Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1)
Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
Avamprogetto
Modifica dell’ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1)
Adeguamenti al regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 (modifica delle disposizioni in materia sociale), che abroga il vigente regolamento (CEE) n. 3820/85, e alla direttiva 2002/15/CE dell’11 marzo 2002 (direttiva sull’organizzazione dell'orario di lavoro)
A. Osservazioni generali: Il regolamento (CE) n. 561/2006 intende migliorare le condizioni sociali dei lavoratori cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede in particolare disposizioni relative al periodo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, una disposizione che obbliga il conducen- te a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per ogni periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non dovrebbe in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di nove ore. Dato che tali disposizioni garantiscono riposi adeguati, e tenuto conto dell'espe- rienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, non è più necessario un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornaliero ridotto. Lo scopo della direttiva 2002/15/CE è fissare prescrizioni minime in ma- teria di organizzazione della durata del lavoro al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei conducenti di veicoli, migliorare la sicurezza stradale e uniformare le condizioni di concorrenza. L’obiettivo della riformulazione delle disposizioni CE in materia sociale era inoltre quello di creare regole più sem- plici e chiare, che possano essere facilmente capite, interpretate e applicate sia dalle imprese del settore sia dalle autorità di esecuzione. B. Singoli punti sulla ripresa/non ripresa della legislazione comunitaria:
1. Eccezioni della OLR 1 (sintesi)
Alcune delle eccezioni previste all’articolo 4 capoverso 1 OLR 1 (= eccezioni generali che si applicano anche al traffico internazionale) devono essere spostate al capoverso 2 (= eccezione riguardante esclusivamente il traffico interno), poiché le eccezioni di carattere generale sono state ridotte nel regolamento CE (e probabilmente anche nell’AETR). Solo l’eccezione per i conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto del latte deve essere cancel- lata per intero. Le altre possibili eccezioni, secondo l’articolo 13 del regolamento CE (p. es. veicoli elettrici usati entro un raggio di 50 km dal luogo ove ha sede l’impresa, veicoli adibiti al trasporto di denaro e valori, al trasporto di rifiuti animali), che ogni Stato membro può decidere autonomamente se ammettere o meno, non devono esse- re applicate in Svizzera, poiché un ampliamento della lista delle eccezioni, di per sé già lunga, è in contrasto con l’obiettivo di una migliore tutela dei conducenti e della sicurezza stradale perseguito con queste modifiche.
2. Responsabilità delle imprese (terminologia dell’UE: "imprese di trasporto")
L’articolo 10 capoverso 3 primo periodo del regolamento CE prevede che le imprese siano responsabili illimitata- mente per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche quando le infrazioni sono state commesse sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo 1 . Valutazione dell’USTRA: con la responsabilità illimitata dell’impresa si vuole far sì che essa ottemperi ancor più ai suoi obblighi (controllo e organizzazione delle attività dei lavoratori, impartizione di istruzioni di lavoro concrete e realistiche). In questo modo viene alzato il "livello inibitorio" di azioni illecite (retribuire il conducente in base alle distanze percorse o al volume delle merci, indurlo a commettere reati), poiché l’impresa è ritenuta responsabile in tutti i casi. L’introduzione di una responsabilità illimitata e incondizionata dell'impresa per le infrazioni commesse
1 Secondo l’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo, gli Stati membri possono tuttavia subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa. Sono considerati tali (a) la retribuzione in base alle distanze percorse e/o al volume del- le merci trasportate e (b) un’organizzazione del lavoro tale da non consentire ai conducenti il rispetto delle disposizioni rela- tive al lavoro, alla guida e ai riposi. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di tra- sporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.
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dai suoi conducenti non sarebbe possibile in Svizzera attraverso una semplice modifica dell'ordinanza (cfr. art. 100 n. 2 LCStr) e violerebbe inoltre alcuni principi dello Stato di diritto (principio della colpevolezza). L’articolo 100 numero 2 LCStr e gli articoli 17 capoverso 4 e 21 capoverso 4 OLR 1 disciplinano già sufficientemente gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro/impresa in Svizzera e soddisfano la regolamentazione nazionale degli Stati membri dell’UE che è fatta esplicitamente salva nel diritto comunitario (art. 10 cpv. 3 secondo periodo del regola- mento CE).
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 2 Definizioni Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti defini- Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti defini- zioni: zioni: a. È conducente la persona che, anche se per breve a. È conducente la persona che, anche se per breve tempo, conduce un veicolo giusta l’articolo 3 capo- tempo, conduce un veicolo giusta l’articolo 3 capo- verso 1; verso 1; b. È conducente indipendente la persona non al servizio b. È conducente indipendente la persona non al servizio di un datore di lavoro o non assoggettata a rapporti di di un datore di lavoro o non assoggettata a rapporti di subordinazione e che decide da sé dell’utilizzazione subordinazione e che decide da sé dell’utilizzazione del veicolo (proprietario dell’azienda); se vi è dubbio del veicolo (proprietario dell’azienda); se vi è dubbio (per es. in caso di contratto di noleggio comprenden- (per es. in caso di contratto di noleggio comprenden- te conducente e veicolo), è determinante la situazio- te conducente e veicolo), è determinante la situazione ne reale del rapporto d’impiego e non la designazio- reale del rapporto d’impiego e non la designazione ne figurante su un eventuale contratto; sono pure figurante su un eventuale contratto; sono pure consi- considerati conducenti indipendenti il coniuge del derati conducenti indipendenti il coniuge del proprie- proprietario dell’azienda, i suoi ascendenti o discen- tario dell’azienda, i suoi ascendenti o discendenti e i denti e i rispettivi coniugi come anche i figli del co- rispettivi coniugi come anche i figli del coniuge; niuge; c. È lavoratore chi non è conducente indipendente, in c. È lavoratore chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce un veicolo al servizio di un particolare chi conduce un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di subor- datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di subor- dinazione; dinazione; d. È datore di lavoro chi, in quanto proprietario d. È datore di lavoro chi, in quanto proprietario dell’azienda o superiore, ha facoltà di impartire ordi- dell’azienda o superiore, ha facoltà di impartire ordi- ni al conducente; ni al conducente; e. È posto di lavoro:
1. la sede dell’impresa per la quale il lavoratore
presta servizio;
2. il veicolo usato dal lavoratore per lo svolgimen-
to della sua attività lavorativa;
3. qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività
connesse con il trasporto. e. È durata del lavoro il tempo durante il quale il lavo- f. È durata del lavoro il periodo compreso fra l’inizio e ratore deve tenersi a disposizione del datore di lavo- la fine del lavoro, durante il quale il lavoratore è sul ro; comprende anche il solo tempo di presenza, le posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed pause inferiori a un quarto d’ora e, nel caso di equi- esercita le sue funzioni o attività. La durata del lavo- paggio multiplo, il tempo durante il quale il lavorato- ro comprende inoltre il tempo durante il quale il la- re circola come passeggero; la durata del lavoro voratore esercita un’attività lucrativa presso un altro comprende inoltre il tempo durante il quale il lavora- datore di lavoro. Le pause di guida e di lavoro, i pe- tore esercita un’attività lucrativa presso un altro da- riodi di riposo e i tempi di disponibilità non sono tore di lavoro; considerati durata del lavoro; g. Sono tempi di disponibilità:
1. i periodi (senza pause di guida e di lavoro né pe-
riodi di riposo), durante i quali il lavoratore, pur non essendo tenuto a rimanere sul posto di lavo- ro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il condu- cente accompagna un veicolo trasportato a bor- do di un traghetto o di un treno. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al conducente con preavviso;
2. in caso di equipaggio multiplo, il tempo trascor-
so a fianco del conducente o in una cuccetta du-
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rante la corsa del veicolo.
