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Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto pubblico Settore II della legislazione

Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di ordinanza sull’impiego della coercizione e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sull’impiego della coercizione, OICo)

1. In generale

1.1. Situazione iniziale

Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha licenziato il disegno di legge federale sull’impiego della coercizione e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (legge sull’impiego della coercizione, LICo) e il relativo messaggio 1 . Il 9 giugno 2006 il disegno di legge è stato approvato con poche modifiche dal Consiglio degli Stati quale Camera prioritaria. L’11 gennaio 2007 la Commissione del Consiglio nazionale ha approvato il disegno nella versione del Consiglio degli Stati; l’unica modifica rilevante è stato l’inserimento dei dispositivi inabilitanti non letali (taser) nella lista delle armi ammesse. Il 3 ottobre 2007 il Consiglio nazionale ha approvato la legge, accoglien- do la proposta della propria Commissione di inserire i dispositivi inabilitanti non letali nel- la lista delle armi ammesse e creando così una differenza con la versione del Consiglio degli Stati. Dal 23 ottobre 2007 al 6 marzo 2008 si è svolta la procedura d’appianamento delle divergenze senza che si sia potuto trovare un accordo nel corso delle tre delibera- zioni in ciascuna Camera. Il 12 marzo 2008 la conferenza di conciliazione ha deciso di integrare i dispositivi inabilitanti nella legge e il 18 marzo 2008 entrambe le Camere han- no accolto la proposta. Infine nella votazione finale del 20 marzo 2008 la legge è stata approvata. Il presente avamprogetto di ordinanza è stato elaborato dall’Ufficio federale di giustizia insiema a un gruppo di esperti in cui hanno collaborato tre corpi cantonali di polizia, l’Ufficio federale di polizia, la Direzione generale delle dogane, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l’Ufficio federale della mi- grazione.

1.2. Mandati legislativi e competenze normative

1.2.1. Mandati legislativi che la legge conferisce direttamente al Consiglio federale (diritto sancito dall’ordinanza in base a una delega contenuta nella legge)

  • Art. 14 e 16 LICo: lista dei mezzi ausiliari ammessi per lo svolgimento dei vari compiti (valida anche per gli organi cantonali che agiscono nell’ambito regolato dalla legge);
  • Art. 17 LICo: esigenze relative all’equipaggiamento degli organi della Confedera- zione incaricati di impiegare la coercizione di polizia;

2. Commento alle singole disposizioni

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione Il campo d’applicazione è definito dagli articoli 1 e 2 LICo. L’articolo 1 capoverso 1 dell’avamprogetto di ordinanza descrive l’oggetto della regola- mentazione ricollegandosi alla LICo. Il capoverso 2 precisa il campo d’applicazione dell’ordinanza. I trasporti transfrontalieri per via aerea non avvengono soltanto nell’ambito dei rinvii retti dal diritto in materia di stranieri, ma anche dell’assistenza giudiziaria internazionale. In caso di trasferimenti ad autorità estere, le persone interessate sono di regola consegnate in un aeroporto svizze- ro agli agenti di polizia dello Stato richiedente. Sulla base delle regole internazionali in materia di trasporti aerei, a bordo dell’aereomobile le relazioni tra la scorta e le persone trasportate sono quindi rette dal diritto dello Stato richiedente. In caso di trasferimento dall’estero verso la Svizzera, le persone sono di regola prese in consegna all’estero da agenti di polizia svizzeri; in tal modo, sulla base delle succitate regole internazionali in materia di trasporto aereo, sull’aereomobile si applica la legge svizzera alle relazioni tra scorta e persone trasportate. In questo caso si applicano per analogia gli articoli 26-31 della presente ordinanza; queste disposizioni si applicano se le circostanze lo giustifica- no e nella misura in cui non configurano un caso specifico di rinvio retto dal diritto in ma- teria di stranieri (ad esempio in relazione alla scorta, alle comunicazioni all’Ufficio federa- le della migrazione ecc.). Per il trasporto da o verso l’aeroporto in Svizzera, nei casi di assistenza giudiziaria si applica il diritto cantonale, se le persone vengono trasportate da organi cantonali nell’ambito di procedure cantonali. Se il trasporto rientra nella sfera di competenze delle autorità federali (ad esempio in caso di esecuzione del trasporto da parte di membri del Corpo delle guardie di confine), si applica la presente ordinanza.

