delle piccole aziende di montagna ha risentito delle restrizioni in ma- teria di densità di animali. In questo caso occorre mediare fra obiettivi ecologici e obiettivi di politica sociale.
Valutazione delle misure ecologiche e dei programmi di detenzione di animali 92
Cinque degli obiettivi agro-ecologici nazionali definiti nel messaggio sulla Politica agricola 2007 sono stati raggiunti o superati, mentre due non sono stati raggiunti (cfr. n. 1.2.1.2.1 e 1.4.1.2). L'obiettivo etologico è stato raggiunto. Nel 2003, il 65 per cento dell'effettivo svizzero di animali da reddito (espresso in unità di bestiame grosso) era detenuto secondo i criteri URA e il 34 per cento secondo i criteri SSRA. Studi più approfonditi effettuati su vacche lattifere e suini da ingrasso hanno eviden- ziato che i programmi SSRA e URA incidevano molto positivamente sulla salute de- gli animali. I contributi URA non si sono rivelati efficaci nel caso della detenzione di cervi e bisonti poiché le condizioni URA richieste per queste due categorie di anima- li corrispondono alle prescrizioni in materia di protezione degli animali che tutti gli agricoltori sono tenuti a rispettare.
Costi di transazione dei pagamenti diretti93
In due studi specifici riguardanti i Cantoni dei Grigioni e di Zurigo sono stati valutati i costi di transazione dei pagamenti diretti a livello federale, cantonale e degli agricol- tori. Questi costi includono tutti i costi relativi all'esecuzione delle misure, ossia i co- sti occasionati dalla raccolta e dalla gestione dei dati, dai controlli, dall'irrogazione di sanzioni eccetera. Per contro, non includono i costi dettati dallo sviluppo delle misu- re, dal monitoraggio o dal trattamento degli interventi politici. Per l'Ufficio federale dell'agricoltura l'esecuzione costa circa 1,7 milioni di franchi. Nei Cantoni presi in esame (compresi i responsabili dei Comuni), i costi medi per a- zienda vanno da 269 franchi a 373 franchi. Un'estrapolazione94 per tutta la Svizzera conduce a un importo approssimativo di 18,4 milioni di franchi. La maggior parte di questi costi è tuttavia occasionata nelle aziende. Nei Cantoni interessati dai due
92 C. Flury, C. Gerwig e G. Mack (2005): Die Weiterentwicklung der schweizerischen Milch- und Fleischproduk- tion bis ins Jahr 2011. Istituto di economia agricola del PF di Zurigo 93 Buchli S. e Flury C. (2004): Policy related Transaction Costs of Direct Payments in Switzerland, Zurigo 94 Stime UFAG
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
studi specifici, questi costi andavano da 700 a 780 franchi: l'importo estrapolato cor- risponde a 42,5 milioni di franchi. Da questa stima emerge che i costi totali relativi all'esecuzione dei pagamenti diretti ammontano a circa 62,6 milioni di franchi per la Confederazione, i Cantoni e i gesto- ri, ossia al 2,5 per cento circa dei pagamenti diretti versati.
2.2.2 Modello proposto
Il modello dei pagamenti diretti è mantenuto. Le modifiche specifiche proposte de- vono consentire il trasferimento dei fondi che non saranno più destinati al sostegno del mercato nonché l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle misure. Tali modifiche possono essere per lo più attuate per via d'ordinanza e non necessi- tano di alcun adeguamento della base legale. Riguardano le disposizioni generali che disciplinano l'ottenimento dei pagamenti diretti, nonché i pagamenti diretti gene- rali e i pagamenti diretti ecologici. Mediante un nuovo programma denominato "Gestione sostenibile delle risorse" s'in- tende promuovere a livello regionale e settoriale un utilizzo più efficiente di azoto, fosforo ed energia, la gestione sostenibile del suolo e aspetti specifici della biodiver- sità (cfr. n. 2.2.2.4).
2.2.2.1 Disposizioni generali
Le disposizioni generali relative all'ottenimento dei pagamenti diretti definiscono in particolare le aziende che hanno diritto ai contributi, la prova che le esigenze ecolo- giche sono rispettate e i diversi limiti. I successivi capitoli presentano considerazioni sui seguenti punti:
¾ volume minimo di lavoro;
¾ semplificazioni nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispet- tate e mantenimento della prestazione ecologica;
¾ semplificazione delle procedure e riduzione dell'onere amministrativo.
2.2.2.1.1 Volume minimo di lavoro La questione della distinzione fra aziende agricole gestite a titolo principale o ac- cessorio e aziende gestite a titolo di svago è oggetto di riflessione sin dall'introdu- zione dei pagamenti diretti. Nel quadro delle deliberazioni parlamentari concernenti la PA 2002 e la PA 2007, la questione del diritto ai contributi delle piccole aziende e di quelle piccolissime è stata ampiamente discussa. Il Parlamento ha infine deciso che il Consiglio federale debba fissare criteri minimi lasciando tuttavia alle piccole aziende il diritto ai pagamenti diretti. Oltre alle strutture consolidate nel corso degli anni, occorre considerare il fatto che i pagamenti diretti servono a retribuire presta- zioni di interesse generale e prestazioni ecologiche che anche le aziende di piccole dimensioni forniscono.
La consultazione relativa alle ordinanze e alle modifiche di ordinanze ha evidenziato divergenze notevoli per quanto riguarda i confini, a livello di politica agricola, del di- ritto ai contributi degli agricoltori.
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La soglia minima del fabbisogno in termini di lavoro per ottenere i pagamenti diretti è fissata attualmente a 0,25 unità standard di manodopera (USM). L'USM e il volu- me di lavoro minimo necessario costituiscono un criterio di differenziazione appro- priato e incontestato. Considera sia la gestione delle superfici sia la detenzione de- gli animali in un'azienda.
Benché il limite USM sia tuttora oggetto di controversia, prevalgono le rivendicazioni a favore di un suo innalzamento nella regione di pianura. Le mozioni Leu (04.3481) e Schwaller (04.3517), ad esempio, chiedono l'innalzamento da 0,5 a 0,6 USM.
La tabella 41 mostra gli effetti di un innalzamento della soglia a 0,5 USM. Dalla ta- bella emerge che l'esclusione delle piccole aziende ha effetti minimi sulla mobilità dei terreni e, quindi, sulla competitività. Le superfici che diventerebbero disponibili sono troppo esigue. Se tutte le aziende agricole ormai escluse nella regione di pia- nura cessassero l'esercizio, quelle rimanenti potrebbero ampliare la loro superficie di circa 0,8 ettari. Inoltre, si può supporre che non pochi gestori troverebbero rime- dio a questa nuova soglia ampliando la superficie della propria azienda oppure affit- tando terreni. Questo fenomeno potrebbe addirittura accrescere temporaneamente la domanda di terreni agricoli. Anche il potenziale di risparmio sarebbe minimo per- ché le superfici interessate, salvo rare eccezioni, sarebbero gestite da aziende al beneficio dei contributi. La soglia per l'ottenimento dei pagamenti diretti va quindi mantenuta al livello attuale. Non vanno neppure modificati i coefficienti USM che sono stati recentemente adeguati nel quadro della PA 2007 e non necessitano quindi di una nuova verifica.
Tabella 41 Effetti di un innalzamento del volume di lavoro minimo neces- sario da 0,25 a 0,5 USM1 > 0,25 USM > 0,50 USM Differenza Regione di pianura (proposta): Numero di aziende 24 112 21 485 -2 627 ha SAU 477 902 456 155 -21 747 Regione collinare e regione di montagna (nessu- na modifica prevista) : Numero di aziende 32 816 28 758 -4 061 ha SAU 549 909 529 951 -19 954 1 Base SIPA 2004: Fonte: UFAG
Altri criteri di esclusione delle aziende a titolo di svago, come reddito minimo prove- niente da un'attività agricola, quota di reddito derivante dall'agricoltura oppure eser- cizio a titolo principale, importo minimo di pagamenti diretti, sono stati discussi e re- spinti in vista delle prospettate semplificazioni e anche per la difficile applicabilità nonché per il maggior onere amministrativo.
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
2.2.2.1.2 Semplificazioni nell'ambito della prova che le esigenze ecolo- giche sono rispettate e mantenimento della prestazione ecolo- gica
Semplificazione nell'ambito del bilancio degli elementi nutritivi
Disciplinamento attuale
Il bilancio degli elementi nutritivi, calcolato secondo il metodo di Suisse-Bilanz, è obbligatorio per la maggioranza delle aziende agricole che forniscono la PER. Con- formemente alle disposizioni dell'ordinanza sui pagamenti diretti, questo bilancio deve essere calcolato ogni anno. Ciò rappresenta un dispendio considerevole sia per le aziende sia per le autorità di controllo. L'obiettivo di Suisse-Bilanz, ossia una concimazione più mirata e una riduzione degli eccessi di elementi nutritivi, è stato per lo più raggiunto. Fra il 1994 e il 2002, le eccedenze di fosforo sono diminuite del
50 per cento circa. Nel 2002, esse ammontavano comunque ancora a 6300 tonnel-
late annue, benché il 98 per cento circa delle aziende abbia fornito la PER. Questo risultato evidenzia che le diverse possibilità di ottimizzare Suisse-Bilanz, metodo complesso dal profilo amministrativo, sono certamente sfruttate, ma che le riserve di fosforo contenute nel suolo continuano ad aumentare in determinate regioni e l'im- piego di elementi nutritivi non è ottimale dal profilo agronomico. La sfida alla quale siamo confrontati consiste quindi nell'eliminare le lacune manifeste dell'attuale si- stema e nel semplificarlo nella misura maggiore possibile.
Proposta di modifica
Si prevede di sostituire il metodo Suisse-Bilanz mediante una chiara restrizione del- le quantità di elementi nutritivi, in chilogrammi, che possono essere sparse per etta- ro di SAU fertilizzabile (limite superiore secondo la legge sulla protezione delle ac- que).
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Figura 46 Impiego di elementi nutritivi limite attuale e limite futuro Disciplinamento attuale: Proposta: UBGF/ha SAU e valore a bilancio limitazione delle quantità (kg) di elementi nutritivi
SB > 110%1 Suisse-Bilanz e rimozio- Rimozione dei concimi a- ne dei concimi aziendali 2 ziendali o piano di conci- >87,5 kg P2O5/ha SB = 110% Suisse-Bilanz (+ ev. ri- mazione adeguato ad ogni mozione dei concimi a- parcella SB = 100% ziendali) Calcolo semplificato del 1,7 - 0,8 UBGF Suisse-Bilanz non richie- < 87,5 kg P2O5/ha2 bilancio per ha SAU sto
1 La quantità di concimi aziendali che può essere sparsa per ettaro ai sensi della LPAc corrisponde alla produzione di elementi nutritivi di 3 UBGF al massimo (graduata in funzione delle zone). In pratica questo limite non riveste alcun ruolo nell'esecu- zione. 2 87,5 kg P2O5 e 262,5 kg N per ha corrispondono alla produzione di elementi nutritivi di 2,5 UBGF (LPAc) e di 2,5 UBG se- condo l'ordinanza sulla terminologia agricola. In futuro, tuttavia, si parlerà soltanto di kg di elementi nutritivi. Ne conseguirà una graduazione in funzione delle zone, conformemente a un rapporto della CDCA « Armonizzazione dell'esecuzione nella protezione delle acque, 1995 ».
Il calcolo di Suisse-Bilanz richiesto ogni anno sarà sostituito da un bilancio semplifi- cato basato su dati strutturali (effettivo di bestiame, superfici in ettari di SAU fertiliz- zabile per zona). L'apporto di concimi sarà computato sulla produzione di elementi nutritivi. La quantità consentita di elementi nutritivi (concimi aziendali e concimi mi- nerali) sarà ormai limitato a 87,5 kg P2O595 e a 262,5 kg Ntot96 al massimo per ettaro di SAU fertilizzabile e per anno. Questi valori si basano sulle disposizioni esecutive in materia di protezione delle acque e sono graduati in funzione delle zone. Le a- ziende i cui valori sono inferiori a quelli summenzionati sono dispensate dall'obbligo di prelevare campioni di suolo. Il rispetto del limite quantitativo sarà verificato nel quadro dei controlli PER ordinari. Le aziende che superano questi valori dovranno dimostrare per mezzo di un piano di concimazione adeguato a ogni parcella97 e a partire dall'analisi del suolo che il loro fabbisogno di fertilizzanti è più elevato, oppu- re garantire la rimozione dei concimi aziendali eccedenti o la loro utilizzazione a scopo energetico in impianti regionali e il loro trattamento come fertilizzanti minerali sostitutivi.
Conseguenze
¾ I controlli effettuati nelle aziende saranno semplificati e si limiteranno alla veri- fica della densità effettiva di animali, della SAU fertilizzabile e dell'apporto di elementi nutritivi.
¾ Grazie alla rinuncia al bilancio degli elementi nutritivi e al prelievo di campioni di suolo, i costi diminuiranno mediamente di 150 franchi all'anno per azienda. Il tenore di fosforo nel suolo sarà sorvegliato anche in futuro applicando il rispet- tivo indicatore agro-ecologico.
95 Per la valorizzazione ottimale dei concimi aziendali le basi per la concimazione nella zona di pianura (GRUDAF, pubblicati in Agrarforschung, giugno 2001) prevedono il valore di 70 kg P2O5 per ha di SAU. 96 Il coefficiente d'utilizzazione del Ntot in Ndisp ammonta a 0,6. Ciò significa che il 60 per cento dell'azoto distri- buito sulla superficie è a disposizione dei vegetali. 97 L'allegato 4.5 numero 3 Osost prevede che gli elementi nutritivi presenti nel terreno siano tenuti in conside- razione all'atto della concimazione.
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
¾ Circa 8 800 aziende che producono concimi aziendali in eccesso dovranno stabilire un piano di concimazione, assicurare la rimozione dei concimi azien- dali o ridurre l'effettivo di bestiame. Questa cifra corrisponde a circa 3 300 a- ziende in più rispetto ad oggi98. Alcune aziende vedranno aumentare l'onere amministrativo e i costi a causa della rimozione dei concimi aziendali. Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti al più presto per il 1° gennaio 2008
Semplificazione delle prescrizioni in materia di avvicendamento delle culture
Disciplinamento attuale
Le aziende con più di tre ettari di superfici coltive aperte devono prevedere almeno quattro colture differenti all'anno. Inoltre, la quota annuale delle superfici coltive oc- cupata dalle colture principali è limitata. Questa restrizione delle quote non impedi- sce un avvicendamento inadeguato. Agli agricoltori viene richiesta maggiore re- sponsabilità personale per quanto concerne la pianificazione dell'avvicendamento delle colture. Questa richiesta è motivata dalle esigenze del mercato nei confronti di determinate colture: prodotti qualitativamente ineccepibili possono infatti essere ot- tenuti soltanto grazie a un avvicendamento corretto dal profilo agronomico.
Proposta di modifica
La restrizione della quota annuale delle colture principali sarà abolita. Sulla base della buona prassi agricola sono stabilite pause minime fra due colture principali dello stesso tipo o della stessa famiglia in aziende con più di tre ettari di superfici coltive aperte. Queste pause saranno ad esempio di un anno fra due specie identi- che di cereali o di mais, di due anni fra le solanacee e di tre anni fra le coltivazioni di barbabietole e quelle sensibili ai funghi del genere Sclerotinia.
Conseguenze
¾ Il disciplinamento riprende i principi della produzione integrata;
¾ il controllo può essere effettuato sulla scorta delle attuali registrazioni; il calcolo delle quote di colture è abolito. Agricoltori e servizi di controllo saranno sgrava- ti;
¾ il disciplinamento è coerente con quello delle label. Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
Prescrizioni semplificate in materia di protezione dei vegetali
Disciplinamento attuale
Nel quadro delle prescrizioni PER concernenti le colture campicole, l'impiego di prodotti fitosanitari sottostà a numerose restrizioni. L'utilizzo di determinati erbicidi in
98 UFAFP, Rapport d’évaluation 2004 « Exécution dans la protection des eaux »
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
pre-emergenza e di granulati è possibile unicamente con un'autorizzazione speciale delle istanze cantonali competenti. Nonostante tutti gli sforzi già profusi per un impiego mirato dei prodotti fitosanitari, talvolta viene rilevata la presenza di residui nei corsi d'acqua o nella falda (rapporto NAQUA dell'UFAFP e dell'UFAEG). Viste le condizioni climatiche che caratterizzano il nostro Paese, per la maggior parte delle colture è indispensabile un minimo di protezione contro le malattie e i parassiti. Dal profilo agronomico, nuove restrizioni dell'impiego non sarebbero per nulla accettate e comporterebbero vantaggi trascurabili. Si potrebbe tuttavia evitare in modo ottimale le perdite di PTP nei corsi d'acqua. La problematica concerne innanzitutto gli erbicidi.
Proposta di modifica
Le misure fitosanitarie devono essere conformi ai principi della produzione integrata e soprattutto vanno tenute in considerazione le soglie nocive. I prodotti fitosanitari omologati in Svizzera sono attualmente oggetto di riesame. In seguito a questa revisione, tutti i prodotti fitosanitari considerati saranno ritenuti equivalenti dal punto di vista ecotossicologico. Le attuali esigenze concernenti l'impiego di erbicidi in pre- emergenza e la scelta dei prodotti fitosanitari saranno quindi superflue. Per contro, occorrerà rafforzare la protezione delle acque predisponendo delle fasce inerbite lungo i corsi d'acqua, le strade e i sentieri al fine di prevenire il dilavamento e l'erosione. Numerosi studi hanno evidenziato il positivo impatto di fasce inerbite predisposte al fine di evitare il convogliamento dei prodotti fitosanitari al di fuori delle particelle coltivate. Le larghezze minime previste per queste fasce inerbite sono di 6 metri lungo le acque superficiali e di 3 m (al posto degli attuali 0,5 m) lungo le strade e i sentieri provvisti di canalizzazioni. Non è stata fissata una data di sfalcio di que- ste fasce inerbite, mentre è vietato l'apporto di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Se gli oneri della compensazione ecologica sono ottemperati, le fasce inerbite pos- sono essere considerate come SCE ai fini della PER e danno diritto ai relativi con- tributi. Questo cambiamento di sistema sarà tuttavia possibile soltanto a conclusione del riesame dei prodotti fitosanitari.
Conseguenze
¾ Flessibilità nella scelta degli erbicidi e nell'organizzazione del lavoro, poiché tutti i prodotti omologati saranno utilizzabili;
¾ l’allargamento delle fasce inerbite permetterà una protezione non soltanto con- tro il dilavamento dei prodotti fitosanitari ma anche contro l'erosione;
¾ gli elementi di questo provvedimento sono facilmente controllabili e misurabili sul terreno. Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
2.2.2.1.3 Semplificazione delle procedure e riduzione dell'onere ammi- nistrativo
Coordinamento dei controlli
Disciplinamento attuale
L'inizializzazione e l'esecuzione degli oneri sanciti in diverse legislazioni come quel- la agricola, quella sulle derrate alimentari e quella veterinaria sono attuate sotto la sorveglianza dei diversi uffici federali o cantonali. D'altro canto, prestazioni supple- mentari nel settore delle label sono fornite ed eseguite da privati. A livello federale le istruzioni in materia di controllo non sono sufficientemente coordinate. Inoltre esse non sono armonizzate con le label private. Ne derivano quindi non soltanto doppioni ma anche lacune nei controlli e un'importante onere amministrativo per tutte le parti interessate.
Proposta di modifica
Per garantire questo coordinamento occorre introdurre nella legge sull'agricoltura un articolo che consente alla Confederazione di coordinare le attività di controllo eserci- tate nelle aziende agricole dalla Confederazione, dai Cantoni e, nella misura del possibile, da organizzazioni private. Questi controlli dovranno essere eseguiti in modo indipendente e competente, tenendo conto del rischio e dei controlli già effet- tuati dagli stessi agricoltori, e dovranno rispettare gli standard internazionali. Il rile- vamento dei dati deve essere coordinato. I dati vanni selezionati per essere messi a disposizione di tutti gli interessati in funzione dei loro compiti.
Conseguenze
¾ I controlli multipli effettuati negli stessi settori, ma anche le lacune constatate nell'esecuzione saranno eliminati;
¾ dopo un periodo introduttivo, l'onere per la Confederazione, i Cantoni, i titolari di label e le aziende agricole diminuirà rispetto a quello attuale;
¾ il rilevamento online dei dati costituisce una base solida per il coordinamento dei controlli. Æ Adeguamento degli articoli 181 e 185 LAgr, armonizzazione delle attività di controllo
Controllo autonomo e controllo esterno sulla base di una classificazio- ne (rating)
Disciplinamento attuale
L'articolo 66 capoverso 4 lettera a OPD prevede che i controlli debbano essere ef- fettuati, in primo luogo, in tutte le aziende che fanno richiesta di contributi per la pri- ma volta, in secondo luogo, in tutte le aziende nelle quali sono state verificate lacu- ne in occasione di controlli effettuati nell'anno precedente e, in terzo luogo, in alme- no il 30 per cento delle aziende scelte a caso.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Proposta di modifica
Le aziende devono elaborare e applicare un piano per il controllo autonomo. Il con- trollo esterno valuta il controllo autonomo e, in base alla valutazione della conformi- tà e di altri criteri, classifica le aziende in determinate classi di rischio (rating) che determinano la frequenza dei successivi controlli esterni. Le aziende che evidenzia- no un rischio minimo, ossia che hanno ottenuto una buona classificazione, saranno controllate almeno ogni cinque anni, mentre quelle che hanno ottenuto una cattiva classificazione saranno controllate più spesso. Tra i criteri di classificazione rientra- no ad esempio:
¾ lacune concernenti le condizioni per ottenere i contributi oppure eventuali in- frazioni delle prescrizioni rilevanti della legge sull'agricoltura o di altre legisla- zioni;
¾ false indicazioni;
¾ intensità e complessità dell'azienda;
¾ partecipazione a programmi privati come l'Eurepgap.
I criteri vengono attualmente messi a punto nell'ambito di un esperimento-pilota e avranno carattere vincolante quando la misura sarà attuata dalla Confederazione.
Conseguenze
¾ Promozione dell'aspetto qualitativo e della responsabilità dei diretti interessati;
¾ migliore accettazione dei controlli;
¾ riduzione del numero di aziende da controllare annualmente e degli oneri con- nessi a questi controlli per l'Amministrazione e le aziende agricole. Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
Controllo della PER e dei programmi etologici da parte di servizi accre- ditati
Disciplinamento attuale
Per quanto riguarda la PER, l'attestazione di un servizio di ispezione accreditato se- condo la norma ISO/IEC 17020 da parte dell'Ufficio federale di metrologia e di ac- creditamento costituisce la prova dell'adempimento. Per quanto attiene ai program- mi SSRA e URA, anche servizi non accreditati possono effettuare controlli. Analo- gamente alla PER, i due programmi etologici costituiscono la base di numerose la- bel private.
Proposta di modifica
Soltanto l'attestazione di un servizio di ispezione accreditato conformemente all’OAccD per il campo d'applicazione corrispondente da parte del Servizio di ac-
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
creditamento svizzero (SAS), secondo la norma ISO/IEC 17020, è considerata co- me prova della conformità della PER e dei programmi etologici SSRA e URA.
Conseguenze
¾ coordinamento garantito con le label private, riconoscimento dei controlli quale base per la label;
¾ aumento della credibilità dei controlli. Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
Riduzione dei pagamenti diretti secondo il quadro stabilito dalla Confe- derazione
Disciplinamento attuale
Conformemente all'articolo 178 della legge sull'agricoltura, l'esecuzione dei paga- menti diretti spetta ai Cantoni, sempreché essa non sia di competenza della Confe- derazione. Nel settore dei pagamenti diretti, i Cantoni eseguono le disposizioni del diritto federale determinante. Dal momento che i Cantoni devono garantire l'esecu- zione dei pagamenti diretti, in occasione dell'applicazione della politica agricola 2002 il Consiglio federale ha deciso di accordare loro anche la piena responsabilità in questo ambito, compresa la competenza di fissare i dettagli delle sanzioni previ- ste. Nelle rispettive direttive (modificate nel gennaio 2005) i direttori cantonali dell'a- gricoltura hanno definito le condizioni per la riduzione dei pagamenti diretti.
Proposta di modifica
Talvolta le direttive concernenti la riduzione dei pagamenti diretti vengono applicate in maniera diversa da un Cantone all'altro, provocando una disparità di trattamento fra gli agricoltori che commettono un'analoga infrazione o evidenziano un'analoga lacuna. Inoltre, il disciplinamento attuale è di per sé vincolante soltanto per le autori- tà amministrative e non per le istanze giudiziarie indipendenti. Per questa ragione occorre che le riduzioni siano stabilite dalla Confederazione e abbiano un carattere vincolante.
Conseguenze
¾ Istruzioni vincolanti anche per le istanze giudiziarie;
¾ miglioramento della parità di trattamento degli agricoltori. Æ Adeguamento dell'articolo 170 LAgr, Riduzione e diniego di contributi Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
Semplificazione della raccolta e della gestione dei dati Per garantire l'esecuzione dei pagamenti diretti, i Cantoni raccolgono dati sui gesto- ri, sulle aziende agricole, sulle superfici gestite e sugli animali detenuti. È determi-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
nante il giorno di riferimento. I dati raccolti sono trasmessi alla Confederazione e gestiti con il sistema SIPA99 .
Parallelamente a ciò, in virtù della legislazione sulle epizoozie, i Cantoni devono an- nunciare alla banca dati sul traffico di animali tutti i detentori di animali a unghia fes- sa (non soltanto le aziende agricole, ma anche i macelli, le aziende d'estivazione, i mercati di bestiame ecc.). Per quanto riguarda i bovini, il controllo del traffico degli animali esige inoltre che i detentori di animali annuncino di volta in volta alla banca dati gli arrivi (comprese le nascite) e le partenze di animali.
Per ridurre l'onere amministrativo degli agricoltori, si prevede di mettere i dati reci- procamente a disposizione degli interessati in questi due settori evitando così i dop- pioni. Questo significa per esempio che la BDTA SA si procura presso il SIPA i dati concernenti l'azienda e il gestore e fornisce di rimando, a partire dai dati esistenti sui bovini, le cifre relative agli effettivi di animali secondo la modalità definita, al fine di permettere il calcolo dei pagamenti diretti. Per questo è essenziale disporre di un registro delle aziende uniforme che possa essere utilizzato sia dalla BDTA SA sia dal SIPA. Una volta registrati nella banca dati sul traffico di animali gli spostamenti di animali delle altre specie di animali a unghia fessa (suini, ovini e caprini), le cifre della BDTA SA concernenti gli effettivi di animali potranno servire per il calcolo dei pagamenti di- retti per queste specie di animali. La prevista introduzione dell'obbligo di notifica alla banca dati del traffico di animali per gli spostamenti a scopo di estivazione potrebbe servire quale base per il versamento dei contributi di estivazione.
L'esecuzione dei pagamenti diretti spetta ai Cantoni che ne avranno la competenza anche in futuro. Al fine di semplificare i compiti amministrativi degli agricoltori, l'U- FAG deve poter contare sulla stretta collaborazione dei Cantoni ed esaminerà con essi la possibilità di avviare un progetto comune. Per l'UFAG è prioritario semplificare i compiti amministrativi a livello di aziende agri- cole. Un gruppo di lavoro ha quindi esaminato diverse possibilità tecniche ed ha e- laborato un modello, in base al quale si prevede di mettere i dati raccolti a disposi- zione dei fornitori e degli utilizzatori di dati (agricoltori, Cantoni, organizzazioni di controllo ecc.), in funzione delle necessità e dei compiti rispettivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati. L'accesso selettivo ai dati sarà uniformato a livello federale. Dal profilo tecnico, è possibile completare i dati con un riferimento spaziale e visualizzarli mediante un sistema di informazione geografica.
Un'altra soluzione prospettata potrebbe essere la creazione di un portale Internet che permetta a tutti gli interessati di accedere direttamente ai dati per la cui consul- tazione sono autorizzati. Ogni utente otterrebbe dal sistema centralizzato le indica- zioni necessarie e aggiornerebbe direttamente nel sistema i dati di sua competenza. Questo significa per esempio che gli agricoltori possono inserire personalmente i lo- ro dati, che i Cantoni garantiscono la plausibilità dei dati in questo sistema, che le organizzazioni di controllo ottengono dal sistema o si vedono attribuire da quest'ul- timo i dati necessari per il loro mandato di controllo e che, dal canto loro, inviano di- rettamente al sistema i risultati dei loro controlli. Gli utenti successivi, come le orga- nizzazioni di label, potrebbero beneficiare dei risultati di questi lavori riducendo no-
99 Sistema di informazione sulla politica agricola; banca dati dell’UFAG per l'amministrazione dei pagamenti di- retti.
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
tevolmente o eliminando il proprio carico di lavoro connesso alla raccolta dei dati e potrebbero contribuire così a una riduzione generale dei costi.
Un sistema globale permetterebbe di utilizzare efficacemente i dati, rilevati una sola volta, nonché i risultati di lavori favorendo in generale la creazione di una base di dati uniforme e standardizzata. Inoltre, con questo sistema l'onere lavorativo causa- to dagli adeguamenti diminuirebbe notevolmente rispetto al sistema decentralizzato attuale. Un'architettura modulare favorirebbe inoltre la connessione con altri sistemi d'informazione (federali), riducendo così l'onere lavorativo dovuto all'eventuale uti- lizzazione di interfacce, e accrescerebbe i vantaggi.
Per ancorare queste intenzioni nel nostro sistema giuridico, è necessario completa- re la base legale formale che figura nell'articolo 185 aggiungendo i capoversi 5 e 6. Altri adeguamenti della legge sull'agricoltura e della legge sulle epizoozie non sono necessari. Occorre tuttavia prevedere numerosi adeguamenti più o meno importanti a livello di ordinanze, segnatamente quella sui dati agricoli, quella concernente la banca dati sul traffico di animali, quella sulla terminologia agricola, (valori UBG semplificati), quella sui pagamenti diretti, quella sui contributi nella campicoltura, quella sui contributi d'estivazione e quella sulla qualità ecologica per tutto ciò che at- tiene alla presentazione delle richieste, al calcolo dei contributi in base ai dati della BDTA nonché alle modalità di pagamento dei contributi. Conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD ; RS 235.1), il Consiglio federale definirà nel dettaglio a livello di ordinanza, fra l'altro, la responsabilità per la protezione dei dati, il rilevamento, la registrazione, la trasmissione e l'utilizzazione dei dati nonché i diritti di accesso. Æ Adeguamento dell'articolo 185 LAgr, rilevamento dei dati mediante un sistema gestito centralmente Æ Adeguamento dell'ordinanza sui dati agricoli al più presto per il 1°gennaio 2008 Æ Adeguamento dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali al più presto per il 1° gennaio 2008 Æ Adeguamento dell'ordinanza sulla terminologia agricola al più presto per il 1 gennaio 2008 Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti al più presto per il 1° gennaio 2008 Æ Adeguamento dell'ordinanza sui contributi nella campicoltura al più presto per il 1° gennaio 2008 Æ Adeguamento dell'ordinanza sui contributi d'estivazione al più presto per il 1° gennaio 2008 Æ Adeguamento dell'ordinanza sulla qualità ecologica al più presto per il 1°gennaio 2008
2.2.2.2 Pagamenti diretti generali
La figura 47 mostra il sistema dei pagamenti diretti generali. Essi comprendono, da una parte, i contributi versati per l'insieme della superficie agricola utile e, dall'altra, i contributi riservati alla regione collinare e a quella di montagna. Si prefiggono di ga- rantire la gestione e la cura dell'intera superficie agricola e di considerare le difficol- tà di gestione nella regione collinare e in quella di montagna.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
D'altro canto, si possono distinguere i contributi direttamente connessi alla superfi- cie e quelli connessi alla detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. I contributi connessi agli animali sono versati unicamente per quelli che possono essere nutriti con foraggio prodotto dall'azienda stessa. In questo senso sono anch'essi vincolati alla superficie.
Figura 47 Sistema dei pagamenti diretti generali
Attribuzione: Superficie Animali
Campo di applicazione:
Tutte le zone Contributi di superficie Contributi UBGFG1
Regione collinare e di Contributi di declività Contributi DACD2 montagna
1 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo 2 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione
Questo sistema si è rivelato efficace e viene pertanto mantenuto. Di seguito, ne presentiamo i dettagli. Le modifiche proposte non implicano modifiche della legge in quanto sono disciplinate a livello di ordinanza.
2.2.2.2.1 Superficie e animali che consumano foraggio grezzo: base di calcolo immutata Si prevede di mantenere l'attuale sistema dei pagamenti diretti generali con contri- buti vincolati alla superficie e contributi vincolati agli animali. Durante le discussioni esplorative in vista della Politica agricola 2011, sono state chieste e discusse diver- se modifiche fondamentali per quanto riguarda i parametri di riferimento per l'attri- buzione dei pagamenti diretti. Mentre gli ambienti agricoli propongono di considera- re il lavoro (unità standard di manodopera) come parametro di riferimento, gli am- bienti vicini all'economia criticano i contributi vincolati agli animali e chiedono un si- stema di retribuzione che comprenda unicamente un contributo di superficie unita- rio.
Le considerazioni seguenti spiegano le ragioni per le quali occorre scartare ambe- due le rivendicazioni fra loro contrastanti.
Nessun contributo per unità standard di manodopera I contributi per unità standard di manodopera (contributi USM) sono stati esaminati nel quadro della Politica agricola 2007 e messi in discussione in occasione della consultazione effettuata all'epoca. La maggioranza dei Cantoni e delle organizza- zioni consultate si è detta contraria all'introduzione di questo nuovo tipo di paga- mento diretto.
Vincolare i pagamenti diretti all'USM comporterebbe una diminuzione degli altri con- tributi (come i contributi di superficie) a causa del preventivo limitato. I fautori di questa soluzione si aspettano che la riduzione dei contributi di superficie rilanci il mercato dei terreni agricoli favorendo così opportunità di crescita. Essi ritengono
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
che numerosi agricoltori attivi a titolo accessorio nel settore primario continuano a gestire direttamente le loro superfici agricole soltanto perché beneficiano dei contri- buti di superficie.
La fondatezza di questa affermazione è tutta da dimostrare. Essa è contraddetta piuttosto dal fatto che dall'introduzione dei pagamenti diretti nel 1992, i prezzi dei terreni agricoli e degli affitti sono diminuiti sull'insieme del territorio nazionale, a di- mostrazione che, nel complesso, la forte domanda di terreni agricoli non si spiega tanto con i criteri di ripartizione dei pagamenti diretti ma piuttosto con l'ampiezza del sostegno concesso dallo Stato. Per quanto riguarda i terreni agricoli, esso è l'unico fattore fisso a lungo termine, mentre l'impiego della manodopera e del capitale si adeguano al cambiamento delle condizioni quadro. Per questa ragione il sostegno concesso all'agricoltura, sotto qualsiasi forma, incide sul mercato dei terreni agricoli.
L'introduzione di un contributo USM lascia piuttosto supporre che il sostegno all'a- gricoltura sarebbe maggiore di quello attuale per le buone superfici agricole e mino- re per le terre con un rendimento marginale o per le superfici di compensazione ecologica, la cui gestione richiede minore manodopera. La domanda di buoni terreni agricoli aumenterebbe di conseguenza.
Un altro argomento evidenzia che, nonostante il principio della retribuzione delle prestazioni mediante i pagamenti diretti, attualmente non sono retribuite tanto le prestazioni (lavorative) fornite dall'agricoltura ma piuttosto sono eccessivamente in- coraggiate i metodi di gestione che necessitano di poco lavoro come le superfici di compensazione ecologica.
A ciò si deve controbattere che i pagamenti diretti retribuiscono non tanto la presta- zione lavorativa fornita dagli agricoltori ma piuttosto le prestazioni di interesse gene- rale sancite dalla Costituzione. Queste prestazioni risultano innanzitutto dalla ge- stione delle superfici e non direttamente dal volume di lavoro.
L’unità standard di manodopera è calcolata moltiplicando le superfici e il numero di animali per i coefficienti USM. Essa non si distingue quindi fondamentalmente dal sistema attuale che comprende i contributi vincolati alle superfici e quelli vincolati agli animali; il calcolo basato sull'onere lavorativo modificherebbe unicamente la ponderazione fra le differenti categorie di animali e di superfici. Questo sistema sa- rebbe tuttavia molto più complicato e meno trasparente. Nel calcolo dei contributi USM, la presa in considerazione degli animali da reddito che non consumano fo- raggio grezzo, come i suini e il pollame, sarebbe inoltre problematica poiché i settori aziendali che attualmente esistono senza beneficiare di contributi complementari da parte dello Stato, otterrebbero così un sostegno.
L'introduzione di un contributo USM comporterebbe una ridistribuzione dei fondi in seno all'agricoltura. I rami aziendali che necessitano di molta manodopera e che devono attualmente farcela con relativamente pochi pagamenti diretti, sarebbero notevolmente avvantaggiati (come la produzione di ortaggi, la viticoltura o l'alleva- mento di suini). D'altro canto, i rami aziendali che necessitano di poca manodopera perderebbero una parte notevole dei pagamenti diretti (come le superfici di com- pensazione ecologica o l'agricoltura di montagna caratterizzata da erbai). Una tale ridistribuzione indesiderata dei fondi sarebbe fortemente contestata dagli ambienti agricoli e sarebbe in contrapposizione con gli obiettivi ecologici stabiliti. Per quanto riguarda il fabbisogno di manodopera, le aziende di medie dimensioni dedite alla
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
produzione di latte occupano una posizione intermedia e non otterrebbero quindi né maggiori né minori pagamenti diretti con i contributi USM.
Mantenimento dei contributi vincolati agli animali Come già evidenziato nella situazione iniziale, il sistema dei pagamenti diretti gene- rali si compone attualmente di contributi che sono direttamente o indirettamente vin- colati alla superficie. Il contributo UBGFG può essere designato come un contributo indirettamente vincolato alla superficie poiché versato unicamente per gli animali per i quali l'azienda dispone di una base foraggiera propria. Nella regione di pianu- ra, quindi, al massimo due UBGFG per ettaro di erbaio danno diritto a contributi. Questo valore, graduato in funzione delle zone, scende a 0,8 UBGFG per ettaro di erbaio nella zona di montagna IV.
Un altro notevole vantaggio di un sistema fondato su contributi vincolati agli animali consiste nell'incoraggiare, per il tramite dei contributi UBGFG, la valorizzazione in loco – in cicli chiusi – del foraggio grezzo.
Una tale promozione della detenzione di animali basata su foraggi grezzi genera un valore aggiunto e contribuisce all'insediamento decentralizzato. A ciò si aggiunge il fatto che con il riorientamento della politica agricola nel corso dell'ultimo decennio - introduzione del sistema dei pagamenti diretti e diminuzione concomitante dei prezzi dei prodotti agricoli -, gli incentivi economici si sono spostati verso la funzione di cu- ra del paesaggio, poco bisognosa di manodopera. Questo spostamento si rafforzerà ulteriormente con il proposto sviluppo della politica agricola. L'abolizione dei paga- menti diretti vincolati agli animali accelererebbe sensibilmente questa tendenza pro- vocando un crollo del valore della produzione agricola e una diminuzione delle quo- te di mercato. Non bisogna sottovalutare inoltre l'importante ridistribuzione dei mezzi che compor- terebbe l'abolizione dei contributi vincolati agli animali. Tradizionalmente, la superfi- cie delle aziende è inferiore nelle regioni in cui viene praticato l'allevamento intensi- vo di animali. Queste regioni riceverebbero contributi notevolmente inferiori rispetto a oggi. Una tale ridistribuzione non sarebbe socialmente sostenibile.
2.2.2.2.2 Contributo unico per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo Secondo l'articolo 73 della legge sull'agricoltura, la Confederazione versa contributi per la detenzione di animali da reddito basata su foraggi grezzi per promuovere e salvaguardare la competitività della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi nonché un’utilizzazione globale delle superfici agricole, in particolare median- te erbai. Per quanto riguarda le aziende che producono latte, il Consiglio federale può ridurre i contributi in funzione del latte commercializzato e tenuto conto dei mezzi finanziari impegnati per il sostegno del mercato lattiero. È per questa ragione che l'effettivo che dà diritto ai contributi è ridotto attualmente di una UBGFG per
4400 chilogrammi di latte commercializzato.
La produzione lattiera beneficia della riattribuzione dei mezzi provenienti dal soste- gno del mercato. Tuttavia, si prevede di ridurre sensibilmente il sostegno del merca- to nel settore lattiero in due tappe e di mantenere unicamente il supplemento per il latte trasformato in formaggio, ma a un livello nettamente più basso (cfr. n.
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
2.1.2.2.2). Nei contributi UBGFG si potrà quindi rinunciare alla deduzione per il latte commercializzato che è stata menzionata in precedenza. Dopo lo smantellamento del sostegno del mercato lattiero, la detenzione di animali che consumano foraggio grezzo potrà beneficiare di un sostegno paritetico sotto forma di un contributo uni- forme. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio compenserà parzialmente la protezione alla frontiera che varia a seconda del tipo di latticino.
Conformemente alle decisioni adottate nel quadro della Politica agricola 2007, nel
2007 si prevede – contemporaneamente al trasferimento ai pagamenti diretti dei
mezzi destinati al sostegno del mercato del latte - di versare in un primo tempo un contributo di circa 200 franchi per le unità di bestiame grosso interessate dalla de- duzione per il latte commercializzato. La seconda tappa è prevista nel 2009. A parti- re da quella data, un contributo unico di 600 franchi per UBGFG sarà fissato nei li- miti dei mezzi disponibili dopo la riattribuzione dei fondi. Sarà così garantito il soste- gno paritetico delle produzioni di latte e di carne.
In seguito a questa armonizzazione, nel 2009 le due categorie attuali di contributi saranno raggruppate. Per ragioni storiche, attualmente i bovini, gli animali di specie equina, i bisonti, le capre lattifere e le pecore lattifere danno diritto a contributi più elevati in confronto alle altre capre e alle pecore nonché ai cervi, ai lama e agli al- paca. Tuttavia, tutti gli animali che consumano foraggio grezzo forniscono nella stessa misura la prestazione sostenuta in virtù del mandato legale. Gli importi diffe- renti dei contributi, inoltre, influenzano in modo diseguale la competitività e incidono quindi notevolmente sul mercato. Per ragioni di semplificazione, pertanto, in futuro si prevede di applicare le stesse aliquote a tutti gli animali da reddito che consuma- no foraggio grezzo. La base legale per l'attuazione delle misure proposte è già contenuta nell'attuale ar- ticolo 73. La forte riduzione del sostegno del mercato lattiero non rende più neces- saria la riduzione dei contributi accordati alle aziende che producono latte in funzio- ne del latte commercializzato e tenuto conto dei mezzi finanziari impiegati per il so- stegno del mercato lattiero. Per questa ragione si prevede di abrogare l'articolo 73 capoverso 5 lettera d con probabile effetto dal 1° gennaio 2009. Æ Adeguamento dell'articolo 73 capoverso 5 lettera d, La possibilità di ridurre i contributi UBGFG in funzione del latte commercializzato sarà abrogata. Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2007 e per il 2009
2.2.2.2.3 Riduzione del contributo generale di superficie A causa dei limitati mezzi finanziari si rende necessario ridurre di 100 franchi circa il contributo generale di superficie a partire dal 1° gennaio 2008. Il peso delle misure di risparmio sarà così ripartito uniformemente su tutta la superficie agricola utile. Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
2.2.2.2.4 Aumento del contributo supplementare per i terreni aperti Per i terreni aperti e le colture perenni attualmente è versato un contributo di super- ficie più alto di 400 franchi (contributo supplementare). Introdotto nel 2001, esso ha permesso di portare a compimento il processo di dissociazione della politica dei prezzi dalla politica dei redditi per quanto riguarda le colture aperte (riduzione del
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
prezzo-soglia di 5 franchi per 100 kg di foraggio con effetto il 1° luglio 2001). Con- formemente all'articolo 72 della legge sull'agricoltura, con il versamento di questo contributo supplementare si intende garantire nella campicoltura la parte delle pre- stazioni di interesse generale che non è più possibile indennizzare mediante il prez- zo a causa della riduzione del prezzo-soglia e della liberalizzazione del mercato dei cereali.
Dal momento che il contributo generale è destinato alle superfici gestite a scopo a- gricolo, erbai esclusi, e che i contributi sono versati soltanto se le esigenze ecologi- che richieste sono rispettate, nessuna modifica è stata apportata alla classificazione dei contributi di superficie in quanto provvedimento nel quadro della "greenbox". Dal punto di vista del diritto OMC e nell'ottica di un orientamento statale minimo della produzione ciò non crea alcun problema. A livello di orientamento o di incoraggia- mento della produzione, l'impatto sul disciplinamento attuale del mercato dei cereali è nullo a causa della riduzione dei prezzi-soglia.
Nel quadro della prossima diminuzione della protezione alla frontiera o della ridu- zione dei prezzi-soglia (7 franchi per 100 kg dal 2009) per i cereali nonché della limi- tazione delle misure di sostegno per le altre colture campicole, la retribuzione delle prestazioni di interesse generale subirà una diminuzione. A parziale compensazione si prevede di aumentare di 200 franchi il contributo supplementare per un importo totale di 600 franchi per ettaro di terreni aperti e di colture perenni.
Per le colture che sarebbero minacciate dalla prevista abolizione dei contributi all'e- sportazione e alla trasformazione (semi oleosi, barbabietole da zucchero, patate da semina), sarà introdotto un contributo per le colture speciali come misura di soste- gno nella campicoltura, analogamente agli attuali contributi di coltivazione (cfr. n. 2.1.4.2.5). Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2009
2.2.2.2.5 Aliquote più elevate per la detenzione di animali in condizioni difficili di detenzione (contributo DACD) I contributi DACD servono a compensare le condizioni difficili di produzione nelle quali devono operare gli allevatori della regione di montagna e collinare. Per avere diritto a questi contributi gli agricoltori devono gestire almeno un ettaro di superficie agricola utile nella regione collinare o di montagna e detenere almeno una UBGFG. Insieme ai contributi di declività, i contributi DACD costituiscono la struttura portante delle misure di incentivazione a favore dell'agricoltura collinare e di montagna. Nel 2004, circa 285 milioni di franchi sono stati concessi come contributi DACD e 95 mi- lioni come contributi di declività.
I contributi DACD sono uno strumento di sostegno particolare a favore dei detentori di bestiame che operano nella regione di montagna al fine di compensare la ridu- zione del sostegno del mercato nel settore dell'economia animale. Essi permettono di concedere un sostegno diretto e mirato all'agricoltura collinare e di montagna. Per questo motivo si propone di uniformare il contributo UBGFG e di aumentare i contri- buti DACD. L'aumento previsto di circa 70 milioni di franchi nel 2009 porterebbe l'importo totale di questi contributi a 360 milioni di franchi all'anno.
Questo aumento consentirebbe anche di far fronte agli inconvenienti derivanti, per la regione di montagna, dalla soppressione dei contingenti supplementari in relazio-
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
ne all'abolizione del contingentamento lattiero. Misure speciali tese a favorire gli a- gricoltori di pianura che affidano l'allevamento del loro bestiame giovane a contadini operanti nella regione di montagna diventano pertanto superflue e l'attuale sistema dei pagamenti diretti può essere mantenuto in modo semplice e trasparente.
Attualmente, i contributi DACD sono limitati a 20 UBGFG per azienda. Questo tetto massimo tende a frenare l'evoluzione strutturale e a penalizzare le aziende gestite a titolo principale che detengono generalmente più di 20 UBGFG. Per le aziende inte- ressate, soltanto una parte degli inconvenienti derivanti dal luogo o delle difficoltà di produzione è compensata in rapporto all'effettivo di animali. Nell'ambito del pacchet- to di ordinanze 2011, è prevista la sostituzione del limite per azienda mediante un limite dei contributi (incentivo massimo) per ettaro di erbaio applicato ai contributi UBGFG (cfr. tabella 42). La detenzione di animali sarà così maggiormente vincolata alla base foraggiera propria dell'azienda, favorendo lo sviluppo dell'agricoltura e- stensiva nelle regioni caratterizzate da un'elevata densità di animali. Occorre ricor- dare che circa 5800 aziende perderanno attorno a 4,1 milioni di franchi di contributi DACD a causa dell'introduzione del limite dei contributi in sostituzione dell'attuale limite DACD. La serie di misure menzionate nelle tabelle 42 e 43 si sovrappone tut- tavia a questo effetto.
Un calcolo statico basato sui dati aziendali e strutturali del 2003 consente di valuta- re le conseguenze dei cambiamenti introdotti con la PA 2011 per la regione collinare e la regione di montagna. Le nuove aliquote dei contributi DACD riportate nella ta- bella 42 sono state definite in base a questo calcolo. La tabella 43 mostra le conse- guenze che ne risultano.
Tabella 42 Nuove aliquote per i contributi DACD e limite dei contributi per ettaro d'erbaio Zona Vecchie Nuove Vecchio limite Nuovo limite aliquote: aliquote: dei contributi dei contributi Fr. / UBGFG Fr. / UBGFG UBG / azienda UBGFG / ha d'erbaio Zona collinare 260 310 20 1,6 Zona di montagna I 440 450 20 1,4 Zona di montagna II 690 740 20 1,1 Zona di montagna III 930 1 080 20 0,9 Zona di montagna 1 190 1 300 20 0,8 IV
Per valutare gli effetti del trasferimento ai pagamenti diretti dei fondi provenienti dal sostegno del mercato lattiero, la riduzione probabile di 272 milioni di franchi è stata divisa per 3,384 milioni di tonnellate di latte, ciò che corrisponde a un importo di 8,04 centesimi per chilogrammo di latte. Considerata una produzione di latte com- mercializzato che ammonta a 1,468 milioni di tonnellate nella regione collinare e di montagna, la diminuzione del sostegno del mercato lattiero è complessivamente di 118 milioni di franchi. La riduzione dei contributi di superficie, dell'ordine di 100 fran- chi per ettaro, comporta una diminuzione del sostegno pari a 55 milioni di franchi. Per contro, il sostegno relativo ai contributi UBGFG aumenta di 126 milioni di fran- chi. Inoltre, i contributi DACD aumentano di 70 milioni di franchi. Sulla base di que- sto calcolo statico (tabella 43) e tenuto conto dell'aumento dei contributi di estiva- zione (cfr. n. 2.2.2.3.2), la regione collinare e la regione di montagna ottengono glo- balmente un maggior sostegno di 34 milioni di franchi. Non si è tenuto conto dell'ef-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
fetto del calo del prezzo del foraggio complementare riconducibile alla riduzione dei prezzi-soglia.
Tabella 43 Modifica della struttura del sostegno nella zona collinare e nel- la zona di montagna1 Zona Adeguamento Adeguamento Adeguamento Adeguamento Totale del sostegno del contributo dei contributi dei contributi del mercato di superficie UBGFG DACD lattiero in milioni di fr. in milioni di fr. in milioni di fr. in milioni di fr. in milioni di fr. Zona collinare -41 -14 +53 +12 +10 Zona di montagna I -35 -12 +43 +12 +8 Zona di montagna II -31 -15 +31 +22 +7 Zona di montagna III -8 -9 0 +17 0 Zona di montagna IV -3 -5 0 +7 -1 Totale -118 -55 +127 +70 +24 1 Calcolo statico fondato sui dati strutturali 2003; sono considerati soltanto gli adeguamenti nell'ambito del sostegno del mer- cato lattiero e dei pagamenti diretti generali Fonte: UFAG
La valutazione dell'aumento differenziato dei contributi in funzione delle zone richie- de un approccio globale. Occorre anche considerare che la parte delle aziende che produce latte è più importante nella zona collinare e nelle zone di montagna inferiori che non nelle zone di montagna superiori. Queste aziende sono state maggiormen- te toccate dalla diminuzione del sostegno del mercato lattiero nell'ambito della Poli- tica agricola 2007 e lo saranno anche in futuro in caso di riduzione del prezzo del latte. Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2009
2.2.2.3 Pagamenti diretti ecologici ed etologici
Nell’ambito dell’ecologia e dell’etologia si mantiene il modello proposto che prevede prescrizioni, condizioni e obblighi di legge relativi a tutti i pagamenti diretti nonché programmi ecologici ed etologici facoltativi. Le prescrizioni di legge e le condizioni e gli oneri applicabili ai pagamenti diretti garantiscono uno standard minimo nel setto- re ecologico. I programmi ecologici ed etologici facoltativi servono a promuovere prestazioni speciali del settore primario. Fanno parte di questi programmi:
¾ i contributi ecologici, volti a promuovere le superfici di compensazione ecologi- ca, la produzione estensiva di colza e cereali e l’agricoltura biologica;
¾ i contributi per la qualità ecologica (OQE), volti a promuovere una speciale qualità ecologica e l'interconnessione regionale delle superfici di compensa- zione ecologica;
¾ le indennità secondo l’articolo 62a della legge sulla protezione delle acque, con cui vengono protetti bacini idrici sotterranei sensibili che presentano pro- blemi legati a nitrati, fosfati o prodotti fitosanitari;
¾ i contributi d’estivazione, che sostengono il mantenimento della gestione delle alpi e
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
¾ i contributi etologici, che promuovono la stabulazione particolarmente rispetto- sa degli animali e la loro uscita regolare all’aperto.
2.2.2.3.1 Aumento dell’efficienza nell'ambito della compensazione eco- logica
Disciplinamento attuale
Per avere diritto ai pagamenti diretti, un’azienda agricola deve destinare il 7 per cen- to (o il 3,5% in caso di colture speciali) della sua superficie agricola utile a superfici di compensazione ecologica. Può scegliere tra 16 diversi tipi.
Con la compensazione ecologica s’intende preservare e, se possibile, ingrandire lo spazio vitale destinato alla flora e alla fauna autoctone nelle zone agricole. Dalla va- lutazione dei provvedimenti risulta che l’obiettivo è stato raggiunto soltanto in parte. Dal 2001 la qualità e l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica so- no state promosse anche mediante l’ordinanza sulla qualità ecologica (OQE).
Proposta di modifica
Per semplificare la misura e aumentarne l’efficienza occorre accorciare l’elenco de- gli elementi computabili nella PER. Elementi meno diffusi come fasce di colture e- stensive in campicoltura, siepi senza margine erboso, sentieri e alberi isolati vengo- no stralciati. I contributi per prati sfruttati in modo poco intensivo, che hanno un utile ecologico limitato, sono soppressi, mentre i contributi per elementi pregiati come siepi con margine erboso o margini dei campi sono aumentati. Sarà introdotto ex novo un contributo per margini100. L’indennizzo di ulteriori elementi qualitativamente pregiati, come pascoli sfruttati in modo estensivo o superfici viticole con un'elevata biodiversità, sarà rafforzato. Una parte del sostegno destinato al concentrato di frut- ta e di succo di frutta sarà trasferito in pagamenti diretti supplementari a favore di alberi da frutto ad alto fusto nei campi nell’ambito di progetti di interconnessione (cfr. n. 2.1.5.2).
