Lexipedia

Dipartimento federale dell’economia DFE

Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPro)

Rapporto esplicativo

Termine della consultazione: 15 agosto 2008

Berna, aprile 2008

Indice

Panoramica 3

1. Situazione iniziale 4

2. Sviluppo della maturità professionale 4

2.1 Scuole medie professionali 4

2.2 Maturità professionale con accesso alle scuole universitarie 4

2.3 Riforme nell’ambito della nuova legge sulla maturità professionale 5

2.4 Dati statistici 6

3. Principi della nuova ordinanza 8

3.1 Capacità di studio e interdisciplinarità 9

3.2 Materie specifiche anziché rigidi indirizzi 10

3.3 Ore di studio 11

3.4 Competenze 12

4. Commento a sezioni e articoli 13

2/19

Panoramica

L’avamprogetto di ordinanza sulla maturità professionale federale prende in considerazione gli sviluppi della formazione professionale dagli anni novanta. Le discussioni condotte in merito ad una maturità professionale migliore dal punto di vista qualitativo e quantitativo hanno fatto luce sull’esigenza di parziale ridefinizione della formazione generale approfondita. Immediata conseguenza dell’entrata in vigore della legge sulla formazione professionale 1 , nel 2004, è stata l’urgenza di introdurre gli indirizzi sanitario e sociale nonché delle scienze naturali nella nuova ordinanza sulla maturità professionale. L’ampliamento dell’offerta avvenuta il 1° gennaio 2005 ha tenuto conto dell’esigenza di subordinare tali settori formativi alla legge federale. Il presente avamprogetto riprende alcuni principi, sottoelencati, dell’ordinanza del 30 novembre 1998 2 sulla maturità professionale; immutato rimane il concetto di “preparazione” in relazione all’inizio degli studi presso una scuola universitaria professionale. Fra i principi ripresi vi è, in primo luogo, la combinazione di una formazione professionale di base con attestato federale di capacità e di una formazione generale approfondita (con riferimento agli insegnamenti già impartiti nell’ambito della formazione di base). Rimane immutata anche la durata della formazione generale approfondita di un anno esatto, così come l’organizzazione dei cicli di studio. L’avamprogetto si discosta invece dalla vecchia ordinanza, allineandosi alla legge sulla formazione professionale, per quanto concerne la maggiore flessibilità sia dell’offerta, sia delle possibilità per i maturandi. In particolare, vengono abbandonati i rigidi indirizzi in favore di un approccio meno vincolante alla professione appresa e più orientato, soprattutto nella scelta delle materie specifiche, all’offerta formativa delle scuole universitarie professionali. La denominazione degli indirizzi della maturità professionale non ha più una valenza fortemente caratterizzante. È sempre più elevato il numero delle professioni con approccio generalistico. Non è l’indirizzo a stabilire il titolo di “maturità professionale”, bensì è la maturità professionale in generale a dover essere intesa come titolo. Da ultimo verranno rafforzate le lezioni interdisciplinari e saranno allineate allo standard giuridico attuale le disposizioni istituzionali e formali.

3/19

1. Situazione iniziale

Insieme alle scuole universitarie professionali, la maturità professionale costituisce uno degli elementi centrali della riforma della formazione professionale svizzera. L’abbinamento dei due percorsi rende possibile anche per la formazione professionale un’offerta ininterrotta dalla formazione di base al settore universitario. L’adozione della maturità professionale già nel 1994 ha quindi preparato il terreno per l’introduzione della formazione professionale in un sistema di formazione globale. La realizzazione di tale obiettivo ha trovato espressione quando, nel 1997, il Parlamento ha richiesto una nuova legge sulla formazione professionale e la relativa subordinazione di tutti i settori della formazione professionale ad una legge federale da integrare nella Costituzione del 1999.La volontà politica di rivalutare la formazione professionale si è inoltre concretizzata nell’istituzione dell’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT). Nel caso della maturità professionale, la volontà di dare nuovo lustro è stata espressa portando la relativa ordinanza, emanata a livello di ufficio, a ordinanza del Consiglio federale, come nel caso della maturità liceale. Il presente avamprogetto prende in considerazione gli sviluppi della formazione professionale dagli anni novanta, adeguando la maturità professionale alla nuova legge sulla formazione professionale, entrata in vigore nel 2004. La precedenza è stata però accordata all’integrazione dei campi non ancora disciplinati dalla legge sulla formazione professionale: agricoltura e silvicoltura, sanità e socialità. Al contempo è stata avviata la riforma delle singole professioni della formazione professionale di base e l’istituzione, a partire dal 2008, del finanziamento sulla base di un contributo forfettario orientato alle prestazioni, al fine di consentire una maggiore trasparenza dei flussi finanziari.

2. Sviluppo della maturità professionale

2.1 Scuole medie professionali

Le prime scuole medie professionali sono sorte alla fine degli anni sessanta nel settore tessile. Con un’offerta complementare nel campo della cultura generale sarebbe dovuta aumentare l’attrattiva della formazione professionale. Un passaggio a cicli di studio superiori non era però previsto, il che si è tradotto in un numero di iscritti piuttosto esiguo fino all’introduzione, nel 1993, della maturità professionale che conferiva anche la possibilità di proseguire gli studi. In seguito al rapporto dell’OCSE del 1990, Bildungspolitik in der Schweiz, anche la Svizzera ha iniziato a mettere in discussione la compatibilità internazionale del proprio sistema formativo. Le scuole d’ingegneria hanno accettato di conferire maggiore attrattiva alle scuole tecniche superiori (STS) trasformandole in scuole universitarie professionali. In contemporanea è stato richiesto l’innalzamento del livello delle scuole medie di commercio e il diritto di accesso alle scuole d’ingegneria.

