Rapporto esplicativo sulla revisione 09 della legislazione militare (Legge militare, Organizzazione dell'esercito, Legge federale sui sistemi d'informazione militari)
Sommario
1 Parte generale: situazione iniziale e tratti essenziali del progetto
legislativo 2
1.1 Obiettivi e contenuti principali della revisione 09 2
1.1.1 Oggetti generali della revisione 2
1.1.2 Singole questioni 2
1.2 Interventi parlamentari (stralci) 5
2 Parte speciale: commento alle disposizioni dei singoli atti legislativi 6
2.1 Legge militare (disegno A) 6
2.2 Organizzazione dell'esercito (OEs) (disegno B) 30
2.3 Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) (disegno C) 30
3 Ripercussioni 45
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 45
3.1.1 Sulla Confederazione 45
3.1.2 Sui Cantoni 46
3.2 Ripercussioni economiche 46
3.3 Altre ripercussioni 46
4 Programma di legislatura e piano finanziario 46
5 Aspetti giuridici 47
5.1 Costituzionalità e conformità alla legge 47
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera (compresa la
neutralità) 47 5.3 Assoggettamento al freno alle spese / compatibilità con la legge sui sussidi 48
5.4 Delega di competenze legislative 48
5.5 Forma degli atti legislativi 48
Modifica della legge militare (disegno A) Modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (disegno B) Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) (disegno C)
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1 Parte generale:
situazione iniziale e tratti essenziali del progetto legislativo
1.1 Obiettivi e contenuti principali della revisione 09
1.1.1 Oggetti generali della revisione
Con la revisione del 4 ottobre 20021 della legge militare (LM) relativa a Esercito XXI sono stati di principio affrontati soltanto i temi direttamente in relazione con Esercito XXI. Dalle discussioni di allora e da dibattiti precedenti sono però emersi numerosi temi che – indipendentemente da Esercito XXI – richiedevano un esame. Nel frattempo tale esame ha avuto luogo e i pertinenti risultati saranno concretizzati mediante il presente disegno di revisione. Si tratta della prima revisione di ampio respiro, non legata a temi specifici, dall'emanazione della LM il 3 febbraio 1995. Infine, la presente revisione comprende anche elementi per l'ulteriore sviluppo dell'esercito che non è stato possibile concretizzare con la revisione 08 dell'Organizzazione dell'esercito (fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011) (cfr. n. 1.1.2.1).
1.1.2 Singole questioni
1.1.2.1 Istruzione e impieghi all'estero
(art. 41, 47, 54a, 66 cpv. 1 LM, art. 24 LPers, art. 12 OEs) Affinché il nostro esercito possa adempiere le missioni stabilite dalla Costituzione federale e dalla legge militare, esso deve raggiungere gli obiettivi dell'istruzione. In considerazione della densa urbanizzazione del nostro Paese e del forte inquinamento risultante dal rumore e dalle immissioni causate dall'attività addestrativa di un esercito modernamente equipaggiato, attualmente è impossibile svolgere un'istruzione credibile di tutte le formazioni esclusivamente su impianti e piazze d'esercitazione svizzere. Di conseguenza, già oggi singoli militari o anche truppe svizzere si recano all'estero per scopi d'istruzione. Il bisogno e l'interesse della Svizzera per una simile cooperazione in materia d'istruzione sono dimostrati e manifesti. Per il nostro esercito, si tratta di poter accedere a terreni d'istruzione e di tiro idonei che in Svizzera non esistono in simile qualità o estensione. Per potere sfruttare queste possibilità in maniera ottimale, sarà introdotta la possibilità di dichiarare obbligatoria la partecipazione ai servizi d'istruzione all'estero e, per il personale militare, l'obbligo di partecipare agli impieghi all'estero per acquisire esperienze operative e renderle fruibili per l'istruzione. Quale contropartita all'utilizzazione di infrastrutture all'estero da parte di truppe svizzere, la Svizzera mette a disposizione degli Stati partner, per periodi limitati, la sua propria infrastruttura d'istruzione (per es. simulatori dei carri armati e simulatori dei velivoli). Se i soggiorni all'estero, rispettivamente il soggiorno di truppe straniere in Svizzera, sono sfruttati anche per esercitazioni in comune, ne risulta un prezioso beneficio in termini di esperienza e spesso anche un vantaggio in termini di costi. L'utilità di simili attività d'istruzione non è pertanto di principio controversa. La
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Svizzera partecipa quindi dal 1996 al Partenariato per la pace (PPP), dal 1997 è membro del Consiglio di Partenariato Euro-atlantico e dal 1999 partecipa anche al Processo di pianificazione e di revisione del PPP (PARP), allo scopo di migliorare le sue capacità di cooperazione militare in operazioni di pace multinazionali. La cooperazione in materia d'istruzione è integralmente compatibile con il diritto della neutralità poiché non comporta obblighi d'assistenza di alcun genere. Inoltre, la credibilità della nostra neutralità armata ne risulta rafforzata perché l'incremento della cooperazione internazionale in materia d'istruzione migliora la capacità operativa dell'esercito svizzero in vista del caso effettivo. La Svizzera, gli Stati vicini e i partner internazionali più importanti hanno reagito alle nuove sfide strategiche e adeguato le loro concezioni e i loro strumenti in materia di politica di sicurezza. I pericoli transfrontalieri quali il terrorismo internazionale e gli effetti potenzialmente pericolosi di focolai di crisi vanno affrontati anche nell'ambito di una cooperazione internazionale. Al riguardo, la Svizzera si impegna tra l'altro nelle operazioni di pace multinazionali in Kosovo e Bosnia e Erzegovina; inoltre appoggia gli sforzi internazionali di pace, per esempio con osservatori militari e osservatori civili di polizia nonché formando ispettori nel quadro del trattato per la proibizione delle armi chimiche. In alcuni casi, la Svizzera ha già concluso accordi con gli Stati limitrofi per la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari e in altri casi ha già avviato i pertinenti negoziati. In tutti questi accordi sono integrate riserve concernenti la neutralità.
1.1.2.2 Procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in
servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio (art. 66b e 70 LM) Due interventi parlamentari chiedono di semplificare le basi legali per l'approvazione degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio (art. 66b e 70 LM). Un postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 25 maggio 2004 raccomanda tra l'altro l'esame di un modello bipartito, il quale prevede che i servizi d'appoggio di minore importanza (per es. impieghi di routine, proroga di impieghi non controversi) siano sottoposti ad approvazione con un messaggio globale, mentre i servizi di promovimento della pace e i servizi d'appoggio più importanti continuino per contro a essere approvati singolarmente. La mozione del Gruppo liberale radicale dell'Assemblea federale del 1° marzo 2006 chiede parimenti la verifica della procedura di approvazione, ma vede la soluzione piuttosto in un ampliamento delle competenze del Consiglio federale, segnatamente mediante: y delega al Consiglio federale della competenza di prorogare impieghi già approvati in precedenza dal Parlamento e di incrementarne i mezzi; y aumento a tre mesi della durata degli impieghi per i quali è necessaria l'approvazione dell'Assemblea federale. Gli impieghi all'estero del nostro esercito richiedono un'elevata legittimazione politica. Creare tale legittimazione è in ultima analisi lo scopo della procedura d'approvazione parlamentare. In occasione della verifica delle basi legali non
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devono pertanto essere decisive soltanto mere riflessioni di opportunità. L'Assemblea federale deve continuare a partecipare in maniera determinante al processo decisionale. Da questo punto di vista, tanto l'incremento del ricorso a messaggi globali quanto il considerevole aumento della durata degli impieghi per i servizi d'appoggio sottoposti all'obbligo dell'approvazione (oggi tre settimane per gli impieghi di promovimento della pace e i servizi d'appoggio) sembrano problematici. Quando sarà possibile e opportuno, anche in futuro il Consiglio federale presenterà spontaneamente all'Assemblea federale dei messaggi globali (cfr. per es. il messaggio del 15 settembre 2004 concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il Word Economic Forum 2005 [WEF 05] e il World Economic Forum 2006 [WEF 06] di Davos, FF 2004 4679; il messaggio del 26 maggio 2004 a sostegno dei decreti federali concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo, FF 2004 2513). Al riguardo, non occorrono prescrizioni legali che restringano soltanto il margine di manovra dell'Esecutivo e in ultima analisi relativizzino il potere decisionale del Parlamento (a causa del carattere per lo più urgente, nel caso degli impieghi raggruppati in messaggi globali si tratterebbe sempre più spesso di impieghi già in corso oppure già conclusi). Problematica è anche la distinzione tra impieghi importanti e meno importanti che il Consiglio federale dovrebbe effettuare. La soluzione va piuttosto cercata in un ampliamento della competenza del Consiglio federale per le seconde decisioni (proroghe, incremento delle risorse di personale, materiale e finanziarie) sulla base di una espressa delega del Parlamento per ogni singolo caso (prima decisione), combinato con adeguate modifiche delle premesse per l'obbligo d'approvazione da parte dell'Assemblea federale (numero dei militari e durata dell'impiego).
1.1.2.3 Protezione dei dati
(art. 7, 9, 11, 20, 21, 22, 27, 103 LM, art. 72 LPPC, art. 1-88 LSIM, art. 359 e 360bis CP, art. 95b LAM) Negli ultimi tempi, segnatamente in occasione della concretizzazione giuridica del progetto «Esercito XXI», è emerso che le disposizioni in materia di diritto della protezione dei dati contenute nella legge militare devono essere rielaborate sotto diversi aspetti oppure devono essere create nuove disposizioni. Al riguardo vi sono pure numerosi mandati concreti del Consiglio federale al DDPS. Con la presente revisione si terrà conto di detti mandati e delle conoscenze acquisite. I punti sottoposti a revisione concernono principalmente l'Aggruppamento Difesa del DDPS e l'esercito, ma in parte anche la protezione della popolazione e altre autorità civili. In occasione della formulazione concreta delle pertinenti norme è emersa la necessità di un'ampia regolamentazione per potere soddisfare le esigenze in materia di protezione dei dati. Rispetto agli altri contenuti, la legge militare verrebbe così a comprendere un numero sproporzionatamente elevato di norme sulla protezione dei dati. Di conseguenza, analogamente al disegno di una legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (FF 2006 4661), la parte C del
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progetto legislativo consisterà nel disegno di una legge federale autonoma sui sistemi d'informazione militari (LSIM) che disciplina globalmente le questioni relative alla protezione dei dati.
1.1.2.4 Attività commerciali
(art. 148b LM, art. 73a LPPC) L'articolo 41 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (FF 2005 5315) prevede che le unità amministrative possano fornire a terzi prestazioni commerciali soltanto per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge. Occorre tenere conto del principio costituzionale secondo cui la produzione di beni e la fornitura di prestazioni di servizio sul libero mercato sono in linea di principio appannaggio dell'economia privata. Simili attività da parte dell'amministrazione saranno autorizzate soltanto sulla base di una regolamentazione fondata su un'espressa legge speciale (messaggio concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione, commento all'art. 41, FF 2005 5). Differenti unità amministrative del DDPS svolgono attualmente attività commerciali. L'Aggruppamento Difesa, per esempio, noleggia da anni veicoli, apparecchi e materiale e, per incarico di armasuisse, affitta edifici a terzi. Le pertinenti indennità sono ancora oggi fatte valere sotto forma di emolumenti, anche se nella maggior parte dei casi, per loro natura, si tratta di affari di diritto privato. Anche l'Aggruppamento armasuisse svolge attività commerciali, per esempio sotto forma di concessione di licenze relative a marchi del DDPS. Nell'ambito della presente revisione sarà pertanto creata una base legale che consenta di continuare queste attività nel quadro prescritto dalla legge. La messa a disposizione di materiale, veicoli, edifici ecc. nel quadro di accordi di prestazione o di contratti di cooperazione tra la Confederazione e altri enti pubblici non è compresa nel campo d'applicazione delle presenti disposizioni. Si tratta di un caso particolare nel quale la consegna di materiale, veicoli ecc. non avviene sulla base del diritto privato ma nel quadro di un contratto di diritto pubblico e in adempimento di compiti sovrani.
1.2 Interventi parlamentari (stralci)
Il trattamento dei presenti atti legislativi consente di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
04.3259 Postulato della Commissione della politica di sicurezza CS. Servizi
d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione
05.3019 Mozione del Gruppo liberale radicale. Impieghi dell'esercito all'estero
nell'ambito di missioni di promovimento della pace: aumentare il margine di manovra del Consiglio federale.
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2 Parte speciale: commento alle disposizioni dei singoli atti
legislativi
2.1 Legge militare (disegno A)
Ingresso Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale.
Titolo che precede l'articolo 2 e articolo 2 Il termine «obbligo militare» non è più utilizzato nella Costituzione federale, il cui articolo 59 stabilisce che gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare (cpv. 1) e prevede al posto del servizio militare eventualmente un servizio civile sostitutivo o il pagamento di una tassa. La legge militare deve tenere adeguatamente conto di quanto prevede la Costituzione federale. Per questo motivo e per salvaguardare la sistematica, anche l'attuale articolo 26 capoverso 2 sarà integrato nell'articolo 2. L'articolo 26 capoverso 1 può essere abrogato in quanto il principio in esso contenuto è già compreso nell'articolo 59 della Costituzione federale.
Articolo 3 capoverso 2 Affinché il sistema a tre livelli del reclutamento (informazione preliminare, giornata informativa, giornate di reclutamento) possa funzionare con efficienza, è indispensabile che tutte le potenziali reclute partecipino alla manifestazione informativa. Le donne e gli Svizzeri all'estero, dopo l'accettazione del loro annuncio, finora erano obbligati soltanto a partecipare al reclutamento. Affinché sia chiaro che con ciò si intende l'intero sistema a tre livelli e non soltanto la partecipazione alle giornate di reclutamento, occorre modificare la terminologia del capoverso 2. Ciò semplifica anche le formulazioni degli articoli successivi, poiché oltre alle persone soggette all'obbligo di leva non devono più essere menzionati separatamente anche le donne e gli Svizzeri all'estero che si sono annunciati volontariamente.
Articolo 4 capoversi 2 e 3 Gli Svizzeri all'estero continueranno ad avere la possibilità di annunciarsi volontariamente per il servizio militare. A causa della pressione al risparmio e per un'efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, gli Svizzeri all'estero che si annunciano volontariamente per il servizio militare saranno tenuti, analogamente alla regolamentazione prevista per le cittadine svizzere, anche a prestare effettivamente il servizio militare. In tal modo, le risorse finanziarie investite per l'istruzione produrranno un beneficio duraturo per l'esercito.
Articolo 6a La natura del libretto di servizio non ha nulla a che vedere con l'obbligo di leva in quanto tale, ma è orientata in generale all'obbligo di prestare servizio militare, del quale l'obbligo di leva costituisce solo un aspetto parziale. Dal punto di vista della sistematica, l'attuale articolo 10 non appartiene pertanto alla sezione relativa
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all'obbligo di leva ma alle disposizioni generali sull'obbligo di prestare servizio militare. Inoltre, nel contesto dell'evoluzione tecnica, il libretto di servizio sta mostrando i propri limiti per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza. Occorre pertanto privilegiare una formulazione più aperta che lasci spazio sufficiente ai nuovi sviluppi tecnici. Non è però ancora stato deciso se e quando il libretto di servizio nella sua forma attuale sarà soppresso. La nuova formulazione consentirà semplicemente di reagire a eventuali sviluppi tecnici ragionevoli, senza dover modificare ancora una volta la legge. Anche in futuro, la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare riceverà in ogni caso un documento personale contenente segnatamente indicazioni precise sui giorni di servizio prestati. In considerazione del fatto che la Nosologia Militaris, ossia la raccolta delle motivazioni mediche codificate delle decisioni riguardanti l'idoneità al servizio e l'idoneità a prestare servizio, anche se classificata «confidenziale», nel frattempo è stata in gran parte resa accessibile su Internet da parte di terzi e che pertanto, per coloro ai quali è consentito consultare il libretto di servizio oppure che, malgrado l'assenza di un'autorizzazione, sono nella possibilità di farlo, i risultati degli esami sono chiaramente comprensibili, occorre ripensare l'iscrizione nel libretto di servizio di dati personali degni di particolare protezione. L'iscrizione dei codici della Nosologia Militaris nel libretto di servizio sarà però almeno per il momento mantenuta come mezzo di comunicazione per i medici di truppa. Un progetto della Sanità militare ha tuttavia lo scopo di assicurare la confidenzialità di detti codici. Qualora tale confidenzialità non potesse essere garantita, in futuro occorrerà rinunciare alle pertinenti iscrizioni. In un altro progetto, si sta verificando la sostituzione del classico libretto di servizio in forma cartacea con una tessera elettronica. In tal modo sarebbe possibile tenere maggiormente conto degli aspetti relativi alla protezione e alla sicurezza.