f. È attività professionale, per il lavoratore il tempo di h. È attività professionale, per il lavoratore il tempo di lavoro, per il conducente indipendente il tempo di lavoro, per il conducente indipendente il tempo di guida nonché delle attività connesse con il trasporto; guida nonché delle attività connesse con il trasporto; i. È equipaggio multiplo il caso in cui, durante il perio- do di guida compreso fra due periodi di riposo gior- naliero consecutivi o fra un periodo di riposo giorna- liero e un periodo di riposo settimanale, risultano presenti a bordo del veicolo almeno due conducenti che prendono parte alla guida. Durante la prima ora di equipaggio multiplo la presenza di un altro o più conducenti è facoltativa, mentre per il resto del pe- riodo è obbligatoria; k. È periodo di riposo giornaliero il periodo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e che comprende sia un periodo di riposo giornaliero regolare sia un periodo di riposo giorna- liero ridotto:
1. il periodo di riposo giornaliero regolare è un
periodo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, esso può essere preso in due pe- riodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione;
2. il periodo di riposo giornaliero ridotto è un pe-
riodo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore. l. È periodo di riposo settimanale il periodo settimana- le durante il quale il conducente può disporre libera- mente del suo tempo e che comprende sia un periodo di riposo settimanale regolare sia un periodo di ripo- so settimanale ridotto:
1. il periodo di riposo settimanale regolare è un
periodo di riposo di almeno 45 ore;
2. il periodo di riposo settimanale ridotto è un pe-
riodo di riposo inferiore a 45 ore che, nel rispet- to di quanto stabilito all’articolo 11 capoversi 1 e 2, può essere ridotto a una durata minima di
24 ore consecutive.
h. È una settimana il periodo di tempo tra lunedì ore m. È una settimana il periodo di tempo tra lunedì ore
00.00 e domenica ore 24.00. 00.00 e domenica ore 24.00.
Spiegazioni: Come nel diritto comunitario, anche nella OLR 1 tutte le principali definizioni devono essere formulate con mag- giore precisione o riformulate per facilitarne l’interpretazione e di riflesso uniformare la prassi applicativa da parte delle autorità di controllo. Le definizioni di cui all’articolo 2 OLR 1 sono modificate come segue: Posto di lavoro: deve essere definito, in quanto menzionato nella definizione di “durata del lavoro”. Durata del lavoro: comprende la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo nonché ogni altra operazione volta a garantire la sicu- rezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad espletare le formalità legali o regolamentari collegate diretta- mente al trasporto in corso (incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana ecc.). Continueranno a fare parte della durata del lavoro anche quei periodi di tempo finora chiamati "tempi di presen- za", durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del suo tempo (p. es. l’autista di un autobus che deve sorvegliare il veicolo e i bagagli mentre la comitiva effettua una visita). Non è invece considerato tempo di presenza nel senso di durata del lavoro il periodo di attesa in cui l’autista di un autobus può fare quello che vuole (p.es. andare a passeggio, sciare). Le modalità di retribuzione di detti tempi di attesa (eventualmente tempi di disponibilità) non sono oggetto dell’ordinanza per gli autisti e sono di volta in volta pattuite nel contratto di lavoro. Tempi di disponibilità: d’ora in poi i tempi di disponibilità (comando dell’odocronografo: ) devono poter essere presentati separatamente. I tempi di disponibilità non sono conteggiati come durata del lavoro e non sono né
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periodi di riposo né pause. Ciò non esclude ad ogni modo la possibilità di prendere pause o periodi di riposo du- rante i tempi di disponibilità. I tempi di disponibilità consentono al conducente di organizzarsi con maggiore flessi- bilità: essi non comportano infatti conseguenze giuridiche dirette (non esiste p.es. nessuna disposizione in base alla quale i tempi di disponibilità debbano essere intervallati da una pausa dopo un certo periodo di tempo). D’altro canto, però, viene a crearsi una nuova categoria di tempo, la cui retribuzione potrebbe sollevare qualche interrogativo. Tuttavia, dato che la questione retributiva non è oggetto della OLR 1, non vi è a presente la neces- sità di regolamentare questa tematica. Equipaggio multiplo: viene proposta una definizione più chiara (cfr. l’attuale art. 9 cpv. 4 OLR 1) e risolta così l’incertezza del diritto vigente sul momento d’inizio di un equipaggio multiplo: un conducente può essere solo a bordo del veicolo esclusivamente durante la prima ora, mentre per il resto del periodo due (o più persone) devono essere presenti sul veicolo. Periodo di riposo giornaliero: continua ad essere di 11 ore (periodo di riposo giornaliero regolare). D’ora in avanti, però, può essere suddiviso esclusivamente in due periodi, uno di tre e uno di nove ore, ed essere ridotto fino a nove ore (periodo di riposo giornaliero ridotto). Questa nuova regolamentazione facilita notevolmente le cose in confronto al diritto vigente, poiché da un lato il periodo di riposo giornaliero non può più essere suddiviso in tre periodi (p.es. 8+2+2 o 9+2+1) e dall’altro viene soppressa la compensazione del periodo di riposo durante la settimana successiva (cfr. art. 9 cpv. 6, che è abrogato). Contro la nuova regolamentazione non si possono solle- vare obiezioni né da un punto di vista di protezione dei lavoratori né in termini di sicurezza stradale. Periodo di riposo settimanale: continua ad essere di 45 ore (periodo di riposo settimanale regolare) o di almeno 24 ore (periodo di riposo settimanale ridotto). La disposizione secondo cui la durata minima deve essere di 36 ore consecutive se il periodo di riposo è effettuato nel luogo di stazionamento abituale del veicolo, è stata a giusto titolo cancellata nel diritto comunitario, in quanto priva di senso.
