Revisione dell'ordinanza sullo stato civile in vista dell'entrata in vigore della legge federale sull'unione domestica registrata (LUD)
Commento alle disposizioni rivedute dell’OSC in vista dell’entrata in vigore della LUD
Osservazioni generali in merito alle disposizioni sull’unione domestica registrata Come chiesto dal legislatore nel messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge fede- rale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (n. 1.7.1 pag. 1188; qui di seguito «messaggio»), le disposizioni sulla costituzione dell’unione domestica registrata si ispirano al diritto matrimoniale, pur essendo state notevolmente semplificate. I dettagli della procedura vanno disciplinati nell’ordinanza sullo stato civile (OSC), che ora viene modificata in tal sen- so. La revisione dell’OSC entrerà in vigore insieme alla legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull’unione domestica registrata; LUD); la data stabili- ta con decreto federale separato è il 1° gennaio 2007. La LUD non produce effetto soltanto in materia di stato civile, ma anche in altri settori, molto ampi, del diritto privato (diritto succes- sorio) e di quello pubblico (ad es. diritto in materia di stranieri e di assicurazioni sociali).
Preambolo È opportuno indicare l’articolo 8 LUD come base legale delle nuove disposizioni in materia di unione domestica registrata. La competenza decisionale del Consiglio federale in relazione ai nuovi emolumenti riscossi risulta dall’articolo 48 CC, già indicato.
Art. 5 cpv. 1 I compiti delle rappresentanze svizzere all’estero vanno integrati in vista dell’entrata in vigore della LUD. La collaborazione delle rappresentanze è richiesta in particolare quando un partner soggiorna all’estero. Da notare che non è possibile registrare in unione domestica due partner stranieri domiciliati all’estero (art. 65a nLDIP, che esclude l’applicazione dell’art. 43 cpv. 2 LDIP all’unione domestica registrata).
Art. 7 cpv. 2 L’elenco dei dati registrati in Infostar viene integrato in vista dell’entrata in vigore della LUD.
Ad art. 8 lett. f e o L’articolo 2 capoverso 3 LUD specifica lo stato civile dei partner registrati, che risultano «in unione domestica registrata». Per contro, lo stato civile in caso di scioglimento dell’unione domestica non è specificato nel- la legge, ma nel messaggio (n. 2.1, pag. 1205). Per motivi di chiarezza e di certezza del dirit- to, è opportuno specificare nell’ordinanza gli stati civili ufficiali in caso di scioglimento dell’unione domestica. La coerenza e la parità di trattamento impongono inoltre di definire nell’ordinanza tutti gli stati civili esistenti. È fatta la distinzione fra tre gruppi di stato civile, ossia quello di persona celibe o nubile, di persona coniugata o che lo è stata e di persona in unione domestica registrata o che lo è stata. È celibe o nubile soltanto chi non ha mai contrat- to un matrimonio o un’unione domestica registrata. Vale l’ultimo stato civile acquisito; la persona divorziata che contrae un’unione domestica registrata e poi ne ottiene lo scioglimento in seguito a una procedura giudiziale risulterà quindi in «unione domestica sciolta giudizial- mente».
Art. 16 cpv. 6 Come per i matrimoni, i Cantoni possono prevedere che gli incartamenti internazionali di re- gistrazione dell’unione domestica siano sottoposti all’esame dell’autorità cantonale di vigilan- za sullo stato civile. Tale facoltà è espressamente menzionata nel messaggio (n. 2.2.2, ad art. 6, pag. 1208).
Art. 21 titolo e cpv. 1bis L’ordinanza disciplina la competenza per documentare in Infostar l’unione domestica regi- strata. Nel rispetto del principio generale, l’unione registrata è documentata nel luogo dell’evento.
Art. 40 cpv. 1 L’elenco delle comunicazioni a carico delle autorità giudiziarie viene integrato in vista dell’entrata in vigore della LUD, al fine di garantire che i registri siano aggiornati e completi (cfr. art. 9 CC).
Art. 51 titolo, periodo introduttivo e lett. c Le comunicazioni in materia d’asilo vanno integrate in vista dell’entrata in vigore della LUD, dal momento che lo statuto del partner straniero di un rifugiato è identico a quello del coniuge di un rifugiato (messaggio, n. 2.5.3, pag. 1225). All’Ufficio federale dei rifugiati subentra l’Ufficio federale della migrazione, nato dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2005, con l’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione.