Capitolo 2 La prima sezione di questo capitolo illustra in termini generali quali mezzi ausiliari, armi o munizioni possono essere utilizzati per determinati compiti di polizia. Si distingue tra compiti generali di polizia (art. 3), protezione a bordo di aeromobili (art. 4) e trasporti per via aerea di persone sottoposte a una restrizione della libertà (art. 5). Le sezioni 2 e 3 contengono una lista dei mezzi ausiliari, delle armi e delle munizioni ammessi. La sezio- ne 4 definisce come esaminare l’idoneità dell’equipaggiamento da acquistare o da im- piegare e incarica i dipartimenti interessati di coordinare l’acquisto.

Art. 2 Principi relativi all’impiego di mezzi ausiliari e armi Sono considerati organi di polizia della Confederazione i collaboratori della Confedera- zione che per legge assolvono integralmente o in parte compiti di polizia, indipendente- mente dal fatto che appartengano o meno a un corpo di polizia. Sono considerati organi di polizia ai sensi dell’ordinanza in particolare anche i membri del Corpo delle guardie di confine. L’ordinanza non si prefigge di descrivere in modo dettagliato, anche dal punto di vista della loro fabbricazione, i mezzi ausiliari, le armi e le munizioni ammessi. Sono conside- rati ammessi i mezzi ausiliari e le armi (munizioni comprese) elencati agli articoli 14 e 15 LICo e che sono stati esaminati da un organo di specialisti che li ha giudicati idonei e ne ha raccomandato l’impiego per compiti di polizia. Secondo la volontà del legislatore (art. 16 LICo), non tutti i mezzi ammessi possono essere utilizzati per ogni tipo di impiego. Le seguenti disposizioni distinguono pertanto tre tipi di impiego: compiti generali di polizia, protezione a bordo di aeromobili e trasporti per via aerea. Va osservato che l’uso dei

dispositivi inabilitanti è ammesso soltanto a certe condizioni (art. 9) ed è vietato in caso di rinvii per via aerea (art. 11).

Art. 3 Compiti generali di polizia Per i compiti generali di polizia possono in linea di principio essere impiegati tutti i mezzi ausiliari, le armi e le munizioni ammessi o raccomandati. I compiti generali di polizia comprendono ad esempio la protezione di persone e cose da atti di violenza, i fermi, le perquisizioni domiciliari, i trasporti di persona, i controlli d’identità, le liberazioni di ostaggi ecc. Nei casi specifici l’impiego si basa sulle esigenze dettate dalla tattica di polizia e dai principi della proporzionalità (vedi art. 9 LICo).

Art. 4 Protezione a bordo di aeromobili La legislazione sulla navigazione aerea 3 prevede l’impiego di guardie di sicurezza per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale. La disposizione disciplina i mezzi ausiliari, le armi e i tipi di munizione che possono essere impiegati a bordo di aeromobili da agenti di scorta specialmente istruiti. Oltre ai mezzi per immobilizzare e ai manganelli, è consentito l’uso di armi da fuoco portatili caricate con proiettili a espansione controllata. Questo tipo di munizione si deforma al momento dell’impatto, in modo da ridurre forte- mente la forza di penetrazione e impedendo la frammentazione del proiettile (per gli ef- fetti di simili munizioni, cfr. anche l’art. 10). In questo modo eventuali dirottatori possono essere neutralizzati senza correre il rischio di danneggiare le pareti della cabina pressu- rizzata o di colpire altri passeggeri con proiettili deviati o schegge. A bordo degli aerei non è ammesso l’uso di sostanze irritanti, perché potrebbero entrare nel sistema di venti- lazione e nuocere così all’equipaggio. Per questo tipo di impiego sono inoltre ammessi i dispositivi inabilitanti (per i loro effetti, cfr. art. 9). Con simili armi è possibile immobilizzare per breve tempo persone in spazi ristretti, senza mettere a repentaglio l’incolumità degli altri passeggeri o rischiare di dan- neggiare pericolosamente l’aeromobile.