Settimana: la definizione di ”settimana“ non deve impedire ai conducenti di cominciare la loro settimana lavorativa qualsiasi giorno della settimana.
Non sembrano essere fondamentali e quindi non figurano nella OLR 1 le definizioni di "interruzione" e "riposo": a) L’”interruzione” – o secondo la terminologia adottata in Svizzera "interruzione della guida" – è definita nel rego- lamento CE come "ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve uni- camente al suo riposo." L’interruzione non è quindi un vero e proprio "riposo", poiché il conducente non può – come invece nel caso del riposo – disporre liberamente del suo tempo. Pause di guida e pause di lavoro sono da considerarsi in sostanza la stessa cosa. Dato però che né il regolamento n. 561/2006 né la direttiva 2002/15 forniscono una definizione di pausa di lavoro, pare superflua anche una definizione di pausa di guida. Finora, la OLR 1 vigente ne ha del resto potuto fare tranquillamente a meno. b) Il "riposo" è "ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo". Riposo non è altro che il termine generico per indicare il periodo di riposo giornaliero e settimanale: nelle defini- zioni di questi due termini esso è definito in maniera identica. Il riposo in quanto tale non ha quindi un significato proprio e non ha bisogno di essere definito un’altra volta.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 3 cpv. 3 Art. 3 cpv. 3 3 3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli imma- I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatri- tricolati all’estero devono osservare soltanto le prescrizioni colati all’estero devono osservare soltanto le prescrizioni di di cui agli articoli 5, 8 capoversi 1–3 e 5 nonché 9–12, 14- cui agli articoli 5, 8, 9–12, 14–14c, 18 capoverso 1 e, se 14c e 18 capoverso 1. sono lavoratori, articolo 6 capoverso 1. Spiegazioni: Attenzione: l'articolo 3 capoverso 3 figurante nella colonna "testo in vigore" entrerà in vigore il 1˚ novembre 2006 (cfr. RU 2006 1689)! Le disposizioni concernenti la durata del lavoro e le pause di lavoro si applicano anche ai lavoratori stranieri, che devono rispettare almeno quanto previsto nella direttiva 2002/15/CE (in media 48 ore/settimana su un periodo di 4, al massimo 6 mesi).
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Testo in vigore Proposta di modifica Art. 4 Eccezioni Art. 4 Eccezioni 1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veico- 1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di vei- li: coli: a. con una velocità massima ammissibile di 30 km/h; a. con una velocità massima ammissibile non superiore b. usati da esercito, polizia, servizio antincendio, prote- b. usati da esercito, polizia, servizio antincendio, prote- zione civile o per incarico di queste istanze; zione civile o per incarico di queste istanze;
c. usati dai servizi di nettezza urbana, canalizzazione e c. abrogato, spostato al capoverso 2. protezione contro i pericoli d’inondazione, dalle offi- cine elettriche, del gas e centrali idriche, da quelle per la manutenzione stradale, dai servizi di trasporto dei valori postali, dei telefoni e dei telegrafi, impie- gati da radio e televisione nonché ai veicoli utilizzati per la localizzazione di impianti per la ricezione o la trasmissione radiotelevisiva; d. usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, d. usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la lunghezza della linea non supe- nella misura in cui la lunghezza della linea non supe- ri i 50 km; ri i 50 km; e. impiegati nei servizi d’urgenza o per misure di salva- e. impiegati nei servizi d’urgenza o per misure di salva- taggio; taggio; f. equipaggiati specialmente per compiti sanitari; f. equipaggiati specialmente per compiti sanitari; g. usati per trasporti di materiale da circo o per esposi- g. abrogato, spostato al capoverso 2. tori; h. equipaggiati specialmente per l’autosoccorso strada- h. equipaggiati specialmente per l’autosoccorso strada- le; le; i. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di i. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori riparazione e manutenzione, sono eseguite corse di di riparazione e manutenzione, sono eseguite corse prova o di trasferimento e che non sono ancora in di prova o di trasferimento e che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati; circolazione come nuovi o trasformati; k. usati per trasporti non commerciali di cose, a scopi k. con un peso totale ammesso, rimorchi inclusi, fino a puramente privati; 7,5 t, usati per trasporti non commerciali di cose, a scopi puramente privati; l. usati per il trasporto del latte nelle aziende agricole e l. abrogato (e non spostato al capoverso 2!). per la resa dei contenitori di latte o latticini a scopo di foraggio destinato a tali aziende; m. assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa, m. abrogato, spostato al capoverso 2. autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità (art. 33 dell’O del 20 nov.
1959 sull’assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1
lett. e dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC). 2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica 2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: a. autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a a. autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16; sedere non superiore a 16; b. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella b. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella misura in cui il peso totale del veicolo trattore non misura in cui il peso totale del veicolo trattore non superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta la licenza di circolazione; la licenza di circolazione; c. veicoli dell’amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 c. veicoli dell’amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti); Confederazione e i loro conducenti); d. veicoli usati per il prestito di libri, giocattoli, esposi- d. veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature spe- zioni itineranti e analoghe, e a tale scopo specialmen- ciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da te equipaggiati; fermi, per fini didattici; e. veicoli usati per la scuola guida. e. veicoli usati per la scuola guida; f. veicoli usati dai servizi di canalizzazione, di prote- zione contro le inondazioni, di manutenzione della
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rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e con- trollo della rete stradale, di nettezza urbana, dei tele- grafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televi- sione e della rilevazione di emittenti e riceventi di radio e televisione; g. veicoli usati su mandato della Posta Svizzera nel- l’ambito del servizio universale che le incombe (art.
