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Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC) Avamprogetto per la consultazione del 28 marzo 2007

1. Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2005 le Camere federali hanno licenziato il nuovo diritto della so- cietà a garanzia limitata e il nuovo ordinamento dell’obbligo della revisione nel di- ritto delle società (FF 2005 6473 segg.). In concomitanza con la revisione del di- ritto della società a garanzia limitata fu adeguato anche il diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte com- merciali. Per attuare tali modifiche fondamentali del Codice delle obbligazioni, soprattutto nel campo del registro di commercio, è necessario emanare disposizioni esecuti- ve a livello di ordinanza. L’entrata in vigore del nuovo diritto (legge [in seguito «n-CO»] e ordinanza) è prevista per il 1° gennaio 2008.

2. Necessità di una revisione totale dell’ordinanza sul registro di commercio

L’adeguamento di cui necessita l’ordinanza sul registro di commercio (ORC) è di notevole portata: - nella norma delegante di cui all’articolo 929 n-CO il legislatore prescrive che il Consiglio federale emani disposizioni specifiche al registro di commercio sulla notificazione, sui documenti giustificativi e sull’esame degli stessi nonché sul contenuto delle iscrizioni. Il che comporta l’abrogazione di numerose disposi- zioni del Codice delle obbligazioni. Per contro nell’ordinanza occorre introdur- re il contenuto normativo conforme al mandato del legislatore; - sebbene oggi tutti i Cantoni tengano il loro registro di commercio in modo in- formatizzato, la vigente ordinanza presuppone in linea di principio ancor sem- pre un registro cartaceo. Ciononostante nel Codice delle obbligazioni furono introdotte già nel 2005 prescrizioni sulla tenuta informatizzata del registro di commercio (art. 929a CO). Di conseguenza il Consiglio federale è tenuto a emanare disposizioni esecutive sulla tenuta informatizzata del registro di commercio; - la vigente ORC risale al 1937. In seguito alle numerose revisioni parziali, la sistematica originaria e la coerenza dell'atto sono andate a poco a poco per- se. Oggi l'ORC è superata, di difficile consultazione e incompleta; contiene inoltre parecchie regole che sono materialmente obsolete. In quanto risultato di numerose revisioni parziali, la vigente ordinanza è un patchwork assoluta- mente non adatto alle attuali esigenze pratiche. Un'ulteriore revisione parziale dell'ORC non appare opportuna per motivi di coe- renza, visto che le modifiche necessarie sono talmente tante da richiedere una profonda rielaborazione di una parte notevole delle disposizioni. L'inserimento delle necessarie modifiche nella vigente ORC comporterebbe inoltre notevoli dif- ficoltà. Ecco perché s'impone una revisione totale.

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Il circostanziato nuovo ordinamento del diritto del registro di commercio consente la creazione di uno strumento di lavoro di facile e pronta consultazione. Pertanto l'avamprogetto lavora maggiormente con le cosiddette liste di controllo che si so- no dimostrate particolarmente valide nelle disposizioni esecutive della legge sulla fusione. In tal modo può essere migliorata la prevedibilità e l’applicazione del di- ritto da parte dei Cantoni. Inoltre sono state notevolmente semplificate le formali- tà per l'iscrizione di numerosi fatti.

3. Panoramica riguardante l’avamprogetto

Le spiegazioni che seguono concernono unicamente le innovazioni principali del progetto.

3.1 Consultazione gratuita via Internet dei dati contenuti nel registro di com-

mercio Attualmente circa un terzo dei Cantoni offre gratuitamente l’accesso via Internet ai dati del proprio registro di commercio. In tali Cantoni si è constatato che il nu- mero delle consultazioni del registro è fino a 200 volte superiore di quello negli altri Cantoni. Vista la presunzione legale di conoscenza dei dati del registro di commercio (art.

933 CO) è nella natura delle cose che chiunque possa accedere gratuitamente a

tali dati in ogni momento e illimitatamente. Tanto è vero che in un postulato (Im- feld; 06.3026), considerando la funzione di pubblicità del registro di commercio e le effettive necessità dell’economia, chiede che l’accesso ai dati del registro sia gratuito in tutta la Svizzera. L’intervento fu accolto dal Consiglio nazionale. La nuova ordinanza sul registro di commercio attua tale proposta e prevede di conseguenza che la consultazione elettronica delle iscrizioni del Registro princi- pale sia gratuita (art. 14 ap-ORC). Questo migliora la trasparenza nei fatti giuridi- camente rilevanti ed è nell’interesse di un buon governo d’impresa.

3.2 Tenuta informatizzata del registro di commercio

La vigente ordinanza presuppone in linea di principio un registro cartaceo (regi- stro principale e giornaliero; notificazione e documenti giustificativi). Di fatto però tutti i Cantoni tengono e gestiscono il loro registro di commercio in modo informa- tizzato. In alcuni Cantoni le notificazioni e i documenti giustificativi sono addirittu- ra passati allo scanner per la riproduzione fedele dell’originale e quindi archiviati elettronicamente; gli originali cartacei sono conservati in parallelo. Diversi Canto- ni hanno sviluppato apparecchi elettronici per la corretta formulazione della noti- ficazione, ma non li impiegano (ancora). Il diritto vigente impone alle autorità del registro la conservazione illimitata di tutti i documenti recanti iscrizioni fintanto che sussiste l’ente giuridico in questione; soltanto una volta trascorsi 10 anni dalla cancellazione di quest’ultimo, i docu- menti possono essere distrutti definitivamente. Questa conservazione illimitata va oltre lo scopo del registro di commercio che non è un archivio. Inoltre la conser- vazione dei documenti giustificativi comporta notevoli costi per i Cantoni e non corrisponde a un’esigenza dei clienti del registro di commercio. La revisione dell’ordinanza sul registro di commercio persegue i seguenti obietti- vi:

