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Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

Ufficio federale di polizia (fedpol), 4 dicembre 2007, Elisabeth Heer/Deborah Schibler

Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schen- gen e sull’Ufficio SIRENE

1. Introduzione

Con la firma dell’Accordo di associazione alla normativa di Schengen (qui di seguito AAS) è stato compiuto il primo passo per collegare la Svizzera al Sistema d’informazione di Schen- gen (qui di seguito SIS). Il SIS è il sistema comune di ricerca di persone e oggetti degli Stati Schengen. Grazie a una procedura di interrogazione automatica, le autorità responsabili possono ottenere rapida- mente ed efficacemente delle informazioni su persone o oggetti ricercati, persi o non deside- rati. Queste informazioni sono ottenute grazie alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, durante i controlli delle persone alle frontiere esterne o sul territorio naziona- le degli Stati Schengen e in occasione del rilascio di visti e titoli di soggiorno. Originariamente, la capacità del Sistema d’informazione di Schengen di prima generazione (SIS I+) era limitata a 18 Stati Schengen. Per integrare nel sistema i nuovi Stati membri dell’UE e altri Stati Schengen e poter utilizzare le tecnologie più recenti in materia d’informazione, nel dicembre 2001 il Consiglio dell’UE ha incaricato la Commissione europea di sviluppare dal punto di vista tecnico il Sistema d’informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II). Dal profilo tecnico, grazie al Sistema d’informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II), la cooperazione in materia di ricerca può beneficiare dei recenti progressi realizzati in campo informatico e prendere dunque debitamente in considerazione i requisiti necessari alle nuove funzioni e categorie di dati, come lo scambio di dati segnaletici o le connessioni tra le segnalazioni. Inoltre si migliorano la qualità dei dati e i dispositivi d’identificazione. A causa dei ritardi subiti dalla Commissione europea nell’attuazione tecnica del SIS II, l’UE ha deciso di introdurre la soluzione provvisoria SISone4all, proposta dal Portogallo. Essa consiste in un sistema tecnico di transizione grazie al quale i nuovi Stati membri dell’UE pos- sono connettersi e accedere al SIS I+. Il SIS I+ e il SISone4all saranno sostituiti dal SIS II non appena quest’ultimo sarà operativo. Il 16 maggio 2007 il Consiglio federale ha optato per un collegamento al vecchio sistema SIS one4all e per una migrazione in un secondo tempo nel nuovo sistema SIS II. Le basi legali europee del SISone4all sono: la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

(CAAS) e gli sviluppi notificati alla Svizzera in seguito alla firma dell’AAS 1 . Le basi legali del SIS II consistono in due regolamenti 2 e in una decisione 3 che l’UE ha noti- ficato alla Svizzera. Queste basi legali sostituiscono la parte della CAAS che funge da fon- damento per il SIS, ossia il titolo IV. Le altre disposizioni della CAAS rimangono valide.

I singoli sviluppi e le loro fonti sono elencati nell’allegato. Si tratta del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (GU L 381 del 28.12.2006, p. 4) e del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso al sistema d’informazione Schen-

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La base legale necessaria alla trasposizione della CAAS è stata approvata contempo- raneamente all’Accordo di associazione a Schengen 4 . La parte nazionale del SIS (N-SIS) è decies disciplinata nell’articolo 351 (nuovo articolo 355d) 5 del Codice penale (CP) 6 . Tale artico- lo non è ancora entrato in vigore. Nel frattempo il Consiglio federale ha deciso di riunire i sistemi d’informazione di polizia in una nuova legge globale, la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confe- dera-zione (LSIP) 7 . Quale sistema d’informazione di polizia della Confederazione, anche il SIS rientra, per ragioni di sistematica, in questa nuova legge. L’articolo 355d CP sarà dun- que ripreso dall’articolo 16 LSIP. La LSIP è attualmente in discussione in Parlamento. L’articolo 355d CP sarà abrogato con l’entrata in vigore della LSIP. Quando è stato integrato nella LSIP il testo dell’articolo 355d è stato adeguato dal punto di vista formale, affinché corrisponda alla terminologia del disegno di legge. Inoltre sono state apportate le modifiche risultanti dalla trasposizione nel diritto nazionale degli sviluppi dell’acquis di Schengen concernenti le basi legali relative al SIS I+ e al SIS II. Gli sviluppi concernenti il SIS I e le basi legali del SIS II, consentono agli uffici della circola- zione stradale di accedere al SIS. L’articolo 16 LSIP dovrà dunque sancire la possibilità per gli uffici cantonali della circolazione stradale di accedere ai dati contenuti nel SIS relativi ai veicoli, le licenze di circolazione o le targhe. L’accesso consente ai servizi competenti di veri- ficare che i veicoli di cui è richiesta l’immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottrat- ti o smarriti. Questo permette di rilasciare regolarmente i documenti d’immatricolazione dei veicoli. Poiché il SIS II dovrebbe contenere in futuro i dati segnaletici, come le impronte digi- tali e le fotografie, la base legale della parte nazionale del SIS è stata adeguata anche in tal senso. L’articolo 355d CP sottoposto a revisione e integrato nella LSIP costituirà dunque la base legale nazionale sia per il SISone4Aall sia per il futuro SIS II. Le disposizioni dell’AAS che riguardano l’Ufficio SIRENE sono state trasposte nell’articolo undecies 351 (il futuro articolo 355e CP 8 o 355d CP dopo l’entrata in vigore della LSIP e la nuo- va numerazione del CP).

L’articolo 16 LSIP incarica il Consiglio federale di disciplinare, conformemente alle direttive di Schengen, soprattutto i punti seguenti: a) i diritti d’accesso per trattare i diversi dati; b) le responsabilità delle autorità della Confederazione e dei Cantoni che partecipa- no al SIS;

gen di seconda generazione dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circo- lazione (GU L 381 del 28.12.2006, p. 1). Decisione del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (GU L 205 del 7.8.2007, p. 63). Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343). Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del CP (modifica del 13 dicembre 2002), l’articolo 351decies è diventato il nuovo articolo 355d CP. 6 RS 311.0 Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (FF 2006 4631). Durante la revisione del Codice penale si è resa necessaria una nuova numerazione. L’articolo 351decies è diventato l’articolo 355d che entrerà in vigore soltanto contemporaneamente all’AAS.