2 della legge sulle poste del 30.4.1997; RS 783.0)
entro un raggio di 50 km dal luogo ove ha sede l’impresa incaricata e il cui peso totale ammesso, compresi rimorchi o semirimorchi, non sia superiore a 7,5 t; h. veicoli speciali usati per il trasporto di materiale da circo o per fiere e mercati; i. usati per il trasporto del latte nelle aziende agricole e per la resa dei contenitori di latte o latticini a scopo di foraggio destinato a tali aziende; i. veicoli assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa, autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità (art. 33 dell’O del 20 nov. 1959 sull’assicurazione dei veicoli e art.
72 cpv. 1 lett. e dell’O del 27 ott. 1976
sull’ammissione alla circolazione di persone e veico- li, OAC), o impiegati esclusivamente su strade all’interno di centri di smistamento quali porti, inter- porti e terminali ferroviari. 2bis Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli 2bis Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all’ordinanza del 6 maggio 1981 sulla persone sottostanno all’ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti. pesanti. 3 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai 3 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 1971 conducenti che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 1971 sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti suppletivi, per la loro attività professionale complessiva essi suppletivi, per la loro attività professionale complessiva essi devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5–12 relative devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5–12 relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo e gestire i alla durata del lavoro, della guida e del riposo e gestire i mezzi di controllo giusta gli articoli 14–16. mezzi di controllo giusta gli articoli 14–16. 4 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai 4 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che eseguono trasporti esclusivamente con trattori conducenti che eseguono trasporti esclusivamente con tratto- agricoli. ri agricoli nell’ambito delle loro attività professionali e entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa proprie- taria del veicolo. Spiegazioni: Dato che le eccezioni generali sono state ridotte nel regolamento (CE) 561/2006, anche l’articolo 4 capoverso 1
deve essere opportunamente modificato. Le eccezioni finora elencate nel succitato articolo devono ora in parte essere integrate nel capoverso 2 e si applicano pertanto solo al traffico interno; nel traffico internazionale, tutti i conducenti dei veicoli di cui al capoverso 2 sottostanno obbligatoriamente alle disposizioni sulla durata del lavoro e sui periodi di riposo. Capoverso 1 lettera a: l’innalzamento del limite massimo di velocità da 30 a 40 km/h deriva da una proposta delle organizzazioni agricole, sulla quale l’USTRA ha avviato un’indagine conoscitiva a fine maggio 2006 in occasione della modifica di diverse ordinanze in materia di circolazione stradale (cfr. http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html; termine: 31 luglio 2006). Nella proposta si chiede di alzare il limite a 45 km/h nel traffico interno. Se la proposta dovesse passare (non si conoscono ancora i risultati dell’indagine conoscitiva), occorrerà valutare se, oltre all’innalzamento di 10 km/h per le eccezioni generali, sia opportuno alza- re di altri 5 km/h il limite nel traffico interno. Capoverso 1 lettera k: i trasporti non commerciali di cose saranno d’ora in poi esclusi dalla OLR 1 solo fino ad un peso complessivo di 7,5 t! Capoverso 2 generale: per il traffico interno proponiamo di mantenere le eccezioni conformemente all’attuale capoverso 2 (in particolare cpv. 2 lett. b) e di riprendere ampiamente le eccezioni secondo l’articolo 13 del rego-
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lamento CE. Nello specifico: Capoverso 2 lettera g: i conducenti di veicoli della Posta Svizzera (nella vecchia legge chiamati in blocco "servizi di trasporto dei valori postali"), che trasportano esclusivamente posta, nel traffico interno continuano ad essere esclusi dalla OLR 1 e sottostanno alla legge sulla durata del lavoro (RS 822.21; LDL). Il regolamento CE parla in realtà di fornitori di servizi universali (di cui la direttiva 97/67/CE fornisce la seguente definizione: "organismo, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro"), che sono utilizzati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale; se si volesse però riprendere integralmente il diritto comunitario, occorrerebbe prima modificare la legge (LDL). In un primo momen- to, la modifica riguarderà pertanto, a livello di ordinanza, solo i conducenti di veicoli che effettuano viaggi su man- dato della Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale che le incombe. Detti conducenti saranno eccettuati dalla OLR 1 solo se usano veicoli di peso non superiore alle 7,5 t entro un raggio di 50 km dal luogo ove ha sede l’impresa. Secondo il regolamento CE, un altro presupposto per essere dispensati è che per i conducenti la guida del veico- lo non costituisca l’attività principale. Questo requisito della guida quale attività principale non deve invece essere ripreso nel diritto svizzero, in quanto difficile da verificare. I veicoli usati per la raccolta del latte saranno d’ora in poi assoggettati alla OLR 1: oggi non è più necessario di- spensare dalla OLR 1 i conducenti dei veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle aziende agricole. In particola- re, non vi è più urgenza di trasportare il latte al luogo di trasformazione nel più breve tempo possibile, poiché il latte viene conservato a basse temperature e raccolto generalmente sull’arco di 2 giorni. L’eccezione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera l OLR 1 è ripresa dal diritto europeo. Essa partiva dal presup- posto, come è consuetudine nei paesi pianeggianti, che le fattorie possano essere raggiunte con mezzi pesanti per la raccolta del latte e che presso queste aziende lattiere vengano prelevate di regola grossi quantitativi di latte, rendendo il viaggio conveniente da un punto di vista economico. In Svizzera, queste condizioni, in molti