Titolo che precede l'articolo 7 e articolo 7 Chiarimento terminologico (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare» e «soggetto/a all'obbligo militare» con «soggetto/a all'obbligo di levaۛ», cfr. anche commento all'art. 2). Inoltre, per motivi di sistematica, i contenuti dei capoversi 1 e 2 sono stati invertiti. Affinché il sistema a tre livelli del reclutamento (informazione preliminare, giornata informativa, giornate di reclutamento) possa funzionare con efficienza, è indispensabile che tutte le persone soggette all'obbligo di leva partecipino anche alla manifestazione informativa. Poiché le donne e gli Svizzeri all'estero con l'accettazione del loro annuncio per il servizio militare volontario diventano soggetti all'obbligo di leva, ma non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare, occorre modificare l'espressione al capoverso 4. Nel quadro dell'obbligo di notificazione, già prima del reclutamento, in occasione della giornata informativa, sono rilevati dati che confluiscono nei controlli militari, ossia in particolare nei sistemi PISA (Sistema di gestione del personale dell'esercito) e MEDISA (Sistema d'informazione medica dell'esercito). In tale occasione, nel MEDISA sono immessi i dati concernenti la salute rilevati dal «questionario
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medico» e da eventuali certificati medici. Tutto ciò sarà ora stabilito in maniera trasparente.
Articolo 8 Capoverso 1: dal punto di vista del principio dell'uguaglianza e della certezza del diritto, la disposizione derogatoria attuale è formulata in maniera troppo aperta. Essa deve perlomeno descrivere sommariamente la cerchia alla quale si applica la regolamentazione, ossia occorre stabilire in quale misura potranno essere ammesse eccezioni. Capoversi 2 e 3: la nuova articolazione dei capoversi 2 e 3 separerà più chiaramente l'inizio e la fine dell'obbligo di partecipare al reclutamento. Anche in questo caso, analogamente a quanto indicato nel commento al capoverso 1, occorre inoltre formulare in maniera più limitativa le disposizioni derogatorie. Capoverso 4 (attuale): la relazione tra reclutamento e obbligo di prestare servizio militare è descritta all'articolo 12. Per evitare doppioni che potrebbero far sorgere malintesi, l'attuale capoverso sarà pertanto abrogato.
Articolo 9 Capoverso 1: al reclutamento, della durata di due a tre giorni, per l'apprezzamento delle persone soggette all'obbligo di leva sono rilevati dati medici più completi e differenziati per quanto riguarda lo stato di salute, la capacità di prestazione fisica e psichica nonché gli interessi personali relativamente al periodo, alla funzione e al modello conformemente al quale gli interessati intendono prestare servizio. In tal modo, da un lato si avranno meno licenziamenti medici dalle scuole reclute e, dall'altro, malattie gravi o disposizioni saranno identificate tempestivamente. Contemporaneamente vi saranno massicci risparmi sui costi (costi per cure mediche, costi economico-aziendali in caso di licenziamento anticipato dalla scuola reclute, costi dell'assicurazione militare in caso di invalidità) e una maggiore soddisfazione delle persone soggette all'obbligo di leva e più tardi dei militari per quanto riguarda la loro attribuzione. Capoverso 2: corrisponde all'attuale capoverso 1bis. Capoverso 2 (attuale): il reclutamento di persone soggette all'obbligo di leva che chiedono l'ammissione al servizio civile è già oggi disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0) e dall'articolo 7 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla procedura d'ammissione al servizio civile (RS 824.016). Una norma di competenza separata nella LM non è pertanto più necessaria. La regolamentazione di cui all'attuale capoverso 2 può pertanto essere abrogata.
Articolo 10 Cfr. commento all'articolo 6a.
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Articolo 11 Capoverso 1: per evitare inutili doppioni, in futuro si rinuncerà alla notificazione da parte dei Comuni d'origine. Sotto il profilo della protezione dei dati, devono essere menzionati i dati da notificare (da parte dei Comuni di domicilio). Capoverso 2 lettere b e c: le due lettere saranno invertite per illustrare meglio dal punto vista cronologico gli eventi. Nella lettera c occorre inoltre adeguare la formulazione al nuovo articolo 6a. Capoverso 2bis: per garantire un livello d'informazione unitario delle persone soggette all'obbligo di leva al momento del reclutamento, è necessario che in occasione delle manifestazioni informative dei Cantoni siano trasmessi contenuti simili. La Confederazione deve pertanto poter stabilire all'attenzione dei Cantoni un quadro comune per l'esecuzione delle manifestazioni informative. Al riguardo la Confederazione dovrà tuttavia continuare a concedere ai Cantoni la massima libertà di manovra.
Titolo che precede l'articolo 12 e articolo 12 Chiarimento terminologico (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare», cfr. anche commento all'art. 2). Di conseguenza, a partire dall'articolo 12 non è più disciplinato di principio l'obbligo di prestare servizio militare, ma soltanto un sottosettore di tale obbligo, ossia i servizi che devono essere prestati. La legge militare deve tenere conto di questo fatto. In considerazione della nuova formulazione dell'articolo 59 della Costituzione federale, il testo dell'attuale capoverso 1 è ambiguo. L'obbligo di prestare servizio militare sussiste indipendentemente dal fatto che il cittadino svizzero sia stato o meno reclutato. Il reclutamento e l'idoneità al servizio constatata in tale occasione è semplicemente la condizione affinché possa essere chiamato effettivamente a prestare servizio militare. Al riguardo, il momento in cui è prestato tale servizio dipende da quando egli è stato dichiarato abile al servizio militare. Per contro, le persone inabili al servizio, pur rimanendo soggette all'obbligo di prestare servizio militare, non possono però essere chiamate in servizio militare a causa della loro inabilità. Esse adempiono il loro obbligo di prestare servizio militare pagando la tassa d'esenzione prevista dalla Costituzione federale. L'attuale testo della legge deve pertanto essere corretto. In tale contesto, è possibile rinunciare all'attuale capoverso 2 lettera a, poiché il suo contenuto sarà coperto dalla nuova sezione 4 (art. 25-27).
Articolo 13 capoversi 1 e 2, frase introduttiva L'inizio dell'obbligo di prestare servizio militare (dichiarazione d'idoneità) è già stabilito all'articolo 12 e non è più identico al momento stabilito dall'attuale testo del presente articolo. Il capoverso 1 sarà pertanto abrogato e la frase introduttiva del capoverso 2 sarà adeguata di conseguenza.
Articolo 20 capoversi 1 e 1bis Capoverso 1: il disciplinamento del diritto di domandare un nuovo apprezzamento dell'idoneità al servizio, finora contenuto a livello di ordinanza, sotto il profilo della
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protezione dei dati dovrebbe essere elevato a livello di legge, affinché la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione necessaria per la domanda riceva una base legale sufficiente. Capoverso 1bis: l'articolo 23 attualmente in vigore, secondo il quale gli ufficiali e i sottufficiali posti sotto tutela sono esclusi dal servizio militare, non è più attuale. Dai militari si esige per esempio che non eseguano un ordine se si rendono conto che esso esige il compimento di un atto punibile secondo la legge o il diritto internazionale bellico (n. 80 del Regolamento di servizio). Se collaborano consapevolmente a tale atto, ne dovranno rispondere. Non è possibile attendersi un simile modo di agire da persone sotto tutela e pertanto non deve nemmeno essere loro richiesto. Di conseguenza, una persona sotto tutela non può più essere impiegata nell'esercito nella misura in cui sussiste una parziale o totale capacità di giudizio relativamente ai suoi obblighi di servizio. In futuro, alla condizione menzionata in precedenza, una tutela non comporterà più l'esclusione, ma la non idoneità al servizio. La formulazione è già orientata al nuovo diritto in materia di protezione degli adulti del Codice civile.
Titolo che precede l'articolo 21 e articolo 21 La nuova sistematica nel secondo capitolo rende necessario raggruppare gli articoli 21-24 sotto una propria sezione. Analogamente all'articolo 36 del Codice penale militare (CPM) (risp. all'art. 49 della revisione del CPM del 21 marzo 2003, che entrerà in vigore il 1° luglio 2007), occorre non soltanto escludere dal servizio militare, ma anche dall'esercito. In caso contrario, sarebbe di principio possibile continuare a incorporare nella riserva persone divenute intollerabili per l'esercito, ciò che sarebbe però assurdo. Parimenti, analogamente all'articolo 37 CPM (risp. all'art. 35 della revisione del CPM del 21 marzo 2003, che entrerà in vigore il 1° luglio 2007), le persone escluse dall'esercito che, per il loro reato, si sono rese indegne del loro grado, in futuro dovranno essere degradate. La degradazione esprime chiaramente il biasimo per il reato commesso. Inoltre, la degradazione ha come conseguenza che l'interessato non ha più il diritto di utilizzare il suo precedente grado nella vita privata o pubblica. Inoltre, nemmeno più tardi potrà essere riammesso nell'esercito. La degradazione corrisponde pertanto al licenziamento disonorevole conosciuto e praticato in altri eserciti. Contrariamente agli articoli 36 e 37 CPM, l'esclusione e la degradazione secondo l'articolo 21 LM non sono una pena, ma una misura di diritto amministrativo, rispettivamente una sanzione (cfr. art. 40 cpv. 1 LM). Da ora in poi, le persone soggette all'obbligo di leva che hanno commesso reati saranno già esclusi dal reclutamento. In tal modo sarà colmata una lacuna in seguito alla quale le persone soggette all'obbligo di leva degne di essere escluse dovevano dapprima essere reclutate affinché diventassero militari e potessero subito dopo essere escluse dall'esercito. Inoltre, per completezza occorre menzionare anche le misure privative della libertà (per es. l'internamento), poiché anch'esse, come una pena privativa della libertà, possono comportare l'intollerabilità o l'indegnità. L'attuale termine di attesa di quattro anni per l'esame della riammissione (cpv. 3) è eventualmente più lungo del periodo di prova stabilito in occasione della liberazione condizionale dall'esecuzione della pena. Non è comprensibile perché l'esercito debba
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applicare un periodo di prova più lungo; la nuova formulazione terrà conto di questo aspetto. In questo contesto, il termine «buona condotta» va inteso nel senso proprio al diritto penale. D'altra parte, dalla formulazione scelta risulta e contrario che le persone che non godono della sospensione condizionale della pena o della liberazione anticipata non sono riammesse. Per la valutazione di un'esclusione oggi non vi sono disposizioni legali relative ai dati di cui è ammesso il rilevamento. I rapporti di polizia oggi ammessi per legge in vista della valutazione della riammissione non sono sufficienti per questo compito. Queste lacune saranno ora colmate (cpv. 6); tuttavia, sulla base delle presenti formulazioni non saranno sostanzialmente rilevati più dati di quelli trattati già oggi giusta gli articoli 30 e 31 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari (RS 511.22). Tale trattamento sarà però d'ora in poi completamente fondato su una sufficiente base legale. Per inserti penali si intendono, come nel disegno di articolo 99 CPP (FF 2006 1291), anche atti del procedimento penale. In futuro, per contro, i dati relativi a sentenze di tribunali penali civili e militari saranno registrati in PISA soltanto nella misura del minimo assolutamente necessario (cfr. art. 13 cpv. 1 del disegno C), contrariamente alla prassi attuale che prevede in determinati casi una ripresa integrale dei dati del casellario giudiziale. Si rinuncerà alla creazione di una norma d'esclusione per i cosiddetti estremisti di destra, più volte richiesta dagli ambienti politici. Nel suo rapporto sull'estremismo del 25 agosto 2004, con il termine di estremismo il Consiglio federale indica i movimenti politici che rifiutano i valori della democrazia liberale e dello stato di diritto. In generale si definiscono estremisti i movimenti, i partiti, le idee, le attitudini e i comportamenti che rifiutano lo Stato democratico costituzionale, la separazione dei poteri, il sistema di partiti pluralistico e il diritto all'opposizione. Alla discussione politica gli estremisti preferiscono la suddivisione tra amico e nemico e di conseguenza rifiutano categoricamente le opposizioni e gli interessi altrui, credendo in determinati obiettivi o costanti socio-politiche apparentemente inconfutabili. Essenziale è l'opposizione ai valori fondamentali e all'ordine democratici e non la posizione politica periferica del fenomeno estremista. Le opinioni dissidenti sono inevitabili in ogni tipo di società. Esse tuttavia diventano estremiste nel momento in cui qualcuno, da una posizione marginale, da solo o insieme ad altri, pretende di parlare per un notevole numero di persone o per tutti e di conseguenza tenta di imporre alla maggioranza, anche con la violenza, le sue posizioni spesso unilaterali. Nell'ambito di questa definizione, una decisione politica dovrebbe stabilire quali atteggiamenti mentali sono incompatibili con una permanenza nell'esercito. In seguito, per potere accertare preventivamente tali atteggiamenti mentali occorrerebbe consentire alle autorità competenti un certo potere di indagare le opinioni, ciò che non appare né giuridicamente proporzionato né politicamente realistico. Di conseguenza, una norma d'esclusione sarebbe applicabile soltanto quando l'atteggiamento appare pubblicamente. A quel momento, l'immagine dell'esercito ne ha però già sofferto. Inoltre, una simile norma d'esclusione cela il pericolo latente che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare potrebbero attribuirsi falsamente un atteggiamento estremistico per non dovere più prestare alcun servizio militare, poiché l'atteggiamento in questione non sarebbe provabile o lo sarebbe soltanto con estrema difficoltà e per proteggere l'immagine dell'esercito in caso di dubbio dovrebbe essere comunque disposta un'esclusione. Le persone palesemente degne di essere escluse possono di regola
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essere trattate secondo le norme d'esclusione attuali, poiché in simili casi il più delle volte vi è già anche una pertinente sentenza penale. In casi meno problematici è possibile reagire adeguatamente con altre misure già disponibili (trasferimento, blocco delle chiamate in servizio e delle promozioni ecc.). Le basi legali richieste sono pertanto già disponibili. Poiché in Svizzera di principio non è proibito avere un'opinione estrema, ma sono vietate soltanto determinate forme d'espressione di opinioni estreme, è anche possibile reagire soltanto in presenza di simili forme d'espressione. In tutti gli altri casi, l'atteggiamento mentale può essere politicamente e pubblicamente riprovevole, ma non può essere punito dallo Stato a causa della libertà d'espressione.
Articolo 22 In conseguenza del nuovo articolo 20 capoverso 1bis, è possibile rinunciare all'attuale articolo 22 (cfr. commento all'art. 20).
Articolo 23 Il fallimento fraudolento o per leggerezza e il relativo pignoramento infruttuoso sono reati previsti dal Codice penale e pertanto già coperti con l'articolo 21 LM. Una norma d'esclusione particolare per questi casi non è quindi necessaria. Negli ultimi cinque anni l'esclusione sulla base di questa disposizione è stata applicata in meno di una dozzina di casi. L'abrogazione dell'articolo 23 è stata del resto già discussa in Parlamento in occasione della revisione della legge militare entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e un pertinente mandato d'esame era già stato impartito al DDPS. Attualmente, in campo politico e sociale, l'opinione maggioritaria non considera più un fallimento non dovuto a contegno fraudolento o leggerezza come particolarmente diffamatorio né particolarmente pregiudizievole per lo statuto di ufficiale. Con il suo attuale contenuto, l'articolo 23 diventa pertanto inutile e può essere abrogato.
Articolo 24 In futuro i militari incapaci di tutti i gradi non saranno più esclusi dall'obbligo di prestare servizio militare. L'esclusione è spesso percepita come una punizione o un pregiudizio per l'onore. Poiché i militari incapaci nella maggior parte dei casi non avrebbero dovuto raggiungere la loro posizione, non sono pertanto gli interessati ma i loro superiori che hanno commesso errori in occasione delle qualificazioni e non è opportuno penalizzare anche detti militari. Il trasferimento a un'altra funzione per la quale hanno le capacità è pertanto preferibile all'esclusione.
Titolo che precede l'articolo 25 La nuova sistematica nel secondo capitolo rende necessario raggruppare sotto una nuova sezione comune gli obblighi fuori del servizio – tra cui figura anche l'obbligo di notificazione.
