Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza)
EIDGENÖSSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉCONOMIE DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’ECONOMIA DEPARTAMENT FEDERAL DA L’ECONOMIA
Commento alla
Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l’impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza)
Audizione
1. Situazione iniziale
Con la legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica, il Parlamento ha creato le basi legali per la messa in commercio di piante geneticamente modificate sotto forma di sementi o materiale vegetale di moltiplicazione. Il 1° gennaio 2004, il Consiglio federale ha messo in vigore queste basi legali. La procedura d’autorizzazione necessaria per la commercializzazione di piante geneticamente modificate è già disciplinata dall’ordinanza sulle sementi. Finora non sono mai state presentate richieste per la coltivazione di piante geneticamente modificate né è mai stata rilasciata un’autorizzazione a tal proposito. La legge sull’ingegneria genetica prescrive, in linea di principio, che in caso di coltivazione di piante geneticamente modificate devono essere garantite la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati (OGM) e la libera scelta dei consumatori. Pertanto le condizioni necessarie per poter osservare tali prescrizioni vanno stabilite prima che in Svizzera si dia il via alla coltivazione di piante geneticamente modificate. Il disegno dell’ordinanza sulla coesistenza concretizza i requisiti per la coltivazione di piante geneticamente modificate e per l’impiego del relativo raccolto nell’azienda agricola. In tal modo vengono garantite la protezione della produzione senza OGM e la libera scelta dei consumatori. Le condizioni per la messa in commercio di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate vengono precisate mediante la modifica dell’ordinanza sulle sementi (RS 916.151). La nuova ordinanza sulla coesistenza mira a disciplinare l’impiego di piante geneticamente modificate e il relativo raccolto. Gli ambiti che sono chiaramente disciplinati nella legge sull’ingegneria genetica, come ad esempio la responsabilità civile e le disposizioni penali, non sono ulteriormente precisati. La valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate rispetto all’uomo, agli animali e all’ambiente è già disciplinata in diverse ordinanze e quindi questi aspetti non vengono ripresi nell’ordinanza sulla coesistenza. Tra l’altro, prima della coltivazione, nel quadro dell’autorizzazione per l’impiego quali derrate alimentari e alimenti per animali, devono essere valutati in maniera esaustiva tutti gli aspetti di un OGM onde poter garantire la sicurezza e la
salute dell’uomo e degli animali. Nell’ambito della procedura di autorizzazione per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate vengono presi in esame essenzialmente gli aspetti legati all’ambiente. Le misure di coesistenza si applicheranno soltanto alle piante geneticamente modificate valutate sicure.
2. Rapporto con il diritto vigente
L’ordinanza sulla coesistenza e gli adeguamenti dell’ordinanza sulle sementi rappresentano una concretizzazione delle leggi sull’agricoltura e sull’ingegneria genetica. Le competenze in materia sono state affidate al Consiglio federale con l’entrata in vigore della legge sull’ingegneria genetica.
3. Rapporto con il diritto internazionale
Nel mondo, oltre 81 milioni di ettari sono già destinati alla coltivazione di piante geneticamente modificate. L’autorizzazione per la messa in commercio di queste piante nella Comunità europea spetta alla Commissione e al Consiglio degli Stati membri. La coltivazione di piante geneticamente modificate, per contro, può essere disciplinata a livello nazionale. Alcuni Stati membri della Comunità europea, quali Danimarca, Paesi Bassi, Italia e Germania, hanno già emanato una normativa sulla coesistenza. Il Protocollo di Cartagena, che disciplina i movimenti transfrontalieri di OGM, è entrato in vigore l’11 settembre 2003. La Svizzera e altri 118 Paesi lo hanno già ratificato. Esso sancisce, in particolare, che il materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate può essere importato per la prima volta in un Paese soltanto se quest’ultimo ha dato il suo consenso. Questa esigenza in Svizzera è coperta dalla procedura di autorizzazione ai sensi dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Né gli adeguamenti dell’ordinanza sulle sementi né l’ordinanza sulla coesistenza sono in contrasto con il diritto internazionale. L’ordinanza sulla coesistenza non va notificata, bensì resa nota agli altri membri dell’accordo nel quadro del Protocollo di Cartagena sulla Biosafety Clearing House.