Conseguenze
¾ Il numero dei diversi elementi ecologici viene ridotto semplificando così i con- trolli;
¾ i contributi sono erogati in misura maggiore per superfici per le quali si possa dimostrare che contribuiscono a mantenere e a promuovere la biodiversità;
¾ l’importanza della OQE aumenta, le opportunità di partecipare attivamente a li- vello regionale e il cofinanziamento regionale acquisiscono un peso maggiore. Æ Adeguamento dell’ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008 Æ Adeguamento dell’ordinanza sulla qualità ecologica per il 1° gennaio 2008
100 I margini sono associazioni permanenti ricche di specie, a forma di striscia, che vengono falciati soltanto una volta ogni uno o due anni, lungo campi, prati, pascoli, sentieri, fossati o boschetti.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.2.2.3.2 Aumento dei contributi di estivazione Lo smantellamento del sostegno del mercato nel settore lattiero interessa anche l’economia alpestre. Da qui la proposta di trasferire una parte delle risorse destinate al sostegno del mercato lattiero ai pagamenti diretti per aumentare i contributi di e- stivazione. Sono previsti ulteriori 10 milioni di franchi all’anno cosicché dal 2009 sa- ranno disponibili complessivamente 100 milioni di franchi. Ciò consentirà di garanti- re, anche in futuro, la protezione e la cura del paesaggio colturale nella regione d’estivazione. Æ Adeguamento dell’ordinanza sui contributi d’estivazione per il 1° gennaio 2009
2.2.2.3.3 Allineamento dei contributi SSRA per l’ingrasso di pollame I contributi SSRA accordati per l’ingrasso di pollame saranno allineati a quelli desti- nati all’allevamento di ovaiole. L’aumento, tuttavia, è subordinato a una condizione: gli ingrassatori di pollame sono tenuti a installare posatoi adatti alla specie per ga- rantire il benessere degli animali. Le risorse necessarie provengono dal trasferimen- to dei mezzi di sostegno del mercato al settore aviario. Æ Adeguamento dell’ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
2.2.2.3.4 Riduzione dei contributi per la coltivazione estensiva Mantenere al livello attuale i contributi per la coltivazione estensiva mentre i ricavi dei produttori di cereali e colza stanno diminuendo incoraggerebbe in modo ecces- sivo la produzione estensiva. Per evitarlo, si prevede di ridurre in modo appropriato il contributo per la coltivazione estensiva e, contemporaneamente, la protezione alla frontiera (cfr. n. 2.1.4.2.3). Æ Adeguamento dell’ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2009
2.2.2.3.5 Soppressione del contributo URA per bisonti e cervi Le esigenze poste dal programma URA per bisonti e cervi corrispondono alle pre- scrizioni in materia di protezione animale che tutti i detentori di animali devono ot- temperare. Non rappresentano, quindi, una forma di produzione particolarmente ri- spettosa degli animali (art. 76 cpv. 1 LAgr). I rispettivi contributi, perciò, sono sop- pressi. Æ Adeguamento dell’ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
2.2.2.4 Gestione sostenibile delle risorse naturali
Per rispondere agli obiettivi della sostenibilità, in futuro occorre migliorare la gestio- ne delle risorse naturali mantenendo riserve minime e perfezionare l’efficienza dell’impiego delle risorse nella produzione agricola, a complemento della PER, della OQE e dell’articolo 62a LPAc. Si tratta in particolare di migliorare l’impiego di ener- gia, la gestione del concime aziendale, l’utilizzazione del suolo adatta al luogo, l’impiego dei mezzi di produzione e il mantenimento della biodiversità mediante una gestione sostenibile. L’efficienza sarà aumentata promuovendo una rapida adozione di innovazioni tecniche e organizzative nella pratica.
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
Il potenziale di miglioramento si trova in diversi settori a seconda delle condizioni naturali e della struttura agricola di una specifica regione (produzione animale, campicoltura, colture speciali ecc.) o a seconda del prodotto (patate, latte, carne ecc.) ed è determinato, com’è logico, dagli stessi interessati. La base è rappresenta- ta da pianificazioni cantonali e regionali, dalle conoscenze esistenti sul posto e dai bisogni della regione o di un settore specifico compresi in una gamma di obiettivi stabiliti dalla Confederazione. Dei piani che occorre osservare fanno parte, tra l’altro, quelli concernenti le misure di protezione dell’aria decisi dai Cantoni, i quali hanno la possibilità di applicare il programma di realizzazione degli stessi. Un ente responsabile regionale o specifico del settore elabora un progetto e assume la re- sponsabilità di realizzare le misure previste.
Punti fondamentali del modello proposto relativo al programma di gestione sostenibile delle risorse naturali
¾ Necessità di intervento a livello di una regione o di un prodotto provata in uno o più dei seguenti obiettivi: o aumentare l’efficienza dell’azoto o aumentare l’efficienza del fosforo o ridurre gli effetti sull’ambiente dovuti all’impiego di prodotti fitosanitari o nessuna erosione visibile e misurabile o aumentare l’efficienza dell’energia o mantenere e gestire in modo sostenibile la biodiversità ¾ Armonizzazione delle misure regionali / specifiche dei singoli settori nell’ambito dell’ecologia ¾ Convenzione tra la Confederazione e l’ente responsabile privato o pubblico ¾ Convenzioni facoltative tra l’ente responsabile e gli agricoltori ¾ Compartecipazione finanziaria della Confederazione alle misure tecniche, alla direzione e all’amministrazione del programma
Processo
Nell’ambito di un processo di pianificazione e di decisione l’ente responsabile elabo- ra, assieme agli interessati, le basi necessarie per presentare una domanda di con- tributi alla Confederazione. La domanda comprende gli elementi seguenti:
¾ definizione della zona (delimitazione geografica) o del settore; ¾ confronto tra lo stato attuale e gli obiettivi da raggiungere per l’area / il settore in base agli obiettivi parziali definiti, alle pianificazioni esistenti e alle cono- scenze a disposizione in loco; ¾ catalogo delle misure orientato agli obiettivi e concordato con i gestori; ¾ stima dei costi e finanziamento; ¾ pianificazione della realizzazione e regolamento delle competenze; ¾ parere dei Cantoni in caso di progetti regionali.
L’ente responsabile presenta quindi alla Confederazione una domanda di sostegno finanziario. L’Ufficio federale dell’agricoltura ne esamina l'adeguatezza dal profilo materiale e gli aspetti finanziari coinvolgendo l’UFAFP, che valuta l’efficacia ecolo-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
gica, e, se del caso, altri uffici. Se le condizioni sono adempiute, l’Ufficio federale dell’agricoltura garantisce il sostegno finanziario per l’esecuzione del progetto e del- le misure.
Dopo il via libera della Confederazione occorre introdurre nel processo di realizza- zione e di esecuzione le analisi e le misure pianificate. L’ente responsabile pattuisce quindi in un contratto con i gestori interessati e/o i proprietari fondiari le misure ne- cessarie e i contributi. Esso presenta ogni anno il conteggio per ogni singolo proget- to all’UFAG, che gli invia il contributo federale.
In un breve rapporto periodico l’ente responsabile illustra lo stato della realizzazione e presenta eventuali proposte di modifica risultanti dalla concretizzazione di elemen- ti nel corso del progetto o da sviluppi imprevisti. L’ente responsabile è soggetto alla vigilanza della Confederazione che verifica la contabilità annuale e i rapporti ed ef- fettua prove. L’esame dal profilo materiale delle misure proposte, la compartecipazione finanzia- ria, il pagamento dei contributi effettuato in funzione dello stato della realizzazione e il controllo da parte della Confederazione garantiscono che i contributi siano impie- gati a buon fine.
Contributi
I contributi della Confederazione sono versati all’ente responsabile sulla base degli obiettivi raggiunti e della stima dei costi. Spetta all’ente disciplinare la ripartizione delle risorse finanziarie tra i gestori.
Le misure per la gestione sostenibile delle risorse naturali possono rendere neces- sarie innovazioni di tipo organizzativo, tecnico o strutturale che sfavoriscono eco- nomicamente la singola azienda e, quindi, non possono essere realizzate. Ai gestori possono essere versati contributi soltanto per misure che vanno al di là delle condi- zioni e delle possibilità esistenti (PER, pagamenti diretti ecologici). Il sostegno è di durata limitata. L’adeguamento, quindi, deve presentare vantaggi economici a medio termine affinché si verifichi un miglioramento durevole. Per ra- gioni di parità di trattamento e per considerazioni inerenti alla tecnica d’esecuzione, tutti gli interessati beneficeranno, per misure identiche, di un sostegno valutato in base a criteri identici.
Per poter rilevare l’effettiva necessità d’intervento, i gestori devono essere coinvolti nei progetti sin dall’inizio. A tal fine si prevede di accordare un contributo di base per ettaro di superficie agricola utile alle aziende partecipanti ai progetti vincolato a due condizioni: in primo luogo l’azienda deve applicare tecniche ben determinate, speci- fiche per il singolo progetto come, per esempio, l’impiego di tubi flessibili per lo spandimento dei concimi, la presa in considerazione di previsioni in caso d’impiego di prodotti fitosanitari oppure l'aratura di terreni messi precedentemente a riposo. In secondo luogo è tenuta a prender parte al processo di analisi in cui si esamina la si- tuazione dell’azienda in funzione degli obiettivi del progetto e si definiscono le misu- re necessarie.
L’elaborazione del progetto preliminare può essere finanziata con un massimo di
20 000 franchi conformemente al nuovo articolo 136 capoverso 3a LAgr (n. 2.5.2).
Per realizzare i progetti e le misure la Confederazione può accordare un sostegno pari al massimo all’80 per cento dei costi computabili. Se gli importi richiesti destina-
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
ti a progetti appropriati superano i crediti accordati dalla Confederazione, il sostegno andrà, in via prioritaria, a progetti che pongono l’accento sui settori che necessitano maggiormente di misure a livello nazionale, che presentano il miglior rapporto costi- benefici ed esigono una partecipazione finanziaria più elevata da parte di terzi.
I contributi sono accordati per una durata limitata a 6 anni. Passata questa fase, le innovazioni indotte devono autofinanziarsi. Parte delle prestazioni fornite nell’ambito delle energie rinnovabili non possono essere garantite mediante un progetto di du- rata limitata. In simili casi occorrerà esaminare la possibilità di un finanziamento al di fuori del programma come, per esempio, indennità per l'allacciamento per impian- ti a biogas.
Il finanziamento dei contributi avviene mediante una rubrica budgetaria che com- prende i contributi per questo programma, i contributi ai sensi dell’ordinanza sulla qualità ecologica e per provvedimenti secondo l’articolo 62° LPAc. L’importo stan- ziato a tal fine aumenta passando da 28 milioni di franchi nel 2004 a 75 milioni di franchi nel 2009.
Esempi di progetti possibili La seguente tabella illustra, sulla scorta di un progetto regionale e di uno specifico di un settore, come potrebbe essere messo in pratica il programma di gestione so- stenibile delle risorse.
Progetto regionale
Obiettivi - 10 per cento di superfici di compensazione ecologica interconnesse - diminuzione dell’erosione - utilizzazione più efficace dell’energia nella produzione lattiera - riduzione delle emissioni di ammoniaca Ente respon- - Comuni e singoli agricoltori sabile
Misure - interconnessione secondo l’OQE - utilizzazione energetica e miglioramento della tecnica di spandimento di concime aziendale - adeguamento del foraggiamento delle lattifere - protezione locale contro l’erosione: manutenzione dei fossati, impianto mira- to di fasce erbose, adattamenti della gestione
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Progetto specifico di un settore
Obiettivi - diminuzione della quantità di prodotti fitosanitari utilizzati, di azoto ed energia per tonnellata di patate da tavola o destinate alla trasformazione Ente respon- - associazione di produttori di patate, produttori di sementi e imprese di tra- sabile sformazione di patate
Esempi - qualità migliorata dei tuberi-seme (scabbia polverulenta, Rhizoctonia solani) di misure - sviluppo delle stazioni meteorologiche al fine di prevedere malattie e paras- siti e utilizzazione coerente - adeguamento della rotazione delle colture - tecnica di polverizzazione migliorata per l’impiego di prodotti fitosanitari
Aspetti da sviluppare in vista dell'applicazione del programma
Per il programma di gestione sostenibile delle risorse naturali non si dispone attual- mente di alcun modello sufficientemente avanzato da poter essere messo in pratica. Esistono diversi lavori di ricerca condotti nelle Stazioni di ricerche agrarie, nella Scuola universitaria svizzera di agronomia e in singoli uffici cantonali. Prima di pro- cedere alla realizzazione, è necessario chiarire un certo numero di questioni, so- prattutto in merito ai punti esposti qui di seguito.
¾ Progetti specifici di un settore. A differenza dei progetti regionali, nel caso dei progetti specifici di un settore mancano le esperienze legate alla realizzazione e all’esecuzione. Soprattutto la politica integrata dei prodotti rappresenta un approccio che vale la pena sviluppare e concretizzare.
¾ Metodi di analisi. Un’analisi regionale o specifica di un settore condotta sugli obiettivi parziali definiti fa parte della documentazione da allegare alla doman- da di aiuto finanziario destinata alla Confederazione. Per determinare i prov- vedimenti individuali è necessario effettuare un’analisi delle aziende tenendo in considerazione degli obiettivi del progetto. Finora non sono disponibili stru- menti di analisi semplici e standardizzati.
¾ Misure. Il perfezionamento di misure esistenti di tipo organizzativo, tecnico o strutturale e lo sviluppo di nuove misure costituiscono la base per un migliora- mento costante della gestione di risorse naturali conformemente al principio della sostenibilità. Æ Introduzione di un nuovo articolo 77a LAgr, Promozione dell'utilizzazione durevole delle risorse
2.3 Misure sociali collaterali (Titolo quarto LAgr)
2.3.1 Situazione iniziale
Le riforme agrarie PA 2002 e PA 2007 hanno istituito nuove condizioni quadro nel settore dell’agricoltura intensificando la pressione verso adeguamenti strutturali e la tendenza all’abbandono dell’attività agricola: elementi dimostrati anche dalla quota più elevata di riconversioni strutturali. Gran parte delle cessazioni dell’attività hanno avuto luogo nell’ambito del ricambio generazionale, spesso determinate dal rag- giungimento dell’età pensionabile (cfr. n. 1.2.2.3.2).
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Misure sociali collaterali (Titolo quarto LAgr)
In determinati casi, le mutate circostanze possono determinare problemi non indiffe- renti in seno alle famiglie rurali (ristrutturazione e riorganizzazione dell’azienda, so- vraccarico plurimo o parziale). È difficile individuare con esattezza le forme di a- zienda particolarmente toccate da queste problematiche. Le aziende interessate possono tuttavia essere caratterizzate mediante le situazioni e strutture seguenti:
¾ Aziende con un reddito insufficiente o senza la possibilità di effettuare un am- pliamento: l’azienda deve poter contare su un reddito supplementare esogeno. La mancanza di una qualifica professionale alternativa ostacola l’avvio di un’attività lucrativa che esula dal settore agricolo. In questo caso l’azienda vive dei ricavi diretti;
¾ Aziende eccessivamente indebitate: l’azienda vive dei ricavi diretti, non ven- gono operati i necessari nuovi investimenti;
¾ Aziende gestite da persone anziane senza successione e con una previdenza per la vecchiaia insufficiente: l’attività non viene abbandonata tempestivamen- te in assenza di una previdenza per la vecchiaia adeguata e in ragione della pressione fiscale o perché devono essere restituiti aiuti agli investimenti rice- vuti in occasione di investimenti operati in precedenza;
¾ Aziende con altre difficoltà: problemi di salute, familiari, giuridici, finanziari o di altro genere.
2.3.2 Modello proposto
In ragione di questa situazione e per agevolare gli adeguamenti strutturali, come pu- re per lenire le conseguenze di un forte mutamento strutturale e di un impiego otti- male delle risorse finanziarie, risultano necessari gli adeguamenti seguenti:
¾ Agevolazione per la cessazione dell’attività (n. 2.3.2.2): conversione di crediti d’investimento e contributi che soggiacciono all’obbligo del rimborso in mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale. Questa misura è intesa ad agevola- re la cessazione dell’attività nel caso in cui il terreno agricolo viene affittato a un’azienda esistente;
¾ Aiuti per la conduzione aziendale (n. 2.3.2.1): è mantenuta la misura esistente;
¾ Aiuti per la riqualificazione: questa misura, introdotta con la PA 2007, è man- tenuta; rimane valida fino al 2011;
¾ Imposizione dell’utile di liquidazione (n. 2.3.3.4): un nuovo disciplinamento volto ad agevolare la cessazione dell’attività comporta una revisione della LIFD e della LAID e rientra nella riforma II dell’imposizione delle imprese. Il re- lativo messaggio è stato approvato dal Consiglio federale il 22 giugno 2005.
2.3.2.1 Aiuti per la conduzione aziendale
L’articolo 79 è completato con un capoverso, il quale prevede che i Cantoni possa- no concedere aiuti per la conduzione aziendale anche a persone che abbandonano la conduzione della propria azienda per affittare il terreno agricolo a un’azienda esi- stente. Questi mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale servono a converti- re i crediti d’investimento ancora aperti e ad azzerare i contributi che soggiacciono
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
all’obbligo del rimborso, facilitando notevolmente la decisione di cessazione dell’attività e non ostacolando cambiamenti strutturali. Oltre alla possibilità di accor- dare nuovi mutui, questo disciplinamento consente di prorogare i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale esistenti anche dopo la cessazione dell’attività. Anche nel caso in cui i mutui debbano essere restituiti entro un termine relativamen- te breve, essi costituiscono nel caso concreto un aiuto finanziario determinante. Se- condo l’articolo 79 capoverso 1 lettera a, i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale sono accordati per convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi. Nell’ambito della PA 2002, tale possibilità è stata estesa alle aziende incorse in difficoltà finanziarie a causa di mutate condizioni quadro economiche o di politica agricola (cfr. art. 187 cpv. 11). Considerato che la durata di questo capover- so è limitata a dieci anni al massimo (fine 2008) e che è prevedibile un peggiora- mento delle condizioni quadro economiche a seguito degli accordi OMC, questo motivo di sostegno dev’essere mantenuto. Con la modifica dell’articolo 78 capover- so 2 la misura a tempo determinato di cui all’articolo 187 capoverso 11 assume ca- rattere di diritto permanente. Un’ulteriore estensione di questo articolo non è oppor- tuna in quanto non è previsto uno sdebitamento generale. Æ Adeguamento art. 78 LAgr, abolizione della durata determinata
2.3.2.2 Agevolazione per la cessazione dell’attività
Attualmente, in caso di cessazione dell’attività seguita dall’affitto del terreno agricolo gli importi ancora in sospeso dei crediti d’investimento e i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale devono essere restituiti entro tre mesi. Allo stesso modo, i contributi ricevuti fino a 20 anni prima devono essere rimborsati senza indugio pro rata temporis se l’opera sostenuta non è più utilizzata a scopi agricoli. Questi rim- borsi possono costituire un motivo per cui, non potendo essere reperiti i mezzi ne- cessari si rinuncia ad affittare il terreno. Affinché l’obbligo del rimborso integrale non costituisca un ulteriore ostacolo alla cessazione d’attività, i fondi dovuti possono es- sere convertiti in mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale e rimborsati suc- cessivamente in rate annuali. Il Consiglio federale stabilisce l’entità di tali mutui co- me pure le ulteriori condizioni e oneri. Vi rientrano in particolare la situazione finan- ziaria, le modalità di affitto e di rimborso, nonché la garanzia dei mutui. Nella misura del possibile, valgono gli stessi oneri e condizioni applicabili agli aiuti per la riqualifi- cazione. Æ Adeguamento art. 79, 80 e 82 LAgr, Agevolazione per la cessazione dell’attività Æ Adeguamento dell’ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura rinviato al 1° gennaio 2008
2.4 Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
2.4.1 Situazione iniziale
Gli aiuti statali agli investimenti sono volti a sostenere le aziende e le infrastrutture agricole nel loro processo di adeguamento alle condizioni quadro e ai requisiti in co- stante cambiamento con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione, di promuovere l’ecologizzazione e, di conseguenza, di rafforzare la competitività di un’agricoltura sostenibile. Una gran parte delle risorse è impiegata in regioni di collina e di monta- gna e contribuisce a migliorare le condizioni economiche e lo standard di vita nelle
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Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
aree rurali. Le esperienze fatte con le disposizioni di legge della PA 2002 e con gli adeguamenti della PA 2007 nell’ambito dei miglioramenti strutturali sono prevalen- temente positive. Nel caso dei provvedimenti individuali il cambiamento è consistito nel passare dalla ripartizione del reddito (rapporto agricoltura/attività accessoria) all’unità standard di manodopera (USM) minima quale criterio di entrata nel merito delle domande. L’introduzione della possibilità di sostenere la diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini, a sua volta, ha comportato una maggiore flessibilità e un margine di manovra imprenditoriale più ampio. Le nuove possibilità di sostegno per il ripristino periodico delle bonifiche fondiarie e gli edifici collettivi adibiti allo smercio di prodotti della regione nonché gli aiuti iniziali concessi sotto forma di prestito destinati a creare organizzazioni contadine di solidarietà han- no apportato alle aziende contadine ulteriori facilitazioni e possibilità di sviluppo.
L’attuale principio di sostegno dei miglioramenti strutturali, perciò, dev’essere man- tenuto. Se le condizioni quadro future lo richiederanno, verranno effettuati adegua- menti in singoli settori. L’approccio bottom-up dei progetti è un fattore strategico per il loro successo perché consente di garantire l’accettazione e l’impegno degli inte- ressati sul posto.
Nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) i miglioramenti strutturali fanno parte dei compiti in comune. Ne consegue che alla Confederazione competono le strate- gie e l’alta vigilanza, mentre i Cantoni sono incaricati di realizzare i progetti. Con il secondo messaggio concernente la NPC è stata posta in consultazione tutta una serie di modifiche di legge. Le modifiche alla LAgr sono commentate in corrispon- denza dei rispettivi articoli (cfr. n. 1.3.3.4).
Le possibilità di sostegno a favore della diversificazione (p. es. agriturismo) esplica- no i loro effetti soltanto se anche la pianificazione del territorio crea le condizioni quadro necessarie per progetti di questo tipo. L’obiettivo sarà raggiunto anticipando la revisione parziale del diritto in materia di pianificazione del territorio nel settore Costruire fuori delle zone edificabili (cfr. n. 1.3.3.2).
Secondo il vigente articolo 87 capoverso 2 LAgr, i provvedimenti finanziati nel setto- re dei miglioramenti strutturali sono realizzati in modo da non influire sulla concor- renza con le imprese artigianali direttamente interessate presenti nell’immediato raggio d’attività. Il Consiglio federale ha decretato che i Cantoni, prima di decidere se assegnare aiuti agli investimenti, devono consultare le imprese artigianali diret- tamente interessate e le loro organizzazioni locali o cantonali. Se le imprese artigia- nali esistenti forniscono un servizio equivalente nel raggio d’attività o eseguono il compito previsto in modo equivalente, la Confederazione può concedere aiuti agli investimenti. Gli accertamenti necessari comportano oneri supplementari, ma sono necessari per impedire distorsioni della concorrenza e favorire un impiego efficiente dei mezzi.
2.4.1.1 ericoli naturali e fertilità del suolo
Provvedimenti collettivi di ampia portata come ricomposizioni particellari con prov- vedimenti strutturali (migliorie integrali) o reti viarie estese migliorano in primo luogo le basi aziendali e abbassano i costi di produzione. Soprattutto nelle regioni di mon- tagna ciò si ripercuote positivamente anche sulle condizioni economiche e sullo standard di vita. I provvedimenti collettivi di ampia portata, però, non si limitano a
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
questo: contribuiscono anche a proteggere contro i pericoli naturali e a mantenere fertile il suolo. Una moderna protezione contro le piene non può prescindere da su- perfici supplementari (bacini di ritenuta delle piene, aree esondabili, spazio per corsi d’acqua ecc.). L’erosione del suolo può essere efficacemente contenuta mediante una gestione parallela al pendio e la creazione mirata di una rete viaria e di fasce ecologiche. Per realizzare gli interessi legati ai pericoli naturali e alla fertilità del suo- lo le migliorie integrali rappresentano uno strumento ideale e sono già ampiamente applicate in questo settore.
2.4.1.2 Progetti di sviluppo regionale
Nel messaggio relativo alla “Politica agricola 2007” il Consiglio federale ha proposto diversi nuovi provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali, tra cui il soste- gno per il ripristino periodico delle bonifiche fondiarie, per la diversificazione delle singole aziende e per gli edifici adibiti allo smercio collettivo. Il Parlamento ha pie- namente appoggiato l’orientamento proposto dal Consiglio federale e ha approvato tutti i provvedimenti. Inoltre, ha emanato una nuova disposizione di legge che con- sente il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indige- ni e regionali (art. 93 cpv. 1 lett. c LAgr). Come limitazione e condizione importanti, tuttavia, il testo di legge prescrive che l’agricoltura deve partecipare ai progetti in modo preponderante.
La nuova disposizione di legge è stata integrata nei miglioramenti strutturali, ma presenta anche punti di contatto con gli strumenti di promozione già esistenti, se- gnatamente con la promozione regionale dello smercio (art. 12 LAgr), con i provve- dimenti ecologici a livello regionale e con la politica regionale. Per chiarire le que- stioni ancora aperte soprattutto in merito al coordinamento di questi settori, l’UFAG, in vista dell’elaborazione delle disposizioni di esecuzione, ha dato il via a diverse at- tività:
¾ assieme al Segretariato di Stato per l’economia (Seco), competente per la poli- tica regionale, e all’Ufficio per l’agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione del Cantone dei Grigioni, sono stati commissionati due lavori di ri- cerca. Partendo da punti d’osservazione e approcci metodici diversi, “l’analisi regionale” e “l’analisi dei bisogni” presentano raccomandazioni per le disposi- zioni di esecuzione101;
¾ in collaborazione con i Comuni e i Cantoni interessati sono stati avviati progetti pilota conformi alla prassi in Ticino (Brontallo, Lavizzara) e in Vallese (St. Mar- tin, Val d’Hérens). In entrambi i progetti s’intendono promuovere, mediante una serie di misure definita in un accordo programmatico concluso tra Confe- derazione e Cantoni, l’agriturismo, lo smercio diretto dei prodotti agricoli e i provvedimenti ecologici. Nella realizzazione delle misure secondo l’accordo programmatico (firmato nel 2004) il controlling rivestirà un ruolo importante. La Confederazione e il Cantone effettueranno ogni anno valutazioni intermedie. Alla scadenza della durata quadriennale del programma verrà eseguita una valutazione finale.
101 www.blw.admin.ch (in tedesco alla rubrica News > Studien und Evaluationen)
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Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
I risultati dei lavori di ricerca, dei progetti pilota e delle altre attività (tra cui i workshop con i servizi cantonali specializzati in miglioramenti strutturali) costituiran- no la base per realizzare l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr.
2.4.1.3 Criteri di entrata nel merito di domande inoltrate da aziende in-
dividuali Fin dall’introduzione della PA 2007 è stato richiesto, come criterio essenziale per ri- cevere aiuti individuali agli investimenti, un adeguato volume di lavoro proveniente dall’attività agricola. L’articolo 89 capoverso 1 LAgr stabilisce un minimo di 1,0 USM. L’ordinanza sui miglioramenti strutturali, invece, esige un volume minimo di lavoro pari a 1,2 USM per tutti i provvedimenti individuali. Si possono fare eccezioni, se- condo l’articolo 89 capoverso 2 LAgr, in regioni in cui gestione di superfici e inse- diamenti possono essere pregiudicati. In queste regioni è sufficiente un volume mi- nimo di lavoro di 0,75 USM. L’applicazione di un unico limite per tutti i provvedimenti individuali non soddisfa pienamente. In considerazione di un aumento del fattore di efficienza aziendale, per investimenti cospicui in settori aziendali poco adatti alla combinazione con altre fonti di reddito saranno inaspriti i criteri per la concessione di aiuti individuali agli investimenti. Come controparte saranno mitigati i requisiti ri- chiesti per sostenere la diversificazione, in conformità con gli adeguamenti previsti nella pianificazione del territorio.
2.4.1.4 Promozione degli impianti a biogas
Con la PA 2007 è stata creata la possibilità di sostenere, mediante crediti d’investimento, provvedimenti individuali per diversificare l’attività nel settore agrico- lo e nei settori affini. Ne fanno parte anche gli impianti a biogas. La revisione in cor- so della legge sulla pianificazione del territorio (cfr. n. 1.3.3.2) prevede che negli im- pianti di produzione d’energia oltre la metà della biomassa trasformata debba esse- re di origine agricola affinché l’impianto sia conforme alla zona agricola. Siccome per gestire in modo economico gli impianti a biogas occorre di norma una quantità maggiore di biomassa di quanta ne impiega la singola azienda è opportuno esten- dere le possibilità di sostegno a provvedimenti collettivi.
2.4.1.5 Infrastrutture per colture speciali
Nelle “regioni svantaggiate” dell’UE (p. es. la Bretagna, grandi zone della Spagna, l’Italia del Sud, l’Europa dell’Est) le colture speciali, in particolare la frutticoltura e l’orticoltura, sono sovvenzionate con notevoli contributi destinati a miglioramenti strutturali e alla promozione d4ello smercio. Con il progressivo abbattimento della protezione alle frontiere (OMC, accordi di libero scambio) aumenta anche la pres- sione esercitata sui produttori svizzeri. L’offerta nazionale, quindi, dev’essere in grado di reagire sempre meglio alla domanda attuale concernente qualità, quantità, disponibilità, prezzo e prestazione. Per mantenere le quote di mercato, di conse- guenza, occorre rafforzare la competitività migliorando le infrastrutture in modo da poter abbassare i costi di produzione e aumentare la flessibilità.
2.4.1.6 Semplificazioni procedurali
Con la PA 2002 lo svolgimento della procedura è stato ampiamente semplificato e delegato ai Cantoni. La procedura di corapporto, interna alla Confederazione, tutta-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
via, continua a essere complessa4, a richiedere molto tempo e a svolgersi paralle- lamente alle procedure cantonali. Attualmente sono previste soltanto semplificazioni nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione. Nel caso dei provvedimenti individuali è stata semplificata la procedura per la con- cessione di aiuti agli investimenti n4ell’ambito della PA 2002 e della PA 2007: per tutti gli interessati è diventata ora uno strumento trasparente e gli agricoltori non hanno alcuna difficoltà a comprendere i calcoli.
2.4.1.7 Costruire con il legno
Promuovere l’impiego del legno nazionale è un argomento che continua a essere all’ordine del giorno. Da un lato si può contribuire a gestire e curare meglio i boschi, mentre dall’altro è di particolare attualità la questione collegata al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto (riduzione di CO2. Ogni anno vengono sussidiate in Svizzera mediante crediti d’investimento circa 100 nuove case d’abitazione agricole per un volume di circa 11 000 nuove case mono- famigliari. La promozione del legno nell’agricoltura non avrebbe in questo caso un impatto molto ampio. Nel settore artigianale la quota agricola è tuttavia importante con la costruzione e la ristrutturazione di circa 600 edifici di economia rurale. La percentuale del legno è in questo caso notevole. Una promozione speciale di questo materiale edile dev’essere valutata dal punto di vista del principio della parità di trattamento (impiego di fondi pubblici soltanto per legno nazionale) e sotto l’aspetto di un rapporto sostenibile tra incentivo, indennizzo dei costi supplementari e impegno amministrativo. In singoli Cantoni esistono possi- bilità di promuovere il legname nazionale, per esempio sotto forma di contributi sup- plementari.
Per attirare l’attenzione sulla questione della promozione del legno, ai Cantoni si raccomanderà, nelle istruzioni e nel commento alla OMSt, di differenziare i termini di rimborso dei crediti d’investimento di cui hanno beneficiato gli edifici. Per costru- zioni con una determinata percentuale in legno, per esempio, si potrebbe fissare un termine di rimborso a 18 anni, mentre nel caso di un edificio convenzionale si po- trebbe arrivare a 15 anni o meno. Non è prevista una disposizione di legge.
2.4.1.8 Evoluzione dei costi
Negli ultimi dieci anni sono notevolmente aumentati i requisiti che la costruzione di edifici di economia rurale deve soddisfare. La protezione delle acque (direttiva 1994), per esempio, ha portato ad aumentare il volume di stoccaggio e la comples- sità delle costruzioni. Nei sistemi di stabulazione vanno menzionate soprattutto le nuove dimensioni per animali più grandi. Non bisogna inoltre dimenticare il rincaro nel settore edile. Nonostante questi vincoli, gli investimenti nell’edilizia per unità di bestiame (fr./UBG) sono diminuiti drasticamente. Dall'analisi di tutta una serie di progetti sovvenzionati svolta nell’ambito di uno studio di Agroscope FAT per valuta- re il sistema forfetario è risultato che ciò va ricondotto alle unità più grandi, alle solu- zioni edili più semplici e alla mutata prassi di sovvenzionamento (applicazione si- stematica del calcolo forfetario). D’altro canto non bisogna nemmeno dimenticare che, in singoli casi, gli oneri che scaturiscono dalla legislazione in materia di prote- zione dell’ambiente, della natura e del paesaggio hanno comportato massicci rincari dei progetti e ritardi nell’esecuzione dei lavori.
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Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
Anche nell’ambito del raggruppamento di terreni si può osservare, a seconda della posizione e della delimitazione del comprensorio, un notevole abbassamento dei costi soprattutto nella regione di pianura, a cui contribuiscono anche standard più semplici delle infrastrutture nonché il passaggio dalla tariffazione dei lavori tecnici alla messa a pubblico concorso.
2.4.1.9 Acquisto collettivo di macchine e attrezzature
Macchine e attrezzature causano ogni anno ingenti costi, dovuti soprattutto agli ele- vati prezzi d’acquisto e allo sfruttamento spesso insufficiente. Macchine e attrezza- ture di grandi dimensioni hanno una resa migliore che, se sfruttate al massimo, ri- duce i costi per unità. Per abbassare ulteriormente i costi strutturali riconducibili a macchine e attrezzature e mantenere il dispendio amministrativo entro limiti accet- tabili, in caso di acquisto collettivo sono concessi aiuti agli investimenti soltanto se i produttori acquirenti sono almeno tre e se è garantito uno sfruttamento ottimale.
2.4.2 Modello proposto
2.4.2.1 Pericoli naturali e fertilità del suolo
Nel caso delle bonifiche fondiarie non s’impone alcun adeguamento delle basi legali al fine di considerare gli aspetti, sempre più importanti, relativi ai pericoli naturali e alla fertilità del suolo. Essi devono tuttavia essere tenuti maggiormente in conside- razione nella fase di applicazione, soprattutto nel caso di migliorie integrali.
2.4.2.2 Progetti di sviluppo regionale
Nei dibattiti parlamentari è stato detto esplicitamente che, con i progetti se- condo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr (progetti di sviluppo regionale), saranno sostenuti anche provvedimenti infrastrutturali. In questo modo esiste una congruenza con la politica agricola comune (PAC) dell’UE per cui, nell’ambito del cosiddetto secondo pilastro, possono essere sostenuti pro- grammi infrastrutturali completi volti a promuovere le regioni rurali (p. es. rin- novamento dei villaggi in Germania, in Austria ecc.).
Alla luce di quanto esposto è opportuno inserire le disposizioni di esecuzione nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) in modo che anche a que- sto nuovo tipo di progetto si applichino le disposizioni generali per i migliora- menti strutturali. Questi ultimi sono (e rimangono anche con la NPC) un com- pito in comune tra Confederazione e Cantoni con un cofinanziamento pre- scritto. In base allo stato attuale delle conoscenze e delle discussioni l'applicazione a livello dell'OMSt può avvenire come illustrato di seguito.
Obiettivi
Al centro dei progetti di sviluppo regionale vi è la creazione di valore aggiunto nell’agricoltura e nei settori affini. L’orientamento dei progetti promuoverà la coope- razione intersettoriale tra l’agricoltura e gli altri settori nelle regioni e i cicli produttivi
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
regionali. Oltre a questi obiettivi di natura economica, i progetti contribuiranno allo sviluppo sostenibile della regione integrando gli interessi pubblici (p. es. gli aspetti ecologici, sociali o culturali).
Iniziativa e partecipazione locali
I progetti hanno successo se sono lanciati da attori in loco e sostenuti da un ente promotore locale. È importante anche la possibilità di cooperare attivamente all’interno di un processo partecipativo. La rete di attori locali costituisce la base per un’amministrazione sostenibile nelle aree rurali. I principi dell’approccio bottom-up (approccio ascendente mediante enti promotori locali), dimostratisi validi nel caso dei miglioramenti strutturali, e del cofinanziamento (partecipazione di Confederazio- ne e Cantone, costi residui a carico dell’ente promotore locale) saranno quindi ap- plicati anche a progetti di sviluppo regionale. Nell’ente promotore locale vanno coin- volti i diretti interessati (contadini).
Programma di misure integrale
La formulazione dell’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr è relativamente aperta e getta un ponte tra gli ambiti incentivati attualmente mediante miglioramenti strutturali (infrastrutture) e la promozione dello smercio (marketing); permette, quindi, di pren- dere in considerazione un’ampia gamma di possibili misure. Determinare in anticipo le misure sovvenzionate nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale non è né possibile né opportuno. Le misure dovranno essere esaminate e valutate a seconda del progetto alla luce degli obiettivi. Per conseguire un effetto ottimale, occorre ar- monizzare le misure dal punto di vista del contenuto e della concezione (programma integrale). In particolare i risultati dei lavori di ricerca hanno evidenziato che, in linea di massima, non è necessario adottare nuovi provvedimenti, ma che l’opportunità dei progetti di sviluppo regionale risiede, tra l’altro, in una buona interconnessione e armonizzazione delle diverse misure. In una concezione globale, perciò, occorre in- dicare l’interazione e l’interconnessione delle singole misure del programma. Analo- gamente alle bonifiche fondiarie, i lavori di pianificazione e gli accertamenti neces- sari (acquisto dei dati di base) avranno diritto ai contributi. La nuova disposizione di legge non consentirà invece il sostegno finanziario di singoli provvedimenti a se stanti.
Partecipazione prevalentemente agricola
Secondo il testo di legge l’agricoltura deve partecipare in modo preponderante ai progetti di sviluppo regionale. Tale condizione, che è al contempo una restrizione, serve sia da criterio di delimitazione rispetto ai progetti sovvenzionati mediante la politica regionale sia da criterio principale di approccio per esaminare la pertinenza agricola. La partecipazione preponderante è data se:
¾ almeno la metà dell’offerta (prodotti, prestazioni) presenta una provenienza agricola regionale, oppure
¾ almeno la metà delle prestazioni di lavoro necessarie per l’offerta è fornita da contadini o dalle loro famiglie, oppure
¾ la maggioranza dei membri dell’organizzazione responsabile si compone di contadini che detengono la maggioranza dei voti.
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Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
Prova del potenziale di creazione di valore aggiunto
Il programma o le sue misure devono aumentare in modo sostenibile la creazione di valore aggiunto nell’agricoltura e nei settori affini della regione. L’offerta (prodotti, prestazioni), perciò, dev’essere orientata alle effettive opportunità del mercato e ar- monizzata a livello interregionale. La prova del potenziale di creazione di valore ag- giunto va fornita mediante basi di pianificazione adeguate (segnatamente un busi- ness plan) e, durante e alla fine del progetto, avvalendosi di strumenti di controlling adeguati. Le analisi di mercato e gli accertamenti preliminari necessari possono es- sere attuati nell’ambito della proposta aperta a tutte le iniziative progettuali regionali, destinata a sostenere un accompagnamento specializzato (coaching; cfr. n. 2.5.2).
Armonizzazione e contributo allo sviluppo regionale
I progetti secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr potranno fornire un contri- buto allo sviluppo sostenibile della regione e tenere in considerazione gli interessi pubblici (ecologici, sociali e culturali). È necessario, perciò, armonizzare gli scopi perseguiti dai progetti con gli obiettivi e le concezioni generali dello sviluppo regio- nale. La procedura di valutazione degli obiettivi proposta nell’ambito dell’analisi dei bisogni, che combina la metodica della matrice (conflitto) obiettivi con gli elementi dell’analisi costo-utilità, offre la possibilità di produrre questo tipo di prova (cfr. n. 1.3.3.1.1 e 1.3.3.1.5).
Valutazione dell’economicità
Gli investimenti direttamente correlati alla creazione di valore aggiunto possiedono di norma il carattere di un bene privato. A conclusione del programma, ossia una volta realizzate le misure sovvenzionate con contributi pubblici, perciò, occorre di- mostrare il rendimento economico di tali investimenti. Gli investimenti al servizio del- lo sviluppo regionale in ambito ecologico, sociale o culturale, invece, hanno in primo luogo un carattere di diritto pubblico. In questo caso considerazioni sulla redditività non sono realistiche e risultano poco adatte per raggiungere lo scopo. Occorre in- vece dimostrare la possibilità di finanziamento e la sostenibilità come criteri di valu- tazione economici.
Effetti a livello territoriale
I progetti di sviluppo regionale saranno applicati a livello comunale o regionale. In casi eccezionali si può anche pensare a un comprensorio locale (come nel progetto pilota di Brontallo TI) o interregionale (p.es. in caso di strutture destinate alla com- mercializzazione). Rispetto alla nuova politica regionale (NPR), quindi, i progetti di sviluppo regionale si muoveranno piuttosto in un ambito territorialmente più ristretto. L’offerta auspicata (prodotti, prestazioni) deve dimostrare di avere ricadute positive a livello regionale.
Coordinamento e armonizzazione con altre misure regionali di incentivazione
Il coordinamento e l’armonizzazione con la politica regionale e con altri provvedi- menti di incentivazione a livello regionale sono garantiti mediante misure di tipo or- ganizzativo e la possibilità, aperta ora a tutti i progetti regionali, di sostegno di un accompagnamento specializzato (coaching) (cfr. n. 2.5.2).
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Svolgimento mediante accordi programmatici
Le esperienze raccolte con i due progetti pilota a Brontallo TI e St. Martin VS hanno mostrato che il pacchetto di misure, gli obiettivi e le modalità devono essere discussi e concordati con i diversi partner. I progetti di sviluppo regionale, perciò, non devo- no essere svolti sulla base di decisioni di principio, bensì mediante accordi pro- grammatici tra la Confederazione e il Cantone. Parallelamente alla ampie libertà che tali accordi di diritto pubblico comportano per i Cantoni, il controlling e la valutazione devono assumere un’importanza particolare. In vista del controllo sul raggiungimen- to degli obiettivi, occorre fissare in modo misurabile gli scopi concreti del progetto per quanto concerne l’interesse e economico e pubblico.
Ammontare dei contributi
I contributi della Confederazione destinati a un progetto di sviluppo regionale sono stabiliti forfetariamente nell’accordo programmatico. Essi presuppongono un impe- gno finanziario da parte del Cantone (cofinanziamento ai sensi delle disposizioni de- terminanti relative ai miglioramenti strutturali). Il forfait della Confederazione si rica- va da un’aliquota media di contribuzione che si basa sui criteri applicabili ai provve- dimenti collettivi in caso di bonifiche fondiarie e si applica a tutti i provvedimenti del programma. I costi aventi diritto ai contributi andranno fissati in modo specifico per ciascun provvedimento contenuto nel programma tenendo conto delle disposizioni giuridiche proprie dei rispettivi settori interessati dai provvedimenti. In questo modo s’intende garantire un sostegno comparabile di singoli provvedimenti sia all’interno sia all’esterno di un programma.
Come illustrato qui sopra, tale principio dovrà essere realizzato modificando l’OMSt. L’ordinanza rivista dovrà entrare in vigore il prima possibile. Una buona occasione è offerta dal pacchetto degli adeguamenti delle ordinanze previsto per il 1° agosto 2006.
In relazione all’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr, nella legge sono previsti due adeguamenti. Essi sono di natura redazionale (art. 98, rimando mancante) o s’impongono dal profilo contenutistico (art. 107 cpv. 1 lett. d, crediti d’investimento collettivi). Æ Adeguamento dell’articolo 98 LAgr, contributi per progetti di sviluppo regionale (modifica redazionale) Æ Adeguamento dell’articolo 107 LAgr, criteri d’investimento anche per progetti di sviluppo regionale Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° agosto 2006
2.4.2.3 Criteri di entrata nel merito di domande di aiuti individuali
L’aumento dell'efficienza dei fattori aziendali dev’essere rafforzato all'atto della con- cessione di aiuti agli investimenti. I risultati contabili mostrano, infatti, che una pro- duzione economica (impiego di lavoro e capitale per unità prodotta) è possibile in strutture aziendali diverse. Se un settore aziendale esige ingenti investimenti in edi- fici e/o la presenza regolare di numerose persone, sono necessarie unità maggiori per consentire una produzione economica. Simili settori aziendali sono poco adatti a essere gestiti in combinazione con un’altra attività. Se un settore aziendale, invece, è adatto a essere gestito assieme a un’altra attività, anche unità più piccole risultano
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Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
essere opportune, economiche e degne di essere sostenute finanziariamente. Per una configurazione differenziata dei criteri di entrata nel merito di domande di aiuti individuali è necessario apportare una piccola modifica all’articolo 89 capoverso 2 LAgr. Per la maggior parte dei provvedimenti è sufficiente l’articolo 89 capoverso 1 lettera a che prescrive un limite minimo di 1,0 USM. In vista di un’armonizzazione con il diritto fondiario, si prevede di norma un aumento da 1,20 a 1,25 USM. Inoltre, nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali si prevede anche di fissare, a seconda dei provvedimenti, diversi limiti inferiori per il volume di lavoro necessario. Per esempio, per investimenti ingenti (soprattutto nuove costruzioni) in settori aziendali non adatti a essere gestiti in combinazione con un’altra attività, come l’allevamento di vacche da latte o di scrofe, si applicherà un limite di almeno 1,8 USM. Per abitazioni, edifici semplici destinati a vacche nutrici e altri edifici semplici, invece, aumentare le USM non apporta alcun miglioramento globale dell’economicità. Nel caso particolare il ri- chiedente deve comunque provare che il provvedimento sostenuto è finanziabile e sopportabile e che l’azienda è gestita con successo.
Sostenere provvedimenti volti a diversificare l’attività nel settore agricolo e nei setto- ri affini può essere opportuno anche in aziende con un volume di lavoro inferiore nel settore primario onde promuovere la creazione di valore aggiunto mediante attività supplementari. Per questa ragione si prevede di ammettere un volume di lavoro in- feriore secondo l’articolo 89 capoverso 2 anche per quanto concerne il sostegno di provvedimenti volti a diversificare l’attività. Il valore minimo di 0,75 USM, applicabile attualmente secondo l’articolo 3a capoverso 1 OMSt, sarà mantenuto. Anche gli al- lentamenti previsti nella legislazione sulla pianificazione del territorio (art. 24b LPT e art. 40 OPT) migliorano la possibilità di diversificare le fonti di reddito nella propria azienda aumentando così la creazione di valore aggiunto.
I limiti inferiori differenziati in funzione dei provvedimenti consentono di sostenere in modo mirato le unità economiche. La novità consiste nel fatto che un’azienda può ricevere aiuti agli investimenti per certi provvedimenti e, se del caso, esserne esclu- sa per altri. Se l’azienda non rispetta il limite inferiore, nel caso di investimenti in edi- fici di economia rurale ha la possibilità di realizzare una soluzione sovraziendale. Æ Adeguamento dell’articolo 89 LAgr, aliquote USM più basse anche per provvedimenti intesi a promuovere la diversificazione Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° gennaio 2008
2.4.2.4 Promozione degli impianti a biogas
Per promuovere impianti a biogas economici occorre, da un lato, adeguare la legge sulla pianificazione del territorio (art. 16a capoverso 1bis LPT) e, dall’altro, creare la possibilità di finanziare con crediti d’investimento impianti collettivi per la produzione di energia partendo dalla biomassa. A tal fine è necessario integrare l’articolo 107 capoverso 1 lettera b. Æ Adeguamento dell’articolo 107 LAgr, integrazione a favore della produzione di energia dalla biomassa Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° gennaio 2008
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.4.2.5 Infrastrutture per colture speciali
Affinché i gestori di aziende con colture speciali e, in particolare, i produttori di frutta e verdura, possano operare con presupposti comparabili a quelli dei loro colleghi nell'UE, la loro competitività dev’essere rafforzata grazie a miglioramenti strutturali mirati. Già oggi è possibile concedere contributi per impianti di irrigazione nelle sec- che vallate alpine e crediti d’investimento per l’acquisizione collettiva di attrezzature di protezione contro la grandine, la pioggia e il gelo. Si prevede di ampliare la prassi dell’UFAG per concedere aiuti agli investimenti per irrigazioni, operazione che non richiede adeguamenti giuridici. Nel caso di impianti di irrigazione combinati, saranno riconosciuti come sussidiabili i costi delle attrezzature antigelo. È necessario modifi- care l’ordinanza sui miglioramenti strutturali per quanto concerne l'allacciamento al- la rete di distribuzione elettrica e idrica delle aziende con le colture speciali che po- trà essere sostenuto mediante contributi anche nella regione di pianura. Il fabbiso- gno finanziario per ampliare la prassi dell’UFAG e per l'allacciamento alla rete di di- stribuzione elettrica e idrica delle aziende con colture speciali è stimato a 2 milioni di franchi all’anno. I mezzi finanziari ulteriormente necessari saranno stanziati median- te il trasferimento di fondi destinati finora al sostegno del mercato frutticolo (fondi per l’esportazione di concentrato di succo di frutta). Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° gennaio 2008
2.4.2.6 Semplificazioni procedurali
In futuro l’obbligo di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale secondo gli articoli
12 e 12a LPN e 97 LAgr sarà previsto ancora solo per progetti che necessitano di
un’autorizzazione o di una concessione secondo il diritto federale o cantonale. Non sono soggetti ad autorizzazione nel caso di miglioramenti strutturali, per esempio, il ripristino periodico o il rinnovo di impianti tecnici a fini agricoli, la sostituzione di una pompa o l’installazione di un telecomando in un acquedotto, lavori tecnici eccetera. Adeguando l’obbligo di pubblicazione si contribuisce a semplificare le procedure amministrative.
Una semplificazione nel controlling dei provvedimenti finanziati riguarda il rimborso in caso di alienazione con utile di aziende o parti di aziende. Un rimborso può esse- re reclamato soltanto se l’intera azienda o la parte di azienda sovvenzionata viene alienata con utile. È necessario, quindi, adeguare l’articolo 91 capoverso 1. Æ Adeguamento dell’articolo 97 LAgr, semplificazioni procedurali Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° gennaio 2008
2.5 Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione (Titolo sesto
LAgr)
2.5.1 Ricerca
2.5.1.1 Situazione iniziale
Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti agronomici (Agroscope) sono subor- dinate all’Ufficio federale e svolgono un ruolo importante nella ricerca agronomica pubblica in Svizzera. Esse contribuiscono in modo essenziale all’assetto e alla valu- tazione della politica agricola dell’Ufficio.
222
Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione (Titolo sesto LAgr)
Agroscope effettua ricerche orientate all’applicazione e adempie compiti esecutivi della Confederazione. Fornisce inoltre prestazioni di servizi commerciali in singoli settori.
Dal 1° gennaio 2000 Agroscope è gestita secondo i principi GEMAP (gestione me- diante mandati di prestazione e preventivo globale, 2° cerchio). Secondo tali princi- pi, Agroscope è autorizzata a offrire prestazioni di servizi commerciali.
Le prestazioni di servizi commerciali rappresentano prestazioni anticipate e succes- sive ad attività principali giuridicamente fondate, le quali vengono offerte all’interno di un mercato di nicchia o del libero mercato e che possono essere fornite con utile (grado di copertura dei costi > 100%). Esse hanno un legame con il rispettivo com- pito legale e non presuppongono la realizzazione di un’infrastruttura supplementa- re102.
2.5.1.2 Modello proposto
Le prestazioni di servizi commerciali di Agroscope sono attualmente disciplinate nel diritto regolamentare (ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la ricerca a- gronomica, ORAgr). D’ora in poi le unità amministrative potranno fornire prestazioni di servizi commerciali soltanto se una legge le legittima a farlo. Nella nuova legge sulle finanze della Confederazione (LFC) non è previsto un disciplinamento genera- le delle prestazioni di tipo commerciale. Per tale motivo la materia sarà ora discipli- nata nella LAgr. Æ Adeguamento dell’articolo 115 LAgr, attività commerciali delle stazioni di ricerca
2.5.2 Consulenza
2.5.2.1 Situazione iniziale
Affinché gli spazi rurali siano fiorenti, sono d’importanza cruciale le attività economi- che. In questo settore esistono diversi strumenti d’incentivazione, in parte stretta- mente collegati tra di loro dal profilo tematico ed esecutivo. Facciamo riferimento ai progetti regionali di promozione dello smercio secondo l’articolo 12 LAgr (n. 2.1.1.2 Modello proposto), ai progetti di cui all’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr (n. 2.4.2.2) e ai programmi regionali orientati all’ecologia quali i progetti di risanamento secondo l’articolo 62a LPAc, ai programmi per lo sfruttamento sostenibile delle ri- sorse (n. 2.2.2.4) e i concetti d’interconnessione regionale secondo l’OQE. Nell’ambito di tali provvedimenti, i Cantoni o gli enti promotori sono tenuti, in varia misura, a collaborare o a partecipare sul piano finanziario.
Per quanto riguarda gli sviluppi regionali, il margine di manovra della politica agrico- la è cresciuto in particolare dopo che, nel quadro della Politica agricola 2007, la leg- ge sull’agricoltura è stata integrata con l’articolo 93 capoverso 1 lettera c. Va au- mentando la necessità di coordinare i provvedimenti all’interno di una stessa regio-
102 Assemblea federale, Uffici del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, 2003: Direttive degli Uffici del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. Esame parlamentare dei mandati di prestazione e dei preven- tivi globali degli uffici GEMAP.
223
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
ne. Il mandato di coordinare i provvedimenti con gli strumenti della politica regionale è già conferito nell’articolo 2 capoverso 2 LAgr e viene adempiuto di conseguenza.
Una serie di valutazioni degli strumenti esistenti e un’analisi regionale commissiona- ta all’esterno103 hanno evidenziato che le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano sul percorso che porta dall’idea iniziale al progetto pronto all’attuazione risiedono so- vente nel know-how o nelle disponibilità carenti. Spesso gli attori regionali hanno le idee ma non le disponibilità (tempo, energie) per poter far fronte all’onere legato all’istituzione di un ente promotore o per effettuare i necessari accertamenti (poten- ziale di mercato, business plan ecc.). L’analisi regionale ha permesso di rendersi conto dell’opportunità di sostenere un accompagnamento tecnico (detto qui di seguito anche „coaching“) nella fase d’attuazione della concezione iniziale di un pro- getto (accertamenti preliminari). Nel ridottissimo campo d’applicazione della promo- zione dello smercio o a proposito dei miglioramenti strutturali esistono già oggi pos- sibilità in tal senso.
2.5.2.2 Modello proposto
Obiettivi per il sostegno di iniziative progettuali regionali
L’obiettivo superiore è di sondare e riunire tutti i potenziali di una regione nel quadro di progetti integrati, allo scopo di promuovere la creazione di valore aggiunto nella regione e l’orientamento ecologico dell’agricoltura. Le misure d’incentivazione orien- tate agli effetti regionali devono essere coordinate e concertate tra di loro. I singoli progetti hanno una durata limitata. Terminato il sostegno pubblico, essi devono es- sere idonei a imporsi sul mercato e sapersi finanziare da soli.
Sostegno dell’accompagnamento tecnico
Grazie a un accompagnamento tecnico degli enti promotori dei progetti a livello pri- vato, si intende rendere possibile la fornitura di un aiuto professionale per l’attuazione dei progetti in una fase precoce. L’accompagnamento tecnico è ritenuto una misura sufficiente per poter promuovere progetti globali completi (coordinati, in- tegrali). Si rinuncia a creare negli strumenti d’incentivazione esistenti nuovi incentivi finanziari per l’attuazione di iniziative progettuali integrali.