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c) la vigilanza dell’IFPDT nella sua funzione di autorità nazionale di controllo indi- pendente. La presente ordinanza è stata elaborata sostanzialmente in conformità con le basi legali del SIS II, poiché sono già state notificate alla Svizzera e quindi è necessario applicarle. Le basi legali dell’UE che riguardano il SIS II consistono in sostanza nelle basi legali del SIS I+, che sono state formulate in modo più dettagliato, migliorandone anche la sistematica. Inoltre le basi legali dell’UE riguardanti il SIS II (una descrizione giuridica del sistema) sanci- scono i miglioramenti soprattutto tecnici di alcune funzioni, non ancora contenute nel SISo- ne4all e nelle sue basi legali. È stato deciso di integrare già oggi queste disposizioni (che quindi vanno oltre quanto previsto dalla CAAS o che sono nuove), peraltro poco numerose nell’ordinanza SIS, ma di porle in vigore soltanto al momento della migrazione del sistema (dal SISone4all al SIS II, entrata in vigore parziale). Questa soluzione consente alla Svizzera di approntare le basi giuridiche per entrambi i sistemi, ossia la soluzione transitoria SISo- ne4all e il nuovo SIS II, senza dover poi ancora effettuare delle modifiche che richiederebbe- ro molte risorse e dovrebbero magari essere realizzate entro breve tempo. Entreranno in vigore soltanto dopo la migrazione nel SIS II le disposizioni:

  • sulle connessioni fra le segnalazioni;
  • sui dati complementari per trattare i casi di usurpazione dell’identità di una persona;
  • sul diritto di informazione in caso di segnalazioni ai fini della non ammissione. Per renderne più facile l’applicazione e la comprensione, l’ordinanza contiene alcuni principi e norme già sanciti nelle basi legali europee. Nell’ordinanza si è inoltre tentato di riprendere il più possibile le procedure nazionali vigenti. Gli utenti finali, ad esempio, consultano il SIS e adottano le relative misure in caso di hit, utilizzando come finora i sistemi d’informazione RIPOL o SIMIC. L’unica novità per gli utenti finali consiste nella collaborazione e nel coordi- namento con l’Ufficio SIRENE. Poiché il SIS è un sistema di «hit/no hit», vi si memorizzano unicamente i dati necessari per identificare una persona o un oggetto e non tutte le informazioni importanti per la ricerca. In caso di hit si scambiano delle informazioni supplementari tra i cosiddetti Uffici SIRENE. SI-

RENE è la sigla di Supplementary Information REquest at the National Entry (Informazioni supplementari richieste all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale). È quindi necessario disciplinare anche i compiti e il ruolo dell’Ufficio SIRENE e lo scambio di informazioni sup- plementari. La competenza del Consiglio federale di organizzare l’Ufficio SIRENE verte sulla delega generale di competenze per l’organizzazione dell’Amministrazione federale (art. 8 della legge del 21 marzo 1997 9 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).

2. Commento

La numerazione degli articoli dell’ordinanza SIS non è ancora definitiva. Essa sarà adeguata secondo le necessità durante la procedura di consultazione.

9 RS 172.010

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Titolo Il titolo dell’ordinanza si ricollega ai titoli marginali degli articoli 355d CP e 16 LSIP. Per facili- tarne la citazione il titolo dell’atto normativo comprende anche il titolo abbreviato «Ordinanza N-SIS». Ingresso L’ingresso indica innanzitutto gli articoli pertinenti della legislazione di applicazione, varata con il messaggio sugli Accordi bilaterali bis e approvata dal Parlamento. Si tratta degli articoli

16 LSIP e 355d CP. Inoltre l’ordinanza verte anche sull’articolo 19 LSIP.

Capitolo 1: Oggetto e definizioni Articolo 1 Oggetto L’articolo enumera gli ambiti che l’ordinanza deve disciplinare, affinché la Svizzera pos- sa collegarsi al Sistema d’informazione di Schengen.

Articolo 2 Definizioni L’articolo spiega le definizioni più ricorrenti per facilitarne la comprensione.

Capitolo 2: Responsabilità e architettura del sistema Articolo 3 Responsabilità del sistema L’articolo designa fedpol quale organo responsabile del N-SIS e definisce i compiti prin- cipali da svolgere per assumere la responsabilità sul sistema.

Articolo 4 Architettura del sistema Il SIS si consulta tramite la sua parte nazionale gestita da fedpol e denominata N-SIS. Il N-SIS comunica con il sistema centrale (C-SIS) tramite un’interfaccia, anch’essa installa- ta dall’UE. I dati contenuti nel N-SIS consistono in una copia esatta dei dati del sistema centrale. Pertanto il N-SIS è regolarmente equiparato al sistema centrale. Anche questo aggiornamento si effettua tramite l’interfaccia.

L’articolo statuisce inoltre che dev’essere creata un’interfaccia del N-SIS con RIPOL e SIMIC, poiché si consulterà il SIS utilizzando queste due banche dati.

ORMA, disciplinato dall’ordinanza JANUS 10 , sarà il sistema informatizzato di gestione dell’Ufficio SIRENE. ORMA è un sistema che fedpol utilizza per controllare le pratiche e gestire le cartelle elettroniche (non si tratta di una banca dati indipendente).

Capitolo 3: Diritti delle autorità Articolo 5 Autorità con diritto di comunicare Il diritto di comunicare i dati da inserire nel sistema è subordinato all’esecuzione dei compiti legali delle autorità. Si tratta pertanto di un diritto a destinazione vincolata. La comunicazione viene inviata a diverse autorità (fedpol, le polizie cantonali e comunali,

10 RS 360.2

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l’UFM, l’UFG, le rappresentanze svizzere all’estero ecc.) utilizzando i canali abituali. Un’autorità tutoria denuncia ad esempio la scomparsa di un bambino alla polizia locale.

Articolo 6 Servizi con diritto di accesso Per motivi di protezione dei dati e di trasparenza, la disposizione sui diritti d’accesso de- finisce i profili degli utenti in modo molto preciso, dettagliato e conforme ai loro compiti legali.

Capitolo 4: Ufficio SIRENE Articolo 7 Organizzazione L’Ufficio SIRENE assumerà un ruolo simile a quello dell’attuale Ufficio centrale nazionale Interpol (UCN) della Svizzera che si occupa della cooperazione con Interpol. Gli articoli 7 e 8 hanno pertanto una struttura e un contenuto simili agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna 11 . L’Ufficio SIRENE si assume le proprie responsabilità conformemente al manuale SIRE- NE dell’Unione europea 12 che ha carattere di direttiva amministrativa. fedpol è inoltre au- torizzato a emanare ulteriori direttive per precisare i compiti dell’Ufficio SIRENE.

Articolo 8 Compiti L’Ufficio SIRENE controlla l’ammissibilità formale e la completezza delle segnalazioni di persone e le diffonde. Di principio è la sezione Ricerche RIPOL a trasmettere le segna- lazioni di persone all’Ufficio SIRENE che poi le diffonde. Se si tratta di segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione, la diffusione avviene su incarico dell’Ufficio federale di giustizia e conformemente alle sue direttive. L’Ufficio SIRENE non diffonde le segnala- zioni ai fini della non ammissione che rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio fe- derale della migrazione. Se ne occupa direttamente l’UFM che è incaricato delle regi- strazioni in SIMIC. Il compito più importante dell’Ufficio SIRENE e il suo scopo principale è quello di fungere da centro di contatto per i partner nazionali e internazionali. Esso si occupa soprattutto di scambiare le informazioni supplementari e di offrire consulenza sulle misure da adot- tare. Inoltre soltanto l’Ufficio SIRENE è autorizzato a ordinare di aggiungere un indicato- re di validità alle segnalazioni in entrata e a contrassegnare quelle in uscita. Su incarico dell’UFG e conformemente alle sue direttive ordina di aggiungere un indicatore di validi- tà alle segnalazioni in entrata per l’arresto ai fini dell’estradizione. L’Ufficio SIRENE ese- gue anche, su incarico dell’UFG o dell’autorità responsabile della segnalazione e con- formemente alle loro direttive, lo scambio di opinioni quando un’autorità straniera chiede di togliere un indicatore di validità.

11 RS 351.21 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16.11.2006 L 317/41.

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Capitolo 5: Parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 9 Condizione per la diffusione dei dati La condizione basilare per segnalare una persona o un oggetto è che la segnalazione dev’essere innanzitutto registrata in RIPOL o, in caso di segnalazioni dell’UFM ai fini del- la non ammissione, in SIMIC.