4. Conseguenze
La decisione di coltivare piante geneticamente modificate dovrebbe spettare al singolo titolare d’azienda. Chi intende coltivare OGM, deve tuttavia rispettare le istruzioni stabilite dal titolare dell’autorizzazione, in modo da non pregiudicare i gestori di superfici coltivate con piante non geneticamente modificate e da non obbligarli a modificare la gestione delle loro particelle. A seconda della coltura, tenute presenti le strutture ridotte delle aziende agricole svizzera, ciò sarebbe possibile soltanto per le grandi aziende con superfici estese o nel caso due o più aziende decidessero di collaborare. La coltivazione di OGM ha conseguenze sulle strutture del commercio e dell’industria di trasformazione di prodotti agricoli. A garanzia della libera scelta dei consumatori vanno adottati provvedimenti per la separazione del flusso delle merci laddove vengono impiegati OGM.
4.1. Conseguenze per la Confederazione
Finora non è stata presentata alcuna richiesta d’autorizzazione. I fondi disponibili garantiscono altresì l’allestimento e la gestione di una banca dati per la registrazione dei responsabili della commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.
4.2. Conseguenze per i Cantoni
L’esecuzione dell’ordinanza sulla coesistenza da parte dei Cantoni ha un impatto finanziario per questi ultimi. Ciò può essere limitato integrando i controlli prescritti dall’ordinanza sulla coesistenza con quelli già esistenti.
4.3. Conseguenze economiche
La caratterizzazione obbligatoria dei prodotti con OGM consente di rispettare la libera scelta dei consumatori. È fondamentale che si garantisca la separazione del flusso delle merci. Ciò comporterà sforzi finanziari e strutturali.
5. Principi del pacchetto
La coltivazione di OGM è autorizzata soltanto se non mette a rischio la salute unama e degli animali e nemmeno l’ambiente. Ciò è già disciplinato dalle ordinanze sulle derrate alimentari, sugli alimenti per animali, sulle sementi e sull’emissione deliberata nell’ambiente.
Il principio dell’ordinanza sulla coesistenza e dell’adeguamento dell’ordinanza sulle sementi è l’obbligo del titolare dell’autorizzazione di fornire istruzioni ai contadini circa l’impiego delle sementi modificate geneticamente. Le istruzioni devono garantire che non sia pregiudicata la produzione senza OGM sulle superfici limitrofe. Tuttavia, sono soltanto le aziende agricole che impiegano materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate ad essere interessate dalle istruzioni e a doverle seguire. Il titolare dell’autorizzazione, in virtù dell’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica, è tenuto a controllare, personalmente, le istruzioni destinate ai contadini e se necessario a modificarle (nuovo art. 9c dell’ordinanza sulle sementi). Siccome lo Stato non si assume alcuna responsabilità del titolare dell’autorizzazione, nulla tange la responsabilità civile di cui all’articolo 30 della legge sull’ingegneria genetica. Le esigenze inerenti alle istruzioni destinate ai contadini nonché tutte le altre disposizioni correlate all’importazione e alla commercializzazione di sementi sono inserite nell’ordinanza sulle sementi. L’ordinanza sulla coesistenza disciplina gli obblighi cui è assoggettato chi utilizza materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Ciò riguarda soprattutto la coltivazione di piante geneticamente modificate e l’impiego del relativo raccolto.
5.1 Commento ai singoli articoli
Ingresso L’ordinanza sulla coesistenza si fonda sugli articoli 27a capoverso 2 e 159a della legge sull’agricoltura nonché su diversi articoli della legge sull’ingegneria genetica. Questi articoli danno al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni specifiche più ampie.
Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione L’ordinanza sulla coesistenza disciplina la coltivazione di piante geneticamente modificate e l’impiego del relativo raccolto. Nell’ordinanza sulle sementi vengono inserite nuove esigenze per la messa in commercio di piante geneticamente modificate. Il campo d’applicazione si estende anche all’orticoltura esercitata a titolo professionale e agli orti domestici.
