Spiegazioni in merito all’atto modificatore 2006 concernente l’ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.541), l’ordinanza sul materiale bellico (RS 514.511), l’ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (RS 946.202.1) e l’ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (RS 120.3)
1. Spiegazioni concernenti l’ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le
munizioni (RS 514.541) I. Situazione iniziale La Svizzera ha approvato gli accordi di adesione alla normativa di Schengen e Dublino. Secondo la pianificazione attuale, gli accordi entreranno in vigore probabilmente alla fine del 2006, dopo le rispettive procedure di ratifica. Essi tuttavia non saranno applicati a partire da quel momento, bensì soltanto quando il Consiglio dell’Unione europea (UE) ne avrà decretato formalmente l’entrata in vigore. Ciò avverrà solo quando la Svizzera avrà concluso tutti i lavori di trasposizione e gli altri Stati membri di Schengen li avranno valutati positivamente. L’entrata in vigore formale sarà pertanto dichiarata dall’UE probabilmente nel 2008. In concomitanza con questa data è prevista anche l’entrata in vigore in Svizzera dei presenti adattamenti legislativi. Dopo la trasposizione nella legge federale sulle armi delle disposizioni in materia di armi, principalmente della cosiddetta direttiva sulle armi1, mediante il decreto federale del 17 dicembre 20042, è ora necessario procedere agli adattamenti a livello di ordinanza. La presente revisione rispetta l’idea di disciplinamento3 sinora applicata, limitandosi esclusivamente alle modifiche che corrispondono al minimo obbligatorio imposto da Schengen. Non si sono effettuate modifiche che vanno oltre questo minimo necessario. Le modifiche qui proposte vanno pertanto distinte dagli adattamenti oggetto della corrente revisione «nazionale» della legislazione sulle armi. Il Consiglio federale ha licenziato il corrispondente messaggio all’attenzione del Parlamento l’11 gennaio
20064. Con la revisione «nazionale» della legge del 20 giugno 1997 sulle armi
(LArm)5 s’intendono colmare le lacune affiorate nell’applicazione pratica della legge e migliorare la prevenzione dell’uso abusivo di armi. Anche tale revisione ne comporterà in seguito una specifica dell’ordinanza.
1 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Gazzetta ufficiale L 256 del 13.9.1991, p. 51). 2 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 5715). 3 Cfr. Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II») (FF 2004 5273, 5558). 4 FF 2006… 5 RS 514.54
2006–...... 1
II. Principi delle modifiche Gli adattamenti legislativi necessari in seguito all’adesione a Schengen riguardano principalmente l’ordinanza del 21 settembre 19986 sulle armi (OArm). Accanto a diversi adattamenti del contenuto, l’ordinanza è stata parzialmente modificata anche dal punto di vista strutturale. Anche l’ordinanza del 25 febbraio 19987 concernente il materiale bellico (OMB) e l’ordinanza del 25 giugno 19978 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) sono state rivedute. Dal punto di vista del contenuto le modifiche si limitano agli ambiti dell’acquisto e del possesso di armi da fuoco e munizioni nonché dell’importazione e dell’esportazione di tali oggetti.
1. Adattamenti concernenti l’acquisto e il possesso di armi
– Nell’ordinanza va precisata la necessità di un’autorizzazione eccezionale (art. 8 OArm per la successione ereditaria e art. 5 OArm in generale), di un permesso d’acquisto di armi (art. 10-12 OArm) o di un contratto scritto (art. 13-15 OArm) per l’acquisto di un’arma sia in ambito commerciale sia tra privati. – Ulteriori norme sono necessarie per l’acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco per il quale è necessario un’autorizzazione eccezionale (art. 8 OArm) o un permesso d’acquisto di armi (art. 12 OArm). – Una necessità di adattamento risulta inoltre dal fatto che per l’acquisto di munizioni valgono ora gli stessi presupposti materiali come per l’acquisto di armi (art. 15b OArm). – Sono necessarie delle norme supplementari anche per l’introduzione di una banca dati per le persone domiciliate in un altro Stato membro di Schengen che hanno acquistato un’arma da fuoco o una parte essenziale di arma in Svizzera (DEWS, art. 40 – 43a OArm).
