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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / SDR Allegato 8

VIII. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) (Le modifiche entrano in vigore unitamente all’ordinanza sul controllo della circolazione stradale) (cfr. allegato 1)

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l’UE collaborazione con l’UE 1 Se, in occasione di un controllo stradale, la polizia Le comunicazioni e la collaborazione con l’UE sono riscontra infrazioni gravi o ripetute alle prescrizioni disciplinate nell’ordinanza sul controllo della sul trasporto di merci pericolose, lo comunica: circolazione stradale (SR 741.xx). a. all’autorità cantonale competente e all’Ufficio federale dei trasporti, se si tratta di un veicolo immatricolato in Svizzera o di un’impresa domiciliata in Svizzera; b. all’autorità competente dello Stato di immatricolazione, se si tratta di un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell’UE o di un’azienda ivi domiciliata. 2 L’Ufficio federale riceve le comunicazioni di Stati membri dell’UE in merito a infrazioni gravi o ripetute alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da imprese domiciliate in Svizzera, nonché in merito alle misure adottate e trasmette tali comunicazioni all’autorità cantonale competente. 3 Gli organi di polizia del Cantone sul cui territorio è stata riscontrata, in occasione di un controllo stradale, una violazione grave e ripetuta delle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose da parte di un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell’UE o di un’impresa ivi domiciliata, possono chiedere allo Stato di immatricolazione informazioni pertinenti e l’adozione di misure appropriate. 4 Se lo Stato di immatricolazione esegue, sulla base di una domanda di cui al capoverso 3, un controllo presso un’impresa, l’autorità cantonale di immatricolazione può chiedere che le sia reso noto il risultato. Spiegazioni: Il precedente tenore dell’art. 17 SDR viene spostato per analogia nella nuova ordinanza sul controllo della circolazione stradale OCCS. Ne viene fatto cenno in questa sede per motivi di trasparenza.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici 1 Al più tardi entro sei mesi dalla fine di ogni anno Il rapporto è allestito conformemente all’ordinanza civile, le autorità cantonali comunicano all’Ufficio sul controllo della circolazione stradale. federale: a. se possibile, il volume registrato o stimato dei trasporti stradali di merci pericolose (in tonnellate trasportate o in tonnellate-chilometro); b. il numero di controlli eseguiti; c. il numero di veicoli controllati (indicando se sono immatricolati in Svizzera, in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato terzo); d. il numero e il tipo di infrazioni constatate; e. il numero e il tipo di sanzioni inflitte. 2 Le comunicazioni sono trasmesse nella forma prescritta dall’Ufficio federale.

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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / SDR Allegato 8

3 L’Ufficio federale trasmette ogni anno le comunicazioni alla Commissione dell’UE. Spiegazioni: Il precedente tenore dell’art. 18 SDR viene spostato per analogia nella nuova ordinanza sul controllo della circolazione stradale OCCS. Ne viene fatto cenno in questa sede per motivi di trasparenza.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 23 Art. 23 È punito con l’arresto o con la multa chiunque Abrogato impedisce all’autorità d’esecuzione di effettuare i controlli, le rifiuta l’accesso all’azienda, non fornisce le informazioni necessarie o fornisce informazioni false. Spiegazioni: Il tenore dell’articolo 23 si ritrova nell’articolo 45 dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale. La disposizione SDR può quindi essere abrogata.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 25 cpv. 2 Art. 25 cpv. 2 2 2 Esse provvedono affinché una parte Abrogato rappresentativa dei trasporti di merci pericolose su strada sia sottoposta a controlli. Spiegazioni: L’articolo 27 "Svolgimento dei controlli" viene spostato completamente nella nuova ordinanza sul controllo della circolazione stradale e può quindi essere abrogato nella SDR. Ciò vale anche per il tenore dell’art. 25 cpv. 2 SDR.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 27 Svolgimento dei controlli Art. 27 Svolgimento dei controlli 1 L’autorità cantonale incaricata della sorveglianza Abrogato della circolazione stradale esegue i controlli di cui all’articolo 25 capoverso 2 per campionatura e in un lasso di tempo ragionevole sulla base di una lista di controllo dell’Ufficio federale. 2 I controlli stradali sono eseguiti in luoghi dove i veicoli, per i quali sono riscontrate infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, possono essere resi conformi alle prescrizioni oppure immobilizzati sul posto senza pericolo per la sicurezza. 3 Le autorità di polizia consegnano al conducente del veicolo una copia della lista di controllo compilata o un certificato di controllo. 4 Le autorità cantonali eseguono controlli presso le imprese di speditori, vettori e destinatari. 5 Se, in occasione di un controllo presso un’impresa, sono riscontrate una o più infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve essere reso conforme alle prescrizioni prima che il veicolo lasci l’impresa. 6 In occasione di controlli stradali o presso le imprese di speditori, vettori e destinatari, possono essere richiesti campioni di merce o d’imballaggi e vietati trasporti o confiscati imballaggi. Spiegazioni: Il tenore dell’articolo 27 viene spostato nella nuova ordinanza sul controllo della circolazione stradale

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