Revisione dell'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro).
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)
del …
La Commissione federale delle case da gioco, visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza concreta gli obblighi di diligenza conformemente al capi- tolo 2 della LRD, ne determina le modalità di applicazione da parte delle case da gioco secondo la LCG e stabilisce le misure organizzative che devono essere adot- tate dalle case da gioco. 2 Concreta i compiti della Commissione federale delle case da gioco (Commissione) e del Segretariato della Commissione federale delle case da gioco (Segretariato della CFCG) nell’applicazione della LRD. 3 Disciplina il rapporto tra la Commissione e gli organismi di autodisciplina delle case da gioco.
Capitolo 2: Obblighi di diligenza e obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 3-10 LRD)
Sezione 1: Identificazione e registrazione (art. 3 LRD)
RS 955.021 1 RS 955.0
2004–1113 1
Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro RU 2006
Art. 2 Operazioni di cassa 1 Per adempiere correttamente l’obbligo d’identificazione in occasione di transazioni di cassa di notevole valore, la casa da gioco deve identificare e registrare il cliente che effettua acquisti o vendite di gettoni o crediti di gioco, l’emissione e incasso di assegni o transazioni in contanti come il cambio di valuta, se una o più transazioni connesse tra loro superano l’importo di 5000 franchi.
2 Lacasa da gioco adempie questo obbligo anche quando identifica e registra
immediatamente tutti i clienti all’entrata della casa da gioco e poi registra a loro nome le transazioni seguenti: a. riacquisto di gettoni o crediti di gioco per un importo di almeno 15 000 franchi da parte della casa da gioco; b. emissione o incasso di assegni per un importo di almeno 15 000 franchi da parte della casa da gioco o di clienti; c. cambi di valuta per almeno 5000 franchi.
3 La casa gioco determina nelle sue direttive interne quale dei due metodi
d’identificazione essa intende applicare.
Art. 3 Relazioni d’affari durature 1 In presenza di una relazione d’affari duratura, la casa da gioco registra tutte le transazioni.
2 Una relazione d’affari è considerata duratura se la casa da gioco:
a. mette a disposizione del cliente un deposito o un conto cliente; b. mette a disposizione del cliente supporti elettronici per crediti di gioco che vengono usati per più di un giorno.
Art. 4 Dati da registrare 1 La casa da gioco registra il cognome, il nome, la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo del domicilio attuale del cliente. 2 Se il cliente proviene da un Paese nel quale non si utilizzano la data di nascita o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di queste indicazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota.
Art. 5 Documenti necessari 1 La casa da gioco procede all’identificazione del cliente sulla base di un documento d’identità ufficiale con fotografia, quali passaporto, carta d’identità o patente di guida, fotocopia questo documento e ne conserva la fotocopia.
2 La Commissione autorizza l’uso di carte di cliente, se queste permettono
un’identificazione ineccepibile e sono state emesse sulla base di un documento d’identità ufficiale, di cui la casa da gioco conserva una fotocopia;
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3 Se la relazione d’affari viene avviata per corrispondenza o via Internet, la casa da gioco verifica l’identità: a. facendosi consegnare una copia autentica di un documento d’identità uffi- ciale; e b. facendosi attestare l’indirizzo del domicilio del futuro cliente attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo equivalente. 4 L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identità ufficiale può essere rilasciata da un notaio o un ente pubblico che rilascia abitualmente tali autentiche.
Sezione 2: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto (art. 4 LRD)
Art. 6 Principio 1 Per operazioni di cassa o trasferimenti bancari a favore del cliente, la casa da gioco deve in ogni caso richiedere una dichiarazione scritta che attesti chi è l’avente economicamente diritto. 2 Negli altri casi, la casa da gioco può supporre che il cliente corrisponde all’avente economicamente diritto, a meno che: a. il cliente cambia, gioca o deposita valori patrimoniali superiori alla sua disponibilità finanziaria; b. dalle sue relazioni con il cliente emergono altre constatazioni insolite; c. la relazione d’affari è avviata per corrispondenza.
Art. 7 Indicazioni necessarie 1 La dichiarazione indicante chi è l’avente economicamente diritto deve contenere le indicazioni seguenti: a. per le persone fisiche: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domi- cilio e cittadinanza; b. per le persone giuridiche: ditta, indirizzo della sede e sede. 2 Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si utiliz- zano data di nascita o indirizzo del domicilio, l’esigenza di queste indicazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota.
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Sezione 3: Rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 5 LRD)
Art. 8 Nel corso della relazione d’affari la casa da gioco procede nuovamente all’iden- tificazione del cliente o all’accertamento relativo all’avente economicamente diritto se sorgono dubbi in ordine: a. all’esattezza delle indicazioni fornite relative all’identità del cliente; b. al fatto che il cliente sia identico all’avente economicamente diritto; c. all’esattezza della dichiarazione fornita riguardo all’avente economicamente diritto.