2.2 Maturità professionale con accesso alle scuole universitarie

Il concetto di maturità professionale è stato reso ufficiale con la revisione dell’ordinanza concernente l’organizzazione, le condizioni d’ammissione, la promozione e l’esame finale

4/19

della scuola media professionale. Esistevano quattro diversi indirizzi di maturità professionale: tecnica, commerciale, artistica e artigianale.In parallelo è stata introdotta nel 1994 l’ordinanza del 13 dicembre 1993 3 concernente la formazione professionale agricola (OFPA). Per l’insegnamento professionale valeva quanto segue: “Nei diversi indirizzi, l’insegnamento è impartito quale complemento alla formazione aziendale e scolastica. Esso conferisce conoscenze nel campo linguistico, storico, matematico e delle scienze naturali e crea le basi per accedere a formazioni superiori. Per quanto risulti opportuno dal profilo pedagogico e organizzativo, l’insegnamento è dispensato in comune a classi di diverso indirizzo. Gli indirizzi si differenziano nella ponderazione delle materie scelte. L’attribuzione degli allievi avviene per principio in base al loro tirocinio”. I principi enunciati sono rimasti validi fino ad oggi. La prima ordinanza a riportare il termine “maturità professionale” è stata emanata dall’Ufficio federale della formazione professionale il 30 novembre 1998 ed è entrata in vigore nel 1999. L’ordinanza perseguiva: • una definizione più precisa della “formazione generale approfondita” quale parte integrante della maturità professionale; • la definizione di un livello uniforme per l’iscrizione alle scuole universitarie professionali senza esami d’ammissione.

La legge sulle scuole universitarie professionali 4 è stata emanata il 6 ottobre 1995 ed è entrata in vigore nell’ottobre dell’anno successivo. L’articolo 5 prevedeva l’ammissione senza esame al primo semestre di una scuola universitaria professionale per i titolari di una maturità professionale federale riconosciuta. Anche i titolari di una maturità liceale potevano godere dello stesso diritto dopo un’esperienza professionale di almeno un anno in una professione connessa con il programma di studio. Per garantire eguali possibilità alla maturità professionale e a quella liceale, è stata inoltre istituita la cosiddetta “passerella” per le scuole universitarie. L’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità 5 , entrata in vigore nel 2003, prevede all’articolo 28 l’organizzazione di esami complementari in particolare per titolari di un attestato di maturità professionale. L’ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie 6 è entrata in vigore nell’aprile 2004. I primi “esami-passerella” sono stati svolti nella primavera del 2005: dei 169 iscritti all’esame parziale o globale, 94 hanno superato la prova.

2.3 Riforme nell’ambito della nuova legge sulla maturità professionale

Il Parlamento ha emanato la nuova legge sulla formazione professionale il 13 dicembre 2002. Già negli anni precedenti erano però state avviate riforme corrispondenti. Per quanto concerne la maturità professionale, con i nuovi programmi quadro si è cercato, a partire dal 2001, di istituire un ampio percorso in comune. Era necessaria una formazione generale approfondita maggiormente incentrata sulle competenze da acquisire, sul coinvolgimento del mondo del lavoro e su di una modalità di lavoro interdisciplinare. Tale approccio non doveva venir applicato solo nell’ambito dei progetti interdisciplinari conclusivi, bensì già nel corso delle lezioni.

3 RS 915.1 4 RS 414.71 5 RS 413.12 6 RS 413.14

5/19

Immediata conseguenza dell’entrata in vigore della legge sulla formazione professionale nel 2004 è stata l’urgenza di introdurre gli indirizzi sanitario e sociale e delle scienze naturali nella nuova ordinanza sulla maturità professionale. Poiché per una revisione totale i tempi non erano ancora maturi, l’introduzione è avvenuta tramite l’ampliamento dell’offerta il 1° gennaio 2005. La traduzione dei programmi quadro nei singoli programmi d’istituto rappresenta per gli insegnanti delle scuole medie professionali e i membri della Commissione federale di maturità professionale (CFMP) l’occasione di discutere della qualità della formazione generale approfondita e del futuro sviluppo della maturità professionale. Per la redazione della nuova ordinanza, i partner della formazione sono stati invitati a esprimere un parere; ecco, in sintesi, quanto è emerso: • la capacità di studio non deve comprendere solo conoscenze professionali e di cultura generale, ma anche assicurare una loro applicazione, combinata con le capacità professionali, al fine di conseguire una modalità di lavoro scientifica e autonoma; • quale complemento delle competenze professionali, la formazione approfondita di cultura generale deve essere definita in modo più preciso per permettere alle scuole universitarie professionali di basare i propri cicli di studio bachelor su obiettivi di formazione chiaramente definiti e già conseguiti; • i contenuti della maturità professionale dovranno permettere, a breve termine, un accesso alle scuole universitarie professionali senza ulteriori condizioni almeno nei Paesi esteri limitrofi.

A fine 2006, l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, in collaborazione con la Commissione federale di maturità professionale, ha elaborato 10 linee guida per la definizione della futura ordinanza sulla maturità professionale. La nuova maturità professionale è stata delineata insieme alla CFMP, avvalendosi della consulenza di un gruppo di feedback composto dai partner della formazione professionale coinvolti; quanto convenuto è stato in seguito perfezionato ed esposto nel presente avamprogetto.

2.4 Dati statistici

Tabella 1: Conseguimento della maturità professionale per indirizzo, 1996 - 2006

Indirizzo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tecnico 1‘753 2‘641 2‘707 2‘768 2‘686 2‘966 3‘111 3‘291 3‘394 3‘678 3‘358 Commerciale 287 1‘538 2‘562 2‘827 3‘314 3‘770 4‘358 4‘852 5‘303 5‘604 5‘602 Artistico 88 110 179 250 300 338 417 463 536 623 681 Artigianale 53 67 75 103 102 136 179 225 182 196 210 Scienze naturali* 97 96 104 79 75 79 120 116 119 134 128 Sanitario e sociale 80 169 484 623 Totale 2‘278 4‘452 5‘627 6‘027 6‘477 7‘289 8‘185 9‘027 9‘703 10‘719 10‘602

* ex formazione professionale agricola Fonte: Ufficio federale di statistica UST

Per il 2006 la media degli attestati federali di maturità professionale rilasciati corrisponde al

19 per cento degli attestati federali di capacità dello stesso anno.

