Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Berne, 29 giugno 2007
Indagine conoscitiva
Politica agricola 2011: primo pacchetto d'ordinanze Progetto dell’UFAG
Politica agricola 2011: primo pacchetto d'ordinanze
N. Ordinanza Pagina
1 Ordinanza DOP/IGP 1
2 Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP 7
3 Ordinanza del DFE sui contributi etologici 9
4 Ordinanza sul controllo e il coordinamento 29
5 Ordinanza sui pagamenti diretti 37
6 Ordinanza sui contributi d’estivazione 59
7 Ordinanza sulla qualità ecologica 75
8 Ordinanza sui contributi nella campicoltura 85
9 Ordinanza sull’agricoltura biologica 91
10 Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica 95
11 Ordinanza sulle zone agricole 99
12 Ordinanza sui miglioramenti strutturali 101
13 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura 115
14 Ordinanza sulla consulenza agricola 119
15 Ordinanza sulle importazioni agricole 123
16 Ordinanza sullo zucchero 153
17 Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e 155 prodotti della floricoltura
18 Ordinanza sul vino 157
19 Ordinanza sui prodotti fitosanitari 173
20 Ordinanza sui concimi 175
21 Ordinanza DFE sul libro dei concimi 185
22 Ordinanza concernente l’allevamento di animali 269
23 Ordinanza dell’UFAG concernente la concessione di contributi nell’allevamento 281 di animali
24 Ordinanza sul bestiame da macello 283
25 Ordinanza sul contingentamento lattiero 287
26 Ordinanza sui dati agricoli 289
27 Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 311
28 Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo 315
Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati conformi al relativo elenco degli obblighi.
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b e cpv. 2 1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusi- vamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e 2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasfor- mati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b e cpv. 2 1 Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese;
1 RS 910.12
2007–........ 1
Ordinanza DOP/IGP Indagine conoscitiva
b. concerne soltanto il testo tedesco 2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasfor- mati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.
Art. 4 cpv. 3 3 Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori, segnatamente dell’opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine.
Art. 4b Nome di una varietà vegetale o di una razza animale Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica se corrisponde al nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Art. 5 cpv. 1bis e 2, frase introduttiva 1bis Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:
a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà delle quantità del prodotto; b. almeno la metà dei produttori, dei trasformatori o degli elaboratori del pro- dotto ne sono membri; e c. è fornita la prova che il raggruppamento è organizzato secondo principi de- mocratici. 2 Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire gli operatori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:
Art. 6 cpv. 2 lett. f e g
2 Contiene in particolare:
f. concerne soltanto il testo tedesco g. un riassunto con: il nome, l’indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente; il nome del prodotto, la protezione chiesta e il tipo di prodotto; la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente e gli elemen- ti che comprovano che la denominazione non è generica; l’evoluzione stori- ca del prodotto, le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fat- tori naturali e umani dovuti all’ambiente geografico e la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti; gli elementi principali dell’elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principa- li caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certi- ficazione, etichettatura e tracciabilità).
Art. 7 cpv. 1 lett. e e f e cpv. 2
1 L’elenco degli obblighi comprende:
2
Ordinanza DOP/IGP Indagine conoscitiva
e. concerne soltanto il testo francese f. abrogata
2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:
a. gli elementi specifici dell’etichettatura; b. la descrizione di un’eventuale forma particolare del prodotto; c. gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell’area geografica determinata.
Art. 8a Procedura di registrazione delle denominazioni estere
1 Le domande presentate da un raggruppamento di un Paese terzo devono soddisfare
le esigenze degli articoli 5–7 e contenere gli elementi che comprovano che la deno- minazione è protetta nel suo Paese di origine.
2 Trattandosi di una denominazione che fa riferimento a un’area geografica tran-
sfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un’area geografica tran- sfrontaliera, più raggruppamenti possono presentare una domanda comune. 3 La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali o accompagnata da una tradu- zione certificata in una di tali lingue, è trasmessa dal raggruppamento richiedente all’Ufficio sia direttamente sia per il tramite delle autorità del Paese terzo interessa- to. Se la domanda è redatta in un’altra lingua l’Ufficio può ordinarne una traduzione. 4 Se il testo originale della denominazione non è scritto in caratteri latini deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri. 5 L’Ufficio chiede il parere della Commissione e delle autorità federali interessate.
6 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine
protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) possono figurare sulle etichette dei prodotti agricoli o dei prodotti agri- coli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.
Art. 12 cpv. 1 lett. b 1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: b. se eventuali opposizioni o eventuali ricorsi sono stati respinti.
Art. 16 Divieto di impiego delle menzioni DOC, DOP e IGP e di menzioni simili 1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti agricoli o prodotti agricoli
3
Ordinanza DOP/IGP Indagine conoscitiva
trasformati la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza. 2 È parimenti vietato l’impiego di menzioni simili a quelle secondo il capoverso 1 o di menzioni che possono indurre in errore.
Art. 16a Diritto di impiego delle menzioni DOC, DOP e IGP 1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) possono essere impiegate per prodotti agricoli o prodotti agricoli tra- sformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordi- nanza. 2 La menzione deve figurare sull’etichetta del prodotto agricolo o del prodotto agricolo trasformato. 3 È fatto salvo l’articolo 8a capoverso 6.
Art. 17 cpv. 3 lett. c 3 Sono parimenti vietati: c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera b.
Art. 17a 1 I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto ante- riore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere com- mercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione. 2 Se l’elenco degli obblighi è modificato conformemente all’articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.
Art. 22 cpv. 3
3 Abrogato
Art. 23 Disposizioni transitorie della modifica del... 1 Le domande di registrazione pendenti all’entrata in vigore della modifica del … sono esaminate secondo il nuovo diritto. 2 In deroga all’articolo 16a, i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto
4
Ordinanza DOP/IGP Indagine conoscitiva
anteriore fino al 1° giugno 2008 e possono essere commercializzati in tale forma fino a scadenza della loro data di consumazione. 3 Il previgente articolo 17a si applica a tutte le denominazioni registrate per le quali il termine transitorio ivi previsto non è ancora scaduto all’entrata in vigore della modifica del ….
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
… 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza DOP/IGP Indagine conoscitiva
6
Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza del DFE sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L'ordinanza dell'11 giugno 19991 sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni d'origine protette (DOP), il test è effettuato almeno una volta all'anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un'impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale viene effettuato sui lotti di ogni singolo attore.
Art. 5 cpv. 2
2 L'esame organolettico serve a verificare la descrizione sensoriale che figura
nell'elenco degli obblighi; esso è obbligatorio per la DOP.
3 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 910.124 2007–........ 7
Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP Indagine conoscitiva
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza del DFE concernente i contributi etologici (Ordinanza sui contributi etologici)
del ...
Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 59 capoverso 4, 60 capoversi 2 e 3 e 61 capoversi 3–6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19811 sui pagamenti diretti; ordina:
Art. 1 Programmi etologici 1 La Confederazione promuove la detenzione rispettosa degli animali con i seguenti programmi etologici: a. sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA); e b. uscita regolare all’aperto degli animali da reddito (URA). Il programma URA per gli animali della specie bovina è suddiviso nelle varianti “uscita al pascolo” e “uscita in un parchetto all’aperto”. 2 Il versamento di contributi etologici presuppone il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali e delle disposizioni esecutive corrispondenti.
Art. 2 Categorie di animali I programmi etologici concernono le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina e bufali indiani:
1. vacche da latte,
2. manzi da allevamento di almeno un anno,
3. tori da allevamento di almeno un anno,
4. bestiame giovane da allevamento, di sesso femminile, di età compresa
tra quattro mesi e un anno,
5. bestiame giovane da allevamento, di sesso maschile, di età compresa tra
quattro mesi e un anno,
6. vitelli da allevamento o da ingrasso fino a quattro mesi, vitelli di vacche
madri e di vacche nutrici fino allo svezzamento e vitelli da ingrasso,
7. vacche madri, vacche nutrici e vacche da ingrasso,
8. tori, buoi e manzi da ingrasso, di almeno quattro mesi;
1 RS 910.13
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
b. animali della specie equina, stalloni esclusi, di almeno 3 anni; c. ovini; d. caprini; e. conigli; f. animali della specie suina:
1. scrofe non in lattazione e verri da allevamento, di almeno 6 mesi,
2. scrofe da allevamento in lattazione,
3. suinetti svezzati,
4. suini da rimonta fino a sei mesi e suini da ingrasso;
g. pollame da reddito:
1. galli e galline da allevamento (razze ovaiole e da allevamento),
2. galline ovaiole,
3. pollastre, pollastri e pulcini (esclusi i polli da ingrasso)
4. polli da ingrasso,
5. tacchini
Art. 3 Programma SSRA 1 Le stalle in cui gli animali sono tenuti per la maggior parte del tempo devono avere durante il giorno un’intensità luminosa di almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di rifugio, inclusi i nidi, è consentita un’illuminazione minore.
2 L’area di riposo destinata agli animali che consumano foraggio grezzo e agli
animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni. 3 L’intera area accessibile agli animali della specie equina nella stalla e nel parchetto all’aperto non deve presentare perforazioni. Sono consentite singole aperture di scolo.
4 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non
nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere al suo scopo. 5 Il versamento di contributi SSRA per polli da ingrasso è possibile soltanto se gli animali vengono ingrassati per almeno 30 giorni. 6 Gli altri requisiti SSRA concernenti le singole categorie di animali sono stabiliti nell’allegato 1.
7 L’accesso del pollame da reddito allo spazio esterno coperto, disciplinato
nell’allegato 1, deve essere indicato nel registro delle uscite entro i tre giorni successivi. Le semplificazioni nella tenuta del registro sono disciplinate nell’allegato 2.
8 I requisiti per lo spazio esterno coperto sono stabiliti nell’allegato 4.
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
Art. 4 Programma URA 1 È considerata uscita la permanenza al pascolo, in un parchetto all’aperto o in uno spazio esterno coperto (pollame da reddito). 2 Gli altri requisiti per l’uscita delle singole categorie di animali sono stabiliti nell’allegato 2. 3 Sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni di cui all’allegato 2 durante il parto e per animali malati o feriti. 4 Per ogni categoria di animali l’uscita deve essere indicata in un apposito registro entro i tre giorni successivi. Le semplificazioni nella tenuta del registro sono disciplinate nell’allegato 2. 5 I requisiti relativi al parchetto all’aperto e al pascolo sono stabiliti nell’allegato 3. I requisiti per lo spazio esterno coperto sono stabiliti nell’allegato 4.
6 L’area di riposo destinata agli animali che consumano foraggio grezzo e agli
animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni.
7 L’area di riposo destinata agli animali che consumano foraggio grezzo deve
disporre di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate per i caprini non devono essere ricoperte da una lettiera. 8 L’intera area accessibile agli animali della specie equina nella stalla e nel parchetto all’aperto non deve presentare perforazioni. Sono consentite singole aperture di scolo. 9 Nei pollai destinati alle galline e ai galli da allevamento, alle galline ovaiole, alle pollastre e ai pollastri nonché ai pulcini, almeno il 20 per cento della superficie disponibile per gli animali, calcolata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 19812 sulla protezione degli animali, deve essere munito di una lettiera sufficiente. 10 Nei pollai per polli da ingrasso e tacchini tutta la superficie al suolo deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente. 11 Il versamento di contributi URA per i polli da ingrasso è possibile soltanto se gli animali vengono ingrassati per almeno 56 giorni.
Art. 5 Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate le ordinanze seguenti:
1. ordinanza del DFE del 7 dicembre 19983 concernente i sistemi di
stabulazione particolarmente rispettosi degli animali;
2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 19984 concernente l'uscita regolare
all'aperto degli animali da reddito.
Art. 6 Disposizioni transitorie 2 RS … 3 RU… 4 RU…
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
1 Chi ha presentato entro i termini una domanda di contributi per il 1999 per la
detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali deve soddisfare le norme concernenti le aperture sullo spazio esterno coperto di cui all’allegato 4 soltanto dopo il prossimo intervento edilizio sostanziale in questo settore.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
Allegato 1 (art. 3 cpv. 6)
Altri requisiti SSRA concernenti le singole categorie di animali
a Animali della specie bovina e bufali indiani Animali Disposizioni particolari
Tutti gli Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti, durante la animali mungitura, per interventi sull’animale o se è assolutamente necessario per ragioni mediche. Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti devono essere tenuti in un apposito scomparto, eventualmente da soli. Nella stalla e nel parchetto all’aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un’area di riposo e a un’area priva di lettiera. Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l'animale, senza perforazioni. Nei box di riposo possono essere utilizzate stuoie deformabili, purché siano soddisfatte le disposizioni di cui sotto. Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato. Deroghe: possono essere ricoverati in box ad area unica con lettiera profonda: – le vacche, da alcuni giorni prima del parto fino a 10 giorni dopo il parto, insieme ai vitelli; – gli animali malati o feriti. Tra il 1° maggio e il 31 ottobre gli animali tenuti permanentemente al pascolo non devono necessariamente avere accesso a una stalla SSRA. Se le condizioni atmosferiche rendono necessario un ricovero a breve termine degli animali in una stalla non conforme ai requisiti SSRA, essi possono essere tenuti legati per alcuni giorni al massimo.
Controllo delle stuoie deformabili nella stalla Durante il controllo, per l’identificazione della stuoia l'agricoltore deve poter esibire un giustificativo in cui il rivenditore dichiara il modello, la data di installazione e il numero UFV di autorizzazione della stuoia. Requisiti per le stuoie deformabili:
1. Salute degli animali
Su almeno 100 vacche esaminate, detenute in almeno 3 aziende: a. al massimo il 25 per cento dei garretti (tarsi) può presentare croste o ferite aperte;
13
Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
b. al massimo l’8 per cento dei tarsi può presentare croste o ferite aperte di diametro superiore a 2 cm; c. al massimo l’1 per cento dei tarsi può presentare altri mutamenti importanti quali ingrossamenti; d. non sono constatabili altri gravi danni fisici che potrebbero essere provocati dalla stuoia; e. non sono constatabili comportamenti anomali che potrebbero essere provocati dalla stuoia.
2. Deformabilità ed elasticità
a. Una calotta di acciaio (r = 120 mm) che viene compressa con una forza di 2000 newton contro la stuoia nuova deve poter penetrare di 10 mm o più profondamente nel materiale. b. Dopo una pressione prolungata con uno zoccolo artificiale di vacca, viene ripetuto il test di cui alla lettera a. In questo caso la calotta di acciaio deve poter penetrare di 8 mm o più profondamente nella stuoia.
I requisiti SSRA concernenti la stuoia sono soddisfatti se: – il modello ha superato il test Fokus «bovini SSRA» della Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) relativo all’utilizzo per animali di sesso femminile ovvero di sesso maschile; oppure – se il gestore, mediante il rapporto steso da un ente di controllo accreditato secondo le norme EN ISO 17025, dimostra che nella sua stalla sono soddisfatti i requisiti di cui al numero 1, lettere a–e.
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
b Animali della specie equina Animali Disposizioni particolari
Tutti gli Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti, durante il loro animali, utilizzo, per interventi sull’animale o se è assolutamente necessario per esclusi gli ragioni mediche. stalloni di Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti oltre 3 anni devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli. Nella stalla e nel parchetto all’aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un’area di riposo e a un’area senza lettiera. Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l'animale, senza perforazioni. Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito. Deroghe: possono essere ricoverati in box ad area unica con lettiera profonda: – le giumente, da alcuni giorni prima del parto fino a 10 giorni dopo il parto, insieme ai puledri; – gli animali malati o feriti. Tra il 1° maggio e il 31 ottobre gli animali tenuti permanentemente al pascolo non devono necessariamente avere accesso a una stalla SSRA. Se le condizioni atmosferiche rendono necessario un ricovero a breve termine degli animali in una stalla non conforme ai requisiti SSRA, essi possono essere tenuti legati per alcuni giorni al massimo.
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
d Caprini Animali Disposizioni particolari
Tutti gli Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti, durante la animali mungitura, per interventi sull’animale o se è assolutamente necessario per ragioni mediche. Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli. I becchi possono essere tenuti da soli. Nella stalla e nel parchetto all’aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un’area di riposo e a un’area coperta senza lettiera. Area di riposo: – pagliericcio di almeno 1,2 m2 o strato equivalente per ogni animale di oltre 10 mesi, senza perforazioni; – al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non perforate, senza lettiera. Area coperta senza lettiera: – almeno 0,8 m2 per ogni animale di oltre 10 mesi; l’area coperta di un parchetto all’aperto costantemente accessibile è computabile al 100 per cento. Deroghe: possono essere ricoverati in box ad area unica con lettiera profonda: – le capre, da alcuni giorni prima del parto fino a 10 giorni dopo il parto, insieme ai capretti; – capretti e capre giovani fino al primo parto; – becchi; – gli animali malati o feriti. Tra il 1° maggio e il 31 ottobre gli animali tenuti permanentemente al pascolo non devono necessariamente avere accesso a una stalla SSRA. Se le condizioni atmosferiche rendono necessario un ricovero a breve termine degli animali in una stalla non conforme ai requisiti SSRA, essi possono essere tenuti legati per alcuni giorni al massimo.
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
e Conigli Animali Disposizioni particolari
Tutti gli Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Ogni gruppo non può avere animali più di un maschio. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli. I maschi riproduttori possono essere tenuti in scompartimenti individuali. Ogni scompartimento che ospita un gruppo da allevamento deve: – avere una superficie di almeno 1,6 m2 per coniglia madre (compreso il nido); – essere strutturato; – essere ricoperto da una lettiera per almeno un terzo, affinché gli animali possano raspare; – disporre di un nido separato con lettiera per ogni coniglia madre. Ogni scompartimento che ospita un gruppo di animali giovani deve: – avere una superficie di almeno 2 m2; – avere la seguente superficie per ogni animale: – dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita, almeno 0,10 m2 per animale; – dal 36° fino al 76° giorno di vita, almeno 0,15 m2 per animale; – a partire dal 77° giorno di vita, almeno 0,25 m2 per animale; – essere strutturato; – essere ricoperto da una lettiera per almeno un terzo, affinché gli animali possano raspare;
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
f Animali della specie suina Animali Disposizioni particolari
Tutti gli Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti in poste di animali foraggiamento, per interventi sull’animale o se è assolutamente necessario per ragioni mediche. Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli. Nella stalla e nel parchetto all’aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un’area di riposo e ad almeno un’altra area. L'area di riposo: – non può presentare perforazioni; – deve essere sufficientemente coperta di paglia lunga o di canne (o eventualmente di paglia lunga, canne, trucioli o segatura); – in caso di alimentazione a discrezione, deve essere separata dall'area di foraggiamento e di abbeveraggio; Nei sistemi di composta gli animali devono disporre di un’area di riposo di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio 19815 sulla protezione degli animali, situata al di fuori dell’area di composta. Tale requisito non deve essere soddisfatto se, nelle poste in cui vengono tenuti i suinetti svezzati, la superficie della posta all'interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale.
Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato. Eccezioni: – i verri possono essere tenuti in box individuali se l’area di riposo, l’area di foraggiamento e quella di abbeveraggio soddisfano i requisiti di cui sopra. – Nel periodo della monta le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo 10 giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano i requisiti per l'area di riposo. Il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale si deve registrare in un’apposita lista la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali.
5 RS 455.1
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
g Pollame da reddito Disposizioni generali Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale del pollaio con le seguenti indicazioni: – nei pollai per animali da allevamento, animali ovaioli, pollastre e pollastri o pulcini (esclusi i polli da ingrasso): misure della superficie interna ricoperta da lettiera, misure della superficie disponibile per gli animali e dei posatoi nonché il numero massimo di animali consentito. – nei pollai per polli da ingrasso e tacchini: i dati rilevanti sui posatoi e la superficie al suolo all’interno del pollaio. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Nei controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Occorre inoltre verificare: – per gli animali da allevamento e gli animali ovaioli: se l’effettivo attuale di animali non supera il numero massimo consentito. – per i polli da ingrasso e i tacchini: se gli animali hanno a disposizione il totale di posatoi indicato nello schizzo.
Animali Disposizioni particolari
Galline e galli da Nei pollai almeno il 20 per cento della superficie disponibile per allevamento gli animali deve essere munito di una lettiera sufficiente, 6 Galline ovaiole calcolata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali. Pollastre e pollastri Nei pollai devono essere messi a disposizione degli animali, collocati a diverse altezze, posatoi che soddisfano le esigenze Pulcini (esclusi i della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza polli da ingrasso) minima dei posatoi è di: – 14 cm per animale adulto; – 11 cm per pollastra o pollastro (a partire dalla 10a settimana di vita); – 8 cm per pulcino (fino alla 10a settimana di vita). Nei settori del pollaio in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa dell’attrezzatura o della distanza Continua alla dalle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta pagina seguente utilizzando una luce artificiale.
6 RS 455.1
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
Animali Disposizioni particolari
A partire dal 43° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio esterno coperto. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto può essere limitato. [1] Per evitare la dispersione delle uova, i pollai delle galline e dei galli da allevamento e delle galline ovaiole possono rimanere chiusi fino alle ore 10. Dall'entrata nel pollaio delle giovani ovaiole fino alla 23a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l'accesso all'o spazio esterno coperto.
Polli da ingrasso Tutta la superficie al suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente. Entro il 10° giorno di vita gli animali devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'UFV per il tipo di polli da ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione relative al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate. A partire dal 22° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio esterno coperto. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto può essere limitato. [1]
Tacchini Tutta la superficie al suolo deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente. Nel pollaio devono essere messi a disposizione degli animali posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali. All'interno del pollaio gli animali devono poter disporre di sufficienti rifugi (p. es. costruiti utilizzando balle di paglia). A partire dal 43° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio esterno coperto. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto può essere limitato. [1] [1] Nei giorni in cui gli animali non hanno accesso allo spazio esterno coperto, nel registro delle uscite vanno specificate le ragioni (ad es. la temperatura a mezzogiorno).
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
Allegato 2 Ulteriori requisiti relativi all’uscita delle singole categorie di animali (art. 4 cpv. 2)
a-e Animali della specie bovina, bufali indiani e altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo Programma / animali Uscita Deroghe Tenuta semplificata del registro delle uscite
1.1 Parchetto all’aperto – accesso costante – Da alcuni giorni prima del parto fino ai dieci giorni – Non è necessario tenere un registro delle URA a un parchetto successivi non si deve concedere l’uscita alle madri e uscite. Animali della specie all’aperto per agli animali giovani. bovina e bufali indiani tutto l'anno.
1.2 Pascolo URA a. Dal 1° maggio al – In caso di cattive condizioni atmosferiche o se l’erba – Per un gruppo di animali che, per un certo Tutti gli animali della 31 ottobre: in maggio non è ancora matura, l'uscita al pascolo periodo, ha costantemente accesso al pascolo, specie bovina, bufali almeno 26 uscite può essere sostituita con l'uscita in un parchetto nel registro delle uscite devono essere indicati indiani e altri animali mensili al all’aperto. soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale da reddito che pascolo – Nei primi dieci giorni del periodo dell'asciutta, periodo. consumano foraggio l'uscita al pascolo delle vacche può essere sostituita grezzo (esclusi i con l'uscita in un parchetto all’aperto. conigli) – Da alcuni giorni prima del parto fino ai dieci giorni successivi non si deve concedere l’uscita alle madri e agli animali giovani. e b. dal 1° novembre – Per un gruppo di animali a cui, per un certo al 30 aprile: periodo, viene dato costantemente accesso al almeno 13 uscite pascolo, nel registro delle uscite devono essere mensili indicati soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
1.3 Conigli – Uscita – Per un gruppo di animali a cui, per un certo
giornaliera. periodo, viene dato costantemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere indicati soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
f Animali della specie suina Animali Uscita / deroga Documentazione
Tutte le – uscita giornaliera di alcune ore – occorre tenere un registro delle uscite soltanto per i gruppi di categorie animale che non hanno costantemente accesso al parchetto (esclusi i all’aperto. lattonzoli) – Deroga: nel periodo della monta non si devono far uscire le scrofe – Il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale senza riproduttrici, che in questo periodo possono essere tenute da sole per al alcuna uscita si deve registrare in un’apposita lista la data e il massimo 10 giorni. numero di esemplari per ogni categoria di animali.
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
g Pollame da reddito Animali Uscita Deroghe
3.1 Tutte le categorie A partire dal 43° giorno di vita: – Per evitare la dispersione delle uova, i pollai delle galline e dei galli da esclusi i polli da a. libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio allevamento o delle galline ovaiole possono rimanere chiusi fino alle ore 10. ingrasso esterno coperto; e Dall'entrata nel pollaio delle giovani ovaiole fino alla 23a settimana di vita b. accesso al pascolo da prima delle 13 fino almeno possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l'uscita. alle ore 16, minimo per 5 ore. – In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto ovvero al pascolo può essere limitato. – In caso di cattive condizioni atmosferiche l'accesso al pascolo può essere limitato.[1] – Se il terreno del pascolo è inzuppato, come pure durante il riposo vegetativo, si può concedere agli animali l’uscita in un parchetto all’aperto scoperto anziché l’accesso al pascolo. Ciò deve essere annotato nel registro delle uscite. Il parchetto all’aperto deve essere abbastanza grande e la lettiera deve essere ricoperta a sufficienza di materiale adeguato.
3.2 Polli da ingrasso A partire dal 22° giorno di vita: – In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse a. libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto ovvero al esterno coperto; e pascolo può essere limitato. b. accesso al pascolo da prima delle 13 fino almeno – In caso di cattive condizioni atmosferiche l'accesso al pascolo può essere alle ore 16, minimo per 5 ore. limitato.[1]
[1] Nei giorni in cui gli animali non hanno accesso allo spazio esterno coperto ovvero al pascolo, nel registro delle uscite vanno specificate le ragioni (ad es. la temperatura a mezzogiorno).
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
Allegato 3 (art. 4 cpv. 5)
Requisiti per il parchetto all’aperto e il pascolo nel programma URA
I Parchetto all’aperto
1. Il parchetto deve essere ubicato all'aperto. Le aree di foraggiamento e di
abbeveraggio per i suini devono essere rivestite.
2. Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, leggere differenze
rispetto alle norme stabilite nel presente allegato se l’osservanza delle stesse: a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; oppure b. è impossibile per mancanza di spazio.
3. Durante il controllo l'agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale del
parchetto all’aperto, sul quale sono indicati le misure rilevanti, le superfici e il numero massimo di animali consentito. Se il parchetto all’aperto è costantemente accessibile (cfr. 1.1), lo schizzo deve includere, oltre al parchetto all’aperto, anche la stalla (ovvero il pollaio). In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali consentito non viene superato.
a Parchetto all’aperto per animali della specie bovina e bufali indiani a.1 Parchetto all’aperto costantemente accessibile agli animali Animali Superficie totale[1] 1] 1] 1] Di cui almeno ... m2 / animale non almeno coperta … m2 / animale
Vacche / tori riproduttori di oltre 500 10 2,5 kg Animali di oltre 400 kg 6,5 1,8 Animali da 300 a 400 kg 5,5 1,5 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4,5 1,3 Vitelli fino a 4 mesi 3,5 1
a.2 Parchetto all’aperto non costantemente accessibile agli animali [1] La superficie totale comprende l’area di riposo, l’area di foraggiamento e l’area del parchetto all’aperto (compreso il parchetto all’aperto costantemente accessibile agli animali).
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
adiacente a una stalla a stabulazione libera Animali Superficie minima del parchetto all’aperto, m2 / animale con corna senza corna
Vacche / tori riproduttori di oltre 500 kg 8,4 5,6 Animali di oltre 400 kg 7 4,9 Animali da 300 a 400 kg 5,6 4,2 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4,2 4 Vitelli fino a 4 mesi 4 4
Almeno il 50 per cento della superficie minima del parchetto all’aperto non deve essere coperto.
a.3 Parchetto all’aperto adiacente a una stalla a stabulazione fissa Animali Superficie minima del parchetto all’aperto, m2 / animale con corna senza corna
Vacche / tori riproduttori di oltre 500 kg 12 8 Animali di oltre 400 kg 10 7 Animali da 300 a 400 kg 8 6 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 6 5
Almeno il 50 per cento della superficie minima del parchetto all’aperto non deve essere coperto.
b-e Parchetto all’aperto per animali della specie equina, ovina e caprina e per conigli Animali / accessibilità Superficie minima del parchetto all’aperto m2 / animale
Animali della specie equina – Parchetto all’aperto costantemente 2 x (altezza al garrese)2 accessibile 3 x (altezza al garrese)2 – Parchetto all’aperto non costantemente accessibile
La superficie minima per le uscite in gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli cavalli. La superficie dei parchetti all’aperto per i caprini non deve essere coperta per almeno il 25 per cento, negli altri parchetti all’aperto per almeno il 50 per cento.
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
f Parchetto all’aperto per animali della specie suina Animali Superficie minima del parchetto all’aperto m2 / animale
Scrofe da allevamento non in lattazione 1,3 Verri riproduttori 4
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45
Almeno il 50 per cento della superficie minima del parchetto all’aperto non deve essere coperto. Per evitare colpi di calore agli animali che hanno accesso tutto il giorno a un parchetto all’aperto esposto al sole, tra il 1° marzo e il 30 settembre si può installare all’occorrenza, nella superficie non coperta, una rete ombreggiante.
II Pascolo
1. Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed
erbacee, messa a disposizione degli animali.
2. Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio per i suini devono essere
provviste di un rivestimento solido.
3. L’area di pascolo destinata al pollame da reddito deve presentare rifugi
come alberi, arbusti o ripari.
4. Il pascolo deve consentire agli animali che consumano foraggio grezzo
di coprire una parte sostanziale del loro fabbisogno di foraggio grezzo.
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
Allegato 4 (art. 3 cpv. 8) (art. 4 cpv. 5)
Requisiti per lo spazio esterno coperto per il pollame da reddito nei programmi SSRA e URA
1. Superficie minima
Animali Superficie al suolo (tutta la superficie Effettivi con più di 100 animali: deve essere ricoperta da una lettiera) larghezza delle aperture che dal pollaio danno sullo spazio esterno coperto e (se URA) verso l’esterno
Galline e galli – Almeno 43 m2 per 1000 – Complessivamente almeno 1,5 m da allevamento animali lineari per 1000 animali; Galline ovaiole – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Pollastre e – Almeno 32 m2 per 1000 – Complessivamente almeno 1,5 m pollastri animali lineari per 1000 animali; Pulcini (dal 43° – Ogni apertura deve essere larga giorno di vita) almeno 0,7 m.
Polli da – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m ingrasso della superficie al suolo lineari per 100 m2 della superficie al nel pollaio suolo nel pollaio; – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. – solo SSRA: le aperture del pollaio che danno sullo spazio esterno coperto devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.
Tacchini – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m della superficie al suolo lineari per 100 m2 della superficie al nel pollaio suolo nel pollaio; – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
2. Lo spazio esterno coperto per il pollame da reddito deve essere:
a. completamente aperto verso l’esterno in misura equivalente ad almeno una parete oppure essere delimitato da una rete in metallo o in materiale sintetico; b. completamente coperto; c. provvisto di una lettiera sufficiente; e
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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva
d. dotato, se necessario, di reti di protezione dal vento.
3. Lo spazio esterno coperto di un pollaio mobile non deve essere ricoperto da
una lettiera se: a. il pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo; e se b. in seguito non viene installato nello stesso luogo alcun pollaio per almeno tre mesi. 4. Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, leggere differenze rispetto alle disposizioni di cui al punto 1 se l’osservanza delle stesse: a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. 5. Durante il controllo l'agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale dello spazio esterno coperto, sul quale sono indicati le misure rilevanti, le superfici e il numero massimo di animali consentito. Lo schizzo deve riportare anche le misure delle aperture. In occasione del primo controllo occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali consentito non viene superato.
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCC)
del .....
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l’articolo 44 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie (LFE), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:
a. ordinanza del 27 maggio 19815 sulla protezione degli animali (OPAn); b. ordinanza del 18 agosto 20046 sui medicamenti veterinari (OMVet); c. ordinanza del 28 ottobre 19987 sulla protezione delle acque (OPAc); d. ordinanza del 7 dicembre 19988 sui pagamenti diretti (OPD); e. ordinanza del 29 marzo 20009 sui contributi d’estivazione (OCEst); f. ordinanza del 7 dicembre 199810 sui contributi nella campicoltura (OCCamp); g. ordinanza del 22 settembre 199711 sull’agricoltura biologica; h. ordinanza del 23 novembre 200512 concernente la produzione primaria (OPPrim); i. ordinanza del 23 novembre 200513 concernente la qualità del latte (OQL);
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva
j. ordinanza del DFE del 23 novembre 200514 concernente l’igiene nella produzione lat- tiera (OIgPL); k. ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie (OFE); l. ordinanza BDTA del 23 novembre 200516.
2 La presenta ordinanza si applica ai controlli:
a. delle aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 OPPrim; b. dell’allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti prima- ri; c. della mungitura, dell’allevamento e della detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione; d. delle disposizioni rientranti nel campo d’applicazione delle ordinanze secondo il pre- sente articolo per i quali è richiesta la presenza del gestore.
Art. 2 Frequenza dei controlli 1 Gli organi di controllo coordinano i rispettivi controlli in maniera che le aziende agricole siano di regola controllate non più di una volta l’anno e le aziende biologiche non più di due volte l’anno.
2 Sono permessi controlli più frequenti segnatamente:
a. delle aziende in cui l’organo responsabile dell’esecuzione ha constatato lacune duran- te il controllo precedente; b. delle aziende per le quali vi è il sospetto fondato che non rispettino le prescrizioni; c. delle aziende in cui sono state effettuate modifiche importanti dell’esercizio; d. in caso di eventi straordinari come malattie o epizoozie.
3 Il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi è di:
a. 2 anni per i controlli in virtù dell’ordinanza del 22 settembre 199717 sull’agricoltura biologica; b. 4 anni per i controlli in virtù dell’OPAn18, dell’OPAc19, dell’OPD20 (prova che le esi- genze ecologiche sono rispettate, contributi ecologici, contributi etologici), dell’OCCamp21, dell’OPPrim22 e dell’OIgPL23; c. 12 anni per i controlli in virtù dell’OMVet24, dell’OPD25 (dati relativi alla struttura aziendale), dell’OCEst26, dell’OQL27, dell’OFE28 e dell’ordinanza BDTA29.
14 RS 916.351.021.1 15 RS 916.401 16 RS 916.404 17 RS 910.18 18 RS 455.1 19 RS 814.201 20 RS 910.13 21 RS 910.17 22 RS 916.020 23 RS 916.351.021.1 24 RS 812.212.27
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva
4 Inoltre ogni anno almeno il 2 per cento delle aziende è sottoposto a un controllo in base a una valutazione dei rischi. I principi di definizione e valutazione dei rischi sono stabiliti nell’allegato 1.
Art. 3 Qualità e riconoscimento dei controlli 1 Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 gli organi di controllo devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 1702030 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione». 2 I risultati dei controlli eseguiti da un organo sono vincolanti per tutte le autorità competenti per l’esecuzione.
Art. 4 Compiti dei Cantoni 1 Le autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 1 gestisco- no congiuntamente per ogni Cantone un organo di coordinamento. 2 L’organo di coordinamento stabilisce le aziende da controllare e gli ambiti di controllo. Tiene un elenco delle persone responsabili dell’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 1 e trasmette tale elenco una volta l’anno all’Ufficio federale dell’agricoltura. 3 I Cantoni registrano in una banca dati dettagliata, standardizzata e comune i dati delle aziende controllate, i risultati dei controlli e le misure amministrative decise come anche i dati concernenti la riduzione o il rifiuto di contributi.
Art. 5 Compiti della Confederazione 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura sostiene e sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in coordinazione con l’Ufficio federale di veterinaria, l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Unità federale per la filiera alimentare. 2 La Confederazione mette a disposizione i dati dei controlli di diritto pubblico per i controlli di diritto privato.
Art. 6 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 7 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008. 2 L’articolo 3 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2010.
25 RS 910.13 26 RS 910.133 27 RS 916.351.0 28 RS 916.401 29 RS 916.404 30 Il testo di questa norma può essere chiesto all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch.
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva
3 L’articolo 4 capoverso 3 entra in vigore il ....
… 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva
Allegato 1 (Art. 2 cpv. 5) Principi di definizione e valutazione dei rischi
1. Definizione del rischio
L’autorità competente definisce il rischio di cui si deve tenere conto per stabilire le priorità dei controlli basati sui rischi. A seconda degli obiettivi dei controlli e degli obiettivi strategici delle autorità (ad es. piano di controllo nazionale pluriennale) possono essere presi in conside- razione più rischi. Il rischio si compone della probabilità che un evento non desiderato si realizzi e della portata del danno che potrebbe derivarne (ad es. pericolo per la salute degli animali; possibili limitazioni delle esportazioni; inganno del consumatore; ottenimento abusi- vo di contributi).
2. Valutazione del rischio
a. Per ogni rischio di cui si deve tenere conto sono definiti fattori che ne permettano una valutazione (ad es. impiego di materie prime, materiali o sostanze oppure svolgimento di attività o di processi che hanno un influsso importante sul rischio; comportamento passato dei responsabili in materia di rispetto delle normative; affidabilità degli auto- controlli svolti in passato; potenziale di inganno in relazione alle indicazioni pubblici- tarie; potenziale di inganno in relazione all’ottenimento abusivo di contributi). b. Per stabilire i fattori di rischio determinanti per le priorità dei controlli basati sui rischi sono presi in considerazione soltanto i fattori che possono avere un influsso importan- te sul rischio e per i quali sono disponibili dati o informazioni affidabili. c. Il rischio di un’azienda è valutato, per ogni fattore di rischio determinante, in base alla probabilità che l’evento non desiderato si realizzi e alla portata del danno che potrebbe derivarne. La valutazione di questi due elementi è suddivisa in livelli adeguati. Il ri- schio di un’azienda è attribuito a una categoria di rischio in base a una matrice. d. I fattori di rischio determinanti per la valutazione del rischio di un’azienda non devo- no necessariamente comprendere tutti i criteri di valutazione dei controlli ufficiali.
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva
Allegato 2 (Art. 6) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 199531 sulle epizoozie
Art. 292a Controllo veterinario ufficiale delle aziende con detenzione di animali da reddito 1 La frequenza dei controlli veterinari ufficiali è stabilita in base all’ordinanza del … sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 2 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione». 3 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali delle aziende con detenzione di animali da reddito.
2. Ordinanza del 23 novembre 200532 concernente la qualità del latte
Art. 12 cpv. 4 e 5 4 La frequenza dei controlli è stabilita in base all’ordinanza del … sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 5 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».
3. Ordinanza BTDA del 29 novembre 200533
Art. 16 cpv. 2, 3 e 4 2 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo di controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie. 3 La frequenza dei controlli è stabilita in base all’ordinanza del … sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 4 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».
31 RS 916.401 32 RS 916.351.0 33 RS 916.404
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva
4. Ordinanza del 18 agosto 200434 sui medicamenti veterinari
Art. 30 cpv. 1 lett. c 1 I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e le ispezioni, come pure per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in: c. aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre
200535 sulla produzione primaria.
Art. 31 Frequenza e delega dei controlli 1 Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medica- menti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, mentre gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni. 2 Controlli supplementari sono effettuati in funzione dei rischi. 3 La frequenza dei controlli delle aziende di produzione primaria è stabilita in base all’ordinanza del … sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 4 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».
34 RS 812.212.27 35 RS 916.020
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Indagine conoscitiva
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Progetto dell’UFAG del 27 giugno 2007 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del ...
Il Consiglio federale ordina:
I L’ordinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 8 capoverso 2, 9 capoverso 2, 10 rubrica e capoversi 2 e 3, 45 capoverso 1, 46 capoverso 1, 47 capoverso 1, 48 capoverso 3, 50 capoverso 2 e 51 capoverso 5 l’espressione «prodotti per il trattamento delle piante» è sostituita dall’espressione «prodotti fitosanitari».
Art. 4 cpv. 5 e 6 5 Per le superfici di cui all’articolo 45 capoverso 2quater sono versati i pagamenti diretti anche per la superficie delle fasce d’erba non sfalciata. 6 Per le superfici di cui all’articolo 45 capoverso 3bis che non vengono utilizzate ogni anno, i contributi ecologici e i due terzi dei contributi di superficie sono versati anche negli anni in cui queste superfici non sono utilizzate. Questa disposizione derogatoria non si applica alle superfici che sono escluse dalla superficie agricola utile (SAU) ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982.
Art. 6 cpv. 2 2 Il bilancio degli elementi nutritivi o un piano di concimazione completo devono mostrare che gli apporti di fosforo e di azoto non presentano eccedenze.
Art. 7 cpv. 2, 3 e 5
2 Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero
3.1 dell’allegato che
a. si trovano sulla superficie aziendale, distano al massimo 15 di strada dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.
1 RS 910.13 2 RS 910.91
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
3 Gli alberi secondo l’articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell’allegato sono computabili nella misura di un’ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata.
5 Deve essere predisposta:
a. lungo siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai margini delle foreste, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza; b. lungo corsi d’acqua in superficie una fascia di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri lungo i corsi d’acqua in superficie deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva o esserci un boschetto rivierasco, nel rimanente settore possono essere predisposti anche un maggese fiorito o una striscia su terreno coltivo.
Art. 9 cpv. 1
1 Per adeguata protezione del suolo s’intende in particolare la prevenzione
dell’erosione, delle compattazioni del suolo e dell’uso eccessivo di sostanze chimiche.
Art. 10 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari 3 Il numero 6 dell’allegato stabilisce i metodi fitosanitari prescritti e i prodotti fitosanitari vietati. Possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari messi in circolazione secondo l’ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti fitosanitari. L’utilizzo di determinati prodotti fitosanitari può essere limitato se essi sono poco specifici, ovvero se sono poco selettivi riguardo a organismi utili. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può adeguare il numero 6.5 dell’allegato.
Art. 11 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica 1 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica è data se: a. le prescrizioni degli articoli 3, 6–16 e 38–39 dell’ordinanza del 22 settembre
19974 sull’agricoltura biologica sono rispettate;
b. le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l’articolo 7 e il numero 3 dell’allegato sono soddisfatte; e c. le esigenze in materia di bilancio di concimazione equilibrato secondo il numero 2 dell’allegato sono soddisfatte.
Art. 14 cpv. 2 Abrogato
3 RS 916.161 4 RS 910.18
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 16 cpv. 2 2 L’attestazione di un servizio d’ispezione accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) ISO/IEC 17020 per il corrispondente campo d’applicazione vale come prova.
Art. 20 Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali 1 Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente:
Classe di dimensione Superficie che dà diritto Effettivo di animali che dà diritto Riduzione ai pagamenti diretti ai pagamenti diretti della quota del contributo
1 fino a 30 ha fino a 45 UBG 0%
2 oltre 30 fino a 60 ha oltre 45 fino a 90 UBG 25 %
3 oltre 60 fino a 90 ha oltre 90 fino a 135 UBG 50 %
4 oltre 90 ha oltre 135 UBG 100 %
2 Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività gene- rali, contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, contributi per la produzione estensiva di cereali e colza, contributi per l’agricoltura biologica, contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché contributi per l’uscita regolare all’aperto.
Art. 27 cpv. 1 1 Il contributo di superficie ammonta a 1'080 franchi all’anno per ettaro.
Art. 30 cpv. 1 lett. a I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita: a. nella zona di pianura 2,0 RGVE
Art. 40 cpv. 1 lett. f 1 Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola utile per: f. striscia su superficie coltiva;
Art. 42 lett. d Non vengono versati contributi:
39
Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
d. per superfici che si trovano sui primi 3 metri della testata del terreno sulla parte anteriore rispetto alla superficie coltiva aperta o alle colture speciali.
Art. 44 cpv. 5
5 È vietato pacciamare.
Art. 45 cpv. 2-2quater e 3bis 2 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Per ogni unità di gestione il gestore deve impegnarsi per sei anni per la modalità di utilizzazione di cui al capoverso 2bis oppure per la modalità di utilizzazione di cui al capoverso 2quater. 2bis Se viene scelta la modalità di utilizzazione senza intervallo di utilizzazione indicato e con la data di sfalcio più precoce possibile, il primo sfalcio è autorizzato: a. dal 15 giugno nella zona di pianura; b. dal 1° luglio nelle zone di montagna I e II; c. dal 15 luglio nelle zone di montagna III e IV. 2ter Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce. 2quater Se viene scelta la modalità di utilizzazione con intervallo di utilizzazione indicato, devono essere adempiuti i seguenti oneri: a. fino al 1° settembre l’intervallo di utilizzazione deve essere di almeno 8 settimane; b. a ogni sfalcio devono essere lasciati minimo il 5 per cento e massimo il 10 per cento della superficie a prato sotto forma di strisce (strisce di erba vecchia); c. la posizione delle strisce di erba vecchia deve essere cambiata a ogni sfalcio; d. a ogni utilizzazione fino a fine agosto deve essere preparato mangime secco; e. non possono essere impiegati preparatori alla falciatura. 3bis Perle superfici per le quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l’ordinanza del 4 aprile 20015 sulla qualità ecologica o secondo la legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio il servizio cantonale per la protezione della natura può determinare prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2-2quater.
5 RS 910.14 6 RS 451
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 46 cpv. 3 3 Per il rimanente, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell’articolo 45 capoversi 2bis e 3–5.
Art. 48 cpv. 1
1 Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere
mantenuta lungo i due lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta se non può trovarsi sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua.
Art. 49 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 1 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue: a. nella zona di pianura 1500 franchi 2 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è di 300 franchi.
Titolo prima dell’articolo 50 Sezione 3: Maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e striscia su superficie coltiva
Art. 51 Condizioni e oneri per striscia su superficie coltiva
1 Per striscia su superficie coltiva si intendono le superfici:
a. seminate con una miscela di sementi raccomandata per striscia su superficie coltiva dalle stazioni federali di ricerche; b. che prima della semina erano utilizzate come superficie coltiva o occupate da colture perenni; c. situate nella regione di pianura; e d. che sono larghe minimo 3 metri e massimo 12 metri.