Articolo 25 capoverso 1 lettera b Con la proposta abrogazione dell'ispezione obbligatoria (art. 113) viene a cadere anche l'articolo 25 capoverso 1 lettera b; l'obbligo di notificazione può ora essere
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integrato nella posizione testuale indicata (cfr. pure commento al titolo che precede l'art. 25).
Articolo 26 Chiarimento terminologico (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare», cfr. anche il commento all'art. 2).
Articolo 27 capoverso 1 Sotto il profilo della protezione dei dati, i dati da notificare già oggi devono essere indicati in maniera trasparente nella LM, motivo per cui il pertinente catalogo dev'essere esplicitato. In questo senso, l'elenco non deve più essere esemplificativo, ma esaustivo. Capoverso 1: Conformemente all'articolo 121 capoverso 2, ai Cantoni è lasciata la facoltà di nominare capisezione militari. Negli ultimi tempi, in differenti Cantoni la funzione di caposezione militare è stata soppressa. Giusta l'articolo 121 capoverso 1, a livello cantonale per le relazioni con le persone soggette all'obbligo militare è competente il comandante di circondario. Di conseguenza, le comunicazioni risultanti dall'obbligo di notificazione devono essere indirizzate a quest'ultimo. Laddove esistono ancora capisezione militari, incombe ai Cantoni stabilire quali compiti devono assumere, segnatamente in quale misura essi operano in rappresentanza del comandante di circondario. Capoverso 1bis: i dati personali degni di particolare protezione, per contro, devono essere notificati direttamente allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, unico organo competente per l'ulteriore trattamento di tali dati. I dati qui menzionati erano sinora rilevati all'inizio dei servizi d'avanzamento mediante un questionario compilato dal militare e successivamente verificati sulla base di campioni scelti casualmente. Tuttavia, poiché si tratta, in parte, di dati personali degni di particolare protezione, risulta necessaria una pertinente base legale formale, creata qui ai sensi di un miglioramento successivo. L'autodichiarazione consente agli organi competenti l'adozione di decisioni rapide e tempestive in vista di promozioni e nomine imminenti (art. 103 LM e art. 66-68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare [OOPSM; RS 512.21]).
Articolo 41 capoverso 3 Con questo completamento dell'articolo 41 sarà creata la possibilità di svolgere servizi d'istruzione della truppa obbligatori all'estero. Nell'ambito di Esercito 61, le esercitazioni di truppa (manovre) delle divisioni e di interi corpi d'armata servivano all'addestramento realistico delle truppe e all'acquisizione della necessaria esperienza di condotta, segnatamente per i quadri di milizia. In seguito alla crescente urbanizzazione dei settori operativi previsti e alla riduzione della prontezza d'impiego successiva al venir meno di un'acuta minaccia, nel periodo di Esercito 95 si è rinunciato ad ampie esercitazioni di truppa e contemporaneamente si è spostato l'addestramento dei quadri sui simulatori di condotta. Le truppe da combattimento si limitano oggi a esercitazioni a livello di sezione e di compagnia, in quanto le piazze di tiro esistenti in Svizzera non consentono esercitazioni ai livelli superiori. Gli stati maggiori e le formazioni dell'esercito che nel quadro della missione di difesa devono
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essere addestrate al combattimento mobile interarmi, dipendono tuttavia da un addestramento di reparto a livello di battaglione/gruppo o addirittura di brigata. In Europa sono disponibili, con l'infrastruttura necessaria, piazze d'esercitazione della truppa idonee e di ampie dimensioni. L'utilità integrale di un simile addestramento è raggiunta soltanto quando gli stati maggiori e le formazioni, con un effettivo regolamentare completo corrispondente a un impiego reale, possono eseguire le pertinenti esercitazioni. Questo obiettivo non può essere raggiunto sulla base dell'attuale partecipazione volontaria a servizi d'istruzione della truppa all'estero. Anche per le Forze aeree, la crescita del traffico aereo civile sopra la Svizzera limita l'allenamento realistico al combattimento aereo. Nei piccoli settori rimanenti ancora idonei per l'allenamento al combattimento aereo ravvicinato non è possibile utilizzare lo spazio aereo inferiore a causa delle emissioni foniche (bang supersonico). In seguito all'esercizio professionalizzato dell'allenamento di una parte dei mezzi di combattimento aereo, già negli ultimi anni le Forze aeree hanno potuto, sulla base di accordi bilaterali, utilizzare aerodromi e settori d'esercitazione all'estero per gli allenamenti speciali. A causa della riduzione del personale in seno al DDPS, in futuro vi sarà la necessità di ricorrere, unitamente a singole formazioni dei comandi d'aerodromo, anche a militari per garantire il supporto ai velivoli all'estero.
Articolo 42 Adeguamento della formulazione della frase introduttiva del capoverso 2 al tenore del capoverso 1.
Articolo 47 capoverso 4 Il personale militare costituisce l'elemento permanente dell'esercito ed è istruito in maniera multiforme. In quanto detentore stabile del know-how dell'esercito, il personale militare deve sempre aspirare ad acquisire esperienze operative e a integrarle nell'istruzione dei militari di milizia. Al riguardo, oltre all'analisi teorica dei conflitti, per il personale militare l'unica possibilità è costituita dagli impieghi di promovimento della pace ed eventualmente anche da impieghi in servizio d'appoggio. Di principio e per quanto possibile, nel corso della carriera professionale il personale militare deve pertanto compiere almeno un turno di servizio di promovimento della pace oppure essere impiegato come osservatore militare dell'ONU o dell'OSCE. Di conseguenza, nella LM dev'essere stabilito l'obbligo di prestare simili impieghi.
Articolo 48a L'articolo 48a LM riguarda la cooperazione in materia d'istruzione con Stati esteri. Il capoverso 1 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere le pertinenti convenzioni internazionali. Conformemente al capoverso 2 attualmente in vigore, esso può autorizzare il DDPS a concludere con altri Stati accordi concernenti progetti d'istruzione particolari se con tali Stati esiste una convenzione generale sulla cooperazione in materia d'istruzione, una cosiddetta convenzione quadro. In tal modo è garantito che le convenzioni in materia d'istruzione sono di principio approvate dal Consiglio federale. Soltanto nei casi in cui il Consiglio federale ha già adottato una decisione di principio su tale cooperazione possono essere convenuti
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progetti d'istruzione concreti a livello subordinato. Tale delega è stata limitata al Dipartimento. Questa regolamentazione è stata approvata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e unitamente alle disposizioni sul servizio di promovimento della pace emanate contemporaneamente, è stata sottoposta al voto popolare referendario il 10 giugno 2001. Il popolo ha approvato questi progetti legislativi; il Consiglio federale ne ha deciso l'entrata in vigore per il 1° settembre 2001 (RU 2001 2264 e 2265. Messaggio del 27 ottobre 1999 concernente la modifica della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, FF 2000 414). Poco più tardi, la competenza per concludere trattati internazionali ha ricevuto, nella legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) una nuova veste generale. Con la legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10), nella LOGA è stato introdotto l'articolo 48a. Esso prevede che il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. È inoltre precisato che, per trattati di portata limitata, può delegare questa competenza anche a un aggruppamento o a un ufficio federale. Conformemente al capoverso 2 di tale disposizione, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi. Questo articolo è entrato in vigore il 1° dicembre 2003 (RU 2003
3543. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio
nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097). In tal modo, nel settore della cooperazione in materia d'istruzione militare si è venuto a creare un doppione in quanto la questione della delega è stata disciplinata in maniera generale nella LOGA ma è rimasta in vigore la regolamentazione speciale, non totalmente congruente, contenuta nella LM. Per tale motivo il capoverso 2 dell'articolo 48a LM sarà stralciato nella sua versione attuale. Di conseguenza la regolamentazione prevista dall'articolo 48a LOGA, applicabile in generale a livello di diritto federale, troverà applicazione anche nel campo della cooperazione in materia d'istruzione militare. Tale regolamentazione è concepita in maniera più flessibile della regolamentazione prevista dalla LM in quanto la delega per la conclusione degli strumenti in questione non è limitata al Dipartimento, ma a determinate condizioni può essere concessa anche a un aggruppamento o a un ufficio federale. Nel caso degli accordi concernenti progetti d'istruzione particolari convenuti sulla base di una convenzione quadro, si tratta chiaramente di trattati di portata limitata. Non vi è alcun motivo per mantenere nel settore della cooperazione in materia d'istruzione militare una soluzione diversa da quella generale prevista nel diritto federale. Del rimanente, occorre considerare che il disciplinamento generale in materia di delega della LOGA è applicabile anche all'articolo 66b capoverso 2 LM, secondo il quale il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione di un impiego di promovimento della pace. Di conseguenza, nel quadro di un impiego già ordinato può autorizzare il Dipartimento o, nel caso di regolamentazioni esclusivamente tecniche eventualmente anche un aggruppamento o un ufficio federale, a concludere i pertinenti accordi d'esecuzione. La revisione dell'articolo 48a capoverso 2 LM sarà inoltre sfruttata per colmare una lacuna legislativa emersa nella prassi. La cooperazione in materia d'istruzione avviene sulla base della reciprocità. Ciò significa che ogni Stato partner appronta, per quanto possibile, offerte in vista di tale cooperazione. Per la Svizzera, si è
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rivelata attrattiva l'offerta di addestrare militari stranieri su simulatori o in altri impianti d'istruzione. Tuttavia, mentre la LM all'articolo 149a contiene una regolamentazione per mettere a disposizione installazioni ed equipaggiamenti dell'esercito per provvedimenti di promovimento della pace internazionale, manca una pertinente disposizione per il settore dell'istruzione. Questa lacuna sarà pertanto colmata con la nuova versione del capoverso 2 dell'articolo concernente l'istruzione.
Articolo 48b Anche se nel nostro Paese annualmente circa 400 cittadini svizzeri ottengono il diploma di medico, negli ultimi anni il numero dei medici che hanno ottenuto il brevetto di medico militare è fortemente diminuito: da 141 brevetti nell'anno 1995 si è passati a 24 nell'anno 2000, un quantitativo insufficiente per coprire il fabbisogno. Il medico in capo dell'esercito era di conseguenza obbligato a impiegare al di là del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio i medici militari e il personale universitario di altre professioni sanitarie, ciò che ha generato malumore, demotivazione e proteste fino nelle organizzazioni professionali. Inoltre, spesso i medici militari e il personale di altre professioni sanitarie sono svantaggiati in occasione della candidatura a un posto negli ospedali, soffrono svantaggi durante il periodo di formazione prima e dopo il diploma e subiscono pregiudizi finanziari, specialmente se hanno uno studio in proprio. Di conseguenza, nel maggio 1998 l'allora capo dello stato maggiore generale ha incaricato il sottocapo di stato maggiore della Sanità militare/medico in capo dell'esercito di elaborare un nuovo modello di servizio per i medici militari che offra contenuti attrattivi in materia di istruzione e perfezionamento, riconosciuti anche in ambito civile. Nel 2001, nel quadro di progetti pilota, due medici militari sono stati formati presso importanti ospedali cantonali e sono stati offerti corsi in «Advanced Trauma Life Support» nonché corsi per medici d'urgenza dell'esercito. Il 13 settembre 2002, il capo dello stato maggiore generale ha incaricato il sottocapo di stato maggiore della Sanità militare/medico in capo dell'esercito di avviare il progetto ASIMC «Accademia svizzera integrata per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe», tenendo conto delle seguenti condizioni: 1. Sviluppo di una rete per lo scambio di informazioni e di offerte formative tra istituti di formazione e di ricerca riconosciuti e organizzazioni professionali della sanità pubblica. 2. Considerazione delle necessità dell'esercito e degli altri partner nei differenti settori medici rilevanti in collaborazione con le facoltà di medicina, le scuole universitarie professionali del ramo della salute e le istituzioni di formazione e di perfezionamento riconosciute (ospedali, istituti, laboratori ecc.). 3. Il progetto deve servire al servizio sanitario dell'esercito, al Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e ai partner civili del servizio sanitario coordinato (SSC). Il progetto ASIMC gode di un sostegno interdipartimentale (DDPS, DFAE, DFI, DFE) e intercantonale. Partecipano inoltre le facoltà di medicina, le scuole universitarie professionali, istituti universitari e altri istituti di formazione e di perfezionamento professionale nonché organizzazioni quali per esempio la Federazione dei medici svizzeri (FMH). L'obiettivo del progetto è incrementare la
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motivazione al perfezionamento volontario in una funzione di quadro del servizio sanitario dell'esercito o di una organizzazione partner civile del SSC e pertanto garantire all'esercito e alle altre organizzazioni partner del SSC, compreso il CSA, un sufficiente numero di quadri medici diplomati. L'obiettivo del progetto sarà raggiunto creando possibilità attrattive di istruzione e di perfezionamento per il personale delle professioni sanitarie che, accanto all'esercizio della propria professione civile, si mette a disposizione per una carriera d'ufficiale dell'esercito o del Servizio della Croce Rossa oppure per una carriera in un'organizzazione partner civile del SSC. Tale istruzione o perfezionamento professionale sarà, per quanto possibile, certificata e pertanto riconosciuta anche in ambito civile (facoltà di medicina, FMH e UFSP). Inoltre, i medici militari e il personale delle professioni sanitarie saranno preparati in modo ottimale per affrontare casi di crisi e catastrofi in Svizzera e all'estero. Infine, saranno coperte le necessità nel campo dell'istruzione e del perfezionamento professionale nonché della ricerca e dello sviluppo della medicina militare e di catastrofe proprio a favore del SSC e in vista di impieghi in Svizzera e all'estero. Dopo le fasi pilota, il progetto ha ricevuto un forte impulso da tre fattori:
1. Il CSA ha urgente bisogno di formare i suoi medici nel campo della
medicina di catastrofe e d'urgenza e ha annunciato il proprio interesse per una cooperazione con la Sanità militare.
2. Il decano della Facoltà di medicina dell'Università di Losanna, il Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) e il direttore della sanità pubblica del Cantone di Vaud stanno realizzando un centro specializzato per la medicina di catastrofe e la gestione delle catastrofi e in questo ambito vogliono cooperare con la Sanità militare. 3. Tutte le altre facoltà di medicina e gli ospedali universitari nonché la FMH e la Commissione medica svizzera interfacoltà hanno manifestato la volontà di collaborare a un progetto svizzero integrato oppure di sostenerlo. Anche se il progetto ASIMC è menzionato nell'ordinanza del 27 aprile 2005 sul servizio sanitario coordinato (OSSC; RS 501.31), manca attualmente una esplicita base legale formale per l'istituzione di un'organizzazione interdipartimentale di istruzione, informazione e coordinamento. La competenza della Confederazione per l'istruzione e il perfezionamento professionale del personale medico militare è fondata sull'articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), in virtù del quale l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione. Tale attribuzione di competenza consente alla Confederazione di disciplinare, unitamente alla formazione medico-militare in senso stretto del personale medico militare, anche il coordinamento dell'istruzione medica a livello militare con quella in ambito civile. Le pertinenti misure di coordinamento sono coperte dal mandato costituzionale in quanto volte ad assicurare all'esercito un effettivo sufficiente di personale medico specializzato adeguatamente istruito.
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Articolo 54a capoversi 2, 2bis e 3 Capoverso 2: l'attuale regolamentazione di carattere assoluto, che non ammette alcuna interruzione del servizio, nella prassi comporta regolarmente problemi, segnatamente nel caso di interruzioni di breve durata dovute alla persona stessa del militare in ferma continuata (per es. interruzione dovuta al ferimento in incidenti). Secondo il chiaro tenore del capoverso, simili interruzioni comportano il licenziamento dal servizio del militare in ferma continuata, che dovrà assolvere il resto del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione in corsi di ripetizione. Poiché egli ha orientato la sua pianificazione a un lungo periodo di servizio, in determinate circostanze questa regolamentazione di carattere assoluto concernente le interruzioni può colpirlo in maniera molto dura (disoccupazione, perdita di guadagno, mancanza di alloggio ecc.). Per mitigare questa situazione insoddisfacente, senza rimettere in discussione il principio del servizio prestato in un unico periodo, in futuro il Consiglio federale sarà autorizzato, nel caso di interruzioni di breve durata inerenti alla persona stessa del militare in ferma continuata, a consentire che egli continui a prestare servizio come tale. Capoverso 2bis: per i militari di milizia, un impiego all'estero è – e rimane – volontario, sempre che si tratti di servizio di promovimento della pace oppure di servizio d'appoggio all'estero. Conformemente all'articolo 69 capoverso 3 LM, il servizio d'appoggio può essere dichiarato obbligatorio soltanto per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe. Conformemente alle direttive del Consiglio federale in materia di pianificazione, per il 2008 l'esercito deve incrementare adeguatamente le capacità nel campo delle PSO (Peace Support Operations), ossia praticamente raddoppiarle rispetto allo stato attuale. Questo incremento delle capacità è possibile soltanto se, oltre al personale militare (militari di professione e a contratto temporaneo), al personale civile del DDPS e agli impiegati con contratto temporaneo, anche i militari di milizia offrono un contributo. A causa dei periodi d'impiego necessariamente lunghi, entrano in considerazione soltanto militari in ferma continuata. In questo contesto sarà mantenuto il principio della scelta volontaria multipla. Di conseguenza, la scelta di adempiere il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione senza interruzioni rimane una libera decisione della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare. Dopo che la persona ha deciso a favore del modello del militare in ferma continuata, può parimenti decidere liberamente se, dopo l'assolvimento della scuola reclute, vuole essere impiegato in Svizzera o all'estero. Tuttavia, qualora abbia di principio deciso a favore di servizi all'estero, dovrà prestare tutti gli impieghi ordinati e non avrà la possibilità di sceglierne soltanto alcuni. Capoverso 3: adeguamento linguistico in seguito all'introduzione del termine «militare in ferma continuata» nel capoverso 1.