6/19

Tabella 2: Curricoli di formazione per la maturità professionale riconosciuti dalla Confederazione (stato: fine 2007) Totale Durante la formazione Dopo il conseguimento Indirizzo 378 professionale di base dell’attestato federale di capacità Tecnico 102 56 46 Commerciale * 177 128* 49 Artistico 32 15 17 Artigianale 15 7 8 Scienze naturali 9 2 7 Sanitario e sociale 43 17 26

* di cui metà presso scuole medie professionali e metà presso scuole medie di commercio Fonte: UFFT

Tabella 3: Iscrizione presso una scuola universitaria professionale dei titolari di un attestato federale di maturità professionale

Ingressi complessivi con maturità Indirizzo Ingresso diretto fra il 1998 e il 2003 professionale dal 2003 al 2006 Tecnico 42 - 48 % 71 % Commerciale 7 - 13 % 37 % Artistico 9 - 15 % 31 % Artigianale 4 - 17 % 18 % Scienze naturali 61 - 69 % 90 % Sanitario e sociale 15 % (solo 2003) 65 % Fonte: Ufficio federale di statistica UST / UFFT

Tabella 4: I titolari di un attestato federale di maturità professionale si iscrivono per lo più agli indirizzi affini alla professione appresa (stato: 2006) Indirizzo della Bachelor maturità Tecnico Commerci Artistico Artigianale Scienze Sanitario e professionale: ale naturali sociale Campo specifico Totale: 5267 = 100 % % % % % % % Tecnica e tecnologia 1541 92.5 6.9 0.2 0.3 0.1 0 dell’informazione

Architettura, edilizia e 390 89.5 1.8 5.1 0.8 2.8 0 progettazione

Chimica e scienze della vita 241 71.4 4.1 1.7 2.9 14.9 5

Agricoltura ed economia 49 32.7 10.2 0 4.1 51 2 forestale

Economia e servizi 2285 8.3 89 0.7 1.4 0.1 0.5

7/19

Design 153 13.1 9.8 75.8 1.3 0 0

Sanità 111 4.5 27.9 1.8 1.8 3.6 60.4

Lavoro sociale 294 11.2 49.7 10.2 3.7 0.7 24.5

Musica, teatro e altre arti 52 21.2 19.2 55.8 1.9 0 1.9

Psicologia applicata 38 13.2 42.1 5.3 0 0 39.5

Linguistica applicata 33 0 87.9 3 3 0 6.1

Sport 23 30.4 43.5 8.7 13 0 4.3

Formazione degli insegnanti 57 12.3 49.1 15.8 4.3 1.8 15.8

Fonte: Ufficio federale di statistica UST

Tabella 5: Percentuale degli attestati federali di maturità professionale conseguiti in parallelo alla formazione professionale di base; percentuale di donne (2006) Indirizzo Totale attestati maturità Durante la formazione Totale donne professionale professionale di base Tecnico 3‘358 61.8 % 436 (13 %) Commerciale 5‘602 70.5 % 3‘170 (56.6 %) Artistico 681 51.8 % 434 (63.7 %) Artigianale 210 44.7 % 98 (46.7 %) Scienze naturali 128 5.5 % 51 (39.8 %) Sanitario e sociale 623 9.5 % 478 (78.2 %) Totale 10‘602 62 % 4‘667 (44 %) Fonte: Ufficio federale di statistica UST / UFFT

3. Principi della nuova ordinanza

L’ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 ha dimostrato validi i propri principi basilari. Il concetto di “preparazione“ in relazione all’inizio degli studi presso una scuola universitaria professionale rimane immutato e prevede sempre la combinazione di una formazione professionale di base con attestato federale di capacità e di una formazione generale approfondita (l’approfondimento in questione si riferisce alla cultura generale impartita dalla rispettiva formazione). Immutata rimane anche la durata della formazione generale approfondita di un anno esatto, così come l’organizzazione dei cicli di studio. L’avamprogetto si allinea invece alla legge sulla formazione professionale per quanto concerne la maggiore flessibilità sia dell’offerta, sia delle possibilità per i maturandi. Quanto appena menzionato si concretizza soprattutto • nel rafforzamento dell’insegnamento interdisciplinare; • nell’abbandono dei rigidi indirizzi a favore di un approccio meno vincolante alla professione appresa e nella definizione di un minor numero di materie specifiche; • nell’adeguamento delle disposizioni istituzionali e formali allo standard giuridico attuale.