2 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il
trattamento mirato in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
3 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno sei periodi di
vegetazione. 4 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all’anno. La vegetazione tagliata deve essere asportata.
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
5 D’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità
cantonali possono autorizzare, su superfici appropriate, un mutamento da maggesi fioriti in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.
Art. 53 lett. b, d Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: b. stralciato d. per striscia su superficie coltiva 2500 franchi
Art. 54 cpv. 2bis e 5 2bis I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca una capacità di sviluppo e di rendimento normale degli alberi. Per alberi da frutto ad alto fusto non vengono versati contributi.
5 Il contributo viene versato per massimo 160 alberi per ettaro e ammonta a 15
franchi all’anno per albero.
Art. 55 cpv. 2 lett. a 2 Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda per: a. frumento senza frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali;
Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva 1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) s’intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple:
Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva e 1bis 1 L’uscita regolare all’aperto (URA) significa che: 1bis Il programma URA per animali della specie bovina e bufali indiani è suddiviso in «URA-corte» e «URA-corte/pascolo».
Art. 62 Contributi
1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione
particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: a. animali della specie bovina e bufali indiani, da 4 mesi 125 franchi d’età, animali della specie equina senza stalloni sopra i
3 anni, capre e conigli
b. suini 155 franchi
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
c. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da 280 franchi ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini 2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l’uscita regolare all’aperto è fissato come segue:
a. URA-corte, 125 franchi per animali della specie bovina e bufali indiani b. URA-corte/pascolo, 160 franchi per animali della specie bovina e bufali indiani, animali della specie equina senza stalloni sopra i 3 anni, pecore, capre conigli c. suini 155 franchi d. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da 280 franchi ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini
Art. 66 cpv. 1bis 1bis I controlli dei programmi di produzione estensiva, agricoltura biologica, contributi etologici e prova che le esigenze ecologiche sono rispettate hanno luogo tra il 1° settembre dell’anno precedente quello di contribuzione e il 31 agosto dell’anno di contribuzione.
Art. 66 cpv. 4 lett. a
4 I Cantoni dispongono affinché
a. le frequenze dei controlli e il coordinamento dei controllo si rifacciano all’ordinanza del …7 sul coordinamento dei controlli nelle aziende agricole.
Art. 67 cpv. 3 3 Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all’articolo 20.
Art. 70 cpv. 1 frase introduttiva 1I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 2005 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:
7 RS...
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 73b Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ..... novembre 20078 1 Per le colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima di 6 metri e la coltivazione prescritta secondo l’articolo 7 capoverso 5 lettera b devono essere rispettate soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria. 2 I maggesi da rotazione di cui all’articolo 51 del diritto vigente esistenti al momento della modifica del … possono essere continuati negli anni 2008 e 2009. Per il 2008 il contributo ammonta a 2500 franchi per ettaro, per il 2009 a 2300 franchi per ettaro.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
1 Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RU 2007 ....
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Allegato9 (tit. 1 cap. 3)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche
1 Disposizioni generali
1.1 Principio
Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
1.2 Registrazioni
Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Queste ultime devono presentare in modo comprensibile i lavori principali dell’azienda. Esse comprendono soprattutto i dati seguenti: a. superficie dell’azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle ed elenco delle particelle; b. dati concernenti le colture, la lavorazione del terreno, la concimazione, la protezione dei vegetali e per le colture campicole i dati sul raccolto e sul rendimento; c. la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive o il piano di concimazione completo per provare un bilancio di concimazione equilibrato; d. altre registrazioni, se necessarie.
2 Bilancio di concimazione equilibrato
2.1 Bilancio delle sostanze nutritive
1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive o un piano di concimazione completo si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’AGRIDEA o mediante metodi di calcolo equivalenti. Il piano di concimazione completo deve essere allestito analogamente al «Concetto di concimazione per un utilizzo del suolo sostenibile» delle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura» elaborate dalle Stazioni di ricerche agronomiche. Per soddisfare la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è determinante la concimazione effettiva avvenuta conformemente al piano di concimazione.
2 Incaso di costruzione di edifici assoggettati all’obbligo del permesso che
comportano un aumento dell’effettivo di animali per ettaro di superficie
9 Versione conformemente al numero II della V
45
Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza. 3 Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. D’intesa con l’UFAG stabiliscono per le singole regioni i massimi rendimenti di materia secca per il bilancio delle sostanze nutritive. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati. È fatto salvo il capoverso 4. 4 Le aziende che si trovano in un settore d’alimentazione (Z ) delimitato dal Cantone o 10 secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque con riguardo alla problematica del fosforo e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di autofertilizzazione in fosforo (quoziente tra apporto di sostanze nutrienti prima delle forniture di concime aziendale e fabbisogno nutritivo delle colture) maggiore del 100 per cento, possono spandere al massimo l’80 per cento del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalla autorità di controllo competenti, l’azienda prova che nessuna particella gestita si trova nelle classi di fertilità D o E secondo il numero 2.2 OPD, si applicano le disposizioni di cui al capoverso 3. 5 Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. D’intesa con l’UFAG stabiliscono per le singole regioni i massimi rendimenti di materia secca per il bilancio delle sostanze nutritive. L’azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio, conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. Il 60 per cento dell’azoto rimanente è considerato assimilabile. 6 In viticoltura e in frutticoltura è permesso spargere concime fosforico sull’arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo apportato all’azienda sotto forma di composto e calce per al massimo tre anni. Tutto l’azoto cosparso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell’apporto di azoto dell’anno di applicazione. 7 Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all’insieme dell’azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona di pianura; 1,7 UBGF/ha nella zona collinare; 1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna II; 1,0 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e
10 SR 814.201
46
Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
allevamento di animali senza base foraggiera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.
2.2 Analisi del suolo
1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale,
l’approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all’articolo 46 e i pascoli perenni.
2 Di norma, dall’analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano
alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 UBGF/ha nella zona di pianura; 1,7 UBGF/ha nella zona collinare; 1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna II; 1,0 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nelle classi di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. 3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell’organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e la loro portata.
4 L’Ufficio federale è competente per l’autorizzazione dei laboratori e per il
riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d’analisi e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni riconosciuti. 5I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell’Ufficio federale, per uso statistico, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.
3 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica
1 Nel caso di aziende con superfici all’estero, le superfici di compensazione
ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda gestita nel Paese. 2 Nell’assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
3 Lungo i sentieri devono essere mantenute fasce di superficie inerbita di almeno 0,5 metri di larghezza. Su di esse sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti fitosanitari. 4 Sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti fitosanitari sulle fasce di superficie inerbita o da strame lungo le acque superficiali, i bordi del bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi. Fatta eccezione per una fascia di 6 metri di larghezza lungo le acque superficiali, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. 5 Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, se: a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (ad es. larghezza esigua del campo tra due siepi); oppure b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.
6 Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al
capoverso 5 sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti fitosanitari.
3.1 Superfici di compensazione ecologica computabili
Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso 1, sempre che siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all’articolo 16 dell’ordinanza 7 dicembre 199811 sulla terminologia agricola oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all’articolo 42.
3.1.1 Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai
contributi Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 numero 1 (art. 40 – 54 OPD).
3.1.2 Superfici di compensazione ecologica che non danno
diritto ai contributi
3.1.2.1 Pascoli sfruttati in modo estensivo
Pascoli magri Condizioni e oneri: - nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione), nessun apporto di foraggio sui pascoli - dimensione minima delle singole superfici: 20 are
11 RS 910.91
48
Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
- utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all’anno (sfalcio di pulizia autorizzato) - prodotti fitosanitari (PFS): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi) - sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un’utilizzazione di tipo non estensivo. Piante foraggiere intensive quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco dominano al massimo il 20 per cento della superficie. Piante indicatrici di sintomi di sovraccarico o aree di attesa (quali romici, buon Enrico, ortiche e cardi) dominano al massimo il 10 per cento della superficie. - le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.
3.1.2.2 Pascolo boschivo
Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi) Condizioni e oneri: – nessuna concimazione minerale azotata – concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti – PFS solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (Ordinanza del 30 novembre 199212 sulle foreste). – solo la quota di pascolo è computabile – riguardo all’esclusione di superfici o aree di attesa povere di specie e sovraccariche si applicano le disposizioni conformemente al n. 3.1.2.1 – le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.
3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi (sempre che non
diano diritto ai contributi secondo l’articolo 54) Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci Condizioni e oneri: si applicano le prescrizioni secondo l’articolo 54 con le seguenti eccezioni: – non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda;
12 RS 921.01
49
Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
– gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso 1.
3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati
Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni Condizioni e oneri: – distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m – nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m – computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.
3.1.2.5 Fossati umidi, stagni, pozze
Specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale Condizioni e oneri: – nessuna concimazione, né utilizzazione agricola – nessun PFS – fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno
6 m di larghezza senza concimazione né PFS.
3.1.2.6 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi
Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione Condizioni e oneri: – nessuna concimazione né utilizzazione – nessun PFS – fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PFS – cura delle superfici ruderali: ogni due o tre anni in autunno.
3.1.2.7 Muri a secco
Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale) Condizioni e oneri: – nessuna concimazione, né utilizzazione agricola – nessun PFS – altezza almeno 50 cm
50
Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
– fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PFS. Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie aziendale o con un’unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza di 1,5 m.
3.1.2.8 Vigneti con una biodiversità naturale
Condizioni e oneri: - copertura del suolo tra le file: vegetazione spontanea su almeno il 50 per cento dei vigneti, estesa in modo regolare - concimazione: autorizzata soltanto sotto i ceppi - sfalcio: da aprile, sfalcio alternato ogni due file; intervallo tra due sfalci della medesima superficie almeno 8 settimane; autorizzato lo sfalcio dell’intera superficie poco prima della vendemmia - lavorazione del terreno tra le file: autorizzata l’incorporazione superficiale del materiale organico (strame), ogni 3 anni, ogni due file - prodotti fitosanitari: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi). L’impiego di acaricidi è possibile con autorizzazione eccezionale dell’autorità cantonale competente. - zone di manovra e vie d’accesso private (scarpate, superfici inerbite confinanti con vigneti): copertura del suolo con vegetazione ricca di specie. Autorizzato uno sfalcio annuale poco prima della vendemmia. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche - criteri di esclusione vigneti con un’elevata biodiversità (vigneto e zone di manovra) non sono computabili se soddisfano uno dei seguenti criteri: - quota complessiva di falciature di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e dente di leone (Taraxacum officinale): più del 66 per cento della superficie complessiva, o - quota di neofiti invasivi di più del 5 per cento della superficie complessiva. I controlli hanno luogo da luglio a settembre. Possono essere escluse parti di superfici - eccezioni
51
Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Le superfici che soddisfano i criteri di qualità dell’ordinanza del 4 aprile 200113 sulla qualità ecologica possono derogare all’esigenza della copertura del suolo, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni e da novembre ad aprile il vigneto sia coperto almeno al 50 per cento da vegetazione ricca di specie. D’intesa con l’Ufficio cantonale per la protezione della natura, per promuovere specie particolari il Cantone può autorizzare ulteriori eccezioni ai principi summenzionati.
3.1.2.9 Altre superfici di compensazione ecologica
Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra Condizioni e oneri: condizioni e autorizzazioni vanno fissate dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura d’intesa con l’UFAG.
4 Avvicendamento disciplinato delle colture
4.1 Numero di colture
1 Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno quattro colture diverse all’anno. 2 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e venire considerate come una coltura se superano questa percentuale. 3 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.
4.2 Quota massima delle colture principali
1 Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: in %
a. cereali complessivamente (esclusi mais e avena) 66 b. frumento e spelta 50 c. mais 40 d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato 50 artificiale e. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60
13 RS 910.14
52
Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
in %
f. avena 25 g. barbabietola 25 h. patata 25 i. colza, girasole 25 k soia 25 l. favetta 25 m. tabacco 25 n. pisello proteico 15 2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.
4.3 Regole equivalenti
1 Per le regole che al posto di una quota massima delle colture principali
disciplinano le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al numero 4.2 non sia superata. 2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 al sistema di pause di coltivazione di cui al numero 4.3 o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.
4.4 Esigenze minime per l’avvicendamento delle colture
in orticoltura e nella coltivazione di bacche 1 Per garantire la protezione del suolo nelle colture orticole e nelle coltivazioni di bacche, occorre osservare le direttive specifiche in materia di avvicendamento delle colture riconosciute dall’Ufficio federale ed emanate dal Gruppo di lavoro svizzero in materia di prova del rispetto delle esigenze ecologiche in orticoltura (SAGÖL) e dal Gruppo di lavoro per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO). 2 I rapporti sull’avvicendamento delle colture devono essere disponibili almeno per gli ultimi tre anni.
5 Protezione adeguata del suolo
5.1 Copertura del suolo
Nelle aziende con oltre 3 ha di terre aperte situate nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I, la copertura del suolo delle terre aperte con colture che vengono raccolte prima del 31 agosto deve essere garantita come segue: a. semina di una coltura autunnale; o
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b. semina di colture intercalari o sovesci invernali prima del 15 settembre o del 30 settembre dopo le colture di cereali, se occorre lottare contro erbe problematiche. Le colture intercalari e i sovesci invernali devono essere mantenuti almeno sino al 15 novembre.
5.2 Protezione contro l’erosione
1 Le superfici sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro
l’erosione non devono presentare segni evidenti di perdita di suolo. Per provvedimenti adeguati si intende la gestione secondo un piano pluriennale per evitare l’erosione. Il piano è elaborato da un servizio designato dal Cantone d’intesa con il gestore. Esso comprende un’analisi della situazione (individuazione dei problemi di erosione, rotazione, gestione del suolo, declività e struttura del suolo delle particelle ecc.) e un piano di attuazione. 2 Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche emanate da organizzazioni specializzate riconosciute dall’Ufficio federale per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.
6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti
fitosanitari
6.1 Disposizioni generali
1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato. 2I servizi fitosanitari cantonali e i servizi da loro incaricati possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo il numero 6.4 per provvedimenti fitosanitari che sono esclusi dai numeri 6.2 e 6.3.
3 Sono escluse dalle limitazioni dei numeri 6.2 e 6.3 le superfici riservate a
esperimenti. L’accordo scritto fra il richiedente e il gestore deve essere inviato al servizio fitosanitario cantonale, con la descrizione dell’esperimento. 4 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali messe in servizio per la prima volta dal 1° gennaio 2008 devono dotate di un serbatoio di acqua fresca per la pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli sul campo. Durante la durata di utilizzazione ordinaria di 12 anni dopo la messa in servizio, gli apparecchi messi in servizio prima del 1° gennaio 2008 potranno ancora essere utilizzate senza serbatoio di acqua fresca.
6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura
1 Fra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate. 2 In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
3 L’impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato nei casi elencati nella tavola.
Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare
1. Cereali 1.1 1.2
Trattamento autunnale parziale o su Una volta raggiunta la soglia nociva tutta la superficie entro il 10 contro la criocera del frumento: ottobre. soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
2. Colza 2.1 2.2
Trattamento parziale o su tutta la Una volta raggiunta la soglia nociva superficie. contro punteruolo e meligete.
3. Mais 3.1 3.2
Trattamento sulla fila. Nessuno.
4. Patata 4.1 4.2
Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva parziale o su tutta la superficie. contro la dorifora: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
5. Barbabietola 5.1 5.2
Trattamento sulla fila. Nessuno.
6. Pisello proteico, 6.1 6.2
favette, soia, Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva girasole, tabacco parziale o su tutta la superficie. contro gli afidi: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
7. Superficie Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta. inerbita Prima della semina senza aratro di una coltura campicola l’impiego di erbicidi totali è consentito. Per prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Per terreni permanentemente inerbiti : trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi soltanto con autorizzazione speciale se la superficie da trattare supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all’anno e per azienda; escluse le superfici di compensazione ecologica).
6.3 Prescrizioni per le colture speciali
Oltre ai capoversi 1–3 del numero 6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.
6.4 Autorizzazioni speciali
1 Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate secondo le istruzioni vigenti emanate dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali. Esse sono rilasciate sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione delimitata. Devono essere rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo e contengono informazioni sull’impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza del servizio fitosanitario competente. 2 I servizi fitosanitari cantonali allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi bersaglio coinvolti.
3 Il gestore deve ottenere l’autorizzazione speciale prima del trattamento.
6.5 Prodotti fitosanitari per la campicoltura e la
foraggicoltura
1 Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i prodotti
fitosanitari autorizzati secondo l’ordinanza del 18 maggio 200514 sui prodotti fitosanitari e non menzionati al capoverso 2 possono essere impiegati liberamente, considerate le prescrizioni d’ utilizzazione. 2 Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, l’utilizzazione dei seguenti prodotti fitosanitari per le pertinenti indicazioni necessita di un’autorizzazione speciale secondo il numero 6.4: a. nematicidi: tutti i prodotti fitosanitari; b. molluschicidi: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Metaldeide; c. insetticidi: 1. criocera del frumento: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Diflubenzuron e Teflubenzuron.
2. dorifora: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di
Novaluron, Teflubenzuron, Hexaflumuron e Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis.
3. afidi su leguminose, tabacco e girasoli: tutti i prodotti fitosanitari fatta
eccezione per quelli a base di Primicarb, Pymetrozin e Triazamate.
14 RS 916.161
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
7 Deroghe per la produzione di sementi e piante
Sono applicabili le seguenti regole:
1. Cereali da semina
– Pausa di sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al coltivazione massimo due anni di coltivazione di seguito.
– Protezione dei autorizzato il CCC per sementi di moltiplicazione a livello di vegetali prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle varietà.
2. Patate da semina
– Protezione dei autorizzati aficidi (solo per coltivazione in tunnel) e oli su vegetali prebase e base.
3. Mais da semina
– Pausa di semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo coltivazione cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni. – Protezione dei autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie. vegetali
4. Semi di graminacee e trifoglio
– Protezione dei per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono vegetali essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autorizzati.
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
– Compensazione di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una ecologica distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente i contributi d'estivazione (Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst)
del ...
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione 1 I contributi d'estivazione sono versati per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (unità di bestiame grosso foraggio grezzo, UBGFG), ad eccezione dei bisonti e dei cervidi, in aziende d'estivazione, in aziende pastorizie e in aziende con pascoli comunitari.
2 Per l'estivazione in aziende all'estero non è versato alcun contributo.
Art. 2 Diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi: a. i gestori di aziende d'estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile o sede in Svizzera; b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un'azienda d'estivazio- ne, un'azienda pastorizia o un'azienda con pascoli comunitari a proprio ri- schio e pericolo.
Art. 3 Superfici non pascolabili 1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo: a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpi- ne che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è pericolo di erosione; b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
1 RS 910.1
2007-....
Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce; d. le fasce detritiche e le giovani morene; e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo; f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo. 2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolunga- ta o un periodo di vegetazione molto breve, note per essere particolarmente apprez- zate dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente. 3 I gestori definiscono in un piano le superfici pascolabili, quelle non pascolabili e le superfici pascolabili solo limitatamente.
Art. 4 Sistemi di pascolo per gli ovini 1 Vi è una sorveglianza permanente se: a. la conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto giornalmente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore; b. il pascolo è suddiviso in settori e stabilito in un piano; c. l'utilizzo del pascolo è adeguato e omogeneo, senza segni di sovrasfrutta- mento; d. la permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riadibita al pascolo al più presto dopo quattro settimane; e. il gregge è sorvegliato ininterrottamente; f. la scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici e g. viene tenuto un registro dei pascoli. 2 Vi è un pascolo da rotazione se: a. il pascolo avviene, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chia- ramente delimitati da elementi naturali; b. l'utilizzo del pascolo è adeguato e omogeneo, senza segni di sovrasfrutta- mento; c. è effettuata una rotazione regolare tenendo in considerazione la superficie dei parchi, il carico di animali e le condizioni locali; d. lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizza- to a tal fine al più presto dopo quattro settimane; e. i parchi sono riportati su un piano e f. viene tenuto un registro dei pascoli. 3 In caso di sorveglianza permanente e per i pascoli da rotazione si applica quanto segue: a. il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle ne- vi;
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
b. è autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di per- manenza consentito. Dopo ogni avvicendamento, le reti in materiale sintetico devono essere smantellate. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizio- ni relative alla recinzione e, all'occorrenza, al suo impiego attorno ai rifugi per la notte. 4 I Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al capo- verso 2 lettera d per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto, se sono adempiute le altre esigenze.
Art. 5 Piano di gestione 1 Il piano di gestione deve indicare: a. le superfici pascolabili e le superfici non pascolabili; b. le fitocenosi esistenti e la rispettiva valutazione; c. la superficie di pascolo netta; d. il potenziale di resa stimato; e. l'idoneità delle superfici allo sfruttamento con diverse categorie di animali. 2 Il piano di gestione stabilisce: a. quali animali possono pascolare su quali superfici; b. le cifre relative al carico e alla durata dell'estivazione; c. il sistema di pascolo; d. la ripartizione dei concimi prodotti sull'alpe; e. un'eventuale concimazione complementare; f. un eventuale apporto di foraggio grezzo o concentrato; g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problemati- che; h. eventuali provvedimenti atti a prevenire la trasformazione naturale in bosco o sottobosco; i. eventuali registrazioni sul carico, la concimazione, l'apporto di foraggi e la lotta contro le piante problematiche. 3 Il piano di gestione deve essere allestito da specialisti indipendenti dal gestore.
Sezione 2: Carico usuale
Art. 6 Carico usuale e carico normale 1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a uno sfruttamento sostenibi- le convertito in carichi normali (CN).
2 Un carico normale corrisponde all'estivazione di una UBGFG durante 100 giorni.
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
Art. 7 Determinazione del carico usuale 1 Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d'estivazione, per ogni azien- da pastorizia o azienda con pascoli comunitari per: a. ovini, eccetto le pecore lattifere; b. le altre UBGFG. 2 Nella determinazione del carico usuale per ovini, eccettuate le pecore lattifere, non può essere superata la densità di animali per ogni ettaro di superficie netta di pascolo di cui nell'allegato 1. 3 È considerata superficie netta di pascolo la superficie totale coperta di piante forag- gere di proprietà dell'azienda, presa in affitto o sfruttata in base a un contratto scritto, dedotte le superfici non pascolabili e le superfici improduttive (rocce, fasce detriti- che, corsi d'acqua, ecc.). 4 Se vi è un piano di gestione secondo l'articolo 5, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sulle densità di animali ivi contenute. 5 Nel caso di aziende d'estivazione, pastorizie o con pascoli comunitari che avviano l'attività di estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale basandosi sull'effettivo di animali effettivamente estivato. Dopo tre anni, stabilirà il carico usuale in modo definitivo tenendo conto del carico medio di animali durante i tre anni corrispondenti e della condizione di una gestione sostenibile.
Art. 8 Limitazioni 1 Per la determinazione del carico usuale si considera una durata di estivazione di
180 giorni al massimo.
2 Se la superficie netta di pascolo è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto.
Art. 9 Adeguamento del carico usuale 1 Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pasto- rizia o di un'azienda con pascoli comunitari, se: a. il richiedente presenta un piano di gestione che consente una densità superio- re di animali; b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. mutazioni di superfici lo esigono. 2 Il Cantone riduce il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastori- zia o di un'azienda con pascoli comunitari tenendo conto dei pareri dei servizi canto- nali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se: a. il carico non superiore al carico usuale ha comunque provocato danni ecolo- gici; b. gli oneri cantonali previsti nell'articolo 19 non hanno permesso di risanare i danni ecologici;
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta segnatamente in seguito al- la trasformazione naturale in bosco o sottobosco. 3 Se il carico rimane inferiore al 75 per cento del carico usuale per oltre tre anni, il Cantone determina un nuovo carico usuale tenendo conto della media degli ultimi tre anni e della condizione di una gestione sostenibile. 4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro la riduzione del carico usuale ed esigere un riesame della decisione presentando un piano di gestione entro 12 me- si.
Sezione 3: Calcolo dei contributi
Art. 10 Contributi di estivazione 1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta a: a. per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: – gregge permanentemente sorvegliato 330 franchi – pascolo da rotazione 240 franchi – altri pascoli 120 franchi b. 330 franchi per carico normale per le altre UBGFG. 2 Per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere estivate ininterrottamente da 56 a 91 giorni nella stessa azienda è versato un contributo supplementare. Esso è calcolato come segue: 300 franchi per capo di UBG effettivamente estivato; 330 franchi per capo di CN effettivamente estivato.
Art. 11 Riduzione dei contributi in caso di differenze rispetto al carico usua- le 1 I contributi sono ridotti del 25 per cento se il carico supera il carico usuale del 10-
15 per cento, almeno però di due carichi normali.
2 Non sono versati contributi se il carico supera il carico usuale di oltre il 15 per cen- to, almeno però di 3 carichi normali. 3 Se il carico è inferiore di oltre il 25 per cento al carico usuale, i contributi d'estivazione sono calcolati secondo la densità effettiva di animali.
Sezione 4: Esigenze poste alla gestione
Art. 12 Principio 1 Le aziende d'estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell'ambiente. 2 Qualora un piano di gestione contenga eventualmente condizioni e requisiti più e- stesi, fanno stato questi ultimi.
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
Art. 13 Detenzione di animali estivati Gli animali estivati devono essere tenuti in pascoli recintati o essere controllati una volta alla settimana.
Art. 14 Protezione dei pascoli, delle superfici non pascolabili e delle superfici che rientrano nella protezione della natura 1 I pascoli devono essere protetti dalla trasformazione naturale in sottobosco e dal rimboschimento.
2 Le superfici non pascolabili devono essere rese inaccessibili agli animali al
pascolo.
3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite
secondo le prescrizioni.
Art. 15 Concimazione dei pascoli
1 La concimazione dei pascoli deve perseguire una composizione botanica
equilibrata e ricca di specie nonché un'utilizzazione moderata e graduata. Per principio devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe. 2 L'impiego di concimi minerali azotati, di fanghi di depurazione e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato. 3 L'apporto di concimi non prodotti sull'alpe soggiace all'autorizzazione da parte del servizio cantonale competente, fatta eccezione per lo spargimento di una quota di concimi aziendali provenienti da pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, in cui gli animali rientrano regolarmente all'azienda di base. 4 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico è fatto salvo l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Art. 16 Piante problematiche e prodotti fitosanitari 1 Occorre lottare contro le piante problematiche, quali i romici, gli stoppioni, il vera- tro comune, il senecione di S. Giacomo. 2 L'impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risanamento. Es- se necessitano di un'autorizzazione da parte del servizio cantonale competente.
Art. 17 Apporto di foraggi 1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per CN e periodo d'estivazione.
2 RS 814.81
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'impiego di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d'estivazione. 3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull'alpe.
Art. 18 Manutenzione di edifici, impianti e accessi Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere conservati in condizioni adeguate e dev'essere effettuata la relativa manutenzione.
Art. 19 Misure in caso di danni ecologici Qualora siano constatati danni ecologici, il Cantone impone le condizioni per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corri- spondenti. Se gli oneri imposti non producono l'effetto auspicato, può chiedere un piano di gestione.
Sezione 5: Procedura
Art. 20 Domanda 1 I contributi d'estivazione sono pagati su domanda. La domanda deve essere inoltra- ta all'autorità designata dal Cantone di domicilio ogni anno entro il 31 luglio.
2 La domanda deve contenere i dati seguenti:
a. la categoria e il numero degli animali estivati; b. la data della salita all'alpe; c. la data presumibile della discesa dall'alpe; d. le modifiche eventuali della superficie di pascolo utilizzabile; e. la conferma dell'esattezza dei dati da parte del servizio comunale di controllo competente. 3 Per le aziende d'estivazione e le aziende pastorizie sono determinanti le condizioni registrate il 25 luglio.
Art. 21 Esame della domanda Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d'estivazione e li noti- fica agli aventi diritto.
Art. 22 Pagamento dei contributi 1 Il Cantone paga i contributi d'estivazione agli aventi diritto al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
2 Se gli aventi diritto formano una corporazione alpestre o una cooperativa alpestre i contributi possono essere versati globalmente a queste organizzazioni, se: a. esse esercitano funzioni importanti della gestione; o se b. in questo modo si ottiene un'essenziale agevolazione amministrativa. 3 Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i deten- tori di bestiame con diritti d'estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l'80 per cento dei contributi. 4 I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all'Ufficio federale.
Art. 23 Dati richiesti per il versamento dei contributi 1 Il Cantone invia ogni anno all'Ufficio federale i dati relativi alla densità di animali e al versamento su supporti elettronici di dati, nonché le liste ricapitolative stampate su carta. L'Ufficio federale, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati. 2 L'Ufficio federale accredita al Cantone l'importo totale in base alla lista ricapitola- tiva. 3 Il Cantone allestisce un registro per Comune che indica l'ubicazione delle aziende, i gestori, i carichi normali, suddiviso secondo gli animali munti, gli altri animali, gli ovini nonché la durata di estivazione rispettiva.
Sezione 6: Controlli
Art. 24 1 Per l'esecuzione dei controlli, il Cantone può ricorrere a organizzazioni che offrono la garanzia di competenza e d'indipendenza. Esamina per campionatura la loro attivi- tà di controllo. 2 Il Cantone o l'organizzazione controlla i dati forniti dal gestore, il diritto ai contri- buti e il rispetto delle esigenze. 3 In materia di controlli sono determinanti le disposizioni dell'ordinanza del ...3 con- cernente il coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (OCCAA).
Sezione 7: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni
Art. 25 Riduzione o rifiuto dei contributi
1 Il Cantone riduce o rifiuta il contributo se il richiedente:
a. fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni errate;
3
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
b. ostacola i controlli; c. non presenta tempestivamente la domanda di contributi; d. non rispetta o non rispetta interamente le disposizioni della presente ordi- nanza e altri oneri che gli sono imposti in merito all'estivazione; e. non rispetta prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legge federale del 4 ottobre 19914 sulle foreste, della legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque, della legge federale del 7 ottobre 19836 sulla prote- zione dell'ambiente, della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio o della legge federale del 9 marzo 19788 sulla protezione degli animali; dette violazioni devono essere constatate con una decisione esecutiva; f. viola prescrizioni comunali o cantonali sulla gestione sostenibile. 2 La riduzione dei contributi è disciplinata nell'allegato 2. 3 In caso di violazione intenzionale o ripetuta delle prescrizioni, il Cantone può rifiu- tare la concessione di contributi per un massimo di cinque anni. 4 I contributi percepiti a torto devono essere restituiti conformemente all'articolo 171 LAgr.
Art. 26 Forza maggiore 1 Se, per cause di forza maggiore, disposizioni della presente ordinanza non sono adempiute o lo sono soltanto parzialmente, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi. 2 Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare: a. il decesso del gestore; b. l'espropriazione di una parte considerevole della superficie d'estivazione, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; c. la demolizione di edifici; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca danni considerevoli alla superficie d'estivazione; e. epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali o parte di esso; f. danni gravi dovuti a malattie o a organismi nocivi; g. eventi meteoroligici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato;
4 RS 921.0 5 RS 814.20 6 RS 814.01 7 RS 451 8 RS 455
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
h. avvio dello sfruttamento quale superficie d'estivazione nell'ambito di un raggruppamento di alpeggi o di fondi. 3 Il gestore deve comunicare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Art. 27 Notifica delle decisioni Il Cantone notifica le sue decisioni su ricorso all'Ufficio federale. Le decisioni relati- ve alla concessione di contributi sono notificate unicamente su domanda.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione 1 L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto questo compito non incomba ai Cantoni.
2 L'Ufficio federale sorveglia l'esecuzione nei Cantoni.
Art. 29 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 29 marzo 20009 concernente i contributi d'estivazione è abrogata.
Art. 30 Modifica del diritto vigente L'ordinanza dell'8 novembre 200610 concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 9 cpv. 111 1 I prodotti che recano la designazione «alpe» depono adempiere le esigenze di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere g, h e i dell'ordinanza del ... 12 concernente i contributi d'estivazione.
Art. 31 Disposizioni transitorie 1 I Cantoni allestiscono, per l'anno di contribuzione 2009, un rapporto sulle loro atti- vità di controllo e sulle sanzioni che hanno deciso conformemente all'articolo 15 ca- poverso 4 dell'ordinanza del 29 marzo 200013 sui contributi d'estivazione.
9 RS 910.133; RU 2000 1105; 2002 1140, 2005 2695 10 RS 910.19 15 RS 910.19 12 RS ... 13 RS 910.133 RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
2 Il carico usuale stabilito in base all'ordinanza del 29 marzo 200014 sui contributi d'estivazione rimane applicabile fintanto che non è operato alcun adeguamento secondo l'articolo 9.
Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
........... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, ...... La cancelliera della Confederazione, ........
14 RS 910.133 RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
Allegato 1 (art.7 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini
Ubicazione: Sistema di Densità massima15 per altitudine, pascolo ha di superficie di topografia, pascolo netta vegetazione Ovini16 UBG Sotto il limite del fino a 1000 m gregge 6 – 10 0,5 – 0,9 bosco: 1000-1400 m permanentemente 5 – 8 0,4 – 0,7 terreni con declività sorvegliato o sopra i 1400 m pascolo da 3–6 0,3 – 0,5 moderata, resa o vegetazione media rotazione fino a 1000 m 4–7 0,3 – 0,6 1000-1400 m altri pascoli 3–5 0,3 – 0,4 sopra i 1400 m 2–3 0,2 – 0,3 Sopra il limite gregge del bosco: permanentemente 4 – 5 0,3 – 0,5 zone in cui possono sorvegliato o ancora pascolare i pascolo da bovini, terreni con rotazione declività moderata, resa o vegetazione media altri pascoli 2–3 0,2 – 0,3 Superfici in altitudine: gregge oltre le zone in cui permanentemente 2 – 3 0,2 – 0,3 possono ancora sorvegliato o pascolare i bovini, pascolo da terreni con declività rotazione moderata, resa o vegetazione media altri pascoli 0,5 – 1,8 0,1 – 0,2
La densità massima si riferisce ad ubicazioni medie per quanto concerne la resa in foraggio e la gestione. In luoghi molto favorevoli e con resa elevata, in caso di sorveglianza permanente o pascolo da rotazione, la densità massima può essere aumentata del 50 per cento al massimo. Qualora venisse rivendicato un aumento, la sua legittimità dev'essere comprovata da una stima del potenziale di resa e da una valutazione dell'idoneità della superficie, effettuate da specialisti.
15 In luoghi sfavorevoli (superfici declive, ombrose, umide o secche) sono determinanti, per principio, i valori più bassi.
16 Media ponderata per ovino estivato = 0,0861 UBG
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
Allegato 2 (art. 25) Riduzione dei contributi
1 Indicazioni non veritiere
In caso di indicazioni non veritiere concernenti gli animali, le superfici o la durata del pascolo, i contributi sono ridotti come segue:
1.1 Animali
Differenza Riduzione
0 - 5 per cento, al massimo 1 UBG nessuna riduzione
5 - 20 per cento o oltre 1 UBG, ma non riduzione dei contributi del 20 per cento, oltre 4 UBG al massimo 3'000 franchi oltre il 20 per cento o oltre 4 UBG, riduzione dei contributi del 50 per cento, nonché in caso di recidiva al massimo 6'000 franchi
1.2 Superfici
Differenza Riduzione
0 - 5 per cento; al massimo 1 ettaro nessuna riduzione
0 - 10 per cento, se la misurazione non è
stata aggiornata
5 - 20 per cento; al massimo 2 ettari riduzione dei contributi del 20 per cento,
10 - 30 per cento, se la misurazione non è al massimo 3'000 franchi
stata aggiornata oltre il 20 per cento o oltre 2 ettari, riduzione dei contributi del 50 per cento, nonché in caso di recidiva al massimo 6'000 franchi oltre il 30 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata
1.3 Durata del pascolo
Differenza Riduzione fino a 3 giorni nessuna riduzione
4 - 6 giorni riduzione dei contributi del 20 per cento,
al massimo 3'000 franchi oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva riduzione dei contributi del 50 per cento, al massimo 6'000 franchi Per recidiva s'intende un'infrazione o una lacuna ripetuta sull'arco di quattro anni.
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
2 Controlli ostacolati
Riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno pari a 200 franchi, al massimo di 1'000 franchi. Il rifiuto dei controlli implica l'esclusione dai contributi.
3 Inoltro tardivo della domanda
Salvo in casi di forza maggiore, l'inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno pari a 200 franchi, al massimo di 1000 franchi. Non sono versati contributi se a causa della mancata osservanza del termine non è possibile effettuare un controllo accurato.
4 Infrazioni contro prescrizioni legali rilevanti per l'agricoltura
Infrazione per Dolo eventuale Infrazione negligenza intenzionale Infrazione unica 5%, min. 200 fr., 15%, min. 200 fr., 25%, min. 200 fr., senza effetto max. 500 fr. max. 1'500 fr. max. 2'500 fr. duraturo Infrazione unica 10%, min. 200 fr., 25%, min. 200 fr., 50%, min. 200 fr., con effetto max. 1'000 fr. max. 2'500 fr. max. 10'000 fr. duraturo In caso di recidiva raddoppio della raddoppio della esclusione dai sull'arco di 4 anni riduzione riduzione contributi
5 Documenti e registrazioni incompleti
In caso di documenti e registrazioni inesistenti o incompleti, i contributi sono ridotti come segue:
Prima lacuna riduzione del 10 per cento per documento o registrazione mancante; min. 200 fr., max 3'000 fr. Seconda lacuna sull'arco di quattro raddoppio della riduzione anni Terza e quarta lacuna sull'arco di esclusione dai contributi quattro anni
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
6 Versamento proporzionale dei contributi d'estivazione a causa
dell'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione Per la prima lacuna, si applicano le seguenti deduzioni:
Lacuna Deduzione Gestione inadeguata e irrispettosa dell'ambiente (p. es. 10 per cento, min. 200 erosione provocata dal pascolo, sfruttamento eccessivo, fr. max. 3'000 fr. sfruttamento insufficiente, art. 12 cpv. 1) Inosservanza delle indicazioni del piano di gestione (art. 12 10 per cento, min. 200 cpv. 2) fr. max. 3'000 fr. Gestione dei pascoli: inesistenza di recinzioni o di controlli 10 per cento, min. 200 almeno settimanali (art. 13) fr. max. 3'000 fr. Mancanza di misure volte a impedire l'inarbustimento o il 10 per cento, min. 200 rimboschimento (art. 14 cpv. 1) fr. max. 3'000 fr. Utilizzazione di superfici non pascolabili (art. 14 cpv. 2) 10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr. Gestione non conforme alle prescrizioni in materia di 10 per cento, min. 200 protezione della natura (art. 14 cpv. 3) fr. max. 3'000 fr. Impiego non autorizzato di concimi (art. 15) 10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr. Carico elevato di piante problematiche (art. 16 cpv. 1) 10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 16 cpv. 2) 10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr. Impiego non autorizzato di foraggio grezzo in situazioni 10 per cento, min. 200 eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 17 fr. max. 3'000 fr. cpv. 1) Impiego non autorizzato di foraggi essiccati in aziende che 10 per cento, min. 200 detengono vacche munte (art. 17 cpv. 2) fr. max. 3'000 fr. Impiego non autorizzato di foraggi concentrati in aziende 10 per cento, min. 200 che detengono vacche munte (art. 17 cpv. 2) fr. max. 3'000 fr. Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai 10 per cento, min. 200 suini (art. 17 cpv. 3) fr. max. 3'000 fr. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 10 per cento, min. 200 18) fr. max. 3'000 fr.
Alla seconda lacuna sull'arco di quattro anni le riduzioni sono raddoppiate. Una terza e una quarta lacuna sull'arco di quattro anni comporta l'esclusione dai contributi.
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
7 Pascoli destinati agli ovini
I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le condizioni relative alla sorveglianza e alla rotazione sono classificati quali «altri pascoli». Un versamento proporzionale del contributo per sorveglianza o pascoli da rotazione è possibile soltanto in caso di documenti o registrazioni inesistenti o incompleti. La riduzione è effettuata secondo in numero 5.
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 4 aprile 20011 sulla qualità ecologica è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. f-h 1 Sono versati contributi per le seguenti superfici di compensazione ecologica che, conformemente all’articolo 40 OPD2 e al numero 3.1 dell’allegato OPD, rispondono alle esigenze del Cantone in materia di qualità biologica: f. pascoli estensivi; g. pascoli boschivi (pascoli alberati, selve); h. vigneti con biodiversità naturale.
Art. 6 cpv. 1, 1bis e 1 ter 1 Chi fa domanda di contributi per la qualità ecologica deve impegnarsi, per un periodo di almeno sei anni dopo l’approvazione dei contributi da parte del Cantone, a gestire le superfici in modo conforme alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4. Ulteriori periodi obbligatori durano pure sei anni. 1bis Qualora il progetto di interconnessione regionale termini prima del sesto anno del periodo obbligatorio riferito alla superficie, l’obbligo di gestione e di pagamento dei contributi conformemente all’articolo 4 decade.
Art. 7 1 L’entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta all’80 per cento al massimo dei contributi computabili.
1 RS 910.14 2 RS 910.13
2007–.....
Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
2 Sono computabili i contributi versati ai gestori sino a concorrenza dei seguenti im- porti: Per la qualità biologica Per l’interconnessione (fr. per ha e anno o per albero e anno) (fr. per ha e anno o per al- bero e anno) Regione di pianura Zone di montagna Regione di Zone di - zona di montagna III-IV pianura - montagna II zona di III-IV montagna II Prati estensivi, 1000.- 500.- 1000.- 500.- prati poco in- tensivi e terre- ni da strame Pascoli e pa- 500.- 300.- 500.- 300.- scoli boschivi estensivi (pa- scoli alberati e L’importo è versato di volta in volta nel- selve) la misura del 50% al massimo per la qualità della flora e della struttura. Siepi, boschet- 2000.- 2000.- 1000.- 500.- ti campestri e rivieraschi Vigneti con 1000.- 1000.- 1000.- 500.- biodiversità naturale Alberi da frut- 30.- 30.- 5.- 5.- to ad alto fusto nei campi Altre superfici 1000.- 500.- di compensa- zione ecologi- ca su superfi- cie agricola utile
Art. 19 cpv. 2 2 Esso riferisce periodicamente in merito all’esecuzione secondo le disposizioni dell’UFAG e dell’UFAM. Invia all’UFAG entro il 1° dicembre dell’anno di contri- buzione una lista dei progetti di interconnessione autorizzati.
Art. 20 Direttive di natura tecnica relative all’allegato 1 Per determinare la qualità biologica dei prati estensivi e dei prati poco intensivi, dei terreni da strame, dei pascoli estensivi e dei pascoli boschivi (pascoli alberati e
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
selve), dei vigneti con biodiversità naturale e degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi si applicano le direttive emanate dall’UFAG, in collaborazione con l’UFAM, per il riconoscimento delle esigenze cantonali quali esigenze minime. Queste comprendono segnatamente: a. la metodica per la valutazione delle superfici; b. liste di piante indicatrici per la prova della qualità biologica; c. liste di elementi strutturali per la prova della qualità biologica.
Art. 21a Disposizioni transitorie relative alla modifica del … Per le superfici di cui all’articolo 3, che sono state annunciate entro il giorno di riferimento nel 2007, e per i progetti di interconnessione regionale di cui all’articolo 4, che sono stati approvati entro la fine del 2007, valgono durante il periodo obbligatorio corrente le esigenze in vigore di cui agli allegati 1 e 2. Il Cantone può fissare un termine transitorio più breve.
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
Allegato 1 (art. 3)
Qualità biologica: Esigenze minime in materia di qualità, valutazione della qualità e gestione
1 Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo
poco intensivo e terreni da strame
1.1 Esigenze minime in materia di qualità
Sulla particella sono presenti le piante indicatrici necessarie per il raggiungimento della qualità minima.
1.2 Valutazione della qualità
a. Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gesto- re. b. La qualità biologica è determinata secondo le esigenze autorizzate dall’UFAG. c. Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelle che non le adempiono sono determinate in un piano corografico 1:5000 o 1:10000. Per ogni superficie di prova si deve tenere un protocollo delle specie testimone. Dev’essere stimata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.
1.3 Prescrizioni relative alla gestione
Sui prati sfruttati in modo poco intensivo può essere sparso liquame soltanto con l’autorizzazione del servizio cantonale per la protezione della natura.
2 Pascoli estensivi, pascoli boschivi (pascoli alberati e selve)
e vigneti con biodiversità naturale
2.1 Esigenze minime in materia di qualità
Sulla particella sono presenti le piante indicatrici o le strutture necessarie per il raggiungimento della qualità minima.
2.2 Valutazione della qualità
a. Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gesto- re. b. La qualità biologica è determinata secondo le esigenze autorizzate dall’UFAG. c. Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelle che non le adempiono sono determinate in un piano corografico 1:5000 o 1:10000. Si deve tenere un protocollo delle specie testimone e
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
delle strutture. Dev’essere stimata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.
3 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
3.1 Esigenze minime in materia di qualità
a. La larghezza delle siepi o dei boschetti campestri o rivieraschi è di almeno 2 m, esclusa la fascia inerbita. b. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano solo alberi e arbusti indigeni. c. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi hanno in media almeno 5 specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari. d. Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti è composta di arbusti spinosi, oppure le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza dev’essere di almeno 170 cm.
3.2 Prescrizioni relative alla gestione
a. Ogni 5–8 anni, il 20–40 per cento degli arbusti vengono curati in modo selettivo per settori oppure, in caso di specie a crescita rapida, recisi al pie- de. b. La fascia inerbita può essere utilizzata al massimo una volta all’anno. La prima metà di tale fascia può essere utilizzata al più presto alle date stabilite nell’articolo 45 capoversi 2 o 3 OPD3. La seconda metà può essere utilizzata al più presto 6 settimane dopo l’utilizzazione della prima metà.