Art. 5 Trasporti per via aerea La regolamentazione è soprattutto destinata a essere applicata in relazione ai rinvii for- zati nell’ambito del diritto in materia di stranieri. Essa si basa sulla prassi esercitata da qualche anno a questa parte, secondo cui di regola la scorta che esegue tali rinvii è di- sarmata. Le uniche armi ammesse, secondo il capoverso 1 lettera b, sono i manganelli, soprattutto per l’autodifesa; è lasciato alla prassi il compito di determinare se nei singoli casi la scorta deve essere dotata di simili armi. Esiste una limitazione anche per quel che riguarda i mezzi per immobilizzare, ammessi in quanto mezzi ausiliari (capoverso 1, let- tera a): le manette in metallo non sono ammesse, poiché comportano un certo rischio di ferimento in considerazione degli spazi ristretti a bordo di un aereo e della durata spesso lunga dei trasporti. Occorre inoltre accertarsi che in caso di emergenza la persona possa essere rapidamente liberata dalle immobilizzazioni. Spesso vengono organizzati voli speciali con talvolta più di 20 persone immobilizzate: in simili casi l’uso di manette metal- liche chiuse a chiave può causare seri problemi in caso di emergenza. Per questo motivo sono stati sviluppati mezzi d’immobilizzazione non metallici o tessili, ad esempio con chiusura velcro, che riducono nettamente il rischio di ferimenti e in caso di emergenza permettono agli agenti di scorta di liberare rapidamente e agevolmente le persone im- mobilizzate.

Cfr. in particolare l’art. 122e segg. dell’ordinanza sulla navigazione aerea, RS 748.01.

Art. 6 Mezzi ausiliari ammessi In applicazione dell’articolo 14 LICo, questa disposizione elenca i mezzi ausiliari gene- ralmente ammessi per l’impiego della coercizione di polizia. L’articolo chiarisce che è permesso utilizzare direttamente contro le persone soltanto i mezzi ausiliari ai sensi dell’articolo 14 LICo. Questo elenco non comprende i mezzi ausiliari che possono eserci- tare effetti indiretti sulle persone (blocchi stradali, dispositivi di deviazione acustici od ottici ecc.), il cui impiego è funzionale alle esigenze tattiche della polizia. Gli idranti non sono espressamente menzionati dalla legge; il Consiglio federale può tut- tavia ampliare la lista dei mezzi ammessi (art. 14 cpv. 3 LICo). Gli idranti possono essere utilizzati dalle autorità federali segnatamente per proteggere edifici e installazioni della Confederazione in occasione di importanti assembramenti di persone. Poiché in questo caso vengono impiegati direttamente su persone, tali mezzi sono integrati nella lista dei mezzi ausiliari in linea di principio ammessi. I cani di servizio vengono impiegati come animali da guardia e di protezione in particola- re dal Corpo delle guardie di confine, dal Servizio federale di sicurezza e dalla sicurezza militare. Ogni cane di servizio deve essere dichiarato idoneo al suo impiego specifico da un organo specializzato (v. art. 13 cpv. 3).

Art. 7 Manganelli e bastoni di difesa I manganelli e i bastoni da difesa rappresentano un’arma ai sensi della legislazione sulle armi, e possono presentare una forma diversa (bastoni multiuso per l’impiego di polizia, bastoni telescopici ecc.). Il loro impiego dipende dalla tattica di polizia scelta e dall’istruzione specifica dei singoli agenti impegnati. In generale, occorre scegliere il tipo di manganello che permetta di ridurre al massimo il rischio di ferimenti.

Art. 8 Sostanze irritanti Anche le sostanze irritanti, prima di poter essere impiegate per compiti di polizia, devono essere dichiarate idonee all’uso da un competente organo specializzato. Secondo la prassi attuale, possono essere impiegati contro singoli individui (da distanza ravvicinata) unicamente preparati a base di pepe. Gli altri preparati ammessi sono previsti per l’impiego contro assembramenti di persone, ad esempio per la protezione di edifici e in- stallazioni della Confederazione, o per impieghi speciali quali fermi da eseguire in circo- stanze difficili.