8/19

3.1 Capacità di studio e interdisciplinarità

Da quando è stata istituita la maturità professionale si è costantemente cercato di definire la capacità di studio, specialmente in relazione ad un accesso unitario alle scuole universitarie e alle scuole universitarie professionali a livello europeo, senza però riuscirci completamente. La capacità di studio si identifica con il solo sapere teorico. Gli studenti devono però essere in grado di comprendere e risolvere le problematiche avvalendosi di un sapere globale, devono saper riconoscere e colmare le proprie lacune nonché integrare le nuove conoscenze. Negli discussioni per la definizione della nuova maturità professionale si è fatto riferimento all’apprendimento di una professione quale base per la capacità di studio. All’apprendimento della professione è dedicata anche la maggior parte del tempo, con una percentuale media del 60 per cento. Abbinata alle competenze professionali, la formazione generale approfondita deve portare ad una solida competenza linguistica in diverse lingue e alla comprensione delle scienze matematiche e naturali. Inoltre, l’insegnamento per la maturità professionale deve anche promuovere le qualifiche conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LFPr, qualifiche che si riferiscono all’insegnamento professionale: conoscenze e competenze economiche, ecologiche, sociali e culturali (lett. c), attitudine e disponibilità ad apprendere vita natural durante e a valutare e decidere autonomamente (lett. d). Le qualifiche in oggetto vengono acquisite tramite un insegnamento specialistico interdisciplinare: tale constatazione, ora accolta senza riserve, è stata formulata per la prima volta nell’ordinanza sulla maturità professionale del 1998. La volontà del corpo docenti di applicare il principio dell’”interdisciplinarità” nei programmi quadro ha avuto come prima conseguenza la preoccupazione di non riuscire a raggiungere gli obiettivi di formazione. Il quesito era il seguente: come poteva essere possibile veicolare, nel poco tempo a disposizione, oltre al sapere relativo alla disciplina anche aspetti interdisciplinari? Per determinati docenti la trasmissione di una reale interdisciplinarità nell’ambito della propria materia era chiaramente impossibile. Anche le note hanno dato adito a controversie. Con l’attuazione dei programmi quadro (dal 2001 per gli indirizzi tecnico, artistico e artigianale e entro il 2005 per gli indirizzi sanitario e sociale) è stato introdotto il progetto didattico interdisciplinare: la proposta di valutare tale lavoro con una nota separata è stata respinta in ragione della sua non adeguatezza rispetto agli altri insegnamenti. Non si è potuto giustificare il perché un lavoro per il quale è prevista una frequenza di 40 lezioni debba essere valutato con le stesse note di altri 8-9 insegnamenti per i quali è invece previsto un tempo di presenza dalle tre alle nove volte superiore. Nel frattempo il concetto di interdisciplinarità e, in particolare, il progetto didattico interdisciplinare sono stati inseriti nella maturità professionale al punto da essere identificati come parte integrante, di grande rilievo, della formazione. Mai messo in discussione fin dall’inizio è invece il riferimento al mondo del lavoro che il progetto didattico deve presentare. Introdurre campi d’apprendimento interdisciplinari non significa che le relative competenze debbano essere veicolate solo in tale contesto; anche gli altri docenti sono chiamati, in egual misura, a trasmettere una modalità di pensiero interdisciplinare. D’altronde, neppure il lavoro didattico interdisciplinare si limita ai campi d’insegnamento interdisciplinari. È naturalmente auspicabile che per la risoluzione di problemi durante lo svolgimento vengano impiegate anche conoscenze e capacità acquisite nell’ambito delle materie fondamentali e specifiche. Inoltre, per quanto concerne gli insegnamenti interdisciplinari, si pone anche il problema della qualifica dei docenti. Oltre a competenze professionali, essi devono anche possedere la capacità di organizzare la lezione in base alle competenze da trasmettere, saper collaborare ai contenuti con i colleghi ed eventualmente tenere lezioni in compresenza. Al

9/19

fine di acquisire tali competenze devono essere elaborate e promosse offerte di formazione continua.

3.2 Materie specifiche anziché rigidi indirizzi

La possibilità di conseguire la maturità professionale è rivolta alle persone che stanno per conseguire o hanno già conseguito un attestato federale di capacità e posseggono i requisiti richiesti. La formazione generale approfondita è però sempre stata indirizzata principalmente ai grandi gruppi professionali. L’ordinanza sulla maturità professionale del 1998 aveva posto in primo piano il titolo generale di “maturità professionale”, modificando e introducendo indirizzi basati sulla scelta di materie specifiche e insegnamenti fondamentali. La nuova ordinanza comprende oggi gli indirizzi tecnico, commerciale, artistico, artigianale, scientifico-naturalistico, sanitario e sociale ripartiti su: • sei materie fondamentali; • da una a due materie specifiche relative agli indirizzi della maturità professionale; e • almeno due materie complementari. La denominazione degli indirizzi della maturità professionale non ha più una valenza fortemente caratterizzante. L’offerta inerente alle materie specifiche non è né limitata ad un certo tipo di scuola né ad una certa professione o campo di formazione, e neppure ai campi specifici delle scuole universitarie professionali, poiché ogni attestato federale di maturità professionale consente l’ammissione senza esame ad un ciclo di studi bachelor. È sempre più elevato il numero di professioni con un approccio generalistico che non possono più rientrare in un determinato indirizzo. A titolo di esempio possono essere citati il droghiere AFC e il cuoco AFC. • Nel caso del droghiere, la formazione rientra nel campo “commercio” e viene impartita presso scuole professionali del settore artigianale e industriale. In base a quanto appena affermato, durante la formazione professionale di base viene frequentato l’indirizzo per il conseguimento della maturità professionale artigianale o al massimo di quella tecnica, sebbene nella rispettiva formazione professionale superiore si ponga l’accento sull’aspetto economico-imprenditoriale. • Il cuoco AFC rientra invece nel campo “ristorazione e catering” e segue la propria formazione presso scuole professionali del settore artigianale e industriale: per tale ragione è previsto l’indirizzo di maturità professionale artigianale. Sbocco naturale per i cuochi presso una scuola universitaria professionale sembrerebbe essere il campo specifico Chimica e scienze della vita, ma allo stesso tempo, e in egual misura, il campo Economia e servizi. Grazie ad una libera scelta delle materie specifiche è possibile assicurare una preparazione adeguata al campo specifico.

Le discussioni condotte in merito ad una maturità professionale migliore sotto il profilo qualitativo e quantitativo hanno fatto luce sull’esigenza di parziale ridefinizione della formazione generale approfondita. Come in passato, anche oggi è possibile supporre che la maggior parte dei titolari di un attestato di maturità professionale sceglierà un percorso a livello universitario che va nella direzione della professione appresa (cfr. tabella 4 p.7). Da qui l’obiettivo posto in relazione alle materie specifiche: un apprendimento ed una comprensione globali in campi di grande rilevanza per il proseguimento degli studi. L’organizzazione in materie specifiche corrisponde all’orientamento dei campi specifici presso le scuole universitarie professionali. Tuttavia, le materie specifiche non sono più subordinate ai diversi indirizzi di maturità professionale, ma

10/19

devono essere offerte dalle scuole professionali che impartiscono l’insegnamento professionale nel campo di formazione. L’abbinamento delle materie specifiche considera l’organizzazione delle lezioni; essa è dunque definitiva ed esclude ulteriori combinazioni. Ciononostante non sarà possibile per ogni scuola professionale offrire tutte le alternative. Tuttavia la capacità di mettere a disposizione l’intero ventaglio di combinazioni rappresenta, soprattutto per le scuole professionali più importanti, un passo verso una preparazione agli studi quanto più ottimale. Per essere il più possibile capillare e attraente, la maturità professionale deve innalzare le possibilità di intraprendere uno studio presso una scuola universitaria professionale e non per forza orientarsi ai modelli istituzionali.