Articolo 10 Dati Vista la loro quantità, tutti i singoli dati sulle persone e gli oggetti sono elencati nell’allegato. Esso disciplina anche i diritti di consultazione o di trattamento dei dati e l’estensione degli accessi. A questo proposito si rinvia anche al commento all’allegato, alla fine del presente testo. Quando si segnala una persone, il capoverso 2 prescrive di inserire tutti i dati disponibili. Tuttavia una segnalazione deve imperativamente contenere: il cognome, la data di na- scita, la misura da adottare e il motivo della segnalazione.

Articolo 11 Segnalazioni di persone tramite altri canali di ricerca L’articolo 11 sancisce il principio secondo cui una persona dev’essere segnalata prima di tutto nel SIS. Si tratta di una disposizione dell’UE finalizzata a prevenire doppie se- gnalazioni e malintesi.

Articolo 12 Indicatore di validità Se una segnalazione di una persona per l’arresto ai fini dell’estradizione, di una persona scomparsa o di una persona o di un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, diffusa da uno Stato Schengen non è ammissibile in Svizzera, ad e- sempio perché il reato all’origine della segnalazione in Svizzera non è perseguibile o non lo è d’ufficio, l’Ufficio SIRENE può chiedere all’Ufficio SIRENE autore della segnala- zione di aggiungervi un indicatore di validità. Se durante una consultazione in Svizzera si verifica un hit che si riferisce a una segnalazione a cui è stato aggiunto un indicatore di validità, la misura richiesta non sarà adottata. L’Ufficio SIRENE richiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione su incari- co dell’Ufficio federale di giustizia e conformemente alle sue direttive. Il capoverso 4 disciplina l’eventuale richiesta di esecuzione di una misura da parte dello Stato Schengen autore della segnalazione, nonostante l’indicatore di validità. Questo è possibile soltanto in casi particolarmente gravi e urgenti. Se l’Ufficio SIRENE riceve una richiesta in tal senso, la inoltra all’autorità responsabile della segnalazione, la quale ha l’obbligo di controllare se può revocare la sua richiesta originale di aggiungere un indica- tore di validità. In caso affermativo si deve informare tramite l’Ufficio SIRENE lo Stato Schengen autore della segnalazione ed eseguire immediatamente la misura.

Articolo 13 Connessioni fra le segnalazioni Se sussiste una reale esigenza operativa, si può creare una connessione fra due o più segnalazioni singole. È possibile creare delle connessioni fra: - le segnalazioni di persone e quelle di oggetti;

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  • le segnalazioni di persone diverse;
  • le segnalazioni di oggetti diversi. Bisogna tener presente che non è consentito creare una connessione fra due o più se- gnalazioni che si riferiscono alla stessa persona, perché si può creare una connessione unicamente fra le segnalazioni in uscita e ogni Stato Schengen può inserire soltanto una segnalazione per ogni persona 13 . Una connessione non modifica la durata di conservazione e le misure previste dalle sin- gole segnalazioni. Il capoverso 3 precisa inoltre che i diritti d’accesso non vengono este- si alle altre segnalazioni connesse, a meno che non esistano sin dall’inizio. Un’autorità che può accedere a una segnalazione, ma non a un’altra ad essa collegata, non può nemmeno vedere la connessione. Il SIS one4all non prevede la possibilità di stabilire delle connessioni, che tecnicamente si potranno creare soltanto nel SIS II. Pertanto questa disposizione entrerà in vigore sol- tanto con l’attivazione del SIS II.

Articolo 14 Scambio di informazioni supplementari L’articolo elenca le situazioni che consentono agli Uffici SIRENE di scambiarsi informa- zioni supplementari. Di principio le informazioni sono scambiate soltanto in casi concreti. Nel caso di una se- gnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione, s’inviano le informazioni supplementari a tutti gli Uffici SIRENE nello stesso momento in cui si diffonde la segnalazione. Questa procedura è disciplinata nell’articolo 25. Quando, registrando una segnalazione, si trasmettono automaticamente le informazioni supplementari a tutti gli Stati, non è consentito trasmettere i dati personali degni di parti- colare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, a meno che non si tratti di una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione. In questo caso la AIMP autorizza a scambiare automaticamente anche i dati personali degni di particolare protezione.

Sezione 2: Procedura Articolo 15 Segnalazioni di persone Le autorità federali e cantonali con diritto di comunicare, che chiedono di segnalare una persona, procedono attenendosi alla procedura valida per le segnalazioni in RIPOL. Le autorità possono scegliere se diffondere la segnalazione soltanto in RIPOL o SIMIC op- pure anche nel SIS. La sezione Ricerche RIPOL trasmette la segnalazione all’Ufficio SIRENE, che la diffonde dopo aver controllato se sono soddisfatte le condizioni formali. Il capoverso 5 disciplina la procedura in casi urgenti. Si tratta di richieste che le autorità indirizzano direttamente all’Ufficio SIRENE. La segnalazione è inserita provvisoriamente. Se la richiesta scritta corredata dei documenti non è presentata il giorno feriale succes- sivo, la segnalazione è nuovamente cancellata. La procedura urgente tiene conto so-

cfr. anche l’articolo 34.

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prattutto delle situazioni che si verificano durante la notte o il fine settimana. Cionono- stante le condizioni per una segnalazione rimangono invariate. La procedura disciplinata nel presente articolo è usuale e si applica per la maggioranza delle categorie di segnalazioni. Poiché due di queste, ossia le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione e le segnalazioni ai fini della non ammissione dell’UFM, implica- no, a causa delle loro peculiarità, una procedura speciale e delle norme supplementari, è necessaria la clausola di cui al capoverso 5 a favore delle disposizioni procedurali con- tenute nelle sezioni che disciplinano le due categorie.

Articolo 16 Segnalazioni di oggetti Le autorità responsabili registrano direttamente in RIPOL le segnalazioni di oggetti. In seguito i dati sono trasmessi automaticamente alla sezione Ricerche RIPOL, che li esa- mina e poi diffonde le segnalazioni nel SIS. Contrariamente alle altre segnalazioni, il sistema segnala automaticamente nel SIS le segnalazioni di oggetti di cui al capoverso 3, poiché esse non devono essere sottoposte a controlli formali.

Articolo 17 Procedura in caso di un hit in Svizzera L’articolo disciplina come devono procedere l’autorità autrice della segnalazione e l’Ufficio SIRENE quando, durante il controllo su una persona o un oggetto, si verifica un hit con una segnalazione di uno Stato Schengen. In questi casi l’autorità federale o can- tonale che ha effettuato la consultazione è obbligata a contattare senza indugio l’Ufficio SIRENE e a trasmettergli tutte le informazioni in suo possesso sulle circostanze del hit, segnatamente i connotati o, se si tratta di segnalazioni di oggetti, le caratteristiche per identificarli, il momento e le circostanze della consultazione e le misure adottate. Se l’autorità che ha effettuato la consultazione ha bisogno di informazioni supplementari, l’Ufficio SIRENE contatta l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnala- zione. L’Ufficio SIRENE informa immediatamente l’UFG quando viene fermata una persona segnalata per l’arresto ai fini dell’estradizione. L’Ufficio SIRENE consiglia l’autorità che ha effettuato la consultazione sulle misure da adottare e, se necessario, si accorda con lo Stato Schengen autore della segnalazione. Le misure sono rette dalle pertinenti legislazioni federali o cantonali.

