00.000
Dipartimento federale dell’interno
Adeguamento dell’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale
Progetto di legge e rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Berna, gennaio 2006
1
Indice Indice 2
1 Parte generale 4
1.1 Situazione iniziale 4
1.1.1 L’aliquota di conversione nella 1a revisione LPP 4
1.1.2 Esame della legislazione in vigore 6
1.1.3 Istituzione di un gruppo di lavoro ed elaborazione di un rapporto 9
1.1.4 Risultati dei lavori per il 2004 9
1.1.5 Decisioni della Commissione federale della previdenza
professionale del 10 febbraio 2005 10
1.1.6 Raccomandazioni concrete della Commissione federale LPP del 27
ottobre 2005 e decisione del Consiglio federale del 16 novembre 2005 11
1.2 Premesse 11
1.2.1 Campo d’applicazione: limitazione al settore obbligatorio 11
1.2.2 Prescrizione minima / Principio d’imputazione 12
1.2.3 Meccanismi di solidarietà 12
1.2.4 Nessun influsso sulle rendite in corso 13
1.2.5 Capitale di copertura / Prestazioni d’uscita 13
1.2.6 Basi tecniche 14
1.2.6.1 Basi tecniche: concetto di periodo e concetto di generazione 14
1.2.6.2 Scelta delle basi tecniche 17
1.3 Adeguamento dell’aliquota minima di conversione 17
1.3.1 Osservazioni preliminari 17
1.3.2 Ritmo di adeguamento: inizio al 1° gennaio 2008 / 6,4 per cento al
1° gennaio 2011 18
1.3.3 Basi di calcolo della nuova aliquota di conversione (6,4 % nel 2011) 20
1.3.3.1 Basi tecniche: tabella di periodo estrapolata LPP 2000 20
1.3.3.2 Interesse tecnico nel 2011: 3,35 per cento / Rendimento
atteso 3,85 per cento 21
1.4 Studio dettagliato dell’interesse tecnico 22
1.4.1 Riflessioni sull’interesse tecnico 22
1.4.1.1 Situazione attuale: tasso d’interesse a basso rischio 22
1.4.1.2 Margine di sicurezza o supplemento di rendimento 24
1.5 Aliquota minima di conversione per le rendite di invalidità 25
1.6 Nuovo esame 26
1.6.1 Rendiconto secondo l'attuale disciplinamento: ogni dieci anni, per la
prima volta nel 2011 26
1.6.2 Rendiconto secondo il nuovo disciplinamento 26
1.6.3 Esame periodico dopo il 2009: ogni cinque anni (invece di ogni
dieci anni) 28
1.7 Conseguenza e misure di accompagnamento 28
1.7.1 Riduzione delle rendite rispetto all'ordinamento vigente 28
1.7.2 Obiettivo di prestazione della 1a revisione LPP 30
1.7.3 Perché rinunciare alle misure di accompagnamento legali 31
1.7.3.1 L’obiettivo di prestazione non è compromesso 32
2
1.7.3.2 Evoluzione della rendita dopo il pensionamento: debole
inflazione, miglior mantenimento del valore reale 33
1.7.4 Misure d'accompagnamento: da discutere in caso di riduzioni
supplementari 34
1.7.4.1 Compensazione delle perdite di prestazione (generazione
ordinaria) 34
1.7.4.2 Riduzione delle prestazioni per la generazione di transizione 35
1.7.4.3 Misure d'accompagnamento facoltative 36
1.7.4.4 Costi LPP e costi effettivi in caso di compensazione
integrale 36
1.7.5 Valutazione finale 38
1.8 Disbrigo degli interventi parlamentari 38
2 Parte speciale: commento alle modifiche di legge proposte 39
2.1 Modifica della LPP 39
2.2 Disposizioni transitorie 41
3 Ripercussioni 42
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la
Confederazione e per i Cantoni 42
3.2 Ripercussioni per l'informatica 42
3.3 Ripercussioni per l'economia 42
3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale 42
3.3.2 Ripercussioni per i diversi gruppi sociali 43
3.3.2.1 Assicurati attivi 43
3.3.2.2 Invalidi 43
3.3.2.3 Nuovi beneficiari 43
3.3.2.4 Imprese 44
3.3.2.5 Istituti di previdenza 44
3.3.3 Ripercussioni macroeconomiche 45
3.3.3.1 Mercato dei capitali 45
3.3.3.2 Redditi 45
3.3.3.3 Crescita 45
4 Rapporto con il programma di legislatura 46
5 Basi giuridiche 46
5.1 Costituzionalità 46
5.2 Rapporto con il diritto europeo 47
5.3 Rapporto con la nuova perequazione finanziaria 48
5.4 Delega di competenze legislative 48
5.5 Rapporto con la LPGA 48
3
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 L’aliquota di conversione nella 1a revisione LPP
La legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) descrive in questi termini la funzione dell’aliquota di conversione: «La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione)». L’importo dell’aliquota di conversione dipende da molti parametri, dei quali due so- no fondamentali. Il primo è la speranza di vita rimanente all’età ordinaria che dà di- ritto alla rendita, in altre parole nel periodo durante il quale viene versata la rendita di vecchiaia. Il secondo è l’importo dell’interesse tecnico, che remunera il capitale di copertura destinato al pagamento delle rendite nel periodo durante il quale sono ver- sate. Sono considerati anche altri parametri, in particolare i dati che consentono di stimare le prestazioni dovute ai superstiti al momento del decesso del beneficiario della rendita. Questi parametri si fondano su basi legate a probabilità (mortalità) e a previsioni (rendimento atteso) che devono tuttavia risultare realistiche fino al momento del ver- samento dell’ultima rendita. Occorre osservare che la rendita di vecchiaia calcolata all’età ordinaria di pensionamento è una rendita a vita (importo garantito su tutta la durata del versamento) e che il suo importo non può quindi essere ridotto (cfr. art. 65d cpv. 3 lett. b LPP). L’aliquota minima di conversione del 7,2 per cento, in vigore dall’introduzione della previdenza professionale obbligatoria nel 1985, è stata modificata per la prima volta in occasione della 1a revisione LPP, con effetto al 1° gennaio 2005. Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPP, è ora del 6,8 per cento per cento per l’età ordinaria di pensionamento per le donne e per gli uomini. Secondo la disposizione transitoria della LPP2, il Consiglio federale ha stabilito le tappe per la riduzione dell’aliquota minima di conversione nelle disposizioni transitorie e nelle disposizioni finali dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)3. Dal momento che normalmente non vanno in pensione alla stessa età (art. 62a OPP 2), il calendario di adeguamento dell’aliquota non è lo stes- so per gli uomini e per le donne. L’aliquota di conversione del 6,8 per cento per cen- to sarà così raggiunta nel 2013 per le donne (quelle nate nel 1949 e con un’età di 64 anni) e nel 2014 per gli uomini (quelli nati nel 1949 e con un’età di 65 anni). Il grafico 1 rappresenta l’evoluzione dell’aliquota di conversione durante il periodo transitorio, per gli uomini e per le donne, previsto dalla 1a revisione LPP. Le aliquo- te di conversione si applicano all’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne.
1 RS 831.40, art. 14 cpv. 1 LPP.
2 Lett. b.
3 Disposizione transitoria, art. 62c OPP 2 (donne), e disposizione finale, lett. a OPP 2 (uomini).
4
Grafico 1: Disciplinamento attuale – Aliquota di conversione (AdC) 7.20
7.15
7.10
7.05
AdC uomini 7.00 AdC donne
6.95
6.90
6.85
6.80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 7,2 al 6,8 per cento tiene conto dell’aumento della speranza di vita registrato dal 1980 (estrapolazione sulla base di una tabella di periodo). Si è tenuto conto delle riduzioni previste dei tassi di mortali- tà annuali durante la fase introduttiva (fino al 2015). Il grafico 2 evidenzia l’evoluzione dell’interesse tecnico corrispondente all’evoluzione dell’aliquota di conversione di cui sopra e tenuto conto della speranza di vita secondo le basi tecniche LPP 2000 (se necessario estrapolate). La relazione tra l’aliquota di conversione e l’interesse tecnico, che è il secondo parametro fonda- mentale dell’aliquota minima di conversione, risulta chiaramente.
5
Grafico 2: Disciplinamento attuale – Interesse tecnico (IT) 4.50
4.40
4.30 IT uomini IT donne IT misto 4.20
4.10
4.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anche il grafico di cui sopra presenta un tasso misto ottenuto attribuendo agli uomi- ni (a 65 anni) una ponderazione del 70 per cento e alle donne (a 64 anni) una ponde- razione del 30 per cento. Durante il periodo transitorio, la speranza di vita più elevata è compensata con un in- teresse tecnico più alto che tende verso il valore del 4 per cento. Con un’età di pen- sionamento delle donne a 65 anni si otterrebbe dopo il periodo di transizione un tas- so misto del 4 per cento. Il tasso di conversione del 6,8 per cento in vigore nel 2014 si basa quindi su un inte- resse tecnico del 4 per cento circa. Segnaliamo tuttavia che l’interesse tecnico non corrisponde all’aspettativa di rendimento; ad esso occorre aggiungere un certo mar- gine per tener conto dell’aumento costante della speranza di vita e per la copertura delle spese amministrative. Questo margine è stato fissato allo 0,5 per cento. Un tas- so tecnico del 4 per cento corrisponde quindi a un’aspettativa di rendimento del 4,5 per cento. Nella 1a revisione LPP è stata quindi considerata un’aspettativa di rendi- mento del 4,5 per cento.
1.1.2 Esame della legislazione in vigore
Nel suo messaggio del 1° marzo 20044 concernente la 1a revisione LPP, il Consiglio federale prevedeva una riduzione in 13 tappe dell’aliquota di conversione al 6,65 per cento. In occasione delle sue deliberazioni, nell’aprile del 2002, il Consiglio nazio- nale ha aumentato l’aliquota al 6,8 per cento, ma ha riportato il termine di transizio- ne a 10 anni5, seguito in questo dal Consiglio degli Stati nel novembre del 2002.
4 FF 2000 2341
5 Bollettino ufficiale, verbale del 16 aprile 2004 (numero dell’oggetto 00.027)
www.parlament.ch/ab/data/f/n/4613/57544/f_n_4613_57544_57545.htm
6
Adottando questa decisione, le Camere federali hanno voluto tener conto dell’aumento della speranza di vita. Al momento delle deliberazioni nel 2002 sull’aliquota di conversione, l’evoluzione della situazione in borsa non era (ancora) un argomento cruciale, tanto che l’altro fattore determinante (l’interesse tecnico) è rimasto fissato al 4 per cento. Prima del voto finale sulla 1a revisione LPP, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha tuttavia presentato una mozione6 relativa all’aliquota di conversione, facendo in modo di non ostacolare l’entrata in vigore della 1a revisione LPP. La mozione ha avuto origine dall’introduzione con effetto immediato, nel settore sovraobbligatorio, di un’aliquota di conversione del 5,835 per cento per gli uomini (a 65 anni) e del 5,454 per cento per le donne (a 62 anni), deci- sa da alcune assicurazioni sulla vita7. Queste aliquote di conversione dovevano en- trare in vigore il 1° gennaio 2004. Anche le casse pensioni autonome, perlomeno quelle con prestazioni notevolmente superiori a quelle stabilite dalla LPP (casse mantello), applicavano in parte aliquote di conversione più basse. Il 1° ottobre 2003, il Consiglio degli Stati ha approvato il primo punto della mozione. Il 6 dicembre 2004, il Consiglio nazionale ha seguito la decisione della Camera alta e di conse- guenza il Consiglio federale è stato incaricato di proporre senza indugio all’Assemblea federale una revisione della previdenza professionale che prevedesse un riesame dell’aliquota di conversione in base ai suoi dati tecnici e, se necessario, un adeguamento dell’aliquota alla situazione reale. Da allora, il dibattito si è spostato sul tasso d’interesse tecnico. Si stima attualmente che l’evoluzione dei rendimenti delle obbligazioni è il motivo principale per interve- nire nuovamente in questo settore. Nel giugno del 1992, i rendimenti delle obbliga- zioni della Confederazione a 10 anni hanno raggiunto un massimo del 6,924 per cen- to, prima di scendere sotto la soglia del 4 per cento nel gennaio del 1997 (3,959 %), e quindi sotto quella del 3 per cento nell’agosto del 1998 (2,988 %). Dopo questa da- ta, hanno fluttuato tra questi due valori, per poi scendere il 1° giugno 2005 a meno del 2 per cento, per la prima volta dall’inizio della registrazione dei corsi nel 1893. Le previsioni di aumento dei tassi di interesse regolarmente formulate si sono rivela- te sbagliate e i tassi hanno continuato a scendere. Il grafico 3 illustra le oscillazioni dei rendimenti a medio e lungo termine delle ob- bligazioni della Confederazione.
6 Mo 03.3438 «Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale», CSSS-CS del 9 settembre 2003. 7 Base : tariffa di assicurazione collettiva 1995 (KT 95), basata sulla tabella di mortalità GRM/F 95.
7
Grafico 3: Rendimento delle obbligazioni della Confederazione 8
7
6
5
Rendimiento
4 5 anni
10 anni
3
2
1
0
Dic. 88 Dic. 89 Dic. 90 Dic. 91 Dic. 92 Dic. 93 Dic. 94 Dic. 95 Dic. 96 Dic. 97 Dic. 98 Dic. 99 Dic. 00 Dic. 01 Dic. 02 Dic. 03 Dic. 04 Dic. 05
L’erosione dei tassi è andata di pari passo con le disillusioni provocate dagli scon- volgimenti sui mercati finanziari negli anni dal 2000 al 2003. Ci si è accorti che essi non garantivano più automaticamente i rendimenti richiesti per garantire il versa- mento delle prestazioni della previdenza professionale, ciò che poteva provocare la- cune nel finanziamento. Se, come abbiamo mostrato sopra, il tasso d’interesse tecnico non è stato in un pri- mo tempo al centro delle deliberazioni parlamentari, da allora la situazione è cam- biata a causa del contesto economico. Circostanze particolari e la situazione sempre difficile degli istituti di previdenza hanno reso necessario un riesame dei parametri che determinano le prestazioni della previdenza professionale. Si possono menziona- re in particolare il forte calo registrato dalle borse dal settembre 2000 al marzo 2003 che non è stato ancora compensato completamente8 e l’evoluzione dei corsi di cam- bio, difficile da stimare. Il dollaro è in particolare molto fluttuante. Nel dicembre del 2001 valeva 1,66 franchi, contro 1,14 franchi alla fine del 2004, un corso leggermen- te inferiore a quello registrato nel dicembre del 1995 (1,15 franchi).
Assieme ai rendimenti molto bassi dei prestiti pubblici, questi fattori hanno influen- zato le previsioni e comportato una riduzione generalizzata delle aspettative di ren- dimento, tanto più che in generale si ritiene che i tassi di inflazione relativamente bassi perdureranno anche in futuro e i tassi nominali rimarranno quindi bassi. La globalizzazione e l’interconnessione delle economie rendono peraltro sempre meno
8 Lo SPI ha raggiunto il suo record di 5770,05 punti il 23 agosto 2000, prima di scendere al suo livello più basso il 12 marzo 2003, a 2603,37 punti con un crollo del 55 per cento. Ciò nonostante, il crollo delle borse è stato compensato in parte da guadagni sui corsi delle obbligazioni. Se si prende come riferimento l’indice Pictet LPP 93, si osserva una differenza del 7,79 per cento per il periodo dal gennaio 2000 alla fine del 2004, tenuto conto della remunerazione minima totale del 18,76 per cento da garantire durante questo periodo (in altri termini, l’indice è aumentato del 10,97 %).
8
probabile una spirale dei salari e dei prezzi. È quindi indispensabile riesaminare l’interesse tecnico dal momento che quest’ultimo è uno dei parametri fondamentali dell’aliquota di conversione.
1.1.3 Istituzione di un gruppo di lavoro ed elaborazione di
un rapporto Conformemente all’articolo 14 capoverso 3 LPP, il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni 10 anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. Per i motivi di cui sopra la procedura è stata accelerata. Il 15 gennaio 2004, la Commissione federale della previdenza professionale ha ap- provato l’istituzione di un gruppo di lavoro che ha in seguito redatto un rapporto det- tagliato sui parametri determinanti dell’aliquota di conversione e posto in tal modo le basi per i futuri riesami dell’aliquota minima di conversione. Nel suo rapporto in- titolato «Esame dell’aliquota di conversione in relazione alle basi tecniche» del no- vembre 20049 (qui di seguito rapporto del gruppo di lavoro), presenta inoltre un’analisi approfondita sui punti in comune e le differenze tra gli istituti di previ- denza professionale autonomi e le assicurazioni sulla vita per quanto concerne le ba- si tecniche che influenzano l’aliquota di conversione. Sono fornite indicazioni relati- ve ai dati di base attuali ed è esaminata la considerazione di altri parametri (spese amministrative, necessità di margini di sicurezza, sistema di pagamento delle rendite ecc.).