4 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
4.1 Esigenze minime in materia di qualità
a. La superficie minima del frutteto è di almeno 20 are e contiene almeno 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi. b. La densità varia da un minimo di 30 a un massimo di 120 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. La distanza fra gli alberi è di almeno 30 m. c. Il frutteto ad alto fusto dev’essere combinato localmente con un’altra superficie di compensazione ecologica (superficie computabile) situata nell’area sottostante oppure ad una distanza di almeno 50 m. Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili per i frutteti: - i prati sfruttati in modo estensivo;
3 RS 910.13
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
- i prati sfruttati in modo poco intensivo che beneficiano dei contributi per la qualità di cui all’articolo 3; - i terreni da strame; - i pascoli estensivi e i pascoli boschivi che beneficiano dei contributi per la qualità di cui all’articolo 3; - i maggesi fioriti; - i bordi dei terreni coltivati; - le siepi, i boschetti campestri e quelli rivieraschi. d. Rispetto alla superficie del frutteto, la superficie computabile è calcolata come segue: Numero di alberi Grandezza della superficie computabile di cui alla lettera c 0–200: 0,5 are per albero oltre 200: almeno 1 ettaro
4.2 Valutazione della qualità
a. Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gesto- re. b. La qualità biologica è determinata secondo le disposizioni d’esecuzione di cui all’allegato 1. c. Gli alberi che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelli che non le adempiono, come pure le superfici computabili sono determinati in un piano corografico 1:5000 o 1:10000.
4.3 Prescrizioni relative alla gestione
a. Gli alberi vanno tagliati a regola d’arte. b. Il numero di alberi rimane costante durante il periodo obbligatorio.
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
Allegato 2 (art. 4)
Esigenze minime per l’interconnessione
1 Esigenze minime per l’interconnessione
1.1 Stato iniziale
Viene definito un terreno delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest’ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli elementi del paesaggio: - superficie agricola utile (SAU); - superfici di compensazione ecologica (compresa qualità biologica) (SCE); - oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone; - spazi vitali ecologici importanti nella superficie agricola utile e al di fuori della stessa; - regione d’estivazione, bosco, zone di protezione dei corsi d’acqua, zone edificabili. Lo stato iniziale viene descritto.
1.2 Definizione degli obiettivi
Devono essere definiti gli obiettivi in vista del promovimento della diversità della flora e della fauna. Questi si basano sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Tengono conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna del terreno designato. Negli obiettivi devono figurare le seguenti indicazioni: a. occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. L’obiettivo è la conservazione e la promozione di queste specie. Le specie faro sono specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. L’obiettivo è il mantenimento delle condizioni vitali naturali per queste specie. Se nel comprensorio crescono specie bersaglio, queste ultime vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro dev’essere verificata mediante ispezioni; b. occorre definire obiettivi d’efficacia. Questi ultimi informano sull’efficacia desiderata riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro; c. occorre definire obiettivi d’attuazione quantitativi. Il tipo di superficie di compensazione ecologica da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione devono essere fissate. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II dev’essere perseguito per il primo periodo di interconnessione di sei anni un valore di almeno il 5 per cento della SAU quale pregiata SCE. Per gli altri periodi di interconnessione dev’essere dato un valore compreso fra il 10 e il 15 per centro SCE della SAU, di cui almeno
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
il 50 per cento della SCE dev’essere biologicamente pregiato. Sono considerate pregiate quelle superfici di compensazione ecologica che: • adempiono i criteri di qualità biologica; • sono gestite quali maggesi, fasce di colture estensive in campicoltura o bordi di terreni coltivati; o • sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale; d. occorre definire obiettivi d’attuazione qualitativi (misure). Se le specie ber- saglio e le specie faro selezionate presentano esigenze per quanto riguarda lo spazio vitale, che non sono considerate nelle prescrizioni relative alla ge- stione delle SCE conformemente all'OPD, occorre definire le misure di ge- stione e le valorizzazioni corrispondenti; e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite. Le superfici devono essere previste in particolare: • lungo corsi d’acqua, tenendo conto che a questi ultimi dev’essere garantito lo spazio necessario per le loro funzioni naturali; • lungo i boschi; • in vista dell’ampliamento di superfici di compensazione ecologica e di pro- tezione della natura esistenti nonché in vista del loro tamponamento. Sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della configurazione del paesaggio e dei programmi di promozione delle specie vanno sfruttate.
1.3 Sistemazione auspicata
L’auspicata sistemazione territoriale delle SCE deve essere rappresentata su un piano.
1.4 Attuazione
Devono essere illustrati in un progetto d’attuazione: - il promotore del progetto; - i responsabili del progetto; - il fabbisogno finanziario e il concetto di finanziamento; - la prevista attuazione. Affinché un’azienda possa percepire contributi di interconnessione, deve aver luogo una consulenza specifica per ogni singola azienda. Il promotore del progetto conclude accordi con i gestori. Dopo tre anni dev’essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
2 Continuazione di progetti di interconnessione
Prima dello scadere del periodo obbligatorio di sei anni occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d’attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell’80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione. Le finalità (obiettivi d’efficacia, obiettivi d’attuazione e misure) vanno verificati e adeguati. Il rapporto relativo al progetto dev’essere conforme alle esigenze minime poste all’interconnessione (n. 1.1–1.4).
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi alla campicoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 e 2 1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di coltivazione:
a. colza, soia, girasole, zucche per l'estrazione di olio e lino 1500 franchi b. favette, piselli proteici e lupini da foraggio 1500 franchi c. piante da fibra, lino escluso 2000 franchi d. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 850 franchi 2 Il contributo per le barbabietole da zucchero è versato ai gestori che, mediante contratto con gli zuccherifici, si sono impegnate a fornire un determinato quantitati- vo di zucchero. Per le colture convenzionali, l'importo massimo è versato per una fornitura di almeno 10 tonnellate di zucchero per ettaro e per le colture biologiche per una fornitura di almeno 7 tonnellate di zucchero per ettaro. Se il quantitativo concordato è inferiore è questi valori, il contributo è ridotto proporzionalmente.
Art. 2 titolo e cpv. 2
Condizioni
2 Abrogato
1 RS 910.17
2007–....
Ordinanza sui contributi nella campicoltura Indagine conoscitiva
Art. 3 lett. d Non sono versati contributi per: d. superfici con colture di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, raccolte prima della loro maturazione e non per l'estrazione dei granelli;
Art. 7 Controlli 1 Il Cantone può affidare l'esecuzione a organizzazioni che garantiscono un controllo competente e indipendente. Il Cantone verifica per campionatura l'attività di control- lo svolta dalle organizzazioni. I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso. 2 La frequenza dei controlli è retta dall'ordinanza del ... 2 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCC). 3 L'organo di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta prima del raccolto lo stato delle colture. 4 Se durante il controllo constata inesattezze nell'indicazione delle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure la mancata osservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti le segnalano tali fatti, l'organo di controllo lo comunica senza indugio al gestore. 5 Se contesta i risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo dell'azien- da e dei campi. Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può essere effettuato prima del nuovo controllo. 6 I Cantoni allestiscono ogni anno, in base alle indicazioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), un rapporto sulla loro attività di controllo e sulle sanzioni prese. 7 I gestori di aziende con superfici nella zona economica estera coltivate per tradi- zione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE concessi.
Art. 10 cpv. 2bis e 2ter 2bis Il riconoscimento di impianti pilota o di impianti di dimostrazione è rilasciato per una durata massima di tre anni. In casi motivati il riconoscimento può essere prolungato al massimo per due anni, contro riduzione di almeno un terzo dell'aliquo- ta di contributo.
2ter Per ogni impianto pilota e di dimostrazione riconosciuto è versato un contributo di trasformazione annuo al massimo di 400°000 franchi.
Art. 14 cpv. 3 3Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1 capoverso 2, la riduzione dei contri- buti è fissata nell'allegato.
2 RU .............
86
Ordinanza sui contributi nella campicoltura Indagine conoscitiva
II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008. 2 L'articolo 10 capoversi 2bis e 2ter entra in vigore il 1° luglio 2009.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza sui contributi nella campicoltura Indagine conoscitiva
Allegato (Art. 14 ) Riduzione dei contributi
1 Dati forniti intenzionalmente o per negligenza in modo errato
1.1 Indicazioni errate relative alle superfici
Differenze relative a singole superfici Provvedimenti/Riduzioni
0 - 5 per cento, ma al massimo 25 are Contributi di coltivazione per la su-
perficie effettiva
5 - 20 per cento o oltre 25 are, ma al Contributi di coltivazione per la su-
massimo 1 ettaro di superficie indicata perficie effettiva, meno i contributi in eccesso calcolati sulla base della differenza fra l'indicazione errata e quella corretta. Oltre 20 per cento o 1 ettaro di superfi- Diniego totale dei contributi di colti- cie indicata in eccesso vazione per la superficie interessata In caso di recidiva Diniego totale dei contributi di colti- vazione di cui all'articolo 1.
Se durante il controllo si constata una superficie maggiore di quella indicata per l'ottenimento dei contributi, la superficie in eccesso non dà diritto ad alcun contribu- to.
Per l'applicazione delle deduzioni, quale base si considera la superficie effettiva (misurata). Per le deduzioni è determinante la differenza di superficie delle singole parcelle della stessa coltura e non la differenza della superficie totale. Per recidiva si intende la ripetuta indicazione di un valore troppo elevato entro quat- tro anni, indipendentemente dall'ubicazione nell'azienda.
1.2 Indicazioni errate
Chi, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni errate (p.es. relative alle colture o alle varietà), è escluso per l'anno di contribuzioni in corso e per quello successivo per il provvedimento in questione.
2 Intralcio ai controlli
Riduzione del 10 per cento dei contributi, ma al minimo di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. Il rifiuto del controllo comporta l'esclusione dal contributo per il provvedimento in questione.
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Ordinanza sui contributi nella campicoltura Indagine conoscitiva
3 Domande e notifiche tardive
Ad eccezione dei casi di forza maggiore, le notifiche e le domande inoltrate tardi- vamente comportano una riduzione del 10 per cento dei contributi, ma almeno di
200 franchi e al massimo di 1000 franchi.
Se non è più possibile effettuare un controllo adeguato entro i termini, non è versato alcun contributo. Sono considerati casi di forza maggiore: a. la morte del gestore; b. l'espropriazione di una gran parte della superficie dell'azienda, se l'espro- priazione non poteva essere prevista al momento dell'inoltro della doman- da di contributi; c. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabi- le al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie agricola.
4 Comunicazione intempestiva in caso di inosservanza delle condizioni e
degli oneri Chi non adempie le condizioni e gli oneri senza darne notifica al competente organo di controllo è escluso dal provvedimento in questione per l'anno di contribuzione in corso e per quello successivo.
5 Riduzione in caso di violazione delle prescrizioni in materia di agricol-
tura previste dalla legge sulla protezione dell'ambiente, dalla legge sulla protezione delle acque e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 14 cpv. 1 lett. e)
Negligenza Dolo eventuale Dolo Infrazione com- 5 %, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., messa per la max. 500 fr. max. 1'500 fr. max. 2'500 fr. prima volta senza ripercussioni durevoli Infrazione com- 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., messa per la max. 1'000 fr. max. 2'500 fr. max. 10'000 fr. prima volta con ripercussioni durevoli In caso di recidiva Raddoppio della Raddoppio della Esclusione dai entro 4 anni riduzione riduzione contributi
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Ordinanza sui contributi nella campicoltura Indagine conoscitiva
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica) Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L'ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 5bis lett. e, f, g 5bis Non sottostanno all’obbligo di certificazione:
e. il porzionamento davanti al cliente di derrate alimentari offerte sfuse; f. la macellazione di animali nei macelli; g. il commercio interno di animali della razza bovina.
Art. 7 cpv. 1 e 3 1 All'interno di un'azienda, le colture perenni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola (OTerm) possono essere gestite globalmente in modo non biologico. 3 All'interno di un'azienda gestita in modo non biologico, le colture perenni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 OTerm possono essere gestite globalmente in modo biologico.
Art. 8 cpv. 1
1 Le aziende che si sono convertite alla produzione biologica sono considerate
durante due anni aziende di conversione. Un periodo di conversione di due anni è applicabile alle superfici utili. Si considera data di conversione il 1° gennaio.
1 RS 910.18 2 RS 910.91
2007–.... 91
Ordinanza sull'agricoltura biologica Indagine conoscitiva
Art. 16a cpv. 8 8 Durante i periodi di transumanza, gli animali possono pascolare su superfici colti- vate in modo non biologico quando sono condotti da un'area di pascolo all'altra. I foraggi non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.
Art. 16f cpv. 8 8 Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se i pulcini sono stabulati al più tardi tre giorni dopo la nascita.
Art. 23a Elenco degli enti di certificazione 1 L'Ufficio redige un elenco degli enti di certificazione che soddisfano i criteri dell'articolo 29 capoverso 2.
Art. 24 Abrogato
Art. 24a cpv. 1 1 Le importazioni devono essere corredate di un certificato di controllo. Se l’invio è suddiviso in diverse partite prima dello sdoganamento, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev’essere rilasciato un certificato di controllo parziale.
Art. 34 cpv. 1bis e 2 1bis Nel quadro dei controlli legali, i servizi cantonali di veterinaria verificano il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza nei macelli. 2 Se gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari o i servizi cantonali di veterinaria constatano infrazioni ne informano l’Ufficio e gli enti di certificazione.
Art. 39i cpv. 1 lett. a 1 Se si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, l’acquisto di alimenti non biologici è ammesso di comune accordo con l’ente di certificazione. La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la sostanza secca: a. fino al 31 dicembre 2008: il 5 per cento del consumo totale dei ruminanti, tuttavia esclusivamente sottoprodotti provenienti dalla produzione di derrate alimentari (fette di barbabietole da zucchero, melassa, barbabietole da forag- gio e patate non lavorate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e verdu-
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Ordinanza sull'agricoltura biologica Indagine conoscitiva
ra, sciroppo di frutta, avanzi della fabbricazione della birra e scorie del mal- to);
Art. 39j Autorizzazione particolare 1 Fino a dodici mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli enti di certifica- zione riconosciuti, l’Ufficio può autorizzare la commercializzazione di prodotti che non sono stati certificati da enti di certificazione di cui all'articolo 23a o provenienti da Paesi che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 23, se è provato che i pro- dotti soddisfano le condizioni previste dall’articolo 22. 2 L’autorizzazione particolare è valida fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22. Essa decade se un Paese d’origine è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 23. 3 Le autorizzazioni particolari valide sono consultabili pubblicamente nel sito Inter- net dell'Ufficio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza sull'agricoltura biologica Indagine conoscitiva
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I 1 L'ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 16a cpv. 1 lett. b
1 Il certificato di controllo è rilasciato:
b. dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'esportatore nel Paese d'origine per importazioni giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
Art. 16b cpv. 1 1 Per importazioni giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, la casella 16 deve essere compilata dall'ente di certificazione dell'importatore.
II L'allegato 9 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 910.181 2007–.... 95
Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica Indagine conoscitiva
Allegato 9 Parte A: Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica I punti 2, 4 e 16 sono modificati come segue:
2. Importazione secondo:
O. sull'agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi)
O. sull'agricoltura biologica, articolo 39j (autorizzazione particolare)
4. Numero di riferimento
dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica
16. Per importazioni giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (autorizzazione particolare): dichiarazione dell'ente di certificazione competente per l'importatore.
Si certifica che per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un'autorizzazione particolare giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
Data:
Firma e timbro dell'ente di certificazione competente
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Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica Indagine conoscitiva
Parte B: Estratto del certificato di controllo Confederazione Svizzera Estratto del certificato di controllo n. … I punti 2 e 4 sono modificati come segue:
2. Importazione secondo:
O. sull'agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi)
O. sull'agricoltura biologica, articolo 39j (autorizzazione particolare)
4. Numero di riferimento
dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica
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Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica Indagine conoscitiva
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle zone agricole è modificata come segue:
Art. 1, rubrica e cpv. 1, 2 e 4 lett. b-d Regioni e zone 1 Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l’agricoltura è suddivisa in regioni e zone.
2 La regione d’estivazione comprende la superficie utilizzata per l’economia
alpestre tradizionale.
4 La regione di pianura comprende:
b. la zona di pianura. c. abrogata d. abrogata
Art. 2 cpv. 1, 2 e 3 1 Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri: a. le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione; b. le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e c. la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza.
2 Perla delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del
capoverso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno.
1 RS 912.1
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Ordinanza sulle zone agricole Indagine conoscitiva
3 La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l’agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.
Art. 6 cpv. 2
2 Autonomamente o su domanda del gestore, l’Ufficio federale può modificare i
limiti della regione d’estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. Condizione per l’entrata in materia dell’Ufficio federale su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione è che la superficie in questione non sia stata utilizzata come pascolo d’estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all’Ufficio federale con un parere motivato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
… 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr), ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Art. 2 Definizioni 1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l'orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole aziende commerciali. Non si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per le aziende d'estivazione con oltre 50 carichi normali.
2 Gli articoli 3-9 si applicano per analogia all'orticoltura esercitata a titolo
professionale e l'articolo 9 alle piccole aziende commerciali.
Art. 3 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2 1 Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM). 1bis Ai provvedimenti e alle installazioni di diversificazione delle attività giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettera d si applica il volume di lavoro minimo richiesto per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre
19912 sul diritto fondiario rurale.
1ter Per il sostegno a edifici di economia rurale nuovi o a trasformazioni equiparabili di edifici per vacche lattifere, scrofe madri, galline ovaiole o per serre destinate alla produzione vegetale, il numero di USM necessario è fissato come segue:
1 SR 913.1 2 RS 211.412.11
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
a. zona di pianura 2,00 USM; b. zona collinare, senza zone di montagna I–IV 1,75 USM. 2 In deroga all'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari e per l'olticoltura esercitata a titolo professionale.
Art. 4 cpv. 1, 2 e 3 1 È data formazione adeguata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: a. una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr); b. una formazione professionale quale contandina sancita da un attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.
2 Una gestione efficace dell'azienda durante almeno tre anni, debitamente
documentata, è equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 1. 3 Per i gestori di aziende situate in aree di cui all'articolo 3a capoverso 1, una formazione di base sancita da un certificato federale di formazione pratica giusta l'articolo 37 LFPr o da un attestato federale di capacità giusta l'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 5 cpv. 3
3 A coloro che in deroga al capoverso 1 hanno pagato un importo più elevato, gli
aiuti agli investimenti vengono ridotti dell'importo che supera il valore conforme alle condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 7 cpv. 4, 5 e 6 4 Se prima dell'investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare. 5 Se, oltre all’oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull’arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell’investimento supplementare finanziariamente vantaggioso, ma sino a un massimo di 300 000 franchi. 6 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali senza le pertinenze aziendali, le colture perenni e il capitale di terzi.
3 RS 910.91 4 RS 412.10
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
Art. 9 cpv. 2 2 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone all'infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno 30 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell’azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di trent’anni; il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.
Art. 10a Piccole aziende commerciali
1 Le piccole aziende commerciali nella regione di montagna ricevono aiuti agli
investimenti se soddisfano le seguenti condizioni: a. sono imprese autonome; b. la loro attività comprende quantomeno la prima fase di trasformazione delle materie prime agricole; c. il numero di collaboratori impiegati prima dell'investimento non supera un tasso di occupazione del 1000 per cento oppure la cifra d'affari complessiva non supera i 4 milioni di franchi; d. la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati sono comprovati prima della concessione dell'aiuto agli investimenti. 2 Per le materie prime agricole la piccola azienda commerciale deve corrispondere un prezzo più elevato di quello per prodotti simili nella regione di approvvigionamento dell'impresa.
3 L'azienda deve essere gestita secondo il principio di economicità. Un piano
aziendale deve comprovare l'economicità della gestione.
Art. 11 cpv. 1 lett. a, d ed e
1 Si considerano provvedimenti collettivi:
a. le bonifiche fondiarie che concernono in misura sostanziale due aziende agricole o due aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale; d. il sostegno per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 49 capoverso 1 lettere b e c, che concernono in misura sostanziale almeno due aziende agricole; e. il sostegno per le finalità di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera d che concernono in misura sostanziale almeno due aziende agricole o due aziende dell'orticolotura esercitata a titolo professionale.
Art. 11b Presupposti I presupposti per un sostegno giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera d sono:
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
a. le aziende dei produttori soddisfano le condizioni di cui agli articoli 5–18 OPD5; b. in ogni comunità aziendale, almeno due aziende soddisfano le condizioni per un provvedimento individuale secondo gli articoli 3 e 3a; c. i produttori detengono la maggioranza dei voti nella comunità aziendale e nell'organo esecutivo; d. per il provvedimento previsto esiste una concezione della gestione. e. l'economicità è comprovata.
Art. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
1 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:
b. edifici agricoli, edifici dell'orticoltura esercitata a titolo professionale o edifici di piccole aziende commerciali di proprietà di corporazioni o di istituti di diritto publico, fatti salvi gli edifici alpestri. 3 I motivi di esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole aziende commerciali.
Art. 13 Divieto di fare concorrenza a imprese esistenti 1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoverso 1 lettere c ed e, 106 capoverso 2 lettere d e f e 107 capoverso 1 lettere b–e LAgr sono concessi soltanto se nessuna impresa esistente nel comprensorio adempie in modo equivalente il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equivalente. 2 Il Cantone provvede affinché le imprese direttamente interessate siano consultate in forma adeguata prima della decisione riguardante l'assegnazione dell'aiuto agli investimenti ed abbiano la possibilità di fare opposizione.
Art. 14 cpv. 1 lett. a e i e cpv. 4
1 Contributi sono accordati per:
a. le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare le strutture dell'azienda; i. l'approvvigionamento di base con acqua ed elettricità per aziende con colture speciali. 4 All'orticoltura esercitata a titolo professionale possono essere accordati contributi per provvedimenti giusta il capoverso 1.
Art. 15 Titolo, cpv. 1 frase introduttiva, 1 lett. g, 2, 3 frase introduttiva e 4 Costi per bonefiche fondiarie che danno diritto ai contributi
5 RS 910.13
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi: g. un'indennità unica fino a un massimo di 500 franchi all'ettaro versata all'affittuario per il diritto di trasmissione dei terreni in affitto da parte di un'organizzazione che gestisce i terreni, a condizione che essi siano messi a disposizione per almeno 12 anni. 2I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a - c sono determinati in base a una procedura di gara pubblica retta dal diritto cantonale. I costi che danno diritto ai contributi sono fissati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.
3 Non danno diritto ai contributi in particolare:
4 I costi che danno diritto ai contributi sono fissati per progetto secondo i seguenti criteri: a. interesse agricolo; b. altri interessi pubblici.
Art. 15b Costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale 1 I costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. La documentazione necessaria all'elaborazione del progetto dà diritto ai contributi. 2 I costi che danno diritto ai contributi sono valutati secondo i seguenti criteri: a. all'interesse dell'agricoltura, inclusi i settori affini, collegati direttamente al progetto; b. ad altri interessi pubblici.
Art. 16 Aliquote dei contributi 1 Alle bonifiche fondiarie e ai progetti di sviluppo regionale si applicano le seguenti aliquote massime: a. per i provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 e per i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera c: per cento
1. zona di pianura 34
2. zona collinare e zona di montagna I 37
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione 40
b. per agli altri provvedimenti collettivi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b:
1. zona di pianura 27
2. zona collinare e zona di montagna I 30
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione 33
c. per i provvedimenti individuali ai sensi dell'articolo 2
1. zona di pianura 20
2. zona collinare e zona di montagna I 23
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione 26
2 Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L'importo forfettario è cacolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1, ai contributi supplementari giusta l'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 15. 3 I contributi per i progetti di sviluppo regionale sono fissati su base forfettaria in una convenzione con il Cantone secondo l'articolo 28a. L'importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1 lettera a, ai contributi supplementari giusta l'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 15b.
Art. 16a cpv. 2 2 Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e di drenaggi (cpv. 1 lett. a) o di condotte principali e collettori nonché di impianti di pompaggio (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.
Art. 17 Contributi supplementari
1 Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al
massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: a. facilitazione della gestione agricola nell'ambito di progetti di sviluppo regionale giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera c; b. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola; c. provvedimenti di protezione del suolo; d. altri provvedimenti ecologici particolari; e. salvaguardia degli edifici e dei paesaggi rurali tradizionali; f. realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore; g. produzione di energie rinnovabili; h. aumento del valore aggiunto nell'ambito di provvedimenti collettivi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2. 2 Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d. 3 Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d'estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.
4 Le aliquote di contributo per bonifiche fondiarie possono ammontare al massimo
al 40 per cento nella zona di pianura e al massimo al 50 per cento nella zona di montagna e nella regione di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell'articolo 95 capoverso 3 LAgr.
Art. 19 cpv. 2 ,3, 6 e 7 2 Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Per ogni azienda, il contributo forfettario di base è limitato agli importi di cui alla lettera a: a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma per azienda al massimo: per UBG Contributo forfettario di base massimo per azienda Fr. Fr.
1. zona collinare e
zona di montagna I 2 800 155 000
2. zone di montagna II–IV 4 000 215 000
b. edifici alpestri 2 600 3 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 OPD, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare del 50 per cento per l'elemento «stalla». 6 Un supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applicano le seguenti aliquote massime di contributo: per cento a. zona collinare e zona di montagna I 40 b. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione 50 7 Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è stabilito applicando un'aliquota del 22 per cento ai costi che danno diritto ai contributi. Il contributo può anche essere fissato in modo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
Art. 19a-19c Abrogati
Art. 19d Piccole aziende commerciali 1 Alle piccole aziende commerciali sono accordati contributi per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.
2 L'importo dei contributi è fissato conformemente all'articolo 19 capoverso 7.
3 Per ogni impresa il contributo ammonta al massimo a 300 000 franchi.
Art. 20 cpv. 1 e 1bis 1 La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale. L'aiuto finanziario cantonale minimo ammonta a: a. 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2 e per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c; b. 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e all'articolo 18 capoverso 2; c. 100 per cento del contributo per provvedimenti individuali secondo l'articolo 2. 1bis Nonè richiesto alcun aiuto finanziario cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 6.
Art. 25a cpv. 1 lett. e 1 Il Cantone appresta i seguenti documenti che servono da base per la convenzione di cui all'articolo 28a: e. il foglio di notifica per crediti di investimento (art. 53).
Art. 27 Assegnazione del contributo L'Ufficio federale assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato, viene approvato contemporaneamente anche il credito d'investimento.
Art. 28 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 1 L'Ufficio federale prende una decisione di principio: b. Abrogata 3 Le decisioni di principio relative a contribuzioni superiori a 5 milioni di franchi sono prese d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.
108
Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
Art. 30 cpv. 2 2 Un massimo dell'80 per cento del contributo approvato è versato sotto forma di pagamenti parziali.
Art. 33 Vigilanza 1 I Cantoni informano l'Ufficio federale, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modificare la destinazione e di frazionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manutenzione (Art. 103 LAgr).
2 Su richiesta dell'Ufficio federale, gli presentano ogni due anni un rapporto
riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati e le misure e i provvedimenti adottati.
Art. 43 cpv. 1, 3, 3bis, 4 e 5 1 L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età. L'articolo 4 capoverso 2 non è applicabile. 3 L'aiuto iniziale è accordato alle aziende con un volume di lavoro di almeno 1,25 USM. 3bis Nelle aree di cui all'articolo 3a l'aiuto iniziale è accordato già a partire da 0,75 USM. 4 Per le aziende con un volume di lavoro pari o superiore a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 260 000 franchi. 5 L'Ufficio federale stabilisce l'ammontare dell'aiuto iniziale all'interno della fascia definita nei capoversi 3–4.
Art. 44 Provvedimenti edilizi 1 I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per: a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale nonché di case d'abitazione agricole; b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni; c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione, di edifici di economia rurale e di edifici alpestri, al posto di provvedimenti edilizi; d. provvedimenti edilizi e installazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini. e. provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili. 2 Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
a. provvedimenti ai sensi del capoverso 1, purché le condizioni dell'articolo 9 siano adempiute; b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni. 3 Le serre possono beneficiare di un sostegno, a condizione che la loro superficie utile non superi il 35 per cento della superficie coltivata destinata dall'azienda all'orticoltura e al giardinaggio. 4 L'orticoltura esercitata a titolo professionale riceve crediti di investimento per: a. le serre; b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di produzione e di stoccaggio necessari all'attività dell'azienda; c. l'acquisto da terzi di edifici di cui alle lettere a e b al posto di provvedimenti edilizi; d. i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.
Art. 45a Piccole aziende commerciali 1 Alle piccole aziende commerciali sono accordati crediti di investimento per edifici e installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a. 2 Il credito di investimento ammonta al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici. 3I crediti di investimento ammontano al massimo a 1,5 milioni di franchi per impresa.
4 I termini di rimborso sono retti dall'articolo 52.
Art. 46 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a e b, 4, 7 frase introduttiva e lett. b nonché 8 1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue: b. case di abitazione, in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per gli anziani, con riduzione del 25 per cento delle aliquote forfettarie in caso di aziende con un volume di lavoro inferiore a 1,25 USM nelle aree di cui all'articolo 3a capoverso 1. 2 Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:
a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG: Fr.
1. zona di pianura 8 000
2. zona collinare e zona di montagna I 5 000
110
Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
3. zone di montagna II–IV 5 000
b. edifici di economia rurale per suini e pollame, per UBG 8 000 4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 (lettere a e b) che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 OPD6, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare del 50 per cento per l'elemento «stalla». 7 L'importo forfettario massimo ammonta al 40 per cento dei costi computabili per: b. provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–e, capoverso 2 lettera b e capoverso 4 nonché articolo 45. 8 Alle abitazioni conformi a standard energetici riconosciuti, in particolare allo standard Minergie, è accordato un supplemento del 25 per cento in aggiunta all'importo di cui all'articolo 46 capoverso 2 lettera d.
Art. 47 cpv. 1 1 Il totale dei crediti di investimento, sommato al saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi: Fr. a. zona di pianura 800 000 b. zona collinare e di montagna 700 000
Art. 48 cpv. 1 lett. c
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:
c. 8–15 anni per edifici di economia rurale per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–e e capoverso 4 nonché articolo 45;
Art. 49 Provvedimenti sostenuti
1 Sono sostenuti con crediti di investimento:
a. le bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 11; b. la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essicazione, locali di refrigerazione e di stoccaggio, nonché l'acquisto di macchine e veicoli;
6 RS 910.13
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato; d. gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa; e. i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a. 2 L'orticoltura esercitata a titolo professionale è sostenuta con crediti di investimento per i provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a e d.
Art. 49a Aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà Organizzazioni di cui all'articolo 49 lettera c possono ottenere aiuti iniziali per la fondazione, l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari e per i costi salariali durante il primo anno di attività.
Art. 51 cpv. 1 e 5 1 I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici. 5 L'importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a è fissato in funzione dei singoli provvedimenti del programma.
Art. 53 cpv. 3 3 Nel caso di domande inferiori o uguali all'importo limite, il Cantone notifica la decisione al richiedente e contemporaneamente informa l'Ufficio federale mediante il foglio di notifica. La notifica della decisione cantonale all'Ufficio federale è effettuata soltanto su richiesta di quest'ultimo.
Art. 55 cpv. 2 lett. a e c 2 L'importo limite ammonta a: a. 350 000 franchi nel caso di crediti di investimento; c. Abrogata
Art. 60 cpv. 1 e 3 1 In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere rimborsati.
3 Abrogato
Art. 61 cpv. 2bis 2bis Entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio contabile, il Cantone notifica all'Ufficio federale lo stato del conto comprensivo degli interessi maturati.
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
Art. 62 cpv. 2
2 Il fondo di cassa minimo per un capitale circolante è di:
Fr. a. sino a 50 milioni di franchi 1 milione b. da 50 a 150 milioni di franchi 2 milioni c. oltre 150 milioni di franchi 3 milioni
Art. 63a Disposizioni transitorie della modifica del ... Le aliquote di contributo attuali restano applicabili ai progetti per i quali la decisione è stata presa o la convenzione è stata conclusa prima del 1 gennaio 2008.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008. 2 Gli articoli 15 capoverso 4, 15b, 16, 17, 19 capoversi 2, 3, 6 e 7, 19a, 19b, 19c, 20 capoversi 1 e 1bis entrano in vigore contemporaneamente alla legge federale del ... 7 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS ....
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 e 3 1 I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di: a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore; b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o c. facilitare la cessazione della gestione dell’azienda.
3 Abrogato
Art. 2 cpv. 1 1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se l’azienda richiede almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).
Art 5 cpv. 4 e 5 4 Se la sostanza rettificata del richiedente prima della concessione del mutuo supera
800 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione
aziendale.
5 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti le
pertinenze aziendali, le colture perenni e il capitale di terzi.
1 RS 914.11
2007–.... 115
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura Indagine conoscitiva
Art. 6a Condizioni per l’ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un’azienda 1 I mutui secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate nel raggio d’esercizio secondo l’uso locale conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale. 2 L’obbligo di vendita o di affitto non si applica agli edifici e a una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivi a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.
Art. 7 cpv. 3 3 Per azienda, il totale dei mutui e dei crediti, sommato al saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi: franchi
a. zona di pianura 800 000 b. zona collinare e regione di montagna 700 000
Art. 9 cpv. 3
3 Per le domande che non superano l’importo limite di cui all’articolo 10
capoverso 2, al momento della notifica della decisione al richiedente il Cantone informa l’Ufficio federale mediante un modulo apposito. Il Cantone notifica la sua decisione all’Ufficio federale su richiesta di quest’ultimo.
Art. 10 cpv. 2
2 L’importo limite ammonta a 350 000 franchi, compreso il saldo di precedenti
crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.
Art. 13 cpv. 2 2 Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h e i.
Art. 14 cpv. 1 1 L’autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda il termine massimo è di dieci anni.
2 RS 211.412.11
116
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura Indagine conoscitiva
Art. 15 cpv. 1 e 3
1 Se l’azienda è alienata con utile prima dello scadere del termine di rimborso
convenuto inizialmente, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere interamente rimborsati.
3 Abrogato
Art. 16 cpv. 1 1 La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.
Art. 17 cpv. 2
2 Notificalo stato del conto, interessi compresi, all’Ufficio federale entro il
10 gennaio dell’anno successivo a quello dell’esercizio contabile.
Art. 20 cpv. 1 e 2 1 Oltre alle condizioni di cui all’articolo 86a LAgr, ai fini della concessione di aiuti per la riqualificazione devono essere adempite le seguenti condizioni: a. l’azienda è stata gestita a proprio rischio e pericolo durante almeno cinque anni; b. negli ultimi tre anni, la gestione ha richiesto mediamente 0,75 USM; c. i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate nel raggio d’esercizio secondo l’uso locale conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale; d. il richiedente non ha ancora compiuto i 52 anni di età prima dell’inizio della riqualificazione. 2 L’obbligo di vendita o di affitto non si applica agli edifici e a una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivi a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.
Art. 21 cpv. 2 2 Essa deve soddisfare i criteri della procedura di qualificazione disciplinata da un’ordinanza in materia di formazione conformemente all’articolo 19 LFPr4 o comprendere una formazione equivalente.
Art. 25 cpv. 2 2 Se la sostanza rettificata del richiedente o dei coniugi definita nell’articolo 5 capoverso 5 supera al momento dell’inoltro della domanda 800 000 franchi, l’aiuto per la riqualificazione è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.
3 RS 211.412.11 4 RS 412.10
117
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura Indagine conoscitiva
Art. 29 cpv. 1 e 3 1 Il richiedente che non cessa la gestione dell’azienda entro due anni dal pagamento dell’ultimo aiuto deve rimborsare integralmente entro due anni gli importi ricevuti. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative.
3 Chi, dopo l’ottenimento di aiuti per la riqualificazione e dopo la cessazione
d’esercizio, riprende una gestione nei venti anni successivi all’ultimo versamento e percepisce contributi conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui pagamenti diretti deve rimborsare gli aiuti per la riqualificazione. Il termine per il rimborso e l’ammontare delle spese amministrative sono retti dal capoverso 1. L’importo da rimborsare è dedotto dai pagamenti diretti.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 L’articolo 16 capoverso 1 entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del... 6 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).
… 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 910.13 6 RS ... (FF 2005 5625)
118
Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
del ...
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 136 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione
Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. gli obiettivi e i compiti:
1. dei centri di consulenza,
2. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni di livello sovrare-
gionale o nazionale attive in ambiti speciali (servizi di consulenza di orga- nizzazioni); b. i requisiti minimi per i centri di consulenza, per i servizi di consulenza di or- ganizzazioni e per i consulenti; c. l’aiuto finanziario della Confederazione per i centri di consulenza e i servizi di consulenza di organizzazioni; d. l’aiuto della Confederazione ai gruppi di interesse o organizzazioni per le atti- vità di consulenza relative al chiarimento preliminare delle loro iniziative comuni concernenti progetti.
Sezione 2: Obiettivi e compiti della consulenza
Art. 2 Obiettivi della consulenza
1 La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr
nei loro sforzi per: a. produrre generi alimentari sani e di grande pregio qualitativo; b. essere competitive e adeguarsi al mercato; c. salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio; d. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo delle aree rurali; e. promuovere la qualità della vita e la situazione sociale delle famiglie conta- dine.
RU 2007 .... 1 RS 910.1 2007-.... 119
Ordinanza sulla consulenza agricola Indagine conoscitiva
e. promuovere la qualità della vita e la situazione sociale delle famiglie conta- dine. 2 In merito prende in considerazione le condizioni quadro della politica agricola e le particolarità di politica regionale. Fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa incrementare, con un comportamento innovativo e imprenditoria- le, la creazione di valore aggiunto nelle aree rurali.
3 Promuove segnatamente:
a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo della personalità; b. la diffusione di informazioni con largo spettro d’azione; c. lo scambio di conoscenze tra ricerca e prassi nonché in seno all’agricoltura e all’economia domestica rurale; d. la collaborazione dell’economia con altri settori nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali, della sicurezza delle derrate alimentari e della salvaguar- dia delle basi esistenziali naturali.
Art. 3 Compiti dei centri di consulenza
1 I centri di consulenza sostengono segnatamente:
a. i servizi di consulenza cantonali; b. i servizi di consulenza di organizzazioni; c. altre organizzazioni attive nell’ambito dell’articolo 136 capoverso 1 LAgr. 2 Hanno i compiti seguenti; a. elaborano e valutano i metodi per la consulenza e il perfezionamento e ac- quisiscono basi e dati; b. introducono i consulenti alla loro professione, li perfezionano e ne sosten- gono la qualificazione; c. elaborano le informazioni e le conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla prassi, dall’amministrazione pubblica, da mercati e organizzazioni, le riu- niscono e le diffondono ulteriormente; sviluppano, mettono a disposizione e vendono documentazioni e mezzi ausiliari; d. sostengono i servizi di consulenza e altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo e in merito a progetti innovativi; e. promuovono la collaborazione tra la ricerca,, la formazione. la consulenza e la prassi assumendo funzioni di rete.
Art. 4 Compiti dei servizi di consulenza di organizzazioni
1 I servizi di consulenza di organizzazioni sono attivi nei seguenti ambiti:
a. salvaguardia delle basi esistenziali naturali; b. sviluppo delle aree rurali; c. accompagnamento della trasformazione delle strutture; d. produzione sostenibile; e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orienta- mento al mercato; f. sviluppo della personalità e dell’addestramento imprenditoriale legato alla professione.
2 Lavorano nei seguenti ambiti di prestazioni:
a. acquisizione di basi e dati;
120
Ordinanza sulla consulenza agricola Indagine conoscitiva
b. informazione e documentazione; c. manifestazioni concernenti il perfezionamento e l’informazione; d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi; e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi.
Sezione 3: Requisiti minimi
Art. 5 Centri di consulenza 1 I centri di consulenza devono essere attivi nelle regioni linguistiche o a livello nazionale nei settori in cui i servizi cantonali di consulenza o i servizi di consulenza di organizzazioni richiedono prestazioni di sostegno secondo l’articolo 3. 2 La collaborazione tra i centri di consulenza e i Cantoni deve essere disciplinata in modo vincolante.
Art. 6 Servizi di consulenza di organizzazioni I servizi di consulenza di organizzazioni i quali vogliono ricevere aiuti finanziari per la loro attività devono: a. essere attivi sovraregionalmente, vale a dire in regioni linguistiche o a livello nazionale; b. lavorare in ambiti speciali in cui i servizi cantonali di consulenza non sono principalmente attivi; c. lavorare d’intesa con i centri di consulenza e i servizi cantonali di consulen- za.
Art. 7 Consulenti I consulenti dei centri di consulenza e dei servizi di consulenza di organizzazioni devono possedere le seguenti qualificazioni: a. competenze specialistiche; b. qualificazioni pedagogiche.
Sezione 4: Aiuti finanziari
Art. 8 Accordi sulle prestazioni e decisioni 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) conviene di massima sotto forma di un accordo sulle prestazioni con i centri di consulenza e i servizi di consu- lenza di organizzazioni a. le prestazioni da fornire secondo gli articoli 3 e 4, b. l’importo degli aiuti finanziari, c. la durata dell’accordo, d. il resoconto. 2 Nel caso di richieste di prestazioni uniche l’Ufficio federale si pronuncia mediante decisione.
121
Ordinanza sulla consulenza agricola Indagine conoscitiva
3 Per l’attività di consulenza relativa al chiarimento preliminare di iniziative comuni vertenti su progetti sono convenuti contrattualmente le prestazioni sollecitate e l’importo massimo per ogni richiesta.
Art. 9 Calcolo e pagamento 1 L’aiuto finanziario per i centri di consulenza e i servizi di consulenza di organizza- zioni viene di massima calcolato in modo forfettario. È versato nel corso dell’anno della prestazione. I beneficiari presentano l’anno successivo all’Ufficio federale un rapporto sulle prestazioni fornite.
2 L’aiuto finanziario in base a un contratto per il chiarimento preliminare di
un’iniziativa comune vertente su un progetto ammonta al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia a 20'000 franchi al massimo.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente la consulenza agricola è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RU 2003 4893
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sulle importazioni agricole del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 22a Capitolo 3a: Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato Sezione 1: Animali della specie equina
Art. 22a 1 Le presenti disposizioni si applicano ad animali della specie equina delle voci di tariffa doganale riportate nell’allegato 4a numero 12, ad eccezione di animali da macello, cavalli selvatici e asini selvatici. 2 I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota di contingente doganale, se: a. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea; b. l’appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se per esso un’organizzazione d’allevamento riconosciuta ha rilasciato un do- cumento d’identificazione. 3 Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono asse- gnate secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
1 RS 916.01
2 RS 632.10 Allegati
2007–.... 123
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Sezione 2: Determinazione delle aliquote di dazio e importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio
Art. 22b Determinazione delle aliquote di dazio 1 L’Ufficio federale calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all’allegato 4a numero 2 come segue: a. per le merci con prezzo soglia, determinante è la differenza tra il prezzo so- glia o il valore indicativo d’importazione e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato come pure il contributo del fondo di garanzia; b. per le merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio, l’aliquota di dazio di cui alla lettera a va moltiplicata per la quota di foraggio prodotta (in percen- tuale).
2 Contemporaneamente alle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione
generale delle dogane adegua anche le aliquote di dazio di cui all’articolo 14 capo- verso 3 della legge federale del 18 marzo 20053 sulle dogane. 3 Per prodotti oleosi e prodotti trasformati del settore agricolo il DFE può stabilire indici di sfruttamento sulla base della loro composizione. 4 Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa4 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089 il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard. In tal caso, per la voce di tariffa 2309.9081 può inoltre introdurre un supplemento di 4 franchi al massimo ogni 100 kg di miscugli di foraggi e un supplemento di 8 franchi al massimo ogni 100 kg di latte per vitelli. 5 Una volta definito, un supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumen- tato di nuovo. Può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.
Art. 22c Importazione di cereali grezzi per l’alimentazione umana 1 Nel caso del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l’alimentazione uma- na) si rinuncia a disciplinare la ripartizione. 2 I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono importare cereali grezzi per l’alimentazione umana delle voci di tariffa 1003.0061, 1004.0031 e
1005.9021 all’aliquota di dazio del contingente, se:
a. importano le merci a scopi alimentari, assumendosene i costi e gli eventuali rischi; b. dispongono di adeguati impianti di trasformazione; c. trasformano la merce importata nella propria azienda; d. garantiscono, in un regime di sfruttamento standard, la fabbricazione di pro- dotti adatti all’alimentazione umana;
3 RS 631.0
4 RS 632.10 Allegato
124
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
e. si impegnano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui gli indici di sfruttamento stabiliti non siano stati raggiunti; e f. si impegnano a utilizzare per l’alimentazione umana almeno il 15 per cento dell’avena commestibile e dell’orzo commestibile nonché il 45 per cento del granoturco commestibile.
3 L’Ufficio federale decide in merito alla domanda di autorizzazione.
Art. 22d Contingente doganale di grano duro 1 Nel caso del contingente doganale n. 26 (Grano duro) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.
2 È autorizzato a importare grano duro all’aliquota di dazio del contingente chi
dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell’articolo 8 della legge federale dell’8 ottobre 19825 sull’approvvigionamento economico del Paese.
3 Nel corso di un trimestre civile, il 64 per cento del grano duro importato
all’aliquota di dazio del contingente deve essere utilizzato per fabbricare prodotti commestibili. Questi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l’alimentazione umana oppure come friscello per fabbricare paste alimentari; ogni trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo. 4 Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire il grano duro impor- tato all’aliquota di dazio del contingente solo a chi si è impegnato di fronte all’Amministrazione federale delle dogane a rispettare i requisiti di cui al capoverso 3.
Art. 22e Contingente doganale di cereali panificabili
1 Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono assegnate
secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale. 2 Ha diritto a una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell’articolo 8 della legge federale dell’8 ottobre 19826 sull’approvvigionamento economico del Paese. 3 Mediante ordinanza l’Ufficio federale può liberare il contingente doganale in più parti scaglionate cronologicamente. A questo scopo consulta dapprima le cerchie interessate.
5 RS 531 6 RS 531
125
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Art. 22f Versamento posticipato del dazio 1 Se al momento dell’importazione le merci di cui all’allegato 4a numero 2 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, ogni anno civile, in media, al massimo 10 kg su 100 kg lordi di merce importata possono essere destinati a tale scopo; sono esclusi i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito indici di sfruttamento. Se la quantità massima è superata, il dazio previsto deve essere versa- to posticipatamente in funzione della differenza. 2 L’azienda di trasformazione che non rispetta gli indici di sfruttamento di cui agli articoli 22c capoverso 2 lettera f e 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipata- mente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento secondo l’aliquota di dazio fuori dal contingente applicabile al momento in cui è stata contratta l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l’aliquota di dazio più elevata in vigore nel trimestre in questione. 3 L’azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non rispetta gli indici di sfruttamento di cui all’articolo 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l’aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile al momento in cui è stata contratta l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l’aliquota di dazio più elevata in vigore nel trimestre in questione. 4 L’Amministrazione federale delle dogane decide in merito al versamento postici- pato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.