Un’iniziativa progettuale deve essere presa sul posto (nella regione) e deve coprire le esigenze locali (progetti bottom-up). Gli autori dell’iniziativa o altre istituzioni locali devono partecipare finanziariamente fin dall’inizio.
La nuova misura d’incentivazione è legittimata soprattutto dalle seguenti riflessioni:
¾ per quanto riguarda le iniziative progettuali collettive di portata regionale, il so- stegno dell’accompagnamento deve costituire un incentivo a procedere a un accertamento approfondito e competente (in particolare a proposito del poten- ziale di mercato) prima della realizzazione di progetti regionali integrati;
¾ mediante un accompagnamento tecnico come catalizzatore e fornitore di im- pulsi per iniziative progettuali regionali si intende fra l’altro esaminare quali altri
103 Abklärung der Anwendungsmöglichkeiten für regionale Entwicklungsprojekte, BHP Hanser und Partner AG, Zurigo.
224
Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione (Titolo sesto LAgr)
obiettivi (esigenze economiche ed ecologiche e aspetti sociali considerati in una regione) possano essere coinvolti nel progetto (approccio unitario);
¾ con questo coaching si intendono sostenere i progetti in particolare nella fase spesso difficile tra idea iniziale e progetto pronto per l’attuazione (fase degli accertamenti preliminari);
¾ nella fase degli accertamenti preliminari saranno approntate nel modo più pro- fessionale possibile le basi necessarie e quindi pertinenti per decidere se il progetto possa essere attuato e mediante quale o quali settori di promozione.
Ammontare del sostegno e finanziamento
Si presuppone che gli enti promotori di un’iniziativa progettuale forniscano una pre- stazione finanziaria propria. L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al 50 per cento delle spese comprovate per l’accompagnamento tecnico, ma al massimo a 20’000 franchi, ed è disciplinato mediante ordinanza del Consiglio federale. I ne- cessari mezzi finanziari della Confederazione (al massimo 1 mio. di fr.) saranno procurati all’interno del limite di spesa destinato all’agricoltura.
Coinvolgimento dei Cantoni
I richiedenti possono presentare la loro domanda per il tramite di un servizio canto- nale o anche direttamente all’Ufficio federale dell’agricoltura. Per il sostegno dell’accompagnamento tecnico non si esige un cofinanziamento da parte dei Can- toni. I servizi competenti dei Cantoni interessati dalla domanda saranno informati tempestivamente dalla Confederazione in merito a un eventuale sostegno. Gli aiuti finanziari facoltativi del Cantone possono contribuire a coprire le spese residue a carico dell’ente promotore del progetto.
Requisiti formali
Gli ostacoli amministrativi nell’ambito della presentazione di domande per il soste- gno di un accompagnamento tecnico devono essere il più possibile ridotti . L’idea deve essere appoggiata da almeno un “comitato d’iniziativa“ (unione informale di più persone). In uno schizzo progettuale devono essere illustrati gli obiettivi, l’offerta prevista e le aspettative circa l’effetto dell’idea, nonché la possibile forma organizza- tiva futura.
Quali mandatari per l’accompagnamento tecnico entrano in linea di conto gli uffici di consulenza privati, ma anche i servizi di consulenza cantonali. Gli specialisti che ri- cevono il mandato dovranno fungere in particolare anche da moderatori nel quadro del processo partecipativo imprescindibile per progetti comunitari.
Risultati attesi dall'accompagnamento tecnico
Al termine dell’accompagnamento tecnico si deve disporre delle basi per poter deci- dere in merito allo svolgimento del progetto. A tal fine sono necessari diversi accer- tamenti, fra gli altri nei seguenti ambiti:
¾ analisi contestuale: rilevare le esigenze e i potenziali di sviluppo regionale, chiarire la portata sovraregionale dell’offerta prevista (prestazioni di servizio,
225
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
prodotti), valutare il potenziale di creazione di valore aggiunto o l’effetto ecolo- gico;
¾ business plan (o piano d’attuazione per i progetti ecologici): fornire spiegazioni in merito agli obiettivi del progetto, alle misure, all’ente promotore del progetto, al finanziamento, all’economicità (capacità di autofinanziamento dopo l’estinguersi dei contributi pubblici) o all’utilità ecologica;
¾ integrazione regionale del progetto: raffronto e concertazione degli obiettivi del progetto con gli obiettivi di sviluppo regionale superiori, parere del o dei Co- muni e/o del consorzio regionale;
¾ ente promotore: organizzato e solido (p. es. cooperative, Comuni), presuppone forma giuridica (persona giuridica). La decisione a favore del sostegno di un accompagnamento tecnico di un progetto non pregiudica un eventuale differimento della sua attuazione. L’abbandono del progetto dopo la fase degli accertamenti preliminari è possibile in qualsiasi momen- to, indipendentemente dal sostegno finanziario della Confederazione. Æ Adeguamento dell’articolo 136 LAgr, nuovo capoverso 3a Æ Adeguamento dell’ordinanza della consulenza agricola per il 1° agosto 2006
2.5.3 Istituto nazionale d’allevamento equino
2.5.3.1 Situazione iniziale
L’Istituto nazionale d’allevamento equino di Avenches è gestito dalla Confederazio- ne. Ridimensionato e riorganizzato, dal 1° gennaio 2000 è gestito secondo i principi GEMAP (gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale, 2° cer- chio). Nel quadro del mantenimento delle risorse genetiche, l’Istituto d’allevamento si occupa dell’unica razza equina svizzera, quella delle Franches Montagnes.
2.5.3.2 Modello proposto
Secondo i principi GEMAP, l’Istituto d’allevamento è autorizzato a offrire prestazioni di servizi commerciali. Le prestazioni di servizi commerciali rappresentano presta- zioni anticipate e successive ad attività principali giuridicamente fondate, le quali vengono offerte all’interno di un mercato di nicchia o del libero mercato e che pos- sono essere fornite con utile (grado di copertura dei costi > 100%). Esse hanno un legame con il rispettivo compito legale e non presuppongono la realizzazione di un’infrastruttura supplementare104.
D’ora in poi le unità amministrative potranno fornire prestazioni di servizi commer- ciali soltanto se una legge le legittima a farlo. Nella nuova legge sulle finanze della Confederazione non è previsto un disciplinamento generale delle prestazioni di tipo commerciale. Per tale motivo la materia sarà ora disciplinata nella LAgr. Æ Adeguamento dell’art. 147 LAgr, prestazioni commerciali dell’istituto
104 Assemblea federale, Uffici del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale (2003): Direttive degli Uffici del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. Esame parlamentare dei mandati di prestazione e dei preven- tivi globali degli uffici GEMAP.
226
Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali (Titolo ottavo LAgr)
2.6 Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali
(Titolo ottavo LAgr)
2.6.1 Situazione iniziale
In seguito al trasferimento ai pagamenti diretti dei fondi destinati a sostenere il mer- cato, in alcuni settori le attuali misure amministrative volte ad attuare la legge e a punire i trasgressori, segnatamente mediante la riduzione di contributi, non sono più sufficienti. Pertanto, in particolare in vista dell’abbandono regolare del contingenta- mento lattiero, sono necessari nuovi strumenti.
2.6.2 Modello proposto
Per i casi di violazione della legge che non possono essere sanzionati con una ridu- zione dei contributi o con la revoca di autorizzazioni, si deve prevedere una sanzio- ne pecuniaria. Ai fini del ripristino della situazione legale saranno istituiti nuovi stru- menti esecutivi. Æ Adeguamento degli articoli 169, 170, 172 e 173 LAgr
2.7 Disposizioni finali (Titolo nono LAgr)
2.7.1 Situazione iniziale
Oggi le attività di controllo, segnatamente nei settori del diritto in materia di agricol- tura, derrate alimentari e veterinaria, non sono sufficientemente coordinate tra di lo- ro. Ne derivano doppioni e lacune nei controlli, di modo che le aziende agricole e le altre aziende interessate sono confrontate con un grande onere amministrativo e costi considerevoli.
2.7.2 Modello proposto
L’attività di controllo della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni private nelle aziende interessate deve essere coordinata in modo migliore. Anche i dati ne- cessari devono essere rilevati in modo coordinato e congiuntamente e devono esse- re messi a disposizione degli organi esecutivi in modo semplice ed efficiente. Æ Adeguamento degli articoli 181 e 185 LAgr
2.8 Commento all’avamprogetto di legge
Articolo 12 Promozione dello smercio Allo scopo di sancire a livello legislativo gli elementi centrali della riforma (differen- ziazione e migliore coordinamento della promozione dello smercio), occorre modifi- care di conseguenza la LAgr. Il capoverso 1 menziona i provvedimenti presi a livello sovraregionale e pone l’accento sui provvedimenti collettivi. Contemporaneamente si può sostituire il capoverso 2 dell’articolo vigente, in quanto a livello pratico il modello delle direttive stabilite dai rami commerciali si è rivelato essere uno strumento di gestione troppo debole per assicurare il coordinamento. Pertanto si propone di sostituirlo con un sistema d’incentivazione (nuovi cpv. 2 e 3).
227
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Il nuovo capoverso 4 disciplina il rapporto con gli aiuti finanziari dei Cantoni. Questi ultimi non saranno più computati nel richiesto autofinanziamento dei provvedimenti. In tal modo viene precisato il ruolo sussidiario della Confederazione.
Articolo 16 bis Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni ge- ografiche sul piano internazionale Capoverso 1 Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione sostiene le organizzazioni di catego- ria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa delle denominazio- ni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere sul piano internazionale. Capoverso 2 Secondo il capoverso 2, la Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di orga- nizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Il sistema di co- finanziamento implica che i professionisti del ramo dovranno impegnarsi nella difesa della loro denominazione di origine o della loro indicazione geografica.
Articolo 22bis Ripartizione del contingente doganale delle patate
La protezione alla frontiera per la produzione di patate sarà mantenuta in misura adeguata. Il nuovo articolo 22bis costituisce la base che permette di ripartire anche il contingente doganale parziale delle patate, comprese le patate da semina, in modo più conforme ai principi della concorrenza. Per quanto riguarda la ripartizione del contingente doganale parziale dei prodotti di patate, dal 1999 a questa parte la pro- cedura di vendita all’asta ha dato buone prove.
Il nuovo sistema di ripartizione sarà introdotto in due fasi. Per il periodo di contin- gentamento 2008 il contingente doganale parziale sarà attribuito per metà secondo il diritto anteriore e per metà mediante la vendita all’asta, mentre a partire dal perio- do di contingentamento 2009 esso sarà venduto integralmente all’asta. Il passaggio al nuovo sistema sarà concretizzato nell’ordinanza sulle importazioni agricole e nell’ordinanza sulle patate.
Si prevede di ripartire le quote del contingente doganale secondo la procedura di li- citazione. La vendita all’asta può avvenire per quote ed essere scaglionata nel tem- po per tenere conto delle esigenze degli importatori. Sarà sempre possibile, dopo aver sentito le cerchie interessate, autorizzare un’importazione scaglionata nel tem- po. Prevedendo nella legge sull’agricoltura una disposizione specifica per la ripartizione del contingente doganale delle patate, è possibile introdurre mediante decisione parlamentare una normativa moderna in materia di importazione.
Articolo 26 In seguito alla riduzione graduale dei contributi all’esportazione, questo articolo può essere abrogato. Il Consiglio federale deciderà l’abrogazione per il 1° gennaio 2010, motivo per cui l’ottenimento di contributi all’esportazione resta possibile fino alla fine del 2009.
228
Commento all’avamprogetto di legge
Articolo 36b Contratti di acquisto di latte Capoverso 1
Con l’integrazione proposta, i membri di un’organizzazione di produttori potranno vendere il loro latte anche alla propria organizzazione. Senza questa integrazione, l’organizzazione di produttori potrebbe effettuare unicamente la regolazione dei quantitativi prevista nel contesto dell’articolo 36a LAgr. In tal caso non sarebbe pos- sibile riunire l’offerta di latte per ottenere una posizione negoziale più forte nelle trat- tative di vendita. L’organizzazione di produttori potrà condurre le trattative di vendita con i potenziali valorizzatori di latte al posto dei produttori di latte o delle singole comunità di produttori, a condizione che si proponga quale acquirente di latte.
La modifica permetterà inoltre ai produttori, anche dopo l’abbandono del contingen- tamento, di vendere il loro latte non solo a un valorizzatore regionale di latte, bensì anche a un valorizzatore locale. Ciò è importante in particolare per i fornitori di latte di caseificio. Lo stretto rapporto intercorrente tra casaro e produttore di latte potrà così essere mantenuto in modo invariato. Unitamente all’esigenza di una durata contrattuale minima di un anno (cpv. 2), ri- mane così escluso il commercio di latte vero e proprio, ovvero la nascita di un mer- cato spot.
Articolo 37
In mancanza di una misura che intervenga sulla produzione, l’obbligo sancito nell’articolo 37 di notificare preventivamente la vendita diretta non ha più alcun sen- so, considerato che l’obbligo di notifica è contenuto nell’articolo 43. L’articolo 37 può quindi essere abrogato, come la sezione 3 di cui è l’unica disposizione.
Articolo 44 Assicurazione della qualità
Le disposizioni degli articoli 10 e 11 concernenti la qualità si rivelano generalmente sufficienti per il settore del latte. Nel contesto dell’attuale revisione totale del diritto in materia di derrate alimentari, inoltre, le disposizioni sull’igiene riguardanti il latte e i latticini saranno ora fondate sulla legge sulle derrate alimentari. La base legale per l’obbligo d’autorizzazione è costituita dall’articolo 17a della legge sulle derrate ali- mentari. Di conseguenza, per il latte non è più necessaria una disposizione apposita che disciplini l’assicurazione della qualità sotto forma di un obbligo d’autorizzazione per le aziende di trasformazione del latte. L’articolo 44 può quindi essere abrogato.
Articolo 51bis Valorizzazione della lana di pecora
Dato che si prevede di sopprimere la misura, questo articolo può senz’altro essere abrogato. Il Consiglio federale ne deciderà l’abrogazione per il 1° gennaio 2010.
Articolo 54 Zucchero Capoverso 1 Il passaggio dal mandato di prestazioni stipulato con lo zuccherificio al sostegno di- retto della produzione presuppone una modifica del testo di legge. Nel capoverso 1 sarà sancito unicamente il principio di un possibile sostegno di una produzione ade- guata di zucchero, analogamente alle altre colture campicole. L’attuale obbligo per lo zuccherificio di convenire con i coltivatori i quantitativi di barbabietole da zucchero e le condizioni di prezzo e di ritiro dovrà essere attuato sulla base del diritto privato.
229
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Capoverso 2 Grazie al capoverso 2, la Confederazione potrà ancora consultare il conto annuale degli zuccherifici. Non essendovi concorrenza nella trasformazione delle barbabieto- le da zucchero e visto il considerevole flusso di fondi della Confederazione in questo settore, tale misura continua ad essere giustificata. Si tratta di poter verificare se gli zuccherifici lavorano in modo economico e se ritirano le barbabietole da zucchero dai produttori a un prezzo corretto. L’entrata in vigore della modifica è prevista per il 1° gennaio 2009.
Articolo 56 Semi oleosi e leguminose a granelli I mezzi destinati al sostegno del mercato devono giungere nel modo più diretto ai produttori senza che si interpongano livelli successivi di trasformazione o commer- ciali. Ai fini dell’attuazione coerente di tale principio, occorre stralciare dall’articolo la possibilità di versare contributi federali per la trasformazione di semi oleosi. L’entrata in vigore della modifica è prevista per il 1° luglio 2009.
Articolo 57 Patate Per le qualità di patate da semina, da tavola e destinate alla trasformazione confor- mi al mercato, la protezione alla frontiera rimane invariata. I ricavi relativi alla valo- rizzazione di patate non commerciabili nel settore dei foraggi soggiacciono alla ridu- zione dei prezzi soglia per i foraggi. Si dovrà tener maggiormente conto dei segnali provenienti dal mercato tanto più che, per evitare eccedenze e proseguire l’adeguamento strutturale, il sostegno del mercato, generalmente in diminuzione, ri- chiede una riduzione del sostegno anche nella coltivazione di patate. La valorizza- zione di patate da semina, da tavola e destinate alla trasformazione di qualità infe- riore, finora promossa dalla Confederazione mediante contributi, sarà soppressa. L’articolo 57 può pertanto essere abrogato. L’entrata in vigore dell’abrogazione è prevista per 1° luglio 2009.
Articolo 63 Designazione e classificazione
Capoverso 1 Il capoverso 1 incarica il Consiglio federale di definire un quadro preciso per i vini DOC, VIGT e VDT. A tal fine, esso deve stabilire esigenze minime quali il tenore na- turale in zucchero, la resa per unità di superficie, la scelta dei vitigni e criteri di deli- mitazione geografica per i vini DOC e VIGT.
Capoverso 2 Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può delegare ai Cantoni un certo nu- mero di compiti e di attribuzioni. Ciò riguarda in primo luogo il disciplinamento delle DOC, la cui definizione individuale resterà di competenza dei Cantoni, ma può an- che interessare i VIGT con diciture tradizionali. Si tratta di evitare qualsiasi confu- sione possibile a livello del consumatore e di vietare l’utilizzo di una stessa designa- zione geografica per due vini di gerarchia diversa. Spetterà al Consiglio federale stabilire i principi in materia di delega. Il disciplinamento dell’utilizzo di taluni termini e dell’etichettatura è fondamentale in un simile sistema gerarchico e in funzione dei nostri impegni internazionali.
230
Commento all’avamprogetto di legge
Capoverso 3 Il capoverso 3 offre al Consiglio federale la possibilità di legiferare in materia e di prevedere definizioni per le diciture tradizionali come “gran cru”, “cru”, “mise au do- maine” e così via o per termini quali “viticoltore cantiniere”, “proprietario cantiniere” o “negoziante di vino”. Simili definizioni sono necessarie nel quadro dei nostri impegni internazionali.
Capoverso 4 Il capoverso 4 prescrive la determinazione di regole per il declassamento dei diversi vini. Si tratta di precisare l’utilizzazione delle uve che non soddisfano le esigenze poste alle designazioni DOC e VIGT e di stabilire, se del caso, limiti di tolleranza.
Capoverso 5 Il capoverso 5 precisa che gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7 nonché 16bis si applica- no per analogia.
Articolo 64 Controlli
Capoverso 1 Secondo il capoverso 1, chi produce, incantina o commercia vini è tenuto, da un la- to, a notificare l’incantinamento e la vinificazione e, dall’altro, a gestire un registro di cantina in cui figurino tutti gli spostamenti e tutte le transazioni di cantina. Esso pre- cisa che il controllo serve a proteggere le denominazioni e le designazioni definite.
Capoverso 2 Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale può prevedere deroghe a condi- zione che il controllo generale non ne sia pregiudicato. In particolare, le aziende che si limitano a commerciare vini in bottiglia senza svolgere attività d’importazione o d’esportazione dovrebbero essere esonerate dal controllo, dal momento che i vini in questione sono già stati controllati in una fase precedente. Capoverso 3 Il Consiglio federale è incaricato di definire gli oneri cui soggiacciono la produzione, l'incantinamento e il commercio di vini. Si tratta di riprendere gli elementi elencati nel vigente articolo 68 dell’ordinanza sul vino, tra cui l’iscrizione nel registro di com- mercio, l’obbligo di annunciare l’inizio della propria attività commerciale e l’obbligo di allestire ogni anno un inventario. Quest’ultimo permette di calcolare il consumo di vino e rappresenta un elemento decisionale importante per la politica vitivinicola. Il Consiglio federale emana pure tutte le disposizioni relative al controllo, quali le esi- genze minime per il registro di cantina.
Capoverso 4 Il capoverso 4 precisa che il Consiglio federale designa un organo di controllo e ne stabilisce i compiti. Esso è pure chiamato a disciplinarne il finanziamento. Capoverso 5 Questo capoverso permette al Consiglio federale di prevedere l’introduzione di un marchio visivo di commercializzazione e di disciplinarne il finanziamento. Un simile
231
Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
marchio, facilmente percepibile, consentirebbe di semplificare i controlli, ma anche di arginare il mercato grigio. L’introduzione di un marchio di commercializzazione presuppone tuttavia l’approvazione di una solida maggioranza degli attori interessa- ti.
Articolo 73 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consuma- no foraggio grezzo La base legale per l’attuazione di un contributo UBGFG unitario per tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è già contenuta nell’articolo 73 vigente. In seguito alla forte riduzione del sostegno del mercato nel settore del latte, non è più necessaria la possibilità di decurtare i contributi versati alle aziende che produ- cono latte, in funzione del latte commercializzato e tenendo conto dei mezzi finan- ziari impiegati per il sostegno del mercato lattiero. Pertanto si propone di abrogare l’articolo 73 capoverso 5 lettera d. L’entrata in vigore dell’abrogazione è prevista per 1° gennaio 2009.
Articolo 77a
Questo nuovo articolo si prefigge di promuovere miglioramenti nell’impiego sosteni- bile delle risorse, che vadano oltre le esigenze e le possibilità esistenti (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER, pagamenti diretti ecologici). Vengono so- stenuti progetti regionali e settoriali che introducono innovazioni tecniche, organiz- zative o strutturali corrispondenti. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle mi- sure previste, l’UFAG sente l’UFAFP analogamente a quanto avviene per i progetti secondo l’articolo 62a LPAc.
Visto che le questioni ecologiche non si fermano ai confini comunali o cantonali e che in parte sono strettamente legate alla fabbricazione di un determinato prodotto agricolo, l’ente promotore di un progetto può essere privato, pubblico o misto.
L’ente promotore deve coordinare le misure necessarie nella regione o nel settore. A tal fine si basa sulle pianificazioni esistenti (cartina di protezione delle acque sot- terranee, cartina di protezione contro l’erosione, direttive d’interconnessione, piani di misure contro l’inquinamento atmosferico ecc.).
Vengono sostenute le misure la cui introduzione richiede un sostegno finanziario. Per le misure sensate che necessitano di un sostegno finanziario permanente, il fi- nanziamento deve essere procurato al di fuori del programma d’impiego sostenibile delle risorse. L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia del progetto a tre livelli:
¾ efficacia ecologica; ad esempio la riduzione delle sostanze emesse o la biodi- versità,
¾ efficienza; rapporto tra le sostanze e l’energia impiegate e la quantità di pro- dotti agricoli realizzati,
¾ efficacia agronomica; ad esempio erosione del suolo o agrobiodiversità.
I terzi interessati (Cantoni, Comuni, organizzazioni private o anche gli agricoltori) devono partecipare al progetto in ragione di almeno il 20 per cento dei costi compu- tabili. I programmi regionali esistenti mostrano che la compartecipazione finanziaria favorisce un impiego più efficiente dei mezzi.
232
Commento all’avamprogetto di legge
I contributi o le indennità che la Confederazione concede per le medesime misure sulla stessa superficie secondo una base legale diversa vengono dedotti dai costi computabili. Per un progetto regionale o settoriale è senz’altro opportuno o addirittu- ra necessario che le aziende partecipino ad esempio a un’interconnessione ecologi- ca o a un progetto secondo l’articolo 62a LPAc. In tal caso si evita che queste misu- re vengano indennizzate due volte.
Articolo 78 Principio Capoverso 2
Introdotta nel quadro della PA 2002, la possibilità di concedere, per un periodo massimo di dieci anni, aiuti per la conduzione aziendale in seguito a difficoltà finan- ziarie dovute al mutamento delle condizioni quadro economiche o di politica agricola viene ora trasferita nel diritto permanente. Grazie a questa misura sarà possibile contrastare il prevedibile peggioramento delle condizioni quadro economiche provo- cato dall’Accordo OMC.
Articolo 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale Capoverso 1 bis
La possibilità di trasformare in un aiuto per la conduzione aziendale le pretese di rimborso di crediti d’investimento e di contributi emerse in seguito alla cessazione dell’attività’ non ostacola né ritarda inutilmente i cambiamenti strutturali.
Articolo 80 Capoverso 1
Le condizioni elencate devono essere adempiute per poter ottenere i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capoverso 1, ma non per i mutui secondo il capoverso 1bis.
Articolo 82 Rimborso in caso di alienazione con utile
La riscossione degli interessi calcolati retroattivamente è dispendiosa dal profilo amministrativo e può ostacolare la cessazione d’esercizio anticipata. La modifica prevista agevola l’abbandono dell’agricoltura, facilita l’esecuzione e corrisponde per analogia alla modifica dell’articolo 91 capoverso 1 lettera b (rimborso in caso di alie- nazione con utile).
Articolo 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata Il testo di legge in vigore si riferisce esclusivamente a provvedimenti collettivi di am- pia portata. Per questo motivo il titolo è modificato di conseguenza.
Articolo 89 Condizioni per provvedimenti individuali Capoverso 2 Anche in regioni senza una minaccia diretta per la gestione e l’insediamento, il Con- siglio federale deve poter fissare un volume di lavoro inferiore proveniente dall’attività prettamente agricola per i provvedimenti intesi a diversificare l’attività nel settore agricolo e nei settori affini. Il valore minimo di 0,75 USM applicabile secondo l’articolo 3a capoverso 1 OMSt, tuttavia, non verrà abbassato nemmeno in futuro.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Per i provvedimenti di cui alla lettera a, la soppressione della limitazione alle azien- de nella regione di montagna e in quella collinare non ha praticamente alcuna riper- cussione: nella regione di pianura, infatti, effettivi problemi d’insediamento o di ter- reni incolti sono difficilmente motivabili. La formulazione aperta di questo capoverso, invece, consente un coordinamento efficace con le disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.
Articolo 91 Rimborso in caso di alienazione con utile Capoverso 1 È necessario rimborsare gli aiuti agli investimenti se l’intera azienda o la parte di a- zienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile. Se l’alienazione riguarda soltanto la parte di azienda che non è stata sostenuta con aiu- ti agli investimenti, non vi è alcuna ripercussione sugli aiuti agli investimenti fintanto che non si è in presenza di una modifica della destinazione o di un frazionamento secondo l’articolo 102 LAgr. La soppressione degli interessi dovuti sul mutuo, calcolati retroattivamente, facilita la cessazione anticipata dell’attività agricola. La riscossione degli interessi retroatti- vi, inoltre, risulta piuttosto onerosa dal punto di vista amministrativo.
Articolo 97 Approvazione dei progetti Capoverso 3 La pubblicazione, con la possibilità di fare opposizione da parte delle organizzazioni legittimate a ricorrere a livello nazionale, deve avvenire soltanto nel caso di edifici e impianti soggetti all’obbligo di autorizzazione o di concessione. Capoverso 4 Il capoverso 4 contiene una precisazione circa i progetti soggetti ad oneri.
Nell’ambito del secondo messaggio concernente la NPC (modifiche di legge), nel ti- tolo quinto della LAgr si propone di introdurre un nuovo articolo 97a che funge da base per i futuri accordi di programma. L’articolo è qui citato, per ragioni di comple- tezza e di trasparenza, assieme ad altre revisioni di legge. Nel frattempo la consul- tazione sulla NPC si è conclusa.
Art. 97a Accordo di programma 1 La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell’ambito di accordi di programma. 2 I servizi federali interessati stabiliscono definitivamente i loro oneri e le loro condi- zioni negli accordi di programma. 3 La procedura per la presentazione di progetti sostenuti con contributi di accordi di programma è retta dal diritto cantonale.
Mentre per i progetti individuali (sostenuti a titolo forfettario o in percentuale) si con- tinuano ad applicare le condizioni attuali di cui all’articolo 97, per i progetti con ac- cordi di programma è ora determinante l’articolo 97a. Già oggi i Cantoni sono re- sponsabili dell’approvazione dei progetti. Nel settore della protezione della natura e del paesaggio, essi si attendono anzitutto un margine di manovra più ampio per quanto riguarda gli oneri e le condizioni della Confederazione e una maggiore sicu- rezza nella distribuzione delle risorse finanziarie ai progetti. Negli accordi di pro-
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Commento all’avamprogetto di legge
gramma ciò sarà possibile se la Confederazione si limiterà a requisiti (strategici) ge- nerali (p. es. determinazione di priorità nel settore natura e paesaggio, ma senza prescrizioni dettagliate) e li integrerà per tempo nel processo di negoziazione con il Cantone. Salvo che per fattispecie evidentemente non rilevabili, gli oneri e le condi- zioni saranno stabiliti definitivamente ad accordo di programma concluso. Contem- poraneamente saranno stabilite le modalità di pagamento e le relative condizioni. Delegando la competenza generale al Cantone, la procedura di quest’ultimo sarà determinante. In questo contesto il diritto di ricorso va concesso alle organizzazioni riconosciute a livello federale. Attuazione a livello di ordinanza: venendo a mancare i supplementi concessi in base alla capacità finanziaria, con l’applicazione della NPC occorre ridefinire sia la pre- stazione richiesta al Cantone sia le aliquote di contributo per i diversi provvedimenti. Mentre nell’articolo 93 capoverso 3 è richiesto un contributo adeguato del Cantone, l’articolo 95 fissa le aliquote massime di contributo. All’interno dell’attuale margine di aliquota di contributo stabilito nell’OMSt o nell’OIMSC si prevede di scegliere il limite superiore per i provvedimenti collettivi e il limite inferiore per quelli individuali.
Articolo 98 Stanziamento dei mezzi finanziari In relazione alla decisione del Parlamento concernente l’inserimento dell’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr, nell’articolo 98 non è stata segnalata questa nuova pos- sibilità di sovvenzionamento. Con il rimando all’articolo 93 capoverso 1 sono coperti tutti i settori passibili di ricevere contributi (bonifiche fondiarie, edilizia agricola, pro- getti di sviluppo regionale). Non è più necessario menzionare gli articoli 95 e 96.
Articolo 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi
Capoverso 1 lettere b e d Dal 1° gennaio 2004 le singole aziende possono chiedere il sovvenzionamento di impianti per la produzione di energia proveniente da biomassa secondo l’articolo 106 capoverso 1 lettera c LAgr come provvedimento di diversificazione dell’attività. Per poter gestire in modo economico questi impianti occorre una quantità sufficiente di biomassa di provenienza agricola ed eventuali cosubstrati. In molti casi, perciò, è opportuno che più aziende realizzino e gestiscano collettivamente un impianto. An- che gli investimenti per uno sfruttamento economico del calore di processo in esu- bero hanno diritto a essere sovvenzionati. Secondo i fondamenti giuridici attuali, per tutti i provvedimenti collettivi per cui ven- gono versati contributi possono essere concessi anche crediti d’investimento. Inse- rendo la lettera d s’intende equiparare i progetti secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr agli altri provvedimenti collettivi. L’adeguamento si rivela necessario in particolare affinché anche per progetti di sviluppo regionale si possano erogare cre- diti di costruzione secondo il capoverso 2.
Articolo 115 Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti Capoverso 2 lettere a e b Visto che le unità amministrative possono offrire prestazioni commerciali solo se so- no autorizzate a farlo a norma di legge, occorre istituire le basi necessarie a livello legislativo. Attualmente le prestazioni commerciali delle stazioni di ricerca sono di-
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
sciplinate in sede di ordinanza105. La normativa è stata semplificata e inserita nella legge.
Articolo 136 Obiettivi e compiti della consulenza Capoverso 3a Con questo nuovo capoverso si istituisce la base legale per consentire alla Confe- derazione di sostenere attività di consulenza specialistica nell’ambito di accertamen- ti preliminari relativi a iniziative progettuali regionali integrate.
Nel quadro del secondo messaggio concernente la NPC (modifiche di legge), nel ti- tolo sesto della LAgr (Capitolo 2: Consulenza) è già prevista una modifica dell’articolo 136 (Obiettivi e compiti della consulenza). Gli articoli 137 (Organizza- zione della consulenza) e 138 (Aiuti finanziari per la consulenza) di questo capitolo sono abrogati. La modifica dell’articolo 136 è qui menzionata solo per ragioni di completezza e di trasparenza (tenore secondo l’avamprogetto per la consultazione NPC, senza il nuovo cpv. 3a). Nel frattempo la consultazione sulla NPC si è conclu- sa.
Art. 136 Obiettivi e compiti della consulenza 1 La consulenza informa le persone attive nell'agricoltura, nell'economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole o nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali e promuove il loro perfezionamento professionale. 2 I Cantoni garantiscono la consulenza a livello cantonale. 3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organiz- zazioni o istituzioni sovraregionali o d'importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d'importanza nazionale per le prestazioni forni- te nell'ambito della consulenza. 4 Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di informa- zioni, di esperienze e di conoscenze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni. 5 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni e i cen- tri di consulenza devono soddisfare.
Articolo 147 Istituto d’allevamento equino Capoverso 3 lettere a e b Visto che le unità amministrative possono fornire prestazioni commerciali soltanto se sono autorizzate a farlo a norma di legge, occorre istituire le basi necessarie a li- vello legislativo.
105 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la ricerca agronomica, ORAgr
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Commento all’avamprogetto di legge
Articolo 169 Misure amministrative generali Capoverso 1 lettera h La lettera h viene soprattutto adeguata dal profilo redazionale e formulata in modo più chiaro. La nozione di multa disciplinare è sostituita in quanto normalmente viene usata per punire violazioni di lieve entità. Sostituendola con „sanzione“, analoga- mente alla legge sui cartelli, si intende segnalare in modo chiaro che le sanzioni amministrative previste possono andare oltre l’entità delle multe disciplinari e quindi possono anche comportare importi molto elevati. Capoverso 1 lettera i La lettera i si riferisce in special modo ai casi di violazione degli obblighi di notifica e di registrazione in cui non è possibile ridurre i contributi. Capoverso 1 lettera j Con la lettera j si intende dotare l’Ufficio federale di uno strumento che gli permetta di garantire che l’abbandono del contingentamento lattiero avvenga in modo ordina- to e salvaguardando i principi della concorrenza. Eventuali infrazioni agli obblighi di registrazione, controllo e inflizione di sanzioni da parte delle organizzazioni, alle esi- genze e agli oneri legali applicabili in caso di abbandono anticipato nonché all’obbligo contrattuale possono da un lato procurare considerevoli arricchimenti ille- citi agli autori di tali infrazioni e dall’altro perturbare il mercato lattiero. Accanto a quelle minori, vi saranno sicuramente anche organizzazioni che gestiranno quantita- tivi globali di latte attorno ai 500 milioni di chilogrammi. Se in una simile organizza- zione la gestione dei quantitativi non è conforme ai requisiti della legge, i quantitativi da gestire possono superare rapidamente il volume fissato. Per tale motivo gli stru- menti a disposizione devono avere un influsso adeguato. Capoverso 2 Per separarle dalle misure prevalentemente repressive del capoverso 1, le misure esecutive destinate a ripristinare la situazione di diritto sono fatte oggetto di un ca- poverso a parte. Lettera a L’introduzione della lettera a ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità competenti una misura adeguata per ristabilire la situazione di diritto in caso di uti- lizzazione illecita di una designazione protetta o di un prodotto oppure per poter far cessare l’immissione in commercio illecita di un prodotto. In virtù dell’articolo 21 ca- poverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP (RS 910.12), gli organi cantonali di controllo del- le derrate alimentari (chimici cantonali) eseguono la sezione 3 di tale ordinanza (im- piego della menzione DOP o IGP, estensione della protezione, prodotti che non a- dempiono il capitolato d’oneri) secondo la legislazione sulle derrate alimentari. A tal fine, i chimici cantonali pronunciano contestazioni (misure amministrative) in virtù dell’articolo 27 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0). Se non si tratta di derrate alimentari (legno, fieno o oli essenziali, ad esempio), le autorità incaricate dell’esecuzione applicano la legi- slazione sull’agricoltura (art. 21 cpv. 1 dell’ordinanza DOP/IGP). La stessa cosa vale per l’ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18) o qualsiasi altra ordinanza ba- sata sull’articolo 14 LAgr. Grazie alla modifica di questa disposizione, sarà ora pos- sibile adottare misure comparabili a quelle previste dalla legislazione sulle derrate alimentari. Nell’ambito dei mezzi di produzione, la legislazione sull’agricoltura con- tiene pure numerose restrizioni dell’utilizzazione e dell’immissione in commercio. In caso di violazione di tali disposizioni, le autorità incaricate dell’esecuzione devono
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
poter intervenire rapidamente e prendere le misure amministrative necessarie per ripristinare la situazione di diritto. Lettera b La lettera b ha lo scopo di permettere alle autorità esecutive, indipendentemente da un perseguimento penale o della punibilità, di far eliminare tempestivamente i pro- dotti suscettibili di implicare un pericolo, per esempio nell’ambito dei mezzi di produ- zione, pur salvaguardando il principio di proporzionalità. Si tratta ad esempio di pro- dotti deperibili vietati o di materiale di moltiplicazione illecito la cui cura, dal momen- to del sequestro alla decisione di confisca pronunciata dal giudice penale, può risul- tare eccessivamente dispendiosa e costosa.
Articolo 170 Riduzione e diniego di contributi Capoverso 3 Nel quadro dei compiti esecutivi attribuiti ai Cantoni rientra in linea di principio anche l’impostazione differenziata della riduzione e del diniego di contributi qualora le con- dizioni non fossero adempiute o lo fossero solo in parte. In particolare a proposito dei pagamenti diretti si è tuttavia constatato che l’auspicata armonizzazione con la direttiva sinora adottata dai Cantoni (in collaborazione con l’UFAG) non è stata rag- giunta nella misura desiderata. Ciò è fra l’altro riconducibile al fatto che la direttiva vigente corrisponde a una cosiddetta ordinanza amministrativa, che vincola le auto- rità incaricate dell’esecuzione ma non le istanze giudiziarie successive. Per tale mo- tivo il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare mediante ordinanza le necessarie disposizioni; in tal ambito l’attenzione andrà rivolta soprattutto, come detto, ai pagamenti diretti.
Articolo 172 Delitti In virtù del diritto in materia di agricoltura, soltanto l’organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 64 capoverso 4 può consultare la contabilità di cantina delle aziende vinicole e può quindi giungere a conoscenza di un’eventuale designazione o classificazione illecita secondo l’articolo 63. A causa dell’impossibilità di consultare documenti di produzione e commercializzazione, una persona danneggiata da un’eventuale violazione delle disposizioni in materia di de- signazione o classificazione (il consumatore e/o un altro produttore) non ne viene invece quasi mai a conoscenza. Al fine di poter perseguire chiunque usi una deno- minazione illecita, e quindi non solo chi agisce per mestiere, è pertanto opportuno estendere il diritto di querela all’organo di controllo incaricato dal Consiglio federale secondo l’articolo 64 capoverso 4. Nel settore del vino non appare necessario stabi- lire un’analogia con le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette secondo l’articolo 16, nonché con gli altri diritti di proprietà intellettuale (dirit- to dei brevetti, del design, della protezione dei marchi e d’autore), per i quali la pro- tezione da parte del diritto penale prende la forma di diritto di querela. Il capoverso 1 è peraltro fatto oggetto di un adeguamento dal profilo redazionale. Conformemente agli sforzi di revisione attualmente profusi nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale per combattere le falsificazioni, nel capoverso 2 la pena per chi agisce per mestiere viene adeguata alle disposizioni proposte in questo settore e quindi innalzata a un massimo di cinque anni di detenzione e alla multa sino a 600'000 franchi.
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Commento all’avamprogetto di legge
Articolo 173 Contravvenzioni Capoverso 1 lettera i Dal 1° gennaio 2004 il Consiglio federale può anche emanare, in virtù dell’articolo 159a, prescrizioni sull’utilizzazione di mezzi di produzione. Attualmente manca per contro la base legale che permetta di adottare misure penali nei confronti di chi non si attiene a tali prescrizioni. Grazie alla nuova formulazione dell’articolo 173 capo- verso 1 lettera i, questa lacuna è ora colmata.
Articolo 179 Alta vigilanza della Confederazione Si tratta di un adeguamento del testo francese al senso del testo tedesco. Il testo francese deve inoltre precisare che i contributi non devono essere ridotti o negati soltanto se un Cantone non esegue affatto la legge, bensì anche se la esegue in modo incompleto o scorretto.
Articolo 181 Controllo Visto che non è stato deciso, neanche nell’ambito della riforma amministrativa, in quale misura avrà luogo il coordinamento, il campo d’applicazione del capoverso 1bis è formulato in modo aperto e non si menzionano singole leggi. Attualmente sembra essere privilegiata la legislazione in materia di agricoltura, derrate alimentari e veterinaria. Gli oneri inerenti a tali leggi sono avviati ed eseguiti sotto l’egida di diversi uffici della Confederazione e dei Cantoni. A ciò si aggiunge il fatto che le prestazioni supple- mentari nel settore dei label sono offerte ed eseguite da privati. Queste diverse atti- vità di controllo comportano per le aziende contadine e altre aziende piccole e me- die non solo un importante dispendio amministrativo, bensì anche lacune nel con- trollo. Siffatte lacune risultano dalla prassi parzialmente molto differente delle autori- tà esecutive cantonali. Per tale motivo il Consiglio federale deve avere la possibilità di uniformare mediante prescrizioni le attività di controllo di tutti gli organi esecutivi e di concertarle tra di loro, come già sollecitato da diverse parti. Tenendo conto del principio dell’autocontrollo, i controlli devono fra l’altro essere impostati in modo tale da essere adeguati ai rischi, indipendenti e pertinenti e devono adempiere i parame- tri internazionali.
Articolo 185 Dati per l’esecuzione Capoversi 5 e 6 Per soddisfare le esigenze dell’amministrazione agricola sono nati alcuni sistemi d’informazione, che diversi organi esecutivi hanno istituito per i propri scopi. Con questa nuova disposizione si intende dare alla Confederazione la possibilità di riuni- re tali sistemi differenti in una banca di dati agricoli centralizzata, in cui ogni partner esecutivo inserisce direttamente i propri dati e li tiene aggiornati. Mediante una pro- cedura di richiamo, gli organi esecutivi avranno accesso ai dati di cui hanno biso- gno. In singoli casi potranno essere assegnati diritti supplementari, ad esempio per l’utilizzazione scientifica dei dati o in relazione a programmi privati in materia di la- bel. Da diversi anni questi dati sono oggetto anche di analisi statistiche. Ciò ha determi- nato, a tutti i livelli, un efficace risparmio nel rilevamento e nell'elaborazione delle in- formazioni di base. Per l'ulteriore sviluppo della politica agricola e per l'esecuzione della legislazione è indispensabile un sistema statistico coerente e adeguato.
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Anche il rilevamento e il trattamento di dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali nella banca di dati agricoli e la loro trasmissione mediante procedura di richiamo agli organi esecutivi competenti devono essere possibili qua- lora ciò fosse necessario per l’adempimento dei compiti di controllo e d’inchiesta dell’organo competente. La necessaria base legale formale è oggetto del capoverso 6. Allo scopo di tutelare la sicurezza dei dati secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), il Consiglio federale disciplinerà det- tagliatamente in sede di ordinanza, fra le altre cose, la responsabilità per la prote- zione dei dati, il rilevamento, la registrazione, la trasmissione e l’utilizzazione dei da- ti, nonché i diritti di accesso.
Articolo 187c Disposizioni transitorie della modifica del ... Capoverso 1 Il presente capoverso disciplina la vinificazione e la commercializzazione dei vini dell’annata 2007 e anteriori. Capoverso 2 Si prevede di scindere in due fasi la procedura di vendita all’asta per la ripartizione del contingente doganale parziale di patate. Per le importazioni nel 2008, la metà del contingente doganale parziale sarà ripartita secondo il diritto anteriore (presta- zione all’interno del Paese), mentre l’altra metà sarà battuta all’asta. In tal modo sa- rà ancora possibile computare agli importatori la loro prestazione all’interno del Pa- ese dichiarata per il periodo dal luglio 2006 al giugno 2007. Capoverso 3 Questa disposizione transitoria è necessaria affinché l’indennità forfettaria per la trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 possa essere versata anche dopo l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2009) del nuovo disciplinamento del mercato. In seguito al proposto cambiamento di sistema verso il calcolo del soste- gno in funzione della superficie, dal 2009 in poi il pagamento dei contributi dovrà avvenire nell’anno di coltivazione. Di conseguenza, nel 2009 dovranno essere ver- sati i contributi federali per i raccolti di barbabietole 2008 e 2009.
Articolo 188 Capoverso 3
L’articolo 188 della legge sull’agricoltura limita a un periodo di 10 anni l’applicabilità delle misure di sostegno del mercato nel settore lattiero (art. 38-42). Gli articoli cor- rispondenti sono stati posti in vigore il 1° maggio 1999 poiché le misure di sostegno del prezzo del latte erano orientate all’anno lattiero. Di conseguenza, la durata di va- lidità di tali articoli terminerà il 30 aprile 2009.
Il modello proposto per il disciplinamento del mercato dopo il 2009 non si orienta in- vece all’anno lattiero, bensì all’anno civile. Infatti, tanto il supplemento per foraggia- mento senza insilati (art. 39) quanto tutti gli aiuti (art. 40 e 41) e la normativa specia- le applicata all’importazione di burro (art. 42) saranno soppressi già il 1° gennaio 2009. L’unica eccezione a questo riguardo è costituita dal supplemento per il latte trasformato in formaggio. Nel capitolo „Trasferimento del sostegno del mercato ver- so i pagamenti diretti“ è stato spiegato perché si intende mantenere questo supple-
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Programma di legislatura
mento in misura ridotta. Si espongono qui di seguito, succintamente, i motivi che hanno portato a tale decisione:
¾ il diverso effetto della protezione alla frontiera tra la cosiddetta „linea gialla“ e „linea bianca“ nel settore lattiero risulta così ammortizzato;
¾ una soppressione completa potrebbe anche provocare una rottura strutturale anziché l’auspicato sviluppo strutturale, vale a dire una diminuzione tempora- neamente eccessiva della produzione lattiera , il che sarebbe indesiderato dal profilo economico e sociale;
¾ rispetto ad altri rami della produzione agricola (p. es. carne o verdura), che di- spongono di una buona protezione alla frontiera, l’industria casearia liberaliz- zata sarebbe svantaggiata.
Il tenore dell’articolo 38 deve quindi rimanere invariato. Poiché si tratta di una dispo- sizione potestativa, il Consiglio federale mantiene la competenza di determinare l’importo del supplemento. Un’ulteriore limitazione temporale non è necessaria. Il Consiglio federale può sopprimere il supplemento anche senza un’ulteriore revisio- ne della legge.
Anche in futuro il supplemento potrà essere pagato ai produttori solo indirettamente, attraverso i valorizzatori di latte. Un versamento diretto continua ad essere impossi- bile per motivi tecnico-amministrativi; la ricostruzione dell’iter del latte trasformato dall’acquisto da parte del valorizzatore all’azienda del singolo produttore non può praticamente essere garantita perché spesso proprio i grandi valorizzatori di latte non acquistano il latte direttamente dai produttori. L’effetto di sostegno è inoltre ot- tenuto indipendentemente dal fatto che il supplemento venga a incidere sulla forma- zione dei prezzi a livello del produttore o del valorizzatore.
Per i motivi indicati è necessario adeguare l’articolo 188 capoverso 3 in modo tale che l’applicabilità degli articoli 39-42 sia limitata esplicitamente al 31 dicembre 2008. L’articolo rimane quindi invariato nella legge; qui di seguito è indicato soltanto pro memoria.
Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte com- merciale trasformato in formaggio. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del supplemento e le condizioni.
2.9 Programma di legislatura
Il futuro sviluppo della legislazione agraria rientra nel programma di legislatura 2003-2007106. Il messaggio sulla Politica agricola 2011 e il decreto federale sui mezzi finanziari per l'agricoltura negli anni 2008-2011 sono stati inseriti nelle diretti- ve e saranno licenziati all'attenzione del Parlamento nel corrente periodo di legisla- tura.
106 Rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003-2007 http://www.admin.ch/ch/i/cf/rg/lp2003_2007/Beilage_1.pdf
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.10 Rapporti con il diritto internazionale
Le modifiche di legge sono volte in primo luogo a migliorare la competitività del set- tore agroalimentare affinché sia in grado di far fronte alla maggiore apertura delle frontiere. Le proposte formulate nell'ambito della PA 2011 rientrano nel quadro di uno sviluppo coerente della riforma agraria. Questo indirizzo di fondo non comporta modifiche sostanziali per quanto concerne i rapporti con il diritto comunitario del- l'UE. Le modifiche sono compatibili con i nostri impegni internazionali risultanti da accordi bilaterali e multilaterali (in particolare con l'OMC).
2.11 Costituzionalità
Le presenti modifiche della LAgr si fondano sull'articolo 104 Cost. Esso statuisce le competenze e i compiti della Confederazione in vista dell'impostazione delle misure di politica agricola (cpv. 3). Le proposte di modifica rientrano nel quadro di uno svi- luppo coerente della politica agricola e nelle competenze costituzionali della Confe- derazione.
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Proposte di modifica
3 Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
3.1 Proposte di modifica
3.1.1 Situazione iniziale
La LDFR ha l'obiettivo di promuovere la proprietà fondiaria rurale, di conservare le aziende familiari come base di un'agricoltura nel medesimo tempo produttiva e o- rientata verso uno sfruttamento sostenibile del suolo nonché di migliorare le struttu- re del settore. Essa mira anche a rafforzare la posizione del gestore a titolo perso- nale (coltivatore diretto) e quella dell'affittuario al momento dell'acquisto di un'azien- da o di un fondo agricoli e a lottare contro la pattuizione di prezzi esorbitanti. La LDFR definisce chi ha il diritto di acquistare un fondo o un'azienda agricoli e a quali condizioni. Inoltre, essa contiene disposizioni sulla divisione delle aziende agricole, sulla parcellazione dei fondi agricoli e sulla messa a pegno di detti fondi.
Allo scopo di tutelare l'affittuario, che è la parte debole nel contratto, la LAAgr disci- plina i contratti mediante i quali i locatori mettono a disposizione di un coltivatore, contro pagamento di un affitto, l'uso di un'azienda o di un fondo a fini agricoli, la- sciando che esso ne ritragga i frutti o i prodotti. Le norme della LAAgr si differenzia- no da quelle dell'affitto e della locazione contenute nel Codice delle obbligazioni quando occorre tener conto di bisogni specifici dell'agricoltura. La legge contiene dunque disposizioni sulla durata minima dei contratti d'affitto agricolo, sulla forma e il termine di disdetta e sulla proroga giudiziaria. La legge prevede inoltre un regime d'autorizzazione per l'affitto di aziende agricole particella per particella e limita l'affit- to complementare di fondi fuori dal raggio d'esercizio usale dell'azienda. L'affitto di aziende agricole sottostà a una procedura obbligatoria d'autorizzazione e l'autorità può fare opposizione se ritiene che l'affitto di un fondo agricolo sia troppo elevato.
3.1.2 Modello proposto
Le attuali riforme intraprese nel settore agricolo rendono necessaria la revisione di queste due leggi (LAAgr e LDFR). Le accresciute esigenze in materia di competitivi- tà chieste all'agricoltore, che è ormai sollecitato a farsi carico pienamente del suo ruolo d'imprenditore, implicano un allentamento delle regole previste da queste normative. Le proposte facilitano il cambiamento strutturale (aumento del limite che definisce l'azienda agricola, soppressione delle prescrizioni sul prezzo e sui fitti) e responsabilizzano in maggior misura l'agricoltore (eliminazione delle prescrizioni sul prezzo e sui fitti nonché dei limiti dell'aggravio, esclusione degli oggetti ubicati inte- ramente nella zona edificabile dal campo d'applicazione della LLAgr). La presente revisione risponde in larga misura alle richieste formulate dalla mozione del consigliere agli Stati Hans Hess (01.3713. Legge federale sul diritto fondiario ru- rale. Modifica) e quella approvata sotto forma di postulato del consigliere nazionale Maurice Chevrier (02.3149. Aggravio massimo. Una nozione da rivedere).
Aumento del limite che definisce l'azienda agricola
Un'importante modifica nella LDFR è costituita dall'aumento del bisogno di lavoro minimo necessario affinché un'azienda possa essere riconosciuta come azienda a-
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
gricola. Esso è portato, secondo l'avamprogetto, a 1,25 unità standard di manodo- pera. Il valore attuale, ossia 0,75 unità standard di manodopera, è troppo esigua per conseguire gli obiettivi che la politica agricola 2011 si prefigge. Tuttavia, è mantenu- ta la riserva a favore del diritto cantonale che permette a quest'ultimo di abbassare questa soglia; la dimensione minima è tuttavia aumentata e portata a 0,75 unità standard di manodopera.
La proposta di aumentare la dimensione minima che definisce l'azienda agricola è stata respinta in occasione della procedura di consultazione sulla politica agraria 2007. Viste la pressione economica e le incessanti critiche rivolte alla gestione di piccole aziende agricole da parte di persone con un'altra professione, la proposta di aumentare la dimensione minima dell'azienda agricola viene qui ribadita.
Sulla base del diritto successorio e della prelazione prevista nella LDFR, un'azienda agricola può essere ripresa nell'ambito della famiglia al valore di reddito. Queste di- sposizioni rendono attrattiva la ripresa al valore di reddito anche di piccole aziende. La tecnica odierna permette la coltivazione estensiva di tali aziende, per esempio dopo aver abbandonato la produzione di latte, accanto all'esercizio di un altro me- stiere. Gli agricoltori per i quali l'agricoltura costituisce l'occupazione principale non possono dunque acquistare queste terre per ingrandire la loro azienda e ottenere un reddito sufficiente. Inoltre, ne risulta inasprita la concorrenza tra gli agricoltori quan- do chi rileva piccole aziende agricole vuole comperare o affittare nuove superfici, come accade sovente anche per le aziende condotte a titolo accessorio.
Il diritto di riprendere una piccola azienda agricola al valore di reddito solleva dubbi anche dal profilo del diritto privato, quando l'azienda viene poi ampliata e può esse- re coltivata parallelamente all'esercizio di un altro lavoro non agricolo. Il valore di reddito agricolo, casa compresa, è di regola molto inferiore al prezzo che per esem- pio un fratello o una sorella dovrebbe pagare per acquistare una casa unifamiliare. Per questo motivo, si propone di aumentare il limite inferiore che definisce l'azienda agricola secondo l'articolo 7 LDFR al volume di lavoro di un'azienda condotta come occupazione principale, ovvero 1,25 unità standard di manodopera. Questo aumen- to si applica automaticamente anche per la definizione dell'azienda agricola nel- l'ambito del fitto di fondi agricoli, poiché in proposito la LLAgr rinvia alla LDFR. L'aumento in materia di fitto agricolo si giustifica per considerazioni analoghe a quelle esposte riguardo al diritto fondiario. Per contro, l'aumento richiede una ridefi- nizione nella legge sulla pianificazione del territorio (LPT) del limite inferiore a parti- re dal quale un'azienda può riprendere un'azienda accessoria affine. Finora per questo valore si faceva riferimento all'azienda agricola, ciò che era ragionevole quando il limite inferiore era di 0,75 unità standard di manodopera. Gli agricoltori che intendono esercitare un'attività a titolo accessorio sono di regola dipendenti da un reddito non agricolo e pertanto il limite per l'acquisizione di un'azienda accesso- ria non deve essere aumentato nella legge sulla pianificazione del territorio. Di con- seguenza, la definizione di azienda agricola della LPT non è più legata a quella pre- vista nella LDFR. Grazie a questa modifica si ottiene una concezione coerente dei limiti motivati da considerazioni di politica strutturale sia nel diritto fondiario rurale e dei fitti agricoli, sia nella pianificazione del territorio e nelle misure di miglioramento strutturale (tabella 44).