Art. 9 Dispositivi inabilitanti I dispositivi inabilitanti costituiscono un’alternativa alle armi da fuoco e possono essere impiegati soltanto alle condizioni severe previste dal presente articolo. Tecnicamente, si tratta di dispositivi che producono un elettrochoc ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge sulle armi 4 . Si tratta di dispositivi che scagliano minu- scoli dardi collegati con sottili fili all’apparecchio. La persona che subisce la scossa viene «destabilizzata», perde cioè temporaneamente il controllo della propria muscolatura e può quindi, in tale lasso di tempo, essere immobilizzata. Questi dispositivi possono esse- re impiegati da distanza ravvicinata e si prestano a fermi da effettuare in spazi ristretti (ad esempio a bordo di aerei) o per «destabilizzare» soggetti pericolosi o fortemente eccitati. L’introduzione di simili armi permetterebbe in molti casi di rinunciare all’uso di armi da fuoco. Diversi corpi di polizia svizzeri prevedono già l’uso di simili dispositivi per interventi speciali. La Commissione tecnica della Conferenza dei comandanti delle poli- zie cantonali della Svizzera ha emanato una raccomandazione sull’argomento. Racco-

4 RS 514.54.

manda ai corpi di polizia di riservare l’impiego dei dispositivi soltanto ad agenti di polizia esperti e di comunicare tutti i casi d’impiego. Finora sono stati registrati 15 casi senza che siano sorti problemi. Va inoltre osservato che nel corso della loro formazione tutti gli agenti di polizia che portano i dispositivi inabilitanti devono sperimentarli su di sé.

Art. 10 Armi da fuoco Per l’impiego della coercizione di polizia sono di principio ammessi tre tipi di armi: le armi da fuoco portatili (in particolare le pistole abitualmente usate come armi di servizio, ma anche i fucili di precisione), le armi da fuoco per il tiro a raffica (in particolare le pistole mitragliatrici impiegate in situazioni speciali dal Corpo delle guardie di confine, dalla Poli- zia giudiziaria federale e dalla sicurezza militare) e i cosiddetti fucili polivalenti (con cui si possono usare svariate munizioni, in particolare le cartucce al gas lacrimogeno o al pe- pe) necessari in situazioni specifiche. Tutte queste armi devono essere dichiarate idonee all’impiego per compiti di polizia; il loro impiego concreto, in particolare per quel che con- cerne le armi per il tiro a raffica e i fucili polivalenti, avviene in funzione delle esigenze tattiche della polizia.

Art. 11 Armi non ammesse nei rinvii per via aerea Già dall’articolo 5 si evince che in caso di rinvii per via aerea non possono essere impie- gati i dispositivi inabilitanti, poiché tale articolo contiene una lista ristretta di armi e mezzi ausiliari ammessi. L’esclusione esplicita prevista dall’articolo 11 serve soprattutto a fuga- re qualsiasi dubbio, poiché in merito vi è stata grande confusione a causa di diversi arti- coli apparsi sulla stampa.

Art. 12 Munizioni I cosiddetti proiettili completamente camiciati sono interamente avvolti da un involucro duro, ciò che conferisce loro un potere perforante relativamente forte. È il tipo di muni- zioni tradizionalmente utilizzate per le armi di servizio in dotazione alla polizia. Questi proiettili presentano tuttavia due svantaggi. Da un lato il loro impiego, soprattutto all’interno di un edificio, può mettere seriamente in pericolo terzi a causa delle pallottole deviate. D’altro lato, a causa della superficie liscia dei proiettili, spesso le persone colpite restano per un certo tempo ancora in grado di reagire e di minacciare terzi e agenti di polizia. Per questi motivi negli ultimi tempi diversi corpi di polizia hanno introdotto le cosiddette munizioni deformanti o a espansione controllata. Tali proiettili, a causa della loro struttura o della particolare lega che compone la parte anteriore del loro involucro, possono ap- piattirsi o deformarsi in misura più o meno marcata (ma sempre in modo «controllato»). Viene così potenziata la forza d’urto e ridotto il potere di penetrazione. Il pericolo di rim- balzo incontrollato dei proiettili viene in tal modo notevolmente contenuto. La persona percepisce la violenza dell’impatto del colpo sul proprio corpo e di regola non è più in condizione di difendersi. Rispetto ai proiettili completamente camiciati, tuttavia, la proba- bilità statistica di un ferimento grave o mortale resta sostanzialmente invariata. Sono considerate munizioni ausiliarie gli altri tipi di munizioni impiegate dalla polizia, co- me i pallini, la carica propulsiva per gas irritanti ecc. Questo tipo di munizioni non viene impiegato direttamente contro le persone, tranne che in situazioni di legittima difesa o di stato di necessità.