Art. 57 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d In linea di massima, i Cantoni sono liberi di prevedere la pubblicazione di eventi dello stato civile. La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD; le unioni do- mestiche registrate sono assimilate ai matrimoni per permetterne la pubblicazione nella stam- pa locale. Affinché siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati, i partner devono avere la facoltà di opporsi alla pubblicazione, proprio come i fidanzati.
Art. 62 cpv. 3 In base alla prassi in vigore, l’ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno del fidanzato in pericolo di morte è autorizzato a preparare e celebrare il matrimonio nelle date circostanze. Tale competenza risultante da una situazione di necessità viene ora sancita nell’ordinanza. Una disposizione analoga è prevista anche per le unioni domestiche (art. 75a cpv. 3 nOSC).
Art. 64 cpv. 1 lett. b La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD. Può contrarre ma- trimonio soltanto chi non è coniugato o non vive in unione domestica registrata; infatti, la registrazione dell’unione domestica costituisce un nuovo impedimento al matrimonio (art. 26 LUD). Nella misura in cui i dati non sono rilevati nel registro informatizzato, i fidanzati de- vono pertanto allegare i documenti che confermano la loro capacità al matrimonio, condizione che ormai presuppone anche l’assenza di unioni domestiche in vigore. Viene inoltre stralciata, in quanto equivoca, l’espressione «in ogni caso» (cpv. 1); tale precisazione contrastava infatti con la regola generale sancita all’articolo 16 capoverso 4 OSC. Pertanto, i fidanzati non devo- no produrre i documenti relativi a fatti registrati in Infostar.
Art. 65 cpv. 1 lett. d La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD. I fidanzati devono dichiarare di non essere né coniugati né in unione domestica registrata; questo nuovo stato civile infatti costituisce ormai un impedimento al matrimonio (cfr. commento ad art. 64 cpv. 1 nOSC).
Art. 66 cpv. 2 lett. d La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD e del nuovo impedi- mento al matrimonio risultante dall’unione domestica registrata (cfr. commento ad art. 64 cpv. 1 supra). Nel testo tedesco, l’espressione «frühere Ehe», troppo equivoca, benché tratta dal titolo marginale all’articolo 96 CC, è sostituita con la formula più specifica «bestehende Ehe».
Osservazioni preliminari relative al nuovo capitolo 7a (Unione domestica registrata) Come chiesto dal legislatore nel messaggio (n. 1.7.1, pag. 1188; n. 2.2.2, ad art. 8, pag. 1209), le disposizioni sulla costituzione dell’unione domestica registrata si ispirano al diritto matri- moniale. La legge definisce soltanto i principi essenziali della procedura di registrazione. I dettagli dovranno essere disciplinati nell’OSC. Sotto il profilo materiale, la differenza rispetto al matrimonio risiede nel fatto che l’unione domestica è contratta mediante la registrazione delle dichiarazioni di volontà dei due partner e non con le loro risposte affermative alle do- mande dell’ufficiale dello stato civile. Per motivi di chiarezza e in vista di un’applicazione uniforme del diritto, è previsto di esplici- tare le regole applicabili, come chiesto dalla Commissione federale per le questioni dello stato civile. La normativa proposta lascia comunque, per quanto possibile, un margine di manovra agli addetti ai lavori, di modo che possano tener conto delle specificità locali e dei desideri delle persone coinvolte (cfr. i risultati della seduta del 21 maggio 2005 dell’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile, pubblicati in RSC 2005, pag. 324 segg.). Da notare che era ipotizzabile anche un rinvio generale alla normativa in materia di preparazione e cele- brazione del matrimonio, escludendo l’applicazione di determinate disposizioni (in particolare gli art. 73 e 74 OSC, la cui applicazione è esclusa secondo l’art. 65a nLDIP). Una soluzione del genere, sebbene più concisa, avrebbe tuttavia complicato il lavoro quotidiano degli uffi- ciali dello stato civile, costringendoli a interpretare portata e limiti dell’applicazione per ana- logia delle disposizioni in materia di matrimonio. Non è previsto il rilascio di alcun documen- to analogo al certificato di capacità al matrimonio per chi intende contrarre un’unione dome- stica registrata all’estero. Tale rinuncia è intenzionale; al momento, infatti, non sono noti Pae- si che chiedano un documento del genere ai partner stranieri; del resto, si fanno sempre più rare le richieste di allegare un certificato di capacità al matrimonio. All’occorrenza, l’attitudine a contrarre un’unione domestica registrata potrà essere attestata rilasciando ai par-
tner, di cui almeno uno sia svizzero, l’autorizzazione a registrare l’unione domestica, docu- mento utilizzato in Svizzera per la registrazione in un altro ufficio dello stato civile (art. 75i cpv. 3 nOSC). Se entrambi i partner risiedono all’estero e quindi non sussiste alcuna compe- tenza formale secondo l’articolo 75a capoverso 1 nOSC, in caso di necessità è ammessa la competenza presso l’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza, per analogia a quanto disposto all’articolo 75 capoverso 2 OSC.