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Proposte di modifica
Tabella 44: Limiti motivati dalla politica strutturale USM Disposizione Contenuto Art. 7 LDFR Azienda agricola, ripresa al valore di reddito Rinvio all'art. 7 LDFR, durata del primo fitto più lunga e controllo dei Art. 1 cpv. 2 LLAgr fitti delle aziende agricole Limite inferiore per la concessione di aiuti agli investimenti e aiuti per 1,25 la conduzione aziendale (eccezione: 1,8 USM per aziende non adat- Art. 3 cpv. 1 OMSt te a una combinazione di redditi, in particolare in caso di nuovi edifici per animali da latte e scrofe d'allevamento) Limite inferiore per la concessione di aiuti per la conduzione azien- Art. 2 cpv. 1 OMSC dale Limite inferiore per le piccole aziende che i Cantoni possono sotto- Art. 5 lett. a LDFR porre alle disposizioni sulle aziende agricole Limite inferiore per la ripresa di un'azienda accessoria affine non a- 0,75 Art. 24b LPT gricola (competenza cantonale di diminuire questo limite a 0,5 USM) Limite inferiore per la concessione di aiuti agli investimenti in vista Art. 2 cpv. 3 OMSt della diversificazione dell'attività Limite inferiore per la concessione di aiuti agli investimenti in regioni Art. 3a cpv. 1 OMSt dove la coltivazione o l'insediamento è in pericolo Limite inferiore per la concessione di aiuti per la conduzione azien- Art. 3 OMSC dale in regioni dove la coltivazione o l'insediamento è in pericolo Art. 20 cpv. 1 lett. b Limite inferiore per la concessione di aiuti alla riqualificazione OMSC Nuovo art. OMSC Cessazione agevolata dell'attività
Il Consiglio federale determina nell'ordinanza sul diritto fondiario rurale107 i criteri per il calcolo dell'unità standard di manodopera.
La dimensione minima di un'azienda per l'ottenimento dei pagamenti diretti ha piut- tosto scopi amministrativi che di politica strutturale. Si vuole operare una differenza con le aziende esercitate per hobby, che a causa della loro dimensione non posso- no avere per chi le coltiva un'importanza vitale. La dimensione minima corrisponde a 0,25 unità standard di manodopera.
Eliminazione del rinvio nel diritto della pianificazione alla definizione di azienda se- condo il diritto fondiario rurale
Secondo l'articolo 24b capoverso 1 LPT, chi coltiva un'azienda agricola ai sensi del- la LDFR può installare un'azienda accessoria affine non agricola. Se si mantenesse nella LPT il rinvio alla nuova definizione di azienda agricola, ne deriverebbe l'indesi- derata conseguenza che soltanto un numero molto piccolo di aziende agricole po- trebbe in futuro profittare dell'opportunità concessa dall'articolo 24b LPT. Per evitare questo risultato, le aziende agricole che ricadono nel campo d'applicazione dell'arti- colo 24b LPT devono essere definite altrimenti nella LPT. Deve invece essere man- tenuto il principio secondo cui anche in futuro non sarà possibile per qualsiasi picco- la azienda agricola installare un'azienda accessoria affine non agricola. Per non scendere al di sotto della situazione attuale o auspicata, i valori previsti nell'attuale LDFR di 0,75 (Art. 7) e 0,5 unità standard di manodopera (Art. 5) devono essere stabiliti espressamente nel capoverso 1 dell'articolo 24b LPT.
107 SR 211.412.110
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Soppressione del limite di prezzo
Nella LDFR, un'altra modifica concerne l'abrogazione della disposizione secondo cui l'autorizzazione per l'acquisto deve essere rifiutata quando il prezzo pattuito è eccessivo (esorbitante). In conseguenza di questa soppressione, vengono abrogate anche la disposizione che prevede un'eccezione al principio della coltivazione a tito- lo personale nel caso in cui vi sia un'offerta pubblica di acquistare il fondo a un prezzo non esorbitante e quella che vietava le vendite all'asta volontaria.
La soppressione del limite di prezzo contribuisce a facilitare l'evoluzione strutturale. Senza limite di prezzo, alcuni proprietari di fondi agricoli si decideranno a vendere un fondo che altrimenti avrebbe tenuto per sé. Il limite di prezzo previsto nella LDFR ha un importanza limitata, perché la maggior parte dei cambiamenti di proprietà di aziende e fondi agricoli avviene all'interno delle famiglie. Questa considerazione va- le anche per le aziende agricole in affitto, che nella maggior parte dei casi vengono cedute a un altro membro della famiglia, anche se, in questo caso, la legge non dà all'acquirente diritto a un prezzo di favore. Da un sondaggio informale effettuato presso 12 Cantoni, è emerso che negli ultimi anni è stato messo sul mercato molto meno dell'uno per cento all'anno della superficie utile adibita all'agricoltura. Di con- seguenza, solo una piccola parte dei contadini che vorrebbero ingrandire la propria azienda ha potuto comperare del terreno. Essi devono poter decidere responsabil- mente e liberamente quanto vogliono offrire per un fondo o un'azienda agricoli o se vogliono e possono pagare un determinato prezzo. Va in proposito osservato che il principio della coltivazione a titolo personale non viene abrogato e che di conse- guenza nel mercato delle aziende e dei fondi agricoli gli agricoltori saranno in con- correnza soltanto tra di loro. Il mantenimento della disposizione non si giustifica dunque più. Non vi è da aspettarsi un aumento dei costi in seguito alla soppressione del limite di prezzo. Dato che di fronte alla grande domanda vi è un'offerta esigua, i prezzi si stabiliranno di regola considerevolmente al di sopra dal valore rimunerati- vo. Gli acquisti verranno spesso finanziati da fonti estranee all'agricoltura. La vigen- te regola dell'articolo 66 LDFR, secondo cui un prezzo è esorbitante se supera il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regio- ne durante gli ultimi cinque anni più il 5 per cento, legittima già oggi un simile prez- zo.
La soppressione del limite di prezzo nel diritto fondiario rurale sgrava i Cantoni da un compito che assorbiva considerevoli forze. Anche se sul mercato giunge soltanto un mezzo per cento della superficie agricola, data una superficie media di un ettaro per ogni cambiamento di proprietario, i Cantoni devono verificare annualmente per
5 000 richieste se il prezzo rientra nei limiti consentiti.
Soppressione del limite dell'aggravio
Si propone inoltre di sopprimere il limite dell'aggravio (pegni immobiliari) previsto nella LDFR. Da uno studio del maggio 2005 commissionato dall'Ufficio federale di giustizia risulta che l'eliminazione dalla LDFR delle misure previste a tutela dall'in- debitamento eccessivo (art. 73 segg. LDFR) potrebbe avere effetti vantaggiosi per l'agricoltura, poiché l'agricoltore verrebbe maggiormente responsabilizzato e lascia- to maggiormente libero di prendere decisioni nel campo degli investimenti e del fi- nanziamento. Gli effetti sul mercato creditizio e dei fondi agricoli in seguito alla sop- pressione del limite di aggravio dovrebbero rimanere modesti.
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Proposte di modifica
Un motivo per cui oggi il limite dell'aggravio non è più necessario risiede nel fatto che negli ultimi anni il grado di formazione del ceto agricolo è costantemente miglio- rato e, di conseguenza, il bisogno di una tutela statale contro l'indebitamento ecces- sivo è meno sentito. Inoltre, i valori di reddito e i limiti dell'aggravio rappresentano dal profilo dell'economia aziendale grandezze ben poco affidabili per una valutazio- ne a livello creditizio, dato che in una parte dei casi è difficile evidenziare i rischi la- tenti e in altri casi la sopravvalutazione dei rischi porta a condizioni di mutuo sfavo- revoli. Da ultimo, l'efficacia di questo istituto risulta ancor più relativizzata dalla prassi eterogenea seguita dai Cantoni per valutare il superamento dei limiti dell'ag- gravio.
Queste modifiche riducono la LDFR al suo nocciolo essenziale, che però non viene toccato. I terreni agricoli devono rimanere in mano al ceto agricolo e in caso di cam- biamento di proprietà ritornare agli agricoltori. Gli strumenti per conseguire questo obiettivo sono l'obbligo fatto all'acquirente che riprende l'azienda nell'ambito della famiglia di coltivare egli stesso la terra e l'obbligo, in caso di vendita al di fuori della famiglia, di vendere solo a coltivatori diretti. Revisioni più spinte rimetterebbero in questione gli obiettivi di fondo della legge.
Le altre modifiche della LDFR vogliono essenzialmente precisare la legge o correg- gere errori.
Soppressione del limite del fitto
Nella LAAgr, la modifica più importante concerne la soppressione della procedura d'opposizione che poteva essere introdotta dall'autorità contro i fitti dei fondi agricoli che superavano l'importo consentito. Parallelamente, è opportuno abrogare le rego- le riguardanti il fitto consentito dei fondi agricoli: le parti potranno convenire libera- mente il fitto, ma l'affittuario potrà contestarlo quando è abusivo.
In alcuni casi, il limite al fitto agricolo di un singolo fondo potrebbe indurre il proprie- tario a rinunciare ad affittarlo. La soppressione del limite contribuisce perciò a facili- tare il cambiamento strutturale. L'affitto di fondi agricoli riveste un'importanza consi- derevolmente maggiore di quella delle compravendite. Attualmente circa la metà delle superfici sfruttabili per scopi agricoli sono date in affitto e gli importi che an- nualmente vengono corrisposti a titolo di fitto agricolo superano di molte volte quelli delle compravendite di fondi. La sorveglianza da parte dello Stato sul fitto dei singoli fondi era già dall'inizio discutibile visto il grande numero di contatti esistenti e di cambiamenti annuali. Per questa ragione la LLAgr prevede per i fondi singoli soltan- to una procedura di opposizione, al contrario dei fitti di aziende agricole, che devono essere autorizzati dal Cantone. I fitti di fondi si sono formati in buona parte secondo il mercato degli affitti agricoli. Il numero di opposizioni nella maggior parte dei Can- toni è molto limitato rispetto ai contratti effettivamente stipulati, sebbene i fitti pattuiti di regola superino di gran lunga gli importi risultanti dal calcolo secondo l'ordinanza sui fitti agricoli. La soppressione della possibilità di fare opposizione perciò non in- fluenzerà granché il livello generale dei fitti e non provocherà sostanziali aumenti dei costi. L'eccezione sarà costituita dai fondi i cui locatori si sono finora attenuti all'or- dinanza sui fitti. Dovrebbe trattarsi, oltre che di qualche privato, soprattutto di enti pubblici come Comuni, patriziati e parrocchie o altri enti collettivi. Anche in questo caso, vale la considerazione che gli agricoltori sono in linea di massima in grado di decidere da soli quale fitto offrire per un determinato fondo o quale fitto sono dispo-
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
sti a pagare oppure se preferiscono rinunciare all'affitto. Il mantenimento della pre- scrizione in questione non è dunque più giustificato.
Diversa è la situazione nelle aziende in cui le basi vitali stesse dell'affittuario, com- presi il bestiame e l'attrezzatura nonché l'abitazione familiare dipende dal contratto d'affitto. In questo caso, nella pattuizione del fitto il rapporto di forze tra l'affittuario e il locatore è assai squilibrato a favore di quest'ultimo. Il controllo dei fitti delle azien- de agricole deve dunque essere mantenuto.
Per gli immobili, al posto della determinazione legale dei fitti vengono introdotte nel diritto dei fitti agricoli norme simili a quelle vigenti per la lotta contro gli abusi nel- l'ambito della locazione. La responsabilità di intervenire contro un fitto esagerato spetterà al singolo affittuario e non più all'autorità, come già è il caso per l'inquilino nel settore della locazione ordinaria.
Esclusione della zona edificabile dal campo d'applicazione della LLAgr
Inoltre, l'avamprogetto prevede di non assoggettare più alla legge sulla fitto agricolo i fondi situati interamente nella zona edificabile ma che sono ancora utilizzati dell'a- gricoltura senza far parte di un'azienda agricola. Ciò ne faciliterà un'utilizzazione conforme alla loro destinazione.
La grande maggioranza delle domande relative alla riduzione della durata dell'affitto che i Cantoni devono trattare riguardano terreni edificabili. Oggi questa misura costi- tuisce un'inutile fastidio amministrativo. Dopo l'adozione della LLAgr nel 1985, i limiti delle diverse zone pianificatorie si sono stabilizzati. I terreni nella zona edificabile secondo la LPT è destinato a essere costruito. L'utilizzazione a scopi agricoli è una situazione transitoria e passa in secondo piano. Le condizioni pattuite nel fitto agri- colo devono poter essere adattati ai bisogni derivanti da un'utilizzazione conforme alla zona. Se il proprietario non trova un affittuario a queste condizioni, può cedere gratuitamente l'uso del suo fondo a titolo di commodato. In questo caso non è ne- cessaria una partecipazione dell'autorità: anche qui l'agricoltore è in grado di deci- dere da solo quali condizioni accettare.
Da ultimo, si propone di abrogare le norme concernenti la procedura d'opposizione contro il fitto complementare di fondi agricoli ubicati al di fuori delle raggio d'eserci- zio usuale dell'azienda. Lo scarso numero di opposizioni fatte a questo titolo dimo- stra la poca importanza di questa disposizione.
Le modifiche della LLAgr contribuiscono anch'esse a sgravare considerevolmente i Cantoni. Viene a cadere la necessità di chiedere un'autorizzazione per l'affitto di breve durata di fondi ubicati nella zona edificabile. La soppressione dell'opposizione contro i fitti di immobili e contro l'affitto di fondi troppo distanti permette ai Cantoni di abolire l'autorità preposta all'esame di queste opposizioni.
Le modifiche proposte non attenuano l'effetto della LLAgr. L'affitto agricolo rimane un contratto di durata indeterminata, che tiene conto della lunga durata che un'uti- lizzazione agricola implica. Il nocciolo della LLAgr rimane intatto, con i suoi efficaci strumenti a tutela degli affittuari, ovvero la proroga dell'affitto, la sua durata iniziale prolungata e il controllo dei fitti delle aziende agricole. Una liberalizzazione più spin- ta del settore eroderebbe i contenuti sostanziali della legge.
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Proposte di modifica
3.1.3 Commento delle modifiche al diritto fondiario rurale
Art. 1
Cpv. 1 lett. c
Il prezzo esorbitante non costituisce più un motivo di rifiuto dell'autorizzazione per l'acquisto (cfr. il commento all’art. 63). Il prezzo pagato per un fondo o un'azienda agricoli è ora lasciato al gioco del libero mercato. La disposizione che prevede l'ob- biettivo di lottare contro i prezzi esorbitanti dei fondi agricoli deve dunque essere a- brogata.
Art. 5 Riserve del diritto cantonate
Lett. a
Il legislatore dà ai Cantoni il diritto di prevedere nel diritto cantonale una definizione cantonale dell'azienda. Questa competenza lasciata ai Cantoni di considerare come aziende agricole anche le aziende con una dimensione inferiore a quella prevista nell'articolo 7 LDFR deve essere mantenuta. Per rispondere agli obiettivi dell'attuale politica agricola, la dimensione dell'azienda agricola prevista da questa disposizione è aumentata a 1,25 unità standard di manodopera; la dimensione minima prevista del diritto cantonale deve di conseguenza essere aumentata parallelamente e porta- ta a 0,75 unità standard di manodopera.
Art. 7 Azienda agricola; in generale
Cpv. 1
La LDFR distingue l'azienda agricola dai fondi agricoli isolati disciplinando in modo diverso per l'una e gli altri le restrizioni della facoltà di disporre. Le disposizioni legali in materia di fondi agricoli isolati si applicano all'azienda agricola che non adempie le condizioni relative alla dimensione minima, l'azienda affittata lecitamente particel- la per particella da sei anni e le particelle che sono separate lecitamente dall'azien- da.
Per rispondere agli obiettivi della politica agricola, la dimensione minima che deve avere un'azienda per essere considerata come un'azienda agricola deve essere aumentata a 1,25 unità standard di manodopera.
Nelle aziende agricole che sono servite da riferimento all'analisi eseguita da Agro- scope FAT Tänikon, le famiglie hanno impegnato negli anni 2001/03 in media 1,27 unità standard di manodopera. Inoltre, vi erano impiegate come dipendenti un nu- mero di persone pari a 0,38 unità standard di manodopera108. Ma le famiglie eserci- tavano anche attività remunerate al di fuori dell'azienda corrispondenti a 0,19 unità standard di manodopera. La soglia di 1,25 unità standard di manodopera corrispon- de all'idea odierna di azienda agricola esercitata a titolo di attività principale. Per superare questo valore, un'azienda agricola che non detiene animali e non si dedica a colture speciali deve avere una superficie di 45 ettari (0,028 USM/ha SAU109). Non
108 Agroscope FAT Tänikon (2003): Spoglio centralizzato dei dati contabili, rapporto di base, tabella A1 109 Secondo l'art. 3 OTerm, SR 910.91
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
si prevede di rivedere i fattori sui quali si basa il calcolo dell'unità standard di mano- dopera simultaneamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le si dovrà adeguare all'evoluzione tecnica in un secondo tempo.
Il numero di aziende considerate aziende agricole varierà come indicato nella tabel- le 45.
Tabella 45: Effetti dell'aumento del valore minimo che definisce l'azienda agricola nella LDFR >= 0,75 USM1 >= 1,0 USM >= 1,25 USM >= 1,5 USM (valore attuale) (proposta) 2 Numero di aziende 44 159 38 236 31 853 25 410 Differenza 0 -5 923 -12 306 -18 749 1 Valori USM secondo l'art. 3 OTerm, più supplementi secondo l'art. 2a ODFR (per patate, bacche, piante medicinali e aroma- tiche, coltura di alberi di Natale e foresta, ma senza estivazione, vigna con torchiatura in proprio, trasformazione di prodotti abituali nella regione e attività nelle serre). 2 Registro delle imprese e degli stabilimenti AGIS 2004: circa 56 600 aziende agricole aventi diritto ai pagamenti diretti. Fonte: UFAG
Non è stato possibile tenere conto nel calcolo delle aziende della tabella 45 dei supplementi di unità standard di manodopera ammessi secondo l'articolo 2a ODFR per gli animali da reddito in un'azienda di estivazione e per la torchiatura in proprio, le trasformazioni e le serre. D'altra parte, non è stato possibile escludere le superfi- ci affittate che gli affittuari perderanno prossimamente perché ubicate nella zona e- dificabile. Questi due effetti si compensano e non modificano l'ordine di grandezza delle cifre indicate.
Va ricordato che le aziende che non sono aziende agricole ai sensi dell'articolo 7 LDFR possono rimanere benissimo nella famiglia, se quest'ultima si mette d'accor- do. Cambia soltanto il fatto che il potenziale interessato a rilevare l'azienda non po- trà più pretendere di acquistare l'intera azienda al valore di reddito contro la volontà del venditore (diritto di prelazione) o degli eredi (diritto successorio). Se un agricolto- re cede, ancora in vita, una piccola azienda a un erede, può capitare che gli altri e- redi chiedano una compensazione o una riduzione, secondo la volontà del cedente. Queste aziende vengono infatti computate secondo il loro valore venale come i fon- di agricoli.
Ai fini dell'imposta sul reddito, per le aziende agricole il valore locativo dell'abitazio- ne del capoazienda viene di regola fissato in base alle norme dell'affitto agricolo. Questo principio si applica pure per le aziende più piccole purché la quota di reddito proveniente dall'attività agricola ammonti almeno al 30 per cento110. L'aumento del limite potrebbe comportare, sempre che la presente direttiva venga modificata, che nel caso delle aziende con 0,75 fino a 1,25 unità standard di manodopera e meno del 30 per cento di reddito proveniente dall'attività agricola ai fini dell'imposta sul reddito venga tenuto in considerazione il valore locativo non agricolo che è più ele- vato.
110 Conferenza fiscale svizzera, Gruppo di lavoro Agricoltura (1996): Direttive per il calcolo del valore locativo delle aziende agricole (abitazione del capoazienda)
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Proposte di modifica
Art. 9 Coltivatore diretto
Cpv. 1
Finora, la qualità di coltivatore diretto era legata, anche per l'esercizio di un fondo agricolo isolato, alla prova della capacità di coltivare personalmente il suolo. Era i- doneo alla coltivazione diretta chi possedeva le capacità necessarie, secondo la concezione usuale nell'agricoltura del nostro Paese per dirigere personalmente l'a- zienda agricola: ciò presupponeva, di principio, l'aver frequentato una scuola d'agri- coltura. Erano nondimeno ammesse anche altre formazioni, in rapporto più o meno stretto con l'agricoltura, abbinate a un'esperienza pratica nel mondo rurale. Queste esigenze si giustificano per l'esercizio di un'azienda agricola, ma sono sproporzio- nate per l'esercizio di fondi agricoli isolati. La prassi in merito al riconoscimento della qualità di coltivatore diretto per questi ultimi fondi varia del resto molto da un Canto- ne all'altro. La modifica proposta intende precisare che l'esigenza delle capacità ne- cessarie secondo la concezione usuale nel nostro Paese concerne soltanto le a- ziende agricole. Per i fondi agricoli, sono ora pertinenti soltanto la volontà di coltiva- re personalmente il suolo, le capacità pratiche di eseguire i lavori inerenti a questa attività e il fatto di svolgerli effettivamente.
Cpv. 2
Il contenuto della definizione di coltivatore diretto è stata integrata nel capoverso 1. Il capoverso 2 può dunque essere abrogato.
Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento
Cpv. 2
La superficie minima al di sotto della quale i fondi vignati non possono essere sud- divisi è portata a 15 are allo scopo di armonizzarla con il campo di applicazione del- la legge (art. 2 cpv. 3).
Art. 62 Eccezioni
Lett. f L’articolo 62 prevede che l'autorizzazione non è necessaria per un certo numero di acquisti, generalmente per ragioni familiari o di successione, per evitare il cumulo di procedure amministrative o, come in questo caso, quando essi riguardano superfici di importanza minima.
Attualmente, la lettera f sottrae al regime dell'autorizzazione le rettifiche dei confini. D'altronde, la legge utilizza le nozioni di "miglioramento dei confini" (art. 57) e corre- zione o rettifica dei confini "in caso di costruzione di un'opera" (art. 59 lett. b). Nella pratica, queste differenze hanno dato luogo a confusione anche se la nozione di "rettifica dei confini" copre anche quella di "miglioramento dei confini". Si propone dunque di precisare nella legge che il miglioramento dei confini non sottostà al re- gime dell'autorizzazione.
251
Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Art. 63 Motivi di rifiuto
Cpv. 1 lett. b e cpv. 2
Secondo il capoverso 1 lettera b, l'acquisto di un'azienda o di un fondo agricolo era finora rifiutato se il prezzo pattuito era "esorbitante". La nozione di prezzo esorbitan- te era precisata nell'articolo 66. La lotta contro i prezzi eccessivi nell'agricoltura co- stituiva uno degli obiettivi della LDFR (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c). Questo obiettivo non è più attuale nell'odierna politica agricola, che mira a rafforzare le capacità concor- renziali e di iniziativa degli agricoltori. Il controllo dei prezzi delle aziende e dei fondi agricoli ha inoltre spesso indotto a pagamenti in nero e ha costituito un freno alla ri- strutturazione delle aziende impedendo la riconversione degli agricoltori che vole- vano porre termine alla loro attività. Da ultimo, la determinazione del prezzo esorbi- tante nel singolo caso ha dato luogo a grandi difficoltà pratiche. Tali ragioni portano a proporre l'abrogazione di questo motivo di rifiuto.
L'abrogazione del capoverso 1 lettera b comporta quella del capoverso 2, che pre- vedeva un'eccezione al divieto del prezzo esorbitante nel caso di acquisto in una procedura di realizzazione forzata.
Art. 64 Eccezioni al principio della coltivazione diretta
Cpv. 1 lett. f
La lettera f permette attualmente di autorizzare l'acquisto di un fondo o di un'azien- da agricola da parte di una persona che non intende coltivare direttamente, nel caso in cui non sia stata formulata nessuna proposta da un coltivatore diretto, nonostante un pubblico bando a un prezzo non esorbitante. Con l'abrogazione del prezzo d'ac- quisto esorbitante, non esistono più criteri che permettano di applicare questa di- sposizione. Essa va dunque abrogata. Non sarebbe nemmeno possibile sostituire questo criterio con un altro, per esempio stabilendo come limite un multiplo del valo- re di reddito, dato che la cifra che si otterrebbe non includerebbe tutti parametri che un potenziale acquirente prende in considerazione. L'abrogazione di questa ecce- zione rafforzerà il principio della coltivazione diretta, poiché una persona che non è coltivatore diretto non potrà più acquisire aziende o fondi agricoli a meno di potersi avvalere delle altre eccezioni previste nelle lettere a-g dell’articolo 64 capoverso 1. Dal profilo della garanzia costituzionale della proprietà, una simile conseguenza può apparire problematica. Tuttavia essa è accettabile in considerazione dell'articolo 104 capoverso 3 lettera f della Costituzione federale, che consente alla Confedera- zione di legiferare per consolidare la proprietà fondiaria rurale. D'altronde, l'ingeren- za nella garanzia della proprietà viene tuttavia attenuata dall'eliminazione del limite di prezzo, in particolare per tutti gli acquisti nei quali questo limite portava a una ri- duzione del prezzo. Inoltre, l'avamprogetto prevede di allentare le esigenze relative alla coltivazione diretta di fondi agricoli isolati (cfr. le spiegazioni all’art. 9).
Art. 66 Prezzo d'acquisto esorbitante
Secondo la normativa vigente, il prezzo d'acquisto è esorbitante se supera di oltre il 5 per cento il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regione durante gli ultimi cinque anni. Nei circa 10 anni in cui è stata applica- ta, questa regola ha dato luogo a grandi difficoltà d'applicazione ed è stata oggetto di numerose contestazioni. La difficoltà di trovare sul mercato libero oggetti parago-
252
Proposte di modifica
nabili sotto tutti i profili nella stessa regione poteva portare alla determinazione di un prezzo consentito che poteva talvolta apparire arbitrario, in particolare quando si trattava di determinare il prezzo consentito di un'azienda agricola. L'agricoltore è un imprenditore cosciente dei costi della sua produzione ed è capace di determinare egli stesso se il prezzo pagato per l'acquisto delle sue terre è esagerato o no. Inol- tre, la determinazione del prezzo consentito ha talvolta costituito un freno alla ristrut- turazione dell'agricoltura, poiché una agricoltore che voleva abbandonare la sua at- tività non otteneva un prezzo sufficiente per permettergli di riconvertirsi. La nozione di prezzo d'acquisto esorbitante dev'essere dunque abbandonata ed è opportuno abrogare le disposizione legale che la prevede.
Art. 69 Illiceità dell'asta volontaria
Il divieto delle aste volontarie era legato al rifiuto di autorizzare l'acquisto di aziende o fondi quando il prezzo pattuito era esorbitante. Le stesse ragioni che inducono a eliminare questo motivo di rifiuto portano all'abrogazione di questa disposizione, che vieta la vendita in un'asta volontaria.
Art. 73-79 Misure destinate a prevenire l'indebitamento eccessivo
Il limite imposto in materia di aggravio mediante pegni immobiliari è una misura di politica strutturale volta a prevenire l'indebitamento eccessivo. L'aggravio su un fon- do agricolo non deve superare una determinata proporzione rispetto al valore di reddito. Nel diritto vigente, il limite di aggravio massimo corrisponde a un limite di indebitamento, che può essere superato se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 77 LDFR. Questa possibilità di sovraindebitamento, il fatto che l'aggra- vio massimo non è sufficiente a prevenire un indebitamento eccessivo dato che il proprietario di un fondo agricolo è libero di contrarre debiti diversi dal pegno immobi- liare e da ultimo il mutato contesto della politica agricola, che esige dagli agricoltori di agire come imprenditori e che assumano la responsabilità del finanziamento della propria azienda rendono opportuna l'abrogazione delle disposizioni volte a preveni- re l'indebitamento eccessivo (art. 73-79 LDFR).
Non va nondimeno dimenticato che il limite all'aggravio massimo si è dimostrato nel passato uno strumento efficace per contenere il finanziamento con fondi di terzi nel- l'agricoltura. Senza questo strumento, il finanziamento con fondi di terzi sarebbe for- temente aumentato in particolare nei periodi di speculazione fondiaria e di offerta generosa di prestiti da parte delle banche, dando origine a numerose crisi finanzia- rie.
Dopo la crisi del settore immobiliare negli anni Novanta del secolo scorso, le banche hanno adattato la loro politica creditizia assumendo un atteggiamento molto più prudente nel calcolare il limite di credito da concedere. Le richieste di credito ven- gono esaminate in modo molto più approfondito. Per questo motivo è poco probabi- le che l'abrogazione del limite d'aggravio porti a un forte aumento dei pegni immobi- liari nell'agricoltura. Va inoltre detto che il criterio del valore di reddito (sul quale si fonda il calcolo dell'aggravio massimo) è sì pratico per le banche e facile da utilizza- re per valutare la situazione finanziaria del richiedente, poiché è un valore oggettivo, indipendente dalla gestione dell'azienda; esso non è però sufficiente per determina- re se, in un singolo caso, l'onere finanziario è sopportabile. In certi casi, questo me- todo non permette di rilevare i rischi latenti, mentre in altri casi porta a una soprav- valutazione dei rischi e, di conseguenza, a condizioni di prestito meno vantaggiose.
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Con l'abrogazione del limite dell'aggravio, le parti potranno negoziare individualmen- te le modalità del prestito. Sarà però opportuno seguire l'andamento del settore dei prestiti e, se necessario, prendere provvedimenti a favore di una maggiore traspa- renza del mercato, dato che il livello dei tassi d'interesse dipende in ampia misura dal grado di sicurezza dei crediti, che a sua volta dipende dal valore venale applica- to sul libero mercato.
La soppressione del regime del limite d'aggravio implica anche l'abrogazione della disposizione secondo cui la parte di un prestito che supera il limite d'aggravio con- sentito deve essere rimborsata entro un certo termine (art. 78 LDFR). Non è neces- sario prevedere un disciplinamento transitorio.
Art. 92 Modifica del diritto vigente
Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio
Art. 24b Aziende accessorie non agricole fuori delle zone edificabili
Cpv. 1
La possibilità di impiantare un'azienda accessoria deve, come finora, essere possi- bile solo per le aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro di almeno 0,75 unità standard di manodopera. Per questa ragione la condizione per installare un'azienda accessoria non si riferirà più alla definizione di azienda agricola secondo la LDFR. Nei capoversi 1 e 2 delle versioni tedesca e francese, l'espressione "lan- dwirtschaftliche Gewerbe", rispettivamente "entreprises agricoles" viene sostituita da "landwirtschaftliche Betriebe", rispettivamente“ "exploitations agricoles". nel testo italiano, il termine "aziende agricole" non viene modificato. Il volume di lavoro mini- mo di 0,75 unità standard di manodopera per l'installazione di un'azienda accesso- ria viene sancito come condizione direttamente nella LPT. Nelle regioni di montagna e in quelle collinari i Cantoni possono offrire questa possibilità anche alle aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro inferiore, ma pari almeno a 0,5 unità standard di manodopera.
I fattori per il calcolo dell'unità standard di manodopera saranno armonizzati con quelli previsti nel titolo 5 LAAgr.
Cpv. 1bis
Il testo corrisponde all'avamprogetto di revisione anticipata del diritto della pianifica- zione del territorio che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 27 aprile 2005.
Cpv. 2
Il testo corrisponde all'avamprogetto di revisione anticipata del diritto della pianifica- zione del territorio che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 27 aprile 2005.
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Proposte di modifica
Cpv. 4
La formulazione proposta intende garantire che l'azienda accessoria non agricola non possa essere gestita separatamente come impresa artigianale in piena campa- gna: L'autorizzazione decade se viene cessata la gestione dell'azienda agricola principale o le condizioni relative al volume di lavoro non sono più adempiute.
Per non ostacolare l'evoluzione strutturale, l'azienda accessoria non agricola di cui al capoverso 4 potrà essere ripresa e continuata da un'altra azienda agricola in possesso dei requisiti previsti. L'autorità competente verifica se le condizioni per l'autorizzazione sono rispettate. Per soddisfare il criterio di affinità previsto nel ca- poverso 1, l'autorizzazione può essere accordata soltanto ad aziende agricole che riprendono in proprietà gli edifici e gli impianti corrispondenti. Non è dunque possibi- le una ripresa in affitto dell'azienda accessoria. Questa possibilità di ripresa di un'a- zienda accessoria è prevista soprattutto per tutelare gli investimenti precedenti, ma tiene anche conto dello sviluppo accelerato delle strutture e amplia il margine di manovra imprenditoriale, nel senso che l'agricoltore potrà acquistare un'azienda ac- cessoria esistente invece di doverne impiantare una nell'azienda principale. Nell'e- secuzione di questa disposizione, il criterio dell'affinità dovrà essere valutato in pri- mo luogo nell'ottica dell'economia aziendale e del lavoro. Le aziende accessorie e- sercitate in vicinanza spesso accrescono la produttività del lavoro nella combinazio- ne dei redditi e contribuiscono dunque a diminuire i costi. A seconda del tipo di atti- vità accessoria e della struttura dell'insediamento, dovranno essere consentite le di- stanze che permettono di gestire efficacemente l'insieme dell'azienda dal profilo del- l'economia aziendale e del lavoro. Gli interessi della pianificazione del territorio non saranno pregiudicati dalla regolamentazione proposta, dato che si tratterà unica- mente di continuare a utilizzare aziende accessorie non agricole i cui impianti sono stati impiantati in modo lecito.
La questione dell'autorizzazione di aziende accessorie su aziende d'estivazione se- condo l'articolo 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (O- Term; RS 910.91) verrà esaminata nel quadro della revisione parziale anticipata del diritto pianificatorio.
3.1.4 Commento delle modifiche alla legge sull'affitto agricolo
Art. 1
Cpv. 1 lett. b
La modifica prevista nella lettera b intende apportare una precisazione supplemen- tare riguardo al campo d'applicazione della legge sull'affitto agricolo, che, per quan- to concerne le aziende agricole, poggia sulla definizione prevista dalla legge sul di- ritto fondiario rurale.
Art. 2a Fondi ubicati nella zona edificabile
Fino ad ora, l'affitto di fondi isolati ubicati nella zona edificabile utilizzati dall'agricol- tura erano soggetti alla LAAgr. La modifica propone di non sottoporre più alla legge sull'affitto agricolo questi fondi quando si trovano interamente nella zona edificabile. In questo modo, come avviene per i fondi agricoli di scarsa estensione, questi im- mobili soggiacciono soltanto alle norme relative all'affitto ordinario contenute nel
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Codice delle obbligazioni. In virtù del diritto transitorio, gli attuali affitti di fondi situati interamente nella zona edificabile continueranno a essere sottoposti alla legge sul- l'affitto agricolo fino alla loro scadenza. Se l'affitto è disdetto alla scadenza, è esclu- sa una proroga. Gli affitti che non vengono disdetti sono rinnovati tacitamente per un anno, conformemente al Codice delle obbligazioni (cfr. art. 295 cpv. 2 CO). La LAAgr continua a essere applicabile agli affitti di fondi situati solo in parte nella zona edificabile. Alla loro scadenza, le parti potranno tuttavia convenire di stipulare due affitti diversi in funzione della zona di destinazione in cui sono ubicati. In questo ca- so è possibile una proroga giudiziaria, la cui durata potrà tuttavia essere adeguata alle circostanze.
Art. 7 Durata iniziale
Cpv. 3 lett. a
La durata iniziale dell'affitto di un'azienda o di un fondo agricoli sottostà a una dura- ta minima, che può essere abbreviata con l'approvazione dell'autorità cantonale. Il capoverso 3 lettera a permetteva tale autorizzazione quando la cosa affittata era u- bicata, interamente o in parte, in una zona edificabile secondo la pianificazione del territorio e motivi pianificatori esigevano una durata più breve. Questa disposizione diviene caduca per gli affitti di fondi situati interamente nella zona edificabile poiché il nuovo articolo 2a prevede che la legge sull'affitto agricolo non si applica a tali fon- di. Gli affitti di aziende e di fondi agricoli situati solo in parte nella zona edificabile, invece, possono essere disdetti per la scadenza e adattati in funzione delle zone di destinazione a quel momento. Questa disposizione può dunque essere abrogata.
Art. 10 Adeguamento del fitto in caso di modifica delle basi di calcolo
In contropartita alle durate minime legali piuttosto elevate previste per gli affitti agri- coli, la LAAgr permette a ognuna delle parti di domandare l'adeguamento del fitto nel corso del contratto, quando circostanze nuove rendano necessario un nuovo calcolo. Le disposizioni corrispondenti, previste negli articoli 10-13, devono essere adattate e la loro sistematica deve essere riveduta per tener conto della soppres- sione del controllo ufficiale dei fitti dei fondi agricoli e dell'eliminazione del valore di reddito come criterio per la definizione del fitto dei fondi agricoli. L'articolo 10, che permette alle parti di chiedere l'adeguamento del fitto per l'inizio dell'anno di affitto successivo quando il Consiglio federale modifica le aliquote determinanti per il cal- colo del fitto consentito o in occasione della modifica di elementi di base considerati per le stime del valore di reddito, si applica ormai soltanto alle aziende agricole.
Art. 11 Adeguamento del fitto in caso di modifica delle circostanze
Il capoverso 1 consente di chiedere l'adeguamento del fitto dell'azienda agricola se sopravvengono nuove circostanze nel corso dell'affitto che incidono sul valore di reddito di quest'ultima: eventi naturali, migliorie fondiarie, aumento o diminuzione della superficie, costruzione di nuovi edifici o trasformazione, demolizione o chiusu- ra di un edificio. La richiesta deve essere fatta per scritto.
Secondo il capoverso 2, questa possibilità è data anche alle parti di un contratto di affitto relativo a un fondo agricolo.
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Proposte di modifica
Art. 27 Decisione giudiziaria
Cpv. 2 lett. e
L’azienda o il fondo agricolo ubicato interamente in una zona edificabile non è sog- getto alla LAAgr. Non è dunque possibile una proroga giudiziaria dell'affitto agricolo secondo questa legge e non è necessario prevedere un'eccezione alla possibilità di prorogare per via giudiziaria un simile affitto. La lettera e può dunque essere abro- gata. Inversamente, se l'azienda o il fondo agricolo si trova solo in parte in una zona edificabile, la proroga giudiziaria è possibile e deve essere oggetto di un adegua- mento delle clausole del contratto conformemente all'articolo 28.
Art. 31 Motivi che giustificano l'autorizzazione
Cpv. 2 lett. b
Il capoverso 2 lettera b permette all'autorità di autorizzare la sottrazione da un'a- zienda agricola di fondi o di parti di fondi per affittarli, quando l'azienda in questione ha una dimensione che richiede meno di 1,5 unità standard di manodopera (origina- riamente: non offre "alla famiglia contadina una buona esistenza"). Questa disposi- zione intendeva rendere possibile un cambiamento di struttura mediante l'affitto, quando lo scioglimento di aziende per altri motivi non era ancora possibile. Dopo l'introduzione del capoverso 2bis nel quadro dell'AP 2002, questa possibilità ora esi- ste. Questo motivo che giustificava l'autorizzazione deve dunque essere eliminato perché è parassitario rispetto al motivo d'autorizzazione costituito dall'affitto particel- la per particella previsto nel capoverso 2bis, che contiene regole di protezione a fa- vore dei titolari di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione nonché a pro- tezione del coniuge. Il limite della lettera b contraddice anche la concezione di politi- ca strutturale presentata nella tabella 44.
Art. 33-35 Affitto complementare
Le disposizioni concernenti l'affitto complementare prevedono una procedura d'op- posizione contro l'affitto di fondi agricoli che, secondo l'uso locale, sono situati fuori della raggio d'esercizio dell'azienda dell'affittuario. Tali disposizioni sono in contrad- dizione con gli obiettivi dell'attuale politica agricola, che si prefigge di consentire agli affittuari una maggiore libertà di manovra e di diminuire gli ostacoli amministrativi al- lo sviluppo delle aziende. Si propone dunque di abrogarle.
Art. 36 Restrizioni di diritto pubblico
Cpv. 1
Questa disposizione deve essere adattata alla proposta formulata nel presente a- vamprogetto di non sottoporre più l'affitto di fondi agricoli al controllo dell'autorità.
Art. 37 Fitto per un'azienda agricola
Lett. a
La formulazione di questa disposizione deve essere adeguata alla sostituzione della legge sullo sdebitamento di poderi agricoli con la legge sul diritto fondiario rurale.
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Art. 38 Fitto per singoli fondi
Finora, il fitto dei fondi agricoli si componeva di un interesse adeguato del valore di reddito, di un'indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni nonché di un supplemento per i vantaggi generali derivanti all'affittuario da un affitto complementare. L'autorità cantonale poteva inoltre accor- dare un altro supplemento in determinate circostanze. Questo fitto, contro il quale l'autorità poteva fare opposizione se oltrepassava l'importo consentito, viene ora sti- pulato liberamente tra le parti. L'articolo 38 viene dunque abrogato e sostituito dagli articoli 45a e seguenti, che prevedono norme in materia di determinazione e di con- testazione del fitto abusivo.
Art. 40 Tasso di interesse. Oneri del locatore
Cpv. 2
Attualmente il tasso di interesse adeguato del valore di reddito è diminuito di un quarto per le aziende agricole. Questa diminuzione non è più giustificata. Inoltre, poiché il fitto dei fondi agricoli non è più, secondo l'avamprogetto, stabilito nella leg- ge, non è più necessario differenziare i criteri che servono per definirlo. È dunque opportuno abrogare questa disposizione.
Art. 43 Opposizione contro il fitto per fondi
Finora, i fitti dei fondi agricoli erano soggetti al controllo dell'autorità. Quest'ultima poteva fare opposizione quando veniva a sapere di un fitto esagerato. Un simile controllo, spesso burocratico ed esercitato in modo ineguale da un Cantore all'altro, non è più adatto alle circostanze attuali. L'avamprogetto propone dunque di abro- garlo poiché il fitto dei fondi agricoli viene ora stipulato liberamente. I fitti abusivi po- tranno tuttavia essere contestati dall'affittuario (cfr. le spiegazioni agli art. 45a segg.).
Art. 44 Decisione dell'autorità
Cpv. 1 e 3
L'eliminazione della procedura d'opposizione per i fondi agricoli comporta la modifi- ca redazionale di queste disposizioni.
Art. 45 Effetti di diritto civile
Cpv. 1
La modifica redazionale di questa disposizione è dovuta all'eliminazione della pro- cedura d'opposizione per i fitti di fondi agricoli.
Art. 45a Fitto abusivo
L'importo del fitto dei fondi agricoli sarà in futuro pattuito liberamente tra le parti. Nondimeno, come in materia di locazione ordinaria di abitazioni e locali commercia- li, è opportuno porre limiti alla libertà contrattuale allo scopo di evitare fitti abusiva-
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Proposte di modifica
mente elevati. L'affittuario di fondi agricoli non deve essere posto in una situazione peggiore di quella in cui si trovano l'affittuario non agricolo o l'inquilino.
Il capoverso 1 definisce il fitto abusivo. È abusivo il fitto inteso a procurare al locato- re un rendimento eccessivo della cosa affittata. Per valutare se il locatore cerca di ottenere una reddito eccessivo, si considera la remunerazione dei fondi investiti dal locatore per gli impianti e le installazioni e gli oneri d'esercizio che egli deve even- tualmente assumere. La corresponsione di interessi su un prezzo di acquisto eleva- to di un fondo non può tuttavia essere addotta a giustificazione di un fitto superiore ai valori usuali nella regione per oggetti analoghi.
Il capoverso 2 enumera i casi in cui si presume che il fitto non sia abusivo. Il locato- re può così difendersi contro le contestazione dell'affittuario.
I fitti usuali nella regione per oggetti analoghi serviranno da principale riferimento per determinare se un fitto è abusivo (lett. a). Il livello dei fitti in una regione è in ge- nerale più o meno noto, anche se solitamente non vi sono statistiche in proposito.
Se un'azienda può coltivare una superficie supplementare, ne deriva di regola un aumento del reddito più che proporzionale (reddito marginale), perché una parte dei costi rimane invariata (costi fissi). L'importo che risulta deducendo i costi variabili dal margine lordo dà un'indicazione in merito al reddito supplementare conseguito. Es- so comprende la remunerazione dell'affittuario per il lavoro supplementare fornito e contribuisce alla copertura dei costi del capitale. Per non essere abusivo, il fitto u- suale nella regione deve corrispondere solo a una parte del margine lordo.
Se il fondo è ubicato in prossimità dell'azienda dell'affittuario o al confine con un fondo che l'affittuario già utilizza, ne risulta un effetto di raggruppamento e, dunque, un'utilità supplementare, che può giustificare un fitto superiore a quello in uso nella regione (lett. b)111.
I costi sostenuti dall'affittuario per la manutenzione o il miglioramento del fondo hanno importanza soprattutto se vi sono edifici. Ma anche se sul fondo non sorgono edifici, costi di questa natura possono insorgere per la manutenzione e il ripristino di sentieri e viottoli, di drenaggi e simili o per contributi a consorzi di miglioramento fondiario (lett. c).
Art. 45b Aumento del fitto
Salvo nei casi in cui le circostanze si sono modificate (cfr. l’art. 11 dell'avamproget- to), l'aumento del fitto di un fondo agricolo è possibile soltanto per l'inizio del periodo d'affitto seguente. Il locatore dispone di due possibilità. Egli può notificare all'affittua- rio l'aumento del fitto del fondo agricolo rispettando il termine di disdetta ordinario previsto nell'articolo 16 capoverso 2 (un anno). La notifica dell'aumento deve essere effettuata per scritto. La notifica per mezzo del modulo ufficiale previsto nella loca- zione ordinaria (art. 269d cpv. 1 CO) non è necessaria. Per contro, l'affittuario può domandare la motivazione dell'aumento. A questo punto, l'affittuario può contestare l'aumento conformemente all'articolo 45c capoversi 1 e 2 se ritiene che il fitto così ottenuto sia abusivo o disdire il contratto per la sua scadenza, conformemente all'ar-
111 Quando l'ente pubblico affitta grandi superfici e l'esistenza dell'azienda in questione dipende praticamente da queste terre, non si applicano le considerazioni sul reddito marginale. In questi casi, il fitto si fonderà, come finora, sul valore di reddito.
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
ticolo 45c capoverso 3. La seconda possibilità per il locatore è di disdire l'affitto e proporre all'affittuario un nuovo contratto con un fitto più elevato. In questo caso, deve inviare una disdetta scritta conformemente all'articolo 16 capoverso 1. L'affit- tuario ha il diritto di domandare che l'aumento sia motivato. Può anche chiedere una proroga giudiziaria dell'affitto e, in questo caso, il giudice può, su domanda, adegua- re il fitto (art. 28).
Art. 45c Contestazione del fitto
Il capoverso 1 prevede il diritto per l'affittuario di contestare il fitto se ritiene che sia abusivo. Questo diritto sostituisce il controllo dei fitti dei fondi agricoli da parte del- l'autorità, soppresso dal presente avamprogetto. La contestazione può vertere sia sul fitto iniziale, sia sull'aumento del fitto notificato per il periodo di affitto seguente oppure l'adeguamento in corso di affitto in seguito a modifica delle circostanze.
Secondo il capoverso 2, il termine per contestare è di tre mesi. Per la contestazione del fitto iniziale, il termine decorre dall'entrata in vigore del contratto d'affitto: per i fondi agricoli, i contratti d'affitto sono spesso conclusi oralmente e non sempre il momento della conclusione può essere accertato con chiarezza. In caso d'aumento del fitto per l'inizio del periodo seguente o di adeguamento del fitto fondato sulla modifica delle circostanze, il termine decorre dal ricevimento della comunicazione scritta del locatore.
Da ultimo, in luogo della contestazione dell'aumento del fitto, il capoverso 3 consen- te all'affittuario di disdire l'affitto entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione scritta dell'adeguamento o dell'aumento del fitto. In questo caso, l'affittuario non ha più bisogno di rispettare il termine di disdetta previsto dall'articolo 16 capoverso 2. Il contratto continua nondimeno fino alla scadenza del affitto.
Art. 45d Conseguenze della contestazione del fitto
Secondo il capoverso 1, se la contestazione verte sul aumento del fitto, il fitto cor- rente rimane in vigore nel corso di tutta la procedura di contestazione. Come nel settore della protezione contro le prigioni abusive e in materia di locazione di abita- zioni e di locali commerciali, rimane salva la decisione dell'autorità competente di ordinare misure provvisorie.
Il capoverso 2 conferisce all'autorità adita la competenza di deliberare sulla conte- stazione e di ricondurre, se del caso, il fitto troppo elevato a un importo non abusivo.
La precisazione contenuta nel capoverso 3 intende evitare che una delle parti si av- valga della modifica del fitto ordinata dall'autorità per fare invalidare l'insieme del contratto d'affitto.
Art. 49 Decisione d'accertamento dell'autorità amministrativa
Cpv. 1
La soppressione della procedura d'opposizione al fitto dei fondi agricoli comporta questa modifica redazionale.
260
Proposte di modifica
Art. 53
Lett. a e b
La lettera a precisa che i Cantoni devono anche designare un autorità incaricata di statuire sulle contestazioni relative al fitto di fondi agricoli. È opportuno che il compi- to di decidere in merito sia affidato all'autorità che rilascia l'autorizzazione per l'affit- to di aziende agricole.
Tenuto conto della soppressione delle procedure d'opposizione, la lettera b può es- sere abrogata.
Art. 54-57 Disposizioni penali
Si propone di abrogare le disposizioni penali che sanzionano le infrazioni alle diver- se disposizioni della LAAgr. In seguito alle revisioni proposte, le infrazioni enumera- te nell'articolo 54 avrebbero dovuto essere adattate poiché la procedura d'opposi- zione contro un fitto complementare è stata soppressa e il fitto di un fondo agricolo non sottostà più a un controllo. La possibilità di richiedere o pagare un fitto superio- re a quello ammesso esiste solo per quanto concerne le aziende agricole. Le con- seguenze di diritto civile previste in merito nella LAAgr sono sufficienti. Le decisioni dell'autorità possono, se necessario, essere accompagnate dalla comminatoria del- la sanzione prevista nell'articolo 292 CP112 in caso di disobbedienza alla decisione.
Art. 60b Disposizioni transitorie
Cpv. 1
Secondo le modifiche proposte dall'avamprogetto, i contratti relativi a fondi adibiti al- l'agricoltura nei quali l'oggetto dell'affitto è interamente situato in una zona edificabi- le secondo la pianificazione del territorio non sono più sottoposti alle disposizioni re- lative alla durata minima dell'affitto. La disposizione transitoria prevede tuttavia che i contratti in corso relativi a questi fondi conservano la loro validità fino alla loro sca- denza, sia nel caso in cui la durata del contratto sia quella minima prevista dalla legge, sia nel caso in cui si è stabilita nel contratto una durata più lunga o il contratto sia stato prorogato da una decisione giudiziaria.
Cpv. 2
La LAAgr fa riferimento alla LDFR per quanto riguarda la definizione delle aziende agricole. Le modifiche di quest'ultima legge relative alla dimensione minima hanno conseguenze anche sui contratti d'affitto agricoli relativi alle aziende. Allo scopo di evitare che queste modifiche influiscano sui contratti in corso, è prevista una dispo- sizione transitoria secondo cui i contratti d'affitto relativi a un'azienda agricola ri- mangono in vigore come tali per la durata legale minima dell'affitto, per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell'affitto protratto giudizialmente anche qualora l'azienda non soddisfi più le esigenze quanto alla dimensione minima stabilita nel nuovo diritto.
112 Codice penale; RS 311.0
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Cpv. 3
Secondo questa disposizione transitoria, le procedure d'opposizione introdotte dal- l'autorità cantonale competente contro i fitti non consentiti di fondi e che non sono state ancora oggetto di una decisione passata in giudicato devono poter essere por- tate a termine secondo il diritto vigente al momento in cui erano state introdotte. I- noltre, se una decisione o una sentenza ha accertato che il fitto di un fondo agricolo è illecito, la stipulazione relativa al fitto che oltrepassa l'importo consentito deve es- sere considerata nulla ed essere oggetto di una domanda di rimborso da parte del- l'affittuario, conformemente a quanto prevede l'articolo 45 attuale.
3.2 Programma di legislatura
Il futuro sviluppo della legislazione agraria è conforme alle intenzioni definite nel programma di legislatura 2003-2007, di riesaminare, nell'ottica del necessario cam- biamento strutturale, il diritto fondiario rurale, l'affitto agricolo e il diritto pianificatorio. Le modifiche del diritto fondiario rurale e del diritto sull'affitto agricolo sono conformi a questo obiettivo.
3.3 Rapporti con il diritto internazionale
Il progetto non ha legami con le disposizioni dell’OMC.
Nessuna disposizione attuale o prevista nell’UE concerne espressamente il diritto fondiario rurale, che rimane di competenza dei Paesi membri.
3.4 Costituzionalità
Le presenti modifiche legislative si fondano da un lato sull'articolo agrario della Co- stituzione federale (art. 104), il cui capoverso 3 lettera f autorizza espressamente la Confederazione a emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. Per il resto, le modifiche si basano anche sull'articolo 122 Cost. nella misura in cui hanno conseguenze di diritto privato.
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Situazione iniziale
4 Parte speciale 3: legge sugli assegni familiari nell'agricoltura
4.1 Situazione iniziale
4.1.1 Attuale normativa degli assegni familiari nell'agricoltura
Dal 1° gennaio 1953 i contadini indipendenti e i lavoratori agricoli hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla legge del 20 giugno 1952 sugli assegni familia- ri nell'agricoltura (LAF; 836.1). Già dal 1° luglio 1944, sulla base dell'ordinamento del 9 giugno 1944 concernente la concessione di indennità, erano versati assegni familiari a tutti i lavoratori agricoli e ai piccoli contadini di montagna. Sin dall'inizio il diritto dei contadini indipendenti era vincolato a un limite di reddito. Fino al 1° luglio 1962, soltanto i contadini indipendenti nelle regioni di montagna ricevevano gli as- segni familiari, mentre quelli delle regioni di pianura erano esclusi da questo diritto. Dal 1° aprile 1980 anche i contadini occupati nell'agricoltura a titolo accessorio han- no diritto agli assegni familiari secondo la LAF. Sia le prestazioni sia i limiti di reddito sono stati continuamente aumentati; dal 1° aprile 1984 il Consiglio federale può ef- fettuare questi adeguamenti mediante ordinanza. Hanno diritto agli assegni familiari secondo la LAF anche gli alpigiani indipendenti e i pescatori professionisti.
Il diritto agli assegni dei piccoli contadini soggiace a un limite di reddito di 30 000 franchi, ai quali si aggiunge un supplemento di 5 000 franchi per ogni figlio che dà diritto all'assegno. Sono versati assegni ridotti se il reddito determinante su- pera il limite stabilito soltanto di un importo compreso fra 3 500 e 7 000 franchi. Questi diversi limiti sono invariati dal 1992, dato che da allora i redditi nell'agricoltu- ra non sono più aumentati.
