Modifica della legge federale sull’imposizione del tabacco
Rapporto esplicativo
Procedura di consultazione
Berna, 6 settembre 2006
by Direzione generale delle dogane
2006–...... 1
Panoramica
Dalla modifica del 24 marzo 1995 (RU 1996 585) della legge federale sull’imposizione del tabacco, in vigore dal 1° marzo 1996, la struttura fiscale delle sigarette è divenuta eurocompatibile. La presente modifica renderà eurocompatibile anche la struttura fiscale di tutti i tabacchi manufatti diversi dalle sigarette (sigari, cigarillos e tabacco trinciato). Nel contempo il loro onere fiscale verrà leggermente aumentato (ad eccezione del tabacco trinciato fine) e al Consiglio federale sarà conferita la competenza di avvicinarlo, a medio termine, all’onere minimo della CE. L’onere del tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette verrà aumentato in modo sensibile, consentendo quindi di rinunciare all’imposizione della carta da sigarette. Nonostante la soppressione dell’imposta sulla carta da sigarette (2005: 9,7 milioni di franchi), se le vendite dovessero rimanere invariate, si prevedono inizialmente maggiori entrate per un importo di 10 – 20 milioni di franchi (provenienti solo dall'imposta sul tabacco, senza l'IVA). Inoltre, saranno istituiti dei depositi fiscali autorizzati, uniformate le condizioni per il rimborso dell’imposta sul tabacco gravante i tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e quelli importati nonché consentiti i condoni dell’imposta sul tabacco. Ci esprimeremo infine sulla determinazione di un prezzo di vendita minimo per le sigarette.
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Rapporto esplicativo
1 Situazione attuale
1.1 Tabacchi manufatti diversi dalle sigarette
Vista la crescente interdipendenza tra la Svizzera e la Comunità europea (CE), occorre perseguire l’eurocompatibilità anche nel campo dell’imposta sul tabacco. La CE non ha completamente armonizzato l’imposizione del tabacco, bensì uniformato le strutture fiscali e fissato delle aliquote minime. Grazie al limitato obbligo di adeguamento, gli Stati membri possono applicare in modo ampiamente autonomo i propri principi di politica fiscale, economica e sanitaria. Dalla modifica del 24 marzo 19951 della legge federale sull’imposizione del tabacco2 (LImpT), in vigore dal 1° marzo 1996, la struttura fiscale delle sigarette è divenuta eurocompatibile. Giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. a LImpT l’imposta sulle sigarette è calcolata per pezzo e in per cento del prezzo al minuto. L’onere minimo previsto nella CE per le sigarette è parimenti raggiunto3, l’incidenza minima del 57 per cento del prezzo al minuto non ancora completamente. La situazione è diversa per quanto concerne gli altri tabacchi manufatti (sigari spuntati, cigarillos, sigari a penna, sigari Avana, Toscani, Virginia, tabacco trinciato, in rotoli, da masticare e da fiuto nonché spuntature di sigari). La loro struttura fiscale non è eurocompatibile e il loro onere è alquanto lontano da quello minimo fissato dalla CE. Nella CE l’imposizione della carta da sigarette non è imperativa. Sebbene i prodotti bruni rivestano un’importanza secondaria per quanto concerne le entrate provenienti dall’imposta sul tabacco, essi non vanno sottovalutati a livello di economia generale dato che sono radicati nella tradizione. Panoramica delle entrate del 2005 provenienti dall’imposta sul tabacco Prodotto Entrate 2005 Quota parte Sigarette 2'035,123 milioni 99,217 Sigari spuntati / cigarillos / sigari a penna / 1,888 milioni 0,092 sigari Avana Toscani / Virginia 0,090 milioni 0,005 Tabacco trinciato 4,331 milioni 0,211 Tabacco in rotoli, da masticare e da fiuto 0,009 milioni 0,000 Carta da sigarette 9,738 milioni 0,475 Totale 2'051,179 milioni 100,000
1 RU 1996 585 2 RS 641.31 3 Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 9), modificata dalla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 27)
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1.2 Depositi fiscali autorizzati
La legislazione svizzera relativa all’imposizione del tabacco non prevede depositi fiscali autorizzati in cui i tabacchi manufatti soggetti ad accisa possono essere fabbricati, lavorati e gestiti in esenzione d’imposta.
1.3 Rimborso e condono
Le condizioni per il rimborso dell’imposta sul tabacco gravante i tabacchi manufatti importati sono peggiori di quelle vigenti per i prodotti fabbricati in Svizzera. L’art. 24 cpv. 1 lett. a – c LImpT4 cita le condizioni per il rimborso dell’imposta sul tabacco gravante i prodotti fabbricati in Svizzera. Giusta l’art. 25 LImpT le imposte pagate sui tabacchi manufatti importati sono rimborsate, in caso di riesportazione, conformemente alle prescrizioni concernenti i diritti di dogana. Il diritto alla restituzione dell’imposta pagata sui tabacchi manufatti importati sussiste quindi soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'art. 11 della legge sulle dogane5 (“Merci estere di ritorno”). Il condono dell’imposta sul tabacco non è previsto.
1.4 Prezzo di vendita minimo per le sigarette
Per le sigarette non esiste un prezzo di vendita minimo. L’allegato IV alla LImpT fissa unicamente la loro aliquota d’imposta minima.
2 Confronto con il diritto europeo
2.1 Accisa sui tabacchi manufatti diversi dalle sigarette secondo il
diritto comunitario Per i sigari, i cigarillos e il tabacco trinciato il diritto comunitario prevede un’accisa ad valorem (quota parte del prezzo al minuto), un’accisa specifica (al pezzo o al chilogrammo) oppure un’accisa mista (combinazione tra quella ad valorem e quella specifica) nonché un’accisa minima globale6 (onere minimo della CE). Quest’ultima ascende attualmente al • 5 per cento del prezzo al minuto, comprese tutte le imposte, oppure a EUR 11.-- per 1'000 pezzi (‰) o al kg per i sigari e i cigarillos; • 36 per cento del prezzo al minuto, comprese tutte le imposte, oppure a EUR 32.-- al kg per il tabacco trinciato fine destinato alle sigarette arrotolate; • 20 per cento del prezzo al minuto, comprese tutte le imposte, oppure a EUR 20.-- al kg per gli altri tabacchi da fumo.
