Amministrazione federale 30.10.2006/BBE, BTT delle contribuzioni Legislazione DPB
Progetto per la consultazione sulla scelta del sistema nell’ambito dell’imposizione dei coniugi
Dicembre 2006
2006–0788 1
Compendio Negli ultimi anni le strutture familiari sono profondamente mutate (cfr. n. 1.1.2) sotto il profilo demografico e politico-sociale. Si pone quindi la questione se in futuro questi mutamenti debbano essere considerati dal diritto tributario. La rispo- sta spetta al Parlamento che dovrà pronunciarsi sulla scelta del sistema. Anche la domanda su come raggiungere relazioni il più possibile equilibrate tra gli oneri fiscali delle diverse categorie di contribuenti necessita una scelta di sistema. Le «Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi» approvate dal Parlamento hanno sensibilmente attenuato la discriminazione dei coniugi con doppio reddito nei confronti dei concubini nella stessa situazione. Tuttavia non consentono ancora di ottenere relazioni ideali a livello di oneri fiscali. Alla luce di interventi parlamentari in parte contraddittori, a breve termine non è tuttavia possibile adottare una soluzione definitiva sulla scelta del sistema. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di procedere a tappe. In una prima fase si tratterà di elaborare un messaggio e un relativo decreto federale, che consenta al Parlamento di prendere una decisione di fondo sulla questione se i coniugi debbano continuare a essere tassati congiuntamente o se invece in futuro debbano essere tassati separatamente. Obiettivo del presente testo è di indicare, da un lato, le ripercussioni dell’introduzione del sistema dello splitting nell’imposizione congiunta e, dall’altro, le ripercussioni di un passaggio all’imposizione individuale. Dopo la decisione di fondo del Parlamento il Consiglio federale elaborerà un disegno di legge concreto. L’avamprogetto presenta quattro modelli. Per una rapida visione dei diversi modelli si rimanda agli allegati 5-9.
1. Imposizione individuale modificata:
In questo sistema il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e dipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale sono attribuiti al co- niuge che consegue il reddito corrispondente o è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Gli altri valori patrimoniali, i proventi che ne risul- tano, come pure i debiti privati devono invece essere imperativamente attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi indipendentemente dal regime dei beni. Per ottenere relazioni possibilmente equilibrate a livello di oneri fiscali, sono state introdotte alcune deduzioni (deduzione per coppie con reddito unico, deduzione per persone sole con propria economia domestica e per famiglie mo- noparentali; cfr. allegato 6).
2. Imposizione congiunta con splitting:
In caso di splitting totale il reddito complessivo dei coniugi è tassato in base all’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo in questione. Per ottenere relazioni possibilmente equilibrate tra gli oneri fiscali, anche in questo modello sono state introdotte alcune deduzioni (deduzione per persone sole con propria economia domestica e per famiglie monoparentali, cfr. allegato 7).
2
3. Opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale quale base
Nel caso del sistema splitting parziale con diritto di opzione, i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione; lo splitting parziale (quale base) con divisore 1,7 o l’imposizione individuale vera e propria. Tutte le coppie non co- niugate o separate sono tassate individualmente. Per le persone sole con pro- pria economia domestica e per le famiglie monoparentali è prevista una dedu- zione (cfr. allegato 8).
4. Nuova doppia tariffa
Per la nuova doppia tariffa viene mantenuta la tassazione congiunta con due differenti tariffe. L’evoluzione delle tariffe è stata tuttavia riveduta. Inoltre è prevista una deduzione per coniugati e una deduzione più elevata per i coniugi con doppio reddito, pari al 40 per cento, ma al massimo di 30 000 franchi. Nel caso della deduzione per coniugi con doppio reddito il reddito da rendite è pari- ficato al reddito del lavoro (cfr. allegato 9).
Tutti i modelli sono stati impostati in modo che le minori entrate siano di circa 900 milioni di franchi (in riferimento ai proventi previsti dell’imposta federale diretta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2008). Con la limitazione delle minori entrate a 900 milioni è tuttavia possibile che singoli contribuenti debbano sopporta- re maggiori oneri in ragione del loro reddito, stato civile o ripartizione del reddito all’interno della coppia. Quale alternativa, i modelli sono stati calcolati in modo da non provocare oneri fiscali supplementari. Da questo scenario è emerso che le minori entrate dei primi tre modelli sarebbero molto elevate, ossia di circa 3 miliardi di franchi (sempre in relazione al periodo fiscale 2008). Solo nel caso della doppia tariffa sono state calcolate minori entrate più contenute per un totale di 2,6 miliardi di franchi. I calcoli dei diversi modelli indicano che non è possibile ottenere per ogni esigenza e singolo caso relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali. La scelta del sistema dipen- derà principalmente se si desidera porre in primo piano il matrimonio quale istitu- zione nel senso di unità economica oppure l’imposizione autonoma di ogni contri- buente.
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Indice
Compendio 2
1 Aspetti principali del progetto 7
1.1 Situazione iniziale 7
1.1.1 Obiettivo 7
1.1.2 Evoluzione demografica e socioeconomica 8
1.1.3 Imposizione dei coniugi secondo il diritto vigente 10
1.1.3.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) 10
1.1.3.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID) 11
1.1.3.3 Diritto cantonale in vigore 11
2 Scelta del sistema 12
2.1 In generale 12
2.2 Direttive per i quattro modelli analizzati 14
3 Modelli di base 15
3.1 Imposizione individuale 15
3.1.1 Modelli sinora analizzati 15
3.1.1.1 Imposizione individuale vera e propria 15
3.1.1.2 Modelli del gruppo di lavoro Imposizione individuale 16
3.1.2 Modello di base: imposizione individuale con attribuzione
forfettaria parziale 17
3.1.2.1 In generale 17
3.1.2.2 Attribuzione di reddito e sostanza dei coniugi 17
3.1.2.3 Imposizione dei figli 18
3.1.2.4 Regolamentazione dell'amministrazione della sostanza 18
3.1.2.5 Deduzioni concernenti i figli 19
3.1.2.6 Trasferibilità delle deduzioni 19
3.1.2.7 Deduzione per coppie con reddito unico 20
3.1.2.8 Deduzione per l’economia domestica 21
3.1.2.9 Deduzione per famiglie monoparentali 22
3.1.2.10 Tariffa 22
3.1.2.11 Situazione dei coniugi nella procedura fiscale 23
3.1.2.12 Responsabilità dei coniugi 23
3.1.3 Relazioni tra gli oneri fiscali 24
3.1.4 Ripercussioni finanziarie 25
3.1.4.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione 25
3.1.4.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni 26
3.1.5 Ripercussioni sui contribuenti 26
3.1.6 Ripercussioni sull’amministrazione 26
3.1.7 Relazione con il diritto internazionale 27
3.1.8 Costituzionalità 28
3.1.9 Entrata in vigore 29
3.2 Imposizione congiunta con splitting 29
3.2.1 Splitting secondo il pacchetto fiscale 2001 29
3.2.2 Splitting nei Cantoni 30
4
3.2.3 Modello di base: splitting totale 31
3.2.3.1 In generale 31
3.2.3.2 Principio della tassazione congiunta dei coniugi 31
3.2.3.3 Imposizione dei figli 31
3.2.3.4 Deduzioni concernenti figli 31
3.2.3.5 Deduzione per l’economia domestica 32
3.2.3.6 Deduzione per famiglie monoparentali 32
3.2.3.7 Tariffa 32
3.2.3.8 Situazione dei coniugi nella procedura fiscale 32
3.2.3.9 Responsabilità dei coniugi 33
3.2.4 Relazioni tra gli oneri fiscali 33
3.2.5 Ripercussioni finanziarie 34
3.2.5.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione 34
3.2.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni 35
3.2.6 Ripercussioni sui contribuenti 35
3.2.7 Ripercussioni sull’amministrazione 35
3.2.8 Relazione con il diritto internazionale 35
3.2.9 Costituzionalità 36
3.2.10 Entrata in vigore 37
3.3 Opzione di tassazione per coniugi 37
3.3.1 Modello del gruppo di lavoro «Imposizione individuale» 37
3.3.2 Modello di base: splitting parziale (divisore 1,7) con opzione di
tassazione per i coniugi 38
3.3.2.1 Principio 38
3.3.2.2 Esercizio del diritto di opzione 38
3.3.2.3 Splitting parziale con divisore 1,7 38
3.3.2.4 Opzione imposizione individuale 39
3.3.3 Relazioni tra gli oneri 41
3.3.4 Ripercussioni finanziarie 42
3.3.4.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione 42
3.3.4.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni 42
3.3.5 Ripercussioni sui contribuenti 43
3.3.6 Ripercussioni sull’amministrazione 43
3.3.7 Relazione con il diritto internazionale 44
3.3.8 Costituzionalità 45
3.3.9 Entrata in vigore 45
3.4 Imposizione congiunta con doppia tariffa 46
3.4.1 Doppia tariffa nella legge federale sull’imposta federale diretta
(LIFD) 46
3.4.2 Doppia tariffa nei Cantoni 47
3.4.3 Modello di base: nuova doppia tariffa 47
3.4.3.1 In generale 47
3.4.3.2 Tariffa 48
3.4.3.3 Deduzione per coppie con doppio reddito 48
3.4.3.4 Deduzione per coniugati 49
3.4.4 Relazioni tra gli oneri fiscali 49
3.4.5 Ripercussioni finanziarie 50
3.4.5.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione 50
5
3.4.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni 50
3.4.6 Ripercussioni sui contribuenti 51
3.4.7 Ripercussioni sull’amministrazione 51
3.4.8 Relazione con il diritto internazionale 51
3.4.9 Costituzionalità 51
3.4.10 Entrata in vigore 51
3.5 Ripercussioni politico-economiche 52
3.5.1 Principali ripercussioni di un’imposizione individuale vera e propria
e di uno splitting totale 52
3.5.1.1 Efficienza dell’allocazione delle risorse 52
3.5.1.2 Ripercussioni sulla partecipazione al mercato e sul PIL 53
3.5.1.3 Obiettivi della politica familiare 53
3.5.2 Ripercussioni dei correttivi 54
3.5.3 Ripercussioni di uno splitting parziale con opzione di tassazione 55
3.5.4 Ripercussioni di una nuova doppia tariffa 55
4 Modelli «senza oneri fiscali supplementari» 56
4.1 Introduzione 56
4.2 Ripercussioni finanziarie 56
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Progetto per la consultazione
1 Aspetti principali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Obiettivo
Dalla reiezione del pacchetto fiscale 2001 le Camere federali hanno accolto diversi interventi parlamentari che chiedevano l’introduzione del sistema di splitting analo- gamente al pacchetto fiscale 20011 o un passaggio all’imposizione individuale2. Due mozioni hanno inoltre invitato il Consiglio federale ad adottare misure immediate nell’ambito dell’imposizione delle persone fisiche, che tengano conto della giuri- sprudenza del Tribunale federale sulla parità di trattamento tra le coppie coniugate e le coppie non coniugate3. In considerazione di questi interventi parlamentari in parte contraddittori, non è possibile trovare a breve scadenza una soluzione definitiva in relazione alla scelta del sistema. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di procedere a tappe. In una prima fase si tratta di abbattere la palese disparità di trattamento, nell’ambito dell’imposta federale diretta, tra i coniugi con doppio reddito e le coppie di concubi- ni nella stessa situazione ricorrendo a misure immediate mirate, rapide e di facile attuazione. Il 17 maggio 2006 il Governo ha approvato all’attenzione del Parlamento il messaggio nonché il relativo disegno di legge concernente le misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi. Con queste misure immediate è possibile eliminare completamente la discriminazione nei confronti delle coppie di concubini per circa 160 000 delle 240 000 coppie coniugate con doppio reddito (66%). Per le rimanenti 80 000 coppie di coniugi con doppio reddito il loro maggior carico fiscale incostituzionale è tuttavia solo attenuato. Il 6 ottobre 2006 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato all’unanimità senza modifiche il testo proposto dal Consiglio federale. Con le misure immediate decise non è tuttavia ancora possibile raggiungere l’obiettivo dell’imposizione conforme alla Costituzione per tutte le coppie coniuga- te. Un’imposizione dei coniugi in sintonia con la Costituzione nonché eventuali sgravi per le famiglie dovranno pertanto essere affrontate in una seconda fase che contempli una Riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia. In vista di questa approfondita revisione di legge, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporgli un decreto federale che consenta al Parlamento di adottare una decisione di fondo in merito alla questione se i coniugi debbano continuare a essere tassati congiuntamente oppure debbano in futuro essere tassati separatamente. Obiettivo del presente avamprogetto è di indicare le ripercussioni dell’introduzione dello splitting nel sistema dell’imposizione congiunta, da un lato, e le ripercussioni
1 Cfr. la mozione Donzé (04.3263) e la mozione Gruppo popolare-democratico (04.3380). 2 Cfr. le mozioni del Gruppo liberale-radicale (04.3276 e 05.3299) e l’iniziativa cantonale di Zurigo «passaggio al sistema d’imposizione individuale». 3 Cfr. le mozioni della CET-S (05.3464) e del Gruppo liberale-radicale (05.3299).
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del passaggio all’imposizione individuale, dall’altro. Inoltre, è oggetto di analisi anche un modello misto sotto forma di opzione di tassazione per i coniugi, che consiste nella scelta tra i due sistemi di imposizione. È pure ipotizzabile il manteni- mento della doppia tariffa attualmente in vigore, ma con misure correttive. Dopo la decisione di fondo del Parlamento sarà possibile affrontare un’ampia rifor- ma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia ed elaborare un disegno di legge concreto.
1.1.2 Evoluzione demografica e socioeconomica
Nell'ultimo ventennio le strutture familiari in Europa si sono profondamente modifi- cate sotto il profilo demografico e politico-sociale, quantunque questo processo si sia chiaramente rallentato negli ultimi dieci anni. Ciò è quanto emerge chiaramente dal censimento 2000 secondo cui, in Svizzera, il numero delle famiglie diminuisce, mentre cresce rapidamente quello dei nuclei familiari composti da una persona sola (1960: 14,2%; 2000: 36,0%). Per le coppie senza figli il matrimonio rimane la forma predominante di vita (82,05%). Una quota sempre maggiore (17,95 %) di coppie si decide tuttavia – per lo meno in via provvisoria – per il concubinato. Il concubinato ha sostituito il ma- trimonio quale prima forma di vita in comune (ad es. prima del matrimonio o prima di risposarsi). Tuttavia, rispetto alla prima decade, a partire dagli anni Novanta l’incremento (+151%) si è fortemente rallentato (28,6%). Anche per le economie domestiche con figli il matrimonio rimane la principale forma di vita in comune (81,36%). Il concubinato rappresenta solo una quota esigua (3,42%). Le famiglie monoparentali raggiungono per contro una quota non trascura- bile (15,22 %). Dall’ultimo censimento questa categoria è aumentata dell’11,2%. I grafici seguenti si riferiscono ai tipi di economia domestica del 2000
Tipi di econom ia dom estica Econom ie dom estiche di
2000 più persone
16 0 0 0 0 1 '1 0 0 '0 0 0 850000 900000
2 '0 0 0 '0 0 0 C o pp i e se n z a f i g l i E c onomi e di pi ù pe r s one C o pp i e c o n f i gl i E c onomi e di una pe r s ona F a m i g l i e m on op a r e nt a l i
8
Coppie con figli Coppie senza figli 36'000 153'000
900'000 850'000
Coniugi Coniugi Concubini Concubini
Riassumendo si può continuare a parlare di una pluralizzazione, seppur lenta, delle forme di vita privata e di un maggiore individualismo. Per quanto concerne le fami- glie con figli, i coniugi occupano sempre di gran lunga la prima posizione, seguiti dalle famiglie monoparentali, mentre con grande distacco le coppie di concubini con figli costituiscono i fanalini di coda. Nelle famiglie senza figli dominano sempre i coniugi seguiti da lontano dai concubini. Negli ultimi due decenni i concubini hanno fortemente aumentato la loro quota scegliendo questa forma di vita quale primo passo verso un’economia domestica comune. L’aumento dei concubini è stato con- siderevole durante il primo decennio (1980-1990), mentre si è chiaramente affievoli- to tra il 1990 e il 2000. Nell’ottica socioeconomica anche nelle famiglie si constatano notevoli cambiamenti: Se nel 1990 circa il 54 per cento delle famiglie con figli corrispondeva ancora al modello tradizionale (figli minorenni, padre che svolge un'attività lucrativa a tempo pieno, madre che si occupa dell'economia domestica e dell'educazione dei figli), nel
2000 le famiglie di questo tipo erano soltanto il 48,5 per cento.
Per quanto concerne le donne senza figli di età compresa tra 25 e 45 anni, il tasso di attività è aumentato solo leggermente (1990: 88,1%; 2000: 90,8%), mentre il tasso di attività delle donne della stessa età ma con almeno un figlio di età compresa tra zero e sei anni è aumentato chiaramente dal 39,6 per cento al 62,2 per cento. Nei casi in cui il figlio minore aveva tra 15 e 20 anni, tale tasso è passato dal 70,8 per cento all'83,3 per cento. Il ruolo di madre che si occupa dell'economia domestica e dell'educazione dei figli costringeva molte donne a ritirarsi temporaneamente o definitivamente dalla vita attiva. La quota delle donne che esercita un'attività lucrativa rispetto alla popolazio- ne attiva era quindi sensibilmente inferiore a quella degli uomini. Secondo i censi- menti condotti a partire dagli anni Settanta, il basso livello di partecipazione all'atti- vità lucrativa delle donne di età compresa tra 25 e 45 anni dovuto al ciclo familiare è sempre meno marcato. Al contempo la quota delle donne esercitanti un'attività lucrativa si è costantemente avvicinata a quella degli uomini. Nel 2000, il 65 per cento delle coppie - sia coniugi sia concubini - era formato da coppie con doppio reddito e solo il 35 per cento da coppie con un solo reddito. Le ragioni di questa evoluzione risiedono in primo luogo nel fatto indiscusso che rispetto al passato le coppie di oggi - con o senza figli - dipendono in misura mag- giore dal reddito del lavoro conseguito da entrambi i partner. Non da ultimo ciò è da ricondurre alle crescenti esigenze poste dalla società. Dati empirici evidenziano pure la tendenza a una maggiore autonomia finanziaria di entrambi i partner. Questo
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processo è incentivato dalle recenti evoluzioni delle pari opportunità tra donna e uomo. Sebbene nella nostra società la tradizionale ripartizione dei ruoli tra donna e uomo resta fortemente radicata, le forme di organizzazione della vita basate sul partenariato sono sempre più numerose.
1.1.3 Imposizione dei coniugi secondo il diritto vigente
1.1.3.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Principio
L'articolo 9 LIFD, sul quale si fondano i principi dell'imposizione dei coniugi, prevede espressamente la tassazione dei redditi cumulati. La famiglia è considerata una comunità economica e pertanto costituisce un'entità anche sotto il profilo fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Anche i redditi dei figli minorenni, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati al reddito dei genitori. I concubini, invece, sono sempre tassati individualmente. I loro redditi non sono addizionati. Per effetto della progressività della tariffa fiscale si possono pertanto delineare notevoli differenze di carico fiscale tra le coppie coniugate e i concubini in condizioni reddituali analoghe. Le misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi approvate dal Parlamento il 6 ottobre 2006 eliminano considerevolmente questa disparità incostituzionale.
Deduzione per coniugi con doppio reddito4 Secondo il diritto vigente in materia di imposta federale diretta, i coniugi con doppio reddito possono dedurre un importo fisso di al massimo 7 600 franchi dal reddito più basso, a condizione che vivano in comunione domestica (art. 212 LIFD). Se il reddi- to più basso è inferiore alla deduzione massima concessa dalla legge, si può dedurre solo questo importo più basso. Una deduzione analoga è accordata quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro. La deduzione è concessa solo quando entrambi i coniugi conseguono un reddito da attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno. Non sono considerati come reddito le rendite dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
4 Le sue misure immediate nell’ambito della riforma dell’imposizione dei coniugi preve- dono di ammettere in deduzione il 50 per cento del reddito lavorativo più basso conse- guito dai coniugi fino a un massimo di 12 500 franchi. L’attuale deduzione per coniugi con doppio reddito di al massimo 7 600 franchi sarà mantenuta quale deduzione minima. In questo modo il maggior onere fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito interessati è attenuato ma non completamente eliminato. Inoltre, viene introdotta una nuo- va deduzione per coniugati di 2 500 franchi per coppia di coniugi altresì intesa a ridurre tale disparità incostituzionale. Questa deduzione sociale dalla base di calcolo sarà tuttavia concessa a tutti i coniugi e quindi anche ai coniugi in pensione, ai coniugi con un solo reddito e ai coniugi i cui redditi provengono da fonte diversa del reddito da attività lucra- tiva.
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(1° pilastro), le pensioni della previdenza professionale (2° pilastro) o il reddito della sostanza5.
Tariffa per i coniugi L’articolo 214 capoverso 2 LIFD prevede una tariffa più moderata per i coniugi che vivono in comunione domestica e non separati legalmente o di fatto, al fine di sgra- varli fiscalmente rispetto alle persone sole e di tenere conto della differente capacità economica dei coniugi e delle persone sole con lo stesso reddito. La tariffa per i coniugi è pure applicabile ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono, a condizione che il contribuente sopporti la maggior parte del sostentamento dei figli o delle persone bisognose 6.
1.1.3.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) Nell’ambito dell’imposizione dei coniugi e della famiglia la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Co- muni (LAID, RS 642.14) segue di principio la LIFD. L’articolo 3 capoverso 3 LAID contiene il principio dell’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo cui il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni.
1.1.3.3 Diritto cantonale in vigore
Dopo la sentenza in re Hegetschweiler7, la maggior parte dei Cantoni ha adeguato la propria legislazione fiscale apportandovi i correttivi necessari per permettere di accordare sgravi fiscali alle coppie coniugate. Tutti i Cantoni sgravano le famiglie monoparentali tramite deduzioni fisse o percen- tuali dal reddito, sconti percentuali sull’ammontare dell’imposta o tramite l’applicazione della tariffa per coniugi, o altre misure tariffarie, in parte in combina- zione con deduzioni.
Inoltre, tutte le legislazioni tributarie cantonali contengono correttivi che sgravano i coniugi, allo scopo di tenere conto della diversa capacità economica di questi ultimi rispetto a quella delle persone sole con lo stesso reddito. La forma degli sgravi è disciplinata in modi molto diversi. I Cantoni di Friburgo, Neuchâtel, Nidvaldo, Svitto e Turgovia applicano lo splitting parziale con un divisore che varia da 1,79 a 1,9. I Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e San Gallo hanno sancito lo splitting totale (divisore uguale a 2). Gli altri Cantoni hanno introdotto un doppio sistema tariffario8 o prevedono deduzioni percentuali, dipendenti dal reddito netto o dal-
5 Cfr. circolare n. 13 del 28 luglio 2004 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni «Deduzione in caso di attività lucrativa di ambedue i coniugi».
6 Cfr. numero 3.4.1.
7 DTF 110 Ia 7.
8 Nel 2003, il doppio sistema tariffario era in vigore nei Cantoni di ZH, BE, LU, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, TG, TI, JU, GE, UR.
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l'ammontare dell'imposta, con importi minimi e massimi espressi in franchi9 o un'imposizione in base all'unità di consumo10.
2 Scelta del sistema
2.1 In generale
Negli ultimi anni le strutture familiari sono profondamente mutate sotto il profilo demografico e politico-sociale. Si pone quindi la questione se in futuro questi muta- menti debbano essere considerati dal diritto tributario. La risposta spetta al Parla- mento che dovrà pronunciarsi sulla scelta del sistema.
Anche la domanda su come raggiungere relazioni il più possibile equilibrate a livello di oneri fiscali tra le diverse categorie di contribuenti necessita una scelta di sistema. Le «Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi» approvate dal Parlamento hanno sensibilmente attenuato la discriminazione dei coniugi con doppio reddito nei confronti dei concubini con doppio reddito. Tuttavia non consentono ancora di ottenere relazioni ideali a livello di oneri fiscali.
Secondo la formula sui carichi fiscali predisposta dal Tribunale federale e ulterior- mente sviluppata dalla dottrina fiscale, a parità di reddito complessivo, l’onere fiscale dei coniugi con un solo reddito deve corrispondere a quello delle coppie di concubini con reddito unico che si trovano in situazione comparabile. Tuttavia deve essere minore del carico fiscale di una persona sola, ma maggiore o uguale a quello di una coppia coniugata con doppio reddito11. L’onere fiscale di quest’ultima deve corrispondere a quello di una coppia di concubini con doppio reddito nella stessa situazione, che a sua volta deve essere maggiore del carico fiscale di due persone sole che conseguono ciascuna la metà del reddito della coppia con doppio reddito.
Persona Concubini Coniugi Coniugi Concubini 2 persone sola con un solo con un solo con doppio con doppio sole reddito reddito reddito reddito
‚ > € • = € • > € • = €• > ‚‚ Nell’ottica dell’onere e dell’equità fiscali il sistema di base, ossia la questione «im- posizione separata o congiunta» non è essenziale. Di principio con pertinenti prov- vedimenti l’equità fiscale orizzontale si può raggiungere sia con la tassazione sepa- rata sia con quella congiunta. In entrambe le forme di imposizione è possibile
9 Nel Cantone di Obvaldo è applicata una deduzione percentuale del 20% del reddito netto e nel Cantone del Vallese una deduzione percentuale del 35% sull'ammontare dell'impo- sta.
10 Il Cantone di Vaud prevede il sistema del quoziente familiare.
11 Nel 1994 il Tribunale federale ha tra l’altro stabilito che l’imposizione fiscale di una coppia coniugata, in cui entrambi i partner conseguono un reddito da attività lucrativa, può essere minore a quella di una coppia di coniugi, in cui solo l’uomo o la donna eserci- tano un’attività lucrativa, in quanto l’esercizio di tale attività provoca ulteriori costi a en- trambi i partner (DTF 120 Ia 329).
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spostare le relazioni dei carichi fiscali in una o nell’altra direzione. L’avvicinamento di un sistema d’imposizione alle caratteristiche dell’altro è possibile grazie a una pertinente scelta di deduzioni o di misure tariffarie.
Per raggiungere un’imposizione equilibrata più ampia possibile, il legislatore dispo- ne pertanto di diversi modelli per ogni sistema. Per quanto concerne l’imposizione congiunta prevalgono in particolare il sistema dello splitting con una tariffa unitaria o il sistema della doppia tariffa attualmente in vigore accompagnato da diversi correttivi. Anche per l’imposizione individuale esistono differenti modelli, che riprendono fedelmente i rapporti di diritto civile dei coniugi oppure, per motivi pratici, prevedono forfait nell’attribuzione di determinati fattori fiscali.
Tuttavia, in singoli casi, con i due sistemi principali non è possibile conseguire relazioni completamente identiche a livello di oneri fiscali, dato che a seconda del sistema le deduzioni si ripercuotono in differenti maniere. Tendenzialmente l’imposizione congiunta privilegia i coniugi con reddito unico, mentre quella indivi- duale privilegia i coniugi con doppio reddito.
Nella scelta del sistema di base la questione tecnico-fiscale di primaria importanza è di stabilire se le persone coniugate devono essere considerate dal fisco come coppie oppure come singoli individui. Nell’imposizione individuale i redditi e le sostanze dei due coniugi sono attribuiti individualmente. In tal modo si vuole porre l’accento sull’indipendenza economica dei due partner. L’imposizione congiunta invece parte dal presupposto che i coniugi formano un’unità sia nell’ottica fiscale sia nell’ottica economica. Sarebbe pure ipotizzabile un modello che – come in Germania – prevede la scelta da parte dei coniugi dei due sistemi di tassazione. Un’alta possibilità è rappresentata dal modello «splitting familiare» illustrato nel rapporto della «commissione di esperti Imposizione della famiglia»12. Questo mo- dello non si orienta più al matrimonio, bensì alla presenza di figli minorenni. Secon- do questo modello tutti i contribuenti verrebbero di principio tassati individualmen- te. Non appena vi sono figli minorenni, si applica il sistema di splitting totale indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Nell'ambito della consultazione del 2000 concernente la riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia, nessun Cantone ha appoggiato questo modello. Secondo i Cantoni, la coesistenza di due sistemi fiscali opposti complicherebbe l’esecuzione e gli svantaggi dei due sistemi verrebbero accumulati. Il termine per il passaggio all’imposizione individuale dopo il conseguimento della maggiore età dei figli sarebbe inoltre insoddisfacente. Per questi motivi si è rinunciato in questa sede ad analizzare il modello splitting familia- re. In considerazione delle numerose varianti di imposizione ipotizzabili nell’ambito dell’imposizione dei coniugi e della famiglia, si è deciso di concentrarsi su quattro modelli d’imposizione in vista della scelta di sistema e di indicarne le ripercussioni. Al riguardo si tratta dell’imposizione individuale, dello splitting totale, dell’opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale quale base e di una nuova doppia tariffa.
12 Vedi nota 14.
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2.2 Direttive per i quattro modelli analizzati
Per poter effettuare un paragone politico-fiscale chiaro tra i quattro sistemi, è indi- spensabile stabilire alcuni principi. Un simile paragone è inoltre possibile solo se per ogni sistema si sviluppa un modello concreto con struttura tariffaria propria e impor- ti precisi delle deduzioni. Per i quattro modelli valgono le seguenti direttive: • Per rendere possibile un confronto oggettivo delle ripercussioni dei quattro modelli, si parte dal presupposto che per la Confederazione i loro «costi» siano equivalenti. In concreto, con ogni modello la Confederazione deve contare con una perdita di un decimo dei proventi dell’imposta federale di- retta delle persone fisiche. Questo minor gettito è all’incirca il doppio di quello risultante dalle misure immediate decise di recente. • In cifre assolute questa minore entrata del dieci per cento si riferisce al gettito delle persone fisiche stimato per il periodo fiscale 2008. Se uno di questi quattro modelli sarà introdotto già nel 2008, la minore entrata per questo periodo fiscale sarebbe dunque di circa 900 milioni di franchi ri- spetto al sistema attuale. • Per tutti i modelli, le relazioni tra gli oneri fiscali prescritte da dottrina e giurisprudenza possono essere raggiunte, rispettando il suddetto quadro fi- nanziario (la minore entrata non deve superare un decimo del gettito fisca- le), solo tramite un’imposizione maggiore di singole categorie di contri- buenti o determinate fasce di reddito. • Quale alternativa i modelli sono stati calcolati in modo che, oltre a rispet- tare l’esigenza di relazioni corrette a livello di oneri fiscali, non provochi- no oneri fiscali supplementari per i contribuenti rispetto al diritto vigente. Dato che queste alternative, caratterizzate in prima linea da tariffe molto più piatte, sono ancora suscettibili di essere ottimizzate, nel presente pro- getto sono illustrati solo i risultati principali. • Vista la mancanza di dati statistici dettagliati, i calcoli relativi ai proventi poggiano su ipotesi forfettarie. Ciò concerne soprattutto la ripartizione del reddito proveniente da attività lavorativa o rendite nonché il reddito della sostanza tra i coniugi. • Non bisogna prendere in considerazione nessun aumento o introduzione di deduzioni non necessariamente indispensabili per poter conseguire rela- zioni eque tra gli oneri fiscali. Ciò significa in particolare che non è previ- sto alcun aumento della deduzione per figli e nemmeno l’introduzione di una deduzione per la cura dei figli. Queste deduzioni sono irrilevanti per la scelta del sistema. • Le coppie di concubini non sono parificate ai coniugi. Per i concubini non è prevista l’opzione di poter essere tassati come i coniugi. Il motivo di questa disparità risiede nel fatto che in ragione della mancanza di un punto di riferimento di diritto civile, è difficile determinare le condizioni per po- ter accertare quanto sia stabile la relazione tra i due partner e quindi rite- nerli parificati ai coniugi. • È possibile una struttura tariffaria nuova rispetto al diritto vigente.
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3 Modelli di base
3.1 Imposizione individuale
3.1.1 Modelli sinora analizzati
3.1.1.1 Imposizione individuale vera e propria
Un’imposizione individuale vera e propria attribuisce a ogni contribuente, indipen- dentemente dallo stato civile e senza correttivi, unicamente il reddito da esso conse- guito. Lo stesso discorso vale per la sostanza. L’imposizione individuale vera e propria non prende in considerazione il numero di persone che vivono dello stesso reddito. Per le coppie di coniugi o concubini in cui uno dei partner non consegue alcun reddito, non sono dunque previste misure di sgravio. La conseguente minore capacità economica dei contribuenti con obblighi famigliari è tutt’al più presa in considerazione attraverso deduzioni riguardanti i figli (deduzione per figli, deduzio- ne per la cura dei figli, deduzione dei premi per la cassa malati dei figli). Nemmeno i vantaggi di cui godono le economie domestiche composte da più persone nei con- fronti delle economie domestiche con una persona sono presi in considerazione.
In caso di imposizione individuale vera e propria, ossia senza correttivi, l’onere fiscale delle economie domestiche composte da coppie dipende dalla ripartizione del reddito all’interno della coppia. Rispetto alle coppie con doppio reddito, le coppie con un solo reddito nella stessa situazione reddituale, sono considerevolmente pena- lizzate a causa della progressione della tariffa fiscale.
Come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza in re Hegetschweiler, l’imposizione individuale non è esclusa dal diritto costituzionale. Il legislatore non la deve tuttavia legare a una tariffa unica, bensì – come per l’addizione dei fattori – deve contrastare un maggior carico fiscale, segnatamente quello dei coniugi con un solo reddito, mediante adeguati correttivi (differenziazione delle tariffe, deduzioni per coniugati e sim.)13.
Per poter tassare le diverse categorie di contribuenti secondo la loro capacità eco- nomica ed evitare un carico fiscale maggiore per determinati gruppi, da un punto di vista del diritto costituzionale è dunque necessario apportare correttivi nell’imposizione individuale.
Per la riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia entrano pertanto in linea di conto solo modelli della cosiddetta imposizione individuale modificata che, diversamente dall’imposizione individuale vera e propria, prevedono correttivi, al fine di ottenere relazioni equilibrate tra i carichi fiscali delle diverse categorie di contribuenti.
13 DTF 110 Ia 7 (trad.).
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3.1.1.2 Modelli del gruppo di lavoro Imposizione individuale
Sulla base del postulato (02.3549) del consigliere agli Stati Hans Lauri, un gruppo di lavoro misto coordinato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha elaborato uno studio dettagliato sulle ripercussioni di un’introduzione dell’impo- sizione individuale a livello federale e cantonale e il 3 dicembre 2004 lo ha sottopo- sto al Consiglio federale. Il gruppo di lavoro ha presentato tre concetti di massima che illustrano le ripercussioni dell’imposizione individuale sulle diverse categorie di contribuenti, sull’economia e sulle autorità fiscali. Esso ha inoltre precisato che, oltre ai tre modelli analizzati, sono ipotizzabili altre soluzioni e possibilità di combi- nazione riguardo all’attribuzione dei fattori fiscali o all’introduzione di correttivi.
• Nel caso del modello «imposizione individuale sistematica», ai contri- buenti sono attribuiti unicamente quei fattori fiscali (reddito da attività lu- crativa e da rendite, sostanza e redditi della sostanza, tutti i proventi rima- nenti) che possono essere loro attribuiti in virtù delle relazioni di diritto civile. I coniugi presentano due dichiarazioni d’imposta separate.
• Nel caso del modello «imposizione individuale con attribuzione forfet- taria parziale» il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente e indipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale sono attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o è rispettivamente pro- prietario della sostanza commerciale. Gli altri valori patrimoniali, i pro- venti che ne risultano, come pure i debiti privati devono invece essere con- siderati nella loro totalità e imperativamente attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi indipendentemente dal regime dei beni14. Per quanto concerne l’obbligo di dichiarazione sono state analizzate due sotto- varianti:
→ La prima prevede che ognuno dei coniugi compili la propria dichia- razione d’imposta. La sostanza privata e i redditi della sostanza pri- vata rispettivamente le relative perdite e gli interessi passivi sono in- vece dichiarati per il tramite di un foglio comune. Questi fattori sono attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.