Art. 22g Versamento posticipato dell’obbligazione doganale Se durante la trasformazione parte della quota di sfruttamento non viene utilizzata, l’obbligazione doganale da versare posticipatamente è ridotta di conseguenza.
II Abrogazione del diritto in vigore:
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente l’importazione di animali della
specie equina;
2. ordinanza del 7 dicembre 19988 concernente la determinazione dei dazi e
l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento. III
7 RU 1999 107, 2001 313 2511, 2006 2535, 2007 1469 8 RU 1998 3211, 1999 1724, 2001 326 1658 2091, 2002 4060, 2003 2167, 2004 3531, 2005 503, 2006 867 2521 2995, 2007 1469
126
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
1 L’allegato 1 numeri 1, 4, 5, e 8 come pure gli allegati 5 e 7 sono modificati come dalle pagine seguenti. 2 La presente ordinanza contiene un ulteriore allegato 4a come dalle pagine seguen- ti.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione : Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
127
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Allegato 1 (art. 5)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un per- messo
1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per capo [1]
(Fr.)
per capo:
0101 9097 2250.00 PGI non necessario
9098 900.00 PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.
...
4. Disciplinamento del mercato: latticini
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per
100 kg
lordi [1] (Fr.)
0401. 3020 1340.00 0402. 2120 1340.00 2920 1340.00 9110 223.00 9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1020 [2]
9091 18.00 0404. 1000 170.00
0406. 9051 50.00 importati nell’ambito del contingente speciale,
PGI non necessario
9059 50.00 importati nell’ambito del contingente speciale,
PGI non necessario
0406. 1010 25.50 PGI non necessario
1020 264.00 PGI non necessario
1090 289.00 PGI non necessario
2010 408.00 PGI non necessario
2090 315.00 PGI non necessario
128
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per
100 kg
lordi [1] (Fr.)
3010 230.00 PGI non necessario
3090 442.00 PGI non necessario
4010 21.30 PGI non necessario
4021 85.00 PGI non necessario
4029 289.00 PGI non necessario
4081 408.00 PGI non necessario
4089 315.00 PGI non necessario
9011 25.50 PGI non necessario
9019 289.00 PGI non necessario
9021 34.00 PGI non necessario
9031 115.00 PGI non necessario
9039 21.00 PGI non necessario
9060 51.00 PGI non necessario
9091 408.00 PGI non necessario
9099 315.00 PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. [2] Il dazio doganale è fissato nell’ordinanza del DFE concernente gli ele- menti mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per
100 kg
lordi (Fr.)
0407. 0010 50.00 PGI non necessario
0090 371.00 PGI non necessario
0408. 1110 255.00 PGI non necessario
1190 500.00 PGI non necessario
1910 79.00 PGI non necessario
1990 134.00 PGI non necessario
9110 255.00 PGI non necessario
9190 500.00 PGI non necessario
9910 79.00 PGI non necessario
9990 134.00 PGI non necessario
3502. 1110 255.00 PGI non necessario
1190 1596.00 PGI non necessario
1910 79.00 PGI non necessario
1990 420.00 PGI non necessario
...
129
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per
100 kg
lordi [1]
(Fr.)
0603. 1110 12.50 1120 2450.00
1120 1715.00 dal 01.01.2009
1120 1372.00 dal 01.01.2010
1120 1098.00 dal 01.01.2011
1120 878.00 dal 01.01.2012
1120 702.00 dal 01.01.2013
1120 562.00 dal 01.01.2014
1120 379.00 dal 01.01.2015
1120 196.00 dal 01.01.2016
1120 12.50 dal 01.01.2017
1220 840.00
1220 588.00 dal 01.01.2009
1220 470.00 dal 01.01.2010
1220 376.00 dal 01.01.2011
1220 301.00 dal 01.01.2012
1220 241.00 dal 01.01.2013
1220 193.00 dal 01.01.2014
1220 137.00 dal 01.01.2015
1220 81.00 dal 01.01.2016
1220 25.00 dal 01.01.2017
1320, 1420,1921, 1929 1540.00 1320, 1420,1921, 1929 1078.00 dal 01.01.2009 1320, 1420,1921, 1929 862.00 dal 01.01.2010 1320, 1420,1921, 1929 690.00 dal 01.01.2011 1320, 1420,1921, 1929 552.00 dal 01.01.2012 1320, 1420,1921, 1929 442.00 dal 01.01.2013 1320, 1420,1921, 1929 354.00 dal 01.01.2014 1320, 1420,1921, 1929 244.00 dal 01.01.2015 1320, 1420,1921, 1929 134.00 dal 01.01.2016 1320, 1420,1921, 1929 25.00 dal 01.01.2017
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.
130
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Allegato 4a (art. 22a e 22 b - 22 g)
Prodotti che soggiacciono a prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato
1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina
Voce di tariffa Designazione dell’animale
0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
– riproduttori di razza pura: – – cavalli:
1011 – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1)
1019 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale)
– – asini:
1021 – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1)
1029 – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale)
– altri: – – asini, muli e bardotti: – – – altri (non da macello come pure asini selvatici):
9021 – – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1)
9029 – – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale)
– – altri: – – – altri (non da macello):
9095 – – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1)
– – – – altri:
9096 – – – – – con un’altezza al garrese superiore a 1,48 m
9097 – – – – – con un’altezza al garrese compresa tra 1,35 m e 1,48 m
9098 – – – – – con un’altezza al garrese non superiore a 1,35 m
2. Disciplinamento del mercato: importazione di cereali, foraggi, paglia
e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio Voce di tariffa doganale Designazione della merce
0505. – – Polveri e cascami di piume o di parti di piume:
9011 – – – per l’alimentazione di animali
0508.
0091 – – Involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l’alimentazione
di animali
0511. Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali
morti dei capitoli 1 o 3, non adatti all’alimentazione umana: – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acqua- tici; animali morti del capitolo 3:
9110 – – – pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e
molluschi, anche macinati, per l’alimentazione di animali – – altri: – – – per l’alimentazione di animali:
9911 – – – – sangue di animali
9919 – – – – altri
131
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
0708.
9010 – – Semi di guarea, per l’alimentazione di animali
0709.
9091 – – – Granoturco dolce, per l’alimentazione di animali
0712.
9070 – – Granoturco dolce, per l’alimentazione di animali
0713. Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
– piselli (Pisum sativum): – – in grani interi, non lavorati:
1011 – – – per l’alimentazione di animali
1012 – – – per usi tecnici
1013 – – – per fabbricare la birra
– – altri:
1091 – – – per l’alimentazione di animali
1092 – – – per fabbricare la birra
– ceci: – – in grani interi, non lavorati:
2011 – – – per l’alimentazione di animali
2012 – – – per usi tecnici
2013 – – – per fabbricare la birra
– – altri:
2091 – – – per l’alimentazione di animali
2092 – – per fabbricare la birra
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – in grani interi, non lavorati:
3111 – – – – per l’alimentazione di animali
3112 – – – – per usi tecnici
3113 – – – – per fabbricare la birra
– – – altri:
3191 – – – – per l’alimentazione di animali
3192 – – – – per fabbricare la birra
– – fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis): – – – in grani interi, non lavorati:
3211 – – – – per l’alimentazione di animali
3212 – – – – per usi tecnici
3213 – – – – per fabbricare la birra
– – – altri:
3291 – – – – per l’alimentazione di animali
3292 – – – – per fabbricare la birra
– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): – – – in grani interi, non lavorati:
3311 – – – – per l’alimentazione di animali
3312 – – – – per usi tecnici
3313 – – – – per fabbricare la birra
– – – altri:
3391 – – – – per l’alimentazione di animali
3392 – – – – per fabbricare la birra
– – altri: – – – in grani interi, non lavorati:
3911 – – – – per l’alimentazione di animali
3912 – – – – per usi tecnici
3913 – – – – per fabbricare la birra
– – – altri:
3991 – – – – per l’alimentazione di animali
132
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
3992 – – – – per fabbricare la birra
– lenticchie: – – in grani interi, non lavorati:
4011 – – – per l’alimentazione di animali
4012 – – – per usi tecnici
4013 – – – per fabbricare la birra
– – altre:
4091 – – – per l’alimentazione di animali
4092 – – – per fabbricare la birra
– fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): – – in grani interi, non lavorati:
5012 – – – per l’alimentazione di animali
5013 – – – per usi tecnici
5014 – – – per fabbricare la birra
– – altre:
5091 – – – per l’alimentazione di animali
5092 – – – per fabbricare la birra
– altri: – – in grani interi, non lavorati:
9011 – – – per l’alimentazione di animali
9012 – – – per usi tecnici
9013 – – – per fabbricare la birra
– – altri:
9091 – – – per l’alimentazione di animali
9092 – – – per fabbricare la birra
0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati a pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – radici di manioca:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– patate dolci:
2010 – – per l’alimentazione di animali
– altre:
9010 – – per l’alimentazione di animali
0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
– nocciole (Corylus spp.): – – con guscio:
2110 – – – per l’alimentazione di animali
2120 – – – per la fabbricazione di oli
– – senza guscio:
2210 – – – per l’alimentazione di animali
2220 – – – per la fabbricazione di oli
– noci comuni: – – con guscio:
3110 – – – per l’alimentazione di animali
3120 – – – per la fabbricazione di oli
– – senza guscio:
3210 – – – per l’alimentazione di animali
3220 – – – per la fabbricazione di oli
0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di
frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:
4081 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – altre:
133
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
4092 – – – – per l’alimentazione di animali
– miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: – – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50%:
5012 – – – – contenenti nocciole e/o noci comuni, per l’alimentazione di
animali – – – altri:
5021 – – – – contenenti nocciole e/o noci comuni, per l’alimentazione di
animali – – altri: – – – aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40% e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20% :
5081 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – altri:
5092 – – – – contenenti frutta delle voci da 0813.4081 a 0813.4099,
per l’alimentazione di animali
0901. Bucce e pellicole di caffè:
9011 – – per l’alimentazione di animali
1001. Frumento (grano) e frumento segalato:
– frumento (grano) duro:
1011 – – da semina
1021 – – per fabbricare malto per birra o birra
– – altri:
1060 – – – per l’alimentazione di animali
1070 – – – per usi tecnici
– altri:
9011 – – da semina
9021 – – per fabbricare malto per birra o birra
– – altri:
9060 – – – per l’alimentazione di animali
9070 – – – per usi tecnici
1002. Segala:
0011 – da semina
0021 – per fabbricare malto per birra o birra
– – altra:
0060 – – – per l’alimentazione di animali
0070 – – – per usi tecnici
1003. Orzo:
0010 – da semina
0020 – per fabbricare malto per birra o birra
0030 – malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto poco germoglia-
to
0040 – per fabbricare succedanei del caffè
– altro: – – per l’alimentazione umana:
0061 – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)*
0069 – – – altro
0070 – – per l’alimentazione di animali
0080 – – per usi tecnici
1004. Avena:
0010 – da semina
0020 – per fabbricare malto per birra o birra
– altra:
134
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– – per l’alimentazione umana:
0031 – – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)*
0039 – – – altra
0040 – – per l’alimentazione di animali
0050 – – per usi tecnici
1005. Granoturco:
1000 – da semina
– altro:
9010 – – per fabbricare malto per birra o birra
– – altro: – – – per l’alimentazione umana:
9021 – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)*
9029 – – – – altro
9030 – – – per l’alimentazione di animali
9040 – – – per usi tecnici
1006. Riso:
– riso greggio (riso “paddy” o risone):
1010 – – per fabbricare malto per birra o birra
1020 – – per l’alimentazione di animali
– riso decorticato (riso cargo o riso bruno):
2010 – – per fabbricare malto per birra o birra
2020 – – per l’alimentazione di animali
– riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato:
3010 – – per fabbricare malto per birra o birra
3020 – – per l’alimentazione di animali
– rotture di riso:
4010 – – per fabbricare malto per birra o birra
4020 – – per l’alimentazione di animali
1007. Sorgo a grani:
0010 – per fabbricare malto per birra o birra
– altro:
0030 – – per l’alimentazione di animali
0040 – – per usi tecnici
1008. Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
– grano saraceno:
1010 – – per fabbricare malto per birra o birra
– – altro:
1030 – – – per l’alimentazione di animali
1040 – – – per usi tecnici
– miglio:
2010 – – per fabbricare malto per birra o birra
– – altro:
2030 – – – per l’alimentazione di animali
2040 – – – per usi tecnici
– scagliola:
3010 – – per fabbricare malto per birra o birra
– – altra:
3030 – – – per l’alimentazione di animali
3040 – – – per usi tecnici
– altri cereali: – – triticale:
9013 – – – da semina
9014 – – – per fabbricare malto per birra o birra
– – – altra:
135
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
9033 – – – per l’alimentazione di animali
9034 – – – per usi tecnici
– – altri:
9041 – – – per fabbricare malto per birra o birra
– – – altri:
9061 – – – – per l’alimentazione di animali
9071 – – – – per usi tecnici
1101. Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:
– per l’alimentazione di animali:
0051 – – farine gonfianti
0059 – – altre
1102. Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
– farina di segala: – – per l’alimentazione di animali:
1051 – – – farine gonfianti
1059 – – – altra
– farina di granoturco:
2020 – – per l’alimentazione di animali
– altre: – – di triticale:
9013 – – – per l’alimentazione di animali
– – di riso:
9052 – – – per l’alimentazione di animali
– – altre:
9062 – – – per l’alimentazione di animali
1103. Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
– semole e semolini: – – di frumento (grano): – – – semolino di grano duro in recipienti eccedenti 5 kg:
1111 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1112 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – altri:
1191 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1192 – – – – per l’alimentazione di animali
– – di granoturco:
1310 – – – per fabbricare malto per birra o birra
1320 – – – per l’alimentazione di animali
– – di altri cereali – – – di segala, di frumento segalato o di triticale:
1911 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1912 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – di avena:
1921 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1922 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – di riso:
1931 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1932 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – di altri cereali:
1991 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1993 – – – – per l’alimentazione di animali
– agglomerati in forma di pellets: – – di frumento (grano):
2011 – – – per fabbricare malto per birra o birra
2012 – – – per l’alimentazione di animali
– – di segala, di frumento segalato o di triticale:
136
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
2021 – – – per fabbricare malto per birra o birra
2022 – – – per l’alimentazione di animali
– – di altri cereali:
2091 – – – per fabbricare malto per birra o birra
2092 – – – per l’alimentazione di animali
1104. Cereali altrimenti lavorati (ad es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: – cereali, schiacciati o in fiocchi: – – di avena:
1210 – – – per fabbricare malto per birra o birra
1220 – – – per l’alimentazione di animali
– – di altri cereali: – – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale:
1911 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1912 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – di orzo:
1921 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1922 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – di altri cereali:
1991 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
1993 – – – – per l’alimentazione di animali
– altri cereali lavorati (ad es. mondati, perlati, tagliati o spezzati): – – di avena:
2210 – – – per fabbricare malto per birra o birra
2230 – – – per l’alimentazione di animali
– – di granoturco:
2310 – – – per fabbricare malto per birra o birra
2320 – – – per l’alimentazione di animali
– – di altri cereali: – – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale:
2911 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
2912 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – di miglio:
2921 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
2923 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – di avena:
2931 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
2933 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – di altri cereali:
2991 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
2993 – – – – per l’alimentazione di animali
– germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: – – per fabbricare oli o grassi, per l’alimentazione umana o per usi tecnici: – – – germi di granoturco:
3011 – – – – mediante estrazione
3012 – – – – mediante pressatura
3021 – – – germi di frumento
3039 – – – altri
3070 – – per fabbricare oli e grassi per l’alimentazione di animali
– – altri: – – – di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale:
3081 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – altri:
3091 – – – – per fabbricare malto per birra o birra
3093 – – – – per l’alimentazione di animali
137
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
1105. Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate: – farina, semolino e polveri:
1021 – – per l’alimentazione di animali
– fiocchi, granulati e agglomerati in forma di pellets:
2021 – – per l’alimentazione di animali
1106. Farina, semolino e polveri di legumi da granella della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: – di legumi da granella secchi della voce 0713:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:
2010 – – per l’alimentazione di animali
– di prodotti del capitolo 8:
3010 – – per l’alimentazione di animali
1107. Malto, anche torrefatto:
– non torrefatto: – – non franto:
1011 – – – per fabbricare la birra
1013 – – – per l’alimentazione di animali
– – altro:
1091 – – – per fabbricare la birra
– – altro:
1094 – – – – per l’alimentazione di animali
– torrefatto: – – non franto:
2011 – – – per fabbricare la birra
2013 – – – per l’alimentazione di animali
– – altro:
2091 – – – per fabbricare la birra
– – – altro:
2094 – – – – per l’alimentazione di animali
1108. Amidi e fecole; inulina:
– amidi e fecole: – – amido di frumento:
1110 – – – per fabbricare la birra
1120 – – – per l’alimentazione di animali
– – amido di granoturco:
1210 – – – per fabbricare la birra
1220 – – – per l’alimentazione di animali
– – fecola di patate:
1310 – – – per fabbricare la birra
1320 – – – per l’alimentazione di animali
– – fecola di manioca:
1410 – – – per fabbricare la birra
1420 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri amidi e fecole: – – – amido di riso:
1911 – – – – per fabbricare la birra
1912 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – altri:
1991 – – – – per fabbricare la birra
1992 – – – – per l’alimentazione di animali
– inulina:
2010 – – per fabbricare la birra
2020 – – per l’alimentazione di animali
138
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
1201. Fave di soia, anche frantumate:
0010 – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
– per produrre olio:
0021 – – per l’alimentazione di animali
– – per produrre olio commestibile:
0023 – – – mediante estrazione
0024 – – – mediante pressatura
– – altre:
0026 – – – mediante estrazione
0027 – – – mediante pressatura
– altre:
0091 – – per produrre generi alimentari
1202. Arachidi, non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
– con guscio:
1010 – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
– – per produrre olio:
1021 – – – per l’alimentazione di animali
– – – per produrre olio commestibile:
1023 – – – – mediante estrazione
1024 – – – – mediante pressatura
– – – altre:
1026 – – – – mediante estrazione
1027 – – – – mediante pressatura
– sgusciate, anche frantumate:
2010 – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
– – per produrre olio:
2021 – – – per l’alimentazione di animali
– – – per produrre olio commestibile:
2023 – – – – mediante estrazione
2024 – – – – mediante pressatura
– – – altre:
2026 – – – – mediante estrazione
2027 – – – – mediante pressatura
1203. Copra:
0010 – per l’alimentazione di animali, escluso quella per produrre olio
– per produrre olio:
0021 – – per l’alimentazione di animali
– – per produrre olio commestibile:
0023 – – – mediante estrazione
0024 – – – mediante pressatura
– – altra:
0026 – – – mediante estrazione
0027 – – – mediante pressatura
1204. Semi di lino, anche frantumati:
0010 – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– per produrre olio:
0021 – – per l’alimentazione di animali
– – per produrre olio commestibile:
0023 – – – mediante estrazione
0024 – – – mediante pressatura
– – altri:
0026 – – – mediante estrazione
0027 – – – mediante pressatura
1205. Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
– semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:
139
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– – semi di ravizzone:
1010 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – – per produrre olio:
1021 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
1023 – – – – – mediante estrazione
1024 – – – – – mediante pressatura
– – – – altri:
1026 – – – – – mediante estrazione
1027 – – – – – mediante pressatura
– – semi di colza:
1040 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – – per produrre olio:
1051 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
1053 – – – – – mediante estrazione
1054 – – – – – mediante pressatura
– – – – altri:
1056 – – – – – mediante estrazione
1057 – – – – – mediante pressatura
– altri: – – semi di ravizzone:
9010 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – – per produrre olio:
9021 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
9023 – – – – – mediante estrazione
9024 – – – – – mediante pressatura
– – – – altri:
9026 – – – – – mediante estrazione
9027 – – – – – mediante pressatura
– – semi di colza:
9040 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – – per produrre olio:
9051 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
9053 – – – – – mediante estrazione
9054 – – – – – mediante pressatura
– – – – altri:
9056 – – – – – mediante estrazione
9057 – – – – – mediante pressatura
1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
– semi di cotone:
2010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – per produrre olio:
2021 – – – per l’alimentazione di animali
– – – per produrre olio commestibile:
2023 – – – – mediante estrazione
2024 – – – – mediante pressatura
– – – altri:
2026 – – – – mediante estrazione
2027 – – – – mediante pressatura
– semi di sesamo:
4010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – per produrre olio:
4021 – – – per l’alimentazione di animali
– – – per produrre olio commestibile:
140
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
4023 – – – – mediante estrazione
4024 – – – – mediante pressatura
– – – altri:
4026 – – – – mediante estrazione
4027 – – – – mediante pressatura
– semi di senape:
5010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – per produrre olio:
5021 – – – per l’alimentazione di animali
– – – per produrre olio commestibile:
5023 – – – – mediante estrazione
5024 – – – – mediante pressatura
– – – altri:
5026 – – – – mediante estrazione
5027 – – – – mediante pressatura
– altri: – – semi di papavero:
9111 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – – per produrre olio:
9113 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
9114 – – – – – mediante estrazione
9115 – – – – – mediante pressatura
– – – – altri:
9116 – – – – – mediante estrazione
9117 – – – – – mediante pressatura
– – semi di karité:
9921 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – – per produrre olio:
9922 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
9923 – – – – – mediante estrazione
9924 – – – – – mediante pressatura
– – – – altri:
9925 – – – – – mediante estrazione
9926 – – – – – mediante pressatura
– – noci e mandorle di palmisti:
9931 – – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
– – – per produrre olio:
9932 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
9933 – – – – – mediante estrazione
9934 – – – – – mediante pressatura
– – – – altre:
9935 – – – – – mediante estrazione
9936 – – – – – mediante pressatura
– – semi di ricino:
9941 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – – per produrre olio:
9942 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
9943 – – – – – mediante estrazione
9944 – – – – – mediante pressatura
– – – – altri:
9945 – – – – – mediante estrazione
9946 – – – – – mediante pressatura
141
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– – semi di ricino:
9951 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– – – per produrre olio:
9952 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – – per produrre olio commestibile:
9953 – – – – – mediante estrazione
9954 – – – – – mediante pressatura
– – – – altri:
9955 – – – – – mediante estrazione
9956 – – – – – mediante pressatura
– – altri (escluse le faggiole): ex 9991 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio – – – per produrre olio: ex 9993 – – – – per l’alimentazione di animali – – – – per produrre olio commestibile: ex 9994 – – – – – mediante estrazione ex 9995 – – – – – mediante pressatura – – – – altri: ex 9996 – – – – – mediante estrazione ex 9997 – – – – – mediante pressatura
1208. Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:
– di fave di soia:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– altre:
9010 – – per l’alimentazione di animali
1209. Semi, frutti e spore da semina:
– semi di barbabietole da zucchero:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– semi di piante da foraggio, eccetto semi di barbabietola: – – altri: – – – di vecce e di lupino:
2911 – – – – per l’alimentazione di animali
2912 – – – – per usi tecnici
– altri: – – altri: – – – semi di tamarindo:
9911 – – – – per l’alimentazione di animali
9912 – – – – per usi tecnici
– – – altri:
9991 – – – – per l’alimentazione di animali
1212. Carrube, alghe, barbabietole da foraggio e canne da zucchero, fresche,
refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente per l’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – alghe:
2010 – – farina, per l’alimentazione di animali
– altri: – – barbabietole da zucchero:
9110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri: – – – radici di cicoria, essiccate:
9911 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – carrube, compresi i semi di carrube: – – – – altre:
9922 – – – – – per l’alimentazione di animali
142
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– – – altri:
9991 – – – – per l’alimentazione di animali
1213. Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o
agglomerate in forma di pellets: – altre:
0091 – – paglia, non lavorata
0099 – – altre
1214. Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba
medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: – farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– altri: – – per l’alimentazione di animali:
9011 – – – fieno greggio
9019 – – – altri
1404. Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
9010 – – noccioli di datteri, loro prodotti e cascami; frantumi di guarea, per
l’alimentazione di animali 1501. Grassi di maiale (compreso strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di maiale (compreso strutto): – – per l’alimentazione di animali:
0012 – – – greggi
0013 – – – altri
– grassi di volatili: – – per l’alimentazione di animali:
0022 – – – greggi
0023 – – – altri
1502. Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli
della voce 1503: – per l’alimentazione di animali:
0011 – – non fusi né altrimenti estratti
– – altri:
0012 – – – greggi
0019 – – – altri
1503. Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:
0010 – per l’alimentazione di animali
1504. Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – oli di fegato di pesci e loro frazioni: – – altri:
1091 – – – per l’alimentazione di animali
– grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:
2010 – – per l’alimentazione di animali
– grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:
3010 – – per l’alimentazione di animali
1505. Grasso di lana e altre sostanze derivate, compresa la lanolina:
– grasso di lana greggio:
0011 – – per l’alimentazione di animali
– altri:
0091 – – per l’alimentazione di animali
1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati
143
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
chimicamente: – per l’alimentazione di animali:
0011 – – non fusi né altrimenti estratti
– – altri:
0012 – – – greggi
0019 – – – altri
1507. Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamen- te: – olio greggio, anche depurato delle mucillagini:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– altri: – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di soia:
9011 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
9091 – – – per l’alimentazione di animali
1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimi-
camente: – olio greggio:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– altri: – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di arachide:
9011 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
9091 – – – per l’alimentazione di animali
1509. Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamen- te: – vergini:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– altri:
9010 – – per l’alimentazione di animali
1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:
0010 – per l’alimentazione di animali
1511. Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimica-
mente: – olio greggio:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– altri: – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma:
9011 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
9091 – – – per l’alimentazione di animali
1512. Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di girasole o olio di cartamo e loro frazioni: – – oli greggi:
1110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri: – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di girasole o dell’olio di cartamo:
1911 – – – – per l’alimentazione di animali
144
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– – – altri:
1991 – – – – per l’alimentazione di animali
– olio di cotone e sue frazioni: – – olio greggio, anche depurato del gossipolo:
2110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
2910 – – – per l’alimentazione di animali
1513. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: – – olio greggio:
1110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri: – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di cocco (olio di copra):
1911 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – altri:
1991 – – – – per l’alimentazione di animali
– olio di palmisti o di babassù e loro frazioni: – – oli greggi:
2110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri: – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dello olio di palmisti o di babassù:
2911 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – altri:
2991 – – – – per l’alimentazione di animali
1514. Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di ravizzone o di colza, a basso tenore di acido erucico – – oli greggi:
1110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
1910 – – – per l’alimentazione di animali
– altri: – – oli greggi:
9110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
9910 – – – per l’alimentazione di animali
1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di lino e sue frazioni: – – olio greggio:
1110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
1910 – – – per l’alimentazione di animali
– olio di granoturco e sue frazioni: – – olio greggio:
2110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
2910 – – – per l’alimentazione di animali
– olio di ricino e sue frazioni:
3010 – – per l’alimentazione di animali
– olio di sesamo e sue frazioni: – – olio greggio:
5011 – – – per l’alimentazione di animali
145
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– – altri:
5020 – – – per l’alimentazione di animali
– altri: – – olio di germi di cereali:
9011 – – – per l’alimentazione di animali
– – olio di ioioba e sue frazioni:
9021 – – – per l’alimentazione di animali
– – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni:
9031 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
9091 – – – per l’alimentazione di animali
1516. Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente
idrogenati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: – grassi e oli animali e loro frazioni:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– grassi e oli vegetali e loro frazioni:
2010 – – per l’alimentazione di animali
1517. Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o
vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: – margarina, esclusa margarina liquida
1010 – – per l’alimentazione di animali
– altra:
9010 – – per l’alimentazione di animali
1518. Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: – miscele non alimentari di oli vegetali:
0011 – – per l’alimentazione di animali
– olio di soia, epossidato:
0081 – – per l’alimentazione di animali
– altri:
0093 – – per l’alimentazione di animali
1702. Altri zuccheri, compresi lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromi o coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele natura- le; zuccheri e melasse, caramellizzati: – glucosio e sciroppo di glucosio, che non contengono fruttosio o che, allo stato secco, contengono meno del 20% di fruttosio: – – allo stato solido: – – – chimicamente puri:
3021 – – – – per l’alimentazione di animali
– – – altri: – – – – altri (diversi da quelli che, allo stato secco, contengono il 10% o più di fruttosio):
3033 – – – – – per l’alimentazione di animali
– glucosio e sciroppo di glucosio che, allo stato secco, contengono tra il 20% e il 50% di glucosio, escluso lo zucchero invertito: – – allo stato solido:
4011 – – – per l’alimentazione di animali
– altro fruttosio e sciroppi di fruttosio che, allo stato secco, contengono più del 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
146
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– – in forma di sciroppo: – – – altri:
6022 – – – – per l’alimentazione di animali
– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero che, allo stato secco, contengono 50% di fruttosio: – – allo stato solido: – – – zucchero invertito:
9011 – – – – per l’alimentazione di animali
1703. Melasse ottenute dall’estrazione o raffinazione dello zucchero:
– altre: – – altre:
9091 – – – per l’alimentazione di animali
1802. Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao:
0010 – per l’alimentazione di animali
1905. Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con aggiunta di
cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: – altri: – – pane e altri prodotti di panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formag- gio o di frutta: – – – non condizionati per la vendita al dettaglio: – – – – grattatura di pane:
9021 – – – – – per l’alimentazione di animali
2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i
vaccini della voce 3002): – lieviti vivi: – – diversi dal lievito pressato (lievito da panetteria):
1091 – – – per l’alimentazione di animali
– lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: – – lieviti morti:
2011 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri microrganismi monocellulari morti:
2021 – – – per l’alimentazione di animali
2103. Preparazioni per salse e sale preparate; condimenti composti; farina di
senape e senape preparata
3011 – – farina di senape, anche preparata, per l’alimentazione di animali
2301. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli: – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne o di frattaglie: – – per l’alimentazione di animali:
1011 – – – ciccioli
1019 – – – altri
. – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici:
2010 – – per l’alimentazione di animali
2302. Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legu- mi: – di granoturco:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– di frumento (grano):
3020 – – per l’alimentazione di animali
147
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– di altri cereali: – – di riso:
4030 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
4091 – – – per l’alimentazione di animali:
– di legumi:
5010 – – per l’alimentazione di animali
2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabie- tole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol, anche agglomerati in forma di pellets: – Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: – – per l’alimentazione di animali:
1011 – – proteine di patate
– – – altri:
1012 – – – – con tenore di proteine commisurato al tenore di sostanza secca
non eccedente al 30% di peso
1018 – – – – altri
– polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
2010 – – per l’alimentazione di animali
– avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol:
3010 – – per l’alimentazione di animali
2304. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets
dell’estrazione dell’olio di soia:
0010 – per l’alimentazione di animali
2305. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets
dell’estrazione dell’olio di archide:
0010 – per l’alimentazione di animali
2306. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets
dell’estrazione di grassi e oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: – di cotone:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– di lino:
2010 – – per l’alimentazione di animali
– di girasole:
3010 – – per l’alimentazione di animali
– di semi di ravizzone o di colza: – – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:
4110 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
4910 – – – per l’alimentazione di animali
– di noce di cocco o di copra:
5010 – – per l’alimentazione di animali
– di noci o di mandorle di palmisti:
6010 – – per l’alimentazione di animali
– – di germi di granoturco:
9011 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri:
9021 – – – per l’alimentazione di animali
2308. Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: – per l’alimentazione di animali:
148
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
0020 – – ghiande di quercia e castagne d’India
0030 – – vinacce, trebbie di mele e di pere
0040 – – residui della fabbricazione di estratti di caffè e di camomilla
0050 – – di piante di granoturco
0060 – – altri
9022 – – – – di piante di granoturco
9028 – – – – altri
2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:
– altri: – – foraggi, melassati o zuccherati; biscotti:
9011 – – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina
nonché per conigli e volatili da cortile: – – “solubles” di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:
9041 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri: – – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile:
9081 – – – – che contengono polvere di latte o di siero di latte
– – – – che non contengono polvere di latte o di siero di latte:
9082 – – – – – preparazioni a base di materie minerali, anche con aggiunta di
oligoelementi, vitamine o agenti medicinali attivi
9089 – – – – – altri
3505. Destrina e altri amidi e fecole modificati (ad es. amidi e fecole pregelati- nizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati: – destrina e altri amidi e fecole modificati:
1010 – – per l’alimentazione di animali
– colle:
2010 – – per l’alimentazione di animali
3809. Agenti di apprettatura o di finitura e altri prodotti e preparazioni (ad es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amilacee, non nominati né compresi altrove:
1010 – – per l’alimentazione di animali
3823. Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: – – acido stearico:
1110 – – – per l’alimentazione di animali
– – acido oleico:
1210 – – – per l’alimentazione di animali
– – altri (esclusi gli acidi grassi del tallolio):
1910 – – – per l’alimentazione di animali
149
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Allegato 5 (art. 26) Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate nel con- tingente doganale Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori
Quantità giornaliera importata in kg lordi o litri per persona Prodotto Quantitativo massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 20 kg Carni salate, secche, o affumicate e prodotti di carne della specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca 20 kg Carne e prodotti di carne di volatili domestici 20 kg Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti illimitato Polvere di latte intero, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti illimitato Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao illimitato Burro illimitato Uova di volatili, in guscio illimitato Fiori recisi, freschi illimitato Legumi e ortaggi, freschi illimitato Legumi e ortaggi, surgelati illimitato Patate illimitato Prodotti a base di patate illimitato Frutta fresca illimitato Prodotti di frutta illimitato Cereali panificabili illimitato Cereali speciali (orzo, avena, granoturco) illimitato Uve fresche per la torchiatura illimitato Succo d’uva, anche diluito con acqua o con aggiunta di anidride carbonica illimitato Vino naturale bianco e rosso illimitato
150
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
Allegato 7 (art. 29)
Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l’estero Per le importazioni con il permesso generale d’importazione sono riscosse le se- guenti tasse amministrative:
Gruppo di merci Tassa per lotto che è stato sottoposto a imposizione in franchi
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di 5.-- cipolle b. Frutta da sidro e da distillazione, compresi prodotti di frutta 5.-- c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate 5.-- d. Fiori recisi 5.-- e. Latticini (esclusi formaggio e quark) 5.-- f. Pollame, carni di pollame compresi preparati 5.-- g. Animali vivi, esclusi gli animali della specie equina, carni e frattaglie, 5.-- sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc. h. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d’uva 3.--
151
O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva
152
Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sullo zucchero è modificata come segue:
Art. 2 Gli ZAF ricevono dalla Confederazione 15 milioni di franchi all'anno per lo svolgimento del loro mandato di trasformazione conformemente all’articolo 54 LAgr per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2009 (periodo d’indennità).
II La presente modifica entra in vigore con effetto retroattivo il 1° ottobre 2007.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.114.11
2007–-1604 153
Ordinanza sullo zucchero Indagine conoscitiva
154
Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 8 Abrogato
Art. 14 cpv. 4, 5 e 6 (nuovo) 4 I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione: a. della procedura di vendita all'asta per 400 tonnellate lorde; b. della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compra-vendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentameno preso in considerazione e devono pervenire all'Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso. 5 Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 400 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all’ADC e all’ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso
4 lettera a.
6 I quantitativi supplementari di cui al capoverso 4 lettera a sono venduti all'asta in due parti uguali ripartite rispettivamente sui mesi da maggio a luglio e da agosto a ottobre. Le due metà sono messe all'asta separatamente.
1 RS 916.121.10
2007–.... 155
OIEVFF Indagine conoscitiva
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
156
Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva 2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata d’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:
Art. 4 cpv. 1 lett. g g. eventualmente l’esclusione della superficie viticola dalla produzione di vino.
Art. 5 titolo cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 Ammissione alla produzione di vino 1 Sono ammesse alla produzione di vino solo le superfici viticole 3 La vendita di vino come pure di uve o di mosto d’uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produ- zione di vino.
Art. 7a cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3 1 Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che: a. fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2 inferiore a quello menzionato nell’articolo 11 capoverso 5; b. vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione di vino, e c. …
1 RS 916.140
2007-.... 157
Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
3 Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione di vino.
Art. 8 e 9: Controllo della vendemmia Abrogati
Titolo che precede l'articolo 10 Sezione 3 : Denominazione ed esigenze minime
Art. 10 Termini vinicoli specifici 1 I termini vinicoli specifici menzionati nell’Allegato 1 possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera soltanto nel rispetto delle loro definizioni. 2 Essi sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o traduzio- ne, anche quando il termine specifico protetto è accompagnato da un’espressione come «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o da espressioni analoghe.
Art. 10b Regioni vitivinicole Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni: a. la regione Svizzera romanda, che comprende i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Friburgo, Neuchâtel, Giura e la regione del Lago di Bienne del Cantone di Berna; b. la regione Svizzera tedesca, che comprende i Cantoni di Basilea Campa- gna e Basilea Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Zu- rigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Grigioni, ad eccezione della Mesolcina, e la re- gione del Lago di Thun del Cantone di Berna; c. la regione Svizzera italiana, che comprende il Cantone Ticino e la Mesol- cina del Cantone dei Grigioni.
Art. 11 Vini a denominazione d’origine controllata 1 Per vini a denominazione d’origine controllata (DOC) s’intendono vini designati dal nome di un Cantone o di un’area geografica di un Cantone. 2 I Cantoni fissano le esigenze per le denominazioni d’origine controllata, le quali comprendono in particolare: a. una delimitazione dell’area geografica nella quale sono prodotte almeno le uve; b. un elenco dei vitigni autorizzati; c. un elenco dei metodi di coltivazione autorizzati;
158
Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
d. il tenore naturale minimo in zucchero per vitigno autorizzato; e. la resa massima per unità di superficie per vitigno autorizzato; f. un elenco delle tecniche di vinificazione autorizzate; g. un sistema di analisi e di esame organolettico del vino pronto per la vendita. 3 I Cantoni possono estendere una denominazione d’origine controllata oltre i loro confini qualora: a. la superficie viticola costituisca un’entità geografica ben determinata, e b. la denominazione d’origine controllata comune soggiaccia alle stesse esigenze. 4 I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC con le esigenze che hanno fissato conformemente al capoverso 2. 5 I tenori naturali minimi in zucchero fissati dai Cantoni non possono essere inferiori ai valori seguenti: Vitigni bianchi Vitigni rossi °Brix °Brix Regione Svizzera romanda 15,2° 17° Regione Svizzera tedesca 15,8° 17° Regione Svizzera italiana 15,8° 17° Per la conversione di gradi Brix in gradi Oechsle, si veda l’Allegato 2.
6 Le rese per unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori ai valori seguenti: Vitigni bianchi Vitigni rossi kg/m2 kg/m2 Regione Svizzera romanda 1,4 1,2 Regione Svizzera tedesca 1,4 1,2 Regione Svizzera italiana 1,2 1,0
Art. 12 Vini con indicazione geografica tipica 1 Per vini con indicazione geografica tipica (IGT) s’intendono vini designati dal nome del Paese o da una parte di esso, di dimensioni maggiori di quelle di un Can- tone. Essi devono soddisfare le esigenze seguenti: a. le uve sono raccolte nell’area geografica che designa il vino; b. il tenore naturale minimo in zucchero è di 14,4° Brix per le uve di vitigni bianchi e di 15,2° Brix per le uve di vitigni rossi; c. la resa per unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m2 per tutti i vitigni;
159
Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
2 Le superfici viticole che il viticoltore ha destinato alla produzione di vini IGT devono essere notificate al Cantone entro il 30 giugno dell’anno di vendemmia. Il Cantone rilascia il diritto a produrre vini IGT per queste superfici.
Art. 12a Vini con indicazione geografica tipica con denominazione tradizionale propria 1 Per vini IGT con denominazione tradizionale propria s’intendono vini: a. ottenuti da uve prodotte nell’area geografica di un solo Cantone; b. che riportano una denominazione tradizionale ai sensi dell’Allegato 3, definita dalla legislazione del Cantone che la detiene; c. la cui denominazione tradizionale non è utilizzata contemporaneamente per un vino a denominazione d’origine controllata. 2 I Cantoni fissano esigenze supplementari a quelle stabilite dall’articolo 12 lettere b e c.
Art. 13 Vini da tavola 1 Per vini da tavola (VDT) svizzeri s’intendono vini prodotti con uve raccolte in Svizzera, il cui tenore naturale minimo in zucchero è di 13,6° Brix. 2 Le superfici viticole che il viticoltore ha destinato alla produzione di VDT devono essere notificate al Cantone entro il 30 giugno dell’anno di vendemmia. Il Cantone rilascia il diritto a produrre VDT per queste superfici.
Art. 14 Registro delle denominazioni d’origine controllata 1 L’Ufficio federale tiene e pubblica un registro svizzero delle denominazioni di origine controllata conformemente all’articolo 11. 2 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale l’elenco delle loro denominazioni d’origine controllata e i riferimenti della legislazione cantonale corrispondente. Qualsiasi modifica dev’essere notificata senza indugio all’Ufficio federale.
Art. 15 Trattamento separato secondo le classi Le uve e i mosti d’uva destinati alla trasformazione nonché i vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le classi.
Art. 16 Declassamento 1 Le partite d’uva, i mosti d’uva o i vini per i quali è perseguita la classificazione come vini DOC o IGT ma che non corrispondono a una delle esigenze relative ai vini DOC o IGT sono declassati alla categoria inferiore. La denominazione delle partite d’uva, dei mosti d’uva e dei vini declassati è adeguata di conseguenza. 2 Le partite d’uva e i mosti d’uva che non rispondono alle esigenze relative ai VDT non possono essere trasformati in vino né commercializzati come tale.
160
Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Titolo che precede l’articolo 16a Sezione 3a Controllo della vendemmia
Art. 16a Oggetto 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinata alla vinifi- cazione, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all’articolo 2 capoverso 4. L’obiettivo di tale controllo è di garantire il rispetto delle disposizioni di produzione conformemente agli articoli 11-13. 2 Il controllo della vendemmia avviene secondo il sistema dell’autocontrollo e della sorveglianza in base all’analisi dei rischi in virtù degli articoli 16b e 16c. 3 I Cantoni possono prevedere un controllo sistematico della vendemmia.
Art. 16b Obblighi del vinificatore 1 Il vinificatore registra per ogni singola partita d’uva: a. il nome del viticoltore; b. l’ubicazione o il numero della particella; c. il vitigno; d. il quantitativo in kg; e. il tenore naturale in zucchero; f. la data di ricevimento. 2 Il tenore naturale in zucchero dev’essere determinato prima della trasformazione, mediante un rifrattometro autorizzato dal laboratorio cantonale. 3 Il vinificatore classifica le partite d’uva in una delle tre classi di vini di cui agli articoli 11, 12, e 12c. 4 I viticoltori sono tenuti a fornire ai vinificatori i dati di cui al capoverso 1 lettere a- c. 5 Il vinificatore comunica mediante notifica d’incantinamento alle autorità cantonali, secondo le loro istruzioni: a. i quantitativi vendemmiati in kg; per l’indicazione in litri, il fattore di conversione è di 0,8; b. la media ponderata del tenore naturale in zucchero. 6 Questi dati vanno notificati per classe di vino, denominazione e vitigno.
Art. 16c Obblighi dei Cantoni 1 I Cantoni disciplinano ed effettuano il controllo della vendemmia in base ai rischi. A tale riguardo tengono conto in particolare: a. dei rischi constatati in materia di limitazione della produzione e del tenore naturale minimo in zucchero;
161
Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
b. dei precedenti dell’azienda controllata circa il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11-13; c. dell’attendibilità degli autocontrolli già eseguiti; d. della dimensione dell'azienda; e. del genere di strumenti di misura a disposizione; f. di qualsiasi informazione che lasci supporre un’eventuale infrazione contro le rispettive disposizioni; g. di eventuali condizioni meteorologiche particolari. 2 Se necessario ordinano il declassamento delle partite d’uva e dei mosti d’uva ai sensi dell’articolo 16. 3 Essi registrano le notifiche d’incantinamento ai sensi dell’articolo 16b capoverso 5. 4 Essi forniscono, ogni anno entro la fine di novembre, un rapporto di vendemmia contenente i dati statistici conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali2.
Art. 16d Partecipazione della Confederazione La Confederazione partecipa al finanziamento dei costi del controllo della vendem- mia. Essa versa un importo forfetario ai Cantoni che eseguono il controllo della vendemmia e forniscono un rapporto cantonale di vendemmia. Tale importo com- prende un importo di base fisso di 1'000 franchi e un importo di 45 franchi per ha di vigneto.
Art. 16e Pubblicazione L’Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.
Titolo che precede l’articolo 16f Sezione 3b : Controllo del commercio dei vini
Art. 16f Oggetto 1 Il controllo del commercio dei vini riguarda l’attività commerciale di tutte le persone o aziende (di seguito aziende) attive nel commercio dei vini. 2 Per commercio dei vini s’intende la compera e la vendita di succo d’uva, mosti d’uva, prodotti contenenti vino e di vini nonché il loro trattamento e immagazzinamento a scopo di vendita.