casi, non sono date. Pertanto, con la direttiva del DFGP del 17 luglio 1997, anche la raccolta di latte fresco (a) presso un punto di raccolta situato su una strada più agibile, indipendentemente dal fatto che esso sia usato da uno o più contadini, o (b) presso un ex caseificio rurale adibito a punto di raccolta del latte fresco e non più attivo nella trasformazione del latte fresco, o presso un magazzino per il latte gestito da una cooperativa rurale quale punto di raccolta del latte, può essere paragonata alla raccolta di latte presso un’azienda agricola ai sensi dell'ar- ticolo 4 capoverso 1 lettera l OLR 1. Dato che il diritto europeo non dispensa più in generale dal suo campo d’applicazione i veicoli per il trasporto del latte ed è pertanto diventato più restrittivo (conformemente all’articolo 13 capoverso 1 del regolamento CE 561/2006, ogni Stato membro può di fatto, "purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1 [sicurezza stradale e condizioni di lavoro], concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, applicabili ai trasporti effettuati impiegando [segue l’elenco dei veicoli]"), con questi nuovi obiettivi del diritto comunitario è giustificato assoggettare detti trasporti alla OLR 1. In questo modo aumenta la sicurezza stradale e migliorano le condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti su strada nonché le condizioni di lavoro dei conducenti di veicoli per la raccolta del latte. Inopportuna, infine, anche l’incertezza relativa a quale sia la legislazione, al posto della OLR 1, cui sono soggetti i veicoli per la raccolta del latte. In virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge sul lavoro (LL) del 13 marzo 1964 – e secondo il parere del seco - essi non rientrano nemmeno nel campo d'applicazione della LLB. Assogget- tandoli alla OLR 1, si risolverebbe l’incertezza giuridica segnalata già più volte dai Cantoni. Altri adeguamenti nel capoverso 2: sono ripresi direttamente dal diritto comunitario.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 5 Periodo di guida Art. 5 Periodo di guida 1 Il periodo di guida tra due periodi consecutivi di riposo 1 Il periodo di guida tra la fine di un periodo di riposo giorna- giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un perio- liero e l’inizio di quello immediatamente successivo o tra un do di riposo settimanale (periodo di guida giornaliero) non periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settima- può superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può essere nale non può superare 9 ore. Può essere esteso a 10 ore due esteso a 10 ore due volte in una settimana. volte in una settimana. 2 Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il 2 Il periodo di guida settimanale non può superare 56 ore né conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose deve causare il superamento della durata massima della settimana osservare un periodo di riposo settimanale secondo l’articolo lavorativa. 11. Questo periodo di riposo settimanale può essere rinviato (l’attuale capoverso 2 non è abrogato per intero: parte del fino alla fine del sesto giorno, nella misura in cui il periodo contenuto è spostato nell’articolo 11). complessivo di guida nel corso dei sei giorni non superi il massimo di sei periodi di guida giornalieri.
Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
3 Dopo un massimo di dodici periodi di guida giornalieri, il abrogato.
conducente di un veicolo per il trasporto di persone deve osservare un periodo di riposo settimanale secondo l’articolo
11. Questo periodo di riposo settimanale può essere rinviato
fino alla fine del dodicesimo giorno, nella misura in cui il periodo complessivo di guida nel corso dei dodici giorni non superi il massimo di dodici periodi di guida giornalieri. Ai conducenti che trasportano persone nel traffico di linea internazionale si applicano i limiti di cui nel capoverso 2. 4 Il periodo complessivo di guida non può superare 90 ore in 3 Il periodo complessivo di guida sull’arco di due settimane un periodo di due settimane. consecutive non può superare 90 ore. Spiegazioni: Si tratta di semplificazioni e non di modifiche, tranne la limitazione a 56 ore del periodo di guida settimanale. Capoverso 3 (abrogato): il diritto comunitario non prevede più la regola dei 12 giorni per i veicoli adibiti al traspor- to di persone (il periodo di riposo settimanale può essere rinviato al massimo di 12 periodi di guida giornalieri). D’ora in avanti, il periodo di riposo settimanale deve essere preso al più tardi dopo 6 periodi di guida giornalieri sia per i trasporti di oggetti sia per i trasporti di persone; cfr. al riguardo anche l’articolo 11 capoverso 2.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 6 Durata massima della settimana lavo- Art. 6 Durata media della settimana lavorati- rativa va 1 La durata massima della settimana lavorativa del lavoratore 1 La durata media della settimana lavorativa del lavoratore è di 46 ore. non può superare 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di
12 mesi [variante: 6 mesi) la media delle ore di lavoro non
supera il limite di 48 ore settimanali. 2 Se più persone si alternano al volante durante almeno tre 2 I periodi di lavoro svolti presso diversi datori di lavoro giorni della settimana, come conducenti, rispettivamente vengono tra loro sommati. Il datore di lavoro chiede per passeggeri (equipaggio multiplo), la durata massima della iscritto al lavoratore di presentarli la distinta delle ore di settimana lavorativa può raggiungere 53 ore. lavoro svolte presso un altro datore di lavoro. Il lavoratore fornisce tali informazioni per iscritto. Spiegazioni: Su richiesta dell’Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) e dei Routiers Suisses, il periodo di calcolo della durata media della settimana lavorativa andrebbe estesa a 12 mesi, per concedere maggiore flessi- bilità (il lavoro è soggetto alle fluttuazioni stagionali). L’articolo 8 della direttiva ammette una deroga per mezzo di accordo tra le parti sociali, deroga che però non può "in nessun caso estendere oltre i 6 mesi il periodo di riferi- mento per calcolare la settimana lavorativa media di 48 ore al massimo." Pertanto, non è certo se verrà accettato un periodo di riferimento superiore a 6 mesi in considerazione dell’acquis comunitario dell’accordo sui trasporti terrestri: l’UE richiede infatti l’equivalenza tra il diritto svizzero e il diritto comunitario.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 7 Lavoro straordinario abrogato.
1 La durata massima della settimana lavorativa (art. 6) può
essere prolungata di 5 ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate 5 altre ore straordinarie per settimana in caso di attività straordinarie e assai intense dell’azienda (per es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore straordi- narie prestate nel corso di un anno civile non può superare
208 ore.
2 Se un lavoratore effettua in una settimana più di 5 ore abrogato.
straordinarie, il datore di lavoro deve annunciarlo, ogni tre mesi, all’autorità di esecuzione, entro i 14 giorni che seguo- no la fine del trimestre.
