NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore
Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore
presentato dall’organizzazione del progetto della NPC e sostenuto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
Berna, 30 giugno 2006
Importanza del presente rapporto finale
Il presente rapporto finale dell’organizzazione del progetto NPC ha per oggetto la dotazione dei nuovi settori di perequazione (la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore) e la soluzione ai problemi connessi con la fase di transizione. L’organo di direzione politica della NPC ha approvato il rapporto nella seduta del 30 giugno 2006. Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di svolgere una procedu- ra di consultazione relativa al presente rapporto, che durerà sino al 13 ottobre
2006. Dopo l’analisi dei risultati, l’organo di direzione politica effettuerà
un’ulteriore valutazione del progetto e presenterà al Consiglio federale, in vista del messaggio, la proposta per l’ulteriore modo di procedere. Nel corso dell’ultimo trimestre del corrente anno, il Consiglio federale approverà il terzo e ultimo mes- saggio all’attenzione delle Camere federali. La riforma integrale della NPC do- vrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2008.
1 Punti essenziali del progetto 5
1.1 Situazione iniziale 5
1.1.1 Panoramica sulla NPC 5
1.1.1.1 Il sistema attuale e le sue lacune 5
1.1.1.2 Obiettivi e mezzi della NPC 8
1.1.1.3 Neutralità dei costi del passaggio alla NPC e compensazione
dei casi di rigore 11
1.1.2 I tre progetti della NPC 11
1.1.2.1 Panoramica sui progetti 11
1.1.2.2 Il primo progetto e la votazione popolare del 28 novembre
2004 12
1.1.2.3 Oggetto del secondo progetto 13
1.2 Oggetto del terzo messaggio (= terzo progetto) 13
1.2.1 L’integrazione giuridica della perequazione delle risorse e della
compensazione degli oneri e dei casi di rigore 14
1.2.2 Contributi di base per la perequazione delle risorse e la
compensazione degli oneri 14
1.2.2.1 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità
dei costi 14
1.2.2.2 La dinamica degli strumenti di perequazione 21
1.2.3 Il bilancio globale della NPC 2004/05 25
1.2.3.1 Funzione e significato 25
1.2.3.2 Principi di calcolo 27
1.2.3.3 Risultati 32
1.2.4 Determinazione dei contributi per la compensazione dei casi di
rigore 34
1.2.4.1 Motivi determinanti i casi di rigore 38
1.2.4.2 Il calcolo e il finanziamento della compensazione dei casi di
rigore 40
1.2.5 Determinazione della quota di imposta sugli oli minerali per i
contributi non vincolati a opere della LUMin 43
1.2.6 Determinazione delle quote della Confederazione alle spese
dell’AVS e dell’AI 45
1.2.6.1 Calcolo della quota della Confederazione all’AVS 46
1.2.6.2 Calcolo della quota della Confederazione all’AI 47
1.2.7 Problemi di transizione 47
1.2.7.1 Situazione iniziale ai sensi del primo e del secondo
messaggio sulla NPC 48
1.2.7.2 Impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore 49
1.2.7.3 Impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati 50
1.2.7.4 Impegni finanziari posticipati della Confederazione 57
1.2.7.5 Compendio del flusso di mezzi provenienti dagli impegni
finanziari posticipati con fabbisogno finanziario straordinario 58
1.2.8 Panoramica delle norme necessarie a livello di ordinanza 59
2 Spiegazioni relative ai singoli articoli 60
2.1 Decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e
la compensazione degli oneri 60
2.2 Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore 61
2.3 Commento delle modifiche della legge federale concernente
l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 61
2.4 Commento delle modifiche della legge federale su l’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti 61
2.5 Commento delle modifiche della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità 62
3 Ripercussioni 63
3.1 Ripercussioni sulle Città e sui Comuni 63
3.2 Ripercussioni economiche 64
3.3 Altre ripercussioni 66
4 Rapporto con il programma di legislatura 66
5 Aspetti giuridici 67
5.1 Costituzionalità e legalità 67
5.2 Forma dell’atto 67
5.2.1 Decreti federali 67
5.2.2 Procedura per le proposte di revisioni di legge 68
5.3 Subordinazione al freno alle spese 68
Allegati
1. Calcolo della neutralità dei costi secondo il piano finanziario per il 2008
2. Potenziale di risorse dei Cantoni nel 2006
3. Valori dell’indicatore e importi della compensazione dell’aggravio geotopogra- fico nel 2006 4. Valori dell’indicatore e importi della compensazione dell’aggravio sociodemo- grafico nel 2006
5. Indice delle risorse negli anni 1998-2006
6. Perequazione delle risorse negli anni 1998-2006 in caso di una somma di com-
pensazione costante
7. Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998-2006 in caso di una
somma di compensazione costante 8. Perequazione delle risorse negli anni 1998-2006 in caso di entrata in vigore della NPC nel 1998 9. Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998-2006 in caso di entrata in vigore della NPC nel 1998
10. Bilancio globale 2004/2005
11. Calcolo della compensazione dei casi di rigore
12. Calcolo della quota della Confederazione all’AVS e all’AI
13. Compensazione del finanziamento speciale del traffico stradale nel 2008
14. Ripartizione delle quote dei Cantoni ai trasferimenti posticipati di liquidità
Decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (avamprogetto) Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (avamprogetto) Legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (avamprogetto)
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Panoramica sulla NPC
1.1.1.1 Il sistema attuale e le sue lacune
Il federalismo svizzero può essere definito particolarmente pronunciato per due motivi. Da un lato la Svizzera, con i suoi 26 Cantoni e circa 2700 Comuni, presenta una suddivisione territoriale estremamente complessa. Dall’altro, i Cantoni e i Comuni dispongono di ampie competenze, tra cui l’autonomia cantonale in materia finanziaria e fiscale e l’autonomia comunale. Questo federalismo pronunciato implica una serie di vantaggi. Oltre alla classica separazione orizzontale dei poteri, vi è infatti un’ulteriore limitazione verticale del potere. Grazie all’attribuzione di competenze ai singoli Stati membri, il federalismo offre maggiore protezione alle minoranze linguistiche e culturali. Questo permette di soddisfare maggiormente le diverse esigenze e richieste regionali dei cittadini rispet- to ai sistemi centralistici. La concorrenza tra i Cantoni e tra i Comuni porta spesso a soluzioni innovative; nuove soluzioni precorritrici vengono dapprima sviluppate e attuate in singoli Cantoni, dove ne è valutata l’adeguatezza, e in seguito vengono applicate da altri Cantoni o su tutto il territorio svizzero. Infine, una concorrenza fiscale funzionante e strumenti della democrazia diretta anche ai livelli statali infe- riori permettono di ridurre le attività e le uscite dello Stato. Un federalismo marcato come quello elvetico presenta però anche differenze a livello di capacità economica ed efficienza dei singoli Stati membri. Per diverse ragioni non tutti i Cantoni dispongono delle stesse condizioni favorevoli in materia di concorrenza intercantonale e internazionale. In particolare, a causa della loro lontananza dai grossi centri, le regioni periferiche possono risultare assai poco attrattive. Inoltre, la loro realtà topografica e la scarsa densità abitativa sono all’origine degli elevati costi di beni e prestazioni statali. Ma anche le grandi città sono confrontate con notevoli spese a causa della struttura della loro popolazione e della loro funzione quale centro delle attività economiche, sociali e politiche in
parecchi settori di compiti istituzionali, ad esempio la previdenza sociale e la sicu- rezza pubblica. Per questi motivi in una struttura statale federalistica è indispensabi- le un buon sistema di compensazione finanziaria. Il sistema dei trasferimenti attualmente in vigore tra Confederazione e Cantoni non è il frutto di una pianificazione, ma si è gradualmente affermato dalla nascita dello Stato federale. Quali caratteristiche principali di questo sviluppo possono essere indicate la crescente centralizzazione dell’adempimento dei compiti statali e la contestuale esplosione del federalismo d’esecuzione. Dato che, a seguito delle marcate competenze dei Cantoni, le possibilità della Confederazione di eseguire essa stessa i compiti sono molto limitate, non restava altro che vincolare la concessione dei sussidi ai Cantoni a oneri e prescrizioni sull’esecuzione dei compiti. In tal modo si giunse a una forte concentrazione delle competenze decisionali e dei finanziamen- ti presso la Confederazione, mentre i Cantoni venivano viepiù retrocessi a organi d’esecuzione. Con l’articolo costituzionale sulla perequazione finanziaria, introdotto nel 1958, e la legge concernente la perequazione finanziaria, approvata l’anno successivo, vennero gettate le basi per i trasferimenti ai Cantoni in funzione della capacità finanziaria. La conseguenza è che quasi tutte le aliquote di sussidio della Confederazione si basano attualmente, in un modo o nell’altro, sulla capacità finanziaria dei Cantoni. Questo significa però anche che la perequazione finanziaria vigente tra Confederazione e Cantoni comprende oltre 50 misure individuali. L’effetto perequativo del sistema attuale è dunque poco trasparente e pressoché incontrollabile. Nel 2004, i trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni sono ammontati a circa 18,1 miliardi di franchi (ultimi dati disponibili al momento della redazione del presente rapporto). La quota più cospicua, ovvero 11,4 miliardi di franchi, era rap- presentata dagli aiuti finanziari e dalle indennità versati dalla Confederazione ai Cantoni. Si tratta di regola di mezzi a destinazione vincolata, vale a dire legati all’esecuzione di determinati compiti da parte dei Cantoni e alla fornitura di presta- zioni finanziarie proprie da parte del Cantone. Dalla Confederazione sono confluiti
ai Cantoni circa 4,2 miliardi di franchi a titolo di quote cantonali alle entrate della Confederazione, ad esempio le quote dei Cantoni ai proventi dell’imposta federale diretta, corrispondenti al 30 per cento, e le quote relative all’imposta preventiva, corrispondenti al 10 per cento. I rimanenti 2,5 miliardi di franchi di trasferimenti comprendevano i contributi dei Cantoni al finanziamento delle opere sociali della Confederazione (AVS e AI). Oltre ai 18,1 miliardi di franchi per i trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni, sono confluiti dall’AVS e dall’AI 2,4 miliardi di franchi alle istituzioni per l’integrazione degli invalidi e all’istruzione scolastica speciale. Benché il volume dei trasferimenti fosse elevato, la somma effettiva ripartita nel 2004 fra i Cantoni in funzione della capacità finanziaria ammontava solo a circa 2,8 miliardi di franchi. Gli effetti perequativi dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni sono stati pertanto relativamente modesti. Dal punto di vista economico il problema è l’elevata quota dei sussidi a destinazione vincolata. Questi producono indirettamente nei Cantoni una diminuzione del prezzo della produzione della corrispondente prestazione statale, in modo che si crea l’incentivo a mettere a disposizione una quantità maggiore o addirittura ad offrire tale prestazione. In realtà, questi sussidi a destinazione vincolata conducono spesso a
falsi incentivi, che causano ad esempio una produzione eccessivamente costosa oppure un incremento sproporzionato della quantità rispetto alle esigenze della popolazione regionale. Questa situazione determina un impiego inefficiente dei fondi pubblici. Per di più, nella maggior parte dei casi i trasferimenti a destinazione vincolata sono graduati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Grazie al pagamento dei supplementi di capacità finanziaria, i Cantoni finanziariamente deboli beneficiano infatti di aliquote di sussidio più elevate rispetto ai Cantoni finanziariamente forti. Anche se l’intenzione è buona, questa prassi può tendenzialmente stimolare i Canto- ni finanziariamente deboli ai falsi incentivi appena descritti e di conseguenza a un impiego inefficiente dei mezzi. Dato che attualmente quasi la metà della perequa- zione finanziaria è vincolata all’esecuzione di compiti federali e i sussidi sono spesso connessi con la fornitura di prestazioni proprie da parte dei Cantoni, questi ultimi sono costretti ad aumentare il proprio budget per ricevere più pagamenti di compensazione. Le conseguenze, in particolare nei Cantoni finanziariamente deboli e in quelli periferici, sono un’estensione dell’attività statale e un carico fiscale più elevato, che a loro volta pregiudicano l’attrattiva dei Cantoni stessi. Un ulteriore aspetto controverso è il calcolo dell’indice della capacità finanziaria, che attualmente serve da base per i versamenti di compensazione della Confedera- zione. L’indice della capacità finanziaria si compone dei seguenti coefficienti: – reddito cantonale: reddito cantonale per abitante, – fiscalità: i gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante ponderati secondo l’indice dell’onere fiscale complessivo di ogni Cantone; – onere fiscale: l’indice, inversamente proporzionale (inversione del segno a- ritmetico per le differenze con la media nazionale), dell’onere fiscale costi- tuito da tutte le imposte cantonali e comunali; – indice «regione di montagna»: indice costituito dalla media tra l’aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna rispetto all’insieme della superficie coltivabile e il numero di abitanti per km2 di superficie produttiva. Il reddito cantonale e la fiscalità rappresentano la capacità economica del Cantone e
pertanto vengono definiti anche elementi di reddito dell’indice della capacità finan- ziaria. L’onere fiscale e l’indice «regione di montagna» costituiscono invece gli elementi di oneri dell’indice della capacità finanziaria. L’indice della capacità finanziaria è oggetto di critica in particolare a causa dell’indice dell’onere fiscale di cui si compone. Per questo motivo i Cantoni che hanno un onere fiscale relativamente elevato ricevono tendenzialmente versamenti di compensazione più cospicui rispetto a Cantoni comparabili con un onere fiscale basso. In tal modo, i Cantoni deboli di risorse sono costretti a mantenere elevato il carico fiscale per evitare di perdere i versamenti di compensazione finanziaria. I Cantoni finanziariamente deboli sono attualmente in un circolo vizioso, e gli incen- tivi per uscirne sono pochi. Non stupisce quindi il fatto che il sistema della perequa- zione finanziaria attuale, ossia quello dei versamenti, non sia stato sinora in grado, nonostante l’elevato volume di mezzi, di limitare in misura efficace le disparità economiche e finanziarie tra i Cantoni.
1.1.1.2 Obiettivi e mezzi della NPC
La NPC si prefigge di migliorare l’efficienza, l’efficacia e le modalità d’incentivazione strutturale del sistema federalistico svizzero. Per raggiungere questo obiettivo occorre dissociare il più possibile e in modo sensato i compiti, le competenze e i flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni. Bisogna eliminare i falsi incentivi della perequazione finanziaria attuale concependo un sistema di perequazione completamente nuovo. È estremamente importante che i supplementi di capacità finanziaria a destinazione vincolata vengano sostituiti con contributi liberamente disponibili, al fine di rafforzare l’autonomia e il senso di responsabilità dei Cantoni e di adeguare maggiormente l’impiego dei mezzi alle esigenze della popolazione regionale. L’esecuzione dei compiti federali da parte dei Cantoni deve avvenire in modo mirato attraverso accordi di programma e contributi forfettari. Inoltre, un disciplinamento più severo della collaborazione intercantonale nell’ambito dell’adempimento di compiti statali deve permettere di sfruttare meglio i vantaggi dovuti alle dimensioni e di ridurre gli effetti territoriali esterni indesiderati (cosiddetti spillover). La NPC si basa dunque su quattro pilastri:
1. Dissociazione dei compiti:
secondo un modello di calcolo basato sull’anno 2005, la NPC consente di dissociare i compiti per un valore di circa 5,2 miliardi di franchi. Questo si- gnifica che i compiti cantonali saranno attribuiti per un valore di 2,8 miliardi di franchi alla responsabilità esclusiva della Confederazione e che i compiti della Confederazione e delle assicurazioni sociali saranno attribuiti per un valore di 2,4 miliardi di franchi alla responsabilità esclusiva dei Cantoni.
2. Nuove forme di collaborazione e di finanziamento per i compiti in comune:
anche in futuro Confederazione e Cantoni continueranno ad assumere in comune numerosi compiti. Invece di sovvenzionare singoli oggetti in base a criteri orientati ai costi, bisognerà concentrarsi maggiormente sulla realizza- zione di programmi pluriennali mediante contributi globali o forfettari. Alla Confederazione compete la direzione strategica, mentre i Cantoni si assu- mono la responsabilità operativa. L’assicurazione della qualità sarà garantita grazie al potenziamento dell’attività di controlling. I supplementi di capacità finanziaria vengono eliminati e sostituiti con pagamenti che, nel quadro di un nuovo sistema di perequazione, confluiscono a destinazione libera nelle casse dei Cantoni. In tal modo, il volume dei trasferimenti nell’ambito dei rimanenti compiti in comune si riduce di circa un miliardo netto di franchi (modello di calcolo 2005). Con la dissociazione dei compiti, il volume dei trasferimenti a destinazione vincolata tra Confederazione, Cantoni e assicu- razioni sociali si riduce pertanto di 6,2 miliardi di franchi.
3. Collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri:
a causa della crescente mobilità delle imprese, della popolazione lavorativa e della popolazione residente, gli spazi economici e sociali corrispondono sempre meno ai confini cantonali. Sussiste dunque il pericolo che nell’adempimento dei compiti statali i vantaggi dovuti alle dimensioni siano poco sfruttati o che si producano effetti di spillover (ad es. nel settore della
cultura o del traffico negli agglomerati urbani). È per questa ragione che nel- la NPC si prevede di rafforzare l’istituzionalizzazione della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Sulla base di una convenzio- ne quadro intercantonale (CQI), i Cantoni stipulano contratti sul prelievo re- ciproco o sulla produzione comune di prestazioni statali. In questo contesto la Confederazione riveste unicamente un ruolo di arbitro, vale a dire che essa può, su richiesta dei Cantoni interessati, obbligare i Cantoni non cooperativi alla collaborazione con compensazione degli oneri nei nove settori elencati esaustivamente nella Costituzione federale.
4. Nuovo sistema di perequazione:
con la NPC vengono soppressi i supplementi di capacità finanziaria come pure la graduazione secondo la capacità finanziaria delle quote cantonali alle entrate della Confederazione e all’utile della Banca nazionale. La NPC dovrà prevedere unicamente mezzi liberamente disponibili, distinguendo però tra perequazione delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e com- pensazione degli oneri (contributo per oneri speciali). Determinante per la perequazione delle risorse è il nuovo indice delle risorse. Esso riflette il po- tenziale di risorse dei Cantoni, ovvero il valore aggiunto fiscalmente utiliz- zabile. La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente da Confe- derazione (perequazione verticale delle risorse) e Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). La compensazione degli oneri è costituita dalla compensazione dell’aggravio geotopografico e dalla com- pensazione dell’aggravio sociodemografico ed è sostenuta interamente dalla Confederazione. Mentre la compensazione dell’aggravio geotopografico compensa gli oneri speciali dei Cantoni periferici, provocati dagli insedia- menti con scarsa densità e dalle condizioni topografiche, la compensazione dell’aggravio sociodemografico va a beneficio soprattutto dei Cantoni urba- ni. Essa li indennizza per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica o alla funzione centrale delle città polo. Il nuovo sistema di perequazione è rappresentato schematicamente nella Figura 1. Gli importi dei singoli ele- menti di perequazione corrispondono ai valori proposti per il 2008 nel pre- sente rapporto.
Figura 1 Il nuovo sistema di perequazione della NPC
Confederazione
688 milioni di franchi 1815 milioni di franchi
Compensazione degli oneri Perequazione delle risorse Confederazione
CAG CAS PVR POR
344 milioni di franchi
344 milioni di franchi
1270 milioni di franchi
3085 milioni di franchi
Cantoni con oneri speciali
Cantoni finanziariamente Cantoni finanziariamente deboli forti
CAG = Compensaz ione dell'aggravio geotopografico CAS = Compens azione dell'aggravio sociodemografico POR = Perequazione orizzontale delle risorse PVR = Perequaz ione verticale delle ris orse
Confederazione e Cantoni beneficiano in eguale misura dei benefici previsti sul piano dell’efficienza e su quello dell’effettività. Per numerose prestazioni statali, la dissociazione dei compiti consente di eliminare doppioni e falsi incentivi e di rag- gruppare le competenze. Questo significa che la quantità attuale delle prestazioni può essere prodotta con costi minori. In particolare, la soppressione dei sussidi a destinazione vincolata e specifici all’oggetto spingerà i Cantoni a fornire le presta- zioni statali non tanto in funzione dell’ottenimento di fondi dalla Confederazione quanto, piuttosto, a orientarsi maggiormente alle esigenze dei propri abitanti. Per quanto riguarda gli altri compiti in comune, i mezzi della Confederazione potranno essere impiegati in modo più mirato grazie all’introduzione di accordi di program- ma. Parallelamente, i Cantoni riceveranno maggiore autonomia per la realizzazione di progetti. Inoltre, sostituendo i supplementi di capacità finanziaria con versamenti di compensazione liberamente disponibili si svincolano i Cantoni dall’obbligo di
«acquistare» una buona parte dei pagamenti di compensazione finanziaria attraverso la fornitura di prestazioni proprie. I nuovi strumenti della collaborazione intercanto- nale permettono infine di migliorare i presupposti per un equo indennizzo delle prestazioni acquisite a livello intercantonale.
1.1.1.3 Neutralità dei costi del passaggio alla NPC e compen-
sazione dei casi di rigore Il passaggio dall’attuale sistema di perequazione finanziaria alla NPC deve essere realizzato nel rispetto del principio della neutralità dei costi. In altri termini, gli aggravi e gli sgravi della Confederazione e dei Cantoni devono compensarsi. Pertan- to, l’aggravio netto dei Cantoni causato dalla soppressione del sistema vigente viene a sua volta compensato con i nuovi strumenti di perequazione. Poiché il principio della neutralità dei costi può essere applicato unicamente all’insieme dei Cantoni e non ai singoli Cantoni, lo strumento della compensazione dei casi di rigore deve garantire che con il passaggio alla NPC i Cantoni deboli di risorse non vengano svantaggiati finanziariamente rispetto al sistema attuale. Il principio della neutralità dei costi vale per la Confederazione e l’insieme dei Cantoni come pure per le entrate e le uscite del Fondo AVS/AI nonché per le uscite destinate al finanziamento speciale del traffico stradale. Per garantire il rispetto di questo principio nei settori dell’AVS/AI, occorre ridefinire le quote della Confede- razione per il finanziamento dell’AVS e dell’AI. È necessario ridurre dal 12 al 10 per cento la quota minima dei Cantoni stabilita dalla legge (contributi generali per le strade) per l’impiego delle entrate riservate al finanziamento speciale del traffico stradale.
1.1.2 I tre progetti della NPC
1.1.2.1 Panoramica sui progetti
La NPC comprende tre progetti:
1. il messaggio del 14 novembre 20011 con il decreto federale concernente le
modifiche costituzionali e la legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC);
2. il messaggio del 7 settembre 20052 concernente la legislazione esecutiva del-
la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
3. il messaggio concernente la perequazione delle risorse e la compensazione
degli oneri e dei casi di rigore. Dopo l’analisi dei risultati della consulta- zione e dopo aver preso atto delle decisioni dell’organizzazione del progetto NPC, il Consiglio federale approverà nel corso dell’ultimo trimestre del corrente anno il messaggio, che sarà trasmesso alle Camere federali.
1 FF 2002 2065 2 FF 2005 5349
1.1.2.2 Il primo progetto e la votazione popolare
del 28 novembre 2004 Con il primo progetto sono state create le basi costituzionali per la NPC ed è stata emanata la legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazio- ne degli oneri (LPFC). Sia il Consiglio degli Stati in qualità di prima Camera sia il Consiglio nazionale hanno istituito una commissione speciale per l’esame prelimina- re. Il progetto ha avuto in generale una risonanza positiva. Il concetto di base della riforma, ovvero il rafforzamento del federalismo attraverso strumenti innovativi e controllabili, ha ottenuto un ampio consenso. È stato accolto con scetticismo in particolare il ritiro della Confederazione dal settore relativo alle attuali misure collet- tive dell’AI (case per gli invalidi e laboratori protetti). Si temeva che tale ritiro potesse portare a disciplinamenti differenti tra i Cantoni o a una riduzione delle prestazioni. Nella votazione finale del 3 ottobre 2003, il decreto federale concernente la NPC (disegno di modifica della Costituzione) è stato accolto dal Consiglio degli Stati con 38 voti contro 2 e dal Consiglio nazionale con 126 voti contro 54, mentre la legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)3 è stata approvata dal Consiglio degli Stati con 38 voti contro 3 e dal Consiglio nazio- nale con 121 voti contro 52. Con una partecipazione al voto del 36,1 per cento, il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno accettato con una chiara maggioranza del 64,3 per cento il decreto sulle modifiche costituzionali4, respinto soltanto dai Cantoni SZ, NW e ZG. Il chiaro risultato della votazione popolare ha conferito alla Confederazione e ai Cantoni il mandato di attuare la NPC nel modo più rapido e coerente possibile. Con l’accettazione del decreto federale sulla NPC è pure stata istituita la premessa costituzionale per la legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), anch’essa approvata dal Parlamento il 3 ottobre 20035. Il relativo termine di referendum è scaduto inutilizzato il 17 marzo 2005. Abbiamo posto anticipatamente in vigore l’articolo 20 LPFC (disposizione transito- ria riguardante il diritto in materia di sussidi), ossia con effetto al 1° aprile 20056. L’entrata in vigore anticipata dell’articolo 20 LPFC era già stata prospettata e moti-
vata nel primo messaggio NPC7. In tal modo è stata creata la base giuridica che permetterà di valutare le domande di aiuto finanziario o di indennità depositate tra il 1° aprile 2005 e la data d’entrata in vigore completa della LPFC secondo il diritto vigente al momento dell’assegnazione. Con ciò si impedisce una possibile «ondata» di domande di sussidi.