I piccoli contadini e i lavoratori agricoli hanno diritto ad assegni per figli il cui importo è il seguente (per gli anni 2005 e 2005): 170 franchi per i primi due figli e 175 franchi a partire dal terzo nella regione di pianura; 190 franchi per i primi due figli e 195 franchi a partire dal terzo nella regione di montagna. Inoltre, i lavoratori agricoli hanno diritto a un assegno per l'economia domestica di 100 franchi al mese.
Nel 2004 le spese complessive per gli assegni ammontavano a 125 milioni di fran- chi (107 milioni di franchi per i piccoli contadini e 18 milioni di franchi per i lavoratori agricoli). I datori di lavoro agricoli devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari, che copre circa i due terzi degli assegni per i lavoratori agricoli. La quota delle spese non coperta da questo contributo e gli assegni per i piccoli contadini so- no per due terzi a carico della Confederazione e per un terzo a carico dei Cantoni. I sussidi della Confederazione ammontavano a 77 milioni di franchi nel 2004.
Nel 1999, le spese avevano raggiunto il loro massimo livello e ammontavano a 146 milioni di franchi. Da allora sono costantemente diminuite. Benché il reddito dei con- tadini sia in calo – ciò che considerato separatamente avrebbe quale conseguenza un aumento delle prestazioni LAF – anche il numero dei contadini e il numero medio dei figli lo sono. Inoltre, la tendenza indica un aumento dei redditi al di fuori dell'agri- coltura (attività accessoria degli agricoltori e/o attività del coniuge). In questi casi gli agricoltori hanno spesso diritto ad assegni familiari in virtù delle leggi cantonali.
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Parte speciale 3: legge sugli assegni familiari nell'agricoltura
La LAF persegue obiettivi in materia di politica familiare e politica agraria e pertanto ha la sua base costituzionale sia nell'articolo sulla tutela della famiglia (art. 116 Cost.) sia nell'articolo relativo all'agricoltura (art. 104 Cost.).
4.1.2 Sforzi per disciplinare nella legislazione federale tutti gli assegni
familiari Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare "Prestazioni per la famiglia" (Fankhauser; 91.411) attualmente in Parlamento viene discussa una legge federale sugli assegni familiari. Nella sessione primaverile 2005 il Consiglio nazionale, quale Camera prio- ritaria, ha approvato il progetto in base al quale tutte le persone che esercitano u- n'attività lucrativa avranno diritto ad assegni familiari senza limiti di reddito. La LAF verrà mantenuta, incluso il limite di reddito per i contadini indipendenti, mentre le a- liquote saranno adeguate a quelle della nuova legge federale (200 fr. l'assegno per i figli e 250 fr. l'assegno per la formazione), sempre maggiorate di 20 franchi nella re- gione di montagna. Si rinuncia invece all'aumento di 5 franchi a partire dal terzo fi- glio e non viene aumentato l'assegno per l'economia domestica per i lavoratori agri- coli.
Il motivo principale che ha giustificato il mantenimento della LAF era la modalità di finanziamento: senza una compensazione degli oneri fra le casse di compensazione per assegni familiari, il finanziamento degli assegni familiari nell'agricoltura avrebbe richiesto il versamento di contributi elevati, imponendo un carico insostenibile per l'agricoltura.
4.2 Modello proposto
Gli assegni familiari nell'agricoltura devono per principio essere adeguati a quelli che i salariati ricevono negli altri settori non agricoli. Questo implica l'aumento o la soppressione del limite di reddito per i contadini indipendenti e un aumento delle a- liquote degli assegni per i figli. I mezzi finanziari necessari allo scopo saranno messi a disposizione attraverso il trasferimento dei fondi oggi destinati al sostegno del mercato e ai sussidi all'esportazione. Dato che gli assegni familiari non sono com- presi negli involucri finanziari agricoli, occorrerà aumentare di conseguenza gli im- porti previsti nella pianificazione finanziaria.
Il sostegno mirato dei contadini con figli rappresenta un segnale positivo dal profilo della politica familiare. Questa revisione permette di colmare le lacune nel diritto agli assegni familiari per i contadini indipendenti e di migliorare le prestazioni per tutte le famiglie contadine e per i lavoratori agricoli. Ciò determina una migliore compensa- zione dei costi per i figli che la popolazione contadina deve sostenere.
4.2.1 Modifiche concernenti il limite di reddito per i contadini indipen-
denti Gli assegni familiari nell'agricoltura rappresentano provvedimenti importanti in mate- ria di politica agricola, poiché per quanto riguarda il reddito agricolo equivalgono a un pagamento diretto. Se - conformemente al progetto della Politica agricola 2011 - in questo settore vi sarà un trasferimento di fondi, occorrerà allineare il limite di red- dito secondo la LAF a quello applicato per i pagamenti diretti.
264
Modello proposto
Per i pagamenti diretti, il limite di reddito è di 80 000 franchi. Le coppie di coniugi e i conviventi beneficiano di una riduzione supplementare di 40 000 franchi, che porta di fatto il limite di reddito per i pagamenti diretti per questi agricoltori a 120 000 fran- chi. Nella tabella 46 sono riportati il numero di beneficiari e i costi in base al limite di reddito.
Tabella 46: Effetto del limite di reddito (2004) Limite di reddito Numero di beneficiari Corrisponde a Prestazioni ai (piccoli) .......% dei conta- contadini in mio. di fr. dini con figli
30 000 fr. / 5000 fr. 20 000 83 108 mio.
per figlio (limiti attuali)
120 000 fr., qualun- 23 500 98 128 mio.
que sia il numero di figli Nessun limite 24 000 100 130 mio. Fonte: UFAS
Dato che mancano le basi statistiche, in particolare quelle indicanti il legame fra numero di figli e reddito, l'importo di 130 milioni di franchi che sarebbe versato nel- l'ambito della LAF in caso di soppressione del limite di reddito si fonda su stime. Questo aumento abbastanza esiguo del numero dei beneficiari e delle prestazioni è dovuto innanzitutto a due ragioni : attualmente, nella regione di montagna, quasi tut- ti i contadini ricevono assegni familiari. I contadini che superano il limite di reddito hanno spesso diritto ad assegni familiari in virtù delle leggi cantonali se svolgono at- tività al di fuori dell'agricoltura. In tutti i casi, sono interessati unicamente i contadini con figli di età inferiore a 16 anni o a 25 anni.
Un aumento del limite di reddito al livello di quello dei pagamenti diretti significherebbe che soltanto una minima parte di famiglie contadine non avrebbe di- ritto ad assegni familiari.
Una soppressione di questo limite permetterebbe anche di risolvere i problemi che sorgono in relazione ai limiti di reddito e alla determinazione del reddito imponibile. Inoltre, l'attuale onere amministrativo di 3 milioni di franchi all'anno potrebbe essere ridotto di circa un terzo.
Per questi motivi, viene proposto di sopprimere il limite di reddito degli assegni fami- liari, senza tuttavia modificare le modalità di finanziamento. I contadini continueran- no, in particolare, a essere esentati dal pagamento di contributi per finanziare i pro- pri assegni familiari.
4.2.2 Aumento degli assegni per i figli
La compensazione degli oneri familiari permetterebbe di indennizzare una parte dei costi per i figli derivanti alle famiglie. In tal modo, la società riconosce le numerose prestazioni fornite dalle famiglie in relazione all'allevamento dei figli. La misura di compensazione degli oneri familiari più importante è rappresentata dagli assegni per i figli.
I risultati dell'inchiesta sui redditi e sul consumo (UST 2002) mostrano che i redditi delle economie domestiche contadine sono notevolmente più bassi di quelli di nuclei
265
Parte speciale 3: legge sugli assegni familiari nell'agricoltura
familiari comparabili nei Comuni rurali (in media 6 200 fr. rispetto a 10 200 fr. mensi- li). Gli assegni familiari hanno dunque anche una considerevole funzione in materia di politica agricola.
Secondo le leggi cantonali concernenti gli assegni familiari al di fuori dell'agricoltura si ottiene oggi, calcolato per tutta la Svizzera, un importo medio mensile di circa 186 franchi per ogni figlio. Secondo la LAF, gli assegni per i figli ammontano per i primi due figli a 170 franchi mensili per ogni figlio nella regione di pianura (regione di montagna 190 franchi).
Un adeguamento del livello degli assegni nell'agricoltura a quello previsto dalle leggi cantonali è sostenibile e comporta per le famiglie contadine un notevole sgravio fi- nanziario. Pertanto, viene proposto di aumentare di 15 franchi le aliquote degli as- segni per i figli per i contadini e i lavoratori agricoli. Si rinuncia invece all'aumento di
5 franchi dell'assegno versato a partire dal terzo figlio.
Indipendentemente dall'esito del dibattito parlamentare sul progetto di legge federa- le sugli assegni familiari menzionato in precedenza, l'aumento dell'importo degli as- segni familiari nell'agricoltura, una misura essenziale dal profilo della politica agrico- la, dovrebbe essere realizzato nell'ambito della Politica agricola 2011. Non da ulti- mo, anche perché non si può escludere che il legislatore rinunci a stabilire aliquote minime, continuando così a lasciare questo compito ai Cantoni.
Nel caso in cui in una futura legge federale fossero stabilite aliquote minime più ele- vate, queste aliquote sarebbero valide anche per la LAF.
4.2.3 Costi per Confederazione e Cantoni
La LAF differenzia l'importo degli assegni per i figli fra regione di pianura e regione di montagna e secondo il "rango" dei figli. Il diritto sussiste soltanto se il limite di reddito applicabile non è superato. Oggi valgono i seguenti importi: 170 franchi nella regione di pianura e 190 franchi nella regione di montagna; a partire dal terzo figlio è versato un supplemento di 5 franchi. Di regola, il Consiglio federale adegua le ali- quote ogni due anni fondandosi sull'evoluzione economica e sulle corrispondenti a- liquote cantonali; questo adeguamento ammontava generalmente a 5 franchi mensi- li per ogni figlio. Probabilmente anche gli importi per il 2006 verranno aumentati di 5 franchi. Con il proposto aumento di 15 franchi a partire dal 2008, gli assegni am- monteranno pertanto a 190 franchi nella regione di pianura e a 210 franchi in quella di montagna.
Nel 2004 i costi nell'ambito della LAF ammontavano a 77 milioni di franchi (due ter- zi) per la Confederazione e a 39 milioni di franchi (un terzo) per i Cantoni. Da anni questi importi tendono a calare: l'adeguamento delle aliquote viene compensato dal- la costante diminuzione delle aziende agricole ma anche del numero dei figli.
Le misure proposte (soppressione del limite di reddito, aumento delle aliquote di 15 fr. mensili per ogni figlio) dovrebbero entrare in vigore nel 2008. Nella stima dei costi supplementari l'adeguamento summenzionato è considerato a partire dal 2006.
Nella prima riga della sottostante tabella 47 sono indicate le cifre corrispondenti. Per una maggiore trasparenza, per il periodo 2008/2011 ci si è basati sulla media an- nua. In questo periodo le spese dei poteri pubblici per la LAF si ridurranno dagli at-
266
Commenti sulle modifiche della legge
tuali 116 milioni di franchi a 107 milioni di franchi all'anno (Confederazione 71 mio. fr., Cantoni 36 mio. fr.).
Sulla base di queste cifre, la soppressione del limite di reddito provocherebbe una maggior spesa di 21 milioni di franchi all'anno e l'aumento di 15 franchi mensili per ogni figlio delle aliquote degli assegni per i figli comporterebbe una maggior spesa di 9 milioni di franchi. I costi supplementari complessivi ammonterebbero pertanto nella media quadriennale a 30 milioni di franchi (Confederazione 20 mio. fr., Cantoni
10 mio. fr.).
Tabella 47: Spese della Confederazione e dei Cantoni in media annua per il periodo 2008/2011 Spese in milioni di franchi all'anno Confederazione Cantoni Secondo l'attuale normativa 71 36 Con i miglioramenti proposti 91 46 Maggiori spese 20 10 Fonte: Stime UFAS
4.3 Commenti sulle modifiche della legge
Articoli 2 e 7
L'articolo 2 disciplina le specie e gli importi degli assegni familiari versati ai lavorato- ri agricoli, mentre l'articolo 7 stabilisce queste modalità per gli agricoltori indipenden- ti. In entrambi gli articoli vengono introdotte le aliquote maggiorate per gli assegni per i figli.
Articolo 5 Capoversi 2 e 4
Le disposizioni riguardanti il limite di reddito per gli agricoltori indipendenti possono essere stralciate.
4.4 Rapporto con il programma di legislatura
Una modifica della LAF non è prevista nelle linee direttive della politica di governo come obiettivo a sé stante, ma costituisce un elemento di politica sociale del mes- saggio sulla Politica agricola 2011 che figura nel programma di legislatura.
4.5 Rapporto con il diritto internazionale
Come ha esposto la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consi- glio nazionale nel suo rapporto complementare dell'8 settembre 2004 all'iniziativa parlamentare. Prestazioni familiari (FF 2004 6103) e il Consiglio federale ha con- fermato nel suo parere complementare del 10 novembre 2004 (FF 2004 6159), un miglioramento delle prestazioni e un'estensione della cerchia dei beneficiari degli assegni familiari, come proposto nell'avamprogetto di revisione della LAF, è compa- tibile con il diritto internazionale determinante per la Svizzera.
267
Parte speciale 3: legge sugli assegni familiari nell'agricoltura
4.6 Costituzionalità
La base costituzionale su cui poggia la LAF permette senz'altro un'estensione della cerchia dei beneficiari e un miglioramento delle prestazioni.
268
Situazione iniziale
5 Parte speciale 4: Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
5.1 Situazione iniziale
Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 1995, della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) e delle sue disposizioni esecutive, le norme di protezione della salute dei consumatori e di tutela dall’inganno sono state adeguate ai requisiti della scienza e alle contingenze del mercato. In considerazione dell’importante volume di esporta- zioni e importazioni di derrate alimentari da e per la Svizzera, il diritto alimentare el- vetico è stato adeguato progressivamente alla normativa comunitaria. Questi ade- guamenti comportano tuttavia costi supplementari per l’industria alimentare sia per le importazioni che per le esportazioni, in quanto implicano l’osservanza dei requisiti dei diversi Paesi di destinazione riguardo alla composizione e alla caratterizzazione delle derrate alimentari. Inoltre, parte dei procedimenti di produzione e del controllo delle derrate alimentari di origine animale deve avvenire in base alle prescrizioni comunitarie, ciò che può generare ulteriori oneri.
L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro- pea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81, Accordo agricolo Svizzera- CE) sancisce l’equivalenza delle prescrizioni in materia di diritto alimentare per il lat- te e i prodotti lattiero-caseari (allegato 11, appendice 6). Tale riconoscimento con- sente attualmente di esportare formaggio di produzione indigena nei Paesi dell'UE senza condizioni e controlli supplementari. Per poter estendere l’equivalenza anche ad altre derrate alimentari di origine animale, come previsto peraltro dall’Accordo, in concomitanza con l'esame del dossier è stata modificata la legge sulle derrate ali- mentari (artt. 17a, 23, 26a, 36, 37, 45; RU 2002 775) in modo da poter recepire nel- le ordinanze elvetiche le prescrizioni comunitarie sulle derrate alimentari di origine animale allora vigenti.
Negli ultimi tre anni, la Comunità europea ha riveduto interamente il proprio diritto in materia d’igiene alimentare. Ha rinunciato a emanare prescrizioni specifiche per o- gni singolo prodotto, optando invece per un disciplinamento globale e capillare dei requisiti igienici delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, la cui base è costituita dal Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità euro- pea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimen- tare (GU 31 dell’1.2.2002, pag. 1)113. Questi principi sono stati concretizzati in cin- que decreti esecutivi, segnatamente nel:
¾ Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimen- tari (GU L 226 del 25.06.2004, pag. 3) 114;
¾ Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifi- che sull’igiene degli alimenti di origine animale (GU L 226 del 25.06.2004, pag. 22)115
113 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2002/l_195/l_19520040602it00120015.pdf 114 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_226/l_22620040625it00030021.pdf 115 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_226/l_22620040625it00220082.pdf
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Parte speciale 4: Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
¾ Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifi- che per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale de- stinati al consumo umano (GU L 226 del 25.06.2004, pag. 83)116
¾ Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali in- tesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 191 del 28.05.2004, pag. 1)117
¾ Regolamento CE n. 183/2005 del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1)118
Queste disposizioni esecutive entrano in vigore in seno all’UE il 1° gennaio 2006 e sostituiscono gli atti normativi abrogati dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 195 del 02.06.2004, pag. 12)119.
Affinché il commercio di derrate alimentari di origine animale tra la Svizzera e l’UE si svolga senza intoppi anche dopo il 1° gennaio 2006, il diritto svizzero dev’essere adeguato alla nuova normativa comunitaria in materia d’igiene. Le revisioni vanno operate in primo luogo sulle ordinanze d’applicazione della legge sulle derrate ali- mentari, anche se in diversi settori si rendono necessarie modifiche a livello di leg- ge. Gli avamprogetti di nuove ordinanze sono stati sottoposti ai Cantoni e alle orga- nizzazioni interessate per consultazione nella primavera 2005. L’obiettivo dell’equivalenza e, con esso, della soppressione degli ostacoli al commercio con l’UE è stato accolto favorevolmente da quasi tutti i partecipanti alla consultazione, che hanno però espresso l’auspicio che questi cambiamenti non implichino un au- mento delle trafile burocratiche e degli oneri finanziari. Dal canto suo, dopo vari complementi e chiarimenti in fase di consultazione, la Commissione CE ha ricono- sciuto l’equivalenza delle nuove ordinanze svizzere. La conclusione della conven- zione internazionale sull’equivalenza (decisione del Comitato misto veterinario120 ) è prevista per la fine del 2005, mentre la sua entrata in vigore sarà scaglionata tra il
2006 e il 2007.
5.2 Modello proposto
Per garantire un controllo delle derrate alimentari efficace, basato su una valutazio- ne dei rischi, le aziende di produzione, deposito e trasformazione devono essere registrate ufficialmente e sottoposte all’obbligo di autorizzazione per quanto riguarda le derrate alimentari di origine animale.
L’obbligo di diligenza cui soggiacciono le aziende alimentari dev’essere esteso all’intero processo di produzione, conformemente al principio «dalla stalla alla tavo- la». I punti cardine della sicurezza delle derrate alimentari, come la rintracciabilità o la collaborazione con le autorità vanno disciplinati anche a livello di legge. In caso di crisi, le nuove disposizioni e il rispettivo diritto d'esecuzione devono consentire di accelerare l'accertamento delle cause e l’adozione delle necessarie contromisure.
116 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_226/l_22620040625it00830127.pdf 117 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_191/l_19120040528it00010052.pdf 118 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Regulation &an_doc=2005&nu_doc=183 119 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602it00120015.pdf 120 Cfr. articolo 19 in combinato disposto con articoli 12 segg. allegato 11 Accordo agricolo Svizzera-CE
270
Spiegazioni concernenti le modifiche di legge
Infine, gli organi di controllo devono disporre di un elevato livello di formazione per stare al passo con la complessa tecnologia alimentare.
5.3 Spiegazioni concernenti le modifiche di legge
Articolo 17 capoverso 3 e articolo 17a
La legge sulle derrate alimentari non disciplina solo i requisiti, ma anche i contatti con le derrate alimentari (art. 1 lett. b LDerr). Vista la rapida deperibilità e il rischio di trasmissione di microorganismi che potrebbero risultare nocivi per la salute dei con- sumatori, i requisiti fissati per le derrate alimentari di origine animale sono più severi rispetto a quelli relativi alle altre derrate alimentari.
Considerata la capacità dimostrata dalle aziende di costruire macelli conformi ai re- quisiti fissati dettagliatamente a livello di ordinanze, l’obbligo di approvazione dei piani cui soggiacciono attualmente i macelli (art. 17 cpv. 3) può essere soppresso.
L’obbligo di autorizzazione d’esercizio, già vigente per i macelli, sarà esteso a tutte le aziende che manipolano derrate alimentari di origine animale (art. 17a cpv. 1), analogamente a quanto avviene in seno all’UE. Pur esistendo, questa norma (cfr. art. 17a vigente nella versione dell’8 ottobre 1999, RU 2002 775) non è ancora en- trata in vigore.
Le aziende alimentari che non soggiacciono all’obbligo di autorizzazione d’esercizio devono segnalare la propria attività agli organi di controllo (cpv. 2).
L’articolo 17a capoverso 3 conferisce al Consiglio federale, analogamente al diritto europeo, la competenza di derogare all’obbligo generale di autorizzazione d’esercizio per le aziende di produzione primaria e per quelle la cui attività presenta un rischio contenuto per la sicurezza delle derrate alimentari.
Sulla scorta dell'ordinanza sui dati agricoli 121 le aziende agricole sono già inserite nel sistema d'informazione sulla politica agricola AGIS. Le aziende dedite puramen- te alla produzione primaria non sono tenute ad annunciarsi ulteriormente.
Articolo 23 capoversi 2bis e 4
Altro principio recepito dal diritto comunitario è quello secondo cui il responsabile di un’azienda alimentare il quale constata che derrate alimentari od oggetti d’uso che importa, fabbrica o tratta e consegna ai consumatori possono mettere in pericolo la salute, deve informare immediatamente la competente autorità esecutiva e adottare i provvedimenti necessari a togliere dal mercato i prodotti in questione (cpv. 2bis). In simili casi, il responsabile dell’azienda alimentare deve collaborare con l’autorità e- secutiva al fine di eliminare o ridurre i rischi (cfr. art. 19 Reg. CE 178/2002). Introdu- cendo l’obbligo d’informazione, s’intende evitare che i consumatori corrano rischi, consumando o utilizzando derrate alimentari od oggetti d’uso che possano mettere in pericolo la salute. L’obbligo d'informazione nei confronti dell'autorità esecutiva subentra solo dal momento in cui sono stati distribuiti ai consumatori derrate alimen- tari od oggetti d’uso potenzialmente dannosi. Se i problemi sono scoperti a uno sta- dio precedente, non è necessario procedere in tal senso.
121 RS 919.117.71
271
Parte speciale 4: Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
In sintonia con la legge sulle epizoozie e con la terminologia UE, nel capoverso 4 è stato introdotto il concetto di «veterinario ufficiale», in sostituzione delle attuali desi- gnazioni di «ispettore delle carni» e «controllore delle carni». Un'armonizzazione giustificata altresì dal fatto che nell’igiene delle derrate alimentari i compiti dei vete- rinari implicano sempre una componente di polizia epizootica. Per designare i con- trollori delle carni senza titolo di veterinario ci si avvarrà in futuro del concetto di «assistente specializzato», in uso in seno all'UE e più pertinente.
Articolo 23a
Conformemente alle disposizioni sulla rintracciabilità, riprese ampiamente dal diritto comunitario (art. 18 Regolamento CE 178/2002, art. 5 in combinato disposto con gli allegati I e II Reg. CE 183/2005), tutte le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le altre sostanze destinate a essere tra- sformate in derrate alimentari o dalle quali ci si può attendere che lo siano, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della produzione, della trasformazione e della di- stribuzione. La rintracciabilità degli alimenti per animali è disciplinata dalla legge sull’agricoltura.
Le aziende alimentari devono essere in grado di fornire informazioni su ogni perso- na dalla quale hanno ricevuto derrate alimentari oppure sostanze o animali destinati alla produzione delle stesse («one step back») e alla quale hanno fornito i propri prodotti («one step forward»). Le informazioni necessarie vanno messe a disposi- zione delle autorità competenti. In altre parole, per facilitarne la rintracciabilità, i pro- dotti in questione devono essere sufficientemente caratterizzati o resi riconoscibili attraverso la necessaria documentazione o le informazioni pertinenti. Nella maggior parte dei casi è opportuno preparare un’informazione scritta o allestire un sistema o un procedimento che garantisca l’approntamento di queste informazioni in tempi uti- li. Il principio della rintracciabilità è applicabile anche agli importatori.
Articolo 26 frase introduttiva
Cfr. spiegazioni sull’articolo 23 capoverso 4 (sostituzione delle designazioni di «i- spettore delle carni» e «controllore delle carni»).
Articolo 36 capoverso 4
Per garantire l’ottenimento di risultati univoci e di qualità, dinnanzi alla crescente complessità dell’analisi delle derrate alimentari, il servizio federale competente può designare laboratori di riferimento, il cui compito consiste tra l'altro nell'assicurare la disponibilità dei materiali di riferimento, nell’eseguire test di confronto e nel provve- dere alla formazione dei propri collaboratori. I laboratori di riferimento ottengono un mandato di prestazioni concreto dalla Confederazione, che contempla tra l'altro l'e- secuzione di esperimenti collettivi. Questi esperimenti consentono di verificare l’attendibilità dei singoli laboratori, sulla scorta di eventuali divergenze che possono derivare sia dal metodo di analisi utilizzato che dalla precisione del laboratorio in questione. I risultati di queste verifiche rivestono notevole importanza per un’applicazione unitaria delle norme.
Articolo 38 capoverso 4
Per conservare l’equivalenza della legislazione relativa al latte e ai prodotti lattiero- caseari sancita dall’Accordo agricolo Svizzera-CE e per estendere tale equivalenza
272
Spiegazioni concernenti le modifiche di legge
alle altre derrate alimentari, oltre a disporre di una normativa analoga a quella co- munitaria, la Svizzera deve partecipare anche al sistema di garanzia della sicurezza delle derrate alimentari previsto dal diritto europeo. Le autorità federali devono per- tanto avere la possibilità di scambiare con la Commissione europea dati sulla sicu- rezza delle derrate alimentari e procedere ad ispezioni nell’area dell’UE in collabo- razione con le autorità comunitarie. Altro obiettivo perseguito con questo articolo è la partecipazione degli organi d’esecuzione svizzeri alle formazioni degli organismi di controllo CE.
Articolo 40 capoversi 2 e 5
Cfr. spiegazioni sull’articolo 23 capoverso 4 (sostituzione delle designazioni di «i- spettore delle carni» e «controllore delle carni»).
Articolo 41 capoverso 3
Le persone addette al controllo delle derrate alimentari ai sensi dell’articolo 40 sono valutate da una commissione d'esame, composta da chimici e veterinari cantonali, ispettori delle derrate alimentari e delle carni (designazioni attuali). Conformemente alla prassi vigente, la commissione d’esame decide anche del superamento degli esami. Inoltre, in futuro i ricorsi contro le decisioni della commissione d’esame do- vranno essere presentati all'Ufficio federale competente. Non sono invece impu- gnabili gli esami che il Consiglio federale delega ai Cantoni (come avviene oggi con i controllori delle derrate alimentari).
Articolo 43a
Il diritto CE prevede la possibilità di delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a organizzazioni di controllo private (art. 5 Reg. 882/2004). I compiti che possono essere delegati vanno definiti nei dettagli. Le organizzazioni di controllo, soggette alla vigilanza del servizio delegante, devono essere accreditate e non pos- sono decidere provvedimenti.
Anche in Svizzera sono diverse le attività legate all’esecuzione della legge sulle der- rate alimentari che possono essere trasferite a organizzazioni private: tra di esse rientrano la vigilanza di parte della produzione agricola (art. 7) o del peso di macel- lazione (art. 46). Proprio nell’ambito della produzione agricola, la delega di determi- nati compiti in virtù dell’analogo articolo 180 della legge sull’agricoltura (RS 910.1) e dell'articolo articolo 7 della legge sulle epizoozie (RS 960.40) ha dato ottimi risultati. Risulta pertanto necessario integrare la delega di compiti di controllo specifici anche nella legge sulle derrate alimentari.
Articolo 45 capoverso 2 lettere abis ed e
Il controllo delle derrate alimentari è un compito dello Stato a favore della collettività, finanziato fondamentalmente con i proventi delle imposte. I controlli sono svolti per campione e non tutte aziende vi sono sottoposte con la stessa intensità, per cui non sarebbe possibile fatturare direttamente gli oneri di tali controlli senza creare forti squilibri. Per tale ragione, la legge sulle derrate alimentari stabilisce di principio l’esenzione dagli emolumenti (art. 45 cpv. 1). Un principio a cui la norma vigente consente di derogare unicamente se l’attività di un’azienda alimentare comporta o- neri supplementari cospicui per le autorità, come quelli derivanti da controlli regolari prescritti a livello di legge. E’ quanto avviene attualmente per l'ispezione dei macelli,
273
Parte speciale 4: Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
degli animali e delle carni da macello. Dev’essere pertanto prevista un’eccezione al principio dell’esenzione dagli emolumenti per i controlli e le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e – visto il notevole onere delle ispezioni – anche per quelle rilasciate ai laboratori di sezionamento (delle carni). L’equivalenza con il diritto co- munitario è così raggiunta anche in questo settore (cfr. allegati 4-6 Reg. 882/2004).
Articolo 47 capoverso 4
Chi informa l’autorità esecutiva della distribuzione di derrate alimentari od oggetti d’uso che possono mettere in pericolo la salute può essere punito in virtù dell’articolo 47. Se l’informazione avviene conformemente all'articolo 23 capoverso 2bis, la pena può essere ridotta. Occorre quindi creare le premesse, affinché la buo- na condotta dell’interessato sia considerata circostanza attenuante. La decisione di ricorrere a questa possibilità nel singolo caso spetta al giudice.
Articolo 48 capoverso 1 lettera n
Rispetto alle altre leggi del settore (legge sugli agenti terapeutici, legge sull’agricoltura, legge sui prodotti chimici), il tetto massimo della multa previsto dalla legge sulle derrate alimentari è molto contenuto. A scopo dissuasivo, l’attuale limite superiore di 20 000 franchi viene quindi innalzato a 40 000 franchi (cpv. 1 frase in- troduttiva), in caso di violazione intenzionale di una delle fattispecie di cui all’articolo
48 capoverso 1. La multa massima rimane invece invariata a 20 000 franchi se
l’infrazione a tale articolo è dovuta a negligenza (cpv. 1bis).
La presente revisione introduce diverse nuove prescrizioni, come l’obbligo di auto- rizzazione e di segnalazione (art. 17a), la rintracciabilità (art. 23a) o l’obbligo d’informare l’autorità dell'avvenuta distribuzione ai consumatori di derrate alimentari od oggetti d’uso che possono mettere in pericolo la salute (art. 23 cpv. 2bis). Questi obblighi sono punti cardine della normativa CE sulla sicurezza delle derrate alimen- tari.
Il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle normative alimentari da parte del Comitato misto veterinario presuppone la possibilità di sanzionare la violazione delle disposizioni (art. 55 Reg. 882/2004). E la precisazione delle fattispecie punibili nell’articolo 48 capoverso 1 consente di rispondere a questa esigenza.
Sempre secondo l’articolo 48 capoverso 1, in futuro sarà perseguibile anche il man- cato rispetto del controllo autonomo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1, che costi- tuisce il fondamento del vigente concetto di controllo delle derrate alimentari. Finora, in simili casi bisognava ricorrere all'articolo 292 del Codice penale (CP, RS 311.0), una prassi estremamente disagevole per le autorità esecutive, che è stata oggetto di numerose critiche.
5.4 Programma di legislatura
Pur non essendo contemplata dal Rapporto sul programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 969), la revisione del diritto alimentare è strettamente connessa con il Messaggio concernente la politica agricola 2011 presentato come oggetto annun- ciato nelle linee direttive (FF 2004 969, 983).
274
Relazione con il diritto internazionale
5.5 Relazione con il diritto internazionale
Nell’ambito dell’Accordo agricolo Svizzera-CE (allegato 11), la Comunità europea ha riconosciuto l’equivalenza reciproca delle prescrizioni sul latte e i prodotti lattiero- caseari. Con la revisione del diritto CE in materia d’igiene nel settore alimentare, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2006, questo riconoscimento rischia di decadere. Unitamente ai cambiamenti effettuati a livello di ordinanze, la modifica di legge proposta, in sintonia con la nuova normativa CE, crea i presupposti per il mantenimento dell’equivalenza ai sensi dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo e per la sua estensione a tutte le altre derrate alimentari di origine animale.
Le modifiche proposte, inoltre, non contraddicono né all'Accordo OMC né al Codex Alimentarius.
5.6 Costituzionalità
Le basi costituzionali centrali della legge sulle derrate alimentari sono gli articoli 97 (protezione dei consumatori) e 118 (protezione della salute). Queste disposizioni conferiscono alla Confederazione la competenza di adottare provvedimenti per la protezione dei consumatori e di emanare prescrizioni sulla manipolazione di derrate alimentari e oggetti d’uso che potrebbero mettere in pericolo la salute. Le presenti proposte di modifiche facilitano la trasposizione della normativa comunitaria in ma- teria d’igiene delle derrate alimentari di origine animale nel diritto svizzero. La prote- zione della salute è un obiettivo fondamentale anche del diritto comunitario in mate- ria d’igiene, il quale, oltre ad essere stato oggetto di verifiche scientifiche da parte di organismi specializzati della Commissione europea, è in sintonia con lo standard in- ternazionale universalmente riconosciuto del Codex Alimentarius. Le modifiche pro- poste s'iscrivono nel quadro delle competenze attribuite alla Confederazione in virtù degli articoli 97 e 118 della Costituzione federale, e non contravvengono né al prin- cipio di proporzionalità né al principio di uguaglianza giuridica.
275
Parte speciale 5: legge sulle epizoozie
6 Parte speciale 5: legge sulle epizoozie
6.1 Situazione iniziale
Con le modifiche del 26 giugno 1998 (RU 1999 1347) e del 20 giugno 2003 (RU 2003 4237), la legge sulle epizoozie era stata adeguata, dal punto di vista materiale, in modo da permettere di adottare provvedimenti conformi alle conoscenze e alle tecniche attuali in materia di prevenzione e di lotta contro le epizoozie. La presente revisione deve consentire di inserire nella legge agevolazioni per l'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari armonizzato con il diritto dell'UE (cfr. n. 5) in quanto esso comprende pure la salute degli animali. Parallelamente a ciò vengono inserite diverse disposizioni di natura organizzativa imposte dalle condizioni di una gestione amministrativa moderna.
6.2 Concetto
Occorre coordinare l'esecuzione della legislazione sulle epizoozie con le altre legi- slazioni in materia di produzione primaria, vale a dire con la legge sull'agricoltura, la legge sulle derrate alimentari e la legge sulla protezione degli animali. Gli elementi principali inseriti nella legge a tale scopo sono l'obbligo di diligenza (la responsabili- tà personale) dei detentori di animali, la professionalizzazione dei controlli ufficiali nonché la registrazione e l'elaborazione dei dati.
6.3 Spiegazioni in merito alla modifiche proposte
Articolo 3a
La crescente interdisciplinarietà e complessità dei compiti svolti dai Servizi veterinari pubblici nei settori della salute animale, del controllo delle derrate alimentari e della protezione degli animali impone una maggiore professionalizzazione in tali ambiti. Finora i futuri veterinari ufficiali venivano preparati ai loro compiti nel corso di giorna- te di formazione e di perfezionamento organizzate dall'Ufficio federale di veterinaria. Analogamente alla legislazione vigente in materia di derrate alimentari122, si preve- de di introdurre per i veterinari ufficiali e gli altri organi incaricati dell'esecuzione del- la legislazione sulle epizoozie una formazione strutturata, che si conclude con lo svolgimento di un esame finale e il rilascio di un diploma, seguita da una formazione continua. Gli esami devono essere organizzati e svolti da una commissione d'esa- me, composta di veterinari ufficiali che hanno una funzione direttiva e competenze scientifiche particolari.
Si prevede di inserire una disposizione equivalente nella legge sulle derrate alimen- tari (parte speciale 5, qui di seguito, art. 41 cpv. 3). I controllori delle carni veterinari e non veterinari (nuova denominazione: veterinari ufficiali / assistenti specializzati) sono contemporaneamente gli organi d'esecuzione della legge sulle epizoozie e della legge sulle derrate alimentari. Per questo motivo la commissione d'esame li sottoporrà agli esami basandosi su entrambe le leggi.
122 Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFIgC; RS 817.191.54
276
Spiegazioni in merito alla modifiche proposte
Anche il nuovo disegno di legge sulla protezione degli animali prevede una forma- zione strutturata e un perfezionamento professionale delle autorità preposte all'ese- cuzione (art. 31 cpv. 4; FF 2003 580).
Articolo 11
L'attuale articolo relativo all'obbligo dell'annuncio viene completato da una disposi- zione concernente l'obbligo di diligenza per le persone che detengono animali o che hanno accesso a effettivi di animali. L'applicazione dell'obbligo di diligenza agli or- gani di controllo è stata chiesta in occasione delle deliberazioni inerenti alla legge sulla protezione degli animali al Consiglio nazionale (Bollettino ufficiale 2005 n. 845- 848 [15.6.05, ad art. 38]). Una definizione analoga dell'obbligo di diligenza si trova all'articolo 23 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0).
Articolo 42 cpv. 3
L'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (IVI) è il centro di competenza della Con- federazione in materia di lotta contro le epizoozie. Esso si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente con- tagiose nell'intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario (art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia; RS 172.216.1). Secondo i principi della GEMAP (gestione mediante mandati di presta- zione e preventivo globale) e ai sensi dell'articolo 41 del disegno di revisione della legge federale sulle finanze della Confederazione (FF 2005 5), l'IVI può fornire pre- stazioni commerciali soltanto per quanto sia autorizzato a farlo a norma di legge.
Il calcolo del prezzo di tali prestazioni, tuttavia, non potrà tenere interamente conto delle infrastrutture dell'IVI, poiché i dispositivi di sicurezza dell'Istituto sono previsti per epizoozie altamente contagiose. Le analisi verranno effettuate per conto di mandanti ufficiali o privati, a scopo di diagnosi o di ricerca, e non necessiteranno di infrastrutture di protezione supplementari.
Articolo 54a
L'Ufficio federale di veterinaria ha elaborato, in collaborazione con i Cantoni, una soluzione informatica integrata (denominata "CODAVET") destinata a fornire un so- stegno agli Uffici veterinari cantonali nello svolgimento dei loro compiti principali. Questo sistema permette di registrare e di scambiare con gli altri Servizi interessati i dati relativi ai casi di epizoozie, le conclusioni degli accertamenti e i risultati dei con- trolli nell'ambito della salute animale, della protezione degli animali e dell'igiene del- le derrate alimentari. Una banca dati centrale consente di gestire in modo razionale il flusso crescente di informazioni di routine e di trarre il massimo vantaggio dai dati registrati grazie al collegamento in rete con altre banche dati123.
I dati da trasmettere saranno definiti in un'ordinanza. L'Ufficio federale di veterinaria ne sarà il proprietario. Siccome tutte queste informazioni permettono di stilare i pro- fili delle aziende e probabilmente anche quelli delle persone attive in questo settore, nel caso specifico si tratta di dati che occorre qualificare come degni di particolare protezione e che necessitano quindi di una base legale formale secondo l'articolo
123 Cfr. anche Asse commerciale 5 al capitolo 1.5.5 e il coordinamento dei controlli previsto ai capitoli 2.2.2.1.3 e all'articolo 181 cpv. 1 bis LAgr (nuovo)
277
Parte speciale 5: legge sulle epizoozie
17 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1). Non si prevede tut- tavia di registrare dati concernenti la salute delle persone o le sanzioni penali. Inol- tre non si prevede nemmeno di creare una collezione di dati automatizzati o una procedura di richiamo.
I Cantoni restano proprietari degli altri dati che registrano per scopi particolari; per tali dati, tuttavia, essi sono direttamente responsabili del rispetto della legislazione sulla protezione dei dati.
I Cantoni versano ogni anno un contributo destinato allo sviluppo e alla gestione della banca dati.
6.4 Programma di legislatura
Nelle direttive del governo, una modifica della LFE non è prevista quale obiettivo proprio, ma costituisce in questo caso un elemento dell'oggetto che figura nel pro- gramma di legislatura Messaggio relativo alla politica agricola 2011.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le presenti modifiche non hanno alcuna relazione con le disposizioni dell'OMC. Es- se facilitano l'esecuzione dell'allegato 11 (detto „Allegato veterinario“) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
6.6 Costituzionalità
La base costituzionale sulla quale si fonda la legge sulle epizoozie (art. 118 Cost.) permette senz'altro di effettuare le modifiche previste.
278
Situazione iniziale
7 Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concor-
renza In Svizzera i contadini pagano per la maggior parte prezzi più elevati che all’estero per i mezzi di produzione, i macchinari e gli edifici. La presente parte analizza so- prattutto l’importanza e le cause di queste differenze di prezzo, nonché i possibili provvedimenti atti ad attenuare tali differenze. La riduzione dei costi nell’agricoltura stessa mediante il miglioramento della produttività del lavoro e il cambiamento strut- turale è illustrata nella parte generale (n. 1.8). Le modifiche proposte nella legge sull’agricoltura (n. 2), in particolare la riduzione dei prezzi soglia per i foraggi e il tra- sferimento del sostegno del mercato nei pagamenti diretti, mirano innanzitutto a mi- gliorare la competitività dell’agricoltura. Nel contempo sono posti in discussione i provvedimenti intesi a rendere più efficiente l’esecuzione della politica agricola.
Il numero 7.1 (Situazione iniziale) presenta le differenze di prezzo rispetto ai Paesi confinanti di determinate prestazioni preliminari. Su questa base, stimiamo la diffe- renza di costo delle prestazioni preliminari agricole e procediamo a una valutazione quantitativa dell’”isola dei prezzi” Svizzera. Il capitolo “Provvedimenti” (n. 7.2) esa- mina innanzi tutto le attuali prescrizioni. Nei casi in cui è possibile semplificare o sopprimere prescrizioni è proposta una modifica corrispondente. Da ultimo sono trattate le possibilità in materia di politica della concorrenza.
7.1 Situazione iniziale
7.1.1 Prezzi delle prestazioni preliminari agricole
Taluni confronti internazionali evidenziano differenze di prezzo significative delle prestazioni preliminari agricole tra la Svizzera e i Paesi confinanti (Francia, Germa- nia e Austria). Nel presente capitolo sono analizzati i prezzi delle macchine agricole (veicoli e attrezzi di lavoro mobili), degli edifici d’economia rurale, dei prodotti fitosa- nitari, dei concimi, delle sementi e dei medicamenti per uso veterinario. I motivi del livello dei prezzi generalmente più elevato in Svizzera sono molteplici e sarebbe quindi estremamente difficile e oneroso individuarli e analizzarli. Per questo motivo, i mandati assegnati a diverse istituzioni non comprendevano l’analisi delle cause. I prezzi più elevati si spiegano in parte con la situazione particolare della piazza eco- nomica Svizzera e dell’agricoltura svizzera in particolare. L’elenco qui appresso non è necessariamente esaustivo.
¾ Un livello di vita più elevato e piccole dimensioni comportano prezzi elevati dei terreni da costruzione, numerose prescrizioni in materia, ecc.
¾ I salari sono elevati, ma occorre notare che in certi settori o secondo i metodi di calcolo, i costi totali per ora di lavoro possono essere altrettanto elevati in Germania o in Francia.
¾ Talune ditte internazionali assorbono l’elevato potere d’acquisto degli acqui- renti svizzeri, nella misura in cui possono mantenere le differenze di prezzo tra i Paesi grazie alla loro posizione dominante nei canali di vendita.
¾ A causa delle piccole dimensioni e della domanda degli agricoltori si sono for- mate reti molto dense di punti di vendita e di servizi. Per quanto concerne le
279
Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
macchine agricole queste reti implicano distanze brevi per le riparazioni, ma anche costi strutturali elevati. Non si può escludere che una parte dei costi strutturali si ripercuotano sui prezzi delle macchine.
¾ Non si può escludere che le macchine in Svizzera dispongano di una dotazio- ne di base tendenzialmente più cara, in particolare per quanto concerne le macchine più complesse come i trattori e le mietitrebbiatrici. Per le macchine più semplici come erpici, spandiconcime o rimorchi, questo argomento è inve- ce irrilevante.
¾ L’agricoltura svizzera è un piccolo mercato per le macchine e mezzi di produ- zione e le quantità acquistate sono modeste. L’esigua quantità di prodotti smerciati può creare condizioni sfavorevoli per la formazione dei prezzi. Ad esempio un paio di anni fa il principale importatore svizzero di un determinato prodotto ha potuto acquistare complessivamente meno attrezzature di un commerciante regionale in Germania.
L’esperienza ha mostrato che i prezzi elevati comportano costi elevati perché per- mettono di mantenere strutture poco efficienti. Questa tendenza non è stato osser- vata solo nell’agricoltura, ma anche nei settori situati a monte e a valle. La presen- tazione delle differenze di prezzo qui appresso non rappresenta in alcun modo un‘accusa contro taluni settori o ditte. Si tratta di stabilire in quale misura i prezzi più elevati delle prestazioni preliminari fanno aumentare i prezzi dell’agricoltura svizzera e come sia possibile ridurli. Perlomeno in prossimo futuro, le differenze di prezzo, seppure in modo ridotto, persisteranno poiché è impossibile eliminare una parte del- le cause citate. Inoltre lo Stato ha poche possibilità di esercitare un influsso diretto per ridurre queste differenze (cfr. n. 7.2). Ciononostante, la trasparenza creata dalle analisi ordinate dovrebbe influire sulla formazione dei prezzi sui mercati delle pre- stazioni preliminari agricole.
7.1.1.1 Macchine
In una pubblicazione apparsa recentemente l’Agroscope FAT ha confrontato i costi delle macchine in Svizzera e nei Paesi confinanti124. Vi è una differenza di prezzo per le macchine nuove e usate in particolare tra le macchine offerte in Germania e Francia e quelle in Svizzera. L’importazione diretta di nuove macchine da parte de- gli agricoltori stessi è retrocessa negli ultimi anni e riveste quindi un’importanza mo- desta. Questa evoluzione potrebbe essere dettata dalla sicurezza di disporre dei servizi e delle relazioni partenariali con le aziende indigene. L’importazione di mac- chine d’occasione e di pezzi soggetti a usura e di ricambio è finanziariamente meno importante dell’importazione di nuove macchine. Anche in questi settori esiste una differenza di prezzo, ma non è possibile quantificare la differenza effettiva.
Per quanto concerne le differenze di prezzo, l’Agroscope FAT individua le seguenti cause:
Le differenze di prezzo tra il prodotto più conveniente e quello più caro in Svizzera sono generalmente notevoli; questo fatto relativizza il confronto trasversale con l’estero. Inoltre, vi sono almeno tre aspetti che non possono essere considerati co- me cause delle differenze di prezzo:
124 Rapporto FAT 640: Preisvergleich von landwirtschaftlichen Maschinen, luglio 2005.
280
Situazione iniziale
¾ Per quanto concerne i requisiti tecnici, per la maggior parte dei veicoli agricoli esiste un’approvazione generale secondo le direttive 74/150/CEE rispettiva- mente 2003/37/CE. Questa approvazione è avviata dal fabbricante e contiene tutti i dati importanti necessari per l’omologazione. È inoltre utilizzata come ba- se per allestire l’approvazione del tipo nazionale. Oltre a ciò, i veicoli agricoli, importati per uso proprio, dal 1° ottobre 2005 saranno esonerati dall’obbligo di approvazione del tipo125.
¾ Di norma, la protezione dei brevetti non si estende a tutte le macchine agrico- le; le importazioni parallele sono quindi possibili.
¾ In caso di inchiesta preliminare da parte della Commissione della concorrenza i principali importatori rinunciano immediatamente agli accordi sulla ripartizione dei mercati tra i loro commercianti126.
Tabella 48 Risultati del confronto tra i costi delle macchine Oggetto Risultati e commento Valori a nuo- Il confronto di un gruppo di 110 macchine mostra che i valori a nuovo lordi in Sviz- vo zera superano del 17,9% quelli della Germania. Per i trattori a due ruote motrici la differenza ammonta al 22%, per i trattori a quattro ruote motrici al 13 %, per le macchine per la lavorazione del suolo e le mietitrebbiatrici al 9 % e per le botti a pressione e quelle a pompa al 30% . x La FAT e la KTBL (Germania) hanno analizzato i valori lordi, imposta sul valo- re aggiunto compresa. x In Svizzera e in Germania sono in parte concessi sconti nella stessa propor- zione (26 % e 29 % in casi concreti). x Una parte delle macchine è fornita agli stessi prezzi indipendentemente dal Paese di destinazione (Kuhn, Lemken, Same-Deutz-Fahr). x I prezzi di fabbrica sono in parte stabiliti in base al potere di acquisto del Paese di destinazione. x In Svizzera una parte delle macchine importate sono dotate di equipaggiamenti di alta qualità (freni, frizioni, pneumatici, ecc.). x Per la Svizzera gli sconti sulla quantità a partire dalla fabbrica sono modesti. A titolo di esempio, l’importatore principale in Svizzera vende circa 400 macchine mentre un commerciante locale in Germania ne vende 500-700. Lo sconto sul- la quantità può raggiungere il 10 %. x Svendite di grandi „stock di macchinari“ possono generare in totale sino al 35 % di sconto. x L’importazione in Svizzera avviene di norma a due livelli, importatore principale e commercianti locali. Entrambi ricavano margini. Dal confronto dei prezzi con la Francia riguardante 28 macchine è risultata una dif- ferenza media del 18 %. Da un confronto tra i prezzi di listino (IVA inclusa) dell’Austria e della Svizzera per 94 macchine è risultato in media lo stesso livello di prezzo. Tale risultato indica che anche all’interno dell’UE vi sono notevoli differen- ze di prezzo e che l’Austria presenta strutture commerciali parzialmente analoghe a quelle della Svizzera.
125 Ustra, Ufficio federale delle strade, 2005. Homepage, www.astra.admin.ch/html/it/news 22 giugno 2005. 126 Commissione della concorrenza, 2002, Recht und Politik des Wettbewerbs, n. 4, p. 558-566, Berna..
281
Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Oggetto Risultati e commento Importazioni Le importazioni dirette non sono rilevate a livello statistico. Secondo stime effettua- dirette te da cerchie di consulenti sino al cinque per cento dei trattori è importato diretta- mente. Per le altre macchine questa percentuale è molto più modesta. In un singolo caso, lo stesso tipo di trattore in Svizzera è stato offerto a 95 000 franchi, mentre importandolo direttamente tramite un commerciante locale il prezzo ammontava a 74 000 franchi. Il prezzo del trattore importato ufficialmente è quindi più caro del 28%. L’ammissione con l’esonero dall’approvazione del tipo fino alla fine del 2004 era possibile solo d’intesa con l’importatore principale. L’inevitabile incidenza finanzia- ria ammontava a 500-2 000 franchi. Dal 2005 si applica l’approvazione del tipo per la quale l’importatore non è più competente. In parte il fabbricante non rifornisce più i commercianti esteri situati nella zona di confine, che esportano direttamente. I lavori in garanzia sulle macchine nuove importate direttamente devono essere forniti dal commerciante svizzero che non ha potuto vendere la macchina. I successivi lavori di servizio sono a discrezione del singolo commerciante. In parte sono applicate tariffe diverse. La sicurezza e la qualità del servizio sono importanti per l’agricoltore svizzero. Le importazioni dirette da parte delle aziende agricole non sono più effettuate su ampia scala e sono quindi di minore importanza. Pezzi di ri- Mancano statistiche sul commercio dei pezzi di ricambio. cambio L’importazione diretta permette un risparmio pari al 30 per cento (ad es. flagelli per sminuzzatrici di paglia di granoturco, denti per erpici rotativi). Ultimamente i depositi di pezzi di ricambio sono centralizzati anche a livello euro- peo. Prezzi Un confronto selezionato tra 37 trattori offerti in Svizzera e 80 trattori simili nei Pa- d‘occasioni esi confinanti mostra che i prezzi in Svizzera sono superiori del 21,6 per cento. In un caso concreto il prezzo di un trattore era inferiore del 40 per cento. Il confronto si riferisce a trattori dello stesso tipo con più o meno lo stesso numero di ore di utilizzazione. Per la stima del valore attuale l’età dei trattori non ha la stessa importanza come nell’industria automobilistica. Molte offerte estere includono anche i caricatori frontali. Per quanto concerne il confronto tra macchine d’occasione va osservato che lo sta- to dei singoli veicoli varia a seconda dell’uso e della manutenzione. Come per le nuove macchine si tratta di prezzi lordi, senza gli eventuali sconti. I trattori e le mietitrebbiatrici con poche ore di impiego sono spesso importati diret- tamente. Il loro numero è sconosciuto. Il commercio si svolge soprattutto tramite le officine e non gli agricoltori. Salari delle Il valore indicativo dei costi salariali di un’officina agricola secondo la USM (Unione officine svizzera del metallo) si aggira tra 85 e 120 franchi all’ora senza IVA (=91-129 fr./h IVA inclusa). In casi concreti: fr. 72.-/h senza IVA. = fr. 77.-/h con IVA. Valore indicativo in Germania: 2400 €/mese netto = fr. 47.-/h con IVA, il costo lordo ammonta a 164% e 1932 ore di manodopera /anno . Fonte: Agroscope FAT, Tänikon
Le differenze di prezzo rispetto all’estero, indicate nella tabella 48, si basano su va- lori lordi IVA inclusa, i prezzi esteri servono come base di calcolo. Per poter valutare la differenza di costo, occorre confrontare l’acquisto di macchine presso un com- merciante svizzero con l’importazione diretta, dedurre in seguito l’imposta sul valore
282
Situazione iniziale
aggiunto estera più elevata rimborsata e aggiungere quella svizzera. Se non si tiene conto dell’imposta sul valore aggiunto, la differenza di prezzo è superiore anche uti- lizzando i prezzi svizzeri come base. In particolare si nota una differenza rilevante anche rispetto all’Austria (tabella 49). Va osservato che questo confronto non tiene conto degli eventuali costi di trasferimento legati all’importazione diretta.
Tabella 49 Differenze di prezzo delle macchine in base ai prezzi e all’imposta sul valore aggiunto
D F A Numero delle macchine confrontate 110 28 94
Differenza media, prezzo estero = 100%, IVA incl. 17.9% 17.8% 0.8%
Aliquota IVA all'estero 16.0% 19.6% 20.0% Aliquota IVA in Svizzera 7.6% 7.6% 7.6%
Differenza media, prezzo svizzero = 100%, IVA escl. 19.6% 20.8% 9.5% Fonte: Agroscope FAT Tänikon (2005): Rapporto FAT 640. calcoli dell’UFAG
Sulla base delle differenze di prezzo per i valori a nuovo, le importazioni dirette e i prezzi d’occasione, è stimata una differenza di prezzo media del 15 per cento per le macchine, i trattori e materiale di equipaggiamento. Per la manutenzione e le ripa- razioni, calcoliamo una differenza di prezzo del 30 per cento in base a una stima prudente che tiene conto dei salari versati dalle officine.
7.1.1.2 Edifici d’economia rurale
L’Agroscope FAT ha analizzato la situazione dei costi nell’ambito degli edifici di e- conomia rurale paragonando i costi di costruzione (tabella 50). Secondo questo rap- porto, le diverse norme e prescrizioni applicate in Svizzera e nei Paesi confinanti sono responsabili solo in minima parte delle differenze negli investimenti nell’ambito dell’allevamento del bestiame da latte. Il fatto che i Paesi analizzati presentino costi di terzi inferiori sino al 40 per cento rispetto alla Svizzera va attribuito soprattutto ai costi salariali e di materiale inferiori, a esigenze meno rigorose nonché a una valu- tazione superiore delle prestazioni proprie nel nostro Paese. Nonostante la situazio- ne sfavorevole in materia di costi, i costi di costruzione per unità sono calati anche in Svizzera, non da ultimo in seguito all’introduzione di importi forfettari nell’ambito degli aiuti agli investimenti (cfr. n. 2.1.4.1.8). I costi di pianificazione all’estero sono in parte inferiori poiché da una parte la progettazione è offerta da servizi statali (sovvenzionamento) e, dall’altra, gli onorari dei pianificatori sono inferiori. In Austria e in Francia i costi di pianificazione ammontano solo a un per cento del totale, men- tre in Germania e in Svizzera si aggirano tra il 6 e l’8 per cento.