3.3 Ore di studio

Il concetto di maturità professionale non può essere ridotto solamente alle ore di studio della formazione generale approfondita. La sua peculiarità risiede nella combinazione di competenze professionali e specialistiche con competenze formative generali. Per un suo corretto posizionamento, sia rispetto ad altre offerte formative del livello secondario II, sia quale titolo abilitante, nel contesto internazionale, per l’ammissione ad una scuola universitaria professionale, è necessario rendere computabili tutti gli apprendimenti della formazione professionale di base e della formazione generale approfondita. Ecco perché il concetto di “ore di studio”: esso permette di tenere conto degli apprendimenti sia teorici, sia pratici. Il numero minimo di lezioni finora dedicato alla formazione generale approfondita corrisponde solo ad un quarto della formazione richiesta per il conseguimento dell’attestato federale di maturità professionale. Complessivamente, la formazione professionale pratica, i corsi interaziendali e la formazione scolastica corrispondono a 5 700 ore di studio nel caso di una formazione di base triennale, e a 7 600 ore per una formazione di base quadriennale. Il tempo dedicato alla “nuova“ formazione generale approfondita equivale a 1 800 ore di studio, corrispondenti a un anno di lezioni scolastiche. Sarebbe tuttavia errato paragonare questo monte ore alle 1 440 attuali per ricavarne un fattore di conversione. Le ore di studio sono uno strumento per rilevare tutti gli apprendimenti, dando importanza anche alla pratica. In tal modo, a seconda del dispendio per preparazione e ripasso, il rapporto fra lezioni e ore di studio può essere di tre a sette per un determinato settore e di quattro a uno per un altro. Per le lezioni quotidiane dovranno comunque essere preparate griglie orarie. Per i futuri programmi d’insegnamento sono da considerare le seguenti ripartizioni: Materia Nome della materia Possibile Possibile numero di Valutazione Modalità d’esame numero di ore d’apprendimento dell’apprendimen s = scritto lezioni to a mezzo di o = orale i = lavoro individuale F1 1 1a lingua nazionale 240 Esame s+o a F2 2 lingua nazionale 120 - 160 Esame s +/oppure o F2 3a lingua nazionale 120 - 160 Esame s +/oppure o F4 matematica 200 Esame s 680 - 760 F1-F4: 45-50 % CAI2 1 scienze naturali 120 Nota scolastica (biologia, chimica, fisica) CAI 2 società ed economia 120 Nota scolastica (storia, politica, diritto, economia politica) 240 CAI 1+2: 15-20 %

11/19

MS3 1 chimica 200 Esame s +/oppure o MS 2 fisica 200 Esame s +/oppure o 400 MS 1+2: 25-30 % PDI4 40 - 80 PDI: 10 % Lavoro i individuale o di gruppo Totale 1440 1800

1 3 F = materia fondamentale MS = materie specifiche, es. di combinazione 2 4 CAI = campo d’apprendimento interdisciplinare PDI= progetto didattico interdisciplinare

3.4 Competenze

L’attribuzione delle competenze corrisponde a quella della formazione professionale di base: la Confederazione disciplina la regolamentazione superiore, mentre i Cantoni provvedono affinché sussista un’offerta di preparazione alla maturità professionale rispondente alle necessità, si occupano dello svolgimento degli esami e rilasciano gli attestati. L’articolo 25 della legge federale sulla formazione professionale attribuisce al Consiglio federale il disciplinamento della maturità professionale. La commissione di esperti ha proposto tale misura al fine di portare allo stesso livello normativo le due ordinanze concernenti la maturità, ovvero la maturità liceale e, appunto, quella professionale, fino ad oggi emanata a livello di ufficio. La Commissione federale di maturità professionale è, secondo l’articolo 71 LFPr, organo consultivo. In occasione delle nuove elezioni per il periodo 2008-2011, il numero dei membri, fino ad oggi 20, è stato portato a 15 in seguito alla riorganizzazione delle Commissioni ad opera del Consiglio federale. La ripartizione dei compiti fra l’Ufficio e la Commissione federale di maturità professionale deve essere ridefinita. Ciò vale in particolar modo per la definizione di linee guida e lo svolgimento di esami e procedure di qualificazione. Nell’ambito delle discussioni parlamentari concernenti la legge federale sulla formazione professionale è stato chiaramente stabilito che le commissioni extraparlamentari non devono avere competenze gestionali bensì consultive. Quale organo consultivo nell’ambito della maturità professionale, la Commissione federale di maturità professionale si occupa prevalentemente del riconoscimento delle procedure di qualificazione, principale strumento per la gestione e lo sviluppo qualitativo della formazione professionale. A fronte della sempre maggiore interconnessione della formazione professionale diventa urgente e necessaria anche la collaborazione fra loro delle singole commissioni. Quanto appena affermato concerne sia l’integrazione dei singoli settori – artigianale e industriale, commerciale, agricoltura e selvicoltura, sanità, socialità e arte - sia fattori quali l’influenza, i contenuti e la qualità.

12/19

4. Commento a sezioni e articoli

Titolo La vecchia legge sulla formazione professionale aveva disposto che l’ordinanza sulla maturità professionale fosse emanata a livello di Ufficio federale. Conformemente all’articolo

25 capoverso 1 della nuova LFPr, al titolo si aggiunge il termine «federale».