Articolo 2 Definizioni Il termine “materiale di moltiplicazione” viene definito in analogia all’ordinanza sulle sementi. Il termine “raccolto” viene definito in modo da comprendere tutte le parti della pianta risultanti dal raccolto che possono essere utilizzate. Diverse attività vengono raggruppate nella definizione di “impiego”. La moltiplicazione viene citata in modo da poter prendere in considerazione i semi di un raccolto che saranno utilizzati dalla stessa azienda per la coltivazione l’anno successivo. La descrizione del termine “messa in commercio”, per quanto concerne le attività elencate, è praticamente identica alla formulazione utilizzata nella legge sull’ingegneria genetica. Si è espressamente rinunciato a menzionare l’importazione perché quella di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate è già disciplinata dall’ordinanza sulle sementi.
Articolo 3 Coltivazione di piante geneticamente modificate Questo articolo stabilisce che può essere coltivato soltanto materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate autorizzate. La procedura di autorizzazione è già disciplinata nell’ordinanza sulle sementi. Inoltre il materiale di moltiplicazione può essere utilizzato per la coltivazione soltanto se sono disponibili le istruzioni. Le esigenze poste alle istruzioni del responsabile della commercializzazione vengono precisate nell’allegata modifica dell’ordinanza sulle sementi.
Articolo 4 Osservanza delle istruzioni del responsabile della commercializzazione L’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica rappresenta un punto fondamentale nel quadro della consegna di materiale di moltiplicazione OGM. Chi è assoggettato all’obbligo d’autorizzazione è tenuto a fornire all’acquirente istruzioni sul corretto impiego di OGM. Questo obbligo non deve essere attenuato attraverso disposizioni più specifiche e ciò riguarda indirettamente, in particolare, anche la responsabilità civile ai sensi della legge sull’ingegneria
genetica. L’articolo 4 dell’ordinanza sulla coesistenza stabilisce che l’acquirente è tenuto a rispettare queste istruzioni. Conformemente al capoverso 2 il gestore è tenuto a documentare, accuratamente in base alle particelle, quali piante geneticamente modificate ha coltivato e raccolto e in quale periodo ha svolto queste due operazioni. La documentazione relativa alle particelle coltivate con piante geneticamente modificate agevola il chiarimento di presunti effetti locali. Con le nuove disposizioni proposte giusta l’articolo 14 capoversi 6 e 10 dell’ordinanza sulle sementi, i gestori che coltivano piante geneticamente modificate vengono registrati e identificati. Il capoverso 3 assicura che queste istruzioni siano delegate, ad esempio, se un’impresa di lavori agricoli svolge i lavori di semina o di raccolto per conto di un contadino.
Separazione del flusso delle merci La legge sull’ingegneria genetica contiene diverse disposizioni volte a garantire la libera scelta dei consumatori e la sicurezza della produzione senza OGM. In particolare si tratta di disposizioni inerenti alla separazione del flusso delle merci e alla caratterizzazione. Per consentirne l’applicazione è stato introdotto l’obbligo di documentazione.
Articolo 5 Provvedimenti per la separazione del flusso delle merci In virtù dell’articolo 16 della legge sull’ingegneria genetica, chiunque utilizza OGM deve prendere le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. Il Consiglio federale emana le disposizioni a tal riguardo. Il capoverso 1, in analogia con il diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali, stabilisce che per l’impiego di piante geneticamente modificate vanno stabilite disposizioni ed adottati provvedimenti per la separazione del flusso delle merci. Il responsabile della commercializzazione del materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate è tenuto, giusta l’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica, a valutare i punti critici per prevenire che gli OGM si mescolino con organismi non geneticamente modificati nel corso dell’intera catena delle merci, dalla produzione alla trasformazione, nonché a proporre provvedimenti in proposito. Maggiori dettagli figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza sulle sementi. Il capoverso 2 stabilisce che i provvedimenti da adottare devono essere conformi alle istruzioni del responsabile della commercializzazione.