1.1.4 Risultati dei lavori per il 2004
Il gruppo di lavoro conclude che l’aliquota di conversione in rendite attualmente in vigore deve essere ulteriormente ridotta. Giustifica questa conclusione con la se- guente valutazione10:
« - L’aliquota di conversione attuale (2004) del 7,2 per cento è chiaramente troppo elevata. Anche con una valutazione ottimistica (basi tecniche delle casse pensioni autonome, tasso d’interesse tecnico del 4% che, a causa dell’utilizzazione delle tabelle di periodo richiede di fatto un tasso del 4,5%), l’aliquota di conversione sarebbe attualmente (nel 2004) del 6,9 per cento. L’aliquota di conversione troppo elevata viene ridotta a tappe con la 1a revisione LPP per raggiungere il 6,8 per cento. Nel periodo transitorio, l’aliquota viene mantenuta volontariamente a un livello elevato per lasciare il tempo alle misure di accompagnamento di esplicare i loro effetti ed evita- re di conseguenza un’eccessiva riduzione delle rendite obbligatorie; - l’aliquota di conversione del 6,8 per cento prevista per il 2015 sarebbe tol- lerabile solo applicando tabelle di periodo con un tasso d’interesse tecnico del 4 per cento che corrisponde in pratica a realizzare un tasso d’interesse del 4,5 per cento. Queste esigenze sono attualmente molto ottimistiche e non possono, secondo il gruppo di lavoro, essere imposte a tutti gli istituti di previdenza in Svizzera. Considerando
9 Disponibile sul sito Internet www.bsv.admin.ch/bv/grundlag/f/umwandlungssatz.pdf 10 N. 8.2.
9
- le basi tecniche LPP 2000 (tabelle di periodo); - una quota di uomini del 70 per cento e una quota di donne del 30 per cento; - 65 anni per gli uomini, 64 anni (2005) e 65 anni (2015) per le donne, ne risultano le aliquote di conversione arrotondate seguenti per le varianti esposte in precedenza:
Rendimento atteso Tasso d’interesse Aliquota di considerato tecnico conversione 2005 2015
Tasso d’interesse a basso rischio
con deduzione di sicurezza dello 0,25 % 3,35 % 2,85 % 6,1 % 6,0 %
con supplemento di rendimento dello 0.40 % 4,00 % 3,50 % 6,5 % 6,4 %
senza deduzione né supplemento 3,60 % 3,10 % 6,3 % 6,15 %
»
Secondo il rapporto, un’aliquota a lungo termine compresa tra il 6,0 e il 6,4 per cen- to può essere ritenuta adeguata. Queste varianti si basano su aspettative di rendimen- to varianti tra il 3,35 e il 4 per cento. Se si conserva il margine necessario dello 0,5 per cento per la speranza di vita in continuo aumento e per le spese amministrative relative ai beneficiari di rendite, questi rendimenti consentono un tasso tecnico com- preso tra il 2,85 e il 3,5 per cento. Il margine indicato dal gruppo di lavoro si spiega con il margine di valutazione: i tassi più bassi si basano sui rendimenti attesi da in- vestimenti prudenti, con una debole assunzione di rischio, e prevedono in contropar- tita una partecipazione alle eccedenze per i beneficiari di rendite se i rendimenti do- vessero risultare più elevati e che le riserve finanziarie e attuariali richieste siano co- stituite; i tassi superiori sono basati su una migliore performance, fondata su un por- tafoglio che comprende una quota ragionevole di investimenti in azioni e in beni immobiliari.
Il rapporto del gruppo di lavoro è stato presentato nel novembre 2004 alla Commis- sione federale della previdenza professionale che l’ha esaminato nella sua seduta del febbraio 2005.
1.1.5 Decisioni della Commissione federale della
previdenza professionale del 10 febbraio 2005 In base al rapporto del gruppo di lavoro, la Commissione LPP raccomanda al Consi- glio federale11: - di abbassare l’aliquota di conversione più di quanto preveda la 1a revisione LPP; - di procedere alle modifiche entro il 2010, senza aspettare fino al 2015;
11 Cfr comunicato stampa dell’UFAS del 10 febbraio 2005.
10
- di riesaminare l’aliquota di conversione ogni cinque anni invece che ogni 10 anni per poterla adeguare più rapidamente alle circostanze del momento.
1.1.6 Raccomandazioni concrete della Commissione fede-
rale LPP del 27 ottobre 2005 e decisione del Consiglio federale del 16 novembre 2005 In occasione della sua seduta del 27 ottobre 2005, la Commissione federale della previdenza professionale ha precisato le linee direttrici stabilite il 10 febbraio 2005, ha studiato attentamente le varianti possibili che figurano nel rapporto del gruppo di lavoro e si è espressa a proposito delle misure di accompagnamento. La maggioran- za dei suoi membri si è espressa a favore dell’applicazione dell’aliquota di conver- sione del 6,4 per cento a partire dal 1° gennaio 2011. Un’altra proposta, vale a dire un’aliquota minima di conversione del 6 per cento da introdurre in quattro tappe en- tro il 2011, è stata respinta di poco. La maggioranza si è inoltre pronunciata a favore della variante che prevede per il 2011 un tasso d’interesse tecnico del 3,35 per cento circa, mentre la minoranza ha difeso un tasso d’interesse tecnico del 2,75 per cento circa.
Inoltre, la Commissione chiede a netta maggioranza di rinunciare a sancire nella legge le misure di accompagnamento. Ha approvato all’unanimità la proposta di rie- saminare la situazione prima della scadenza del periodo transitorio e successivamen- te a un ritmo quinquennale. Non è stata trovata la maggioranza per la proposta di e- saminare se la previdenza professionale adempie i suoi obiettivi di prestazione nel rapporto sulla determinazione dell’aliquota di conversione.
Nella sua decisione del 16 novembre 2005 sul seguito della procedura, il Consiglio federale ha seguito il parere della maggioranza della Commissione (6,4% nel 2011, senza misure legali di accompagnamento, rapporto ogni cinque anni di cui il primo nel 2009)12. Occorrerà tuttavia sancire nella legge che il rapporto deve comprendere anche informazioni sul rispetto degli obiettivi di prestazione.
1.2 Premesse
1.2.1 Campo d’applicazione: limitazione al settore
obbligatorio Il secondo punto della mozione della CSSS-CS menzionata in precedenza13 chiede- va «un’aliquota di conversione nel settore obbligatorio che corrisponde essenzial- mente a quella del settore sovraobbligatorio». Il Consiglio degli Stati ha respinto questo secondo punto a vantaggio della «flessibilità e della libertà nel settore sovra- obbligatorio»14. Nel suo parere15, il Consiglio federale ha precisato che «secondo le disposizioni le- gali in vigore, l’aliquota minima di conversione si applica solo alla previdenza mi- nima obbligatoria LPP (art. 49 LPP e art. 89bis CC). Il settore sovraobbligatorio e quello della previdenza più estesa sono lasciati al libero apprezzamento dei datori di
12 Cfr.comunicato stampa del 16.11.2005.
13 N. 1.1.2. 14 Cfr. verbale del 1° ottobre 2003, Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati.
15 www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2003/f_gesch_20033438.htm
11
lavoro e degli istituti di previdenza, che possono così proporre le soluzioni più adatte alla loro situazione e ai loro bisogni. Questa libertà e la flessibilità che ne deriva so- no sempre stati considerati come un punto di forza della previdenza professionale sovraobbligatoria definita dai partner sociali. L’obbligo di applicare al settore sovra- obbligatorio l’aliquota di conversione legale potrebbe comportare a lungo termine una riduzione delle prestazioni in questo settore. In effetti, gli istituti di previdenza che estendono la previdenza oltre le prestazioni minime temono che l’obbligo di convertire l’avere di vecchiaia in rendita all’aliquota di conversione legale faccia lo- ro correre un rischio finanziario. Se fossero necessarie somme più importanti per fi- nanziare questa aliquota anche nel settore sovraobbligatorio, la buona volontà di cui danno prova i datori di lavoro e i lavoratori per finanziare le prestazioni sovraobbli- gatorie sarebbe messa a dura prova». Le deliberazioni del Consiglio degli Stati hanno tuttavia anche dimostrato che vi so- no buone ragioni a favore di un’applicazione uniforme dell’aliquota di conversione. L’attuazione di questo provvedimento spetta tuttavia agli istituti di previdenza pro- fessionale.
1.2.2 Prescrizione minima / Principio d’imputazione
L’aliquota di conversione legale è una prescrizione minima. L’organo paritetico competente dell’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento un’aliquota più elevata, per quanto il suo finanziamento sia possibile in seguito. Se l’aliquota è inferiore all’aliquota minima di conversione, occorre procedere, nelle casse mantello, a un calcolo comparativo per garantire che l’importo della rendita prescritto dalla legge venga raggiunto. Nelle casse con primato delle prestazioni, che calcolano in generale le prestazioni di vecchiaia in percentuale dell’ultimo guadagno assicurato, si fa ricorso a un conto testimone. Negli istituti di previdenza con primato dei contributi, l’aliquota di conversione applicabile deve essere iscritta nel regola- mento. Anche in questo caso, l’istituto deve garantire la rendita minima prescritta dalla legge. Il principio d’imputazione16 si applica al calcolo della rendita. Questo principio è tuttavia limitato dal momento che l’aliquota di conversione regolamenta- re deve basarsi su indicatori (come la mortalità, l’interesse tecnico ecc.) che possano essere giustificati e si fondino su basi riconosciute.
1.2.3 Meccanismi di solidarietà
I meccanismi di solidarietà vengono mantenuti. Di conseguenza, la stessa aliquota minima di conversione continua a essere applicata alle persone coniugate e alle persone non coniugate. Non si prevede di applicare un’aliquota minima di conversione più elevata agli assicurati il cui decesso non dà diritto a una rendita al coniuge superstite. Il principio secondo il quale la stessa aliquota di conversione si applica agli uomini e alle donne rimane in vigore, come obiettivo da raggiungere (possono esistere solu- zioni transitorie diverse). Questo approccio è ragionevole perché la ridistribuzione che comporta è poco importante, dal momento che gli effetti di ridistribuzione de- terminanti si neutralizzano in ampia misura (le donne vivono più a lungo degli uo- mini, ma i beneficiari di rendite generano più prestazioni per le vedove che le bene- ficiarie di rendite per i vedovi).
16 DTF 127 V 264 (cfr. anche FF 2003 5565).
12
Il rapporto di ricerca pubblicato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel febbraio del 2005 contiene maggiori informazioni sugli effetti di ridistribuzione nel- la previdenza professionale17. Vi si precisa che non si può dire a priori in che senso avverrà alla fine la ridistribuzione tra gli assicurati dei due sessi. Di conseguenza, la proporzione del 70 per cento di uomini e del 30 per cento di donne presa in conside- razione dal gruppo di lavoro per calcolare l’aliquota media non influisce sull’aliquota di conversione.
1.2.4 Nessun influsso sulle rendite in corso
Nelle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP18 si stabilisce espressamente che la riduzione dell’aliquota minima di conversione non influisce sulle rendite in corso. Questo principio vale anche per ogni nuova riduzione dell’aliquota minima di con- versione, che si applica solo ai nuovi beneficiari di rendite. Gli ultimi lavori legislativi hanno confermato questa protezione. L’articolo 65d ca- poverso 3 lettera b LPP (in combinato disposto con l’art. 5 LPP) enuncia espressa- mente che l’importo della rendita al momento in cui nasce il diritto alla stessa è ga- rantito, con effetto anche nel settore sovraobbligatorio.
1.2.5 Capitale di copertura / Prestazioni d’uscita
Il progetto di legge comporta una modifica dell’aliquota minima di conversione. Non contiene tuttavia prescrizioni relative al calcolo del capitale di copertura delle rendite in corso né sul modo per determinare il capitale di copertura di un assicurato con il primato delle prestazioni. Dal momento che le loro strutture sono diverse, le casse devono effettuare loro stesse questi calcoli. L’articolo 48 OPP 2 prevede che i passivi del bilancio devono essere valutati con- formemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 e che è determi- nante il rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale. Confor- memente al numero 4 delle raccomandazioni, i capitali di previdenza e le riserve tecniche devono essere valutati ogni anno secondo principi contabili riconosciuti. Il tasso d’interesse tecnico, che serve per calcolare la riserva matematica delle rendi- te versate che figurano nel bilancio o il capitale di copertura per gli assicurati attivi con il primato delle prestazioni, è scelto dall’organo paritetico competente dell’istituto di previdenza che, come già menzionato, si basa sul rapporto del perito in materia di previdenza professionale. Conformemente alle direttive della Camera svizzera dei periti in materia di casse pensioni19, il tasso d’interesse tecnico deve es- sere stabilito dai periti in modo che, sul lungo termine, sia ragionevolmente inferiore al rendimento effettivo del patrimonio e possa essere preservato su un lungo periodo.
17 Rapporto di ricerca n. 5/05 dell’UFAS‚ «Confronto tra l’AVS e la previdenza professionale (PP) dal profilo economico».
18 Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003, lett. a cpv. 1.
19 Numero 7 del «Parere concernente il tasso d’interesse tecnico per gli istituti di previdenza» del 6 gennaio 2005. http://www.kammer-pk-experten.ch/DE/Aktuell/05_Taux%20technique_f.pdf
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1.2.6 Basi tecniche
1.2.6.1 Basi tecniche: concetto di periodo e concetto
di generazione L’aliquota di conversione è fondata su basi biometriche e sul tasso d’interesse tecni- co. Le prestazioni di vecchiaia dipendono dall’avere di vecchiaia disponibile al momen- to del pensionamento. Se l’avere di vecchiaia viene versato, gli obblighi dell’istituto di previdenza cessano. Ciò nonostante, il legislatore dà la preferenza alla previdenza di vecchiaia sotto forma di versamento di rendite. Per garantire questo versamento, le basi tecniche e le aspettative di rendimento considerate devono consentire di cal- colare quali rendite possono essere versate con il capitale disponibile. Oltre alle ren- dite di vecchiaia a vita, questo capitale deve finanziare anche le rendite del coniuge, le rendite per gli orfani e le rendite per i figli. Questi tipi di rendite sono definiti in percentuale della rendite di vecchiaia. La speranza di vita rimanente dei beneficiari di rendite è il parametro biometrico centrale delle basi tecniche e di conseguenza dell’aliquota di conversione. Queste basi contengono altri parametri biometrici, i cui effetti sono variabili: a) la probabilità di essere coniugato al momento del decesso; b) l’età media e la mortalità del coniuge superstite: c) la probabilità di risposarsi del coniuge superstite; d) la probabilità, per un beneficiario di rendita, di generare prestazioni per i figli e la durata media di riscossione di queste prestazioni.
Le probabilità a e b sono le più importanti per fissare l’aliquota di conversione ri- spetto alle probabilità c e d. Queste probabilità sono fissate in tabelle. Le assicurazioni sulla vita utilizzano le ta- belle della tariffa d’assicurazione collettiva 1995 (KT 95), mentre molti istituti di previdenza autonomi fanno riferimento alle tabelle della Cassa federale di assicura- zione (CFA 2000). Viene utilizzata anche la tabella della Cassa di assicurazione del- la Città e del Cantone di Zurigo (VZ 2000). La più recente di queste tabelle (LPP 2000), fondata sulle osservazioni di grandi istituti di previdenza autonomi, consente di conoscere le basi tecniche che riflettono le probabilità caratteristiche nelle impre- se private di una certa importanza. La tabella 1 presenta le differenze tra queste tabelle20. Questi scarti sono dovuti an- che al fatto che i gruppi di persone non sono identici. Si può ad esempio mettere in parallelo tutta la popolazione maschile svizzera di età superiore ai 65 anni (Ufficio federale di statistica [UFS]) e l’effettivo dei beneficiari di rendite CFA. Le tabelle GRM21 (tabelle di mortalità di generazione delle assicurazioni sulla vita) indicano le mortalità dei beneficiari di rendite delle piccole e medie imprese. Si osserva che le speranze di vita che figurano nelle diverse tabelle di periodo si situano entro un margine relativamente stretto. Basandosi sull’esperienza di lunga durata, si suppone che la mortalità continuerà a diminuire.
20 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 2.1 e 7, e allegato.
21 Abbreviazione del tedesco « Gruppenversicherung, Rentenversicherung, Männer » (i dati riguardano gli uomini e provengono dalle assicurazioni collettive e dalle assicurazioni di rendita).
