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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sui giuristi d’impresa (LGIm)

dell’aprile 2008

2008–...... 1

Compendio

A differenza di quanto previsto per l’attività degli avvocati indipendenti che inten- dono esercitare la rappresentanza in giudizio, la consulenza giuridica in Svizzera non è disciplinata in via generale. Gli avvocati devono iscriversi in un registro cantonale e sono vincolati dalle regole professionali della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61). Le regole deontologiche contenute in tale legge non si applicano ai consulenti giuridici impiegati da un’impresa, che in particolare non sono soggetti al segreto professio- nale e quindi non possono farvi appello per rifiutare di collaborare in un procedi- mento civile, penale o amministrativo. Nel corso dei dibattimenti sull’unificazione della procedura penale, questa situazio- ne è stata criticata ed è stato chiesto di concedere il diritto di non deporre ai consu- lenti giuridici operanti in un’impresa. Alla base di tale richiesta vi sono la crescente consapevolezza della necessità di contribuire ad evitare la violazione di regole ottimizzando le strutture imprenditoriali e la possibile penalizzazione delle imprese svizzere in procedimenti civili statunitensi. Tuttavia, un siffatto diritto di non depor- re non è stato incluso nel Codice di procedura penale (CCP). In una mozione (07.3281) nel frattempo trasmessa da entrambe le Camere federali, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha invitato il Consiglio federale a equiparare agli avvocati indipendenti gli impiegati o i liberi professionisti che svolgono attività di consulenza giuridica o forensi per conto di un’impresa. Con la proposta di legge federale sui giuristi d’impresa (legge sui giuristi d’impresa) si introduce un disciplinamento professionale per le persone che si iscrivono volontariamente in un registro cantonale. Si possono iscrivere le persone che operano come consulenti giuridici in un’impresa, dispongono di un’esperienza di almeno un anno nel settore e hanno concluso gli studi in giurisprudenza presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera o all’estero. I giuristi d’impresa iscritti hanno uno statuto professionale paragonabile a quello degli avvocati indipendenti, che però tiene conto delle peculiarità della professione di giurista d’impresa. Si propone in particolare di introdurre il segreto professiona- le. I giuristi d’impresa hanno l’obbligo di mantenere il segreto sui prodotti della loro attività di consulenza giuridica. Non sono protetti i segreti che non rientrano nell’ambito della consulenza giuridica (informazioni aziendali) e gli oggetti che non servono alla consulenza giuridica, quali i dossier sui clienti, la documentazione contabile, le strategie aziendali e simili. La violazione del segreto professionale può essere punita con provvedimenti disciplinari ed è inoltre contemplata all’articolo

321 CP, appositamente modificato.

Nei procedimenti civili, penali e amministrativi, i giuristi d’impresa possono rifiu- tarsi di deporre sui prodotti della loro consulenza giuridica. Possono quindi anche rifiutarsi di consegnare documenti (corrispondenza) che sono in stretta relazione con la loro attività di consulenza giuridica. La regolamentazione professionale per i giuristi d’impresa consolida le basi per una consulenza indipendente e oggettiva all’interno delle imprese e promuove la

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fiducia necessaria per un dialogo approfondito e aperto su questioni giuridiche tra le imprese e i loro giuristi. Il sistema giuridico ne uscirà rafforzato, anche se nel singolo caso l’invocazione del segreto professionale può rallentare il procedimento penale, civile o amministrativo. Grazie al nuovo statuto professionale, i giuristi d’impresa svizzeri sono inoltre equiparati ai loro colleghi statunitensi, che nei procedimenti civili statunitensi possono rifiutarsi di collaborare invocando la confidenzialità delle comunicazioni interne sulla consulenza giuridica («attorney-client privilege»). Il disciplinamento proposto consente ai giuristi d’impresa svizzeri di fare valere più frequentemente l’«attorney-client privilege» dinnanzi ai giudici civili statunitensi, attenuando quindi uno svantaggio competitivo delle imprese svizzere.

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Indice

Compendio 2

1 Punti essenziali del progetto 5

1.1 Situazione iniziale 5

1.2 La nuova normativa proposta 6

1.3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 8

1.3.1 Attorney-client privilege negli Stati Uniti 8

1.3.2 Unione europea 9

1.3.3 Altri esempi 10

1.4 Imprese estere in procedimenti civili statunitensi 11

2 Commento ai singoli articoli 13

2.1 Disposizioni generali (Sezione 1) 13

2.2 Condizioni d’iscrizione nel registro (Sezione 2) 14

2.3 Contenuto del registro, radiazione dal registro e consultazione del registro

(Sezione 3) 17

2.4 Regole deontologiche (Sezione 4) 18

2.5 Sorveglianza disciplinare (Sezione 5) 20

2.6 Procedura (Sezione 6) 20

2.7 Disposizioni finali (Sezione 7) 21

3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni 23

4 Programma di legislatura 23

5 Aspetti giuridici 23

5.1 Costituzionalità e legalità 23

5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera 24

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

In Svizzera la consulenza giuridica non è disciplinata in via generale. In un’impresa tale consulenza può essere esercitata sia da persone con una laurea in giurisprudenza sia da persone senza tale laurea. Finora nel nostro Paese sono disciplinate soltanto due professioni giuridiche: la professione di avvocato (a livello federale e cantonale) e quella di notaio (a livello cantonale). Recentemente il Consiglio federale ha pre- sentato un messaggio teso a regolamentare la professione di consulente in brevetti come terza professione giuridica.1 Il presente avamprogetto di legge propone una normativa per la professione di giurista d’impresa. A differenza degli altri casi citati si tratta tuttavia soltanto di uno statuto professionale facoltativo, il che significa che non si propone un disciplinamento vincolante dell’attività di tutte le persone che operano in qualità di consulenti giuridici in un’impresa. La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati2 statuisce i principi per l’esercizio della professione di avvocato indipendente in Svizzera. Chi intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve essere iscritta in un registro cantonale degli avvocati (articolo 4 LLCA). Per iscriversi deve essere titolare di una patente cantonale d’avvocato e adempiere altre condizioni personali e professionali. Secon- do il diritto vigente, chi svolge attività di consulenza giuridica presso un’impresa, anche se titolare di una patente d’avvocato, non ha diritto a essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati3, a meno che sia impiegato da una persona iscritta a sua volta in un registro cantonale degli avvocati (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA). La dipendenza insita nel rapporto di lavoro esclude un’iscrizione nel registro. Di conse- guenza, non sono neppure applicabili le regole professionali specifiche della legge sugli avvocati. In particolare, i consulenti giuridici di un’impresa non sono vincolati dal segreto professionale di cui all’articolo 13 LLCA. La consulenza giuridica fornita dagli avvocati indipendenti non si distingue in modo fondamentale da quella svolta dalle persone impiegate a tale scopo. Dal punto di vista istituzionale, gli avvocati indipendenti contribuiscono tuttavia in maniera determinante al funzionamento dello Stato di diritto. I loro obblighi professionali ne rendono testimonianza: il principio dell’indipendenza, regola deontologica fonda- mentale, garantisce la massima libertà e oggettività nei confronti dei clienti e dei giudici4. Soprattutto il segreto professionale comprendente il diritto di non collabo- rare in un procedimento civile, penale o amministrativo contribuisce a promuovere la fiducia nell’attività degli avvocati. La qualità globale del sistema giuridico ne risulta migliorata nonostante le maggiori difficoltà per il perseguimento penale e per l’accertamento dei fatti giuridici rilevanti nei procedimenti civili e amministrativi.

1 Cfr. FF 2008 305.

2 Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61.

3 Secondo la prassi del Tribunale federale, accanto a un’occupazione a tempo pieno essi possono tuttavia svolgere un’attività indipendente di avvocato; cfr. DTF 130 II 87, 104 seg. 4 DTF 130 II 87, 93.