Articoli 55-58 Con Esercito XXI, il grado corrispondente alla funzione di capogruppo, in precedenza caporale, è stato elevato; il capogruppo è ora un sergente. In occasione dell'ultima revisione della LM questo fatto non è stato, per errore, considerato e ora vi si pone rimedio.
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In seguito all'uniformazione delle formulazioni è possibile snellire l'attuale testo di legge, così che alcuni articoli possono essere abrogati senza limitare il contenuto della regolamentazione. Per poter disciplinare in maniera flessibile e rapida, conformemente alla funzione, i dettagli specifici al perfezionamento, il Consiglio federale sarà autorizzato a delegare al DDPS le regolamentazioni di dettaglio. In tal modo l'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) potrà essere considerevolmente alleggerita.
Articolo 66 capoverso 1 L'esperienza mostra che oltre all'ONU e alla OSCE, anche organizzazioni regionali come l'UE nonché singoli Stati o gruppi di Stati con identiche intenzioni si impegnano per la pacificazione dei conflitti. La Svizzera offre contributi attivi a una politica di pace globale, si mette a disposizione come mediatrice e offre buoni uffici. Segnatamente laddove la Svizzera può apportare conoscenze specialistiche e contestuali specifiche, una partecipazione del nostro Paese è sempre richiesta e contribuisce a migliorare il profilo del nostro Paese in politica estera. Per esempio: y nel Sudan meridionale, dove la Svizzera ha svolto un ruolo decisivo nella conclusione di un armistizio nelle montagne Nuba; y in Sri Lanka, dove la Svizzera è attivamente impegnata tanto in un programma bilaterale di elaborazione del conflitto quanto nell'appoggio alla Nazione mediatrice, la Norvegia; y in Colombia, dove la Svizzera, unitamente alla Spagna e la Francia, si impegna per la mediazione di armistizi tra il Governo e i gruppi armati e gestisce anche un programma bilaterale di promovimento della pace; y in Indonesia/Aceh, dove la Svizzera ha appoggiato con una perizia gli sforzi di mediazione dell'ex presidente finlandese Athisaari. È un fatto che, per motivi politici, non sempre in occasione di sforzi di mediazione entrano in considerazione organizzazioni multilaterali, ma gruppi di Stati. Ne consegue che, dopo la conclusione di un armistizio o un accordo di pace, almeno in una prima fase, un gruppo di Stati assume anche la responsabilità della sorveglianza e dell'osservazione dell'accordo concluso e deve pertanto organizzare le pertinenti missioni. La sorveglianza degli armistizi e degli accordi di pace menzionati in precedenza ha luogo per la regione delle montagne Nuba da parte di una Joint Military Commission (JMC), in Sri Lanka da parte della Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) e in Indonesia a parte dell'Aceh Monitoring Mission (AMM), una missione alla quale partecipano l'UE, l'ASEAN e altri Stati. In passato, sulla base dell'articolo 66 capoverso 1 LM, la Svizzera è stata più volte impedita di partecipare – anche con contingenti non armati – a simili missioni o di impegnarsi adeguatamente. La Svizzera non ha pertanto potuto cogliere pienamente le opportunità in materia di politica estera risultanti in parte dai suoi sforzi di mediazione e l'efficacia e la sostenibilità del suo impegno sono stati limitati in occasione dell'applicazione degli accordi.
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Con una modifica dell'articolo 66 capoverso 1 LM sarà possibile, in condizioni chiaramente definite, ossia nel quadro di un processo d'armistizio o di pace, con l'approvazione dello Stato nel quale si svolge l'impiego nonché sulla base di un accordo di diritto internazionale tra Stati, di appoggiare simili missioni con personale qualificato e pertanto di incrementare l'impegno e il profilo della Svizzera in sforzi di promovimento della pace duraturi.
Articolo 66b Capoverso 4: l'obiettivo è l'incremento del margine di manovra del Consiglio federale e della sua capacità di reazione nei confronti degli sviluppi a livello internazionale, mantenendo la funzione direttiva e di controllo dell'Assemblea federale per gli impieghi di promovimento della pace armati. Tale obiettivo sarà raggiunto adeguando entrambe le condizioni (numero dei militari e durata dell'impiego) che giustificano un obbligo d'approvazione da parte del Parlamento. In primo luogo, mediante una riduzione del numero dei militari da 100 a 30 sarà garantito che gli impieghi più significativi sotto il profilo del personale siano sottoposti all'approvazione del Parlamento. A dipendenza del compito e dell'area d'impiego, già un contingente di 30 militari può essere di grande portata politica. In secondo luogo, con un contemporaneo incremento della durata d'impiego da tre settimane a sei mesi, il Consiglio federale sarà posto nella condizione di decidere, nel quadro delle proprie competenze, in merito a contributi al promovimento della pace internazionale necessari a breve termine. Ciò migliora la capacità di reazione a livello politico e consente per esempio di appoggiare, con un effettivo limitato (30 militari al massimo), una missione di pace internazionale per alcuni mesi con prestazioni speciali (per es. un team d'osservazione e di collegamento, un distaccamento di trasporto aereo oppure esperti nella bonifica di ordigni inesplosi ecc.), senza che con questo si assuma alcun obbligo permanente. La prassi mostra che, nel quadro degli sforzi internazionali di stabilizzazione, sempre più spesso sono richiesti anche impieghi d'appoggio a breve termine di questo tipo (per es. per rafforzare il dispositivo di sicurezza durante le elezioni). In tal modo, la credibilità e la prevedibilità dell'impegno di promovimento della pace della Svizzera nei confronti dei suoi partner saranno considerevolmente rafforzati. Qualora il Consiglio federale dovesse prendere in considerazione un impegno a lungo termine che vada oltre quanto precede, vi è inoltre la possibilità di sfruttare i sei mesi dell'impiego in corso per propri accertamenti sul posto nonché per la formazione di una pertinente opinione politica e l'avvio del processo d'approvazione parlamentare. In tal modo, conformemente a quanto auspicato nella mozione del Gruppo liberale radicale e nel postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (cfr. n. 1.1.2.2), l'approvazione di impieghi di promovimento della pace armati importanti (che superano la soglia definita per quanto riguarda l'effettivo di personale o il tempo) rimarrà riservata all'Assemblea federale e contemporaneamente al Consiglio federale sarà concesso un più ampio margine di manovra per impieghi di entità limitata richiesti a breve termine. Capoverso 5: con questo capoverso sarà creata, pure conformemente a quanto auspicato dai summenzionati interventi parlamentari, la possibilità per l'Assemblea federale di delegare al Consiglio federale, caso per caso, i propri poteri per le
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seconde decisioni, ossia per il proseguimento dell'impiego approvato, che essa esercita dopo aver consultato le commissioni della politica di sicurezza e di politica estera di entrambe le Camere. Questa possibile delega di competenze non comprende soltanto la componente temporale dell'impiego (proroga), ma anche adeguamenti tattico-operativi (per es. incremento o riduzione in misura proporzionata dei mezzi impiegati). In tal modo l'Assemblea federale potrebbe adottare soluzioni su misura riservandosi di principio la prima decisione e delegando al Consiglio federale le seconde decisioni, di regola politicamente meno importanti.
Articolo 70 Capoverso 2: analogamente agli impieghi di promovimento della pace armati, anche nel caso di impieghi in servizio d'appoggio, il margine di manovra del Consiglio federale sarà incrementato adeguatamente, mantenendo contemporaneamente la funzione direttiva e di controllo dell'Assemblea federale. Questo obiettivo sarà raggiunto adeguando il numero dei militari che giustifica l'obbligo d'approvazione del Parlamento. Con un aumento del numero dei militari da
2000 a 4000 e mantenendo la durata dell'impiego a tre settimane, il Consiglio
federale riceve la competenza di ordinare, su richiesta delle autorità civili, un impiego d'appoggio a loro favore necessario a breve termine, per esempio per proteggere una conferenza internazionale, senza l'approvazione formale del Parlamento. Ciò incrementa la credibilità e l'affidabilità della Svizzera in occasione dell'organizzazione di grandi manifestazioni politicamente importanti convenute a breve termine. L'effettivo di 4000 militari ipotizzati per un impiego d'appoggio alle autorità civili risulta dalle esperienze raccolte in occasione delle manifestazioni degli ultimi anni quali ad esempio il Vertice del G8 di Evian del 2003 o il Forum economico mondiale (WEF) di Davos. In tal modo la competenza del Consiglio federale per il servizio d'appoggio viene contemporaneamente equiparata a quella per il servizio attivo (art. 77 cpv. 3). La durata dell'impiego (3 settimane) non richiede alcuna modifica poiché così può essere coperto il periodo necessario per la protezione delle pertinenti manifestazioni. Poiché gli impieghi dell'esercito globali e di lunga durata in servizio d'appoggio sono di grande portata politica, gli impieghi in servizio d'appoggio che superano la soglia menzionata in precedenza per quanto riguarda l'effettivo o la durata devono continuare a essere vincolati a un'approvazione parlamentare. Per quanto possibile, tale approvazione parlamentare dovrà precedere l'inizio dell'impiego (e non soltanto essere ottenuta – come nel diritto vigente – nella sessione successiva); sono fatti salvi i casi urgenti nei quali il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale. Questo principio trova applicazione anche nel caso di impieghi di promovimento della pace armati (art. 66b cpv. 4). L'approvazione successiva dev'essere ottenuta anche se l'impiego è già terminato prima di tale approvazione; il pertinente messaggio sostituisce il rapporto da presentare conformemente al diritto vigente. Capoverso 3: Si rinvia alle considerazioni relative all'articolo 66 capoverso 5.
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Articolo 85 capoverso 3 Oggi la funzione di capo dello stato maggiore generale non esiste più. Essa è stata sostituita da quella di capo dell'esercito. Attualmente rimane aperta la questione se tali funzioni debbano essere previste in caso di servizio attivo. Se necessario, il Consiglio federale, sulla base della sua competenza in materia di organizzazione, potrebbe reintrodurle. In un simile caso, competerebbe al Consiglio federale garantire la partecipazione del comandante in capo dell'esercito alla scelta dei titolari. In questa disposizione è in ogni caso possibile stralciare il riferimento al capo dello stato maggiore generale.
Articolo 103 capoverso 3 I rapporti di polizia attualmente ammessi dalla legge non sono sufficienti per una adeguata valutazione dell'idoneità di un aspirante. Tale lacuna dev'essere colmata. Con le formulazioni proposte non vengono rilevati più dati di quelli trattati già oggi sulla base dell'articolo 66 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), degli articoli 27-31 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari (OCoM; RS 511.22) e dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 1° dicembre 1999 sul casellario giudiziale informatizzato (RS 331). L'articolo 103 LM non costituisce al riguardo una base legale autonoma poiché le pertinenti regolamentazioni devono essere formulate direttamente negli atti normativi in materia, cioè nel CP e nella LSIM. Nella LM si è provveduto unicamente, per ragioni di trasparenza, a menzionare anche i trattamenti dei dati in questione.
Articolo 109a La liquidazione costituisce la conclusione del processo che assicura la dotazione materiale dell'esercito (processo d'armamento). Nel quadro del processo di messa fuori servizio lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito assegna il mandato di messa fuori servizio alla Base logistica dell'esercito, la quale gestisce il materiale dell'esercito. Quest'ultima assegna infine il mandato di liquidazione ad armasuisse, competente per la liquidazione. Nella sua qualità di Centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura, conformemente alle direttive politiche, un approvvigionamento tempestivo e orientato a principi economici dell'esercito, del Dipartimento e di terzi con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni. Per perseguire questo obiettivo, armasuisse valuta e acquista beni e prestazioni e liquida sistemi, materiale e costruzioni stralciati dall'inventario militare. Il ridimensionamento dell'esercito comporta una diminuzione del fabbisogno di sistemi, materiale e immobili. Numerosi sistemi e immobili nonché molto materiale generale dell'esercito saranno liquidati o venduti nel quadro della pertinente concezione per la messa fuori servizio. Gi obiettivi della liquidazione e della vendita sono la diminuzione dei costi d'esercizio nonché la realizzazione di ricavi mediante vendite. Oltre al principio di economicità, in occasione della liquidazione o della vendita devono essere rispettate le direttive della legge federale sul materiale bellico, della
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legge sul controllo dei beni a duplice impiego e delle relative ordinanze d'esecuzione nonché le condizioni quadro politiche del momento. Inoltre, per l'esportazione di materiale bellico è sempre necessaria un'autorizzazione. Il SECO, in quanto istanza competente, decide su tutte le domande d'esportazione, se necessario d'intesa con gli organi competenti del DFAE. La vendita di sistemi complessi che comprendono oltre al vero e proprio nucleo del sistema anche pezzi di ricambio, materiale d'istruzione (per es. simulatori), materiale di manutenzione, sistemi di verifica ecc., richiede in singoli casi prestazioni accessorie contrattuali nei settori del materiale periferico e dell'istruzione. Tali prestazioni accessorie sono in primo luogo definite in base ai desideri del cliente. Le prestazioni contrattuali principali e accessorie stipulate in occasione della liquidazione di sistemi, materiale dell'esercito e immobili, hanno un carattere commerciale e, in funzione del loro contenuto, possono essere sottoposte al diritto privato o al diritto pubblico. A causa di questa scarsa chiarezza sotto il profilo legale e dell'importanza di tali affari, è raccomandata la creazione di una base legale formale per stabilire la competenza in materia di conclusione di contratti. Conformemente all'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale ( RS 101) la Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale (cfr. anche la legge federale sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero; RS 432.31). Qualora il materiale di cui è prevista la liquidazione costituisse una testimonianza storica dell'evoluzione dell'esercito, la presente disposizione del capoverso 3 consentirà la conservazione e la preparazione di tale materiale storicamente degno di essere conservato. Inoltre, la presente disposizione crea una base legale chiara per mettere a disposizione di istituzioni di diritto privato (per es. l'Associazione del Museo svizzero dell'esercito o il Museo dell'aviazione e della DCA) materiale storicamente degno di essere conservato. Per contro, essa non costituirà la base legale per l'edificazione di un museo dell'esercito finanziato dalla Confederazione. Qualora queste intenzioni dovessero essere realizzate in maniera soddisfacente con la prevista legge sulla promozione della cultura (stato attuale: consultazione terminata, bozza di messaggio in corso di elaborazione), il capoverso 3 sarebbe nuovamente stralciato dal presente disegno di legge. Infine occorre menzionare che, nel caso di liquidazioni, sono naturalmente applicabili le pertinenti leggi speciali quali la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, sugli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54) o la legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51).
Articolo 109b In considerazione della declinanti capacità della Svizzera nel settore dell'approvvigionamento, della ricerca e della tecnologia, il rafforzamento della cooperazione internazionale e delle interconnessioni nel campo della tecnica d'armamento fondati sul Rapporto sulla politica di sicurezza 2000 e sulla politica d'armamento in vigore costituiscono una necessità in materia di politica di sicurezza. Inoltre, questo mandato può essere adempiuto con efficienza e ottimizzando i costi soltanto mediante un'integrazione a livello internazionale.
