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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC)

28.06.2006

Indagine conoscitiva sulla revisione delle di- sposizioni esecutive della LTC Rapporto esplicativo

1. Premessa

Il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno adottato la modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Ora occorre adeguare le disposizioni esecutive che figurano nelle ordinanze del Consiglio fede- rale, della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC) e dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il primo trimestre 2007.

La presente indagine conoscitiva presso gli ambienti interessati verte su quattro ordinanze del Consi- glio federale (OST, ORAT, OGC e OIT). È aperta dal DATEC in virtù dell'art. 10 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061). Parallelamente, la Commissione federale delle comunicazioni sottopone agli ambienti interessati una modifica della sua ordinanza del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni.

Il Dipartimento federale dell’interno (Ufficio federale di statistica) elaborerà le disposizioni esecutive necessarie ad attuare la modifica dell'art. 10 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01; cfr. cap. 2 dell'allegato alla modifica della LTC). Viceversa, non servono partico- lari disposizioni esecutive per le modifiche apportate alla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241; cfr. cap. 1 dell'allegato alla modifica della LTC) e alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunica- zioni (RS 780.1; cfr. cap. 3 dell'allegato alla modifica della LTC).

2. Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Alla luce delle numerosissime modifiche, l’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) è stata interamente riveduta. Per agevolarne la lettura, le modifiche rispetto all'OST del 31 ottobre 2001 sono evidenziate come segue: • modifica di una disposizione esistente: testo semplicemente sottolineato; • nuova disposizione: sottolineati anche il numero dell’articolo, del capoverso o della cifra/lettera; • nuova numerazione (cifre o lettere): non sottolineata. Una tabella di concordanza, inoltre, segnala a quali articoli dell’ordinanza attuale corrispondono le disposizioni dell’OST riveduta.

A livello di contenuti, le principali novità riguardano la protezione dei consumatori (Capitolo 5: Servizi a valore aggiunto, Capitolo 6: Organo di conciliazione) e l’accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (Capitolo 7).

Per agevolare l’accesso al mercato e adeguarsi alla normativa europea sulle telecomunicazioni, il legislatore ha abolito l’obbligo di concessione per chi offre servizi di telecomunicazione. Con l’entrata in vigore della nuova LTC, pertanto, vi sarà soltanto un obbligo di notifica unificato per i fornitori di servizi di telecomunicazione. Questo cambiamento comporta una semplice riscrittura dell’OST. Il ter- mine «concessionario» è sostituito da «fornitore di servizi di telecomunicazione». Per analogia e a seconda dell'ambito di competenza, la denominazione «autorità concedente» diventa «Commissione federale delle comunicazioni» («Commissione») oppure «Ufficio federale delle comunicazioni» («Uffi- cio federale»).

Nell'ordinanza riveduta si distingue tra «utente» (chi utilizza i servizi di un fornitore di servizi di teleco- municazione) e «cliente» (chi ha concluso con un fornitore di servizi telecomunicazione un contratto sulla fruizione di tali servizi).

Rammentiamo che, in vista del rilascio della concessione di servizio universale a decorrere dal 1° gennaio 2008, le disposizioni in materia sono oggetto di una modifica a parte che è stata sottoposta al parere dei Cantoni, dei partiti politici e degli ambienti interessati fino al 31 maggio 2006. Il presente progetto riprende tale proposta e segnala le modifiche del caso nelle note a piè di pagina. È previsto che quest’autunno il Consiglio federale approvi la modifica parziale dell’OST relativa al contenuto del servizio universale. Alcune disposizioni, tuttavia, entreranno in vigore soltanto il 1° gennaio 2008. È quindi opportuno precisare che le disposizioni dell’ordinanza attuale, benché abrogata (cfr. art. 103), rimarranno in vigore fino a quella data (cfr. art. 107 cpv. 2). Le modifiche delle disposizioni sul servizio universale, dovute alla modifica della LTC del 24 marzo 2006, sono sottolineate e commentate qui di seguito.

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1 lett. a e b

Viene fatta una chiara distinzione tra «utente» (chi utilizza i servizi di un fornitore di servizi di teleco- municazione) e «cliente» (chi ha concluso con un fornitore di servizi telecomunicazione un contratto sulla fruizione di tali servizi).

Art. 1 lett. c

I servizi a valore aggiunto, pur non essendo servizi di telecomunicazione ai sensi dell’art. 3 lett. b LTC, sono tuttavia fortemente imparentati perché erogati mediante servizi di telecomunicazione e riscossi da chi li fornisce attraverso la bolletta del telefono oppure l'addebito su una scheda prepagata (o un conto prepagato).

La gamma di servizi offerti, vastissima e in costante crescita, spazia dalla consulenza online (informa- tica, giuridica, medica ecc.) alla divulgazione d’informazioni (borsa, meteo, oroscopo), dalla fornitura di loghi e suonerie all’ordinazione/stampa online di biglietti (concerti, treni), al pagamento di beni e servi- zi di vario tipo mediante un telefono cellulare. Che la consegna o la fruizione del servizio sia immedia- ta o successiva è irrilevante. A titolo di esempio, l’abbonamento a una rivista online e il pagamento mediante la bolletta del telefono (o l’addebito su una scheda prepagata) va considerato un servizio a valore aggiunto anche se la consegna avviene dopo qualche mese o settimana. Lo stesso vale per un servizio di sveglia telefonica che, per sua natura, viene fornito soltanto in un secondo tempo su indi- cazione dell’utente che avrà stabilito un orario. Una consulenza telefonica medica o legale oggetto di una fattura distinta emessa da chi eroga il servizio non è un servizio a valore aggiunto ai sensi del- l'OST, mentre lo è la stessa consultazione fatturata al cliente con la bolletta del telefono.

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Questa definizione di servizi a valore aggiunto è più breve rispetto a quella dell'ordinanza dell'11 di- cembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211), che ingloba anche i servizi fatturati da terzi. Ai servizi telefonici si applicano soltanto le prescrizioni relative all'indicazione dei prezzi e all'ac- cettazione dell'offerta. Le norme del diritto delle telecomunicazioni (prezzi limite, identificazione dei servizi a valore aggiunto in base al numero, possibilità di blocco per i clienti, obbligo di avere una sede in Svizzera, divieto di rescindere il contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione in caso di man- cato pagamento dei servizi a valore aggiunto) sono necessarie e giustificate soltanto nella misura in cui i servizi a valore aggiunto sono fatturati con i servizi di telecomunicazione. Per tutti gli altri servizi, le norme generali di diritto pubblico sono sufficienti per proteggere il cliente da abusi, poiché quest'ul- timo riceve una fattura direttamente dal fornitore di detti servizi. Se ritiene che non sia corretta, il clien- te non paga la fattura. In tal caso spetta al fornitore esigere il pagamento, eventualmente davanti a un tribunale.

Art. 1 lett. d - f

Le definizioni riportano tre nuove tipologie di collocazione:

La collocazione fisica (lett. d) è la condivisione di uno spazio nel quale un fornitore di servizi di tele- comunicazione gestisce degli impianti secondo le condizioni di accesso dell’art. 11 LTC, attraverso la presenza fisica di impianti propri di un fornitore autorizzato sul luogo. I fornitori di servizi di telecomu- nicazione occupano locali appositi sul luogo in questione per installare e gestire i propri impianti colle- gati ai loro rispettivi network.

La collocazione aperta (lett. e), è la variante «salvaspazio» della collocazione fisica ed è generalmen- te più economica. Nella collocazione aperta, rinunciando a interventi edilizi, diversi fornitori di servizi di telecomunicazione installano e gestiscono i propri impianti negli stessi locali. Per sfruttare al massimo lo spazio disponibile, nell’ambito della collocazione aperta è anche possibile installare gli impianti di diversi fornitori di servizi di telecomunicazione nello stesso rack. Se questi impianti sono separati da interventi edilizi, non si prefigura più una collocazione aperta, bensì una tipologia di collocazione fisi- ca.

La collocazione virtuale (lett. f) non richiede la presenza fisica dei propri impianti sul posto. La con- nessione fisica degli impianti di chi offre e di chi accetta la collocazione virtuale non deve avvenire per forza nel luogo stesso.

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione

Art. 3

Questo articolo è stato riformulato in seguito alla soppressione dell’obbligo di concessione e adeguato al regime della notifica.

Nel campo dei servizi di telefonia mobile e trasmissione via satellite, ad esempio per cronache e servi- zi speciali (VSAT/SNG, ENG/OB), spesso le concessioni di radiocomunicazione vengono rilasciate soltanto per pochi giorni. Di conseguenza, i fornitori di questi servizi di telecomunicazione a tempo determinato sono esentati dall’obbligo di notifica (cpv. 1 lett. b).

Art. 4

In conformità al messaggio sul nuovo art. 4 cpv. 3 LTC, il Consiglio federale può stralciare dalla lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione quelli che hanno cessato l’attività commerciale. Il Consiglio federale delega anche questa mansione all’UFCOM, che già si occupa di tenere e aggiornare la lista. L’UFCOM, sempre secondo il messaggio, può fondarsi anche sui dati statistici che il fornitore gli co- munica in virtù dell’art. 59 cpv. 2bis lett. d LTC.

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Art. 5

Anche questo è un semplice ritocco redazionale al regime della notifica.

Art. 6 cpv. 2

La modifica apportata a questa disposizione è puramente redazionale e permette di evitare una ridon- danza.

Art. 8

Ai fornitori che in passato sfruttavano lo spettro delle radiofrequenze per fornire i propri servizi era stata rilasciata la concessione per le radiocomunicazioni nel quadro della concessione di servizi. Con la scomparsa dell’obbligo di concessione, la concessione di radiocomunicazione per fornire servizi sfruttando le radiofrequenze verrà rilasciata come concessione a sé stante. In futuro, il rilascio di una concessione di questo tipo obbedirà alle disposizioni dell’ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)1. L’attuale cpv. 2 è stato inserito nell’OST.

Art. 9

Secondo l'art. 6 lett. d della LTC modificata, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a offrire un numero adeguato di posti di tirocinio. Dai dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) emerge che la quota dei posti di tirocinio rispetto ai posti di lavoro (a tempo pieno) varia dal 3 al 5% a prescin- dere dal ramo economico (indicatore della formazione professionale). Per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni, la percentuale dei posti di apprendistato varia in misura tale da un caso all'al- tro che risulta impossibile determinare un indicatore attendibile in materia di formazione professionale.

Le disposizioni proposte hanno lo scopo di garantire che i fornitori di servizi di telecomunicazione of- frano un numero minimo di posti di tirocinio. Tuttavia, siccome di norma per un tirocinio non si può offrire un tempo parziale, il numero di posti di tirocinio richiesto può essere arrotondato per eccesso al numero intero successivo. Ne consegue che le aziende con meno di 33 dipendenti a tempo pieno non devono offrire nessun posto di tirocinio.

Per garantire in ogni caso un numero minimo di posti di tirocinio, l'obbligo è indirettamente esteso a terzi di cui il fornitore si avvale per erogare i propri servizi di telecomunicazione.

Dato che la creazione di posti di tirocinio comporta un onere significativo, questo obbligo assume ca- rattere vincolante 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (art. 107 cpv. 3).

Ogni parere sulle disposizioni proposte è benvenuto.

Art. 10

Cpv. 1, primo periodo Generalmente costa di più telefonare ai clienti di altri fornitori di servizi di telecomunicazione che non a quelli del proprio operatore. Il cliente, inoltre, non può sapere, in base al numero della persona che sta chiamando, se quest’ultima è cliente del proprio fornitore, né calcolare il costo del servizio. Per i colle- gamenti verso i clienti di altri fornitori, per i quali vigono altre tariffe rispetto ai collegamenti verso i clienti del proprio fornitore, il fornitore che emette la fattura, dunque, deve segnalare preventivamente ai propri clienti – gratuitamente, brevemente, senza pubblicità e senza discriminare altri fornitori – in quali casi le tariffe aumentano. Per reti di terzi si intendono anche i servizi di un altro operatore sulla medesima rete (ad esempio le offerte di telefonia mobile ridotte alle prestazioni essenziali: yallo nei confronti di sunrise, m-budget nei confronti di Swisscom Mobile o coopmobile e orangeclick nei con-

1 RS 784.102.1 4/35

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fronti di orange). Quando il collegamento avviene sulla propria rete, si può rinunciare all’indicazione della tassa, poiché il cliente può informarsi facilmente sui costi del collegamento sulla propria rete. Il fornitore è libero di attuare questa disposizione come meglio crede, fermo restando che il cliente possa identificare chiaramente la tariffa (ad esempio indicazione automatica del prezzo prima di in- staurare il collegamento). Le soluzioni adottate in passato, ovvero la verifica di appartenenza alla rete di numeri trasferiti mediante SMS o hotline, si sono rivelate macchinose e non conviviali per il cliente.

Cpv. 1, secondo periodo Per principio, bisogna sempre garantire la massima trasparenza sui prezzi. Alcuni clienti, però, sono infastiditi da queste informazioni aggiuntive e, pertanto, bisogna offrire la possibilità di attivare o rinun- ciare del tutto a queste indicazioni oppure in certi casi, ad esempio passando dal sito dell’operatore, telefonando alla hotline o mediante un codice.

Cpv. 2 A titolo di esempio, alcune offerte di servizi di telecomunicazione prevedono che il cliente possa tele- fonare gratuitamente per un certo quantitativo di minuti al mese. In tal caso il cliente va informato non appena li avrà esauriti, per poter decidere se desidera richiedere ulteriori servizi di telecomunicazione.

Art. 11

L’art. 12d, cpv. 2 della LTC modificata incarica il Consiglio federale di definire il contenuto minimo dell’iscrizione negli elenchi di un servizio di telecomunicazione. Si tratta di definire tale contenuto in modo generico, a prescindere dal servizio di telecomunicazione.

Lo scopo principale degli elenchi è di agevolare i contatti tra gli utenti di un servizio di telecomunica- zione. I fornitori, dal canto loro, hanno interesse a pubblicare questi elenchi per incentivare e facilitare le comunicazioni e, dunque, generare introiti.

L’elemento di base per allestire un elenco è ovviamente l'elemento d’indirizzo attraverso il quale un utente può essere contattato dagli altri (cpv. 1 lett. a). Le altre componenti dell’iscrizione devono per- mettere di distinguere con certezza un utente da un altro, magari omonimo. Oltre al cognome, al nome e alla ragione sociale (persona giuridica, cpv. 1 lett. b), è l’indirizzo completo (cpv. 1 lett. d) a identifi- care inequivocabilmente l’utente. Per una ricerca più efficace, gli utenti possono anche indicare la propria categoria professionale (cpv. 1 lett. c) – è un accorgimento prezioso per figurare negli elenchi commerciali (pagine gialle).

Ai sensi dell’art. 83 cpv. 1, nei dati minimi dell’iscrizione rientra anche il simbolo con il quale gli utenti segnalano di non desiderare messaggi pubblicitari di terzi e di non voler comunicare le proprie gene- ralità a scopi di ricerca pubblicitaria diretta (cpv. 1 lett. e).

Se l’iscrizione si riferisce a un elemento d’indirizzo utilizzato per offrire servizi a valore aggiunto, il prezzo del servizio rientra nei dati minimi dell’iscrizione (cpv. 1 lett. f) ai sensi dell’art. 13 cpv. 1bis OIP. Le conseguenze sono due: da un lato, per far pubblicare il proprio numero sull’elenco il fornitore deve garantire la massima trasparenza dei prezzi; dall’altro, le informazioni sulle tariffe, appunto perché parte integrante del contenuto minimo, vengono divulgate in tutti gli elenchi svizzeri non appena ac- quisite da terzi.