2. Adattamenti concernenti l’importazione e l’esportazione di armi da fuoco
– Per l’esportazione definitiva di armi da fuoco verso lo spazio Schengen è necessaria una bolletta di scorta contenente indicazioni sul trasporto. L’ordinanza disciplina i particolari della relativa procedura (art. 27a OArm). Inoltre, l’introduzione della carta europea d’armi da fuoco semplifica le formalità per l’importazione e l’esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri tra gli Stati membri di Schengen. Anche in questo caso l’ordinanza disciplina i particolari (art. 27b OArm). – In seguito agli adattamenti necessari per la trasposizione degli accordi di adesione a Schengen e Dublino, sono sottoposte a revisione anche l’ordinanza concernente il materiale bellico e l’ordinanza sul controllo dei beni a duplice
6 RS 514.541 7 RS 514.511 8 RS 946.202.1
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impiego. La legge sul materiale bellico9 e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego10 prevedono entrambe la possibilità di rinunciare al doppio obbligo d’autorizzazione (autorizzazione d’esportazione e, se necessario, bolletta di scorta o necessità di una carta europea d’armi da fuoco). Questa possibilità è applicata nell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (art. 13 cpv. 1 lett. k). L’autorizzazione d’esportazione non è richiesta se per l’esportazione è necessaria la bolletta di scorta o la carta europea d’armi da fuoco.
III Commento delle singole disposizioni
Articolo 2 lett. a L’anno è stato fissato in base alla definizione dell’articolo 82 lett. a della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS). Se armi da fuoco sono considerate armi antiche, esse non sono contemplate dalle disposizioni in materia di armi di Schengen e pertanto è il legislatore nazionale ad essere competente per il loro disciplinamento. Poiché l’articolo 82 lettera a della CAS11 definisce armi antiche le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, è necessario adattare l’attuale definizione dell’articolo 2 lettera a OArm.
Articolo 5 lett. d Con l’articolo 5 capoverso 1bis LArm la cerchia delle armi di principio vietate è stata estesa alla categoria degli ordigni militari per il lancio (di munizioni, proiettili e missili) con effetto dirompente, adattandola alle prescrizioni della direttiva sulle armi12. Poiché sono contemplate anche le parti essenziali di tali ordigni, esse devono essere definite nell’articolo 5 lett. d.
Articolo 5b (nuovo) Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente Il capoverso 1 della disposizione definisce in modo esaustivo quali oggetti sono da considerarsi «ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili e missili con effetto dirompente» ai sensi dell’articolo 5 della legge. Si tratta dei razzi anticarro, dei lanciarazzi, dei lanciagranate e dei lancia mine. Non sono invece oggetti di tale tipo - e perciò non sono contemplati dall’articolo 5 della legge – le armi da fuoco
9 RS 514.51 10 RS 946.202 11 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (CAS, Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000, pag. 19), cfr. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):IT:HTML. 12 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Gazzetta ufficiale. L 256 del 13/09/1991, pag. 51).
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portatili militari quali ad esempio le armi da fuoco d’ordinanza svizzere (cfr. il messaggio sugli Accordi bilaterali II13). Poiché l’evoluzione tecnica dei suddetti sistemi d’armi militari progredisce rapidamente, il capoverso 2 contiene una norma di delega al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Quest’ultimo può pertanto, se del caso, definire «ordigni militari per il lancio con effetto dirompente» i sistemi d’armi militari che producono un effetto analogo a quello dei sistemi di cui al capoverso 1 e di conseguenza sottoporli al disciplinamento dell’articolo 5 LArm.
Articolo 8 (sostituito) Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco vietate o di loro parti essenziali Il nuovo articolo 6a della legge sulle armi, creato in seguito all’adesione a Schengen, disciplina l’acquisto per successione ereditaria di armi vietate (art. 5 LArm) e, come per gli altri tipi di acquisto, statuisce la necessità di un’autorizzazione eccezionale se le armi in questione non sono alienate entro il termine stabilito a un avente diritto. L’articolo 8 precisa le disposizioni della legge e statuisce quali misure bisogna prendere in vista dell’acquisto di armi da fuoco o parti essenziali vietate secondo l’articolo 5 LArm. Secondo il capoverso 1, se non l’aveva già fatto il defunto, la comunità ereditaria deve innanzitutto nominare un rappresentante. In seguito il rappresentante deve richiedere, entro 6 mesi dalla morte del defunto, un’autorizzazione eccezionale a proprio nome (cpv. 2). Con questa procedura si affida la responsabilità legale degli oggetti ereditati a una determinata persona anche nel caso in cui la comunità ereditaria non avesse ancora deciso a chi affidare gli oggetti in questione. Secondo il capoverso 3 alla domanda dev’essere allegata una lista delle armi da fuoco e delle parti essenziali di armi con le indicazioni necessarie per la loro identificazione. La lista dev’essere firmata dal rappresentante. Se le condizioni sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un’unica autorizzazione per tutti gli oggetti elencati nella lista (capoverso 4). Il capoverso 5 contempla il caso in cui, dopo la divisione ereditaria, le armi o le parti essenziali di armi sono affidate a un erede che non è il rappresentante precedentemente nominato. In tal caso l’erede deve chiedere, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, un’autorizzazione eccezionale a proprio nome. Anche in questo caso la competente autorità cantonale rilascia un’unica autorizzazione eccezionale e pertanto alla richiesta dev’essere allegata una lista delle armi da fuoco e delle parti essenziali di armi con le indicazioni necessarie. Come già previsto dalla legge (art. 6a LArm), eventuali terzi che acquistano le armi o le parti essenziali di armi in questione non godono di questi privilegi. Ad essi si applica il principio generale secondo cui è necessario richiedere un’autorizzazione eccezionale per ogni arma da fuoco o parte essenziale di arma.