3 Il lavoro straordinario può essere compensato sia con un abrogato.
supplemento salariale ai sensi del Codice delle obbligazioni, sia con tempo libero della stessa durata. Una tale compensa- zione deve aver luogo entro tre mesi a meno che il datore di lavoro e il lavoratore non abbiano convenuto un termine più lungo; questo termine non può in alcun caso superare i dodi- ci mesi.
Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
Spiegazioni: Il lavoro straordinario esiste solo se è definita una durata massima di lavoro. Poiché per la durata media della settimana lavorativa non è più così, l’articolo 7 deve essere stralciato.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 8 Pause Art. 8 Pause 1 Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezzo il conducente 1 Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti. La pausa deve osservare una pausa di almeno 45 minuti. La pausa decade se inizia immediatamente dopo un periodo di riposo decade se inizia immediatamente dopo un periodo di riposo giornaliero o settimanale. giornaliero o settimanale. 2 La pausa di cui al capoverso 1 può essere suddivisa in 2 La pausa di cui al capoverso 1 può essere sostituita da una pause di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo pausa di almeno 15 minuti, seguita da una pausa di almeno di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da 30 minuti, intercalate nel periodo di guida in modo da assicu- assicurare l’osservanza del capoverso 1. rare l’osservanza del capoverso 1.
3 Durante le pause di cui ai capoversi 1 e 2, il conducente 3
Dopo un periodo di lavoro di 6 ore, i lavoratori devono non può esercitare attività professionale; è tuttavia permesso osservare una pausa di lavoro di almeno 30 minuti. Se la accompagnare la corsa in caso di equipaggio multiplo e durata complessiva del lavoro supera 9 ore, la pausa deve quando il veicolo, in caso di trasporto combinato, è sul essere di almeno 45 minuti. Le pause possono essere suddivi- traghetto o sul treno. se in pause di almeno 15 minuti ciascuna. Durante le pause di cui ai capoversi 1 a 2, il conducente non può esercitare attività professionale. 4 Dopo un periodo di lavoro di 5 ore e mezzo, i lavoratori abrogato risp. spostato al capoverso 3. devono osservare una pausa di lavoro ininterrotta di almeno
1 ora. Se la pausa inizia alla scadenza delle 5 ore e mezzo,
sono sufficienti 30 minuti consecutivi. 5 Una pausa osservata secondo il capoverso 1 non è conside- 5 Una pausa osservata secondo il capoverso 1 o 3 non è con- rata periodo di riposo giornaliero. siderata periodo di riposo giornaliero. Spiegazioni: Capoverso 2 (nuovo): la pausa può essere ora suddivisa soltanto in due periodi, uno dei quali deve durare alme- no 30 minuti. Capoverso 3 (nuovo): la regolamentazione delle pause di lavoro secondo la direttiva 2002/15/CE è più semplice e logica rispetto a quella attuale prevista nella OLR 1. La nuova regolamentazione rispecchierebbe in termini quan- titativi all’incirca anche l’articolo 15 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11): "Il lavoro giornaliero dev’essere interrotto con pause di almeno: a. un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo; b. mezz’ora, se dura più di sette ore; c. un’ora, se dura più di nove ore."
Capoverso 3 (abrogato in parte): accompagnare la corsa in caso di equipaggio multiplo e quando il veicolo, in caso di trasporto combinato, è sul traghetto o sul treno, possono ora essere considerati anche tempi di disponibili- tà. Ciò è facoltativo e non impedisce quindi di segnare sull’odocronografo, invece che tempi di disponibilità, anche durata di lavoro (come finora) o pause.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 9 Periodo di riposo giornaliero Art. 9 Periodo di riposo giornaliero 1 Per ogni periodo di 24 ore, il conducente deve avere un 1 1 Entro 24 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. settimanale precedente, il conducente deve avere un nuovo periodo di riposo giornaliero. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore, ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un periodo di riposo giornaliero ridotto. 2 Il conducente può ridurre il periodo di riposo giusta il 2 Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e capoverso 1 a 9 ore consecutive al massimo tre volte per convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un settimana se lo compensa con un periodo equivalente di periodo di riposo settimanale ridotto. riposo prima della fine della settimana successiva. 33 Se non è ridotto conformemente al capoverso 2, il periodo 3 Il conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo di riposo può essere preso in due o tre periodi separati giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. nell’arco di 24 ore, nella misura in cui un periodo ammonti almeno a 8 ore consecutive e il periodo di riposo giornaliero
Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
complessivamente a 12 ore. 4 Se più persone si alternano al volante (equipaggio multi- 4 In caso di equipaggio multiplo, il conducente deve effettua- plo), ognuna di loro deve avere, in ciascun periodo di 30 ore, re un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore un periodo minimo di riposo giornaliero complessivamente entro 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o non inferiore a 8 ore consecutive. settimanale. 5 Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo se questo 5 In trasferta, i periodi di riposo giornaliero possono essere è in sosta e provvisto di una cuccetta. effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.