In virtù del cpv. 2, per considerazioni sul rispetto della sfera privata, l’utente può chiedere di pubblicare il proprio nome o indirizzo sotto forma abbreviata – senza tuttavia dar adito a confusione con altre iscrizioni nell’elenco.

Capitolo 3: Servizio universale

L’espressione «contributo d’investimento» è stata modificata in «indennità finanziaria» all’art. 19 LTC. Questa modifica torna negli art. 12, 13 e 25. Lo stesso vale per l'espressione «tasse di concessione 5/35

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per i servizi di telecomunicazione» sostituita da «tassa destinata a finanziare il servizio universale». Quest’ultima modifica riguarda gli art. 26 e 27.

Art. 12

Cpv. 1 Ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 LTC, quando si palesa che la gara d’appalto non potrà svolgersi in condi- zioni di concorrenza, la ComCom può designare uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale. Il cpv. 1, dunque, è modificato per permettere questa eventualità. Per motivare la propria decisione, la ComCom esamina nei dettagli la struttura dell’offerta sul mercato. Se alla fine di questa analisi risulta verosimile che vi sarà soltanto un candidato, la ComCom può rinun- ciare a bandire una pubblica gara.

Cpv. 3, 4 e 5 lett.c Queste disposizioni sono state adeguate al fine di precisare le modalità per il rilascio di una conces- sione per il servizio universale. Devono in ogni caso essere soddisfatte le condizioni per il rilascio (art. 15 LTC). Data questa premessa, la concessione è rilasciata in primo luogo a un candidato che non chiede un'indennità finanziaria. In mancanza di candidati che rispondono a questo criterio, è determi- nante il rapporto tra i risultati della valutazione qualitativa e la compensazione finanziaria richiesta. Qualora nessun candidato soddisfa le condizioni per il rilascio, il concessionario o i concessionari del servizio universale sono designati per via di autorità dalla ComCom.

Cpv. 5 In seguito alla modifica dell'art. 14 cpv. 2 e dell'art. 16 cpv. 1 LTC, uno o più concessionari possono fornire tutte le prestazioni del servizio universale o una parte di esse. La modifica dell’art. 12 cpv. 5 tiene conto di questa nuova possibilità poiché prevede che, se necessario, la ComCom designa uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale. Può anche accadere che la ComCom ritenga opportuno rilasciare svariate concessioni territoriali con l’obbligo di fornire tutte le prestazioni del servizio universale o una parte di esse. La ComCom, insomma, è libera di sce- gliere la configurazione più idonea sia dal punto di vista economico che amministrativo.

Per uniformare i capoversi dell'art. 12, il termine «concessione» è sistematicamente al singolare. L’espressione va intesa in senso generale e non dà indicazioni sul numero di concessioni del servizio universale effettivamente attribuite. Queste modifiche riguardano i cpv. 1 e 7.

Art. 15

L’art. 15 è stato riscritto per tener conto della nuova facoltà della ComCom di rilasciare una o più con- cessioni per la fornitura di tutte le prestazioni del servizio universale o di una parte di esse (art. 14 cpv. 2, art. 16 cpv. 1 LTC).

Art. 26

Cpv. 1 Il costo totale netto del servizio universale per un determinato anno, più le spese di gestione del mec- canismo di finanziamento, va suddiviso tra tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione registrati dall’UFCOM, tenuti per legge al pagamento della tassa per finanziare il servizio universale. Questa suddivisione avviene in base a una percentuale applicata al fatturato di ciascun fornitore, risultante dal rapporto tra la «cifra d’affari» generata con i servizi di telecomunicazione e l’onere annuo. Ai sensi dell’art. 3 lett. b LTC, per servizio di telecomunicazione s’intende la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi. È implicita la messa a disposizione di un allacciamento per i clienti finali, essendo impossibile utilizzare un servizio di telecomunicazione senza il collegamen- to idoneo. Dal punto di vista economico, il fatturato dovrebbe comprendere tutte le prestazioni vendute, compresi gli introiti fissi e variabili, periodici e straordinari, fatturati a terzi a titolo di servizi di telecomunicazione. Vi rientrano in particolare le spese di attivazione del servizio, di installazione, di abbonamento, le spe- 6/35

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se fatturate per il consumo pro rata, le spese di disdetta ecc. Quando i servizi di telecomunicazione sono forniti a terzi, specialmente ad altri fornitori in virtù di accordi di compensazione (ad esempio sullo scambio di traffico o «peering») senza emissione di una fattura, allora sarà opportuno quantifi- carli. Il giorno in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione dovranno cofinanziare lo scoperto del servizio universale vi saranno – matematicamente – delle conseguenze sul mercato. Serve allora un sistema, ovviamente trasparente e non discriminatorio, ma soprattutto neutrale quanto agli effetti prodotti: in tal senso, i servizi di telecomunicazione acquistati all’ingrosso presso altri fornitori e facenti parte della prestazione erogata (ad esempio quelli di interconnessione) debbono essere deducibili dal fatturato. Ma attenzione: questa norma non riguarda la messa a disposizione, da parte di un operatore in posi- zione dominante sul mercato, di un’infrastruttura di telecomunicazione (cfr. accesso disaggregato completo alla rete locale e accesso alle canalizzazioni di cavi). In effetti è molto probabile che i fornito- ri, se obbligati a pagare una tassa per il servizio universale, scaricheranno questo onere supplementa- re sul prezzo delle prestazioni fatturate, che si tratti di prestazioni offerte sul mercato al dettaglio o sul mercato all'ingrosso2. Ora, potendo defalcare dal fatturato il costo dei servizi all’ingrosso pagato ad altri operatori, si evita che la stessa prestazione contribuisca a finanziare il servizio universale più volte in certi casi e una volta sola in altri. Si pensi, ad esempio, a una telefonata tra due clienti: l’operatore che controlla la rete da un capo all’altro scaricherà il finanziamento del servizio universale sulle tariffe fatturate ai clienti, ad esempio aumentandole del 5%3. Dal canto suo, anche l’operatore che non dispone delle reti di accesso aumenterà le tariffe del 5%, ma in precedenza, per poter propor- re il servizio, avrà dovuto pagare a uno o più fornitori una tariffa di interconnessione per attivare la chiamata fino al punto di interconnessione e un’altra tariffa per chiuderla, entrambe rialzate del 5%. Questa reazione a catena può creare distorsioni quanto al livello e alla struttura dei prezzi di vendita, vale a dire che il fornitore che ne subisce gli effetti avrà più difficoltà a offrire prezzi concorrenziali rispetto agli operatori che controllano la rete – un effetto possibilmente da evitare. In tal modo, tutta- via, ogni fornitore contribuisce al servizio universale proporzionalmente al proprio fatturato. Per certi versi, questa deducibilità instaura un parallelismo tra il contributo di ciascun fornitore tenuto a finanziare il servizio universale e la sua partecipazione concreta alla catena di creazione di valore sul mercato dei servizi di telecomunicazione. Frammentando il finanziamento, infatti, si limita il numero di disturbi che la nuova tassa potrebbe provocare a livello dell’offerta (in particolare diminuzione della diversità dell’offerta). Infine, grazie alla deducibilità, la base di calcolo per suddividere il finanziamento del servizio universa- le è più consona al valore dei servizi commercializzati sul territorio svizzero. A titolo generale, questa logica si giustifica in quanto il servizio universale garantisce un minimo di servizi di telecomunicazione a tutte le categorie della popolazione e in tutto il Paese, a prezzi accessibili e con una certa qualità. Da questo punto di vista, non sarebbe poi così logico che i fornitori debbano dichiarare, per esempio, il fatturato dei servizi generati dai loro clienti all’estero (es. accordi di roaming). D’altro canto, è logico che dichiarino il fatturato generato con la chiusura delle chiamate provenienti dall’estero. In definitiva, la deducibilità dal fatturato che fungerà da base per suddividere il costo del servizio uni- versale va estesa anche ai servizi di telecomunicazione fatturati per conto terzi. L’operatore che forni- sce il servizio di telecomunicazione deve per contro annunciare il valore dei servizi prodotti.

Cpv. 6 La legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 prevede che tutti i concessionari coprano i costi scoperti del servizio universale. Con l’abolizione della «concessione di servizi» nella nuova legge, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione (e non solo i concessionari) sono tenuti a pagare una tassa. Il Consiglio federale, tuttavia, può esonerare da quest’obbligo i fornitori che non superano una certa soglia di fatturato.

2 Si presume che un fornitore vincolato all'obbligo di calcolare prezzi all'ingrosso allineati ai costi scaricherà pure l'onere destinato a finanziare il servizio universale in base a una chiave di riparto adeguata (cioè conforme- mente al principio di proporzionalità). 3 Si parte dall’ipotesi che la proporzione tra il costo del servizio universale e il totale dei fatturati conseguiti ammonti al 5% (valore ipotetico) e che questo tasso venga applicato a tutti i servizi di telecomunicazione com- mercializzati.

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La soglia è di 5 milioni di CHF, sicché è prevedibile che verrà esonerata più della metà dei fornitori. Ciò nonostante l'onere aggiuntivo per i fornitori che fatturano più di 5 milioni sarà modesto. Poiché realizzano all’incirca il 98% del fatturato determinante, i fornitori rimanenti dovranno infatti contribuire solo in ragione del 2% ca. in più. Risultato: da un lato non si mette a repentaglio l’esistenza di piccoli fornitori con un debole margine di utile, dall’altro non si grava eccessivamente, con un’altra tassa, sui fornitori obbligati a pagare. Oltre a ciò, diminuendo il numero dei fornitori paganti, anche i costi amministrativi del meccanismo di finan- ziamento rimarranno bassi (costi di riscossione). Se si possono evitare costi amministrativi, non c’è nessun motivo di gravare sulla categoria.

Capitolo 4: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici

Art. 28

Per il cpv. 3 si rimanda ai commenti all’art. 89.

Il cpv. 4 e 7 disciplinano la collaborazione tra il concessionario del servizio universale e i fornitori di prestazioni del servizio universale in merito al finanziamento del servizio di localizzazione delle chia- mate d’emergenza. Questa collaborazione deve avvenire in base alle disposizioni dell’art. 52 (Forma- zione dei prezzi in funzione dei costi).

Stando al cpv. 6, il concessionario del servizio universale, in collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale, ha l’obbligo di erogare un servizio per le centrali d’allarme che permetta di localizzare tutti gli utenti delle prestazioni del servizio universale. Questo obbligo, che vige per le chiamate d’emergenza provenienti da reti fisse e mobili, comporta ovviamente cospicui investi- menti da parte dei fornitori di servizi: ad assumersene i costi che ne derivano sono il concessionario del servizio universale ovvero i fornitori di prestazioni del servizio universale. L’attuale cpv. 4 stabilisce che il servizio di localizzazione delle chiamate d’emergenza deve essere fornito alle centrali d’allarme dietro remunerazione. Ora, ciò è stato sistematicamente oggetto di discordia tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e le società esercenti dei servizi d’emergenza. In realtà, soltanto i costi di accesso alla banca dati dei servizi d’emergenza permettono di definire questa remunerazione. In nessun caso è lecito scaricare sulle società esercenti delle centrali d’allarme i costi della trasmissione verso la ban- ca dati dei servizi d'emergenza (a cura dei fornitori di servizi), né quelli degli investimenti nelle reti di telecomunicazione per produrre tali dati, né l’ammortamento degli investimenti effettuati. Questi ultimi vanno suddivisi tra i vari fornitori secondo i principi dell’art. 52.

Art. 29

Questo articolo, dal quarto all'ottavo capoverso, ricalca l’attuale art. 29, aggiungendo una precisazione sulle condizioni per mettere gli elenchi a disposizione di altre entità. Ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 e 3 della LTC modificata, i fornitori di prestazioni del servizio universale garantiscono agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi basati sui dati degli elenchi l’accesso a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi calcolati sul costo dei dati degli elenchi. Al riguardo, per calcolare i suoi prezzi, il fornitore del servizio universale può prendere in considerazione soltanto i costi relativi alla messa a disposizione effettiva di questi dati. In nessun caso è lecito scaricare sui prezzi i costi di produzione, di raccolta e di eventuale formattazione dei dati. Ciò è conforme a una sentenza della prima camera dalla Corte di giustizia europea in seguito a un ricorso depositato da KPN contro una decisione dell’OPTA, l’ente di vigilanza olandese sulle telecomunicazioni (causa n. C109/03).

Art. 30

Oltre all’obbligo di interoperabilità che il regime attuale impone già per le prestazioni del servizio uni- versale, il cpv. 2 del nuovo art. 21a LTC conferisce al Consiglio federale la competenza di estendere tale obbligo ad altri servizi di telecomunicazione, accessibili al pubblico e rispondenti a una forte do- manda: è quanto potrebbe avvenire, in particolare, nel caso dei sistemi per l’invio di brevi messaggi 8/35

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(Short Message Service, SMS), un servizio disponibile sulle reti telefoniche mobili e che sta compa- rendo anche su quelle fisse. Pur trattandosi di un servizio assai diffuso, la necessità di garantire l’interoperabilità tra le varie reti fisse e mobili non è dimostrata nella prassi. Il presente progetto, per- tanto, rinuncia a proporre un’estensione dell’obbligo d’interoperabilità verso servizi diversi da quelli legati al servizio universale.

I capoversi 2 e 3 precisano che la procedura e i criteri in base ai quali la ComCom pronuncia la pro- pria decisione sono – eccezion fatta per la questione della posizione dominante – gli stessi delle ver- tenze in materia di accesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21a, cpv. 3 LTC che rimanda in parti- colare all’art. 11a, cpv. 1 e 3 LTC (cfr. anche l’art. 71 cpv. 3 del disegno della nuova OST).

Art. 33

Il nuovo art. 33 riunisce i vecchi articoli 14 e 15; considerata la nuova sistematica, nell’ordinanza è stato inserito nel Capitolo 4 «Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici». In virtù dell’art. 21b della LTC modificata, in futuro spetterà alla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) obbligare, se necessario, i fornitori di servizi di telecomunicazione più idonei ad offrire linee in affitto. Per il resto, l’articolo è stato riformulato stilisticamente e adeguato al regime dell’obbligo di notifica.

I capoversi 3 e 4 sostituiscono il vecchio art. 15 che stabiliva il rendiconto e le tariffe nell’ambito delle linee affittate. Ora che la LTC modificata, nell'art. 21b, regola la struttura dei prezzi legata ai costi, occorre adeguare il rimando alla legge sulle telecomunicazioni.

Capitolo 5: Servizi a valore aggiunto

Art. 34

Le disposizioni di questo capitolo si basano sull'art. 12b LTC che dà al Consiglio federale la compe- tenza di disciplinare i servizi a valore aggiunto allo scopo di impedire abusi. Alcune prestazioni corri- spondenti alla definizione di servizio a valore aggiunto giusta l'art. 1 cpv. lett. b OST presentano tutta- via un potenziale di abuso estremamente ridotto, se non addirittura nullo. Per questo motivo le dispo- sizioni non si applicano ai servizi forniti mediante i seguenti numeri:

• numeri gratuiti del tipo 0800, poiché secondo le pertinenti condizioni d'utilizzazione, una chiamata verso un tale numero è generalmente gratuita per il chiamante (cfr. art. 24e cpv. 2 ORAT);

• numeri del tipo 084x con suddivisione dei costi o numeri personali 0878, poiché secondo la de- scrizione di tali numeri nelle prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM sulla ripartizione dei numeri E.164 (RS 784.101.113 / 2.8), il chiamante non deve pagare una tassa di comunica- zione superiore all'importo massimo stabilito all'art. 23 cpv. 1 lett. b del disegno della nuova OST per una comunicazione nazionale verso un collegamento fisso (7,5 centesimi al minuto).