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Tabella 1: Speranza di vita secondo le diverse tabelle di mortalità
Uomini di 65 Speranza di vita Speranza di vita Aliquota di anni conversione* senza ipotesi ri- con ipotesi riguar- guardanti il futuro danti il futuro (concetto di perio- (concetto di gene- do) razione)
CFA 2000/4% 17,92 anni 18,97 anni 6,99% (senza) VZ 2000/4% 17,30 anni 18,39 anni 7,07% (senza) LPP 2000/4%22 17,76 anni 18,84 anni 6,96% (senza)
GRM 1995/3,5% 18,42 anni 20,47 anni 5,835% (con) SVV 96-2000 16,90 anni 19,30 anni 6,19% (con) 3,5%
UFS 2002 17,4 anni23 UFS 1995 (gene- 18,3 anni razione 1938)
(*) dati pubblicati
Spetta al perito in materia di previdenza professionale scegliere le tabelle sulle quali basare i suoi calcoli attuariali e la determinazione dell’aliquota di conversione rego- lamentare e proporle all’organo paritetico competente. Deve tuttavia tener conto dei valori che riflettono al meglio le caratteristiche dell’istituto di previdenza. A questo scopo, non esiste una tabella valida per tutti gli istituti di previdenza. Nel suo parere relativo alla mozione «Aliquota di conversione. Nuovo metodo di rilevamento stati- stico» del 22 marzo 200224, anche il Consiglio federale afferma che l’applicazione di basi uniformi non sia opportuna. Scegliendo le basi tecniche, il perito decide nel frattempo se tiene conto della morta- lità di un periodo senza la mortalità attesa in futuro (tabella di periodo) o se tiene conto della mortalità di una generazione (di un anno di nascita) includendovi la mor- talità attesa in futuro (tabella di generazione). Se si sceglie il concetto di periodo, in base all’evoluzione occorre costantemente aumentare il capitale di copertura costituito sulla base della tabella di periodo per ga- rantire le rendite. Nella prassi, si costituisce a questo scopo riserve tecniche che ammontano nella maggior parte dei casi allo 0,5 per cento del capitale di copertura all’anno o al 5 per cento sull’arco di 10 anni. In passato queste riserve si sono rivela- te sufficienti. Dal momento che la tabella di periodo è sostituita da una nuova tabella ogni 10 anni circa (è il caso sinora delle tabelle CFA e VZ), queste riserve sono state sciolte dopo 10 anni per adeguare il capitale di copertura ai nuovi valori. Supponen- do che la mortalità continui a diminuire, occorre costituire in permanenza riserve
22 Cfr. LPP 2005: pubblicata nel dicembre 2005.
23 UFS 2004: uomini 18.1 anni (risultato annuale) dopo il compimento dei 65 anni di età. 24 La mozione 02.3160 Egerszegi-Obrist è stata approvata sotto forma di postulato dal Consiglio nazionale il 21 giugno 2002.
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tecniche per disporre di fondi a sufficienza per adeguare il capitale di previdenza quando vengono pubblicate le nuove tabelle. Se il perito sceglie una tabella di periodo aggiornata a intervalli più ravvicinati (co- me la tabella LPP 2000), l’adeguamento dei capitali di copertura può aver luogo più rapidamente, tenendo meglio conto della situazione nella costituzione delle riserve. L’estensione del numero di basi tecniche e l’accesso più rapido ai nuovi dati consen- tono di coprire più rapidamente gli scarti e di farvi fronte costituendo, se necessario, più rapidamente riserve supplementari. La modifica delle aliquote di conversione re- golamentari in questo periodo – rispettando le disposizioni legali – è di competenza dell’istituto di previdenza. Per stabilire le loro tariffe, le assicurazioni sulla vita devono applicare la tabella di generazione. In compenso non è necessario trovare un finanziamento supplementare o aumentare le riserve. Vi sono tuttavia eccezioni, quando vi sono scarti dovuti a e- venti di cui le tariffe non hanno tenuto conto. Il fatto che, nel settore sovrabbligatorio, le assicurazioni sulla vita abbiano utilizzato aliquote di conversione notevolmente diverse rispetto agli istituti di previdenza si spiega in gran parte con le ipotesi divergenti per quanto concerne il rendimento atte- so del patrimonio. In effetti, le assicurazioni sulla vita devono applicare il concetto di generazione dal momento che non possono prevedere alcun finanziamento poste- riore e quindi alcuna componente di solidarietà. Per tale motivo applicano un inte- resse tecnico del 3,5 per cento, ciò che corrisponde altresì a un rendimento atteso del 3,5 per cento. In compenso, gli istituti di previdenza applicano in generale il concet- to di periodo con un interesse tecnico del 4 per cento, ciò che corrisponde a un ren- dimento atteso di circa il 4,5 per cento. In ogni caso, sempre più istituti di previden- za del settore sovraobbligatorio (casse mantello), in applicazione del principio di imputazione, hanno introdotto un’aliquota di conversione inferiore a quella prescrit- ta legalmente. La tabella qui di seguito25 illustra queste differenze:
Tabella 2: Scarti possibili tra le aliquote di conversione degli istituti di previdenza autonomi e quelle delle assicurazioni sulla vita Uomini di 65 anni: Aliquota di conversione secondo CFA 6,989 % 2000/4 % Supplemento per le spese -0,117 punti % Tasso tecnico del 3,5 % invece che del 4,0 % -0,351 punti % Probabilità divergenti (tabella di generazione -0,686 punti % invece di tabella di periodo, margine dello 0,5 % circa sul rendimento atteso)
Aliquota di conversione secondo KT 95, 3,5 % 5,835 %
Il confronto tra la tabella di periodo e la tabella di generazione va visto nell’ambito delle diverse leggi sulla previdenza professionale (LPP) e le assicurazioni sulla vita
25 Beat Müller, « Entzauberung des LPP-Umwandlungssatzes » (demistificazione dell’aliquota di conversione LPP), NZZ, 30 settembre 2003.
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(LAssV/LSA26). Conformemente alle prescrizioni dell’autorità di vigilanza, nel cal- colo dell’aliquota di conversione gli assicuratori sulla vita devono tener conto di tutti i fattori che potranno incidere in futuro. Nell’applicazione della tabella di periodo – il metodo praticato in Svizzera dagli istituti di previdenza autonomi che è attualmen- te frequente anche nei Paesi che ricorrono al sistema di capitalizzazione – i costi dell’aumento della longevità e le spese amministrative sono invece considerati me- diante un margine tra il rendimento atteso e il tasso d’interesse tecnico (in generale 0,5%).
1.2.6.2 Scelta delle basi tecniche
Le basi tecniche scelte al momento della 1a revisione LPP per fissare l’aliquota di conversione del 6,8 per cento per il 2015 risultavano da una proiezione dei dati delle casse autonome (CFA, VZ e infine anche LPP), con l’integrazione nel calcolo delle aliquote di conversione degli uomini all’età di 65 anni in ragione del 70 per cento e di quelle delle donne (sempre a 65 anni) in ragione del 30 per cento. Le rendite del coniuge che sono servite al calcolo ammontavano al 60 per cento delle rendite di vecchiaia e le rendite per gli orfani e i figli al 20 per cento. Queste basi sono state u- tilizzate anche per la presente revisione. Il metodo della tabella di periodo è stato quindi di principio mantenuto per determinare l’aliquota di conversione ma è ac- compagnato da una deduzione (rendimento atteso meno lo 0,5%) sull’interesse tec- nico.
1.3 Adeguamento dell’aliquota minima di conversione
1.3.1 Osservazioni preliminari
Come abbiamo indicato nell’introduzione, il nuovo adeguamento dell’aliquota di conversione non è dovuto principalmente all’evoluzione dei dati biometrici ma all’interesse tecnico. La 1a revisione LPP ha già tenuto conto dell’evoluzione biometrica con la riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 7,2 al 6,8 per cento entro il 2015. In com- penso, l’interesse tecnico del 4 per cento e il rendimento atteso del 4,5 per cento alla base di questa aliquota sono rimasti invariati. Questo progetto ha quindi lo scopo principale di adeguare l’interesse tecnico dal momento che i rendimenti attesi non sono più gli stessi. La riduzione dell’interesse tecnico non comporta solo una revisione delle disposizioni transitorie in vigore (ri- duzione più rapida dell’aliquota di conversione al 6,8% prevista dalla 1a revisione LPP), ma rende necessario un’ulteriore riduzione di questa aliquota con la possibilità di un riesame legale per fare il punto della situazione. È importante distinguere tra il tasso d’interesse minimo, che si applica al risparmio nel sistema con primato dei contributi, e l’interesse tecnico, che svolge un ruolo chiave nel calcolo dell’aliquota di conversione. La determinazione del tasso di inte- resse minimo è flessibile; esso viene riveduto ogni due anni dal 1° gennaio 2003 e, se del caso, adeguato. I rendimenti – che rappresentano il terzo contributo nella fase di risparmio – seguono in tal modo l’evoluzione dei mercati finanziari.
26 Legge sull’assicurazione vita (LAssV), RS 961.61, legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), RS 961.01.
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L’aliquota di conversione ha invece un effetto significativo a lungo termine, dal momento che le rendite di vecchiaia fissate al momento del pensionamento sono do- vute per tutta la vita, e di conseguenza i parametri – tra cui l’interesse tecnico – sono fissi. Spetta agli istituti di previdenza garantire queste prestazioni a livello finanzia- rio sapendo che non possono ridurle a posteriori. Per esse, l’aliquota di conversione è quindi un parametro importante. Se è troppo elevata a lungo termine o se il tasso d’interesse tecnico non può essere conseguito a lungo termine, c’è il pericolo che con il capitale di copertura delle rendite non si riescano più a versare le prestazioni e che le lacune debbano essere colmate ad esempio con prestazioni degli assicurati e dei datori di lavoro. È importante che i beneficiari di rendite continuino ad aver fiducia nella previdenza professionale, dal momento che questo sistema è concepito in modo che essi non abbiano dubbi sul fatto che la loro rendita verrà versata integralmente. Per gli assicu- rati attivi, la questione dell’importo della rendita futura (o attesa) rimane invece a- perta fino al pensionamento. Due fattori sono responsabili di questa incertezza: il tasso di remunerazione dell’avere di vecchiaia fino al momento del pensionamento e l’aliquota di conversione dell’avere di vecchiaia in rendita al momento del pensio- namento. Vista la variabilità dei tassi di interesse applicati all’avere di vecchiaia nella fase di costituzione del capitale, la stabilità dell’aliquota di conversione ha assunto maggio- re importanza nella pianificazione della previdenza individuale. Se l’interesse tecni- co fluttuasse tanto quanto il tasso di interesse minimo, l’aliquota di conversione va- rierebbe notevolmente, ciò che renderebbe ancora più difficile calcolare le future rendite e provocherebbe in particolare una disparità di trattamento tra le diverse classi d’età. Queste riflessioni sono alla base della determinazione e dell’applicazione dell’aliquota minima di conversione. Qui di seguito sono illustrati i diversi parametri scelti, mentre il rapporto del gruppo di lavoro27 fornisce ulteriori dettagli.
1.3.2 Ritmo di adeguamento: inizio al 1° gennaio 2008 / 6,4
per cento al 1° gennaio 2011 Sulla base delle raccomandazioni del 27 ottobre 2005 della Commissione federale della previdenza professionale e della decisione del Consiglio federale del 16 no- vembre 2005, l’aliquota di conversione è ridotta ulteriormente al 6,4 per cento ed è applicata più rapidamente. Per quanto concerne il calendario, si prevede che la modifica della legge potrà entra- re in vigore al più presto il 1° gennaio 2008. Di conseguenza, non è possibile accele- rare la riduzione delle aliquote di conversione per anno di nascita e per sesso prima di allora. Fino al 31 dicembre 2007, queste aliquote saranno definite dalla disposi- zione transitoria in vigore (2007: uomini 7,10%, donne 7,15%). Solo dopo questa data la riduzione potrà aver luogo più velocemente, per raggiungere l’obiettivo del 6,4 per cento già il 1° gennaio 2011. La tabella qui di seguito presenta le quattro tappe che consentono di raggiungere la nuova aliquota minima di conversione del 6,4 per cento. Si vede che la soglia del 6,8 per cento viene già superata nel 2009 e che il tempo di attuazione attualmente previ- sto è ridotto della metà.
27 N. 8.1.4 segg.
18
L’età ordinaria di pensionamento considerata è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne fino al 2008, successivamente – supponendo che cambierà nella LAVS – di 65 anni a partire dal 2010 (con un salto nel 2009). Tabella 3 : Ritmo di adeguamento U D 2005 7.15 7.20 2006 7.10 7.20 2007 7.10 7.15 2008 6.90 6.90 2009 6.75 2010 6.55 6.65 2011 6.40 6.40
Anche se non si sa ancora come evolverà l’età ordinaria di pensionamento AVS del- le donne, nella modifica di legge proposta si parte dal presupposto che l’aliquota di conversione del 6,4 per cento verrà applicata contemporaneamente a uomini e donne con un’età ordinaria di pensionamento identica per la classe 1946 e quindi a partire dal 2011 (1946 + 65). Se l’età ordinaria di pensionamento delle donne rimane invece a 64 anni, questo obiettivo viene raggiunto per le donne già nel 2010 (1946 + 64).
In questo caso, la fase transitoria per le donne durerebbe un anno di meno rispetto a quella per gli uomini, con la conseguenza che l’aliquota minima di conversione per le donne risulterebbe più elevata per due anni. Il grafico 4 consente di fare un confronto tra la variante proposta e il disciplinamento attuale.
Grafico 4: Confronto Variante proposta (VP) – disciplinamento vigente (DV) 7.20
7.10
7.00
6.90
DV uomini 6.80 VP uomini DV donne 6.70 VP donne
6.60
6.50
6.40
6.30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
19
1.3.3 Basi di calcolo della nuova aliquota di conversione
(6,4 % nel 2011)
1.3.3.1 Basi tecniche: tabella di periodo estrapolata LPP
2000 Come abbiamo indicato in precedenza, non si prevede di stabilire basi tecniche uni- formi per tutta la Svizzera. Conformemente al rapporto del gruppo di lavoro e dal momento che è la più attuale, è stata utilizzata la tabella «LPP 2000» 28 e in base ad essa è stata calcolata l’aliquota minima di conversione del 6,4 per cento. Questa ta- bella è stato pubblicata nel dicembre 2002 e raccoglie i dati di 12 istituti di previ- denza autonomi che assicurano il personale di imprese private. Come mostra la ta- bella 1, le longevità della tabella LPP 2000 si situano tra quelle della tabella CFA 2000 e quelle della tabella VZ 2000. Com’è il caso anche per queste due tabelle, le basi della tabella LPP 2000 non contengono né margine di sicurezza né spese ammi- nistrative. Dal momento che non sono ancora disponibili dati più recenti29, per stabilire la nuo- va aliquota minima di conversione si parte dai dati di base biometrici osservati tra il 1999 e il 2001, che vengono estrapolati al 2011. Le rendite del coniuge prese in con- siderazione equivalgono al 60 per cento della rendita di vecchiaia e le rendite per or- fani al 20 per cento. La proporzione del 70 per cento di uomini e del 30 per cento di donne adottata in occasione della 1a revisione LPP è stata mantenuta e i dati a partire dal 2009 si basa- no su un’età di pensionamento di 65 anni per uomini e donne. Dal momento che i calcoli sono fondati sulla tabella LPP 2000, il concetto di perio- do ben noto agli istituti di previdenza autonomi rimane valido. Analogamente, non viene abolito l’obbligo di costituire riserve tecniche per tener conto dell’evoluzione della mortalità. Il mantenimento del concetto di periodo rispetta una decisione presa dal Consiglio nazionale durante le deliberazioni sulla 1a revisione LPP. La Camera bassa aveva in effetti respinto una proposta30 che chiedeva che l’aliquota minima di conversione tenesse conto dell’evoluzione futura della speranza di vita degli assicu- rati generazione dopo generazione. Le tabelle di periodo rappresentano la probabilità di decesso dipendente dall’età di un effettivo di assicurati durante un determinato periodo di tempo («periodo»). In realtà la probabilità di decesso diminuisce continuamente. Per esempio, la probabili- tà di decedere di un uomo di 70 anni nel 2005 è inferiore a quella di un uomo di 70 anni nel 2000 e sarà probabilmente ancora più bassa per un uomo di 70 anni nel 2010. Per tener conto della crescente longevità nel capitale di copertura delle rendi- te, ogni anno vengono costituite riserve tecniche che sinora erano determinate con un margine di interesse forfettario dello 0,5 per cento. Questo modo di procedere non richiede di modellare in modo più preciso la longevità. Le probabilità di decesso nelle tabelle di generazione dipendono invece dall’anno di nascita e di conseguenza
28 Fonte: Hewitt/Libera.
29 Cfr. tuttavia pubblicazione LPP 2005 del dicembre 2005.
30 Proposta Schmied Walter, verbale della sessione speciale del Consiglio nazionale, 16 aprile 2002.
20
sono prese in considerazione le modifiche della probabilità di decedere di un uomo di 70 anni. Come già menzionato, le tabelle di periodo tengono «unicamente» conto dei rischi registrati nell’ambito di un gruppo di assicurati su un determinato periodo di osser- vazione passato o sino a un certo punto di osservazione estrapolato e non dei rischi futuri di una generazione vivente. Di conseguenza, le basi tecniche e l’aliquota di conversione non integrano alcuna ipotesi – sotto forma di modelli matematici – sulla mortalità futura di una persona assicurata che oggi ha 65 anni. Quando vi sono cam- biamenti in materia di rischio (per esempio un’accelerazione o un rallentamento del- la diminuzione della mortalità), gli istituti autonomi possono reagire, adeguando le riserve in funzione della longevità effettivamente osservata. Dal momento che le i- potesi sul futuro, caratteristiche della tecnica delle tabelle di generazione, sono già comprese nell’aliquota di conversione, è superfluo costituire riserve o complementi di finanziamento, a condizione tuttavia che le ipotesi iniziali siano solide. I dati tecnici utilizzati per il calcolo dell’aliquota minima di conversione del 6,4 per cento saranno riveduti in occasione del prossimo riesame dell’aliquota minima di conversione per verificare se corrispondono alla realtà. A quel punto saranno state pubblicate le nuove tabelle.