4 RS 641.31 5 FF 2005 2061 6 Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 11), modificata dalla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 28)
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2.2 Sigari spuntati, cigarillos, sigari a penna e sigari Avana
In Svizzera le aliquote d’imposta sono modulate in base al prezzo di vendita al pezzo e al peso medio per 1'000 pezzi (‰). L’onere oscilla tra CHF 2.60 e CHF
12.10 ‰ (tariffa di base; cfr. allegato I LImpT).
Confronto dell’onere tra la Svizzera (prodotti più comuni) e la CE (onere minimo) Prodotto / prezzo al minuto Onere CH Onere minimo CE Sigari spuntati Villiger Export CHF 10.90 ‰ (ossia 5% del prezzo al minuto = (CHF 740.-- ‰) 1,47% del prezzo al CHF 37.-- ‰ oppure EUR minuto) 11.-- (CHF 17.057) ‰ o al kg
Sigari Avana Dannemann CHF 29.20 ‰ (ossia 5% del prezzo al minuto = Fresh Sumatra (CHF 3'300.-- 0,88% del prezzo al CHF 165.-- ‰ oppure ‰) minuto) EUR 11.-- (CHF 17.05) ‰ o al kg Sigari Avana Montecristo No. CHF 55.80 ‰ (ossia 5% del prezzo al minuto =
4 (CHF 8'400.-- ‰) 0,66% del prezzo al CHF 420.-- ‰ oppure
minuto) EUR 11.-- (CHF 17.05) ‰ o al kg Cigarillos Dannemann Moods CHF 4.20 ‰ (ossia 0,89% 5% del prezzo al minuto = Filter (CHF 470.-- ‰) del prezzo al minuto) CHF 23.50 ‰ oppure EUR 11.-- (CHF 17.05) ‰ o al kg
2.3 Toscani e Virginia
In Svizzera le aliquote d’imposta sono modulate in base al prezzo di vendita al pezzo e al peso medio per 1'000 pezzi. L’onere oscilla tra CHF 3.80 e CHF 12.60 per 1'000 pezzi (cfr. allegato II LImpT). Nella CE tali prodotti vengono imposti come sigari / cigarillos. Confronto dell’onere tra la Svizzera (prodotti più comuni) e la CE (onere minimo) Prodotto / prezzo al minuto Onere CH Onere minimo CE Toscanelli FTB chiari (CHF CHF 10.-- ‰ (ossia 5% del prezzo al minuto = 1’360.-- ‰ ) 0,74% del prezzo al CHF 68.-- ‰ oppure EUR minuto) 11.-- (CHF 17.05) ‰ o al kg Virginia Original Krumme CHF 6.80 ‰ (ossia 0,69% 5% del prezzo al minuto = (CHF 983.33 ‰) del prezzo al minuto) CHF 49.20 ‰ oppure EUR 11.-- (CHF 17.05) ‰ o al kg
7 Corso del cambio: CHF 1.55
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2.4 Tabacco trinciato
In Svizzera le aliquote d’imposta sono modulate in base al prezzo al minuto e per chilogrammo di peso effettivo. L’onere oscilla tra CHF 1.65 e CHF 9.90 per chilogrammo di peso effettivo (cfr. allegato III LImpT). Il tabacco da pipa e il tabacco trinciato fine con una larghezza del taglio sino a 1,2 mm per arrotolare sigarette soggiacciono alla medesima aliquota fiscale. Nella CE è possibile imporre in modo differenziato il tabacco da pipa e il tabacco trinciato fine. Per tabacco trinciato fine destinato ad arrotolare sigarette s'intende il tabacco da fumo contenente più del 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza del taglio inferiore a 1 mm. Gli Stati membri possono inoltre trattare come tabacco trinciato fine il tabacco da fumo contenente più del 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza del taglio superiore a 1 mm, utilizzato per arrotolare sigarette8. Confronto dell’onere tra la Svizzera (prodotti più comuni) e la CE (onere minimo) Tabacco trinciato fine Prodotto / prezzo al minuto Onere CH Onere minimo CE Burrus 40 (CHF 76.25 al kg) CHF 4.95 al kg (ossia 36% del prezzo al minuto 6,49% del prezzo al = CHF 27.45 al kg oppure minuto) EUR 32.-- (CHF 49.60) al kg Samson (CHF 122.50 al kg) CHF 9.90 al kg (ossia 36% del prezzo al minuto 8,08% del prezzo al = CHF 44.10 al kg oppure minuto) EUR 32.-- (CHF 49.60) al kg Marlboro (CHF 140.-- al kg) CHF 9.90 al kg (ossia 36% del prezzo al minuto 7,07% del prezzo al = CHF 50.40 al kg oppure minuto) EUR 32.-- (CHF 49.60) al kg Altro tabacco da fumo (tabacco da pipa) Prodotto / prezzo al minuto Onere CH Onere minimo CE Picadura M (CHF 44.-- al kg) CHF 3.30 al kg (ossia 20% del prezzo al minuto = 7,50% del prezzo al CHF 8.80 al kg oppure minuto) EUR 20.-- (CHF 31.--) al kg Amsterdamer Bleu (CHF 115.-- CHF 9.90 al kg (ossia 20% del prezzo al minuto = al kg) 8,61% del prezzo al CHF 23.-- al kg oppure minuto) EUR 20.-- (CHF 31.--) al kg
8 Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 42)
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Davidoff Royalty (CHF 240.-- al CHF 9.90 al kg (ossia 20% del prezzo al minuto = kg) 4,13% del prezzo al CHF 48.-- al kg oppure minuto) EUR 20.-- (CHF 31.--) al kg
2.5 Altri tabacchi manufatti
Tabacco in rotoli L'imposta ascende a CHF 2.-- per chilogrammo di peso effettivo (cfr. allegato III LImpT). Nella CE il tabacco in rotoli viene imposto come tabacco trinciato. Tabacco da masticare L'imposta ascende a CHF 2.-- per chilogrammo di peso effettivo (cfr. allegato III LImpT). Nella CE l’imposizione del tabacco da masticare non è imperativa. Tabacco da fiuto L'imposta ascende a CHF 0.50 per chilogrammo di peso effettivo (cfr. allegato III LImpT). Nella CE l’imposizione del tabacco da fiuto non è imperativa. Spuntature di sigari L'imposta ascende a CHF 1.-- per chilogrammo di peso effettivo (cfr. allegato III LImpT). Nella CE le spuntature di sigari vengono imposte come tabacco da fumo (tabacco da pipa).
2.6 Carta da sigarette
L'imposta ascende a CHF 0.015 per foglietto o tubetto (cfr. allegato IV LImpT). Nella CE l’imposizione della carta da sigarette non è imperativa.