→ Anche con la seconda sottovariante ognuno dei coniugi dichiara solo i suoi fattori fiscali che in seguito deve confermare con la propria fir- ma. Questi fattori fiscali devono tuttavia essere dichiarati in un mo- dulo comune. La sostanza privata e i redditi della sostanza privata ri- spettivamente le relative perdite e gli interessi passivi sono dichiarati
14 Il 31 ottobre 1996 l’allora capo del Dipartimento federale delle finanze, il consigliere federale Kaspar Villiger, aveva istituito la commissione di esperti «Imposizione delle fa- miglie» con il compito di esaminare l’intero sistema dell’imposizione dei coniugi e della famiglia. Nell’ambito dei suoi lavori, la commissione di esperti ha sviluppato quattro mo- delli fiscali, tra cui anche un modello d’imposizione individuale. Analogamente al mod- ello sopra descritto, anche la loro proposta prevedeva di attribuire di principio a ogni con- tribuente unicamente i proventi da esso conseguiti. Ogni coniuge avrebbe pertanto dovuto compilare la propria dichiarazione d’imposta. I redditi della sostanza e gli interessi passivi dovevano essere attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi. Era tuttavia fatta salva la prova di un’altra ripartizione. Cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprü- fung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung (Kommission Familienbsteu- erung), Berna 1998, pag. 72 segg. nonché gli allegati, fascicolo 3.
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in una rubrica comune e il risultato finale è attribuito per metà a cia- scuno dei coniugi.
• Nel modello «opzione di tassazione per i coniugi» i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione, ossia una tassazione congiunta con splitting parziale come prevedeva la riforma dei coniugi e della fami- glia nel pacchetto fiscale 2001 o un’imposizione individuale fedele alle regole dell’imposizione delle persone sole. Per questo modello viene adot- tata la presunzione legale secondo cui i coniugi si decidono per lo splitting parziale. Qualora essi optino per l’imposizione individuale, devono eserci- tare il loro diritto di opzione. Il diritto di opzione può essere fatto valere soltanto congiuntamente, per il tramite di una dichiarazione concorde di volontà.
3.1.2 Modello di base: imposizione individuale con attri-
buzione forfettaria parziale
3.1.2.1 In generale
Per motivi di praticabilità si preferisce l’«imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale»15, in quanto semplifica ai coniugi la dichiarazione dei valori patrimoniali.
Grazie all’attribuzione forfettaria della sostanza, dei redditi della sostanza, degli interessi passivi e dei debiti, indipendentemente dal regime dei beni scelto, anche il controllo da parte delle autorità di tassazione rispetto all’imposizione individuale vera e propria e a quella sistematica risulta essere meno dispendioso.
3.1.2.2 Attribuzione di reddito e sostanza dei coniugi
I valori patrimoniali della sostanza privata dei coniugi e i redditi che ne derivano sono attribuiti imperativamente in ragione della metà a entrambi i coniugi. I coniugi non possono richiedere una ripartizione dei valori patrimoniali privati in base ai rapporti di diritto civile effettivi. Nell’imposizione individuale occorre trovare una regola per la ripartizione del reddito da attività lavorativa indipendente conseguito dai coniugi. L’incentivo di porre freno alla progressione mediante una ripartizione vantaggiosa del reddito sull’altro coniuge è molto elevato. Con una regola semplice e relativamente aperta, che in parte addossa l’onere della prova ai contribuenti, occorre cercare di creare la base legale necessaria per la prassi. Il reddito da attività lucrativa indipendente nonché la sostanza commerciale devono essere attribuiti al coniuge che esercita l’attività lucrativa indipendente. Lo stesso vale per le spese d’esercizio e le spese
15 Diversamente dall’imposizione individuale sistematica, in questo modello non è neces- saria una vera e propria liquidazione del regime dei beni precedente. Nel caso dell’imposizione sistematica, l’attribuzione concreta di singoli fattori fiscali, che la per- sona coniugata deve effettuare essa stessa nella dichiarazione d’imposta conformemente ai rapporti di diritto civile, potrebbe sollevare difficoltà, dato che la compilazione della dichiarazione necessita di conoscenze precise del proprio regime dei beni nonché delle norme legali di ripartizione.
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professionali attestate, gli interessi dei debiti commerciali nonché le perdite. En- trambi i coniugi devono invece sempre comprovare l’attività lucrativa indipendente svolta in responsabilità comune, con contributi adeguati, e la pretesa a un’uguale rimunerazione che ne risulta. I contratti di società e di lavoro nonché il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali forniscono al riguardo importanti punti di riferi- mento. Se l’attività indipendente è svolta da uno dei coniugi e l’altro coniuge collabora alla professione in posizione subordinata, l’indennità corrisposta a quest’ultimo deve soddisfare gli usuali valori di mercato. Tutti i proventi di origine diversa, segnatamente anche quelli da attività lucrativa dipendente o dalla previdenza, sono attribuiti al coniuge che ne ha diritto. I debiti privati e gli interessi passivi dei coniugi sono pure attribuiti in ragione della metà a ciascun coniuge. Gli interessi passivi privati nonché le spese per gli immobili (spese di manutenzione, premi delle assicurazioni, costi dovuti all’amministrazione da parte di terzi) possono essere trasferiti all’altro coniuge, nella misura in cui non possono essere computati, quindi non «esauriti», nel reddito netto del coniuge in questione (a seguito di reddito netto insufficiente).
3.1.2.3 Imposizione dei figli
I figli minorenni devono essere tassati con i genitori. Questa regolamentazione si impone soprattutto per motivi di economia procedurale. Un’imposizione separata dei figli aumenterebbe considerevolmente il numero di contribuenti e quindi degli atti concernenti le tassazioni. Infine, tramite transazioni a livello di sostanza all’interno della famiglia, un’imposizione separata dei figli permetterebbe di conseguire note- voli risparmi fiscali. I figli minorenni devono pertanto essere tassati come oggi in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. L’attribuzione degli altri redditi e della sostanza ai fattori dei genitori si orienta di principio in base all’autorità parentale. Sei i genitori convivono, i fattori fiscali dei figli sono attribuiti per metà a entrambi i coniugi. Se i genitori sono divorziati o separati legalmente o di fatto ed esercitano entrambi l’autorità parentale, ciascuno di essi è tassato sulla metà dei fattori fiscali dei figli. Se uno solo dei genitori esercita l’autorità parentale, solo tale genitore è tassato sui fattori fiscali dei figli. Inoltre i figli minorenni rispondono solidalmente - come oggi - con i loro genitori della quota loro afferente dell’imposta complessiva di entrambi i genitori, sino a concorrenza di tale quota.
3.1.2.4 Regolamentazione dell'amministrazione
della sostanza I costi di amministrazione della sostanza da parte di terzi possono di norma essere dedotti. In caso di imposizione individuale, potrebbero essere effettuati trasferimenti mirati di reddito tra i coniugi. Al fine di frenare questo genere di abusi, che nella tassazione si potrebbero a malapena esaminare, l’amministrazione della sostanza privata che un coniuge effettua per conto dell’altro coniuge non giustifica una dedu- zione del compenso corrisposto a tal fine.
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3.1.2.5 Deduzioni concernenti i figli
Nel caso dell’imposizione individuale di coniugi con figli, si pone la questione di come debbano essere ripartite tra i due coniugi le deduzioni per i figli (deduzione per figli, deduzione per le assicurazioni dei figli). Al riguardo il legislatore ha a disposizione diverse possibilità. A titolo di esempio può essere adottata la presunzione legale secondo cui il partner con il reddito netto più elevato provvede in modo essenziale al sostentamento dei figli e quindi può far valere il diritto alla deduzione per figli completa. Tale presun- zione può eventualmente essere confutata dai coniugi se dimostrano che il partner con il reddito più basso provvede al sostentamento dei figli16. Il gruppo di lavoro Imposizione individuale ha proposto di ripartire tra i coniugi non separati legalmente e di fatto proporzionalmente al loro reddito netto le deduzioni per i figli. Il vantaggio di questa soluzione è che nel caso in cui un coniuge non dispone di alcun reddito netto, l’altro coniuge può far valere la deduzione integrale delle deduzioni per i figli. Nel caso di una proporzione di reddito netto dei coniugi di 50/50 le deduzioni sono ripartite per metà e nel caso di una proporzione di reddito netto dei coniugi di 70/30 in funzione di tale proporzione17. Tuttavia ai fini dei calcoli del modello dell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, per motivi pratici si potrebbe partire dal presupposto di una ripartizione equa tra i coniugi delle deduzioni per i figli. Ciononostante una possibile conseguenza di questa ripartizione fissa è che una parte delle deduzioni vada persa, ad esempio, quando uno dei coniugi non consegue alcun reddito. Per considerazioni di equità occorre tuttavia stabilire in una disposizione che determinate deduzioni, non esaurite da un coniuge, possono essere trasferite all’altro coniuge.
3.1.2.6 Trasferibilità delle deduzioni
La questione della trasferibilità delle deduzioni non si pone solo per le deduzioni per i figli, ma ad esempio anche nel caso della deduzione per oneri assicurativi. Per legge ogni persona deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera18. Qualora un coniuge non può finanziare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in virtù dell’obbligo di assistenza coniuga-
16 Cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung (Kommission Familienbesteuerung), Berna, 1998, pag. 73. 17 Con questa regola di attribuzione possono sorgere alcuni problemi all’atto della compi- lazione della dichiarazione d’imposta se vengono presentate due dichiarazioni separate. Se del caso, i contribuenti non sono in grado di determinare con precisione, prima della tassazione, le deduzioni alle quali hanno diritto e quindi di determinare esattamente il red- dito imponibile, in quanto il calcolo della deduzione da attribuire proporzionalmente al reddito netto necessita di conoscenze precise dei fattori fiscali dell’altro coniuge. In caso di matrimonio integro si può di norma partire dal presupposto che i coniugi non rifiutano di informarsi reciprocamente in merito ai propri fattori fiscali. Tanto più che in virtù del diritto civile ogni coniuge può richiedere al proprio partner informazioni sul suo reddito, sulla sua sostanza e sui suoi debiti. Nell’epoca dell’elaborazione elettronica delle dichia- razioni d’imposta si può presupporre che le deduzioni non esaurite vengano accreditate automaticamente.
18 Art. 3 cpv. 1 LAMal.
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le, l’altro coniuge è tenuto a pagare sia i propri premi dell’assicurazione malattia sia quelli del partner. È quindi corretto che il coniuge che paga i premi dell’assicurazione malattia faccia valere anche la deduzione per oneri assicurativi non esaurita dall’altro coniuge. Di conseguenza anche nell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale gli interessi passivi nonché le spese per gli immobili (spese di manutenzio- ne, premi delle assicurazioni, costi dovuti all’amministrazione da parte di terzi) devono poter essere trasferiti all’altro coniuge, nella misura in cui non possono essere computati, quindi non esauriti, nel reddito netto del coniuge in questione (a seguito di reddito netto insufficiente). Al contrario le spese d’esercizio e le spese individuali professionali attestate (art. 26- 31 LIFD) che non sono state esaurite non possono essere trasferite all’altro coniuge. Questi costi non possono essere separati dal concetto di conseguimento del reddito da attività lavorativa personale di un coniuge. Il trasferimento all’altro coniuge non sarebbe dunque corretto. La trasferibilità di deduzioni non esaurite è fonte di controversie19. Non si può contestare il fatto che le interazioni che ne risultano, rappresentano nel sistema dell’imposizione separata dei coniugi elementi estranei. Se del caso, il contribuente non è più in grado di compilare interamente la dichiarazione d’imposta e di determi- nare da solo a quanto ammonterà l’importo da lui dovuto. Inoltre la trasferibilità è abbastanza dispendiosa per quanto riguarda l’esecuzione e contraddice le esigenze di un sistema d’imposizione semplice e rapido. D’altro canto la non trasferibilità svan- taggerebbe soprattutto i coniugi con un solo reddito rispetto a quelli con doppio reddito.
3.1.2.7 Deduzione per coppie con reddito unico20
Diversamente dall’imposizione individuale vera e propria, i modelli di un’imposizione individuale modificata considerano il numero di persone che devono vivere del medesimo reddito. Per poter conseguire relazioni equilibrate tra gli oneri
19 Il gruppo di lavoro Imposizione individuale ha di principio ipotizzato la non trasferibilità, in quanto la trasferibilità in sé è contraddittoria ai principi di fondo dell’imposizione indi- viduale. Tuttavia si dovrebbe prevedere un’eccezione per il modello «imposizione indi- viduale con attribuzione forfettaria parziale» per quanto riguarda gli interessi passivi pri- vati e le spese per gli immobili. Inoltre, dovrebbe essere consentita la trasferibilità della deduzione dei premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di un coniuge all’altro coniuge. La consultazione effettuata su questo tema presso le ammini- strazioni cantonali delle contribuzioni ha mostrato che la questione rimane controversa anche a livello cantonale. Otto Cantoni si sono espressi chiaramente a favore della tra- sferibilità, mentre sette l’hanno nettamante respinta. (Studie der Arbeitsgruppe Individu- albesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kanto- nen, Berna 2004, pag. 107 seg. e 122). 20 Nel suo rapporto, la commissione di esperti «Imposizione della famiglia» parla di «dedu- zione per coppie con guadagno unico (Alleinverdienerabzug)» (Bericht der Experten- kommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung, Berna, 1998, S. 74 e nota a piè di pagina 223). Il gruppo di lavoro Imposizione individu- ale ha deciso di non adottare questa espressione perché, a suo parere, potrebbe creare ma- lintesi. Per il calcolo della deduzione non si deve ricorrere unicamente al «guadagno», os- sia il reddito del lavoro, ma occorre prendere in considerazione l’intero reddito netto di un coniuge (Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Indivi- dualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 53).
20
fiscali dei coniugi con un solo reddito e quelli dei coniugi con doppio reddito nonché tra gli oneri fiscali dei coniugi con un solo reddito e quelli delle persone sole, occor- re disciplinare una deduzione per coniugi che tenga conto del fatto che il reddito è tassato con una progressione più elevata, se è conseguito interamente o per la mag- gior parte da un solo coniuge. La riduzione d’imposta di cui beneficia una coppia con doppio reddito grazie alla ripartizione dei redditi e dalla conseguente minore progressione è in parte compensata con questa deduzione. Tuttavia la parità di trattamento effettiva tra i coniugi con un solo reddito e i coniugi con doppio reddito non può praticamente essere raggiunta tramite la deduzione per coppie con reddito unico. Qualora, riguardo all’imposizione secondo la capacità economica richiesta dalla Costituzione, ci si riferisse ora al singolo individuo e non più ai coniugi, occorrerà prendere in considerazione una certa disparità di trattamen- to tra queste due categorie. Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che l’onere fiscale di una coppia coniugata, in cui entrambi i partner esercitano un’attività lucra- tiva, può essere minore rispetto a quello dei coniugi con un solo reddito, in quanto entrambi i partner devono sopportare costi supplementari dovuti all’esercizio dell’attività lucrativa. Si pone la questione se la deduzione per coppie con reddito unico non debba even- tualmente essere concessa anche alle coppie con doppio reddito in cui uno dei co- niugi consegue un reddito netto basso. In tal modo si potrebbe ridurre un certo «effetto dissuasivo»21. Sarebbe ipotizzabile un sistema che prevede un esaurimento graduale della deduzione per coppie con reddito unico, perché in tal modo si potreb- bero evitare aliquote marginali d’imposta estremamente elevate in determinate fasce di reddito22. Tuttavia per motivi pratici, i calcoli prevedono per il momento una deduzione fissa concessa ai coniugi di cui solo uno consegue redditi. Non appena devono essere attribuiti redditi, seppur esigui, anche all’altro coniuge, la deduzione vien meno. Per il calcolo della deduzione per coppie con reddito unico non si deve ricorrere unicamente al reddito del lavoro, ma occorre prendere in considerazione l’intero reddito netto di un coniuge, dato che anche altri elementi del reddito quali in partico- lare il reddito della sostanza e la sua ripartizione hanno ripercussioni sui confronti tra gli oneri. La deduzione per coppie con reddito unico è dunque un correttivo allo scopo di bilanciare conformemente alla Costituzione gli oneri fiscali dei coniugi con un solo reddito e dei coniugi con doppio reddito.
3.1.2.8 Deduzione per l’economia domestica
Indipendentemente dallo stato civile e dal tipo di relazione con il partner, le econo- mie domestiche di più persone che si compongono di almeno due persone adulte, conseguono determinati risparmi in particolare nell’ambito dei costi abitativi. Per
21 Con «effetto dissuasivo» si intende il fatto che il coniuge non esercitante un'attività lucrativa rinuncia a iniziarne una in ragione dell'elevata aliquota marginale d'imposta cui soggiace il reddito supplementare. Oggigiorno, l’effetto dissuasivo interessa soprattutto le donne che vorrebbero riprendere un’attività lavorativa (parziale). 22 La deduzione per un secondo reddito pari a zero verrebbe accordata per intero, ad esem- pio 10 000 franchi. L’aumento del secondo reddito andrebbe di pari passo con una ridu- zione continua della deduzione, che sarebbe pari a zero quando il secondo reddito rag- giungerebbe ad esempio 20 000 franchi. L’esecuzione di un sistema simile sarebbe tuttavia molto dispendiosa. Cfr. anche il numero 3.5.2.
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raggiungere relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali delle persone sole e quelli delle economie domestiche di più persone, occorre concedere la deduzione per l’economia domestica a tutti i contribuenti che non realizzano risparmi a titolo di economia domestica. Questa deduzione deve pertanto essere accordata alle persone sole che vivono di fatto da sole – le cosiddette economie domestiche costituite da una perso- na – oppure con figli o persone al cui sostentamento esse provvedono. Per quanto riguarda i figli, devono essere considerati solo i figli minorenni o in formazione. Una madre sola, che vive nella stessa economia domestica con un figlio maggiorenne esercitante un’attività lucrativa, non ha diritto a questa deduzione. A seconda dell’importo della deduzione, la deduzione per l’economia domestica assume pure una funzione tariffaria per realizzare relazioni equilibrate a livello di oneri fiscali delle persone sole rispettivamente famiglie monoparentali e quelli delle economie domestiche di più persone23. In occasione dei dibattiti parlamentari concernenti il pacchetto fiscale 2001 è stata oggetto di discussione soprattutto la praticità della deduzione per l'economia dome- stica nell'ambito dell'imposta federale diretta proposta dal Consiglio federale. Si temeva in particolare che anche i concubini avrebbero potuto beneficiare illegalmen- te di questa deduzione prevista unicamente per le persone effettivamente sole, con conseguenti minori entrate. Si è inoltre argomentato che principalmente nelle grandi città non è possibile garantire che la deduzione venga fatta valere solo dagli aventi effettivamente diritto. Contro questi argomenti si può tuttavia citare l'esempio del Cantone di Berna che da anni concede una deduzione per l'economia domestica che le autorità di tassazione giudicano senz’altro praticabile.
3.1.2.9 Deduzione per famiglie monoparentali
Oltre che con una deduzione per l’economia domestica, la situazione delle famiglie monoparentali deve essere tenuta in considerazione anche adottando un’ulteriore deduzione sociale. Alle persone sole, che abitano con figli minorenni per i quali possono fare valere la deduzione per figli, deve essere accordata una deduzione percentuale dal reddito netto fino a un importo massimo. Hanno diritto alla deduzione per famiglie monoparentali anche le persone sole che vivono con persone bisognose di sostentamento e per le quali possono far valere la deduzione per sostentamento.
3.1.2.10 Tariffa
L’imposizione individuale poggia su un sistema di tariffa unica applicabile a tutte le persone fisiche contribuenti. Le differenti deduzioni tengono conto della capacità economica delle diverse categorie di contribuenti. Rispetto alla tariffa attuale, la tariffa utilizzata per i calcoli del modello ha dovuto essere leggermente inasprita nella parte inferiore. Essa è comunque strutturata in modo analogamente progressivo.
23 Il pacchetto fiscale 2001 prevedeva una deduzione per l’economia domestica di 11 000 franchi. Con questa entità la deduzione assume primariamente una funzione tariffaria.
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3.1.2.11 Situazione dei coniugi nella procedura fiscale
I coniugi esercitano separatamente – salvo alcune eccezioni24 – diritti e doveri procedurali. Tutte le comunicazioni delle autorità fiscali ai coniugi avvengono separatamente. Nel caso dell’imposizione individuale si parte di principio dal presupposto che i coniugi compilino due dichiarazioni d’imposta separate. Esiste tuttavia anche la possibilità di dichiarare tutti i redditi e valori patrimoniali dei coniugi in una dichia- razione congiunta, a patto che i fattori fiscali di un coniuge possano essere elencati separatamente da quelli dell’altro coniuge nella stessa dichiarazione d’imposta25. Per quanto concerne la procedura di reclamo e i rimedi giuridici va osservato che le tassazioni dei coniugi possono influenzarsi vicendevolmente ad esempio nel caso di attribuzione ambigua di determinati redditi o deduzioni. Se un coniuge presenta reclamo contro la propria tassazione, occorre pertanto giungere alla conseguenza giuridica che la tassazione dell’altro coniuge non cresce in giudicato nonostante quest’ultimo non abbia presentato reclamo. Il partner del reclamante deve in seguito essere invitato a compartecipare alla procedura del suo coniuge. Il copartecipe deve poter godere di un ampio diritto di esaminare gli atti. Del resto gli spettano gli stessi obblighi di parte del reclamante. Se i due coniugi presentano reclamo in modo indipendente l’uno dall’altro, entrambe le procedure devono essere unite. Al riguar- do i coniugi formano un litisconsorzio.
3.1.2.12 Responsabilità dei coniugi
Nel caso dell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale i redditi della sostanza privati nonché la sostanza privata dei coniugi sono dichiarati in un foglio comune e solo successivamente ripartiti in ragione di metà a ciascuno dei coniugi, indipendentemente dalle loro pretese di diritto civile. In questo settore parziale continuano a sussistere obblighi procedurali comuni. L’effettiva capacità economica individuale di un coniuge non ha alcuna rilevanza nell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria. Se si dovesse prevedere una responsabilità separata per questo modello, il coniuge che sotto il profilo del diritto civile non dispone di alcuna sostanza, o dispone di una sostanza esigua, dovrebbe rispondere delle imposte sulla metà della sostanza e del reddito della sostanza dell’altro coniu- ge. Una simile normativa svantaggerebbe il coniuge economicamente più debole. Affinché l’autorità fiscale abbia la possibilità di intervenire primariamente nei confronti del coniuge al quale i fattori fiscali devono essere attribuiti nell’ottica del diritto civile, occorre prevedere in questo modello una responsabilità solidale dei coniugi analogamente al diritto attuale concernente l’imposta federale diretta26.
24 In questo caso la dichiarazione della sostanza privata e dei redditi della sostanza in un foglio comune costituisce l’eccezione. 25 Con una dichiarazione congiunta ci si allontana tuttavia dall’obiettivo vero e proprio dell’imposizione individuale, ossia di compilare una propria dichiarazione d’imposta e di eseguire la procedura fiscale indipendentemente dall’altro coniuge, in altre parole di sbri- gare autonomamente le questioni fiscali.
26 Art. 13 cpv. 1 LIFD.
23
3.1.3 Relazioni tra gli oneri fiscali
Un'imposizione individuale vera e propria senza correttivi presenta le seguenti relazioni tra gli oneri fiscali:
Persona Concubini Coniugi Coniugi Concubini 2 persone sola con un solo con un solo con doppio con doppio sole reddito reddito reddito reddito
‚ = € • = € • > € • = €• = ‚‚ Le relazioni tra gli oneri fiscali non corrispondono sotto tutti gli aspetti alla formula sviluppata dal Tribunale federale e dalla dottrina fiscale27. Per questo motivo l’AFC ha introdotto diversi correttivi nei suoi calcoli. Per le persone sole con economia domestica propria è prevista una deduzione di 5 000 franchi. Ai coniugi con reddito unico è assegnata una deduzione di 15 000 franchi. Infine alla persona sola con figli a carico è concessa una deduzione del 3 per cento dal reddito netto fino a un massi- mo di 6 000 franchi. Nonostante queste misure correttive, l’imposizione individuale (ma anche altri sistemi fiscali) non permette di conseguire le relazioni ideali tra gli oneri fiscali sviluppate dalla giurisprudenza e dalla dottrina fiscale. Come mostrano i calcoli dell’Amministrazione federale delle contribuzioni28, con l’imposizione individuale modificata con attribuzione forfettaria parziale risulta una parità, imputabile al sistema, tra i coniugi con doppio reddito e i concubini con doppio reddito indipendentemente dalla ripartizione del reddito tra i partner. Qualora vi siano dei figli, a seconda della fascia di reddito, i coniugi con doppio reddito pagano chiaramente meno dei concubini nella stessa situazione, e questo nel caso in cui le deduzioni per figli sono attribuite al partner che vive in concubinato, che consegue il reddito più basso (= ipotesi di calcolo). Questo modello elimina dunque l’attuale disparità di trattamento dei coniugi con doppio reddito. Inoltre, i coniugi con doppio reddito senza figli pagano in parte molto meno dei coniugi con un solo reddito. Per i coniugi con doppio reddito e con figli ciò vale solo per i redditi medi e elevati, mentre nel caso di redditi bassi essi pagano in parte più imposte che i coniugi con un solo reddito. Il carico maggiore nelle classi di reddito inferiori è riconducibile al fatto che di regola la trasferibilità delle deduzioni concer- nenti i figli non è applicabile all’interno delle coppie di coniugi con doppio reddito. Inoltre, la deduzione fissa per coppie con reddito unico relativamente elevata viene completamente a cadere, in base all’impostazione attuale dei calcoli, non appena anche all’altro coniuge vengono attribuiti redditi seppure esigui. Dato che si può presupporre che i coniugi con doppio reddito debbano di regola sostenere maggiori spese rispetto ai coniugi con reddito unico, è giustificabile una maggiore imposizione di questi ultimi29. Alla luce della loro produzione domestica più elevata, i coniugi con un solo reddito sono più produttivi rispetto ai coniugi con doppio reddito.
27 Cfr. numero 2.1.
28 Cfr. allegato 1.
29 Vedi nota 11.
24
Siccome i coniugi con doppio reddito vengono agevolati fiscalmente rispetto ai coniugi con reddito unico, diversamente dal diritto attuale non esiste più alcun «effetto dissuasivo»30. In altre parole il coniuge che non esercita un’attività lucrativa non è scoraggiato dal sistema fiscale a iniziare un’attività lavorativa. I coniugi saranno piuttosto incitati dal diritto tributario a costituirsi quali coniugi con doppio reddito, cosa che a sua volta dovrebbe fornire impulsi positivi all’economia. Per motivi pratici si è ipotizzata in un primo tempo una deduzione fissa concessa unica- mente ai coniugi in cui uno solo consegue redditi. Per i coniugi con figli e redditi bassi sussiste pertanto ancora un certo «effetto dissuasivo». Sotto il profilo fiscale i concubini non vengono di principio equiparati ai coniugi 31. Nella loro imposizione è infatti irrilevante se un partner sostiene finanziariamente il suo convivente. Ne risulta che i concubini con un solo reddito sono tassati molto di più dei coniugi con un solo reddito nella stessa situazione, dato che non possono far valere la deduzione per coppie con reddito unico. I coniugi con reddito unico pagano inoltre sempre chiaramente meno imposte delle persone sole. Nonostante la deduzione per l’economia domestica le persone sole, a seconda della fascia di reddito, possono essere chiamate a sopportare un carico fiscale nettamente maggiore di quello dei coniugi. Rispetto al diritto attuale (base 2006; stato prima delle misure immediate), l’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale chiede un maggior contributo in particolare alle famiglie monoparentali e ai concubini. Per quanto riguarda le famiglie monoparentali ciò è riconducibile in prima linea alla tariffa leggermente più progressiva compensata solo in parte dalla prevista deduzione per famiglie monoparentali. Il maggior onere delle coppie di concubini è altresì ricondu- cibile all’inasprimento della tariffa rispetto al diritto in vigore. Inoltre, i concubini con un solo reddito non possono far valere la deduzione per coppie con reddito unico. Rispetto al diritto attuale sono soprattutto i coniugi con doppio reddito che conse- guono redditi medi ed elevati nonché i coniugi pensionati a beneficiare in parte di considerevoli sgravi.
3.1.4 Ripercussioni finanziarie
3.1.4.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione
Come già accennato inizialmente i quattro modelli sono stati impostati in modo che le ripercussioni finanziarie siano uguali per ciascuno di essi, ossia in modo che le minori entrate ammontino a 900 milioni di franchi (=10% del gettito previsto per il periodo fiscale 2008 dell’imposta federale diretta delle persone fisiche). A tal fine, alcune categorie di contribuenti devono sopportare maggiori oneri fiscali rispetto al
30 Con «effetto dissuasivo» si intende quanto segue: il coniuge che non esercita un’attività lucrativa rinuncia a iniziare un’attività a causa dell’aliquota marginale d’imposta elevata cui verrebbe assoggettato il reddito supplementare. L’effetto dissuasivo concerne soprat- tutto le donne che intendono riprendere a lavorare (a tempo parziale) o aumentare il loro grado di occupazione. 31 Le coppie omosessuali vengono sempre considerate come coniugi, purché siano registrate conformemente alla legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessu- ali.
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diritto in vigore. Questa maggiore imposizione è necessaria affinché si rispettino il più possibile le relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurispruden- za.
3.1.4.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni
Finora la maggior parte dei Cantoni non ha potuto rispondere, o solo in modo molto impreciso, alla questione delle possibili ripercussioni del passaggio a un’imposizione individuale sulle entrate fiscali32. È evidente che con la modifica della struttura tariffaria e delle deduzioni, i Cantoni possono influenzare il gettito fiscale nell'ottica della politica finanziaria, allo scopo di non provocare ulteriori perdite di entrate. È inoltre scontato che i Cantoni parteciperanno alle minori entrate tramite le loro quote cantonali all’imposta federale diretta.
3.1.5 Ripercussioni sui contribuenti
L’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale non richiede una liquidazione vera e propria del regime dei beni. Con l’imposizione individuale modificata l’onere fiscale dei contribuenti dipende dallo stato civile, dall’ammontare del reddito e dalla ripartizione del reddito (per ulteriori ripercussioni cfr. n. 3.1.2).
3.1.6 Ripercussioni sull’amministrazione
Il passaggio all’imposizione individuale è realizzabile solo se attuato a livello sviz- zero per tutte le autorità fiscali. Sotto il profilo della tecnica di tassazione, una differente regolamentazione tra la Confederazione e i Cantoni non si potrebbe sor- montare e sarebbe fonte di problemi in ambito di ripartizione fiscale intercantonale. Per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni l’introduzione di un’imposizione individuale comporta notevoli costi supplementari, se si ipotizza che i coniugi devono inoltrare due dichiarazioni d’imposta separate. In base ai dati statistici dei Cantoni rilevati nel quadro di uno studio sull’introduzione dell’imposizione individuale nella Confederazione e nei Cantoni33, a livello svizzero si calcolano circa 1,7 milioni di dichiarazioni d'imposta supplementari e quindi in totale 3,4 milioni di dichiarazioni relative alle persone coniugate. Questo massiccio aumento dei dossier provocherebbe considerevoli costi supplementari, in particolare perché le due dichiarazioni dei coniugi dovrebbero essere trattate congiuntamente e in modo coordinato. La gestione di indirizzi, atti, diffide, invii ecc. dovrebbe essere completamente riorganizzata. I Cantoni temono che la corrispondenza scritta intrattenuta con una coppia di coniu- gi diventi molto formalistica e quindi dispendiosa. Rispetto alla tassazione congiunta il tempo di lavoro per la tassazione di una coppia di persone coniugate aumentereb- be.
32 Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individual- besteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 117 seg. 33 Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individual- besteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 105 segg.
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Secondo la valutazione dei Cantoni, la riscossione dell’imposta rispetto al sistema attuale sarebbe generalmente molto più dispendiosa. Il motivo risiede nel raddoppio dei registri fiscali nonché delle fatturazioni e del traffico dei pagamenti nel quadro delle tassazioni dei coniugi. Per contro i Cantoni non prevedono un sensibile aumen- to di costi supplementari legati alle questioni di responsabilità. Nell’ambito dell’imposizione individuale non devono essere imperativamente inol- trate due dichiarazioni d’imposta separate. In teoria esiste anche la possibilità che i coniugi compilino una dichiarazione comune per tutti i redditi e valori patrimoniali, sempre che i fattori fiscali di un coniuge possano essere elencati separatamente dai fattori fiscali dell’altro coniugi all’interno della stessa dichiarazione d’imposta 34. Al fine di diminuire in parte il carico amministrativo, potrebbe eventualmente essere trasmessa ai coniugi una sola fattura, a condizione che l’imposta dovuta da ogni coniuge sia elencata separatamente. Il potenziale di abuso nel quadro dell’imposizione individuale è in generale stimato come elevato. I Cantoni partono dal presupposto che i lavori di controllo comportino costi supplementari relativamente grandi. Essi temono che le autorità fiscali possono a malapena evitare l’obiettivo dei coniugi che esercitano un’attività indipendente di porre freno alla progressione con una ripartizione ottimale dei redditi, per ottenere un’imposizione fiscale possibilmente bassa. Inoltre, nei casi di indipendenti non sarebbe da escludere un trasferimento delle ditte individuali alle imprese di persone. D’altra parte si può anche ipotizzare che le mogli che collaborano nell’impresa del marito concludino veri contratti di lavoro con conteggi per le assicurazioni sociali ecc. con conseguenti maggiori introiti per queste assicurazioni. Nel complesso i Cantoni stimano il maggior dispendio dovuto all’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale del 30-50 per cento superiore rispet- to a quello della tassazione congiunta35. Con l’estensione della possibilità di trasmet- tere le dichiarazioni d’imposta online è lecito prevedere che il maggior dispendio dei Cantoni venga in parte compensato.
3.1.7 Relazione con il diritto internazionale
Tra i sistemi fiscali della Comunità europea figurano sia sistemi d’imposizione congiunta sia sistemi d’imposizione individuale in diverse forme. Entrambi i tipi di tassazione non pongono dunque alcun problema nell’ottica del diritto europeo.
La maggior parte degli Stati membri dell’OCSE applica un sistema di imposizione individuale come ad esempio l'Austria. Per i coniugi con un solo reddito o con un secondo reddito molto esiguo, l’Austria prevede una deduzione dall’ammontare dell’imposta. A questa deduzione hanno diritto anche i concubini con figli. Nono- stante questa deduzione, l’imposizione delle coppie con reddito unico rimane sensi- bilmente più elevata di quella delle coppie con due redditi. I concubini sono parifica-
34 Con una dichiarazione congiunta ci si allontana tuttavia dall’obiettivo vero e proprio dell’imposizione individuale, ossia di compilare una propria dichiarazione d’imposta e di eseguire la procedura fiscale indipendentemente dall’altro coniuge, in altre parole di sbri- gare autonomamente le questioni fiscali. 35 Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individual- besteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 115.
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ti ai coniugi solo nel caso in cui hanno figli. L’Austria concede assegni famigliari nonché importi deducibili per figli sotto forma di aiuti complementari.
Anche la Svezia prevede un sistema di imposizione individuale ma senza alcun correttivo per coppie con un solo reddito. Il sistema fiscale è neutro in relazione allo stato civile. La Svezia versa assegni famigliari esenti da imposta.
Il Regno unito applica parimenti un’imposizione individuale. Le persone coniugate e le persone sole hanno diritto a una deduzione sociale dall’ammontare dell’imposta. Questa deduzione è concessa anche ai concubini, nel caso in cui abbiano figli. Ogni contribuente che esercita un’attività lucrativa può far valere una deduzione persona- le. Le coppie con doppio reddito sono avvantaggiate fiscalmente rispetto alle coppie con reddito unico. Il Regno Unito versa assegni per figli esenti da imposta.
In sintesi si constata che l’imposizione individuale è il sistema predominate nei nostri Paesi limitrofi. Ad eccezione della Svezia, tutti i Paesi analizzati36 applicano l’imposizione individuale con fattori correttivi, in particolare per le coppie (di co- niugi). Occorre tuttavia precisare che in tutti questi Paesi l’imposizione individuale è di principio legata a sistemi di assegni familiari e assegni per figli diversi da quello svizzero. Gli oneri causati dai figli sono indennizzati al di fuori del sistema fiscale. Tenuto conto delle condizioni quadro di questi Paesi (imposta unitaria alla fonte sugli stipendi, indennizzo extra-fiscale degli oneri imputabili ai figli, sistema fiscale organizzato a livello centrale e materialmente unitario) l’imposizione individuale è compatibile a livello di esecuzione ed è conforme alle esigenze costituzionali dei rispettivi Paesi. Praticamente tutti i Paesi37 hanno il loro sistema di imposizione individuale, che è tuttavia dipendente dallo stato civile fino a un certo grado. I concubini non sono di regola trattati come i coniugi o lo sono solo nel caso in cui abbiano figli.