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Le opinioni della dottrina divergono sulla questione se i titolari di una patente d’avvocato che forniscono consulenza giuridica in un’impresa sottostiano5 al segreto professionale di cui all’articolo 321 CP6. La grande maggioranza degli esperti ritiene tuttavia che soltanto gli avvocati indipendenti iscritti in un registro cantonale degli avvocati possano avvalersi del menzionato segreto professionale7. In una sua recente decisione, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione8. Occorre tuttavia supporre che, a differenza degli avvocati indipendenti, le persone che svolgono attività di consulenza giuridica in un’impresa non possano richiamarsi all’articolo 321 CP per avvalersi del diritto di non collaborare a un procedimento civile, penale o amministrativo. Recentemente questa diversa situazione giuridica per gli avvocati indipendenti da una parte e gli impiegati che svolgono attività di consulenza giuridica dall’altra, ha dato adito a discussioni. Nel quadro dei dibattimenti sull’unificazione della procedu- ra penale è stato chiesto di introdurre nel Codice di procedura penale un diritto di non deporre per chi opera come consulente giuridico in un’impresa. La Commissio- ne degli affari giuridici del Consiglio nazionale non ha accolto la richiesta presen- tando invece una mozione che chiedeva di equiparare agli avvocati indipendenti le persone impiegate in un’impresa in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio (07.3281). Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione precisando tuttavia che andavano evitati intralci eccessivi al perseguimento penale o all’accertamento dei fatti giuridici rilevanti in un procedimento civile. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la mozione senza voti contrari, rispettivamente il 19 giugno 2007 e il 2 giugno 20089.

1.2 La nuova normativa proposta

Per l’economia nazionale è d’importanza fondamentale che le imprese agiscano in conformità con la legge. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che le imprese, in particolare quelle di grandi dimensioni, devono ottimizzare le strutture aziendali per garantire il rispetto delle regole. Il rischio di danni ne risulterà diminui- to non soltanto per l’impresa stessa, ma anche per la società. Le regole deontologi- che per chi fornisce consulenza giuridica nelle imprese possono contribuire a ridurre tale rischio, poiché consolidano la base per una consulenza giuridica oggettivamente corretta all’interno delle imprese. Inoltre, grazie al segreto professionale, le imprese non devono temere che i prodotti del lavoro dei loro consulenti giuridici vengano rivelati in un procedimento civile, penale o amministrativo. Il rapporto di fiducia alla base della consulenza giuridica ne esce rafforzato, favorendo un dialogo approfondi- to e aperto tra le imprese e i giuristi interni. D’altro canto, il segreto professionale rende più difficoltosi i procedimenti penali, civili e amministrativi. In particolare, le imprese non saranno più obbligate a pubblicare, su richiesta della controparte, gli atti protetti dal segreto professionale. Come tutti i segreti professionali anche quello proposto per i giuristi d’impresa può rallentare i procedimenti penali, civili e ammi-

5 È di parere favorevole Marcel Niggli, Unterstehen dem Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB auch Unternehmensjuristen?, Anwaltsrevue 8/2006, pag. 277 segg.

6 Codice penale svizzero; RS 311.0.

7 Cfr. Michael Pfeifer, Gilt das Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB auch für Unterneh- mensjuristen?, Anwaltsrevue 4/2006, pag. 166, nota 3; Jörg Schwarz, Anwendung von Art. 321 auf Unternehmensjuristen - Einige Gedanken zu einer laufenden Diskussion, Anwaltsrevue 9/2006, pag. 338 segg.

8 Sentenza 1B 101/2008 del 28.10.2008, consid. 4.2.

9 Boll. Uff. 2007 N 970, Boll. Uff. 2008 S 364 seg.

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nistrativi, in particolare quando è necessario determinare in un procedimento a parte quali documenti siano soggetti al segreto professionale. Tuttavia, tale segreto sarà oggettivamente molto circoscritto in quanto si estende soltanto ai prodotti della consulenza giuridica dei giuristi d’impresa iscritti nel registro. Questa definizione circoscritta del segreto professionale ha lo scopo di rendere il meno difficile possibi- le l’accertamento dei fatti sia nell’ambito dell’attività di vigilanza delle autorità sia nei procedimenti penali, civili e amministrativi. La restrizione oggettiva garantisce che il segreto professionale proposto non venga usato in modo abusivo per rendere inaccessibile alle autorità giudiziarie o amministrative un determinato settore del- l’impresa. L’introduzione del segreto professionale per i giuristi d’impresa permette inoltre di migliorare la posizione giuridica delle imprese svizzere nei procedimenti civili statunitensi. Negli Stati Uniti, un consulente giuridico di un’impresa statunitense è tenuto a richiedere l’abilitazione forense. Agli avvocati abilitati è concesso il privi- legio professionale del trattamento confidenziale del proprio prodotto lavorativo. Ciò significa che in tribunale possono rifiutarsi, senza conseguenze negative, di deporre in merito al contenuto di una consulenza giuridica o di consegnare docu- menti strettamente connessi a tale consulenza. In certi Stati federali tale diritto è concesso ai consulenti giuridici delle imprese svizzere che sono chiamati a deporre in un procedimento civile statunitense soltanto se il diritto svizzero prevede un’analoga tutela del segreto. L’avamprogetto consente tale parificazione ed elimina gli svantaggi competitivi delle imprese svizzere nei procedimenti civili statunitensi. Un regime obbligatorio per tutti i consulenti giuridici impiegati non sarebbe pratica- bile. Il regime facoltativo proposto in alternativa incentiva la subordinazione allo statuto di giurista d’impresa grazia al diritto di non collaborare, connesso al segreto professionale. La legge si applica soltanto alle persone che intendono sottomettersi alle specifiche regole deontologiche, adempiono le condizioni previste dalla legge e possono perciò essere iscritte in un registro cantonale dei giuristi d’impresa. Non si tratta pertanto di una disciplina esaustiva della consulenza giuridica nelle imprese. Per essere vincolati alle regole professionali i consulenti giuridici impiegati devono essere iscritti in un registro, il cosiddetto registro dei giuristi d’impresa. Le domande d’iscrizione possono essere approvate soltanto se sono soddisfatte e sufficientemente attestate le necessarie condizioni professionali, personali e lavorative. Le condizioni professionali comprendono in particolare la conclusione di studi in giurisprudenza e l’attestazione di aver esercitato almeno un anno di attività giuridica in Svizzera. Accanto a queste condizioni professionali, vi sono anche importanti presupposti lavorativi. I giuristi d’impresa devono ad esempio essere in grado di esercitare la consulenza giuridica in piena indipendenza dalle direttive tecniche di persone non iscritte nel registro. È pertanto garantito che i giuristi d’impresa possano esercitare la consulenza giuridica in seno all’impresa fondandosi esclusivamente su criteri professionali. In altre parole, deve essere data la possibilità di effettuare una valutazione giuridica indipendente e oggettiva dei fatti rilevanti per l’impresa. Il datore di lavoro deve confermare che sono e continuano ad essere soddisfatte le condizioni lavorative necessarie. Il segreto professionale proposto si applica soltanto al prodotto della consulenza giuridica dei giuristi d’impresa. In linea di massima non ne fanno parte le informa- zioni non attribuibili a tale attività, quali ad esempio le strategie aziendali, i docu- menti contabili, i dati sui clienti o quelli finanziari. Sono invece contemplati tutti gli

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oggetti direttamente correlati alla consulenza giuridica, come ad esempio la corri- spondenza sulla consulenza giuridica tra i giuristi d’impresa e altri impiegati o organi dell’impresa, i prodotti del loro lavoro, quali le perizie all’attenzione degli organi imprenditoriali e la documentazione allestita per preparare dette perizie. I giuristi d’impresa devono provvedere affinché il segreto professionale venga mante- nuto anche dai propri ausiliari. Questi ultimi tuttavia non sono vincolati dal segreto professionale proposto nella legge e di conseguenza non possono essere sanzionati con misure disciplinari. Analogamente a quanto previsto per gli avvocati indipendenti, s’intende integrare l’articolo 321 CP per garantire che la violazione del segreto professionale possa essere sanzionata anche penalmente. L’integrazione è necessaria poiché i giuristi d’impresa non sono contemplati dal termine di «avvocato» di cui all’articolo 321 CP. Per garantire che le condizioni personali e le regole deontologiche siano rispettate, i giuristi d’impresa sono sottoposti a una sorveglianza disciplinare. All’autorità di sorveglianza devono essere comunicati l’inadempimento delle condizioni personali nonché eventuali violazioni delle regole deontologiche. In analogia alla situazione prevista per gli avvocati indipendenti, l’obbligo di comunicazione spetta alle autorità giudiziarie e amministrative cantonali e federali. Tuttavia, anche altre organizzazioni e privati possono denunciare eventuali inadempienze. L’autorità di sorveglianza può ricorrere a misure disciplinari analoghe a quelle a disposizione dell’autorità di sor- veglianza prevista dalla legge sugli avvocati. Per l’applicazione della nuova normativa, i Cantoni dovranno istituire i registri cantonali per i giuristi d’impresa. Il diritto federale non prevede tuttavia disposizioni in merito. I Cantoni sono pertanto liberi di scegliere una soluzione tecnica basata sul registro degli avvocati.