Sezione 4: Obbligo speciale di chiarimento (art. 6 LRD)
Art. 9 Casi d’applicazione
1 La casa da gioco deve immediatamente chiarire le circostanze economiche di una
relazione d’affari o di una transazione che comportano un rischio elevato.
Art. 10 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato
1 Lacasa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d’affari che
comportano un rischio elevato. 2 A seconda della relazione d'affari che la casa da gioco intrattiene, entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. sede o domicilio del cliente e dell’avente economicamente diritto oppure la loro cittadinanza; b. tipo e luogo dell’attività commerciale del cliente e dell’avente economicamente diritto; c. assenza di un contatto personale nell’avviare una relazione d’affari duratura; d. ammontare dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; e. ammontare dei valori patrimoniali vinti o ricambiati; f. Paese d’origine di trasferimenti su conti-cliente o Paese di destinazione di trasferimenti da conti-cliente. 3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio elevato.
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4 Sono da considerare politicamente esposte:
1. le seguenti persone che ricoprono eminenti funzioni pubbliche all’estero:
capi di stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti, a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,
2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate alle suddette persone
per motivi familiari, personali o d’affari.
Art. 11 Transazioni che comportano un rischio elevato 1 La casa da gioco stabilisce criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato. 2A seconda dei servizi forniti dalla casa da gioco entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. ammontare dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; b. ammontare dei valori patrimoniali vinti o ricambiati; c. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa relazione d’affari; d. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili. 3 Se nell’ambito di una relazione d’affari duratura o nelle puntate vengono immessi in una sola volta 30 000 o più franchi o in modo scaglionato 50 000 o più franchi in una giornata di gioco, ciò è considerato in ogni caso una transazione che comporta un rischio elevato.
Art. 12 Contenuto dei chiarimenti A seconda delle circostanze, è da chiarire: a. se il cliente è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; b. se il cliente è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali vinti o ricambiati; c. l’origine dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; d. la provenienza del patrimonio del cliente e dell’avente economicamente diritto; e. l’attività professionale o commerciale del cliente e dell’avente economicamente diritto.
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Art. 13 Procedura
1 A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:
a. la raccolta di informazioni scritte o orali presso il cliente o l’avente economicamente diritto; b. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubbliche accessibili a tutti; c. se del caso, ragguagli da persone degne di fiducia. 2 La casa da gioco esamina la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta e verifica se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell’arti- colo 9 capoverso 1 LRD.
Art. 14 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni 1 La casa da gioco provvede a una sorveglianza efficace delle relazioni d’affari e delle transazioni.
2 La Commissione può esigere dalla casa da gioco l’introduzione di un sistema di
sorveglianza informatico.
Sezione 5: Ricorso a terzi per l’adempimento degli obblighi di diligenza
Art. 15 1 Per l’identificazione, l’accertamento dell’avente economicamente diritto, il rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto e l’effettuazione dell’obbligo speciale di chiarimento, la casa da gioco può ricorrere a un altro intermediario finanziario purché quest’ultimo sia sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
2 La casa da gioco può delegare l’adempimento degli obblighi a un terzo mediante
accordo scritto se: a. sceglie diligentemente il terzo; b. istruisce il terzo sui suoi compiti; e c. può controllare l’adempimento degli obblighi da parte del terzo. 3 Il terzo deve trasmettere alla casa da gioco una copia dei documenti di cui si è servito per l’adempimento degli obblighi di diligenza e attestare che le copie sono conformi ai documenti originali.
4 La subdelegazione da parte del terzo è esclusa.
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Sezione 6: Obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7 LRD)
Art. 16
1 La casa da gioco allestisce e organizza la propria documentazione in modo da
consentire al Segretariato della CFCG, all’autorità preposta al perseguimento penale o ad altri organismi abilitati di formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3–10 LRD e nella presente ordinanza.
2 La documentazione comprende segnatamente:
a. una lista di tutti i clienti identificati, con i dati di cui all’articolo 4; b. una copia dei documenti d’identità ufficiali; c. nei casi di cui all’articolo 6, la dichiarazione scritta del cliente relativa all’identità dell’avente economicamente diritto; d. i documenti relativi alle transazioni effettuate; e. i documenti relativi alle transazioni connesse tra loro di cui all’articolo 2 capoverso 1; f. una nota e i documenti relativi ai risultati dell’applicazione dei criteri secondo l’articolo 10; g. una nota scritta e i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 11; h. una copia delle comunicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD.
3 La documentazione deve permettere di seguire tutte le transazioni che devono
essere annotare e registrate. 4I documenti e i giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla conclusione di un affare in un luogo sicuro.
Sezione 7: Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD)
Art. 17 Direttive interne 1 La casa da gioco redige direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro. In esse stabilisce come occorre adempiere concretamente agli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e della presente ordinanza.