3 FF 2003 5745. I dibattiti parlamentari sono illustrati in modo dettagliato sul sito Internet del Parlamento al seguente indirizzo: www.parlament.ch/i/homepage/do-archiv/do-finanzausgleich.htm. 4 FF 2005 849 5 FF 2003 5947 6 RU 2005 1487 7 FF 2002 2249
1.1.2.3 Oggetto del secondo progetto
Con il secondo progetto è stata attuata a livello di legge la dissociazione dei compiti, è stata soppressa la graduazione in funzione della capacità finanziaria e sono state create le basi per l’attuazione di nuove forme di collaborazione fra la Confederazio- ne e i Cantoni. Il secondo progetto ha avuto per oggetto sia le modifiche di legge la cui base costituzionale è stata istituita con l’accettazione del decreto federale del 3 ottobre 2003, sia le modifiche di legge nei settori di compiti che non presupponeva- no alcuna modifica della Costituzione. Complessivamente sono state modificate 30 leggi e create, rispettivamente totalmente rivedute, tre leggi. Sono state create la legge sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn), che si fonda sul nuovo articolo 112b capoverso 3 Cost., nonché la legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria, basata sul nuovo articolo 66 capoverso 1 Cost. La legge federale sulle prestazioni comple- mentari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è stata sottoposta a revisione totale e ha la propria base costituzionale negli articoli 112a e 112c capo- verso 2 Cost. Affinché la NPC esplichi appieno i propri effetti, tutte le modifiche delle leggi federali relative ai compiti e di quelle intersettoriali devono essere attuate integral- mente e contemporaneamente. La legislazione esecutiva è pertanto stata riunita in un atto mantello, ossia nella legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
1.2 Oggetto del terzo messaggio
(= terzo progetto) Analogamente al presente rapporto finale, il terzo messaggio avrà per oggetto:
- la dotazione di mezzi finanziari per la perequazione delle risorse e la compen- sazione degli oneri della Confederazione come pure per la compensazione dei casi di rigore
- la determinazione definitiva dell’ammontare dei contributi della Confedera- zione all’AVS e all’AI
- la determinazione delle quote dei Cantoni non vincolate ad opere ai proventi dell’imposta sugli oli minerali, i cosiddetti contributi generali per le strade
- la disposizione transitoria della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità volta a disciplinare i contributi posticipati dell’AI alle istituzioni per gli invalidi che non sono ancora stati versati al momento del passaggio al- la NPC
- le norme necessarie a livello di ordinanza per la nuova perequazione finanzia- ria in senso stretto8.
8 Le norme necessarie a livello di ordinanza per la nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sono descritte nel secondo messaggio sulla NPC.
1.2.1 L’integrazione giuridica della perequazione delle
risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore La base costituzionale della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore è stata creata con l’accettazione del decreto federale del 3 ottobre 20039 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Di importanza fonda- mentale sono state le modifiche all’articolo 135 Cost., che hanno reso possibile la revisione della perequazione finanziaria. Inoltre, nel secondo capoverso dello stesso articolo sono stati stabiliti i pilastri della nuova perequazione finanziaria. L’impostazione dettagliata del nuovo sistema di perequazione è disciplinata nella legge federale del 3 ottobre 200310 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Diversi articoli di questa legge riguardano concretamente il presente rapporto. Di particolare rilievo sono gli articoli 5, 6, 9 e 19, che disciplinano la procedura per la determinazione e la ripartizione dei mezzi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore. Mediante decreto federale sottoposto a referendum, l’Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e quello della Confederazione alla perequazione delle risorse (art. 5 cpv. 1 LPFC), nonché il contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio sociodemografico (art. 9 cpv. 1 LPFC). Il Consiglio federale adegua il contributo di base per il secondo, terzo e quarto anno (art. 5 cpv. 2 risp. art. 9 cpv. 2 LPFC). Per quanto riguarda la compensazione dei casi di rigore, l’Assemblea federale stabi- lisce l’importo iniziale, che rimane invariato per otto anni per poi diminuire annual- mente del cinque per cento (art. 19 cpv. 3 LPFC). La compensazione dei casi di rigore è finanziata per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni (art. 19 cpv. 2 LPFC). Anche questo decreto federale sottostà a referendum facolta- tivo.
1.2.2 Contributi di base per la perequazione delle risorse e
la compensazione degli oneri
1.2.2.1 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della
neutralità dei costi Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LPFC, l’Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, sulla base del rapporto sull’efficacia, il contributo di base per la perequazione verticale e quello per la perequazione orizzontale delle risorse come pure il contributo di base per la compensazione dell’aggravio geotopografico e quello per la compensazione dell’aggravio sociodemografico. Nel primo anno del periodo quadriennale, i versa- menti di compensazione corrispondono ai rispettivi contributi di base. Negli anni
9 FF 2003 5745 10 RS 613.2
successivi, i contributi vengono adeguati dal Consiglio federale secondo l’articolo 5 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 2 LPFC. Il Consiglio federale intende determinare i contributi di base per il primo periodo quadriennale dopo l’entrata in vigore della NPC, in modo che i versamenti di com- pensazione nel 2008 siano effettuati in conformità al principio della neutralità dei costi della NPC. In altri termini, gli aggravi e gli sgravi della Confederazione e dei Cantoni, causati dal passaggio al nuovo sistema, devono compensarsi.
Figura 2 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità dei costi
Aggravio dei Cantoni Sgravio dei Cantoni (= sgravio della Confederazione) (= aggravio della Confederazione) Saldo dissociazione (senza) supplementi di capacità finanz.
Soppressione dei supplementi di capacità finanziaria Perequazione verticale delle risorse
Riduzione della quota cantonale all’imposta federale diretta dal
30 al 17% dei proventi Compensazione dell’aggravio
sociodemografico e geotopografico
Il principio della neutralità dei costi permette di compensare con nuovi strumenti di perequazione l’aggravio netto dei Cantoni, causato dalla soppressione del sistema vigente. Il suddetto principio su cui si basa il passaggio alla NPC è rappresentato nella Figura 2. Sulla parte sinistra del grafico figurano gli elementi della NPC che segnano la soppressione del sistema attuale e nel contempo producono effetti finan- ziari verticali tra Confederazione e Cantoni. Tra questi elementi rientrano il saldo della dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi verticali di capacità finanziaria come pure la riduzione dal 30 al 17 per cento della quota cantonale all’imposta federale diretta. Sulla destra figurano gli elementi del nuovo sistema di perequazione che generano nuovi contributi della Confederazione ai Cantoni. Nella figura non sono indicati gli elementi che provocano solo spostamenti orizzon- tali tra i Cantoni. È pur vero che tali spostamenti comportano un aggravio o uno sgravio per i singoli Cantoni, ma essi non modificano i rapporti tra la Confederazio- ne e i Cantoni nel loro insieme. Gli elementi menzionati comprendono ad esempio le attuali graduazioni orizzontali secondo la capacità finanziaria nell’ambito delle quote cantonali ai proventi dell’imposta preventiva e all’utile della Banca nazionale nonché, nel nuovo sistema perequativo, la perequazione orizzontale delle risorse.
Il rispetto del principio della neutralità dei costi del passaggio alla NPC presuppone che l’importo disponibile per il nuovo sistema di perequazione corrisponda alla somma derivante dal saldo tra la dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e la riduzione della quota cantonale all’imposta federale diretta. Per quanto concerne le ripercussioni della dissociazione dei compiti occorre osserva- re i seguenti principi:
Compiti della Confederazione I Cantoni saranno sgravati dai compiti che con la NPC diverranno di competenza esclusiva della Confederazione e non dovranno più prevedere alcuna spesa nei settori in questione. È il caso ad esempio delle prestazioni individuali dell’AVS/AI o della sistemazione, della manutenzione e dell’esercizio delle strade nazionali. Compiti dei Cantoni I Cantoni dovranno far fronte a un maggiore onere in relazione ai compiti che con la NPC diverranno di loro esclusiva competenza. Di conseguenza dovranno provvedere ai mezzi finanziari per l’adempimento delle nuove mansioni. È il caso ad esempio delle prestazioni collettive dell’AI, dell’istruzione scolastica speciale e delle borse di studio fino alla scuola media superiore compresa. Compiti in comune Anche con la NPC vi saranno dei compiti assunti congiuntamente dalla Confedera- zione e dai Cantoni. Verranno tuttavia meno i supplementi di capacità finanziaria, con un conseguente aumento degli oneri a carico dei Cantoni. Inoltre, i sussidi federali non saranno più definiti in funzione della spesa, bensì nell’ambito di accordi di programma oppure saranno versati sotto forma di importi forfettari secondo criteri prestabiliti. Nei singoli settori potranno risultare, oltre alla soppressione dei supple- menti di capacità finanziaria, dei trasferimenti a favore o a carico dei Cantoni, a dipendenza della nuova modalità di finanziamento. Ad esempio, i Cantoni dovranno far fronte a oneri maggiori in seguito alla riduzione dei sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi, mentre beneficeranno di uno sgravio in seguito all’aumento dei sussidi federali nel settore delle prestazioni complementari.
Tabella 1 Soppressione nel 2008 dei trasferimenti del sistema attuale (Calcolo della som- ma di compensazione a disposizione della Confederazione nel 2008)11 Soppressione suppl. di capacità finanz. e graduaz. secondo capacità finanz. -1'580'400
Dissociazione dei compiti 1'163'091
Riduzione quota cantonale all'imposta federale diretta -2'086'000 Totale sgravio Confederazione (= somma per nuovi strumenti di perequazione) -2'503'309
Le ripercussioni finanziarie causate dalla NPC nel 2008 nei singoli settori di compiti sono illustrate nell’allegato 1. La Tabella 1 mostra la somma totale dei trasferimenti che saranno soppressi nel 2008 a seguito della NPC. Per quanto riguarda lo sgravio della Confederazione (risp. l’aggravio dei Cantoni), la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria è quantificabile in 1,580 miliardi di franchi e la riduzione della quota cantonale all’imposta federale diretta in 2,086 miliardi di franchi. Per contro, la dissociazione dei compiti (senza supplementi di capacità finanziaria) grava sulla Confederazione (risp. sgrava i Cantoni) per un importo di 1,163 miliardi di franchi. Nel complesso, la soppressione del sistema attuale dei trasferimenti sgrava la Confederazione di 2,503 miliardi di franchi (risp. grava sui Cantoni). Ai fini dell’osservanza del principio della neutralità dei costi Questa somma è desti- nata interamente alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. Conformemente al consenso tra Confederazione e Cantoni elaborato nel quadro dell’organizzazione del progetto della NPC, della suddetta somma una quota pari al 72,5 per cento confluisce nella perequazione verticale delle risorse (1,815 miliardi di franchi) e una quota pari al 27,5 per cento nella compensazione degli oneri (0,688 miliardi di franchi). Nell’ambito della compensazione degli oneri è prevista a sua volta una ripartizione equa dei contributi tra la compensazione dell’aggravio geoto- pografico e la compensazione dell’aggravio sociodemografico. 2/3 della somma destinata alla compensazione dell’aggravio sociodemografico deve essere messa a disposizione per la compensazione degli oneri speciali legati alla struttura demogra- fica (i cosiddetti "oneri A") e 1/3 per la compensazione degli oneri speciali connessi con la problematica delle città polo. Poiché è di competenza del Consiglio federale, la determinazione di tale rapporto non è oggetto del corrispondente decreto federale. Essa è disciplinata nell’ordinanza concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. L’importo complessivo disponibile per i singoli settori di perequazione è ripartito in conformità ai modelli di calcolo del primo e del secon- do messaggio concernente la NPC.
11 In questo caso i valori sono espressi in proiezione sulla base del piano finanziario della Confederazione per il 2008. Essi non corrispondono alle cifre del bilancio globale 2004/2005.
Benché non tocchi nel complesso i trasferimenti di oneri tra Confederazione e Can- toni, la perequazione orizzontale delle risorse è influenzata indirettamente dalla portata della dissociazione dei compiti. Di conseguenza, il legislatore ha fissato nella Costituzione un margine per il rapporto tra perequazione orizzontale e perequazione verticale delle risorse. Il volume della perequazione orizzontale equivale dunque almeno a 2/3 e al massimo a 4/5 della perequazione verticale delle risorse. Nell’anno di transizione il rapporto è del 70 per cento analogamente ai modelli di calcolo del primo e del secondo messaggio concernente la NPC, il volume della perequazione orizzontale che ne risulta per il 2008 è di 1,270 miliardi di franchi. L’importo dell’intera perequazione delle risorse nel 2008 ammonta pertanto a 3,085 miliardi di franchi. Le somme di compensazione per il 2008 sono indicate nella Tabella 2.
Tabella 2 Somme per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri nel
2008 (contributi di base 2008-2011)
in 1'000 franchi Perequazione delle risorse Contributo della Confederazione (Art. 4 LPFC; perequazione verticale delle risorse) 1'814'899 Contributo dei Cantoni finanziariamente forti (Art. 4 LPFC; perequazione orizzontale delle risorse) 1'270'429 Totale perequazione delle risorse 3'085'329 Compensazione degli oneri da parte della Confederazione Compensazione dell'aggravio geotopografico (Art. 7 LPFC) 344'205 Compensazione dell'aggravio sociodemografico (Art. 8 LPFC) 344'205 Totale compensazione degli oneri 688'410 Somma complessiva di compensazione 3'773'739 di cui Confederazione (perequazione verticale e orizzontale delle risorse da parte della Confederazione) 2'503'309 di cui Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse) 1'270'429
Gli importi per il 2008 corrispondono ai cosiddetti contributi di base per il periodo 2008-2011 secondo l’articolo 5 capoverso 1 e l’articolo 9 capoverso 1 LPFC. Negli anni 2009-2011 gli importi della perequazione delle risorse vengono adeguati alla variazione del potenziale di risorse (art. 5 cpv. 2 LPFC) e quelli della compensazio- ne degli oneri, al rincaro (art. 9 cpv. 2 LPFC). La Tabella 3 illustra le ripercussioni finanziarie della NPC per la Confederazione, l’insieme dei Cantoni e le assicurazioni sociali AVS e AI nel 2008, anno di transi-
zione, e negli anni successivi. Il principio della neutralità dei costi va rispettato rigorosamente solo nell’anno di entrata in vigore della NPC. Negli anni successivi, vi è uno scostamento da questo principio determinato dalla dinamica delle uscite, che differisce nei singoli settori di compiti, dal meccanismo di adeguamento della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri nonché dalla ridefini- zione dei contributi di base (art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 2 LPFC). Il piano finanziario prevede però scostamenti minimi dal principio della neutralità dei costi negli anni 2009 e 2010 sia per la Confederazione sia per l’insieme dei Cantoni e le assicurazio- ni sociali. Non si delineano tendenze12. Tabella 3 Ripercussioni della NPC negli anni 2008-2010 Confedera zione 2008 2009 2010 Variaz. Va ria z. in milioni Sa ldo 08-09 Sa ldo 09-10 Compiti e quote dei Cantoni -2'503 -2'611 -108 -2'643 -32 Nuovi strumenti di perequazione 2'503 2'555 51 2'634 79 Sa ldo Confederaz ione (se nz a com pe nsa zione de i casi di rigore ) 0 -56 -9
Ca ntoni 2008 2009 2010 Variaz. Va ria z. in milioni Sa ldo 08-09 Sa ldo 09-10 Saldo compiti e quote delle entrate 2'503 2'581 78 2'648 67 Nuovi strumenti di perequazione verticale -2'503 -2'555 -51 -2'634 -79 Sa ldo Cantoni (senza compensaz ione de i ca si di rigore) 0 26 14
AVS/AI 2008 2009 2010 Variaz. Va ria z. in milioni Sa ldo 08-09 Sa ldo 09-10 Saldo compiti e quote delle entrate 0 30 30 -5 -35 Nuovi strumenti di perequazione verticale 0 0 0 0 0 Sa ldo AVS/AI 0 30 -5
Tota le Confe de ra zione, Cantoni, AVS/AI 0 0 0
Nel quadro dell’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensa- zione degli oneri (OPFC), il Consiglio federale determina, nell’autunno del 2007 sulla base degli ultimi dati, gli importi della perequazione delle risorse e della com- pensazione degli oneri nel 2008 per i singoli Cantoni. La predetta ordinanza contiene altresì indicazioni dettagliate concernenti l’adeguamento delle somme per la pere- quazione delle risorse e la compensazione degli oneri conformemente all’articolo 5 capoverso 2 e all’articolo 9 capoverso 2 LPFC, disciplina il rilevamento dei dati e il controllo della qualità della perequazione delle risorse come pure l’allestimento del rapporto sull’efficacia. I dati contenuti nell’OPFC vengono aggiornati annualmente. Il disegno dell’ordinanza è trasmesso alle Camere federali unitamente al terzo mes- saggio.
12 Ulteriori spiegazioni relative alla dinamica dei nuovi strumenti di perequazione sono fornite al numero 1.2.2.2.
I dati provvisori relativi all’indice delle risorse e all’indice degli oneri sono disponi- bili al momento attuale unicamente per l’anno di riferimento 2006.13 Essi si basano in parte ancora su stime,14 ragione per cui vanno interpretati con molta prudenza. I versamenti di compensazione sono indicati nella Tabella 4. Essi si basano sull’ipotesi che i contributi di base per il 2008 vengano pagati conformemente all’indice stimato per il 2006. Al riguardo si precisa che queste cifre non corrispon- dono ai versamenti di compensazione effettivamente previsti nel 2008 per i Cantoni.
Tabella 4 Simulazione dei versamenti per la perequazione delle risorse e la compensazio- ne degli oneri (contributi di base nel 2008 con l’indice del 2006) in 1'000 franchi; (+) aggravio Cantone; (-) sgravio Cantone P R 2006 GF S Can tone IR 2006 Ve rs. P ag am . CAG 2006 2006 2006 To ta le PR 1 ZH 131.5 544'429 0 0 -41'785 -59'714 442'929 125.6 2 BE 72.5 0 -939'950 -20'515 0 -431 -960'896 85.7 3 LU 73.2 0 -329'329 -7'150 0 0 -336'479 85.9 4 UR 60.9 0 -60'855 -10'434 0 0 -71'289 84.6 5 SZ 123.1 41'801 0 -6'057 0 0 35'744 118.8 6 OW 68.4 0 -40'293 -5'828 0 0 -46'121 85.1 7 NW 127.1 14'176 0 -1'347 0 0 12'829 122.0 8 GL 76.2 0 -29'633 -5'034 -28 0 -34'696 86.6 9 ZG 226.5 176'743 0 -84 0 0 176'659 202.9 10 FR 69.4 0 -284'007 -14'289 0 0 -298'296 85.2 11 SO 74.6 0 -210'593 0 0 0 -210'593 86.2 12 BS 137.8 100'444 0 0 -25'413 -21'024 54'007 130.7 13 BL 105.2 18'781 0 0 0 0 18'781 104.2 14 SH 87.4 0 -19'927 0 -1'929 0 -21'856 91.1 15 AR 82.3 0 -25'224 -17'603 0 0 -42'827 88.7 16 AI 83.7 0 -6'112 -8'023 0 0 -14'135 89.3 17 SG 78.3 0 -301'507 -2'390 0 0 -303'897 87.3 18 GR 85.1 0 -67'906 -133'163 0 0 -201'069 89.9 19 AG 91.1 0 -83'772 0 0 0 -83'772 93.2 20 TG 73.3 0 -214'332 -4'201 0 0 -218'533 85.9 21 TI 111.6 50'222 0 -13'433 -20'649 0 16'139 109.4 22 VD 99.7 0 -360 0 -59'562 -3'113 -63'034 99.7 23 VS 69.2 0 -327'878 -68'551 0 0 -396'429 85.2 24 NE 87.1 0 -47'153 -22'199 -10'385 0 -79'737 90.9 25 GE 155.9 323'834 0 0 -69'361 -30'453 224'021 145.5 26 JU 65.6 0 -96'497 -3'904 -358 0 -100'759 84.8 To ta le 100.0 1'270'429 -3'085'329 -344'205 -229'470 -114'735 -2'503'309 IR = Indice delle ris orse; PR = P erequazione delle ris orse; CA S = Com pensazione dell'aggravio sociodem ografico, A -C = S ettori povertà, anziani, integraz ione degli stranieri, F = P roblem atica dei nuc lei urbani; CA G = Com pensaz ione dell'aggravio geotopografico: GFS = Gettito fisc ale s tandard
Le ripercussioni finanziarie complessive del passaggio alla NPC (soppressione dei trasferimenti attuali e nuovi strumenti di perequazione) sui singoli Cantoni e settori
13 Per quanto concerne l’indice delle risorse, si fa distinzione tra anno di riferimento e anni di calcolo. L’anno di riferimento corrisponde all’anno per il quale l’indice funge da base per la perequazione delle risorse. L’indice delle risorse di un anno di riferimento corri- sponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni di calcolo consecutivi; tut- tavia, per motivi statistici, il primo anno di calcolo dista sette anni dall’anno di riferimen- to mentre l’ultimo ne dista quattro. L’indice delle risorse del 2006 si basa dunque sugli anni di calcolo 2000–2002.
14 Cfr. le spiegazioni al numero 1.2.3.2.
di compiti sono illustrate nel cosiddetto bilancio globale della NPC. Il bilancio globale si riferisce però al passato e consente solo in parte di valutare gli aggravi e sgravi concreti per i singoli Cantoni nell’anno del passaggio. Sarebbe auspicabile pronosticare le ripercussioni della NPC per l’anno di introduzione (verosimilmente il 2008). L’elevata quantità di dati da prevedere e di ipotesi da formulare, unitamente all’orizzonte temporale lungo (più di due anni), comportano tuttavia un potenziale di errore assai cospicuo. In particolare sarebbero gravate da grandi incertezze le previ- sioni relative alla capacità finanziaria e al potenziale di risorse per i singoli Cantoni. Il bilancio globale della NPC si fonda pertanto sugli anni di riferimento 2004 e 200515.
1.2.2.2 La dinamica degli strumenti di perequazione
Per quanto concerne la dinamica degli strumenti di perequazione, si può rispondere alle seguenti domande sulla base di simulazioni: 1. Bisogna attendersi variazioni annue significative dell’indice delle risorse?
2. Bisogna attendersi variazioni annue significative dell’ammontare dei versa-
menti di compensazione nell’ipotesi di una somma di compensazione co- stante?
3. Come evolvono nel tempo gli importi dei versamenti di compensazione
nell’ipotesi di un loro adeguamento secondo l’articolo 5 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 2 LPFC? Per fornire una risposta a queste domande, occorre analizzare l’evoluzione dell’indice delle risorse negli anni di riferimento 1998-2006. Poiché attualmente non sono disponibili tutti i rilevamenti dei dati di base necessari per il calcolo del poten- ziale di risorse, gli indici che figurano in questo capitolo sono basati in parte su stime16 e pertanto vanno interpretati con prudenza. Inoltre, bisogna considerare che a partire dal 2003 il potenziale di risorse comprende i redditi tassati alla fonte e quindi tra gli anni di calcolo 2002 e 2003 vi è una lieve discontinuità strutturale nei singoli Cantoni. I risultati dei calcoli sono indicati nell’Allegato 5. Nella Tabella 5 sono riassunte le variazioni annue dell’indice delle risorse e dell’ammontare dei versamenti di com- pensazione nell’ipotesi di una somma di compensazione costante nel 2008 secondo la Tabella 2 (volume della perequazione di complessivi 3,7 miliardi di franchi). L’analisi dell’indice delle risorse mostra che i valori registrano in media un incre- mento o decremento di 2,1 punti l’anno. I risultati differiscono però sensibilmente da Cantone a Cantone. Variazioni relativamente importanti si registrano in generale nei piccoli Cantoni e nei Cantoni in cui il potenziale di risorse presenta una tendenza chiaramente positiva o negativa (cfr. Allegato 5). La variazione della perequazione delle risorse non permette raffronti intercantonali appropriati a causa delle enormi differenze tra le grandezze economiche dei Cantoni. Rispetto ai dati della Tabella 4 (Simulazione dei versamenti di compensazione nel
15 Cfr. il numero 1.2.3.
16 Cfr. le spiegazioni al numero 1.2.3.2.
2008 con l’indice del 2006), i risultati forniscono tuttavia indicazioni sulle variazioni dei versamenti di compensazione previsti sino al passaggio alla NPC. Se si ipotizza una variazione annua media dell’indice delle risorse secondo la Tabella 5, bisogna prevedere un aumento o una riduzione dei versamenti di compen- sazione pari al massimo al doppio degli importi di cui alla Tabella 5. Per il Canton Lucerna, ad esempio, l’importo della perequazione delle risorse nel 2008 è al massimo di 26 milioni superiore o inferiore all’importo indicato nella Tabella 4, purché il potenziale di risorse non subisca una variazione annua superiore a 1,1 punti.
Tabella 5 Variazione annua media dei versamenti per la perequazione delle risorse negli anni di riferimento 1998-2006 nell’ipotesi di una somma di compensazione costante Perequazione verticale delle risorse: 1'815 milioni di franchi Perequazione orizzontale delle risorse: 1'270 milioni franchi
Perequazione Perequazione Perequazione delle delle risorse delle risorse risorse in percento risorse franchi) franchi) 2003 1 ZH +/- 0.9 +/- 21'195 +/- 17 +/- 0.2% 2 BE +/- 1.0 +/- 33'602 +/- 35 +/- 0.6% 3 LU +/- 1.1 +/- 12'878 +/- 37 +/- 0.6% 4 UR +/- 2.1 +/- 3'790 +/- 110 +/- 2.3% 5 SZ +/- 6.0 +/- 13'792 +/- 106 +/- 2.3% 6 OW +/- 1.7 +/- 2'692 +/- 83 +/- 1.6% 7 NW +/- 1.9 +/- 1'065 +/- 28 +/- 0.4% 8 GL +/- 4.0 +/- 6'433 +/- 169 +/- 3.4% 9 ZG +/- 5.5 +/- 5'437 +/- 54 +/- 0.7% 10 FR +/- 0.7 +/- 15'354 +/- 64 +/- 1.0% 11 SO +/- 1.8 +/- 14'301 +/- 59 +/- 0.9% 12 BS +/- 3.0 +/- 7'701 +/- 40 +/- 0.4% 13 BL +/- 1.7 +/- 7'533 +/- 29 +/- 0.4% 14 SH +/- 1.6 +/- 2'901 +/- 40 +/- 0.6% 15 AR +/- 1.4 +/- 2'183 +/- 41 +/- 0.7% 16 AI +/- 1.7 +/- 1'572 +/- 107 +/- 2.1% 17 SG +/- 1.3 +/- 18'440 +/- 41 +/- 0.6% 18 GR +/- 3.2 +/- 17'107 +/- 90 +/- 1.3% 19 AG +/- 1.4 +/- 15'030 +/- 27 +/- 0.5% 20 TG +/- 1.4 +/- 17'050 +/- 75 +/- 1.2% 21 TI +/- 2.4 +/- 15'228 +/- 49 +/- 0.7% 22 VD +/- 1.3 +/- 25'984 +/- 41 +/- 0.5% 23 VS +/- 0.8 +/- 19'204 +/- 70 +/- 1.3% 24 NE +/- 1.0 +/- 9'717 +/- 58 +/- 0.8% 25 GE +/- 3.2 +/- 10'997 +/- 26 +/- 0.2% 26 JU +/- 1.3 +/- 7'214 +/- 107 +/- 1.7% Valore medio +/- 2.1 +/- 62 +/- 1.0% * Cantoni e Comuni
I valori relativi alla perequazione delle risorse per abitante registrano in media un incremento o decremento di circa 62 franchi l’anno. Come per le variazioni dell’indice delle risorse, anche per le variazioni della perequazione delle risorse i risultati differiscono sensibilmente da Cantone a Cantone. Per motivi matematici, le variazioni della perequazione delle risorse non sono proporzionali alle variazioni dell’indice delle risorse. Esse sono di regola maggiori per i Cantoni finanziariamente deboli, per i quali gli importi di compensazione sono più elevati (perequazione orizzontale e verticale delle risorse) che per i Cantoni finanziariamente forti (solo perequazione orizzontale delle risorse). Inoltre, per effetto del versamento progressi-
vo, le variazioni della perequazione delle risorse risultano per i Cantoni finanziaria- mente più deboli troppo sproporzionate rispetto alle variazioni dell’indice delle risorse. I versamenti di compensazione possono essere considerati relativamente stabili. Se si tiene conto di tutti i Cantoni, la variazione annua media dei contributi equivale all’1 per cento delle entrate fiscali complessive di Cantoni e Comuni. I versamenti per la compensazione degli oneri sono molto stabili, poiché sono basati su indicatori strutturali che per natura non registrano variazioni annue o registrano variazioni annue minime. Tabella 6 Variazione annua media dei versamenti per la compensazione delle risorse negli anni 1998-2006 nell’ipotesi che la NPC sia entrata in vigore nel 1998.