Art. 13 Organi speciali preposti all’esame dell’idoneità Per l’esame dell’idoneità di mezzi ausiliari, armi e munizioni in relazione all’impiego della coercizione di polizia è istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale composto di rap-

presentanti del DFGP, del DDPS e del DFF. Attualmente l’idoneità è valutata dalla com- missione tecnica della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera. Di conseguenza secondo il capoverso 3 il gruppo di lavoro interdipartimentale può dele- gare l’esame alla commissione oppure rinviare alle raccomandazioni di quest’ultima. L’idoneità dei cani di servizio da impiegare come mezzi ausiliari contro persone deve essere valutata in ogni singolo caso e in funzione del compito da svolgere. Tali esami sono effettuati già oggi dagli esperti riconosciuti della Federazione svizzera dei condu- centi di cani di polizia e dai periti del Corpo svizzero delle guardie di confine e della sicu- rezza militare.

Art. 14 Acquisto; competenza e coordinamento L’acquisto dei mezzi ausiliari, delle armi e delle munizioni avviene in applicazione delle disposizioni della Confederazione in materia di acquisto di materiale; ogni dipartimento è responsabile del proprio ambito di competenza. Il capoverso 2 esige tuttavia che i dipar- timenti si coordino tra loro. Il coordinamento risponde sia al principio di economicità, sia alle esigenze in materia di collaborazione tra i diversi organi federali incaricati di svolgere compiti di polizia (compatibilità dell’equipaggiamento). I dipartimenti devono inoltre far sì che l’acquisto sia se necessario coordinato anche con le autorità cantonali.

Capitolo 3 Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà Il capitolo 3 contiene disposizioni concernenti il trasporto di persone la cui libertà è sog- getta a restrizioni da parte di un’autorità. La sezione 1 contempla disposizioni generali che sostanzialmente adeguano alle esigenze attuali il contenuto della Convenzione del 23 giugno 1909 5 concernente i trasporti di polizia, stipulata tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e le Direzioni di polizia di tutti i Cantoni. La sezione 2 contiene alcune disposizioni specifiche concernenti il trasporto in Svizzera, mentre la sezione 3 si occupa delle particolarità riguardanti il rinvio di persone per via aerea.

Art. 15 Ordine di trasporto Il trasporto di persone la cui libertà è soggetta a restrizioni da parte di un’autorità deve in linea di principio essere ordinato per scritto. A tale scopo è creato un apposito modulo (v. art. 15). Per determinati trasporti interni di breve durata si può rinunciare a un ordine scritto (v. art. 24).

Art. 16 Modulo di trasporto La disposizione descrive il contenuto essenziale del modulo di trasporto e incarica il DFGP di disciplinare i dettagli e la forma del modulo.

Art. 17 Verbale di trasporto Se il trasporto di persone dura più di quattro ore o se in occasione del trasporto si verifi- cano eventi particolari quali tentativi di fuga o problemi di salute della persona trasporta- ta, gli organi incaricati del trasporto devono redigere un verbale di trasporto. Il verbale può essere redatto come documento separato o essere integrato nel modulo di traspor- to.

5 RS 354.1.

Art. 18 Idoneità al trasporto L’autorità che dispone il trasporto e gli organi incaricati di eseguirlo devono accertarsi che la persona da trasferire sia idonea al trasporto. Se prima del trasporto o durante il trasporto la persona manifesta problemi di salute che potrebbero aggravarsi a causa del trasferimento o pregiudicano la regolarità del trasporto, l’idoneità va chiarita da un medi- co. Se la persona è dichiarata non idonea, il trasporto va vietato o interrotto a seconda delle indicazioni fornite. Se il medico incaricato di valutare l’idoneità subordina il trasporto al rispetto di determinate condizioni, queste vanno menzionate nel modulo di trasporto.