1.3.3.2 Interesse tecnico nel 2011: 3,35 per cento /
Rendimento atteso 3,85 per cento Il grafico 5 mostra l’evoluzione del tasso di interesse tecnico sino al 2011. L’età or- dinaria di pensionamento è di 65 anni per gli uomini e di 65 anni per le donne a par- tire dal 200931. Grafico 5: Variante proposta – Interesse tecnico (IT) 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 IT uomini 3.80 IT donne 3.70 IT misto 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Se l’aliquota di conversione è del 6,4 per cento a partire dal 2011, il rendimento an- nuale del patrimonio deve essere del 3,85 per cento in media in futuro. Se si deduce
31 Nel 2005, l’età ordinaria di pensionamento delle donne è fissata a 64 anni (cfr. art. 62a cpv. 1 OPP 2, versione del 18 agosto 2004).
21
lo 0,5 per cento per la riserva tecnica, il tasso d’interesse tecnico ammonta al 3,35 per cento.
1.4 Studio dettagliato dell’interesse tecnico
1.4.1 Riflessioni sull’interesse tecnico
Il rendimento atteso del patrimonio è la base per calcolare l’interesse tecnico. Dal momento che non è possibile fare una previsione garantita del rendimento del capi- tale in futuro, l’interesse tecnico deve fondarsi sull’esperienza e su considerazioni di principio concernenti l’evoluzione futura dell’inflazione e il tasso di interesse reale, considerazioni la cui pertinenza sarà nota solo al momento in cui sarà stata versata l’ultima rendita. Dal momento che il rendimento dev’essere prevedibile e realizzabile a lungo termine (valido per tutta la durata di riscossione della rendita da parte dell’assicurato e in se- guito del coniuge superstite), l’interesse tecnico non può essere basato sui corsi giornalieri, ma deve fondarsi su valori medi. Il periodo considerato e le variabili di riferimento devono essere selezionate con cura (universo d’investimento). Non de- vono essere prese in considerazione né le fasi di aumento marcato né le fasi di reces- sione. La tabella qui di seguito32 mette in evidenza gli effetti sull’aliquota di conversione della riduzione dell’interesse tecnico. Una riduzione dello 0,5 per cento abbassa l’aliquota di conversione dello 0,35 per cento circa e una riduzione dell’1 per cento dello 0,7 per cento circa. Tabella 4: rapporto tra l’interesse tecnico e l’aliquota di conversione 2000 2005 2005 2011 2015 LPP 2000 65 64 65 65 65 anni anni anni anni anni Uomini 4% 6,96 6,87 6,78 6,72 Donne 4% 7,18 6,90 7,09 6,98 6,91 U70%/D30% 4% 7,03 6,88 6,94 6,84 6,78
Uomini 3,5% 6,62 6,53 6,44 6,38 Donne 3,5% 6,84 6,56 6,75 6,65 6,58 U70%/D30% 3,5% 6,69 6,54 6,6033 6,50 6,44
Uomini 3,0% 6,28 6,20 6,10 6,04 Donne 3,0% 6,51 6,23 6,42 6,31 6,24 U70%/D30% 3,0% 6,35 6,21 6,27 6,16 6,10
1.4.1.1 Situazione attuale: tasso d’interesse a basso rischio34
L’interesse tecnico è un parametro che incide sul calcolo dell’aliquota minima di conversione e si fonda sul rendimento dei prestiti pubblici. L’importo dell’interesse è un indice della solvibilità del debitore e della fiducia degli investitori nella sua ca- pacità di onorare i suoi impegni. La Confederazione è il migliore debitore possibile,
32 Rapporto del gruppo di lavoro, allegato 2.
33 Valori LPP 2005 (estrapolati): 6,52 uomini, 6,77 donne, U70%/D30% 6,595.
34 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 8.1.4.1.
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tanto che non è necessaria una maggiorazione per il rischio dovuto alla cattiva quali- tà del debitore né una maggiorazione per il rischio di cambio. Dal momento che non abbiamo alcuna certezza riguardo al futuro, i dati determinan- ti per la decisione sono i dati storici, assieme alle previsioni macroeconomiche e fi- nanziarie. Occorre dare importanza non solo ai rendimenti nominali effettivi, ma an- che alle loro fluttuazioni. Dal momento che l’inflazione incide sui tassi d’interesse a basso rischio, occorre tenerne conto. Per quanto concerne l’orizzonte di investimen- to, in un istituto di previdenza non servono come riferimento i tassi di interesse in contanti a breve termine ma i tassi a lungo termine. Teniamo quindi conto del tasso d’interesse in contanti a 10 anni. Un’analisi a lungo termine della Banca nazionale è già servita come base per i lavori preparatori che hanno portato alla LPP. Essa indicava un rendimento a basso rischio del 4,3 per cento per il periodo 1915-1944 e del 3,8 per cento per il periodo 1945- 1979. Il rendimento è stato del 4,0 per cento per il periodo totale 1915-1979, mentre l’inflazione è risultata del 2,9 per cento. La Banca Nazionale ha messo a disposizione una serie temporale dal 1972 ai giorni nostri. È riprodotta nella tabella seguente.
Tabella 5 : Dati storici Dati storici (valori medi in % 72-85 dal 72 dal 85 Dal 97 l’anno) Crescita nominale * 5.85 4.40 3.40 2.20 Inflazione* 4.75 3.05 1.95 0.75 Crescita reale* 1.10 1.35 1.45 1.45 Tasso reale a lungo termine 10 0.10 1.40 2.30 2.45 anni** * Fino a metà 2004, ** Fino alla fine del 2004
Per il periodo 1972-1985, il rendimento medio delle obbligazioni a 10 anni della Confederazione ha raggiunto il 4,85 per cento, dal 1985 al 2004 si è situato al 4,25 per cento e per tutto il periodo è risultato del 4,45 per cento. Occorre inoltre ricorda- re, che durante questo periodo, il tasso d’inflazione è risultato del 3,05 per cento in media (4,75% per il periodo 1972-1985 e 1,95% per il periodo 1985-2004). I valori per il periodo dal 1997 a oggi sono nettamente inferiori. Questo periodo è caratterizzato da un forte calo dell’inflazione e, di conseguenza, da una riduzione del tasso di interesse nominale a basso rischio. Si registra per questo periodo un’inflazione media dello 0,75 per cento e un rendimento nominale medio delle ob- bligazioni della Confederazione a 10 anni del 3,20 per cento. Per il futuro, la prima domanda che si pone concerne l’inflazione attesa sul lungo termine. La Banca na- zionale è incaricata di garantire la stabilità dei prezzi grazie alla sua politica moneta- ria e sulle divise (art. 5 cpv. 1 della legge sulla Banca nazionale35). Ritiene che vi sia stabilità dei prezzi con un aumento inferiore al 2 per cento l’anno dell’indice svizze- ro dei prezzi al consumo e a questo proposito fa riferimento alla concezione della politica monetaria in vigore dal 1999 e alle buone esperienze al riguardo. Per lottare contro l’inflazione, si dispone attualmente di migliori strumenti e di modelli orientati al futuro, dal momento che in questo settore sono stati fatti grandi progressi scienti-
35 LBN, RS 951.11, in vigore dal 1° maggio 2004.
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fici. Nel mondo della Banca centrale, sussistono oggi un coordinamento e una tra- sparenza molto più evidenti che in passato. Questo non esclude del tutto rallenta- menti, crolli isolati e importanti deviazioni. Conoscendo gli effetti dell’inflazione sull’evoluzione dei tassi d’interesse, per fissa- re l’interesse tecnico ci si basa su un’evoluzione moderata dell’inflazione. È quindi sensato considerare come base un’inflazione futura dell’1,5 per cento, inferiore alla media a lungo termine, ma superiore alla media eccezionalmente bassa di questi ul- timi anni. Partendo dall’ipotesi che il tasso di interesse reale conseguente si situerà tra il 2 e il 2,25 per cento (ciò che piuttosto ottimistico vista la situazione recente de- gli interessi sul mercato e i premi di rischio generalmente bassi, ma che è inferiore al tasso medio dal 1985 e a quello dal 1997), otteniamo un tasso di interesse nominale atteso del 3,5 - 3,75 per cento. Questo tasso d’interesse a basso rischio è la base sulla quale è calcolato l’interesse tecnico, un tasso sostenuto dal confronto con i mezzi mobili e i tassi forward alla fi- ne di agosto del 200436. A fine ottobre 2005, la media mobile dei tassi d’interesse in contanti delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni ammontava al 3,20 per cento37.
1.4.1.2 Margine di sicurezza o supplemento di rendimento
Il gruppo di lavoro presenta tre varianti: tasso di interesse a basso rischio senza mo- difiche, con margine di sicurezza e con supplemento di rendimento. La variante con tasso d’interesse a basso rischio con margine di sicurezza si fonda sulla necessità di una riduzione del tasso dello 0,25 per cento, che consente di atte- nuare i rischi di perdite dovuti alle fluttuazioni dei mercati dei capitali, agli impegni di assicurazione e ad altri rischi (come la differenza di scadenze tra gli investimenti e gli impegni di assicurazione, la migrazione di effettivi parziali a un momento i- nopportuno ecc.). Questa variante intende inoltre ridurre la probabilità di una solida- rietà degli assicurati verso i beneficiari di rendite, come è il caso se l’interesse tecni- co è durevolmente superiore ai rendimenti realizzati sugli investimenti. Nella variante con tasso d’interesse a basso rischio con supplemento di rendimento, si tiene conto dei rendimenti non solo dei titoli di Stato, ma anche di altri investi- menti usuali del mercato. Questo calcolo parte tuttavia da un’ipotesi moderata, vale a dire una parte di azioni e una parte di valori immobiliari (12 % ciascuna) inferiori a quelle del portafoglio medio di un istituto di previdenza. Il fatto di partire da una base di rendimento più ampia per calcolare il tasso tecnico comporta un supplemen- to di rendimento dello 0,4 per cento38. Questo supplemento di rendimento è calcola- to con prudenza e non si fonda su dati storici, dal momento che il rendimento delle azioni negli anni Novanta è stato notevolmente trainato da un aumento dei corsi. In- vece di un supplemento di rendimento storico di quasi il 4 per cento, si prende come base un supplemento del 2,5 per cento per le azioni e dello 0,8 per cento per gli in- vestimenti immobiliari (12 % x 2,5 % + 12 % x 0,8 % = 0,4 %). Il riferimento al valore reale tiene conto dell’universo d’investimento effettivo degli istituti di previdenza. Integrando anche il rendimento di altri investimenti nel calcolo dell’interesse tecnico, si prescrive agli istituti di previdenza un obiettivo di rendi-
36 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 8.1.4.1.
37 BNS, media mobile 1.1.1996-31.12.2005
38 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 8.1.4.3.2.
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mento che corrisponde a una strategia di investimento che ripartisce i rischi in modo adeguato, come richiede l’articolo 50 OPP 2, in combinato disposto con l’articolo 71 LPP, e in particolare di destinare i loro fondi a diverse categorie di investimenti, re- gioni e settori economici. La terza soluzione proposta dal gruppo di lavoro è la variante con tasso d’interesse a basso rischio senza margine di sicurezza né supplemento. Essa postula da un lato che non è necessario tener conto di un margine aggiuntivo se si parte da un tasso d’interesse a basso rischio, dal momento che l’esposizione al rischio è già limitata a sufficienza e, d’altro lato, che non bisogna costringere l’istituto di previdenza a opta- re per investimenti più volatili introducendo un supplemento di rendimento. Le proposte del gruppo di lavoro hanno rendimenti attesi che si situano tra il 3,35 e il 4 per cento. Tenuto conto del margine necessario di 0,5 punti per compensare il calo di mortalità e le spese amministrative, si ottiene un tasso tecnico situato tra il 2,85 e il 3,5 per cento. La riduzione prevista dell’aliquota di conversione entro il 2011 comporta, confor- memente al numero 1.3.3.2, una riduzione del tasso tecnico dal 4,4 a circa il 3,35 per cento (2011 e proporzione uomini/donne di 70/30). L’interesse tecnico inerente al tasso di conversione minimo si situerà nel 2011 entro i margini proposti (2,85 - 3,5%). Conformemente alle basi utilizzate, si situerà per gli uomini vicino al limite superiore, mentre per le donne sarà del 3,1 per cento (all’età ordinaria di pensiona- mento), vale a dire nella metà inferiore del margine. Se il tasso di conversione minimo del 6,4 per cento è mantenuto fino al 2015, l’interesse tecnico sul quale si fonda aumenta di nuovo al 3,5 per cento o, in altre pa- role, a una previsione di rendimento del 4 per cento, vale a dire il limite superiore del margine previsto dal gruppo di lavoro. Se ci si attiene alle ipotesi attuali relative a un tasso d’interesse a basso rischio del 3,6 per cento, questo equivale a un supple- mento di rendimento dello 0,4 per cento. Per contro, se il tasso di conversione mini- mo fosse ridotto al 6,0 per cento in occasione del prossimo riesame, si raggiunge- rebbe il limite inferiore previsto dal gruppo di lavoro (tasso tecnico del 2,85 per cen- to, rispettivamente rendimento del 3,35 per cento). In questo caso e tenuto conto di ipotesi di rendimento invariate, la base sarebbe un tasso d’interesse a basso rischio con margine di sicurezza, quindi un tasso di interesse completamente sicuro. La que- stione della scelta tra queste due varianti, quindi della scelta del metodo utilizzato, si porrà solo nel 2009, al momento del riesame in vista della definizione delle aliquote di conversione applicabili a partire dal 2012.
1.5 Aliquota minima di conversione per le rendite di
invalidità Secondo l’articolo 24 capoverso 3 LPP, la rendita di invalidità è basata sull’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita e sulla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi. Per trasformare in rendita il capitale di vecchiaia stimato, si applica un’aliquota legale del 6,8 per cento. La lette- ra b delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP prevede che siano applicate aliquote di conversione diverse per gli assicurati della generazione di transizione (anni di nascita dal 1940 al 1949, cfr. le disposizioni applicabili agli uomini e alle donne nell’OPP 2).
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Il metodo di calcolo rimane invariato, ma l’aliquota minima di conversione è fissata questa volta al 6,4 per cento applicando le aliquote modificate alla generazione di transizione.
1.6 Nuovo esame
1.6.1 Rendiconto secondo l'attuale disciplinamento:
ogni dieci anni, per la prima volta nel 2011 Secondo l'articolo 14 capoverso 3 LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. Questa norma, introdotta dal Consi- glio nazionale, esige un primo rapporto nel 2011. Il rapporto doveva tener conto del- le nuove basi tecniche (CFA/VZ) disponibili a quel momento. Visto che i nuovi dati saranno disponibili a intervalli più ravvicinati, non è più ne- cessario vincolare la redazione del rapporto all'esistenza di queste nuove basi.
1.6.2 Rendiconto secondo il nuovo disciplinamento
È opportuno mantenere la disposizione legale che esige la presentazione di un rap- porto entro un termine prescritto. Secondo il disciplinamento vigente, che prescrive un nuovo rapporto nel 2011, un nuovo adeguamento dell'aliquota minima di conver- sione nell'ambito della procedura legislativa sarebbe possibile solo nel 2013 o nel 2014. Il termine per la presentazione del prossimo rapporto deve essere fissato in modo che il legislatore possa esaminare l'aliquota minima di conversione del 6,4 per cento prima che questo valore sia raggiunto. In tal modo, il legislatore può valutare tempe- stivamente se occorrono altre riduzioni. A tal fine, il Consiglio federale redige il rapporto già nel 2009 e non nel 2011. Oltre l'evoluzione dei dati biometrici, occorre osservare in modo particolare quella dei mercati finanziari. Si tratta di esaminare se il tasso d'interesse tecnico del 3,35 per cento, rispettivamente il previsto rendimento del 3,85 per cento, che attualmente risulta ottimista, sia ancora realistico tenuto conto dell'evoluzione della situazione. Il rapporto del gruppo di lavoro dovrà essere aggiornato e messo a disposizione del Consiglio federale e del Parlamento affinché possano prendere una decisione riguar- do al mantenimento dell'aliquota minima di conversione del 6,4 per cento. È sensato mantenere la possibilità di svolgere un nuovo esame entro un termine rela- tivamente breve tanto più che il tasso d'interesse tecnico si fonda su medie storiche che non tengono sufficientemente conto dei tassi d'inflazione attualmente bassi e, a meno che non si manifesti una ripresa, dei rendimenti delle obbligazioni più che mai modesti. La congiuntura economica e il contesto finanziario non permettono di deli- neare una tendenza. Le fluttuazioni sono marcate e le incertezze sono grandi. Le variabili (cfr. n. 1.1.2) dei mercati finanziari, che hanno comportato una revisione più rapida dell'aliquota minima di conversione, hanno registrato modifiche in parte sorprendenti dopo la redazione del rapporto del gruppo di lavoro (terminato nel no- vembre 2004). Si osservi innanzitutto che il tasso d'interesse di cassa delle obbliga- zioni della Confederazione con una scadenza di dieci anni si è ulteriormente indebo- lito a partire dalla fine del 2004 (2,38 %), scendendo persino al di sotto della soglia
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del 2 per cento nel giugno 2005. Non è possibile prevedere se con l'1,87 per cento sia stata effettivamente toccata la soglia più bassa e se la curva tendente al rialzo dei tassi di interesse39 manterrà il suo andamento o se crescerà ulteriormente. Per con- tro, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 l'indice azionario (SPI) ha registrato un aumento di oltre il 30 per cento40 e le borse europee tassi di crescita superiori alla media. I mercati azionari americani hanno al contrario fatto segnare una performan- ce molto debole41. Nello stesso tempo, il dollaro è aumentato del 15 % passando da 1,14 a 1,31 franchi42. Per quanto concerne il futuro rendimento delle obbligazioni della Confederazione con una scadenza di dieci anni va rilevato che i tredici aumenti consecutivi dei tassi guida decisi dalla Banca centrale americana43 dal luglio 2004 finora non hanno avuto grandi effetti. La disoccupazione nello spazio UE continua a pesare enormemente sulle finanze pubbliche, dove l'invecchiamento della popola- zione si fa sempre più sentire nei budget statali. L'indebitamento pubblico dei prin- cipali Paesi dell'Unione europea ha raggiunto proporzioni tali che i limiti del Patto di stabilità hanno dovuto essere allentati. L'aumento vertiginoso del prezzo del petrolio, che ha raggiunto un nuovo record44 potrebbe rincarare i costi di produzione, ridurre la domanda e rallentare la crescita. In un contesto così incerto, è impossibile preve- dere se i bassi tassi d'interesse resteranno stabili. In periodi di reazioni impreviste del mercato in cui le fluttuazioni economiche e fi- nanziarie generano inquietudine, il legislatore chiamato a scegliere un'aliquota mi- nima di conversione durevole e adeguata al sistema di previdenza deve affrontare un compito difficile. Questa riflessione vale anche per i periodi in cui i pronostici sono favorevoli. Solo a posteriori si può constatare fino a quando gli istituti di previdenza avrebbero potuto mantenere senza difficoltà l'aliquota di conversione del 7,2 per cento, aliquota rimasta (fortunatamente) invariata, anche quando, all'inizio degli anni Novanta il rendimento delle obbligazioni della Confederazione si aggirava sul 7 per cento o alla fine di tale decennio, quando le eccedenze raggiunsero livelli record al momento del boom della borsa. Autorizzando un nuovo adeguamento dell'aliquota di conversione sulla base del rap- porto del 2009, l'attuale legislatore si attribuisce la possibilità di modificare, se ne- cessario, questa aliquota in periodi di grande incertezza.