Perequazione Perequazione Perequazione delle delle risorse delle risorse risorse in percento risorse franchi) franchi) 2003 1 ZH +/- 0.9 +/- 31'813 +/- 25 +/- 0.3% 2 BE +/- 1.0 +/- 52'034 +/- 55 +/- 0.9% 3 LU +/- 1.1 +/- 18'102 +/- 50 +/- 0.8% 4 UR +/- 2.1 +/- 5'054 +/- 148 +/- 3.1% 5 SZ +/- 6.0 +/- 14'137 +/- 115 +/- 2.3% 6 OW +/- 1.7 +/- 2'316 +/- 71 +/- 1.4% 7 NW +/- 1.9 +/- 1'481 +/- 38 +/- 0.6% 8 GL +/- 4.0 +/- 7'289 +/- 189 +/- 3.8% 9 ZG +/- 5.5 +/- 11'799 +/- 95 +/- 1.5% 10 FR +/- 0.7 +/- 17'448 +/- 67 +/- 1.1% 11 SO +/- 1.8 +/- 17'605 +/- 72 +/- 1.1% 12 BS +/- 3.0 +/- 5'928 +/- 30 +/- 0.3% 13 BL +/- 1.7 +/- 6'895 +/- 26 +/- 0.4% 14 SH +/- 1.6 +/- 3'552 +/- 49 +/- 0.8% 15 AR +/- 1.4 +/- 3'118 +/- 59 +/- 1.0% 16 AI +/- 1.7 +/- 1'077 +/- 76 +/- 1.4% 17 SG +/- 1.3 +/- 25'927 +/- 56 +/- 0.9% 18 GR +/- 3.2 +/- 19'557 +/- 104 +/- 1.5% 19 AG +/- 1.4 +/- 19'170 +/- 36 +/- 0.6% 20 TG +/- 1.4 +/- 22'140 +/- 94 +/- 1.6% 21 TI +/- 2.4 +/- 16'581 +/- 54 +/- 0.8% 22 VD +/- 1.3 +/- 27'115 +/- 44 +/- 0.6% 23 VS +/- 0.8 +/- 8'716 +/- 32 +/- 0.6% 24 NE +/- 1.0 +/- 7'363 +/- 45 +/- 0.6% 25 GE +/- 3.2 +/- 21'838 +/- 49 +/- 0.4% 26 JU +/- 1.3 +/- 6'945 +/- 100 +/- 1.6% Valore medio +/- 2.1 +/- 68 +/- 1.2% * Cantoni e Comuni
La Tabella 6 illustra la variazione media dei versamenti di compensazione nell’ipotesi che la NPC sia entrata in vigore nel 1998. Gli importi di compensazione disponibili si basano dunque sul bilancio globale per il 1998 e vengono adeguati conformemente all’articolo 5 capoverso 2 e all’articolo 9 capoverso 2 LPFC. Secon- do il bilancio globale per il 1998, la soppressione dei trasferimenti del sistema attuale sgrava la Confederazione per un importo di 2,2 miliardi di franchi. Come previsto per l’anno dell’entrata in vigore, di questo importo una quota del 72,5 è destinato alla perequazione delle risorse e una quota del 27,5 per cento alla compen- sazione degli oneri, di cui la metà deve essere messa a disposizione per la compen- sazione dell’aggravio geotopografico e l’altra metà per la compensazione dell’aggravio sociodemografico. La perequazione orizzontale delle risorse deve corrispondere al 70 per cento della perequazione verticale delle risorse. Questo significa che per la perequazione delle risorse sarebbe stata disponibile una somma complessiva di 2,7 miliardi di franchi (1,6 miliardi per la perequazione verticale e 1,1 miliardi dper la perequazione orizzontale). La differenza di questa simulazione rispetto a quella della Tabella 5 consiste nel fatto che i versamenti di compensazio- ne variano parallelamente al potenziale di risorse e dunque allo sviluppo economico in Svizzera e nei Cantoni finanziariamente forti, ragion per cui essi mostrano una tendenza all’aumento. Non stupisce quindi che nella maggior parte dei Cantoni le variazioni annue medie dei versamenti di compensazione sono leggermente superiori rispetto a quelle che si registrano nell’ipotesi di una somma di compensazione costante. La variazione media dei versamenti di compensazione di tutti i Cantoni è quantificabile in 68 franchi per abitante e nell’1,2 per cento delle entrate fiscali di Cantoni e Comuni e pertanto il suo valore è solo leggermente superiore ai valori che si ottengono in caso di una somma di compensazione costante (Tabella 5).
1.2.3 Il bilancio globale della NPC 2004/05
1.2.3.1 Funzione e significato
Il bilancio globale della NPC mostra le ripercussioni finanziarie dirette del passaggio alla NPC nei singoli Cantoni in un determinato anno di riferimento. Esso costituisce la base di calcolo della compensazione dei casi di rigore ai sensi dell’articolo 19 capoverso 5 LPFC17. Ulteriori analisi del bilancio globale forniscono chiarimenti sulle modalità di cambiamento del volume e della struttura dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni, dei mezzi disponibili dei Cantoni e sull’effetto di riparti- zione in senso stretto della perequazione finanziaria. Il bilancio globale poggia di massima sul seguente quesito: Quali sarebbero stati gli aggravi e gli sgravi finanziari della Confederazione e dei Cantoni se la NPC fosse stata introdotta negli anni di riferimento (ossia negli anni 2004/2005)? Per valutare i risultati del bilancio globale occorre considerare che, diversamente dall’approccio dinamico della perequazione delle risorse e degli oneri, si tratta di un modello di calcolo e di un’istantanea degli anni di riferimento. Come illustrato qui di
17 Cfr. n. 1.2.4.
seguito, il bilancio globale non mostra però l’aggravio e lo sgravio effettivo dei Cantoni tramite la NPC nell’anno di passaggio. Per sua natura, nel calcolo del bilancio globale occorre fondarsi su numerose ipotesi. Ciò deriva dal fatto che nel bilancio globale vengono raffrontati due diversi sistemi – di perequazione finanziaria e di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Canto- ni – secondo il sistema attuale e dopo il passaggio alla NPC. Per questo motivo è indispensabile che almeno i nuovi trasferimenti siano stimati conformemente alla NPC. Il bilancio globale si fonda di massima sui trasferimenti del sistema in vigore effetti- vamente operati e presenta la situazione dopo il passaggio alla NPC con l’ausilio di modelli di calcolo. La presa in considerazione dei trasferimenti effettivi del sistema in vigore impone nondimeno che gli anni di riferimento del bilancio globale si situino nel passato. Come già precisato nel capitolo precedente, sarebbe senz’altro ipotizzabile calcolare un bilancio globale per l’anno di introduzione 2008. Oltre alla stima dei nuovi trasferimenti secondo la NPC, questo modo di procedere esigerebbe però anche quella dei trasferimenti secondo la legislazione in vigore. Inoltre dovreb- bero essere introdotte ulteriori eccezioni, segnatamente per quanto concerne l’indice della capacità finanziaria, circostanza che sarebbe vincolata a una grande insicurezza e che ridurrebbe quindi considerevolmente la forza espressiva del bilancio globale. Il bilancio globale è pertanto riferito al passato e consente unicamente di trarre conclusioni limitate sugli aggravi e gli sgravi concreti al momento del passaggio effettivo alla NPC. Nonostante questa riserva, il bilancio globale può essere conside- rato un strumento adeguato di valutazione del cambiamento di sistema e di determi- nazione della compensazione dei casi di rigore. Occorre inoltre considerare che il bilancio globale illustra unicamente le ripercus- sioni finanziarie dirette consecutive alla dissociazione dei compiti e all’introduzione del nuovo sistema di perequazione. Esso non contempla l’utile in termini di efficien- za che risulta indirettamente alla Confederazione e ai Cantoni dal passaggio da sussidi a destinazione vincolata a sussidi a destinazione libera, dall’introduzione degli accordi di programma e dalla più intensa cooperazione intercantonale. Questo
potenziale di ottimizzazione a livello di adempimento di prestazioni dello Stato avrà a medio e lungo termine ripercussioni positive sulla capacità economica, sull’attrat- tiva di piazza e sull’onere fiscale della Svizzera e dei Cantoni. Non è quantificato nel bilancio globale l’utile in termini di benessere che risulta dalla fornitura di presta- zioni consone ai bisogni e prossime ai cittadini. Nel quadro della NPC i Cantoni assumono un maggior numero di competenze in numerosi settori di compiti dello Stato. Nel contempo essi dispongono di maggiori mezzi a libera destinazione. Ciò consente ai Cantoni di orientare più intensamente le prestazioni dello Stato sui bisogni dei loro cittadini. Nell’ambito del suo imminente messaggio sulla dotazione dei fondi di perequazione il Consiglio federale abborderà nuovamente questa que- stione centrale. Non sono altresì oggetto del bilancio globale i pagamenti straordinari risultanti dal sistema posticipato di contributi nel corso degli anni di passaggio alla NPC. Essi sono presi in considerazione e disciplinati a parte (cfr. capitolo 1.2.7).
1.2.3.2 Principi di calcolo
Gli anni 2004 e 2005 fungono da anni di riferimento per il presente bilancio globale. Nella determinazione degli aggravi e degli sgravi nel quadro della dissociazione dei compiti sono pertanto presi primariamente in considerazione dati degli anni 2004 e 2005. Per spianare gli sbilanci, nel caso delle spese cantonali di investimento viene calcolata una chiave di ripartizione costante sulla durata degli anni di riferimento in funzione dei valori medi sull’arco di cinque anni (2001-2005). I contributi totali effettivi della Confederazione ai Cantoni negli anni di riferimento sono successiva- mente ripartiti sui Cantoni in funzione di questa chiave di ripartizione. I dati relativi alla dissociazione dei compiti sono stati rilevati presso i competenti servizi della Confederazione e resi plausibili dai Cantoni. Le spese secondo l’ordinamento attuale corrispondono ai dati del conto di Stato della Confederazione, nonché ai conti di esercizio delle assicurazioni sociali. Per quanto concerne il calcolo delle ripercussioni della nuova ripartizione dei compi- ti valgono i medesimi principi descritti nel capitolo sulla determinazione dei contri- buti di base alla perequazione delle risorse e degli oneri: – i compiti che nel quadro della NPC passano nella sola responsabilità della Confederazione (compiti della Confederazione) determinano uno sgravio dei Cantoni al momento del passaggio alla NPC; – i compiti che nel quadro della NPC passano nella sola responsabilità dei Cantoni (compiti dei Cantoni) determinano un aggravio dei Cantoni; – nel caso dei compiti comuni che continuano ad esser assunti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni, gli aggravi e gli sgravi dipendono dalla sop- pressione dei supplementi di capacità finanziaria e della graduazione secon- do la capacità, nonché dal volume residuo di contributi della Confederazione rispetto alla regolamentazione in vigore. L’ultimo punto si applica per analogia anche alle quote dei Cantoni alle entrate della Confederazione. Nel caso di diversi compiti sono stati effettuati adeguamenti dei dati per motivi tecnici. Vanno menzionati in particolare i seguenti settori:
Contributi per la costruzione e l’esercizio di case per invalidi, laboratori o centri diurni, nonché per la formazione scolastica speciale Gli attuali contributi di costruzione e di esercizio versati dall’AI diventano compiti cantonali nel quadro della NPC. In merito, nel quadro della collaborazione intercan- tonale con compensazione degli oneri è prevista una piena compensazione dei costi per i piazzamenti fuori Cantone. Per rappresentare correttamente nel bilancio globale l’onere dei Cantoni consecutivo all’assegnazione ai Cantoni di questo compito è stato effettuato uno speciale rilevamento dei piazzamenti intracantonali ed extracan- tonali e dei costi che se ne attendono. I contributi globali dell’AI soppressi negli anni di riferimento sono ripartiti sui Cantoni in funzione del domicilio. Riduzione dei premi dell’assicurazione malattie A livello di contributi della Confederazione alla riduzione dei premi dell’assicu- razione malattie la NPC provoca una dissociazione parziale. D’ora in poi la Confe-
derazione parteciperà alla riduzione dei premi dell’assicurazione malattie con un contributo corrispondente al 25 per cento dei costi della salute per il 30 per cento della popolazione. Il contributo complessivo è ripartito in funzione della popolazio- ne dei Cantoni. Rispetto all’ordinamento precedente, la nuova regolamentazione determina complessivamente una riduzione del contributo della Confederazione, ragione per la quale essa si traduce in un aggravio per i Cantoni a livello di bilancio globale. La revisione parziale del 18 marzo 2005 della legge sull’assicurazione malattie (LAMal) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006 provocherà fino al momento del passaggio alla NPC un aumento di 200 milioni di franchi del contributo della Confe- derazione. Ciò significa che – a causa di questo importo – nell’anno del passaggio alla NPC i Cantoni saranno effettivamente gravati più fortemente di quanto espresso dai dati degli anni di riferimento 2004 e 2005. Per tenere conto di questo maggiore onere, nel bilancio globale i contributi secondo la legislazione in vigore per gli anni
2004 e 2005 sono aumentati di 200 milioni di franchi. Questo modo di procedere è
consono al concetto di bilancio globale, secondo il quale occorre tenere conto in tale bilancio delle ripercussioni degli adeguamenti di legge che saranno in vigore al momento del passaggio alla NPC. Fondo infrastrutturale Il fondo infrastrutturale influenza la NPC a duplice titolo. Da un canto le spese per il traffico d’agglomerato sono sospese per la durata del fondo. D’altra parte l’indice di ripartizione del contributo forfettario per la costruzione e la manutenzione delle strade principali è adeguato a favore delle regioni marginali e delle zone di monta- gna. Le modifiche di legge proposte nel quadro del messaggio a sostegno di una legge federale concernente la creazione di un fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato e la rete di strade nazionali18 sono già state adottate dal Consiglio degli Stati; l’entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alla NPC. Secondo il concetto del bilancio globale si tratta quindi di adeguamenti di legge che saranno probabilmente in vigore al momento del passaggio alla NPC, ragione per la quale se ne deve di principio tenere conto nel bilancio globale. Il bilancio globale ha pertanto tenuto conto in modo corrispondente della sospensione dei contributi al traffico d’agglomerato all’infuori del fondo infrastrutturale. Nel caso delle strade principali, la considerazione della nuova chiave di ripartizione nel bilancio globale avrebbe fatto in modo che ai Cantoni che approfittano della nuova chiave di ripartizione secondo il fondo infrastrutturale e in pari tempo ricevono nel quadro della NPC la compensazione dei casi di rigore, l'importo più elevato nel settore delle strade principali sarebbe stato compensato con un contributo corrispon- dentemente più basso nell'ambito della compensazione dei casi di rigore. In questi Cantoni l'effetto voluto con l'adeguamento della chiave di ripartizione sarebbe in tal modo venuto a mancare. Nel bilancio globale, ai fini dei contributi forfettari alle strade principali è quindi stata applicata la chiave di ripartizione originaria della NPC.
18 05.086
Quota dei Cantoni all’utile della Banca nazionale Nel quadro della NPC viene soppressa la graduazione dei 3/8 della quota dei Canto- ni all’utile della Banca nazionale in funzione della capacità finanziaria. In futuro l’intera quota dei Cantoni di 2/3 dell’utile della BNS sarà ripartita tra i Cantoni in funzione della popolazione residente. L’inclusione degli utili della Banca nazionale nel bilancio globale influenza gli effetti orizzontali di perequazione dell’attuale perequazione finanziaria e quindi la compensazione dei casi di rigore. L’importo complessivo della distribuzione e la somma totale per la perequazione delle risorse e degli oneri non sono però modificati dalla NPC. Consecutivamente allo smantellamento degli accantonamenti di utili degli anni precedenti, gli utili della Banca nazionale distribuiti negli anni 2004 e 2005 sono particolarmente elevati. Questa distribuzione supplementare di 1,3 miliardi di fran- chi all’anno poggia sulla Convenzione di distribuzione degli utili del 5 aprile 2002 in virtù della quale gli utili trattenuti dalla Banca nazionale, pari a complessivi 13 miliardi di franchi, devono essere smantellati nel periodo compreso tra il 2003 e il 2012. Nel 2005 sono stati inoltre distribuiti 300 milioni supplementari di franchi provenienti dal reddito degli attivi liberi (vendita di riserve di oro) del 2004. La BNS ritiene dal canto suo che questo livello di distribuzione non potrà essere mantenuto a lunga scadenza. A più lungo termine, ossia a contare dall’anno di pagamento 2014, potrà ancora essere versato circa 1 miliardo di franchi all’anno (666 milioni per i Cantoni). La presa in considerazione delle quote effettive degli anni 2004 e 2005 fornirebbe pertanto un’immagine distorta delle ripercussioni attese con il passaggio alla NPC. In particolare essa farebbe sì che al di là della compensazione dei casi di rigore verrebbero garantite ai Cantoni beneficiari quote elevate di utili oltre l’anno 2013. Dato che la compensazione dei casi di rigore può durare al massimo 28 anni, per sostituire la soppressione della graduazione orizzontale delle quote di utili della BNS in funzione della capacità finanziaria è pertanto opportuno introdurre valori corri- spondenti alle aspettative di distribuzione dei Cantoni durante questo periodo. A tale scopo le ripercussioni sulla capacità finanziaria dei Cantoni attese annualmente dalle
loro quote agli utili della BNS sono calcolate per il periodo 2008–2035, scontate dal valore attuale del 2008 e poi sommate. Il tasso di sconto fino al 2015 (per i primi otto anni della compensazione dei casi di rigore) è del cinque per cento e aumenta successivamente del 5 per cento all’anno conformemente alla riduzione della com- pensazione dei casi di rigore. L’effetto annuo a livello di perequazione delle finanze è di 238 milioni di franchi fino al 2013 e di 95 milioni di franchi successivamente. Da questo calcolo risulta a livello di bilancio globale un effetto annuo medio di perequazione finanziaria di 158 milioni di franchi, corrispondente a una quota dei Cantoni pari a circa 1,1 miliardi di franchi.
Potenziale di risorse
Nel calcolo del potenziale di risorse si tratterà di prendere in considerazione la corretta protrazione nel tempo del rilevamento e della valutazione dei dati. Inoltre si dovrà tenere conto dell’articolo 3 capoverso 4 LPFC secondo il quale il potenziale di risorse di un determinato anno è calcolato di volta in volta sulla scorta della base imponibile aggregata (BIA) degli ultimi tre anni disponibili. I corrispondenti indici delle risorse per il bilancio globale 2004/05 (coerenti dal profilo temporale) e i dati
base sui quali essi poggiano sono descritti nella tabella 7. Nella tabella 7 sono altresì riprodotti a titolo di confronto i corrispondenti indici della capacità finanziaria, indici sui quali poggiano le spese e le quote dei Cantoni negli anni 2004 e 2005 secondo il sistema attualmente in vigore. Il rilevamento coerente dal profilo tempo- rale si applica per analogia alla perequazione degli oneri da parte della Confedera- zione, nel cui caso sono utilizzati di volta in volta i dati degli ultimi tre anni teorica- mente disponibili.
Tabella 7 Bilancio globale 2004/2005, indici e dati di base
Anno di riferimento Indici Anni di calcolo* **
2004 Indice della capacità finan- (1999), 2000, 2001,
ziaria 2004/2005 (2002)
2005 Indice della capacità finan- (1999) 2000, 2001, (2002)
ziaria 2004/2005 * BIA = Base imponibile aggregata ** I dati di base dell’indice della capacità finanziaria comprendono il reddito nazionale (2 anni), la capacità fiscale (2 anni), l’onere fiscale (4 anni) e l’indice delle regioni di monta- gna (ricalcolato periodicamente)
L’indice delle risorse poggia sulla base imponibile aggregata (BIA). Il rilevamento dei dati e il calcolo dell’indice sono effettuati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sulla base del rapporto tecnico sulla perequazione finanziaria in senso stretto19. Secondo il disegno di ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), i dati di base completi per la determinazione dell’indice delle risorse saranno disponibili per la prima volta per la BIA dell’anno di calcolo 2003 e quindi per l’indice delle risorse dell’anno di riferimento 2007. Ai fini del bilancio globale l’indice delle risorse di singoli elementi (p.es. utili delle società al beneficio di speciali privilegi, nonché imposte alla fonte e sostanza netta delle persone fisiche) è ulteriormente determinato sulla base di stime. Il metodo di stima si orienta in ampia misura sulle formule standard di calcolo previste in caso di assenza di dati o in presenza di dati non sfruttabili. La tabella 8 ne presenta una sintesi.
19 Amministrazione federale delle finanze (2005), Technische Grundlagen für den Finanz- ausgleich im engeren Sinn, Berna
Tabella 8 Calcolo del potenziale di risorse nel bilancio globale 2004/2005
Elemento Dati di base, metodo Capitolo nel rapporto tecnico
Reddito determinante Dati singoli della statistica 2.5.3. delle persone fisiche dell’imposta federale diretta Reddito determinante Stima sulla base dei dati del 2003 2.6.3. risp. 2.6.4. tassato alla fonte oppure, in assenza di dati per il 2003, sulla base della statistica sull’occupazione Sostanza determinante Stima sulla base del gettito 2.7.5. delle persone fisiche dell’imposta sulla sostanza e dell’onere medio dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni Utili determinanti delle Stima sulla base del gettito 2.8.6. persone giuridiche dell’imposta sugli utili dei Cantoni, dell’onere netto dell’imposta sugli utili dei Cantoni e dei dati singoli della statistica dell’imposta federale diretta Riparti fiscali determina- Nessun rilevamento o calcolo 2.9.4. ti di un Cantone
Indici degli oneri Le basi della compensazione dell’aggravio geotopografico e dell’aggravio sociode- mografico sono elaborate dall’Amministrazione federale delle finanze, fermo re- stando che si ricorre esclusivamente a statistiche esistenti della Confederazione ai sensi della legge federale del 9 ottobre 199220 sulla statistica federale e delle perti- nenti ordinanze. Gli indicatori della PAG possono essere calcolati conformemente alla legge federale del 26 giugno 199821 sul censimento federale della popolazione e alle direttive del disegno di ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC). Nel caso della PAS manca tuttora una statistica dell’aiuto sociale in senso stretto, ma si potrà contare a partire dal 2007 su dati di base completi. L’ambito «Povertà» della PAS sarà pertanto di nuovo rappresentato nel bilancio globale tramite un indicatore provvisorio della povertà. Tale indicatore poggia sul numero di beneficiari di prestazioni complementari, il numero di econo- mie domestiche monoparentali nonché il numero di disoccupati di lunga durata.
20 RS 431.01 21 RS 431.112
1.2.3.3 Risultati
L’allegato 10 reca una compendio del bilancio globale. Va osservato che le cifre corrispondono alla media degli anni 2004/05 e non agli aggravi e agli sgravi effettivi dell’anno 2008 (cfr. tabelle 1–4 e allegato 1). Nella tabella 9 la prima colonna accanto alla sigla del Cantone contiene la media dell’indice delle risorse degli anni 2004/05. La seconda colonna presenta le ripercussioni della dissociazione dei compiti negli anni 2004/05. In merito va osservato che sono illustrate cifre nette dalle quali sono già state sottratte la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e la sop- pressione della graduazione in funzione della capacità finanziaria. Le cifre della seconda colonna mostrano pertanto le ripercussioni della dissociazione dei compiti partendo dall’ipotesi che tutti i Cantoni abbiano la medesima capacità finanziaria e che non vengano versati supplementi di capacità finanziaria. Per i Cantoni nel loro insieme la dissociazione dei compiti determinerebbe uno sgravio netto di 718 milio- ni di franchi. A seconda della struttura delle spese e del ricorso a contributi della Confederazione nei settori di compiti toccati dalla NPC, le cifre evidenziano nondi- meno che negli anni di riferimento i Cantoni sono gravati o sgravati in misura molto diversa dalla dissociazione dei compiti. La terza colonna indica l’aggravio che i Cantoni subiscono negli anni 2004/05 consecutivamente alla riduzione della loro quota all’imposta federale diretta. In modo analogo alla dissociazione dei compiti, si tratta di versamenti ipotetici senza presa in considerazione della capacità finanziaria e quindi del 13 per cento del gettito dei Cantoni. La riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta genera uno aggravio in tutti i Cantoni. La quarta colonna infine mostra il saldo dopo la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e della graduazione in funzione della capacità finanziaria e rappresenta pertanto la perequazione finanziaria attuale. La soppressione di questa perequazione finanziaria produce per sua propria natura uno sgravio nei Cantoni finanziariamente forti e un aggravio nei Cantoni finanziariamente deboli. Lo sgravio dei Cantoni finanziariamente forti è dovuto al fatto che nel quadro della NPC ven- gono a mancare la graduazione orizzontale della capacità finanziaria in ambito di
quote dei Cantoni all’imposta federale diretta, i contributi dei Cantoni alle opere sociali della Confederazione e talune spese per sussidi, come ad esempio i contributi per la riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. Va osservato che il concetto attuale di capacità finanziaria non è paragonabile al nuovo coefficiente del potenziale di risorse. Oltre al fatto di poggiare su un concetto e un metodo di calcolo completamente diversi, non va scordato che l’indice della capacità finanziaria attualmente in vigore contiene anche elementi di onere che nel nuovo indice delle risorse sono volutamente esclusi e indennizzati separatamente nel quadro della perequazione degli oneri della Confederazione. In questo senso i Can- toni finanziariamente deboli di Argovia e Sciaffusa registrano uno sgravio consecu- tivo alla soppressione dell’attuale perequazione finanziaria, mentre il Cantone del Ticino, finanziariamente forte, subisce un aggravio. La quinta colonna mostra il saldo dopo la soppressione dei trasferimenti in vigore (colonne 2–4). Nella maggior parte dei Cantoni tale soppressione è all’origine di un aggravio netto. Per l’insieme dei Cantoni l’aggravio netto è di 2,267 miliardi di
franchi per gli anni 2004/05. La soppressone dei trasferimenti in vigore determina invece uno sgravio corrispondente della Confederazione di 2,267 miliardi di franchi. Questa somma confluisce integralmente nella perequazione delle risorse e degli oneri. Conformemente al consenso raggiunto tra Confederazione e Cantoni nel quadro dell’organizzazione di progetto NPC, questa somma deve confluire anche nel bilancio globale 2004/05 in ragione del 72,5 per cento alla perequazione verticale delle risorse (1,644 miliardi di franchi) e del 27,5 per cento alla compensazione degli oneri (0,624 miliardi di franchi). All’interno della compensazione degli oneri è nuovamente prevista una equa ripartizione dei contributi tra compensazione dell’ag- gravio geotopografico e compensazione dell’aggravio sociodemografico; per quanto concerne la compensazione dell’aggravio sociodemografico, 2/3 terzi della somma sono destinati alla compensazione degli oneri speciali nel contesto della struttura demografica (i cosiddetti «oneri A»), mentre 1/3 è destinato agli oneri speciali delle città polo. In modo analogo al modello di calcolo del primo e del secondo messaggio sulla NPC e in vista della dotazione del 2008, il rapporto tra la perequazione oriz- zontale e verticale delle risorse deve essere pari al 70 per cento; nel bilancio globale 2004/05 figura pertanto un volume globale di perequazione orizzontale di 1,150 miliardi di franchi. La perequazione totale delle risorse sulla media degli anni 2004/05 ammonta quindi a 2,794 miliardi di franchi. La colonna 6 indica l’aggravio o lo sgravio dei Cantoni tramite la perequazione delle risorse. Gli indici delle risorse su cui poggiano questi versamenti di perequazione sono illustrati nell’allegato 5. La tabella 9 mostra che tramite la perequazione delle risorse i valori mirati di risorse proprie determinanti dei Cantoni finanziariamente deboli ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 LPFC, ossia l’85 per cento della media svizzera, non sono raggiunti di poco nel bilancio globale 2004/05.