Art. 19 Informazione Le informazioni fornite alle persone da trasportare quanto alla probabile durata del tra- sferimento e alla sua destinazione servono a prevenire eventuali incertezze. A seconda della situazione, l’informazione può essere fornita in modo molto sommario.

Art. 20 Preparazione del trasporto In linea di principio alle persone da trasportare deve essere data la possibilità di prepa- rarsi in funzione delle condizioni in cui si svolgerà il trasferimento. Nel modulo di traspor- to occorre menzionare se la persona da trasportare deve portare con sé i suoi effetti per- sonali. Per le eccezioni a questa disposizione, cfr. articolo 25.

Art. 21 Misure di sicurezza Le misure di sicurezza comportano due aspetti: le perquisizioni di sicurezza per accer- tarsi che la persona da trasportare non porti con sé armi od oggetti pericolosi e la comu- nicazione di eventuali rischi. Il primo aspetto non necessita di particolari commenti. Il secondo aspetto rispecchia la regolamentazione attualmente in vigore. L’articolo 14 delle attuali direttive della CCDGP prevede che «ogni persona competente in materia e che lavora presso le autorità incaricate di eseguire il rinvio deve comunicare al suo superiore ogni fatto importante». È ad esempio un fatto importante il comportamento che la perso- na da trasportare ha tenuto durante una sua eventuale detenzione. Le persone compe- tenti devono indicare se le persone da trasportare sono disposte a cooperare o se vi sono invece rischi che ricorrano alla violenza. Se necessario, tali informazioni sono forni- te anche dalle autorità federali o da quelle degli altri Cantoni. I rischi particolari possono essere legati alla persona trasportata o a terzi. La menzione di eventuali rischi particolari nel modulo di trasporto facilita la comunicazio- ne delle informazioni.

Art. 22 Bisogni personali Il cibo e le bevande non saranno forniti sistematicamente alle persone trasportate, ma soltanto se la durata del trasporto o altre circostanze lo giustificano. In caso di rinvii per via aerea, le persone da trasportare hanno in generale la possibilità di consumare uno spuntino prima della partenza. Occorre tenere conto delle circostanze: in particolare dell’orario in cui si svolge il trasferimento e delle condizioni meteorologiche (ad esempio in caso di canicola). L’accesso alla toilette non rappresenta generalmente un problema per la persona da trasportare. Le autorità provvederanno a offrirle la possibilità di accedere a un servizio igienico prima della partenza. Se il trasporto avviene con la ferrovia, i treni sono equi- paggiati di toilette. Se il trasporto avviene su strada, è possibile fermarsi in aree di sosta lungo le autostrade. Per quel che concerne i bisogni personali, ai trasporti per via aerea si applica una disposizione speciale (art. 30).

Art. 23 Immobilizzazione L’immobilizzazione è soggetta a precise condizioni, enumerate dal capoverso 1: si tratta in particolare di impedire atti violenti diretti contro la scorta, altri accompagnatori o altre persone trasportate. Sono specialmente menzionati anche gli atti di autolesionismo. Se una persona compisse atti di autolesionismo prima o durante il trasporto, il suo rinvio verrebbe evidentemente compromesso. I tipi di immobilizzazione non sono stati volutamente descritti in modo troppo specifico. L’idea è quella di non ostacolare un’evoluzione in tale ambito e, se del caso, di permette- re l’uso di nuovi sistemi di immobilizzazione o la messa a punto di nuovi materiali. In ogni caso occorre utilizzare sistemi di immobilizzazione adeguati alle circostanze particolari e al pericolo concreto rappresentato dalla persona. La disposizione menziona anche le precauzioni da prendere qualora l’immobilizzazione dovesse essere resa più rigida; le direttive della CDCGP prevedevano già una disposizione analoga. La possibilità di lega- re la persona da trasportare su una sedia a rotelle o su una barella è pure stata ripresa dalle direttive della CDCGP.

