Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG
Progetto: Accordo di prestazione
2008 - 2011
tra la
Confederazione Svizzera rappresentata da Ufficio federale di giustizia (in seguito UFG)
e il
Cantone XXX rappresentato da autorità cantonale(i) competente(i)
per il
versamento dei sussidi d’esercizio
a favore
degli istituti d’educazione sussidiabili
(in seguito istituti d’educazione)
Accordo di prestazione 2008 - 2011 Cantone XXXXX
1. Contenuto dell’accordo
Il presente accordo regola la natura, la portata e l’indennizzo delle prestazioni riconosciute che gli istituti attivi nel settore dell’educazione forniscono su mandato del Cantone nonché gli obblighi del servizio cantonale di collegamento.
2. Basi
2.1 Basi legali della Confederazione
- Legge federale del 5 ottobre 1984 (stato 6 aprile 2004) sulle prestazioni della Confedera- zione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341)
- Ordinanza del XX.XX.XXXX sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM, RS 341.1)
- Direttive sui sussidi dell’UFG del XX.XX.XXXX
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1)
2.2 Basi legali del Cantone
- Legge cantonale concernente YYYYYYY
- Ordinanza concernente YYYYY
2.3 Altre basi
- Impostazione degli istituti d’educazione
- Decisione(i) di riconoscimento del Cantone e dell’UFG
3. Servizio cantonale di collegamento
Il Cantone (X, Y, Z) designa XXXXXXXX come servizio cantonale di collegamento confor- memente all’articolo 26 OPPM. Gli obblighi del servizio di collegamento sono elencati al nu- mero 10.
4. Durata dell’accordo
Il presente accordo è concluso per la durata di quattro anni.
5. Basi del finanziamento
Fondandosi sull’articolo 5 LPPM la Confederazione concede sussidi d’esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica. Conformemente all’articolo 7 LPPM il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi riconosciuti per il personale che esplica un’attività pedagogica. Il presente accordo e i sussidi della Confederazione garantitivi si fondano sul credito d’impegno J049.00 della Confederazione.
Accordo di prestazione 2008 - 2011 Cantone XXXXX
6. Scopi dell’accordo di prestazione
I sussidi contribuiscono alla messa a disposizione dell’offerta conforme ai bisogni nell’ambito stazionario dell’educazione. Promuovono e garantiscono la qualità dei servizi negli istituti d’educazione riconosciuti.
7. Istituti d’educazione sussidiabili
L’articolo 1 capoverso 2 e l’articolo 5 OPPM definiscono i criteri di riconoscimento. In questo contesto uno dei criteri principali è il raggiungimento della quota dei tre quarti che, confor- memente all’articolo 1 capoverso 2 lettera f OPPM, esige che almeno i tre quarti del perso- nale che esplica attività pedagogica disponga di una formazione riconosciuta.
Gli istituti d’educazione elencati al numero 8 soddisfano siffatti criteri e sono riconosciuti co- me sussidiabili. Essi forniscono le prestazioni conformemente alle loro impostazioni approva- te dal Cantone e dalla Confederazione e alle pertinenti decisioni d’approvazione. Le offerte riconosciute sono menzionate nel relativo allegato.
8. Sussidi d’esercizio a favore di istituti d’educazione
Conformemente all’articolo 9 OPPM i sussidi d’esercizio destinati a istituti d’educazione sono calcolati sulla base di importi forfetari e ammontano al 30 per cento dei costi del personale riconosciuti dell’istituto. Siffatti costi risultano dall’effettivo del personale riconosciuto moltipli- cato per 94°340 franchi per posto al 100 %. L’effettivo del personale riconosciuto è calcolato in base all’offerta riconosciuta dell’istituto secondo la chiave di ripartizione prevista dall’articolo 9 capoverso 4 OPPM. Infine, per stabilire l’ammontare definitivo del sussidio for- fetario, è determinante il coefficiente dei giorni di permanenza riconosciuti.
Conformemente ai giorni di permanenza riconosciuti, ogni istituto d’educazione è attribuito a uno dei livelli seguenti:
Livello Fascia percentuale dei giorni di permanenza Coefficiente riconosciuti 1 100% 100% 2 95-99% 97% 3 90-94% 92% 4 85-89% 87% 5 80-84% 82% ecc.