Da notare che i numeri brevi ai sensi dell'art. 28 ORAT non sono considerati numeri di servizi a valore aggiunto. Si tratta di numeri di servizi di emergenza, la cui tariffa di comunicazione è disciplinata al- l'art. 28 cpv. 1 del disegno della nuova OST: l'accesso a tali numeri deve essere gratuito per chi chia- ma, ad eccezione dell'accesso al numero 143 per il quale è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi e la tassa di 50 centesimi per l'utilizzazione di un telefono pubblico.

Art. 35

I servizi a valore aggiunto devono essere facilmente riconoscibili al fine di garantire una trasparenza sufficiente nei confronti dei consumatori e di permettere l'effettiva adozione delle misure protettive previste (ad esempio blocco dell'accesso ai numeri a valore aggiunto).

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Al cpv. 2 sono elencati i numeri del piano di numerazione E.164 attraverso i quali questi servizi devo- no essere forniti per poter essere fatturati con la bolletta del telefono o addebitati su una scheda pre- pagata. È quindi esclusa l'utilizzazione di qualsiasi altro numero del piano di numerazione E.164, ad esempio dei numeri geografici.

Il cpv. 3 stabilisce inoltre che i servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo dai numeri brevi per servizi SMS e MMS di cui agli art. 15a segg. ORAT, escludendo così il ricorso a qualsiasi altro numero.

Il cpv. 4, infine, si focalizza sui servizi a valore aggiunto offerti mediante servizi di telecomunicazione accessibili direttamente, senza che il cliente debba comporre o utilizzare numeri specifici. Si tratta ad esempio dei servizi mobili WAP, GPRS o UMTS. Oggi poco diffusi, faranno un notevole balzo in avanti nei prossimi anni con l'avvento delle reti mobili di terza generazione (3G) e lo sviluppo di reti di tele- comunicazione di nuova generazione (Next Generation Networks). Questi servizi sono per lo più a pagamento e figurano sulla bolletta del telefono inviata dal fornitore di servizi di telecomunicazione (o che sono addebitati su una scheda prepagata). È importante che i fornitori di servizi di telecomunica- zione possano continuare a offrire e fatturare questo genere di servizio in base a tale modalità. È al- trettanto importante che i clienti possano identificare chiaramente come tali i servizi a valore aggiunto. Siccome questi ultimi non sono offerti mediante elementi d'indirizzo che ne facilitano l'identificazione, il fornitore è tenuto a indicare chiaramente ai propri clienti che si tratta di servizi a valore aggiunto. Ha inoltre l'obbligo di offrire, per questo tipo di servizio, tutte le misure di protezione previste dalla norma- tiva in vigore. Infine, allo scopo di garantire una prassi identica, occorre permettere al consumatore di identificare senza ambiguità i servizi a carattere erotico o pornografico (anche chiamati servizi per l'intrattenimento degli adulti). Questa soluzione dà ai consumatori la possibilità di bloccare l'accesso a questo genere di servizi, a tutela dei minori.

Da rilevare peraltro che la presente disposizione non ha per effetto di vietare la fornitura di servizi a pagamento attraverso altri elementi d'indirizzo (ad esempio numeri geografici). Tali servizi non posso- no però essere riscossi attraverso la bolletta del telefono o addebitati su una scheda prepagata, ma devono essere fatturati in altro modo (carta di credito, fattura distinta ecc.).

Art. 36

Di norma la fornitura di servizi a valore aggiunto coinvolge diversi attori: fornitori di servizi di telecomu- nicazione (che fatturano i servizi al cliente, presso i quali è attivato il numero dei servizi a valore ag- giunto o che assicurano il transito delle comunicazioni), fornitori di contenuti ed eventualmente gestori di piattaforme di servizi a valore aggiunto.

È importante disporre di criteri chiari che consentano di identificare i fornitori, visto che sono vincolati a obblighi specifici (cfr. art. 12b, 12c e 13 della LTC modificata).

Se il servizio è fornito attraverso uno dei numeri menzionati all'art. 35 cpv. 2 e 3, è relativamente sem- plice identificare il fornitore di servizi a valore aggiunto (si tratta sempre del titolare del numero).

Partendo dall'ipotesi che il fornitore di servizi a valore aggiunto è identico al titolare dell'elemento d'in- dirizzo, si può affermare che l'art. 13 LTC – che parla di fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto – include anche i titolari dei numeri. Se i titolari dei numeri fossero diversi dai fornitori menzionati all'art. 13 LTC, l'informazione su di essi sarebbe contemplata solo per analogia nell'art. 13 LTC. In tal caso, per sicurezza, la fornitura di informazioni sui titolari dei numeri dovrebbe essere disciplinata ad esempio all'art. 9 o 11 ORAT. Tale regolamentazione è però resa superflua dal fatto che, in base al sistema vigente, fornitore di servizi e titolare del numero sono identici.

Quando i servizi a valore aggiunto sono accessibili direttamente, senza dover utilizzare uno dei nume- ri specifici menzionati all'art. 35 cpv. 2 e 3 (ad esempio servizi WAP), risulta difficile per l'utente identi- ficare il fornitore. Anche se il fornitore di servizi di telecomunicazione che fattura la prestazione intrat- tiene rapporti contrattuali diretti o indiretti (che disciplinano in particolare la fornitura, la fatturazione e 10/35

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l'incasso) con il/i fornitore/i interessato/i, non è sempre facile – visto il numero di attori coinvolti a più livelli – determinare quale di questi attori debba essere considerato il fornitore del servizio a valore aggiunto e assumersi gli obblighi che ne conseguono.

Per questo motivo si considera che questo ruolo spetti al fornitore di servizi di telecomunicazione che fattura tali servizi al cliente.

Per quanto concerne il cpv. 2, è opportuno rilevare che con l'attuale sistema di fatturazione si riscon- trano regolarmente abusi da parte di fornitori di servizi a valore aggiunto. Poco dopo la fruizione del servizio a valore aggiunto, questi ultimi ricevono dai fornitori di servizi di telecomunicazione la quota della tassa loro spettante in virtù dei contratti di interconnessione. L'utente, però, riceve la fattura solo in un secondo tempo, mentre i clienti con schede prepagate non ne ricevono nessuna. Se un cliente contesta il prezzo fatturatogli per i servizi a valore aggiunto, i fornitori di servizi di telecomunicazione lo indirizzano ai fornitori di servizi a valore aggiunto. Per poter continuare a usufruire dei servizi di tele- comunicazione, il cliente paga la bolletta del telefono – quindi anche le tasse per i servizi a valore aggiunto – e adisce le vie legali per cercare di farsi restituire dal fornitore di servizi a valore aggiunto l'importo indebitamente pagato. Tuttavia, anche per rendere più difficile il rimborso, molti fornitori han- no sede all'estero e sono in parte difficilmente rintracciabili. Confidano nel fatto che per i clienti è prati- camente impossibile dimostrare che la pubblicità di un determinato servizio a valore aggiunto non era conforme a quanto previsto dall'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, che il servizio non era commisu- rato ai costi fatturati oppure che sono stati ingannati intenzionalmente sul contenuto del servizio. L'e- sperienza insegna che in tal caso è praticamente impossibile farsi rimborsare.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di concedere al fornitore di servizi di telecomunicazione diritti di ritenzione delle tasse di interconnessione nei confronti del fornitore di servizi a valore aggiunto fino all'accertamento definitivo della disponibilità a pagare del cliente. Ciò costituirebbe tuttavia una restrizione alla libertà contrattuale e bloccherebbe notevoli somme di denaro per un periodo fino a sei mesi (tempo necessario per accertare in via definitiva se il cliente è disposto a pagare la bolletta del telefono). Non si tratta quindi di una soluzione accettabile.

Per i clienti, la sede (o una filiale) in Svizzera è un presupposto irrinunciabile non solo per ottenere il rimborso di importi indebitamente fatturati dal fornitore di servizi a valore aggiunto, ma anche in caso di controversie sul servizio stesso.

L'art. 36 cpv. 2 è stato introdotto per assicurare il rispetto delle norme di legge volte a prevenire prassi commerciali ingannevoli e fraudolente come quelle suesposte. La disposizione permette inoltre ai clienti di ottenere il rimborso di importi indebitamente pagati per servizi a valore aggiunto. È quindi ammessa come eccezione generale ai sensi dell'art. XIV lett. c) i) dell'allegato 1.B dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20).

Al cpv. 2 si parla di gestione dei servizi a valore aggiunto per escludere che fornitori eludano un'azione dichiarando che la loro sede in Svizzera non è responsabile per il servizio a valore aggiunto in que- stione (cfr. anche art. 5 della legge federale sul foro in materia civile, RS 272). Il servizio non deve necessariamente essere fornito in Svizzera. È sufficiente che possa essere attribuito alla sede svizze- ra.

L'art. 106 prevede un termine transitorio per gli attuali fornitori di servizi a valore aggiunto.

La regolamentazione di cui all'art. 15f cpv. 1 lett. d ORAT è resa superflua dal cpv. 2. I titolari dei nu- meri brevi per servizi SMS o MMS, infatti, forniscono servizi a valore aggiunto. Sono quindi già con- templati nell'art. 36 cpv. 2 OST, peraltro più restrittivo rispetto all'art. 15f cpv. 1 lett. d ORAT.

Art. 37

Per assicurare una certa trasparenza e dare effettivamente ai clienti la possibilità di controllare gli importi figuranti sulla bolletta del telefono, i servizi a valore aggiunto devono essere fatturati in una 11/35

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rubrica separata, ma non solo. La bolletta deve anche riportare tutte le indicazioni necessarie ai fini del controllo e nell'eventualità di una contestazione, quali l'elemento d'indirizzo attraverso il quale vie- ne offerto il servizio a valore aggiunto (che di norma permette indirettamente di identificare il fornitore del servizio a valore aggiunto), una breve descrizione del servizio fornito, la data e l'ora della fornitura nonché la durata della comunicazione, se ciò è determinante per la fatturazione.

Su richiesta del cliente, le stesse indicazioni devono essere fornite gratuitamente per i collegamenti, mobili o fissi, con servizi prepagati.

Divulgare l'identità del titolare dell'elemento d'indirizzo non rientra sempre nelle competenze del forni- tore di servizi di telecomunicazione. Benché determinati elementi siano attribuiti direttamente dal forni- tore (segnatamente i numeri brevi per servizi SMS e MMS, per i quali l'art. 15f ORAT stabilisce i dati che devono essere messi a disposizione del pubblico), altri sono assegnati dall'UFCOM (è il caso in particolare dei numeri attribuiti individualmente). Per questo la soluzione adottata esige dal fornitore di servizi di telecomunicazione che indichi chiaramente sulla fattura le modalità per ottenere l'identità e l'indirizzo del fornitore di servizi a valore aggiunto.

Infine il cliente deve poter contestare, presso il suo fornitore di servizi di telecomunicazione, la parte della bolletta del telefono relativa alla fruizione di servizi a valore aggiunto senza che ciò implichi un blocco del collegamento. L'esperienza dimostra che attualmente le possibilità di contestare parzial- mente una fattura sono alquanto limitate – eccezion fatta per il servizio universale (cfr. art. 24 del di- segno della nuova OST) – e che in pratica il cliente si trova spesso a dover scegliere tra due possibili- tà: pagare integralmente la bolletta, mantenendo il proprio numero e il proprio collegamento, oppure contestare la bolletta globale, o una sua parte, rischiando un blocco del collegamento, uno scioglimen- to anticipato del contratto d'abbonamento (il che spesso, oltretutto, implica il pagamento di una multa) e la perdita del numero.

Questa nuova possibilità di contestare solo una parte della bolletta dovrebbe contribuire a migliorare sensibilmente gli strumenti di protezione dei consumatori dagli abusi legati ai servizi a valore aggiunto. Da rilevare inoltre che in futuro, in caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi a valore aggiunto, le parti potranno adire l'organo di conciliazione istituito in base all'art. 12c LTC.

Art. 38

Nella nuova LTC il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di introdurre limiti massimi di prezzo per i servizi a valore aggiunto, allo scopo di proteggere i clienti. Con tali limiti, fissati dal Consiglio fe- derale, si vuole evitare che i clienti subiscano importanti danni finanziari in caso di errori o abusi. Que- sti limiti si estendono però anche alle offerte serie fatturate attraverso la bolletta del telefono. In questo caso non è infatti possibile distinguere oggettivamente tra offerte abusive e offerte serie. I servizi di prezzo superiore ai limiti massimi possono continuare a essere offerti, ma il fornitore deve scegliere un'altra modalità di pagamento (ad esempio carta di credito).

Cpv. 1 In virtù dell'art. 11a cpv. 4 OIP, a partire da una tassa di base o da una tassa fissa di CHF 10.– il clien- te deve confermare espressamente di accettare l’offerta. Il limite massimo delle tasse di base e delle tasse fisse deve quindi essere superiore a CHF 10.–. D'altra parte occorre considerare che il legislato- re esige limiti massimi di prezzo per prevenire abusi. In base alle esperienze fatte finora si può affer- mare che il limite massimo di CHF 40.– è ragionevole e adeguato.

Cpv. 2 Per i servizi a valore aggiunto l'art. 11° cpv. 4 OIP prevede che il cliente deve confermare espressa- mente di accettare l'offerta se il prezzo al minuto è superiore a CHF 5.–. Il limite massimo deve quindi essere superiore a CHF 5.–. Dato che il costo di servizi a valore aggiunto fatturati a tempo può au- mentare molto rapidamente senza che venga chiesta un'ulteriore conferma, è stato scelto un limite relativamente basso di CHF 10.– al minuto.

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Cpv. 3 Di regola, in caso di servizi via SMS o MMS e di altri servizi a valore aggiunto che generano diverse informazioni singole, il cliente non può determinare in anticipo quante informazioni a pagamento gli verranno trasmesse. Inoltre le modalità di disattivazione di tali servizi sono spesso complicate. Nella maggior parte dei casi occorre innanzitutto cercare il comando di stop per poter poi inviare il messag- gio di interruzione del servizio. Fissando il limite massimo a CHF 5.– per informazione singola e nel lasso di un minuto si è tenuto conto di questi aspetti.

Cpv. 4 Questo limite massimo serve a proteggere i consumatori che non riescono a interrompere la fruizione di un servizio a valore aggiunto o che non sono (più) consapevoli di usufruirne. L'importo di CHF 200.– è adeguato e permette comunque di offrire servizi a valore aggiunto di qualità.

Art. 39

La possibilità di chiedere il blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto è una misura necessaria per proteggere i clienti dai rischi di abuso. La normativa applicata finora prevede questa possibilità sia per i servizi a valore aggiunto forniti mediante numeri attribuiti individualmente del tipo 090x (art. 31 OST), sia per i servizi SMS e MMS a pagamento (art. 15d cpv. 3 ORAT). Siccome è possibile fornire servizi a valore aggiunto anche senza ricorrere a numeri specifici in conformità all'art. 35 cpv. 4 del disegno della nuova OST, deve anche essere data la possibilità di bloccare l'accesso a questo tipo di servizio a valore aggiunto.

In questo modo il cliente può far bloccare l'accesso a tutti i servizi a valore aggiunto figuranti sulla bolletta del telefono o addebitati su una scheda prepagata. Nei tre casi summenzionati, il cliente deve poter chiedere sia il blocco dell'accesso a tutti i servizi a valore aggiunto forniti, sia il blocco dell'ac- cesso solo alla categoria di servizi a carattere erotico o pornografico.