3.1.8 Costituzionalità
Come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza in re Hegetschweiler, l’imposizione individuale non è esclusa dal diritto costituzionale. Il legislatore non la deve tuttavia legare a una tariffa unica, bensì – come per l’addizione dei fattori – deve contrastare un maggior carico fiscale segnatamente quello dei coniugi con un solo reddito con adeguati correttivi (differenziazione delle tariffe, deduzioni per coniugati, e sim.)38. Dal punto di vista del diritto costituzionale sono tuttavia necessari correttivi al fine di imporre le differenti categorie di contribuenti secondo la loro capacità economica e di evitare un’imposizione sproporzionata di determinati gruppi. Nel caso dell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, illustrata in questa sede, sono stati adottati correttivi. Dato che la struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è molto complessa e che ogni adeguamento apportato a una categoria di contribuenti si ripercuote sulle altre categorie, le relazioni ideali tra gli oneri
36 Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individual- besteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, Allegato 1 (Ländervergleich). 37 Tra le eccezioni figura la Svezia che ha impostato l’imposizione individuale in modo neutro rispetto allo stato civile.
38 DTF 110 Ia 7 (trad.).
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fiscali concepite dalla dottrina e giurisprudenza e sancite nella Costituzione sono tuttavia praticamente impossibili da rispettare. Il passaggio all’imposizione individuale non dovrebbe essere deciso unicamente per motivi di tecnica di tassazione, ma anche in ragione del mandato di cui all’articolo 129 della Costituzione di armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comu- nali. Il mandato del legislatore federale consiste nell’approntare principi all’attenzione delle legislazioni dei Cantoni e dei Comuni. I principi del diritto federale sono destinati ai legislatori cantonali e contengono dunque unicamente diritto applicabile indirettamente. Solo con l’attuazione di queste norme nel diritto cantonale conforme a quello federale essi potranno essere applicati ai contribuenti. Secondo l’articolo 129 capoverso 1 Cost. la Confederazione prende in considerazio- ne gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni. Già in base alle disposizioni costituzionali appare chiaro che il cambiamento di sistema potrà essere effettuato solo in stretta collaborazione con i Cantoni e osser- vando il principio dell’autonomia cantonale in materia di tariffe garantito dall’articolo 129 capoverso 2 Cost..
3.1.9 Entrata in vigore
L’entrata in vigore dell’imposizione individuale deve essere effettuata allo stesso tempo in tutta la Svizzera. Per i Cantoni ciò significa in particolare che non devono solo adeguare le loro leggi nel quadro della procedura legislativa notoriamente lunga, ma devono pure procedere a trasformazioni di tipo organizzativo e a impor- tanti adeguamenti sul piano informatico. Dal momento dell’approvazione da parte delle Camere federali, occorrerebbe pertanto concedere ai Cantoni un termine di almeno cinque anni affinché possano operare i necessari adeguamenti. Solo dopo questo periodo, l’imposizione individuale potrà entrare in vigore contemporanea- mente in tutta la Svizzera.
3.2 Imposizione congiunta con splitting
3.2.1 Splitting secondo il pacchetto fiscale 2001
La riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia bocciata dal Popolo il 16 maggio 2004 prevedeva di correggere la maggiore imposizione dei coniugi rispetto alle coppie non sposate mediante l’introduzione di un sistema di splitting. Al posto dell’attuale doppia tariffa si dovrebbe prevedere una tariffa unica da applicare sia alle persone sole sia ai contribuenti coniugati. Le diverse capacità economiche dei coniugi e delle persone sole verrebbero prese in considerazione con uno splitting parziale. Ai fini della tassazione, i redditi di entrambi i coniugi verrebbero come sinora considerati congiuntamente. Tuttavia, per stabilire il reddito che determina l’aliquota, il reddito complessivo verrebbe diviso per un divisore di 1,9. Il reddito complessivo imponibile di una coppia di coniugi sarebbe dunque tassato con l’aliquota applicabile a un reddito pari al 52,63 per cento del loro reddito complessi- vo. Per poter conseguire relazioni equilibrate a livello di oneri fiscali, oltre allo splitting parziale, erano previsti i seguenti sgravi e misure accompagnatorie per le famiglie,
29
che in parte dovevano compensare l’inasprimento della tariffa e in parte si rendeva- no necessarie per motivi legati al sistema39: - deduzione personale di 1 400 franchi per ogni contribuente; - deduzione per la cura dei figli di al massimo 7 100 franchi; - aumento della deduzione per figli a 9 800 franchi; - deduzione per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie in base alla media dei premi cantonali; - deduzione per l’economia domestica per le persone sole di
11 800 franchi;
- deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 per cento del reddito netto fino a un massimo di 5 600 franchi. Lo sgravio fiscale dei coniugi doveva essere operato anche a livello cantonale con l’introduzione del sistema dello splitting. A tale scopo si prevedeva di introdurre nella LAID una disposizione in virtù della quale ai coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica si sarebbe applicata un’aliquota d’imposta corri- spondente a una frazione fissa del reddito complessivo. Questa formulazione avreb- be permesso ai Cantoni di introdurre sia uno splitting totale sia uno splitting parzia- le. L’autonomia in ambito tariffario ancorata nella Costituzione sarebbe pertanto stata garantita.
3.2.2 Splitting nei Cantoni
12 Cantoni prevedono – in differenti forme – il sistema dello splitting. I Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e San Gallo hanno ancorato lo splitting totale (divisore = 2) per lo sgravio dei coniugi. I Cantoni di Friburgo, Neuchâtel, Nidvaldo, Svitto e Turgovia applicano uno splitting parziale con un divisore che varia da 1,79 a 1,9. Il Cantone dei Grigioni prevede una procedura di splitting limitata. L’imposizione del reddito complessivo della famiglia avviene all’aliquota applicabile al reddito complessivo ridotto del 40 per cento, ma almeno di 8 400 franchi e al massimo di
42 000 franchi.
I Cantoni di Uri e Basilea Campagna applicano pure un sistema limitato di splitting, tuttavia solo quando entrambi i coniugi non separati esercitano un’attività lucrativa (UR e BL) o percepiscono una rendita da un’assicurazione sociale (BL). Per la determinazione dell’aliquota applicabile al reddito complessivo dei coniugi, prima dell’accumulo dei redditi viene dedotto un determinato importo dal reddito del lavoro più basso. Ad eccezione del Cantone di Turgovia, tutti i Cantoni prevedono una deduzione per coniugi con doppio reddito in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 lettera k LAID al fine di tenere conto della particolare situazione dei coniugi con doppio reddito.
39 L’ammontare delle deduzioni prendeva già in considerazione la compensazione degli effetti della progressione a freddo.
30
3.2.3 Modello di base: splitting totale
3.2.3.1 In generale
Per il confronto dei diversi modelli d’imposizione è stato scelto uno splitting totale con divisore 2. Mentre nel caso dello splitting totale il reddito congiunto è tassato all’aliquota equivalente alla metà del reddito complessivo, nel caso dello splitting parziale il divisore corrisponde a una quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo. Con lo splitting parziale, in determinati casi i coniugi sono svantaggiati rispetto ai concubini, segnatamente quando si è in presenza di una ripartizione equa dei redditi all’interno della coppia. Lo splitting totale evita questo problema. Grazie allo splitting totale, i coniugi con doppio reddito sono talmente agevolati nei con- fronti dei concubini con doppio reddito, in modo che è possibile rinunciare alla deduzione per i coniugi con doppio reddito ai sensi del diritto vigente e delle misure immediate.
3.2.3.2 Principio della tassazione congiunta dei coniugi
Come nel diritto attuale i coniugi sono tassati congiuntamente. La famiglia è consi- derata un’unità economica e anche nell’ottica fiscale costituisce pertanto un’unità. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto vengono cumulati indipenden- temente dal regime dei beni adottato40. I concubini sono tassati individualmente. Essi non godono di alcun diritto di opzione che consentirebbe loro di essere parificati ai coniugi. Ne consegue che sul piano fiscale i concubini sono svantaggiati rispetto ai coniugi nella stessa situazione eco- nomica.
3.2.3.3 Imposizione dei figli
Come sinora i figli minorenni sono tassati in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Gli altri redditi e la sostanza devono essere attribuiti al coniuge che esercita l’autorità parentale, ossia nel caso di coniugi tassati congiunta- mente, al reddito e alla sostanza complessiva dei genitori. Se i genitori non sono tassati congiuntamente e solo un genitore esercita l’autorità parentale, i redditi e la sostanza del figlio vengono attribuiti a questo genitore. Qualora i coniugi tassati separatamente detengono entrambi l’autorità parentale, i fattori fiscali del figlio sono attribuiti al genitore che provvede in modo preponderante al suo sostentamento. Di regola si tratta del genitore presso il quale il figlio soggiorna più a lungo.
3.2.3.4 Deduzioni concernenti figli
Come per le altre deduzioni, le deduzioni per i figli sono da detrarre dal reddito rispettivamente dalla sostanza complessiva dei coniugi tassati congiuntamente. Una regola di attribuzione delle deduzioni per i figli è dunque necessaria solo nel caso dei genitori tassati separatamente. In tal caso può far valere la deduzione per il figlio
40 Dall’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omossessuali (LUD), le coppie omosessuali che vivono in comunione domestica saranno equiparate ai coniugi. Cfr. anche articolo 9 capoverso 1bis LIFD e arti- colo 3 capoverso 4 LAID (entrambi in vigore dal 1.1.2007) nonché la LUD.
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minorenne, il genitore presso cui il figlio vive. Per contro il genitore che versa gli alimenti può dedurre gli alimenti versati al figlio minorenne. Il pacchetto fiscale 2001 prevedeva che il genitore che versa gli alimenti potesse far valere la deduzione per figli nel caso di figli maggiorenni in formazione. Gli alimen- ti per i figli maggiorenni non possono più essere dedotti, ma non devono nemmeno più essere tassati. Qualora versano alimenti, ad esempio quando entrambi i coniugi detengono l’autorità parentale e il figlio è in custodia alternata, entrambi i coniugi dovrebbero far valere metà della deduzione per figli. Questa soluzione sembra a tutt’oggi oggettiva e può pertanto essere prevista nello splitting parziale.
3.2.3.5 Deduzione per l’economia domestica
I risparmi conseguiti dalle economie domestiche composte da più persone nei con- fronti delle economie domestiche con una sola persona devono essere considerati fiscalmente anche con lo splitting totale. Tutti i contribuenti che non realizzano tali vantaggi, ossia le persone effettivamente sole nonché le famiglie monoparentali, hanno diritto a una deduzione per l’economia domestica41.
3.2.3.6 Deduzione per famiglie monoparentali
Dato che la tariffa più moderata per famiglie monoparentali prevista dal diritto attuale è soppressa e sostituita da una tariffa unitaria, nel caso dello splitting totale la situazione di questa categoria di contribuenti dovrà essere presa in considerazione, oltre che con la deduzione per l’economia domestica, anche con un’altra deduzione sociale. Alle persone sole, che abitano con figli minorenni per i quali possono fare valere la deduzione per figli, deve essere accordata una deduzione percentuale dal reddito netto fino a un importo massimo. Hanno diritto alla deduzione per famiglie monoparentali anche le persone sole che vivono con persone bisognose di sostentamento e per le quali possono far valere la deduzione per il sostentamento.
3.2.3.7 Tariffa
Il modello di splitting poggia su una tariffa unitaria applicabile sia alle persone sole sia alle persone coniugate. La differente capacità economica di questi ultimi nei confronti delle persone sole è tenuta in considerazione con lo splitting totale. Come sinora i redditi dei coniugi vengono cumulati. Per stabilire il reddito che determina l’aliquota, il reddito imponibile complessivo è diviso per 2. Il reddito imponibile complessivo di una coppia di coniugi è pertanto tassato con l’aliquota corrispondente alla metà di questo reddito complessivo.
3.2.3.8 Situazione dei coniugi nella procedura fiscale
I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i propri diritti e doveri procedurali come nel diritto in vigore42. I rimedi giuridici e le altre notifica-
41 Cfr. numero 3.1.2.8.
42 Crf. numero 1.1.3.1.
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zioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile. Oltrac- ciò, i coniugi tassati congiuntamente hanno diritto reciproco di esaminare gli atti.
3.2.3.9 Responsabilità dei coniugi
I coniugi non separati legalmente o di fatto devono di principio rispondere solidal- mente dell’imposta complessiva. Per poter tener conto del reddito finanziariamente più debole, analogamente al diritto in vigore43, non è data responsabilità solidale se uno dei coniugi è insolvente. Per la parte all’imposta complessiva attribuibile al reddito dei figli, i coniugi rispondono solidalmente. Come sinora, per i coniugi separati legalmente o di fatto la responsabilità solidale dei coniugi vien meno per tutti i debiti ancora aperti, ossia non solo per i debiti futuri, ma anche per i debiti sorti durante il periodo di tassazione congiunta.
3.2.4 Relazioni tra gli oneri fiscali
Uno splitting totale senza correttivi presenta le seguenti relazioni tra gli oneri fiscali:
Persona Concubini Coniugi Coniugi Concubini 2 persone sola con un solo con un solo con doppio con doppio sole reddito reddito reddito reddito
‚ = € •> € • = € • ≤ €• = ‚‚ ‚ > € • € • ≤ ‚‚ Le relazioni tra gli oneri fiscali non corrispondono sotto tutti gli aspetti alla regola sviluppata dal Tribunale federale e dalla dottrina fiscale44. Per questa ragione l’AFC ha introdotto nei suoi calcoli numerosi correttivi. Per le persone sole con economia domestica propria e le famiglie monoparentali è prevista una deduzione di 3 200 franchi. Inoltre alle famiglie monoparentali è concessa una deduzione pari al 3 per cento del reddito netto, ma al massimo di 6 000 franchi. Nonostante i correttivi, anche con lo splitting non è possibile conseguire le relazioni ideali tra gli oneri fiscali prescritte dalla giurisprudenza e dottrina fiscale. Come indicano i calcoli dell’AFC45, lo splitting totale porta a una parità di tratta- mento, dovuta al sistema, tra i coniugi con doppio reddito e le coppie di concubini con doppio reddito nel caso di ripartizione dei redditi molto equilibrata all’interno della coppia. A seconda della fascia di reddito, in caso di figli, i coniugi con doppio reddito pagano molto meno imposte rispetto ai concubini nella stessa situazione in cui è il partner con il minor reddito da attività lucrativa ad aver diritto alle deduzioni per figli (= ipotesi di calcolo). Qualora la ripartizione dei redditi all’interno della coppia è meno equilibrata, i coniugi con doppio reddito sono altresì considerevol-
43 Cfr. numero 1.1.3.1.
44 Cfr. numero 2.1.
45 Cfr. allegato 2.
33
mente meno tassati dei concubini con doppio reddito. Pertanto la disparità di tratta- mento dei coniugi con doppio reddito prevista nel diritto attuale è soppressa. I con- cubini con doppio reddito devono tuttavia sopportare maggiori oneri. I coniugi con doppio reddito e quelli con un solo reddito pagano, in ragione del sistema, pressappoco le stesse imposte. Esigue differenze sono riconducibili unica- mente alle maggiori deduzioni a titolo di spese professionali dei coniugi con doppio reddito. Alla luce della produzione domestica più elevata e della conseguente mag- giore capacità economica dei coniugi con un solo reddito, questa parità appare a prima vista irritante46. Tuttavia, dal punto di vista dello splitting, essa può essere giustificata con l’argomento che la ripartizione interna alla coppia tra attività lavora- tiva (rimunerata) e produzione domestica (non rimunerata) rientra nella sfera privata dell’economia domestica ed è quindi irrilevante fiscalmente. Di principio i concubini non sono parificati alle coppie coniugate. Ciò emerge anche in questo modello, soprattutto per quanto riguarda le relazioni a livello di oneri fiscali tra le coppie di coniugi con un solo reddito e quelle di concubini con un solo reddito. Infatti questi ultimi vengono gravati molto di più rispetto ai coniugi con reddito unico e nella stessa situazione, in quanto non beneficiano dello splitting. I concubini con un solo reddito rappresentano tuttavia una piccola categoria di contri- buenti. Nella complessa struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali la loro importan- za è pertanto esigua. I coniugi con un solo reddito pagano inoltre sempre meno imposte rispetto alle persone sole. Nonostante la deduzione per l’economia domestica per le persone sole, a seconda della categoria di reddito possono risultare a loro carico notevoli oneri supplementari. Rispetto al diritto in vigore (anno base 2006; stato prima delle misure immediate), con lo splitting totale pagano, a seconda del reddito, imposte in parte molto più elevate, soprattutto le famiglie monoparentali, i concubini e le persone sole. Per quanto riguarda le famiglie monoparentali ciò è riconducibile soprattutto alla tariffa unitaria più progressiva compensata solo in parte dalla deduzione per famiglie monoparentali. La maggiore imposizione dei concubini e delle persone sole è altresì riconducibile allo stesso motivo. Rispetto al diritto in vigore i coniugi con un solo reddito, con doppio reddito e i coniugi in pensione beneficiano in parte di sensibili sgravi.
3.2.5 Ripercussioni finanziarie
3.2.5.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione
Come per l’imposizione individuale, anche lo splitting totale è stato calcolato in modo che le minori entrate fiscali ammontino a circa 900 milioni di franchi47 (= 10% del gettito previsto dell’imposta federale diretta delle persone fisiche in riferi- mento al periodo fiscale 2008). Con questa modalità di calcolo si presume che si accettino in tutti i modelli ulteriori oneri fiscali per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Ciò è da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.
46 Vedi nota 11.
47 Cfr. numero 3.1.4.1.
34
3.2.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni
Attualmente 12 Cantoni prevedono lo splitting in differenti forme48. Qualora la LAID prescrivesse in modo vincolante ai Cantoni – analogamente al pacchetto fiscale 2001 – l’introduzione vincolante di un sistema di splitting, i rimanenti 14 Cantoni dovrebbero adeguare le loro legislazioni tributarie. Le ripercussioni finan- ziarie a livello cantonale nel caso del passaggio al sistema dello splitting non posso- no essere valutate. È altresì certo che, anche in questo caso, con la scelta del diviso- re, di una nuova struttura tariffaria e di nuovi importi per le deduzioni, le ripercussioni sulle entrate fiscali possono essere influenzate nell’ottica della politica finanziaria in modo tale da non generare ulteriori perdite fiscali. Il sistema dello splitting non deve tuttavia essere prescritto ai Cantoni in modo vincolante, dato che già oggi coesistono diversi modelli di imposizione congiunta sia a livello federale sia a livello cantonale. È comunque scontato che i Cantoni parteciperanno alle minori entrate tramite le loro quote cantonali all’imposta federale diretta.
3.2.6 Ripercussioni sui contribuenti
Per il contribuente lo splitting non comporta alcuna modifica di rilievo rispetto al sistema attuale. I redditi e i valori patrimoniali dei coniugi continueranno a essere accumulati indipendentemente dal regime dei beni scelto. I coniugi rispondono solidalmente per l’imposta complessiva dovuta. Diversamente dall’imposizione individuale, con lo splitting non vi è alcuna possibi- lità di interrompere la progressione attraverso una ripartizione dei redditi più favore- vole tra i coniugi. A differenza del sistema attuale, la diversa capacità economica delle persone coniu- gate rispetto a quella delle persone sole non è più presa in considerazione con una tariffa per coniugati, bensì dallo splitting integrale.
3.2.7 Ripercussioni sull’amministrazione
Dato che l’imposta federale diretta è calcolata e riscossa dai Cantoni, per la Confe- derazione l’introduzione di uno splitting non ha alcuna ripercussione a livello di personale. Anche nei Cantoni, dopo i dovuti adeguamenti a livello informatico, il passaggio a un sistema di splitting non dovrebbe causare ulteriori oneri amministrativi supple- mentari di rilievo. Il numero delle dichiarazioni d’imposta dei coniugi rimane di circa 1,7 milioni.
3.2.8 Relazione con il diritto internazionale
Tra i sistemi fiscali della Comunità europea figurano sia sistemi d’imposizione congiunta sia sistemi d’imposizione individuale in diverse forme. Entrambi i tipi di tassazione non pongono dunque alcun problema nell’ottica del diritto europeo.
48 Cfr. numero 3.2.2.
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Tra i nostri Stati limitrofi, la Francia applica ad esempio la tassazione congiunta per i coniugi. Il reddito complessivo dei coniugi è in seguito diviso per il numero di persone di cui è composta l’economia domestica (quoziente famigliare; divisore variabile).
Le persone sole, vedove o divorziate costituiscono ciascuna una propria economia domestica. Le persone che convivono in regime non matrimoniale sono considerate come persone sole. Nel caso di figli, ogni partner di una coppia non coniugata forma una propria economia domestica con i propri figli. Se i concubini hanno figli comu- ni, uno dei partner è considerato come una famiglia monoparentale, l’altro come una persona sola. Tuttavia, mentre una «vera» famiglia monoparentale può fruire di un quoziente di 1,0 per il primo figlio, le coppie di concubini hanno diritto soltanto a un quoziente di 0,5.
Il cosiddetto «pacte civil de solidarité» (PACS) introdotto nella legge del 15 novem- bre 1999 offre invece agli eterosessuali e alle coppie omosessuali la possibilità di sancire contrattualmente la loro convivenza e di essere equiparati ai coniugi per l’imposizione dei redditi. Le parti sono tassate in modo congiunto a partire dal terzo giorno dell’anno della registrazione del loro PACS.
Oltre a numerose deduzioni, il sistema francese riconosce parecchi assegni famiglia- ri, tra cui determinati aiuti sono esenti dall’imposta sul reddito.
3.2.9 Costituzionalità
Il principio dell’imposizione congiunta applicato in Svizzera per i coniugi non è di per sé incostituzionale. Per contro, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è inconci- liabile con il principio dell’uguaglianza giuridica ai sensi dell’articolo 8 Cost. 49 e con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. di assoggettare i coniugi a una maggiore imposizione rispetto a quella delle persone non sposate con stessa capacità economica, siano esse persone sole o concubini. Per poter sgravare i coniugi nei confronti delle persone sole o dei concubini, il legislatore dispone di diversi correttivi. Secondo il Tribunale federale la scelta al riguardo non è predefinita dalla Costituzione50; si tratta piuttosto di una decisione di fondo politica. Per quanto riguarda il sistema di splitting analizzato sono state adottate le necessarie misure correttive al fine di ottenere relazioni il più possibile equilibrate a livello di oneri fiscali. Questo sistema sopprime la disparità di trattamento delle coppie di coniugi ancora esistente nei confronti dei concubini che si trovano nella stessa situazione secondo l’attuale diritto dell’imposta federale diretta. Dato che l’intera struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è molto complessa e ogni adeguamento a favore di una categoria di contribuenti ha effetti su altre categorie di contribuenti, le relazioni ideali tra gli oneri fiscali dettati dalla dottrina e giurisprudenza sono tutta- via praticamente impossibili da rispettare.
49 RS 101.
50 DTF 110 Ia 7.
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3.2.10 Entrata in vigore
Diversamente dall’imposizione individuale, il sistema dello splitting non deve essere imperativamente previsto a tutti i livelli statali51. Se tuttavia il passaggio al sistema dello splitting dovesse essere altresì prescritto ai Cantoni in vista degli sforzi di armonizzazione delle imposte dirette, dal momento dell’entrata in vigore della Riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia occorrerà concedere ai Canto- ni un termine di almeno tre anni per l’adeguamento delle loro legislazioni tributarie. Un’entrata in vigore contemporanea a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni non è necessaria, dato che i tre livelli statali conoscono già oggi l’imposizione congiunta. Se invece lo splitting dovesse essere previsto solo per l’imposta federale diretta, l’adeguamento delle leggi cantonali non è necessario.
3.3 Opzione di tassazione per coniugi
3.3.1 Modello del gruppo di lavoro «Imposizione individuale»
Nell'ambito della sua attività il gruppo di lavoro «Imposizione individuale» ha anch’esso condotto presso le amministrazioni delle contribuzioni cantonali una consultazione concernente i modelli52 «Imposizione individuale sistematica» e «Imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale». Dall'analisi delle risposte pervenute è emerso che l'attuazione di entrambi i modelli è giudicata com- plessa e molto onerosa. Il gruppo di lavoro ha attribuito la complessità e la difficoltà di attuazione dei due modelli in primis al fatto che, per motivi di diritto costituzionale, bisogna prevedere diversi meccanismi correttivi al fine di ottenere relazioni a livello di oneri fiscali il più equilibrate possibile fra le diverse categorie di contribuenti e di evitare un carico sproporzionato di gruppi specifici. Un'imposizione individuale vera e propria che ignori del tutto o in gran parte gli obblighi finanziari fondati sul diritto di famiglia, sarebbe indubbiamente – a seguito della rinuncia a correttivi – più chiara e semplice nell’esecuzione. In virtù della Costituzione questa variante non può però entrare in linea di conto come modello autonomo 53. Come alternativa ai due modelli di base d'imposizione individuale modificata, il gruppo di lavoro ha quindi esaminato un modello aggiuntivo. Quest'ultimo prevede che, accanto a una tassazione congiunta con splitting parziale, ai coniugi sia data anche la possibilità di optare per un'imposizione individuale, conformemente alla riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia del pacchetto fiscale 2001. Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che un modello d'imposizione indivi- duale non completamente conforme alla Costituzione, offerto solo quale opzione a un modello di tassazione congiunta, sia senz'altro giuridicamente sostenibile, a condizione che la tassazione congiunta costituisca il modello principale e che le esigenze della Costituzione siano di regola adempite.
51 Cfr. numero 3.2.5.2.
52 Cfr. numero 3.1.1.2.
53 Cfr. numero 3.1.1.1.
37
3.3.2 Modello di base: splitting parziale (divisore 1,7) con opzione di
tassazione per i coniugi
3.3.2.1 Principio
Per il confronto dei diversi sistemi d'imposizione è stato scelto lo «splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi», basato sul modello d'imposizione indivi- duale elaborato dal gruppo di lavoro «Imposizione individuale». I coniugi devono avere la possibilità di scegliere fra due varianti d'imposizione. Da un lato uno splitting parziale con divisore 1,7 e dall'altro un'imposizione individuale vera e propria. Le persone sole continueranno a essere tassate individualmente. Alle persone sole con una propria economia domestica sarà concessa una deduzione per l’economia domestica di 2 000 franchi. Questa deduzione è destinata anche alle famiglie monoparentali che potranno inoltre far valere un’ulteriore deduzione pari al
3 per cento fino a un massimo di 6 000 franchi.
Lo splitting parziale con opzione di tassazione deve essere accordato solo alle cop- pie coniugate legalmente e di fatto e alle coppie omosessuali in unione domestica registrata. I concubini devono essere in ogni caso tassati come le persone sole. Lo splitting parziale vale quale modello principale, ossia è ipotizzata la presunzione legale secondo cui i coniugi scelgono di principio lo splitting parziale.
3.3.2.2 Esercizio del diritto di opzione
Il diritto di opzione può essere fatto valere soltanto congiuntamente, per il tramite di una dichiarazione concorde di volontà. La richiesta unilaterale da parte di un coniu- ge non ha alcun effetto. In caso di mancato accordo si considera che i coniugi abbia- no optato per la tassazione congiunta. La dichiarazione concorde ai fini dell’esercizio del diritto di opzione deve essere presentata al più tardi con la dichiarazione d'imposta. La scelta operata non deve però essere definitiva e vincolante. L’anno successivo i coniugi devono nuovamente poter usufruire della possibilità di scelta. Se i coniugi hanno optato in modo concorde per l'imposizione individuale, questa tassazione – e viceversa per la tassazione congiunta con splitting parziale – si appli- ca sia all'imposta federale diretta, sia alle imposte cantonali e comunali.
3.3.2.3 Splitting parziale con divisore 1,7
In caso di tassazione congiunta dei coniugi si applicano di principio le regole del modello «splitting totale»54. Come lo splitting totale, il modello di splitting parziale è basato su una tariffa unica. La differenza fra i coniugi e le persone sole a livello di capacità economica è però presa in considerazione mediante lo splitting parziale. Per stabilire il reddito che determina l'aliquota, il reddito imponibile complessivo è diviso per 1,7. Il reddito imponibile complessivo di una coppia coniugata è quindi tassato con l’aliquota applicabile a un reddito pari al 58,82 per cento di questo reddito complessivo.
54 Cfr. numero 3.2.3.
38
Una deduzione speciale per famiglie monoparentali e una deduzione per l’economia domestica per persone sole e famiglie monoparentali tengono conto delle situazioni particolari delle altre categorie di contribuenti.
3.3.2.4 Opzione imposizione individuale
Se i coniugi scelgono l'imposizione individuale, si applicano le seguenti regole: • i figli minorenni devono di principio essere tassati separatamente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Il reddito rimanente e la sostanza dei figli sono attribuiti ai genitori in ragione della metà ciascuno55. Le dedu- zioni per i figli sono ripartite per metà su entrambi i genitori56. • In caso di attività lucrativa indipendente comune dei coniugi, i contribuen- ti devono fornire la prova della ripartizione del reddito da attività lucrativa da loro richiesta. Se l'attività è esercitata da un coniuge e l'altro collabora alla professione in una posizione subordinata, a quest'ultimo può essere corrisposto usuale indennizzo di mercato. • L'imposizione individuale vera e propria non prevede alcun correttivo che tenga conto di quante persone vivono del reddito conseguito. Ai coniugi con un solo reddito non sono pertanto concesse deduzioni per coppie con reddito unico57. Le deduzioni non esaurite da un coniuge non devono in nessun caso essere trasferite all'altro coniuge. • L'imposizione individuale è basata su una tariffa unica, applicata a tutte le persone fisiche contribuenti. • A ognuno dei coniugi sono attribuiti unicamente i fattori fiscali (reddito da attività lucrativa e da pensioni, sostanza e redditi della sostanza, interessi passivi, proventi rimanenti) che gli possono essere attribuiti in virtù delle relazioni di diritto civile. Questo implica che i diversi regimi influiscono sull'imposizione dei coniugi. La compilazione della dichiarazione d'impo- sta richiede quindi conoscenze precise del proprio regime dei beni nonché delle norme legali di ripartizione. Ogni anno ciascun coniuge deve in pra- tica effettuare una liquidazione del regime dei beni58. • Nel caso del regime della separazione dei beni si dovrebbe registrare il minor numero di problemi in fatto di attribuzione dei fattori fiscali ai co- niugi, perché per tutta la durata di questo regime sussiste un'ampia separa- zione dei beni del marito e della moglie. Qualora non potesse essere adot- tata la prova dell'attribuzione di un determinato valore patrimoniale, si presume la comproprietà di entrambi i coniugi. Sempre che non possa es- sere constatato altrimenti, i coniugi sono comproprietari in parti uguali59. Questo significa che il bene patrimoniale in comproprietà va dichiarato per metà nella dichiarazione d'imposta da ciascuno dei coniugi.
Nel caso del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, i beni pa-
55 Cfr. numero 3.1.2.3.
56 Cfr. numero 3.1.2.5.
57 Per la deduzione per coppie con reddito unico cfr. numero 3.1.2.7.
58 Cfr. numero 3.3.2.4.
59 Art. 646 cpv. 2 CC
39
trimoniali di un coniuge (beni propri e acquisti) costituiscono per la durata del regime dei beni una massa patrimoniale unica. Ogni coniuge ha la competenza esclusiva della loro gestione, utilizzazione e disposizione. Sotto un profilo strettamente giuridico, durante questo periodo di tempo è data separazione dei beni. Nella prassi le diverse masse patrimoniali po- trebbero essere più volte mescolate. L'attribuzione dei valori reddituali e patrimoniali in funzione delle relazioni di diritto civile potrebbe pertanto rappresentare un problema per i coniugi soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti, soprattutto al momento della prima compila- zione della dichiarazione d'imposta nell'ambito dell'imposizione individua- le, perché essi dovranno stabilire a quale di loro due dovrà essere attribuito ogni singolo valore patrimoniale a mente del regime dei beni. Al momento delle successive dichiarazioni d'imposta i coniugi potrebbero riferirsi alla liquidazione del regime dei beni dell'anno precedente.
Se non è chiaro quale dei coniugi sia proprietario di un bene, il coniuge che pretende che un determinato valore patrimoniale è di proprietà di uno o dell'altro coniuge dovrà fornirne la prova. In materia di regime della par- tecipazione agli acquisti si presume la comproprietà di entrambi i coniugi in parti uguali in caso di eventuale assenza di prova. Come nel caso del re- gime della separazione dei beni, il bene patrimoniale in comproprietà va indicato per metà nelle dichiarazioni d'imposta di entrambi i coniugi.
Nel caso del regime della comunione dei beni, la liquidazione del regime dei beni è più difficile. Se nel quadro di una convenzione matrimoniale i coniugi non hanno proceduto a una diversa attribuzione di determinati va- lori patrimoniali, essi vanno di massima attribuiti ai beni comuni. Questo significa ad esempio che i redditi dell'attività lucrativa confluiscono nei beni comuni di entrambi i coniugi. Conformemente alle norme di riparti- zione applicabili al regime della comunità dei beni, ogni coniuge dovrà in- dicare nella sua dichiarazione di imposta la metà del proprio reddito da at- tività lucrativa e la metà del reddito da attività lucrativa dell'altro coniuge. La sostanza e il reddito patrimoniale facenti parte dei beni comuni vanno anch'essi dichiarati per metà da entrambi i coniugi. I valori patrimoniali facenti parte dei beni propri di un coniuge vanno invece dichiarati per inte- ro dal solo coniuge cui essi appartengono. In caso di dubbio in merito al- l'appartenenza di un valore patrimoniale a una delle tre masse patrimonia- li, tale valore patrimoniale è considerato bene comune e va indicato per metà nelle dichiarazioni d'imposta di entrambi i coniugi.
La situazione nel caso della comunione dei beni è ulteriormente complica- ta dal fatto che i coniugi sono pienamente liberi di escludere dalla comu- nione dei beni, mediante convenzione matrimoniale, determinati valori pa- trimoniali e tipi di valori matrimoniali. L'autorità di tassazione può verificare la conformità alle relazioni di diritto civile della dichiarazione dei fattori fiscali effettuata dai coniugi soltanto se è a conoscenza dell'esat- to regime matrimoniale e delle deroghe rispetto alla definizione legale sta- bilite mediante convenzione matrimoniale. Nell'ambito dell'imposizione individuale, anche nel caso del regime della comunione dei beni, per i co- niugi l'attribuzione dei singoli valori patrimoniali potrebbe rappresentare i
40
problemi maggiori soprattutto al momento della prima compilazione della dichiarazione d'imposta. Al momento delle successive dichiarazioni d'im- posta, i coniugi potrebbero riferirsi alla liquidazione del regime dei beni dell'anno precedente. • Non è prevista una responsabilità solidale dei coniugi. Ogni coniuge ri- sponde unicamente del proprio debito fiscale. • Ogni coniuge esercita per conto proprio i diritti procedurali che gli compe- tono e ottempera per conto proprio agli obblighi procedurali che gli in- combono. Le comunicazioni delle autorità fiscali ai coniugi sono effettuate in modo separato. Ogni coniuge deve compilare e firmare personalmente una dichiarazione d'imposta. Se uno dei coniugi presenta un reclamo con- tro la propria tassazione, la procedura si svolge interamente a prescindere dalla tassazione dell'altro coniuge. Lo stesso vale per i rimedi giuridici. Può quindi succedere ad esempio che la tassazione del coniuge non recla- mante cresca in giudicato, mentre il reclamo dell'altro coniuge è ancora pendente. In caso di accoglimento del reclamo, la tassazione dell'altro co- niuge già cresciuta in giudicato, eventualmente errata, non può più essere cambiata60.
3.3.3 Relazioni tra gli oneri
Come mostrano i calcoli dell’Amministrazione federale delle contribuzioni61, lo splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi porta alla parità di tratta- mento tra i coniugi con doppio reddito e i concubini con doppio reddito in caso di ripartizione dei redditi molto uniforme tra i partner, dato che in questa situazione i coniugi con doppio reddito scelgono l’imposizione individuale. Se hanno figli, i coniugi con doppio reddito pagano lo stesso importo o, a seconda della fascia di reddito, un importo molto inferiore rispetto ai concubini con doppio reddito in una medesima situazione, qualora le deduzioni per i figli vengano attribui- te al concubino con il reddito da attività lucrativa più basso (= ipotesi di calcolo). Nel caso di una ripartizione dei redditi meno uniforme tra i partner, l’onere fiscale dei coniugi con doppio reddito risulta in parte molto inferiore rispetto a quello dei concubini con doppio reddito. Grazie a questo modello viene dunque eliminata la discriminazione dei coniugi con doppio reddito presente nella legge vigente. In alcuni casi, tuttavia, i concubini con doppio reddito pagano in certi casi di più. Di regola (splitting parziale) i coniugi con doppio reddito pagano le stesse imposte dei coniugi con reddito unico. Lievi differenze sono da ricondurre unicamente a maggiori deduzioni delle spese professionali dei coniugi con doppio reddito. Al contrario, qualora tra i partner sussista una ripartizione dei redditi molto uniforme e venga fatto ricorso al diritto di opzione, i coniugi con doppio reddito pagano meno imposte. Dal punto di vista fiscale, i concubini non sono di principio equiparati ai coniugi. Anche in questo modello ciò emerge in primo luogo dalla relazione tra gli oneri dei
60 All’occorrenza il coniuge interessato può richiedere in una procedura di revisione la modifica della tassazione cresciuta in giudicato, nella misura in cui faccia valere la pre- senza di un motivo di revisione.