2.7 Depositi fiscali autorizzati; rimborso e condono; prezzo di
vendita minimo per le sigarette Depositi fiscali autorizzati Contrariamente alla Svizzera, la CE consente già da tempo la fabbricazione, la lavorazione e la gestione in depositi fiscali autorizzati dei tabacchi manufatti soggetti ad accisa9. Rimborso e condono Contrariamente alla Svizzera (cfr. cifra 1.3), la CE non disciplina in modo differenziato le condizioni di rimborso dell’accisa per i tabacchi manufatti fabbricati nella CE e per quelli importati10.
9 Art. 11 – 13 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 7) 10 Art. 22 cpv. 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 11)
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La CE concede un abbuono d’imposta (condono) per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore11. Prezzo di vendita minimo per le sigarette Contrariamente alla Svizzera, il Belgio, la Francia, l’Irlanda e l’Italia hanno introdotto un prezzo di vendita minimo per le sigarette. Il 16 marzo 2005 il Consiglio federale austriaco ha parimenti deciso l’introduzione di un prezzo di vendita minimo. Tuttavia, l’esistenza di prezzi di vendita minimi in singoli Stati membri non costituisce di per sé ancora una garanzia della loro ammissibilità nel diritto comunitario. Spetta piuttosto alla Commissione (in qualità di sorvegliante degli accordi) o, in caso di contestazione, ai tribunali nazionali, risp. in ultima istanza alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CdGCE) verificare se a livello di impostazione concreta i rispettivi prezzi minimi nazionali sono compatibili con il diritto comunitario. Gli Stati membri della CE sono vincolati, come del resto anche la stessa Comunità per quanto concerne i provvedimenti da essa decisi, alle disposizioni del diritto primario. Nell’ambito della determinazione dei prezzi minimi occorre osservare gli art. 28 segg. dell’accordo CE sulla libera circolazione delle merci. Secondo tali articoli siffatti provvedimenti, che ostacolando direttamente la concorrenza dei prezzi limitano in modo manifesto il traffico delle merci, sono per principio vietati. A tenore della giurisprudenza Cassis della CdGCE essi possono essere giustificati nel singolo caso e quindi ammessi. Ciò si applica tuttavia soltanto se – in primo luogo – sono necessari in base a “esigenze imperative per il bene comune” e – in secondo luogo – tengono conto del principio di proporzionalità. Per quanto concerne la prima condizione è indispensabile che nella sua costante giurisprudenza la CdGCE non riconosca le considerazioni economiche, risp. di politica finanziaria (p.es. il sostegno alla produzione indigena o l’incremento del gettito fiscale) come esigenze imperative ai sensi della giurisprudenza Cassis. A titolo giustificativo possono essere addotti unicamente gli interessi generali “ideali”, come ad esempio la protezione della salute. In tal caso deve tuttavia essere adempita anche la seconda condizione: il provvedimento per conseguire l’obiettivo del bene comune (limitazione del consumo di tabacco) non deve essere soltanto idoneo, ma anche necessario in quanto non esiste alcun mezzo più blando (che incide meno sulla libera circolazione delle merci) per raggiungere il fine perseguito. Nonostante ciò sia discutibile per quanto concerne le prescrizioni relative ai prezzi minimi sui tabacchi manufatti, il diritto secondario della CE ammette un aumento dell’onere fiscale (al di là delle aliquote minime fissate). I prezzi di vendita finali per questi prodotti possono così essere aumentati al livello desiderato senza incidere sulla concorrenza dei prezzi. A tal fine, nella sua sentenza del 19 ottobre 2000 anche la CdGCE ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario un ordinamento contenuto nel diritto greco12 e il 10 aprile 2006 ammonito gli Stati membri a causa della determinazione di prezzi minimi (IP/06/483).
11 Art. 14 cpv. 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 7)
12 CdGCE, Rs.C-216/98 (Commissione / Grecia), Slg. 2000, I-8921
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3 Nuovo ordinamento proposto
3.1 Tabacchi manufatti diversi dalle sigarette
3.1.1 Considerazioni generali
Proponiamo di rendere eurocompatibile la struttura fiscale di tutti i tabacchi manufatti diversi dalle sigarette (cfr. cifra 2.1) nonché di aumentare leggermente il loro onere fiscale (tranne quello del tabacco trinciato fine) e di avvicinarlo in modo graduale, sull’arco di diversi anni, all'onere minimo dell'UE. L’onere del tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette verrà aumentato in modo sensibile, consentendo quindi di rinunciare all’imposizione della carta da sigarette. Per poter aumentare sufficientemente l’imposta sul tabacco gravante i prodotti in questione il Consiglio federale necessita di nuove competenze in tale ambito. Valutazione delle strutture fiscali secondo il diritto comunitario Imposta ad valorem Vantaggi Svantaggi Agevolazione del rendimento fiscale Rischio di ribasso artificiale dei prezzi (aumento automatico dell’imposta in caso dovuto a prodotti di qualità inferiore. di incremento dei prezzi da parte dell’industria). Aumento e complicazione del lavoro di riscossione e dei controlli (molti prezzi al Presa in considerazione delle minuto diversi). caratteristiche socioeconomiche dei consumatori.
Imposta specifica Vantaggi Svantaggi Agevolazione della concorrenza di Distorsione concorrenziale in quanto i mercato in base alla qualità e non al prodotti costosi presentano un’incidenza prezzo. fiscale minore rispetto a quelli convenienti. Promozione dello sviluppo di prodotti di qualità superiore. Gli incrementi dei prezzi da parte dell’industria non sfociano Maggiore redditività di riscossione (più automaticamente in aumenti dell’imposta. semplice e affidabile) e minori possibilità di evasione fiscale. Nessuna presa in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche dei Allestimento di un preventivo più preciso consumatori. per le entrate fiscali.
Imposta mista Una fusione dell’imposta ad valorem con quella specifica comporta inevitabilmente gli effetti positivi e negativi di entrambe. In un sistema misto occorre quindi ottimizzare i vantaggi e gli svantaggi delle due componenti fiscali in modo tale che ne risulti il rapporto più adeguato ed equilibrato possibile tra gli interessi dello Stato e quelli dell'economia.