1.3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Negli Stati Uniti la comunicazione tra i giuristi d’impresa e i vari dipendenti azien- dali è già protetta dal segreto. Dal punto di vista giuridico non si tratta di un segreto professionale statuito per motivi di interesse pubblico, come quello proposto dall’avamprogetto di legge, bensì di un privilegio professionale. Una protezione analoga del segreto è al vaglio in vari sistemi europei di diritto civile nonché nell’Unione europea; tuttavia la situazione giuridica non è uniforme: nella grande maggioranza dei casi, per i consulenti giuridici impiegati in un’impresa, non sono previsti né un segreto professionale né la protezione della confidenzialità. Grazie al regime proposto, la Svizzera assume pertanto un ruolo guida.

1.3.1 Attorney-client privilege negli Stati Uniti

Chi esercita una professione giuridica negli Stati Uniti – non importa se in tribunale, in un’impresa o in uno studio legale – deve aver conseguito l’abilitazione forense in ogni Stato federale in cui intende esercitare la professione. Di conseguenza, ogni consulente giuridico è, allo stesso tempo, anche un avvocato iscritto, vincolato dalle pertinenti regole deontologiche. Lo statuto di giurista d’impresa non è disciplinato espressamente.

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Nei cosiddetti ordinamenti civili, il concetto di confidenzialità è interpretato in modo diverso rispetto a quanto accade nella «common law». In quest’ultima, la confiden- zialità è un privilegio professionale giuridico insito nel regime probatorio che tutela l’intero rapporto tra avvocati e mandanti. Non costituisce un segreto professionale la cui rivelazione violerebbe l’ordine pubblico10. Le controversie di diritto civile negli Stati Uniti si distinguono da quelle nei Paesi con un cosiddetto ordinamento civilistico. Competono alle parti gli accertamenti indispensabili a presentare in giudizio tutte le prove e gli attestati necessari (proce- dura di «discovery»). La «discovery» è parte di un procedimento civile pendente e segue alle note scritte («pleadings»), solitamente molto brevi. In questa fase del procedimento, ogni parte può chiedere alla controparte informazioni su determinate prove e ha il diritto di consultarle. Se la controparte si rifiuta, il giudice può adottare decisioni procedurali aventi autorità di cosa giudicata («discoveries») e, in caso di non osservanza, può pronunciare sanzioni sotto forma di pregiudizi giuridici. La protezione dei dati e quella della sfera privata sono molto meno estese rispetto a quanto previsto nei Paesi europei. Negli Stati Uniti le parti possono chiedere alla controparte la consegna di documenti e informazioni la cui rivelazione in Europa costituirebbe probabilmente un’ingerenza eccessiva nella sfera privata. La possibilità di «proteggersi» da una richiesta di questo tipo assume perciò un’importanza fondamentale. La citata confidenzialità, il cosiddetto «attorney-client privilege», che offre un meccanismo di protezione contro l’obbligo di consegnare determinati documenti o elementi probatori, è tesa a indurre il mandante ad affidare al suo avvocato tutto il necessario per una consulenza ottimale. Sin dall’inizio del ventesimo secolo, l’«attorney-client privilege» si applica sia agli avvocati esterni («outside counsel») che ai giuristi d’impresa («in-house counsel»)11. Tale privilegio assume tuttavia forme diverse a seconda della giurisdizione dello Stato federale interessato e, in parte, anche a seconda dei fatti12. Nel caso dei giuristi d’impresa, è coperta da confidenzialità soltanto la comunica- zione finalizzata alla consulenza giuridica e non quella per la gestione aziendale. Tuttavia, il campo d’applicazione diverge a seconda dello Stato federale ed è spesso limitato alla comunicazione con i dirigenti dell’impresa. La maggior parte degli Stati federali chiede inoltre che l’avvocato abbia l’abilitazione forense del proprio Stato.

1.3.2 Unione europea

Nell’UE non esistono disposizioni di diritto derivato che chiedano agli Stati membri di disciplinare la consulenza giuridica in seno alle imprese. Tuttavia, il diritto comu- nitario non vieta neppure agli Stati membri di emanare siffatte disposizioni. In seno all’UE, il segreto professionale degli avvocati ha un ruolo importante per le procedure contro i cartelli, nel cui ambito la Commissione ha ampie competenze d’indagine. Anche se il diritto positivo non prevede esplicitamente alcun diritto di non collaborare, nella sentenza guida AM&S13, la Corte di giustizia delle Comunità

10 Cfr. Alison M. Hill, A Problem of Privilege: In-House Counsel and the Attorney-Client Privilege in the United States and the European Community, 27 Case W. Rs. J. Int’l 145, 157 (1995). 11 Cfr. United States v. Louisville & Nashville R. Co., 236 U.S. 318, 336 (1915).

12 Cfr. N.Y. Jur. Evidence § 869.

13 AM&S, causa 155/79, racc. 1982, pag. 1575.

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europee ha tuttavia riconosciuto, basandosi sulla prassi degli Stati membri, che la confidenzialità della corrispondenza tra avvocati e i loro mandanti è tutelata a due condizioni: «purché, anzitutto, si tratti di corrispondenza scambiata nell’ambito e nell’interesse del diritto alla difesa del cliente e, in secondo luogo, essa provenga da avvocati indipendenti, cioè da avvocati non legati al cliente da un rapporto d’impiego».14 È stata di conseguenza negata una tutela analoga alla consulenza giuridica in seno a un’impresa. Recentemente la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato tale giurisprudenza rifiutando esplicitamente di estendere la tutela europea della confi- denzialità tra avvocati esterni e un’impresa alla comunicazione tra le imprese e i propri giuristi15. L’opposizione non è dovuta a riflessioni di fondo, bensì al fatto che le condizioni negli Stati membri non sono cambiate in maniera sufficientemente univoca. Né la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee né il diritto comunitario riconoscono pertanto un segreto professionale ai giuristi d’impresa. Infine va ricordato che, nel novembre 2003, il Consiglio dell’Unione europea ha respinto le modifiche presentate dal Parlamento europeo tese a concedere ai giuristi d’impresa un privilegio legale nel quadro del Regolamento (CE) n. 139/2004 relati- vo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

1.3.3 Altri esempi

In Belgio i giuristi d’impresa costituiscono per legge una professione giuridica a sé stante e non possono operare allo stesso tempo come avvocati indipendenti. La legge del 1° marzo 2000 è una normativa specifica, che all’articolo 5 statuisce esplicita- mente il principio della confidenzialità. Sono considerate confidenziali le raccoman- dazioni rivolte dai giuristi d’impresa ai loro datori di lavoro a titolo di consulenza giuridica, comprendenti soltanto i documenti e le informazioni risultanti dall’attività di consulenza giuridica. Sono considerati giuristi d’impresa i titolari di almeno una laurea, vincolati da un contratto di lavoro e responsabili soprattutto di questioni giuridiche. Il concetto di confidenzialità è controverso. Non è pertanto chiaro se la confidenzialità vada equiparata al segreto professionale, tutelato dal diritto penale. A sfavore della tutela penale depone il fatto che i rinvii al segreto professionale conte- nuti nella prima versione della legge del 1° marzo 2000 sono stati stralciati nella versione definitiva. Neanche nei lavori preliminari alla legge si è parlato di un vero e proprio segreto professionale. In Germania l’attività con impiego fisso non esclude l’iscrizione come avvocato indipendente. I cosiddetti «Syndikusanwälte» sono soggetti al diritto professionale degli avvocati, e quindi anche al segreto professionale, ma soltanto nella misura in cui operano come avvocati del loro datore di lavoro. Secondo il § 46 BRAO16, non possono rappresentare il datore di lavoro dinanzi a un giudice o a un giudice arbitra- le, ma nulla si oppone alla consulenza giuridica. Tuttavia, resta controverso se le informazioni e i documenti risultanti da tale consulenza siano coperti o meno dal

14 Ivi, par. 21.

15 Akzo Nobel contro Commissione, causa T-125/03 e T-253/03, par. 170-176.

16 Bundesrechtsanwaltsordnung (Codice federale dell’avvocatura), BGBl. I, pag. 3416.

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segreto professionale e se i giuristi d’impresa possano avvalersi, nei confronti delle autorità di giustizia, del diritto di non collaborare17. La controversia è affiorata di recente, soprattutto in merito all’eventuale riconosci- mento dell’attività dei giuristi d’impresa ai fini della formazione di avvocato specia- lista ai sensi del § 5 della pertinente ordinanza. In merito non vi è giurisprudenza unanime18. In Francia il segreto professionale per i giuristi d’impresa è oggetto di animate discussioni, tuttavia non esiste alcuna normativa pertinente. Chi esercita l’attività di avvocato indipendente può essere impiegato unicamente in uno studio legale. I giuristi d’impresa non sono pertanto equiparati agli avvocati indipendenti, per cui non possono avvalersi del segreto professionale.