Articolo 18 Procedura in caso di un hit all’estero L’articolo illustra la situazione diametralmente opposta rispetto all’articolo 17 e disciplina come si deve procedere se, durante il controllo su una persona o un oggetto all’estero, si verifica un hit con una segnalazione svizzera. Quando l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha effettuato la consultazione contatta l’Ufficio SIRENE svizzero, quest’ultimo è obbligato a rivolgersi all’autorità federale o cantonale che ha presentato la domanda di segnalazione. L’Ufficio SIRENE la informa sul hit e richiede le informazioni supplementari necessarie. L’autorità che ha effettuato la richiesta di segnalazione, forni- sce senza indugio all’Ufficio SIRENE le informazioni supplementari richieste.

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Il capoverso 3 disciplina l’eccezione al capoverso 1. Se nel caso di un hit alla frontiera con una segnalazione ai fini della non ammissione, la misura, ovvero il rifiuto d’entrata, è già stata adottata, se ne informa l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen in questione. Poiché in questi casi di norma non è necessario prendere ulteriori provvedimenti, si può rinunciare a inoltrare quest’informazione alle autorità federali o cantonali.

Capitolo 6: Categorie di segnalazioni Sezione 1: Segnalazione di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione Articolo 19 Condizione Soltanto dei cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione. Una segnalazione è consentita unicamente se un’autorità amministrativa o giudiziaria responsabile in materia (p. es. l’UFM, il SAP o, in caso di ricorso, il tribunale responsabi- le) ha preso una decisione in tal senso conforme alla legislazione sugli stranieri o sull’asilo. Di principio la decisione che ha dato origine alla segnalazione dev’essere un divieto d’entrata ai sensi dell’articolo 67 LStr (oppure una sentenza di un tribunale che lo conferma). In caso di hit, alla persona interessata viene negata l’entrata e quindi essa viene segna- lata «ai fini della non ammissione» e non «ai fini di un divieto d’entrata».

Articolo 20 Procedura di segnalazione L’articolo disciplina la competenza dell’Ufficio federale della migrazione a registrare e diffondere delle segnalazioni ai fini del rifiuto d’entrata del settore degli stranieri e dell’asilo, visto che non sono segnalati tramite RIPOL, bensì tramite SIMIC. Inoltre è ne- cessaria una disposizione, simile a quella riguardante l’UFG, che consenta all’Ufficio SI- RENE di accedere costantemente ai documenti originali per scambiare le informazioni supplementari. Il capoverso 2 si riferisce invece ai divieti d’entrata che il SAP pronuncia in virtù dell’articolo 67 capoverso 2 delle legge federale sugli stranieri (LStr) e che può far dif- fondere nel SIS dall’Ufficio SIRENE secondo la procedura di cui all’articolo 15. L’articolo 67 capoverso 2 LStr contempla anche i divieti d’entrata di cui all’articolo 68 capoverso 3 LStr. Una disposizione su una procedura abbreviata in casi urgenti non è necessaria, poiché l’UFM decide autonomamente sui rifiuti d’entrata e li segnala nel SIS. Visto che gli Uffici SIRENE si scambiano le informazioni supplementari, bisogna tuttavia garantire che l’Ufficio SIRENE riceva in tempo utile i documenti necessari, soprattutto il divieto d’entrata.

Articolo 21 Misure Se un cittadino di uno Stato terzo è segnalato ai fini della non ammissione, dev’essere respinto alla frontiera e non può entrare nello spazio Schengen, a meno che non sia ap- plicabile la procedura di cui al capoverso 3. Il capoverso 3 prevede infatti una procedura speciale per i cittadini degli Stati terzi che beneficiano della libera circolazione in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle

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persone e dell’Accordo AELS. Si tratta sostanzialmente di familiari dei cittadini dell’UE o dell’AELS, originari di Stati terzi che beneficiano della libera circolazione nell’ambito del ricongiungimento familiare. Se per queste persone si verifica un hit, l’Ufficio SIRENE de- ve consultare lo Stato Schengen autore della segnalazione e concordare le misure da adottare. In questo modo la tutela dei diritti delle persone interessate è garantita.

Sezione 2: Segnalazioni di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione Articolo 22 Condizioni Questa categoria equivale alla categoria «arresto di persone o ricerca della loro dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura» in RI- POL. Una segnalazione in uscita destinata allo spazio Schengen può riguardare esclusi- vamente l’arresto ai fini dell’estradizione. All’interno di questa categoria gli altri Stati Schengen distinguono anche la segnalazione per l’arresto ai fini di consegna, che equi- vale a un arresto ai fini dell’estradizione semplificata, reso possibile dal mandato d’arresto europeo. La condizione fondamentale per una segnalazione in questa categoria è la domanda dell’UFG e l’esistenza di un mandato d’arresto o di un documento con lo stesso valore che dev’essere allegato alla richiesta di segnalazione. Se si verifica un hit, bisogna fermare la persona e porla in stato d’arresto ai fini dell’e- stradizione.

Articolo 23 Procedura di segnalazione In linea di massima la procedura è uguale a quella delle segnalazioni per la ricerca di persone, salvo che la segnalazione è diffusa su incarico dell’UFG e conformemente alle sue direttive. Questa differenza dipende dal fatto che l’UFG verifica il contenuto delle segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione, mentre per tutte le altre non lo fa. Anche l’autorità giudiziaria utilizza RIPOL per segnalare le persone da arrestare ai fini dell’estradizione. L’insieme dei dati elettronici che servono per la segnalazione nel SIS dev’essere inviato all’UFG. Contemporaneamente bisogna inviare per posta all’UFG la richiesta scritta di segnalazione compresi i documenti originali. Dopo aver verificato il contenuto, l’UFG, se le condizioni sono adempite, incarica l’Ufficio SIRENE di diffondere la segnalazione e gli trasmette i documenti necessari. L’UFG conserva i documenti ori- ginali. Per scambiare delle informazioni supplementari l’Ufficio SIRENE deve tuttavia po- ter consultare i documenti originali.

Articolo 24 Procedura urgente L’articolo disciplina la procedura in casi urgenti. Si tratta innanzitutto dei casi in cui, vista l’urgenza, l’UFG ordina telefonicamente o via fax all’Ufficio SIRENE di diffondere la se- gnalazione. I casi urgenti possono tuttavia verificarsi anche al di fuori degli orari d’ufficio o quando non è possibile contattare l’UFG. Le autorità sono allora legittimate a indirizzare le loro richieste direttamente all’Ufficio SIRENE. L’Ufficio SIRENE consulta l’UFG (il servizio di picchetto) e su suo incarico e conformemente alle sue direttive diffonde la segnalazione urgente.

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Il capoverso 4 dell’articolo consente all’Ufficio SIRENE di contattare direttamente le au- torità responsabili se la richiesta di segnalazione è inesatta o se mancano determinate informazioni necessarie per diffondere la segnalazione. Se il giorno feriale successivo l’UFG non riceve la richiesta scritta e i documenti, la se- gnalazione è cancellata. Le condizioni per una segnalazione rimangono invariate e anche in questi casi una se- gnalazione presuppone un mandato d’arresto o un documento avente la medesima va- lenza giuridica.