Sezione 1: Procedura preliminare La disposizione esplicita l’articolo 5 LUD definendo la competenza per l’esecuzione della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica. In linea di massima, l’ufficiale dello stato civile del luogo di domicilio di uno dei due partner è autorizzato a esple- tare la procedura. In assenza di un domicilio svizzero, la procedura va avviata presso l’ufficio dello stato civile che registrerà l’unione domestica, come accade per i matrimoni (art. 62). In tal caso, la registrazione presuppone che almeno un partner possegga la cittadinanza svizzera (art. 65a nLDIP, che esclude l’applicazione dell’art. 43 cpv. 2 LDIP all’unione domestica registrata). È altresì prevista la competenza del luogo di soggiorno del partner in pericolo di morte. Tale disposizione corrisponde a quanto praticato finora in materia di matrimoni, prassi codificata in occasione della presente revisione integrando l’articolo 62 OSC (cfr. supra).
La disposizione richiama quanto sancito all’articolo 63 OSC, specificando che, in caso di sog- giorno all’estero, le formalità in vista della registrazione possono essere espletate per il trami- te della rappresentanza svizzera competente.
La disposizione esplicita l’articolo 5 capoverso 3 LUD e corrisponde, nella sostanza, all’ar- ticolo 64 nOSC (cfr. il commento in merito supra); manca tuttavia una disposizione analoga al capoverso 3, dal momento che l’articolo 44 capoverso 2 LDIP non si applica alle unioni domestiche registrate (art. 65a nLDIP).
La disposizione richiama l’articolo 65 OSC, esplicitando quanto sancito all’articolo 5 capo- verso 3 LUD.
La disposizione richiama l’articolo 66 OSC, esplicitando quanto sancito all’articolo 6 LUD.
La disposizione riprende il contenuto dell’articolo 67 OSC, senza tuttavia prevedere la notifi- ca scritta sistematica dell’esito della procedura preliminare. Tale esigenza appare difatti super- flua allorché i partner optano per la registrazione immediata (art. 75g nOSC).
Contrariamente al matrimonio (art. 68 OSC), l’unione domestica può essere registrata senza indugio una volta chiusa la procedura preliminare. Il legislatore non ha infatti previsto alcun termine d’attesa (art. 100 CC). Non è tuttavia opportuno che la procedura resti in sospeso a tempo indeterminato. L’unione domestica va pertanto registrata al più tardi entro tre mesi dal- la chiusura della procedura preliminare; si tratta dello stesso termine applicato ai matrimoni (art. 100 CC e 68 cpv. 1 OSC). Dal momento che la legge non prevede termini d’attesa, non occorre includere la possibilità di ridurre i tempi in caso di pericolo di morte, come per i ma- trimoni (art. 68 cpv. 2); per tale evenienza è comunque prevista la competenza dell’ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno del partner in pericolo di morte (art. 75a cpv. 3 nOSC).
La disposizione esplicita l’articolo 5 capoverso 2 LUD e corrisponde, nella sostanza, all’articolo 69 OSC; manca tuttavia una disposizione analoga al capoverso 2, dato che l’articolo 43 capoverso 2 LDIP non si applica alle unioni domestiche registrate (art. 65 nLDIP).
Sezione 2: Registrazione dell’unione domestica La disposizione, che specifica il luogo in cui registrare l’unione domestica, corrisponde a quanto sancito all’articolo 70 in merito al locale dei matrimoni. In linea di massima, la regi- strazione va fatta in un locale che permetta di garantire il carattere pubblico della cerimonia (art. 7 LUD e 75k nOSC). Come per i matrimoni, non è prevista la registrazione a cielo aper- to. Il locale in cui si celebrano i matrimoni soddisfa le condizioni richieste, per cui è lì che verranno abitualmente registrate le unioni domestiche. L’espressione «in un locale adeguato» non implica che occorra indirizzarsi verso un altro luogo. Al contrario, non appare giustificato riservare l’uso del locale dei matrimoni ai soli matrimoni (civili) – non fosse che per conside- razioni di ordine pratico; infatti, non è raro che i Comuni destinino tale locale anche ad altri scopi. Del resto, appare alquanto discriminatorio escluderne l’uso per la registrazione di unio- ni domestiche. D’intesa con i partner, è comunque possibile registrare l’unione domestica in un luogo diverso, in particolare qualora la registrazione segua immediatamente la procedura preliminare, a condizione tuttavia che il carattere pubblico sia assicurato (ad es. quando il lo- cale dei matrimoni non è disponibile; cfr. i risultati della seduta del 21 maggio 2005
dell’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile, pubblicati in RSC 2005, pag. 324 segg.). Infine, come il matrimonio, anche l’unione domestica può essere registrata in un altro luogo se i partner dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale previsto.