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Nella sua qualità di Centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura, conformemente alle direttive politiche, un approvvigionamento tempestivo e orientato a principi economici dell'esercito, del Dipartimento e di terzi con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni. Per realizzare tale obiettivo, armasuisse assiste l'esercito e il Dipartimento nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione di sistemi, materiale e costruzioni e assicura le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il Dipartimento. La cooperazione tra la Svizzera e i suoi partner nel campo della tecnica d'armamento si inserisce senza problemi nel contesto della politica interna e della politica estera e deve essere visto in relazione con gli accordi bilaterali nel campo della cooperazione in materia d'armamento conclusi dal Consiglio federale con numerosi Stati europei. Il concetto di ricerca e sviluppo va inteso in senso lato e comprende tutti gli aspetti delle attività scientifiche nel campo della tecnica d'armamento e della sicurezza, segnatamente il lavoro scientifico di base e lo sviluppo delle capacità. Gli accordi nel quadro della cooperazione in materia d'armamento riguardano per definizione affari tecnico-amministrativi di portata limitata nel senso dell'articolo 7a LOGA; simili accordi possono essere conclusi autonomamente dal Consiglio federale. In occasione del dibattito sul Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2002 e del dibattito sulla mozione 03.3585 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, minoranza Banga (Trattati internazionali. Procedura ordinaria), il Parlamento si è associato a questa opinione in tre casi. Poiché è anche ipotizzabile che, a seconda dell'intensità della cooperazione prevista, non si tratti più soltanto di trattati di portata limitata, nella legge la situazione giuridica sarà chiarita e al capoverso 1 il Consiglio federale sarà dichiarato espressamente competente pure per tali trattati. Nel capoverso 2 sono elencati i contenuti principali di simili accordi di cooperazione. Per quanto concerne lo scambio di informazioni e di dati (lett. c), va rilevato che sono applicabili i principi di cui all'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Sulla base dell'articolo 48a capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale può delegare a un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio federale la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata. Tale delega corrisponde alla prassi vigente. Simili accordi sono di regola firmati da armasuisse. Il controllo da parte del Parlamento è assicurato in quanto il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati di diritto internazionale conclusi da esso stesso o da unità amministrative (art. 48a cpv. 2 LOGA).
Articolo 113 Le ispezioni non vengono più eseguite da anni e non è nemmeno previsto di reintrodurle. Questa disposizione può pertanto essere abrogata.
Articolo 122 Oggi non sono più eseguite vere e proprie ispezioni di licenziamento. Per contro, in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, i militari continuano a essere invitati a restituire il materiale personale. La liquidazione amministrativa (chiamate, dispense e richiami ecc.) rimane di competenza dei
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Cantoni. Per contro, da quando la competenza cantonale nel settore del materiale dell'esercito non esiste più, il vero e proprio ritiro del materiale è effettuato dalla Confederazione (cfr. messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni [NPC], n. 2.5, FF 2005 5349). È pertanto necessaria una nuova formulazione dell'articolo 122.
Articolo 123 capoverso 2 lettera a Correzione concettuale. Le imprese d'armamento organizzate secondo il diritto privato qui menzionate sono imprese della Confederazione e non dell'Aggruppamento dell'armamento.
Articolo 130a In seguito all'introduzione di Esercito XXI e alle relative riduzioni degli effettivi, sono stati messi fuori servizio anche numerosi immobili. Conformemente alla Costituzione federale (art. 78; RS 101), la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio e ha cura dei luoghi storici e dei monumenti culturali. La messa sotto tutela ha luogo nel quadro della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). La presente disposizione garantirà esplicitamente che gli immobili considerati come beni culturali degni di essere conservati siano posti sotto tutela invece di essere destinati alla liquidazione (cfr. anche il commento all'art. 109a relativamente al disegno di una legge sulla promozione della cultura).
Articolo 140 capoverso 1 Nel quadro della legge federale del … che emana e modifica atti legislativi per la nuova imposizione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; FF 2005 5625) sarà ridefinito il concetto di materiale dell'esercito della legge militare (art. 105). Di conseguenza è possibile rinunciare all'elencazione esaustiva che figura nell'articolo 140.
Capitolo 7: Trattamento di dati personali Questo capitolo, conformemente a numerosi mandati del Consiglio federale per la rielaborazione delle norme relative al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esercito e dell'amministrazione militare, sarà trasferito in una nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari. In occasione della formulazione concreta delle pertinenti norme è emerso che per soddisfare i requisiti della protezione dei dati occorre un'ampia regolamentazione. Di conseguenza, rispetto agli altri contenuti la legge militare comprenderebbe un numero sproporzionato di norme sulla protezione dei dati. Analogamente al disegno di legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; FF 2006 4661), con il disegno C sarà pertanto creata una propria legge federali sui sistemi d'informazione militari (LSIM) che disciplinerà compiutamente le questioni relative alla protezione dei dati. Di conseguenza, il capitolo 7 della LM sarà ora costituito unicamente di un corrispondente rimando (art. 146).
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Capitolo 8: Attività commerciali
Articolo 148i La presente disposizione contiene l'autorizzazione legale formale per le singole unità amministrative del DDPS richiesta dalla legge federale sulla finanze della Confederazione per l'esercizio di attività commerciali (cfr. n. 1.1.2.4). Essa si orienta in primo luogo all'esercito e all'amministrazione militare, ciò che corrisponde al campo di applicazione precipuo della LM. Per i rimanenti settori del DDPS (Protezione della popolazione e Sport) dovranno essere introdotte regolamentazioni proprie. Per il settore della protezione della popolazione questo obiettivo sarà realizzato mediante una nuova disposizione nell'articolo 73a LPPC, disposizione che entrerà in vigore unitamente alla presente revisione della LM. Per il settore dello sport si provvederà a definire un disciplinamento proprio nel quadro di una revisione separata della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0). Sino all'emanazione di disposizioni legali specifiche ai settori, si applicherà per tutte le unità amministrative la presente regolamentazione generale delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 148i LM. Le unità amministrative stabiliscono esse stesse se e quali attività commerciali – nel quadro delle direttive legali – intendono svolgere. Può trattarsi per esempio del noleggio di materiale dell'esercito e di veicoli (Aggruppamento Difesa) oppure della locazione di alloggi e della concessione di licenze per marchi del DDPS nonché della fornitura di prestazioni di diritto privato (armasuisse). Sono possibili anche nuove attività nell'ambito dell'economia privata, come ad esempio la commercializzazione di know-how formativo nel settore della difesa. Le attività commerciali devono sempre essere un sottoprodotto dell'attività ufficiale. Sono per esempio ammesse laddove una risorsa amministrativa (veicolo, edificio ecc.) momentaneamente non necessaria può essere sfruttata economicamente. Per le attività commerciali entrano in considerazione oggetti e beni patrimoniali acquistati per l'adempimento dei compiti legali oppure sottoprodotti risultanti dall'adempimento dei compiti legali (per es. know-how tecnico e processi industriali nel settore di armasuisse che possono essere resi utilizzabili anche per terzi). Con l'espressione «compiti principali» (cpv. 1) s'intendono i compiti delle unità amministrative definiti nell'ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS; RS 172.214.1). Quali attività commerciali (sempre che non siano disciplinate da leggi speciali), per il DDPS entrano in considerazione: – la locazione di edifici, impianti e installazioni, – il noleggio di apparecchi e materiale, – il noleggio di veicoli, macchine da cantiere e altre macchine, – la concessione di licenze per marchi, – la messa a disposizione di risultati di ricerche, installazioni e processi speciali di armasuisse.
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Le attività commerciali per le quali manca una stretta relazione con i compiti della pertinente unità amministrativa oppure che per la loro esecuzione richiedono l'acquisto di un'infrastruttura supplementare specifica non sono ammesse. Nell'esercizio di attività commerciali, le unità amministrative sono soggette alle medesime prescrizioni in materia di concorrenza degli altri offerenti privati (Codice delle obbligazioni [CO; RS 220], legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale [LCSI; RS 241]). La contabilità analitica affidabile richiesta al capoverso 2 è utile per la trasparenza dei costi. L'espressione «a prezzi che coprono almeno i costi» significa che le prestazioni fornite dalle unità amministrative devono essere conteggiate secondo il principio dei costi effettivi.
Modifica del diritto vigente (allegato)
1. Legge sul personale federale (LPers)
Articolo 24 capoverso 3 LPers
Sulla base del vigente articolo 24 capoverso 2 LPers è già stato possibile obbligare il personale civile dell'Aggruppamento Difesa in seno al DDPS a eseguire brevi impieghi all'estero, nella misura in cui l'attività all'estero corrispondeva a quella della descrizione del posto. Al riguardo non era necessaria alcuna modifica del contratto di lavoro. Nell'ambito degli impieghi all'estero dell'esercito vi è però la necessità di poter obbligare gli specialisti indispensabili dell'Aggruppamento Difesa a eseguire tali impieghi per lunghi periodi, senza che tale obbligo sia stato esplicitamente disciplinato nel contratto di lavoro. Il presente articolo corrisponde di principio al nuovo articolo 47 capoverso 4 LM. A differenza del personale militare, che in generale può essere obbligato a eseguire impieghi all'estero, per il personale civile è applicata una restrizione: sarà impiegato soltanto il personale che nel DDPS esercita la funzione specialista richiesta, sempre che tali specialisti non possano essere reclutati sul mercato del lavoro. Tale è il caso per esempio dei meccanici di elicotteri che in occasione di impieghi all'estero con elicotteri militari devono assicurarne la manutenzione all'estero.
2. Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
(LPPC)
Articoli 17 e 18 Poiché dal 1° gennaio 2004 il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva per l'esercito e la protezione civile avviene in comune, è opportuna un'utilizzazione uniforme dei termini. Per quanto riguarda l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sul reclutamento (OREC; RS 511.11), il termine «assegnazione» designa l'assegnazione a una funzione (nell'esercito o nella protezione civile) eseguita in occasione del reclutamento. Con il termine «incorporazione», per contro, nell'ambito della
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protezione civile è designata l'incorporazione in una formazione o nel personale di riserva; a differenza di quanto avviene per l'«assegnazione» giusta l'OREC, essa è effettuata dai Cantoni. Tuttavia, agli articoli 17 e 18 la LPPC utilizza il termine «attribuzione» anche quando in effetti si tratta di «incorporazioni». Per tale motivo, negli articoli citati deve essere adeguata la terminologia.
Articolo 43 capoverso 2 Come nel caso del materiale dell'esercito (art. 109a LM) e degli immobili militari (art. 130a LM), il DDPS potrà disciplinare anche la liquidazione del materiale della protezione civile. Una pertinente delega deve pertanto essere inserita anche nella LPPC.
Articolo 66 capoverso 2 L'articolo 66 LPPC prevede che in caso di controversie di natura non pecuniaria contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammesso entro 30 giorni il ricorso al DDPS; quest'ultimo decide definitivamente. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; FF
2006 2197; RS 173.32), tali ricorsi non saranno più da presentare al DDPS, ma al
Tribunale amministrativo federale. Conformemente all'articolo 38 capoverso 4 LPPC le richieste di differimento del servizio nell'ambito dell'istruzione (art. 33 segg. LPPC) sono inoltrate dal milite della protezione civile all'organo che lo ha convocato; eventuali possibilità di opposizione o di ricorso contro tale decisione risultano dal diritto cantonale applicabile nel singolo caso. Poiché nel caso di richieste di differimento del servizio si tratta di affari di carattere non pecuniario, sulla base dell'articolo 66 LPPC attualmente in questo settore le decisioni cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso al DDPS. Nella pratica, una simile procedura di ricorso può però comportare problemi non indifferenti segnatamente sotto il profilo del tempo necessario, poiché le richieste di differimento del servizio – opportunamente – possono essere inoltrate al più tardi 10 giorni prima dell'entrata in servizio (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile, OPCi; RS 520.11). Inoltre, poiché non vi è alcun diritto al differimento di un servizio (art. 9 cpv. 1 OPCi), l'attuale disciplinamento, che prevede la possibilità di un ricorso fino a livello federale, non sembra appropriato. Di conseguenza, contro le convocazioni e le decisioni relative a differimenti del servizio sarà possibile soltanto un riesame da parte dell'organo che ha effettuato la convocazione. Questa regolamentazione corrisponde a quella per le chiamate in servizio e i differimenti del servizio nell'esercito (art. 38 LM).
Articolo 72 I dati del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile devono poter essere inviati per via diretta agli uffici cantonali competenti per la protezione civile. Poiché a livello federale l'interlocutore degli
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uffici cantonali competenti per la protezione civile è l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), tale compito è assunto da detto ufficio federale. Per quanto riguarda i dati citati, si tratta esclusivamente di dati che già oggi vengono rilevati e trattati nel quadro del reclutamento. La trasmissione avviene elettronicamente per il tramite del sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS). Anche la trasmissione dei dati (mutazioni; annuncio dei giorni di servizio prestati) in seno ai Cantoni e tra i Cantoni avviene, rispettivamente avverrà, mediante ZEZIS, poiché si è constatato che nel caso del trasloco di persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché in occasione del rilevamento dei giorni di servizio prestati a destinazione delle autorità (cantonali) della tassa d'esenzione i Cantoni lavorano senza sistemi EED oppure con sistemi differenti. È emerso che in questo caso, grazie a ZEZIS, può essere ottenuto un miglioramento. La Confederazione è competente per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile (art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, OAMP; RS 520.15). La (esaustiva) base legale necessaria per il trattamento dei pertinenti dati sanitari nel MEDISA viene già creata con la presente revisione mediante la LSIM (disegno C). Tuttavia, per ragioni di completezza, tali dati dovrebbero essere menzionati anche nella LPPC. I Cantoni sono competenti per l'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile. Con il presente completamento della LPPC sarà creata una base legale formale per il trattamento dei dati sanitari connesso con l'apprezzamento.
Articolo 73a L'articolo 73a corrisponde al nuovo articolo 148i LM (attività commerciali). Per quanto concerne le motivazioni di questa regolamentazione legale speciale nel quadro della LPPC, si rimanda alle spiegazioni concernenti l'articolo 148i LM. L'UFPP prevede inoltre di definire più dettagliatamente l'entità delle sue attività commerciali in un'ordinanza del Consiglio federale. Oltre a beni materiali e valori patrimoniali saranno inoltre menzionati materiale e stampati. Il motivo risiede nel fatto che già oggi l'UFPP vende documentazioni a privati.
3. Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)
Per quanto riguarda l'inizio e la fine dell'obbligo militare, la LTEO si fondava sull'attuale articolo 13 LM. Con l'abrogazione dell'articolo 13 capoverso 1 LM, l'inizio e la durata dell'assoggettamento alla tassa dovranno essere ancorati nella LTEO (nuovo art. 3). Di conseguenza, la lettera d del capoverso 1 dell'articolo 4 che indicava la fine della durata d'assoggettamento, può essere abrogata. Per i militari di truppa e i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori, che non hanno adempiuto completamente il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione entro il compimento del trentesimo anno d'età, l'obbligo di prestare servizio militare dura al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 34 anni. Da questa regolamentazione si evince, da un lato, che tra il 31esimo e il 34esimo anno d'età sussiste un assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare per i servizi obbligatori differiti e, dall'altro, che sussiste il diritto a un rimborso per i
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servizi ricuperati prestati nel medesimo periodo. Conformemente all'articolo 8 capoverso 3 LTEO, i servizi differiti tra il 31esimo e il 34esimo anno d'età non generano invece alcun assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare se l’obbligato al servizio ha già pagato una pertinente tassa per l’anno in cui avrebbe regolarmente dovuto prestare servizio.
2.2 Organizzazione dell'esercito (OEs) (disegno B)
Articolo 12 capoverso 3 Questa modifica è in relazione con l'introduzione della possibilità di dichiarare obbligatori i servizi d'istruzione all'estero (art. 41 cpv. 3 LM). L'OEs contemplerà la possibilità di chiamare in servizio persone soggette all'obbligo di prestare corsi di ripetizione per servizi d'istruzione all'estero con una durata superiore alle tre settimane previste per i corsi di ripetizione. Sulla base dell'articolo 51 capoverso 2 e dell'articolo 149 LM, l'Assemblea federale può disciplinare questa materia in un'ordinanza. Mentre gli impieghi di personale di supporto in occasione di esercitazioni di combattimento aereo delle Forze aeree all'estero rappresentano per le persone soggette all'obbligo militare sollecitazioni equivalenti a quelle del pertinente corso di ripetizione in Svizzera, i corsi di ripetizione all'estero delle truppe da combattimento delle Forze terrestri avvengono soltanto con lo scopo di svolgere complesse esercitazioni di truppa al combattimento interarmi. Al riguardo, sono preliminarmente necessari alcuni giorni di preparazione in Svizzera per aggiornare le conoscenze tattiche, organizzative e tecniche delle persone soggette all'obbligo di prestare il corso di ripetizione. Successivamente, altri giorni saranno necessari per lo spostamento sulla piazza d'esercitazione all'estero, per la familiarizzazione con la topografia, il clima e le installazioni. L'esercitazione di truppa vera e propria si svilupperà gradualmente e, per motivi didattici, singole fasi del combattimento saranno ripetute. Con i lavori di smobilitazione e il rientro in Svizzera, sarà globalmente superata la durata di un corso di ripetizione, ossia tre settimane. Allo stato attuale della pianificazione, questo genere di esercitazione all'estero sarà assolto da militari delle truppe blindate, dell'artiglieria, dell'aviazione e della DCA. Di regola quest'ultimi saranno chiamati ad assolvere un'unica esercitazione di questo genere.