Articolo 6 Documentazione L’obbligo di documentazione si applica all’impiego di materiale di moltiplicazione e al raccolto di piante geneticamente modificate. La rispettiva documentazione va presentata, su richiesta, alle autorità d’esecuzione.
Articolo 7 Caratterizzazione per la messa in commercio Questo articolo prescrive la caratterizzazione obbligatoria dei prodotti con OGM in conformità del diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali. Accanto alle derrate alimentari e agli alimenti per animali, per i quali si applicano le disposizioni del diritto pertinente giusta l’articolo 1, con il presente articolo vengono coperte anche tutte le altre utilizzazioni quali, ad esempio, l’uso come lettiera o materiale isolante. Sono esentati dall’obbligo di caratterizzazione i prodotti del raccolto che contengono una percentuale di OGM inferiore allo 0.9 per cento di massa e per i quali può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate.
Articolo 8 Obbligo di informazione e di documentazione L’obbligo di informazione e di documentazione garantisce la rintracciabilità dei prodotti di piante geneticamente modificate messi in commercio. Il termine per la conservazione dei documenti onde garantire la rintracciabilità è stabilito in nome dell’equivalenza con le disposizioni della Comunità europea.
Articolo 9 Esecuzione Visto che Cantoni controllano già le aziende agricole nel quadro di diversi disciplinamenti, il controllo dell’osservanza delle istruzioni del titolare dell’autorizzazione dovrebbe spettare a loro. Per limitare l’ulteriore onere dei Cantoni, i controlli vanno integrati con quelli esistenti.
L’Ufficio federale garantisce la supervisione sull’esecuzione delle disposizioni dell’ordinanza sulla coesistenza. Esso trasmette ai Cantoni le informazioni che riceve nel quadro della messa in commercio di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Inoltre, può pubblicare indicazioni d’interesse generale sul tipo e sulla quantità di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.
Articolo 10 Modifiche del diritto previgente Tutte le disposizioni relative all’importazione e alla messa in commercio di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate sono contenute nell’ordinanza sulle sementi. Ciò riguarda in particolare l’applicazione delle istruzioni del titolare dell’autorizzazione giusta l’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica.
Modifica dell’ordinanza sulle sementi Nell’ordinanza sulle sementi vanno disciplinati tutti gli aspetti necessari al fine della commercializzazione di sementi in Svizzera. Accanto alle esigenze esistenti, che vengono precisate per il materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, sono stati aggiunti un nuovo articolo 9c e il relativo allegato 1 sulle istruzioni dei fabbricanti e degli importatori. Le disposizioni dell’ordinanza sulle sementi e dell’ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RS 916.151.1) assicurano già un’elevata purezza varietale. Queste disposizioni, armonizzate a livello internazionale (schemi delle sementi OCSE) sono applicate dai Paesi industrializzati e sono elencate nella seguente tabella. In virtù dell’articolo 14a dell’ordinanza sulle sementi, oggigiorno nelle sementi convenzionali viene tollerata una percentuale massima di materiale geneticamente modificato pari allo 0.5 per cento, se la purezza varietale minima è inferiore al 99,5 per cento ed i relativi OGM sono autorizzati quali derrate alimentari e alimenti per animali. Se, tuttavia, le esigenze menzionate nella tabella in materia di purezza varietale per le sementi certificate consentono una percentuale inferiore allo 0.5 per cento di piante non conformi, questa tolleranza si applica anche alle impurità costituite da OGM. Per il granturco, la tolleranza effettiva per le impurità costituite da OGM nelle sementi è dello 0.2 per cento, mentre per la colza e il frumento di 1a riproduzione è dello 0.3 per cento. Soia e frumento sono specie autogame. Ne consegue che nella produzione di sementi certificate di soia e frumento di 2a riproduzione è tollerata una percentuale di piante non conformi pari all’1 per cento per l'adempimento dei criteri di purezza varietale. Per queste specie è consentita una percentuale massima di impurità costituite da OGM pari allo 0.5 per cento.