2 Essa vi regola in particolare:
a. la metodologia per le identificazioni di cui all’articolo 2; b. la ripartizione interna dei compiti e le competenze; c. l’attuazione delle esigenze poste agli articoli 2–16;
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d. i criteri che applica per l’individuazione di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato ai sensi dell’articolo 10; e. i criteri che applica per l’individuazione di transazioni che comportano un rischio elevato ai sensi dell’articolo 11; f. i principi alla base della sorveglianza delle transazioni; g. la politica aziendale nei confronti delle persone politicamente esposte; h. la competenza per le comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. 3 Le direttive interne sono emanate dal consiglio di amministrazione o dall’organo di direzione più elevato.
4 Esse devono essere portate a conoscenza dei collaboratori in modo adeguato.
Art. 18 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro 1 La casa da gioco designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.
2 Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i compiti seguenti:
a. provvedere all’applicazione e al rispetto delle direttive interne; b. pianificare e sorvegliare la formazione interna relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro; c. fare eseguire chiarimenti ai sensi dell’articolo 12 o eseguirli esso stesso; d. fissare se del caso i parametri per il sistema di sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni ai sensi dell’articolo 14; e. prestare consulenza alla direzione per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro. 3 La casa da gioco può designare anche persone esterne qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o prevederle per l’adempimento dei compiti ai sensi dell’articolo 20.
Art. 19 Formazione e formazione continua del personale La casa da gioco provvede affinché i nuovi collaboratori ricevano una formazione all'inizio dell'impiego e affinché i collaboratori già impiegati ricevano una formazione regolare sugli aspetti essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro rilevanti per la loro funzione.
Art. 20 Controlli interni 1 La casa da gioco designa una o più persone qualificate che sorvegliano il rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3–10 LRD e nella presente ordinanza, ed effettuano controlli all’interno della casa da gioco.
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2 Una persona interna incaricata della sorveglianza non può controllare nessuna
relazione d’affari nell’ambito della quale essa è intervenuta personalmente.
Art. 21 Revisione 1 L’ufficio di revisione, nell’ambito della revisione annuale ai sensi dell’articolo 37 LCG, deve controllare se la casa da gioco rispetta gli obblighi previsti dagli articoli 3–10 LRD e dalla presente ordinanza. 2Esso consegna i risultati della revisione nel suo rapporto ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 OCG.
Sezione 8: Interruzione o mantenimento della relazione d’affari e obbligo di comunicazione (art. 9-10 LRD)
Art. 22 Rifiuto o interruzione della relazione d’affari 1 La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d’affari o interrompe una rela- zione d’affari già avviata se: a. non è possibile identificare un cliente o accertare l’avente economicamente diritto; b. persistono dubbi sulle indicazioni fornite dal cliente anche dopo che è stata attuata la procedura prevista dall’articolo 8; c. le sorge il sospetto che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull’identità del cliente o dell’avente economicamente diritto.
2 Se la casa da gioco rifiuta d’avviare una relazione d’affari o interrompe una
relazione d’affari già avviata, deve consegnare al cliente eventuali valori patrimoniali in una forma tale che consenta alle autorità di seguirne la traccia.
Art. 23 Obbligo di mantenere la relazione d’affari
1 La casa da gioco non può interrompere una relazione d’affari se sono date le
condizioni relative all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.
2 Essa non può interrompere una relazione d’affari o autorizzare il prelievo di
importanti valori patrimoniali se vi sono segni concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.
Art. 24 Obbligo di comunicazione La comunicazione secondo l’articolo 9 LRD deve avvenire in forma scritta conformemente alle istruzioni dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
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Capitolo 3: Organismi di autodisciplina
Art. 25 Collaborazione La Commissione può collaborare con degli organismi di autodisciplina.
Capitolo 4: Vigilanza
Art. 26 Compiti della Commissione
1 Nell’ambito della sua sorveglianza sulle case da gioco (art. 48 LCG), la
Commissione controlla il rispetto delle disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro da parte delle case da gioco.
2 Oltre alle misure e alle sanzioni giusta la LCG e l’OCG, la Commissione può
adottare i provvedimenti previsti all’articolo 20 LRD.
Art. 27 Obbligo di denuncia La Commissione sporge denuncia giusta l’articolo 21 LRD.
Art. 28 Infrazioni contro decisioni Infrazioni contro decisioni della Commissione sono punite conformemente all’articolo 51 LCG.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 29 Emolumenti La riscossione degli emolumenti è retta dagli articoli 112–119 OCG.
Art. 30 Abrogazione del diritto previgente 1 L’ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 28 febbraio 20002 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro è abrogata a far stato dal 30 giugno 2007, con riserva delle disposizioni enunciate al capoverso 2.
2 Gli articoli 3, 4 e 8 sono abrogati a far stato dal 31 dicembre 2007.
Art. 31 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007, con riserva del capoverso 2.
2 Gli articoli 2, 3, 9-13 e 17 entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
2 RU 2000 808
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… Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider
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