Tabella 9 Effetto della perequazione delle risorse nel bilancio globale 2004/2005
Cantone Indice GFS Ca nton e In dice GF S n. Cantone IR secondo PR n. Ca nto ne IR se con do PR 14 SH 87.8 91.0 1 ZH 131.7 126.1 15 AR 83.5 88.9 2 BE 72.3 85.2 16 AI 82.4 88.4 3 LU 75.2 85.8 17 SG 77.8 86.8 4 UR 63.6 84.4 18 GR 89.1 91.8 5 SZ 127.9 123.0 19 AG 91.0 92.9 6 OW 66.8 84.5 20 TG 75.7 86.2 7 NW 126.4 121.7 21 TI 107.0 105.7 8 GL 91.6 93.3 22 VD 96.8 97.2 9 ZG 220.0 198.9 23 VS 67.3 84.9 10 FR 69.2 84.7 24 NE 84.2 89.3 11 SO 75.6 85.9 25 GE 154.5 144.7 26 JU 67.1 84.8 12 BS 146.2 138.1 Varie 0.0 13 BL 111.0 109.1 To ta le 100.0
IR = Indice delle risorse; PR = Perequazione delle risorse; GFS = Gettito fiscale standardizzato (coefficiente per le risorse proprie determinati)
Nelle colonne 7–9 sono indicati i versamenti per la compensazione degli oneri nel 2004/2005. In questo ambito traspare chiaramente una spaccatura tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri nella misura in cui anche i Cantoni finan- ziariamente forti beneficiano di versamenti a titolo di compensazione degli oneri in presenza di corrispondenti valori di indicatore. Gli indicatori sui quali poggiano i versamenti di compensazione sono pubblicati negli allegati 3 e 4. Nella colonna 10 è indicato il saldo dei versamenti a titolo di perequazione delle risorse e di compensazione degli oneri (colonne 6–9). Il confronto con la colonna 4, che mostra la soppressione dell’attuale perequazione finanziaria, consente altresì il paragone tra i pagamenti di perequazione tra la perequazione finanziaria vigente e la nuova perequazione finanziaria 2004/05 in senso stretto. La colonna 11 presenta il bilancio del passaggio alla NPC prima della compensazio- ne dei casi di rigore. La cifra corrisponde al saldo delle colonne 5 e 10. In considera- zione del volume più importante di perequazione della perequazione delle risorse e degli oneri rispetto alla perequazione finanziaria attuale, la NPC è di massima vinco- lata a un aggravio netto per i Cantoni finanziariamente forti e a uno sgravio netto per i Cantoni finanziariamente deboli e i Cantoni con forti oneri speciali. Esistono nondimeno Cantoni finanziariamente deboli che subiscono un aggravio netto nel bilancio globale nonostante il volume di perequazione relativamente elevato. I motivi di questo stato di fatto sono numerosi; essi sono analizzati in modo più ap- profondito nel capitolo 1.2.4. L’aggravio netto che subiscono taluni Cantoni finanziariamente deboli nel bilancio globale non è politicamente auspicato. Per questo motivo il legislatore ha istituito la compensazione dei casi di rigore, che dovrà garantire a tutti i Cantoni finanziaria- mente deboli uno sgravio netto al momento del passaggio alla NPC. Il bilancio ad avvenuta compensazione dei casi di rigore risulta dalla colonna 12; il calcolo della compensazione dei casi di rigore è presentato nel capitolo successivo.
1.2.4 Determinazione dei contributi per la compensazione
dei casi di rigore Il passaggio alla NPC è all’origine di notevole mutamenti dei flussi finanziari sia tra Confederazione e Cantoni, sia tra Cantoni. Tali mutamenti fanno pure sì che singoli Cantoni finanziariamente deboli, ma avvantaggiati dall’attuale sistema di perequa- zione, ricevano meno mezzi dalla perequazione finanziaria. Per questi Cantoni l’am- manco può costituire un onere notevole, tanto più che nel corso dei decenni prece- denti la loro struttura di entrate e di uscite si è fortemente adeguata all’attuale sistema di perequazione. La compensazione dei casi di rigore deve riservare ai Cantoni interessati il tempo necessario per adeguare alla NPC la loro struttura di finanze pubbliche. L’articolo 19 LPFC prevede pertanto una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo, tramite i cui contributi possa essere ammortizzato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. In virtù dell’articolo 19 capoverso 3 LPFC, l’Assemblea federale stabilisce
mediante decreto federale sottoposto al referendum il volume iniziale della compen- sazione dei casi di rigore. Secondo il bilancio globale 2004/05 devono essere messi a disposizione 420 milioni di franchi all’anno per la compensazione dei casi di rigore. La compensazione dei casi di rigore è finanziata in ragione di due terzi dalla Confe- derazione e di un terzo dai Cantoni. Essa è concepita come aiuto temporaneo transi- torio e non quindi come vera e propria parte integrante del nuovo sistema di pere- quazione. Pertanto essa sfonda anche la corazza della neutralità a livello di bilancio al momento del passaggio alla NPC, corazza che determina una stretta connessione tra dissociazione dei compiti, soppressione dell’attuale perequazione finanziaria e nuovo sistema di perequazione. I contributi annui di compensazione dei casi di rigore e quindi anche il volume complessivo di compensazione sono stabiliti esaustivamente nel decreto federale e sono congelati per otto anni. Dopo tale termine i contributi sono ridotti del 5 per cento all’anno rispetto all’importo iniziale. Fondandosi sul rapporto sull’efficacia, l’Assemblea federale può decidere ogni quattro anni se abrogare totalmente o par- zialmente la compensazione dei casi di rigore. Pertanto nell’ambito della compensa- zione dei casi di rigore vengono versati contributi per un massimo di 28 anni. La compensazione dei casi di rigore è a disposizione dei soli Cantoni finanziariamente deboli. Un Cantone finanziariamente debole perde il suo diritto alla compensazione dei casi di rigore se durante il periodo in cui ne beneficia diventa finanziariamente forte. L’effetto netto del passaggio dal sistema attuale alla NPC risulta dal bilancio globa- le. Si tratta della colonna 11 della tabella dell’allegato 10. Il bilancio globale con- fronta la dissociazione dei compiti, la soppressione dell’attuale perequazione finan- ziaria e la riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta con i pagamenti di perequazione del nuovo sistema. La figura 3 contiene una rappresenta- zione grafica della soppressione dei trasferimenti. I Cantini vi figurano da sinistra a destra nell’ordine decrescente del loro indice medio delle risorse 2004/05. Al mo- mento del passaggio alla NPC la soppressione dell’attuale perequazione finanziaria determina di massima un aggravio dei Cantoni finanziariamente forti e uno sgravio
dei Cantoni finanziariamente deboli. A questo va inoltre integrato il contributo di finanziamento composto dalla riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale e dal saldo della dissociazione dei compiti. La riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta provoca in tutti i Cantoni un aggravio a dipendenza del gettito cantonale, mentre la dissociazione dei compiti determina un aggravio o uno sgravio netti a seconda della struttura cantonale delle uscite.
Figura 3 Ripercussioni finanziarie della soppressione dei trasferimenti del sistema attua- le secondo il bilancio globale 2004/2005
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 40%
Dissociazione compiti 30% Quota Cantoni all’IFD
20% Graduaz. capacità finanz.
10%
0%
-10%
-20% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR
Figura 4 Ripercussioni finanziarie del nuovo sistema di perequazione secondo il bilancio globale 2004/2005
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 20% Compensazione aggravio sociodemografico 10% Compensazione aggravio geotopografico Perequazione delle risorse 0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR
A seconda dell’indice delle risorse e degli oneri speciali, l’aggravio e lo sgravio sono integralmente o parzialmente compensati dal nuovo sistema di perequazione. I versamenti di compensazione in per cento del gettito fiscale standardizzato secondo il bilancio globale sono illustrati nella figura 4. La figura 5 compendia la soppres- sione dei trasferimenti (soppressione dell’attuale perequazione finanziaria, riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta, saldo della dissociazione dei compiti) consecutiva al passaggio alla NPC e la raffronta direttamente ai contributi del nuovo sistema di perequazione. La linea tratteggiata (limite del 0%) rispecchia le ripercussioni risultanti dalla soppressione dei trasferimenti. Se in un determinato Cantone i contributi del nuovo sistema di perequazione corrispondessero esattamen- te al valore della linea tratteggiata, le ripercussioni nette della NPC in detto Cantone (prima della compensazione dei casi di rigore) sarebbero uguali a zero. La linea tratteggiata rappresenta pertanto le neutralità (ipotetica) di onere del passaggio alla NPC nei singoli Cantoni. Se in un determinato Cantone l’aggravio del nuovo siste- ma di perequazione è inferiore o se lo sgravio è superiore alla neutralità di onere (ossia se la fine della colonna che rappresenta il nuovo sistema si situa sotto la linea tratteggiata), il passaggio alla NPC determina uno sgravio netto. Ciò vale per la maggior parte dei Cantoni finanziariamente deboli, ma anche ad esempio di misura per il Cantone finanziariamente forte di Basilea Città, che presenta grandi oneri speciali. Se invece l’aggravio del nuovo sistema di perequazione è superiore o se lo sgravio è inferiore alla neutralità di onere (ossia se la fine della colonna che rappre- senta il nuovo sistema si situa sopra la linea tratteggiata), il passaggio alla NPC determina un aggravio netto. Ciò vale per la maggior parte dei Cantoni finanziaria- mente forti, ma anche per alcuni Cantoni finanziariamente deboli. Nella figura 5 è inoltre illustrato sotto forma di linea continua il cosiddetto «limite di sgravio». La differenza tra il limite di sgravio e il «limite dello 0%» mostra lo sgra- vio netto perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell’indice delle risorse (cfr. n. 1.2.4.2).
Figura 5 Effetto netto del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore nel bilancio globale 2004/2005
Onere in per cento del gettito fiscale standardizzato 40% Nuovo sist. perequazione 30% Trasferimenti soppressi 20% Limte dello 0% Limite di sgravio 10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR
1.2.4.1 Motivi determinanti i casi di rigore
Fra le cause di un aggravio netto dei Cantoni finanziariamente deboli nel bilancio prima della compensazione dei casi di rigore vanno annoverate da un canto le riper- cussioni della dissociazione dei compiti. Esse variano fortemente e a prescindere dalla capacità di risorse dei Cantoni. Nel quadro dei settori di compiti che sono trasferiti ai Cantoni nell’ambito della NPC o che esigono un maggiore impegno finanziario da parte di essi, sono oberati in modo relativamente forte a livello di bilancio globale i Cantoni che registrano spese relativamente elevate in questi settori di compiti. In questo contesto vanno in particolare menzionati le spese per la ridu- zione dei premi delle casse malati oppure i contributi per la costruzione e l’esercizio di case per invalidi, laboratori e centri diurni, nonché quelli per l’istruzione scolasti- ca speciale. Sono d’altra parte sgravati in modo relativamente forte i Cantoni che registrano spese elevate in settori di compiti che nel quadro della NPC sono attributi alla Confederazione o che esigono un più forte impegno finanziario da parte di quest’ultima. Un esempio considerevole è costituito dalla costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle strade nazionali e dalle prestazioni individuali dell’AVS e dell’AI. Va osservato d’altro canto che l’indice della capacità finanziaria può essere parago- nato solo limitatamente all’indice delle risorse e al nuovo indice degli oneri. L’ef- fetto di compensazione del nuovo sistema di perequazione può quindi risultare molto differenziato rispetto alla graduazione in funzione della capacità finanziaria attual- mente in vigore. Ad esempio, la perequazione finanziaria attuale favorisce sistemati- camente i Cantoni con un onere fiscale elevato, poiché il valore reciproco dell’indice
dell’onere fiscale confluisce nell’indice della capacità finanziaria. Con la soppres- sione della perequazione finanziaria in vigore (quarta colonna) questi Cantoni sono pertanto fortemente oberati. Dato inoltre che l’attuale perequazione finanziaria è operata in gran parte per il tramite di sussidi a destinazione vincolata, in taluni Cantoni si assiste al cumulo di entrambi gli effetti di maggior aggravio dovuti sia alla dissociazione dei compiti, sia alla soppressione della graduazione in funzione della capacità finanziaria. La graduazione orizzontale della capacità finanziaria della perequazione finanziaria in vigore è l’attuale pendant della perequazione orizzontale delle risorse. La gradua- zione orizzontale della capacità finanziaria non è però comprensiva dei versamenti effettivi dei Cantoni finanziariamente forti ai Cantoni finanziariamente deboli, ma disciplina unicamente la ripartizione delle quote dei Cantoni alle entrate della Con- federazione e al finanziamento di determinati compiti comuni (ad es. i contributi dei Cantoni all’AVS e all’AI) sulla base dell’indice della capacità finanziaria dei Canto- ni applicato attualmente. Va da sé che con la soppressione della graduazione oriz- zontale della capacità finanziaria i Cantoni finanziariamente forti sono tendenzial- mente sgravati, mentre i Cantoni finanziariamente deboli subiscono un aggravio. Già nel solo ambito di questa componente sono visibili notevoli deviazioni, perché a causa della soppressione della graduazione orizzontale della capacità finanziaria singoli Cantoni subiscono un aggravio eccessivamente forte. Esse sono dovute alle lacune dell’attuale indice della capacità finanziaria. Oltre al reddito nazionale, alla capacità fiscale e a un indicatore per le regioni mon- tane, nell’indice della capacità finanziaria confluisce infatti – sotto forma di indica- tore parziale – anche l’indice complessivo dell’onere fiscale. Le analisi evidenziano nondimeno che in uno Stato federalistico le differenze di onere fiscale non sono determinate unicamente dalla capacità economica e dagli oneri speciali, ma che anche gli spillover e i diversi bisogni della popolazione in fatto di beni e di servizi dello Stato possono avere un influsso22. Pertanto il livello dell’onere fiscale può variare fortemente rispetto al potenziale di risorse di un determinato Cantone. A ciò
si aggiunge il fatto che a causa del suo metodo di calcolo l’indice dell’onere fiscale risulta particolarmente elevato per i Cantoni che gravano in modo relativamente forte i redditi bassi e sono contemporaneamente contraddistinti da una progressione fiscale relativamente debole23. Ulteriori distorsioni sono insite nell’indicatore parziale capacità fiscale. La capacità fiscale di un Cantone è calcolata dividendo la somma delle entrate fiscali del Canto- ne e dei suoi Comuni per l’indice complessivo dell’onere fiscale. L’appuramento tramite l’indice dell’onere fiscale è destinato a tenere conto della diversità delle tariffe fiscali dei Cantoni, di modo che la capacità fiscale dovrebbe in teoria essere percepita come una rappresentazione del potenziale di risorse di un Cantone. Si pone però il problema che – a prescindere dalle lacune discusse qui sopra – l’indice com- plessivo dell’onere fiscale non è comprensivo di tutti i tipi di imposta, ragione per la quale l’appuramento delle entrate fiscali è incompleto. Inoltre l’indice dell’onere fiscale non tiene conto della limitata sfruttabilità fiscale delle imprese tassate in
22 Cfr. Fischer, R. «Die Unterschiede in der Steuerbelastung der Kantone», EFV- Ökonomenteam Working Paper n. 6, Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Berna 2004. 23 Cfr. Fischer, R.: «Die Aggregierte Steuerbemessungsgrundlage (ASG) im Vergleich zum Steuerkraftindex der Finanzkraft», Credit Suisse Economic Research, Zurigo 2001.
modo privilegiato (società holding e società di domicilio) e delle agevolazioni fiscali (tax holidays) concesse in alcuni Cantoni nel quadro del promovimento economico, sebbene questi fattori possano fortemente ridurre l’onere fiscale medio e quindi le entrate fiscali. Ciò significa che nel calcolo della capacità fiscale l’imponibilità limitata delle società holding e delle società di domicilio come pure le agevolazioni fiscali confluiscono nel numeratore, ma non del denominatore. La capacità fiscale dei Cantoni il cui substrato fiscale comprende una quota relativamente elevata di società holding e di società di domicilio e/o che concedono frequentemente agevola- zioni fiscali risulta tendenzialmente troppo bassa rispetto al potenziale di risorse.
1.2.4.2 Il calcolo e il finanziamento della compensazione dei
casi di rigore La compensazione dei casi di rigore deve di massima garantire che durante il perio- do transitorio nessun Cantone finanziariamente debole debba subire perdite finanzia- rie consecutive all’introduzione della NPC. Ciò significa che perlomeno al momento del passaggio tutti i Cantoni finanziariamente deboli devono registrare uno sgravio netto grazie alla NPC. Per evitare distorsioni il volume dello sgravio deve essere proporzionale all’indice delle risorse. L’obiettivo perseguito è che per punto di scarto dell’indice delle risorse rispetto alla media svizzera (= 100 punti) ogni Canto- ne finanziariamente debole registri uno sgravio minimo dello 0,1 per cento del suo gettito fiscale standardizzato per rapporto all’attuale perequazione finanziaria. Un Cantone con un indice delle risorse pari a 60 punti ha pertanto diritto a uno sgravio minimo del 4 per cento e un Cantone con un indice delle risorse di 80 punti a un sgravio minimo del 2 per cento del gettito fiscale standardizzato. Il concetto è rap- presentato graficamente nella figura 6. La retta ascendente illustra lo sgravio auspi- cato in funzione dell’indice delle risorse. Essa è denominata in seguito «limite di sgravio».
Figura 6 Sgravio auspicato in funzione dell’indice delle risorse al momento del passaggio alla NPC
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 0%
-1%
-2%
-3%
-4% Limite di sgravio -5%
-6% 60 65 70 75 80 85 90 95 100
La posizione dei Cantoni che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore in funzione del concetto illustrato risulta dalla figura 7. I punti contrassegnano l’aggravio rispettivamente lo sgravio dei Cantoni al momento del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore. La retta ascendente descrive nuovamente il limite di sgravio in funzione dell’indice delle risorse. I Cantoni che si situano al di sopra del limite di sgravio hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore. Nel grafico essi sono contrassegnati da caratteri in grassetto. La differenza verticale di un simile Cantone rispetto al limite di sgravio, illustrata sull’esempio del Cantone di Neuchâtel dalla lunghezza della freccia, rappresenta pertanto il volume della compensazione dei casi di rigore in per cento del gettito fiscale standardizzato. Nel caso del Cantone di Neuchâtel la compensazione dei casi di rigore ammonta all’8,4 per cento del gettito fiscale standardizzato, ossia a 82,9 milioni di franchi. I Cantoni che si situano al di sotto del limite di sgravio non hanno invece diritto alla compensazione dei casi di rigore. Essi registrano uno sgravio superiore al minimo auspicato anche senza mezzi supplementari. Il grafico illustra che Cantoni come quelli di Berna e Lucerna – che registrano di massima uno sgravio consecutivamente al passaggio alla NPC – potrebbero fruire della compensazione dei casi di rigore. Ne è motivo il fatto che lo sgravio prima della compensazione dei casi di rigore è troppo esiguo rispetto allo sgravio auspicato. I contributi per simili Cantoni sono nondime- no relativamente bassi e sono in parte nuovamente compensati dal contributo di finanziamento della compensazione dei casi di rigore. I calcoli risultano dall’allegato 11.
Figura 7 Cantoni aventi diritto alla compensazione dei casi di rigore (CR) Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 10%
NE 5% JU FR OW VS GR GL VD 0% LU BE AR SH AG -5% TG SG SO AI -10%
-15% Cantoni prima CR -20% Limite di sgravio UR -25% 60 65 70 75 80 85 90 95 100
La compensazione dei casi di rigore ammonta complessivamente a 420 milioni di franchi. Come già menzionato, il finanziamento della compensazione dei casi di rigore è effettuato nella misura dei due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni stessi. A prescindere dalla capacità di risorse, il contributo di finanziamento di ogni Cantone si basa sulla popolazione residente. Ciò corrisponde a un contributo uniforme di finanziamento per abitante, ossia a 20 franchi per abitante. I contributi di sgravio e di finanziamento in ambito di compensazione dei casi di rigore sono riprodotti nell’allegato 11. Secondo l’articolo 19 capoverso 3 LPFC i contributi di finanziamento sono oggetto del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore. Conformemente all’articolo 19 capoverso 5 LPFC la ripartizione dei mezzi compete invece al Consiglio federale (dopo aver sentito i Cantoni) ed è disciplinata dall’OPFC. La figura 8 corrisponde di massima alla figura 5, compresi però il limite di sgravio e le ripercussioni della compensazione dei casi di rigore. Il grafico illustra che, grazie alla compensazione dei casi di rigore, ogni Cantone finanziariamente debole al momento del passaggio alla NPC si situa al di sotto della neutralità di onere e regi- stra pertanto uno sgravio netto.
Figura 8 Ripercussione netta del passaggio alla NPC dopo la compensazione dei casi di rigore secondo il bilancio globale 2004/2005
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 40%
30%
20%
10%
0%
-10% CR (versamenti) CR (pagamenti) -20% Nuovo sist. perequazione Trasferimenti soppressi -30% Limite dello 0% Limite di sgravio -40% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR
1.2.5 Determinazione della quota di imposta sugli oli mi-
nerali per i contributi non vincolati a opere della LUMin La Confederazione dispone ogni anno di circa 3,7 miliardi di franchi di entrate a destinazione vincolata per le strade. Esse provengono dalla metà della quota di im- posta sugli oli minerali, dall’intero supplemento di 30 centesimi per litro su questa imposta e dal provento della vignetta autostradale. La Confederazione utilizza questi mezzi per diversi compiti nel settore dei trasporti: la sua quota alle spese di costru- zione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; sussidi riferiti agli oggetti per le strade principali; altri contributi vincolati alle opere in ambito di protezione dell’ambiente e del paesaggio, nonché protezione contro le forze della natura; misu- re per il promovimento del traffico combinato e del trasporto dei veicoli a motore accompagnati; una quota alle spese della NFTA; contributi non vincolati alle opere, ai Cantoni, per i loro oneri stradali. Secondo la legge i contributi non vincolati alle opere ammontano almeno al 12 per cento delle entrate complessive a destinazione vincolata. Questa cosiddetta quota ordinaria è stata sinora aumentata di una quota straordinaria. Le entrate e le uscite a destinazione vincolata sono documentate nel finanziamento speciale traffico stradale (Spezialfinanzierung Strassenverkehr = SFSV). L’eccedenza cumulata è parimenti documentata in tale conto. Il finanzia- mento speciale del traffico stradale costituisce parte integrante del conto finanziario, ragion per cui le maggiori o minori uscite rispettivamente le minori o maggiori
entrate producono sempre direttamente un peggioramento o miglioramento della chiusura dei conti della Confederazione. A prescindere dalle misure per il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia (compresa la quota alla costruzione della NFTA), questi compiti a finan- ziamento vincolato sono attualmente compiti comuni. Nell’ambito della NPC una parte è dissociata o come compito esclusivo della Confederazione, oppure come compito assegnato ai Cantoni, sempre che tale assegnazione non sia già stata effet- tuata (ad es. nel quadro del PSg 03). Un’altra quota permane come compito comune, ma con un nuovo strumento di finanziamento. Va menzionato che le strade nazionali (eccettuato il completamento della rete approvata) rientrano pienamente e integral- mente nell’ambito di responsabilità della Confederazione. Da questo nuovo ordina- mento dei compiti risultano maggiori e minori oneri tra Confederazione e Cantoni. Secondo i principi della NPC relativi al bilancio globale, il principio della neutralità dei costi va osservato anche all’interno del finanziamento speciale del traffico stradale (cfr. il secondo messaggio sulla NPC24). Dai calcoli del bilancio globale effettuati in precedenza risultava che la Confedera- zione subiva complessivamente un aggravio a seguito della dissociazione dei compi- ti, mentre i Cantoni registravano uno sgravio. La compensazione era raggiunta tramite la rinuncia parziale o totale ai contributi straordinari non vincolati a opere. Ora però una prima valutazione dei dati relativi al bilancio globale 2004/2005 evi- denzia un maggior aggravio per la Confederazione che non può più essere compen- sato tramite la rinuncia ai suddetti contributi. Sussiste un deficit medio di circa 50 milioni di franchi che, secondo un calcolo approssimativo sulla base del piano finanziario 2008, dovrebbe raggiungere 100 milioni di franchi. L’origine di questa crescita del deficit risiede soprattutto nell’aumento delle spese per l’ampliamento e l’eliminazione delle strettoie e per la manutenzione delle strade nazionali. Il deficit va quindi compensato all’interno del finanziamento speciale del traffico stradale, perché altrimenti, nel quadro dell’intero bilancio globale NPC, esso passa a carico dei nuovi strumenti a destinazione libera della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.