I clienti devono poter attivare e disattivare agevolmente questi blocchi, ad esempio attraverso una combinazione di tasti digitata direttamente sulla tastiera del telefono ( * 33 *). Se tale possibilità non è tecnicamente attuabile, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a riservare ai clienti la possibilità di attivare e disattivare il blocco in qualsiasi momento presentando una domanda al servizio clienti (per telefono o via email, ad esempio), fermo restando che la domanda venga soddisfatta entro tempi ragionevoli.

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono segnalare ai clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto all'atto della stipulazione del contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno.

Art. 40

Il numero di clienti minorenni è in aumento soprattutto nel settore della telefonia mobile. Oggi molti adolescenti possiedono un cellulare. In questo contesto, per tutelare meglio i minori dai rischi di espo- sizione a servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico, i fornitori di servizi di telecomuni- cazione devono fare in modo che l'accesso a tali servizi sia bloccato automaticamente fintantoché il cliente è minore. Il cliente è considerato minorenne finché non ha compiuto almeno 16 anni, confor- memente alle disposizioni del quinto titolo del secondo libro del Codice penale svizzero.

Capitolo 6: Organo di conciliazione

Conformemente all'art. 12c cpv. 4 LTC, il Consiglio federale stabilisce le modalità per l'istituzione di un organo di conciliazione incaricato di comporre le controversie tra i clienti e i fornitori di servizi di tele- comunicazione o a valore aggiunto. L'organo tenta di trovare soluzioni eque a tutte le controversie, in particolare quelle che non vale la pena di portare davanti a un giudice in considerazione dello scarso valore litigioso. Non si tratta necessariamente di determinare chi ha torto o ragione in riferimento al diritto vigente, ma di appianare il conflitto e trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. In 13/35

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definitiva l'organo di conciliazione può essere considerato l'ombudsman del settore delle comunica- zioni, che agevola una composizione equa delle controversie.

L'organo di conciliazione ha il compito di affrontare le controversie in modo rapido, semplice e a costi contenuti. La sua azione rientra nelle procedure dette di risoluzione alternativa delle controversie («Al- ternative Dispute Resolution», ADR) che mirano alla composizione extragiudiziaria dei contenziosi con l'intervento di una terza parte neutrale. Il diritto europeo prevede già l'obbligo di creare strutture di composizione delle controversie all'art. 34 della Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 sul servizio universale (GUCE L 108 del 24.4.2002, pag. 51) e all'art. 17 della Direttiva 200/31/CE dell'8 giugno

2000 sul commercio elettronico (GUCE L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

La creazione, da parte del settore dei fornitori di servizi di telecomunicazione, di un organo che tenes- se conto degli interessi dei consumatori è sempre stata privilegiata rispetto alla composizione delle controversie da parte dell'UFCOM. Proprio per questo nel 1998, anno in cui è stato liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni, il legislatore aveva rinunciato a prevedere una tale procedura (cfr. messaggio del 12 novembre 2003 relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni, FF 2003, pag. 6905). Fino a poco tempo fa, i fornitori di servizi di telecomunicazione non vi avevano ancora provveduto. Dal 2 maggio 2005, tuttavia, quattro dei principali operatori (Swisscom, Orange, Cable- com, Sunrise) hanno istituito un ufficio di conciliazione della telecomunicazione, chiamato «ombu- dscom» (http://www.ombudscom.ch).

Art. 41

Cpv. 1 Con una procedura di composizione extragiudiziaria, l'organo di conciliazione cerca di risolvere equa- mente le controversie tra i clienti e i loro fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. La procedura non ha lo scopo di comporre controversie tra fornitori di servizi di telecomuni- cazione, tra questi ultimi e i fornitori di servizi a valore aggiunto oppure tra fornitori di servizi a valore aggiunto. La nozione di controversia include qualsiasi opposizione di diritto civile riguardante esclusivamente la fornitura di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. In questo ambito un'opposizione può riguardare questioni di fatto o di diritto, quali l'esistenza di un credito, l'interpretazione delle condi- zioni generali, le modalità di esercizio di un diritto ecc. Le liti aventi per oggetto questioni che esulano dalla fornitura in senso stretto di tali servizi non sono invece di competenza dell'organo di conciliazio- ne, anche se riguardano direttamente o indirettamente il mondo delle telecomunicazioni. Più specifica- tamente, l'organo di conciliazione non può occuparsi né di autorizzazioni per la costruzione o l'eserci- zio di antenne di telefonia mobile, né di questioni riguardanti le radiazioni non ionizzanti che ne con- seguono. La nozione di lite limita inoltre l'intervento dell'organo di conciliazione a controversie concre- te, permettendo così di escludere questioni più generali quali la politica commerciale seguita da un fornitore. L'organo di conciliazione, infatti, non è un consulente cui si possono sottoporre questioni economiche o giuridiche di carattere generale, oppure chiedere pareri legali. Per cliente si intende ogni persona che abbia concluso o di cui si ritiene che abbia concluso un con- tratto per servizi di telecomunicazione o servizi a valore aggiunto. Non ha rilevanza il fatto che il clien- te fruisca dei servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto per scopi privati o per motivi legati alla sua attività commerciale o professionale.

Cpv. 2 L'organo di conciliazione costituisce un'alternativa credibile a una procedura giudiziaria soltanto se presenta vantaggi in termini di efficacia e assicura garanzie minime per i diritti fondamentali delle parti (cfr. art. 43). In altre parole l'organo di conciliazione deve offrire le seguenti garanzie: • L'indipendenza, quale requisito fondamentale per comprovare la sua credibilità e infondere così la fiducia necessaria nei clienti. In particolare l'organo non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia, indipendentemente da chi ne sia l'autore. Il dovere di indipendenza si applica pure alle persone incaricate di trattare le controversie sottoposte all'organo di conciliazione. In particolare queste persone non possono es- sere state alle dipendenze di una delle parti per un certo periodo prima di iniziare l'attività di me- 14/35

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diazione; sono inoltre tenute a informare sia l'organo, sia le parti su elementi che potrebbero pre- giudicare la loro indipendenza nell'ambito di una determinata controversia. Naturalmente devono impegnarsi a non intervenire in qualità di rappresentanti o consulenti di una parte nelle procedure arbitrarie o giudiziarie relative alla lite di cui si occupano. L'organo deve provvedere a sostituire la persona incaricata di trattare una controversia se sussistono dubbi sulla sua indipendenza o im- parzialità. • L'imparzialità, in virtù della quale deve condurre la procedura di conciliazione con la massima oggettività e prendere decisioni eque. L'organo deve in particolare comprendere i punti di vista di ciascuna parte e decidere in modo neutrale. • La trasparenza, che comprende segnatamente la pubblicazione di qualsiasi informazione volta a rafforzare la fiducia del pubblico nell'organo di conciliazione. Devono in particolare essere messi a disposizione dei clienti, in diverse lingue, la descrizione delle attività dell'organo di conciliazione, il regolamento, guide e modelli per la presentazione di una richiesta di composizione, l'elenco delle persone incaricate di trattare le controversie e le loro qualifiche. L'organo di conciliazione è inoltre tenuto a pubblicare almeno un compendio delle sue principali decisioni (cfr. art. 46 cpv. 4). • L'efficacia, che si misura in termini di competenza e diligenza del personale e dell'organo stesso, ma anche in termini di semplicità, rapidità e contenimento dei costi procedurali. Le persone incari- cate di trattare le controversie sottoposte all'organo di conciliazione devono dimostrare di avere le competenze professionali richieste. L'organo di conciliazione tratta le controversie che gli vengono sottoposte in modo speditivo e adotta tutte le misure necessarie per giungere rapidamente a una soluzione negoziata tra le parti o, in caso di mancata intesa, a una decisione. Il fatto di adire l'or- gano di conciliazione deve presentare vantaggi significativi per le parti rispetto a una procedura giudiziaria civile o penale, in termini sia di tempo che di costi.

Art. 42

In virtù di quanto previsto dall'art. 12c cpv. 1 LTC, l'Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo di farlo. Un organo di conciliazione creato dal settore delle telecomunicazioni può quindi svolgere compiti di conciliazione (messaggio LTC 2003, pag. 6905). In tal caso è indispensabile prevedere regole volte a garantire la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza nei confronti del settore e dei suoi fornitori. È soprattutto fondamentale che l'organo adempia i propri compiti senza essere vincolato a direttive dei fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. L'organo di conciliazione deve essere istituito entro 15 mesi dall'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni.

L'UFCOM sceglie liberamente un delegato tra i candidati che soddisfano le condizioni di delega (cpv. 2 lett. a-c). La trasparenza deve essere garantita non solo di fronte all'Ufficio federale (ad esempio conti o statistiche), ma anche di fronte alla collettività per le informazioni che presentano un interesse pubblico preponderante. Le condizioni prevedono inoltre che il delegato pubblichi annualmente un rapporto sul suo operato, nel quale stili un bilancio delle controversie trattate e delle questioni alle quali l'organo è stato confrontato. Altrimenti le esigenze relative all'indipendenza, all'imparzialità, alla trasparenza e all'efficacia sono equivalenti a quelle menzionate all'art. 41 cpv. 2.

L'art. 12c cpv. 1 e 5 LTC lascia all'UFCOM un margine discrezionale molto ampio. L'Ufficio federale può decidere se vuole assumersi il compito di conciliazione o se vuole delegarlo. In caso di delega, può procedere a una designazione per via di autorità oppure lanciare una pubblica gara (selezione in base a determinati criteri, aggiudicazione al miglior offerente o procedura mista). Il delegato deve es- sere scelto sulla base di considerazioni obiettive. Se decide di lanciare una pubblica gara, l'Ufficio federale deve provvedere affinché sia conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e traspa- renza. Per il resto è libero nella scelta delle modalità di gara. L'Ufficio federale non soggiace agli art. 32 segg. dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub, RS 172.056.11). La rinuncia all'applicazione di tali articoli, che disciplinano a titolo sussidiario l'insieme delle commesse pubbliche non rientranti nel campo di applicazione della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1), è giustificata da diversi motivi. In primo luogo la delega del compito non implica una retribuzione del delegato da parte dell'UFCOM. Secondariamente, l'«appalto pubblico» costituito dal compito di conciliazione presenta evidenti specificità legate alla sua portata «politica». In terzo luogo, non si tratta di un'attività lucrativa. L'esclusione, a livello di ordinanza, degli 15/35

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art. 32 segg. OAPub è possibile nella misura in cui le disposizioni dell'OAPub disciplinano in un'ordi- nanza il settore «autonomo» degli appalti pubblici, ossia il settore che non comporta obblighi interna- zionali vincolanti per la Svizzera.

La delega assume la forma di un contratto di diritto amministrativo di durata determinata. Si tratta di una soluzione particolarmente adatta, poiché lascia alle parti la possibilità di negoziare, se del caso, le strutture, le modalità di finanziamento, l'organizzazione, la procedura di conciliazione e altre compo- nenti non sottoposte a regole di diritto pubblico vincolanti. L'UFCOM potrebbe in particolare negoziare criteri qualitativi (ad esempio percentuale di reclami trattati entro un determinato termine).

In caso di delega, l'UFCOM è tenuto a lasciare al delegato la massima libertà per definire l'organizza- zione interna, i dettagli della procedura di conciliazione, le modalità tese ad assicurare il finanziamento dell'organo di conciliazione ecc. La nomina della persona responsabile dell'organo di conciliazione presuppone tuttavia l'avallo dell'UFCOM, senza il quale tale persona non può assumere le proprie funzioni in seno all'organo di conciliazione. Questo vincolo da parte dell'UFCOM è giustificato dall'im- portanza dell'ombudsman, cui spetta la responsabilità di prendere, assumere e eventualmente difen- dere le decisioni dell'organo di conciliazione.

Art. 43

L'art. 43 definisce i principi di base della procedura di conciliazione. Spetta all'organo di conciliazione fissare nel dettaglio le modalità procedurali, in un'ordinanza dell'UFCOM se quest'ultimo decide di assumersi il compito di conciliazione o nel regolamento interno dell'organo delegato. L'organo di con- ciliazione gode di un ampio spazio discrezionale per organizzare la procedura di conciliazione. Que- st'ultima deve però essere conforme ai principi esposti nel presente capitolo.

Cpv. 1 La procedura di conciliazione deve essere anzitutto equa, rapida e comportare costi contenuti (cfr. art. 41 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 lett. b). Oltre a beneficiare dello stesso trattamento, ciascuna parte deve poter presentare il proprio caso in modo adeguato. Deve essere garantito il principio del contradditto- rio, vale a dire che le parti devono potersi esprimere, ma anche sentire gli argomenti della parte av- versa e discuterne.

Cpv. 2 In virtù di questa disposizione, la parte richiedente deve aver cercato di risolvere la controversia diret- tamente con l'altra parte prima di presentare una richiesta di composizione. Si vuole così evitare che i clienti adiscano l'organo di conciliazione per problemi che potrebbero risolvere rapidamente e sempli- cemente prendendo direttamente contatto con il proprio fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. L'organo di conciliazione definisce liberamente, nel proprio regolamento, le condizioni cui soggiace la presentazione di una richiesta di composizione. Tali condizioni non devono limitare arbitrariamente l'accesso all'organo di conciliazione. Quest'ultimo può ad esempio esigere che la richiesta sia presen- tata per iscritto, mediante un modulo tipo, e che sia corredata di elementi probatori. Se le condizioni per la presentazione di una richiesta non sono soddisfatte, l'organo di conciliazione può rifiutare di entrare nel merito. Lo stesso vale per le richieste palesemente abusive, ossia che non hanno nessuna possibilità di essere accolte, per le quali il pregiudizio subito non è chiaramente identificabile o che sono state presentate all'unico scopo di ledere la parte citata.

Cpv. 3- 6 L'organo di conciliazione deve poter trattare le controversie che gli sono sottoposte in tedesco, france- se o italiano. In qualità di terzo imparziale, deve in particolare assicurare la chiara e reciproca com- prensione dei punti di vista e identificare le posizioni su cui vi è un'intesa, al fine di cercare una solu- zione accettabile per le parti. In questo contesto ha la facoltà di intervenire e proporre una soluzione. Se si concretizza in questa fase, l'accordo è definito dalle parti. Se fin dall'inizio appare poco probabile che le parti giungano a un accordo o se i tentativi in tal senso falliscono, l'organo di conciliazione deci- de in merito alla composizione della controversia. La scelta di lasciare che sia l'organo di conciliazione 16/35

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a decidere secondo equità è giustificata nella misura in cui quest'ultimo ha il compito di appianare il conflitto, piuttosto che determinare chi ha torto o ragione in base al diritto vigente. Ciò significa che può decidere in funzione del diritto svizzero, ma anche di una normativa estera la cui applicazione risulta equa nel caso specifico.

La decisione dell'organo di conciliazione va considerata una raccomandazione per la composizione della controversia. Le parti sono libere di accettarla o no. Se viene accettata, la raccomandazione acquisisce il valore giuridico di una transazione, ossia di un accordo di natura contrattuale vincolante per le parti. La forza giuridica di tale accordo è definita nel Codice delle obbligazioni.

Cpv. 7 I principi procedurali sono fissati dal delegato nel regolamento che deve essere approvato dall'Ufficio federale. Detta approvazione è un modo per conferire legittimità al regolamento dell'organo di conci- liazione. L'approvazione ha effetto costitutivo. Ciò significa che il delegato non può applicare il rego- lamento prima che l'Ufficio federale abbia dato la propria approvazione.