Determinante per l’attribuzione a un determinato livello è il numero dei giorni di permanenza riconosciuti indicato dall’istituto d’educazione.
Se al momento dei controlli, effettuati conformemente al numero 10, il servizio cantonale di collegamento constata che la quota annua definitiva dei giorni di permanenza riconosciuti non corrisponde al livello pattuito, l’importo forfetario annuale viene corretto in occasione della liquidazione.
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Il calcolo dettagliato dei sussidi d’esercizio forfetari di ogni istituto d’educazione sussidiabile figura negli allegati da 1 a 4. Il calcolo del sussidio d’esercizio globale è il seguente:
Istituto Pompier CHF 416°605.- Istituto Röntgen CHF 297°171.- Istituto Blume CHF 391°205.- Foyer Werkbank CHF 999°683.- Totale CHF 2°104°664.-
Ne risulta un importo globale non indicizzato di 8°418°656.- franchi per l’intera durata dell’accordo di prestazione.
9. Modalità di pagamento
I sussidi forfetari sono versati dall’UFG al servizio cantonale di collegamento conformemente all’articolo 32 capoverso 1 OPPM
9.1 Modalità di versamento
L’UFG versa in due rate il sussidio forfetario annuale pattuito nell’ambito dei crediti approvati:
- entro il 31 maggio, la prima rata dell’ammontare di 1°000°000.- di franchi;
- entro il 30 novembre, la liquidazione.
La liquidazione è calcolata in base alle informazioni fornite dal servizio cantonale di collega- mento conformemente al numero 8.
9.2 Riserva riguardante il versamento
Fatto salvo il rispetto dei livelli pattuiti per quanto concerne i giorni di permanenza riconosciu- ti e della quota dei tre quarti nonché l’approvazione dei crediti da parte del Parlamento, negli anni dal 2008 al 2011 vengono versati ogni anno 2°063°066.- di franchi cui si aggiunge l’indicizzazione annua corrispondente alla compensazione del rincaro prevista per il persona- le federale.
10. Obblighi del servizio cantonale di collegamento
Il servizio cantonale di collegamento firma per il Cantone l’accordo con l’UFG. È anche re- sponsabile della stesura della pianificazione cantonale e della messa a disposizione dell’offerta di prestazione sussidiabile e definita nel presente accordo.
Il servizio cantonale di collegamento garantisce all’UFG che gli istituti d’educazione rispettino per tutta la durata dell’accordo l’integralità delle condizioni di riconoscimento per il diritto al sussidio. Informa tempestivamente l’UFG nel caso in cui le condizioni di riconoscimento non fossero più adempiute o l’offerta differisse da quanto riconosciuto e pattuito.
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Per permettere all’UFG di determinare l’ammontare della liquidazione, detto servizio gli co- munica entro il 31 agosto dell’anno in cui avviene il versamento quanto segue:
- la quota dei giorni di permanenza riconosciuti rispetto all’entità totale dei giorni di perma- nenza possibili per ogni istituto d’educazione. In tale contesto il periodo determinante va dal 1° agosto dell’anno civile precedente fino al 31 luglio dell’anno in cui viene versato il sussidio;
- la circostanza che il giorno di riferimento del 1° agosto un istituto d’educazione non ha raggiunto la quota dei tre quarti.
Il servizio cantonale di collegamento s’impegna a far pervenire ai pertinenti istituti d’educazione l’integralità del sussidio d’esercizio versatogli dall’UFG. È tenuto a documenta- re l’impiego dei mezzi che deve corrispondere a quanto previsto nell’accordo di prestazione. Al fine di garantire la liquidità degli istituti d’educazione, detto servizio offre loro la possibilità di ricevere degli acconti.
Il servizio cantonale di collegamento è tenuto a far partecipare in modo adeguato gli istituti d’educazione alle discussioni che precedono la firma degli accordi di prestazione. Agli istituti va data la possibilità di esprimersi in merito.