Art. 16g Obblighi delle aziende 1 Ogni azienda che intenda esercitare il commercio dei vini deve notificarlo all’organo di controllo 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
2 RS 431.012.1
162
Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
2 Essa deve tenere una contabilità di cantina per l’intera attività secondo un modulo tipo approvato dall’organo di controllo. La contabilità dev'essere aggiornata costan- temente e contenere in particolare: a. le entrate e le uscite; b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali; c. i quantitativi ripartiti per annata, vitigno e denominazione specifica; d. le modifiche di volume in seguito a trattamento dei prodotti vitivinicoli; e. tutti i trattamenti; f. le perdite. 3 La contabilità va completata con i consueti documenti giustificativi. Essa deve consentire di determinare in ogni momento: a. le designazioni e le denominazioni; b. i vitigni e le annate; c. le scorte in cantina; d. l’utilizzo dei prodotti vitivinicoli. 4 Per i prodotti indigeni devono essere prodotti come mezzi di prova i documenti di registrazione ai sensi dell’articolo 16b capoverso 1. 5 Per i prodotti esteri dev’essere prodotto un documento d’accompagnamento come mezzo di prova per la determinazione dell’indicazione geografica, dell’annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione. 6 Ogni azienda che eserciti il commercio dei vini allestisce all’attenzione dell’organo di controllo un inventario delle proprie riserve di prodotti vitivinicoli, ripartiti quan- titativamente per vitigno, denominazione specifica e annata, purché quest’ultima sia indicata sul prodotto commercializzato. L’inventario è stilato ogni anno il 31 di- cembre e inoltrato all’organo di controllo entro il 31 gennaio dell’anno successivo, firmato dal responsabile dell’inventario. 7 La contabilità di cantina dev'essere presentata all’organo di controllo qualora esso ne faccia richiesta. L’azienda fornisce all’organo di controllo l’aiuto necessario e qualsiasi informazione utile.
Art. 16h Obblighi dell’organo di controllo 1 L’organo di controllo effettua i controlli in funzione dei rischi. In particolare tiene conto: a. dei rischi constatati in materia di miscelazione, taglio e rispetto delle denominazioni e designazioni; b. dei precedenti dell’azienda controllata circa il rispetto della legislazione; c. dell’attendibilità degli autocontrolli già eseguiti; d. della dimensione dell'azienda; e. della diversità dei vini commercializzati;
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
f. della presenza di vini esteri; g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone; h. di qualsiasi informazione che lasci supporre un’eventuale infrazione della legislazione; i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari. 2 L’intervallo tra due controlli successivi non dev’essere superiore a quattro anni. 3 L’organo di controllo è inoltre tenuto a: a. registrare le notifiche, tenere un elenco delle aziende attive nel commercio dei vini e informare al riguardo l’Ufficio federale; b. effettuare le denunce in caso d’infrazione; c. ricevere e riassumere gli inventari delle aziende e trasmetterne il risultato all’Ufficio federale ogni anno entro la fine di marzo; d. allestire annualmente un rapporto all’attenzione dell’Ufficio federale con i risultati dettagliati dei controlli. Il rapporto deve contenere almeno indicazioni sul numero totale delle aziende sottoposte all’obbligo di controllo, sul numero di aziende controllate nell'anno in rassegna, sulle irregolarità e infrazioni constatate e sulle relative conseguenze. Il rapporto dev’essere presentato all’Ufficio federale ogni anno entro la fine di marzo;
Art. 16i Organo di controllo 1 L’esecuzione del controllo è affidata a ………………… …(organo federale di controllo). 2 Ai produttori che trasformano e vendono unicamente i propri prodotti e che acqui- stano al massimo 20 hl all’anno in provenienza dalla stessa regione di produzione, l’Ufficio federale può riconoscere un controllo equivalente di responsabilità del Cantone. Gli organi di controllo designati dai Cantoni sono sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 16h. L’Ufficio federale decide su domanda dei Cantoni del rico- noscimento dell’equivalenza dei controlli. In caso di violazione degli obblighi può revocare il riconoscimento. 3 Ogni azienda che soddisfa le esigenze di cui al capoverso 2 può esigere di essere sottoposta al controllo dell’organo federale di controllo.
Art. 16j Costi dei controlli ed emolumenti 1 I costi dei controlli eseguiti dall'organo federale di controllo sono a carico delle aziende sottoposte all’obbligo di controllo. 2 L’organo federale di controllo fissa una tariffa degli emolumenti. Questa necessita dell’approvazione del Dipartimento dell’economia (Dipartimento). 3 Qualora il controllo sia effettuato da un organo di controllo cantonale, è il Cantone a disciplinarne il finanziamento.
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Art. 16k Eccezioni 1 Sono esonerate dal controllo le aziende che in Svizzera acquistano e rivendono unicamente prodotti in bottiglia, etichettati e muniti di sistema di chiusura non riutilizzabile, che non importano né esportano vino e i cui quantitativi annuali non superano i 1000 hl. Esse tengono tuttavia un libro di cantina ai sensi dell’articolo 16g capoverso 2. In caso di sospetta infrazione, la loro attività può essere controllata in ogni momento. 2 Le aziende sottoposte al controllo in virtù delle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica3 possono esigere dal rispettivo organo di controllo che il controllo del commercio dei vini sia effettuato dall’organo di certificazione, purché soddisfino le condizioni di cui all’articolo 16h. L’organo di certificazione trasmette i risultati del proprio controllo al rispettivo organo di controllo.
Art. 16l Collaborazione con le autorità 1 Nell’ambito della loro attività, gli organi di controllo trasmettono immediatamente su richiesta qualsiasi informazione utile ai servizi federali e cantonali o a un altro organo di controllo. 2 Essi comunicano alle autorità competenti qualsiasi infrazione alla legislazione agricola o alimentare rilevata nell’ambito della loro attività. 3 L’Amministrazione federale delle dogane comunica all’organo federale di control- lo i dati relativi allo sdoganamento, necessario all’applicazione della presente ordi- nanza. 4 Su richiesta i servizi federali e cantonali trasmettono agli organi di controllo qual- siasi informazione utile alla loro attività.
Art. 16m Vigilanza L’organo federale di controllo soggiace alla vigilanza del Dipartimento.
Art. 19 Abrogato
II 4 L’ordinanza del 28 maggio 1997 sul controllo del commercio dei vini è abrogata.
3 RS 910.18 4 RS 916.146
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
III I Cantoni devono adeguare le proprie disposizioni sui vini a denominazione d’origine controllata entro il 1° giugno 2009.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
… novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Allegato 1: (art. 10)
Termini vinicoli specifici
Diciture Definizioni Auslese/Sélection/ Selezione Denominazione per un vino d’origine controllata definita dalla legislazione cantonale. Beerenauslese/Sélection de grains nobles Vino a denominazione d’origine control- lata elaborato con uve colpite da mar- ciume nobile. Il tenore naturale minimo in zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Beerli/Beerliwein Vino rosso a denominazione d’origine controllata vinificato senza raspi. Château/Castello/Schloss Denominazione per un vino d’origine controllata definita dalla legislazione cantonale. Eiswein/Vin de glace Vino a denominazione d’origine control- lata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del disgelo. La vendemmia dev’essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a -7° C. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15% di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3% Brix. Federweiss/Weissherbst Vino a denominazione d’origine control- lata della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all’inizio della fermentazione. Flétri, flétri sur souche Vino dolce a denominazione d’origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13% di volume di alcol potenziale, non arric- chito con alcol, zucchero o succo d’uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L’arricchimento e la concentra- zione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Diciture Definizioni Gletscherwein/ Vin des Glaciers Vino bianco a denominazione d’origine controllata prodotto in Vallese, affinato nella Valle d’Anniviers secondo la tradizione locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di diverse annate e con tendenza all’ossidazione. Oeil-de-Perdrix Vino rosato a denominazione d’origine controllata ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero. Passerillé/Strohwein/ Sforzato Vino a denominazione d’origine control- lata elaborato a partire da uve bianche e rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appro- priati. L’arricchimento e la concentra- zione sono vietati. Pressé doux/Süssdruck Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione. Primeur/Novello/ Vin nouveau Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell’anno di vendemmia. Riserva Vino ticinese a denominazione d’origine controllata messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e di 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia. Spätlese/Vendange tardive/ Vendemmia Vino a denominazione d’origine control- tardiva lata ottenuto da uve raccolte 7 giorni dopo la data di vendemmia abituale per la denominazione e per il vitigno consi- derati e prodotto secondo i criteri quali- tativi definiti nelle legislazioni cantonali. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale. Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno. Trockenbeerenauslese Vino a denominazione d’origine control- lata, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione nella Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Village(s) Denominazione per un vino d’origine
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Diciture Definizioni controllata definita dalla legislazione cantonale. Vin doux naturel Sinonimo di vino liquoroso che corri- sponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Allegato 2: (art. 11)
Tabella di conversione di gradi Brix in gradi Oechsle Gradi Oechsle secondo la percentuale in massa di saccarosio Temperatura di riferimento: 20 °C
% Brix ° Oe % Brix ° Oe % Brix ° Oe 0.0 0.0 14.0 56.8 22.0 91.9 1.0 3.9 14.2 57.7 22.2 92.8 2.0 7.8 14.4 58.5 22.4 93.8 3.0 11.7 14.6 59.4 22.6 94.6 4.0 15.7 14.8 60.2 22.8 95.6 5.0 19.7 15.0 61.1 23.0 96.5 6.0 23.7 15.2 62.0 23.2 97.4 7.0 27.7 15.4 62.8 23.4 98.3 7.6 30.2 15.6 63.7 23.6 99.2 7.8 31.0 15.8 64.5 23.8 100.1 8.0 31.8 16.0 65.4 24.0 101.0 8.2 32.6 16.2 66.3 24.2 101.9 8.4 33.4 16.4 67.1 24.4 102.9 8.6 34.3 16.6 68.0 24.6 103.8 8.8 35.1 16.8 68.9 24.8 104.7 9.0 35.9 17.0 69.6 25.0 105.6 9.2 35.7 17.2 70.6 25.2 106.6 9.4 37.5 17.4 71.5 25.4 107.5 9.6 38.4 17.6 72.4 25.6 108.4 9.8 39.2 17.8 73.2 25.8 109.3 10.0 40.0 18.0 74.1 26.0 110.3 10.2 40.9 18.2 75.0 26.2 111.2 10.4 41.7 18.4 75.9 26.4 112.1 10.6 42.5 18.6 76.8 26.6 113.1 10.8 43.3 18.8 77.6 26.8 114.0 11.0 44.2 19.0 78.5 27.0 114.9 11.2 45.0 19.2 79.4 27.2 115.9
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
% Brix ° Oe % Brix ° Oe % Brix ° Oe 11.4 45.8 19.4 80.3 27.4 116.8 11.6 45.7 19.6 81.2 27.6 117.7 11.8 47.5 19.8 82.1 27.8 118.7 12.0 48.4 20.0 83.0 28.0 119.6 12.2 49.2 20.2 83.9 28.2 120.6 12.4 50.0 20.4 84.7 28.4 121.5 12.6 50.9 20.6 85.6 28.6 122.5 12.8 51.7 20.8 86.5 28.8 123.4 13.0 52.6 21.0 87.4 29.0 124.4 13.2 53.4 21.2 88.3 29.2 125.3 13.4 54.3 21.4 89.2 29.4 126.3 13.6 55.1 21.6 90.1 29.6 127.2 13.8 56.0 21.8 91.0 29.8 128.2 14.0 56.8 22.0 91.9 30.0 129.1
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Alegato 3: (art.12a)
Denominazioni tradizionali
Le denominazioni tradizionali sono: Dôle (VS) Dorin (VD) Fendant (VS) Goron (VS) Nostrano (TI) Salvagnin (VD)
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del …...
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari1 è modificata come segue:
Art. 25 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 32 cpv. 2 lett. c ed e
2 Un prodotto fitosanitario omologato all’estero è iscritto nell’elenco se:
c. abrogato e. il titolare dell’autorizzazione per un prodotto di riferimento già omologato in Svizzera non ha potuto rendere verosimile che il prodotto fitosanitario autorizzato all'estero è un preparato generico.
Art. 33 cpv. 2
2 Il servizio di omologazione impartisce un termine di 30 giorni al titolare
dell’autorizzazione relativa al prodotto di riferimento svizzero per: a. far valere, se del caso, un’eventuale protezione brevettuale concernente il prodotto fitosanitario; b. provare che il prodotto fitosanitario autorizzato all'estero è un preparato ge- nerico.
Art. 34a Obbligo di annuncio 1 Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell'elenco di cui all'articolo 32 ne deve informare l'autorità competente entro tre mesi dalla prima commercializzazione. 2 Il contenuto e la forma dell'annuncio sono disciplinati negli articoli 64, 65 e 66 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici2.
2007-....
173
Ordinanza sui prodotti fitosanitari Indagine conoscitiva
3 L'obbligo di annuncio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti fitosanitari importati dai consumatori finali.
Art. 46a cpv. 3 3 I prodotti fitosanitari che, ai sensi dell’articolo 5 lettera b OPChim3, sono tossici non possono essere distribuiti al pubblico in generale.
Art. 47a Condizioni generali d'uso L'Ufficio federale può emanare condizioni generali d'uso, come formule per calcolare le quantità di prodotto da utilizzare, le distanze da rispettare o la modalità d'uso di determinati dispositivi.
Art. 72 Titolo Controllo dell’utilizzabilità dei prodotti fitosanitari nella zona di protezione delle acque sotterranee S2.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... Novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.161 2 RS 813.11 3 RS 813.11
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 10 giugno 19991 sui concimi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1
1 La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio,
l'importazione e l'impiego di concimi.
Art. 4 titolo e cpv. 1 Limitazioni d'impiego
1 Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può limitare o vietare
l'impiego di concimi onde assicurare a lungo termine la condizione per l'omologazione secondo l'articolo 3 o qualora i prodotti non siano omologati per la messa in commercio.
Art. 5 cpv. 2 lett. a–e nonché j e 3
2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:
a. concimi aziendali: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti da aziende di allevamento di animali, anche con l'aggiunta di substrati prodotti nell'azienda; b. concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
1. composta: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto
mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica e utilizzato come concime, ammendante del suolo, elemento di substrati, protezione contro l'erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
1 RS 916.171
2007–.... 175
Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
2. digestato: parte solida del prodotto ottenuta mediante uno specifico
procedimento di fermentazione anaerobica di materiale di origine vegetale, animale o microbica, utilizzata come concime o, previa separazione mediante pressa a vite, centrifugazione o filtrazione su membrana, come ammendante del suolo, elemento di substrati, protezione contro l'erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
3. acqua di processo: parte liquida del prodotto ottenuta mediante uno
specifico procedimento di fermentazione anaerobica di materiale di origine vegetale, animale o microbica, utilizzata come concime;
4. materiale vegetale non decomposto, come sottoprodotti di aziende di
trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione, incorporato nel terreno;
5. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o no, ottenuti mediante la
depurazione delle acque di scarico comunali. c. concimi minerali: prodotti i cui elementi nutritivi sono stati ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali o sono presenti sotto forma di minerali nonché calciocianamide, cianamide, urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, come:
1. concimi minerali semplici: concimi che:
– contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo, o – contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d'accompagnamento;
2. concimi minerali composti (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
– contengono complessivamente almeno il 3 per cento di due o tre elementi nutritivi principali, o – contengono un elemento nutritivo principale e il calcio, il magnesio, lo zolfo o il sodio non è presente soltanto in qualità di ione d'accompagnamento (complessivamente almeno il 3 per cento di questi elementi); d. concimi organici: prodotti composti principalmente da materiale di origine vegetale, animale o microbica contenente carbonio che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica, e
1. complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
2. complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più
microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi; dbis concimi organo-minerali: miscele di concimi organici e concimi minerali e/o ammendanti minerali del suolo che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica, e
1. complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
2. complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più
microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
176
Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
e. concimi con microelementi: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un microelemento o complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più microelementi o almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio); j. altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, utilizzati per il nutrimento delle piante e che non rientrano in una delle definizioni della presente ordinanza (p.es. prodotti a base di alghe).
3 Nella presente ordinanza si intende per:
a. messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime; b. elementi nutritivi principali: gli elementi azoto, fosforo e potassio; c. elementi nutritivi secondari: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo; d. macroelementi: gli elementi azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio e zolfo; e. microelementi (oligoelementi): gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue; f. tipo di concime: concimi con una designazione del tipo comune; g. imballaggio: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e commercializzare concimi; h. fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio ai sensi della presente ordinanza.
Art. 7 cpv. 1 lett. h
1 I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se
corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi: h. agenti compostanti.
Art. 8 cpv. 1 lett. c
1 Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:
c. non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale come carne, grasso, ossi, sangue, corna e zoccoli.
Art. 10 cpv. 1 lett. b numero 2 Abrogato
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
Art. 11 cpv. 2, 5 e 9 2 L'Ufficio federale può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni nonché prescrivere indicazioni particolari per l'etichettatura. Determina la designazione del concime. 5 L'autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione. Su domanda essa è prorogata di dieci anni. L'Ufficio federale può autorizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione. 9 L'Ufficio federale può revocare un'autorizzazione d'intesa con il titolare della stessa.
Art. 16 cpv. 2 2 Trattandosi di additivi per concimi, agenti compostanti, ammendanti del suolo nonché altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, non è necessario fornire una documentazione che provi l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. L'autorità incaricata dell'omologazione è autorizzata a informare l'opinione pubblica del fatto che tale idoneità non è stata esaminata nell'ambito della procedura di autorizzazione.
Art. 18 cpv. 1 1 L'Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni. La verifica della classificazione e dell'etichettatura del concime giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettera h non avviene nell'ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro del controllo autonomo secondo le disposizioni dell'articolo 95 OPChim2.
Art. 19 cpv. 1 1 Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all'Ufficio federale. La notifica deve essere confermata ogni dieci anni dal dichiarante.
Art. 20 lett. b e c La notifica comprende le seguenti indicazioni: b. il nome commerciale; c. la designazione del tipo di concime secondo la lista dei concimi;
2 RS 813.11
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
Art. 21 cpv. 1 1 La notifica vale fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite all'atto della notifica. Le modifiche vanno comunicate spontaneamente all'Ufficio federale.
Titolo prima dell'art. 21a Capitolo 3a: Esigenze relative alla fabbricazione e alla messa in commercio di concimi
Art. 21a 1 Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze dell'allegato 1 relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti. 2 È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo. 3 Su domanda l'Ufficio federale può autorizzare l'aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L'autorizzazione è concessa soltanto se l'impiego di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo. 4 I produttori di concimi ottenuti dal riciclaggio o di concimi con sostanza organica possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito.
Art. 22 1 Un concime può essere importato unicamente se è omologato secondo l'articolo 2 e soddisfa le rispettive esigenze in materia di composizione, etichettatura e inquinanti. 2 Un concime soggetto ad autorizzazione può essere importato unicamente dal titolare dell'autorizzazione. 3 Un concime può essere importato unicamente nell'imballaggio originale in cui è stato messo sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione, oppure sfuso, corredato dei rispettivi documenti di accompagnamento. 4 Se sono messi in commercio, ai concimi importati sono applicabili gli articoli 19- 21, 24, 24a, 26 e 28.
Art. 23 Abrogato
Art. 24 cpv. 2 lett. b e f, 3 e 6 2 Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti:
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
b. il tipo e il tenore dei costituenti e degli additivi determinanti per il valore del concime; f. le istruzioni per l'uso. 3 Se esistono raccomandazioni svizzere in materia di concimazione, per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo professionale non sono necessarie istruzioni per l'uso. 6 Un concime imballato può essere importato anche se le esigenze in materia di etichettatura secondo il capoverso 2 lettera d sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio.
Art. 24a cpv. 1 lett. c e d nonché 1bis 1 Le istruzioni per l'uso devono contenere: c. abrogato d. abrogato 1bis Le istruzioni per l'uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che: a. inducono un impiego scorretto che compromette la fertilità del suolo, pregiudica lo stato delle acque e dell'aria o nuoce alla qualità delle piante; b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d'impiego secondo l'allegato 2.6 ORRPChim3.
Art. 27 Informazione dell'opinione pubblica L'Ufficio federale può pubblicare un elenco dei concimi notificati e autorizzati. L'elenco non contiene alcuna informazione confidenziale.
Art. 30a cpv. 2 periodo introduttivo e cpv. 3 2 Per un periodo limitato, l'Ufficio federale può autorizzare la fornitura di composta, digestato o acqua di processo che non superano di oltre il 50 per cento i valori limite per inquinanti di cui all'allegato 1 se: 3 Se l'Ufficio federale concede un'autorizzazione ai sensi del capoverso 2, limita il dosaggio in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore al carico massimo fissato dal Dipartimento.
Art. 32 cpv. 2 2 Il Dipartimento fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato degli elementi nutritivi che determinano il valore del concime nonché delle sostanze che diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleranza).
3 RS 814.81
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
Art. 34 Diritto vigente: modifica Il diritto vigente è modificato secondo l'allegato 2.
Art. 35 Disposizioni transitorie relative alla modifica del ... 1 I concimi omologati in base al diritto previgente possono essere venduti o ceduti gratuitamente secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010. 2 Le autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della modifica del ... mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2017.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
.... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
Allegato 1 (art. 21a) Valori limite per inquinanti e corpi estranei inerti
Tabella 1: Concimi contenenti sostanza organica
Valori limite per inquinanti in grammi per tonnellata di sostanza secca (g/t SS) Inquinante Concime Concimi organici Concimi organo-minerali Ammendanti organici del suolo Ammendanti organo-minerali del suolo Concimi ottenuti dal riciclaggio esclusi i fanghi di depurazione Cadmio (Cd) 1 Rame (Cu) 100* Mercurio (Hg) 1 Nichel (Ni) 30 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 400**
AOX I 100 PCDD/PCDF II 20 μg I-TEQ/t SS Somma PAKIII 4 PCB IV 0.2
* In caso di fermentazione prevalentemente di concimi aziendali: 150 g/t SS. ** In caso di fermentazione prevalentemente di concimi aziendali: 600 g/t SS. I Composti organici alogenati assorbibili. II Somma delle dibenzo-p-diossine policlorate e dei dibenzofurani policlorati; unità di misura: Equivalente di Tossicità Internazionale (I-TEQ). III Idrocarburi policiclici aromatici, somma dei seguenti 16 principali composti PAK dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenentrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, dibenzo(a,h)antracenee benzo(g,h,i)perilene. IV Bifenili policlorati (somma dei 7 congeneri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), n. IUPAC 28, 52 ,101, 118, 138, 153, 180).
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
Tabella 2: Concimi minerali e prodotti ottenuti da sottoprodotti di origine animale
Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata Sostanza secca Fosforo (P) Cadmio (Cd) in concimi fosforici con un 50 tenore di fosforo superiore all'1 per cento Cromo (Cr) 2000 Vanadio (V) 4000
Corpi estranei inerti nei concimi ottenuti dal riciclaggio
Per la composta, il digestato e l'acqua di processo si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti: a. i corpi estranei (metallo, vetro, materiali sintetici, ecc.) con un diametro superiore a 2 mm possono rappresentare al massimo lo 0,5 per cento del peso della sostanza secca; b. il tenore di fogli di materiali sintentici (pezzi o fogli di plastica, sacchi, corde, stiroporo, ecc.) e di fogli di alluminio con un diametro superire a 2 mm può rappresentare al massimo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca; c. il tenore di pietre con un diametro superiore a 5 mm deve essere il minore possibile in modo da non compromettere la qualità del concime.
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
Allegato 2 (art. 34) Diritto vigente: modifica
L'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 20055 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato come segue:
Numero 2.1 cpv. 1 periodo introduttivo 1 I seguenti concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall'OCon, soddisfano anche quelli di cui al numero 2.3.
Numero 2.2 Abrogato
Numero 2.3.4 cpv. 1 1 I detentori di impianti secondo il numero 2.3.1 capoverso 1 devono far eseguire le analisi necessarie, conformemente alle istruzioni dell'UFAG, per accertare che i requisiti dell'allegato 1 dell'OCon6 siano adempiuti.
Numero 4 cpv. 2 Abrogato
5 RS 814.81 6 RS 916.171
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon)
del ...
Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 4 capoverso 1, 7 capoverso 3, 14 capoverso 3, 19 capoverso 2, 21a capoverso 3, 24 capoverso 5 e 32 dell'ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi, ordina:
Sezione 1: Lista dei concimi e obbligo di notifica
Art. 1 Lista dei concimi I tipi di concime omologati per la messa in commercio giusta l'articolo 7 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, con le rispettive denominazioni del tipo e le esigenze specifiche del tipo, sono menzionati nell'allegato 1.
Art. 2 Deroghe all'obbligo di notifica Non soggiacciono all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi i concimi minerali e gli ammendanti del suolo che corrispondono a uno dei tipi di concime menzionati nelle parti 1, 2 e 5 numero 1 dell'allegato 1 nonché tutti gli altri concimi designati nell'allegato 1 come "CONCIMI CE" (contrassegnati da un asterisco (*) nella colonna 2).
Sezione 2: Esigenze generali
Art. 3 Esigenze generali 1 In via suppletiva e fatte salve le esigenze menzionate nell'allegato 1, i singoli tipi di concime devono adempiere le seguenti esigenze: a. i concimi minerali semplici e composti non devono contenere elementi nutritivi di origine animale, vegetale o microbica; b. nei concimi organici e organo-minerali nonché negli ammendanti del suolo il materiale contenente carbonio della sostanza organica deve provenire dalla preparazione di materiale animale, vegetale o microbico. Ai concimi organo-minerali possono essere aggiunti anche microelementi, calcio, magnesio, sodio e zolfo;
RS 916.171.1 1 RS 916.171 185
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
c. gli ammendanti del suolo possono contenere, nella sostanza secca, complessivamente il 3 per cento al massimo di una o più delle seguenti sostanze: azoto, fosfato, potassio o zolfo; d. ai concimi non devono essere aggiunte materie prime contenenti medicamenti.
2 Per i concimi a base di nitrato ammonico ad elevato tenore di azoto (> 28 % N)
vanno tenute in considerazione le seguenti esigenze: a. porosità (ritenzione d'olio): la ritenzione d'olio del concime sottoposto a due cicli termici a temperatura compresa tra i 25 e i 50 °Celsius non deve superare il 4 per cento in massa; b. materiale combustibile: la percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve superare lo 0,2 per cento nei concimi con un tenore di azoto pari ad almeno il 31,5 per cento in massa e non deve superare lo 0,4 per cento nei concimi il cui tenore di azoto è pari ad almeno il
28 per cento, ma inferiore al 31,5 per cento in massa;
c. pH: una soluzione di 10 grammi di concime in 100 millilitri d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5; d. dimensioni dei granuli: non più del 5 per cento in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 millimetro e non più del 3 per cento in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 millimetri; e. cloro: il tenore massimo di cloro del concime non deve superare lo 0,02 per cento in massa; f. metalli pesanti: va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti; g. Il tenore di rame non deve superare i 10 milligrammi il chilogrammo.
Sezione 3: Caratterizzazione Art. 4 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a) concime ottenuto da miscelazione: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche; b) concime in soluzione: un concime fluido esente da particelle solide; c) concime in sospensione: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida; d) concime fogliare: un concime adatto per l'applicazione sulle foglie e per l'assunzione di elementi nutritivi attraverso le foglie.
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Art. 5 Indicazioni su peso e volume Oltre alle indicazioni prescritte nell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, devono figurare le indicazioni su peso e volume seguenti: a. per i concimi solidi, il peso netto in chilogrammi; per i concimi imballati e i concimi in contenitori chiusi di peso superiore a 100 chilogrammi, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in chilogrammi; b. per i concimi fluidi, il peso netto in chilogrammi; può inoltre essere indicato il volume in litri o in metri cubi; c. per i concimi in forma gassosa, il peso netto in chilogrammi; d. per i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio, il peso netto o il peso lordo e la tara in chilogrammi oppure il volume in litri o in metri cubi; e. per i concimi miscelati a base di torba, il volume in litri o in metri cubi.
Art. 6 Indicazioni sui tenori 1 I tenori di costituenti e additivi vanno indicati in percentuale in massa. Sono permessi numeri con una cifra decimale, per i microelementi fino a quattro cifre decimali. Per i concimi fluidi è ammessa l'indicazione del tenore in grammi per litro o in chilogrammi per ettolitro. Qualora non sia richiesto altrimenti, i tenori dichiarati si riferiscono alla merce usuale e non alla sostanza secca. 2 I tenori di elementi nutritivi dei concimi devono essere indicati sia per esteso sia sotto forma di simboli conformemente alla tabella e all'ordine seguenti:
Sostanze Simbolo
Azoto N Fosforo P Fosfato o anidride fosforica P2O5 Potassio K Ossido di potassio K2O Calcio Ca Ossido di calcio CaO Carbonato di calcio CaCO3 Magnesio Mg Ossido di magnesio MgO Carbonato di magnesio MgCO3 Sodio Na Ossido di sodio Na2O Zolfo S Triossido di zolfo SO3 Cloro Cl Boro B
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Sostanze Simbolo
Cobalto Co Rame Cu Ferro Fe Manganese Mn Molibdeno Mo Zinco Zn
Silicio Si Sostanza organica SO
3 I macroelementi vanno indicati nelle forme seguenti:
a. Il tenore di azoto totale può essere dichiarato e indicato soltanto in forma elementare (N). b. Il tenore di fosforo e potassio può essere dichiarato e indicato
1. in forma elementare (P, K) o
2. in forma ossidata (P2O5, K2O) o
3. in entrambe queste forme.
c. Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere dichiarato e indicato
1. in forma elementare (Ca, Mg, Na, S) o
2. in forma ossidata (CaO, MgO, Na2O, SO3) o
3. in entrambe queste forme.
d. Nel calcolare il tenore di elemento nutritivo in forma elementare o ossidata la cifra dichiarata viene arrotondata al decimale più vicino. Sono applicabili le seguenti formule di conversione:
Sostanze Simbolo Fattore Risultato Fosforo P × 2,291 P2O5 Fosfato o anidride fosforica P2O5 × 0,436 P Potassio K × 1,205 K2O Ossido di potassio K2O × 0,830 K Calcio Ca × 1,399 CaO Calcio Ca × 2,479 CaCO3 Ossido di calcio (calce viva) CaO × 0,715 Ca Carbonato di calcio CaCO3 × 0,400 Ca Carbonato di calcio CaCO3 × 0,561 CaO Ossido di calcio (calce viva) CaO × 1,785 CaCO3 Magnesio Mg × 1,658 MgO Magnesio Mg × 3,472 MgCO3 Magnesio Mg × 4,951 MgSO4 Ossido di magnesio MgO × 0,603 Mg Carbonato di magnesio MgCO3 × 0,478 MgO
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Carbonato di magnesio MgCO3 × 1,427 MgSO4 Solfato di magnesio MgSO4 × 0,202 Mg Solfato di magnesio MgSO4 × 0,335 MgO Sodio Na × 1.348 Na2O Ossido di sodio Na2O × 0,742 Na Zolfo S × 2,995 SO42- Zolfo S × 2,498 SO32- Triossido di zolfo SO3 x 0,400 S Solfato SO42- × 0,334 S
4 Le forme di azoto vanno indicate nelle forme e con le abbreviazioni seguenti.
Fatte salve disposizioni specifiche per i concimi ottenuti dal riciclaggio e i concimi aziendali è possibile non indicare tenori di singole forme inferiori all'1 per cento. Se una delle forme di azoto da 1 a 5 raggiunge almeno l'1 per cento in massa, trattandosi di concimi minerali composti designati come "CONCIMI CE", questa forma deve essere dichiarata.
1. Azoto totale N
2. Azoto nitrico NS
3. Azoto ammoniacale NA
4. Azoto ureico NU
5. Azoto cianamidico NC
6. Crotonilidendiurea NRc
7. Ureaformaldeide NRf
8. Isobutilidendiurea Nri
9. Azoto legato organicamente NO o Norg
5 Trattandosi di concimi contenenti fosforo o fosfato, per le indicazioni concernenti solubilità, passaggio al setaccio e esigenze relative a "CONCIMI CE" va osservato quanto segue: a. Le solubilità dell'anidride fosforica (indicata come P2O5 o P) e le loro abbreviazioni vanno indicate con le indicazioni seguenti:
1. P2O5 e P solubili in acqua PS
2. P2O5 e P solubili in citrato ammonico neutro PA
3. P2O5 e P solubili in citrato ammonico neutro e in acqua PS/PA
4. P2O5 e P solubili unicamente in acidi minerali P
5. P2O5 e P solubili in citrato ammonico alcalino (Petermann) PAp
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
6a. P2O5 e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 75% del PCj tenore dichiarato di P2O5 e P solubili in acido citrico al 2% 6b. P2O5 e P solubili in acido citrico al 2% PC
7. P2O5 e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 75% del PAj
tenore dichiarato di P2O5 e P solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie)
8. P2O5 e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 55% del PF
tenore dichiarato di P2O5 e P solubile in acido formico al 2%
9. P2O5 e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 45% del PF/PS
tenore dichiarato di P2O5 e P solubile in acido formico al 2%, almeno il 20% del tenore dichiarato di P2O5 e P solubile in acqua
10. P2O5 e P solubili in acido citrico al 2% e in citrato ammonico PC/PAp
alcalino (Petermann) b. Dal passaggio al setaccio deve risultare almeno la seguente finezza di macinazione:
Passaggio al Maglie di ... setaccio in % mm
Fosfato alluminocalcico 90 0,16 Fosfato termico 75 0,16 Fosfato naturale parzialmente solubile 90 0,16 Scorie Thomas 75 0,16 Fosfato naturale tenero 90 0,063
c. Un concime minerale composto contenente fosfati designato come "CONCIME CE" deve adempiere le indicazioni sui tenori e le esigenze menzionate di seguito.
190
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Concime minerale Alla denominazione del Indicazione della Tenore minimo Non può contenere: composto con: tipo deve essere aggiunta solubilità della solubilità (in l'indicazione: (secondo cpv. 6 percentuale in lett. a) massa)
1 2 3 4 5
a. meno del 2% 2 Scorie Thomas, di P2O5 I fosfato termico, solubile in fosfato acqua alluminocalcico, 1, 3 fosfato naturale b. 2% e più di P2O5 II solubile parzialmente in acqua solubile, fosfato naturale Fosfato naturale "con fosfato 1 2,5 Scorie Thomas, fo- o fosfato naturale" o "con 3 5 sfato termico, fosfa- naturale fosfato naturale 4 2 to alluminocalcico parzialmente parzialmente solubile solubile" Fosfato "con fosfato 1 II 2 Scorie Thomas, alluminocalcico alluminocalcico" 5 III fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubile, fosfato naturale Fosfato termico "con fosfato 5 Altri tipi di fosfato termico" Scorie Thomas "con scorie 6a o 6b Altri tipi di fosfato Thomas" Fosfato naturale "con fosfato 8 Altri tipi di fosfato tenero naturale tenero" Fosfato naturale "con fosfato 9 Solubilità Altri tipi di fosfato con una parte naturale con una 1: 2% solubile in parte solubile in acqua acqua" I La parte di P2O5 solubile esclusivamente in acidi minerali non deve superare il 2%. II Se il concime contiene esclusivamente fosfato alluminocalcico, può essere indicata soltanto la solubilità 7. III Dopo la deduzione della solubilità in acqua.
6 Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere indicato, fatte salve
disposizioni diverse alle singole voci dell'allegato 1, solo se raggiunge i seguenti tenori minimi. a. In concimi minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 2 per cento di ossido di magnesio o 1,2 per cento di magnesio; 3 per
191
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
cento di ossido di sodio o 2,2 per cento di sodio; 5 per cento di ossido di zolfo o 2 per cento di zolfo. b. In concimi organici o organo-minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 1 per cento di ossido di magnesio o 0,6 per cento di magnesio; 1,5 per cento di ossido di sodio o 1,1 per cento di sodio; 2,5 % ossido di zolfo o 1 per cento di zolfo. 7 Il tenore di calcio o i carbonati possono essere indicati soltanto se il Ca o il Mg è presente come sostanza ad azione basica. L'indicazione deve essere fornita come CaCO3 o MgCO3. Oltre ai tenori di carbonati i rispettivi tenori possono essere indicati nella forma elementare o nella forma ossidata. Per la conversione si applicano i fattori giusta il capoverso 4.
8 Per i concimi calcici il tenore di magnesio può essere indicato soltanto se
ammonta almeno al: a. 5 per cento quale carbonato di magnesio nel carbonato di calcio e nel calcio con fosfato naturale tenero; b. 5 per cento quale ossido di magnesio nella calce viva, il carbonato di calcio a pezzi, la calce spenta, la calce mescolata, la calce residuale, la calce viva di potassio; c. 3 per cento quale ossido di magnesio nella calce metallurgica e la calce di convertitore. 9 La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile. Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica, per i concimi aziendali, tipo, origine (specie animale) e trattamento e per la torba, il grado di decomposizione e la quota approssimativa di sostanza organica.
10 Per i tipi di concime menzionati nell'allegato 1 devono essere fornite le
indicazioni prescritte nella colonna 7.
11 Per i microrganismi devono essere indicati il genere e il tenore delle unità
formanti colonie (UFC).
12 Le denominazioni generiche come "contiene enzimi" o "contiene microelementi"
e simili non sono ammesse.
Art. 7 Prescrizioni per determinati concimi
1 Nei concimi minerali composti, dopo la denominazione del tipo si aggiungono le
seguenti indicazioni: a. i simboli chimici degli elementi nutritivi secondari dichiarati, riportati fra parentesi, subito dopo i simboli chimici degli elementi nutritivi principali; b. i numeri che indicano il tenore degli elementi nutritivi principali. Il tenore degli elmenti nutritivi secondari dichiarato si indica tra parentesi, subito dopo il tenore degli elementi nutritivi principali.
2 I concimi minerali ottenuti da miscelazione devono essere caratterizzati in
funzione della denominazione del tipo come "concimi ottenuti da miscelazione".
192
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
3 Nei concimi minerali può essere indicato il tenore di cloro dichiarato.
4 I concimi azotati liquidi e i concimi composti devono essere provvisti di
un'indicazione concernente il corretto immagazzinamento ed in particolare la temperatura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.
5 Se vengono dichiarati microelementi, deve essere indicata la dicitura "con
microelementi" o la preposizione "con", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico.
6 Per i concimi con microelementi contenenti più di un microelemento deve essere
indicata la denominazione del tipo "miscela di microelementi", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico.
7 Per i concimi con microelementi devono essere fornite le seguenti indicazioni:
a. se un microelemento è presente interamente o parzialmente in forma legata organicamente, il suo tenore nel concime deve essere dichiarato in percentuale in massa, immediatamente dopo l'indicazione del tenore solubile in acqua usando la dicitura "chelato con ..." o "... complessato con ...". Nell'indicazione degli agenti chelanti o complessanti possono essere usate soltanto le denominazioni dell'allegato 1 parte 4; b. se un microelemento è presente in forma chelata deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata;. c. se il prodotto non lascia residuo solido dopo la sua dissoluzione in acqua può essere qualificato "solubile"; d. devono essere indicate l'epoca di applicazione (stadio della vegetazione; applicazioni ripetute; tecnica d'applicazione) e la dose per unità di superficie. I concimi devono portare la dicitura "Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi raccomandate, in particolar modo per quanto riguarda la protezione del suolo". Ciò non si applica per i concimi minerali composti e per i concimi organici e organo-minerali contenenti complessivamente meno del 2 per cento di uno o più microelementi. 8 Per additivi per concimi, agenti compostanti, colture di microrganismi e prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno non possono essere fornite indicazioni sui tenori di microelementi.
9 Per i concimi che corrispondono a un tipo di concime e vengono pubblicizzati
come additivi per concimi o agenti compostanti, deve essere indicato il tipo di concime. 10 Per gli ammendanti minerali del suolo si applicano, considerate le disposizioni della colonna 6 dell'allegato 1 parte 5, i tenori minimi e i tenori dichiarati di Ca e Mg, anche se il concime contiene una parte di MgO invece di una parte di CaO e una parte di MgCO3 invece di una parte di CaCO3. Fatte salve altre esigenze secondo la colonna 7 dell'allegato 1 parte 5, un tenore di carbonato di magnesio può essere indicato soltanto se questo, valutato come MgCO3, raggiunge almeno il
5 per cento.
193
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
11 Per i concimi organici e organo-minerali e gli ammendanti del suolo le materie prime devono essere indicate in ordine decrescente.
Art. 8 Indicazioni supplementari 1 Oltre alle indicazioni prescritte, sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso applicata o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, possono figurare le indicazioni seguenti: a. la denominazione commerciale usuale; b. un marchio; c. per i concimi menzionati nell'allegato 1, le indicazioni consentite nella colonna 7; d. "CONCIME CE" per i tipi di concime menzionati nell'allegato 1, contrassegnati da un asterisco; e. la categoria secondo l'articolo 5 OCon, a meno che essa sia obbligatoria.
2 Per i concimi sono inoltre ammesse le seguenti denominazioni:
a. organico, qualora contengano almeno il 10 per cento di sostanza organica; b. completamente organico, qualora contengano almeno il 50 per cento di sostanza organica, senza aggiunta di sostanze minerali estranee; c. a basso tenore di cloro, qualora il tenore di cloro non sia superiore al 2,0 per cento; d. esente da cloro (senza cloro), qualora il tenore di cloro non sia superiore allo 0,1 per cento; e. esente da calce (senza calce), qualora contengano al massimo 2,0 per cento di calcio o di magnesio sotto forma di carbonato o di ossido di calcio, rispettivamente di ossido di magnesio; f. fisiologicamente neutro, qualora contengano al massimo 2,0 per cento di sostanze ad azione basica; g. completamente idrosolubile, qualora non contengano, nella più forte concentrazione raccomandata, alcun residuo non solubile in acqua fredda; h. a basso tenore di biureto, qualora il tenore di biureto in un concime contenente azoto minerale non sia superiore allo 0,2 per cento.
Sezione 4: Prescrizioni concernenti l'impiego di concimi
Art. 9 Divieto d'impiego I concimi contenenti prodotti menzionati nell'allegato 2 o da essi composti non possono essere impiegati, a meno che ne sia stata autorizzata la messa in
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
commercio secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 10 gennaio
20012 sui concimi.
Art. 10 Protezione del suolo 1 L'apporto di inquinanti ai suoli agricoli dev'essere per quanto possibile evitato. 2 I carichi massimi di metalli pesanti e inquinanti organici per ettaro e anno (media di 3 anni) sono fissati nell'allegato 3. Sono esclusi i concimi con microelementi contenenti cobalto, rame, manganese e zinco menzionati nell'allegato 1 parte 4. Al fine di minimizzare tali carichi i valori effettivi dovrebbero essere largamente al di sotto dei valori indicati.
Sezione 5: Prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi, limiti di tolleranza
Art. 11 Prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi 1 Per i concimi minerali e i concimi con microelementi le prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi si basano sul regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 20003 relativo ai concimi nonché sul regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione del 19 febbraio 20074 che modifica gli allegati I e IV del summenzionato regolamento n. 2003/2003. Per tutti gli altri concimi possono essere applicati i metodi che danno gli stessi risultati ottenuti con l'applicazione dei metodi di riferimento della Stazione federale di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). 2 Per i concimi messi in commercio sotto forma di granulati, per le cui materie prime sono state fissate finezze di macinazione, la finezza di macinazione è determinata in base alla decomposizione dei granelli sotto l'influsso dell'umidità.
Art. 12 Limiti di tolleranza 1 Per i concimi, ad eccezione dei concimi aziendali, della composta, del digestato e dell'acqua di processo, in caso di differenze rispetto ai tenori e alle solubilità dichiarati sono applicabili i limiti di tolleranza menzionati nell'allegato 4.
2 Non è ammesso abusare sistematicamente dei limiti di tolleranza.
2 RS 916.171
3 GU n. L 304 del 21.11.2003, pag. 1
4 GU n. L 51 del 20.2.2007, pag. 7
195
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
1 L'ordinanza del DFE del 28 febbraio 2001 sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon) è abrogata.
2 L'ordinanza dell'UFAG e dell'UFSP del 1° marzo 20015 concernente la lista dei
tipi di concime di cui è autorizzata l'importazione (Lista dei concimi comune di UFAG e UFSP) è abrogata.
Art. 14 Diritto vigente: modifica La modifica dell'allegato 2 dell'ordinanza del DFE del 22 settembre 19976 è disciplinata nell'allegato 5.
Art. 15 Disposizioni transitorie I concimi caratterizzati in base al diritto previgente possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2010.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Dipartimento federale dell'economia: Doris Leuthard
5 RS 916.171.6 6 RS 910.181
196
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Allegato 1, parte 1 (art. 1 - 8)
Lista dei concimi
Concimi senza obbligo di notifica Concimi minerali semplici Esigenze per i singoli tipi di concime
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1. Concimi azotati
110 Nitrato di calcio (nitra- 15% N Azoto totale Azoto valutato come azoto totale Calcio, anche nitrato I tenori di azoto nitrico e a- to di calce) o come azoto nitrico ed ammo- ammonico zoto ammoniacale possono * niacale. Tenore massimo di azoto essere dichiarati. ammoniacale: 1,5% 111 Nitrato di calcio e di 13% N Azoto nitrico, Azoto valutato come azoto nitri- Nitrato di calcio, magnesio (nitrato di 5% MgO ossido di magnesio so- co. Tenore di magnesio nitrato di magnesio calce e di magnesio) lubile in acqua in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magne- sio 112 Nitrato di magnesio 10% N Azoto nitrico, Azoto valutato come azoto nitri- Nitrato di calcio, Qualora il nitrato di magne- * 14% MgO ossido di magnesio so- co. Tenore di magnesio nitrato di magnesio sio sia commercializzato in lubile in in forma di sali solubili in acqua forma di cristalli può venir acqua espresso come ossido di magne- aggiunta la menzione «in sio forma cristallizzata».