Tabella: Esigenze in materia di purezza varietale per le sementi certificate
Specie Proprietà Sementi Piante non conformi in % Granturco Linee inbred Sementi certificate 0.2 Ibridi semplici Sementi certificate 0.2 Frumento Sementi certificate, 1a riproduzione 0.3 Sementi certificate, 2a riproduzione 1.0 Colza Sementi certificate 0.3 Soia Sementi certificate 1.0
Finora la Comunità europea non ha definito alcun valore rispetto alla percentuale di sementi geneticamente modificate nelle sementi convenzionali. Sulla base delle già citate disposizioni vigenti in Svizzera, si attende una decisione in merito da parte della Comunità europea prima di provvedere ad un adeguamento del valore di tolleranza per le sementi (articolo 14a capoverso
3 dell’ordinanza sulle sementi).
Ingresso L’ingresso viene integrato con gli articoli 27a capoverso 2 della legge sull’agricoltura e con diversi articoli della legge sull’ingegneria genetica.
Articolo 9c Istruzioni per l’impiego di varietà geneticamente modificate Questo nuovo articolo dell’ordinanza sulle sementi è stato inserito in applicazione delle disposizioni dell’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica. Si è cercata una formulazione da cui emergesse che il Cantone del titolare dell’autorizzazione non si assume alcuna responsabilità. In virtù del capoverso 1 chiunque è assoggettato all’obbligo di autorizzazione, segnatamente il titolare dell’autorizzazione, deve fornire istruzioni ai contadini. Queste devono in particolare assicurare che la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati su superfici limitrofe non venga pregiudicata e che siano stati definiti provvedimenti per la separazione del flusso delle merci. Gli elementi che devono costituire parte integrante delle istruzioni sono indicati nell’allegato 1. La distanza d’isolamento è un elemento fondamentale per l’applicazione dell’articolo 7 della legge sull’ingegneria genetica. Pertanto al capoverso 3 ne viene definito e precisato il termine. È richiesto che il titolare dell’autorizzazione fissi una distanza d’isolamento per ridurre al minimo l’ibridazione su superfici limitrofe coltivate con piante della stessa varietà. Lungo i bordi delle superfici limitrofe viene tollerata una percentuale massima di impurità dovute ad ibridazione, rispettivamente a impollinazione incrociata, con piante geneticamente modificate pari allo 0.5 per cento. Nel campo, tanto più cresce la distanza rispetto alla fonte pollinica quanto rapidamente diminuisce il tasso di impollinazione incrociata dai bordi verso il centro del campo. Questa disposizione assicura cha la percentuale d’impurità del raccolto delle particelle limitrofe sia in ogni caso inferiore allo 0.5 per cento. Dalle ultimissime scoperte è emerso che a queste condizioni la percentuale di impurità costituite da OGM nel raccolto di una particella limitrofa resta normalmente al disotto dello 0.2 per cento. Inoltre, il titolare dell’autorizzazione deve fornire istruzioni circa l’esatta applicazione della distanza d’isolamento. In tal modo al gestore agricolo dovrebbe essere chiaro a quali condizioni può coltivare materiale di moltiplicazione fino ai bordi del suo campo. Quali alternative possono essere presi in considerazione il consenso
scritto del gestore di una superficie limitrofa o l’inclusione della superficie non agricola. Queste disposizioni sulla distanza d’isolamento e quelle sulla purezza varietale assicurano che il raccolto di un campo contenga una percentuale di impurità costituite da OGM sicuramente inferiore allo 0.9 per cento. Il capoverso 4 stabilisce che le istruzioni devono fondarsi su studi scientifici. Su tali basi i servizi sono in grado di appurare la plausibilità delle istruzioni. Ogni modifica delle istruzioni va notificata all’Ufficio federale. Al capoverso 5 si cita la procedura di valutazione della plausibilità delle istruzioni. La documentazione viene esaminata nel quadro della procedura d’autorizzazione. Altri servizi interessati prendono parte a questa verifica. Gli assoggettati all’obbligo di autorizzazione, giusta il capoverso 6, sono tenuti a provvedere ad una verifica degli obiettivi ed eventualmente ad adeguare le istruzioni. Ciò spetta esclusivamente al titolare dell’autorizzazione. In virtù del capoverso 7 l’Ufficio federale può richiedere al titolare dell’autorizzazione un rapporto annuale sui risultati della verifica. In tal modo è possibile verificare gli obiettivi anche quando non è stata notificata alcuna modifica delle istruzioni all’Ufficio federale.