Articolo 25 Scambio di informazioni supplementari L’Ufficio SIRENE ha l’obbligo di informare tutti gli Stati Schengen sulle nuove segnala- zioni in uscita per l’arresto ai fini dell’estradizione. Anche la Svizzera sarà informata sulle nuove segnalazioni. Quest’informazione serve agli Uffici SIRENE per controllare imme- diatamente le segnalazioni e richiedere, se necessario, di aggiungervi un indicatore di validità. In Svizzera l’Ufficio SIRENE chiede di contrassegnare le segnalazioni su incari- co dell’UFG e conformemente alle sue direttive. In caso di segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione è pertanto obbligatorio tra- smettere d’ufficio, ossia senza una richiesta in tal senso di un altro Ufficio SIRENE, a tut- ti gli Stati Schengen, le informazioni indicate nel presente articolo. L’Ufficio SIRENE può inoltre trasmettere ulteriori informazioni, indicate nell’allegato. Dal canto suo la Svizzera deve trasmettere agli Stati Schengen tramite l’Ufficio SIRENE i propri dati su un mandato d’arresto sotto forma di informazioni supplementari. Il manda- to d’arresto europeo ha lo stesso valore di un mandato d’arresto normale.

Articolo 26 Conversione delle segnalazioni contrassegnate L’articolo 12 disciplina quali sono i presupposti generali per aggiungere un indicatore di validità a tutte le segnalazioni e la relativa procedura. Per le segnalazioni di persone da arrestare ai fini dell’estradizione, l’articolo 26 completa la disposizione generale di cui all’articolo 12. Quando gli altri Stati Schengen chiedono di aggiungere un indicatore di validità alle se- gnalazioni di questa categoria, l’Ufficio SIRENE è obbligato, quando aggiunge l’indicatore di validità, a convertire per conto dello Stato Schengen in questione le se- gnalazioni per un arresto ai fini dell’estradizione in segnalazioni finalizzate alla ricerca del luogo di dimora. La conversione implica che lo Stato Schengen non arresta la perso- na segnalata dalle autorità svizzere, ma ne cerca però il luogo di dimora e lo comunica all’Ufficio SIRENE. Se la situazione è inversa, ovvero se è la Svizzera a richiedere l’aggiunta di un indicatore di validità, anch’essa non può arrestare la persona segnalata, ma deve limitarsi a individuarne il luogo di dimora.

Sezione 3: Segnalazioni di persone scomparse Articolo 27 Persone scomparse Esistono due categorie di persone scomparse: quelle che devono essere poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce (qui di seguito «prima catego-

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ria») e quelle che non devono essere poste sotto protezione (qui di seguito «seconda categoria»).

Articolo 28 Condizioni Le persone possono essere segnalate come persone scomparse della prima categoria soltanto se devono essere internate per decisione di un'autorità responsabile. Si tratta essenzialmente di decisioni di privazione della libertà a scopo d’assistenza (qui di segui- to PLA) in virtù degli articoli 397a e seguenti del Codice civile. Questo non è l’unico rife- rimento, poiché anche la legge sulle epidemie (legge federale del 18 dicembre 1970 14 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo) prevede ad esempio la possibilità di un internamento per decisione di un’autorità. Non si può inoltre nemmeno escludere che anche alcune legislazioni cantonali contengano delle disposizioni simili. I minorenni si possono sempre segnalare come persone scomparse della prima catego- ria, anche se non è stato deciso il loro internamento (in particolare in virtù di una PLA). Soprattutto per i minorenni la categoria della segnalazione è molto importante, poiché le misure da adottare sono di tipo diverso.

Articolo 29 Misure Di principio quando viene segnalata una persona scomparsa si cerca soltanto il suo luo- go di dimora e lo si comunica, mediante lo scambio di informazioni supplementari, allo Stato Schengen autore della segnalazione. Le persone maggiorenni scomparse devono prima acconsentire a questa comunicazione. Se la persona maggiorenne scomparsa nega il proprio consenso, l’Ufficio SIRENE si limita a informare lo Stato Schengen autore della segnalazione che la persona è stata trovata. Nel caso inverso, ovvero quando l’Ufficio SIRENE viene informato che una persona segnalata dalla Svizzera è stata tro- vata, esso cancella la propria segnalazione e informa al proposito l’autorità che ha ri- chiesto di diffondere la segnalazione. Il capoverso 4 prevede un’altra possibile misura che consiste nel porre sotto protezione le persone segnalate che fanno parte della prima categoria, per impedire loro di prose- guire il viaggio. Una persona può essere posta sotto protezione soltanto se un controllo preliminare ha dimostrato che sono date le condizioni previste dalla legislazione svizzera per un internamento. Questo significa che bisogna sempre verificare concretamente se è consentito ordinare ad esempio una PLA o un internamento in virtù della legge sulle epidemie. Per porre qualcuno sotto protezione è necessario esaminare il singolo caso e non si possono applicare direttive arbitrarie (riguardanti p. es. Paesi interi o tipologie di casi). Questo aspetto è molto importante perché alcuni Stati Schengen prevedono in parte delle condizioni meno severe per l’internamento. Senza questo esame si correreb- be il rischio di internare per un lungo periodo una persona contro la sua volontà in un i- stituto, anche se un tale internamento non potrebbe essere ordinato d’ufficio in virtù del- la legislazione svizzera. Il capoverso 5 disciplina i casi dei minorenni scomparsi della prima categoria di cui non è stato ordinato l’internamento per decisione di un’autorità competente. In virtù del Codice civile soltanto una persona investita dell’autorità parentale può richiedere di porre sotto

14 RS 818.101

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protezione questi minorenni. In caso di autorità parentale congiunta di due persone, o- gnuna di esse può richiedere di porre sotto protezione la persona minorenne.

Sezione 4: Segnalazioni di persone coinvolte in un procedimento penale Articolo 30 Condizioni È consentito segnalare nel SIS le persone coinvolte in un procedimento penale soltanto su domanda di un’autorità giudiziaria o di perseguimento penale. La segnalazione è fina- lizzata a individuare il luogo di dimora o il domicilio dei testimoni e degli imputati per po- ter loro notificare dei documenti ufficiali come una citazione per un’audizione o un’udienza, una richiesta di presentarsi per subire una pena detentiva oppure una sen- tenza penale o altri documenti (citazione per un’ispezione, invio delle prove rilevate, i- stanze d’appello o di ricorso delle parti civili ecc.). In questa categoria è permesso segnalare unicamente le persone elencate nel capover- so 2 e l’elenco è esaustivo. In vista dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale svizzero, nella lettera c sono stati scelti i termini di «imputato» o «condannato» 15 .

Articolo 31 Misura In caso di hit, allo Stato Schengen autore della segnalazione si può comunicare soltanto il luogo di dimora o il domicilio della persona interessata.