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- cambiamento verso una tenuta puramente informatizzata del registro di commercio: il registro giornaliero e quello principale devono essere allestiti in forma elettronica. Il che implica la codificazione dell’attuale prassi; - notificazione e documenti giustificativi in forma elettronica: l’articolo 14 capo- verso 2bis CO equipara la firma elettronica qualificata alla firma autografa. L’avamprogetto crea le necessarie basi per l’accettazione di documenti elet- tronici per l’iscrizione nel registro di commercio. Come innovazione, le unità giuridiche potranno presentare notificazioni e documenti giustificativi elettroni- ci. Per le notificazioni elettroniche può essere utilizzato unicamente il modulo elettronico del Cantone. In tal modo si evita la proliferazione selvaggia di for- mati e si assicura nello stesso tempo la sicurezza dei dati nonché la loro leg- gibilità e conservazione a lungo termine. Le notificazioni e i documenti giusti- ficativi elettronici devono essere muniti di un certificato qualificato ai sensi dell’ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (OFiEle; RS 943.032). Per motivi di sicurezza le persone obbligate alla notifi- cazione devono continuare a depositare presso il registro di commercio la lo- ro firma autografa autenticata; - archivio elettronico e scanner per notificazioni documenti giustificativi: il pro- getto non prevede un obbligo generale che imponga ai Cantoni di passare (retroattivamente) allo scanner le notificazioni e i documenti giustificativi. Pre- vede semplicemente che se sono presentati notificazioni e documenti giustifi- cativi elettronici, essi devono essere conservati in un archivio elettronico; - termine di conservazione: mentre il registro giornaliero e il registro principale vanno memorizzati in modo duraturo, per i documenti giustificativi si propone che in avvenire siano archiviati soltanto per 30 anni, indipendentemente dal fatto che siano stati presentati in forma cartacea o elettronica. Il termine di 30 anni va oltre la maggior parte dei termini di prescrizione e corrisponde al ter- mine in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC). Si può ipotizzare che dopo 30 anni i documenti giustificativi abbiano per lo più perso la loro impor- tanza. Se l’ente giuridico è cancellato nel registro di commercio, i documenti giustificativi possono essere distrutti già dopo 10 anni; ma questo non vale se la cancellazione è avvenuta in seguito a una ristrutturazione dell’ente giuridi- co (p.es. una fusione) poiché in tal caso, a causa della successione universa- le, i documenti giustificativi avranno nella maggior parte dei casi mantenuto tutta la loro importanza.

3.3 Iscrizioni d’ufficio

La vigente ordinanza prevede varie procedure che servono a garantire l’esattezza e la conformità legale dei fatti iscritti; ne citiamo alcune a titolo di e- sempio: l’iscrizione in via coercitiva e le procedure ufficiali in caso di lacune nell’organizzazione dell’ente giuridico, di mancanza del domicilio legale o di so- spensione dell’attività commerciale per mancanza di attivo. Le relative basi legali sono in parte lacunose e poco coerenti. Grazie alla revisione del diritto della società a garanzia limitata, la procedura in caso di lacune nell’organizzazione e in caso di sospensione dell’attività commer- ciale per mancanza di attivo è completamente ridisciplinata a livello di legge. A causa delle profonde ripercussioni dei provvedimenti previsti, la legge trasferisce completamente ai tribunali la competenza di decidere. Le autorità del registro di commercio hanno ora soltanto un diritto di proposta con il quale, in singoli casi,

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possono ottenere dal tribunale i provvedimenti necessari. Di conseguenza l’ordi- nanza sul registro di commercio deve essere adeguata. Viene pure precisata e unificata la procedura in caso d’iscrizione d’ufficio. Le sin- gole fasi della procedura sono inoltre formulate in modo positivo. Le nuove pre- scrizioni sono segnatamente applicabili al caso in cui un ente giuridico disattende il suo obbligo d’iscrizione oppure al caso in cui un’iscrizione non è adeguata alle circostanze effettive o giuridiche (art. 41 ap-ORC). La procedura in caso d’iscrizione di fallimento e di accordi di liquidazione dei beni ereditari nonché in caso di altre iscrizioni ordinate da tribunali o autorità è in parte ridisciplinata (art. 37 seg. ap-ORC).

3.4 Blocco del registro di commercio (misura provvisionale contro una notifi-

cazione) Secondo l’articolo 32 ORC terzi, pretendendo che i loro diritti sono lesi, possono presentare all’ufficio del registro di commercio un’opposizione di diritto privato contro un’iscrizione non ancora eseguita. L’ufficio del registro di commercio as- segna all’opponente un termine per ottenere dal tribunale una decisione provvi- sionale. L’opposizione produce un blocco dell’iscrizione fino alla decisione del tribunale. La vigente regola è tuttavia insoddisfacente sotto il profilo materiale e può dare adito ad abusi. Da un canto, i terzi possono presentare opposizione, senza dover giustificare la loro pretesa. Dall’altro, la società interessata può, in determinate circostanze, eludere il blocco del registro di commercio, spostando la propria se- de. L’avamprogetto prevede pertanto un nuovo ordinamento (art. 54 ap-ORC): − l’opposizione produce ora un immediato blocco provvisionale del registro di commercio di cinque giorni; − il blocco provvisionale del registro di commercio cessa di diritto, se l’opponente non prova entro cinque giorni all’ufficio del registro di commercio di aver presentato al tribunale un domanda per l’ottenimento di una decisione provvisionale. La prova può in particolare consistere nella presentazione di una copia della domanda e della ricevuta postale dell’invio. Il blocco cessa anche quando il tribunale ha respinto la domanda e tale decisione è cresciuta in giudicato; − l’ufficio del registro di commercio informa la società dell’avvenuta opposizio- ne; − l’ufficio del registro di commercio consente all’opponente di consultare gli atti, se il tribunale lo ordina; − se il blocco è cessato, l’ufficio del registro di commercio deve procedere all’iscrizione.