61 Cfr. allegato 3.
41
coniugi con reddito unico e dei concubini con reddito unico. I concubini con un solo reddito sopportano sostanzialmente un onere fiscale maggiore rispetto ai coniugi con un solo reddito nella stessa situazione, dato che i concubini non godono dello split- ting parziale. I concubini con reddito unico, tuttavia, costituiscono una categoria di contribuenti piccola e rivestono dunque poca importanza all’interno della complessa struttura delle relazioni a livello di oneri fiscali. I coniugi con un solo reddito pagano in ogni caso molte meno imposte delle persone sole. Nonostante la deduzione per l’economia domestica, le persone sole, a seconda della fascia di reddito, devono sopportare oneri supplementari considerevoli rispetto ai coniugi. Rispetto al diritto vigente (anno di base 2006; stato prima delle misure immediate), nel sistema di splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi, a pagare in parte molte più imposte sono soprattutto le famiglie monoparentali, i concubini e le persone sole a seconda della fascia di reddito. Nel caso delle famiglie monoparentali ciò è dovuto principalmente alla tariffa unitaria maggiormente progressiva rispetto ad oggi compensata solo parzialmente dalla prevista deduzione per famiglie mono- parentali. L'onere fiscale maggiore dei concubini e delle persone sole deve essere pure ricondotto all’inasprimento della tariffa. I coniugi con un solo reddito, i coniugi con doppio reddito e i coniugi pensionati sono invece in parte considerevolmente sgravati rispetto al diritto in vigore.
3.3.4 Ripercussioni finanziarie
3.3.4.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione
Come nel caso dell’imposizione individuale e dello splitting totale, lo splitting parziale (divisore 1,7) con opzione di tassazione per i coniugi è stato calcolato in modo che le minori entrate fiscali si aggirino sui 900 milioni di franchi62 (= 10% del gettito previsto per il periodo fiscale 2008 dell’imposta federale diretta per le perso- ne fisiche). Ciò significa che, per ogni modello, si ammettono oneri fiscali supple- mentari per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Questi oneri supplementari sono da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.
3.3.4.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni
Come già indicato in precedenza, attualmente 12 Cantoni prevedono lo splitting in differenti forme63. Qualora il modello «splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi» venisse scelto come modello di base per l’imposizione dei coniugi e della famiglia, la LAID dovrebbe imperativamente prescrivere ai Cantoni l'obbligo di introdurre un sistema di splitting e d’imposizione individuale, altrimenti in diversi Cantoni sussisterebbero tre diversi modelli di imposizione. Nel caso dell’imposta federale diretta, un coniuge avrebbe la possibilità di scegliere tra la tassazione con- giunta con splitting e l’imposizione individuale. A livello cantonale, tuttavia, questi verrebbe per esempio tassato nell'ambito di una doppia tariffa.
62 Cfr. numero 3.1.4.1
63 Cfr. numero 3.2.2
42
Per ragioni amministrative e di sistematica fiscale, i Cantoni dovrebbero quindi essere tenuti a prevedere anche a livello cantonale un diritto di opzione per i coniugi comprendente esclusivamente una tassazione congiunta con splitting e un’imposizione individuale. Le ripercussioni finanziarie sui Cantoni nel caso del passaggio a tale modello non possono essere calcolate. Certo è che anche in questo caso, con la scelta del divisore di splitting, con una nuova struttura tariffale e con nuovi importi per le deduzioni le ripercussioni sulle entrate fiscali nell’ottica della politica finanziaria possono essere influenzate in modo da non generare, per quanto possibile, ulteriori perdite a livello di gettito. È comunque scontato che i Cantoni parteciperanno alle minori entrate tramite le loro quote cantonali all’imposta federale diretta.
3.3.5 Ripercussioni sui contribuenti
Ogni opzione possibile all'interno del diritto fiscale pone esigenze sempre più eleva- te nei confronti dei contribuenti. Essi devono infatti confrontarsi con i diversi model- li e le loro conseguenze. Soprattutto per quanto riguarda il sistema sempre più com- plesso dell’imposizione della famiglia, diventa difficile procurarsi una visione generale della situazione e valutare le ripercussioni di entrambe le opzioni sul pro- prio onere fiscale. Non bisogna inoltre escludere che sempre più contribuenti do- vranno fare capo a consulenti fiscali, con un conseguente aumento dei costi o delle relative richieste nei confronti delle autorità fiscali. In Germania, dove è in vigore un diritto di opzione simile a quello proposto in questa sede, circa il 98 per cento dei coniugi sceglie la tassazione congiunta, mentre solo il 2 per cento l'imposizione individuale64. Tuttavia, in Germania il divisore di splitting è pari al 2,0. Nel caso di un divisore minore (1,7) bisogna partire dal pre- supposto che una percentuale leggermente più alta di coniugi farà ricorso al diritto di opzione. Riguardo all’imposta federale diretta, i coniugi con reddito unico sceglierebbero in ogni caso lo splitting parziale, dato che per essi questo sistema si rivela essere più vantaggioso. Al contrario, i coniugi con doppio reddito con una ripartizione dei redditi molto uniforme opterebbero soprattutto per l’imposizione individuale. Ciò vale pure per i coniugi con doppio reddito con una ripartizione leggermente meno uniforme nel caso di salari relativamente elevati.
3.3.6 Ripercussioni sull’amministrazione
Le legislazioni tributarie sia a livello federale sia a livello cantonale devono contem- plare al tempo stesso due differenti varianti di tassazione, fatto che gonfia le leggi in modo considerevole. Ciò è in contraddizione con l’esigenza ripetutamente formulata da più parti per una semplificazione dell’amministrazione e una maggiore trasparen- za all’interno del diritto fiscale. Se ogni diritto di opzione previsto nell’ambito del diritto fiscale può essere esercita- to ogni anno, ne risulta un onere di lavoro supplementare per le autorità fiscali. La tassazione delle persone fisiche costituisce un procedimento di massa che deve essere ampiamente automatizzato soprattutto nel caso della tassazione annua po-
64 Cfr. numero 3.3.7.
43
stnumerando. Ogni possibilità di scelta ostacola gli iter automatizzati e potrebbe provocare un maggior dispendio amministrativo. Inoltre, le autorità fiscali rischie- rebbero di farsi sommergere dalle richieste dei coniugi che vorranno informarsi su quale sia la variante di tassazione più conveniente per loro. Se i coniugi optano a favore della tassazione congiunta si può ipotizzare un onere di tassazione pressoché identico a quello della legislazione in vigore. Se invece i coniugi optano per l’imposizione individuale, si può ipotizzare un onere (gestione di indirizzi, atti, diffide, invii ecc.) simile a quello dell’imposizione indivi- duale con attribuzione forfettaria parziale. Benché la tassazione individuale, che segue le disposizioni della tassazione per le persone sole, possieda una struttura più semplice nella quale non viene prevista alcuna deduzione per coppie con reddito unico o trasferibilità di deduzioni, l’attribuzione dei fattori fiscali sulla base delle relazioni di diritto civile dovrebbe tuttavia comportare per le autorità fiscali un onere di controllo da non sottovalutare. Se tuttavia si presume che, come in Germania, solo una bassa percentuale di coppie coniugate opti per la tassazione individuale, rispetto alla legge vigente l'onere am- ministrativo supplementare del modello «opzione di tassazione per i coniugi» do- vrebbe risultare relativamente contenuto. Al contrario, l’onere dei lavori di prepara- zione e manutenzione nel settore dell’informatica potrebbe essere particolarmente importante.
3.3.7 Relazione con il diritto internazionale
In Germania, la possibilità di opzione come nel modello «splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi» presentato in questa sede è prevista dal 1958. I coniugi tedesci possono optare tra la tassazione individuale e l’imposizione congiun- ta con splitting totale. Il modello di base è costituito dalla tassazione individuale. Qualora i coniugi non presentino alcuna dichiarazione, si presuppone che essi optino per la tassazione congiunta dato che di norma essa rappresenta la variante più vantaggiosa per i con- tribuenti. Qualora uno dei coniugi scelga la tassazione individuale, la coppia viene tassata separatamente65. In base alle informazioni dell’Ufficio di statistica della Germania riguardo all’imposta sul reddito, nel 1998 in Germania il 52,6 per cento di tutte le tassazioni concernenti l’imposta sul reddito era rappresentato dalle tassazioni congiunte dei coniugi, mentre lo 0,9 per cento dei contribuenti veniva tassato separatamente. I rimanenti casi erano costituiti dalla tassazione individuale di persone non coniugate (46,2%). Nello 0,3 per cento dei casi veniva adottato un cosiddetto splitting per vedove e vedovi. L'imposizione congiunta viene adottata nel caso in cui i coniugi non si pronunciano a favore di alcuna delle due varianti di tassazione o, al contrario, optano di comune accordo per la tassazione congiunta. In tal caso, i proventi di entrambi i coniugi vengono sommati e tassati con l’aliquota corrispondente alla metà di questa somma (il cosiddetto splitting per i coniugi)66. In questo modo, le coppie coniugate in cui
65 Cfr. § 26 segg. della deutsches Einkommensteuergesetzes (EStG).
66 Cfr. § 26 b e § 32 a cpv. 5 EStG.
44
solo un coniuge esercita un’attività lavorativa vengono tassate come coniugi con doppio reddito. I figli sono di principio tassati autonomamente. Indipendentemente dal reddito dei genitori, per ogni figlio viene versato il cosiddetto «Kindergeld» (assegno per i figli) a condizione che per i genitori non sia più vantag- giosa una deduzione dal reddito (il cosiddetto "Kinderfreibetrag", un importo esente da imposta per i figli). Il sistema fiscale tedesco, inoltre, concede l’esenzione fiscale del minimo esistenziale a tutti i componenti della famiglia. L’ammontare del mini- mo esistenziale viene stabilito dal diritto in materia di assistenza sociale. Il diritto tedesco contempla pure diverse deduzioni dal reddito netto, tra cui un contributo di sgravio per le famiglie monoparentali, un contributo di sgravio per la vecchiaia, una deduzione per i costi legati alla cura dei figli, un importo esente da imposta per la formazione nonché una deduzione per l’aiuto domestico.
3.3.8 Costituzionalità
La tassazione individuale e la tassazione congiunta sono ammesse dalla Costituzio- ne. Per tassare le diverse categorie di contribuenti secondo la loro capacità economi- ca ed evitare di gravare in modo sproporzionato alcuni gruppi, sotto il profilo costi- tuzionale sono tuttavia indispensabili correttivi in entrambi i sistemi di imposizione. Per conseguire relazioni tra gli oneri fiscali il più equilibrate possibile, anche nel caso dello splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi sono previsti diversi meccanismi di correzione. A favore delle persone sole e delle famiglie mo- noparentali viene versata una deduzione per l’economia domestica. Per queste ultime viene inoltre introdotta una deduzione speciale, ossia la deduzione per fami- glie monoparentali. La tassazione individuale vera e propria a disposizione quale opzione non è tuttavia interamente compatibile con la Costituzione. Tuttavia i gruppi di contribuenti inte- ressati (ad es. i coniugi con un solo reddito) non opteranno per l’imposizione indivi- duale, ragion per cui è garantita l’imposizione conforme alla Costituzione. La tassazione individuale garantisce però anche che i coniugi con doppio reddito non siano sfavoriti rispetto ai concubini con doppio reddito. Lo splitting parziale con divisore 1,7 sfavorirebbe i coniugi con doppio reddito con una ripartizione del reddito uniforme all’interno della coppia. I coniugi con doppio reddito hanno tutta- via la possibilità di optare per l’imposizione individuale per evitare disparità di trattamento e possono quindi essere tassati conformemente alla Costituzione. In ragione dell’alta complessità delle relazioni tra gli oneri fiscali, anche con questo modello risulta praticamente impossibile rispettare le relazioni ideali e conformi alla Costituzione sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.
3.3.9 Entrata in vigore
Qualora i coniugi abbiano optato di comune accordo per l'imposizione individuale, questo tipo di tassazione – come anche la tassazione congiunta con splitting parziale – deve essere valido sia per l’imposta federale diretta sia per le imposte cantonali e comunali. L’introduzione dell’opzione di tassazione deve dunque essere prevista a livello nazionale e simultaneamente per tutti e tre i livelli dello Stato. Sotto il profilo
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tecnico, una normativa diversa a livello di Confederazione e di Cantoni non potrebbe essere portata a compimento e sarebbe fonte di problemi soprattutto in ambito di ripartizione intercantonale delle imposte. Per i Cantoni ciò significa in primo luogo che, come nel caso di un passaggio all’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, essi sono tenuti ad adeguare le proprie leggi nonché a intraprendere importanti modifiche a livello organizzativo e informatico. Dal momento dell’approvazione della riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia da parte delle Camere federali, ai Cantoni dovrà essere quindi accordato un periodo di tempo di almeno cinque anni per operare i necessari adeguamenti. Solo dopo la scadenza di tale periodo può contemporaneamente entrare in vigore a livello svizzero un’opzione di tassazione per i coniugi.
3.4 Imposizione congiunta con doppia tariffa
3.4.1 Doppia tariffa nella legge federale sull’imposta federale diretta
(LIFD) La legge in vigore sull’imposta federale diretta tiene prevalentemente conto della diversa capacità economica dei coniugi e delle persone sole attraverso tariffe diffe- renti, quali la cosiddetta tariffa doppia. In base all’articolo 214 della LIFD, la doppia tariffa è composta da una tariffa di base (cpv. 1) e di una tariffa più moderata per i coniugi (cpv. 2). La tariffa di base viene adottata ogni qualvolta non vengono soddisfatte le condizioni della tariffa per i coniugi. La tariffa più moderata per le persone coniugate è applicata ai coniugi viventi in comunione domestica allo scopo di sgravarli fiscalmente rispetto alle persone sole e di tener conto della differente capacità economica, a parità di reddito, fra i coniugi e le persone sole. Essa è pure applicabile ai contribuenti vedovi, separati giuridica- mente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale. Essa riguarda principalmente le famiglie monoparentali, e si applica anche alle coppie di concubini, ma soltanto al partner che detiene l’autorità parentale. In caso di custodia alternata dei figli da parte di entrambi i genitori che detengono in comune l’autorità parentale, una circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che l’importanza della custodia esercitata da ciascun genitore costituisca il criterio determinante per l’attribuzione della tariffa per i coniugi e la concessione della deduzione per figli. Al genitore che si assume il ruolo più impor- tante nella custodia effettiva vengono garantite la deduzione per figli nonché la tariffa più moderata. Nel caso in cui entrambi i genitori si assumono la custodia effettiva in ugual misura, il reddito più alto costituisce il criterio determinante 67.
67 Cfr. circolare n. 7 del 20 gennaio 2000 «Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell’autorità parentale congiun- tamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità pa- rentale da parte dei genitori separati o divorziati», in cui oltre all’imposizione dei contri- buti di mantenimento del figlio sono disciplinati anche il diritto a una deduzione per figli e a ulteriori deduzioni nonché la tariffa applicabile.
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La tariffa inizia a partire da un reddito imponibile di 13 600 franchi nel caso delle persone sole e da un reddito imponibile di 26 700 franchi nel caso di coppie coniu- gate o famiglie monoparentali68. Fino a questo importo i redditi imponibili vengono sottoposti a un’aliquota d’imposta dello zero per cento (il cosiddetto livello zero). Grazie all’azione congiunta della tariffa e delle deduzioni, i redditi di minore entità sono esclusi dall’assoggettamento. Il minimo esistenziale viene di fatto esentato dall'imposta federale diretta. L’onere fiscale medio massimo dell’11,5 per cento prescritto dalla Costituzione viene raggiunto con un reddito imponibile di 712 500 franchi nel caso di persone sole e di 843 600 franchi nel caso di coniugi o famiglie monoparentali. Nell’ambito dell’imposta federale diretta è inoltre prevista una deduzione per coniu- gi con doppio reddito, che, da un lato, è intesa quale provvedimento per la presa in considerazione degli elevati costi legati all’economia domestica dei coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con reddito unico e, dall'altro, serve a interrompere l’effetto di progressione che colpisce i coniugi con doppio reddito rispetto ai concu- bini nella stessa situazione.
3.4.2 Doppia tariffa nei Cantoni
Attualmenti 14 Cantoni prevedono un sistema a doppia tariffa al fine di sgravare dal punto di vista fiscale i coniugi rispetto alle persone sole69. Alcuni Cantoni hanno abbinato la doppia tariffa a una deduzione per coniugati70 e a una deduzione per le persone sole71. Inoltre, in tutti i Cantoni le famiglie monoparentali godono delle stesse agevolazioni dei coniugi, poiché vengono loro garantite la stessa tariffa e spesso pure la medesima deduzione. Ad eccezione del Cantone di Turgovia, in base all’articolo 9 capoverso 2 lettera k LAID, al fine di tenere conto della loro particolare situazione tutti i Cantoni preve- dono una deduzione per coniugi con doppio reddito.
3.4.3 Modello di base: nuova doppia tariffa
3.4.3.1 In generale
Il nuovo sistema di doppia tariffa prende spunto dal sistema disciplinato nell’attuale legge sull’imposta federale diretta. Analogamente al diritto in vigore72 e allo split- ting73, i coniugi sono tassati congiuntamente. La famiglia è considerata come una comunità economica e sotto il profilo fiscale costituisce così un’unità. I concubini, invece, sono tassati individualmente. Come sinora i figli minorenni sono tassati in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. Gli altri redditi e la sostanza dei figli minorenni sotto
68 Cfr. ordinanza del 4 marzo 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta. 69 Si tratta dei seguenti Cantoni: ZH, BE, LU, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, TI, JU, GE, UR. 70 BE, UR, ZG, BS, SH, GE. 71 BE, UR, ZG, SH, GE.
72 Cfr. numero 1.1.3.1
73 Cfr. numero 3.2.3.2
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autorità parentale devono essere attribuiti al coniuge che esercita l’autorità parentale, ossia nel caso di coniugi tassati congiuntamente, al reddito e alla sostanza comples- siva dei genitori74. Per i coniugi non separati legalmente o di fatto vale la responsabiltià solidale limita- ta per l’imposta complessiva75. I coniugi non separati legalmente e di fatto esercitano congiuntamente i diritti e gli obblighi procedurali76. I rimedi giuridici e le altre istanze sono considerati tempesti- vi se uno dei coniugi agisce entro i termini77.
3.4.3.2 Tariffa
Analogamente al diritto vigente in materia di imposta federale diretta, il sistema della doppia tariffa contempla una tariffa di base e una tariffa per i coniugi più moderata. La tariffa di base deve essere applicata a tutte le persone sole, mentre la tariffa più moderata ai coniugi non separati legalmente o di fatto nonché a vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione dome- stica con figli o persone bisognose. La tariffa inizia a partire da un reddito imponibile di 13 600 franchi nel caso delle persone sole e da un reddito imponibile di 17 500 franchi nel caso di coppie coniu- gate o famiglie monoparentali. L’onere fiscale medio massimo dell’11,5 per cento prescritto dalla Costituzione viene tuttavia raggiunto con un reddito imponibile di 549 400 franchi nel caso delle persone sole e di 867 900 franchi nel caso dei coniugi o delle famiglie monoparenta- li. Rispetto al diritto attuale, la progressione per le persone sole viene soprattutto leggermente inasprita nella parte centrale; per le persone coniugate, l’imposizione inizia già da un reddito inferiore. Salvo alcune deroghe di minima entità, a partire da un reddito di 30 000 franchi la progressione è identica al diritto attuale.
3.4.3.3 Deduzione per coppie con doppio reddito
Anche nell’ambito della doppia tariffa è prevista una deduzione per coppie con doppio reddito, che, da un lato, è intesa quale provvedimento per la presa in conside- razione degli elevati costi legati all’economia domestica dei coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con reddito unico e, dall'altro, serve a interrompere l’effetto di progressione che colpisce i coniugi con doppio reddito rispetto ai concu- bini nella stessa situazione. Quale novità, la deduzione per coppie con doppio reddi- to non è concessa unicamente alle coppie coniugate in cui entrambi i coniugi eserci- tano un’attività lucrativa, bensì anche ai coniugi pensionati e ai coniugi in cui un partner consegue un reddito da attività lucrativa e l’altro una rendita.
74 Cfr. numero 3.2.3.3
75 Cfr. numeri 1.1.3.1 e 3.2.3.9
76 Cfr. numero 1.1.3.1
77 Cfr. numeri 1.1.3.2 e 3.2.3.8
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3.4.3.4 Deduzione per coniugati
Quale ulteriore misura correttiva è prevista l’introduzione di una deduzione per coniugati. Come nel caso della deduzione per coniugi con doppio reddito, il suo scopo è, da un lato, di evitare un onere fiscale supplementare incostituzionale dei coniugi con doppio reddito e, dall’altro, di garantire relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali delle economie domestiche con un solo reddito e quelli delle economie dome- stiche con doppio reddito. Tale deduzione viene assegnata a tutte le coppie coniuga- te, indipendentemente se entrambi i coniugi conseguano redditi e da quale fonte essi provengano.
3.4.4 Relazioni tra gli oneri fiscali
Nel caso dell’odierna doppia tariffa, si ottengono di principio le seguenti relazioni tra gli oneri fiscali:
Persona Concubini Coniugi Coniugi Concubini 2 persone sola con un solo con un solo con doppio con doppio sole reddito reddito reddito reddito
‚= €•> € •>€ •>oppure<€• =‚‚ ‚ > € • € • >oppure< ‚‚
Le relazioni tra gli oneri fiscali non corrispondono sotto tutti gli aspetti alla formula sviluppata dal Tribunale federale e dalla dottrina del diritto fiscale78. Per questo motivo, nei calcoli dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sono stati introdotti diversi correttivi. Per i coniugi con doppio reddito e i coniugi pensionati è prevista una deduzione pari al 40 per cento del reddito netto, fino a un importo massimo di 30 000 franchi. In aggiunta, per tutti i coniugi – anche per i coniugi con un solo reddito e per i coniugi pensionati – dovrebbe essere garantita una deduzione per coniugati di 5 000 franchi. Come mostrano i calcoli dell’Amministrazione federale delle contribuzioni79, in base alla nuova doppia tariffa, l’imposizione dei coniugi e dei concubini con doppio reddito con una ripartizione dei redditi molto uniforme tra i partner risulta essere pressapoco uguale. A seconda della fascia di reddito, i coniugi con doppio reddito e con figli sono tassati nettamente meno dei concubini con doppio reddito e con figli, nella misura in cui, all’interno della coppia di concubini, le deduzioni per i figli sono attribuite al partner con il reddito da attività lucrativa più basso (=ipotesi di calcolo). Anche nel caso di una ripartizione del reddito meno uniforme all’interno della coppia, i coniugi con doppio reddito pagano di regola imposte chiaramente inferiori a quelle dei concubini con doppio reddito. Nel caso di redditi molto elevati, sono i coniugi con doppio reddito a sopportare oneri leggermente superiori. Il presente modello elimina, salvo alcune eccezioni, la disparità di trattamento dei coniugi con
78 Cfr. numero 2.1
79 Cfr. allegato 4
49
doppio reddito esistente in virtù del diritto attuale. I concubini con doppio reddito devono tuttavia in parte sopportare maggiori oneri. I coniugi con doppio reddito pagano in ogni caso molte meno imposte rispetto ai coniugi con un solo reddito. Ciò è da ricondurre alla considerevole deduzione per persone con doppio reddito che tiene conto, fra l’altro, dell’onere economico sup- plementare dei coniugi con doppio reddito e della maggiore efficienza dei coniugi con un solo reddito dovuta alla loro produzione domestica più elevata80. I concubini con un solo reddito sono sempre chiamati a sopportare un onere fiscale chiaramente superiore a quello dei coniugi con un solo reddito. Tuttavia i concubini con un solo reddito rappresentano una piccola categoria di contribuenti, per cui la loro importanza nella complessa struttura delle relazioni tra gli oneri fiscali è esigua. In ogni caso i coniugi con un solo reddito pagano chiaramente meno imposte rispetto alle persone sole, in quanto queste ultime non possono né far valere la deduzione per coniugati, né beneficiare della tariffa più moderata per i coniugi. Rispetto al diritto in vigore (anno base 2006; stato prima delle misure immediate), con la nuova doppia tariffa sono soprattutto le persone sole e i concubini con un solo reddito a partire da un reddito di 80 000 franchi nonché i concubini con doppio reddito a partire da un reddito di 150 000 franchi a pagare in parte imposte molto più elevate. Ciò è da ricondurre principalmente all’inasprimento nella parte centrale della tariffa rispetto a quella attuale. Diversamente dal diritto in vigore i coniugi pensionati e i coniugi con doppio reddito che conseguono redditi medi ed elevati nonché i coniugi con un solo reddito anch’esso elevato sono in parte fortemente sgravati.
3.4.5 Ripercussioni finanziarie
3.4.5.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione
Come per gli altri tre modelli, anche la nuova doppia tariffa è stata impostata in modo che le minori entrate fiscali ammontino a circa 900 milioni81 (= 10% del gettito previsto dell’imposta federale diretta delle persone fisiche in riferimento al periodo fiscale 2008). Ciò significa che, per ogni modello, si ammettono ulteriori oneri fiscali per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Questi oneri supplementari sono da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.
3.4.5.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni
Attualmente 14 Cantoni applicano un sistema a doppia tariffa82. Qualora la LAID dovesse prescrivere in modo vincolante ai Cantoni l’introduzione di un sistema di doppia tariffa, i rimanenti 12 Cantoni sarebbero costretti ad adeguare la loro legisla- zione tributaria. Già oggi nei diversi Cantoni esistono tuttavia diversi sistemi di imposizione della famiglia alla cui base vi è comunque l’imposizione congiunta. Pertanto ai Cantoni non deve essere imperativamente prescritto un sistema di doppia
80 Vedi nota 11.
81 Cfr. numero 3.1.4.1
82 Cfr. numero 3.2.2
50
tariffa. Anche nel caso di una nuova doppia tariffa i Cantoni dovranno partecipare al minor gettito con la loro quota cantonale all’imposta federale diretta.
3.4.6 Ripercussioni sui contribuenti
Dal punto di vista amministrativo, con il sistema di doppia tariffa previsto, per il contribuente non cambia pressoché nulla rispetto al diritto vigente. I proventi e i valori patrimoniali dei coniugi vengono tuttora sommati indipendentemente dal regime dei beni. I coniugi rispondono solidalmente dell’intera imposta.
3.4.7 Ripercussioni sull’amministrazione
Dato che l’imposta federale diretta viene calcolata e riscossa dai Cantoni, sotto il profilo del personale l’introduzione di un nuovo sistema di doppia tariffa non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione. A livello cantonale, dopo gli adeguamen- ti informatici i provvedimenti correttivi previsti non causano alcun onere ammini- strativo supplementare.
3.4.8 Relazione con il diritto internazionale
Nell’ambito dei sistemi fiscali degli Stati membri della Comunità Economica Euro- pea sono previsti sia modelli di imposizione congiunta sia modelli di imposizione individuale in diverse forme. Come lo splitting, il sistema di doppia tariffa non pone dunque alcun problema nell’ottica del diritto europeo83.
3.4.9 Costituzionalità
Come già illustrato, il principio dell’imposizione congiunta dei coniugi è conforme alla Costituzione allorquando si tiene conto del principio dell'uguaglianza giuridica e del principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Nell’ambito del sistema di doppia tariffa analizzato in questa sede sono stati ideati i necessari meccanismi di correzione al fine di ottenere relazioni tra gli oneri fiscali possibilmente equilibrate. La discriminazione dei coniugi con doppio reddito rispet- to ai concubini nella medesima situazione, presente nell’attuale legge sull’imposta federale diretta, compare ancora solo in pochi casi eccezionali. Dato che l’intera struttura delle relazioni a livello di oneri fiscali è particolarmente complessa e ogni adeguamento in una categoria di contribuenti ha effetti sulle altre categorie di con- tribuenti, le relazioni ideali tra gli oneri fiscali dettati dalla dottrina e giurisprudenza sono tuttavia praticamente impossibili da rispettare.
3.4.10 Entrata in vigore
Come nel caso dello splitting, anche il sistema di doppia tariffa non deve imperati- vamente essere previsto per tutti i tre livelli dello Stato84. Qualora i correttivi venga-
83 Cfr. numero 3.2.8
84 Cfr. numeri 3.3.4.2 e 3.2.10
51
no previsti unicamente nell'attuale sistema di doppia tariffa dell'imposta federale diretta, le leggi cantonali non devono essere adeguate. Con questo modello sarebbe dunque possibile una rapida attuazione della riforma.
3.5 Ripercussioni politico-economiche
3.5.1 Principali ripercussioni di un’imposizione individuale vera e
propria e di uno splitting totale Qui di seguito vengono enunciate le ripercussioni politico-economiche di un’imposizione individuale vera e propria e di uno splitting totale sull’efficienza dell’impiego economico delle risorse, sulla partecipazione al mercato del lavoro, sulla crescita e sulla decisione di avere figli.
3.5.1.1 Efficienza dell’allocazione delle risorse
La ripercussione di un’imposta può essere suddivisa in un effetto di reddito e in un effetto di sostituzione. Con l’effetto di sostituzione i risultati del mercato subiscono distorsioni. Ne risulta una perdita secca della tassazione (excess burden of taxation). Al riguardo si intende la perdita a livello di benessere che va oltre il gettito fiscale e che si verifica pur ammettendo che i costi di riscossione e di versamento dell’imposta siano nulli. Sotto il profilo dell’efficacia la perdita secca riveste un ruolo centrale nella valutazione delle imposte. Essa è tanto più grande, quanto me- glio gli individui riescono a sottrarsi all’imposta. La perdita secca è minimizzata se le aliquote d’imposta vengono stabilite85 in modo inversamente proporzionale alle elasticità86. Secondo questa regola, le persone con un’alta elasticità dell’offerta di lavoro dovrebbero essere sottoposte a un’aliquota marginale d’imposta inferiore rispetto alle persone con un’elasticità dell’offerta di lavoro inferiore. L’esperienza insegna che, all’interno di una coppia, l’elasticità del partner che percepisce il secondo reddito è maggiore rispetto a quella del partner con il primo reddito. Sia l’imposizione individuale sia lo splitting riducono l’imposizione margi- nale del secondo reddito delle coppie tassate congiuntamente in base al sistema attuale. Ciò significa che, rispetto a oggi, il sistema fiscale diventerà più efficiente. Dato che attualmente il coniuge che consegue il secondo reddito guadagna solita- mente meno del coniuge con il primo reddito, a condizioni invariate, l’aliquota marginale d’imposta per il coniuge con il secondo reddito risultante dall’imposizione individuale è inferiore rispetto a quella del sistema di splitting. La perdita secca è dunque inferiore nel caso di un’imposizione individuale e, dal punto di vista dell’efficienza, questo sistema si rivela essere migliore del modello dello splitting.
85 RAMSEY F. P., A Contribution to the Theory of Taxation, Economic Journal, 37, 1927, pagg. 47-61. 86 L'elasticità risponde alla domanda con quale percentuale varia la variabile X (ad es. offerta di lavoro) quando il valore della variabile Y (ad es. stipendio netto dopo le impo- ste) aumenta dell’1%.
52
3.5.1.2 Ripercussioni sulla partecipazione al mercato e sul
PIL Attraverso aliquote marginali d’imposta sul secondo reddito più contenute, sia l’imposizione individuale sia lo splitting hanno effetti positivi sul mercato del lavoro e sulla crescita. In particolare è da attendersi una mobilitazione da parte delle donne nel mercato del lavoro con i relativi effetti positivi sulla crescita. Rispetto allo splitting - a parità di reddito imponibile e con una progressività compa- rabile – con il sistema d'imposizione individuale l'offerta di lavoro è maggiore, poiché, in ragione della sua elevata elasticità in materia di offerta di lavoro, il coniu- ge con il secondo reddito è tassato in misura minore. L’attività lucrativa è quindi più attraente rispetto alla produzione domestica o al tempo libero. I coniugi con il se- condo reddito offrono pertanto più lavoro sul mercato, cosicché anche l’offerta di lavoro dell’intera economia viene incrementata. Al contrario, l’offerta di lavoro del coniuge con il primo reddito si situa, se mai, solo a un livello leggermente inferiore rispetto a quella dello splitting, dato che l’offerta di lavoro del coniuge con il primo reddito è pressoché inelastica. A causa della maggior offerta di lavoro, nell’imposizione individuale il PIL a medio termine è superiore rispetto allo split- ting. Di regola, l’aliquota d'imposta per il secondo reddito è maggiore nello splitting che nell’imposizione individuale. Per questo motivo, la partecipazione al mercato del lavoro del coniuge con il secondo reddito con un sistema di splitting è tendenzial- mente inferiore a quella dell’imposizione individuale. Ciò significa che la base fiscale nello splitting è più esigua. A parità di aliquote fiscali, il gettito dello splitting è dunque inferiore a quello dell’imposizione individuale. Qualora le perdite fiscali dovessero venir compensate attraverso aumenti delle aliquote d’imposta o imposte di altro tipo, si verificherebbero nuove distorsioni che genererebbero perdite a livello di efficienza e di crescita. Gli effetti sul benessere delle persone interessate risultano meno chiari poiché si contrappongono un'argomentazione che privilegia l’imposizione individuale e un’argomentazione che favorisce lo splitting: a favore dell’imposizione individuale si esprimono le basse aliquote marginali d’imposta applicate al reddito del coniuge che consegue il secondo reddito. Lo splitting ha invece il vantaggio di creare nella produzione domestica redditi occulti («Schattenlöhne») identici per entrambi i partner, mantenendo così inalterata la decisione in merito all’impiego nella produ- zione domestica. Quale dei due effetti prevalga dipende dal rapporto tra l’aliquota marginale d’imposta del reddito del coniuge che consegue il primo reddito e quella del coniuge che consegue il secondo reddito. Le recenti trasformazioni sociali hanno piuttosto spostato il centro di gravità dalla parte dell’imposizione individuale. Sono a favore di questo spostamento del centro di gravità la riduzione delle differenze di formazione e di stipendio fra i due sessi, l’aumento dell’occupazione a tempo parzia- le con un tasso di occupazione compreso tra il 50 e il 90 per cento, la domanda accresciuta di beni e di servizi, che possono essere interpretati come sostituti alla produzione domestica, come pure la continua flessibilizzazione del mercato svizzero del lavoro, che consente di reagire in modo più elastico all’offerta di lavoro.
3.5.1.3 Obiettivi della politica familiare
In relazione al finanziamento (tramite ripartizione) dei sistemi di previdenza per la vecchiaia, la decisione dei genitori di mettere al mondo figli presenta effetti esterni
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positivi, dato che la redditività del sistema di ripartizione dipende dal numero dei figli e dalla loro produttività quale futura forza lavoro e futuri contribuenti. Sulla base di tali effetti esterni, le misure relative ai figli non sono giustificate solo, come di consueto, dal punto di vista della politica sociale, bensì anche dal punto di vista dell’efficacia, dunque della politica di crescita. La combinazione ottimale degli strumenti politici da adottare supera dunque di gran lunga il settore fiscale. Sia l’imposizione individuale sia (in misura minore) lo splitting generano una mag- giore offerta di lavoro delle donne. Diversi studi87 hanno mostrato che in Paesi che promuovono alternative alla cura domestica dei figli, l’offerta di lavoro delle donne e il numero di figli sono più elevati con l’imposizione individuale che non con lo splitting.