Sezione 5: Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato Articolo 32 Condizioni Su domanda di un’autorità di polizia o di perseguimento penale si possono segnalare le persone e anche gli oggetti (veicoli e container) ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Una segnalazione in questa categoria dev’essere vincolata a uno scopo e pertanto la si può effettuare unicamente durante un procedimento penale o per prevenire delle minacce alla sicurezza pubblica (la base legale formale è l’art. 16 cpv. 2 lett. f LSIP). Ai servizi preposti alla protezione dello Stato è espressamente vietato se- gnalare una persona ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato per pre- venire delle minacce alla sicurezza interna. Nel nuovo sistema di ricerca delle persone (che sostituirà RIPOL) sarà peraltro possibile inserire anche delle segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato (art. 15 cpv. 1 lett. i LSIP). Il capoverso 2 statuisce che una persona può essere segnalata soltanto se vi sono degli indizi concreti che essa sta pianificando o compiendo un reato grave oppure se la sua valutazione globale giustifica la supposizione che potrebbe commettere reati gravi in av- venire. È consentito segnalare dei veicoli e dei container ai fini di una sorveglianza di- screta o di un controllo mirato se vi sono degli indizi concreti di un loro collegamento con dei reati gravi. Il capoverso 4 contiene un rinvio alla legge federale sull’inchiesta mascherata (LFIM) che spiega l’espressione di «reato grave» utilizzata nella presente ordinanza. La dispo- sizione non pregiudica la valutazione dei reati in generale e ai sensi della LFIM, bensì 15 FF 2006 989, 1073.

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serve unicamente per precisare l’espressione di «reato grave» senza essere esaustiva. Infatti anche la violenza carnale di cui all’articolo 190 CP, è considerata ad esempio un reato grave ai sensi dei capoversi 2 e 3, ma non è menzionata nella LFIM. Questa va- riante è stata scelta per una migliore leggibilità.

Articolo 33 Misure Se durante un controllo si reperisce la persona o l’oggetto segnalato, le autorità canto- nali possono raccogliere le informazioni di cui al capoverso 1 e farle trasmettere, tramite l’Ufficio SIRENE, all’autorità autrice della segnalazione. Il capoverso 2 prevede come possibile misura in caso di segnalazione ai fini di un con- trollo mirato, la perquisizione delle persone, dei veicoli e dei container. Tuttavia le per- quisizioni sono consentite soltanto se sono adempite le condizioni previste dalle perti- nenti leggi cantonali. Infine le autorità cantonali possono far trasmettere i dati soltanto se la legislazione can- tonale prevede espressamente la sorveglianza discreta e il controllo mirato.

Sezione 6: Segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale Articolo 34 Condizioni L’articolo contiene un elenco esaustivo degli oggetti ricercati che si possono segnalare nel SIS. Di principio è sempre consentito segnalare veicoli, rimorchi, apparecchiature in- dustriali, motori fuoribordo, container, armi da fuoco e banconote (anche quando ad e- sempio il veicolo utilizzato per la fuga non è stato rubato, ma appartiene all’autore di un reato). Gli altri oggetti (documenti vergini, documenti d’identità, documenti di veicoli e targhe di veicoli a motore, come pure valori mobiliari e mezzi di pagamento) si possono segnalare soltanto se sono stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati. Le basi legali del SIS I+ sanciscono che anche i veicoli, i rimorchi, le apparecchiature in- dustriali, i motori fuoribordo, i container, le armi da fuoco e le banconote possono essere segnalati soltanto se sono stati rubati o altrimenti sottratti. Nella prassi questa disposi- zione ha evidenziato delle lacune, poiché proprio l’arma di un delitto o l’automobile di proprietà dell’autore di un reato utilizzata per la fuga non potevano essere segnalati. Le basi legali del SIS II sono state quindi adeguate alle circostanze reali. Poiché sarebbe insensato adottare una disposizione lacunosa, l’articolo dell’ordinanza sarà posto in vi- gore già per il SIS I+, anche se verte sulle basi legali del SIS II.

Articolo 35 Misure In caso di hit, l’Ufficio SIRENE deve concordare la misura da adottare con lo Stato Schengen autore della segnalazione. I dati personali possono essere trasmessi unica- mente per questo scopo.

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Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza Sezione 1: Trattamento e conservazione dei dati Articolo 36 Principio del trattamento L’articolo sancisce il principio secondo cui i dati possono essere trattati (modificati, com- pletati, aggiornati o cancellati) soltanto dall’autorità che ne ha richiesto la segnalazione.

Articolo 37 Trattamento per altri scopi Di principio è consentito trattare dei dati soltanto in relazione al loro scopo. Un tratta- mento estraneo allo scopo è possibile unicamente nel rispetto di condizioni restrittive e soltanto previo consenso dello Stato Schengen autore della segnalazione. Il presente articolo dell’ordinanza verte sulle basi legali del SIS II. Le esperienze pratiche hanno dimostrato che quanto statuisce la CAAS su questo tema è insufficiente. Questa lacuna è stata quindi colmata nelle basi legali del SIS II. Poiché sarebbe insensato adot- tare una disposizione lacunosa, l’articolo dell’ordinanza sarà posto in vigore già per il SIS I+, anche se verte sulle basi legali del SIS II.

Articolo 38 Qualità dei dati L’articolo disciplina come devono procedere le autorità quando scoprono delle indicazio- ni su dati inesatti o trattati illegalmente. L’Ufficio SIRENE ha quindi l’obbligo di controlla- re senza indugio la segnalazione dell’autorità o del privato cittadino e di prendere le di- sposizioni necessarie affinché l’autorità competente ai sensi del capoverso 1 corregga la segnalazione.

Articolo 39 Distinzione tra persone con caratteristiche simili Può capitare che delle persone che possiedono elementi simili di descrizione dell’identità siano oggetto di diverse segnalazioni nel SIS. Se constata una corrispon- denza fra gli elementi di descrizione dell’identità in una segnalazione che intende inseri- re nel SIS e una che vi è già contenuta, l’Ufficio SIRENE ha l’obbligo di controllare se si tratta della stessa persona. In caso affermativo si applica la procedura sulle segnalazioni multiple di cui all’articolo 40. Se invece si tratta di due persone distinte, l’autorità respon- sabile segnala la seconda persona, aggiungendo tuttavia altre informazioni alle segnala- zioni (p. es. la data di nascita diversa, alcuni segni di riconoscimento come le cicatrici da bruciatura ecc.) utili per distinguere le due persone che hanno degli elementi simili di descrizione dell’identità. L’Ufficio SIRENE ha inoltre l’obbligo di controllare una segnalazione se una persona af- ferma di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se si constata che si tratta in effetti di due persone distinte, il capoverso 3 statuisce di avvertire la persona che, per impedire errori di identificazione, è possibile completare la segnalazione esistente con la stessa procedura utilizzata in caso di usurpazione dell’identità, aggiungendo delle indi- cazioni che la riguardano. Il SIS one4all non prevede la possibilità di aggiungere queste indicazioni, che tecnica- mente si potranno inserire soltanto nel SIS II. Pertanto il capoverso 3 entrerà in vigore soltanto con l’attivazione del SIS II.

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Articolo 40 Segnalazioni multiple Prima di ogni segnalazione, l’autorità che la diffonde deve controllare se nel SIS esiste già una segnalazione sulla persona interessata. Se durante il controllo si constata che la persona che dev’essere segnalata è già registrata in una segnalazione in uscita, essa non può essere segnalata nuovamente, ovvero non è consentito diffondere la nuova se- gnalazione. Questo perché ogni Stato Schengen è autorizzato a inserire soltanto una segnalazione su ogni singola persona. Se la persona che dev’essere segnalata, è invece registrata in una segnalazione in en- trata, l’autorità autrice della nuova segnalazione deve accordarsi tramite l’Ufficio SIRE- NE con l’autorità autrice della prima segnalazione. Di principio le segnalazioni multiple sono consentite se sono compatibili fra loro. Una segnalazione ai fini di un controllo mi- rato non è ad esempio compatibile con una segnalazione ai fini di una sorveglianza di- screta. È invece consentito segnalare, in determinati casi, una persona da arrestare ai fini dell’estradizione e ai fini della non ammissione. In caso di hit questo può far sorgere dei dubbi sulla misura da adottare e quindi nel manuale SIRENE è stato definito un pre- ciso ordine di importanza. Un arresto ai fini dell’estradizione ha, ad esempio, la prece- denza su un divieto d’entrata.