2.3 Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)
(disegno C) Conformemente a numerosi mandati del Consiglio federale per la rielaborazione delle norme relative al trattamento dei dati personali nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare, l'attuale capitolo 7 della legge militare sarà trasferito in una nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM). In occasione della formulazione concreta delle pertinenti norme è emerso che per soddisfare i requisiti della protezione dei dati occorre un'ampia regolamentazione. Di conseguenza, rispetto agli altri contenuti, la legge militare comprenderebbe un
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numero sproporzionato di norme sulla protezione dei dati. Analogamente al disegno di legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; FF 2006 4661), con il disegno C sarà pertanto creata una propria legge federale sui sistemi d'informazione militari che trattano dati personali, la quale disciplinerà compiutamente le questioni relative alla protezione dei dati. In un primo capitolo saranno raggruppate le disposizioni generali applicabili a tutti i sistemi d'informazione militari che trattano dati personali. Si è consapevolmente rinunciato a ripetere i principi per il trattamento già menzionati nella legge federale del 19 giungo 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Essi sono già applicabili sulla base della LPD e non devono più essere ripetuti ulteriormente in un'altra legge. Di conseguenza, in caso di un'evoluzione del diritto nell'ambito della LPD detti principi potranno essere recepiti senza adeguamento della LSIM, garantendo in tal modo che non vi siano involontariamente divergenze. In un secondo capitolo saranno disciplinati i singoli sistemi d'informazione militari con i quali sono trattati i dati personali. Per ognuno di questi sistemi d'informazione sono stabiliti in maniera trasparente la competenza per il sistema, il compito del sistema, i dati personali contenuti nel sistema, la provenienza dei dati personali, la comunicazione dei dati e l'accesso ai dati mediante procedura di richiamo nonché la durata di conservazione dei dati. Dove necessario, si tiene conto delle particolarità dei singoli sistemi d'informazione. Infine, in un terzo capitolo, il Consiglio federale è incaricato e autorizzato a disciplinare i dettagli relativi ai singoli sistemi d'informazione. In ogni caso, per ciascun sistema sarà allestito un regolamento per il trattamento nel senso dell'articolo 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativo alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11). Inoltre, saranno intraprese le modifiche necessarie di altre leggi federali. Con le presenti formulazioni non saranno trattati più dati di quelli che oggi vengono già trattati sulla base della legge militare e delle pertinenti ordinanze (segnatamente l'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare [OOPSM; RS 512.21], l'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari [OCoM; RS 511.22], l'ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio [OAMIS; RS 511.12] e l'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento [OREC; RS 511.11]), ma per il trattamento di tutti questi dati e per i sistemi d'informazione utilizzati a tale scopo sarà creata una base legale formale. La trasmissione di dati senza l'approvazione preventiva degli interessati sarà per contro ridotta a un'entità proporzionata.
Articolo 1 La LSIM costituisce, conformemente alla LPD, la base legale necessaria per il trattamento di dati personali nell'ambito dell'esercito e dell'amministrazione militare.
Articolo 2 Capoverso 1: i sistemi d'informazione militari devono contribuire ad adempiere i compiti legali dell'esercito e dell'amministrazione militare. Conformemente ai principi di proporzionalità e necessità, le regolamentazioni non devono essere
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considerate come norme in bianco. Evidentemente, in seno alle unità amministrativemenzionate sono autorizzate a trattare i dati unicamente le persone nel cui elenco degli obblighi figura il trattamento dei pertinenti dati per gli scopi menzionati. In relazione con l'introduzione dei nuovi numeri d'assicurato AVS e della pertinente modifica della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), per l'utilizzazione dei numeri d'assicurato AVS nel quadro del trattamento dei dati militari sarà creata una base legale formale. Ciò è necessario poiché la modifica della LAVS permetterà l'utilizzazione dei numeri d'assicurato AVS al di fuori dell'assicurazione sociale soltanto nel caso in cui esista una base legale formale esplicita. Capoverso 2: sotto il profilo della protezione dei dati, l'autorizzazione all'acquisizione dei dati da parte di un organo non è sufficiente perché il pertinente detentore possa, o addirittura debba, comunicare tali dati. Di conseguenza, i detentori di dati devono essere autorizzati, rispettivamente obbligati, a comunicare i dati da acquisire. Capoverso 3: oltre ai dati assolutamente necessari per l'adempimento dei compiti, vi sono anche dati che, semplicemente, risultano utili per l'esecuzione dei compiti stessi. Questo genere di dati (per es.: numero telefonico e indirizzo e-mail, che aumentano il grado di raggiungibilità) è acquisito su base volontaria. L'organo addetto al rilevamento è obbligato a rendere attenti gli interessati al carattere volontario della comunicazione. Capoverso 4: l'utilizzazione di immagini è indispensabile per una comunicazione verso l'esterno aperta ed efficace. Per motivi di trasparenza, con il presente capoverso sarà ancorata a livello di legge la prassi attuale della comunicazione di immagini.
Articolo 3 Capoverso 1: il trattamento dei dati da parte dell'esercito e dell'amministrazione militare deve imperativamente orientarsi ai compiti delle due istituzioni. Lo scopo di ogni sistema d'informazione è concretizzato nel corrispondente articolo. Per ogni sistema d'informazione, nel capitolo 2 è menzionato esplicitamente il gestore ed evidentemente è già stato oppure sarà allestito un regolamento per il trattamento nel senso dell'articolo 21 OLPD. Capoverso 2: nei sistemi d'informazione militari sono in parte trattati i medesimi dati di base (segnatamente le generalità e l'incorporazione militare). Per motivi di efficienza amministrativa, i dati disponibili elettronicamente non dovranno essere immessi separatamente per ogni sistema d'informazione. Se i dati sono già disponibili in un altro sistema d'informazione, sarà ammesso procedere all'uniformazione oppure allo scambio di tali dati. Non avrebbe senso, né le persone interessate lo comprenderebbero, che questi dati siano rilevati separatamente dall'organo competente per ciascuno dei sistemi d'informazione. Un simile modo di procedere sarebbe anche costoso e contrario a una gestione pubblica efficiente. Sarà pertanto creata la base legale per consentire lo scambio di questi dati tra gli organi e i sistemi competenti. Evidentemente, detto scambio si limiterà ai dati il cui trattamento da parte di tali organi è consentito. La regolamentazione proposta non rappresenta una possibilità per comunicare liberamente tutti i dati disponibili ad altri
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organi. Come sicurezza supplementare, lo scambio dei dati avverrà sotto cifratura (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b). L'attuale ripartizione del trattamento dei dati su numerosi sistemi d'informazione è il risultato dell'evoluzione storica. A lungo termine, la strategia informatica dell'Aggruppamento Difesa mira a concentrare i dati in pochi sistemi d'informazione.
Articolo 4 L'esercito svizzero partecipa sempre più spesso a cooperazioni militari internazionali. Qualora in tale occasione dovessero essere trattati dati personali, è necessario al riguardo una pertinente base legale. Di principio, a organi stranieri non sono comunicati dati personali.
Articolo 5 L'autorizzazione a consultare i dati, ossia all'accesso mediante procedura di richiamo, è disciplinata separatamente in funzione del sistema, delle esigenze e dei compiti legali delle autorità interessate. Per contro, nell'articolo 5 è disciplinato in maniera unitaria il diritto all'accesso ai sistemi d'informazione militari da parte dei servizi di controllo interni e di coloro che sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della manutenzione tecnica. Tale diritto d'accesso consente il corretto adempimento dei compiti. Per evitare di dovere ripetere espressamente questi diritti d'accesso per ogni sistema d'informazione, la presente disposizione è stata inserita nella parte generale.
Articolo 6 Capoverso 1: il presente capoverso rinvia a uno dei principi fondamentali della protezione dei dati: è consentito conservare i dati personali soltanto fino a quando lo richiede lo scopo del trattamento. Sono previsti limiti massimi di conservazione; essi varieranno tuttavia in funzione del sistema d'informazione. Saranno disciplinati separatamente, per lo più in un'ordinanza esecutiva (cfr. art. 86 lett. d). Capoversi 2 e 3: la conservazione dei dati dev'essere disciplinata secondo una procedura esattamente definita. Per i dati trattati in sistemi d'informazione militari è applicabile un termine di conservazione individuale. Dopo la sua scadenza, i pertinenti dati, indipendentemente da un eventuale collegamento con altri dati, saranno cancellati (sistema statico). Se nel sistema è registrata una nuova informazione e vi è un collegamento con un'informazione già registrata, viene generato un blocco di dati. Il termine di conservazione dell'intero blocco di dati viene ricalcolato con ogni nuova informazione. Utilizzando questa procedura, i dati devono essere regolarmente sottoposti a una verifica generale. Nel corso di tale verifica ogni blocco di dati è verificato individualmente. I dati il cui termine di conservazione non è ancora scaduto, ma che da tempo non sono più necessari per lo scopo del trattamento sono cancellati o resi anonimi.
Articolo 7 I dati dei sistemi d'informazione militari devono poter essere utilizzati a fini di analisi. Tuttavia, ciò può aver luogo in ogni caso esclusivamente previa anonimizzazione dei dati.
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Articoli 8-13 I presenti articoli sostituiscono gli attuali articoli 146 e 147 LM ed elevano a livello di legge, nella misura in cui ciò è necessario sotto il profilo della protezione dei dati, disposizioni contenute nell'ordinanza del 20 dicembre 2004 sui controlli militari. Il PISA è la banca dati centrale per quanto concerne l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare. Il sistema è volto al rilevamento e alla gestione del curriculum militare di ogni singolo militare, dall'obbligo di leva sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Nel contempo il PISA serve alla gestione e al controllo degli effettivi del personale dell'esercito.
Articolo 10 I dati che servono al controllo delle pratiche sono dati che rispecchiano l'avanzamento e/o lo svolgimento di ogni singola pratica, quali le date dell'entrata di una domanda e dell'invio della corrispondente risposta, il collaboratore competente e il luogo di archiviazione degli atti.
Articolo 12 Per motivi di trasparenza, sarà ancorata a livello di legge la prassi attuale della comunicazione di dati personali ai media e dell'utilizzazione di dati personali per contrassegnare il materiale personale. La comunicazione di promozioni ai media si giustifica con il rafforzamento e la trasparenza dell'esercito di milizia. L'utilizzazione di dati personali per contrassegnare il materiale personale serve a ritrovare facilmente il detentore nel caso di oggetti persi o dimenticati. A ciò si aggiunge la necessità di creare una base legale per la comunicazione ad associazioni militari e società di tiro degli indirizzi per favorire le nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, comunicazione sinora fondata sull'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari. Benché tale comunicazione di dati non sia conforme allo scopo precipuo del PISA, essa è più che giustificata in considerazione della stretta collaborazione tra l'Aggruppamento Difesa e le associazioni impegnate nel settore dell'istruzione e delle attività premilitari e fuori del servizio. Per controbilanciare questa possibilità di utilizzazione dei dati del PISA, ogni militare deve avere esplicitamente la possibilità di vietare la comunicazione dei dati concernenti la propria persona se ciò non è conforme ai suoi desideri.
Articolo 13 La prassi applicata finora di rispecchiare parzialmente il casellario giudiziale mediante l'immissione nel PISA dei dati dei militari relativi a sentenze di tribunali penali civili e militari sarà limitata al minimo assolutamente indispensabile. In futuro saranno registrati soltanto i dati personali che hanno portato a una decisione formale relativa al non reclutamento, alla degradazione, all'esclusione dall'esercito, all'ammissione al perfezionamento o alla promozione, a una decisione sui rischi vincolata o a una decisione sui rischi negativa. Ciò avrà tuttavia come conseguenza che in futuro, in occasione di promozioni e nuove incorporazioni, gli organi competenti dovranno ricorrere maggiormente al casellario giudiziale per poter stabilire se il militare interessato ha precedenti penali. La presente modifica impone anche un adeguamento del Codice penale svizzero (cfr. più oltre). È possibile che pure la procedura di comunicazione proposta con l'attuale disegno non soddisfi
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ancora pienamente le esigenze in materia di protezione dei dati, poiché continueranno a essere comunicate all'esercito le generalità di persone condannate non comprese negli effettivi dell'esercito e che, in quanto tali, non presentano alcun interesse per le forze armate. Poiché tuttavia il casellario giudiziale non comprende indicazioni sullo statuto militare degli interessati, non è per il momento possibile trovare una soluzione soddisfacente. Si sta comunque facendo il possibile per realizzare a medio termine una soluzione tecnica che consenta, mediante l'impiego congiunto dei due sistemi PISA e VOSTRA, di chiarire prima del trasferimento dei dati se una persona condannata sia o no anche un militare. Se si decidesse di interrompere la comunicazione di dati penali sino all'avvenuta realizzazione di detta soluzione tecnica, vi sarebbe il pericolo che personae non gratae, in quanto condannate per un reato, possano vedersi attribuita una funzione superiore in seno all'esercito. In considerazione delle reazioni indignate presso l'opinione pubblica in occasione di fatti analoghi sopravvenuti, eccezionalmente, in passato, l'assunzione di un simile rischio potrebbe difficilmente essere accettata dalla popolazione. Gli autori di un reato giudicato tanto grave da far sì che una loro permanenza nell'esercito sia ritenuta impossibile, non meritano che, sotto la copertura della protezione dei dati, non debbano aver luogo giustificate reazioni al reato.
Articoli 14-19 Questi articoli disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, il sistema d'informazione del reclutamento, finora menzionato soltanto sommariamente nell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento.
Articolo 16 Capoverso 2: i dati sullo stato di salute medico e psicologico sono rilevati quale base per la valutazione dello stato di salute delle persone soggette all'obbligo di leva e pertanto della loro idoneità al servizio. In campo medico si tratta di dati anamnestici (dati del colloquio), dati degli esami corporali (status), come pure di esami medico- tecnici quali elettrocardiogramma, funzione polmonare, esame dell'udito, esame della vista nonché di dati di esami di laboratorio e radiologici rilevati su base volontaria. Inoltre, sono eseguiti test medico-psicologici quali un test d'intelligenza, un test di comprensione di testi nonché un questionario ciascuno per l'identificazione di malattie psichiche (test di Vetter) e per il rilevamento di fattori di rischio psico- sociali (test di Schneider). I test e i questionari medico-psicologici servono unicamente da indicatore dell'opportunità di un eventuale esame da parte di uno specialista (psicologo o psichiatra). I singoli esami e test saranno disciplinati in ordinanze esecutive. I dati rilevati concernenti la capacità di prestazione fisica e psichica nonché la personalità saranno per contro necessari in vista dell'attribuzione della persona soggetta all'obbligo di leva a funzioni speciali (per es. funzioni di conducente) e per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro. Si tratta dei risultati dei test di fitness, dei risultati dei test psicologici (test giusta le lett. c-e) e dei questionari (potenziale per funzioni di quadro, idoneità alla funzione di conducente) nonché di indicazioni sugli interessi delle persone soggette all'obbligo di leva.