13 FF 2004 5562
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Il capoverso 6 infine definisce l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di armi per successione ereditaria. Si tratta dell’autorità cantonale dell’ultimo luogo di domicilio del defunto.
Titolo prima dell’articolo 10 Capitolo 2: Acquisto di armi e munizioni L’articolo 15 LArm prevede di principio gli stessi presupposti concreti per l’acquisto di munizioni e di armi. Per ragioni di sistematicità è pertanto opportuno trattare nel capitolo 2 l’acquisto di armi e l’acquisto di munizioni. Di conseguenza al titolo del capitolo si è aggiunta l’espressione «e munizioni».
Articolo 10 Domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi L’articolo 10 corrisponde ampiamente al disciplinamento attuale. La disposizione è stata precisata in quanto ora prevede espressamente che la domanda deve contenere indicazioni sul tipo di armi (cpv. 1). Inoltre le persone domiciliate all’estero devono allegare, oltre agli annessi sinora previsti, anche un’attestazione ufficiale secondo l’articolo 9a della legge. L’attestazione deve riferirsi espressamente all’arma o alla parte essenziale di arma che la persona interessata intende acquistare.
Articolo 12 (sostituito) Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi Analogamente all’articolo 8, l’articolo 12 disciplina la procedura nel caso di acquisto di armi da fuoco o parti essenziali di armi per le quali, secondo l’articolo 8 LArm, è necessario un permesso d’acquisto di armi. L’articolo 12 è concettualmente identico all’articolo 8, per cui si rinvia alle osservazioni di qui sopra.
Articolo 13 capoverso 1 Obbligo di diligenza Dal punto di vista del contenuto la disposizione corrisponde al disciplinamento in vigore, essa tuttavia si applica solo alle armi e alle parti essenziali di armi. Per ragioni di sistematicità, l’obbligo di diligenza dell’alienante in caso di acquisto di munizioni ed elementi di munizioni è ora disciplinato nell’articolo 15b dell’ordinanza.
Articolo 14 Fucili a ripetizione portatili La modifica è una semplice precisazione e non comporta modifiche sostanziali della situazione giuridica.
Articolo 15 Eccezione dall’obbligo di ottenere un permesso d’acquisto
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Secondo l’articolo 8 capoverso 1 LArm, per l’acquisto di un’arma è necessario un permesso d’acquisto di armi indipendentemente dal fatto che si tratti di un’arma da fuoco o di un’arma bianca. Sono esenti da questa regola di principio le armi «vietate» secondo l’articolo 5 LArm, per il cui acquisto è necessaria un’autorizzazione eccezionale, e le armi da fuoco di cui all’articolo 10 LArm (soprattutto armi da caccia e per il tiro sportivo), che sottostanno all’obbligo di notifica. La distinzione della LArm finora in vigore tra l’acquisto nell’ambito commerciale (soggetto all’obbligo del permesso d’acquisto) e l’acquisto in ambito privato (senza permesso d’acquisto) è stata soppressa. Dato che, in virtù delle disposizioni di Schengen, tale soppressione è necessaria solo per le armi da fuoco, il Consiglio federale può, basandosi sull’articolo 10 capoverso 2 della legge, ristabilire la situazione giuridica finora vigente per le armi bianche. Tale scopo è soddisfatto dal capoverso 3 dell’articolo 15, secondo cui, com’è il caso nel diritto finora vigente, l’acquisto di un’arma bianca è soggetto al permesso d’acquisto solo se l’arma è acquistata nell’ambito commerciale. Per l’acquisto di un’arma bianca presso un privato è invece necessario un contratto scritto (art. 11 LArm).