3.5 Verificazione

La norma della verificazione da parte delle autorità del registro di commercio non prevede restrizioni (art. 940 CO). Tuttavia il Tribunale federale descrive nella giu- risprudenza costante una limitazione del potere cognitivo. Nella dottrina la cosid- detta formula cognitiva (cfr. p. es. DTF 4A.4/2006/ruo del 20 aprile 2006 consid.

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2.1, pubblicata in REPRAX 2/06 p. 1 segg.) è stata accolta favorevolmente da al- cuni, criticata aspramente da altri. Sotto il profilo materiale, tale formula presenta problemi nel senso che, se è applicata alla lettera, può pregiudicare il diritto di terzi alla protezione. Per l’imposizione di disposizioni di carattere imperativo che il legislatore ha emanato per la protezione di terzi, sotto il profilo della logica, il fatto che le disposizioni in questione siano interpretate in modo unanime oppure che nella letteratura vi siano interpretazioni diverse deve rimanere senza impor- tanza. Siccome i terzi (in particolare i creditori) non sono parte nella procedura d’iscrizione e (contrariamente agli azionisti) non hanno nemmeno la possibilità di impugnare le decisioni dell’assemblea generale, per l’imposizione di disposizioni di carattere imperativo dipendono dalle autorità del registro di commercio (simil- mente dicasi dell’imposizione di norme imperative, sostanzialmente più struttura- li, e di altre prescrizioni d’interesse pubblico). Considerando il pluralismo d’opinione nell’odierna letteratura giuridica il criterio dell’evidenza così come figura nella formula cognitiva non può più dare direttive convincenti. Trattandosi di delimitare i compiti delle autorità del registro di com- mercio, alcuni elementi della formula cognitiva non sono più pertinenti. Benché lo stesso Tribunale federale abbia continuamente ribadito la sua formulazione, tut- tavia nella dottrina si fa giustamente osservare che la giurisprudenza non segue sempre alla lettera detta formula. Anche la formula cognitiva va interpretata e il Tribunale federale ha giustamente dato, in singoli casi, un peso decisivo agli inte- ressi in gioco. In alcune sentenze, il Tribunale federale ha esposto considerazioni ben più ampie sul potere cognitivo, derogando, almeno per quanto riguarda il ri- sultato, alla sua precedente giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 125 III 18 consid. 3b e 3c, 132 III 470 consid. 2.2 e 2.3). In conseguenza di quanto detto, si rinuncia esplicitamente a iscrivere la formula cognitiva nell’ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 32 ap-ORC). In tal modo si consente uno sviluppo della giurisprudenza fondato sulla coerenza e sui singoli casi trattati.

3.6 Vie di diritto cantonali

Secondo il vigente diritto, l’autorità cantonale di vigilanza in materia di registro di commercio decide sui ricorsi presentati contro decisioni dell’ufficio del registro (art. 3 cpv. 3 ORC). Se l’autorità cantonale di vigilanza non è un’autorità giudizia- ria, le sue decisioni devono essere impugnate mediante ricorso davanti a un tri- bunale cantonale, prima di poter adire il Tribunale federale (art. 3 cpv. 4bis ORC). Ne consegue che la struttura dei rimedi giuridici in materia di registro di commer- cio può presentare, per quanto concerne l’iter attraverso le istanze, differenze no- tevoli a seconda dell’organizzazione cantonale. Ai fini di un rapido chiarimento della situazione giuridica e dell’unificazione delle vie di diritto, l’avamprogetto prevede un’unica autorità giudiziaria di ricorso com- petente per decidere sui ricorsi in materia di registro di commercio. Questa so- stanziale innovazione assicura l’accesso diretto a un tribunale e una breve via di diritto materialmente adeguata. L’imperativo secondo il quale in avvenire i ricorsi contro le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio devono essere obbligatoriamente ed esclusi- vamente giudicati da un tribunale (art. 55 ap-ORC), non esclude affatto che la vi- gilanza amministrativa sugli uffici del registro di commercio possa essere eserci- tata da autorità amministrative di livello gerarchicamente superiore (art. 8 ap- ORC).

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Grazie a tale innovazione, in maniera generale si crea un parallelismo fra le vie di diritto a livello cantonale e il nuovo ordinamento sulle vie di diritto a livello federa- le, introdotto dalla legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) [le decisioni dell’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) possono essere impugnate dapprima davanti al Tribunale amministrativo federale e in seguito da- vanti al Tribunale federale]. In tal modo un’unica autorità giudiziaria decide sui ri- corsi contro decisioni dell’autorità del registro di commercio, prima che contro la sentenza possa essere adito il Tribunale federale. I Cantoni, sempreché dispon- gano di tribunali di commercio, dovranno decidere se, per motivi materiali, non li debbano impiegare come tribunali di ricorso. La prima corte civile del Tribunale federale è stata incaricata di occuparsi delle decisioni sui ricorsi.