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L'esaustività del catalogo dei dati tiene conto delle prescrizioni della LPD. Il principio della conformità alla legge esige che almeno i tratti fondamentali dei controlli e degli esami eseguiti durante il reclutamento siano disciplinati in una legge in senso formale. Tale requisito è adempiuto dal testo dell'attuale articolo 13 dell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento, motivo per il quale il suo contenuto sarà ripreso a livello di legge. Il legislatore deve tuttavia essere consapevole del fatto che in tal modo, rispetto all'attuale regolamentazione, la quale conformemente al pertinente messaggio è stato formulata volontariamente in maniera aperta allo scopo di poter tener conto dei nuovi sviluppi, si restringe il margine di manovra al reclutamento. L'introduzione di nuovi o di ulteriori esami in occasione del reclutamento sarebbe possibile soltanto mediante una modifica della legge. Nel testo di legge non è menzionato che al reclutamento dev'essere data risposta anche a domande riguardanti terzi. Al riguardo occorre constatare che le domande non si riferiscono a una singola persona (per es. padre, madre ecc.) e quindi non consentono conclusioni su una determinata persona, ma che vengono poste (segnatamente per identificare eventuali malattie ereditarie) domande relative a gruppi di persone (per es. famiglia, parenti). Poiché di conseguenza non si tratta di dati personali nel senso della LPD, non è necessaria una menzione esplicita di tali domande. La tabella sottostante compendia i test attualmente eseguiti: Questionario Scopo Base legale (articoli) Detentore dei dati e sistema ¾ Fattori di rischio Idoneità al servizio 9, 148 LM (RS 510.10) Base logistica psico-sociali, (indicatore per 12 segg. OREC dell'esercito risorse e stress colloquio (RS 511.11) Coefficiente nel (test di Schneider) esplorativo) 13 OREC-DDPS MEDISA (RS 511.110)
12 OAMIS e allegato 2
(RS 511.12) ¾ Questionario Idoneità al servizio 9, 148 LM Base logistica medico- (indicatore per 12 segg. OREC dell'esercito psicologico (test colloquio 10, 13 OREC-DDPS Coefficiente nel di Vetter) esplorativo) 12 OAMIS e allegato 2 MEDISA ¾ Questionario Idoneità al servizio 7, 9, 148 LM Base logistica medico 6, 12 segg. OREC dell'esercito 6, 10, 13 OREC-DDPS MEDISA
12 OAMIS e allegato 2 (scannerizzazione)
¾ Test di Idoneità al servizio 9, 148 LM Base logistica comprensione di (indicatore per 12 segg. OREC dell'esercito testi colloquio 12 OREC-DDPS Coefficiente nel esplorativo, filtro per 12 OAMIS e allegato 2 MEDISA ulteriori test) ¾ Test d'intelligenza Idoneità al servizio, 9, 148 LM Base logistica
95 assegnazione alla 12 segg. OREC dell'esercito
funzione 12 OREC-DDPS Coefficiente nel
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Questionario Scopo Base legale (articoli) Detentore dei dati e sistema
12 OAMIS e allegato 2 MEDISA
¾ Inventario degli Assegnazione alla 9, 146 LM Stato maggiore di interessi funzione 12 segg. OREC condotta dell'esercito
12 OREC-DDPS Funzione nel PISA
22 OCoM e allegato
(RS 511.22) ¾ Questionario sulla Valutazione per una 9, 146, 148 LM Stato maggiore di personalità funzione di quadro 12 segg. OREC condotta dell'esercito
12 OREC-DDPS Raccomandazione come
22 OCoM e allegato quadro nel PISA
¾ Leadership Assegnazione alla 9, 146, 148 LM Stato maggiore di funzione, valutazione 12 segg. OREC condotta dell'esercito per una funzione di 12, 14-16, 20 segg. Funzione e quadro OREC-DDPS raccomandazione come
22 OCoM e allegato quadro nel PISA
¾ Test sulla capacità Assegnazione alla 9, 146, 148 LM Base logistica d'attenzione funzione 12 segg. OREC dell'esercito
15 OREC-DDPS Coefficiente nel
12 OAMIS e allegato 2 MEDISA
¾ Motivazione alla Valutazione per una 9, 146, 148 LM Base logistica condotta funzione di quadro 12 segg. OREC dell'esercito 12, 14-16, 20 segg. Coefficiente nel OREC-DDPS MEDISA
12 OAMIS e allegato 2
¾ Test sportivo Capacità di 9, 146, 148 LM Stato maggiore di prestazione fisica 12 segg. OREC condotta dell'esercito
11 OREC-DDPS Risultato complessivo
nel PISA ¾ Selezione degli Assegnazione alla 9, 146, 148 LM Stato maggiore di autisti funzione 12 segg. OREC condotta dell'esercito Allegato OCoM Menzione «superata/non superata» nel PISA ¾ Esame specifico Per esempio per 9, 146 LM Stato maggiore di trombettieri, soldati 12 segg. OREC condotta dell'esercito radio, artigiani 15, 16 OREC-DDPS Menzione «superato/non Allegato OCoM superato» nel PISA
Articoli 18 e 19 Dopo la conclusione del reclutamento, tutti i dati sanitari sono immessi nel MEDISA e le decisioni del reclutamento sono immesse nel PISA e cancellate nell'ITR dei centri di reclutamento. Tuttavia, per quanto riguarda i test psicologici, soltanto i risultati, sotto forma di cifre (coefficienti), vengono ulteriormente trattati. I dati
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psicologici di dettaglio (domande e risposte) sono inviati, esclusivamente in forma anonimizzata per la scalatura dei differenti test, alle persone scientificamente competenti per il controllo, che provvederanno poi ad analizzarli. Nel MEDISA non vengono per contro trattati dati di dettaglio dei test (domande e risposte) riferiti a persone.
Articoli 20-25 Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 148-148b e disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, determinati contenuti che finora erano disciplinati nell'ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (OAMIS; RS 511.12).
Articolo 22 L'idoneità al servizio e l'idoneità a prestare servizio si distinguono come segue: per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio da parte della competente commissione sanitaria, per esempio in occasione del reclutamento, alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono richiesti dei dati, rispettivamente li forniscono esse stesse. L'apprezzamento dell'idoneità al servizio in occasione del reclutamento è imperativa in quanto in seguito nel MEDISA sono trattate le pertinenti serie di dati relativi a tutte le persone soggette all'obbligo di leva. Per l'apprezzamento delle idoneità a prestare servizio in vista di un servizio imminente, denominato anche «visita sanitaria d'entrata», come pure per le cure mediche, sono trattati dati trasmessi dalla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare al medico militare oppure ottenuti, rispettivamente forniti, dall'interessato. Questo apprezzamento non è imperativo, ma risulta ogni volta da un'indicazione medica del momento. Conformemente all'articolo 16 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) e all'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento (OREC; RS 511.11), il reclutamento per la protezione civile e per l'esercito avviene in comune. Di principio, l'idoneità al servizio per il servizio militare o il servizio di protezione civile è stabilita dalle commissioni per la visita sanitaria nei centri di reclutamento. Conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (OAMP; RS 520.15), pure ogni ulteriore verifica dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile viene eseguita dalle competenti commissioni per la visita sanitaria e anche i relativi dati sanitari concernenti l'idoneità sono trattati nel MEDISA. Il medico in capo dell'esercito ha disciplinato in un'istruzione i criteri medici relativi all'idoneità al servizio per il servizio di protezione civile. L'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile (eccettuati i corsi federali il cui svolgimento è già in corso) compete per contro ai Cantoni, i quali nominano a questo scopo medici di fiducia. Il rilevamento dei dati medici e psicologici inizia già alla giornata informativa mediante la raccolta del modulo «Questionario medico» (autodichiarazione). Al reclutamento, sulla base di tale questionario hanno luogo il colloquio medico (anamnesi) e la visita medica (status). Per quanto riguarda i test medico-psicologici, occorre rilevare che nel MEDISA è memorizzato soltanto il risultato finale (un
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numero) e non i dati di dettaglio (domande e risposte). I dati degli esami psicologici per rilevare la capacità di prestazione psichica non sono trattati nel MEDISA.
Articoli 24 e 25 L'autorizzazione ad accedere online ai dati del MEDISA è concessa con estrema prudenza. L'accesso online ai dati è riservato soltanto a determinati medici militari. Per l'adempimento di compiti legali e conformemente all'articolo 95b della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), è concesso l'accesso online al MEDISA a personale scelto dell'assicurazione militare. Poiché l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio, rispettivamente la verifica dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, avviene pure da parte di medici dell'esercito, l'espressione «idoneità al servizio» comprende in questo caso anche quella delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Poiché le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e quelle soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assicurate presso l'assicurazione militare e per motivi tecnici, ma anche finanziari, l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio è effettuata dai medesimi medici, dopo il reclutamento è indicato il trattamento dei pertinenti dati nel sistema MEDISA esistente. Ciò ha lo scopo di creare uno stato giuridicamente equivalente per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile rispetto agli altri assicurati presso l'assicurazione militare. In tal modo potranno documentare in maniera completa le loro eventuali pretese nei confronti dell'assicurazione militare.
Articoli 26-31 Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 148-148b LM e disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, determinati contenuti che finora erano disciplinati soltanto nell'ordinanza del DDPS del 15 novembre 2001 concernente l'Istituto di medicina aeronautica (OIMA; RS 512.271.5).
Articoli 32-37 Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 148e e 148f LM.
Articoli 38-43 Per differenti motivi, nell'istruzione è impiegato un numero sempre maggiore di simulatori. Essi consentono di regola un'analisi informatizzata dei risultati. Affinché il successo dell'istruzione possa essere misurato, è opportuno utilizzare questa possibilità. I presenti articoli creeranno la base legale necessaria al riguardo. Il trattamento di dati personali in sistemi d'informazione di simulatori è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza con l'articolo 33 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari. Con i presenti articoli 38-43 questa regolamentazione transitoria sarà ora ancorata in una legge in senso formale.
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Articoli 44-49 Nel quadro del progetto di riforma Esercito XXI è stata riorganizzata la liquidazione dei danni in ambito militare. In seno alla Segreteria generale del DDPS è stata creata la nuova unità organizzativa «Centro danni DDPS». La base legale per il trattamento dei casi di danno da parte del Centro è costituita dagli articoli 134-139 LM, che disciplinano i danni in relazione con l'esercito. Per l'adempimento del compito legale sono necessari accertamenti che comprendono anche il rilevamento di dati personali degni di particolare protezione oppure di profili della personalità. In primo piano vi è il rilevamento e il trattamento dei dati nel quadro di incidenti con danni alle persone. Il Centro dispone di un sistema elettronico per la liquidazione definitiva e l'analisi dei danni nella sua sfera di competenza. Negli articoli 168a-168d dell'ordinanza del 29 novembre 1995 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE; RS 510.301), il Sistema d'informazione del Centro danni DDPS è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza ed è stato disciplinato il rilevamento dei dati personali. Con i presenti articoli 44-49 questa regolamentazione transitoria sarà ora ancorata in una legge in senso formale.
Articoli 50-55 Per un'esecuzione efficiente dei controlli di sicurezza relativi alle persone è indispensabile il trattamento dei dati rilevati mediante un sistema d'informazione. Con l'articolo 18 dell'ordinanza del 19 dicembre 2001 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4) il Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza ed è stato disciplinato sommariamente il rilevamento di dati personali. Con i presenti articoli 50-55 sarà ora creata la base legale più completa necessaria al riguardo.
Articoli 56-61 Le armi d'ordinanza sono consegnate in prestito ai militari in quanto parte dell'equipaggiamento personale, come cosiddette armi personali. Armi d'ordinanza sono consegnate tra l'altro anche agli ufficiali obbligati al tiro, ai funzionari del tiro fuori del servizio (che comprendono segnatamente i monitori di tiro e i monitori dei giovani tiratori), agli alti ufficiali superiori, ai militari di professione e a contratto temporaneo nonché ad altre persone di nazionalità svizzera per la durata della loro partecipazione regolare agli esercizio federali: si tratta delle cosiddette armi personali in prestito. Inoltre, le armi d'ordinanza sono cedute in proprietà ai militari, come armi d'ordinanza punzonate con una «P», in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, sempre che essi adempiano le pertinenti condizioni. Conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10), la Base logistica dell'esercito tiene un registro relativo alla cessione in proprietà delle armi d'ordinanza ai militari che lasciano l'esercito. Con la revisione della legge sulle armi attualmente in corso sarà creata la base legale per l'istituzione di una banca dati concernente la consegna e il ritiro di armi dell'esercito. Tale banca dati sarà gestita dall'Ufficio centrale Armi e conterrà segnatamente le generalità di coloro che hanno ricevuto in proprietà un'arma in occasione dell'uscita dall'esercito. Gli organi competenti dell'amministrazione militare dovranno di conseguenza comunicare
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all'Ufficio centrale soltanto i dati necessari; la tenuta di un proprio registro non è più richiesta. Con i presenti articoli 56-61 sarà ora creata la base legale per l'esercizio di un sistema d'informazione per la gestione delle armi d'ordinanza di proprietà della Confederazione consegnate in prestito.
Articoli 62-67 Gli articoli 62-67 sono destinati a sostituire l'attuale articolo 148g LM. Il campo d'applicazione è stato ampliato e il Sistema di gestione del Personale Difesa (GPD) è stato integrato nella strategia generale del DDPS per i sistemi di gestione del personale. Sarà consentito derogare al sistema BV PLUS soltanto se esso non può fornire le prestazioni necessarie oppure se l'economicità della realizzazione mediante BV PLUS non è garantita. Il GPD non è in alcuna maniera volto a concorrenziare il sistema BV PLUS, ma è stato concepito come un ragionevole complemento allo stesso. Se è possibile che le prestazioni siano fornite da BV PLUS, le pertinenti funzioni nei sistemi di gestione del personale del DDPS devono essere cancellate. Il GPD è finalizzato ad assistere l'Aggruppamento Difesa nella gestione efficiente del personale, segnatamente per quanto concerne l'impiego e la pianificazione della carriera del personale, i processi nell'ambito del personale e la corrispondenza di servizio concernente il personale. Per quanto concerne il promovimento del personale e dei quadri, si rileverà se sono stati assolti o no corsi di formazione, di perfezionamento professionale o assessment, ma non saranno rilevati dati relativi ai contenuti concreti e alle qualificazioni.
Articoli 68-73 Per un'efficiente gestione del personale che già si trova in servizio di promovimento della pace è necessario trattare i dati rilevanti mediante un apposito sistema d'informazione. Il PERMAFRI è stato introdotto dapprima a livello di ordinanza con l'ordinanza del 26 febbraio 1997 sul servizio di promovimento della pace (RS 172.221.104.41) e l'ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA; RS 172.220.111.9) ed è stato disciplinato sommariamente il rilevamento di dati personali. Con i presenti articoli 68-73 sarà creata la base legale più completa necessaria al riguardo. L'appartenenza religiosa (art. 70 lett. p) del personale destinato al promovimento militare della pace dev'essere rilevata affinché possano essere prese le misure necessarie per l'assistenza religiosa durante l'impiego. Inoltre, l'appartenenza religiosa può assumere importanza segnatamente in occasione di impieghi in aree in cui si svolgono conflitti violenti per motivi religiosi. In questi casi, una determinata appartenenza religiosa dei militari può rappresentare un rischio tanto per il contingente quanto per i militari. Per assicurare l'assistenza spirituale e poter riconoscere un possibile rischio, è pertanto necessario chiedere l'appartenenza religiosa dei candidati.
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Articoli 74-79 Con i presenti articoli 74-79 sarà creata la base legale per la gestione di un sistema d'informazione SISLOG destinato ad appoggiare i compiti logistici. Il SISLOG presenta informazioni specifiche ai processi logistici attualizzate quotidianamente e consente confronti con indicatori del passato e del presente e genera una prognosi per il futuro. I dati necessari saranno ripresi, per il tramite di interfacce standardizzate, dai mandanti SAP della Base logistica dell'esercito e della Sicurezza militare nel datawarehouse, l'elemento centrale della piattaforma TI SISLOG. Inoltre, il SISLOG fornisce informazioni a favore della «condotta operativa» e della «gestione del materiale». I settori specialistici dispongono di cockpit che ad esempio forniscono informazioni sull'utilizzazione e la distribuzione spaziale a livello svizzero di impianti delle munizioni e dei carburanti. Il bilanciamento delle quantità in relazione con la realizzazione della concezione «Prontezza di base logistica» non soltanto sgrava i sistemi SAP operativi per quanto riguarda la preparazione dei dati (circa 6 ore per articolo), ma consente anche un efficace trattamento delle domande (60 000 articoli in ca. 10 secondi). Il concetto in materia di sicurezza approvato consente la conservazione dei dati / l'analisi fino al livello di classificazione SEGRETO. L'impiego di smart cards con certificato di sicurezza offre una protezione supplementare contro gli abusi.