1.4 Imprese estere in procedimenti civili statunitensi

Le succursali statunitensi di imprese svizzere coinvolte in un procedimento civile statunitense sono tenute a pubblicare informazioni in conformità con il diritto statu- nitense. Di conseguenza, anche i giuristi d’impresa di queste succursali possono avvalersi, come i loro colleghi statunitensi, del segreto professionale. A seconda del diritto processuale dello Stato federale interessato, anche le imprese domiciliate in Svizzera possono essere obbligate a pubblicare informazioni. Gli avvocati statunitensi non possono tuttavia raccogliere le prove direttamente presso le imprese in Svizzera poiché l’assunzione delle prove è un compito sovrano riservato allo Stato (cfr. art. 271 CP). Anche il codice di procedura civile statunitense consen- te l’assunzione delle prove sul territorio di uno Stato straniero soltanto in virtù della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale19. Tuttavia, l’eventuale assunzione di prove su territo- rio straniero viene decisa in base al codice di procedura civile degli Stati Uniti, molto diverso da quello svizzero. Le parti e terzi (p.es. testimoni) soggetti alla giurisdizione del giudice competente («personal jurisdiction») possono essere obbli- gati a recarsi negli Stati Uniti per deporre. Di regola le parti sono sempre chiamate a presenziare. Terzi possono essere obbligati a recarsi negli Stati Uniti se intrattengo- no una relazione d’affari sufficientemente stretta con lo Stato federale in questione. I pertinenti criteri divergono a seconda dello Stato federale20. Nel caso delle imprese, oltre ai loro organi, sono considerate parti in causa anche i loro «managing agents», spesso determinati in base al caso specifico. A seconda delle circostanze, i quadri dirigenziali, tra i quali è possibile annoverare anche i giuristi d’impresa, possono pertanto essere obbligati a deporre in procedimenti civili statunitensi. Per il resto i giuristi d’impresa sono di regola considerati come terzi. Le persone soggette alla giurisdizione del giudice competente possono inoltre essere obbligate a trasferire negli Stati Uniti tutti i documenti di rilievo da loro controlla-

17 A sfavore: cfr. ad esempio BGH, Decisione del 25.10.2006 - AnwZ (B) 80/05; a favore: BGH, Decisione del 13.1.2003 - AnwZ (B) 25/02 (AnwGH Bremen); Roxin, Das Zeugni- sverweigerungsrecht des Syndikusanwalts, NJW 1992, 1129 (1135).

18 Cfr. ad es. BGH NJW 2001, 3130; BGH NJW 2003, 883; BGH NJW 2000, 1645; BGH,

25.10.2006 - AnwZ (B) 80/05.

19 RS 0.274.132. 20 Borne/Rutledge, International Civil Litigation in the United States Courts, pag. 919-23 (4a ed. 2007).

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ti21. Ciò significa che una società madre che esercita un controllo effettivo sulla succursale all’estero deve pubblicare i documenti aziendali in possesso di tale suc- cursale. L’ambito cui, secondo il diritto statunitense, va obbligatoriamente applicata la Convenzione dell’Aia sull’assunzione delle prove è pertanto limitato, sebbene il campo d’applicazione della Convenzione sia, in linea di principio, molto esteso. Negli altri casi di relazioni con l’estero in cui potrebbe essere applicata la Conven- zione, la parte straniera che vi si appella deve provare che la Convenzione accelera e agevola il reperimento dei documenti probatori richiesti dalla controparte. È tuttavia raro che tale prova possa essere fornita. Secondo la prassi statunitense vigente, l’applicazione della Convenzione in questo ambito è facoltativa22. Per contro, i giudici statunitensi si dimostrano più esigenti riguardo alla rilevanza delle prove da presentare di quanto non lo siano nei procedimenti puramente nazionali. Cionono- stante, per il diritto svizzero, la richiesta di prove potrebbe talvolta costituire una ricerca illecita di prove. L’applicazione del codice di procedura civile statunitense comporta inoltre la facoltà di non collaborare retta dal diritto americano. Una persona impiegata come consu- lente giuridico da un’impresa svizzera può quindi avvalersi del summenzionato «attorney-client privilege» soltanto se lo consente il diritto procedurale del compe- tente Stato federale statunitense. Mentre i giuristi d’impresa americani, tenuti a conseguire l’abilitazione forense (vedi sopra n. 1.3.1), usufruiscono sempre di que- sto diritto, soltanto singoli Stati federali concedono un diritto analogo agli stranieri impiegati da un’impresa come consulenti giuridici. È quindi ipotizzabile che un’impresa svizzera sia costretta a pubblicare documenti che un’impresa statunitense in situazione analoga non sarebbe costretta a pubblicare, in quanto i suoi giuristi d’impresa potrebbero avvalersi dell’«attorney-client privilege». La maggior parte dei giudici degli Stati federali riconosce la tutela del segreto nel procedimento civile statunitense anche se la consulenza giuridica interna si è svolta all’estero. Dalla prassi giurisprudenziale non è tuttavia possibile dedurre principi unitari riguardo alle circostanze e alle modalità. Richiamandosi al principio di diritto internazionale della cortesia, alcuni giudici applicano normative nazionali se il contenuto della comunicazione riguarda soltanto gli interessi dei Paesi coinvolti e non quelli degli Stati Uniti. Secondo un altro approccio, più funzionale, i giudici concedono l’«attorney-client privilege» a condizione che i giuristi d’impresa stranie- ri svolgano una funzione analoga a quella degli «in-house counsel» statunitensi. In tal caso i giudici tendono a fondarsi sul tipo di attività piuttosto che sul titolo profes- sionale. Altri giudici accordano l’«attorney-client privilege» se nel Paese di riferi- mento è concessa una tutela equivalente a quella degli Stati Uniti. I consulenti giuridici impiegati in un’impresa all’estero possono far valere un’analoga tutela della confidenzialità soltanto se il loro statuto professionale è analogo a quello dei loro colleghi americani. Alla luce della situazione giuridica descritta, nei procedimenti negli Stati Uniti (e in altri Paesi di uguale tradizione giuridica) gli individui o le imprese corrono il rischio che la comunicazione con i consulenti giuridici impiegati debba essere resa accessi- bile alla controparte, anche perché non esiste alcuna normativa in materia. Perciò le cerchie interessate si adoperano per l’introduzione di una normativa che preveda

21 Fed. R. Civ. Pro. 34(a) & 45(a).

22 Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. District Court, 482 U.S. 522 (1987).

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l’obbligo di mantenere il segreto e il diritto correlato di non deporre. Tale soluzione migliora la situazione delle imprese svizzere pur non garantendo che i giudici statu- nitensi concedano ai consulenti giuridici impiegati in un’impresa una protezione equivalente all’«attorney-client privilege»,.

2 Commento ai singoli articoli

Qui di seguito si illustrano le disposizioni più importanti dell’avamprogetto di legge.

2.1 Disposizioni generali (Sezione 1)

Art. 1 Oggetto L’articolo 1 definisce l’oggetto della legge, che istituisce uno statuto professionale al quale i giuristi d’impresa possono sottoporsi iscrivendosi a un registro cantonale. Nel registro sono elencati i giuristi d’impresa iscrittisi volontariamente. Solo ad essi si applica lo statuto professionale con i pertinenti obblighi e diritti. I giuristi d’impresa sottostanno inoltre a una vigilanza disciplinare.