3.5.2 Ripercussioni dei correttivi
I correttivi necessari richiesti dalla Costituzione relativizzano i vantaggi di un’imposizione individuale vera e propria nell’ambito della politica del mercato del lavoro. In virtù della deduzione per l’economia domestica e della deduzione per coppie con reddito unico previste nell’imposizione individuale modificata con attribuzione forfettaria parziale risultano due importanti differenze rispetto a un’imposizione individuale vera e propria. La concessione di una deduzione per l’economia domestica per le persone sole (correttivo adottato anche nello splitting) fa sì che la scelta di vivere da soli o con altre persone viene distorta dal sistema fiscale. I possibili risparmi di economia domestica sono dunque minori, ciò che porta a perdite a livello di benessere. Attraverso una deduzione per coppie con reddito unico, si riduce l'imposizione marginale del coniuge con il primo reddito senza modificare l'imposizione marginale del coniuge con il secondo reddito. Qualora, per compensare le minori entrate fiscali dovute alla deduzione per coppie con reddito unico, vengano aumentate le aliquote d'imposta, l’onere delle persone con elasticità dell’offerta di lavoro più elevate rispetto a quelle dei coniugi con il primo reddito aumenta. Ne risultano pertanto perdite a livello di benessere. Al contrario, grazie al parziale avvicinamento delle aliquote marginali d’imposta dei coniugi con il primo reddito a quelle dei coniugi con il secondo reddito e la conseguente correzione della distorsione della produzione domestica, la deduzione per coppie con reddito unico produce un aumento del be- nessere. Risultano diversi effetti incentivanti con possibili conseguenze negative nell'ambito dell’economia del benessere, a seconda delle categorie di contribuenti per le quali viene introdotta la deduzione per coppie con reddito unico. Qualora la deduzione è accordata alle coppie di coniugi vere e proprie con reddito unico, la decisione del secondo coniuge relativa all'esercizio di un'attività lucrativa o meno è fortemente influenzata dalla deduzione per coppie con reddito unico. Al riguardo questa dedu- zione può rivelarsi un grosso ostacolo che, con grande probabilità, scoraggia il
87 Cfr. ad es. GALOR, O., WEIL, D.N.: The Gender Gap, Fertility and Growth, American Economic Review 86, 1996, pagg. 374-387; APPS, P., REES, R.: Individual versus Joint Taxation in Models with Household Production, Journal of Political Economy 107, 1999, pagg. 393-403; APPS, P., REES, R.: Fertility, Female Labour Supply and Public Policy, Institute for the Study of Labour (IZA) Bonn, Discussion Paper 409, 2001.
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secondo coniuge a iniziare un'attività lucrativa di poca importanza. Ciò è dovuto al fatto che l'aliquota marginale d'imposta risulta molto elevata. In determinate circo- stanze può addirittura superare il 100 per cento se si considera il reddito netto com- plessivo della coppia. Qualora la deduzione per coppie con reddito unico sia accordata in forma adeguata anche ai coniugi con doppio reddito, di cui un partner consegue un reddito (lavorati- vo) di poca entità, non è più pregiudicata la decisione di tale partner riguardante l’inizio di un’attività lucrativa o meno, bensì solo la scelta del volume dell’attività lucrativa.
3.5.3 Ripercussioni di uno splitting parziale con opzione di
tassazione Nello splitting parziale con opzione di tassazione, i coniugi devono avere la possibi- lità di decidersi in via alternativa per l’imposizione individuale. Tendenzialmente saranno piuttosto i coniugi con una ripartizione equa del reddito all’interno della coppia ad essere incentivati a fare uso del diritto di opzione a favore dell’imposizione individuale, dato che in tal modo possono ridurre il loro onere fiscale complessivo. In ogni caso l’esercizio del diritto di opzione risulta ragionevole per una minoranza di contribuenti. Si può ipotizzare che la maggior parte dei coniugi eserciti il suo diritto di opzione, se così facendo può ridurre il suo carico fiscale complessivo. In tal caso, rispetto a uno splitting parziale con lo stesso divisore e senza diritto di opzione, risultano minori entrate, la cui compensazione richiede l’aumento delle aliquote d’imposta e/o la diminuzione delle deduzioni. In relazione agli effetti del diritto di opzione sull'offerta di lavoro sono interessati tre tipi di economia domestica: (1) nelle economie domestiche con un reddito comune nettamente superiore alla media, l’offerta di lavoro è piuttosto inelastica e l’impulso a fornire l’offerta di lavoro – misurato alle conseguenti minori entrate fiscali, è modesto; (2) le economie domestiche in cui la ripartizione dei redditi all’interno della coppia è molto equa ed entrambi i partner lavorano a tempo pieno, saranno poco incen- tivate ad aumentare la loro offerta di lavoro; (3) le economie domestiche con una ripartizione molto equa dei redditi all’interno della coppia e la cui offerta di lavoro complessiva è inferiore a quella di due persone impiegate a tempo pieno, reagiscono in modo molto elastico allo sgra- vio fiscale, dato che ad esempio due partner impiegati al 60 per cento dispon- gono di un margine di manovra molto elevato per poter aumentare il loro tasso di occupazione.
3.5.4 Ripercussioni di una nuova doppia tariffa
Con la riduzione dell’imposizione marginale del secondo reddito, risultano guadagni in termini di efficienza (sgravio fiscale delle persone con un’elevata elasticità del- l’offerta di lavoro) ma anche effetti positivi sul mercato del lavoro (in particolare per le donne). Tali effetti positivi vengono tuttavia indeboliti dagli oneri fiscali supple- mentari di alcune categorie di contribuenti. Dato che però le categorie penalizzate
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dalla riforma (persone sole, concubini con un solo reddito nonché concubini facolto- si con doppio reddito) presentano un’offerta di lavoro piuttosto inelastica, è lecito attendersi effetti negativi contenuti sull’offerta di lavoro dovuti alla loro imposizione supplementare. Per questo motivo, dall’adeguamento della doppia tariffa si possono ipotizzare nel complesso guadagni in termini di efficienza ed effetti positivi sul mercato del lavoro. Il vantaggio di una doppia tariffa rispetto all’imposizione individuale e allo splitting (con o senza opzione di tassazione) risiede nella sua flessibilità. In realtà, non in tutte le fasce di reddito esiste la stessa necessità di adeguamento per soddisfare le esigenze poste dal Tribunale federale. Al riguardo si può partire dal presupposto che, in caso di uguali minori entrate corrispondenti a quelle dell’imposizione individuale e dello splitting, le aliquote marginali d’imposta possono essere ottimizzate in modo che le distorsioni dell’offerta di lavoro del secondo reddito possano essere eliminate laddove esse sono più elevate.
4 Modelli «senza oneri fiscali supplementari»
4.1 Introduzione
Come illustrato brevemente al numero 2.2, nel senso di una concretizzazione ag- giuntiva si è già analizzato quali saranno grossomodo le minori entrate se i quattro modelli, oltre che a soddisfare ampiamente l’obiettivo delle relazioni equilibrate a livelli di oneri fiscali prescritto dalla dottrina e giurisprudenza, dovessero altresì badare – diversamente dai modelli sinora presentati - a non produrre oneri supple- mentari rispetto al diritto vigente. Le analisi hanno mostrato che tali obiettivi posso- no essere raggiunti con i quattro modelli. Tuttavia, per poter soddisfare tutte queste richieste, soprattutto le tariffe dovrebbero essere rese molto più piatte. Ciò compor- terebbe considerevoli minori proventi. Dato che questi modelli sono suscettibili di essere ottimizzati, in questa sede vengono presentati solo i risultati principali.
4.2 Ripercussioni finanziarie
Sebbene con grande probabilità esista un certo potenziale di ottimizzazione, per tre modelli («imposizione individuale modificata», «splitting totale», «splitting parziale con opzione di tassazione») si delineano già minori proventi di circa un terzo del gettito dell’imposta federale diretta delle persone fisiche. In cifre assolute e in rela- zione al gettito previsto per il periodo fiscale 2008 dell’imposta federale diretta, le minori entrate di questi tre modelli ammonterebbero complessivamente a 3 miliardi di franchi. In ragione della sua maggiore flessibilità, le minori entrate del sistema della «nuova doppia tariffa» sarebbero inferiori di circa 400 milioni di franchi.
Modello Con oneri fiscali supple- Senza oneri fiscali mentari supplementari Imposizione individuale 900 mio. 3 mia. con attribuzione forfet- taria parziale
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Splitting totale 900 mio. 3 mia. Splitting parziale con 900 mio. 3 mia. opzione di tassazione per i coniugi Tassazione congiunta 900 mio. 2,6 mia. con doppia tariffa
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Allegato 1: Confronti tra gli oneri fiscali del modello «Imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale» con minori entrate di circa 900 milioni di franchi. Allegato 2: Confronti tra gli oneri fiscali del modello «Splitting totale» con minori entrate di circa 900 milioni di franchi. Allegato 3: Confronti tra gli oneri fiscali del modello «Splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi» con minori entrate di circa 900 milioni di franchi. Allegato 4: Confronti tra gli oneri fiscali del modello «Tassazione congiunta con doppia tariffa» con minori entrate di circa 900 milioni di franchi. Allegato 5: Foglio esplicativo concernente la scelta del sistema in generale. Allegato 6: Foglio esplicativo concernente l’«Imposizione individuale modificata». Allegato 7: Foglio esplicativo concernente lo «Splitting totale». Allegato 8: Foglio esplicativo concernente l’«Opzione di tassazione per i coniugi con splitting parziale (divisore 1,7)». Allegato 9: Foglio esplicativo concernente la «Nuova doppia tariffa».
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Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi
Confronti tra gli oneri fiscali
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Deduzione per l'economia domestica CHF 5'000, deduzione per coppie con reddito unico CHF 15'000, deduzione per famiglie monoparentali, 3% al massimo CHF 6'000
30 ottobre 2006
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AFC/S+D/AMM
Deduzioni secondo il diritto 2006 e il sistema 1: imposizione individuale modificata
Deduzione per .... Diritto 06 Variante
figli e persone bisognose 6'100 6'100 oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio con LPP coniugati 3'300 1'700 altri 1'700 1'700 aumento per figlio 700 700 senza LPP coniugati 4'950 2'550 altri 2'550 2'550 aumento per figlio 700 700 coniugi con doppio reddito 7'600 deduzione dal secondo reddito in % deduzione minima in fr. deduzione massima in fr. deduzione per l'economia domestica per persone sole - 5'000 deduzione per coppie con reddito unico - 15'000 deduzione per famiglie monoparentali .....% del reddito netto - 3 deduzione massima in fr. - 6'000
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Tariffa sistema 1: imposizione individuale modificata
L'imposta per anno fiscale è:
– fino a 21'900 franchi di reddito, 0 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 1.00 franchi
– fino a 32'900 franchi di reddito, 110.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 2.00 franchi in più
– fino a 42'900 franchi di reddito, 310.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 3.00 franchi in più
– fino a 52'900 franchi di reddito, 610.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 4.00 franchi in più
– fino a 62'900 franchi di reddito, 1'010.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 5.00 franchi in più
– fino a 72'900 franchi di reddito, 1'510.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 6.00 franchi in più
– fino a 82'900 franchi di reddito, 2'110.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 7.00 franchi in più
– fino a 92'900 franchi di reddito, 2'810.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 8.00 franchi in più
– fino a 102'900 franchi di reddito, 3'610.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 9.00 franchi in più
– fino a 112'900 franchi di reddito, 4'510.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 10.00 franchi in più
– fino a 122'900 franchi di reddito, 5'510.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.00 franchi in più
– fino a 132'900 franchi di reddito, 6'610.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.50 franchi in più
– fino a 142'900 franchi di reddito, 7'760.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 12.00 franchi in più
– fino a 152'900 franchi di reddito, 8'960.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 12.50 franchi in più
– fino a 162'900 franchi di reddito, 10'210.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 13.00 franchi in più
– fino a 731'100 franchi di reddito, 84'076.00 franchi
– fino a 731'200 franchi di reddito, 84'088.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.50 franchi in più
L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
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Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 70 30 Differenza di onere in percento
40'000 28'000 12'000 -100% -100% 0% 0% 0% 50'000 35'000 15'000 -100% -100% 0% 0% 100% 60'000 42'000 18'000 -70% -79% 0% 13% 85% 70'000 49'000 21'000 -55% -66% 0% -13% 70% 80'000 56'000 24'000 -46% -56% 0% -24% 48% 90'000 63'000 27'000 -39% -49% 0% -30% 35% 100'000 70'000 30'000 -35% -44% 0% -33% 33% 150'000 105'000 45'000 -21% -28% 0% -39% 20% 200'000 140'000 60'000 -14% -19% 0% -40% 13% 300'000 210'000 90'000 -7% -9% 0% -32% 7% 500'000 350'000 150'000 -3% -5% 0% -21% 4% 1'000'000 700'000 300'000 -1% -2% 0% -8% 1% 2'000'000 1'400'000 600'000 -1% -1% 0% -1% 1%
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Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 50 50 Differenza di onere in percento
40'000 20'000 20'000 -100% -100% 0% 0% 0% 50'000 25'000 25'000 -100% -100% 0% 0% 0% 60'000 30'000 30'000 -70% -79% 0% -100% 0% 70'000 35'000 35'000 -55% -66% 0% -62% 100% 80'000 40'000 40'000 -46% -56% 0% -63% 106% 90'000 45'000 45'000 -39% -49% 0% -59% 89% 100'000 50'000 50'000 -35% -44% 0% -57% 63% 150'000 75'000 75'000 -21% -28% 0% -54% 25% 200'000 100'000 100'000 -14% -19% 0% -53% 17% 300'000 150'000 150'000 -7% -9% 0% -43% 10% 500'000 250'000 250'000 -3% -5% 0% -22% 4% 1'000'000 500'000 500'000 -1% -2% 0% -8% 1% 2'000'000 1'000'000 1'000'000 -1% -1% 0% 1% 1%
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Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 70 30 Differenza di onere in percento
40'000 28'000 12'000 0% -100% 0% 0% 0% 50'000 35'000 15'000 0% -100% -100% 0% 0% 60'000 42'000 18'000 -100% -100% -61% 0% 100% 70'000 49'000 21'000 -73% -93% -55% 86% 100% 80'000 56'000 24'000 -58% -85% -42% 29% 423% 90'000 63'000 27'000 -46% -78% -35% 2% 262% 100'000 70'000 30'000 -39% -71% -31% -11% 159% 150'000 105'000 45'000 -18% -48% -18% -34% 69% 200'000 140'000 60'000 -10% -33% -12% -39% 47% 300'000 210'000 90'000 -4% -17% -6% -32% 27% 500'000 350'000 150'000 -2% -8% -3% -22% 13% 1'000'000 700'000 300'000 -1% -3% -1% -8% 5% 2'000'000 1'400'000 600'000 0% -2% 0% -1% 2%
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Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 1: imposizione individuale modificata
Bruttoeinkommen in Franken Contribuenti con 2 figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 50 50 Differenza di onere in percento
40'000 20'000 20'000 0% -100% 0% 0% 0% 50'000 25'000 25'000 0% -100% 0% 0% 0% 60'000 30'000 30'000 -100% -100% 0% 0% 0% 70'000 35'000 35'000 -73% -93% -100% -100% 0% 80'000 40'000 40'000 -58% -85% -54% -67% 100% 90'000 45'000 45'000 -46% -78% -40% -61% 100% 100'000 50'000 50'000 -39% -71% -35% -61% 100% 150'000 75'000 75'000 -18% -48% -16% -54% 139% 200'000 100'000 100'000 -10% -33% -11% -54% 71% 300'000 150'000 150'000 -4% -17% -6% -45% 37% 500'000 250'000 250'000 -2% -8% -3% -23% 16% 1'000'000 500'000 500'000 -1% -3% -1% -8% 5% 2'000'000 1'000'000 1'000'000 0% -2% 0% 1% 2%
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AFC/S+D/AMM Bv oK M
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 70 30 Onere in franchi
40'000 28'000 12'000 47 0 0 97 0 0 50'000 35'000 15'000 160 0 0 260 53 53 60'000 42'000 18'000 349 65 106 499 120 120 70'000 49'000 21'000 614 142 278 814 242 242 80'000 56'000 24'000 958 266 520 1'195 394 394 90'000 63'000 27'000 1'375 430 834 1'648 580 580 100'000 70'000 30'000 1'858 614 1'215 2'166 814 814 150'000 105'000 45'000 5'460 2'208 4'312 6'005 2'639 2'639 200'000 140'000 60'000 10'795 4'919 9'310 11'445 5'569 5'569 300'000 210'000 90'000 22'482 13'340 20'961 23'132 14'263 14'263 500'000 350'000 150'000 45'869 33'792 44'348 46'519 34'987 34'987 1'000'000 700'000 300'000 102'005 91'738 100'659 102'580 93'038 93'038 2'000'000 1'400'000 600'000 205'447 200'951 204'102 206'022 202'176 202'176
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AFC/S+D/AMM Bv oK M
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi pensionati Concubini Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito pensionati
100 50 50 Onere in franchi
40'000 20'000 20'000 47 0 0 97 0 0 0 0 50'000 25'000 25'000 160 0 0 260 0 0 0 0 60'000 30'000 30'000 349 0 106 499 0 0 110 110 70'000 35'000 35'000 614 0 278 814 106 106 210 210 80'000 40'000 40'000 958 94 520 1'195 194 194 400 400 90'000 45'000 45'000 1'375 182 834 1'648 344 344 600 600 100'000 50'000 50'000 1'858 320 1'215 2'166 520 520 890 890 150'000 75'000 75'000 5'460 1'580 4'312 6'005 1'980 1'980 2'970 2'970 200'000 100'000 100'000 10'795 3'716 9'310 11'445 4'332 4'332 6'340 6'340 300'000 150'000 150'000 22'482 10'920 20'961 23'132 12'010 12'010 16'600 16'600 500'000 250'000 250'000 45'869 33'290 44'348 46'519 34'590 34'590 42'390 42'390 1'000'000 500'000 500'000 102'005 91'738 100'659 102'580 93'038 93'038 107'390 107'390 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'447 204'009 204'102 206'022 205'159 205'159 229'401 229'401
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AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 70 30 Onere in franchi
40'000 28'000 12'000 0 0 0 97 0 0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 260 0 53 60'000 42'000 18'000 78 0 0 499 47 120 70'000 49'000 21'000 216 0 58 814 108 242 80'000 56'000 24'000 421 44 178 1'195 230 394 90'000 63'000 27'000 690 104 370 1'648 376 580 100'000 70'000 30'000 1'025 216 630 2'166 559 814 150'000 105'000 45'000 3'844 1'230 3'146 6'005 2'082 2'540 200'000 140'000 60'000 8'516 3'208 7'668 11'445 4'703 5'370 300'000 210'000 90'000 19'934 10'275 19'193 23'132 13'017 13'900 500'000 350'000 150'000 43'321 29'628 42'580 46'519 33'384 34'262 1'000'000 700'000 300'000 99'751 86'642 99'095 102'580 91'281 92'154 2'000'000 1'400'000 600'000 203'193 196'149 202'538 206'022 200'514 201'292
Bv mK M 10 / 26
AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 50 50 Onere in franchi
40'000 20'000 20'000 0 0 0 97 0 0 50'000 25'000 25'000 0 0 0 260 0 0 60'000 30'000 30'000 78 0 0 499 0 0 70'000 35'000 35'000 216 0 58 814 0 53 80'000 40'000 40'000 421 0 178 1'195 58 126 90'000 45'000 45'000 690 0 370 1'648 146 245 100'000 50'000 50'000 1'025 0 630 2'166 248 384 150'000 75'000 75'000 3'844 600 3'146 6'005 1'436 1'708 200'000 100'000 100'000 8'516 2'050 7'668 11'445 3'500 3'916 300'000 150'000 150'000 19'934 7'688 19'193 23'132 10'560 11'285 500'000 250'000 250'000 43'321 28'194 42'580 46'519 32'822 33'706 1'000'000 500'000 500'000 99'751 86'642 99'095 102'580 91'270 92'154 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'193 199'501 202'538 206'022 203'595 204'377
Bv mK M 11 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. un solo reddito un solo reddito Differenza di un solo reddito un solo reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 33 -108 -76.5 97 0 -97 -100.0 50'000 243 121 -122 -50.1 260 0 -260 -100.0 60'000 475 209 -266 -56.0 499 106 -393 -78.8 70'000 727 397 -330 -45.4 814 278 -536 -65.8 80'000 983 655 -328 -33.3 1'195 520 -675 -56.5 90'000 1'453 940 -513 -35.3 1'648 834 -814 -49.4 100'000 2'014 1'280 -734 -36.5 2'166 1'215 -951 -43.9 150'000 5'559 4'002 -1'557 -28.0 6'005 4'312 -1'693 -28.2 200'000 10'645 9'550 -1'095 -10.3 11'445 9'310 -2'135 -18.7 300'000 22'512 21'237 -1'275 -5.7 23'132 20'961 -2'171 -9.4 500'000 46'259 44'624 -1'635 -3.5 46'519 44'348 -2'171 -4.7 1'000'000 102'579 102'396 -183 -0.2 102'580 100'659 -1'921 -1.9 2'000'000 206'022 205'839 -183 -0.1 206'022 204'102 -1'921 -0.9
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi Concubini con Coniugi in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 105 26 -79 -75.2 53 53 0 0.0 60'000 156 114 -42 -27.1 120 120 0 0.0 70'000 219 202 -17 -7.7 242 242 0 0.0 80'000 413 376 -37 -8.9 394 394 0 0.0 90'000 596 640 44 7.3 580 580 0 0.0 100'000 798 932 134 16.8 814 814 0 0.0 150'000 2'478 3'245 768 31.0 2'639 2'639 0 0.0 200'000 5'244 8'185 2'941 56.1 5'569 5'569 0 0.0 300'000 13'286 19'729 6'443 48.5 14'263 14'263 0 0.0 500'000 34'010 42'895 8'885 26.1 34'987 34'987 0 0.0 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 93'038 93'038 0 0.0 2'000'000 202'095 204'298 2'203 1.1 202'176 202'176 0 0.0
061213 Anhang 1 i V gR-M 12 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 74 26 -48 -64.8 0 0 0 0.0 60'000 142 114 -28 -19.5 0 0 0 0.0 70'000 209 202 -7 -3.5 106 106 0 0.0 80'000 281 376 95 33.7 194 194 0 0.0 90'000 359 640 281 78.5 344 344 0 0.0 100'000 485 932 447 92.0 520 520 0 0.0 150'000 1'716 3'304 1'588 92.6 1'980 1'980 0 0.0 200'000 4'029 8'146 4'117 102.2 4'332 4'332 0 0.0 300'000 11'117 19'508 8'391 75.5 12'010 12'010 0 0.0 500'000 33'170 42'895 9'725 29.3 34'590 34'590 0 0.0 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 93'038 93'038 0 0.0 2'000'000 205'158 204'298 -861 -0.4 205'159 205'159 0 0.0
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito da rendite Concubini Coniugi Concubini Coniugi in Fr. pensionati pensionati Differenza di pensionati pensionati Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Verdienst 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 59 83 25 41.9 0 0 0 0.0 50'000 136 183 48 35.1 0 0 0 0.0 60'000 213 355 143 67.1 110 110 0 0.0 70'000 295 655 360 121.8 210 210 0 0.0 80'000 383 996 613 159.8 400 400 0 0.0 90'000 591 1'396 805 136.2 600 600 0 0.0 100'000 855 1'895 1'040 121.7 890 890 0 0.0 150'000 2'553 6'196 3'643 142.7 2'970 2'970 0 0.0 200'000 5'837 12'696 6'859 117.5 6'340 6'340 0 0.0 300'000 15'517 25'696 10'179 65.6 16'600 16'600 0 0.0 500'000 41'090 51'696 10'606 25.8 42'390 42'390 0 0.0 1'000'000 107'090 114'425 7'335 6.8 107'390 107'390 0 0.0 2'000'000 229'400 229'425 25 0.0 229'401 229'401 0 0.0
061213 Anhang 1 i V gR-M 13 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. un solo reddito un solo reddito Differenza di un solo reddito un solo reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 0 -141 -100.0 97 0 -97 -100.0 50'000 243 0 -243 -100.0 260 0 -260 -100.0 60'000 475 73 -402 -84.6 499 0 -499 -100.0 70'000 727 161 -566 -77.9 814 58 -756 -92.9 80'000 983 282 -701 -71.3 1'195 178 -1'017 -85.1 90'000 1'453 505 -948 -65.3 1'648 370 -1'278 -77.5 100'000 2'014 760 -1'254 -62.3 2'166 630 -1'536 -70.9 150'000 5'559 2'944 -2'615 -47.0 6'005 3'146 -2'859 -47.6 200'000 10'645 7'782 -2'863 -26.9 11'445 7'668 -3'777 -33.0 300'000 22'512 19'469 -3'043 -13.5 23'132 19'193 -3'939 -17.0 500'000 46'259 42'856 -3'403 -7.4 46'519 42'580 -3'939 -8.5 1'000'000 102'579 100'832 -1'747 -1.7 102'580 99'095 -3'485 -3.4 2'000'000 206'022 204'275 -1'747 -0.8 206'022 202'538 -3'485 -1.7
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 105 0 -105 -100.0 53 0 -53 -100.0 60'000 156 0 -156 -100.0 120 47 -73 -60.8 70'000 219 66 -153 -69.8 242 108 -134 -55.4 80'000 383 154 -229 -59.7 394 230 -164 -41.6 90'000 546 272 -274 -50.2 580 376 -204 -35.2 100'000 727 499 -228 -31.4 814 559 -255 -31.3 150'000 2'298 2'345 47 2.0 2'540 2'082 -459 -18.1 200'000 4'858 6'417 1'559 32.1 5'370 4'703 -667 -12.4 300'000 12'386 17'961 5'575 45.0 13'900 13'017 -883 -6.4 500'000 31'508 41'127 9'619 30.5 34'262 33'384 -878 -2.6 1'000'000 89'682 99'291 9'609 10.7 92'154 91'281 -873 -0.9 2'000'000 198'720 202'734 4'014 2.0 201'292 200'514 -777 -0.4
061213 Anhang 1 i V gR-M 14 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 37 0 -37 -100.0 0 0 0 0.0 60'000 71 0 -71 -100.0 0 0 0 0.0 70'000 105 66 -39 -37.0 53 0 -53 -100.0 80'000 141 154 13 9.5 126 58 -68 -54.0 90'000 179 272 93 51.7 245 146 -99 -40.4 100'000 243 499 256 105.6 384 248 -136 -35.4 150'000 1'088 2'393 1'305 120.0 1'708 1'436 -272 -15.9 200'000 2'822 6'378 3'556 126.0 3'916 3'500 -416 -10.6 300'000 8'615 17'740 9'125 105.9 11'285 10'560 -725 -6.4 500'000 30'425 41'127 10'702 35.2 33'706 32'822 -884 -2.6 1'000'000 89'323 99'291 9'968 11.2 92'154 91'270 -884 -1.0 2'000'000 203'595 202'734 -862 -0.4 204'377 203'595 -782 -0.4
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 0 53 53 0.0 60'000 209 114 -95 -45.5 106 120 14 13.2 70'000 397 202 -195 -49.1 278 242 -36 -12.9 80'000 655 376 -279 -42.6 520 394 -126 -24.2 90'000 940 640 -300 -31.9 834 580 -254 -30.5 100'000 1'280 932 -348 -27.2 1'215 814 -401 -33.0 150'000 4'002 3'245 -757 -18.9 4'312 2'639 -1'673 -38.8 200'000 9'550 8'185 -1'365 -14.3 9'310 5'569 -3'741 -40.2 300'000 21'237 19'729 -1'508 -7.1 20'961 14'263 -6'698 -32.0 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 44'348 34'987 -9'361 -21.1 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 100'659 93'038 -7'621 -7.6 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 204'102 202'176 -1'926 -0.9
061213 Anhang 1 i V gR-M 15 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 0 0 0 0.0 60'000 209 114 -95 -45.5 106 0 -106 -100.0 70'000 397 202 -195 -49.1 278 106 -172 -61.9 80'000 655 376 -279 -42.6 520 194 -326 -62.7 90'000 940 640 -300 -31.9 834 344 -490 -58.8 100'000 1'280 932 -348 -27.2 1'215 520 -695 -57.2 150'000 4'002 3'304 -698 -17.4 4'312 1'980 -2'332 -54.1 200'000 9'550 8'146 -1'404 -14.7 9'310 4'332 -4'978 -53.5 300'000 21'237 19'508 -1'729 -8.1 20'961 12'010 -8'951 -42.7 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 44'348 34'590 -9'758 -22.0 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 100'659 93'038 -7'621 -7.6 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 204'102 205'159 1'058 0.5
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Verdienst 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 0 47 47 0.0 70'000 161 66 -95 -59.0 58 108 50 86.2 80'000 282 154 -128 -45.4 178 230 52 29.2 90'000 505 272 -233 -46.1 370 376 6 1.6 100'000 760 499 -261 -34.3 630 559 -71 -11.3 150'000 2'944 2'345 -599 -20.3 3'146 2'082 -1'065 -33.8 200'000 7'782 6'417 -1'365 -17.5 7'668 4'703 -2'965 -38.7 300'000 19'469 17'961 -1'508 -7.7 19'193 13'017 -6'176 -32.2 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 42'580 33'384 -9'196 -21.6 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 99'095 91'281 -7'814 -7.9 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 202'538 200'514 -2'023 -1.0
061213 Anhang 1 i V gR-M 16 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Diritto vigente Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Verdienst 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 0 0 0 0.0 70'000 161 66 -95 -59.0 58 0 -58 -100.0 80'000 282 154 -128 -45.4 178 58 -120 -67.4 90'000 505 272 -233 -46.1 370 146 -224 -60.5 100'000 760 499 -261 -34.3 630 248 -382 -60.6 150'000 2'944 2'393 -551 -18.7 3'146 1'436 -1'710 -54.4 200'000 7'782 6'378 -1'404 -18.0 7'668 3'500 -4'168 -54.4 300'000 19'469 17'740 -1'729 -8.9 19'193 10'560 -8'633 -45.0 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 42'580 32'822 -9'758 -22.9 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 99'095 91'270 -7'825 -7.9 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 202'538 203'595 1'058 0.5
061213 Anhang 1 i V gR-M 17 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Persona sola senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 141 47 -94 -66.6 50'000 243 160 -83 -34.1 60'000 475 349 -126 -26.5 70'000 727 614 -113 -15.6 80'000 983 958 -25 -2.5 90'000 1'453 1'375 -78 -5.4 100'000 2'014 1'858 -156 -7.8 150'000 5'559 5'460 -99 -1.8 200'000 10'645 10'795 150 1.4 300'000 22'512 22'482 -30 -0.1 500'000 46'259 45'869 -390 -0.8 1'000'000 102'579 102'005 -575 -0.6 2'000'000 206'022 205'447 -575 -0.3
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 141 97 -44 -31.0 50'000 243 260 17 7.2 60'000 475 499 24 5.1 70'000 727 814 87 12.0 80'000 983 1'195 213 21.6 90'000 1'453 1'648 195 13.4 100'000 2'014 2'166 152 7.5 150'000 5'559 6'005 446 8.0 200'000 10'645 11'445 800 7.5 300'000 22'512 23'132 620 2.8 500'000 46'259 46'519 260 0.6 1'000'000 102'579 102'580 1 0.0 2'000'000 206'022 206'022 1 0.0
061213 Anhang 1 i V gR oK 18 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Coniugi con un solo reddito senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 50'000 121 0 -121 -100.0 60'000 209 106 -103 -49.3 70'000 397 278 -119 -30.0 80'000 655 520 -135 -20.6 90'000 940 834 -106 -11.3 100'000 1'280 1'215 -65 -5.1 150'000 4'002 4'312 310 7.7 200'000 9'550 9'310 -240 -2.5 300'000 21'237 20'961 -276 -1.3 500'000 44'624 44'348 -276 -0.6 1'000'000 102'396 100'659 -1'737 -1.7 2'000'000 205'839 204'102 -1'737 -0.8
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 26 53 27 103.8 60'000 42'000 18'000 114 120 6 5.3 70'000 49'000 21'000 202 242 40 19.8 80'000 56'000 24'000 376 394 18 4.8 90'000 63'000 27'000 640 580 -60 -9.4 100'000 70'000 30'000 932 814 -118 -12.7 150'000 105'000 45'000 3'245 2'639 -606 -18.7 200'000 140'000 60'000 8'185 5'569 -2'616 -32.0 300'000 210'000 90'000 19'729 14'263 -5'466 -27.7 500'000 350'000 150'000 42'895 34'987 -7'908 -18.4 1'000'000 700'000 300'000 100'855 93'038 -7'817 -7.8 2'000'000 1'400'000 600'000 204'298 202'176 -2'122 -1.0
061213 Anhang 1 i V gR oK 19 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 26 0 -26 -100.0 60'000 30'000 30'000 114 0 -114 -100.0 70'000 35'000 35'000 202 106 -96 -47.5 80'000 40'000 40'000 376 194 -182 -48.4 90'000 45'000 45'000 640 344 -296 -46.3 100'000 50'000 50'000 932 520 -412 -44.2 150'000 75'000 75'000 3'304 1'980 -1'324 -40.1 200'000 100'000 100'000 8'146 4'332 -3'814 -46.8 300'000 150'000 150'000 19'508 12'010 -7'498 -38.4 500'000 250'000 250'000 42'895 34'590 -8'305 -19.4 1'000'000 500'000 500'000 100'855 93'038 -7'817 -7.8 2'000'000 1'000'000 1'000'000 204'298 205'159 862 0.4
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 70 30 0 in %
40'000 28'000 12'000 57 0 -57 -100.0 50'000 35'000 15'000 105 53 -52 -49.4 60'000 42'000 18'000 156 120 -36 -23.3 70'000 49'000 21'000 219 242 23 10.6 80'000 56'000 24'000 413 394 -19 -4.5 90'000 63'000 27'000 596 580 -16 -2.7 100'000 70'000 30'000 798 814 16 2.0 150'000 105'000 45'000 2'478 2'639 162 6.5 200'000 140'000 60'000 5'244 5'569 325 6.2 300'000 210'000 90'000 13'286 14'263 977 7.4 500'000 350'000 150'000 34'010 34'987 977 2.9 1'000'000 700'000 300'000 92'517 93'038 521 0.6 2'000'000 1'400'000 600'000 202'095 202'176 81 0.0
061213 Anhang 1 i V gR oK 20 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 74 0 -74 -100.0 60'000 30'000 30'000 142 0 -142 -100.0 70'000 35'000 35'000 209 106 -103 -49.4 80'000 40'000 40'000 281 194 -87 -31.0 90'000 45'000 45'000 359 344 -15 -4.1 100'000 50'000 50'000 485 520 35 7.2 150'000 75'000 75'000 1'716 1'980 264 15.4 200'000 100'000 100'000 4'029 4'332 303 7.5 300'000 150'000 150'000 11'117 12'010 893 8.0 500'000 250'000 250'000 33'170 34'590 1'420 4.3 1'000'000 500'000 500'000 92'517 93'038 521 0.6 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'158 205'159 1 0.0