Per stimare la differenza di costo ci siamo basati sull’ipotesi che le imprese estere costruiscano un edificio in Svizzera. In questo ambito occorre tener conto che in Svizzera l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore a quella dell’Austria (- 12.4%), della Germania (-8.4%) e della Francia (-12%). Senza imposta sul valore aggiunto e senza tener conto dei costi di progettazione e delle prestazioni proprie, la differenza media oscilla tra il 21 e il 37 per cento dei prezzi svizzeri (tabella 50). Vi- sto che la costruzione da parte di imprese estere può generare importanti costi di
283
Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
trasferimento e in Svizzera le esigenze in materia di qualità sono superiori, si calco- la una differenza di prezzo d’impresa attorno al 25 per cento.
Tabella 50 Confronto tra i costi di costruzione di stalle per bestiame da latte selezionate1
Progetto di Numer Estero Calcolo Svizzera Prezzi d'impresa costruzione stalle o PBG all'estero A1 36.5 9'323 14'822 62.9% A2 22.4 7'197 8'203 87.7% A3 21.0 11'843 14'645 80.9% A4 44.0 7'819 9'176 85.2% Austria 79.2% D1 59.0 5'668 8'996 63.0% D2 45.2 5'693 10'527 54.1% D3 83.5 4'947 8'576 57.7% D4 115.0 6'233 8'321 74.9% Germania 62.4% F1 119.6 3'263 5'038 64.8% F2 89.4 5'654 8'385 67.4% F3 52.0 5'984 9'941 60.2% Francia 64.1% 1 Costi di terzi senza costi di pianificazione in franchi per posto di bestiame grosso (PBG) Fonte: Agroscope FAT (2003): Rapporto FAT 595, calcoli dell’UFAG
Attrezzature aziendali
Finora non è stato eseguito un confronto esaustivo dei prezzi per quanto concerne le attrezzature agricole aziendali. Rispetto alle macchine e agli apparecchi, la base dei dati è notevolmente più piccola e il confronto più difficile poiché le attrezzature aziendali sono per lo più installate in funzione dell’edificio. Occorre tuttavia partire dal presupposto che le differenze di prezzo rispetto ai Paesi confinanti si situano nello stesso ordine di grandezza di quelle delle macchine e apparecchi (15%).
7.1.1.3 Mezzi di produzione
In certi settori i prezzi dei mezzi di produzione presentano considerevoli differenze di prezzo rispetto all’estero. Negli ultimi tempi, diverse organizzazioni e istituzioni hanno sollevato questa problematica nell’ambito dei mezzi di produzione agricoli. Oltre all’Unione svizzera dei contadini che nel suo Rapporto di situazione 2004 “Die Landwirtschaft in der Kostenfalle“ esamina l’evoluzione dei costi e il confronto con l’UE, anche il Sorvegliante dei prezzi si occupa dei prezzi input per l’agricoltura, in particolare della scoperta di affari in compensazione in seguito a denunce del pub- blico. La tematica ha avuto una vasta eco anche nei media.
Uno studio realizzato su mandato dell’UFAG dalla Scuola universitaria svizzera d'a- gricoltura127 ha evidenziato, in modo più dettagliato rispetto ai rilevamenti già men- zionati, l’evoluzione e le differenze di prezzo per singoli prodotti e applicazioni nell’ambito dei prodotti fitosanitari, concimi, sementi e medicinali a uso veterinario.
127 Preisvergleich landwirtschaftlicher Produktionsmittel, Studio SUSA, agosto 2005.
284
Situazione iniziale
L’evoluzione dei prezzi nel corso degli ultimi dieci anni ha avuto un andamento diffe- renziato nei settori analizzati. Un numero abbastanza elevato di prodotti ha registra- to un aumento dei prezzi, mentre i prezzi di alcuni prodotti fitosanitari sono diminuiti in seguito alla scadenza della protezione del brevetto. Per le sementi si può consta- tare l’effetto sui prezzi dei cicli vitali relativamente brevi. I prezzi sono relativamente alti al momento d’introduzione sul mercato e si abbassano negli anni successivi sot- to la pressione di nuove varietà immesse sul mercato. Tuttavia, quando sono intro- dotti sul mercato i prodotti o le varietà concorrenti partono da un livello di prezzo molto più elevato di quelli già esistenti.
I prezzi dei principali concimi in Germania o in Francia sono in media inferiori del 20-50 per cento, le sementi (varietà non moltiplicate in Svizzera) del 5-40 per cento e i medicamenti a uso veterinario del 5-55 per cento. Alcuni prodotti erano meno ca- ri in Svizzera, tuttavia viste le quantità distribuite non hanno nessun influsso. La dif- ferenza concernente i concimi (34% in media) è ridotta al 20 per cento vista la gran- de variabilità dei prezzi di confronto utilizzati nel calcolo della tabella 52. Va rilevato che le differenze di prezzo variano tra il 14 e il 67 per cento anche all’interno della Svizzera. Per i prodotti fitosanitari e i medicamenti a uso veterinario la differenza di prezzo ammonta al 24 per cento, per le sementi di varietà non moltiplicate in Sviz- zera al 22 per cento (tabella 51). Sono stati confronti i prezzi senza imposta sul va- lore aggiunto.
Tabella 51 Prezzi dei mezzi di produzione nell’UE1 in % dei prezzi svizzeri Voce Media Media Media Numero in % 1° quartile in % 4° quartile in % Prodotti Concimi2 66 43 81 21 Prodotti fitosanitari 76 49 107 87 3 Sementi 78 53 96 10 Medicamenti a uso vete- 76 50 101 16 rinario 1 Germania, Francia 2 Prezzi d’acquisto anticipati e prezzi stagionali 3 Sementi di varietà non moltiplicate in Svizzera Fonte: SHL, Zollikofen
Nell’ambito dei mezzi di produzione agricoli, le disposizioni sull’immissione in com- mercio sono state armonizzate al diritto dell’UE. Grazie al riconoscimento reciproco delle disposizioni sulle sementi e ai provvedimenti di protezione dei vegetali contro gli organismi nocivi nell’ambito degli Accordi bilaterali, le sementi e il materiale ve- getale possono essere importati liberamente in Svizzera e messi in commercio. Dal profilo tecnico la Svizzera non può più ridurre i costi in questi settori.
La legislazione in materia di prodotti chimici, entrata in vigore il 1° agosto, delega maggiori competenze e responsabilità ai commercianti. Gli oneri sono state allegge- riti in relazione ad esempio alla caratterizzazione dei prodotti chimici (tra i quali rien- trano i prodotti fitosanitari e i concimi). Le aziende sono responsabili di questa carat- terizzazione e le autorità svolgono solo controlli per campionatura. Questa misura dovrebbe comportare una riduzione dei costi per le aziende e, a condizione che i margini restino uguali, anche per gli acquirenti.
285
Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
7.1.1.4 Foraggi
La maggiore differenza di costo è constatata nei foraggi concentrati. Secondo i no- stri rilevamenti le differenze di prezzo rispetto ai Paesi confinanti ammontano in me- dia al 48 per cento (Germania 50%, Francia 46 %). Nel conto economico dell’agricoltura nel 2002 sono stati registrati 1 735 000 di tonnellate di foraggi con- centrati di cui 270 000 sono stati consumati all’interno dell’aziende era. Complessi- vamente sono stati acquistati 1 525 000 di tonnellate di foraggi concentrati. In Sviz- zera sono stati rilevati i prezzi di vendita attuali di grandi fabbricanti di foraggi con- centrati inclusi gli sconti (16 t sfusi, 200 t quantità annua, luglio 2005). I prezzi dell’UE si basano sull’elenco dei prezzi per il 2004 di Germania e Francia senza sconti (Eurostat, ZMP). La differenza di prezzo media è stata calcolata ponderando i prezzi UE delle diverse miscele da foraggio secondo la loro percentuale nella quan- tità acquistata nel 2002.
Per il calcolo dei costi delle materie prime degli alimenti composti per animali ci si è basati sulla struttura svizzera dei componenti. I singoli componenti sono stati valuta- ti secondo i prezzi svizzeri e quelli dell’UE. Vista la struttura dei prezzi (protezione alla frontiera) in Svizzera sono in parte utilizzate materie prime che sul mercato mondiale (rotture di riso, amido, ecc.) sono più care dei cereali. Per questo motivo per il calcolo dei costi delle materie prime dell’UE sono stati utilizzati i prezzi dei ce- reali nell’UE.
Nel 2002, gli agricoltori svizzeri hanno speso 1 037 milioni di franchi per foraggi concentrati. Il conto economico dell’agricoltura presenta un importo essenzialmente più elevato per i foraggi acquistati (circa 1,5 mia. di fr.). Questa differenza è dovuta, da una parte, al fatto che gli agricoltori svizzeri oltre ai foraggi concentrati acquista- no sottoprodotti supplementari derivati dalla produzione agricola (siero, latte scre- mato, polpa di barbabietola, residui). In questo ambito non esistono dati sicuri relati- vi alle differenze di prezzo. D’altra parte, nel calcolo summenzionato i foraggi con- centrati utilizzati sono stati notevolmente sottovalutati rispetto al conto economico dell’agricoltura.
Figura 48: Composizione dei costi per foraggi concentrati (2002)
1 037 mio. fr.
3 Differenza risp. a UE in mio. fr.
margine 301 mio. fr. Differenza totale 539
1 Produz. indigena - 180
2
1 2 Importazioni (protez. doganale) - 219
3 margine più elevato CH = 140
Importazioni
443 mio. fr. Prod. ind.
293 mio. fr.
Fonte: UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, BNS, swissimpex
Una soppressione dei dazi doganali per i foraggi ridurrebbe il prezzo delle importa- zioni, ma si ripercuoterebbe direttamente sui prezzi dei foraggi indigeni e di conse-
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Situazione iniziale
guenza sul reddito agricolo. Il calcolo della differenza presentato nella figura 48, for- nisce un margine notevolmente più elevato della trasformazione e del commercio in Svizzera. La differenza di margine rispetto all’UE ammonta a 140 milioni di franchi.
Una riduzione dei prezzi dei foraggi permetterebbe di ridurre i prezzi delle derrate a- limentari di origine animale (carne, uova, latticini) per quanto la riduzione dei costi nell’allevamento si ripercuota sui prezzi al consumo. Per i foraggi prodotti in Svizze- ra, la riduzione dei prezzi diminuisce tuttavia in modo corrispondente il reddito del settore agricolo. La riduzione del prezzo soglia per foraggi, prevista dalla Politica agricola 2011, permetterà di ridurre del 20-30 per cento la differenza di prezzo delle materie prime o delle singole componenti dei foraggi. Affinché i prezzi delle miscele di foraggi si riducano nella stessa misura, occorre ridurre in modo corrispondente anche i costi di trasformazione.
7.1.2 Differenze di costo rispetto all’UE
Nella tabella 52 sono elencate le voci di costo del conto economico dell’agricoltura. In base ai rilevamenti dei prezzi summenzionati, sono state utilizzate le differenze di prezzo medie stimate nei numeri 7.1.1.1 - 7.1.1.4. Visto che nella maggior parte dei settori la Svizzera presenta un livello dei salari superiore di almeno il 25 per cento, i costi veterinari, le prestazioni agricole (imprenditori di lavori agricoli) e i costi salaria- li sono stati calcolati su questa base. Le differenze di prezzo concernenti l’energia, le “altre merci e prestazioni”,piantagioni e altri ammortamenti, affitto e interessi sono stati stimati dall’UFAG. In totale, per quanto concerne i costi di terzi agricoli risulta una differenza di circa 1 125 milioni di franchi tra la Svizzera e l’UE. Senza contare i costi supplementari causati dall’agricoltura stessa, risulta una differenza di costi di
938 milioni di franchi solo per le prestazioni preliminari e gli ammortamenti.
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Tabella 52 Differenza dei costi di terzi agricoli legati ai prezzi tra la Svizze- ra e l’UE
Valore LGR Stima Differenza di costi 2002/04 Differenza di prezzo1 mio. fr. % mio. fr. Prestazioni preliminari Sementi e tuberi-seme2 170 20 34 Energia e lubrificanti 338 0 0 Concimi e ammendanti del suolo 124 20 25 Prodotti fitosanitari 125 25 31 Veterinari e medicamenti 162 25 41 Foraggi3 1 549 --4 140 Manutenzione e riparazione di macchine 413 30 124 Manutenzione e riparazione di edifici 166 25 42 Altri beni e prestazioni 939 10 94 Prestazioni agricole5 541 10 54 Ammortamenti Macchine e altri beni d'equipaggiamento 1 018 15 153 Edifici 758 25 189 Piantagioni e altro 117 10 12 Prestazioni prelim. ammortamenti totale6 6 419 15 938 Fattori Rimunerazione dei lavoratori 824 25 206 Affitto 201 50 101 Interessi 339 -35 - 119 Totale costi di terzi6 7 784 14 1 126 1 Le differenze di prezzo si riferiscono ai Paesi confinanti Germania, Francia e Austria. 2 Senza le sementi commerciate tra aziende agricole per un valore di 32 mio. di fr. 3 Esclusi i foraggi prodotti e consumati all’interno dell’azienda per un valore di 1 197 mio. fr. e senza foraggi commercializzati tra aziende agricole per un valore di 40 mio. di fr. 4 La differenza di prezzo dei foraggi concentrati è presentata nel n. 7.1.1.4. 5 Senza locazione del contingente lattiero (36 mio. fr.) 6 Senza mezzi di produzione prodotti e consumati all’interno dell’azienda e senza quelli commercializzati tra aziende agricole per un valore di 1 620 mio. di fr. Fonte: UST, Agroscope FAT Tänikon, SUSA, Stima UFAG
Per stimare la differenza dei costi occorre considerare in particolare i seguenti svi- luppi:
¾ I costi di trasporto supplementari che sarebbero generalmente legati all’importazione diretta in Svizzera di prodotti e servizi esteri, non sono stati considerati.
¾ L’evoluzione di costi può essere influenzata positivamente anche utilizzando quantità ridotte e migliorando le strutture di produzione.
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Situazione iniziale
¾ Le differenze di prezzo stimate sono valori medi. Esisteranno sempre prodotti e servizi che all’estero sono offerti con differenze di prezzo molto più elevate o minori.
¾ Come per la Svizzera anche nell’UE si deve prevedere un aumento dei costi di produzione segnatamente a causa del rincaro dell’energia.
¾ All’interno dell’UE si osservano differenze di prezzo considerevoli per i mezzi e i fattori di produzione malgrado le frontiere aperte tra gli Stati membri. Il “bo- nus svizzero” (sfruttamento del livello più elevato dei prezzi) previsto per i prodotti agricoli in caso di apertura delle frontiere tra la Svizzera e l’UE potreb- be valere anche per le prestazioni preliminari.
7.1.3 Svizzera isola dei prezzi elevati in materia di derrate alimentari
I confronti con la situazione dei costi all’estero mostrano che la Svizzera è general- mente un’“isola dei prezzi elevati“. Secondo una regola empirica riguardo alle spese per le derrate alimentari indigene i maggiori costi dell’intero settore dell’industria a- limentare sono generati a ragione di un terzo dai prezzi più elevati pagati alla pro- duzione agricola, dai costi di trasformazione più elevati e dai maggiori margini della distribuzione nei settori situati a valle.
La figura 49 fornisce una stima della ripartizione delle spese per le derrate alimenta- ri. Esse non comprendono le bevande alcoliche e per quanto riguarda le spese al ri- storante sono stati considerati solo i costi delle merci delle aziende di ristorazione. Nel totale delle spese per le derrate alimentari di 31,8 miliardi di franchi, il valore della produzione indigena raggiunge appena i 6 miliardi di franchi, mentre quello degli alimenti importati supera i 6 miliardi di franchi. Se si sottraggono questi due va- lori dal totale risulta un margine del settore alimentare di quasi 20 miliardi di franchi. Se si confrontano i prezzi di un “paniere standard”, si constata che prezzi delle der- rate alimentari nell’UE sono inferiori del 38 per cento rispetto a quelli svizzeri. Con- siderato il totale di 31,8 miliardi di franchi, la differenza di prezzo supera i 12 miliardi di franchi. I prodotti agricoli di un paniere standard nell’UE costano in media il 46 per cento in meno rispetto ai prodotti svizzeri. La parte della produzione indigena am- monta quindi a 2,7 miliardi di franchi. La metà di questa cifra è dovuta a prestazioni preliminari, ammortamenti e a salari più elevati. Gli altri maggiori costi sono generati nell’ambito dell’agricoltura stessa.
Gli alimentari importati sono rincarati dai dazi doganali (700 mio. fr.). Se si sottrag- gono queste due differenze dalla somma di 12,1 miliardi, rimane rispetto all’UE un maggiore margine di poco meno di 9 miliardi dei settori situati a valle.
289
Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Figura 49 Composizione delle spese per le derrate alimentari in Svizzera
Spese per le derrate alimentari CH (2002) 31,8 mia. fr. Differenza risp. UE in mia. fr. 3
Differenza totale 38% di 31,8 Ö 12,1 Margine 19,7 mia. fr. 1 Agricoltura 46% di 5,8 Ö - 2,7
2 Dazi - 0,7
3 Margine maggiore CH = 8.7
2 1 Importazioni Produzione indigena 6,3 mia. fr. 5,8 mia. fr. Fonti: UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, SNB, swissimpex
I settori situati a valle dell’agricoltura comprendo per lo più due livelli di trasforma- zione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Fanno parte del primo livello i caseifi- ci, le latterie, le macellerie, i mulini (cereali e foraggi), zuccherifici, olifici, ecc. Nella maggior parte dei settori, queste imprese sono indispensabili per la produzione indi- gena. Conformemente alla legge sulle dogane il traffico di perfezionamento passivo all’estero è autorizzato solo in caso di una carente capacità di trasformazione indi- gena. Inoltre, le aziende di trasformazione estere sono troppo lontane per le materie prime che contengono molta acqua e hanno un breve periodo di conservazione (lat- te, patate, barbabietole da zucchero).
In confronto all’estero, non sono solo i prezzi agricoli alla produzione ad essere in media notevolmente più elevati, ma anche i margini della trasformazione e del commercio. I costi dell’intera produzione alimentare sono più elevati per i seguenti motivi:
¾ La protezione dell’agricoltura implica che i prezzi per i prodotti indigeni fluttuino a un livello più alto e contribuisce a fare in modo che la produzione agricola possa adempiere i suoi compiti multifunzionali. Tuttavia i prezzi più elevati e i pagamenti diretti permettono anche un livello dei costi più alto che si ridurrà solo in caso di riduzione dei prezzi.
¾ Per le imprese specializzate del primo livello di trasformazione il mercato sviz- zero è spesso troppo piccolo per poter essere concorrenziali con le aziende estere. Visto che si tratta solo di poche imprese, la pressione della concorren- za è minima e le imprese sono scarsamente incentivate a migliorare la compe- titività al ritmo dell’evoluzione all’estero. Il secondo livello di trasformazione dell’industria alimentare, generalmente più integrato nei mercati internaziona- li,non si limita quindi al mercato svizzero.
¾ L’elevato livello dei costi rincara i prezzi a tutti i livelli della produzione alimen- tare in Svizzera. I prezzi dei terreni, del lavoro, dell’energia, degli edifici e delle materie prime sono in molti casi molto più elevati che all’estero.
290
Provvedimenti
¾ Apparentemente, le strutture di mercato, che si sono sviluppate nelle condizio- ni quadro economiche e naturali della Svizzera, portano a una concorrenza distorta sia nei settori situati a monte sia in quelli situati a valle.
¾ Nei settori situati a monte e a valle dell’agricoltura si può constatare che le dit- te attive a livello internazionale si adattano al livello più elevato dei prezzi in Svizzera e assorbono il maggiore potere di acquisto.
7.2 Provvedimenti
L’analisi mostra che i maggiori costi sono riscontrabili lungo l’intera catena alimenta- re. In ambito agricolo, è possibile farvi fronte mediante provvedimenti di politica a- gricola (n. 7.2.1). Per quanto concerne la riduzione dei costi nella trasformazione di prodotti agricoli, occorre modificare le disposizioni sul traffico di perfezionamento (n. 7.2.2). L’ipotesi secondo cui talune prescrizioni specifiche rincarerebbero i prezzi delle macchine, degli edifici e dei mezzi di produzione, dopo un’accurata analisi si è rivelata pertinente solo in singoli casi (n. 7.2.3). Per questo motivo gli unici provve- dimenti che lo Stato può adottare al fine di ridurre i costi (n. 7.2.4) sia per i settori si- tuati a monte sia per quelli situati a valle rientrano essenzialmente nella politica del- la concorrenza.
7.2.1 Riduzione dei costi e sviluppo delle strutture nell’agricoltura
La considerazione secondo cui l’agricoltura contribuisce solo in minima parte a cre- are l’“isola dei prezzi elevati“ Svizzera non deve portare alla conclusione che non si possa intervenire nel suo ambito. Gli interventi in questo settore sono nell’interesse stesso del settore agricolo. Quest’ultimo si comprometterebbe se le possibilità inte- se a ridurre i costi non fossero attuate tempestivamente. L’agricoltura può adempie- re i suoi compiti multifunzionali secondo il mandato costituzionale solo mediante la produzione, sfruttando costantemente le possibilità volte a preservare e a migliorare la competitività.
Con la riduzione del 15 per cento dei prezzi soglia dei cereali e dei foraggi, il trasfe- rimento dei mezzi di sostegno del mercato ai pagamenti diretti e l’attuazione degli impegni OMC, il reddito settoriale dell’agricoltura entro il 2009 subirà probabilmente una diminuzione di 520 milioni di franchi (17%). Per assicurarsi un futuro, le aziende devono sfruttare in modo coerente tutte le possibilità di razionalizzazione. Il cam- biamento strutturale e la conseguente riduzione dei costi accorceranno la distanza dei prezzi alla produzione nei confronti dell’UE dal 46 al 40 per cento (cfr. n. 1.7.5 ).
7.2.2 Protezione doganale per i prodotti agricoli trasformati
Oltre ai provvedimenti della Politica agricola 2011, occorre esaminare la protezione dell’agricoltura per quanto concerne il suo influsso sulla concorrenza nella trasfor- mazione di prodotti agricoli (progressione dei dazi doganali). Con dazi doganali più elevati per i prodotti trasformati rispetto alle materie prime, le imprese dispongono di un fattore di protezione economico. Questa protezione deve essere limitata al mini- mo e alle aziende che sono indispensabili per garantire una capacità minima di tra- sformazione al fine di preservare la produzione. Si prevede di introdurre gli ade- guamenti corrispondenti in occasione dell’attuazione dei risultati del ciclo di Doha dell’OMC.
291
Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Secondo la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, il traffico di perfezionamento at- tivo e passivo è accordato sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga (LD art. 12 e 13). Secondo la disposizione transitoria dell’articolo 132, a partire dal 2012 il traffico di perfezionamento passivo (trasformazione all’estero) dei prodotti agricoli è accordato anche se le capacità di trasformazione sono disponibili all’interno del Paese. Questa liberalizzazione generale del traffico di perfezionamen- to esporrà fortemente l’industria di trasformazione svizzera alla concorrenza euro- pea e indurrà una riduzione dei costi all’intero. Le ordinanze d’esecuzione della leg- ge sulle dogane rafforzeranno notevolmente la prevedibilità e la certezza del diritto nel traffico di perfezionamento attivo e passivo.
7.2.3 Adeguamento di prescrizioni specifiche
Questo capitolo elenca le prescrizioni e le altre cause dell’elevato livello dei costi dell’agricoltura. Le misure per ridurre i costi sono proposte solo se non limitano la sicurezza per l’uomo e l’ambiente e se le condizioni minime di vigilanza e controllo restano garantite.
Gli ostacoli tecnici al commercio frenano mediante svariate prescrizioni tecniche (e- sigenze giuridicamente vincolanti per l’immissione in commercio di prodotti) il traffi- co transfrontaliero di prodotti (mezzi di produzione, macchine, attrezzature e appa- recchi). Tra gli ostacoli citiamo inoltre norme eterogenee, la loro diversa applicazio- ne o il non riconoscimento di esami, di valutazioni della conformità, di notifiche o di omologazioni. Nei settori delle macchine, degli apparecchi e dei mezzi di produzio- ne, le prescrizioni sono già ampiamente armonizzate. Per ridurre ulteriormente gli ostacoli tecnici al commercio con l’UE nell’ambito dei mezzi di produzione, sarebbe opportuno giungere al riconoscimento delle omologazioni UE.
7.2.3.1 Macchine
Nell’ambito delle macchine, dei veicoli e dei trattori agricoli, esiste l’equivalenza del- le prescrizioni giuridiche tra la Svizzera e la CE. Il corrispondente accesso al merca- to reciprocamente riconosciuto è disciplinato dall’Accordo sul reciproco riconosci- mento in materia di valutazione della conformità. Mediante l’adeguamento delle pre- scrizioni svizzere alle corrispondenti direttive UE, vengono a cadere le costose mo- difiche ai trattori e alle macchine necessarie per l’immatricolazione e l’esercizio. Nel- la tabella 53 sono elencate le prescrizioni che sono ancora rilevanti per l’ammissione alla circolazione stradale, mentre nella tabella 54 sono elencate quelle relative all’esercizio. In questi settori le prescrizioni che contribuiscono a rincarare i prezzi rispetto all’estero saranno sia soppresse prossimamente, o un trattamento speciale dell’agricoltura non è giustificato, oppure le disposizioni in vigore non com- portano costi supplementari per l’agricoltura. Non si propongono quindi nuove modi- fiche.
292
Provvedimenti
Tabella 53 Prescrizioni vigenti per l’immatricolazione di veicoli stradali Vantaggi (+) Base giu- Confronto CH – UE e svantaggi Genere di prescrizio- ridica/ Scopo o influsso sui costi di (-) di abro- Proposta ne Compe- produzione gazione / tenza modifica Approvazione del ti- OATV, Necessaria Un’approvazione -- po di trattori e veicoli OETV 2, per generale UE vale a motore agricoli 2003/37/ l’ammissione anche in CH. CE/ alla circola- ASTRA zione. Esigenze tecniche OETV/ Sicurezza nel / Modifiche/ trasfor- + In caso di ri- per i veicoli stradali ASTRA, traffico stra- mazioni costose del- l’abrogazio- morchi di lavoro senza approvazione Uff.circol. dale. le macchine impor- ne, facilita, di oltre 3 m con generale CE, ad es.: cant. tate. semplifica la pneumatici a - rimorchi di lavoro messa in base larga è con pneumatici a esercizio e sufficiente ap- base larga; sul ne riduce i porre un segna- veicolo trainante prezzi le sulla parte non possono ve- - frontale del trat- nir montati doppi ev. maggior tore; modifica pneumatici in pericolo nel OETV modo che la sua traffico stra- larghezza corri- dale. sponda a quella del rimorchio, se essa è superiore a 3 m; - per determinati rimorchi di lavoro di oltre 3 t all'e- stero non sono prescritti freni di servizio e pertan- to non sono di- sponibili
Tabella 54 Prescrizioni vigenti per l’esercizio di macchine e apparecchi Vantaggi (+) Base giu- Confronto CH – UE e svantaggi Genere di prescrizio- ridica/ Scopo o influsso sui costi di (-) di abro- Proposta ne Compe- produzione gazione / tenza modifica TTPCP per trasporti OTTP / Entrate fede- Importi forfettari per -- con trattori (a titolo ASTRA rali per la ma- trattori e rimorchi professionale) nutenzione (>3,5t): fr. 10.- / delle strade. 100kg.
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Vantaggi (+) Base giu- Confronto CH – UE e svantaggi Genere di prescrizio- ridica/ Scopo o influsso sui costi di (-) di abro- Proposta ne Compe- produzione gazione / tenza modifica Durata del lavoro e OLR 1 / Garanzia Inutile ostacolo + Sostegno alla del riposto / odocro- ASTRA dell’idoneità all’utilizzazione di Semplifica- modifica propo- nografi per trattori uti- alla guida de- trattori immatricolati zione, ri- sta dal GL agri- lizzati a titolo profes- gli autisti. professionalmente sparmio sui colo „Strassen- sionale (bianco) per lavori costi difficil- verkehrsvor- agricoli. Nell’UE non mente valu- schriften“ del esiste. tabile, pre- feb. 05: Ecce- sumibilmen- zione per veico- te minimo li sino a 45 (nessun o- km/h. docronogra- fo). Obbligo dell’esame OETV / Sicurezza ca. 150.- fr. per e- + -- periodico per veicoli Uff. circ. dell’esercizio same, ogni 5 anni Riduzione agricoli immatricolati cant. e idoneità alla dei costi circolazione - dei veicoli. Aumenta il rischio che vi siano in esercizio veicoli poco sicuri. Esame regolare di OPD / Assicurare un ca. il 20% dei polve- + -- polverizzatori e irro- UFAG impiego pre- rizzatori esaminati risparmi sui ratrici ciso dei pro- (spesso gli ugelli) costi (ca. dotti fitosani- sono contestati. 3500 esami tari per garan- a 85.- fr. = tire una pro- 300'000.-). tezione delle - piante ecolo- accresciuto gicamente ed rischio di economica- applicazioni mente soste- imprecise. nibile. Autorizzazione per OAIA art. Impieghi pro- incide poco sui co- -- l’impiego di prodotti 1; Osost fessionali sti. fitosanitari a titolo art. 45, meno inqui- professionale (corso cpv. 1 / nanti. di formazione e esa- DFI, me) UFAFP Autorizzazione OAIA, art. Impieghi pro- incide poco sui costi -- d’impiego per lo 46/ UFAC, fessionali spargimento di so- UFAG, meno inqui- stanze dall’aria (eli- UFAFP nanti cotteri)
7.2.3.2 Edifici d’economia rurale
In Svizzera determinate norme e numerose prescrizioni applicabili nel settore edili- zio sono disciplinate dalle corrispondenti associazioni di categoria o dal diritto can- tonale. In questi ambiti il margine di manovra a livello federale è quindi minimo. A li-
294
Provvedimenti
vello nazionale i prodotti da costruzione sono ampiamente armonizzati dalla legge federale sui prodotti da costruzione e dalle relative ordinanze d’esecuzione128.
Le norme e le prescrizioni per gli edifici d’economia rurale hanno lo scopo di assicu- rare che le costruzioni siano erette ed utilizzate in modo per quanto possibile sicuro e conforme alle esigenze ecologiche e che persone e animali non subiscano danni. Pur imponendo determinati limiti al momento della costruzione, ripercuotendosi sui relativi costi, offrono una certa sicurezza al committente. Le norme della SIA sono “norme riconosciute dell’arte di costruire”. Di regola, si costruisce basandosi su que- ste norme e in caso di danni ci si avvale di queste norme. Le norme di costruzione, concernenti il dimensionamento delle costruzioni,sono costantemente armonizzate nello spazio europeo (euronorme). Questo processo richiede tuttavia molto tempo.
L’anali delle diverse norme e prescrizioni relative agli edifici agricoli mostra che ri- spetto ai Paesi confinanti vi sono molto diversità; tali diversità non sono tuttavia la causa (o lo sono solo in minima parte) dei costi di costruzione più elevati in Svizze- ra. È inoltre difficile e spesso persino impossibile quantificare le differenze di costo risultanti poiché troppi fattori influiscono sul risultato. Il disciplinamento concreto del- le norme e delle prescrizioni non avviene a livello federale; di conseguenza le pro- poste di soppressione sono limitate.
128 RS 933.0
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Tabella 55 Norme e prescrizioni vigenti per gli edifici d’economia rurale Genere di pre- Competenza /Basi giuridiche Osservazioni Proposta scrizione Influsso sui costi di produzio- Possibile abrogazione; Vantaggi e svan- ne taggi di un’abrogazione
Norme SIA129 Associazioni¸ prescrizioni delle associazioni: il committente può integrare le norme SIA nelle condizioni contrattuali. Carico della I carichi (necessarie ipotesi di A dipendenza della regione e -- neve / vento carico) variano secondo dell’esposizione l’esposizione dell’edificio . In questo ambito vi sono in parte grandi Non è possibile quantificare i differenze all’interno dei Paesi confinanti. maggiori o minori costi in ba- Tuttavia è difficile fare un confronto poiché se alle prescrizioni svizzere. le condizioni (quantità di neve, spinta del vento) variano a seconda del paesaggio (non solo l’altitudine) . Carico della neve (Rapporto FAT 595): A: valori più o meno elevati secondo la zo- na valori (+/- 30%) F: valori meno elevati al di sotto di 400m s.l.m. e sopra i 600m s.l.m. (20-40% a
1000 m s.l.m.)
D: da 300 m s.l.m., secondo la regione, va- lori superiori sino al 40% (1000 m s.l.m.) I: In generale valori superiori sino al30 % ca. Carico del vento (Rapporto FAT 595). D, F, I: Tendenzialmente valori leggermen- te meno elevati (5 - 15%) all’interno del Paese, leggermente superiori sulle regioni costiere. Sollecitazione Per le costruzioni di calce- Nei Paesi confinanti le norme sono prati- -- ammissibile struzzo nessuna differenza camente identiche. Esse sono costante- del materiale Non è possibile quantificare i mente armonizzate. Le tensioni del mate- (calcestruzzo, maggiori costi per le costru- riale ammesse in Svizzera sono equipara- acciaio, legno) zioni di acciaio e legno bili a quelle dell’UE. Per le costruzioni di calcestruzzo, la de- formazione ammessa (freccia) è identica a quella prevista dalla norma UE, quella per le costruzioni di acciaio e legno è legger- mente inferiore (CH = esigenze più seve- re). Tuttavia la freccia è determinante per il dimensionamento degli elementi della co- struzione solo per campature maggiori.
129 Società svizzera degli ingegneri e architetti
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Provvedimenti
Genere di pre- Competenza /Basi giuridiche Osservazioni Proposta scrizione Influsso sui costi di produzio- Possibile abrogazione; Vantaggi e svan- ne taggi di un’abrogazione Indennità per Spesso i costi di pianificazio- Gli onorari per lavori di pianificazione sono -- la pianificazio- ne non possono essere quan- fissati in funzione della situazione del mer- ne tificati con precisione, poiché cato e sono notevolmente inferiori alla tarif- in parte sono compresi negli fa SIA. Le tariffe SIA sono realizzabili sono altri prezzi di costruzione. in casi eccezionali (pianificazione più a I costi di pianificazione (archi- buon mercato, ma anche meno prestazio- tetto, ingegnere) nella proget- ni!). tazione privata si aggirano at- Secondo l’analisi del FAT (Rapporto FAT torno al 6 - 8 % anche nei Pa- 595) nei Paesi confinanti, i costi di pianifi- esi limitrofi. cazione in molti casi sono molto bassi. Spesso i progetti sono allestiti da un orga- nismo statale per un importo simbolico (un genere di sovvenzionamento).
Protezione del- Confederazione: legge sulla protezione delle acque; esecuzione da parte dei Cantoni le acque La maggior parte dei Cantoni applica le raccomandazioni della Confederazione (Direttive, Comunicazioni n. 12 e 13) come prescrizioni (ad es. spessore delle pareti dei serbatoi del co- laticcio). La prassi varia parzialmente secondo i Cantoni. Spessore del UFAFP, Informazione n. 12. Gli spessori delle pareti richiesti (25 / 30 È possibile ridur- calcestruzzo e Una riduzione di 5 cm dello cm nella zona A) all’estero sono inferiori. re le esigenze re- densità spessore delle pareti compor- Lo spessore della parete e la densità lative allo spes- dell’armatura ta risparmi del 5 - 10 % a se- dell‘armatura dovrebbero essere fissati in sore di pareti e dei serbatoi conda della forma e della di- funzione della prova statica. Una simile pavimenti a con- del colaticcio mensione del serbatoio. Se si prova (incl. i controlli) genera probabilmen- dizione che sia (pavimento, presuppone uno spazio di 12 te costi supplementari. presentata una pareti) m3 per UBG e investimenti di L’armatura minima per limitare la larghez- prova statica. fr. 200/m3, i risparmi ammon- za minima delle fessura genera maggiori tano a 120-240 fr. per UBG. costi rispetto all’estero di circa 30 fr. per m3 o 300 fr. per UBG se il calcolo è eseguito secondo le “esigenze elevate” invece che “esigenze più elevate” (Norma SIA 262). Questo punto è affrontato diversamente a seconda dei Cantoni. Controllo della Art. 15 LPAc e art. 28 OPAc Visto che a seconda dell’oggetto un simile Sopprimere i tenuta stagna È prescritto un controllo rego- controllo (spec. controllo periodico) è rela- controlli periodici. dei serbatoi lare. Gli intervalli tra i controlli tivamente difficile se non impossibile, Il proprietario Collaudo dipendono dal rischio l’esecuzione è svolta in modo molto diver- dell’impianto si d’inquinamento delle acque e se nei vari Cantoni. assume la piena Controllo pe- sono disciplinati a livello can- responsabilità. riodico tonale. Un collaudo è sensato in ogni caso. È fa- L’UFAFP ha emanato delle cilmente realizzabile e da la sicurezza raccomandazioni130 sulle mo- all’agricoltore che la costruzione non è la- dalità di questi controlli. cunosa. Una stima dei costi non è La necessità dei controlli periodici è discu- possibile tibile.
130 UFAFP (1993): Informazione n. 12: “Baulicher Gewässerschutz in der Landwirtschaft” (ted/fra) o UFAFP (2002): Controllo periodico della tenuta stagna dei serbatoi di colaticcio. Attuazione di un metodo semplifica- to. Aiuto pratico (ted/fr).
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Genere di pre- Competenza /Basi giuridiche Osservazioni Proposta scrizione Influsso sui costi di produzio- Possibile abrogazione; Vantaggi e svan- ne taggi di un’abrogazione Riconoscimen- L’informazione n. 12 In determinate zone di protezione delle ac- Al di fuori delle to delle fughe dell’UFAFP contiene uno que sotterranee e per determinati serbatoi zone di protezio- schizzo concernente il princi- il riconoscimento delle fughe è sicuramen- ne S1 e S2 il ri- pio del riconoscimento delle te sensato. Tuttavia esso adempie il suo conoscimento fughe e la raccomandazione scopo solo se è svolto „correttamente„ e delle fughe deve di prevedere quest’ultimo nel- controllato periodicamente. essere prescritto la zona di protezione delle solo in casi ec- acque S3. Un riconoscimento delle fughe efficace cezionali motiva- Alcuni Cantoni hanno formula- comporta notevoli investimenti. ti. to proposte d’esecuzione in materia Stagni per co- Raccomandazione All’estero gli stagni per colaticcio sono -- laticcio dell’UFAFP per la costruzione ammessi con una sola pellicola. In Svizze- di stagni per colaticcio. ra sono necessarie due pellicole con rico- Per gli stagni per colaticcio da noscimento delle fughe.
500 a 1000 m3 le differenze di È discutibile che una soluzione con una
costo CH-estero ammontano sola pellicola sia sensata e attuabile in al 50% circa, ossia fr. 50 per Svizzera. Inoltre per il momento simili sta- m3 di volume di deposito o gni sono ancora poco importanti.
600 fr. per UBG. La copertura (emissioni) degli stagni di co-
laticcio è cara, poiché la superficie variabi- le degli stagni non permette di utilizzare semplici pellicole galleggianti. Produzione di Guida per la protezione delle La quantità di produzione di concime di fat- -- concime di fat- acque nell’agricoltura toria e la durata di deposito prescritte nella toria/ Capacità guida del luglio 1994 per la protezione del- di deposito le acque sono in parte superate. All’estero i valori sono parzialmente supe- riori. Anche i servizi cantonali applicano a volte valori più elevati. Sarebbe sensato adeguare la direttiva alla prassi, attuando una correzione verso l’alto. Acque di sca- Guida Protezione delle acque Secondo la raccomandazione FAT (Rap- -- rico dei sili e Informazione n. 12 porto FAT 440) la produzione di liquido Recupero e dell’UFAFP. d’insilato nei sili verticali e orizzontali è no- deposito tevole e deve essere recuperato. Per quanto concerne le balle d’insilato (Rap- porto FAT 597) la produzione conforme non genera liquidi d’insilato. Con un’accurata pianificazione (scarico in fosse per colaticcio) i maggiori costi sareb- bero minimi. Controlli perio- Conformemente all’art. 16 Questo disciplinamento non si applica Soppressione dei dici di serbatoi dell’ordinanza contro l'inqui- all’agricoltura. controlli periodici. per carburanti namento delle acque con li- I proprietari si (ad es. diesel, quidi nocivi (Oliq) simili im- assumono la olio da riscal- pianti devono essere control- piena responsa- damento) lati ogni 10 anni. Ipotizzando bilità. un costo di 400 fr. per control- lo e 60 000 aziende i costi ri- sultanti ammontano a circa 2,4 mio. di fr. all’anno.
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Provvedimenti
Genere di pre- Competenza /Basi giuridiche Osservazioni Proposta scrizione Influsso sui costi di produzio- Possibile abrogazione; Vantaggi e svan- ne taggi di un’abrogazione Protezione Confederazione: Legge sulla protezione dell’ambiente LPAmb, Ordinanza contro dell’aria l’inquinamento atmosferico OIAt; Esecuzione da parte dei Cantoni La maggior parte dei Cantoni applica le raccomandazioni della Confederazione (ad es. coper- ture dei nuovi serbatoi di colaticcio) come prescrizioni Copertura dei Raccomandazione UFAFP e La copertura dei serbatoi del colaticcio è -- serbatoi del Cercl’Air, Esecuzione a livello una misura relativamente cara per ridurre colaticcio cantonale; a seconda della le emissioni di ammoniaca. All’estero una Obbligo di co- forma e della grandezza dei membrana galleggiante naturale è in parte prire i nuovi serbatoi e a seconda della considerata sufficiente. serbatoi (ap- copertura (tetto a tenda o gal- plicazione par- leggiante) maggiori costi: 20- zialmente di- 55 %. versa nei Can- Ipotizzando 100 nuovi impianti toni) all’anno (sili), i costi si aggira- no tra 1,8 e 2,4 mio. di fr. Per i serbatoi esistenti non vi è obbligo di copertura. Emissioni ma- Raccomandazione Secondo i nuovi calcoli delle distanze del Definizione di leodoranti FAT/UFAFP FAT le distanze dagli edifici sono più am- nuovo impianto: Disposizioni I nuovi impianti sono definiti pie, specialmente per sistemi di stabula- solo a partire dal sulla distanza nell’art. 2 OAIt. zione libera negli allevamenti di suini e di 75% delle spese pollame. di un nuovo im- Definizione di Conformemente all’art. 2 cpv. 4 OIAt sono pianto e da un nuovo impian- considerati nuovi impianti anche quelli ri- amento del 50% to strutturati se le spese sopportate sono su- emissioni. periori alla metà dei costi di un nuovo im- pianto o a causa di ciò ci si deve aspettare altre o maggiori emissioni
Æ Proposta: Nell’ambito della consultazio- ne „Revision FAT-Bericht 476“ dell’UFAFP occorre elaborare una nuova definizione dei nuovi impianti (protezione degli inve- stimenti per le costruzioni esistenti, ponde- razione degli interessi tra protezione dell’ambiente e degli animali ecc.).
Protezione de- Confederazione: Legge sulla protezione degli animali e relativa ordinanza con le corrispon- gli animali denti linee direttive (UFV); Ordinanza sui contributi a fini ecologici (SSRA, URA; UFAG), Ese- cuzione da parte dei Cantoni Le modifiche di queste prescrizioni presuppongono la modifica delle prescrizioni federali Sistemi di sta- OPAn, Direttive Nel settore del bestiame da latte i sistemi -- bulazione au- di stabulazione e le dimensioni sono ana- torizzati, di- loghi a quelli esistenti nei Paesi confinanti, mensioni nei quali vi sino a volte superfici più ampie (Studio FAT e Rapporto FAT 595). Vi sono differenze per quanto concerne i sistemi di stabulazione ammessi: box to- talmente graticciati per l’allevamento bovi- no e suino, box per il parto, box per scrofe in asciutta , pollai
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Genere di pre- Competenza /Basi giuridiche Osservazioni Proposta scrizione Influsso sui costi di produzio- Possibile abrogazione; Vantaggi e svan- ne taggi di un’abrogazione Procedura Art. 5 LPDA La procedura d’autorizzazione offre -- d’autorizzazio- all’agricoltore una certa sicurezza in mate- ne per impianti ria di investimenti e non influisce sui costi. di stabulazione Necessità di Art. 19 cpv. 3 OPAn Un simile impianto è sensato anche per -- box separati Il box sep. è richiesto solo per motivi di carattere tecnico. All’estero sono per malattia e la stabulazione libera presenti per gli effettivi di bestiame più parto grandi. Numero di box Art. 19 cpv. 2 OPAn All’estero praticamente in tutte le stalle è -- = numero di È necessario un box per ogni disponibile un box per ogni vacca. Una ri- animali vacca duzione, ad es. al 90 % genera nella mag- gior parte dei casi perdite di reddito. Protezione Informazione UFV 800.106.18 Questa protezione si applica solo per la -- contro le in- Elenca le specie animali bovi- messa al pascolo permanente. temperie per la na, ovina, caprina, equina e Di norma per tutti gli animali da reddito è custodia per- suina. necessaria una protezione contro le intem- manente di a- Si applica anche ai bovini ro- perie (conformemente all’art. 3 OPAn). nimali da red- busti come i Galloway ecc. dito all’aperto Per i lama e gli animali selvatici (cervi ecc.) le indicazioni concernenti la custodia sono definite nelle corrispondenti direttive. Condizioni Ordinanze SSRA e URA, UFV Il rispetto di queste condizioni da diritto a -- SSRA e URA contributi corrispondenti. Il maggior fabbisogno di superfici secondo URA comporta maggiori emissioni.
Protezione an- Cantone, Assicurazione: Raccomandazioni dell’Associazione degli istituti cantonali di assicu- tincendio razione antincendio (AICAA) La maggior parte dei Cantoni riprende le raccomandazioni dell’Associazione Æ in mancanza di prescrizioni federali, non occorre seguire la situazione in questo ambito Settori taglia- L’attitudine della maggior par- In futuro per gli edifici più ampi potranno -- fuoco te dei servizi cantonali oggi è verificarsi problemi (esigenza di prevedere Soffitti talmente flessibile che non vi settori tagliafuoco a partire da una deter- sono problemi notevoli. minata superficie) Muri tagliafuo- co Distanze dagli L’attitudine della maggior par- -- edifici, acqua te dei servizi cantonali oggi è di spegnimen- talmente flessibile che non vi to, vie sono problemi notevoli. d’evacuazione, protezione contro i fulmini, ecc.
Struttura degli Confederazione: Legge sulla pianificazione del territorio LPT; regioni IFP, ISOS: Esecuzione edifici da parte dei Cantoni e/o Comuni Secondo l’art. 3 LPT, il paesaggio deve essere rispettato e gli insediamenti, gli edifici e gli im- pianti devono essere integrati nel paesaggio. Da questa disposizione derivano inoltre prescri- zioni cantonali o comunali concernenti la forma e la scelta del materiale.
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Provvedimenti
Genere di pre- Competenza /Basi giuridiche Osservazioni Proposta scrizione Influsso sui costi di produzio- Possibile abrogazione; Vantaggi e svan- ne taggi di un’abrogazione Scelta della Singoli Cantoni (e Comuni) Nelle regioni agricole sensibili situate in -- forma e dei prescrivono per le zone corri- una regione allettante dal profilo edilizio, è materiali spondenti i materiali per le sensato intervenire. facciate e i tetti o la forma dei tetti.
Emolumenti, Cantoni, Comuni o Associazioni: disciplinati per lo più a livello cantonale, comunale o median- Diverse pre- te raccomandazioni delle associazioni (Eccezioni: EIA) scrizioni Emolumenti Gli emolumenti sono di com- Le aliquote variano secondo il Comune o -- Permesso di petenza dei Comuni. l’impianto. costruzione Le tasse di allacciamento per condotte industriali sono di Tasse di allac- competenza dei Comuni e dei ciamento corrispondenti impianti Prevenzione Raccomandazioni del Servizio Le raccomandazioni SPIA sono vincolanti -- degli infortuni per la prevenzione degli infor- per le aziende che impiegano manodopera tuni nell'agricoltura (SPIA) esterna. Esse sono tuttavia indicate anche per tutte le altre aziende poiché gli inve- stimenti nella prevenzione degli infortuni sono soldi ben spesi. Esame OEIA, Allegato 80.4: Dipende dal numero di animali custoditi. Stralciare l’Alle- dell’impatto l’allestimento di un rapporto EI Le esigenze relative a un EIA sono diverse gato 80.4. sull’ambiente è molto oneroso e quindi anche i relativi costi. (EIA) Allegato 80.4 Impianti per l’allevamento di bestiame da reddito: nell’ambito della pro- cedura di corapporto cantonale relativa al permesso di costruzione sono esaminati tutti gli aspetti importanti. Uno studio ordi- nato dall’UFAFP ha confermato che l’EIA non considera settori diversi da quelli già esaminati nella procedura del permesso di costruzione. Si tratta quindi di un doppione che non ha nessuna utilità per l’ambiente. Riscossione Art. 48 LPAmb La LPAmb prevede espressamente la ri- L’art. 48 deve delle tasse per scossione delle tasse anche per il servizio essere stralciato. EIA cantonale. Tali tasse sono in parte calcola- In alternativa si te secondo le aliquote SIA che con le at- potrebbe propor- tuali condizioni concorrenziali un ufficio re che i progetti privato non può più rispettare. Inoltre, que- sostenuti con ste tariffe prevedono un utile ; situazione mezzi pubblici, poco consona a una gestione siano esentati nell’interesse dei cittadini. dall’obbligo di pagare la tassa. Obbligo EIA Ordinanza OEIA, Allegato Gli impianti a biogas rientrano nella defini- Gli impianti a per impianti a 40.7: l’allestimento di un rap- zione di smaltimento. In questo ambito per biogas devono biogas porto EI è molto oneroso l’obbligo EIA si applica il valore soglia del essere esentati tonnellaggio. Nel settore energetico, inve- dall’obbligo EIA ce, il valore soglia previsto per la presta- (deroga zione è generalmente molto più elevato di all’allegato 40.7 quanto si può ricavare dal tonnellaggio OIEA). prescritto.
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
7.2.3.3 Mezzi di produzione
Nel mercato transfrontaliero, ma anche in quello interno, l’agricoltura ha un poten- ziale di risparmio se applica con coerenza il diritto in materia di concorrenza e gli strumenti di sorveglianza dei prezzi. Sensibilizzando la categoria alle possibilità di cui dispone, il potenziale può essere sfruttato anche sul mercato degli appalti pub- blici.
Per i prodotti fitosanitari e i concimi l’UFAG tiene liste di prodotti che possono esse- re importati liberamente. Vanno intensificati gli sforzi per una significativa estensio- ne delle liste dei prodotti importabili liberamente, affinché l’agricoltura disponga di un’ampia scelta di valide alternative nel settore dei prodotti con protezione brevet- tuale scaduta e dei prodotti generici. Il 1° agosto 2005, con l’entrata in vigore della nuova legge sui prodotti chimici, è stata semplificata l’ammissione dei prodotti nella lista, sopprimendo l’obbligo di autorizzazione conformemente alla legge sui veleni. Le poche esigenze amministrative, come ad esempio l’ottenimento di un PGI, pos- sono essere soddisfatte dall’importatore con un minimo di onere. Quale controparte, la registrazione consente di assicurare la rintracciabilità nel caso di un possibile pe- ricolo per le persone o l’ambiente.
Per semplificare le autorizzazioni per le ditte importatrici nei settori dei concimi, dei prodotti fitosanitari e dei foraggi, occorre intensificare la collaborazione con l’UE nel quadro della clausola evolutiva degli allegati all’Accordo sul commercio di prodotti agricoli (Bilex I) fino all’integrazione della Svizzera nella procedura di autorizzazione UE. Già oggi vengono riconosciute sperimentazioni svolte nell’UE, sempre che sia- no state svolte in condizioni paragonabili. Di principio, le nuove sostanze vengono autorizzate se sono ammesse nell’UE.
Tabella 56 Mezzi di produzione sementi, concimi, prodotti fitosanitari Genere di pre- Base giuri- Scopo Confronto CH – UE Vantaggi (+) e Proposta scrizione dica/ com- o influsso sui costi di svantaggi (-) di petenza produzione un’abrogazione / modifica Esaurimento per Legge sui Promozione Nell’UE si applica + -- i mezzi di produ- brevetti / IPI delle impor- l’esaurimento regio- Pressione sui zione agricoli tazioni pa- nale. Le differenze di prezzi protetti da bre- rallele, prezzo esistenti tra - vetto pressione CH e UE mostrano il sui prezzi potenziale di abbas- Necessità di ne- samento dei prezzi. goziati bilaterali con l'UE, non è il caso attualmente Liste dei concimi OCon, OPF Promozione Le differenze di prez- + Integrazione del- e dei prodotti fi- / UFAG delle impor- zo esistenti tra CH e Pressione sui le liste tosanitari impor- tazioni pa- UE mostrano il po- prezzi tabili liberamente rallele, tenziale di abbassa- - (prod. generici) pressione mento dei prezzi. Onere ammini- sui prezzi strativo per ag- giornare
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Provvedimenti
Genere di pre- Base giuri- Scopo Confronto CH – UE Vantaggi (+) e Proposta scrizione dica/ com- o influsso sui costi di svantaggi (-) di petenza produzione un’abrogazione / modifica Riconoscimento OCon, OPF, Riduzione Costi più bassi per le + Negoziati con dei mezzi di pro- Ordinanza del volume ditte CH grazie a una Costi più bassi l’UE nel quadro duzione con ob- sugli alime- d. autoriz- semplificazione am- per importatori, della clausola bligo di autoriz- nti per ani- zazioni, ministrativa Æ riper- ovvero acquirenti evolutiva Bilex I zazione mali,Bilex I / semplifica- cussioni sugli acqui- - per promuovere UFAG zione pro- renti. Ev. negoziati riconoscimento. cedura lunghi e compli- cati con l’UE Scorte obbligato- RS Riduzione Potenziale: riduzione + Esame rie di concimi 531.215.25 / dei prezzi tra il 3% e il 7%. Costi più bassi dell’abolizione contenenti azoto UFAG dei concimi per importatori, delle scorte ob- contenti a- ovvero acquirenti bligatorie per i zoto concimi cont. a- zoto nel quadro del rapporto sulle scorte obbl. 07. Divieto delle fari- Ordinanza Utilizzo di Attualmente discipli- - -- ne animali per i sugli ali- proteine a- nato in modo identico. Diffusione della non ruminanti menti per nimali ESB se questa animali / non è stata de- UFAG bellata. OESA / UFV Obbligo di un OPF / Semplifica- Leggero abbassa- - -- PGI per UFAG zione impor- mento dei costi indi- Viene meno la l’importazione di tazione pro- retto per gli importato- possibilità di rin- prodotti fitosani- dotti generi- ri tracciabilità in tari ci caso di pericolo per le persone o per l’ambiente. Obbligo di notifi- OCon / Onere am- Costi unici fr. 100.- - Peggioramento -- ca dei concimi UFAG ministrativo per notifica prodotto dell’osservanza ridotto molto probabilmente delle prescrizioni nessun influsso sul - Potrebbero au- prezzo dei concimi mentare i rischi per i concimi da riciclaggio, diven- tano più impor- tanti i controlli.