Articolo 15a (nuovo) Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio L’articolo 12 capoverso 1 della legge sulle armi attualmente in vigore statuisce che i cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d’acquisto per ogni acquisto di arma. Nel quadro delle modifiche di legge dovute all’adesione a Schengen la disposizione è stata stralciata per ragioni di sistematicità. Al Consiglio federale è stata tuttavia affidata la competenza di mantenere la situazione giuridica attuale per mezzo dell’ordinanza. Secondo l’articolo 10 capoverso 2 LArm il Consiglio federale può infatti restringere il campo d’applicazione delle eccezioni all’obbligo del permesso d’acquisto d’armi per determinati gruppi di persone. Il Consiglio federale applica questa possibilità (Art. 15a cpv. 1). I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d’acquisto di armi per ogni acquisto d’arma, a condizione che non si tratti di armi vietate ai sensi dell’articolo 5 LArm. Quest’ultime si possono acquistare solo con un’autorizzazione eccezionale. (art. 5 cpv. 1 e 1bis in combinato disposto con cpv. 3 LArm). Il capoverso 2 statuisce due eccezioni. Chi fa riparare la propria arma da un negoziante di armi non necessita di un permesso d’acquisto per un’arma sostitutiva dello stesso tipo durante il periodo di riparazione (art. 15 cpv. 1). Il permesso d’acquisto d’armi non è inoltre necessario per la sostituzione di una parte essenziale di arma con una parte nuova (art. 15 cpv. 2).
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Titolo prima dell’articolo 15b (nuovo) Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni In seguito alla ristrutturazione sistematica del capitolo 2, è stata inserita una nuova sezione che disciplina l’acquisto di munizioni ed elementi di munizioni.
Articolo 15b (nuovo) Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni Secondo l’articolo 15 capoverso 1 LArm all’acquisto di munizioni si applicano le stesse disposizioni come all’acquisto di armi. L’articolo 15b del presente avamprogetto statuisce pertanto le stesse disposizioni relative all’obbligo di diligenza previste dall’articolo 13 dell’ordinanza per l’acquisto di armi non soggette all’obbligo di permesso d’acquisto (art. 10 LArm). Secondo il capoverso 1 l’alienante deve verificare se vi è un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm. Premesso che non vi siano indizi contrari, l’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se l’acquirente presenta la carta europea d’armi da fuoco, un’autorizzazione eccezionale o un permesso d’acquisto d’armi per l’arma a cui sono destinate le munizioni (cpv. 2). Il permesso d’acquisto e l’autorizzazione eccezionale devono essere state rilasciato da meno di due anni e la carta europea d’armi da fuoco dev’essere valida. Se vi sono dubbi in merito all’adempimento delle condizioni per l’acquisto delle munizioni, l’alienante deve esigere, in virtù del capoverso 3, un estratto dal casellario giudiziale o richiedere, previo consenso dell’acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità competenti.
Articolo 16 capoverso 2 Secondo la legge sulle armi sono di principio vietati l’acquisto e il possesso di armi da fuoco per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 1ter LArm). In questo contesto l’articolo 16 capoverso 2 statuisce in maniera chiara che un’arma per cui è stato richiesto un esame d’omologazione non può essere messa in commercio, importata, acquistata e posseduta fintanto che l’esame non abbia dimostrato che non si tratta di un’arma da fuoco per il tiro a raffica. Questa precisazione non costituisce tuttavia una vera novità rispetto al diritto vigente.
Articolo 17 capoverso 1 periodo introduttivo e lett. d Secondo l’articolo 5 capoverso 1bis e 1ter LArm l’acquisto e il possesso di ordigni militari per il lancio con effetto dirompente sono di principio vietati. Di conseguenza l’articolo 17 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza prevede un divieto anche per le relative munizioni nonché i relativi proiettili e missili. Ciò è in linea con l’obiettivo perseguito dall’articolo 6 LArm, secondo cui devono essere vietate le munizioni che comportano un alto potenziale di ferimento e non sono di norma utilizzate per la caccia e per le manifestazioni di tiro.
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Titolo prima dell’articolo 18 Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi In questo capitolo è ora disciplinato il contrassegno delle armi da fuoco (cfr. il commento all’art. 20a), che è effettuato nel corso della fabbricazione. Il titolo è pertanto adattato.
Articolo 20 capoverso 2 lettera a L’articolo 20 disciplina i particolari dell’obbligo di tenere una contabilità per i titolari di una patente di commercio di armi. In virtù della normativa di Schengen la disposizione subisce un lieve adattamento in relazione alle informazioni contenute nel registro. Il capoverso 2 lettera a della disposizione statuisce che, accanto alle indicazioni per l’identificazione dell’arma già previste, nel registro dovrà essere indicato anche il calibro dell’arma.