Articolo 41 Dati complementari per trattare i casi di usurpazione dell’identità di una persona Si ha usurpazione di identità (cognome, nome, data di nascita) quando l’autore di un re- ato si serve dell'identità di un’altra persona, ad esempio usando un documento d’identità a scapito del suo effettivo titolare. Spesso si scopre soltanto nel caso di un hit che vi è stata usurpazione di identità, ad esempio quando una persona controllata nega di esse- re la persona ricercata e afferma di non avere nulla a che vedere con il motivo della se- gnalazione. Non appena è chiaro che vi è stata usurpazione di identità, si devono ag- giungere alla segnalazione della persona ricercata le informazioni sulla persona la cui identità è stata usurpata. Questo serve per prevenire le possibili conseguenze negative di un errore di identificazione. Soltanto con il consenso esplicito della persona la cui i- dentità è stata usurpata è permesso completare i dati che si possono utilizzare esclusi- vamente per distinguere le due persone. Il capoverso 3 contiene un elenco esaustivo dei dati che è consentito aggiungere alla segnalazione. I dati sono cancellati automaticamente insieme alla segnalazione o su richiesta della persona la cui identità è stata usurpata. Nei casi di usurpazione dell’identità, nel SISone4all non è possibile memorizzare dati complementari e soltanto con il SIS II tale registrazione sarà tecnicamente possibile. La presente disposizione entrerà quindi in vigore soltanto con l’attivazione del SIS II.

Articolo 42 Durata delle segnalazioni di persone La durata di conservazione è vincolata a uno scopo. Di principio le segnalazioni sono cancellate automaticamente dal sistema dopo tre anni oppure dopo un anno se si tratta di segnalazioni di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Quattro mesi prima della scadenza del periodo di riesame, il sistema centrale segnala automaticamente all’autorità responsabile della segnalazione, ossia l’Ufficio SIRENE o

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l’UFM in caso di decisioni di non ammissione, che una volta scaduto il periodo di riesa- me la segnalazione sarà automaticamente cancellata. Prima della cancellazione l’Ufficio SIRENE o l’UFM controllano insieme all’autorità che ha richiesto di diffondere la segnalazione, se è necessario conservarla. Il capoverso 5 statuisce le condizioni per prolungare la conservazione. Ne consegue che è consentito mantenere una segnalazione se il suo scopo lo esige. In caso affermativo la cancella- zione automatica e il relativo riesame sono nuovamente previsti dopo tre anni (o un an- no) e la procedura si svolge allo stesso modo. L’autorità responsabile ha l’obbligo di tenere delle statistiche sul numero delle segnala- zioni la cui durata di conservazione è stato prolungata.

Articolo 43 Durata delle segnalazioni di oggetti Anche la durata di conservazione delle segnalazioni di oggetti è vincolata a uno scopo. Il periodo massimo ammonta a cinque anni per le segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato e a dieci anni per le segnalazioni di oggetti a fini di se- questro o di prova in un procedimento penale. Analogamente alle segnalazioni di perso- ne, anche le segnalazioni di oggetti sono cancellate automaticamente Tuttavia poiché il sistema centrale non invia alcun segnale automatico, non è necessaria alcuna disposi- zione in tal senso nell’ordinanza. Nel SIS II è consentito prolungare anche la durata di conservazione delle segnalazioni di oggetti oltre i termini indicati, a condizione che lo scopo lo esiga. Al momento della mi- grazione del SISone4all nel SIS II sarà necessario adeguare convenientemente l’ordinanza.

Articolo 44 Durata di conservazione delle informazioni supplementari Le informazioni supplementari non sono memorizzate nel SIS. L’Ufficio SIRENE può tut- tavia memorizzare questo tipo di informazioni nel proprio sistema di gestione. Esse de- vono essere cancellate dal sistema quando non sussiste più lo scopo perseguito. Per le informazioni supplementari è determinante la durata di conservazione della segnalazio- ne nel SIS di cui fanno parte, poiché devono essere cancellate dalle banche dati nazio- nali al più tardi un anno dopo la scadenza della durata di conservazione della relativa segnalazione. Questa norma riguarda esclusivamente le informazioni supplementari che l’Ufficio SI- RENE ha ricevuto da altri Uffici SIRENE. I dati sulle segnalazioni in uscita che sono quindi del proprio Paese e quelli sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l’adozione di misure, si possono conservare nei sistemi d’informazione federali o canto- nali. La cancellazione di queste informazioni è disciplinata dalle disposizioni della legge sulla protezione dei dati o delle pertinenti leggi speciali sui relativi sistemi d’informazione.

Articolo 45 Comunicazione di dati a terzi Non è consentito comunicare a terzi (Stati terzi o organizzazioni internazionali) i dati memorizzati nel SIS. Evidentemente la Svizzera, conformemente alla legislazione na- zionale e agli accordi pertinenti nel caso specifico (con Interpol, Europol ecc.), continue-

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rà a essere autorizzata a trasmettere agli Stati terzi e alle organizzazioni internazionali i dati contenuti nelle proprie segnalazioni. Sarebbe consentito comunicare i dati contenuti nelle segnalazioni degli Stati Schengen soltanto se riguardano passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati e unica- mente agli Stati membri di Interpol. Non è tuttavia necessario disciplinare questo aspetto nell’ordinanza, poiché gli Stati membri di Interpol inviano le richieste di questa categoria sempre allo Stato interessato, che può decidere se diffondere ulteriormente le informa- zioni.

Articolo 46 Statistica Le basi legali europee del SIS fanno riferimento a un’autorità amministrativa europea. Essa ha l’obbligo, fra le altre cose, di allestire e pubblicare delle statistiche. Per consen- tirle di adempiere questo compito, le basi legali europee obbligano gli Stati Schengen a mettere a disposizione dell’autorità amministrativa e della Commissione europea, le in- formazioni necessarie per le statistiche. Il capoverso 1 sancisce pertanto l’obbligo di al- lestire le statistiche e specifica le informazioni che occorrono all’autorità amministrativa. L’Ufficio SIRENE è il responsabile principale dell’allestimento delle statistiche. Il capo- verso 2 precisa tuttavia che l’UFM e fedpol hanno l’obbligo di fornire all’Ufficio SIRENE i dati necessari per le statistiche. Il capoverso 3 spiega genericamente lo scopo di questa disposizione. Essa garantisce che la Svizzera invii le statistiche pertinenti ai diversi organi interessati dell’Unione euro- pea, adempiendo così i propri obblighi di comunicazione.