6 Ciascun periodo di riposo preso come compensazione per abrogato.
la riduzione del riposo giornaliero deve essere collegato con un altro periodo di riposo di almeno 8 ore. Su richiesta del conducente il periodo di riposo deve essere concesso al suo domicilio o nel luogo di stazionamento del veicolo. Spiegazioni: La regolamentazione del periodo di riposo giornaliero è semplificata e resa più precisa in particolare: a) dal fatto che l’inizio del periodo di calcolo è ora fissato in maniera inequivocabile (“entro 24 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente”); b) dal fatto che un periodo di riposo giornaliero ridotto non deve più essere compensato nella settimana succes- siva.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 10 Interruzione del riposo giornaliero in Art. 10 Interruzione del riposo giornaliero in caso di trasporti combinati caso di trasporti combinati In caso di trasporti combinati, il conducente, in deroga Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da all’articolo 9, può interrompere una sola volta il riposo una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effet- giornaliero per caricare il veicolo su un convoglio ferrovia- tua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale rio o un traghetto o scaricarlo, purché siano adempiute le periodo di riposo, in deroga all’articolo 9, effettuare altre seguenti condizioni: attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessiva. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente deve poter disporre di una cuccetta o di una branda. a. la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve esse- abrogato. re immediatamente antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo del traghet- to o del convoglio ferroviario; b. il periodo dell’interruzione compreso tra le due parti abrogato. di riposo giornaliero deve essere quanto possibile breve e non può in nessun caso eccedere 1 ora prima del carico o dello scarico del veicolo o dal momento di abbandonare traghetto o ferrovia, comprese even- tuali formalità doganali; c. durante le due parti del riposo giornaliero il condu- abrogato. cente deve poter disporre di un letto o di una cuccet- ta; d. le due parti del riposo giornaliero devono essere au- abrogato. mentate insieme di almeno 2 ore rispetto al riposo giornaliero ininterrotto che il conducente dovrebbe prendere senza interruzione il giorno in questione secondo l’articolo 9. Spiegazioni: Semplificazione; il risultato è praticamente uguale alla versione attuale.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 10a Viaggio di andata o di ritorno dal luogo del veicolo quale durata del lavoro
1 Il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi dal suo domi-
cilio al luogo ove normalmente inizia o termina il lavoro non è considerato durata del lavoro. Se il veicolo si trova in un luogo diverso da quello abituale, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza temporale rispetto alla normale durata del tragitto è considerata durata del lavo-
Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
ro. Non è considerato durata del lavoro secondo il capoverso 1 il tempo trascorso dal lavoratore su un treno o una nave traghetto e durante il quale il lavoratore dispone di una bran- da o di una cuccetta. Spiegazioni: Questa nuova disposizione (cfr. per analogia art. 9 cpv. 2 e 3 del regolamento CE) intende chiarire che i viaggi per raggiungere un veicolo con il quale vengono successivamente effettuati viaggi ai sensi della OLR 1, sono in linea di principio considerati durata del lavoro. Esempio: una persona si reca in macchina di prima mattina da Glarona a Zurigo per prendere in consegna, presso il mercato all’ingrosso, un veicolo precedentemente caricato di frutta e verdura: la durata del tragitto in macchina è considerata durata del lavoro, se la sede di attività del datore di lavoro è a Glarona. Il normale tragitto dal domicilio del lavoratore alla sede di attività del datore di lavoro non è invece considerato durata del lavoro, come secondo il diritto generale del lavoro. Pertanto, è considerato durata del lavoro ogni periodo di tempo che supera la normale durata del tragitto per recarsi al lavoro (dal domici- lio alla sede dell’impresa o al luogo dove il lavoratore inizia o termina normalmente il suo lavoro). Esempio: il conducente del veicolo abita a Thun e inizia solitamente la sua attività lavorativa (p.es. come da accordo contrat- tuale) presso la sede dell’impresa del datore di lavoro, a Berna (durata del tragitto: 30 minuti). Ammettiamo però che il veicolo si trovi a Basilea, per cui la durata del tragitto per recarsi al lavoro risulta più lunga del solito (durata del tragitto: 90 minuti). In questo caso, è considerata durata del lavoro solo la differenza tra il tragitto normale e quello più lungo, ovvero 60 minuti. Anche se per le autorità di esecuzione potrebbe risultare non facile, nella pratica, la verifica dell’osservanza di questa disposizione deve essere sancita espressamente nella OLR 1, allo scopo di migliorare le condizioni sociali dei lavoratori.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 11 Periodo di riposo settimanale Art. 11 Periodo di riposo settimanale 1 Nel corso di ogni settimana il conducente deve, a titolo di 1 Nel corso di due settimane il conducente deve effettuare riposo settimanale, far sì che un periodo di riposo giornaliero due periodi di riposo settimanale regolare o un periodo di giusta l’articolo 9 sia esteso ad un totale di 45 ore consecuti- riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ve complessive. ridotto. La riduzione è compensata con un periodo di riposo equivalente e ininterrotto entro le successive tre settimane. 2 Il periodo di riposo settimanale di cui al capoverso 1 può 2 Un periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso al sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di domicilio del conducente o nel luogo di stazionamento del riposo settimanale. veicolo oppure a un minimo di 24 ore consecutive se preso in un altro luogo. 3 Ogni riduzione conformemente al capoverso 2 è compensa- 3 Ciascun periodo di riposo preso a compensazione di un ta con un periodo equivalente di riposo continuo prima della periodo di riposo settimanale ridotto deve essere attaccato ad fine della terza settimana che segue la settimana considerata. un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. 4 Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana 4 Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collega- e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato to a una di queste due settimane. a una di queste due settimane, ma non ad entrambe. 5 Il conducente di un veicolo per il trasporto di persone può, 5 In trasferta, i periodi di riposo settimanale ridotto possono fatta eccezione per il traffico di linea internazionale (art. 5 essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e sia cpv. 3, 3° periodo), trasferire il periodo di riposo settimanale dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i alla settimana che segue quella in cui dovrebbe rispettare il conducenti riposo settimanale e collegarla al periodo di riposo settima- nale di tale seconda settimana.
6 Ciascun periodo di riposo preso come compensazione per abrogato.
la riduzione del riposo settimanale deve essere collegato con un altro periodo di riposo di almeno otto ore. Su richiesta del conducente il periodo di riposo deve essere concesso al suo domicilio o nel luogo di stazionamento del veicolo. Spiegazioni: Per l’abrogazione della regola dei 12 giorni per i veicoli adibiti al trasporto di persone, cfr. anche le spiegazioni relative all'articolo 5.
Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
Testo in vigore Proposta di modifica 5 5 Se la carta del conducente è danneggiata, presenta guasti, è Se la carta del conducente è danneggiata, presenta guasti, è stata rubata o non si trova in possesso del conducente titola- stata rubata o non si trova in possesso del conducente titola- re, quest’ultimo stampa, all’inizio dell’attività professionale, re, quest’ultimo stampa, all’inizio dell’attività professionale, i dati relativi al veicolo utilizzato e completa l’estratto con i dati relativi al veicolo utilizzato e completa l’estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Al termine dell’attività professionale il conducente firma. Al termine dell’attività professionale il conducente stampa i dati registrati dall’odocronografo e completa pari- stampa i dati registrati dall’odocronografo e completa pari- menti l’estratto con cognome, nome, numero della licenza di menti l’estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Se durante l’attività professionale ha condurre, data e firma. Sono da annotare anche i periodi di luogo un cambio di veicolo, per ogni veicolo deve essere tempo non registrati dall’odocronografo, durante i quali il allestito un estratto corrispondente. L’articolo 14c si applica conducente ha svolto mansioni, preso periodi di disponibilità, per analogia. pause o periodi di riposo diversi rispetto all’estratto compila- to all’inizio della sua attività lavorativa. Se durante l’attività professionale ha luogo un cambio di veicolo, per ogni veico- lo deve essere allestito un estratto corrispondente. L’articolo 14c si applica per analogia. Spiegazioni: Cfr. articolo 26 numero 4 comma primo lettera b del regolamento CE.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 14c Presentazione dei documenti o dei Art. 14c Presentazione dei documenti o dei dati dati 1 1 Se guida un veicolo con un odocronografo analogico, il Se guida un veicolo con un odocronografo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione i dischi utilizzati nella momento all’autorità d’esecuzione il disco del giorno in settimana in corso, il disco dell’ultimo giorno della settima- corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la na precedente durante la quale ha guidato un veicolo nonché carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; dischi non più utilizzati sono restituiti al datore di lavoro i dischi non più utilizzati sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3). affinché li conservi (art. 18 cpv. 3). 2 2 Se guida un veicolo con un odocronografo digitale, il Se guida un veicolo con un odocronografo digitale, il con- conducente deve essere in grado di presentare in ogni mo- ducente deve essere in grado di presentare in ogni momento mento all’autorità d’esecuzione la carta del conducente. all’autorità d’esecuzione la carta del conducente. 3 3 Se guida alternativamente un veicolo con odocronografo Se guida alternativamente un veicolo con odocronografo analogico e un veicolo con odocronografo digitale, il condu- analogico e un veicolo con odocronografo digitale, il condu- cente deve, alla fine dell’attività professionale o al cambio di cente deve, alla fine dell’attività professionale o al cambio di veicolo, fare una copia stampata dall’odocronografo digitale veicolo, fare una copia stampata dall’odocronografo digitale come anche poter presentare in ogni momento all’autorità: come anche poter presentare in ogni momento all’autorità: a. i dischi e gli estratti della settimana in corso; a. il disco o l’estratto del giorno in corso; b. il disco e gli estratti dell’ultimo giorno della settima- b. i dischi e gli estratti dei precedenti 28 giorni durante i na precedente durante la quale ha guidato un veico- quali ha guidato un veicolo; lo; c. la carta del conducente. c. la carta del conducente. Spiegazioni:
Dal 1˚ maggio 2006, i conducenti degli Stati membri dell’UE devono essere in grado di presentare i dischi della settimana in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 15 giorni. Il diritto comunitario alza a 28 il numero dei giorni a decorrere dal 1˚ gennaio 2008 (cfr. art. 26 n. 4 comma quarto).
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 16 Registro dei periodi di lavoro, di guida Art. 16 Registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo e di riposo 1 Mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavo- 1 Mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavoro ro si accerta in continuazione che siano state osservate le si accerta in continuazione che siano state osservate le dispo- disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. sizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. A tale A tale scopo iscrive in un registro, per ogni lavoratore, le scopo iscrive in un registro, per ogni lavoratore, le seguenti seguenti indicazioni: indicazioni: a. il periodo di guida giornaliero; a. il periodo di guida giornaliero; b. la durata complessiva del lavoro giornaliero e setti- b. la durata media della settimana lavorativa; manale;
Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
c. il numero delle ore straordinarie prestate e compen- c. i giorni di riposo settimanali e, in caso di eventuale sate o rimunerate nel corso di una settimana nonché ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali complessivamente nell’anno civile; di riposo; d. i giorni di riposo settimanali e, in caso di eventuale e. il tempo eventualmente dedicato a un impiego presso ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali altri datori di lavoro. di riposo; e. il tempo eventualmente dedicato a un impiego presso altri datori di lavoro. 4 Al più tardi alla fine della settimana, il registro previsto nei 4 Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capo- capoversi 1 e 2 deve contenere tutte le iscrizioni relative alla versi 1 e 2 deve contenere tutte le iscrizioni relative penultima settimana. Per i conducenti che svolgono l’attività all’ultimo mese. Per i conducenti che svolgono l’attività all’estero il registro deve essere compilato appena possibile all’estero il registro deve essere compilato appena possibile dopo il rientro in Svizzera. dopo il rientro in Svizzera. 6 L’autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il 6 L’autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l’attività profes- capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l’attività professio- sionale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda nale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. La corrispondente decisione di della guida e del riposo. La corrispondente decisione di dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona l’orario e il nome del conducente ed eventualmente del l’orario e il nome del conducente ed eventualmente del dato- datore di lavoro; non può essere prorogata se, durante il re di lavoro; non può essere prorogata se, durante il periodo periodo di dispensa, il conducente ha effettuato oltre di dispensa, il conducente ha effettuato oltre 20 corse
20 corse all’infuori dell’orario. La durata di un eventuale all’infuori dell’orario. La durata di un eventuale superamento superamento della durata settimanale massima di lavoro (art. della durata settimanale massima di lavoro (art. 6 cpv. 1)
6 cpv. 1) deve essere fissata per scritto. deve essere fissata per scritto.
Spiegazioni: Opportuni adeguamenti all’articolo 6 (durata media della settimana lavorativa).
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 22 Perseguimento penale Art. 22 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone nel quale è stata commessa l’infrazione è competente anche nel quale è stata commessa l’infrazione è competente anche il Cantone che l’accerta. il Cantone che l’accerta. 2 Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza 2 Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza dell’autorità di esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è dell’autorità di esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato. immatricolato. Il perseguimento penale delle infrazioni commesse all'este- ro e accertate in Svizzera si rifà agli articoli 19 - 22 del rego- lamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio. Spiegazioni: L’ammissibilità del perseguimento penale di infrazioni commesse all’estero, ma accertate in Svizzera – finora non totalmente privo di dubbi in termini giuridici, eppure esercitato di frequente nella pratica – deve, in conformità alle nuove normative comunitarie, essere sancito esplicitamente nella OLR 1, con rimando alle relative disposizioni del regolamento CE. Dato che i destinatari del nuovo capoverso 3 sono principalmente le autorità di esecuzione cantonali, il rimando al regolamento CE non pregiudica affatto la leggibilità e la comprensibilità della OLR 1, al contrario, esso risparmia inutili elencazioni di dettagli tecnico-giuridici.