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Art. 2 Maturità professionale federale La maturità professionale federale è disciplinata dall’articolo 17 capoverso 4 (Tipi di formazione e durata) e dall’articolo 25 della legge federale sulla formazione professionale. L’ordinanza ribadisce ancora una volta, contrariamente a un’opinione molto diffusa, il principio per cui la formazione di base in una professione è una condizione fondamentale della maturità professionale e l’ampliamento della formazione generale si riallaccia all’insegnamento di cultura generale incluso nella formazione professionale di base. La formazione generale approfondita ha lo scopo di impartire conoscenze in materie fondamentali nonché competenze metodologiche ai fini del proseguimento degli studi in una scuola universitaria professionale. Non si vuole quindi ripetere materie già trattate, bensì arrivare all’acquisizione di conoscenze e competenze più approfondite e più ampie.

Art. 3 Obiettivi L’articolo concernente gli obiettivi è nuovo. Esso riunisce ancora una volta le finalità formulate nella legge sulla formazione professionale agli articoli 3 (Obiettivi della legge) e 15 (Oggetto della formazione professionale di base) e nella presente ordinanza agli articoli 7 (Materie fondamentali) e 8 (Campi d’apprendimento interdisciplinare).

Art. 4 Acquisizione della formazione Per il conseguimento della maturità professionale federale devono rimanere aperte tutte le possibilità attualmente valide. L’opzione principale è costituita dai cicli di formazione riconosciuti frequentati durante la formazione professionale di base (la cosiddetta MP-1). La legge sulla formazione professionale non attribuisce loro un maggiore risalto rispetto ai cicli di formazione successivi alla conclusione della formazione professionale di base (cosiddetta MP-2) e aggiunge la nuova disposizione secondo cui anche la frequenza di questi corsi è gratuita. Il capoverso 2 non precisa se sia la Confederazione, com’è il caso adesso, a dover organizzare gli esami di maturità professionale federale o se al riguardo si contemplino altre possibilità. Negli ultimi cinque anni con tale modalità sono stati rilasciati solo circa 25 attestati di maturità professionale all’anno.

Art. 5 Durata della formazione Si veda sopra il punto 3.3.

13/19

Sezione 2: Insegnamento per la maturità professionale Art. 6 Ripartizione dell’insegnamento L’articolo espone il nuovo orientamento della ripartizione dell’insegnamento. Il capoverso 2 sancisce come nuova disposizione l’obbligatorietà di un progetto didattico interdisciplinare.

Art. 7 Materie fondamentali Quale fondamento per la maturità professionale federale le tre lingue e la matematica hanno incontrato gran parte dell’ approvazione. È stata altresì discussa l’opportunità di includere anche le scienze naturali tra le materie fondamentali in modo da raggiungere già tra queste un equilibrio tra materie linguistiche e scienze esatte. Tuttavia, come già per la maturità liceale, neanche nella formazione professionale è stato possibile raggiungere la maggioranza.

Art. 8 Campi d’apprendimento interdisciplinare I campi d’apprendimento interdisciplinare sono la risposta a tre richieste: • Le scuole universitarie professionali affermano che i candidati alla maturità professionale sono in grado di acquisire conoscenze e di ritrasmetterle, ma non hanno l’abitudine di usare le conoscenze in maniera reticolare e di utilizzarle per la risoluzione di problemi. I campi d’apprendimento interdisciplinare offrono la possibilità di sviluppare competenze come la capacità di lavorare autonomamente, il modo di pensare in maniera reticolare, il trasferimento degli apprendimenti, la gestione di progetti e la comunicazione. • Il campo d’apprendimento delle scienze naturali è adatto a compensare un’impostazione eccessivamente puntata sulle scienze umanistiche. • Nei cicli di formazione paralleli al tirocinio i maturandi sono dispensati dagli insegnamenti di cultura generale di base obbligatori in tutti i tipi di formazione professionale di base. Devono tuttavia possedere conoscenze negli otto aspetti e relativi temi previsti nel programma quadro per l’insegnamento della cultura generale.

Art. 9 Materie specifiche L’offerta di materie specifiche si ricollega alla tradizione della maturità professionale secondo la quale per intraprendere in maniera positiva uno studio in una scuola universitaria professionale sono utili conoscenze approfondite e ampie in due materie affini alla professione e all’indirizzo di studio (cfr. 3.2). Il capoverso 3 costituisce un abbandono delle impostazioni rigide, ma evita che ogni istituto debba offrire l’intero ventaglio di possibilità. Gli organizzatori devono avere la possibilità di definire le materie specifiche.

Art. 10 Progetto didattico interdisciplinare Il valore del progetto didattico interdisciplinare è ormai indiscusso. Ora viene creata a tale proposito una nuova base legale. Al fine di assicurare un’impostazione costruttiva della maturità professionale è richiesto l’aggancio al mondo del lavoro anche per questo importante elemento. La formulazione “redigono o creano” del capoverso 1 intende evitare che per progetto didattico interdisciplinare si intenda semplicemente un lavoro scritto con una presentazione orale.

14/19

Sezione 3: Requisiti per i cicli di formazione Art. 11 Programma quadro Il programma quadro stabilisce ciò che è necessario per attuare le prescrizioni dell’ordinanza e contribuisce affinché la maturità professionale federale sia in tutta la Svizzera di elevato livello qualitativo. Per i campi interdisciplinari deve essere prescritta circa la metà dei temi da trattare. Al riguardo anche il metodo prescelto ha particolare importanza. Si intende mantenere valida la condizione secondo cui il dieci per cento di tutto l’insegnamento debba svolgersi in maniera multidisciplinare o interdisciplinare e che l’importante idea dell’interdisciplinarità non debba applicarsi esclusivamente ai campi d’apprendimento interdisciplinare. All’insegnamento non si dedicherà molto più tempo rispetto al sistema odierno. La ripartizione delle lezioni deve essere sufficientemente aperta da consentire di raggiungere gli obiettivi d’apprendimento a prescindere dal campo di formazione da cui proviene il maturando. Lettera e: il conseguimento di una maturità professionale «plurilingue» finora non era abituale, ma risponde alle esigenze dei Cantoni bilingui e delle scuole nelle vicinanze di confini linguistici. La parte dell’insegnamento per la maturità professionale plurilingue deve essere disciplinata per analogia con la maturità liceale.