3.7 Nuovo ordinamento delle competenze ai livelli cantonale e federale

Con la proposta revisione totale dell’ordinanza sul registro di commercio si inten- dono verificare anche le attuali competenze e, se necessario, ridefinirle. I trasfe- rimenti di competenza proposti presso i Cantoni e la Confederazione servono in- nanzitutto all’attuazione coerente dei principi della nuova procedura federale e all’ottimizzazione dell’organizzazione. In particolare si propone quanto segue: − a livello cantonale: secondo il diritto vigente, le autorità cantonali di vigilanza, nel caso d’iscrizioni in via coercitiva nel registro di commercio (nuove iscrizio- ni, modificazioni e cancellazioni), sono abilitate a decidere in caso di rifiuto. La nuova regola dell’iscrizione d’ufficio ha per effetto che le decisioni degli uf- fici cantonali del registro di commercio sono ora impugnabili unicamente da- vanti al competente tribunale cantonale. Lo stesso vale nella procedura se- condo l’articolo 938a n-CO (cancellazione d’ufficio in caso di mancanza di un’attività della società e di attivi realizzabili); le decisioni di cancellazione de- gli uffici cantonali del registro di commercio possono essere impugnate diret- tamente davanti al competente tribunale e non devono più essere trasmesse all’autorità di vigilanza per decisione; la nuova regola della procedura nel caso di lacune nell’organizzazione di so- cietà (art. 731b in combinato disposto con l’art. 941a n-CO) avrà ripercussioni significative sulla prassi: gli uffici cantonali del registro di commercio, una vol- ta scaduto il termine da loro fissato per ripristinare la situazione legale, non sono più abilitati a sciogliere le società morose. Ad eccezione della procedura nel caso di mancanza di un domicilio legale, che fondamentalmente corri- sponderà al vigente articolo 88a ORC, gli uffici del registro di commercio pos- sono soltanto proporre al tribunale di prendere le necessarie misure; − a livello federale: secondo il diritto vigente, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è autorizzato a esigere che gli ufficiali del registro che non adempiono debitamente i loro compiti si assumano le loro responsabilità e, se necessario, che siano destituiti dalla loro funzione. Tale attribuzione puntuale di competenza si discosta dall’organizzazione generale dell’alta vigilanza in materia di registro di commercio che altrimenti spetta all’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia (UFG). Come innovazione, l’UFRC avrà competenza propria di chiedere che l’autorità cantonale di vigilanza prenda le necessarie misure nei confronti degli ufficiali del registro o dei collaboratori degli uffici del registro di commercio che non adempiono debitamente i loro compiti (art. 9 cpv. 2 lett. d ap-ORC);

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v’è un altro trasferimento di competenza per quanto riguarda i rimedi giuridici contro le decisioni della autorità cantonali in materia di registro di commercio. Finora è l’UFG ad avere diritto di ricorrere al Tribunale federale e di avvalersi dei rimedi giuridici cantonali contro le decisioni delle autorità cantonali di vigi- lanza. Tale ripartizione delle competenze non è del tutto coerente perché, nell’ambito dell’approvazione delle iscrizioni, l’UFRC è a volte chiamato a pronunciarsi sugli stessi punti giuridici che l’UFG. Appare quindi più coerente concentrare tutte le competenze relative all’alta vigilanza nelle mani di un uni- co organo. Di conseguenza nell’avamprogetto si propone di trasferire diretta- mente all’UFRC la competenza di ricorrere contro le decisioni dei tribunali cantonali in materia di registro di commercio (cfr. art. 111 cpv. 1 e 2 LTF; RS 173.110). Nell’avamprogetto è parimenti previsto che l’UFRC (e non più l’UFG) possa impugnare direttamente davanti al Tribunale federale per la via del ricorso in materia civile le decisioni del Tribunale federale amministrativo in materia di registro di commercio (art. 76 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 72 cpv. 2 lett. b LTF). Tale nuovo ordinamento di competenze è esplicitamente sancito nell’avamprogetto (art 9 cpv. 2 lett. e ap-ORC).

3.8 Documenti giustificativi e contenuto delle iscrizioni

Nell’allegato della revisione del diritto della società a garanzia limitata, il legislato- re ha proceduto a una modifica fondamentale delle disposizioni relative al regi- stro di commercio: i documenti giustificativi, il contenuto minimo di alcuni di essi e il contenuto delle iscrizioni non saranno più disciplinati nel CO. Le pertinenti di- sposizioni della vigente legge (art. 554, 602, 641, 781 e 836 CO) sono pertanto abrogate e nell’articolo 929 n-CO il Consiglio federale è incaricato di emanare corrispondenti disposizioni esecutive a livello d’ordinanza. Il trasferimento di dette disposizioni dal livello di legge a quello d’ordinanza per- metterà di effettuare più celermente le modifiche che risulteranno necessarie, fat- to che assicura una maggiore flessibilità per adeguare il diritto al rapido evolvere in atto in questo campo. Il nuovo articolo 929 n-CO ha notevoli ripercussioni sul tenore dell’ordinanza sul registro di commercio. Per ogni forma giuridica di società sono proposte prescri- zioni particolareggiate sui documenti giustificativi (e il loro contenuto) e sulle i- scrizioni da riportare nel registro di commercio. Grazie a liste di controllo esausti- ve la preparazione delle iscrizioni nel registro di commercio sarà facilitata, la prassi unificata e la certezza del diritto migliorata. Per quanto riguarda i documenti giustificativi, l’avamprogetto prevede ulteriori in- novazioni intese parimenti a rendere il diritto più trasparente e a snellire le proce- dure: − lingua dei documenti giustificativi (art. 24 cpv. 2 ap-ORC): secondo il diritto vigente (art. 7 cpv. 2 ORC), l’ufficio del registro di commercio può richiedere una traduzione certificata conforme se i documenti giustificativi sono stati pre- sentati in una lingua diversa da quella ufficiale e se questo pregiudica la fa- coltà di terzi di esaminare il registro. Nella prassi, l’interpretazione di questa prescrizione ha dato adito a difficoltà. L’avamprogetto prevede pertanto una nuova regola chiara e precisa: in generale i documenti giustificativi possono anche essere presentati in una lingua che non sia lingua ufficiale della Con- federazione e del Cantone. In tal caso l’ufficio del registro di commercio può