Art. 24 Disposizioni particolari applicabili al trasporto di donne e bambini Per il trasporto di bambini questa disposizione lascia un certo margine di apprezzamento stabilendo che la scorta deve essere adeguata all’età e alle circostanze. La situazione di un bambino va in effetti trattata diversamente rispetto a quella di un robusto adolescente che manifesta segni di aggressività. Le donne devono in linea di principio essere scortate da persone dello stesso sesso. Ciò non è tuttavia sempre possibile. In alcuni corpi di polizia, ad esempio, non vi sono donne a sufficienza per garantire una scorta femminile. Si pensi anche al Corpo delle guardie di confine, i cui membri raramente sono di sesso femminile, almeno attualmente. La preci- sazione relativa ai trasporti in veicoli muniti di celle è ripresa dalla Convenzione del 23 giugno 1909 concernente i trasporti di polizia (RS 354.1).

Sezione 2: Disposizioni particolari applicabili ai trasporti in Svizzera Art. 25 Trasporti senza ordine formale In alcuni casi, per ragioni di ordine pratico, non è possibile o necessario emanare un or- dine di trasporto. Si pensi al trasporto di una persona fermata da una pattuglia di guardie di confine e condotta verso il posto di polizia più vicino, o al trasporto di un detenuto dal penitenziario a un altro edificio per essere sentito da un giudice.

Art. 26 Veicoli adibiti al trasporto Questa disposizione è stata adottata in seguito alle critiche espresse dal Comitato euro- peo per la prevenzione della tortura (CPT) in merito ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone. I veicoli devono garantire condizioni minime di comodità alle persone trasporta- te.

Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili ai rinvii per via aerea Le disposizioni particolari applicabili ai rinvii per via aerea sono essenzialmente riprese dalle direttive della CCDGP. Art. 27 Preparazione del trasporto L’Ufficio federale della migrazione assiste i Cantoni per l’esecuzione del trasporto e or- ganizza in particolare le partenze. Le prerogative e le competenze dell’Ufficio federale della migrazione in quest’ambito sono rette dall’ordinanza concernente l’esecuzione

dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (RS 142.281). L’ordinanza prevede in particolare che l’Ufficio federale gestisca un servizio aeroportuale (Swissrepat), a cui può essere attribuito segnatamente il coordinamento della scorta di sicurezza in caso di ese- cuzione forzata di una decisione di allontanamento o di espulsione per via aerea (art. 11 lettera a dell’ordinanza). Questa disposizione codifica la prassi attuale in materia di organizzazione dei rinvii. Il trasporto fino all’aeroporto delle persone da rimpatriare è organizzato dai Cantoni in ap- plicazione del diritto cantonale. La polizia aeroportuale prende a carico le persone da rinviare e adotta prima dell’imbarco le misure di contenzione necessarie durante il volo. Una volta a bordo, le persone da rimpatriare sono prese in consegna dalla scorta di poli- zia che le accompagnerà durante il volo.

Art. 28 Livelli d’esecuzione dei rinvii La presente disposizione riprende la pratica attuale, riconosciuta dai Cantoni e ispirata alle direttive della CCDGP. La sicurezza e il mantenimento dell’ordine a bordo degli aerei rappresentano priorità as- solute per ogni compagnia aerea. Il comandante di bordo ne è il garante. Di conseguen- za, se reputa che un passeggero costituisce un rischio, può rifiutare di trasportarlo. Le compagnie aeree valutano i rischi rappresentati dalle persone da rinviare. Tali rischi so- no valutati su una scala da 1 a 4. I rinvii di livello 1 e 2 sono effettuati su voli regolari. Le compagnie aeree non permettono più l’esecuzione di rinvii di livello 3 (impiego di misure di coercizione severe) su voli regolari. Le persone da rinviare che necessitano di misure di coercizione severe sono rimpatriate con voli speciali (rinvii di livello 4).