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito da rendite Coniugi pensionati senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 83 0 -83 -100.0 50'000 25'000 25'000 183 0 -183 -100.0 60'000 30'000 30'000 355 110 -245 -69.0 70'000 35'000 35'000 655 210 -445 -67.9 80'000 40'000 40'000 996 400 -596 -59.8 90'000 45'000 45'000 1'396 600 -796 -57.0 100'000 50'000 50'000 1'895 890 -1'005 -53.0 150'000 75'000 75'000 6'196 2'970 -3'226 -52.1 200'000 100'000 100'000 12'696 6'340 -6'356 -50.1 300'000 150'000 150'000 25'696 16'600 -9'096 -35.4 500'000 250'000 250'000 51'696 42'390 -9'306 -18.0 1'000'000 500'000 500'000 114'425 107'390 -7'035 -6.1 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'425 229'401 -24 0.0
061213 Anhang 1 i V gR oK 21 / 26
AFC/S+D/AMM
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito da rendite Concubini pensionati senza figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 59 0 -59 -100.0 50'000 25'000 25'000 136 0 -136 -100.0 60'000 30'000 30'000 213 110 -103 -48.2 70'000 35'000 35'000 295 210 -85 -28.9 80'000 40'000 40'000 383 400 17 4.4 90'000 45'000 45'000 591 600 9 1.5 100'000 50'000 50'000 855 890 35 4.1 150'000 75'000 75'000 2'553 2'970 417 16.3 200'000 100'000 100'000 5'837 6'340 503 8.6 300'000 150'000 150'000 15'517 16'600 1'083 7.0 500'000 250'000 250'000 41'090 42'390 1'300 3.2 1'000'000 500'000 500'000 107'090 107'390 300 0.3 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'400 229'401 1 0.0
061213 Anhang 1 i V gR oK 22 / 26
AFC/S+D/AMM V gR mK
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Persona sola con 2 figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 89 78 -11 -12.4 70'000 177 216 39 22.0 80'000 314 421 107 34.1 90'000 553 690 137 24.8 100'000 808 1'025 217 26.9 150'000 3'056 3'844 788 25.8 200'000 7'990 8'516 526 6.6 300'000 19'677 19'934 257 1.3 500'000 43'064 43'321 257 0.6 1'000'000 101'016 99'751 -1'266 -1.3 2'000'000 204'459 203'193 -1'266 -0.6
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito e con 2 figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 141 97 -44 -31.0 50'000 243 260 17 7.2 60'000 475 499 24 5.1 70'000 727 814 87 12.0 80'000 983 1'195 213 21.6 90'000 1'453 1'648 195 13.4 100'000 2'014 2'166 152 7.5 150'000 5'559 6'005 446 8.0 200'000 10'645 11'445 800 7.5 300'000 22'512 23'132 620 2.8 500'000 46'259 46'519 260 0.6 1'000'000 102'579 102'580 1 0.0 2'000'000 206'022 206'022 1 0.0
061213 Anhang 1 i 23 / 26
AFC/S+D/AMM V gR mK
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Coniugi con un solo reddito e con 2 figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 70'000 161 58 -103 -64.0 80'000 282 178 -104 -36.9 90'000 505 370 -135 -26.7 100'000 760 630 -130 -17.1 150'000 2'944 3'146 202 6.9 200'000 7'782 7'668 -114 -1.5 300'000 19'469 19'193 -276 -1.4 500'000 42'856 42'580 -276 -0.6 1'000'000 100'832 99'095 -1'737 -1.7 2'000'000 204'275 202'538 -1'737 -0.9
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito e con 2 figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 0.0 60'000 42'000 18'000 0 47 47 0.0 70'000 49'000 21'000 66 108 42 63.6 80'000 56'000 24'000 154 230 76 49.4 90'000 63'000 27'000 272 376 104 38.2 100'000 70'000 30'000 499 559 60 12.0 150'000 105'000 45'000 2'345 2'082 -264 -11.2 200'000 140'000 60'000 6'417 4'703 -1'714 -26.7 300'000 210'000 90'000 17'961 13'017 -4'944 -27.5 500'000 350'000 150'000 41'127 33'384 -7'743 -18.8 1'000'000 700'000 300'000 99'291 91'281 -8'010 -8.1 2'000'000 1'400'000 600'000 202'734 200'514 -2'219 -1.1
061213 Anhang 1 i 24 / 26
AFC/S+D/AMM V gR mK
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito e con 2 figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 0 0 0 0.0 60'000 30'000 30'000 0 0 0 0.0 70'000 35'000 35'000 66 0 -66 -100.0 80'000 40'000 40'000 154 58 -96 -62.3 90'000 45'000 45'000 272 146 -126 -46.3 100'000 50'000 50'000 499 248 -251 -50.3 150'000 75'000 75'000 2'393 1'436 -957 -40.0 200'000 100'000 100'000 6'378 3'500 -2'878 -45.1 300'000 150'000 150'000 17'740 10'560 -7'180 -40.5 500'000 250'000 250'000 41'127 32'822 -8'305 -20.2 1'000'000 500'000 500'000 99'291 91'270 -8'021 -8.1 2'000'000 1'000'000 1'000'000 202'734 203'595 862 0.4
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito e con 2 figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 70 30 0 in %
40'000 28'000 12'000 57 0 -57 -100.0 50'000 35'000 15'000 105 53 -52 -49.4 60'000 42'000 18'000 156 120 -36 -23.3 70'000 49'000 21'000 219 242 23 10.6 80'000 56'000 24'000 383 394 11 3.0 90'000 63'000 27'000 546 580 34 6.2 100'000 70'000 30'000 727 814 87 12.0 150'000 105'000 45'000 2'298 2'540 242 10.5 200'000 140'000 60'000 4'858 5'370 512 10.5 300'000 210'000 90'000 12'386 13'900 1'514 12.2 500'000 350'000 150'000 31'508 34'262 2'754 8.7 1'000'000 700'000 300'000 89'682 92'154 2'472 2.8 2'000'000 1'400'000 600'000 198'720 201'292 2'572 1.3
061213 Anhang 1 i 25 / 26
AFC/S+D/AMM V gR mK
Sistema 1: imposizione individuale modificata
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito e con 2 figli
Diritto in vigore Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 37 0 -37 -100.0 60'000 30'000 30'000 71 0 -71 -100.0 70'000 35'000 35'000 105 53 -52 -49.4 80'000 40'000 40'000 141 126 -15 -10.4 90'000 45'000 45'000 179 245 66 36.6 100'000 50'000 50'000 243 384 141 58.3 150'000 75'000 75'000 1'088 1'708 620 57.0 200'000 100'000 100'000 2'822 3'916 1'094 38.7 300'000 150'000 150'000 8'615 11'285 2'670 31.0 500'000 250'000 250'000 30'425 33'706 3'281 10.8 1'000'000 500'000 500'000 89'323 92'154 2'831 3.2 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'595 204'377 782 0.4
061213 Anhang 1 i 26 / 26
AFC/S+D/AMM
Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi
Confronti tra gli oneri fiscali
Sistema 2: splitting totale
Deduzione per l'economia domestica CHF 3'200,
combinata con deduzione per famiglie monoparentali, 3% al massimo CHF 6'000
30 ottobre 2006 1 / 22
AFC/S+D/AMM
Deduzioni secondo il diritto 2006 e il sistema 2: splitting totale
Deduzione per .... Diritto 06 Variante
figli e persone bisognose 6'100 6'100
oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio
con LPP coniugati 3'300 3'300 altri 1'700 1'700 aumento per figlio 700 700 senza LPP coniugati 4'950 4'950 altri 2'550 2'550 aumento per figlio 700 700 deduzione per l'economia domestica per persone - 3'200 sole famiglie monoparentali .....% del reddito netto - 3 deduzione massima in fr. - 6'000
Deduzioni 2 / 22
AFC/S+D/AMM
Tariffa sistema 2: splitting totale
L'imposta per anno fiscale è:
– fino a 16'000 franchi di reddito 0 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 0.75 franchi
– fino a 25'500 franchi di reddito 71.25 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 1.50 franchi in più – fino a 35'000 franchi di reddito 213.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 3.00 franchi in più
– fino a 44'500 franchi di reddito 498.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 4.00 franchi in più
– fino a 54'000 franchi di reddito 878.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 5.00 franchi in più
– fino a 63'500 franchi di reddito 1'353.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 6.00 franchi in più
– fino a 73'000 franchi di reddito 1'923.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 7.00 franchi in più – fino a 82'500 franchi di reddito 2'588.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 8.00 franchi in più
– fino a 92'500 franchi di reddito 3'388.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 9.00 franchi in più – fino a 102'500 franchi di reddito 4'288.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 10.00 franchi in più
– fino a 112'500 di reddito 5'288.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.00 franchi in più
– fino a 122'500 franchi di reddito 6'388.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.50 franchi in più – fino a 130'500 franchi di reddito 7'308.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 12.00 franchi in più
– fino a 150'500 franchi di reddito 9'708.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 12.50 franchi in più
– fino a 180'500 franchi di reddito 13'458.75 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 13.00 franchi in più
– fino a 667'000 franchi di reddito 76'703.75 franchi
– fino a 667'100 franchi di reddito 76'716.50 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.50 franchi in più
L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
061213 Anhang 2 i 3 / 22
AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con un Concubini con Coniugi con 2 persone sola solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 70 30 Differenza di onere in percento
40'000 28'000 12'000 -100% -100% -100% 0% 0% 50'000 35'000 15'000 -82% -86% -100% -100% -100% 60'000 42'000 18'000 -79% -83% -46% -13% -28% 70'000 49'000 21'000 -76% -79% -44% -13% -23% 80'000 56'000 24'000 -74% -77% -40% -8% -26% 90'000 63'000 27'000 -71% -74% -41% -9% -27% 100'000 70'000 30'000 -68% -71% -33% -4% -20% 150'000 105'000 45'000 -60% -62% -22% -3% -13% 200'000 140'000 60'000 -53% -55% -19% -4% -12% 300'000 210'000 90'000 -38% -39% -10% -3% -6% 500'000 350'000 150'000 -21% -22% -1% -2% 1% 1'000'000 700'000 300'000 -6% -7% 0% -1% 1% 2'000'000 1'400'000 600'000 0% 0% 1% 0% 1%
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con un Concubini con Coniugi con 2 persone sola solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 50 50 Differenza di onere in percento
40'000 20'000 20'000 -100% -100% 0% 0% 0% 50'000 25'000 25'000 -82% -86% 0% -100% 0% 60'000 30'000 30'000 -79% -83% 0% -13% 89% 70'000 35'000 35'000 -76% -79% 0% -13% 62% 80'000 40'000 40'000 -74% -77% 0% -8% 42% 90'000 45'000 45'000 -71% -74% 0% -9% 35% 100'000 50'000 50'000 -68% -71% 1% -4% 35% 150'000 75'000 75'000 -60% -62% 0% -2% 14% 200'000 100'000 100'000 -53% -55% 0% -5% 10% 300'000 150'000 150'000 -38% -39% 0% -4% 6% 500'000 250'000 250'000 -21% -22% 0% -2% 2% 1'000'000 500'000 500'000 -6% -7% 0% -1% 1% 2'000'000 1'000'000 1'000'000 0% 0% 0% 0% 0%
Qv oK M 4 / 22
AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con un Concubini con Coniugi con 2 persone sola solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 70 30 Differenza di onere in percento
40'000 28'000 12'000 0% -100% -100% 0% 0% 50'000 35'000 15'000 -100% -100% -100% 0% 0% 60'000 42'000 18'000 -100% -100% -100% 0% 0% 70'000 49'000 21'000 -78% -92% -81% -18% 47% 80'000 56'000 24'000 -77% -90% -76% -11% 22% 90'000 63'000 27'000 -72% -87% -68% -8% 28% 100'000 70'000 30'000 -72% -85% -64% -4% 7% 150'000 105'000 45'000 -59% -72% -39% -4% 11% 200'000 140'000 60'000 -53% -63% -28% -4% 8% 300'000 210'000 90'000 -38% -46% -15% -3% 6% 500'000 350'000 150'000 -20% -25% -2% -2% 9% 1'000'000 700'000 300'000 -6% -8% 0% -1% 5% 2'000'000 1'400'000 600'000 0% -1% 1% 0% 3%
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con un Concubini con Coniugi con 2 persone sola solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 50 50 Differenza di onere in percento
40'000 20'000 20'000 0% -100% 0% 0% 0% 50'000 25'000 25'000 -100% -100% 0% 0% 0% 60'000 30'000 30'000 -100% -100% -100% 0% 0% 70'000 35'000 35'000 -78% -92% -32% -18% 100% 80'000 40'000 40'000 -77% -90% -19% -11% 100% 90'000 45'000 45'000 -72% -87% -13% -8% 100% 100'000 50'000 50'000 -72% -85% -17% -4% 275% 150'000 75'000 75'000 -59% -72% -3% -2% 96% 200'000 100'000 100'000 -53% -63% -1% -5% 53% 300'000 150'000 150'000 -38% -46% 0% -5% 30% 500'000 250'000 250'000 -20% -25% 0% -2% 14% 1'000'000 500'000 500'000 -6% -8% 0% -1% 5% 2'000'000 1'000'000 1'000'000 0% -1% 0% 0% 2%
Qv mK M 5 / 22
AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 70 30 Onere in franchi
40'000 28'000 12'000 115 0 0 163 0 38 50'000 35'000 15'000 280 60 51 376 0 97 60'000 42'000 18'000 559 142 117 687 102 190 70'000 49'000 21'000 919 253 224 1'079 194 349 80'000 56'000 24'000 1'349 439 353 1'540 326 547 90'000 63'000 27'000 1'864 667 536 2'078 488 826 100'000 70'000 30'000 2'449 946 788 2'685 758 1'130 150'000 105'000 45'000 6'584 2'954 2'648 6'952 2'560 3'273 200'000 140'000 60'000 12'046 6'156 5'642 12'446 5'405 6'636 300'000 210'000 90'000 23'677 15'035 14'577 24'093 14'117 15'654 500'000 350'000 150'000 47'064 36'111 37'266 47'480 36'520 36'895 1'000'000 700'000 300'000 102'211 94'128 95'740 102'579 94'986 94'960 2'000'000 1'400'000 600'000 205'653 202'352 205'836 206'021 205'169 203'136
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi pensionati Concubini Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito pensionati
100 50 50 Onere in franchi
40'000 20'000 20'000 115 0 0 163 0 0 0 0 50'000 25'000 25'000 280 0 51 376 0 0 98 96 60'000 30'000 30'000 559 54 117 687 102 102 203 200 70'000 35'000 35'000 919 120 224 1'079 194 194 353 350 80'000 40'000 40'000 1'349 230 353 1'540 326 326 578 572 90'000 45'000 45'000 1'864 362 536 2'078 488 488 878 872 100'000 50'000 50'000 2'449 560 788 2'685 758 752 1'238 1'230 150'000 75'000 75'000 6'584 2'278 2'648 6'952 2'600 2'598 3'788 3'776 200'000 100'000 100'000 12'046 4'898 5'642 12'446 5'386 5'370 7'678 7'660 300'000 150'000 150'000 23'677 13'169 14'577 24'093 13'928 13'905 18'698 18'674 500'000 250'000 250'000 47'064 35'680 37'266 47'480 36'520 36'512 44'338 44'312 1'000'000 500'000 500'000 102'211 94'128 95'740 102'579 94'986 94'960 109'338 109'312 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'653 204'422 205'836 206'021 205'169 205'158 229'423 229'400
Bv oK M 6 / 22
AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 70 30 Onere in franchi
40'000 28'000 12'000 0 0 0 163 0 38 50'000 35'000 15'000 52 0 0 376 0 97 60'000 42'000 18'000 160 0 0 687 0 190 70'000 49'000 21'000 364 45 81 1'079 66 349 80'000 56'000 24'000 651 109 149 1'540 132 547 90'000 63'000 27'000 1'009 199 278 2'078 254 795 100'000 70'000 30'000 1'438 364 404 2'685 389 1'079 150'000 105'000 45'000 4'769 1'690 1'968 6'952 1'879 3'077 200'000 140'000 60'000 9'759 4'098 4'632 12'446 4'424 6'181 300'000 210'000 90'000 21'129 11'855 13'013 24'093 12'563 14'835 500'000 350'000 150'000 44'516 31'748 35'498 47'480 34'752 35'375 1'000'000 700'000 300'000 99'957 89'032 93'972 102'579 93'218 93'192 2'000'000 1'400'000 600'000 203'399 197'550 204'272 206'021 203'605 201'368
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 50 50 Onere in franchi
40'000 20'000 20'000 0 0 0 163 0 0 50'000 25'000 25'000 52 0 0 376 0 0 60'000 30'000 30'000 160 0 0 687 0 51 70'000 35'000 35'000 364 0 81 1'079 66 97 80'000 40'000 40'000 651 0 149 1'540 132 163 90'000 45'000 45'000 1'009 0 278 2'078 254 292 100'000 50'000 50'000 1'438 104 404 2'685 389 467 150'000 75'000 75'000 4'769 980 1'968 6'952 1'919 1'970 200'000 100'000 100'000 9'759 2'876 4'632 12'446 4'408 4'435 300'000 150'000 150'000 21'129 9'538 13'013 24'093 12'382 12'384 500'000 250'000 250'000 44'516 30'584 35'498 47'480 34'752 34'744 1'000'000 500'000 500'000 99'957 89'032 93'972 102'579 93'218 93'192 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'399 199'914 204'272 206'021 203'605 203'594
Bv mK M 7 / 22
AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. un solo reddito un solo reddito Differenza di un solo reddito un solo reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 33 -108 -76.5 163 0 -163 -100.0 50'000 243 121 -122 -50.1 376 51 -325 -86.4 60'000 475 209 -266 -56.0 687 117 -570 -83.0 70'000 727 397 -330 -45.4 1'079 224 -855 -79.3 80'000 983 655 -328 -33.3 1'540 353 -1'187 -77.1 90'000 1'453 940 -513 -35.3 2'078 536 -1'542 -74.2 100'000 2'014 1'280 -734 -36.5 2'685 788 -1'896 -70.6 150'000 5'559 4'002 -1'557 -28.0 6'952 2'648 -4'305 -61.9 200'000 10'645 9'550 -1'095 -10.3 12'446 5'642 -6'805 -54.7 300'000 22'512 21'237 -1'275 -5.7 24'093 14'577 -9'516 -39.5 500'000 46'259 44'624 -1'635 -3.5 47'480 37'266 -10'214 -21.5 1'000'000 102'579 102'396 -183 -0.2 102'579 95'740 -6'839 -6.7 2'000'000 206'022 205'839 -183 -0.1 206'021 205'836 -185 -0.1
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 38 0 -38 -100.0 50'000 105 26 -79 -75.2 97 0 -97 -100.0 60'000 156 114 -42 -27.1 190 102 -88 -46.1 70'000 219 202 -17 -7.7 349 194 -155 -44.4 80'000 413 376 -37 -8.9 547 326 -221 -40.4 90'000 596 640 44 7.3 826 488 -337 -40.9 100'000 798 932 134 16.8 1'130 758 -372 -32.9 150'000 2'478 3'245 768 31.0 3'273 2'560 -713 -21.8 200'000 5'244 8'185 2'941 56.1 6'636 5'405 -1'231 -18.5 300'000 13'286 19'729 6'443 48.5 15'654 14'117 -1'537 -9.8 500'000 34'010 42'895 8'885 26.1 36'895 36'520 -375 -1.0 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 94'960 94'986 26 0.0 2'000'000 202'095 204'298 2'203 1.1 203'136 205'169 2'033 1.0
8 / 22
AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 74 26 -48 -64.8 0 0 0 0.0 60'000 142 114 -28 -19.5 102 102 0 0.2 70'000 209 202 -7 -3.5 194 194 0 0.2 80'000 281 376 95 33.7 326 326 1 0.2 90'000 359 640 281 78.5 488 488 1 0.1 100'000 485 932 447 92.0 752 758 6 0.8 150'000 1'716 3'304 1'588 92.6 2'598 2'600 2 0.1 200'000 4'029 8'146 4'117 102.2 5'370 5'386 16 0.3 300'000 11'117 19'508 8'391 75.5 13'905 13'928 23 0.2 500'000 33'170 42'895 9'725 29.3 36'512 36'520 8 0.0 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 94'960 94'986 26 0.0 2'000'000 205'158 204'298 -861 -0.4 205'158 205'169 11 0.0
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito da rendite Concubini Coniugi Concubini Coniugi in fr. pensionati pensionati Differenza di pensionati pensionati Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 59 83 25 41.9 0 0 0 0.0 50'000 136 183 48 35.1 96 98 2 1.6 60'000 213 355 143 67.1 200 203 3 1.5 70'000 295 655 360 121.8 350 353 3 0.9 80'000 383 996 613 159.8 572 578 6 1.0 90'000 591 1'396 805 136.2 872 878 6 0.7 100'000 855 1'895 1'040 121.7 1'230 1'238 8 0.7 150'000 2'553 6'196 3'643 142.7 3'776 3'788 12 0.3 200'000 5'837 12'696 6'859 117.5 7'660 7'678 18 0.2 300'000 15'517 25'696 10'179 65.6 18'674 18'698 24 0.1 500'000 41'090 51'696 10'606 25.8 44'312 44'338 26 0.1 1'000'000 107'090 114'425 7'335 6.8 109'312 109'338 26 0.0 2'000'000 229'400 229'425 25 0.0 229'400 229'423 23 0.0
9 / 22
AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. un solo reddito un solo reddito Differenza di un solo reddito un solo reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 0 -141 -100.0 163 0 -163 -100.0 50'000 243 0 -243 -100.0 376 0 -376 -100.0 60'000 475 73 -402 -84.6 687 0 -687 -100.0 70'000 727 161 -566 -77.9 1'079 81 -998 -92.5 80'000 983 282 -701 -71.3 1'540 149 -1'391 -90.4 90'000 1'453 505 -948 -65.3 2'078 278 -1'800 -86.6 100'000 2'014 760 -1'254 -62.3 2'685 404 -2'281 -84.9 150'000 5'559 2'944 -2'615 -47.0 6'952 1'968 -4'985 -71.7 200'000 10'645 7'782 -2'863 -26.9 12'446 4'632 -7'815 -62.8 300'000 22'512 19'469 -3'043 -13.5 24'093 13'013 -11'080 -46.0 500'000 46'259 42'856 -3'403 -7.4 47'480 35'498 -11'982 -25.2 1'000'000 102'579 100'832 -1'747 -1.7 102'579 93'972 -8'607 -8.4 2'000'000 206'022 204'275 -1'747 -0.8 206'021 204'272 -1'749 -0.8
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 38 0 -38 -100.0 50'000 105 0 -105 -100.0 97 0 -97 -100.0 60'000 156 0 -156 -100.0 190 0 -190 -100.0 70'000 219 66 -153 -69.8 349 66 -283 -81.0 80'000 383 154 -229 -59.7 547 132 -414 -75.8 90'000 546 272 -274 -50.2 795 254 -541 -68.0 100'000 727 499 -228 -31.4 1'079 389 -690 -64.0 150'000 2'298 2'345 47 2.0 3'077 1'879 -1'198 -38.9 200'000 4'858 6'417 1'559 32.1 6'181 4'424 -1'756 -28.4 300'000 12'386 17'961 5'575 45.0 14'835 12'563 -2'272 -15.3 500'000 31'508 41'127 9'619 30.5 35'375 34'752 -623 -1.8 1'000'000 89'682 99'291 9'609 10.7 93'192 93'218 26 0.0 2'000'000 198'720 202'734 4'014 2.0 201'368 203'605 2'237 1.1
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AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 37 0 -37 -100.0 0 0 0 0.0 60'000 71 0 -71 -100.0 51 0 -51 -100.0 70'000 105 66 -39 -37.0 97 66 -31 -31.6 80'000 141 154 13 9.5 163 132 -30 -18.7 90'000 179 272 93 51.7 292 254 -38 -13.0 100'000 243 499 256 105.6 467 389 -78 -16.7 150'000 1'088 2'393 1'305 120.0 1'970 1'919 -50 -2.6 200'000 2'822 6'378 3'556 126.0 4'435 4'408 -27 -0.6 300'000 8'615 17'740 9'125 105.9 12'384 12'382 -3 0.0 500'000 30'425 41'127 10'702 35.2 34'744 34'752 8 0.0 1'000'000 89'323 99'291 9'968 11.2 93'192 93'218 26 0.0 2'000'000 203'595 202'734 -862 -0.4 203'594 203'605 11 0.0
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 51 0 -51 -100.0 60'000 209 114 -95 -45.5 117 102 -15 -12.6 70'000 397 202 -195 -49.1 224 194 -30 -13.3 80'000 655 376 -279 -42.6 353 326 -26 -7.5 90'000 940 640 -300 -31.9 536 488 -47 -8.8 100'000 1'280 932 -348 -27.2 788 758 -31 -3.9 150'000 4'002 3'245 -757 -18.9 2'648 2'560 -88 -3.3 200'000 9'550 8'185 -1'365 -14.3 5'642 5'405 -237 -4.2 300'000 21'237 19'729 -1'508 -7.1 14'577 14'117 -460 -3.2 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 37'266 36'520 -746 -2.0 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 95'740 94'986 -754 -0.8 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'836 205'169 -667 -0.3
11 / 22
AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 51 0 -51 -100.0 60'000 209 114 -95 -45.5 117 102 -15 -12.6 70'000 397 202 -195 -49.1 224 194 -30 -13.3 80'000 655 376 -279 -42.6 353 326 -26 -7.5 90'000 940 640 -300 -31.9 536 488 -47 -8.8 100'000 1'280 932 -348 -27.2 788 758 -31 -3.9 150'000 4'002 3'304 -698 -17.4 2'648 2'600 -48 -1.8 200'000 9'550 8'146 -1'404 -14.7 5'642 5'386 -256 -4.5 300'000 21'237 19'508 -1'729 -8.1 14'577 13'928 -650 -4.5 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 37'266 36'520 -746 -2.0 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 95'740 94'986 -754 -0.8 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'836 205'169 -667 -0.3
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 0 0 0 0.0 70'000 161 66 -95 -59.0 81 66 -15 -18.3 80'000 282 154 -128 -45.4 149 132 -16 -10.9 90'000 505 272 -233 -46.1 278 254 -24 -8.5 100'000 760 499 -261 -34.3 404 389 -16 -3.9 150'000 2'944 2'345 -599 -20.3 1'968 1'879 -88 -4.5 200'000 7'782 6'417 -1'365 -17.5 4'632 4'424 -207 -4.5 300'000 19'469 17'961 -1'508 -7.7 13'013 12'563 -450 -3.5 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 35'498 34'752 -746 -2.1 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 93'972 93'218 -754 -0.8 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 204'272 203'605 -667 -0.3
12 / 22
AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 2: splitting totale
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 0 0 0 0.0 70'000 161 66 -95 -59.0 81 66 -15 -18.3 80'000 282 154 -128 -45.4 149 132 -16 -10.9 90'000 505 272 -233 -46.1 278 254 -24 -8.5 100'000 760 499 -261 -34.3 404 389 -16 -3.9 150'000 2'944 2'393 -551 -18.7 1'968 1'919 -48 -2.5 200'000 7'782 6'378 -1'404 -18.0 4'632 4'408 -224 -4.8 300'000 19'469 17'740 -1'729 -8.9 13'013 12'382 -631 -4.9 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 35'498 34'752 -746 -2.1 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 93'972 93'218 -754 -0.8 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 204'272 203'605 -667 -0.3
13 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Persona sola® senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 141 115 -26 -18.4 50'000 243 280 37 15.3 60'000 475 559 84 17.6 70'000 727 919 192 26.4 80'000 983 1'349 366 37.3 90'000 1'453 1'864 410 28.2 100'000 2'014 2'449 434 21.6 150'000 5'559 6'584 1'026 18.5 200'000 10'645 12'046 1'401 13.2 300'000 22'512 23'677 1'165 5.2 500'000 46'259 47'064 805 1.7 1'000'000 102'579 102'211 -368 -0.4 2'000'000 206'022 205'653 -368 -0.2
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito senza figli Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 141 163 22 15.8 50'000 243 376 133 54.9 60'000 475 687 212 44.6 70'000 727 1'079 352 48.4 80'000 983 1'540 557 56.7 90'000 1'453 2'078 624 43.0 100'000 2'014 2'685 670 33.3 150'000 5'559 6'952 1'394 25.1 200'000 10'645 12'446 1'801 16.9 300'000 22'512 24'093 1'581 7.0 500'000 46'259 47'480 1'221 2.6 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'021 0 0.0
061213 Anhang 2 i V gR oK 14 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Coniugi con un solo reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 50'000 121 51 -70 -57.9 60'000 209 117 -92 -44.0 70'000 397 224 -174 -43.7 80'000 655 353 -303 -46.2 90'000 940 536 -405 -43.0 100'000 1'280 788 -492 -38.4 150'000 4'002 2'648 -1'355 -33.8 200'000 9'550 5'642 -3'909 -40.9 300'000 21'237 14'577 -6'660 -31.4 500'000 44'624 37'266 -7'359 -16.5 1'000'000 102'396 95'740 -6'657 -6.5 2'000'000 205'839 205'836 -3 0.0
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 26 0 -26 -100.0 60'000 42'000 18'000 114 102 -12 -10.3 70'000 49'000 21'000 202 194 -8 -4.0 80'000 56'000 24'000 376 326 -50 -13.3 90'000 63'000 27'000 640 488 -152 -23.7 100'000 70'000 30'000 932 758 -175 -18.7 150'000 105'000 45'000 3'245 2'560 -685 -21.1 200'000 140'000 60'000 8'185 5'405 -2'780 -34.0 300'000 210'000 90'000 19'729 14'117 -5'612 -28.4 500'000 350'000 150'000 42'895 36'520 -6'375 -14.9 1'000'000 700'000 300'000 100'855 94'986 -5'870 -5.8 2'000'000 1'400'000 600'000 204'298 205'169 871 0.4
061213 Anhang 2 i V gR oK 15 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 26 0 -26 -100.0 60'000 30'000 30'000 114 102 -12 -10.3 70'000 35'000 35'000 202 194 -8 -4.0 80'000 40'000 40'000 376 326 -50 -13.3 90'000 45'000 45'000 640 488 -152 -23.7 100'000 50'000 50'000 932 758 -175 -18.7 150'000 75'000 75'000 3'304 2'600 -704 -21.3 200'000 100'000 100'000 8'146 5'386 -2'761 -33.9 300'000 150'000 150'000 19'508 13'928 -5'581 -28.6 500'000 250'000 250'000 42'895 36'520 -6'375 -14.9 1'000'000 500'000 500'000 100'855 94'986 -5'870 -5.8 2'000'000 1'000'000 1'000'000 204'298 205'169 871 0.4
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 38 -20 -34.2 50'000 35'000 15'000 105 97 -8 -7.6 60'000 42'000 18'000 156 190 33 21.3 70'000 49'000 21'000 219 349 130 59.3 80'000 56'000 24'000 413 547 134 32.5 90'000 63'000 27'000 596 826 229 38.4 100'000 70'000 30'000 798 1'130 332 41.6 150'000 105'000 45'000 2'478 3'273 795 32.1 200'000 140'000 60'000 5'244 6'636 1'392 26.5 300'000 210'000 90'000 13'286 15'654 2'367 17.8 500'000 350'000 150'000 34'010 36'895 2'885 8.5 1'000'000 700'000 300'000 92'517 94'960 2'442 2.6 2'000'000 1'400'000 600'000 202'095 203'136 1'041 0.5
061213 Anhang 2 i V gR oK 16 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 74 0 -74 -100.0 60'000 30'000 30'000 142 102 -40 -28.0 70'000 35'000 35'000 209 194 -16 -7.6 80'000 40'000 40'000 281 326 44 15.8 90'000 45'000 45'000 359 488 129 35.9 100'000 50'000 50'000 485 752 266 54.9 150'000 75'000 75'000 1'716 2'598 882 51.4 200'000 100'000 100'000 4'029 5'370 1'341 33.3 300'000 150'000 150'000 11'117 13'905 2'787 25.1 500'000 250'000 250'000 33'170 36'512 3'342 10.1 1'000'000 500'000 500'000 92'517 94'960 2'442 2.6 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'158 205'158 -1 0.0
Sistema 2: splitting totale
Reddito da rendite Coniugi pensionati senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 83 0 -83 -100.0 50'000 25'000 25'000 183 98 -86 -46.7 60'000 30'000 30'000 355 203 -153 -43.0 70'000 35'000 35'000 655 353 -303 -46.2 80'000 40'000 40'000 996 578 -419 -42.0 90'000 45'000 45'000 1'396 878 -519 -37.1 100'000 50'000 50'000 1'895 1'238 -658 -34.7 150'000 75'000 75'000 6'196 3'788 -2'409 -38.9 200'000 100'000 100'000 12'696 7'678 -5'019 -39.5 300'000 150'000 150'000 25'696 18'698 -6'999 -27.2 500'000 250'000 250'000 51'696 44'338 -7'358 -14.2 1'000'000 500'000 500'000 114'425 109'338 -5'088 -4.4 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'425 229'423 -3 0.0
061213 Anhang 2 i V gR oK 17 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito da rendite Concubini pensionati senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 59 0 -59 -100.0 50'000 25'000 25'000 136 96 -40 -29.2 60'000 30'000 30'000 213 200 -13 -6.1 70'000 35'000 35'000 295 350 54 18.4 80'000 40'000 40'000 383 572 188 49.1 90'000 45'000 45'000 591 872 281 47.5 100'000 50'000 50'000 855 1'230 375 43.8 150'000 75'000 75'000 2'553 3'776 1'222 47.9 200'000 100'000 100'000 5'837 7'660 1'822 31.2 300'000 150'000 150'000 15'517 18'674 3'156 20.3 500'000 250'000 250'000 41'090 44'312 3'222 7.8 1'000'000 500'000 500'000 107'090 109'312 2'222 2.1 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'400 229'400 -1 0.0
061213 Anhang 2 i V gR oK 18 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Persona sola con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 52 52 0.0 60'000 89 160 71 79.5 70'000 177 364 187 105.5 80'000 314 651 337 107.2 90'000 553 1'009 456 82.4 100'000 808 1'438 630 77.9 150'000 3'056 4'769 1'713 56.0 200'000 7'990 9'759 1'769 22.1 300'000 19'677 21'129 1'452 7.4 500'000 43'064 44'516 1'452 3.4 1'000'000 101'016 99'957 -1'059 -1.0 2'000'000 204'459 203'399 -1'059 -0.5
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 141 163 22 15.8 50'000 243 376 133 54.9 60'000 475 687 212 44.6 70'000 727 1'079 352 48.4 80'000 983 1'540 557 56.7 90'000 1'453 2'078 624 43.0 100'000 2'014 2'685 670 33.3 150'000 5'559 6'952 1'394 25.1 200'000 10'645 12'446 1'801 16.9 300'000 22'512 24'093 1'581 7.0 500'000 46'259 47'480 1'221 2.6 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'021 0 0.0
061213 Anhang 2 i V gR mK 19 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Coniugi con un solo reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 70'000 161 81 -80 -49.7 80'000 282 149 -134 -47.3 90'000 505 278 -228 -45.0 100'000 760 404 -356 -46.8 150'000 2'944 1'968 -977 -33.2 200'000 7'782 4'632 -3'151 -40.5 300'000 19'469 13'013 -6'456 -33.2 500'000 42'856 35'498 -7'359 -17.2 1'000'000 100'832 93'972 -6'861 -6.8 2'000'000 204'275 204'272 -3 0.0
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 0.0 60'000 42'000 18'000 0 0 0 0.0 70'000 49'000 21'000 66 66 0 0.2 80'000 56'000 24'000 154 132 -22 -14.1 90'000 63'000 27'000 272 254 -18 -6.6 100'000 70'000 30'000 499 389 -111 -22.1 150'000 105'000 45'000 2'345 1'879 -466 -19.9 200'000 140'000 60'000 6'417 4'424 -1'993 -31.1 300'000 210'000 90'000 17'961 12'563 -5'398 -30.1 500'000 350'000 150'000 41'127 34'752 -6'375 -15.5 1'000'000 700'000 300'000 99'291 93'218 -6'074 -6.1 2'000'000 1'400'000 600'000 202'734 203'605 871 0.4
061213 Anhang 2 i V gR mK 20 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 0 0 0 0.0 60'000 30'000 30'000 0 0 0 0.0 70'000 35'000 35'000 66 66 0 0.2 80'000 40'000 40'000 154 132 -22 -14.1 90'000 45'000 45'000 272 254 -18 -6.6 100'000 50'000 50'000 499 389 -111 -22.1 150'000 75'000 75'000 2'393 1'919 -474 -19.8 200'000 100'000 100'000 6'378 4'408 -1'971 -30.9 300'000 150'000 150'000 17'740 12'382 -5'359 -30.2 500'000 250'000 250'000 41'127 34'752 -6'375 -15.5 1'000'000 500'000 500'000 99'291 93'218 -6'074 -6.1 2'000'000 1'000'000 1'000'000 202'734 203'605 871 0.4
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 38 -20 -34.2 50'000 35'000 15'000 105 97 -8 -7.6 60'000 42'000 18'000 156 190 33 21.3 70'000 49'000 21'000 219 349 130 59.3 80'000 56'000 24'000 383 547 164 42.9 90'000 63'000 27'000 546 795 249 45.5 100'000 70'000 30'000 727 1'079 352 48.4 150'000 105'000 45'000 2'298 3'077 779 33.9 200'000 140'000 60'000 4'858 6'181 1'323 27.2 300'000 210'000 90'000 12'386 14'835 2'449 19.8 500'000 350'000 150'000 31'508 35'375 3'867 12.3 1'000'000 700'000 300'000 89'682 93'192 3'509 3.9 2'000'000 1'400'000 600'000 198'720 201'368 2'648 1.3
061213 Anhang 2 i V gR mK 21 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 2: splitting totale
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di onere Onere in fr. Onere in fr. 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 37 0 -37 -100.0 60'000 30'000 30'000 71 51 -20 -28.0 70'000 35'000 35'000 105 97 -8 -7.6 80'000 40'000 40'000 141 163 22 15.8 90'000 45'000 45'000 179 292 112 62.7 100'000 50'000 50'000 242.65 467 224 92.3 150'000 75'000 75'000 1'088 1'970 882 81.1 200'000 100'000 100'000 2'822 4'435 1'612 57.1 300'000 150'000 150'000 8'615 12'384 3'769 43.8 500'000 250'000 250'000 30'425 34'744 4'319 14.2 1'000'000 500'000 500'000 89'323 93'192 3'869 4.3 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'595 203'594 -2 0.0
061213 Anhang 2 i V gR mK 22 / 22
AFC/S+D/AMM
Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi
Confronti tra gli oneri fiscali
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Splitting 1,7, deduzione per l'economia domestica per le persone sole CHF 2'000 Imposizione individuale vera e propria senza trasferimento delle deduzioni non consumate Deduzione per persone sole con figli 3%, al massimo CHF 6'000 in entrambi i casi