Art. 2 Definizioni Il capoverso 1 specifica che i giuristi d’impresa sono lavoratori dipendenti di un’impresa. Gli avvocati indipendenti non sono pertanto considerati giuristi d’impresa, poiché operano come consulenti giuridici di un’impresa sulla base di un mandato. Inoltre si precisa che l’attività dei giuristi d’impresa non è circoscritta alla consulenza legale in senso stretto, bensì comprende anche l’attività forense. Il capoverso 2 definisce il concetto di impresa usato nella legge. Il criterio dell’iscrizione nel registro di commercio garantisce una definizione chiara e sempli- ce del concetto di impresa. L’iscrizione nel registro di commercio garantisce anche una certa trasparenza in merito all’impresa. I termini elencati si fondano in particola- re sull’articolo 936a del Codice delle obbligazioni23 e sull’articolo 2 della legge sulla fusione24. Si è intesro definire l’impresa a prescindere dalla forma giuridica richiamando il concetto di ente giuridico definito all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 200725 sul registro di commercio. Nel testo di legge si è rinunciato a rinviare a tale disposizione in quanto il concetto di ente giuridico è definito soltanto in un’ordinanza e non ricorre nel diritto societario restante. Il concetto di impresa è definito in senso lato. In virtù della disciplina proposta, tutti i giuristi d’impresa impiegati da persone giuridiche di diritto privato possono in linea di massima iscriversi nel registro dei giuristi d’impresa. I giuristi d’impresa possono iscriversi anche se sono impiegati da una società di persone o da un indivi- duo iscritti nel registro di commercio a titolo di impresa individuale. A prima vista può sorprendere la menzione delle succursali, che nell’accezione comune non sono considerate imprese, bensì semplici parti di imprese. Menzionare le succursali è tuttavia necessario affinché anche le succursali svizzere di imprese straniere possano

23 RS 220. 24 RS 221.301. 25 RS 221.411.

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essere considerate imprese ai sensi della legge. Si possono iscrivere nel registro anche i giuristi d’impresa impiegati da una società anonima di diritto speciale o da un’altra persona giuridica di diritto pubblico iscritta nel registro di commercio. È il caso in particolare di Swisscom, delle FFS e della Posta, nonché di determinate imprese cantonali di diritto pubblico, quali la maggior parte delle banche cantonali. Non sono invece considerate imprese ai sensi della legge gli istituti di diritto pubbli- co non iscritti nel registro di commercio.

Art. 3 Registro Il capoverso 1 obbliga i Cantoni a tenere un registro cantonale dei giuristi d’impresa. In alternativa alla soluzione cantonale, è stata presa in considerazione anche l’introduzione di un registro federale o la sorveglianza dei giuristi d’impresa da parte di un organo di autodisciplina. L’idea di un registro federale è stata scartata perché avrebbe limitato in modo eccessivo e senza necessità l’autonomia cantonale e perché l’istituzione e la gestione di un tale registro sarebbero risultate troppo onerose e costose. In considerazione dello statuto professionale proposto, la sorveglianza da parte di un organo di autodisciplina non è appropriata. Inoltre è dubbio che una simile soluzione permetta effettivamente di sgravare lo Stato, in particolare perché anche l’organo di autodisciplina andrebbe a sua volta sottoposto a vigilanza statale. Il capoverso 2 definisce il registro cantonale in cui possono iscriversi i giuristi d’impresa. L’elemento determinante è costituito dal recapito professionale secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LGIm. Questa soluzione è chiara, semplice e flessi- bile. L’iscrizione contemporanea in più Cantoni è esclusa. I giuristi d’impresa devo- no iscriversi in un altro registro soltanto se trasferiscono il loro recapito professiona- le in un altro Cantone. Va da sé che l’iscrizione in un registro cantonale esplica i suoi effetti in tutto il territorio svizzero.

Art. 4 Autorità di sorveglianza L’autorità cantonale che tiene il registro deve sorvegliare i giuristi d’impresa iscritti. I Cantoni sono liberi di scegliere il modo in cui adempiere il loro obbligo dal punto di vista organizzativo. Sono in particolare liberi di creare un collegamento tecnico tra il registro dei giuristi d’impresa e quello degli avvocati oppure di adottare una soluzione autonoma. Nell’elaborare la propria disciplina di sorveglianza, i Cantoni dovranno tuttavia tenere conto degli eventuali problemi che potrebbero sorgere da una commistione troppo marcata della vigilanza sugli avvocati e di quella sui giuristi d’impresa.

2.2 Condizioni d’iscrizione nel registro (Sezione 2)

Art. 5 Condizioni professionali Per garantire che le persone iscritte nel registro dei giuristi d’impresa siano in pos- sesso dei requisiti professionali necessari, l’articolo 5 vincola l’iscrizione al possesso di un diploma in giurisprudenza conseguito presso un’università o una scuola uni- versitaria professionale svizzera o straniera e a un’esperienza professionale di alme- no un anno in Svizzera. Questi requisiti minimi lasciano alle imprese il necessario margine di manovra per l’impiego di persone incaricate della consulenza giuridica.

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Ulteriori requisiti, quali ad esempio la patente di avvocato, sono stati scartati soprat- tutto per motivi di politica economica e formativa, ma anche per ragioni di ugua- glianza giuridica. Dovendo adempiere tali requisiti, i giuristi senza patente d’avvocato non avrebbero più alcuna possibilità di arrivare ad occupare una funzio- ne dirigenziale nel servizio giuridico di un’impresa, che solitamente impiega i giuri- sti d’impresa registrati. Infatti, l’articolo 11 lettera b LGIm obbliga i giuristi d’impresa registrati a valutare questioni giuridiche in piena indipendenza da istru- zioni tecniche di persone non iscritte nel registro. Di conseguenza, i giuristi senza patente d’avvocato si vedrebbero costretti ad abbandonare la loro eventuale funzione dirigenziale qualora un’impresa intendesse sfruttare i vantaggi della legge sui giuri- sti d’impresa. Questa soluzione restringerebbe inutilmente il margine di manovra delle medie e piccole imprese nell’assunzione di giuristi. Anche dal punto di vista della politica formativa non sarebbe coerente impedire la registrazione a chi avesse concluso gli studi in diritto economico presso una scuola universitaria professionale, visto che tale programma di studio è concepito proprio per i giuristi che intendono lavorare in un’impresa. Anche il diritto al pari trattamento dei diretti concorrenti ai sensi dell’articolo 27 Cost. vieta condizioni d’iscrizione troppo severe riguardo ai diplomi o alle lauree richieste. Queste considerazioni sull’uguaglianza giuridica sono preponderanti rispetto alla mera possibilità che le condizioni d’iscrizione meno severe rispetto agli Stati Uniti potrebbero indurre alcuni Stati federali americani a riservare ai giuristi d’impresa svizzeri un trattamento diverso da quello rivolto ai loro colleghi americani.

Art. 6 Condizioni personali Oltre ai requisiti professionali, i giuristi devono soddisfare anche delle condizioni personali. In analogia all’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b LLCA, devono avere l’esercizio dei diritti civili. Inoltre non devono aver subìto condanne penali pronun- ciate per fatti incompatibili con le regole deontologiche della nuova legge.

Art. 7 Condizioni lavorative Il capoverso 1 lettera a specifica che gli impiegati di un’impresa specializzata in servizi di avvocatura non possono iscriversi nel registro dei giuristi d’impresa. È in particolare esclusa l’iscrizione di avvocati e dei loro impiegati operanti in uno studio legale tradizionale. Non possono neppure iscriversi i giuristi impiegati in cosiddetti «studi legali misti», che oltre a servizi di avvocatura forniscono anche altri servizi (p.es. di natura patrimoniale o di consulenza). Tale divieto non impedisce che i giuristi d’impresa iscritti nel registro degli avvocati per la loro attività accessoria di avvocati indipendenti possano iscriversi anche nel registro dei giuristi d’impresa. Non è invece lecita l’iscrizione contemporanea nei due registri per la stessa attività. Il capoverso 1 lettera b disciplina il grado di indipendenza dei giuristi d’impresa. La disposizione può essere interpretata in base all’articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA. Esiste un’ampia giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’indipendenza ai sensi della LLCA, che non dispenserebbe gli avvocati dall’obbligo di seguire le istruzioni impartite. Le persone iscritte nel registro degli avvocati possono essere subordinate a un’altra persona, che deve a sua volta essere iscritta in tale registro. Non possono tuttavia essere soggette alle istruzioni di perso- ne non iscritte nel registro degli avvocati.