Articoli 80-85 In passato, le Forze aeree sono state confrontate con richieste di differenti enti (Corpo delle guardie di confine, polizie cantonali, FFS ecc.) di mettere a disposizione ricognitori telecomandati o elicotteri militari equipaggiati di FLIR (Forward Looking Infrared Radar) per scopi di sorveglianza. Soprattutto in relazione con un impiego a favore del Corpo delle guardie di confine per la sorveglianza dei confini di Stato si è posta la questione della rilevanza del materiale registrato dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati. Sotto il profilo della protezione dei dati manca una pertinente base legale formale, che sarà creata con i presenti articoli, tuttavia limitatamente agli impieghi per tutelare la sicurezza militare e agli impieghi in servizio di promovimento della pace, servizio d'appoggio e servizio attivo (art. 81 cpv. 1 lett. a e b) nonché per appoggiare impieghi urgenti e temporanei delle autorità di polizia civili e del Corpo delle guardie di confine anche al di fuori dei generi d'impiego dell'esercito menzionati in precedenza (art. 81 cpv. 2). La comunicazione dei dati agli organi appoggiati dall'esercito in questo ambito è consentita poiché proprio questo dovrebbe essere in simili casi lo scopo dell'impiego. Gli impieghi a favore del Corpo delle guardie di confine o delle autorità di polizia cantonali, segnatamente gli impieghi di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, dipendono fortemente dalle circostanze. Hanno luogo – se pianificabili – nel quadro di servizi d'appoggio (art. 81 cpv. 1 lett. b) oppure – in caso d'urgenza – sotto forma di misure immediate (art. 81 cpv. 2); quest'ultimo genere di impieghi può essere autorizzato dall'esercito di propria competenza. Tali impieghi servono al Corpo delle guardie di confine ad esempio per la lotta all'immigrazione illegale, al contrabbando organizzato (stupefacenti, armi, contrabbando di prodotti agricoli, materiale bellico ecc.), alla criminalità transfrontaliera e in generale alla difesa da minacce ai confini e nelle regioni di frontiera. Sono ipotizzabili impieghi a favore della polizia in
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relazione con catastrofi naturali o gravi atti di violenza criminale (per es. attacchi terroristici, prese d'ostaggi, gravi attacchi a banche). Per ragioni operative e tattiche, gli impieghi urgenti sono limitati sotto il profilo temporale a poche ore e nello spazio a zone di intervento chiaramente delimitate. L'impiego di mezzi ausiliari consente, da un lato, un appoggio tecnicamente efficace alle autorità di polizia e al Corpo delle guardie di confine e, dall'altro, offre al personale militare la possibilità di mettere opportunamente alla prova nel quadro di impieghi concreti le capacità acquisite durante l'addestramento. L'espressione «apparecchi e impianti di sorveglianza» non comprende soltanto gli apparecchi di sorveglianza in senso stretto (come ad es. le camere e i microfoni), ma anche altre parti del sistema (come ad es. le centrali) alle quali i dati vengono trasmessi. Le presenti disposizioni costituiscono anche la base per l'impiego, ad esempio, di sistemi di sorveglianza per la protezione di opere su piazze di tiro e piazze d'armi nonché per la protezione di altri impianti militari.
Articolo 86 Il presente articolo autorizza e obbliga il Consiglio federale, per ciascun sistema d'informazione militare, a emanare disposizioni di dettaglio relativamente a campi tematici chiaramente delimitati. Tali disposizioni rivestiranno la forma di ordinanze esecutive. La LSIM è la base legale per il principio e l'esistenza dei sistemi d'informazione militari e disciplina lo scopo del trattamento dei dati e gli utenti. Appare per contro adeguato, ed è compatibile con la LPD, delegare al Consiglio federale la regolamentazione di altri aspetti in disposizioni di atti legislativi subordinati. Detti altri aspetti sono segnatamente caratterizzati da un elevato grado di dettaglio e possono subire spesso modifiche (per es. creazione di una nuova autorità, nuove forme di partecipazione finanziaria dei Cantoni, innovazioni tecniche). Questa delega consentirà al Consiglio federale di reagire alle nuove situazioni con la necessaria flessibilità nel pieno rispetto delle condizioni quadro stabilite dalla legge.
Modifica del diritto vigente (allegato)
1. Codice penale svizzero
Articoli 359 e 360bis In seguito al venir meno della ripresa nel PISA di determinati dati penali del casellario giudiziale (cfr. commento all'art. 13 LSIM), devono ora essere descritti con maggiore precisione i compiti che consentono un accesso al casellario giudiziale da parte degli organi competenti dell'esercito e della protezione civile. Il Gruppo del personale dell'esercito menzionato finora all'articolo 360bis capoverso 2 lettera d non esiste più dall'ultima riorganizzazione dell'amministrazione militare nel quadro della riforma Esercito XXI. Il compito di accedere al casellario giudiziale incombe ora allo Stato maggiore di condotta dell'esercito. Va pertanto effettuata una correzione in tal senso.
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L'articolo 21 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 510.1) prevede la possibilità di escludere dal servizio di protezione civile i militi condannati a una pena privativa della libertà. Conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) è inoltre escluso dal servizio di protezione civile che è stato condannato da un tribunale penale per un delitto o un crimine che rende la sua presenza inaccettabile nella protezione civile (cpv. 2). Affinché gli uffici cantonali competenti per la protezione civile possano adempiere questo compito, devono avere la possibilità di consultare, mediante procedura di richiamo, i dati personali (dei militi) relativi alle condanne. Conformemente al messaggio sulla LPPC, per la decisione di esclusione è competente il Cantone (dopo aver consultato i Comuni). In seguito alle modifiche riguardanti la registrazione dei dati penali nel PISA (cfr. commento all'art. 359 CP e all'art. 147 LM), ora agli organi dei Cantoni competenti per l'esclusione dal servizio di protezione civile deve parimenti essere concesso l'accesso al casellario giudiziale, poiché altrimenti non potrebbero assolvere tale compito. L'Ufficio federale di giustizia desidera dare seguito all'obbligo di notificazione menzionato finora nell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari, il quale conformemente alla LPD deve fondarsi su una base legale formale, soltanto se al riguardo vi è una chiara necessità che non può essere soddisfatta mediante l'accesso al casellario giudiziale garantito dall'articolo 359 CP. Tale necessità è chiaramente data. Ogni anno, sulla base dell'articolo 21 LM, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito esclude dall'esercito 120-150 militari che si sono resi punibili. Senza l'obbligo di notificazione, tali esclusioni sarebbero impossibili o per lo meno rese considerevolmente più difficili. Senza l'obbligo di notificazione, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito avrebbe conoscenza soltanto casualmente del fatto che dei militari hanno avuto un comportamento fortemente delinquenziale. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi non avrebbe luogo un'esclusione, anche se essa sarebbe opportuna. Per il pubblico non sarebbe comprensibile che la Confederazione, massima autorità preposta al casellario giudiziale, abbia conoscenza della condanna ma che, in quanto massima autorità preposta all'esercito, debba far valere di non averne conoscenza. Gli autori di un reato giudicato tanto grave da far sì che una loro permanenza nell'esercito sia ritenuta impossibile non meritano che, sotto la copertura della protezione dei dati, non debbano aver luogo giustificate reazioni al reato. Inoltre, per quanto riguarda l'esclusione dall'esercito conformemente all'articolo 21 LM, si tratta di proteggere anche gli altri militari tenuti a prestare servizio. Da questi ultimi non ci si può aspettare che, in una comunità imposta, debbano continuare a prestare servizio con dei delinquenti. Questo scopo di protezione è un motivo sufficiente per mantenere l'obbligo di notificazione. Lo stesso deve valere, nonostante la presunzione d'innocenza, anche per la comunicazione di procedure penali in corso. A protezione dell'esercito e dei militari, devono essere adottate adeguate misure di prevenzione qualora un militare dovesse essere sospettato o accusato di un grave reato. Se l'innocenza, presunta per principio, dovesse in seguito trovare conferma, il militare interessato potrà essere reintegrato senza conseguenze nei ranghi dell'esercito.
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2. Legge federale sull'assicurazione militare (LAM)
Articolo 1a capoverso 1 lettera d numero 3 In seguito alla soppressione delle ispezioni dell'equipaggiamento nei Comuni (art. 113 LM), anche questa disposizione è divenuta obsoleta e va pertanto abrogata.
Articolo 95b Le formulazioni del presente articolo vanno adeguate alle disposizioni della LSIM. Eccettuati i costi risultanti dall'infrastruttura informatica necessaria per l'acquisizione e la gestione dei dati, per l'assicurazione militare la procedura di richiamo deve essere gratuita. La regolamentazione esatta sarà definita a livello di ordinanza e sarà orientata all'attuale ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni dei costi per il PISA.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
3.1.1 Sulla Confederazione
La pianificazione di impieghi d'istruzione supplementari (istruzione di reparto) all'estero (art. 41 LM) non è ancora in una fase abbastanza avanzata da consentire un calcolo delle conseguenze finanziarie di simili impieghi. I singoli parametri di costo, fortemente dipendenti da ogni singolo impiego di istruzione all'estero, non sono ancora definiti in misura sufficiente. Un'esposizione dei costi globali, inoltre, non è per il momento ancora possibile anche perché, da un lato, la struttura SAP del settore Difesa è in piena fase di riorganizzazione (raggruppamento di diversi sistemi SAP sotto un'unica entità «Difesa») e, dall'altro, perché a livello di Confederazione l'implementazione della contabilità analitica si trova appena ai suoi inizi. Ad ogni modo si può partire dal presupposto che i costi per gli impieghi di istruzione all'estero saranno coperti dal budget ordinario del DDPS. Le spese del DDPS con incidenza finanziaria per la preservazione di beni culturali dell'esercito considerati degni di essere conservati (art. 109a e 130a LM) ammontano attualmente a circa 3 milioni di franchi (personale, conservazione, preparazione e manutenzione). A partire dal 2007, in seguito all'introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione (NMC), si registreranno per le superfici di deposito necessarie costi di locazione senza incidenza finanziaria dell'entità di 3 a 5 milioni di franchi. Grazie al riorientamento, definito in collaborazione con specialisti del settore, delle attività di conservazione del materiale dell'esercito per i posteri, il DDPS parte dal presupposto che le spese si situeranno ai medesimi livelli anche in futuro – anche in considerazione di possibili ottimizzazioni dell'occupazione delle superfici di deposito e dei flussi di materiale. Le spese necessarie sono comprese per principio nella pianificazione budgettaria a medio termine. Per il progetto ASIMC (cfr. commento all'art. 48b LM), rispetto alla fine di dicembre 2005 (data di riferimento) non vi saranno nuovi costi, né dal punto di vista finanziario, né da quello del personale o dell'informatica. I costi risultanti già oggi
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dal progetto, dell'ammontare annuo di 1,3 milioni di franchi, saranno pagati con crediti già concessi e sono contenuti nel preventivo ordinario. I rimanenti oggetti della revisione sono di principio neutrali sotto il profilo dei costi, poiché vengono semplicemente aggiornate le basi legali per compiti già assunti. Non sono da attendersi nemmeno ripercussioni sull'effettivo del personale.
3.1.2 Sui Cantoni
I compiti dei Cantoni sono modificati soltanto in misura ristretta dagli oggetti della revisione. La consegna del materiale in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare rientra nella responsabilità della Confederazione (Base logistica dell'esercito); in futuro i Cantoni si occuperanno soltanto ancora dello svolgimento dei relativi processi amministrativi (cfr. commento all'art. 122 LM).
3.2 Ripercussioni economiche
Sono da attendersi soltanto ripercussioni economiche minime. In occasione di sequenze d'istruzione all'estero di lunga durata, da un lato le spese per i consumi di cui beneficia il nostro Paese nel caso di servizi ordinari saranno effettuate all'estero; dall'altro, l'assenza può comportare diminuzioni della cifra d'affari per gli indipendenti. Una comunicazione tempestiva dell'assenza, di sei settimane al massimo, dovrebbe porre molte imprese in condizione di poter organizzare soluzioni sostitutive per la durata dell'assenza del loro collaboratore. Per quanto riguarda gli indipendenti, simili assenze – se non cadono in gran parte durante le ferie aziendali ordinarie – sono spesso più problematiche poiché nel caso di una sostituzione l'assunzione temporanea della direzione degli affari pone esigenze sostanzialmente più elevate rispetto al semplice esercizio di attività specifiche al ramo professionale. In casi particolarmente rigorosi, come compensazione saranno però possibili differimenti di servizi. Inoltre, durante i sei corsi di ripetizione da prestare da parte dei militari soggetti all'obbligo di prestare corsi di ripetizione, di regola dovrà essere assolta soltanto una simile esercitazione di truppa all'estero.
3.3 Altre ripercussioni
Non sono da attendersi altre ripercussioni.
4 Programma di legislatura e piano finanziario
Nel rapporto sul programma di legislatura 2003 - 2007 del 25 febbraio 2004 (FF 2004 969), il progetto legislativo non figura esplicitamente tra gli oggetti annunciati nelle linee direttive. I punti oggetto della riforma si situano però nel campo degli
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obiettivi del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza e della sua strategia di concretizzazione. Uno spostamento della revisione alla prossima legislatura non sarebbe giustificabile né sotto il profilo della politica militare, né sotto quello del diritto in materia di protezione dei dati.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e conformità alla legge
La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.). Di conseguenza, in questo settore la Confederazione può emanare le disposizioni necessarie. Le modifiche della legge militare proposte sono tutte conformi alla Costituzione federale.
Secondo l'articolo 51 capoverso 2 LM in collegamento con l'articolo 149 LM, l'Assemblea federale stabilisce in un'ordinanza la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione. La proposta modifica dell'OEs si mantiene in questo quadro ed è pertanto conforme alla legge.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
(compresa la neutralità) Le modifiche proposte con il presente messaggio sono compatibili con gli impegni in materia di diritto internazionale della Svizzera. Non generano nemmeno nuovi impegni della Svizzera nei confronti di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. La possibilità di svolgere corsi d'istruzione all'estero e l'autorizzazione esplicita conferita al Consiglio federale di mettere a disposizione impianti e materiale dell'esercito per scopi d'istruzione in ambito internazionale sono pure compatibili con la neutralità svizzera. Essi non fondano impegni per un'assistenza militare unilaterale o reciproca in caso di guerra né concedono a forze armate straniere basi in Svizzera. Non sono nemmeno istituiti obblighi che limiterebbero l'autonomia della Svizzera in caso di guerra. Una situazione particolare può presentarsi qualora uno Stato con il quale vi è stata puntualmente o regolarmente una simile cooperazione in materia d'istruzione, che s'intende di principio continuare anche in futuro, venga a trovarsi formalmente o de facto in una guerra con uno o più Stati. In un simile caso, la cooperazione in materia d'istruzione – sotto forma dell'utilizzazione di impianti e materiale dell'esercito in Svizzera oppure mediante servizi d'istruzione dell'esercito svizzero all'estero – non deve trasformarsi in un appoggio a tale Stato nel conflitto bellico in corso. Già in passato, il Consiglio federale ha prestato attenzione a questi casi e, per motivi di politica estera e di politica di neutralità, lo farà anche in futuro applicando il necessario riserbo.
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5.3 Assoggettamento al freno alle spese / compatibilità con la legge
sui sussidi Il presente progetto legislativo non contiene disposizioni in materia di sussidi oppure crediti d'impegno e dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi; non sottostà pertanto alle disposizioni sul freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.). Il disegno legislativo non prevede nemmeno aiuti finanziari o indennità nel senso della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 (RS 616.1).
5.4 Delega di competenze legislative
Legge militare: l'articolo 55 capoverso 4 LM consentirà al Consiglio federale di delegare al DDPS il disciplinamento dei dettagli dei singoli servizi d'istruzione.
Legge federale sui sistemi d'informazione militari: l'articolo 86 LSIM comprende diverse norme in materia di delega. Tuttavia, soltanto i capoversi 2 e 3 (Sistema integrato di sistemi d'informazione e acquisizione discreta di dati) comprendono disposizioni che autorizzeranno d'ora in poi il Consiglio federale a emanare ordinanze esecutive. Le rimanenti disposizioni in materia di delega sussistono per analogia già nella legislazione attuale (LM, LPD).
5.5 Forma degli atti legislativi
Nel caso presente si tratta – con una eccezione – di importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 della Costituzione federale che devono figurare in una legge in senso formale (in questo caso la LM e la LSIM). Il completamento dell'articolo 12 OEs riguarda la durata e la frequenza dei corsi di ripetizione e si situa pertanto nei limiti della delega di cui all'articolo 51 capoverso 2 LM; può quindi essere emanato sotto forma di ordinanza dell'Assemblea federale (in questo caso l'OEs).
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