Articolo 20a (nuovo) Contrassegno di armi da fuoco L’articolo 18a LArm prevede che le armi da fuoco e le loro parti essenziali siano contrassegnate singolarmente e distintamente durante la fabbricazione. La presente disposizione precisa tale principio e statuisce come e quando apportare il contrassegno e quali indicazioni deve contenere. Secondo il capoverso 1 il contrassegno dev’essere numerico o alfabetico e indicare la designazione del fabbricante. In linea con l’articolo 18a capoverso 2 LArm, il capoverso 2 prevede che armi e parti essenziali di armi non contrassegnate possono essere eccezionalmente importate per la lavorazione oppure per un’esposizione o una dimostrazione. L’autorizzazione è limitata ad al massimo un anno (art. 18a cpv. 2 secondo periodo LArm). In virtù del capoverso 3 l’Ufficio centrale Armi può autorizzare eccezionalmente l’importazione per altri scopi di armi da fuoco non contrassegnate.
Titolo prima dell’articolo 21 Capitolo 5: Importazione ed esportazione In seguito all’adesione a Schengen nella legge sulle armi sono state inserite due disposizioni che disciplinano l’esportazione di armi da fuoco verso lo spazio di Schengen (art. 22b e art. 25b LArm). Il disciplinamento dei particolari è inserito nel capitolo 5 rendendo pertanto necessario l’adattamento del titolo.
Titolo prima dell’articolo 21 (nuovo) Termini In seguito alla nuova struttura sistematica del capitolo 5, sono stati adattati i titoli delle sezioni.
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Articolo 21 (sostituito) In virtû della nuova terminologia su cui si basa la legge sulle dogane (cfr. Messaggio, FF 2004 485), al fine di evitare malintesi le nuove nozioni di «importazione» e «importazione temporanea» devono essere adattate anche nell’ambito della legislazione sulle armi. Tale necessità è soddisfatta dall’articolo 21, che definisce il termine «importazione» della legge sulle armi basandosi sulle procedure d’importazione definite nella nuova legge sulle dogane. Questo modo di procedere consente di mantenere il termine «importazione» nel quadro dell’applicazione della legge sulle armi, assicurando nel contempo la coerenza terminologica con la legislazione sulle dogane.
Titolo prima dell’articolo 21a (nuovo) Sezione 2: Importazione di armi soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale e di munizioni vietate Il titolo è stato inserito per motivi di chiarezza, in modo da distinguere il disciplinamento specifico dell’importazione di armi o munizioni vietate da quello dell’importazione di altre armi.
Articolo 21a (nuovo) Autorizzazione per l’importazione a titolo professionale L’articolo 21a precisa la procedura d’autorizzazione per l’importazione a titolo professionale di armi o munizioni vietate (art. 5 e 6 LArm). Per motivi di sistematicità, come nel caso dell’importazione delle altre armi, l’importazione a titolo professionale e l’importazione a titolo non professionale sono state disciplinate in due articoli distinti. Il capoverso 1 disciplina l’importazione a titolo professionale di armi vietate e definisce la documentazione da allegare alla domanda. Il capoverso 2 precisa la procedura per l’importazione a titolo professionale di munizioni vietate e definisce la documentazione da allegare alla domanda.
Articolo 21b (nuovo) Autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale L’articolo disciplina la procedura d’autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale di armi o munizioni vietate. In analogia alla struttura dell’articolo 21a il capoverso 1 disciplina l’importazione a titolo non professionale di armi vietate e il capoverso 2 l’importazione a titolo non professionale di munizioni vietate.
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Titolo prima dell’articolo 22 (nuovo) Sezione 3: Importazione a titolo professionale Il titolo è inserito per motivi di chiarezza in modo da distinguere chiaramente l’importazione a titolo professionale da quella a titolo non professionale.
Titolo prima dell’articolo 24 (nuovo) Sezione 4: Importazione a titolo non professionale In linea con la nuova struttura la presente sezione segue il disciplinamento dell’introduzione a titolo professionale e contempla l’introduzione a titolo non professionale.