Art. 44

L'organo di conciliazione non offre servizi d'arbitrato, ma una procedura di composizione extragiudizia- ria delle controversie. Le parti, infatti, conservano sempre il diritto di azione, che sarebbe loro precluso in una procedura arbitrale. Se una delle parti sceglie la via più lunga e onerosa della procedura davanti a un tribunale o un'autori- tà competente, l'organo di conciliazione sospende la procedura di conciliazione fino al momento della decisione. In base al suo potere di apprezzamento, il conciliatore incaricato di un caso può anche decidere di porre termine alla procedura se, in considerazione delle circostanze, tale decisione appare giustificata. La legittimità di un tribunale per l'esame di un caso e la sua facoltà di adottare una solu- zione vincolante giustificano l'esclusione dell'organo di conciliazione.

Oggi il cliente che ricorre ai tribunali dopo la decisione dell'organo di conciliazione rischia di vedersi opporre la prescrizione della sua pretesa. L'introduzione di un regime di sospensione della prescrizio- ne durante la procedura di conciliazione permette di evitare un'eventuale estinzione dell'azione al termine della procedura. Le parti mantengono così intatta la possibilità di ricorrere alle vie giudiziarie ordinarie davanti alle giurisdizioni competenti.

È inoltre essenziale che le parti coinvolte in una procedura si sentano libere di argomentare e discute- re in merito alla controversia che li ha portati davanti all'organo di conciliazione, senza temere che l'esperto incaricato del caso intervenga successivamente, in un modo o in un altro, a loro sfavore. Il fatto che gli esperti non possano comparire come testimoni contribuisce all'indipendenza dell'organo di conciliazione (cfr. art. 41 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 lett. b).

Art. 45

Cpv. 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto hanno l'obbligo di partecipare alla procedura di conciliazione. Dei ritardi o l'eventuale rifiuto di cooperare non possono in alcun caso porre un termine alla procedura. Il fornitore citato deve pagare le spese procedurali a prescindere dal suo comportamento (cfr. commento all'art. 47 più avanti) .

Cpv. 3 È fondamentale che i clienti sappiano che esiste un organo di conciliazione. A tal fine l'art. 45 prevede l'obbligo, per i fornitori di servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto, di informare i pro- pri clienti. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono farlo all'atto della stipulazione del contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno, ad esempio aggiungendo una nota sulle fatture che inviano ai clienti. Quest'ultima esigenza, rivolta solo ai fornitori di servizi di telecomunicazione, non significa che i fornitori di servizi a valore aggiunto non abbiano nessun obbligo di informazione. Questi ultimi devono ricorrere ad altri canali d'informazione, visto che i loro servizi sono offerti e fatturati tramite fornitori di 17/35

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servizi di telecomunicazione. Possono ad esempio segnalare l'esistenza dell'organo di conciliazione sul proprio sito internet.

Art. 46

L'art. 46 definisce i limiti entro i quali l'organo di conciliazione può elaborare dati personali nell'adem- pimento del proprio compito (cpv. 1). L'organo deve disporre di un ampio spazio discrezionale per l'elaborazione dei dati personali delle parti. Il cpv. 2 prevede l'obbligo di riservatezza per le persone incaricate dall'organo di conciliazione. L'obbligo di riservatezza riguarda in particolare l'esistenza di una procedura, il contenuto delle pratiche trattate e un'eventuale intesa raggiunta durante la concilia- zione. In virtù di questa disposizione, l'organo di conciliazione ha il diritto di elaborare i dati che gli sono trasmessi dall'UFCOM (cpv. 3) o dai fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori dei servi- zi di valore aggiunto in conformità all'art. 45 cpv. 2.

Spesso, per la composizione di una controversia, è fondamentale che l'organo di conciliazione sia a conoscenza di determinati fatti per poter giudicare con la massima equità possibile (apertura di una procedura da parte dell'UFCOM, revoca di un numero ecc.). È pertanto opportuno autorizzare l'U- FCOM a comunicare le relative informazioni all'organo di conciliazione (cpv. 3 e 4; cfr. art. 19 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, LPD, RS 235.1). La facoltà di pubblicare decisioni, in forma anonima o no (cpv. 4), permette all'organo di conciliazione di adempiere l'obbligo generale di trasparenza previsto agli art. 41 cpv. 2 e 42 cpv. 2 lett. b.

Art. 47

Cpv. 1 Le parti coinvolte in una procedura di conciliazione pagano tasse procedurali (art. 40 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LTC). Quando il compito di conciliazione è svolto dall'Ufficio federale, spetta al DATEC stabilire l'importo delle tasse (art. 41 cpv. 2 LTC). Se invece il compito è affidato a un delegato, quest'ultimo può fissare liberamente il prezzo dei suoi servizi, fatto salvo l'art. 40 cpv. 2 e 3 LTC. Il delegato può segnatamente essere tenuto a sottoporre i prezzi dei suoi servizi all'Ufficio federale per approvazione (cfr. cpv. 4). È fondamentale che le tasse procedurali e altre fonti di reddito assicurino il finanziamento a lungo termine e, di riflesso, la continuità dell'operato dell'organo di conciliazione. Probabilmente le tasse riscosse per l'esame di richieste o le tasse procedurali non sono sufficienti a finanziare una struttura efficiente e durevole. Per questo è indispensabile che sia il delegato a scegliere il metodo di finanzia- mento più appropriato per garantire un funzionamento efficace a lungo termine. In tal senso è senz'altro ammissibile che alcuni fornitori partecipino al finanziamento del servizio con un contributo annuo.

Cpv. 2 Le spese chieste ai clienti per l'esame di una richiesta devono essere modiche, per invitarli a rivolgersi all'organo di conciliazione anche in caso di valori litigiosi modici (messaggio LTC 2003, pag. 6905).

Cpv. 3 Per rispettare il principio di causalità di cui all'art. 12c cpv. 2 LTC, il finanziamento dell'organo di conci- liazione deve dipendere in ampia misura dalle tasse procedurali pagate dai fornitori di servizi di tele- comunicazione o di servizi a valore aggiunto coinvolti in procedure di conciliazione. Questa soluzione incentiva peraltro i fornitori a evitare controversie comportandosi correttamente nei confronti dei clienti.

Art. 48

Questo articolo definisce la procedura e le possibili misure di vigilanza da adottare nei confronti di un delegato che non rispetti, o non rispetti più i propri obblighi.

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Capitolo 7: Accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione domi- nante sul mercato

Gli articoli da 40 a 59 dell’attuale OST sono stati ripresi e adeguati alle nuove forme di accesso previ- ste dal legislatore oltre all’interconnessione. Il capitolo comprende disposizioni generali, valide per tutte le forme di accesso (sezione 1), disposizioni specifiche per ognuna di esse (sezione 2), disposi- zioni sui contratti in materia di accesso alle risorse e ai servizi di fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato come pure disposizioni sulla procedura per la regolamentazione delle contro- versie adottata dalla ComCom (sezione 3).

L'art. 47 dell'attuale OST sulle esigenze relative alla presentazione dei conti non è stato ripreso, poi- ché il legislatore ha delegato alla ComCom la competenza di emanare disposizioni esecutive in que- sto ambito (art. 11a cpv. 4 LTC). Lo stesso vale per l'art. 59 dell'attuale OST, che prevede un esame ogni due anni delle regole relative all’interconnessione, e che pone limiti troppo rigidi all’UFCOM. In futuro quest’ultimo interverrà solo in caso di necessità, visto che la valutazione legislativa è un compi- to permanente spettante a ogni Ufficio federale.

Il fornitore in posizione dominante deve offrire le prestazioni di accesso all'entrata in vigore delle modi- fiche della LTC. Non sono previsti né termini supplementari né un’entrata in vigore differita per alcune disposizioni.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 49

Contrariamente alla formulazione di cui all'art. 42 dell'attuale OST, solo i fornitori che si sono effetti- vamente annunciati hanno il diritto di accedere alle risorse e ai servizi dei fornitori che occupano una posizione dominante sul mercato. Questi ultimi possono rifiutare l’accesso a tutti i fornitori che non hanno annunciato i loro servizi ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LTC e che, pertanto, non figurano nell’elenco dei fornitori di servizi di telecomunicazione registrati dall'UFCOM.

Art. 50

I nuovi capoversi 3 e 4 – applicazione concreta del principio di non discriminazione – prevedono rego- lamentazioni esplicite volte a prevenire pratiche abusive peraltro riscontrate di frequente sul piano internazionale.

A tenore del cpv. 3, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può costituire solo le riserve necessarie dal punto di vista tecnico. I piani di potenziamento e di utilizzazione della sua infra- struttura non beneficiano quindi di priorità alcuna e devono essere trattati alla stregua di quelli degli altri fornitori, in osservanza del principio di non discriminazione. Su richiesta, gli altri fornitori devono poter visitare gli impianti rilevanti al fine di farsi un’idea prima di inoltrare un’ordinazione o quando la stessa è in corso. Se il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato non ha capacità da mettere a disposizione di terzi deve giustificarlo su richiesta.

Il cpv. 4 impone di trattare le ordinazioni in base all’ordine di arrivo, onde evitare che vengano privile- giati singoli utenti di prestazioni di accesso. Inoltre nessun fornitore, dominante o no, può effettuare ordinazioni per accumulare riserve.

Art. 51

La disposizione generale sulla trasparenza impone unicamente di pubblicare ogni anno un’offerta di base aggiornata (cpv. 1 e 2) e di mettere a disposizione dei fornitori interessati un sistema informatico per il disbrigo online delle ordinazioni (cpv. 3 e 4). Inoltre il fornitore che detiene una posizione domi- nante sul mercato deve comunicare con almeno tre mesi di anticipo non solo ai fornitori interessati, 19/35

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ma anche all’UFCOM se prevede di modificare la propria offerta di base. Ogni forma di accesso è assoggettata a disposizioni specifiche sulla trasparenza (cfr. art. 55 - 60).

Art. 52

La soluzione dei costi supplementari a lungo termine (long run incremental costs, LRIC) rimane in linea di massima applicabile a tutte le forme di accesso, anche se la fatturazione del collegamento costituisce un caso particolare (cfr. art. 57).

La versione francese del cpv. 2 è stata uniformata al tedesco e all’italiano («fournisseur efficace» an- ziché «rentable»).

Art. 53

Il cpv. 4 è nuovo e, in applicazione del principio di non discriminazione, permette al fornitore richieden- te di scegliere un’interfaccia che il fornitore in posizione dominante sul mercato usa per offrire i propri servizi.

Art. 54

Per motivi di razionalizzazione, le nuove forme di accesso contemplate dalla legge presuppongono di norma la possibilità di installare e gestire impianti propri negli spazi del fornitore in posizione dominan- te sul mercato. Questa utilizzazione comune è detta collocazione. Può trattarsi, per esempio, di una centrale locale, una cameretta per cavi, un distributore, una centrale hub oppure una centrale di tran- sito. In generale si intendono tutti gli spazi ai quali si può ragionevolmente chiedere l’accesso.

L’art. 54 cpv. 1 descrive l’offerta minima atta a garantire una collocazione fisica non discriminante ai fornitori di servizi di telecomunicazione che chiedono l’accesso. Il fornitore in posizione dominante sul mercato è libero di offrire altre forme di collocazione che prevedono ad esempio una divisione architet- tonica degli impianti dei diversi fornitori di servizi di telecomunicazione. In caso di mancanza di spazio, egli deve tuttavia adottare determinati provvedimenti (cpv. 3). Se la collocazione è virtuale, deve in- stallare e gestire gli impianti in nome e per conto dell’utente virtuale alle stesse condizioni tecniche e d’esercizio che se fosse l’utente virtuale stesso a occuparsene. In alternativa alla collocazione virtuale, il fornitore in posizione dominante deve consentire ai fornitori che chiedono l’accesso di installare e gestire la loro infrastruttura in locali adiacenti o vicini nonché di allacciarli alla sua rete. Egli è tuttavia tenuto ad allestire personalmente, affittare, acquistare ed equipaggiare in modo adeguato i locali o gli edifici nelle vicinanze solo se il fornitore richiedente non può farlo alle stesse condizioni. In caso di mancanza di spazio il fornitore in posizione dominante deve controllare la ripartizione degli spazi e la disposizione delle infrastrutture e verificare se non possono essere posizionati in modo più razionale, anche se ciò implica l'utilizzazione in comune di rack o lo spostamento di impianti. Dato il caso, deve equipaggiare gli spazi precedentemente inadatti per la gestione degli impianti (condizionatori, consoli- damento del pavimento, protezione antincendio ecc.). Per garantire la sicurezza dal punto di vista dell’accesso all’edificio, il fornitore che occupa una posi- zione dominante sul mercato è libero di adottare i provvedimenti opportuni (ad esempio tessere elet- troniche,identificazione degli aventi diritto ecc.) e di addebitarne i costi a tenore dell’art. 52 OST. Egli non può tuttavia adottare disposizioni che precludono il libero accesso (senza accompagnamento) in qualsiasi momento. Segnatamente non può introdurre obblighi di preannuncio o fasce orarie.

Il cpv. 2 garantisce la poliedricità dell'interconnessione di servizi e fornitori, segnatamente l'intercon- nessione reciproca delle diverse forme di accesso (e la loro alimentazione) agli spazi di collocazione, il collegamento alle reti dei fornitori e l'interconnessione dei fornitori all’interno dello spazio stesso. I fornitori presenti fisicamente negli spazi del fornitore in posizione dominante sul mercato possono inoltre offrire una collocazione virtuale a terzi. I costi di tale collocazione sono calcolati ai sensi dell’art. 52 OST solo se il fornitore in posizione dominante è fornitore virtuale della collocazione. Altrimenti trovano applicazione condizioni da negoziare su base commerciale. In tal modo si intende evitare che, per disporre di un’offerta ben strutturata, ogni fornitore debba provvedere personalmente al collega- 20/35

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mento fisico di ogni spazio e gestire anche in loco i propri impianti. Ad esempio, mediante una collo- cazione aperta con il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato, un fornitore può in- stallare e gestire il proprio impianto in un certo spazio, facendosi garantire il collegamento alla rete da un altro fornitore presente nello stesso spazio. In caso di mancanza di spazio, le superfici di colloca- zione richieste per un periodo piuttosto lungo, ma in realtà non utilizzate, devono essere messe im- mediatamente a disposizione di altri richiedenti (cpv. 4).

Il cpv. 5 è volto a impedire le modifiche abusive dell’offerta, garantendo che la prestazione ordinata sarà effettivamente fornita per un determinato periodo come convenuto, sulla falsariga di quanto pre- visto per le diverse forme di accesso (cfr. sotto, commento generale agli art. 55 - 60).

Sezione 2: Disposizioni particolari

Per ogni forma particolare di accesso di cui all’art. 11 cpv. 1 LTC, le disposizioni in parola precisano i contenuti dell’offerta di base del fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato (cfr. cpv. 1 degli art. 55 - 60) e definiscono le condizioni alle quali si possono apportare modifiche tecniche alle prestazioni in materia di accesso una volta ricevuta l’ordinazione. Queste disposizioni mirano a impe- dire modifiche abusive dell’offerta e garantiscono che la prestazione ordinata sarà effettivamente forni- ta per un determinato periodo, come convenuto (cfr. art. 55 cpv. 2, 56 cpv. 3, 58 cpv. 4, 59 cpv. 2, 60 cpv. 3).