39 Stato più basso temporaneo agosto 2005: 1,87%; stato alla fine di agosto 2004: 2,82 % (dati del Rapporto del gruppo di lavoro); stato 10.11.2005: 2,28 %, stato 30.12.2005: 1,91%. 40 Stato SPI il 30.12.2005 5742 punti (2005 = + 35,6 %), quindi con ancora uno scarto dello 0,5 % circa rispetto al suo livello record del 23 agosto 2000 (5770). Nel 2005, l’indice Pictet LPP 93 ha registrato una performance di più 10,43 %. Per il periodo 1.1.2000-31.12.2005 è stata registrata una performance complessiva di + 22%. Il fabbisogno complessivo per il tas- so d’interesse minimo degli averi di vecchiaia è stato anch’esso del 22%. Per i capitali di co- pertura delle rendite correnti sarebbe stato necessario un rendimento complessivo del 30% (4,5% all’anno). La differenza quantifica il fabbisogno di riserve di fluttuazione. 41 Variazione 2005: Dow Jones -0,61%, Standard & Poor’s 500 +3%, Nasdaq Composite +1,4%.
42 Stato 30.12.2005.
43 FOMC della Banca centrale americana, aumenti successivi di 0,25 punti percentuali fino a raggiungere il 4,25 % il 13 dicembre 2005. 44 così, ad es., stato 11.8.2005: 66 dollari a barile (rialzo di oltre il 50 % rispetto all'inizio del- l'anno).
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1.6.3 Esame periodico dopo il 2009: ogni cinque anni (in-
vece di ogni dieci anni) Solo un'aliquota di conversione durevole permette agli assicurati di pianificare in modo abbastanza realistico il loro passaggio al pensionamento e fa in modo che que- sto passaggio non sia una lotteria i cui effetti si fanno sentire per molti anni. Con u- n'aliquota minima di conversione che, come il tasso d'interesse minimo, potrebbe es- sere adeguata rapidamente all'evoluzione dei mercati dei capitali, talune classi d'età potrebbero trovarsi oltre misura in balia di questi mercati, soprattutto quando gli in- teressi sono bassi, e avrebbero ancora di più la tendenza a chiedere il versamento del loro avere di vecchiaia sotto forma di capitale piuttosto che di rendita. Al contrario, in caso di tassi d'interesse elevati, sarebbe difficile opporsi all'aumento delle aliquote minime di conversione e con la riduzione del rendimento gli istituti di previdenza che dovrebbero versare prestazioni elevate sarebbero confrontate a entrate insuffi- cienti. In caso di frequenti fluttuazioni dell'aliquota minima di conversione, è diffici- le che gli assicurati riscattino anni di contribuzione per colmare le lacune della loro previdenza di vecchiaia, e potrebbero persino evitare di farlo, a meno che non ne siano obbligati. È pure opportuno tenere presente gli effetti dell'adeguamento fre- quente dell'aliquota minima di conversione sulle rendite d'invalidità, come anche il desiderio dell'assicurato di avere una certa garanzia riguardo all'importo delle rendite per coniuge e per orfano in caso di decesso. Nel fissare il calendario dei rapporti dopo il 2009, occorre esaminare a quali inter- valli è opportuno svolgere gli esami. L'intervallo attuale dei dieci anni è ridotto a cinque anni affinché il legislatore possa seguire più da vicino l'evoluzione dei para- metri biometrici e determinati dal mercato dei capitali e disporre di uno strumento che, in aggiunta ai rilevamenti statistici45 dell'Ufficio federale di statistica e all'in- chiesta annuale dell'UFAS gli permetta di valutare la stabilità finanziaria degli istitu- ti di previdenza. Lo strumento dell'esame a un ritmo quinquennale non deve neces- sariamente comportare degli adeguamenti. Esso permette di valutare se i parametri biometrici e finanziari sono cambiati al punto da compromettere l'esistenza del si- stema a lungo termine. Se, a causa di osservazioni a breve termine, ci si allontana dai grandi principi della previdenza professionale, è una scelta che compromette an- che il sistema. In effetti, il legame tra le parti sociali si indebolisce, la compensazio- ne dei rischi, sino ad ora collettiva, si segmenta sempre più per sfociare su un rischio individuale. La responsabilità attiva dell'istituto di previdenza cederebbe il passo a una responsabilità passiva degli assicurati.
1.7 Conseguenza e misure di accompagnamento
1.7.1 Riduzione delle rendite rispetto all'ordinamento vi-
gente Il grafico 6 confronta l'evoluzione delle rendite risultante dall'applicazione della nuova aliquota minima di conversione con quella delle rendite secondo la 1a revisio- ne LPP. Visto che le aliquote di conversione cambiano nel periodo di transizione, le rendite variano secondo l'anno in cui ha inizio il pensionamento. Nel 2011, la diffe- renza tra l'aliquota minima di conversione attuale di 6,95 % e la nuova aliquota di 6,4 % comporta una riduzione delle rendite del 7,9 %. Se in seguito l'aliquota resta a 6,4 %, la differenza rispetto all'aliquota di conversione attuale per la classe di età in-
45 Rilevamento esaustivo ogni cinque anni e, ora, rilevamento parziale ogni anno.
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teressata si attenua e nel 2014 la riduzione sarà del 5,9 % poiché l'aliquota secondo la 1a revisione LPP continua a diminuire sino a quella data. Dal 2014, la riduzione si stabilizza se le aliquote di conversione rimangono costanti.
Grafico 6: Riduzione della rendita in % (uomini) rispetto all'ordinamento vi- gente 0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
-5.0%
-6.0%
-7.0%
-8.0%
-9.0%
-10.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Riduzione a 6,4% (uomini) Stabilizzazione a 6,4% (uomini)
La tavola 6 mostra la riduzione della rendita di vecchia per un uomo che va in pen- sione nel 2011. Il modello utilizzato è il seguente: dal 1985 alla fine del 2004, sono applicate le cifre effettive, ciò significa che nell'avere di vecchia alla fine del 2004 è considerato un bonus di interesse dell'1,3 % in media. Durante questo periodo il tas- so minimo d'interesse superava in media il tasso di crescita dei salari. A partire dal 2005, si applica la regola d'oro, con un tasso di crescita dei salari equivalente al tas- so minimo d'interesse del 2,5 %.
Tabella 6: Riduzione della rendita di vecchiaia LPP per un assicurato di 65 an- ni d'età che inizia il pensionamento nel 2011 secondo il reddito Rendita di vecchiaia LPP annua Differenza Salario Avere di Salario LPP coordinato vecchiaia al
2005 2005 pensiona- 1a revisione Variante pro-
mento 2011 LPP posta In fr. In % 6,95% 6,4%
38 700 16 125 66 927 4 651 4 283 -368 -7,90% 51 600 29 025 131 406 9 133 8 410 -723 -7,90% 77 400 54 825 259 200 18 014 16 589 -1 425 -7,90%
29
La differenza in franchi dipende dal salario coordinato e dalle ipotesi sull'evoluzione dei tassi d'interesse e dei salari. Come evidenziato dalla Tabella, se i salari e gli inte- ressi registrano la stessa evoluzione, la riduzione della rendita in franchi è maggiore per i salari più elevati.
1.7.2 Obiettivo di prestazione della 1a revisione LPP
L'obiettivo di prestazione definito dall'articolo 113 della Costituzione federale si fonda sulla nozione di "adeguata continuazione del tenore di vita abituale". Le due definizioni "tenore di vita abituale" e "adeguata" sono nozioni giuridiche non deter- minate, ma dietro le quali vi sono concezioni più concrete. Secondo l'interpretazione data, le rendite AVS e LPP insieme dovrebbero rappresentare circa il 60 per cento del reddito annuo lordo, mentre il termine "adeguata" può essere inteso in diversi modi. Il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1975 concernente la legge fe- derale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità pre- vedeva nell'articolo 23 del disegno di legge sul secondo pilastro un vero e proprio obiettivo di prestazione del 40 per cento. Pur non essendo stata introdotta nella leg- ge, questa proposta è servita da valore indicativo per la versione finale. Fissando le aliquote degli accrediti di vecchiaia a 7, 10, 15 e 18 per cento per gruppo di età di dieci anni e l'aliquota di conversione a 7, 2 per cento, è stato emanato un disciplina- mento che secondo un calcolo basato sulla regola d'oro (tasso di crescita dei salari = tasso d'interesse) dava un tasso di rendita del 36 per cento del salario coordinato. Nonostante abbia generato una riduzione del tasso di rendita dal 36 al 34 per cento, la riduzione al 6,8 per cento dell'aliquota minima di conversione, introdotta dalla 1a revisione LPP, non ha comportato un abbassamento dell'obiettivo di prestazione poiché nel contempo il salario coordinato è aumentato in seguito alla riduzione del- l'importo di coordinamento. Anche dopo la 1a revisione LPP, il tasso di sostituzione calcolato secondo modello della rendita AVS e della rendita LPP insieme si mantie- ne quindi al 57,4 per cento per un reddito di 77 400 franchi (salario massimo LPP assicurabile 2005).
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Tavola 7: Tasso di sostituzione (calcolo secondo modello per un salario lordo LPP di fr. 77 400*) Prima della 1a revisione Dopo la 1a revisione LPP LPP (valido dall'1.1.2005 Rendita semplice mas- fr. 25 800 fr. 25 800 sima AVS Rendita LPP (regola fr. 18 576 (7,2%) fr. 18 640 (6,8%) d'oro) Obiettivo di rendita PP 36% di fr. 51 600** 34% di fr. 54 825*** in % del salario coordi- nato Rendita totale fr. 44 376 fr. 44 440 Tasso di sostituzione in 57,3% di fr. 77 400 57,4% di fr. 77 400 % del salario massimo assicurabile * salario massimo LPP costitutivo delle rendite (valore soglia 2005/6) ** Fr. 77 400 ./. Fr. 25 800, *** Fr. 77 400 ./. 22 575 = 7/8 di fr. 25 800
L’aumento del salario coordinato effettuato nell'ambito della 1a revisione LPP e il conseguente rialzo degli accrediti di vecchiaia hanno migliorato la previdenza per i bassi e medi redditi sottoposti al regime obbligatorio dell'assicurazione che in questo caso e secondo il reddito si è particolarmente rafforzata.
1.7.3 Perché rinunciare alle misure di accompagnamento
legali In sintonia con le raccomandazioni della Commissione federale LPP, il Consiglio federale rinuncia a introdurre nella legge misure d'accompagnamento.
Solo un adeguamento del processo di risparmio permetterebbe di compensare la ri- duzione vitalizia delle rendite di 5,88 per cento sulla base della riduzione dell'aliquo- ta minima di conversione da 6,8 a 6,4 per cento. In caso di un'applicazione uniforme occorrerebbe esaminare in che misura i datori di lavoro potrebbero finanziare i corri- spondenti contributi supplementari mediante l'aumento della produttività o se tali oneri salariali dovrebbero essere finanziati mediante la riduzione dei salari. In questo caso, il salario assicurato diminuirebbe comportando anche una riduzione delle ren- dite. A prescindere dal fatto che sia sopportabile o no per il datore di lavoro, in futu- ro il suo contributo ridurrà la somma salariale disponibile per eventuali aumenti. In conclusione, l'insieme dei costi supplementari dovrebbe ripercuotersi direttamente sul potere d'acquisto degli assicurati. In un contesto economico difficile con una corrispondente pressione sui salari, si de- ve pertanto valutare se i provvedimenti previsti dalla legge sono generalmente sop- portabili o se la compensazione auspicata non debba piuttosto avvenire su base vo- lontaria e in funzione della situazione economica delle imprese o mediante versa- menti privati degli assicurati. Si può dare spazio a simili riflessioni a condizione che l'obiettivo di prestazione a lungo termine non sia compromesso.
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1.7.3.1 L’obiettivo di prestazione non è compromesso
Con l'ipotesi semplificata della regola d'oro (tasso di crescita dei salari = tasso d'inte- resse), gli accrediti di vecchiaia prescritti di 7, 10, 15 e 18 per cento e l'aliquota di conversione di 6,8 per cento, la rendita di vecchiaia raggiunge il 34 per cento del sa- lario coordinato (500%*6,8%). I dati effettivi permettono di evidenziare se è stato possibile rispettare la regola d'oro dopo l'introduzione della LPP e di seguire l'evoluzione del tasso d'interesse minimo e quella dei salari nel regime obbligatorio dal 1985. La crescita generale media dei salari dal 1985 al 2004 è stata del 2,6 %, nello stesso arco di tempo gli accrediti di vecchiaia in seguito all'applicazione del tasso d'interesse minimo sono stati rimune- rati a un tasso ben più elevato, segnatamente del 3,9 per cento in media. La tavola qui appresso mostra i tassi di sostituzione per tre assicurati pensionati in anni diversi. Ci si basa su un salario coordinato massimo e due diversi modelli di evoluzione dei parametri a partire dal 2005. Al riguardo si tiene conto dell'eccedenza generata dal 1985 al 2004 dai tassi d'interesse superiori all'evoluzione dei salari. A partire dal 2005 si applica la regola d'oro (tasso di crescita dei salari = tasso d'inte- resse) o si ammette che il tasso d'interesse superi di 1 per cento il tasso di crescita dei salari.
Tabella 8 Confronto dell'obiettivo di prestazione con un'aliquota minima di conversione di 6,8 % (o 6,95 % nel 2011) e di 6,4 % Obiettivo di prestazione 1a Aliquota minima di conversione di 6,4 % Uomo revisione LPP Realtà dal 1985 a fine 2004
65 anni … regola d'oro e dal 2005 tasso d'interesse
Regola d'oro (2,5 %) (2,5%) > crescita dei salari nel 1985 sino all'età di pensio- (1,5%) = 1 % namento
2011 390 % x 6,95 % = 27,1 % 27,3 % 28,5 %
2014 420 % x 6,8 % = 28,6 % 29,0 % 31,0 %
2025* 500 % x 6,8 % = 34,0 % 33,5 % 38,0 %
* periodo d'assicurazione completo di 40 anni
Un assicurato che nel 1985 aveva 25 anni e raggiunge l'età ordinaria di pensiona- mento nel 2025, dopo 40 anni di contributi, secondo il modello di calcolo summen- zionato, ma tendendo conto dell'evoluzione reale dei tassi d'interesse minimi e della crescita dei salari, riceve una rendita di 33,5% del salario coordinato e quindi di po- co inferiore all'obiettivo anteriore del 34 per cento. Se il tasso d'interesse continua a superare la crescita dei salari, questo assicurato potrebbe anche percepire una rendita pari al 38,0 per cento del salario coordinato. Se l'assicurato percepisce la rendita prima del 2025, l'obiettivo di rendita si riduce a causa della durata di assicurazione incompleta. Questo confronto, effettuato utilizzando come base di calcolo la regola d'oro, mostra che vi sono buone probabilità che gli assicurati della generazione d'entrata raggiun- gano l'obiettivo di prestazione prescritto anche con l'aliquota di conversione ridotta al 6,4 per cento. Il confronto tra i tassi di rendita, tenuto conto dei bonus dei tassi d'interesse registrati dal 1985, e l'obiettivo di prestazione ha forzatamente risultati diversi secondo l'anno. In occasione dell'esame dell'aliquota minima di conversione nel 2009, si dovrà veri- ficare nuovamente l'adempimento dell'obiettivo di prestazione. Il prossimo rapporto,
32
così come i successivi dovranno esprimersi sull'evoluzione della crescita dei salari e dei tassi d'interesse. Al riguardo si dovrà tener conto del fatto che taluni periodi di osservazione possono essere caratterizzati da valori negativi. Nel contempo, si dovrà come finora mostrare se l'obiettivo di prestazione è adempiuto anche per gli assicu- rati che sono solo all'inizio del processo di risparmio.