Articolo 24 Autorizzazione d’importazione a titolo non professionale L’articolo 24 disciplina la procedura d’autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale di armi e munizioni. Il contenuto della disposizione corrisponde in gran parte al diritto vigente e si applica, come finora, all’importazione definitiva e all’importazione temporanea, a condizione che non siano previste disposizioni specifiche (p. es. l’articolo 21a concernente l’importazione di armi e munizioni vietate). Il capoverso 1 definisce la documentazione da allegare alla domanda d’autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale. L’unica novità è costituita dalla lettera d secondo cui le persone domiciliate all’estero devono allegare l’attestazione di cui all’articolo 9a della legge, che conferma la loro legittimazione al possesso dell’arma. Il capoverso 2 riprende la disposizione attualmente in vigore secondo cui l’autorizzazione consente l’importazione simultanea di al massimo tre armi o parti essenziali di armi, è valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.
Articolo 24a (nuovo) Autorizzazione per l’importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri Il disciplinamento speciale previsto dall’articolo 24a si applica se, nell’ambito del traffico passeggeri in provenienza dallo spazio di Schengen, sono importate in Svizzera e in seguito riesportate armi da fuoco. In linea con l’articolo 25a LArm è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 24 anche per l’importazione. In virtù del capoverso 1 della presente disposizione, alla domanda d’autorizzazione va allegata la carta europea d’armi da fuoco affinché vi si possa iscrivere l’autorizzazione (cpv. 2). In analogia al disciplinamento previsto dall’articolo 24, l’Ufficio centrale Armi può autorizzare l’importazione di al massimo tre armi o parti essenziali di armi. Come previsto dall’articolo 25a LArm, il capoverso tre statuisce, a determinate condizioni, l’esonero dall’obbligo di autorizzazione per i cacciatori e i tiratori.
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Articolo 25a cpv. 1 Autorizzazione per persone che svolgono attività di scorta Un disciplinamento speciale, che tuttavia corrisponde ampiamente al diritto vigente, è previsto anche dall’articolo 25a. Secondo il capoverso 1 le persone che svolgono attività di scorta a trasporti di valori o a persone necessitano, come finora, unicamente di un’autorizzazione annuale che autorizza il titolare all’importazione ripetuta (temporanea) di armi da fuoco durante il periodo di validità dell’autorizzazione (cpv. 2). L’articolo si applica ora solo ai trasporti da Stati che non sono membri di Schengen. All’importazione temporanea di armi da fuoco dallo spazio di Schengen si applicano le disposizioni dell’articolo 24a. Da ciò non risulta tuttavia alcuna modifica dell’attuale situazione giuridica, dato che anche nel caso dell’articolo 24a l’autorizzazione per l’importazione temporanea di armi da fuoco in provenienza dallo spazio di Schengen può essere rilasciata per più viaggi nel corso di un anno (art. 25a cpv. 1 LArm). L’unica novità è costituita dalla necessità dell’iscrizione nella carta europea d’armi da fuoco.
Articolo 26 Abrogato Nell’articolo 26 il diritto vigente prevede l’esonero dall’obbligo di autorizzazione d’importazione per le categorie di persone di cui alle lettere a-g. Il decreto federale prevede l’esonero solo per i cacciatori e i tiratori. Vista la mancanza di basi legali, le eccezioni previste dall’articolo 26 lettere a-c, f e g sono perciò state abrogate. I disciplinamenti previsti dalla lettera d ed e, concernenti i cacciatori e i tiratori, sono stati integrati nell’articolo 24a.
Titolo prima dell’articolo 27a (nuovo) Sezione 4: Esportazione Come spiegato per il titolo del capitolo 5, la legge sulle armi e l’ordinanza sulle armi in alcuni casi disciplinano ora anche l’esportazione di armi o parti essenziali di armi. È pertanto giustificato dedicare una sezione all’esportazione.
Articolo 27a (nuovo) Domanda di rilascio di una bolletta di scorta Per l’esportazione definitiva di armi da fuoco verso uno Stato membro di Schengen, l’articolo 22b LArm richiede il rilascio di una cosiddetta bolletta di scorta. Quest’ultima non costituisce solo il presupposto per l’esportazione, bensì serve anche da base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri di Schengen che si svolge in relazione con i movimenti oltre frontiera di armi da fuoco. L’articolo 27a precisa la procedura di rilascio della bolletta di scorta. Il capoverso 1 stabilisce le indicazioni che deve contenere la domanda. Si tratta di indicazioni in merito alle armi da fuoco trasportate (lett. c), alle persone coinvolte (lett. a) e al trasporto di per sé (lett. b, d ed e). L’Ufficio centrale Armi deve in seguito trasmettere le indicazioni agli Stati membri di Schengen coinvolti (art. 22b cpv. 5 LArm). Inoltre il capoverso
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1 statuisce che la domanda dev’essere inoltrata prima dell’esportazione delle armi da fuoco. Per il traffico transfrontaliero tra commercianti di armi il capoverso 2 prevede delle facilitazioni in quanto per il rilascio della bolletta di scorta non sono necessarie le indicazioni del mezzo di trasporto come pure della data dell’invio e del previsto arrivo. In virtù del capoverso 3 la bolletta di scorta è rilasciata in base alle informazioni fornite secondo il capoverso 1, se è garantito il trasporto sicuro e se il richiedente può provare che il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione. A questo scopo alla domanda dev’essere allegata un’attestazione ufficiale del Paese di destinazione. Nel caso quest’ultima non potesse essere presentata, secondo il capoverso 4 spetta all’Ufficio centrale Armi verificare se il destinatario finale è legittimato.