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3.1.2 Sigari e cigarillos
Per i sigari e i cigarillos escludiamo un'imposta esclusivamente ad valorem o specifica per i motivi qui appresso. • L’imposta ad valorem consente di trattare tutti i prodotti alla stessa stregua, anche se a partire da un determinato prezzo risulta sproporzionata (cfr. cifra 2.2). • L’imposta specifica grava maggiormente i prodotti convenienti (p.es. sigari spuntati) e non è sostenibile a livello socioeconomico. Occorre quindi trovare un compromesso opportuno tra l’imposta ad valorem e quella specifica. La soglia della “condizione alternativa” (5 per cento del prezzo al minuto oppure EUR 11.-- [CHF 17.05] ‰ o al kg) si situa a CHF 341.-- ‰. Ciò significa che ogni combinazione tra l’imposta ad valorem e quella specifica deve essere impostata in modo tale che per un prezzo al minuto pari a CHF 341.-- ‰ risulti un importo d’imposta minimo di CHF 17.05 ‰ (= 5 per cento). Tutti i prodotti con un prezzo al minuto inferiore a CHF 341.-- ‰ adempiono dunque la clausola del 5 per cento e tutti i prodotti con un prezzo al minuto superiore a CHF 341.-- ‰ quella dell’importo minimo. All’interno delle componenti fiscali specifiche occorre stabilire se il calcolo dell’imposta deve avvenire in base al numero di pezzi o al peso. La variante relativa al numero di pezzi va privilegiata. Nell’industria e nel commercio i sigari e i cigarillos vengono distribuiti e venduti in base al numero di pezzi. In tal modo è possibile evitare inutili conversioni in unità di peso. Il rischio di evasione fiscale attraverso indicazioni errate del peso può essere prevenuto. La variante relativa al numero di pezzi è più vantaggiosa anche per quanto concerne la redditività di riscossione e l’esecuzione. Inoltre, la qualità del prodotto viene mantenuta poiché una riduzione delle materie prime oppure l’impiego di tabacco omogeneizzato o espanso più leggero e di minor valore non presenta alcun incentivo fiscale. L’odierna situazione del mercato offre le varianti qui appresso (onere minimo nella CE). Variante A
Sigari spuntati Sigari Avana Sigari Avana Cigarillos Villiger Export Dannemann Montecristo No. Dannemann rund Fresh Sumatra 4 Moods Filter Prezzo al minuto Prezzo al minuto Prezzo al minuto Prezzo al minuto CHF 0.74/pezzo CHF 3.30/pezzo CHF 8.40/pezzo CHF 0.47/pezzo CHF 740.-- ‰ CHF 3’300.-- ‰ CHF 8’400.-- ‰ CHF 470.-- ‰
Imposta specifica CHF 6.80 ‰ CHF 6.80 ‰ CHF 6.80 ‰ CHF 6.80 ‰ Imposta ad CHF 22.20 ‰ CHF 99.-- ‰ CHF 252.-- ‰ CHF 14.10 ‰ valorem 3% Onere assoluto CHF 29.-- ‰ CHF 105.80 ‰ CHF 258.80 ‰ CHF 20.90 ‰ Onere relativo 3,92% 3,21% 3,08% 4,45%
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Variante B
Sigari spuntati Sigari Avana Sigari Avana Cigarillos Villiger Export Dannemann Montecristo No. Dannemann rund Fresh Sumatra 4 Moods Filter Prezzo al minuto Prezzo al minuto Prezzo al minuto Prezzo al minuto CHF 0.74/pezzo CHF 3.30/pezzo CHF 8.40/pezzo CHF 0.47/pezzo CHF 740.-- ‰ CHF 3’300.-- ‰ CHF 8’400.-- ‰ CHF 470.-- ‰
Imposta specifica CHF 11.90 ‰ CHF 11.90 ‰ CHF 11.90 ‰ CHF 11.90 ‰ Imposta ad CHF 11.10 ‰ CHF 49.50 ‰ CHF 126.-- ‰ CHF 7.05 ‰ valorem 1,5% Onere assoluto CHF 23.-- ‰ CHF 61.40 ‰ CHF 137.90 ‰ CHF 18.95 ‰ Onere relativo 3,11% 1,86% 1,64% 4,03%
Variante C
Sigari spuntati Sigari Avana Sigari Avana Cigarillos Villiger Export Dannemann Montecristo No. Dannemann rund Fresh Sumatra 4 Moods Filter Prezzo al minuto Prezzo al minuto Prezzo al minuto Prezzo al minuto CHF 0.74/pezzo CHF 3.30/pezzo CHF 8.40/pezzo CHF 0.47/pezzo CHF 740.-- ‰ CHF 3’300.-- ‰ CHF 8’400.-- ‰ CHF 470.-- ‰
Imposta specifica CHF 13.60 ‰ CHF 13.60 ‰ CHF 13.60 ‰ CHF 13.60 ‰ Imposta ad CHF 7.40 ‰ CHF 33.-- ‰ CHF 84.-- ‰ CHF 4.70 ‰ valorem 1,0% Onere assoluto CHF 21.-- ‰ CHF 46.60 ‰ CHF 97.60 ‰ CHF 18.30 ‰ Onere relativo 2,84% 1,41% 1,16% 3,89%
Proponiamo di realizzare la variante C, che prevede un onere supplementare ragionevole e sostenibile. Dal punto di vista economico sarebbe comunque imprudente aumentare subito le aliquote d’imposta al livello minimo della CE. Ciò metterebbe infatti in pericolo circa 400 posti di lavoro, direttamente o indirettamente a carico del settore, che – oltre alle imposte sui redditi e sui capitali – consentono di incassare imposte statali e federali. Inoltre, visto il minore potenziale di dipendenza dei prodotti bruni rispetto alle sigarette, non è necessario agire in fretta. Per questi motivi, con l’entrata in vigore della legge l’aliquota d’imposta specifica sarà fissata a CHF 3.60 ‰ e in seguito gradualmente avvicinata all'aliquota minima della CE (p.es. 5 aumenti pari a CHF 2.-- ‰). A tal fine il Consiglio federale necessita di una competenza del 300 per cento circa in materia di aumenti dell’imposta (applicabile all’imposta calcolata in base al numero di pezzi, ma non alla quota parte dell'imposta calcolata in base al prezzo al minuto).
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3.1.3 Sigari spuntati, sigari a penna, Toscani e Virginia
Una tariffa d’imposta più conveniente per le specialità indigene non può più essere mantenuta a causa dell’eurocompatibilità perseguita. In futuro tali prodotti saranno imposti come sigari.