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Visto il loro rapporto di lavoro con l’impresa, i giuristi d’impresa sono invece spesso tenuti, in determinati ambiti, a seguire le istruzioni di persone non iscritte nel regi- stro dei giuristi d’impresa. Un’interpretazione identica a quella sviluppata dal Tribu- nale federale in merito all’articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA non sarebbe pertan- to appropriata. Secondo la lettera b deve piuttosto essere garantito che la consulenza giuridica in quanto tale sia esercitata in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro d’impresa. Il legame istituzionale con l’impresa non deve far sì che la consulenza giuridica dei giuristi d’impresa si fondi su criteri non professionali. Non è invece rilevante che per le questioni prettamente aziendali essi debbano attenersi alle istruzioni di persone non iscritte nel registro. Inoltre, anche se le strutture decisionali devono garantire che l’opinione dei giuristi d’impresa con- fluisca nel processo decisionale, i responsabili non sono tenuti a scegliere l’opzione migliore dal punto di vista giuridico. In linea di massima, i giuristi d’impresa e le imprese possono scegliere come mettere in atto i dettami della legge. È tuttavia probabile che l’obbligo di esercitare la consu- lenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non registrate venga solitamente esplicitato nel contratto di lavoro. Gli organi o le persone non registrati non devono in particolare poter impartire istruzioni atte a influenzare direttamente o indirettamente la valutazione giuridica. I giuristi d’impresa non sono tenuti a seguire tali istruzioni. Ciò significa che l’obbligo di esercitare la consulenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non registrate prevale sul diritto d’impartire direttive previsto dal contratto di lavoro. L’obbligo dei giuristi d’impresa di esercitare la consulenza giuridica in piena indi- pendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro dei giuristi d’impresa esplica anche conseguenze organizzative. Non è sufficiente che l’indi- pendenza sia garantita soltanto dal contratto di lavoro. Anche sul piano organizzati- vo occorre assicurare che non vi siano dipendenze di fatto. Le misure necessarie devono variare a seconda delle dimensioni e del tipo di impresa. L’articolo 7 capo- verso 1 lettera b può essere concretizzato prendendo spunto dalla giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA. Non si può ad esempio esigere da un’impresa che la consulenza giuridica venga esercitata in un ufficio che non si trovi nell’edificio del datore di lavoro (DTF 130 II 87, 107). Si può invece pretendere che l’obbligo di esercitare la consulenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro dei giuristi d’impresa si ripercuota anche sull’organizzazione spaziale di un’impresa, con ad esempio un servizio giuridico separato fisicamente dai locali dell’impresa. In un’impresa con un solo giurista d’impresa è sufficiente un unico ufficio separato. In occasione dell’iscrizione nel registro, l’autorità di sorveglianza deve verificare se le misure adottate dall’impresa soddisfano queste condizioni. Il capoverso 1 lettera c esige che l’attività dei giuristi d’impresa consista principal- mente nella consulenza giuridica e nella rappresentanza in giudizio. S’intende così evitare l’iscrizione di persone che non esercitano o esercitano solo marginalmente un lavoro giuridico. In caso contrario potrebbe iscriversi come giurista d’impresa un membro della direzione il cui compito principale non sia la consulenza giuridica. Sarebbe in tal caso molto difficile distinguere l’attività dirigenziale, non contemplata dalla legge, dalla consulenza giuridica o dall’attività forense. Secondo il capoverso 1 lettera d, chi intende iscriversi nel registro dei giuristi d’impresa deve esercitare la propria attività principalmente in Svizzera. All’atto pratico il legame sufficientemente stretto con la Svizzera dovrebbe suscitare pochi

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problemi, poiché i giuristi d’impresa devono avere il recapito professionale in Sviz- zera ed essere impiegati di un’impresa iscritta in un registro di commercio svizzero. Il capoverso 2 statuisce che il giurista d’impresa registrato è tenuto a fornire an- nualmente all’autorità di sorveglianza un documento dell’impresa attestante l’adempimento delle condizioni lavorative. Tale attestazione si ispira alla prassi zurighese applicata agli avvocati che svolgevano l’attività di liberi professionista soltanto accessoriamente prima che entrasse in vigore della LLCA 26.

2.3 Contenuto del registro, radiazione dal registro e consultazione del

registro (Sezione 3)

Art. 8 Contenuto del registro La disposizione elenca in modo esaustivo le informazioni da includere nel registro. L’elenco s’ispira ai dati contenuti nel registro degli avvocati di cui all’articolo 5 capoverso 2 LLCA. Due particolarità sono costituite dai documenti attestanti l’adempimento delle condizioni d’iscrizione e dalle informazioni sul datore di lavo- ro. Il registro non contiene soltanto il recapito professionale del giurista d’impresa, bensì anche il nome o la ditta dell’impresa e il suo numero d’identificazione del registro di commercio, nonché l’indirizzo della sede. Il registro contiene inoltre le misure disciplinari non cancellate nonché le generalità delle persone soggette a divieto d’iscrizione.

Art. 9 Radiazione dal registro Se constata che un giurista d’impresa non adempie più una delle condizioni d’iscrizione, l’autorità di sorveglianza deve radiarlo dal registro. L’articolo 9 crea i presupposti necessari. Come il rifiuto d’iscrizione, anche la radiazione va comunica- ta mediante decisione impugnabile.

Art. 10 Consultazione del registro Secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a, le autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa registrati e le autorità di sorveglianza degli avvocati possono consultare tutti i dati del registro. È necessario concedere alle autorità di sorveglianza degli avvocati il diritto di consultare tutti i dati poiché le persone iscritte nel registro dei giuristi d’impresa potrebbero in futuro esercitare o voler esercitare la professione di avvocato indipendente. Non si può inoltre escludere che una persona sia iscritta contemporaneamente nel registro degli avvocati e nel registro dei giuristi d’impresa. Tuttavia ciò è possibile soltanto se la persona svolge l’attività di giurista d’impresa come attività principale e quella di avvocato indipendente come attività accessoria. Inoltre, secondo la lettera b, anche la persona registrata ha il diritto di consultare il registro per le indicazioni che la concernono. Il registro dei giuristi d’impresa non è quindi pubblico. Tuttavia, chiunque ha il diritto di sapere se una persona è registrata o se è soggetta a divieto d’iscrizione. Il

26 Cfr. i rinvii in FF 1999 4983, pag. 5002, in particolare nota 35.

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capoverso 2 stabilisce anche che i Cantoni possono pubblicare – ad esempio in Internet – la lista delle persone registrate.

2.4 Regole deontologiche (Sezione 4)

Art. 11 Regole deontologiche dei giuristi d’impresa La clausola generale della lettera a corrisponde a quella dell’articolo 12 lettera a LLCA. Si applica all’intera attività di consulenza giuridica dei giuristi d’impresa ed esige un adempimento corretto dei compiti nei confronti dell’impresa, ma anche nei confronti di terzi, delle autorità e dell’opinione pubblica. Si applica quindi a tutte le attività dei giuristi d’impresa correlate alla consulenza giuridica e in particolare ai contatti esterni con le autorità o con terzi in merito a questioni giuridiche27. Un modo di procedere inappropriato, esageratamente aggressivo viola ad esempio l’articolo 12 lettera a LLCA28. Il principio può essere trasposto all’obbligo di dili- genza dei giuristi d’impresa, che nelle loro attività di consulenza giuridica devono pertanto imporsi un certo ritegno per evitare ad esempio l’eventuale inasprirsi di un contenzioso. All’atto pratico, potrà quindi fungere da riferimento la giurisprudenza in merito all’articolo 12 lettera a LLCA29. Sarà tuttavia necessario concretizzare la clausola generale tenendo conto della particolare situazione professionale dei giuristi d’impresa. Mentre l’articolo 7 lettera b definisce i presupposti istituzionali dell’esercizio della consulenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro dei giuristi d’impresa, l’articolo 11 lettera b contempla il com- portamento durante l’esercizio della professione. I giuristi d’impresa sono tenuti a valutare questioni giuridiche in piena indipendenza da istruzioni di persone non registrate. Questo non significa che i superiori non possano affidare incarichi ai giuristi d’impresa o che non possano ignorare la valutazione giuridica dei giuristi d’impresa decidendo di non seguirne le raccomandazioni. Va tuttavia garantito che le istruzioni non compromettano direttamente o indirettamente la valutazione giuri- dica oggettiva in seno all’impresa. Dal punto di vista del diritto in materia di lavoro ne consegue che, a seconda delle circostanze, i giuristi d’impresa devono avere il diritto di rifiutarsi di seguire le istruzioni che compromettono la capacità di procede- re a una valutazione giuridica priva di pregiudizi, senza dover temere che tale rifiuto abbia conseguenze negative. Hanno ad esempio l’obbligo di consigliare la direzione dell’impresa sui rischi giuridici di una strategia imprenditoriale, a prescindere da altre considerazioni di strategia aziendale. Solo in tal modo può essere salvaguardata l’accresciuta fiducia che l’opinione pubblica ripone nei giuristi d’impresa e che si riflette in particolare nel segreto professionale.