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esigere una traduzione (non certificata conforme) sempreché ciò sia necessa- rio per il suo esame o, più tardi, per la consultazione del registro da parte di terzi; l’ufficio del registro di commercio può esigere la traduzione anche a po- steriori, qualora constati che il diritto di terzi a consultare il registro viene limi- tato da documenti giustificativi in una lingua non ufficiale. Secondo la nuova disciplina, la traduzione chiesta dall’ufficio del registro di commercio è consi- derata a tutti gli effetti documento giustificativo al pari dell’originale, perché in ultima analisi l’esame e la consultazione avvengono in base alla traduzione; − esemplare attuale dello statuto e dell’atto di fondazione (art. 26 cpv. 3 ap- ORC): le modifiche di uno statuto danno luogo oggi a prassi diverse: alcuni uffici del registro di commercio esigono un esemplare aggiornato dello statu- to, altri aggiornano essi stessi lo statuto in questione (in parte usando forbici e colla). Secondo la proposta dell’avamprogetto, in occasione di ogni modifica o adeguamento di uno statuto, diventa obbligatorio presentare all’ufficio del re- gistro di commercio una versione completamente nuova dello statuto, nella forma prescritta, a titolo di documento giustificativo. In tal modo viene assicu- rato che gli uffici del registro di commercio dispongono sempre di una versio- ne aggiornata degli statuti. Lo stesso vale per l’atto di fondazione; − esistenza di enti giuridici svizzeri (art. 28 cpv. 1 ap-ORC): secondo il diritto vi- gente, l’esistenza di ogni ente giuridico deve essere provata (p.es. al momen- to dell’iscrizione dell’ufficio di revisione) mediante un estratto certificato con- forme rilasciato dall’ufficio del registro di commercio competente. Un tale documento, allestito su supporto cartaceo e soggetto a emolumento, non è più né al passo con i tempi né necessario. L’avamprogetto propone pertanto di abrogare l’obbligo generale degli enti giuridici svizzeri di provare la loro esi- stenza. In avvenire l’ufficio del registro di commercio competente per l’iscrizione di un ente giuridico svizzero verificherà l’esistenza di tale ente consultando elettronicamente il registro di commercio informatizzato. La pro- cedura d’iscrizione ne risulterà semplificata.

3.9 Obbligo di revisione e ufficio di revisione

Il vigente diritto prevede l’obbligo di revisione per tutte le società anonime, ma non per le società a garanzia limitata. Il nuovo diritto in materia di revisione, inve- ce, armonizza l’obbligo di revisione estendendolo a tutte le forme giuridiche di società. Introduce varie opzioni possibili in materia di revisione: - la revisione ordinaria; - la revisione limitata; - la rinuncia alla revisione ordinaria o limitata nel senso di un cosiddetto opting- out (rinuncia totale a ogni revisione) oppure di un cosiddetto opting-down (e- secuzione di una revisione che però non soddisfa le esigenze legali della re- visione ordinaria o di quella limitata). Sono parimenti previsti diversi tipi di uffici di revisione: - le imprese di revisione sotto sorveglianza statale; - i periti revisori abilitati; - i revisori abilitati.

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Le autorità del registro di commercio svolgono un ruolo di primo piano nell’attuazione delle nuove regole sull’obbligo della revisione. Devono infatti veri- ficare che gli enti giuridici abbiano designato un ufficio di revisione. Devono inol- tre assicurarsi che l’ufficio di revisione notificato per l’iscrizione disponga della necessaria abilitazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Se tali esigenze legali non sono adempite, gli uffici del registro di commercio devono proporre al tribunale di prendere le necessarie misure (art. 731b in combinato di- sposto con l’art. 941a cpv. 1 n-CO). L’imposizione da parte degli uffici del registro di commercio dell’obbligo legale della revisione è di primaria importanza: sicco- me sotto il regime del diritto sulle società anonime, che risale al 1936, l’ufficio di revisione non veniva iscritto nel registro di commercio, nella prassi l’obbligo di re- visione contemplato da tale diritto rimase spesso lettera morta. Le linee direttrici della nuova disciplina a livello d’ordinanza sono le seguenti (art.

85 seg. ap-ORC):

- un ufficio di revisione è iscritto unicamente se esegue una delle opzioni legali di revisione. Gli uffici di revisione che hanno scelto di praticare un modo di re- visione che non soddisfa le esigenze legali (opting-down) non possono esse- re iscritte, perché altrimenti terzi potrebbero essere tratti in inganno sull’effettiva portata della revisione; - come ufficio di revisione possono essere iscritti soltanto revisori che dispon- gono dell’abilitazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. L’uffi- cio del registro di commercio verifica l’abilitazione consultando il registro dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (cfr. art. 15 cpv. 2 LSR; FF 2005 6529); - se un ente giuridico rinuncia alla revisione ordinaria o limitata (opting-out), deve notificare il fatto ai fini dell’iscrizione nel registro di commercio. Alla noti- ficazione va allegata una dichiarazione dalla quale risulta che le condizioni per la rinuncia a una revisione legale sono soddisfatte. Alla dichiarazione vanno a loro volta allegate copie dei documenti determinanti come i conti e- conomici e i bilanci. Tali documenti sono tuttavia esclusi dalla pubblicità del registro di commercio e sono archiviati separatamente. Siccome la dichiara- zione non può che rispecchiare la situazione di fatto in un determinato mo- mento, l’ufficio del registro di commercio può in ogni momento esigere il rin- novo della dichiarazione, senza essere vincolato a particolari condizioni. È per altro permesso consegnare una tale dichiarazione già al momento della costituzione; - nel registro di commercio è iscritto soltanto l’ufficio di revisione. Né l’opzione di revisione né il tipo di ufficio di revisione sono registrati; si tratta, infatti, di indicazioni che cambiano spesso e di cui non è possibile assicurare un conti- nuo aggiornamento. L’avamprogetto rinuncia pertanto alla pubblicazione dell’opzione di revisione e del tipo di ufficio di revisione, per non correre il ri- schio che terzi siano indotti in errore da informazioni non aggiornate. Ne risul- tano formalità ridotte per le imprese iscritte nel registro; - l’attuazione delle nuove regole sull’obbligo della revisione deve essere assi- curata anche per gli uffici di revisione già iscritti nel registro di commercio. In particolare si tratta di garantire che i 200 000-250 000 uffici di revisione iscritti adempiano le condizioni di abilitazione. A tal fine occorrono disposizioni tran- sitorie. Nell’avamprogetto sono dunque previste regole atte a creare il quadro giuridico per l’attuazione delle misure necessarie. In base ad esse, l’UFRC