Soppressione delle scorte obbligatorie di concimi contenenti azoto
Secondo le ultime indicazioni, le misure atte all’approvvigionamento economico del Paese devono garantire l’approvvigionamento della popolazione per un mezz’anno. Le scorte obbligatorie di concimi possono contribuire a garantire l’approvvigionamento solamente dopo questa scadenza. Se si verifica una crisi nell’approvvigionamento poco prima della semina, i concimi commerciali sono già importati e per lo più già presenti nelle aziende. Per questi motivi, nel quadro del rapporto sulle scorte obbligatorie del 2007, occorre verificare la soppressione delle scorte obbligatorie di concimi contenenti azoto.
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Le scorte obbligatorie per concimi contenenti azoto sono disciplinate nell’ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi e di prodotti per la con- cimazione131. Abrogandola, diverrebbe inutile il rilascio di un permesso generale d’importazione per le importazioni di concimi e verrebbero meno i costi per le scorte obbligatorie, in particolare la tassa sostitutiva per l’importazione di concimi.
Importazioni parallele di mezzi di produzione agricoli
La promozione delle importazioni parallele (un’estensione all’esaurimento regionale per mezzi di produzione agricoli protetti da brevetto) contribuirebbe ad abbassare i prezzi in Svizzera. Ciò vale soprattutto per i settori dei prodotti fitosanitari, della pro- tezione delle varietà, dei foraggi e dei concimi. Poiché un esaurimento regionale unilaterale contravviene al principio della nazione più favorita degli ADPIC e del GATT, per l'introduzione dell'esaurimento regionale per mezzi di produzione agricoli dovrebbe essere negoziato un riconoscimento reciproco con l’UE nel quadro di una normativa stabilita mediante trattato. Nel rapporto del 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha indicato che per il momento non è auspicato avviare negoziati separati con l’UE per l’introduzione dell’esaurimento regionale bilaterale nel diritto dei brevet- ti.
Principio “Cassis-de-Dijon”
Grazie alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, emanata nel 1995, e all’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso nel 1999 con l’UE, sono in una fase già molto avanzata gli sforzi volti all’armonizzazione delle prescrizioni tecniche con il corrispettivo diritto della CE, ov- vero al reciproco riconoscimento di esami, ispezioni e certificazioni. L’eventuale campo di applicazione del principio “Cassis-de-Dijon” e il suo potenziale contributo alle riduzioni di prezzo sono di conseguenza limitati. Nell’autunno 2005, il Consiglio federale trasmetterà al Parlamento un rapporto sulle possibilità del principio “Cas- sis-de-Dijon”.
7.2.3.4 Ripercussioni
Adeguamenti di prescrizioni concernenti le prestazioni preliminari
La FAT ha stimato come segue le ripercussioni sui costi delle prestazioni preliminari dei proposti adeguamenti di prescrizioni.
¾ In base a una prova statica, la riduzione degli spessori delle pareti dei serbatoi di colaticcio in calcestruzzo comporta risparmi da 120 a 240 franchi per unità di bestiame grosso (UBG), il che corrisponde all’1-2 per cento degli investi- menti complessivi. Questa cifra dipende dal numero, dalle dimensioni e dal ti- po di serbatoi di colaticcio costruiti in futuro.
¾ Non sono quantificabili i risparmi dovuti alla soppressione dei controlli periodici dei serbatoi di colaticcio poiché l’onere per simili controlli varia fortemente a seconda del tipo di costruzione e di esecuzione.
131 RS 531.215.25
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Provvedimenti
¾ Per un’efficace riconoscimento delle fughe, a seconda del tipo e delle dimen- sioni del serbatoio occorre calcolare da 30 a 40 franchi per m3 di volume di deposito o da 360 a 480 franchi per UBG. Se non deve essere installato al di fuori della zona di protezione delle acque sotterranee S2, ne risulta un rispar- mio del 3–6 per cento degli investimenti complessivi.
¾ Non sono quantificabili i risparmi dovuti a una ridefinizione di nuovi impianti (ri- duzione delle distanze minime in caso di trasformazioni o adeguamenti). Nel singolo caso ne possono risultare costi molto elevati per gli investimenti.
¾ Non è quantificabile l’apporto finanziario della modifica dell’ordinanza concer- nente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA).
¾ L’onere per i depositi obbligatori di concimi contenenti azoto ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. Sopprimendo le scorte obbligatorie, i concimi contenenti azoto possono essere venduti in Svizzera a prezzi decurtati di questo importo.
¾ L’abbassamento dei costi delle rimanenti misure proposte per abbassare i co- sti non può essere calcolato esplicitamente poiché la modifica consente ri- sparmi molto variabili da caso a caso.
¾ Il potenziale di risparmio per le macchine e le installazioni è considerevole, ma le possibilità di influsso della Confederazione sono limitate.
7.2.4 Politica della concorrenza
Le differenze di prezzo delle prestazioni preliminari pari a circa il 25 per cento ri- scontrate rispetto all’estero sono in piccola parte riconducibili alle differenti prescri- zioni in Svizzera. Le cause sostanziali sono il livello dei costi più elevato e le attuali strutture del mercato. Una concorrenza vera e propria permetterebbe verosimilmen- te di ridurre notevolmente le differenze di prezzo. Occorre perciò puntare a un’equiparazione del livello dei prezzi mediante misure di promozione della concor- renza.
Al fine di aumentare la competitività del settore delle derrate alimentari, sono ne- cessari sforzi a tutti livelli. Le misure presentate qui di seguito forniscono un impor- tante contributo in tal senso.
7.2.4.1 Sorveglianza dei prezzi
Compiti
La legge sulla sorveglianza dei prezzi, di competenza del Sorvegliante dei prezzi, si applica agli accordi, di diritto pubblico e privato, in materia di concorrenza di impre- se che dominano il mercato. Il Sorvegliante dei prezzi deve proteggere i consumato- ri e l’economia da prezzi abusivi, la cui causa va ricercata nella concorrenza insuffi- ciente. Se, in seguito a proprie osservazioni o basandosi su una segnalazione del pubblico, dell’economia o da parte delle autorità, constata un abuso, il Sorvegliante dei prezzi deve in primo luogo cercare con gli interessati una composizione amiche- vole in cui vengono concordati un abbassamento di prezzo, un aumento di prezzo
305
Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
ridotto o il procrastinamento di un aumento di prezzo. La durata della composizione amichevole è limitata. Se non si giunge a un accordo, il Sorvegliante dei prezzi può impedire, ovvero eliminare mediante decisione, un aumento di prezzo o un mante- nimento di prezzo abusivi. È possibile fare ricorso contro le sue decisioni alla Com- missione di ricorso in materia di concorrenza, le cui decisioni sono soggette al ricor- so di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Per i prezzi stabiliti o approvati da un’autorità, il Sorvegliante dei prezzi può suggeri- re di rinunciare del tutto o in parte a un aumento di prezzo proposto da un cartello oppure da un’impresa che domina il mercato, ovvero di abbassare un prezzo man- tenuto abusivamente.
Operazioni di compensazione
Nell’ambito dei suoi accertamenti sull’elevato livello dei prezzi svizzeri dei mezzi di produzione agricoli (concimi, prodotti fitosanitari, medicinali a uso veterinario, ecc.), il Sorvegliante dei prezzi si è imbattuto nella prassi, diffusa soprattutto nel Cantone di Berna, delle “operazioni di compensazione” ovvero di accordi di coltivazione. Fi- nora, i contadini potevano consegnare prodotti quali patate o carote a talune coope- rative agricole (Landi) e a commercianti di verdure privati soltanto se in contropartita acquistavano mezzi di produzione quali concimi o prodotti fitosanitari per un certo volume.
I colloqui tra la sorveglianza dei prezzi e le ditte interessate hanno portato queste ul- time a stralciare dagli accordi di coltivazione le disposizioni obbligatorie (clausole di operazioni di compensazione). La sorveglianza dei prezzi ha ricevuto l’assicurazione che in futuro i produttori di verdure non subiranno alcuna discrimina- zione se acquisteranno sementi, concimi o prodotti da irrorare presso altri fornitori.
Mercato dell’elettricità
La sorveglianza dei prezzi opera anche nel settore dell’elettricità, che rappresenta un settore di fornitura per l’agricoltura. In passato le attività puntavano a migliorare la trasparenza in questo settore mediante un sito web sui prezzi dell’elettricità, il che ha portato a diversi abbassamenti di prezzo. Attualmente la sorveglianza dei prezzi sta contribuendo ai metodi di calcolo, così come dovrebbero essere applicati nella legge sull’approvvigionamento elettrico. Con la futura legge sull’approvvigionamento elettrico, il Sorvegliante dei prezzi farà sostanzialmente uso del diritto di formulare raccomandazioni relative alle tariffe per il transito di energia elettrica.
Legge sui brevetti
Siccome vige l’esaurimento dei brevetti nazionale e di conseguenza persistono i monopoli di importazione e di smercio, la sorveglianza dei prezzi ha la possibilità di verificare la fissazione dei prezzi.
7.2.4.2 Applicazione della legge sui cartelli
Le ripercussioni del diritto in materia di cartelli sono molteplici. La concorrenza dirige l’offerta secondo le preferenze degli acquirenti. Porta a un impiego efficiente dei fat-
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Provvedimenti
tori di produzione, crea incentivi a ottimizzare le prestazioni, promuove l’innovazione dei processi e dei prodotti e obbliga ad adeguarsi ai cambiamenti. La politica della concorrenza persegue La politica della concorrenza persegue l’obiettivo prioritario di istituire sui mercati dei fattori e dei beni le condizioni necessarie a una concorrenza efficace. Una concorrenza insufficiente comporta non solo prezzi esagerati o un’offerta di beni scadente, ma frena anche lo sviluppo della produttività, il che porta a un peggioramento della competitività di un’economia.
Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace (art. 5 cpv. 1 LCart). È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace in caso di accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti, che fissano direttamente o indirettamente i prezzi, che limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare e che operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali (art. 5 cpv.
3 LCart). La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di
accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all’assegnazione di zone nell’ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni (art. 5 cpv. 4 LCart).
Ricadono parimenti sotto la legge sui cartelli le pratiche abusive di imprese che do- minano il mercato. Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considera- te illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l’accesso o l’esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali (art. 7 cpv. 1 LCart). Entrano in linea di conto quali pratiche del genere, tra le altre, il rifiuto di relazioni commerciali, la discriminazione di partner commer- ciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali, oppure la subordinazione della conclusione di contratti all’assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner (art. 7 cpv. 2 LCart). Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un’inchiesta d’intesa con un membro della presidenza (art. 27 LCart).
Inoltre, la Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione di imprese o vincolarla a condizioni e oneri (art. 10 cpv. 2 LCart).
Se la concorrenza è limitata da prescrizioni statali, la Commissione può sottoporre alle autorità raccomandazioni per il promovimento di una concorrenza efficace e, nelle procedure di consultazione, dare il suo preavviso sui disegni di atti normativi della Confederazione che limitano la concorrenza o la influenzano altrimenti (art. 45 cpv. 2 LCart e art. 46 cpv. 2 LCart).
Finora le azioni per limitazioni della concorrenza nell’ambito delle prestazioni preli- minari agricole sono state rare. Un’indagine preliminare svolta nel 2002 sul mercato dei trattori ha portato gli importatori a cambiare pratica (DPC 2002/4, pag. 558 segg.). Se in futuro vi fossero indizi di accordi illeciti in materia di concorrenza o di pratiche abusive di imprese che dominano il mercato, la Commissione della concor- renza attuerebbe le pertinenti procedure.
Come risulta dagli esempi qui di seguito, la concorrenza nei settori situati a valle dell’agricoltura è stata continuamente oggetto di procedure inerenti al diritto in mate- ria di cartelli. La concentrazione di Bell e SEG nel settore della macellazione del pol-
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
lame fu ammessa solamente a determinate condizioni (vendita di un macello) (DPC 1998/3, pag. 392 segg). Anche la concentrazione di Emmi e Swiss Dairy Food fu sottoposta a un esame approfondito a causa della situazione economica di Swiss Dairy Food (cosiddetta dottrina della Failing Firm), ma ammessa senza condizioni od oneri (DPC 2003/3, pag. 529 segg.). Un’analisi sulle pratiche della Migros sul mercato dei test ESB fu sospesa dopo che la Migros aveva adeguato le sue prati- che (DPC 2003/4, pag. 753 segg.). Da un’indagine sul mercato dei maiali da macel- lo è risultato che non vi è una posizione dominante di Micarna e Bell nell’acquisto di maiali da macello (DPC 2004/2, pag. 674 segg.). In un’altra indagine è stato verificato se il buono CoopForte (deduzione dello 0,5 per cento del valore fatturato delle forniture di merci) rappresenta una pratica abusiva di un’impresa che eventualmente domina il mercato. L’indagine si è conclusa con una composizione amichevole132. D’importanza cruciale è l’effetto preventivo della nuova legge sui cartelli, posta in vi- gore il 1° aprile 2005. I nuovi strumenti, che impediscono preventivamente l’insorgere di limitazioni alla concorrenza, ovvero che dovrebbero destabilizzarle, consistono nella sanzione diretta, nella possibilità di perquisizioni domiciliari, nel di- sciplinamento dei buoni e nella segnalazione di limitazioni alla concorrenza allo scopo di evitare una sanzione. Come mostrano le prime esperienze fatte, grazie a questi nuovi strumenti è possibile rafforzare la concorrenza in molti settori. Le auto- rità competenti in materia di concorrenza continueranno a osservare i mercati agri- coli ed eventualmente svolgeranno procedure. Possibili indizi in tal senso possono consistere nelle differenze di prezzo tra la Svizzera e i Paesi limitrofi. Le autorità competenti in materia di concorrenza continueranno a valutare gli accordi in materia di concorrenza orizzontali e verticali, le pratiche abusive di imprese che dominano il mercato (incl. la questione dell’ammissibilità del conseguimento con la forza di ope- razioni di compensazione) e le concentrazioni di imprese.
7.2.4.3 Pacchetto di crescita
All’inizio del 2004, con il pacchetto di crescita, il Consiglio federale ha proposto mi- sure di politica economica concrete per la legislatura in corso, mediante le quali si intende aumentare la competitività, rafforzare la crescita e creare un maggior nume- ro di posti di lavoro qualificati. Le 17 misure che soddisfano i criteri menzionati pos- sono essere suddivise in tre gruppi. In primo luogo si tratta di lanciare un program- ma per il mercato interno con l’obiettivo di rafforzare la concorrenza e di risolvere il problema dei prezzi elevati in Svizzera . In secondo luogo devono essere adottate ulteriori misure per aumentare la produttività, che servano a tutti i rami dell’economia. Da ultimo, deve essere mantenuta o addirittura accresciuta l’offerta di manodopera. Queste misure comporteranno una riduzione dei prezzi anche nei settori situati a monte dell’agricoltura.
7.2.5 Conclusioni
In base ai confronti dei prezzi tra la Svizzera e l’UE, le differenze di costo nell’ambito delle prestazioni preliminari e degli ammortamenti si aggirano attorno a un miliardo di franchi. La soppressione di determinate prescrizioni permette di ridur- re solo una piccola parte di queste differenze, ma vi sono altri provvedimenti grazie ai quali sarà possibile ridurne una gran parte a lungo termine.
132 www.weko.admin.ch/news/00008/Verfuegung_CoopForte.pdf?lang=de
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Provvedimenti
Per il periodo della PA 2011, stimiamo l’effetto di riduzione dei costi a 150-200 mi- lioni di franchi, segnatamente grazie alla trasparenza creata dalle analisi svolte.
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Ripercussioni
8 Ripercussioni
8.1 Confederazione
8.1.1 Personale
Disposizioni e- Il maggior coordinamento della promozione delle vendite e il sostegno dei proget- conomiche gene- ti regionali possono essere realizzati con il personale attuale. Lo stesso vale per rali la difesa delle DOP-IGP a livello internazionale, tenuto conto che nei prossimi anni la registrazione di nuovi prodotti dovrebbe procedere a un ritmo meno eleva- to. Per l’attuazione e la gestione dei nuovi segni ufficiali di qualità (montagna e da fattoria) è necessario da 0,75 a 1 posto supplementare. Economia lattiera Con la soppressione del contingentamento decisa nel quadro della PA 2007, a partire dal 2009 si risparmieranno da due a tre posti. La conversione in pagamenti diretti dei fondi destinati attualmente al sostegno del prezzo del latte comporterà il risparmio di un altro posto di lavoro. Economia zoo- Con la soppressione dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamen- tecnica to e da reddito nonché dei contributi per la valorizzazione della lana di pecora a partire dal 2010 si risparmieranno 0,2 posti. Campicoltura Gli adeguamenti che si intende apportare all’organizzazione del mercato e alla procedura di attribuzione del contingente doganale parziale di patate permettono di risparmiare circa 0,5 posti. Frutticoltura e or- La soppressione dei contributi all’esportazione per i succhi di frutta concentrati e i ticoltura prodotti a base di ciliegia e le semplificazioni in materia di importazioni permetto- no di risparmiare 1,5 posti. Pagamenti diretti I vari adeguamenti concernenti gli importi dei pagamenti diretti non hanno alcuna ripercussione sull’effettivo del personale. Il maggior coordinamento dei controlli e gli adeguamenti previsti nell’ambito della raccolta e dell’amministrazione dei dati comportano adeguamenti a livello federale. Per questo lavoro sarà necessario un ulteriore posto temporaneo. Per amministrare il programma per lo sfruttamento sostenibile delle risorse sono necessari 0,5 posti. Misure sociali Gli adeguamenti puntuali delle misure di promozione comporteranno un ulteriore collaterali e mi- carico amministrativo e controlli supplementari. Questi compiti potranno essere glioramenti strut- svolti comunque senza l’assunzione di nuovo personale. turali Ricerca e consu- Per coordinare e amministrare il sostegno destinato a finanziare l’assistenza tec- lenza nica a iniziative di progetto sono necessari 0,2 posti.
A livello federale si risparmieranno complessivamente 5,5 posti. Per l’esecuzione delle nuove misure saranno invece necessari 1,5 nuovi impieghi. Per l’UFAG ne ri- sulta un saldo di 4 posti, che saranno soppressi nell’ambito del piano di rinuncia a determinati compiti (PRC).
310
Confederazione
8.1.2 Finanze
Disposizioni e- Per il maggior coordinamento della promozione delle vendite, il sostegno dei pro- conomiche gene- getti regionali e le altre misure proposte non sono necessari mezzi finanziari sup- rali plementari. Economia lattiera Grazie alla riduzione del sostegno del prezzo del latte il fabbisogno nel settore dell’economia lattiera diminuirà di circa 270 milioni di franchi133. La vendita all’asta del contingente doganale parziale di burro dovrebbe procurare entrate tra i 2 e i 4 milioni di franchi a partire dal 2009. Le spese (3,2 mio. di franchi) per i mandati di prestazione nel settore del contin- gentamento lattiero potranno essere ridotte solo in parte. In futuro la raccolta del latte fornito dai produttori sarà infatti affidata a un servizio centrale, che dovrà es- sere debitamente rimunerato. Economia zoo- I mezzi per i provvedimenti intesi a sgravare il mercato del bestiame da macello, tecnica della carne e delle uova saranno ridotti di 3 milioni di franchi. La soppressione dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito e dei con- tributi per la valorizzazione della lana di pecora comporteranno una riduzione di 6,8 milioni di franchi. Campicoltura Gli adeguamenti previsti nel settore della campicoltura comporteranno una ridu- zione di 49 milioni di franchi delle spese per il sostegno del mercato. Dato che in futuro i fondi destinati a tale sostegno saranno assegnati sotto forma di un contri- buto di coltivazione e che è impossibile prevedere esattamente lo sviluppo delle superfici coltivate, è difficile quantificare questo dato. A seguito della riduzione del dazio sui foraggi e sui cereali panificabili, le entrate doganali diminuiranno di 46 milioni di franchi. La vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate dovrebbe procura- re entrate per 2 milioni di franchi a partire dal 2009. Frutticoltura e or- La soppressione dei contributi all’esportazione per i prodotti di frutta comporterà ticoltura una riduzione del fabbisogno di 5,8 milioni di franchi. Gli adeguamenti riguardanti l’attribuzione dei contingenti doganali per legumi congelati e fiori recisi comporteranno entrate per 3 rispettivamente 1,5 milioni di franchi. Economia vitivi- La Confederazione parteciperà con 0,9 milioni di franchi supplementari alle spese nicola derivanti dal raggruppamento del controllo della vendemmia e del controllo del commercio dei vini. Sarà in tal modo garantita un’equa ripartizione dei costi fra i contribuenti e la Confederazione. Pagamenti diretti I fondi necessari ai pagamenti diretti aumenteranno a seguito della modifica del contributo UBGFG, dell’aumento del contributo supplementare per le superfici coltivate aperte, dell’introduzione del programma destinato a promuovere lo sfrut- tamento sostenibile delle risorse naturali e di una probabile accresciuta parteci- pazione ai programmi ecologici. Questo fabbisogno supplementare di 330 milioni di franchi sarà finanziato da un lato con la conversione dei fondi utilizzati finora per il sostegno del mercato, dall’altro con la riduzione, nel budget dei pagamenti diretti, dei contributi generali di superficie. Misure sociali A condizione che gli interessi sul capitale restino stabili, i mezzi disponibili del collaterali “fonds de roulement” basteranno a finanziare la misura destinata ad agevolare la cessazione dell’attività agricola, prevista nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale.
133 Per rappresentare le ripercussioni finanziarie, i fondi stanziati nel piano finanziario per il 2007 sono equipara- ti al corso successivo all’applicazione della PA 2011.
311
Ripercussioni
Miglioramenti Il fabbisogno annuo supplementare di circa 2 milioni di franchi destinato allo svi- strutturali luppo della promozione delle colture speciali si otterrà con un trasferimento dei fondi attualmente destinati al sostegno del mercato frutticolo. È difficile calcolare i mezzi necessari per i progetti di sviluppo regionale e per la produzione comune di energia a partire dalla biomassa: per preparare tali progetti ci vuole infatti del tempo. Rispetto al periodo corrente, il limite di spesa per il 2008-2011 prevede minori mezzi a disposizione. La soluzione consiste in primo luogo a ridurre pro- gressivamente i nuovi mezzi finanziari versati nel “fonds de roulement” per la concessione di crediti d’investimento, che compenseranno però solo il rincaro. Considerati i limitati mezzi a disposizione (fonds de roulement e contributi per miglioramenti strutturali), i Cantoni saranno costretti a definire ancor meglio le priorità dei progetti nell’ambito dei contingenti assegnati. Ricerca e consu- L’importo massimo di 1 milione di franchi necessario per sostenere l’assistenza lenza tecnica a iniziative di progetti regionali sarà stanziato all’interno dell’involucro fi- nanziario dell’agricoltura. Assegni familiari L’aumento degli assegni per figli e la soppressione del limite di reddito che dà di- ritto agli assegni famigliari comportano spese supplementari per 20 milioni di franchi.
In confronto alle spese decise per il periodo 2004-2007, il limite di spesa per il 2008- 2011 fa segnare una riduzione di 1135 milioni di franchi per quanto riguarda il so- stegno al mercato e una riduzione di 82 milioni per quanto attiene il miglioramento delle condizioni di base. L’importo risultante permetterà di finanziare da un lato gli adeguamenti previsti nel settore dei pagamenti diretti (+1190 mio. fr.), dall’altro gli assegni familiari (80 milioni di franchi; cfr. n. 1.6 e n. 4). Le modifiche nel regime d’importazione comporteranno una diminuzione complessiva delle entrate per circa
37 milioni di franchi.
8.1.3 Informatica
Economia lattiera La raccolta centralizzata dei dati sul latte commercializzato dai produttori sarà in- trodotta il 1° maggio 2006. Con la soppressione degli aiuti sarà necessario modi- ficare il sistema informatico della TSM. Il contingente doganale parziale di burro potrà essere messo all’asta con il siste- ma istituito per il contingente doganale di carne. Campicoltura Il contingente doganale parziale di patate potrà essere messo all’asta con il si- stema attuale. Pagamenti diretti La raccolta e l’amministrazione semplificate dei dati e la creazione di un portale internet centralizzato preposto a tale scopo comportano una modifica completa (estensione) dell’attuale sistema informatico (AGIS). Misure sociali Le necessarie modifiche all’attuale sistema informatico (MAPIS) potranno essere collaterali e mi- eseguite perlopiù nel quadro della gestione ordinaria. glioramenti strut- turali Legge sulle epi- I crediti necessari per lo sviluppo e la gestione del sistema di raccolta ed elabo- zoozie razione dei dati KODAVET sono già stanziati, in quanto KODAVET viene già utilizzato nella fase pilota da Confederazione e Cantoni.
L’estensione del sistema informatico AGIS permetterà di creare un unico registro delle aziende. Ne risulterà semplificato lo scambio di dati tra i vari uffici federali e tra Confederazione e Cantoni e sarà possibile coordinare meglio i controlli sulle azien- de. Una volta che saranno adeguati i sistemi informatici sarà possibile sfruttare an- che altre sinergie.
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Cantoni
8.2 Cantoni
Disposizioni e- L’esecuzione delle nuove disposizioni per la designazione dei prodotti di monta- conomiche gene- gna e dei "produits fermiers" incombe agli organi cantonali preposti alla protezio- rali ne dalle frodi nel settore delle derrate alimentari, come già avviene per le altre di- sposizioni in materia del diritto agricolo. Economia vitivi- Il raggruppamento del controllo della vendemmia e del controllo del commercio nicola dei vini sgraverà notevolmente i Cantoni sul piano amministrativo . Pagamenti diretti Gli oneri esecutivi dei Cantoni diminuiranno notevolmente grazie alle semplifica- zioni introdotte nella prova del rispetto delle esigenze ecologiche, al miglior coor- dinamento dei controlli, all’armonizzazione della procedura penale e alla semplifi- cazione della raccolta e della gestione dei dati . Misure sociali I Cantoni dovranno far fronte agli adeguamenti puntuali degli strumenti di promo- collaterali e mi- zione avvalendosi delle risorse di cui dispongono attualmente. glioramenti strut- turali Diritto fondiario e Gli adeguamenti nel diritto fondiario e nel diritto in materia di locazione compor- in materia di lo- tano una riduzione degli oneri esecutivi. Viene abolita la possibilità di ricorrere cazione contro affitti troppo elevati dei fondi e contro l’affitto complementare al di fuori del raggio d’esercizio localmente abituale. L’autorità competente può quindi venir re- vocata e non dovranno più essere trattati ricorsi. Una riduzione del carico ammi- nistrativo si avrà pure con la soppressione dell’autorizzazione per un affitto ab- breviato nella zona edificabile, con il limite di anticipo e la sorveglianza del prezzo di acquisto di aziende e fondi agricoli. Assegni familiari L’aumento degli assegni per figli e la soppressione del limite di reddito che dà di- ritto agli assegni famigliari comportano costi supplementari per un ammontare di
10 milioni di franchi.
Legge sulle der- Le nuove disposizioni contenute nella legge sulle derrate alimentari comporte- rate alimentari ranno per i Cantoni un certo aumento del lavoro amministrativo, legato ai nuovi controlli sistematici e ai controlli per l’autorizzazione di aziende, nel caso di ma- celli e aziende di macellazione questo lavoro supplementare può essere neutra- lizzato da emolumenti che coprono i relativi costi (art. 45 cpv. 2 lett. abis ed e). Negli altri settori le maggiori spese a carico dei Cantoni saranno rimunerate nel quadro della prequazione degli oneri tra Confederazione e Cantoni.
8.3 Valutazione dell’impatto del disciplinamento
8.3.1 Necessità e possibilità di un intervento dello Stato
La necessità di un intervento statale nel settore della politica agricola è stata am- piamente discussa al numero 1.1.2.1, in relazione al mandato costituzionale. Per ciascun settore di misure vengono qui esposti i motivi per cui l’attuale strumentario viene modificato e l’importanza delle misure che vengono invece mantenute.
313
Ripercussioni
Disposizioni e- Con il maggior coordinamento della promozione delle vendite si intende aumen- conomiche gene- tare l’efficacia di questo strumento. La difesa delle DOP-IGP a livello internazio- rali nale s’iscrive nel programma della Confederazione di promozione delle denomi- nazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere (TRIPS, OMC). I nuovi segni ufficiali di qualità hanno lo scopo di proteggere i produttori dalla concorren- za sleale e i consumatori dalla frode. Se non si prendessero misure in ques’ambito, l’agricoltura svizzera verrebbe a trovarsi in una situazione concorrenziale sfavorevole, dato che gli Stati agricoli nostri concorrenti, in particolare quelli dell’UE, dispongono di strumenti equivalen- ti. D’altronde, i produttori sono raramente in posizione di forza per quanto riguar- da le procedure private di differenziazione, le quali non fanno che riprodurre strut- ture di mercati squilibrati a vantaggio dei distributori e, in misura minima, dei tra- sformatori. Economia lattiera Parallelamente alla soppressione del contingentamento lattiero si ridurrà note- volmente il sostegno del prezzo. Verrà quindi concesso un contributo, affinché il latte sia immesso nei canali che generano un forte valore aggiunto. Nel contem- po migliorerà la competitività del settore. Per fare in modo che la protezione alla frontiera della cosiddetta “linea gialla” (formaggio) sia uguale a quella della “linea bianca” è tuttavia necessario che il supplemento per la caseazione continui ad essere assegnato in forma più ridotta. Economia zoo- La soppressione dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e tecnica da reddito e dei contributi per la valorizzazione della lana di pecora migliorerà ul- teriormente l’orientamento della produzione e renderà più razionale l’esecuzione delle misure di sostegno del mercato. Misure intese a sgravare il mercato della carne e delle uova rimangono necessa- rie per stabilizzare i prezzi in caso di fluttuazione temporanea della domanda e dell’offerta. Dato che i mezzi a disposizione sono limitati, le misure riguardano so- lo piccole quantità e sono adottate su brevi periodi. Non ne possono dunque de- rivare eccedenze strutturali. Campicoltura Il prezzo dei cereali, elevato in rapporto alla media internazionale, nuoce alla competitività della produzione di carne. È possibile abbassare il costo dei foraggi riducendo i prezzi soglia dei cereali da foraggio. In tal modo sarebbe possibile ri- durre il sostegno del mercato per le altre colture campicole. Un moderato intervento statale a favore delle colture campicole sensibili presenta vari vantaggi: mantenimento di posti di lavoro nella regione rurale, preservazione di un paesaggio rurale variato e garanzia di un avvicendamento delle colture ap- propriato dal punto di vista della biologia del suolo ai sensi di una produzione in- tegrata. Frutticoltura e or- Dato che all’estero il concentrato di succo di frutta può essere venduto general- ticoltura mente a un prezzo inferiore al prezzo di costo delle materie prime, si prevede di abolire i contributi all’esportazione del concentrato di frutta e del concentrato di succo frutta. Per agevolare gli adeguamenti alle esigenze del mercato saranno versati contri- buti di riconversione ancora fino al 2011. Economia vitivi- La nuova proposta di suddividere i vini in tre categorie, ossia vini DOC, vini tipici nicola e vini da tavola, e il raggruppamento dei controlli giovano ai produttori (libertà di scelta, minori controlli) ma anche ai consumatori (migliore leggibilità delle etichet- te, chiarezza a livello di offerta). L’intervento della Confederazione nella classifi- cazione dei vini è fondato anche sul piano del diritto internazionale pubblico (ac- cordo agricolo con l’UE). Per agevolare gli adeguamenti alle esigenze del mercato saranno versati contri- buti di riconversione fino al 2011.
314
Valutazione dell’impatto del disciplinamento
Pagamenti diretti Gli adeguamenti riguardanti i pagamenti diretti sono necessari affinché l’agricoltura continui a fornire prestazioni d’interesse generale. La promozione dello sfruttamento sostenibile delle risorse permetterà di migliorare ulteriormente l’efficienza delle risorse. Il potenziale a disposizione per semplificare e razionaliz- zare l’esecuzione deve quindi essere utilizzato a questo scopo. Concedendo pagamenti diretti la Confederazione completa il reddito contadino al fine di rimunerare in modo equo le prestazioni fornite dagli agricoltori nell’interesse generale e promuove forme di produzione rispettose dell’ambiente e degli animali. Queste prestazioni sono d’interesse pubblico, dato che per esse non vi è un mercato e che non è possibile offrirle in quantità sufficiente senza l’intervento statale. Misure sociali Per agevolare gli adeguamenti strutturali e per attenuarne le conseguenze sul collaterali piano sociale deve essere possibile convertire gli aiuti agli investimenti in mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale. Gli aiuti per la conduzione aziendale e gli aiuti per la riqualificazione servono en- trambi per rendere lo sviluppo del settore agricolo sopportabile sul piano sociale. Miglioramenti Con gli adeguamenti puntuali è possibile rafforzare gli incentivi nel settore rurale strutturali ed ampliare il margine di manovra per un’agricoltura di tipo imprenditoriale. Con i miglioramenti strutturali, a livello generale e di singola azienda, diminuiran- no i costi di produzione e migliorerà la competitività delle aziende agricole. L’agricoltura, per adempiere al suo mandato costituzionale, deve dotarsi di infra- strutture adeguate e moderne. Ricerca e consu- L’accompagnamento dei progetti nella fase di studio preliminare ha lo scopo di lenza aumentare le probabilità di riuscita dei progetti. Diritto fondiario e L’aumento del limite aziendale riduce il numero di aziende che possono essere in materia di lo- riprese al valore di reddito nell’ambito della famiglia, promuovendo in tal modo cazione l’evoluzione strutturale nell’agricoltura. Questo sviluppo è favorito anche dalla soppressione del limite dei prezzi e delle prescrizioni sugli affitti per fondi. Questi adeguamenti, unitamente all’abolizione del limite di anticipo, responsabilizzeran- no maggiormente i singoli attori. Le misure rimanenti assicurano le basi del diritto fondiario rurale: la possibilità di ritirare un’azienda al valore di reddito nell’ambito della famiglia e l’esigenza che l’acquirente di un fondo o di un’azienda agricola sia un coltivatore diretto. Anche nella legge federale sull’affitto agricolo si mantengono solo le disposizioni neces- sarie al funzionamento del contratto di affitto e gli elementi centrali della protezio- ne degli affittuari, in particolare la durata minima dei contratti e la loro proroga, nonché la limitazione degli interessi per l’intera azienda.
8.3.2 Ripercussioni sui singoli gruppi sociali
Qui di seguito si illustrano le ripercussioni delle misure previste sui vari gruppi socia- li (agricoltori, livelli che precedono e seguono l’agricoltura, consumatori e contri- buenti).
8.3.2.1 Ripercussioni sull’agricoltura
L’Agroscope FAT di Tänikon e l’Istituto di economia agraria del PF di Zurigo (IEA) stanno effettuando dei calcoli per valutare le ripercussioni sull’agricoltura. I risultati intermedi sono confluiti nella valutazione delle ripercussioni della PA 2011 sull’agricoltura (cfr. n. 1.7).
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Ripercussioni
Disposizioni e- Un maggior coordinamento della promozione delle vendite migliorerà la sua effi- conomiche gene- cacia e l’efficienza dei fondi propri investiti dagli agricoltori, tenuto conto del prin- rali cipio di cofinanziamento. I nuovi segni ufficiali di qualità offrono un quadro struttu- rato per la differenziazione dei prodotti. I produttori vi sono maggiormente coin- volti che non nei marchi di distributori che perlopiù non hanno alcun aggancio con la definizione del prodotto. Economia lattiera La soppressione del contingentamento lattiero nel 2009 non comporterà un au- mento incontrollato delle quantità. La riduzione del sostegno del mercato e la sua incidenza sui prezzi ridurranno gli incentivi alla produzione. Venendo a mancare i sussidi per l’utilizzo industriale di burro non si può escludere che la produzione si orienti verso i grassi vegetali. La riduzione del sostegno del prezzo del latte e la soppressione del contingenta- mento comporteranno una riduzione del prezzo del latte di latteria di circa 50 centesimi al chilo. I produttori perderanno così una parte importante di guadagno. Queste perdite saranno in gran parte compensate dalla conversione dei mezzi di sostegno in un contributo UBGFG per vacche da latte. Economia zoo- Dato che i contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito tecnica saranno soppressi solo dal 2010, i produttori disporranno di tempo sufficiente per rafforzare la loro strategia qualitativa . Quali misure collaterali, la Confederazione continuerà a sostenere i principali sforzi operati nel settore dell’allevamento da organizzazioni o allevatori. È improbabile che la soppressione dei contributi in- fluisca sui prezzi del bestiame da allevamento e da reddito. Anche la soppressio- ne dei contributi per la valorizzazione della lana avrà scarse ripercussioni sull’allevamento di pecore. Campicoltura Malgrado le previste riduzioni di reddito, la superficie campicola aperta non do- vrebbe diminuire, anche se è possibile che colture tendenzialmente eccedentarie (cereali panificabili, patate) o che necessitano di un elevato sostegno (mais da seme, soia) siano rimpiazzate da cereali da foraggio. A causa della diminuzione dei prezzi soglia e della riduzione del sostegno del mercato, diminuiranno tutti i ricavi. Con l’aumento dei contributi supplementari per le superfici campicole aperte sarà possibile contenere in parte questa dimi- nuzione. Frutticoltura e or- Con la soppressione dei contributi all’esportazione, le vendite di frutta si stabiliz- ticoltura zeranno a un livello di quantità per cui esiste una trasformazione in prodotti con un valore aggiunto. Nel caso della produzione di frutta per sidro, il ritmo attuale della riduzione si intensificherà. La riduzione delle superfici coltivabili e dei frutteti ad alto fusto toccherà in primo luogo le regioni discoste dalle fabbriche di sidro e le piante ad alto fusto che non rispondono alle esigenze minime previste nell’ordinanza sulla qualità ecologica. Economia vitivi- Le nuove categorie di vino permettono una maggior libertà di scelta nella produ- nicola zione. Il produttore, dopo aver consultato i clienti, ha la possibilità di produrre in modo più adeguato al mercato. Si eviteranno in tal modo i declassamenti e le perdite che ne derivano al produttore. Pagamenti diretti La riduzione dei ricavi causata dalla diminuzione del sostegno del mercato verrà in parte compensata con la conversione dei mezzi finanziari nei pagamenti diretti. Grazie all’aumento del contributo supplementare per le superfici campicole, l’interesse per lo sfruttamento di queste colture non diminuirà eccessivamente ri- spetto a quello per le superfici erbose. Il rapporto tra superfici erbose e superfici campicole aperte non muterà. Con la conversione dei fondi, e in particolare con l’aumento dei contributi per la detenzione di animali, il sostegno alla regione di montagna andrà un poco a de- trimento di quello accordato alle valli. Anche gli agricoltori della regione di monta- gna saranno comunque indotti ad adeguare le strutture. Le semplificazioni previste per la prova del rispetto delle esigenze ecologiche comportano risparmi notevoli ai gestori, senza che diminuisca peraltro il livello ecologico. Anche il coordinamento dei controlli e la semplificazione della raccolta e del controllo dei dati comporteranno una riduzione dei loro oneri amministrativi.
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Valutazione dell’impatto del disciplinamento
Misure sociali La puntuale estensione di queste misure offre buone prospettive a quei contadini collaterali che intendono abbandonare l’attività agricola. Miglioramenti Differenziando i criteri d’entrata nel merito per ogni singola azienda aumenta strutturali l’efficienza, influendo positivamente sulla loro competitività. Gli adeguamenti pre- visti nel settore delle colture speciali permetteranno ai produttori di frutta e verdu- ra di combattere ad armi pari con i concorrenti dell’UE. I progetti di sviluppo re- gionale e la produzione comune di energia a partire dalla biomassa aumentano le possibilità dell’agricoltura di creare valore aggiunto. Ricerca e consu- Con l’assistenza tecnica vi sono maggiori possibilità che iniziative promosse dai lenza gruppi d’interesse coinvolti aumentino il valore aggiunto o la qualità di vita in una regione. Diritto fondiario e In base ai dati dell’AGIS si stima che delle 56’600 aziende che ricevono paga- in materia di lo- menti diretti, 44 160 raggiungono il limite fissato nell’articolo 7 LDFR. Nel caso si cazione aumentasse a 1,25 il valore dell’unità standard di manodopera (USM), tale nume- ro scenderebbe a circa 31 850 aziende. Per le altre 12 310 aziende che non rien- treranno nei limiti, ciò significa che i potenziali successori, in base al diritto pub- blico, non avranno più alcun diritto di riprendere l’azienda al valore di reddito. Questi effetti si ripercuoteranno sull’arco di una generazione, cioè per 20-30 anni. Tuttavia, anche nel caso in cui il limite non dovesse cambiare, parte di queste a- ziende non potranno comunque continuare la loro attività. In generale si assisterà a una maggior mobilità del suolo, fattore che incentiverà la riconversione delle strutture agricole, mentre per le aziende che continueranno l’attività vi saranno migliori possibilità di ridurre i costi di produzione. Assegni familiari Con la soppressione del limite di reddito anche le famiglie contadine avranno di- ritto agli assegni. In tal modo saranno migliorate le prestazioni sia per i contadini indipendenti sia per i lavoratori agricoli. Ne risulterà una miglior compensazione dei costi per i figli della popolazione che vive nelle aree rurali. Legge sulle der- L’equivalenza delle legislazioni svizzera e comunitaria nel settore delle derrate a- rate alimentari limentari d’origine animale darà verosimilmente un impulso all’economia. La sop- pressione dei controlli alla frontiera comporterà una diminuzione dei costi e del lavoro amministrativo. Il nuovo apparato giuridico migliorerà la competitività delle derrate alimentari destinate alle esportazioni; esso contribuirà anche ad abbassa- re il prezzo delle importazioni. Ciò aumenterà la pressione della concorrenza sul mercato svizzero, ma dovrebbe anche comportare un calo dei prezzi e quindi an- che un aumento della richiesta di derrate alimentari di origine animale. Riduzione dei In base a confronti di prezzi tra la Svizzera e l’UE, le differenze di costo concer- costi nenti i consumi intermedi e gli ammortamenti ammontano a un po’ meno di 1 mi- liardo di franchi. Con la soppressione di alcune prescrizioni questa differenza si ridurrà al massimo del 10 per cento. Considerate la trasparenza e la sensibilizza- zione risultante dagli studi riguardanti le differenze di prezzo e di costo, unitamente a possibili interventi della Commissione della concorrenza e del Sorvegliante dei prezzi, l’effetto di riduzione dei prezzi dovrebbe aggirarsi nell’ordine di 150-200 milioni di franchi.
317
Ripercussioni
8.3.2.2 Ripercussioni sui livelli che precedono e seguono l’agricoltura
Disposizioni e- La difesa delle DOP-IGP a livello internazionale favorisce i numerosi attori eco- conomiche gene- nomici non agricoli, quali i casari e gli affinatori. Alle aziende di trasformazione e rali di commercio si prospettano pure buone possibilità nella differenziazione dei pro- dotti di qualità, dato che sono un elemento essenziale delle filiere di messa sul mercato. Il sostegno ai progetti regionali deve tener conto di una possibile con- correnza con altre aziende attive nello stesso settore ma che non ricevono aiuti dalla Confederazione. Economia lattiera La rinuncia a sussidiare la fabbricazione dei prodotti della cosiddetta “linea bian- ca” comporterà un aumento della concorrenza tra i trasformatori del latte. La tra- sformazione del latte in burro e in latte scremato in polvere, che beneficiava fino- ra di sussidi statali e di contributi alla produzione, diventerà meno interessante. La produzione di formaggio continuerà ad essere sostenuta mantenendo un sup- plemento, seppur ridotto, per la caseificazione: per questa ragione la trasforma- zione tenderà a spostarsi verso il formaggio. La portata di questo cambiamento dipenderà tuttavia dalla capacità delle aziende di mantenere le loro quote di mer- cato interno e di sfruttare le opportunità di esportazione offerte dalla liberalizza- zione del mercato caseario prevista dal 2007. La vendita all’asta del contingente d’importazione di burro renderà più trasparen- te il mercato e incentiverà la concorrenza fra gli importatori. Campicoltura La riduzione della protezione alla frontiera per i cereali panificabili e da foraggio e la vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate incentiverà la con- correnza nei settori che seguono, ossia la trasformazione e il commercio. Frutticoltura e or- La soppressione dei contributi all’esportazione dei prodotti di frutta ridurrà le ticoltura quantità trasformate. Dato che le economie di scala svolgono un ruolo preponde- rante nell’efficacia economica della trasformazione di frutta per sidro, avverranno fusioni, collaborazioni e altre specializzazioni d’imprese. Il numero delle aziende attive nella trasformazione di frutta per sidro diminuirà. La rinuncia a sussidiare la produzione di prodotti svizzeri a vantaggio della vendi- ta all’asta quale criterio per l’attribuzione di contingenti doganali rafforzerà le condizioni di concorrenzialità nei settori dei legumi trasformati e dei fiori recisi. Le aziende interessate dovranno ricorrere a tutte le loro capacità di adattamento per non cedere quote di mercato. Miglioramenti Gli aiuti agli investimenti si ripercuotono indirettamente (in ragione della miglior strutturali situazione economica delle famiglie contadine) e direttamente (attraverso l’acquisizione di beni d’investimento o attraverso costruzioni) sui livelli che prece- dono e seguono l’agricoltura, specialmente sull’artigianato nelle aree rurali e in particolare nelle regioni di montagna. La riduzione dei mezzi finanziari attenuerà tuttavia questi effetti. Legge sulle der- Le modifiche proposte completano il dispositivo giuridico sulle questioni igieniche rate alimentari nel settore delle derrate alimentari, pacchetto già approvato dal Consiglio federa- le. Complessivamente sono da attendersi ripercussioni positive sull’economia nazionale. Il riconoscimento da parte dell’UE dell’equivalenza delle prescrizioni svizzere in materia di derrate alimentari di origine animale apre ai produttori elve- tici un mercato potenziale di circa 455 milioni di consumatori. Le aziende innova- tive, che già oggi applicano l’autocontrollo e la cui produzione è conforme alle di- sposizioni della vigente legislazione sulle derrate alimentari, hanno buone pro- spettive per quel che riguarda lo sviluppo delle loro attività.
8.3.2.3 Ripercussioni sui consumatori
Complessivamente, le riforme adottate dalla PA tra il 2001 e il 2009 sgraveranno i consumatori di circa 860 milioni di franchi all’anno, a condizione che il calo dei prez- zi si ripercuota sui prezzi al consumo (cfr. n. 1.7.4).
318
Valutazione dell’impatto del disciplinamento
Disposizioni e- La difesa delle DOP-IGP a livello internazionale (OMC) s’iscrive in un più ampio conomiche gene- contesto di protezione dei consumatori dalle imitazioni. Con l’introduzione dei rali nuovi segni ufficiali di qualità si vuole rispondere meglio alle attese dei consuma- tori in materia di qualità. I consumatori beneficiano di un quadro ristretto definito dalla Confederazione e di misure di controllo della conformità del prodotto. Economia lattiera I latticini che non beneficiavano finora di alcun sussidio (latte per il consumo, latte pastorizzato, latte uperizzato, joghurt, prodotti da dessert e panna) dovranno di- ventare meno cari, poiché la riduzione del prezzo del latte farà diminuire il costo della materia prima. Per contro, il prezzo dei latticini che beneficiavano di sussidi (formaggio, burro, latte in polvere e latte magro in polvere) scenderà solo a con- dizione che la riduzione del prezzo del latte e le razionalizzazioni permettano di conseguire risparmi maggiori alle minori entrate derivanti dalla soppressione de- gli aiuti. La concorrenza ai livelli della trasformazione e del commercio al dettaglio deter- minerà il modo in cui i consumatori approfitteranno di queste nuove condizioni. La vendita all’asta del contingente d’importazione di burro non dovrebbe influire sul suo prezzo al consumo. Campicoltura La diminuzione dei prezzi alla produzione e la maggior concorrenza lungo tutta la catena produttiva dovrebbero comportare una diminuzione dei prezzi al consu- mo. Economia vitivi- La nuova segmentazione dell’offerta e una miglior leggibilità delle etichette sem- nicola plificheranno il sistema. Il consumatore potrà distinguere i vini delle varie catego- rie, trovandosi quindi maggiormente a suo agio nel mercato vinicolo. Legge sulle der- Per i consumatori la presente revisione comporta miglioramenti in materia di sicu- rate alimentari rezza delle derrate alimentari. Una volta soppresse le formalità doganali, grazie alle importazioni disporranno di una più ampia scelta di prodotti. La soppressione dei controlli alla frontiera nel settore delle derrate alimentari di origine animale po- trebbe pure comportare un calo dei prezzi, considerata la maggior concorrenza sul mercato svizzero.
8.3.2.4 Ripercussioni sui contribuenti
Le ripercussioni sui contribuenti sono spiegate nel dettaglio ai numeri 8.1 e 8.2.
8.3.3 Ripercussioni per l’economia nel suo insieme
Analogamente alle ripercussioni sui singoli gruppi sociali, si illustrano qui di seguito gli effetti della PA 2011 su cinque importanti aspetti economici.
8.3.3.1 Ripercussioni sulla concorrenza
Questo paragrafo mostra in che modo le nuove condizioni-quadro incentivano la concorrenza. Le ripercussioni sulla competitività sono illustrate al n. 8.4.2 (indicatore Competitività).
Economia lattiera Con la forte riduzione del sostegno del prezzo del latte e la vendita all’asta del contingente d’importazione di burro la concorrenza si accentuerà soprattutto sui primi livelli della trasformazione. Campicoltura La riduzione della protezione alla frontiera per i cereali panificabili e da foraggio e la vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate comporteranno un aumento della concorrenza nei livelli che seguono.
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Ripercussioni
Frutticoltura e or- In assenza di sussidi all’esportazione, il successo commerciale delle aziende di ticoltura produzione e di trasformazione si fonderà essenzialmente sulla loro capacità di sviluppare prodotti con valore aggiunto. La vendita all’asta del contingente tariffa- rio di legumi congelati e gli aumenti del contingente di fiori recisi introducono norme trasparenti che permettono di rafforzare le condizioni di concorrenzialità. Economia vitivi- La nuova segmentazione permette un miglior adeguamento dell’offerta alle esi- nicola genze del mercato. La classificazione più trasparente dei vini per i consumatori e per tutti i livelli commerciali stimola una concorrenza leale.
8.3.3.2 Ripercussioni sull’innovazione
Disposizioni e- In un contesto di liberalizzazione dei mercati agricoli, le misure proposte rafforza- conomiche gene- no la dinamica degli attori del mercato. Queste misure stimolano l’innovazione rali nell’agricoltura e nei livelli che seguono. Economia lattie- La riduzione del sostegno del mercato darà impulsi all’innovazione. La soppres- ra, economia zo- sione del sostegno alle modalità di valorizzazione di prodotti con scarso valore otecnica, campi- aggiunto incoraggerà lo sviluppo di nuovi prodotti e l’apertura di nuovi canali di coltura smercio. Inoltre, la pressione sui prezzi stimolerà la ricerca di soluzioni che per- mettano di abbassare i costi di produzione. Economia vitivi- Il fatto che i vini da tavola e i vini tipici non siano più automaticamente vini di pri- nicola ma categoria, declassati, incentiverà l’innovazione nei segmenti di prezzo inferio- ri. Pagamenti diretti I programmi per lo sfruttamento sostenibile delle risorse stimoleranno l’innovazione nel settore dell’ecologia. Miglioramenti Il sostegno a progetti di sviluppo regionale e la concessione di aiuti per la produ- strutturali zione generale di energia a partire dalla biomassa stimoleranno l’innovazione nelle zone rurali. Ricerca e consu- L’approccio regionale, richiesto in relazione al finanziamento di un’assistenza lenza tecnica, sfrutta gli elementi innovativi dei vari gruppi d’interesse.
8.3.3.3 Ripercussioni sull’occupazione
Un’evoluzione strutturale annua del 2,5 per cento comporterà una riduzione del nu- mero delle aziende agricole e quindi un calo degli impieghi. Qui di seguito vengono illustrate per ogni settore le ripercussioni che gli adeguamenti avranno sull’occupazione.
Disposizioni e- Il sostegno ai progetti regionali favorisce l’impiego nelle zone rurali. L’effetto è lo conomiche gene- stesso per il segno di qualità «prodotto di montagna», con il quale ci si propone di rali valorizzare regioni sfavorite sul piano agronomico (zone di montagna). La difesa internazionale delle DOP-IGP sosterrà perlopiù prodotti dell’artigianato e ricchi di manodopera, in particolare la produzione lattiera e i caseifici artigianali. Economia lattiera L’accentuata concorrenza nell’ambito della trasformazione spingerà a una mag- giore razionalizzazione. Nel settore della trasformazione del latte è prevedibile quindi una diminuzione d’impieghi. Campicoltura La tendenza ad ampliare le strutture di produzione e di trasformazione porterà a una diminuzione di posti di lavoro nei settori dei cereali panificabili e dei foraggi. Frutticoltura e or- Tenuto conto dell’accelerazione della riduzione del potenziale di produzione di ticoltura frutta per sidro e delle ristrutturazioni che ne deriveranno ai livelli che seguono, in questo settore è d’attendersi una diminuzione di posti di lavoro.
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Valutazione dell’impatto del disciplinamento
Misure sociali La possibilità di convertire gli aiuti agli investimenti in mutui a titolo d’aiuto per la collaterali conduzione aziendale agevola la cessazione dell’attività agricola. Le ripercussioni sull’occupazione saranno comunque limitate, poiché nella maggior parte dei casi verrà solo posticipato il momento della cessazione dell’attività. Miglioramenti La riduzione dei mezzi finanziari tenderà a ridurre gli effetti positivi strutturali sull’occupazione, in particolare nelle aziende delle regioni rurali.
8.3.3.4 Ripercussioni sulla regione rurale
La regione rurale è toccata direttamente dalla diminuzione del reddito delle aziende agricole, stimata attorno ai 520 milioni di franchi (cfr. n. 1.8), e dal calo della do- manda di mezzi di produzione. Le varie misure destinate a rafforzare l’aiuto all’autoaiuto a livello regionale offrono una certa compensazione.
Disposizioni e- Il sostegno ai progetti regionali favorisce l’iniziativa e l’impiego nelle zone rurali. Il conomiche gene- segno di qualità «prodotto di montagna» aiuta a differenziare i prodotti provenien- rali ti da regioni poco favorite sul piano agronomico. La difesa internazionale delle DOP-IGP è intesa a sostenere prodotti tipici, provenienti perlopiù da regioni di- scoste dai centri urbani (L’Etivaz, Sbrinz, Vacherin Mont-d’Or ecc.). Economia lattie- La riduzione del sostegno del mercato abbassa il valore della produzione agrico- ra, economia zo- la. Ne derivano conseguenze negative per l’occupazione all’interno e all’esterno otecnica, campi- del settore agricolo, per la creazione di valore aggiunto e per la politica degli in- coltura vestimenti nelle regioni rurali. Pagamenti diretti Al contrario del sostegno del mercato, la conversione dei fondi aumenta l’importanza dei pagamenti diretti per le regioni rurali. L’aumento dei contributi UBGFG è una misura concreta che favorisce la regione di montagna e di collina. Miglioramenti Il sostegno a progetti di sviluppo regionale (art. 93 cpv. 1 lett. c LAgr) e alla pro- strutturali duzione comune di energia a partire dalla biomassa offre nuove possibilità per creare valore aggiunto delle regioni rurali, rafforza la cooperazione tra i settori di una regione e incentiva lo scambio dei prodotti a livello regionale. Ricerca e consu- Attraverso l’istituzione di un’assistenza tecnica aumentano le possibilità che i lenza progetti destinati a migliorare la creazione di valore aggiunto e/o la qualità di vita nelle regioni rurali siano effettivamente realizzati.