Art. 12 Organizzazione dei cicli di formazione Nella formazione professionale la coniugazione di teoria e pratica è fondamentale. Pertanto sarebbe errato anteporre interamente l’insegnamento teorico, qual è quello per la formazione generale approfondita, a una formazione professionale di base («anno di base della maturità professionale»). Tuttavia, è opportuno mantenere una certa flessibilità. Nelle formazioni professionali di base triennali la norma è la ripartizione dell’insegnamento su tutti e tre gli anni di tirocinio. Nelle formazioni quadriennali è possibile che tale insegnamento inizi solo dal secondo anno. In questo modo soprattutto le scuole minori hanno la possibilità di offrire l’insegnamento per la maturità professionale in classi comuni per allievi provenienti da tutte le professioni come complemento all’insegnamento professionale (modello additivo). Inoltre, alle persone che svolgono una formazione professionale di base triennale deve essere lasciata la possibilità di frequentare l’ultimo anno d’insegnamento dopo aver conseguito l’attestato federale di capacità, parallelamente allo svolgimento dell’attività lavorativa. Nelle formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono un periodo di pratica all’ultimo anno questa disposizione permette di concludere la frequenza di gran parte dell’insegnamento prima dell’inizio del periodo di pratica. Sta alle scuole coordinare l’insegnamento professionale e quello per la formazione generale approfondita e offrire modelli didattici ottimali per il conseguimento tanto dell’attestato federale di capacità quanto dell’attestato federale di maturità professionale. Per citare due esempi, si pensi al già menzionato modello additivo (insegnamento professionale nella classe principale, insegnamento della formazione generale approfondita in una classe di maturità professionale) e il modello integrativo (l’insegnamento professionale e la formazione generale approfondita sono integrati in classi composte da persone in formazione per la stessa professione o per professioni affini). Per i titolari di un attestato federale di capacità l’insegnamento per la maturità professionale è generalmente offerto come blocco unico di un anno. Sono possibili anche offerte didattiche ripartire su tre o quattro semestri che consentono di svolgere un’attività lavorativa a tempo parziale. Capoverso 3: deve essere garantita la possibilità di definire nuove forme di offerta.

15/19

Art. 13 Procedura e condizioni di ammissione All’insegnamento per la maturità professionale dev’essere ammesso solo chi ha acquisito i contenuti del livello secondario I in modo tale da avere buone possbilità di conseguire la maturità. Le condizioni d’ammissione rimangono competenza dei Cantoni.

Art. 14 Convalida di apprendimenti già acquisiti La convalida degli apprendimenti già acquisiti è un principio ripreso dalla nuova legge sulla formazione professionale (cfr. LFPr art. 9 “Promozione della permeabilità”). La dispensa è possibile solo per le materie, non per i campi d’apprendimento interdisciplinari, poiché questi ultimi prevedono particolari obiettivi per l’acquisizione della capacità di studio. L’aver ottenuto una dispensa per determinate materie non esclude che tali materie possano essere utilizzate per il progetto didattico interdisciplinare.

Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione Art. 15 Valutazione delle prestazioni L’articolo 34 dell’ordinanza sulla formazione professionale di base fissa una scala di valutazione da 1 a 6 (nota migliore) e ammette l’attribuzione di note differenti dalle mezze note solamente nei casi in cui vengono sommate fra loro diverse note (altri sistemi di valutazione sono possibili solo per professioni la cui formazione è impartita all’estero). La media è ottenuta dalle note delle quattro materie fondamentali, dei due campi d’apprendimento interdisciplinari, delle due materie specifiche e del progetto didattico interdisciplinare. Non sono previste ponderazioni.

Art. 16 Promozione Il capoverso 4 parte dal presupposto che l’insegnamento scolastico a tempo pieno per la maturità professionale al termine della formazione professionale di base dura di norma solo un anno. Per esperienza non si reputa ragionevole lasciar frequentare fino agli esami finali i titolari di un AFC che non soddisfano le condizioni di promozione.

Art. 17 Insegnamento per la maturità professionale in lingua straniera La padronanza di più lingue rappresenta un’importante competenza per lo studio e il mercato. Quando possibile, tale competenza dev’essere promossa. I diplomi di lingue straniere sono conosciuti soprattutto sul mercato. Come già avvenuto finora, essi devono essere inclusi negli esami delle rispettive materie oppure essere convalidati in loro sostituzione.

Sezione 5: Esame di maturità professionale Art. 18 Definizione L’esame di maturità professionale è la verifica dell’acquisizione della formazione generale approfondita.

Art. 19 Disciplinamento, preparazione e svolgimento I Cantoni devono garantire sul loro territorio disposizioni d’esame univoche per gli stessi cicli di studio. Lo svolgimento dell’esame di maturità professionale dev’essere assicurato dai docenti che hanno tenuto le lezioni.

16/19

Art. 20 Esami finali Alla fine del ciclo di studio si svolge un esame concernente le materie fondamentali e le materie specifiche. Gli apprendimenti dei campi interdisciplinari vengono acquisiti durante il ciclo di studi. Il progetto didattico interdisciplinare viene elaborato verso la fine del ciclo di studi. Molteplici sono le riserve nei confronti di una centralizzazione degli esami. Per garantire una maggiore comparabilità dei contenuti e della qualità degli esami, è tuttavia presente la volontà di coordinare per lo meno gli esami scritti. “Preparazione regionale” significa regionale dal punto di vista linguistico, geografico, cantonale o a livello di agglomerato. Un punto importante nella preparazione degli esami finali scritti per diversi cicli di studio è la convalida degli esami anche da parte di altri gruppi redazionali o di esperti.