30 ottobre 2006 1 / 22
AFC/S+D/AMM
Deduzioni secondo il diritto 2006 e il sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Deduzione per .... Diritto 06 Variante
figli e persone bisognose 6'100 6'100 oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio con LPP coniugati 3'300 3'300 altri 1'700 1'700 aumento per figlio 700 700 senza LPP coniugati 4'950 4'950 altri 2'550 2'550 aumento per figlio 700 700 coniugi con doppio reddito 7'600 deduzione dal secondo reddito in % - deduzione minima in fr. - deduzione massima in fr. - deduzione generale - - deduzione per l'economia domestica per persone sole - 2'000 deduzione per famiglie monoparentali - .....% del reddito netto 3 deduzione massima in fr. 6'000
061213 Anhang 3 i 2 / 22
AFC/S+D/AMM
Tariffa sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
L'imposta per un anno fiscale è:
– fino a 18'000 franchi di reddito 0 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 0.75 franchi
– fino a 28'000 franchi di reddito 75.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 1.50 franchi in più – fino a 38'000 franchi di reddito 225.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 3.00 franchi in più
– fino a 48'000 franchi di reddito 525.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 4.00 franchi in più
– fino a 58'000 franchi di reddito 925.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 5.00 franchi in più
– fino a 68'000 franchi di reddito 1'425.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 6.00 franchi in più
– fino a 78'000 franchi di reddito 2'025.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 7.00 franchi in più – fino a 88'000 franchi di reddito 2'725.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 8.00 franchi in più
– fino a 98'000 franchi di reddito 3'525.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 9.00 franchi in più – fino a 108'000 franchi di reddito 4'425.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 10.00 franchi in più
– fino a 118'000 franchi di reddito 5'425.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.00 franchi in più
– fino a 128'000 franchi di reddito 6'525.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.50 franchi in più – fino a 138'000 franchi di reddito 7'675.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 12.00 franchi in più
– fino a 158'000 franchi di reddito 10'075.00 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 12.50 franchi in più
– fino a 188'000 franchi di reddito 13'825.00 franchi in più
e, per 100 franchi di reddito, in più, 13.00 franchi
– fino a 707'600 franchi di reddito 81'373.00 franchi in più
– fino a 707'700 franchi di reddito 81'385.50 franchi
e, per 100 franchi di reddito, in più, 11.50 franchi in più
L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
061213 Anhang 3 i 3 / 22
AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 70 30 Differenza di onere in percento
40'000 28'000 12'000 -100% -100% 0% 0% 0% 50'000 35'000 15'000 -74% -79% -32% -23% -13% 60'000 42'000 18'000 -75% -78% -28% -12% -11% 70'000 49'000 21'000 -69% -72% -15% -11% 6% 80'000 56'000 24'000 -69% -71% -21% -8% -8% 90'000 63'000 27'000 -63% -65% -11% -6% 1% 100'000 70'000 30'000 -60% -63% -9% -4% 3% 150'000 105'000 45'000 -51% -53% 0% -4% 6% 200'000 140'000 60'000 -45% -46% 0% -5% 5% 300'000 210'000 90'000 -30% -31% 0% -8% 3% 500'000 350'000 150'000 -16% -16% 0% -9% 1% 1'000'000 700'000 300'000 -5% -5% 0% -4% 1% 2'000'000 1'400'000 600'000 0% 0% 0% -2% 0%
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 50 50 Differenza di onere in percento
40'000 20'000 20'000 -100% -100% 0% 0% 0% 50'000 25'000 25'000 -74% -79% 0% -100% 0% 60'000 30'000 30'000 -75% -78% 0% -44% 100% 70'000 35'000 35'000 -69% -72% 0% -47% 28% 80'000 40'000 40'000 -69% -71% 0% -34% 30% 90'000 45'000 45'000 -63% -65% 0% -40% 18% 100'000 50'000 50'000 -60% -63% 0% -35% 25% 150'000 75'000 75'000 -51% -53% 0% -25% 10% 200'000 100'000 100'000 -45% -46% 0% -24% 6% 300'000 150'000 150'000 -30% -31% 0% -20% 4% 500'000 250'000 250'000 -16% -16% 0% -10% 1% 1'000'000 500'000 500'000 -5% -5% 0% -4% 1% 2'000'000 1'000'000 1'000'000 0% 0% 0% 0% 0%
4 / 22
AFV/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 70 30 Differenza di onere in percento
40'000 28'000 12'000 0% -100% 0% 0% 0% 50'000 35'000 15'000 -100% -100% -100% 0% 0% 60'000 42'000 18'000 -100% -100% -100% 0% 0% 70'000 49'000 21'000 -72% -90% -72% -16% 97% 80'000 56'000 24'000 -69% -86% -65% -14% 70% 90'000 63'000 27'000 -66% -83% -57% -7% 59% 100'000 70'000 30'000 -63% -80% -50% -6% 45% 150'000 105'000 45'000 -50% -65% -21% -4% 39% 200'000 140'000 60'000 -44% -56% -12% -4% 31% 300'000 210'000 90'000 -30% -38% -4% -6% 20% 500'000 350'000 150'000 -15% -20% 0% -9% 10% 1'000'000 700'000 300'000 -4% -6% 0% -4% 4% 2'000'000 1'400'000 600'000 0% -1% 0% -2% 2%
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 50 50 Differenza di onere in percento
40'000 20'000 20'000 0% -100% 0% 0% 0% 50'000 25'000 25'000 -100% -100% 0% 0% 0% 60'000 30'000 30'000 -100% -100% -100% 0% 0% 70'000 35'000 35'000 -72% -90% -100% -100% 0% 80'000 40'000 40'000 -69% -86% -21% -45% 100% 90'000 45'000 45'000 -66% -83% -18% -40% 100% 100'000 50'000 50'000 -63% -80% -12% -36% 248% 150'000 75'000 75'000 -50% -65% -3% -26% 87% 200'000 100'000 100'000 -44% -56% -1% -25% 47% 300'000 150'000 150'000 -30% -38% 0% -21% 28% 500'000 250'000 250'000 -15% -20% 0% -10% 13% 1'000'000 500'000 500'000 -4% -6% 0% -4% 4% 2'000'000 1'000'000 1'000'000 0% -1% 0% 0% 2%
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AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 70 30 Onere in franchi
40'000 28'000 12'000 99 0 0 129 0 0 50'000 35'000 15'000 237 54 61 297 47 69 60'000 42'000 18'000 501 126 128 573 113 156 70'000 49'000 21'000 845 218 258 925 230 270 80'000 56'000 24'000 1'255 396 393 1'355 362 456 90'000 63'000 27'000 1'737 601 649 1'857 607 681 100'000 70'000 30'000 2'284 845 908 2'424 873 961 150'000 105'000 45'000 6'239 2'750 3'035 6'459 2'920 2'920 200'000 140'000 60'000 11'625 5'776 6'364 11'875 6'053 6'053 300'000 210'000 90'000 23'224 14'487 16'174 23'484 14'857 14'857 500'000 350'000 150'000 46'611 35'313 39'227 46'871 35'793 35'793 1'000'000 700'000 300'000 102'349 93'222 97'704 102'579 93'742 93'742 2'000'000 1'400'000 600'000 205'792 202'037 205'837 206'022 202'527 202'527
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi pensionati Concubini Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito pensionati
100 50 50 Onere in franchi
40'000 20'000 20'000 99 0 0 129 0 0 0 0 50'000 25'000 25'000 237 0 61 297 0 0 66 66 60'000 30'000 30'000 501 0 128 573 72 72 141 141 70'000 35'000 35'000 845 108 258 925 138 138 282 282 80'000 40'000 40'000 1'255 198 393 1'355 258 258 432 432 90'000 45'000 45'000 1'737 330 649 1'857 390 390 714 714 100'000 50'000 50'000 2'284 474 908 2'424 594 594 1'014 1'014 150'000 75'000 75'000 6'239 2'090 3'035 6'459 2'290 2'290 3'378 3'378 200'000 100'000 100'000 11'625 4'568 6'364 11'875 4'848 4'848 6'954 6'954 300'000 150'000 150'000 23'224 12'478 16'174 23'484 12'918 12'918 17'606 17'606 500'000 250'000 250'000 46'611 34'774 39'227 46'871 35'294 35'294 43'094 43'094 1'000'000 500'000 500'000 102'349 93'222 97'704 102'579 93'742 93'742 108'094 108'094 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'792 204'698 205'837 206'022 205'158 205'158 229'400 229'400
6 / 22
AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 70 30 Onere in franchi
40'000 28'000 12'000 0 0 0 129 0 0 50'000 35'000 15'000 46 0 0 297 0 69 60'000 42'000 18'000 144 0 0 573 0 156 70'000 49'000 21'000 321 39 91 925 77 270 80'000 56'000 24'000 585 93 184 1'355 158 456 90'000 63'000 27'000 917 183 312 1'857 291 681 100'000 70'000 30'000 1'330 321 496 2'424 465 925 150'000 105'000 45'000 4'475 1'557 2'253 6'459 2'168 2'758 200'000 140'000 60'000 9'367 3'831 5'235 11'875 5'003 5'669 300'000 210'000 90'000 20'676 11'342 14'542 23'484 13'600 14'105 500'000 350'000 150'000 44'063 31'001 37'459 46'871 34'168 34'339 1'000'000 700'000 300'000 100'095 88'126 95'936 102'579 91'985 91'974 2'000'000 1'400'000 600'000 203'538 197'235 204'273 206'022 200'866 200'759
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli
Persona 2 persone Coniugi con un Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 50 50 Onere in franchi
40'000 20'000 20'000 0 0 0 129 0 0 50'000 25'000 25'000 46 0 0 297 0 0 60'000 30'000 30'000 144 0 0 573 0 36 70'000 35'000 35'000 321 0 91 925 0 69 80'000 40'000 40'000 585 0 184 1'355 102 129 90'000 45'000 45'000 917 0 312 1'857 186 228 100'000 50'000 50'000 1'330 92 496 2'424 318 363 150'000 75'000 75'000 4'475 888 2'253 6'459 1'658 1'702 200'000 100'000 100'000 9'367 2'660 5'235 11'875 3'918 3'975 300'000 150'000 150'000 20'676 8'950 14'542 23'484 11'422 11'464 500'000 250'000 250'000 44'063 29'678 37'459 46'871 33'526 33'526 1'000'000 500'000 500'000 100'095 88'126 95'936 102'579 91'974 91'974 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'538 200'190 204'273 206'022 203'594 203'594
7 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. un solo reddito un solo reddito Differenza di un solo reddito un solo reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 33 -108 -76.5 129 0 -129 -100.0 50'000 243 121 -122 -50.1 297 61 -236 -79.4 60'000 475 209 -266 -56.0 573 128 -446 -77.7 70'000 727 397 -330 -45.4 925 258 -667 -72.1 80'000 983 655 -328 -33.3 1'355 393 -962 -71.0 90'000 1'453 940 -513 -35.3 1'857 649 -1'208 -65.0 100'000 2'014 1'280 -734 -36.5 2'424 908 -1'516 -62.5 150'000 5'559 4'002 -1'557 -28.0 6'459 3'035 -3'425 -53.0 200'000 10'645 9'550 -1'095 -10.3 11'875 6'364 -5'511 -46.4 300'000 22'512 21'237 -1'275 -5.7 23'484 16'174 -7'310 -31.1 500'000 46'259 44'624 -1'635 -3.5 46'871 39'227 -7'644 -16.3 1'000'000 102'579 102'396 -183 -0.2 102'579 97'704 -4'875 -4.8 2'000'000 206'022 205'839 -183 -0.1 206'022 205'837 -185 -0.1
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 105 26 -79 -75.2 69 47 -22 -31.6 60'000 156 114 -42 -27.1 156 113 -43 -27.9 70'000 219 202 -17 -7.7 270 230 -40 -14.8 80'000 413 376 -37 -8.9 456 362 -94 -20.5 90'000 596 640 44 7.3 681 607 -74 -10.9 100'000 798 932 134 16.8 961 873 -88 -9.2 150'000 2'478 3'245 768 31.0 2'920 2'920 0 0.0 200'000 5'244 8'185 2'941 56.1 6'053 6'053 0 0.0 300'000 13'286 19'729 6'443 48.5 14'857 14'857 0 0.0 500'000 34'010 42'895 8'885 26.1 35'793 35'793 0 0.0 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 93'742 93'742 0 0.0 2'000'000 202'095 204'298 2'203 1.1 202'527 202'527 0 0.0
8 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 74 26 -48 -64.8 0 0 0 0.0 60'000 142 114 -28 -19.5 72 72 0 0.0 70'000 209 202 -7 -3.5 138 138 0 0.0 80'000 281 376 95 33.7 258 258 0 0.0 90'000 359 640 281 78.5 390 390 0 0.0 100'000 485 932 447 92.0 594 594 0 0.0 150'000 1'716 3'304 1'588 92.6 2'290 2'290 0 0.0 200'000 4'029 8'146 4'117 102.2 4'848 4'848 0 0.0 300'000 11'117 19'508 8'391 75.5 12'918 12'918 0 0.0 500'000 33'170 42'895 9'725 29.3 35'294 35'294 0 0.0 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 93'742 93'742 0 0.0 2'000'000 205'158 204'298 -861 -0.4 205'158 205'158 0 0.0
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito da rendite Concubini Coniugi Concubini Coniugi in fr. pensionati pensionati Differenza di pensionati pensionati Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 59 83 25 41.9 0 0 0 0.0 50'000 136 183 48 35.1 66 66 0 0.0 60'000 213 355 143 67.1 141 141 0 0.0 70'000 295 655 360 121.8 282 282 0 0.0 80'000 383 996 613 159.8 432 432 0 0.0 90'000 591 1'396 805 136.2 714 714 0 0.0 100'000 855 1'895 1'040 121.7 1'014 1'014 0 0.0 150'000 2'553 6'196 3'643 142.7 3'378 3'378 0 0.0 200'000 5'837 12'696 6'859 117.5 6'954 6'954 0 0.0 300'000 15'517 25'696 10'179 65.6 17'606 17'606 0 0.0 500'000 41'090 51'696 10'606 25.8 43'094 43'094 0 0.0 1'000'000 107'090 114'425 7'335 6.8 108'094 108'094 0 0.0 2'000'000 229'400 229'425 25 0.0 229'400 229'400 0 0.0
9 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. un solo reddito un solo reddito Differenza di un solo reddito un solo reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 0 -141 -100.0 129 0 -129 -100.0 50'000 243 0 -243 -100.0 297 0 -297 -100.0 60'000 475 73 -402 -84.6 573 0 -573 -100.0 70'000 727 161 -566 -77.9 925 91 -834 -90.2 80'000 983 282 -701 -71.3 1'355 184 -1'171 -86.4 90'000 1'453 505 -948 -65.3 1'857 312 -1'545 -83.2 100'000 2'014 760 -1'254 -62.3 2'424 496 -1'928 -79.5 150'000 5'559 2'944 -2'615 -47.0 6'459 2'253 -4'207 -65.1 200'000 10'645 7'782 -2'863 -26.9 11'875 5'235 -6'640 -55.9 300'000 22'512 19'469 -3'043 -13.5 23'484 14'542 -8'942 -38.1 500'000 46'259 42'856 -3'403 -7.4 46'871 37'459 -9'412 -20.1 1'000'000 102'579 100'832 -1'747 -1.7 102'579 95'936 -6'643 -6.5 2'000'000 206'022 204'275 -1'747 -0.8 206'022 204'273 -1'749 -0.8
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 105 0 -105 -100.0 69 0 -69 -100.0 60'000 156 0 -156 -100.0 156 0 -156 -100.0 70'000 219 66 -153 -69.8 270 77 -193 -71.6 80'000 383 154 -229 -59.7 456 158 -298 -65.3 90'000 546 272 -274 -50.2 681 291 -390 -57.3 100'000 727 499 -228 -31.4 925 465 -460 -49.8 150'000 2'298 2'345 47 2.0 2'758 2'168 -591 -21.4 200'000 4'858 6'417 1'559 32.1 5'669 5'003 -666 -11.7 300'000 12'386 17'961 5'575 45.0 14'105 13'600 -505 -3.6 500'000 31'508 41'127 9'619 30.5 34'339 34'168 -171 -0.5 1'000'000 89'682 99'291 9'609 10.7 91'974 91'985 11 0.0 2'000'000 198'720 202'734 4'014 2.0 200'759 200'866 107 0.1
10 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 37 0 -37 -100.0 0 0 0 0.0 60'000 71 0 -71 -100.0 36 0 -36 -100.0 70'000 105 66 -39 -37.0 69 0 -69 -100.0 80'000 141 154 13 9.5 129 102 -27 -20.9 90'000 179 272 93 51.7 228 186 -42 -18.4 100'000 243 499 256 105.6 363 318 -45 -12.4 150'000 1'088 2'393 1'305 120.0 1'702 1'658 -44 -2.6 200'000 2'822 6'378 3'556 126.0 3'975 3'918 -57 -1.4 300'000 8'615 17'740 9'125 105.9 11'464 11'422 -42 -0.4 500'000 30'425 41'127 10'702 35.2 33'526 33'526 0 0.0 1'000'000 89'323 99'291 9'968 11.2 91'974 91'974 0 0.0 2'000'000 203'595 202'734 -862 -0.4 203'594 203'594 0 0.0
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 61 47 -14 -23.0 60'000 209 114 -95 -45.5 128 113 -15 -11.7 70'000 397 202 -195 -49.1 258 230 -28 -10.9 80'000 655 376 -279 -42.6 393 362 -31 -7.8 90'000 940 640 -300 -31.9 649 607 -42 -6.5 100'000 1'280 932 -348 -27.2 908 873 -35 -3.8 150'000 4'002 3'245 -757 -18.9 3'035 2'920 -115 -3.8 200'000 9'550 8'185 -1'365 -14.3 6'364 6'053 -311 -4.9 300'000 21'237 19'729 -1'508 -7.1 16'174 14'857 -1'317 -8.1 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 39'227 35'793 -3'434 -8.8 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 97'704 93'742 -3'962 -4.1 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'837 202'527 -3'310 -1.6
11 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 61 0 -61 -100.0 60'000 209 114 -95 -45.5 128 72 -56 -43.5 70'000 397 202 -195 -49.1 258 138 -120 -46.5 80'000 655 376 -279 -42.6 393 258 -135 -34.4 90'000 940 640 -300 -31.9 649 390 -259 -39.9 100'000 1'280 932 -348 -27.2 908 594 -314 -34.6 150'000 4'002 3'304 -698 -17.4 3'035 2'290 -745 -24.5 200'000 9'550 8'146 -1'404 -14.7 6'364 4'848 -1'516 -23.8 300'000 21'237 19'508 -1'729 -8.1 16'174 12'918 -3'256 -20.1 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 39'227 35'294 -3'933 -10.0 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 97'704 93'742 -3'962 -4.1 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'837 205'158 -679 -0.3
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 0 0 0 0.0 70'000 161 66 -95 -59.0 91 77 -14 -15.5 80'000 282 154 -128 -45.4 184 158 -26 -13.9 90'000 505 272 -233 -46.1 312 291 -21 -6.8 100'000 760 499 -261 -34.3 496 465 -31 -6.3 150'000 2'944 2'345 -599 -20.3 2'253 2'168 -85 -3.8 200'000 7'782 6'417 -1'365 -17.5 5'235 5'003 -232 -4.4 300'000 19'469 17'961 -1'508 -7.7 14'542 13'600 -942 -6.5 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 37'459 34'168 -3'291 -8.8 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 95'936 91'985 -3'951 -4.1 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 204'273 200'866 -3'407 -1.7
12 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 0 0 0 0.0 70'000 161 66 -95 -59.0 91 0 -91 -100.0 80'000 282 154 -128 -45.4 184 102 -82 -44.5 90'000 505 272 -233 -46.1 312 186 -126 -40.4 100'000 760 499 -261 -34.3 496 318 -178 -35.9 150'000 2'944 2'393 -551 -18.7 2'253 1'658 -595 -26.4 200'000 7'782 6'378 -1'404 -18.0 5'235 3'918 -1'317 -25.2 300'000 19'469 17'740 -1'729 -8.9 14'542 11'422 -3'120 -21.5 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 37'459 33'526 -3'933 -10.5 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 95'936 91'974 -3'962 -4.1 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 204'273 203'594 -679 -0.3
13 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Persona sola senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 141 99 -42 -29.6 50'000 243 237 -6 -2.3 60'000 475 501 26 5.5 70'000 727 845 118 16.2 80'000 983 1'255 273 27.7 90'000 1'453 1'737 284 19.5 100'000 2'014 2'284 270 13.4 150'000 5'559 6'239 680 12.2 200'000 10'645 11'625 980 9.2 300'000 22'512 23'224 712 3.2 500'000 46'259 46'611 352 0.8 1'000'000 102'579 102'349 -230 -0.2 2'000'000 206'022 205'792 -230 -0.1
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito senza figli Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 141 129 -12 -8.3 50'000 243 297 54 22.4 60'000 475 573 98 20.6 70'000 727 925 198 27.2 80'000 983 1'355 373 37.9 90'000 1'453 1'857 404 27.8 100'000 2'014 2'424 410 20.3 150'000 5'559 6'459 900 16.2 200'000 10'645 11'875 1'230 11.6 300'000 22'512 23'484 972 4.3 500'000 46'259 46'871 612 1.3 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0
14 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 50'000 121 61 -60 -49.4 60'000 209 128 -82 -39.0 70'000 397 258 -139 -35.0 80'000 655 393 -262 -40.0 90'000 940 649 -291 -30.9 100'000 1'280 908 -372 -29.1 150'000 4'002 3'035 -968 -24.2 200'000 9'550 6'364 -3'186 -33.4 300'000 21'237 16'174 -5'063 -23.8 500'000 44'624 39'227 -5'397 -12.1 1'000'000 102'396 97'704 -4'692 -4.6 2'000'000 205'839 205'837 -2 0.0
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 26 47 21 81.5 60'000 42'000 18'000 114 113 -1 -1.3 70'000 49'000 21'000 202 230 28 13.8 80'000 56'000 24'000 376 362 -14 -3.6 90'000 63'000 27'000 640 607 -33 -5.1 100'000 70'000 30'000 932 873 -59 -6.3 150'000 105'000 45'000 3'245 2'920 -325 -10.0 200'000 140'000 60'000 8'185 6'053 -2'132 -26.0 300'000 210'000 90'000 19'729 14'857 -4'872 -24.7 500'000 350'000 150'000 42'895 35'793 -7'102 -16.6 1'000'000 700'000 300'000 100'855 93'742 -7'113 -7.1 2'000'000 1'400'000 600'000 204'298 202'527 -1'771 -0.9
15 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 26 0 -26 -100.0 60'000 30'000 30'000 114 72 -42 -36.8 70'000 35'000 35'000 202 138 -64 -31.7 80'000 40'000 40'000 376 258 -118 -31.4 90'000 45'000 45'000 640 390 -250 -39.1 100'000 50'000 50'000 932 594 -338 -36.3 150'000 75'000 75'000 3'304 2'290 -1'014 -30.7 200'000 100'000 100'000 8'146 4'848 -3'298 -40.5 300'000 150'000 150'000 19'508 12'918 -6'590 -33.8 500'000 250'000 250'000 42'895 35'294 -7'601 -17.7 1'000'000 500'000 500'000 100'855 93'742 -7'113 -7.1 2'000'000 1'000'000 1'000'000 204'298 205'158 861 0.4
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 0 -57 -100.0 50'000 35'000 15'000 105 69 -36 -34.1 60'000 42'000 18'000 156 156 0 -0.3 70'000 49'000 21'000 219 270 51 23.3 80'000 56'000 24'000 413 456 43 10.5 90'000 63'000 27'000 596 681 85 14.2 100'000 70'000 30'000 798 961 163 20.4 150'000 105'000 45'000 2'478 2'920 443 17.9 200'000 140'000 60'000 5'244 6'053 809 15.4 300'000 210'000 90'000 13'286 14'857 1'571 11.8 500'000 350'000 150'000 34'010 35'793 1'783 5.2 1'000'000 700'000 300'000 92'517 93'742 1'225 1.3 2'000'000 1'400'000 600'000 202'095 202'527 432 0.2
16 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 74 0 -74 -100.0 60'000 30'000 30'000 142 72 -70 -49.2 70'000 35'000 35'000 209 138 -71 -34.1 80'000 40'000 40'000 281 258 -23 -8.3 90'000 45'000 45'000 359 390 31 8.8 100'000 50'000 50'000 485 594 109 22.4 150'000 75'000 75'000 1'716 2'290 574 33.5 200'000 100'000 100'000 4'029 4'848 819 20.3 300'000 150'000 150'000 11'117 12'918 1'801 16.2 500'000 250'000 250'000 33'170 35'294 2'124 6.4 1'000'000 500'000 500'000 92'517 93'742 1'225 1.3 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'158 205'158 0 0.0
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito da rendite Coniugi pensionati senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 83 0 -83 -100.0 50'000 25'000 25'000 183 66 -117 -63.9 60'000 30'000 30'000 355 141 -214 -60.3 70'000 35'000 35'000 655 282 -373 -56.9 80'000 40'000 40'000 996 432 -564 -56.6 90'000 45'000 45'000 1'396 714 -682 -48.9 100'000 50'000 50'000 1'895 1'014 -881 -46.5 150'000 75'000 75'000 6'196 3'378 -2'818 -45.5 200'000 100'000 100'000 12'696 6'954 -5'742 -45.2 300'000 150'000 150'000 25'696 17'606 -8'090 -31.5 500'000 250'000 250'000 51'696 43'094 -8'602 -16.6 1'000'000 500'000 500'000 114'425 108'094 -6'331 -5.5 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'425 229'400 -25 0.0
17 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito da rendite Concubini pensionati senza figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 59 0 -59 -100.0 50'000 25'000 25'000 136 66 -70 -51.3 60'000 30'000 30'000 213 141 -72 -33.6 70'000 35'000 35'000 295 282 -13 -4.5 80'000 40'000 40'000 383 432 49 12.7 90'000 45'000 45'000 591 714 123 20.8 100'000 50'000 50'000 855 1'014 159 18.6 150'000 75'000 75'000 2'553 3'378 825 32.3 200'000 100'000 100'000 5'837 6'954 1'117 19.1 300'000 150'000 150'000 15'517 17'606 2'089 13.5 500'000 250'000 250'000 41'090 43'094 2'004 4.9 1'000'000 500'000 500'000 107'090 108'094 1'004 0.9 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'400 229'400 0 0.0
18 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Persona sola con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 46 46 0.0 60'000 89 144 55 61.8 70'000 177 321 144 81.4 80'000 314 585 271 86.3 90'000 553 917 364 65.8 100'000 808 1'330 522 64.6 150'000 3'056 4'475 1'419 46.4 200'000 7'990 9'367 1'377 17.2 300'000 19'677 20'676 999 5.1 500'000 43'064 44'063 999 2.3 1'000'000 101'016 100'095 -921 -0.9 2'000'000 204'459 203'538 -921 -0.5
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 141 129 -12 -8.3 50'000 243 297 54 22.4 60'000 475 573 98 20.6 70'000 727 925 198 27.2 80'000 983 1'355 373 37.9 90'000 1'453 1'857 404 27.8 100'000 2'014 2'424 410 20.3 150'000 5'559 6'459 900 16.2 200'000 10'645 11'875 1'230 11.6 300'000 22'512 23'484 972 4.3 500'000 46'259 46'871 612 1.3 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0
19 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Coniugi con un solo reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 70'000 161 91 -70 -43.6 80'000 282 184 -98 -34.8 90'000 505 312 -193 -38.2 100'000 760 496 -264 -34.8 150'000 2'944 2'253 -692 -23.5 200'000 7'782 5'235 -2'547 -32.7 300'000 19'469 14'542 -4'927 -25.3 500'000 42'856 37'459 -5'397 -12.6 1'000'000 100'832 95'936 -4'896 -4.9 2'000'000 204'275 204'273 -2 0.0
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 0.0 60'000 42'000 18'000 0 0 0 0.0 70'000 49'000 21'000 66 77 11 16.2 80'000 56'000 24'000 154 158 4 2.8 90'000 63'000 27'000 272 291 19 6.9 100'000 70'000 30'000 499 465 -34 -6.9 150'000 105'000 45'000 2'345 2'168 -178 -7.6 200'000 140'000 60'000 6'417 5'003 -1'414 -22.0 300'000 210'000 90'000 17'961 13'600 -4'361 -24.3 500'000 350'000 150'000 41'127 34'168 -6'959 -16.9 1'000'000 700'000 300'000 99'291 91'985 -7'306 -7.4 2'000'000 1'400'000 600'000 202'734 200'866 -1'868 -0.9
20 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 0 0 0 0.0 60'000 30'000 30'000 0 0 0 0.0 70'000 35'000 35'000 66 0 -66 -100.0 80'000 40'000 40'000 154 102 -52 -33.8 90'000 45'000 45'000 272 186 -86 -31.6 100'000 50'000 50'000 499 318 -181 -36.3 150'000 75'000 75'000 2'393 1'658 -735 -30.7 200'000 100'000 100'000 6'378 3'918 -2'460 -38.6 300'000 150'000 150'000 17'740 11'422 -6'318 -35.6 500'000 250'000 250'000 41'127 33'526 -7'601 -18.5 1'000'000 500'000 500'000 99'291 91'974 -7'317 -7.4 2'000'000 1'000'000 1'000'000 202'734 203'594 861 0.4
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 0 -57 -100.0 50'000 35'000 15'000 105 69 -36 -34.1 60'000 42'000 18'000 156 156 0 -0.3 70'000 49'000 21'000 219 270 51 23.3 80'000 56'000 24'000 383 456 73 19.2 90'000 63'000 27'000 546 681 135 24.7 100'000 70'000 30'000 727 925 198 27.2 150'000 105'000 45'000 2'298 2'758 460 20.0 200'000 140'000 60'000 4'858 5'669 811 16.7 300'000 210'000 90'000 12'386 14'105 1'719 13.9 500'000 350'000 150'000 31'508 34'339 2'831 9.0 1'000'000 700'000 300'000 89'682 91'974 2'292 2.6 2'000'000 1'400'000 600'000 198'720 200'759 2'039 1.0
21 / 22
AFC/S+D/AMM
Sistema 3: splitting parziale con opzione di tassazione
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente 2006 Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 37 0 -37 -100.0 60'000 30'000 30'000 71 36 -35 -49.2 70'000 35'000 35'000 105 69 -36 -34.1 80'000 40'000 40'000 141 129 -12 -8.3 90'000 45'000 45'000 179 228 49 27.2 100'000 50'000 50'000 243 363 120 49.6 150'000 75'000 75'000 1'088 1'702 614 56.5 200'000 100'000 100'000 2'822 3'975 1'153 40.8 300'000 150'000 150'000 8'615 11'464 2'849 33.1 500'000 250'000 250'000 30'425 33'526 3'101 10.2 1'000'000 500'000 500'000 89'323 91'974 2'651 3.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'595 203'594 -1 0.0
22 / 22
AFC/S+D/AMM
Scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi
Confronti tra gli oneri fiscali
Sistema 4: doppia tariffa
Deduzione per coniugi con doppio reddito (DCDR) del 40%, al massimo CHF 30'000, combinata con una deduzione per coniugati di CHF 5'000
30 ottobre 2006 1 / 23
AFC/S+D/AMM
Deduzioni secondo il diritto 2006 e il sistema 4: doppia tariffa
Deduzione per .... Diritto 06 Variante
coniugati - 5'000 figli e persone bisognose 6'100 6'100 oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio con LPP coniugati 3'300 3'300 altri 1'700 1'700 aumento per figlio 700 700 senza LPP coniugati 4'950 4'950 altri 2'550 2'550 aumento per figlio 700 700 coniugi con doppio reddito 7'600 deduzione dal secondo reddito in % 40 deduzione minima in fr. 7'600 deduzione massima in fr. 30'000 seconda pensione per pensionati SENZA DCDR - deduzione dalla seconda pensione in % 40 deduzione massima in fr. 30'000
Deduzioni 2 / 23
AFC/S+D/AMM Tariffe
Tariffe sistema 4: doppia tariffa
1. Coniugi e famiglie monoparentali
L'imposta per un anno fiscale è:
– fino a 17'500 franchi di reddito 0 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 1.00 franchi
– für 50'000 Franken Einkommen 325.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 2.00 franchi in più
– für 70'000 Franken Einkommen 725.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 3.00 franchi in più – für 80'000 Franken Einkommen 1'025.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 4.00 franchi in più
– für 95'000 Franken Einkommen 1'625.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 5.00 franchi in più
– für 100'000 Franken Einkommen 1'875.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 6.00 franchi in più
– für 115'000 Franken Einkommen 2'775.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 7.00 franchi in più – für 117'000 Franken Einkommen 2'915.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 8.00 franchi in più
– für 124'000 Franken Einkommen 3'475.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 9.00 franchi in più – für 129'300 Franken Einkommen 3'952.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 10.00 franchi in più
– für 132'900 Franken Einkommen 4'312.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 11.00 franchi in più
– für 134'700 Franken Einkommen 4'510.00 franchi e, per ogni 100 franchi di reddito 12.00 franchi in più
– für 136'500 Franken Einkommen 4'726.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 13.00 franchi in più
– für 867'900 Franken Einkommen 99'808.00 franchi
– für 868'000 Franken Einkommen 99'820.00 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 11.50 franchi in più
L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
3 / 23
AFC/S+D/AMM Tariffe
Tariffe sistema 4: doppia tariffa
2. Altri
L'imposta per una nno fiscale è
– fino a 13'600 franchi di reddito 0 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 0.77 franchi
– fino a 29'800 franchi di reddito 124.70 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 0.88 franchi in più
– fino a 39'000 franchi direddito 205.65 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 2.64 franchi in più – fino a 52'000 franchi di reddito 548.85 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 2.97 franchi in più
– fino a 65'000 franchi di reddito 934.95 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 5.94 franchi in più
– fino a 72'000 franchi di reddito 1'350.75 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 6.60 franchi in più
– fino a 80'000 franchi di reddito 1'878.75 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 8.80 franchi in più – fino a 90'000 franchi di reddito 2'758.75 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 11.00 franchi in più
– fino a 100'000 franchi di reddito 3'858.75 franchi
e, per ogni 100 franchi di reddito 13.20 franchi in più – fino a 549'400 franchi di reddito 63'179.55 franchi
– fino a 549'500 franchi di reddito 63'192.50 franchi in più
e, per ogni 100 franchi di reddito 11.50 franchi
L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
4 / 23
AFC/S+D/AMM
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 70 30 Differenza di onere in percento
40'000 28'000 12'000 -47% -47% -100% -100% -100% 50'000 35'000 15'000 -33% -33% -35% -58% -35% 60'000 42'000 18'000 -47% -47% 0% -38% 0% 70'000 49'000 21'000 -51% -51% 11% -31% 11% 80'000 56'000 24'000 -49% -49% -18% -36% -18% 90'000 63'000 27'000 -55% -55% -17% -29% -17% 100'000 70'000 30'000 -57% -57% -19% -31% -19% 150'000 105'000 45'000 -57% -57% -23% -34% -23% 200'000 140'000 60'000 -36% -36% -19% -35% -19% 300'000 210'000 90'000 -20% -20% -2% -22% -2% 500'000 350'000 150'000 -11% -11% 1% -11% 1% 1'000'000 700'000 300'000 -1% -1% 1% -4% 1% 2'000'000 1'400'000 600'000 0% 0% -2% -2% -2%
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito doppio reddito un solo reddito sole
100 50 50 Differenza di onere in percento
40'000 20'000 20'000 -47% -47% 0% -100% 0% 50'000 25'000 25'000 -33% -33% -13% -61% -13% 60'000 30'000 30'000 -47% -47% -5% -47% -5% 70'000 35'000 35'000 -51% -51% -2% -42% -2% 80'000 40'000 40'000 -49% -49% -2% -48% -2% 90'000 45'000 45'000 -55% -55% 2% -48% 2% 100'000 50'000 50'000 -57% -57% 4% -46% 4% 150'000 75'000 75'000 -57% -57% -7% -51% -7% 200'000 100'000 100'000 -36% -36% -3% -50% -3% 300'000 150'000 150'000 -20% -20% 4% -23% 4% 500'000 250'000 250'000 -11% -11% 1% -11% 1% 1'000'000 500'000 500'000 -1% -1% -1% -4% -1% 2'000'000 1'000'000 1'000'000 0% 0% -2% -2% -2%
Qv oK M 5 / 23
AFC/S+D/AMM Qv mK M
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito un solo reddito un solo reddito sole
100 70 30 Differenza di onere in percento
40'000 28'000 12'000 0% -100% -100% 0% 0% 50'000 35'000 15'000 -71% -89% -100% -100% 0% 60'000 42'000 18'000 -36% -76% -100% -100% 0% 70'000 49'000 21'000 -25% -72% -51% -47% 29% 80'000 56'000 24'000 -25% -72% -49% -33% 34% 90'000 63'000 27'000 -24% -73% -50% -36% 31% 100'000 70'000 30'000 -18% -73% -48% -37% 39% 150'000 105'000 45'000 -15% -69% -45% -38% 59% 200'000 140'000 60'000 -11% -50% -40% -42% 67% 300'000 210'000 90'000 -4% -27% -7% -24% 50% 500'000 350'000 150'000 -2% -15% 10% -11% 34% 1'000'000 700'000 300'000 -1% -2% 5% -5% 12% 2'000'000 1'400'000 600'000 0% -1% 1% -2% 1%
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli Coniugi con un Coniugi con un Coniugi con Coniugi con Coniugi con solo reddito/ solo reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ doppio reddito/ Totale Ripartizione in % Persona Concubini con Concubini con Coniugi con 2 persone sola un solo reddito un solo reddito un solo reddito sole
100 50 50 Differenza di onere in percento