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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113 Nitrato di sodio 15% N Azoto nitrico Azoto valutato come azoto nitri- Nitrato di sodio (di soda) co * 114 Nitrato del Cile 15% N Azoto nitrico Azoto valutato come azoto nitri- Nitrato di sodio; * co preparato a partire dal caliche 120 Calciocianamide 18% N Azoto totale Azoto valutato come azoto tota- Calciocianamide, ossi- * le, di cui almeno il 75% do di calcio, nitrato, sa- di azoto cianamidico li d’ammonio e urea 121 Calciocianamide 18% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto tota- Calciocianamide, ossi- nitrata azoto nitrico le. Almeno il 75% do di calcio, nitrato ed * dell’azoto non nitrico dichiarato eventualmente sali in forma d’azoto cianamidico. d’ammonio e urea Tenore di azoto nitrico: da 1 a 3% N 122 Sospensione 8% N Azoto totale o azoto ni- Azoto valutato come azoto totale Azoto totale, azoto ni- di nitrato di calcio trico e azoto ammonia- o come azoto nitrico ed ammo- trico, ossido di calcio * cale, niacale. solubile in acqua Tenore massimo di azoto ammo- niacale: 1,0%. 14% CaO ossido di calcio Calcio valutato come CaO solu- bile in acqua 130 Solfato ammonico 20% N Azoto ammoniacale Azoto valutato come azoto am- Solfato ammonico Il concime può essere desi- * moniacale gnato come "solfato di am- moniaca". 140 Nitrato ammonico 20% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Nitrato ammonico, Qualora il concime contenga (nitrato ammonico azoto ammoniacale, ammoniacale e azoto nitrico; anche carbonati e più del 28% di azoto, calcareo) azoto nitrico ciascuna forma d’azoto deve solfati di calcio e di l’imballaggio deve indicare * rappresentare circa la metà magnesio l’esistenza del pericolo
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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dell’azoto presente d’incendio e di esplosione. La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può venir impiegata soltanto per concimi che oltre al nitrato ammonico contengono esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) o roccia dolomitica. Il tenore minimo di questi carbonati deve essere del 20 per cento ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90%.
141 Solfonitrato 25% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Nitrato ammonico,
ammonico azoto ammoniacale, ammoniacale e azoto nitrico. solfato ammonico * azoto nitrico Tenore minimo di azoto nitrico: 5%.
142 Solfonitrato 24% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Nitrato ammonico,
d’ammonio, azoto ammoniacale, ammoniacale e azoto nitrico. solfato ammonico ricoperto azoto nitrico Tenore minimo di azoto nitrico: 5%. Almeno il 70% di granelli ricoperti con materiale plastico. 150 Solfonitrato di 19% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Nitrato ammonico, magnesio 5% MgO azoto ammoniacale, ammoniacale e azoto nitrico. solfato ammonico, * azoto nitrico Tenore minimo di azoto nitrico: solfato di magnesio 6% N. Magnesio in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio 151 Nitrato ammonico di 19% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Nitrati, composti di Il tenore di ossido di
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magnesio 5% MgO azoto ammoniacale, ammoniacale e azoto nitrico. ammonio e di magnesio solubile in acqua * azoto nitrico Tenore minimo di azoto nitrico: magnesio (roccia deve essere dichiarato. 6% N. Magnesio valutato come dolomitica, carbonato ossido di magnesio totale di magnesio o solfato di magnesio) 152 Solfonitrato di 14% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Solfato ammonico, magnesio con sodio 5% MgO azoto ammoniacale, totale, azoto ammoniacale e nitrato ammonico, 6% Na azoto nitrico, ossido di azoto nitrico. Magnesio in forma solfato di magnesio, magnesio solubile in di sali solubili in acqua espresso sali di sodio acqua, sodio solubile in come ossido di magnesio. Sodio acqua in forma di sali solubili in acqua espresso come sodio
160 Urea 44% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto totale Carbamide
* azoto ureico espresso come azoto ureico. (carbamidico) Tenore massimo di biureto: 1,2%
161 Urea-ammonio 30% N Azoto totale, azoto Azoto valutato come azoto Carbamide,
solfato 12% SO3 ureico, azoto totale. Tenore minimo di azoto solfato d’ammonio * ammoniacale, anidride ureico: 4%N. Tenore minimo solforica solubile in di azoto ammoniacale: 4%N. acqua Tenore massimo di biureto: 0,9%. Zolfo valutato come S (5%) o SO3 162 Urea-ammonio solfato 20% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Carbamide, con carbonato di calcio 8% CaCO3 azoto ureico, azoto totale. Tenore minimo di azoto solfato d’ammonio, di alghe marine 12% SO3 ammoniacale, carbonato ammoniacale: 4%N. Tenore carbonato di calcio di di calcio, anidride massimo di biureto: 0,9%. Calce alghe marine solforica solubile in valutata come CaCO3. Zolfo acqua valutato come S (5%) o SO3 170 Crotonilidendiurea 28% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Crotonilidendiurea, L’azoto ureico deve essere * crotonilidendiurea totale. Almeno il 25% deve anche nitrato dichiarato, se il suo tenore
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provenire dalla raggiunge l’1%. crotonilidendiurea. Tenore massimo di azoto ureico: 3% N 171 Isobutilidendiurea 28% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Isobutilidendiurea L’azoto ureico deve essere * isobutilidendiurea totale. Almeno il 25% deve dichiarato, se il suo tenore provenire dall'isobutilidendiurea. raggiunge l’1%. Tenore massimo di azoto ureico: 3% N
172 Urea- 32% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Isobutilidendiurea,
isobutilidendiurea azoto ureico totale. Almeno il 70% dell'azoto carbamide totale dichiarato deve provenire dall’isobutilidendiurea 173 Ureaformaldeide 36% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Ureaformaldeide L’azoto ureico deve essere * ureaformaldeide totale, di cui almeno il 60% dichiarato, se il suo tenore solubile in acqua calda. raggiunge l’1%. Tenore minimo di ureaformaldeide: 31% N. Tenore massimo di azoto ureico: 5% N 174 Ureaformaldeide-urea 38% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Ureaformaldeide, azoto ureico totale. Almeno il 60% dell'azoto carbamide totale dichiarato deve provenire dall’ureaformaldeide, di cui almeno il 60% solubile in acqua calda 175 Concime azotato 18% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Crotonilidendiurea, Azoto totale, il tenore di contenente azoto ammoniacale, totale. Almeno 1/3 dell’azoto anche nitrato azoto nitrico può essere crotonilidendiurea azoto nitrico, totale dichiarato deve provenire dichiarato. Per ogni forma * azoto ureico, dalla crotonilidendiurea. che raggiunge almeno l’1%
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crotonilidendiurea Almeno 3% N di azoto in forma – azoto nitrico ammoniacale o nitrica o ureica. – azoto ammoniacale Tenore massimo di biureto: (N – azoto ureico ureico + N della azoto della crotonilidendiurea) × 0,026 clotonilidendiurea. 176 Concime azotato 18% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Isobutilidendiurea, Azoto totale, il tenore di contenente azoto ammoniacale, totale. Almeno 1/3 dell’azoto anche nitrato azoto nitrico può essere isobutilidendiurea azoto nitrico, azoto totale dichiarato deve provenire dichiarato. Per ogni forma * ureico, dall’isobutilidendiurea. che raggiunge almeno l’1% isobutilidendiurea Almeno 3% N di azoto in forma – azoto nitrico ammoniacale o nitrica o ureica. – azoto ammoniacale Tenore massimo di biureto: (N – azoto ureico ureico + N azoto dell’isobutilidendiurea) × 0,026 dell’isobutilidendiurea. 177 Concime azotato 18% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Ureaformaldeide, Azoto totale, il tenore di contenente azoto ammoniacale, totale. Almeno 1/3 dell’azoto anche nitrato azoto nitrico può essere ureaformaldeide azoto nitrico, azoto totale dichiarato deve provenire dichiarato. Per ogni forma * ureico, ureaformaldeide dall’ureaformaldeide. che raggiunge almeno l’1% Almeno 3% N di azoto in forma – azoto nitrico ammoniacale o nitrica o ureica. – azoto ammoniacale Tenore massimo di biureto: (N – azoto ureico ureico + N dell’ureaformaldeide) azoto dell’ureaformaldeide. × 0,026 178 Soluzione di concime 18% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Ureaformaldeide, Azoto totale, il tenore di azotato con azoto ammoniacale, totale. Almeno 1/3 dell’azoto anche nitrato azoto nitrico può essere ureaformaldeide azoto nitrico, azoto totale dichiarato deve provenire dichiarato. Per ogni forma * ureico, ureaformaldeide dall’ureaformaldeide. che raggiunge almeno l’1% Almeno 3% N di azoto in forma – azoto nitrico ammoniacale o nitrica o ureica. – azoto ammoniacale Tenore massimo di biureto: (N – azoto ureico ureico + N dell’ureaformaldeide) azoto dell’ureaformaldeide.
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× 0,026 179 Sospensione di 18% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Ureaformaldeide, Azoto totale, il tenore di concime azotato con azoto ammoniacale, totale. Almeno 1/3 dell’azoto anche nitrato azoto nitrico può essere ureaformaldeide azoto nitrico, azoto totale dichiarato deve provenire dichiarato. Per ogni forma * ureico, ureaformaldeide dall’ureaformaldeide. che raggiunge almeno l’1% Almeno 3% N di azoto in forma – azoto nitrico ammoniacale o nitrica o ureica. – azoto ammoniacale Tenore massimo di biureto: (N – azoto ureico ureico + N dell’ureaformaldeide) azoto dell’ureaformaldeide, × 0,026 azoto dell’ureaformaldeide solubile in acqua fredda, azoto dell’ureaformaldeide solubile unicamente in acqua calda. 180 Urea-ammonio solfato 30% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto Carbamide, solfato * 12% SO3 azoto ureico azoto ammoniacale e azoto ureico. d'ammonio ammoniacale, anidride Tenore minimo di azoto solforica solubile in ammoniacale: 4%. Tenore acqua minimo di zolfo espresso come anidride solforica: 12%. Tenore massimo di biureto: 0,9% 181 Soluzione di nitrato 8% N Azoto totale Azoto totale valutato come azoto Dissoluzione di nitrato I tenori di azoto nitrico e di calcio nitrico, tenore massimo di azoto di calcio in acqua ammoniacale possono essere * ammoniacale: 1%, tenore dichiarati. Può essere massimo di calcio valutato come indicato il campo CaO solubile in acqua d’applicazione. La denominazione del tipo può esser seguita, secondo i casi, da una delle seguenti indicazioni:
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per applicazione fogliare per la preparazione di soluzioni nutritive per irrigazione fertilizzante Ossido di calcio solubile in acqua per gli impieghi di cui sopra. 182 Soluzione di nitrato 10% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto totale Carbamide, nitrato di L’indicazione concernente i di calcio-urea azoto ureico, o come azoto ureico e nitrico calcio, anche cloruro di tenori può fare accenno al azoto nitrico calcio tenore di calcio, valutato come Ca, qualora questo sia almeno del 10%. 183 Sospensione di nitrato 10% N Azoto totale, Azoto valutato come azoto totale Carbamide, nitrato di calcio-urea azoto ureico, o come azoto ureico e nitrico. azoto nitrico Almeno l’80% dell’azoto totale dichiarato in forma d’azoto nitrico 184 Soluzione di concime 15% N Azoto totale e azoto Azoto valutato come azoto totale Prodotto stabile azotato ureico, azoto o come azoto ureico, ottenuto per via * ammoniacale o nitrico, ammoniacale o nitrico. Tenore chimica o per se i tenori raggiungono massimo di biureto: N ureico × dissoluzione in acqua, l’1% 0,026 a pressione atmosferica 185 Soluzione di nitrato 26% N Azoto totale, azoto Azoto valutato come azoto Carbamide, nitrato ammonico-urea ureico, azoto totale, costituito per circa la metà ammonico. Prodotto * ammoniacale, azoto da azoto ureico. Tenore massimo ottenuto per via nitrico di biureto: 0,5% chimica o per dissoluzione in acqua 186 Soluzione di nitrato 9% N Azoto nitrico, ossido di Azoto valutato come azoto Prodotto ottenuto Il concime deve essere potassico 4% K2O potassio solubile in nitrico. Potassio valutato come mediante miscelazione messo in commercio
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acqua K2O solubile in acqua con nitrato potassico e unicamente in contenitori acido nitrico chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai campi d’applicazione. 187 Soluzione di nitrato di 6% N Azoto nitrico, ossido di Azoto valutato come azoto Prodotto ottenuto per magnesio 9% MgO magnesio totale nitrico. Magnesio valutato come via chimica o per * ossido di magnesio solubile in dissoluzione di nitrato acqua. pH minimo: 4 di magnesio in acqua 188 Acqua ammoniacale 10% N Azoto ammoniacale Azoto valutato come azoto Acqua contenente Il contenitore deve portare ammoniacale ammoniaca l’indicazione che in forma non diluita il concime non è idoneo per una concimazione in superficie. 189 Gas ammoniacale 80% N Azoto ammoniacale Azoto valutato come azoto Ammoniaca Il contenitore deve portare ammoniacale l’indicazione che in forma non diluita il concime non è idoneo per una concimazione in superficie.
2. Concimi fosfatici
Disposizioni generali Se nella colonna 5 è indicata una finezza di macinazione, i granelli di un concime granulato devono decomporsi sotto l’influsso dell’umidità. 210 Scorie di 12% P2O5 Fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 Silicofosfati di calcio. defosforazione acido citrico al 2% solubile in acidi minerali, di cui Prodotto ottenuto in (fosfati Thomas, scorie almeno il 75% del tenore siderurgia mediante Thomas) dichiarato di P2O5 solubile trattamento della ghisa * nell’acido citrico al 2%; oppure fosforosa 10% P2O5 valutato come P2O5 solubile nell’acido citrico al 2%
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Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,16 mm 220 Perfosfato semplice 16% P2O5 Fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 Fosfato monocalcico e * citrato ammonico solubile in citrato ammonico solfato di calcio. neutro, fosfato solubile neutro, di cui almeno il 93% del Prodotto ottenuto per in acqua tenore dichiarato di P2O5 reazione del fosfato solubile in acqua naturale macinato con Pesata: 1 g acido solforico 221 Perfosfato concentrato 25% P2O5 Fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 Fosfato monocalcico e * citrato ammonico solubile in citrato ammonico solfato di calcio. neutro, fosfato in acqua neutro, di cui almeno il 93% del Prodotto ottenuto per tenore dichiarato di P2O5 reazione del fosfato solubile in acqua naturale macinato con Pesata: 1 g acido solforico ed acido fosforico 222 Perfosfato triplo 38% P2O5 Fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 Fosfato monocalcico. * citrato ammonico solubile in citrato ammonico Prodotto ottenuto per neutro, fosfato solubile neutro, di cui almeno il 93% del reazione del fosfato in acqua tenore dichiarato di P2O5 naturale macinato con solubile in acqua acido fosforico Pesata: 3 g 230 Fosfato naturale 20% P2O5 Fosfato solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato monocalcico, parzialmente solubile minerali, fosfato solubile in acidi minerali, di cui fosfato tricalcico, * solubile in acqua almeno il 40% del tenore solfato di calcio. dichiarato di P2O5 solubile in Prodotto ottenuto per acqua. soluzione parziale del Finezza di macinazione: fosfato naturale
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passaggio di almeno il 98% al macinato con acido setaccio a maglie di 0,63 mm, solforico e con acido passaggio di almeno il 90% al fosforico setaccio a maglie di 0,16 mm 231 Fosfato naturale 16% P2O5 Fosfato solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato monocalcico, parzialmente solubile minerali, fosfato solubile in acidi minerali, di cui fosfato tricalcico, con magnesio solubile in acqua, almeno il 40% del tenore solfato di calcio. 6% MgO magnesio totale dichiarato di P2O5 solubile in Prodotto ottenuto per acqua soluzione parziale del Magnesio valutato come fosfato naturale magnesio totale macinato con acido solforico e con acido fosforico, con aggiunta di solfato di magnesio 240 Fosfato bicalcico 38% P2O5 Fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 Fosfato bicalcico * citrato ammonico solubile in citrato ammonico diidrato. Precipitazione alcalino alcalino dei fosfati minerali o Finezza di macinazione: dell’acido fosforico passaggio di almeno il 98% al solubile delle ossa setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,16 mm 241 Fosfato bicalcico con 20% P2O5 Fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 Fosfato bicalcico, Il tenore di ossido di magnesio citrato ammonico solubile in citrato ammonico fosfato di magnesio, magnesio solubile in acqua alcalino, alcalino. carbonato di magnesio può essere dichiarato. ossido di magnesio Magnesio valutato come ossido 6% MgO totale di magnesio totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 90% al
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setaccio a maglie di 0,16 mm 250 Fosfato termico 25% P2O5 Fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 Fosfato calcico * citrato ammonico solubile in citrato ammonico alcalino, silicato di alcalino alcalino calcio. Disgregazione Finezza di macinazione: termica del fosfato passaggio di almeno il 96% al naturale mediante setaccio a maglie di 0,63 mm, azione di composti passaggio di almeno il 75% al alcalini e dell'acido setaccio a maglie di 0,16 mm silicico 251 Fosfato naturale con 23% P2O5 Fosfato solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato monocalcico, parti solubili in acqua minerali, fosfato solubile in acidi minerali, almeno fosfato tricalcico, solubile in acido il 45% del tenore dichiarato di solfato di calcio. formico al 2%, fosfato P2O5 solubile in acido formico al Disgregazione parziale solubile in acqua 2%. Almeno il 20% del tenore del fosfato naturale dichiarato di P2O5 solubile in macinato mediante acqua. reazione con acido solforico 260 Fosfato 30% P2O5 Fosfato solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfati di alluminio e alluminocalcico minerali, fosfato solubile in acidi minerali, almeno di calcio. * solubile in citrato il 75% del tenore dichiarato di Disgregazione termica ammonico alcalino P2O5 solubile in citrato del fosfato naturale ammonico alcalino Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,16 mm 270 Fosfato naturale 23% P2O5 Fosfato solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato tricalcico, Deve essere dichiarata la macinato minerali, fosfato solubile in acidi minerali, almeno carbonato di calcio, percentuale in massa del solubile in acido il 40% del tenore dichiarato di Prodotto ottenuto della prodotto che passa
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formico al 2% P2O5 solubile in acido formico al macinazione di fosfato attraverso un setaccio a 2% naturale tenero maglie di 0,16 mm. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,315 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,16 mm 271 Fosfato naturale 25% P2O5 Fosfato solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato tricalcico, Deve essere dichiarata la tenero minerali, fosfato solubile in acidi minerali, almeno carbonato di calcio, percentuale in massa del * solubile in acido il 55% del tenore dichiarato di Prodotto ottenuto dalla prodotto che passa formico al 2% P2O5 solubile in acido formico al macinazione di fosfato attraverso un setaccio a 2% naturale tenero maglie di 0,063 mm. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm 272 Fosfato naturale 16% P2O5 Fosfato solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato tricalcico, tenero con magnesio minerali, fosfato solubile in acidi minerali, almeno carbonato di calcio, solubile in acido il 55% del tenore dichiarato di solfato di magnesio. formico al 2%, P2O5 solubile in acido formico al Prodotto ottenuto dalla 6% MgO magnesio totale 2%. macinazione di fosfato Magnesio valutato come naturale tenero, con magnesio totale aggiunta di solfato di Finezza di macinazione: magnesio passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm 280 Fosfato naturale con 14% P2O5 Fosforo solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato tricalcico, Il concime deve essere carbonato di calcio minerali, fosforo solubile in acidi minerali, almeno carbonato di calcio. provvisto di un’indicazione
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solubile in acido il 40% del tenore dichiarato di Miscela di inerente al campo formico al 2%, P2O5 solubile in acido formico al a) fosfato naturale d’applicazione. 40% CaCO3 carbonato di calcio 2%. tenero con finezza di Calce valutata come CaCO3 macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,315mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,16 mm con b)carbonato di calcio con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,315 mm 281 Fosfato naturale con 14% P2O5 Fosforo solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato tricalcico, Il concime deve essere carbonato di calcio di minerali, fosforo solubile in acidi minerali, almeno carbonato di calcio. provvisto di un’indicazione alghe marine solubile in acido il 40% del tenore dichiarato di Miscela di inerente al campo formico al 2%, P2O5 solubile in acido formico al a) fosfato naturale d’applicazione. 40% CaCO3 carbonato di calcio 2%. tenero con finezza di Calce valutata come CaCO3 macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,315mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,16 mm con
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b) carbonato di calcio di alghe marine con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 2,0 mm, passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,8 mm 282 Fosfato naturale con 14% P2O5 Fosfato solubile in acidi Fosfato valutato come P2O5 Fosfato tricalcico, Il concime deve essere carbonato di magnesio minerali, fosfato solubile in acidi minerali, di cui carbonato di calcio, provvisto di un’indicazione solubile in acido almeno il 40% del tenore carbonato di magnesio. inerente al campo formico al 2%, dichiarato di P2O5 solubile in Miscela di d’applicazione. 30% CaCO3 carbonato di calcio, acido formico al 2%. 15% MgCO3 carbonato di magnesio a) fosfato naturale Calce valutata come CaCO3. tenero con finezza di Magnesio valutato come MgCO3 macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,315mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,16 mm con b) carbonato di magnesio con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a
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maglia di 0,315 mm
3. Concimi potassici
310 Sale grezzo di potassio 10% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Sale grezzo di potassio * solubile in acqua, solubile in acqua. 5% MgO ossido di magnesio Magnesio in forma di sali solubile in acqua solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio 311 Sale grezzo di potassio 18% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Sali grezzi di potassio, Il tenore di ossido di arricchito solubile in acqua solubile in acqua cloruro di potassio magnesio solubile in acqua * può essere dichiarato se superiore a 5% MgO. 320 Cloruro di potassio 37% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Cloruro di potassio. * solubile in acqua solubile in acqua Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio 321 Cloruro di potassio 37% K2O; Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Cloruro di potassio,
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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con magnesio solubile in acqua, solubile in acqua sali di magnesio. * 5% MgO ossido di magnesio Magnesio in forma di sali Prodotto ottenuto da solubile in acqua solubili in acqua, espresso come sali grezzi di potassio, ossido di magnesio con aggiunta di sali di magnesio 330 Solfato di potassio 47% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Solfato di potassio * solubile in acqua solubile in acqua Tenore massimo di cloro: 3% 331 Solfato di potassio con 22% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Solfato di potassio, magnesio solubile in acqua, solubile in acqua solfato di magnesio * 8% MgO ossido di magnesio Magnesio in forma di sali solubile in acqua solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3% 332 Kieserite con solfato 8% MgO Ossido di magnesio Magnesio in forma di sali Solfato di magnesio di potassio solubile in acqua, solubili in acqua, espresso come monoidrato, solfato di * 6% K2O; ossido di potassio ossido di magnesio. Potassio potassio. Prodotto totale solubile in acqua valutato come K2O solubile in ottenuto a partire da 20% acqua. kieserite, con aggiunta Tenore massimo di cloro: 3% di solfato di potassio 333 Soluzione di solfato 6% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Prodotto ottenuto Il concime può essere messo di potassio solubile in acqua, solubile in acqua. mediante miscelazione in commercio unicamente in 15% SO3 anidride solforica Zolfo valutato come S (6%) o di solfato di potassio contenitori chiusi provvisti solubile in acqua SO3 con acido solforico di indicazioni inerenti ai campi d’applicazione. 340 Scorie potassiche 20% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Sali di potassio. Scorie Il tipo di scorie potassiche solubile in acqua solubile in acqua. della produzione va dichiarato. Tenore massimo di cloro: 3% industriale contenenti Il concime deve essere potassio provvisto di un’indicazione inerente alla dose
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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d’applicazione per unità di superficie. 341 Soluzione di idrossido 27% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Prodotto ottenuto per Il concime può essere messo di potassio solubile in acqua solubile in acqua via chimica o per in commercio unicamente in dissoluzione in acqua contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai campi d’applicazione. 342 Sospensione di scorie 20% K2O Ossido di potassio Potassio valutato come K2O Sali di potassio, potassiche solubile in acqua solubile in acqua. borlanda. Prodotto Tenore massimo di cloro: 3% ottenuto dai resti della produzione di alcool e lieviti dalla melassa
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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4. Concimi a base di calcio, magnesio e zolfo
405 Solfato di calcio 25% CaO Ossido di calcio Calcio valutato come CaO. Prodotto d’origine * 35% SO3 Anidride solforica Zolfo valutato come S (14%) o naturale od industriale SO3. contenente solfato di Finezza di macinazione: calcio a vari gradi passaggio di almeno il 99% al d’idratazione setaccio a maglia di 10 mm, passaggio di almeno l’80% al setaccio a maglia di 2 mm
410 Cloruro di calcio 15% Ca Calcio Calcio valutato come Ca Cloruro di calcio
solubile in acqua 411 Soluzione di cloruro 12% CaO Ossido di calcio Calcio valutato come CaO Cloruro di calcio Può essere aggiunta di calcio solubile in acqua solubile in acqua un’indicazione concernente * la polverizzazione su piante. 420 Solfato di magnesio 15% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come MgO Solfato di magnesio Il tenore di zolfo o di * solubile in acqua, solubile in acqua. (× 7 H2O) anidride solforica può essere 28% SO3 anidride solforica Zolfo valutato come S (11%) o dichiarato. solubile in acqua SO3 solubile in acqua 421 Soluzione di solfato 5% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come MgO Solfato di magnesio Il tenore di zolfo o di di magnesio solubile in acqua, solubile in acqua. (× 7 H2O) anidride solforica può essere * 10% SO3 anidride solforica Zolfo valutato come S(4%) o Prodotto ottenuto per dichiarato. solubile in acqua SO3 solubile in acqua dissoluzione in acqua di solfato di magnesio 422 Idrossido di magnesio 60% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come ossido Idrossido di magnesio * totale di magnesio totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,063 mm 423 Sospensione di 24% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come ossido Idrossido di magnesio
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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idrossido di magnesio totale di magnesio totale; * Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,063 mm 424 Polvere di roccia di 20% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come ossido Silicati di magnesio. magnesio di magnesio totale; Lavorazione meccanica Finezza di macinazione: di rocce contenenti passaggio di almeno il 97% al magnesio, anche setaccio a maglia di 0,2 mm, granulazione del passaggio di almeno il 65% al prodotto macinato setaccio a maglia di 0,032 mm. secondo quanto Se granulato: specificato nella decomposizione dei granelli colonna 5 sotto l’influsso dell’umidità 425 Kieserite 24% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come MgO Solfato di magnesio Il tenore di zolfo può essere * solubile in acqua, solubile in acqua. Zolfo valutato monoidrato dichiarato. 45% SO3 anidride solforica come S (18%) o SO3solubile in solubile in acqua acqua 426 Kieserite con potassio 8% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come ossido Solfato di magnesio e carbonato di 6% K2O totale, di magnesio totale, almeno il monoidrato, carbonato magnesio ossido di potassio 60% del tenore di MgO di magnesio ottenuto solubile in acqua dichiarato solubile in acqua; dal carbonato di calcio Potassio valutato come K2O e magnesio, solfato di totale solubile in acqua; potassio 20% Tenore massimo di cloro: 3% 427 Kieserite con 20% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come ossido Solfato di magnesio carbonato di magnesio totale di magnesio totale, almeno il monoidrato, carbonato 60% del tenore dichiarato di di magnesio ottenuto MgO solubile in acqua da carbonato di calcio e magnesio
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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430 Soluzione di cloruro di 13% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come MgO Cloruro di magnesio, magnesio solubile in acqua solubile in acqua. anche cloruro di calcio * Tenore massimo di calcio: 2% 431 Sospensione di 15% MgO Ossido di magnesio Magnesio valutato come Ossido di magnesio, concimi magnesiaci solubile in acqua magnesio totale idrossido di magnesio o sali di magnesio 432 Concimi magnesiaci 70% MgO Magnesio totale Magnesio valutato come Ossido di magnesio concentrati magnesio totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 4,0 mm
440 Zolfo elementare 98% S Zolfo Zolfo valutato come S o SO3 Prodotto di origine
* totale (245%) naturale o industriale
441 Zolfo elementare 80% S Zolfo Zolfo valutato come S o SO3 Prodotto di origine
totale (200%) naturale o industriale, anche con aggiunta di additivi di formulazione non dannosa per la salute 442 Concimi a base di 15% SO3 Anidride solforica, Zolfo valutato come S (6%) o Solfati, idrossidi, L’indicazione può riportare zolfo e magnesio 6% MgO ossido di magnesio SO3. carbonati o ossidi di il tenore di ossido di calcio, totale Magnesio valutato come ossido calcio o magnesio di valutato come CaO, se di magnesio totale. origine naturale o questo raggiunge almeno il Finezza di macinazione: industriale, anche 2%. passaggio di almeno il 97% al granulazione del setaccio a maglia di 4 mm. prodotto macinato secondo quanto specificato nella colonna 5
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Allegato 1, parte 2 Concimi senza obbligo di notifica Concimi minerali composti Esigenze per i singoli tipi di concime N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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610 Concime NPK* 3% N Azoto nelle forme Finezza di macinazione secondo Prodotto ottenuto per d’azoto da 1 a 5 (art. 6 l’articolo 6 capoverso 5 via chimica o per cpv. 4) miscela 5% P2O5 Fosfato con solubilità da 1 a 8 (art. 6 cpv. 5) 5% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 20%
611 Concime NPK 3% N Azoto nelle forme Prodotto ottenuto per
d’azoto da 1 a 4 e da 6 a via chimica o per
9 (art. 6 cpv. 4) miscela
5% P2O5 Fosfato con solubilità da 1 a 3, 8 e 9 (art. 6 cpv. 5) 5% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 20% 612 Concime NPK con 5% N Azoto nelle forme Almeno il 25% dell’azoto deve Prodotto ottenuto per Per la forma d’azoto 7 crotonilidendiurea, d’azoto da 1 a 4 e da 6 a provenire dalle forme d’azoto da via chimica devono essere dichiarati il isobutilidendiurea o 8 (art. 6 cpv. 4) 6 a 8. Almeno il 60% del tenore tenore di azoto solubile in ureaformaldeide* 5% P2O5 Fosfato con solubilità della forma d’azoto 7 deve acqua fredda e il tenore di da 1 a 3, 8 e 9 (art. 6 risultare solubile in acqua calda azoto solubile in acqua cpv. 5) calda.
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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5% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 20%
620 Concime NPK, 3% N Azoto nelle forme Prodotto ottenuto per
ricoperto d’azoto da 1 a 5 (art. 6 via chimica o per cpv. 4) miscela. Granulazione 5% P2O5 Fosfato con solubilità e rivestimento dei da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) granelli con sostanze non dannose per la 5% K2O Ossido di potassio salute solubile in acqua totale 20% 621 Concime NPK, 3% N Azoto nelle forme Le forme d’azoto da 6 a 8 Prodotto ottenuto per parzialmente ricoperto d’azoto da 1 a 9 (art. 6 possono essere presenti via chimica o per cpv. 4) unicamente nella percentuale di miscela. Granulazione 5% P2O5 Fosfato con solubilità prodotto non ricoperta e rivestimento dei da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) granelli con sostanze di ricopertura non 5% K2O Ossido di potassio dannose per la salute. solubile in acqua La percentuale totale 20% ricoperta non deve essere inferiore al 25% 622 Concime NPK, con 3% N Azoto nelle forme Prodotto ottenuto per Per l’azoto ricoperto azoto ricoperto d’azoto da 1 a 5 (art. 6 via chimica o per devono essere dichiarati i cpv. 4) miscela. Granulazione tenori delle forme d’azoto 5% P2O5 Fosfato con solubilità e rivestimento da 2 a 4. da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) dell’azoto con sostanze 5% K2O Ossido di potassio non dannose per la solubile in acqua salute. La percentuale totale 20% ricoperta non deve essere inferiore al 50%
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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630 Concime NPK, 3% N Azoto nelle forme Prodotto ottenuto per Il concime deve essere incapsulato d’azoto da 1 a 5 (art. 6 via chimica o per messo in commercio cpv. 4) miscela. Dissoluzione unicamente in contenitori 5% P2O5 Fosfato con solubilità in acqua dei rispettivi chiusi provvisti di da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) sali successivamente indicazioni inerenti ai 5% K2O Ossido di potassio incapsulati con campi d’applicazione. solubile in acqua sostanze non dannose totale 20% per la salute 640 Soluzione di concime 2% N Azoto nelle forme Tenore massimo di biureto: N Prodotto stabile NPK* d’azoto da 1 a 4 (art. 6 ureico × 0,026 ottenuto per via cpv. 4) chimica o per 3% P2O5 Fosfato con solubilità 1 dissoluzione in acqua a (art. 6 cpv. 5) pressione atmosferica 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 15% 641 Soluzione di concime 2% N Azoto nelle forme Almeno il 25% dell’azoto deve Prodotto stabile NPK con d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. provenire dalla forma d’azoto 7. ottenuto per via ureaformaldeide 6 cpv. 4) Tenore massimo di biureto: (N chimica e per 3% P2O5 Fosfato solubile in ureico + N dell’ureaformaldeide) dissoluzione in acqua a acqua × 0,026 pressione atmosferica 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 15% 650 Sospensione di 3% N Azoto nelle forme Tenore massimo di biureto: N Prodotto ottenuto per concime NPK* d’azoto da 1 a 4 (art. 6 ureico × 0,026 via chimica e per cpv. 4) sospensione in acqua 4% P2O5 Fosfato con solubilità 1 (art. 6 cpv. 5) 4% K2O Ossido di potassio
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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solubile in acqua totale 20% 651 Sospensione di 2% N Azoto nelle forme Almeno il 25% dell’azoto deve Prodotto stabile concime NPK con d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. provenire dalla forma d’azoto 7. ottenuto per via ureaformaldeide 6 cpv. 4) Tenore massimo di biureto: (N chimica e per 3% P2O5 Fosfato con solubilità ureico + N dell’ureaformaldeide) sospensione in acqua a da 1 a 3, 8 e 9 (art. 6 × 0,026 pressione atmosferica cpv. 5) 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 15% 660 Sospensione di 3% N Azoto nelle forme Tenore massimo di biureto: N Prodotto stabile concime NPK con d’azoto da 1 a 4 (art. 6 ureico × 0,026. ottenuto per carbonato di magnesio cpv. 4) Indicazioni relative al tenore e sospensione in acqua, 4% P2O5 Fosfato con solubilità 1 altri requisiti all’articolo 6 con aggiunta di (art. 6 cpv. 5) capoverso 5 carbonato di magnesio 4% K2O Ossido di potassio a pressione atmosferica solubile in acqua 2% MgO Ossido di magnesio totale 10% CaCO3 Carbonato di calcio totale 35% 710 Concime NP 3% N Azoto nelle forme Finezza di macinazione secondo Prodotto ottenuto per * d’azoto da 1 a 5 (art. 6 l’articolo 6 capoverso 5 via chimica e per cpv. 4) miscela 5% P2O5 Fosfato con solubilità da 1 a 8 (art. 6 cpv. 5) totale 18% 711 Concime NP con 3% N Azoto nelle forme Almeno il 25% dell’azoto deve Prodotto ottenuto per Per la forma d’azoto 7 crotonilidendiurea, d’azoto da 1 a 4 e da 6 a provenire dalle forme d’azoto da via chimica o per devono essere dichiarati il
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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isobutilidendiurea o 8 (art. 6 cpv. 4) 6 a 8. Almeno il 60% del tenore miscela tenore di azoto solubile in ureaformaldeide* 5% P2O5 Fosfato con solubilità della forma d’azoto 7 deve acqua fredda e il tenore di da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) risultare solubile in acqua calda azoto solubile in acqua totale 18% calda. 720 Concime NP 3% N Azoto nelle forme Per le forme d’azoto da 2 a 9, i Prodotto ottenuto per d’azoto da 1 a 9 (art. 6 tenori devono essere dichiarati via chimica o per cpv. 4) soltanto se raggiungono l’1% miscela 5% P2O5 Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) totale 18% 730 Soluzione di concime 3% N Azoto nelle forme Tenore massimo di biureto: N Prodotto stabile NP d’azoto da 1 a 4 (art. 6 ureico × 0,026 ottenuto per via * cpv. 4) chimica e per 5% P2O5 Fosfato solubile in dissoluzione in acqua a acqua pressione atmosferica totale 18% 731 Soluzione di concime 5% N Azoto nelle forme Almeno il 60% del tenore della Prodotto stabile Per la forma d’azoto 7 NP con d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. forma d’azoto 7 deve risultare ottenuto per via devono essere dichiarati il ureaformaldeide 6 cpv. 4) solubile in acqua calda chimica e per tenore di azoto solubile in 5% P2O5 Fosfato solubile in dissoluzione in acqua a acqua fredda e il tenore di acqua pressione atmosferica azoto solubile in acqua totale 18% calda. 740 Sospensione di 3% N Azoto nelle forme Tenore massimo di biureto: N Prodotto stabile concime NP d’azoto da 1 a 4 (art. 6 ureico × 0,026 ottenuto per via * cpv. 4) chimica e per 5% P2O5 Fosfato con solubilità sospensione in acqua a da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) pressione atmosferica totale 18%
750 Concime NK 3% N Azoto nelle forme Prodotto ottenuto per
* d’azoto da 1 a 5 (art. 6 via chimica e per
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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cpv. 4) miscela 5% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 18% 751 Soluzione di concime 5% N Azoto nelle forme Almeno il 60% del tenore della Prodotto ottenuto per Per la forma d’azoto 7 NK con d’azoto da 1 a 4 e da 6 a forma d’azoto 7 deve risultare via chimica devono essere dichiarati il crotonilidendiurea, 8 (art. 6 cpv. 4) solubile in acqua calda tenore di azoto solubile in isobutilidendiurea o 5% K2O Ossido di potassio acqua fredda e il tenore di ureaformaldeide solubile in acqua azoto solubile in acqua * totale 18% calda. 760 Concime NK 3% N Azoto nelle forme Prodotto ottenuto per L’indicazione può riportare contenente magnesio d’azoto da 1 a 9 (art. 6 via chimica o per il tenore di calcio, valutato cpv. 4) miscela come CaO, se questo 5% K2O Ossido di potassio raggiunge almeno il 10%. solubile in acqua 2% MgO Ossido di magnesio totale totale 20% 770 Soluzione di concime 3% N Azoto nelle forme Tenore massimo di biureto: N Prodotto stabile NK d’azoto da 1 a 4 (art. 6 ureico × 0,026 ottenuto per via * cpv. 4) chimica e per 5% K2O Ossido di potassio dissoluzione in acqua a solubile in acqua pressione atmosferica totale 15% 780 Soluzione di concime 5% N Azoto nelle forme Tenore massimo di biureto: (N Prodotto ottenuto per con ureaformaldeide d’azoto da 1 a 4 e 7 (art. ureico + N dell’ureaformaldeide) via chimica e per
6 cpv. 4) × 0,026 sospensione in acqua
5% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 18%
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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810 Concime PK 5% P2O5 Fosfato con solubilità Finezza di macinazione secondo Prodotto ottenuto per * da 1 a 8 (art. 6 cpv. 5) l’articolo 6 capoverso 5 via chimica o per 5% K2O Ossido di potassio miscela solubile in acqua totale 18%
820 Concime PK 5% P2O5 Fosfato con solubilità Prodotto ottenuto per
da 1 a 10 (art. 6 cpv. 5) via chimica o per 5% K2O Ossido di potassio miscela solubile in acqua totale 18% 830 Concime PK con 10% P2O5 Fosfato con solubilità 8 Calce valutata come CaCO3 Prodotto ottenuto per carbonato di calcio (art. 6 cpv. 5) miscela, con aggiunta 10% K2O Ossido di potassio di carbonato di calcio, solubile in acqua anche di alghe marine 40% CaCO3 Carbonato di calcio 831 Concime PK con calce 5% P2O5 Fosfato con solubilità Calce valutata come CaO Prodotto ottenuto per di convertitore o 5, 6 o 10 (art. 6 cpv. 5) miscela, con aggiunta metallurgica 5% K2O Ossido di potassio di calce di convertitore solubile in acqua o metallurgica, anche 10% CaO Ossido di calcio aggiunta di calce di P2O5 e K2O convertitore con totale 18% fosfato o metallurgica contenente fosfato
840 Soluzione di concime 5% P2O5 Fosfato con solubilità 1 Prodotto ottenuto per
PK (art. 6 cpv. 5) via chimica e per * 5% K2O Ossido di potassio dissoluzione in acqua solubile in acqua totale 18%
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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850 Sospensione di 5% P2O5 Fosfato con solubilità Indicazioni relative al tenore e Prodotto ottenuto per concime PK da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) altri requisiti all’articolo 6 via chimica e per * 5% K2O Ossido di potassio capoverso 5 sospensione in acqua solubile in acqua totale 18% 851 Sospensione di 5% P2O5 Fosfato con solubilità Indicazioni relative al tenore e Prodotto ottenuto per concime PK con da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) altri requisiti all’articolo 6 via chimica e per carbonato di magnesio 5% K2O Ossido di potassio capoverso 5 sospensione in acqua solubile in acqua 2% MgO Ossido di magnesio totale 10% CaCO3 Carbonato di calcio totale 18%
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Allegato 1, parte 3 Concimi con obbligo di notifica Concimi organici e organo-minerali Esigenze per i singoli tipi di concime N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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1. Concimi organici e organo-minerali semplici
910 Concime organico 10% SO Sostanza organica
azotato, fosfatico o 3% N o Azoto totale potassico 3% P2O5 o Fosfato totale 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua 911 Concime organo- 10% SO Sostanza organica Se viene aggiunto azoto nelle Nel caso di aggiunta di minerale azotato, 3% N o Azoto totale forme di azoto da 6 a 8, esso fosfato minerale vanno fosfatico o potassico 3% P2O5 o Fosfato totale deve costituire almeno 1/3 osservate le indicazioni di 3% K2O Ossido di potassio dell’azoto totale cui all’articolo 6 capoverso solubile in acqua 5. 915 Concime organico 10% SO Sostanza organica Azoto valutato come azoto Peptidi e amminoacidi. azotato con peptidi e 14% N Azoto legato totale Idrolisi delle proteine amminoacidi organicamente animali o vegetali, essiccazione
920 Soluzione di concime 10% SO Sostanza organica
organico azotato, 3% N o Azoto totale fosfatico o potassico 3% P2O5 o Fosfato totale 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua
921 Soluzione di concime 10% SO Sostanza organica Nel caso di aggiunta di
organo-minerale 3% N o Azoto totale fosfato minerale vanno
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
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azotato, fosfatico o 3% P2O5 o Fosfato totale osservate le indicazioni di potassico 3% K2O Ossido di potassio cui all’articolo 6 capoverso solubile in acqua 5.
922 Sospensione di 10% SO Sostanza organica
concime organico 3% N o Azoto totale azotato, fosfatico o 3% P2O5 o Fosfato totale potassico 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua
923 Sospensione di 10% SO Sostanza organica Nel caso di aggiunta di
concime organo- 3% N o Azoto totale fosfato minerale vanno minerale azotato, 3% P2O5 o Fosfato totale osservate le indicazioni di fosfatico o potassico 3% K2O Ossido di potassio cui all’articolo 6 capoverso solubile in acqua 5. 924 Soluzione di concime 10% SO Sostanza organica Azoto valutato come azoto Peptidi e amminoacidi. organico azotato con 8% N Azoto legato totale Idrolisi delle proteine peptidi e amminoacidi organicamente animali o vegetali 925 Soluzione di concime 10% SO Sostanza organica Azoto valutato come azoto Peptidi e amminoacidi. organo-minerale 8% N Azoto totale totale. Tenore minimo di azoto Idrolisi delle proteine azotato con peptidi e amminico: 5%N animali o vegetali, con amminoacidi aggiunta di cloruro d’ammonio o solfato d’ammonio
2. Concimi organici e organo-minerali composti
940 Concime organico 10% SO Sostanza organica
228
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1% N Azoto totale 1% P2O5 Fosfato totale 1% K2O Ossido di potassio solubile in acqua totale 3% 941 Concime organo- 10% SO Sostanza organica Se viene aggiunto azoto nelle Nel caso di aggiunta di minerale 2% N Azoto totale forme di azoto da 6 a 8, esso fosfato minerale vanno 2% P2O5 Fosfato totale deve costituire almeno 1/3 osservate le indicazioni di 2% K2O Ossido di potassio dell’azoto totale cui all’articolo 6 capoverso solubile in acqua 5. totale 6%
942 Concime organico 10% SO Sostanza organica Possibile denominazione
composto 3% per ogni Azoto totale del tipo: nome degli(dell’) elemento Fosfato totale elementi(o) nutrivi(o) nutritivo Ossido di potassio preceduto da "concime principale solubile in acqua organico composto a indicato; prevalenza di". totale 5% 943 Concime organo- 10% SO Sostanza organica Se viene aggiunto azoto nelle Possibile denominazione minerale composto 6% per ogni Azoto totale forme di azoto da 6 a 8, esso del tipo: nome degli(dell’) elemento Fosfato totale deve costituire almeno 1/3 elementi(o) nutrivi(o) nutritivo Ossido di potassio dell’azoto totale preceduto da "concime principale solubile in acqua organo-minerale composto indicato; a prevalenza di". totale 10%
951 Concime organico 10% SO Sostanza organica
NPK, NP, NK o PK 3% N Azoto totale 3% P2O5 Fosfato totale 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua
229
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
952 Concime organo- 10% SO Sostanza organica Se viene aggiunto azoto nelle
minerale 3% N Azoto totale forme di azoto da 6 a 8, esso NPK, NP, NK o PK 3% P2O5 Fosfato totale deve costituire almeno 1/3 3% K2O Ossido di potassio dell’azoto totale solubile in acqua
953 Soluzione di concime 10% SO Sostanza organica
organico 3% N Azoto totale NPK, NP, NK o PK 3% P2O5 Fosfato totale 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua
954 Soluzione di concime 10% SO Sostanza organica
organo-minerale 3% N Azoto totale NPK, NP, NK o PK 3% P2O5 Fosfato totale 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua
955 Sospensione di 10% SO Sostanza organica
concime organico 3% N Azoto totale NPK, NP, NK o PK 3% P2O5 Fosfato totale 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua
956 Sospensione di 10% SO Sostanza organica
concime organo- 3% N Azoto totale minerale 3% P2O5 Fosfato totale NPK, NP, NK o PK 3% K2O Ossido di potassio solubile in acqua 970 Concime ottenuto dalla 30% SO Sostanza organica; Sostanza organica valutata come Lavorazione della miscela di torba con 1% per ogni Azoto totale perdita di calcinazione. Azoto torba con aggiunta di uno o più elementi elemento Fosfato totale valutato come azoto totale senza concimi minerali nutritivi principali: nutritivo Ossido di potassio prendere in considerazione azoto, fosforo o principale solubile in acqua l’azoto della torba. Fosfato
230
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in il tipo, forma e solubilità altre prescrizioni modo di preparazione massa) degli elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
potassio miscelato valutato come fosfato totale. Potassio valutato come K2O solubile in acqua 980 Guano d’uccelli 6% N Azoto totale Prodotto ottenuto dalla Deve essere indicata la (vero guano) 12% P2O5 Fosfato totale macinazione di provenienza (p.es. guano 2% K2O Potassio totale escrementi, essiccati del Perù). naturalmente, di uccelli che si cibano di pesci, come pure eventualmente di singole carcasse di uccelli 981 Guano disgregato 7% N Azoto totale Disgregazione del Devono essere indicate la 9% P2O5 Fosfato solubile in guano naturale con specie animale e la acqua acidi provenienza.