3.1.4 Tabacco trinciato
La CE consente una suddivisione in tabacco trinciato fine (per arrotolare sigarette) e altro tabacco da fumo (tabacco da pipa). Il tabacco trinciato fine è di regola gravato da un’imposta maggiore rispetto al tabacco da pipa. Tale trattamento differenziato deve essere perseguito anche in Svizzera al fine di contenere la crescente differenza di prezzo tra le sigarette fabbricate e quelle arrotolate a mano. L’applicabilità delle odierne aliquote d’imposta al tabacco trinciato delle categorie di prezzo 1 – 3 è vincolata alla condizione che il tabacco trinciato contenga determinate quantità di tabacco indigeno (cfr. osservazione relativa all’allegato III LImpT). Tale condizione deve essere stralciata in quanto è incompatibile sia con il GATT sia con il diritto comunitario e dalla modifica della LImpT del 24 marzo 199513, in vigore dal 1° marzo 1996, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a impiegare tabacco indigeno (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. a LImpT). Tabacco trinciato fine Poiché il tabacco trinciato fine viene utilizzato per arrotolare sigarette, si impone la medesima e consolidata struttura fiscale delle sigarette (imposta mista più imposta minima). Tale considerazione sfocia nella variante qui appresso (onere minimo nella CE). Burrus 40 Samson Marlboro Prezzo al minuto Prezzo al minuto Prezzo al minuto CHF 76.25 al kg CHF 122.50 al kg CHF 140.-- al kg
Imposta specifica CHF 30.-- al kg CHF 30.-- al kg CHF 30.-- al kg Imposta ad valorem 25% CHF 19.06 al kg CHF 30.63 al kg CHF 35.-- al kg Imposta minima CHF 50.-- al kg CHF 50.-- CHF 50.-- Onere assoluto CHF 50.-- al kg CHF 60.65 CHF 65.-- Onere relativo 65,57% 49,51% 46,43%
Nel 2005 si sono registrate 24,5 tonnellate nella produzione indigena e 184,3 tonnellate all’importazione. Con le 209 tonnellate complessive sono stati arrotolati 280 milioni di sigarette. Rispetto alle vendite totali delle sigarette fabbricate (2005: 12,7 miliardi di pezzi), il fenomeno delle sigarette arrotolate non ha ancora assunto proporzioni allarmanti. Esso è tuttavia in costante aumento a causa degli elevati prezzi delle sigarette. Tale evoluzione deve essere frenata per motivi di politica finanziaria e sanitaria (il potenziale di dipendenza è il medesimo con qualsiasi tipo di sigaretta). Per questi motivi, con l’entrata in vigore della legge l’imposta sul tabacco trinciato fine passerà direttamente al livello minimo della CE (imposta specifica CHF 30.-- al kg, imposta ad valorem 25 per cento del prezzo al minuto, imposta minima
13 RS 641.31
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CHF 50.-- al kg) e in seguito verrà aumentata in modo proporzionale all’imposta sulle sigarette. A tal fine il Consiglio federale necessita – come per le sigarette – di una competenza dell’80 per cento in materia di aumento dell’imposta (applicabile all’imposta calcolata in base ai kg e all’imposta minima al kg, ma non alla quota parte dell’imposta calcolata in base al prezzo al minuto). Proponiamo inoltre di assoggettare anche il tabacco trinciato fine al contributo al fondo di finanziamento per il tabacco indigeno e al fondo per la prevenzione del tabagismo; nella sua presa di posizione del 1° marzo 2006 relativa alla mozione Kiener Nellen (05.3441, Tabacco. Prevenire anziché privilegiare) si è infatti espresso a favore del mantenimento del fondo di finanziamento per il tabacco indigeno. Altro tabacco da fumo (tabacco da pipa) Anche in questo caso il sistema misto sarebbe una via percorribile. Per motivi di semplicità e di redditività di riscossione, per il tabacco da pipa proponiamo tuttavia di realizzare esclusivamente l’imposizione ad valorem. Tale considerazione sfocia nella variante qui appresso (onere minimo nella CE). Picadura M Amsterdamer Bleu Davidoff Roy. Prezzo al minuto Prezzo al minuto Prezzo al minuto CHF 44.-- al kg CHF 115.-- al kg CHF 240.-- al kg Onere assoluto CHF 8.80 al kg CHF 23.-- al kg CHF 48.-- al kg Onere relativo 20% 20% 20%
Poiché anche il potenziale di dipendenza del tabacco da pipa è inferiore a quello delle sigarette e non è quindi necessario agire in fretta, proponiamo inizialmente di fissare l’imposta al 10 per cento del prezzo al minuto e in seguito di avvicinarla in modo graduale all’aliquota minima della CE (p.es. 5 aumenti pari al 2 per cento). A tal fine il Consiglio federale necessita di una competenza del 100 per cento in materia di aumento dell’imposta.
3.1.5 Altri tabacchi manufatti
Tabacco in rotoli In futuro il tabacco in rotoli, ossia il tabacco atto ad essere fumato senza ulteriore lavorazione industriale, sarà imposto come tabacco trinciato. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto In futuro il tabacco da masticare e quello da fiuto saranno assoggettati a un’aliquota speciale (5 per cento del prezzo al minuto). Un’imposta ad valorem del 10 per cento graverebbe tali prodotti in modo sproporzionato rispetto ad oggi. Spuntature di sigari In futuro le spuntature di sigari saranno imposte come tabacco da fumo (tabacco da pipa).
13
3.1.6 Carta da sigarette
Grazie alla differenziazione dell’imposizione del tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette da quella delle sigarette e dell’altro tabacco da fumo nonché soprattutto al sensibile aumento dell’imposta sul tabacco trinciato fine, l’enorme differenza di prezzo esistente tra le sigarette fabbricate e quelle arrotolate a mano può essere ridotta in modo sostanziale, consentendo quindi di rinunciare all’imposizione della carta da sigarette.
3.2 Depositi fiscali autorizzati
I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie necessarie potranno produrre, lavorare e gestire (immagazzinare, ricevere e preparare per la spedizione) in depositi fiscali autorizzati i prodotti in sospensione d’imposta. I tabacchi manufatti in sospensione d’imposta possono inoltre essere trasportati da, verso e tra depositi fiscali autorizzati.
3.3 Rimborso e condono
In base agli obblighi della Svizzera risultanti dal diritto internazionale (GATT 1994) e all'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea14 le merci importate non possono subire un trattamento peggiore rispetto a quelle fabbricate in Svizzera. In futuro l'imposta sul tabacco sarà quindi rimborsata alle medesime condizioni sia per i tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera sia per quelli importati. L’istituzione di depositi fiscali autorizzati consente inoltre il condono in quanto l’imposta sui tabacchi manufatti immagazzinati in sospensione d’imposta e deperiti durante il deposito non è ancora stata riscossa. Danno ora diritto al condono dall'imposta anche i tabacchi manufatti deperiti fintantoché sono sotto custodia ufficiale o vincolati alla dogana (analogamente all'art. 86 cpv. 1 lett. a della legge sulle dogane15).