11. Controllo del rispetto delle condizioni e vigilanza finanziaria
11.1 Controllo del rispetto delle condizioni durante il periodo di validità dell’accordo di prestazione Gli istituti d’educazione adempiono l’integralità delle condizioni di riconoscimento durante tutto il periodo di validità dell’accordo di prestazione. Durante detto periodo la vigilanza sui singoli istituti d’educazione incombe al servizio canto- nale di collegamento. Le comunicazioni annuali o correnti figurano al numero 10 e 12. L’UFG si riserva inoltre espressamente di effettuare controlli a campione in caso di sospetto.
11.2 Controllo del rispetto delle condizioni nel corso dell’ultimo anno dell’accordo Nel corso dell’ultimo anno di durata dell’accordo di prestazione l’UFG effettua presso gli isti- tuti d’educazione la procedura di riesame necessaria per il riconoscimento. In occasione del riesame controlla, da un canto, che l’accordo di prestazione sia stato adempito durante tutto il periodo di validità e, dall’altro, che le condizioni per il riconoscimento valide in quel momen- to siano adempite. Se tutte le condizioni sono soddisfatte il riconoscimento è riconfermato e ciò costituisce la base per l’inserimento dell’istituto d’educazione nel prossimo accordo di prestazione.
11.3 Vigilanza finanziaria
L’UFG e il Controllo federale delle finanze (CDF) possono verificare in loco la presenza, la completezza e la correttezza dei dati trasmessi dal servizio cantonale di collegamento. Nel quadro dei suoi controlli la CDF ha accesso ai dati previsti dall’accordo di prestazione.
Le modalità di controllo sono concordate in anticipo tra l’UFG e/o il CDF e il controllo canto- nale delle finanze. Se non è possibile procedere insieme ai controlli, il CDF può procedere anche per conto proprio a detti controlli in loco. Occorre sempre invitare il controllo cantonale
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delle finanze alla discussione finale. La procedura in caso di contestazioni, di relazioni e per i rapporti amministrativi nell’ambito dei controlli del CDF è retta dalla legge sul Controllo delle finanze. I beneficiari che vi sono previsti decidono in modo autonomo sull’ulteriore trasmis- sione di questa informazione a terzi.
12. Modalità in caso di adeguamenti
12.1 Modifiche riguardanti le prestazioni offerte dagli istituti d’educazione sussidiabili Se durante il periodo di validità dell’accordo di prestazione un istituto d’educazione auspica modificare l’impostazione o l’offerta riconosciuta dall’UFG, il servizio cantonale di collega- mento è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’UFG. Durante un anno civile l’accordo di prestazione non subisce modifiche. Le nuove offerte sono inserite nell’accordo di prestazione e anche finanziate soltanto a partire dall’anno seguente il riconoscimento. Le domande di riconoscimento di queste nuove offerte possono essere presentate di conti- nuo. Al fine di garantirne l’inserimento nell’accordo di prestazione a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente occorre tuttavia presentare una pertinente domanda entro il 1° marzo. La soppressione di prestazioni va comunicata senza indugio all’UFG. Tale eventualità de- termina una nuova commisurazione dell’importo forfetario e la richiesta di restituzione di pre- stazioni già sovvenzionate ma non fornite.
12.2 Inserimento di nuovi istituti nell’accordo di prestazione
Domande tese a ottenere nuovi riconoscimenti di istituti d’educazione vanno presentate tra- mite il servizio cantonale di collegamento entro il 1° marzo. L’inserimento nell’accordo di pre- stazione avviene al più presto a partire dal 1° gennaio dell’anno civile seguente il riconosci- mento.
12.3 Revisioni degli accordi
Per poter procedere alle revisioni degli accordi conformemente ai numeri 12.1 e 12.2 occorre farne richiesta all’altra parte contraente indicando esplicitamente i motivi. In linea di principio l’accordo di prestazione è adeguato in occasione di queste revisioni. Tutti gli adeguamenti dell’accordo di prestazione che rivestono rilevanza per i sussidi sono precedentemente oggetto di una decisione dell’UFG.
13. Fornitura di prestazioni carente
13.1 Adempimento carente delle condizioni di riconoscimento
Se un istituto d’educazione non adempie più le principali condizioni di riconoscimento, l’UFG emana pertinenti oneri e termini. In particolare se provvisoriamente la quota dei tre quarti non è raggiunta, l’UFG fissa un termine entro il quale occorre rimediare a tale situazione.