Art. 56

Il cpv. 2 assicura che il fornitore in posizione dominante fornisca l’accesso a flusso di bit ad alta veloci- tà anche indipendentemente dal servizio telefonico. In altre parole, sempre che il flusso di bit non im- plichi un dispendio tecnico oneroso, il fornitore di servizi di telecomunicazione può ancora ottenere dal fornitore in posizione dominante l’accesso a flusso di bit ad alta velocità per un cliente che ha disdetto il servizio telefonico e non dispone quindi più di un collegamento utente attivo con il fornitore in posi- zione dominante.

Il secondo periodo è volto a evitare che il fornitore in posizione dominante interrompa l’accesso a flus- so di bit ad alta velocità se il cliente rescinde il servizio telefonico.

Art. 57

Il cpv. 2 decreta la non applicabilità dell’art. 52 OST (ossia né MEA [modern equivalent assets] né LRIC). In base al principio retail minus, il fornitore in posizione dominante deduce dal prezzo effetti- vamente chiesto per il collegamento utente i costi attuali che non dovrebbe sopportare se non offrisse più a tutti i suoi clienti il conteggio del collegamento utente. Ai sensi del cpv. 3 può esigere questa forma di accesso solo il fornitore designato dall'utente quale fornitore principale.

Art. 58

Il cpv. 1 riprende la parte specifica dell’art. 44 cpv. 1 dell'attuale OST sull’interconnessione, non con- templata nelle disposizioni generali di cui all'art. 51 sulla trasparenza. I cpv. 2 e 3 riprendono invece le disposizioni dell'art. 43 dell'attuale OST sul servizio telefonico pubblico.

Art. 60

Il cpv. 2 precisa alcune informazioni sull’accesso alle canalizzazioni di cavi che il sistema online del fornitore in posizione dominante sul mercato deve offrire come previsto in termini generali dall'art. 51 cpv. 3.

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Sezione 3: Contratti e procedura

Art. 61

Le modalità per la messa fuori servizio dell’accesso devono essere precisate alla stregua di quelle per la messa in servizio e il funzionamento (lett. d).

Art. 63

Il cpv. 2 è nuovo e disciplina un aspetto poco chiaro dell’attuale OST.

Art. 64

La modifica al cpv. 2 precisa che la copertura del segreto d’affari è giustificata solo verso terzi ma non nei confronti dell’UFCOM, come del resto previsto dalla prassi attuale.

Visto l’obbligo generale imposto ai fornitori di servizi di telecomunicazione di avere un recapito postale in Svizzera (cfr. art. 5), non è necessario riprendere il cpv. 3 art. 52 dell'OST attuale.

Art. 65

La riscossione di tasse amministrative a copertura dei costi è retta dall’art. 40 LTC. Spetta al DATEC fissare l’ammontare di tali tasse (art. 41 cpv. 2 primo periodo LTC). Il DATEC può delegare all’UFCOM la determinazione delle tasse di importanza secondaria (art. 41 cpv. 2 secondo periodo LTC). In appli- cazione dell'art. 46 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del DATEC del 22 dicembre 1997 sulle tasse ammini- strative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12), l'UFCOM ha fissato l’importo della tassa riscossa sulla consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di interconnessione all'art. 1 della sua ordinanza del 22 dicembre 1997 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.11). Non è pertanto necessario riprendere il cpv. 2 dell'art. 53 dell'OST in vigore.

Art. 66

Come avviene attualmente, le disposizioni concernenti i negoziati per gli accordi in materia di acces- so, il contenuto di questi ultimi, la notifica all’Ufficio federale, la consultazione da parte di terzi e il ca- rattere confidenziale delle informazioni sui negoziati o sui clienti si applicano alla totalità degli accordi e non solo a quelli conclusi dai fornitori che occupano una posizione dominante sul mercato. Per quanto concerne la consegna degli accordi all’Ufficio federale e la loro consultazione, ciò risulta chia- ramente dal messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 2003 relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni (FF 2003 pag. 6901). Siccome gli art. da 61 a 65 rientrano nel capitolo che regola l’accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mer- cato, è opportuno estendere il loro campo d’applicazione con una disposizione ad hoc.

Art. 67

Questo articolo convalida i requisiti posti alla domanda e precisa le condizioni che permettono alla ComCom di dichiarare l’irricevibilità di una domanda. In particolare, il richiedente deve indicare chia- ramente il senso in cui auspica che la ComCom risolva i punti oggetto del contenzioso. L'art. 67 s'ispi- ra all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Art. 70

Attualmente l’UFCOM deve cercare una conciliazione tra le parti, mentre in futuro potrà decidere se condurre o no una procedura di conciliazione in funzione delle possibilità di successo.

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Art. 71

Il cpv. 2 precisa un aspetto poco chiaro dell’attuale OST, ossia il fatto che i prezzi sono considerati condizioni.

Il cpv. 3 definisce la portata delle prescrizioni della ComCom sulla natura e la presentazione delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori in posizione dominante sul mercato devono produrre nell’ambito di una procedura in materia di accesso (art. 11 cpv. 4 LTC). Se, a causa dell’inosservanza di queste prescrizioni, non è possibile determinare i costi del fornitore, la ComCom fissa il prezzo delle prestazioni in funzione di valori paragonabili («benchmark»). Se, per l’insufficienza di tali dati, non dispone di un benchmark adatto, può ricorrere a modellizzazioni proprie di prezzi e costi secondo un approccio top down e/o bottom up o ad altri metodi ritenuti idonei (ad es. retail minus, gliding path o calcolo di prezzi e proventi).

Capitolo 8: Utilizzazione di aree di uso comune e coutenza

Il titolo del capitolo è stato completato conformemente al suo contenuto. Se gli articoli da 72 a 75 con- cernono effettivamente l'utilizzazione di fondi privati (art. 35 LTC), l'art. 76 si riferisce al diritto di cou- tenza (art. 36 cpv. 2 e 3 LTC). In merito va rilevato che le stazioni emittenti sono installazioni ai sensi della legge e non devono pertanto essere menzionate esplicitamente nell’ordinanza.

Capitolo 9: Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati

Art. 77

La norma attualmente riportata all’art. 60 cpv. 2ter OST è ripresa – sotto altra forma – all’art. 37 cpv. 3 sulla fatturazione dei servizi a valore aggiunto.

Cpv. 4 I titolari di collegamenti di telefonia mobile o fissa con comunicazioni prepagate non ricevono nessuna fattura, dato che l’importo dovuto è addebitato direttamente sulla scheda prepagata, e non possono quindi controllare nel dettaglio gli importi addebitati. Per questo è giustificato concedere anche a que- sti clienti – come ai clienti titolari di un abbonamento – la possibilità di ottenere su richiesta il dettaglio dei dati utilizzati per l’addebitamento sulla scheda prepagata.

Cpv. 5 L’art. 46 LTC autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’uso dei dati relativi al traffico delle teleco- municazioni. La possibilità di prevedere delle eccezioni al segreto delle telecomunicazioni giustificate da un interesse pubblico preponderante è una competenza legislativa generale. Su tale base, il Con- siglio federale ha in particolare regolamentato l’utilizzazione a scopi di fatturazione che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fare dei dati relativi al traffico (art. 60 cpv. 1 a 2bis OST attuale). La questione dell’utilizzazione dei dati raccolti dai fornitori di servizi interessa anche il pagamento dei servizi a valore aggiunto. I fornitori di questi servizi, che gli operatori fatturano e incassano, non di- spongono di un accesso diretto ai dati. Se un cliente contesta l’addebitamento di un servizio a valore aggiunto, gli operatori non possono comunicare ai fornitori di servizi a valore aggiunto i dati accessori del loro cliente – che comprovano l’uso del servizio in questione – a causa del segreto delle teleco- municazioni. La riscossione sempre più frequente tramite la bolletta del telefono e la decisione del Parlamento di inserire nella LTC i servizi a valore aggiunto giustificano la creazione di una base legale che autorizzi la comunicazione di questi dati. In virtù dell’art. 46 LTC il Consiglio federale ha il diritto di regolamentare la comunicazione dei dati relativi al traffico delle telecomunicazioni ai fornitori di servizi a valore aggiunto per permettere loro di fatturare le prestazioni e incassare i relativi importi (cpv. 5).

Cpv. 6 - 8

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Siccome il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di estendere il campo d’applicazione dell’art. 45 LTC ai messaggi pubblicitari e agli invii di massa senza indicazione corretta del mittente, bisogna completare in tal senso anche le pertinenti disposizioni esecutive contenute nell’OST. La questione della fattibilità tecnica si pone in particolare per i messaggi pubblicitari e gli invii di mas- sa. I mittenti di fax spam possono essere individuati, visto che per ragioni tariffarie si trovano general- mente in Svizzera. Di solito gli SMS spam, invece, vengono inviati dall’estero e il fornitore di servizi di telecomunicazione può rintracciare solo la rete emittente. A seconda della tecnica usata per l’invio, nella maggior parte dei casi è impossibile individuare la provenienza delle email spam.

Art. 78

Occorre innanzitutto tutelare i servizi come email, SMS e MMS, ma siccome anche le nuove tecnolo- gie quali Instant Messaging (SPIM - Spam Over Instant Messaging) e VoIP (SPIT - Spam Over IP- Telephony) possono essere usate per l’invio di pubblicità di massa sleale, occorre impostare le pre- scrizioni in modo che non siano applicabili solo a seconda della tecnologia e che possano includere singoli messaggi tanto quanto i collegamenti (chiamate telefoniche).

La lotta alle spam può (a seconda dello stato dell'arte) presupporre l’adozione di altri provvedimenti, ad esempio l’analisi contenutistica dei messaggi, come avviene già oggi. I filtri spam si fondano su questo tipo di analisi, peraltro lecita.

Con prescrizioni tecniche e amministrative si può obbligare i fornitori a implementare gli standard in- ternazionali contro le spam previsti per un determinato servizio.

Il cpv. 6 offre al seco la possibilità di fungere da interlocutore in caso di domande provenienti dall’estero concernenti spam inviate dalla Svizzera, in particolare al fine di individuare gli autori e rac- cogliere mezzi di prova. Oggi esiste una rete mondiale di autorità nazionali incaricate di lottare contro le spam, di cui fa parte anche il seco. Queste autorità devono poter cooperare. Le condizioni di assi- stenza amministrativa internazionale dovranno essere definite nella LCSl. Questo punto è attualmente oggetto di una modifica della legge.

Art. 79

L'art. 79 OST corrisponde all'attuale art. 61, ma non contempla il cpv. 2, in virtù del quale i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire agli utenti chiamati la possibilità di rifiutare le chiamate in entrata di chi ha soppresso l’indicazione del numero chiamante, se ciò è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole.

Oggi il numero chiamante può essere visualizzato con quasi tutti i collegamenti e con la maggior parte dei telefoni fissi o dei cellulari in vendita sul mercato. Ciò permette all'utente chiamato di identificare le chiamate anonime e di rifiutarle se lo desidera.

Inoltre il servizio di «rifiuto di chiamate anonime» funziona in modo soddisfacente soltanto per le chiamate effettuate in Svizzera. In caso di chiamata dall'estero, spesso il numero chiamante non viene trasmesso per diversi motivi tecnici. A seconda dell'implementazione del servizio, è possibile che par- te dei numeri chiamanti dall'estero non appaia sul display delle persone chiamate, anche se chi chia- ma non ha soppresso volontariamente l'indicazione del proprio numero. D'altro canto è possibile che i numeri anonimi di chiamanti dall'estero vengano visualizzati sull'apparecchio della persona chiamata.

Per questi motivi è preferibile stralciare il capoverso e lasciare ai fornitori di servizi di telecomunicazio- ne la libertà di offrire questo servizio ai propri clienti. Il cpv. 2 (attualmente 3) è adeguato di conse- guenza.

Gli ambienti consultati sono invitati a pronunciarsi in particolare su questa modifica.

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Capitolo 10: Interessi nazionali preponderanti

Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie

Art. 86

L’articolo ha subito una lieve modifica stilistica e il termine «concessionario di servizi» è stato sostituito da «fornitore». Il cpv. 3 dell’attuale art. 68 è stato stralciato a seguito dell’abrogazione dell’obbligo di concessione.

Sezione 2: Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

Art. 89

La soluzione che assicura la priorità al traffico sulla rete fissa è destinata a sparire. In futuro si utilizze- rà solo una soluzione supportata dalla rete mobile.

Trattandosi della rete mobile, occorre distinguere tra il meccanismo attuale che assicura la priorità alle comunicazioni degli utenti incaricati di assolvere dei compiti in situazioni straordinarie e una nuova soluzione che favorisce il traffico prioritario in modo dinamico. Per tale soluzione, che tratta a titolo prioritario le comunicazioni degli utenti incaricati di assolvere dei compiti in situazioni straordinarie solo nel caso in cui il traffico prioritario non ha più sufficienti capacità, bisogna dapprima configurare il profi- lo dell’utente. Dovrebbe inoltre essere quest’ultimo a provvedere alla messa in funzione in caso di necessità, mentre la soluzione attuale è attivata dall’operatore su ordine degli organi competenti.

Siccome la soluzione attuale è attivata staticamente, è opportuno definire a livello di ordinanza la du- rata massima per la limitazione delle comunicazioni. D’altro canto, ciò potrebbe rivestire una certa importanza anche per altri prodotti di priorizzazione (cpv. 2 e 3).

Inoltre, la nuova formulazione deve conservare un carattere sufficientemente neutrale, onde tenere conto sia dell’attivazione da parte dell’utente, sia dell’attivazione da parte dell’operatore su ordine dell’autorità competente. Questo anche per rispondere all’importante criterio della neutralità tecnologi- ca.

È prevedibile che un nuovo prodotto di priorizzazione del traffico possa suscitare l’interesse non solo delle organizzazioni di soccorso, ma anche di tutte le persone o le società private; occorre quindi pre- vedere un livello di priorità superiore per gli utenti che devono svolgere incarichi in situazioni straordi- narie. La formulazione dovrebbe essere applicabile sia alla situazione in cui il prodotto è disponibile, sia a quella in cui viene fornita solo una soluzione per gli utenti che devono svolgere incarichi in situa- zioni straordinarie.

Ciò nonostante, affidando all’UFCOM la competenza di disciplinare con prescrizioni tecniche e ammi- nistrative i dettagli della priorità del traffico, in un secondo tempo si potrebbero definire meglio alcuni aspetti concernenti la disponibilità di un prodotto di priorizzazione (cpv. 4).

A tenore dell’art. 28 OST, l’accesso ai servizi d’emergenza va garantito da ogni collegamento telefoni- co. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, se si concede la priorità al traffico degli utenti chiamati ad as- sumersi compiti importanti in situazioni straordinarie, non si può sempre garantire che nessuna chia- mata di soccorso venga interrotta o che la rete di telecomunicazione offra sempre capacità sufficienti per effettuare una chiamata di soccorso. Considerato che in situazioni straordinarie molte chiamate di soccorso concernono lo stesso caso, gli organi designati dal Consiglio federale per coordinare la te- lematica tollerano tale situazione. Questa particolarità va pertanto precisata all’art. 28 cpv. 3 OST.

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Sezione 3: Sicurezza e disponibilità (art. 91)

Dato che le disposizioni del nuovo art. 91 non trovano applicazione solo in situazioni straordinarie, è stata creata la sezione 3 Sicurezza e disponibilità.

Il Consiglio federale auspica che i fornitori di servizi di telecomunicazione segnalino le interferenze nella gestione della loro rete all’UFCOM, affinché quest’ultimo possa adottare i provvedimenti neces- sari.

Il cpv. 2 assegna all’UFCOM la competenza di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative con- cernenti la sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, visto il carattere particolare di questo genere di prescrizioni. Finora l’UFCOM ha pubblicato unicamente linee guida di cui raccomanda vivamente l’applicazione. Se del caso, queste raccomandazioni potranno essere trasformate in prescrizioni tecniche e amministrative.