Articolo 27b (nuovo) Carta europea d’armi da fuoco In virtù dell’articolo 27b capoverso 1, per l’esportazione di armi da fuoco verso lo spazio Schengen è necessaria la carta europea d’armi da fuoco. Secondo il capoverso 2 la relativa domanda dev’essere inoltrata alla competente autorità cantonale del domicilio del richiedente. Secondo l’articolo 25b capoverso 2 LArm la carta europea d’armi da fuoco è rilasciata per le armi da fuoco che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. In questo contesto l’articolo 27b capoverso 3 definisce la documentazione da allegare alla domanda. Dopo aver verificato, in base alla documentazione, la legittimazione al possesso (in particolare l’assenza di motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm), l’autorità cantonale competente annota le armi da fuoco in questione nella carta europea d’armi da fuoco (cpv. 4). In virtù del capoverso 5 la carta europea d’armi da fuoco è valida cinque anni e può essere prorogata due volte di due anni. Poiché nella carta europea d’armi da fuoco possono essere annotate solo armi da fuoco che il titolare è legittimato a possedere (art. 25b cpv. 2 LArm), in occasione della proroga della carta, l’autorità cantonale competente deve verificare se sussistono ancora i presupposti.
Articolo 32 capoverso 2 Condizioni generali d’autorizzazione; moduli Come nella legislazione attualmente in vigore, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è incaricato di approntare i moduli necessari all’esecuzione della legislazione sulle armi. Vista l’introduzione di nuove procedure, l’articolo 32 capoverso 2 dev’essere adattato. In futuro sarà pertanto messo a disposizione anche un modulo della lista da utilizzare in caso di acquisto di più armi per successione ereditaria (art. 6a, 8 cpv. 2bis e 11 cpv. 4 LArm).
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Il DFGP mette inoltre a disposizione un contratto modello per l’acquisto di armi ai sensi dell’articolo 10 LArm, che contiene le indicazioni necessarie secondo l’articolo 11 capoverso 2 LArm. I moduli e il contratto modello possono essere richiesti come sinora all’autorità cantonale competente o all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
Articolo 33 capoverso 1 e 3 L’aggiunta concernente l’ambito di competenza costituisce una semplice precisazione e non comporta una modifica sostanziale del diritto vigente. Dato che l’Ufficio centrale armi è in parte competente per l’esportazione di armi da fuoco, esso ne esercita anche la sorveglianza.
Articolo 40 Compiti In virtù dell’ampliamento dei compiti affidati all’Ufficio centrale Armi e a seguito di diverse modifiche della numerazione nella legge sulle armi, l’articolo 40 capoverso 1 dell’ordinanza è stato adattato. All’Ufficio centrale Armi è affidato come nuovo compito soprattutto la gestione della banca dati DEWS (lett. abis), che contiene dati in merito all’acquisto di armi da parte di persone domiciliate in uno Stato estero membro di Schengen.
Articoli 41, 42, 45 Queste disposizioni, che disciplinano i diritti d’accesso, il contenuto e la durata di conservazione dei dati, devono essere adattate a causa della nuova banca dati DEWS.
Articolo 43 Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA Finora l’articolo 43 stabiliva a quali autorità potevano essere comunicati i dati delle banche dati DEW e DEBWA. Tale disposizione è ripresa senza modifiche nel capoverso 1. Il nuovo capoverso 2 disciplina la comunicazione dei dati della DEWS e statuisce che tali dati – che concernono l’acquisto da parte di persone domiciliate in uno Stato estero membro di Schengen – sono trasmessi alle autorità competenti dello Stato di domicilio.
Articolo 43a Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA Secondo l’articolo 32e capoverso 3 LArm si possono trasmettere dati a uno Stato che non è membro di Schengen e che non garantisce un livello adeguato di protezione dei dati se, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una
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protezione adeguata della persona interessata. L’articolo 43a si riferisce a questa disposizione stabilendo nei particolari gli elementi necessari per garantire un livello di protezione adeguato (lett. a-j).