Le possibilità alternative devono essere sufficientemente redditizie da poter fornire un contributo considerevole e durevole all’equilibrio del bilancio. È ovvio che si tratta di fare capo a settori di compiti che dispongono di un elevato volume finanzia- rio. Se questa condizione non è realizzata sussiste il pericolo che venga perso l’effetto auspicato tramite il compito comune. Come unica possibilità di realizzazio- ne della perequazione auspicata nel contesto degli altri compiti comuni si offrono le rubriche «Strade principali», «Foreste» e «Protezione contro le piene». Anche queste rubriche non sono però sufficientemente dotate per garantire la perequazione nella misura voluta oppure dovrebbero subire tagli sensibili, con la conseguenza che come tale il corrispondente compito comune verrebbe di massima posto in forse. Non entra in considerazione una riduzione delle spese nel settore delle strade nazio- nali. Non si tratterebbe in questo caso di una vera e propria compensazione; anzi, a mente della nuova competenza unica che la NPC attribuisce ora alla Confederazio- ne, si finirebbe per sfociare in una riduzione dei compiti.
24 FF 2005 5589
Quale unica alternativa adeguata rimane pertanto la riduzione dei contributi non vincolati a opere (compresi i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali). In questo caso è possibile una vera e propria compensazione, perché l’onere (supple- mentare) della Confederazione sarebbe compensato da un corrispondente minore utile dei Cantoni. Inoltre grazie alla sua dotazione, questa rubrica è adeguata per stabilire in gran parte il necessario equilibrio di bilancio. La quota straordinaria rimane a disposizione per la compensazione e, per quanto concerne la quota ordina- ria, occorre rinviare alla situazione legale attuale che prescrive un importo minimo pari al 12 per cento delle spese complessive a destinazione vincolata. Per operare riduzioni a livello di questa rubrica è necessaria una modifica di legge. Un punto percentuale delle entrate complessive a destinazione vincolata corrisponde attualmente a circa 37 milioni di franchi. Due punti percentuali consentirebbero invero di realizzare e addirittura di superare l’equilibrio del bilancio per gli anni 2004/2005, non però di compensare l’intero deficit del 2008, ma soltanto due buoni terzi di questo importo. D’altra parte un’ulteriore riduzione di tre punti percentuali rappresenterebbe un quarto degli importi attuali. Ciò corrisponde a una perdita che colpirebbe fortemente i Cantoni con oneri stradali altrettanto elevati. L’organizzazione del progetto ritiene pertanto che il minimo legale attuale del 12 per cento dovrebbe essere ridotto soltanto al 10 per cento, che i contributi straordinari dovrebbero essere soppressi e che il saldo del deficit dovrebbe essere compensato al di fuori del finanziamento speciale del traffico stradale. L’allegato 13 fornisce indicazioni dettagliate sulla compensazione finanziaria del finanziamento speciale del traffico stradale. Il testo della modifica di legge risulta dall’atto legislativo mantello (n. 1), mentre il relativo commento figura al numero 2.3.
1.2.6 Determinazione delle quote della Confederazione alle
spese dell’AVS e dell’AI La NPC introduce una dissociazione integrale del finanziamento dell’AVS e dell’AI. Sia in ambito di AVS che in ambito di AI, i Cantoni sono liberati dal finanziamento delle prestazioni individuali alle assicurazioni sociali. Nel quadro del primo messag- gio sulla NPC del 14 novembre 2001 e del decreto federale del 3 ottobre 2003 i settori di compiti prestazioni individuali dell’AVS e prestazioni individuali dell’AI diventano di competenza elusiva della Confederazione. Ciò presuppone una modifi- ca dell’articolo 112 capoverso 3 Cost. La competenza esclusiva della Confederazio- ne in entrambi questi settori non ha suscitato opposizioni da parte delle Camere federali. Le corrispondenti modifiche di legge sono state effettuate nel quadro del secondo messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Can- toni (NPC)25. Dato che i contributi dei Cantoni all’AVS e all’AI sono soppressi consecutivamente alla dissociazione dei compiti, il contributo della Confederazione deve essere adeguato.
25 FF 2005 5654 5656
La Confederazione e i Cantoni sono d’accordo sul fatto che la dissociazione dei compiti nel quadro della NPC deve essere neutrale a livello di costi non soltanto per la Confederazione e i Cantoni, ma anche per le assicurazioni sociali interessate. Il principio della neutralità dei costi affermato nei due messaggi attuali del Consiglio federale26 si riferisce espressamente al trasferimento duraturo di compiti e non ai problemi transitori della NPC, che possono ad esempio risultare dai sistemi di pa- gamenti posticipati in alcuni settori di compiti (cfr. n. 1.2.7). I conti annuali dell’AVS e dell’AI non possono essere influenzati positivamente o negativamente dalla dissociazione dei compiti. Per la determinazione del contributo della Confederazione all’AVS e all’AI sono determinanti le cifre secondo il piano finanziario 2008.
1.2.6.1 Calcolo della quota della Confederazione all’AVS
La NPC introduce una dissociazione integrale tra Confederazione e Cantoni in ambito di finanziamento dell’AVS. Per quanto concerne i contributi dei poteri pubblici all’AVS la competenza spetta esclusivamente alla Confederazione. I Can- toni sono sgravati dal cofinanziamento delle prestazioni individuali, nel senso che viene soppressa la loro quota attuale del 3,64 per cento al finanziamento delle spese dell’AVS. In ambito di aiuto alle persone anziane (sostegno all’aiuto alle persone anziane, compresi l’aiuto e le cure a domicilio) la NPC introduce una dissociazione parziale. Il sovvenzionamento delle organizzazioni private per la loro attività a livello nazionale, come la consulenza e l’assistenza delle persone anziane, l’organizzazione di corsi nonché lo svolgimento di compiti di coordinamento e sviluppo rimangono nelle mani dell’AVS. Le attività cantonali e comunali (cure mediche, cure a domicilio, aiuto domestico come pure pasti a domicilio e istituti diurni) sono sostenute dai Cantoni. In ambito di AI le prestazioni collettive (eccet- tuato l’art. 74 lett. a-c LAI) passano integralmente sotto la responsabilità dei Canto- ni. Nel quadro della dissociazione dei compiti della NPC in ambito di AVS si verifica una riduzione sia delle entrate sia delle uscite, seppure in misura differenziata: a livello di entrate del conto di esercizio dell’AVS sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1’245 milioni di franchi secondo il piano finanziario 2008. Il totale della riduzione di spese secondo il piano finanziario ammonta a 190 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe pertanto un peggioramento del bilancio finanziario dell’AVS di 1’055 milioni di franchi. Affinché il risultato sia neutrale per l’assicurazione, il contributo attuale della Con- federazione all’AVS di 5’593 milioni di franchi viene aumentato del suddetto impor- to a 6’648 milioni di franchi. Sulla base delle cifre del piano finanziario 2008, il contributo percentuale della Confederazione – contributo che secondo la legislazione attuale ammonta al 16,36 per cento delle spese dell’AVS – ammonterà d’ora in poi al 19,55 per cento delle spese complessive dell’assicurazione diminuite di 190 milioni di franchi. L’onere che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compensato nel quadro del bilancio globale.
26 FF 2002 2257 segg. (primo messaggio NPC) e FF 2005 5589 (secondo messaggio NPC).
Il calcolo della quota della Confederazione all’AVS è riprodotto nell’allegato 12. Il testo della modifica di legge risulta dall’atto legislativo mantello (n. 2), mentre il relativo commento figura al numero 2.4.
1.2.6.2 Calcolo della quota della Confederazione all’AI
La dissociazione dei compiti nel quadro della NPC è caratterizzata da due linee direttrici: da un canto i Cantoni non partecipano più al finanziamento delle presta- zioni individuali dell’assicurazione (rendite, indennità giornaliere, assegni per grandi invalidi, misure individuali ecc.). La loro quota di finanziamento in ragione del 12,5 per cento delle spese dell’AI è soppressa. D’altra parte invece il settore dei contribu- ti per la costruzione e l’esercizio di case per invalidi, laboratori e centri diurni, nonché quello dell’istruzione scolastica speciale, comprese le prestazioni individuali – sinora finanziati dall’AI – sono assegnati ai Cantoni. Nel quadro della dissociazione dei compiti della NPC sia le attuali entrate, sia le attuali uscite dell’assicurazione registrano una riduzione: a livello di entrate del conto di esercizio dell’AI sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1'565 milioni di franchi. A livello di uscite non sono più finanziate dall’AI diverse prestazioni assicurative nel settore collettivo e in quello dell’istruzione scolastica speciale, nonché quelle nel contesto dei centri di formazio- ne del personale specializzato delle professioni sociali. Secondo il piano finanziario 2008 il totale della riduzione di spese ammonta complessivamente a 2’484 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe pertanto, secondo il piano finanziario 2008, un miglioramento del bilancio finanziario dell’AI di 919 milioni di franchi. Affinché il risultato sia neutrale per l’assicurazione, il contributo attuale della Con- federazione all’AI di circa 4’695 milioni di franchi viene diminuito del suddetto importo a 3’776 milioni di franchi. Sulla base delle cifre del piano finanziario 2008, il contributo percentuale della Confederazione – contributo che secondo la legisla- zione attuale ammonta al 37,5 per cento delle spese dell’AI – ammonterà d’ora in poi al 37,62 per cento delle spese complessive dell’assicurazione diminuite di 2’484 milioni di franchi. Lo sgravio che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compensato tramite versamenti di compensazione ai Cantoni nel quadro della pere- quazione delle risorse e della compensazione degli oneri. Il calcolo della quota della Confederazione all’AI è riprodotto nell’allegato 12. Il testo della modifica di legge risulta dall’atto legislativo mantello (n. 3), mentre il
relativo commento figura al numero 2.5.
1.2.7 Problemi di transizione
Tenuto conto degli impegni assunti dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore e dei sistemi di sussidi posticipati, la dissociazione dei compiti nell’ambito della NPC comporta un doppio onere temporaneo nel conto finanziario e in parte nel conto economico della Confederazione, delle assicurazioni sociali e dei Cantoni. In questo contesto occorre distinguere tra gli impegni secondo il diritto anteriore per i restanti compiti comuni, gli impegni secondo il diritto anteriore in settori con riparti-
zione dei compiti nonché gli impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati. Le rubriche corrispondenti vanno trattate separatamente a livello di assicurazioni sociali e all’interno del finanziamento speciale del traffico stradale.
1.2.7.1 Situazione iniziale ai sensi del primo e del secondo
messaggio sulla NPC Secondo il primo messaggio sulla NPC27 occorre distinguere, in linea di principio, due situazioni di partenza: – per i progetti garantiti e già eseguiti o in fase di realizzazione prima dell’entrata in vigore della NPC non vi è alcuna necessità di intervenire dal profilo giuridico. La Confederazione adempie pienamente i suoi impegni in base alle relative decisioni; – i progetti garantiti dalla Confederazione, ma che non sono ancora iniziati prima dell’entrata in vigore della NPC, vanno valutati diversamente. In que- sto caso, la Confederazione deve assumere i suoi impegni durante un perio- do transitorio se i progetti sono realizzati in questo stesso periodo. In segui- to, gli impegni della Confederazione scadono a saldo di tutti i diritti. Per i progetti, che non sono realizzati durante questo periodo transitorio, vengono quindi a cadere gli impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore. Vi è consenso sul fatto che i contributi federali garantiti secondo il diritto anteriore per progetti già eseguiti o in fase di realizzazione (situazione di partenza 1) devono essere versati integralmente. Lo stesso vale di massima anche per la situazione di partenza 2, sebbene per questi progetti non ancora iniziati sia fissato un termine transitorio di tre anni nell’articolo
20 lettera b LPFC28.
Per impedire un possibile afflusso massiccio di domande di sussidi, l’articolo 20 lettera a LPFC prevede, in deroga all’articolo 36 LSu29, che «le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l’entrata in vigore della presente disposi- zione ma prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio […] sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’assegnazione». Questo modo di procedere permette di garantire, anche durante il periodo di transizione, che il volume delle domande da trattare e i mezzi necessari a tale scopo non superino il flusso normale30. Per ottenere l’effetto auspicato, il Consiglio federale ha posto in vigore l’articolo 20 LPFC già il 1° aprile 200531. Nel secondo messaggio sulla NPC32 è stato stimato il volume finanziario di simili pagamenti e sono state presentate le possibilità di soluzione per i settori di compiti interessati. La Confederazione e i Cantoni sono concordi nell’affermare che occorre
27 FF 2002 2100 28 Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensa- zione degli oneri (LPFC), RU 2004 6953 29 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu), RS 616.1
30 Messaggio p. 2249
31 RU 2005 1489 32 FF 2005 5349
trovare una soluzione globale a tali problemi di transizione che tenga equamente conto dei rispettivi interessi di entrambe le parti.
1.2.7.2 Impegni della Confederazione secondo il diritto ante-
riore Gli impegni secondo il diritto anteriore sono pretese per prestazioni da fornire in futuro e ancora garantite in virtù del diritto vigente. Si tratta in particolare degli importi seguenti stimati per il 31 dicembre 2007 (Tabella 10):
Tabella 10 Stato degli impegni secondo il diritto anteriore al momento del passaggio alla NPC (stima in milioni di franchi)
Settore di compiti Impegni secondo il diritto anteriore il 31.12.2007
Totale Di cui supplementi di capacità finanziaria
Protezione della natura e del paesaggio 9 1 Foreste 294 39 Protezione contro le piene 110 14 Protezione fonica 13 3 Strade principali 374 58 Separazione dei modi di traffico 13 4 Misurazione ufficiale 48 22 Risanamento delle abitazioni nelle 9 0 regioni di montagna Protezione e conservazione dei monu- 30 8 menti storici Scuole universitarie 89 11 Totale 989 102
Con l’eccezione del settore della separazione dei modi di traffico, si tratta esclusi- vamente di settori di compiti che anche dopo il passaggio alla NPC saranno assunti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. In linea di massima questi impegni secondo il diritto anteriore – compresi i supplementi di capacità finanziaria ivi integrati – devono essere smantellati a carico dei crediti di impegno degli anni successivi. Durante il periodo di transizione questa circostanza può far sì che nei primi anni successivi all’entrata in vigore della NPC si verifichino ritardi nell’introduzione delle nuove forme di finanziamento della NPC (accordi di pro- gramma, contributi forfetari). Ciò può inoltre provocare distorsioni temporanee dell’effetto distributivo della NPC, dato che i singoli Cantoni approfitteranno in
misura differenziata dell’eliminazione dell’eccedenza di impegni e in particolare dei supplementi di capacità finanziaria ivi integrati. Questo effetto può essere trascurato in considerazione del volume esiguo di circa 100 milioni di franchi dei supplementi di capacità finanziaria rispetto all’intero volume futuro di perequazione di quasi 3,2 miliardi di franchi. All’interno del finanziamento speciale del traffico stradale gli impegni secondo il diritto anteriore sono compensati, per quanto concerne le strade principali, in primo luogo da una corrispondente riduzione dei nuovi contributi globali ai Cantoni. I contributi ancora dovuti per la separazione dei modi di traffico saranno smantellati a carico dei contributi generali per le strade e dei contributi ai Cantoni privi di strade nazionali. Per quanto concerne gli impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore, non vi è alcuna necessità di intervenire sotto il profilo giuridico.
1.2.7.3 Impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi
posticipati Si è in presenza di un sistema di sussidi posticipati allorquando i sussidi per le prestazioni fornite, per le quali sussiste il diritto ad aiuti finanziari e indennità, sono pagati soltanto negli anni successivi alla fornitura delle prestazioni. Questo significa che i beneficiari dei sussidi devono prefinanziare le prestazioni della Confederazione con mezzi propri o per il tramite del mercato dei capitali. Secondo la tabella 11 sono interessate le seguenti rubriche:
Tabella 11 Sussidi posticipati dovuti il 31.12.2007 con fabbisogno finanziario straordinario negli anni 2008–2011 (stima in milioni di franchi)33 Sussidi secondo il Sussidi posticipati Fabbisogno finanziario straordina- preventivo 2007 dovuti a fine 2007 rio
2008 2009 2010 2011
AI: contributi per la costruzio- ne e l’esercizio di case per invalidi e laboratori 1'486 1'340 1'095 210 30 5 AI: centri di formazione per il personale specializzato delle professioni sociali 62 76 65 11 AI: contributi per la costruzio- ne e l’esercizio di scuole speciali 445 546 460 61 20 5 Riduzione dei premi 2 327 624 624 Agricoltura: consulenza canto- nale 18 10 10 Sussidi per la formazione 77 51 51 Totale 2'647 2'305 282 50 10 di cui AI 1'962 1'620 282 50 10
1.2.7.3.1 Impegni finanziari posticipati dell’AI In linea di massima il passaggio alla NPC non ha ripercussioni sul risultato dell’AI: alle rubriche di spesa soppresse, pari a 2’484 milioni, fanno riscontro i contributi cantonali soppressi, pari a 1’565 milioni, nonché la riduzione di 919 milioni dei contributi della Confederazione. Il sistema di sussidi posticipati nel settore delle prestazioni collettive fa però sì che a livello di AI anche negli anni 2008–2011 sussistano impegni per complessivi 1’962 milioni di franchi nei confronti delle istituzioni, sebbene, con il passaggio alla NPC, dal 1° gennaio 2008 il settore delle prestazioni collettive non rientri più in linea di massima nel suo ambito di responsabilità. Dato che sono sorti secondo il diritto anteriore, questi impegni vanno cofinanziati non soltanto dalla sola AI, ma secondo la vecchia chiave di ripartizione in ragione di 3/8 dalla Confederazione e 1/8 dai Cantoni (cfr. tabella 12):
33 Sono indicati soltanto i sussidi posticipati dovuti il 31 dicembre 2007, che negli anni 2008-2011 determinano un fabbisogno finanziario straordinario e che pertanto figurano nel bilancio della Confederazione a fine 2007.
Tabella 12 Ripartizione dei pagamenti posticipati dell’AI per prestazioni collettive (in milioni di franchi)
Importo totale stimato: 1'962 di cui 3/8 quota della Confederazione 736 1/8 quota dei Cantoni 245 Onere rimanente dell’AI a carico di chi versa i sussidi 981
I pagamenti posticipati dell’AI alle istituzioni sono all’origine negli anni 2008 e seguenti di un corrispondente deflusso di liquidità presso l’AI, la Confederazione e i Cantoni. Questo riversamento di liquidità comporta per le istituzioni un beneficio in termini di interessi mentre provoca corrispondenti costi d'interessi a Confederazione, AI e Cantoni. Nella misura in cui i Cantoni non procedono a un regolare finanzia- mento periodico delle istituzioni nel loro settore di responsabilità, il riversamento di liquidità e il relativo beneficio in termini d'interessi ricade su di loro.
1.2.7.3.2 Pagamenti arretrati delle rendite ordinarie e straor- dinarie nonché altre rubriche di spesa dell’AI da de- limitare in funzioni dei periodi Secondo le indicazioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le prestazioni in denaro dell’AI, pari a complessivi 7’075 milioni di franchi (consuntivo 2004), comprendono i pagamenti arretrati delle rendite ordinarie e straordinarie per un importo pari a 1’139 milioni di franchi come pure le pretese di rimborso per 190 milioni di franchi. Conformemente all’articolo 29 capoverso 2 LAI34, la rendita è versata dall’inizio del mese in cui è nato il diritto. Se l’assicurato si annuncia più di 12 mesi dopo l’inizio del diritto alla rendita, le prestazioni sono assegnate in linea di massima soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Questa disposizione spiega essenzialmente che assegnando la rendita l’AI deve di fatto sempre assumere impegni retroattivi e che, a causa della prassi di allibramento non conforme ai periodi, i relativi oneri non sono contabilizzati nel conto dell’AI nell’anno in cui ha inizio il diritto, ma soltanto nel corso dell’/degli anno/i successivo/i. È pure all’origine di sovrapposizioni il fatto che tra il momento dell’annuncio e quello della decisione può intercorrere un lungo periodo di tempo per lo svolgimento della procedura di accertamento e di eventuali procedure giudiziarie. I pagamenti arretrati di rendite di quasi 1,1 miliardi di franchi all’anno corrispondo- no nella misura del 70 per cento circa a anni di diritto anteriori a quello del paga- mento e quindi della contabilizzazione. Da una delimitazione in funzione dei periodi risulta per il 2004 un importo netto di 600 milioni di franchi (750 milioni di paga- menti arretrati, meno 150 milioni di rimborsi). Nel 2008 l’AI dovrebbe pertanto ancora versare circa 600 milioni di franchi per le prestazioni concernenti i diritti sorti prima del 1° gennaio 2008. Anche negli anni successivi verranno versate pre-
34 RS 831.20
stazioni il cui diritto è sorto prima del 2008. Questi importi ammontano a circa 300 milioni di franchi. Anche le misure individuali comprendono pagamenti arretrati per le prestazioni concernenti anni precedenti, riconducibili, da un canto, al fatto che le decisioni possono essere emanate soltanto dopo la fine dell’anno e, d’altro canto, al fatto che l’ultima rata di un diritto annuale viene pagata soltanto nel corso dell’anno successi- vo. Su un totale di 1’550 milioni (anno 2004) i pagamenti relativi agli anni prece- denti ammontano a circa 500 milioni di franchi. Il totale delle rubriche di spesa dell’AI da delimitare in funzione dei periodi è per- tanto di circa 1’400 milioni di franchi al 31 dicembre 2007 (cfr. tabella 13).
Tabella 13 Pagamenti arretrati delle rendite ordinarie e straordinarie nonché altre rubri- che di spesa dell’AI in ambito di misure individuali da delimitare in funzioni dei periodi (in milioni di franchi)
Pagamenti arretrati delle rendite negli anni precedenti l’introduzione della NPC nel primo anno dopo l’introduzione della NPC 600 negli anni successivi 300 Pagamenti arretrati delle prestazioni concernenti anni precedenti in ambito di misure individuali 500 Totale 1’400 di cui 3/8 quota della Confederazione 525 1/8 quota dei Cantoni 175
Se si applica in modo conseguente la contabilizzazione delle spese in funzione dei periodi, al momento del passaggio alla NPC anche il totale di circa 1’400 milioni di franchi dovrà essere finanziato secondo la vecchia chiave di ripartizione. La quota di 1/8 dei Cantoni ammonta a 175 milioni. Dato che continua a partecipare al finan- ziamento dell’AI, la Confederazione fornisce il proprio contributo nel quadro dei pagamenti ordinari all’AI.
1.2.7.3.3 Compendio dei problemi di transizione a livello di AI In un’ottica di spesa, le rubriche complessive di spesa dell’AI da delimitare in fun- zione del principio «accrual» ammontano a fine 2007 a 3’362 milioni di franchi (1’962 milioni di prestazioni collettive posticipate e 1'400 milioni di pagamenti arretrati delle rendite nonché altre rubriche da delimitare). La quota della Confede- razione ammonta a 1’261 milioni di franchi (736 e 525 milioni) e quella dei Cantoni a 420 milioni di franchi (245 e 175 milioni). Nel quadro dell’introduzione del nuovo modello contabile, la Confederazione costituirà già a fine 2006 accantonamenti corrispondenti. Si raccomanda anche ai Cantoni di costituire accantonamenti già negli anni 2006 o 2007. In tal modo, i contributi della Confederazione e dei Cantoni
avranno effetto sulle spese già dagli anni 2006 o 2007, mentre il deflusso di liquidità si verificherà soltanto nel 2008. Diversamente dalla Confederazione, l’AI continuerà a tenere i suoi conti secondo il principio di cassa, senza effettuare delimitazioni in funzione dei periodi. Ne conse- gue che l’onere netto dell’AI di 981 milioni di franchi per i pagamenti posticipati di sussidi alle istituzioni dovrà essere allibrato con effetto sul risultato negli anni 2008 e seguenti. Tenuto conto delle prestazioni dei Cantoni per la loro quota di 1/8 ai pagamenti arretrati delle rendite e alle altre rubriche da delimitare, l’AI presenta un fabbisogno supplementare di mezzi di 806 milioni di franchi (cfr. tabella 14), ciò che provoca in linea di massima un aumento corrispondente del suo debito nei confronti del Fondo AVS. Se si ipotizza un tasso di interesse del 2,5 per cento all’anno35 e la correspon- sione di interessi sull’intero supplemento di debito, l’AI registrerà un aumento di 20 milioni di franchi dell’onere per interessi.
Tabella 14 Ripartizione dell’onere dei pagamenti posticipati dell’AI (in milioni di franchi)
Importo totale stimato delle prestazioni collettive: 1'962 di cui 3/8 quota della Confederazione 736 1/8 quota dei Cantoni 245 Onere rimanente dell'AI a carico di chi versa i sussidi 981 Quota dei Cantoni ai pagamenti arretrati delle rendite e alle altre rubriche da delimitare 175 Onere netto rimanente dell’AI 806
1.2.7.3.4 Soluzione prevista 1.2.7.3.5 Quota della Confederazione e dei Cantoni ai paga- menti posticipati all'AI Come menzionato, i Cantoni devono partecipare ai sussidi collettivi posticipati dell’AI, ai pagamenti arretrati delle rendite come pure alle altre rubriche da delimita- re. In tal modo essi assumono la loro quota legale di 1/8 a tutti gli impegni dell’AI delimitati in funzione dei periodi ed esistenti al momento del passaggio alla NPC. Dal canto suo la Confederazione trasferisce alle istituzioni la sua quota di 3/8 di contributi posticipati. La partecipazione della Confederazione ai pagamenti arretrati delle rendite e alle altre rubriche da delimitare è effettuata nel quadro dei futuri contributi ordinari alle spese dell’AI. Per dare certezza alla pianificazione e per rendere possibile lo svolgimento definiti- vo dei pagamenti nel primo anno successivo all’introduzione della NPC, nell’ambito
35 L’AI deve rimunerare il suo debito nei confronti del Fondo AVS con il tasso quadriennale di swap. Tale tasso si aggira attualmente sul 2%. L’UFAS ipotizza a più lungo termine un tasso del 2,5%.
del presente progetto gli importi sono fissati in via definitiva sulla scorta delle stime del piano finanziario 2008. Queste stime devono ancora essere verificate da un organo esterno e indipendente. La ripartizione tra i singoli Cantoni dei contributi da fornire è effettuata in funzione di una chiave che tiene conto della ripartizione secondo le prestazioni del 2005, nonché della capacità finanziaria negli anni 2006/2007. Il calcolo è operato a mente dell’ordinanza del 2 dicembre 198536 concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per l’invalidità. Nella tabella 15 figura l'onere che ne risulta per i singoli Cantoni.