Capitolo 11: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni

Art. 95

Dato che l'art. 59 cpv. 2bis LTC menziona i casi in cui si possono utilizzare i dati raccolti o comunicati a fini statistici, è superfluo riprendere il cpv. 1 dell'art. 76 dell'OST attuale.

Art. 96

I capoversi 3quater e 3quinquies dell’art. 10 della legge sulla statistica federale (LStat, RS 431.01)4 autoriz- zano l’Ufficio federale di statistica (UST) a creare un registro di campionamento sulla base dei dati che i fornitori di servizi telefonici gli devono comunicare in merito ai loro clienti. Queste informazioni, fornite per tutti i clienti, inclusi quelli che hanno scelto di non figurare nell’elenco telefonico, concernono il numero di chiamata, il nome e il cognome, l’indirizzo e altri dati eventualmente disponibili (ad esempio lingua, tipo di servizio telefonico, eventuale divieto di inviare pubblicità, decisione di non figurare nell’elenco telefonico).

I fornitori di servizi telefonici devono già ora trasmettere al concessionario del servizio universale i dati dei loro clienti della rete fissa, al fine di identificare e localizzare le chiamate d’emergenza. Se i con- cessionari del servizio universale comunicheranno questi dati all’UST, si potranno soddisfare le esi- genze poste dall’art. 10 LStat senza gravare ulteriormente sui fornitori di servizi telefonici sulla rete fissa.

I dettagli sono disciplinati nell’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1), che contempla inoltre le disposizioni sui dati analoghi che i fornitori di servizi telefonici sulla rete mobile devono inviare all’UST.

Per tale ragione l’OST autorizza l’Ufficio federale di statistica ad accedere e utilizzare i dati del servizio di localizzazione di cui all’art. 28 cpv. 6.

4 RS 431.01 26/35

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Capitolo 12: Disposizioni finali

Modifica del diritto vigente (art. 104)

Art. 10 cpv. 1 lett. q OIP

Questo adeguamento è volto a integrare nella nozione di «servizi a valore aggiunto» i servizi forniti ai sensi della LTC (e quindi figuranti sulla bolletta del telefono) come pure tutti i servizi a pagamento forniti attraverso un servizio di telecomunicazione ma non pagati tramite la bolletta del telefono. È importante mantenere l'assoggettamento alle disposizioni dell'OIP per tutti i servizi a pagamento forniti tramite servizi di telecomunicazione a prescindere dal fatto che siano fatturati con la bolletta del tele- fono o no.

Art. 11a e 11b OIP

Dato che anche l’attuale OIP contempla disposizioni sui servizi a valore aggiunto (annuncio dei prezzi e conferma da parte del cliente), si giustifica la modifica/il completamento degli articoli 11a e 11b in vigore. Nell’OST vengono invece inserite due nuove disposizioni volte a fissare un limite massimo per i prezzi.

Art. 11a cpv. 4 OIP Questa disposizione, che originariamente si riferiva in particolare ai servizi vocali a valore aggiunto dei numeri con prefisso 090x, trova ora applicazione anche per i servizi di dati a valore aggiunto. Per que- sta ragione il termine «segnale speciale» è stato sostituito da una formulazione più neutrale dal punto di vista tecnico.

Art. 11a cpv. 5 OIP Questa disposizione è stata introdotta soprattutto per l'utilizzazione di PC-Dialer per la selezione di numeri 090x. Nel frattempo è stata vietata l’utilizzazione di numeri 090x con PC-Dialer. Oggi esistono nuovi servizi a valore aggiunto, offerti direttamente tramite internet o mediante comunicazione di dati (ad es. via WAP), per i quali il prezzo della prestazione va comunicato in precedenza. Non si giustifica la richiesta dell’introduzione di un contatore permanente, anche perché quest'ultimo non corrisponde né allo stato della tecnica né alle soluzioni tecniche implementate in altri Paesi. Nemmeno i nuovi fornitori di collegamenti telefonici applicano questa soluzione. In analogia al cpv. 4, per evitare abusi nonostante la rinuncia al contatore, il cliente deve confermare espressamente di accettare l’offerta prima di far capo al servizio a valore aggiunto.

Art. 11b OIP Dalle esperienze maturate con i servizi SMS emerge che dopo l’accettazione i clienti di tali servizi sono sovente «bombardati» da singole informazioni. L’art. 11b cpv. 1 lett. d è volto ad arginare questo abuso. I servizi su abbonamento celano un alto potenziale di abusi, visto che un’accettazione può dar luogo alla fornitura di un numero imprecisato di singole informazioni. Pertanto, il cpv. 2 impone per tali servi- zi una conferma esplicita in qualsiasi caso – a prescindere dall’ammontare della tassa per singola informazione. Diversamente dalle informazioni richieste singolarmente, per i servizi su abbonamento non appare fuori luogo applicare una procedura d’attivazione in due fasi, volta a tutelare il cliente an- che in caso di tasse unitarie esigue.

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3. Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle

telecomunicazioni (ORAT) Art. 4 cpv. 1

L’articolo 4 definisce i principi applicabili all’attribuzione di elementi d’indirizzo. Manca tuttavia una disposizione che precisi che l’attribuzione garantisce un diritto d’utilizzo, ma non implica un diritto di proprietà. Questa informazione è d’altronde già oggi menzionata nelle decisioni d’attribuzione, in parti- colare per quanto riguarda gli elementi di numerazione.

Art. 12 cpv. 1 e 1bis

La revoca di elementi di numerazione è disciplinata nell’ORAT dal 1998. All’epoca si era prevista una procedura tecnica semplice. L’esperienza accumulata nel frattempo ha dimostrato che, in particolare nell’ambito dei numeri attribuiti individualmente, l’esecuzione della revoca poneva generalmente una serie di problemi giuridici. La regola secondo cui la revoca passa in giudicato 18 mesi dopo la notifica della relativa decisione doveva permettere ai fornitori di servizi di telecomunicazione di attribuire ai loro clienti numeri di serie diverse di quelle revocate. Negli scorsi sette anni non è stata revocata nes- suna serie i cui numeri sono stati attribuiti a utenti finali. Una simile revoca colpirebbe duramente gli utenti e sarebbe ipotizzabile soltanto in casi fondati. Con lo sviluppo di nuove tecnologie come la telefonia su internet (VoIP), i numeri telefonici non sono più necessariamente legati, sotto il profilo tecnico, a un collegamento telefonico in Svizzera, per cui possono fondamentalmente essere offerti e utilizzati ovunque nel mondo. Diventano pertanto neces- sari strumenti efficaci per imporre l’utilizzo dei numeri in Svizzera. Fra questi rientra la revoca di serie di numeri in caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni di utilizzo da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione autorizzati a impiegare tali serie di numeri. Per detti motivi occorre rovesciare il principio della crescita in giudicato: la revoca cresce sì immedia- tamente in giudicato, ma l’UFCOM ha anche la possibilità di posticiparla a una data ulteriore.

Art. 14f cpv. 6

Le prescrizioni tecniche e amministrative del 12 settembre 2005 relative all’attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (RS 784.101.113/2.13; qui di seguito PTA) precisano la regolamentazione della gestione e dell’attribuzione dei nomi di dominio con estensione «.ch» contemplata negli articoli 28 capoverso 2 LTC e 13 segg. ORAT. Le PTA disciplina- no in particolare la questione del trasferimento di un nome di dominio con estensione «.ch».

In base al punto 5.1 delle PTA, il trasferimento di un nome di dominio costituisce una rinuncia da parte del titolare iniziale, alla quale fa seguito una contemporanea (ri)attribuzione a un nuovo titolare. Men- tre la forma giuridica del trasferimento è stata chiaramente disciplinata nelle PTA, non è stato fatto altrettanto per il modello di fatturazione da applicare. Data la libertà accordatagli dalle PTA in materia, il gestore del registro dei nomi di dominio con estensione «.ch» ha scelto di riscuotere, per il trasferi- mento di un nome di dominio, non solo la tassa o il prezzo di registrazione unico, ma anche una nuo- va tassa annua d’abbonamento per la gestione del nome di dominio. Questo implica che colui che trasferisce il nome di dominio prima dello scadere di un periodo d’abbonamento annuo perde l’importo già pagato per il periodo non ancora concluso. In altre parole, in caso di trasferimento il modello di fatturazione scelto dal gestore del registro porta spesso a una doppia tassazione della gestione del nome di dominio.

I titolari di nomi di dominio ritengono, a ragion veduta, che questa doppia tassazione sia ingiusta e numerosi sono stati i reclami giunti alle autorità. Tuttavia, in base alla regolamentazione attuale, l’UFCOM non può intervenire perché le questioni di struttura tariffaria dipendono unicamente dalla libertà economica e d’apprezzamento del gestore del registro, dato che non sono disciplinate né nell’ORAT né nelle PTA. L’articolo 14f capoverso 6 mira a mettere fine a questa prassi iniqua seguita dal gestore del registro dei nomi di dominio. 28/35

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Art. 14h cpv. 3

A causa della mancanza di una base legale concreta, attualmente non è possibile mettere a disposi- zione di terzi o rendere accessibile il contratto di diritto amministrativo concluso fra l’UFCOM e il ge- store del registro dei nomi di dominio, nel quale è disciplinata la delega del compito pubblico di gestio- ne e d’attribuzione dei nomi di dominio con estensione «.ch» (art. 14a cpv. 1 e 14e ORAT). È essen- ziale che il gestore del registro svolga il proprio compito nel modo più trasparente possibile, dato il suo intrinseco interesse pubblico e l’importanza economica e pratica dei nomi di dominio per i privati, le imprese e le amministrazioni del nostro Paese. Questa trasparenza è indispensabile visto che il gesto- re del registro possiede un monopolio di diritto sulla gestione dei nomi di dominio «.ch», un monopolio che sottintende ovviamente che le condizioni imposte dall’UFCOM a Switch, per quanto riguarda la sua attività d’interesse pubblico, siano conosciute da tutti.

L’UFCOM è tenuto a consegnare il contratto sopraccitato alle persone che ne fanno richiesta. Potrà anche pubblicarlo, per esempio su internet.

Art. 15d cpv. 2 e 3

Il nuovo articolo 39 OST raggruppa tutte le disposizioni relative al bloccaggio dell’accesso ai servizi a valore aggiunto. Per questo motivo l’attuale articolo 15d capoverso 3 ORAT, concernente il servizio di bloccaggio dell’accesso ai servizi SMS e MMS a pagamento, è stato abrogato e spostato nel nuovo articolo 39 capoverso 2 OST. Inoltre, per armonizzare la terminologia utilizzata per i vari tipi di servizio a valore aggiunto, nel citato articolo 39 OST si parla di «servizi a carattere erotico o pornografico», invece di «servizi per l’intrattenimento degli adulti». L'articolo 15d capoverso 2 ORAT è modificato di conseguenza.

Art. 15f cpv. 1 lett. d

Tale disposizione diventa superflua in quanto, conformemente all’articolo 36 capoverso 2 OST, i titola- ri di elementi d’indirizzo utilizzati per servizi a valore aggiunto devono avere una sede o una filiale in Svizzera.

Art. 17 cpv. 1 lett. b

L’articolo disciplina le condizioni per l’attribuzione di indicativi E.164. Non possono più essere menzio- nati gli esempi dell’attuale articolo 17 capoverso 1 lettera b, relativi al traffico frontaliero o a servizi forniti ad almeno 400 000 clienti. L’indicativo per il traffico frontaliero 059 è stato eliminato alla fine del 2000 e il criterio costituito dai «servizi per un determinato numero di utenti» non è adeguato. Per «servizi speciali» s’intende ad esempio il servizio di messaggeria vocale o l’accesso a una rete privata virtuale. Gli indicativi utilizzati per l’accesso a servizi speciali sono definiti nelle prescrizioni tecniche e amministrative relative alla ripartizione dei numeri E.164 (RS 784.101.113/2.8)

Art. 18 cpv. 2 e 3

Il capoverso 2 attualmente in vigore viene sostituito. Se del caso, le informazioni necessarie possono essere richieste sulla base dell’articolo 59 capoverso 1 LTC modificato, ormai parimenti destinato agli utenti di indicativi senza attribuzione formale. Attualmente questo riguarda gli indicativi 0860, 0989 e 099.

Per la gestione di indicativi senza attribuzione formale non è riscossa alcuna tassa, analogamente a quanto stabilito nell’articolo 24a ORAT per la gestione dei numeri di chiamata senza attribuzione for- male.

Finora mancava un capoverso che sanciva la competenza dell’UFCOM per l’emanazione delle neces- sarie prescrizioni tecniche e amministrative, anche se, di fatto, l’Ufficio se ne incarica sin dal 1998. In 29/35

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tale capoverso potrebbero rientrare anche speciali obblighi di annuncio stabiliti per ciascun indicativo interessato.

Art. 24b cpv. 1, 3 e 4

Il concetto di «numeri di chiamata che servono a identificare i servizi» menzionato nell’attuale capo- verso 1 non figura in nessun altra base legale e non è definito nel piano di numerazione E.164. Tale denominazione non fornisce alcuna informazione utile e non permette di determinare a quali numeri ci si riferisca. Per questo motivo, nel disegno di ordinanza si propone di abrogare questo capoverso.

Inoltre, l’ultimo periodo del capoverso 3 attualmente in vigore è stato trasferito nel nuovo capoverso 4 in modo tale da rendere la redazione di prescrizioni tecniche e amministrative applicabile a tutto l’articolo 24b.

Art. 24c cpv. 3

Il titolare di un numero di servizi a valore aggiunto può determinare autonomamente il contenuto delle prestazioni, seppure entro le categorie di servizi definite dall’UFCOM, e modificarlo in ogni momento in base alle proprie esigenze. In un contesto così dinamico, il titolare dei numeri è tenuto a comunicare all’UFCOM quali prestazioni ha fornito in un determinato momento mediante un numero a valore ag- giunto. Queste informazioni sono necessarie soprattutto per esaminare i ricorsi, i reclami oppure le segnalazioni di comportamenti contrari alla legge. Esse permettono all’UFCOM di comprovare o con- futare le accuse presentate ed eventualmente di avviare una procedura di revoca.

Art. 24g cpv. 3

L’attribuzione di un numero individuale prende fine con la revoca del numero o la rinuncia ad esso da parte del titolare. Il numero, quindi, si libera e può essere riattribuito dopo un certo lasso di tempo, oppure, in casi eccezionali, anche immediatamente. Se il titolare di un numero attribuito individual- mente è cancellato dal registro di commercio a seguito di fallimento o liquidazione, di fatto non esiste più un titolare del numero. Il capoverso 3 garantisce che, in simili casi, il diritto di utilizzare il numero sia automaticamente restituito all’Ufficio federale competente, che può così attribuire nuovamente il numero.

Art. 31a cpv. 1bis e 3 bis

Cpv. 1bis Lo scopo del nuovo capoverso 1bis è quello di regolamentare chiaramente la fornitura di servizi sup- plementari connessi ai servizi d’informazione sugli elenchi. Il termine di «servizio connesso» implica un rapporto di dipendenza o di affinità evidente tra il servizio offerto e le informazioni sugli elenchi. Il servizio di stabilimento delle chiamate («push 5» o «connect»), che permette a un utente di essere collegato direttamente con la persona desiderata, può ad esempio essere considerato un servizio connesso. Lo stesso vale per il servizio di trasmissione off-line di informazioni d’elenco via SMS che invia direttamente sul cellulare dell’utente i dati della persona desiderata. Si può anche immaginare che i fornitori di servizi d’informazione sugli elenchi completino questi SMS con mappe o itinerari. Questi servizi connessi offrono la possibilità ai fornitori di servizi d’informazione sugli elenchi di svilup- pare servizi differenziati, il che favorisce una certa concorrenza. Tuttavia, occorre evitare il moltiplicar- si anarchico di ogni sorta di servizi connessi a pagamento. A tale scopo, in base alla nuova ordinanza, spetta all’UFCOM determinare i servizi connessi autorizzati, ossia quelli che presentano un legame appropriato con i servizi d’informazione.