Art. 21 Periodo L’anticipo dell’esame durante la formazione per almeno tre delle sei materie permette un’organizzazione ottimale del programma d’insegnamento e una minore pressione psicologica pre-esame. Di regola è più sensato sostenere gli esami delle materie specifiche alla fine della formazione, di modo che gli studenti possano richiamare alla mente più facilmente tali nozioni all’inizio dello studio universitario. Nei campi d’apprendimento interdisciplinari, per i quali l’accento è posto sulle competenze metodologiche, si deve continuare la formazione fino al termine del ciclo formativo. Nelle formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono il tirocinio al termine della formazione deve rimanere aperta la possibilità di concludere la maggior parte delle lezioni prima dell’inizio del tirocinio. Il progetto didattico interdisciplinare è escluso da tale regola poiché solamente con la formazione professionale pratica si concretizza il legame con il mondo del lavoro, base del progetto.

Art. 22 Diplomi di lingue riconosciuti L’inclusione di diplomi di lingue internazionali nell’ambito della formazione professionale di base rappresenta una qualifica importante per il mercato del lavoro. La possibilità di includere diplomi di lingue nell’esame di maturità professionale dev’essere mantenuta solo se tali diplomi sono incentrati sugli obiettivi della formazione nell’insegnamento approfondito di cultura generale e rispettano il livello richiesto relativo alle conoscenze di lingue straniere.

Art. 23 Calcolo delle note Il programma quadro d’insegnamento stabilisce in quali materie si svolge un esame finale scritto e orale oppure solo scritto o solo orale. In ogni caso la nota complessiva dell’esame non conta più della nota scolastica. La nota scolastica è determinata dalle prestazioni durante tutta la durata dell’insegnamento. In tal modo anche la maturità professionale assume la normativa standard della formazione professionale di base. Tale normativa concede maggiore libertà per quanto concerne l’organizzazione del programma d’insegnamento, poiché le note scolastiche sono determinate dalle prestazioni in tutta la materia d’insegnamento. Le regole per l’elaborazione del progetto didattico interdisciplinare finora sono state definite dai Cantoni o dalla scuola professionale. I principi di base definiti al capoverso 5 devono essere precisati nel programma quadro d’insegnamento.

Art. 24 Superamento dell’esame Per il superamento dell’esame si applicano per analogia le stesse condizioni definite per la promozione. La nota complessiva è data dalla media delle note relative alle quattro materie

17/19

fondamentali, ai due campi d’apprendimento interdisciplinare, alle due materie specifiche e della nota per il progetto didattico interdisciplinare.

Art. 25 Ripetizione In questo articolo sono stabilite le condizioni per la ripetizione delle materie insufficienti e dei campi d’apprendimento interdisciplinare conclusi in modo insufficiente. La regolamentazione che disciplina la ripetizione di un progetto didattico interdisciplinare insufficiente spetta ai Cantoni. Dal momento che il progetto didattico interdisciplinare viene svolto verso la fine del ciclo di formazione, in caso di prestazioni insufficienti può essere concessa la possibilità di apportare dei miglioramenti già prima della fine del ciclo di studio.

Art. 26 Conseguenze del mancato superamento Chi frequenta le lezioni di maturità professionale parallelamente al tirocinio e non supera l’esame relativo all’insegnamento approfondito di cultura generale, deve avere la possibilità di concludere il ciclo di studio con l’attestato federale di capacità. Per la parte di cultura generale è determinante l’ordinanza sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale oppure la relativa ordinanza sulla formazione professionale di base, purché l’insegnamento di cultura generale e le conoscenze professionali siano impartite in modo integrativo.

Art. 27 Attestato federale di maturità professionale L’articolo definisce come vengono riportate le prestazioni dell’esame di maturità professionale nel certificato delle note e come viene certificato un esame di maturità professionale sostenuto in più lingue. La normativa proposta si basa sulla soluzione applicata con successo nel caso del contratto di tirocinio uniforme (art. 8 cpv. 6 OFPr). Essa consente una flessibilità adatta ai livelli.

Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione Art. 28 Principio, condizioni e procedura È nuovo l’inserimento dei criteri per il riconoscimento nell’ordinanza.

Art. 29 Revoca del riconoscimento

Art. 30 Qualifiche dei docenti La base per la qualifica dei docenti è data dal capitolo 6 «Responsabili della formazione professionale» dell’ordinanza sulla formazione professionale. Per i docenti della maturità professionale sono pertinenti gli articoli 40 (cpv. 2 e 3), 43 (Perfezionamento) e 46 7 (requisiti minimi). I requisiti minimi sono: diploma di grado terziario, formazione pedagogico- professionale ed esperienza aziendale di sei mesi. Secondo l’articolo 40 OFPr le qualifiche per soddisfare i requisiti minimi devono essere conseguite al massimo entro cinque anni dopo l’inizio dell’attività d’insegnamento. In merito alle equivalenze disciplinari dei singoli candidati sono competenti le autorità cantonali. La Confederazione decide solo in merito all’equipollenza di diplomi. La formazione continua dei docenti deve avvenire nel quadro dello sviluppo della qualità che ogni operatore della formazione professionale deve assicurare ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla formazione professionale. L’interdisciplinarità impone degli standard elevati per gli insegnanti. La qualifica a questo riguardo deve essere assicurata mediante offerte di formazione continua. 7 RS 412.101

18/19

Sezione 7: Esecuzione Art. 31 Confederazione

Art. 32 Commissione federale di maturità professionale Si veda sopra il punto 3.4 .

Art. 33 Cantoni

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 34 Abrogazione e modifica del diritto previgente.

Art. 35 Disposizioni transitorie I primi cicli di formazione basati sul nuovo programma quadro dovrebbero poter essere avviati nell’estate 2012.

Art. 36 Entrata in vigore L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2009.

19/19