4 Prezzo di vendita minimo per le sigarette
Un prezzo di vendita minimo per le sigarette è auspicato da diverse parti, tra cui anche nella mozione Donzé del 26 settembre 2005 (05.3496, Salute pubblica. Aumento dell'imposta sul tabacco). Nella sua presa di posizione in merito, del 10 marzo 2006, il Consiglio federale ha spiegato che esaminerà tale provvedimento segnatamente dal punto di vista della costituzionalità. Nel suo messaggio del 10 gennaio 196716 concernente il progetto di una LF sull’imposizione del tabacco il Consiglio federale si espresse in modo dettagliato in merito alla protezione dei prezzi. Esso giunse alla conclusione che occorreva prescindere da disposizioni protettive per motivi costituzionali e raccomandò di mantenere la protezione dei prezzi soltanto per un periodo transitorio limitato.
14 RS 0.632.401 15 FF 2005 2084 16 FF 1967 I 117
14
Contro la legge, unicamente a causa del mantenimento della protezione dei prezzi a tempo determinato, fu lanciato il referendum. Nella votazione del 19 maggio 1968 la popolazione respinse il progetto. Con il messaggio del 28 agosto 196817 il CF sottopose nuovamente la legge al Parlamento, questa volta senza le disposizioni in materia di protezione dei prezzi. Tale versione entrò in vigore il 1° gennaio 1970. Nella sua presa di posizione del 18 luglio 2005 l’Ufficio federale di giustizia è giunto alla conclusione che anche la nuova Costituzione federale non offre le basi per un prezzo di vendita minimo sulle sigarette poiché questo costituirebbe un intervento inammissibile nella libertà economica. Un prezzo di vendita minimo per le sigarette potrebbe al massimo essere giustificato qualora mirasse a proteggere la salute pubblica, ossia l'intera popolazione dall'abuso di tabacco. Se ciò fosse fondato, bisognerebbe ancora esaminare la questione della proporzionalità del provvedimento dal punto di vista della sua efficacia. Concretamente un prezzo di vendita minimo dovrebbe ridurre sensibilmente il numero dei fumatori. Ciò non sembra essere il caso. In base a tali spiegazioni e alla situazione poco chiara nella CE (cfr. cifra 2.7) rinunciamo a proporre l’introduzione di un prezzo di vendita minimo per le sigarette. Per completezza ricordiamo che un prezzo di vendita minimo per le sigarette si ripercuoterebbe in modo positivo sulle entrate provenienti dall’imposta sul tabacco poiché l’imposta sul prezzo di vendita minimo sarebbe maggiore rispetto all’odierna aliquota d’imposta minima. Le entrate supplementari ascenderebbero a circa 1 milione di franchi. Con l’introduzione di un prezzo di vendita minimo si potrebbe inoltre arginare il crescente fatturato delle sigarette convenienti a discapito di quelle di marca. Il mercato non sarebbe invaso da sigarette di qualità inferiore. Le riduzioni di prezzo sarebbero comunque possibili, ma solo fino al livello del prezzo di vendita minimo. Infine, un prezzo di vendita minimo potrebbe contribuire in modo non indifferente a ridurre il numero di giovani che iniziano a consumare tabacco.
5 Parte speciale
5.1 Spiegazioni relative alle singole disposizioni
5.1.1 In generale
La versione della legge sull’imposizione del tabacco stesa in base alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, allegato, modifica del diritto vigente, cifra 8 (FF 2005
2105 – 2107) nonché alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale, allegato, modifica del diritto vigente, cifra 53 (FF 2005 3745), funge da base per la modifica chiesta con il presente progetto. Essa contempla unicamente gli articoli superati dalla modifica della legge sull’imposizione del tabacco richiesta.
17 FF 1968 II 345
15
5.1.2 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Art. 1 cpv. 1 e 2, art. 2, art. 4 cpv. 3, art. 5 lett. c, art. 6 lett. a, art. 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, art. 13 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 nonché cpv. 3 lett. a, art. 14 cpv. 1 lett. a, b e c, art. 15 cpv. 3, art. 16 cpv. 4, art. 21 cpv. 2, art. 24 cpv. 3, art. 35 lett. a e b, art. 37 e art. 39 cpv. 1 Stralcio di espressioni in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 2 e 21 cpv. 1 Sostituzione dei termini “imposta sulla cifra d’affari”, risp. “obbligo di pagare l’imposta sulla cifra d’affari” con “imposta sul valore aggiunto”, risp. “obbligo di pagare l’imposta sul valore aggiunto”.
Art. 4 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Abrogazione in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 6 lett. b Modifica in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 9 cpv. 1 lett. b Modifica in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 9 cpv. 1 lett. c Per i fabbricanti o gli importatori assoggettati all’imposta che gestiscono un deposito fiscale autorizzato in regime sospensivo l’imposta è dovuta soltanto al momento in cui i tabacchi manufatti lasciano il deposito o vi sono utilizzati.
Art. 10 cpv. 1 Adeguamento alle nuove strutture fiscali, eurocompatibili. Abrogazione del cpv. 1 lett. d in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 11 cpv. 1 e 2 Adeguamento alle nuove strutture fiscali, eurocompatibili, e completamento con le competenze necessarie in materia di aumento dell’imposta al fine di avvicinare l’onere dei singoli gruppi di prodotti alle aliquote d’imposta minime della CE, risp. di tenere il passo con il tabacco trinciato fine in caso di aumenti dell'imposta sulle sigarette.
Art. 15 cpv. 1 primo periodo Completamento con i “gestori di depositi fiscali autorizzati”.
16
Art. 16 cpv. 1 ultimo periodo Completamento con il deposito fiscale autorizzato.
Art. 16 cpv. 3 Abrogazione in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 18 cpv. 1 Completamento con il gestore del deposito fiscale autorizzato.