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potrà esigere dagli uffici cantonali del registro di commercio i dati riguardanti gli uffici di revisione iscritti, collaborare e scambiare dati con l’Autorità federa- le di sorveglianza dei revisori nonché emanare direttive e prevedere obblighi di notificazione fra le autorità del registro di commercio e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Si intende in tal modo ridurre per quanto possibile la mole di lavoro e i costi causati dall’attuazione del nuovo diritto.

3.10 Maggiore pubblicità del registro di commercio

Sotto diversi aspetti, la nuova ordinanza precisa o amplia il contenuto delle iscri- zioni nel registro di commercio. I punti seguenti sono particolarmente degni di no- ta: − obbligo di effettuare versamenti suppletivi nell’ambito delle società a garanzia limitata: i versamenti suppletivi sono supplementi finanziari che sono forniti in più della liberazione delle loro quote parti dai soci che ne hanno l’obbligo, nel- la misura in cui le condizioni siano date. Si tratta di prestazioni obbligatorie previste dallo statuto, che sono legate alle quote sociali e rappresentano per i creditori fondi supplementari che permettono alla società di rispondere agli impegni finanziari assunti. I terzi, in particolare i creditori, ritengono di avere un interesse eminente a potersi informare, perlomeno, dell’esistenza di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Il diritto vigente non prevede affat- to la pubblicazione di obblighi di effettuare versamenti suppletivi. Lo stesso dicasi per la pubblicazione delle prestazioni accessorie che i soci devono for- nire; l’ammontare dei versamenti suppletivi che devono effettuare i singoli soci va- ria a seconda delle prestazioni fornite dal socio e degli eventuali rimborsi ef- fettuati dalla società. Pertanto, in pratica, appare difficile pubblicare in manie- ra affidabile nel registro di commercio l’ammontare attuale degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi cui ogni socio è tenuto. Per tale motivo, l’avamprogetto si limita a proporre in modo generale che l’iscrizione nel regi- stro di commercio deve menzionare l’obbligo statutario di effettuare versa- menti suppletivi (art. 96 cpv. 1 lett. j ap-ORC). Per ottenere ulteriori informa- zioni, i terzi devono pertanto consultare lo statuto ed eventualmente informarsi presso la società medesima. L’avamprogetto rinuncia dunque a e- sigere l’iscrizione di dati dettagliati sui versamenti suppletivi che sono già stati effettuati dai soci o che essi sono tenuti a effettuare; − aumento di capitale autorizzato e aumento condizionale del capitale nell’ambito delle società anonime: secondo il diritto vigente, una società ano- nima che decide di procedere a un aumento di capitale, sia esso autorizzato o condizionale, è tenuta a fornire all’ufficio del registro di commercio i relativi documenti giustificativi. L’iscrizione non contiene indicazioni sull’aumento del capitale; si limita a menzionare che lo statuto è stato modificato per tener con- to di fatti che non sono pubblici. Questo genera confusione; per i terzi (in particolare investitori e creditori) è importante sapere che una società anonima ha deciso di procedere a un aumento di capitale autorizzato o a un aumento condizionale del capitale. L’avamprogetto propone pertanto che l’iscrizione del registro di commercio menzioni in termini generali che la società ha deciso un aumento di capitale autorizzato oppure un aumento condizionale del capitale (cfr. risp. art. 73 cpv. 3 o 75 cpv. 3 ap-ORC);

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− istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico devono essere iscritti nel registro di commercio se esercitano un’impresa in forma commerciale. Il dirit- to pubblico può inoltre rendere obbligatoria l’iscrizione. Il vigente diritto non disciplina tuttavia né la notificazione, né i documenti giustificativi, né il conte- nuto dell’iscrizione. E questo porta a una prassi diversa da Cantone e Canto- ne; La nuova ordinanza sul registro di commercio colma tale lacuna e regola le modalità dell’iscrizione di istituti di diritto privato in analogia con le disposizioni applicabili agli enti giuridici di diritto privato (art. 129 segg. ap-ORC).