36 RS 831.272.1
Tabella 15 Onere complessivo dei Cantoni secondo la chiave di ripartizione calcolata sulla base delle prestazioni complessive dell’AI nel 2005 e della capacità finanziaria nel 2006/2007 (in milioni di franchi)
Afflusso di mezzi Contributi di finanziamento Prêt Chiave di Prestazioni Rubriche da ripartizione colletive delimitare Totale Total ZH 22.62 55.4 39.6 95.0 182.3 BE 7.72 18.9 13.5 32.4 62.2 LU 3.19 7.8 5.6 13.4 25.7 UR 0.19 0.5 0.3 0.8 1.5 SZ 1.50 3.7 2.6 6.3 12.1 OW 0.15 0.4 0.3 0.6 1.2 NW 0.47 1.2 0.8 2.0 3.8 GL 0.43 1.1 0.8 1.8 3.5 ZG 2.15 5.3 3.8 9.0 17.3 FR 2.14 5.2 3.7 9.0 17.2 SO 2.93 7.2 5.1 12.3 23.6 BS 6.26 15.3 11.0 26.3 50.5 BL 4.42 10.8 7.7 18.6 35.7 SH 0.99 2.4 1.7 4.2 8.0 AR 0.46 1.1 0.8 1.9 3.7 AI 0.10 0.3 0.2 0.4 0.8 SG 5.71 14.0 10.0 24.0 46.0 GR 1.47 3.6 2.6 6.2 11.8 AG 8.29 20.3 14.5 34.8 66.8 TG 2.76 6.8 4.8 11.6 22.2 TI 4.46 10.9 7.8 18.8 36.0 VD 8.84 21.7 15.5 37.1 71.3 VS 1.61 4.0 2.8 6.8 13.0 NE 1.88 4.6 3.3 7.9 15.2 GE 8.66 21.2 15.2 36.4 69.8 JU 0.60 1.5 1.0 2.5 4.8 TOTAL 100.00 245.0 175.0 420.0 806.0
1.2.7.3.6 Onere netto rimanente dell'AI In considerazione della difficile situazione finanziaria dell’AI è stata discussa una soluzione in cui a seguito dell'onere netto rimanente l’AI non subisce alcuna perdita di liquidità. Questa proposta di soluzione prevedeva che l’AI assume invero i suoi impegni degli anni precedenti per un volume di 1’962 milioni di franchi, ma che il relativo trasferimento di liquidità a favore delle istituzioni, rispettivamente dei Cantoni, è riportato all’AI. Per compensare la spesa netta i Cantoni verrebbero concessi all’AI mutui illimitati e senza interessi pari a 4/8 degli impegni posticipati (quota di finanziamento AI), dedotta la sua quota ai pagamenti arretrati delle rendite
e alle altre rubriche da delimitare. Tali impegni risultanti da mutui nei confronti dei Cantoni, per un importo di 806 milioni di franchi, dovrebbero figurare nei conti annuali dell’AI. La ripartizione tra i singoli Cantoni dovrebbe essere effettuata secondo la medesima chiave di ripartizione menzionata qui sopra. La soluzione proposta è però stata respinta dai rappresentanti dei Cantoni in seno all'organo di direzione politica in quanto le discussioni all'interno della Conferenza dei Governi cantonali e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze avreb- bero mostrato che essa non raccoglieva i consensi dei Cantoni. La difficile situazio- ne finanziaria dell'AI è invero riconosciuta e i rappresentanti dei Cantoni non conte- stano che il peggioramento della situazione di liquidità dell'AI è imprescindibile da oneri d'interesse supplementari. Tuttavia, a loro avviso, i problemi finanziari dell'AI non sono da ricondurre alla NPC. Gli impegni a posteriori sarebbero già sussistiti e, con una delimitazione in funzione dei periodi secondo il principio "accrual", avreb- bero dovuto essere esposti già oggi. Per il risanamento dell'AI bisognerebbe quindi trovare soluzioni all'infuori del progetto NPC. Considerato che il problema di transizione nell’ambito dell’AI non è ancora risolto, la Confederazione contatterà i Cantoni durante la procedura di consultazione al fine di negoziare una soluzione adeguata in vista del messaggio del Consiglio federale.
La partecipazione di Confederazione e Cantoni ai pagamenti posticipati dell’AI alle istituzioni, la partecipazione dei Cantoni ai pagamenti arretrati delle rendite nonché alle altre rubriche di spesa dell’AI da delimitare in funzione dei periodi esigono una base giuridica separata in forma di disposizione transitoria della LAI. A titolo di allegato a questa disposizione transitoria è altresì fissata definitivamente la chiave di ripartizione tra i Cantoni. Anche un’eventuale soluzione basata sui mutui dei Canto- ni all'AI richiederebbe una corrispondente base legale nella LAI. Il testo della modifica di legge risulta dall’atto legislativo mantello (n. 3), mentre il relativo commento figura al numero 2.5.
1.2.7.4 Impegni finanziari posticipati della Confederazione
1.2.7.4.1 Riduzione dei premi nell’assicurazione malattie Per quanto concerne la riduzione dei premi, l’eccedenza stimata di pagamento della Confederazione ammonta a 624 milioni di franchi. I pagamenti posticipati pendenti della Confederazione a favore dei Cantoni sono riconducibili al fatto che, secondo l’ordinamento attuale, la Confederazione versa il 77 per cento dei suoi contributi l’anno corrente e il 23 per cento nel corso dell’anno successivo, dopo il conteggio definitivo da parte dei Cantoni.
1.2.7.4.2 Consulenza agricola Si tratta dei contributi della Confederazione ai servizi di consulenza cantonali, soppressi nel quadro della NPC. Il pagamento viene attualmente effettuato quattro mesi dopo la chiusura dell’anno contabile o la fine di una manifestazione. Nel 2008 sussisterà un fabbisogno finanziario stimato in 10 milioni di franchi.
1.2.7.4.3 Sussidi per la formazione Secondo l’ordinamento vigente, i sussidi della Confederazione alle spese computabi- li dei Cantoni per gli aiuti destinati alla formazione sono versati nel corso dell’anno successivo sulla base del conteggio dei Cantoni. Nel quadro della NPC sono sop- pressi gli attuali sussidi della Confederazione per il livello secondario II e i supple- menti di capacità finanziaria. È mantenuto il pagamento posticipato degli altri sussi- di della Confederazione. Il fabbisogno finanziario supplementare per l’anno 2008 risulta dalla differenza tra le attuali e le nuove prestazioni della Confederazione. Esso è stimato in 51 milioni di franchi.
1.2.7.5 Compendio del flusso di mezzi provenienti dagli
impegni finanziari posticipati con fabbisogno finan- ziario straordinario I flussi di pagamento in relazione agli impegni finanziari posticipati possono essere riassunti come segue (tabella 16): Tabella 16 Compendio dei flussi di mezzi provenienti dagli impegni finanziari posticipati (in milioni di franchi) Co ntribu ti po stic ip a ti (flusso di liq uidità ) in m ilioni di franch i
(+ ) aggravio; (-) sgravio Co nfed era zion e T ota le 2008 2009 2010 2 011 Co nfederaz ion e ai Canto ni 685 685 0 0 0 Co nfederaz ion e all'AI 736 736 0 0 0 Sa ld o Con fe d e ra z io ne 1'421 1'421 0 0 0
Ca nton i T ota le 2008 2009 2010 To ta l Co nfederaz ion e ai Canto ni -685 -685 0 0 0 Ca ntoni all'A I c ontribu ti a fondo perso 420 420 0 0 0 Sa ld o Ca n ton i -265 -265 0 0 0
Assic uraz io ni soc iali T otal 2008 2009 2010 To ta l AI alle istituzioni 1'962 1'620 2 82 50 10 Co nfederaz ion e all'AI -736 -736 0 0 Ca ntoni all'A I: co ntributi a fon do pe rs o -420 -420 0 0 Sa ld o a ssicura zion i so ciali 806 464 2 82 50 10
Ca se p e r in va lid i e istizion i T otal 2008 2009 2010 To ta l AI alle istituzioni -1'962 -1'620 -2 82 -50 -10 Sa ld o ca se p er inva lid i e istituzio ni -1'962 -1'620 -2 82 -50 -10
So ld e 0 0 0 0 0
Il presente compendio evidenzia che il trasferimento di liquidità effettuato comples- sivamente alle case per invalidi e alle istituzioni nonché ai Cantoni consente di
ridurre il loro debito nei confronti di terzi. La ripartizione tra i singoli Cantoni è illustrata nell’allegato 14. Il risultato della tabella 16 si fonda sull’ipotesi che in futuro i Cantoni passeranno a un finanziamento delle case per invalidi e delle istituzioni in funzione dei periodi. Si può partire da questa ipotesi, poiché anche la Convenzione intercantonale sulle istituzioni sociali (CIIS), che disciplina la collaborazione tra i Cantoni in questo settore, prevede un finanziamento in funzione dei periodi. Qualora i Cantoni doves- sero mantenere il finanziamento posticipato attuale, una parte del trasferimento di liquidità alle case per invalidi e alle istituzioni rimarrebbe presso di loro. Il saldo della Confederazione, pari a 1'421 milioni di franchi, comporta un tempora- neo doppio onere nel conto finanziario della Confederazione e quindi un fabbisogno finanziario straordinario. Come accennato nel secondo messaggio sulla NPC in relazione al nuovo modello contabile della Confederazione37, gli impegni pendenti in base a un sistema di sussidi posticipati sono iscritti a bilancio alla fine del 2007, ma non hanno incidenze sul conto finanziario. Il pagamento dei contributi dovuti gli anni successivi (la maggior parte nel 2008, cfr. la tabella qui sopra) non influisce pertanto sul conto economico, ma causa spese corrispondenti nel conto di finanzia- mento e di flusso dei mezzi.
1.2.8 Panoramica delle norme necessarie a livello di ordi-
nanza Sulla base della legge federale del 3 ottobre 200338 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), il Consiglio federale emana l’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC). L’ordinanza disciplina la procedura per il calcolo del potenziale di risorse (art. 3 cpv. 3 e 4 LPFC), nonché la garanzia della qualità, l’adeguamento annuo dei mezzi per la perequazione delle risorse durante un periodo di quattro anni (art. 5 cpv. 2 LPFC) e la ripartizione tra i Cantoni degli importi orizzontali e verticali per la perequazione delle risorse (art. 5 cpv. 3 e art. 6 cpv. 1 LPFC). Nell’OPFC sono inoltre disciplinati i criteri per la ripartizione dei mezzi provenienti dalla compensa- zione degli oneri (art. 9 cpv. 3 LPFC), nonché l’adeguamento annuo al rincaro dei mezzi per la compensazione degli oneri (art. 9 cpv. 2 LPFC). L’OPFC contiene altresì disposizioni sulla ripartizione dei mezzi provenienti dalla compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 5 LPFC) e concretizza la disposizione relativa al rapporto sull’efficacia (art. 18 LPFC). La nuova legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri abroga la legge federale del 19 giugno 195939 concernente la perequa- zione finanziaria tra i Cantoni (art. 23 LPFC). Con l’abrogazione di questa legge decade la base legale dell’ordinanza del 21 dicembre 197340 che disciplina la gra- duazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e
37 FF 2005 5614 segg.
38 RS 613.2 39 RS 613.1 40 RU 1974 146
dell’ordinanza del 27 novembre 198941 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta. Queste ordinanze sono formalmente abrogate nell’OPFC. Gli adeguamenti necessari a livello di ordinanza nei singoli settori di compiti sono già stati indicati nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (secondo messaggio sulla NPC).
2 Spiegazioni relative ai singoli articoli
2.1 Decreto federale sui contributi di base per la pere-
quazione delle risorse e la compensazione degli oneri
Art. 1 Il contributo dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse (pere- quazione orizzontale delle risorse) ammonta a 1,270 miliardi di franchi, pari al 70 per cento del contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse.
Art. 2 La dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria nonché la riduzione della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta dal 30 al 17 per cento determinano nel 2008 uno sgravio della Confederazione di 2,503 miliardi di franchi. Tale importo è quindi disponibile ai fini della dotazione della perequazio- ne verticale delle risorse e della compensazione dell’aggravio geotopografico e dell’aggravio sociodemografico. Conformemente al consenso raggiunto tra Confede- razione e Cantoni nel quadro dell’organizzazione del progetto della NPC, la somma di 2,503 miliardi di franchi deve confluire in ragione del 72,5 per cento nella pere- quazione delle risorse (1,815 miliardi di franchi) e del 27,5 per cento nella compen- sazione degli oneri (0,688 miliardi di franchi).
Art. 3 e 4 All’interno della compensazione degli oneri è prevista una equa ripartizione dei contributi tra la compensazione dell’aggravio geotopografico e la compensazione dell’aggravio sociodemografico, di modo che per ognuno di essi sono disponibili
344 milioni di franchi.
I contributi di base valgono di norma per un periodo di quattro anni. Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale i versamenti di compensazione corrispondo- no a tali contributi di base. Nel corso degli anni successivi essi sono nondimeno aggiornati conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LPFC.
41 RU 1989 2470
2.2 Decreto federale sulla compensazione dei casi di
rigore
Art. 1 La compensazione dei casi di rigore è calcolata sulla scorta del bilancio globale 2004/2005 e ammonta a 419 milioni di franchi. Due terzi di questo importo (279 milioni di franchi) sono assunti dalla Confederazione e un terzo (139 milioni di franchi) dai Cantoni. La ripartizione del contributo di finanziamento dei Cantoni è effettuata in funzione della popolazione residente. Si tratta in questo caso dei cosid- detti contributi iniziali. Nell’ambito della successiva diminuzione dell’importo per la compensazione dei casi di rigore secondo l’articolo 19 capoversi 3, 4 e 6 LPFC i contributi dei Cantoni sono ridotti proporzionalmente.
2.3 Commento delle modifiche della legge federale con-
cernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
Art. 4 cpv. 5 LUMin Come esposto in precedenza, secondo i principi della NPC la neutralità dei costi deve essere realizzata tramite il bilancio globale anche all’interno del finanziamento speciale del traffico stradale. A tale scopo deve essere tra l'altro ridotta dall’attuale 12 per cento al 10 per cento la quota legale minima dei Cantoni ai contributi non vincolati a opere.
2.4 Commento delle modifiche della legge federale su
l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 103 cpv. 1 LAVS Conformemente al piano finanziario per il 2008, nell’articolo 103 capoverso 1 LAVS la quota definitiva del contributo della Confederazione viene fissata al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione. Disposizione transitoria in relazione alla determinazione della quota definitiva Nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione di esecuzione, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all’articolo 103 capoverso 1 LAVS, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell’articolo 103 capoverso 1 verrebbe stabilita nel quadro del messaggio concernen- te i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore e adeguato prima dell’entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Tale quota è stata stabilita e inserita all’articolo 103 capoverso 1. In questo senso si è tenuto conto dell’obiettivo della disposizione transitoria; questa può pertanto essere abroga- ta.
2.5 Commento delle modifiche della legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 78 cpv. 1 LAI Determinazione definitiva del contributo della Confederazione Conformemente al piano finanziario per il 2008, nell’articolo 78 capoverso LAI la quota definitiva del contributo della Confederazione viene fissata al 37,62 per cento delle uscite annue dell’assicurazione. Tale quota definitiva tiene conto della soppres- sione delle prestazioni collettive dell’AI ed entra in vigore per una durata indetermi- nata. Disposizione transitoria in relazione alla determinazione della quota definitiva Nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione di esecuzione, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all’articolo 78 capoverso 1 LAI, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell’articolo 78 capoverso 1 verrebbe stabilita nel quadro del messaggio concernente i contributi di base per la perequazione delle risorse, della compensazione degli oneri e dei casi di rigore e adeguato prima dell’entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Tale quota è stata stabilita e inserita all’articolo 78 capoverso 1. In questo senso si è tenuto conto dell’obiettivo della disposizione transitoria; questa può pertanto essere abroga- ta. Disposizione transitoria in relazione agli impegni finanziari posticipati Ad capoverso 4 (nuovo): i pagamenti posticipati delle prestazioni collettive – pari a 1’962 milioni di franchi – devono essere finanziati secondo l’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore della NPC. Tali pagamenti devono essere effettuati all’AI sotto forma di contributi forfetari a fondo perso. Secondo il vecchio articolo
78 LAI, la Confederazione partecipa al finanziamento con il 37,5 per cento e i
Cantoni con il 12,5 per cento. Per la Confederazione ne consegue un aggravio di 736 milioni di franchi, come stabilito dalla lettera a. Il corrispondente contributo dei Cantoni ammonta a 245 milioni di franchi. Oltre ai pagamenti arretrati delle prestazioni collettive sussistono pagamenti arretrati delle prestazioni individuali e delle rendite. I Cantoni devono versare il loro contributo anche su questo importo di complessivi 1'400 milioni di franchi. Si tratta di ulteriori 175 milioni di franchi. La lettera b stabilisce il totale di questo contributo a fondo perso in 420 milioni di franchi. Diversamente dai Cantoni, la quota di finanziamento della Confederazione non deve essere oggetto di un disciplinamento speciale poiché la Confederazione continua a partecipare al finanziamento di queste prestazioni. Ad capoverso 5 (nuovo): l’articolo 78 disciplina il contributo della Confederazione all’AI in per cento delle uscite complessive dell’assicurazione. Le prestazioni per le quali il contributo della Confederazione viene versato sotto forma di contributo a fondo perso devono essere escluse dal contributo ordinario della Confederazione, affinché non venga effettuato un doppio pagamento. Il contributo dei Cantoni è ripartito in funzione della chiave di ripartizione utilizzata per il conteggio definitivo dei contributi dei Cantoni all’AI per il 2005 (il calcolo della chiave di ripartizione è
disciplinato nell’ordinanza concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per l’invalidità42).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sulle Città e sui Comuni
Nel primo messaggio sulla NPC il Consiglio federale aveva effettuato un’analisi generale delle ripercussioni della riforma della perequazione finanziaria sugli ag- glomerati urbani e sui Comuni43. In questo contesto esso ha constatato che la NPC può sviluppare il suo pieno potenziale di efficacia e di efficienza soltanto se i sistemi cantonali di perequazione finanziaria e di compensazione degli oneri seguono la medesima linea direttrice e che la compensazione degli oneri interna ai Cantoni va esaminata tenendo conto della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e se del caso adeguata. In considerazione dell’autonomia organizzativa che la Costituzione garantisce ai Cantoni, il disciplinamento delle relazioni tra un Can- tone e i suoi Comuni, rispettivamente Città, come pure la ripartizione degli oneri all’interno di un Cantone competono di massima ai Cantoni. Nel quadro dell’elaborazione della legislazione di esecuzione della NPC, il secondo messaggio sulla NPC ha posto in primo piano44 due settori tematici: – lo statuto giuridico dei Comuni e delle Città nell’ambito del nuovo strumen- to dell’accordo di programma, e – le ripercussioni finanziarie della dissociazione dei compiti. Le richieste dei rappresentanti dei Comuni e della Città sono state prese ampiamente in considerazione in particolare nel quadro della modifica della legge sui sussidi, nel senso che l’articolo 19 capoverso 2 LSu accorda uno speciale diritto di essere sentiti ai Comuni e che l’articolo 20a capoverso 4 LSu stabilisce che i contributi della Confederazione devono essere trasferiti proporzionalmente ai Comuni se questi ultimi forniscono le prestazioni. Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie sui Comuni e sulle Città della ripar- tizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è stato rammentato che Comuni e Città dipendono anzitutto dalle competenze disciplinatorie e dalla partecipazione finanziaria all’interno dei singoli Cantoni. È dunque determinante conoscere il modo in cui i Comuni e le Città partecipano, nell’attuale ripartizione intracantonale dei compiti, al finanziamento dei singoli settori. Nel quadro del presente terzo messaggio sulla NPC sono definiti i pilastri dei nuovi strumenti di perequazione finanziaria. Le modalità di ripercussione intracantonale dei nuovi flussi finanziari dipendono dall’attuazione della NPC nei singoli Cantoni.
In merito si può constatare che in tutti i Cantoni il processo intracantonale di attua- zione è in corso e che in questo contesto le relazioni con i Comuni e con le Città sono analizzate e se del caso adeguate. Dato che la situazione è diversa da un Canto-
42 RS 831.272.1
43 FF 2002 2295 segg.
44 FF 2005 5617 segg.
ne all’altro e che il processo decisionale non è ancora concluso, non è possibile per il momento presentare un compendio completo delle ripercussioni.
3.2 Ripercussioni economiche
Per l’analisi delle ripercussioni economiche della NPC, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e l’Amministrazione federale delle finanze hanno commis- sionato una perizia agli economisti Frank Bodmer e Tobias Beljean.45 Sulla base di un modello di equilibrio sono state analizzate le ripercussioni della NPC a medio e lungo termine sul prodotto interno lordo e sul reddito nazionale nonché sull’onere fiscale e sulle uscite di Confederazione e Cantoni. I primi risultati sulla base di un modello semplificato sono già stati commentati nel secondo messaggio NPC del settembre 2005. Sono stati analizzati due modelli tipologicamente diversi: un modello semplificato e uno complesso. Nel modello semplificato le ripercussioni economiche della NPC sono analizzate esclusivamente sulla base della variazione del reddito nazionale. Si parte dall’ipotesi che il reddito cantonale dipende negativamente dall’onere fiscale cantonale, mentre non si prendono in considerazione le ripercussioni sulla produzio- ne di beni e servizi, sull’occupazione, sui flussi commerciali tra i Cantoni e sui movimenti di capitale e di popolazione. Si suppone inoltre che la popolazione dei Cantoni rimanga costante. Le ripercussioni politiche e finanziarie sono analizzate in base all’onere fiscale complessivo e alle uscite di Confederazione e Cantoni. Nel modello complesso tutte le interazioni economiche complessive sono analizzate in modo più dettagliato. Così, l’analisi della capacità economica dei Cantoni è estesa all’osservazione della parte di produzione del prodotto interno lordo che riflette la produzione di beni e servizi e quindi l’intero valore aggiunto del rispettivo Cantone. Attraverso l’inclusione dei flussi di pendolari e di una bilancia commerciale sono inoltre illustrate le interazioni intercantonali nella produzione e nel reddito. Infine, l’osservazione dell’evoluzione dell’occupazione e della popolazione nonché dei movimenti di capitale consente di effettuare un’analisi differenziata dei mutamenti della qualità della piazza dei Cantoni attesi con la NPC. Il modello comprende anche l’immigrazione e l’emigrazione internazionali cosicché tramite la NPC è possibile registrare a livello nazionale anche un mutamento della popolazione e dell’occupa- zione.
45 F. Bodmer, T. Beljean, Volkswirtschaftliche Auswirkungen der NFA – Schätzungen mit einem Gleichgewichtsmodell, perizia commissionata dall'Amministrazione federale delle finanze e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, Basilea e Lucerna, 2005.
Tabella 17 Ripercussioni economiche della NPC
Modello Modello complesso semplice Scenario 1 Scenario 2 Prodotto interno lordo (PIL) - 0.2% 1.1% Reddito nazionale 0.5% 0.2% 0.4% Prodotto interno lordo per abitante - 0.1% 0.8% Reddito nazionale per abitante 0.5% 0.1% 0.1% Popolazione - 0.1% 0.3% Occupazione - 0.2% 0.5% Uscite statali in percento del reddito nazionale (= onere fiscale)* -2.2% -1.1% -1.1% * Nei modelli si ipotizza che la Confederazione e i Cantoni finanzino le loro uscite esclusivamente tramite le imposte (senza debiti e altre entrate)
I risultati dei modelli di calcolo sono esposti nella Tabella 17 e possono essere riassunti in cinque tesi fondamentali:
Ripercussioni moderate a livello nazionale A livello nazionale la NPC comporta un aumento del prodotto interno lordo, del reddito nazionale, dell’occupazione e della popolazione nonché una riduzione delle uscite statali e dell’onere fiscale. Come indicato nella tabella 17, queste ripercussioni devono tuttavia essere definite molto moderate.
Grandi differenze tra i Cantoni Come era da attendersi, le ripercussioni variano notevolmente da Cantone a Canto- ne. Anche se non si ricava un modello sistematico per i Cantoni finanziariamente deboli e quelli finanziariamente forti oppure tra le regioni di campagna e quelle di città, in tutti i modelli i Cantoni finanziariamente deboli registrano tuttavia un au- mento del reddito nazionale, del prodotto interno lordo, della popolazione e dell’occupazione, anche se l’entità di questi effetti varia in modo molto pronunciato a seconda del modello e del Cantone. Inoltre, in nessuno dei modelli analizzati sono attese ripercussioni particolarmente negative sui Cantoni finanziariamente forti. Al contrario, essi partecipano, attraverso l’aumento della domanda di consumi e l’offerta di beni, alle ripercussioni positive nei Cantoni finanziariamente deboli.
Effetto principale della dissociazione dei compiti In tutti i tre modelli gli effetti più favorevoli sulla crescita del reddito nazionale e del prodotto interno lordo si verificano con la riduzione di sussidi a destinazione vinco- lata. Le analisi di sensitività mostrano anche che le riduzioni nella soppressione di questi sussidi sono connesse con una crescita ridotta delle grandezze economiche analizzate. Ciò significa che gli attesi effetti benefici della NPC sul benessere si possono realizzare unicamente attraverso l’attuazione coerente della ripartizione dei compiti e della relativa riduzione dei trasferimenti a destinazione vincolata tra la Confederazione e i Cantoni.
Nessuna incidenza a livello nazionale del maggiore volume di distribuzione La soppressione dei sussidi a destinazione vincolata e l’aumento del volume della perequazione finanziaria in senso stretto consentono ai Cantoni finanziariamente deboli di indirizzare meglio le loro uscite alle esigenze della popolazione e di au- mentare l’attrattiva della loro piazza. In tutti i tre modelli sono perciò attese riper- cussioni economiche positive nei Cantoni finanziariamente deboli. A livello nazio- nale, nella maggior parte dei modelli, il maggiore volume della ridistribuzione non produce tuttavia né un aumento né una riduzione della prestazione economica. L’effetto neutrale della ridistribuzione a livello nazionale è confermato anche dall’analisi di sensisitività concernente la dotazione dei settori di perequazione. Le differenze attese si producono nell’effetto della distribuzione tra i singoli Cantoni, ma non si verifica nessuna rilevante divergenza nei valori nazionali. Effetto più incisivo dell’imposizione delle imprese Dal raffronto dei due modelli complessi emerge che a livello nazionale è possibile ottenere maggiori effetti benefici sul benessere adeguando le imposte sul reddito e l’imposizione delle imprese (scenario 2) che non correggendo unicamente l’imposta sul reddito. Ciò dipende dal fatto che grazie alla riduzione dell’imposizione delle imprese gli investimenti e l’occupazione aumentano in misura maggiore, originando una dinamica economica supplementare, da cui traggono vantaggio anche alcuni Cantoni finanziariamente forti, che nel bilancio globale, vengono gravati al netto.