8.3.3.5 Ripercussioni sull’ambiente (ecologia)
Disposizioni e- Il segno di qualità «prodotto di montagna» deve permettere di distinguere meglio conomiche gene- le produzioni delle regioni di montagna, che contribuiscono a preservare lo spa- rali zio e la diversità biologica di queste zone. Economia lattiera La conversione dei fondi destinati al sostegno del prezzo del latte in contributi UBGFG per vacche da latte attenua gli incentivi tesi ad aumentare le prestazioni nella produzione lattiera. Benché il ritmo dei progressi nell’allevamento tenda a diminuire, l’effettivo di animali continuerà a calare. La conversione del sostegno del prezzo del latte fa sì che la produzione lattiera sia in relazione più stretta con la base di foraggio greggio propria dell’azienda, generando ripercussioni positive sull’ambiente. Economia zoo- Senza contributi potrebbe essere più difficile valorizzare in modo adeguato la la- tecnica na di pecora sul piano ecologico. Campicoltura In considerazione del fatto che il margine degli utili è diminuito a causa del calo dei prezzi di produzione, vi è un minor impiego di mezzi di produzione. Dal punto di vista ecologico è auspicabile una diminuzione dell’impiego di concimi commer- ciali e di prodotti per il trattamento delle piante.
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Ripercussioni
Frutticoltura e or- A seguito dell’abolizione dei contributi all’esportazione per il concentrato di frutta ticoltura e il concentrato di succo frutta, sarà sempre redditizio coltivare alberi da frutto d’alto fusto. La preservazione di questi alberi e dei frutteti, preziosi dal punto di vista ecologico e paesaggistico, è dunque a rischio. L’aumento del contributo per gli alberi da frutto d’alto fusto, previsto nel quadro dell’ordinanza sulla qualità eco- logia, permette tuttavia di mantenere frutteti qualora lo richieda la popolazione lo- cale. Pagamenti diretti La conversione del sostegno del prezzo del latte in un contributo UBGFG e la concessione di tale contributo anche per le vacche da latte faranno in modo che la produzione lattiera dipenderà maggiormente dalla base di foraggio greggio propria dell’azienda. Malgrado la riduzione del contributo di superficie la cura del presagio rurale è garantita. Le semplificazioni previste nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate non abbassano il livello ecologico. Con il calo generale dei prezzi e l’aumento dei contributi versati per gli elementi di valo- re della compensazione ecologica aumenta lo stimolo per le superfici di compen- sazione ecologica, in particolare quelle con un’elevata qualità ecologica. Il soste- gno di programmi destinati allo sfruttamento sostenibile delle risorse permette di migliorarne l’efficienza e di ridurre i danni ecologici. Miglioramenti Il sostegno, attraverso aiuti all’investimento, di impianti a biogas comuni aumenta strutturali l’economicità della produzione di energia a partire dalla biomassa. Dato che si tratta in un’energia rinnovabile, le ripercussioni sull’ambiente sono positive. Nell’ambito dei progetti di sviluppo regionale è possibile sostenere anche misure ecologiche, come la sistemazione di muri a secco, a condizione che esse rientri- no tra gli obiettivi economici fissati (aumento del valore aggiunto nella regione).
8.3.4 Disciplinamenti alternativi
Economia lattiera Per quanto riguarda il sostegno del prezzo del latte, è stata valutata sia la possi- bilità di mantenere il livello attuale sia la possibilità di sopprimerlo del tutto. Il mantenimento dell’attuale sostegno del mercato comporterebbe per i produttori, in caso di soppressione del contingentamento lattiero, un aumento della quantità prodotta e non un aumento dei prezzi. Nel caso in cui il sostegno venisse sop- presso del tutto vi sarebbe il rischio di un calo massiccio della produzione lattiera o addirittura di un crollo della struttura. Frutticoltura, or- È stata valutata la possibilità di mantenere i contributi all’esportazione e quella di ticoltura e giardi- introdurre un contributo alla trasformazione. Se si scegliesse la prima opzione, il naggio concentrato di succo di frutta continuerebbe a essere venduto a un prezzo infe- riore al prezzo di costo delle materie prime. La conversione di questi contributi in un contributo alla trasformazione della frutta comporterebbe l’introduzione di un nuovo aiuto ai prodotti che non migliorerebbe tuttavia la competitività della pro- duzione e della trasformazione. Economia vitivi- Sono state esaminate due alternative: la prima consiste nel trasporre le disposi- nicola zioni concernenti il vino, come quelle sul “vino DOC", agli altri prodotti agricoli. Si propende tuttavia per una trasposizione a tappe. Si tratterebbe anzitutto di raffor- zare e adeguare le disposizioni sul vino. La seconda alternativa riguarda la pos- sibilità di deregolamentare tutto il mercato vinicolo. Le strutture, sorte in parte an- che quale conseguenza dell’attuale disciplinamento (catasto viticolo, limitazione quantitativa ecc.), e la nostra integrazione nel mercato vinicolo europeo (accordi bilaterali) non rendono tuttavia praticabile questa soluzione. Il nuovo disciplina- mento, in particolare l’introduzione del segmento dei vini da tavola, offre tuttavia la possibilità a tutti i produttori di fare liberamente le loro scelte, assumendosi tutti i rischi e pericoli. Pagamenti diretti Sono stati esaminati criteri di attribuzione diversi da quelli applicati attualmente per i pagamenti diretti generali. i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano sono il- lustrati al n. 2.1.1.2.2.
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Valutazione dell’impatto del disciplinamento
Misure sociali Sono stati esaminati vari tipi di indennità per cessazione dell’attività (BAE). Si è collaterali ritenuto che un’indennità del genere, motivata sul piano strutturale e accessibile a tutti i contadini, sia troppo costosa e troppo poco efficiente. Un aiuto alla cessa- zione, motivato sul piano sociale, destinato unicamente alle aziende con un bas- so reddito, non è necessario considerate le ingiustizie che potrebbero crearsi nel- la fissazione dei limiti d’entrata in materia. Miglioramenti Per quanto riguarda le misure individuali, sono stati esaminati diversi criteri di en- strutturali trata in materia per la valutazione dell’economicità. Criteri diversi dall’USM sono difficili da calcolare e troppo complicati da applicare. La soluzione più sensata e praticabile è quella di mantenere il criterio dell’USM e di differenziarne i limiti in base alla misura proposta.
8.3.5 Adeguatezza allo scopo
Disposizioni econo- Il sostegno ai progetti regionali è da ricondurre alla volontà di conseguire miche generali una maggior efficacia sia a livello economico sia nelle procedure amministra- tive. Il maggior coordinamento della promozione delle vendite va pure in questa direzione. La difesa delle DOP-IGP a livello internazionale si fonda sull’attività sviluppata dalle rappresentanze svizzere all’estero: attività che deve essere accompagnata e coordinata meglio. L’esecuzione delle nuove prescrizioni in materia di designazione è svolta dai competenti organi canto- nali nel quadro della protezione dalle frodi. Economia lattiera Con la conversione dei mezzi finanziari nei pagamenti diretti si riducono gli oneri per l’esecuzione e il controllo. La raccolta dei dati a livello di valorizza- tori del latte può essere semplificata, poiché i dati verranno impiegati solo a scopi statistici. Economia zootecnica La soppressione dei contributi per la valorizzazione della lana di pecora e dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito al- leggerisce il carico amministrativo. Campicoltura Con l’adeguamento dell’organizzazione del mercato diminuirà il numero de- gli strumenti, per cui si utilizzeranno solo quelli già collaudati. L’esecuzione si semplifica e la trasparenza aumenta. Frutticoltura, orticol- La soppressione dei contributi all’esportazione, la vendita all’asta del contin- tura e giardinaggio gente tariffario per legumi congelati e l’aumento dei contingenti per fiori reci- si, nonché le proposte concernenti la regolamentazione dell’importazione di frutta e legumi freschi permettono di semplificare l’esecuzione delle misure di sostegno. Gli oneri amministrativi degli operatori saranno pure alleggeriti. Economia vitivinicola L’esecuzione si semplifica. Il nuovo disciplinamento accorda maggiori libertà per i produttori. Le semplificazioni nel settore dei controlli (controlli unificati, controllo in base all’analisi dei rischi) comportano inoltre minori oneri lavora- tivi per i produttori e i vinificatori. Pagamenti diretti Con la conversione del sostegno del prezzo del latte in contributi UBGFG e la concessione di tali contributi anche per le vacche da latte sarà possibile sopprimere l’attuale deduzione per il latte commercializzato. Oltre all’adeguamento delle attuali due categorie di contributi ne deriverà una semplificazione nell’esecuzione. Anche il coordinamento dei controlli e le semplificazioni previste per la prova del rispetto delle esigenze ecologiche e per la raccolta e amministrazione di dati semplificano le misure, in particolare per le aziende. Misure sociali collate- Le strutture esistenti sono sufficienti per applicare le prescrizioni modificate, rali e miglioramenti sia nella Confederazione sia presso i Cantoni. strutturali Ricerca e consulenza Le richieste per il finanziamento di un’assistenza tecnica a iniziative di pro- getti sono trattate da un organismo centrale, il che permette di coordinare meglio i vari progetti. Diritto fondiario e in Gli adeguamenti nel diritto fondiario e nel diritto in materia di locazione dimi- materia di locazione nuiscono gli oneri esecutivi nei Cantoni.
323
Ripercussioni
Assegni familiari La soppressione del limite di reddito che dà diritto agli assegni familiari sem- plifica l’amministrazione di questa misura.
8.4 Valutazione della sostenibilità della PA 2011
8.4.1 Metodologia e indicatori
L’evoluzione della sostenibilità dell’agricoltura, nelle condizioni quadro definite dalla PA 2011, è valutata in base al metodo illustrato nel Rapporto sull’agricoltura 2001 dell’UFAG. Esso si accorda con altri metodi pertinenti di valutazione della sostenibi- lità: in particolare quello sviluppato dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE)134 nell’ambito dell’attuazione della “Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002” del Consiglio federale e il sistema d’indicatori MONET sullo sviluppo sosteni- bile della Svizzera135.
Gli indicatori utilizzati (Tavola) riprendono i tre temi centrali dello sviluppo sostenibi- le, ossia le risorse (naturali, umane e riprodotte), l’efficienza e l’equità. L’importanza di questi temi centrali varia in funzione della dimensione considerata (economia, e- cologia, aspetti sociali). Le risorse svolgono un ruolo fondamentale in tutte e tre le dimensioni, l’efficienza è essenziale per l’ecologia e l’economia, l’equità lo è per gli aspetti sociali.
In alcuni casi si è ritenuto opportuno adottare alcuni indicatori del metodo di valuta- zione sviluppato dall’USTE (Tavola; indicatori CIRio). Nel settore dell’ecologia sono stati adottati indicatori provvisori, non essendo ancora disponibili quelli specifici ri- guardanti la sostenibilità. Dal punto di vista geografico, la valutazione interessa tutto il territorio svizzero. Per contestualizzare meglio la valutazione delle conseguenze della PA 2011, viene presentata anche l’evoluzione registrata a partire dal 1990.
134 Consiglio federale, Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002, Misura 22; Ufficio federale dello sviluppo ter- ritoriale (USTE) , Valutazione della sostenibilità: concetto quadro e basi metodologiche, 2004 135 cfr. Mauch Consulting, INFRAS, Ernst Basler und Partner AG, Politik der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz: Standortbestimmung und Perspektiven, 2001 (su mandato di CIRio); UST/UFAFP/USTE, MONET Rapporto finale, metodi e risultati, 2003; BFS, Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz, Indikatoren und Kommentare, 2003 (anche in versione francese); Europäische Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft, Ein Konzept für Indikatoren der wirtschaftlichen und sozialen Dimension einer nachhaltigen Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums, 2001(anche nelle versioni inglese e francese).
324
Valutazione della sostenibilità della PA 2011
Tavola 57 Schema degli indicatori dell’UFAG Dimensioni Economia Ecologia Aspetti sociali
Temi
Biodiversità: superfici di com- pensazione ecologica Rinnovo del capitale Risorse Acqua: vendita di prodotti fito- Formazione sanitari Suolo (quantità) Suolo (qualità): fosforo
Produttività del lavoro Efficienza dell’azoto Efficienza (sviluppo e confronto internazionale) Efficienza energetica Reddito: confronto con il resto della po- polazione Equità Qualità della vita: con- fronto con il resto del- la popolazione
Tavola 58 Schema degli indicatori CIRio utilizzati a titolo supplementare Dimensioni Economia Ecologia Aspetti sociali
Temi Risorse Competitività - - Efficienza delle risorse Efficienza - - e verità dei costi
Indebitamento dello Equità - - Stato
Per valutare gli indicatori, l’UFAG ha ripreso i simboli utilizzati nel progetto MONET:
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Ripercussioni
Tendenza (dal 1990 e Valutazione ripercussioni della PA 2011) À in aumento + positiva (tende verso la sostenibilità) Â in diminuzione – negativa (si allontana dalla sostenibilità) ¼ nessun particolare cambiamento § neutra ~ irregolare nessuna osservazione
8.4.2 Economia
Rinnovo del capitale
L’indicatore indica il numero di anni necessari per rinnovare il capitale disponibile (cfr. n. 1.2.2.1.1) a condizione che gli investimenti fissi lordi rimangano invariati (ca- pitale disponibile a prezzi costanti / investimenti fissi lordi a prezzi costanti).
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA1 1, 3 e 4) PA 2011 ¼ costante ¼ nessun particolare ¼ nessun particolare cam- § neutro cambiamento biamento 1 CA: campi d’azione
La PA 2011 segue la linea delle riforme intraprese negli anni Novanta e mira in par- ticolare a migliorare la competitività del settore. Questo avverrà, tra l’altro, attraver- so:
¾ un adeguamento delle strutture (p. es. stalle più grandi);
¾ l’applicazione di tecniche più moderne (p. es. impianti che permettono di ri- sparmiare tempo, quali sale e robot di mungitura);
¾ l’aumento del valore aggiunto attraverso la diversificazione.
Queste tre misure richiedono investimenti. Dato che la pressione economica rimarrà verosimilmente sui livelli degli ultimi 15 anni, continuerà ad esserci un numero suffi- ciente di aziende che dispongono delle necessarie riserve per operare investimenti nella sostituzione o nell’ampliamento. A titolo sussidiario la Confederazione conti- nuerà ad accordare loro un sostegno, in modo diretto attraverso gli attuali strumenti di promozione degli investimenti, indirettamente con nuove misure quali i contributi per progetti agricoli. Per la concessione di crediti d’investimento i Cantoni dispongo- no, oltre ai fondi supplementari stanziati ogni anno dalla Confederazione, di circa 2 miliardi di franchi dei “fonds de roulement”. Complessivamente, ci si può dunque at- tendere che con la PA 2011 il rinnovo del capitale rimarrà stabile.
Suolo (quantità)
L’indicatore (secondo MONET) designa le superfici che, in base ai criteri fissati nella Carta dei terreni agricoli della Svizzera, si prestano alle grandi colture per un grado che va dal medio all’ottimo. Secondo la statistica della superficie questo suolo deve consistere di prati e campi facilmente coltivabili, di altri prati e campi oppure di pa-
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Valutazione della sostenibilità della PA 2011
scoli propri dell’azienda, deve trovarsi a una quota inferiore ai 900 m/sm e avere una pendenza inferiore al 20 per cento.
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. ri- Ripercussioni sostenibilità percussioni PA 2011) PA 2011 ¼ costante  in diminuzione  in diminuzione § neutro
I calcoli effettuati da Agroscope FAT di Tänikon sulle conseguenze della PA 2011 mostrano che l’agricoltura continuerà a coltivare e a mantenere la superficie arabile a sua disposizione. Dato che per il momento nulla indica che la pressione sui suoli arabili diminuirà (insediamenti, spazio necessario ai corsi d’acqua), bisogna atten- dersi un’ulteriore diminuzione di queste superfici.
La PA 2011 favorisce lo sviluppo di un contesto economico adatto allo sfruttamento agricolo dei suoli e stimola gli agricoltori a fornire prestazioni d’interesse generale su queste superfici. Dato che l’agricoltura fornisce queste prestazioni richieste dalla società, anche lo sfruttamento agricolo del suolo manterrà il suo valore sociopolitico e in tal modo si ridurrà il rischio che le terre coltivabili diminuiscano in modo irrever- sibile. La protezione dei suoli arabili spetta tuttavia anzitutto al diritto sulla pianifica- zione del territorio (Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle coltu- re).
Evoluzione della produttività del lavoro
La produttività del lavoro indica il rapporto tra il valore aggiunto lordo a prezzi di produzione costanti e l’impiego di manodopera (totale annuo di unità di lavoro) (cfr. n. 1.2.2.1.1).
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 1, 3 e 4) PA 2011 À in aumento À in aumento À in aumento + positive
Il miglioramento della competitività e lo sviluppo di nuove possibilità per creare valo- re aggiunto permetteranno verosimilmente di mantenere l’attuale volume di produ- zione. Eventuali perdite di quote sul mercato interno, conseguenti alla completa libe- ralizzazione del commercio del formaggio con l’UE e alle misure dell’OMC, dovreb- bero essere compensate da un aumento delle vendite all’estero, rispettivamente da una diversificazione.
La razionalizzazione delle strutture aziendali (incoraggiata dalle misure previste dal campo d’azione 4) e l’applicazione di tecniche che richiedono l’impiego di poca ma- nodopera faranno diminuire ulteriormente quest’ultima.
Ammettendo che tanto il volume di produzione quanto la creazione di valore aggiun- to a prezzi costanti rimarranno stabili e che la manodopera impiegata continuerà a diminuire, ci si può attendere che la produttività del lavoro aumenterà al ritmo attua- le.
327
Ripercussioni
8.4.2.1.1 Indebitamento dello Stato sopportabile a lungo termine (spe- se statali per l’agricoltura, indicatore CIRio)
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 1, 3 e 4) PA 2011  in diminuzione  in diminuzione (reale)  in diminuzione (reale) + positive
La PA 2011 permette un’ulteriore apertura dei mercati e quindi un potenziale au- mento del benessere, senza che le spese statali per l’agricoltura aumentino in ter- mini nominali. L’agricoltura continuerà a fornire in modo costante prestazioni d’interesse pubblico, ma la sua quota di spese sul totale delle uscite della Confede- razione continuerà a diminuire (cfr. n. 1.7.4).
Efficienza delle risorse e verità dei costi (indicatore CIRio)
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 1, 3 e 4) PA 2011 À in aumento À in aumento À in aumento + positive
La PA 2011 richiede che la manodopera e il capitale vengano impiegati in modo an- cora più efficiente: i prezzi di produzione, infatti, continueranno a scendere e questa diminuzione potrà essere compensata solo in parte da quella dei prezzi del consu- mo intermedio. Per quanto riguarda le risorse ecologiche, la PA 2011 prevede, per risolvere problemi puntuali, la possibilità di concludere convenzioni di programma che abbiano per oggetto un impiego più efficiente degli input.
Competitività (indicatore CIRio)
Tendenza verso la so- Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni stenibilità cussioni PA 2011, CA 1, 3 e 4) PA 2011 À in aumento À in aumento À in aumento + positive
Riconvertendo in pagamenti diretti i mezzi di sostegno del mercato e riducendo ulte- riormente la protezione alla frontiera (accordo con l’UE concernente il formaggio, OMC) si rafforzerà la pressione sui prezzi. La differenza di prezzo con l’UE si ridurrà ulteriormente, migliorando la competitività relativa del settore agroalimentare svizze- ro.
8.4.3 Ecologia
Efficienza dell’azoto
Il bilancio dell’azoto calcolato secondo il metodo OSPAR considera l’intero settore agricolo svizzero un’unica azienda. Gli input annuali di azoto derivano dai concimi minerali, dagli alimenti per animali e sementi importati, dai concimi a base di scarti e altri concimi e dalla fissazione e dal deposito d'azoto. Gli output sono costituiti dal- l'azoto contenuto nelle derrate alimentari di origine vegetale o animale nonché da altri prodotti reperibili sul mercato.
328
Valutazione della sostenibilità della PA 2011
L'efficienza dell’azoto è calcolata sulla base del rapporto tra quantitativo sottratto e quantitativo apportato, conformemente al bilancio N; il quantitativo sottratto è e- spresso in percentuale rispetto all’apporto. Essa ha l’effetto di ridurre, tra l’altro, la parte di azoto che si libera nell’aria sotto forma di ammoniaca o che filtra nella falda freatica sotto forma di nitrato. Si stima che, alle condizioni in cui si trova attualmente l’agricoltura e tenuto conto dei processi determinati dalle condizioni naturali, l’efficienza dell’azoto salirà al massimo del 30 per cento (cfr. n. 1.2.1.2.2).
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 2, e 3) PA 2011 À in aumento À in aumento À in aumento + positive
È lecito attendersi una leggera diminuzione del numero di animali e quindi della quantità di concime aziendale. In diversi settori, p. es. nell’allevamento di bestiame da latte, l’evoluzione tecnica comporterà un parziale aumento dell’efficienza. La prevista modifica delle prescrizioni PPE riguardanti il bilancio degli elementi nutritivi indurrà le aziende con un’alta produzione di concime aziendale a utilizzare l’azoto in modo più efficiente. Inoltre, il programma ”Sfruttamento sostenibile delle risorse“ stimolerà un ulteriore aumento dell’efficienza. L’efficienza dell’azoto continuerà ad aumentare fino al 2011.
Fosforo
Il bilancio del fosforo e la sua efficienza si misurano allo stesso modo che per l’azoto (cfr. n. 1.2.2.2.2).
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 2, e 3) PA 2011 À in aumento À in aumento À in aumento + positive
L’efficienza del fosforo dipende dagli stessi fattori di quella dell’azoto. Anche in que- sto caso ci si può dunque attendere un miglioramento dell’efficienza.
Efficienza energetica
L'efficienza energetica dell’agricoltura svizzera si calcola secondo il metodo Ecobi- lan, sviluppato dal “Service romand de vulgarisation agricole”. L'energia consumata è composta dalle risorse energetiche non rinnovabili contenute in edifici, macchine, elettricità, energie fossili, concimi, pesticidi e foraggi e sementi importate. Da tale consumo, messo in relazione all’energia alimentare prodotta, si evince l’efficienza energetica.
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 3) PA 2011 À in aumento ¼ nessun particolare À in aumento + positive cambiamento
Per quel che riguarda l’efficienza energetica, nei prossimi anni si porrà rimedio alla stagnazione da un lato apportando modifiche al sistema d’imposizione dell’energia,
329
Ripercussioni
dall’altro stimolandone la crescita attraverso il programma ”Sfruttamento sostenibile delle risorse“ previsto dalla PA 2011.
Vendita di prodotti fitosanitari
Quantità totale di prodotti fitosanitari venduti, espressa in tonnellate di materie attive (cfr. n. 1.2.1.2.2).
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 2 e 3) PA 2011  in diminuzione  in diminuzione  in diminuzione + positive
Per il resto, il progresso tecnico, la pressione economica e le modifiche strutturali inducono un ulteriore leggero calo della vendita di principi attivi di prodotti fitosanita- ri. Inoltre, il programma ”Sfruttamento sostenibile delle risorse”, previsto nell’ambito della PA 2011, stimolerà l’efficienza.
Superfici di compensazione ecologica
Superfici di compensazione ecologica computabili (che hanno o meno diritto a un contributo), senza gli alberi da frutto ad alto fusto, per zona agricola.
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 2 e 3) PA 2011 À in aumento À in aumento À in aumento + positive
Con il calo dei prezzi alla produzione diventa economicamente più interessante col- tivare le superfici di compensazione ecologica, per le quali vengono versati contribu- ti. Si avrà in tal modo un leggero aumento di queste superfici. Ci vuole del tempo af- finché la biodiversità si sviluppi. Nel 2013 una parte di tali superfici sarà stata colti- vata sufficientemente a lungo affinché la qualità aumenti in modo generale. La par- tecipazione a progetti di qualità ecologica s’intensificherà. Nell’ambito della PA 2011 si prevede di finanziare maggiormente i contributi ecologici in modo da aumentare la qualità. D’altro canto, il programma ”Sfruttamento sostenibile delle risorse” fornisce ulteriori stimoli per mantenere e promuovere la biodiversità selvatica e agricola.
8.4.4 Aspetti sociali
Formazione
Questo indicatore riguarda quella parte di agricoltori che dispone di esperienza pra- tica, di una formazione di base e di una formazione supplementare. Ai sensi della sostenibilità, un eventuale aumento delle persone con una formazione è da conside- rarsi positivo.
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Valutazione della sostenibilità della PA 2011
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 1, 2 e 3) PA 2011 À in aumento nessuna osservazione À in aumento § neutro possibile: è stata fatta una sola misurazione
Nei prossimi anni non diminuirà la pressione sugli agricoltori a migliorare le presta- zioni delle loro aziende. Infatti, saranno loro richieste sempre più competenze spe- cialistiche. In considerazione dell’attuale numero di apprendisti, si può prevedere che a medio termine (ossia entro 30 anni) vi saranno circa 25'000 agricoltori che di- sporranno di una formazione. Dato che le aziende continueranno a diminuire, il nu- mero delle persone formate sarà tale da garantire una gestione professionale dell’agricoltura. Rispetto ad oggi, il numero dei gestori con una buona formazione dovrebbe anzi aumentare ulteriormente.
Confronto del reddito con il resto della popolazione
L’indicatore definisce il rapporto tra guadagno lavorativo per ULAF e salario di rife- rimento (cfr. n. 1.2.2.3.1). Dal punto di vista della sostenibilità, la situazione ideale si ha quando il rapporto è pari a 1 e si mantiene costante nel tempo.
Tendenza verso la Tendenza 1990-2004 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 1, 2, 3 e PA 2011 4) À in aumento  in diminuzione  in diminuzione – negative
Dato che il guadagno lavorativo delle persone attive nell’agricoltura rappresenta ap- pena la metà circa del salario di riferimento, una diminuzione delle disparità di reddi- to è auspicabile dal punto di vista della sostenibilità. A seconda della rapidità dell’evoluzione strutturale, la PA 2011 permetterà di mantenere il reddito per azien- da, almeno in termini nominali, e in termini reali nella migliore delle ipotesi. Se il sa- lario di riferimento continua ad aumentare come negli scorsi anni, l’indicatore nella migliore delle ipotesi rimarrà costante. In valori assoluti è da attendersi un aumento della differenza di reddito.
Confronto della qualità di vita con il resto della popolazione
Questo indicatore mette a confronto la qualità di vita della popolazione agricola, sul- la base di 12 criteri (attività professionale, formazione, perfezionamento, reddito, li- vello generale di vita, famiglia, contesto sociale, stabilità delle condizioni generali, tempo libero, salute, tempo a disposizione, offerta culturale), con quella del resto della popolazione.
Tendenza verso la Tendenza 2001-2005 Tendenza 2005-13 (incl. riper- Ripercussioni sostenibilità cussioni PA 2011, CA 1, 2, 3, 4 PA 2011 e 5) ¼ costante À in aumento ¼ costante § neutro
Malgrado la pressione economica, la popolazione agricola è soddisfatta delle pro- prie condizioni di vita. Un’inchiesta effettuata nella primavera 2005 mostra che essa è complessivamente più soddisfatta che nel 2001: ciò è da ricondurre in parte ai
331
Ripercussioni
buoni risultati del 2003 e del 2004 per quel che concerne i redditi. Nel complesso, il grado di soddisfazione della popolazione agricola si è avvicinato a quello del resto della popolazione, soprattutto per quel che riguarda il reddito e la stabilità delle con- dizioni quadro. Rimangono per contro grandi le differenze riguardo al tempo libero e al tempo disponibile. Dato che, con la PA 2001, la pressione economica si man- terrà al livello degli anni in cui è stata condotta l’inchiesta, vi è da credere che le fa- miglie contadine anche in futuro giudicheranno positivamente la loro qualità di vita.
8.4.5 Bilancio
Se nel settore dell’ecologia si prospettano sviluppi molto positivi per quanto riguarda la sostenibilità e anche il relativo contributo della PA rimane sempre positivo, il bi- lancio si presenta più incerto per quanto riguarda l’economia e gli aspetti sociali. Al- cuni importanti indicatori economici potrebbero migliorare con il sostegno della PA 2011, tuttavia si prospetta un’involuzione delle superfici coltivabili, dalla cui disponi- bilità l’agricoltura dipende per fornire le sue prestazioni. Questo sviluppo non è tut- tavia una conseguenza della PA 2011. Nel campo sociale i redditi fanno segnare un’evoluzione negativa rispetto al resto della popolazione; in questo caso la PA 2001, ossia i fondi disponibili per gli strumenti di politica agraria, è corresponsabile. Malgrado lo sviluppo negativo dei redditi, il grado di soddisfazione della popolazione agricola per quanto concerne le condizioni di vita non dovrebbe mutare.
Tavola 59 Ripercussioni della PA 2011 sulla sostenibilità Dimensioni Indicatori Ripercussioni della PA 2011 sulla sostenibilità Economia Rinnovo del capitale § neutro Suolo (quantità) § neutro Produttività del lavoro + positive Indebitamento dello Stato (spese statali) + positive Efficienza delle risorse e verità dei costi + positive Competitività + positive Ecologia Efficienza dell’azoto + positive Fosforo + positive Efficienza energetica + positive Vendita di prodotti fitosanitari + positive Superfici di compensazione ecologica + positive Aspetti sociali Formazione § neutro Confronto del reddito – negative Confronto della qualità della vita § neutro
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Legge federale Avamprogetto per la consultazione sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...1, decreta:
I La legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1-3 1 La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale, sovraregionale, regionale o collettivo dai produttori, dai trasforma- tori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all’estero. 2 Sono concessi contributi finanziari pari al 50 per cento al massimo dei costi com- putabili per provvedimenti nell’ambito della comunicazione e della ricerca di mercato. 3 Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari. A tale scopo, esso promuove in particolare la realizzazione di provvedimenti concertati a livello di economia agricola globale. 4 I contributi finanziari che i Cantoni concedono per gli stessi provvedimenti sono dedotti dai costi computabili dei provvedimenti.
Art. 16bis Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale 1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa delle denominazioni d’origine e delle indi- cazioni geografiche svizzere all’estero. 2 Essa può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentan- ze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
1 FF ....... 2 RS 910.1
333
Avamprogetto modifica LAgr RU ...
Art. 22bis Ripartizione del contingente doganale delle patate Il contingente doganale delle patate, comprese le patate da semina nonché i prodotti di patate, è messo all’asta.
Sezione 4 (art. 26) Abrogata
Art. 36b cpv. 1 1 I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore di latte, a una comunità di produttori o a un’organizzazione di produttori.
Sezione 3 (art. 37) Abrogata
Art. 44 Abrogato
Art. 51bis Abrogato
Art. 54 Zucchero 1 La Confederazione può versare contributi alla produzione di barbabietole da zucchero al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di zucchero indigeno. 2 Gli zuccherifici consentono alla Confederazione di consultare il conto annuale.
Art. 56 Semi oleosi e leguminose a granelli La Confederazione può versare contributi per la produzione di semi oleosi e legu- minose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vege- tali e proteine indigeni.
Art. 57 Abrogato
Titolo prima dell’articolo 60 «Sezione 1: Viticoltura» Abrogato
334
RU ... Avamprogetto modifica LAgr
Art. 63 Designazione e classificazione 1 Il Consiglio federale determina i requisiti per la designazione quale vino a deno- minazione d’origine controllata, vino con indicazione geografica tipica e vino da ta- vola, in particolare per quanto attiene alla qualità (tenore minimo naturale in zuc- chero, idoneità dei vitigni, metodi enologici ecc.), alla quantità (resa per unità di su- perficie) e all’area geografica. 2 Può delegare ai Cantoni il compito di stabilire requisiti supplementari in materia di designazione per i vini a denominazione d’origine controllata e i vini con indicazio- ne geografica tipica prodotti sul loro territorio. Definisce i criteri a tale scopo. 3 Può definire termini specifici dei vini, in particolare le menzioni tradizionali e la loro utilizzazione. 4 Emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisi- ti dei vini a denominazione di origine controllata e dei vini con indicazione geogra- fica tipica. 5 Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7 nonché 16bis si applicano per analogia alla desi- gnazione dei vini a denominazione d’origine controllata e con indicazione della pro- venienza.
Art. 64 Controlli 1 Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, chi produce, in- cantina o commercia vini è tenuto a:· a. notificare l'incantinamento; b. gestire un registro di cantina in cui figurino tutti gli spostamenti e tutte le transazioni di cantina. 2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe, in particolare per le aziende che si limitano a commerciare vini in bottiglia senza svolgere attività d’importazione o d’esportazione, qualora tali deroghe non pregiudichino la protezione delle denomi- nazioni e delle designazioni. 3 Stabilisce gli oneri cui soggiacciono la produzione, l'incantinamento e il commer- cio di vini. 4 Designa un organo di controllo, ne fissa i compiti e ne disciplina il finanziamento. 5 Può prevedere l’introduzione di un marchio visivo di commercializzazione e disci- plinare il suo acquisto.
Art. 65 Abrogato
Sezione 2 (art. 67-69) Abrogata
335
Avamprogetto modifica LAgr RU ...
Art. 73 cpv. 5 lett. d Abrogata
Capitolo 4: Promovimento di un impiego sostenibile delle risorse
Art. 77a (nuovo) 1 La Confederazione versa contributi, nell’ambito dei crediti approvati, a progetti e misure intesi a migliorare la sostenibilità nell’impiego delle risorse naturali, purché gli organismi regionali o di categoria abbiano coordinato le misure necessarie. 2 L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia ecologica e agrono- mica, nonché del potenziamento dell’efficienza nell’impiego di sostanze e di ener- gia. Essi ammontano all’80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure. 3 I contributi sono versati all’organismo in questione. 4 Qualora la Confederazione conceda contemporaneamente contributi per le mede- sime misure sulla stessa superficie secondo la presente legge, la legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque, tali contributi sono dedotti dai costi computabili.
Art. 78 cpv. 2 2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un’azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.
Art. 79 cpv. 1bis (nuovo) 1bis L’aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessa- zione dell’attività al fine di trasformare i crediti d’investimento esistenti o i contri- buti che soggiacciono all’obbligo del rimborso in mutui esenti da interessi purché il livello d’indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.
Art. 80 cpv. 1 frase introduttiva 1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capoverso
1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:
Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile Se l’azienda o parte dell’azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.
3 RS 451 4 RS 814.20
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RU ... Avamprogetto modifica LAgr
Art. 88 Titolo Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata
Art. 89 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini.
Art. 91 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b 1 Se l’azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è a- lienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti: b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.
Art. 97 cpv. 3 e 4 3 Espone pubblicamente il progetto e lo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati. 4 Per i progetti pubblicati nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sul- la protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente e sui per- corsi pedonali.
Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l’importo massimo entro il quale i contributi secondo l’articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l’anno in questione.
Art. 107 cpv. 1 lett. b e d (nuova) 1 I crediti d’investimento sono accordati segnatamente per: b. la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori intenzionati a razionalizzare le loro aziende, a facilitare la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o a produrre energia dalla biomassa; d. progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c.
337
Avamprogetto modifica LAgr RU ...
Art. 115 cpv. 2 (nuovo) 2 Possono offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti con- dizioni: a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d’esecuzione della stazione di ricerca; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.
Art. 136 cpv. 3a (nuovo) 3a La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell’ambito di accerta- menti preliminari relativi a iniziative regionali di progetto.
Art. 147 cpv. 3 (nuovo) 3 L’istituto può offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguen- ti condizioni: a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con le attività dell’istituto; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.
Art. 169 cpv. 1 lett h; i e j (nuove) 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: h. sanzione per un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all’ammontare degli importi indebi- tamente richiesti o incassati; i. sanzione per un importo di 5 000 franchi al massimo in caso di violazione degli obblighi di notifica o di registrazione; j. sanzione per un importo di 1 milione di franchi al massimo in caso di viola- zione delle disposizioni e degli oneri relativi all’abbandono anticipato del contingentamento lattiero.
Art. 169 cpv. 2 (nuovo) 2 Al fine di ripristinare la situazione di diritto possono inoltre essere prese le misure seguenti: a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni; b. confisca ed eliminazione.
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RU ... Avamprogetto modifica LAgr
Art. 170 cpv. 3 (nuovo) 3 Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni nell’ambito dei pagamenti diretti.
Art. 172 Delitti 1 Chiunque usa illecitamente una denominazione d’origine o un’indicazione geogra- fica protetta secondo l’articolo 16 oppure una designazione o classificazione secon- do l’articolo 63 è punito a querela di parte con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi. Il diritto di querela spetta anche all’autorità di control- lo designata dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4. 2 Chi agisce per mestiere è perseguito d’ufficio. La pena è la detenzione fino a cin- que anni o la multa fino a 600 000 franchi.
Art. 173 cpv. 1 lett. i i. non osserva le istruzioni per l’uso secondo l’articolo 159 o le prescrizioni, le limitazioni o i divieti di utilizzazione secondo l’articolo 159a;
Art. 179 cpv. 2 primo periodo (concerne soltanto il testo francese)
Art. 181 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1 Gli organi d’esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni fondate su di esse. 1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell’esecuzione della presente legge e delle ulteriori leggi attinenti all’agricoltura siano garantiti un’attività di controllo uniforme, comune e concertata nonché il necessario scambio d’informazioni tra gli organi di controllo competenti.
Art. 185 cpv. 5 e 6 (nuovi) 5 La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d’esecuzione competenti, non- ché agli ulteriori aventi diritto, mediante una procedura di richiamo. 6 Può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative nonché a persegui- menti penali e, all’occorrenza, renderli accessibili agli organi d’esecuzione compe- tenti mediante una procedura di richiamo a fini di controllo e d’inchiesta.
Art. 187c Disposizioni transitorie relative alla modifica del ....................... 1 I vini dell’annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto previgente. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
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Avamprogetto modifica LAgr RU ...
2 Per l’anno di contingentamento 2008, le quote di contingente doganale per le pata- te sono attribuite in ragione del 50 per cento secondo il diritto previgente e del 50 per cento mediante vendita all’asta. 3 La trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 è disciplinata se- condo il diritto previgente.
Art. 188 cpv. 3 3 Gli articoli 39-42 sono applicabili fino al 31 dicembre 2008.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Änderung vom ...
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Avamprogetto per la consultazione Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del …5 decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19916 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. c Abrogata
Art. 5 lett. a I Cantoni possono: a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole le aziende agricole che non a- dempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di manodo- pera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come frazione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore a tre quarti di una siffat- ta unità;
Art. 7 cpv. 1 1 È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno 1,25 unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in con- sonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un’unità standard di manodopera.
5 FF … 6 RS 211.412.11
341
Avamprogetto modifica LDFR RU ...
Art. 9 Coltivatore diretto 1 È coltivatore diretto chi ha le capacità di coltivare e gestisce personalmente il suo- lo e, nel caso di un’azienda agricola, possiede anche le attitudini necessarie, secondo la concezione usuale nel nostro Paese, per dirigere personalmente l’azienda agricola.
2 Abrogato
Art. 58 cpv. 2 2 I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divie- to di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Can- toni possono fissare superfici minime più estese.
Art. 62 lett. f L’autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: f. allo scopo di rettificare o di migliorare i confini;
Art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Abrogati
Art. 64 cpv. 1 lett. f Abrogata
Art. 66 Abrogato
Art. 69 Abrogato
Titolo quarto (art. 73-79) Abrogato
II
Art. 92 5. La legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio è modifi- cata come segue:
7 RS 700
342
RU ... Avamprogetto modifica LDFR
Art. 24b cpv. 1, 1bis (nuovo), 2 e 4 1 Le aziende agricole la cui gestione necessita di un volume di lavoro di almeno 0,75 unità standard di manodopera possono installare un’azienda accessoria affine non agricola. Nella regione di montagna e in quella collinare, i Cantoni possono offrire questa possibilità anche alle aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro inferiore, ma almeno pari a 0,5 unità standard di manodopera. Il requisito di cui all’articolo 24 lettera a non dev’essere soddisfatto. 1bis L’azienda accessoria non agricola dev’essere installata in edifici e impianti esi- stenti non più adibiti all’agricoltura. Se gli edifici e gli impianti esistenti non presen- tano sufficiente spazio a tal fine, possono essere autorizzati ampliamenti contenuti. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 2 L’azienda accessoria può essere gestita soltanto dal gestore dell’azienda agricola o dal suo partner. 4 L’azienda accessoria non agricola e l’azienda agricola principale costituiscono un’unità indivisibile. L’autorizzazione viene a cadere se le condizioni d’autorizzazione non sono più adempiute. L’autorità competente lo stabilisce me- diante decisione formale e prende le disposizioni necessarie. Può autorizzare un’altra azienda agricola, purché adempia le condizioni d’autorizzazione del presen- te articolo, a proseguire la gestione dell’azienda accessoria e cederle in proprietà gli edifici e gli impianti corrispondenti.
III Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
343
Avamprogetto per la consultazione Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del …8 decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19859 sull’affitto agricolo è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. b 1 La presente legge si applica all’affitto di: b. aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 199110 sul diritto fondiario rurale;
Art. 2a (nuovo) Fondi ubicati nella zona edificabile La presente legge non si applica ai fondi adibiti all’agricoltura qualora la cosa affittata sia interamente situata nella zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio.
Art. 7 cpv. 3 lett. a 3 Una durata più breve è autorizzata: a. Abrogata
Art. 10 Adeguamento del fitto in caso di modifica delle basi di calcolo Ognuna delle parti può chiedere la revisione del valore di reddito e l’adeguamento del fitto di un’azienda agricola per l’inizio dell’anno d’affitto successivo qualora il Consiglio federale adegui le aliquote determinanti per il
8 FF … 9 RS 221.213.2 10 RS 211.412.11 11 RS 700
344
RU ... Avamprogetto modifica LAAgr
calcolo del fitto consentito o in caso di modifica di elementi di base considerati per la stima del valore di reddito.
Art. 11 Adeguamento del fitto in caso di modifica delle circostanze 1 Ognuna delle parti può chiedere la revisione del valore di reddito e l’adeguamento del fitto dell’azienda agricola per l’inizio dell’anno di affitto successivo, qualora il valore dell’azienda agricola risulti modificato durevol- mente in seguito ad evento naturale, migliorie fondiarie, aumento o diminu- zione della superficie, costruzioni di nuovi edifici o trasformazioni di edifici esistenti, demolizione di un edificio o cessazione del suo uso, oppure ad altre circostanze. 2 Nel corso della durata dell’affitto, ognuna delle parti può chiedere per scritto l’adeguamento del fitto di un fondo agricolo per l’inizio dell’anno di affitto successivo, qualora le circostanze siano mutate, in particolare quelle che ne de- terminano il valore secondo il capoverso 1.
Art. 27 cpv. 2 lett. e Abrogata
Art. 31 cpv. 2 lett. b Abrogata
Sezione 2 (art. 33-35) Abrogata
Titolo che precede l’articolo 36 (nuovo) Sezione 2: Fitto per un’azienda agricola
Art. 36 cpv. 1 1 Il fitto per le aziende agricole è soggetto al controllo dell’autorità; esso non deve eccedere la misura consentita.
Titolo che precede l’articolo 37 Abrogato
Art. 37 lett. a Il fitto per un’azienda agricola si compone di:
345
Avamprogetto modifica LAAgr RU ...
a. un interesse adeguato del valore di reddito secondo l’articolo 10 della legge federale del 4 ottobre 199112 sul diritto fondiario rurale;
Art. 38 Abrogato
Art. 40 cpv. 2 Abrogato
Titolo che precede l’articolo 42 Abrogato
Art. 43 Abrogato
Art. 44 cpv. 1 e 3
1 L’autorità competente per l’autorizzazione decide se il fitto convenuto per
l’azienda agricola è lecito.
3 Essa notifica la sua decisione alle parti.
Art. 45 cpv. 1
1 La convenzione inerente al fitto per un’azienda agricola è nulla in quanto il
fitto ecceda la misura stabilita dall’autorità.
Titolo che precede l’articolo 45a (nuovo) Sezione 3: Fitto per singoli fondi
Art. 45a (nuovo) Fitto abusivo 1 È abusivo il fitto inteso a procurare al locatore un rendimento eccessivo della cosa affittata. 2 Di regola, non è abusivo il fitto che: a. si situa nei limiti dei fitti usuali della regione; b. è giustificato da vantaggi procurati all’affittuario che utilizza il fondo agricolo; c. serve a indennizzare in modo appropriato il locatore per le spese parti- colari sostenute per la manutenzione o il miglioramento della cosa af- fittata.
12 RS 211.412.11
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RU ... Avamprogetto modifica LAAgr
Art. 45b (nuovo) Aumento del fitto Il locatore può, nei termini ordinari di disdetta, notificare per scritto all’affittuario un aumento del fitto del fondo agricolo con effetto per l’inizio della nuova durata dell’affitto. Su domanda, l’aumento dev’essere motivato.
Art. 45c (nuovo) Contestazione del fitto
1 L’affittuario può contestare il fitto iniziale di un fondo agricolo, come pure
l’adeguamento o l’aumento dello stesso, presso l’autorità competente secondo l’articolo 53 lettera a.
2 Il termine di contestazione è di tre mesi a partire dall’entrata in vigore del
contratto di affitto agricolo o dalla data di ricezione della comunicazione scrit- ta dell’adeguamento o dell’aumento del fitto.
3 In luogo della contestazione dell’adeguamento o dell’aumento del fitto,
l’affittuario ha il diritto di disdire, entro gli stessi termini, il contratto di affitto agricolo per la scadenza della durata minima dell’affitto in corso.
Art. 45d (nuovo) Conseguenze della contestazione del fitto 1 In caso di contestazione del fitto, il fitto corrente rimane in vigore durante la procedura di contestazione. Sono fatte salve le misure provvisorie ordinate dall’autorità. 2 L’autorità delibera sulla contestazione e riconduce il fitto troppo elevato a un importo non abusivo.
3 La nullità della convenzione relativa al fitto non pregiudica la validità del
contratto di affitto agricolo.
Titolo che precede l’articolo 46 (nuovo) Disposizioni cogenti
Art. 46 Patti nulli Le parti non possono rinunciare anticipatamente ai diritti loro conferiti dal pre- sente capitolo.
Art. 49 cpv. 1
1 La parte che abbia un interesse degno di protezione può chiedere all’autorità
competente di accertare se la riduzione della durata dell’affitto, l’affitto parti- cella per particella o l’ammontare del fitto per un’azienda agricola possano es- sere approvati.
Art. 53 lett. a e b I Cantoni designano:
347
Avamprogetto modifica LAAgr RU ...
a. le autorità competenti ad accordare le autorizzazioni, nonché a statuire sulle contestazioni relative al fitto di fondi agricoli; b. Abrogata
Capitolo 6 (art. 54-57) Abrogato
Art. 60b (nuovo) Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
1 I contratti d’affitto relativi a fondi adibiti all’agricoltura il cui oggetto
dell’affitto agricolo sia interamente situato in una zona edificabile secondo l’articolo 15 della legge federale del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio conservano la loro validità durante la durata legale dell’affitto, per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell’affitto protrat- to giudizialmente. 2 I contratti d’affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le e- sigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) rimangono in vi- gore come tali per la durata legale dell’affitto, per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell’affitto protratto giudizialmente.
3 Le procedure d’opposizione in corso contro il fitto di un fondo agricolo si
svolgono secondo il diritto anteriore. Alle conseguenze delle procedure di con- testazione del fitto di un fondo agricolo si applica l’articolo 45 conformemente al diritto anteriore.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. (LPG)
13 RS 700
348
Legge federale Avamprogetto per la consultazione sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...14, decreta:
I La legge federale 20 giugno 195215 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modifi- cata come segue:
Sostituzione di un’espressione Nel titolo che precede l’articolo 5, come pure negli articoli 5 capoverso 1, 8, 10 ca- poversi 1, 2 e 3, 14 capoverso 2, 19, 20 titolo e capoverso 1, 24 capoversi 1 e 2, l’espressione “piccoli contadini” è sostituita con “agricoltori indipendenti”. Art. 2 3 L’assegno per i figli è pagato in ragione di ogni figlio ai sensi dell’articolo 9. Esso ammonta nella regione di pianura a 185 franchi e nella regione di montagna a 205 franchi al mese.
Art. 5
2 Abrogato
3 Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo prin- cipale o accessorio e di attività di alpigiano.
4 Abrogato
Art. 7 1 L’assegno familiare per gli agricoltori indipendenti è un assegno per i figli pagato in ragione di ogni figlio secondo l’articolo 9. Esso ammonta nella regione di pianura a 185 franchi e nella regione di montagna a 205 franchi al mese.
14 FF ....... 15 RS 836.1
349
Avamprogetto modifica LAF RU ...
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Die Bundesversammlung der
350
Legge federale Avamprogetto per la consultazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...16, decreta:
I La legge del 9 ottobre 199217 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 3 Abrogato
Art. 17a Obbligo di autorizzazione e di annuncio 1 Le aziende che fabbricano, trattano o depositano derrate alimentari di origine ani- male necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone. 2 Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale d’esecuzione. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: a. attive nel settore della produzione primaria; o b. nelle quali vengono svolte attività che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.
Art. 23 cpv. 2bis (nuovo) e 4 2bis Chi constata che derrate alimentari od oggetti d’uso da lui importati, fabbricati o trattati e distribuiti ai consumatori possono mettere in pericolo la salute: a. informa senza indugio la competente autorità d’esecuzione; b. adotta i provvedimenti necessari a ritirare dal mercato i prodotti in questio- ne; c. collabora con l’autorità d’esecuzione a risolvere il problema.
16 FF ... 17 RS 817.0
351
Avamprogetto modifica LDerr RU ...
4 I detentori di animali o gli acquirenti di animali da macello informano il veterina- rio ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.
Art. 23a Rintracciabilità (nuovo) 1 Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimenta- ri e tutte le altre sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della produzione, del- la lavorazione e della distribuzione. 2 Devono essere allestiti sistemi e procedure affinché possano essere fornite alle au- torità le informazioni necessarie che esse richiedono.
Art. 26 Frase introduttiva 1 Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato esamina la carne:
Art. 36 cpv. 4 4 Il servizio federale competente: a. può designare laboratori di riferimento per l’analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; b. effettuare esperimenti collettivi con i laboratori cantonali, allo scopo di uni- ficare e armonizzare i metodi di analisi.
Art. 38 cpv. 4 4 I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e in- ternazionali. Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della collabo- razione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assi- stenza amministrativa e partecipano alle ispezioni ufficiali.
Art. 40 cpv. 2 e 5 2 Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale e il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, di controllori delle derrate alimentari, di veteri- nari e di assistenti specializzati ufficiali. 5 Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone che soddisfa i requisiti dirige i controlli dell’allevamento e della macellazione degli animali. Co- ordina l’attività dei veterinari e degli assistenti specializzati ufficiali che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.
352
RU ... Avamprogetto modifica LDerr
Art. 41 cpv. 3 (nuovo) 3 Il Dipartimento competente nomina commissioni d’esame incaricate di valutare le persone che adempiono funzioni nell’esecuzione della legge. Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni lo svolgimento degli esami di determinate persone incaricate dell’esecuzione della legge.
Art. 43a Collaborazione di terzi (nuovo) 1 Confederazione e Cantoni possono coinvolgere terzi, in particolare imprese e or- ganizzazioni, nell’esecuzione della legge o costituire organizzazioni a tale scopo. 2 Per la loro attività i terzi devono essere: a. accreditati presso il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS), conforme- mente all’ordinanza del 17 giugno 199618 sull’accreditamento e sulla desi- gnazione; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale. 3 L’autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi. Essi non possono decidere provvedimenti. 4 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare nel quadro della presente legge emolumenti per la loro attività. 5 La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all’autorità della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazio- ne.
Art. 45 cpv. 2 lett. abis (nuova), e 2 Sono riscossi emolumenti per: abis. i controlli di macelli e laboratori di sezionamento; e. le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i labo- ratori di sezionamento; le rimanenti autorizzazioni d’esercizio ai sensi dell’articolo 17a capoverso 1 sono esenti da emolumenti.
Art. 47 cpv. 4 (nuovo) 4 L’obbligo d'informazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis lettera a può esse- re considerato circostanza attenuante.
Art. 48 frase introduttiva, cpv. 1 lett. n e 1bis (nuovi) 1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
18 RS 946.512
353
Avamprogetto modifica LDerr RU ...
n. contravviene alle prescrizioni concernenti l’obbligo di autorizzazione e di annuncio ai sensi dell’articolo 17a, il controllo autonomo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1, l’obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo
23 capoverso 2bis lettera a o la rintracciabilità ai sensi dell’articolo 23a.
1bis Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
354
Legge sulle epizoozie Avamprogetto per la consultazione (LFE)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ............19, decreta:
I La legge del 1° luglio 196620 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 3a Commissione d'esame
1 Il Dipartimento federale dell'economia nomina una commissione d'esame. Que-
st'ultima è incaricata di far sostenere gli esami: a. alle persone che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della presente legge; b. ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari21. 2 La commissione d'esame notifica i risultati degli esami sotto forma di decisione. 3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la facoltà di sottoporre agli esami de- terminate persone incaricate dell'esecuzione della presente legge o della legge sulle derrate alimentari.
Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio 1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli ne- gli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi, devo- no provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, af- finché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. 2 Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario - trattandosi di api, all’ispettore degli apiari – la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedire la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli ispettori del bestiame, gli assistenti specializzati uffi- ciali, i macellai, gli affossatori nonché i funzionari di polizia e di dogana.
19 FF ........ 20 RS 916.40 21 RS 817.0; RU ...
355
Avamprogetto modifica LFE RU ...
3 I veterinari, gli istituti d’analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi alla competente autorità cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità can- tonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia.
Art. 15 cpv. 1, ultimo periodo
1 ... Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.
Art. 42 cpv. 3 (nuovo) 3 L'IVI può offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti condizioni: a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d’esecuzione dell’IVI; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.
Art. 54a Registrazione dei dati e informazione (nuovo) 1 La Confederazione e i Cantoni si scambiano reciprocamente i dati e le informazio- ni raccolti ufficialmente e necessari allo svolgimento dei loro compiti. La Confede- razione gestisce a tale scopo un sistema di trattamento dei dati . 2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze applicabili al sistema di trattamento dei dati. Esso disciplina in particolare l'accesso ai dati e la loro utilizzazione. Inoltre co- ordina l'elaborazione dei dati e l'accesso ai dati con gli altri sistemi d'informazione federali nel settore agricolo. 3 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema di trattamento dei dati per gli sco- pi da loro previsti. Per quanto riguarda i dati che essi registrano direttamente, sono responsabili per l’osservanza della legislazione in materia di protezione dei dati. 4 I costi previsti per la creazione e la gestione del sistema di trattamento dei dati so- no assunti dalla Confederazione nella misura di un terzo. I Cantoni contribuiscono al finanziamento della creazione e della gestione di tale sistema nella misura di due terzi, proporzionalmente al numero di stazioni di accesso di cui dispongono.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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