231
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Allegato 1, parte 4 Concimi con obbligo di notifica (Eccezione: non soggiacciono all'obbligo di notifica i tipi di concime designati come "CONCIMI CE", contrassegnati da un asterisco (*) nella colonna 2) Concimi con microelementi Per microelementi in forma complessa si intende il legame di un metallo in una delle seguenti forme di chelati o complessi:
1. Agenti chelanti:
Acidi o sali di sodio, potassio od ammonio di: EDTA Acido etilendiamminotetraacetico C10H16O8N2 HEEDTA Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico C10H18O7N2 DTPA Acido dietilentriammoniopentaacetico C14H23O10N3 EDDHA [o,o] Acido etilendiammino-di (o-idrossifenilacetico) C18H20O6N2 EDDHA [o,p] Acido etilendiammino-N-(o-idrossifenilacetico) C18H20O6N2 EDDCHA Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-idrossifenil acetico) C20H20O10N2 EDDHMA [o,o] Acido etilendiammino-di (o-idrossi-o-metilfenilacetico) C20H24O6N2 EDDHMA [o,p] Acido etilendiammino-di (o-idrossi-p-metilfenilacetico) C20H24O6N2 EDDHSA Acido etilendiammino-di (2-idrossi-5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione C18H20O12S2 + n* (C12H14O8N2S) TMHBEDI Acido trimetilendiammino-N, N-bis-(O-idrossibenzil)-N, N-diacetico C21H26O6N2 NTAI Acido nitrilotriacetico C6H9O6N I Non in concimi designati come "CONCIMI CE".
232
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
2. Agenti complessanti:
HEDPAI Acido organofosforico (1-idrossietilden)difosforico C2H8O7P2 Acido citricoI C6H8O2 I Non in concimi designati come "CONCIMI CE".
Esigenze per i singoli concimi
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1. Concimi minerali semplici e composti
Aggiunta di microelementi ai tipi di concime elencati nelle parti 1 e 2 1010 La denominazione del a) Per colture o Microelementi Come dagli articoli Va indicato il campo d’applicazione tipo di concime va pascoli valutati come tenore corrispondenti: secondo quanto specificato nella completata con la 0,01% B totale o come tenore aggiunta di colonna 2. I microelementi che dicitura "con 0,002% Co solubile in acqua microelementi costituiscono gli ingredienti normali microelementi" o con 0,01% Cu del concime possono essere dichiarati la preposizione "con", 0,5% Fe purché siano presenti nelle quantità seguita dai nomi dei 0,1% Mn minime precisate nella colonna 3. Il microelementi presenti 0,001% Mo o tenore va dichiarato come segue: e dal loro simbolo 0,01% Zn a) per gli elementi nutritivi non chimico secondo b) Per uso orticolo o completamente solubili in acqua, il l’ordine stabilito nella nebulizzazione sul tenore totale e, qualora almeno la colonna 3 fogliame metà del tenore totale sia solubile * 0,01% B in acqua, il tenore solubile in 0,002% Co acqua; 0,002% Cu b) per gli elementi nutritivi 0,02% Fe completamente solubili in acqua, 0,01% Mn soltanto il tenore solubile in acqua. 0,001% Mo o 0,002% Zn
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
2. Concimi organici e organo-minerali
Aggiunta di microelementi ai tipi di concime elencati nella parte 3
1011 La denominazione del 0,01% B Microelementi Come dagli articoli
tipo di concime, ad 0,01% Cu valutati come tenore corrispondenti: eccezione del concime 0,05% Fe totale aggiunta di miscelato a base di microelementi torba, va completata 0,1% Mn con la dicitura "con 0,001 Mo o microelementi" o con oppure la preposizione "con", 0,01% Zn seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico secondo l’ordine stabilito nella colonna 2
1012 La denominazione del 0,01% B Microelementi Come dagli articoli
tipo di concime a base 0,01% Fe valutati come tenore corrispondenti: di torba va completata 0,003% Cu totale aggiunta di con la dicitura "con microelementi microelementi" o con la preposizione "con", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico secondo l’ordine stabilito nella colonna 2
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
Concimi con microelementi
1. Concime borato
1020 Borato di calcio 7% B Boro Boro valutato come Borato di calcio.
* tenore totale. Finezza Prodotto ottenuto a di macinazione: partire da passaggio di almeno colemanite o il 98% al setaccio a pandermite maglia di 0,063 mm 1030 Boro etanolammina 8% B Boro solubile in acqua Boro valutato come Prodotto ottenuto * B solubile in acqua per reazione di acido borico con etanolammina 1040 Borato di sodio 10% B Boro solubile in acqua Boro valutato come Borato di sodio * B solubile in acqua 1050 Acido borico 14% B Boro solubile in acqua Boro valutato come Prodotto ottenuto * B solubile in acqua per azione di un acido su un borato 1060 Soluzione di concime 2% B Boro solubile in acqua Boro valutato come Prodotto ottenuto borato B solubile in acqua per dissoluzione in * acqua di boro etanolammina, di borato di sodio o di acido borico 1070 Sospensione di 2% B Boro solubile in acqua Boro valutato come Prodotto ottenuto concime borato B solubile in acqua per sospensione in * acqua di boro etanolammina, di borato di sodio o di acido borico
235
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
2. Concime al cobalto
1110 Chelato di cobalto 2% Co Cobalto solubile in Cobalto valutato Chelato di cobalto * acqua come Co solubile in acqua, almeno l’80% del tenore dichiarato in forma chelata 1120 Sale di cobalto 19% Co Cobalto solubile in Cobalto valutato Sale di cobalto L’anione del sale deve essere * acqua come Co solubile in dichiarato. acqua 1130 Soluzione di concime 2% Co Cobalto solubile in Cobalto valutato Prodotto ottenuto L’anione del sale deve essere al cobalto acqua come Co solubile in per dissoluzione in dichiarato. * acqua acqua di sale di cobalto o di un chelato di cobalto
3. Concime a base di rame
1210 Concime a base di 5% Cu Rame Rame valutato come Prodotto ottenuto Il tenore di rame solubile in acqua rame tenore totale. Finezza miscelando sale di può essere dichiarato se risulta pari ad * di macinazione: rame, ossido di almeno ¼ del rame totale. La passaggio di almeno rame, idrossido di composizione deve essere dichiarata il 98% al setaccio a rame o un chelato secondo quanto specificato nella maglia di 0,063 mm di rame, anche colonna 6. aggiunta di un supporto non nocivo 1220 Chelato di rame 9% Cu Rame solubile in acqua Rame valutato come Chelato di rame * Cu solubile in acqua, almeno l’80% del tenore dichiarato in forma chelata
236
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1230 Sale di rame 20% Cu Rame solubile in acqua Rame valutato come Sale di rame L’anione del sale deve essere * Cu solubile in acqua dichiarato.
1240 Idrossido di rame 45% Cu Rame Rame valutato come Idrossido di rame
* tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm
1250 Ossido di rame 70% Cu Rame Rame valutato come Ossido di rame
* tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm
1251 Ossicloruro di rame 50% Cu Rame Rame valutato come Ossicloruro di rame
tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm
1252 Sospensione di 17% Cu Rame Rame valutato come Prodotto ottenuto
ossicloruro di rame tenore totale. Finezza per sospensione di di macinazione: ossicloruro di rame passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm
237
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1260 Soluzione di concime a 3% Cu Rame solubile in acqua Rame valutato come Prodotto ottenuto L’anione del sale deve essere base di rame Cu solubile in acqua per dissoluzione in dichiarato. * acqua di sale di rame o di un chelato di rame
4. Concime a base di ferro
1310 Chelato di ferro 5% Fe Ferro solubile in acqua Ferro valutato come Chelato di ferro * Fe solubile in acqua, almeno l’80% del tenore dichiarato in forma chelata 1320 Sale di ferro 12% Fe Ferro solubile in acqua Ferro valutato come Sale di ferro (Fe II) L’anione del sale deve essere * Fe solubile in acqua dichiarato. 1330 Soluzione di concime 2% Fe Ferro solubile in acqua Ferro valutato come Prodotto ottenuto a base di ferro Fe solubile in acqua per dissoluzione in * acqua di sale di ferro o di un chelato di ferro
1340 Sospensione di 5% Fe Ferro Ferro valutato come Prodotto ottenuto
concime a base tenore totale, almeno per reazione dei sali di ferro il 2% Fe solubile in di ferro con acido acqua fosforico
5. Concime a base di manganese
1410 Chelato di manganese 5% Mn Manganese solubile in Manganese valutato Chelato di . * acqua come Mn solubile in manganese acqua, almeno l’80% del tenore dichiarato in forma chelata
238
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1420 Concime a base di 17% Mn Manganese Manganese valutato Prodotto ottenuto Il tenore di manganese solubile in manganese come tenore totale miscelando sale di acqua può essere dichiarato se risulta * manganese e ossido pari ad almeno ¼ del manganese di manganese totale. 1430 Sale di manganese 17% Mn Manganese solubile in Manganese valutato L’anione del sale deve essere * acqua come Mn solubile in dichiarato. acqua
1440 Ossido di manganese 40% Mn Manganese Manganese valutato Ossido di
* come tenore totale. manganese Finezza di macinazione: passaggio di almeno l’80% al setaccio a maglia di 0,063 mm 1450 Soluzione di concime 3% Mn Manganese solubile in Manganese valutato Prodotto ottenuto L’anione del sale deve essere a base di manganese acqua come Mn solubile in per dissoluzione in dichiarato. * acqua acqua di sale di manganese o di un chelato di manganese
6. Concime a base di molibdeno
1510 Concime a base di 35% Mo Molibdeno solubile in Molibdeno valutato Prodotto ottenuto molibdeno acqua come Mo solubile in miscelando * acqua molibdato di sodio e molibdato d’ammonio 1520 Molibdato di sodio 35% Mo Molibdeno solubile in Molibdeno valutato Molibdato di sodio * acqua come Mo solubile in acqua
239
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1530 Molibdato d’ammonio 50% Mo Molibdeno solubile in Molibdeno valutato Molibdato * acqua come Mo solubile in d’ammonio acqua 1540 Soluzione di concime a 3% Mo Molibdeno solubile in Molibdeno valutato Prodotto ottenuto base di molibdeno acqua come Mo solubile in per dissoluzione in * acqua acqua di molibdato di sodio e molibdato d’ammonio
7. Concime a base di zinco
1610 Chelato di zinco 5% Zn Zinco solubile in acqua Zinco valutato come Chelato di zinco. * tenore totale Almeno l’80% del tenore dichiarato in forma chelata 1620 Sale di zinco 15% Zn Zinco solubile in acqua Zinco valutato come Sale di zinco L’anione del sale deve essere * tenore totale dichiarato. 1630 Ossido di zinco 70% Zn Zinco totale Zinco valutato come Prodotto ottenuto Il tenore di zinco solubile in acqua * tenore totale per via chimica può essere dichiarato se risulta pari ad contenente come almeno ¼ del tenore totale. componente essenziale ossido di zinco 1640 Concime a base di 30% Zn Zinco totale Zinco valutato come Prodotto ottenuto Il tenore di zinco solubile in acqua zinco tenore totale miscelando sale di può essere dichiarato se risulta pari ad * zinco e ossido di almeno ¼ del tenore totale. zinco
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che determinano Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in massa) il tipo, forma e solubilità degli altre prescrizioni modo di preparazione elementi nutritivi
1 2 3 4 5 6 7
1650 Soluzione di concime a 3% Zn Zinco solubile in acqua Zinco valutato come Prodotto ottenuto L’anione del sale deve essere base di zinco tenore totale per dissoluzione in dichiarato. * acqua di sale di zinco o di un chelato di zinco
8. Concime con microelementi ottenuto da miscelazione
1660 La denominazione del Microelementi Boro Microelementi Prodotto ottenuto In base alla qualità il tipo di concime tipo "concime con a) esclusivamente in Cobalto valutati come tenore miscelando sali va designato come "concime con microelementi ottenuto forma minerale Rame totale o come tenore solubili in acqua o microelementi ottenuto da da miscelazione" 0,2% B Ferro solubile in acqua chelati, anche per miscelazione" o "soluzione di (soluzione di concime 0,02% Co Manganese dissoluzione in concime con microelementi ottenuto con microelementi 0,5% Cu Molibdeno acqua da miscelazione". Il concime deve ottenuto da 2% Fe Zinco contenere almeno due dei miscelazione) va 0,5% Mn microelementi elencati nella colonna completata con la 0,02% Mo 3. Vanno indicati i tenori in forma dicitura "con 0,5% Zn chelata e gli agenti chelanti. Il tenore microelementi" o con b) in forma chelata o va dichiarato come segue: la preposizione "con", complessa a) per gli elementi nutritivi non seguita dai nomi dei 0,2% B ompletamente solubili in acqua, il microelementi presenti 0,02% Co tenore totale e, qualora almeno la e dal loro simbolo 0,1% Cu metà del tenore totale sia solubile chimico secondo 0,3% Fe in acqua, il tenore solubile in l’ordine stabilito nella 0,1% Mn acqua; colonna 3 0,1% Zn * totale minimo: in b) per gli elementi nutritivi forma solida 5%, in completamente solubili in acqua, soluzione 2% soltanto il tenore solubile in acqua.
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Allegato 1, parte 5 Ammendanti minerali senza obbligo di notifica e ammendanti organici nonché organo-minerali con obbligo di notifica Ammendanti minerali e organici Esigenze per i singoli tipi di concime N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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1. Ammendanti minerali
1710 Carbonato di calcio 75% CaCO3 Carbonato di calcio Calce valutata come CaCO3. Carbonato di calcio, Il concime può essere designato (carbonato di Finezza di macinazione: anche carbonato di come "carbonato di magnesio" se magnesio) passaggio di almeno il magnesio. Prodotto il tenore di carbonato di 97% al setaccio a maglia di ottenuto dalla magnesio, valutato come 3,0 mm macinazione di roccia MgCO3, è di almeno il 15% e se, passaggio di almeno il 70% al calcarea, roccia congiuntamente al tenore di setaccio a maglia di 1,0 mm. dolomitica o gesso, anche carbonato di calcio dichiarato, si Reattività valutata in base a granulazione del prodotto raggiunge il tenore minimo di trasformazione in acido macinato secondo le CaCO3 ed inoltre se il carbonato cloridrico diluito: minimo indicazioni della colonna di magnesio viene dichiarato 30%. Reattività con un tenore 5 anche quale elemento nutritivo. del 25% MgCO3: minimo Se nella preparazione viene 10% aggiunta roccia dolomitica, il carbonato di magnesio può essere dichiarato soltanto se la roccia dolomitica impiegata ha una reattività di almeno il 10%. Il concime può recare la dicitura "facilmente disgregabile" se la reattività raggiunge l’80%. 1711 Carbonato di calcio 65% CaCO3 Carbonato di calcio Calce valutata come CaCO3. Carbonato di calcio, Il concime può essere designato con aggiunta di torba Finezza di macinazione: torba. Prodotto ottenuto anche come Calce AZ, qualora
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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passaggio di almeno il 97% al dalla macinazione di contenga 1000 cellule attive di setaccio a maglia di 2,5 mm roccia calcarea, roccia azotobatteri per g, valutate in passaggio di almeno il 50% al dolomitica o gesso, base alla loro crescita su agar. Il setaccio a maglia di 0,8 mm. aggiunta di torba, anche concime può recare la dicitura Reattività valutata in base a aggiunta di azotobatteri "facilmente disgregabile" se la trasformazione in acido autorizzati reattività raggiunge l’80%. cloridrico diluito: minimo 30% Carbonato di calcio 65% CaCO3 Carbonato di calcio Calce valutata come CaCO3; Carbonato di calcio. di alghe marine Finezza di macinazione: Prodotto ottenuto passaggio di almeno il 97% al dall'essicazione e dalla setaccio a maglia di 2,0 mm, macinazione di alghe passaggio di almeno il 50% al marine setaccio a maglia di 0,8 mm. Tenore massimo di NaCl: 3% 1713 Calce con fosfato 65% CaCO3 Carbonato di calcio, Calce valutata come CaCO3. Carbonato di calcio, Il concime può essere designato naturale tenero 3% P2O5 fosfatto solubile in Fosfato valutato come P2O5 fosfato tricalcico, anche come "carbonato di magnesio (carbonato di magnesio acidi minerali, solubile in acidi minerali, carbonato di magnesio o con fosfato naturale tenero" se il con fosfato naturale fosfato solubile il almeno il 55% del tenore solfato di magnesio. tenore di carbonato di magnesio, tenero) acido formico al 2% dichiarato di P2O5 solubile in Prodotto ottenuto dalla valutato come MgCO3, è di acido formico al 2%. macinazione di roccia almeno il 15% e se, calcarea, roccia congiuntamente al tenore di dolomitica o gesso, con carbonato di calcio dichiarato, si aggiunta di solfato di raggiunge il tenore minimo di magnesio. CaCO3 ed inoltre se il carbonato Finezza di macinazione di magnesio viene dichiarato delle materie prime: anche quale elemento nutritivo. passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,315 mm. Aggiunta di fosfato naturale tenero con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,125 mm passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,063 mm. Anche granulazione del prodotto macinato 1714 Carbonato di calcio 65% CaCO3 Carbonato di calcio, Calce valutata come CaCO3. Carbonato di calcio, Il concime può essere designato con fosfato (carbonato 5% P2O5 anidride fosforica Fosfato valutato come P2O5 fosfato calcico alcalino, come "carbonato di magnesio di magnesio con solubile in citrato solubile in citrato ammonico. fosfato bicalcico, anche con fosfato naturale tenero" se il fosfato) ammonico Se granulato: decomposizione carbonato di magnesio. tenore di carbonato di magnesio, dei granelli sotto l’influsso Prodotto ottenuto dalla valutato come MgCO3, è di dell’umidità macinazione di roccia almeno il 15% e se, calcarea, roccia congiuntamente al tenore di dolomitica o gesso. carbonato di calcio dichiarato, si Finezza di macinazione raggiunge il tenore minimo di delle materie prime: CaCO3 ed inoltre se il carbonato passaggio di almeno il di magnesio viene dichiarato 97% al setaccio a maglia anche quale elemento nutritivo. di 1,0 mm Vanno indicati i fosfati secondo passaggio di almeno il quanto precisato nella colonna 6. 70% al setaccio a maglia di 0,315 mm. Aggiunta di fosfati
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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disgregati con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglia di 0,63 mm passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglia di 0,16 mm. Anche granulazione del prodotto macinato 1715 Carbonato di calcio 50% CaCO3 Carbonato di calcio, Calce valutata come CaCO3. Carbonato di calcio, Il concime può essere designato con fosfato e potassio 3% P2O5 fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 fosfato calcico alcalino, come "carbonato di magnesio (carbonato di magnesio citrato ammonico, solubile in citrato ammonico. fosfato bicalcico, solfato con fosfato e potassio" se il con fosfato e potassio) 3% K2O ossido di potassio Potassio valutato come K2O di potassio e cloruro di tenore di carbonato di magnesio, solubile in acqua solubile in acqua. potassio, anche carbonato valutato come MgCO3, è di di magnesio o solfato di almeno il 15% e se, magnesio. Prodotto congiuntamente al tenore di ottenuto dalla carbonato di calcio dichiarato, si macinazione di roccia raggiunge il tenore minimo di calcarea, roccia CaCO3 ed inoltre se il carbonato dolomitica o gesso. di magnesio viene dichiarato Finezza di macinazione anche quale elemento nutritivo. delle materie prime: Vanno indicati i fosfati secondo passaggio di almeno il quanto precisato nella colonna 6. 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,315 mm. Aggiunta di fosfati disgregati con finezza di
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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macinazione: passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglia di 0,63 mm passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglia di 0,16 mm. Anche granulazione del prodotto macinato 1716 Carbonato di calcio 65% CaCO3 Carbonato di calcio, Calce valutata come CaCO3. Carbonato di calcio, Il concime può essere designato con zolfo (carbonato di 2% S zolfo Reattività valutata in base a anche carbonato di come "carbonato di magnesio magnesio con zolfo) trasformazione in acido magnesio. Prodotto con zolfo" se il tenore di cloridrico diluito: minimo ottenuto dalla carbonato di magnesio, valutato 30%. Reattività con un tenore macinazione di roccia come MgCO3, è di almeno il del 25% MgCO3: minimo calcarea, roccia 15% e se, congiuntamente al 10%. dolomitica o gesso. tenore di carbonato di calcio Zolfo valutato come S. Finezza di macinazione dichiarato, si raggiunge il tenore delle materie prime: minimo di CaCO3 ed inoltre se il passaggio di almeno il carbonato di magnesio viene 97% al setaccio a maglia dichiarato anche quale elemento di 3,0 mm nutritivo. Se nella preparazione passaggio di almeno il viene aggiunta roccia dolomitica, 70% al setaccio a maglia il carbonato di magnesio può di 1,0 mm. essere dichiarato soltanto se la Aggiunta di solfato di roccia dolomitica impiegata ha calcio a vari gradi una reattività di almeno il 10%. d’idratazione d’origine Il concime può recare la dicitura naturale od industriale. "facilmente disgregabile" se la Anche granulazione del reattività raggiunge l’80%. prodotto macinato secondo quanto precisato
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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nella colonna 5 1720 Calce viva (calce viva 65% CaO Ossido di calcio Calce valutata come CaO. Ossido di calcio, anche Il concime può essere designato granulata) (calce Finezza di macinazione: ossido di magnesio. come "calce magnesiaca viva" se magnesiaca viva), passaggio di almeno il 97% al Prodotto ottenuto dalla il tenore di ossido di magnesio, (calce magnesiaca viva setaccio a maglia di 6,3 mm. calcinazione di roccia valutato come MgO, è di almeno granulata) All’atto della prima messa in calcarea, di roccia il 15% e se, congiuntamente al commercio, al massimo il 9% dolomitica o di gesso tenore di ossido di calcio di CaO può essere legato al dichiarato, si raggiunge il tenore CO2 minimo ed inoltre se il magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. Il concime può essere designato come "calce viva granulata" o come "calce magnesiaca viva granulata", se rispetta i seguenti requisiti. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 6,3 mm, di cui al massimo il 5% al setaccio a maglia di 0,4 mm. 1721 Calce viva con zolfo 60% CaO Ossido di calcio, Calce valutata come CaO. Ossido di calcio, anche Il concime può essere designato (calce viva granulata 2% S zolfo Finezza di macinazione: ossido di magnesio. come "calce magnesiaca viva con zolfo; calce passaggio di almeno il 97% al Prodotto ottenuto dalla con zolfo" se il tenore di ossido magnesiaca viva con setaccio a maglia di 6,3 mm. calcinazione di roccia di magnesio, valutato come zolfo, calce All’atto della prima messa in calcarea, di roccia MgO, è di almeno il 15% e se, magnesiaca viva commercio, al massimo il 9% dolomitica o di gesso. congiuntamente al tenore di granulata con zolfo) di CaO può essere legato al Aggiunta di solfato di ossido di calcio dichiarato, si CO2. calcio a vari gradi raggiunge il tenore minimo ed Zolfo valutato come S d’idratazione d’origine inoltre se l’ossido di magnesio naturale od industriale viene dichiarato anche quale
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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elemento nutritivo. Il concime può essere designato come "calce viva granulata" o come "calce magnesiaca viva granulata", se rispetta i seguenti requisiti. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 6,3 mm, di cui al massimo il 5% al setaccio a maglia di 0,4 mm. 1722 Carbonato di calcio a 65% CaO Ossido di calcio Calce valutata come CaO. Ossido di calcio, anche Il concime può essere designato pezzi (carbonato di All’atto della prima messa in ossido di magnesio. come "carbonato di magnesio a magnesio a pezzi) commercio, al massimo il 9% Prodotto ottenuto dalla pezzi" se il tenore di ossido di di CaO può essere legato al calcinazione di roccia magnesio, valutato come MgO, è CO2 calcarea, di roccia di almeno il 15% e se, dolomitica o di gesso congiuntamente al tenore di ossido di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo ed inoltre se l’ossido di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. 1730 Calce spenta (calce 60% CaO Ossido di calcio Calce valutata come CaO. Idrossido di calcio, anche Il concime può essere designato magnesiaca spenta) Finezza di macinazione: idrossido di magnesio. come "calce magnesiaca spenta" Passaggio di almeno il 97% al Prodotto ottenuto per se il tenore di ossido di setaccio a maglia di 4,0 mm, separazione ed magnesio, valutato come MgO, è passaggio al setaccio di idratazione di roccia di almeno il 15% e se, almeno l’80% al setaccio a calcarea, di roccia congiuntamente al tenore di maglia di 2,0 mm. dolomitica o di gesso ossido di calcio dichiarato, si All’atto della prima messa in raggiunge il tenore minimo ed
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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commercio, al massimo il 9% inoltre se l'ossido di magnesio di CaO può essere legato al viene dichiarato anche quale CO2 elemento nutritivo. 1731 Calce mescolata (calce 55% CaO Ossido di calcio Calce valutata come CaO, Carbonato di calcio, Il concime può essere designato magnesiaca mescolata) almeno 1/4 del tenore idrossido di calcio o come "calce magnesiaca dichiarato come ossido. ossido di calcio anche mescolata" se il tenore di ossido Finezza di macinazione: carbonato di magnesio, di magnesio, valutato come passaggio di almeno il 97% al idrossido di magnesio o MgO, è di almeno il 15% e se, setaccio a maglia di 4,0 mm, ossido di magnesio. congiuntamente al tenore di passaggio al setaccio di Prodotto ottenuto per ossido di calcio dichiarato, si almeno il 50% al setaccio a miscela di carbonato di raggiunge il tenore minimo ed maglia di 0,8 mm calcio, calce viva o calce inoltre se l’ossido di magnesio spenta oppure per viene dichiarato anche quale calcinazione parziale di elemento nutritivo. roccia calcarea o roccia dolomitica 1740 Calce metallurgica 42% CaO Calciumoxid Calce valutata come CaO. Silicati di calcio e Il concime può essere designato (calce metallurgica Finezza di macinazione: magnesio. Prodotto come "calce metallurgica granulata) passaggio di almeno il 97% al ottenuto dalla granulata" se le materia prime setaccio a maglia di 1,0 mm, macinazione di scorie di vengono macinate secondo passaggio di almeno l’80% al altiforni quanto precisato nella colonna 5 setaccio a maglia di 0,315 mm e se il concime rispetta i seguenti requisiti. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 3,15 mm, passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglia di 1,6 mm. 1741 Calce metallurgica con 40% CaO Ossido di calcio, Calcio valutato come CaO. Silicati di calcio e fosfato naturale tenero 3% P2O5 anidride fosforica Fosfato valutato come P2O5 magnesio, fosfato
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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solubile in acidi solubile in acidi minerali, tricalcico e fosfato calcico minerali, anidride almeno il 55% del tenore dalla calce metallurgica fosforica solubile in dichiarato di P2O5 solubile in con finezza di acido formico al 2% acido formico al 2% macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,125 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,063 mm. Aggiunta di fosfato naturale tenero con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,125 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,063 mm. 1742 Calce metallurgica con 30% CaO Ossido di calcio, Calce valutata come CaO. Silicati di calcio e Il concime può essere designato fosfato e potassio 3% P2O5 fosfato solubile in Finezza di macinazione della magnesio. Prodotto come "calce metallurgica (calce metallurgica 3% K2O acido citrico al 2% e calce metallurgica usata: ottenuto dalle scorie di granulata" se le materie prime granulata con fosfato e in citrato ammonico a) passaggio di almeno il 97% altiforni mediante: vengono macinate secondo potassio) alcalino, se al setaccio a maglia di 1 a) macinazione o quanto precisato nella colonna 6 preparato come mm, e se il concime rispetta i seguenti specificato nella b) setacciatura requisiti. passaggio di almeno l’80% colonna 6 lettera b al setaccio a maglia di Aggiunta di fosfati Finezza di macinazione: anche fosfato 0,315 mm; disgregati (fosfato passaggio di almeno il 97% al solubile in acidi naturale tenero solo nella setaccio a maglia di 3,15 mm, minerali e in acido b) passaggio di almeno il 97% preparazione di cui alla passaggio di almeno il 75% al formico al 2%, al setacci a maglia di lettera b) e di cloruro di setaccio a maglia di 1,6 mm.
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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ossido di potassio 3,15mm potassio o solfato di solubile in acqua Fosfato valutato come P2O5 potassio, anche scorie solubile in acido citrico al 2% potassiche e in citrato ammonico alcalino (Petermann). Se prodotto come specificato nella colonna 6 lettera b, fosfato valutato come P2O5 solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55% del tenore dichiarato di P2O5 solubile in acido formico al 2%. Potassio valutato come K2O solubile in acqua 1743 Calce di convertitore 40% CaO Ossido di calcio Calce valutata come CaO. Silicati e ossidi di calcio e Nel caso di preparazione Finezza di macinazione: magnesio, composti di secondo quanto precisato nella a) passaggio di almeno il 97% ferro e manganese. colonna 6 lettera b) deve essere a setaccio a maglia di 1,0 Prodotto ottenuto indicata la materia prima con la mm, mediante: dicitura "scorie setacciate di passaggio di almeno l’80% a) macinazione di scorie convertitore"; secondo la lettera al setaccio a maglia di di convertitore c) con la dicitura "scorie di 0,315 mm; siviera". b) setacciatura di scorie b) passaggio di almeno il 97% dissolte di al setaccio a maglia di 3,15 convertitore, o mm c) setacciatura di scorie passaggio di almeno il 40% dissolte di siviera al setaccio a maglia di provenienti dalla 0,315 mm. lavorazione Solubilità del calcio e del dell’acciaio non legato,
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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magnesio, valutata in base il cui tenore di silicato, a trasformazione in acido valutato come SiO2, cloridrico diluito: minimo raggiunge il 20% 30% c) passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 2,0 mm passaggio di almeno il 50% al setaccio a maglia di 0,315 mm 1744 Calce di convertitore 35% CaO Ossido di calcio, Calce valutata come CaO. Silicati e ossidi di calcio e Il concime può essere designato con fosfato (calce di 3% P2O5 fosfato solubile in Fosfato valutato come P2O5 magnesio, composti di come "calce di convertitore convertitore granulata acido citrico al 2% e solubile in acido citrico al 2% ferro e manganese. granulata con fosfato" se le con fosfato) in citrato ammonico e in citrato ammonico alcalino Prodotto ottenuto da materie prime vengono macinate alcalino (Petermann). scorie di convertitore secondo quanto precisato nella Finezza di macinazione: contenenti fosfato, anche colonna 5 e se il concime rispetta passaggio di almeno il 97% al aggiunta di fosfati i seguenti requisiti. Finezza di setaccio a maglia di 1,0 mm, disgregati macinazione: passaggio di almeno l’80% al passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 0,315 mm setaccio a maglia di 2,0 mm, passaggio di almeno il 75% a setaccio a maglia di 1,6 mm. 1745 Calce di convertitore 30% CaO Ossido di calcio, Calce valutata come CaO, Silicati e ossidi di calcio e Il concime può essere designato con fosfato e potassio 3% P2O5 fosfato solubile in fosfato valutato come P2O5 magnesio, composti di come "calce di convertitore (calce di convertitore acido citrico al 2% e solubile in acido citrico al 2% ferro e manganese. granulata con fosfato e potassio" granulata con fosfato e in citrato ammonico e in citrato ammonico alcalino Aggiunta di fosfato se le materie prime vengono potassio) alcalino, ossido di (Petermann). disgregato e cloruro di macinate secondo quanto 3% K2O potassio solubile in Potassio valutato come K2O potassio o solfato di precisato nella colonna 6 lettera acqua solubile in acqua. potassio, anche scorie a) e se il concime rispetta i
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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Finezza di macinazione della potassiche. Prodotto seguenti requisiti. Finezza di calce di convertitore usata: ottenuto da scorie di macinazione della componente a) passaggio di almeno il 97% convertitore contenenti "calce di convertitore con fosfato al setaccio a maglia di 1,0 fosfato mediante: e potassio": mm, a) macinazione di scorie passaggio di almeno il 97% al di convertitore, setaccio a maglia di 2,0 mm, passaggio di almeno l’80% passaggio di almeno il 75% al al setaccio a maglia di b) setacciatura di scorie setaccio a maglia di 1,6 mm. 0,315 mm dissolte di Nel caso di preparazione b) passaggio di almeno il 97% convertitore, o secondo quanto precisato nella al setaccio a maglia di 3,15 c) setacciatura di scorie colonna 6 lettera b) deve essere mm, dissolte di siviera indicata la materia prima con la passaggio di almeno il 40% provenienti dalla dicitura "scorie setacciate di al setaccio a maglia 0,315 lavorazione convertitore"; secondo la lettera mm, dell’acciaio non legato c) con la dicitura "scorie di Solubilità del calcio e del siviera". magnesio, valutata in base a trasformazione in acido cloridrico diluito: minimo 30% c) passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 2,0 mm passaggio di almeno il 50% al setaccio a maglia di 0,315 mm 1750 Calce di escrementi di 30% CaO Ossido di calcio Calce valutata come CaO Idrossido di calcio, calce volatili di escrementi di volatili. prodotto ottenuto da calce viva ed escrementi umidi
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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di volatili 1751 Calce viva di potassio 65% CaO Ossido di calcio Calce valutata come CaO Ossido di calcio o Il concime può essere designato (calce magnesiaca viva 10% K2O Ossido di potassio idrossido di calcio, anche come "calce magnesiaca viva di di potassio) ossido di magnesio o potassio"» se il tenore di ossido idrossido di magnesio, di magnesio, valutato come solfato di potassio o MgO, è di almeno il 15% e se, carbonato di potassio. congiuntamente al tenore di Prodotto ottenuto dalla ossido di calcio dichiarato, si calce viva e da scorie raggiunge il tenore minimo di potassiche CaO ed inoltre se l’ossido di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. 1752 Calce residuale 30% CaO Ossido di calcio Calce valutata come CaO; Ossidi, idrossidi o Va dichiarato il tipo di calce Finezza di macinazione: carbonati di calcio o residuale. passaggio di almeno il 97% al magnesio. Prodotto setaccio a maglia di 4 mm. ottenuto da scorie ad Per carbonati di calcio o azione basica della magnesio finezza di produzione industriale, macinazione: anche dalla lavorazione di passaggio di almeno il 97% al roccia calcarea o roccia setaccio a maglia di 3,0 mm, dolomitica passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 1,0 mm. 1753 Calce carbonata 45% CaCO3 Carbonato di calcio Calce valutata come CaO Carbonato di calcio e altri composti di calcio e magnesio ad azione basica nonché componenti organiche. Prodotto ottenuto con aggiunta di calce e
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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anidride carbonica al precipitato del succo di barbabietole da zucchero
1760 Polvere di roccia Prodotto ottenuto dalla
(polvere di pietre, frantumazione e dalla polvere di rocce lavorazione di pietre primitive, polvere di quarzo, polvere di basalto, polvere d’argilla)
1770 Perlite Prodotto ottenuto dalla
frantumazione e dalla setacciatura di rocce vulcaniche (riolite), riscaldamento in condizione di depressione
1771 Vermiculite Prodotto ottenuto dal
rigonfiamento del minerale argilloso vermiculite a circa 1100° C
1772 Leca Prodotto ottenuto dal
rigonfiamento di minerali argillosi a circa 1150° C
2. Ammendanti organici
1810 Torba 40% SO Sostanza organica Sostanza organica valutata Prodotto formatosi nelle Tenore di ceneri non superiore al come perdita per calcinazione torbiere partendo da 10%. residui vegetali ivi accumulati
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, altre prescrizioni modo di preparazione massa) forma e solubilità degli elementi nutritivi
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1811 Torba orticola 70% SO Sostanza organica Sostanza organica valutata Prodotto ottenuto come perdita per calcinazione dall’essiccazione della torba 1820 Ammendanti organici 10% SO Sostanza organica Al massimo il 3% di una o più Prodotto ottenuto dalla sostanze: azoto, fosfato, lavorazione di sostanze potassio o zolfo. animali, microbiche o vegetali
3. Ammendanti organo-minerali
1910 Ammendanti organo- 10% SO Sostanza organica Al massimo il 3% di una o più Prodotto ottenuto dalla minerali sostanze: azoto, fosfato, lavorazione di sostanze potassio o zolfo. animali, microbiche o vegetali e dalla miscelazione con componenti minerali
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Allegato 1, parte 6 Concimi con obbligo di notifica Concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio nonché altri prodotti Esigenze per i singoli tipi di concime N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, forma e altre prescrizioni modo di preparazione massa) solubilità degli elementi nutritivi
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2010 Concimi aziendali Azoto totale Trattati o no Va indicata la specie animale
Fosfato totale da cui provengono i concimi Potassio totale aziendali. Va dichiarato il Sostanza organica modo di preparazione. Tenore di sostanza secca
2011 Letame essiccato Azoto totale Essiccazione e, Va indicata la specie animale
Fosfato totale all’occasione, da cui proviene il letame. Potassio totale condizionamento di Sostanza organica letame o escrementi 40% SO Tenore di sostanza animali in granulati o secca cubetti
2020 Fanghi di depurazione Esigenze ai sensi
dell’ORRPChim.
2030 Composta Azoto totale
Fosfato totale Potassio totale Calcio Magnesio Sostanza organica Tenore di sostanza secca
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N. Denominazione del tipo Tenori minimi Componenti che Valutazione; Composizione; Disposizioni particolari (percentuale in determinano il tipo, forma e altre prescrizioni modo di preparazione massa) solubilità degli elementi nutritivi
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2040 Digestato Azoto totale
Fosfato totale Potassio totale Calcio Magnesio Sostanza organica Tenore di sostanza secca
2050 Acqua di processo Azoto totale
Fosfato totale Potassio totale Calcio Magnesio Sostanza organica Tenore di sostanza secca 2060 Lana e polvere di lana 3% N Azoto organico Azoto valutato come azoto Scarti ricchi di azoto Va indicata la provenienza. organico provenienti dalla Va dichiarato il tenore di lavorazione della lana e azoto organico. dei relativi materiali
2070 Additivi per concimi Additivi per liquame o
aziendali letame.
2080 Miscele dei prodotti
2010, 2011 e 2030 a 2070
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Allegato 2 (art. 9) Sottoprodotti di origine animale che non possono essere impiegati come concimi o componenti di concimi, salvo che siano stati autorizzati
a. Farina di sangue e altri prodotti sanguigni; b. gelatina ottenuta da cascami di ruminanti; c. farina di carne e farina di carne e ossi; d. farina di ciccioli e panelli di ciccioli; e. polvere di ossi; f. grasso estratto da parti di cascami della macellazione non commestibili; g. polvere di corna e di zoccoli; h. prodotti fabbricati a partire dai prodotti menzionati alle lettere a-g; i. cascami di prodotti menzionati alle lettere a-h.
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Allegato 3 (art. 10) Carichi massimi consentiti di metalli pesanti e inquinanti organici per la protezione del suolo
Carichi massimi di inquinanti per ettaro e anno Cadmio (Cd) 5g Cobalto (Co) 60 g Cromo (Cr) 300 g Rame (Cu) 600 g Mercurio (Hg) 5g Molibdeno (Mo) 20 g Nichel (Ni) 80 g Piombo (Pb) 300 g Vanadio (V) 600 g Zinco (Zn) 2000 g AOX I 500 g PCDD/PCDF II 60 μg I-TEQ Somma PAK III 17 g Benzo(a)pirene 3g PCB IV 1g I Composti organici alogenati assorbibili. II Somma delle dibenzo-p-diossine policlorate e dei dibenzofurani policlorati; unità di misura: Equivalente di Tossicità Internazionale (I-TEQ). III Idrocarburi policiclici aromatici, somma dei seguenti 16 principali composti PAK dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenentrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3- c,d)pirene, dibenzo(a,h)antracenee benzo(g,h,i)perilene. IV Bifenili policlorati (somma dei 7 congeneri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), n. IUPAC 28, 52 ,101, 118, 138, 153, 180).
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Allegato 4 (art. 12) Limiti di tolleranza a. I limiti di tolleranza fissati nel presente allegato rappresentano gli scarti ammessi fra il valore misurato e quello dichiarato del tenore dell'elemento nutritivo. b. Essi servono a compensare variazioni nella fabbricazione, nella campionatura e nell'analisi. c. Se per un elemento nutritivo non è indicato alcun valore limite, significa che non vi sono limitazioni riguardo al superamento del tenore dichiarato. d. I seguenti limiti di tolleranza sono ammessi per i tenori di elementi nutritivi dichiarati nei diversi tipi di concime.
1. Concimi minerali semplici Valori assoluti in percentuale in
massa di N, P2O5, K2O, MgO, Cl
1.1. Concimi azotati
Nitrato di calcio (nitrato di calce) 0,4 Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato 0,4 di calce e magnesio) Nitrato di sodio 0,4 Nitrato del Cile 0,4 Calciocianamide 1,0 Calciocianamide nitrata 1,0 Solfato ammonico 0,3 Nitrato ammonico o nitrato ammonico calcareo - 32% o meno 0,8 - più del 32% 0,6 Solfonitrato ammonico 0,8 Solfonitrato di magnesio 0,8 Nitrato ammonico di magnesio 0,8 Urea 0,4 Sospensione di nitrato di calcio 0,4 Soluzione di concime azotato con ureaformaldeide 0,4 Sospensione di concime azotato con ureaformaldeide 0,4 Urea-ammonio solfato 0,5 Soluzione di concime azotato 0,6
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Soluzione di nitrato ammonico ed urea 0,6
1.2. Concimi fosfatici
Scorie Thomas: - dichiarazione espressa da una forcella del 2% in massa 0,0 - dichiarazione espressa da un solo numero 1,0
Altri concimi fosfatici (numero del concime nell'allegato 1 parte 1) Solubilità del P2O5 in: - acido minerale (230, 231, 250, 271) 0,8 - acido formico (271) 0,8 - citrato ammonico neutro (220, 221, 222) 0,8 - citrato ammonico alcalino (240, 241, 250, 251, 260) 0,8 - acqua (220, 221, 230) 0,9 (222) 1,3
1.3. Concimi potassici
Sale grezzo di potassio 1,5 Sale grezzo di potassio arricchito 1,0 Cloruro di potassio: - 55% o meno 1,0 - più del 55% 0,5 Cloruro di potassio contenente sali di 1,5 magnesio Solfato di potassio 0,5 Solfato di potassio contenente sali di 1,5 magnesio
1.4. Altri elementi
Cloro 0,2
2. Concimi minerali composti
2.1. Elementi nutritivi
N 1,1
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
P2O5 1,1 K2O 1,1
2.2. Valore massimo dello scarto negativo rispetto al tenore dichiarato
Concimi binari 1,5 Concimi ternari 1,9
3. Elementi nutritivi secondari nei concimi (calcio, magnesio, sodio e zolfo)
I limiti di tolleranza ammessi in rapporto ai tenori dichiarati di calcio, magnesio, sodio e zolfo corrispondono a ¼ del tenore dichiarato di tali elementi nutritivi fino ad un massimo di: Ca 0,64 Mg 0,55 Na 0,67 S 0,36 MgO, CaO, Na2O, SO3 0,9
4. Microelementi nei concimi
Tenore di microelementi superiore al 2% 0,4 Tenore di microelementi inferiore al 2% 1/5 del tenore dichiarato
5. Concimi organici e organo-minerali nonché concimi miscelati tranne i
concimi miscelati a base di torba
5.1 Concimi organici e organo-minerali
I limiti di tolleranza ammessi in rapporto ai tenori dichiarati del singolo elemento nutritivo corrispondono a ¼ del tenore dichiarato di tale elemento nutritivo fino ad un massimo di: a. per il singolo elemento nutritivo N 1,0 P2O5 2,0 K2O 1,0 CaO 3,0 MgO 0,9
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
b. Scarto negativo rispetto al tenore dichiarato di N, P2O5 e K2O, complessivamente al massimo: Concimi composti organici e organo-minerali 2,0
5. 2 Concimi miscelati a base di torba
a. per il singolo elemento nutritivo: N 0.2 P2O5 0,2 K2O 0,2 b. Scarto negativo rispetto al tenore dichiarato complessivamente al 0,5 massimo
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
Allegato 5 (art. 13) Diritto vigente: modifica
Il seguente atto normativo è modificato come segue: Ordinanza del DFE del 22 settembre 19977 sull'agricoltura biologica
Allegato 2 titolo, periodo introduttivo e cifre 2.2-5
Concimi8, preparati e substrati autorizzati Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.
Designazione Descrizione, requisiti in materia di compensazione, condizioni per l'uso
2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale
Letame* Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali. Letame essiccato e pollina essiccata* Indicazione delle specie animali.
Composta di letame costituito da Indicazione delle specie animali. escrementi animali inclusa la pollina* Escrementi liquidi di animali (liquame, Impiego previa fermentazione controlla- colaticcio)* ta e/o diluizione adeguata. Composta o digestato di rifiuti Prodotto risultante dal compostaggio o domestici* dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Tenore massimo in mg/kg nella sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**. Torba Unicamente per l'allevamento di piantine
7 RS 910.181 8 Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi (RS 916.171) e dell'ordinanza del 28 febbraio 2001 sul libro dei concimi (RS 916.171.1).