Art. 29 Colloquio di preparazione Il colloquio di preparazione è condotto dagli organi d’esecuzione del Cantone che ordina il rinvio. Se è già stato effettuato un colloquio di preparazione ma il rinvio non ha avuto successo, si potrà eccezionalmente rinunciare a un nuovo colloquio. Si parte infatti dal presupposto che se una persona si è dimostrata recalcitrante in occasione di un primo tentativo, vi è il rischio che lo sia altrettanto, se non di più, in occasione di un secondo. Se la persona viene avvertita diversi giorni prima del previsto rinvio, vi è il rischio che commetta atti di autolesionismo (le autorità d’esecuzione si sono già trovate di fronte a simili casi) al fine di impedire il rimpatrio.

Art. 30 Bisogni personali In determinate situazioni, in particolare per motivi di sicurezza, occorre evitare che una persona lasci il suo posto a sedere a bordo di un aereo per recarsi alla toilette. In tal ca- so la scorta può mettere a disposizione della persona dispositivi speciali (come quelli utilizzati del resto nell’aviazione sportiva, per esempio a bordo di alianti). L’uso di panno- loni è invece strettamente limitato ai casi in cui la persona ha dato il suo consenso.

Art. 31 Effetti personali La presente disposizione, che prevede che la persona da rinviare non porti con sé i do- cumenti relativi alla procedura d’asilo o a eventuali procedure penali, rappresenta una misura tesa a proteggere chi deve essere rimpatriato. Questi documenti non devono in- fatti in nessun caso essere portati alla conoscenza delle autorità del Paese d’origine, al fine di evitare qualsiasi misura di ritorsione.

Capitolo 4 Formazione Attualmente ogni autorità interessata segue la propria strategia di formazione. Si pensi ai corsi di formazione organizzati per le guardie di frontiera, la Polizia giudiziaria federale, le persone incaricate dei rinvii (membri della scorta e formazione specifica per i capi squadra), la polizia militare e il Servizio federale di sicurezza. Attualmente la formazione è regolamentata in modo relativamente poco formale e piutto- sto frammentario. Sono in corso diversi progetti di coordinamento, tra cui si può citare il progetto SynPot, che mira a sfruttare le sinergie tra tutte le unità a cui sono affidati com- piti di sicurezza a livello federale. Esiste pure un progetto di coordinamento della forma- zione tra la polizia militare e le polizie cantonali. Tenuto conto dei progetti attualmente in corso, si ritiene adeguato lasciare che i dipartimenti interessati disciplinino la formazione negli ambiti che li concernono e lasciar proseguire gli sforzi di coordinamento in atto. La regolamentazione prevista dalla presente ordinanza si limita quindi a sancire alcuni prin- cipi.

Art. 32 Competenza e coordinamento La presente disposizione prevede una subdelega ai dipartimenti interessati per quel che concerne la regolamentazione del contenuto della formazione. Ovviamente i dipartimenti interessati sono pregati di tenere conto delle normative concernenti la formazione vigenti a livello federale. I dipartimenti sono inoltre tenuti a coordinare il contenuto della formazione, nell’ambito di un gruppo di lavoro interdipartimentale in seno al quale i Cantoni dovranno essere e- quamente rappresentati.

Art. 33 Formazione speciale per i rinvii per via aerea Attualmente è l’Istituto svizzero di polizia che provvede alla formazione destinata ai membri della scorta e ai capi squadra. Tale soluzione è efficace e si auspica che possa essere mantenuta. Il programma previsto dal capoverso 2 della disposizione rappresenta una codificazione della prassi attuale.

Art. 34 Sostegno alla formazione Questa disposizione è ripresa dal diritto vigente. Si tratta di stabilire se il sostegno finan- ziario alla formazione debba essere disciplinato dalla presente ordinanza oppure nell’ambito della legislazione in materia d’asilo.

Art. 35 Formazione del personale dei servizi di sicurezza privati La presente disposizione si limita a rinviare all’ordinanza del 31 ottobre 2007 sull’impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione, il cui articolo 6 disciplina il contenuto della formazione del personale di sicurezza. Tale ordinanza è entrata in vigore il 1° dicembre 2007.

Art. 38 Rapporto di valutazione dei dispositivi inabilitanti Questa disposizione tiene conto del postulato Dick Marty (08.3142, «Taser. Analisi delle conseguenze») che il Consiglio federale propone di accogliere.