Sezione 2: Diritti degli interessati Articolo 47 Esercizio del diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione I diritti delle persone interessate sono retti dalla LPD, dalla LSIP e, per quanto riguarda le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione, dalla AIMP e non è quindi necessa- rio disciplinarli. Occorre invece precisare, in virtù delle basi legali dell’UE, la procedura e i termini per far valere questi diritti. Conformemente al capoverso 1, una persona che intende esercitare i diritti in virtù della legge sulla protezione dei dati, deve comprovare la propria identità e presentare una ri- chiesta scritta. Quest’ultima va presentata a fedpol. fedpol, in qualità di organo responsabile del N-SIS, decide in merito alla richiesta d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati o che ha conferito un incarico in tal senso (l’UFM, l’UFG o un’autorità cantonale). Se si tratta di una richiesta d’informazione sulle segnalazioni in entrata, è sempre fedpol a decidere sulla risposta, anche se ha l’obbligo di concedere prima allo Stato Schengen autore della segnalazione la possibilità di pren- dere posizione. Il capoverso 3 disciplina il caso inverso. Se una persona richiede a un’autorità straniera delle informazioni su una segnalazione svizzera, l’autorità straniera concederà alla Sviz- zera, tramite l’Ufficio SIRENE, la possibilità di prendere posizione. L’Ufficio SIRENE è responsabile del parere, ma consulta le autorità che hanno richiesto di diffondere la se- gnalazione (p. es. le autorità cantonali di polizia) o l’UFM se si tratta di segnalazioni di quest’ultimo.

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Il termine di 30 giorni di cui al capoverso 4, corrisponde a quello statuito dall’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Il termine massimo di 60 giorni è un obbligo che deriva invece dalle basi legali europee. Anche il termine massimo di tre mesi di cui al capoverso 5 è sancito dalle basi legali eu- ropee.

Articolo 48 Diritto di informazione Il diritto di informazione riguarda soltanto i cittadini di Stati terzi che sono oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione. Si devono loro comunicare le informazioni di cui all’articolo 8 della legge sulla protezione dei dati. Questa comunicazione non avvie- ne, come previsto dall’articolo 8 LPD, su richiesta della persona interessata, bensì d’ufficio. Infatti, in questi casi le basi legali dell’UE prevedono un obbligo d’informare del- le autorità. Le informazioni sono comunicate alla persona interessata unitamente alla notifica della decisione che ha dato origine alla segnalazione. Questo significa che le autorità che no- tificano la decisione (l’UFM, le autorità cantonali di migrazione, le autorità giudiziarie o le autorità di confine qualora non sia stato possibile notificare prima la decisione perché non si conosceva il luogo di dimora della persona) hanno l’obbligo di allegare per iscritto le informazioni di cui all’articolo 8 LPD. È possibile rinunciare a informare se sono soddisfatti i presupposti sanciti dal capoverso 2. La presente disposizione sarà posta in vigore soltanto con l’entrata in funzione del SIS II, poiché il SISone4all non prevede un simile obbligo di informare d’ufficio.

Articolo 49 Risarcimento dei danni Una persona ha diritto al risarcimento dei danni se è stata danneggiata dall’uso del SIS. Questo diritto e la relativa procedura sono retti dalla legge sulla responsabilità 16 . Nel contesto dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, la Svizzera ha inserito nella legge sulla responsabilità nuove disposizioni sulla responsabi- lità per i danni derivanti dall’uso del SIS. Gli articoli pertinenti prevedono fra l’altro, indi- pendentemente dalla persona che ha causato il danno, una responsabilità causale della Confederazione con diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la perso- na che ha causato il danno.

Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilan- za Articolo 50 Sicurezza dei dati L’articolo corrisponde alle norme usuali in materia di sicurezza dei dati delle banche dati, contenute ad esempio negli articoli 16 capoverso 2 e 17 capoverso 1 dell’ordinanza SI- MIC 17 . Nel regolamento sul trattamento dei dati saranno sanciti dettagliatamente i prov- vedimenti organizzativi e tecnici.

16 RS 170.32 17 RS 142.513

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Articolo 51 Consulenza in materia di protezione dei dati Spetta al consulente per la protezione dei dati del DFGP, far rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo egli coordina e sostiene, essenzialmente in conformità con l’articolo 23 dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, le attività dei consulenti per la protezione dei dati degli Uffici interessati, ossia so- prattutto fedpol, l’UFM e l’UFG. I compiti sono definiti con precisione e devono essere eseguiti dai consulenti per la protezione dei dati dei diversi Uffici.

Articolo 52 Vigilanza In quanto alta autorità di vigilanza, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sorveglia il trattamento dei dati personali, coadiuvato, nella loro sfe- ra di competenza, dalle autorità cantonali di protezione dei dati. Le autorità federali e cantonali di protezione dei dati cooperano strettamente con il ga- rante europeo della protezione dei dati. In questo contesto l’IFPDT funge da persona di contatto fra autorità cantonali di protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, garantendo che la cooperazione sia efficace. Per coordinare le attività conformemente al capoverso 2, l’IFPDT e le autorità cantonali di protezione dei dati si riuniscono almeno due volte all’anno in un gruppo di coordina- mento. Le riunioni sono finanziate dall’IFPDT. Il gruppo di coordinamento adotta un re- golamento interno.

Capitolo 8: Disposizioni finali Articolo 54 Entrata in vigore Rispetto al SIS II, il SISone4all è privo di alcune funzioni più avanzate. Dato che le basi legali del SIS II sono già state notificate alla Svizzera, è già noto che cosa bisogna ap- plicare. Quando il SIS II sarà attivato, la Svizzera dovrà già aver applicato gli sviluppi sul piano giuridico e quindi si è deciso di integrare già adesso le disposizioni, peraltro poco numerose e soprattutto tecniche, nell’ordinanza. Esse tuttavia entreranno in vigore sol- tanto più tardi. Di conseguenza l’articolo disciplina un’entrata in vigore parziale com’è consuetudine anche in altri settori. Non sono necessarie delle disposizioni transitorie, poiché le modifiche riguardano quasi esclusivamente sviluppi di natura tecnica e non al- terano i principi delle basi legali del sistema.

Allegato 1 L’allegato elenca tutti gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.

Allegato 2 L’allegato elenca tutti i dati contenuti nel sistema e i diritti d’accesso dei singoli utenti di cui all’articolo 6. Stabilisce inoltre se i dati possono essere soltanto consultati (A) o se possono oppure devono essere anche trattati (B). Come detto, l’accesso a questi dati è subordinato alla condizione che essi siano indispensabili per l’adempimento dei compiti legali delle autorità.

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Allegato 3 L’allegato statuisce quali sono le altre informazioni che l’Ufficio SIRENE è autorizzato a trasmettere a tutti gli Stati Schengen insieme a una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione. Queste informazioni sono indicate su un modulo utilizzato per scambiare le informazioni supplementari.

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Allegato del rapporto esplicativo Sviluppi del SISone4all 18 Decisione 2005/211/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 68 del 15.3.2005, p. 44)

Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 lu- glio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'ac- cordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con- trolli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei do- cumenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 191 del 22.7.2005)

Sviluppi del SIS II • Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (GU L 205 del 7.8.2007, p. 63)

• Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 di- cembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schen- gen di seconda generazione (GU L 381 del 28.12.2006, p. 4)

• Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 di- cembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda gene- razione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, p. 1)

Si tratta degli sviluppi materiali più importanti. Gli sviluppi restanti sanciscono sostanzialmente sol- tanto l’entrata in vigore di singole disposizioni.