3.11 Società a garanzia limitata: trasferimento di quote sociali

Secondo il diritto vigente, la cessione di quote sociali deve essere oggetto di un atto pubblico. Il cambiamento di soci deve essere notificato ai fini dell’iscrizione nel registro di commercio. Secondo la prassi, come documenti giustificativi devo- no in particolare essere presentati gli atti pubblici riguardanti la cessione di quote sociali ed eventualmente il documento che prova che i soci approvano il trasferi- mento. Il ricorso a una persona abilitata ad allestire atti pubblici permette di ga- rantire che il cambiamento di soci sarà notificato ai fini dell’iscrizione nel registro di commercio. Il nuovo diritto sulle società a garanzia limitata rinuncia all’esigenza dell’atto pub- blico e ritiene che sia sufficiente un contratto di cessione scritto. Ne consegue un certo rischio che gli interessati non notifichino le modifiche dell’effettivo dei soci all’ufficio del registro di commercio e che più tardi non siano più in grado di pro- vare il trasferimento delle quote sociali. La finalità della norma sull’iscrizione dei soci nel registro di commercio è garanti- re nella massima misura possibile la certezza del diritto per quanto concerne la proprietà delle quote sociali. In proposito l’avamprogetto prevede i punti seguenti (cfr. art. 105 ap-ORC): - conformemente all’articolo 781 numero 4 CO nel registro di commercio va fra l’altro iscritto il nome di ogni socio, fatto che ha la sua importanza soprattutto nel caso di versamenti suppletivi obbligatori; - la società deve notificare per l’iscrizione nel registro di commercio ogni cam- biamento nel suo effettivo. A titolo di documento giustificativo deve presentare il contratto di trasferimento delle quote sociali ed eventualmente il documento che prova che l’assemblea dei soci ha approvato la cessione; - l’ufficio del registro di commercio non può iscrivere cambiamenti concernenti i soci se l’acquisto delle quote sociali non può essere documentato senza inter- ruzione. Questo è importante, poiché il trasferimento di quote sociali non con- forme alle esigenze legali – segnatamente per quanto concerne le prescrizio- ni formali – non ha effetto giuridico.

3.12 Società cooperative: elenco dei soci tenuti a versamenti suppletivi

Il diritto vigente esige che le società cooperative i cui soci, in virtù dello statuto, sono personalmente responsabili o tenuti a versamenti suppletivi forniscano all’ufficio del registro di commercio un elenco dei soci tenuti a tali versamenti. L’ufficio del registro di commercio assicura l’aggiornamento del repertorio pubbli- co (art. 94 seg. ORC). Questo porta a un notevole onere e per giunta costituisce un doppione, poiché contemporaneamente l’amministrazione della società coo-

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perativa è per legge responsabile della regolare tenuta dell’elenco (art. 902 cpv.

3 CO). L’avamprogetto prevede dunque che l’amministrazione delle società coo-

perativa i cui soci sono personalmente responsabili o tenuti a versamenti supple- tivi debba presentare ogni anno all’ufficio del registro di commercio un elenco aggiornato dei soci (art. 111 ap-ORC).

3.13 Ditte individuali: obbligo di iscrizione

Secondo l’articolo 934 CO, chiunque esercita un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio. Negli articoli 52 e seguenti, il Consiglio federale ha precisato le condizioni alle quali le ditte individuali sono soggette all’obbligo di iscrizione: in generale sottostà a tale obbligo chi realizza una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi. Determinate imprese sono tuttavia soggette all’obbligo di iscri- zione indipendentemente dalla loro cifra d’affari (art. 53 ORC). L’avamprogetto (art. 60 ap-ORC) mantiene immutata la regola della cifra d’affari di almeno 100 000 franchi, ma introduce un obbligo generale di iscrizione delle ditte individuali. In tal modo è assicurata la parità di trattamento per tutte le spe- cie di imprese commerciali. Per determinate categorie professionali, tale innova- zione porta a una restrizione dell’obbligo di iscrizione (p. es. le fiduciarie). Per contro non cambia nulla per le persone attive in una professione indipendente e che esercitano un’impresa: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale so- no soggette all’obbligo dell’iscrizione (cfr. p.es. DTF 130 III 707 segg.). L’iscrizione della ditta individuale produce i seguenti effetti giuridici: - conformemente all’articolo 957 CO, il titolare ha l’obbligo di tenere e conser- vare i libri di commercio; - il titolare è soggetto alla procedura di fallimento; - la designazione della ditta individuale beneficia di una migliore protezione.

3.14 Ditta: codificazione dei principi essenziali di costituzione

Attualmente la ditta è disciplinata soltanto in maniera rudimentale sia a livello di legge che di ordinanza (principio della veridicità e divieto di indurre in errore; al- cune regole specifiche alle varie forme giuridiche). L’UFRC ha definito in una di- rettiva la prassi da seguire per la costituzione della ditta tenendo conto di nume- rose decisioni pronunciate in proposito dal Tribunale federale. Ai fini di un’applicazione uniforme del diritto e della certezza del diritto, le princi- pali regole di costituzione della ditta sono codificate a livello d’ordinanza (art. 57 seg. ap-ORC). Oltre a una definizione materiale della ditta, fondata sulla nozione legale di segno distintivo, l’avamprogetto enuncia le principali regole non contestate applicabili alla costituzione della ditta (una sola ditta per ente giuridico e, di conseguenza, divieto di una ditta costituita da più ditte indipendenti; definizione dei segni o e- lementi ammissibili; nel caso in cui il nome della ditta esista in varie lingue, la de- nominazione che fa stato per l’iscrizione).

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3.15 Numero d’identificazione: obbligo di farlo figurare sulla corrispondenza

In virtù dell’articolo 936 capoverso 3 CO, il Consiglio federale può prevedere che il numero d’identificazione figuri, con la ditta, sulle lettere, i bollettini d’ordinazione e le fatture. Tale obbligo intende permettere un’identificazione facile e sicura degli enti giuridici, fatto che accresce la trasparenza delle relazioni d’affari e contribui- sce a migliorare la qualità del governo d’impresa.

L’obbligo di indicare il numero d’identificazione concerne soltanto le persone giu- ridiche (art. 59 cpv. 2 ap-ORC). Siccome tale obbligo è nuovo e richiede prepara- tivi da parte delle ditte per la sua attuazione, l’avamprogetto prevede un termine transitorio di cinque anni (art. 174 ap-ORC).