13.2 Procedura in caso di mancato adempimento dell’accordo
L’UFG revoca il riconoscimento se non sono più soddisfatte le condizioni per un sovvenzio- namento e l’istituto non adempie gli oneri nonostante un ammonimento. In questo caso l’UFG fa valere le sue pretese di restituzione dei sussidi d’esercizio versati indebitamente nei confronti del servizio cantonale di collegamento.
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Se provvisoriamente la quota dei tre quarti non dovesse essere raggiunta, il sussidio d’esercizio per il pertinente istituto d’educazione subisce una riduzione. Quest’ultima am- monta al dieci per cento dei costi del personale riconosciuti per il periodo in cui non è stata raggiunta detta quota.
14. Controversie
14.1 Principio della cooperazione
Le parti contraenti s’impegnano a risolvere nel limite del possibile tutte le divergenze e le controversie risultanti dal presente accordo in uno spirito di cooperazione.
14.2 Rimedi giuridici
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).
15. Disposizioni finali
- Il presente accordo di prestazione entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008 con la firma giuridicamente valida delle due parti contraenti.
- È valido fino al 31 dicembre 2011.
Allegati: - Struttura delle offerte e commisurazione dei sussidi per ogni istituto d’educazione
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Le parti contraenti:
CONFEDERAZIONE SVIZZERA Rappresentata dall’Ufficio federale di giustizia
Berna, il ......................................... Berna, il .........................................
Il direttore dell’Ufficio federale di giustizia XXXXXXXXXXXXXXX
.......................................................... ........................................................... Dott. iur. Michael Leupold X. XXXXXXXX
CANTONE XXXXX Rappresentato da XXXXXXXX XXXXXXXX:
XXXXXX, il ....................................... XXXXX, il ....................................
Il Consigliere di Stato XXXXXXXXX
.......................................................... ........................................................... XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
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Allegati 1-4:
Allegato n° 1 Nome dell'istituto Istituto Pompier N° di registrazione ……………...
A. Allestimento dell'inventario tipo 1 numero massimo di giorni di permanenza (GP) 5'840 posti in internato 16 GP riconosciuti 2008 livello 3 92.0% posti di progressione 0 posti settore disciplinare 0 totale gruppo(i) 2 costi personale riconosciuti per posto al 100% Fr. 94'340
- di cui tipo 1 2 indice (anno riferimento 2008 = 100) 100
- di cui tipo 2 0 costi personale riconosciuti indicizzati Fr. 94'340 struttura(e) di giorno 2 posti di formazione 0
- con scuola professionale 0
Conteggio conformemente indicazioni del SCC del …………………… conferma/modifica dei GP riconosciuti, livello …….. quota del personale riconosciuta raggiunta (sì/no)? …….. se no, n° collaboratori ………..…..
B. Calcolo delle percentuali dei posti % posti per gruppo/posto % posti a) Gruppo abitativo socio-pedagogico riconosciuti Offerta completa/offerta centrale 450% per gruppo 900% alloggio, pensione assistenza socio-pedagogica (incluso doposcuola) offerta per il tempo libero, struttura di giorno specifica lavoro con i genitori, lavoro sistematico assistenza successiva (in famiglia) supplemento istituti piccole dimensioni con un solo gruppo 100% per gruppo istituti di piccole dimensioni (soltanto 1 gruppo) con più di 10% per posto
10 posti a partire dall'11° posto
Offerte suppletive tipo 1 ammissione di emergenza (gruppo completo) 150% per posto 300% accertamento/diagnosi (gruppo completo) tipo 2 chiusura (gruppo completo) 150% per gruppo 0% div. disciplinare, detenzione, det. prevent., time-out chiuso 10% per posto 0% fase di progressione (nell'ambito del collocamento) 25% per posto 0% b) Formazione professionale formazione interna (tempo pieno) 50% per posto 60% per posto, se responsabile scuola c) Struttura di giorno struttura di giorno interna (tempo pieno) 200% per gruppo 400% d) Totale % posti riconosciuti 1'600% C. Costi del personale Fr. Fr.