3.3 Altre ripercussioni
Ripercussioni sull’informatica Gli adeguamenti nell’ambito dell’informatica sono necessari unicamente in relazio- ne al calcolo dell’indice delle risorse. A tale scopo l’AFC ha già avviato i corrispon- denti adeguamenti. Nel quadro dei lavori del progetto, i Cantoni sono stati informati dall’AFC in merito agli adeguamenti necessari a livello di rilevamento elettronico dei dati per il calcolo corretto dell’indice delle risorse. In sintesi risulta che la stragrande maggioranza dei Cantoni ha già avviato gli adeguamenti informatici corrispondenti. I pochi Cantoni che al momento delle prime trasmissioni di dati nella primavera del 2006 non ave- vano ancora effettuato gli adeguamenti necessari dovranno porvi mano appena possibile per garantire una qualità ineccepibile dei dati.
4 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è stato comunicato nel rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003–2007 ed eseguito come oggetto annunciato nelle linee direttive46.
46 FF 2004 992
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’articolo 135 della Costituzione federale, accettato dal Popolo e dai Cantoni nella votazione del 28 novembre 2004, trasferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla perequazione delle finanze e la compensazione degli oneri: «La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finan- ziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni». La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) autorizza l’Assemblea federale a fissare di volta in volta per un perio- do di quattro anni il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione alla perequazione delle risorse (art. 5 LPFC). L’articolo 9 LPFC autorizza l’Assemblea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio sociodemografico, mentre l’articolo 19 LPFC costituisce la base legale per la dotazione della compen- sazione dei casi di rigore. L’avamprogetto di legge concernente la modifica di atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si basa sulla modifica degli articoli della Costituzione federale conformemente al decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione federale e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La costituzionalità e la legalità dell’avamprogetto sono pertanto date.
5.2 Forma dell’atto
5.2.1 Decreti federali
Al fine di determinare di volta in volta per quattro anni il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione alla perequazione delle risor- se, l’articolo 5 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referendum obbligato- rio. L’articolo 9 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referendum obbliga- torio anche per la determinazione del contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio geotopografico e del contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio sociodemografico. A causa della loro interdipendenza, le dotazioni di questi settori di perequazione saranno oggetto di un unico decreto federale, sottoposto a referendum. Anche per l’atto finalizzato a determinare l’importo iniziale della compensazione dei casi di rigore, l’articolo 19 LPFC prevede il decreto federale sottoposto a referen- dum obbligatorio. Poiché questo settore di perequazione è limitato nel tempo e non costituisce realmente parte integrante del nuovo sistema di perequazione, le modalità sono disciplinate in un decreto federale separato da quello per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. Si prevedono dunque complessivamente due decreti federali, sottoposti a referen- dum.
5.2.2 Procedura per le proposte di revisioni di legge
Dato che non possono essere separate dal profilo concettuale, le modifiche di legge necessarie nell’ambito del terzo messaggio sulla NPC saranno riunite nel quadro di una procedura analoga a quella delle legislazione di esecuzione (secondo messaggio sulla NPC) sotto forma di atto legislativo mantello, la legge federale concernente la modifica di atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Can- toni. Tale atto legislativo mantello sottostà al referendum facoltativo.
5.3 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposi- zioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Di conseguenza le seguenti disposizioni legali sono subordinate al freno alle spese:
- l’articolo 2 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confe- derazione alla perequazione delle risorse)
- l’articolo 3 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confe- derazione alla compensazione dell’aggravio geotopografico)
- l’articolo 4 del decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confe- derazione alla compensazione dell’aggravio sociodemografico)
- l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (contributo iniziale della Confederazione alla compensazione dei casi di rigore).
Allegato 1
Dissociazione dei compiti e neutralità dei costi nel 2008
1. Confederazione
(+) = Aggravio Confederazione ris p. (maggiori) uscite; (-) = Sgravio Confederazione risp. (maggiori) entrate PF 2008 senza NPC con NPC Sa ldo
Prestazioni della Confederazione all'AVS 5'593'000'000 6'648'000'000 1'055'000'000 Prestazioni della Confederazione all'AI 4'695'000'000 3'776'000'000 -919'000'000 Prestazioni complementari dell'AVS 412'000'000 517'500'000 105'500'000 Prestazioni complementari dell'AI 339'000'000 557'200'000 218'200'000 Riduzione dei premi dell'assicurazione malattie 2'389'105'000 1'842'760'000 -546'345'000 Prestazioni della Confederazione agli assegni familiari nell'agric oltura 91'600'000 91'600'000 0 Scuole universitarie profes sionali SSAS 140'000'000 159'500'000 19'500'000 Oneri per interessi pagamenti posticipatiAI 0 0 0 Protez ione della natura e del paesaggio 53'237'000 49'337'000 -3'900'000 Foreste: Cure e misure di gestione del bosco 75'100'000 66'839'000 -8'261'000 Foreste: Protezione dalle catastrofi naturali 41'870'000 33'914'700 -7'955'300 Foreste: Miglioramenti strutturali e strutture di raccordo 16'560'000 14'904'000 -1'656'000 Protez ione contro le piene 60'696'500 54'019'885 -6'676'615 Caccia e pesca, guardiacaccia 2'785'000 2'670'000 -115'000 Caccie e pesca, pesca 720'000 900'000 180'000 Protez ione delle acque (LPAc art. 61) 52'000'000 52'000'000 0 Protez ione delle acque (LPAc art. 64) 1'550'000 1'550'000 0 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico 0 0 0 Protez ione fonica 8'881'300 6'591'749 -2'289'551 Strade nazionali, manutenzione 605'929'500 609'477'874 3'548'374 Strade nazionali, esercizio 133'929'300 271'721'191 137'791'891 Strade nazionali, s istemazione 552'743'800 631'962'557 79'218'757 Strade nazionali, c ompletamento della rete 917'000'000 917'000'000 0 Strade principali 193'584'900 162'729'997 -30'854'903 Contributi generali per le s trade e perequazione finanziaria 421'278'700 353'073'420 -68'205'280 Contributi generali per le s trade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) 58'609'000 0 -58'609'000 Contributi per le strade alpine che servono al traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali 26'890'100 7'205'580 -19'684'520 Protez ione delle località caratteristiche (strade di circonvallazione) 0 0 0 Gallerie paravalanghe e tunnel 0 0 0 Traffico negli agglomerati*** 0 0 0 Separazione dei modi di traffico 13'195'000 13'195'000 0 Passaggi a livello 0 0 0 indennità traffico regionale 1'356'607'112 1'075'838'386 -280'768'726 Migliorie tecniche e trasformazione dell'esercizio 140'635'588 140'635'588 0
Contributo per la misurazione ufficiale 38'635'000 23'229'250 -15'405'750 Manutenzione del materiale dell'eserc ito 10'000'000 13'000'000 3'000'000 Migliorie strutturali in campo agricolo 93'000'000 83'000'000 -10'000'000 Allevamento di animali 21'980'000 38'100'000 16'120'000 Centri di consulenza agricola 19'079'300 11'110'000 -7'969'300
Allegato 1 (continuazione) (+ ) = Aggravio Confederaz ione ris p.(maggiori) usc ite; (-) = S gravio Confederazione ris p. (m aggiori) entrate P F 2008 sen za NPC co n NPC Sa ldo Miglioramento delle condizioni di abitaz ione nelle regioni di montagna* 5'000'000 5'000'000 0 Riduz ione suppletiva pigioni** 103'000'000 98'000'000 -5'000'000 Pagam enti diretti ecologici 536'000'000 532'000'000 -4'000'000 Misure sociali collaterali (aiuti per la conduzione aziendale) 11'000'000 10'000'000 -1'000'000 Controllo della vendemm ia 1'084'000 856'000 -228'000 Protez ione dei monumenti s torici 25'587'700 20'565'775 -5'021'925 Protez ione dei beni culturali 850'000 680'000 -170'000 Vie di c omunic azione s toriche della S viz zera 2'024'600 2'024'600 0 Contributi ai Cantoni per gli aiuti all'istruzione 75'660'000 25'000'000 -50'660'000 Formaz ione profesionale: contributi forfettari e diritto trans itorio 466'061'500 485'561'500 19'500'000 Aiuto alle univers ità, sus sidi agli investimenti 82'934'400 60'542'100 -22'392'300 Sussidi di cos truzione agli s tabilimenti penitenz iari e alle case d'educazione 17'255'000 17'255'000 0 Sussidi di eserciz io agli is tituti d'educ azione 72'324'500 72'324'500 0 Sussidi per progetti sperimentali 2'537'500 2'537'500 0 Contributo al Centro sviz zero di formazione per il personale dei penitenz iari 0 1'300'000 1'300'000 To ta le co m piti 19'977'521'300 19'560'212'153 -417'309'147
Qu ota can to na le all'im p osta fe dera le diretta 4'814'000'000 2'728'000'000 -2'086'000'000
To ta le co m piti e q uo te ca nton ali 24'791'521'300 22'288'212'153 -2'503'309'147
Totale perequaz ione delle risorse 0 3'085'328'524 3'085'328'524 Compens azione dell'aggravio geotopografico 0 344'205'008 344'205'008 Compens azione dell'aggravio sociodem ografico 0 344'205'008 344'205'008 Contributo dei Cantoni alla perequazione delle risors e 0 -1'270'429'392 -1'270'429'392 Sa ld o n uo vi stru m en ti d i p ereq ua zion e 0 2'503'309'147 2'503'309'147
To ta le NP C (se nz a co m pe nsa zion e d ei casi di rig ore ) 24'791'521'300 24'791'521'300 0
Compens azione dei c asi di rigore 0 419'582'659 419'582'659 Contributo dei Cantoni alla c ompensazione dei casi di rigore 0 -139'860'886 -139'860'886 To ta le NP C (con com p en saz io ne d ei ca si d i rig ore ) 24'791'521'300 25'071'243'072 279'721'772 * A brogazione degli impegni s econdo il diritto anteriore, c ompensazione mediante riduz ione s uppletiva pigioni ** Compensazione per l'abrogazione degli impegni secondo il diritto anteriore in ambito di migliora- mento delle condizioni di abitaz ione nelle regioni di montagna *** Congelati i contributi per la durata del fondo per le infrastrutture
2. Assicurazioni sociali
(+) = Aggravio ass. sociali risp. (maggiori) uscite; (-) = Sgravio ass. sociali risp. (maggiori) entrate PF 2008 se nza NPC con NPC Sa ldo
Contributi dei Cantoni all'A VS -1 245 000 000 0 1 245 000 000 Prestazioni della Confederazione all'AVS -5 593 000 000 -6 648 000 000 -1 055 000 000 Contributi dei Cantoni all'A VS -1 565 000 000 0 1 565 000 000 Prestazioni della Confederazione all'AI -4 695 000 000 -3 776 000 000 919 000 000 Promovim ento dell'aiuto alle persone anziane e agli invalidi 285 000 000 95 000 000 -190 000 000 Contributi per la costruzione e l’esercizio di case per invalidi, laboratori e centri diurni 1 551 000 000 0 -1 551 000 000 Contributi ai centri di formazione del personale specializzato delle professioni sociali 65 000 000 0 -65 000 000 Istruzione scolastica speciale: contributi per la costruzione e l'esercizio di edifici 460 000 000 0 -460 000 000 Istruzione scolastica speciale: prestazioni individuali 408 000 000 0 -408 000 000 Contributi dei Cantoni agli assegni familiari nell'agricoltura -43 700 000 -43 700 000 0 Prestazioni della Confederazione agli assegni familiari nell'agricoltura -91 600 000 -91 600 000 0 Prestazioni dei Cantoni all'assicurazione contro la disoccupazione -118 000 000 -118 000 000 0 Totale compiti -10 582 300 000 -10 582 300 000 0
Allegato 2 Potenziale di risorse dei Cantoni nel 2006 In 1 000 franchi In franchi per abitante Redditi Redditi determinanti determinanti Redditi tassati alla Sostanze Utili Redditi tassati alla Sostanze Utili Indice delle determinanti fonte determinanti determinanti Totale determinanti fonte determinanti determinanti Totale risorse 1 ZH 27 386 801 1 054 858 3 983 871 7 978 802 40 404 332 22 073 850 3 211 6 431 32 565 131,5 2 BE 13 084 369 376 475 1 191 892 2 450 862 17 103 599 13 730 395 1 251 2 572 17 948 72,5 3 LU 4 867 058 161 791 401 085 884 586 6 314 520 13 969 464 1 151 2 539 18 124 73,2 4 UR 393 250 15 983 20 182 90 866 520 281 11 397 463 585 2 633 15 079 60,9 5 SZ 2 999 369 57 828 214 890 685 929 3 958 016 23 090 445 1 654 5 280 30 469 123,1 6 OW 431 908 21 351 36 138 60 132 549 528 13 300 657 1 113 1 852 16 922 68,4 7 NW 850 997 17 879 119 698 192 641 1 181 215 22 662 476 3 188 5 130 31 456 127,1 8 GL 490 335 19 142 57 283 152 737 719 497 12 856 502 1 502 4 005 18 864 76,2 9 ZG 2 930 013 66 731 278 551 2 349 869 5 625 164 29 213 665 2 777 23 429 56 084 226,5 10 FR 3 203 088 124 810 170 317 647 362 4 145 576 13 270 517 706 2 682 17 175 69,4 11 SO 3 638 562 80 796 161 080 616 495 4 496 934 14 947 332 662 2 532 18 473 74,6 12 BS 3 851 737 580 926 211 481 1 864 277 6 508 421 20 192 3 045 1 109 9 773 34 119 137,8 13 BL 5 273 608 271 570 366 836 841 476 6 753 489 20 340 1 047 1 415 3 246 26 048 105,2 14 SH 1 070 082 90 521 98 431 327 200 1 586 234 14 597 1 235 1 343 4 463 21 637 87,4 15 AR 821 310 21 811 96 369 139 464 1 078 954 15 514 412 1 820 2 634 20 380 82,3 16 AI 224 213 4 970 29 433 45 987 304 602 15 255 338 2 003 3 129 20 725 83,7 17 SG 6 448 976 238 662 670 220 1 401 649 8 759 506 14 267 528 1 483 3 101 19 379 78,3 18 GR 2 722 306 255 204 399 454 611 889 3 988 853 14 373 1 347 2 109 3 231 21 060 85,1 19 AG 9 131 948 817 099 844 410 1 545 277 12 338 733 16 689 1 493 1 543 2 824 22 549 91,1 20 TG 3 144 984 129 359 253 360 612 811 4 140 514 13 784 567 1 110 2 686 18 148 73,3 21 TI 4 849 798 640 099 395 577 2 703 726 8 589 200 15 604 2 060 1 273 8 699 27 636 111,6 22 VD 12 259 043 540 327 909 479 1 962 240 15 671 089 19 314 851 1 433 3 091 24 689 99,7 23 VS 3 650 223 220 917 269 080 586 179 4 726 401 13 241 801 976 2 126 17 144 69,2 24 NE 2 471 156 155 696 173 275 796 801 3 596 928 14 810 933 1 038 4 775 21 556 87,1
25 GE 9 306 858 1 605 535 772 214 4 370 503 16 055 111 22 379 3 861 1 857 10 509 38 606 155,9 26 JU 780 568 56 339 54 805 205 395 1 097 107 11 547 833 811 3 038 16 230 65,6 126 282 559 7 626 680 12 179 410 34 125 157 180 213 805 17 349 1 048 1 673 4 688 24 758 100
Allegato 3
Valori dell’indicatore e importi della compensazione dell’aggravio geotopografico nel 2006 Indici degli oneri Importi di compensazione (sgravio in 1'000 franchi) Altitudine Altitudine Struttura Densità Altitudine Altitudine Struttura Densità insedia- superfici insedia- demo- insedia- superfici insedia- demo- Totale per menti produttive menti grafica menti produttive menti grafica Totale abitante* 1 ZH 2.2 60.0 48.1 24.5 0 0 0 0 0 0 2 BE 128.6 102.1 153.9 113.0 2'100 1'325 14'344 2'746 20'515 22 3 LU 46.5 80.8 170.1 74.5 0 0 7'150 0 7'150 21 4 UR 233.3 182.9 188.8 554.4 645 5'194 1'054 3'541 10'434 302 5 SZ 213.8 120.8 154.2 116.2 1'868 1'983 1'721 485 6'057 47 6 OW 199.9 151.5 225.9 267.0 386 2'696 1'518 1'228 5'828 179 7 NW 32.9 118.3 170.2 113.9 0 501 726 120 1'347 36 8 GL 78.5 154.6 91.1 325.6 0 3'107 0 1'927 5'034 132 9 ZG 45.5 81.2 105.1 36.8 0 0 84 0 84 1 10 FR 157.8 88.9 231.2 119.0 1'315 0 11'935 1'040 14'289 59 11 SO 3.3 64.8 57.5 59.0 0 0 0 0 0 0 12 BS 0.0 32.3 5.0 3.7 0 0 0 0 0 0 13 BL 0.8 59.5 32.0 36.0 0 0 0 0 0 0 14 SH 0.2 60.6 54.7 74.2 0 0 0 0 0 0 15 AR 752.1 106.4 194.1 84.4 15'648 201 1'753 0 17'603 333 16 AI 803.4 118.1 356.9 211.6 4'926 375 2'349 372 8'023 546 17 SG 64.3 92.8 124.5 78.5 0 0 2'390 0 2'390 5 18 GR 661.6 210.7 202.8 699.8 41'445 60'196 6'643 24'879 133'163 703 19 AG 0.0 54.7 55.7 45.8 0 0 0 0 0 0 20 TG 0.7 58.9 165.9 68.5 0 0 4'201 0 4'201 18 21 TI 40.2 136.8 73.6 159.1 0 9'272 0 4'161 13'433 43 22 VD 92.6 84.6 96.8 81.3 0 0 0 0 0 0 23 VS 449.1 188.0 105.3 336.8 25'471 27'850 255 14'975 68'551 249 24 NE 501.5 121.8 82.8 79.0 20'166 2'033 0 0 22'199 133 25 GE 0.0 50.0 25.0 10.7 0 0 0 0 0 0 26 JU 196.0 75.2 162.9 223.6 765 0 1'244 1'894 3'904 58 100.0 100.0 100.0 100.0 114'735 114'735 57'368 57'368 344'205 47 * Media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse (2000-2002)
Allegato 4
Valori dell’indicatore e pagamenti della compensazione dell’aggravio sociodemografico nel 2006 Oneri s pec iali della struttura dem ografica Oneri spec iali dei nuclei urbani Totale CA S Indicatori parziali Indicatori parziali** Indicatore Indic atore Indicatore Im porti di Indic atore Im porti di Im porti di parz iale parz iale parziale c om pensa- Im porti di Im porti di Im porti di Indicatore Indicatore parziale com pens a- c om pensa- grandezza tasso di densità zione in com pensa- com pens a- com pens a- parziale parz iale integra- Coeffic iente zione in zione per del occ upa- dell'insedia- Coefficiente 1'000 z ione per zione in zione per povertà anziani zione oneri 1'000 franc hi abitante* Com une zione m ento oneri franchi abitante* 1'000 franc hi abitante* 1 ZH 0.403 4.2% 7.5% 1.940 41'785 34 107'295 59.7% 33 6.682 59'714 48 101'500 82 2 BE -0.100 5.2% 4.3% 1.247 0 0 25'168 49.6% 17 1.904 431 0 431 0 3 LU -0.056 3.9% 5.8% 1.223 0 0 16'676 46.4% 19 1.565 0 0 0 0 4 UR -1.263 4.9% 2.8% 0.182 0 0 4'141 39.6% 5 0.215 0 0 0 0 5 SZ -0.806 3.4% 5.6% 0.606 0 0 8'457 38.4% 8 0.531 0 0 0 0 6 OW -1.019 4.1% 5.1% 0.625 0 0 5'723 41.4% 1 0.157 0 0 0 0 7 NW -1.268 3.5% 4.0% 0.032 0 0 4'470 45.5% 6 0.390 0 0 0 0 8 GL -0.358 5.0% 5.8% 1.411 28 1 2'802 45.4% 2 0.130 0 0 28 1 9 ZG -0.431 3.1% 7.2% 1.088 0 0 14'001 64.0% 14 1.461 0 0 0 0 10 FR -0.017 3.6% 6.7% 1.348 0 0 7'107 38.9% 13 0.746 0 0 0 0 11 SO -0.205 4.4% 5.0% 1.091 0 0 5'790 44.2% 13 0.726 0 0 0 0 12 BS 1.386 6.4% 9.3% 3.602 25'413 133 147'802 82.9% 126 13.231 21'024 110 46'437 243 13 B L -0.180 3.9% 4.8% 0.899 0 0 9'326 43.6% 20 1.205 0 0 0 0 14 SH 0.110 5.3% 6.1% 1.821 1'929 26 17'569 47.4% 12 1.289 0 0 1'929 26 15 AR -0.600 5.1% 3.7% 0.816 0 0 6'517 39.5% 6 0.360 0 0 0 0 16 AI -1.413 4.0% 3.6% 0.000 0 0 3'391 34.7% 3 0.000 0 0 0 0 17 SG -0.044 4.2% 6.1% 1.371 0 0 17'070 48.6% 15 1.435 0 0 0 0 18 GR -0.648 4.5% 4.9% 0.904 0 0 7'845 49.0% 5 0.552 0 0 0 0 19 AG -0.525 3.4% 5.8% 0.821 0 0 5'635 44.3% 11 0.660 0 0 0 0 20 TG -0.419 4.1% 5.0% 0.889 0 0 7'286 40.8% 9 0.582 0 0 0 0 21 TI 1.688 5.1% 5.6% 2.452 20'649 66 6'267 50.0% 18 1.102 0 0 20'649 66 22 VD 1.392 4.4% 9.2% 2.907 59'562 94 27'369 45.0% 26 2.350 3'113 5 62'674 99 23 VS -0.366 3.9% 6.3% 1.167 0 0 7'761 41.1% 6 0.460 0 0 0 0 24 NE 1.079 5.2% 6.7% 2.405 10'385 62 16'214 48.6% 13 1.279 0 0 10'385 62
25 GE 2.724 4.0% 11.6% 4.046 69'361 167 83'450 55.7% 111 9.110 30'453 73 99'813 240 26 JU 0.938 4.7% 3.7% 1.483 358 5 3'521 44.3% 3 0.193 0 0 358 5 CH 0.000 4.4% 5.9% 1.399 229'470 32 37'512 49.8% 26 1.858 114'735 16 344'205 47 * M edia della popolaz ione residente m edia durante gli anni di calc olo del potenz iale di risors e (2000-2002) ** V alori m edi dei Com uni di un Cantone ponderati in funzione della popolazione
Allegato 5 (sino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)
Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s. F. 2002 c. F. 2003 2004 2005 2006 Delta* Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-98 1997-99 1998-2000 1999-2001 2000-2002