Articolo 44 Diritti degli interessati Con l’adesione a Schengen sono state inserite nella legge sulle armi una serie di disposizioni in materia di protezione dei dati (art. 32b – 32i LArm). Il presente articolo, che tratta i diritti in materia di protezione dei dati degli interessati, è stato perciò completato con i riferimenti pertinenti.
Articolo 47 capoverso 4 L’articolo 47 capoverso 4 contempla, come finora, le comunicazioni che le autorità cantonali devono effettuare all’Ufficio centrale Armi ai fini della registrazione degli acquisti di armi o parti essenziali di armi. Si tratta di acquisti da parte di persone domiciliate in uno Stato estero membro di Schengen e da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera. Visto l’obbligo dell’Ufficio centrale Armi di trasmettere le informazioni alle autorità competenti degli Stati membri di Schengen interessati, i Cantoni devono effettuare le comunicazioni mensilmente.
Articolo 48 capoverso 3 Il contenuto del capoverso 3 è adattato in quanto l’importazione a titolo professionale di armi e munizioni vietate è ora disciplinata dall’articolo 21a. Il rinvio all’importazione è pertanto stato stralciato dal presente articolo.
Allegato 1 Sono stati fissati concretamente gli emolumenti per i nuovi compiti delle autorità cantonali e dell’Ufficio centrale Armi.
2. Spiegazioni concernenti l’ordinanza sul materiale bellico (RS 514.511)
Articolo 1 capoverso 3 L’indicazione di carattere puramente dichiarativo chiarisce che anche per l’esportazione di materiale bellico verso uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen si applicano le disposizioni concernenti la bolletta di scorta e la carta europea d’arma da fuoco. Nel caso del materiale bellico si tratta di beni particolarmente sensibili, la cui esportazione è soggetta a un disciplinamento severo. Di conseguenza, la legislazione sul materiale bellico, in quanto legislazione speciale, prevale sulla legislazione sulle armi. La procedura d’autorizzazione per l’esportazione prevista dalla legge sul materiale bellico si basa inoltre su criteri rilevanti di politica estera.
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L’autorizzazione d’esportazione ai sensi della legge sul materiale bellico si applica pertanto anche all’esportazione verso uno Stato membro di Schengen. Si è rinunciato alla possibilità, creata dalla legge sul materiale bellico (art. 17 cpv. 3bis) in occasione della trasposizione degli accordi di Schengen e Dublino, di prevedere procedure agevolate per l’ottenimento di un’autorizzazione o eccezioni dall’obbligo dell’autorizzazione. Di conseguenza, per l’esportazione di armi da fuoco contemplate dalla legge sul materiale bellico a destinatari privati in uno Stato membro di Schengen sono necessarie l’autorizzazione d’esportazione e la bolletta di scorta (per l’esportazione definitiva) o la carta europea d’armi da fuoco (per l’esportazione temporanea).
3. Spiegazioni concernenti l’ordinanta sul controllo dei beni a duplice
impiego (RS 946.202.1) Articolo 1 capoverso 5 Analogamento al disciplinamento previsto dall’ordinanza sul materiale bellico anche nella presenta ordinanza è espressa una deroga a favore dell’applicazione degli articoli 22b (concernente l’esportazione di armi da fuoco con bolletta di scorta) e 25b LArm (concernente l’esportazione temporanea di armi da fuoco con la carta europea d’armi da fuoco). La deroga ha carattere puramente dichiarativo e serve unicamente a scopi di chiarimento.
Articolo 13 capoverso 3 La presente disposizione prevede un’eccezione all’obbligo di autorizzazione d’esportazione. Essa si applica solo se le armi da fuoco sono esportate in uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen e se il destinatario non è un’autorità statale. In questi casi si rinuncia a un doppio obbligo d’autorizzazione e si applica unicamente la procedura con la bolletta di scorta prevista dall’articolo 22b della legge sulle armi.
4. Spiegazioni concernenti l’ordinanza ISIS (RS 120.3)
Ingresso Le basi legali delle banche dati DEWA e DEWS si trovano nell’articolo 32b della legge sulle armi.
Articolo 4 cpv. 2 lett. fbis Per ragioni di sistematica, la banca dati DEWS, che si basa anch’essa sull’articolo 32b della legge sulle armi, è inserita in questo capoverso.
Aggiunda di un’espressione Negli articoli 13 capoversi 1 e 6, 15 capoversi 2 e 17 capoversi 4 è aggiunta la banca dati DEWS.
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