16 posti a Fr. (indicizzato) 94'340.00 1'509'440
durata in mesi mancato raggiungimento quota del 75% …… riduzione costi del personale per questa durata 10% 0 costi del personale riconosciuti ridotti 1'509'440
D. Tasso del sussidio per i costi del personale 30% 452'832
E. Quota giorni di permanenza riconosciuti in % 92%
F. Importo forfetario annuale 416'605
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Allegato n° 2 Nome dell'istituto Istituto Röntgen N° di registrazione ……………...
A. Allestimento dell'inventario tipo 2 numero massimo di giorni di permanenza (GP) 2'920 posti in internato 8 GP riconosciuti 2008 livello 1 100.0% posti di progressione 0 posti settore disciplinare 0 totale gruppo(i) 1 costi personale riconosciuti per posto al 100% Fr. 94'340
- di cui tipo 1 1 indice (anno riferimento 2008 = 100) 100
- di cui tipo 2 1 costi personale riconosciuti indicizzati Fr. 94'340 struttura(e) di giorno 1 posti di formazione 0
- con scuola professionale 0
Conteggio conformemente indicazioni del SCC del …………………… conferma/modifica dei GP riconosciuti, livello …….. quota del personale riconosciuta raggiunta (sì/no)? …….. se no, n° collaboratori ………..…..
B. Calcolo delle percentuali dei posti % posti per gruppo/posto % posti a) Gruppo abitativo socio-pedagogico riconosciuti Offerta completa/offerta centrale 450% per gruppo 450% alloggio, pensione assistenza socio-pedagogica (incluso doposcuola) offerta per il tempo libero, struttura di giorno specifica lavoro con i genitori, lavoro sistematico assistenza successiva (in famiglia) supplemento istituti piccole dimensioni con un solo gruppo 100% per gruppo 100% istituti di piccole dimensioni (soltanto 1 gruppo) con più di 10% per posto
10 posti a partire dall'11° posto
Offerte suppletive tipo 1 ammissione di emergenza (gruppo completo) 150% per posto 150% accertamento/diagnosi (gruppo completo) tipo 2 chiusura (gruppo completo) 150% per gruppo 150% div. disciplinare, detenzione, det. prevent., time-out chiuso 10% per posto 0% fase di progressione (nell'ambito del collocamento) 25% per posto 0% b) Formazione professionale formazione interna (tempo pieno) 50% per posto 60% per posto, se responsabile scuola c) Struttura di giorno struttura di giorno interna (tempo pieno) 200% per gruppo 200% d) Totale % posti riconosciuti 1'050% C. Costi del personale Fr. Fr.
10.5 posti a Fr. (indicizzato) 94'340.00 990'570
durata in mesi mancato raggiungimento quota del 75% …… riduzione costi del personale per questa durata 10% 0 costi del personale riconosciuti ridotti 990'570
D. Tasso del sussidio per i costi del personale 30% 297'171
E. Quota giorni di permanenza riconosciuti in % 100%
F. Importo forfetario annuale 297'171
Accordo di prestazione 2008 - 2011 Cantone XXXXX
Allegato n° 3 Nome dell'istituto Istituto Blume N° di registrazione ……………...
A. Allestimento dell'inventario tipo 4 numero massimo di giorni di permanenza (GP) 9'855 posti in internato 27 GP riconosciuti 2008 livello 2 97.0% posti di progressione 3 posti settore disciplinare 0 totale gruppo(i) 3 costi personale riconosciuti per posto al 100% Fr. 94'340
- di cui tipo 1 0 indice (anno riferimento 2008 = 100) 100
- di cui tipo 2 0 costi personale riconosciuti indicizzati Fr. 94'340 struttura(e) di giorno 0 posti di formazione 0
- con scuola professionale 0
Conteggio conformemente indicazioni del SCC del …………………… conferma/modifica dei GP riconosciuti, livello …….. quota del personale riconosciuta raggiunta (sì/no)? …….. se no, n° collaboratori ………..…..