Art. 12 Segreto professionale L’articolo 12 disciplina la portata del segreto professionale dei giuristi d’impresa. La situazione è fondamentalmente simile a quella degli avvocati indipendenti. Il

27 Cfr. DTF 130 II 270, 276 in merito all’obbligo di diligenza dell’art. 12 lett. a LLCA. 28 DTF 130 II 270, 278. 29 Per esempi recenti cfr. DTF 134 II 108 o Sentenza 2c 407/3008 del 23 ottobre 2008.

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segreto professionale tutela in primo luogo il cliente, che nel caso dei giuristi d’impresa è appunto l’impresa. Questa non esiterà ad avvalersi dei giuristi d’impresa soltanto se la consulenza giuridica fornita è coperta dal segreto professionale. L’obbligo del segreto può essere concordato anche nel contratto di lavoro, ma un segreto professionale meramente contrattuale può essere fatto valere dinanzi alle autorità per rifiutarsi di collaborare a un processo. Il segreto professionale proposto per i giuristi d’impresa e meno esteso rispetto a quello degli avvocati indipendenti. Non è protetto «quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione», come recita l’articolo 13 capoverso 1 LLCA, bensì soltanto il prodotto della consulenza giuridica o dell’attività forense. Oltre ai risultati del lavoro in senso stretto, il concetto racchiude anche i lavori preparatori e la relativa corrispondenza. Va esaminato nel caso specifico se l’informazione è direttamente correlata alla consulenza giuridica. Non sono contemplati i segreti connessi ad altre attività esercitate nell’impresa. In linea di massima, documenti aziendali quali i dossier dei clienti, i verbali delle riunioni del consiglio d’amministrazione o simili non sono pertanto coperti dal segreto professionale, anche se sono temporaneamente in possesso dei giuristi d’impresa. Un’impresa non può quindi consegnare dei documenti ai propri giuristi d’impresa per impedire che vengano sequestrati in un procedimento penale o per eludere l’obbligo di collaborare a un procedimento civile o amministrativo. Non sono neppure protetti i segreti inerenti alla gestione dell’impresa di cui i giuristi d’impresa sono al corrente ad esempio in quanto membri della direzione. Sebbene il segreto professionale dei giuristi d’impresa sia più circoscritto, la prassi relativa al segreto professionale degli avvocati offre importanti spunti sulla futura applicazione dell’articolo 12. Va segnalata in particolare una decisione recente del Tribunale federale in cui stabilisce che il segreto professionale degli avvocati si estende soltanto ai documenti e alle informazioni effettivamente custoditi dall’avvocato. I clienti sarebbero invece tenuti a consegnare tali documenti30. I giudici dovranno decidere se e in che misura questa prassi potrà essere applicata per analogia ai giuristi d’impresa, in particolare in caso di entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale31. Il segreto professionale statuito all’articolo 12 ha carattere di diritto pubblico e non esclude un segreto professionale più esteso in termini di diritto del lavoro (cfr. art. 321a cpv. 4 CO e art. 162 CP). Sono vincolati dal segreto professionale soltanto i giuristi d’impresa iscritti nel registro, che devono provvedere affinché l’impiego di personale ausiliario non comporti una violazione del segreto professionale (cpv. 2); tuttavia, il personale ausiliario stesso non è vincolato dal segreto professionale di cui all’articolo 12 (a differenza del segreto professionale nel diritto penale, cfr. cap. 2.7). Secondo il capoverso 3, i giuristi d’impresa possono chiedere all’autorità di sorve- glianza di essere sollevati dal segreto professionale. A tale scopo, l’autorità deve ponderare l’interesse a mantenere il segreto e quello alla pubblicazione di materiale confidenziale. È ad esempio ipotizzabile che un giurista d’impresa intenda denuncia- re alle autorità penali un grave caso di corruzione occorso all’interno dell’impresa.

30 Cfr. Sentenza 1B 101/2008 del 28 ottobre 2008, consid. 4.3.

31 Cfr. cap. 2.7.

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Art. 13 Denominazione professionale Il giurista d’impresa è tenuto a menzionare l’iscrizione nelle relazioni d’affari affin- ché siano note l’iscrizione nel registro e la conseguente subordinazione alle regole deontologiche.

Art. 14 Obbligo di comunicazione dei giuristi d’impresa La disposizione corrisponde all’articolo 12 lettera j LLCA. I giuristi d’impresa devono comunicare all’autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa ai dati del registro che li concernono. In caso di mancata comunicazione, l’autorità di sorve- glianza può adottare provvedimenti disciplinari.

2.5 Sorveglianza disciplinare (Sezione 5)

Art. 15 Obbligo di comunicazione delle autorità Secondo l’articolo 15, le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e federali hanno l’obbligo di comunicare senza indugio all’autorità di sorveglianza del Canto- ne in cui è registrato il giurista d’impresa il possibile inadempimento di una delle condizioni d’iscrizione di cui agli articoli 5-7 oppure una violazione delle regole deontologiche di cui alla sezione 3. Ovviamente anche i privati possono rivolgersi all’autorità di sorveglianza, senza che la legge debba menzionarlo esplicitamente.

Art. 16 Procedimento disciplinare In caso di violazione delle regole deontologiche o dell’obbligo di comunicazione, l’autorità di sorveglianza può ordinare provvedimenti disciplinari per i giuristi d’impresa. I provvedimenti s’ispirano a quelli dell’articolo 17 capoverso 1 LLCA. Nel caso di uno statuto professionale facoltativo come quello proposto per i giuristi d’impresa, non ha tuttavia senso pronunciare un divieto d’esercitare la professione. Il capoverso 1 prevede pertanto un divieto provvisorio (lettera d) o, come misura più severa, un divieto definitivo d’iscrizione (lettera e). Spetta all’autorità di sorveglian- za del Cantone nel cui registro è iscritto il giurista d’impresa adottare le misure disciplinari. Gli articoli 17-19 contengono altre disposizioni concernenti il campo d’applicazione territoriale dei divieti d’iscrizione, la prescrizione dell’azione disciplinare e la can- cellazione dal registro della misura disciplinare.

2.6 Procedura (Sezione 6)

Art. 20 Il capoverso 1 statuisce che sono i Cantoni a definire la procedura d’iscrizione. Possono in particolare riscuotere un emolumento. Secondo il capoverso 2 la proce- dura d’iscrizione deve essere semplice e rapida. Tale obbligo non comprende la procedura di ricorso.

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2.7 Disposizioni finali (Sezione 7)

Art. 20 Modifica del diritto vigente

1. Art. 42 cpv. 1 lett. b della legge federale del 4 dicembre 194732 di proce-

dura civile Il rinvio esplicito all’articolo 321 numero 1bis CP chiarisce che i giuristi d’impresa hanno il diritto di rifiutarsi di deporre anche nei procedimenti retti dalla procedura civile federale.

2. Art. 321 numero 1bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193733

Secondo l’articolo 321 CP la violazione del segreto professionale da parte di avvo- cati è punibile. Come illustrato in precedenza, stando alla dottrina vigente, l’attuale articolo 321 CP non contempla i giuristi d’impresa. Affinché la violazione del segre- to d’ufficio da parte dei giuristi d’impresa abbia conseguenze penali è quindi neces- saria una modifica del Codice penale. Inserendo in un apposito numero dell’articolo 321 CP la fattispecie della violazione del segreto professionale anche per i giuristi d’impresa, si garantisce che il diritto penale tuteli il segreto professionale nei limiti entro cui tale segreto è definito all’articolo 12 LGIm. Inoltre, l’inserimento del segreto professionale dei giuristi d’impresa nell’articolo 321 CP consente un’ampia parificazione tra giuristi d’impresa e avvocati, fatte salve le restrizioni illustrate in precedenza. Si applica in particolare l’articolo 321 numero 3 CP, secondo cui sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di deporre in giudizio o di fornire informazioni alle autorità.