1.7.3.2 Evoluzione della rendita dopo il pensionamento: de-
bole inflazione, miglior mantenimento del valore rea- le La riduzione al 6,4 per cento dell'aliquota di conversione va innanzitutto ricondotta all'abbassamento del tasso d'interesse tecnico e comporta una diminuzione del valore nominale della rendita annua. Una rendita strutturata in importi annui fissi (valore nominale) con il tempo perde valore sotto l'influsso dell'inflazione. Il suo valore rea- le diminuisce. L'abbassamento del tasso d'interesse tecnico a 3,35 per cento è in relazione a un tas- so d'inflazione inferiore che ha come effetto di limitare la riduzione del valore reale della rendita versata. La rendita ha in questo caso un valore nominale inferiore, ma a lungo termine conserverà meglio il suo valore reale. Il grafico 7 illustra l'evoluzione del valore reale di due rendite versate a partire da 65 anni: una è stata convertita con un'aliquota del 6,8 per cento (valore nominale 10 000 fr.) e l'altra con un'aliquota del 6,4 per cento (valore nominale 9 412). La dif- ferenza d'inflazione tra le due rendite è di 0,65 per cento (4 % ./. 3,35%). Il valore reale a 65 anni corrisponde al valore nominale.
Grafico 7: Evoluzione del valore reale di una rendita 10'000
9'000
8'000
7'000
6'000 Disciplinamento vigente 5'000 Nuovo disciplinamento 4'000
3'000
2'000
1'000
0 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Visto sulla durata e espresso in valore reale, il valore delle prestazioni fornite rimane più o meno lo stesso. Eventuali perdite all'inizio della riscossione della rendita sono compensate dalla diminuzione del rischio di una perdita futura di potere d'acquisto.
33
1.7.4 Misure d'accompagnamento: da discutere in caso di
riduzioni supplementari Come spiegato in precedenza, l'obiettivo di prestazione della generazione di entrata della previdenza professionale può essere raggiunto se si tiene conto delle eccedenze già accumulate (tassi d'interesse > crescita dei salari); di conseguenza le misure d'ac- compagnamento non sono necessarie. La situazione di un venticinquenne di oggi (2005) è più difficile da valutare poiché è solo all'inizio del risparmio e non ha accumulato un bonus d'intesse. Se si fa un cal- colo applicando la regola d'oro, con un'aliquota di conversione di 6,4 per cento senza misure d'accompagnamento, il tasso di rendita ammonterebbe solo al 32 per cento. Nel caso di un assicurato trentacinquenne con un bonus d'interesse di cinque anni, il tasso di rendita sarebbe del 32,2 per cento. Partendo dall'ipotesi che l'evoluzione de- gli interessi continui a superare quella dei salari, l'obiettivo di prestazione perseguito del 34 per cento potrebbe essere raggiunto anche con un'aliquota di conversione più bassa. Se questa evoluzione non si verifica o se si vuole rinunciare a una simile ipo- tesi poiché vi sono troppo incertezze, si dovrebbe procedere a una compensazione. In caso di un'ulteriore riduzione dell'aliquota minima di conversione dopo il 2011, sarà necessario ridiscutere dell'opportunità di adottare misure d'accompagnamento in base all'obiettivo di prestazione prescritto. Qui appresso evidenziamo le modalità di una compensazione integrale e i relativi costi.
1.7.4.1 Compensazione delle perdite di prestazione (genera-
zione ordinaria) Secondo l'ipotesi della regola d'oro, si giungerebbe a una compensazione integrale se l'attuale tasso di rendita del 34 per cento (rapporto rendita LPP/salario coordinato) è mantenuto anche per la generazione ordinaria46. Ciò è possibile se l'avere di vec- chiaia accumulato al momento dell'età ordinaria di pensionamento supera del 6,25 per cento l'importo necessario oggi. Con un avere di vecchiaia di 100 000 franchi e un'aliquota minima di conversione di 6,8 per cento, la rendita di vecchiaia ammonta a 6 800 franchi all'anno. Con un'aliquota minima di conversione di 6,4 per cento, oc- corre un avere di vecchia di 106 250 franchi per ottenere la stessa rendita di 6 800 franchi. Questa costituzione dell'avere di vecchiaia può avvenire in due modi: direttamente riducendo l'importo di coordinamento rispettivamente aumentando il salario coordi- nato o indirettamente aumentando gli accrediti di vecchiaia legali. In caso di compensazione mediante l'importo di coordinamento come previsto dalla 1a revisione LPP, detto importo (2005/6: 7/8 di 25 800 fr. = 22 575 fr.) dovrebbe es- sere ridotto a 6/8 della rendita AVS semplice massima (19 350 fr.). Aumentando il salario coordinato di 3225 franchi, si garantirebbe una compensazione integrale per il salario massimo assicurabile, con l'effetto supplementare che la riduzione delle prestazioni per i salari coordinati inferiori a 54 825 franchi (2005/6) sarebbe nuova- mente più che compensata. Si garantirebbe inoltre una compensazione integrale per la generazione ordinaria la cui entrata nel processo di risparmio è posteriore all'entrata in vigore della nuova a-
46 Inizio del processo di risparmio di 40 anni nell'anno dell'entrata in vigore
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liquota minima di conversione se si aumentassero di 0,8 per cento gli accrediti di vecchiaia di cui all'articolo 16 LPP (500 % x 6,8 % = 34 % = 532 % x 6,4 %), poi- ché questo aumento può essere articolato diversamente per classe di età. Al posto di quella integrale si potrebbe prevedere una compensazione parziale au- mentando gli accrediti di vecchiaia solo di 0,4 punti percentuali invece che di 0,8. Come evidenziato dalla tabella qui appresso, in questo caso risulterebbe un tasso di rendita del 33 per cento del salario coordinato (516% x 6,4%) invece che del 34 per cento.
Tabella 9: Tasso di sostituzione in caso di compensazione integrale e parziale (calcolo secondo modello per un salario lordo LPP di fr. 77’400*) Compensazione com- Compensazione parziale pleta Aumento degli accrediti Aumento degli accrediti di vecchia dello 0,8% di vecchiaia dello 0,4%
Rendita AVS semplice fr. 25 800 fr. 25 800 massima Rendita LPP fr. 18 667 (6,4%)*** fr. 18 105 (6,4%)*** (regola d'oro) Obiettivo di rendita PP in 34% di fr. 54 825** 33% di fr. 54 825** % del salario coordinato Rendita totale fr. 44 467 fr. 43 905
Tasso di sostituzione in % 57,4% di fr. 77 400 56,7% di fr. 77 400 del salario massimo assi- curabile * fr. 77 400 = Salario annuo massimo LPP costitutivo della rendita (valore soglia 2005/2006) ** fr. 77 400 ./. 22 575 (7/8 di fr. 25 800) *** 532% x fr. 54825 x 6,4% rispettivamente 516% x fr. 54 825 x 6,4%
1.7.4.2 Riduzione delle prestazioni per la generazione di
transizione I dati summenzionati sulle possibili compensazioni si basano sui calcoli relativi a una generazione ordinaria, ossia agli assicurati che hanno ancora 40 anni di assicu- razione davanti a loro al momento dell'entrata in vigore della presente modifica. Ciò significa anche che numerosi fattori, segnatamente la variazione del tasso d'interesse minimo e dell'aliquota minima di conversione, potranno influire sul raggiungimento dell'obiettivo di prestazione. Gli assicurati prossimi al pensionamento non hanno il tempo materiale di compensa- re la riduzione. Tanto più breve è la durata d'assicurazione sotto il nuovo ordinamen- to, tanto più rilevanti sono le tappe della riduzione e tanto meno le misure d'accom- pagnamento permettono di compensare le perdite poiché sono pensate per essere ap- plicate durante 40 anni. I calcoli sull'efficacia delle misure d'accompagnamento della 1a revisione LPP hanno comunque mostrato che per quanto concerne i pensionamenti nel corso dei primi
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dieci anni dopo l'entrata in vigore, più di un terzo delle perdite sarebbero già com- pensate, tanto più se il processo di riduzione non è ancora concluso.
1.7.4.3 Misure d'accompagnamento facoltative
Presupposto il rispetto dell'aliquota minima di conversione legale (art. 14 LPP e re- lative disposizioni transitorie) la determinazione dell'aliquota di conversione rego- lamentare compete agli istituti di previdenza. Per quanto la situazione finanziaria dell'istituto di previdenza lo permetta, l'organo responsabile può rinunciare a ridurre l'aliquota di conversione regolamentare o farlo parzialmente, temporaneamente o su un periodo prolungato. È difficile compensare in modo sufficiente a breve termine la riduzione delle rendite mediante prescrizioni legali poiché le perdite effettive possono variare notevolmente a seconda dei casi. Al contrario, per quanto concerne le possibilità di compensazione forfettarie prescritte dalla legge e limitate alla generazione ordinaria, ai gruppi più piccoli d'assicurati si offrono possibilità di compensazione più flessibili e più varia- te. Vanno trovate soluzioni adeguate per la generazione di transizione, preferibilmente specifiche per le casse e quindi fondate su decisioni paritetiche delle parti sociali. A questo livello o da parte dell'imprese, si possono prevedere diversi tipi di compen- sazione: da un lato, mediante contributi supplementari o aumenti regolari o unici (ma sempre pianificati) degli averi di vecchiaia degli assicurati più anziani durante la fase di costituzione del capitale o, dall'altra, mediante un aumento unico del capi- tale di copertura al momento del versamento della prima rendita o mediante l'attri- buzione mirata di mezzi liberi ai beneficiari di rendite il cui importo della rendita è calcolato utilizzando un'aliquota di conversione più bassa. In questo contesto, occorre menzionare le prescrizioni dell'articolo 36 LPP (Ade- guamento all'evoluzione dei prezzi) e dell'articolo 68a LPP (Partecipazione alle ec- cedenze risultanti dai contratti d'assicurazione), rilevando che le partecipazioni alle eccedenze assegnate agli istituti di previdenza sono a disposizione per prestazioni complementari soltanto in presenza di sufficienti riserve tecniche e riserve di flut- tuazione.
1.7.4.4 Costi LPP e costi effettivi in caso di compensazione
integrale Di seguito presentiamo le ripercussioni finanziarie nel caso in cui non si rinunciasse a prendere misure di accompagnamento. Secondo l'articolo 49 capoverso 1 LPP, gli istituti di previdenza possono sfruttare liberamente il finanziamento delle prestazio- ni. Rimangono salve le prescrizioni sulla ripartizione dei contributi secondo l'artico- lo 66 capoverso 1 LPP. Per la gestione dei contributi sono importanti anche le dispo- sizioni della legge del 17 dicembre 199347 sul libero passaggio (LFLP) e in partico- lare l'articolo 17 sull'importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza. Su questa premessa, la tabella che segue indica innanzitutto i costi LPP annuali ai prezzi 2005 che sarebbero generati dall'aumento di 0,8 per cento degli accrediti di
47 RS 831.42.
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vecchiaia. I costi degli accrediti supplementari e quelli relativi ai rischi sono indicati separatamente. Tre esempi mostrano, inoltre, che i costi variano secondo i periodi. Al riguardo va rilevato che i costi sono generalmente assunti in parti uguali dal dato- re di lavoro e dall'assicurato e, in funzione della ripartizione di questi costi supple- mentari, i contributi sotto forma di accrediti di vecchiaia sono accreditati all'avere di vecchiaia. Di conseguenza, i contributi per accrediti di vecchiaia registrati sotto for- ma di costi vanno quindi considerati come risparmi supplementari.
Tabella 10: Costi LPP e costi supplementari effettivi dovuti all'aumento di 0,8 % degli accrediti di vecchiaia Costi supplementari LPP
Causa dei costi 2011 2025 2045 (mio. di fr.) (mio. di fr.) (mio. di fr.)
Accrediti di 966 1055 1142 vecchiaia Rischio* 164 179 196 Totale 1130 1234 1338
Costi supplementari effettivi
Causa dei costi 2011 2025 2045 (mio. di fr.) (mio. di fr.) (mio. di fr.)
Accrediti di 436 468 503 vecchiaia Rischio* 76 81 88 Totale 512 549 591
(*) L'aliquota dei premi di rischio è di 0,128 per cento (=2 % * (532/500-1)) dei salari coordinati (2% rischio).
Per quanto concerne i costi supplementari LPP si parte dal presupposto che per tutti gli assicurati assoggettati all'assicurazione obbligatoria occorre prelevare un sup- plemento di 0,8 punti percentuali per gli accrediti di vecchiaia e i relativi contributi per rischio. Gli istituti di previdenza che assicurano anche la previdenza sovraobbli- gatoria possono ricorrere a fondi già esistenti del settore sovraobbligatorio, ciò equi- vale (per lo meno in parte) a un trasferimento di una parte della previdenza sovraob- bligatoria all'ambito obbligatorio. I costi supplementari effettivi (tenuto conto della previdenza sovraobbligatoria già esistente) dovrebbero rappresentare appena la metà dei costi supplementari LPP, ma in totale pur sempre circa 500/600 milioni di fran- chi all'anno.
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Nel caso di una compensazione parziale della diminuzione delle rendite, i costi LPP e i costi effettivi si ridurrebbero proporzionalmente ai punti percentuali. Se ad esem- pio gli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 16 LPP sono aumentati di 0,4 punti percentuali invece che di 0,8, i costi si aggirerebbero sui 250-300 milioni di franchi all'anno. .
1.7.5 Valutazione finale
Non è possibile prevedere la futura evoluzione economica. Secondo il punto di vista di molti economisti è tuttavia probabile che anche in futuro (come già avvenuto a partire dal 1985) i tassi d'interesse nominali supereranno i tassi di crescita dei salari. Le ipotesi prese in considerazione concernenti i rendimenti previsti in relazione con l'aliquota minima di conversione (cfr. n 1.1.4) si basano sulle stesse considerazioni. Ciò depone a favore del fatto che il prefissato obiettivo di prestazione di 34 per cen- to possa essere mantenuto anche in caso di riduzione a 6,4 per cento grazie agli inte- ressi percepiti anteriormente e senza misure d'accompagnamento.
1.8 Disbrigo degli interventi parlamentari
Il 1° ottobre 2003, il Consiglio degli Stati ha adottato il punto 1 della mozione 03.3438 presentata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS- CS). Il Consiglio nazionale ha dato seguito alla decisione della Camera alta il 6 di- cembre 2004. Di conseguenza, il Consiglio federale è incaricato di proporre senza indugio all’Assemblea federale una revisione della previdenza professionale, nell’ambito della quale l'aliquota di conversione sia riesaminata in funzione dei suoi dati tecnici e adeguata, se necessario, alla situazione odierna. La mozione può essere stralciata dal ruolo. Occorre inoltre tener conto della mozione 02.3160 «Aliquota di conversione. Stati- stica speciale per il calcolo» del 22 marzo 2002, della consigliera nazionale Eger- szegi-Obrist, che il Consiglio nazionale ha trasformato in postulato il 21 giugno 2002. Il Consiglio federale è incaricato di elaborare il più rapidamente possibile un progetto per rilevare dati statistici che permettano di calcolare nel modo più preciso possibile l'aliquota di conversione secondo la LPP. Dopo l'intervento parlamentare, la situazione relativa ai dati è notevolmente miglio- rata con la pubblicazione delle basi tecniche LPP 2000 che si fondano sulle espe- rienze dei maggiori istituti di previdenza di diritto privato. Il rapporto del gruppo di lavoro "Esame dell'aliquota di conversione rispetto alle basi tecniche"48 del novem- bre 2004 presenta le basi tecniche determinanti per fissare l'aliquota minima di con- versione. Il rapporto spiega anche le diverse tavole (CFA 2000, VZ 2000, LPP 2000, KT 95), le loro differenze materiali e la frequenza della loro pubblicazione. Gli ac- certamenti svolti hanno confermato che occorre proseguire e intensificare gli attuali rilevamenti di dati. In futuro le relative pubblicazioni dovranno avvenire ogni cinque anni (al posto di ogni 10) e gli universi statistici devono essere estesi a effettivi di i- stituti di previdenza supplementari. Anche in futuro, la verifica regolare e periodica dell'aliquota minima di conversione non deve fondarsi su una base uniforme per tutta la Svizzera. Spetta all'UFAS e al- l'UFAP di analizzare e coordinare in rete i dati biometrici elaborati separatamente. I
48 "Überprüfung des Umwandlungssatzes auf seine technische Grundlagen" (ted./fr.)
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dati statistici sono disponibili in quantità sufficienti e non occorrono costosi rileva- menti speciali supplementari. I dati esistenti permettono al legislatore di fissare un'a- liquota minima di conversione adeguata. Non appare necessario studiare un altro metodo. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.