B. Calcolo delle percentuali dei posti % posti per gruppo/posto % posti a) Gruppo abitativo socio-pedagogico riconosciuti Offerta completa/offerta centrale 450% per gruppo 1'350% alloggio, pensione assistenza socio-pedagogica (incluso doposcuola) offerta per il tempo libero, struttura di giorno specifica lavoro con i genitori, lavoro sistematico assistenza successiva (in famiglia) supplemento istituti piccole dimensioni con un solo gruppo 100% per gruppo istituti di piccole dimensioni (soltanto 1 gruppo) con più di 10% per posto
10 posti a partire dall'11° posto
Offerte suppletive tipo 1 ammissione di emergenza (gruppo completo) 150% per posto 0% accertamento/diagnosi (gruppo completo) tipo 2 chiusura (gruppo completo) 150% per gruppo 0% div. disciplinare, detenzione, det. prevent., time-out chiuso 10% per posto 0% fase di progressione (nell'ambito del collocamento) 25% per posto 75% b) Formazione professionale formazione interna (tempo pieno) 50% per posto 60% per posto, se responsabile scuola c) Struttura di giorno struttura di giorno interna (tempo pieno) 200% per gruppo 0% d) Totale % posti riconosciuti 1'425% C. Costi del personale Fr. Fr.
14.25 posti a Fr. (indicizzato) 94'340.00 1'344'345
durata in mesi mancato raggiungimento quota del 75% …… riduzione costi del personale per questa durata 10% 0 costi del personale riconosciuti ridotti 1'344'345
D. Tasso del sussidio per i costi del personale 30% 403'304
E. Quota giorni di permanenza riconosciuti in % 97%
F. Importo forfetario annuale 391'205
Accordo di prestazione 2008 - 2011 Cantone XXXXX
Allegato n° 4 Nome dell'istituto Foyer W erkbank N° di registrazione ……………...
A. Allestimento dell'inventario tipo 5 numero massimo di giorni di permanenza (GP) 13'140 posti in internato 36 GP riconosciuti 2008 livello 4 87.0% posti di progressione 4 posti settore disciplinare 0 totale gruppo(i) 4 costi personale riconosciuti per posto al 100% Fr. 94'340
- di cui tipo 1 0 indice (anno riferimento 2008 = 100) 100
- di cui tipo 2 0 costi personale riconosciuti indicizzati Fr. 94'340 struttura(e) di giorno 0 posti di formazione 36
- con scuola professionale 36
Conteggio conformemente indicazioni del SCC del …………………… conferma/modifica dei GP riconosciuti, livello …….. quota del personale riconosciuta raggiunta (sì/no)? …….. se no, n° collaboratori ………..…..
B. Calcolo delle percentuali dei posti % posti per gruppo/posto % posti a) Gruppo abitativo socio-pedagogico riconosciuti Offerta completa/offerta centrale 450% per gruppo 1'800% alloggio, pensione assistenza socio-pedagogica (incluso doposcuola) offerta per il tempo libero, struttura di giorno specifica lavoro con i genitori, lavoro sistematico assistenza successiva (in famiglia) supplemento istituti piccole dimensioni con un solo gruppo 100% per gruppo istituti di piccole dimensioni (soltanto 1 gruppo) con più di 10% per posto
10 posti a partire dall'11° posto
Offerte suppletive tipo 1 ammissione di emergenza (gruppo completo) 150% per posto 0% accertamento/diagnosi (gruppo completo) tipo 2 chiusura (gruppo completo) 150% per gruppo 0% div. disciplinare, detenzione, det. prevent., time-out chiuso 10% per posto 0% fase di progressione (nell'ambito del collocamento) 25% per posto 100% b) Formazione professionale formazione interna (tempo pieno) 50% per posto 2'160% 60% per posto, se responsabile scuola c) Struttura di giorno struttura di giorno interna (tempo pieno) 200% per gruppo 0% d) Totale % posti riconosciuti 4'060% C. Costi del personale Fr. Fr.
40.6 posti a Fr. (indicizzato) 94'340.00 3'830'204
durata in mesi mancato raggiungimento quota del 75% …… riduzione costi del personale per questa durata 10% 0 costi del personale riconosciuti ridotti 3'830'204
D. Tasso del sussidio per i costi del personale 30% 1'149'061
E. Quota giorni di permanenza riconosciuti in % 87%
F. Importo forfetario annuale 999'683