Art. 19 cpv. 1 Oggi l’imposta diviene esigibile “al momento in cui è determinata”. Tale disposizione è fonte di incertezze giuridiche poiché non disciplina il momento della determinazione. Per tale motivo l’imposta diverrà ora esigibile “al momento in cui sorge il credito fiscale” (cfr. art. 9 LImpT). Per gli assoggettati all’imposta che hanno prestato garanzia secondo gli art. 21 cpv. 1 o 26c, il termine di pagamento scadrà l’ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell’esigibilità. Il nuovo ordinamento comporta una riduzione del termine di pagamento di 10 giorni al massimo, come illustrato nell’esempio qui appresso. Oggi: produzione e insorgere del debito fiscale nel mese X. Determinazione il giorno 10 del mese X + 1. Esigibilità il 10 del mese X + 3 (pagamento dopo 70 - 100 giorni al massimo dall'insorgere del debito fiscale). Nuovo: produzione e insorgere del debito fiscale nel mese X. Esigibilità l’ultimo giorno del mese X + 2 (pagamento dopo 60 - 90 giorni al massimo dall'insorgere del debito fiscale).
Art. 20 Abrogazione del testo esistente in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette. La questione degli interessi è ora disciplinata nell’art. 20 (sinora nell'art. 19 cpv. 1), analogamente all'art. 74 LD18.
Art. 21 cpv. 1 primo periodo Modifica in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 23 cpv. 1 e 5 (nuovo) Adeguamento all’art. 75 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2081).
Capo terzo cifra VI. titolo marginale (cfr. cifra 3.3) Riceve il titolo marginale “Rimborso e condono” e si applica alla stessa stregua sia ai tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera sia a quelli importati.
18 FF 2005 2081
17
Art. 24 titolo marginale e cpv. 1 lett. b e c (cfr. cifra 3.3) Riceve il titolo marginale “1. Rimborso”. Il cpv. 1 è completato con "tabacchi manufatti importati", la lett. b con il "gestore di un deposito fiscale autorizzato" nonché l'“importatore” e la lett. c con l’“importatore”.
Art. 25 titolo marginale (cfr. cifra 3.3) L’odierno art. 25 (“Prodotti importati”) viene a cadere. Il nuovo art. 25 riceve il titolo marginale “2. Condono”.
Art. 26 Abrogato. In Svizzera il tabacco non viene più lisciviato.
Capo terzobis: Depositi fiscali autorizzati (nuovo), cfr. cifra 3.2 Inserimento prima dell’art. 26 abrogato.
Art. 26 (nuovo) Ai depositi fiscali autorizzati viene conferito uno statuto particolare a livello di diritto in materia di accise. Essi consentono di fabbricare, lavorare e gestire (immagazzinare, ricevere e preparare per la spedizione) in sospensione d’imposta i tabacchi manufatti soggetti ad accisa. Tale ordinamento costituisce l’elemento centrale di una legislazione moderna in materia di accise. Esso si prefigge, da un canto, di avvicinare il più possibile l’insorgere del credito fiscale all’accisa e, d’altro canto, di garantire la sicurezza fiscale.
Art. 26a (nuovo) I depositi franchi (cpv. 1 lett. b) sono dei depositi fiscali autorizzati per i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti. Il Consiglio federale stabilirà le condizioni per l’istituzione e la gestione di depositi fiscali autorizzati nell’ordinanza sull’imposizione del tabacco. Le relative autorizzati saranno rilasciate caso per caso se a. il richiedente risiede in Svizzera e offre la garanzia di un esercizio del deposito fiscale autorizzato conforme all’ordinamento nonché b. la sorveglianza non richiede un lavoro amministrativo sproporzionato per l’Amministrazione delle dogane.
Art. 26e (nuovo) Al fine di conferire ai fabbricanti e agli importatori la flessibilità necessaria per gestire il deposito i tabacchi manufatti devono poter essere trasportati tra i depositi fiscali autorizzati o dal confine ai depositi fiscali autorizzati senza che sorga un credito fiscale. L’ordinanza sull’imposizione del tabacco disciplinerà le particolarità procedurali (tra cui l’inizio e la fine del trasporto, i documenti di scorta, i termini e
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le relative ripercussioni in caso di inosservanza, il modo di procedere in caso di irregolarità, ecc.).
Art. 28 cpv. 2 lett. b e c Nella sua presa di posizione del 1° marzo 2006 in merito alla mozione Kiener Nellen (05.3441, Tabacco. Prevenire anziché privilegiare) il Consiglio federale si è espresso a favore del mantenimento del fondo di finanziamento per il tabacco indigeno. Per tale motivo proponiamo di assoggettare anche il tabacco trinciato fine al contributo al fondo di finanziamento per il tabacco indigeno e al fondo per la prevenzione del tabagismo. Il suo potenziale di dipendenza è identico a quello delle sigarette. Con 1 chilogrammo di tabacco trinciato fine si possono arrotolare 1'333 sigarette (da 0,75 grammi); ciò corrisponde a un contributo di CHF 1.73 al chilogrammo (1'333 x 0.13 centesimi). I sigari, i cigarillos e il tabacco da pipa ne dovrebbero invece essere esclusi in quanto il loro potenziale di dipendenza non è paragonabile a quello delle sigarette e il lavoro nonché l’utile sarebbero sproporzionati.
Capo quinto titolo prima dell’art. 30, art. 30 titolo marginale, art. 30 I “contributi” e le “indennità” non esistono più. Il nuovo tenore del titolo prima dell'art. 30 è quindi “Restituzione di un importo rimborsato o condonato a torto”.
Art. 30 Adeguamento all’art. 24 della nuova legge sull’imposizione della birra (FF 2005 5097).
Art. 34 Abrogazione in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 35 lett. c Abrogazione in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.
Art. 35 lett. d Adeguamento all’art. 25 (condono). Le agevolazioni fiscali non esistono più.
Art. 35 cpv. 2 (nuovo) Adeguamento all’art. 118 cpv. 3 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2094).
Art. 36 cpv. 1 periodo introduttivo Stralcio dell’espressione “o sulla carta da sigarette”.
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Art. 36 cpv. 1 lett. a Adeguamento alla terminologia della nuova legge sulle dogane (“dichiarazione doganale”) e completamento con il “gestore di un deposito fiscale autorizzato”.
Art. 36 cpv. 1 lett. b Adeguamento alla terminologia della nuova legge sulle dogane (“dichiarazione doganale”) e all’art. 25 (condono). Le agevolazioni fiscali non esistono più.
Art. 36 cpv. 1bis (nuovo) Adeguamento all’art. 119 cpv. 2 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2095).