2 Parte speciale: commento alle modifiche di legge
proposte
2.1 Modifica della LPP
Articolo 13 capoverso 1 Il testo attuale della legge indica l'età che dà diritto alle prestazioni di vecchiaia. Ne consegue che per le donne l'età ordinaria della rendita LPP è ancora di 62 anni com- piuti. In base alla lettera e delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1a revisione LPP), è stato deciso mediante ordinanza49 che l'età ordinaria di pensionamento delle donne nell’AVS50 vale anche come età ordinaria di pensiona- mento delle donne nella LPP e questo limite è stato portato a 64 anni. La disposizio- ne transitoria disciplina tuttavia solo il coordinamento con l'11a revisione dell'AVS. Gli adeguamenti dell'età di pensionamento derivanti da altre revisioni AVS non sono quindi contemplati. In futuro, l'età di pensionamento LPP coordinata con l'AVS deve essere disciplinata a livello di legge in modo che non sia più necessario prevedere norme di coordina- mento specifiche né adeguamenti di ordinanze. Si persegue un automatismo per fare in modo che quando le corrispondenti revisioni AVS entrano in vigore abbiano si- multaneamente effetto anche nella previdenza professionale. Non è quindi più necessario di anticipare nelle disposizioni transitorie della LPP conseguenze e date ancora incerte al momento della redazione del presente progetto, legate all'11a revisione dell'AVS poiché queste modifiche entreranno direttamente in vigore. Ciò vale anche per le future revisioni dell'AVS che concernono l'età ordina- ria di pensionamento delle donne e degli uomini. Pertanto, il rinvio alla LAVS introdotto nell'articolo 13 capoverso 1 nella sua nuova formulazione rende superflua la lettera e della disposizione transitoria summenzio- nata. Articolo 14 capoversi 2 e 3 Secondo il capoverso 2, l'aliquota minima di conversione ammonta ora al 6,4 per cento invece del 6,8 per cento previsto dal diritto vigente. Il rinvio all'età ordinaria di pensionamento chiarisce l'età di pensionamento in cui l'aliquota minima di conversione è valida. Questa disposizione funge contemporane- amente da base per gli adeguamenti dell'aliquota di conversione secondo l'articolo
13 capoverso 2 in caso di pensionamento anticipato.
Anche in questo caso si rinuncia a indicare l'età. Si garantisce così nel diritto ordina- rio ( dopo la scadenza del termine di transizione) e senza ricorrere a disposizioni transitorie supplementari un'aliquota di conversione uniforme per tutti gli assicurati al momento dell'età ordinaria di pensionamento, anche se come oggi tale età è diver- sa per donne e uomini (uomini 65 anni e donne 64 anni). Menzionando le donne e
49 Art. 62a OPP 2
50 Art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e super- stiti (LAVS).
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gli uomini, la disposizione precisa espressamente che l'aliquota minima di conver- sione non è sessista, ossia che sarà applicato un valore misto. È tuttavia indispensabile prevedere disposizioni transitorie nelle quali il legislatore prescriva il termine e il numero delle tappe per introdurre una riduzione dell'aliquota minima di conversione. Durante la fase d'introduzione, e solo in questa fase, è possi- bile utilizzare aliquote di conversione diverse a causa della situazione attuale in ma- teria di età ordinaria di pensionamento. L'automatismo garantisce inoltre che le modifiche dell'età ordinaria di pensionamen- to dopo l'11a revisione AVS non rendano inapplicabile l'aliquota minima di conver- sione e quindi generare una lacuna che dovrebbe essere colmata in una procedura accelerata. Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale sottopone ogni cinque anni, e non più ogni dieci anni, un rapporto per determinare l'aliquota di conversione negli anni suc- cessivi. Il primo rapporto deve essere stilato sufficientemente presto affinché si di- sponga dei risultati più recenti prima delle fine del periodo d'introduzione e, per quanto necessario e viste le incertezze attuali, si possa procedere a un nuovo ade- guamento senza grandi interruzioni. Un riesame nel 2009 dovrebbe soddisfare que- ste esigenze e dovrebbe essere pronto secondo il ritmo previsto, ossia cinque anni dopo il rapporto di novembre 2004. L'indicazione del termine per il primo rapporto è definita nella lettera b capoverso 2 delle disposizioni transitorie. Lo scopo del rapporto consiste nell'evidenziare gli sviluppi più recenti concernenti le basi tecniche determinanti per il riesame dell'aliquota minima di conversione, cioè i dati biometrici (evoluzione della speranza di vita ecc.) e quelli determinati dal mer- cato dei capitali (aspettative di reddito). Il rapporto fornisce indicazioni che permet- tono di stabilire se l'obiettivo di prestazione della previdenza professionale (secondo la regola d'oro, circa 34 % del salario coordinato) e l'obiettivo comune dell'AVS e della previdenza professionale secondo l'articolo 113 Cost. (adeguata continuazione del tenore di vita abituale, che corrisponde a un tasso di sostituzione di circa 60% del salario massimo LPP costitutivo di rendita) sono raggiunti o no per la generazio- ne ordinaria (cfr. anche art. 196 n. 11 delle disposizioni transitorie Cost.). In caso di scarti sono indicati i possibili provvedimenti. Al riguardo occorrerà anche esaminare se è stato possibile aumentare o meno l'ecce- denza accumulata dopo l'introduzione della LPP (1985). Questo bonus d'interesse, che si accumula quando il tasso d'interesse con cui è rimunerato l'avere di vecchiaia è superiore all'aumento dei salari durante lo stesso periodo, si ripercuote sulle pre- stazioni. Si tratta quindi di verificare se la regola d'oro è ancora una base di calcolo attuale. In effetti, è perfettamente possibile che tassi d'interesse bassi in un periodo di forte crescita dei salari generino un malus d'interesse e quindi una riduzione delle prestazioni. Articolo 16 Anche in questo caso si tratta di evitare un automatismo che generi lacune nel disci- plinamento in caso di aumento dell'età ordinaria di pensionamento nell'AVS. A tal fine l'indicazione dell'età di 65 anni è sostituita con l'espressione "età ordinaria di pensionamento". Se prossimamente l'età ordinaria di pensionamento delle donne
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fosse aumentata a 65 anni51, l'aliquota applicabile agli accrediti di vecchiaia sarebbe pari al 18 per cento del salario coordinato. Articolo 24 capoverso 2 L'aliquota minima di conversione si applica anche al calcolo della rendita di invali- dità. In caso di invalidità, all'avere di vecchia si aggiungono gli accrediti di vec- chiaia che sarebbe risultati sino all'età ordinaria di pensionamento, ma senza interes- si. La base di calcolo è il salario coordinato dell'ultimo anno di assicurazione prima del caso di previdenza (cfr. art. 24 cpv. 3 e 4 LPP). L'avere di vecchiaia così calcola- to è quindi trasformato in rendita a vita mediante l'aliquota minima di conversione in vigore a quel momento (al termine del periodo d'introduzione sarà del 6,4%). Anche in questa disposizione la menzione dell'età di 65 anni è stralciata e sostituita con l'espressione "età ordinaria di pensionamento; di conseguenza l'automatismo è esteso anche alla rendita d'invalidità. Visto che la rendita per i figli e la rendita per coniuge derivano dalla rendita di vecchiaia o d'invalidità, l'automatismo si estende anche a queste due rendite. Dal profilo della tecnica legislativa, un rinvio alle previ- ste disposizioni transitorie non è necessario; tale rinvio è quindi stralciato.
2.2 Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie della modifica del … La lettera a riprende invariato il disciplinamento della disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2003 lettera a. Si garantisce in tal modo che l'aliquota minima di conversione esplichi i suoi effetti solo al momento della trasformazione dell'avere di vecchiaia in rendita e che non influisca sulle rendite correnti. Per quanto concerne il compito del Consiglio federale, la lettera b capoverso 1 ri- prende il testo della disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2003 lettera b capoverso 1 integrando le seguenti modifiche: l'aliquota minima di 6,4 per cento sostituisce quella di 6,8 per cento e il numero di tappe previste per l'abbassamento di questa aliquota è ridotto da 10 (riduzione sull'arco di 10 anni, 1.1.2005-1.1.2014) a 4 tappe (riduzione sull'arco di 3 anni, 1.1.2008-1.1.2011). Con questa disposizione il processo di riduzione previsto dalla 1a revisione LPP perde la sua validità ed è sosti- tuito dalle nuove regole di riduzione per le rendite di vecchiaia e d'invalidità. Con l'indicazione di un'aliquota di conversione analoga per le rendite di vecchiaia e d'in- validità (art. 24 cpv. 1 LPP), la delega di competenze al Consiglio federale si applica anche per le rendite d'invalidità, in modo che non occorre rinnovare il vigente capo- verso 3. La possibilità di aliquote minime di conversione diverse per donne e uomini durante il periodo d'introduzione è integrata nel capoverso 1 (finora era prevista nel capoverso 2). Tale possibilità è determinata dalle diverse posizioni di partenza per donne e uomini al momento dell'entrata in vigore e anche dal previsto aumento del- l'età ordinaria di pensionamento delle donne che dovrebbe essere deciso in questo periodo. Secondo la lettera b capoverso 2 il Consiglio federale deve sottoporre alle Camere federali il suo primo rapporto nel 2009. Si garantisce in tal modo che il legislatore disponga di uno strumento per poter verificare la sostenibilità dell'aliquota minima di conversione ancora prima che sia terminato il processo di riduzione. .
51 Cfr. 1° messaggio sull’11a revisione AVS del 21.12.2005 (nuova versione).
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3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
per la Confederazione e per i Cantoni L'abbassamento dell'aliquota minima di conversione non ha ripercussioni dirette né per le finanze della Confederazione né per i Cantoni. Avrà, invece, ripercussioni in- dirette sull'imposta federale diretta e sulle imposte cantonali poiché il reddito sotto forma di rendita di ogni nuovo beneficiario sarà inferiore rispetto alla situazione at- tuale. Non si può inoltre escludere un aumento degli oneri dovuto a eventuali presta- zioni compensative versate come prestazioni complementari o supplementari al- l'AVS/AI. Tuttavia questi oneri supplementari saranno limitati poiché una gran parte dei nuovi beneficiari di PC non dovrebbe percepire come finora prestazioni del se- condo pilastro. I nuovi beneficiari che ricevono una rendita LPP ridotta avranno i- noltre diritto a prestazioni complementari più elevate solo se entrano in un istituto e hanno quindi bisogno di PC. Tuttavia questo effetto non si sentirà nel corso dei pri- mi dieci anni visto che l'entrata in istituto avviene generalmente in età avanzata.
3.2 Ripercussioni per l'informatica
I sistemi informatici per la gestione dell'assicurazione obbligatoria devono essere modificati per tener conto della modifica dell'aliquota minima di conversione. Tut- tavia, il vigente disciplinamento transitorio con aliquote di conversione diverse se- condo le classi di età esigono già ora un adeguamento manuale, pertanto il nuovo di- sciplinamento non causerà lavori supplementari.
3.3 Ripercussioni per l'economia
3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale
L'aliquota di conversione che serve a trasformare il capitale in rendita quando insor- ge un caso di previdenza, è un parametro centrale del sistema di capitalizzazione. Tuttavia non è possibile determinare anticipatamente il «giusto» valore dell'aliquota di conversione, ma unicamente stimarlo mediante un calcolo secondo modello sulla base d'ipotesi concernenti l’evoluzione della speranza di vita e di previsioni a lungo termine sul futuro rendimento del capitale (tasso d'interesse tecnico). Il gioco dell'of- ferta e della domanda sul mercato delle assicurazioni (nota bene: gli assicuratori vita devono lottare contro le stesse incertezze) non offre alternative ai modelli teorici «di laboratorio» per determinare in modo più affidabile la «giusta» aliquota di conver- sione, a causa delle imperfezioni tipiche di un simile mercato (asimmetria dell'in- formazione, selezione dei rischi, ricerca dell'utile). Poiché ogni differenza tra l'aliquota di conversione applicata e la «giusta» aliquota implica notevoli conseguenze economiche e sociali e né il mercato né la scienza at- tuariale sono in grado di determinare la «giusta» aliquota, l'intervento dello Stato nella sua determinazione è doppiamente giustificata: - in primo luogo, lo Stato deve intervenire come arbitro nei dibattiti contro- versi sulle basi necessarie per determinare l'aliquota minima di conversione;
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- in secondo luogo, l'intervento statale è giustificato dalla sua responsabilità costituzionale nell'ambito della previdenza professionale52. Se l'aliquota di conversione legale è troppo elevata, mette in pericolo la capacità finanziaria degli istituti di previdenza. Se invece è troppo bassa, indebolisce in modo ingiustificato il livello di previdenza. In entrambi i casi, si violerebbe il mandato costituzionale e la Confederazione dovrebbe intervenire con corret- tivi.
3.3.2 Ripercussioni per i diversi gruppi sociali
3.3.2.1 Assicurati attivi
La riduzione dell'aliquota minima di conversione ha lo scopo di garantire che il capi- tale di copertura dei nuovi beneficiari sia sufficiente per coprire il versamento delle rendite a vita, tenuto conto del continuo aumento della durata di vita e dei pronostici prudenti in materia di mercati finanziari. Tuttavia, se il capitale di copertura delle rendite si rivela insufficiente, rispettivamente se l'aliquota minima di conversione re- sta durevolmente troppo elevata, gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa dovranno prima o dopo colmare le lacune di finanziamento delle rendite correnti mediante contributi di risanamento o altre misure corrispondenti. In questo senso la riduzione dell'aliquota di conversione va a profitto degli assicurati attivi attuali e fu- turi. Gli istituti di previdenza sono liberi di introdurre e finanziarie misure d'accompa- gnamento per compensare le perdite dovute a un'aliquota minima di conversione in- feriore. Secondo il genere di misure d'accompagnamento, il livello dei redditi (in ca- so di trasferimento dei costi supplementari del datore di lavoro sui redditi lordi) e naturalmente i redditi netti degli assicurati attivi (reddito lordo meno i contributi del lavoratore al secondo pilastro) potrebbe diminuire.
3.3.2.2 Invalidi
La nuova aliquota minima di conversione si applica per calcolare sia la rendita di vecchiaia sia la rendita d'invalidità. Il fatto che la rendita d'invalidità del secondo pi- lastro sia ridotta può avere eventuali ripercussioni sulle prestazioni complementari dell’AI.
3.3.2.3 Nuovi beneficiari
Le modifiche dell'aliquota di conversione concernono unicamente i nuovi beneficiari in caso di vecchiaia, decesso e invalidità. Senza misure compensative, l'abbassamento progressivo dell'aliquota di conversione a 6,4 per cento comporterà la diminuzione della rendita LPP proporzionalmente alla riduzione dell'aliquota minima di conversione. Al riguardo si deve tenere conto di tre elementi che attenuano l'ampiezza effettiva o «reale» della riduzione delle prestazioni: - la tendenza inflazionistica si è attenuata rispetto al passato, ciò dovrebbe ri- percuotersi favorevolmente sul mantenimento del potere d'acquisto delle
52 In occasione dell'introduzione della LPP, il legislatore ha scelto di privilegiare la determina- zione dell'aliquota minima di conversione nella legge invece di fissarvi un obiettivo di pre- stazione.
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rendite (fissate in valori nominali e generalmente non indicizzate automati- camente); - il tasso d'interesse potrebbe continuare ad essere più alto della crescita no- minale del salario assicurato; questo scarto rispetto alla «regola d'oro» per- mette di potenziare l'obiettivo di prestazione; - numerose casse soprattutto quelle di istituti collettivi degli assicuratori vita e casse autonome mantello (presupposto il rispetto delle prescrizioni minime legali) hanno già adeguato le aliquote di conversione alla realtà demografica ed economica. Con la 1a revisione LPP, l'abbassamento progressivo dell'aliquota di conversione di 7,2 per cento a 6,8 percento al termine di un periodo di transizione relativamente lungo caratterizzato da riduzioni successive annunciate anticipatamente deve per- mettere agli assicurati di tenerne conto nel fissare il loro piano di passaggio al pen- sionamento e di adeguare eventualmente il loro comportamento sul mercato del la- voro e gli importi del loro risparmio privato. Il presente disegno limita il margine di manovra per simili adeguamenti soprattutto per i salariati più anziani. Questa situazione potrebbe indurre gli assicurati a optare maggiormente per una pre- stazione di vecchiaia versata sotto forma di capitale, come previsto nella maggior parte dei regolamenti delle casse pensioni. Questa possibilità non è tuttavia auspica- bile poiché trasferisce interamente sui beneficiari il rischio di longevità e i rischi ine- renti ai mercati finanziari. Nel caso in cui il capitale si riveli insufficiente, questa si- tuazione potrebbe in ultima analisi obbligare la collettività ad assumersi i loro biso- gni finanziari mediante le prestazioni complementari all'AVS. D'altra parte, una for- te crescita dei versamenti in capitale può, in base al fenomeno di antiselezione, gene- rare oneri maggiori per gli istituti di previdenza (poiché gli assicurati "non a rischio" lasciano la cassa), fatto che richiederebbe un nuovo adeguamento delle base tecni- che.