3.16 Abolita l’iscrizione dei nomi commerciali e delle insegne

La vigente ORC definisce il nome commerciale come la designazione speciale dell’impresa commerciale e l’insegna come la designazione speciale del locale adibito al commercio. Il nome commerciale e l’insegna possono essere iscritti nel registro di commercio; l’iscrizione non produce alcun effetto giuridico (art. 48 ORC). Nella prassi questa regola non si è dimostrata valida e ha anzi portato a una si- tuazione insoddisfacente: a volte l’iscrizione del nome commerciale e dell’insegna è usata per eludere le regole sulla costituzione della ditta e sui mar- chi. Nell’ambito della presente revisione, il Consiglio federale propone dunque di ri- nunciare alla possibilità di far iscrivere nel registro di commercio il nome com- merciale e l’insegna. In tal modo sottolinea parimenti che unicamente la ditta può essere iscritta come segno distintivo determinante sotto il profilo del diritto in ma- teria di registro di commercio. Anche se il nome commerciale e l’insegna non po- tranno più essere iscritti nel registro di commercio, la loro utilizzazione nella cor- rispondenza rimane consentita a condizione che non impedisca di rispettare l’obbligo di usare la ditta (cfr. art. 954a n-CO). Resta inoltre possibile utilizzare un’insegna per definire lo scopo della società.

4. Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni in cui vi sono autorità amministrative abilitate a trattare i ricorsi contro le decisioni degli uffici del registro di commercio (cfr. n. 3.6) devono considerare che con la nuova ordinanza tali ricorsi dovranno essere presentati direttamente davanti a un tribunale, il che equivale a dire che in ogni Cantone vi sarà un’unica autorità giudiziaria di ricorso. La revisione del diritto della società a garanzia limitata comporta un trasferimento di competenze dalle autorità del registro di commercio ai tribunali anche per quanto riguarda le procedure amministrative (cfr. n. 3.7). Tale trasferimento di competenze è già iscritto nella logge. In alcuni casi, ciò richiederà un adegua- mento dell’organizzazione giudiziaria cantonale; nell’ambito della messa in vigore del nuovo diritto, il Consiglio federale accorderà ai Cantoni un adeguato termine transitorio.

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Diverse modifiche concernenti la tenuta del registro di commercio (in particolare la trasmissione per via elettronica della notificazione, la possibilità di presentare documenti giustificativi elettronici e di archiviarli; la pubblicità del registro di commercio; la consultazione gratuita dei dati del registro di commercio via Internet) avranno ripercussioni sui sistemi informatici dei Cantoni. In tale contesto non vanno dimenticate le nuove «liste di controllo» del contenuto delle varie i- scrizioni. Tali adeguamenti comporteranno spese finanziarie. L’introduzione della possibilità di consultare gratuitamente via Internet il registro di commercio comporterà per i Cantoni che non offrono ancora un tale servizio un calo degli emolumenti incassati, che sarà tuttavia accompagnato da una dimi- nuzione della mole di lavoro. Del resto le proposte modifiche dell’ordinanza sul registro di commercio non dovrebbe avere un grande influsso sulle entrate deri- vanti dagli emolumenti. Si può pertanto supporre che il principio della copertura dei costi continuerà a essere rispettato. In caso contrario, occorrerà esaminare la necessità di procedere a una correzione della tariffa degli emolumenti, necessità che i Cantoni dovranno tuttavia dimostrare con la relativa documentazione.

5. Ripercussioni per la Confederazione

La soluzione informatica adottata dalla Confederazione per la trasmissione e il trattamento dei dati degli uffici cantonali del registro di commercio dovrà essere adattata in vista del nuovo diritto in materia di registro di commercio. I necessari costi figurano già nel piano finanziario.

6. Ripercussioni per l’economia

La maggior parte delle innovazioni dell’ordinanza sul registro di commercio, che hanno ripercussioni per l’economia, derivano direttamente dal nuovo diritto sulla società a garanzia limitata e dal nuovo ordinamento dell’obbligo della revisione nel diritto delle società. La revisione totale dell’ordinanza sul registro di commercio ha sostanzialmente le seguenti ripercussioni per le imprese: - più trasparenza: grazie alla possibilità di consultare gratuitamente i dati del registro di commercio via Internet, in tutta la Svizzera; - attuazione del nuovo ordinamento dell’obbligo della revisione, in particolare per quanto concerne l’opting-out: se una società rinuncia a una revisione, de- ve inviare all’ufficio del registro di commercio una dichiarazione dalla quale ri- sulta che adempie le condizioni per poter rinuncia a un modo di revisione pre- visto dalla legge. Alla dichiarazione vanno allegate le copie dei necessari documenti giustificativi (p.es. bilanci). Il bilancio è espressamente escluso dal- la pubblicità dei documenti giustificativi che figurano nel registro di commer- cio; - adeguamento delle formalità riguardanti varie Iscrizioni: le nuove regole con- cernono per esempio la firma della notificazione, la prova dell'esistenza di un ente giuridico svizzero nonché l'iscrizione del trasferimento della sede, di una succursale o del domicilio legale di terzi. Nel complesso si tratta di semplifica- zioni; - iscrizioni nel registro di commercio: l'introduzione di esaustive liste di controllo (in particolare per i necessari documenti giustificativi e il contenuto delle noti-

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ficazioni) facilita la preparazione dell'iscrizione, contribuendo nello stesso tempo a una migliore prevedibilità e a una maggiore uniformità della prassi nei Cantoni; - protezione giuridica: a livello di alcuni Cantoni le vie di diritto saranno abbre- viate e uniformate al nuovo ordinamento delle vie di diritto a livello federale.