40'000 20'000 20'000 0% -100% 0% 0% 0% 50'000 25'000 25'000 -71% -89% -100% -100% 0% 60'000 30'000 30'000 -36% -76% -100% -100% 0% 70'000 35'000 35'000 -25% -72% -34% -66% 100% 80'000 40'000 40'000 -25% -72% -1% -52% 100% 90'000 45'000 45'000 -24% -73% -8% -51% 113% 100'000 50'000 50'000 -18% -73% -17% -53% 51% 150'000 75'000 75'000 -15% -69% -10% -55% 68% 200'000 100'000 100'000 -11% -50% 5% -55% 111% 300'000 150'000 150'000 -4% -27% 36% -25% 156% 500'000 250'000 250'000 -2% -15% 13% -11% 38% 1'000'000 500'000 500'000 -1% -2% 4% -5% 12% 2'000'000 1'000'000 1'000'000 0% -1% -2% -2% -1%
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AFC/S+D/AMM Bv oK M
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli
Persona 2 persone Coniugi con Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole un solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 70 30 Onere in franchi
40'000 28'000 12'000 141 57 75 141 0 57 50'000 35'000 15'000 243 105 163 243 68 105 60'000 42'000 18'000 475 156 251 475 156 156 70'000 49'000 21'000 727 219 353 727 244 219 80'000 56'000 24'000 1'030 413 525 1'030 337 413 90'000 63'000 27'000 1'562 596 697 1'562 493 596 100'000 70'000 30'000 2'204 798 938 2'204 647 798 150'000 105'000 45'000 7'476 2'762 3'219 7'476 2'115 2'762 200'000 140'000 60'000 13'416 6'776 8'535 13'416 5'506 6'776 300'000 210'000 90'000 25'282 16'166 20'222 25'282 15'802 16'166 500'000 350'000 150'000 49'029 38'698 43'609 49'029 38'968 38'698 1'000'000 700'000 300'000 102'579 96'823 101'821 102'579 97'429 96'823 2'000'000 1'400'000 600'000 206'021 204'865 205'263 206'021 201'146 204'865
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Contribuenti senza figli
Persona 2 persone Coniugi con Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi pensionati Concubini Totale Ripartizione in % sola sole un solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito pensionati
100 50 50 Onere in franchi
40'000 20'000 20'000 141 0 75 141 0 0 45 59 50'000 25'000 25'000 243 74 163 243 64 74 125 136 60'000 30'000 30'000 475 142 251 475 134 142 205 213 70'000 35'000 35'000 727 209 353 727 205 209 285 295 80'000 40'000 40'000 1'030 281 525 1'030 275 281 405 383 90'000 45'000 45'000 1'562 359 697 1'562 365 359 565 591 100'000 50'000 50'000 2'204 485 938 2'204 507 485 725 855 150'000 75'000 75'000 7'476 1'716 3'219 7'476 1'593 1'716 2'475 2'754 200'000 100'000 100'000 13'416 4'409 8'535 13'416 4'282 4'409 7'781 7'146 300'000 150'000 150'000 25'282 14'951 20'222 25'282 15'581 14'951 20'781 20'231 500'000 250'000 250'000 49'029 38'711 43'609 49'029 38'968 38'711 46'781 46'631 1'000'000 500'000 500'000 102'579 98'058 101'821 102'579 97'429 98'058 110'400 112'631 2'000'000 1'000'000 1'000'000 206'021 205'157 205'263 206'021 201'146 205'157 225'400 229'399
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AFC/S+D/AMM Bv mK M
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli
Persona 2 persone Coniugi con Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole un solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 70 30 Onere in franchi
40'000 28'000 12'000 0 0 0 141 0 57 50'000 35'000 15'000 93 0 27 243 0 105 60'000 42'000 18'000 181 0 115 475 0 156 70'000 49'000 21'000 269 84 203 727 108 219 80'000 56'000 24'000 385 146 289 1'030 195 383 90'000 63'000 27'000 557 208 425 1'562 273 546 100'000 70'000 30'000 728 269 595 2'204 375 727 150'000 105'000 45'000 2'703 906 2'307 7'476 1'441 2'632 200'000 140'000 60'000 7'625 2'350 6'767 13'416 3'916 6'482 300'000 210'000 90'000 19'312 9'352 18'454 25'282 14'034 15'161 500'000 350'000 150'000 42'699 27'865 41'841 49'029 37'200 33'925 1'000'000 700'000 300'000 101'016 85'398 100'257 102'579 95'661 90'852 2'000'000 1'400'000 600'000 204'458 196'792 203'699 206'021 199'582 198'355
Confronto tra gli oneri dei soggetti fiscali Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Contribuenti con 2 figli
Persona 2 persone Coniugi con Concubini con Coniugi con Concubini con Totale Ripartizione in % sola sole un solo reddito un solo reddito doppio reddito doppio reddito
100 50 50 Onere in franchi
40'000 20'000 20'000 0 0 0 141 0 0 50'000 25'000 25'000 93 0 27 243 0 37 60'000 30'000 30'000 181 0 115 475 0 71 70'000 35'000 35'000 269 0 203 727 69 105 80'000 40'000 40'000 385 0 289 1'030 139 141 90'000 45'000 45'000 557 98 425 1'562 209 228 100'000 50'000 50'000 728 186 595 2'204 280 336 150'000 75'000 75'000 2'703 626 2'307 7'476 1'049 1'171 200'000 100'000 100'000 7'625 1'456 6'767 13'416 3'075 2'932 300'000 150'000 150'000 19'312 5'406 18'454 25'282 13'813 10'179 500'000 250'000 250'000 42'699 26'950 41'841 49'029 37'200 32'831 1'000'000 500'000 500'000 101'016 85'398 100'257 102'579 95'661 91'728 2'000'000 1'000'000 1'000'000 204'458 202'031 203'699 206'021 199'582 203'594
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AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. un solo reddito un solo reddito Differenza di un solo reddito un solo reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 33 -108 -76.5 141 75 -66 -46.7 50'000 243 121 -122 -50.1 243 163 -80 -32.8 60'000 475 209 -266 -56.0 475 251 -224 -47.2 70'000 727 397 -330 -45.4 727 353 -374 -51.5 80'000 983 655 -328 -33.3 1'030 525 -505 -49.0 90'000 1'453 940 -513 -35.3 1'562 697 -865 -55.4 100'000 2'014 1'280 -734 -36.5 2'204 938 -1'266 -57.4 150'000 5'559 4'002 -1'557 -28.0 7'476 3'219 -4'257 -56.9 200'000 10'645 9'550 -1'095 -10.3 13'416 8'535 -4'881 -36.4 300'000 22'512 21'237 -1'275 -5.7 25'282 20'222 -5'060 -20.0 500'000 46'259 44'624 -1'635 -3.5 49'029 43'609 -5'420 -11.1 1'000'000 102'579 102'396 -183 -0.2 102'579 101'821 -758 -0.7 2'000'000 206'022 205'839 -183 -0.1 206'021 205'263 -758 -0.4
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 26 -79 -75.2 105 68 -37 -35.1 60'000 156 114 -42 -27.1 156 156 0 -0.3 70'000 219 202 -17 -7.7 219 244 25 11.5 80'000 413 376 -37 -8.9 413 337 -76 -18.3 90'000 596 640 44 7.3 596 493 -103 -17.3 100'000 798 932 134 16.8 798 647 -151 -18.9 150'000 2'478 3'245 768 31.0 2'762 2'115 -647 -23.4 200'000 5'244 8'185 2'941 56.1 6'776 5'506 -1'270 -18.7 300'000 13'286 19'729 6'443 48.5 16'166 15'802 -364 -2.2 500'000 34'010 42'895 8'885 26.1 38'698 38'968 270 0.7 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 96'823 97'429 607 0.6 2'000'000 202'095 204'298 2'203 1.1 204'865 201'146 -3'719 -1.8
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AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura
Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito un solo reddito senza figli senza figli onere senza figli senza figli senza figli Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 74 26 -48 -64.8 74 64 -10 -13.4 60'000 142 114 -28 -19.5 142 134 -8 -5.4 70'000 209 202 -7 -3.5 209 205 -4 -2.1 80'000 281 376 95 33.7 281 275 -6 -2.2 90'000 359 640 281 78.5 359 365 6 1.8 100'000 485 932 447 92.0 485 507 22 4.5 150'000 1'716 3'304 1'588 92.6 1'716 1'593 -123 -7.1 200'000 4'029 8'146 4'117 102.2 4'409 4'282 -127 -2.9 300'000 11'117 19'508 8'391 75.5 14'951 15'581 630 4.2 500'000 33'170 42'895 9'725 29.3 38'711 38'968 257 0.7 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 98'058 97'429 -629 -0.6 2'000'000 205'158 204'298 -861 -0.4 205'157 201'146 -4'011 -2.0
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura
Reddito da rendite Concubini Coniugi Concubini Coniugi in fr. pensionati pensionati Differenza di pensionati pensionati Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 59 83 25 41.9 59 45 -14 -23.1 50'000 136 183 48 35.1 136 125 -11 -7.7 60'000 213 355 143 67.1 213 205 -8 -3.5 70'000 295 655 360 121.8 295 285 -10 -3.5 80'000 383 996 613 159.8 383 405 22 5.7 90'000 591 1'396 805 136.2 591 565 -26 -4.4 100'000 855 1'895 1'040 121.7 855 725 -130 -15.2 150'000 2'553 6'196 3'643 142.7 2'754 2'475 -279 -10.1 200'000 5'837 12'696 6'859 117.5 7'146 7'781 635 8.9 300'000 15'517 25'696 10'179 65.6 20'231 20'781 550 2.7 500'000 41'090 51'696 10'606 25.8 46'631 46'781 150 0.3 1'000'000 107'090 114'425 7'335 6.8 112'631 110'400 -2'232 -2.0 2'000'000 229'400 229'425 25 0.0 229'399 225'400 -4'000 -1.7
10 / 23
AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura
Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. un solo reddito un solo reddito Differenza di un solo reddito un solo reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 0 -141 -100.0 141 0 -141 -100.0 50'000 243 0 -243 -100.0 243 27 -216 -88.9 60'000 475 73 -402 -84.6 475 115 -360 -75.8 70'000 727 161 -566 -77.9 727 203 -524 -72.1 80'000 983 282 -701 -71.3 1'030 289 -741 -71.9 90'000 1'453 505 -948 -65.3 1'562 425 -1'137 -72.8 100'000 2'014 760 -1'254 -62.3 2'204 595 -1'609 -73.0 150'000 5'559 2'944 -2'615 -47.0 7'476 2'307 -5'169 -69.1 200'000 10'645 7'782 -2'863 -26.9 13'416 6'767 -6'649 -49.6 300'000 22'512 19'469 -3'043 -13.5 25'282 18'454 -6'828 -27.0 500'000 46'259 42'856 -3'403 -7.4 49'029 41'841 -7'188 -14.7 1'000'000 102'579 100'832 -1'747 -1.7 102'579 100'257 -2'322 -2.3 2'000'000 206'022 204'275 -1'747 -0.8 206'021 203'699 -2'322 -1.1
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura
Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 0 -105 -100.0 105 0 -105 -100.0 60'000 156 0 -156 -100.0 156 0 -156 -100.0 70'000 219 66 -153 -69.8 219 108 -111 -50.7 80'000 383 154 -229 -59.7 383 195 -188 -49.0 90'000 546 272 -274 -50.2 546 273 -273 -50.0 100'000 727 499 -228 -31.4 727 375 -352 -48.4 150'000 2'298 2'345 47 2.0 2'632 1'441 -1'191 -45.2 200'000 4'858 6'417 1'559 32.1 6'482 3'916 -2'566 -39.6 300'000 12'386 17'961 5'575 45.0 15'161 14'034 -1'127 -7.4 500'000 31'508 41'127 9'619 30.5 33'925 37'200 3'275 9.7 1'000'000 89'682 99'291 9'609 10.7 90'852 95'661 4'809 5.3 2'000'000 198'720 202'734 4'014 2.0 198'355 199'582 1'227 0.6
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AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura
Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Differenza di doppio reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 37 0 -37 -100.0 37 0 -37 -100.0 60'000 71 0 -71 -100.0 71 0 -71 -100.0 70'000 105 66 -39 -37.0 105 69 -36 -34.1 80'000 141 154 13 9.5 141 139 -2 -1.1 90'000 179 272 93 51.7 228 209 -19 -8.5 100'000 243 499 256 105.6 336 280 -56 -16.6 150'000 1'088 2'393 1'305 120.0 1'171 1'049 -122 -10.4 200'000 2'822 6'378 3'556 126.0 2'932 3'075 143 4.9 300'000 8'615 17'740 9'125 105.9 10'179 13'813 3'634 35.7 500'000 30'425 41'127 10'702 35.2 32'831 37'200 4'369 13.3 1'000'000 89'323 99'291 9'968 11.2 91'728 95'661 3'933 4.3 2'000'000 203'595 202'734 -862 -0.4 203'594 199'582 -4'012 -2.0
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 75 0 -75 -100.0 50'000 121 26 -95 -78.5 163 68 -95 -58.3 60'000 209 114 -95 -45.5 251 156 -95 -37.8 70'000 397 202 -195 -49.1 353 244 -109 -30.9 80'000 655 376 -279 -42.6 525 337 -188 -35.8 90'000 940 640 -300 -31.9 697 493 -204 -29.3 100'000 1'280 932 -348 -27.2 938 647 -291 -31.0 150'000 4'002 3'245 -757 -18.9 3'219 2'115 -1'104 -34.3 200'000 9'550 8'185 -1'365 -14.3 8'535 5'506 -3'029 -35.5 300'000 21'237 19'729 -1'508 -7.1 20'222 15'802 -4'420 -21.9 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 43'609 38'968 -4'641 -10.6 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 101'821 97'429 -4'392 -4.3 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'263 201'146 -4'117 -2.0
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AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di senza figli senza figli onere senza figli senza figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 75 0 -75 -100.0 50'000 121 26 -95 -78.5 163 64 -99 -60.7 60'000 209 114 -95 -45.5 251 134 -117 -46.6 70'000 397 202 -195 -49.1 353 205 -148 -41.9 80'000 655 376 -279 -42.6 525 275 -250 -47.6 90'000 940 640 -300 -31.9 697 365 -332 -47.6 100'000 1'280 932 -348 -27.2 938 507 -431 -45.9 150'000 4'002 3'304 -698 -17.4 3'219 1'593 -1'626 -50.5 200'000 9'550 8'146 -1'404 -14.7 8'535 4'282 -4'253 -49.8 300'000 21'237 19'508 -1'729 -8.1 20'222 15'581 -4'641 -23.0 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 43'609 38'968 -4'641 -10.6 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 101'821 97'429 -4'392 -4.3 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'263 201'146 -4'117 -2.0
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 27 0 -27 -100.0 60'000 73 0 -73 -100.0 115 0 -115 -100.0 70'000 161 66 -95 -59.0 203 108 -95 -46.8 80'000 282 154 -128 -45.4 289 195 -94 -32.5 90'000 505 272 -233 -46.1 425 273 -152 -35.8 100'000 760 499 -261 -34.3 595 375 -220 -37.0 150'000 2'944 2'345 -599 -20.3 2'307 1'441 -866 -37.5 200'000 7'782 6'417 -1'365 -17.5 6'767 3'916 -2'851 -42.1 300'000 19'469 17'961 -1'508 -7.7 18'454 14'034 -4'420 -24.0 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 41'841 37'200 -4'641 -11.1 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 100'257 95'661 -4'596 -4.6 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 203'699 199'582 -4'117 -2.0
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AFC/S+D/AMM V gR-M
Sistema 4: doppia tariffa
Diritto vigente 2006 Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. un solo reddito doppio reddito Differenza di un solo reddito doppio reddito Differenza di con 2 figli con 2 figli onere con 2 figli con 2 figli onere Guadagno 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 27 0 -27 -100.0 60'000 73 0 -73 -100.0 115 0 -115 -100.0 70'000 161 66 -95 -59.0 203 69 -134 -66.0 80'000 282 154 -128 -45.4 289 139 -150 -51.9 90'000 505 272 -233 -46.1 425 209 -216 -50.8 100'000 760 499 -261 -34.3 595 280 -315 -52.9 150'000 2'944 2'393 -551 -18.7 2'307 1'049 -1'258 -54.5 200'000 7'782 6'378 -1'404 -18.0 6'767 3'075 -3'692 -54.6 300'000 19'469 17'740 -1'729 -8.9 18'454 13'813 -4'641 -25.1 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 41'841 37'200 -4'641 -11.1 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 100'257 95'661 -4'596 -4.6 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 203'699 199'582 -4'117 -2.0
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AFC/S+D/AMM V gR oK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Persona sola senza figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 1'030 48 4.8 90'000 1'453 1'562 109 7.5 100'000 2'014 2'204 190 9.4 150'000 5'559 7'476 1'917 34.5 200'000 10'645 13'416 2'771 26.0 300'000 22'512 25'282 2'771 12.3 500'000 46'259 49'029 2'771 6.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'021 0 0.0
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito senza figli Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 1'030 48 4.8 90'000 1'453 1'562 109 7.5 100'000 2'014 2'204 190 9.4 150'000 5'559 7'476 1'917 34.5 200'000 10'645 13'416 2'771 26.0 300'000 22'512 25'282 2'771 12.3 500'000 46'259 49'029 2'771 6.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'021 0 0.0
15 / 23
AFC/S+D/AMM V gR oK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Coniugi con un solo reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 33 75 42 127.3 50'000 121 163 42 34.7 60'000 209 251 42 20.1 70'000 397 353 -44 -11.1 80'000 655 525 -130 -19.8 90'000 940 697 -243 -25.9 100'000 1'280 938 -342 -26.7 150'000 4'002 3'219 -783 -19.6 200'000 9'550 8'535 -1'015 -10.6 300'000 21'237 20'222 -1'015 -4.8 500'000 44'624 43'609 -1'015 -2.3 1'000'000 102'396 101'821 -576 -0.6 2'000'000 205'839 205'263 -576 -0.3
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 26 68 42 161.5 60'000 42'000 18'000 114 156 42 36.8 70'000 49'000 21'000 202 244 42 20.8 80'000 56'000 24'000 376 337 -39 -10.4 90'000 63'000 27'000 640 493 -147 -23.0 100'000 70'000 30'000 932 647 -285 -30.6 150'000 105'000 45'000 3'245 2'115 -1'130 -34.8 200'000 140'000 60'000 8'185 5'506 -2'679 -32.7 300'000 210'000 90'000 19'729 15'802 -3'927 -19.9 500'000 350'000 150'000 42'895 38'968 -3'927 -9.2 1'000'000 700'000 300'000 100'855 97'429 -3'426 -3.4 2'000'000 1'400'000 600'000 204'298 201'146 -3'152 -1.5
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AFC/S+D/AMM V gR oK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 26 64 38 146.2 60'000 30'000 30'000 114 134 20 17.5 70'000 35'000 35'000 202 205 3 1.5 80'000 40'000 40'000 376 275 -101 -26.9 90'000 45'000 45'000 640 365 -275 -43.0 100'000 50'000 50'000 932 507 -425 -45.6 150'000 75'000 75'000 3'304 1'593 -1'711 -51.8 200'000 100'000 100'000 8'146 4'282 -3'864 -47.4 300'000 150'000 150'000 19'508 15'581 -3'927 -20.1 500'000 250'000 250'000 42'895 38'968 -3'927 -9.2 1'000'000 500'000 500'000 100'855 97'429 -3'426 -3.4 2'000'000 1'000'000 1'000'000 204'298 201'146 -3'152 -1.5
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 413 413 0 0.0 90'000 63'000 27'000 596 596 0 0.0 100'000 70'000 30'000 798 798 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'478 2'762 285 11.5 200'000 140'000 60'000 5'244 6'776 1'532 29.2 300'000 210'000 90'000 13'286 16'166 2'879 21.7 500'000 350'000 150'000 34'010 38'698 4'688 13.8 1'000'000 700'000 300'000 92'517 96'823 4'305 4.7 2'000'000 1'400'000 600'000 202'095 204'865 2'770 1.4
17 / 23
AFC/S+D/AMM V gR oK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 74 74 0 0.0 60'000 30'000 30'000 142 142 0 0.0 70'000 35'000 35'000 209 209 0 0.0 80'000 40'000 40'000 281 281 0 0.0 90'000 45'000 45'000 359 359 0 0.0 100'000 50'000 50'000 485 485 0 0.0 150'000 75'000 75'000 1'716 1'716 0 0.0 200'000 100'000 100'000 4'029 4'409 380 9.4 300'000 150'000 150'000 11'117 14'951 3'834 34.5 500'000 250'000 250'000 33'170 38'711 5'541 16.7 1'000'000 500'000 500'000 92'517 98'058 5'541 6.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'158 205'157 -1 0.0
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito da rendite Coniugi pensionati senza figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 83 45 -38 -45.8 50'000 25'000 25'000 183 125 -58 -31.7 60'000 30'000 30'000 355 205 -150 -42.3 70'000 35'000 35'000 655 285 -370 -56.5 80'000 40'000 40'000 996 405 -591 -59.3 90'000 45'000 45'000 1'396 565 -831 -59.5 100'000 50'000 50'000 1'895 725 -1'170 -61.7 150'000 75'000 75'000 6'196 2'475 -3'721 -60.1 200'000 100'000 100'000 12'696 7'781 -4'915 -38.7 300'000 150'000 150'000 25'696 20'781 -4'915 -19.1 500'000 250'000 250'000 51'696 46'781 -4'915 -9.5 1'000'000 500'000 500'000 114'425 110'400 -4'026 -3.5 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'425 225'400 -4'026 -1.8
18 / 23
AFC/S+D/AMM V gR oK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito da rendite Concubini pensionati senza figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 59 59 0 0.0 50'000 25'000 25'000 136 136 0 0.0 60'000 30'000 30'000 213 213 0 0.0 70'000 35'000 35'000 295 295 0 0.0 80'000 40'000 40'000 383 383 0 0.0 90'000 45'000 45'000 591 591 0 0.0 100'000 50'000 50'000 855 855 0 0.0 150'000 75'000 75'000 2'553 2'754 201 7.9 200'000 100'000 100'000 5'837 7'146 1'308 22.4 300'000 150'000 150'000 15'517 20'231 4'714 30.4 500'000 250'000 250'000 41'090 46'631 5'541 13.5 1'000'000 500'000 500'000 107'090 112'631 5'541 5.2 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'400 229'399 -1 0.0
19 / 23
AFC/S+D/AMM V gR mK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Persona sola con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 93 93 0.0 60'000 89 181 92 103.4 70'000 177 269 92 52.0 80'000 314 385 71 22.6 90'000 553 557 4 0.7 100'000 808 728 -80 -9.9 150'000 3'056 2'703 -353 -11.6 200'000 7'990 7'625 -365 -4.6 300'000 19'677 19'312 -365 -1.9 500'000 43'064 42'699 -365 -0.8 1'000'000 101'016 101'016 -1 0.0 2'000'000 204'459 204'458 -1 0.0
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Concubini con un solo reddito e con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 1'030 48 4.8 90'000 1'453 1'562 109 7.5 100'000 2'014 2'204 190 9.4 150'000 5'559 7'476 1'917 34.5 200'000 10'645 13'416 2'771 26.0 300'000 22'512 25'282 2'771 12.3 500'000 46'259 49'029 2'771 6.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'021 0 0.0
20 / 23
AFC/S+D/AMM V gR mK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Coniugi con un solo reddito e con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 27 27 0.0 60'000 73 115 42 57.5 70'000 161 203 42 26.1 80'000 282 289 7 2.5 90'000 505 425 -80 -15.8 100'000 760 595 -165 -21.7 150'000 2'944 2'307 -637 -21.6 200'000 7'782 6'767 -1'015 -13.0 300'000 19'469 18'454 -1'015 -5.2 500'000 42'856 41'841 -1'015 -2.4 1'000'000 100'832 100'257 -576 -0.6 2'000'000 204'275 203'699 -576 -0.3
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 0.0 60'000 42'000 18'000 0 0 0 0.0 70'000 49'000 21'000 66 108 42 63.6 80'000 56'000 24'000 154 195 41 26.6 90'000 63'000 27'000 272 273 1 0.4 100'000 70'000 30'000 499 375 -124 -24.8 150'000 105'000 45'000 2'345 1'441 -904 -38.6 200'000 140'000 60'000 6'417 3'916 -2'501 -39.0 300'000 210'000 90'000 17'961 14'034 -3'927 -21.9 500'000 350'000 150'000 41'127 37'200 -3'927 -9.5 1'000'000 700'000 300'000 99'291 95'661 -3'630 -3.7 2'000'000 1'400'000 600'000 202'734 199'582 -3'152 -1.6
21 / 23
AFC/S+D/AMM V gR mK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 0 0 0 0.0 60'000 30'000 30'000 0 0 0 0.0 70'000 35'000 35'000 66 69 3 4.5 80'000 40'000 40'000 154 139 -15 -9.7 90'000 45'000 45'000 272 209 -63 -23.2 100'000 50'000 50'000 499 280 -219 -43.9 150'000 75'000 75'000 2'393 1'049 -1'344 -56.2 200'000 100'000 100'000 6'378 3'075 -3'303 -51.8 300'000 150'000 150'000 17'740 13'813 -3'927 -22.1 500'000 250'000 250'000 41'127 37'200 -3'927 -9.5 1'000'000 500'000 500'000 99'291 95'661 -3'630 -3.7 2'000'000 1'000'000 1'000'000 202'734 199'582 -3'152 -1.6
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 383 383 0 0.0 90'000 63'000 27'000 546 546 0 0.0 100'000 70'000 30'000 727 727 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'298 2'632 334 14.5 200'000 140'000 60'000 4'858 6'482 1'624 33.4 300'000 210'000 90'000 12'386 15'161 2'775 22.4 500'000 350'000 150'000 31'508 33'925 2'418 7.7 1'000'000 700'000 300'000 89'682 90'852 1'170 1.3 2'000'000 1'400'000 600'000 198'720 198'355 -365 -0.2
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AFC/S+D/AMM V gR mK
Sistema 4: doppia tariffa
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito e con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Differenza di Onere in fr. Onere in fr. onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 37 37 0 0.0 60'000 30'000 30'000 71 71 0 0.0 70'000 35'000 35'000 105 105 0 0.0 80'000 40'000 40'000 141 141 0 0.0 90'000 45'000 45'000 179 228 49 27.3 100'000 50'000 50'000 243 336 93 38.3 150'000 75'000 75'000 1'088 1'171 83 7.6 200'000 100'000 100'000 2'822 2'932 110 3.9 300'000 150'000 150'000 8'615 10'179 1'564 18.2 500'000 250'000 250'000 30'425 32'831 2'406 7.9 1'000'000 500'000 500'000 89'323 91'728 2'406 2.7 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'595 203'594 -1 0.0
23 / 23
Allegato 5
Foglio esplicativo Consultazione concernente la scelta del sistema nell’ambito dell’imposizione dei coniugi
Quattro sistemi «finanziariamente equivalenti»
a) Equivalenza dal punto di vista finanziario (minori ricavi = 10 % dei proventi previsti dell'imposta federale diretta delle persone fisiche; per il periodo fiscale 2008 = minori ricavi per ca. 900 mio.); b) conseguimento ottimale delle relazioni stabilite dal Tribunale federale in fatto di oneri fiscali fra le diverse categorie di contribuenti; c) presa in considerazione di oneri supplementari per singole categorie di contribuenti e di reddito riguardo al vigente diritto 2006 (per motivi di natura finanziaria o da ricondurre alle relazioni che devono essere mantenute in fatto di oneri fiscali).
Descrizione dei 4 «sistemi finanziariamente equivalenti»
Sistema 1: Imposizione individuale modificata (nuova tariffa, nuova deduzione di
5 000 fr. per persone sole con propria economia domestica, nuova deduzione di
15 000 fr. per i coniugi con reddito unico, nuova deduzione per famiglie
monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 fr.). Sistema 2: Splitting totale (nuova tariffa, divisore = 2, nuova deduzione di 3 200 fr. per persone sole con propria economia domestica, nuova deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 fr.). Sistema 3: Splitting parziale con opzione (nuova tariffa unica, tassazione individuale delle persone sole; deduzione di 2 000 fr. per persone sole con propria economia domestica e deduzione supplementare per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 fr. I coniugi sono in genere soggetti a uno splitting parziale con un divisore di 1,7. Essi hanno però la possibilità di chiedere l'imposizione individuale). Sistema 4: Doppia tariffa (nuova doppia tariffa, deduzione più elevata pari al 40 % del secondo reddito lavorativo o del reddito da rendite, fino a un massimo di 30 000 fr. per i coniugi con doppio reddito o doppia rendita, nuova deduzione di 5 000 fr. per coniugi).
Nota sulle minori entrate Con minori entrate di circa 900 milioni di franchi (stato: periodo fiscale 2008), ciascuna delle 4 varianti «costa» circa il doppio delle misure immediate decise in Parlamento.
Allegato 6
Foglio esplicativo Consultazione concernente la scelta del sistema nell’ambito dell'imposizione dei coniugi Imposizione individuale modificata Il sistema dell'imposizione individuale modificata prevede che i redditi provenienti da attività lucrativa dipendente e indipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale siano attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o che è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Il totale degli altri valori patrimoniali, dei proventi che ne risultano, come pure dei debiti privati deve invece essere imperativamente attribuito in ragione della metà a entrambi i coniugi, a prescindere dal regime dei beni. Per calcolare l'imposizione individuale modificata sono stati tenuti in considerazione i fattori seguenti: • nuova tariffa unitaria; • costi di conseguimento, deduzione per oneri assicurativi e per figli (metà ciascuno) secondo il diritto vigente; • deduzione di 5 000 franchi per persone sole con propria economia domestica (anche per famiglie monoparentali); • deduzione di 15 000 franchi per i coniugi con un solo reddito; • deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di
6 000 franchi.
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A. Le principali relazioni a livello di oneri fiscali
Categoria Indicazione del Categoria Risultato Tribunale federale Coniugi con doppio = Concubini con doppio OK reddito (50:50) reddito (50:50) Inerente al sistema! Coniugi con doppio = Concubini con doppio OK reddito (70:30) reddito (70:30) Inerente al sistema! Coniugi con doppio <= Coniugi con reddito unico OK reddito (70:30) (da -10 a -40 % ca.) Coniugi con reddito < Persone sole OK unico (da -20 a -60 % ca.) Coniugi con doppio > 2 economie domestiche OK reddito (50:50) (persone sole) (da +25 a +85 % ca.)
B. Oneri supplementari (rispetto al diritto vigente2006) - Famiglie monoparentali: tutti i redditi - Concubini: redditi medi/alti
C. Sgravi (rispetto al diritto vigente 2006) - Coniugi con doppio reddito: redditi medi/alti - Coniugi pensionati: tutti i redditi
Allegato 7
Foglio esplicativo Consultazione concernente la scelta del sistema nell’ambito dell'imposizione dei coniugi Splitting totale divisore 2
In caso di splitting totale il reddito complessivo è tassato in base all’aliquota corrispondente alla metà del reddito in questione.
Per calcolare lo splitting totale sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori: • nuova tariffa unitaria; • costi di conseguimento, deduzione per oneri assicurativi e per figli secondo il diritto vigente; • deduzione di 3 200 franchi per persone sole con propria economia domestica (anche per famiglie monoparentali); • deduzione per famiglie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di
6 000 franchi.
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A. Le principali relazioni a livello di oneri fiscali
Categoria Indicazione del Categoria Risultato Tribunale federale Coniugi con doppio = Concubini con doppio OK reddito (50:50) reddito (50:50) Inerente al sistema! Coniugi con doppio = Concubini con doppio Non OK reddito (70:30) reddito (70:30) (da -30 a -45 % ca.) Coniugi con doppio <= Coniugi con reddito unico OK reddito (70:30) Inerente al sistema =* Coniugi con reddito < Persone sole OK unico (da -60 a -80 % ca.) Coniugi con doppio > 2 economie domestiche OK reddito (50:50) (persone sole) (da +15 A +60 % ca.)
(* Permane una lieve differenza a causa di deduzioni più elevate per spese professionali per i coniugi con doppio reddito)
B. Oneri supplementari (rispetto al diritto vigente 2006) - Famiglie monoparentali: tutti i redditi - Persone sole: tutti i redditi - Concubini: tutti i redditi
C. Sgravi (rispetto al diritto vigente 2006) - Coniugi con reddito unico: tutti i redditi
Allegato 7
- Coniugi con doppio reddito: tutti i redditi - Coniugi pensionati: tutti i redditi
Allegato 8
Foglio esplicativo Consultazione concernente la scelta del sistema nell’ambito dell’imposizione dei coniugi Opzione di tassazione per coniugi con splitting (divisore 1,7)
Nel caso del sistema splitting parziale con diritto di opzione, i coniugi possono scegliere tra due varianti di imposizione; lo splitting parziale (quale base) con divisore di 1,7 o l’imposizione individuale vera e propria (diritto di scelta per coniugi). Tutti i contribuenti sono soggetti a una tariffa unica.
Tutte le coppie non sposate sono tassate individualmente. Alle persone sole con propria economia domestica è concessa una deduzione di 2 000 franchi. Alle famiglie monoparentali è accordata una deduzione supplementare del 3 % del reddito netto fino a un massimo di 6 000 franchi.
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A. Le principali relazioni a livello di oneri fiscali
Categoria Indicazione del Categoria Risultato Tribunale federale Coniugi con doppio = Concubini con doppio OK reddito (50:50) reddito (50:50) Esercizio del diritto di opzione! Coniugi con doppio = Concubini con doppio OK / non OK reddito (70:30) reddito (70:30) Esercizio del diritto di opzione* (da -10 a -30 % ca.)** Coniugi con doppio <= Coniugi con reddito unico OK reddito (70:30) (da -5 a -20 % ca.) Coniugi con reddito < Persone sole OK unico (da -50 a -75 % ca.) Coniugi con doppio > 2 economie domestiche OK reddito (50:50) (persone sole) (da +10 a +30 % ca.)
* a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in caso di redditi elevati: OK ** in caso di redditi bassi e medi: non OK
B. Oneri supplementari (rispetto al diritto vigente 2006) - Famiglie monoparentali: tutti i redditi - Persone sole: tutti i redditi - Concubini: tutti i redditi
Allegato 8
C. Sgravi (rispetto al diritto 2006 vigente) - Coniugi con reddito unico: tutti i redditi - Coniugi con doppio reddito: tutti i redditi - Coniugi pensionati: tutti i redditi
Allegato 9
Foglio esplicativo Consultazione concernente la scelta del sistema nell’ambito dell'imposizione dei coniugi Nuova doppia tariffa
Per la nuova doppia tariffa viene mantenuta la tassazione congiunta con due differenti tariffe. L’evoluzione della tariffa è tuttavia stata ridefinita. Per calcolare la nuova doppia tariffa sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori: • una deduzione del 40 %, ma fino a un massimo di 30 000 franchi, per coniugi con doppio reddito o con doppia pensione (per pensionati) ; • una deduzione per coniugati di 5 000 franchi.
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A. Le principali relazioni a livello di oneri fiscali
Categoria Indicazione del Categoria Risultato Tribunale federale Coniugi con doppio = Concubini con doppio OK reddito (50:50) reddito (50:50) (+/-4 %) Coniugi con doppio = Concubini con doppio Non OK reddito (70:30) reddito (70:30) (-20 % ca.) Coniugi con doppio <= Coniugi con reddito unico OK reddito (70:30) (da -30 a -35 % ca.) Coniugi con reddito < Persone sole OK unico (-50 % ca.) Coniugi con doppio > 2 economie domestiche OK reddito (50:50) (persone sole) (+/-4 %)
B. Oneri supplementari (rispetto al diritto vigente 2006) - Persone sole: redditi alti - Concubini: redditi alti
C. Sgravi (rispetto al diritto vigente 2006) - Coniugi con reddito unico: redditi alti - Coniugi con doppio reddito: redditi medi/alti - Coniugi pensionati: tutti i redditi