3.3.2.4 Imprese
Per mantenere la competitività delle imprese svizzere sottoposte alla concorrenza in- ternazionale sul mercato interno e all'estero, è indispensabile tenere sotto controllo i costi salariali accessori e soprattutto quelli in relazione al secondo pilastro. Pertanto è nel pieno interesse delle imprese che il finanziamento del secondo pilastro si fondi su una base solida e affidabile. Occorre evitare loro di dovere successivamente fi- nanziare misure di risanamento per il loro istituto di previdenza. L'equilibrio finan- ziario dell'istituto di previdenza è anche un vantaggio da non sottovalutare in materia di reclutamento del personale. In base a prescrizioni contabili internazionali (IFRS/US GAAP), una copertura in- sufficiente degli impegni di un istituto di previdenza può avere un impatto negativo sui mezzi finanziari dell'impresa. In tal senso, la determinazione di parametri tecnici adeguati garantisce a lungo termine che l'istituto di previdenza delle imprese quotate in borsa non influisca negativamente sul corso delle loro azioni e sulla quotazione dei loro prestiti.
3.3.2.5 Istituti di previdenza
L'aliquota di conversione deve essere fissata in modo da non pregiudicare a lungo termine la capacità di rischio degli istituti di previdenza. Deve essere stabilita in
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modo che il rendimento previsto legato all'interesse tecnico possa essere raggiunto con una politica di investimenti ragionevole e assumendo i rischi in modo adeguato (volatilità). Inoltre, presupporre che l'attuale aliquota minima di conversione non corrisponda più alla realtà dei mercati finanziari e che occorra ridurre l'interesse tec- nico, può comportare una correzione verso l'alto del capitale di copertura per le ren- dite già correnti e del capitale per la copertura dei diritti già acquisiti dagli assicurati attivi (nel sistema del primato delle prestazioni). Secondo una stima del perito in previdenza professionale, in caso di riserve tecniche insufficienti, questa situazione potrebbe generare un deterioramento del grado di copertura o persino far insorgere lacune di copertura e rendere necessaria l'adozione di misure di risanamento. La riduzione delle prestazioni accordate dal secondo pilastro potrebbe comportare un trasferimento degli oneri alle prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI, ma in misura tutto sommato limitata poiché l'obiettivo di prestazione non è messo in di- scussione. Vi è, inoltre, la possibilità di prendere misure volontarie per attenuare i possibili oneri.
3.3.3 Ripercussioni macroeconomiche
È necessario ridurre l'aliquota di conversione per garantire la stabilità del sistema di previdenza professionale. Lo status quo (stato 1a revisione LPP) avrebbe conseguen- ze sfavorevoli sull'insieme dell'economia poiché ogni ritardo nell'adeguamento del- l'aliquota minima di conversione aumenta la probabilità di dover prendere in seguito misure più drastiche di quelle proposte oggi. A livello dell'economia generale, si possono distinguere diversi effetti del disegno di revisione che hanno ripercussioni sull'economia reale (crescita PIL), da un lato, me- diante l'offerta e il costo dei fattori di produzione lavoro e capitale e, dall'altro, me- diante l'evoluzione dei redditi disponibili per il consumo o il risparmio.
3.3.3.1 Mercato dei capitali
Se la riduzione delle prestazioni è compensata con una quota maggiore di risparmio all'interno del secondo pilastro o un maggior risparmio privato, il mercato dei capita- li disporrà di più liquidità e, di conseguenza, i tassi d'interesse - sempre che gli altri fattori d’influenza rimangano invariati - dovrebbe mantenersi a un basso livello.
3.3.3.2 Redditi
A breve scadenza si prevedono solo riduzioni modeste dei redditi dei beneficiari di rendite poiché l'abbassamento dell'aliquota di conversione concernerà unicamente le prestazioni dei nuovi beneficiari. Diverse elementi contribuiscono inoltre a mantene- re il potere d'acquisto, soprattutto l'inflazione tendenzialmente bassa e gli elevati rendimenti reali del capitale privato. Il consumo dovrebbe inoltre essere sostenuto ricorrendo maggiormente al patrimonio privato.
3.3.3.3 Crescita
Nel complesso, le ripercussioni sulla crescita economica saranno trascurabili, con possibili deboli impulsi positivi sugli investimenti e sull'offerta di lavoro e deboli impulsi negativi sul consumo.
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4 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003-200753.
5 Basi giuridiche
5.1 Costituzionalità
La competenza legislativa della Confederazione in materia di previdenza professio- nale si fonda sull'articolo 113 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 199954, i cui principi devono essere rispettati. Al riguardo l'obiettivo di presta- zione secondo il capoverso 2 lettera a svolge un ruolo importante. L’obiettivo di prestazione dell'AVS/AI, della previdenza professionale e della previ- denza individuale è definito nell'articolo 111 Cost. Queste tre forme di assicurazione costituiscono i tre pilastri che insieme devono garantire una previdenza vecchiaia sufficiente. L'articolo 113 Cost. (come l'art. 34quater vCst) precisa l'obiettivo di pre- stazione dei due pilastri della previdenza professionale e dell'AVS/AI. Insieme de- vono rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale; in questo ambito l'AVS deve conformemente all'articolo 112 capoverso 2 lettera b coprire a- deguatamente il fabbisogno vitale. L'adeguatezza si riferisce al limite che occorre fissare alla sicurezza sociale55. Nel messaggio del 10 novembre 1971 si rileva d'altronde che «il livello di vita è mante- nuto, in generale, se una persona sola riceve un reddito sostitutivo equivalente alme- no al 60 per cento del suo ultimo reddito lordo di lavoro». Secondo l'articolo 111 capoverso 2 Cost., la Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professio- nale possano adempiere durevolmente la loro funzione. Questa disposizione ha lo scopo di evitare uno squilibrio nel rapporto tra il primo e il secondo pilastro. La LPP stessa non prevede un obiettivo di prestazione rigorosamente definito, ma le prestazioni sono piuttosto determinate in funzione degli accrediti di vecchiaia o dei contributi (cosiddetto primato delle prestazioni). Il rispetto di questo obiettivo di prestazione può essere rappresentato secondo mo- dello come tasso di sostituzione, per cui la prestazione AVS corrisponde alla rendita AVS massima semplice (2005/6: 25 800 fr.), e quella della previdenza professionale è calcolata sulla base del salario coordinato. Se si considera la generazione ordinaria, il salario coordinato massimo costituisce il dato critico per l'aliquota di sostituzione. Se si sommano gli averi di vecchiaia mas- simi possibili accumulati tra il 1985 e il 2004, inclusi il bonus d'interesse e gli accre- diti di vecchiaia previsti fino al 2025, si ottiene un tasso di sostituzione di 57,2 per cento. Un valore di poco inferiore al tasso di sostituzione secondo modello di 57,3 per cento ottenuto finora (senza bonus d'interesse). In base al tasso di sostituzione ottenuto secondo modello, l'obiettivo di prestazione può pertanto essere considerato raggiunto tanto più che vi è un certo margine di ma-
53 FF 2004 969, in particolare pagg. 994 segg. e 1018 (oggetto n. 04.012).
54 RU 1999 2556. 55 Messaggio del 10 novembre 1971 sul Progetto di revisione della Costituzione federale in ma- teria di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, FF 1971 II 1205 seg.
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novra56 e che il messaggio del 1971 indica espressamente che questa concezione non va intesa come una valutazione assoluta. Il tasso di sostituzione è un valore indicativo appropriato per valutare se a causa di una modifica dei parametri di prestazione nella previdenza professionale siano ne- cessarie misure di accompagnamento. Il rapporto sui tre pilastri dell'ottobre 199557 metteva già in discussione l'affermazione secondo cui il tasso di sostituzione di circa il 60 per cento dell'ultimo salario permette realmente anche ai bassi redditi di man- tenere il tenore di vita anteriore. Le Commissioni parlamentari hanno ripreso queste riflessioni tanto che la riduzione dell'aliquota minima di conversione nella 1a revi- sione LPP è avvenuta mediante l'estensione del salario coordinato, comportando l'aumento del tasso di sostituzione nell'ambito dei redditi inferiori.
5.2 Rapporto con il diritto europeo
Il diritto comunitario distingue tra sistemi di pensionamento legali e privati. I sistemi di pensionamento privati comprendono sia la previdenza professionale sia la previ- denza individuale. Se si applica questa suddivisione del diritto UE al sistema svizze- ro di previdenza, l'AVS e la previdenza professionale obbligatoria rappresentano il sistema di pensionamento legale, mentre la previdenza professionale sovraobbligato- ria e il terzo pilastro sono sistemi di pensionamento privati. Il presente rapporto si occupa dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria. Occorre quindi tener conto delle prescrizioni UE vigenti per i sistemi di pensionamento legali. Il diritto comunitario persegue un coordina- mento dei singoli sistemi mediante il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavo- ratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (codi- ficato dal regolamento del Consiglio 118/97; GU n. L 28 del 30.1.1997, p. 1; modi- ficato l'ultima volta dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 631/2004, GU n. L 100 del 6.4.2004, p. 1). Il diritto comunitario non persegue inve- ce l'armonizzazione dei sistemi legali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono continuare a determinare autonomamente il campo d'applicazione personale, l'esten- sione della prestazione, le modalità di finanziamento e l'organizzazione di tali siste- mi, rispettando tuttavia la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, p. 24). L'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone58 prevede il co- ordinamento del sistema svizzero della sicurezza sociale con quello degli Stati mem- bri dell'UE secondo il modello delle normative vigenti nella CE. Il diritto in materia di coordinamento non concerne il tema trattato nel rapporto. Il rapporto deve inoltre tener conto del diritto dell'UE rispettivamente della direttiva 79/7 anche se tale direttiva non è vincolante per la Svizzera. L'aliquota di conver- sione applicata per determinare le rendite è identica per le donne e gli uomini; le prescrizioni della direttiva 79/7 sono quindi rispettate.
56 Brühwiler, « Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz », pag. 163 con rinvii. 57Rapporto del Dipartimento federale dell'interno concernente la struttura attuale e l'evoluzione futura della concezione svizzera dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in: Aspetti della sicurezza sociale, in particolare pag. 27. 58 RS 0.142.112.681
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5.3 Rapporto con la nuova perequazione finanziaria
Il progetto non concerne la perequazione finanziaria.
5.4 Delega di competenze legislative
Conformemente alla disposizione transitoria della modifica del xxx lett. b, il Consi- glio federale fissa l'aliquota minima di conversione durante il periodo d'introduzio- ne.
5.5 Rapporto con la LPGA
A parte alcune eccezioni che concernono il coordinamento e l'obbligo di anticipare le prestazioni59, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)60, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non si applica alla previdenza professionale (cfr. art. 2 LPGA). La presente modifica non concerne né il coordina- mento né l'obbligo di anticipare le prestazioni.
Allegato: Avamprogetto di modifica della LPP
59 Cfr. Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge n. 66 del 17.01.2003, n. 397 (d/f). 60 RU 2002 3371
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Avamprogetto
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Aliquota minima di conversione) Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ……………, decreta:
I La legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1 1 Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS2 (età ordinaria di pensio- namento).
Art. 14 cpv. 2 e 3 2 L'aliquota minima di conversione è del 6,4 % all'età ordinaria di pensionamento per le donne e gli uomini. 3 Il Consiglio federale sottopone ogni cinque anni un rapporto alle Camere federali. Il rapporto contiene le basi per determinare l’aliquota minima di conversione negli anni successivi. Indica inoltre se la previdenza professionale assieme all’AVS/AI consente l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale e, in caso contrario, illustra con quali provvedimenti potrebbe essere raggiunto questo obiettivo.
1
Art. 16 Accrediti di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordi- nato. Le aliquote sono le seguenti:
Età Aliquota in per cento del salario coordinato
25–34 7 35–44 10 45–54 15 55–età ordinaria di pensionamento 18
Art. 24 cpv. 2 2 La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento.
Disposizioni transitorie della modifica del xxxxxx a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso Per quanto concerne l’aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i super- stiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore. b. Aliquota minima di conversione 1 Il Consiglio federale fissa l’aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento entro i tre anni se- guenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l’aliquota fino a raggiungere il 6,4 per cento. Può fissare aliquote minime di conversione diverse per uomini e donne. 2 Il Consiglio federale presenta il rapporto per determinare l’aliquota di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 3 per la prima volta nel 2009.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2
Modifiche previste a livello di ordinanza
Sezione 1c: Disposizioni esecutive relative alla lettera b capoverso 1 delle dispo- sizioni transitorie della modifica LPP del xxxxxx
Per le classi di età elencate qui appresso, per il calcolo delle rendite di vecchiaia e d'invalidità all'età ordinaria di pensionamento sono applicabili le seguenti aliquote minime di conversione:
a) Uomini:
Classe di età Aliquota minima di conver- sione per gli uomini all'età ordinaria di pensionamento
1943 6.90 1944 6.75 1945 6.55 1946 6.40
b) Donne:
Classe di età Aliquota minima di conver- sione per le donne all'età ordinaria di pensionamento 1944 6.90 1945 6.65 1946 6.40
Entrata in vigore il 1° gennaio 2008
3
Anpassung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle Adattamento dell’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale
VERNEHMLASSUNG PROCÉDURE DE CONSULTATION PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
LISTE DER VERNEHMLASSUNGSADRESSATEN LISTE DES DESTINATAIRES LISTA DEI DESTINATARI
1. Kantone / Cantons / Cantoni
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Regierungskanzlei des Kantons Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
1/7
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Regierungsrat des Kantons Graubünden
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud
Chancellerie d’Etat du Canton du Valais
Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d’Etat du Canton de Genève
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura
Konferenz der Kantonsregierungen
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis
politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale
CVP Christlichdemo-kratische Volkspartei der Schweiz PDC Parti démocrate-chrétien suisse PPD Partito popolare democratico svizzero PCD Partida cristiandemocrata svizra
FDP Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz PRD Parti radical-démocratique suisse PLR Partito liberale-radicale svizzero PLD Partida liberaldemocrata svizra
SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz PS Parti socialiste suisse PS Partito socialista svizzero PS Partida socialdemocrata da la Svizra
SVP Schweizerische Volkspartei UDC Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro PPS Partida Populara Svizra
2/7
AdG Alliance de Gauche
CSP Christlich-soziale Partei PCS Parti chrétien-social PCS Partito cristiano sociale PCS Partida cristian-sociala
EDU Eidgenössisch-Demokratische Union UDF Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale
EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz PEV Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV Partida evangelica da la Svizra
Grüne Partei der Schweiz Les Verts Parti écologiste suisse I Verdi Partito ecologista svizzero La Verda Partida ecologica svizra
GB Grünes Bündnis AVeS: Alliance Verte et Sociale AVeS: Alleanza Verde e Sociale
Grünliberale Zürich
Lega dei Ticinesi
LPS Liberale Partei der Schweiz PLS Parti libéral suisse PLS Partito liberale svizzero PLC Partida liberal-conservativa svizra
PdAS Partei der Arbeit der Schweiz PST Parti suisse du Travail – POP PSdL Partito svizzero del Lavoro PSdL Partida svizra da la lavur
SD Schweizer Demokraten DS Démocrates Suisses DS Democratici Svizzeri DS Democrats Svizers
SGA Sozialistisch-Grüne Alternative Zug
3/7
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und
Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna
Schweizerischer Gemeindeverband
Schweizerischer Städteverband
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations
faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia
economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)
4/7
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
Travail.Suisse
5. Behörden und verwandte Institutionen / Autorités et institutions
apparentées / Autorità ed istituzioni collegate
Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren
Schweiz. Steuerkonferenz
6. Versicherte / Leistungsbezüger / Selbständigerwerbende
Assurés / rentiers / indépendants Assicurati / pensionati / indipendenti
Eidg. Kommission für Frauenfragen
Bund Schweizerischer Frauenorganisationen
Evangelischer Frauenbund der Schweiz EFS
Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein (SGF)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Schweizerischer Verband für Frauenrechte
Schweizerischer Landfrauenverband
Schweiz. Senioren- und Rentner-Verband
Pro Senectute
VASOS
Schweiz. Invalidenverband
Pro Infirmis Schweiz
5/7
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter
AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz
Schweizerischer Verband freier Berufe
Schweiz. Seniorenrat (SSR)
FMH
Elternlobby Schweiz
Verband evang. Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz
7. Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, Durchführung
Institutions de prévoyance et d’assurance, application Istituti di previdenza e d’assicurazione, applicazione
ARPIP
ASIP - Schweiz. Pensionskassenverband
Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Schweiz. Kammer der Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten und Treuhandexperten Schweiz. Treuhänder-Verband
Kammer der Pensionskassen-Experten
Schweiz. Aktuarvereinigung
Rentenanstalt/Swiss Life Hauptsitz
KGAST
VVP Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge
Sicherheitsfonds BVG
Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Vereinigung der Verbandsausgleichskassen
IG autonome Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen
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8. Weitere Organisationen / Autres organisations / Altre organizzazioni
Alternative Liste
Freiheitspartei
Fédération des Entreprises Romandes
Unia
Vorsorgeforum 2. Säule
Schweizerischer Versicherungsverband
Schweizerische Gesellschaft für Versicherungsrecht
Innovation zweite Säule
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
Juristes démocrates de Suisse
Schweiz. Vereinigung für Sozialpolitik
Schweiz. Vereinigung für Steuerrecht
Association romande des médecins (Aromed)
Jean-François André, Juriste MBA CFA
Vereinigung CH Unternehmensjuristen
24.1.06 Mkw/Mei
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