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
e in letturini. Substrato di fungaie La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del pre- sente elenco. Il substrato dev'essere compostato. Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti Guano* Indicazione della specie animale e della provenienza. Miscele di materiale vegetale compostate Miscele di materiale vegetale risultanti o fermentate* dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito*: – farina di sangue*** – polvere di ossi*** – farina di carne*** – polvere di zoccoli*** – polvere di corna*** – nero animale*** – farina di pesce – polvere di piume e di peli Concentrazione massima in mg/kg nella sostanza secca di cromo (IV): 0** – lana – cascami della fabbricazione del feltro – pellami (farina di pelli) – peli e crini – latticini Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come: – farina di panelli di semi oleosi – gusci di cacao – radichette di malto – fibre e panelli di cocco – vinaccia, melassa – fecce Borlande ed estratti di borlande Di provenienza svizzera, escluse le bor- lande con sali ammoniacali. Alghe e prodotti a base di alghe* Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, inclusi l'essicca- zione, il congelamento e la macinazione; o b. estrazione con acqua o con solu- zioni acquose acide e/o alcaline; o
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Libro dei concimi Indagine conoscitiva
c. fermentazione. Composta di corteccia Risultante da legname non trattato chimicamente. Cenere di legno Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi***.
2.3. Oligoelementi
Oligoelementi*
2.4. Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli
Preparati di microrganismi (funghi, Esclusi i microrganismi geneticamente batteri)* modificati.
3. Preparati
Estratti di origine vegetale Estratti di piante come infusi e tè.
Poltiglie di origine vegetale Liquido ottenuto dall'omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua. Preparati bio-dinamici
4. Substrati
Substrati Quota di torba: max. 70% vol.
5. Substrati per la produzione di fun-
ghi Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:
4.1 Letame ed escrementi animali Provenienti da aziende biologiche.
Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il detentore: a. utilizza paglia prodotta biologicamente; b. osserva le direttive sul foraggiamento dell'ordinanza sull'agricoltura biologica; c. concede all'ente di certificazione il diritto di controllare il proprio
267
Libro dei concimi Indagine conoscitiva
allevamento equino.
4.2 I substrati seguenti non provenienti
da aziende biologiche, nella misura del 25 per cento al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e il loro bisogno sia riconosciuto dall'ente di certificazione. Letame Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali. Letame essiccato e pollina essiccata Indicazione delle specie animali. Composta di letame costituito da Indicazione delle specie animali. escrementi animali inclusa la pollina Escrementi liquidi di animali Impiego previa fermentazione controllata (liquame, colaticcio) e/o diluizione adeguata.
4.3 Altri prodotti di origine agricola Provenienti da aziende biologiche.
(p.es. paglia)
4.4 Torba, legname Non trattati chimicamente.
4.5 Prodotti di origine minerale Conformemente alla cifra 2.1 del
presente allegato.
4.6 Acqua, terra
* Da utilizzare in caso di bisogno comprovato ** Limite di determinazione *** Solo prodotti autorizzati in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza dell'11 gennaio 2001 sui concimi (RS 916.171) **** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente l'allevamento di animali (Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle)
del ...
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146, 177 capoverso 1 e 177a capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr)1, ordina:
Capitolo 1: Promozione dell'allevamento di animali Sezione 1: Settori di promozione
Art. 1 1 La Confederazione può versare contributi per sostenere le seguenti misure zootec- niche concernenti l'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, capri- na, ed equina, nonché di conigli, volatili e api mellifere: a. tenuta del libro genealogico; b. esami funzionali; c. stime dei valori genetici e analisi dei dati rilevanti sotto il profilo zootecni- co; d. realizzazione di progetti volti a conservare le razze svizzere; e. miglioramento della qualità dei prodotti dell’economia animale. 2 La Confederazione può sostenere progetti riguardanti le risorse zoogenetiche nell'ambito della ricerca agraria internazionale.
Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento
Art. 2 Condizioni 1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) riconosce un’organizzazione di allevamento di animali appartenenti alla razza bovina, suina, caprina, ovina ed equina, nonché di conigli, volatili, api mellifere e camelidi del nuovo mondo se questa: a. è un'organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;
1 RS 910.1
2007–.... 269
Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; c. dispone di statuti giuridicamente validi, in base ai quali ogni allevatore può diventare membro dell’organizzazione se soddisfa le condizioni previste da- gli statuti; d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popo- lazione zootecnica, documentati da corrispondenti programmi di allevamen- to o di conservazione della razza; e. tiene un libro genealogico che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3; f. esegue esami funzionali e stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5; g. dimostra che l'effettivo di animali di cui dispone è abbastanza importante da garantire la realizzazione di un programma volto al miglioramento o alla conservazione della razza; h. offre garanzia di un lavoro razionale a livello di personale, tecnica, organiz- zazione e finanze nei settori di promozione; i. esercita le attività di allevamento di cui all’articolo 1 in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute. 2 L'Ufficio federale riconosce un'organizzazione o un ente promotore di progetti per la conservazione delle razze svizzere, a condizione che questi soddisfino i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e h. 3 Le domande di riconoscimento vanno presentate all’Ufficio federale con la docu- mentazione necessaria. 4 Il riconoscimento ha una durata di 10 anni. 5 Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'Ufficio federale nell'arco di un mese.
Art. 3 Tenuta del libro genealogico 1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull’ascendenza, l’identificazione, le prestazioni, la qualità e sui caratteri morfologici di tutti gli animali da allevamento di una razza o di una popolazione zootecnica. 2 Oltre agli animali di razza pura e conformi alla razza, in rubriche o sezioni separa- te del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza. 3 All’interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali posso- no essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall’identificazione e dalle prestazioni. 4 Gli animali maschi riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali. 5 Le disposizioni relative alla tenuta del libro genealogico devono essere stabilite in un regolamento e comprendono almeno: a. la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
b. la definizione degli obiettivi zootecnici; c. l’identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali; d. la registrazione dei dati relativi all’ascendenza; e. l’analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali e delle prestazioni zootecniche, nonché la stima dei valori genetici; f. la determinazione delle esigenze minime per l’iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; g. i requisiti da soddisfare per l’iscrizione nel libro genealogico e il diritto di riproduzione; h. la pubblicazione dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico.
Art. 4 Esami funzionali 1 Gli esami funzionali e l’apprezzamento della conformazione hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le attitudini, lo stato di salute e la morfologia degli animali, se questi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell’economia azien- dale, della tecnica di tenuta e di foraggiamento. 2 Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientifi- camente e internazionalmente. 3 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento: a. il genere e la portata dell’esame funzionale; b. la procedura dell’esame e il campione degli animali; c. le caratteristiche sottoposte a esame e i metodi scelti per determinare le pre- stazioni; d. il metodo statistico di valutazione; e. il calcolo della prestazione esaminata; f. il periodo d’esame o la data dell’esame; g. il metodo scelto per l’esame dei prodotti in caso di programmi incrociati; h. i controlli effettuati in relazione con l’esame; i. la pubblicazione dei risultati.
Art. 5 Stima dei valori genetici 1 La stima dei valori genetici degli animali deve avvenire sulla scorta di metodi scientifici internazionalmente riconosciuti. 2 Sentite le stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera, le organiz- zazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento: a. il genere e la portata della stima dei valori genetici; b. la descrizione della procedura di stima dei valori genetici;
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
c. i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati; d. le date della valutazione; e. i provvedimenti di assicurazione della qualità; f. le condizioni di pubblicazione; g. il finanziamento delle stime dei valori genetici. 3 I regolamenti delle organizzazioni di allevamento di bovini devono garantire l’esame di un numero ottimale di torelli nati in Svizzera nonché la competitività sul piano internazionale.
Sezione 3: Contributi per l'allevamento
Art. 6 Contributi per l’allevamento di bovini 1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di bovini ammonta a 30 milioni di franchi. 2 Importo massimo per: Fr. a. ogni animale iscritto nel libro genealogico 10 b. apprezzamento della morfologia 8 c. analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 5 d. analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 3.50 e. esame della produzione di carne 26 3 Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è versato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico e per ogni lattazione. 4 Nei seguenti casi è versata soltanto la metà del contributo per campione di latte: a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti; b. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall’allevatore (metodo ICAR B o C); c. se l’esame dell’attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della com- posizione. 5 In caso di concomitanza di due o tre circostanze citate nel capoverso 4, non viene versato alcun contributo.
Art. 7 Contributi per l'allevamento di equini 1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di equini ammonta a 2 200 000 franchi. 2 Importo massimo per: Fr. a. ogni puledro identificato e registrato 400
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
b. esame funzionale 20 c. esame dello stallone in una stazione 500 d. esame dello stallone nell'azienda 200
Art. 8 Contributi per l'allevamento di suini 1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di suini ammonta a 3 400 000 franchi. 2 Importo massimo per: Fr. a. ogni animale iscritto nel libro genealogico (allevamento da selezione e allevamento da riproduzione) 85 b. esame nell'azienda 4.50 c. esame in una stazione 400 3 Il massimo contributo annuo per l'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione e per la pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.
Art. 9 Contributi per l’allevamento di ovini (escluse le pecore da latte) 1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di ovini ammonta a 2 300 000 franchi. 2 Il contributo ammonta al massimo a 25 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.
Art. 10 Contributi per l’allevamento di caprini e di pecore da latte 1 Il massimo contributo annuo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte am- monta a 1 800 000 franchi. 2 Importo massimo per: Fr. a. ogni animale iscritto nel libro genealogico 40 b. esame dell’attitudine lattifera 40 3 Nei seguenti casi è versata soltanto la metà del contributo per ogni esame dell'atti- tudine lattifera: a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti; b. in caso di esami dell’attitudine lattifera interrotti prima del 150° giorno di controllo; c. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall’allevatore (metodo ICAR B o C); d. se l’esame dell’attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
4 In caso di concomitanza di almeno due circostanze citate nel capoverso 3, non viene versato alcun contributo.
Art. 11 Altri provvedimenti di promozione La Confederazione può partecipare finanziariamente alla realizzazione di altri provvedimenti che contribuiscono al miglioramento della qualità dei prodotti dell’economia animale, sempre che siano di interesse generale.
Art. 12 Domande di contributi 1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono presentare all'Ufficio fede- rale le domande di contributi di cui agli articoli 6-11 e 13 entro il 31 ottobre dell'an- no che precede quello di contribuzione. 2 Non vengono stanziati i contributi di cui agli articoli 6-11 inferiori ai 30 000 fran- chi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta. Fanno eccezione le organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 30 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta. 3 Se gli importi massimi per categoria di animali riportati negli articoli 6-11 non sono sufficienti a coprire i singoli contributi, questi ultimi possono essere ridotti proporzionalmente dall'Ufficio federale. 4 I contributi sono versati esclusivamente a organizzazioni d'allevamento riconosciu- te. 5 L'Ufficio federale stabilisce in un'ordinanza i criteri complementari per il versa- mento e la riduzione dei contributi.
Sezione 4: Contributi per la conservazione delle razze svizzere
Art. 13 Contributi per la conservazione della razza delle Franches Monta- gnes 1 Per la conservazione della razza delle Franches Montagnes sono stanziati, oltre ai contributi di cui all'articolo 14, al massimo 160 000 franchi all'anno. 2 Il contributo massimo ammonta a 400 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l'importo massimo di 1 160 000 franchi all'anno non è sufficiente, l'Ufficio federale può ridurre proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro. 3 Danno diritto ai contributi le giumente identificate e iscritte nel libro genealogico, accompagnate, nell’anno di contribuzione, da un puledro registrato che discende da uno stallone iscritto nell’albero genealogico della razza delle Franches Montagnes. Non sono versati contributi se gli animali sono legati. 4 La data d’identificazione del puledro in occasione della mostra equina è determi- nante per il diritto ai contributi.
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
5 Il contributo è versato, su domanda, alla Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes a favore dell’allevatore di cavalli avente diritto ai contributi.
Art. 14 Contributi per progetti di conservazione delle razze svizzere 1 Per la conservazione delle razze svizzere sono stanziati al massimo 900 000 fran- chi all'anno. Alla suddetta somma possono aggiungersi i fondi non utilizzati ai sensi dell'articolo 15. 2 Per razza svizzera si intende una razza che ha la sua origine in Svizzera o il cui allevamento è documentato in Svizzera da almeno 50 anni. 3 Su domanda, le organizzazioni di allevamento e altre organizzazioni riconosciute, oppure promotori di progetti per la conservazione di razze svizzere possono ricevere contributi limitati nel tempo. 4 In particolare, sono finanziati i seguenti provvedimenti di conservazione: a. inventario delle razze svizzere; b. monitoraggio; c. tenuta del libro genealogico; d. creazione di depositi di sperma e di embrioni; e. programmi di conservazione in situ ed ex situ, nonché esami scientifici.
Sezione 5: Contributi per progetti di ricerca
Art. 15 Per i progetti riguardanti risorse zoogenetiche nell’ambito della ricerca agraria internazionale sono stanziati al massimo 100 000 franchi.
Capitolo 2: Istituto federale di allevamento equino
Art. 16 1 La Confederazione gestisce l’Istituto federale di allevamento equino di Avenches. 2 L’Istituto federale di allevamento equino è al servizio di una selezione conforme agli obiettivi prefissi per le diverse razze promosse. Esso completa come segue i provvedimenti presi in favore della tenuta agricola di cavalli: a. seleziona e acquista stalloni pregiati, segnatamente della razza delle Fran- ches Montagnes, o tiene depositi di sperma, mettendoli a disposizione degli allevatori; b. consegna, fornisce o vende stalloni agli allevatori e alle organizzazioni di allevamento durante il periodo di monta;
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
c. elabora le basi indispensabili alle tecniche di riproduzione equina, segnata- mente all’inseminazione artificiale, mette in pratica le nuove conoscenze scientifiche della ricerca di base sull’allevamento e mette a punto e fornisce, in collaborazione con le scuole superiori, informazioni sull’allevamento, la riproduzione, la tenuta, l’addestramento e la produzione; d. fornisce informazioni sulla tenuta e sull’allevamento equino alla popolazio- ne e organizza corsi di formazione e perfezionamento professionale; e. partecipa a manifestazioni ippiche a carattere zootecnico e ad altre manife- stazioni importanti per l’allevamento equino; f. mette a disposizione le sue installazioni per l’addestramento, gli esami fun- zionali e la promozione delle vendite dei cavalli indigeni, segnatamente del- la razza delle Franches Montagnes. 3 Per le prestazioni che fornisce e le relative spese riscuote tasse stabilite in base all’ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura2.
Capitolo 3: Messa in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche
Art. 17 Campo di applicazione Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni devono essere accompagnati da un certificato d'ascendenza e genealogico al momento della messa in commercio.
Art. 18 Certificato d'ascendenza e genealogico per gli animali da allevamen- to 1 Un certificato d'ascendenza e genealogico per animali da allevamento deve conte- nere i seguenti dati: a. nome e indirizzo dell’ufficio competente per la tenuta del libro genealo- gico d’origine; b. designazione del libro genealogico; c. numero di registrazione nel libro genealogico; d. eventualmente nome dell’animale; e. genere della marchiatura; f. marchiatura dell’animale; g. data di nascita; h. razza;
2 RS 910.11
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
i. sesso; j. nome e indirizzo dell’allevatore; k. nome e indirizzo dell’allevatore precedente; l. nome e indirizzo del proprietario; m. ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni; n. risultati degli esami funzionali con indicazione dell’ufficio che ha effet- tuato la valutazione, nonché valori zootecnici dell’animale, dei genitori e dei nonni; o. nel caso di animali gravidi, data dell’inseminazione o della monta, oltre a tutti i dati analoghi relativi al padre (compreso gruppo sanguigno o altre caratteristiche volte a accertarne l’identità); p. data del rilascio; q. nome, in stampatello, dell’ufficio che ha rilasciato il certificato nonché firma giuridicamente valida.
Art. 19 Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento Un certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati: a. i dati aggiornati, elencati all’articolo 18, relativi ai donatori di sperma e di ovuli nonché al gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad ac- certarne l’identità); b. le informazioni necessarie per identificare lo sperma e gli ovuli, ed even- tualmente la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamet- te, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di insemina- zione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell’acquirente.
Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento 1 Un certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da alleva- mento deve contenere i seguenti dati: a. i dati aggiornati, elencati all’articolo 18, relativi al donatore degli em- brioni e al donatore di sperma, nonché al gruppo sanguigno (o altre carat- teristiche volte ad accertarne l’identità); b. le informazioni necessarie per identificare i prodotti, la data dell’inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell’acquirente. 2 Nel certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore si trovano più embrioni. Inoltre tutti gli embrioni devono provenire dagli stessi genitori.
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Art. 21 Eccezioni Per gli animali da allevamento femmine, per gli ovuli e gli embrioni non è necessa- rio un certificato di ascendenza o genealogico in caso di cambiamento di proprieta- rio in Svizzera, sempre che l’acquirente vi rinunci.
Art. 22 Sperma di toro Per l’inseminazione artificiale dei bovini può essere commerciato e trapiantato soltanto sperma di tori iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di alleva- mento svizzera o estera.
Sezione 2: Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali
Art. 23 Eccezioni al permesso generale d'importazione Gli animali che fanno parte di masserizie in trasloco, di beni d’equipaggiamento o di un’eredità non necessitano di alcun permesso generale d’importazione.
Art. 24 Attribuzione di quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale di suini, ovini, caprini e di sperma di toro sono attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’Ufficio federale.
2 Il contingente doganale parziale per animali appartenenti alla specie bovina è
messo all'asta.
3 Le quote del contingente doganale di sperma di toro possono essere attribuite
esclusivamente a stazioni di inseminazione che producono in Svizzera se: a. le stazioni di inseminazione esaminano regolarmente tori nati in Sviz- zera; b. almeno il 50 per cento dello sperma venduto dal 30° mese (luglio) al 7° mese incluso (giugno) prima del periodo di contingentamento pro- viene da tori indigeni. La percentuale raggiunta va comprovata regi- strando separatamente, per ciascuna razza e categoria di tori, la produ- zione, l’acquisto e la vendita di sperma. 4 Nei primi due anni d'attività, alle nuove stazioni di inseminazione possono essere attribuite quote del contingente doganale soltanto se producono e vendono sperma di tori indigeni. 5 Le quote del contingente doganale di sperma di toro attribuite a una stazione di inseminazione non possono eccedere il 50 per cento del volume di inseminazioni previsto per l’anno in questione.
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Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
Art. 25 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale di bovini, suini, ovini e caprini ai fini dell’allevamento 1 Nei limiti delle quote del contingente doganale gli allevatori possono importare animali soltanto: a. per migliorare il proprio allevamento (ossia animali iscritti nel libro ge- nealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta); b. per gli incroci commerciali (maschi); c. per la ricerca scientifica; d. per la conservazione di razze minacciate; e. per la creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera. 2I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono da madre importata.
Art. 26 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina
1 Il 70 per cento del contingente doganale è messo all’asta prima del periodo di
contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre del periodo predetto. 2 I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono da madre importa- ta.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 27 Esecuzione L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione.
Art. 28 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali3 è abrogata.
Art. 29 Vigilanza sulle organizzazioni Le organizzazioni di allevamento sovvenzionate con i contributi di cui alla presente ordinanza presentano annualmente all'Ufficio federale un rapporto sull'attività svolta. La gestione e la contabilità delle medesime, purché inerenti all’applicazione della presente ordinanza, sono sottoposte alla vigilanza dell’Ufficio federale.
3 RS 916.310
279
Ordinanza sull'allevamento di animali Indagine conoscitiva
Art. 30 Disposizione transitoria per organizzazioni di allevamento ricono- sciute Il riconoscimento delle organizzazione di allevamento secondo il diritto previgente resta valido fino al 31 dicembre 2009.
Art. 31 Disposizione transitoria sugli aiuti all'esportazione di animali da allevamento Fino al 31 dicembre 2009 l'esportazione di animali da allevamento è disciplinata secondo le disposizioni del capitolo 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concer- nente l'allevamento di animali4.
Art. 32 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 L'articolo 12 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2009.
... Novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 1999 95, 2000 2639; 2003 4931, 2005 5565; 2006 2535, 2006 4861
280
Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali
Modifica del ...
L'Ufficio federale dell'agricoltura ordina:
I 1 L'ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali viene modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 12 capoverso 5 e 31 dell'ordinanza del ... novembre 2007 2 concernente l'allevamento di animali,
Art. 3a Esami di stalloni 1 È considerato esame di stallone in una stazione, un esame di più giorni volto a verificare l'idoneità di uno stallone nel quadro di un programma di allevamento. 2È considerato esame di stallone sul campo, un esame di un giorno volto a verificare l'idoneità di uno stallone nel quadro di un programma di allevamento.
Art. 3b Riduzione dei contributi In caso di superamento del contributo massimo annuale per categoria animale sono ridotti in primo luogo i contributi per gli esami funzionali e secondariamente i contributi per il libro genealogico.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 Ufficio federale dell'agricoltura Manfred Bötsch
1 RS 916.310.31 2 RS 916.310 2007–...... 281
Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali
282
Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Sostituzione di termini
1 Concerne soltanto il testo tedesco
2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 3 cpv. 1, 3-5 1 Nei macelli seguenti l’organizzazione incaricata effettua una classificazione neu- trale della qualità degli animali macellati conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a: a. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed e- quina, nei macelli in cui sono macellate annualmente oltre 1200 unità di macellazione; b. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed e- quina, nei macelli:
1. in cui sono macellate annualmente tra le 800 e le 1200 unità di ma-
cellazione e
2. che sono il solo macello in cui viene effettuata una classificazione
neutrale della qualità all’interno di un Cantone o di una regione di medie dimensioni; c. per i capretti macellati, nei macelli:
1. in cui sono macellati annualmente oltre 100 capretti e
1 RS 916.341
2007-.... 283
Ordinanza sul bestiame da macello Indagine conoscitiva
2. che per un periodo limitato in cui vi è una forte offerta interna chie-
dono che l’organizzazione incaricata effettui una classificazione neu- trale della qualità. 3 I macelli riportano l’esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati alla banca dati centrale conformemente all’articolo 15a capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie. 4 Il fornitore e l’acquirente possono contestare l’esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l’organizzazione incaricata conforme- mente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a. Le carcasse interessate rimangono bloc- cate nel macello, intere, fino a quando la procedura relativa alla contestazione non è conclusa. 5 Sui mercati pubblici sorvegliati l’organizzazione incaricata effettua una classifica- zione neutrale della qualità degli animali vivi della specie bovina e ovina confor- memente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a.
Art. 8 cpv. 2 2 Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s’intendono le zone di montagna I–IV secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19983 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l’assegnazione delle zone è l’ubicazione del mercato. Se quest’ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d’infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati provengano direttamente dalla regione di montagna.
Art. 20 cpv. 1 1 Chiunque fa pervenire all’Ufficio federale una garanzia bancaria o un’altra garan- zia ammessa dall’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 20064 sulle finanze della Confederazione prima dell’importazione all’ADC o all’aliquota di dazio zero, può essere esentato dalle disposizioni dell’articolo 19 capoversi 1 e 2.
Art. 25 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Le importazioni sottostanno alle disposizioni dell’articolo 14 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane.
2 RS 916.40 3 RS 912.1 4 RS 611.01 5 RS 631.0
284
Ordinanza sul bestiame da macello Indagine conoscitiva
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
285
Ordinanza sul bestiame da macello Indagine conoscitiva
286
Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 4 secondo periodo 4 ... . Se la domanda è presentata tra il 1° e il 31 maggio 2008 il Servizio d'ammini- strazione assegna il contingente supplementare per l'anno lattiero 2008/09.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.350.1
2007-....... 287
Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL Indagine conoscitiva
288
Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui dati agricoli è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. f e g
1 I Cantoni rilevano i dati:
f. relativi alle aziende che, conformemente all’ordinanza del 23 novembre
20052 concernente la produzione primaria, sottostanno all’obbligo di
notifica, a condizione che non siano state già registrate nel quadro del capoverso 1 lettere a, b o e (allegato 2, n. I –V); g. e i risultati relativi ai controlli di singole aziende, rilevati nel quadro dell’ordinanza del ... novembre 20073 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. L’Ufficio federale, d’intesa con i Cantoni e con i servizi direttamente interessati, definisce il grado di dettaglio dei dati relativi ai controlli e dei risultati dei controlli di cui nell’allegato 2, numero XXII.
Art. 4 cpv. 2 lett. a e f 2 I seguenti servizi definiscono i cataloghi dei dati e elaborano i questionari per la rilevazione: a. l'Ufficio federale e gli Uffici federali di statistica e di veterinaria per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a-f; f. l’Ufficio federale e l’Ufficio federale di veterinaria per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera g.
1 RS 919.117.71 2 RS 916.020 3 RS ...
2007–..... 289
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
Art. 5 cpv. 1bis e cpv. 7
1bis I dati di cui nell’allegato 2 numeri I e II vengono continuamente aggiornati sulla base delle notifiche in entrata (art. 14 cpv. 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie o art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20055 concernente la produzione primaria), segnatamente anche in caso di cambiamento di detentore di animali. 7 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera g sono registrati dopo ogni controllo.
Art. 9 cpv. 1 lett. d
1 I dati vanno trasmessi all’Ufficio federale osservando le seguenti scadenze:
d. dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera g: entro una settimana dal controllo, attraverso immissione diretta nella banca dati centrale dei controlli.
Art. 15 cpv. 1 lett. a, f, j, m, o e p
1 L’Ufficio federale può, conformemente agli allegati 1-3, trasmettere a:
a. l’Ufficio federale di statistica: tutti i dati dei sistemi d’informazione, ad eccezione dei dati relativi ai provvedimenti di miglioramento strutturale, agli aiuti per la conduzione aziendale, ai controlli e ai risultati dei controlli (all. 2, n. XX, XXI e XXII) e i dati concernenti il rendimento e la valutazione del rendimento delle coltivazioni di mele e pere in Svizzera nonché i dati sulla contabilità relativa ai frutti a granelli (all. 2, n. XVIII e XIX), per l’esecuzione del programma pluriennale delle attività statistiche; f. l’Ufficio federale di veterinaria, l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi, gli Uffici cantonali di veterinaria e i gestori della BDTA: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e i dati relativi alla quantità di latte valorizzato in azienda (all. 2, n. I–IV, XVI e XXII; all. 3, n. I–IV) per i provvedimenti di natura giuridico-veterinaria e l’aiuto all’esecuzione (BDTA) nonché i dati per l’esecuzione della legge del 9 ottobre 19926 sulle derrate alimentari e dell’allegato 11 dell’accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2, n. I–V, VII, XVI e XXII; all. 3, n. I–VII); j. i servizi cantonali dell’agricoltura: i dati relativi all’identificazione dell’azienda e delle persone e relativi al contingentamento lattiero (all. 2, n. I, II e VII) per l’esecuzione dei pagamenti diretti nonché i dati relativi all’effettivo delle colture frutticole (all. 2, n. XVIII) per l’esecuzione dei provvedimenti legati alla frutticoltura come pure i dati relativi ai controlli e i risultati dei controlli (all. 2, n. XXII);
4 RS 916.401 5 RS 916.020 6 RS 817.0 7 RS 0.916.026.81
290
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
m. l’Ufficio federale della sanità pubblica e i servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legge sulle derrate alimentari: i dati del sistema d’informazione (all. 3, n. I–VI) per l’esecuzione dell’ordinanza del 28 maggio 19978 DOP/IGP nonché i dati per l’esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e dell’allegato 11 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2, n. I–V, VII, XVI e XXII; all. 3, n. I– VII); o. le organizzazioni di controllo: i dati di cui nell’allegato 2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, VII, X, XII e XVIII-XXI; p. i titolari dei marchi, o i rispettivi organi di controllo, indicati dai gestori: i dati di cui nell’allegato 2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, VII, X, XII e XVIII-XXI.
II Gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il * .
* il termine preciso sarà fissato in base agli sviluppi del progetto ASA2011. 2 Gli articoli 2 capoverso 1 lettera f, 4 capoverso 2 lettere a e f e 5 capoverso 1bis entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RS 910.12
291
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
Allegato 1
1 Istituzioni partecipanti al sistema d’informazione
BDTA Banca dati sul traffico di animali DGD Direzione generale delle dogane ECBIO Enti di certificazione accreditati secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 22 settembre 19979 sull’agricoltura biologica IVI Istituto di virologia e d’immunoprofilassi LC Laboratori cantonali MAR Titolari dei marchi e rispettivi organi di controllo OC Organizzazioni di controllo (di diritto pubblico) OPC Organizzazioni di produttori e di categoria RFA Regia federale degli alcool SAAL Servizio di amministrazione degli aiuti nel settore lattiero SACL Servizio di amministrazione del contingentamento lattiero SCCA Servizi cantonali per i concimi aziendali SR Stazioni federali di ricerche agronomiche SU Scuole universitarie (università, PF, SUP) UCA Uffici cantonali dell’agricoltura UCV Uffici cantonali di veterinaria UFAE Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, Settore alimentazione UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFAM Ufficio federale dell’ambiente UFSP Ufficio federale della sanità pubblica UFV Ufficio federale di veterinaria USC Unione svizzera dei contadini UST Ufficio federale di statistica
2 Trasmissione dei dati ad altri sistemi
Censimenti Banca dati per scopi statistici gestita dall’UST UST DGD Sistema d’informazione della Direzione generale delle dogane ESSA Strategia in materia di alimentazione per l’orientamento dell’offerta: sistemi d’informazione dell’UFAE (SA)
9 RS 910.18
292
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
3 Autorizzazioni per l’accesso
A Accesso diretto (visualizzazione, modifica, cancellazione, archiviazione) B Comunicazione delle modifiche per mezzo della posta elettronica C Destinatario dei dati: acquisizione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica D Fornitore dei dati: comunicazione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica (include anche la ritrasmissione dei dati da parte del destinatario ai sensi della lettera C) L Accesso online per i competenti servizi cantonali (include anche la ricezione dei dati ai sensi della lettera C)
4 Abbreviazioni diverse
RP Regione di pianura ZM Zona di montagna UBG Unità di bestiame grosso ZC Zona collinare SAU Superficie agricola utile
293
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
Allegato 2 Contenuto e modalità d’accesso ai sistemi d’informazione N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
I – Numero cantonale d’azienda A C L C C C C D,L C C C C C C C – Numero del fornitore A C C C C C C, D C del latte – Ubicazione dell’azienda Comune d’ubicazione, A C L C C C C C D,L C C C C C C C casale, nome della proprietà, via, coordinate, ecc. – Tipo di azienda e di A C L C C C C D,L C C C C C C C comunità – Appartenenza territoriale A C L C C C D,L C C C C C C C (regione di pianura, montagna o estivazione) – Zona aziendale A C L C D,L C C C C C C C – Orientamento aziendale Tipologia FAT D C L C C C C L C C C C – Numeri BDTA A L D C L C C C C
II – Numero personale cantonale A L C C C D,L C C C C C C C – Nome, indirizzo e comune di A L C C C D,L C, D C C C C C C domicilio della persona o comune d’ubicazione della società – Numero di telefono, e-mail A L C C C D,L C C C C C C C – Anno di nascita del gestore o A C L C C C D,L C C C C C anno di costituzione dell’azienda – Attività professionale A L C C C D,L C C C principale
294
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
– Forma giuridica A C L C C C D,L C C C C C – Relazione bancaria o postale A C D con indirizzo di pagamento
III Numero di animali delle Categorie di animali seguenti categorie: conformemente al questionario – bovini A C C C C C C C D C C C C C C C – equini A C C C C C C C D C C C C C C – pecore A C C C C C C C D C C C C C C C – capre A C C C C C C C D C C C C C C C – altri animali che consumano ESSA A C C C C C C C D C C C C C C foraggio grezzo – suini A C C C C C C C D C C C C C C – pollame da reddito A C C C C C C C D C C C C C C – altri animali A C C C C C C C D C C C C C C
IV Dati relativi alle aziende Categorie di animali e gestite tutto l’anno: durata dell’estivazione – numero e categorie degli conformemente A C C C C C D C C C C C C animali estivati al questionario – durata dell’estivazione A C C C C C D C C C C C C C – tipo di gestione delle A C L C C C C D,L C C C C C superfici (PER, bio)
V – Superficie aziendale A C C C C C D C C C C – Bosco A C C C C D C C C C – Superficie improduttiva A C C C C D C C C C – Superfici la cui destina- A C C C C D C C C C
295
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
zione principale non è l’utilizzazione agricola – Superficie agricola utile A C L C C C D,L C C C C C C C – Terreni aperti suddivisi Dati relativi alle Censi- A C C C C C C C D C C C C C C secondo le colture superfici conforme- menti mente al questionario UST – Superfici inerbite, A C C C C C D C C C C C C suddivise secondo il modo di sfruttamento C C – Colture perenni, suddivise Dati relativi alle A C C C C C C C D C C C C C C secondo le colture superfici conforme- mente al questionario – Colture al coperto, ESSA A C C C C C C C D C C C C C C suddivise secondo le colture – Altre superfici all’interno A C C C C C D C C C C C C della SAU, suddivise secondo le colture (superficie da strame, torbiere, siepi e boschetti campestri) – Terreni in affitto A C C C C C D C C C C – Superfici coltivate per A C C C C C D C C C C C C tradizione familiare all’estero – Superfici coltivate non A C C C C C D C C C C C C per tradizione familiare all’estero – Vigneti in zone in forte A C D C C pendenza e in zone terrazzate (a partire da
296
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
una declività del 30 %)
VI Numero delle persone Manodopera confor- Censi- impiegate, secondo il grado memente al modulo menti di occupazione di base e alla domanda UST di contributo – Capiazienda (uomini) A C L C C D,L – Capiazienda (donne) ESSA A C L C C D,L (senza i lavori domestici) – Coniuge o altri familiari A C L C C D,L di sesso maschile occupati nell’azienda – Coniuge o altri familiari di A C L C C D,L sesso femminile occupati nell’azienda (senza i lavori domestici) – Manodopera non familiare A C L C C D,L di sesso maschile – Manodopera non familiare A C L C C D,L di sesso femminile (senza i lavori domestici)
VII – Tipo di contingente Dati conformemente alla A C C C D C rilevazione annuale da – Contingente di base parte dei Servizi di A C C C C D C C C amministrazione del – Contingente supplementare contingentamento lattiero D C C C C C C C C – Adeguamenti di e degli aiuti nel settore A C C D C contingente suddivisi lattiero secondo i motivi
297
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
– Latte commercializzato A C C C C C C C D C C in kg – Tassa per superamento A C C C D C del contingente – Trasferimento di A C C D C contingente – Diritto di fornitura A C C C D C – Latte commercializzato A C C C C C C D C C mediante vendita diretta – Tenore del latte (grasso, A C C D C proteine) – Stato del foraggiamento A C C D C con insilati
VIII – Superfici utili che Dati relativi ai A C C D C C danno diritto ai contributi, versamenti per i secondo le categorie contributi di superficie di superficie – Deduzione per A C C D superamento del limite di reddito e di sostanza – Contributo di superficie A C C D
IX Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi: – prati sfruttati in modo A C C C D C C C estensivo suddivisi secondo le categorie di contributo – superfici da strame, A C C C D C C C
298
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
suddivise secondo le categorie di contributo – siepi e boschetti campestri A C C C D C C C suddivisi secondo le categorie di contributo – prati sfruttati in modo poco A C C C D C C C intensivo suddivisi secondo le categorie di contributo – maggesi fioriti A C C C D C C C – maggesi da rotazione A C C C D C C C – fasce di colture estensive A C C C D C C C – alberi da frutto ad alto fusto A C C C D C C C nei campi (1 albero = 1 ara) – superficie totale degli A C C C D C C C elementi che danno diritto ai contributi (I) Superfici di compensazione Superfici di ecologica computabili che non compensazione ecologica danno diritto ai contributi: – pascoli sfruttati in modo A C C C D C C C estensivo – pascoli boschivi A C C C D C C C – alberi da frutto ad alto A C C C C D C C C fusto nei campi (1 albero = 1 ara) – alberi indigeni isolati A C C C D C C C (1 albero = 1 ara) – siepi e boschetti campestri A C C C D C C C – fossati umidi, stagni, pozze A C C C D C C C – superfici ruderali, cumuli A C C C D C C C di pietra e affioramenti
299
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
rocciosi – muri a secco A C C C D C C C – sentieri e accessi naturali A C C C D C C C non consolidati – vigneti con elevata A C C C D C C C biodiversità – altre superfici di compen- A C C C D C C C sazione ecologica – superficie totale degli A C C C D C C C elementi che non danno diritto ai contributi (II) – superficie totale di A C C C D C C C compensazione ecologica (I + II)
X – Contributo totale per Dati relativi ai versa- A C C D l’agricoltura biologica menti per i contributi ecologici (agricoltura biologica)
XI – Numero degli animali Dati relativi ai A C C C D C C C da reddito della specie versamenti per i bovina che dà diritto ai contributi etologici: contributi, in UBG sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali – Numero di capre e A C C C D C C C di conigli che dà diritto ai contributi, in UBG – Numero di suini che dà A C C C D C C C
300
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
diritto ai contributi, in UBG – Numero di esemplari di A C C C D C C C pollame che dà diritto ai contributi, in UBG – Contributo totale per A C C D sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali – Numero degli animali da Dati relativi ai A C C C D C C C reddito della specie bovina versamenti per i che dà diritto ai contributi, contributi etologici: in UBG uscita regolare all’aperto – Numero degli altri animali A C C C D C C C da reddito che consumano foraggio grezzo e di conigli che dà diritto ai contributi – Numero di suini che dà A C C C D C C C diritto ai contributi, in UBG – Numero di esemplari di A C C C D C C C pollame che dà diritto ai contributi, in UBG – Contributo totale per A C C D l’uscita regolare all’aperto
XII – Importo totale versato Importo totale dei A C C D contributi ecologici ed etologici XIII – Numero di UBGFG Dati relativi ai A C C C D C C versamenti per la tenuta di animali da – Numero di UBGFG che dà reddito che consumano A C C C D C C
301
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
diritto ai contributi, secondo foraggio grezzo le categorie di contributo – Numero di UBGFG, A C C C D C C secondo il limite di promozione – Numero di UBGFG estivate A C C C D C C – Contingente lattiero A C C C D C C – Deduzione per superamento A C C D del limite di reddito e di sostanza – Importo versato A C C D
XIV – Numero di UBGFG Dati relativi ai A C C C D C C versamenti per la tenuta di animali – Numero di UBGFG che in condizioni di A C C C D C C dà diritto ai contributi produzione difficili – Importo lordo A C C D – Deduzione per superamento A C C D del limite di reddito e di sostanza – Importo versato A C C D
XV – Campicoltura e Dati relativi ai A C C C D C C foraggicoltura in pendenza, versamenti per i secondo le categorie contributi di declività di contributo alla campicoltura, alla foraggicoltura e alla viticoltura – Campicoltura e A C C C D C C
302
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
foraggicoltura in forte pendenza, secondo le categorie di contributo – Viticoltura in zone in A C C C D C C pendenza (30–50 %) – Viticoltura in zone in forte A C C C D C C pendenza (50 % e oltre) – Viticoltura in zone terrazzate A C C C D C C (dal 30 %) – Deduzione per superamento A C C D del limite di reddito e di sostanza – Importo versato per i A C C D contributi di declività alla campicoltura e alla foraggicoltura – Importo versato per i A C C D contributi di declività alla viticoltura
XVI Per aziende d’estivazione, Dati relativi alla struttura pastorizie e con pascoli e ai versamenti dei comunitari: contributi d’estivazione – numero degli animali A C C C C C D C C C C estivati, per categoria di animali – durata dell’estivazione A C C C C C D C C C C – superficie dei pascoli ESSA A C C C C C D C C C C C C d’estivazione – effettivo di bestiame usuale A C C D C C C C stabilito mediante decisione
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N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
– effettivo di bestiame attuale A C C D C C C C – riduzioni secondo l’articolo A C C D C
16 OCEst
– importo versato per i A C C D contributi d’estivazione
XVII – Superfici coltivate con Dati relativi ai A C C C D C C colza, soia, girasoli, versamenti per i zucche per l’estrazione contributi di coltivazione di olio, lino e canapa (semi oleosi) – Superfici coltivate con fave, A C C C D C C lupini e piselli proteici per l’alimentazione di animali (leguminose a granelli) – Superfici coltivate con A C C C D C C piante da fibra senza canapa, suddivise secondo le colture – Importo versato per i semi A C C D C C oleosi – Importo versato per le A C C D leguminose a granelli – Importo versato per A C C D le piante da fibra – Superfici coltivate e A C C D C C colture all’estero – Importo totale versato per i A C C D contributi di coltivazione
XVIII – Effettivo di colture Rilevazione annuale Censi- A C C C,D
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N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
frutticole sulla frutticoltura in menti Svizzera UST – Prova per campionatura Produzione e A C sulla produzione per utilizzazione delle varietà colture di mele e di pere in Svizzera – Prova per campionatura A C sull’utilizzazione – Prova per campionatura Stima della produzione A C sul carico e sulla grandezza delle colture di mele e dei frutti di pere in Svizzera
XIX Contabilità relativa alla frutta a granelli: – Provenienza, trasforma- Scopi statistici e dati A C zione e uscita di mele relativi ai versamenti per e pere i contributi alla valorizzazione della frutta – Entrata, valorizzazione, A C uscita e scorte di prodotti di mele e pere – Scorte di frutta e prodotti Pianificazione C di frutta dell’approvvigionamento di prodotti alimentari
XX – Dati aziendali Dati relativi ai miglio- C,D C ramenti strutturali – Descrizione tecnica o C,D C genere di miglioramento
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N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFA SR UST UFA RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO OPC OC MAR sione ad G SU E IVI LC SCC altri USC UCV A sistemi BDTA
– Costi d’investimento totali C,D C – Costi che danno diritto C,D C ai contributi – Aiuti agli investimenti C,D C
XXI – Aiuti per la conduzione Dati relativi agli aiuti per C,D C aziendale la conduzione aziendale
XXII Dati relativi ai controlli – Data di controllo C D,C D,C D,C D,C C – Organo di controllo C D,C D,C D,C D,C C – Categorie di rischio C D,C D,C D,C D,C C – Tipo di controllo (p.es. con C D,C D,C D,C D,C C preavviso) – Ambito di controllo C D,C D,C D,C D,C C Onere del controllo C D,C D,C D,C D,C – Risultato del controllo C D,C D,C D,C D,C C – Conseguenze del controllo C D,C D,C D,C D,C C
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Allegato 3 Contenuto e modalità d’accesso ai sistemi d’informazione N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO sione ad SU IVI LC altri sistemi USC UCV
I – Numero d’identificazione Identificazione ESSA C C C C C C D C dell’azienda – Nome dell’azienda C C C C C D C – Indirizzo C C C C C D C – Forma giuridica C C C C C C D C – Relazione bancaria o postale C C D con indirizzo di pagamento
II – Nome e indirizzo della Identificazione delle ESSA C C C C C D C persona persone – Numero di telefono C C C C C D C – Professione C C C C C D C – Funzione C C C C C D C – Relazione bancaria o postale C C D con indirizzo di pagamento
III Entrata di materie prime Quantità, prodotto – Latte Denominazione del C C C C C C D C prodotto conformemente all’elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG) – Latticini ESSA C C C C C C D C
IV Uscita di materie prime Quantità, prodotto – Latte C C C C C C D C
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N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO sione ad SU IVI LC altri sistemi USC UCV
– Latticini Latte scremato, burro, ESSA C C C C C C D C panna di siero di latte, panna di latte centrifugato, succedanei del latte da foraggio
V Valorizzazione del latte Quantità, prodotto – Entrata: latte e latticini Denominazione del ESSA C C C C C C D C utilizzati prodotto conformemente all’elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG) – Uscita: latticini fabbricati ESSA C C C C C C D C – Importo dei supplementi e C C D degli aiuti versati
VI Esportazione di latte e latticini Quantità, prodotto mediante gli aiuti della Confederazione – Latte e latticini esportati Denominazione del C C C C C C D prodotto conformemente all’elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG) – Importo degli aiuti versati C C D
VII Ordinanza sull’agricoltura biologica – Nome e indirizzo C C C D dell’impresa – Genere di attività e dei C C C D prodotti
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N. Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmis- UFAG SR UST UFAE RFA UFAM UFV UFSP UCA SACL SAAL DGD ECBIO sione ad SU IVI LC altri sistemi USC UCV
– Insieme delle particelle, data C C C D dell’ultima utilizzazione di mezzi autorizzati
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Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizza- zioni di produttori è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Le misure di adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segna- tamente: a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio; b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diret- ta una limitazione del volume o delle capacità di produzione; c. alle misure di sgravio del mercato.
Art. 8 cpv. 2 lett. b
2 Le domande devono contenere:
b. un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato, le domande contengono un’analisi che prova che l’evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali, o gli elementi sui quali l’organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell’evoluzione del mercato;
1 RS 919.117.72
2007-.... 311
OOCOP Indagine conoscitiva
Art. 8 cpv. 3 Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l’offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le orga- nizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell’e- stensione al termine di un nuovo esame.
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero : La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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OOCOP Indagine conoscitiva
Allegato 1 (art. 10) Organizzazione di categoria del Gruyère
La domanda di estensione presentata dall’organizzazione di categoria del Gruyère è oggetto di una procedura separata. L’indagine conoscitiva pubblica avrà luogo nell’ambito della pubblicazione delle domande nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza sulle organizza- zioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori. La pubblicazione nel FUSC è prevista per l’estate 2007.
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OOCOP Indagine conoscitiva
Allegato 2 (art. 11)
A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte
B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini
C. Organizzazione di produttori GalloSuisse
D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland
E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois
F. Organizzazione di categoria Sbrinz Käse GmbH
Le domande di estensione presentate dalle organizzazioni indicate alle lettere A – F sono oggetto di una procedura separata. L’indagine conoscitiva pubblica avrà luogo nell’ambito della pubblicazione delle domande nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), conformemente all’articolo 9 dell’ordinanza sulle organizza- zioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori. La pubblicazione nel FUSC è prevista per l’estate 2007.
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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007 Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L'ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo è modificata come segue:
Sostituzione di termini 1 Nel titolo e negli articoli 1 e 2, rubrica e capoverso 1 il termine «vigilanza sui prezzi» è sostituito con «monitoraggio del mercato».
2 Negli articoli 1, 3 e 4 il termine «servizio di vigilanza sui prezzi» è sostituito con «servizio di monitoraggio del mercato».
Art. 2 cpv. 2 e 3 2 Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati. 3 Gli operatori del mercato designati dal servizio di monitoraggio del mercato sono tenuti a fornire i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scaden- ze e il contenuto da esso fissate.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 942.31
2007-.... 315
Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo Indagine conoscitiva
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