Cpv. 3bis La trasparenza è un elemento essenziale dell’offerta di servizi d’informazione e di servizi supplemen- tari connessi alle informazioni. A questi servizi si applicano le regole relative all’indicazione dei prezzi in materia di servizi a valore aggiunto definite nella nuova ordinanza sui servizi di telecomunicazione e nell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi. Il presente capoverso serve dunque 30/35

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da promemoria. In particolare, è fondamentale che il prezzo dei servizi connessi sia indicato durante la connessione al servizio d’informazione, prima che il servizio connesso sia offerto. I clienti sono così preavvertiti riguardo ai prezzi praticati. Questa indicazione è importante in caso di utilizzazione del servizio di stabilimento delle chiamate: la tariffa può essere sia quella generalmente praticata dal set- tore per la chiamata nazionale o internazionale desiderata, sia quella, in genere più elevata, della comunicazione inizialmente stabilita verso il numero breve del servizio d’informazioni. In entrambi i casi è importante che il cliente sia informato sui prezzi prima che il collegamento sia stabilito.

Art. 54 cpv. 6bis e 6ter

Cpv. 6bis I numeri brevi dei servizi d’informazione sugli elenchi 18xy possono offrire il servizio di stabilimento delle chiamate quale servizio connesso. Di conseguenza, non si giustifica più il mantenimento di nu- meri brevi non formalmente attribuiti e unicamente riservati alle commutazioni manuali (internazionali e mobili). Un solo fornitore di servizi esercita ancora questi numeri. Coloro i quali offrono il servizio di collega- mento passano attraverso numeri d’informazione 18xy. Tuttavia, dato che molte persone utilizzano ancora i servizi forniti da questi numeri è opportuno preve- dere un lasso di tempo per la loro messa fuori servizio.

Cpv. 6ter Il servizio guasti è oggi generalmente offerto dai fornitori di servizi mediante un numero gratuito o «verde» (0800…) e non più tramite il numero non formalmente attribuito 175. Inoltre, ora i clienti si rivolgono ai loro fornitori per ogni tipo di guasto (banda larga, mail, comunicazioni mobili, connessioni a internet ecc.) e non solo per quelli legati al servizio telefonico pubblico. Anche in questo caso, la soppressione immediata del servizio potrebbe causare problemi.

4. Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di

radiocomunicazione (OGC) Art. 1 cpv. 2

Con l’abolizione delle concessioni per servizi di telecomunicazione (art. 4 LTC), gli articoli 6 capoverso 2 e 8 – 13 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) in vigore riguardano unicamente le concessioni di radiocomunicazione e possono dunque, con alcune modifiche, essere trasferite nell’OGC (cfr. art. 17a – 17h). Dato che in futuro l'utilizzo delle frequenze radioelettriche da parte di fornitori di servizi di telecomunicazione sarà disciplinato solamente nell’OGC, la riserva in favore dell’OST contenuta nell'articolo 1 capoverso 2 OGC può essere eliminata.

Art. 17 cpv. 1, 3 e 4

Dato che tutte le disposizioni relative al rilascio di una concessione di radiocomunicazione a un forni- tore di servizi di telecomunicazione sono raggruppate nell’OGC, il capoverso 1 può essere abrogato. Il capoverso 3 precisa inoltre che ogni domanda di concessione deve essere inoltrata all’UFCOM, an- che se l’autorità concedente è la ComCom (cfr. art. 24a LTC e art. 1 dell’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni [RS 784.101.112]). Il capoverso 4 fa ora riferimento all’utilizzo dello spettro delle frequenze, invece che all’impianto di radiocomunicazione, una formulazione maggiormente in sintonia con l’articolo 22 capo- verso 1 LTC.

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Art. 17a – 17h (capitolo 3a)

Il nuovo capitolo 3a comprendente gli articoli 17a – 17h riprende gli articoli 6 capoverso 2 e 8 – 13 OST attualmente in vigore.

Art. 17b

In rapporto all’articolo 9 OST attualmente in vigore, la presente disposizione deve essere adattata alle specificità delle future concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazio- ne. Non è più possibile imporre come condizione per il rilascio della concessione il rispetto degli obbli- ghi legali, quali la portabilità dei numeri, la libera scelta del fornitore o le chiamate d’emergenza. Ciò sarebbe contrario al principio di autorizzazione generale sancito dal legislatore all'articolo 4 LTC. Tut- tavia, va da sé che il fornitore di servizi di telecomunicazione titolare di una concessione di radioco- municazione deve rispettare le esigenze stabilite dalla legge e che, per ogni violazione, l’autorità di sorveglianza può emanare misure (art. 58 e 60 LTC). Inoltre, le capacità tecniche di cui deve disporre il richiedente in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 lettera a LTC sono precisate al capoverso 2.

Art. 17e e 17f

Le disposizioni sul rilascio delle concessioni di radiocomunicazione oggetto di una pubblica gara sono state suddivise in due articoli secondo il modo di attribuzione: in base a determinati criteri oppure al miglior offerente. Sono inoltre state completate da regole procedurali che derogano alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) in base a quanto previsto dall'articolo 24 capoverso

2 LTC (cfr. art. 17e cpv. 2-4 e art. 17f cpv. 3).

Art. 17h cpv. 2

Il termine entro il quale il concessionario può chiedere il rinnovo della propria concessione può variare in funzione del tipo di concessione. Ad esempio, nell’ambito delle concessioni GSM e UMTS, il termi- ne prescritto è di 2 anni. L'articolo 13 capoverso 2 OST ancora in vigore è dunque adattato di conse- guenza.

Titolo prima dell'art. 23

La versione francese dell'OGC contiene un errore che viene ora corretto. La concessione per le radio- comunicazioni dei radioamatori è, in effetti, oggetto della sezione 3 (e non 2) del capitolo 4.

Art. 24 cpv. 3 lett. c

Questa disposizione è abrogata, poiché è stata erroneamente mantenuta al momento della modifica dell’articolo 24 capoverso 3, il 5 dicembre 2003 (RU 2003 4773).

Art. 36a – 36d (capitolo 4a)

Le autorità che svolgono compiti nell’interesse della sicurezza pubblica si vedono sempre più costrette a impiegare diversi apparecchi elettronici per lottare contro la criminalità. Tra questi troviamo, in parti- colare, due categorie di impianti di telecomunicazione: quelli che provocano interferenze e i sistemi di localizzazione e di sorveglianza (cfr. anche spiegazioni relative agli art. 6 cpv. 4 e 17 cpv. 1bis OIT). Tali impianti necessitano di una regolamentazione particolare. La nuova LTC prevede agli articoli 32a e 34 cpv. 1ter la possibilità di disciplinare l’utilizzo di impianti di telecomunicazione acquistati ed eserci- tati dalle autorità nell’interesse della sicurezza pubblica. È esplicitamente sancito che la polizia e le autorità incaricate dell’esecuzione delle pene possono esercitare impianti di telecomunicazione che provocano interferenze.

Le due categorie presentano una fondamentale differenza: gli impianti di telecomunicazione che pro- vocano interferenze non potranno mai soddisfare le prescrizioni in vigore. Il loro acquisto ed esercizio 32/35

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deve pertanto essere disciplinato caso per caso. La situazione è invece diversa per quanto riguarda i sistemi di localizzazione e di sorveglianza. Vi sono già ora in commercio varie applicazioni che rispet- tano le prescrizioni vigenti in materia e che non necessitano di un’autorizzazione. L’UFCOM autorizza l’acquisto e l’esercizio di simili sistemi unicamente se non vi sono altri impianti conformi disponibili.

L’OIT e l’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT; RS 784.101.21) disciplina- no l’offerta e l’immissione in commercio di tali impianti, mentre l’OGC e l’ordinanza dell’UFCOM sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OOGC; RS 784.102.11) regola- mentano le condizioni per il loro esercizio.

Nel testo dell’OGC è introdotto un nuovo capitolo intitolato «Autorizzazioni per l’utilizzo da parte delle autorità di sistemi di localizzazione e di sorveglianza e di impianti di telecomunicazione che provocano interferenze». L’utilizzo di tali impianti è disciplinato nel quadro di un’autorizzazione. Prima di rilasciare un’autorizzazione, l’UFCOM effettua di volta in volta una ponderazione fra gli interessi di sicurezza pubblica e gli interessi di un utilizzo efficiente dello spettro. Si è dovuto rinunciare al regime di conces- sione per questo tipo di apparecchi, poiché le frequenze corrispondenti vengono già attribuite median- te concessione.

Art. 36a

Questa norma sancisce l’obbligo formale dell’autorizzazione per l’esercizio degli impianti sopraccitati. Dà inoltre all’UFCOM la possibilità di vietare le applicazioni non compatibili con il piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF).

In caso di violazioni dell’autorizzazione di minore entità, l’UFCOM può adottare anche misure meno drastiche della revoca senza indennizzo.

Art. 36b

L’espressione «eccessivamente» è ripresa dall’articolo 34 capoverso 1ter della nuova LTC. L’articolo 34 LTC contempla gli strumenti necessari a interrompere in modo rapido ed efficace eventuali interfe- renze.

Dato che gli impianti mobili che provocano interferenze non sono impiegati entro un perimetro delimi- tato, il rischio di ledere interessi di terzi è nettamente più elevato rispetto all’utilizzo di impianti fissi. Le condizioni per l’esercizio di tali impianti devono pertanto essere molto rigide. Gli impianti mobili che provocano interferenze possono essere impiegati esclusivamente in caso di pericolo grave e incom- bente per la vita o l’integrità fisica. La necessaria ponderazione degli interessi spetta alle competenti autorità locali e non può pertanto essere predefinita in modo generale e astratto.

Art. 36c

Tutti gli impianti fissi che provocano interferenze devono essere sottoposti a un esercizio di prova; i concessionari interessati ricevono per tempo le informazioni necessarie. Il rapporto di prova deve dimostrare che nel carcere in questione è fondamentalmente possibile, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 36b capoverso 1, esercitare un impianto che provoca interferenze. I concessionari ricevono tale rapporto per un parere. L’UFCOM rilascia un’autorizzazione per l’esercizio soltanto dopo aver ricevuto questi documenti.

In linea di massima, dopo essere stati autorizzati, gli impianti che provocano interferenze non devono più essere modificati. Se sono necessari eventuali cambiamenti, gli impianti saranno considerati alla stessa stregua di un nuovo impianto e saranno dunque soggetti all’obbligo di autorizzazione. In caso di modifiche più importanti, è necessario un nuovo esercizio di prova; spetta all’UFCOM decidere di volta in volta sul rilascio dell’autorizzazione in base alla portata delle modifiche. I relativi dettagli sa- ranno disciplinati nella nuova OOGC (art. 36d).

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5. Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Art. 6 cpv. 4

Gli articoli 32a e 34 capoverso 1ter della nuova LTC conferiscono al Consiglio federale la possibilità di disciplinare l’utilizzo di impianti di telecomunicazione che le autorità acquistano ed esercitano nell’interesse della sicurezza pubblica. Tali impianti si suddividono in due categorie distinte. Da un lato troviamo gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze e che servono a impedire le comunicazioni mobili. Tali impianti non saranno mai conformi alle prescrizioni generali riguardanti l’offerta, l’immissione in commercio e l’esercizio. Dall’altro vi sono i sistemi di localizzazione e di sor- veglianza che possono essere pienamente conformi alle esigenze in vigore. Se tuttavia non dovesse- ro essere disponibili sul mercato sistemi conformi, nei singoli casi l’UFCOM può autorizzare l’offerta e l’immissione in commercio di sistemi con conformi. L’offerta e l’immissione in commercio sono discipli- nate nell’OIT e nell’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT, RS 784.101.21), mentre le condizioni per l’esercizio di tali impianti sono fissate nell’OGC e nell’ordinanza dell’UFCOM sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OOGC, RS 784.102.11).

Secondo l’articolo 6 capoverso 4, gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze e i sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica dalla polizia e dalle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene devono rispettare unicamente le esigenze fon- damentali dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a (sicurezza elettrica). Le restanti esigenze (compatibilità elettromagnetica e utilizzo efficiente dello spettro delle frequenze) sono verificate caso per caso (cfr. anche i nuovi art. 36a segg. OGC). Il fatto che le autorità incaricate dell’esecuzione delle misure non siano menzionate esplicitamente fra gli aventi diritto serve a una migliore comprensione. Le autorità incaricate dell’esecuzione delle misure e quelle dell’esecuzione delle pene si trovano in genere sotto lo stesso tetto e di conseguenza possono essere riunite in un unico termine. Per quanto riguarda le autorità di polizia, occorre precisare che il concetto include tutte le autorità che svolgono compiti di polizia, come il Ministero pubblico della Confederazione o i giudici istruttori.

Art. 16 lett. i e art. 19

L’articolo 19 non è praticamente mai stato applicato in passato. Per questo motivo si può quindi rinun- ciare all’autorizzazione prevista dal legislatore. Nella nuova ordinanza deve essere mantenuta solo la durata massima, al fine di poter escludere ogni tentativo di aggiramento delle prescrizioni legali (art.

16 lett. i).

Art. 17 cpv. 1bis e 1ter

Tali disposizioni servono a garantire che gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze e i sistemi di localizzazione e di sorveglianza che non rispettano le prescrizioni non siano liberamente disponibili in commercio. Simili apparecchi possono essere offerti e consegnati unicamente alla polizia e alle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene.

Art. 20 e 20a (capitolo 3)

I titoli del capitolo 3 e dell’articolo 20 sono stati modificati per tener conto anche dell’installazione e dell’esercizio di impianti di telecomunicazione usati, e non più solo della loro offerta e immissione in commercio.

In applicazione dell’articolo 32 della LTC modificata, il nuovo articolo 20a autorizza l’ Ufficio federale ad adottare misure riguardanti impianti usati già installati ed esercitati, a condizione che le norme tec- niche applicabili abbiano subito modifiche sostanziali, come ad esempio la larghezza del canale occu- pato. L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.

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Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo

Art. 23 cpv. 1, 3, 4 e 6

Per potersi pronunciare su tutti gli aspetti della conformità di un impianto di telecomunicazione, occor- re obbligatoriamente procedere a delle prove (misure tecniche) dell’impianto. Per accelerare la proce- dura riducendone i costi, queste misurazioni sono effettuate dall’UFCOM. In caso di dubbio, la perso- na ha sempre la possibilità di chiedere (in base alla nuova lett. e dell’art. 23 cpv. 3 OIT), che le prove siano effettuate da un laboratorio accreditato (art. 15 OIT).

Art. 26 e 27 – 29

L’immissione in commercio di impianti di telecomunicazione omologati e di impianti che hanno subito una procedura di valutazione della conformità in base alla Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconosci- mento della loro conformità (GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1), era ammessa unicamente fino al 31 di- cembre 2005. Passata questa data, le disposizioni transitorie possono essere aggiornate.

Occorre ricordare che questa fattispecie non ha alcuna conseguenza per gli impianti di telecomunica- zione già esercitati, fatto salvo il nuovo articolo 20a.

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