La disposizione mette in atto l’articolo 7 LUD relativo alla forma dell’unione domestica, ram- mentando il carattere pubblico della registrazione. Contrariamente al matrimonio (art. 71 OSC), la registrazione dell’unione domestica non richiede la presenza di testimoni (ufficiali). Del resto, l’unione domestica non è contratta scambiandosi il «sì», ma bensì registrando le dichiarazioni di volontà dei partner nel certificato di unione, firmato dagli interessati (cpv. 2). L’unione domestica è considerata contratta allorché i partner hanno dichiarato di desiderare la registrazione e hanno firmato il certificato di unione. Se le dichiarazioni non sono concordi oppure uno dei partner rifiuta di firmare il certificato, l’unione domestica è considerata non contratta. Resta salvo il caso in cui uno dei partner non è in grado di firmare, ad esempio per- ché disabile (art. 18 cpv. 2 OSC). Una volta contratta, l’unione domestica è iscritta nel regi- stro informatizzato (l’iscrizione ha valore probatorio).
La disposizione corrisponde all’articolo 72 OSC, eccezion fatta per il capoverso 2, che preve- de la possibilità di celebrare matrimoni multipli con l’accordo dei fidanzati; tale norma a ca- rattere aneddotico è tesa a impedire che i fidanzati vengano costretti a celebrare il matrimonio insieme ad altre coppie, laddove la tradizione locale imponga riti del genere. L’articolo 75l conferisce all’ufficiale dello stato civile un potere disciplinare analogo a quello istituito per i matrimoni. La registrazione è pubblica; e l’ufficiale dello stato civile può trovarsi costretto a limitare il numero dei partecipanti per motivi di ordine o ad allontanare eventuali perturbatori (cfr. messaggio, n. 2.2.2, pag. 1208).
Art. 84 cpv. 3 lett. a La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD, estendendo la com- petenza dell’Ufficio federale dello stato civile alla preparazione e alla registrazione dell’unione domestica.
Art. 89 cpv. 3 lett. b Con l’entrata in vigore della LUD è opportuno inserire l’unione domestica registrata tra i mo- tivi di ricusazione degli ufficiali dello stato civile e dei loro ausiliari.
Allegato (art. 79) Il numero 15.1 viene integrato in vista dell’entrata in vigore della LUD, aggiungendo il tipo di relazione «unione domestica registrata», che va a completare l’elenco comprendente i tipi «vincolo matrimoniale» e «rapporto di filiazione».
Modifica del diritto in vigore: L’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile va adeguata. Gli allegati 1 – 4 riguar- danti le prestazioni delle varie autorità vengono integrati in modo da tener conto dei nuovi compiti relativi alla preparazione e alla registrazione delle unioni domestiche. In linea di mas- sima e in ossequio al principio dell’uguaglianza dei contribuenti, gli emolumenti sono identici a quelli previsti in caso di matrimonio. La revisione offre altresì l’occasione di correggere i punti indicati qui di seguito. Con la revi- sione totale dell’ordinanza sullo stato civile, entrata in vigore il 1° luglio 2004, la competenza per restituire i documenti tratti dagli incartamenti di matrimonio è passata dall’autorità canto- nale di vigilanza sullo stato civile all’ufficio dello stato civile. Il numero 5.3 dell’allegato 2 è
pertanto stato soppresso e sostituito da un nuovo numero 25, inserito nell’allegato 1 e formu- lato in termini generali, dal momento che i documenti giustificativi possono essere restituiti anche in altre circostanze (incartamento di riconoscimento, di registrazione di un’unione do- mestica, ecc.). È inoltre stato modificato il numero 1 dell’allegato 2 per tener conto di un erro- re di trascrizione nelle versioni francese e italiana. Infine sono stati abrogati i numeri 3.1 – 3.3 dell’allegato 4; tutte le trasmissioni di documenti o di decisioni da parte dell’Ufficio federale dello stato civile sono infatti coperte dalla posizione tariffaria 3.4, formulata in termini gene- rali.
DFGP / UFG / UFSC / MO 12.01.2006