1 ZH 136.1 136.1 135.3 133.2 132.3 130.1 129.7 131.4 131.9 131.5 +/-0.9 2 BE 80.8 81.1 80.9 79.3 78.2 76.6 74.1 72.4 72.2 72.5 +/-1.0 3 LU 79.3 81.1 81.5 81.5 81.1 79.5 78.6 76.6 73.7 73.2 +/-1.1 4 UR 79.0 78.4 77.5 76.4 73.0 71.9 67.9 64.8 62.4 60.9 +/-2.1 5 SZ 89.3 95.9 99.9 108.4 115.1 111.4 123.6 127.6 128.2 123.1 +/-6.0 6 OW 74.0 75.7 76.4 74.9 72.4 72.0 68.4 67.0 66.5 68.4 +/-1.7 7 NW 116.7 121.2 123.0 126.0 126.7 122.9 124.7 125.2 127.5 127.1 +/-1.9 8 GL 87.0 85.4 86.1 87.0 90.2 88.5 95.1 95.1 88.0 76.2 +/-4.0 9 ZG 207.9 201.1 198.7 203.8 210.5 203.6 212.1 217.4 222.5 226.5 +/-5.5 10 FR 72.5 71.7 70.4 70.4 70.8 69.8 70.7 69.5 68.9 69.4 +/-0.7 11 SO 81.7 83.5 84.8 86.0 84.5 82.3 80.1 76.8 74.3 74.6 +/-1.8 12 BS 136.5 134.0 131.5 132.8 135.7 143.1 147.4 148.0 144.3 137.8 +/-3.0 13 BL 115.7 114.5 114.9 116.2 116.4 115.9 115.4 113.7 108.3 105.2 +/-1.7 14 SH 93.1 94.8 95.4 94.3 92.1 93.7 90.3 88.7 86.9 87.4 +/-1.6 15 AR 96.1 95.4 94.3 92.3 90.6 88.4 85.6 84.2 82.7 82.3 +/-1.4 16 AI 73.6 77.6 81.0 85.2 84.7 82.2 82.5 82.3 82.5 83.7 +/-1.7 17 SG 88.3 88.2 87.9 86.9 85.8 84.3 80.8 78.1 77.5 78.3 +/-1.3 18 GR 88.5 91.1 93.3 97.0 98.5 100.6 96.3 91.9 86.3 85.1 +/-3.2 19 AG 97.3 97.3 97.5 97.4 95.9 98.2 95.2 91.9 90.0 91.1 +/-1.4 20 TG 84.5 83.3 81.8 80.4 79.7 78.6 76.9 77.3 74.0 73.3 +/-1.4 21 TI 88.2 88.8 89.6 90.7 92.3 96.8 99.8 106.2 107.7 111.6 +/-2.4 22 VD 92.2 91.3 91.6 93.2 94.0 93.2 95.3 95.1 98.5 99.7 +/-1.3 23 VS 64.1 64.9 65.8 66.7 66.4 66.7 67.0 66.5 68.0 69.2 +/-0.8 24 NE 80.9 81.6 82.4 82.7 81.7 81.9 82.0 83.0 85.4 87.1 +/-1.0 25 GE 130.8 128.1 127.6 127.6 129.7 139.4 145.5 151.3 157.7 155.9 +/-3.2 26 JU 58.4 59.5 61.7 63.9 64.4 65.1 66.3 67.7 66.5 65.6 +/-1.3
Deviazione standard 30.0 28.6 28.0 28.7 30.3 30.1 32.6 34.3 35.7 35.8 s. F. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. F. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media
Allegato 6 Perequazione delle risorse negli anni 1998-2006 in caso di una somma di compensazione costante (fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte) In migliaia di franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s. F. 2002 c. F. 2003 2004 2005 2006 Delta Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-99 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002
1 ZH 710'150 732'649 732'815 692'356 656'266 600'869 557'034 542'495 537'477 544'429 +/-21'195 2 BE -720'980 -734'873 -762'762 -848'781 -874'915 -928'339 -991'586 -989'993 -944'229 -939'950 +/-33'602 3 LU -293'370 -268'445 -266'337 -265'243 -262'488 -278'289 -267'739 -274'373 -314'249 -329'329 +/-12'878 4 UR -29'666 -31'969 -34'570 -36'811 -43'163 -44'032 -50'483 -53'912 -57'029 -60'855 +/-3'790 5 SZ -43'938 -12'442 -40 18'383 32'242 23'896 46'342 49'925 49'746 41'801 +/-13'792 6 OW -37'539 -35'481 -34'590 -37'693 -41'984 -41'196 -46'343 -45'532 -44'136 -40'293 +/-2'692 7 NW 9'942 13'018 14'474 16'439 16'473 13'878 14'021 13'177 14'024 14'176 +/-1'065 8 GL -16'777 -20'621 -19'678 -17'780 -11'228 -12'955 -2'820 -2'179 -9'101 -29'633 +/-6'433 9 ZG 171'771 165'987 165'679 175'028 181'763 167'415 169'962 163'966 166'850 176'743 +/-5'437 10 FR -301'314 -324'049 -350'926 -352'094 -337'248 -341'215 -305'509 -296'528 -289'233 -284'007 +/-15'354 11 SO -173'436 -156'141 -142'265 -125'629 -137'383 -156'848 -166'679 -188'964 -211'146 -210'593 +/-14'301 12 BS 110'523 106'190 100'583 105'091 111'677 132'339 136'680 127'499 114'755 100'444 +/-7'701 13 BL 64'473 61'527 64'454 70'441 69'577 66'323 60'357 49'462 29'223 18'781 +/-7'533 14 SH -13'424 -9'620 -8'263 -10'868 -15'729 -10'084 -16'033 -17'018 -20'297 -19'927 +/-2'901 15 AR -4'384 -5'854 -8'105 -11'869 -14'629 -18'239 -21'685 -21'569 -23'481 -25'224 +/-2'183 16 AI -17'380 -14'367 -11'649 -8'184 -8'182 -9'490 -8'205 -7'245 -6'647 -6'112 +/-1'572 17 SG -171'592 -183'334 -193'734 -212'884 -225'699 -242'090 -292'378 -318'505 -312'958 -301'507 +/-18'440 18 GR -70'660 -52'219 -35'890 -11'227 -3'635 1'921 -8'964 -25'147 -56'573 -67'906 +/-17'107 19 AG -27'761 -29'227 -26'708 -26'988 -46'559 -11'568 -39'153 -72'651 -95'871 -83'772 +/-15'030 20 TG -128'962 -148'914 -169'979 -187'967 -190'111 -193'512 -197'959 -170'745 -201'823 -214'332 +/-17'050 21 TI -120'004 -117'235 -107'580 -90'470 -64'426 -16'022 -143 26'833 32'499 50'222 +/-15'228 22 VD -138'232 -169'463 -164'040 -120'357 -92'386 -99'921 -43'924 -36'257 -4'467 -360 +/-25'984 23 VS -499'894 -498'045 -489'100 -474'702 -470'373 -451'991 -421'461 -396'415 -346'700 -327'878 +/-19'204 24 NE -125'330 -124'434 -118'581 -115'617 -119'919 -110'869 -97'417 -76'867 -55'514 -47'153 +/-9'717
25 GE 203'571 191'059 192'424 192'691 202'432 263'789 286'033 297'073 325'855 323'834 +/-10'997 26 JU -150'683 -148'598 -140'529 -130'166 -125'272 -118'665 -106'846 -91'430 -91'874 -96'497 +/-7'214 VRA -1'814'899 -1'814'899 -1'814'899 -1'814'899 -1'814'899 -1'814'899 -1'814'899 -1'814'899 -1'814'899 -1'814'899 Total HRA +/-1'270'429 +/-1'270'429 +/-1'270'429 +/-1'270'429 +/-1'270'429 +/-1'270'429 +/-1'270'429 +/-1'270'429 +/-1'270'429 +/-1'270'429 s. F. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. F. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media
Allegato 7
Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998-2006 in caso di una somma di compensazione costante (fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte) In migliaia di franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s. F. 2002 c. F. 2003 2004 2005 2006 Delta Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-99 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002
1 ZH 572 591 591 558 529 484 449 437 433 439 +/-17 2 BE -757 -771 -800 -891 -918 -974 -1041 -1039 -991 -986 +/-35 3 LU -842 -770 -764 -761 -753 -799 -768 -787 -902 -945 +/-37 4 UR -860 -927 -1002 -1067 -1251 -1276 -1463 -1562 -1653 -1764 +/-110 5 SZ -338 -96 0 142 248 184 357 384 383 322 +/-106 6 OW -1156 -1093 -1065 -1161 -1293 -1269 -1427 -1402 -1359 -1241 +/-83 7 NW 265 347 385 438 439 370 373 351 373 378 +/-28 8 GL -440 -541 -516 -466 -294 -340 -74 -57 -239 -777 +/-169 9 ZG 1713 1655 1652 1745 1812 1669 1695 1635 1664 1762 +/-54 10 FR -1248 -1342 -1454 -1459 -1397 -1414 -1266 -1228 -1198 -1177 +/-64 11 SO -712 -641 -584 -516 -564 -644 -685 -776 -867 -865 +/-59 12 BS 579 557 527 551 585 694 717 668 602 527 +/-40 13 BL 249 237 249 272 268 256 233 191 113 72 +/-29 14 SH -183 -131 -113 -148 -215 -138 -219 -232 -277 -272 +/-40 15 AR -83 -111 -153 -224 -276 -345 -410 -407 -444 -476 +/-41 16 AI -1183 -977 -793 -557 -557 -646 -558 -493 -452 -416 +/-107 17 SG -380 -406 -429 -471 -499 -536 -647 -705 -692 -667 +/-41 18 GR -373 -276 -189 -59 -19 10 -47 -133 -299 -359 +/-90 19 AG -51 -53 -49 -49 -85 -21 -72 -133 -175 -153 +/-27 20 TG -565 -653 -745 -824 -833 -848 -868 -748 -885 -939 +/-75 21 TI -386 -377 -346 -291 -207 -52 0 86 105 162 +/-49 22 VD -218 -267 -258 -190 -146 -157 -69 -57 -7 -1 +/-41 23 VS -1813 -1807 -1774 -1722 -1706 -1640 -1529 -1438 -1258 -1189 +/-70 24 NE -751 -746 -711 -693 -719 -664 -584 -461 -333 -283 +/-58 25 GE 490 459 463 463 487 634 688 714 784 779 +/-26 26 JU -2229 -2198 -2079 -1926 -1853 -1755 -1581 -1353 -1359 -1428 +/-107 s. F. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. F. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media
Allegato 8 Perequazione delle risorse negli anni 1998-2006 in caso di entrata in vigore della NPC nel 1998 (fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)
In migliaia di franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s. F. 2002 c. F. 2003 2004 2005 2006 Delta* Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-98 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002
1 ZH 637'254 688'909 703'657 673'139 641'709 586'767 574'531 596'025 645'524 688'451 +/-31'813 2 BE -672'811 -715'759 -754'018 -840'702 -863'784 -915'656 -1'009'823 -1'053'555 -1'090'354 -1'140'955 +/-52'034 3 LU -258'983 -252'059 -257'592 -260'725 -258'841 -274'421 -276'710 -296'639 -364'604 -401'765 +/-18'102 4 UR -27'668 -31'200 -34'321 -36'625 -42'298 -43'182 -50'371 -55'477 -62'276 -68'981 +/-5'054 5 SZ -38'340 -12'644 -64 17'539 31'145 23'052 47'530 54'832 59'760 52'859 +/-14'137 6 OW -32'176 -32'227 -32'328 -35'518 -39'487 -38'888 -45'052 -46'529 -48'856 -47'605 +/-2'316 7 NW 8'618 11'956 13'696 15'852 16'037 13'493 14'431 14'446 16'826 17'926 +/-1'481 8 GL -16'321 -20'978 -20'614 -18'955 -12'268 -14'120 -3'708 -3'083 -12'391 -36'996 +/-7'289 9 ZG 143'010 146'805 151'704 164'264 173'451 159'548 172'635 178'669 199'786 223'498 +/-11'799 10 FR -247'149 -280'625 -312'256 -319'016 -310'186 -314'122 -296'442 -303'612 -322'983 -337'652 +/-17'448 11 SO -155'043 -148'410 -140'210 -127'419 -139'005 -157'981 -175'238 -205'977 -246'989 -259'608 +/-17'605 12 BS 109'944 110'186 105'696 110'584 116'733 138'149 148'412 144'903 140'080 127'015 +/-5'928 13 BL 55'928 57'169 62'431 69'067 68'686 65'387 62'910 54'857 35'304 23'749 +/-6'895 14 SH -13'344 -10'445 -9'403 -12'427 -17'393 -11'666 -18'934 -20'920 -27'065 -28'154 +/-3'552 15 AR -4'613 -6'531 -9'169 -13'333 -16'080 -19'883 -24'456 -25'401 -29'883 -33'358 +/-3'118 16 AI -15'259 -13'414 -11'306 -8'273 -8'286 -9'556 -8'768 -8'234 -8'371 -8'213 +/-1'077 17 SG -158'910 -179'978 -195'724 -217'651 -229'805 -246'719 -307'354 -348'298 -374'426 -383'242 +/-25'927 18 GR -66'429 -53'476 -39'128 -13'689 -4'770 1'930 -12'088 -32'419 -74'648 -92'864 +/-19'557 19 AG -27'887 -31'872 -30'769 -32'334 -53'457 -15'033 -50'051 -92'738 -133'628 -126'639 +/-19'170 20 TG -114'730 -140'233 -164'520 -184'339 -187'280 -191'155 -203'871 -186'843 -235'628 -261'665 +/-22'140 21 TI -108'712 -113'830 -108'854 -94'856 -69'208 -19'401 -291 29'611 39'159 63'508 +/-16'581 22 VD -130'825 -169'146 -169'908 -130'745 -102'269 -111'250 -56'446 -50'292 -8'975 -1'052 +/-27'115 23 VS -422'159 -442'792 -445'944 -437'753 -435'948 -420'622 -408'305 -404'203 -386'993 -389'316 +/-8'716 24 NE -114'279 -119'610 -117'459 -116'407 -120'478 -112'614 -104'615 -88'345 -72'479 -66'317 +/-7'363
25 GE 180'258 177'930 183'227 185'841 196'407 255'601 293'460 325'331 390'759 409'500 +/-21'838 26 JU -130'820 -134'735 -130'291 -121'865 -117'705 -112'038 -104'811 -94'782 -102'291 -112'141 +/-6'945 PVR -1'621'446 -1'717'010 -1'763'467 -1'786'347 -1'784'379 -1'784'379 -1'843'426 -1'918'674 -2'075'644 -2'190'019 Totale POR +/-1'135'012 +/-1'192'954 +/-1'220'411 +/-1'236'285 +/-1'244'169 +/-1'243'927 +/-1'313'908 +/-1'398'674 +/-1'527'198 +/-1'606'505 s. F. = esclusi i redditi determinanti tassatio alla fonte; c. F. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media; PVR = perequazione verticale delle risorse; POR = perequazione orizzontale delle risorse
Allegato 9
Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998-2006 in caso di entrata in vigore della NPC nel 1998 In franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 o.Q 2002 m.Q. 2003 2004 2005 2006 Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-98 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 Delta
1 ZH 541 583 592 564 536 490 478 492 527 555 +/- 25 2 BE -700 -748 -793 -885 -911 -965 -1065 -1110 -1146 -1197 +/- 55 3 LU -775 -748 -759 -766 -758 -804 -809 -864 -1055 -1153 +/- 50 4 UR -790 -889 -977 -1045 -1213 -1238 -1451 -1605 -1805 -1999 +/- 148 5 SZ -327 -106 -1 143 251 186 380 433 466 407 +/- 115 6 OW -1046 -1037 -1034 -1130 -1250 -1231 -1418 -1456 -1517 -1466 +/- 71 7 NW 250 342 387 443 444 374 397 395 454 477 +/- 38 8 GL -419 -536 -527 -487 -318 -366 -97 -81 -324 -970 +/- 189 9 ZG 1619 1633 1657 1764 1836 1689 1803 1840 2024 2228 +/- 95 10 FR -1125 -1258 -1381 -1395 -1343 -1360 -1272 -1292 -1357 -1399 +/- 67 11 SO -661 -630 -591 -535 -580 -660 -728 -853 -1019 -1066 +/- 72 12 BS 548 549 529 557 593 702 762 752 732 666 +/- 30 13 BL 235 234 249 275 272 259 248 215 137 92 +/- 26 14 SH -183 -142 -128 -169 -237 -159 -259 -286 -370 -384 +/- 49 15 AR -86 -121 -170 -248 -300 -370 -457 -476 -562 -630 +/- 59 16 AI -1069 -935 -785 -574 -573 -661 -605 -566 -572 -559 +/- 76 17 SG -364 -410 -443 -491 -518 -556 -692 -781 -834 -848 +/- 56 18 GR -358 -285 -207 -73 -25 10 -64 -173 -396 -490 +/- 104 19 AG -54 -61 -59 -61 -101 -28 -94 -173 -247 -231 +/- 36 20 TG -531 -640 -741 -823 -832 -850 -903 -825 -1037 -1147 +/- 94 21 TI -370 -383 -363 -315 -230 -64 -1 97 127 204 +/- 54 22 VD -215 -277 -277 -212 -165 -180 -91 -81 -14 -2 +/- 44 23 VS -1603 -1662 -1663 -1626 -1616 -1560 -1510 -1489 -1416 -1412 +/- 32 24 NE -695 -725 -709 -702 -726 -679 -630 -532 -436 -397 +/- 45 25 GE 463 453 464 468 493 642 732 804 953 985 +/- 49 26 JU -1949 -1998 -1927 -1803 -1745 -1661 -1556 -1409 -1517 -1659 +/- 100
Allegato 10 Bilancio globale 2004/2005 In 1 000 CHF; (+) aggravio Cantone = sgravio Confederazione; (-) sgravio Cantone = aggravio Confederazione Soppressione dei trasferimenti attuali Nuovo sistema di perequazione Saldo Perequazione CAS Prima della Dissociazione quota cantonale finanziaria Totale Totale Dopo la CR risorse delle risorse CAG CR all'IFD attuale CAS A-C CAS F ZH 131.7 -65'589 362'092 -601'749 -305'246 488'336 -34'163 -54'132 0 400'041 94'794 118'467 BE 72.3 -62'199 132'995 714'911 785'706 -882'996 0 -396 -18'454 -901'847 -116'140 -116'024 LU 75.2 -44'697 59'927 221'170 236'399 -265'742 0 0 -6'476 -272'218 -35'818 -38'735 UR 63.6 -20'828 3'286 46'054 28'513 -51'447 0 0 -9'446 -60'893 -32'380 -31'709 SZ 127.9 -7'539 48'323 -44'661 -3'877 45'067 0 0 -5'511 39'556 35'679 38'157 OW 66.8 -3'469 3'740 50'855 51'126 -40'862 0 0 -5'278 -46'141 4'985 -4'406 NW 126.4 -18'514 12'229 -3'040 -9'325 12'283 0 0 -1'220 11'063 1'738 2'453 GL 91.6 -8'484 4'755 17'494 13'765 -4'947 -55 0 -4'556 -9'559 4'206 -1'345 ZG 220.0 -6'010 106'440 -132'655 -32'225 148'765 0 0 -76 148'689 116'464 118'367 FR 69.2 6'225 38'304 269'633 314'162 -263'986 0 0 -13'000 -276'986 37'176 -31'016 SO 75.6 -19'923 32'232 80'737 93'045 -181'410 0 0 0 -181'410 -88'365 -83'661 BS 146.2 -23'322 76'536 -130'529 -77'316 112'339 -22'807 -19'258 0 70'274 -7'042 -3'310 BL 111.0 -21'327 48'058 -51'310 -24'580 35'816 0 0 0 35'816 11'237 16'221 SH 87.8 2'439 22'535 -12'150 12'823 -16'493 -1'288 0 0 -17'781 -4'958 -4'112 AR 83.5 -12'563 7'673 33'843 28'953 -20'337 0 0 -15'943 -36'280 -7'328 -6'292 AI 82.4 -2'935 2'621 7'364 7'050 -6'203 0 0 -7'264 -13'467 -6'417 -6'134 SG 77.8 -83'226 59'908 154'818 131'500 -283'633 -1'626 0 -2'165 -287'423 -155'923 -147'228 GR 89.1 -39'177 25'941 185'050 171'814 -35'900 0 0 -120'609 -156'509 15'305 -9'240 AG 91.0 -90'392 94'107 -21'126 -17'411 -72'743 0 0 0 -72'743 -90'154 -79'672 TG 75.7 9'874 28'460 62'435 100'769 -169'030 0 0 -3'804 -172'835 -72'065 -67'655 TI 107.0 -128'979 57'242 99'140 27'404 26'945 -20'437 0 -12'177 -5'669 21'735 27'687 VD 96.8 -20'207 117'756 33'542 131'091 -17'388 -52'178 -2'818 0 -72'383 58'708 -1'538 VS 67.3 -13'926 28'676 436'153 450'903 -338'048 0 0 -62'145 -400'193 50'710 -37'122 NE 84.2 -19'434 34'032 140'885 155'483 -59'032 -9'071 0 -20'106 -88'209 67'274 -12'402
GE 154.5 -14'834 164'440 -254'765 -105'159 281'095 -66'025 -27'312 0 187'758 82'598 90'514 JU 67.1 -8'407 7'337 103'784 102'714 -84'228 -184 0 -3'521 -87'933 14'780 -9'191 Divers -799 0 0 -799 0 0 0 0 0 -799 -799 Total -718'244 1'579'644 1'405'883 2'267'283 -1'643'780 -207'834 -103'917 -311'751 -2'267'283 0 -279'722 CAS = Compensazione dell'aggravio sociodemografico, A-C = Settori povertà, anziani, integrazione degli stranieri, F = Problematica dei nuclei urbani; CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico; CR = Compensazione dei casi di rigore
Allegato 11 Calcolo della compensazione dei casi di rigore In 1 000 CHF; (+) aggravio Cantone = sgravio Confederazione; (-) sgravio Cantone = aggravio Confederazione Bilancio Compensaz ione de i ca si Popolaz ione GFS prima della CR di rigore (CR) delle dete rmina nte In 1 000 In 1 000 In percento Limite di dopo la Ca ntone risorse 2004/05 franc hi franc hi del GFS sgra vio Differe nz a Pagam enti Versame nti CR 1 ZH 131.7 1'217'781 11'331'429 94'794 0.8% 0.00% 0.0% 0 23'673 118'467 2 BE 72.3 950'176 4'855'397 -116'140 -2.4% -2.77% 0.4% -18'354 18'471 -116'024 3 LU 75.2 344'512 1'828'239 -35'818 -2.0% -2.49% 0.5% -9'613 6'697 -38'735 4 UR 63.6 34'535 155'020 -32'380 -20.9% -3.64% -17.2% 0 671 -31'709 5 SZ 127.9 127'493 1'152'561 35'679 3.1% 0.00% 0.0% 0 2'478 38'157 6 OW 66.8 32'084 151'262 4'985 3.3% -3.33% 6.6% -10'015 624 -4'406 7 NW 126.4 36'800 328'643 1'738 0.5% 0.00% 0.0% 0 715 2'453 8 GL 91.6 38'227 247'166 4'206 1.7% -0.85% 2.5% -6'295 743 -1'345 9 ZG 220.0 97'894 1'522'251 116'464 7.7% 0.00% 0.0% 0 1'903 118'367 10 FR 69.2 236'557 1'156'307 37'176 3.2% -3.08% 6.3% -72'791 4'598 -31'016 11 SO 75.6 241'982 1'290'924 -88'365 -6.8% -2.45% -4.4% 0 4'704 -83'661 12 BS 146.2 191'973 1'982'082 -7'042 -0.4% 0.00% 0.0% 0 3'732 -3'310 13 BL 111.0 256'427 2'010'232 11'237 0.6% 0.00% 0.0% 0 4'985 16'221 14 SH 87.8 73'093 453'485 -4'958 -1.1% -1.22% 0.1% -574 1'421 -4'112 15 AR 83.5 53'256 314'022 -7'328 -2.3% -1.66% -0.7% 0 1'035 -6'292 16 AI 82.4 14'596 84'982 -6'417 -7.6% -1.76% -5.8% 0 284 -6'134 17 SG 77.8 447'278 2'458'809 -155'923 -6.3% -2.22% -4.1% 0 8'695 -147'228 18 GR 89.1 188'099 1'183'131 15'305 1.3% -1.09% 2.4% -28'201 3'657 -9'240 19 AG 91.0 539'218 3'465'567 -90'154 -2.6% -0.91% -1.7% 0 10'482 -79'672 20 TG 75.7 226'871 1'211'755 -72'065 -5.9% -2.44% -3.5% 0 4'410 -67'655 21 TI 107.0 306'225 2'315'262 21'735 0.9% 0.00% 0.0% 0 5'953 27'687 22 VD 96.8 626'599 4'286'938 58'708 1.4% -0.32% 1.7% -72'426 12'181 -1'538 23 VS 67.3 272'341 1'295'150 50'710 3.9% -3.28% 7.2% -93'126 5'294 -37'122 24 NE 84.2 166'212 989'404 67'274 6.8% -1.58% 8.4% -82'907 3'231 -12'402 25 GE 154.5 407'206 4'446'675 82'598 1.9% 0.00% 0.0% 0 7'916 90'514 26 JU 67.1 67'346 319'165 14'780 4.6% -3.29% 7.9% -25'281 1'309 -9'191 Varie 0 0 -799 0 0 -799 Tota le 100.0 7'194'777 50'835'857 0 0.0% -419'583 139'861 -279'722 GFS = Gettito fiscale s tandard
Allegato 12 1. Calcolo della quota della Confederazione all’AVS/AI, calcolo della nuova percen- tuale per la quota della Confederazione alle uscite dell’AVS (in milioni di franchi)
P 2006 P 2007 PF 2008 PF 2009 PF 2010 Uscite complessive dell'AVS senza la NPC 31 655 33 375 34 190 36 161 36 737 Uscite soppresse con la NPC 190 190 190 194 197 Uscite complessive dell'AVS con la NPC 31 465 33 185 34 000 35 967 36 540
Contributi cantonali soppressi con la NPC 1 168 1 215 1 245 1 316 1 337 Aggravio netto dell'AVS determinato dalla NPC 978 1 025 1 055 1 122 1 140
Contributo della Confederazione senza la NPC 5 163 5 460 5 593 5 717 5 572 Contributo della Confederazione determinante la percentuale, con la NPC 1) 6 648 Contributo della Confederazione in percento, con la NPC 2) 19,55 Deduzione disciplinamento pensionamenti anticipati 199 438 Contributo della Confederazione con la NPC 3) 6 151 6 488 6 833 6 706
Allegato 14
Ripartizione delle quote dei Cantoni ai trasferimenti posticipati di liquidità Importi secondo il piano finanziario 2008 in milioni di franchi, chiave di ripartizione AI secondo calcolo, ripartizione degli altri trasferimento secondo media 2004/2005
Afflusso di mezzi Afflusso di mezzi Saldo flusso Contributi di finanziamento Riduzione premi Sussidi per la formazione Consulenza agricola di mezzi Chiave di Prestazioni Rubriche da Quote Quote Quote ripartizione collettive delimitare Totale Ripartiz. in % contributi post. Ripartiz. in % contributi post. Ripartiz. in % contributi post. ZH 22.62 55.4 39.6 95.0 12.05 75.2 4.9 2.5 3.69 0.4 -17.0 BE 7.72 18.9 13.5 32.4 17.64 110.1 24.4 12.4 19.41 1.9 92.0 LU 3.19 7.8 5.6 13.4 5.45 34.0 5.7 2.9 6.19 0.6 24.1 UR 0.19 0.5 0.3 0.8 0.53 3.3 0.7 0.3 0.96 0.1 2.9 SZ 1.50 3.7 2.6 6.3 1.48 9.2 1.3 0.7 1.03 0.1 3.7 OW 0.15 0.4 0.3 0.6 0.70 4.3 0.8 0.4 1.76 0.2 4.3 NW 0.47 1.2 0.8 2.0 0.27 1.7 0.2 0.1 1.16 0.1 -0.1 GL 0.43 1.1 0.8 1.8 0.53 3.3 0.6 0.3 0.82 0.1 1.9 ZG 2.15 5.3 3.8 9.0 0.60 3.8 0.6 0.3 0.51 0.1 -4.9 FR 2.14 5.2 3.7 9.0 4.76 29.7 4.8 2.5 13.00 1.3 24.5 SO 2.93 7.2 5.1 12.3 2.94 18.3 2.4 1.2 1.80 0.2 7.4 BS 6.26 15.3 11.0 26.3 2.12 13.3 1.7 0.9 0.00 0.0 -12.2 BL 4.42 10.8 7.7 18.6 2.93 18.3 2.1 1.1 0.98 0.1 0.8 SH 0.99 2.4 1.7 4.2 1.02 6.4 0.4 0.2 0.58 0.1 2.5 AR 0.46 1.1 0.8 1.9 0.83 5.1 0.7 0.4 0.76 0.1 3.7 AI 0.10 0.3 0.2 0.4 0.20 1.2 0.3 0.2 0.84 0.1 1.1 SG 5.71 14.0 10.0 24.0 4.74 29.6 3.2 1.6 5.17 0.5 7.8 GR 1.47 3.6 2.6 6.2 2.49 15.5 5.0 2.5 6.69 0.7 12.6 AG 8.29 20.3 14.5 34.8 4.73 29.5 3.8 1.9 2.12 0.2 -3.1 TG 2.76 6.8 4.8 11.6 3.79 23.6 3.1 1.6 5.13 0.5 14.1 TI 4.46 10.9 7.8 18.8 5.10 31.8 7.5 3.8 2.60 0.3 17.2 VD 8.84 21.7 15.5 37.1 9.82 61.3 8.1 4.1 9.11 0.9 29.2 VS 1.61 4.0 2.8 6.8 5.88 36.7 7.1 3.6 5.23 0.5 34.1 NE 1.88 4.6 3.3 7.9 3.14 19.6 2.7 1.4 3.22 0.3 13.4 GE 8.66 21.2 15.2 36.4 4.84 30.2 4.6 2.3 1.24 0.1 -3.7 JU 0.60 1.5 1.0 2.5 1.43 8.9 3.3 1.7 6.01 0.6 8.7 TOTALE 100.00 245.0 175.0 420.0 100.00 624.0 100.0 51.0 100.0 10.0 265.0