Art. 38 Abrogazione del testo esistente. I contributi e le indennità non esistono più. Al loro posto vengono inseriti i rimborsi e i condoni (cfr. art. 24 e 25). Cadono pertanto anche le disposizioni penali dell’art. 38. Chiunque si fa rimborsare o condonare a torto oppure fa rimborsare o condonare a torto a un terzo un importo dell’imposta sarà punito conformemente all’art. 35 lett. d, risp. all’art. 36 cpv. 1 lett. b (in caso di messa in pericolo dell’imposta). L’art. 38 disciplina ora il tentativo di infrazione fiscale (analogamente all’art. 123 della nuova legge sulle dogane [FF 2005 2096]).
Art. 38a e titolo marginale (nuovo) Adeguamento all’art. 124 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2096).
Art. 40 e titolo marginale (nuovo) Adeguamento all’art. 125 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2096).
Art. 42 Sostituzione di “reato doganale” con “infrazione doganale” (cfr. art. 117 della nuova legge sulle dogane [FF 2005 2094]) e adeguamento all’art. 126 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2096).
Art. 43 Adeguamento all’art. 128 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2097).
Art. 43a e titolo marginale (nuovo) Adeguamento all’art. 129 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2097).
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6 Ripercussioni
6.1 A livello federale
6.1.1 Ripercussioni finanziarie
Le entrate nette della Confederazione provenienti dall’imposta sul tabacco sono destinate esclusivamente al cofinanziamento dell’AVS/AI (art. 112 cpv. 5 Cost.). La modifica della legge è quindi nell'interesse della collettività. In Svizzera le vendite totali potrebbero regredire e gli introiti provenienti dall'imposta sul tabacco aumentare leggermente. Il comportamento dei consumatori e l'evoluzione delle entrate non possono essere valutati a lungo termine in quanto entrambi dipendono da numerosi fattori attualmente non determinabili (aumenti dei prezzi da parte dell'industria, aumenti dell'IVA, ripercussioni della prevenzione contro il tabagismo, ecc.). Anche le vendite nelle zone di confine e ai turisti nonché le importazioni in esenzione da imposta nel traffico viaggiatori possono influire sull’evoluzione delle entrate. È comunque possibile affermare che nonostante la soppressione dell’imposta sulla carta da sigarette (2005: 9,7 milioni di franchi), se le vendite dovessero rimanere invariate, si prevedono inizialmente maggiori entrate per un importo di 10 – 20 milioni di franchi (provenienti solo dall'imposta sul tabacco, senza l'IVA). Grazie alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette sarà inoltre possibile diminuire i costi di produzione di circa un quarto di milione di franchi. La ridotta dilazione di pagamento (cfr. cifra 5.1.2, osservazioni relative all'art. 19 cpv. 1) sfocerà in un risparmio annuo di quasi 3 milioni di franchi di interessi per la Confederazione. Dall’innovazione in base alla quale in futuro i tabacchi manufatti importati beneficeranno delle medesime condizioni di rimborso e di condono applicabili ai prodotti fabbricati in Svizzera risulterà una diminuzione delle entrate pari a circa mezzo milione di franchi.
6.1.2 Ripercussioni sul personale
L’esecuzione incomberà alla Direzione generale delle dogane, che vi dovrà far fronte con l'effettivo odierno. I depositi fiscali autorizzati ridurranno il lavoro amministrativo poiché l’imposta sul tabacco per le sigarette destinate all’esportazione non verrà più riscossa e non dovrà quindi essere successivamente rimborsata. D’altra parte, aumenterà il lavoro amministrativo nel campo dei rimborsi e dei condoni in quanto il numero delle domande di restituzione e delle distruzioni sotto controllo doganale subirà un incremento.
6.2 Ripercussioni economiche
Il meccanismo dei prezzi rimarrà efficace. La libertà di concorrenza non ne risulterà limitata. Con gli aumenti dell’imposta attuali e futuri nelle proporzioni proposte la situazione in materia di occupazione del settore svizzero del tabacco resterà invariata. La soppressione dell'imposizione della carta da sigarette consentirà di rinunciare all'acquisto, alla gestione e all’apposizione dei contrassegni fiscali. La domanda di
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carta da sigarette aumenterà perlomeno della quantità che non verrà più importata nel traffico viaggiatori. L’utile risultante dalla soppressione dell'imposizione sarà maggiore. I depositi fiscali autorizzati creeranno posti di lavoro in quanto il commissionamento finale delle sigarette destinate all’esportazione non dovrà più avvenire in punti franchi esteri, ma potrà essere effettuato in Svizzera. Essi semplificheranno inoltre la pianificazione delle entrate dato che verrà a cadere l’imposizione delle sigarette destinate all’esportazione. Grazie all’uniformazione delle condizioni per i tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e quelli importati, in futuro gli importatori beneficeranno di rimborsi e condoni nelle medesime proporzioni applicabili ai produttori.
6.3 Altre ripercussioni
Il progetto di legge è compatibile con il programma nazionale 2001 – 2005 per la prevenzione del tabagismo, approvato dal Consiglio federale il 5 giugno 2001. Esso potrebbe inoltre contribuire a ridurre il numero dei fumatori.
7 Programma legislativo
Il progetto non figura nel programma legislativo 2003 - 2007.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
Le disposizioni modificate si fondano sull’attuale base costituzionale (art. 95 cpv. 1,
131 cpv. 1 lett. a, 134 e 164 cpv. 1 Cost.).
8.2 Delega di competenze normative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Nel presente caso il legislatore conferisce al Consiglio federale la competenza di aumentare le aliquote d’imposta entro i limiti chiaramente definiti delle disposizioni legali nonché di emanare le prescrizioni esecutive per i depositi fiscali autorizzati.
8.3 Rapporto con il diritto internazionale
OMC Il progetto di legge è compatibile con l’art. III dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21; trattamento nazionale, nessuna discriminazione tra i prodotti indigeni e quelli importati). UE Il progetto di legge è compatibile con l’accordo esistente tra la Svizzera e la CE. Dal punto di vista strutturale l’impostazione proposta per l'imposizione del tabacco è conforme alle prescrizioni in vigore nella CE; gli oneri minimi prescritti non sono per contro ancora stati raggiunti (tranne quello del tabacco
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trinciato fine; cfr. direttive 92/80/CEE19 nonché 95/59/CE20). In base all’accordo con la CE non sussiste nemmeno un obbligo giuridico in quanto trattasi di un caso d’applicazione della cosiddetta esecuzione autonoma.
19 Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10, modificata dalla direttiva 2003/117/CE del Consiglio del 5 dicembre 2003, GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49) 20 Direttiva 95/59/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40, modificata dalla direttiva 2002/10/CE del Consiglio del 12 febbraio 2002, GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)
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