3. Art. 77 cpv. 2 (nuovo) della legge federale del 15 giugno 193434 sulla

procedura penale Anche nei procedimenti retti dalla procedura penale federale, i giuristi d’impresa e i loro ausiliari possono rifiutarsi di deporre in giudizio in merito ai prodotti della loro attività consultiva o forense tutelati dal segreto professionale. Come nella proposta di modifica del CP di cui sopra, anche in questo caso la portata più ridotta del segre- to professionale dei giuristi d’impresa rende necessaria la creazione di un apposito capoverso.

4. Art. 50 cpv. 2bis della legge federale del 22 marzo 197435 sul diritto penale

amministrativo Affinché il segreto professionale dei giuristi d’impresa possa espletare un effetto simile a quello degli avvocati, è necessario statuirlo esplicitamente anche nella legge federale sul diritto penale amministrativo. Come per la proposta di modifica del CP, è necessario un nuovo capoverso a causa del segreto professionale meno esteso dei giuristi d’impresa.

32 RS 273. 33 RS 311.0. 34 RS 312.0. 35 RS 313.0.

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5. Art. 10 cpv. 1 lett. c della legge federale del 23 giugno 200036 sugli avvo-

cati Analogamente al diritto dell’autorità di sorveglianza degli avvocati di consultare tutti i dati del registro dei giuristi d’impresa previsto dall’articolo 10 capoverso 1 lettera a LLCA, anche l’autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa ha il diritto di consultare tutti i dati del registro degli avvocati.

Art. 22 Coordinamento con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200737 Poiché non è ancora nota la data dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedu- ra penale già approvato dal Parlamento, sono necessarie disposizioni di coordina- mento. Nel caso in cui la legge dovesse entrare in vigore dopo o contemporanea- mente al Codice di procedura penale, la modifica dell’articolo 21 numero 3 della legge sulla procedura penale sarà priva di oggetto e il Codice di procedura penale sarà modificato come segue:

Art. 171 cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2 periodo introduttivo del Codice di diritto pro- cessuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 A differenza del Codice di procedura civile, il CPP approvato dalle Camere federali non rinvia direttamente all’articolo 321 CP per definire le persone che possono rifiutare la testimonianza in giudizio, bensì riprende, nell’articolo 171 capoverso 1 CPP, in larga misura il tenore dell’articolo 321 CP. Quindi, oltre all’articolo 321 CP, anche l’articolo 171 CPP deve essere esteso ai giuristi d’impresa in un nuovo capo- verso 1bis. Secondo l’articolo 178 lettera g CPP, sono tenuti a deporre tutti i collabo- ratori di un’impresa ad eccezione di chi, nell’ambito di un procedimento penale contro un’impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori. I giuristi d’impresa non usufruiscono quindi di per sé del diritto di non deporre. Secondo la modifica prevista dell’articolo 171 capoverso 1bis CPP, i giuristi d’impresa possono rifiutarsi di deporre in merito ai prodotti della loro attività di consulenza giuridica o forense tutelati dal segreto professionale. I giuristi d’impresa che assumono altre funzioni all’interno dell’impresa non possono avvalersi della facoltà di non deporre in merito ai segreti di cui vengono a conoscen- za nell’esercizio di tale funzione. Secondo l’articolo 264 capoverso 1 lettera c CPP, può essere rifiutata la consegna di oggetti (in particolare carte, registrazioni e corri- spondenza) inerenti al contatto tra l’imputato (in generale interno all’impresa) e i giuristi d’impresa (cfr. cap. 2.4), indipendentemente dal luogo in cui si trovano tali oggetti. La disposizione del CPP tutela il segreto professionale statuendo una restrizione sostanziale delle possibilità di sequestro, all’apparenza più accentuata della prassi finora sviluppata dal Tribunale federale in merito al segreto professionale degli avvocati. I giudici dovranno decidere al momento opportuno, se e in che misura la prassi dovrà essere modificata in virtù della nuova disposizione e quali conseguenze ne risulteranno per l’applicazione del segreto professionale dei giuristi d’impresa.

36 RS 935.61. 37 FF 2007 6327.

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3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Il nuovo atto normativo non ha ripercussioni finanziarie o sulle risorse di personale della Confederazione. I Cantoni sono invece tenuti a creare un registro per i giuristi d’impresa e a istituire un’autorità di sorveglianza. Poiché i Cantoni sono liberi di riallacciarsi ai registri cantonali degli avvocati e alla sorveglianza nel settore degli avvocati indipendenti, l’onere supplementare risulterà tuttavia limitato.

4 Programma di legislatura

L’avamprogetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 200838 sul programma di legislatura 2007-2011 con il titolo «Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (obblighi e diritti degli impie- gati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio)».

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Analogamente alla legge sugli avvocati, anche l’avamprogetto di legge si fonda sull’articolo 95 Cost. La portata di questa base costituzionale è generalmente inter- pretata in senso lato. La Confederazione è in particolare autorizzata, per motivi di polizia economica, a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Trattandosi di un avamprogetto conforme al principio della neutralità con- correnziale, non è necessaria una base costituzionale specifica. In singoli casi l’applicazione della nuova legge può restringere la libertà economica dei giuristi d’impresa ai sensi dell’articolo 27 Cost., ad esempio nel caso di sanzioni disciplinari. Vista in particolare la natura facoltativa dell’iscrizione e considerato il fatto che i giuristi d’impresa esclusi dal registro possono continuare a esercitare la consulenza giuridica per le imprese, l’avamprogetto di legge proposto è tuttavia compatibile con la garanzia della libertà economica. La disciplina proposta è pure compatibile con l’obbligo di riservare un pari tratta- mento ai concorrenti diretti. Tale obbligo, deducibile dall’articolo 27 Cost., è, teso a impedire misure che distorcano la competizione tra concorrenti diretti o che non rispettino la neutralità concorrenziale, in particolare se sono finalizzate a ingerire nella concorrenza per favorire o svantaggiare singoli concorrenti o gruppi di concor- renti rispetto ad altri39. Il disciplinamento proposto comporta una disparità di tratta- mento, poiché non tutti i consulenti giuridici di un’impresa possono iscriversi nel registro dei giuristi d’impresa. Tale disparità è tuttavia dovuta a motivi oggettivi, in quanto l’articolo 5 vincola l’iscrizione al possesso di un bachelor in giurisprudenza presso un’università o una scuola universitaria professionale o di un titolo equivalen- te, nonché all’esperienza professionale di giurista maturata per almeno un anno in Svizzera. I requisiti in fatto di formazione sono quindi piuttosto blandi. È infatti richiesta unicamente la conclusione di studi improntati su materie giuridiche.

38 FF 2008 597, pag. 661.

39 Cfr. DTF 130 I 26 consid. 6.3.3.1 pag. 53 e DTF 132 I 97 con altri rinvii.

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5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

L’avamprogetto è compatibile con gli obblighi di diritto internazionale della Svizze- ra. A differenza di quanto previsto per la legge sugli avvocati40, nell’avamprogetto non occorrono disposizioni speciali riguardo al riconoscimento di diplomi universi- tari ottenuti all’estero. Secondo l’articolo 16 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone41, la Svizzera deve adottare tutte le misure necessarie affinché in Svizzera siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti nella direttiva relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superio- re42. L’allegato K appendice 3 della Convenzione AELS43 statuisce obblighi analo- ghi per i cittadini degli Stati membri dell’AELS. Poiché l’avamprogetto di legge non distingue tra diplomi svizzeri ed esteri, i suddetti obblighi di diritto internazionale sono adempiti.

40 Cfr. le disposizioni sull’iscrizione in un registro cantonale degli avvocati di avvocati di Stati membri dell’UE o dell’AELS negli art. 30 e segg. LLCA. 41 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (con al- legati, protocolli e atto finale); RS 0.142.112.681. 42 Direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci- mento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

43 Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);

RS 0.632.31.

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