Articolo 14 capoversi 5–11 I nuovi capoversi 5-11 specificano altre condizioni per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Secondo l’articolo 15 della legge sull’ingegneria genetica, per la consegna è necessario il consenso scritto del titolare dell’azienda. Il capoverso 5 stabilisce che nell’intera catena, dal produttore/importatore all’acquirente finale, va garantito che l’acquirente finale dia la sua conferma scritta per la ricezione del materiale
geneticamente modificato. Per poter rintracciare una partita di sementi lungo l’intera catena, ai capoversi 6-8 viene inserito l’obbligo di tenere un registro. I capoversi 5 e 9 stabiliscono che occorre la necessaria conferma scritta dell’acquirente finale, tuttavia non quella di un intermediario. Affinché l’Ufficio federale possa prendere atto di quali contadini coltivano materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, gli importatori e i responsabili della commercializzazione devono trasmettergli le rispettive informazioni. Per garantire il rapporto di clientela tra commercianti e acquirenti finali rispetto al fabbricante nonché la rintracciabilità, l’Ufficio federale dovrebbe prendere in considerazione soluzioni in merito alla procedura di notifica (capoverso 10). A titolo d’esempio potrebbero essere prese in esame le diverse varianti di notifica della banca dati sul traffico di animali. Il presupposto sarebbe una banca dati con corrispondenti possibilità di registrazione. Al capoverso 11 viene stabilito il termine di conservazione delle registrazioni.
Articolo 22 capoverso 6 L’Ufficio federale può pubblicare le istruzioni dell’importatore e del fabbricante affinché tutti i contadini, compresi quelli che non impiegano materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, siano a conoscenza delle condizioni.
Allegato 1 Al punto 1 si richiede la caratterizzazione del materiale di moltiplicazione geneticamente modificato. In particolare viene richiesto che siano descritte l’efficacia e le conseguenze di una resistenza all’erbicida o insetticida. Tra l’altro va indicato che per la lotta ai semi spontanei di piante Roundup Ready non va usato il Roundup. Per il mais Bt (Bacillus thuringensis) resistente agli insetti vanno ad esempio indicati gli insetti interessati. Al punto 2 si rinvia alla distanza d’isolamento definita all’articolo 9c capoverso 3, che rappresenta un caposaldo per l’applicazione dell’articolo 7 della legge sull’ingegneria genetica. Al punto 3 vanno definiti i provvedimenti per la lotta ai semi spontanei. Sono elencati diversi provvedimenti possibili. Al punto 4 si richiedono provvedimenti per evitare che si sviluppi una resistenza negli organismi bersaglio. A tal fine l’ente statunitense “Environmental Protection Agency” (EPA) per le varietà di mais Bt richiede la strategia dei rifugi. Al punto 5 vengono specificati i provvedimenti per la garanzia della separazione del flusso delle merci dal profilo tecnico, del personale e organizzativo, onde evitare che il materiale geneticamente modificato entri in contatto con quello convenzionale lungo la catena delle merci. Si tratta in particolare di disposizioni per evitare che il materiale si mescoli attraverso le attrezzature agricole o a causa di una caratterizzazione insufficiente in fase di stoccaggio, nonché per perdite durante il trasporto. Al punto 6 si fa riferimento ad altri provvedimenti relativi all’eliminazione di materiale di moltiplicazione attraverso il liquame o il letame che possono essere aggiunti a quelli di cui al punto 5 quali perdita di semi durante il trasporto, mescolanza attraverso le attrezzature.
6. Data d’entrata in vigore
Non è stato proposto alcun termine per l’entrata in vigore.